Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/0254(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0412/2018

Testi presentati :

A8-0412/2018

Discussioni :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Votazioni :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Testi approvati
PDF 261kWORD 94k
Mercoledì 12 dicembre 2018 - Strasburgo
Istituzione del Fondo europeo per la difesa ***I
P8_TA(2018)0516A8-0412/2018
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0412/2018).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1a)   La difesa costituisce un chiaro esempio di come si potrebbe conseguire maggiore efficacia trasferendo al livello europeo alcune competenze e azioni attualmente svolte dagli Stati membri, così come gli stanziamenti corrispondenti a livello europeo, il che dimostrerebbe il valore aggiunto europeo e consentirebbe di limitare l'onere complessivo della spesa pubblica nell'UE;

(-1 ter)  Il contesto geopolitico in cui si colloca l'Unione europea è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. La situazione nelle regioni limitrofe dell'Europa è instabile e l'Unione è confrontata a un quadro complesso e difficile, dove l'emergere di nuove minacce, come attacchi ibridi e cibernetici, si affianca alla recrudescenza di quelle più convenzionali. Di fronte a tale situazione, i cittadini europei e i loro leader politici concordano sul fatto che occorre fare di più, a livello collettivo, nel settore della difesa. Il 75 % degli europei è favorevole a una politica di difesa e sicurezza comune. La dichiarazione di Roma dei leader di 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione, del 25 marzo 2017, afferma che l'Unione intende rafforzare la propria sicurezza e difesa comuni e promuovere un'industria della difesa più competitiva e integrata.

(1)  Nella sua comunicazione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri, al fine di sviluppare capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente, nonché a creare nell'intera Unione un mercato della difesa maggiormente integrato. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa ("Fondo") per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e nello sviluppo congiunto di tecnologie e prodotti della difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché favorire tra gli Stati membri l'acquisizione e la manutenzione congiunte di materiali per la difesa. Il Fondo integrerebbe i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare a livello transfrontaliero e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

(1 bis)   Il 7 giugno 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Istituzione del Fondo europeo per la difesa", proponendo un approccio in due fasi: in primo luogo, per testare l'approccio sono stati resi disponibili, tramite l'adozione del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio2, finanziamenti iniziali per attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020; in secondo luogo, nell'ambito del QFP 2021-2027 sarà istituito un fondo dedicato, inteso a potenziare i finanziamenti da destinare alla ricerca collaborativa su prodotti e tecnologie per la difesa innovativi e alle successive fasi del ciclo di sviluppo, tra cui lo sviluppo di prototipi. Queste due fasi dovrebbero seguire un approccio coerente e logico.

(1 ter)   Il settore della difesa è caratterizzato da crescenti costi dei materiali per la difesa nonché da elevati costi di ricerca e sviluppo (R&S) che limitano l'avvio di nuovi programmi di difesa e incidono direttamente sulla competitività e sulla capacità di innovazione dell'industria dell'Unione. Tenuto conto dell'impennata dei costi, dell'entità delle spese non ricorrenti di ricerca e sviluppo nonché della modestia delle serie che possono essere acquistate a livello nazionale, lo sviluppo di una nuova generazione di grandi sistemi di difesa e di nuove tecnologie di difesa si colloca sempre più fuori della portata dei singoli Stati membri dell'Unione.

(1 quater)   Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, il Parlamento europeo ha ribadito il proprio sostegno alla creazione di un'Unione europea della difesa, dotata di un programma di ricerca specifico in materia di difesa dell'Unione e di un programma di sviluppo industriale, integrati da investimenti degli Stati membri, al fine di eliminare i doppioni e potenziare l'autonomia strategica e l'efficienza dell'industria europea della difesa. Ha ribadito altresì che sarà possibile realizzare un'Unione più forte e ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie e ha invitato pertanto a fornire un sostegno costante nel contesto delle politiche esistenti intese a incrementare le risorse per i programmi faro dell'Unione, nonché ad accompagnare le accresciute responsabilità supplementari con risorse finanziarie supplementari.

(1 quinquies)   La situazione del settore della difesa è stata ulteriormente aggravata dagli ingenti tagli apportati negli ultimi dieci anni ai bilanci della difesa in Europa, tagli che hanno interessato in particolare la spesa per le attività di R&S e per i materiali. Tra il 2006 e il 2013 i livelli effettivi di spesa per la difesa negli Stati membri partecipanti all'Agenzia europea per la difesa (AED) hanno subito una riduzione del 12 %. Considerando che la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa costituiscono la base per la messa a punto di future tecnologie di difesa all'avanguardia, questa evoluzione è particolarmente preoccupante e mette a dura prova la capacità di garantire a lungo termine la competitività dell'industria della difesa dell'Unione.

(1 sexies)   Sebbene all'aumento dei costi si abbini un calo della spesa, la pianificazione e la spesa per attività di R&S nel settore della difesa come pure l'acquisto dei materiali continuano a essere gestiti in larga misura a livello nazionale e la cooperazione tra gli Stati membri riguardo agli investimenti nei materiali per la difesa è molto limitata. Inoltre, ove attuati, soltanto pochi programmi sono collegati anche alle priorità in materia di capacità dell'Unione: nel 2015 il 16 % appena dei materiali è stato acquistato mediante appalti collaborativi a livello europeo, una percentuale ben lontana dal parametro di riferimento collettivo concordato (35 %).

(2)  Il Fondo contribuirebbe alla creazione di una base industriale e tecnologica di difesa forte, competitiva e innovativa e andrebbe di pari passo con le iniziative dell'Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, con le due direttive(1) sugli appalti e sui trasferimenti all'interno dell'UE nel settore della difesa, adottate nel 2009. È pertanto di fondamentale importanza che siano rispettati i presupposti normativi essenziali, in particolare la piena attuazione delle suddette direttive. Il Fondo è inteso a costituire la pietra angolare di una valida politica industriale europea di difesa.

