La crisi politica in Moldova a seguito dell'annullamento dell'elezione del sindaco di Chişinău
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla crisi politica in Moldova a seguito dell'annullamento delle elezioni del sindaco di Chișinău (2018/2783(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Moldova, in particolare la risoluzione del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina(1),
– vista la relazione sull'attuazione dell'associazione con la Repubblica di Moldova del 3 aprile 2018,
– vista la sua risoluzione legislativa del 4 luglio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova(2),
– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che stabilisce condizioni politiche preliminari per la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova, allegata alla risoluzione legislativa del 4 luglio 2017,
– vista la votazione del Parlamento della Repubblica di Moldova del 20 luglio 2017, con la quale sono state approvate le modifiche apportate al sistema elettorale,
– viste le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia del 19 luglio 2017,
– viste le dichiarazioni rilasciate il 21 giugno 2018 dal presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, dal suo relatore sulla Moldova e dal copresidente di Euronest, nonché le dichiarazioni del Servizio europeo per l'azione esterna del 20 giugno 2018 e del 27 giugno 2018 sulla convalida dell'elezione del sindaco di Chișinău,
– visto l'articolo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, secondo cui "il rispetto dei [...] principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali [...] è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e rappresenta un elemento fondamentale del presente accordo",
– visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che Andrei Nastase ha vinto le elezioni anticipate a sindaco di Chișinău, dopo una votazione a doppio turno svoltasi il 20 maggio e il 3 giugno 2018, nella quale ha riportato il 52,57 % dei voti sconfiggendo Ion Ceban, che ha ottenuto il 47,43 % dei voti;
B. considerando che gli osservatori internazionali delle elezioni del sindaco di Chișinău hanno riconosciuto i risultati e la natura competitiva della contesa elettorale;
C. considerando che il 19 giugno 2018 un tribunale di Chișinău ha annullato i risultati delle elezioni del sindaco, adducendo il fatto che entrambi i candidati avevano rivolto messaggi agli elettori sui social media il giorno delle elezioni, dopo il termine previsto dalla legge per la campagna elettorale; che nessuno dei contendenti nel processo elettorale ha chiesto l'annullamento delle elezioni;
D. considerando che il 21 giugno 2018 un tribunale d'appello di Chișinău ha confermato la decisione del tribunale di grado inferiore, concludendo che le comunicazioni rivolte agli elettori sui social media avevano influito in maniera illegale sul risultato delle elezioni;
E. considerando che il 25 giugno 2018 la Corte suprema della Moldova ha confermato la decisione dei tribunali di grado inferiore di inficiare i risultati delle elezioni del sindaco di Chișinău;
F. considerando che il 29 giugno 2018 la commissione elettorale centrale della Moldova ha confermato la decisione della Corte suprema di invalidare le elezioni del sindaco di Chișinău;
G. considerando che l'appello alle urne, che secondo i tribunali ha esercitato una pressione e un'influenza indebite sugli elettori, è stata una pratica diffusa nelle precedenti elezioni in Moldova e non aveva mai portato al loro annullamento;
H. considerando che questa evoluzione rischia di condurre il paese a uno scollamento dai valori e dai principi europei e compromette ulteriormente la fiducia già vacillante dei cittadini moldovi nelle istituzioni statali; che i partiti politici moldovi hanno dichiarato che la vicenda crea un pericoloso precedente per le future elezioni e che migliaia di persone hanno manifestato in segno di protesta contro la decisione dei tribunali di Chișinău;
I. considerando che la comunità internazionale, tra cui l'Unione europea e il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha criticato la decisione, sottolineando che va rispettata la volontà degli elettori;
J. considerando che l'UE e la Moldova hanno assunto un impegno comune a far progredire la loro associazione politica e la loro integrazione economica, un processo che implica l'adozione e l'attuazione di riforme strutturali e di altre riforme sostanziali nel paese, in linea con le disposizioni dell'accordo di associazione e della zona di libero scambio globale e approfondita (AA/DCFTA) e dell'agenda di associazione, e comporta altresì un impegno da parte della Moldova a salvaguardare i valori europei, tra cui il rispetto dei valori umani e delle libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo stato di diritto;
K. considerando che l'annullamento delle elezioni è un segnale inquietante e significativo del costante deterioramento dell'applicazione delle norme democratiche in Moldova e ricordando, in particolare, che un sistema giudiziario indipendente e trasparente è un pilastro fondamentale della democrazia e dello stato di diritto; che questo annullamento testimonia una crescente deriva verso un regime autoritario e arbitrario nonché una notevole perdita di fiducia dei cittadini nelle autorità e nelle istituzioni;
L. considerando che il parlamento della Repubblica di Moldova, contrariamente alle raccomandazioni negative dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia, nel luglio 2017 ha adottato una modifica controversa della legge elettorale, che ha sollevato timori per il rischio di influenza indebita sui candidati, l'organizzazione dei collegi uninominali, eccessive soglie di rappresentanza parlamentare per quanto riguarda la componente proporzionale e il rischio di rappresentanza inadeguata delle minoranze e delle donne; che la Commissione di Venezia ha inoltre sottolineato che l'attuale polarizzazione creatasi attorno a questa iniziativa legislativa non è segno di una consultazione costruttiva e di un ampio consenso tra le principali parti interessate;
M. considerando che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Moldova, i difensori dei diritti umani e i giornalisti sono vittima di campagne di stigmatizzazione e devono far fronte a imputazioni penali per motivi politici oppure subiscono minacce ogniqualvolta difendono le persone con il loro dissenso, mentre l'accesso dei giornalisti alle informazioni è limitato;
N. considerando che nell'ottobre 2017, a causa dei progressi insufficienti nella riforma del sistema giudiziario in Moldova e dell'incapacità del paese di rispettare le condizioni dell'UE, l'Unione ha preso la decisione di sospendere un pagamento di 28 milioni di EUR nell'ambito del programma di riforma della giustizia dell'UE;
1. esprime profonda preoccupazione per la decisione della Corte suprema della Moldova di invalidare i risultati delle elezioni del sindaco di Chișinău, che è stata adottata sulla base di motivazioni discutibili e in modo non trasparente e ha notevolmente compromesso l'integrità del processo elettorale;
2. ricorda che elezioni credibili, trasparenti, eque e inclusive sono la pietra angolare di ogni sistema democratico in cui l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura sono protette da qualsiasi tipo di influenza politica, oltre a costituire il fondamento della fiducia nel sistema politico del paese, e che le ingerenze politiche nel sistema giudiziario e nello svolgimento delle elezioni sono in contrasto con le norme europee sottoscritte dalla Moldova, segnatamente nell'ambito dell'accordo di associazione UE-Moldova;
3. esprime piena solidarietà alle migliaia di persone che protestano sulle strade di Chișinău per sollecitare le autorità della Moldova ad adottare misure adeguate al fine di assicurare il rispetto dei risultati delle elezioni del sindaco di Chișinău, che sono stati riconosciuti anche dagli osservatori nazionali e internazionali e rispecchiano la volontà degli elettori, e condivide le loro richieste; invita le autorità a garantire il diritto a manifestare pacificamente;
4. esorta le autorità moldove a garantire il funzionamento dei meccanismi democratici e insiste affinché sia il potere esecutivo che quello giudiziario rispettino reciprocamente la separazione dei poteri, sostengano pienamente i principi democratici e rispettino lo stato di diritto;
5. esprime profonda preoccupazione per l'ulteriore deterioramento delle norme democratiche in Moldova; riconosce che la decisione degli organi giurisdizionali, che già in numerose occasioni sono stati considerati influenzati e guidati dalla politica, costituisce un esempio di appropriazione dello Stato e rivela una crisi molto profonda delle istituzioni in Moldova; si rammarica del fatto che, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale, le autorità continuino a minare la fiducia delle persone nell'equità e nell'imparzialità delle istituzioni statali;
6. ritiene che, a seguito della decisione di invalidare le elezioni del sindaco di Chișinău, non siano state rispettate le condizioni politiche per l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria e ricorda che "la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani";
7. esorta la Commissione a sospendere ogni prevista erogazione di assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Moldova; ritiene che qualsiasi decisione relativa a future erogazioni debba avvenire soltanto a seguito delle elezioni parlamentari in programma, a condizione che esse si svolgano in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale e siano valutate da organismi internazionali specializzati e purché siano rispettate le condizioni per l'AMF;
8. chiede che la Commissione sospenda il sostegno al bilancio a favore della Moldova, utilizzando il precedente del luglio 2015, quando tale sospensione si verificò a seguito della crisi bancaria; ritiene che il meccanismo per la sospensione del sostegno dell'UE al bilancio debba essere adottato in risposta all'annullamento delle elezioni del sindaco di Chișinău e debba includere un elenco delle condizioni che le autorità moldove sono tenute a rispettare, tra cui la convalida delle elezioni di Chișinău e lo svolgimento di indagini concrete, orientate ai risultati e pienamente trasparenti, nonché il recupero dei beni e il perseguimento dei colpevoli, in caso di frodi bancarie;
9. invita le autorità moldove a dare seguito alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia sulla riforma elettorale;
10. ribadisce la sua preoccupazione per la concentrazione del potere economico e politico nelle mani di un ristretto gruppo di persone, il deterioramento dello stato di diritto, delle norme democratiche e del rispetto dei diritti umani, l'eccessiva politicizzazione delle istituzioni statali, la corruzione sistemica, le insufficienti indagini in merito alla frode bancaria del 2014 e il limitato pluralismo dei media; esprime preoccupazione per la mancanza di indipendenza della magistratura, e in particolare per i casi di giustizia selettiva utilizzata come strumento per esercitare pressione sugli oppositori politici; invita le autorità moldove a riformare il sistema giudiziario, anche attraverso la nomina di nuovi giudici, al fine di evitare che la magistratura intervenga nel processo elettorale e politico o comprometta in altro modo la volontà, democraticamente espressa, della popolazione della Moldova;
11. è preoccupato per il fatto che gli oppositori politici e i loro avvocati sono perseguiti dalle autorità moldove mediante accuse e processi privi di fondamento, e avverte che in tal modo le autorità violano lo stato di diritto, come anche i diritti degli oppositori politici e degli avvocati;
12. si rammarica del fatto che, a seguito della frode bancaria del 2014, durante la quale un totale di circa 1 miliardo di USD è stato sottratto dal sistema finanziario moldovo, le autorità abbiano compiuto progressi molto limitati nello svolgimento di un'indagine approfondita e imparziale al riguardo; esorta a impegnarsi con decisione per recuperare i fondi sottratti e per assicurare alla giustizia i responsabili, a prescindere dalla loro appartenenza politica; ritiene che ciò sia indispensabile per ricostruire la fiducia dei cittadini moldovi nelle istituzioni e per ripristinare la credibilità delle autorità;
13. invita le autorità della Moldova a rispettare i principi e le migliori prassi internazionali e a garantire un contesto favorevole per la società civile; esprime preoccupazione, in particolare, per l'inclusione nell'attuale progetto legislativo sulle ONG, in discussione in parlamento, di disposizioni che potrebbero limitare i finanziamenti esteri alle ONG moldove;
14. invita il parlamento moldovo a consultare la società civile e i media indipendenti prima dell'adozione definitiva del nuovo codice audiovisivo e a rifiutarne la "riforma a duplice destinazione"; esprime perplessità circa la possibilità che i media indipendenti, locali e dell'opposizione in Moldova, i quali tra l'altro non dispongono di risorse sufficienti, siano in grado di attuare le nuove prescrizioni del codice in materia di contenuto locale obbligatorio;
15. invita il SEAE e la Commissione a seguire da vicino gli sviluppi in tutti questi settori e a tenere debitamente informato il Parlamento;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, al presidente, al primo ministro e al presidente del parlamento della Repubblica di Moldova, all'OSCE/ODIHR e alla Commissione di Venezia.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Somalia, in particolare quella del 15 settembre 2016(1),
– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul campo profughi di Dadaab(2),
– viste la dichiarazione del 30 ottobre 2017 rilasciata dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sugli attentati in Somalia, nonché tutte le altre precedenti dichiarazioni del portavoce,
– viste le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 sulla Somalia,
– vista la strategia congiunta UE-Africa,
– visto l'accordo di Cotonou,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la relazione dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite dal titolo "Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia" (Protezione dei civili: costruire le fondamenta per la pace, la sicurezza e i diritti umani in Somalia) del dicembre 2017,
– visto il programma indicativo nazionale UE-Somalia a favore della Repubblica federale di Somalia 2014-2020,
– vista la risoluzione del 15 maggio 2018 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che proroga il mandato della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM),
– viste la risoluzione sulla Somalia del 27 marzo 2018 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché tutte le sue precedenti risoluzioni,
– visto il resoconto del 15 maggio 2018 del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Somalia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
– visti i comunicati stampa sulla Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 gennaio 2018, 25 febbraio 2018 e 4 aprile 2018,
– viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2018 sul Corno d'Africa, del 17 luglio 2017 su come affrontare il rischio di carestia e del 3 aprile 2017 sulla Somalia,
– viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 26 dicembre 2017 e del 2 maggio 2018 sulla Somalia,
– visto il comunicato della conferenza sulla sicurezza UE-Somalia del 4 dicembre 2017,
– vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 29 settembre 2017, sull'assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani,
– vista la dichiarazione dell'AMISOM dell'8 novembre 2017 con cui annuncia la sua intenzione di avviare il graduale ritiro delle truppe dalla Somalia a partire dal dicembre 2017, in vista di un ritiro integrale entro il 2020,
– vista la dichiarazione congiunta di quattro esperti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite, del 4 maggio 2016, in cui hanno espresso preoccupazione per la crescente persecuzione dei sindacalisti in Somalia,
– viste le conclusioni e le raccomandazioni specificate nella 380a relazione del comitato dell'OIL sulla libertà di associazione del novembre 2016, approvate dall'organo direttivo dell'OIL per il caso n. 3113,
– visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che al-Shabaab ha perpetrato numerosi attacchi terroristici sul suolo somalo; che il 14 ottobre 2017 la Somalia ha subito il più grave attacco terroristico mai registrato prima, in cui hanno perso la vita ufficialmente 512 persone e 357 sono rimaste ferite; che al-Shabaab e altri gruppi terroristici affiliati allo Stato islamico hanno continuato a perpetrare attacchi terroristici contro il governo somalo riconosciuto a livello internazionale e contro i civili;
B. considerando che il 1º aprile 2018 al-Shabaab ha sferrato un attacco mediante autobomba contro una base dell'Unione africana preposta alle operazioni di pace a Bulamarer e nei villaggi limitrofi; che a Mogadiscio il 25 febbraio 2018 si sono verificati due attacchi terroristici in cui sono rimaste uccise almeno 32 persone;
C. considerando che nel giugno 2017 presso un sito per la distribuzione di aiuti a Baidoa le forze di sicurezza del governo somalo hanno ucciso e ferito illecitamente alcuni civili in conseguenza di combattimenti interni tra le forze governative; che anche le popolazioni civili sono state prese di mira durante gli scontri ad opera delle forze regionali e delle milizie dei clan, soprattutto nella regione del Basso Shabelle e nelle regioni del Galguduud e dell'Hiran;
D. considerando che, secondo la relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani e della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 14 ottobre 2017 in Somalia 2 078 civili hanno perso la vita e 2 507 sono rimasti feriti; che la maggior parte di essi è attribuita ai militanti di al-Shabaab; che una percentuale significativa di tali decessi è stata causata da milizie dei clan, attori statali, tra cui l'esercito e la polizia, e persino la missione dell'Unione africana in Somalia;
E. considerando che la Somalia è stata teatro di due decenni di guerra civile; che dal 2012, anno in cui è stato insediato un nuovo governo sostenuto a livello internazionale, il paese ha compiuto progressi significativi verso la pace e la stabilità; che, mentre al-Shabaab ha subito pesanti perdite a causa delle operazioni antiterrorismo negli ultimi anni, le relazioni delle Nazioni Unite indicano che la fazione ISIS/Daesh in Somalia è cresciuta in modo significativo;
F. considerando che l'8 febbraio 2017 la Somalia ha tenuto le sue prime elezioni libere da quando si è insediato il governo sostenuto a livello internazionale; che il sistema elettorale ha rappresentato un progresso in termini di partecipazione, ma ha evidenziato solo limitate caratteristiche elettorali; che il governo si è impegnato a passare a un sistema elettorale non ponderato basato sul suffragio universale per le elezioni del 2020/2021;
G. considerando che il mandato della missione dell'Unione africana in Somalia è stato prorogato fino al 31 luglio 2018; che, secondo la risoluzione 2372/17 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il personale in uniforme dell'AMISOM dovrebbe essere ridotto a 20 626 unità entro il 30 ottobre 2018; che il personale dell'AMISOM è stato accusato di violazioni dei diritti umani, violenza sessuale e condotta illecita durante il servizio;
H. considerando che la libertà di espressione, che è un pilastro fondamentale di qualsiasi democrazia funzionante, continua ad essere gravemente limitata in Somalia; che i giornalisti, i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile e i leader politici continuano a subire minacce quotidianamente; che al-Shabaab continua a perpetrare intimidazioni, arresti e detenzioni senza un giusto processo e continua persino a uccidere; che le autorità raramente indagano su tali casi; che, secondo la Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ), la Somalia è risultata essere per otto anni consecutivi il paese più letale dell'Africa in cui giornalisti e altri operatori dei media operano ed esercitano il loro diritto fondamentale alla libertà di espressione;
I. considerando che il diritto alla libera associazione e alla sindacalizzazione sono fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi democrazia funzionante; che il governo federale somalo non consente di fatto la formazione e l'esistenza di sindacati indipendenti; che in Somalia i sindacalisti e gli attivisti per i diritti dei lavoratori si trovano ad affrontare quotidianamente intimidazioni, rappresaglie e vessazioni; che le campagne di stigmatizzazione e di diffamazione contro i sindacalisti sono comuni in Somalia;
J. considerando che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha emesso una denuncia per violazione della libertà di associazione contro il governo somalo; che l'OIL ha invitato il governo a "riconoscere senza indugio la leadership dell'Unione nazionale dei giornalisti (NUSOJ) e della Federazione dei sindacati somali (FESTU) sotto la guida di Omar Faruk Osman";
K. considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno dichiarato pubblicamente che "la Somalia non rispetta i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani e che la situazione dei sindacati continua a peggiorare nonostante le raccomandazioni specifiche formulate dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, esortando il governo somalo ad astenersi da qualsiasi ulteriore interferenza nei sindacati registrati in Somalia, con particolare riferimento all'NUSOJ e all'FESTU";
L. considerando che in Somalia le violazioni dei diritti umani sono diffuse; che i responsabili di tali violazioni sono principalmente attori non statali – militanti di al-Shabaab e milizie dei clan – ma anche attori statali; che si registrano esecuzioni extragiudiziali, violenze sessuali e di genere, arresti e detenzioni arbitrari e rapimenti; che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza (NISA) della Somalia viola sistematicamente il diritto internazionale in materia di diritti umani; che essa opera spesso per vie extragiudiziali e i suoi poteri sono troppo vasti;
M. considerando che, tuttavia, la situazione politica è instabile e la governance è ancora debole, e ciò ostacola il progresso della riforma giudiziaria e del settore della sicurezza; che, secondo Transparency International, la Somalia è il paese più corrotto al mondo;
N. considerando che i tribunali militari continuano ad occuparsi di una vasta gamma di casi, tra cui i reati connessi al terrorismo, nell'ambito di procedimenti che sono ben lungi dal rispettare le norme internazionali in materia di processo equo; che, nel terzo trimestre del 2017, in seguito alle condanne dei tribunali militari erano già state giustiziate almeno 23 persone, perlopiù a partire da accuse connesse al terrorismo; che, il 13 febbraio 2017 nel Puntland sono stati condannati a morte per omicidio sette imputati, tra cui un minore, principalmente sulla base di confessioni ottenute sotto coercizione dai servizi di intelligence del Puntland; che cinque sono stati giustiziati nell'aprile dello stesso anno;
O. considerando che gli interessi stranieri complicano ulteriormente il panorama politico; che, per quanto riguarda il confronto più vasto tra gli Emirati arabi uniti e l'Arabia Saudita, da un lato, e il Qatar, dall'altro, il governo federale della Somalia ha cercato di restare neutrale; che, per ritorsione, l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti hanno interrotto i pagamenti regolari a sostegno del bilancio per la Somalia, e ciò compromette ulteriormente la capacità del governo di pagare le forze di sicurezza;
P. considerando che i bambini sono tra le principali vittime del conflitto in Somalia; che si registrano numerosi casi di bambini rapiti e reclutati da gruppi terroristici; che essi sono trattati come nemici dalle forze di sicurezza somale e frequentemente sono vittime di uccisioni, mutilazioni, arresti e detenzioni;
Q. considerando che una relazione di Human Rights Watch del 21 febbraio 2018 evidenzia le violazioni e gli abusi – tra cui percosse, torture, reclusione e violenze sessuali – subite dal 2015 da centinaia di minori detenuti dal governo per attività connesse al terrorismo; che nel Puntland si sono registrati casi di condanna a morte di minori per reati di terrorismo;
R. considerando che, dopo anni di siccità, le inondazioni causate dalle recenti piogge eccezionali hanno provocato lo sfollamento di 230 000 persone, delle quali si stima che più della metà siano bambini; che esse si aggiungono ai circa 2,6 milioni di persone in tutto il paese già colpite dalla siccità e dal conflitto;
S. considerando che, delle vittime civili registrate, un numero significativo è imputabile alle milizie dei clan; che a scatenare i conflitti tra clan sono principalmente le controversie sui terreni e le risorse, aggravate da un costante ciclo di ritorsioni; che tali conflitti sono stati inaspriti dalla scarsità delle risorse e dalle siccità; che tali conflitti sono sfruttati da elementi antigovernativi al fine di destabilizzare ulteriormente le varie zone;
T. considerando che l'insicurezza alimentare continua a costituire un grave problema per la popolazione e lo Stato somali; che, secondo la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee, circa la metà dei 12 milioni di abitanti della Somalia sono in situazione di insicurezza alimentare e hanno bisogno di assistenza umanitaria; che, secondo le stime, 1,2 milioni di bambini sono in stato di malnutrizione acuta e 232 000 di loro si troveranno in pericolo di vita per grave malnutrizione acuta; che molte parti del paese non si sono del tutto riprese dalla carestia del 2011-2012; che le siccità aggravano i problemi di insicurezza alimentare in Somalia;
U. considerando che in Kenya esistono diversi campi di rifugiati somali, tra cui il campo di Dadaab, che da solo accoglie circa 350 000 rifugiati; che, data la mancanza di sostegno adeguato da parte della comunità internazionale, le autorità kenyote intendono ridurre questi campi premendo per i rimpatri in Somalia;
V. considerando che gli operatori umanitari internazionali sono fondamentali nella lotta all'insicurezza alimentare e nella fornitura di assistenza umanitaria; che hanno contribuito in misura importante a evitare una catastrofe umanitaria in Somalia; che vi sono stati tentativi di dirottare gli aiuti umanitari per finanziare il conflitto;
W. considerando che dal 2016 l'UE ha progressivamente aumentato il suo sostegno umanitario annuo a favore della Somalia, in particolare in risposta alla severa siccità che ha colpito il paese, destinando 120 milioni di euro ai partner umanitari nel 2017; che il piano di risposta umanitaria internazionale è finanziato solo al 24 %;
X. considerando che l'UE ha fornito 486 milioni di euro attraverso il Fondo europeo di sviluppo (2014-2020), ponendo l'accento sul consolidamento dello Stato e della pace, la sicurezza alimentare, la resilienza e l'istruzione; che l'UE sostiene altresì l'AMISOM attraverso il Fondo per la pace in Africa; che l'AMISOM, missione di mantenimento della pace dell'Unione africana che conta 22 000 effettivi, ha portato un certo grado di stabilità in alcune parti della Somalia; che alcune parti del paese restano sotto il controllo o sotto la minaccia del movimento islamista radicale al-Shabaab, o sono controllate da autorità distinte, come nel caso del Somaliland e del Puntland;
1. condanna tutti gli attentati terroristici a danno della popolazione somala, perpetrati da al-Shabaab e da altri gruppi terroristici estremisti; afferma che non può esservi alcun motivo legittimo per intraprendere attività terroristiche; chiede che i responsabili degli attentati terroristici e delle violazioni dei diritti umani siano assicurati alla giustizia in conformità del diritto internazionale in materia di diritti umani; esprime profondo cordoglio alle vittime degli attentati terroristici in Somalia e alle loro famiglie e si rammarica profondamente per la perdita di vite umane; ricorda alle autorità somale il loro obbligo di garantire i diritti umani e proteggere la popolazione civile in ogni circostanza;
2. sottolinea che l'eliminazione delle cause profonde del terrorismo, come l'insicurezza, la povertà, le violazioni dei diritti umani, il degrado ambientale, l'impunità, la mancanza di giustizia e l'oppressione, contribuirebbe enormemente a eradicare le organizzazioni e le attività terroristiche in Somalia; afferma che il sottosviluppo e l'insicurezza creano un circolo vizioso; chiede pertanto agli attori internazionali, anche nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'UE, di impegnarsi nella riforma del settore della sicurezza e in iniziative di potenziamento delle capacità, garantendo così la coerenza tra le loro politiche di sviluppo e di sicurezza in Somalia; invita l'UE a continuare a sostenere il processo di pace e riconciliazione in Somalia attraverso il quadro sulla responsabilità reciproca e il patto per la sicurezza;
3. incoraggia il governo federale della Somalia a portare avanti i suoi sforzi di costruzione della pace e dello Stato, nell'ottica di sviluppare istituzioni solide governate dallo Stato di diritto e in grado di fornire i servizi pubblici di base, nonché di garantire la sicurezza, la libertà di espressione e la libertà di associazione; accoglie con favore il fatto che al-Shabaab non sia riuscito a impedire il processo elettorale del 2016-2016; invita il governo federale della Somalia a garantire che, prima delle elezioni del 2020-2021, il paese disponga di un sistema elettorale basato sul suffragio universale non ponderato; ricorda che la stabilità e la pace durature possono essere conseguite soltanto mediante l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e la buona governance, sulla base dei principi democratici e dello Stato di diritto;
4. esorta il governo federale della Somalia a intensificare gli sforzi mirati a consolidare lo Stato di diritto in tutto il paese; sostiene che l'impunità è tra le principali cause della spirale di violenza che si autoalimenta e del deterioramento della situazione dei diritti umani; chiede alle autorità somale di deferire in futuro alla giustizia civile i casi di civili processati nei tribunali militari; esorta il Presidente somalo a commutare senza indugio le condanne alla pena capitale ancora pendenti, come primo passo verso l'introduzione di una moratoria su tutte le condanne a morte; ritiene che solo lo Stato di diritto possa eliminare l'impunità; esorta il governo e gli attori internazionali a continuare ad adoperarsi per favorire l'istituzione di un sistema giudiziario indipendente, lo svolgimento di indagini indipendenti e credibili sui reati commessi contro i giornalisti somali, l'eliminazione della corruzione e la creazione di istituzioni responsabili, segnatamente nel settore della sicurezza; si compiace, in questo contesto, che il governo lo scorso anno abbia introdotto un programma nazionale di formazione giudiziaria in collaborazione con le Nazioni Unite e l'UE;
5. deplora le violazioni della libertà di espressione commesse da attori statali e non statali in Somalia; esprime preoccupazione per l'approccio autocratico adottato dall'attuale amministrazione e da alcune amministrazioni statali regionali, sfociato nell'arresto di oppositori politici e contestatori pacifici; ritiene che qualsivoglia forma di intimidazione, vessazione, detenzione o assassinio di giornalisti e attivisti della società civile sia assolutamente inaccettabile; chiede che le autorità somale cessino di ricorrere alla NISA per intimidire i giornalisti indipendenti e gli oppositori politici; invita il governo e l'UE, nell'ambito delle sue attività a favore dello Stato di diritto in Somalia, a garantire che la NISA sia regolamentata con efficaci meccanismi di sorveglianza; afferma che la libertà di espressione e di pensiero è indispensabile per lo sviluppo di una forte società democratica; esorta il governo federale della Somalia a garantire il pieno rispetto della libertà di espressione; invita il governo somalo a rivedere il codice penale, la nuova legge sui media e altre norme, onde allinearli agli obblighi internazionali della Somalia per quanto concerne il diritto alla libertà di espressione e i mezzi di comunicazione;
6. esprime preoccupazione per taluni interessi stranieri che complicano ulteriormente il panorama politico; rileva che, nell'ambito più ampio del confronto tra gli Emirati arabi uniti e l'Arabia Saudita, da un lato, e il Qatar, dall'altro, il governo federale somalo, nel suo tentativo di restare neutrale, è stato privato dei regolari pagamenti di sostegno al bilancio da parte di Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti, il che riduce ulteriormente la capacità del governo di pagare le forze di sicurezza; esorta gli Emirati arabi uniti a cessare immediatamente qualsivoglia atto di destabilizzazione della Somalia e a rispettarne la sovranità e l'integrità territoriale;
7. condanna duramente le gravi violazioni della libertà di associazione e di espressione perpetrate a danno dei sindacati somali liberi e indipendenti e, in particolare, l'annosa repressione operata nei confronti dell'Unione nazionale dei giornalisti somali (NUSOJ) e della Federazione dei sindacati somali (FESTU); insiste affinché vengano chiuse le indagini in corso e sia concluso il procedimento avviato dall'Ufficio del Procuratore generale contro Omar Faruk Osman, segretario generale dell'NUSOJ, per aver organizzato senza l'approvazione del ministero dell'Informazione un evento celebrativo in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa;
8. denuncia la repressione dei sindacalisti ad opera dello Stato somalo e lo esorta a porre fine a tutte le forme di repressione contro i sindacalisti; insiste affinché il governo consenta la creazione di sindacati indipendenti; è fermamente convinto che i sindacati siano indispensabili per garantire i diritti dei lavoratori in Somalia; ritiene che la presenza di sindacati indipendenti potrebbe contribuire in maniera sostanziale al miglioramento della situazione della sicurezza nel paese;
9. esorta il governo federale della Somalia a rispettare e difendere lo Stato di diritto internazionale, nonché ad accettare e ad attuare pienamente le decisioni dell'OIL sul caso n. 3113;
10. plaude al lavoro svolto dalla UNSOM in tutti i suoi aspetti e, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei diritti umani nel paese, nonché alla decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di prolungarne il mandato fino al 31 marzo 2019; loda gli sforzi compiuti dall'Unione africana per ripristinare un certo grado di stabilità in Somalia e predisporre il processo politico di transizione; chiede il rafforzamento del monitoraggio e dello sviluppo delle capacità da parte dell'UE per garantire l'assunzione di responsabilità per gli abusi dell'AMISOM, considerando in particolare il fatto che l'UE è competente per una parte considerevole dei suoi finanziamenti; esorta l'AMISOM ad attuare pienamente il proprio mandato al fine di proteggere la popolazione civile;
11. deplora l'arruolamento di soldati bambini, considerandolo un esecrabile crimine di guerra; ritiene che i minori siano uno dei gruppi più vulnerabili nel conflitto; esorta tutti i gruppi armati a porre immediatamente fine a questa pratica e a rilasciare i bambini attualmente arruolati; invita lo Stato a trattarli come vittime di terrorismo e guerra piuttosto che autori di reato e chiede all'UE di assistere il governo somalo nei suoi sforzi volti alla loro riabilitazione e reintegrazione; esorta le autorità somale a porre fine alla detenzione arbitraria dei minori sospettati di essere associati illecitamente ad al-Shabaab; esorta tutti gli attori in Somalia a rispettare gli obiettivi del protocollo facoltativo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e incoraggia il governo federale somalo a ratificarlo senza indugio;
12. accoglie con favore la scelta dei commissari della commissione nazionale indipendente per i diritti umani, di recente formazione, ed esorta il governo somalo a nominare la commissione senza ulteriori ritardi; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza somale, tra cui omicidi, arresti e detenzioni arbitrari, torture, stupri e sequestri; esorta le autorità a garantire che tutti questi fatti siano sottoposti a indagini approfondite e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita il governo e l'UE a rafforzare le competenze tecniche del servizio di polizia giudiziaria della Somalia affinché possa svolgere indagini approfondite ed efficaci nel rispetto dei diritti dei cittadini; invita le truppe estere e nazionali che intervengono nella lotta contro Al-Shabaab ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale; esorta il governo somalo a dare seguito agli impegni volti a porre fine agli sgomberi forzati degli sfollati interni, anche nella capitale Mogadiscio;
13. elogia il governo somalo per aver avviato il processo di revisione della costituzione transitoria del paese, in seguito a una convenzione costituzionale di tre giorni tenutasi nel maggio 2018, che condurrà alla stesura della costituzione permanente del paese; esorta il governo somalo a ultimare il piano d'azione nazionale sulla prevenzione e la lotta all'estremismo violento nell'ambito dell'approccio globale alla sicurezza, sostenuto dall'AMISOM;
14. condanna come riprovevoli crimini di guerra gli atti di violenza di genere e sessuale perpetrati su donne, uomini, ragazzi e ragazze, le cui principali vittime sono proprio le donne e le ragazze; esorta lo Stato a intensificare gli sforzi per proteggere i gruppi vulnerabili della società; si compiace, in questo contesto, che il governo lo scorso anno abbia introdotto un programma nazionale di formazione giudiziaria in collaborazione con le Nazioni Unite e l'UE; ribadisce la sua massima preoccupazione per i diritti delle donne; invita le autorità competenti a promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile; condanna il fatto che l'omosessualità sia illegale in Somalia e che le persone LGBTI siano criminalizzate;
15. deplora la drammatica situazione umanitaria che minaccia milioni di vite in Somalia; rammenta che il numero di morti provocato dalla carestia del 2011 è stato aggravato dall'insicurezza e dalle azioni intraprese dai militanti estremisti di al-Shabaab per ostacolare le consegne di aiuti alimentari nelle zone del centro-sud della Somalia, all'epoca sotto il loro controllo; esorta l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a intensificare la loro assistenza a favore del popolo somalo, al fine di migliorare le condizioni di vita dei più vulnerabili e affrontare le conseguenze degli sfollamenti, dell'insicurezza alimentare, delle epidemie e delle catastrofi naturali; condanna tutti gli attacchi contro gli operatori umanitari e gli operatori di pace nel paese; chiede che gli aiuti dell'UE siano uniformati ai principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale al fine di conseguire gli Obiettivi si sviluppo sostenibile (OSS) di recente approvazione;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al presidente, al primo ministro e al parlamento della Somalia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi, in particolare quelle del 9 luglio 2015(1), del 17 dicembre 2015(2), del 19 gennaio 2017(3) e del 6 luglio 2017(4),
– visto l'accordo di Cotonou riveduto, in particolare l'articolo 96,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
– vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2248 (2015), del 12 novembre 2015, e n. 2303 (2016), del 29 luglio 2016, sulla situazione in Burundi,
– visto il resoconto orale presentato dalla commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul Burundi al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in data 27 giugno 2018,
– viste la prima relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Burundi, pubblicata il 23 febbraio 2017, e la dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione politica e le violenze in atto in Burundi, in cui si esorta vivamente il governo e tutte le parti coinvolte a cessare e a rifiutare immediatamente tali violenze,
– vista la dichiarazione alla stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 marzo 2017 relativa alla situazione in Burundi e la dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite del 5 aprile 2018, in cui vengono condannati tutti gli abusi e tutte le violazioni dei diritti umani in Burundi,
– vista la relazione dell'indagine indipendente delle Nazioni Unite sul Burundi, pubblicata il 20 settembre 2016,
– vista la risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 30 settembre 2016 sulla situazione dei diritti umani in Burundi,
– visto l'accordo di pace e riconciliazione di Arusha per il Burundi (accordo di Arusha) del 28 agosto 2000,
– vista la dichiarazione sul Burundi del vertice dell'Unione africana del 13 giugno 2015,
– vista la decisione sulle attività del Consiglio per la pace e la sicurezza e sullo stato della pace e della sicurezza in Africa (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), adottata in occasione della 26ª sessione ordinaria dell'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, tenutasi il 30 e 31 gennaio 2016 ad Addis Abeba (Etiopia),
– viste le decisioni e le dichiarazioni dell'assemblea dell'Unione africana (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)), adottate in occasione della 27ª sessione ordinaria dell'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, tenutasi il 17 e 18 luglio 2016 a Kigali (Ruanda),
– vista la risoluzione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, del 4 novembre 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica del Burundi,
– vista la dichiarazione sul Burundi del vertice della Comunità dell'Africa orientale del 31 maggio 2015,
– vista la decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro(5),
– visti il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015(6), nonché le decisioni (PESC) 2015/1763, del 1° ottobre 2015(7), e (PESC) 2016/1745, del 29 settembre 2016(8), del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi,
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo, 18 maggio, 22 giugno, 16 novembre 2015 e 15 febbraio 2016 sul Burundi,
– viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, in data 28 maggio 2015, 19 dicembre 2015, 21 ottobre 2016 e 27 ottobre 2017,
– vista la dichiarazione, dell'8 giugno 2018, del portavoce del VP/AR sulla situazione in Burundi,
– vista la dichiarazione, dell'8 maggio 2018, del VP/AR a nome dell'Unione europea sulla situazione politica in Burundi in vista del referendum costituzionale,
– vista la dichiarazione, del 6 gennaio 2017, del portavoce del VP/AR sulla messa al bando della Ligue Iteka in Burundi,
– visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il Burundi sta attraversando una crisi politica, umanitaria e dei diritti umani dall'aprile 2015, quando il presidente Nkurunziza ha annunciato che si sarebbe candidato per un controverso terzo mandato, cui hanno fatto seguito mesi di sanguinosi disordini in cui hanno perso la vita 593 persone, secondo la Corte penale internazionale (CPI), e che hanno causato, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), la fuga di 413 000 persone e lo sfollamento di altre 169 000 all'interno del paese; che 3,6 milioni di persone nel paese necessitano di assistenza umanitaria, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
B. considerando che le modifiche costituzionali votate in occasione del referendum includono l'espansione dei poteri presidenziali, la riduzione dei poteri del vicepresidente, la nomina del primo ministro da parte del presidente, l'introduzione di una procedura a maggioranza semplice per l'approvazione o la modifica della legislazione in parlamento, la possibilità di rivedere le quote introdotte dall'accordo di Arusha e il divieto per i partiti politici con meno del 5 % dei voti di partecipare al governo, tutti elementi che compromettono l'accordo di Arusha;
C. considerando che la violenza e le intimidazioni nei confronti degli oppositori politici in tutto il paese si sono inasprite prima del referendum costituzionale del 17 maggio 2018, con la sparizione forzata e l'intimidazione degli oppositori della suddetta revisione costituzionale; che il referendum costituzionale consente altresì la soppressione delle disposizioni negoziate dell'accordo di Arusha, il che può ridurre l'inclusività e comportare ulteriori conseguenze gravi per la stabilità politica in Burundi; che, nonostante le modifiche apportate alla costituzione, il presidente Nkurunziza ha annunciato di non candidarsi alle elezioni del 2020;
D. considerando che, secondo Amnesty International, durante il periodo ufficiale della campagna elettorale vi sono state frequenti segnalazioni di arresti, pestaggi e intimidazioni nei confronti di coloro che si battevano a favore del "no"; che il referendum ha avuto luogo in un contesto di repressione continua, inducendo i vescovi cattolici del Burundi ad affermare che molti cittadini vivono nella paura, al punto tale che alcuni non osano esprimere il proprio pensiero per paura di ritorsioni;
E. considerando che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha rilevato che la violenza politica, gli arresti arbitrari, le esecuzioni extragiudiziali, i pestaggi, l'incitamento all'odio e vari altri abusi continuano ad affliggere la popolazione; che Imbonerakure, la lega giovanile del partito politico al governo, continua a commettere violazioni dei diritti umani e a utilizzare varie tattiche di intimidazione, quali la creazione di blocchi stradali e posti di controllo in alcune province, l'estorsione di denaro, le molestie a danni dei passanti e l'arresto di persone sospettate di avere legami con l'opposizione, molte delle quali sono state detenute, violentate, picchiate e torturate e alcune hanno perso la vita a causa di tali violenze;
F. considerando che durante il periodo del referendum nel 2018, le organizzazioni di difesa dei diritti hanno segnalato casi di riduzione dello spazio civico e di deterioramento dello spazio mediatico, sia a livello nazionale che locale; che dal 2015 le ONG locali e i difensori dei diritti umani sono sempre più oggetto di minacce e di attacchi da parte del governo, mentre la libertà di stampa e le condizioni in cui operano i giornalisti sono in costante peggioramento; che i media privati e i giornalisti hanno già pagato un prezzo elevato nella battaglia con il governo, essendo, ad esempio, vittime di arresti, di esecuzioni sommarie e di sparizioni forzate o venendo a volte etichettati dal governo come criminali o persino terroristi;
G. considerando che il Burundi occupa il 159° posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo stilato da Reporter senza frontiere per il 2018;
H. considerando che molti attivisti per i diritti umani hanno scontato lunghe pene detentive, in particolare Germain Rukuki, che lavora per l'associazione dei giuristi cattolici del Burundi ed è stato condannato a 32 anni di detenzione, o sono in carcere in attesa di processo, come Nestor Nibitanga; che sono state approvate leggi restrittive atte a controllare le ONG locali e internazionali; che alcuni organizzazioni sono state costrette a sospendere le loro attività e altre a chiudere definitivamente, come la Ligue ITEKA, FOCODE e ACAT; che molti leader e difensori dei diritti umani sono stati esiliati, mentre coloro che si trovano ancora nel paese sono sotto costante pressione o sono stati arrestati; che Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore e Marius Nizigama sono stati condannati a pene detentive tra i 10 e i 32 anni, mentre Nestor Nibitanga potrebbe dover scontare 20 anni di carcere; che il giornalista Jean Bigirimana è scomparso da ormai quasi due anni ed è una delle numerose vittime delle sparizioni forzate nel contesto della crisi;
I. considerando che, nell'ottobre 2017, i giudici della CPI hanno autorizzato il procuratore della stessa ad avviare un'indagine sui reati rientranti nella giurisdizione della Corte commessi presumibilmente in Burundi o da cittadini del Burundi al di fuori del paese tra il 26 aprile 2015 e il 26 ottobre 2017; che, con effetto dal 27 ottobre 2017, il Burundi è stato il primo paese a ritirarsi dalla CPI in seguito alla decisione della Corte, dell'aprile 2016, di avviare un'indagine preliminare sulle violenze, gli abusi dei diritti umani e i possibili crimini contro l'umanità avvenuti in Burundi, mentre il regime continua a uccidere impunemente nel paese;
J. considerando che la presenza di soldati burundesi nelle missioni di mantenimento della pace consente al regime del presidente Nkurunziza di nascondere la realtà dei problemi interni e di presentare il Burundi come un fattore di stabilizzazione in altri paesi in crisi, in un momento in cui il Burundi stesso sta attraversando una crisi senza precedenti caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani; che, agendo in tal modo, il Burundi guadagna ingenti somme di denaro, che non vengono ridistribuite a favore della popolazione; che non sarà possibile svolgere elezioni pacifiche, libere, democratiche e indipendenti fino a quando la milizia Imbonerakure non sarà stata sciolta;
K. considerando che il Burundi si trova in uno stato di costante deterioramento socio-economico nonché all'ultimo posto della classifica del PIL pro capite a livello mondiale; che circa 3,6 milioni di cittadini burundesi (il 30 % della popolazione) necessitano di assistenza e 1,7 milioni restano in condizioni di insicurezza alimentare; che tale situazione di povertà è aggravata dall'introduzione di un contributo "volontario" per le elezioni del 2020, che spesso viene riscosso coercitivamente dagli appartenenti alla lega Imbonerakure e che corrisponde a circa il 10 % o più dello stipendio mensile di un dipendente pubblico;
L. considerando che, in occasione del 30º vertice dell'Unione africana e del 19º vertice della Comunità dell'Africa orientale, l'Unione africana e la Comunità dell'Africa orientale hanno espresso rispettivamente il loro impegno a favore di una soluzione pacifica della situazione politica in Burundi attraverso un dialogo inclusivo sulla base dell'accordo di Arusha del 28 agosto 2000;
M. considerando che una serie di partner bilaterali e multilaterali hanno sospeso la loro assistenza finanziaria e tecnica al governo del Burundi a causa della situazione nel paese; che l'UE ha sospeso il sostegno finanziario diretto a favore all'amministrazione burundese, incluso il sostegno al bilancio, ma mantiene il sostegno alla popolazione e l'assistenza umanitaria;
N. considerando che l'Unione e gli Stati Uniti hanno adottato sanzioni mirate e individuali contro il Burundi; che il 23 ottobre 2017 il Consiglio ha rinnovato le misure restrittive dell'UE contro il Burundi, prorogandole fino al 31 ottobre 2018; che tali misure consistono nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni nei confronti di persone specifiche le cui attività sono state ritenute tali da compromettere la democrazia o ostacolare la ricerca di una soluzione politica alla crisi in Burundi;
O. considerando che il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato i risultati della revisione periodica universale concernente il Burundi il 28 giugno 2018 nel corso della sua 38a sessione; che il Burundi ha accettato 125 delle 242 raccomandazioni contenute nella revisione, respingendo in particolare quelle che chiedono misure concrete per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese;
P. considerando che la Corte costituzionale ha confermato il risultato del referendum del 17 maggio 2018 e ha respinto una petizione presentata dall'opposizione che denunciava intimidazioni e abusi;
1. esprime profonda preoccupazione per l'impunità endemica e le violazioni dei diritti umani, tra cui le esecuzioni sommarie, le torture, le sparizioni forzate e le detenzioni arbitrarie; ricorda al Burundi il suo obbligo, in qualità di membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di riprendere e garantire la piena cooperazione con la commissione d'inchiesta dell'ONU sul Burundi e la squadra di tre esperti delle Nazioni Unite, e di concedere al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani l'accesso al paese;
2. invita il governo del Burundi a rispettare pienamente l'accordo di Arusha quale principale strumento per la pace e la stabilità nel paese; invita il governo del Burundi a rispettare i suoi obblighi giuridici internazionali per quanto riguarda i diritti umani e civili, nonché a promuovere e tutelare il diritto alla libertà di espressione e il diritto di associazione sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui il Burundi è parte;
3. denuncia, ancora una volta, le intimidazioni, le repressioni, le violenze e le molestie nei confronti di giornalisti, sostenitori dell'opposizione e difensori dei diritti umani; invita le autorità del Burundi a rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani fondamentali, come la libertà di espressione e la libertà dei media, e a rilasciare immediatamente e senza condizioni Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore e Marius Nizigama, cinque difensori dei diritti umani che sono stati arrestati solo per la loro attività a favore dei diritti umani, ma che sono accusati dalle autorità di minare la sicurezza interna del paese; chiede che le autorità burundesi avviino indagini riguardo alla situazione del giornalista Jean Bigirimana;
4. condanna la decisione del Burundi di ritirarsi dalla CPI; sostiene il proseguimento delle indagini preliminari della CPI sui gravi crimini e gli atti di repressione perpetrati nel paese; invita l'UE a continuare a promuovere l'assunzione di responsabilità per i crimini commessi in Burundi; si attende che il paese riprenda e prosegua la cooperazione con la CPI, in considerazione del fatto che la lotta contro l'impunità, il perseguimento di tutte le violazioni dei diritti umani e l'assunzione di responsabilità rimangono passi necessari per risolvere la crisi e pervenire a una soluzione pacifica duratura;
5. accoglie con favore il resoconto orale della commissione d'inchiesta dell'ONU sul Burundi e plaude al suo lavoro fondamentale nel documentare l'attuale crisi dei diritti umani nel paese;
6. sottolinea la sua preoccupazione per la situazione umanitaria, che è caratterizzata da 169 000 sfollati interni, 1,67 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria e oltre 410 000 burundesi che cercano rifugio nei paesi vicini; elogia i paesi ospitanti per i loro sforzi e invita i governi della regione a garantire che il rimpatrio dei rifugiati sia volontario, basato su decisioni informate e svolto in condizioni di sicurezza e dignità;
7. deplora tuttavia la lentezza dei progressi del dialogo inter-burundese guidato dalla Comunità dell'Africa orientale e la mancanza di impegno da parte del governo del Burundi al riguardo e invita tutte le parti, in particolare le autorità burundesi, ad impegnarsi a riprendere urgentemente il dialogo inter-burundese, che dovrebbe essere organizzato nell'ambito di un contesto realmente inclusivo e senza precondizioni;
8. invita a un approccio rinnovato e coordinato tra l'Unione africana, l'UE, la Commissione economica per l'Africa (ECA) delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite nel complesso; si rammarica del fatto che il governo del Burundi non tenga in considerazione le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, la decisione dell'Unione africana del gennaio 2018 né gli sforzi di mediazione dell'ECA; incoraggia i partner bilaterali e multilaterali e il governo del Burundi a proseguire il dialogo affinché il governo del Burundi crei condizioni favorevoli alla ripresa dell'assistenza; invita tutte le parti interessate burundesi a partecipare attivamente a tale processo; ribadisce il proprio sostegno al processo di mediazione con il sostegno dell'Unione africana e del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite;
9. si compiace per l'assistenza fornita da partner bilaterali e multilaterali al fine di alleviare la situazione umanitaria e invita la comunità internazionale a continuare a fornire sostegno per rispondere alle esigenze umanitarie nel paese; incoraggia la Commissione a fornire ulteriore sostegno diretto alla popolazione nel 2018; sottolinea che il ritorno alle classiche modalità di cooperazione richiede il ripristino dello Stato di diritto e della democrazia, comprese la lotta contro l'impunità e la protezione dei cittadini del Burundi;
10. è preoccupato che l'attuale crisi politica possa trasformarsi in un conflitto etnico mediante il ricorso alla propaganda, a dichiarazioni che incitano all'odio o alla violenza ed equiparano gli oppositori, i membri della società civile, i giornalisti e i tutsi a "nemici del regime" da eliminare; esorta tutte le parti in Burundi ad astenersi da qualsiasi comportamento o dichiarazione che possa aggravare ulteriormente la violenza, approfondire la crisi o pregiudicare la stabilità regionale a lungo termine;
11. resta profondamente preoccupato per il fatto che la nuova costituzione adottata mediante referendum il 17 maggio 2018 potrebbe iniziare a smantellare le disposizioni attentamente negoziate, contenute nell'accordo di Arusha, che hanno contribuito a porre fine alla guerra civile in Burundi;
12. conferma il proprio sostegno alla decisione dell'UE, in seguito alla consultazione con le autorità burundesi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, di sospendere il sostegno finanziario diretto al governo del Burundi e plaude all'introduzione di restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni da parte dell'UE nei confronti di coloro che cercano di compromettere gli sforzi di pace o il rispetto dei diritti umani;
13. chiede di porre fine a qualsiasi ulteriore pagamento alle truppe del Burundi e ai vari contingenti provenienti dal Burundi impegnati in missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e dell'Unione africana; prende atto della dichiarazione del presidente Nkurunziza secondo cui non si candiderà per un nuovo mandato nel 2020; invita la comunità internazionale a seguire da vicino la situazione in Burundi, a prescindere dalla dichiarazione del presidente Nkurunziza circa le elezioni del 2020;
14. ricorda l'incisiva dichiarazione del VP/AR, dell'8 maggio 2018, sull'avvio della fase preparatoria finale per il referendum costituzionale del 17 maggio 2018; deplora la mancanza di un approccio consensuale tra i vari gruppi sociali e politici in Burundi, la mancanza di informazioni pubbliche ufficiali sugli elementi fondamentali del progetto di Costituzione, nonché il rigido controllo dei giornalisti e dei media;
15. ricorda al governo del Burundi che le condizioni per lo svolgimento di elezioni inclusive, credibili e trasparenti nel 2020 implicano il diritto alla libertà di espressione, l'accesso alle informazioni e la creazione di uno spazio libero in cui i difensori dei diritti umani possano esprimersi senza intimidazioni o paura di ritorsioni;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Burundi, al Consiglio dei ministri ACP-UE, alla Commissione, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, ai paesi membri e alle istituzioni dell'Unione africana nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0164/2018),
– vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0225/2018),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399 e (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0731),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0466/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2017(1),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 settembre 2017 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0322/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1240.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS saranno interamente coperte dalle entrate generate dai diritti. I diritti dovrebbero pertanto essere adeguati, se necessario, in funzione delle spese. Ciò comprende sia le spese sostenute dagli Stati membri dell'UE che quelle sostenute dai paesi associati Schengen a tale riguardo, conformemente alle disposizioni del regolamento ETIAS. Le spese sostenute per sviluppare il sistema d'informazione ETIAS, per integrare le esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e connettersi all'interfaccia uniforme nazionale, nonché per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS, comprese quelle sostenute dagli Stati membri dell’UE e dai paesi associati Schengen, saranno a carico del Fondo sicurezza interna (Frontiere e visti), rispettivamente suo/suoi successore/i.
Pertanto, di tali spese non si dovrebbe tener conto per il calcolo del contributo dei paesi associati Schengen all'ETIAS in virtù del rispettivo accordo di associazione e delle pertinenti disposizioni specifiche per la partecipazione dei paesi associati Schengen alle agenzie. Di ciò si dovrebbe tener conto in particolare nel contesto dei negoziati sul/sui successore/i del Fondo sicurezza interna (Frontiere e visti) e delle disposizioni specifiche per la partecipazione dei paesi associati Schengen al riguardo.
Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di presentare una proposta sulle disposizioni specifiche di cui all'articolo 95 del presente regolamento senza indugio dopo la sua adozione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0731),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0466/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 settembre 2017 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0323/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0605),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, 43, paragrafo 2, 46 quinquies, 149, 153, paragrafo 2, lettera a), 164, 168, paragrafo 4, lettera b), 172, 175, 177, 178, 189, paragrafo 2, 212, paragrafo 2, 322, paragrafo 1, e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0372/2016),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti europea n. 1/2017 del 26 gennaio 2017(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per la pesca e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0211/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.)
ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione relativa all'articolo 38 Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni
"La Commissione sosterrà mediante reti con gli Stati membri lo scambio di buone prassi riguardo alla pubblicazione di informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. La Commissione prenderà in debita considerazione gli insegnamenti tratti in vista dell'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale."
Dichiarazione relativa all'articolo 266 Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari
"La Commissione e il SEAE informeranno il Parlamento europeo e il Consiglio, nel quadro del documento di lavoro di cui all'articolo 266, di qualsiasi vendita o acquisto di edifici, compresi quelli al di sotto della soglia fissata in tale articolo."
ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune sulla procedura di discarico e la data di adozione dei conti definitivi dell'UE:
"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fisseranno un calendario realistico per la procedura di discarico.
In tale contesto, la Commissione conferma che si adopererà per adottare i conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2017 entro il 30 giugno 2018, a condizione che la Corte dei conti europea trasmetta tutte le conclusioni in merito all'affidabilità di tali conti dell'UE e di tutti i conti consolidati delle entità entro il 15 maggio 2018 e il proprio progetto di relazione annuale entro il 15 giugno 2018.
La Commissione conferma inoltre che si impegnerà per fornire le risposte alla relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio 2017 entro il 15 agosto 2018, a condizione che quest'ultima le trasmetta il suo progetto di osservazioni entro il 1o giugno 2018."
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0352),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0216/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0404/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, adottato dalla Commissione il 23 maggio 2018 (COM(2018)0600),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1),
– visti il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2) e la sua successiva modifica mediante il regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio del 20 giugno 2017(3),
– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),
– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2018 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2019, sezione III – Commissione(5),
– viste le conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2018 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2019 (06315/2018),
– visto l'articolo 86 bis del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0247/2018),
Progetto di bilancio 2019 – Rafforzare la solidarietà e preparare un futuro sostenibile
1. ricorda che, nella sua risoluzione del 15 marzo 2018, il Parlamento ha indicato le seguenti priorità per il bilancio dell'UE per il 2019: crescita sostenibile, innovazione, competitività, sicurezza, lotta al cambiamento climatico e transizione verso le energie rinnovabili e migrazione, e ha altresì chiesto che venisse prestata una particolare attenzione ai giovani;
2. sottolinea che l'UE deve essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) attraverso la loro integrazione in tutte le politiche dell'UE;
3. ricorda che il bilancio dell'UE per il 2019 sarà l'ultimo bilancio dell'attuale legislatura e sarà negoziato parallelamente ai negoziati sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e sulla riforma delle risorse proprie dell'UE; ricorda altresì che il Regno Unito si è impegnato a contribuire ai bilanci annuali dell'Unione per il 2019 e il 2020 e a partecipare alla loro esecuzione come se facesse ancora parte dell'Unione dopo il marzo 2019;
4. accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene che essa corrisponda a grandi linee alle priorità del Parlamento; intende rafforzare ulteriormente i programmi fondamentali e garantire un livello di finanziamenti sufficiente per sostenerli; prende atto dell'aumento degli stanziamenti di impegno del 3,1 % e della percentuale inferiore dell'RNL rispetto al 2018 sia per gli stanziamenti di impegno (1 % rispetto all'1,02 %) che per gli stanziamenti di pagamento (0,9 % rispetto allo 0,92 %);
5. si compiace degli aumenti proposti per Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), Erasmus+ e i programmi che contribuiscono a rafforzare la sicurezza dei cittadini dell'UE; sottolinea tuttavia la necessità di aumentare ulteriormente il sostegno a favore delle PMI, che sono cruciali per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, e di destinare risorse sufficienti alla digitalizzazione dell'industria dell'UE e alla promozione delle competenze digitali e dell'imprenditoria digitale, come pure ai programmi a sostegno dei giovani, in particolare ErasmusPro; ribadisce la sua convinzione che la dotazione di Erasmus+ per il 2019 debba essere quanto meno raddoppiata;
6. accoglie con favore l'avvio di DiscoverEU, che prevede la distribuzione di 15 000 biglietti Interrail per i cittadini europei che hanno compiuto i 18 anni nel 2018, come pure la proposta della Commissione di stanziare 700 milioni di EUR nel QFP 2021-2027, che ben si concilia con le ambizioni dell'UE di promuovere la mobilità a fini di apprendimento, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà di tutti i giovani; si rammarica che la Commissione non abbia proposto stanziamenti per il 2019 e il 2020; è determinato a proseguire l'azione preparatoria nel 2019 e nel 2020;
7. prende atto della valutazione preliminare della Commissione riguardante il proseguimento dell'azione preparatoria "Sistema di garanzia per l'infanzia"; sottolinea che in tale valutazione si fa riferimento a un'eventuale attuazione su più ampia scala a titolo del Fondo sociale europeo; propone di cogliere l'opportunità di una terza fase di attuazione per preparare questa attuazione su più ampia scala nel quadro dell'FSE+;
8. si rammarica che l'aumento della dotazione del programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) sia solo pari al 2,3 % (362,2 milioni di EUR in stanziamenti di impegno) rispetto al bilancio 2018 e che gli stanziamenti di pagamento registrino una diminuzione dello 0,6 %; ricorda che si tratta di un programma di successo per il quale il numero dei richiedenti è di gran lunga superiore a quello dei beneficiari dei finanziamenti; sottolinea che le PMI sono un importante motore dell'occupazione, della crescita economica e della competitività nell'UE, rappresentano la struttura portante dell'economia europea e hanno la capacità di creare crescita e posti di lavoro; esorta, quale priorità assoluta, a tenerne conto destinando finanziamenti sufficienti ai programmi per le PMI e aumentando gli stanziamenti per COSME visto il successo di tale programma;
9. plaude al ruolo svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel ridurre la carenza di investimenti nell'UE; chiede, nel quadro di un equilibrio regionale e settoriale ottimale, il rafforzamento della dimensione sociale degli interventi del FEIS, in particolare in materia di soluzioni sanitarie e medicine innovative, infrastruttura sociale, protezione dell'ambiente, trasporti sostenibili, energie rinnovabili e infrastrutture per lo stoccaggio dell'energia; ribadisce la posizione che sostiene da tempo, secondo cui le nuove iniziative nell'ambito del QFP devono essere finanziate con stanziamenti nuovi e non a scapito dei programmi esistenti; ribadisce altresì il proprio impegno a rafforzare Orizzonte 2020 e l'MCE in modo da annullare il più possibile, nel bilancio 2019, i tagli apportati a tali programmi per finanziare la proroga del FEIS;
10. prende atto dell'impegno nei confronti di un'agenda rinnovata dell'UE in materia di difesa, in particolare attraverso l'accordo sul Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), quale prima fase del Fondo europeo per la difesa; ritiene che questo impegno comune contribuirà a realizzare economie di scala e un maggiore coordinamento tra gli Stati membri e le imprese, consentendo all'UE di mantenere la sua autonomia strategica e di diventare un vero e proprio attore globale;
11. prende atto che la Commissione ha proposto un aumento di 233 milioni di EUR per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI), in linea con la programmazione finanziaria; ribadisce nuovamente che il Parlamento si è opposto all'anticipo degli stanziamenti complementari per il periodo 2018-2020 derivanti dalla revisione intermedia del QFP; sostiene che l'autorità di bilancio mantiene pienamente le proprie prerogative per quanto riguarda la determinazione dei livelli di finanziamento di tutti i programmi, inclusi quelli che sono stati oggetto della revisione intermedia del QFP; sottolinea l'importanza di una cooperazione sincera tra le istituzioni e invita tutti gli attori interessati a mantenere la fiducia durante l'intera procedura di bilancio 2019;
12. rinnova il proprio impegno a favore della lotta alla disoccupazione e in particolare alla disoccupazione giovanile; ritiene, a tale riguardo, che l'YEI dovrebbe essere ulteriormente rafforzata, rispecchiando in tal modo la necessità di aumentare i finanziamenti per realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali, nonostante la complessità della riprogrammazione dell'YEI e dell'FSE in caso di modifica della dotazione dell'YEI; riconosce che il problema della disoccupazione giovanile non è stato adeguatamente affrontato nell'UE, dove la disoccupazione giovanile è ancora più alta rispetto ai livelli del 2007; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri non utilizzino i finanziamenti dell'YEI per sostituire le loro politiche e i loro finanziamenti destinati alla lotta alla disoccupazione, ma piuttosto per integrarli; evidenzia che sia la formazione professionale che l'apprendistato costituiscono pratiche efficienti per contrastare la disoccupazione giovanile; sottolinea che la mobilità promossa da ErasmusPro stimola notevolmente l'analisi comparativa per l'attuazione delle migliori prassi;
13. sottolinea che nel 2019 i programmi della politica di coesione raggiungeranno la velocità di crociera ed evidenzia il proprio impegno ad assicurare stanziamenti sufficienti per tali programmi; si compiace che siano ormai state designate quasi tutte le autorità di gestione per i programmi 2014-2020; sottolinea che i ritardi inaccettabili registrati nell'attuazione dei programmi operativi sono dovuti in gran parte alla designazione tardiva di tali autorità; invita gli Stati membri a garantire che l'attuazione dei programmi sia accelerata, al fine di recuperare i ritardi, e a chiedere l'assistenza della Commissione a tale riguardo;
14. prende atto delle relazioni sul funzionamento della politica regionale e di coesione nell'Unione nonché sulle sfide economiche a cui sono confrontate le regioni in ritardo di sviluppo, che mettono ripetutamente in evidenza carenze sul piano dell'efficienza e dei risultati;
15. prende atto che la proposta della Commissione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di spesa del 20 % per il clima nel 2019; si rammarica, tuttavia, che la Commissione non abbia dato seguito alla richiesta del Parlamento di compensare il livello inferiore degli stanziamenti durante i primi anni del QFP; ritiene che tale proposta sia insufficiente visto che, in totale, solamente il 19,3 % del bilancio dell'UE nel periodo 2014-2020 sarebbe destinato a misure connesse al clima, il che impedirebbe all'UE di conseguire il suo obiettivo di integrare l'azione per il clima dedicandovi almeno il 20 % della spesa durante il periodo 2014-2020, anche qualora l'UE destinasse nuovamente solo il 20 % del suo bilancio alla protezione del clima nel 2020; si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di presentare progetti di bilancio allineati agli impegni e agli obiettivi fissati dall'Unione in questo settore nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013; ritiene che occorra fare di più attraverso lo sviluppo di un piano d'azione nell'ambito di programmi con un forte potenziale, come ad esempio nel quadro di Orizzonte 2020, dell'MCE, del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) o di LIFE+, in quanto tali programmi consentono in particolare investimenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; ricorda la critica motivata espressa dalla Corte dei conti per quanto riguarda la metodologia impiegata dalla Commissione e chiede pertanto rapidi miglioramenti a tale riguardo;
16. accoglie con favore l'impegno della Commissione a migliorare la metodologia di sorveglianza degli interventi per la biodiversità; disapprova, tuttavia, la proposta diminuzione del contributo totale alla protezione delle biodiversità all'8,2 %, che è in contrasto con l'obiettivo di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020;
17. ritiene che garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione e affrontare le sfide della migrazione e dei rifugiati rimangano due priorità principali dell'Unione nel 2019; considera cruciale mantenere la spesa in questi settori a un livello sufficiente per rispondere ai fabbisogni creati dalla crisi migratoria e dei rifugiati nel continente africano, in particolare nel Sahel, come pure nei paesi del Levante e nel Mar Mediterraneo; ritiene che la necessaria solidarietà tra gli Stati membri per gestire i flussi migratori, in particolare quando sarà stata adottata la revisione del regolamento di Dublino, debba trovare un riscontro nel bilancio dell'UE; osserva che il progetto di bilancio 2019 integra le implicazioni finanziarie della proposta della Commissione;
18. sottolinea che molte iniziative legislative importanti, che si trovano in fase di negoziazione o nelle prime fasi di attuazione, come la revisione del regolamento di Dublino, l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite e di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il potenziamento del Sistema d'informazione Schengen e l'iniziativa sull'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione, avranno probabilmente implicazioni finanziarie significative per il bilancio 2019, e sottolinea l'importanza di finanziamenti sufficienti per realizzare le ambizioni dell'Unione in questi settori; incoraggia la Commissione ad avviare un dialogo aperto e proattivo con l'autorità di bilancio su tali iniziative, al fine di consentirle di adeguare gli stanziamenti, ove necessario, e senza pregiudicare, durante la procedura di bilancio annuale, l'esito delle procedure legislative in corso;
19. si rammarica della proposta della Commissione relativa al finanziamento della seconda tranche dello Strumento per i rifugiati in Turchia (FRT) e del successivo accordo raggiunto tra gli Stati membri in sede di Consiglio il 29 giugno 2018; appoggia il proseguimento dell'FRT, ma afferma che, come proposto anche dalla Commissione il 14 marzo 2018, il bilancio dell'UE dovrebbe contribuire al suo finanziamento per un importo di 1 miliardo di EUR, mentre gli Stati membri dovrebbero fornire 2 miliardi di EUR attraverso contributi bilaterali, al fine di lasciare margini sufficienti all'interno degli strumenti speciali del QFP per far fronte a eventi imprevisti negli ultimi due anni dell'attuale QFP, come pure per il finanziamento di altre priorità; afferma altresì che, visto che l'FRT è una nuova iniziativa nell'ambito del QFP, esso dovrebbe essere finanziato con stanziamenti aggiuntivi; si rammarica che, nonostante la chiara richiesta del Parlamento di essere pienamente associato al processo decisionale relativo alla proroga dell'FRT, anche per evitare il ripetersi della procedura della sua istituzione, finora non si siano svolti negoziati tra il Parlamento e il Consiglio sul finanziamento della seconda tranche dell'FRT; informa gli Stati membri che il Parlamento ha il pieno diritto di assumere il proprio ruolo in quanto ramo dell'autorità di bilancio dell'Unione e che intende farlo, come ha già annunciato in occasioni precedenti;
20. rileva che il progetto di bilancio per il 2019 lascia margini molto limitati o inesistenti al di sotto dei massimali del QFP nelle rubriche 1a, 1b, 3 e 4, a causa della limitata flessibilità dell'attuale QFP per rispondere alle nuove sfide e integrare le nuove iniziative; dichiara l'intenzione di attivare ulteriormente, nel quadro della procedura di modifica, le disposizioni in materia di flessibilità previste dal QFP rivisto;
21. esprime preoccupazione per l'eventuale accumulo di un arretrato di fatture non pagate alla fine dell'attuale QFP; prende atto del moderato aumento del 2,7 % degli stanziamenti di pagamento rispetto al bilancio 2018, dovuto principalmente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo sicurezza interna (ISF) e all'FRT; prende atto del margine proposto di 19,3 miliardi di EUR al di sotto del massimale per i pagamenti; invita la Commissione a continuare a monitorare l'evoluzione dei pagamenti, in modo da consentire all'autorità di bilancio di adottare in tempo utile le misure necessarie per evitare un arretrato anormale; è convinto che la credibilità dell'UE dipenda anche dalla sua capacità di garantire un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento nel proprio bilancio per tener fede agli impegni assunti;
Sottorubrica 1a – Competitività per la crescita e l'occupazione
22. rileva che, rispetto al 2018, la proposta della Commissione per il 2019 corrisponde a un aumento del 3,9 % degli impegni nella sottorubrica 1a, che si attestano a 22 860 milioni di EUR; osserva che Orizzonte 2020, l'MCE, i grandi progetti infrastrutturali ed Erasmus+ rappresentano una parte importante di questo aumento, in quanto gli stanziamenti di impegno ad essi destinati sono aumentati rispettivamente dell'8,5 %, del 36,4 %, del 7,8 % e del 10,4 %; sottolinea, tuttavia, che tali aumenti sono generalmente in linea con la programmazione finanziaria e pertanto non costituiscono aumenti addizionali;
23. ricorda che i programmi nel settore della ricerca e dell'innovazione, come Orizzonte 2020, sono essenziali per la creazione di posti di lavoro e per la competitività in Europa; esorta la Commissione a tenerne conto nelle sue priorità; chiede un livello di finanziamenti adeguato per i programmi nel settore della ricerca e dell'innovazione; sottolinea che in particolare gli Stati membri che sono confrontati a difficoltà economiche e finanziarie dovrebbero essere supportati in questo settore;
24. ricorda che negli ultimi anni le nuove iniziative, quali il FEIS (I e II), Wifi4EU e l'EDIDP, sono state finanziate a scapito di numerosi programmi nella sottorubrica 1a, che sono stati pesantemente colpiti da riassegnazioni, segnatamente Orizzonte 2020, MCE, Galileo, ITER, Copernicus e il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS);
25. sottolinea che Erasmus+ rimane il principale programma per promuovere la mobilità giovanile a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione professionale, nonché per incoraggiare i giovani a prendere parte alla democrazia europea; ricorda che occorre compiere sforzi a livello amministrativo per aumentare l'accesso a Erasmus+ e che il volume delle domande ammissibili supera di gran lunga il bilancio attuale; ritiene pertanto che la dotazione di Erasmus+ dovrebbe essere in grado di soddisfare le domande ammissibili di partecipazione al programma, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
26. prende atto con preoccupazione delle discussioni sul finanziamento del Corpo europeo di solidarietà, che hanno confermato il timore del Parlamento che le nuove iniziative andrebbero a scapito di programmi efficienti già esistenti; prende atto altresì con preoccupazione del precedente creato dall'esito della procedura di trilogo, che non riesce a fare chiarezza sulle fonti di finanziamento dell'iniziativa, lasciando che sia la procedura di bilancio annuale a fornire ulteriori chiarimenti; si attende che la Commissione attui l'accordo in modo da rispecchiare pienamente le discussioni in sede di trilogo e lo spirito dell'accordo;
27. si compiace che l'accordo raggiunto sul finanziamento dell'EDIDP preveda tagli più contenuti ai programmi della sottorubrica 1a rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione; è tuttavia preoccupato per il fatto che il Consiglio sembra accordare una maggiore importanza al mantenimento dei margini piuttosto alla fornitura di finanziamenti sufficienti per quelle che esso stesso considera come assolute priorità;
28. accoglie con favore l'assegnazione di 500 milioni di EUR all'EDIDP per il 2019 e il 2020; prende atto che, in base alle stime del'EPRS, la mancanza di cooperazione tra le industrie nazionali in questo settore costa all'UE 10 miliardi di EUR l'anno; ritiene che la difesa costituisca un chiaro esempio di come si potrebbe conseguire una maggiore efficacia trasferendo all'UE alcune competenze e azioni attualmente condotte dagli Stati membri, così come gli stanziamenti corrispondenti; sottolinea che ciò risulterebbe nella dimostrazione del valore aggiunto europeo e consentirebbe di limitare l'onere complessivo della spesa pubblica nell'UE;
29. valuta positivamente la proposta di creare un'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, che promuoverà l'ultima infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sosterrà lo sviluppo delle sue tecnologie e la sua applicazione in un'ampia gamma di settori, a vantaggio degli scienziati, dell'industria e del settore pubblico;
Sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e territoriale
30. rileva che il totale degli stanziamenti di impegno per la sottorubrica 1b ammonta a 57 113,4 milioni di EUR, importo che rappresenta un aumento del 2,8 % rispetto al bilancio 2018; rileva altresì che l'importo proposto di 47 050,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento registra un aumento dell'1,1 % rispetto al 2018;
31. si compiace che l'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020 stia raggiungendo la velocità di crociera e ribadisce che in futuro occorre evitare un accumulo "anormale" di fatture non pagate; si compiace altresì del fatto che la grande maggioranza delle autorità di gestione nazionali sono ormai state designate; invita la Commissione e gli Stati membri a risolvere tutte le questioni in sospeso al fine di facilitare l'attuazione dei programmi;
32. ricorda che, a seguito della revisione delle previsioni da parte degli Stati membri, il bilancio rettificativo n. 6/2017 ha ridotto gli stanziamenti di pagamento nella sottorubrica 1b di 5,9 miliardi di EUR; auspica sinceramente che sia le autorità nazionali che la Commissione abbiano migliorato le loro stime relative al fabbisogno di pagamenti nel bilancio 2019 e che il livello proposto per gli stanziamenti di pagamento sarà pienamente eseguito;
33. sottolinea che in un'epoca caratterizzata da un'evoluzione tecnologica rapida, anche in settori quali l'intelligenza artificiale, il divario tra le regioni in rapido sviluppo e quelle in ritardo di sviluppo potrebbe accentuarsi se l'impatto dei Fondi strutturali non fosse rafforzato da condizionalità di efficienza;
34. prende atto della proposta della Commissione di finanziare il proseguimento dell'YEI e della proposta di mobilitare 233,3 milioni di EUR a titolo del margine globale per gli impegni; ricorda che eventuali aumenti degli stanziamenti destinati all'YEI dovrebbero essere accompagnati da importi corrispondenti a titolo dell'FSE; ricorda l'impegno assunto dalla Commissione in sede di conciliazione sul bilancio 2018 di presentare quanto prima la revisione del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per includere l'aumento previsto per l'YEI nel 2018; sottolinea che la Commissione non ha tenuto fede a tale impegno e le chiede di spiegare in dettaglio i motivi del ritardo nella presentazione della revisione dell'RDC;
35. si impegna ad adottare rapidamente la nuova legislazione relativa all'YEI e all'FSE, al fine di facilitare un ambizioso aumento degli stanziamenti destinati all'YEI nel 2019, senza compromettere altri programmi in corso a titolo dell'FSE negli Stati membri, esonerando eventualmente gli Stati membri dal loro obbligo di versare il loro contributo corrispondente agli stanziamenti dell'FSE destinati all'occupazione giovanile, alla rigorosa condizione che le modifiche proposte non permettano agli Stati membri di sottrarsi agli impegni finanziari già assunti in materia e non comportino una diminuzione in termini generali degli stanziamenti di bilancio dell'UE destinati alla lotta alla disoccupazione giovanile;
Rubrica 2 – Crescita sostenibile: risorse naturali
36. prende atto della proposta di stanziare 59 991,1 milioni di EUR in impegni (+1,2 % rispetto al 2018) e 57 790,4 milioni di EUR in pagamenti (+3 %) per la rubrica 2; prende atto che la spesa del FEAGA per il 2019 è stimata a 44 162,5 milioni di EUR, importo inferiore a quello del bilancio 2018 (-547,9 milioni di EUR);
37. rileva che la Commissione ha lasciato un margine di 344,9 milioni di EUR al di sotto del massimale della rubrica 2; sottolinea che la maggiore volatilità dei mercati agricoli, come quella dovuta all'embargo russo, potrebbe giustificare il ricorso a tale margine; invita la Commissione a garantire che il margine lasciato al di sotto dei massimali sia sufficiente per far fronte a eventuali crisi;
38. prende atto del fatto che alcune misure connesse all'embargo russo e incluse nel bilancio 2018 non saranno prorogate (ad esempio per i prodotti ortofrutticoli, per i quali la situazione del mercato è tuttora difficile), mentre si registrano ancora difficili situazioni di mercato nel settore lattiero-caseario; attende la lettera rettificativa della Commissione, prevista per ottobre, che dovrebbe essere basata su informazioni aggiornate riguardo al finanziamento del FEAGA al fine di verificare i reali fabbisogni del settore agricolo; sottolinea che i casi in cui è necessario un intervento sul mercato a titolo del FEAGA restano limitati e rappresentano solo una parte relativamente contenuta di tale Fondo (circa il 5,9 %);
39. sottolinea che la soluzione per contrastare la disoccupazione giovanile consiste in parte nel dare un sostegno adeguato ai giovani nelle zone rurali; si rammarica che la Commissione non abbia proposto di aumentare la dotazione della linea di bilancio per i giovani agricoltori;
40. sottolinea che l'attuazione del FEAMP sta registrando un'accelerazione e dovrebbe raggiungere la velocità di crociera nel 2019, dopo un avvio lento all'inizio del periodo di programmazione; si compiace dell'aumento degli impegni per il programma LIFE+ (+6 %), in linea con la programmazione finanziaria; rileva che l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) assumerà ulteriori responsabilità nel periodo 2019-2020 in materia di monitoraggio e comunicazione ambientali, come pure in materia di verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti;
Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza
41. osserva che per la rubrica 3 è proposto un importo complessivo di 3 728,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, il che rappresenta un aumento del 6,7 % rispetto al 2018, mentre il totale degli stanziamenti di pagamento ammonta a 3 486,4 milioni di EUR, vale a dire il 17 % in più rispetto alle proposte dello scorso esercizio; sottolinea, tuttavia, che questi aumenti intervengono dopo anni di calo del livello dei finanziamenti e che il finanziamento globale di vari settori chiave quali la migrazione, la gestione delle frontiere o la sicurezza interna rappresenta tuttora solo il 2,3 % della spesa complessiva dell'UE proposta per il 2019; mette in questione i 281,2 milioni di EUR proposti in impegni per sostenere la migrazione legale verso l'Unione e promuovere un'integrazione efficace dei cittadini dei paesi terzi, nonché per rafforzare strategie di rimpatrio eque ed efficaci, un importo che rappresenta una riduzione del 14,4 % rispetto al 2018; invita la Commissione a motivare ulteriormente tale taglio;
42. rileva che, per il quarto anno consecutivo, tutti i margini all'interno del massimale della rubrica 3 sono esauriti, il che dimostra che, allo stato attuale, il bilancio dell'UE non è adeguatamente attrezzato per assorbire l'entità e la gravità delle sfide cui l'Unione deve oggi far fronte in materia di migrazione e sicurezza; si compiace, a tale riguardo, della proposta mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo di 927,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno;
43. prevede che la pressione sui sistemi di asilo e migrazione di alcuni Stati membri, nonché sulle loro frontiere, rimarrà alta nel 2019 e sollecita l'Unione a rimanere vigile rispetto ad eventuali future esigenze imprevedibili in questi settori; chiede, a tale riguardo, che i mezzi di controllo alle frontiere esterne siano rafforzati e, in tale contesto, che le agenzie dell'UE che trattano tali questioni ricevano finanziamenti e personale adeguati; ribadisce che affrontare le cause profonde della migrazione e della crisi dei rifugiati rappresenta una soluzione sostenibile a lungo termine, parallelamente alla stabilizzazione del vicinato dell'UE, e che investire nei paesi di origine dei migranti e dei profughi è fondamentale per raggiungere questo obiettivo;
44. accoglie con favore la richiesta del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 di potenziare ulteriormente Frontex attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato; chiede ulteriori precisazioni quanto al numero degli effettivi che saranno inviati dagli Stati membri e degli effettivi di cui l'Agenzia stessa avrà direttamente bisogno; invita la Commissione ad adattare di conseguenza il suo progetto di bilancio in occasione della lettera rettificativa d'autunno; accoglie con favore anche gli ulteriori 45,6 milioni di euro concessi al fine di sostenere la Grecia e la Spagna nella gestione del flusso di migranti in arrivo nel loro territorio; sottolinea che un controllo efficace delle frontiere debba essere accompagnato da un'adeguata assistenza dei migranti in arrivo;
45. fa notare che lo strumento che consente di fornire un sostegno umanitario di emergenza all'interno dell'Unione scadrà nel marzo 2019; invita la Commissione, in considerazione dei persistenti bisogni umanitari di profughi e richiedenti asilo in determinati Stati membri, a valutare se non sia opportuno riattivare e rialimentare tale strumento; evidenzia la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti dei paesi in cui si concentrano gli arrivi e i richiedenti asilo; sottolinea, parallelamente, che è importante mantenere la disponibilità dei finanziamenti a titolo dei meccanismi che forniscono aiuti di emergenza nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), segnatamente in vista del proseguimento del sostegno alla Grecia; è del parere che un sostegno finanziario dovrebbe essere concesso anche all'Italia; invita quindi la Commissione a esporre i motivi che l'hanno indotta a non presentare una proposta in tal senso; ricorda che l'Italia è l'unico Stato membro in cui la maggioranza della popolazione ritiene di non aver tratto beneficio dall'appartenenza all'Unione europea; si rammarica della netta diminuzione degli stanziamenti di impegno relativi alla seconda componente dell'AMIF "Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci";
46. è del parere che, in un contesto di preoccupazioni molteplici in materia di sicurezza, comprese le nuove forme di radicalizzazione, criminalità informatica, violenza e terrorismo che superano la capacità di risposta dei singoli Stati membri, il bilancio dell'UE dovrebbe incoraggiare la cooperazione su questioni connesse alla sicurezza, con il supporto delle agenzie dell'UE di più antica istituzione; si chiede, a tale riguardo, in che modo questo contesto di sicurezza ad alto rischio possa conciliarsi con l'importante taglio (-26,6 %) che si vorrebbe apportare agli stanziamenti di impegno destinati al Fondo sicurezza interna; sottolinea che la spesa in questo settore risulta fruttuosa solo quando si rimuovono gli ostacoli alla cooperazione intraeuropea e alla condivisione mirata delle informazioni, e si attuano nel contempo pienamente le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in linea con la legislazione dell'UE; si rammarica che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta volta ad esprimere, a livello dell'UE, solidarietà finanziaria alle vittime di atti di terrorismo e alle loro famiglie, e chiede alla Commissione di fare il necessario per garantire che un siffatto sostegno sia predisposto in tempi brevi;
47. prende atto della proposta revisione della base giuridica del meccanismo di protezione civile dell'Unione che, una volta adottata, dovrebbe avere un forte impatto di bilancio negli ultimi due anni dell'attuale QFP, con 256,9 milioni di EUR a titolo della sola rubrica 3; insiste sul fatto che è del tutto logico che questo importante potenziamento di una politica fondamentale dell'Unione sia finanziato con mezzi nuovi e supplementari; mette in guardia contro il ricorso alle riassegnazioni, che vanno chiaramente a scapito di altre politiche e di altri programmi utili e ben funzionanti;
48. ribadisce il forte sostegno del Parlamento ai programmi dell'Unione nei settori della cultura, della giustizia, dei diritti fondamentali e della cittadinanza; accoglie favorevolmente l'aumento proposto per il programma Europa creativa; insiste, inoltre, sulla necessità di dotare di risorse sufficienti il programma "Europa per i cittadini" e le iniziative dei cittadini europei, segnatamente all'approssimarsi delle elezioni europee;
49. rammenta il sostegno del Parlamento al programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e al programma Giustizia; sottolinea che l'UE deve mantenere il proprio impegno di rafforzare i diritti delle donne e delle persone LGBTI;
50. si compiace dell'aumento degli stanziamenti di impegno relativi al programma "Alimenti e mangimi", che dovrebbe consentire all'Unione di gestire efficacemente lo scoppio di gravi epidemie fra gli animali e di malattie parassitarie nei vegetali, compresa l'epidemia di influenza aviaria che negli ultimi anni ha colpito numerosi Stati membri;
51. chiede alla Commissione di prevedere un adeguata dotazione di bilancio per aumentare la visibilità e l'efficacia della copertura mediatica delle elezioni europee del 2019, e in particolare per favorire la conoscenza degli "Spitzenkandidaten", i candidati alla Presidenza della Commissione;
Rubrica 4 – Europa globale
52. prende atto dell'aumento globale del finanziamento proposto per la rubrica 4, che ammonta a 11 384,2 milioni di EUR (+13,1 % rispetto al bilancio 2018) in stanziamenti di impegno; rileva che questo aumento è principalmente connesso al finanziamento della seconda tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia (FRT), per il quale la Commissione propone di mobilitare il margine globale per gli impegni (1 116,2 milioni di EUR); rileva altresì che questa proposta porterebbe a un'assenza di margine sotto il massimale della rubrica 4;
53. chiede agli Stati membri di fornire maggiori contributi al Fondo fiduciario per l'Africa, al Fondo "Madad" e al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, al fine di sostenere la stabilizzazione delle zone di crisi, fornire assistenza ai profughi e promuovere lo sviluppo sociale ed economico nel continente africano e nei paesi del vicinato europeo;
54. resta convinto del fatto che le sfide cui l'azione esterna dell'UE è confrontata richiedono finanziamenti costanti che superano l'attuale volume della rubrica 4; sostiene che le nuove iniziative dovrebbero essere finanziate con stanziamenti nuovi e che tutte le opzioni di flessibilità andrebbero sfruttate pienamente; si oppone, tuttavia, alla proposta di finanziare l'estensione dell'FRT e al relativo accordo raggiunto in sede di Consiglio il 29 giugno 2018, dal momento che limiterebbero sostanzialmente sia la possibilità di finanziare altri settori prioritari nell'ambito della rubrica 4 che il ruolo determinante del bilancio dell'UE nel raggiungere le persone bisognose e nel promuovere i valori fondamentali;
55. valuta positivamente gli aumenti di stanziamenti proposti per i progetti connessi alla migrazione in relazione alla rotta del Mediterraneo centrale, come anche il moderato aumento a favore della componente orientale dello strumento europeo di vicinato (ENI) e la ridistribuzione delle priorità nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) a favore del Medio Oriente; chiede che siano assegnate risorse finanziarie sufficienti all'UNRWA, onde garantire un supporto continuo ai profughi palestinesi nella regione, alla luce della recente decisione degli Stati Uniti di ritirare il proprio contributo all'Agenzia;
56. accoglie con favore l'incremento del sostegno a favore delle azioni regionali nei Balcani occidentali; ritiene, ciò nondimeno, che il sostegno alle riforme politiche dovrebbe essere ulteriormente aumentato; si rammarica del potenziamento del sostegno a favore delle riforme politiche in Turchia (IPA II) e mette in dubbio che sia in linea con la decisione dell'autorità di bilancio di ridurre gli stanziamenti di questa linea per l'esercizio finanziario attuale; ribadisce la propria posizione in virtù della quale ha chiesto che i finanziamenti destinati alle autorità turche nel quadro dell'IPA II siano subordinati a miglioramenti nei settori dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; chiede che gli stanziamenti di questa linea, in mancanza di progressi in questi settori e nella consapevolezza del limitato spazio di manovra, siano prevalentemente reindirizzati verso gli attori della società civile in vista della messa in atto di misure a supporto degli obiettivi connessi allo Stato di diritto, alla democrazia, ai diritti umani e alla libertà dei media; è favorevole alla globale tendenza al ribasso registrata dagli stanziamenti assegnati alla Turchia per le riforme politiche;
57. sottolinea il calo considerevole degli importi da prevedere, nel quadro del bilancio 2019, per il Fondo di garanzia per le azioni esterne gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), come anche la sostanziale riduzione del previsto importo delle sovvenzioni a titolo dell'assistenza macrofinanziaria (AMF), dovuti a un importo dei prestiti BEI in essere inferiore a quanto precedentemente stimato, nonché a un'erogazione di prestiti a titolo dell'AMF inferiore rispetto all'ultima programmazione finanziaria;
58. ribadisce il proprio pieno supporto agli impegni contratti dall'UE in occasione delle conferenze di Bruxelles sulla Siria, che confermano gli impegni precedentemente assunti; condivide il rafforzamento dell'ENI e dell'assistenza umanitaria per un importo di 120 milioni di EUR ciascuno per onorare tali impegni nel 2019;
59. ribadisce il proprio sostegno all'assegnazione di risorse finanziarie adeguate alla comunicazione strategica dell'UE per contrastare le campagne di disinformazione e gli attacchi informatici, come anche per promuovere un'immagine obiettiva dell'Unione al di fuori dei suoi confini;
Rubrica 5 – Amministrazione
60. rileva che la spesa a titolo della rubrica 5 registra un aumento del 3,0 % rispetto al bilancio 2018, raggiungendo 9 956,9 milioni di EUR (+291,4 milioni di EUR) in stanziamenti di impegno; osserva che, come nel precedente esercizio di bilancio, l'aumento deriva principalmente dall'evoluzione delle pensioni (+116,7 milioni di EUR), che rappresentano il 20,2 % della spesa a titolo della rubrica 5; osserva altresì che, nel progetto di bilancio, la quota della spesa per l'amministrazione rimane stabile a un livello del 6,0 % in stanziamenti di impegno;
61. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per integrare tutte le possibilità di realizzare risparmi e razionalizzazioni nella spesa non connessa alle retribuzioni per il proprio bilancio; osserva che l'evoluzione della spesa della Commissione (+2,0 %) è in gran parte dovuta all'adeguamento automatico della spesa connessa alle retribuzioni e agli impegni contrattuali; constata inoltre la ridistribuzione a livello interno degli effettivi della Commissione per far fronte alle sue nuove priorità;
62. constata che il margine reale è di 575,2 milioni di EUR al di sotto del massimale dopo la detrazione di 253,9 milioni di EUR per il ricorso al margine per imprevisti mobilitato nel 2018; considera che il margine è importante in termini nominali e ritiene che esso rifletta gli sforzi compiuti dalla Commissione, in particolare per congelare l'evoluzione della spesa non connessa agli stipendi; reputa che un ulteriore sforzo compiuto per stabilizzare o ridurre la spesa amministrativa della Commissione potrebbe portare a rinviare importanti investimenti o compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione;
Progetti pilota e azioni preparatorie
63. sottolinea l'importanza dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) quali strumenti per formulare priorità politiche e introdurre nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'UE; intende procedere all'individuazione di un pacchetto equilibrato di PP e AP, che rifletta le priorità politiche del Parlamento e tenga conto di una valutazione preliminare adeguata e tempestiva da parte della Commissione; osserva che, nella proposta attuale, il margine disponibile in alcune rubriche è limitato o addirittura inesistente, e intende valutare il modo in cui reperire risorse per eventuali PP e AP senza che ciò vada a scapito di altre priorità politiche;
Agenzie
64. constata che il progetto di bilancio 2019 presenta un aumento generale degli stanziamenti destinati alle agenzie decentrate (+10,8 % senza tenere conto delle entrate con destinazione specifica), nonché un aumento dei posti (+259); si compiace del fatto che, nel caso della maggior parte delle agenzie, i loro bilanci aumentano mentre i contributi dell'UE diminuiscono; osserva, a tale proposito, che il Parlamento sta attualmente valutando la possibilità di estendere ulteriormente il finanziamento delle agenzie decentrate tramite la riscossione di diritti; osserva altresì con soddisfazione che alle agenzie cui sono stati conferiti nuovi compiti (ESMA, eu-LISA e FRONTEX) è stato accordato un aumento importante degli stanziamenti e del personale statutario; chiede un sostegno finanziario ulteriore per le agenzie che si occupano di sfide in materia di migrazione e sicurezza; ritiene che Europol ed Eurojust dovrebbero essere ulteriormente rafforzate e che l'EASO dovrebbe beneficiare di un finanziamento adeguato per la sua trasformazione in Agenzia europea per l'asilo;
65. ribadisce la propria posizione secondo cui l'obiettivo di riduzione del personale del 5 % è stato raggiunto con successo e sottolinea che, alla luce dell'analisi rapida della Corte dei conti, questa prassi non ha necessariamente raggiunto i risultati attesi; ritiene che le agenzie decentrate debbano essere valutate seguendo un approccio caso per caso; si compiace che tutte le istituzioni abbiano accolto le raccomandazioni del Gruppo di lavoro interistituzionale;
66. valuta positivamente la creazione di due nuovi organi dell'UE, da considerarsi come agenzie decentrate, rispettivamente la Procura europea (EPPO) e l'Autorità europea del lavoro; rileva che gli stanziamenti corrispondenti all'Autorità europea del lavoro sono stati iscritti nella riserva in attesa della finalizzazione della procedura legislativa; rileva altresì che l'EPPO ha sede a Lussemburgo e le chiede di sottoporre ai due rami dell'autorità di bilancio tutte le informazioni sulla sua politica immobiliare in conformità del regolamento finanziario; è del parere che la creazione di nuove agenzie debba essere accompagnata dall'assegnazione di nuove risorse e di nuovi posti, evitando qualsiasi tipo di riassegnazione, a meno che non sia chiaramente dimostrato che determinate attività sono trasferite integralmente dalla Commissione o da altri organi già esistenti, ad esempio Eurojust, alle nuove agenzie; rileva che Eurojust resta competente per i casi previsti dalla direttiva PIF, in stretta cooperazione con l'EPPO, e che nel contempo è pienamente impegnata a garantire il supporto operativo agli Stati membri nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo, la criminalità informatica e il traffico di migranti; rammenta le disposizioni contenute nel progetto comune con riguardo alle agenzie decentrate di recente creazione;
67. si aspetta che i negoziati sul bilancio 2019 siano basati sul principio secondo cui entrambi i rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad avviare i negoziati in una fase il più precoce possibile e a sfruttare pienamente l'intero periodo di conciliazione, assicurando nel contempo un livello di rappresentanza che garantisca un autentico dialogo politico;
o o o
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DATE PER LA PROCEDURA DI BILANCIO E MODALITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE NEL 2018
A. In conformità della parte A dell'allegato dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono le seguenti date principali per la procedura di bilancio 2019:
1. la Commissione si adopererà per presentare lo stato di previsione 2019 entro la fine di maggio;
2. il 12 luglio mattina sarà convocato un trilogo prima dell'adozione della posizione del Consiglio;
3. il Consiglio si adopererà per adottare la sua posizione e trasmetterla al Parlamento europeo entro la settimana 37 (terza settimana di settembre), al fine di agevolare un accordo tempestivo con il Parlamento europeo;
4. la commissione per i bilanci del Parlamento europeo si adopererà per votare gli emendamenti alla posizione del Consiglio al più tardi entro la fine della settimana 41 (metà ottobre);
5. il 18 ottobre mattina sarà convocato un trilogo prima della lettura del Parlamento europeo;
6. la plenaria del Parlamento europeo voterà nell'ambito della sua lettura nella settimana 43 (tornata del 22-25 ottobre);
7. il 30 ottobre avrà inizio il periodo di conciliazione. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE, il termine disponibile per la conciliazione scadrà il 19 novembre 2018;
8. il comitato di conciliazione si riunirà il 7 novembre mattina presso il Parlamento europeo e il 16 novembre presso il Consiglio e potrà continuare se del caso; le sessioni del comitato di conciliazione saranno preparate da uno o più triloghi. Un trilogo è previsto per il 7 novembre mattina. Uno o più triloghi supplementari potranno essere convocati durante il periodo di conciliazione di 21 giorni, incluso, eventualmente, il 14 novembre (Strasburgo).
B. Le modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione sono riportate nella parte E dell'allegato del summenzionato accordo interistituzionale.
Raccomandazione al Consiglio sulla 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 al Consiglio concernente la 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2018/2040(INI))
– vista la risoluzione delle Nazioni Unite adottata il 3 aprile 2006 dall'Assemblea generale che istituisce un Consiglio dei diritti umani,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 34 e 36,
– viste la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e la politica dell'Unione europea in materia,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti umani, il suo preambolo e l'articolo 18, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,
– vista la sua raccomandazione del 5 luglio 2017 al Consiglio concernente la 72ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(1),
– vista la risoluzione ONU adottata il 3 maggio 2011 dall'Assemblea generale sulla partecipazione dell'Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite, che riconosce all'UE il diritto di intervenire all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di presentare proposte ed emendamenti orali da sottoporre a votazione su richiesta di uno Stato membro e di esercitare il diritto di replica,
– viste le conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2017 sulle priorità dell'UE per la 72ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
– vista la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016,
– viste le risoluzioni nn. 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2913) e 2242 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
– visti i principi chiave sanciti dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE del giugno 2016, in particolare quelli che riguardano la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere degli Stati, che sono rispettati nella stessa misura da tutti gli Stati partecipanti,
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune(2),
– vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,
– visto l'articolo 113 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0230/2018),
A. considerando che l'UE e i suoi Stati membri restano pienamente impegnati a favore del multilateralismo, di una governance mondiale, della promozione dei valori fondamentali delle Nazioni Unite come parte integrante della politica estera dell'UE e dei tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite: diritti umani, pace e sicurezza e sviluppo; che un sistema multilaterale fondato su regole e valori universali è il più adeguato per affrontare crisi, sfide e minacce; che il futuro stesso del sistema multilaterale si trova dinanzi a sfide senza precedenti;
B. considerando che la strategia globale dell'UE rispecchia il livello delle sfide mondiali odierne, le quali richiedono un'Organizzazione delle Nazioni Unite forte e più efficiente e una più stretta cooperazione a livello di Stati membri sia all'interno dell'UE che delle Nazioni Unite;
C. considerando che gli Stati membri dell'UE devono compiere ogni sforzo per coordinare le proprie azioni in seno agli organi e agli organismi del sistema delle Nazioni Unite parlando con una sola voce sulla base del diritto internazionale in materia di diritti umani e dei valori fondamentali dell'UE; che tale cooperazione deve basarsi su sforzi comuni volti a prevenire un'ulteriore escalation dei conflitti in corso e a favorirne la soluzione, a promuovere un disarmo e un controllo degli armamenti efficaci, segnatamente per quanto riguarda gli arsenali nucleari, ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e a contribuire a un ordine internazionale basato sulle regole, conformemente al mandato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, TUE;
D. considerando che l'assetto politico mondiale e il contesto della sicurezza si stanno evolvendo rapidamente e richiedono risposte globali; che le Nazioni Unite rimangono alla base del sistema multilaterale di cooperazione tra i suoi paesi membri per affrontare tali sfide e sono l'organizzazione più adatta a fare fronte alle crisi internazionali e alle sfide e minacce globali;
E. considerando che il mondo deve fare i conti con una serie di sfide globali correlate ai conflitti in corso ed emergenti e alle relative conseguenze, quali cambiamenti climatici e terrorismo, che devono essere affrontate su scala globale; che l'attuale struttura del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è tuttora basata su uno scenario politico datato e che i suoi processi decisionali non riflettono adeguatamente una realtà globale in mutamento; che l'UE e i suoi Stati membri sono stati determinanti nel definire l'agenda globale per il 2030 delle Nazioni Unite e che l'UE mantiene il suo impegno ad essere in prima linea nella mobilitazione di tutti i mezzi di attuazione e di un robusto meccanismo di follow-up, monitoraggio e riesame per garantire l'avanzamento dei progetti e l'assunzione di responsabilità; che ciò si riflette nell'azione esterna dell'UE e in altre politiche sostenute dai diversi strumenti finanziari dell'UE;
F. considerando che i tre pilastri delle Nazioni Unite – pace e sicurezza, sviluppo, diritti umani e Stato di diritto – sono inseparabili e sinergici; che l'obiettivo originario delle Nazioni Unite di mantenere la pace è compromesso da continue crisi complesse;
G. considerando che le procedure burocratiche onerose e la struttura rigida e complessa delle Nazioni Unite hanno talvolta ostacolato l'adeguato funzionamento dell'istituzione e la sua capacità di fornire una risposta rapida a crisi e sfide globali;
H. considerando che una risposta efficace alle crisi, minacce e sfide globali richiede un sistema multilaterale efficiente, fondato su regole e valori universali;
I. considerando che l'ordine internazionale basato sulla cooperazione, sul dialogo e sui diritti umani è attualmente messo in discussione da diversi movimenti nazionalisti e protezionisti in tutto il mondo;
J. considerando che il numero sempre crescente di compiti del sistema delle Nazioni Unite richiede un finanziamento adeguato da parte dei suoi Stati membri; che vi è un divario crescente tra le esigenze dell'organizzazione e i finanziamenti ad essa destinati; considerando che, tenuto conto dell'intenzione degli Stati Uniti di ridurre i loro contributi al bilancio delle Nazioni Unite, l'Unione europea e i suoi Stati membri rimangono collettivamente il principale contributore finanziario e dovrebbero sostenere attivamente il Segretario generale delle Nazioni Unite nei suoi sforzi volti a garantire un funzionamento e un finanziamento adeguati delle Nazioni Unite, con gli obiettivi primari di eliminare la povertà, promuovere la pace e la stabilità a lungo termine, difendere i diritti umani, combattere le ineguaglianze sociali e fornire assistenza umanitaria alle popolazioni, ai paesi e alle regioni che sono confrontati con ogni tipo di crisi, siano esse naturali o provocate dall'uomo; che i contributi dell'UE alle Nazioni Unite dovrebbero essere più visibili; che le agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), hanno subito importanti tagli finanziari; che l'attuale livello di finanziamento complessivo delle Nazioni Unite rimane insufficiente a consentire all'organizzazione di attuare il proprio mandato e far fronte alle attuali sfide globali;
K. considerando che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto sono sottoposti a minacce crescenti in diverse regioni del mondo e che lo spazio della società civile sta diminuendo in molti paesi membri delle Nazioni Unite; che i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile devono fare i conti con minacce e rischi crescenti in tutto il mondo per il loro legittimo lavoro;
L. considerando che la promozione e la protezione dei diritti umani sono alla base del multilateralismo e costituiscono un pilastro centrale del sistema delle Nazioni Unite; che l'UE difende con fermezza tutti i diritti umani, che sono universali, indivisibili, interdipendenti e intercorrelati; che l'UE è tra i più strenui difensori e promotori dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei valori culturali e della diversità, della democrazia e dello Stato di diritto; che questi valori sono sempre più minacciati in diverse regioni del mondo; che i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile si trovano ad affrontare minacce e rischi crescenti per il loro lavoro legittimo e sono esposti a crescenti rappresaglie per aver interagito con gli organismi e i meccanismi delle Nazioni Unite; che la comunità internazionale e l'Unione europea devono intensificare gli sforzi per fornire protezione e sostegno ai difensori dei diritti umani e sostenere le norme internazionali in materia di democrazia, diritti umani e Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda i diritti di coloro che appartengono a gruppi minoritari o che si trovano in situazioni di vulnerabilità, tra cui donne, bambini, giovani, minoranze etniche, razziali o religiose, migranti, rifugiati e sfollati interni, persone con disabilità, lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e popolazioni indigene;
1. raccomanda al Consiglio:
Riforma del sistema delle Nazioni Unite, compresa la riforma del Consiglio di sicurezza
a)
di sostenere attivamente il programma di riforme del Segretario generale delle Nazioni Unite basato su tre pilastri al fine di rendere il sistema delle Nazioni Unite realmente coordinato, efficiente, efficace, integrato, trasparente e responsabile; di sostenere la razionalizzazione della struttura volta al mantenimento della pace e della sicurezza, che deve divenire più efficiente, mirata, finanziata adeguatamente e operativa, caratterizzata da poteri ripartiti in modo più equilibrato e da una maggiore diversità effettiva in termini di rappresentanze regionali in tutti i suoi organismi;
b)
di sostenere una riduzione della burocrazia, procedure semplificate e processi decisionali decentralizzati, con maggiore trasparenza e assunzione di responsabilità riguardo alle missioni e al lavoro del personale delle Nazioni Unite, segnatamente riguardo alle loro operazioni sul campo;
c)
di sostenere gli sforzi profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite per apportare un cambiamento sostanziale volto ad allineare il sistema di sviluppo delle Nazioni Unite alle priorità dell'agenda 2030, agli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla responsabilità di proteggere (R2P) e a renderlo idoneo a sostenere meglio la loro attuazione;
d)
di invitare gli Stati membri delle Nazioni Unite a conferire poteri al Segretario generale e al Vice Segretario generale delle Nazioni Unite e alle loro rispettive autorità nel processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere efficienza, flessibilità e capacità di risposta maggiori e un migliore rapporto costi-benefici nelle Nazioni Unite e nelle sue agenzie;
e)
di ricordare a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite il loro obbligo di proseguire i propri sforzi finanziari al fine di sostenere tutte le agenzie delle Nazioni Unite e rispettare i propri impegni in materia di spesa per gli aiuti allo sviluppo, accrescendone nel contempo l'efficacia e l'efficienza e chiamando i governi a rispondere per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile globali;
f)
di sostenere attivamente gli sforzi profusi dal Segretario generale nell'attuazione della strategia sulla parità di genere delle Nazioni Unite, quale strumento fondamentale per garantire una rappresentanza equa delle donne all'interno del sistema delle Nazioni Unite; di nominare un numero maggiore di donne, e in particolare donne appartenenti a minoranze, in posizioni dirigenziali superiori presso il quartier generale delle Nazioni Unite e ad adottare misure per l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere; di invitare l'Unione europea e le Nazioni Unite a nominare un numero maggiore di agenti di polizia e soldati di sesso femminile nell'ambito delle missioni e delle operazioni; di promuovere consulenti intersettoriali sulle questioni di genere per le singole missioni e operazioni e per piani d'azione specifici, che determinino le modalità di attuazione delle risoluzioni 1325 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel contesto di ciascuna missione e operazione; di assicurare che tutti gli organismi delle Nazioni Unite abbiano gli stessi requisiti minimi in merito a istruzione e competenze e che comprendano una chiara prospettiva di genere, LGBTI e antirazzista, caratterizzata da tolleranza zero verso tutte le forme di sfruttamento e violenza sessuale e comprendente un'efficace funzione di denuncia delle irregolarità all'interno dell'ONU, affinché gli informatori possano segnalare anonimamente reati commessi dal personale delle Nazioni Unite sia contro altro personale ONU sia contro la popolazione locale;
g)
di sottolineare l'importanza che gli Stati membri dell'UE attribuiscono al coordinamento delle loro azioni in seno agli organi e agli organismi del sistema delle Nazioni Unite;
h)
di chiedere una riforma globale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per migliorarne la rappresentatività sulla base di un ampio consenso, al fine di garantire che esso risponda più rapidamente ed efficacemente alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali; di promuovere il rinvigorimento dell'attività dell'Assemblea generale e il miglioramento del coordinamento e della coerenza delle azioni intraprese da tutte le istituzioni delle Nazioni Unite;
i)
di raddoppiare gli sforzi volti a riformare in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, limitando significativamente o regolamentando l'esercizio del diritto di veto, segnatamente nei casi in cui vi siano prove di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, il quale ostacola il processo decisionale, e modificando la composizione dei suoi membri per rispecchiare meglio l'attuale ordine mondiale, tra l'altro mediante l'attribuzione di un seggio permanente all'Unione europea;
j)
di invitare l'UE e gli Stati membri a parlare con una sola voce; di sostenere gli sforzi profusi dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dalle delegazioni dell'UE a New York e a Ginevra e dagli Stati membri al fine di migliorare il coordinamento delle posizioni dell'Unione e di raggiungere una posizione comune dell'UE durante le votazioni, affinché sia potenziata la coerenza e la credibilità dell'UE in sede di Nazioni Unite;
k)
di ribadire il suo sostegno all'operato delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, compresi i relatori speciali, agli altri meccanismi relativi ai diritti umani tematici o specifici per paese, nonché il suo appello a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a estendere gli inviti aperti a visitare il proprio paese a tutti i relatori speciali;
l)
di sostenere l'istituzione di un processo preparatorio intergovernativo aperto e inclusivo nel quadro dell'Assemblea generale dell'ONU in vista di un vertice delle Nazioni Unite nel 2020, in occasione del 75° anniversario dell'organizzazione, che prenda in esame misure per una riforma complessiva mirante al rinnovamento e al rafforzamento delle Nazioni Unite;
m)
di chiedere la creazione di un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite all'interno del sistema ONU al fine di aumentare il carattere democratico, la responsabilità democratica e la trasparenza della governance mondiale e di consentire una migliore partecipazione dei cittadini alle attività delle Nazioni Unite e, in particolare, di contribuire a un'attuazione efficace dell'agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU;
Pace e sicurezza
n)
di invitare l'UE e le Nazioni Unite a svolgere ruoli complementari e di sostegno ogni volta che la pace e la sicurezza sono a rischio; di avviare una cooperazione politica strutturata tra l'UE e le Nazioni Unite;
o)
di promuovere impegni più incisivi da parte degli Stati membri per la pace e la sicurezza sia a livello internazionale che interno; di sostenere gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite volti a intensificare il coinvolgimento delle Nazioni Unite nei negoziati di pace; di invitare le Nazioni Unite a dare priorità alla prevenzione, alla mediazione e a soluzioni politiche dei conflitti, affrontando al contempo le loro cause profonde e i fattori che li originano; di continuare a sostenere il lavoro, le azioni e le iniziative degli inviati speciali delle Nazioni Unite miranti alla risoluzione di tali conflitti; di aumentare il sostegno degli Stati membri alle operazioni delle Nazioni Unite di mantenimento e consolidamento della pace, in particolare fornendo personale e attrezzature, e di rafforzare il ruolo di facilitatore dell'UE al riguardo; di garantire maggiore visibilità a tale sostegno e contributo; di garantire che tutte le operazioni di mantenimento e costruzione della pace delle Nazioni Unite abbiano un mandato in materia di diritti umani e personale adeguato per svolgere tale funzione;
p)
di approfondire la cooperazione con le Nazioni Unite nell'ambito del partenariato strategico sul mantenimento della pace e la gestione delle crisi; di incoraggiare la cooperazione tra l'UE e le Nazioni Unite nell'ambito della riforma del settore della sicurezza; di invitare le Nazioni Unite a rendere le operazioni di mantenimento della pace più credibili e trasparenti mediante l'istituzione e il rafforzamento di meccanismi efficaci per impedire eventuali abusi da parte del proprio personale e per chiamarlo a risponderne; di adottare un approccio multilaterale nell'ambito dell'intero processo delle missioni; di potenziare l'interazione con le comunità locali, garantendo loro protezione e soccorso; di assicurare che la protezione dei civili sia al centro dei mandati di mantenimento della pace; di rafforzare il sostegno agli attori locali dotando i soggetti più vulnerabili di strumenti per fungere da agenti di cambiamento, e di creare gli spazi per coinvolgerli in tutte le fasi del lavoro umanitario e di costruzione della pace; di invitare le Nazioni Unite a ridurre l'impatto ambientale complessivo delle loro operazioni di mantenimento della pace e di migliorare l'efficienza in termini di costi e la protezione e sicurezza sia per le truppe che per i civili dei paesi ospitanti;
q)
di sottolineare che le minacce mondiali e regionali e le questioni globali comuni richiedono una risposta più rapida e un'assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità internazionale; di evidenziare che qualora uno Stato non abbia la possibilità o la volontà di adempiere alla propria responsabilità di proteggere, tale responsabilità ricade sulla comunità internazionale, che comprende tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e coinvolge tutte le altre importanti economie emergenti e i paesi in via di sviluppo, e che chi viola il diritto internazionale deve essere assicurato alla giustizia; di rafforzare le capacità dei Caschi blu; di invitare l'UE a incoraggiare i paesi emergenti e in via di sviluppo a unirsi alla comunità internazionale nelle azioni che rientrano nella sua responsabilità di proteggere;
r)
di accogliere con favore la cooperazione tra l'UE, l'ONU e altre organizzazioni intergovernative, come la cooperazione trilaterale tra l'Unione africana (UA), l'UE e l'ONU, quale mezzo forte per rafforzare il multilateralismo e la governance globale e fornire assistenza a coloro che necessitano di protezione internazionale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, e di chiedere uno sforzo concertato per lo sviluppo di capacità in questo settore da parte dell'UE, dell'ONU e dell'UA;
s)
di continuare a promuovere una definizione ampia del concetto di sicurezza umana e del principio della responsabilità di proteggere e di incoraggiare ulteriormente un forte ruolo delle Nazioni Unite nella loro attuazione; di rafforzare maggiormente il ruolo della responsabilità di proteggere quale principio importante nei lavori dei paesi membri delle Nazioni Unite in materia di risoluzione dei conflitti, diritti umani e sviluppo; di continuare a sostenere gli sforzi tesi a rendere maggiormente operativa la responsabilità di proteggere e sostenere le Nazioni Unite affinché continuino a svolgere un ruolo fondamentale nell'assistere i paesi ad attuare tale responsabilità, al fine di difendere i diritti umani, lo Stato di diritto e il diritto internazionale umanitario; di rammentare l'impegno dell'UE ad adempiere alla responsabilità di proteggere, nonché a prevenire e porre fine alle violazioni dei diritti umani nel contesto di atrocità;
t)
di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire che le azioni degli attori statali e non statali siano più conformi al diritto internazionale umanitario; di sostenere gli sforzi profusi dal Comitato internazionale della Croce Rossa per istituire un meccanismo efficace che consenta di rafforzare il rispetto del diritto internazionale umanitario;
u)
di ribadire la propria inequivocabile condanna del terrorismo e il pieno sostegno a favore di azioni tese a sconfiggere ed eradicare le organizzazioni terroristiche, in particolare Daesh/ISIS, che rappresenta una chiara minaccia alla sicurezza regionale e internazionale; di collaborare con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per combattere il finanziamento del terrorismo, tenendo conto della raccomandazione del Parlamento del 1º marzo 2018(3), e di creare meccanismi per designare persone e organizzazioni terroristiche e rafforzare i meccanismi di congelamento dei beni a livello mondiale per sostenere l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) nell'attuazione e nell'operatività del Forum mondiale contro il terrorismo (GCTF), sulla base dell'iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale; di rafforzare gli sforzi congiunti dell'UE e delle Nazioni Unite nella lotta alle cause profonde del terrorismo, in particolare reagendo alle minacce ibride e promuovendo le attività di ricerca e di sviluppo delle capacità nel campo della ciberdifesa; di basarsi sulle iniziative esistenti poste in essere dai partner locali per concepire, attuare e sviluppare approcci intesi a contrastare la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici; di intensificare gli sforzi per reprimere il reclutamento e combattere la propaganda terroristica, entrambi attuati attraverso le piattaforme dei media sociali e le reti di predicatori d'odio radicalizzati; di sostenere le azioni intese a rafforzare la resilienza delle comunità vulnerabili alla radicalizzazione, anche affrontando le cause economiche, sociali, culturali e politiche che portano ad essa; di rafforzare l'efficacia della polizia internazionale e della cooperazione giuridica e giudiziaria nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale; di promuovere l'istruzione come strumento di prevenzione del terrorismo; di sostenere le politiche di lotta alla radicalizzazione e di deradicalizzazione in linea con il piano d'azione delle Nazioni Unite per prevenire l'estremismo violento; di sostenere un maggiore contributo dell'UE alle iniziative delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle capacità in relazione alla lotta contro i combattenti terroristici stranieri e l'estremismo violento;
v)
di sollecitare un rafforzamento degli impegni multilaterali per individuare soluzioni politiche sostenibili ai conflitti in corso in Medio Oriente e in Nord Africa; di continuare a sostenere il lavoro, le azioni e le iniziative degli inviati speciali delle Nazioni Unite miranti alla risoluzione di tali conflitti; di sostenere il ruolo dell'Unione europea in campo umanitario; di chiedere assistenza umanitaria, finanziaria e politica costante da parte della comunità internazionale; di chiamare gli autori di violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani a rispondere delle proprie azioni e di prodigarsi per la cessazione immediata delle violenze; di insistere sul fatto che un processo politico a guida siriana mirante a elezioni libere e regolari, agevolato e monitorato dalle Nazioni Unite e tenuto sulla base di una nuova costituzione rappresenta l'unico modo per portare la pace nel paese; di sottolineare che un cessate il fuoco inclusivo a livello nazionale e una soluzione pacifica, accettabile per tutte le parti, al conflitto in Siria possono essere raggiunti sotto l'egida delle Nazioni Unite e, come stabilito dal comunicato di Ginevra del 2012 e dalla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con il sostegno dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria; di esortare la comunità internazionale a fare quanto in suo potere per condannare fermamente chi si è reso responsabile di crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati durante il conflitto in Siria; di sostenere l'invito del Segretario generale delle Nazioni Unite a istituire un nuovo gruppo imparziale e indipendente volto a identificare gli autori degli attacchi chimici in Siria, dato che l'assenza di un tale organismo aumenta i rischi di escalation militare; di sostenere l'iniziativa del piano di pace delle Nazioni Unite in Yemen e di far fronte con urgenza alla crisi umanitaria in corso; di esortare tutte le parti a rispettare i diritti umani e le libertà di tutti i cittadini yemeniti e di sottolineare la necessità di giungere a una soluzione politica negoziata attraverso un dialogo inclusivo intra-yemenita;
w)
di assicurarsi che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite fornisca, in collaborazione con l'UE, tutti gli strumenti positivi volti a garantire la sostenibilità e l'efficacia di una soluzione a due Stati, sulla base dei confini del 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, e la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro, provvisto di confini certi e riconosciuti, e di uno Stato di Palestina indipendente, democratico, contiguo e capace di esistenza autonoma;
x)
di sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite volti a garantire una soluzione equa e duratura del conflitto nel Sahara occidentale, basata sul diritto del popolo sahrawi all'autodeterminazione e in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;
y)
di continuare ad affrontare le gravi minacce alla sicurezza nelle regioni del Sahel, del Sahara, del lago Ciad e del Corno d'Africa al fine di eliminare la minaccia terroristica rappresentata dagli affiliati del Daesh/ISIS e di al-Qaeda e da Boko Haram o da altri gruppi terroristici affiliati;
z)
di difendere l'accordo nucleare concluso tra l'Iran e i membri del Consiglio di sicurezza più la Germania in quanto importante successo della diplomazia internazionale, e in particolare dell'UE, e di continuare a esercitare pressioni sugli Stati Uniti affinché agiscano per la sua attuazione pratica;
aa)
di continuare a chiedere il pieno rispetto della sovranità, delle frontiere riconosciute a livello internazionale e dell'integrità territoriale della Georgia, della Moldova e dell'Ucraina, alla luce delle violazioni del diritto internazionale in tali zone; di sostenere e rinvigorire gli sforzi diplomatici finalizzati a una soluzione pacifica e sostenibile di tali conflitti in corso e congelati; di esortare la comunità internazionale ad attuare pienamente la politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea;
ab)
di sostenere i negoziati tra le due Coree nell'ambito dei loro sforzi verso la denuclearizzazione della penisola coreana; di invitare tutti gli attori internazionali coinvolti a contribuire attivamente e positivamente a tale obiettivo sulla base del dialogo;
ac)
di esortare l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a discutere le tensioni nel Mar cinese meridionale con l'obiettivo di esortare tutte le parti coinvolte a concludere i negoziati su un codice di condotta;
Agenda sulle donne, la pace e la sicurezza
ad)
di invitare tutti gli Stati membri a continuare a sostenere e attuare le otto risoluzioni summenzionate del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che compongono l'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza, nonché di guidare i lavori volti a conseguire la piena parità di genere e ad assicurare la partecipazione, la protezione e i diritti delle donne durante tutto il ciclo relativo ai conflitti, dalla prevenzione degli stessi alla ricostruzione postbellica, adottando al contempo un approccio incentrato sulle vittime al fine di alleviare gli ulteriori danni inferti alle donne e alle ragazze colpite direttamente dai conflitti;
ae)
di rammentare che la partecipazione delle donne ai processi di pace rimane uno degli aspetti dell'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza su cui vi sono stati meno progressi, nonostante le donne siano le vittime principali delle crisi politiche, umanitarie e di sicurezza; di evidenziare che la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza non ha conseguito il suo principale obiettivo, vale a dire proteggere le donne e aumentare in modo considerevole la loro partecipazione ai processi politici e decisionali; di ricordare che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e che la sua promozione è uno dei principali obiettivi dell'Unione; di continuare a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione tra donne e uomini e di promuovere attivamente il sostegno a ulteriori azioni contro le violazioni dei diritti delle persone LGBTI; di coinvolgere le persone più vulnerabili in tutti i livelli decisionali e in tutti i processi;
af)
di ricordare che i conflitti armati rendono vulnerabili sia gli uomini che le donne, ma che mettono le donne a maggiore rischio di sfruttamento economico e sessuale, lavori forzati, sfollamento, detenzione e violenze sessuali come lo stupro, che è utilizzato come tattica bellica e costituisce un crimine di guerra; di garantire assistenza medica sicura nei casi di stupri di guerra; di chiedere una protezione rafforzata per i minori, le donne, le ragazze e le persone anziane in situazioni di conflitto, in particolare per quanto riguarda le violenze sessuali nonché i matrimoni infantili, precoci e forzati, così come per le vittime tra uomini e ragazzi, il cui reale numero nelle zone di conflitto è pesantemente sottostimato secondo l'OMS e studi internazionali(4); di sollecitare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a rendere disponibili tutte le risorse finanziarie e umane necessarie a prestare assistenza alla popolazione nelle zone interessate da conflitti;
ag)
di invitare le Nazioni Unite a stabilire procedure efficaci per la segnalazione di timori o prove di abusi, frodi, corruzione e condotta illecita nell'ambito delle attività del personale militare e civile delle Nazioni Unite durante le missioni di mantenimento della pace, nonché di affrontare tempestivamente tali casi mediante indagini specifiche; di modificare con urgenza il fatto che le azioni legali relative a presunti abusi rimangono puramente volontarie e dipendono dal paese che ha messo a disposizione il contingente; di affrontare urgentemente tutti gli aspetti della relazione di valutazione dell'ONU del 15 maggio 2015 sugli interventi di applicazione della legge e di supporto alle vittime di sfruttamento e abusi sessuali da parte del personale dell'ONU e di altro personale coinvolto nelle operazioni di mantenimento della pace, nonché garantire che i responsabili rispondano delle proprie azioni; di indagare, perseguire e condannare senza indugio e con la massima fermezza qualsiasi membro del personale militare e civile che abbia commesso atti di violenza sessuale; di incoraggiare l'ulteriore formazione del personale delle Nazioni Unite incaricato del mantenimento della pace in merito al protocollo internazionale sulla documentazione e investigazione della violenze sessuale nei conflitti, al fine di promuovere le competenze sulle questioni relative alla violenza sessuale;
ah)
di sostenere e rafforzare gli sforzi internazionali compiuti attraverso le Nazioni Unite per garantire un'analisi di genere e l'integrazione delle dimensioni riguardanti il genere e i diritti umani in tutte le attività delle Nazioni Unite, segnatamente nelle operazioni di mantenimento della pace e umanitarie, nella ricostruzione postbellica e nei processi di riconciliazione; di sviluppare indicatori e attuare obiettivi di monitoraggio tesi a misurare i progressi compiuti nella partecipazione delle donne al consolidamento della pace e della sicurezza, comprese le operazioni di mantenimento della pace, e di assicurare l'assunzione di responsabilità, nonché di provvedere a un efficace coinvolgimento delle comunità e di garantire un miglioramento in materia di cultura e comportamento, in linea con il gruppo di alto livello dedicato all'emancipazione economica delle donne del Segretario generale delle Nazioni Unite; di garantire che l'attuazione dell'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza includa finanziamenti adeguati e fornisca sostegno per fare delle donne la componente centrale di tutti gli sforzi volti ad affrontare le sfide globali, tra cui l'aumento dell'estremismo violento, la prevenzione e la mediazione dei conflitti, le crisi umanitarie, la povertà, i cambiamenti climatici, le migrazioni, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza;
ai)
di sostenere e rafforzare gli sforzi internazionali attraverso le Nazioni Unite per porre fine agli abusi di bambini nei conflitti armati e per affrontare più efficacemente l'impatto delle situazioni di conflitto e postconflitto sulle bambine; di sostenere il ruolo del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati al fine di intensificare il sostegno a favore dei diritti dei giovani in situazioni di guerra, e di sostenere la campagna delle Nazioni Unite "Bambini, non soldati" con l'obiettivo di porre fine al reclutamento e all'impiego di bambini da parte di forze armate governative e attori non statali nei conflitti;
aj)
di mantenere il proprio impegno con le Nazioni Unite per monitorare e attuare efficacemente l'iniziativa "Spotlight", che mira a porre fine a tutte le forme di violenza contro donne e ragazze;
Prevenzione dei conflitti e mediazione
ak)
di mettere a disposizione tutti i mezzi per sostenere proattivamente le priorità del Segretario generale delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei conflitti e mediazione(5) attraverso iniziative come l'istituzione del comitato consultivo di alto livello sulla mediazione e in linea con le priorità delle missioni politiche speciali delle Nazioni Unite e gli strumenti del fondo per il consolidamento della pace; di garantire che i diritti umani siano posti al centro delle politiche in materia di prevenzione dei conflitti e mediazione;
al)
di rafforzare il lato operativo delle priorità dell'UE e delle Nazioni Unite in materia di prevenzione e riduzione dei conflitti, garantendo tra l'altro la disponibilità di mediatori e consulenti esperti in materia di mediazione, tra cui donne inviate e funzionarie di alto livello, e di assicurare un coordinamento più efficace degli strumenti politici, umanitari, di sicurezza e di sviluppo dell'ONU;
am)
di prendere in esame il fatto che le donne sono notevolmente sottorappresentate al tavolo di pace, dove sono prese le decisioni fondamentali in merito alla ripresa e alla governance in seguito ai conflitti, sebbene le donne abbiano un ruolo evidente nei processi di pace, incrementando del 20 % la probabilità di un accordo della durata di almeno due anni e del 35 % la probabilità di un accordo della durata di almeno 15 anni;
an)
di sostenere con forza l'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza e il suo obiettivo di dare più voce ai giovani nei processi decisionali a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; di sostenere, a tal proposito, l'istituzione di meccanismi che consentano ai giovani di partecipare in modo significativo ai processi di pace;
ao)
di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l'UE e le Nazioni Unite sulla creazione di strumenti tesi a far fronte al problema ricorrente della violenza legata alle elezioni, sfruttando tra l'altro l'esperienza maturata dai deputati del Parlamento europeo durante le missioni di osservazione elettorale e i dialoghi parlamentari precedenti alle elezioni con i partiti politici, al fine di dare maggiore credibilità alle elezioni nei paesi che cercano di rafforzare le proprie procedure democratiche, nonché di inviare un forte messaggio a chi cerca di abusare del sistema;
ap)
di ricordare i contributi significativi dell'UE (strumenti di finanziamento esterno) al sistema delle Nazioni Unite, anche in materia di pace globale, Stato di diritto, diritti umani e agenda per lo sviluppo;
aq)
di sostenere fermamente le proposte del Segretario generale volte a rendere più efficace il sistema di sviluppo delle Nazioni Unite e definire una posizione di sostegno ai fini dell'accordo di finanziamento proposto in cambio di efficacia, trasparenza e assunzione di responsabilità maggiori;
Non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo
ar)
di sostenere sistematicamente tutte le azioni delle Nazioni Unite relative al disarmo, alla creazione di un clima di fiducia, alla non proliferazione e alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi compresi lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, l'immagazzinamento, la detenzione, il trasferimento o l'utilizzo di armi chimiche da parte di attori statali o non statali;
as)
di esprimere preoccupazione riguardo all'erosione dell'attuale sistema di controllo degli armamenti e disarmo e dei relativi strumenti giuridici; di sostenere tutti gli sforzi volti a rimettere in carreggiata l'agenda in materia di controllo degli armamenti e disarmo, anche ridando slancio alla conferenza sul disarmo; di promuovere la non proliferazione delle armi nucleari tramite il processo di riesame 2020 facendo entrare in vigore senza indugio il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari; di impegnarsi per l'applicazione della convenzione sulle armi chimiche; di ribadire l'impegno verso gli obiettivi di tale convenzione e incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ratificarla o ad aderirvi; di rafforzare l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche OPCW) e il suo operato garantendo che disponga di risorse finanziarie e personale adeguati al raggiungimento dei suoi obiettivi; di assicurare che, nei casi in cui sia segnalato l'utilizzo di armi chimiche, i responsabili siano assicurati alla giustizia; di assicurare l'assunzione di responsabilità per le violazioni dei trattati sul disarmo e sul controllo degli armamenti tramite i meccanismi di controllo degli armamenti e gli strumenti di disarmo esistenti; di sostenere il trattato sulla proibizione delle armi nucleari approvato nel 2017 da 122 Stati membri delle Nazioni Unite e di adoperarsi per la firma e la ratifica di tale trattato dal parte di tutti gli Stati membri dell'ONU; di portare avanti con urgenza il disarmo nucleare a livello sia regionale che globale, in linea con la risoluzione del Parlamento del 27 ottobre 2016(6), che invita tutti gli Stati membri dell'UE a sostenere la Conferenza delle Nazioni Unite volta a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi nucleari; di sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite tesi a impedire che attori non statali e gruppi terroristici sviluppino, producano, acquisiscano o trasferiscano armi di distruzione di massa e relativi vettori; di insistere sul pieno rispetto del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), della convenzione sulle armi chimiche e della convenzione sulle armi biologiche;
at)
di dare piena attuazione al trattato sul commercio delle armi e incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ratificarlo o ad aderirvi;
au)
di adoperarsi a favore di un'azione più efficace contro il dirottamento e il commercio illecito di armi e munizioni, incluse le armi leggere e di piccolo calibro, in particolare predisponendo un sistema di tracciabilità delle armi; di invitare i membri delle Nazioni Unite ad agire attivamente a favore del disarmo globale e della prevenzione delle corse agli armamenti;
av)
di prestare particolare attenzione ai progressi tecnologici nel settore dell'armamento della robotica, in particolare droni e robot armati e alla loro conformità con il diritto internazionale; di istituire un quadro giuridico in materia di droni e robot armati in linea con il diritto internazionale umanitario vigente per prevenire l'utilizzo scorretto di tale tecnologia nell'ambito di attività illegali da parte di attori statali e non statali; di promuovere l'avvio di negoziati efficaci sulla messa al bando di droni e robot armati in grado di realizzare attacchi senza l'intervento umano; di promuovere un quadro giuridico basato sulle Nazioni Unite che stabilisca in modo rigoroso che l'impiego di droni armati deve rispettare il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani; di condannare con forza le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; di chiedere una maggiore tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le diverse forme in cui si declinano, anche nel contesto delle nuove tecnologie; di adoperarsi ai fini della messa al bando a livello internazionale di sistemi di armamenti privi del controllo umano sull'uso della forza, come richiesto in varie occasioni dal Parlamento, e, in preparazione delle riunioni in materia a livello delle Nazioni Unite, definire e adottare con urgenza una posizione comune sui sistemi di armamento autonomi, parlare con una sola voce nei consessi pertinenti e agire di conseguenza;
aw)
di incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a firmare e ratificare la convenzione sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antipersona e sulla loro distruzione;
ax)
di adoperarsi, con riferimento alla risoluzione UNEP/EA.3/Res.1 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente e alla risoluzione 34/20 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, per chiarire e definire gli obblighi postbellici relativi all'eliminazione e alla gestione della contaminazione derivante dall'uso di armi all'uranio impoverito e per assistere le comunità colpite da tale uso;
Diritti umani, democrazia e Stato di diritto
ay)
di ricordare che i diritti umani sono indivisibili, interdipendenti e interconnessi; di invitare l'UE e le Nazioni Unite non solo a condannare fermamente l'allarmante tendenza mondiale alla marginalizzazione e alla negazione dei diritti umani e della democrazia al fine di contrastare qualsiasi tendenza negativa, anche per quanto riguarda gli spazi della società civile, ma anche a fare ricorso in modo efficace, ove opportuno, agli strumenti giuridici disponibili, segnatamente all'articolo 2 degli accordi di associazione dell'UE con paesi terzi; di esortare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ratificare e ad attuare efficacemente tutte le convenzioni fondamentali dell'ONU in materia di diritti umani, compresa la convenzione contro la tortura e il relativo protocollo facoltativo, il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che stabiliscono un meccanismo di denuncia e indagine, e a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti da tali strumenti mostrando impegno a cooperare in buona fede con i meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; di richiamare l'attenzione sulla repressione globale dei difensori dei diritti umani e dei sostenitori della democratizzazione;
az)
di garantire che le riforme in materia di diritti umani continuino a essere pienamente integrate nei tre pilastri di riforma delle Nazioni Unite; di sostenere l'integrazione della dimensione dei diritti umani nell'operato delle Nazioni Unite;
ba)
di promuovere la libertà di deismo e teismo e delle persone che si considerano atee, agnostiche, umaniste e liberi pensatori;
bb)
di continuare a difendere la libertà di religione o di credo; di chiedere maggiori sforzi per tutelare i diritti delle minoranze religiose e di altre minoranze; di chiedere una maggiore tutela delle minoranze religiose contro le persecuzioni e la violenza; di chiedere l'abrogazione delle leggi che configurano come reato la blasfemia o l'apostasia e che fungono da pretesto per la persecuzione delle minoranze religiose e dei non credenti; di sostenere il lavoro del relatore speciale sulla libertà di religione o di credo; di adoperarsi attivamente per il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite del genocidio delle minoranze religiose e di altre minoranze commesso dal Daesh/ISIS e il deferimento alla Corte penale internazionale dei casi di sospetti crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio;
bc)
di incoraggiare il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a vigilare sul rispetto dei diritti umani da parte dei suoi stessi Stati membri, al fine di evitare il ripetersi degli errori del passato, come la concessione dell'adesione agli autori di gravi violazioni dei diritti umani e ai sostenitori di posizioni politiche antisemite;
bd)
di incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire che i propri cittadini possano partecipare pienamente e senza discriminazioni ai processi politici, sociali ed economici, compresa la libertà di religione o di credo;
be)
di invitare tutte le autorità nazionali e internazionali ad adottare senza indugio strumenti vincolanti volti all'efficace protezione dei diritti umani e ad assicurare che tutti gli obblighi nazionali e internazionali derivanti da norme internazionali siano pienamente rispettati; di ribadire l'importanza del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC); di ricordare l'obbligo dell'Assemblea generale di considerare il rispetto da parte dei candidati in materia di promozione e di tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia durante il processo di elezione dei membri dell'UNHRC; di chiedere la definizione di criteri chiari basati sui risultati in materia di diritti umani per l'adesione all'UNHRC;
bf)
di rammaricarsi profondamente della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'UNHCR; di ricordare la partecipazione e il sostegno dell'UE a tale indispensabile organo per i diritti umani ed esortare l'amministrazione statunitense a riconsiderare la propria decisione;
bg)
di esortare tutti gli Stati, inclusi gli Stati membri dell'UE, a ratificare al più presto il protocollo facoltativo del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che istituisce meccanismi di denuncia e indagine;
bh)
di collaborare con tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per il rispetto dei diritti connessi alla libertà di espressione, come indicato all'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e di sottolineare l'importanza di una stampa e di media liberi in una società sana e il ruolo di ogni cittadino al riguardo; di sottolineare l'importanza della libertà dei media, del pluralismo e dell'indipendenza dei media nonché della sicurezza dei giornalisti al fine di contrastare le nuove sfide; di avviare un dibattito volto a trovare il giusto equilibrio tra la tutela della libertà dei media e della libertà di espressione, da un lato, e la lotta contro le informazioni false, dall'altro; di adoperarsi per tutelare i giornalisti che si occupano dei casi di corruzione e sono in pericolo di vita;
bi)
di mantenere un forte impegno nel promuovere l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo; di continuare a promuovere la tolleranza zero per la pena capitale; di chiedere una moratoria sull'uso della pena di morte e di continuare ad adoperarsi per la sua abolizione universale; di denunciare con forza il crescente ricorso alle condanne a morte per reati connessi alle droghe e di chiedere di rendere illegale l'uso della pena capitale e delle esecuzioni sommarie come punizione per tali reati;
bj)
di sostenere e rafforzare gli sforzi internazionali compiuti attraverso le Nazioni Unite per garantire un'analisi di genere e l'integrazione delle dimensioni riguardanti il genere e i diritti umani in tutte le attività delle Nazioni Unite; di chiedere l'eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, tenendo altresì conto delle discriminazioni basate sull'identità di genere; di sostenere e difendere i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e di chiedere l'abrogazione delle norme degli Stati membri delle Nazioni Unite che criminalizzano le persone sulla base del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere; di incoraggiare il Consiglio di sicurezza ad approfondire la questione dei diritti delle persone LGBTI e a rafforzare tali diritti;
bk)
di rafforzare il ruolo della Corte penale internazionale (CPI) e del sistema giudiziario penale internazionale al fine di promuovere l'assunzione di responsabilità e porre fine all'impunità; di accordare alla CPI un forte sostegno diplomatico, politico e finanziario; di invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad aderire alla CPI ratificando e attuando lo Statuto di Roma e incoraggiare la ratifica degli emendamenti di Kampala; di fare appello a coloro che si ritirano dalla CPI perché ritornino sui propri passi; di sostenere la CPI quale istituzione chiave per chiamare a rispondere gli autori di reati e aiutare le vittime a ottenere giustizia; di incoraggiare un dialogo e una cooperazione forte tra la CPI, le Nazioni Unite e relative agenzie e il Consiglio di sicurezza dell'ONU;
bl)
di condannare fermamente l'accanimento giudiziario, la detenzione, le uccisioni, le minacce e le intimidazioni dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo per lo svolgimento del loro legittimo lavoro; di sollecitare gli sforzi internazionali e chiedere agli Stati membri delle Nazioni Unite di adottare politiche che forniscano protezione e sostegno ai difensori dei diritti umani in situazioni di rischio e consentano loro di svolgere il proprio lavoro; di adottare una politica consistente nel denunciare, in modo sistematico e inequivocabile, le uccisioni dei difensori dei diritti umani e ogni tentativo di sottoporli a qualsiasi forma di violenza, persecuzione, minaccia, molestie, sparizione, detenzione o arresto arbitrario; di condannare coloro che commettono o tollerano tali atrocità e intensificare la diplomazia pubblica per sostenere pienamente i difensori dei diritti umani; di evidenziare che i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile sono attori centrali dello sviluppo sostenibile; di invitare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adottare politiche atte a proteggere e sostenere i difensori dei diritti umani in pericolo; di riconoscere che i difensori dei diritti umani impegnati in questioni ambientali e fondiarie fanno fronte a crescenti minacce;
bm)
di impegnarsi, coerentemente con l'acquis europeo in materia di lotta alla corruzione, a promuovere le misure di lotta alla corruzione e a rafforzarne l'inclusione nei programmi delle Nazioni Unite;
bn)
di richiedere all'UE e ai suoi Stati membri di collaborare con i partner per l'attuazione dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite esortando tutti i paesi, compresi gli Stati membri dell'UE, a definire e attuare piani d'azione nazionali che obblighino le imprese ad assicurare il rispetto dei diritti umani; di ribadire il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri ad impegnarsi attivamente e in modo costruttivo per l'elaborazione tempestiva di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che disciplini, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali in modo da prevenire le violazioni dei diritti umani e, qualora queste si verifichino, garantire le indagini, la riparazione e l'accesso ai mezzi di ricorso; di sostenere un trattato delle Nazioni Unite vincolante in materia di imprese e diritti umani al fine di garantire l'assunzione di responsabilità da parte delle imprese; di accogliere con favore, in tal contesto, il lavoro svolto dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e ricordare alle Nazioni Unite, all'UE e ai suoi Stati membri di impegnarsi in modo costruttivo al fine di accelerare i relativi negoziati e affrontare le rimanenti preoccupazioni dell'UE;
bo)
di intensificare i propri sforzi nel quadro dell'Alleanza internazionale per un commercio libero da tortura, avviata dall'UE unitamente ai partner regionali; di istituire un fondo internazionale volto ad aiutare i paesi a elaborare e attuare una normativa che preveda l'abolizione del commercio di beni che potrebbero essere utilizzati per la tortura e la pena di morte; di sostenere la creazione di uno strumento internazionale volto ad abolire il commercio di tali beni, facendo tesoro dell'esperienza del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio in materia;
bp)
di assicurare che le donne abbiano accesso alla pianificazione familiare e a tutto lo spettro di servizi e diritti pubblici e universali in materia di salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e aborto sicuro e legale; di sottolineare che l'accesso universale alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, costituisce un diritto umano fondamentale, contrastando in tal modo la norma della "global gag" reintrodotta dal governo degli Stati Uniti a inizio 2017;
bq)
di sostenere un approccio alla disabilità fondato sui diritti umani in situazioni di rischio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD);
br)
di considerare che i rom sono tra le minoranze più discriminate al mondo e che le discriminazioni si stanno aggravando in diversi paesi; di ricordare che i rom vivono in tutti i continenti e che si tratta pertanto di una questione globale; di invitare le Nazioni Unite a nominare un relatore speciale per le questioni relative ai rom, al fine di sensibilizzare al riguardo e garantire che anche i rom traggano beneficio dai programmi delle Nazioni Unite;
bs)
di chiedere agli Stati membri delle Nazioni Unite, inclusi gli Stati membri dell'UE, di attuare le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza;
Patti mondiali sulla migrazione e sui rifugiati
bt)
di sostenere pienamente gli sforzi promossi dalle Nazioni Unite a favore della negoziazione di due patti mondiali sulla migrazione e sui rifugiati sulla base della dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del settembre 2016, per sviluppare una risposta internazionale più efficace in materia, e del corrispondente processo volto a sviluppare un sistema di governance globale, a potenziare il coordinamento in materia di migrazione internazionale, mobilità umana, grandi flussi di rifugiati e situazioni di status protratto di rifugiato e a giungere a soluzioni e approcci duraturi che chiariscano l'importanza di proteggere i diritti di rifugiati e migranti; di invitare gli Stati membri dell'UE a unirsi in tale posizione e a difendere e portare avanti attivamente i negoziati relativi a queste importanti questioni; di ricordare che gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), figuranti nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, riconoscono che le politiche migratorie pianificate e ben gestite possono contribuire a realizzare lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva, nonché a ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e all'interno degli stessi;
bu)
di sollecitare l'adozione di norme ambiziose ed equilibrate che consentano una cooperazione internazionale più efficace e una condivisione mondiale della responsabilità più equa e prevedibile nell'affrontare i movimenti migratori e gli sfollamenti forzati, garantendo un sostegno adeguato ai rifugiati in tutto il mondo;
bv)
di sostenere tutti gli sforzi atti a garantire un'assistenza solida e sostenibile ai paesi in via di sviluppo che ospitano un numero considerevole di rifugiati e assicurare che siano offerte ai rifugiati soluzioni durature, che consentano anche che siano autosufficienti e integrati nella comunità in cui vivono; di ricordare che l'attuazione del patto mondiale offre un'opportunità unica di rafforzare il legame tra le politiche di aiuto umanitario e di sviluppo;
bw)
di garantire che i patti mondiali siano incentrati sulle persone e basati sui diritti umani, e forniscano misure esaustive, sostenibili e di lungo termine a beneficio di tutte le parti coinvolte; di prestare particolare attenzione ai migranti in situazioni di vulnerabilità, come i bambini, le donne a rischio, le vittime della tratta di esseri umani o le persone con disabilità, nonché altri gruppi a rischio tra cui la comunità LGBTI, sottolineando l'importanza di definire una politica migratoria con una prospettiva intersettoriale al fine di rispondere alle loro specifiche esigenze; di sottolineare la necessità di sviluppare pienamente una prospettiva di genere rinnovata e orizzontale ai fini di una risposta collettiva internazionale alla questione dei rifugiati che affronti le specifiche esigenze di protezione delle donne, compresa la lotta alla violenza contro le donne, e che valorizzi le capacità e le competenze delle donne nell'ambito della ricostruzione e della riconciliazione; di invitare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad assumersi l'impegno distinto di promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, quale elemento centrale del patto mondiale, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5;
bx)
di chiedere di intensificare gli sforzi volti a prevenire la migrazione irregolare e a combattere il traffico di persone e la tratta di esseri umani, in particolare contrastando le reti criminali attraverso uno scambio tempestivo ed efficace delle pertinenti informazioni di intelligence; di migliorare i metodi di individuazione e protezione delle vittime e rafforzare la collaborazione con i paesi terzi ai fini del monitoraggio, della confisca e del recupero dei proventi derivanti da attività criminali in questo settore; di insistere a livello delle Nazioni Unite sull'importanza di ratificare e attuare pienamente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;
by)
di garantire che sia prestata particolare attenzione alle donne rifugiate e richiedenti asilo, che sono sottoposte a molteplici forme di discriminazione e sono più vulnerabili alle violenze sessuali e di genere, sia nei loro paesi di origine sia nel viaggio verso destinazioni più sicure; di ricordare che le donne e le ragazze richiedenti asilo hanno esigenze e preoccupazioni specifiche, diverse da quelle degli uomini, che richiedono che l'attuazione di tutte le politiche e le procedure di asilo tenga conto degli aspetti di genere e sia individualizzata; di chiedere un rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori e sostenere misure concrete nell'interesse superiore dei minori rifugiati e migranti, sulla base della Convenzione sui diritti del fanciullo;
bz)
di affrontare il fenomeno diffuso dell'apolidia, che pone gravi sfide in materia di diritti umani; di assicurare che tale questione sia trattata adeguatamente nel corso degli attuali negoziati sul patto mondiale;
ca)
di continuare a rafforzare il sostegno, anche finanziario, fornito all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nell'assolvimento del suo mandato internazionale per la protezione dei rifugiati, anche da gruppi criminali e persone coinvolte nel traffico di persone e nella tratta di esseri umani nei paesi di origine e di transito;
cb)
di assistere i paesi del partenariato orientale nell'affrontare i problemi che li affliggono a causa del massiccio sfollamento interno forzato dalle zone di conflitto, e agire in modo risoluto per la tutela e il ripristino dei diritti degli sfollati, compresi il diritto di ritorno, i diritti di proprietà e il diritto alla sicurezza personale;
cc)
di continuare a sottolineare l'estrema importanza dell'istruzione per donne, ragazze e bambine al fine di creare opportunità economiche;
cd)
di ribadire la sua grave preoccupazione per il fatto che centinaia di migliaia di sfollati interni e rifugiati che sono fuggiti dalla propria terra natale a causa del protrarsi dei conflitti continuino a essere sfollati e di ribadire il diritto di tutti gli sfollati interni e rifugiati di ritornare al loro luogo di origine in condizioni di sicurezza e dignità;
ce)
di insistere sull'esigenza di fornire finanziamenti specificatamente destinati alla partecipazione delle donne ai processi decisionali internazionali;
Sviluppo
cf)
di attuare l'ambiziosa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile; di sottolineare il ruolo di primo piano svolto dall'UE nel processo che ha condotto all'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del programma d'azione di Addis Abeba; di intraprendere iniziative concrete per garantire l'attuazione efficiente dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba, quali importanti strumenti di sviluppo; di garantire che l'Unione europea e le Nazioni Unite continuino a svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU al fine di eliminare la povertà e generare benessere per la collettività, combattere le disuguaglianze, creare un mondo più sicuro e giusto, contrastare i cambiamenti climatici e tutelare l'ambiente naturale;
cg)
di intraprendere iniziative concrete per garantire l'attuazione efficiente dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e di tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, quali importanti strumenti di prevenzione e sviluppo sostenibile; di incoraggiare e sostenere i paesi ad assumersi la responsabilità e a provvedere all'istituzione di quadri nazionali per il conseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile; di incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a riorientare il proprio bilancio tenendo conto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; di ribadire che l'UE rimane il maggiore donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, con 75,7 miliardi EUR, e di incoraggiare la continua crescita degli aiuti collettivi dell'UE, alla base degli sforzi costanti degli Stati membri per la promozione della pace, della prosperità e dello sviluppo sostenibile in tutto il mondo; di sollecitare fermamente gli Stati membri delle Nazioni Unite a rispettare i loro impegni in materia di spesa per gli aiuti allo sviluppo e di chiedere l'adozione di un solido quadro di indicatori e l'uso di dati statistici per valutare la situazione nei paesi in via di sviluppo, monitorare i progressi e garantire l'assunzione di responsabilità; di proseguire i suoi sforzi intesi a conseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo in tutte le politiche dell'UE, che è cruciale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ed esercitare pressione, anche a livello di Nazioni Unite, per una maggiore coerenza delle politiche in conformità dell'obiettivo n. 17;
Cambiamenti climatici e diplomazia climatica
ch)
di ribadire l'impegno dell'UE a favore dell'accordo di Parigi, incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ratificarlo e ad attuarlo in modo efficace, nonché sottolineare la necessità che l'accordo sia attuato a livello mondiale e da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite; di ribadire l'esigenza di una politica climatica ambiziosa dell'UE, la sua volontà di migliorare gli attuali contributi determinati a livello nazionale, tra cui quelli dell'UE, per il 2030 e la necessità di elaborare tempestivamente una strategia di lungo termine per il 2050, nonché di sostenere le iniziative intraprese in tal senso; di adoperarsi per un'azione più efficace a favore della sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso la promozione di misure e azioni internazionali volte a preservare e a migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali; di aumentare il nostro livello di ambizione riguardo alla riduzione delle emissioni e sottolineare il ruolo di leader globale dell'UE nell'ambito dell'azione in materia di clima;
ci)
di ribadire che l'azione in materia di clima è una priorità essenziale per l'Unione europea; di garantire che l'UE rimanga in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici e collabori maggiormente con le Nazioni Unite in tale ambito; di invitare tutti i membri delle Nazioni Unite a sostenere l'accordo di Parigi e ad assicurare una rapida attuazione delle decisioni prese alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2016; di aumentare gli sforzi per coinvolgere nuovamente gli Stati Uniti nell'ambito della cooperazione multilaterale sui cambiamenti climatici;
cj)
di essere un partner proattivo nell'ambito di tutti gli sforzi delle Nazioni Unite per promuovere i partenariati e la cooperazione globali sulle sfide relative ai cambiamenti climatici, evidenziando che le questioni climatiche possono costituire un punto di partenza per istituire relazioni diplomatiche con partner con cui altre tematiche programmatiche sono altamente controverse, e in tal modo rappresentano un'opportunità per potenziare stabilità e pace;
ck)
di intensificare i propri sforzi in materia di diplomazia climatica mediante l'elaborazione di una strategia complessiva di diplomazia climatica dell'UE e integrare la questione del clima in tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione, compresi il commercio, la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, la sicurezza e la difesa, tenendo conto del fatto che un sistema non sostenibile dal punto di vista ambientale determina instabilità; di forgiare una forte alleanza tra paesi e attori che continui a sostenere e a contribuire all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C compiendo al contempo sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C;
cl)
di ricordare che gli uomini e le donne risentono in maniera diversa degli effetti dei cambiamenti climatici; di sottolineare che le donne sono più vulnerabili e sono esposte a maggiori rischi e oneri per diversi motivi, dall'accesso non equo a risorse, istruzione, opportunità di lavoro e diritti fondiari alle norme sociali e culturali; di sottolineare che si deve tenere conto di questo aspetto in modo adeguato; di garantire che le donne svolgano un ruolo centrale nell'individuare soluzioni atte a mitigare le sfide climatiche e ad adeguarsi a esse, compresi i negoziati internazionali sul clima, al fine di definire risposte sensibili alle specificità di genere per affrontare le disuguaglianze alla base;
cm)
di ricordare che le donne hanno accesso e controllo limitati in termini di risorse produttive e maggiori restrizioni ai loro diritti, nonché minori opportunità di determinare le decisioni e influenzare le politiche, come riconosciuto ufficialmente a partire dalla 13ᵃ Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (COP13) tenutasi a Bali nel 2007;
cn)
di lavorare a stretto contatto con i piccoli Stati insulari e gli altri paesi che si trovano ad affrontare le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici, al fine di garantire che la loro voce e le loro esigenze siano prese in considerazione nei diversi consessi delle Nazioni Unite;
co)
di avviare un dibattito pubblico con tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sull'importanza di rispettare i limiti costituzionali ai mandati presidenziali a livello mondiale;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Commissione, e, per conoscenza, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Raccomandazione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti – intervenire sul finanziamento del terrorismo, Testi approvati, P8_TA(2018)0059.
Organizzazione mondiale della sanità, World Report on Violence and Health (Relazione mondiale su violenza e salute), Ginevra 2002, pag. 154; Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, Documento di riflessione n. 2: The Nature, Scope and Motivation for Sexual Violence Against Men and Boys in Armed Conflict (Natura, portata e motivi della violenza sessuale contro uomini e ragazzi nei conflitti armati), documento presentato alla riunione di ricerca dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite sul tema Use of Sexual Violence in Armed Conflict: Identifying Gaps in Research to Inform More Effective Interventions (L'uso della violenza sessuale nei conflitti armati: individuare le lacune nella ricerca per trarne interventi più efficaci), 26 giugno 2008.
Crisi migratoria e situazione umanitaria in Venezuela e ai confini del paese
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile (2018/2770(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Venezuela(1), del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela(2), del 12 marzo 2015 sulla situazione in Venezuela(3), dell'8 giugno 2016 sulla situazione in Venezuela(4), del 27 aprile 2017 sulla situazione in Venezuela(5), dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in Venezuela(6) e del 3 maggio 2018 sulle elezioni in Venezuela(7),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,
– visto quanto dichiarato l'8 febbraio 2018 dal procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda,
– vista la dichiarazione sul Venezuela rilasciata il 31 marzo 2017 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,
– vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), del 22 giugno 2018, dal titolo "Human Rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela" (Violazioni dei diritti umani nella Repubblica bolivariana del Venezuela),
– vista la dichiarazione congiunta del 28 aprile 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di riunione pacifica e di associazione, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, nonché del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria,
– vista la dichiarazione dei leader del G7 del 23 maggio 2018,
– viste le dichiarazioni del gruppo di Lima del 23 gennaio 2018, del 14 febbraio 2018, del 21 maggio 2018, del 2 giugno 2018 e del 15 giugno 2018,
– vista la dichiarazione dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), del 20 aprile 2018, sull'aggravarsi della situazione umanitaria in Venezuela,
– vista la relazione del Segretariato generale dell'OAS e del gruppo di esperti internazionali indipendenti sulla possibile commissione di crimini contro l'umanità in Venezuela, pubblicata il 29 maggio 2018,
– viste la relazione pubblicata il 12 febbraio 2018 dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR), dal titolo "Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela" (Istituzioni democratiche, Stato di diritto e diritti umani in Venezuela), nonché la risoluzione dell'IACHR del 14 marzo 2018,
– viste le dichiarazioni sui recenti sviluppi in Venezuela rilasciate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 26 gennaio 2018, 19 aprile 2018 e 22 maggio 2018,
– viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017, del 22 gennaio 2018, del 28 maggio 2018 e del 25 giugno 2018,
– vista la dichiarazione del commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides in occasione della missione ufficiale in Colombia, svoltasi nel marzo 2018,
– vista la dichiarazione in data 23 aprile 2018 del suo gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela continua a peggiorare; che il Venezuela sta attraversando una crisi politica, sociale, economica e umanitaria senza precedenti, caratterizzata da insicurezza, violenza, violazioni dei diritti umani, deterioramento dello Stato di diritto, mancanza di medicinali e servizi sociali, perdita di reddito e aumento dei tassi di povertà, il che sta costando sempre più vite umane e sta facendo aumentare il numero dei rifugiati e dei migranti;
B. considerando che in Venezuela un numero crescente di persone, in particolare appartenenti ai gruppi vulnerabili, quali donne, bambini e malati, soffre di malnutrizione a causa del limitato accesso a servizi sanitari di qualità, medicinali, generi alimentari e acqua; che l'87 % della popolazione venezuelana è colpita dalla povertà e che il livello di povertà estrema si colloca al 61,2 %; che la mortalità materna è aumentata del 60 % e quella infantile del 30 %; che nel 2017 i casi di malaria sono aumentati del 69 % rispetto all'anno precedente, il che rappresenta l'aumento più elevato al mondo, e che altre malattie come la tubercolosi e il morbillo stanno per trasformarsi in epidemie;
C. considerando che, purtroppo, nonostante la disponibilità della comunità internazionale, il governo venezuelano continua ostinatamente a negare il problema e a rifiutarsi di ricevere apertamente aiuti umanitari internazionali nonché di facilitarne la distribuzione;
D. considerando che la situazione economica è notevolmente peggiorata; che il Fondo monetario internazionale ha previsto che nel 2018 in Venezuela l'iperinflazione aumenterà vertiginosamente al 13 000 %, da una stima di 2 400 % nel 2017, il che comporterà un aumento dei prezzi, in media, di quasi l'1,5 % l'ora;
E. considerando che una relazione dell'OHCHR pubblicata il 22 giugno 2018 evidenzia l'incapacità delle autorità venezuelane di assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni, uso eccessivo della forza contro i manifestanti, detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture; che anche gli agenti delle forze di sicurezza sospettati di uccisioni extragiudiziali di manifestanti sembrano godere diffusamente di impunità;
F. considerando che, secondo la relazione presentata il 29 maggio 2018 dal gruppo di esperti internazionali indipendenti designato dall'OAS, in Venezuela sono stati commessi sette crimini contro l'umanità, risalenti almeno al febbraio 2014, e che il governo stesso si è reso responsabile dell'attuale crisi umanitaria nella regione; che il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha annunciato l'avvio di un'indagine preliminare su presunti crimini commessi in Venezuela dall'aprile del 2017;
G. considerando che le elezioni del 20 maggio 2018 si sono svolte senza rispettare né le norme minime internazionali per un processo credibile né il pluralismo politico, la democrazia, la trasparenza e lo Stato di diritto; che ciò crea ulteriori ostacoli per la soluzione della crisi politica; che l'UE, insieme ad altri organismi democratici, non riconosce né le elezioni né le autorità insediatesi con tale processo illegittimo;
H. considerando che la crisi pluridimensionale in atto in Venezuela sta dando luogo al più grande spostamento di popolazione nella regione; che, secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il numero totale di venezuelani che hanno lasciato il paese è aumentato drasticamente, passando da 437 000 nel 2005 a oltre 1,6 milioni nel 2017; che circa 945 000 venezuelani hanno lasciato il paese tra il 2015 e il 2017; che nel 2018 il numero totale di persone che hanno lasciato il paese dal 2014 ha superato i 2 milioni; che il numero di venezuelani che hanno chiesto asilo in altri paesi del mondo è aumentato del 2 000 % dal 2014, raggiungendo oltre 280 000 alla metà di giugno 2018;
I. considerando che 520 000 venezuelani nella regione hanno beneficiato di forme alternative di soggiorno regolare; che in tutto il mondo più di 280 000 venezuelani hanno chiesto lo status di rifugiato; che il numero di venezuelani che hanno chiesto protezione internazionale nell'Unione europea è aumentato di oltre il 3 500 % tra il 2014 e il 2017; che, secondo le stime, oltre il 60 % dei venezuelani si trova ancora in una situazione irregolare;
J. considerando che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA), la Colombia accoglie il maggior numero di sfollati, ospitando oltre 820 000 venezuelani nel proprio territorio; che le città di Cúcuta e Boa Vista, situate al confine con il Venezuela, sono interessate da un forte afflusso di persone, che spesso versano in drammatiche condizioni sanitarie e di malnutrizione; che anche Perù, Cile, Argentina, Panama, Brasile, Ecuador, Messico, Repubblica dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia e Paraguay devono far fronte a un notevole afflusso di rifugiati e migranti; che le rotte marittime stanno diventando sempre più rilevanti, in particolare quelle verso le isole caraibiche quali Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad e Tobago e Guyana; che il fenomeno interessa sempre più anche i paesi europei, in particolare la Spagna, il Portogallo e l'Italia; che i paesi di accoglienza sono sottoposti a una pressione crescente in termini di fornitura di assistenza ai nuovi arrivati;
K. considerando che le autorità nazionali e locali della Colombia si stanno adoperando in modo encomiabile per garantire alle persone in fuga dal Venezuela, indipendentemente dal loro status, l'esercizio di diritti umani fondamentali come l'accesso all'istruzione primaria e a servizi sanitari di base; che le comunità locali, gli istituti religiosi e la gente comune della Colombia, senza distinzioni, accolgono i migranti venezuelani in uno spirito di fraternità, dimostrando forte resilienza e grande solidarietà;
L. considerando che il 7 giugno 2018 la Commissione ha annunciato un pacchetto di 35,1 milioni di EUR in aiuti di emergenza e assistenza allo sviluppo a sostegno della popolazione venezuelana e dei paesi limitrofi colpiti dalla crisi; che tale contributo finanziario si aggiungerà ai 37 milioni di EUR che l'Unione europea ha già impegnato a favore di progetti di aiuto umanitario e cooperazione nel paese; che al 13 giugno 2018 l'appello supplementare dell'UNHCR a raccogliere 46,1 milioni di USD registrava un deficit di finanziamento pari al 56 %;
M. considerando che ogni mese più di 12 000 cittadini venezuelani entrano nello Stato brasiliano di Roraima, di cui circa 2 700 soggiornano nella città di Boa Vista; che i venezuelani rappresentano già più del 7 % della popolazione di detta città e che, al ritmo attuale, entro la fine dell'anno vi vivranno più di 60 000 venezuelani; che questo afflusso demografico sta esercitando un'enorme pressione sui servizi pubblici della città, in particolare la sanità pubblica e l'istruzione pubblica; che il Roraima è uno degli Stati più poveri del Brasile e presenta un mercato del lavoro estremamente ristretto e un'economia debole, il che costituisce un altro ostacolo all'integrazione dei rifugiati e dei migranti;
N. considerando che il Parlamento ha inviato, dal 25 al 30 giugno 2018, una delegazione ad hoc lungo i confini venezuelani con la Colombia e il Brasile per valutare l'impatto della crisi sul campo;
1. esprime profondo sgomento e grande preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria in Venezuela, che è costata molte vite umane e ha dato luogo a un afflusso senza precedenti di rifugiati e migranti nei paesi limitrofi e non solo; esprime la propria solidarietà a tutti i venezuelani costretti ad abbandonare il loro paese a causa dell'assenza delle condizioni di vita più basilari, tra cui l'accesso a prodotti alimentari, acqua potabile, servizi sanitari e medicinali;
2. esorta le autorità venezuelane a riconoscere la crisi umanitaria in corso, a prevenirne un ulteriore deterioramento e a promuovere soluzioni politiche ed economiche al fine di garantire la sicurezza di tutti i civili e la stabilità del paese e della regione;
3. chiede alle autorità venezuelane di autorizzare con urgenza l'ingresso nel paese di aiuti umanitari senza restrizioni per evitare l'aggravarsi della crisi umanitaria e sanitaria, e in particolare la ricomparsa di malattie quali il morbillo, la malaria, la difterite e la febbre aftosa, nonché di concedere un accesso privo di restrizioni alle organizzazioni internazionali che intendono prestare assistenza a tutti i settori della società colpiti dalla crisi; chiede la rapida attuazione di una risposta a breve termine per lottare contro la malnutrizione tra i gruppi più vulnerabili, come le donne, i bambini e i malati; esprime profonda preoccupazione per il numero di minori non accompagnati che attraversano le frontiere;
4. encomia il governo colombiano per la sua rapida reazione e per il sostegno fornito a tutti i venezuelani che stanno confluendo nel paese; elogia altresì il Brasile e altri paesi della regione, in particolare il Perù, come pure le organizzazioni regionali e internazionali, gli enti pubblici e privati, la Chiesa cattolica e i cittadini comuni dell'intera regione per l'aiuto prestato attivamente ai rifugiati e ai migranti venezuelani come pure per la solidarietà dimostrata nei loro confronti; invita gli Stati membri a offrire ai rifugiati o migranti venezuelani presenti sul loro territorio risposte immediate e orientate alla protezione, quali visti umanitari, accordi speciali di soggiorno o altri quadri migratori regionali, assicurando le garanzie di protezione del caso; invita le autorità venezuelane a facilitare e accelerare l'emissione e il rinnovo dei documenti di identificazione dei propri cittadini, in Venezuela così come all'estero;
5. invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a definire una risposta coordinata, completa e regionale alla crisi e a rafforzare la propria assistenza finanziaria e materiale a favore dei paesi beneficiari adempiendo ai propri impegni; valuta molto positivamente gli aiuti umanitari sinora stanziati dall'UE e chiede con urgenza un sostegno umanitario supplementare, in particolare sotto forma di fondi di emergenza, per far fronte alle necessità in rapido aumento delle persone colpite dalla crisi venezuelana nei paesi limitrofi;
6. ribadisce che l'attuale crisi umanitaria deriva da una crisi politica; esorta le autorità venezuelane a garantire l'immediata cessazione di tutte le violazioni dei diritti umani, incluse le violazioni nei confronti dei civili, come pure il pieno rispetto di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di riunione; sollecita le autorità venezuelane a rispettare tutte le istituzioni democraticamente elette, in particolare l'Assemblea nazionale, a liberare tutti i prigionieri politici e a difendere i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani; invita il Servizio europeo per l'azione esterna a fare tutto il possibile per facilitare gli sforzi di mediazione internazionale necessari per creare le condizioni per una soluzione praticabile della crisi umanitaria e politica in corso;
7. chiede lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali in conformità delle norme democratiche riconosciute a livello internazionale e dell'ordinamento costituzionale del Venezuela, in un quadro trasparente, equo e paritario che preveda un monitoraggio internazionale, senza limitazioni per i partiti politici o i candidati e nel pieno rispetto dei diritti politici di tutti i cittadini venezuelani; sottolinea che il governo legittimo che emergerà da tali elezioni dovrà affrontare con urgenza la crisi economica e sociale in corso in Venezuela e adoperarsi per la riconciliazione nazionale;
8. ricorda che le eventuali sanzioni adottate dalla comunità internazionale dovrebbero essere mirate e reversibili, senza nuocere in alcun modo alla popolazione venezuelana; plaude alla rapida adozione di ulteriori sanzioni mirate e reversibili, come pure all'embargo sulle armi imposto nel novembre 2017; ribadisce che tali sanzioni sono state imposte nei confronti di funzionari di alto grado per gravi violazioni dei diritti umani, per aver arrecato pregiudizio alla democrazia e allo Stato di diritto in Venezuela e per lo svolgimento delle elezioni illegittime e non riconosciute a livello internazionale del 20 maggio 2018, che hanno avuto luogo senza che ne fossero state concordate la data e le condizioni e in circostanze che non hanno consentito la partecipazione paritaria di tutti i partiti politici; ricorda la possibilità di estendere tali sanzioni ai responsabili dell'acuita crisi politica, sociale, economica e umanitaria, in particolare il presidente Nicolás Maduro, in linea con le sue precedenti risoluzioni;
9. ribadisce che i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani dovranno rispondere delle loro azioni; sostiene pienamente le indagini preliminari della CPI sui gravi crimini e gli atti di repressione perpetrati dal regime in Venezuela e chiede che l'UE svolga un ruolo attivo in tale ambito; appoggia appieno l'appello rivolto dal gruppo di esperti internazionali indipendenti designati dal Segretario generale dell'OAS e dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani affinché si istituisca una commissione d'inchiesta sulla situazione in Venezuela e si rafforzi il ruolo della Corte penale internazionale;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti della Repubblica di Colombia, della Repubblica federativa del Brasile e della Repubblica del Perù, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani e al gruppo di Lima.
Orientamenti per gli Stati membri per evitare la criminalizzazione dell'assistenza umanitaria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria (2018/2769(RSP))
– vista la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(1) ("direttiva sul favoreggiamento"),
– vista la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(2) ("decisione quadro"),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 marzo 2017 sulla valutazione REFIT del quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali: il "pacchetto favoreggiatori" (direttiva 2002/90/CE e decisione quadro 2002/946/GAI) (SWD(2017)0117),
– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare(3),
– visto lo studio dal titolo "Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants" (Idoneità allo scopo? La direttiva sul favoreggiamento e la penalizzazione dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo nel 2016,
– visto lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla criminalizzazione dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza, pubblicato nel 2014,
– visto il documento tematico del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa del 4 febbraio 2010 dal titolo "Criminalisation of migration in Europe: Human rights implications" (Criminalizzazione della migrazione in Europa: le implicazioni per i diritti umani),
– visto il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, adottato con la risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 durante la 55a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti"),
– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti del 24 aprile 2013, dal titolo "Regional Study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants", (Studio regionale sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e sul suo impatto sui diritti umani dei migranti),
– vista l'interrogazione alla Commissione concernente orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria (O-000065/2018 – B8-0034/2018),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, nel Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020), la Commissione ha sottolineato l'esigenza di "garantire che siano in vigore sanzioni penali evitando però il rischio di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà" e di migliorare l'attuale "pacchetto favoreggiatori" dell'UE, che comprende la direttiva sul favoreggiamento e la relativa decisione quadro;
B. considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul favoreggiamento prevede un'opzione non vincolante per gli Stati membri che possono applicare una deroga e non configurare come reato tale favoreggiamento quando ha lo scopo di prestare assistenza umanitaria;
C. considerando che, nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare, il Parlamento ha chiesto la non criminalizzazione dell'assistenza umanitaria, maggiori capacità di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà, il dispiegamento di maggiori capacità da parte di tutti gli Stati e il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati e ONG nell'esecuzione di operazioni di soccorso in mare e a terra;
D. considerando che, nel documento di lavoro dei suoi servizi sulla valutazione REFIT del "pacchetto favoreggiatori", la Commissione ha evidenziato che un potenziamento dello scambio di conoscenze e di buone prassi fra i pubblici ministeri, le autorità di contrasto e la società civile potrebbe contribuire a migliorare la situazione attuale ed evitare il rischio di configurare come reato la reale assistenza umanitaria;
E. considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della direttiva sul favoreggiamento non impone agli Stati membri l'obbligo di astenersi dal sanzionare il favoreggiamento del soggiorno irregolare quando non vi sia alcuna intenzione di perseguire lo scopo di lucro, e che la decisione quadro non contiene disposizioni obbligatorie che evitino la sanzione di atti effettuati a fini umanitari o in situazioni di emergenza;
1. ricorda che, a norma della direttiva sul favoreggiamento e della relativa decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la legislazione che introduce sanzioni penali contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno irregolari;
2. esprime preoccupazione per le conseguenze indesiderate del "pacchetto favoreggiatori" per i cittadini che prestano assistenza umanitaria ai migranti e per la coesione sociale della società di accoglienza nel suo complesso;
3. sottolinea che, in linea con il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti, gli atti di assistenza umanitaria non sono da configurare come reato;
4. osserva che gli operatori coinvolti nell'assistenza umanitaria a titolo di sostegno e integrazione di azioni di salvataggio di vite umane intraprese dalle autorità competenti degli Stati membri devono rimanere entro i limiti del mandato stabilito per l'assistenza umanitaria dalla direttiva sul favoreggiamento, e che le loro operazioni devono svolgersi sotto il controllo degli Stati membri;
5. si rammarica del livello di recepimento alquanto limitato, da parte degli Stati membri, della deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista dalla direttiva sul favoreggiamento e osserva che tale deroga dovrebbe essere applicata per estinguere l'azione penale, in modo da garantire che non siano perseguiti gli individui e le organizzazioni della società civile che assistono i migranti per motivi umanitari;
6. invita gli Stati membri a recepire la deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista dalla direttiva sul favoreggiamento e a predisporre sistemi adeguati per monitorare l'attuazione e l'effettiva applicazione pratica del "pacchetto favoreggiatori", raccogliendo e registrando, a cadenza annuale, dati sul numero di persone arrestate per favoreggiamento alla frontiera e all'interno dei paesi, sul numero di procedimenti giudiziari avviati e sul numero di condanne, unitamente a informazioni sul modo in cui vengono stabilite le condanne e sui motivi per i quali viene interrotta un'indagine;
7. esorta la Commissione ad adottare orientamenti destinati agli Stati membri al fine di chiarire quali forme di favoreggiamento non dovrebbero essere configurate come reato, in modo da assicurare chiarezza e uniformità nell'attuazione dell'acquis attuale, tra cui l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul favoreggiamento, e sottolinea che la chiarezza dei parametri garantirà una maggiore coerenza nella normativa penale relativa al favoreggiamento in tutti gli Stati membri, riducendo la criminalizzazione indebita;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),
– visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1) (RGPD), e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(2),
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner(3),
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016 nelle cause C-203/15 Tele2 Sverige AB contro Post- och telestyrelsen e C-698/15 Secretary of State for the Home Department contro Tom Watson e altri(4);
– vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy(5),
– visto il parere 4/2016 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 30 maggio 2016 in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy(6),
– visti il parere 01/2016 del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati (WP29), del 13 aprile 2016, in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy(7) e la sua dichiarazione del WP29 del 26 luglio 2016(8),
– visti la relazione della Commissione del 18 ottobre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy (COM(2017)0611) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento (SWD(2017)0344),
– visto il documento del WP29 del 28 novembre 2017 intitolato “Scudo UE-USA per la privacy – Primo riesame congiunto annuale”(9),
– vista la lettera di risposta del WP29 del giorno 11 aprile 2018 sul rinnovo dell’autorizzazione della sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) statunitense,
– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2017 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy(10);
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nella sentenza del 6 ottobre 2015 relativa alla causa C-362/14 Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner, ha invalidato la decisione sull'approdo sicuro e chiarito come debba intendersi un livello adeguato di protezione in un paese terzo, ossia come "sostanzialmente equivalente" a quello garantito all'interno dell'Unione europea in forza della direttiva 95/46/CE letta alla luce della Carta, suggerendo la necessità di concludere i negoziati su un nuovo regime al fine di garantire la certezza giuridica quanto alle modalità di trasferimento dei dati personali dall'UE agli USA;
B. considerando che, in sede di esame del livello di protezione offerto da un paese terzo, la Commissione è tenuta a valutare il contenuto delle norme applicabili in tale paese risultanti dalla legislazione nazionale o dagli impegni internazionali di quest'ultimo, nonché la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme, poiché tale istituzione deve prendere in considerazione, in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, tutte le circostanze relative ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo; che tale valutazione non deve fare riferimento unicamente alla legislazione e alle prassi relative alla protezione dei dati personali a fini privati e commerciali, ma deve riguardare tutti gli aspetti del quadro applicabili a tale paese o settore, in particolare, ma non solo, l'applicazione della legge, la sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali;
C. considerando che i trasferimenti di dati personali tra organizzazioni commerciali dell'UE e degli USA sono un elemento importante per le relazioni transatlantiche alla luce della crescente digitalizzazione dell’economia globale; che tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza; che uno degli obiettivi fondamentali dell'UE è la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;
D. considerando che Facebook, uno dei firmatari dello scudo per la privacy, ha confermato che i dati di 2.7 milioni di cittadini dell’UE facevano parte di quelli indebitamente utilizzati dai consulenti politici Cambridge Analytica;
E. considerando che nel suo parere 4/2016 il GEPD ha sollevato numerose preoccupazioni riguardo al progetto di scudo per la privacy; che nello stesso parere il GEPD plaude agli sforzi compiuti da tutte le parti per trovare una soluzione ai trasferimenti di dati personali dall'UE verso gli USA a scopi commerciali nell'ambito di un sistema di autocertificazione;
F. considerando che, nel suo parere 1/2016 in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy, il gruppo dell'articolo 29 ha accolto con favore i significativi miglioramenti introdotti dallo scudo rispetto alla decisione "Approdo sicuro", pur sollevando serie perplessità riguardo sia agli aspetti commerciali sia all'accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati trasferiti nel quadro dello scudo per la privacy;
G. considerando che il 12 luglio 2016, a seguito di ulteriori discussioni con l'amministrazione statunitense, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 in cui dichiara l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali trasferiti, nell'ambito dello scudo UE-USA per la privacy, dall'Unione a organizzazioni presenti negli Stati Uniti;
H. considerando che lo scudo UE-USA per la privacy è accompagnato da diversi impegni e garanzie unilaterali dell'amministrazione statunitense in cui sono spiegati, tra l'altro, i principi della protezione dei dati, il funzionamento della vigilanza, dell'applicazione e dei mezzi di ricorso nonché le tutele e le salvaguardie in forza delle quali le agenzie per la sicurezza possono accedere ai dati personali ed effettuarne il trattamento;
I. considerando che, nella sua dichiarazione del 26 luglio 2016, il WP29 plaude ai miglioramenti apportati dal meccanismo dello scudo UE-USA per la privacy rispetto all'accordo sull'approdo sicuro ed elogia la Commissione e le autorità statunitensi per aver tenuto conto delle sue perplessità; che, tuttavia, il WP29 indica il permanere di una serie di perplessità attinenti sia agli aspetti commerciali sia all'accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi ai dati trasferiti dall'UE, come ad esempio l'assenza di norme specifiche sulle decisioni con procedura automatizzata e di un diritto generale di opposizione, l'esigenza di garanzie più rigorose circa l'indipendenza e i poteri del meccanismo di mediazione o l'assenza di garanzie concrete che escludano che i dati personali possano essere oggetto di una raccolta indiscriminata e di massa (raccolta generalizzata);
J. considerando che, nella sua risoluzione del 6 aprile 2017, il Parlamento, pur riconoscendo che lo scudo UE-USA per la privacy contiene miglioramenti significativi in termini di chiarezza delle norme rispetto al precedente accordo UE-USA sull'approdo sicuro, ritiene altresì che permangano importanti questioni per quanto riguarda alcuni aspetti commerciali, la sicurezza nazionale e l'applicazione della legge; che invita la Commissione a condurre, nel corso del primo riesame congiunto annuale, un esame completo e approfondito di tutte le carenze e i punti deboli e a dimostrare in che modo questi siano stati affrontati per garantire la conformità con la Carta dell’UE e il diritto dell’Unione e a valutare scrupolosamente se i meccanismi e le salvaguardie indicati nelle garanzie e nei chiarimenti forniti dall'amministrazione statunitense siano efficaci e praticabili;
K. considerando che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento, pur riconoscendo che le autorità statunitensi hanno predisposto le strutture e le procedure necessarie a garantire il corretto funzionamento dello scudo per la privacy e concludendo che gli Stati Uniti continuano a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti nell’ambito dello scudo per la privacy, hanno formulato dieci raccomandazioni alle autorità statunitensi al fine di affrontare le questioni che destano preoccupazione non solo per quanto riguarda i compiti e le attività del Dipartimento degli Stati Uniti per il commercio (DoC) in quanto amministratore responsabile per il monitoraggio della certificazione delle organizzazioni aderenti allo scudo per la privacy e per l’applicazione dei principi, ma anche le questioni relative alla sicurezza nazionale, come il rinnovo dell’autorizzazione della sezione 702 del FISA, o la nomina di un mediatore permanente e il fatto che i membri dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB) non siano ancora in carica;
L. considerando che il parere del WP29, del 28 novembre 2017, dal titolo “EU-US Privacy Shield – First Annual Joint Review”, emesso a seguito del primo riesame congiunto annuale, riconosce i progressi dello scudo per la privacy rispetto alla decisione invalidata “Approdo sicuro”; che il gruppo dell’articolo 29 riconosce gli sforzi compiuti dalle autorità statunitensi e dalla Commissione per mettere in pratica lo scudo per la privacy;
M. considerando che il WP29 ha individuato una serie di importanti questioni irrisolte che destano notevoli preoccupazioni, sia per quanto riguarda le questioni commerciali che per quanto riguarda l'accesso delle autorità pubbliche statunitensi ai dati trasferiti negli Stati Uniti nell'ambito dello scudo per la privacy (sia nell’ambito dell’applicazione della legge che per obiettivi di sicurezza nazionale) che devono essere affrontate sia dalla Commissione che dalle autorità statunitensi; che ha chiesto l'istituzione immediata di un piano d'azione per dimostrare che tutte queste preoccupazioni saranno affrontate, al più tardi, in occasione del secondo riesame congiunto;
N. considerando che, nel caso in cui non venga data risposta alle preoccupazioni del WP29 entro i termini indicati, i membri di tale gruppo adotteranno le misure opportune, anche portando la decisione relativa all'adeguatezza dello scudo per la privacy dinanzi ai tribunali nazionali affinché sottopongano la questione alla CGUE per una domanda di pronuncia pregiudiziale;
O. considerando che un ricorso in annullamento (causa T-738/16, La Quadrature du Net e altri contro Commissione) e un rinvio da parte della Corte suprema irlandese nella causa tra il Commissario per la protezione dei dati irlandese e Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems (causa Schrems II) sono stati sottoposti alla Corte di giustizia europea; che il deferimento constata che la sorveglianza di massa è ancora in corso e esamina l'esistenza di una soluzione effettiva nella legislazione degli Stati Uniti per i cittadini dell'UE i cui dati personali vengano trasferiti negli Stati Uniti;
P. considerando che, l'11 gennaio 2018, il Congresso degli Stati Uniti ha rinnovato l’autorizzazione e modificato la sezione 702 della FISA per sei anni senza affrontare le preoccupazioni espresse nella relazione di riesame congiunto della Commissione e nel parere del gruppo dell’articolo 29;
Q. considerando che, nel quadro della legge di bilancio omnibus promulgata il 23 marzo 2018, il Congresso degli Stati Uniti ha promulgato il “Clarifying Overseas Use of Data (‘CLOUD’) Act”, che facilita l'accesso delle autorità di contrasto ai contenuti delle comunicazioni e ad altri dati correlati, consentendo alle autorità di contrasto statunitensi di imporre la produzione di dati delle comunicazioni anche se sono conservati al di fuori degli Stati Uniti e permettendo ad alcuni paesi esteri di stipulare accordi esecutivi con gli Stati Uniti per consentire ai fornitori di servizi statunitensi di rispondere a determinati ordini stranieri che chiedono accesso ai dati delle comunicazioni;
R. considerando che Facebook Inc., Cambridge Analytica e SCL Elections Ltd sono società certificate nell'ambito dello scudo per la privacy e, in quanto tali, hanno beneficiato della decisione sull'adeguatezza come base legale per il trasferimento e il successivo trattamento di dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti;
S. considerando che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, RGPD, se le informazioni disponibili rivelano che un paese terzo non garantisce più un livello di protezione adeguato, la Commissione abroga, modifica o sospende la sua decisione di adeguatezza;
1. sottolinea le persistenti carenze dello scudo per la privacy riguardo al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate; sottolinea il crescente rischio che la Corte di giustizia dell'UE possa invalidare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione sullo scudo per la privacy;
2. prende atto dei miglioramenti rispetto all'accordo “Approdo sicuro”, anche con l'inserimento di definizioni chiave, obblighi più rigorosi in materia di conservazione dei dati e trasferimenti successivi verso paesi terzi, creazione di un mediatore per garantire ricorsi individuali e una supervisione indipendente, un sistema di pesi e contrappesi che garantisca i diritti delle persone interessate (PCLOB), controlli di conformità interni ed esterni, documentazione e monitoraggio più regolari e rigorosi, disponibilità di varie modalità di ricorso giuridico e ruolo di primo piano per le autorità competenti per la tutela dei dati a livello nazionale nell'istruzione delle denunce;
3. ricorda che il WP29 ha fissato il termine del 25 maggio 2018 per risolvere le questioni in sospeso: in caso contrario, potrebbe decidere di portare lo scudo per la privacy dinanzi ai tribunali nazionali affinché possano sottoporre la questione alla CGUE per una domanda di pronuncia pregiudiziale(11);
Questioni istituzionali/Nomine
4. si rammarica del fatto che sia stato necessario così tanto tempo per designare i due membri supplementari, agganciati alla nomina del presidente dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili, e sollecita il Senato a controllare i loro profili al fine di ratificare la designazione in modo tale da riportare l'agenzia indipendente alla situazione di quorum e consentirle di svolgere le sue missioni di prevenzione del terrorismo e di garanzia della necessità di proteggere la privacy e le libertà civili;
5. esprime la propria preoccupazione per il fatto che l'assenza di un presidente e di quorum abbia limitato la capacità dell’Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili di agire e di adempiere ai propri obblighi; sottolinea che durante un periodo di quorum insufficiente, l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili non può avviare nuovi progetti di consulenza o supervisione o assumere personale; ricorda che l’Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili non ha ancora pubblicato la sua tanto attesa relazione sulla condotta delle operazioni di sorveglianza ai sensi dell'ordinanza esecutiva 12333 per fornire informazioni sul funzionamento concreto di questa ordinanza esecutiva e sulla sua necessità e proporzionalità per quanto riguarda le interferenze rispetto alla protezione dei dati in questo contesto; rileva che questa relazione è altamente auspicabile considerando l'incertezza e l'imprevedibilità del modo in cui viene utilizzata l'ordinanza esecutiva 12333; si rammarica del fatto che l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili non abbia pubblicato una nuova relazione sulla sezione 702 FISA prima che fosse nuovamente autorizzata nel gennaio 2018; ritiene che la situazione di quorum insufficiente comprometta seriamente le garanzie e le assicurazioni in materia di conformità e sorveglianza fornite dalle autorità statunitensi; esorta pertanto le autorità statunitensi a nominare e a confermare senza indugio i nuovi membri del consiglio di amministrazione;
6. alla luce del fatto che la direttiva presidenziale 28 (DP 28) è uno degli elementi centrali su cui è costruito lo scudo per la privacy, chiede la pubblicazione della relazione dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili sulla DP 28, che è ancora soggetta a privilegio presidenziale e non è pertanto ancora stata pubblicata;
7. ribadisce la sua posizione secondo cui il meccanismo di mediazione istituito dal Dipartimento di Stato statunitense non è sufficientemente indipendente e non è dotato di sufficienti poteri effettivi per svolgere i suoi compiti e garantire un ricorso effettivo ai cittadini UE; sottolinea che occorre chiarire gli esatti poteri del meccanismo di mediazione, in particolare per quanto riguarda i suoi poteri nei confronti della comunità di intelligence e il livello di ricorso effettivo alle sue decisioni; si rammarica che il mediatore possa solo chiedere l'intervento e informazioni da parte di organismi governativi statunitensi e non possa ordinare alle autorità di porre fine alla sorveglianza illegale o distruggere definitivamente le informazioni; rileva che, sebbene vi sia un mediatore facente funzioni, finora l'amministrazione statunitense non ha nominato un nuovo mediatore permanente, il che non contribuisce alla fiducia reciproca; ritiene che, in assenza della nomina di un Mediatore indipendente, esperto e dotato di sufficienti poteri, le garanzie fornite dagli Stati Uniti in merito alle possibilità di un ricorso effettivo offerte ai cittadini dell'UE siano nulle;
8. prende atto della recente conferma da parte del Senato di un nuovo presidente e di quattro commissari della Commissione federale per il commercio (Federal Trade Commission – FTC); deplora che, fino a tale conferma, quattro dei cinque seggi dell'FTC siano rimasti vacanti, considerato che l'FTC è l'organismo competente per l'applicazione dei principi dello scudo per la privacy da parte delle organizzazioni statunitensi;
9. sottolinea che le recenti rivelazioni riguardanti le pratiche di Facebook e di Cambridge Analytica evidenziano la necessità di azioni proattive in materia di sorveglianza e applicazione delle norme che non solo si basino su denunce, ma prevedano controlli sistematici della conformità concreta delle politiche in materia di privacy con i principi dello scudo per la privacy durante tutto il ciclo di certificazione; invita le autorità dell'UE competenti in materia di protezione dei dati ad adottare misure adeguate e sospendere i trasferimenti nei casi di mancata conformità;
Questioni commerciali
10. ritiene che, per garantire la trasparenza ed evitare false dichiarazioni di certificazione, il Dipartimento del commercio non dovrebbe tollerare che le società statunitensi si esprimano pubblicamente in merito alla loro certificazione in base alla scudo per la privacy prima di aver completato il processo di certificazione e di averle incluse nell'elenco dello scudo per la privacy; esprime preoccupazione per il fatto che il Dipartimento del commercio non si sia avvalso della possibilità prevista dallo scudo per la privacy di richiedere copie dei termini contrattuali utilizzati dalle società certificate nei loro contratti con terzi per garantire la conformità; ritiene pertanto che non vi sia un controllo effettivo sulla reale conformità delle società certificate alle disposizioni dello scudo per la privacy; invita il Dipartimento del commercio a effettuare, in modo proattivo e periodico, verifiche d'ufficio della conformità per monitorare l'effettivo rispetto da parte delle società delle norme e dei requisiti dello scudo per la privacy;
11. ritiene che le varie procedure di ricorso per i cittadini dell'UE possano rivelarsi troppo complesse, di difficile consultazione e pertanto meno efficaci; osserva che, come sottolineato dalle società che forniscono meccanismi di ricorso indipendenti (IRM), la maggior parte dei reclami è presentata direttamente alla società da persone che cercano informazioni generali sullo scudo per la privacy e il trattamento dei loro dati; raccomanda pertanto che le autorità degli Stati Uniti offrano informazioni più concrete sul sito web dello scudo per la privacy in modo accessibile e facilmente comprensibile alle persone per quanto riguarda i loro diritti e i mezzi di ricorso disponibili;
12. alla luce delle recenti rivelazioni di uso improprio dei dati personali da parte di società certificate nell'ambito dello scudo per la privacy, quali Facebook e Cambridge Analytica, invita le autorità statunitensi responsabili dell'applicazione dello scudo per la privacy a dar seguito senza indugio a tali rivelazioni nel pieno rispetto delle garanzie e degli impegni assunti per mantenere l'attuale accordo sullo scudo per la privacy e, se necessario, a rimuovere tali società dall'elenco dello scudo per la privacy; invita inoltre le autorità competenti dell'UE in materia di protezione dei dati a indagare su tali rivelazioni e, se del caso, a sospendere o proibire i trasferimenti di dati nell'ambito dello scudo per la vita privata; ritiene che le rivelazioni dimostrino chiaramente che il meccanismo dello scudo non fornisce un'adeguata protezione del diritto alla protezione dei dati;
13. è seriamente preoccupato per la modifica delle condizioni di servizio di Facebook per gli utenti non UE al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, che finora hanno goduto di diritti ai sensi della legislazione UE sulla protezione dei dati e che ora devono accettare Facebook US invece di Facebook Ireland come responsabile del trattamento dei dati; reputa che ciò costituisca un trasferimento di dati personali di circa 1,5 miliardi di utenti verso un paese terzo; dubita seriamente che una simile limitazione senza precedenti su vasta scala dei diritti fondamentali degli utenti di una piattaforma, che di fatto è un monopolio, sia ciò che si prefiggeva lo scudo per la privacy; invita le autorità di protezione dei dati dell'UE a indagare su tale questione;
14. esprime forte preoccupazione per il fatto che, se la questione non verrà affrontata, questi usi impropri di dati personali da parte di varie entità volti a manipolare le opinioni politiche o il loro comportamento di voto possono rappresentare una minaccia per il processo democratico e la sua idea di fondo secondo cui gli elettori sono in grado di prendere autonomamente decisioni informate e basate sui fatti;
15. accoglie con favore e sostiene gli inviti rivolti al legislatore degli Stati Uniti a procedere verso una legge omnibus in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati;
16. ricorda le sue preoccupazioni per la mancanza di norme e garanzie specifiche nello scudo per la privacy per le decisioni basate su un trattamento/profilo automatizzato, che producono effetti giuridici o incidono in maniera significativo sull'individuo; prende atto dell'intenzione della Commissione di commissionare uno studio volto a raccogliere prove fattuali e valutare ulteriormente la pertinenza del processo decisionale automatizzato per i trasferimenti di dati nell'ambito dello scudo per la privacy; invita la Commissione a stabilire, qualora lo studio lo raccomandi, disposizioni specifiche sul processo decisionale automatizzato che prevedano garanzie sufficienti; prende atto, a tale riguardo, delle informazioni fornite dalla verifica congiunta secondo cui il processo decisionale automatizzato non può aver luogo sulla base dei dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy; deplora che, secondo il WP29, "le risposte delle società sono rimaste molto generiche e non è chiaro se tali affermazioni corrispondono alla realtà di tutte le imprese che aderiscono allo scudo per la privacy"; sottolinea inoltre l'applicabilità dell'RGPD alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'RGPD;
17. sottolinea che dovrebbero essere apportati ulteriori miglioramenti per quanto riguarda l'interpretazione e il trattamento dei dati delle risorse umane in virtù della diversa interpretazione del concetto di "dati delle risorse umane" da parte del governo degli Stati Uniti, da un lato, e la Commissione e il WP29, dall'altro; concorda pienamente con la richiesta del WP29 alla Commissione di avviare negoziati con le autorità statunitensi per modificare il meccanismo dello scudo per la privacy in merito alla questione;
18. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che i principi dello scudo per la privacy non seguono il modello dell'UE di trattamento sulla base del consenso, ma consentono un opt-out/diritto di opposizione solo in circostanze molto specifiche; chiede pertanto con insistenza che, alla luce della revisione congiunta, il Dipartimento del commercio collabori con le autorità europee per la protezione dei dati per fornire orientamenti più precisi per quanto riguarda i principi essenziali dello scudo per la privacy, quali il principio della scelta, il principio della comunicazione, i trasferimenti successivi, rapporto tra il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento e il relativo accesso, che sono molto più in linea con i diritti della persona interessata a norma del regolamento (UE) 2016/679;
19. ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alla reiezione da parte del Congresso nel marzo 2017 della norma presentata dalla Commissione federale per le comunicazioni (FCC) statunitense relativa alla protezione della privacy dei clienti di servizi di banda larga o altri servizi di telecomunicazione, che, in pratica, elimina le norme sulla privacy nel settore della banda larga in virtù delle quali i fornitori di servizi Internet avrebbero dovuto ottenere il consenso esplicito dei consumatori prima di vendere a operatori pubblicitari o ad altre società o condividere con questi ultimi i dati di navigazione in rete e altre informazioni private; ritiene che si tratti di un'ulteriore minaccia alle garanzie in materia di protezione della vita privata negli Stati Uniti;
Questioni in materia di sicurezza nazionale e applicazione della legge
20. ritiene che il termine "sicurezza nazionale" nel meccanismo dello scudo per la privacy non sia espressamente circoscritto in modo da permettere che le violazioni della protezione dei dati possano essere effettivamente oggetto di riesame giurisdizionale per garantire il rispetto di una rigorosa valutazione di ciò che è necessario e proporzionato; chiede pertanto una definizione chiara di "sicurezza nazionale";
21. prende atto che il numero degli obiettivi di cui alla sezione 702 del FISA è aumentato a causa dell'evoluzione della tecnologia e delle modalità di comunicazione nonché delle nuove forme di minacce;
22. deplora che gli Stati Uniti non abbiano colto l'occasione della recente autorizzazione della sezione 702 del FISA per includere le salvaguardie previste nel PPD 28; chiede prove e impegni giuridicamente vincolanti che garantiscano che la raccolta dei dati ai sensi della sezione 702 del FISA non sia indiscriminata e che l'accesso non avvenga su base generalizzata (raccolta in blocco), in contrasto con la Carta dell'UE; prende atto della spiegazione della Commissione e del documento di lavoro dei servizi della Commissione secondo cui tale sorveglianza ai sensi della sezione 702 del FISA è sempre basata su selettori e pertanto non consente la raccolta di dati in blocco; si unisce all'appello formulato dal WP29 a favore di un aggiornamento della relazione dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB) sulla definizione di "obiettivi", sul "compito dei selezionatori" e sul processo concreto di applicazione dei selettori nel contesto del programma UPSTREAM per chiarire e valutare se in tale contesto si verifichi un accesso in blocco ai dati personali; deplora che i cittadini dell'UE siano esclusi dalla protezione supplementare prevista dalla nuova autorizzazione della sezione 702 del FISA; si rammarica che la nuova autorizzazione della sezione 702 contenga varie modifiche di natura puramente procedurale che non affrontano le questioni più problematiche, come ha altresì sollevato il WP29; invita la Commissione a prendere sul serio la prossima analisi del WP29 sulla sezione 702 della FISA e ad agire di conseguenza;
23. afferma che la nuova autorizzazione per altri sei anni della sezione 702 della legge sul FISA mette in discussione la legittimità dello scudo per la privacy;
24. ribadisce la sua preoccupazione per l'ordinanza esecutiva 12333, che autorizza l'Agenzia nazionale per la sicurezza a condividere ingenti quantità di dati privati raccolti senza mandato, ordinanze del tribunale o autorizzazione del Congresso con altre 16 agenzie, tra cui l'FBI, l'Agenzia federale antidroga (DEA) e il Dipartimento della sicurezza interna; deplora l'assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale sulle attività di sorveglianza condotte sulla base dell'ordinanza esecutiva 12333;
25. sottolinea i persistenti ostacoli in materia di ricorso per i cittadini non statunitensi soggetti a una misura di sorveglianza basata sulla sezione 702 del FISA o sull'ordinanza esecutiva 12333 a causa dei requisiti procedurali di "legittimazione ad agire" quali attualmente interpretati dai tribunali statunitensi, in modo da consentire ai cittadini non statunitensi di adire i tribunali statunitensi contro le decisioni che li riguardano;
26. esprime preoccupazione per le conseguenze dell'ordinanza esecutiva 13768 sul "rafforzamento della sicurezza pubblica all'interno degli Stati Uniti" per i mezzi di ricorso giurisdizionali e amministrativi a disposizione delle persone negli Stati Uniti, in quanto le tutele della legge sulla privacy non si applicano più ai cittadini non statunitensi; prende atto della posizione della Commissione secondo cui la valutazione dell'adeguatezza non si basa sulle tutele previste dalla legge sulla privacy e che pertanto tale ordinanza esecutiva non incide sulla protezione della vita privata; ritiene che l'ordinanza esecutiva 13768 indichi tuttavia l'intenzione dell'esecutivo statunitense di revocare le garanzie in materia di protezione dei dati precedentemente concesse ai cittadini dell'UE e di ignorare gli impegni assunti nei confronti dell'UE durante la presidenza Obama;
27. esprime profonda preoccupazione per la recente adozione del Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act o CLOUD Act (legge recante chiarimento sull'utilizzo legittimo di dati all'estero) (H.R. 4943) che amplia le capacità delle forze dell'ordine americane ed estere di individuare e accedere ai dati di persone attraverso le frontiere internazionali senza ricorrere agli strumenti di assistenza giudiziaria reciproca (MLAT) che prevedono garanzie adeguate e rispettano le competenze giurisdizionali dei paesi in cui si trovano le informazioni; sottolinea che il CLOUD Act potrebbe avere gravi implicazioni per l'UE in quanto è di ampia portata e crea un potenziale conflitto con la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati;
28. ritiene che una soluzione più equilibrata sarebbe stata quella di rafforzare l'attuale sistema internazionale dei MLAT al fine di incoraggiare la cooperazione internazionale e giudiziaria; ribadisce che, come sancito all'articolo 48 RGPD, la mutua assistenza giudiziaria e altri accordi internazionali costituiscono il meccanismo privilegiato per consentire l'accesso ai dati personali all'estero;
29. deplora che le autorità statunitensi non abbiano rispettato in modo proattivo l'impegno di fornire alla Commissione informazioni tempestive e complete su eventuali sviluppi che potrebbero essere rilevanti per lo scudo per la privacy, compresa la mancata notifica alla Commissione di modifiche del quadro giuridico statunitense, ad esempio per quanto riguarda l'ordinanza esecutiva 13768 del Presidente Trump per il "Rafforzamento della sicurezza pubblica all'interno degli Stati Uniti" o l'abrogazione delle norme sulla privacy per i fornitori di servizi Internet;
30. ricorda che, come indicato nella sua risoluzione del 6 aprile 2017, né i principi dello scudo per la privacy, né le lettere dell'amministrazione statunitense forniscono chiarimenti e garanzie che dimostrino l'esistenza di effettivi diritti di ricorso giurisdizionale per le persone fisiche nell'UE in relazione all'uso dei loro dati personali da parte delle autorità statunitensi a fini di contrasto e di interesse pubblico, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 6 ottobre 2015, ha ribadito come l'essenza del diritto fondamentale di cui all'articolo 47 della Carta dell'UE;
Conclusioni
31. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che lo scudo per la privacy rispetti pienamente il regolamento (UE) 2016/679, che sarà applicato a partire dal venerdì 25 maggio 2018, e la Carta UE, in modo che tale adeguatezza non porti a scappatoie o a vantaggi concorrenziali per le imprese statunitensi;
32. deplora che la Commissione e le competenti autorità statunitensi non abbiano ripreso le discussioni sull'accordo relativo allo scudo per la privacy, né abbiano elaborato alcun piano d'azione volto ad affrontare quanto prima le carenze individuate, come richiesto dal WP29 nella sua relazione di dicembre sulla revisione congiunta; invita la Commissione e le autorità competenti statunitensi a procedere in tal senso senza ulteriori indugi;
33. ricorda che la tutela della vita privata e la protezione dei dati sono diritti fondamentali giuridicamente applicabili e sanciti dai trattati, dalla Carta dell'UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dalle leggi e la giurisprudenza; sottolinea che essi devono essere applicati in modo da non ostacolare inutilmente il commercio o le relazioni internazionali, ma non possono essere "compensati" da interessi commerciali o politici;
34. ritiene che l'attuale accordo sullo scudo per la privacy non preveda il livello adeguato di tutela richiesto dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e dalla Carta dell'Unione europea secondo l'interpretazione della CGUE;
35. ritiene che, se gli Stati Uniti non si conformeranno pienamente entro il 1° settembre 2018, la Commissione non abbia agito in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, RGPD; invita pertanto la Commissione a sospendere lo scudo per la privacy fino a quando le autorità statunitensi non ne rispetteranno le sue condizioni;
36. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare a monitorare gli sviluppi in questo settore, comprese le cause dinanzi alla CGUE, e il seguito dato alle raccomandazioni contenute nella risoluzione;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
Effetti negativi della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) sui cittadini dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali" (2018/2646(RSP))
– visti l'articolo 7, l'articolo 8 e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti l'articolo 8 e l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1),
– vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base(2),
– vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(3),
– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 ottobre 2016 sulla trasparenza fiscale,
– vista la comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2016, su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2016)0451),
– vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale(4),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(5),
– visto lo standard comune di comunicazione dell'OCSE, approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014,
– viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sugli effetti negativi della normativa statunitense FATCA sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali" (O-000052/2018 – B8-0033/2018 e O-000053/2018 – B8-0032/2018),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto una petizione presentata da un'associazione di cittadini europei che solleva preoccupazioni circa gli effetti negativi della FATCA, dei suoi accordi intergovernativi di esecuzione e dell'impatto extraterritoriale della tassazione basata sulla cittadinanza;
B. considerando che sin dall'entrata in vigore della FATCA e dei relativi accordi intergovernativi conclusi fra gli Stati membri e gli USA, gli istituti finanziari dell'UE sono tenuti, sotto la minaccia di sanzioni deleterie per la concessione negli Stati Uniti, tra cui una ritenuta d'imposta del 30 %, a rivelare informazioni dettagliate sui conti detenuti da presunti "cittadini statunitensi" al dipartimento delle imposte degli Stati Uniti (Internal Revenue Service - IRS), attraverso i rispettivi governi nazionali; che ciò potrebbe costituire una violazione delle norme sulla protezione dei dati e dei diritti fondamentali dell'UE;
C. considerando che l'obiettivo della normativa FATCA è quello di impedire l'evasione fiscale da parte di "cittadini statunitensi" e che essa impone agli istituti finanziari esteri di individuare i "cittadini statunitensi" esaminando una serie di indicatori, tra cui il luogo di nascita negli Stati Uniti, un numero di telefono statunitense e le indicazioni relative alla delega sul conto conferita a una persona con un indirizzo statunitense, avverso i quali il cittadino è tenuto a dimostrare di non essere un "cittadino statunitense";
D. considerando che l'uso degli indicatori, imposto dalla normativa FATCA, può comportare l'esposizione arbitraria e l'irrogazione di sanzioni ai danni di persone che potrebbero in realtà non avere alcun legame sostanziale con gli Stati Uniti; che a livello pratico la normativa FATCA riguarda un ampio gruppo di persone fisiche, tra cui i cittadini con doppia cittadinanza dell'UE e statunitense e i loro familiari non statunitensi, e in particolare i cosiddetti "americani casuali" che hanno acquisito la cittadinanza statunitense per nascita, ma che non hanno legami con gli Stati Uniti, non hanno mai vissuto, lavorato o studiato negli Stati Uniti e che non sono titolari di numeri di sicurezza sociale degli Stati Uniti;
E. considerando che la Commissione ha riconosciuto che la FATCA e i relativi accordi intergovernativi hanno avuto l'effetto involontario di ostacolare l'accesso ai servizi finanziari nell'UE per i cittadini statunitensi e qualsiasi persona che presenta indizi atti a suggerire di essere soggetta alla FATCA ("cittadino USA");
F. considerando che la vita e i mezzi di sussistenza di migliaia di cittadini dell'UE che rispettano la legge e delle loro famiglie dell'UE sono colpiti molto gravemente dalla FATCA a livello quotidiano, tra cui coloro che rientrano nella definizione di "cittadini USA", con il congelamento dei loro conti di risparmio e ai quali è negato l'accesso a tutti i servizi bancari, compresi le assicurazioni sulla vita, le pensioni e i mutui, a causa della riluttanza delle istituzioni finanziarie a seguire le costose comunicazioni previste dalla FATCA; che inoltre i loro familiari dell'UE assistono alla condivisione dei loro dati personali con gli Stati Uniti e alla limitazione del loro accesso ai servizi bancari dell'UE (ad esempio per quanto concerne i conti e/o i mutui congiunti);
G. considerando che gli "americani casuali" che non desiderano essere soggetti alla FATCA sono obbligati a rinunciare formalmente alla cittadinanza statunitense, che è un iter molto complesso che richiede un numero di sicurezza sociale statunitense o un numero di identificazione fiscale internazionale statunitense, di cui tra l'altro è priva la maggior parte degli "americani casuali";
H. considerando che alcune piattaforme internet americane quali AirBnB, Tripadvisor e Amazon sono tenute a raccogliere informazioni sui contribuenti da tutti i cittadini dell'UE che si avvalgono di tali servizi online e a trasmetterle al dipartimento delle imposte degli Stati Uniti; che l'obiettivo di tale pratica è stabilire se l'utente sia un cittadino statunitense e determinare, pertanto, se le entrate conseguite attraverso tali piattaforme siano soggette, nel contesto della FATCA, alla dichiarazione fiscale statunitense; che tale pratica è palesemente non in linea con le norme dell'UE sulla protezione dei dati;
I. considerando che la direttiva 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento) obbliga gli Stati membri a garantire che gli istituti di credito non discriminino i consumatori sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza;
J. considerando che per gli Stati membri il termine relativo al recepimento della direttiva sui conti di pagamento era stato fissato al 18 settembre 2016;
K. considerando che, nella sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, il Parlamento ha preso atto di una significativa mancanza di reciprocità tra gli Stati Uniti e l'UE nel quadro dell'accordo FATCA;
L. considerando che la normativa FATCA e lo standard comune di comunicazione dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni fiscali sono strumenti essenziali per combattere la corruzione, la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere;
M. considerando che nell'ottobre 2016 l'Assemblea nazionale francese ha pubblicato una relazione in seguito alla sua missione conoscitiva bipartisan volta a indagare sugli effetti extraterritoriali di determinate leggi statunitensi, compresa la normativa FATCA, raccomandando al governo francese di negoziare una modifica del suo trattato fiscale con gli Stati Uniti o di chiedere ai legislatori degli Stati Uniti di modificare le leggi statunitensi per consentire agli "americani casuali" francesi di abbandonare il sistema statunitense e di rinunciare alla loro cittadinanza statunitense indesiderata senza l'applicazione di oneri, senza la presentazione di dichiarazioni e senza l'imposizione di sanzioni; che recentemente è stata istituita una commissione per esaminare specificamente la tassazione extraterritoriale degli "americani casuali" francesi da parte degli Stati Uniti, mentre le risoluzioni su questa particolare questione sono state presentate nel novembre 2017 sia al Senato che all'Assemblea nazionale; che il 15 maggio 2018 il Senato francese ha adottato all'unanimità una risoluzione che invita il governo ad adottare immediatamente misure per garantire che sia rispettato il diritto degli "americani casuali" francesi a essere titolari di un conto bancario, che sia posto fine alle pratiche discriminatorie adottate dalle banche francesi sulla scia della FATCA e che sia avviata immediatamente una campagna informativa per informare i cittadini francesi che vivono negli Stati Uniti in merito alle implicazioni della cittadinanza e delle normative fiscali statunitensi; che la risoluzione chiede inoltre che sia intrapreso un intenso sforzo diplomatico per trovare una soluzione per gli "americani casuali" francesi che consentirebbe loro di rinunciare alla cittadinanza statunitense non desiderata senza essere soggetti a spese, presentazioni di dichiarazioni né sanzioni, e chiede altresì che gli Stati Uniti onorino la loro promessa di reciprocità ai sensi della quale la Francia ha acconsentito a sottoscrivere l'accordo intergovernativo;
N. considerando che gli USA e l'Eritrea sono gli unici due paesi al mondo ad avere adottato la tassazione basata sulla cittadinanza e che l'Eritrea è stata condannata dalle Nazioni Unite per i suoi sforzi intesi ad applicare la sua "diaspora fiscale";
O. considerando che nel 2017 gli USA hanno adottato una significativa riforma fiscale, che non ha tuttavia abolito per le persone fisiche il principio della tassazione basata sulla cittadinanza, ma ha introdotto la tassazione territoriale per le società multinazionali statunitensi;
1. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i diritti fondamentali di tutti i cittadini, in particolare degli "americani casuali", siano garantiti, in particolare il diritto alla vita privata e familiare, il diritto alla privacy e il principio di non discriminazione, secondo quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2. invita gli Stati membri a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva sui conti di pagamento, in particolare gli articoli 15 e 16 della direttiva, e a garantire il diritto per tutti i cittadini dell'UE di avere accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, indipendentemente dalla loro nazionalità;
3. invita la Commissione ad accelerare la sua analisi concernente le misure nazionali di recepimento della direttiva sui conti di pagamento e a includere nella sua valutazione la situazione degli "americani casuali", dei cittadini con doppia cittadinanza e dei cittadini statunitensi residenti legalmente nell'UE, prestando la dovuta attenzione a qualsiasi discriminazione da parte degli istituti finanziari nei confronti dei contribuenti che risiedono legalmente nell'UE e che sono qualificati come "cittadini USA" ai fini della FATCA;
4. sollecita la Commissione ad avviare senza indugio le procedure di infrazione in caso di violazioni acclarate nell'attuazione della direttiva sui conti di pagamento, e a comunicare al Parlamento e al Consiglio le misure adottate per garantire la corretta attuazione della citata direttiva;
5. sottolinea l'importanza di offrire un adeguato livello di protezione in merito ai dati personali trasferiti negli USA ai sensi della FATCA, nel pieno rispetto della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati; invita gli Stati membri a rivedere i loro accordi intergovernativi e a modificarli, ove necessario, per assicurarne l'allineamento con i diritti e i principi del regolamento generale sulla protezione dei dati; sollecita la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati a indagare senza indugio su ogni violazione delle norme dell'UE sulla protezione dei dati da parte degli Stati membri la cui legislazione autorizza il trasferimento di dati personali al dipartimento delle imposte degli Stati Uniti ai fini della FATCA e ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non provvedono ad applicare adeguatamente le norme dell'UE sulla protezione dei dati;
6. invita la Commissione a eseguire una valutazione completa dell'impatto esercitato dalla FATCA e dalla pratica extraterritoriale degli USA riguardante la tassazione basata sulla cittadinanza sui cittadini dell'UE, sulle istituzioni finanziarie dell'UE e sulle economie dell'UE, tenendo conto degli sforzi in corso in Francia e in altri Stati membri, e a spiegare se esista una grave discrepanza tra i cittadini dell'UE e/o i residenti in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda le norme dell'UE sulla protezione dei dati e le norme sui diritti fondamentali in conseguenza della FATCA e degli "indizi USA"; invita la Commissione a eseguire una valutazione globale in merito alla condizione di reciprocità della FATCA, o alla sua assenza, in tutta l'UE, nonché in merito al rispetto da parte degli Stati Uniti dei propri obblighi nell'ambito dei vari accordi intergovernativi firmati con gli Stati membri;
7. invita la Commissione a valutare e, se necessario, ad adottare misure volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali il diritto alla tutela della vita privata e il principio di non discriminazione, nonché le norme dell'UE sulla protezione dei dati, nel contesto della FATCA e dello scambio automatico di informazioni fiscali con gli USA;
8. esprime rammarico per l'intrinseca mancanza di reciprocità degli accordi intergovernativi firmati dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la portata delle informazioni da scambiare, che è più ampia per gli Stati membri rispetto a quanto non lo sia per gli USA; invita tutti gli Stati membri a sospendere collettivamente l'applicazione dei loro accordi intergovernativi (o la condivisione di tutte le informazioni diverse da quelle relative ai conti detenuti nell'UE dai cittadini statunitensi residente negli Stati Uniti) fino a quando gli USA non adotteranno un approccio multilaterale di scambio automatico di informazioni abrogando la FATCA e aderendo alla standard comune di comunicazione o rinegoziando la FATCA a livello dell'UE e con identici obblighi di condivisione reciproca su entrambe le sponde dell'Atlantico;
9. invita la Commissione e il Consiglio a presentare un approccio comune dell'UE nei confronti della FATCA al fine di proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare degli "americani casuali") e migliorare la reciprocità paritaria nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti;
10. invita il Consiglio a incaricare la Commissione di avviare i negoziati con gli Stati Uniti su un accordo FATCA UE-USA, al fine di garantire lo scambio reciproco completo di informazioni e di difendere i principi fondamentali del diritto dell'UE nonché la direttiva sui conti di pagamento, e permettere agli "americani casuali" dell'UE di rinunciare alla loro cittadinanza statunitense indesiderata senza l'applicazione di oneri, senza la presentazione di dichiarazioni e senza l'imposizione di sanzioni;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali (2016/2237(INL))
– vista la dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni,
– visti gli articoli 225 e 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(1),
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sull'Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale(2),
– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione(3),
– viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (COM(2011)0682),
– visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
– vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 20,
– visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio(8),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti lo statuto della mutua europea(9),
– visto lo studio del luglio 2011 richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo sul ruolo delle società di mutuo soccorso nel XXI secolo ("The role of mutual societies in the 21st century"),
– vista la relazione del gruppo di esperti della Commissione sull'imprenditoria sociale (GECES), dell'ottobre 2016, dal titolo "Social enterprises and the social economy going forward" (Il futuro delle imprese sociali e dell'economia sociale)(10),
– visto lo studio commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, del febbraio 2017, dal titolo "A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise" (Uno statuto europeo per le imprese sociali e solidali),
– visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0231/2018),
A. considerando che i termini "impresa sociale" e "impresa solidale" sono spesso utilizzati come sinonimi, sebbene il tipo di impresa che indicano non sia sempre lo stesso e possa variare molto tra gli Stati membri; che il concetto di "impresa sociale" riguarda essenzialmente organizzazioni tradizionali dell'economia sociale quali cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni; che i confini del concetto di "impresa sociale" sono oggetto di importanti discussioni tra esperti in scienze sociali e avvocati; che sembra fondamentale procedere senza indugio verso un migliore riconoscimento del concetto di "impresa sociale e solidale" stabilendo una definizione giuridica di base che possa dare un contributo concreto agli sforzi profusi dall'Unione europea e dagli Stati membri per sviluppare imprese sociali e solidali che possano usufruire dei vantaggi del mercato interno;
B. considerando che l'economia sociale e solidale apporta un contributo importante all'economia dell'Unione; che nelle sue risoluzioni del 19 febbraio 2009, 20 novembre 2012 e 10 settembre 2015, il Parlamento ha sottolineato che l'economia sociale e solidale dà lavoro a oltre 14 milioni di persone, ossia a circa il 6,5% dei lavoratori dell'UE e il 10 % delle imprese dell'Unione; che il settore ha dimostrato una particolare resilienza alla crisi economica e finanziaria e ha potenzialità in termini di innovazione sociale e tecnologica e creazione di posti di lavoro dignitosi, inclusivi, locali e sostenibili, che promuovano la crescita economica e la tutela ambientale e rafforzino la coesione sociale, economica e regionale; che le imprese sociali e solidali mettono in luce nuovi modi per affrontare i problemi sociali in un mondo in rapido mutamento; che l'economia sociale e solidale continua a svilupparsi e costituisce quindi un motore per la crescita e l'occupazione che dovrebbe essere promosso e sostenuto;
C. considerando che esistono notevoli differenze tra gli Stati membri in termini di modalità di regolamentazione delle imprese sociali e solidali e delle forme organizzative a disposizione degli imprenditori sociali nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici; che le particolari forme organizzative che le imprese sociali e solidali adottano dipendono dai quadri giuridici esistenti, dall'economia politica delle prestazioni sociali e della solidarietà e dalle tradizioni culturali e storiche in ciascun paese;
D. considerando che in alcuni Stati membri sono state create forme giuridiche specifiche attraverso l'adattamento del modello cooperativo, mutuale o associativo o l'introduzione di forme giuridiche che riconoscono l'impegno sociale assunto da molteplici entità e comprendono alcune caratteristiche specifiche delle imprese sociali e solidali; che in altri Stati membri non sono state create forme giuridiche specifiche per le imprese sociali e solidali e che conseguentemente tali imprese operano mediante il ricorso a forme giuridiche preesistenti, ivi comprese forme giuridiche utilizzate dalle imprese classiche, quali le società a responsabilità limitata o le società per azioni; che in alcuni Stati membri la forma giuridica che le imprese sociali e solidali possono adottare può essere facoltativa; che è opportuno osservare che, anche nei casi in cui sono state concepite forme giuridiche specifiche per le imprese sociali e solidali, molte di esse optano spesso per le forme giuridiche che più rispondono alle loro esigenze e ai loro obiettivi;
E. considerando che l'adozione di quadri giuridici diversi per le imprese sociali e solidali in molti Stati membri è una conferma dello sviluppo di un nuovo tipo di imprenditoria basato sui principi della solidarietà e della responsabilità e maggiormente incentrato sulla creazione di un valore aggiunto sociale, sul radicamento nel territorio e sulla promozione di un'economia più sostenibile; che tale diversità conferma inoltre il carattere innovativo e positivo dell'imprenditoria sociale;
F. considerando che, nella sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione, il Parlamento sottolinea che l'innovazione sociale fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee, siano esse prodotti, servizi o modelli di organizzazione sociale, concepite per rispondere alle nuove esigenze e sfide sociali, territoriali e ambientali, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, la gestione della diversità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'integrazione delle persone maggiormente escluse dal mercato del lavoro nonché la lotta al cambiamento climatico;
G. considerando che, alla luce di tale diversità di forme giuridiche disponibili per la creazione di un'impresa sociale e solidale nei vari Stati membri, attualmente nell'Unione europea non esiste un consenso riguardo all'istituzione di una forma specifica di impresa sociale e di impresa solidale; che il Parlamento ha già sottolineato l'importanza di sviluppare nuovi quadri giuridici a livello di Unione, pur ribadendo sempre che tali quadri dovrebbero essere facoltativi per le imprese rispetto ai loro quadri nazionali e dovrebbero essere preceduti da una valutazione d'impatto per tener conto dell'esistenza di diversi modelli di imprenditoria sociale negli Stati membri; che il Parlamento ha altresì sottolineato che tutte le misure dovrebbero dimostrare un valore aggiunto a livello dell'Unione;
H. considerando che il dialogo sociale riveste un'importanza fondamentale sia per il conseguimento dell'obiettivo dell'economia sociale di mercato, ossia la piena occupazione affiancata dal progresso sociale, sia per la competitività e l'equità nel mercato unico europeo; che il dialogo sociale e la consultazione delle parti sociali nel processo decisionale dell'UE rappresentano un'importante innovazione sociale;
I. considerando che la scelta tra le forme giuridiche disponibili ha il vantaggio di consentire alle imprese sociali e solidali di definire la loro struttura nel modo più appropriato alle circostanze in questione, alla tradizione in cui sono radicate e al tipo di attività che intendono svolgere;
J. considerando che, fatto salvo quanto precede, è possibile ricavare dalle esperienze nazionali a livello di Stato membro alcuni criteri e caratteristiche particolari che un'impresa sociale e solidale dovrebbe rispettare, qualunque sia la forma giuridica adottata, affinché possa essere considerata tale; che sembra auspicabile stabilire, a livello di Unione, un insieme comune di caratteristiche e criteri sotto forma di norme minime al fine di creare un quadro giuridico più efficiente e coerente per tali imprese e garantire che, nonostante la loro diversità, tutte le imprese sociali e le imprese solidali abbiano un'identità comune, a prescindere dallo Stato membro di costituzione; che tali caratteristiche istituzionali dovrebbero contribuire a consentire alle imprese sociali e alle imprese solidali di continuare ad avere un vantaggio rispetto a modalità alternative di organizzazione della prestazione dei servizi, compresi i servizi sociali;
K. considerando che nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 ("Iniziativa per l'imprenditoria sociale") la Commissione ha definito impresa sociale "un attore dell'economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali";
L. considerando che, ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013, per "impresa sociale" si intende un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che:
a)
conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istitutivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa:
i)
fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o
ii)
impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale;
b)
utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e
c)
è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività;
M. considerando che nella sua risoluzione del 10 settembre 2015 il Parlamento osserva che le imprese dell'economia sociale e solidale, pur non essendo necessariamente organizzazioni senza scopo di lucro, sono imprese che mirano al raggiungimento di un fine sociale, sia esso la creazione di posti di lavoro per gruppi vulnerabili, la prestazione di servizi ai loro membri o, più in generale, la realizzazione di un impatto sociale e ambientale positivo, e che reinvestono i profitti principalmente per conseguire predetti obiettivi; considerando che le imprese sociali e le imprese solidali si distinguono per il loro impegno a rispettare i seguenti valori:
–
centralità della persona e del fine sociale rispetto al capitale;
–
governance democratica da parte dei membri;
–
conciliazione degli interessi dei membri e degli utenti con l'interesse generale;
–
salvaguardia e applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità;
–
reinvestimento delle risorse inutilizzate negli obiettivi di sviluppo a lungo termine ovvero nella prestazione di servizi di interesse per i membri o di interesse generale;
–
adesione volontaria e aperta;
–
gestione autonoma e indipendente rispetto ai pubblici poteri;
N. considerando che le suddette definizioni sono compatibili e riuniscono le caratteristiche condivise da tutte le imprese sociali e solidali, indipendentemente dallo Stato membro di costituzione e dalla forma giuridica che hanno scelto di adottare a norma del diritto nazionale; che dette caratteristiche dovrebbero costituire la base di riferimento per una definizione giuridica trasversale di "impresa sociale" che sia più definitiva, universalmente concordata e applicata a livello di Unione;
O. considerando che le imprese sociali e le imprese solidali sono organizzazioni private indipendenti dalle autorità pubbliche;
P. considerando che le imprese sociali e le imprese solidali operano sul mercato in modo imprenditoriale; che ciò implica che esse svolgono attività di natura economica;
Q. considerando che le zone rurali offrono notevoli opportunità alle imprese sociali e alle imprese solidali e che, pertanto, è essenziale che siano messe a disposizione infrastrutture adeguate in tutte le regioni rurali;
R. considerando che l'istruzione e la formazione devono costituire settori prioritari nella promozione della cultura imprenditoriale tra i giovani;
S. considerando che le società di mutuo soccorso che operano nei settori della sanità e dell'assistenza sociale nell'UE impiegano 8,6 milioni di persone e forniscono sostegno a 120 milioni di cittadini; che tali società di mutuo soccorso occupano una quota di mercato pari al 24 % e generano oltre il 4 % del PIL dell'Unione;
T. considerando che il contributo apportato alla creazione di valore sociale deve essere l'obiettivo principale di un'impresa sociale e solidale; che le imprese sociali e le imprese solidali dovrebbero espressamente perseguire l'obiettivo di favorire la comunità nel suo complesso o un gruppo specifico di persone, al di là dei propri soci; che il fine sociale perseguito dalle imprese sociali e dalle imprese solidali dovrebbe essere chiaramente indicato nei rispettivi atti costitutivi; che il concetto di impresa sociale e solidale non dovrebbe essere confuso con quello di responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche se le imprese commerciali con importanti attività di RSI possono avere una forte interconnessione con l'imprenditoria sociale; che le imprese sociali e le imprese solidali non devono avere come obiettivo la convenzionale realizzazione di profitto commerciale, bensì devono utilizzare qualsiasi valore aggiunto creato per sviluppare ulteriormente progetti tesi a migliorare il contesto in cui si trovano i loro gruppi bersaglio;
U. considerando che la digitalizzazione, obiettivi ambiziosi in materia di cambiamenti climatici, la migrazione, le disuguaglianze, lo sviluppo delle comunità, soprattutto nelle zone emarginate, l'assistenza sociale e i servizi sanitari, le esigenze delle persone con disabilità e la lotta contro la povertà, l'esclusione sociale, la disoccupazione di lunga durata e le disparità di genere nonché compiti ambientali specifici presentano un grande potenziale per le imprese sociali; che la maggior parte delle imprese sociali e solidali opera sul mercato in modo imprenditoriale, assumendo rischi economici;
V. considerando che le imprese sociali e solidali dovrebbero svolgere un'attività socialmente utile; che esse possono essere attive in un ampio ventaglio di attività; che le imprese sociali e solidali sono in genere impegnate nella prestazione di servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, in particolare servizi di sostegno ai singoli in situazioni di precarietà e di esclusione socioeconomica, nonché servizi di inserimento lavorativo per i gruppi svantaggiati; che, alla luce del valore sociale creato e della capacità di reintegrare le persone disoccupate da lunghi periodi, per approfondire la coesione sociale e la crescita economica, si è registrata una tendenza comune nelle legislazioni nazionali ad ampliare la gamma di attività cui le imprese sociali e le imprese solidali hanno diritto a partecipare, purché queste siano di interesse generale e/o abbiano un'utilità sociale, per esempio la prestazione di servizi per la comunità, anche nei settori dell'istruzione, della sanità, della cultura, dell'edilizia, dello svago e dell'ambiente;
W. considerando che le imprese sociali e solidali forniscono un modello aziendale per il ventunesimo secolo che garantisce un equilibrio tra le esigenze finanziarie e quelle sociali; che le imprese sociali e solidali sono generalmente associate all'innovazione sociale, tecnologica ed economica, in conseguenza dell'espansione della loro attività in nuovi settori di produzione di beni o prestazione di servizi, compresi servizi ambientali, sanitari, culturali, educativi e ricreativi, e/o dell'introduzione di metodi di produzione o di organizzazione del lavoro innovativi, concepiti per rispondere alle nuove esigenze e sfide sociali, territoriali e ambientali, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, la gestione della diversità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'integrazione delle persone maggiormente escluse dal mercato del lavoro nonché la lotta ai cambiamenti climatici;
X. considerando che le imprese sociali e le imprese solidali, in virtù della loro natura sociale e inclusiva, offrono un'occupazione ai gruppi di lavoratori che più spesso sono esclusi dal mercato del lavoro e che forniscono un contributo fondamentale al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo e alla lotta alla disoccupazione in generale, rafforzando in tal modo la coesione sociale e la crescita economica nell'UE;
Y. considerando che l'economia sociale, in ragione della natura particolare delle imprese e delle organizzazioni che la compongono, delle sue regole specifiche, dei suoi impegni sociali e dei suoi metodi innovativi, ha più volte dimostrato la sua resilienza nelle congiunture economiche sfavorevoli e la sua capacità di uscire più rapidamente dalle crisi;
Z. considerando che la partecipazione finanziaria dei dipendenti, in particolare nelle piccole e medie imprese, è spesso al servizio di uno scopo sociale, come dimostra l'esempio di migliore prassi rappresentato dall'efficace reinserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro in Spagna mediante il modello societario "sociedad laboral" (SL), che offre alle persone in cerca di lavoro la possibilità di utilizzare la propria indennità di disoccupazione per fondare una impresa, creando così più posti di lavoro, con il sostegno e la consulenza dello Stato membro per le questioni gestionali;
AA. considerando che le imprese sociali e solidali non sono necessariamente organizzazioni senza scopo di lucro ma possono avere anche una finalità lucrativa, a condizione che la loro attività soddisfi pienamente i criteri per ottenere l'etichetta europea dell'economia sociale; che, indipendentemente dall'ambito principale in cui operano le imprese sociali e solidali, queste dovrebbero incentrarsi soprattutto sui valori sociali e sulla realizzazione di un impatto positivo e duraturo sul benessere e sullo sviluppo economico della società anziché sulla generazione di profitti per i proprietari, soci o azionisti; che, in tale ambito, è essenziale che per le imprese sociali e solidali esista un vincolo rigoroso sulla distribuzione dei profitti e degli attivi tra i soci o gli azionisti, noto anche come "blocco degli attivi"; che si potrebbe prevedere una distribuzione limitata dei profitti, in funzione della forma giuridica adottata dall'impresa sociale e dall’impresa solidale, sebbene le procedure e le regole riguardanti detta distribuzione debbano essere stabilite in modo tale da garantire in ogni circostanza che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario dell'impresa; che, in ogni caso, la parte maggiore e più significativa dei profitti generati da un'impresa sociale e solidale dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per mantenere e conseguire il suo fine sociale;
AB. considerando che, per essere efficace, il vincolo che vieta la distribuzione dovrebbe riguardare vari aspetti, segnatamente il pagamento di dividendi periodici, la distribuzione di riserve accumulate, la devoluzione delle attività residue alla liquidazione di un'entità, la trasformazione dell'impresa sociale e dell’impresa solidale in un'altra tipologia di organizzazione, se consentito, e la perdita dello status di tale impresa; che il vincolo che vieta la distribuzione potrebbe essere indirettamente violato anche con il pagamento di una retribuzione ingiustificabile e al di sopra dei livelli di mercato a dipendenti o amministratori;
AC. considerando che le imprese sociali e solidali dovrebbero essere gestite conformemente a modelli di governance democratica che coinvolgano i dipendenti, i clienti e i soggetti interessati dall'attività nel processo decisionale; che tale modello partecipativo rappresenta una procedura strutturale per controllare l'effettivo conseguimento degli obiettivi sociali dell'organizzazione; che il potere dei soci nel processo decisionale non dovrebbe basarsi solo o principalmente sulle partecipazioni azionarie che questi possano detenere, anche quando la forma giuridica adottata per l'impresa sociale e solidale è quella di una società commerciale;
AD. considerando che in alcuni Stati membri le imprese sociali e solidali possono assumere la forma giuridica di un'impresa commerciale; che la possibilità per tali società di essere riconosciute a livello UE quali imprese sociali e solidali dovrebbe essere subordinata all'assolvimento di determinati obblighi e condizioni onde risolvere le possibili contraddizioni tra la forma della società e il modello di impresa sociale e di impresa solidale;
AE. considerando che il trattamento dei dipendenti nelle imprese sociali e nelle imprese solidali dovrebbe essere paragonabile a quello dei dipendenti delle imprese commerciali tradizionali;
AF. considerando che l'impatto positivo delle imprese sociali e solidali sulla comunità può giustificare l'adozione di azioni concrete a loro sostegno, quali il pagamento di sovvenzioni e l'adozione di misure favorevoli in materia fiscale e di appalti pubblici; che tali misure dovrebbero, in linea di principio, essere considerate compatibili con i trattati, dal momento che mirano ad agevolare lo sviluppo di aree o attività economiche principalmente destinate ad avere un impatto positivo sulla società e che la capacità di tali imprese di raccogliere fondi e realizzare guadagni è nettamente più limitata rispetto alle imprese commerciali;
AG. considerando che il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) stabilisce requisiti e condizioni per l'istituzione di fondi europei per l'imprenditoria sociale;
AH. considerando che l'Unione dovrebbe creare un certificato o un'etichetta per le imprese sociali e solidali, in modo da renderle più visibili e promuovere un quadro normativo più coerente; che è essenziale che le autorità pubbliche controllino e garantiscano che una determinata impresa rispetti i requisiti per l'ottenimento dell'etichetta di impresa sociale e solidale prima della concessione della stessa, avendo in tal modo la possibilità di trarre vantaggio da eventuali misure definite a livello UE; che dovrebbe essere prevista la revoca del certificato di un'impresa sociale e solidale qualora quest'ultima non rispetti detti requisiti e gli obblighi giuridici che le incombono;
AI. considerando che le imprese sociali e solidali dovrebbero pubblicare annualmente una relazione sociale in cui rendono conto per lo meno delle loro attività, dei risultati conseguiti, della partecipazione dei soggetti interessati, della ripartizione dei profitti, dei salari, delle sovvenzioni e di altre prestazioni ricevute;
1. evidenzia la fondamentale importanza dei circa 2 milioni di imprese sociali e solidali in Europa(12), presso le quali trovano impiego oltre 14,5 milioni di persone(13), e il loro prezioso contributo alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla coesione sociale e regionale nonché alla costante crescita economica nel mercato interno;
2. invita la Commissione a introdurre a livello di Unione un'etichetta europea dell'economia sociale da assegnare alle imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, sulla scorta di criteri chiari concepiti per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di tali imprese e il loro impatto sociale, accrescere la loro visibilità, incoraggiare gli investimenti, facilitare l'accesso ai finanziamenti e al mercato unico per le imprese che intendano espandersi a livello nazionale o ad altri Stati membri, rispettando al contempo le forme e i quadri giuridici del settore e degli Stati membri;
3. ritiene che l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe essere accessibile alle organizzazioni e alle entità private che soddisfano in modo rigoroso e in tutte le loro attività i requisiti giuridici previsti per le imprese sociali e solidali, qualunque sia la forma giuridica della loro costituzione in uno Stato membro; osserva che l'etichetta dovrebbe essere facoltativa per le imprese;
4. sostiene che l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe avere carattere volontario per le imprese, ma deve essere riconosciuta da tutti gli Stati membri;
5. è dell'opinione che i requisiti giuridici per l'ottenimento e il mantenimento dell'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbero essere individuati facendo riferimento a determinati criteri e caratteristiche comuni, in particolare quelli figuranti nell'allegato della presente risoluzione;
6. sottolinea che, in considerazione della crescente domanda di prestazioni sociali, le imprese sociali e le imprese solidali nell'Unione sono sempre più importanti nel fornire servizi sociali volti a sostenere le persone a rischio o in condizioni di povertà ed esclusione sociale; evidenzia che le imprese sociali e solidali non dovrebbero sostituire i servizi sociali pubblici ma piuttosto svolgere un ruolo ad essi complementare; richiama l'attenzione sull'importanza delle imprese sociali e solidali che forniscono servizi sociali, sanitari o d'istruzione e svolgono compiti ambientali specifici in collaborazione con le autorità locali e i volontari; sottolinea che le imprese sociali e solidali sono potenzialmente in grado di risolvere alcune sfide sociali attraverso un approccio dal basso;
7. pone in evidenzia che le imprese sociali e solidali creano opportunità di lavoro per le persone con disabilità e per le persone appartenenti ad altri gruppi svantaggiati;
8. sottolinea che le imprese sociali e solidali presentano un forte radicamento locale e regionale, il che dà loro il vantaggio di conoscere meglio le esigenze specifiche e consente loro di offrire i prodotti e i servizi richiesti in loco, migliorando quindi la coesione economica, sociale e territoriale;
9. osserva che le imprese sociali e solidali possono contribuire a una maggiore parità di genere e alla riduzione del divario retributivo di genere;
10. evidenzia la necessità di offrire occupazione alle persone più comunemente escluse dal mercato del lavoro tramite il reinserimento dei disoccupati di lungo periodo e la lotta alla disoccupazione in generale;
11. è del parere che sia opportuno istituire un meccanismo che coinvolga gli Stati membri e mediante il quale le entità che soddisfano i pertinenti requisiti giuridici possano ottenere l'etichetta europea dell'economia sociale; ritiene che qualsiasi persona giuridica di diritto privato che soddisfa i criteri giuridici dovrebbe avere diritto all'etichetta dell'UE, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro di costituzione abbia una particolare forma giuridica per le imprese sociali e solidali;
12. reputa opportuno istituire, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un meccanismo per la tutela dell'etichetta europea dell'economia sociale e la prevenzione dell'istituzione e del funzionamento di "false" imprese sociali e imprese solidali; ritiene che tale meccanismo debba garantire che le imprese cui è assegnata l'etichetta europea dell'economia sociale siano regolarmente monitorate per quanto attiene alla loro conformità alle disposizioni previste dall'etichetta; è dell'opinione che gli Stati membri debbano prevedere sanzioni effettive e proporzionate onde garantire che l'etichetta non sia ottenuta o utilizzata in modo improprio;
13. ritiene che le imprese sociali e solidali in possesso dell'etichetta europea dell'economia sociale debbano essere riconosciute in quanto tali in tutti gli Stati membri, in funzione delle attività che svolgono, e debbano godere degli stessi benefici, diritti e obblighi delle imprese costituite a norma del diritto dello Stato membro in cui operano;
14. sottolinea la necessità di una definizione ampia e inclusiva a livello di Unione, che evidenzi l'importanza del principio secondo cui una percentuale rilevante dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire l'obiettivo sociale delle imprese sociali e solidali; pone l'accento sulle particolari sfide che le cooperative sociali e le imprese sociali di inserimento lavorativo affrontano nello svolgimento della loro missione di aiutare coloro che sono più frequentemente esclusi dal mercato del lavoro, e sottolinea la necessità che tali organizzazioni siano comprese nell'ambito della nuova etichetta;
15. ritiene che i criteri e i requisiti giuridici minimi per l'ottenimento e il mantenimento dell'etichetta europea dell'economia sociale debbano comprendere un'attività socialmente utile, che dovrebbe essere definita a livello di Unione; sottolinea che tale attività dovrebbe essere misurabile in termini di impatto sociale in settori quali l'integrazione sociale delle persone vulnerabili, l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che sono a rischio di esclusione in posti di lavoro di qualità e sostenibili, la riduzione delle disparità di genere, la lotta all'emarginazione dei migranti, il miglioramento delle pari opportunità attraverso la sanità, l'istruzione, la cultura e alloggi dignitosi, e la lotta alla povertà e alle disuguaglianze; evidenzia che nel loro operato le imprese sociali e solidali devono conformarsi alle migliori pratiche in termini di condizioni di lavoro e occupazionali;
16. sottolinea che per l'ottenimento di tale etichetta è opportuno mantenere i costi e il carico di lavoro al minimo, affinché non comportino uno svantaggio per le imprese sociali e per le imprese solidali, in particolare per le imprese sociali e solidali di piccole e medie dimensioni; ritiene che, allo stesso modo, i criteri comuni a livello di Unione debbano essere semplici, chiari e basati su fattori sostanziali anziché formali, e che le relative procedure non debbano essere onerose; osserva che, se da un lato gli obblighi di comunicazione rappresentano uno strumento ragionevole per verificare che le imprese sociali e solidali continuino ad avere diritto all'etichetta europea dell'economia sociale, dall'altro la frequenza delle comunicazioni e le informazioni obbligatorie da includere non devono essere eccessivamente onerose; osserva che i costi del processo di etichettatura o certificazione potrebbero essere limitati se l'amministrazione centrale venisse effettuata al livello delle autorità nazionali che, in collaborazione con le imprese sociali e solidali, potrebbero trasferire l'amministrazione e la gestione dell'etichetta a un organismo nazionale indipendente secondo la definizione paneuropea dei criteri applicabili alle imprese sociali e solidali;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'etichetta europea dell'economia sociale e a pubblicizzare i benefici sociali ed economici apportati dalle imprese sociali e solidali, comprese la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione sociale;
18. ricorda che l'attuazione di una strategia di responsabilità sociale delle imprese nel quadro di un piano aziendale non costituisce una condizione sufficiente per considerare un'impresa come sociale e solidale ed evidenzia pertanto l'importanza di effettuare una chiara distinzione tra un'impresa sociale e solidale e un'impresa impegnata nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese;
19. invita la Commissione a garantire che le sue politiche rispecchino l'impegno a creare un contesto favorevole per le imprese sociali e solidali; invita a tale proposito la Commissione a effettuare, in collaborazione con gli Stati membri e il settore delle imprese sociali, uno studio comparativo dei vari quadri giuridici nazionali e regionali che disciplinano le imprese sociali e le imprese solidali in tutta l'UE, delle condizioni operative per le imprese sociali e per le imprese solidali e delle loro caratteristiche, ivi compresi dimensione, numero e ambito di attività, nonché dei diversi sistemi nazionali di certificazione, statuto ed etichettatura;
20. sottolinea che le imprese sociali e solidali hanno una lunga tradizione nella maggior parte degli Stati membri e si sono consolidate come attori di mercato vitali e importanti;
21. ritiene che le priorità di investimento per l'economia sociale e le imprese sociali e solidali non dovrebbero limitarsi all'inclusione sociale, ma dovrebbero comprendere anche l'occupazione e l'istruzione, onde riflettere l'ampio spettro di attività economiche in cui esse sono presenti;
22. chiede il proseguimento del programma "Erasmus per giovani imprenditori" e un utilizzo efficiente del suo bilancio, nonché di far sì che le informazioni sul programma siano facilmente accessibili;
23. chiede che siano semplificate le procedure per la costituzione di imprese sociali e di imprese solidali, in modo che l'imprenditoria sociale non sia ostacolata da una burocrazia eccessiva;
24. invita la Commissione a stilare, in collaborazione con gli Stati membri, un elenco (soggetto a revisione) delle forme giuridiche esistenti negli Stati membri e che presentano le caratteristiche delle imprese sociali, nonché a tenere tale elenco aggiornato rispettando nel contempo le specificità storiche e giuridiche delle imprese sociali e delle imprese solidali;
25. invita la Commissione a integrare meglio l'economia sociale nella legislazione dell'Unione, al fine di creare parità di condizioni per le imprese sociali e solidali, da un lato, e per altre forme di imprese, dall'altro;
26. sottolinea l'importanza della creazione di reti tra le imprese sociali e imprese solidali e invita gli Stati membri a incoraggiare il trasferimento di conoscenze e buone prassi all'interno degli Stati membri (ad esempio istituendo punti di contatto nazionali) e in tutta l'Unione, coinvolgendo non solo le imprese sociali e solidali stesse ma anche le imprese tradizionali, il mondo accademico e altre parti interessate; invita la Commissione, nel contesto del gruppo di esperti sull'imprenditoria sociale e in collaborazione con gli Stati membri, a continuare a raccogliere e condividere informazioni sulle buone prassi vigenti e ad analizzare i dati sia qualitativi che quantitativi concernenti il contributo delle imprese sociali e solidali alle politiche pubbliche e alle comunità locali;
27. evidenzia che la Commissione e gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali, dovrebbero integrare la dimensione relativa alle imprese sociali e alle imprese solidali nelle politiche, nei programmi e nelle pratiche pertinenti;
28. sottolinea con forza che il quadro giuridico per il funzionamento delle imprese sociali e delle imprese solidali deve rispettare i principi di una concorrenza leale e non deve consentire una concorrenza sleale, onde permettere il corretto funzionamento delle piccole e medie imprese tradizionali;
29. invita la Commissione a riesaminare la legislazione vigente dell'Unione e a presentare, ove opportuno, proposte legislative volte a istituire un quadro giuridico più coerente e completo a sostegno delle imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, in particolare, ma non solo, in materia di appalti pubblici, norme sulla concorrenza e imposizione fiscale, in modo che tali imprese siano trattate in maniera coerente con la loro particolare natura e il loro contributo alla coesione sociale e alla crescita economica; ritiene che siffatte misure debbano essere rese disponibili alle imprese in possesso dell'etichetta europea dell'economia sociale, che garantisce il rispetto dei criteri che definiscono un'impresa sociale e solidale; sostiene che tali proposte legislative potrebbero in particolare agevolare la cooperazione e le transazioni a livello transfrontaliero tra le imprese sociali e solidali;
30. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete al fine di sbloccare e attirare in misura maggiore i finanziamenti pubblici e privati di cui le imprese sociali e solidali hanno bisogno, tra cui la promozione di un'etichetta europea dell'economia sociale;
31. chiede la creazione di una piattaforma online multilingue europea accessibile al pubblico per le imprese sociali e solidali, grazie alla quale queste ultime possano ottenere informazioni e scambiare idee su temi quali la costituzione d'impresa, le opportunità di finanziamento dell'Unione e le relative condizioni, la partecipazione agli appalti pubblici e le possibili strutture giuridiche;
32. ritiene opportuno che la Commissione valuti la possibilità di istituire una linea di finanziamento a sostegno dell'innovazione nelle imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, in particolare quando il carattere innovativo dell'attività svolta dall'impresa rende difficile per la stessa garantire un finanziamento sufficiente in condizioni di mercato normali; invita la Commissione e gli Stati membri a adottare misure concrete per aiutare le imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà ad attirare i finanziamenti necessari al proseguimento delle loro attività;
33. sottolinea la necessità di sostenere le imprese sociali e solidali fornendo loro finanziamenti sufficienti, dato che la sostenibilità finanziaria di tali imprese è determinante per la loro sopravvivenza; evidenzia la necessità di incoraggiare il sostegno finanziario da parte di investitori privati ed entità pubbliche a favore delle imprese sociali e solidali a livello regionale, nazionale e di Unione, con particolare attenzione al finanziamento dell'innovazione; invita la Commissione a rafforzare la dimensione sociale degli strumenti di finanziamento dell'Unione esistenti nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, al fine di promuovere l'economia e l'imprenditoria sociali; invita la Commissione a rafforzare l'attuazione del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del suo asse "Microfinanza e imprenditoria sociale", nonché a sensibilizzare maggiormente il settore finanziario sulle caratteristiche e sui benefici economici e sociali delle imprese sociali e solidali; reputa inoltre necessario sostenere, in generale, strumenti di finanziamento alternativi come i fondi di capitale di rischio, i finanziamenti di avviamento, il microcredito e il crowdfunding per aumentare gli investimenti nel settore, sulla base dell'etichetta europea dell'economia sociale;
34. chiede un utilizzo efficiente dei finanziamenti dell'Unione ed evidenzia la necessità di semplificare l'accesso a tali fondi da parte dei beneficiari, anche per sostenere e rafforzare le imprese sociali e le imprese solidali nel loro obiettivo primario, che è quello di produrre effetti sociali e non di massimizzare i profitti, consentendo in ultima analisi un recupero degli investimenti per la società sul lungo periodo; invita la Commissione a riesaminare, nell'ambito del prossimo QFP 2021-2027, il quadro normativo relativo ai fondi sociali di investimento al fine di facilitare l'accesso ai mercati finanziari per le imprese sociali e solidali; chiede, in tale contesto, un'efficace campagna europea volta a ridurre la burocrazia e a promuovere un'etichetta europea dell'economia sociale;
35. rileva al riguardo che l'economia sociale incontra tuttora difficoltà nell'accesso agli appalti pubblici, come ad esempio ostacoli legati alle dimensioni e alla capacità finanziaria; ribadisce l'importanza di un'attuazione efficace del pacchetto di riforma sugli appalti pubblici da parte degli Stati membri, ai fini di una maggiore partecipazione di queste imprese alle procedure di appalto per contratti pubblici, mediante una migliore diffusione delle norme di aggiudicazione degli appalti, dei criteri e delle informazioni sulle gare d'appalto e un miglioramento dell'accesso ai contratti da parte di tali imprese, comprese le clausole e i criteri sociali, la semplificazione delle procedure e un'elaborazione dei bandi che renda gli appalti maggiormente accessibili agli operatori più piccoli;
36. riconosce l'importanza di sostenere finanziariamente le imprese dell'economia sociale e solidale; invita la Commissione a tenere conto delle specificità delle imprese sociali e delle imprese solidali nell'ottenimento di aiuti di Stato; propone di facilitare l'accesso ai finanziamenti seguendo il modello delle categorie previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione(14);
37. rileva che, accanto ai finanziamenti, la fornitura di servizi di istruzione e formazione per le persone che lavorano presso le imprese sociali e le imprese solidali, soprattutto per promuovere le capacità imprenditoriali e le competenze economiche di base per la gestione di un'impresa, come pure la fornitura di sostegno specialistico e la semplificazione dell'amministrazione, sono fondamentali per potenziare la crescita di tale settore; invita gli Stati membri a mettere in atto politiche volte a istituire un trattamento fiscale favorevole per le imprese sociali e le imprese solidali;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a dedicarsi alla raccolta di dati sia quantitativi sia qualitativi e ad analisi sulle imprese sociali e solidali e sul loro contributo alla politica pubblica all'interno dei paesi e tra di essi, tenendo conto delle specificità di tali imprese e adottando criteri pertinenti e adeguati, al fine di migliorare l'elaborazione di politiche e strategie, ma anche di creare strumenti che accompagnino lo sviluppo di tali imprese;
39. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa a un atto legislativo sulla creazione di un'etichetta europea dell'economia sociale per le imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, secondo le raccomandazioni figuranti in allegato;
40. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte dall'Unione e dagli Stati membri;
41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 (concernente la creazione dell'etichetta europea dell'economia sociale e l'ammissibilità delle imprese)
Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a creare un'"etichetta europea dell'economia sociale", che sarà facoltativa per le imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà (imprese sociali e solidali), qualunque sia la forma giuridica che queste decidono di adottare in conformità della legislazione nazionale.
Il Parlamento europeo ritiene che l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe essere assegnata solo alle imprese che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
a) l'organizzazione dovrebbe essere un'entità di diritto privato istituita in una forma disponibile negli Stati membri e a norma del diritto dell'UE, e dovrebbe essere indipendente dallo Stato e dai pubblici poteri;
b) il suo obiettivo deve essere essenzialmente orientato all'interesse generale o alla pubblica utilità;
c) essa dovrebbe fondamentalmente svolgere un'attività socialmente utile e solidale, vale a dire che il suo obiettivo dovrebbe essere sostenere le persone in situazioni vulnerabili e lottare contro le esclusioni, le disuguaglianze e le violazioni dei diritti fondamentali, anche a livello internazionale, o contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del clima e delle risorse naturali;
d) essa dovrebbe essere soggetta a un vincolo almeno parziale relativo alla distribuzione dei profitti e a norme specifiche sulla ripartizione di profitti e attività durante la sua durata totale, anche alla liquidazione; in qualsiasi caso, la maggior parte dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire il suo fine sociale;
e) essa dovrebbe essere amministrata conformemente a modelli di governance democratica che coinvolgano i dipendenti, i clienti e i soggetti interessati dalle loro attività; l'influenza e il potere dei soci nel processo decisionale non possono basarsi sui capitali che questi possano eventualmente detenere.
Il Parlamento europeo ritiene che nulla impedisca alle imprese tradizionali di ottenere l'etichetta europea dell'economia sociale se soddisfano i suddetti requisiti, in particolare per quanto concerne l'obiettivo, la distribuzione dei profitti, la governance e il processo decisionale.
Raccomandazione 2 (concernente i meccanismi per la certificazione, la supervisione e il controllo dell'etichetta europea dell'economia sociale)
Lo strumento legislativo dovrebbe istituire un meccanismo di certificazione, di supervisione e di controllo dell'etichetta giuridica con la partecipazione degli Stati membri e dei rappresentanti dell'economia sociale, essenziale per tutelare detta etichetta di "impresa basata sull'economia sociale e la solidarietà" e preservarne il valore intrinseco. Il Parlamento europeo ritiene che questo controllo debba coinvolgere organizzazioni rappresentative del settore delle imprese sociali.
Le sanzioni in caso di violazione delle norme applicabili potrebbero spaziare da un semplice ammonimento al ritiro dell'etichetta.
Raccomandazione 3 (concernente il riconoscimento dell'etichetta europea dell'economia sociale)
L'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe essere valida in tutti gli Stati membri. Un'impresa cui è assegnata l'etichetta dovrebbe essere riconosciuta come impresa sociale e solidale in tutti gli Stati membri. L'etichetta dovrebbe consentire alle imprese cui essa è assegnata di svolgere la loro attività principale in altri Stati membri, in base agli stessi requisiti delle imprese nazionali cui è assegnata l'etichetta. Dette imprese dovrebbero godere degli stessi benefici, diritti e obblighi delle imprese sociali e solidali costituite a norma del diritto dello Stato membro in cui operano.
Raccomandazione 4 (concernente gli obblighi di comunicazione)
Lo strumento legislativo dovrebbe imporre alle imprese sociali e solidali che intendono mantenere l'etichetta di pubblicare annualmente una relazione sociale sulle loro attività, sui loro risultati, sulla partecipazione degli azionisti, sulla ripartizione dei profitti, sui salari, sulle sovvenzioni e su altre prestazioni ricevute. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a elaborare un modello che coadiuvi le imprese sociali e solidali in questo compito.
Raccomandazione 5 (orientamenti riguardanti le buone prassi)
Lo strumento legislativo dovrebbe altresì autorizzare la Commissione a formulare orientamenti in materia di buone prassi per le imprese sociali e solidali in Europa. Le buone prassi dovrebbero comprendere in particolare:
a) modelli di governance democratica efficace;
b) processi di consultazione per la definizione di una strategia aziendale efficace;
c) adattamento alle esigenze sociali locali e al mercato del lavoro soprattutto a livello locale;
d) politica salariale, formazione professionale, salute e sicurezza sul lavoro e qualità dell'occupazione;
e) relazioni con gli utenti e i clienti, e risposta alle esigenze sociali non coperte dal mercato o dallo Stato;
f) situazione dell'impresa in merito alla diversità, alla non discriminazione e alle pari opportunità per gli uomini e le donne tra i soci, ivi comprese posizioni di responsabilità e leadership.
Raccomandazione 6 (concernente l'elenco delle forme giuridiche)
Lo strumento legislativo dovrebbe comprendere un elenco delle forme giuridiche di imprese e società, nei vari Stati membri, ammissibili all'etichetta europea dell'economia sociale. Tale elenco dovrebbe essere rivisto regolarmente.
Al fine di garantire la trasparenza e una cooperazione efficace tra gli Stati membri, il suddetto elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito Internet della Commissione europea.
Raccomandazione 7 (concernente la revisione della legislazione vigente)
La Commissione è invitata a rivedere gli atti legislativi vigenti e a presentare, se del caso, proposte legislative che istituiscano un quadro giuridico più coerente e completo a sostegno delle imprese sociali e delle imprese solidali.
Raccomandazione 8 (concernente l'ecosistema per le imprese sociali e le imprese solidali e la cooperazione tra Stati membri)
La Commissione dovrebbe garantire che le proprie politiche rispecchino l'impegno a creare un ecosistema per le imprese sociali e per le imprese solidali. La Commissione è invitata a tenere conto del fatto che le imprese sociali e solidali presentano un forte radicamento locale e regionale, il che dà loro il vantaggio di conoscere meglio le esigenze specifiche e di offrire prodotti e servizi, perlopiù a livello di comunità, in linea con tali esigenze, migliorando quindi la coesione sociale e territoriale. La Commissione è invitata a intraprendere azioni volte a promuovere la cooperazione delle imprese sociali e solidali al di là dei confini nazionali e dei limiti settoriali onde promuovere e migliorare lo scambio di conoscenze e di pratiche, in modo da sostenere la crescita di tali imprese.
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).