Indice 
Testi approvati
Martedì 11 settembre 2018 - Strasburgo
Equivalenza delle ispezioni in campo ***I
 Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese *
 Decisione di esecuzione che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil *
 Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
 Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
 L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord
 Misure specifiche per la Grecia
 Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia
 Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari
 Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE
 Corpo europeo di solidarietà ***I
 Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale ***I
 Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" *
 Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE
 Uguaglianza linguistica nell'era digitale
 Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste

Equivalenza delle ispezioni in campo ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
P8_TA(2018)0318A8-0253/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0643),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0400/2017),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018(1),

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0253/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

P8_TC1-COD(2017)0297


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2018/1674.)

(1) GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76.


Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese *
PDF 160kWORD 57k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

(Procedura legislativa speciale - consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0021),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0022/2018),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8‑0260/2018),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La direttiva 2006/112/CE del Consiglio21 autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.
(1)  La direttiva 2006/112/CE del Consiglio21 autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non raggiungono il loro obiettivo di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.
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21 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
21 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Nel suo piano d'azione sull'IVA22 la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese inteso a ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale semplificazione comporterebbe un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA23. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.
(2)  Nel suo piano d'azione sull'IVA22 la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese inteso a ridurre i loro oneri amministrativi e ad aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri, nonché per rafforzare la conformità in materia di IVA. Nell'Unione le piccole imprese sono particolarmente attive in alcuni settori di natura transfrontaliera, come l'edilizia, le comunicazioni, i servizi di ristorazione e il commercio al dettaglio, e possono rappresentare un'importante fonte di occupazione. Per raggiungere gli obiettivi del piano d'azione sull'IVA, è necessario un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA23. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.
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22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016)0148 del 7.4.2016).
22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016)0148 del 7.4.2016).
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM(2017)0566 del 4.10.2017).
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM(2017)0566 del 4.10.2017).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Il riesame di questo regime speciale è strettamente legato alla proposta della Commissione che fissa i principi di un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri basato sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione24. La transizione del sistema dell'IVA verso un'imposizione basata sul principio della destinazione ha messo in evidenza il fatto che alcune delle norme vigenti non sono adatte a un sistema fiscale basato sulla destinazione.
(3)  Il riesame di questo regime speciale è strettamente legato alla proposta della Commissione che fissa i principi di un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri basato sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione24. La transizione del sistema dell'IVA verso un'imposizione basata sul principio della destinazione ha messo in evidenza il fatto che alcune delle norme vigenti non sono adatte a un sistema fiscale basato sulla destinazione. Per le piccole imprese, le principali difficoltà riguardo a un aumento degli scambi commerciali transfrontalieri derivano dalla complessità e dall'eterogeneità delle norme in materia di IVA all'interno dell'Unione, nonché dal fatto che la franchigia nazionale per le piccole imprese va a vantaggio solo delle piccole imprese nello Stato membro in cui sono stabilite.
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24 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 del 4.10.2017).
24 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 del 4.10.2017).
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese, è opportuno prevedere misure di semplificazione non solo per le imprese che beneficiano della franchigia in base alle norme attuali, ma anche per quelle considerate piccole in termini economici. Ai fini della semplificazione delle norme in materia di IVA, le imprese sarebbero considerate "piccole" se il loro volume d'affari le qualifica come microimprese ai sensi della definizione generale di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione25.
(4)  Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese, è opportuno prevedere misure di semplificazione non solo per le imprese che beneficiano della franchigia in base alle norme attuali, ma anche per quelle considerate piccole in termini economici. La disponibilità di tali misure è particolarmente importante in quanto la maggioranza delle piccole imprese, che beneficino o meno della franchigia, è in pratica costretta ad avvalersi dei servizi di consulenti o esperti esterni per assicurare la conformità agli obblighi in materia di IVA, il che rappresenta un onere finanziario supplementare per tali imprese. Ai fini della semplificazione delle norme in materia di IVA, le imprese sarebbero considerate "piccole" se il loro volume d'affari le qualifica come microimprese ai sensi della definizione generale di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione25.
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25 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
25 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali sono state introdotte nel 1977, non sono più adeguate.
(6)  Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali sono state introdotte nel 1977, non sono più adeguate. Ai fini della flessibilità e per garantire che gli Stati membri possano fissare adeguate soglie inferiori in funzione delle dimensioni e delle esigenze della loro economia, solo le soglie massime dovrebbero essere fissate a livello di Unione.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare, a livello nazionale, la soglia per l'esenzione al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie diverse da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi.
(8)  Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare, a livello nazionale, la soglia per l'esenzione al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie diverse da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi. Nell'ottica di agevolare le attività transfrontaliere, l'elenco delle soglie nazionali per l'esenzione dovrebbe essere facilmente accessibile a tutte le piccole imprese intenzionate a operare in più Stati membri.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono dovrebbero almeno avere accesso ad obblighi di registrazione IVA, fatturazione, contabilità e comunicazione semplificati.
(12)  Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono dovrebbero almeno avere accesso ad obblighi di registrazione IVA, fatturazione, contabilità e comunicazione semplificati. Al fine di evitare qualsiasi confusione e incertezza giuridica negli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per la registrazione e la contabilità semplificate, illustrando più nel dettaglio le procedure da semplificare e in che misura. Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sottoporre a valutazione tale semplificazione per stabilire se rappresenti un valore aggiunto per le imprese e i consumatori e se abbia un reale impatto positivo sugli stessi.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Inoltre, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l'obbligo di comunicare preventivamente l'intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata dalla piccola impresa allo Stato membro in cui è stabilita. Lo Stato membro dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d'affari di tale impresa, fornire dette informazioni agli altri Stati membri interessati.
(13)  Inoltre, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l'obbligo di comunicare preventivamente l'intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata attraverso un portale online che dovrebbe essere istituito dalla Commissione. Lo Stato membro di stabilimento dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d'affari di tale impresa, informare gli altri Stati membri interessati. Le piccole imprese possono in qualsiasi momento comunicare allo Stato membro di registrazione la loro intenzione di ritornare al sistema generale dell'IVA.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  Al fine di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese che non beneficiano della franchigia, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a semplificare la registrazione ai fini dell'IVA e la tenuta dei registri IVA nonché a prolungare i periodi di imposta in modo da rendere meno frequente la presentazione delle dichiarazioni IVA.
(15)  Al fine di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese che non beneficiano della franchigia, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a semplificare la registrazione ai fini dell'IVA e la tenuta dei registri IVA. Inoltre la Commissione dovrebbe istituire uno sportello unico per la presentazione di dichiarazioni IVA in Stati membri diversi.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  L'obiettivo della presente direttiva è ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese; tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione. Quest'ultima può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(17)  L'obiettivo della presente direttiva è ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese; tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione. Quest'ultima può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Cionondimeno, i controlli IVA effettuati nell'ambito delle procedure di conformità rappresentano importanti strumenti contro la frode fiscale e la semplificazione delle procedure per le piccole imprese non deve andare a discapito della lotta contro la frode in materia di IVA.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 284 – paragrafo 4 – comma 1
Prima di avvalersi della franchigia in altri Stati membri, la piccola impresa ne informa lo Stato membro in cui è stabilita.
La Commissione istituisce un portale online per la registrazione delle piccole imprese che intendono avvalersi della franchigia in un altro Stato membro.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 284 – paragrafo 4 – comma 2
Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Gli Stati membri garantiscono inoltre di avere una conoscenza sufficiente dello status delle piccole imprese e dei loro rapporti di partecipazione azionaria o di proprietà, in modo tale da poter assicurare che si tratti effettivamente di piccole imprese.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 288 bis – comma 1
Se nel corso di un anno civile successivo il volume d'affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno, a condizione che il suo volume d'affari annuo nello Stato membro durante l'anno in questione non superi di oltre il 50 % la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1.
Se nel corso di un anno civile successivo il volume d'affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per altri due anni, a condizione che il suo volume d'affari annuo nello Stato membro durante i due anni in questione non superi di oltre il 33 % la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
(17)  gli articoli da 291 a 294 sono soppressi;
(17)  gli articoli 291 e 292 sono soppressi;
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 293 – comma 1
(17 bis)   all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:
La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti: 1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese; 2) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta; 3) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.
"La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:
i)   i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;
ii)   l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e la possibilità di armonizzare le soglie di esenzione nell'Unione;
iii)   l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2."
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
(17 ter)   l'articolo 294 è soppresso;
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 294 sexies
Articolo 294 sexies
Articolo 294 sexies
Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.
Gli Stati membri dispensano le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250 oppure autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata – che include come minimo le seguenti informazioni: IVA esigibile, IVA detraibile, importo netto dell'IVA (dovuta o da percepire), valore totale delle operazioni a monte e valore totale delle operazioni a valle – a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.
Qualora non si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 294 decies
Articolo 294 decies
soppresso
Per le piccole imprese il periodo d'imposta che deve essere coperto da una dichiarazione IVA è il periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 294 decies bis (nuovo)
Articolo 294 decies bis
La Commissione istituisce uno sportello unico attraverso il quale le piccole imprese possono presentare le dichiarazioni IVA dei diversi Stati membri in cui operano. Lo Stato membro di stabilimento è responsabile della riscossione dell'IVA.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 294 undecies
Articolo 294 undecies
soppresso
In deroga all'articolo 206, gli Stati membri non riscuotono acconti provvisori dalle piccole imprese.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 31 – paragrafo 1
Articolo 1 bis
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.  L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17.
"1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17. Il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) specifica se le piccole imprese ammissibili beneficiano o meno della franchigia IVA per le piccole imprese."
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Decisione di esecuzione che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil *
PDF 104kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (09420/2018),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8‑0278/2018),

–  vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0271/2018),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 10,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 11,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0272/2018),

1.  accoglie con favore la decisione quale dimostrazione della solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali;

2.  sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "il Fondo") alle regioni colpite da catastrofi naturali e si rammarica del numero di vite umane perdute a causa delle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel 2017;

3.  chiede che la procedura di mobilitazione sia ottimizzata al fine di ridurre i tempi che intercorrono tra la domanda e il pagamento; ricorda che una rapida erogazione dei fondi ai beneficiari è di fondamentale importanza per le comunità locali, le autorità locali e la loro fiducia nella solidarietà dell'Unione;

4.  sostiene gli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per la ricostruzione delle regioni colpite; invita la Commissione ad appoggiare e approvare rapidamente la riassegnazione finanziaria degli accordi di partenariato richiesta dagli Stati membri a tal fine;

5.  invita gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del Fondo in modo trasparente, garantendo un'equa ripartizione tra le regioni colpite;

6.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/1505.)

(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 41,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(2), in particolare l'articolo 44,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, definitivamente adottato il 30 novembre 2017(3),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(4) (regolamento QFP),

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(5),

–  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(6),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 adottato dalla Commissione il 31 maggio 2018 (COM(2018)0361),

–  vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 adottata dal Consiglio il 4 settembre 2018 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0273/2018),

A.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 riguarda la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza alla Bulgaria e alla Lituania per le alluvioni, alla Grecia per i terremoti a Kos e alla Polonia per le tempeste che si sono verificati nel corso del 2017;

B.  considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2018 e di aumentare la dotazione della linea di bilancio 13 06 01 "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia" di un importo di 33 992 206 EUR sia in stanziamenti di impegno che di pagamento;

C.  considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e che i corrispondenti stanziamenti di impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP;

1.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018;

2.  incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2018 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei Conti e ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(3) GU L 57 del 28.2.2018.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(5) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(6) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord (2017/2225(INI))
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord,

–  viste le disposizioni dell'accordo di Belfast (accordo del Venerdì santo) del 1998,

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0240/2018),

A.  considerando che la politica di coesione nell'Irlanda del Nord opera attraverso vari strumenti, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il programma PEACE per l'Irlanda del nord e la regione frontaliera e il programma transfrontaliero Interreg;

B.  considerando che è evidente che l'Irlanda del Nord è una regione che ha fortemente beneficiato della politica di coesione dell'UE; che è molto positivo che il progetto di quadro finanziario pluriennale (QFP) della Commissione per il periodo 2021-2027 preveda un impegno a favore di futuri finanziamenti;

C.  considerando che, oltre ad aver usufruito dei fondi più generali della politica di coesione, l'Irlanda del Nord ha beneficiato anche, in particolare, di programmi speciali transfrontalieri e tra le comunità, compreso il programma PEACE;

D.  considerando che la politica di coesione dell'UE, soprattutto attraverso il programma PEACE, ha fornito un contributo decisivo al processo di pace nell'Irlanda del Nord, sostiene l'accordo del Venerdì santo e continua a promuovere la riconciliazione delle comunità;

E.  considerando che, in seguito alla creazione del primo programma PEACE nel 1995, sono stati spesi più di 1,5 miliardi di EUR con il duplice obiettivo di promuovere la coesione fra le comunità coinvolte nel conflitto in Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda, nonché di favorire la stabilità economica e sociale;

F.  considerando che il successo dei finanziamenti della politica di coesione dell'UE dipende in parte dal fatto che tali risorse sono considerate "denaro neutrale", ossia non direttamente legato agli interessi di una delle due comunità;

1.  sottolinea l'importante contributo positivo apportato dalla politica di coesione dell'UE all'Irlanda del Nord, in particolare in termini di assistenza alla ripresa delle aree urbane e rurali depresse, di lotta ai cambiamenti climatici e di costruzione di contatti intercomunitari e transfrontalieri nel contesto del processo di pace; osserva, in particolare, che l'assistenza alle aree urbane e rurali depresse assume spesso la forma di un sostegno a nuovi sviluppi economici che promuovono l'economia della conoscenza, come nel caso dei parchi scientifici di Belfast e di Derry/Londonderry;

2.  sottolinea che oltre 1 miliardo di EUR verrà speso dall'UE sotto forma di assistenza finanziaria per lo sviluppo economico e sociale nell'Irlanda del Nord e nelle regioni limitrofe nel corso dell'attuale periodo di finanziamento, di cui 230 milioni di EUR saranno investiti nel programma PEACE per l'Irlanda del Nord (con un bilancio totale di quasi 270 milioni di EUR) e 240 milioni di EUR nel programma Interreg V-A per l'Irlanda del Nord, l'Irlanda e la Scozia (con un bilancio totale di 280 milioni di EUR);

3.  ritiene che i programmi speciali dell'UE per l'Irlanda del Nord, soprattutto il programma PEACE, siano di importanza fondamentale per sostenere il processo di pace, poiché promuovono la riconciliazione e i contatti transfrontalieri e tra le comunità; osserva che i poli sociali intercomunitari e transfrontalieri e i servizi condivisi sono particolarmente importanti in tal senso;

4.  plaude agli importanti progressi realizzati nell'Irlanda del Nord nel quadro del programma PEACE e riconosce il lavoro svolto da tutte le parti in questo processo;

5.  osserva che le misure volte a instaurare un clima di fiducia tra le comunità e le misure di coesistenza pacifica, come gli spazi condivisi e le reti di sostegno, hanno svolto un ruolo essenziale nel processo di pace, in quanto gli spazi condivisi permettono alle comunità dell'Irlanda del Nord di incontrarsi come un'unica comunità per svolgere attività e sviluppare la fiducia e il rispetto reciproci, contribuendo in tal modo a sanare le divisioni;

6.  sottolinea l'importanza dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dell'approccio dal basso, che incoraggia tutte le comunità ad assumersi la responsabilità dei progetti, rafforzando così il processo di pace;

7.  prende atto del sostegno di tutte le parti interessate dell'Irlanda del Nord al proseguimento degli obiettivi della politica di coesione dell'UE nella regione; sottolinea, al riguardo, l'importanza della governance coordinata multilivello e del principio di partenariato;

8.  ritiene, tuttavia, che si debba fare di più per sensibilizzare l'opinione pubblica e rendere più visibili l'impatto e la necessità dei finanziamenti dell'UE nell'Irlanda del Nord, in particolare informando i cittadini degli effetti dei progetti finanziati dall'UE per il processo di pace e lo sviluppo economico della regione;

9.  si compiace del fatto che i sistemi di gestione e controllo nelle regioni stiano funzionando correttamente e che l'assistenza finanziaria dell'UE sia quindi spesa in modo efficace; sottolinea tuttavia che, oltre alla conformità, in sede di valutazione della performance del programma occorre sempre prendere in considerazione gli obiettivi di fondo del programma PEACE;

10.  ritiene cruciale che, fatti salvi i negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, dopo il 2020 l'Irlanda del Nord possa partecipare a determinati programmi speciali dell'UE, come il programma PEACE e il programma Interreg V-A per l'Irlanda del Nord, l'Irlanda e la Scozia, in quanto ciò gioverebbe fortemente allo sviluppo economico e sociale sostenibile, in particolare nelle aree svantaggiate, rurali e di frontiera, riducendo i divari esistenti; esorta, inoltre, nel contesto del QFP per il periodo successivo al 2020, ad avvalersi di tutti i pertinenti strumenti finanziari che possano consentire di portare avanti gli obiettivi della politica di coesione;

11.  ritiene che, fatti salvi i negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, il sostegno dell'UE alla cooperazione territoriale debba continuare dopo il 2020, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri e intercomunitari, alla luce dei risultati dei programmi speciali di coesione dell'UE per l'Irlanda del Nord, ossia il programma PEACE e i programmi Interreg, che rivestono grande importanza per la stabilità della regione; teme che la cessazione di tali programmi possa mettere a rischio le attività volte a instaurare un clima di fiducia a livello transfrontaliero e tra le comunità e, di conseguenza, il processo di pace;

12.  evidenzia che l'85 % del finanziamento dei programmi PEACE e Interreg proviene dall'UE; ritiene importante, quindi, che nel periodo successivo al 2020 l'UE continui a interagire con le comunità dell'Irlanda del Nord assumendo un ruolo attivo nell'amministrazione dei finanziamenti intercomunitari e di coesione dell'UE disponibili nell'Irlanda del Nord, aiutando in tal modo le comunità a superare le divisioni; ritiene, in tal contesto, che i finanziamenti debbano essere mantenuti a un livello adeguato dopo il 2020; evidenzia che ciò è importante per consentire il proseguimento degli sforzi di consolidamento della pace;

13.  invita la Commissione a promuovere l'esperienza maturata con i finanziamenti per la coesione nell'Irlanda del Nord, segnatamente con il programma PEACE, quale esempio di come l'UE affronta i conflitti e le divisioni tra comunità; sottolinea, al riguardo, che il processo di riconciliazione dell'Irlanda del Nord costituisce un esempio positivo per altre aree dell'UE che sono state teatro di conflitti;

14.  evidenzia che le buone prassi dei finanziamenti per la coesione e del programma PEACE devono fungere da modello dell'UE ed essere promosse per superare la sfiducia tra le comunità in conflitto e per realizzare una pace duratura in altre parti dell'Europa e del mondo;

15.  ritiene essenziale che il popolo nordirlandese, specialmente i giovani, continui ad avere accesso a scambi economici, sociali e culturali in tutta Europa, in particolare al programma Erasmus+;

16.  prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre il proseguimento dei programmi PEACE e Interreg, nell'ambito della sua proposta di QFP per il periodo 2021-2027; osserva, inoltre, il documento di sintesi del Regno Unito sul futuro della politica di coesione, dell'aprile 2018, in cui il Regno Unito si dichiara disponibile a valutare potenziali programmi successori di PEACE IV e di Interreg V-A per il periodo successivo al 2020, insieme ai governi dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda e all'UE, oltre ad impegnarsi a onorare gli impegni previsti dai programmi PEACE e Interreg nell'ambito dell'attuale QFP;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, all'Assemblea e all'Esecutivo dell'Irlanda del Nord nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle relative regioni.


Misure specifiche per la Grecia
PDF 126kWORD 56k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'applicazione di misure specifiche per la Grecia a norma del regolamento (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))
P8_TA(2018)0324A8-0244/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Un nuovo inizio per l'occupazione e la crescita in Grecia" (COM(2015)0400),

–  visto il regolamento (UE) 2015/1839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia(2)

–  visto il regolamento (UE) 2017/825 sull'istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo dal 2017 al 2020 (SRSP)(3),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 19 settembre 2016, sulla valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 (SWD(2016)0318),

–  vista la relazione del ministero dell'Economia e dello sviluppo greco sull'utilizzo degli importi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1839 (periodo di programmazione 2007-2013)(4),

–  vista l'interrogazione orale alla Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) 2015/1839 sulle misure specifiche per la Grecia (O-000100/2017 – B8-0001/2018),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0244/2018),

A.  considerando che la politica di coesione costituisce un'espressione di solidarietà ed è il principale strumento di investimento dell'UE, che copre tutte le regioni allo scopo di ridurre le disparità; considerando che l’importanza del suo valore aggiunto e la sua flessibilità durante la crisi economica e finanziaria, sono stati confermati in diverse occasioni; considerando che, con le risorse di bilancio esistenti, la politica di coesione ha preso parte al mantenimento delle tanto necessarie opportunità di investimento pubblico, ha contribuito a prevenire il peggioramento della crisi e ha permesso agli Stati membri e alle regioni di adottare risposte mirate al fine di aumentare la loro resilienza a eventi imprevisti e agli shock esterni;

B.  considerando che tra il 2007 e il 2015 il sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione in Grecia è ammontato a 15.8 miliardi di EUR, pari a circa il 19 % del totale delle spese di capitale pubblico;

C.  considerando che la crisi economica e finanziaria in Grecia ha determinato il persistere di tassi di crescita negativi che non è stato possibile affrontare con i tre pacchetti di salvataggio internazionali, nonché di gravi problemi di liquidità e della mancata disponibilità di fondi pubblici;

D.   considerando che la crisi dei rifugiati e migratoria ha colpito e continua a colpire in modo particolare la Grecia e le isole greche, che sono sottoposte a forti pressioni a causa dell'accresciuto flusso di migranti e rifugiati che colpisce duramente l'attività economica locale, in particolare nel settore del turismo;

E.  considerando che tra il 2007 e il 2013 il PIL greco è diminuito del 26 % in termini reali e al termine della recessione, nel 2014, la crescita nel corso di due anni era stata inferiore all'1 %; considerando che il tasso di occupazione è sceso dal 66 % al 53 % nel 2013, il che implica che solo oltre la metà delle persone in età lavorativa era occupata, mentre la disoccupazione è passata dall’8,4 % al 27,5 % nel corso dello stesso periodo, incidendo fortemente sul potere d’acquisto della popolazione greca e colpendo gravemente vari settori, tra cui la sanità; considerando che, secondo gli ultimi dati di Eurostat, il tasso di disoccupazione si attesta al 20,8 %, con un elevato livello di disoccupazione giovanile;

F.  considerando che nel 2015 la Commissione e i colegislatori hanno riconosciuto che la Grecia è stata colpita dalla crisi in un modo unico, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi sia sul completamento delle azioni nell'ambito dei programmi operativi dei periodi 2000-2006 e 2007-2013, sia sull'avvio dell'attuazione dei programmi della politica di coesione del periodo 2014-2020;

G.  G. considerando che l’adozione del regolamento (UE) 2015/1839 era intesa a fornire liquidità alla Grecia in un momento cruciale, prima che l’attuazione dei programmi subisse una battuta d’arresto e le necessarie opportunità di investimento fossero perse, dato che ingenti importi, sarebbero stati recuperati in caso di mancato completamento di progetti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

H.  considerando che il regolamento (UE) 2015/1839 ha definito un prefinanziamento iniziale supplementare per il periodo di programmazione 2014-2020 in due rate, ciascuna pari al 3,5 % dell'ammontare del contributo dei fondi della politica di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché l'applicazione, per il periodo di programmazione 2007-2013, di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese ammissibili e dello svincolo anticipato dell'ultimo 5 % dei restanti pagamenti dell'UE, che altrimenti avrebbe dovuto essere trattenuto fino alla chiusura dei programmi;

I.  considerando che il regolamento è stato adottato al fine di rispondere nel più breve tempo possibile a una grave situazione di crisi e di garantire che la Grecia avesse fondi sufficienti per portare a termine i progetti a titolo del periodo di programmazione 2007-2013 e per avviare l’attuazione nel quadro del periodo attuale;

J.  considerando che ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 6, comma 2, entro la fine del 2016 la Grecia ha dovuto presentare alla Commissione una relazione sull’attuazione delle disposizioni relative all’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % e al massimale per i pagamenti a favore dei programmi, al termine del periodo di programmazione;

K.  considerando che l’UE ha pagato anche per il 95 % del costo totale dell’investimento per il periodo di finanziamento 2007-2013 in Grecia (massimo dell’85 % altrimenti applicabile), tramite la cosiddetta misura di "maggiorazione", di cui al regolamento (UE) n. 1311/2011;

L.  considerando che nell'ottobre 2015 è stato creato un conto separato a cui sono stati trasferiti tutti i fondi stanziati per il finanziamento di progetti finanziati dall'UE, al fine di garantire che essi fossero utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei programmi operativi;

M.  considerando che dal 2011 la Grecia ha ricevuto sostegno anche attraverso la task force della Commissione per la Grecia, che ha fornito assistenza tecnica per il processo di riforma del paese e, dal 2015, attraverso il servizio di assistenza per le riforme strutturali, che fornisce assistenza per la preparazione, la progettazione, l’attuazione e la valutazione delle riforme atte a favorire la crescita; considerando che il regolamento (UE) 2017/825 sull’istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020 è entrato in vigore il 20 maggio 2017 e ha segnato un momento importante per gli impegni del servizio di assistenza per le riforme strutturali con gli Stati membri interessati, compresa la Grecia;

1.  ribadisce l'importante ruolo che la politica di coesione svolge nella realizzazione degli obiettivi dell'UE di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nella lotta alla disoccupazione, nella riduzione delle disuguaglianze, nel rafforzamento della competitività delle regioni dell'UE nel loro complesso, nell'esprimere la solidarietà europea e nel completamento di altre politiche; ricorda, inoltre, che in Grecia i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) sono la principale fonte di investimenti diretti;

2.  prende atto della relazione sull'utilizzo degli importi di cui al regolamento (UE) 2015/1839 relativi al periodo di programmazione 2007-2013, che era prevista per fine 2016; osserva che la relazione è stata presentata dalle autorità greche nel maggio 2017 e resa disponibile al Parlamento nel dicembre 2017, dopo varie richieste; apprezza il fatto che la Commissione abbia fornito al Parlamento una valutazione provvisoria dell’elenco dei 181 progetti prioritari, per un importo pari a 11.5 miliardi di EUR, pari a circa il 55 % della dotazione totale a titolo del FESR, del FC e del FSE in Grecia, per il periodo 2007-2013, di cui 118 erano già stati attuati con successo entro la fine del periodo di programmazione e 24 considerati eliminati;

3.  sottolinea che, secondo i dati forniti nella relazione di cui sopra, a seguito dell’adozione del regolamento riguardante le misure specifiche per la Grecia, nel 2015 l’impatto diretto sulla liquidità era pari a 1 001 709 731,50 EUR e nel 2016 ammontava a 467 674 209,45 EUR; rileva inoltre che, insieme all’aumento del prefinanziamento iniziale per il periodo di programmazione 2014-2020, la Grecia ha ricevuto circa 2 miliardi di EUR nel periodo 2015-2016;

4.  si compiace che gli importi versati abbiano interessato un’ampia gamma di progetti: i trasporti e altre infrastrutture (ambiente, turismo, cultura, rinnovamento urbano e rurale, infrastrutture sociali), progetti della società dell’informazione, azioni volte a sviluppare le risorse umane; accoglie con favore, inoltre, il fatto che il 63 % del totale dei pagamenti per progetti di aiuti di Stato abbia riguardato gli aiuti per le imprese e progetti imprenditoriali, contribuendo direttamente alla competitività e alla riduzione del rischio imprenditoriale, mentre il 37 % ha riguardato misure di aiuti di Stato per progetti infrastrutturali, integrando così le disposizioni in materia di condizioni del mercato e di miglioramento delle attività;

5.  si compiace del fatto che la relazione presentata dalle autorità greche riconosca che l’aumento di liquidità ha rappresentato al tempo stesso un rafforzamento delle entrate del gettito finanziario, di circa 1.5 miliardi di EUR, e del programma di investimenti pubblici per il 2015-2016;

6.  accoglie con favore gli effetti delle misure per quanto riguarda il potenziamento delle attività economiche, la normalizzazione e il consolidamento del fatturato e del capitale di esercizio di un numero significativo di imprese, la creazione e il mantenimento di posti di lavoro e il completamento di importanti infrastrutture di produzione, che si traducono anche in un impatto significativo sul gettito fiscale del bilancio;

7.  è consapevole del fatto che i fondi versati dall’UE a seguito dell’attuazione del regolamento sono stati utilizzati nel 2015 per il completamento dei progetti nell’ambito dei programmi operativi fino alla fine del periodo di ammissibilità e che, nel 2016, il quantitativo residuo che è stato pagato con risorse nazionali ha altresì contribuito al completamento di altri progetti;

8.  si compiace del fatto che le autorità greche si siano impegnate a riorganizzare la classificazione dei progetti e a individuare i progetti principali da selezionare ai fini del completamento; sottolinea che ciò ha contribuito significativamente a superare ostacoli istituzionali e amministrativi e a stabilire azioni prioritarie da adottare senza indugio, così da impedire anche rettifiche finanziarie; si compiace del fatto che i fondi versati dall'UE a norma del regolamento (UE) 2015/1839 abbiano notevolmente ridotto il numero di progetti classificati incompleti; rileva che, rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, in cui circa 900 progetti non sono stati portati a termine, 79 progetti non erano ancora stati completati al momento della presentazione delle domande finali per il periodo di programmazione 2007-2013, ma che essi dovrebbero essere completati con l’utilizzo di risorse nazionali;

9.  sottolinea che l'assorbimento dei fondi strutturali è significativamente migliorato e che, alla fine di marzo 2016, in Grecia il tasso di pagamento per il periodo di programmazione 2007-2013 era superiore al 97 %(5) e che, in base allo stato di esecuzione dei pagamenti totali e degli importi da liquidare (RAL) per i programmi per il periodo 2007-2013, al 31 marzo 2018 la Grecia non aveva alcun RAL nella rubrica 1b(6); si compiace che la Grecia sia stato il primo Stato membro a raggiungere un tasso di assorbimento del 100 %, rispetto al 96 % della media dell'UE;