(3)  Sulla base di un approccio integrato e al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa. Il Fondo dovrebbe mirare a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica e industriale del settore della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia industriale strategica dell'Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università dell'intera Unione nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere la partecipazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione operanti nel settore della difesa. Onde promuovere un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe agevolare l'intensificazione della cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici, in particolare la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione.

(3 bis)   La sicurezza europea dipende da relazioni forti e salde con i partner strategici in tutto il mondo e il programma dovrebbe migliorare la competitività del mercato europeo dell'industria della difesa, potenziando i partenariati grazie ad attività di R&S, promuovendo così le capacità e le potenzialità strategiche dell'Europa.

(4)  La fase di ricerca è un elemento cruciale in quanto incide sulla capacità e sull'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti, nonché sull'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali nel settore della difesa. La fase di ricerca collegata allo sviluppo delle capacità di difesa può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e al potenziale di rottura delle tecnologie. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta anch'essa notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione. Il Fondo dovrebbe favorire il nesso tra le fasi di R&S dei prodotti e delle tecnologie della difesa allo scopo di superare la "valle della morte".

(5)  Il Fondo non dovrebbe sostenere la ricerca di base pura, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri regimi, ma può contemplare attività di ricerca di base orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi o possibilità riconosciuti o attesi.

(6)  Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per eseguire l'azione di modernizzazione non sia sottoposto a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. All'atto della presentazione della domanda di finanziamento dell'Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe essere possibile concedere il finanziamento dell'Unione.

(6 bis)   Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno adeguato alle azioni di R&S nel settore delle tecnologie dirompenti per la difesa. Dato che le tecnologie dirompenti possono basarsi su concetti o idee che hanno origine da attori non tradizionali del settore R&S per la difesa, il Fondo dovrebbe consentire una flessibilità sufficiente per consultare i portatori di interessi, nonché per il finanziamento e la gestione delle azioni.

(7)  Per garantire che gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati nell'attuazione del presente regolamento, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero ricevere finanziamenti a titolo del Fondo. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie della difesa, ad esempio quelli specificamente progettati per sferrare attacchi letali senza alcun controllo umano sulle decisioni di intervento, dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale.

(7 bis)   Per quanto concerne le esportazioni dei prodotti che risulterebbero da azioni di R&S del programma, è opportuno prestare particolare attenzione all'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi del 2013, in virtù del quale, anche se l'esportazione non è vietata, gli Stati parte esportatori sono chiamati a determinare, in maniera obiettiva e non discriminatoria e prendendo in considerazione ogni elemento pertinente, se le armi o i beni convenzionali: a) rappresentino un contributo o una minaccia per la pace e la sicurezza o b) possano essere utilizzati per i) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario, ii) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani, iii) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi di convenzioni o protocolli internazionali in materia di terrorismo di cui lo Stato esportatore è parte, oppure iv) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi di convenzioni o protocolli internazionali in materia di criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato esportatore è parte.

(8)  La difficoltà di concordare requisiti consolidati in materia di capacità di difesa e specifiche tecniche o norme comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in diversi Stati membri. La mancanza tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, creando ritardi, facendo lievitare i costi e duplicando inutilmente le capacità, oltre a ridurre l'interoperabilità. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività degli Stati membri finalizzate a promuovere l'interoperabilità, che si traducono in requisiti comuni in materia di capacità di difesa e studi di supporto, come pure le azioni intese a sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno a titolo del Fondo, onde evitare che specifiche e norme concorrenti possano pregiudicare l'interoperabilità.

(9)  Dato che l'obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività, l'efficienza, l'autonomia industriale e l'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, anche le azioni di R&S su un prodotto o su una tecnologia della difesa, nonché quelle relative al loro sviluppo, dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione, compresa l'interoperabilità, dei prodotti e delle tecnologie della difesa esistenti.

(10)  Dato che il Fondo mira in particolare a migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta Europa, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento solo se è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti tra loro nell'ambito di un consorzio e con sede in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Altri eventuali soggetti giuridici che partecipano al consorzio dovrebbero essere autorizzati ad avere la sede un paese associato. A prescindere dal tipo di cooperazione, i soggetti giuridici con sede negli Stati membri dovrebbero essere in maggioranza in seno al consorzio. Almeno tre di tali soggetti giuridici idonei stabiliti in almeno due diversi Stati membri e/o paesi associati non dovrebbero essere ▌ controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto o non dovrebbero controllarsi a vicenda. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, il Fondo può sostenere gli appalti pre-commerciali congiunti.

(11)  A norma [riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(2)], i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

(12)  Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività, l'efficienza e l'autonomia dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai destinatari e dai loro subappaltatori in azioni sostenute a titolo del Fondo ▌ dovrebbero essere situati sul territorio dell'Unione o di paesi terzi ▌ associati.

(13)  In determinate circostanze, se necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i loro subappaltatori non dovrebbero essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale ottica, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato possono essere idonei se sono soddisfatte pertinenti condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. In ogni caso, non dovrebbero essere concesse deroghe ai richiedenti controllati da un paese terzo non associato oggetto di misure restrittive dell'Unione o da un soggetto di un paese terzo non associato oggetto di misure restrittive dell'Unione.

(14)  Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile e l'assistenza finanziaria dell'Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da principale punto di contatto.

(15)  Nel caso in cui un'azione di sviluppo sostenuta a titolo del Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al destinatario, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. ▌ Il responsabile del progetto dovrebbe presentare alla Commissione le sue osservazioni sui progressi dell'azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.

(16)  Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate è necessario che i beneficiari dimostrino che i costi dell'azione che non sono coperti dai finanziamenti dell'Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento.

