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Procedura : 2018/2085(INI)
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A8-0407/2018

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PV 13/12/2018 - 9.11

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P8_TA(2018)0528

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Giovedì 13 dicembre 2018 - Strasburgo
Blockchain: una politica commerciale lungimirante
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante (2018/2085(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'accordo generale sugli scambi di servizi,

–  visto l'accordo sulle tecnologie dell'informazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

–  visto il programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

–  visto l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC,

–  vista la convenzione riveduta di Kyoto dell'Organizzazione mondiale delle dogane,

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale"(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore(5),

–  vista la dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017(6),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(7),

–  vista la proposta della Commissione dal titolo "Horizontal provisions for cross-border data flows for personal data protection (in EU trade and investment agreements)" (Disposizioni orizzontali sui flussi di dati transfrontalieri per la protezione dei dati personali (negli accordi dell'UE in materia di commercio e investimenti)),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti – Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

–  vista la relazione del 2016 del capo consulente scientifico dell'Ufficio del governo britannico per la scienza, dal titolo "Distributed Ledger Technology: beyond blockchain" (Tecnologie di registro distribuito: oltre la blockchain)(8),

–  visto il Libro bianco del 2018 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) sulle applicazioni tecniche della blockchain,

–  vista la dichiarazione del 10 aprile 2018 di 21 Stati membri dell'UE e della Norvegia sulla creazione di un partenariato europeo per la blockchain(9), in seguito alla quale altri cinque Stati membri hanno aderito al partenariato, portando a 27 il numero degli attuali paesi firmatari,

–  vista l'inaugurazione da parte della Commissione dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain in data 1° febbraio 2018(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2017(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0407/2018),

A.  considerando che, ai fini della presente relazione, per "blockchain" s'intende, salvo diversamente indicato, una tecnologia di registro distribuito (DLT) privata e soggetta ad autorizzazione, che comprende una base di dati costituita da blocchi sequenziali di dati che vengono aggiunti con il consenso degli operatori di rete;

B.  considerando che diversi studi di caso e settori trarranno utilità differenti da un mix di blockchain pubbliche o private, con o senza autorizzazione;

C.  considerando che ciascun blocco di una blockchain contiene un "hash" che verifica i dati dei blocchi precedenti, consentendo in tal modo a singole parti di effettuare transazioni con una fiducia e una responsabilità maggiori, dal momento che i dati archiviati in un registro non sono facilmente falsificabili;

D.  considerando che la tecnologia blockchain open source è alla base dell'ascesa delle blockchain soggette ad autorizzazione a livello mondiale, contribuendo ad aumentare il livello di fiducia dei partecipanti in una data rete professionale;

E.  considerando che la blockchain potrebbe consentire a determinati amministratori di definire chiaramente i ruoli, le responsabilità, i livelli di accesso e i diritti di convalida dei partecipanti;

F.  considerando che il commercio mondiale si basa su una catena di approvvigionamento il cui valore è stimato a 16 mila miliardi di EUR, nell'ambito della quale gli elevati costi di transazione e le pratiche burocratiche gravose si traducono in un insieme complesso di procedure e sistemi soggetti a errori;

G.  considerando che sono state avviate iniziative pilota promettenti per quanto riguarda la possibilità di ridurre i costi legati al trasporto, rendere il settore più ecologico e migliorare le prestazioni economiche;

H.  considerando che in tutto il mondo vi sono almeno 202 iniziative governative legate alla blockchain in 45 paesi e che in particolare le economie delle regioni Asia-Pacifico, Americhe e Medio Oriente stanno investendo nelle tecnologie blockchain applicate agli scambi;

I.  considerando che la blockchain può rafforzare e migliorare le politiche commerciali dell'UE, quali gli accordi di libero scambio (ALS), gli accordi sul reciproco riconoscimento (ARR), in particolare per quanto riguarda gli operatori economici autorizzati (OEA), le decisioni sull'adeguatezza dei dati e le misure di difesa commerciale;

J.  considerando che la blockchain presenta un grande potenziale per migliorare la trasparenza e la tracciabilità dell'intera catena di approvvigionamento, accrescere il livello di fiducia dei partecipanti in una data rete, snellire i controlli doganali e la le procedure di conformità normativa, ridurre i costi delle transazioni, rafforzare l'immutabilità e la sicurezza dei dati nonché fungere da strumento per combattere la corruzione; che ai potenziali vantaggi si accompagnano numerose sfide, tra cui la cibersicurezza;

K.  considerando che la blockchain può fornire un quadro per migliorare la trasparenza all'interno di una catena di approvvigionamento, ridurre la corruzione, individuare i casi di evasione fiscale, consentire il tracciamento di pagamenti illeciti e contrastare il riciclaggio di denaro basato sul commercio; che vi sono rischi associati all'utilizzo di applicazioni blockchain non soggette ad autorizzazione per attività criminali, compresi l'evasione e l'elusione fiscali e il riciclaggio di denaro basato sul commercio; che è imperativo che la Commissione e gli Stati membri monitorino e affrontino con urgenza tali problematiche;

L.  considerando che, nel settore del commercio internazionale, la blockchain è ancora in fase di evoluzione e che, pertanto, necessita di un approccio favorevole all'innovazione, incoraggiante e abilitante che garantisca certezza giuridica, promuovendo nel contempo la protezione dei consumatori, degli investitori e dell'ambiente, aumentando il valore sociale della tecnologia, riducendo il divario digitale e migliorando le competenze digitali dei cittadini;

M.  considerando che la tecnologia blockchain potrebbe fornire a tutte le parti che partecipano agli scambi, sia pubbliche che private, un accesso permanente e in tempo reale a una base di dati immutabile, orodatata e contenente documenti relativi alle transazioni, contribuendo in tal modo ad accrescere la fiducia, evitare problemi di conformità e contrastare l'utilizzo di merci contraffatte o documenti falsi;

N.  considerando che alcune aree regionali e metropolitane dell'UE hanno già iniziato a sviluppare tale tecnologia, attraverso progetti e programmi specifici basati sulle proprie caratteristiche, e a creare reti per la diffusione delle migliori pratiche;

Politica commerciale dell'Unione europea

1.  riconosce che, malgrado i precedenti successi commerciali, gli ALS dell'UE presentano un ampio potenziale non ancora sfruttato e non sono ancora pienamente utilizzati dato che, in media, solo il 67 % degli esportatori dell'UE e il 90 % degli importatori dell'Unione si avvalgono delle tariffe preferenziali nell'UE e nei suoi paesi o regioni partner; sostiene l'analisi di soluzioni tecniche che possano incrementare il tasso di utilizzo degli ALS e le esportazioni; osserva che gli esportatori potrebbero caricare tutti i loro documenti su un'applicazione di un'autorità pubblica basata sulla blockchain e dimostrare la loro conformità al trattamento preferenziale previsto dall'ALS, quali l'ammissibilità alle norme preferenziali in materia di origine, agli standard sanitari e fitosanitari e alle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile; ritiene che la blockchain potrebbe migliorare le disposizioni relative al cumulo negli ALS;

2.  è dell'opinione che le procedure per l'ottenimento della certificazione relativa alle norme d'origine, preferenziali e non, siano costose e onerose per le imprese; ritiene che, nel caso delle norme preferenziali, la blockchain possa contribuire a determinare la nazionalità economica di un bene; sostiene inoltre che, nel caso delle norme non preferenziali, la blockchain potrebbe agevolare un utilizzo proporzionato degli strumenti di difesa commerciale da parte dell'Unione offrendo trasparenza per quanto concerne la provenienza delle merci immesse sul mercato europeo e una panoramica dell'afflusso delle importazioni al fine di garantire condizioni di maggiore parità per le imprese;

3.  sottolinea che la blockchain ha il potenziale per sostenere l'agenda sul commercio e lo sviluppo sostenibile migliorando la fiducia nella provenienza delle materie prime e delle merci, la trasparenza dei processi di produzione e delle catene di approvvigionamento e la loro conformità alle norme internazionali in materia di diritti sociali, ambientali e del lavoro, data la particolare rilevanza che ciò assume con riguardo ai minerali provenienti da zone di conflitto, al commercio illecito di beni culturali, al controllo delle esportazioni e alla corruzione; evidenzia che la blockchain potrebbe contribuire agli sforzi profusi dalle imprese in materia di sostenibilità e promuovere la loro condotta responsabile;

4.  è convinto che gli ARR degli OEA consentano alle imprese di diversificare le loro catene di approvvigionamento mediante una riduzione dei tempi e dei costi associati alle formalità doganali transfrontaliere; rileva che è necessario affrontare i problemi di attuazione esistenti; ritiene che la blockchain sia in grado di ridurre l'incertezza associata all'attuazione degli ARR degli OEA mediante uno scambio ininterrotto di dati;

Aspetti esterni relativi alle dogane e all'agevolazione degli scambi commerciali

5.  accoglie con grande favore l'accordo sull'agevolazione degli scambi; ritiene che, sulla base di tale accordo, i membri dell'OMC possano esaminare ulteriori modi per agevolare gli scambi commerciali, anche attraverso la blockchain; si compiace degli sforzi profusi dall'UE per mantenere e rafforzare l'OMC e dell'impegno dimostrato a favore di un sistema commerciale basato su norme, al fine di garantire condizioni di parità e applicare norme commerciali su scala globale;

6.  ritiene che la blockchain potrebbe consentire alle autorità doganali di ottenere automaticamente le informazioni necessarie per le dichiarazioni doganali, ridurre la necessità di ricorrere a verifiche manuali e documentazione cartacea, nonché fornire contemporaneamente aggiornamenti precisi sullo stato e le caratteristiche delle merci che entrano nell'UE a tutte le parti coinvolte, migliorando in tal modo le capacità di tracciabilità e la trasparenza;

7.  sostiene che la digitalizzazione consentirà di rendere lo scambio di informazioni più efficiente e trasparente; reputa che la blockchain possa consentire a produttori, laboratori, operatori logistici, autorità di regolamentazione e consumatori di accedere a tutte le informazioni necessarie, ad esempio sulla provenienza, i test effettuati, le certificazioni e le licenze, e di condividere tali informazioni; osserva che la blockchain potrebbe inoltre contribuire a una corretta emissione dei certificati elettronici; ritiene che la digitalizzazione e l'uso di applicazioni nel quadro delle catene di approvvigionamento siano un requisito essenziale e un elemento complementare ai fini del pieno funzionamento della blockchain; segnala che gli Stati membri presentano differenze sostanziali in materia di digitalizzazione;

8.  ritiene che l'adozione delle tecnologie blockchain nell'intera catena di approvvigionamento possa aumentare l'efficienza, la rapidità e il volume del commercio globale, limitando i costi associati alle transazioni internazionali e aiutando le imprese a individuare nuovi partner commerciali, e possa rafforzare la protezione dei consumatori e la loro fiducia nel commercio digitale;

9.  sottolinea che la blockchain può essere applicata, ad esempio, per:

   a. offrire maggiore certezza circa la provenienza e i diritti di proprietà intellettuale delle merci, riducendo in tal modo il rischio che merci di provenienza illecita, comprese merci false e contraffatte, entrino nella catena di approvvigionamento;
   b. fornire alle autorità informazioni precise sul momento in cui una merce potrebbe essere stata danneggiata/manomessa lungo la catena di approvvigionamento;
   c. migliorare la trasparenza e la tracciabilità consentendo a tutti i partecipanti di registrare le loro transazioni e di condividere tali informazioni nella rete;
   d. accrescere la protezione e la fiducia dei consumatori mettendo a loro disposizione informazioni dettagliate sulle merci e contribuendo agli sforzi profusi dalle imprese in materia di sostenibilità;
   e. ridurre i costi di gestione della catena di approvvigionamento eliminando la necessità di intermediari e i costi associati nonché l'obbligo fisico di preparare, trasportare e trattare documenti cartacei;
   f. migliorare la corretta applicazione dei dazi e dell'IVA e la riscossione delle imposte nel quadro della politica commerciale; e
   g. ridurre i tempi totali di transito delle merci automatizzando i compiti abitualmente svolti in modo manuale; prende atto dei vantaggi che ne derivano, in particolare per le catene di approvvigionamento "just in time", ai fini della riduzione dei costi e dell'impronta di carbonio dell'industria logistica;

10.  osserva che la criminalità può manipolare gli scambi legittimi per mascherare le sue attività illecite, quali il riciclaggio di denaro basato sul commercio, manomettendo la documentazione necessaria con indicazioni false, ad esempio mediante una sopravvalutazione o sottovalutazione della merce interessata; ritiene che la blockchain possa consentire alle autorità doganali e di altro tipo di procedere agli interventi necessari in modo tempestivo e coordinato al fine di rivelare i flussi finanziari illeciti;

Flussi transfrontalieri di dati e protezione dei dati

11.  riconosce che i flussi transfrontalieri di dati svolgono una funzione essenziale per il commercio internazionale di beni e servizi e la progettazione dell'architettura della blockchain;

12.  pone in evidenza il potenziale della blockchain ai fini della convalida delle transazioni all'interno di una catena di approvvigionamento internazionale mediante la definizione dei livelli di accesso e delle procedure di convalida per i partecipanti;

13.  prende atto del legame esistente tra la blockchain e i flussi transfrontalieri di dati per gli scambi commerciali; osserva che una rete di registri privata soggetta ad autorizzazione può creare un clima di fiducia tra le piattaforme integrando i dati provenienti da fonti multiple; riconosce l'importanza dei flussi transfrontalieri di dati per la crescita e l'occupazione; pone l'accento sulla distinzione tra dati personali e non personali nelle blockchain;

14.  riconosce la sfida rappresentata dal rapporto tra la blockchain e l'attuazione del GDPR; sottolinea che l'attuazione della blockchain dovrebbe essere conforme alla normativa esistente e futura dell'UE sulla protezione dei dati e alle norme in materia di privacy; evidenzia che la tecnologia blockchain può fornire soluzioni per le disposizioni sulla protezione dei dati sin dalla progettazione nell'attuazione del GDPR in base al loro principio comune di garantire la sicurezza e l'autogestione dei dati; sottolinea l'effetto limitato del GDPR sulle transazioni commerciali in ragione della mancanza di dati personali nelle blockchain private soggette ad autorizzazione; riconosce, tuttavia, la necessità di stabilire salvaguardie e controllo normativo; sottolinea che il GDPR si applica esclusivamente nel caso di dati personali; invita la Commissione a esaminare ulteriormente la questione;

15.  riconosce la necessità di progettare le blockchain in conformità del diritto all'oblio e osserva che gli utenti della blockchain e delle applicazioni blockchain dovrebbero avere accesso permanente a tutti i dati relativi a transazioni in cui sono coinvolti, in funzione dei loro diritti di accesso;

16.  ribadisce il suo invito a stabilire disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e la promozione i flussi di dati transfrontalieri nell'ambito degli accordi di libero scambio; osserva al riguardo che le decisioni sull'adeguatezza non fanno avanzare il libero flusso di dati non personali; invita pertanto la Commissione a negoziare impegni vincolanti e applicabili sui trasferimenti di dati nell'ambito degli accordi di libero scambio, anche per quanto concerne i dati non personali;

17.  sottolinea che la blockchain rappresenta un nuovo paradigma di archiviazione e gestione dei dati, che è in grado di decentrare forme di interazione umana, mercati, banche e scambi internazionali; sottolinea che l'ascesa della blockchain presenta sia opportunità che sfide in termini di protezione dei dati, trasparenza e criminalità finanziaria, dal momento che i dati, una volta inseriti, sono immutabili e vengono condivisi con tutti i partecipanti, il che garantisce anche la loro sicurezza e integrità; chiede che sia fatto tutto il possibile, anche a livello nazionale, per garantire la non falsificabilità e l'immutabilità della tecnologia e per assicurare che il diritto fondamentale alla protezione dei dati non sia messo a rischio;

18.  riconosce la sfida posta dall'interazione tra le tecnologie blockchain e l'attuazione del quadro di protezione dei dati dell'UE, vale a dire il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); ricorda che tale iterazione può di conseguenza evidenziare un conflitto tra la tutela dei diritti fondamentali da una parte e la promozione dell'innovazione dall'altra; suggerisce la necessità di assicurare che le tecnologie blockchain siano pienamente conformi al quadro di protezione dei dati dell'UE e rispettino pienamente i principi sanciti dalla legislazione dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, in quanto diritto fondamentale sancito dall'articolo 8, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16, paragrafo 1, del TFUE;

19.  sottolinea, inoltre, che le blockchain, anche a causa del conflitto sopra descritto, non garantiscono automaticamente la sovranità dei dati e devono pertanto essere specificamente concepite a tale scopo, dal momento che anch'esse possono presentare rischi per la protezione dei dati;

20.  evidenzia che, se concepita in modo adeguato, la tecnologia di blockchain dovrebbe essere in linea con il principio della "protezione dei dati fin dalla progettazione", che serve a garantire agli interessati un maggior controllo sui loro dati conformemente al GDPR; sottolinea inoltre che, di norma, in una blockchain i dati non sono anonimi, rientrando pertanto nel campo di applicazione del GDPR; insiste affinché le blockchain siano pienamente compatibili con il diritto dell'UE, anche quando sono utilizzate per trattare dati personali; raccomanda a tale riguardo che le blockchain e le applicazioni integrino meccanismi in grado di assicurare che i dati possano essere completamente anonimi, garantendo così che siano conservati soltanto dati che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile;

21.  sottolinea che le future applicazioni blockchain dovrebbero attuare meccanismi che tutelino i dati personali e la privacy degli utenti e garantiscano la possibilità che i dati siano completamente anonimi; invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca, in particolare la ricerca accademica, e l'innovazione su nuove tecnologie blockchain compatibili con il GDPR e basate sul principio della protezione dei dati fin dalla progettazione, quali la zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge);

22.  ritiene che, per prevenire la violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, la tecnologia blockchain non dovrebbe essere utilizzata per trattare dati di natura personale fino a quando l'organismo utilizzatore interessato non sia in grado di assicurare la conformità con il GDPR e di garantire specificamente la tutela del diritto alla rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati;

23.  sottolinea che gli utenti di blockchain possono essere sia titolari del trattamento dei dati personali che caricano sul registro sia responsabili del trattamento, in quanto memorizzano una copia integrale del registro sul proprio computer;

24.  osserva che, nei casi in cui la blockchain contiene dati personali, la natura immutabile di alcune tecnologie blockchain è probabilmente incompatibile con il diritto alla cancellazione dei dati di cui all'articolo 17 del GDPR;

25.  osserva con preoccupazione che, nei casi in cui la blockchain contiene dati personali, la proliferazione delle copie di dati in una blockchain è probabilmente incompatibile con il principio della minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del GDPR;

26.  invita il comitato europeo per la protezione dei dati a elaborare orientamenti e raccomandazioni per assicurare che la tecnologia blockchain sia conforme al diritto dell'UE;

27.  rileva con preoccupazione la mancanza di qualsiasi riferimento alle importanti ripercussioni del modo in cui è applicata la tecnologia blockchain, in particolare in settori quali la lotta contro il riciclaggio, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo; ritiene che ogni utilizzazione delle tecnologie blockchain debba essere subordinata alla specificazione di cosa sarà conservato all'interno e all'esterno della catena, e che i dati personali debbano essere conservati al di fuori della catena;

Piccole e medie imprese (PMI)

28.  ritiene che l'innovazione e la promozione della blockchain possano creare opportunità economiche per l'internazionalizzazione delle PMI e per superare i costi legati all'esportazione, facilitando l'interazione con i consumatori, le autorità doganali, organismi di regolamentazione nazionali e internazionali e altre imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento; aggiunge che l'infrastruttura della blockchain può contribuire a immettere sul mercato prodotti e servizi in modo rapido ed economico;

29.  sottolinea i benefici che la blockchain potrebbe apportare alle PMI rendendo possibili la comunicazione peer-to-peer, fornendo strumenti di collaborazione e pagamenti sicuri, agevolando l'attività d'impresa e riducendo il rischio di mancato pagamento e i costi legati alla procedura giuridica per l'adempimento dei contratti tramite l'utilizzo di contratti intelligenti; riconosce la necessità di garantire che lo sviluppo della blockchain nel commercio internazionale includa le PMI; sottolinea che, al momento, i contratti intelligenti potrebbero non essere sufficientemente maturi per poter essere considerati giuridicamente vincolanti nel quadro di una qualsiasi normativa settoriale e che è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi;

30.  riconosce le opportunità, anche per le PMI, derivanti dall'introduzione della tecnologia della blockchain nell'ambito della politica commerciale dell'UE, che potrebbe portare, tra gli altri vantaggi, minori costi delle transazioni e una maggiore efficienza; riconosce, inoltre, che la tecnologia blockchain offre il potenziale per aumentare la fiducia nell'attuale sistema commerciale fornendo una registrazione immutabile delle transazioni; riconosce, tuttavia, che in casi che non rientrano nell'ambito della politica commerciale dell'UE, l'applicazione di tale tecnologia potrebbe presentare rischi di riciclaggio di denaro e facilitare il finanziamento della criminalità organizzata;

Interoperabilità, scalabilità e interazioni con le tecnologie associate

31.  tiene conto delle sfide di scalabilità associate all'attuazione dei sistemi di blockchain, nel contesto dell'espansione delle reti commerciali internazionali;

32.  osserva la proliferazione di diverse blockchain che ancorano i dati relativi a una transazione in registri privati e pubblici separati; riconosce la crescente necessità di elaborare standard di interoperabilità mondiali per integrare le transazioni nelle blockchain relative al movimento di un prodotto lungo la catena di approvvigionamento per promuovere l'interoperabilità tra i sistemi, compresi i sistemi operativi preesistenti; invita la Commissione a rafforzare la collaborazione con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e altri enti di normazione pertinenti;

33.  rileva le possibili interazioni delle tecnologie blockchain con altre innovazioni nell'ambito del commercio internazionale; sottolinea l'esigenza di analizzare le opportunità e le sfide collegate agli sviluppi nell'ambito delle tecnologie blockchain; invita a condurre ulteriori ricerche sulla loro applicabilità alla trasformazione digitale e all'automazione del commercio internazionale, nonché del settore pubblico, in particolare nell'ambito del programma Europa digitale;

Conclusioni

34.  invita la Commissione a seguire gli sviluppi nel settore delle blockchain, in particolare i progetti pilota/le iniziative in atto nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale e gli aspetti esterni delle dogane e dei processi normativi; invita la Commissione a elaborare un documento programmatico orizzontale che coinvolga tutte le DG pertinenti sull'adozione delle tecnologie blockchain nella gestione degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento, nonché relativamente alla proprietà intellettuale e in particolare alla lotta alla contraffazione; invita la Commissione a valutare gli aspetti giudiziari e di governance della blockchain e se la blockchain offre soluzioni migliori rispetto alle tecnologie esistenti ed emergenti per far fronte alle attuali sfide della politica commerciale dell'UE; invita la Commissione a seguire gli sviluppi nel settore delle blockchain, in particolare i progetti pilota/le iniziative in atto nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale; invita la Commissione a elaborare un documento programmatico sull'adozione delle tecnologie blockchain nella gestione degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento; osserva che l'obiettivo dev'essere ottenere il sostegno di diversi attori dell'ambito della blockchain per progetti e iniziative nelle catene di approvvigionamento internazionali e sviluppare progetti comuni includendo in particolare l'identità, l'origine e l'archiviazione dei dati di differenti partner;

35.  invita la Commissione a elaborare una serie di principi guida per l'applicazione della blockchain nel commercio internazionale, per fornire all'industria nonché alle autorità doganali e di regolamentazione un livello di certezza sufficiente che incoraggi l'uso della blockchain promuovendo al contempo l'innovazione in tale ambito; sottolinea che legiferare sulla tecnologia alla base delle applicazioni limiterebbe l'innovazione e la creazione di nuove applicazioni; sottolinea che per l'UE, e soprattutto per l'industria europea, è importante dimostrare un ruolo di primo piano e titolarità nel settore delle tecnologie blockchain e garantire condizioni paritarie per la concorrenza globale e nei settori dello sviluppo e del contesto normativo; sottolinea l'importanza del dialogo e dello scambio di pratiche, nonché della creazione di competenze e di competenze digitali; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di avviare e monitorare un progetto pilota volto a gestire la tecnologia blockchain nel commercio internazionale, al fine di verificarne i benefici;

36.  invita la Commissione a lavorare con gli Stati membri alla semplificazione e al miglioramento del flusso di informazioni relative alla facilitazione degli scambi commerciali mediante misure tra cui l'adozione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione adeguate;

37.  invita la Commissione a istituire un gruppo consultivo all'interno della DG Commercio sulla blockchain e a sviluppare una nota sintetica per i progetti pilota privati soggetti ad autorizzazione sull'uso end-to-end della blockchain nella catena di approvvigionamento, coinvolgendo le autorità doganali e altre autorità transfrontaliere, e tenendo conto dei diritti di proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione; riconosce che la tecnologia blockchain si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma che è già necessaria una strategia industriale sull'effettiva attuazione della blockchain;

38.  invita la Commissione a prendere in esame modi in cui la blockchain potrebbe sostenere il commercio e lo sviluppo sostenibile; rammenta la posizione del Parlamento in base alla quale le misure di sostegno a una strategia per il commercio digitale dell'UE dovrebbero essere pienamente conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e contribuire alla loro realizzazione, compreso l'OSS n.5 sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne; rammenta la posizione del Parlamento sull'importanza di promuovere la partecipazione femminile alle STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e di colmare i divari di genere nell'utilizzo di nuove tecnologie e nell'accesso a esse;

39.  invita la Commissione a condurre indagini strategiche sulle modalità con cui la blockchain può modernizzare le politiche di difesa commerciale dell'UE al fine di rafforzarne la legittimità e l'attuazione;

40.  invita la Commissione a valutare la condizione ottimale dell'architettura blockchain per escludere i dati privati dalla catena;

41.  invita la Commissione a valutare modalità con cui aumentare l'agevolazione del commercio e la sicurezza tramite la tecnologia blockchain, compreso il concetto di operatori economici autorizzati;

42.  invita la Commissione a contribuire al lavoro delle organizzazioni internazionali, a collaborare con esse, e a concorrere ai progetti attuali sull'elaborazione di una serie di norme e principi sui cui basare la regolamentazione volta a facilitare l'uso della blockchain;

43.  invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di normazione e messa in sicurezza della blockchain, e a lavorare con i partner internazionali e tutte le parti interessate e le industrie rilevanti per elaborare norme sulla blockchain, inclusi la terminologia, lo sviluppo e la diffusione della tecnologia nel commercio e nella gestione della catena di approvvigionamento; sottolinea che la cibersicurezza è essenziale per le applicazioni blockchain, anche nell'ambito del commercio internazionale; invita la Commissione a esaminare le sfide in materia di sicurezza, valutare i rischi tecnologici, come l'informatica quantistica, e intraprendere azioni al fine di far fronte a tali rischi;

44.  invita la Commissione a lavorare con i pertinenti portatori di interessi al fine di riesaminare e sviluppare un quadro per affrontare le sfide connesse all'interoperabilità e alla compatibilità tra i sistemi di blockchain;

45.  accoglie con favore l'istituzione dell'"Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain" e lo incoraggia a studiare applicazioni volte ad agevolare il commercio internazionale; chiede pertanto alla Commissione di esaminare la possibilità di ampliare il mandato dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain e di coinvolgere le parti interessate pertinenti a livello locale e globale al fine di affrontare le sfide imminenti e promuovere il sostegno dei decisori politici;

46.  invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nella valutazione e nell'ulteriore sviluppo delle tecnologie blockchain, anche in settori specifici quali quelli interessati dalla politica commerciale dell'UE, e ad istituire un gruppo consultivo sulle blockchain, che dovrebbe comprendere esperti in lotta al riciclaggio di denaro, evasione fiscale, protezione dei dati e criminalità organizzata;

47.  rammenta alla Commissione che l'Unione europea ha l'opportunità di diventare un attore di primo piano nel settore della blockchain e del commercio internazionale e che dovrebbe rivestire un ruolo influente nel plasmarne lo sviluppo a livello globale insieme ai partner internazionali;

o
o   o

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE.

(1) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 76.
(2) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.
(4) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 44.
(5) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.
(6) https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf
(7) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(8) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(9) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
(10) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_it.htm
(11) http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019Note legali - Informativa sulla privacy