10.  riconosce, tuttavia, che i tassi di assorbimento forniscono solo informazioni indicative e che l'accento posto sull'assorbimento dei fondi non deve andare a discapito dell'efficacia, del valore aggiunto e della qualità degli investimenti; osserva che le misure specifiche sono di natura macroeconomica e che i loro effetti sono difficilmente individuabili nei singoli progetti;

11.  ricorda che i fondi SIE hanno un impatto significativo sul PIL e su altri indicatori in diversi Stati membri, nonché sulla coesione sociale, economica e territoriale, in generale, e che si stima che gli investimenti sostenuti dalla politica di coesione e dalle politiche di sviluppo rurale in Grecia faranno aumentare il PIL nel 2015, al termine del periodo di programmazione precedente, di poco più del 2 % al di sopra del livello a cui sarebbe stato in mancanza dei finanziamenti forniti; ricorda che l'utilizzo dei fondi strutturali dell'UE deve sempre concentrarsi sul conseguimento dei suoi obiettivi enunciati dal trattato e di un valore aggiunto effettivo dell'UE, perseguire le priorità dell'Unione e andare oltre la mera crescita del PIL;

12.  prende atto dell'analisi principalmente quantitativa della relazione presentata dalle autorità greche sull'utilizzo degli importi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1839 relativo al periodo di programmazione 2007-2013, conforme ai requisiti di legge; riconosce che gli effetti delle misure specifiche non possono essere separati dall'impatto complessivo dei fondi SIE in Grecia, ma ritiene che un’analisi qualitativa, benché difficile da effettuarsi, completerebbe l’analisi e la comprensione dei risultati raggiunti; incoraggia la Commissione a fornire maggiori informazioni in termini di aumento della competitività e della produttività e sostenibilità negli aspetti sociali ed ecologici;

13.  Apprezza il fatto che, secondo i dati finali comunicati alla Commissione il 31 dicembre 2016, l'importo delle richieste di pagamento da parte delle autorità greche fosse di 1,6 miliardi di EUR e che la Grecia presentasse, al 31 marzo 2018, un tasso di esecuzione del 28 % per il periodo di programmazione 2014-2020(7), essendo tra i migliori Stati membri, in generale, nonostante alcune differenze da notare in merito al livello di guasto o al tasso di assorbimento per fondo; Reputa, inoltre, che l'adozione del regolamento (UE) 2015/1839 sia stata un'importante misura, adeguata a fornire un sostegno personalizzato in un momento cruciale per la Grecia; accoglie con favore il fatto che, come richiesto, il prefinanziamento supplementare sia stato interamente coperto da richieste di pagamento intermedie al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; osserva al contempo che esso non è stato completamente coperto dal Fondo sociale europeo (4 % circa) o dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

14.  osserva l'importanza di riforme strutturali rilevanti; Riconosce gli sforzi effettuati e invita la Grecia a sfruttare appieno le possibilità di assistenza nell'ambito del SRSP, al fine di creare un solido contesto imprenditoriale per un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi SIE e per massimizzare il loro impatto socioeconomico;

15.  riconosce che, sostenendo gli investimenti pubblici e mobilitando gli investimenti dell'UE in modo flessibile, mediante la riprogrammazione dei fondi o aumentando il tasso di cofinanziamento, la politica regionale ha attenuato l'impatto della crisi finanziaria e del risanamento del bilancio in diversi Stati membri; sottolinea, in tale contesto, l’importanza di garantire finanziamenti adeguati per il prossimo quadro finanziario pluriennale; ribadisce tuttavia che la politica di coesione dovrebbe essere considerata come il principale strumento di investimenti pubblici e come catalizzatore per attirare ulteriori finanziamenti pubblici e privati, e che le misure analoghe che comportano una riduzione delle quote nazionali di cofinanziamento, necessarie per ricevere il finanziamento per i programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali, per la Grecia o per un altro Stato membro, dovrebbero essere previste solo in via eccezionale e, prima di essere adottate e attuate, esaminate dalla prospettiva della loro efficacia;

16.  osserva che alcune regioni si trovano ad affrontare difficoltà nel cofinanziamento di progetti a titolo dei fondi SIE; invita, pertanto, la Commissione a valutare, con urgenza, nel contesto del semestre europeo e del Patto di stabilità e crescita, l’impatto sul calcolo dei disavanzi pubblici degli investimenti regionali cofinanziati attraverso i fondi SIE, in particolare di quelli delle regioni meno sviluppate;

17.  ricorda alle autorità greche l'importanza di garantire un'adeguata comunicazione e visibilità degli investimenti nell'ambito dei fondi SIE;

18.  accoglie con favore la valutazione preliminare stando alla quale il periodo di programmazione 2007-2013 dovrebbe essere chiuso senza perdita di fondi per la Grecia; invita la Commissione a informare il Parlamento sui risultati del processo di chiusura, che dovrebbero essere pronti nel primo semestre del 2018, e a fornire un aggiornamento sui progetti da completare mediante i fondi nazionali e di quelli rimasti incompleti alla data del 31 marzo 2018;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 270 del 15.10.2015, pag. 1.
(3) GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1.
(4) Atene, maggio 2017.
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle valutazioni ex post del FESR e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013.
(6) Stato di esecuzione dei pagamenti totali e livello degli importi da liquidare (RAL) per la rubrica lb (programmi 2007-2013) — Designazione delle autorità nazionali e stato di esecuzione dei pagamenti intermedi dei programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020 (al 31 marzo 2018).
(7) Stato di esecuzione dei pagamenti totali e livello degli importi da liquidare (RAL) per la rubrica lb (programmi 2007-2013) — Designazione delle autorità nazionali e stato di esecuzione dei pagamenti intermedi dei programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020 (al 31 marzo 2018).


Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (2017/2277(INI))
P8_TA(2018)0325A8-0208/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali,

–  vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996,

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")(1),

–  vista la dichiarazione congiunta, del novembre 2017, dell'Alleanza europea contro le malattie croniche sul miglioramento dell'occupazione delle persone affette da malattie croniche in Europa,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD) e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020(2),

–  vista la relazione congiunta dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) del 2014 sui rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e strategie di prevenzione,

–  vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite(4),

–  vista la dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944 sugli scopi e sugli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

–  vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008, dal titolo "Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" (COM(2008)0412),

–  vista la relazione della Commissione, del 24 febbraio 2011, sull'attuazione dell'accordo quadro relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali (SEC(2011)0241),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 2007, dal titolo "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro" (COM(2007)0062),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(6),

–  viste la direttiva 2000/78/CE contro la discriminazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), quali la sentenza della Corte dell'11 aprile 2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11 (HK Danmark), che hanno stabilito il divieto di discriminazione da parte dei datori di lavoro qualora una malattia di lunga durata possa essere assimilata a un handicap, nonché l'obbligo dei datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli alle condizioni di lavoro,

–  vista l'azione congiunta dell'UE sulla salute e sul benessere mentale lanciata nel 2013,

–  vista la campagna dell'EU-OSHA dal titolo "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato",

–  visto il suo recente progetto pilota in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anziani, realizzato dall'EU-OSHA,

–  vista la relazione dell'EU-OSHA del 2016 dal titolo "Riabilitazione e ritorno al lavoro: relazione di analisi sulle politiche, sulle strategie e sui programmi dell'UE e degli Stati membri",

–  vista la relazione di Eurofound, del 2014, sul tema "Employment opportunities for people with chronic diseases" (Opportunità di lavoro per le persone affette da malattie croniche),

–  visto il documento della Confederazione delle imprese europee (BusinessEurope), del 2012, sul tema "Employers' practices for Active Ageing" (Pratiche dei datori di lavoro per l'invecchiamento attivo),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0208/2018),

A.  considerando che lo stress da lavoro rappresenta un problema crescente nonché il secondo problema di salute connesso al lavoro più frequentemente segnalato in Europa; che il 25 %(7) dei lavoratori riferisce di aver subito stress da lavoro; che lo stress sul lavoro può compromettere il diritto dei singoli a condizioni di lavoro sane; che lo stress da lavoro contribuisce all'assenteismo e a una scarsa soddisfazione lavorativa, influisce negativamente sulla produttività e rappresenta la causa di quasi la metà dei giorni lavorativi persi ogni anno;

B.  considerando che l'invecchiamento della forza lavoro europea presenta nuove sfide in termini di ambiente lavorativo e mutamenti dell'organizzazione del lavoro; che l'invecchiamento è accompagnato da un rischio più elevato di sviluppare problemi di salute cronici, mentali e fisici, tra cui disabilità e malattie, che rendono la prevenzione, il reinserimento e la riabilitazione politiche importanti per garantire la sostenibilità dei luoghi di lavoro nonché dei regimi pensionistici e di previdenza sociale; che le malattie croniche non riguardano soltanto la popolazione più anziana;

C.  considerando che l'assenza dal lavoro per un lungo periodo ha un impatto dannoso sulla salute fisica e mentale, nonché elevati costi sociali ed economici, e può impedire il ritorno al lavoro; che la salute e il benessere svolgono un ruolo centrale nella creazione di economie sostenibili; che è importante tenere conto del grave impatto finanziario delle malattie o disabilità sulle famiglie se la persona affetta da malattia non può tornare al lavoro;

D.  considerando che, sebbene esista una distinzione tra disabilità, infortunio, malattia e condizioni associate all'età, questi problemi spesso si sovrappongono e richiedono un approccio globale, seppur caso per caso su base individuale;

E.  considerando che l'invecchiamento è una delle principali sfide sociali cui l'UE deve far fronte; che vi è quindi bisogno di politiche che incoraggino l'invecchiamento attivo per consentire alle persone di rimanere attive e al lavoro fino all'età pensionabile, o oltre qualora lo desiderino; che la generazione più anziana e la sua esperienza sono indispensabili per il mercato del lavoro che gli anziani disposti a continuare a lavorare spesso cercano soluzioni di lavoro flessibili o personalizzate; che la malattia, la disabilità e l'esclusione dal lavoro hanno gravi conseguenze finanziarie

F.  considerando che il tabagismo e l'abuso di alcol e droga sono tra i fattori di rischio per la salute più significativi per la popolazione in età lavorativa nell'UE, connessi sia a infortuni sia a varie malattie non trasmissibili(8); che tra il 20 e il -25% di tutti gli incidenti sul luogo di lavoro interessa persone sotto l'effetto dell'alcol(9) e che si stima che tra il 5 % e il 20 % della popolazione attiva in Europa abbia gravi problemi connessi all'utilizzo di alcol(10); che il reinserimento in impieghi di qualità dei lavoratori che hanno sofferto di problemi legati all'abuso di determinate sostanze presenta sfide particolari per i datori di lavoro;

G.  considerando che le persone con disabilità, affette da malattie croniche o convalescenti a seguito di infortunio o malattia sono in una situazione vulnerabile e dovrebbero beneficiare di sostegno personalizzato per ritornare al posto di lavoro o sul mercato del lavoro; che alcune persone con malattie croniche non intendono o non possono ritornare al lavoro;

H.  considerando che la riabilitazione occupazionale e il ritorno al lavoro potrebbero fornire preziose opportunità di volontariato, per esempio attraverso la partecipazione a un'attività di volontariato dopo il pensionamento; che il volontariato dovrebbe essere sostenuto a qualsiasi età;

I.  considerando che i datori di lavoro devono prima promuovere una cultura della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro; che la partecipazione volontaria ad attività in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), quali i gruppi di lavoro, potrebbe contribuire anche a un cambiamento della cultura;

J.  considerando che il lavoro svolge un ruolo importante nell'agevolare il processo di recupero e di riabilitazione alla luce dei fondamentali vantaggi psicosociali che il lavoro apporta al dipendente; che buone pratiche in materia di SSL sono fondamentali per una forza lavoro produttiva e motivata, che aiuta le aziende a restare competitive e innovative e assicura il benessere dei lavoratori concorrendo a mantenere preziose competenze ed esperienze lavorative, a ridurre l'avvicendamento del personale e a prevenire l'esclusione, gli incidenti e gli infortuni; che, pertanto, si incoraggia la Commissione a considerare nella loro totalità i costi nell'ambito del coinvolgimento attivo e dell'inclusione sociale; che l'adozione di approcci adeguati e personalizzati su base individuale al reinserimento delle persone in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia risulta un fattore importante nella prevenzione dell'ulteriore assenteismo o del presenteismo in caso di malattia;

K.  considerando che la definizione delle persone con capacità di lavoro ridotta può variare da uno Stato membro all'altro;

L.  considerando che le PMI e le microimprese hanno esigenze particolari in proposito poiché dispongono di un numero minore delle risorse necessarie per rispettare gli obblighi relativi alla prevenzione di malattie e infortuni e, pertanto, spesso richiedono assistenza per conseguire gli obiettivi in materia di SSL; che, d'altro lato, le buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono essenziali per le PMI e le microimprese, in particolare per la sostenibilità della loro attività; che vari programmi finanziati dall'UE offrono possibilità per un prezioso scambio di innovazioni e migliori pratiche nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro sostenibili;

M.  considerando che i fattori psicosociali negativi sul luogo di lavoro sono legati non solo alle condizioni di salute ma anche a un maggiore assenteismo e una minore soddisfazione rispetto al lavoro; che le misure personalizzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono consentire a una persona con capacità lavorativa modificata di continuare a lavorare e dare beneficio all'intera forza lavoro; che, mentre le assenze dal lavoro sono a volte necessarie per motivi medici, vi sono ulteriori effetti negativi sul piano psicosociale per le persone che trascorrono molto tempo lontane dal lavoro e che hanno, di conseguenza, meno probabilità di tornare al lavoro; che l'assistenza coordinata precoce, ove il benessere del dipendente riveste un ruolo centrale, è essenziale per migliorare i risultati al ritorno al lavoro e prevenire conseguenze negative a lungo termine per gli individui;

N.  considerando che la disponibilità e la comparabilità dei dati sulle malattie professionali a livello dell'Unione sono spesso insufficienti; che, secondo Eurofound, circa il 28 % degli europei riferisce di avere un problema di salute, una malattia o una disabilità cronici, fisici o mentali(11); che si stima che una persona su quattro in età attiva viva con problemi di salute di lunga durata(12); che la disabilità e la malattia possono essere contemporaneamente sia causa che conseguenza della povertà; che uno studio dell'OCSE ha rilevato che i redditi delle persone con disabilità sono, in media, inferiori del 12 % rispetto a quelli del resto della popolazione(13); che in alcuni paesi tale divario retributivo è pari al 30 %; che uno studio del 2013 ha dimostrato che il 21,8 % dei malati di cancro di età compresa tra 18 e 57 anni ha perso il lavoro subito dopo la diagnosi della malattia e che il 91,6 % di questo gruppo ha perso il lavoro 15 mesi dopo la diagnosi(14); che da uno studio di Eurostat del 2011(15) è emerso che solo il 5,2 % degli occupati, limitati nelle loro capacità lavorative a causa di un problema di salute di lunga durata e/o della difficoltà a svolgere un'attività di base, riferisce di beneficiare di condizioni particolari di lavoro; che, secondo lo stesso studio di Eurostat, il 24,2 % di coloro che sono disoccupati riferiscono che sarebbero necessarie condizioni di lavoro speciali per facilitare il loro ritorno al lavoro;

O.  considerando che la digitalizzazione genera probabilmente importanti trasformazioni nel modo in cui il lavoro è organizzato e potrebbe contribuire a migliorare le opportunità per i lavoratori, ad esempio, con abilità fisiche ridotte; che gli anziani sono maggiormente esposti a una serie di sfide specifiche in tale ambito; che dovrebbero anche trarre beneficio da tali cambiamenti;

P.  considerando che il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che buone condizioni di lavoro hanno un valore positivo di per sé; che ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato per la salute e il benessere nonché diritto al lavoro e a condizioni di lavoro giuste ed eque, in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che una migliore salute e il reinserimento dei lavoratori aumentano il benessere generale della società, comportano vantaggi economici per gli Stati membri, i dipendenti e i datori di lavoro, compresi i lavoratori più anziani e le persone con condizioni mediche, e contribuiscono a mantenere competenze che andrebbero altrimenti perdute; che i datori di lavoro, i lavoratori, le famiglie e le comunità traggono vantaggio dalla trasformazione della disabilità al lavoro in abilità lavorativa;

Prevenzione e intervento precoce

1.  ritiene indispensabile migliorare la gestione delle assenze per malattia negli Stati membri, nonché per rendere i luoghi di lavoro più adattabili alle malattie e alle disabilità croniche, affrontando la discriminazione tramite una migliore applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; riconosce che, affinché avvengano miglioramenti, negli Stati membri dovrebbe essere in vigore una normativa funzionante con una supervisione efficace che assicuri che i datori di lavoro rendano il luogo di lavoro più inclusivo per coloro che soffrono di disabilità e malattie croniche, anche, ad esempio, modificando i compiti, le attrezzature e lo sviluppo delle competenze; esorta gli Stati membri a sostenere adattamenti ragionevoli dei luoghi di lavoro per assicurare un ritorno tempestivo all'attività lavorativa;

2.  invita la Commissione a promuovere misure di integrazione e di riabilitazione e a sostenere gli sforzi degli Stati membri per sensibilizzare nonché individuare e condividere buone pratiche concernenti la sistemazione e l'adeguamento del luogo di lavoro; invita tutte le parti interessate connesse al ritorno al lavoro di un individuo a contribuire ad agevolare lo scambio di informazioni in merito alle potenziali barriere non mediche al ritorno al lavoro e a coordinare gli interventi per individuarle e affrontarle;

3.  esorta Eurofound ad approfondire l'esame e l'analisi delle opportunità di lavoro e del grado di occupabilità delle persone affette da malattie croniche; chiede che il ricorso a una politica basata sulle prove diventi una prassi comune e costituisca la base degli approcci di ritorno al lavoro; invita i responsabili politici ad assumere un ruolo di primo piano nel garantire che i dipendenti abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza medica e che tali migliori prassi siano promosse a livello europeo;

4.  è del parere che il futuro quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 dovrebbe dare ulteriore priorità agli investimenti, mediante i fondi dell'UE, intesi a creare condizioni per vite e vite lavorative più sane e più longeve e a sostenere le assunzioni e il ritorno al lavoro, con i debiti adeguamenti, laddove ciò sia la volontà del lavoratore e laddove le condizioni mediche lo consentano; ritiene che una parte integrante di detta strategia sia rappresentata da investimenti in meccanismi preventivi sia primari che secondari, attraverso, ad esempio, la fornitura di tecnologie di sanità elettronica; invita la Commissione e gli Stati membri a accordare priorità alla prevenzione dei rischi e delle malattie sul luogo di lavoro;

5.  incoraggia gli Stati membri ad impegnarsi appieno nella futura campagna 2020-2022 estesa a tutta l'UE sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro, a individuare soluzioni innovative e a scambiare informazioni e buone pratiche con le parti sociali; chiede il coinvolgimento attivo degli Stati membri nella diffusione delle informazioni fornite dall'EU-OSHA; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare senza indugio un atto giuridico su tali patologie; invita gli Stati membri a condurre studi sull'incidenza delle patologie muscolo-scheletriche, in cui figurino dati ripartiti per genere, età e settore di attività economica, al fine di prevenire e combattere la comparsa di tali patologie e sviluppare una strategia globale a livello di UE per le malattie croniche in termini di prevenzione e intervento precoce;

6.  invita gli Stati membri e i datori di lavoro ad assumere un ruolo proattivo nell'integrazione delle informazioni fornite dall'EU-OSHA nelle loro politiche e nei loro programmi in materia di luogo di lavoro; accoglie con favore il recente avvio di una nuova sezione del sito web dell'EU-OSHA dedicata alle malattie connesse al lavoro, alla riabilitazione e al ritorno al lavoro con l'obiettivo di fornire informazioni in materia di politiche e pratiche di prevenzione;

7.  è del parere che la sistematica prevenzione dei rischi psicosociali costituisca una caratteristica chiave dei luoghi di lavoro moderni; osserva con preoccupazione l'aumento dei casi riferiti di problemi di salute mentale e psicosociali negli ultimi anni e il fatto che lo stress da lavoro rappresenta un problema sempre più frequente per i lavoratori e i datori di lavoro; invita gli Stati membri e le parti sociali a sostenere le imprese nell'attuazione di un insieme coerente di politiche e programmi sui luoghi di lavoro per migliorare la prevenzione di tali problemi, affrontare la stigmatizzazione connessa alla salute mentale e sostenere i dipendenti che affrontano malattie esistenti, consentendo loro di accedere a un sostegno psicologico; sottolinea, al fine di motivare ulteriormente i datori di lavoro a intraprendere azioni, i benefici —compreso il rendimento comprovato degli investimenti – per la prevenzione dei rischi psicosociali e la promozione della salute; osserva che la legislazione e il riconoscimento dei rischi psicosociali e dei problemi di salute mentale, ad esempio stress cronico e esaurimento, variano tra gli Stati membri;

8.  sottolinea l'importanza di aggiornare e fornire indicatori sanitari e definizioni comuni di malattie professionali, incluso lo stress da lavoro, e dati statistici a livello di UE al fine di fissare obiettivi per ridurre l'incidenza delle malattie professionali;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare un programma per il monitoraggio, la gestione e il sostegno sistematici dei lavoratori che presentano rischi psicosociali, tra cui stress, depressione ed esaurimento, al fine di formulare, tra l'altro, efficaci raccomandazioni e orientamenti volti a combattere tali rischi; sottolinea che lo stress cronico da lavoro è riconosciuto come importante ostacolo alla produttività e alla qualità della vita; osserva che i rischi psicosociali e lo stress da lavoro rappresentano spesso problemi strutturali legati all'organizzazione del lavoro e che è possibile prevenirli e gestirli; evidenzia la necessità di effettuare studi, migliorare la prevenzione e condividere le migliori pratiche e i migliori strumenti per il reinserimento professionale nel mercato del lavoro delle persone interessate;

10.  invita a destigmatizzare i problemi di salute mentale e le difficoltà di apprendimento; incoraggia iniziative volte a sensibilizzare e sostenere il cambiamento a tal proposito tramite l'elaborazione di politiche e azioni, a livello aziendale, in materia di prevenzione dei rischi psicosociali; elogia, in tale contesto, le azioni delle parti sociali negli Stati membri che contribuiscono a un cambiamento positivo; ricorda l'importanza di un'adeguata formazione dei prestatori di servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli ispettori del lavoro per quanto riguarda le pratiche di gestione dei rischi psicosociali; chiede di intensificare la cooperazione tra le iniziative dell'UE volte ad affrontare i rischi psicosociali sul lavoro e rilanciare le stesse, nonché dare priorità alla questione nel prossimo quadro strategico EU-OSHA;

11.  riconosce che il reinserimento dei lavoratori che hanno sofferto di problemi legati all'abuso di determinate sostanze presenta sfide particolari per i datori di lavoro; prende atto, a tale riguardo, dell'esempio del modello Alna applicato dalle parti sociali svedesi(16) per sostenere i luoghi di lavoro nell'adottare misure di intervento proattivo e precoce nonché nell'assistere il processo di riabilitazione per i dipendenti che hanno avuto problemi connessi all'abuso di determinate sostanze;

12.  plaude alla campagna "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato"; sottolinea che le iniziative volte a combattere lo stress da lavoro devono includere la dimensione di genere, tenendo conto delle condizioni di lavoro specifiche per le donne;

13.  evidenzia che è importante investire maggiormente nelle politiche di prevenzione dei rischi nonché sostenere una cultura della prevenzione; sottolinea che la qualità dei servizi di prevenzione è un aspetto fondamentale per aiutare le imprese; invita gli Stati membri ad attuare politiche efficaci a favore di una sana alimentazione, in materia di consumo di alcol e tabacco, nonché sulla qualità dell'aria, e a promuovere tali politiche sul luogo di lavoro; chiede inoltre agli Stati membri di sviluppare servizi sanitari integrati con servizi sociali, psicologici e per l'occupazione nonché la medicina del lavoro; incoraggia gli Stati membri a fornire ai lavoratori un accesso adeguato all'assistenza sanitaria al fine di rilevare in maniera precoce l'inizio della malattia fisica e mentale e agevolare il processo di reinserimento; ricorda che investire e agire preventivamente può ridurre nel lungo termine le conseguenze psicosociali sull'individuo nonché i costi complessivi per la società;

14.  chiede che le politiche di reinserimento:

   siano coerenti con un approccio basato sul ciclo di vita per quanto riguarda le politiche sociali, occupazionali, dell'istruzione e dell'apprendimento permanente;
   siano personalizzate, mirate e orientate al soddisfacimento delle esigenze e non avanzino richieste ai partecipanti che non saranno probabilmente rispettate a causa della loro condizione;
   siano partecipative e si basino su un approccio integrato;
   rispettino i prerequisiti necessari per consentire la partecipazione senza creare condizioni tali da mettere a rischio il reddito minimo di sussistenza;

15.  ritiene che gli Stati membri debbano prevedere prestazioni aggiuntive mirate per le persone affette da disabilità o malattie croniche, tali da coprire determinate spese supplementari connesse, tra l'altro, con il sostegno personale, l'uso di strutture specifiche e l'assistenza medica e sociale, stabilendo altresì livelli di prezzi accessibili per i medicinali per le categorie sociali più svantaggiate; sottolinea l'esigenza di garantire livelli decorosi per le pensioni di invalidità e di anzianità;

Ritorno al lavoro

16.  riconosce che il lavoro è una fonte importante di benessere psicosociale positivo per i singoli e che l'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mondo del lavoro mediante misure personalizzate su base individuale rappresenta un fattore chiave nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e presenta anche altri vantaggi psicosociali preventivi; evidenzia che l'inserimento delle persone che ritornano al lavoro dopo un infortunio o una malattia, mentale o fisica, ha molteplici effetti positivi: favorisce il benessere delle persone interessate, riduce i costi per i sistemi nazionali di previdenza sociale e le singole imprese, sostiene l'economia in senso più ampio, ad esempio rendendo i sistemi pensionistici e di previdenza sociale più sostenibili per le generazioni future; prende atto delle difficoltà dei lavoratori in relazione ai sistemi di indennizzo che potrebbero determinare inutili ritardi nell'ottenere un trattamento e che in alcuni casi potrebbero essere alienanti; chiede urgentemente un approccio incentrato al cliente a tutte le procedure amministrative associate al reinserimento dei lavoratori; invita gli Stati membri ad adottare misure, in collaborazione con la Commissione e le agenzie dell'UE competenti, per contrastare gli effetti negativi della lunga assenza dal lavoro, tra cui isolamento, difficoltà psicosociali, conseguenze socioeconomiche e diminuzione dell'occupabilità;

17.  è del parere che gli Stati membri e i datori di lavoro dovrebbero assumere un approccio positivo e orientato al lavoro nei confronti dei lavoratori con disabilità, dei lavoratori anziani e di quelli che sono stati vittime di un infortunio o di una malattia mentale o fisica, ivi comprese persone cui è stata diagnosticata una patologia terminale, concentrandosi sulla valutazione precoce della capacità residua e della volontà del singolo di lavorare e prevedendo una consulenza psicologica, sociale e lavorativa in una fase precoce nonché l'adeguamento del luogo di lavoro, tenendo conto del profilo professionale e della situazione socioeconomica della persona, nonché della situazione dell'impresa; incoraggia gli Stati membri a migliorare, nei loro regimi di previdenza sociale, le disposizioni che favoriscono il ritorno al lavoro purché il dipendente lo desideri e qualora le sue condizioni mediche lo consentano;

18.  prende atto del ruolo positivo che le imprese sociali, più specificamente le imprese sociali di inserimento lavorativo (Work Integration Social Enterprises – WISE), hanno svolto nel reinserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mondo del lavoro; invita gli Stati membri a fornire a dette imprese il riconoscimento e il sostegno tecnico necessari;

19.  incoraggia, a tal proposito, il riferimento alla UN CRDP e al suo protocollo opzionale (A/RES/61/106) e l'utilizzo della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in tutte le misure e le politiche pertinenti; condivide il parere secondo il quale la disabilità è un'esperienza di salute che avviene in un contesto socioeconomico;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e fornire orientamenti sulle migliori pratiche e sul coaching, sul sostegno e sulla consulenza ai datori di lavoro relativi alle modalità per elaborare e attuare piani di reinserimento, garantendo un dialogo costante tra le parti sociali, assicurando che i dipendenti siano informati dei loro diritti a partire dall'inizio del processo di ritorno al lavoro; incoraggia inoltre lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e al loro interno, tra comunità professionali, parti sociali, ONG e responsabili politici in merito al reinserimento dei lavoratori dopo un infortunio o una malattia;

21.  invita gli Stati membri a collaborare con le parti sociali onde fornire un sostegno esterno per assicurare orientamenti e assistenza tecnica alle PMI e alle microimprese con un'esperienza ristretta in materia di provvedimenti di riabilitazione occupazionale e ritorno al lavoro; riconosce l'importanza di tener conto della situazione, delle esigenze specifiche e dei problemi di conformità che interessano non solo le PMI e le microimprese, ma anche taluni settori dei servizi pubblici, in sede di attuazione delle misure a livello aziendale; sottolinea che la sensibilizzazione, lo scambio delle buone pratiche, la consultazione e le piattaforme online rivestono un'importanza assoluta nell'aiutare le PMI e le microimprese in tale processo; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a elaborare orientamenti e strumenti pratici in grado di fornire un sostegno alle PMI e alle microimprese con un'esperienza limitata in materia di provvedimenti di riabilitazione occupazionale e ritorno al lavoro; riconosce l'importanza di investire nella formazione gestionale;

22.  osserva che esiste il rischio che approcci più creativi al reinserimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro possano essere privati di finanziamenti a favore di un approccio più convenzionale basato su risultati facilmente quantificabili; invita pertanto la Commissione a migliorare il finanziamento di approcci "dal basso verso l'alto" nel quadro dei Fondi strutturali, e in particolare dell'FSE;

23.  prende atto del successo dell'approccio fondato sulla gestione personalizzata dei singoli casi nell'ambito di programmi di reinserimento ed evidenzia la necessità di un'assistenza personalizzata e integrata da parte degli operatori sociali o dei consulenti designati; ritiene che sia essenziale per le aziende mantenersi in stretto contatto con i lavoratori o con i loro rappresentanti durante la loro assenza per malattia o infortunio;

24.  ritiene che le politiche di ritorno al lavoro e reinserimento debbano essere integrate in un approccio olistico più ampio di vite lavorative in buona salute, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano dal punto di vista fisico e mentale durante tutta la vita lavorativa delle persone e a consentire un invecchiamento attivo e in buona salute per tutti i lavoratori; evidenzia l'importanza cruciale della comunicazione, dell'assistenza di esperti nella gestione della riabilitazione occupazionale (assistenti del lavoro) e di un approccio integrato che coinvolga tutte le parti interessate ai fini di un'efficace riabilitazione fisica e occupazionale dei lavoratori; ritiene che il luogo di lavoro dovrebbe essere il punto focale dei regimi del ritorno al lavoro; elogia il successo dell'approccio non burocratico e pratico del programma austriaco Fit2work(17), incentrato su una comunicazione semplice accessibile a tutti i lavoratori (ad esempio l'utilizzo di un linguaggio semplificato);

25.  sottolinea l'importanza di mantenere nel mondo del lavoro le persone con capacità di lavoro ridotte, anche assicurando che le PMI e le microimprese abbiano le risorse necessarie a tal fine; incoraggia vivamente il reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia se il dipendente lo desidera e qualora le sue condizioni mediche lo consentano, attraverso la riconversione e il perfezionamento professionale nel mercato del lavoro aperto; sottolinea l'importanza di incentrare le disposizioni delle politiche sulla capacità di lavorare dei singoli nonché di mostrare ai datori di lavoro i vantaggi di mantenere l'esperienza e la conoscenza di un lavoratore che rischia di allontanarsi in congedo malattia permanente; riconosce, tuttavia, l'importanza di predisporre una rete di sicurezza forte attraverso il regime nazionale di previdenza sociale per le persone che non sono in grado di ritornare al lavoro;

26.  invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre politiche attive per il mercato del lavoro e incentivi per i datori di lavoro volti a sostenere l'occupazione delle persone con disabilità e malattie croniche, anche prevedendo adeguamenti opportuni e abbattendo le barriere sul luogo di lavoro per facilitare il loro reinserimento; ricorda che è essenziale informare le aziende e i soggetti interessati degli incentivi e dei diritti esistenti;

27.  riconosce a tal proposito che le modalità di lavoro flessibili, personalizzate ed adattive, come ad esempio il telelavoro, l'orario flessibile, l'adeguamento delle apparecchiature, l'orario lavorativo ridotto e il carico di lavoro limitato, svolgono un ruolo importante nel ritorno al lavoro; evidenzia l'importanza di incoraggiare il ritorno al lavoro precoce e/o graduale (qualora le condizioni mediche lo consentano), che potrebbe essere associato a prestazioni di malattia parziali per garantire che l'interessato non sia soggetto a una perdita di reddito derivante dal ritorno al lavoro, mantenendo nel contempo incentivi finanziari per le imprese; sottolinea che dette misure, che comprendono flessibilità geografica, temporale e funzionale, devono essere fattibili sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, agevolando l'organizzazione del lavoro e tenendo conto delle variazioni nei cicli di produzione;

28.  elogia i programmi e le iniziative nazionali che hanno contribuito ad agevolare il reinserimento delle persone con malattie croniche in impieghi di qualità, ad esempio il programma tedesco "Job4000"(18), che utilizza un approccio integrato per migliorare l'inserimento professionale stabile delle persone con una grave disabilità e particolari difficoltà a trovare un lavoro, e l'istituzione di agenzie di reinserimento per aiutare le persone con malattie croniche a trovare un lavoro adatto alla loro situazione e alle loro abilità(19);

29.  prende atto degli importanti vantaggi psicologici e della maggiore produttività derivanti da elevati livelli di autonomia sul luogo di lavoro; ritiene che un grado di autonomia sul luogo di lavoro possa essere essenziale nel semplificare il processo di reinserimento dei lavoratori malati e infortunati con diverse condizioni ed esigenze;

30.  riconosce il valore di ritornare al lavoro nel processo di cura, dal momento che per molti il lavoro consente di conseguire un'indipendenza finanziaria e di migliorare la vita e, talvolta, può essere un fattore cruciale in un processo di recupero;

31.  invita gli Stati membri a non sopprimere immediatamente le prestazioni sociali quando le persone affette da malattie croniche trovano un impiego, al fine di evitare la "trappola delle prestazioni";

Cambio dell'atteggiamento nei confronti del reinserimento dei lavoratori

32.  invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, ad assicurare, nelle loro comunicazioni, nei loro orientamenti e nelle loro politiche, che i datori di lavoro vedano il processo di reinserimento come un'opportunità per trarre vantaggio dal recupero delle abilità, delle competenze e dell'esperienza dei lavoratori; è del parere che i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori siano attori importanti nel processo del ritorno al lavoro fin dall'inizio e facciano parte del processo decisionale;

33.  ricorda gli articoli 26 e 27 della UN CRDP che vincolano gli Stati parti a organizzare, rafforzare e sviluppare servizi e programmi per la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, e a promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, nonché l'assistenza nella reintegrazione nel lavoro;

34.  evidenzia che la sensibilizzazione in merito alle politiche e ai programmi di riabilitazione occupazionale e di ritorno al lavoro, come pure una migliorata cultura aziendale, sono fattori di successo fondamentali del processo di ritorno al lavoro e della lotta agli atteggiamenti negativi, ai pregiudizi e alla discriminazione; è del parere che i gruppi di esperti, quali gli psicologi e gli istruttori formati in materia di riabilitazione occupazionale, potrebbero essere condivisi in maniera efficace tra varie aziende affinché anche le imprese più piccole possano beneficiare delle loro competenze; è del parere che sia altresì possibile coinvolgere le ONG e i volontari in questo processo, affinché forniscano sostegno e collaborazione complementare;

35.  loda le imprese che dispongono di iniziative a sostegno delle persone con problemi di salute, disabilità o capacità lavorativa alterata, ad esempio programmi preventivi globali, modifica delle mansioni, formazione e riconversione, nonché preparazione degli altri dipendenti alle abilità modificate dei lavoratori che ritornano, contribuendo quindi al loro reinserimento; incoraggia con forza più imprese a partecipare a tali iniziative e a promuoverle; considera essenziale che le misure intese ad agevolare il reinserimento dei lavoratori all'interno delle aziende siano parte integrante della cultura aziendale;

36.  chiede una migliore comprensione delle sfide e della discriminazione che si traducono in minori opportunità per le persone con problemi di salute o disabilità, e dei problemi specifici come ad esempio una mancanza di comprensione, i pregiudizi e la stigmatizzazione sociale;

37.  è del parere che l'istruzione, i cambiamenti della cultura aziendale, nonché le campagne a livello di UE, come la campagna "Vision Zero", svolgano un ruolo cruciale nel cambiare l'opinione pubblica; invita a una maggiore consapevolezza delle sfide demografiche cui devono far fronte i mercati del lavoro europei; ritiene inaccettabile che le persone anziane siano spesso esposte alla discriminazione basata sull'età; sottolinea l'importanza delle campagne contro la discriminazione basata sull'età dei lavoratori, a favore della prevenzione, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri e l'Unione a tenere conto dei risultati del progetto pilota del Parlamento sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori anziani;

38.  è del parere che i quadri politici nazionali svolgano un ruolo fondamentale nella creazione di un ambiente favorevole alla gestione dell'età e all'invecchiamento attivo e in buona salute; ritiene che ciò possa essere efficacemente sostenuto mediante le azioni dell'UE quali le politiche, gli orientamenti, lo scambio di conoscenze e l'utilizzo di vari strumenti finanziari, quali FSE e fondi SIE; invita gli Stati membri a promuovere misure di riabilitazione e di reinserimento per i lavoratori anziani, ove possibile e qualora l'interessato lo desideri, ad esempio dando attuazione alle risultanze del progetto pilota dell'UE sulla salute e la sicurezza dei lavoratori anziani;

39.  riconosce che le persone cui è stata diagnosticata una patologia terminale conservano il diritto fondamentale al lavoro; riconosce inoltre che dette persone affrontano una serie di sfide specifiche relative alla loro occupazione, distinte dalle sfide cui fanno fronte altri gruppi di pazienti, dal momento che hanno spesso poco tempo per adattarsi al cambiamento della loro situazione e per eventuali adeguamenti da apportare al luogo di lavoro; elogia le iniziative quali la campagna "Dying to work" di sensibilizzazione in merito a tale serie di problemi specifici; incoraggia i datori di lavoro a mantenere il più possibile il dialogo con i lavoratori cui è stata diagnosticata una patologia terminale, per garantire tutti i necessari ed eventuali adeguamenti volti a consentire al lavoratore di continuare a lavorare se lo desidera; è del parere che, per molti pazienti, rimanere sul luogo di lavoro rappresenti un imperativo personale, psicologico o economico e sia fondamentale per la propria dignità e qualità della vita; esorta gli Stati membri a sostenere adattamenti ragionevoli dei luoghi di lavoro alla serie di sfide specifiche cui questo gruppo di persone fa fronte; invita la Commissione ad affrontare l'assenza di dati sullo status occupazionale dei malati di cancro e a sostenere la raccolta di dati migliori, confrontabili tra gli Stati membri, al fine di migliorare i servizi di sostegno a questo gruppo di persone;

40.  sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di sviluppare e aggiornare le competenze dei lavoratori, in modo da soddisfare le esigenze delle aziende e del mercato, prestando particolare attenzione alle competenze digitali e fornendo ai lavoratori formazione pertinente e accesso all'apprendimento permanente; sottolinea la crescente digitalizzazione del mercato del lavoro; richiama l'attenzione sul fatto che il perfezionamento delle competenze digitali può essere parte integrante della preparazione che precede il ritorno al lavoro, in particolare per i più anziani;

41.  osserva che le persone che forniscono assistenza sia a titolo formale che informale svolgono un ruolo fondamentale nel processo di riabilitazione occupazionale; riconosce che l'80 % delle cure in Europa è fornito da persone non retribuite(20) e che il fatto di fornire assistenza riduce significativamente le prospettive di occupazione a lungo termine di questo gruppo di persone; riconosce inoltre che, tenuto conto del fatto che la maggior parte degli operatori assistenziali è costituita da donne, esiste una chiara dimensione di genere in relazione alla questione della situazione occupazionale di detti operatori; invita l'Unione, gli Stati membri e i datori di lavoro a prestare particolare attenzione alle implicazioni occupazionali degli operatori assistenziali;

o
o   o

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 179.
(2) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 117.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0474.
(4) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.
(5) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
(6) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(7) https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
(8) Institute for Health Metrics and Evaluation (Istituto per la metrica e la valutazione in campo sanitario) (2016) GBD Compare Data Visualization (Visualizzazione dei dati di confronto GBD). http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare
(9) Gruppo scientifico del Forum europeo "alcol e salute" (2011) Alcohol, Work and Productivity (Alcol, lavoro e produttività). https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/science_02_en.pdf
(10) Eurofound (2012) Use of alcohol and drugs at the workplace (Utilizzo di alcol e droga sul luogo di lavoro). https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1111013s/tn1111013s.pdf
(11) Terza indagine europea sulla qualità della vita 2001-2012 di Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/it/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2012
(12) pag. 7 in https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf
(13) pag. 7, risultati principali https://www.oecd.org/els/emp/42699911.pdf
(14) pag. 5 in https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf
(15) Eurostat, modulo ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL) del 2011, citato in: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf
(16) http://www.alna.se/in-english
(17) "Austria — Fit2Work" https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/austria-fit2work/view
(18) Fonte: realizzazione del progetto Pathways n. 5.2 sul documento di insieme relativo alle prove attestanti l'efficacia delle strategie esistenti di inserimento e reinserimento nel lavoro delle persone con malattie croniche.
(19) Fonte: servizi di coaching per il ritorno al lavoro per le persone affette da una malattia cronica da parte di esperti certificati in base all'esperienza: i Paesi Bassi. Studio di un caso. EU-OSHA.
(20) http://www.ecpc.org/WhitePaperOnCancerCarers.pdf


Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari (2017/2253(INI))
P8_TA(2018)0326A8-0263/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière,

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)(1),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 maggio 2014 dal titolo "Economic Review of the Financial Regulation Agenda" (Analisi economica del programma relativo alla regolamentazione finanziaria) (SWD(2014)0158),

–  vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2016 dal titolo "Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari" (COM(2016)0855),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali(3),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 febbraio 2017 dal titolo "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment" (Decisioni dell'UE in materia di equivalenza nel settore dei servizi finanziari: una valutazione) (SWD(2017)0102),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(4),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8‑0263/2018),

A.  considerando che, dopo la crisi finanziaria, sono stati adottati oltre 40 nuovi atti legislativi dell'UE in materia finanziaria, 15 dei quali comprendono "disposizioni relative ai paesi terzi" che conferiscono alla Commissione, a nome dell'UE, la facoltà di decidere unilateralmente se le norme di regolamentazione in vigore nelle giurisdizioni straniere possono essere considerate equivalenti;

B.  considerando che l'equivalenza e i diritti conferiti dal passaporto sono concetti nettamente diversi, da cui derivano diritti e obblighi differenti per le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le istituzioni finanziarie e i partecipanti al mercato; che le decisioni di equivalenza non conferiscono diritti di passaporto alle istituzioni finanziarie stabilite nei paesi terzi, in quanto tale concetto è indissolubilmente legato al mercato interno e al suo quadro comune di regolamentazione, vigilanza, esecuzione e attività giudiziaria;

C.  considerando che nessun accordo commerciale stipulato dall'UE ha mai incluso disposizioni sull'accesso reciproco transnazionale nel settore dei servizi finanziari;

D.  considerando che non esiste un quadro unico alla base delle decisioni in materia di equivalenza; che ogni atto legislativo stabilisce un regime di equivalenza mirato in funzione dei suoi obiettivi strategici; che le attuali disposizioni in materia di equivalenza prevedono approcci diversi che consentono una serie di vantaggi possibili a seconda del fornitore di servizi finanziari e del mercato in cui opera;

E.  considerando che l'equivalenza è in particolare uno strumento atto a promuovere la convergenza normativa a livello internazionale, il che potrebbe portare a una maggiore concorrenza nel mercato interno dell'UE su un piano di parità, evitando nel contempo l'arbitraggio regolamentare, tutelando i consumatori e gli investitori, preservando la stabilità finanziaria dell'UE e mantenendo la coerenza nel mercato interno; che l'equivalenza è altresì uno strumento atto a garantire un trattamento giusto ed equo in termini di regolamentazione e vigilanza tra le istituzioni finanziarie dell'UE e quelle dei paesi terzi;

F.  considerando che le decisioni di equivalenza si fondano sul codice unico dell'UE e sono adottate sulla base di una valutazione tecnica; che dovrebbero tuttavia essere soggette a un maggiore livello di controllo da parte del Parlamento;

G.  considerando che la Commissione definisce l'equivalenza come uno strumento chiave per gestire efficacemente l'attività transfrontaliera degli operatori del mercato in un contesto prudenziale solido e sicuro con le giurisdizioni dei paesi terzi che rispettano, attuano e applicano rigorosamente le stesse elevate norme prudenziali dell'UE;

H.  considerando che il futuro recesso del Regno Unito dall'UE potrebbe avere un impatto significativo sulla regolamentazione e sulla vigilanza dei servizi finanziari, dato lo stretto rapporto esistente tra gli Stati membri in questo settore; che i negoziati per il recesso del Regno Unito dall'UE sono ancora in corso;

I.  considerando che in caso di approvazione e di ratifica dell'accordo di recesso, incluso il periodo di transizione, le istituzioni finanziarie avranno più tempo per adeguarsi alla Brexit; che, in assenza di un periodo di transizione, la Commissione e le autorità europee di vigilanza (AEV) devono essere pronte a proteggere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato interno e l'autonomia del processo decisione dell'UE;

J.  considerando che, ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione, è necessario considerare attentamente l'interconnessione tra i mercati dei paesi terzi e il mercato unico dell'UE;

K.  considerando che, nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari, il Parlamento ha invitato la Commissione a "proporre un quadro coerente, uniforme, trasparente e pratico per le procedure e le decisioni relative all'equivalenza dei paesi terzi, tenendo conto di un'analisi basata sui risultati e delle norme o degli accordi internazionali";

Relazioni con i paesi terzi dallo scoppio della crisi

1.  osserva che, a seguito della crisi finanziaria, l'UE ha ulteriormente sviluppato la propria regolamentazione finanziaria attraverso riforme di ampia portata e l'attuazione di norme internazionali; accoglie con favore la maggiore cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza tra l'UE e i paesi terzi; riconosce che ciò ha contribuito a migliorare la coerenza generale della regolamentazione finanziaria e a rendere l'UE più resiliente agli shock finanziari globali;

2.  ritiene che l'UE dovrebbe promuovere a livello mondiale riforme della regolamentazione finanziaria volte a ridurre il rischio sistemico e a rafforzare la stabilità finanziaria e che dovrebbe adoperarsi a favore di un sistema finanziario aperto, integrato, efficiente e resiliente che favorisca la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti; sottolinea che qualsiasi quadro di cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione e rispettare il suo regime e le sue norme di regolamentazione e di vigilanza come pure la loro applicazione;

3.  rileva con preoccupazione che la cooperazione internazionale è sempre più difficile da realizzare a causa di interessi nazionali divergenti e della tendenza intrinseca a spostare i rischi verso altre giurisdizioni;

Procedure di equivalenza dell'UE

4.  osserva che vari atti legislativi dell'UE contengono disposizioni specifiche sulla cooperazione normativa con i paesi terzi riguardanti la cooperazione in materia di vigilanza e le misure prudenziali;

5.  sottolinea che il riconoscimento dell'equivalenza è una decisione unilaterale adottata dall'Unione sulla base delle proprie norme; ritiene che in alcuni casi specifici la cooperazione internazionale potrebbe essere promossa anche per mezzo di meccanismi di cooperazione tra l'UE e i paesi terzi;

6.  sottolinea che l'UE dovrebbe incoraggiare le altre giurisdizioni a garantire l'accesso ai loro mercati finanziari ai partecipanti al mercato dell'UE;

7.  evidenzia che, attraverso le sue relazioni con i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari, l'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione fiscale con i paesi terzi, conformemente alle norme internazionali e dell'Unione; ritiene che le decisioni di equivalenza debbano essere subordinate alla presenza, nei paesi terzi, di norme adeguate sulla lotta all'evasione fiscale, alla frode fiscale, all'elusione fiscale e al riciclaggio;

8.  riconosce che il regime di equivalenza dell'UE è parte integrante di alcuni dei suoi atti legislativi in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari e può offrire diversi vantaggi, tra cui un aumento della concorrenza, maggiori flussi di capitale nell'UE, più strumenti e scelte di investimento per le imprese e gli investitori dell'UE, una maggiore tutela degli investitori e dei consumatori e la stabilità finanziaria;

9.  ribadisce che, nella maggior parte dei casi, le decisioni di equivalenza non conferiscono alle istituzioni finanziarie stabilite in paesi terzi il diritto di prestare servizi finanziari in tutta l'UE; rileva che in alcuni casi tali decisioni possono offrire alle istituzioni finanziarie dei paesi terzi un accesso limitato al mercato unico per alcuni prodotti o servizi;

10.  sottolinea, per contro, che il "passaporto UE" conferisce alle imprese il diritto di prestare servizi finanziari in tutto il SEE in virtù della licenza concessa dal loro paese d'origine e sotto la vigilanza dello stesso, e che esso non è pertanto disponibile per le istituzioni finanziarie stabilite in paesi non SEE in quanto si basa su un insieme di requisiti prudenziali armonizzati a norma del diritto dell'Unione e sul riconoscimento reciproco delle licenze;

11.  sottolinea che il regime di equivalenza dell'UE è inteso a promuovere la convergenza normativa a livello internazionale e a rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza sulla base delle norme dell'UE e internazionali nonché a garantire la parità di trattamento tra le istituzioni finanziarie dell'UE e dei paesi terzi, preservando nel contempo la stabilità finanziaria dell'UE e tutelando gli investitori e i consumatori;

12.  ritiene che, allo stato attuale delle cose, una maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento europeo andrebbe a vantaggio del processo dell'UE per la concessione dell'equivalenza; ritiene che sarebbe possibile migliorare la trasparenza tramite un quadro strutturato, orizzontale e concreto nonché attraverso orientamenti per il riconoscimento dei quadri di vigilanza dei paesi terzi e un livello di granularità nella valutazione di tali quadri;

13.  ritiene che le decisioni di equivalenza debbano essere obiettive, proporzionate e sensibili al rischio, assicurando nel contempo il rispetto delle elevate norme del diritto dell'UE; ritiene inoltre che le decisioni di equivalenza debbano essere adottate nel migliore interesse dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini, tenendo conto della stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, dell'integrità del mercato, della protezione degli investitori e dei consumatori nonché del funzionamento del mercato interno;

14.  ritiene che le valutazioni dell'equivalenza abbiano natura tecnica, mentre osserva che le decisioni di equivalenza presentano una chiara dimensione politica e possono tenere conto di diversi obiettivi strategici; insiste sul fatto che il processo per la concessione dell'equivalenza a un paese terzo nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere soggetto a un adeguato controllo del Parlamento e del Consiglio e che, onde garantire una maggiore trasparenza, queste decisioni dovrebbero essere adottate mediante atti delegati e ove necessario agevolate ricorrendo a una non obiezione anticipata;

15.  osserva che la decisione della Commissione del 21 dicembre 2017 di concedere l'equivalenza alle sedi di negoziazione svizzere nell'ambito della procedura di equivalenza MiFID/MiFIR – limitata a un periodo di 12 mesi con possibilità di proroga, a condizione che siano conseguiti sufficienti progressi nell'elaborazione di un quadro istituzionale comune – presenta una chiara natura politica;

16.  osserva che la Commissione ha il diritto di revocare le decisioni di equivalenza, in particolare in caso di sostanziale divergenza normativa del paese terzo, e ritiene che il Parlamento debba essere adeguatamente consultato, in linea di principio prima che sia adottata una decisione di revoca; chiede l'introduzione di procedure trasparenti che disciplinino l'adozione, la revoca o la sospensione delle decisioni di equivalenza;

17.  ritiene che sia opportuno mettere a punto un quadro coerente per assicurare la vigilanza continua di un regime equivalente di un paese terzo; reputa che le autorità europee di vigilanza debbano avere la facoltà di fornire consulenza alla Commissione e di esaminare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi, dal momento che tali sviluppi possono avere ripercussioni per l'Unione in virtù dell'interconnessione del sistema finanziario; chiede che il Parlamento sia tenuto informato circa le revisioni in materia di regolamentazione e vigilanza intraprese dai paesi terzi; prende atto a tale riguardo del pacchetto legislativo sul riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, che prevede un rafforzamento del monitoraggio a seguito di una decisione di equivalenza, tra l'altro per quanto concerne le questioni normative, la vigilanza e l'esecuzione nonché la situazione nel mercato del paese terzo;

18.  ritiene che, attraverso il futuro quadro di equivalenza dell'UE, i paesi terzi debbano tenere informate le AEV di qualsiasi sviluppo normativo a livello nazionale e che le decisioni di equivalenza debbano presupporre un'efficace cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nonché lo scambio di informazioni; ritiene, allo stesso modo, che gli Stati membri debbano mantenere uno stretto dialogo con l'UE;

19.  invita la Commissione a istituire e a riesaminare un quadro chiaro che assicuri un'applicazione trasparente, coerente e uniforme delle procedure di equivalenza e che introduca una procedura migliorata per la determinazione, il riesame, la sospensione o la revoca dell'equivalenza; invita la Commissione a valutare i benefici dell'introduzione di una procedura di domanda per la concessione dell'equivalenza ai paesi terzi;

20.  chiede che le decisioni di equivalenza siano soggette al monitoraggio continuo dell'AEV competente e che l'esito di tale monitoraggio sia reso pubblico; sottolinea che il monitoraggio dovrebbe riguardare la legislazione pertinente, le pratiche di esecuzione e di vigilanza come pure le principali modifiche legislative ed evoluzioni del mercato nel paese terzo interessato; invita inoltre le AEV a effettuare valutazioni ad hoc degli sviluppi nei paesi terzi sulla base di richieste motivate del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

21.  invita la Commissione a esaminare l'attuale regime di equivalenza e a valutare se esso contribuisca a creare condizioni di parità tra le istituzioni finanziarie dell'UE e dei paesi terzi, preservando nel contempo la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei consumatori nonché il funzionamento del mercato interno; ritiene che tale riesame e le eventuali proposte di miglioramento dovrebbero essere resi pubblici;

22.  invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento europeo in merito a tutte le decisioni in materia di equivalenza, in caso sia di concessione che di sospensione o revoca, e a illustrarne le motivazioni;

23.  ricorda l'importanza delle AEV ai fini dell'analisi e del monitoraggio dei quadri di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e chiede, al riguardo, che le AEV competenti dispongano della capacità e della facoltà di raccogliere, confrontare e analizzare i dati; ricorda il ruolo delle autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito del processo di autorizzazione per le istituzioni finanziarie che desiderano delegare parte della gestione del portafoglio o della gestione dei rischi a prestatori di servizi in paesi terzi dove il regime di regolamentazione è paragonabile a quello dell'UE, e rammenta l'importanza della convergenza in materia di vigilanza; prende atto del riesame delle AEV attualmente in corso, in particolare le proposte relative alla vigilanza degli accordi di delega, esternalizzazione o trasferimento dei rischi da parte delle istituzioni finanziarie; ritiene che le AEV e le ANC dovrebbero instaurare una stretta cooperazione al fine di condividere le migliori prassi e garantire l'attuazione uniforme della cooperazione e delle azioni di regolamentazione con i paesi terzi;

Ruolo dell'UE nella definizione di norme in materia di regolamentazione finanziaria a livello mondiale

24.  sottolinea l'importanza del ruolo attivo dell'UE nella definizione di norme a livello mondiale come strumento per conseguire la coerenza internazionale in materia di regolamentazione finanziaria, con l'obiettivo di massimizzare la stabilità finanziaria, ridurre i rischi sistemici, tutelare i consumatori e gli investitori, evitare lacune normative tra le giurisdizioni e sviluppare un'efficiente sistema finanziario internazionale;

25.  chiede la partecipazione attiva dell'Unione e degli Stati membri agli organismi di normazione globali nel settore dei servizi finanziari; ricorda le richieste rivolte alla Commissione dal Parlamento nella sua relazione sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali;

26.  chiede inoltre, a tal fine, che il forum congiunto UE-USA per la regolamentazione finanziaria sia potenziato e preveda incontri più regolari al fine di aumentare la frequenza e la coerenza del coordinamento;

27.  osserva che il miglioramento delle relazioni con i paesi terzi nel settore dei servizi finanziari e il rafforzamento dei mercati dei capitali dell'UE non devono essere considerati incompatibili tra loro; sottolinea pertanto la necessità di realizzare progressi in relazione al progetto dell'Unione dei mercati dei capitali;

o
o   o

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0202.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0108.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0006.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0069.


Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE (2018/2054(INI))
P8_TA(2018)0327A8-0266/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)(3),

–  vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (COM(2017)0534),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 settembre 2017 che accompagna la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (SWD(2017)0307),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea(5),

–   vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7ª relazione della Commissione europea(6),

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei(8),

–  vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE(9),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni(10),

–   visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017 sul tema Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine(11),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3)(12),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative(13),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)(14),

–  viste le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello che monitora la semplificazione per i beneficiari dei Fondi SIE,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0266/2018),

A.  considerando che l'Unione europea e i paesi limitrofi riuniti nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) contano attualmente 40 regioni frontaliere interne che rappresentano il 40 % del territorio dell'Unione, riuniscono il 30 % della popolazione dell'UE e generano circa un terzo del PIL dell'Unione;

B.  considerando che le regioni frontaliere, segnatamente quelle caratterizzate da una più scarsa densità di popolazione, affrontano condizioni più sfavorevoli per lo sviluppo sociale ed economico e conseguono in genere risultati inferiori rispetto a quelli di altre regioni all'interno degli Stati membri, e che il loro potenziale economico non è sfruttato appieno;

C.  considerando che anche le barriere di tipo fisico e/o geografico contribuiscono a limitare la coesione economica, sociale e territoriale tra regioni frontaliere, sia all'interno che all'esterno dell'UE, particolarmente nelle regioni di montagna;

D.  considerando che, nonostante gli sforzi già intrapresi, persistono ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo, linguistico e giuridico, che impediscono la crescita, lo sviluppo economico e sociale e la coesione nelle regioni frontaliere;

E.  considerando che, stando alle stime pubblicate dalla Commissione nel 2017, l'eliminazione del solo 20 % degli ostacoli esistenti nelle regioni frontaliere determinerebbe un aumento del loro PIL del 2 %, ossia circa 91 miliardi di EUR, che si tradurrebbe in pressoché un milione di nuovi posti di lavoro; che è stato ampiamente riconosciuto che la cooperazione territoriale, compresa quella transfrontaliera, apporta un valore aggiunto reale e visibile, soprattutto ai cittadini dell'UE che vivono lungo le frontiere interne;

F.  considerando che il numero totale di lavoratori e studenti transfrontalieri attivi in un altro paese dell'UE è pari a circa 2 milioni, di cui 1,3 milioni lavoratori, che rappresentano lo 0,6 % di tutti i lavoratori dipendenti dell'UE-28;

G.  considerando che nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) il 95 % dei fondi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) è destinato ai corridoi centrali della TEN-T, mentre i piccoli progetti relativi alla rete generale e agli interventi collegati con la rete TEN-T, pur essendo essenziali per risolvere problemi specifici e per lo sviluppo delle connessioni e delle economie frontaliere, spesso non sono ammissibili ai cofinanziamenti o ai finanziamenti nazionali;

H.  considerando che la Commissione intende altresì presentare la propria posizione sulle regioni frontaliere marittime interne;

I.  considerando che le varie sfide cui sono confrontate le regioni frontaliere esterne dell'UE, comprese le regioni ultraperiferiche, le zone rurali, le zone in transizione industriale e le regioni dell'Unione penalizzate dalla distanza, dall'insularità o da altri gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici ai sensi dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), meriterebbero l'adozione di una posizione da parte della Commissione;

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" che, dopo due anni di ricerca e dialogo, fornisce una preziosa visione delle sfide e degli ostacoli cui sono confrontate le regioni frontaliere interne dell'UE; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di impiegare e pubblicizzare le buone pratiche e le esperienze positive, come fa la comunicazione della Commissione di cui trattasi, ed esorta a svolgere analisi analoghe sulle regioni frontaliere esterne dell'UE;

Affrontare gli ostacoli persistenti

2.  rileva che l'accesso ai servizi pubblici, in linea con il loro sviluppo, è fondamentale per la popolazione delle aree frontaliere interne, pari a 150 milioni di persone, ed è spesso ostacolato da numerose barriere giuridiche e amministrative, tra cui di carattere linguistico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a massimizzare gli sforzi e intensificare la cooperazione per rimuovere tali ostacoli, nonché promuovere e introdurre la pubblica amministrazione online (e-government), in particolare per i servizi sanitari, i trasporti, la costruzione di infrastrutture fisiche cruciali, l'istruzione, la cultura, lo sport, le comunicazioni, la mobilità dei lavoratori, l'ambiente, la regolamentazione e lo sviluppo delle imprese e del commercio transfrontaliero;

3.  sottolinea che i problemi e le difficoltà incontrati dalle regioni frontaliere sono in parte comuni, ma variano anche da una regione all'altra, o da uno Stato membro all'altro, e dipendono dalle particolari specificità giuridiche, amministrative, economiche e geografiche di ogni regione, il che rende necessario adottare un approccio individuale per ciascuna di tali regioni; riconosce che le regioni frontaliere presentano in generale un potenziale di sviluppo comune; incoraggia gli approcci su misura, integrati e basati sul territorio, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo;

4.  sottolinea che i diversi quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri possono creare incertezza giuridica nelle regioni frontaliere, il che si traduce in un allungamento dei tempi necessari e in un aumento dei costi della realizzazione dei progetti e costituisce un ulteriore ostacolo per i cittadini, le istituzioni e le imprese nelle regioni frontaliere, ostacolando spesso le iniziative positive; sottolinea pertanto che è auspicabile migliorare la complementarità, il coordinamento e la comunicazione, l'interoperabilità e la volontà di superare gli ostacoli tra gli Stati membri o almeno a livello di regioni frontaliere;

5.  prende atto della situazione particolare dei lavoratori transfrontalieri, che sono maggiormente colpiti dalle difficoltà presenti nelle regioni frontaliere, tra cui, in particolare, il riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche conseguite attraverso una riconversione professionale, l'assistenza sanitaria, i trasporti e l'accesso alle informazioni sui posti di lavoro vacanti, sulla sicurezza sociale e sui sistemi fiscali; invita, in tale contesto, gli Stati membri a intensificare gli sforzi per superare tali ostacoli e a conferire maggiori poteri, fondi e una flessibilità sufficiente alle autorità regionali e locali nelle regioni frontaliere per coordinare meglio gli ordinamenti giuridici e amministrativi nazionali, al fine di migliorare la qualità della vita dei lavoratori transfrontalieri; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della divulgazione e dell'utilizzo delle migliori pratiche in tutta l'Unione europea; sottolinea che questi problemi sono ancora più complessi per i lavoratori transfrontalieri diretti verso paesi terzi e provenienti da tali paesi;

6.  evidenzia le difficoltà connesse alle attività economiche che vengono esercitate nelle regioni frontaliere, in particolare in relazione all'adozione e all'applicazione del diritto commerciale e del lavoro, alla tassazione, agli appalti pubblici o ai sistemi di sicurezza sociale; invita gli Stati membri e le regioni ad allineare o ad armonizzare meglio le pertinenti disposizioni giuridiche alle difficoltà poste dalle regioni transfrontaliere, a promuovere la complementarietà e a raggiungere la convergenza nei quadri normativi, al fine di consentire una maggiore coerenza giuridica e flessibilità nell'attuazione della legislazione nazionale, nonché a migliorare la diffusione delle informazioni sulle questioni transfrontaliere, ad esempio creando sportelli unici, così da consentire a lavoratori e imprese di adempiere ai loro obblighi e di esercitare pienamente i loro diritti in conformità del sistema legislativo dello Stato membro in cui prestano i loro servizi; chiede un migliore utilizzo delle soluzioni esistenti e la garanzia del finanziamento delle strutture di cooperazione esistenti;

7.  si rammarica che la comunicazione della Commissione non includa una valutazione specifica delle piccole e medie imprese (PMI) e della possibilità di fornire loro un sostegno aggiuntivo; ritiene che le PMI siano confrontate a particolari difficoltà nell'interazione transfrontaliera, tra cui, ma non solo, difficoltà relative alla lingua, alla capacità amministrativa, alle differenze culturali e alle divergenze giuridiche; sottolinea che è particolarmente importante risolvere tali difficoltà, visto che le PMI impiegano il 67 % dei lavoratori nei settori non finanziari dell'UE e creano il 57 % del valore aggiunto(15);

8.  sottolinea che nelle regioni frontaliere, specialmente in quelle a bassa densità di popolazione, i servizi di trasporto, in particolare per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblici transfrontalieri, non sono ancora sufficientemente sviluppati e coordinati, il che ostacola la mobilità transfrontaliera e le prospettive di sviluppo economico; sottolinea inoltre che anche le infrastrutture di trasporto transfrontaliere risentono in modo particolarmente negativo delle complesse disposizioni regolamentari e amministrative; sottolinea le attuali potenzialità di sviluppo di un sistema di trasporti sostenibile, basato principalmente sui trasporti pubblici, e a tale riguardo attende il prossimo studio della Commissione sui collegamenti ferroviari mancanti lungo le frontiere interne dell'UE; sottolinea che tale studio o eventuali raccomandazioni future dovrebbero basarsi tra l'altro sulle informazioni e sull'esperienza delle autorità locali e regionali e tenere conto di eventuali proposte di cooperazione transfrontaliera, nonché, se questa è già in essere, di miglioramento dei collegamenti transfrontalieri, e invita al riguardo le autorità regionali transfrontaliere a proporre soluzioni per il completamento dei collegamenti mancanti nelle reti di trasporto; ricorda che talune infrastrutture ferroviarie esistenti stanno cadendo in disuso a causa della mancanza di sostegno; sottolinea i vantaggi che possono derivare per le economie locali e regionali dall'ulteriore sviluppo delle vie navigabili; chiede che un asse dell'MCE, dotato di un bilancio adeguato, sia dedicato alla realizzazione dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture di trasporto delle regioni frontaliere; evidenzia la necessità di risolvere le strozzature nei trasporti, che ostacolano attività economiche quali i trasporti e il turismo nonché gli spostamenti dei cittadini;

9.  constata che l'attrattività delle regioni transfrontaliere per vivere e investire dipende in larga misura dalla qualità della vita, dalla disponibilità di servizi pubblici e commerciali per i cittadini e le imprese e dalla qualità dei trasporti, condizioni che possono essere garantite e preservate solo tramite una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e le imprese su entrambi i versanti della frontiera;

10.  si rammarica del fatto che le procedure differenti e complesse per l'autorizzazione preventiva dei servizi di assistenza sanitaria e i relativi metodi di pagamento o di rimborso, gli oneri amministrativi per i pazienti che si recano oltre frontiera per consultare uno specialista, le incompatibilità nell'utilizzo della tecnologia e nella condivisione dei dati dei pazienti, come pure la mancanza di informazioni accessibili unificate, non solo limitino l'accessibilità da entrambi i versanti della frontiera, ostacolando quindi il pieno utilizzo delle strutture sanitarie, ma ostacolino anche i servizi di emergenza e di pronto soccorso nello svolgimento di interventi transfrontalieri;

11.  sottolinea il ruolo che le regioni frontaliere dell'UE possono svolgere rispetto all'ambiente e alla sua tutela, visto che l'inquinamento ambientale e le catastrofi naturali sono spesso di natura transfrontaliera; sostiene a tale riguardo i progetti transfrontalieri in materia di tutela ambientale per le regioni frontaliere esterne dell'UE, poiché tali regioni spesso affrontano sfide ambientali dovute alle divergenze tra le norme in materia ambientale e le pertinenti normative nei paesi vicini dell'UE; chiede altresì una migliore cooperazione e un maggiore coordinamento nella gestione delle acque interne, al fine di prevenire catastrofi naturali quali le inondazioni;

12.  chiede alla Commissione di affrontare urgentemente i problemi derivanti dall'esistenza di barriere fisiche e geografiche tra regioni frontaliere;

Migliorare la cooperazione e la fiducia

13.  ritiene che la fiducia reciproca, la volontà politica e un approccio flessibile tra le parti interessate a più livelli, da quello locale a quello nazionale, inclusa la società civile, siano essenziali per superare gli ostacoli persistenti summenzionati; ritiene che il valore della politica di coesione per le regioni frontaliere sia riconducibile all'obiettivo di promuovere l'occupazione e la crescita e che tale azione debba essere avviata a livello dell'Unione, degli Stati membri, regionale e locale; invita pertanto a migliorare il coordinamento e il dialogo e a potenziare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche tra le autorità, specialmente a livello locale e regionale; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare tale cooperazione e a finanziare le strutture di cooperazione, al fine di garantire un'adeguata autonomia funzionale e finanziaria delle rispettive autorità locali e regionali;

14.  sottolinea l'importanza dell'istruzione e della cultura e, in particolare, le opportunità di intensificare gli sforzi intesi a promuovere il multilinguismo e il dialogo interculturale nelle regioni frontaliere; sottolinea le potenzialità delle scuole e dei mezzi di comunicazione locali in tali sforzi e incoraggia gli Stati membri, le regioni e i comuni situati lungo le frontiere interne a introdurre nei loro programmi scolastici, fin dalla scuola dell'infanzia, lo studio delle lingue dei paesi vicini; mette altresì in rilievo l'importanza di promuovere un approccio multilingue a tutti i livelli amministrativi;

15.  esorta gli Stati membri a facilitare e a incoraggiare una migliore comprensione e il riconoscimento reciproco dei certificati, dei diplomi e delle qualifiche professionali tra regioni confinanti; incoraggia pertanto l'inclusione di competenze specifiche nei programmi scolastici, al fine di migliorare le prospettive di occupazione transfrontaliere, inclusi la convalida e il riconoscimento delle competenze;

16.  incoraggia l'adozione di diverse misure volte a contrastare tutte le forme di discriminazione nelle regioni frontaliere e a eliminare gli ostacoli per le persone vulnerabili nella ricerca di un lavoro e nell'integrazione nella società; sostiene a tale riguardo la promozione e lo sviluppo di imprese sociali nelle regioni frontaliere come fonte di creazione di posti di lavoro, soprattutto per i gruppi vulnerabili quali i giovani disoccupati e le persone con disabilità;

17.  accoglie con favore il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020(16) come strumento per sviluppare un'amministrazione pubblica efficiente e inclusiva e riconosce il particolare valore di tale piano per le misure di semplificazione nelle regioni frontaliere; prende atto della necessità dell'interoperabilità degli attuali sistemi di eGovernment ai livelli amministrativi nazionale, regionale e locale; è tuttavia preoccupato per l'attuazione frammentaria del piano in alcuni Stati membri; esprime altresì preoccupazione per l'interoperabilità spesso insufficiente tra i sistemi elettronici delle autorità e per il basso livello dei servizi online a disposizione degli imprenditori esteri che vogliano avviare attività economiche in un altro paese; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure, inclusi gli strumenti linguistici, per facilitare l'accesso ai loro servizi digitali per i potenziali utenti delle zone vicine; invita le autorità nelle regioni transfrontaliere a creare portali elettronici per lo sviluppo dell'imprenditorialità a livello transfrontaliero; invita pertanto gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intensificare gli sforzi sul fronte dei progetti in materia di eGovernment, che avranno un impatto positivo sulla vita e sul lavoro dei cittadini frontalieri;

18.  rileva che alcune regioni frontaliere interne ed esterne affrontano grandi sfide connesse alla migrazione che vanno spesso oltre le capacità delle regioni frontaliere e incoraggia l'uso adeguato dei programmi Interreg, nonché lo scambio di buone pratiche tra autorità locali e regionali nelle zone di confine, nel quadro dell'integrazione dei rifugiati che beneficiano di protezione internazionale; sottolinea la necessità di un sostegno e di un coordinamento a livello europeo, nonché l'esigenza che i governi nazionali sostengano le autorità locali e regionali nell'affrontare tali sfide;

19.  esorta la Commissione a presentare il suo punto di vista su come affrontare le sfide cui sono confrontate le regioni frontaliere marittime interne e le regioni frontaliere esterne; chiede un ulteriore sostegno per i progetti transfrontalieri tra le regioni frontaliere esterne dell'UE e le regioni frontaliere dei paesi confinanti, in particolare le regioni dei paesi terzi che partecipano al processo di integrazione dell'UE; ribadisce, in tale contesto, che le caratteristiche di tutte le regioni frontaliere e le sfide da esse affrontate sono in certa misura comuni, pur richiedendo un approccio differenziato e su misura; sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare e un sostegno adeguato alle regioni ultraperiferiche lungo i confini esterni dell'Unione;

20.  sottolinea che la futura politica di coesione dovrebbe tenere adeguatamente conto delle regioni dell'Unione più esposte alle conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea nonché fornire loro sostegno, con particolare riguardo alle regioni che, di conseguenza, verranno a trovarsi alle frontiere (marittime o terrestri) dell'Unione;

21.  invita gli Stati membri a migliorare la complementarità dei servizi sanitari nelle regioni di confine e a garantire un'autentica cooperazione nella fornitura transfrontaliera di servizi di emergenza come gli interventi di assistenza sanitaria, di polizia e dei vigili del fuoco, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dei pazienti, come previsto dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, oltre ad accrescere la disponibilità e la qualità dei servizi; invita gli Stati membri, le regioni e i comuni a concludere accordi quadro bilaterali o multilaterali sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera e, a tale proposito, richiama l'attenzione sulle cosiddette zone ZOAST (Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers – zone organizzate di accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera), in cui i residenti di territori frontalieri possono beneficiare dell'assistenza sanitaria su entrambi i lati del confine in strutture sanitarie designate senza alcuna barriera amministrativa o finanziaria e che sono diventate punti di riferimento per la cooperazione sanitaria transfrontaliera in tutta Europa;

22.  invita la Commissione a esaminare le possibilità per rafforzare la cooperazione e per superare gli ostacoli allo sviluppo delle regioni situate alle frontiere esterne con le regioni vicine, in particolare con le regioni dei paesi che si preparano ad aderire all'UE;

23.  sottolinea l'importanza dei progetti transfrontalieri e su piccola scala nell'avvicinare le persone, offrendo così nuove opportunità per lo sviluppo locale;

24.  pone l'accento sull'importanza di imparare dai successi conseguiti da alcune regioni frontaliere e di sfruttarne ulteriormente le potenzialità;

25.  sottolinea l'importanza dello sport quale strumento per facilitare l'integrazione delle comunità che vivono nelle regioni di confine e invita gli Stati membri e la Commissione a stanziare risorse economiche adeguate a favore dei programmi di cooperazione territoriale volti a finanziare infrastrutture sportive locali;

Sfruttare gli strumenti UE per una migliore coerenza

26.  sottolinea il ruolo estremamente importante e positivo dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE), in particolare dei programmi di cooperazione transfrontaliera, per lo sviluppo economico e sociale e la coesione delle regioni frontaliere, incluse le regioni frontaliere esterne e marittime; si compiace che la proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 preservi la cooperazione territoriale europea in quanto obiettivo importante, conferendole un ruolo più chiaro nell'ambito della politica di coesione successiva al 2020; chiede un bilancio significativamente superiore, in particolare per la componente transfrontaliera; sottolinea il chiaro valore aggiunto europeo della CTE e invita il Consiglio ad approvare gli stanziamenti proposti in tal senso; sottolinea, allo stesso tempo, la necessità di semplificare i programmi, garantire una maggiore coerenza tra la CTE e gli obiettivi generali dell'UE e dotare i programmi della flessibilità necessaria per affrontare meglio le sfide locali e regionali, riducendo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e agevolando maggiori investimenti nei progetti infrastrutturali sostenibili attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera; invita le autorità delle regioni transfrontaliere a fare maggiore ricorso al sostegno fornito attraverso questi programmi;

27.  invita la Commissione a presentare una relazione periodica al Parlamento europeo che elenchi gli ostacoli eliminati nel settore della cooperazione transfrontaliera; incoraggia la Commissione a potenziare l'uso degli strumenti innovativi esistenti che contribuiscono alla modernizzazione e all'approfondimento in corso della cooperazione transfrontaliera, come il Punto focale per le frontiere, la rete SOLVIT potenziata, nonché lo sportello digitale unico, finalizzati a organizzare competenze e consulenze su aspetti regionali transfrontalieri, nonché a continuare a svilupparne di nuovi; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere, per quanto possibile, le pubbliche amministrazioni digitali per definizione, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese delle regioni frontaliere servizi digitali pubblici end-to-end;

28.  sottolinea che è importante che la Commissione reperisca informazioni relative alle interazioni transfrontaliere al fine di garantire un processo decisionale migliore e più informato, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e i comuni, e sostenga e finanzi progetti pilota, programmi, studi, analisi e ricerche territoriali;

29.  chiede di sfruttare in maniera più efficace il potenziale che le strategie macroregionali dell'UE possono offrire per affrontare le sfide che riguardano le regioni frontaliere;

30.  ritiene che la politica di coesione dovrebbe essere maggiormente orientata a un investimento nelle persone, poiché le economie delle regioni frontaliere possono essere stimolate attraverso un mix efficace di investimenti a favore dell'innovazione, del capitale umano, del buon governo e della capacità istituzionale;

31.  deplora che il potenziale del gruppo europeo di cooperazione territoriale non venga sfruttato appieno, il che potrebbe essere dovuto in parte alle riserve delle autorità regionali e locali, in parte al loro timore di trasferire competenze nonché alla costante assenza di consapevolezza delle rispettive competenze; invita a individuare e affrontare rapidamente le eventuali altre cause di questa situazione; invita la Commissione a proporre misure volte a superare gli ostacoli che impediscono l'efficace applicazione di tale strumento; ricorda che il ruolo primario della Commissione nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere quello di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri;

32.  invita a tenere presenti le esperienze delle numerose euroregioni esistenti che riuniscono regioni frontaliere interne ed esterne dell'UE, al fine di migliorare le possibilità di sviluppo economico e sociale nonché la qualità della vita dei cittadini che vivono nelle regioni frontaliere; chiede una valutazione delle attività delle euroregioni nel campo della cooperazione regionale e del loro rapporto con le iniziative e il lavoro delle regioni frontaliere dell'UE, così da coordinare e ottimizzare i risultati delle loro attività in quest'ambito;

33.  sottolinea che la valutazione d'impatto territoriale contribuisce ad una migliore comprensione dell'impatto territoriale delle politiche; invita la Commissione a valutare la possibilità di conferire alla valutazione d'impatto territoriale un ruolo più incisivo al momento di proporre iniziative legislative dell'UE;

34.  è fermamente convinto che una convenzione transfrontaliera europea (ECBC), la quale consentirebbe, in caso di infrastrutture o servizi transfrontalieri circoscritti a livello territoriale (per esempio un ospedale o una linea tranviaria), di applicare il quadro normativo nazionale e/o le norme di uno solo dei due o più paesi coinvolti, ridurrebbe ulteriormente gli ostacoli transfrontalieri; si compiace, in tale contesto, per la recente pubblicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373);

35.  attende che la Commissione presenti una proposta di regolamento relativo a uno strumento di gestione della cooperazione transfrontaliera, al fine di valutarne l'utilità per le regioni in questione;

o
o   o

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(3) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.
(4) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0067.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0105.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0254.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0245.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0222.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
(11) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 19.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0320.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0321.
(14) Testi approvati, P8_TA(2016)0211.
(15) Relazione annuale 2016/2017 sulle PMI europee, pag. 6.
(16) Comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, dal titolo "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020: Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione" (COM(2016)0179).


Corpo europeo di solidarietà ***I
PDF 123kWORD 58k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0262)

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0162/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 6 aprile 2017 sul corpo europeo di solidarietà (2017/2629(RSP))(1),

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017(2),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti il documento relativo all'agenda politica per il volontariato in Europa (APVE) per l'Anno europeo del volontariato 2011 e la revisione quinquennale del 2015 dell'Anno europeo del volontariato 2011, dal titolo "Helping Hands",

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0060/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

P8_TC1-COD(2017)0102


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1475.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, l'80 % del bilancio destinato all'attuazione del programma nel 2019 e nel 2020 dovrebbe essere reso disponibile mediante riassegnazioni specificate nell'ambito della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e riassegnazioni dal meccanismo unionale di protezione civile e dal programma LIFE. Tuttavia, non saranno effettuate altre riassegnazioni dal programma Erasmus+ in aggiunta all'importo di 231 800 000 EUR di cui alla proposta della Commissione (COM(2017)0262).

Il restante 20 % del bilancio destinato all'attuazione del programma nel 2019 e nel 2020 dovrebbe essere prelevato dai margini disponibili a titolo della sottorubrica 1a del QFP 2014-2020.

Si registra un'intesa comune sul fatto che la Commissione assicurerà la fornitura degli stanziamenti necessari attraverso la normale procedura di bilancio annuale in modo equilibrato e prudente.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione conferma che l'utilizzo di stanziamenti dalle risorse di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento sulle disposizioni comuni (in particolare le riassegnazioni dal Fondo sociale europeo e dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale) per finanziare il corpo europeo di solidarietà nel 2018 non sarà utilizzato come precedente dalla Commissione per la proposta post 2020 relativa al corpo europeo di solidarietà (COM(2018)0440)).

(1) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 68.
(2) GU C 81 del 2.3.2018, pag. 160.


Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale ***I
PDF 120kWORD 50k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0825),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0433/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2018(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0227/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

P8_TC1-COD(2017)0334


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1671.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Per quanto riguarda il finanziamento dell'aumento della dotazione finanziaria destinata al programma di sostegno alle riforme strutturali e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto quanto segue:

1.  40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui alla rubrica 1b (13.08.01) del QFP (Coesione economica, sociale e territoriale), mobilitando il margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE;

2.  40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui alla rubrica 2 (13.08.02) del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) mediante riassegnazioni diverse dall'assistenza tecnica e dallo sviluppo rurale all'interno di questa rubrica e senza ricorso ai margini. Le fonti esatte di tali riassegnazioni saranno ulteriormente precisate a tempo debito, tenuto conto dei negoziati relativi alla procedura di bilancio per il bilancio 2019.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

(da pubblicare nella serie C della GU)

La Commissione individuerà e proporrà le riassegnazioni di 40 milioni di EUR nella rubrica 2 del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) nella lettera rettificativa al progetto di bilancio generale per il 2019.

La Commissione intende proporre la mobilitazione del margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio per il 2020 ai sensi dell'articolo 314 TFUE.

(1) GU C 237 del 6.7.2018, pag. 53.
(2) GU C 247 del 13.7.2018, pag. 54.


Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" *
PDF 172kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))
P8_TA(2018)0330A8-0258/2018

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0698),

–  visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0009/2018),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0258/2018),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Onde assicurare la continuità delle attività di ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario stabilire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (il «programma Euratom»). È opportuno che il programma Euratom persegua gli stessi obiettivi del programma 2014-2018, fornisca sostegno alle medesime attività e applichi le stesse modalità di attuazione che si sono dimostrate efficienti e adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma.
(4)  Onde assicurare la continuità delle attività di ricerca nucleare a livello comunitario e il conseguimento degli obiettivi nel settore, è necessario stabilire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (il «programma Euratom»). È opportuno che il programma Euratom persegua gli stessi obiettivi del programma 2014-2018, fornisca sostegno alle medesime attività e applichi le stesse modalità di attuazione che si sono dimostrate efficienti e adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Nonostante la potenziale rilevanza dell'energia nucleare per l'approvvigionamento energetico e lo sviluppo economico, occorre considerare che gli incidenti nucleari gravi possono costituire un pericolo per la salute umana. Ne consegue che il programma Euratom dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della sicurezza trattati dal Centro comune di ricerca ("JRC").
(6)  Nonostante la potenziale rilevanza dell'energia nucleare per l'approvvigionamento energetico e lo sviluppo economico, occorre considerare che gli incidenti nucleari gravi possono costituire un pericolo per la salute umana e per l'ambiente nel medio e nel lungo termine. Ne consegue che il programma Euratom dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della sicurezza trattati dal Centro comune di ricerca ("JRC").
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ("piano SET"), enunciato nelle conclusioni della riunione del Consiglio del 28 febbraio 2008 a Bruxelles, sta accelerando lo sviluppo di un insieme di tecnologie a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO2 sicure e sostenibili e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. Ciascuno Stato membro resta libero di scegliere il tipo di tecnologie che desidera sostenere.
(7)  Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ("piano SET"), enunciato nelle conclusioni della riunione del Consiglio del 28 febbraio 2008 a Bruxelles, sta accelerando il processo di innovazione nel settore delle tecnologie europee avanzate a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO2 sicure e sostenibili, compresa l'energia nucleare, e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. L'azione 10 (nucleare) del piano SET persegue il seguente obiettivo: mantenere un elevato livello di sicurezza dei reattori nucleari e dei relativi cicli del combustibile durante l'esercizio e la disattivazione, aumentandone nel contempo l'efficienza. Ciascuno Stato membro resta libero di scegliere il tipo di tecnologie che desidera sostenere.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Poiché tutti gli Stati membri dispongono di impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, soprattutto a fini medici, il Consiglio ha riconosciuto, nelle conclusioni della riunione tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 dicembre 2008, la necessità di mantenere le competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso adeguate attività di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.
(8)  Poiché tutti gli Stati membri dispongono di impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, soprattutto a fini medici, il Consiglio ha riconosciuto, nelle conclusioni della riunione tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 dicembre 2008, la necessità di mantenere le competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso adeguate attività di istruzione e formazione a tutti i livelli e un coordinamento adeguato con i progetti di ricerca a livello europeo.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso all'energia nucleare, ma è altrettanto riconosciuto che l'energia nucleare riveste ruoli diversi nei diversi Stati membri.
(9)  Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso all'energia nucleare, ma è altrettanto riconosciuto che la ricerca nucleare riveste un ruolo importante in tutti gli Stati membri, non da ultimo nel campo della salute umana.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica in vista della produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre orientare il programma europeo sulla fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per preservare i risultati delle attività di ricerca in corso nel settore della fusione, nonché l'impegno a lungo termine dei portatori d'interessi in tale settore e la collaborazione tra gli stessi, occorre garantire continuità al sostegno della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, ma anche agli sviluppi del reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. Siffatta razionalizzazione e tale riorientamento dovrebbero essere conseguiti senza compromettere la leadership europea nella comunità scientifica della fusione.
(11)  Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività e il programma EURATOM può apportare un contributo significativo. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica in vista della produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre orientare il programma europeo sulla fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per preservare i risultati delle attività di ricerca in corso nel settore della fusione, nonché l'impegno a lungo termine dei portatori d'interessi in tale settore e la collaborazione tra gli stessi, occorre garantire continuità al sostegno a lungo termine della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, ma anche agli sviluppi del reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. Siffatta razionalizzazione e tale riorientamento dovrebbero essere conseguiti senza compromettere la leadership europea nella comunità scientifica della fusione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  È opportuno che il JRC continui a fornire sostegno scientifico e tecnologico indipendente e orientato ai clienti per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione in materia di sicurezza nucleare. Per garantire un uso ottimale delle risorse umane ed evitare sovrapposizioni di attività nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno che ogni nuova attività del JRC sia analizzata per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti del programma quadro "Orizzonte 2020" relativi alla sicurezza dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.
(12)  È opportuno che il JRC continui a fornire sostegno scientifico e tecnologico indipendente e orientato ai clienti per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione in materia di sicurezza, salvaguardie e non proliferazione in ambito nucleare. Per garantire un uso ottimale delle risorse umane ed evitare sovrapposizioni di attività nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno che ogni nuova attività del JRC sia analizzata per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti del programma quadro "Orizzonte 2020" relativi alla sicurezza dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il ruolo dell'Unione consiste nello sviluppo di un quadro per sostenere la ricerca congiunta d'avanguardia, creare e mantenere le conoscenze sulle tecnologie della fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, la radioprotezione e la non proliferazione. Ciò richiede una base scientifica indipendente, alla quale il JRC può fornire un contributo essenziale. La Commissione ha riconosciuto tale esigenza nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro di Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", in cui ha espresso l'intenzione di rafforzare, grazie al JRC, la base scientifica dell'elaborazione delle politiche. Il JRC propone di raccogliere tale sfida orientando i suoi lavori di ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell'Unione.
(14)  Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il ruolo dell'Unione consiste nello sviluppo di un quadro per sostenere la ricerca congiunta d'avanguardia, creare e mantenere le conoscenze sulle tecnologie della fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, il trattamento dei rifiuti nucleari, la radioprotezione e la non proliferazione. Ciò richiede una base scientifica indipendente, alla quale il JRC può fornire un contributo essenziale. La Commissione ha riconosciuto tale esigenza nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro di Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", in cui ha espresso l'intenzione di rafforzare, grazie al JRC, la base scientifica dell'elaborazione delle politiche. Il JRC propone di raccogliere tale sfida orientando i suoi lavori di ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell'Unione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe stimolare una partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom.
(15)  Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe garantire una migliore informazione per consentire una partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  I risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013, hanno riconosciuto la necessità di continuare la ricerca nucleare a livello europeo.
(17)  I risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013, hanno riconosciuto la necessità di continuare la ricerca nucleare, compresa la ricerca sulla fissione, a livello europeo.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Il programma Euratom dovrebbe contribuire a promuovere l'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione. È necessario dedicare un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori17, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
(18)  Il programma Euratom dovrebbe contribuire a promuovere l'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione e contribuire a incoraggiare i giovani a partecipare alla ricerca in tale settore. È necessario dedicare un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori17, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
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17 Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67).
17 Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67).
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom dovrebbero mirare a promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori di sesso femminile e maschile e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(19)  Le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom devono essere conformi al principio dell'uguaglianza fra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori di sesso femminile e maschile e migliorando il loro accesso ai programmi di ricerca al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie in materia di energia. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 del TFUE e riducano la sperimentazione animale nella ricerca e nei test, con l'obiettivo ultimo di sostituirla con altri metodi. Tutte le attività dovrebbero essere condotte garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.
(20)  Le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie in materia di energia. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 del TFUE e sostituiscano la sperimentazione animale nella ricerca e nei test, con l'obiettivo ultimo di vietarla. Tutte le attività dovrebbero essere condotte garantendo il più elevato livello di protezione della salute umana.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Per assicurare un impatto maggiore, occorre combinare i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori essenziali in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
(21)  Per assicurare un impatto maggiore, occorre combinare i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori essenziali in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese, compresi i nuovi attori innovativi emergenti nel settore di ricerca pertinente.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.
(25)  Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti attraverso procedure di audit congiunte, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi, sulla base di principi e criteri comuni a livello di Unione, che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità del programma Euratom per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario")19 e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.
(26)  È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e la corretta informazione dei potenziali beneficiari, al fine di aumentare il livello di accessibilità per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario")19 e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.
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19 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
19 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Il conseguimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro "Orizzonte 2020".
(33)  Il conseguimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro "Orizzonte 2020", ad esempio le azioni Marie Skłodowská Curie a sostegno della mobilità dei ricercatori.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
1.  L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
a)  sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari;
a)  sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari, tra l'altro mediante ispezioni strutturali transfrontaliere nel caso di impianti nucleari siti nei pressi di una frontiera o di più frontiere con altri Stati membri;
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
b)  contribuire allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;
b)  contribuire alla cooperazione a livello di Unione e con i paesi terzi volta a individuare e sviluppare soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;
Emendamento 21
Proposal for a regulation
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
a)  migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico definitivo nonché la separazione e la trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;
a)  migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti al fine di evitare effetti indesiderati sulle persone o sull'ambiente, inclusi lo smaltimento geologico definitivo nonché la separazione e la trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b)  migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare,
b)  migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare, lo smaltimento del materiale grezzo e dei rifiuti radioattivi, la lotta contro gli attacchi informatici e la riduzione dei rischi legati al terrorismo ai danni delle centrali nucleari nonché le ispezioni transfrontaliere strutturali nel caso di impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere nazionali con altri Stati membri dell'Unione,
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
d)  promuovere la gestione delle conoscenze, dell'istruzione e della formazione;
d)  promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione, compresa la formazione professionale a lungo termine per tenere conto degli sviluppi in continua evoluzione delle nuove tecnologie;
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
4.  Il programma Euratom è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della programmazione, dei mercati e della società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare sovrapposizioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione.
4.  Il programma Euratom è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della programmazione, in particolare della politica energetica e ambientale, dei mercati e della società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie, creare maggiori sinergie tra i programmi e progetti esistenti ed evitare sovrapposizioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. Le spese per azioni continue e ripetitive quali controlli, audit e le reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.
2.  La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche e alla loro sicurezza per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. Le spese per azioni continue e ripetitive quali controlli, audit e le reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
c)  di paesi o territori associati al Settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).
c)  di paesi o territori associati o partecipanti in qualità di Stato membro al Settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.  I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.
3.  I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni formulate dai gruppi di esperti indipendenti della Commissione istituiti per valutare il programma EURATOM.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
Un'attenzione particolare è rivolta a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale al programma Euratom nonché un'adeguata ripercussione sugli stessi dell'innovazione generata dal programma. Sono svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
Un'attenzione particolare è rivolta a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), compresi i nuovi attori innovativi emergenti nel settore di ricerca pertinente, e del settore privato in generale al programma Euratom nonché un'adeguata ripercussione sugli stessi dell'innovazione generata dal programma. Sono svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1.
2.  La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1 e li trasmette al Parlamento.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2
L'energia nucleare costituisce uno degli argomenti che alimentano il dibattito su come affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Nel più ampio contesto della scelta del mix energetico sostenibile per il futuro, con le sue attività di ricerca il programma Euratom contribuirà altresì al dibattito sui vantaggi e sui limiti dell'energia da fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio. Grazie al continuo miglioramento della sicurezza, le tecnologie nucleari più avanzate potrebbero offrire altresì la prospettiva di un significativo miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo delle risorse, nonché di una produzione di rifiuti inferiore rispetto a quella delle installazioni odierne. La massima attenzione possibile sarà riservata agli aspetti della sicurezza nucleare.
L'energia nucleare offre un importante contributo per affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Nel più ampio contesto della scelta del mix energetico sostenibile per il futuro, con le sue attività di ricerca il programma Euratom contribuirà altresì al mantenimento dei vantaggi tecnologici della fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio. Grazie al continuo miglioramento della sicurezza, le tecnologie nucleari più avanzate potrebbero offrire altresì la prospettiva di un significativo miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo delle risorse, nonché di una produzione di rifiuti inferiore rispetto a quella delle installazioni odierne. La massima attenzione possibile sarà riservata agli aspetti della sicurezza nucleare.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato I - comma 6 - lettera a - comma 2
In sintonia con l'obiettivo generale, il sostegno ad attività congiunte della ricerca relative al funzionamento e alla disattivazione sicuri delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) operanti nell'Unione o, nella misura necessaria per mantenere vaste competenze nel settore della sicurezza nucleare nell'Unione, dei tipi di reattori che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti della sicurezza (safety), compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la separazione e la trasmutazione.
In sintonia con l'obiettivo generale, il sostegno ad attività congiunte della ricerca relative al funzionamento e alla disattivazione sicuri delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) operanti nell'Unione o, nella misura necessaria per mantenere vaste competenze nel settore della sicurezza nucleare nell'Unione, tali tipi di reattori potranno essere usati in futuro su tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la separazione e la trasmutazione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 9 – lettera a – comma 2 – punto 3
3)  scambi con i pertinenti portatori d'interessi ai fini del potenziamento della capacità dell'Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari mediante la ricerca sui sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica nell'atmosfera e mobilitando risorse e competenze per l'analisi e la modellazione di incidenti nucleari.
3)  scambi con i pertinenti portatori d'interessi ai fini del potenziamento della capacità dell'Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari mediante la ricerca sui sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica nell'ambiente (atmosfera, acqua e suolo) e mobilitando risorse e competenze per l'analisi e la modellazione di incidenti nucleari.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 11
Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro "Orizzonte 2020".
Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom e creare sinergie tra le attività nucleari e non nucleari e il trasferimento delle conoscenze nei settori pertinenti, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro "Orizzonte 2020".
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera b – parte introduttiva
b)  Contributo allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico definitivo, la separazione e la trasmutazione
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera g – parte introduttiva
g)  Promozione dell'innovazione e della competitività industriale
g)  Promozione dell'innovazione

Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (2018/2055(INI))
P8_TA(2018)0331A8-0265/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con l’adozione del trattato di Lisbona nel dicembre 2009(1), in particolare gli articoli 1, 20, 21, 23 e 31,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 intitolata "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea)(2),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(3),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nella quale sono definite e condannate le molestie e le molestie sessuali(4),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

–  vista la pubblicazione dell’EIGE, del giugno 2017, dal titolo "Violenza virtuale contro le donne e le ragazze",

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE – Estonia, Bulgaria e Austria – del 19 luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,

–  visti gli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e il relativo protocollo, e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di molestie sessuali e violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993, la risoluzione sulla prevenzione dei reati e le misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne, del 21 luglio 1997, le relazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, e la raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(5) (direttiva sui diritti delle vittime),

–  vista la proposta della Commissione, del 14 novembre 2012, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),

–  visto l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, concluso il 26 aprile 2007 tra ETUC/CES, BusinessEurope, UEAPME e CEEP,

–  vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) dal titolo "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il contributo degli enti nazionali per le pari opportunità a una nuova strategia per la parità tra uomini e donne della Commissione europea), pubblicata nel 2015,

–  vista la relazione di EQUINET dal titolo "Harassment on the Basis of Gender and Sexual Harassment: Supporting the Work of Equality Bodies" (Molestie basate sul genere e molestie sessuali: sostegno all'operato degli organismi per la parità di genere), pubblicata nel 2014,

–  viste la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in particolare gli articoli 2 e 40(6), e la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(7),

–  viste le sue risoluzioni del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro(8), del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(9), del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(10), del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(11), del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(12) corredata della valutazione del valore aggiunto europeo del novembre 2013, e del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne(13),

–  viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015(14), del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(15) e del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici(16),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE(17),

–  vista la relazione della Confederazione europea dei sindacati dal titolo "Safe at home, safe at work – Trade union strategies to prevent, manage and eliminate work-place harassment and violence against women" (Sicure a casa e al lavoro – Strategie sindacali per prevenire, gestire ed eliminare le molestie e la violenza contro le donne sul luogo di lavoro),

–  vista la relazione elaborata per la riunione di esperti sulla violenza contro le donne e gli uomini sul luogo di lavoro (3-6 ottobre 2016), convocata dall'Organizzazione internazionale del lavoro,

–  visto lo studio dell'Unione interparlamentare dal titolo "Sexism, harassment and violence against women parliamentarians" (Sessismo, molestie e violenza contro le donne parlamentari) pubblicato nel 2016(18),

–  visto lo studio dal titolo "Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU" (Bullismo e molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica nell'UE), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel 2018(19),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0265/2018),

A.  considerando che la parità di genere è un valore cardine dell'Unione, riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; che la violenza di genere deriva da una mancanza di equilibrio nei rapporti di potere e di responsabilità tra uomini e donne ed è legata al patriarcato e a una persistente discriminazione basata sul genere;

B.  considerando che le persone anziane, in particolare le donne anziane sole, rappresentano un gruppo sociale particolarmente vulnerabile in relazione alle violenze fisiche e psicologiche e al bullismo;

C.  considerando che la direttiva 2002/73/CE definisce le molestie sessuali come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo";

D.  considerando che tale definizione dovrebbe essere riformulata alla luce degli sviluppi della società, delle tecnologie e dei costumi che nel tempo si sono evoluti e sono cambiati;

E.  considerando che la lotta contro le molestie per motivi relativi alla gravidanza e alla maternità è necessaria per conseguire un reale equilibrio tra vita professionale e vita personale per le donne;

F.  considerando che le molestie sessuali sono una forma di violenza nonché la tipologia più estrema, ma anche più persistente, di discriminazione di genere; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali è di sesso femminile e circa il 10 % di sesso maschile; che secondo lo studio dal titolo "Violence against women", condotto a livello europeo dalla FRA nel 2014, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE ha dichiarato che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; che, nel complesso, una proporzione compresa tra il 5 e il 10% dei lavoratori europei in un dato momento è oggetto di bullismo sul luogo di lavoro;

G.  considerando che sia le molestie sessuali che quelle psicologiche sono proibite a livello dell'Unione nell'ambito dell'occupazione, anche per quanto riguarda l'accesso al lavoro nonché alla formazione e alla promozione professionali, e rientrano nelle considerazioni in materia di salute e sicurezza;

H.  considerando che è responsabilità delle istituzioni e delle agenzie dell'UE continuare a migliorare i meccanismi esistenti attraverso l'applicazione delle norme più efficaci, al fine di sensibilizzare in merito alla definizione delle molestie sessuali e proteggere i lavoratori;

I.  considerando che i casi di molestie sessuali spesso non sono denunciati a causa della scarsa sensibilizzazione della società al problema, della paura e della vergogna di parlarne ad altre persone, della paura di perdere il posto di lavoro, delle difficoltà di raccogliere le prove necessarie, della carenza di canali di denuncia, accompagnamento e protezione delle vittime, nonché della normalizzazione della violenza;

J.  considerando che molto spesso denunciare molestie sessuali sul posto di lavoro può comportare il licenziamento o l'isolamento all'interno del luogo di lavoro della stessa vittima; considerando che reati meno gravi, se non contestati, forniscono la motivazione per reati più gravi;

K.  considerando che il bullismo e le molestie sessuali continuano a rappresentare gravi problemi in una serie di contesti sociali, tra cui il luogo di lavoro, gli spazi pubblici, gli spazi virtuali come Internet, e la vita politica, e vengono sempre più spesso perpetrati utilizzando le nuove tecnologie, ad esempio siti web o social network, che consentono agli autori dei reati di sentirsi al sicuro sotto la tutela dell’anonimato;

L.  considerando che, nel quadro della comparsa di nuove forme di organizzazione del lavoro e della vita sociale e di un'attenuazione dei confini tra vita privata, professionale e sociale, potrebbe verificarsi un'intensificazione dei comportamenti negativi nei confronti di singoli individui o gruppi sociali; considerando che molto spesso gli atti di bullismo sul posto di lavoro possono presentarsi in diversi modi, sia in maniera verticale (perpetrata da un superiore o da sottoposti) che in maniera orizzontale (perpetrata da colleghi di lavoro dello stesso livello);

M.  considerando che le molestie sessuali e psicologiche sono fenomeni che coinvolgono vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, estrazione culturale e status socioeconomico e provocano conseguenze di natura fisica, sessuale, emotiva e psicologica per la vittima; che gli stereotipi di genere e il sessismo, tra cui i discorsi d'odio sessisti, tanto offline quanto online, sono tra le cause alla base di molte forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e ostacolano l'emancipazione delle donne;

N.  considerando che la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come una violazione delle libertà fondamentali della vittima, che comprende la violenza sessuale (tra cui lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali); che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di intimidazioni, ritorsioni e ulteriori vittimizzazioni connesso a tale violenza;

O.  considerando che la violenza nel mondo lavorativo è spesso affrontata in maniera frammentaria, incentrandosi solo sulle forme più visibili, come la violenza fisica; che, tuttavia, le molestie sessuali o di natura psicologica possono avere effetti ancora più devastanti sulla persona coinvolta;

P.  considerando che gli atti di sessismo e le conseguenti molestie sessuali che le donne possono subire nei luoghi di lavoro sono un fattore che contribuisce all'abbandono del mercato del lavoro da parte delle stesse, con un effetto negativo sulla loro indipendenza economica e sul reddito familiare;

Q.  considerando che le donne che sono vittime di molestie e violenze nelle zone rurali e remote dell'UE solitamente hanno maggiori difficoltà ad ottenere piena assistenza e protezione dai loro aggressori;

R.   considerando che gli effetti delle molestie sia fisiche che verbali, inclusi tali atti perpetrati online, hanno effetti dannosi non solo nel breve ma anche nel lungo termine, quali ad esempio stress e forte depressione, e conducono persino le vittime al suicidio, come è stato dimostrato dall'aumento delle segnalazioni di tali casi; che, oltre alle conseguenze negative per la salute, il bullismo e le molestie sessuali sul posto di lavoro hanno anche effetti negativi sulla carriera delle singole persone nonché sulle organizzazioni e la società, quali un aumento dell'assenteismo, una riduzione della produttività e della qualità dei servizi e la perdita di capitale umano;

S.  considerando che il diritto dell'UE impone agli Stati membri e alle istituzioni e agenzie dell'UE di garantire l'esistenza di un ente nazionale per le pari opportunità incaricato di fornire un'assistenza indipendente alle vittime di molestie nonché di svolgere indagini indipendenti, raccogliere dati pertinenti, disaggregati e comparabili, condurre ricerche concernenti le definizioni e le classificazioni, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni in materia di occupazione e formazione, accesso a beni e servizi e fornitura degli stessi, come pure per i lavoratori autonomi;

T.  considerando che nell'UE le donne non sono tutte parimenti protette dalla violenza di genere e dalle molestie sessuali e psicologiche, a causa delle differenze nelle politiche e nelle normative dei diversi Stati membri; che non sempre i sistemi giudiziari offrono un sostegno adeguato alle donne; che gli autori di atti di violenza di genere sono spesso già noti alla vittima e che in molti casi quest'ultima si trova in una posizione di dipendenza, il che aggrava il timore di denunciare la violenza;

U.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma non tutti l'hanno ratificata, e che tale ritardo impedisce la piena attuazione della convenzione;

V.  considerando che il sessismo e le molestie sessuali e psicologiche delle donne parlamentari sono concrete e diffuse; che gli autori di molestie e violenze non solo appartengono ai ranghi degli oppositori politici, ma possono anche essere membri dello stesso partito politico, nonché leader religiosi, autorità locali e persino membri della famiglia;

W.  considerando che i politici, in qualità di rappresentanti eletti dai cittadini, hanno la responsabilità fondamentale di agire come modelli positivi nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nella società;

X.  considerando che la legittimità delle donne nella sfera politica è ancora talvolta messa in discussione e che le donne sono vittime di stereotipi che le scoraggiano dal partecipare alla politica, un fenomeno che è particolarmente evidente ovunque le donne siano meno rappresentate nella vita politica;

Y.  considerando che non tutti i parlamenti nazionali e regionali, né tutti i consigli locali dispongono di strutture specifiche e regolamenti interni in vigore che istituiscano canali adeguati per garantire la presentazione e il trattamento sicuri e riservati delle denunce di molestie; che la formazione in materia di molestie sessuali e psicologiche dovrebbe essere obbligatoria per tutto il personale e i membri del parlamento, compreso il Parlamento europeo;

Z.  considerando che la violenza domestica costituisce anche una questione relativa al posto di lavoro in quanto può avere ripercussioni sulla partecipazione della vittima al lavoro, sulle sue prestazioni lavorative e sulla sicurezza;

AA.  considerando che le molestie sessuali e psicologiche non si verificano solo sul luogo di lavoro, ma anche negli spazi pubblici, compresi i contesti educativi formali e informali, nelle strutture sanitarie e ricreative, nelle strade e nei trasporti pubblici;

AB.  considerando che gli atti persecutori e le molestie online implicano l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per perseguitare, molestare, controllare o manipolare una persona; che le molestie online rappresentano un problema particolare per le giovani donne a causa del loro maggiore uso di questi mezzi di comunicazione; che il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni nell'UE-28 ha subito molestie sessuali online;

AC.  considerando che uno studio del 2016 ha rivelato che più delle meta delle donne intervistate erano state vittima di qualche forme di molestia sessuale sul posto di lavoro nel Regno Unito e che quattro su cinque non avevano denunciato la molestia al loro datore di lavoro(20);

AD.  considerando che le nuove tecnologie possono anche costituire un potenziale alleato nell'analisi, nella comprensione e nella prevenzione di fenomeni violenti;

AE.  considerando che le donne, specialmente di giovane età, sono vittime di bullismo e di molestie sessuali attraverso le nuove tecnologie, come siti web e social network, talvolta organizzate tramite forum o gruppi segreti sui social media; che tali atti comprendono minacce di stupro, minacce di morte, tentativi di pirateria informatica, e pubblicazione di informazioni e fotografie private; che, nel contesto dell'uso diffuso dei social media e dei media online, si stima che una ragazza su dieci sia già stata vittima di una forma di violenza online, compreso lo stalking online e le molestie, a partire dai 15 anni di età; che le donne che hanno un ruolo pubblico, tra cui le giornaliste e in particolare le donne LGBTI e le donne disabili, sono un obiettivo primario per il ciberbullismo e la violenza in rete, e che alcune di esse hanno dovuto di conseguenza abbandonare i social network dopo aver subito paura a livello fisico, stress, problemi di concentrazione, paura di andare a casa e preoccupazione per i loro cari;

AF.  considerando che la prevenzione delle molestie negli ambienti lavorativi può essere realizzata soltanto se sia le aziende pubbliche che quelle private creano una cultura in cui le donne sono trattate come pari e in cui i lavoratori si trattano con rispetto reciproco;

AG.  considerando che le ricerche hanno mostrato che le molestie sono molto diffuse nei posti di lavoro dove gli uomini dominano i livelli dirigenziali e dove le donne hanno poco potere, come l'industria dell'intrattenimento e dei media, ma che avvengono anche nelle aziende tecnologiche, negli studi legali, nelle imprese commerciali e in molti altri settori, laddove i gruppi dirigenziali a predominanza maschile tollerano il trattamento sessualizzato dei lavoratori; che le aziende con più donne ai livelli dirigenziali registrano meno casi di molestie sessuali;

Raccomandazioni generali

1.  condanna con fermezza tutti i tipi di violenza contro le donne come descritto nella CEDAW e nella convenzione di Istanbul;

2.  sottolinea che le molestie sessuali costituiscono una violazione dei diritti umani connessa alle strutture del potere patriarcale, che devono essere ridefinite con urgenza;

3.  sottolinea il ruolo centrale di tutti gli uomini nel porre fine a tutte le forme di molestie e violenza sessuale; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, nonché nelle campagne di educazione per la parità di genere; sottolinea che le campagne di prevenzione devono concentrarsi anche sui reati meno gravi;

4.  sottolinea che le misure e le campagne di sensibilizzazione per prevenire la violenza contro le ragazze e le donne devono essere estese anche ai ragazzi e dovrebbero essere organizzate nelle fasi iniziali dell'istruzione;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare la corretta attuazione delle direttive dell'UE che vietano le molestie sessuali;

6.  invita gli Stati membri a sviluppare piani d'azione e normative nazionali completi sulla VCD, prestando la dovuta attenzione all'offerta di risorse adeguate, compresi, ma non solo, la formazione del personale e fondi sufficienti, per gli organismi preposti alle pari opportunità;

7.  invita la Commissione a compilare esempi di migliori prassi nella lotta contro le molestie sessuali e psicologiche e le molestie per motivi legati alla gravidanza e alla maternità sul posto di lavoro e in altri ambiti e a diffondere ampiamente i risultati di tale valutazione;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire meccanismi di finanziamento adeguati per programmi e azioni intesi a combattere le molestie sessuali e psicologiche contro le donne a tutti i livelli, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie e agli strumenti messi a disposizione dall'innovazione, per esempio, attraverso un maggiore investimento sui processi di ricerca e innovazione finalizzati a combattere il fenomeno;

9.  invita il Mediatore europeo a raccogliere dati sulle diverse norme di protezione esistenti all'interno delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e a fornire conclusioni vincolanti al fine di armonizzare le norme con i migliori standard;

10.  deplora che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la convenzione di Istanbul e invita tutti gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificarla e darle piena attuazione senza indugio; chiede inoltre agli Stati membri che hanno già ratificato la convenzione di Istanbul di darle piena attuazione;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri ad ottenere un quadro chiaro della questione delle molestie sessuali in tutta l'UE con studi migliori e scientificamente più solidi, comprese nuove sfide come il bullismo online;

12.  si compiace del nuovo ampio dibattito pubblico, anche sui social media, che contribuisce a ridefinire i confini in relazione alle molestie sessuali e ai comportamenti accettabili; accoglie con favore, in particolare, iniziative quale il movimento #MeToo e sostiene fortemente tutte le donne e tutte le ragazze che hanno partecipato alla campagna, comprese quelle che hanno denunciato i colpevoli;

13.  chiede alla Commissione europea di presentare una proposta per il contrasto al mobbing e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, in pubblico e in politica, e di stabilire in essa una definizione aggiornata ed esauriente di molestia (sessuale e non) e di mobbing;

14.  evidenzia la necessità di contrastare le molestie o intimidazioni persistenti e durature nei confronti dei lavoratori, le quali sono causa, o intendono esserlo, di umiliazione, isolamento ed esclusione dal gruppo di colleghi;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con Eurostat e EIGE, a migliorare, a promuovere e a garantire la raccolta sistematica di dati pertinenti, disaggregati per genere ed età, comparabili sui casi di discriminazione sessuale e di genere e di molestie psicologiche, comprese le molestie online, a livello nazionale, regionale e locale; incoraggia le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e i datori di lavoro a partecipare attivamente al processo di raccolta dei dati, fornendo consulenza specifica per settore e professione;

16.  osserva che per ottenere dati comparabili sulla diffusione delle molestie sessuali e del bullismo negli Stati membri occorre dare la priorità alla sensibilizzazione e al riconoscimento dei problemi, compiendo sforzi concertati di divulgazione delle informazioni e offrendo formazione;

17.   invita nuovamente la Commissione a presentare una proposta di direttiva contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze nonché di violenza di genere, che dovrebbe includere definizioni comuni dei diversi tipi di VCD, compresa una definizione aggiornata e completa delle molestie (sia sessuali che di altro genere) e del mobbing, e norme giuridiche comuni sulla categorizzazione delle VCD come reati; invita la Commissione a presentare una strategia globale dell’UE contro tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie sessuali e l’abuso nei confronti di donne e di ragazze, sulla base delle storie e delle esperienze concrete delle donne;

18.  invita gli Stati membri a prevedere risorse adeguate per garantire che le forze dell'ordine, i giudici e tutti i dipendenti pubblici che si occupano di casi di bullismo e molestie sessuali siano addestrati a comprendere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro e oltre;

19.  invita gli Stati membri a garantire servizi specializzati di alta qualità, facilmente accessibili ed adeguatamente finanziati per le vittime di violenze di genere e molestie sessuali e psicologiche e a riconoscere che queste manifestazioni di VCD sono interconnesse e devono essere affrontate attraverso un approccio olistico, considerando da un lato gli aspetti socio-culturali in cui si forma il fenomeno e dall'altro consentendo ai servizi specializzati di dotarsi di strumenti tecnologici per la prevenzione e la gestione del fenomeno;

20.  invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a predisporre piani e risorse adeguati al fine di garantire che le vittime di violenza e molestie nelle zone rurali e remote possano accedere, senza restrizioni, all'assistenza e alla protezione;

21.  invita la Commissione ad affrontare le forme emergenti di violenza di genere, come le molestie online, ampliando la definizione di discorsi illeciti di incitamento all'odio, quale prevista dal diritto dell'UE nell'ambito della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo che includa la misoginia, e a garantire che il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online contempli anche questi reati; chiede lo sviluppo di programmi educativi per incentivare le donne a migliorare le proprie capacità nell'uso delle nuove tecnologie, in modo tale da affrontare meglio tutte le forme di molestie sessuali e bullismo nello spazio virtuale, e incoraggia i servizi specializzati a collaborare per creare sistemi di dati e di risorse in grado di monitorare e analizzare il problema della violenza di genere senza violare il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679);

22.  condanna inoltre le diffuse molestie sessuali e altre tipologie di abusi che si verificano, in particolare, nei giochi online e nei social media, e incoraggia le società e gli operatori dei media a provvedere a un monitoraggio e a rispondere senza indugio a qualunque caso di molestia; chiede pertanto l'adozione di diverse misure, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazioni speciali e norme interne in materia di sanzioni disciplinari per i trasgressori, nonché assistenza psicologica e/o legale per le vittime di tali pratiche, al fine di prevenire e combattere il bullismo e le molestie sessuali sul luogo di lavoro e negli ambienti online;

Violenza sul posto di lavoro

23.  sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati comprendano gli ostacoli che le donne incontrano nella segnalazione dei casi di molestie sessuali, discriminazione e violenza di genere e, pertanto, offrano pieno sostegno e incoraggiamento alle donne nel segnalare casi di molestie sessuali, discriminazione basata sul genere, discriminazione a causa della gravidanza e della maternità e bullismo, segnatamente, senza timore di possibili conseguenze, creando meccanismi che diano alle donne gli strumenti e il sostegno per segnalare i casi di abuso;

24.  chiede agli Stati membri di prevenire e combattere, con politiche attive ed efficaci, tutte le forme di violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali e gli atti di sessismo e di mobbing che la maggior parte di esse è costretta a subire nel luogo di lavoro;

25.  sottolinea l'urgente necessità di norme nel settore della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, che dovrebbe offrire un quadro legislativo per l'azione dei governi, dei datori di lavoro, delle imprese e dei sindacati a tutti i livelli;

26.  rileva che alcuni settori e occupazioni presentano una maggiore esposizione alla violenza, in particolare l'assistenza sanitaria, i servizi di emergenza pubblici, la politica, l'istruzione, i trasporti, il lavoro domestico, l'agricoltura e l'economia rurale, nonché i settori tessile, dell'abbigliamento, della pelle e delle calzature;

27.  osserva che alcuni gruppi di lavoratori possono essere più colpiti dal bullismo e dalla violenza sul luogo di lavoro, in particolare le donne incinte e i genitori, le donne disabili, le donne migranti, le donne indigene, le persone LGBTI e le donne che lavorano a tempo parziale, come tirocinanti o con contratti temporanei;

28.  osserva che i comportamenti indesiderati possono provenire contemporaneamente da più fonti o riguardare contemporaneamente la vita professionale, privata o sociale, con un effetto negativo così su tutti gli individui, i gruppi professionali o sociali in tali sfere;

29.  invita gli Stati membri ad introdurre misure intese a prevenire e a combattere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro attraverso politiche che definiscano misure di prevenzione, procedure efficaci, trasparenti e riservate per gestire reclami, sanzioni forti e dissuasive per i responsabili, informazioni e corsi di formazioni completi per garantire che i lavoratori comprendano politiche e procedure nonché un sostegno alle società nell'elaborazione di piani d'azione per l'attuazione di tutte queste misure; sottolinea che tali misure non dovrebbero essere incorporate nelle strutture esistenti se tali strutture già dispongono di barriere di genere integrate;

30.  invita gli Stati membri ad investire nella formazione degli ispettori del lavoro in collaborazione con esperti psicologi e ad assicurare che le società e le organizzazioni forniscano un qualificato sostegno professionale e psicosociale alle vittime;

31.  invita gli Stati membri e le parti sociali a garantire che le società e le organizzazioni, sia pubbliche che private, predispongano una formazione obbligatoria in materia di molestie sessuali e bullismo per tutti i dipendenti e coloro che ricoprono ruoli dirigenziali; sottolinea che una formazione efficace dovrebbe essere interattiva, continua, adeguata allo specifico ambiente di lavoro e impartita da esperti esterni;

32.  evidenzia che per i casi di molestie vi è una grave carenza di segnalazioni e che è importante che ogni organizzazione disponga di consulenti riservati competenti per sostenere le vittime, assisterle nella segnalazione e fornire loro assistenza legale;

33.  sottolinea che le imprese dovrebbero adottare un approccio di tolleranza zero alle molestie sessuali e alle politiche che le favoriscono e che le imprese devono garantire che tutti i dipendenti siano a conoscenza di tali politiche, delle procedure di segnalazione e dei loro diritti e responsabilità in relazione alle molestie sessuali sul luogo di lavoro;

34.  invita le società dei media a tutelare e sostenere i giornalisti che sono vittime di ciberbullismo e ad adottare una serie di buone prassi quali campagne di sensibilizzazione, formazioni adeguate rivolte ai dirigenti, anche sulle modalità di evitare la colpevolizzazione delle vittime e la vittimizzazione secondaria, e misure di miglioramento della cibersicurezza, nonché a fornire sostegno legale alla persona interessata nella presentazione di una denuncia;

35.  invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire la parità di retribuzione tra donne e uomini come mezzo per evitare l'abuso di potere e a promuovere la parità di genere e il rispetto della dignità umana, che è fondamentale per combattere la VCD; sottolinea che la parità retributiva dovrebbe essere garantita attraverso la trasparenza delle retribuzioni e la difesa del diritto all'informazione delle vittime presunte, garantendo parità di trattamento e opportunità di lavoro tra donne e uomini, e garantendo e facilitando l'accesso delle donne a posizioni decisionali e dirigenziali, sia nel settore pubblico che in quello privato, garantendo così una rappresentanza equilibrata delle donne nei consigli di amministrazione; invita quindi la Commissione e il Consiglio a intensificare i propri sforzi per sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, che dal 2013 è in sospeso in seno al Consiglio;

36.  ritiene necessario un approccio globale alla violenza sul luogo di lavoro, che dovrebbe comprendere il riconoscimento della coesistenza del bullismo, delle molestie sessuali e delle molestie a causa della gravidanza e della maternità con varie forme di lavoro non retribuito nelle economie formale e informale (come l'agricoltura di sussistenza, la preparazione del cibo, l'assistenza a bambini e anziani) e una serie di programmi di esperienza lavorativa (come apprendistati, tirocini e lavoro volontario);

37.  chiede la rapida adozione della revisione della direttiva sulle dichiarazioni scritte (direttiva 91/533/CEE del Consiglio);

38.  riconosce che la violenza domestica spesso si ripercuote sul luogo di lavoro, con un impatto negativo sulla vita dei lavoratori e sulla produttività delle imprese, e che queste ripercussioni possono anche andare nella direzione opposta, dal luogo di lavoro alla casa; invita, in tale contesto, la Commissione a fornire orientamenti sull'applicabilità delle decisioni di protezione europee nei luoghi di lavoro e a chiarire la questione delle responsabilità dei datori di lavoro;

39.  invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il fenomeno delle molestie a causa della gravidanza e della maternità nel lavoro;

Violenza nella vita politica

40.  invita tutti i politici a rispettare i più elevati standard di condotta e ad agire come modelli di comportamento responsabili nella prevenzione e nella lotta alle molestie sessuali nei parlamenti e oltre;

41.  condanna ogni forma di molestie perpetrate sui social media contro le esponenti politiche donne e che si manifestano sotto forma di "trolling", vale a dire la pubblicazione di messaggi sessisti e offensivi, comprese minacce di morte e di stupro;

42.  sottolinea l'importanza di definire politiche e procedure trasversali per proteggere le persone elette a svolgere un mandato politico nonché i lavoratori dipendenti;

43.  riconosce che le liste paritarie a tutti i livelli svolgono un ruolo chiave nel consentire la partecipazione delle donne alla politica e nel riorganizzare le strutture di potere in cui le donne sono discriminate; invita gli Stati membri a introdurre tali liste per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo;

44.  invita tutti i partiti politici, compresi quelli rappresentati nel Parlamento europeo, ad adottare misure concrete per affrontare questo problema, comprese l'adozione di piani d'azione e la revisione dei regolamenti dei partiti in vista dell'introduzione di una politica di tolleranza zero, di misure preventive, di procedure per la gestione delle denunce e di sanzioni adeguate nei confronti degli autori di molestie sessuali e del bullismo delle donne in politica;

45.  invita i parlamenti nazionali e regionali e i consigli locali a sostenere pienamente le vittime nel quadro delle procedure interne e/o con la polizia, ad effettuare indagini sui casi, a mantenere un registro riservato dei casi nel corso del tempo, a garantire una formazione obbligatoria su rispetto e dignità per tutto il personale e i deputati e ad adottare altre migliori pratiche per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli nelle rispettive istituzioni;

46.  esorta tutti i soggetti pertinenti a garantire la completa e rapida applicazione della sua risoluzione del 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE; ritiene suo dovere garantire la tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di proteggere e sostenere adeguatamente le vittime; a questo proposito, chiede che:

   una task force di esperti indipendenti che esamini la situazione concernente le molestie e gli abusi sessuali in Parlamento;
   una valutazione e, se necessario, una revisione della composizione degli organi competenti del Parlamento in modo da garantirne l'indipendenza e l'equilibrio di genere;
   una formazione obbligatoria per tutti i membri del personale e i deputati;
   un calendario preciso per il compimento di tutte le richieste contenute nella risoluzione;

47.  invita i politici a incoraggiare la formazione manageriale e a seguirla a loro volta, al fine di evitare atteggiamenti lassisti da parte della dirigenza e di individuare le situazioni in cui si manifesta la VCD;

Violenza negli spazi pubblici

48.  chiede alla Commissione di presentare una definizione di spazio pubblico, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione e quindi di includere in questa definizione spazi pubblici 'virtuali' come sono i social network e i siti web;

49.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una legislazione specifica sulle molestie negli spazi pubblici, compresi programmi di intervento, con particolare attenzione al ruolo dell'intervento da parte degli astanti;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri ad effettuare ulteriori ricerche sulle cause e le conseguenze delle molestie sessuali negli spazi pubblici, compreso l’impatto che le pubblicità sessiste e basate su stereotipi possono avere sulla diffusione della violenza e delle molestie;

51.  sottolinea che le campagne di sensibilizzazione che combattono gli stereotipi di genere e le relazioni di potere patriarcali e che promuovono la tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali sono tra i migliori strumenti per contribuire ad affrontare la violenza di genere negli spazi pubblici;

52.  sottolinea che l'educazione alla parità di genere a tutti i livelli è uno strumento fondamentale per evitare ed eliminare queste forme di cattiva condotta, cambiare le mentalità e ridurre la tolleranza culturale nei confronti del sessismo e delle molestie sessuali; evidenzia la necessità di introdurre programmi educativi e dibattiti in materia nelle scuole; osserva che, in collaborazione con le ONG pertinenti e gli organismi preposti alle pari opportunità, tali programmi e dibattiti dovrebbero, ove necessario e adeguato, prevedere informazioni e discussioni sulla prevenzione e sulle misure contro le molestie sessuali, in modo da sensibilizzare in merito ai diritti delle vittime e rammentare alle persone il legame con l'oggettificazione della donna;

53.  invita gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione all'interno degli istituti secondari e ad inserire la questione del ciberbullismo nei programmi di studio delle scuole e delle università; chiede, in particolare, di proseguire l’efficace campagna "Delete Cyberbullying" e l’iniziativa per un Internet più sicuro, al fine di combattere il bullismo e le molestie sessuali per aiutare i giovani, i futuri cittadini dell'UE, a comprendere la necessità di avvicinarsi all'uguaglianza di genere e di rispettare le donne;

54.  invita gli Stati membri a predisporre un sistema di segnalazione nelle scuole in modo da ottenere un quadro chiaro di tutti i casi di ciberbullismo;

55.  rileva che alcune misure adottate negli Stati membri si sono dimostrate efficaci nel ridurre le molestie negli spazi pubblici, come la sorveglianza formale (aumento della presenza di polizia e/o di personale nei trasporti pubblici, televisione a circuito chiuso (TCC)) e la sorveglianza naturale (maggiore visibilità e miglior illuminazione);

56.  invita gli Stati membri a ricordare ai fornitori di servizi Internet il loro dovere di proteggere i propri consumatori online affrontando casi di abuso ripetuto o di persecuzione al fine di proteggere la vittima, informare i responsabili del fatto che non possono agire impunemente, e quindi modificare il loro comportamento;

57.  invita gli Stati membri, attraverso esperti informatici e gli organi di controllo preposti, quali i corpi di polizia postale, di effettuare un maggior controllo dei siti web, al fine di proteggere le vittime di bullismo e molestie sessuali e nel caso prevenire e punire i reati;

58.  invita gli Stati Membri a mettere in opera strumenti adeguati per eliminare il linguaggio utilizzato nei media, il discorso politico e pubblico che incoraggia comportamenti violenti e dequalifica la figura della donna violandone così la dignità di persona;

59.  invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare la loro normativa e la loro definizione di violenza di genere in conformità con la definizione di violenza contro le donne di cui alla convenzione di Istanbul, al fine di aumentare l'efficacia delle leggi contro le molestie e il mobbing;

60.  esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare i meccanismi di monitoraggio per l'adeguata attuazione delle normative dell'UE che vietano le molestie sessuali e a garantire che gli organismi preposti alle pari opportunità in ciascuno Stato membro dispongano di risorse sufficienti per contrastare la discriminazione;

o
o   o

61.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(2) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(3) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(4) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(5) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(6) https://rm.coe.int/168008482e
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
(8) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.
(9) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(10) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(11) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.
(12) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0451.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
(15) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
(16) Testi approvati, P8_TA(2017)0402.
(17) Testi approvati, P8_TA(2017)0417.
(18) https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
(19) Studio – "Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU" (Bullismo e molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica nell'UE), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, marzo 2018.
(20) https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf


Uguaglianza linguistica nell'era digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (2018/2028(INI))
P8_TA(2018)0332A8-0228/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

–  vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico(1),

–  vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(2),

–  vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico(3),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo (2008/C 320/01)(4),

–  vista la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE(5),

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall'UE nel 2010,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo "Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune" (COM(2008)0566),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico" (COM(2011)0942),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245)(6),

–  vista la raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al ciberspazio, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella sua 32a sessione, tenutasi il 15 ottobre 2003 a Parigi,

–  vista il rapporto speciale Eurobarometro 386 dal titolo "Gli europei e le loro lingue", pubblicato nel giugno 2012,

–  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 (SN 100/1/02 REV 1),

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni per i non udenti(7),

–  viste la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, (8)e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale(9),

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune(10),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(11),

–  vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE(12),

–  visto lo studio del servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) e del gruppo di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) dal titolo "Language equality in the digital age Towards a Human Language Project" (Uguaglianza linguistica nell'era digitale – Verso un progetto di linguaggio umano), pubblicato nel marzo 2017,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8–0228/2018),

A.  considerando che le tecnologie del linguaggio possono semplificare la comunicazione per i non udenti e gli ipoudenti, i non vedenti e gli ipovedenti, nonché per coloro che sono affetti da dislessia, e che ai fini della presente relazione per "tecnologie del linguaggio" si intendono quelle tecnologie che intervengono a sostegno non solo delle lingue parlate, ma anche delle lingue dei segni, riconoscendo in questo modo che queste ultime costituiscono un elemento cruciale per la diversità linguistica dell'Europa;

B.  considerando che lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio interessa numerosi settori di ricerca e discipline, tra cui la linguistica computazionale, l'intelligenza artificiale, l'informatica e la linguistica, con applicazioni quali, tra le altre, l'elaborazione del linguaggio naturale, l'analisi del testo, la tecnologia vocale e l'estrazione di dati;

C.  considerando che dalla relazione speciale Eurobarometro 386 dal titolo "Gli europei e le loro lingue", emerge che poco più della metà dei cittadini europei (54 %) è in grado di conversare almeno in un'altra lingua, un quarto (25 %) è in grado di parlare almeno altre due lingue e uno su dieci (10 %) conosce almeno altre tre lingue;

D.  considerando che nell'Unione europea vi sono 24 lingue ufficiali e oltre 60 lingue nazionali, regionali e minoritarie, cui si aggiungono le lingue dei migranti e, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), le varie lingue dei segni riconosciute dallo Stato; che il multilinguismo costituisce una delle maggiori ricchezze della diversità culturale in Europa e, al contempo, una delle principali sfide per la realizzazione di un'Unione europea davvero integrata;

E.  considerando che il sostegno alle comunità locali, fra cui le comunità indigene, rurali o remote, per superare gli ostacoli geografici, sociali ed economici all'accesso alla banda larga è un presupposto indispensabile per un'efficace politica unionale in materia di multilinguismo;

F.  considerando che il multilinguismo rientra nell'ambito di una serie di settori di politica dell'UE, tra cui la cultura, l'istruzione, l'economia, il mercato unico digitale, l'apprendimento permanente, l'occupazione, l'inclusione sociale, la competitività, i giovani, la società civile, la mobilità, la ricerca e i media; che occorre concentrarsi maggiormente sull'eliminazione degli ostacoli al dialogo interculturale e interlinguistico e sulla promozione della comprensione reciproca;

G.  considerando che la Commissione europea riconosce che il mercato unico digitale deve essere multilingue; che non è stata proposta alcuna politica comune dell'UE al fine di affrontare il problema delle barriere linguistiche;

H.  considerando che le tecnologie del linguaggio sono in pratica impiegate in tutti i prodotti e servizi digitali di uso quotidiano che, per la maggior parte, si avvalgono in una certa misura del linguaggio, in modo particolare, tutti i prodotti collegati a Internet, come motori di ricerca, reti sociali e servizi di commercio elettronico; che l'uso delle tecnologie del linguaggio incide sui settori di fondamentale importanza per il benessere quotidiano dei cittadini europei, quali l'istruzione, la cultura e la salute;

I.  considerando che la quota di commercio elettronico transfrontaliero è molto esigua, con una percentuale pari a solo il 16 % di cittadini europei che nel 2015 hanno acquistato online da altri paesi dell'UE; che le tecnologie del linguaggio possono contribuire alla futura comunicazione interlinguistica e transfrontaliera, stimolare la crescita economica e la stabilità sociale e ridurre gli ostacoli naturali, rispettando e promuovendo nel contempo la coesione e la convergenza e rafforzando la competitività dell'UE a livello mondiale;

J.  considerando che lo sviluppo tecnologico è sempre più basato sul linguaggio e si ripercuote sulla crescita e sulla società; che vi è l'urgente necessità di politiche più sensibili alle questioni linguistiche nonché programmi di ricerca e istruzione non solamente tecnologici, ma anche realmente multidisciplinari, nel campo della comunicazione digitale e delle tecnologie del linguaggio e del loro rapporto con la crescita e la società;

K.  considerando che il conseguimento dell'obiettivo di Barcellona di porre i cittadini nelle condizioni di comunicare fluentemente nella loro lingua madre e in due altre lingue, offrirebbe alle persone maggiori possibilità di accedere ai contenuti culturali, didattici e scientifici in forma digitale, al mercato unico digitale, nonché di partecipazione civica; che i mezzi e gli strumenti, segnatamente quelli forniti dalle tecnologie del linguaggio, sono fondamentali per gestire in maniera adeguata il multilinguismo europeo e promuovere il plurilinguismo delle persone;

L.  considerando che sono stati compiuti notevoli progressi nel campo dell'intelligenza artificiale e che lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio avviene a un ritmo sostenuto; che l'intelligenza artificiale basata sul linguaggio offre nuove opportunità per la comunicazione digitale, la comunicazione digitale avanzata, la comunicazione facilitata dalla tecnologia e la cooperazione in tutte le lingue europee (e oltre), fornendo ai locutori di lingue diverse pari accesso all'informazione e alla conoscenza e migliorando le funzionalità delle reti informatiche;

M.  considerando che in virtù dei valori comuni europei di cooperazione, solidarietà, uguaglianza, riconoscimento e rispetto tutti i cittadini dovrebbero godere di un accesso pieno ed equo alle tecnologie digitali, il che non solo migliorerebbe la coesione e il benessere europei, ma consentirebbe anche la realizzazione del mercato unico digitale multilingue;

N.  considerando che la disponibilità di strumenti tecnologici, quali videogiochi o applicazioni didattiche nelle lingue minoritarie e meno diffuse è fondamentale per lo sviluppo delle competenze linguistiche, in particolare nei bambini;

O.  considerando che i locutori delle lingue europee meno diffuse devono essere in grado di esprimersi in modo culturalmente significativo e di creare i propri contenuti culturali nelle lingue locali;

P.  considerando che la comparsa di metodi quali l'apprendimento profondo, basato su un'accresciuta potenza di calcolo e sull'accesso a ingenti quantità di dati, sta ulteriormente contribuendo a rendere le tecnologie del linguaggio una soluzione concreta per superare le barriere linguistiche;

Q.  considerando che le barriere linguistiche incidono in maniera rilevante sulla costruzione dell'identità europea e sul futuro del processo dell'integrazione europea; che è opportuno che i cittadini dell'Unione siano informati circa il processo decisionale e le politiche dell'UE nella loro lingua madre, sia online che offline;

R.  che il linguaggio rappresenta una parte molto significativa del patrimonio dei Big Data in continua crescita;

S.  considerando che nei linguaggi umani è espressa un'enorme quantità di dati; che la gestione delle tecnologie del linguaggio potrebbe consentire la creazione di un'ampia gamma di prodotti e servizi informatici innovativi nel campo dell'industria, del commercio, del governo, della ricerca, dei servizi pubblici e dell'amministrazione, riducendo gli ostacoli naturali e i costi di mercato;

Ostacoli attuali al conseguimento dell'uguaglianza linguistica nell'era digitale in Europa

1.  si rammarica che, a causa dell'assenza di un'adeguata strategia, in Europa vi sia attualmente un crescente divario tecnologico tra le lingue dotate di risorse adeguate e quelle dotate di meno risorse, a prescindere dal fatto che queste ultime siano lingue ufficiali, co-ufficiali o non ufficiali dell'UE; deplora inoltre il fatto che più di 20 lingue europee siano a rischio di estinzione digitale; rileva che è dovere dell'UE e delle sue istituzioni valorizzare, promuovere e rispettare la diversità linguistica del continente europeo;

2.  sottolinea che nell'ultimo decennio le tecnologie digitali hanno avuto un impatto rilevante sull'evoluzione del linguaggio, che tuttora rimane difficile da valutare; raccomanda ai responsabili politici di prendere in seria considerazione gli studi che dimostrano che la comunicazione digitale sta minando il livello di alfabetizzazione dei giovani adulti, creando barriere grammaticali e di alfabetizzazione tra le generazioni e determinando un generale impoverimento della lingua; è del parere che la comunicazione digitale debba servire ad ampliare, arricchire e far progredire le lingue e che tali ambizioni debbano riflettersi nelle politiche nazionali in materia di alfabetizzazione e di didattica dell'alfabetizzazione;

3.  sottolinea che le lingue meno utilizzate sono notevolmente svantaggiate in ragione di una grave carenza di strumenti, risorse e finanziamenti alla ricerca, il che limita e riduce l'ambito di attività dei ricercatori che, pur dotati delle necessarie competenze tecnologiche, non possono trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie del linguaggio;

4.  rileva che il crescente divario digitale tra le lingue ampiamente diffuse e quelle meno utilizzate, nonché la maggiore digitalizzazione della società europea, sta generando disparità nell'accesso all'informazione segnatamente per gli anziani, le persone meno qualificate e quelle provenienti da contesti svantaggiati; sottolinea che rendendo disponibili i contenuti in diverse lingue si ridurrebbero le disparità;

5.  rileva che l'Europa, sebbene disponga di una solida base scientifica nei settori dell'ingegneria e delle tecnologie linguistiche, in un momento in cui le tecnologie del linguaggio costituiscono un'enorme opportunità sul piano sia economico che culturale, rimane molto indietro a causa della frammentazione del mercato, degli investimenti inadeguati nella conoscenza e nella cultura, dello scarso coordinamento della ricerca, dei finanziamenti insufficienti e delle barriere giuridiche; osserva altresì che il mercato è attualmente dominato da attori non europei, che non affrontano le esigenze specifiche di un'Europa multilingue; sottolinea la necessità di cambiare questo paradigma e rafforzare la leadership dell'Europa nel campo delle tecnologie del linguaggio creando un progetto che si adatti specificamente alle esigenze e alle richieste dell'Europa;

6.  osserva che le tecnologie del linguaggio sono disponibili in primo luogo in inglese; è consapevole del fatto che i grandi produttori e le grandi aziende su scala globale ed europea spesso sviluppano tecnologie del linguaggio anche per le principali lingue europee con mercati relativamente ampi: spagnolo, francese e tedesco (queste lingue già non dispongono di determinate risorse in alcuni sottosettori); sottolinea, tuttavia, che sarebbe opportuno intraprendere un'azione generale a livello dell'UE (politiche, finanziamenti, ricerca e istruzione) al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio per le lingue ufficiali dell'UE meno diffuse nonché avviare azioni specifiche a livello dell'UE (politiche, finanziamenti, ricerca e istruzione) al fine di includere e incoraggiare le lingue regionali e minoritarie in tale sviluppo;

7.  insiste sulla necessità di fare miglior uso dei nuovi approcci tecnologici basati su un'accresciuta potenza di calcolo e su un migliore accesso a quantità considerevoli di dati, al fine di promuovere lo sviluppo di reti neurali per l'apprendimento profondo che rendano le tecnologie del linguaggio umano una soluzione reale per superare il problema delle barriere linguistiche; invita pertanto la Commissione a conservare finanziamenti sufficienti per sostenere tale sviluppo tecnologico;

8.  osserva che le lingue con meno parlanti necessitano di un adeguato sostegno da parte delle parti interessate, tra cui fonderie di caratteri tipografici per i segni diacritici, produttori di tastiere e sistemi di gestione dei contenuti al fine di archiviare, elaborare e visualizzare correttamente i contenuti in tali lingue; chiede alla Commissione di valutare in che modo tale sostegno possa essere avviato e inserito come raccomandazione nelle procedure di appalto all'interno dell'UE;

9.  invita gli Stati membri a promuovere l'uso di più lingue nei servizi digitali, come le applicazioni tramite dispositivi mobili;

10.  rileva con preoccupazione che il mercato unico digitale continua a essere frammentato a causa di numerose barriere, tra cui quelle linguistiche, il che ostacola il commercio online, la comunicazione attraverso le reti sociali e altri canali di comunicazione, lo scambio transfrontaliero di contenuti culturali, creativi e audiovisivi nonché una più ampia diffusione di servizi pubblici paneuropei; sottolinea che la diversità culturale e il multilinguismo in Europa potrebbero beneficiare dell'accesso transfrontaliero ai contenuti, in particolare a fini didattici; invita la Commissione a sviluppare una strategia forte e coordinata per il mercato unico digitale multilingue;

11.  osserva che le tecnologie del linguaggio non ricoprono attualmente alcun ruolo nell'agenda politica europea, sebbene il rispetto della diversità linguistica sia sancito dai trattati;

12.  elogia l'importante ruolo svolto dalle precedenti reti di ricerca finanziate dall'UE quali FLaReNet, CLARIN, HBP e META-NET (compresa META-SHARE) nell'aver spianato la strada alla realizzazione di una piattaforma europea per le tecnologie del linguaggio;

Migliorare il quadro istituzionale per le politiche in materia di tecnologie del linguaggio a livello dell'UE

13.  invita il Consiglio a formulare una raccomandazione sulla protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione, anche nell'ambito delle tecnologie del linguaggio;

14.  raccomanda alla Commissione, onde conferire maggiore visibilità alle tecnologie del linguaggio in Europa, di attribuire il settore "multilinguismo e tecnologie del linguaggio" al portafoglio di un commissario; ritiene che il commissario responsabile debba essere incaricato di promuovere la diversità e la parità linguistica a livello dell'UE, vista l'importanza che essa riveste per il futuro dell'Europa;

15.  propone a livello dell'UE una tutela giuridica globale di circa 60 lingue europee regionali e minoritarie, il riconoscimento dei diritti collettivi delle minoranze nazionali e linguistiche anche nel mondo digitale, e la garanzia dell'insegnamento nella madrelingua per i parlanti delle lingue ufficiali e non ufficiali dell'Unione europea;

16.  incoraggia gli Stati membri che hanno già sviluppato strategie politiche di successo per il settore delle tecnologie del linguaggio a condividere le loro esperienze e buone pratiche per aiutare altre autorità nazionali, regionali e locali a sviluppare le proprie strategie;

17.  invita gli Stati membri a mettere a punto strategie globali nel settore delle lingue, a stanziare risorse e a utilizzare strumenti adeguati, al fine di promuovere e agevolare la diversità linguistica e il multilinguismo nella sfera digitale; pone l'accento sulla responsabilità condivisa dell'UE e degli Stati membri, delle università e di altre istituzioni pubbliche nel contribuire alla preservazione delle loro lingue nel mondo digitale e nello sviluppare banche dati e tecnologie di traduzione per tutte le lingue dell'UE, comprese le lingue meno diffuse; sollecita un coordinamento tra la ricerca e l'industria, caratterizzato da un obiettivo comune di potenziamento delle possibilità digitali per la traduzione linguistica e da un accesso aperto ai dati, necessario per il progresso tecnologico;

18.  invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre strategie e azioni politiche che favoriscano il multilinguismo nel mercato digitale; chiede, in tale contesto, alla Commissione e agli Stati membri di definire le risorse linguistiche minime di cui tutte le lingue europee dovrebbero disporre, quali set di dati, lessici, registri vocali, memorie di traduzione, corpora annotati e contenuti enciclopedici, onde evitare l'estinzione digitale;

19.  raccomanda alla Commissione di considerare la possibilità di istituire un centro per la diversità linguistica, che intensifichi gli sforzi di sensibilizzazione sull'importanza delle lingue meno diffuse, regionali e minoritarie, anche nell'ambito delle tecnologie del linguaggio;

20.  chiede alla Commissione di rivedere il suo quadro strategico per il multilinguismo e di proporre un piano d'azione chiaro per promuovere la diversità linguistica e superare le barriere linguistiche nel settore digitale;

21.  invita la Commissione ad attribuire priorità, nell'ambito delle tecnologie del linguaggio, agli Stati membri di piccole dimensioni e con una lingua propria, allo scopo di attribuire importanza alle loro sfide linguistiche;

22.  sottolinea che lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio faciliterà la sottotitolazione, il doppiaggio e la traduzione di videogiochi e applicazioni software nelle lingue minoritarie e meno diffuse;

23.  sottolinea la necessità di ridurre il divario tecnologico tra le lingue potenziando il trasferimento di conoscenze e tecnologie;

24.  esorta gli Stati membri a trovare modi efficaci per consolidare la propria lingua madre;

Raccomandazioni per le politiche dell'UE in materia di ricerca

25.  invita la Commissione a istituire un programma di finanziamento coordinato, di ampia portata e di lungo termine destinato al settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel campo delle tecnologie del linguaggio a livello unionale, nazionale e regionale, adatto a rispondere alle esigenze e alle richieste dell'Europa; sottolinea che il programma dovrebbe cercare di giungere a una profonda comprensione del linguaggio naturale e aumentare l'efficienza condividendo conoscenze, infrastrutture e risorse, al fine di sviluppare tecnologie e servizi innovativi, per conseguire scoperte scientifiche epocali in questo settore e contribuire a ridurre il divario tecnologico tra le lingue europee; osserva che ciò dovrebbe essere realizzato con la partecipazione dei centri di ricerca, del mondo accademico, delle imprese (in particolare le PMI e le start-up) e degli altri soggetti interessati; sottolinea altresì che tale progetto dovrebbe essere aperto, interoperabile e basato sul cloud, nonché fornire strumenti di base altamente scalabili e ad elevate prestazioni per una serie di applicazioni delle tecnologie del linguaggio;

26.  ritiene che agli integratori delle TIC nell'UE debbano essere concessi incentivi economici per accelerare la fornitura di servizi basati sul cloud, al fine di consentire un'agevole integrazione delle tecnologie del linguaggio umano nelle loro applicazioni di commercio elettronico, in particolare per garantire che le PMI godano dei benefici della traduzione automatica;

27.  sottolinea che l'Europa deve assicurare la propria posizione di leader nel campo dell'intelligenza artificiale basata sul linguaggio; ricorda che le imprese dell'UE si trovano nella posizione migliore per fornire soluzioni adeguate alle nostre specifiche esigenze culturali, sociali ed economiche;

28.  ritiene che i programmi specifici attualmente svolti nell'ambito di meccanismi di finanziamento quali Orizzonte 2020, nonché i programmi di finanziamento che vi succederanno, debbano incentivare la ricerca di base sul lungo periodo e favorire i trasferimenti di tecnologie e conoscenze tra i paesi e le regioni;

29.  raccomanda la creazione di una piattaforma europea per le tecnologie del linguaggio che riunisca rappresentanti di tutte le lingue europee e favorisca la condivisione di risorse, servizi e pacchetti in codice sorgente aperto correlati alle tecnologie del linguaggio, coinvolgendo in particolare le università e i centri di ricerca e garantendo al contempo che la comunità open source possa accedere a qualsiasi meccanismo di finanziamento e lavorarci;

30.  raccomanda di istituire o estendere progetti quali, ad esempio, quello sulla "Diversità linguistica digitale", che svolgano attività di ricerca sulle esigenze digitali di tutte le lingue europee, comprese le lingue con un numero sia estremamente ridotto che molto elevato di parlanti, in modo da affrontare la questione del divario digitale e dotarle degli strumenti adatti per un futuro digitale sostenibile;

31.  raccomanda di aggiornare la collana di libri bianchi META-NET, un'indagine paneuropea pubblicata nel 2012 sulla situazione delle tecnologie del linguaggio, le risorse per tutte le lingue europee, le informazioni sulle barriere linguistiche e le politiche relative all'argomento, onde consentire di valutare e mettere a punto politiche in materia di tecnologie del linguaggio;

32.  esorta la Commissione a creare una piattaforma di finanziamento della tecnologia del linguaggio umano, basandosi sull'attuazione del 7º programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il programma Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE); ritiene altresì che la Commissione debba attribuire importanza ai settori di ricerca necessari per garantire una profonda comprensione del linguaggio quali la linguistica computazionale, la linguistica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie del linguaggio, l'informatica e le scienze cognitive;

33.  sottolinea che la lingua può costituire un ostacolo al trasferimento di conoscenze scientifiche; osserva che la maggior parte delle riviste scientifiche di grande rilevanza pubblicano in lingua inglese, il che comporta un importante mutamento in termini di creazione e distribuzione delle conoscenze accademiche; sottolinea la necessità di tenere conto di queste condizioni di produzione della conoscenza nelle politiche e nei programmi europei di ricerca e innovazione; esorta la Commissione a cercare soluzioni per garantire che le conoscenze scientifiche siano rese disponibili in lingue diverse dall'inglese e a sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il linguaggio naturale;

Politiche in materia di istruzione per migliorare il futuro delle tecnologie del linguaggio in Europa

34.  ritiene opportuno che, vista l'attuale predominanza di attori non europei sul mercato delle tecnologie del linguaggio, le politiche europee in materia di istruzione mirino a trattenere i cervelli in Europa, analizzare le attuali esigenze in termini di istruzione relativamente alle tecnologie del linguaggio (compresi tutti i settori e le discipline interessati) e fornire di conseguenza orientamenti per l'attivazione di interventi organici e condivisi a livello europeo, nonché sensibilizzare gli alunni e gli studenti circa le opportunità di carriera offerte dall'industria delle tecnologie del linguaggio, compreso il settore dell'intelligenza artificiale basata sul linguaggio;

35.  è dell'avviso che i materiali didattici digitali debbano essere elaborati anche nelle lingue minoritarie e regionali, il che è importante sia dal punto di vista della non discriminazione che per il conseguimento dell'uguaglianza e della parità di trattamento;

36.  ravvisa la necessità di promuovere un'accresciuta partecipazione delle donne nell'ambito degli studi europei sulle tecnologie del linguaggio come fattore determinante per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

37.  propone che la Commissione e gli Stati membri promuovano l'impiego delle tecnologie del linguaggio nell'ambito degli scambi culturali e didattici tra i cittadini europei, quali ad esempio il sostegno linguistico online Erasmus+, allo scopo di ridurre gli ostacoli che la diversità linguistica può generare per il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, segnatamente nei contenuti scritti e audiovisivi;

38.  raccomanda agli Stati membri di sviluppare programmi per l'alfabetizzazione digitale anche nelle lingue minoritarie e regionali europee e di inserire la formazione sulle tecnologie del linguaggio e gli strumenti tecnologici in ambito linguistico nei programmi delle scuole, degli istituti di formazione professionale e delle università; sottolinea inoltre che l'alfabetizzazione rimane un fattore rilevante e un presupposto irrinunciabile per compiere progressi nell'ambito dell'inclusione digitale delle comunità;

39.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero offrire agli istituti d'istruzione il sostegno necessario per migliorare la digitalizzazione delle lingue nell'UE;

Tecnologie del linguaggio: vantaggi sia per le imprese private che per gli enti pubblici

40.  sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di strumenti di investimento e di programmi di accelerazione che mirano a incrementare l'impiego delle tecnologie del linguaggio nel settore culturale e ricreativo, rivolgendosi soprattutto alle comunità che dispongono di minori risorse, nonché a incentivare il potenziamento delle capacità in termini di tecnologie del linguaggio nei settori in cui il loro impiego è meno diffuso;

41.  sollecita lo sviluppo di azioni e finanziamenti adeguati al fine di consentire alle PMI e alle start-up europee di accedere alle tecnologie del linguaggio e di utilizzarle con facilità, affinché possano sviluppare la propria attività online tramite l'accesso a nuovi mercati e opportunità di sviluppo, promuovendo in tal modo il loro livello di innovazione e la creazione di occupazione;

42.  invita le istituzioni dell'UE a rafforzare la consapevolezza delle imprese, degli enti pubblici e dei cittadini circa i vantaggi che essi possono trarre dalla disponibilità online di servizi, contenuti e prodotti i in diverse lingue, comprese le lingue meno diffuse, regionali e minoritarie, al fine di superare le barriere linguistiche e favorire la conservazione del patrimonio culturale delle comunità linguistiche;

43.  sostiene lo sviluppo di servizi elettronici pubblici multilingue nelle amministrazioni europee, nazionali e, ove opportuno, regionali e locali con tecnologie del linguaggio innovative, inclusive e assistive, che consentiranno di ridurre le disuguaglianze tra le lingue e le comunità linguistiche, promuovere la parità di accesso ai servizi nonché stimolare la mobilità delle imprese, dei cittadini e dei lavoratori in Europa e garantire il conseguimento di un mercato unico digitale multilingue inclusivo;

44.  invita le amministrazioni a tutti i livelli a migliorare l'accesso alle informazioni e ai servizi online in diverse lingue, in special modo per i servizi nelle regioni transfrontaliere e per gli aspetti legati alla cultura, nonché a impiegare le tecnologie del linguaggio gratuite e open source già disponibili, quali la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, la tecnologia da testo a voce e i sistemi linguistici intelligenti come quelli consentono di reperire informazioni multilingue o di sintetizzare/riepilogare e interpretare il parlato, al fine di migliorare l'accessibilità di tali servizi;

45.  sottolinea l'importanza delle tecniche di estrazione di testo e di dati per lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio; pone l'accento sull'esigenza di rafforzare la collaborazione tra l'industria e i proprietari di dati; evidenzia la necessità di adeguare il quadro normativo e di garantire un utilizzo e una raccolta di risorse linguistiche più aperti e interoperabili; riconosce che le informazioni sensibili non dovrebbero essere consegnate alle aziende commerciali e ai loro programmi gratuiti, in quanto non è chiaro in che modo esse potrebbero utilizzarle, ad esempio nel caso dei dati sanitari;

o
o   o

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
(2) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.
(4) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(6) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 58.
(7) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
(8) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.
(9) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.
(10) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.
(11) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.
(12) Testi approvati, P8_TA(2018)0032.


Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (2018/2003(INI))
P8_TA(2018)0333A8-0249/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) del settembre 2001 e gli accordi volontari di partenariato (AVP) FLEGT con i paesi terzi,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 208,

–  visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati(1) (regolamento dell'UE sul legname),

–  visto il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 2011,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,

–  visto l'accordo di Parigi raggiunto in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21),

–  vista la relazione finale dello studio della Commissione dal titolo "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), del 2013,

–  visto il progetto di studio di fattibilità sulle opzioni per potenziare l'azione dell'UE contro la deforestazione, commissionato dalla Direzione generale per l'ambiente della Commissione (2017),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativa ai problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (COM(2008)0645),

–  visto l'obiettivo adottato dal Consumer Goods Forum del 2010, una rete industriale a livello mondiale di rivenditori, produttori e fornitori di servizi, volto a raggiungere il livello di "deforestazione zero" all'interno della catena di approvvigionamento dei suoi membri entro il 2020,

–  vista la Bonn Challenge (Sfida di Bonn), lanciata nel 2011, che rappresenta uno sforzo globale per rigenerare 150 milioni di ettari, a livello mondiale, di territorio deforestato e degradato entro il 2020 e 350 milioni di ettari entro il 2030,

–  vista la Tropical Forest Alliance 2020,

–  vista la Dichiarazione di New York sulle foreste e il piano d'azione del 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 2016, sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale,

–  vista la dichiarazione di Amsterdam "Verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei" del dicembre 2015,

–  vista la strategia della Commissione "Commercio per tutti" del 2015,

–  visto il meccanismo del programma delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+),

–  visto il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 (UNSPF), che definisce sei Global Forest Goal (obiettivi forestali globali) e 26 traguardi correlati da raggiungere entro il 2030,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata il 17 giugno 1994,

–  visto lo sviluppo di piattaforme di prodotti sostenibili nazionali da parte del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP),

–  visto il meccanismo di cooperazione bilaterale sull’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (BCM-FLEG) istituito con la Cina (2009),

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,

–  vista la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1987,

–  vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 sui Popoli indigeni e tribali del 1989,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007,

–  viste le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste (VGGT) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2012,

–  visti i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari della FAO del 2014,

–  vista l'ultima "Planetary Boundaries report" (relazione sui limiti planetari),

–  vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 1973,

–  visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i protocolli a essa associati di Cartagena (2000) sulla biosicurezza e di Nagoya (2010) sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,

–  vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile,

–  visti i principi guida su imprese e diritti umani approvati nel 2011 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, aggiornate nel 2011,

–  vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali(2),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(3),

–  vista la dichiarazione dell'aprile 2018 dei rappresentanti della società civile sul ruolo dell'UE nella protezione delle foreste,

–  visto il programma globale per combattere i reati contro la fauna e le foreste dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC),

–  vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore(4),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il commercio internazionale (A8-0249/2018),

A.  considerando che le foreste biologicamente diversificate contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento e alla conservazione della biodiversità;

B.  che 300 milioni di persone vivono nelle foreste e che 1,6 miliardi dipendono direttamente dalle foreste per la loro sussistenza, compresi oltre 2 000 gruppi indigeni; che le foreste svolgono un ruolo chiave nello sviluppo economico delle economie locali; che si stima che le foreste ospitino l'80 % di tutte le specie terrestri e costituiscano pertanto un serbatoio importante di biodiversità; che, secondo la FAO, ogni anno vengono persi circa 13 milioni di ettari di foreste;

C.  considerando che la deforestazione e il degrado forestale interessano principalmente l'emisfero meridionale e le foreste tropicali;

D.  considerando che le foreste impediscono il degrado del suolo e la desertificazione e riducono inoltre il rischio di inondazioni, frane e siccità;

E.  considerando che le foreste sono fondamentali ai fini dell'agricoltura sostenibile e migliorano la sicurezza alimentare e la nutrizione;

F.  considerando che le foreste forniscono inoltre servizi ecosistemici fondamentali che sostengono l'agricoltura sostenibile regolando i flussi d'acqua, stabilizzando i suoli, conservandone la fertilità, regolando il clima e fornendo un habitat adeguato agli insetti impollinatori selvatici e ai predatori di parassiti delle colture agricole;

G.  considerando che i prodotti forestali rappresentano l'1 % del PIL mondiale;

H.  considerando che la rigenerazione forestale fa parte delle strategie indispensabili per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C; che tutti i governi devono assumersi la propria responsabilità e adottare misure volte a ridurre i costi delle emissioni di gas a effetto serra al loro interno;

I.  considerando che la deforestazione e il degrado forestale costituiscono la seconda principale causa umana di emissioni di carbonio e sono responsabili di quasi il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello globale;

J.  considerando che la legna da ardere è tuttora il più importante prodotto forestale nei paesi in via di sviluppo e la principale fonte energetica in molti paesi africani e asiatici; che nell'Africa subsahariana quattro persone su cinque usano ancora la legna per cucinare;

K.  considerando che le foreste primarie presentano una ricca biodiversità e immagazzinano dal 30 al 70 % di carbonio in più rispetto alle foreste disboscate o degradate;

L.  considerando che informazioni chiare, coerenti e aggiornate sulla copertura forestale sono essenziali per un monitoraggio e un'applicazione delle normative efficaci;

M.  considerando che gli AVP FLEGT presentano ancora molti difetti, nonostante essi si siano dimostrati uno strumento prezioso per il miglioramento della governance forestale;

N.  considerando che gli AVP FLEGT si concentrano sullo sfruttamento industriale, mentre la grande maggioranza del disboscamento illegale deriva dallo disboscamento artigianale e dal legname delle aziende agricole;

O.  considerando che gli AVP FLEGT presentano una definizione troppo limitata di "legalità", tralasciando talvolta questioni fondamentali relative alla proprietà fondiaria e ai diritti delle comunità locali;

P.  considerando che gli AVP FLEGT, il programma REDD+ e la certificazione sono rimasti iniziative separate che occorre coordinare ulteriormente;

Q.  considerando che l'attuazione degli obiettivi FLEGT dipende fortemente dai paesi di grande produzione, lavorazione e commercio, quali Cina, Russia, India, Corea del Sud e Giappone e dal loro impegno per la lotta al disboscamento illegale e al commercio di prodotti del legno di provenienza illegale e che il dialogo politico bilaterale con tali partner ha finora portato a risultati limitati;

R.  considerando che il regolamento dell'UE sul legname (EUTR) mira ad assicurare che il legname illegale non giunga sul mercato europeo; che il riesame del 2016 del regolamento EUTR ha concluso che l'attuazione e l'applicazione del regolamento erano incomplete; che all'inizio di quest'anno è stata lanciata una consultazione pubblica su un'eventuale revisione dell'ambito di applicazione del regolamento EUTR;

S.  considerando che le aree protette devono essere al centro di qualsiasi approccio strategico per la conservazione della natura; che devono fungere da poli di sviluppo economico sicuri e inclusivi, basati sull'agricoltura sostenibile, l'energia, la cultura e il turismo, e comportare lo sviluppo di una buona governance;

T.  considerando che i partenariati pubblici-privati svolgono un ruolo importante nello sviluppo sostenibile dei parchi dell'Africa subsahariana, rispettando i diritti delle comunità forestali;

U.  considerando che la corruzione e le istituzioni deboli sono tra i principali ostacoli alla protezione e alla preservazione delle foreste; che la relazione congiunta del 2016 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'INTERPOL(5) identifica i reati forestali come una delle cinque sfide maggiori per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e afferma che il disboscamento illegale rappresenta tra il 15 e il 30 % del commercio legale globale; che la Banca mondiale ha stimato che i paesi interessati perdono ogni anno 15 miliardi di USD a causa del disboscamento e del commercio di legname illegali;

V.  considerando che i reati forestali possono presentarsi sotto diverse forme: sfruttamento illegale di specie di legno di alto valore a rischio di estinzione (incluse nell'elenco CITES); disboscamento illegale di legname utilizzato per materiale da costruzione e mobili; disboscamento illegale e riciclaggio di legno tramite piantagioni e imprese agricole di comodo al fine di fornire cellulosa all'industria della carta e utilizzo di legna da ardere, comparto per lo più non regolamentato, nonché commercio di carbone vegetale per nascondere il disboscamento illegale all'interno e all'esterno di aree protette;

W.  considerando che l'urbanizzazione, il malgoverno, la deforestazione su vasta scala a fini di attività agricole e minerarie e di sviluppo delle infrastrutture stanno causando gravi violazioni dei diritti umani con effetti devastanti per le popolazioni che vivono nelle foreste e le comunità locali, quali accaparramento dei terreni, espropri forzati, molestie da parte della polizia, arresti arbitrari e criminalizzazione dei leader delle comunità, dei difensori e degli attivisti dei diritti umani;

X.  considerando che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite fissa l'obiettivo di fermare e invertire il processo di deforestazione e degrado forestale entro il 2020; che tale impegno è ribadito dall'accordo di Parigi e non dovrebbe essere rinviato;

Y.  considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 15 menziona la necessità di una buona gestione forestale e che le foreste possono contribuire al raggiungimento di molti altri OSS;

Z.  considerando che il programma REDD+ ha prodotto benefici ambientali e sociali in molti paesi in via di sviluppo, dalla conservazione della biodiversità allo sviluppo rurale e al miglioramento della governance forestale; che tuttavia è stato criticato per aver esercitato pressioni sulle comunità forestali;

AA.  considerando che sono sempre più numerosi gli elementi a dimostrazione del fatto che garantire i diritti fondiari delle comunità ha come conseguenza una minore deforestazione e una gestione forestale più sostenibile;

AB.  considerando che l'agricoltura è causa dell'80 % della deforestazione su scala globale; che in particolare l'allevamento di bestiame e le grandi piantagioni industriali di soia e olio di palma sono fattori importanti di deforestazione, specialmente nei paesi tropicali, in ragione della crescente domanda di tali prodotti nei paesi sviluppati e nelle economie emergenti e dell'espansione dell'agricoltura industriale in tutto il mondo; che nel 2013 uno studio della Commissione europea ha rilevato che l'UE a 27 era stata il maggiore importatore netto mondiale di deforestazione dovuta alla produzione di beni tra il 1990 e il 2008; che l'UE può dunque svolgere un ruolo determinante nella lotta alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare intervenendo sulla domanda e sulle esigenze in materia di dovuta diligenza in relazione ai prodotti agricoli;

AC.  considerando che l'espansione della soia ha portato a problemi sociali e ambientali, quali erosione del suolo, esaurimento delle risorse idriche, contaminazione da pesticidi e sfollamenti forzati; che le comunità indigene sono state tra le più colpite;

AD.  considerando che l'espansione delle piantagioni di olio di palma ha portato a una distruzione delle foreste su vasta scala e a conflitti sociali che contrappongono le aziende di piantagioni ai gruppi indigeni e alle comunità locali;

AE.  considerando che, negli ultimi anni, il settore privato ha dimostrato un crescente impegno per la protezione delle foreste e che oltre 400 società si sono impegnate a eliminare la deforestazione dai loro prodotti e dalle loro catene di approvvigionamento conformemente alla dichiarazione di New York sulle foreste, concentrandosi in particolare su merci quali olio di palma, soia, carni bovine e legname; che le misure pubbliche destinate ai prodotti agricoli rimangono tuttavia relativamente rare;

1.  ricorda che l'Agenda 2030 riconosce che le foreste biologicamente diversificate svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo sostenibile e ai fini dell'accordo di Parigi; ricorda che la gestione sostenibile e inclusiva delle foreste e l'utilizzo responsabile dei prodotti forestali rappresentano il sistema di cattura e immagazzinamento di carbonio naturale più efficace e competitivo in termini di prezzi;

2.  chiede all'UE di sostenere l'integrazione degli obiettivi in materia di governance fondiaria e forestale all'interno dei contributi determinati a livello nazionale dei paesi in via di sviluppo con copertura forestale;

3.  rammenta che l'accordo di Parigi impone a tutte le parti di adoperarsi per la conservazione e il miglioramento dei bacini di assorbimento, incluse le foreste;

4.  osserva che arrestare la deforestazione e il degrado forestale e consentire alle foreste di tornare a crescere rappresenterebbe almeno il 30 % di tutte le azioni di mitigazione necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C(6);

5.  osserva che la deforestazione è responsabile dell'11 % delle emissioni di gas a affetto serra globali di origine umana, più del contributo complessivo delle automobili;

6.  afferma l'importanza del tipo di gestione forestale per il bilancio del carbonio ai tropici, come recenti studi(7) hanno evidenziato, dimostrando che le forme più sottili di degrado, e non soltanto la deforestazione su vasta scala come si pensava ancora poco tempo fa, costituiscono probabilmente una fonte significativa di emissioni di carbonio, pari a oltre la metà del totale delle emissioni stesse;

7.  osserva che il rimboschimento, il ripristino delle foreste degradate esistenti e l'aumento della copertura arborea nei paesaggi agricoli mediante pratiche agroforestali, rappresentano le uniche fonti disponibili di emissioni negative con un potenziale significativo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

8.  ricorda la sfida di Bonn(8), il cui obiettivo di ripristinare 350 milioni di ettari di terreni degradati e deforestati entro il 2030 potrebbe apportare benefici netti per 170 miliardi di dollari l'anno, grazie alla protezione degli spartiacque e al miglioramento dei raccolti e dei prodotti forestali, e contribuire al sequestro di 1,7 miliardi di tonnellate di biossido di carbonio all'anno;

9.  invita la Commissione a onorare gli impegni internazionali dell'UE, tra l'altro quelli assunti nel quadro della COP 21, del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD), della dichiarazione di New York sulle foreste e dell'OSS 15.2 in particolare, che consiste nel promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare considerevolmente l'imboschimento e il rimboschimento a livello globale entro il 2020;

10.  rammenta, nello specifico, che l'Unione si è impegnata a raggiungere gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica di Aichi, che prevedono la conservazione del 17 % di tutti gli habitat, il ripristino del 15 % degli ecosistemi degradati e la riduzione della perdita di foreste quasi a zero, o almeno il suo dimezzamento, entro il 2020;

11.  osserva che il settore dell'aviazione dipende fortemente dal sistema di compensazione di emissioni di CO2, comprese le foreste; sottolinea tuttavia che le compensazioni legate alle foreste sono oggetto di forti critiche, dato che sono difficilmente misurabili e impossibili da garantire; ritiene che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) dovrebbe escludere la compensazione legata alle foreste dal meccanismo del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA);

12.  sottolinea che le cause della deforestazione vanno al di là del settore forestale in sé e sono connesse a un'ampia gamma di questioni, quali la proprietà fondiaria, la tutela dei diritti delle popolazioni indigene, le politiche agricole e i cambiamenti climatici; invita la Commissione a potenziare i propri sforzi ai fini della piena ed efficace attuazione degli AVP FLEGT e ad affrontare la deforestazione in modo olistico attraverso un quadro politico coerente, vale a dire assicurando il riconoscimento e il rispetto effettivi dei diritti fondiari delle comunità che dipendono dalle foreste, in particolare nel caso di finanziamenti dell'UE per lo sviluppo, nonché nella fase di controllo degli accordi volontari di partenariato FLEGT, e in modo tale da consentire la sussistenza nella silvicoltura delle comunità locali, garantendo al contempo la conservazione degli ecosistemi;

13.  invita la Commissione a elaborare ogni due anni una relazione sui progressi del piano d'azione FLEGT; sottolinea che esso deve comprendere una valutazione dello stato di attuazione dell'AVP, dei termini fissati, delle difficoltà incontrate e delle misure adottate o previste;

14.  rileva che l'attuazione degli AVP avrà maggiori possibilità di successo se sarà previsto un sostegno maggiormente mirato ai gruppi vulnerabili coinvolti nella gestione delle risorse di legname (piccoli proprietari, micro, piccole e medie imprese (MPMI), operatori indipendenti del settore "informale"); sottolinea l'importanza di garantire che i processi di certificazione rispettino gli interessi dei gruppi più vulnerabili coinvolti nella gestione forestale;

15.  sottolinea l'importanza della lotta al traffico illecito di legni tropicali; suggerisce alla Commissione di fare in modo che i futuri negoziati sulle licenze di esportazione FLEGT per i prodotti del legno la cui legalità è stata verificata e che sono esportati nell'UE tengano conto dell'esperienza del sistema indonesiano, operativo dal novembre 2016; chiede alla Commissione di condurre una valutazione d'impatto indipendente sull'attuazione del sistema indonesiano di verifica della legalità del legname, da presentare entro un termine ragionevole;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i rischi legati al "legname da guerra", al fine di garantire che sia definito illegale mediante il processo degli AVP; ritiene che la definizione di legalità nell'ambito dei sistemi di verifica della legalità del legname (TLAS) dovrebbe essere estesa ai diritti umani, in particolare ai diritti fondiari delle comunità in tutti gli AVP;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare il "dialogo strutturato FLEGT" proposto per effettuare un'adeguata valutazione dei rischi di corruzione nel settore forestale e a elaborare misure volte a rafforzare la partecipazione, la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e l'integrità, quali elementi di una strategia anticorruzione;

18.  invita l'UE a sviluppare una politica verde in materia di acquisto di legname al fine di sostenere la protezione e il ripristino degli ecosistemi forestali a livello mondiale;

19.  osserva con preoccupazione che il settore forestale è particolarmente vulnerabile a una cattiva governance, in particolare a corruzione, le frodi e la criminalità organizzata, che è ancora caratterizzata da un alto livello di impunità; deplora il fatto che persino in paesi con normative adeguate sulle foreste l'attuazione è carente;

20.  riconosce che, secondo le stime, i reati forestali come il disboscamento illegale hanno rappresentato nel 2016 un valore di 50-152 miliardi di USD a livello globale, in aumento rispetto ai 30-100 miliardi del 2014, e si collocano al primo posto tra i reati ambientali in termini di introiti generati; osserva che il disboscamento illegale contribuisce sostanzialmente a finanziare la criminalità organizzata e pertanto impoverisce notevolmente i governi, le nazioni e le comunità locali a causa dei mancati introiti(9);

21.  è allarmato per l'intensificarsi di violazioni dei diritti umani, accaparramenti dei terreni e confisca delle terre delle comunità indigene, causate dall'espansione di infrastrutture, da piantagioni monocolturali per alimenti, carburanti e fibre, dal disboscamento e da azioni volte a mitigare le emissioni di carbonio, quali biocarburanti, gas naturale o sviluppo su vasta scala dell'energia idroelettrica;

22.  osserva con preoccupazione che circa 300 000 abitanti delle foreste pluviali dell'Africa centrale (anche noti come "pigmei" o "batwa") devono fare i conti con pressioni senza precedenti sulle loro terre, risorse forestali e società, dato che le foreste sono disboscate, convertite in terreni agricoli o in aree esclusive destinate alla conservazione della fauna selvatica;

23.  esorta con forza la Commissione a dare seguito alle richieste contenute nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(10) anche in riferimento alle imprese che operano in questo settore; in particolare esorta la commissione ad attuare le misure richieste nella citata risoluzione, al fine di individuare e punire i responsabili quando tali attività sono direttamente o indirettamente riconducibili a imprese multinazionali che operino nella giurisdizione di uno stato membro;

24.  sottolinea che il disboscamento illegale causa perdite in termini di entrate fiscali per i paesi in via di sviluppo; deplora, in particolare, il fatto che i paradisi fiscali offshore e i meccanismi di elusione fiscale sono utilizzati per finanziare società di comodo e società controllate delle principali società minerarie, di disboscamento e di produzione di cellulosa connesse alla deforestazione, come confermato dai Panama Papers e dai Paradise Papers, in un contesto in cui una globalizzazione finanziaria non regolamentata può avere effetti negativi sulla preservazione delle foreste e sulla sostenibilità dell'ambiente; esorta nuovamente l'UE a mostrare forte volontà politica e determinazione nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, sia al suo interno che nei rapporti con paesi terzi;

25.  accoglie con favore la pubblicazione del tanto atteso studio di fattibilità sulle opzioni per rafforzare l'azione dell'UE contro la deforestazione(11), commissionato dalla direzione generale dell'Ambiente della Commissione; osserva che questo studio si concentra principalmente su sette prodotti che mettono a rischio le foreste, in particolare l'olio di palma, la gomma, la soia, la carne bovina, il granturco, il cacao e il caffè, e riconosce che "l'UE è chiaramente parte del problema della deforestazione a livello mondiale";

26.  esorta la Commissione ad avviare immediatamente un'approfondita valutazione d'impatto e una effettiva consultazione con le parti interessate, in particolare con il coinvolgimento delle popolazioni locali e delle donne, allo scopo di attuare un significativo piano d'azione dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale comprensivo di misure normative concrete e coerenti, compreso un meccanismo di monitoraggio, intese ad assicurare che nessuna catena di approvvigionamento o transazione finanziaria collegate all'Unione europea siano causa di deforestazione, degrado forestale o violazioni dei diritti umani; chiede che detto piano d'azione promuova un'assistenza tecnica e finanziaria migliorata per i paesi produttori con lo scopo specifico di salvaguardare, preservare e rigenerare foreste ed ecosistemi di vitale importanza, nonché migliorare i mezzi di sussistenza delle comunità che dipendono dalle foreste;

27.  ricorda che le donne indigene e le donne delle comunità agricole svolgono un ruolo centrale nella difesa degli ecosistemi forestali; osserva, tuttavia, con preoccupazione l'assenza di inclusione ed emancipazione femminile nell'ambito dei processi di gestione delle risorse naturali; deplora la mancanza di educazione alla silvicoltura: ritiene che l'uguaglianza di genere nell'educazione alla silvicoltura sia un punto fondamentale nella gestione sostenibile delle foreste, che dovrebbe riflettersi nel piano d'azione dell'UE;

28.  prende atto dell'avvio della consultazione pubblica sui prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sul legname (EUTR); ritiene che la possibilità di scegliere un'opzione nel questionario sulla riduzione del campo di applicazione per essere coperti dal regolamento non sia giustificata, dato che il commercio illegale prospera già con il campo di applicazione attuale del regolamento; inoltre, prende atto della posizione della Confederazione europea delle industrie del legno a favore dell'estensione del campo di applicazione dell'EUTR a tutti i prodotti del legno;

29.  osserva che nella revisione del 2016 dell'EUTR (SWD(2016)0034) non è stato possibile valutare se le sanzioni stabilite dagli Stati membri fossero efficaci, proporzionate e dissuasive, dal momento che il numero di sanzioni applicate finora è stato molto basso; contesta l'applicazione, da parte di alcuni Stati membri, del criterio delle "condizioni economiche nazionali" per stabilire sanzioni, dato il carattere internazionale del reato e il fatto che, in tutto il mondo, è al primo posto della graduatoria dei reati ambientali;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare e ad applicare pienamente l'EUTR e a far sì che esso copra tutti i prodotti che sono o possono essere in legno, e che contengono o potrebbero contenere legno; sottolinea la necessità di effettuare controlli adeguati ed effettivi, anche quando si tratta di complesse catene di approvvigionamento e di importazioni da paesi di trasformazione, e chiede che le sanzioni siano solide e dissuasive per tutti i soggetti economici, dal momento che si tratta di un atto di criminalità internazionale che, tra i reati ambientali, genera il gettito maggiore;

31.  osserva che, stando a quanto è emerso, le licenze di esportazione FLEGT consentono di mescolare al legname legale il legno di provenienza illegale, il quale potrebbe quindi essere esportato nell'Unione in quanto conforme all'EUTR(12);

32.  invita la Commissione ad aggiornare gli orientamenti previsti dall'EUTR per affrontare il problema del legname proveniente da regioni di conflitto e raccomanda misure di mitigazione dei rischi più dettagliate per rafforzare l'applicazione, tra cui l'obbligo di una migliore dovuta diligenza da parte degli operatori che importano da zone interessate da conflitti o ad alto rischio, l'inserimento di condizioni anticorruzione nei contratti con i fornitori, l'applicazione di disposizioni anticorruzione, la revisione dei bilanci e audit anticorruzione;

Governance fondiaria e forestale

33.  riconosce l'importanza delle attività realizzate nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per quanto concerne la gestione forestale sostenibile a livello mondiale, che svolge un ruolo fondamentale per il commercio sostenibile dei prodotti forestali;

34.  invita l'UE a instaurare una cooperazione rafforzata e partenariati efficaci con i principali paesi consumatori di legname e le parti interessate a livello internazionale, quali le Nazioni Unite, in particolare la FAO, il Centro per la ricerca forestale internazionale (CIFOR) e il programma della Banca mondiale sulle foreste (PROFOR), per una più efficace riduzione del traffico illecito di legname a livello mondiale e una migliore governance globale delle foreste;

35.  sottolinea che anche le foreste secondarie, che si rigenerano principalmente mediante processi naturali, dopo perturbazioni significative causate dall'uomo o naturali delle foreste primarie, forniscono, insieme alle foreste primarie, servizi ecosistemici fondamentali, sostentamento per le popolazioni locali e legname; ritiene che, poiché anche la loro sopravvivenza è minacciata dal disboscamento illegale, qualsiasi azione volta a garantire la trasparenza e la responsabilità della gestione forestale dovrebbe essere rivolta anche alle foreste secondarie e non soltanto a quelle primarie;

36.  sottolinea la necessità di incoraggiare una gestione delle foreste di tipo partecipativo e comunitario rafforzando la partecipazione della società civile alla pianificazione e all'attuazione delle politiche e dei progetti di gestione forestale, assicurando che le comunità locali condividano i benefici delle risorse forestali ed effettuando attività di sensibilizzazione al riguardo;

37.  osserva con preoccupazione che l'incertezza della proprietà fondiaria delle popolazioni che vivono nelle foreste costituisce un ostacolo fondamentale alla lotta alla deforestazione;

38.  ricorda che una governance responsabile dei regimi di proprietà fondiaria e forestale è essenziale per garantire la stabilità sociale, l'uso sostenibile dell'ambiente e investimenti responsabili a favore dello sviluppo sostenibile;

39.  prende atto dell'esistenza di modelli di attività forestali comunitarie/proprietà fondiarie collettive di origine consuetudinaria che possono portare una serie di vantaggi(13), tra cui un aumento della superficie forestale e delle risorse idriche disponibili, una riduzione del disboscamento illegale grazie all'introduzione di norme chiare sull'accesso al legname e un solido sistema di monitoraggio delle foreste; propone di incrementare la ricerca e il sostegno a favore dell'elaborazione di quadri giuridici sulle attività forestali collettive;

40.  esorta i paesi partner a riconoscere e tutelare il diritto delle comunità locali che dipendono dalle foreste e dei popoli indigeni, segnatamente le donne indigene, alla proprietà consuetudinaria e al controllo delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse naturali, conformemente ai diversi strumenti internazionali relativi ai diritti umani, quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la UNDRIP e la Convenzione n. 169 dell'ILO; invita l'UE a offrire sostegno ai paesi partner in tal senso e ad applicare scrupolosamente il principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) alle acquisizioni di terreni su vasta scala;

41.  denuncia la riduzione dello spazio concesso alla libertà di espressione della società civile e delle comunità locali in materia di governance delle foreste e le crescenti violazioni della stessa;

42.  invita la Commissione a rendere le VGGT della FAO vincolanti per il piano per gli investimenti esterni; sottolinea che la conformità alle VGGT richiede l'esistenza di un monitoraggio e un'attuazione indipendenti ed efficaci, comprensivi di adeguati meccanismi di ricorso e di risoluzione delle controversie; insiste sul fatto che le norme sulla proprietà fondiaria siano incluse nella progettazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione annuale del progetto e diventino vincolanti per l'intera azione esterna dell'UE finanziata dall'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

43.  esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire, come misura immediata, un efficace meccanismo amministrativo di denuncia per le vittime di violazioni dei diritti umani e di altri effetti dannosi derivanti da attività finanziate dall'aiuto pubblico allo sviluppo al fine di avviare indagini e processi di riconciliazione; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe presentare procedure standardizzate, essere di natura amministrativa e, pertanto, essere complementare ai meccanismi giudiziari, e che potrebbe avvalersi delle delegazioni dell'UE come punti di accesso;

44.  invita l'Unione europea ad adottare una norma sulla comunicazione obbligatoria di informazioni relative alla deforestazione che fornisca la prova di investimenti finanziari collegati alla produzione o alla lavorazione di prodotti che mettono a rischio le foreste;

45.  ricorda che la relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva 2013/50/UE sulla trasparenza, che introduce l'obbligo di comunicazione dei pagamenti effettuati a favore dei governi da società quotate e da grandi società non quotate che operano nell'industria estrattiva o nello sfruttamento (foreste naturali e seminaturali), dovrebbe essere trasmessa entro il 27 novembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio; osserva inoltre che tale relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa; invita la Commissione, in vista di un possibile riesame, a considerare la possibilità di estendere l'obbligo di rendicontazione ad altri settori industriali che incidono sulle foreste e ad attività che riguardano anche foreste non primarie;

46.  deplora il fatto che la scarsa partecipazione locale e la mancanza di accordi a livello di comunità forestali riguardo alla suddivisione in zone in base all'uso dei terreni e alla ripartizione delle concessioni siano comuni in molti paesi; ritiene che i TLAS dovrebbero comprendere garanzie procedurali che conferiscano potere alle comunità, allo scopo di ridurre la probabilità di ripartizioni o trasferimenti di terreni caratterizzati da corruzione o iniquità;

47.  sottolinea che la trasparenza dei dati, una migliore mappatura, il monitoraggio indipendente, il controllo e la condivisione di informazioni sono fondamentali per migliorare la governance e la cooperazione internazionale e facilitare la conformità all'impegno di deforestazione zero; invita l'UE a rafforzare il sostegno finanziario e tecnico ai paesi partner affinché conseguano tali obiettivi e ad aiutarli a sviluppare le competenze necessarie a migliorare le strutture e l'assunzione di responsabilità relative alla governance locale delle foreste;

Finanziamento e catene di approvvigionamento responsabili

48.  rileva che le importazioni di legname e di prodotti del legno dovrebbero essere sottoposte a un più rigoroso controllo alle frontiere dell'UE, al fine di garantire che i prodotti importati siano effettivamente conformi ai requisiti necessari per entrare nell'UE;

49.  osserva che più della metà delle merci prodotte ed esportate nei mercati di tutto il mondo provengono dalla deforestazione illegale; rileva che, per quanto concerne i prodotti agricoli che mettono a rischio le foreste, si stima che il 65 % delle esportazioni brasiliane di carni bovine e il 9 % di quelle argentine, il 41 % delle esportazioni di soia dal Brasile, il 5 % dall'Argentina e il 30 % dal Paraguay siano probabilmente connesse alla deforestazione illegale; osserva inoltre che i produttori dell'UE importano significative quantità di mangimi e proteine dai paesi in via di sviluppo(14);

50.  sottolinea il ruolo fondamentale del settore privato nel raggiungimento degli obiettivi forestali internazionali, compresa la rigenerazione delle foreste; sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire che le catene di approvvigionamento e i flussi finanziari promuovano unicamente una produzione legale, sostenibile e a deforestazione zero e non siano la causa di violazioni dei diritti umani;

51.  accoglie con favore il fatto che i principali soggetti del settore privato (molto spesso provenienti dall'UE) si sono impegnati a eliminare la deforestazione dalle filiere di approvvigionamento e dagli investimenti; rileva, tuttavia, che l'UE deve raccogliere la sfida e intensificare gli sforzi compiuti dal settore privato attraverso politiche e misure adeguate per creare una base comune per tutte le imprese, nonché condizioni di parità; è del parere che ciò stimolerebbe gli impegni, genererebbe fiducia e renderebbe le imprese più responsabili dinanzi agli impegni assunti;

52.  ricorda l'obbligo di rispettare i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani; sostiene i negoziati in corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali e le altre imprese riguardo ai diritti umani e sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo dell'UE in tale processo;

53.  incoraggia le imprese a intervenire per impedire la corruzione nelle loro pratiche commerciali, in particolare quelle relative all'attribuzione dei diritti di proprietà fondiaria, e a estendere i propri sistemi di monitoraggio esterno sulle norme del lavoro fino a comprendere impegni più ampi in materia di deforestazione;

54.  invita l'Unione europea a introdurre requisiti obbligatori affinché l'industria finanziaria eserciti un solido dovere di diligenza al momento di valutare i rischi di governance, sociali e ambientali di carattere finanziario e non finanziario; invita altresì a comunicare al pubblico il processo di dovere di diligenza, per lo meno mediante le relazioni annuali degli investitori;

55.  invita l'Unione europea a far fronte alla deforestazione globale disciplinando il commercio e il consumo a livello europeo di prodotti che mettono a rischio le foreste, quali soia, olio di palma, eucalipto, carni bovine, cuoio e cacao, sulla base di quanto appreso dal piano d'azione FLEGT, dal regolamento sul legname, dal regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto, dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, dalla legislazione sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e da altre iniziative dell'UE volte a disciplinare le catene di approvvigionamento;

56.  ritiene che il presente quadro normativo dovrebbe:

   a) stabilire criteri obbligatori per prodotti sostenibili e a deforestazione zero;
   b) imporre obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza sia agli operatori a monte che a quelli a valle nelle catene di fornitura dei prodotti che mettono a rischio le foreste;
   c) applicare la tracciabilità delle merci e la trasparenza a tutta la catena di approvvigionamento;
   d) richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere indagini e perseguire i cittadini dell'UE e le società con sede nell'UE che traggono beneficio dalla conversione illegale dei terreni nei paesi produttori;
   e) ottemperare al diritto internazionale in materia di diritti umani, rispettare i diritti consuetudinari come stabilito dalle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste e garantire il principio del libero, previo e informato consenso di tutte le comunità potenzialmente interessate durante l'intero ciclo di vita del prodotto;

57.  invita l'UE a garantire che le misure e il quadro normativo posti in essere non comportino oneri ingiustificati per i produttori di piccole e medie dimensioni e non ne impediscano l'accesso ai mercati e al commercio internazionale;

58.  invita l'UE a promuovere un quadro regolamentare analogo e vincolante a livello internazionale e a integrare la diplomazia forestale nella sua politica climatica, allo scopo di incoraggiare i paesi che lavorano e/o importano quantità significative di legno tropicale, quali Cina e Vietnam, ad adottare norme efficaci che mettano al bando l'importazione di legname di provenienza illegale e richiedano agli operatori di introdurre il dovere di diligenza (analogo all'EUTR); invita, a tal fine, la Commissione a una maggiore trasparenza sulle discussioni e sulle azioni intraprese nell'ambito del BCM-FLEG con la Cina;

59.  deplora la messa in discussione da parte del governo della Repubblica democratica del Congo (RDC) della moratoria relativa all'attribuzione di nuove licenze di sfruttamento delle foreste tropicali dell'RDC a due imprese cinesi; invita a mantenere tale moratoria fino a quando le imprese forestali, il governo e le popolazioni locali dipendenti dalle foreste non giungano a un accordo su protocolli atti a garantire una gestione ambientale e sociale soddisfacente;

60.  invita l'UE a introdurre nella riforma della politica agricola comune (PAC) criteri di condizionalità incrociata per i mangimi animali allo scopo di assicurare che siano concesse sovvenzioni pubbliche per mangimi sostenibili e a deforestazione zero, di ridurre le importazioni di bestiame e di piante proteiche per la produzione di mangimi, diversificando e potenziando al contempo la produzione interna di piante proteiche, e di escludere le importazioni di prodotti che mettono a rischio le foreste (come la soia e il mais) dal sostegno diretto o indiretto della futura politica alimentare e agricola dell'UE;

61.  sottolinea che la futura PAC dovrà allinearsi agli impegni internazionali dell'UE, compresa l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

62.  invita a utilizzare gli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di valutare gli effetti esterni della PAC, come suggerito dall'OCSE;

63.  ricorda che la Malaysia e l'Indonesia sono i principali produttori di olio di palma, con una quota stimata della produzione mondiale compresa tra l'85 % e il 90 %, e che la crescente domanda di tale bene provoca deforestazione, esercita pressione sull'uso del suolo e ha ricadute significative sulle comunità locali, la salute e i cambiamenti climatici; sottolinea, in tale contesto, che i negoziati relativi ad accordi commerciali con l'Indonesia e la Malaysia dovrebbero essere utilizzati per migliorare la situazione in loco;

64.  riconosce, per quanto riguarda l'olio di palma, il contributo positivo apportato dai sistemi di certificazione esistenti, ma osserva con rammarico che né la Tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile (RSPO), né l'olio di palma sostenibile indonesiano (ISPO), né l'olio di palma sostenibile malese (MSPO) né tutti gli altri principali sistemi di certificazione riconosciuti proibiscono effettivamente ai loro aderenti di convertire foreste pluviali o torbiere in piantagioni di palma; ritiene pertanto che tali principali sistemi di certificazione non siano in grado di limitare effettivamente le emissioni di gas serra derivanti dalla creazione e dalla coltivazione delle piantagioni e non riescano di conseguenza a evitare i grandi incendi in foreste e torbiere; chiede alla Commissione di assicurare un audit e un monitoraggio indipendenti di tali sistemi di certificazione, garantendo che l'olio di palma immesso sul mercato dell'UE sia conforme a tutte le norme necessarie e sia sostenibile; osserva che la questione della sostenibilità nel settore dell'olio di palma non può essere affrontata unicamente con misure e politiche volontarie, ma che sono necessarie norme vincolanti e sistemi di certificazione obbligatori, anche per le aziende produttrici di olio di palma;

65.  sottolinea la necessità di migliorare l'affidabilità dei sistemi di certificazione volontaria, mediante etichettatura, allo scopo di garantire che sul mercato dell'UE venga immesso solo olio di palma la cui produzione non abbia causato deforestazione, degrado forestale, appropriazione illegittima di terreni e altre violazioni di diritti umani, in linea con la risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(15), e che sistemi come l'RSPO comprendano tutti gli usi finali dell'olio di palma; sottolinea inoltre la necessità di informare maggiormente i consumatori sulle conseguenze nefaste della produzione dell'olio di palma non sostenibile sull'ambiente, dato che l'obiettivo ultimo è ottenere un calo significativo del consumo di olio di palma;

66.  esorta la Commissione e tutti gli Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a profondere sforzi per conseguire un impegno a livello di UE per ottenere, entro il 2020, esclusivamente olio di palma sostenibile certificato, firmando e attuando, tra le altre cose, la dichiarazione di Amsterdam "Verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei", e ad adoperarsi verso un impegno settoriale mediante, tra l'altro, la firma e l'attuazione della dichiarazione di Amsterdam a sostegno di una catena di approvvigionamento dell'olio di palma pienamente sostenibile entro il 2020;

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

67.  ricorda che gli OSS possono essere conseguiti solo se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche; è preoccupato dal fatto che l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi; esprime inquietudine per l'impatto ambientale delle crescenti importazioni di biomassa e dell'aumento della domanda di legno in Europa, segnatamente per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili; invita l'UE a ottemperare all'obbligo di coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 TFUE, poiché esso costituisce un aspetto fondamentale del contributo dell'UE all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e del consenso europeo in materia di sviluppo; invita pertanto l'UE a garantire la coerenza tra le sue politiche in materia di sviluppo, commercio, agricoltura, energia e clima;

68.  invita la Commissione a semplificare e coordinare meglio i suoi sforzi volti a combattere il disboscamento illegale nel quadro delle varie politiche dell'UE e dei servizi interessati a tali politiche; invita la Commissione a negoziare norme sull'importazione di legname nei futuri accordi commerciali bilaterali o multilaterali, per evitare di compromettere i successi conseguiti attraverso il piano d'azione FLEGT con i paesi produttori di legname;

69.  rammenta che l'80 % delle foreste è costituito da terre e territori tradizionali dei popoli indigeni e delle comunità locali; osserva con preoccupazione che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni ha segnalato di aver ricevuto un crescente numero di denunce riguardanti situazioni in cui i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici hanno inciso negativamente sui diritti dei popoli indigeni, segnatamente progetti in materia di energie rinnovabili, quali la produzione di biocarburanti e la costruzione di dighe per la produzione di energia elettrica; sottolinea la necessità di garantire i diritti di proprietà fondiaria delle comunità forestali locali, compresi i diritti consuetudinari; sottolinea che i pagamenti basati sui risultati e il programma REDD+ rappresentano un'opportunità per migliorare la governance delle foreste, i diritti fondiari e i mezzi di sussistenza;

70.  sottolinea il ruolo cruciale dei popoli indigeni nella gestione sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità; ricorda che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) chiede agli Stati parte di rispettare le conoscenze e i diritti dei popoli indigeni quali garanzie nell'attuazione di REDD+; esorta i paesi partner ad adottare provvedimenti al fine di coinvolgere efficacemente i popoli indigeni nell'ambito delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi;

71.  invita l'UE e gli Stati membri a potenziare le sinergie tra l'accordo volontario di partenariato FLEGT e il programma REDD+;

72.  esprime profonda preoccupazione per l'aumento dell'uso industriale su larga scala delle foreste per la produzione energetica mediante le monocolture, il che accelera la perdita di biodiversità su scala globale e il deterioramento dei servizi ecosistemici;

73.  ricorda che le politiche dell'UE sui biocarburanti dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; ribadisce che l'UE dovrebbe eliminare gradualmente tutti gli incentivi politici agli agrocarburanti entro il 2030;

74.  deplora il fatto che la revisione in corso della direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) non introduca criteri di sostenibilità sociale e non consideri altre conseguenze indirette dell'utilizzo delle terre tenendo conto dei rischi di accaparramento dei terreni; ricorda che la direttiva dovrebbe essere coerente con le norme internazionali in materia di diritti fondiari, ovvero la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le linee guida volontarie sulla proprietà fondiaria e i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari della FAO; sottolinea altresì l'esigenza di introdurre criteri più rigorosi sulla biomassa forestale per impedire che la promozione della bioenergia provochi deforestazione altrove;

75.  prende atto dell'insieme di prove inequivocabili del fatto che la conversione delle foreste tropicali in terreni agricoli, piantagioni e altri usi del suolo causa una significativa perdita di specie, soprattutto di quelle tipiche delle foreste; sottolinea la necessità della rigenerazione di foreste naturali e biologicamente diversificate come mezzo per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare l'obiettivo 15; ritiene che i programmi per la rigenerazione forestale dovrebbero riconoscere i diritti fondiari consuetudinari locali, essere inclusivi e adattati alle condizioni locali e promuovere soluzioni basate sulla natura, quali il ripristino del paesaggio forestale, al fine di equilibrare gli usi dei terreni, compresi aree protette, pratiche agroforestali, sistemi agricoli, piantagioni di piccola scala e insediamenti umani; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione in paesi terzi sia affrontato alla luce degli obiettivi stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020;

76.  invita l'UE a sostenere le iniziative dei paesi in via di sviluppo ricchi di foreste e volte a controbilanciare l'espansione incontrollata delle pratiche agricole e delle attività estrattive che hanno inciso negativamente sulla gestione delle foreste, sul sostentamento e sull'integrità culturale dei popoli indigeni, e che hanno avuto effetti pregiudizievoli sulla stabilità sociale e sulla sovranità alimentare degli agricoltori;

77.  ribadisce che le catene di valore sostenibili del legno, derivanti da foreste gestite in modo sostenibile, comprese le piantagioni forestali sostenibili e le aziende arboricole da legno familiari, possono fornire un importante contributo al raggiungimento degli OSS e degli impegni in materia di cambiamenti climatici; insiste, in un contesto in cui il degrado e le alterazioni delle foreste causano il 68,9 % delle perdite complessive di carbonio negli ecosistemi tropicali(16), affinché i finanziamenti pubblici derivanti da finanziamenti per il clima e per lo sviluppo non siano utilizzati per sostenere l'espansione dell'agricoltura, del disboscamento su scala industriale, delle attività minerarie, dell'estrazione delle risorse o dello sviluppo delle infrastrutture nei paesaggi forestali intatti e affinché i finanziamenti pubblici in generale siano soggetti a solidi criteri di sostenibilità; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a coordinare le politiche dei donatori al riguardo(17);

78.  ritiene che gli sforzi volti ad arrestare la deforestazione debbano includere un'assistenza e un sostegno e a favore dell'utilizzo più efficace di terreni già coltivati, da applicarsi congiuntamente a un approccio basato sui piccoli comuni intelligenti; riconosce che le pratiche agroecologiche presentano un forte potenziale per massimizzare le funzioni ecosistemiche e la resilienza tramite tecniche agroforestali di semina e di permacoltura miste e altamente differenziate, rilevanti anche per praticare colture come l'olio di palma, il cacao o la gomma, e per fornire vantaggi aggiuntivi in termini di risultati sociali, di diversificazione della produzione e della produttività, senza ricorrere a ulteriori conversioni di zone forestali;

Criminalità forestale

79.  osserva che, secondo l'UNEP e l'INTERPOL, il disboscamento illegale e il commercio del legname rappresentano uno dei cinque più importanti settori della criminalità ambientale, che coinvolge in misura crescente gruppi di criminalità organizzata transnazionale;

80.  sottolinea che la lotta al commercio illegale internazionale necessita di azioni concertate e inclusive al fine di fermare la distruzione, la deforestazione, il disboscamento illegale, le frodi, i massacri e la domanda di prodotti forestali e specie selvatiche;

81.  sottolinea che i reati forestali, dagli incendi non regolamentati o illegali di carbone vegetale fino ai reati societari su vasta scala riguardanti legname, carta e cellulosa, hanno un grande impatto sulle emissioni globali, sulle riserve idriche, sulla desertificazione e sull'andamento delle precipitazioni;

82.  osserva con preoccupazione che, secondo l'UNEP e INTERPOL, la legislazione che affronta la criminalità ambientale è ritenuta inadeguata in molti paesi in ragione, tra l'altro, della mancanza di competenze e personale, di ammende ridotte o dell'assenza di sanzioni penali ecc., che rappresentano ostacoli a una lotta efficace contro tali reati;

83.  sottolinea l'importanza di istituire, nei paesi produttori, sanzioni realmente dissuasive ed efficaci per combattere l'abbattimento e il commercio illegale del legname;

84.  chiede alla Commissione di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente(18) al fine di includere il disboscamento illegale;

85.  incoraggia l'UE ad aiutare a rafforzare la vigilanza sulla deforestazione e sulle attività illegali;

86.  sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde della criminalità, come la povertà, la corruzione e la cattiva governance, attraverso un approccio integrato e olistico, incoraggiando la cooperazione finanziaria transfrontaliera e impiegando tutti gli strumenti propri della lotta alla criminalità organizzata internazionale, inclusi il sequestro e la confisca di beni derivanti da tali attività e la lotta al riciclaggio di denaro;

87.  sottolinea la necessità di potenziare i quadri giuridici nazionali, di sostenere la creazione di reti nazionali per l'applicazione della legge e di rafforzare l'attuazione e l'applicazione del diritto internazionale pertinente alla promozione di una gestione forestale trasparente e responsabile mediante, tra le altre cose, lo scambio di migliori pratiche, una rigorosa diffusione delle informazioni, accurate valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e sistemi di monitoraggio e di segnalazione, tenendo conto della necessità di proteggere le guardie forestali; chiede una collaborazione rafforzata tra i diversi settori e le diverse agenzie sia a livello nazionale che internazionale, in particolare con INTERPOL e UNODC, compresi la condivisione di intelligence e la cooperazione giudiziaria e l'ampliamento delle competenze della Corte penale internazionale al fine di coprire la criminalità ambientale;

88.  ricorda che un maggiore accesso ai dati doganali sulle importazioni che entrano nell'UE aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità della catena del valore globale; invita la Commissione a estendere gli obblighi in materia di dati doganali e a includere l'esportatore e il produttore quali elementi obbligatori dei dati doganali, rafforzando in tal modo la trasparenza e la tracciabilità delle catene del valore globali;

Questioni commerciali

89.  sottolinea che i negoziati commerciali dell'UE devono essere in linea con gli impegni assunti dall'Unione a intervenire per ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a potenziare gli stock di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo;

90.  evidenzia la necessità di ampliare e rafforzare i meccanismi di prevenzione, monitoraggio e verifica dell'impatto sull'ambiente e sui diritti umani degli accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio e di investimento (ALS) dell'UE, anche mediante indicatori verificabili e iniziative indipendenti di monitoraggio e comunicazione dei dati a livello di comunità;

91.  sollecita l'Unione a includere sempre nei suoi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile (TSD) disposizioni vincolanti e applicabili per fermare il disboscamento illegale, la deforestazione, il degrado delle foreste e l'accaparramento dei terreni nonché altre violazioni dei diritti umani, che siano sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, e a prendere in considerazione, tra i vari metodi di esecuzione, un meccanismo basato su sanzioni e disposizioni intese a garantire il diritto di proprietà, la consultazione preventiva e il consenso informato; invita la Commissione a inserire tali disposizioni negli ALS già conclusi mediante la clausola di revisione, con particolare riferimento all'impegno a dare effettiva attuazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di monitorare tali disposizioni e la necessità di avviare senza indugio procedure di consultazione governativa in caso di mancato rispetto di tali norme da parte dei partner commerciali, e di attivare gli attuali meccanismi di esecuzione quali i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti nel quadro dei capitoli TSD;

92.  invita la Commissione a includere disposizioni ambiziose relative alle foreste in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE; sottolinea che tali disposizioni devono essere vincolanti e applicabili mediante meccanismi efficaci di monitoraggio e di applicazione delle sanzioni che consentano ai singoli e alle comunità, all'interno o all'esterno dell'UE, di fare ricorso;

93.  sottolinea che la corruzione connessa al disboscamento illegale dovrebbe essere trattata nell'ambito della politica commerciale dell'Unione; esorta la Commissione a includere negli ALS disposizioni anticorruzione relative al disboscamento illegale che siano applicabili e che siano attuate appieno e in modo efficace;

94.  esorta la Commissione a includere nel campo di applicazione delle disposizioni applicabili anticorruzione contenute negli ALS le pratiche forestali illegali, quali la vendita sottoprezzo del legname in concessione, l'abbattimento di alberi protetti da parte di società commerciali, il contrabbando transfrontaliero di prodotti forestali, il disboscamento illegale e la trasformazione di materie prime forestali senza licenza;

95.  prende atto che il regolamento relativo al sistema di preferenze generalizzate (SPG) ha ancora un margine di manovra limitato per quanto riguarda la protezione e la gestione responsabile delle risorse forestali; invita la Commissione ad assicurare un adeguato monitoraggio delle convenzioni del settore forestale oggetto dei regimi SPG e SPG+, anche da parte delle organizzazioni della società civile, in modo da garantire la protezione delle foreste nei paesi partner, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di denuncia per garantire che i reclami presentati dalle parti interessate siano presi in debita considerazione; sottolinea la necessità che tale meccanismo tenga in particolare considerazione i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità che dipendono dalle foreste, nonché, ove del caso, i diritti conferiti dalla convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;

96.  ricorda l'importanza di un adeguato accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso e di un'efficace protezione degli informatori nei paesi esportatori di risorse naturali, al fine di garantire l'efficienza di qualsiasi disposizione legislativa o iniziativa;

o
o   o

97.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0098.
(3) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0330.
(5) Nellemann, C. (redattore capo), Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, S. (redattori), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (La crescita della criminalità ambientale: una crescente minaccia per le risorse naturali, la pace, lo sviluppo e la sicurezza, valutazione di reazione rapida dell'UNEP-INTERPOL), United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016
(6) Goodman, R.C., e Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate ("Perché è essenziale e urgente preservare le foreste tropicali per mantenere un clima stabile"), Working Paper 385, Center for Global Development, 2014; McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy ("Percorsi verso un'economia a basso tenore di carbonio"), 2009; McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve ("Percorsi verso un'economia a basso tenore di carbonio: seconda versione della curva di abbattimento dei costi relativi ai gas a effetto serra"), 2013.
(7) Baccini, A. e al., "Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss" ("Le foreste tropicali sono una fonte netta di carbonio, in base alle misurazioni in superficie dei guadagni e delle perdite"), Science, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234.
(8) Cfr. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge
(9) Nellemann, C. (redattore capo), Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, S. (redattori), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (La crescita della criminalità ambientale: una crescente minaccia per le risorse naturali, la pace, lo sviluppo e la sicurezza, valutazione di reazione rapida dell'UNEP-INTERPOL), United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.
(10) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
(11) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
(12) La relazione sull'agevolazione dei reati ("Permitting Crime Report") del 2014 dell'Agenzia per le indagini in campo ambientale (Environmental Investigation Agency - EIA) e della Rete indonesiana per il monitoraggio delle foreste (Indonesian Forest Monitoring Network/Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) ha rivelato che alcune società provviste di licenza TLAS sono implicate nel cosiddetto "riciclaggio di legname" e mischiano il legno di provenienza illegale con il legname legale. Attualmente, questo legname potrebbe essere potenzialmente esportato nell'UE come legname corredato di licenza FLEGT. La relazione è disponibile al seguente indirizzo: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick; fonte primaria: https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
(13) Caso in Nepal presentato da ClientEarth, disponibile all'indirizzo: https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/
(14) Forest Trends Report Series, Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations ("Beni di consumo e deforestazione: un'analisi dell'entità e della natura della conversione illegale delle foreste a fini agricoli e per piantagioni di legname"), 2014.
(15) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
(16) Baccini, A. e al., "Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss" ("Le foreste tropicali sono una fonte netta di carbonio, in base alle misurazioni in superficie dei guadagni e delle perdite"), Science, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234, http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962
(17) Baccini, A. e al., op. cit.
(18) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

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