(17)  Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l'acquisizione congiunti di capacità di difesa. Il pacchetto di strumenti finanziari elaborato dalla Commissione dovrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri possono ricorrere per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall'acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l'avvio di progetti collaborativi e transfrontalieri nel settore della difesa, contribuire a evitare duplicazioni e aumentare l'efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti finanziati a titolo del Fondo europeo per la difesa.

(18)  Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di ▌ R&S ▌ nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati di norma finanziano per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per incentivare la cooperazione tra imprese di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase di sviluppo dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire la totalità dei costi ammissibili.

(19)  La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro prodotti o delle loro tecnologie della difesa futuri. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, l'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili.

(20)  Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all'80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti.

(21)  I portatori di interessi del settore della difesa si trovano a sostenere costi indiretti specifici, quali i costi per la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di R&S, come invece avviene nel settore civile. È pertanto giustificato consentire un tasso forfettario del 25 %, nonché la possibilità ▌ di addebitare costi indiretti calcolati in conformità alle consuete pratiche contabili dei beneficiari, che sono state comunicate alla Commissione, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi a livello nazionale. ▌

(21 bis)  I progetti cui partecipano PMI e imprese transfrontaliere a media capitalizzazione sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono agli obiettivi del Fondo. Tali azioni dovrebbero pertanto essere ammissibili ai fini di un incremento del tasso di finanziamento a vantaggio di tutti i soggetti che partecipano al consorzio.

(22)  Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano già acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare ricorrendo a una centrale di committenza. Dal momento che i ministeri della Difesa degli Stati membri sono clienti esclusivi e che le industrie della difesa sono i fornitori unici dei prodotti di difesa, onde facilitare gli appalti, è auspicabile coinvolgere i ministeri della Difesa degli Stati membri in tutte le fasi dei progetti, dalle specifiche tecniche fino al completamento del progetto stesso.

(22 bis)  Per far fronte alla maggiore instabilità e ai conflitti nel loro vicinato, nonché alle nuove minacce geopolitiche e di sicurezza, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero coordinare le decisioni di investimento, ragion per cui necessitano di una definizione comune di minacce, fabbisogni e priorità, tra cui il fabbisogno previsto di capacità militari, che potrebbe essere individuato mediante procedure quali il piano di sviluppo delle capacità (CDP).

(23)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla ricerca nel settore della difesa e alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di attribuzione. All'interno dell'Unione le carenze in materia di ricerca e di capacità di difesa comuni sono individuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), segnatamente attraverso l'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva e il CDP, comprese le casistiche dei contesti strategici di quest'ultimo. Altri processi dell'Unione, quali la revisione annuale coordinata sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente, sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa. Se del caso, dovrebbero essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

(24)  Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente (PESCO) nel quadro istituzionale dell'Unione dovrebbero garantire una maggiore cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e contribuire quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionati, questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato.

(24 bis)  Il Fondo dovrebbe tenere conto del piano d'azione sulla mobilità militare, che rientra nel prossimo meccanismo per collegare l'Europa e dello strumento europeo per la pace, al fine di sostenere, tra l'altro, le missioni PESC/PSDC della politica estera e di sicurezza comune e gli sforzi volti a contrastare le minacce ibride che, unitamente al CDP, alla CARD e alla PESCO, contribuiscono a coordinare la pianificazione e lo sviluppo delle capacità, gli appalti e le operazioni.

(25)  La Commissione terrà conto delle altre attività finanziate a titolo del programma quadro Orizzonte Europa al fine di evitare inutili duplicazioni, di garantire il reciproco arricchimento e le sinergie tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa e di provvedere affinché Orizzonte Europa si confermi un programma di ricerca esclusivamente civile.

(26)  La cibersicurezza e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l'Alta rappresentante hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell'ambito di applicazione del Fondo e le iniziative dell'Unione nel campo della cibersicurezza, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta sulla cibersicurezza. In particolare il centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza, di futura istituzione, dovrebbe ricercare sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza. Esso potrebbe sostenere attivamente gli Stati membri e altri attori pertinenti fornendo consulenza, condividendo competenze e agevolando la collaborazione nell'ambito di progetti e azioni nonché, se richiesto dagli Stati membri, agire in qualità di responsabile del progetto in relazione al Fondo europeo per la difesa.

(27)  È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell'ambito dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo [58, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"), e del programma di sviluppo del settore industriale della difesa europea, istituito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di armonizzare le condizioni di partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto innovativo, collaborativo ed economico evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Attraverso tale approccio integrato il Fondo contribuirebbe inoltre a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra R&S alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, nella misura in cui sono eventualmente ipotizzabili ricadute positive in campo civile, compresa l'innovazione dirompente, nell'ambito della quale dovrebbero essere accettati eventuali insuccessi.

(28)  Gli obiettivi strategici del presente Fondo saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio negli ambiti di intervento [...] del Fondo InvestEU.

(29)  Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(30)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(31)  La Commissione dovrebbe stabilire programmi di lavoro annuali o pluriennali in linea con gli obiettivi del Fondo. I programmi di lavoro dovrebbero tenere conto dei primi insegnamenti tratti dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, dal progetto pilota e dall'azione preparatoria per la ricerca in materia di difesa.

(32)  Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni di sviluppo selezionate. In particolare, nell'esecuzione delle azioni di sviluppo, dovrebbero essere tenute in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri e/o dei paesi associati in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).

(33)  Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata anche la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione transfrontaliere, sia come membri di consorzi sia come subappaltatori. Il programma di lavoro dovrebbe garantire che una quota ragionevole della dotazione complessiva favorisca le azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione.

(34)  La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con il Parlamento europeo, con gli Stati membri e con l'industria al fine di assicurare il successo del Fondo grazie alle sue ricadute sul settore della difesa.

(35)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo europeo per la difesa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [nuovo accordo interistituzionale] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio(4), sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. La Commissione dovrebbe garantire che le procedure amministrative restino quanto più possibile semplici e comportino un livello minimo di spese supplementari.

(36)  Salvo diversa indicazione, al presente Fondo si applica il regolamento finanziario. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(37)  Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(38)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95(6), (Euratom, CE) n. 2185/96(7) e (UE) 2017/1939 del Consiglio(8), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(9). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(39)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(40)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del Fondo e una valutazione finale al termine del periodo di attuazione dello stesso, che esamini le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, se possibile in tale momento, di risultati e di impatto. Tali relazioni dovrebbero analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti sostenuti a titolo del Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale; dovrebbero contenere altresì informazioni sui paesi di origine dei destinatari, sul numero dei paesi coinvolti nei singoli progetti e, ove possibile, sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati. La Commissione può inoltre proporre modifiche al presente regolamento per reagire ad eventuali sviluppi durante l'attuazione del Fondo.

(41)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

(42)  Poiché il Fondo sostiene solo le fasi di R&S dei prodotti e sulle tecnologie della difesa e di sviluppo degli stessi, l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate, a meno che l'assistenza dell'Unione non sia erogata tramite appalti. Per quanto riguarda le azioni di ricerca, gli Stati membri e i paesi associati interessati dovrebbero tuttavia avere la possibilità di utilizzare i risultati delle azioni finanziate e di partecipare al successivo sviluppo cooperativo; è pertanto opportuno autorizzare deroghe a tale principio.

(43)  Il sostegno finanziario dell'Unione ▌ dovrebbe essere accompagnato dalla piena e corretta attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) sui trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione e non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie.

(43 bis)  I soggetti riconosciuti colpevoli di reato penale a seguito di sentenza, ad esempio corruzione o violazione delle misure restrittive dell'UE, non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento. La Commissione può decidere che i soggetti, o i massimi dirigenti, riconosciuti colpevoli di reato penale a seguito di sentenza, siano esclusi dall'utilizzo del Fondo per un periodo non inferiore a 36 mesi a partire dalla data della condanna penale. La Commissione mantiene una banca dati pubblicamente accessibile di tutte le aziende escluse. Se un soggetto è oggetto di indagine, credibile e pertinente, per un reato, la Commissione dovrebbe riservarsi il diritto di attendere l'esito dell'indagine prima di concedere un finanziamento. [Em. 4]

(43 ter)   Il Fondo dovrebbe sostenere le migliori pratiche del settore in materia di governo societario e appalti pubblici. Ciò dovrebbe includere la possibilità di presentare denunce di irregolarità in forma anonima e riservata, per mezzo di linee telefoniche gestite da terzi e in presenza di procedure intese a prevenire ritorsioni. La procedura di aggiudicazione dovrebbe riflettere questi standard di governo societario con l'obiettivo di elevare le norme sulla responsabilità delle imprese nel settore europeo della difesa. [Em. 5]

(44)  L'uso di informazioni generali sensibili o l'accesso da parte di persone non autorizzate a risultati sensibili generati dai progetti di ricerca può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione(11).

(45)  Al fine di poter integrare o modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'attribuzione del finanziamento per le azioni di sviluppo, all'adozione dei programmi di lavoro e agli indicatori delle modalità di impatto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(46)  La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili,

(46 bis)  Le imprese, nel proporre nuovi prodotti o tecnologie di difesa o di destinare quelli esistenti a nuovi utilizzi, sono vincolate dalla legislazione applicabile. Ove non esista una legislazione specifica applicabile, dovrebbero impegnarsi esse stesse a rispettare un insieme di principi etici universali relativi ai diritti fondamentali e al benessere degli esseri umani, alla protezione del genoma umano, al trattamento degli animali, alla preservazione dell'ambiente naturale, alla protezione del patrimonio culturale e all'accesso paritario ai beni comuni universali, compreso lo spazio e il ciberspazio. La Commissione dovrebbe assicurare che le proposte siano sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi e sottoporle a una valutazione etica. Le azioni eticamente inammissibili non dovrebbero ricevere finanziamenti dall'Unione.

(46 ter)  Il Consiglio dovrebbe adoperarsi per stabilire una decisione sull'uso di velivoli armati senza equipaggio prima del [31 dicembre 2020]. Prima dell'entrata in vigore di tale decisione, non dovrebbero essere predisposti finanziamenti per lo sviluppo di velivoli armati senza equipaggio.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa ("Fondo").

Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(2)  "controllo": la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

(3)  "azione di sviluppo": qualsiasi azione consistente principalmente in attività orientate alla difesa nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti o tecnologie sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, ad eccezione della fabbricazione o dell'uso di armi;

(4)  "tecnologia di rottura per la difesa": una tecnologia la cui applicazione può cambiare radicalmente la nozione e la gestione delle operazioni inerenti alla difesa;

(5)  "strutture di gestione esecutiva": l'organo o gli organi - designati conformemente al diritto nazionale - ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza;

(6)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;

(7)  "impresa a media capitalizzazione": un'impresa che non è né una microimpresa né una piccola né una media impresa ("PMI"), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE(12) della Commissione e che ha un numero di dipendenti fino a 3 000 unità, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;

(8)  "appalti pre-commerciali": gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

(9)  "responsabile del progetto": qualsiasi amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, istituita da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri e/o paesi associati per gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base permanente o puntuale;

(10)  "destinatario": qualsiasi soggetto giuridico che riceva finanziamenti a titolo del Fondo;

(11)  "azione di ricerca": qualsiasi azione consistente in attività di ricerca incentrate esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa;

