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Procedura : 2018/0228(COD)
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Ciclo del documento : A8-0409/2018

Testi presentati :

A8-0409/2018

Discussioni :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

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PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
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Dichiarazioni di voto
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Testi approvati :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Testi approvati
PDF 343kWORD 121k
Mercoledì 12 dicembre 2018 - Strasburgo
Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa ***I
P8_TA(2018)0517A8-0409/2018
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0409/2018).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


Proposta di
REGOLAMENTO UE .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro e di rispettare gli impegni di decarbonizzazione a lungo termine, l'Unione necessita di infrastrutture moderne, multimodali e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni, comprese le regioni remote, ultraperiferiche, insulari, periferiche e montane, nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, incluse le persone a mobilità ridotta, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico.

(2)  Il meccanismo per collegare l'Europa (il "programma") è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Il programma dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale, rafforzando in tal modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione e permettendo di ottimizzare i costi di realizzazione.

(2 bis)  Il programma dovrebbe contribuire a promuovere l'accessibilità territoriale e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni remote, ultraperiferiche, insulari, periferiche, montane e transfrontaliere, nonché le zone spopolate e scarsamente popolate.

(3)  Il programma dovrebbe contribuire anche all'azione dell'UE contro i cambiamenti climatici, promuovere progetti ambientalmente e socialmente sostenibili ▌ e, se del caso, azioni di attenuazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, è opportuno rafforzare il contributo del programma al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli obiettivi proposti per il 2030 in materia di clima ed energia e dell'obiettivo a lungo termine della decarbonizzazione.

(3 bis)   Il programma dovrebbe garantire un elevato livello di trasparenza fornendo accesso ai documenti pertinenti, in particolare nei casi in cui i progetti riguardano l'ambiente e la salute umana. La procedura di valutazione dei progetti dovrebbe inoltre tenere conto dei criteri sociali e di coesione, e in particolare dell'accettazione da parte delle comunità locali. [Em. 82]

(4)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima(3). Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 60% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei ▌ marcatori di Rio. ▌ Le spese relative all'infrastruttura ferroviaria e delle vie navigabili, all'infrastruttura di ricarica, ai carburanti alternativi e sostenibili per tutte le modalità di trasporto, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2, all'energia rinnovabile, ▌ al trasporto multimodale ▌ per vie navigabili interne e all'infrastruttura per il gas dovrebbero essere conformi agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente. In linea con gli obiettivi e gli impegni dell'Unione finalizzati alla riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici, il programma incoraggia il trasferimento modale verso modalità di trasporto più sostenibili, come il trasporto ferroviario, i trasporti urbani puliti, il trasporto marittimo e le vie navigabili interne.

(5)  Al fine di ottemperare agli obblighi informativi di cui all'articolo 11, lettera c), della direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, per quanto riguarda il ricorso a fondi dell'Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi di tale direttiva, le spese relative alla riduzione delle emissioni o degli inquinanti atmosferici ai sensi della presente direttiva devono essere tracciabili.

(6)  Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie e complementarità tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. A questo scopo, i programmi di lavoro ▌potrebbero effettivamente affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata, i carburanti alternativi sostenibili, inclusa la relativa infrastruttura for tutte le modalità di trasporto o le infrastrutture transfrontaliere comuni, e dovrebbero prevedere una maggiore flessibilità per fondere il sostegno finanziario in detti settori. L'attivazione della comunicazione digitale potrebbe costituire parte integrante di un progetto di interesse comune nel settore dell'energia e dei trasporti. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi sinergici appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni, nonché in termini di maggiore cofinanziamento.

(7)  Gli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) (nel prosieguo denominati "orientamenti TEN-T") individuano l'infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che devono essere posseduti da essa e stabiliscono le misure attuative. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti.

(7 bis)   Le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore dei trasporti, finanziate a titolo del programma, dovrebbero basarsi sulla complementarità di tutte le modalità di trasporto per creare reti efficienti, interconnesse e multimodali, al fine di garantire la connettività in tutta l'Unione.

(8)  Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dagli orientamenti TEN-T, è necessario sostenere a titolo prioritario i progetti TEN-T in corso come pure i collegamenti transfrontalieri, l'eliminazione delle strozzature, le priorità orizzontali, i collegamenti mancanti e i nodi urbani e garantire, ove applicabile, che le azioni sovvenzionate siano coerenti con i piani di lavoro per i corridoi istituiti a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale della rete relativamente alle prestazioni e all'interoperabilità

(8 bis)   In alcuni casi i progetti realizzati nel territorio di uno Stato membro hanno un impatto transfrontaliero sostanziale e creano un valore che supera i confini nazionali, migliorando la connettività transfrontaliera sulla costa o la connettività con la più ampia economia dell'entroterra oltre i confini nazionali. I progetti che dimostrano di avere tale impatto dovrebbero essere pertanto considerati transfrontalieri.

(8 ter)   Per tener conto delle circostanze eccezionali rappresentate dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea, occorre prevedere la connettività tra l'Irlanda e l'Europa continentale modificando il tracciato e la composizione dei corridoi TEN-T al fine di integrare i collegamenti marittimi tra i porti irlandesi e i porti continentali della rete centrale e della rete globale.

(9)  Onde rispecchiare i crescenti flussi di trasporto e l'evoluzione della rete, è opportuno adeguare l'allineamento dei corridoi della rete centrale, delle relative sezioni individuate in via preliminare e della relativa capacità. Tali adeguamenti della rete centrale non dovrebbero impedirne il completamento entro il 2030, dovrebbero migliorare la copertura dei corridoi del territorio dell'UE e dovrebbero essere proporzionati, per preservare la coerenza e l'efficienza dello sviluppo e del coordinamento dei corridoi, ragion per cui la lunghezza dei corridoi della rete centrale non dovrebbe aumentare di oltre il 15%. L'evoluzione della rete globale deve essere monitorata e valutata al fine di garantire la pertinenza delle sezioni.

(10)  È necessario promuovere investimenti pubblici e privati a favore di una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile alle persone a mobilità ridotta e sicura in tutta l'Unione per tutte le modalità di trasporto. Nel 2017 la Commissione ha presentato(5) "L'Europa in movimento", una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma, ad esempio per accelerare l'attuazione del tachigrafo intelligente e il relativo adeguamento.

(11)  Secondo quanto indicato negli orientamenti TEN-T in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, la TEN-T consente la decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto favorendo l'efficienza energetica e l'impiego di carburanti alternativi, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi per tutte le modalità di trasporto nell'Unione, per ridurre il più possibile la dipendenza dai combustibili fossili e attenuare l'impatto ambientale e climatico nel settore dei trasporti, oltre a richiedere agli Stati membri di assicurare la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2025. Come indicato nella proposta della Commissione(7) del novembre 2017, è necessaria una serie completa di misure per promuovere la mobilità a basse emissioni, comprensiva anche del sostegno finanziario, laddove le condizioni di mercato non costituiscano un incentivo sufficiente.

(12)  Nel contesto della comunicazione "Mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, connessa e pulita"(8), la Commissione ha sottolineato che i veicoli automatizzati e i sistemi avanzati di connettività renderanno i veicoli più sicuri, più facilmente condivisibili e maggiormente accessibili per tutti i cittadini, compresi coloro che non sempre possono usufruire dei servizi di mobilità odierni, come gli anziani e le persone a mobilità ridotta. Al proposito, la Commissione ha anche proposto un "piano d'azione strategico dell'UE per la sicurezza stradale" e la revisione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Sulla stessa linea, altre normative come la direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea devono essere adattate alle nuove norme di sicurezza e digitalizzazione del settore dei trasporti. Il miglioramento della sicurezza deve essere prioritario anche nel settore ferroviario. In particolare, sono importanti gli investimenti a favore della sicurezza negli incroci (vale a dire segnaletica, miglioramento delle infrastrutture). Nel 2012 presso i 114 000 passaggi a livello esistenti nell'UE si sono verificati 573 incidenti importanti che hanno causato 369 morti e 339 feriti gravi (relazione dell'ERA per il 2014). Di conseguenza, occorre procedere a un'identificazione a livello dell'UE dei passaggi a livello che presentano un rischio elevato per la sicurezza al fine di investire a favore del miglioramento di dette infrastrutture, che nel tempo dovrebbero essere sostituite da ponti e sottopassi.

(13)  Al fine di favorire il completamento dei progetti nel settore dei trasporti in porzioni meno sviluppate della rete, è opportuno destinare al programma una dotazione del Fondo di coesione per finanziare progetti nel settore dei trasporti negli Stati membri ammissibili al finanziamento di detto fondo. In una fase iniziale ▌ , la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Alla fine della fase iniziale, le risorse trasferite al programma che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto dovrebbero essere assegnate su base competitiva a progetti ubicati negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. È opportuno che la Commissione sostenga gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nei loro sforzi volti a sviluppare un adeguato portafoglio di progetti, in particolare rafforzando la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

(14)  In seguito alla comunicazione congiunta sul miglioramento della mobilità duale nell'Unione europea del novembre 2017(9), il piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza(10) ha evidenziato che la politica per le infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-T, con l'obiettivo generale di migliorare la mobilità in tutta l'Unione. Nel piano d'azione è indicato che, entro la metà del 2018, il Consiglio è invitato a considerare e a convalidare i requisiti militari in relazione alle infrastrutture di trasporto e che, entro il 2019, i servizi della Commissione individueranno le porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili anche per il duplice uso (civile e di difesa) dell'infrastruttura, tenendo conto anche dell'eventuale possibilità di migliorare le infrastrutture esistenti. Le infrastrutture saranno sempre destinate a un duplice uso. Il finanziamento dell'Unione per l'attuazione di progetti di duplice uso dovrebbe essere erogato attraverso il programma sulla base di programmi di lavoro tramite azioni misurabili conformi ai requisiti applicabili definiti nel contesto del piano d'azione.

(14 bis)  L'istituzione del piano d'azione sulla mobilità duale (civile e di difesa) nell'Unione rientra nell'obiettivo generale di migliorare la mobilità dell'UE e, al contempo, di rispondere alle sfide logistiche e di mobilità fissate nella sua politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). A tal fine, è essenziale armonizzare le norme e le regolamentazioni transfrontaliere e doganali, nonché le procedure amministrative e legislative. Il ruolo delle joint venture dell'UE è tra l'altro fondamentale per l'armonizzazione delle procedure amministrative e legislative, sia per il CEF sia per il piano d'azione sulla mobilità duale (civile e di difesa). La mobilità duale (civile e di difesa) contribuirà allo sviluppo del CEF, in particolare per quanto riguarda le questioni di bilancio e le misure per far fronte alle esigenze nuove e future.

(15)  Nella comunicazione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"(11), la Commissione ha posto in risalto le esigenze di trasporto, energia e digitali specifiche delle regioni ultraperiferiche e la necessità di fornire un finanziamento dell'Unione adeguato per soddisfare tali esigenze, anche attraverso il programma, applicando tassi di cofinanziamento fino a un massimo dell'85 %.

(16)  Considerando il notevole fabbisogno di investimenti per compiere progressi verso il completamento della rete centrale TEN-T entro il 2030 (stimato in 350 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027) e della rete globale TEN-T entro il 2050, nonché il fabbisogno di investimenti urbani, per la decarbonizzazione e la digitalizzazione (stimato in 700 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027), è opportuno mantenere un bilancio sufficiente per il settore dei trasporti, in linea con quello previsto all'inizio del periodo di programmazione 2014-2020, e utilizzare nel modo più efficiente possibile i vari programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione, massimizzando così il valore aggiunto degli investimenti che si avvalgono del sostegno dell'UE. Tale obiettivo verrebbe conseguito mediante una razionalizzazione del processo di investimento, che consenta di visualizzare bene la struttura dei trasporti e la coerenza tra i programmi pertinenti dell'Unione, in particolare il meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU. In particolare dovrebbero essere prese in considerazione, ove pertinenti, le condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) XXX [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("CPR")].

