Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0148),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0137/2018),
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Parlamento irlandese, dal Parlamento maltese e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0428/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) L'economia globale si evolve rapidamente verso il digitale e di conseguenza stanno emergendo nuovi modi di svolgere le attività commerciali. Le imprese digitali sono caratterizzate dal fatto che le loro operazioni sono strettamente legate a internet. I modelli d'impresa digitali dipendono in larga misura dalla capacità di svolgere attività a distanza, con una presenza fisica ridotta o inesistente, dal contributo degli utenti finali alla creazione di valore e dall'importanza delle attività immateriali.
(1) L'economia globale si evolve rapidamente verso il digitale e di conseguenza stanno emergendo nuovi modi di svolgere le attività commerciali. Le imprese digitali sono caratterizzate dal fatto che le loro operazioni sono strettamente legate a internet. I modelli d'impresa digitali dipendono in larga misura dalla capacità di svolgere attività a distanza, con una presenza fisica o imponibile ridotta o inesistente in un determinato paese, dal contributo degli utenti finali alla creazione di valore e dall'importanza delle attività immateriali.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Le norme attuali sulla tassazione delle imprese sono state concepite per la maggior parte all'inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e si basano sull'idea che la tassazione dovrebbe avvenire dove viene creato il valore. Tuttavia, l'applicazione delle norme attuali all'economia digitale ha dato luogo a un'asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato, in particolare nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione degli utenti. Risulta quindi evidente che le norme attuali sulla tassazione delle imprese relative all'imposizione degli utili dell'economia digitale sono inadeguate e devono essere riviste.
(2) Le norme attuali sulla tassazione delle imprese sono state concepite per la maggior parte all'inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e si basano sull'idea che la tassazione dovrebbe avvenire dove viene creato il valore. Tuttavia, l'applicazione delle norme attuali all'economia digitale ha dato luogo a un'asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato, in particolare nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione degli utenti.La digitalizzazione ha cambiato il ruolo degli utenti, consentendo loro di partecipare sempre più al processo di creazione di valore. Risulta quindi evidente che le norme attuali sulla tassazione delle imprese relative all'imposizione degli utili dell'economia digitale non tengono conto di tale nuovo fattore e devono essere riviste con urgenza.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) L'obiettivo è di colmare il divario tra la tassazione dei ricavi digitali e quella dei ricavi tradizionali. Attualmente, in media, le imprese digitali sono soggette a un'aliquota fiscale effettiva pari solo al 9,5 %, rispetto al 23,2 % per i modelli d'impresa tradizionali1 bis. Un sistema fiscale deve essere equo e vantaggioso per la società nel suo insieme. È opportuno garantire condizioni di concorrenza eque a tutte le imprese attive sul mercato unico.
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1 bisFonte: Calcoli risultanti dalla valutazione d'impatto della Commissione europea, basati su ZEW (2016, 2017) e ZEW et al. (2017).
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Tale riesame costituisce un elemento importante del mercato unico digitale dell'UE3 dato che il mercato unico digitale ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio.
(3) Tale riesame costituisce un elemento importante del mercato unico digitale dell'UE3 dato che il mercato unico digitale ha bisogno di un quadro fiscale equo, moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione e la crescita inclusiva, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio. La digitalizzazione riguarda l'intera economia, il che va oltre la creazione di una tassa sui servizi digitali; è opportuno pertanto riformare le norme fiscali. Le misure ad hoc contenute nella presente direttiva non dovrebbero rallentare i lavori sulla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa e sull'inclusione di una tale tassazione nel quadro della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
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3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)0192 del 6.5.2015).
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)0192 del 6.5.2015).
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Considerato il fatto che la tassazione dell'economia digitale è un problema di natura globale, l'approccio ideale consisterebbe nel trovare una soluzione multilaterale e internazionale al problema. Per questo motivo la Commissione partecipa attivamente al dibattito internazionale. I lavori presso l'OCSE sono in corso. Tuttavia i progressi al livello internazionale sono scarsi. Pertanto sono state adottate misure volte ad adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell'Unione6 e a incoraggiare la conclusione di accordi con giurisdizioni terze7, in modo da adeguare il quadro normativo in materia di imposta societaria ai nuovi modelli imprenditoriali digitali.
(5) Considerato il fatto che la tassazione dell'economia digitale è un problema di natura globale, l'approccio ideale consisterebbe nel trovare una soluzione multilaterale e internazionale al problema. Per questo motivo la Commissione partecipa attivamente al dibattito internazionale. I lavori presso l'OCSE, il Fondo monetario internazionale (FMI), le Nazioni Unite (ONU) e il Gruppo della Banca mondiale (GBM), che costituiscono la piattaforma per la collaborazione in materia fiscale, sono in corso. Tuttavia i progressi al livello internazionale sono scarsi. Pertanto sono state adottate misure volte ad adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell'Unione6 e a incoraggiare la conclusione di accordi con giurisdizioni terze7, in modo da adeguare il quadro normativo in materia di imposta societaria ai nuovi modelli imprenditoriali digitali. È opportuno garantire la coerenza con il quadro inclusivo contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), per garantire che non vi sia alcuna deviazione dalle norme internazionali ed evitare un incremento della complessità.
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6 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147).
6 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147).
7 Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).
7 Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili dell'imposta sulle società. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme. Per questo motivo occorre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale.
(6) In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili dell'imposta sulle società. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme. Per questo motivo occorre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale. La soluzione provvisoria dovrebbe essere temporaneamente limitata per evitare che diventi involontariamente permanente. Si dovrebbe pertanto introdurre una clausola di caducità che comporti la scadenza automatica della presente direttiva al momento dell'elaborazione di una soluzione globale, preferibilmente a livello internazionale. Entro il 31 dicembre 2020, se non è stata concordata una soluzione globale, la Commissione dovrebbe esaminare una proposta basata sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò risulta essenziale per giungere a un accordo senza indugi onde evitare la moltiplicazione di imposte digitali nazionali unilaterali da parte degli Stati membri.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Tale soluzione provvisoria dovrebbe istituire il sistema comune d'imposta sui servizi digitali ("ISD") applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di determinate entità. Dovrebbe trattarsi di una misura di facile attuazione da applicare ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. Tale fattore (la creazione di valore da parte degli utenti) è alla base anche dell'azione relativa alla norme sulla tassazione delle imprese, come descritto nel considerando 5.
(7) Tale soluzione provvisoria dovrebbe istituire il sistema comune d'imposta sui servizi digitali ("ISD") applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, compresi i contenuti online, da parte di determinate entità. Dovrebbe trattarsi di una misura di facile attuazione da applicare ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti e leattività immateriali contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. Tali fattori (la creazione di valore da parte degli utenti e la forte dipendenza dai beni immateriali) sono alla base anche dell'azione relativa alla norme sulla tassazione delle imprese, come descritto nel considerando 5.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) L'ISD dovrebbe essere applicata ai soli ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. Iservizi digitali dovrebbero essere quelli che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e per i quali è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato. Dovrebbero essere tassati i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.
(9) L'ISD dovrebbe essere applicata ai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e dalla loro capacità di offrire servizi con una presenza fisica molto ridotta o inesistente. In tali casi è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 10
(10) In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati "servizi di intermediazione"); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
(10) In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati "servizi di intermediazione"); iii) l'elaborazione, la trasmissione e la vendita di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali; e iv) la fornitura di contenuti digitali quali video, audio, giochi o testi; Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali contenuti, beni e servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) Per quanto riguarda i casi relativi alle interfacce digitali multilaterali che agevolano le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti dell'interfaccia, le operazioni corrispondenti e i ricavi ottenuti dagli utenti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online sul sito web del fornitore di tali beni e servizi, e in cui il fornitore non agisce da intermediario, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ISD perché la creazione di valore per il dettagliante consiste nei beni o nei servizi forniti, mentrel'interfaccia digitale viene usata semplicemente come mezzo di comunicazione. Per stabilire se un fornitore venda beni o servizi online per proprio conto o se fornisca servizi di intermediazione si dovrà tenere conto della sostanza giuridica ed economica di un'operazione, quale risulta dagli accordi conclusi tra le parti interessate.Ad esempio, un fornitore di un'interfaccia digitale sulla quale sono messi a disposizione beni di terzi potrebbe essere considerato prestatore di un servizio di intermediazione (ovvero la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale) in cui non viene assunto alcun rischio d'inventario significativo o in cui è la terza parte che fissa, di fatto, il prezzo di tali beni.
(13) Per quanto riguarda i casi relativi alle interfacce digitali multilaterali che agevolano le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti dell'interfaccia, le operazioni corrispondenti e i ricavi ottenuti dagli utenti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online sul sito web del fornitore di tali beni e servizi, e in cui il fornitore non agisce da intermediario, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ISD.Tuttavia, dato che è possibile elaborare i dati degli utenti attraverso un'interfaccia digitale, creando così un ulteriore valore aggiunto derivante dall'operazione, e dato che l'assenza di presenza fisica può creare l'opportunità di una pianificazione fiscale aggressiva, in sede di revisione della presente direttiva è opportuno prendere in considerazione l'ampliamento del campo di applicazione di tali servizi.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. Sebbene sia consentita una qualche interazione tra i destinatari di tale contenuto digitale, e si possa quindi ritenere che il fornitore di tali servizi metta a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, è meno evidente che gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di valore per l'impresa che fornisce il contenuto digitale.In compenso, dal punto di vista della creazione di valore l'accento è posto sul contenuto digitale stesso che è fornito dall'entità. Di conseguenza, i ricavi ottenuti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
(14) I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. I ricavi ottenuti da tali operazioni dovrebbero essere valutati dalla Commissione entro[due anni dalla datadi entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 15
(15) Per contenuto digitale si intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, a prescindere dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale. Si intende così includere le varie forme che il contenuto digitale può assumere quando viene acquistato da un utente, il che non cambia il fatto che il fine esclusivo o principale dell'utente è l'acquisto del contenuto digitale.
(15) Per contenuto digitale si intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, a prescindere dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Le imprese digitali tendono a investire meno in edifici e macchinari rispetto alle imprese tradizionali.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16
(16) È opportuno operare una distinzione tra il servizio descritto al considerando 14 e la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale mediante la quale gli utenti possono caricare e condividere contenuto digitale con altri utenti, o la messa a disposizione di un'interfaccia che facilita le corrispondenti cessioni di contenuto digitale direttamente tra gli utenti. Questi ultimi servizi costituiscono un servizio di intermediazione e quindi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'ISD, quale che sia la natura dell'operazione corrispondente.
soppresso
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 17
(17) I servizi imponibili consistenti nella trasmissione dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare soltanto i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali, escludendo i dati che sono stati generati da sensori o altri mezzi e digitalizzati. Il motivo è che i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD dovrebbero essere quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti che successivamente monetarizzano, piuttosto che i servizi che utilizzano le interfacce soltanto come metodo per trasmettere i dati provenienti da altre fonti. L'ISD non dovrebbe quindi essere un'imposta sulla raccolta di dati o sull'utilizzazione dei dati raccolti da un'impresa ai fini interni della stessa, né sulla condivisione dei dati raccolti da un'impresa con altre parti a titolo non oneroso. L'obiettivo dell'ISD sono i ricavi generati dalla trasmissione di dati ottenuti da un'attività molto specifica, ossia le attività degli utenti sulle interfacce digitali.
(17) I servizi imponibili consistenti nell'elaborazione, trasmissione o vendita dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali. Suddetti servizi imponibili dovrebbero essere quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti che successivamente monetarizzano. L'ISD non è un'imposta sulla raccolta dei dati in quanto tale. L'obiettivo dell'ISD sono i ricavi generati dall'elaborazione, vendita o trasmissione a terzi di tali dati ottenuti da un'attività molto specifica, ossia le attività degli utenti sulle interfacce digitali.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 22
(22) Soltanto determinate entità dovrebbero essere considerate soggetti passivi ai fini dell'ISD, a prescindere dal fatto che siano stabilite in uno Stato membro o in una giurisdizione terza. In particolare, va considerato soggetto passivo soltanto l'entità che soddisfa entrambe le condizioni: i) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; e ii) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 50 000 000 EUR.
(22) Soltanto determinate entità dovrebbero essere considerate soggetti passivi ai fini dell'ISD, a prescindere dal fatto che siano stabilite in uno Stato membro o in una giurisdizione terza. In particolare, va considerato soggetto passivo soltanto l'entità che soddisfa entrambe le condizioni: i) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; e ii) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 40 000 000 EUR.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 23
(23) La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono essenzialmente quelle in grado di fornire i servizi digitali per i quali il contributo degli utenti svolge un ruolo fondamentale e che dipendono fortemente da reti di utenti estese, un grande traffico di utenti e lo sfruttamento di una posizione di mercato forte. Tali modelli imprenditoriali, che dipendono dalla creazione di valore da parte degli utenti per ottenere ricavi e che sono redditizi soltanto se attuati da imprese di determinate dimensioni, sono all'origine del divario maggiore tra il luogo in cui vengono tassati i ricavi e il luogo dove è creato il valore. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo la stessa soglia è stata proposta in altre iniziative dell'Unione9. Inoltre tale soglia è intesa a conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD. Essa esclude inoltre le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messa in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.
(23) La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono essenzialmente quelle in grado di fornire i servizi digitali che dipendono fortemente dai beni immateriali e/o digitali mobili e per i quali il contributo degli utenti svolge un ruolo fondamentale e che dipendono fortemente da reti di utenti estese, un grande traffico di utenti e lo sfruttamento di una posizione di mercato forte. Tali modelli imprenditoriali, che dipendono dalla creazione di valore da parte degli utenti per ottenere ricavi e che sono redditizi soltanto se attuati da imprese di determinate dimensioni, sono all'origine del divario maggiore tra il luogo in cui vengono tassati i ricavi e il luogo dove è creato il valore. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre la soglia è intesa a conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD. Essa esclude inoltre le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messa in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.
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9 Cfr. articolo 2 della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 27
(27) Al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione qualora gli stessi ricavi siano soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'ISD, gli Stati membri dovrebberoconsentire alle imprese di detrarre l'ISD versata come costo dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.
(27) Al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione qualora gli stessi ricavi siano soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'ISD, occorrerà adottare in futuro una soluzione comune a livello di Unione che consenta alle imprese di detrarre l'ISD versata come costo dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 29
(29) Se gli utenti di un dato servizio imponibile si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i relativi ricavi imponibili ottenuti da tale servizio dovrebbero essere attribuiti a ciascuno Stato membro in modo proporzionale sulla base di parametri di assegnazione specifici. Tali parametri dovrebbero essere fissati in funzione della natura di ciascun servizio imponibile e degli elementi distintivi generatori di ricavi per il prestatore di un tale servizio.
(29) Se gli utenti di un dato servizio imponibile si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i relativi ricavi imponibili ottenuti da tale servizio dovrebbero essere attribuiti a ciascuno Stato membro in modo proporzionale sulla base di parametri di assegnazione specifici. Tali parametri dovrebbero essere fissati in funzione della natura di ciascun servizio imponibile e degli elementi distintivi generatori di ricavi per il prestatore di un tale servizio. Qualora il parametro di assegnazione determini una ripartizione non equilibrata che non riflette l'attività economica, un meccanismo di risoluzione delle controversie potrebbe rettificare tale situazione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire un'appropriata risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti diversi Stati membri.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 30
(30) Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la parte di ricavi imponibili da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.
(30) Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità o nella fornitura di contenuti su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario o il contenuto digitale è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la parte di ricavi imponibili da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 32
(32) Per quanto riguarda la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe tener conto del numero di utenti che hanno generato i dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.
(32) Per quanto riguarda l'elaborazione, la vendita o la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe tener conto del numero di utenti che hanno generato i dati utilizzati, venduti o trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 34
(34) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione. In particolare, è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare le norme relative alla liceità e alla sicurezza delle attività di trattamento dei dati, alla comunicazione di informazioni e ai diritti delle persone interessate. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
(34) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione, senza consentire l'identificazione degli utenti. L'autorità fiscale dello Stato membro viene informata del metodo utilizzato per determinare la posizione degli utenti. In particolare, è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare le norme relative alla liceità e alla sicurezza delle attività di trattamento dei dati, segnatamente i principi di necessità e proporzionalità, alla comunicazione di informazioni e ai diritti delle persone interessate. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
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10 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
10 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 35
(35) I ricavi imponibili dovrebbero essere uguali ai ricavi lordi totali ottenuti da un soggetto passivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe. I ricavi imponibili dovrebbero essere considerati ottenuti da un soggetto passivo nel momento in cui divengono esigibili, a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente pagati entro tale data. L'ISD dovrebbe essere esigibile in uno Stato membro per la parte di ricavi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta che è considerata ottenuta in tale Stato membro e dovrebbe essere calcolata applicando l'aliquota dell'ISD a tale parte. È opportuno che a livello dell'Unione esista un'unica aliquota dell'ISD per evitare distorsioni nel mercato unico. L'aliquota dell'ISD dovrebbe essere fissata al 3%, valore che permette di conseguire un equilibrio adeguato tra i ricavi generati dall'imposta e la necessità di tener conto del diverso impatto dell'ISD per le imprese con margini di profitto differenti.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 37
(37) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire obblighi in materia di contabilità e tenuta dei registri o di altro tipo intesi a garantire che l'ISD sia effettivamente pagata, nonché di adottare altre misure volte ad impedire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali.
(37) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire obblighi in materia di contabilità e tenuta dei registri o di altro tipo intesi a garantire che l'ISD sia effettivamente pagata, nonché di adottare altre misure, ivi comprese penali e sanzioni, volte ad impedire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis) L'ISD complessiva versata da un soggetto passivo per Stato membro dovrebbe costituire parte del sistema di rendicontazione paese per paese.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis) Qualora un soggetto passivo sia debitore dell'ISD in più di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe eseguire un audit ogni tre anni della dichiarazione ISD presentata presso lo Stato membro di identificazione.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis) L'ISD è una misura temporanea in attesa di una soluzione definitiva, che non dovrebbe in alcun modo ritardare l'entrata in vigore di una soluzione permanente. La presente direttiva dovrebbe scadere con l'adozione della direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa o, se anteriori, della direttiva del Consiglio su una base imponibile comune per l'imposta sulle società e della direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, compresa la "stabile organizzazione digitale" quale proposta nelle risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sulla direttiva che attua un accordo politico raggiunto in un consesso internazionale quale l'OCSE o l'ONU.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 40 ter (nuovo)
(40 ter) Gli Stati membri dovrebbero riferire regolarmente alla Commissione circa il pagamento dell'ISD da parte delle entità, il funzionamento dello sportello unico e la cooperazione con gli altri Stati membri ai fini della riscossione e del versamento delle imposte.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 40 quater (nuovo)
(40 quater) Due anni dopo il... [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte di riesame, conformemente ai principi di un'equa tassazione del settore digitale.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 41
(41) La presente direttiva è intesa a tutelare l'integrità del mercato unico, a garantirne il corretto funzionamento e ad evitare distorsioni della concorrenza. Poiché tali obiettivi, per la loro stessa natura, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(41) La presente direttiva è intesa a tutelare l'integrità del mercato unico, a garantirne il corretto ed equo funzionamento e ad evitare distorsioni della concorrenza. Poiché tali obiettivi, per la loro stessa natura, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
(7 bis) "trattamento dei dati": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
(c) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.
(c) il trattamento e la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali;
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) la messa a disposizione degli utenti di contenuti su un'interfaccia digitale quale video, audio, giochi o testo utilizzando un'interfaccia digitale;
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a
(a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui fine esclusivo o principale consista nella fornitura agli utenti, da parte dell'entità che mette a disposizione l'interfaccia, di contenuto digitale o di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento;
(a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui fine esclusivo o principale consista nella fornitura agli utenti, da parte dell'entità che mette a disposizione l'interfaccia, di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento, purché non siano generati ulteriori ricavi grazie all'elaborazione, alla trasmissione o alla vendita dei dati degli utenti;
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 50000 000 EUR.
(b) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 40000 000 EUR.
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis), il contenuto digitale in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in tale Stato membro in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6
6. I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.
6. I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione.
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. La Commissione analizza la possibilità che la creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie permetta di aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia della risoluzione delle controversie tra Stati membri. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1
L'aliquota dell'ISD è del 3%.
L'aliquota dell'ISD è fissata al 3%.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Nei casi in cui si applica la lettera b) del presente paragrafo, ogni tre anni la Commissione effettua un audit della dichiarazione ISD presentata presso lo Stato membro di identificazione.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2
2. Tuttavia, se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione scelto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10.
2. Tuttavia, se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione scelto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10, fatto salvo il paragrafo 2 bis.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), può decidere di mantenere lo Stato membro di identificazione inizialmente scelto, posto che il soggetto passivo può essere nuovamente debitore dell'ISD in detto Stato membro per il periodo d'imposta successivo. Se il soggetto passivo non è debitore dell'ISD in detto Stato membro per più di due periodi d'imposta consecutivi, esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Le modifiche apportate successivamente a tale periodo sono disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui, rispettivamente, l'ISD è dovuta.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro due anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Le modifiche apportate successivamente a tale periodo sono disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui, rispettivamente, l'ISD è dovuta.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri possono adottare misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali con riguardo all'ISD.
3. Gli Stati membri adottano misure, ivi incluse penali e sanzioni, per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali con riguardo all'ISD.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. A seguito dell'adozione della presente direttiva, la Commissione formula una proposta legislativa da includere nella direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, prevedendo che l'importo totale dell'ISD versata da un soggetto passivo ai diversi Stati membri sia aggiunto all'elenco delle norme obbligatorie di rendicontazione paese per paese.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Capo 4 – titolo
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E SCAMBIO OBBLGATORIO DI INFORMAZIONI
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo -20 (nuovo)
Articolo -20
Scambio automatico e obbligatorio di informazioni
Affinché le autorità fiscali valutino adeguatamente l'imposta dovuta e per garantire la corretta e uniforme applicazione della presente direttiva, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Gli Stati membri stanziano risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione fiscale transfrontaliera e sullo scambio automatico di informazioni, allo scopo di garantire la piena attuazione della presente direttiva.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
Relazione e revisione
Due anni dopo ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte di riesame, conformemente ai principi di un'equa tassazione del settore digitale.
La Commissione valuta in particolare:
(a) l'aumento dell'aliquota dell'ISD dal 3 % al 5 %, insieme ad una corrispondente deduzione dell'imposta, al fine di limitare la differenza delle aliquote fiscali effettive tra le imprese tradizionali e quelle digitali;
(b) l'ambito di applicazione dell'ISD, compreso un ampliamento dello stesso al fine di includere la vendita di beni o servizi che sono acquistati mediante interfacce digitali;
(c) l'importo dell'imposta pagata in ciascuno Stato membro;
(d) il tipo di attività digitali nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
(e) le potenziali pratiche di pianificazione fiscale applicate dalle entità per evitare di pagare l'ISD;
(f) il funzionamento dello sportello unico, la cooperazione tra gli Stati membri; nonché
(g) l'impatto globale sul mercato interno, tenendo conto di potenziali distorsioni della concorrenza.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 24 ter (nuovo)
Articolo 24 ter
Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione sulle pertinenti cifre e informazioni relative al pagamento dell'ISD da parte delle entità, sul funzionamento dello sportello unico e sulla cooperazione con gli altri Stati membri ai fini della riscossione e del versamento delle imposte.
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Clausola di cessazione dell'efficacia subordinata a misure permanenti
L'ISD è una misura temporanea in attesa di una soluzione definitiva; pertanto la presente direttiva scade con l'adozione di uno dei seguenti atti, a seconda del quale è adottato per primo:
(a) la direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa;
(b) la direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società compresa la stabile organizzazione digitale quale proposta nelle risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulla base imponibile comune e sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulla società; oppure
(c) una direttiva che attua un accordo politico raggiunto in un consesso internazionale quale l'OCSE o l'ONU.