(12)  "risultati": qualsiasi effetto tangibile o intangibile dell'azione, ad esempio dati, conoscenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

(13)  "relazione speciale": un documento specifico relativo a un'azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca;

(14)  "prototipo di sistema": un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;

(15)  "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;

(16)  "paese terzo non associato": un paese terzo che non è un paese associato a norma dell'articolo 5;

(17)  "soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

(17 bis)  "qualificazione": l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati; questo processo fornisce prove obiettive attestanti che determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;

(17 ter)  "consorzio": un gruppo collaborativo di soggetti giuridici costituito per avviare un'azione a titolo del presente Fondo;

(17 quater)  "certificazione": il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile;

(17 quinquies)  "coordinatore": un soggetto giuridico appartenente a un consorzio e designato da tutti i membri del consorzio come principale punto di contatto con la Commissione per la convenzione di sovvenzione.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.  L'obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, sostenendo azioni di collaborazione e ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nonché rafforzando e migliorando la flessibilità delle catene di approvvigionamento e delle catene del valore della difesa, ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici e favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita ▌dei prodotti e delle tecnologie della difesa. ▌Il Fondo contribuisce alla libertà operativa e all'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini tecnologici e industriali.

2.  Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:

(a)  sostenere i progetti di ricerca collaborativa altamente efficienti che potrebbero migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future dell'Europa, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa, compresi quelli di rottura;

(b)  sostenere i progetti collaborativi europei per lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità della politica di sicurezza e di difesa comune, contribuendo in tal modo ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di ▌duplicazioni e l'eccessiva dipendenza dalle importazioni da paesi terzi, aumentando quindi gli acquisti di attrezzature europee da parte degli Stati membri e, di conseguenza, la frammentazione del mercato dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l'Unione nonché mirando ad incrementare la normalizzazione dei sistemi di difesa e l'interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo europeo per la difesa nel periodo 2021-2027 è di 11 453 260 000 EUR a prezzi 2018 (13 000 000 000 EUR a prezzi correnti).

2.  La ripartizione ▌dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

(a)  ▌3 612 182 000 EUR a prezzi 2018 (4 100 000 000 EUR per le azioni di ricerca a prezzi correnti);

(b)  ▌7 841 078 000 EUR a prezzi 2018 (8 900 000 000 EUR a prezzi correnti) per le azioni di sviluppo.

2 bis.  Onde far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, discostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 per un massimo del 10 %.

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Detto importo non supera il 5 % dell'importo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

4.  Almeno il 5 % e fino al 10% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato al sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa.

Articolo 5

Paesi associati

Il Fondo è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE. Qualsiasi contributo finanziario al Fondo conforme al presente articolo costituisce un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5] del regolamento finanziario.

Articolo 6

Sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa

1.  La Commissione attribuisce il finanziamento tramite consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie di rottura per la difesa, con attenzione esclusiva alle applicazioni della difesa, nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro ai sensi della procedura di cui all'articolo 27.

2.  La Commissione trova, caso per caso, ▌la forma di finanziamento più appropriata per finanziare le tecnologie di rottura.

Articolo 7

Etica

1.  Le azioni svolte a titolo del Fondo rispettano ▌;

–  i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, compresi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi protocolli addizionali e il diritto umanitario internazionale,

–  le norme e le iniziative anticorruzione e antiriciclaggio. [Emm. 6/rev e 13]

2.  Le proposte sono esaminate sistematicamente dalla Commissione, su base ex ante, per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o serie e, se del caso, sono oggetto di una valutazione etica. L'esame e le valutazioni di natura etica sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti con formazioni diverse. La Commissione garantisce la trasparenza delle procedure etiche nella misura del possibile e riferisce al riguardo nel quadro dei propri obblighi di rendicontazione e valutazione ai sensi degli articoli 31 e 32. Tutti gli esperti sono cittadini dell'Unione e di nazionalità della gamma più ampia di Stati membri.

3.  Prima dell'avvio delle attività pertinenti, i soggetti che partecipano all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati. Tali documenti sono conservati e forniti alla Commissione.

5.  Le azioni che non sono accettabili dal punto di vista etico sono respinte▌.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.  Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.  Il Fondo può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. ▌

Articolo 9

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal Fondo, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma/fondo dell'Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

CAPO III

AMMISSIBILITÀ, CRITERI DI ATTRIBUZIONE E FINANZIAMENTO

Articolo 10

Soggetti idonei

1.  I richiedenti e i loro subappaltatori coinvolti nell'azione sono idonei al finanziamento purché siano stabiliti nell'Unione o in un paese associato di cui all'articolo 5, siano dotati di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non siano controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato.

2.  In deroga al paragrafo 1, un richiedente o un subappaltatore coinvolto nell'azione stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può costituire un soggetto idoneo al finanziamento, se ciò è necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione e purché la sua partecipazione non metta a rischio gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o gli obiettivi di cui all'articolo 3. Al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'invito a presentare proposte impone al richiedente di impegnarsi ad attuare le opportune misure prima del lancio dell'azione, garantendo che:

(a)  il controllo sul richiedente non sia esercitato in modo tale da limitare la sua capacità di eseguire l'azione e di produrre risultati, da imporre restrizioni sulle proprie infrastrutture, sulle proprie attrezzature, sui propri beni, sulle proprie risorse, sulla proprietà intellettuale o sulle proprie conoscenze necessari ai fini dell'azione, o da pregiudicare le sue capacità e le norme tecniche necessarie all'esecuzione dell'azione;

(b)  sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione, classificate e non classificate; i dipendenti o le altre persone coinvolti nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato;

(c)  la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione e i relativi risultati restino del beneficiario e non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di altri soggetti di paesi terzi non associati e non siano esportati verso un paese terzo né vi sia dato accesso da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo senza l'approvazione degli Stati membri in cui il beneficiario è stabilito, nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3, durante l'azione e per un determinato periodo dopo il suo completamento, da stabilire nella convenzione di sovvenzione.

Un richiedente o un subappaltatore coinvolto nell'azione che abbia la sua struttura di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e che sia controllato da un paese terzo non associato oggetto di misure restrittive dell'Unione o da un soggetto di un paese terzo non associato oggetto di misure restrittive dell'Unione non beneficia della deroga di cui al presente paragrafo.

3.  Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati in azioni finanziate a titolo del Fondo devono essere situati sul territorio dell'Unione o di paesi associati e non sono soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. Nell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione cooperano solo con soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato e non controllati da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati.

4.  In deroga al paragrafo 3, laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi all'interno dell'Unione, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti nel territorio di un paese terzo non associato, se ciò è necessario per conseguire gli obiettivi di un'azione purché ciò non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e agli obiettivi di cui all'articolo 3. Alle stesse condizioni, nell'esecuzione di un'azione ammissibile i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono cooperare con un soggetto stabilito in un paese terzo non associato. I costi connessi all'uso di tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse, nonché quelli connessi a tale cooperazione, non sono ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo. In ogni caso, tale deroga non è concessa se tali beni, infrastrutture, attrezzature e risorse sono situati o detenuti sul territorio di un paese terzo non associato oggetto di misure restrittive dell'Unione.

5.  Al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'invito a presentare proposte o la convenzione di sovvenzione precisa tutte le condizioni, comprese quelle indicate al paragrafo 2 del presente articolo. Tali condizioni riguardano, in particolare, le disposizioni concernenti la proprietà dei risultati dell'azione, l'accesso alle informazioni sensibili, classificate e non classificate, nonché le garanzie in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

6.  I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione dei criteri di idoneità e delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

7.  Le domande che richiedono le verifiche di cui al paragrafo 2 o 4 possono essere presentate solo previo accordo dello Stato membro o del paese associato in cui è stabilito il richiedente.

8.  Nel caso in cui, durante l'esecuzione di un'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto di tali criteri e condizioni, il beneficiario ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri e condizioni continuano ad essere soddisfatti e tiene contro del possibile impatto (sospensione, cancellazione) sul finanziamento dell'azione.

9.  Ai fini del presente articolo, per subappaltatori si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un beneficiario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono chiedere l'accesso a informazioni classificate, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.

Articolo 11

Azioni ammissibili

1.  Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.  Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per realizzare la modernizzazione non sia sottoposto, direttamente o indirettamente, a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati.

3.  Le azioni ammissibili riguardano uno o più dei seguenti elementi:

(a)  attività intese a creare, sostenere e migliorare ▌conoscenze e prodotti o tecnologie nel settore della difesa, comprese le tecnologie di rottura per la difesa, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;

(b)  attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, acquisire padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa;

(c)  studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, soluzioni nuovi o migliorati ▌;

(d)  la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

(e)  lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di sistema);

(f)  il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;

(g)  la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa ▌.

(h)  la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa ▌.

(i)  lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa;

4.  ▌L'azione è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti nell'ambito di un consorzio, stabiliti in almeno tre diversi Stati membri ▌. Altri eventuali soggetti giuridici che partecipano al consorzio possono essere stabiliti in un paese associato di cui all'articolo 5. Per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, almeno tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati membri e/o paesi associati non devono essere ▌controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, né devono controllarsi a vicenda.

5.  Il paragrafo 4 non si applica alle azioni di cui al paragrafo 3, lettera c ▌, né alle azioni di cui all'articolo 6.

6.  Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili al finanziamento. In particolare, il Programma non finanzia armi incendiarie, tra cui fosforo bianco, munizioni all'uranio impoverito, armi autonome letali, compresi i veicoli aerei privi di equipaggio, senza un significativo controllo umano sulle funzioni critiche di selezione e di attacco di singoli bersagli, armi di piccolo calibro e armi leggere sviluppate principalmente a fini di esportazione, ossia nel caso in cui nessuno Stato membro abbia espresso la necessità di eseguire un'azione. [Em. 29/rev]

6 bis.   Le azioni volte allo sviluppo di prodotti e tecnologie in grado di commettere o facilitare quanto specificato in appresso non sono ammissibili al finanziamento a titolo del Programma:

i)  una grave violazione del diritto internazionale umanitario;

ii)  una grave violazione del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo;

iii)  un'azione che costituisca reato ai sensi delle convenzioni o dei protocolli internazionali in materia di terrorismo;

iv)  un'azione che costituisca reato ai sensi delle convenzioni o dei protocolli internazionali in materia di criminalità organizzata transnazionale.

6 ter.   Le azioni che contribuiscono interamente o in parte, direttamente o indirettamente, allo sviluppo di armi di distruzione di massa e relative tecnologie in materia di testate e missili non sono ammissibili. [Em. 21]

Articolo 12

Procedura di selezione e di attribuzione

[Em. 30]

2.  La Commissione attribuisce il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo [195, lettera e),] del regolamento finanziario.

3.  Per l'attribuzione del finanziamento per le azioni di sviluppo la Commissione agisce per mezzo di atti delegati adottati in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 bis.

Articolo 13

Criteri di attribuzione

1.  Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:

(a)  contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti;

(b)  contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;

(c)  contributo alla competitività dell'industria europea della difesa, in particolare creando nuove opportunità di mercato e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione;

(c bis)   contributo all'autonomia industriale e tecnologica dell'Unione, migliorando le tecnologie e i prodotti della difesa, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC e, in particolare, nel quadro del CDP e della PSDC;

(d)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, in linea con le priorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, se del caso, con gli accordi di cooperazione regionali e internazionali;

(e)  contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici, in particolare a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione stabilite in Stati membri e/o paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione;

(f)  qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.

2.  Nel quadro del paragrafo 1, lettera d), possono essere prese in considerazione le priorità regionali e internazionali, con il fine precipuo di evitare inutili duplicazioni, purché siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e non escludano la partecipazione di qualsiasi Stato membro.

Articolo 14

Tasso di cofinanziamento

1.  Il Fondo finanziail 100% dei costi ammissibili di un'azione, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

2.  In deroga al paragrafo 1:

(a)  per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili dell'azione;

(b)  per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da f) a h), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera l'80 % dei costi ammissibili dell'azione.

3.  Per le azioni di sviluppo il tasso di finanziamento è aumentato, senza possibilità di superare il costo totale ammissibile, nei seguenti casi:

(a)  un'azione sviluppata nel quadro della cooperazione strutturata permanente, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali;

(b)  un'azione beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del totale dei costi ammissibili destinata alle PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui sono stabiliti i membri del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione;

(c)  un'azione beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti a un quarto della percentuale del totale dei costi ammissibili destinata alle imprese a media capitalizzazione stabilite in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui sono stabiliti gli altri membri del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione;

(d)  l'aumento complessivo del tasso di finanziamento di un'azione non supera i 30 punti percentuali.

Articolo 15

Capacità finanziaria

In deroga all'articolo [198] del regolamento finanziario:

(a)  è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore e solo se il finanziamento dell'Unione richiesto è pari o superiore a 500 000 EUR. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti o dei coordinatori di azioni di valore inferiore alla soglia di cui alla prima frase;

(b)  non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro, né quella delle università e dei centri pubblici di ricerca;

(c)  se la capacità finanziaria è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di quest'ultimo è a sua volta verificata.

Articolo 16

Costi indiretti

1.  I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti.

2.  In alternativa, i costi indiretti ammissibili ▌possono essere determinati secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali pratiche siano accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi a norma dell'articolo [185] del regolamento finanziario e comunicate alla Commissione.

Articolo 17

Ricorso a una somma forfettaria unica o ad un contributo non collegato ai costi

1.  Per le sovvenzioni attribuite alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), e ad altre azioni nel cui quadro gli Stati membri e/o i paesi associati finanziano oltre il 50 % del bilancio, la Commissione può ricorrere:

(a)  al contributo non collegato ai costi di cui all'articolo [180, paragrafo 3,] del regolamento finanziario, sulla base del conseguimento di risultati misurato in riferimento ai target precedentemente fissati o mediante indicatori di performance; o

(b)  alla somma forfettaria unica di cui all'articolo [182] del regolamento finanziario, sulla base del bilancio di previsione dell'azione già approvato dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati che cofinanziano l'azione.

2.  I costi indiretti sono compresi nella somma forfettaria.

Articolo 18

Appalti pre-commerciali

1.  L'Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l'attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE(13), 2014/25/UE(14) e 2009/81/CE(15) del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente ricerca nel settore della difesa e sviluppo di servizi o coordinano le proprie procedure di appalto.

2.  Le procedure di appalto:

(a)  sono in linea con le disposizioni del presente regolamento;

(b)  possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing");

(c)  prevedono l'aggiudicazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi.

Articolo 19

Fondo di garanzia

I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 21

Accesso agli strumenti finanziari

I beneficiari del Fondo sono ammissibili ad accedere ai prodotti finanziari dedicati impiegati nell'ambito di InvestEU, in conformità ▌al titolo X del regolamento finanziario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLA RICERCA

Articolo 22

Proprietà dei risultati

1.  I risultati delle azioni sono di proprietà dei beneficiari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari concludono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

2.  Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico, i risultati sono di proprietà dell'Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano esplicita richiesta per iscritto.

3.  ▌I risultati delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo non sono soggetti ad alcun controllo o restrizione, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

4.  Se giustificato, la convenzione di sovvenzione stabilisce il diritto della Commissione di essere informata del trasferimento di proprietà dei risultati o della concessione di una licenza relativa ai risultati a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato, nonché di poter sollevare obiezioni al riguardo. Tali trasferimenti non devono essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3.

5.  Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale di un’azione che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo aver accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati. In ogni caso, i partecipanti non sono tenuti a fornire dati o informazioni che siano parte della proprietà intellettuale nella relazione speciale.

6.  Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione, il miglioramento, la modifica, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'accettazione e certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione, lo smaltimento e altri servizi di progettazione e di diffusione dei prodotti, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti.

7.  I beneficiari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai loro risultati alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione, ai fini debitamente giustificati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

8.  Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, trasferisce, ove possibile, la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

8 bis.   Tre o più Stati membri o paesi associati che, multilateralmente o nell'ambito di un'organizzazione dell'Unione, hanno concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più partecipanti per sviluppare i risultati ottenuti nell'ambito di un'azione specifica che ha ricevuto finanziamenti nel quadro di un accordo di sovvenzione per un'azione di ricerca in materia di difesa, godono dei diritti di accesso ai risultati dell'azione di proprietà di tali partecipanti e sono necessari per l'esecuzione del contratto. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente e in presenza di determinate condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti sono utilizzati solo per le finalità previste e che si applicano obblighi di riservatezza appropriati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLO SVILUPPO

Articolo 23

Ulteriori criteri di ammissibilità

1.  Se del caso, il consorzio dimostra che i restanti costi di un'azione ammissibile che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi degli Stati membri e/o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici.

2.  Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), l'azione si basa su requisiti armonizzati in materia di capacità, stabiliti di comune accordo dai pertinenti Stati membri e/o paesi associati.