(17)  Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) individua le priorità per l'infrastruttura energetica transeuropea cui rispondere per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima, riconosce i progetti di interesse comune necessari per dare risposta a tali priorità e individua misure nel campo della concessione delle autorizzazioni, del coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui i criteri riguardanti l'ammissibilità generale dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. È opportuno rivedere l'elenco dei progetti di interesse comune e gli orientamenti TEN-E per tener conto degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi come pure degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia per il 2030.

(18)  La direttiva [rifusione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili] sottolinea la necessità di istituire un quadro favorevole che comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, con riferimento esplicito alla possibilità di azioni volte a sostenere la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'energia rinnovabile.

(19)  Benché il completamento dell'infrastruttura di rete resti prioritario per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, l'integrazione della cooperazione transfrontaliera incentrata su questo tipo di energia e lo sviluppo di un sistema energetico intelligente ed efficiente che comprenda soluzioni di stoccaggio e gestione della domanda che contribuiscono a equilibrare la rete rispecchiano l'impostazione adottata per l'iniziativa "Energia pulita per tutti gli europei", con la responsabilità collettiva di raggiungere un obiettivo ambizioso per l'energia rinnovabile entro il 2030 e il mutato contesto politico, garantendo una transizione sociale equa e adeguata, per quanto riguarda gli obiettivi ambiziosi a lungo termine relativi alla decarbonizzazione.

(20)  Considerando il programma di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture che consentano la transizione verso sistemi energetici e di mobilità a bassa emissione di ▌e migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a una maggiore indipendenza energetica dell'Unione. In particolare, nella comunicazione del 23 novembre 2017 sul rafforzamento delle reti energetiche europee(13), la Commissione ha sottolineato che il ruolo dell'energia elettrica, metà della quale sarà generata da fonti rinnovabili entro il 2030, stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili quali i trasporti, l'industria, il riscaldamento e il raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche in materia di infrastrutture energetiche transeuropee si devono concentrare su progetti riguardanti le interconnessioni elettriche, i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, le reti intelligenti e gli investimenti nell'infrastruttura per il gas. Per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, di integrazione del mercato interno e di sicurezza dell'approvvigionamento, occorre tenere in debito conto, e conferire loro priorità, le tecnologie e i progetti che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni ▌ . La Commissione mirerà ad aumentare il numero di progetti in materia di reti intelligenti transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio innovativi e di trasporto di anidride carbonica da finanziarsi nell'ambito del programma.

(20 bis)  È necessario il sostegno a progetti in materia di reti intelligenti, laddove tali progetti integrino la produzione, la distribuzione o il consumo di energia elettrica, ricorrendo alla gestione del sistema in tempo reale e influenzando i flussi di energia transfrontalieri. I progetti energetici dovrebbero inoltre rispecchiare maggiormente il ruolo centrale delle reti intelligenti nella transizione energetica e il sostegno del programma dovrebbe aiutare a superare i deficit di finanziamento che al momento ostacolano gli investimenti a favore dell'utilizzo su larga scala della tecnologia delle reti intelligenti.

(20 ter)  Per quanto riguarda l'interconnessione elettrica, il regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia], prevede un obiettivo di interconnessione elettrica del 15 % tra gli Stati membri per il 2030. Il programma dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(21)  Per realizzare il mercato unico digitale è necessaria l'infrastruttura per la connettività digitale. La digitalizzazione dell'industria europea e la modernizzazione di settori quali i trasporti, l'energia, l'assistenza sanitaria e la pubblica amministrazione dipendono dall'accesso universale a reti affidabili e convenienti ad alta e ad altissima capacità. La connettività digitale è divenuta uno dei fattori decisivi per colmare i divari economici, sociali e territoriali, sostenendo la modernizzazione delle economie locali e la diversificazione delle attività economiche. L'ambito di intervento del programma nel settore dell'infrastruttura per la connettività digitale dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere la sua crescente importanza per l'economia e la società in generale. È pertanto necessario definire i progetti di interesse comune, nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale, necessari per conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale dell'Unione, nonché abrogare il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).

(22)  La comunicazione intitolata "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea"(15) (strategia per una società dei Gigabit) definisce obiettivi strategici per il 2025 al fine di ottimizzare gli investimenti nell'infrastruttura per la connettività digitale. La direttiva (UE) 2018/XXX [sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche] è finalizzata tra l'altro a instaurare un ambiente normativo che incentivi gli investimenti privati nelle reti di connettività digitale. Nondimeno, è chiaro che la diffusione delle reti richiederà urgentemente maggiore attenzione vista la loro limitata efficienza sotto il profilo dei costi in tutta l'Unione a causa di vari fattori come l'ubicazione ultraperiferica e le specificità territoriali o geografiche, la bassa densità di popolazione e diversi fattori socioeconomici. Il programma dovrebbe pertanto mirare anche a contribuire a un equilibrio tra le zone rurali e urbane, per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia per una società dei Gigabit, integrando il sostegno fornito da altri programmi alla realizzazione di reti ad altissima capacità, soprattutto il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU.

(23)  Sebbene tutte le reti di connettività digitale connesse a Internet siano intrinsecamente transeuropee, specialmente per via del funzionamento delle applicazioni e dei servizi che consentono, occorre attribuire priorità al sostegno, tramite il programma, ad azioni per cui siano previsti i massimi effetti sul mercato unico digitale, tra l'altro attraverso il loro allineamento agli obiettivi della comunicazione relativa alla strategia per una società dei Gigabit, e sulla trasformazione digitale dell'economia e della società, considerando le carenze del mercato e gli ostacoli riscontrati in fase di attuazione.

(24)  Le scuole, le università, le biblioteche, le amministrazioni locali, regionali o nazionali, i fornitori principali di servizi pubblici, gli ospedali e i centri medici, i nodi di trasporto e le imprese ad alta intensità digitale sono entità e luoghi che possono influenzare importanti sviluppi socioeconomici nella zona in cui si trovano, comprese le zone rurali e le zone scarsamente popolate. Tali volani socioeconomici devono essere all'avanguardia nell'ambito della connettività Gigabit per fornire ai cittadini, alle imprese e alle comunità locali di tutta Europa l'accesso ai migliori servizi e alle migliori applicazioni. Il programma dovrebbe sostenere l'accesso alla connettività Gigabit, alla connessione ad alta velocità, inclusa la connettività mobile all'avanguardia, di questi volani socioeconomici allo scopo di ottimizzare gli effetti positivi di ricaduta sull'economia e sulla società, quali ad esempio l'aumento della domanda di connettività e servizi.

(25)  Inoltre, sulla scorta del successo dell'iniziativa WiFi4EU, il programma dovrebbe continuare a sostenere la fornitura di connettività locale senza fili sicura, di alta qualità e gratuita nei centri della vita pubblica locale, fra cui gli enti con una missione pubblica quali autorità pubbliche e fornitori di servizi pubblici e determinati spazi all'aperto accessibili al pubblico, al fine di promuovere la visione digitale dell'Unione nelle comunità locali.

(25 bis)  L'infrastruttura digitale costituisce una base importante per le innovazioni. Per poter massimizzare il proprio impatto il programma dovrebbe essere incentrato sul finanziamento di tale infrastruttura. I singoli servizi e le applicazioni digitali, come quelli che utilizzano varie tecnologie di registro distribuito o applicano l'intelligenza artificiale, dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito del programma ed essere invece trattati, come opportuno, con altri strumenti come il programma Europa digitale. È altresì importante massimizzare le sinergie tra i vari programmi.

(26)  La sostenibilità dei servizi digitali di prossima generazione previsti, come i servizi e le applicazioni dell'Internet delle cose, che dovrebbero apportare vantaggi significativi in vari settori e alla società nel suo complesso, richiederà una copertura transfrontaliera ininterrotta con reti 5G, in particolare al fine di permettere agli utenti e agli oggetti di restare connessi anche durante gli spostamenti. Tuttavia, gli scenari di condivisione dei costi per lo sviluppo del 5G in questi settori restano incerti, e in alcuni ambiti fondamentali i rischi percepiti di sfruttamento commerciale sono molto elevati. Si prevede che i corridoi stradali e i collegamenti ferroviari saranno decisivi per la prima fase delle nuove applicazioni nel settore della mobilità interconnessa e che costituiranno pertanto progetti transfrontalieri di importanza cruciale per i finanziamenti previsti dal programma.

(27)  In tutte le regioni dell'Unione, comprese quelle centrali, i territori non connessi costituiscono di fatto strozzature e rappresentano un potenziale inutilizzato per il mercato unico digitale. Nella maggior parte delle aree rurali e remote, la connettività Internet di alta qualità può rivelarsi determinante per far fronte al divario digitale, all'isolamento e allo spopolamento, riducendo i costi di consegna di beni e prodotti e compensando in parte gli svantaggi dell'ubicazione periferica. La connettività Internet di alta qualità è necessaria per poter cogliere nuove opportunità economiche come l'agricoltura di precisione o lo sviluppo di una bioeconomia nelle zone rurali. Il programma dovrebbe contribuire a fornire a tutte le abitazioni europee, si trovino esse in zone rurali o urbane, una connettività fissa o senza fili ad altissima capacità, concentrandosi su quelle strutture per cui si riscontra un certo grado di carenza del mercato, superabile mediante sovvenzioni di bassa entità. Il programma dovrebbe così mirare al conseguimento della copertura totale delle abitazioni e dei territori, poiché risulta antieconomico occuparsi in una fase successiva delle lacune di un'area già coperta.

(28)  La diffusione di reti dorsali di comunicazioni elettroniche, anche con cavi sottomarini per collegare territori europei a paesi terzi di altri continenti, oppure isole o territori europei d'oltremare alla terraferma, è indispensabile per fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti e aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell'Unione. Tuttavia, tali progetti sono spesso commercialmente non sostenibili in mancanza di finanziamenti pubblici.

(29)  Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale devono prevedere l'impiego della tecnologia più disponibile e adatta ▌ , proponendo l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, cibersicurezza ed efficienza sotto il profilo dei costi. Ad esse dovrebbe essere assegnata la priorità mediante programmi di lavoro che tengano conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Nell'ambito della realizzazione delle reti ad altissima capacità possono essere inserite infrastrutture passive, al fine di massimizzare i vantaggi socioeconomici e ambientali. Infine, in fase di definizione degli interventi prioritari occorre tenere conto delle possibili ricadute positive in termini di connettività, per esempio quando l'attuazione di un progetto può migliorare le prospettive commerciali per future strutture che comporteranno la copertura di territori e popolazioni in zone che fino a quel momento non erano coperte.

(30)  L'Unione ha sviluppato una propria tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione (EGNOS/Galileo) e un proprio sistema di osservazione terrestre (Copernico). Sia EGNOS/Galileo che Copernico offrono servizi avanzati che conferiscono vantaggi economici importanti ad utenti pubblici e privati. Qualsiasi infrastruttura dei trasporti, dell'energia o digitale che sia finanziata dal programma e si avvalga di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione o di servizi di osservazione terrestre dovrebbe pertanto essere tecnicamente compatibile con EGNOS/Galileo e Copernico.

(31)  I risultati positivi del primo invito misto a presentare proposte lanciato nell'ambito del presente programma nel 2017 hanno confermato la pertinenza e il valore aggiunto dell'impiego di sovvenzioni dell'UE in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, ivi compresi i partenariati pubblico-privato. Il finanziamento misto dovrebbe contribuire ad attrarre investimenti privati e a creare un effetto leva per il contributo complessivo del settore pubblico in linea con gli obiettivi del programma InvestEU. Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere azioni che consentano di combinare fra loro le sovvenzioni dell'UE ed altre fonti di finanziamento. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto non superano il 10 % delle dotazioni specifiche.

(31 bis)  Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto dovrebbero principalmente essere destinate a progetti finalizzati alla digitalizzazione del settore, in particolare SESAR ed ERTMS, per i quali è previsto un rendimento finanziario.

(32)  Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio previsti per gli ambiti di intervento [...] del Fondo InvestEU. Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per incentivare gli investimenti ponendo rimedio alle carenze del mercato o alle situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato e adeguato, non dovrebbero duplicare o soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero arrecare un chiaro valore aggiunto europeo.

(33)  Al fine di promuovere lo sviluppo integrato del ciclo di innovazione è necessario garantire la complementarità tra le soluzioni innovative sviluppate nel contesto dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione e le soluzioni innovative attuate con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa. A tale fine, le sinergie con Orizzonte Europa faranno sì che: a) nell'ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa siano individuate e fissate le esigenze di ricerca e innovazione nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale nell'UE; b)il meccanismo per collegare l'Europa cooperi strettamente con Orizzonte Europa per l'implementazione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni innovative nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali, e nelle sinergie tra tali settori, soprattutto se derivate da Orizzonte Europa; c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa, per esempio mettendo in evidenza le tecnologie di Orizzonte Europa che presentano un'elevata commerciabilità e che potrebbero essere diffuse ulteriormente attraverso il meccanismo per collegare l'Europa.

(34)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intero periodo 2021-2027, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria31 per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio]. Tale dotazione finanziaria dovrebbe essere preservata per tutta la durata del programma e non dovrebbe essere oggetto di alcun taglio o riassegnazione ad altri programmi, al fine di preservare l'equilibrio iniziale ma anche i compromessi e le ripartizioni tematiche e territoriali per tutta la durata del programma.

(35)  A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio a tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui è opportuno fornire sostegno con finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli investimenti, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, da InvestEU e dal meccanismo per collegare l'Europa. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato anche in modo coerente con i piani dell'Unione e nazionali relativi all'energia e al clima, ove pertinente.

[votazione distinta]

(37)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(38)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(39)  Il regolamento finanziario stabilisce le norme relative alla concessione delle sovvenzioni. Al fine di tenere conto della specificità delle azioni finanziate dal programma e garantire un'attuazione coerente tra i settori interessati da quest'ultimo, è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito ai criteri di ammissibilità e di attribuzione. Inoltre, la Commissione e/o le agenzie esecutive incaricate dell'attuazione del programma non sono abilitate alla costituzione di vincoli complementari non previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la selezione delle operazioni e il loro finanziamento. Senza derogare al regolamento finanziario, i programmi di lavoro possono prevedere procedure semplificate, in determinati casi laddove gli obiettivi degli inviti a presentare proposte non abbiano implicazioni strategiche.

(39 bis)  In conformità del regolamento finanziario, i criteri di selezione e aggiudicazione sono definiti nei programmi di lavoro. Nel settore dei trasporti, la qualità e la pertinenza di un progetto dovrebbero essere valutate anche tenendo conto del suo impatto previsto sulla connettività dell'UE, della sua conformità ai requisiti di accessibilità e della sua strategia in merito alle esigenze di manutenzione future.

(40)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(16) e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(17), (Euratom, CE) n. 2185/96(18) e (UE) 2017/193(19) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceva fondi dall'Unione è tenuta a fornire piena collaborazione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(40 bis)  Il successo dell'attuazione del programma dipende in larga misura dal livello di cooperazione tra le entità che partecipano a un progetto comune. Occorre pertanto incoraggiare la creazione di una struttura di joint venture, anche attraverso un livello più elevato di cofinanziamento.

(41)  A norma dell' [riferimento da aggiornare opportunamente in base alla nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(21)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le disposizioni eventualmente applicabili allo Stato membro cui il PTOM è collegato.

(42)  L'Unione europea dovrebbe perseguire la coerenza e cercare sinergie con i programmi dell'Unione per le politiche esterne, compresa l'assistenza preadesione, nell'ambito degli impegni assunti con la comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali"(22).

(43)  Quando paesi terzi o organismi in essi situati partecipano ad azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune o transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere disponibile solo se indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti.

(43 bis)  Conformemente all'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE, e nel caso dei paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso un accordo multilaterale o bilaterale che garantisce un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione agli appalti pubblici di tali paesi terzi, qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture nell'ambito di un progetto cofinanziato dal CEF può essere respinta qualora la parte dei prodotti originari di paesi terzi superi il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

(44)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(23), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, quali la verifica climatica, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. La Commissione dovrebbe eseguire valutazioni, notificandone i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con l'obiettivo di valutare l'efficacia e l'efficienza del finanziamento e i suoi effetti sugli obiettivi generali del programma e procedere agli adeguamenti necessari.

(45)  È necessario attuare misure trasparenti, responsabili e adeguate di sorveglianza e di comunicazione delle informazioni, ivi compresi gli indicatori misurabili da utilizzare per valutare e rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento, come anche per promuoverne i risultati. Questo sistema di rendicontazione dovrebbe garantire che i dati per la sorveglianza dell'attuazione del programma e dei suoi risultati siano adatti per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate lungo i corridoi della rete centrale, e che tali dati e risultati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. È necessario imporre obblighi di comunicazione proporzionati ai destinatari dei fondi dell'Unione, al fine di raccogliere dati rilevanti per il programma.

(45 bis)  Il programma dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. La Commissione dovrebbe elaborare, entro la fine di marzo 2021, un programma quadro che comprenda il calendario previsto dei programmi di lavoro, gli inviti, i relativi temi e finanziamenti assegnati, e altri dettagli necessari per garantire trasparenza e prevedibilità per tutta la durata del programma nonché per migliorare la qualità dei progetti.

(45 ter)  Dovrebbe essere effettuata una valutazione globale del programma al fine di garantire la coerenza delle sue priorità di investimento con gli impegni dell'Unione in materia di cambiamento climatico.

(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro e del programma quadro, al fine di integrare il presente regolamento. ▌

(47)  Al fine di adeguare, ove necessario, gli indicatori utilizzati per la sorveglianza del programma ▌e la definizione dei corridoi della rete centrale di trasporto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche delle parti I, II e III dell'allegato del presente regolamento e alle esigenze militari, per stabilire o modificare l'elenco delle porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare e stabilire o modificare l'elenco dei progetti prioritari relativi all'infrastruttura a duplice uso e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse alla mobilità militare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48)  Per motivi di chiarezza, i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 dovrebbero essere abrogati. Dovrebbero tuttavia essere preservati gli effetti dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1316/2013, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(24) per quanto concerne l'elenco dei corridoi per le merci.

(49)  Allo scopo di consentire l'adozione tempestiva degli atti di esecuzione previsti dal presente regolamento, è necessario che quest'ultimo entri in vigore immediatamente all'atto della sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (il "programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)  "azione": qualsiasi attività che è stata individuata come indipendente sotto il profilo finanziario e tecnico, è delimitata nel tempo ed è necessaria per la realizzazione di un progetto;

(b)  "carburanti alternativi" o "combustibili alternativi": combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/94/UE;

(c)  "paese associato": paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione, in forza del quale è autorizzato a partecipare al programma conformemente all'articolo 5;

(c bis)   "beneficiario": qualsiasi entità che sia stata selezionata per ricevere un'assistenza finanziaria dell'Unione in base ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 11 del presente regolamento e conformemente all'articolo [197] del regolamento finanziario;

(d)  "operazione di finanziamento misto": azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo [2, paragrafo 6], del regolamento (UE, Euratom) 2018/XXX (il "regolamento finanziario"), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(d bis)  "strozzatura": barriera fisica, tecnica o funzionale che determina un'interruzione in un sistema, compromettendo la continuità dei flussi su lunghe distanze o transfrontalieri, e che può essere eliminata mediante la realizzazione di nuove infrastrutture o il sostanziale ammodernamento delle infrastrutture esistenti, che potrebbero apportare notevoli miglioramenti atti a risolvere le limitazioni dovute alle strozzature;

(e)  "rete globale": infrastruttura di trasporto di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(f)  "rete centrale": infrastruttura di trasporto di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(g)  "corridoi della rete centrale": strumento destinato a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, previsto dal capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui elenco figura nella parte III dell'allegato del presente regolamento;

(g bis)   "collegamento transfrontaliero": nel settore delle infrastrutture di trasporto, progetti riguardanti una sezione ferroviaria, stradale, fluviale o marittima tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, ovvero un progetto, indipendentemente dal modo di trasporto, realizzato in uno Stato membro, che dimostri un elevato impatto transfrontaliero migliorando i flussi transfrontalieri tra due Stati membri;

(h)  "progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile": progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri, o di accordi tra Stati membri e paesi terzi, come descritti agli [articoli 8, 9, 11 o 13 della] direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio1](25), nel settore della pianificazione o della diffusione dell'energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui alla parte IV dell'allegato del presente regolamento;

(h bis)  "l'efficienza energetica al primo posto": principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione dell'energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni;

(i)  "infrastruttura per la connettività digitale": reti ad altissima capacità, sistemi 5G, connettività locale senza fili di altissima qualità, reti dorsali e piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia;

(j)  "sistemi 5G": insieme di elementi delle infrastrutture digitali basati su standard accettati a livello globale per le tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili utilizzate per la connettività e per servizi a valore aggiunto con caratteristiche di prestazione avanzate, quali capacità e velocità di trasmissione dei dati molto elevate, bassa latenza, alta affidabilità o la possibilità di supportare un numero elevato di dispositivi connessi;

(k)  "corridoio 5G": asse di trasporto, stradale, ferroviario o su vie navigabili interne, interamente coperto dall'infrastruttura per la connettività digitale, e in particolare da sistemi 5G, che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici quali servizi di mobilità interconnessa e automatizzata, servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o connettività digitale su vie navigabili interne;

(k bis)   "collegamento mancante": in tutti i modi di trasporto, sezione di un corridoio TEN-T o sezione di trasporto che fornisce il collegamento tra reti centrali o globali e i corridoi della TEN-T mancante o contenente una o più strozzature che compromettono la continuità del corridoio TEN-T;

(l)  "piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia": risorse fisiche e virtuali delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC"), operative a monte delle infrastrutture di comunicazione, che sostengono il flusso, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati delle infrastrutture dei trasporti e/o dell'energia;

(m)  "progetto di interesse comune": progetto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 o al regolamento (UE) n. 347/2013 o all'articolo 8 del presente regolamento,

(n)  "studi": attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione della dotazione finanziaria;

(o)  "volani socioeconomici": entità che in base alla loro missione, per loro natura o in virtù della loro ubicazione possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza;

(p)  "paese terzo": paese che non è membro dell'Unione europea;

(q)  "reti ad altissima capacità": reti ad altissima capacità secondo la definizione di cui all'articolo [2, paragrafo 2], della direttiva (UE) 2018/XXX [codice europeo delle comunicazioni elettroniche];

(r)  "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'utilizzo di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto.

(r bis)   "infrastruttura a duplice uso (civile e di difesa)": infrastruttura utilizzata principalmente per scopi civili, ma che riveste un'importanza strategica anche per la difesa e la gestione delle crisi, e che potrebbe essere adattata a esigenze duplici, civili e militari.

Articolo 3

Obiettivi

1.  Il programma ha l'obiettivo generale di creare, sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, al fine di contribuire ad aumentare la competitività europea e a migliorare l'accesso al mercato interno e a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e di consolidare la coesione territoriale, sociale ed economica, contribuendo agli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale.

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)  per il settore dei trasporti:

i)  contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura, e uno spazio europeo dei trasporti;

ii)  adeguare le porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare alle esigenze di una duplice mobilità (civile e di difesa);

(b)  per il settore dell'energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all'ulteriore integrazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo, e all'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione dell'economia e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'indipendenza energetica dell'UE, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia, compresa l'energia rinnovabile, e promuovere l'efficienza energetica;

(c)  per il settore digitale, contribuire alla messa a punto di progetti di interesse comune relativi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e di sistemi 5G, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'UE, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 43 850 768 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti).

2.  Tale importo è ripartito come segue:

(a)  ▌ 33 513 524 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui:

i)  17 746 000 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti) dal cluster degli investimenti strategici europei;

ii)  10 000 000 000 EUR a prezzi costanti (11 285 493 000 EUR a prezzi correnti) trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

iii)  5 767 524 000 EUR a prezzi costanti (6 500 000 000 EUR a prezzi correnti) dalla rubrica Sicurezza e difesa per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

(b)  fino a 8 650 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui il 20 % per i progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile; [Em. 9]

(c)  ▌2 662 000 000 EUR a prezzi costanti (3 000 000 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

3.  La Commissione non si discosta dall'importo di cui al comma 2, lettera a), punto ii).

4.  Fino al 3 % dell'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti.

5.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

5 bis.  La trasparenza e la partecipazione dei cittadini sono garantite per grandi progetti. [Em. 27]

6.  Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per le azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.

7.  L'importo trasferito dal Fondo di coesione è eseguito ai sensi del presente regolamento, conformemente al paragrafo 8 e fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

8.  Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, ▌fino al 31 dicembre 2022, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione ▌. Dal 1°gennaio 2023, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione, su base competitiva, di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.

9.  Le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente possono, su sua richiesta e d'intesa con l'autorità di gestione competente, essere trasferite al programma per essere utilizzate nell'ambito di un'operazione di finanziamento misto o di una sinergia con altri programmi dell'Unione inclusi in una proposta presentata dallo Stato membro interessato e dichiarata ammissibile dalla Commissione nel contesto della procedura del programma di lavoro. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. ▌

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

1.  Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)  paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono anche membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

(b)  paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o da accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)  paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o da accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)  altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

–  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

–  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;

–  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

–  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

–   garantisca la reciprocità dell'accesso a programmi analoghi nel paese terzo, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici.

2.  I paesi terzi di cui al paragrafo 1 e gli organismi stabiliti in tali paesi non sono ammessi a ricevere assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di determinati progetti di interesse comune, alle condizioni stabilite dai programmi di lavoro di cui all'articolo 19 e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti come previsto dal regolamento finanziario ▌. I finanziamenti a titolo del programma possono essere utilizzati nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, anche con i fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento dell'InvestEU. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto non superano il 10 % della dotazione specifica e sono in primo luogo destinate alle priorità orizzontali quali elencate nell'allegato – parte III – punto -1 (nuovo). Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al regolamento dell'InvestEU e al titolo X del regolamento finanziario.

3.  La Commissione può delegare ad agenzie esecutive poteri di esecuzione parziale del programma conformemente all'articolo [69] del regolamento finanziario, adattandola alle esigenze di una gestione ottimale ed efficiente del programma nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale.

4.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 6 bis

Adeguamento delle reti TEN-T al duplice uso (civile e di difesa)

1.  I progetti di interesse comune contribuiscono all'adeguamento delle reti TEN-T quali definite dal regolamento (UE) n. 1315/2013, allo scopo di consentire un duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture, conformemente alle esigenze della mobilità duale (civile e di difesa), di seguito "esigenze della mobilità duale", e ai progetti prioritari di infrastrutture a duplice uso di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento al fine di precisare ulteriormente le esigenze della mobilità duale, elencare le porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, elencare i progetti prioritari di infrastrutture a duplice uso e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse al duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture. Le specifiche dei progetti prioritari riflettono la situazione degli Stati membri nell'Est e nel Sud dell'Unione.

3.  Gli studi finalizzati allo sviluppo e all'individuazione di progetti di interesse comune di porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il trasporto militare, che saranno sempre basati sugli studi di fattibilità, i progetti e la realizzazione delle TEN-T esistenti, comprendono anche le azioni necessarie per soddisfare le esigenze della mobilità duale convalidate dal Consiglio e i progetti prioritari riguardanti infrastrutture a duplice uso, civile e di difesa.

Tutti i progetti proposti comprendono azioni misurabili per integrare le esigenze della mobilità duale convalidate dal Consiglio.

Le proposte che comportano unicamente azioni connesse alla mobilità militare sono ammissibili solo quando vanno a integrare un'infrastruttura civile esistente.

Tutte le azioni connesse al rispetto delle esigenze della mobilità duale sono finanziate con i fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e consentono il duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture.

4.  Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione effettua una valutazione dell'importo già speso e della prospettiva di spesa dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii). In funzione dell'esito di tale valutazione, la Commissione decide di trasferire gli importi non impegnati dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 6 ter

Progetti transfrontalieri nel settore dei trasporti

1.  Gli Stati membri, le autorità regionali o altre entità che partecipano a un progetto transfrontaliero nel settore dei trasporti possono istituire un organismo comune (sportello unico) per la gestione del progetto. Tali organismi comuni dispongono di ampi poteri di coordinamento, in cui prevalgono le norme dell'UE, che permettono di gestire tutte le valutazioni d'impatto ambientale e i permessi urbanistici e le licenze edilizie.

2.  Al fine di affrontare le difficoltà di coordinamento delle procedure per la concessione di progetti transfrontalieri di infrastrutture TEN-T, i coordinatori europei controllano il coordinamento dei progetti e propongono procedure per facilitarne la sincronizzazione e il completamento.

3.  Data la necessità di garantire il coordinamento degli Stati membri e la loro cooperazione attraverso l'autorità competente unica designata, nonché la necessità di fissare scadenze comuni per il rilascio delle autorizzazioni transfrontaliere e l'indizione di appalti pubblici per progetti transfrontalieri comuni, le misure richieste sono conformi al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277).

Articolo 7

Progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

1.  I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell'energia e al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, coinvolgono almeno due Stati membri e sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, o in accordi tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli 8, 9, 11 o 13 della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio1](26). Tali progetti sono individuati in base ai criteri generali e alla procedura di cui alla parte IV dell'allegato del presente regolamento.

2.  Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 23, lettera d), del presente regolamento per specificare ulteriormente, fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, i criteri di selezione specifici e precisare i dettagli della procedura di selezione dei progetti e dà pubblicazione dei metodi di valutazione del contributo dei progetti ai criteri generali e di valutazione dell'analisi dei costi/benefici ▌specificati nella parte IV dell'allegato.

3.  Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento.

4.  I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento di lavori da parte dell'Unione se soddisfano i seguenti criteri aggiuntivi:

(a)  l'analisi dei costi/benefici specifica per il progetto, a norma dell'allegato, parte IV, punto 3, è obbligatoria per tutti i progetti finanziati, è effettuata in maniera trasparente, globale e completa, e fornisce prove sull'esistenza di risparmi sui costi e/o vantaggi significativi in termini di sostenibilità, integrazione dei sistemi, sicurezza dell'approvvigionamento o innovazione; inoltre,

(b)  il richiedente dimostra che il progetto non si concretizzerebbe o non sarebbe commercialmente sostenibile in assenza della sovvenzione. Questa analisi tiene conto di eventuali entrate derivanti da regimi di sostegno.

5.  L'importo della sovvenzione per lavori è proporzionato ai risparmi sui costi e/o ai vantaggi di cui alla parte IV, punto 2, lettera b), dell'allegato, non supera l'importo necessario a garantire che il progetto si concretizzi o diventi commercialmente sostenibile e rispetta le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 8

Progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale

1.  I progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono quelli che apportano un contributo significativo:

(a)  al completamento del mercato unico digitale europeo,

(b)  agli obiettivi strategici di connettività dell'Unione e

(c)  forniscono l'infrastruttura di rete sottostante a sostegno della trasformazione digitale dell'economia e della società.

1 bis.  I progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale soddisfano i seguenti criteri:

(a)  contribuire all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

(b)  prevedere l'impiego della tecnologia più adatta proponendo l'equilibrio ottimale in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, sicurezza informatica ed efficienza sotto il profilo dei costi.

2.  Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento.

3.  Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

(a)  le azioni che contribuiscono all'accesso a reti ad altissima capacità in grado di fornire connettività Gigabit, compresa la connettività 5G o altra connettività mobile di punta, per i volani socioeconomici sono priorizzate. La competitività globale dell'Unione e la capacità di assorbire gli investimenti tengono conto, oltre che dei volani socioeconomici, della pertinenza dei servizi e delle applicazioni digitali resi possibili attraverso la fornitura della connettività sottostante, e i possibili benefici socioeconomici per i cittadini, le imprese e le comunità locali, comprese le eventuali ricadute positive in termini di connettività 5G, conformemente alla parte V dell'allegato;

(b)  azioni che contribuiscono alla fornitura di connettività locale senza fili di altissima qualità nelle comunità locali, conformemente alle condizioni di cui alla parte V dell'allegato;

(c)  per quanto concerne le azioni che contribuiscono alla diffusione di sistemi 5G, viene data la precedenza alla realizzazione di corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto terrestre, fra cui le reti transeuropee dei trasporti e i poli socioeconomici. Si tiene altresì conto della misura in cui l'azione contribuisce a garantire la copertura lungo i principali assi di trasporto per consentire la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, massimizzando nel contempo le possibili ricadute positive per i territori e le popolazioni che si trovano nelle vicinanze delle zone di realizzazione dei progetti. Un elenco indicativo di progetti che potrebbero beneficiare del sostegno è riportato nella parte V dell'allegato;

(d)  i progetti volti alla realizzazione di reti transfrontaliere ad altissima capacità che colleghino l'Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti all'interno del territorio dell'Unione, anche con cavi sottomarini, sono priorizzati in base a quanto contribuiscono significativamente all'aumento della resilienza e della capacità delle reti di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione;

(e)  per quanto riguarda la copertura con reti ad altissima capacità, viene data la precedenza alle azioni che contribuiscono alla copertura dei territori e delle popolazioni, in misura inversamente proporzionale all'intensità delle sovvenzioni necessarie per consentire l'attuazione dei progetti, rispetto ai tassi massimi di cofinanziamento applicabili di cui all'articolo 14. Si tiene altresì conto della misura in cui l'azione contribuisce a garantire la copertura globale del territorio e della popolazione all'interno di una determinata zona di realizzazione del progetto, massimizzando nel contempo le possibili ricadute positive per i territori e le popolazioni che si trovano nelle vicinanze della zona di realizzazione del progetto;

(f)  per quanto riguarda i progetti che si servono di piattaforme digitali operative, viene data la precedenza alle azioni basate su tecnologie di punta, considerando aspetti come l'interoperabilità, la sicurezza informatica, la privacy dei dati e il riutilizzo.

▌.

Articolo 8 bis

Aggiudicazione degli appalti e/o di appalti di forniture

1.  In sede di aggiudicazione degli appalti con il sostegno del programma, i beneficiari non dovrebbero limitarsi a basare detta aggiudicazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ma dovrebbero anche tenere conto dell'approccio costo/efficacia, concentrandosi su dati qualitativi, sociali e ambientali.

2.  Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto pubblico e/o di un appalto di forniture, che beneficia del programma, è considerata ammissibile se la percentuale dei prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso un accordo che garantisce un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione agli appalti pubblici di tali paesi terzi, non supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. [Em. 35]

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 9

Azioni ammissibili

1.  Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e che sono state sottoposte a verifica climatica sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano in particolare studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici. Gli studi sono ammissibili solo se relativi a progetti ammissibili nell'ambito del programma e inclusi in un invito a presentare proposte nel quadro dei programmi di lavoro. La selezione delle operazioni e il loro finanziamento nel quadro del presente regolamento non possono essere soggetti a obblighi supplementari non previsti da quest'ultimo.

2.  Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

(a)  azioni relative a reti efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali:

i)  azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, interoperabilità ferroviaria, piattaforme logistiche multimodali, aeroporti, porti marittimi e porti di navigazione interna, navigabilità delle vie navigabili interne, porti del retroterra e terminali ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, principalmente le azioni elencate nella parte III, punto 1, dell'allegato del presente regolamento, nonché l'interconnessione tra le reti. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 del presente regolamento;

ii)  azioni per la realizzazione e la promozione di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III, punto 2, dell'allegato del presente regolamento;

ii bis)  misure in vista dell'armonizzazione delle regolamentazioni transfrontaliere e doganali, nonché dell'adozione di procedure amministrative e legislative, con lo scopo di stabilire un quadro normativo a livello di tutta l'UE sulla mobilità duale (civile e di difesa);

ii ter)   azioni per il ripristino dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali mancanti che sono stati abbandonati o smantellati;

iii)  azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, aeroporti, piattaforme logistiche multimodali, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iii bis)   azioni intese a eliminare gli ostacoli all'interoperabilità, in particolare in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete, con particolare riferimento alla promozione di un maggiore ricorso al trasporto delle merci su rotaia; [Em. 33]

iv)  azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea alle reti infrastrutturali di paesi vicini, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(b)  azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura:

i)  azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1315/2013, mettendo l'accento sulla navigazione transfrontaliera su rotte brevi;

ii)  azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche, tra cui i progetti ERTMS e SESAR, anche per motivi di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iii)  azioni di sostegno ai servizi di trasporto merci ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iv)  azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all'innovazione, compresa l'automazione, a migliori servizi di trasporto, all'integrazione modale, all'infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto, e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

v)  azioni intese a eliminare gli ostacoli all'interoperabilità, segnatamente nei nodi urbani quali definiti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1315/2013, e in particolare in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete;

vi)  azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell'ambito della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

vii)  azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali;

viii)  azioni volte a migliorare l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti i mezzi di trasporto e tutti gli utenti, in particolare quelli a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

ix)  azioni volte a migliorare l'accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile;

ix bis)  azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario.

(c)  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e conformemente all'articolo 6 bis:

i)  ▌attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni nuove o esistenti della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, al fine di adeguarla alle esigenze della mobilità duale, con l'obiettivo di permettere un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura;

i bis)  azioni volte a migliorare l'accessibilità e la disponibilità dell'infrastruttura dei trasporti a fini di sicurezza e protezione civile;

i ter)  azioni volte ad aumentare la resilienza alle minacce alla sicurezza informatica.

3.  Per quanto riguarda il settore dell'energia, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

(a)  azioni relative a progetti di interesse comune di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 347/2013;

(b)  azioni di sostegno a progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, compresa la loro concezione, di cui alla parte IV dell'allegato del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento.

4.  Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

(a)  azioni di sostegno alla connettività Gigabit e 5G dei volani socioeconomici;

(b)  azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie;

(c)  azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto terrestre, comprese le reti transeuropee dei trasporti;

(d)  azioni di sostegno alla realizzazione e all'integrazione di reti dorsali nuove o esistenti, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra l'Unione e paesi terzi;

(e)  azioni di sostegno alla disponibilità, presso le abitazioni dei cittadini europei, di reti ad altissima capacità e azioni di attuazione degli obiettivi strategici di connettività dell'UE;

(f)  azioni finalizzate all'acquisizione dei requisiti concernenti l'infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell'energia e/o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia.

Un elenco indicativo di progetti ammissibili nel settore digitale è riportato nella parte V dell'allegato.

Articolo 10

Sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale

1.  Le azioni che contribuiscono simultaneamente al conseguimento di uno o più obiettivi di almeno due settori, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento e a un tasso di cofinanziamento più elevato, conformemente all'articolo 14. Tali azioni sono attuate mediante programmi di lavoro ▌riguardanti almeno due settori, con criteri di attribuzione specifici, finanziati con contributi di bilancio provenienti dai settori interessati.

2.  Nell'ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell'energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 9 possono includere elementi sinergici relativi a uno degli altri settori, non correlati ad azioni ammissibili conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

(a)  il costo degli elementi sinergici non supera il 20% del costo ammissibile totale dell'azione e

(b)  gli elementi sinergici sono correlati al settore dei trasporti, dell'energia o digitale e

(c)  gli elementi sinergici permettono di accrescere in misura notevole i benefici socioeconomici, climatici o ambientali dell'azione.

Articolo 11

Soggetti idonei

1.  Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2.  Sono ammessi i seguenti soggetti:

(a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, comprese le joint venture;

(b)  i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo associato al programma;

(c)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione e le organizzazioni internazionali, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro.

3.  Non sono ammesse le persone fisiche.

4.  I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato al programma sono eccezionalmente ammessi al sostegno nell'ambito del programma ove ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse comune nel campo dei trasporti, dell'energia e digitale o di un progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile.

5.  I programmi di lavoro di cui all'articolo 19 possono prevedere che siano ammissibili solo le proposte presentate da uno o più Stati membri o imprese comuni o, in consultazione con gli Stati membri interessati, da autorità regionali o locali od organizzazioni internazionali, ▌o imprese od organismi pubblici o privati.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 12

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo [VIII] del regolamento finanziario.

Articolo 13

Criteri di attribuzione

1.  I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 e negli inviti a presentare proposte e includono, nella misura applicabile, i seguenti elementi:

(a)  ripercussioni economiche, sociali e ambientali (costi e benefici), fra cui solidità, completezza e trasparenza dell'analisi;

(a bis)  rispetto delle disposizioni degli articoli 82 e 85 della direttiva 2014/25/UE;

(b)  aspetti inerenti all'innovazione, alla sicurezza, alla digitalizzazione, all'interoperabilità e all'accessibilità;

(c)  dimensione transfrontaliera e di interconnessione;

(c bis)  connettività e accessibilità territoriale, anche per le regioni ultraperiferiche e insulari;

(c ter)  valore aggiunto europeo;

(d)  sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale;

(e)  grado di maturità dell'azione a livello di sviluppo del progetto;

(e bis)  ciclo di vita dei progetti e solidità della strategia di manutenzione proposta per il progetto completato;

(f)  solidità del piano di attuazione proposto;

(g)  effetto catalizzatore dell'assistenza finanziaria dell'Unione sugli investimenti;

(h)  necessità di superare ostacoli finanziari, quali ad esempio una sostenibilità commerciale insufficiente, elevati costi iniziali o l'assenza di finanziamenti da parte del mercato;

(h bis)  contributo all'integrazione delle esigenze della duplice mobilità (civile e di difesa);

(h ter)  accessibilità per le persone a mobilità ridotta;

(i)  contributo ai piani dell'Unione e nazionali per l'energia e il clima;

(i bis)  decarbonizzazione conseguita dai progetti;

(i ter)  contributo al principio di efficienza energetica al primo posto.

2.  La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione tiene conto, ove pertinente, della resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici mediante una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici comprendente le opportune misure di adeguamento.

3.  La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione assicura che ove pertinente, come specificato nei programmi di lavoro, le azioni finanziate dal programma che prevedono l'uso di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione siano tecnicamente compatibili con i programmi EGNOS/Galileo e Copernico.

4.  Per il settore dei trasporti, la valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1 garantisce, se del caso, la coerenza delle azioni proposte rispetto ai piani di lavoro per i corridoi e agli atti di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013, e fa sì che sia tenuto conto del parere del coordinatore europeo responsabile ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 8, di detto regolamento. Analogamente, la valutazione esamina se l'attuazione delle azioni finanziate dal CEF rischi di interrompere il flusso di merci o passeggeri nella sezione interessata dal progetto ed eventualmente offre soluzioni.

5.  Per quanto concerne le azioni relative ai progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, i criteri di attribuzione stabiliti dai programmi di lavoro e dagli inviti a presentare proposte tengono conto delle condizioni indicate all'articolo 7, paragrafo 4.

6.  Relativamente alle azioni riguardanti i progetti di interesse comune in materia di connettività digitale, i criteri di attribuzione stabiliti dai programmi di lavoro e dagli inviti a presentare proposte tengono conto delle condizioni indicate all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 14

Tassi di cofinanziamento

1.  Per quanto riguarda gli studi, l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50% del costo ammissibile totale. Per gli studi finanziati con gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, come specificato al paragrafo 2, lettera b).

2.  Per i lavori nel settore dei trasporti si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

(a)  per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30% del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri che coinvolgono qualsiasi modalità di trasporto alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a vie navigabili interne, ferrovie o autostrade del mare, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all'innovazione, per azioni di sostegno all'incremento della sicurezza delle infrastrutture in linea con la normativa pertinente dell'Unione e per azioni in regioni ultraperiferiche, nonché per azioni di sostegno all'incremento dell'accessibilità e della connettività territoriale. Per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento sono fissati a un massimo dell'85%;

(b)  riguardo agli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, di cui al regolamento (UE) XXX [CPR]. Tali tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell'85% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri e a collegamenti mancanti alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo e per azioni relative all'incremento della connettività e dell'accessibilità territoriale;

(c)  per quanto riguarda le azioni relative a collegamenti transfrontalieri, l'aumento dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dalle lettere a) e b) è applicabile esclusivamente ad azioni che dimostrino un grado particolarmente elevato di integrazione nella loro pianificazione e attuazione ai fini dei criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) o c bis), in particolare con un'unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune e un quadro giuridico bilaterale o un atto di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013, oppure mediante un accordo scritto fra gli Stati membri o le autorità regionali interessati; inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da una joint venture, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), può essere aumentato del 10%; il tasso di cofinanziamento non supera il 90% del costo totale ammissibile;

(c bis)  per quanto riguarda le azioni relative all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati fino a un massimo dell'85% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3.  Per i lavori nel settore dell'energia si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

(a)  per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50% del costo ammissibile totale; per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento arrivano a un massimo dell'85%;

(b)  i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 75% per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune aventi un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di CO2 o, in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 347/2013, e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero rafforzano la solidarietà dell'Unione o prevedono soluzioni molto innovative.

4.  Per i lavori nel settore digitale si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento: per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30% del costo ammissibile totale. Per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento sono fissati a un massimo dell'85%. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino al 50% per azioni con una forte dimensione transfrontaliera, quali la copertura ininterrotta con sistemi 5G lungo i principali assi di trasporto o la realizzazione di reti dorsali tra Stati membri e tra l'Unione e paesi terzi, e fino al 75% per azioni per la realizzazione della connettività Gigabit dei volani socioeconomici. Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili nelle comunità locali sono finanziate attraverso l'assistenza finanziaria dell'Unione fino al 100% dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

5.  Il tasso massimo di cofinanziamento applicabile ad azioni ▌di cui all'articolo 10 è il tasso massimo di cofinanziamento più elevato applicabile ai settori interessati. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali azioni può essere aumentato del 10%; il tasso di cofinanziamento non supera il 90% del costo totale ammissibile.

5 bis.  Al momento dell'attribuzione e a seguito della decisione del tasso di cofinanziamento, la Commissione fornisce ai promotori del progetto un elenco di tutte le opportunità e le modalità per ottenere, a tempo debito, l'impegno finanziario rimanente.

Articolo 15

Costi ammissibili

Oltre ai criteri di cui all'articolo [186] del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

(a)  solo le spese sostenute negli Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi di cui all'articolo 5 o all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento o si riferisca ad acque internazionali e l'azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;

(b)  il costo delle apparecchiature, degli impianti e delle infrastrutture può essere interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario;

(c)  le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile;

(d)  i costi ammissibili non includono l'imposta sul valore aggiunto ("IVA");

(d bis)  le spese relative alle esigenze militari sono ammissibili a partire dalla data di inizio dell'ammissibilità dell'azione, indipendentemente dalla data di entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2.

Articolo 16

Combinazione di sovvenzioni e altre fonti di finanziamento

1.  È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche nazionali di promozione o altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato.

2.  Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per il tramite di inviti mirati a presentare proposte.

Articolo 17

Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

1.  Oltre alle ragioni di cui all'[articolo 131, paragrafo 4], del regolamento finanziario, l'importo della sovvenzione, salvo in casi debitamente giustificati, può essere ridotto per i seguenti motivi:

(a)  l'azione non è stata avviata entro un anno dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione in caso di studi, o entro due anni per tutte le altre azioni ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento;

(b)  da un esame dello stato di avanzamento dell'azione risulta che l'attuazione ha superato i termini per le fasi successive stabilite all'articolo 6 del [regolamento n. XXX – Smart TEN-T] o ha subito ritardi tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi;

2.  Alla convenzione di sovvenzione può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1.

(2 bis)  L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è ripartito fra altri programmi di lavoro proposti nell'ambito della corrispondente dotazione finanziaria, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 18

Sinergie con altri programmi dell'Unione

1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche ricevere un finanziamento da un altro programma dell'Unione, anche da fondi in regime di gestione concorrente, purché tali finanziamenti non riguardino i medesimi costi. L'attuazione rispetta le norme previste all'articolo [xxx] del regolamento finanziario. Il finanziamento cumulativo non può superare il costo ammissibile totale dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2.  Le azioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni cumulative:

(a)  sono state valutate in occasione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

(b)  rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

(c)  non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo di coesione a norma dell'[articolo 67, paragrafo 5], del regolamento (UE) XXX [CPR], senza alcuna ulteriore valutazione e purché siano coerenti con le finalità del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19

Programmi di lavoro

1.  Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. ▌.

1 bis.  La Commissione elabora entro la fine di marzo 2021 un programma quadro che comprenda il calendario dei programmi di lavoro e degli inviti, i relativi argomenti, i finanziamenti assegnati e altri dettagli necessari per garantire trasparenza e prevedibilità per tutto il periodo del programma e per migliorare la qualità dei progetti. Il programma quadro sarà adottato mediante atto delegato in conformità dell'articolo 24.

1 ter.  All'atto della pubblicazione di un programma di lavoro, la Commissione rende pubblico un avviso degli inviti a presentare proposte previsti nel quadro del programma di lavoro; tale avviso contiene, conformemente all'articolo 194 del regolamento finanziario, almeno le seguenti informazioni per ciascun invito:

(a)  priorità;

(b)  data di apertura indicativa;

(c)  data di chiusura indicativa;

(d)  bilancio stimato.

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto delegato, conformemente all'articolo 24 del presente regolamento.

2 bis.  Conformemente all'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutti gli inviti prevedono una procedura a due fasi e si svolgono come segue:

(a)  i candidati presentano un fascicolo semplificato contenente informazioni relativamente sintetiche ai fini di una preselezione dei progetti in base all'ammissibilità;

(b)  i candidati preselezionati nella prima fase presentano un fascicolo completo dopo la chiusura della prima fase;

(c)  la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte almeno tre mesi prima dell'inizio della procedura.

Articolo 20

Sorveglianza e relazioni

-1.  La Commissione definisce una metodologia che preveda indicatori qualitativi per una valutazione accurata dei progressi conseguiti per progetto lungo la rete TEN-T e rispetto alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 mediante il programma. Sulla base di tale metodologia, la Commissione integra la parte I dell'allegato, al più tardi entro il 1° gennaio 2021 e con atto delegato, in conformità dell'articolo 24.

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nella parte I dell'allegato.

2.  Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per modificare la parte I dell'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.  Il sistema di rendicontazione garantisce che i dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate lungo i corridoi della rete centrale e che tali dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

3 bis.  La Commissione istituisce un apposito sito Internet per pubblicare in tempo reale una mappa dei progetti in fase di attuazione, unitamente ai dati pertinenti (valutazioni di impatto, valore, beneficiario, organismo di attuazione, stato di avanzamento).

Articolo 21

Valutazione e riesame

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività, e comunque almeno ogni due anni, per alimentare il processo decisionale.

1 bis.  Le valutazioni esaminano l'attuazione del programma, in base ai suoi obiettivi generali e settoriali di cui all'articolo 3, chiarendo se i diversi settori siano sulla buona strada, se l'impegno totale di bilancio sia in linea con l'importo totale assegnato, se i progetti in corso abbiano raggiunto un grado sufficiente di completezza e se sia tuttora fattibile e opportuno realizzarli.

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione sulla base della sorveglianza effettuata in conformità dell'articolo 20, e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende anche una valutazione esaustiva dell'idoneità delle procedure, degli obiettivi e dei criteri di ammissibilità rispetto alla realizzazione degli obiettivi generali e settoriali di cui all'articolo 3. Sulla base dei risultati di tale valutazione intermedia, sono proposte raccomandazioni di revisione del programma.

3.  Al termine dell'attuazione del programma, e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del CEF. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento al fine di:

(a)  modificare la parte I dell'allegato, riguardante gli indicatori e di stabilire un quadro di sorveglianza e valutazione;

(c)  modificare la parte III dell'allegato, riguardante la definizione dei corridoi della rete centrale e le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale

(d)  modificare la parte IV dell'allegato, riguardante l'individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile;

(e)  modificare la parte V dell'allegato, riguardante l'individuazione di progetti di interesse comune in materia di connettività digitale.

(e bis)  adottare il programma di lavoro;

(e ter)  adottare il programma quadro;

(e quater)  specificare o modificare le esigenze militari, stabilire o modificare l'elenco delle porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare e stabilire o modificare l'elenco dei progetti prioritari relativi all'infrastruttura a duplice uso e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse alla mobilità militare di cui all'articolo 6 bis;

(e quinquies)  definire una metodologia che preveda indicatori qualitativi per una valutazione accurata dei progressi conseguiti per progetto lungo la rete TEN-T mediante il programma.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione del fatto che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari di finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 26

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  I regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 sono abrogati.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2 bis.  Il regolamento (UE) n. 347/2013 è rivisto in tempo per il prossimo QFP, al fine di allineare gli orientamenti con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e con l'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione, nonché di integrare il principio dell'efficienza energetica al primo posto. [Em. 10]

3.  La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il meccanismo per collegare l'Europa ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

4.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

PARTE I - INDICATORI

Il programma sarà monitorato attentamente sulla base di una serie di indicatori finalizzati a misurare il grado di conseguimento dei suoi obiettivi generali e specifici, allo scopo di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi. A tale fine, saranno raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

 

Settore

Obiettivi specifici

Indicatori

 

Trasporti:

Reti efficienti e interconnesse e infrastrutture per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva e sicura

Numero di collegamenti transfrontalieri e di collegamenti mancanti cui è stato destinato il sostegno del CEF (comprese azioni relative a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, porti marittimi, porti interni, aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)

 

 

 

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono alla digitalizzazione dei trasporti (ERTMS, SESAR )

 

 

 

Numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati con il sostegno del CEF

 

 

 

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono alla sicurezza dei trasporti

 

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono all'accessibilità dei trasporti per le persone con disabilità

 

 

 

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci

 

 

Adeguamento alle esigenze della mobilità duale (ambito civile e della difesa)

Numero di componenti delle infrastrutture di trasporto adeguate per rispondere alle esigenze della mobilità duale (ambito civile e della difesa)

 

Energia

Contributo all'interconnettività e all'integrazione dei mercati

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti per l'interconnessione delle reti degli Stati membri e l'eliminazione di vincoli interni

 

 

Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti per garantire la resilienza della rete del gas

 

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a rendere intelligenti e digitali le reti e ad aumentare la capacità di stoccaggio dell'energia

 

 

Sviluppo sostenibile mediante azioni volte a consentire la decarbonizzazione

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti che consentono di aumentare la quota di energia rinnovabile dei sistemi energetici

 

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono alla cooperazione transfrontaliera nel settore delle energie rinnovabili

 

Digitale

Contributo alla realizzazione dell'infrastruttura per la connettività digitale in tutta l'Unione europea

Nuove connessioni a reti ad altissima capacità per i volani socioeconomici e connessioni senza fili di altissima qualità per le comunità locali

 

 

 

Numero di azioni del CEF che consentono la connettività 5G lungo gli assi di trasporto

 

 

 

Numero di azioni del CEF che consentono nuove connessioni a reti ad altissima capacità per le abitazioni

 

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono alla digitalizzazione dei settori dell'energia e dei trasporti

PARTE II: PERCENTUALI INDICATIVE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Le risorse di bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), sono ripartite come segue:

—  60% per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a): "Azioni relative a reti efficienti e interconnesse";

–  40% per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b): "Azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura".

Le risorse di bilancio utilizzate per finanziare le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sono ripartite come segue: il 75 % delle risorse di bilancio dovrebbe essere assegnato ad azioni riguardanti i corridoi della rete centrale, il 10% ad azioni riguardanti la rete centrale al di fuori dei relativi corridoi e il 15% ad azioni riguardanti la rete globale.

PARTE III: PRIORITÀ ORIZZONTALI, CORRIDOI DELLA RETE CENTRALE DI TRASPORTO E SEZIONI INDIVIDUATE IN VIA PRELIMINARE; SEZIONI INDIVIDUATE IN VIA PRELIMINARE SULLA RETE GLOBALE

-1a.  Priorità orizzontali

SESAR, ERTMS, ITS, RIS, VTMIS dispositivi di tecnologia intelligente

1.  Corridoi della rete centrale e sezioni individuate in via preliminare

Rete centrale, corridoio "Atlantico"

Tratte

Gijón – León – Valladolid

 

La Coruña – Vigo – Orense – León –

 

Saragozza – Pamplona/Logroño – Bilbao

 

BordeauxTolosa

 

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Siviglia – Córdoba

 

Algeciras – Bobadilla – Madrid

 

Isola di Madera/Sines – Ermidas/Lisbona – Madrid – Valladolid

 

Lisbona – Aveiro – Leixões/Porto – Fiume Douro/Vigo

 

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – La Rochelle – Tours – Parigi – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasburgo

 

Shannon Foynes – Dublino – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Parigi

 

Dublino/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes – Tours – Digione

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Evora – Merida

Ferrovia

 

 

Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux

 

 

 

Aveiro – Salamanca

 

 

 

Fiume Douro (Via Navegável do Douro)

Vie navigabili interne

 

Collegamento mancante

Parigi (collegamento Orly-Versailles e Orly-aeroporto Charles De Gaulle)

Multimodale

Rete centrale, corridoio "Baltico – Adriatico"

Tratte

Gdynia – Danzica – Katowice/Sławków

 

Danzica – Varsavia – Katowice

 

Katowice – Ostrava – Brno – Vienna

 

Stettino/Świnoujście – Poznań – Breslavia – Ostrava

 

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienna

 

Vienna – Graz – Villach – Udine – Trieste

 

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna – Ancona –Foggia

 

Graz – Maribor – Lubiana – Capodistria/Trieste

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Katowice – Ostrava

Ferrovia

 

Katowice – Žilina

 

 

Opole – Ostrava

 

 

Bratislava – Vienna

 

 

Graz – Maribor

 

 

Trieste – Divača

 

 

Katowice – Žilina

Strade

 

Brno – Vienna

 

 

Collegamento mancante

Gloggnitz – Mürzzuschlag:

Ferrovia

 

galleria di base del Semmering

 

 

Graz – Klagenfurt: Linea ferroviaria e galleria del Koralm

 

 

Capodistria – Divača

 

Rete centrale, corridoio "Mediterraneo"

Tratte

Algeciras – Bobadilla –Madrid – Saragozza – Tarragona

 

Saragozza – Teruel – Valencia/Sagunto

 

Sagunto – Valencia – Madrid

 

Siviglia – Bobadilla – Murcia

 

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma di Maiorca – Barcellona

 

Tarragona – Barcellona – Perpignan – Marsiglia – Genova/Lione – La Spezia – Torino – Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Capodistria – Lubiana – Budapest

 

Tolosa – Narbonne

 

Lubiana/Fiume – Zagabria – Budapest – frontiera UA

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Lione – Torino: galleria di base e vie di accesso

Ferrovia

 

 

Barcellona – Perpignan

 

 

 

Nizza – Ventimiglia

 

 

 

Trieste – Divača

 

 

 

Lubiana – Zagabria

 

 

 

Zagabria – Budapest

 

 

 

Budapest – Miskolc – frontiera UA

 

 

 

Lendava – Letenye

Strade

 

 

Vásárosnamény – frontiera UA

 

 

Collegamento mancante

Perpignan – Montpellier

Ferrovia

 

 

Madrid – Saragozza – Barcellona

 

 

 

Capodistria – Divača

 

 

 

Fiume – Zagabria

 

 

 

Milano – Cremona – Mantova Ferrara – Porto Levante/Venezia –Trieste/ Ravenna – Porto Garibaldi

Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Baltico"

Tratte

Luleå – Helsinki – Tallinn – Riga

 

Ventspils – Riga

 

Riga – Kaunas

 

Klaipèda – Kaunas – Vilnius

 

Kaunas – Varsavia

 

Frontiera BY – Varsavia – Łódź/Poznań – Francoforte sull'Oder – Berlino – Amburgo – Kiel

 

Łódź – Katowice/Breslavia

 

Frontiera UA/PL – Rzeszów – Katowice – Breslavia – Falkenberg – Magdeburgo

 

Stettino/Świnoujście – Berlino – Magdeburgo – Braunschweig – Hannover

 

Hannover – Brema – Bremerhaven/Wilhelmshaven

 

Hannover – Osnabrück – / Kleve – Nimega / – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht

 

Utrecht – Amsterdam

 

Utrecht – Rotterdam – Anversa

 

Hannover – Colonia – Anversa

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Tallinn – Riga – Kaunas/Vilnius – Varsavia: asse Rail Baltic, nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC

Ferrovia

 

 

Anversa – Duisburg

Ferrovia

 

 

Świnoujście/Szczecin/ ponte Karniner – Berlin

Ferrovia/vie navigabili interne

 

 

Corridoio Via Baltica EE-LV-LT-PL

Strade

 

Collegamento mancante

Ferrovia

 

 

Varsavia/Idzikowice – Poznań/Breslavia, compresi collegamenti al nodo di trasporto centrale progettato

 

 

 

Canale di Kiel

Vie navigabili interne

 

 

Berlino – Magdeburgo – Hannover; Mittellandkanal; canali della Germania occidentale

 

 

 

Reno, Waal

 

 

 

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

 

 

Adeguamento (linea a doppio binario)

Regione della Ruhr - Münster - Osnabrück - Amburgo

Ferrovia

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Mediterraneo"

Tratte

 

DerrySligoGalway – Shannon Foynes/Cork

 

 

 

Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Anversa/Rotterdam

 

Dublino – Cork – Calais – Dunkerque – Zeebrugge – Anversa – Rotterdam

 

Frontiera UK – Lille – Bruxelles

 

Londra – Lilla – collegamento ferroviario transfrontaliero Bruxelles-Quiévrain-Valenciennes – Bruxelles

 

Amsterdam – Rotterdam – Anversa – Bruxelles – Lussemburgo

 

Lussemburgo – Metz – Digione – Macon – Lione – Marsiglia

 

Lussemburgo – Metz – Strasburgo – Basilea

 

Anversa/Zeebrugge – Gand – Dunkerque/Lilla – Parigi

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Bruxelles – Lussemburgo – Strasburgo

Ferrovia

 

 

Terneuzen – Gand

Vie navigabili interne

 

 

Rete Senna – Schelda e i relativi bacini dei fiumi Senna, Schelda e Mosa

 

 

 

Corridoio Reno-Schelda

 

 

Collegamento mancante

Albertkanaal/Canale Bocholt-Herentals

Vie navigabili interne

 

Dunkerque – Lilla

Rete centrale, corridoio "Oriente/Mediterraneo orientale"

Tratte

Amburgo – Berlino

 

Rostock – Berlino – Dresda

 

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburgo – Dresda

 

Dresda – Ústí nad Labem – Mělník/Praga – Lysá nad Labem/Poříčany – Kolín

 

Kolín – Pardubice – Brno – Vienna/Bratislava – Budapest – Arad – Timișoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia

 

Sofia – Plovdiv – Burgas

 

Plovdiv – frontiera TR – Alessandropoli – Kavala – Salonicco – Ioannina – Kakavia/Igoumenitsa

 

Frontiera ex Repubblica jugoslava di Macedonia – Salonicco

 

Sofia – Salonicco – Atene – Pireo/Ikonio – Heraklion – Limassol (Vasiliko) – Nicosia

 

Atene – Patrasso/Igoumenitsa

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Dresda – Praga

Ferrovia

 

 

Vienna/Bratislava – Budapest

 

 

 

Békéscsaba – Arad

 

 

 

Calafat – Vidin – Sofia – Salonicco

 

 

 

Frontiera TR – Alessandropoli

 

 

 

Frontiera ex Repubblica jugoslava di Macedonia – Salonicco

 

 

 

Ioannina – Kakavia (frontiera AL)

Strade

 

 

Craiova – Vidin

 

 

 

Amburgo - Dresda - Praga - Pardubice

Vie navigabili interne

 

Collegamento mancante

Salonicco – Kavala

Ferrovia

 

 

Budapest KelenföldFerencváros

 

 

 

Stazione ferroviaria di Szolnok

 

Rete centrale, corridoio "Reno – Alpi"

Tratte

Genova – Milano – Lugano – Basilea

 

Genova – Novara – Briga – Berna – Basilea – ripristino del ponte ferroviario transfrontaliero Friburgo (Brisgovia)-Colmar – collegamento transfrontaliero Rastatt-Haguenau – Karlsruhe – Mannheim – Magonza – Coblenza – Colonia

 

Milano – Verona – Trento – Bolzano – Innsbruck – Monaco, compreso il corridoio del Brennero

 

Colonia – Düsseldorf – Duisburg – Nimega/Arnhem – Utrecht – Amsterdam

 

Nimega – Rotterdam – Vlissingen

 

Colonia – Liegi – Bruxelles – Gand

 

Liegi – Anversa – Gand – Zeebrugge

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen

Ferrovia

 

 

Karlsruhe – Basilea

 

 

 

Milano/Novara – frontiera CH

 

 

 

Anversa – Duisburg

 

 

 

Basilea – Anversa/Rotterdam – Amsterdam

Vie navigabili interne

 

Collegamento mancante

Genova – Tortona/Novi Ligure

Ferrovia

Rete centrale, corridoio "Reno – Danubio"

Tratte

Parigi – Strasburgo – Stoccarda – Augusta – Monaco – Salisburgo – Wels/Linz

 

Strasburgo – Mannheim – Francoforte – Würzburg – Norimberga – Ratisbona – Passau – Wels/Linz

 

Monaco/Norimberga – Praga – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – frontiera UA

 

Wels/Linz – Vienna – Bratislava – Budapest – Vukovar

 

Vienna/Bratislava – Budapest – Arad – Brașov/Craiova – Bucarest – Focșani – Albița (frontiera MD)/Costanza – Sulina

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Monaco – Praga

Ferrovia

 

 

Norimberga – Plzeň

 

 

 

Monaco – Mühldorf – Freilassing – Salisburgo

 

 

 

Strasburgo – Kehl Appenweier

 

 

 

Hranice – Žilina

 

 

 

Vienna – Bratislava/Budapest

 

 

 

Bratislava – Budapest

 

 

 

Békéscsaba – Arad

 

 

 

Danubio (Kehlheim – Costanza/Midia/Sulina) e i relativi bacini dei fiumi Sava e Tibisco

Vie navigabili interne

 

 

Zlín – Žilina

Strade

 

Collegamento mancante

Stoccarda – Ulma

Ferrovia

 

 

Salisburgo – Linz

 

 

 

Arad – Craiova

 

 

 

Bucarest – Costanza

 

 

 

Arad – Brașov

Ferrovia

 

 

Brașov – Predeal

Ferrovia

 

 

Bucarest – Craiova

Ferrovia

Rete centrale, corridoio "Scandinavia – Mediterraneo"

Tratte

Tratte Frontiera RU – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stoccolma – Örebro – Malmö

 

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stoccolma

 

Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg

 

Malmö – Copenaghen – Fredericia – Aarhus – Aalborg – Hirtshals/Frederikshavn

 

Copenaghen – Kolding/Lubecca – Amburgo – Hannover

 

Bremerhaven – Brema – Hannover – Norimberga

 

Rostock – Berlino – Halle/Lipsia – Erfurt/Weimar – Monaco

 

Norimberga – Monaco – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

 

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – La Valletta

 

Napoli – Cagliari /Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta – Marsaxlokk

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Frontiera RU – Helsinki

Ferrovia

 

 

Copenaghen – Amburgo: vie di accesso al collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

 

 

 

Monaco – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso

 

 

 

Trelleborg – Malmö – Göteborg – frontiera NO (transfrontaliero, ferroviario)

 

 

 

Göteborg-Oslo

 

 

 

Helsingborg-Helsingør

 

 

 

Copenaghen-Malmö

 

 

 

Copenaghen – Amburgo: collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

Ferrovia/strade

2.  Sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale

Gli elementi correlati facenti parte della rete globale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), e i collegamenti transfrontalieri della rete globale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento comprendono le seguenti sezioni:

Dublino – Strabane – Letterkenny

Strade

DerrySligoGalway

Ferrovia

Pau – Huesca

Ferrovia

Lione – frontiera CH

Ferrovia

Athus – Mont-Saint-Martin

Ferrovia

Ferrovia

Mons – Valenciennes

Ferrovia

Gand – Terneuzen

Ferrovia

Heerlen – Aquisgrana

Ferrovia

Groninga – Brema

Ferrovia

Stoccarda – frontiera CH

Ferrovia

Berlino – Rzepin/Horka – Breslavia

Ferrovia

Praga – Linz

Ferrovia

Villach – Lubiana

Ferrovia

Ancona – Foggia

Ferrovia/strade

San Pietro del Carso – Fiume

Ferrovia

Plzeň – České Budějovice – Vienna

Ferrovia

Vienna – Gyor

Ferrovia

Graz – Celldömölk – Gyor

Ferrovia

Neumarkt-Kalham – Mühldorf

Ferrovia

Corridoio dell'ambra PL-SK-HU

Ferrovia

Corridoio Via Carpazia BY/UA frontiera PL-SK-HU-RO

Strade

Budapest – Osijek – Svilaj (frontiera BiH)

Strade

TimișoaraMoravița

Strade

Faro – Huelva

Ferrovia

Porto – Vigo

Ferrovia

Bucarest – Giurgiu – Varna/Bourgas

Ferrovia

Svilengrad – Pithio

Ferrovia

SiretSuceava

Strade

FocșaniAlbița

Strade

Monaco – Salisburgo – Laibach

Ferrovia

Gallarate/Sesto C. – Laveno/Luino

Ferrovia

ALLEGATO – PARTE IV: Individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

1.  Obiettivo dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono finalizzati a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri nell'ambito della progettazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente delle fonti di energia rinnovabile al fine di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione.

2.  Criteri generali

Per poter essere qualificato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, un progetto deve soddisfare tutti i seguenti criteri generali:

a)  deve far parte di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri e/o tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli 6, 7, 9 o 11 della direttiva 2009/28/CE;

b)  deve consentire di risparmiare sui costi connessi all'utilizzo delle energie rinnovabili e/o comportare vantaggi per l'integrazione dei sistemi, la sicurezza di approvvigionamento o l'innovazione rispetto a un progetto transfrontaliero alternativo nel settore dell'energia o un progetto relativo all'energia rinnovabile attuato da uno solo degli Stati membri partecipanti;

c)  i potenziali vantaggi globali della cooperazione, valutati in base all'analisi dei costi/benefici di cui al punto 3 e applicando il metodo di cui all'articolo [7], devono essere superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva a lungo termine.

3.  Analisi costi-benefici

Per ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi partecipanti, l'analisi dei costi/benefici di cui al precedente punto 2, lettera c) deve tenere conto delle ripercussioni su vari aspetti, fra cui:

a)  costi di produzione dell'energia elettrica;

b)  costi di integrazione dei sistemi;

c)  costo dell'assistenza;

d)  emissioni di gas serra;

e)  sicurezza dell'approvvigionamento;

f)  inquinamento atmosferico e altri tipi di inquinamento locale ovvero effetti sulla natura locale e sull'ambiente

g)  innovazione.

4.  Procedura

I promotori, anche Stati membri, di un progetto che ha la possibilità di essere ammesso alla selezione in quanto progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo nel settore dell'energia rinnovabile tra Stati membri e/o tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli ▌9 o 11 della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio1](27) e candidato a ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, devono presentare alla Commissione una domanda affinché il progetto in questione possa essere selezionato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile. La domanda deve contenere tutte le informazioni che possano consentire alla Commissione di valutare il progetto in base ai criteri di cui ai punti 2 e 3, in linea con i metodi di cui all'articolo 7.

La Commissione deve fare in modo che i promotori abbiano la possibilità di richiedere lo status di progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile almeno una volta all'anno.

La Commissione deve svolgere adeguate consultazioni sull'elenco dei progetti presentati per essere riconosciuti come progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile.

La Commissione deve valutare le domande in base ai criteri di cui ai punti 2 e 3.

Nell'ambito della selezione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, la Commissione deve mirare ad ottenere una quantità totale gestibile di progetti. La Commissione deve impegnarsi a garantire un adeguato equilibrio geografico nell'individuazione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. È possibile ricorrere a raggruppamenti regionali per l'individuazione dei progetti.

Un progetto non può essere selezionato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, o se lo è già stato il suo status deve essere annullato, nel caso in cui per la sua valutazione ci si sia basati su informazioni errate che abbiano costituito un fattore determinante nella valutazione, o qualora il progetto non sia conforme al diritto dell'Unione.

La Commissione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel campo dell'energia rinnovabile.

PARTE V – PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELL'INFRASTRUTTURA PER LA CONNETTIVITÀ DIGITALE

1.  Connettività Gigabit e 5G o connettività mobile all'avanguardia di altro tipo per i volani socioeconomici

Occorre assegnare le priorità alle azioni tenendo conto della funzione dei volani socioeconomici, della pertinenza delle applicazioni e dei servizi digitali attivati mediante la fornitura della connettività sottostante e dei potenziali vantaggi socioeconomici per i cittadini, le imprese e le comunità locali, comprese le potenziali ricadute in termini di connettività. Il bilancio disponibile deve essere assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri.

Va data priorità alle azioni che contribuiscono:

—  alla connettività Gigabit per ospedali e centri medici, in linea con gli sforzi per digitalizzare il sistema sanitario, al fine di accrescere il benessere dei cittadini dell'UE e cambiare il modo in cui i servizi sanitari e assistenziali vengono forniti ai pazienti(28);

—  alla connettività Gigabit per i centri di istruzione e ricerca, nel contesto degli sforzi per agevolare l'utilizzo, tra l'altro, del calcolo ad alte prestazioni, delle applicazioni su cloud e dei big data, per eliminare i divari digitali e innovare i sistemi di istruzione, per migliorare i risultati dell'apprendimento, accrescere l'equità e incrementare l'efficienza(29).

—  alla connettività a banda larga senza fili 5G o ad altissima capacità per i centri di istruzione e ricerca, gli ospedali e i centri medici nel contesto degli sforzi per assicurare a tutti i centri urbani entro il 2025 una copertura 5G a banda larga senza fili ininterrotta.

2.  Connettività senza fili nelle comunità locali

Per beneficiare del finanziamento, le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, devono soddisfare le seguenti condizioni:

—  essere attuate da un ente pubblico, quale indicato al paragrafo seguente, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni;

—  basarsi su reti digitali ad altissima capacità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di qualità molto elevata e che:

—  sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità, nonché

—  agevoli la parità di accesso a servizi digitali innovativi;

—  utilizzare l'identità visiva comune disponibile in più lingue fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati;

—  impegnarsi a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi di installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.

L'assistenza finanziaria deve essere messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Le azioni finanziate non devono costituire una duplicazione di offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, disponibili nello stesso spazio pubblico.

Il bilancio disponibile deve essere assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri.

3.  Elenco indicativo dei corridoi 5G e dei collegamenti transfrontalieri ammissibili al finanziamento

In linea con gli obiettivi della società dei Gigabit stabiliti dalla Commissione per garantire che i principali assi di trasporto terrestre dispongano entro il 2025 di una copertura 5G ininterrotta(31), le azioni per l'attuazione di una copertura ininterrotta con sistemi 5G a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), devono consistere innanzitutto in azioni riguardanti sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM(32) e, in seconda battuta, azioni su tratte più estese finalizzate alla diffusione su larga scala della CAM lungo i corridoi, come indica la tabella seguente (elenco indicativo). I corridoi TEN-T sono utilizzati come base per questa finalità, ma la diffusione del 5G non si limita necessariamente a tali corridoi(33).

Rete centrale, corridoio "Atlantico"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Porto – Vigo e Merida – Evora

 

Azzorre/isole di Madera – Lisbona – Parigi – Amsterdam – Francoforte

 

Aveiro – Salamanca

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Metz – Parigi – Bordeaux – Bilbao – Vigo – Porto – Lisbona

 

–  Bilbao – Madrid – Lisbona

Rete centrale, corridoio "Baltico – Adriatico"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

-

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Danzica – Varsavia – Brno – Vienna – Graz – Lubiana – Trieste

Rete centrale, corridoio "Mediterraneo"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Reti con cavi sottomarini Lisbona – Marsiglia – Milano

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Budapest – Zagabria – Lubiana / Fiume / Spalato

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Baltico"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Corridoio baltico (da definire)

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Tallinn – Kaunas

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Mediterraneo"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Metz - Merzig - Lussemburgo

 

Rotterdam - Anversa - Eindhoven

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Amsterdam – Rotterdam – Breda – Lilla – Parigi

 

Bruxelles – Metz – Basilea

 

Mulhouse – Lione – Marsiglia

Rete centrale, corridoio "Oriente/Mediterraneo orientale"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Sofia - Salonicco - Belgrado

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Berlino – Praga – Brno – Bratislava

 

Timișoara – Sofia – frontiera TR

 

Sofia – Salonicco – Atene

Rete centrale, corridoio "Reno – Alpi"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Bologna - Innsbruck - Monaco (corridoio del Brennero)

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Rotterdam – Oberhausen – Francoforte (M)

 

Basilea – Milano – Genova

Rete centrale, corridoio "Reno – Danubio"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Monaco – Salisburgo

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Francoforte (M) – Passau – Vienna – Budapest – Bucarest – Iasi /Costanza

 

Karlsruhe – Monaco – Salisburgo – Wels

 

Francoforte (M) – Strasburgo

Rete centrale, corridoio "Scandinavia – Mediterraneo"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Oulu - Tromsø

 

Oslo - Stoccolma - Helsinki

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Turku – Helsinki – frontiera con la Russia

 

Stoccolma / Oslo – Malmö

 

Malmö – Copenaghen – Amburgo – Würzburg

 

Norimberga – Monaco – Verona

 

Rosenheim – Bologna – Napoli – Catania – Palermo

 

Napoli – Bari – Taranto

(1) GU C […] del […], pag. […].
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) COM(2018)0321, pag. 13.
(4) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(5) Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento": un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM(2017)0283].
(6) Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(7) Comunicazione della Commissione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori" [COM(2017)0675].
(8) COM(2018)0293.
(9) JOIN(2017)0041.
(10) JOIN(2018)0005.
(11) COM(2017)0623.
(12) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(13) COM(2017)0718.
(14) Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).
(15) COM(2016)0587.
(16) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(17) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(18) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(19) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(20) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(21) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(22) COM(2018)0065.
(23) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(24) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
(25)+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 55/18 (2016/0375(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento di GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.[1] GU...+ GU: inserire il titolo, il numero e il riferimento di GU della procedura COD 2016/0382 (energia rinnovabile).
(26)+ GU: inserire il titolo, il numero e il riferimento di GU della procedura COD 2016/0382 (energia rinnovabile).
(27)+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 55/18 (2016/0375(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento di GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.[1] GU...+ GU: inserire il titolo, il numero e il riferimento di GU della procedura COD 2016/0382 (energia rinnovabile).
(28) Cfr. anche COM(2018)0233 – Comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.
(29) Cfr. anche COM(2018)0022 – Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per l'istruzione digitale.
(30) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(31) Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea – COM(2016)0587.
(32) Mobilità interconnessa e automatizzata.
(33) Le sezioni in corsivo sono situate al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, ma sono incluse tra i corridoi 5G.

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy