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Procedura : 2018/0227(COD)
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Ciclo del documento : A8-0408/2018

Testi presentati :

A8-0408/2018

Discussioni :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Votazioni :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Testi approvati :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Testi approvati
PDF 314kWORD 106k
Giovedì 13 dicembre 2018 - Strasburgo
Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Progetto di risoluzione legislativa   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)
–   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario,
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio53], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(4)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio53], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Le difficoltà legate alla partecipazione dei paesi o dei territori d'oltremare devono essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.
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53 Decisione / /UE del Consiglio.
53 Decisione / /UE del Consiglio.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio54 bis, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per tutti i beneficiari, in particolare a carico degli Stati membri e delle PMI. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
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54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
54 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il programma dovrebbe garantire la massima trasparenza, la rendicontabilità e il controllo democratico degli strumenti finanziari innovativi e dei meccanismi che coinvolgono il bilancio dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 201755 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.
(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 201755 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione efficiente delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività e innovazione, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente alle sfide poste dalla trasformazione digitale in diversi modi, ad esempio assicurando che siano poste in essere le componenti essenziali su cui si basano le nuove tecnologie, creando norme giuridiche efficaci e facilmente applicabili, rivedendo le politiche interessate dalla trasformazione digitale e creando un contesto propizio all'innovazione in cui siano pienamente salvaguardati gli interessi degli utenti. La dotazione finanziaria per questo programma, uno sforzo collettivo a livello europeo, è aumentata in modo ottimale da significativi fondi del settore privato e dai contributi degli Stati membri.
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55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-it.pdf
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Il futuro della società e dell'economia europea dipenderà fortemente da una politica armonizzata e uniforme in materia di spettro radio, dall'infrastruttura 5G, che richiederà un obiettivo infrastrutturale per quanto riguarda le reti VHC, al fine di fornire servizi di comunicazione di alta qualità e più rapidi. Si tratta di una condizione essenziale per una corretta attuazione del programma. A tale riguardo, il programma dovrebbe trarre vantaggio dalla positiva attuazione del meccanismo per collegare l'Europa e in particolare dall'iniziativa Wif4EU intesa a promuovere la connettività per i cittadini negli spazi pubblici dell'Unione; la combinazione di questi due programmi massimizzerà i risultati e conseguirà gli obiettivi dell'Unione relativi a una copertura affidabile e uniforme delle reti ad alta velocità in tutta l'Unione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.
(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali il divario digitale e l'intelligenza artificiale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, dei diritti, dei diritti fondamentali e delle norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   Il 10 aprile 2018 gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno e la volontà comune di cooperare su iniziative relative a servizi di infrastruttura in materia di intelligenza artificiale e di tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain) firmando accordi di cooperazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)   Per attuare positivamente il presente programma, non è sufficiente seguire le tendenze. L'Unione deve impegnarsi a favore di tecnologie che consentano la tutela della vita privata (come ad esempio la crittografia e le applicazioni decentrate (DApp)), e investire maggiormente in infrastrutture adeguate alle esigenze future (reti a fibra ottica), in modo da rendere possibile una società digitalizzata indipendente.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)   L'Europa deve effettuare sostanziali investimenti nel proprio futuro, per la creazione di capacità digitali strategiche che le consentano di beneficiare della rivoluzione digitale. A tal fine deve essere garantito un bilancio consistente (pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR) a livello di UE, da integrare con notevoli sforzi d'investimento a livello nazionale e regionale, segnatamente attraverso un legame coerente e complementare con i fondi strutturali e di coesione.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.
(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività, la cibersicurezza e la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione, garantendo che i cittadini europei dispongano delle qualifiche, delle competenze e delle conoscenze necessarie ad affrontare la trasformazione digitale.
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57 COM(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   Considerando il ritardo nello sviluppo delle capacità digitali strategiche dell'Unione e gli sforzi compiuti per porvi rimedio, occorre garantire un bilancio commisurato alle ambizioni di questo programma pari almeno a 9,2 miliardi di EUR.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.
(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.
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58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   L'iniziativa Internet di prossima generazione promossa dalla Commissione europea nel 2017 dovrebbe altresì gettare le basi per l'attuazione del programma, che mira ad un'Internet più aperta con servizi migliori, più intelligenza, maggiore coinvolgimento e partecipazione, sfruttando le opportunità tecnologiche derivanti dai progressi in vari settori di ricerca, passando da nuove architetture di rete e infrastrutture definite da software a nuovi concetti di servizi e applicazioni.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.
(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, nonché ammodernare specifici settori di interesse pubblico a vantaggio delle imprese, in particolare delle PMI, e dei cittadini in tutta l'Unione. Inoltre, il programma dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione e la resilienza della sua economia.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)   Si avverte l'urgente necessità di sostenere le PMI che intendono avvalersi della trasformazione digitale nei loro processi produttivi. Ricerca e innovazione nel settore digitale consentiranno alle PMI di contribuire alla crescita dell'economia europea, attraverso un uso efficiente delle risorse.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)  Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: a) il calcolo ad alte prestazioni, b) l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito, c) la cibersicurezza, d) le competenze digitali avanzate, nonché e) l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)
(10 quater)  Il programma dovrebbe contribuire non solo all'obiettivo generale della trasformazione digitale, ma anche a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, creando capacità e competenze nell'Unione, dando priorità ad azioni che aumentano il potenziale strategico e limitano la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi, assicurando in tal modo la competitività economica e innovativa dell'Unione.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.
(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli europei dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, incluse le PMI, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli europei dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli europei dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale e sostenere la trasformazione digitale nei paesi e territori d'oltremare.
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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016)0180).
59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016)0180).
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al fine di creare sinergie tra gli investimenti nell'ambito del presente programma e gli investimenti dell'Unione in ricerca e sviluppo, in particolare quelli nell'ambito del programma Orizzonte Europa, i poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero fungere da piattaforma capace di riunire, da un lato, l'industria, le imprese e le amministrazioni che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche e, dall'altro, le società, in particolare le start-up e le PMI, che dispongono di soluzioni pronte per il mercato.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  La pianificazione, lo sviluppo e l'aggiudicazione di appalti nell'ambito del programma sono realizzati con l'obiettivo di accrescere le capacità e migliorare la competitività dell'Unione a medio e lungo termine. Occorre accordare la priorità alle azioni che aumentano il potenziale strategico e la competitività dell'Unione al fine di limitare la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi. La partecipazione di paesi terzi agli obiettivi specifici del programma dovrebbe pertanto dipendere dal contributo che tali paesi darebbero all'Unione.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.
(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e l'autonomia strategica dell'Unione. A tal fine il programma dovrebbe garantire un bilancio dell'UE pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR, integrati da coinvestimenti provenienti dagli Stati membri e/o dal settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa raggiungano l'avanguardia del progresso tecnologico.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per rafforzare e ampliare la base digitale dell'Unione, affrontare le principali sfide per la società, rafforzare ulteriormente le competenze digitali industriali dell'Unione, nonché per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune.
(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. Nel caso di una gestione indiretta, la Commissione garantirà che siano mantenute e rispettate tutte le norme di qualità e sicurezza richieste per la gestione diretta del programma.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.
(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione e archiviazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese. L'Unione deve acquisire supercomputer di altissimo livello, rendere sicuro il proprio sistema di alimentazione e diffondere servizi di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi, garantendo al contempo un sistema HPC nel rispetto dei valori e dei principi dell'Unione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.
(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione, rafforzando il valore aggiunto dell'UE.
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.
(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni stabilite nell'Unione.
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63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.
(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. Per creare le migliori condizioni quadro per la promozione di queste nuove tecnologie in Europa, l'Unione deve aggiungere il principio dell'innovazione al suo processo decisionale.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea, il Parlamento europeo ha sottolineato l'impatto delle barriere linguistiche sull'industria e sulla sua digitalizzazione. In questo contesto, lo sviluppo di tecnologie del linguaggio su larga scala basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, l'analisi dei big data, i sistemi di dialogo e di risposta alle domande sono essenziali per preservare la diversità linguistica, garantire l'inclusione e consentire la comunicazione uomo-uomo e uomo-macchina.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  Lo sviluppo sempre più rapido di robot che imparano da soli e dell'intelligenza artificiale, nonché la loro capacità di moltiplicare le conoscenze e apprendere contenuti nell'arco di secondi, fanno sì che sia difficile prevedere una qualunque fase di sviluppo da qui alla conclusione del programma nel 2027. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a questa tendenza digitale in rapida evoluzione e, se del caso, adeguare di conseguenza e senza indugio gli obiettivi del programma di lavoro.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  Alla luce della crescente domanda, da parte dell'industria europea, di soluzioni robotiche di intelligenza artificiale e vista l'importanza di evitare una grave carenza di investimenti nel settore, gli obiettivi del programma che riguardano l'intelligenza artificiale dovrebbero includere la robotica alimentata dall'intelligenza artificiale.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 19 quinquies (nuovo)
(19 quinquies)  I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, a norma di legge per impostazione predefinita e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione per garantire la sicurezza del mercato interno ove venga utilizzata l'intelligenza artificiale così come dell'accesso all'estrazione di testi e dati è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, incluse le tecnologie del linguaggio.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)   Il 25 aprile 2018 la Commissione si è impegnata a proporre un approccio europeo sviluppando progetti di orientamenti sull'intelligenza artificiale in collaborazione con le parti interessate all'interno dell'Alleanza per l'intelligenza artificiale, un gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le applicazioni e le imprese che si servono dell'intelligenza artificiale in Europa.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.
(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale, come pure l'attuazione della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione.
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64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.
(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i cittadini, le amministrazioni pubbliche e le imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.
(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici, di aumentare la ciberresilienza e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.
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65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  In linea di principio, le soluzioni di cibersicurezza dovrebbero contenere norme in materia di sicurezza e protezione quali parametri progettuali fondamentali, conformemente alle tecnologie più avanzate disponibili e ai principi della "sicurezza fin dalla progettazione" e della "sicurezza predefinita".
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come la tecnologia del registro distribuito, le identità digitali, la crittografia, la cifratura o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, la logistica, l'energia, i trasporti, il turismo, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza, la trasparenza e la fiducia nelle attività online, incluse le piattaforme 5G, e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.
(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nello sviluppo delle competenze digitali e migliorare l'alfabetizzazione digitale per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire con un approccio integrato.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)   Data la necessità di un approccio olistico, il programma dovrebbe altresì tenere conto degli ambiti di inclusione, qualificazione, formazione e specializzazione che sono decisivi, oltre alle competenze digitali avanzate, per la creazione di valore aggiunto nella società della conoscenza.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.
(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Il Parlamento europeo chiede inoltre che la prospettiva di genere sia integrata in tutte le iniziative digitali sottolineando la necessità di affrontare il grave divario di genere nel settore delle TIC, poiché tale aspetto è fondamentale ai fini della prosperità e della crescita a lungo termine dell'Europa.
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67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)  Nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di raccogliere dati disaggregati per genere sull'utilizzo delle TIC, definendo obiettivi, indicatori e parametri di riferimento per verificare i progressi compiuti in termini di accesso delle donne alle TIC e promuovere gli esempi di migliori pratiche tra le aziende operanti nel settore.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)
(27 ter)  Nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" il Parlamento europeo sostiene pienamente e incoraggia una cultura imprenditoriale digitale per le donne, nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.
(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, il cloud computing, la protezione dei dati e la governance delle informazioni e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di apprendimento e formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR, ERASMUS e Orizzonte Europa.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.
(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'industria, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, migliorando nel contempo l'efficienza della spesa pubblica. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali multilingui di alta qualità in tutta l'Europa. È altresì importante che tali servizi siano accessibili alle persone con disabilità.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)   La digitalizzazione può agevolare l'accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità e le persone che vivono nelle zone remote o rurali.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.
(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la sicurezza, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'infrastruttura energetica, l'istruzione e la formazione e la cultura è necessario mantenere, potenziare e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati e di informazioni a livello transfrontaliero e multilingue e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie e garantire la complementarità. La trasformazione digitale dovrebbe comunque tenere conto del fatto che alcuni cittadini non vi partecipano, per vari motivi, e le reti dovrebbero essere sostenute per continuare a informare tali cittadini, aiutandoli a restare nel pieno possesso dei loro diritti e a partecipare a tutti i doveri sociali e civici.
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68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)   La trasformazione digitale in questo settore deve comunque consentire ai cittadini dell'UE di accedere ai propri dati personali, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano i cittadini e i dati.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)
(30 ter)   L'implementazione e l'accesso a tecnologie avanzate in ambiti di pubblico interesse quali l'istruzione richiedono, inoltre, una formazione nelle competenze necessarie a utilizzare tali tecnologie. Gli obiettivi previsti dall'obiettivo specifico 8 dovrebbero pertanto comprendere anche programmi di formazione per le persone che utilizzeranno le tecnologie avanzate.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.
(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile, sicuro, fluido e inclusivo ai servizi pubblici.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.
(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e il lavoro di alta qualità. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.
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69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.
(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, l'adeguamento delle norme comuni, un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche e linguistiche transfrontaliere, ridurre la burocrazia, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione, ed evitando un'inutile doppia archiviazione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico, tecnologicamente neutro, transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali e che garantisca un elevato livello di protezione dei dati. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)  Il 6 ottobre 2017 a Tallinn i ministri dell'UE hanno dichiarato che la strategia digitale europea dovrebbe essere fondata sulla collaborazione e sull'interoperabilità, avvalendosi anche di politiche in materia di licenze aperte e di standard aperti. Il programma dovrebbe pertanto promuovere le soluzioni open source per consentire il riutilizzo, accrescere la fiducia e garantire la trasparenza. Tale approccio avrà un impatto positivo sulla sostenibilità dei progetti finanziati.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni"71.
(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni". Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi.
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71
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce un ingrediente essenziale della digitalizzazione dell'industria.
(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce una componente essenziale della digitalizzazione dell'industria.
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73 COM(2016)0180, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".
73 COM(2016)0180, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).
(40)  Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantisce la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforza la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare pienamente il suddetto regolamento. Tali azioni dovrebbero, in particolare, sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettano gli obblighi di "protezione dei dati sin dalla progettazione", i quali sono vincolanti in virtù del suddetto regolamento, e, nella misura in cui il trattamento riguarda i dati di comunicazioni elettroniche, occorre rispettare debitamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
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1 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.
(41)  Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione e per preservare il valore aggiunto europeo, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE.
(42)  Nella misura in cui gli organismi che attuano il presente programma trattano informazioni sensibili non classificate o informazioni classificate dell'Unione, essi dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni stabilite dagli atti dell'Unione o dalla legislazione nazionale in materia di trattamento delle informazioni, a seconda dei casi.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.
(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'obbligo dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e aiuterà a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione al fine di garantire il pieno rispetto di tali obblighi.
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74 COM(2018)0321, pag. 1.
74 COM(2018)0321, pag. 1.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro, affinché gli obiettivi del programma siano conseguiti in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri e siano assicurate la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/201175 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
soppresso
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75 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, come programmi di lavoro pluriennali (di norma ogni due anni) oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, come programmi di lavoro annuali. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati in modo da conseguire gli obiettivi del programma conformemente alle priorità dell'Unione e degli Stati membri, assicurando nel contempo la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, ogni due anni, oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, su base annuale. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
(46 bis)   Al fine di garantire, mantenere e sviluppare finanziamenti a lungo termine per il programma Europa digitale occorrono norme comuni chiare a livello dell'UE, orientate al futuro e favorevoli alla concorrenza, onde stimolare gli investimenti e l'innovazione e preservare l'accessibilità economica.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [35], [38] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(47)  Le azioni che rientrano nel campo di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti in special modo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla diversità linguistica e sul diritto di comunicare in una qualsiasi lingua dell'UE, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tali azioni dovrebbero essere conformi a qualunque obbligo giuridico, incluso il diritto internazionale, e a qualsivoglia decisione pertinente della Commissione nonché ai principi etici, tra cui il rifiuto di qualunque violazione del principio dell'integrità della ricerca.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
(47 bis)  Nell'aprile 2018 la Commissione si è impegnata1 bis a istituire un quadro per i portatori di interessi e gli esperti in vista dell'elaborazione di un progetto di orientamenti sull'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie; la Commissione sosterrà le organizzazioni dei consumatori e le autorità garanti della protezione dei dati a livello nazionale e dell'UE nel diffondere la comprensione delle applicazioni capaci di sfruttare l'IA con il contributo del Gruppo consultivo europeo dei consumatori e del Comitato europeo per la protezione dei dati.
__________________
1 bis Comunicazione del 25.4.2018 "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237), disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_IT.pdf
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
soppresso
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma").
Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma"), che sarà attuato per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e
(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria;
(e)  "polo europeo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico nuovo o già esistente, oppure un consorzio di soggetti giuridici, designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti. Il polo europeo dell'innovazione digitale è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle imprese in fase di espansione e alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione.
I poli europei dell'innovazione digitale fungono da sportelli unici dove le imprese – soprattutto le PMI, le start-up e le società di media capitalizzazione (mid-caps) – possono ricevere un sostegno per il miglioramento della propria attività, dei processi di produzione e dei rispettivi prodotti e servizi per mezzo della tecnologia digitale, che potrebbe determinare un valore aggiunto. I poli creeranno pertanto una rete decentrata in tutta l'Unione per offrire assistenza alle imprese, al fine di garantire che i loro dipendenti possiedano le competenze necessarie a gestire la tecnologia digitale disponibile. I poli sono, inoltre, coordinati con gli erogatori di istruzione al fine di sostenere la formazione degli studenti e la formazione sul lavoro per i lavoratori;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)
(f bis)   "alfabetizzazione mediatica": le competenze analitiche necessarie per trovare il proprio percorso di comprensione del mondo digitale;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)
(f ter)  "partenariato europeo": un'iniziativa per cui l'Unione, insieme a partner pubblici e/o privati (quali l'industria, organizzazioni di ricerca, organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale od organizzazioni della società civile tra cui fondazioni e organizzazioni di PMI), si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione dell'innovazione digitale e le attività per l'implementazione delle tecnologie, incluse quelle correlate all'adozione delle innovazioni da parte del mercato, a livello normativo o politico;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quater (nuova)
(f quater)  "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quinquies (nuova)
(f quinquies)  "consorzio": un gruppo collaborativo di imprese costituito per intraprendere un'azione nell'ambito del programma.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:
1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e permettere alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi, nonché potenziare l'autonomia strategica e la coesione dell'Unione, assicurando nel contempo la competitività e riducendo il divario digitale. Il programma:
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.
(b)  amplia la loro diffusione e adozione nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, sostenendo la loro trasformazione digitale e garantendo l'accesso alle tecnologie digitali;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a
(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;
(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 interoperabile e di prim'ordine, accessibile agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici e privati;
__________________
__________________
77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.
77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b
(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;
(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, garantendo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati;
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera c
(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.
(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca; incoraggiare lo sviluppo nell'Unione di hardware e software necessari per tale implementazione in campo informatico.
__________________
__________________
78 Mille volte più veloce dell'esascala.
78 Mille volte più veloce dell'esascala.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le azioni relative all'obiettivo specifico 1 sono attuate principalmente nell'ambito dell'impresa comune proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio dei ministri il 25 giugno 2018, conformemente al regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1 bis Regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. 10594/18. Bruxelles, 18 settembre 2018 (or. EN). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/it/pdf
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a
(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, le soluzioni e le risorse basate sull'IA rese disponibili rispettano il principio della protezione dei dati e della vita privata sin dalla progettazione, assicurando altresì che l'uomo rimanga al centro dello sviluppo e dell'implementazione dell'intelligenza artificiale;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b
(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;
(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese, in particolare le PMI e le start-up, e le pubbliche amministrazioni, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca e le università;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  sviluppare e potenziare l'applicazione industriale e i sistemi produttivi, agevolare l'integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli di business innovativi e ridurre il divario temporale tra l'innovazione e l'industrializzazione; favorire l'adozione di soluzioni basate sull'IA nei settori di interesse pubblico e nella società;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico – Intelligenza artificiale sono attuate unicamente attraverso la gestione diretta della Commissione o di un'agenzia esecutiva, sulla base di un'analisi costi/benefici.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 2 rispettano i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il protocollo addizionale. La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale, precisa le condizioni relative alle questioni etiche nei programmi di lavoro nell'ambito dell'obiettivo specifico 2. Gli inviti a presentare proposte o gli accordi di sovvenzione includono le condizioni pertinenti stabilite nei programmi di lavoro. In sede di valutazione di ciascuna azione, ogni progetto è sottoposto a un esame etico; le azioni che non sono accettabili sul piano etico o che non soddisfano le condizioni stipulate non sono ammissibili al finanziamento.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a
(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b
(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;
(b)  sostenere l'impiego ottimale e il miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza; condividere e integrare le migliori pratiche;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c
(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;
(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, prestando una particolare attenzione ai servizi pubblici e agli operatori economici essenziali, quali le PMI;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d
(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79.
(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79, anche attraverso misure volte a sviluppare una cultura della cibersicurezza nelle organizzazioni.
__________________
__________________
79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  migliorare la resilienza agli attacchi informatici, sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi basilari di sicurezza da parte degli utenti, in particolare i servizi pubblici, le PMI e le start-up, garantire che le imprese dispongano almeno di livelli basilari di sicurezza, quali la crittografia end-to-end dei dati e delle comunicazioni e gli aggiornamenti dei software, e incoraggiare il ricorso alla sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, come pure la conoscenza dei processi basilari di sicurezza e l'igiene informatica;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di ricerca e di competenza in materia di cibersicurezza a livello industriale e tecnologico e la rete di competenze sulla cibersicurezza, conformemente al [regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis].
__________________
1 bis Regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Unione, riducendo il divario digitale, e a promuovere una maggiore professionalità rispettando l'equilibrio di genere, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica, l'intelligenza artificiale, il cloud computing, le reti e i sistemi di comunicazione, le competenze in materia di protezione dei dati e l'intelligenza artificiale. Al fine di stimolare e migliorare il mercato del lavoro e la specializzazione in tecnologie e applicazioni digitali, l'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a
(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;
(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine, compreso l'apprendimento misto per gli studenti, gli insegnanti, i formatori, i professionisti informatici, i ricercatori, e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici, in collaborazione con le scuole, le università e i centri di ricerca;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b
(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;
(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a breve termine, compreso l'apprendimento misto per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e di start-up, e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c
(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.
(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione di alta qualità sul posto di lavoro, compreso l'apprendimento misto, per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta della Commissione europea. I poli europei dell'innovazione digitale possono fungere da facilitatori di opportunità di formazione, fornendo consulenza alle imprese e mantenendo i collegamenti con i centri di competenza appropriati per garantire la più ampia copertura geografica in tutta l'Unione.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi, integrando a tal fine le azioni relative all'infrastruttura digitale e riducendo nel contempo il divario digitale:
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a
(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;
(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, la comunicazione, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, come pure le imprese stabilite nell'Unione, possano effettivamente accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, nonché disporre – attraverso la formazione – delle competenze necessarie per utilizzarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, la tecnologia del linguaggio, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b
(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all'avanguardia interoperabili a livello transeuropeo in tutta l'Unione (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera c
(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;
(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera d
(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;
(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota, di prova e di espansione delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera e
(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;
(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione, e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, le tecnologie del registro distribuito, la cibersicurezza, la protezione dei dati, il cloud computing, la governance delle informazioni e le tecnologie emergenti future;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f
(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;
(f)  sostenere la progettazione, il mantenimento, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera g
(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;
(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di promuovere lo sviluppo digitale, oltre che di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche e agevolare la fertilizzazione incrociata delle diverse iniziative nazionali, conseguendo lo sviluppo della società digitale grazie alla costante cooperazione fra tutti gli attori interessati a livello dell'Unione;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera h
(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;
(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano, fra l'altro, servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE basate sul principio della sicurezza e della riservatezza sin dalla progettazione, garantendo la protezione dei dati e la sicurezza dei consumatori;
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta della Commissione europea. I poli europei dell'innovazione digitale e i centri di competenza possono fungere da facilitatori.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 9 194 000 000 EUR a prezzi correnti.
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 8 192 391 000 EUR a prezzi 2018 (9 194 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  fino a 2 698 240 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
(a)  fino a 2 404 289 438 EUR a prezzi 2018 (2 698 240 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
(b)  fino a 2 226 192 703 EUR a prezzi 2018 (2 498 369 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
(c)  fino a 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 (1 998 696 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 9 –paragrafo 2 – lettera d
(d)  fino a 699 543 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
(d)  fino a 623 333 672 EUR a prezzi 2018 (699 543 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  fino a 1 299 152 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
(e)  fino a 1 157 620 312 EUR a prezzi 2018 (1 299 152 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate il più possibile a beneficio dello Stato membro interessato.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva
Il programma è aperto a:
soppresso
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
1.  Il programma è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
2.  L'associazione totale o parziale al programma di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1 si basa su una valutazione caso per caso degli obiettivi specifici, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché tale accordo specifico rispetti pienamente i seguenti criteri:
—  la partecipazione del paese terzo è nell'interesse dell'Unione;
—  la partecipazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3;
—  la partecipazione non solleva problemi di sicurezza e rispetta pienamente i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 12;
—  l'accordo garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
—  l'accordo stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
—  l'accordo non conferisce al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
—  l'accordo garantisce il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nel preparare i programmi di lavoro, la Commissione europea o altri organismi di attuazione competenti valutano, esaminando caso per caso, se le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte per quanto riguarda le azioni incluse nei programmi di lavoro.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 3
3.  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
soppresso
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 4
4.  i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
soppresso
—  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
—  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
—  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
—  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].
2.  alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito degli obiettivi specifici 1 - Calcolo ad alte prestazioni, 2 - Intelligenza artificiale e 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.
5.  Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi strategici e di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Non sono ammesse azioni che prevedano trasferimenti di tecnologia al di fuori dell'Unione. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, è effettuata una valutazione di opportunità riguardo alla partecipazione dei soggetti che hanno la loro sede principale al di fuori dell'Unione europea.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono effettuare controlli di sicurezza; le azioni non conformi alle norme di sicurezza possono essere escluse o interrotte in qualsiasi momento.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.
1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione garantisce che, nel far leva sul carattere complementare del programma rispetto ad altri programmi di finanziamento europei, in particolare i fondi SIE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa (CEF-2), il programma InvestEU, Erasmus e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la realizzazione degli obiettivi specifici da 1 a 5 non sia ostacolata.
La Commissione valuta se vi siano possibilità di migliorare l'efficienza globale dei programmi che offrono risorse nel settore della digitalizzazione.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.
2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e tra le autorità e la Commissione europea nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di aggiudicazione di appalti da parte della Commissione o di un organismo di finanziamento, di un beneficiario unico di sovvenzioni o di più beneficiari congiuntamente (quale forma d'azione principale), nonché sovvenzioni e premi. Gli appalti possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura e prevedere condizioni di esecuzione in linea con gli accordi internazionali applicabili in materia di appalti. Il programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 15
Il programma può essere attuato mediante partenariati europei. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].
Il programma può essere attuato mediante partenariati europei concordati nell'ambito del processo di programmazione strategica tra la Commissione e gli Stati membri. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)
I partenariati europei:
(a)  sono istituiti laddove possano conseguire gli obiettivi del programma Europa digitale in modo più efficace rispetto alla sola Unione europea;
(b)  si attengono a principi quali il valore aggiunto per l'Unione, la trasparenza, l'apertura, l'impatto, l'effetto moltiplicatore, l'impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, la flessibilità, la coerenza e la complementarietà con le iniziative locali, regionali, nazionali, internazionali e dell'Unione;
(c)  presentano un orizzonte temporale definito e prevedono condizioni per la graduale soppressione del finanziamento del programma.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)
Le disposizioni e i criteri relativi alla loro selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e progressiva soppressione sono esposti nel [aggiungere riferimento].
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo
Poli dell'innovazione digitale
Poli europei dell'innovazione digitale
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.
1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita sulle infrastrutture esistenti una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale, che sarà costituita da almeno un polo europeo per l'innovazione digitale per Stato membro.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:
2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta, trasparente, inclusiva e competitiva in base ai seguenti criteri:
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;
(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli europei dell'innovazione digitale;
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;
(b)  capacità di gestione, personale, infrastrutture e competenze adeguati;
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  comprovata cooperazione con il settore privato per garantire la pertinenza rispetto al mercato degli interventi nell'ambito degli obiettivi specifici da 1 a 5;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  collegamenti con i poli TIC esistenti creati nell'ambito di Orizzonte 2020, il polo InvestEU e la rete europea delle imprese.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le condizioni specifiche da soddisfare ai fini della designazione "polo europeo dell'innovazione digitale" e le mansioni da svolgere sono armonizzate e pubblicate in tempo utile per consentire la preparazione e l'attuazione adeguate delle azioni.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:
3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati e chiaramente identificati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.
(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata, migliorando la convergenza e contribuendo a colmare il divario tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione e gli altri Stati membri, e a ridurre il divario digitale in termini geografici.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.
4.  I poli europei dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere selezionati in tali regioni poli innovativi aggiuntivi.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5
5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.
5.  I poli europei dell'innovazione digitale sono chiaramente identificati tramite indicazioni specifiche e ricevono finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – parte introduttiva
6.  I poli dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:
6.  I poli europei dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a
(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;
(a)  fornire servizi di trasformazione digitale e competenze tecnologiche (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle start up, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  sostenere le imprese, in particolare le PMI e le start up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli aziendali attraverso l'uso delle nuove tecnologie coperte dal programma;
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b
(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;
(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI, le start up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di competenze, le iniziative congiunte e le buone pratiche;
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c
(c)  fornire servizi tematici – compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;
(c)  fornire servizi tematici – compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI, alle start up e alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up. I singoli poli europei dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  I poli europei dell'innovazione digitale possono anche cooperare con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in particolare con l'IET Digitale, così come con i poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.  I poli europei dell'innovazione digitale possono svolgere le attività dei poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione, compresi i poli dell'innovazione dell'IET Digitale.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento.
1.  Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento, conformemente agli obiettivi generali di cui all'allegato I.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
ii)  un paese terzo associato al programma;
ii)  un paese terzo associato al programma conformemente agli articoli 10 e 12;
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma.
3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma e qualora non comporti ulteriori rischi per la sicurezza dell'Unione o metta in discussione l'autonomia strategica di quest'ultima.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
4.  Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.
4.  Le persone fisiche possono essere ammesse per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate. I cittadini di paesi terzi possono essere ammessi a condizione che risiedano nell'Unione.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per motivi debitamente giustificati, fatto salvo il principio di cofinanziamento e conformemente alle specifiche di ciascun obiettivo.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;
(e)  ove applicabile, l'impatto economico, climatico, ambientale e sociale, in particolare promuovendo l'accessibilità e le pari opportunità a livello formativo e professionale;
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g
(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;
(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, nonché i paesi e i territori d'oltremare;
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
(h bis)  ove applicabile, la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)
(h ter)  ove applicabile, l'interesse pubblico;
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)
(h quater)  ove applicabile, una riduzione del divario digitale tra le regioni, i cittadini o le imprese.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 21
Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. L'importo delle spese risultanti dal presente programma da combinare con uno strumento finanziario non è rimborsabile.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se a un'azione è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero un sostegno a titolo di un fondo dell'UE, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo nell'ambito del programma.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
3.  Il primo programma di lavoro pluriennale si concentra sulle attività indicate nell'allegato e provvede affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. I programmi di lavoro successivi possono comprendere attività non indicate nell'allegato, purché le stesse siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli [da 4 a 8].
3.  I programmi di lavoro si concentrano sulle attività indicate nell'allegato I e provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di rivedere o integrare le attività ivi descritte nel rispetto degli obiettivi di cui al presente regolamento quali stabiliti agli articoli da 4 a 8.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
1.  Gli indicatori misurabili da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori misurabili in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Sulla base di tale metodologia la Commissione integra l'allegato III entro il 1º gennaio 2021.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori misurabili, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate, e siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
4.  Sono utilizzate nella massima misura possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.
4.  Sono utilizzate nella maniera più efficiente possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC, nonché la raccolta delle serie di dati DESI di NUTS-2 per aiutare a far fronte alla mancanza di dati regionali relativi all'Europa digitale. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo
Valutazione
Valutazione del programma
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1.  La Commissione garantisce il monitoraggio e la valutazione esterna periodici del programma, basati in particolare sul sistema di rendicontazione sulla performance di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Le valutazioni prevedono anche un giudizio qualitativo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  In aggiunta al monitoraggio periodico del programma, la Commissione istituisce una relazione di valutazione intermedia e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2024. La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma dopo il 2027 e i suoi obiettivi.
La valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
3.  Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione redige una relazione di valutazione finale del programma, che ne valuta gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  La Commissione sottopone la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2030.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5
5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
soppresso
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.
4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit si basa sull'audit finanziario di almeno un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23 e 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui agli articoli 23 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti della Comunità rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati) diffondendo mirate informazioni coerenti, veritiere, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico generale.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Garantisce inoltre un'informazione integrata e l'accesso dei potenziali richiedenti ai finanziamenti dell'Unione nel settore digitale. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 1 – punto 1
1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;
1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni, e a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 1 – punto 6
6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).
6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione – in particolare le nuove tecnologie che hanno precedentemente beneficiato o che beneficiano attualmente di finanziamenti dell'Unione – finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 2 – comma 1
Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.
Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie del registro distribuito in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – comma 1
Il programma sostiene la facilità di accesso alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.
Il programma sostiene la facilità di accesso e le opportunità di formazione in relazione alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati o ai cittadini di tutte le età che necessitino di sviluppare le loro competenze, alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – secondo comma – punto 1
1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;
1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro e a opportunità di apprendimento misto, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – comma 4
Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 15.
Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 1 – punto 1.2
1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;
1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento, l'ampliamento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 2 – punto 2.1
2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;
2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e tale da far sì che sia garantita la loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 3
3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri nazionali, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").
3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 4
4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti o i territori rurali intelligenti, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.
4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione II – titolo
II Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 2 – punto 2.2
2.2  Numero di imprese e organizzazioni che sfruttano l'IA
2.2  Numero di imprese e organizzazioni che testano e sperimentano l'IA in collaborazione con i poli dell'innovazione digitale
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 2 – punto 2.2 bis (nuovo)
2.2 bis   Numero di applicazioni concrete di IA sostenute dal programma e attualmente commercializzate
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 4 – punto 4.1
4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati
4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati ogni anno nell'Unione
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 4 – punto 4.2
4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC
4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC ogni anno nell'Unione
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – punto 4.2 ter (nuovo)
4.2 ter   Numero di studenti, neolaureati e disoccupati che hanno migliorato il loro status dopo la formazione offerta nel quadro del programma
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.1
5.1  Adozione di servizi pubblici digitali
5.1  Frequenza di adozione di servizi pubblici digitali
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.2
5.2  Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale
5.2  Numero di imprese con un elevato punteggio di intensità digitale
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.3
5.3  Allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità
5.3  Grado di allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Allegato 3 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   il programma Europa digitale crei attivamente sinergie con Orizzonte Europa riguardo alla sostenibilità dei dati provenienti dai progetti di ricerca;
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 3 – lettera c
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; nell'implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 3 – lettera c
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella tecnologia del registro distribuito, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0408/2018).

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019Note legali - Informativa sulla privacy