3.  Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:

(a)  almeno due Stati membri ▌o almeno uno Stato membro con paesi associati forniscono garanzie per acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata. Ciò comprende appalti congiunti;

(b)  l'azione si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri e/o dai paesi associati che cofinanziano l'azione.

Articolo 24

Ulteriori criteri di attribuzione

In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, il programma di lavoro può anche prendere in considerazione:

(a)  il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, compresi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;

(b)  il livello di cooperazione tra gli Stati membri che partecipano all’azione ammissibile.

(b bis)  il volume previsto degli appalti e l'effetto atteso sulle spese e le capacità di difesa degli Stati membri e l'autonomia strategica europea.

Articolo 25

Proprietà dei risultati

1.  L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle azioni di sviluppo, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle azioni.

1 bis.   I risultati delle azioni sono di proprietà dei beneficiari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari concludono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

2.  I risultati delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.

3.  Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari ai sensi del presente regolamento, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione è informata ex ante, almeno sei settimane prima, di qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di una licenza a paesi terzi non associati o a soggetti di paesi terzi non associati. Qualora tale trasferimento di proprietà o concessione di una licenza sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3, ▌il finanziamento erogato a titolo del Fondo è rimborsato.

4.  In deroga al paragrafo 1, se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico, l'Unione è proprietaria dei risultati e gli Stati membri e/o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dei risultati.

Articolo 26

Informazioni sul responsabile del progetto

Qualora gli Stati membri e i paesi associati abbiano nominato un responsabile del progetto, prima di eseguire il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, la Commissione consulta il responsabile del progetto sui progressi compiuti riguardo all'azione.

TITOLO IV

GOVERNANCE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27

Programmi di lavoro

1.  Il Fondo è attuato mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliti in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario. ▌

1 bis.   In particolare, i programmi di lavoro possono tenere conto delle strategie messe a punto nell'ambito dell'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva e dei casi di contesto strategico del CDP.

1 ter.  La Commissione assicura la coerenza dei programmi di lavoro in tutta la gestione del ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 bis.

2 bis.   Il programma di lavoro indica dettagliatamente le categorie di progetti da finanziarsi a titolo del Fondo. Tali programmi di lavoro sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2 ter.   Sulla base delle procedure di elaborazione dei programmi di lavoro, la Commissione svolge una valutazione ex ante dei possibili casi di duplicazioni con le esistenti capacità o progetti di sviluppo o ricerca già finanziati nel quadro dell'Unione.

Articolo 28 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal [data dell'entrata in vigore].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(16).

Articolo 29

Esperti indipendenti

1.  La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nella valutazione delle proposte, a norma dell'articolo [237] del regolamento finanziario. ▌

2.  Gli esperti indipendenti sono cittadini dell'Unione, provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse ▌al fine di stabilire un elenco di esperti. In deroga all'articolo [237] del regolamento finanziario, tale elenco non è reso pubblico, completamente o parzialmente, ove sia richiesto per motivi di tutela della pubblica sicurezza.

3.  Gli esperti indipendenti dispongono del pertinente nulla osta di sicurezza rilasciato da uno Stato membro.

5.  Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati.

5 bis.  La Commissione assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale questione specifica.

Articolo 30

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

1.  Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

(a)  ogni Stato membro o paese associato assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE(17), e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE(18);

(b)  gli Stati membri e i paesi associati informano senza indugio la Commissione in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui alla lettera a);

(c)  le persone fisiche residenti in paesi non associati e le persone giuridiche stabilite in paesi non associati possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso tra l'Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale in conformità alla procedura di cui all'articolo 218 del TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

(d)  fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

2.  Nel caso di azioni che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate ▌, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all'invito a presentare proposte/ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

3.  Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili tra la Commissione, i destinatari e, se del caso, gli Stati membri, la Commissione istituisce un sistema sicuro di scambio elettronico.

Articolo 31

Monitoraggio e relazioni

1.  Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione e i progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.  Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 36, per modificare l'allegato allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.

3.  La Commissione monitora e valuta regolarmente l'attuazione del Fondo e rende conto annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio dei progressi compiuti. La relazione annuale contiene una sezione sull’attuazione dell’articolo 7. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

4.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del Fondo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 32

Valutazione del Fondo

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.  La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La relazione di valutazione intermedia contiene segnatamente una valutazione della governance del Fondo, gli insegnamenti tratti dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e dall'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, una valutazione sull’attuazione delle procedure etiche di cui all’articolo 7, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di attribuzione dei progetti, compresa la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse categorie di “subappaltatori” secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 9, la dotazione di bilancio destinata alle tecnologie di rottura nonché i finanziamenti attribuiti in conformità all'articolo [195] del regolamento finanziario entro il 31 luglio 2024. La valutazione intermedia contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari, il numero di paesi coinvolti nei singoli progetti e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento.

3.  Al termine del periodo di attuazione, e comunque non oltre quattro anni dopo il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione finale dell'attuazione del Fondo. La relazione di valutazione finale presenta i risultati dell'attuazione del Fondo e, nella misura del possibile tenuto conto delle tempistiche, del relativo impatto. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati a titolo del Fondo, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La valutazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 33

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [127] del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione in conformità all'articolo 287 del TFUE.

Articolo 34

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al Fondo in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 35

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione della Commissione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali risorse finanziarie possono essere utilizzate per progetti su statistiche sull'industria della difesa, nonché progetti per organizzare la raccolta dei dati.

TITOLO V

ATTI DELEGATI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36

Atti delegati

1.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.  La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. .../… (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa) è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del [regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa] nonché dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori, il [regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa] nonché l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

3.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio, anche dopo il 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1); direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).2 Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).
(2) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC.
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(7) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(8) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(10) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(11) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(12) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(13) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(14) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(15) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(16) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17) GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.
(18) GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy