Indice 
Testi approvati
Mercoledì 12 settembre 2018 - Strasburgo
Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola ***I
 Modifica del memorandum di cooperazione USA-UE (installazione di sistemi per la gestione del traffico aereo) ***
 Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE (adesione della Croazia) ***
 Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I
 Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa ***I
 Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale ***I
 Situazione in Ungheria
 Sistemi d'arma autonomi
 Stato delle relazioni UE-Stati Uniti
 Stato delle relazioni UE-Cina

Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola ***I
PDF 124kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))
P8_TA(2018)0334A8-0255/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0199),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0156/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 luglio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0255/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

P8_TC1-COD(2018)0097


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1670.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Modifica del memorandum di cooperazione USA-UE (installazione di sistemi per la gestione del traffico aereo) ***
PDF 108kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))
P8_TA(2018)0335A8-0214/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05800/2018),

–  vista la modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (14031/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0122/2018),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0214/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.


Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE (adesione della Croazia) ***
PDF 104kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))
P8_TA(2018)0336A8-0256/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12256/2014),

–  visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (12255/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0080/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0256/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.


Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I
PDF 280kWORD 100k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))(1)
P8_TA(2018)0337A8-0245/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
(2)  Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l'acquisizione dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento di un mercato interno veramente integrato e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore"26, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).
(3)  I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati e la legislazione in materia deve essere adeguata alle esigenze future onde evitare di limitare lo sviluppo tecnologico. Continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"26, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative all'esercizio e all'applicazione dell'uso di opere e altro materiale sulle piattaforme dei prestatori di servizi online e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori), nonché alla contabilità relativa allo sfruttamento delle opere protette in base ai contratti in questione.
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26 COM(2015)0626.
26 COM(2015)0626.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31 e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32.
(4)  La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27 bis, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31 e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32.
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27 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
27 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
27 bis Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
28 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
28 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
29 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
29 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
32 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
32 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.
(5)  Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili all'innovazione, alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo dell'innovazione e della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell’Unione. Pertanto, le eccezioni efficaci esistenti in tali settori dovrebbero continuare a essere disponibili negli Stati membri, a condizione che non limitino l'ambito di applicazione delle eccezioni o delle limitazioni previste dalla presente direttiva. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Le eccezioni e la limitazione di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
(6)  Le eccezioni e le limitazioni di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.
(8)  Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". L'estrazione di testo e di dati permette di leggere e analizzare un gran numero di informazioni memorizzate in formato digitale ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d’autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Affinché possa avere luogo l'estrazione di testo e di dati, nella maggior parte dei casi è necessario innanzitutto accedere alle informazioni e successivamente riprodurle. Generalmente, le informazioni possono essere elaborate mediante l'estrazione di testo e di dati solo dopo essere state normalizzate. Qualora si abbia legalmente accesso alle informazioni, nel momento in cui queste sono normalizzate si verifica un utilizzo protetto dal diritto d'autore, in quanto ciò comporta una riproduzione mediante modifica del formato delle informazioni oppure estrazione delle stesse da una banca dati in un formato che può essere sottoposto all'estrazione di testo e di dati. Le procedure pertinenti al diritto d'autore nell'utilizzo della tecnologia di estrazione di testo e di dati di conseguenza non si riferiscono al processo di estrazione di testo e di dati in sé, che consiste in una lettura e un'analisi di informazioni normalizzate e memorizzate in formato digitale, ma alla procedura di accesso e a quella mediante la quale le informazioni sono normalizzate per consentirne l'analisi computazionale automatizzata, nella misura in cui tale procedura implica un'estrazione da una banca dati o riproduzioni. Le eccezioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati previste dalla presente direttiva dovrebbero essere intese in relazione alle procedure pertinenti al diritto d'autore necessarie per consentire l'estrazione di testo e di dati. Nei casi in cui la legislazione in vigore in materia di diritto d'autore non sia applicabile agli utilizzi dell'estrazione di testo e di dati, tali utilizzi dovrebbero restare esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.
(10)  È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria per gli organismi di ricerca al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che svolgono attività di ricerca scientifica dovrebbero essere coperti dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati a condizione che i risultati della ricerca non vadano a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tali organismi in particolare. Qualora la ricerca sia condotta nel quadro di un partenariato pubblico-privato, l'impresa che partecipa a tale partenariato dovrebbe avere anche legalmente accesso alle opere o altro materiale. Le riproduzioni e le estrazioni fatte ai fini dell'estrazione di testo e di dati dovrebbero essere memorizzate in maniera sicura e in modo tale da garantire che le copie siano utilizzate esclusivamente ai fini della ricerca scientifica.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un'eccezione che vada oltre l'eccezione obbligatoria, a condizione che l'utilizzo delle opere e di altro materiale a cui si fa riferimento non sia stato espressamente riservato dai rispettivi titolari dei diritti anche mediante strumenti a lettura ottica.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.
(15)  Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta. Qualora gli istituti di tutela del patrimonio culturale perseguano un obiettivo educativo e siano coinvolti in attività di insegnamento, gli Stati membri dovrebbero poter considerare tali istituti come un istituto di istruzione nell'ambito di tale eccezione nella misura in cui sono interessate le loro attività di insegnamento.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.
(16)  L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'eccezione o limitazione d'utilizzo dovrebbe essere concessa a condizione che l'opera o altro materiale utilizzato indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali nel luogo in cui si svolge fisicamente l'attività di insegnamento, anche laddove essa avvenga al di fuori dei locali dell'istituto di istruzione, ad esempio in biblioteche o istituti di tutela del patrimonio culturale, purché il loro utilizzo avvenga sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, che l'utilizzo online tramite l'ambiente informatico sicuro dell'istituto scolastico, l'accesso al quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Un ambiente informatico sicuro dovrebbe essere inteso come un ambiente di insegnamento e di apprendimento digitale, l'accesso al quale è limitato, mediante un'apposita procedura di autenticazione, al personale docente dell'istituto di istruzione e agli alunni o agli studenti iscritti a un programma di studio.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.
(17)  Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all’altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate. Tali licenze possono assumere la forma di accordi di licenze collettive, di accordi di licenze collettive estese e di licenze che sono negoziate collettivamente come "licenze generali", al fine di evitare che gli istituti di istruzione debbano negoziare individualmente con i titolari dei diritti. Tali licenze dovrebbero essere accessibili e riguardare almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione o all'insegnamento in istituti di istruzione o per gli spartiti musicali. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che tali regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere regimi per garantire che vi sia un'equa compensazione per i titolari dei diritti per gli utilizzi che rientrano in tali eccezioni o limitazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare regimi che non creano un onere amministrativo, quali i regimi che prevedono pagamenti una tantum.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)   Per garantire la certezza giuridica laddove uno Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze adeguate, è necessario specificare le condizioni in base alle quali gli istituti di istruzione possono utilizzare opere o altro materiale protetti in forza dell'eccezione e, al contrario, quando sono tenuti ad agire in forza di un regime di licenze.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.
(18)  Un atto di conservazione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale può richiedere una riproduzione e, di conseguenza, richiedere l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi da parte di tali istituti.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.
(19)  La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di riproduzione per la conservazione ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione e la creazione di reti per la conservazione transfrontaliere negli organismi nel mercato interno che sono impegnati nella conservazione e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.
(20)  Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare le opere. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o mezzo, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un’opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione. Gli archivi degli organismi di ricerca o delle emittenti di servizio pubblico dovrebbero essere considerati istituti di tutela del patrimonio culturale e pertanto dovrebbero beneficiare di tale eccezione. Ai fini di tale eccezione, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere disposizioni relative alle gallerie accessibili al pubblico come i musei.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 21
(21)  Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.
(21)  Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di proprietà o stabilmente in possesso di tali organizzazioni, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordi di licenza, di un deposito legale o di un prestito a lungo termine. Le opere o altro materiale ai quali gli istituti di tutela del patrimonio culturale accedono temporaneamente attraverso un server di terzi non sono ritenuti come presenti in modo permanente nella loro raccolta.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  A seguito degli sviluppi tecnologici sono emersi servizi della società dell'informazione che consentono agli utenti di caricare o mettere a disposizione contenuti sotto forme diverse e per finalità differenti quali l'illustrazione di un'idea, la critica, la parodia o il pastiche. Tali contenuti possono includere brevi estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti che gli utenti potrebbero aver modificato, combinato o trasformato in altro modo.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)
(21 ter)  Nonostante qualche sovrapposizione con le eccezioni o le limitazioni esistenti, ad esempio quelle relative alle citazioni e alla parodia, non tutti i contenuti caricati o messi a disposizione da un utente che comprendono ragionevolmente estratti di opere o di altro materiale protetti sono coperti dall'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE. Una situazione di questo tipo crea incertezza giuridica per gli utenti e i titolari di diritti. È, pertanto, opportuno prevedere una nuova eccezione specifica per consentire gli utilizzi legittimi degli estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti. Laddove i contenuti generati o messi a disposizione dagli utenti comportino un uso breve e proporzionato di una citazione o di un estratto di un'opera o di altro materiale protetti per un fine legittimo, tale utilizzo dovrebbe essere tutelato mediante l'eccezione prevista dalla presente direttiva. Tale eccezione dovrebbe essere applicata solo in determinati casi particolari che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o dell'altro materiale in questione e che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. Al fine di valutare tale pregiudizio è fondamentale che il grado di originalità dei contenuti in questione, la lunghezza o l'ampiezza della citazione o dell'estratto utilizzato, il carattere professionale del contenuto in questione o il grado di danno economico arrecato siano esaminati, se del caso, senza precludere la legittima fruizione dell'eccezione. Detta eccezione dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti morali degli autori dell'opera o dell'altro materiale.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 21 quater (nuovo)
(21 quater)  I prestatori di servizi della società dell'informazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva non dovrebbero avere la facoltà di invocare a proprio vantaggio l'eccezione per l'utilizzo di estratti di opere preesistenti di cui alla presente direttiva, per l'utilizzo di citazioni o estratti di opere o altro materiale protetti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti su tali servizi della società dell'informazione, al fine di ridurre la portata degli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 13 della presente direttiva.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 22
(22)  Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all’età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.
(22)  Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale o non siano mai stati in commercio. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino l'utilizzo delle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Vari Stati membri hanno già adottato regimi di concessione di licenze collettive estese, mandati legali o presunzioni legali che agevolano la concessione di licenze per le opere fuori commercio. Considerando tuttavia la varietà delle opere e di altro materiale nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e la discrepanza tra le prassi di gestione collettiva dei diversi Stati membri e settori di produzione culturale, tali misure non possono offrire una soluzione in tutti i casi, ad esempio qualora manchi una prassi di gestione collettiva per un dato tipo di opera o di altro materiale. In tali circostanze particolari, è pertanto necessario consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere le opere fuori commercio presenti nelle loro raccolte permanenti disponibili online con una deroga al diritto di autore e ai diritti connessi. Pur essendo essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione vincolante per consentire gli utilizzi transfrontalieri delle opere fuori commercio, agli Stati membri dovrebbe comunque essere permesso di utilizzare o continuare a utilizzare gli accordi sulla concessione di licenze collettive estese conclusi a livello nazionale con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per le categorie di opere che sono presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come la mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze. Qualsiasi utilizzo nell'ambito di tale eccezione dovrebbe essere soggetto agli stessi obblighi di "opt-out" e pubblicità degli usi autorizzati da un meccanismo di concessione delle licenze. Al fine di garantire che l'eccezione si applichi soltanto quando sono soddisfatte determinate condizioni e di assicurare la certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero stabilire, a opportuni intervalli di tempo e in consultazione con i titolari dei diritti, le organizzazioni di gestione collettiva e le organizzazioni di tutela del patrimonio culturale, per quali settori e per quali tipi di opere non sono disponibili adeguate soluzioni basate sulle licenze, nel qual caso si dovrebbe applicare l'eccezione.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.
(23)  Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva pertinente, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.
mendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall’applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.
(24)  Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace, che dovrebbe essere promosso dagli Stati membri e che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall’applicazione di tali meccanismi di concessione delle licenze o di tali eccezioni alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all’applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.
(25)  Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità delle soluzioni relative all'utilizzo delle opere fuori commercio introdotte dalla presente direttiva, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all’applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 26
(26)  Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.
(26)  Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e le eccezioni per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 27
(27)  Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell’ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di generare proventi ragionevoli atti a coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.
(27)  Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell’ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all’Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l’utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.
(28)  Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze o dell'eccezione di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale o di non applicare l'eccezione. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all’Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l’utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti per le opere fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari dei diritti godano di una protezione adeguata a norma di detti meccanismi, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la chiarezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.
(30)  Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo negoziale, gestito da un organismo nazionale esistente o di nuova istituzione, che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. La partecipazione a un tale meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie. Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. Tale organo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale imparziale ed esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati, la suddivisione di eventuali costi e la composizione di tali organi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)  La conservazione del patrimonio dell'Unione è di fondamentale importanza e dovrebbe essere rafforzata a vantaggio delle generazioni future. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in primo luogo mediante la tutela del patrimonio pubblicato. A tal fine, è opportuno creare un deposito legale dell'Unione per garantire la raccolta sistematica delle pubblicazioni relative all'Unione, quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica dell'Unione nonché la democrazia, gli affari istituzionali e parlamentari e le politiche dell'Unione, e, pertanto, la registrazione del materiale intellettuale e il futuro patrimonio pubblicato dell'Unione. Tale patrimonio non dovrebbe essere solo preservato mediante la creazione di un archivio dell'Unione per pubblicazioni che concernono questioni relative all'Unione, ma dovrebbe essere anche messo a disposizione dei cittadini dell'Unione e delle generazioni future. La biblioteca del Parlamento europeo, quale biblioteca dell'unica istituzione dell'Unione che rappresenta direttamente i suoi cittadini, dovrebbe essere designata quale biblioteca depositaria dell'Unione. Al fine di non generare oneri eccessivi per editori, stampatori e importatori, solo le pubblicazioni elettroniche, quali libri, periodici e riviste elettronici, dovrebbero essere depositate presso la biblioteca del Parlamento europeo, che dovrebbe mettere a disposizione dei lettori pubblicazioni coperte dal deposito legale dell'Unione presso la biblioteca del Parlamento europeo per fini di studio o ricerca e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo. Tali pubblicazioni non dovrebbero essere rese disponibili online esternamente.
Emendamenti 33 e 137
Proposta di direttiva
Considerando 31
(31)  Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell’ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.
(31)  Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Il crescente squilibrio tra le potenti piattaforme e gli editori di giornali, che possono anche essere agenzie di stampa, ha già provocato una considerevole regressione del panorama mediatico a livello regionale. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali e le agenzie di stampa incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell’ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.
Emendamenti 34 e 138
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell’editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.
(32)  Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell’editoria e conseguentemente per garantire la disponibilità di informazioni affidabili. È quindi necessario che gli Stati membri prevedano a livello di Unione una tutela giuridica per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'Unione. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali al fine di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per tali utilizzi. Gli utilizzi privati dovrebbero essere esclusi da tale riferimento. Inoltre, la quotazione in un motore di ricerca non dovrebbe essere considerata una remunerazione equa e proporzionata.
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.
(33)  Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali. Né si estende alle informazioni fattuali riportate in articoli giornalistici di una pubblicazione a mezzo stampa e non impedirà pertanto a nessuno di riportare tali informazioni fattuali.
Emendamenti 36 e 140
Proposta di
Considerando 34
(34)  I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.
(34)  I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di sottoporre tali diritti alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 35
(35)  La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall’altro.
(35)  La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall’altro. Sebbene ricevano un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere in base alle condizioni di concessione della licenza per la loro opera agli editori di giornali, gli autori le cui opere sono inglobate in una pubblicazione di carattere giornalistico dovrebbero avere diritto a una quota adeguata dei nuovi proventi aggiuntivi che gli editori di giornali ricevono per taluni tipi di utilizzo secondario delle loro pubblicazioni giornalistiche dai prestatori di servizi della società dell'informazione nel rispetto dei diritti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. L'importo della compensazione attribuita agli autori dovrebbe prendere in considerazione le disposizioni specifiche in materia di concessione di licenze del settore relative alle opere inglobate in una pubblicazione giornalistica che sono accettate come adeguate nel rispettivo Stato membro. La compensazione attribuita agli autori non dovrebbe influire sulle condizioni di concessione della licenza concordate dall'autore e dall'editore di giornali per l'utilizzo dell'articolo dell'autore da parte dell'editore.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Gli editori di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell’ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l’onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.
(36)  Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e di pubblicazioni musicali - operano sulla base di accordi contrattuali con gli autori. In quest'ottica realizzano un investimento e acquisiscono diritti, in alcuni ambiti anche i diritti a rivendicare una quota del compenso nelle organizzazioni congiunte di gestione collettiva degli autori e degli editori, ai fini dello sfruttamento delle opere e possono quindi anche registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un numero considerevole di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell’ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un sistema equivalente di ripartizione del compenso, se tale sistema era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La ripartizione tra autori ed editori di tale compenso potrebbe essere stabilita nelle norme interne di distribuzione delle organizzazioni di gestione collettiva che operano congiuntamente a nome degli autori e degli editori oppure potrebbe essere determinata dagli Stati membri mediante disposizioni legislative o regolamentari, conformemente al sistema equivalente che era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità vigenti negli Stati membri relative ai diritti di prestito da parte di istituzioni pubbliche, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o relative ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)   Le industrie culturali e creative (ICC) svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali. Le ICC, inoltre, sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa. In Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'Unione, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE). La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresentano l'elemento centrale dei proventi delle ICC.
Emendamenti 40 e 215/rev
Proposta di direttiva
Considerando 37
(37)  Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.
(37)  Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online protetti dal diritto d'autore. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Tuttavia, sebbene consentano contenuti variegati e di facile accesso, essi danno anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo, dal momento che alcuni servizi di contenuti caricati dagli utenti non concludono accordi di licenza adducendo come motivazione il fatto di essere coperti dall'esenzione sull'"approdo sicuro" prevista dalla direttiva 2000/31/CE.
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis)   Taluni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare pubblico accesso a contenuti o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti. La definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva comprende i prestatori di servizi della società dell'informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere quantità significative di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti e promuovono a fini di lucro, tra l'altro promuovendo la visualizzazione, l'attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva. Non possono pertanto beneficiare dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. La definizione di "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva non riguarda le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano caricati con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori di dati scientifici o pedagogici. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, nonché i mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio in rete di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.
Emendamenti 144, 145 e 146
Proposta di direttiva
Considerando 38
(38)  Qualora i prestatori di servizi della società dell’informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell’esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34.
(38)  I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti. In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero riguardare, nella stessa misura e portata, anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 bis, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all'articolo 13 non si estende ai collegamenti ipertestuali per quanto riguarda le pubblicazioni di carattere giornalistico. Il dialogo tra le parti interessate è essenziale nel mondo digitale. Esse dovrebbero definire le migliori pratiche per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. Tali migliori pratiche dovrebbero tenere conto della misura in cui i contenuti che violano i diritti d'autore incidono sul servizio.
Per quanto concerne l’articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.
Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.
________________
34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Considerando 39
(39)  La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.
(39)   Gli Stati membri dovrebbero disporre che, se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti dovrebbero cooperare in buona fede per garantire che non siano disponibili sui loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non dovrebbe comportare l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetto che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)
(39 bis)   Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indugio. I titolari dei diritti dovrebbero giustificare ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Considerando 39 ter (nuovo)
(39 ter)   Non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero organizzare dialoghi tra i portatori di interessi al fine di armonizzare e definire le migliori prassi. Dovrebbero fornire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e di cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti per l'uso delle loro opere o altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si dovrebbe tenere conto in particolare dei diritti fondamentali e del ricorso a eccezioni e limitazioni. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione a garantire che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.
Emendamenti 44 e 219
Proposta di direttiva
Considerando 39 quater (nuovo)
(39 quater)   Gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di un meccanismo di mediazione che consenta ai prestatori di servizi e ai titolari dei diritti di cercare una soluzione amichevole alle eventuali controversie riguardanti le condizioni degli accordi di cooperazione tra gli stessi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare un organo imparziale che abbia tutta l'esperienza e tutte le competenze pertinenti necessarie ad assistere le parti nella risoluzione della loro controversia.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 39 quinquies (nuovo)
(39 quinquies)  In linea di principio, i titolari dei diritti dovrebbero sempre ricevere una remunerazione equa e adeguata. Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) che hanno stipulato contratti con intermediari, quali case discografiche e produttori, dovrebbero ricevere da questi ultimi una remunerazione equa e adeguata, mediante accordi individuali e/o accordi di contrattazione collettiva, accordi di gestione collettiva o norme aventi un effetto analogo, ad esempio norme comuni in materia di remunerazione. Tale remunerazione dovrebbe essere menzionata esplicitamente nei contratti in funzione di ciascuna modalità di sfruttamento, compreso lo sfruttamento online. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le specificità di ciascun settore e dovrebbero avere la possibilità di stabilire che una remunerazione è considerata equa e adeguata quando è determinata in conformità agli accordi di contrattazione collettiva o all'accordo comune sulle remunerazioni.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 40
(40)  Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.
(40)  Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni complete e pertinenti con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Le informazioni che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono attendersi dovrebbero essere proporzionate e contemplare tutte le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati, compresi quelli derivanti dal merchandising, e la remunerazione dovuta. Le informazioni sullo sfruttamento dovrebbero altresì comprendere le informazioni sull'identità di eventuali sublicenziatari o subcessionari. L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto se si tratta di diritti d'autore pertinenti.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 42
(42)  Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell’Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.
(42)  Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell’Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi, diretti e indiretti, e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti, così come della natura e del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) rispetto all'opera. Tale richiesta di adeguamento contrattuale potrebbe anche essere effettuata dall'organismo che rappresenta l'autore o l'artista (interprete o esecutore), per conto di quest'ultimo, a meno che la richiesta non sia lesiva degli interessi dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore). Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) o un organismo rappresentativo da essi designato dovrebbe avere il diritto di adire, su richiesta dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), il giudice o altra autorità competente.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 43
(43)  Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.
(43)  Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. Gli organismi rappresentativi di autori e artisti (interpreti o esecutori), compresi gli organismi di gestione collettiva e i sindacati, dovrebbero poter avviare tali procedure su richiesta degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Le informazioni dettagliate su chi ha avviato la procedura dovrebbero restare riservate.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)
(43 bis)  Quando concedono una licenza per i loro diritti o li trasferiscono, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, accade che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se i diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere vengano sfruttate. In tal caso, e dopo lo scadere di un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero disporre di un diritto di revoca che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. La revoca dovrebbe essere possibile anche laddove il cessionario o il licenziatario non abbia rispettato l'obbligo di trasparenza/comunicazione ad esso incombente a norma dell'articolo 14 della presente direttiva. La revoca dovrebbe essere presa in esame soltanto dopo la conclusione di tutte le fasi della procedura di risoluzione extragiudiziale, in particolare per quanto riguarda la comunicazione. Dato che lo sfruttamento di opere può variare a seconda dei settori, si potrebbero adottare disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei settori, come ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere e dei periodi di sfruttamento previsto, fissando nello specifico un termine per il diritto di revoca. Al fine di evitare abusi e tenere presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento. Il diritto nazionale dovrebbe disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere che interessano una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 43 ter (nuovo)
(43 ter)  Per sostenere l'effettiva applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe incoraggiare lo scambio delle migliori prassi e promuovere il dialogo a livello di Unione.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 46
(46)  Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio36.
(46)  Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. È opportuno rispettare le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso il "diritto all'oblio".
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)
(46 bis)   È importante sottolineare l'importanza dell'anonimato quando si trattano dati personali per scopi commerciali. Inoltre, quando si utilizzano interfacce di piattaforme online è auspicabile promuovere l'opzione "predefinita" di non condivisione dei dati personali.
Emendamenti 54 e 238
Proposta di direttiva
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Oggetto e ambito di applicazione
1.  La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.
1.  La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.
2.  Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.
2.  Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva
(1)  "organismo di ricerca": un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:
(1)  "organismo di ricerca": un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – comma 2
in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;
in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza significativa su tale organismo;
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
(2)  "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni quali modelli, tendenze e correlazioni; "istituto di tutela del patrimonio culturale;
(2)  "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata delle opere e di altro materiale in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni, compresi, ma non solo, modelli, tendenze e correlazioni;
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
(4)  "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.
(4)  "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione, da parte degli editori o delle agenzie di stampa, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non rientrano nella presente definizione;
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis)  "opera fuori commercio":
(a)  un'opera intera o altro materiale in qualsiasi versione o forma che non è più accessibile al pubblico in uno Stato membro attraverso i canali commerciali tradizionali;
(b)  un'opera o altro materiale che non sono mai stati in commercio in uno Stato membro, a meno che, dalle circostanze del caso di specie, non sia evidente che l'autore si sia opposto alla sua messa a disposizione del pubblico;
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
(4 ter)   "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online": un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti, che il servizio provvede a ottimizzare e a promuovere a scopo di lucro. Le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e i servizi che agiscono a fini non commerciali, come le enciclopedie online, e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici, non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)
(4 quater)  "servizi della società dell'informazione": un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
___________
1 bis Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies)  "servizio di referenziazione automatica delle immagini": un servizio online che riproduce o mette a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione opere grafiche o artistiche od opere fotografiche raccolte con mezzi automatizzati tramite un servizio online di terzi.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Estrazione di testo e di dati
Estrazione di testo e di dati
1.  Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.
1.  Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni da opere o altro materiale cui gli organismi di ricerca hanno legalmente accesso ed effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica da parte di tali organismi.
Gli Stati membri dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) possano beneficiare dell'eccezione di cui al presente articolo, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo.
1 bis.  Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati sono memorizzate in maniera sicura, ad esempio da organismi fidati nominati a tale scopo.
2.  Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.
2.  Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.
3.  I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
3.  I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4.  Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.
4.  Gli Stati membri possono continuare a concedere deroghe ai fini dell'estrazione di testo e di dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Eccezioni o limitazioni facoltative ai fini dell'estrazione di testo e di dati
1.  Fatto salvo l'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per quanto concerne le riproduzioni e le estrazioni di opere e altro materiale legalmente accessibili che fanno parte del processo di estrazione di testo e di dati, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano espressamente apposto una riserva sull'uso delle opere e di altro materiale ivi indicati, anche attraverso strumenti di lettura ottica.
2.  Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 non possono essere utilizzate per finalità diverse dall'estrazione di testo e di dati.
3.  Gli Stati membri possono continuare a prevedere eccezioni per l'estrazione di testo e dati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere
Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere
1.  Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:
1.  Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:
(a)  avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
(a)  avvenga nei locali di un istituto di istruzione oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, o tramite un ambiente elettronica sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
(b)  sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.
(b)  sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile per ragioni di praticabilità.
2.  Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.
2.  Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguati accordi di licenza che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e siano rispondenti alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.
Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.
Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.
3.  L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.
3.  L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.
4.  Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.
4.  Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.
4 bis.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione o la limitazione adottata ai sensi del paragrafo 1 è inapplicabile. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti descritti al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o di altro materiale che possono scegliere.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 5
Articolo 5
Articolo 5
Conservazione del patrimonio culturale
Conservazione del patrimonio culturale
Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.
1.  Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.
1 bis.  Gli Stati membri provvedono a che il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, purché tale riproduzione sia una riproduzione fedele a fini di conservazione del materiale originale.
1 ter.  Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Disposizioni comuni
Disposizioni comuni
L'articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.
1.  L'accesso ai contenuti oggetto di un'eccezione prevista dalla presente direttiva non conferisce agli utenti il diritto di utilizzarli in virtù di un'altra eccezione.
2.   L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale
1.  Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:
1.  Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:
(a)  l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
(a)  l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
(b)  sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
(b)  sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
(c)  tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l’applicazione della licenza a tali opere o materiale.
(c)  tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l’applicazione della licenza a tali opere o materiale.
1 bis.  Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro, purché:
a)  sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso ciò sia impossibile;
b)  tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerati fuori commercio ed escludere l'applicazione dell'eccezione a tali opere o altro materiale.
1 ter.  Gli Stati membri dispongono che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 bis non si applichi a settori o determinati tipi di opere in cui sono disponibili soluzioni appropriate basate su licenze, comprese, ma non solo, le soluzioni di cui al paragrafo 1. In consultazione con gli autori, gli altri titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri determinano la disponibilità di soluzioni basate su licenze collettive estese per determinati settori o tipi di opere.
2.  Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l’intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.
2.  Gli Stati membri possono fissare una data limite per determinare se un'opera precedentemente commercializzata sia considerata fuori commercio.
In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.
In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 o utilizzati in conformità del paragrafo 1 bis non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio, allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.
3.  Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
3.  Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
(a)  la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
(a)  la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
(b)  la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
(b)  qualsiasi licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
(c)  la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c);
(c)  la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 1 bis, lettera b);
anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.
anche in un lasso di tempo di almeno sei mesi prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.
4.  Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:
4.  Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:
(a)  le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
(a)  le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
(b)  in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
(b)  in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
(c)  è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).
(c)  è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).
5.  I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).
5.  I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 8
Articolo 8
Articolo 8
Utilizzi transfrontalieri
Utilizzi transfrontalieri
1.  Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri.
1.  Le opere fuori commercio o altro materiale di cui all’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente a tale articolo in tutti gli Stati membri.
2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico
online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l’intera durata di quest'ultima.
2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera b), siano rese accessibili in modo permanente,
facile ed efficace in un portale unico online pubblico per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, o nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, nel luogo in cui è ubicato l'istituto di tutela del patrimonio culturale, e per l’intera durata di quest'ultima.
3.  Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.
3.  Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.
Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’eccezione indicata nell’articolo 7, paragrafo 1 bis, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Meccanismo di negoziazione
Meccanismo di negoziazione
Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi.
Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei diritti audiovisivi. L'organismo imparziale creato o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo presta assistenza alle parti nella negoziazione e le sostiene nella conclusione degli accordi.
Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo di cui al paragrafo 1.
Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri informano la Commissione in merito all’organismo che creano o designano a norma del primo comma.
Per incoraggiare la disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, gli Stati membri promuovono il dialogo tra gli organismi rappresentativi degli autori, dei produttori delle piattaforme di video su richiesta e le altre parti interessate pertinenti.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Titolo III – capo 2 bis (nuovo) – Articolo 10 bis (nuovo)
CAPO 2 bis
Accesso alle pubblicazioni dell'Unione
Articolo 10 bis
Deposito legale dell'Unione
1.  Tutte le pubblicazioni elettroniche che trattano questioni connesse
all'Unione quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica e la democrazia dell'Unione, le questioni istituzionali e parlamentari e la politica, che sono messe a disposizione del pubblico nell'Unione sono soggette a un deposito legale dell'Unione.
2.  La biblioteca del Parlamento europeo ha il diritto a ricevere, gratuitamente, una copia di ciascuna pubblicazione di cui al paragrafo 1.
3.  L'obbligo stabilito al paragrafo 1 si applica a editori, tipografi e importatori di pubblicazioni per le opere che essi pubblicano, stampano o importano nell'Unione.
4.  Dalla data in cui sono consegnate alla biblioteca del Parlamento europeo, le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 entrano a far parte della raccolta permanente della biblioteca del Parlamento europeo. Esse sono messe a disposizione degli utenti presso i locali della biblioteca del Parlamento europeo esclusivamente a fini di ricerca o di studio da parte di ricercatori accreditati e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo.
5.  La Commissione adotta atti destinati a precisare le modalità relative alla consegna alla biblioteca del Parlamento europeo delle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.
Emendamenti 151, 152, 153, 154 e 155
Proposta di direttiva
Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale
1.  Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.
1.  Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
1 bis.   I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.
2.  I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
2.  I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
2 bis.   I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.
3.  Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.
3.  Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.
4.  I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.
4.  I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione. I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.
4 bis.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 12
Articolo 12
Articolo 12
Richieste di equo compenso
Richieste di equo compenso
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.
Gli Stati membri con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso.
Il primo comma non pregiudica le modalità vigenti negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Titolo IV – capo 1 bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)
CAPO 1 bis
Protezione degli organizzatori di eventi sportivi
Articolo 12 bis
Protezione degli organizzatori di eventi sportivi
Gli Stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE e all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE.
Emendamenti 156, 157, 158, 159, 160 e 161
Proposta di direttiva
Articolo 13
Articolo 13
Articolo 13
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti
1.  I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.
1.  Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.
2.  Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
2.  Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali.
2 bis.   Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.
2 ter.   Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.
3.  Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.
3.  A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni, garantendo che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.
Emendamenti 78 e 252
Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell'informazione relativamente all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie.
Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema.
Entro e non oltre il ... (data indicata all'articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l'istituzione di tale organismo.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 13 ter (nuovo)
Articolo 13 ter
Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini
Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Capo 3 – articolo -14 (nuovo)
Articolo -14
Principio di una remunerazione equa e proporzionata
1.  Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge.
2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora un autore o artista (interprete o esecutore) conceda a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzo a beneficio di tutti gli utenti.
3.  Gli Stati membri tengono conto delle specificità di ogni settore nel promuovere una remunerazione proporzionata dei diritti concessi da autori e artisti.
4.  I contratti specificano la remunerazione applicabile a ciascuna modalità di sfruttamento.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Obbligo di trasparenza
Obbligo di trasparenza
1.  Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.
1.  Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano periodicamente, almeno una volta l'anno, nonché tenendo conto delle specificità di ciascun settore e dell'importanza relativa di ciascun contributo individuale, informazioni tempestive, accurate, pertinenti ed esaustive sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati e la remunerazione dovuta.
1 bis.  Gli Stati membri provvedono a che, qualora il licenziatario o cessionario dei diritti di autori e artisti (interpreti o esecutori) conceda successivamente in licenza tali diritti a terzi, detti terzi condividano con il licenziatario o cessionario tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.
Il licenziatario o cessionario principale trasmette all'autore o all'artista (interprete o esecutore) tutte le informazioni di cui al primo comma. Tali informazioni rimangono immutate, tranne nel caso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, quali definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che, fatti salvi gli articoli 15 e 16 bis, possono essere oggetto di un accordo di non divulgazione al fine di salvaguardare una concorrenza equa. Qualora il licenziatario o cessionario principale non fornisca tempestivamente le informazioni di cui al presente comma, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di richiederle direttamente al sublicenziatario.
2.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.
2.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza elevato.
3.  Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.
4.  Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.
4.  Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE o ad accordi di contrattazione collettiva, qualora tali obblighi o accordi garantiscano requisiti di trasparenza comparabili a quelli di cui al paragrafo 2.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 15 - comma 1
Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di accordi di contrattazione collettiva che prevedano un meccanismo analogo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o gli organismi rappresentativi che agiscano a loro nome abbiano il diritto di reclamare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici, diretti e indiretti, originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 16 - comma 1
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta di uno o più autori e artisti (interpreti o esecutori).
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis
Diritto di revoca
1.  Gli Stati membri provvedono a che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altro materiale protetto disponga di un diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o di altro materiale protetto, ovvero in caso di costante non rispetto dell'obbligo di comunicare periodicamente le informazioni in conformità dell'articolo 14. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche tenendo conto delle peculiarità dei vari settori e delle varie opere e del periodo di sfruttamento previsto, in particolare contemplando limitazioni temporali per il diritto di revoca.
2.  Il diritto di revoca di cui al paragrafo 1 può essere esercitato solo trascorso un tempo ragionevole dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento dei diritti, e solo previa notifica scritta indicante un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare i diritti. Se un'opera o altro materiale contengono il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), l'esercizio del diritto individuale di revoca di tali autori o artisti (interpreti o esecutori) è disciplinato dal diritto nazionale, che stabilisce le norme in materia di diritto di revoca per le opere collettive, tenendo conto dell'importanza relativa dei contributi individuali.
3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il mancato esercizio dei diritti è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.
4.  Le disposizioni contrattuali o di altro tipo che derogano al diritto di revoca sono lecite solo se stipulate mediante un accordo basato su una contrattazione collettiva.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni vigenti nel diritto dell'Unione, per gli utilizzi coperti dalle eccezioni o dalle limitazioni di cui alla presente direttiva.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2
2.   Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].
soppresso

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0245/2018).


Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa ***I
PDF 114kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0825),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0001/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0394/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

P8_TC1-COD(2016)0413


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1672.)

(1) GU C 246 del 28.7.2017, pag. 22.


Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale ***I
PDF 113kWORD 50k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0826),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0534/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A8-0405/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

P8_TC1-COD(2016)0414


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/1673.)


Situazione in Ungheria
PDF 226kWORD 83k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131(INL))
P8_TA(2018)0340A8-0250/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti i trattati internazionali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, quali la Carta sociale europea e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria(1),

–  viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 2015(2) e del 10 giugno 2015(3) sulla situazione in Ungheria,

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012)(4),

–  viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria(5) e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(7),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione(8),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 ottobre 2003, in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione(9),

–  viste le relazioni annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

–  visti gli articoli 45, 52 e 83 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0250/2018),

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;

B.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha un impatto sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

C.  considerando che, come indicato dalla comunicazione della Commissione del 2003 sull'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, l'ambito di applicazione dell'articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, come accade per l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che l'Unione può valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni in settori che rientrano nelle competenze degli Stati membri;

D.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;

E.  considerando che le autorità ungheresi sono sempre state disposte a discutere la legalità di qualsiasi misura specifica, la situazione non è stata affrontata e permangono molte preoccupazioni, che hanno un impatto negativo sull'immagine dell'Unione, nonché sulla sua efficacia e credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani e della democrazia a livello mondiale, e rivelano la necessità di affrontarle mediante un'azione concertata dell'Unione;

1.  afferma che le preoccupazioni del Parlamento si riferiscono alle seguenti questioni:

   il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale;
   l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici;
   la corruzione e i conflitti di interesse;
   la tutela della vita privata e la protezione dei dati;
   la libertà di espressione;
   la libertà accademica;
   la libertà di religione;
   la libertà di associazione;
   il diritto alla parità di trattamento;
   i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze;
   i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
   i diritti economici e sociali;

2.  ritiene che i fatti e le tendenze menzionati nell'allegato della presente risoluzione rappresentino, nel complesso, una minaccia sistemica per i valori di cui all'articolo 2 TUE e un evidente rischio di violazione grave dei suddetti valori;

3.  prende atto dell'esito delle elezioni parlamentari in Ungheria, che hanno avuto luogo l'8 aprile 2018; sottolinea il fatto che qualsiasi governo ungherese è responsabile dell'eliminazione del rischio di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE, anche se tale rischio è una conseguenza duratura delle decisioni politiche suggerite o approvate dai governi precedenti;

4.  trasmette pertanto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, la proposta motivata in allegato al Consiglio, invitandolo a stabilire se esista un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori di cui all'articolo 2 TUE e a rivolgere all'Ungheria raccomandazioni adeguate al riguardo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente alla proposta motivata di decisione del Consiglio a essa allegata, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

Proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta motivata del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)  L'Unione si fonda sui valori enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), che sono comuni agli Stati membri e includono il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. A norma dell'articolo 49 TUE, l'adesione all'Unione richiede il rispetto e la promozione dei valori di cui all'articolo 2 TUE.

(2)  L'adesione dell'Ungheria è stato un atto volontario basato su una decisione sovrana, con un ampio consenso in tutti gli schieramenti politici del paese.

(3)  Nella sua proposta motivata, il Parlamento europeo ha espresso le sue preoccupazioni relative alla situazione in Ungheria. Le principali preoccupazioni riguardano, in particolare, il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale, l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni, i diritti dei giudici, la corruzione e i conflitti di interesse, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, la libertà di espressione, la libertà accademica, la libertà di religione, la libertà di associazione, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze, i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché i diritti economici e sociali.

(4)  Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che le autorità ungheresi sono sempre state disposte a discutere la legalità di qualsiasi misura specifica, ma hanno ripetutamente omesso di adottare le azioni raccomandate nelle sue precedenti risoluzioni.

(5)  Nella sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria, il Parlamento europeo ha affermato che l'attuale situazione nel paese rappresenta un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE e giustifica l'avvio della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE.

(6)  Nella sua comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, la Commissione europea cita numerose fonti di informazione da tenere in considerazione nel monitorare il rispetto e la promozione dei valori comuni, quali ad esempio i rapporti delle organizzazioni internazionali e delle ONG e le sentenze emesse da tribunali regionali e internazionali. Un grande numero di attori a livello nazionale, europeo e internazionale ha espresso una profonda preoccupazione per la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, tra cui le istituzioni e gli organi dell'Unione, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite, nonché numerose organizzazioni della società civile; tuttavia, i loro pareri devono essere considerati giuridicamente non vincolanti, poiché solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può interpretare le disposizioni dei trattati.

Funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale

(7)  La Commissione di Venezia ha espresso preoccupazione in diverse occasioni in merito al processo di stesura della Costituzione in Ungheria, per quanto riguarda sia la Legge fondamentale, sia le sue modifiche. La Commissione di Venezia ha valutato positivamente il fatto che la Legge fondamentale introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali e ha riconosciuto gli sforzi profusi per introdurre un ordinamento costituzionale in linea con i valori e le norme democratici europei comuni e per regolamentare i diritti e le libertà fondamentali in conformità degli strumenti internazionali vincolanti. Le critiche riguardavano la mancanza di trasparenza del processo, l'insufficiente coinvolgimento della società civile, la mancanza di una vera consultazione, la messa in pericolo della separazione dei poteri e l'indebolimento del sistema nazionale di bilanciamento dei poteri.

(8)  Le competenze della Corte costituzionale ungherese sono state limitate a seguito di una riforma costituzionale, anche per quanto riguarda le questioni di bilancio, l'abolizione dell'actio popularis, la possibilità per la Corte di fare riferimento alla propria giurisprudenza anteriore al 1º gennaio 2012 e la limitazione della facoltà della Corte di controllare la costituzionalità di eventuali modifiche della Legge fondamentale, eccetto quelle di carattere esclusivamente procedurale. La Commissione di Venezia, nel suo parere sulla Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese, del 19 giugno 2012, e nel suo parere sulla Quarta modifica della Legge fondamentale ungherese, del 17 giugno 2013, ha espresso gravi preoccupazioni in merito a tali limitazioni e alla procedura di nomina dei giudici e ha formulato raccomandazioni in cui invitava le autorità ungheresi a garantire i necessari pesi e contrappesi. Nei suoi pareri, la Commissione di Venezia ha altresì individuato una serie di elementi positivi delle riforme, quali le disposizioni sulle garanzie di bilancio, l'esclusione della rielezione per i giudici e l'attribuzione al Commissario per i diritti fondamentali del diritto di avviare procedure di controllo ex post.

(9)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il fatto che l'attuale procedura di ricorso costituzionale prevede un accesso più limitato alla Corte costituzionale, non prevede un termine per l'esercizio del controllo di costituzionalità e non ha un effetto sospensivo sulla normativa contestata. Esso ha affermato inoltre che le disposizioni della nuova legge sulla Corte costituzionale indeboliscono il principio di inamovibilità dei giudici e accrescono l'influenza del governo sulla composizione e sul funzionamento della Corte costituzionale, modificando la procedura di nomina dei giudici, il numero dei giudici che compongono la Corte e la loro età di pensionamento. Il Comitato ha espresso inoltre preoccupazione per la limitazione dei poteri e delle competenze della Corte costituzionale in merito al riesame della legislazione che incide in materia di bilancio.

(10)  Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODHIR) ha dichiarato che il modo in cui le elezioni sono state amministrate dal punto di vista tecnico è stato professionale e trasparente e che nel complesso i diritti e le libertà fondamentali sono stati rispettati, ma esercitati in un clima avverso. L'amministrazione delle elezioni ha assolto il suo mandato in modo professionale e trasparente, ha conquistato la fiducia generale tra le parti interessate ed è stata percepita, in generale, come imparziale. La campagna è stata animata, ma la retorica ostile e intimidatoria ha limitato lo spazio per un dibattito sostanziale e ha ridotto la capacità degli elettori di compiere una scelta informata. I massimali di finanziamento e di spesa delle campagne pubbliche miravano a garantire pari opportunità a tutti i candidati. Tuttavia, la capacità dei concorrenti di competere su base paritaria è stata significativamente compromessa dall'eccessiva spesa del governo in pubblicità sui mezzi d'informazione pubblici che ha amplificato il messaggio della coalizione di governo. In assenza di obblighi di rendicontazione fino a dopo le elezioni, gli elettori sono stati di fatto privati di informazioni sul finanziamento della campagna elettorale, aspetto essenziale per poter scegliere in modo consapevole. È stata espressa altresì preoccupazione per la delimitazione delle circoscrizioni elettorali uninominali. Preoccupazioni dello stesso tipo erano state espresse nel parere comune della Commissione di Venezia e del Consiglio delle elezioni democratiche del 18 giugno 2012 in merito alla legge sulle elezioni dei membri del parlamento ungherese, in cui era menzionato il fatto che la delimitazione delle circoscrizioni elettorali doveva essere effettuata in maniera trasparente e professionale mediante una procedura imparziale, ovvero evitando di perseguire obiettivi politici a breve termine ("gerrymandering").

(11)  Negli ultimi anni il governo ungherese ha fatto ampiamente ricorso alle consultazioni nazionali, espandendo la democrazia diretta a livello nazionale. Il 27 aprile 2017 la Commissione ha sottolineato che la consultazione nazionale "Let's stop Brussels" ("Fermiamo Bruxelles") conteneva diverse dichiarazioni e asserzioni che erano oggettivamente errate o estremamente fuorvianti. Il governo ungherese ha anche condotto, nel maggio 2015, consultazioni intitolate "L'immigrazione e il terrorismo" e, nell'ottobre 2017, consultazioni contro il cosiddetto "piano Soros". Tali consultazioni hanno tracciato un parallelo tra terrorismo e migrazione, fomentando l'odio nei confronti dei migranti e riferendosi in particolare alla persona di George Soros e all'Unione.

Indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti dei giudici

(12)  A seguito delle estese modifiche apportate al quadro giuridico nel 2011, al presidente del nuovo organo giudiziario nazionale (NJO) sono state affidate ampie competenze. Nel suo parere sulla legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici e sulla legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, del 19 marzo 2012, come anche nel suo parere sugli atti cosiddetti "cardinali" riguardanti la magistratura, del 15 ottobre 2012, la Commissione di Venezia ha criticato tali ampie competenze. Analoghe preoccupazioni sono state sollevate il 29 febbraio 2012 e il 3 luglio 2013 dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, nonché dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) nella sua relazione del 27 marzo 2015. Tutti questi attori hanno sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo dell'organo collettivo, il Consiglio nazionale della magistratura (NJC), in quanto organo di vigilanza, dato che il presidente dell'NJO, essendo eletto dal parlamento ungherese, non può essere considerato un organo di autogoverno giudiziario. A seguito delle raccomandazioni internazionali, lo status del presidente dell'NJO è stato modificato limitandone le competenze, al fine di garantire un migliore equilibrio tra il presidente e l'NJC.

(13)  A partire dal 2012, l'Ungheria ha intrapreso iniziative concrete per trasferire talune funzioni dal presidente dell'NJO all'NJC, in modo da creare un miglior equilibrio tra i due organi. Sono tuttavia necessari ulteriori progressi. Il GRECO, nella sua relazione del 27 marzo 2015, ha chiesto di ridurre al minimo i potenziali rischi di decisioni discrezionali da parte del presidente dell'NJO. Il presidente dell'NJO ha, tra l'altro, la facoltà di trasferire e assegnare i giudici, oltre ad avere un ruolo nella disciplina giudiziaria. Il presidente dell'NJO formula inoltre una raccomandazione al Presidente dell'Ungheria riguardo alla nomina e alla rimozione dei presidenti dei tribunali, compresi i presidenti e i vicepresidenti delle Corti d'appello. Il GRECO ha accolto con favore la recente adozione del codice etico dei giudici, pur ritenendo che avrebbe potuto essere reso più esplicito e accompagnato dalla formazione permanente. La relazione del GRECO riconosce inoltre le modifiche apportate alle norme relative alle procedure di assunzione e di selezione giudiziaria tra il 2012 e il 2014 in Ungheria, mediante le quali il Consiglio nazionale della magistratura ha ricevuto una funzione di controllo più incisiva nel processo di selezione. Il 2 maggio 2018 l'NJC ha tenuto una sessione in cui ha adottato all'unanimità decisioni concernenti la pratica del presidente dell'NJO di dichiarare infruttuosi gli inviti a presentare candidature per le posizioni giudiziarie e quelle di alto livello. Le decisioni hanno considerato illecita la pratica del presidente.

(14)  Il 29 maggio 2018 il governo ungherese ha presentato un progetto di settima modifica della Legge fondamentale, (T/332), che è stato adottato il 20 giugno 2018 e che ha introdotto un nuovo sistema di tribunali amministrativi.

(15)  In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia") del 6 novembre 2012 nella causa C-286/12, Commissione europea contro Ungheria(10), in cui la Corte ha sostenuto che l'Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell'attività professionale di giudici, procuratori e notai al compimento dei 62 anni di età, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della legislazione dell'Unione, il parlamento ungherese ha adottato la legge XX del 2013, secondo cui l'età di pensionamento nella magistratura sarebbe stata gradualmente elevata a 65 anni in un periodo di dieci anni e ha stabilito i criteri per il reintegro o il risarcimento. La legge ha introdotto la possibilità per i giudici in pensione di essere reintegrati ai posti precedenti presso lo stesso tribunale e alle stesse condizioni vigenti anteriormente alle normative in materia di pensionamento, o, qualora non disponibili a essere reintegrati, di ricevere un risarcimento forfettario di 12 mesi per la perdita della retribuzione con la possibilità di presentare istanza di ulteriore risarcimento dinanzi al tribunale, ma senza la garanzia di essere reinseriti in posizioni amministrative dirigenziali. La Commissione ha tuttavia riconosciuto le misure adottate dall'Ungheria per rendere la sua legge sul pensionamento compatibile con il diritto dell'UE. Nella sua relazione dell'ottobre 2015, l'Istituto per i diritti umani dell'Associazione internazionale forense ha dichiarato che la maggioranza dei giudici rimossi dall'incarico non era stata reintegrata ai posti originari, in parte a causa del fatto che tali posti originari erano già stati occupati. La relazione menziona anche il fatto che l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura ungherese non possono essere garantite e che le garanzie dello Stato di diritto rimangono indebolite.

(16)  Nella sentenza del 16 luglio 2015 nella causa Gazsó contro Ungheria, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ravvisato una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. La CEDU è giunta alla conclusione che le violazioni dipendono da una prassi secondo la quale l'Ungheria ha omesso in maniera ricorrente di garantire che i procedimenti per la determinazione di obblighi e diritti civili si concludessero entro un termine ragionevole e di adottare misure atte a consentire ai richiedenti di chiedere un risarcimento per la durata eccessiva del procedimento civile a livello nazionale. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso. Il nuovo codice di procedura civile, adottato dall'Ungheria nel 2016, prevede l'accelerazione del procedimento civile grazie all'introduzione di una procedura in due fasi. L'Ungheria ha debitamente informato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in merito al fatto che la nuova legge, intesa a creare un mezzo di ricorso effettivo per le procedure prolungate, sarà adottata entro l'ottobre 2018.

(17)  Nella sentenza del 23 giugno 2016 nella causa Baka contro Ungheria, la CEDU ha ravvisato la violazione del diritto di adire un giudice e della libertà di espressione di András Baka, eletto presidente della Corte suprema nel giugno 2009 per un mandato di sei anni, ma rimosso dall'incarico a norma delle disposizioni transitorie della Legge fondamentale, secondo le quali la Curia è il successore legale della Corte suprema. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso. Il 10 marzo 2017 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha sollecitato l'adozione di misure per prevenire ulteriori rimozioni anticipate di giudici sulla base di motivi analoghi, come salvaguardia da abusi al riguardo. Il governo ungherese ha osservato che tali misure non sono connesse all'esecuzione della sentenza.

(18)  Il 29 settembre 2008 András Jóri è stato nominato garante della protezione dei dati con un mandato di sei anni. Tuttavia, con effetto dal 1º gennaio 2012, il parlamento ungherese ha deciso di riformare il sistema di protezione dei dati e di sostituire il garante con un'autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione. È stata quindi posta fine anticipatamente al mandato di András Jóri. L'8 aprile 2014 la Corte di giustizia ha stabilito che l'indipendenza delle autorità di controllo implica necessariamente l'obbligo di rispettare la durata del loro mandato e che l'Ungheria non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11). L'Ungheria ha modificato le norme relative alla nomina del garante, ha presentato le proprie scuse e ha versato l'importo concordato per il risarcimento.

(19)  Nel suo parere sulla legge CLXIII del 2011 relativa all'azione penale e sulla legge CLXIV del 2011 relativa allo status del procuratore generale, dei procuratori e degli altri funzionari della procura e sulla carriera in procura, del 19 giugno 2012, la Commissione di Venezia ha individuato numerose carenze. Nella sua relazione del 27 marzo 2015, il GRECO ha esortato le autorità ungheresi a prendere ulteriori misure per prevenire gli abusi e aumentare l'indipendenza della procura, tra l'altro eliminando la possibilità che il procuratore generale sia rieletto. Inoltre, il GRECO ha chiesto che il procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici ministeri fosse reso più trasparente e che le decisioni relative al trasferimento di procedimenti da un procuratore a un altro fossero subordinate a motivazioni e criteri giuridici rigorosi. Secondo il governo ungherese, la relazione di conformità del GRECO del 2017 riconosceva i progressi compiuti dall'Ungheria in materia di pubblici ministeri (la pubblicazione non è ancora autorizzata dalle autorità ungheresi, nonostante gli appelli lanciati nelle riunioni plenarie del GRECO). La seconda relazione di conformità non è ancora stata completata.

Corruzione e conflitti di interesse

(20)  Nella sua relazione del 27 marzo 2015, il GRECO ha sollecitato l'istituzione di codici di condotta per i deputati al parlamento ungherese relativamente agli orientamenti da adottare nei casi di conflitto di interessi. Inoltre, i deputati dovrebbero essere tenuti a riferire in merito ai conflitti di interesse in modo specifico e ciò dovrebbe essere accompagnato da un obbligo più rigoroso in materia di presentazione di dichiarazioni patrimoniali. Occorrono altresì disposizioni che prevedano sanzioni per la presentazione inesatta delle dichiarazioni patrimoniali. Inoltre, le dichiarazioni patrimoniali dovrebbero essere rese pubbliche online per consentire una reale vigilanza popolare. È opportuno predisporre una banca dati elettronica standard per far sì che tutte le dichiarazioni e le modifiche relative siano accessibili in maniera trasparente.

(21)  Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'OSCE/ODIHR ha concluso che lo scarso controllo delle spese della campagna elettorale e l'assenza di una rendicontazione dettagliata sulle fonti di finanziamento della campagna fino a dopo le elezioni ha messo a repentaglio la trasparenza del finanziamento della campagna e la capacità degli elettori di compiere una scelta informata, in violazione degli obblighi internazionali e contrariamente alla buona prassi. La Corte dei conti ha la competenza di monitorare e controllare il rispetto degli obblighi giuridici. Nella relazione, tuttavia, non figurava una relazione di audit ufficiale della Corte dei conti concernente le elezioni parlamentari del 2018, in quanto non era stata completata in tempo.

(22)  Il 7 dicembre 2016 il comitato direttivo del partenariato per un governo aperto ha ricevuto una lettera dal governo ungherese che annunciava il suo ritiro immediato dal partenariato, che riunisce su base volontaria 75 paesi e centinaia di organizzazioni della società civile. Il governo ungherese era stato oggetto di esame da parte del partenariato per un governo aperto a partire dal luglio 2015, a causa di preoccupazioni espresse dalle organizzazioni della società civile, in particolare in merito al margine di manovra loro concesso per operare nel paese. Non tutti gli Stati membri sono membri del partenariato per un governo aperto.

(23)  L'Ungheria beneficia di fondi dell'Unione pari al 4,4 % del suo PIL, ovvero più della metà degli investimenti pubblici. La quota degli appalti aggiudicati dopo procedure di aggiudicazione che hanno ricevuto una sola offerta resta elevata al 36 % nel 2016. Nell'Unione, l'Ungheria registra la percentuale più alta di raccomandazioni finanziarie dell'OLAF in merito ai fondi strutturali e all'agricoltura per il periodo 2013-2017. Nel 2016 l'OLAF ha concluso la propria indagine su un progetto di trasporti in Ungheria per un ammontare pari a 1,7 miliardi di EUR, nel quale i principali partecipanti erano imprese edili internazionali. L'indagine ha messo in luce irregolarità molto gravi, nonché la possibilità di frode e corruzione nell'esecuzione del progetto. Nel 2017 l'OLAF ha riscontrato "gravi irregolarità" e "conflitti di interesse" nel corso della sua indagine in merito a 35 appalti per l'illuminazione stradale concessi alla società che all'epoca era controllata dal genero del primo ministro ungherese. L'OLAF ha inviato la sua relazione finale con le raccomandazioni finanziarie alla Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione per recuperare 43,7 milioni di euro e le raccomandazioni giudiziarie al Procuratore generale dell'Ungheria. Un'indagine transfrontaliera, conclusa dall'OLAF nel 2017, ha riguardato accuse relative al potenziale uso improprio dei fondi dell'Unione in 31 progetti di ricerca e sviluppo. L'inchiesta, svoltasi in Ungheria, Lettonia e Serbia, ha rivelato un sistema di subappalti utilizzato per aumentare artificialmente i costi dei progetti e nascondere il fatto che i fornitori finali erano società collegate. L'OLAF ha pertanto concluso l'indagine con una raccomandazione finanziaria alla Commissione affinché recuperasse 28,3 milioni di EUR e una raccomandazione giudiziaria alle autorità giudiziarie ungheresi. L'Ungheria ha deciso di non partecipare all'istituzione della Procura europea (EPPO), che sarà competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici.

(24)  In base alla settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, in Ungheria l'efficienza del governo è diminuita dal 1996 e l'Ungheria è uno degli Stati membri con i governi meno efficienti dell'Unione. Tutte le regioni ungheresi sono ben al di sotto della media dell'Unione, in termini di qualità di governo. Secondo la relazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, pubblicata dalla Commissione europea nel 2014, in Ungheria la corruzione è percepita come diffusa (89 %). Secondo la relazione di competitività globale 2017-2018, pubblicata dal Forum economico mondiale, il livello elevato di corruzione ha costituito uno dei fattori più problematici per l'avvio di attività imprenditoriali in Ungheria.

Tutela della vita privata e protezione dei dati

(25)  Nella sua sentenza del 12 gennaio 2016 nella causa Szabó e Vissy contro Ungheria, la CEDU ha rilevato che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata a causa di garanzie giuridiche insufficienti contro una possibile sorveglianza segreta illecita per motivi di sicurezza nazionale, anche in relazione all'uso delle telecomunicazioni. I ricorrenti non hanno sostenuto di essere stati sottoposti ad alcuna misura di sorveglianza segreta, pertanto non sono apparse necessarie ulteriori misure individuali. Come misura di carattere generale, è necessaria una modifica della legislazione pertinente. Attualmente sono in fase di discussione da parte degli esperti dei ministeri competenti dell'Ungheria proposte di modifica della legge sui servizi di sicurezza nazionali. L'esecuzione di tale sentenza è pertanto ancora in sospeso.

(26)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso timori che il quadro giuridico ungherese in materia di sorveglianza segreta per motivi di sicurezza nazionale autorizzi un'intercettazione massiccia delle comunicazioni e non preveda garanzie sufficienti contro un'ingerenza arbitraria nel diritto al rispetto della vita privata. Ha inoltre espresso preoccupazione per l'assenza di disposizioni atte a garantire mezzi di ricorso efficaci in caso di abusi e la notifica all'interessato nel più breve tempo possibile, senza compromettere la finalità della restrizione, dopo la cessazione della misura di sorveglianza.

Libertà di espressione

(27)  Il 22 giugno 2015 la Commissione di Venezia ha adottato un parere riguardante la normativa sui mezzi di comunicazione dell'Ungheria (la legge CLXXXV sui servizi dei media e sui mezzi di comunicazione di massa, la legge CIV sulla libertà della stampa e la normativa sulla tassazione dei proventi della pubblicità dei mezzi di comunicazione di massa), chiedendo diverse modifiche nella legge sulla stampa e nella legge sui media, in particolare riguardo alla definizione di "contenuto mediatico illegale", alla divulgazione delle fonti giornalistiche e alle sanzioni sui media. Preoccupazioni analoghe erano state espresse nell'analisi commissionata dall'Ufficio del rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'OSCE nel febbraio 2011, dal precedente commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel suo parere sulla normativa ungherese in materia di media alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media del 25 febbraio 2011, nonché dagli esperti del Consiglio d'Europa in materia di normativa ungherese sui media nella loro perizia dell'11 maggio 2012. Nella sua dichiarazione del 29 gennaio 2013, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha accolto con soddisfazione il fatto che le discussioni nel settore dei media abbiano portato all'approvazione di varie modifiche importanti. Tuttavia, le perplessità residue sono state ribadite dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella relazione successiva alla sua visita in Ungheria, che è stata pubblicata il 16 dicembre 2014. Il commissario ha anche menzionato le questioni della concentrazione della proprietà dei media e l'autocensura e ha indicato che il quadro giuridico relativo al reato di diffamazione dovrebbe essere abrogato.

(28)  Nel suo parere del 22 giugno 2015, riguardante la normativa sui mezzi di comunicazione, la Commissione di Venezia ha riconosciuto gli sforzi profusi negli anni dal governo ungherese per migliorare il testo originale delle leggi sui media, in linea con i commenti di vari osservatori tra cui il Consiglio d'Europa, e ha preso positivamente atto della volontà delle autorità ungheresi di proseguire il dialogo. La Commissione di Venezia ha tuttavia insistito sulla necessità di modificare le norme che disciplinano l'elezione dei membri del Consiglio dei media, per assicurare una rappresentanza equa dei gruppi politici e di altri gruppi significativi dal punto di vista sociale, e ha affermato che il metodo di nomina e la posizione del presidente del Consiglio dei media o del presidente dell'Autorità per i media dovrebbero essere rivisti per ridurre la concentrazione dei poteri e garantire la neutralità politica; anche il consiglio direttivo dovrebbe essere riformato secondo la stessa logica. La Commissione di Venezia ha inoltre raccomandato che la governance dei fornitori di media del servizio pubblico venga decentrata e che l'agenzia di stampa nazionale non sia il fornitore esclusivo di notizie per i fornitori di media del servizio pubblico. Preoccupazioni analoghe erano state espresse nell'analisi commissionata dall'Ufficio del rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'OSCE nel febbraio 2011, dal precedente commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel suo parere sulla normativa ungherese in materia di media alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media del 25 febbraio 2011, nonché dagli esperti del Consiglio d'Europa in materia di normativa ungherese sui media nella loro perizia dell'11 maggio 2012. Nella sua dichiarazione del 29 gennaio 2013, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha accolto con soddisfazione il fatto che le discussioni nel settore dei media abbiano portato all'approvazione di varie modifiche importanti. Tuttavia, le perplessità residue sono state ribadite dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella relazione successiva alla sua visita in Ungheria, che è stata pubblicata il 16 dicembre 2014.

(29)  Il 18 ottobre 2012, la Commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge CXII del 2011 sull'autodeterminazione informativa e sulla libertà dell'informazione dell'Ungheria. Nonostante una valutazione generalmente positiva, la Commissione di Venezia ha rilevato la necessità di ulteriori miglioramenti. Tuttavia, a seguito di successive modifiche della legge, il diritto di accesso alle informazioni governative è stato ulteriormente limitato in misura significativa. Tali modifiche sono state criticate nell'analisi commissionata dall'Ufficio del rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE nel marzo 2016. Tale analisi ha indicato che gli importi da imputare per i costi diretti sembrano del tutto ragionevoli, ma l'imputazione del tempo necessario ai funzionari pubblici per rispondere alle richieste è inaccettabile. Come altresì riconosciuto dalla relazione 2018 per paese della Commissione europea, il garante della protezione dei dati ha assunto una posizione progressista in casi connessi alla trasparenza, analogamente a quanto hanno fatto i tribunali e la Corte costituzionale.

(30)  Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'OSCE/ODHIR per le elezioni parlamentari ungheresi del 2018 ha concluso che l'accesso alle informazioni, la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà di associazione sono stati soggetti a restrizioni, anche attraverso recenti modifiche giuridiche, e che la copertura mediatica della campagna è stata ampia, ma molto polarizzata e priva di analisi critiche in ragione della politicizzazione della proprietà dei media e dell'influsso delle campagne pubblicitarie del governo. L'emittente pubblica ha adempiuto al suo mandato di fornire un tempo di trasmissione gratuito ai candidati in lizza, ma i suoi telegiornali e la sua produzione editoriale hanno chiaramente favorito la coalizione di governo, il che è in contrasto con le norme internazionali. La maggior parte delle emittenti commerciali erano di parte e si sono schierate a favore dei partiti di governo o di quelli dell'opposizione. I mezzi di comunicazione online hanno fornito una piattaforma per un dibattito politico pluralista e incentrato sui problemi da affrontare. Ha inoltre osservato che la politicizzazione della proprietà, unitamente a un quadro giuridico restrittivo e all'assenza di un'istanza indipendente di regolamentazione dei media, ha avuto un effetto dissuasivo sulla libertà editoriale, ostacolando l'accesso degli elettori a un'informazione pluralistica. Ha inoltre indicato che le modifiche hanno introdotto indebite restrizioni all'accesso alle informazioni ampliando la definizione di informazioni non soggette a divulgazione e aumentando i diritti per il trattamento delle richieste di informazioni.

(31)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazioni in merito alle leggi e alle prassi dell'Ungheria in materia di media che limitano la libertà di opinione e di espressione. Si è detto preoccupato per il fatto che, a seguito delle modifiche della legge che si sono succedute, l'attuale quadro legislativo non garantisce pienamente una stampa priva di censura e restrizioni. Ha rilevato con preoccupazione che il Consiglio dei media e l'Autorità per i media non dispongono dell'indipendenza sufficiente per svolgere le loro funzioni e hanno poteri normativi e sanzionatori eccessivamente ampi.

(32)  Il 13 aprile 2018 il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE ha fortemente condannato la pubblicazione di un elenco di oltre 200 persone da parte di un'emittente ungherese la quale affermava che oltre 2 000 persone, tra cui quelle elencate per nome, lavoravano presumibilmente per "rovesciare il governo". L'elenco è stato pubblicato dal giornale ungherese Figyelő l'11 aprile e comprende molti giornalisti e altri cittadini. Il 7 maggio 2018 il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE ha espresso seria preoccupazione per l'accreditamento negato a vari giornalisti indipendenti, il che ha impedito loro di dare una copertura giornalistica della riunione inaugurale del nuovo parlamento dell'Ungheria. È stato inoltre osservato che un siffatto evento non dovrebbe essere utilizzato come strumento per limitare i contenuti giornalistici che esprimono una voce critica e che tale pratica fissa un precedente negativo per la nuova legislatura del parlamento ungherese.

Libertà accademica

(33)  Il 6 ottobre 2017 la Commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge XXV del 4 aprile 2017 relativa alla modifica della legge CCIV del 2011 sull'istruzione terziaria nazionale. Ha concluso che l'introduzione di norme più rigorose priva di giustificazioni solide, unita alle rigide scadenze e alle gravi conseguenze giuridiche per le università straniere che sono già stabilite in Ungheria e vi operano legalmente da diversi anni, pone problemi considerevoli dal punto di vista dello Stato di diritto e dei principi e delle garanzie in materia di diritti fondamentali. Tali università e i relativi studenti sono protetti da norme nazionali e internazionali sulla libertà accademica, sulla libertà di espressione e di riunione e sul diritto e la libertà di istruzione. La Commissione di Venezia ha, in particolare, raccomandato alle autorità ungheresi di garantire che le nuove norme sul requisito di un permesso di lavoro non influiscano in modo sproporzionato sulla libertà accademica e siano applicate in modo non discriminatorio e flessibile, senza mettere a rischio la qualità e l'internazionalità dell'istruzione già fornita dalle università esistenti. Le preoccupazioni relative alla modifica della legge CCIV del 2011 sull'istruzione terziaria nazionale sono state condivise anche dai relatori speciali delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e di espressione, sul diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione e sui diritti culturali nella loro dichiarazione dell'11 aprile 2017. Nelle osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilevato la mancanza di una giustificazione sufficiente per l'imposizione di tali vincoli alla libertà di pensiero, di espressione e di associazione, nonché alla libertà accademica.

(34)  Il 17 ottobre 2017 il parlamento ungherese ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per il rispetto dei nuovi criteri da parte delle università straniere che operano nel paese, su richiesta esplicita degli istituti interessati e a seguito della raccomandazione della presidenza della conferenza dei rettori ungheresi. La Commissione di Venezia ha accolto con favore la proroga. I negoziati tra il governo ungherese e gli istituti stranieri di istruzione superiore interessati, in particolare l'Università dell'Europa centrale, sono tuttora in corso, mentre permane un limbo giuridico per le università straniere, sebbene l'Università dell'Europa centrale abbia rispettato i nuovi requisiti entro i termini previsti.

(35)  Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il fatto che la modifica della legge CCIV del 2011 sull'istruzione terziaria nazionale limita in modo sproporzionato le università dell'Unione e di paesi terzi nella loro attività e che la legge deve essere riallineata con il diritto dell'Unione. La Commissione ha valutato che la nuova legislazione è in contrasto con il diritto di libertà accademica, il diritto all'istruzione e la libertà d'impresa stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e con gli obblighi giuridici dell'Unione a norma del diritto commerciale internazionale.

(36)  Il 9 agosto 2018 è diventata di dominio pubblico l'intenzione del governo ungherese di ritirare il programma di master in studi di genere presso l'università pubblica di Eötvös Loránd (ELTE) nonché di negare il riconoscimento del master in studi di genere dell'università privata dell'Europa centrale. Il Parlamento europeo sottolinea che in Ungheria un'errata interpretazione del concetto di "genere" ha dominato il dibattito pubblico e deplora tale deliberata interpretazione fuorviante dei concetti di "genere" e di "parità di genere". Il Parlamento europeo condanna gli attacchi alla libertà di insegnamento e di ricerca, in particolare in materia di studi di genere, il cui obiettivo è di analizzare i rapporti di potere, la discriminazione e i rapporti di genere nella società e di trovare soluzioni alle forme di disuguaglianza, e che sono stati oggetto di una serie di campagne diffamatorie. Il Parlamento europeo chiede che sia pienamente ripristinato e salvaguardato il principio democratico fondamentale della libertà di istruzione.

Libertà di religione

(37)  Il 30 dicembre 2011 il parlamento ungherese ha adottato la legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose dell'Ungheria, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La legge ha rivisto la personalità giuridica di molte organizzazioni religiose e ha ridotto a 14 il numero di chiese legalmente riconosciute in Ungheria. Il 16 dicembre 2011 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha condiviso le sue perplessità in merito alla legge in una lettera inviata alle autorità ungheresi. Nel febbraio 2012, in risposta alle pressioni internazionali, il parlamento ungherese ha ampliato a 31 il numero delle chiese riconosciute. Il 19 marzo 2012 la commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria, sottolineando che la legge stabilisce una serie di requisiti eccessivi e basati su criteri arbitrari in relazione al riconoscimento di una chiesa. Inoltre, ha indicato che la legge ha determinato il processo di annullamento della registrazione di centinaia di chiese in precedenza legalmente riconosciute e che essa induce, in certa misura, a un trattamento iniquo e persino discriminatorio delle confessioni e delle comunità religiose, a seconda che siano o meno riconosciute.

(38)  Nel febbraio 2013 la Corte costituzionale ungherese ha stabilito che l'annullamento della registrazione delle chiese riconosciute era incostituzionale. In risposta alla decisione della Corte costituzionale, nel marzo 2013 il parlamento ungherese ha modificato la legge fondamentale. Nel giugno e nel settembre 2013 il parlamento ungherese ha modificato la legge CCVI del 2011 per creare una classificazione su due livelli, costituiti dalle "comunità religiose" e dalle "chiese registrate". Nel settembre 2013 il parlamento ungherese ha inoltre modificato esplicitamente la legge fondamentale per conferire a sé stesso l'autorità di selezionare le comunità religiose per la "cooperazione" con lo Stato nel servizio di "attività di interesse pubblico", conferendosi un potere discrezionale di riconoscere un'organizzazione religiosa con una maggioranza di due terzi.

(39)  Nella sentenza dell'8 aprile 2014, Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri contro Ungheria, la CEDU ha stabilito che l'Ungheria ha violato la libertà di associazione, interpretata alla luce della libertà di coscienza e di religione. La Corte costituzionale ungherese ha rilevato l'incostituzionalità di determinate norme che disciplinano le condizioni del riconoscimento di una chiesa e ha ordinato al legislatore di allineare le norme pertinenti ai requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La legge pertinente è stata di conseguenza presentata al parlamento ungherese a dicembre 2015 ma non ha ottenuto la maggioranza necessaria. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso.

Libertà di associazione

(40)  Il 9 luglio 2014 il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha indicato, nella sua lettera alle autorità ungheresi, di essere preoccupato per la retorica stigmatizzante utilizzata dai politici per mettere in dubbio la legittimità dell'operato delle ONG nel contesto degli audit svolti dall'ufficio di controllo del governo ungherese riguardo alle ONG che gestiscono il fondo ONG delle sovvenzioni del SEE/Norvegia e ne sono beneficiarie. Il governo ungherese ha firmato un accordo con il fondo, a seguito del quale i pagamenti delle sovvenzioni continuano a essere effettuati. Tra l'8 e il 16 febbraio 2016 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani si è recato in visita in Ungheria e ha indicato nella sua relazione che il quadro giuridico in vigore che disciplina l'esercizio delle libertà fondamentali, quali il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto di riunione pacifica e di associazione, comporta sfide significative e che anche la legislazione riguardante la sicurezza nazionale e la migrazione può determinare restrizioni per il contesto della società civile.

(41)  Nell'aprile 2017 è stato presentato al parlamento ungherese un progetto di legge sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero, con l'obiettivo dichiarato di introdurre requisiti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro o del terrorismo. Nel 2013 la Commissione di Venezia ha riconosciuto che possono sussistere vari motivi perché uno Stato limiti i finanziamenti esteri, tra cui la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ma che tali finalità legittime non devono essere usate come pretesto per tenere sotto controllo le ONG o limitarne la capacità di svolgere il proprio lavoro legittimo, segnatamente in difesa dei diritti umani. Il 26 aprile 2017 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha inviato una lettera al presidente dell'Assemblea nazionale ungherese osservando che il progetto di legge è stato presentato nel contesto di una costante retorica conflittuale utilizzata da alcuni membri della coalizione al potere, che hanno pubblicamente definito talune ONG "agenti stranieri" sulla base delle loro fonti di finanziamento e ne hanno messo in dubbio la legittimità. Il termine "agenti stranieri", tuttavia, era assente dal progetto di legge. Analoghe preoccupazioni sono state menzionate nella dichiarazione del 7 marzo 2017 del presidente della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa e dal presidente del Consiglio di esperti sul diritto delle ONG, nonché nel parere del 24 aprile 2017 formulato dal Consiglio di esperti sul diritto delle ONG e nella dichiarazione del 15 maggio 2017 dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani e sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione.

(42)  Il 13 giugno 2017 il parlamento ungherese ha adottato il progetto di legge con diverse modifiche. Nel parere del 20 giugno 2017, la Commissione di Venezia ha riconosciuto che il termine "organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero" è neutro e descrittivo e che alcune di tali modifiche rappresentavano un importante miglioramento ma che, al tempo stesso, altri punti problematici non erano stati affrontati e che le modifiche non erano sufficienti ad alleviare i timori che la legge avrebbe determinato un'interferenza sproporzionata e non necessaria con le libertà di associazione e di espressione, con il diritto al rispetto della vita privata e con il divieto di discriminazione. Nelle osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha rilevato la mancanza di una giustificazione sufficiente per l'imposizione di tali requisiti, che sembravano rientrare in un tentativo di gettare discredito su alcune ONG, comprese ONG dedicate alla protezione dei diritti umani in Ungheria.

(43)  Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento giudiziario contro l'Ungheria per aver disatteso i suoi obblighi derivanti dalle disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei capitali, a causa delle disposizioni della legge sulle ONG che, secondo la Commissione, discriminano indirettamente e limitano in modo sproporzionato le donazioni effettuate dall'estero a favore di organizzazioni della società civile. Inoltre, la Commissione ha asserito che l'Ungheria ha violato il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali sanciti nella Carta, in combinato disposto con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, e degli articoli 56 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(44)  Nel febbraio 2018 il governo ungherese ha presentato un pacchetto legislativo comprendente tre progetti di legge (T/19776, T/19775, T/19774). Il 14 febbraio 2018 il presidente della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa e il presidente del Consiglio di esperti sul diritto delle ONG hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno affermato che il pacchetto non rispetta la libertà di associazione, in particolare nel caso delle ONG che si occupano di migranti. Il 15 febbraio 2018 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso analoghe perplessità. L'8 marzo 2018 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, il relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, l'esperto indipendente sui diritti umani e la solidarietà internazionale, il relatore speciale sui diritti umani dei migranti e il relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa hanno avvertito che il progetto di legge avrebbe comportato indebite restrizioni della libertà di associazione e della libertà di espressione in Ungheria. Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso la preoccupazione che, alludendo alla "sopravvivenza della nazione" e alla protezione dei cittadini e della cultura e collegando il lavoro delle ONG a una presunta cospirazione internazionale, il pacchetto legislativo avrebbe stigmatizzato le ONG e ne avrebbe limitato la capacità di svolgere le loro importanti attività a sostegno dei diritti umani e, in particolare, dei diritti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti. Inoltre, ha espresso la preoccupazione che l'imposizione di restrizioni sui finanziamenti esteri destinati alle ONG avrebbe potuto essere utilizzata per applicare una pressione indebita sulle stesse e interferire in modo ingiustificato nelle loro attività. Uno dei progetti di legge mirava a tassare del 25 % i finanziamenti destinati alle ONG provenienti dall'esterno dell'Ungheria, compresi i finanziamenti dell'Unione; il pacchetto legislativo avrebbe inoltre privato le ONG di un mezzo di ricorso per opporsi a decisioni arbitrarie. Il 22 marzo 2018 la commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiesto un parere della Commissione di Venezia sul progetto di pacchetto legislativo.

(45)  Il 29 maggio 2018 il governo ungherese ha presentato un progetto di legge che modifica alcune leggi connesse a misure per combattere l'immigrazione illegale (T/333). Il progetto è una versione riveduta del pacchetto legislativo precedente e propone pene per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo stesso giorno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto di ritirare la proposta e ha espresso preoccupazione per il fatto che tali proposte, se approvate, avrebbero privato le persone costrette a fuggire dalle proprie case di aiuti e servizi essenziali e avrebbero infiammato ulteriormente il dibattito pubblico già teso e aggravato i crescenti atteggiamenti xenofobici. Il 1° giugno 2018, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso analoghe preoccupazioni. Il 31 maggio 2018 il presidente della commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha confermato la richiesta di un parere della Commissione di Venezia sulla nuova proposta. Il progetto è stato adottato il 20 giugno 2018, prima che la Commissione di Venezia formulasse il suo parere. Il 21 giugno 2018 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato la decisione del parlamento ungherese. Il 22 giugno 2018 la Commissione di Venezia e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE hanno dichiarato che la disposizione sulla responsabilità penale può scoraggiare le attività protette relative all'organizzazione e all'espressione e viola il diritto alla libertà di associazione e di espressione, e deve pertanto essere abrogata. Il 19 luglio 2018 la Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di costituzione in mora in relazione alle nuove leggi che qualificano come reato le attività di sostegno alle domande di asilo e di soggiorno e limitano ulteriormente il diritto di chiedere asilo.

Diritto alla parità di trattamento

(46)  Dal 17 al 27 maggio 2016 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla discriminazione nei confronti delle donne nel diritto e nella pratica si è recato in visita in Ungheria. Nella sua relazione, il gruppo di lavoro ha osservato che non si dovrebbe creare uno squilibrio tra una forma conservatrice di famiglia, la cui protezione è garantita in quanto essenziale per la sopravvivenza nazionale, e i diritti politici, economici e sociali delle donne e la loro emancipazione. Il gruppo di lavoro ha inoltre evidenziato che il diritto di una donna all'uguaglianza non può essere considerato soltanto alla luce della protezione dei gruppi vulnerabili, accanto ai minori, agli anziani e ai disabili, dal momento che le donne costituiscono parte integrante di tutti questi gruppi. I nuovi testi scolastici contengono ancora stereotipi di genere, presentando le donne principalmente come madri e mogli e, in alcuni casi, raffigurando le madri come meno intelligenti dei padri. Dall'altro lato, il gruppo di lavoro ha riconosciuto gli sforzi del governo ungherese volti a rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita familiare introducendo disposizioni favorevoli nel sistema di sostegno alle famiglie e in relazione all'educazione e alla cura della prima infanzia. Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE per le elezioni parlamentari ungheresi del 2018 ha dichiarato che le donne sono sottorappresentate nella vita politica e che non vi sono requisiti giuridici per la promozione dell'uguaglianza di genere nel quadro delle elezioni. Sebbene un importante partito abbia indicato una donna come capolista a livello nazionale e alcuni partiti abbiano affrontato nei loro programmi questioni legate al genere, l'emancipazione delle donne ha ricevuto scarsa attenzione come tema della campagna, anche nei media.

(47)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite si è compiaciuto per la firma della Convenzione di Istanbul ma ha espresso rammarico per il fatto che in Ungheria siano ancora diffusi atteggiamenti patriarcali stereotipati riguardo alla posizione delle donne nella società, e ha preso atto con preoccupazione dei commenti discriminatori pronunciati da esponenti politici nei confronti delle donne. Ha altresì osservato che il codice penale ungherese non tutela pienamente le donne vittime di violenza domestica. Ha espresso preoccupazione per la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali nel settore pubblico, in particolare nei ministeri e nel parlamento ungherese. La Convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata.

(48)  La Legge fondamentale dell'Ungheria stabilisce disposizioni obbligatorie per la protezione del posto di lavoro dei genitori e per la difesa del principio della parità di trattamento; di conseguenza, esistono norme speciali in materia di diritto del lavoro per le donne e per le madri e i padri con figli. Il 27 aprile 2017 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando l'Ungheria ad attuare correttamente la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12), dal momento che la normativa ungherese prevede un'eccezione al divieto di discriminazioni basate sul sesso molto più ampia rispetto all'eccezione prevista da tale direttiva. Nella stessa data la Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti dell'Ungheria per la mancata conformità alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio(13), che stabilisce che i datori di lavoro hanno l'obbligo di adeguare le condizioni di lavoro per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento al fine di evitare rischi per la loro salute o sicurezza. Il governo ungherese si è impegnato a modificare le disposizioni necessarie della legge CXXV del 2003 sulla parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità, nonché la legge I del 2012 sul codice del lavoro. Di conseguenza, il 7 giugno 2018 il caso è stato chiuso.

(49)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per il fatto che il divieto costituzionale di discriminazione non include esplicitamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra i motivi di discriminazione e che la sua definizione restrittiva di famiglia può dare adito a discriminazioni poiché non contempla taluni tipi di famiglia, comprese le coppie dello stesso sesso. Il Comitato ha inoltre espresso preoccupazione per gli atti di violenza e la diffusione degli stereotipi negativi e dei pregiudizi nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, in particolare nei settori dell'occupazione e dell'istruzione.

(50)  Nelle osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha anche menzionato il ricovero forzato in istituti di cura, l'isolamento e il trattamento forzato cui sono soggette moltissime persone con disabilità mentali, intellettive e psicosociali, nonché le segnalazioni di violenze e di trattamenti crudeli, disumani o degradanti e le denunce riguardanti un elevato numero di decessi avvenuti in istituzioni chiuse sui quali non sono state avviate indagini.

Diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze

(51)  Nella relazione a seguito della visita in Ungheria, pubblicata il 16 dicembre 2014, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha dichiarato di essere preoccupato per il peggioramento della situazione riguardante il razzismo e l'intolleranza in Ungheria, dove l'antiziganismo è la forma di intolleranza più evidente, come illustrano le violenze particolarmente feroci nei confronti delle persone rom e le marce paramilitari e le ronde nei villaggi con popolazione rom. Ha altresì evidenziato che, nonostante le posizioni di condanna assunte dalle autorità ungheresi rispetto alla retorica antisemita, l'antisemitismo rappresenta un problema ricorrente, che si manifesta con l'incitamento all'odio e con atti di violenza rivolti contro le persone ebree e le loro proprietà. Inoltre, ha riferito di una recrudescenza della xenofobia nei confronti dei migranti, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati, e dell'intolleranza che colpisce altri gruppi sociali quali le persone LGBTI, gli indigenti e le persone senza fissa dimora. La Commissione europea contro il razzismo e la xenofobia ha espresso analoghe preoccupazioni nella sua relazione sull'Ungheria pubblicata il 9 giugno 2015.

(52)  Nel suo quarto parere sull'Ungheria adottato il 25 febbraio 2016, il Comitato consultivo sulla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ha rilevato che i rom continuano a subire una discriminazione e una disuguaglianza sistematiche in tutti gli ambiti della vita, compresi gli alloggi, l'occupazione, l'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria e la partecipazione alla vita sociale e politica. Nella sua risoluzione del 5 luglio 2017, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità ungheresi di compiere sforzi costanti ed efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la disuguaglianza e la discriminazione subite dai rom, di migliorare, in stretta consultazione con i rappresentanti dei rom, le condizioni di vita, l'accesso dei rom ai servizi sanitari e all'occupazione, di adottare misure efficaci per porre fine alle pratiche che determinano il perdurare della segregazione dei bambini rom nella scuola e moltiplicare gli sforzi per rimediare alle carenze che i bambini rom devono fronteggiare nel settore dell'istruzione, di garantire che i bambini rom abbiano pari opportunità di accesso a un'istruzione di qualità a tutti i livelli e di continuare ad adottare misure per evitare che i bambini siano ingiustamente inseriti in scuole e classi speciali. Il governo ungherese ha adottato varie misure sostanziali per promuovere l'inclusione dei rom. Il 4 luglio 2012 ha adottato il piano d'azione per la tutela dell'occupazione per tutelare l'occupazione dei lavoratori svantaggiati e promuovere l'occupazione dei disoccupati di lunga durata. Ha inoltre adottato la strategia settoriale per l'assistenza sanitaria "Ungheria sana 2014-2020" volta a ridurre le disuguaglianze sanitarie. Nel 2014 ha adottato una strategia, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, per il trattamento di alloggi simili a baracche in insediamenti segregati. Tuttavia, secondo la Relazione sui diritti fondamentali per il 2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la percentuale di giovani rom con un'attività principale attuale diversa da lavoro, istruzione o formazione è cresciuta dal 38 % del 2011 al 51 % del 2016.

(53)  Nella sentenza del 29 gennaio 2013, Horváth e Kiss contro Ungheria, la CEDU ha stabilito che la pertinente normativa ungherese applicata nella prassi era priva di adeguate garanzie e determinava la sovrarappresentanza e la segregazione dei bambini rom nelle scuole speciali a causa della sistematica diagnosi erronea di disabilità mentale, configurando una violazione del diritto a un'istruzione priva di discriminazioni. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso.

(54)  Il 26 maggio 2016 la Commissione ha inviato alle autorità ungheresi una lettera di messa in mora formale in relazione sia alla normativa che alle pratiche amministrative del paese, che fanno sì che i bambini rom siano sovrarappresentati in modo sproporzionato nelle scuole speciali per bambini con disabilità mentali e siano soggetti a un notevole grado di segregazione dell'istruzione nelle scuole ordinarie, ostacolando così l'inclusione sociale. Il governo ungherese ha avviato un dialogo attivo con la Commissione. La strategia ungherese in materia di inclusione si incentra sulla promozione dell'istruzione inclusiva, sulla riduzione della segregazione, sull'interruzione della trasmissione intergenerazionale degli svantaggi e sulla creazione di un ambiente scolastico inclusivo. Inoltre, la legge sull'istruzione pubblica nazionale è stata integrata da garanzie supplementari a decorrere dal gennaio 2017 e il governo ungherese ha avviato audit ufficiali nel 2011-2015 seguiti da azioni intraprese dagli uffici del governo.

(55)  Nella sentenza del 20 ottobre 2015, Balázs contro Ungheria, la CEDU ha stabilito che è stato violato il divieto di discriminazione nel contesto del mancato esame del presunto movente anti-rom di un attacco. Nella sentenza del 12 aprile 2016, R.B. contro Ungheria, e nella sentenza del 17 gennaio 2017, Király e Dömötör contro Ungheria, la CEDU ha stabilito che è stato violato il diritto al rispetto della vita privata a causa delle indagini inadeguate sulle accuse di un abuso con movente razziale. Nella sentenza del 31 ottobre 2017, M.F. contro Ungheria, la CEDU ha stabilito che è stato violato il divieto di discriminazione unitamente al divieto di trattamento inumano o degradante, poiché le autorità hanno omesso di indagare sul possibile movente razzista dell'episodio in questione. L'esecuzione di tali sentenze è ancora in sospeso. A seguito delle sentenze Balázs contro Ungheria and R.B. contro Ungheria, tuttavia, il 28 ottobre 2016 è entrata in vigore la modifica della fattispecie del reato di "incitamento alla violenza o all'odio contro la comunità" nel codice penale, allo scopo di attuare la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio(14). Nel 2011 il codice penale è stato modificato per prevenire campagne di gruppi paramilitari di estrema destra, introducendo il cosiddetto "reato in uniforme", punendo con la reclusione fino a tre anni i comportamenti provocatori antisociali volti a intimidire un membro di una comunità nazionale, etnica o religiosa.

(56)  Dal 29 giugno al 1o luglio 2015 l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE ha svolto una visita di valutazione in loco in Ungheria, a seguito della segnalazione di azioni intraprese dal governo locale della città di Miskolc riguardo agli sgomberi forzati di rom. Le autorità locali hanno adottato un modello di misure anti-rom, anche prima della modifica del decreto locale del 2014, e le personalità di spicco nella città hanno spesso pronunciato dichiarazioni anti-rom. È stato riferito che a febbraio 2013 il sindaco di Miskolc ha affermato di voler pulire la città dai "rom antisociali e pervertiti" che presumibilmente beneficiavano in maniera illegale del programma Nest (programma Fészekrakó) per i sussidi per l'alloggio e le persone che vivevano in case popolari con spese di locazione e manutenzione. Le sue parole hanno segnato l'inizio di una serie di sgomberi e durante quel mese sono stati eliminati 50 appartamenti su 273 della relativa categoria, anche per liberare il terreno in vista della ristrutturazione di uno stadio. Sulla base del ricorso dell'ufficio di governo competente, la Corte suprema ha annullato le disposizioni pertinenti nella sua decisione del 28 aprile 2015. Il 5 giugno 2015 il commissario per i diritti fondamentali e il vice commissario per i diritti delle minoranze nazionali hanno formulato un parere comune sulle violazioni dei diritti fondamentali nei confronti dei rom a Miskolc, le cui raccomandazioni non sono state adottate dal governo locale. Anche l'Autorità per la parità di trattamento dell'Ungheria ha svolto un'indagine e adottato una decisione nel luglio 2015 in cui invitava il governo locale a cessare tutti gli sgomberi e a elaborare un piano d'azione in merito alle modalità in cui offrire un alloggio nel rispetto della dignità umana. Il 26 gennaio 2016 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha inviato lettere ai governi di Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Serbia, Svezia e Ungheria riguardanti gli sgomberi forzati dei rom. La lettera indirizzata alle autorità ungheresi esprimeva preoccupazione circa il trattamento dei rom a Miskolc. Il piano d'azione è stato adottato il 21 aprile 2016 e nel frattempo è anche stata istituita un'agenzia per l'edilizia popolare. Nella sua decisione del 14 ottobre 2016 l'Autorità per la parità di trattamento ha osservato che il comune aveva assolto i suoi obblighi. Tuttavia, nelle sue conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti l'Ungheria, pubblicate il 15 maggio 2018, la ECRI ha indicato che, nonostante alcuni sviluppi positivi per il miglioramento delle condizioni abitative dei rom, la sua raccomandazione non era stata attuata.

(57)  Nella sua risoluzione del 5 luglio 2017, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità ungheresi di continuare a migliorare il dialogo con la comunità ebraica, rendendolo sostenibile, e ad attribuire la massima priorità alla lotta contro l'antisemitismo negli spazi pubblici, a compiere sforzi costanti per prevenire, individuare, indagare, perseguire e sanzionare efficacemente tutti gli atti con motivazione razziale, etnica o antisemita, compresi gli atti di vandalismo e l'incitazione all'odio, nonché di prendere in considerazione l'ipotesi di modificare la legge per assicurare la protezione giuridica più ampia possibile contro i reati di razzismo.

(58)  Il governo ungherese ha ordinato nel 2012 l'aumento del 50 % della rendita vitalizia dei sopravvissuti all'Olocausto, ha istituito nel 2013 il comitato per il Memoriale del 2014 dell'Olocausto in Ungheria, ha dichiarato il 2014 Anno della memoria dell'Olocausto, ha avviato programmi di ristrutturazione e di recupero di varie sinagoghe ungheresi e cimiteri ebrei e si sta al momento preparando per i Giochi europei Maccabi che si terranno a Budapest nel 2019. Le disposizioni di legge ungheresi individuano diversi reati relativi all'odio o all'incitamento all'odio, tra cui azioni antisemite o atti che negano o denigrano l'Olocausto. Nel 2015-2016 l'Ungheria ha assunto la presidenza dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA). Tuttavia, in un discorso pronunciato il 15 marzo 2018 a Budapest, il primo ministro dell'Ungheria è ricorso ad attacchi polemici che comprendevano stereotipi chiaramente antisemiti contro George Soros, che avrebbero potuto essere considerati punibili.

(59)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per le segnalazioni relative alla discriminazione e all'esclusione diffuse, alla disoccupazione e alla segregazione in materia di alloggi e di istruzione che la comunità rom continua a fronteggiare. È particolarmente preoccupato per il fatto che, nonostante la legge sull'istruzione pubblica, la segregazione nelle scuole, specialmente quelle confessionali e private, rimane diffusa e il numero di bambini rom inseriti in scuole per bambini con leggere disabilità continua ad essere elevato in modo sproporzionato. Ha anche manifestato timori in merito alla diffusione dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio nel dibattito politico, nei media e su internet nei confronti delle minoranze, in particolare i rom, i musulmani, i migranti e i rifugiati, anche nel contesto di campagne patrocinate dal governo. Il Comitato ha espresso inquietudine circa la diffusione degli stereotipi antisemiti. Ha inoltre preso atto con preoccupazione delle affermazioni secondo le quali il numero di reati generati dall'odio registrati è estremamente ridotto perché la polizia in molti casi non avvia indagini in merito a denunce credibili di reati generati dall'odio e di reati di incitamento all'odio e non persegue tali reati. Infine, il Comitato si è detto preoccupato per le segnalazioni relative al perdurare della pratica della profilazione razziale dei rom da parte della polizia.

(60)  In una causa relativa al villaggio di Gyöngyöspata, dove la polizia locale infliggeva multe soltanto ai rom per infrazioni stradali minori, la sentenza di primo grado ha stabilito che tale prassi costituiva una vessazione e una discriminazione diretta contro i rom anche se i singoli provvedimenti erano legali. Il tribunale di secondo grado e la Corte suprema hanno stabilito che l'Unione ungherese per le libertà civili, che aveva presentato una richiesta di actio popularis, non è stata in grado di motivare la discriminazione. La causa è stata sottoposta alla CEDU.

(61)  Conformemente alla quarta modifica della Legge fondamentale, la libertà di espressione non può essere esercitata al fine di violare la dignità della nazione ungherese o di qualsiasi comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa. Il codice penale ungherese sanziona l'incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un membro di una comunità. Il governo ha istituito un gruppo di lavoro contro i reati generati dall'odio, che impartisce formazione ai funzionari di polizia e aiuta le vittime a collaborare con la polizia e a riferire gli episodi subiti.

Diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati

(62)  Il 3 luglio 2015 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha manifestato preoccupazione in merito alla procedura accelerata per la modifica della legge sull'asilo. Il 17 settembre 2015 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso l'opinione che, con il trattamento adottato nei confronti dei rifugiati e dei migranti, l'Ungheria ha violato il diritto internazionale. Il 27 novembre 2015 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha dichiarato che la risposta dell'Ungheria alla crisi dei rifugiati presentava carenze in materia di diritti umani. Il 21 dicembre 2015 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE hanno esortato l'Ungheria ad astenersi da politiche e pratiche che promuovano l'intolleranza e il timore e che alimentino la xenofobia nei confronti di rifugiati e migranti. Il 6 giugno 2016 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso preoccupazioni circa l'aumento del numero di accuse di abusi commessi in Ungheria a danno di richiedenti asilo e migranti da parte delle autorità di frontiera, nonché circa le misure restrittive più ampie, sia legislative che in materia di frontiere, comprese le procedure di accesso all'asilo. Il 10 aprile 2017 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto una sospensione immediata dei trasferimenti verso l'Ungheria a norma del regolamento Dublino. Nel 2017, su 3 397 domande di protezione internazionale presentate in Ungheria, 2 880 sono state respinte, il che corrisponde a una percentuale di rigetto del 69,1 %. Nel 2015, su 480 azioni in giudizio relative a richieste di concessione della protezione internazionale, le decisioni positive sono state 40, ovvero il 9 %. Nel 2016, su 775 azioni, le decisioni positive sono state 5, vale a dire l'1 %, mentre nel 2017 non sono state presentate azioni.

(63)  Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha visitato l'Ungheria nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017, a causa della sua preoccupazione circa la possibilità che l'Agenzia operi in condizioni non in grado di garantire il rispetto, la tutela e l'esercizio dei diritti delle persone che attraversano il confine serbo-ungherese, il che può porre l'Agenzia in situazioni che di fatto violano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel marzo 2017 il responsabile dei diritti fondamentali ha concluso che il rischio di responsabilità condivisa dell'Agenzia nella violazione dei diritti fondamentali in conformità dell'articolo 34 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea rimane molto elevato.

(64)  Il 3 luglio 2014 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha evidenziato che la situazione dei richiedenti asilo e dei migranti in situazioni irregolari richiede notevoli miglioramenti e deve essere oggetto di attenzione affinché sia evitata la privazione arbitraria della libertà. Analoghe preoccupazioni in merito alla detenzione, in particolare di minori non accompagnati, sono state condivise dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella relazione successiva alla sua visita in Ungheria, pubblicata il 16 dicembre 2014. Dal 21 al 27 ottobre 2015 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) si è recato in visita in Ungheria e ha indicato nella sua relazione un numero notevole di denunce da parte di cittadini stranieri (compresi minori non accompagnati) relative a maltrattamenti fisici subiti ad opera di agenti di polizia e guardie armate in servizio presso strutture di trattenimento per migranti e richiedenti asilo. Il 7 marzo 2017 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso preoccupazioni circa una nuova legge votata dal parlamento ungherese che prevede la detenzione obbligatoria di tutti i richiedenti asilo, compresi i minori, per l'intera durata della procedura di asilo. L'8 marzo 2017 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso analoghe preoccupazioni su tale legge. Il 31 marzo 2017 la sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ha esortato l'Ungheria ad affrontare immediatamente l'uso eccessivo della detenzione ed esaminare alternative.

(65)  Nella sua sentenza del 5 luglio 2016, R.B. contro Ungheria, la CEDU ha stabilito che è stato violato il diritto alla libertà e alla sicurezza imponendo una detenzione al limite dell'arbitrarietà. In particolare, le autorità non hanno esercitato diligenza nel momento in cui hanno ordinato la detenzione del richiedente senza considerare in quale misura gli individui vulnerabili, per esempio le persone LGBT come il richiedente, fossero al sicuro nel luogo di detenzione insieme ad altri detenuti, molti dei quali provenienti da paesi in cui esistono diffusi pregiudizi culturali o religiosi nei confronti di tali persone. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso.

(66)  Dal 12 al 16 giugno 2017 il rappresentante speciale del Segretario generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati ha visitato la Serbia e due zone di transito in Ungheria. Nella sua relazione, il rappresentante speciale ha affermato che i respingimenti violenti di migranti e rifugiati dall'Ungheria alla Serbia sollevano preoccupazioni a norma dell'articolo 2 (il diritto alla vita) e dell'articolo 3 (il divieto di tortura) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il rappresentante speciale ha inoltre osservato che le pratiche restrittive di ammissione dei richiedenti asilo nelle zone di transito di Röszke e Tompa spesso spingono i richiedenti asilo a cercare vie illegali per l'attraversamento della frontiera, dovendo ricorrere ai passatori e ai trafficanti con tutti i rischi che ne derivano. Ha rilevato che le procedure di asilo eseguite nelle zone di transito non prevedono salvaguardie adeguate per la protezione dei richiedenti asilo dal respingimento nei paesi in cui corrono il rischio di essere soggetti a trattamenti in contrasto con gli articoli 2 e 3 della CEDU. Il rappresentante speciale ha concluso che è necessario che la normativa e le prassi ungheresi si conformino ai requisiti della CEDU. Il rappresentante speciale ha formulato diverse raccomandazioni, compreso un appello alle autorità ungheresi ad adottare le misure necessarie, anche riesaminando il pertinente quadro legislativo e modificando le relative pratiche, al fine di assicurare che tutti i cittadini stranieri che giungono alla frontiera o che si trovano in territorio ungherese non vengano scoraggiati dal presentare domanda di protezione internazionale. Dal 5 al 7 luglio 2017 anche una delegazione del comitato di Lanzarote del Consiglio d'Europa (comitato delle parti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali) si è recata in visita in due zone di transito e ha formulato una serie di raccomandazioni, tra cui un appello a trattare tutte le persone di età inferiore a 18 anni come minori senza alcuna discriminazione in base all'età, in modo da garantire che tutti i minori sotto la giurisdizione ungherese siano tutelati dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, e a collocarle sistematicamente in istituti ordinari di protezione dei minori al fine di prevenire l'eventuale sfruttamento o abuso sessuale nei loro confronti da parte di adulti e adolescenti nelle zone di transito. Dal 18 al 20 dicembre 2017 una delegazione del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa ha visitato l'Ungheria, comprese due zone di transito, e ha concluso che una di esse, che costituisce effettivamente un luogo di privazione della libertà, non può essere considerata una sistemazione adeguata e sicura per le vittime della tratta. Essa ha invitato le autorità ungheresi ad adottare un quadro giuridico per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani tra i cittadini di paesi terzi senza residenza legale e a rafforzare le procedure per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani tra richiedenti asilo e migranti irregolari. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono state introdotte ulteriori normative a favore dei minori in generale e dei minori non accompagnati in particolare; tra l'altro, è stato elaborato un curriculum specifico per i minori richiedenti asilo. Nelle sue conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti l'Ungheria, pubblicate il 15 maggio 2018, l'ECRI ha affermato che, pur riconoscendo che l'Ungheria ha affrontato enormi sfide a seguito degli arrivi massicci di migranti e rifugiati, deplora le misure adottate in risposta a ciò e il grave peggioramento della situazione rispetto alla sua quinta relazione. Le autorità devono urgentemente porre fine alla detenzione nelle zone di transito, in particolare per quanto riguarda le famiglie con bambini e tutti i minori non accompagnati.

(67)  A metà agosto 2018 le autorità competenti per l'immigrazione hanno smesso di fornire cibo ai richiedenti asilo adulti che hanno impugnato dinanzi ad un tribunale le decisioni di inammissibilità. Diversi richiedenti asilo hanno dovuto chiedere l'adozione di misure provvisorie da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per poter fruire del vitto. La CEDU ha autorizzato misure provvisorie in due casi il 10 agosto 2018 e in un terzo caso il 16 agosto 2018 e ha disposto la fornitura di cibo ai richiedenti. Le autorità ungheresi si sono conformate alle sentenze.

(68)  Nella causa Ilias e Ahmed contro Ungheria, del 14 marzo 2017, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza. La Corte ha inoltre constatato una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti in relazione all'espulsione dei ricorrenti verso la Serbia, nonché una violazione del diritto a un ricorso effettivo per le condizioni di detenzione presso la zona di transito di Röszke. Il caso è attualmente pendente dinanzi alla Grande camera della Corte.

(69)  Il 14 marzo 2018, Ahmed H., un siriano residente a Cipro che nel settembre 2015 aveva cercato di aiutare la sua famiglia a fuggire dalla Siria e ad attraversare la frontiera tra Serbia e Ungheria, è stato condannato da un tribunale ungherese a 7 anni di carcere e a 10 anni di espulsione sulla base di accuse di "atti terroristici", sollevando la questione della corretta applicazione delle leggi antiterrorismo in Ungheria e del diritto a un equo processo.

(70)  Nella sua sentenza del 6 settembre 2017 nelle cause C-643/15 e C-647/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha integralmente respinto i ricorsi presentati dalla Slovacchia e dall'Ungheria avverso il meccanismo temporaneo di ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo, conformemente alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Ciononostante, dopo la sentenza l'Ungheria non ha rispettato la decisione. Il 7 dicembre 2017, la Commissione ha deciso di deferire la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'inosservanza dei rispettivi obblighi giuridici in materia di ricollocazione.

(71)  Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di portare avanti la procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria concernente la legislazione in materia di asilo inviando un parere motivato. La Commissione ritiene che la legislazione ungherese non sia conforme al diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2013/32/UE(15), 2008/115/CE(16) e 2013/33/UE(17) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a diverse disposizioni della Carta. Il 19 luglio 2018 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE per inosservanza del diritto dell'Unione nelle sue leggi in materia di asilo e rimpatrio.

(72)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso la preoccupazione che la legge ungherese, adottata nel marzo 2017, la quale consente il trasferimento automatico nelle zone di transito di tutti i richiedenti asilo per l'intera durata della procedura di asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati identificati come di età inferiore ai 14 anni, non sia conforme alle norme giuridiche poiché consente periodi di detenzione lunghi e indefiniti, non prevede requisiti giuridici per esaminare in tempi brevi le condizioni specifiche di ciascun individuo interessato ed è priva di garanzie procedurali per contestare in modo significativo il trasferimento nelle zone di transito. Il Comitato è particolarmente preoccupato per le notizie che riferiscono un ampio ricorso alla detenzione automatica dei migranti nei centri di detenzione all'interno dell'Ungheria e teme che le restrizioni della libertà personale siano state impiegate come deterrente contro l'ingresso illegale in generale anziché in risposta a una determinazione del rischio nei singoli casi. Il Comitato ha inoltre espresso inquietudine per le accuse riguardanti le cattive condizioni in alcune strutture di detenzione. Ha preso atto con preoccupazione della legge sul respingimento, introdotta per la prima volta nel giugno 2016, che consente l'espulsione sommaria da parte della polizia di chiunque attraversi la frontiera in modo irregolare e sia detenuto in territorio ungherese entro 8 chilometri dalla frontiera (disposizione successivamente estesa all'intero territorio dell'Ungheria), e del decreto 191/2015, che designa la Serbia quale "paese terzo sicuro", consentendo i respingimenti alla frontiera dell'Ungheria con la Serbia. Il Comitato ha rilevato con preoccupazione che i respingimenti sono stati applicati indistintamente e che le persone sottoposte a tale misura hanno possibilità molto limitate di presentare una domanda di asilo o far valere il diritto di ricorso. Ha preso inoltre atto con preoccupazione delle segnalazioni di espulsioni collettive e violente, ivi comprese le denunce di percosse pesanti, attacchi della polizia con cani e sparatorie con proiettili di gomma, che hanno causato lesioni gravi e, almeno in un caso, la morte di un richiedente asilo. È altresì preoccupato per le notizie secondo cui l'accertamento dell'età dei minori richiedenti asilo e dei minori non accompagnati effettuato nelle zone di transito è inadeguato, si basa in larga misura su un esame visivo da parte di un esperto ed è quindi impreciso, e per le notizie attinenti alla mancanza di un adeguato accesso da parte di tali richiedenti asilo all'istruzione, ai servizi sociali e psicologici e all'assistenza legale. Conformemente alla nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, l'accertamento medico dell'età sarà un'extrema ratio.

Diritti economici e sociali

(73)  Il 15 febbraio e l'11 dicembre 2012 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani e il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato hanno invitato l'Ungheria a riesaminare la legislazione che consente alle autorità locali di punire la condizione di senzatetto nonché ad attenersi alla decisione della Corte costituzionale in virtù della quale tale condizione è stata depenalizzata. Nella relazione elaborata a seguito della sua visita in Ungheria, pubblicata il 16 dicembre 2014, il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha manifestato preoccupazione per le misure adottate al fine di vietare il pernottamento all'aperto e la costruzione di capanne e baracche, ampiamente descritte come misure che criminalizzano i senzatetto nella pratica. Il commissario ha esortato le autorità ungheresi a indagare sulle segnalazioni di casi di sgomberi forzati senza soluzioni alternative e di bambini sottratti ai loro familiari sulla base di condizioni di povertà socio-economica. Nelle sue osservazioni conclusive, del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazioni in merito alla legislazione statale e locale, sulla base della quarta modifica della Legge fondamentale, che stabilisce in molti luoghi pubblici il divieto di pernottare all'aperto e sanziona di fatto i senzatetto. Il 20 giugno 2018 il parlamento ungherese ha adottato la settima modifica della Legge fondamentale, che proibisce la residenza abituale in uno spazio pubblico. Lo stesso giorno, il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato ha definito crudele e incompatibile con il diritto internazionale dei diritti umani l'iniziativa dell'Ungheria di rendere la condizione di senzatetto un reato.

(74)  Secondo le conclusioni elaborate nel 2017 dal Comitato europeo dei diritti sociali, l'Ungheria non è conforme alla Carta sociale europea poiché i lavoratori autonomi e i lavoratori domestici, così come altre categorie di lavoratori, non sono tutelati dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le misure adottate per ridurre la mortalità materna sono state insufficienti, l'importo minimo delle pensioni di vecchiaia è inadeguato, l'importo minimo degli aiuti ai disoccupati in cerca di lavoro è insufficiente, la durata massima del pagamento delle indennità a tali disoccupati è troppo breve e l'importo minimo delle prestazioni di invalidità e riabilitazione, in taluni casi, è inadeguato. Inoltre, il Comitato ha concluso che l'Ungheria non è in conformità con la Carta sociale europea per il fatto che il livello dell'assistenza sociale fornita alle persone sole senza risorse, compresi gli anziani, non è sufficiente, che la parità di accesso ai servizi sociali non è garantita ai cittadini di tutti gli Stati firmatari che soggiornano legalmente sul territorio del paese, e che non è dimostrato che vi sia un'offerta adeguata di alloggi per le famiglie vulnerabili. Per quanto riguarda i diritti sindacali, il Comitato ha dichiarato che il diritto dei lavoratori a beneficiare di ferie retribuite non è sufficientemente garantito, che non è stata adottata alcuna misura di promozione atta a incoraggiare la conclusione di contratti collettivi sebbene la tutela dei lavoratori da parte di tali contratti sia palesemente debole in Ungheria, e che nel settore pubblico il diritto di indire uno sciopero è riservato ai sindacati che abbiano aderito all'accordo concluso con il governo; i criteri utilizzati per definire i funzionari che si vedono negare il diritto di sciopero va oltre l'ambito di applicazione della Carta; i sindacati del settore pubblico possono indire uno sciopero solo previa approvazione da parte della maggioranza del personale interessato.

(75)  Dal dicembre 2010, quando il governo di Viktor Orbán ha adottato una modifica della cosiddetta legge sugli scioperi, gli scioperi in Ungheria sono in linea di principio illegali. Per effetto della modifica, gli scioperi saranno consentiti in linea di principio nelle aziende associate all'amministrazione pubblica mediante appalti pubblici di servizi. La modifica non si applica a gruppi professionali che semplicemente non godono di tale diritto, come macchinisti, funzionari di polizia, personale medico e controllori del traffico aereo. Il problema risiede altrove, principalmente nella percentuale di lavoratori che devono partecipare al referendum sullo sciopero per renderlo determinante, ossia fino al 70 %. Pertanto, la decisione sulla legalità degli scioperi sarà adottata da un tribunale del lavoro completamente subordinato allo Stato. Nel 2011 sono state presentate nove richieste di permessi di sciopero. In sette casi le richieste sono state respinte senza addurre una motivazione; due sono state trattate, ma è risultato impossibile emettere una decisione.

(76)  La relazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente le osservazioni conclusive sulle relazioni terza, quarta e quinta combinate dell'Ungheria, pubblicata il 14 ottobre 2014, ha espresso preoccupazione per l'aumento del numero dei casi in cui i bambini sono sottratti ai loro familiari sulla base di condizioni di povertà socio-economica. I genitori possono perdere il proprio figlio a causa della disoccupazione, dell'assenza di alloggi sociali e della mancanza di spazio negli istituti di accoglienza provvisoria. Sulla base di uno studio effettuato dal Centro europeo per i diritti dei rom, questa pratica incide in maniera sproporzionata sulle famiglie e sui bambini rom.

(77)  Nella sua raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 dell'Ungheria, del 23 maggio 2018, la Commissione ha rilevato che la percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale è scesa al 26,3 % nel 2016 ma rimane al di sopra della media dell'Unione; i minori in generale sono più esposti alla povertà rispetto alle altre fasce di età. Il livello del reddito minimo garantito è inferiore al 50 % della soglia di povertà per nucleo familiare e si colloca tra i più bassi dell'Unione. L'adeguatezza delle indennità di disoccupazione è molto limitata: la durata massima di 3 mesi è tra le più brevi nell'Unione e rappresenta soltanto circa un quarto del tempo medio necessario per trovare un lavoro. Inoltre, gli importi delle indennità sono tra i più bassi dell'Unione. La Commissione ha raccomandato di migliorare l'adeguatezza e la copertura dell'assistenza sociale e delle indennità di disoccupazione.

(78)  Il [….] 2018 il Consiglio ha ascoltato l'Ungheria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE.

(79)  Per i motivi esposti è opportuno constatare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, che esiste un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori di cui all'articolo 2 TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Esiste un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori sui quali è fondata l'Unione.

Articolo 2

Il Consiglio raccomanda all'Ungheria di adottare i provvedimenti seguenti entro tre mesi dalla notifica della presente decisione: [...]

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0216.
(2) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 127.
(3) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46.
(4) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 52.
(5) GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 27.
(6) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.
(7) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(8) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.
(9) COM(2003)0606.
(10) Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2012, Commissione europea contro Ungheria, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.
(11) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(12) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(13) Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
(14) Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).
(15) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(16) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(17) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).


Sistemi d'arma autonomi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (2018/2752(RSP))
P8_TA(2018)0341RC-B8-0308/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il titolo V, articolo 21, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea,

–  vista la "clausola Martens" inserita nel primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, del 1977,

–  vista la parte IV dell'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo 2018, intitolata "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune),

–  visto il suo studio del 3 maggio 2013 sulle implicazioni sotto il profilo dei diritti umani dell'utilizzo di droni e robot autonomi nei conflitti bellici ("Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare"),

–  viste le sue numerose posizioni, raccomandazioni e risoluzioni che sollecitano la messa al bando internazionale dei sistemi d'arma autonomi letali (LAWS), come la sua raccomandazione al Consiglio del 5 luglio 2018 concernente la 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(1), il mandato ad avviare negoziati approvato dall'Aula il 13 marzo 2018 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia(2), la sua raccomandazione al Consiglio del 7 luglio 2016 sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(3), e la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(4),

–  vista la relazione annuale del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, del 9 aprile 2013 (A/HRC/23/47),

–  vista le dichiarazioni rese dall'Unione europea sui sistemi d'arma autonomi letali in occasione delle riunioni del Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali (CCW) tenutesi a Ginevra dal 13 al 17 novembre 2017, dal 9 al 13 aprile 2018 e dal 27 al 31 agosto 2018,

–  visti i contributi di vari Stati, tra cui Stati membri dell'Unione europea, a monte delle riunioni del 2017 e 2018 del Gruppo di esperti governativi,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2017, che sollecita un approccio all'intelligenza artificiale che preveda il controllo da parte dell'uomo e il divieto dei sistemi d'arma autonomi letali,

–  visto l'appello della Santa Sede a favore del divieto dei sistemi d'arma autonomi letali,

–  viste la lettera aperta del luglio 2015 firmata da oltre 3 000 ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica e quella del 21 agosto 2017 firmata da 116 fondatori di industrie di punta nel settore della robotica e dell'intelligenza artificiale, che mettono in guardia sui rischi dei sistemi d'arma autonomi letali, nonché la lettera con la quale 240 organizzazioni del settore delle tecnologie e 3 049 persone si impegnano a non sviluppare, produrre o utilizzare mai sistemi d'arma autonomi letali,

–  viste le dichiarazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa e le iniziative della società civile, come la campagna per fermare i robot killer, che rappresenta 70 organizzazioni di 30 paesi, tra cui Human Rights Watch, Article 36, PAX e Amnesty International,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le politiche e le azioni dell'UE sono guidate dai principi dei diritti umani e del rispetto della dignità umana, dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale; che tali principi dovrebbero essere applicati per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale;

B.  considerando che l'espressione "sistemi d'arma autonomi letali" designa sistemi d'arma privi di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco di bersagli individuali;

C.  considerando che un numero imprecisato di paesi, aziende finanziate con fondi pubblici e industrie private starebbe conducendo attività di ricerca e sviluppo relative a sistemi d'arma autonomi letali che vanno dai missili con capacità di selezione dei bersagli a macchine ad apprendimento automatico dotate di capacità cognitive per decidere chi, quando e dove colpire;

D.  considerando che i sistemi non autonomi, quali i sistemi automatizzati, manovrabili a distanza e telecomandati, non dovrebbero essere considerati sistemi d'arma autonomi letali;

E.  considerando che i sistemi d'arma autonomi letali hanno il potenziale per cambiare radicalmente la condotta della guerra, innescando una corsa agli armamenti incontrollata e senza precedenti;

F.  considerando che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali solleva questioni etiche e giuridiche fondamentali relative al controllo da parte dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda funzioni critiche quali la selezione e l'ingaggio degli obiettivi; che le macchine e i robot non possono prendere come gli esseri umani decisioni che implicano i principi giuridici di distinzione, proporzionalità e precauzione;

G.  considerando che per le decisioni letali sono fondamentali l'intervento e la supervisione di un essere umano, poiché è a questi che incombe la responsabilità di decisioni che implicano la vita o la morte;

H.  considerando che il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e dei diritti umani, si applica senza riserve a tutti i sistemi d'arma e ai loro operatori, e che il rispetto del diritto internazionale è un requisito fondamentale che gli Stati devono soddisfare, in particolare per quanto riguarda il rispetto di principi quali la protezione della popolazione civile o l'adozione di precauzioni negli attacchi;

I.  considerando che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali solleva questioni chiave circa l'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto internazionale umanitario nonché delle norme e dei valori europei per quanto riguarda le future operazioni militari;

J.  considerando che, nell'agosto 2017, 116 fondatori di importanti imprese internazionali del settore della robotica e dell'intelligenza artificiale hanno inviato una lettera aperta alle Nazioni Unite invitando i governi a prevenire una corsa agli armamenti in relazione a tali armi e ad evitare gli effetti destabilizzanti di queste tecnologie;

K.  considerando che in qualsiasi sistema d'arma autonomo letale potrebbe verificarsi un malfunzionamento a causa di un codice malscritto o di un attacco informatico perpetrato da un nemico dello Stato o da un soggetto non statale;

L.  considerando che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'elaborazione e adozione urgenti di una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali, il divieto, a livello internazionale, dello sviluppo, della produzione e dell'utilizzo di sistemi d'arma autonomi letali in grado di sferrare attacchi senza un controllo umano significativo e l'avvio di negoziati effettivi per vietare tali armi;

1.  ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace e chiede che essa svolga un ruolo più ampio negli sforzi globali per il disarmo e la non proliferazione e che le sue azioni e politiche perseguano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, garantendo il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture civili;

2.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), gli Stati membri e il Consiglio europeo a elaborare e adottare con urgenza, prima della riunione del novembre 2018 delle alte parti contraenti della Convenzione su certe armi convenzionali, una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni critiche, anche durante lo spiegamento, e li esorta a intervenire nelle sedi competenti con una sola voce e ad agire di conseguenza; invita, in tale contesto, il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio a condividere le migliori prassi e a raccogliere contribuiti dagli esperti, dal mondo accademico e dalla società civile;

3.  esorta il VP/HR, gli Stati membri e il Consiglio ad adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali;

4.  sottolinea, in tale contesto, l'importanza fondamentale di impedire lo sviluppo e la produzione di qualsiasi sistema d'arma autonomo letale privo di controllo umano su funzioni critiche quali la selezione e l'ingaggio degli obiettivi;

5.  ricorda la sua posizione del 13 marzo 2018 sul regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 (azioni ammissibili), e sottolinea la sua intenzione di adottare una posizione analoga nel contesto del prossimo programma di ricerca nel settore della difesa, del programma di sviluppo del settore industriale della difesa e di altri aspetti pertinenti del Fondo europeo per la difesa post-2020;

6.  sottolinea che nessuna delle armi e nessuno dei sistemi d'arma attualmente utilizzati dalle forze dell'Unione europea è un sistema d'arma autonomo letale; ricorda che le armi e i sistemi d'arma specificamente progettati per difendere le proprie piattaforme, le proprie forze e la popolazione contro minacce estremamente dinamiche come missili, munizioni e aeromobili nemici non sono considerati sistemi d'arma autonomi letali; pone l'accento sul fatto che le decisioni di ingaggio contro aerei che hanno a bordo esseri umani dovrebbero essere prese da un operatore umano;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0312.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0494.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 166.
(4) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.


Stato delle relazioni UE-Stati Uniti
PDF 180kWORD 67k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-USA (2017/2271(INI))
P8_TA(2018)0342A8-0251/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti il documento intitolato "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016 e la comunicazione congiunta della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 7 giugno 2017 dal titolo "Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2017)0021),

–  visti i risultati dei vertici UE-USA svoltisi il 28 novembre 2011 a Washington, D.C., e il 26 marzo 2014 a Bruxelles,

–  viste le dichiarazioni congiunte della 79a riunione interparlamentare del Dialogo transatlantico tra i legislatori (DTL) tenutasi il 28 e il 29 novembre 2016 a Washington, D.C., l'80° DTL tenutosi il 2 e il 3 giugno 2017 a La Valletta, l'81° DTL tenutosi il 5 dicembre 2017 a Washington, D.C., e l'82 ° DTL tenutosi il 30 giugno 2018 a Sofia in Bulgaria,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, intitolata "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 aprile 2016 dal titolo "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea" (JOIN(2016)0018),

–  viste la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e del Segretario generale della NATO sull'insieme comune di proposte approvate dai Consigli dell'UE e della NATO il 5 e 6 dicembre 2016, e le relazioni sui progressi compiuti nella sua attuazione, del 14 giugno e del 5 dicembre 2017,

–  vista la dichiarazione congiunta UE-NATO del 2016,

–  vista la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 18 dicembre 2017 e la strategia in materia di difesa nazionale degli Stati Uniti del 19 gennaio 2018,

–  vista l'Iniziativa di rassicurazione dell'Europa,

–  visto il piano d'azione diplomatico dell'UE in materia di clima per il 2015, adottato dal Consiglio "Affari esteri",

–  visti l'accordo di Parigi, la decisione 1/CP.21, la 21a conferenza delle parti (COP 21) alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e l'11a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

–  visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e le azioni su di essa basate o da essa derivanti(1),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sul ruolo delle regioni e delle città dell'UE nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici, in particolare il paragrafo 13(2),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, in particolare la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sul miglioramento delle relazioni UE-USA nel quadro dell'Accordo di partenariato transatlantico(3), la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulle relazioni transatlantiche in seguito alle elezioni negli USA(4), la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul vertice UE-USA del 28 novembre 2011(5) e la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sul ruolo dell'UE nella promozione di un partenariato transatlantico più ampio(6),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica estera di sicurezza comune (PESC)(8),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)(9),

–  vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 sulla situazione dell'UNRWA(10),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0251/2018),

A.  considerando che il partenariato UE-USA si basa su forti legami politici, culturali, economici e storici, su valori condivisi quali libertà, democrazia, promozione della pace e della stabilità, diritti umani e stato di diritto e su obiettivi comuni, quali prosperità, sicurezza, economie aperte e integrate, progresso e inclusività sociali, sviluppo sostenibile e risoluzione pacifica dei conflitti e che sia gli Stati Uniti che l'UE sono democrazie nel quadro di uno Stato di diritto con sistemi funzionanti di controlli ed equilibri; che tale partenariato si trova a far fronte a un numero considerevole di sfide e perturbazioni nel breve termine, ma che le basi fondamentali a lungo termine restano solide e che la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, in qualità di partner che condividono i medesimi principi, continua a essere essenziale;

B.  considerando che l'UE e gli Stati Uniti, partendo dalla loro solida base di valori comuni e principi condivisi, dovrebbero esaminare modalità alternative per rafforzare la relazione transatlantica e rispondere in maniera efficace alle sfide importanti cui facciamo fronte, utilizzando tutti i canali di comunicazione disponibili; che il Congresso USA e il Parlamento europeo, in qualità di legislatori, svolgono un ruolo importante e influente nelle nostre democrazie e dovrebbero sfruttare appieno il potenziale della loro cooperazione per preservare l'ordine democratico, liberale e multilaterale e promuovere la stabilità e la continuità nel nostro continente e nel mondo;

C.  considerando che in un mondo globale, complesso e sempre più multipolare, l'UE e gli Stati Uniti devono svolgere ruoli guida, fondamentali, costruttivi, rafforzando e rispettando il diritto internazionale, promuovendo e tutelando i diritti e i principi fondamentali e affrontando congiuntamente i conflitti regionali e le sfide globali;

D.  considerando che l'UE e gli Stati Uniti fanno fronte a un'epoca di cambiamento geopolitico e devono misurarsi con minacce simili e complesse, di carattere sia convenzionale sia ibrido, poste da soggetti statali e non statali, da Sud e da Est; che gli attacchi informatici sono sempre più numerosi e sofisticati e la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti attraverso la NATO può integrare i reciproci sforzi e proteggere le infrastrutture critiche di governo e di difesa e altre infrastrutture dell'informazione; che è necessaria una cooperazione internazionale per contrastare tali minacce;

E.  considerando che l'UE riconosce il costante sostegno militare degli Stati Uniti per garantire la sicurezza e la difesa dell'UE e che l'UE nutre gratitudine per tutti gli americani che hanno sacrificato la loro vita per garantire la sicurezza dell'Europa durante i conflitti in Kosovo e in Bosnia; che l'UE cerca attualmente di garantire la propria sicurezza creando maggiore autonomia strategica;

F.  considerando che gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre di 600 milioni di USD il proprio bilancio delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite;

G.  considerando che una politica estera imprevedibile da parte degli Stati Uniti aumenta l'incertezza nelle relazioni internazionali e potrebbe lasciare spazio sulla scena globale ad altri attori, come la Cina, la cui influenza politica ed economica aumenta a livello mondiale; che molti paesi strategici in Asia, una volta più vicini agli Stati Uniti, si stanno spostando verso la Cina;

H.  considerando che l'UE rimane pienamente impegnata nel multilateralismo e nella promozione di valori condivisi, tra cui la democrazia e i diritti umani; che l'ordine internazionale basato su regole giova sia agli Stati Uniti che all'UE; considerando, a tale riguardo, che è di fondamentale importanza che l'UE e gli Stati Uniti agiscano congiuntamente e in sinergia a sostegno di un ordine basato su regole garantito da organizzazioni sovranazionali e istituzioni internazionali forti, credibili ed efficaci;

I.  considerando che il partenariato tra gli Stati Uniti e l'Europa è stato essenziale per l'ordine economico, politico e di sicurezza globale per oltre sette decenni; che la relazione transatlantica affronta molte sfide e dall'elezione del Presidente Trump è sempre più sotto pressione su molte questioni;

J.  considerando che, in quanto parte della strategia globale dell'UE, la politica in materia di clima è stata integrata nella politica estera e di sicurezza e che i legami tra energia e clima, obiettivi in materia di sicurezza, sviluppo e migrazione e commercio libero ed equo sono stati rafforzati;

K.  considerando che l'UE resta pienamente impegnata a favore di un sistema commerciale multilaterale basato su regole, aperto e non discriminatorio; che l'OMC è al centro del sistema commerciale globale, in quanto unica istituzione in grado di garantire una reale parità di condizioni;

L.  considerando che gli Stati Uniti e l'UE dovrebbero sostenere le aspirazioni dei paesi dei Balcani occidentali di unirsi alla comunità transatlantica; che, unitamente all'impegno rafforzato dell'UE, a tale riguardo è fondamentale un costante impegno degli Stati Uniti;

M.  considerando la crescente responsabilità dell'Unione nel garantire la propria sicurezza in un contesto strategico che si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni;

N.  considerando che la sicurezza europea si basa sull'ambizione di un'autonomia strategica comune, come riconosciuto nel mese di giugno 2016 dai 28 capi di Stato e di governo nella Strategia globale dell'Unione europea;

Un quadro globale basato su valori condivisi

1.  ricorda e ribadisce che il partenariato e l'alleanza stretti da lungo tempo dall'UE e dagli USA si basano e dovrebbero basarsi sulla condivisione congiunta e sulla promozione comune di valori condivisi tra cui libertà, stato di diritto, pace, democrazia, uguaglianza, multilateralismo basato sulle regole, economia sociale di mercato, giustizia sociale, sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, nonché sicurezza collettiva, conferendo priorità alla risoluzione pacifica dei conflitti; sottolinea l'importanza di potenziare la relazione UE-USA, che è uno dei principali assi di cooperazione in un mondo globalizzato, per raggiungere tali obiettivi;

2.   si compiace dell'incontro tra il Presidente della Commissione Juncker e il Presidente degli Stati Uniti Trump, tenutosi a Washington il 25 luglio 2018, che segna un miglioramento delle relazioni bilaterali; prende atto della loro dichiarazione e della loro disponibilità ad adoperarsi per allentare le tensioni transatlantiche nel settore del commercio; ricorda, a tale proposito, l'impatto deleterio delle tariffe punitive; ribadisce al tempo stesso il suo sostegno a un approccio ampio e globale agli accordi commerciali e al multilateralismo;

3.  sottolinea che le relazioni UE-USA sono la garanzia fondamentale per la stabilità globale e sono state la pietra angolare dei nostri sforzi volti a garantire pace, prosperità e stabilità per le nostre società dalla fine della Seconda guerra mondiale e la costituzione di una cooperazione politica ed economica e di un sistema commerciale multilaterali basati su regole e valori; riafferma che le relazioni UE-USA sono strategiche e autentiche e che un solido legame transatlantico è nell'interesse di entrambe le parti e del mondo; ritiene che l'attuale politica unilaterale "America first" danneggi gli interessi sia dell'UE che degli Stati Uniti, comprometta la fiducia reciproca e possa anche avere implicazioni più ampie per la stabilità e la prosperità globali; ricorda l'interesse dell'UE a coltivare partenariati duraturi e reciprocamente vantaggiosi basati su una valori e principi condivisi, che prevalgano sui vantaggi di natura transazionale a breve termine;

4.  sottolinea che il partenariato va ben oltre la politica estera e le questioni commerciali in senso stretto e comprende anche altri temi quali (ciber)sicurezza, questioni economiche, digitali e finanziarie, cambiamenti climatici, energia, cultura, nonché scienza e tecnologia; sottolinea che tali questioni sono strettamente interconnesse e dovrebbero essere considerate nell'ambito dello stesso quadro generale;

5.  esprime preoccupazione per gli approcci degli USA in merito alle questioni globali e ai conflitti regionali che sono emersi dopo l'elezione del presidente Trump; sottolinea l'importanza che rivestono per l'UE le relazioni transatlantiche e il proseguimento del dialogo, sottolineando l'importanza dei problemi che accomunano l'UE e gli Stati Uniti; chiede di chiarire se la nostra relazione transatlantica, definita nel corso di decenni, continui ad avere ancora oggi la stessa rilevanza per i nostri partner americani; sottolinea che il quadro generale basato sui valori del nostro partenariato è essenziale per difendere e rafforzare ulteriormente l'architettura dell'economia globale e della sicurezza internazionale; sottolinea che le questioni che uniscono Stati Uniti e UE dovrebbero, in ultima analisi, avere un maggiore peso rispetto a quelle che li dividono;

6.  sottolinea che in un sistema internazionale permanentemente caratterizzato dall'instabilità e dall'incertezza, l'Europa ha la responsabilità di costruire la propria autonomia strategica per far fronte al moltiplicarsi delle sfide comuni; insiste, di conseguenza, sulla necessità per i paesi europei di mantenere la capacità di decidere e di agire da soli per difendere i propri interessi; ricorda che l'autonomia strategica è sia un'ambizione legittima per l'Europa che un obiettivo prioritario che deve articolarsi nei settori industriale, delle capacità e operativo;

Rafforzare il partenariato

7.  ricorda l'elevato potenziale e l'interesse strategico di questo partenariato, sia per gli Stati Uniti che per l'UE, nel mirare a raggiungere la prosperità e la sicurezza reciproche e a rafforzare un ordine basato su regole e valori che sostenga le istituzioni internazionali e fornisca loro i mezzi per migliorare la governance globale; chiede la promozione del nostro dialogo e del nostro impegno su tutti gli elementi di questo partenariato e a tutti i livelli di cooperazione, anche con le organizzazioni della società civile; sottolinea che le nostre decisioni e le nostre azioni hanno un impatto sull'economia e sull'architettura di sicurezza globali e che dovrebbero pertanto dare l'esempio, nell'interesse di entrambi i partner;

8.  sottolinea le responsabilità degli Stati Uniti quale potenza mondiale e invita l'amministrazione statunitense a difendere i valori fondamentali condivisi alla base delle relazioni transatlantiche e a garantire in tutte le circostanze il rispetto del diritto internazionale, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità della Carta delle Nazioni Unite e di altri strumenti internazionali firmati o ratificati dagli Stati Uniti;

9.  sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti sono i partner più importanti l'uno dell'altra in un mondo multipolare e che le mosse unilaterali non fanno che indebolire il partenariato transatlantico, che deve essere un partenariato tra pari, che sia basato sul dialogo e miri a ripristinare la fiducia reciproca;

10.  deplora i ritardi prolungati nella nomina di un nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione europea ma accoglie con favore la nomina del nuovo ambasciatore e la sua successiva conferma da parte del Senato degli Stati Uniti il 29 giugno 2018;

11.  critica fortemente le dichiarazioni del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, che ha affermato la sua ambizione di rafforzare i nazionalisti populisti in tutta Europa, e ricorda che il ruolo dei diplomatici non consiste nel sostenere le singole forze politiche, ma nel promuovere la comprensione reciproca e il partenariato; ritiene altresì che le dichiarazioni dei funzionari dell'amministrazione Trump, che hanno espresso disprezzo nei confronti dell'UE e sostegno a forze xenofobe e populiste che mirano a distruggere il progetto europeo, siano ostili e incompatibili con lo spirito del partenariato transatlantico;

12.  invita il VP/AR, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a rafforzare la cooperazione, il coordinamento, la coerenza e l'efficacia della politica dell'UE nei confronti degli USA, così da presentare l'UE come attore internazionale unito ed efficace portatore di un messaggio coerente;

13.  ricorda che gli Stati Uniti sono un partner fondamentale in ragione della convergenza degli interessi in materia di difesa e di sicurezza e le forti relazioni bilaterali; chiede che si tenga quanto prima un vertice UE-USA nel tentativo di superare le attuali sfide e continuare ad adoperarsi per questioni di interesse reciproco, globale e regionale;

14.  ritiene che la presenza delle forze militari statunitensi sia importante nei paesi europei laddove necessario ed in linea con il proseguimento dell'espletamento degli impegni assunti;

15.  insiste sul fatto che un dialogo strutturato e strategico sulla politica estera a livello transatlantico, che coinvolga anche il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti, sia fondamentale per il rafforzamento dell'architettura transatlantica, compresa la cooperazione nel campo della sicurezza, e chiede un'espansione dell'ambito di politica estera del dialogo UE-USA;

16.  ricorda la sua proposta di creare un Consiglio politico transatlantico (CPT) per la consultazione e il coordinamento sistematici sulla politica estera e di sicurezza, che sarebbe guidato dal Vicepresidente/Alto rappresentante e dal Segretario di Stato USA e sarebbe sostenuto da contatti regolari di leader politici;

17.  si compiace del lavoro costante e permanente del DTL nel promuovere le relazioni UE-USA attraverso il dialogo parlamentare e il coordinamento su questioni di interesse comune; ribadisce l'importanza dei contatti e del dialogo interpersonali nel rafforzamento delle relazioni transatlantiche; chiede quindi un approfondimento dell'impegno sia del Senato e della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti che del Parlamento europeo; accoglie con favore la ripresa del "Congressional EU Caucus" (comitato del Congresso per l'UE) bipartitico per il 115° Congresso e chiede all'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo (EPLO) e alla delegazione dell'UE a Washington di stringere con esso relazioni più strette;

18.  ricorda che, sia nell'UE che negli Stati Uniti, le nostre società sono forti, ancorate alla democrazia liberale e allo Stato di diritto, nonché costruite su una pluralità di attori, compresi, tra gli altri, i nostri governi, i parlamenti, gli organi e gli attori decentrati, le varie istituzioni politiche, le imprese e i sindacati, le organizzazioni della società civile, i media liberi e indipendenti, i gruppi religiosi e le comunità accademiche e di ricerca; sottolinea che dovremmo agevolare i vincoli tra le due sponde dell'Atlantico per promuovere i meriti e l’importanza del nostro partenariato transatlantico a diversi livelli nell’insieme dell’UE e degli USA, e non solo concentrandosi sulle coste orientale e occidentale; chiede a tale fine che siano messi a punto programmi potenziati e dedicati, provvisti di un'adeguata dotazione finanziaria;

19.  accoglie con favore il ruolo vivificante delle relazioni tra istituzioni europee e Stati federali e aree metropolitane degli USA nella relazione transatlantica complessiva, in particolare nel caso di relazioni di gemellaggio; evidenzia, in questo contesto, la cooperazione esistente sulla base del protocollo d'intesa Under2; invita gli Stati federali degli Stati Uniti a rafforzare i loro contatti con le istituzioni dell'UE;

20.  sottolinea che gli scambi culturali effettuati mediante programmi nel campo dell'istruzione sono fondamentali per promuovere e sviluppare i valori comuni e per stringere legami tra i partner transatlantici; chiede quindi il rafforzamento, la moltiplicazione e l'agevolazione dell'accesso ai programmi di mobilità per gli studenti tra gli USA e l'UE nel quadro di Erasmus+;

21.  è particolarmente colpito dalla mobilitazione degli studenti americani che, in risposta alle numerose tragedie nelle scuole causate dall'uso di armi da fuoco, si impegnano a favore di leggi severe sulle armi e si oppongono all'influenza della National Rifle Association sull'attività legislativa;

Affrontare insieme le sfide globali

22.  insiste sul fatto che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero continuare a svolgere ruoli costruttivi fondamentali affrontando congiuntamente i conflitti regionali e le sfide globali sulla base dei principi del diritto internazionale; sottolinea che il multilateralismo a cui l'Europa è profondamente legata viene sempre più messo in discussione dagli atteggiamenti degli USA e di altre grandi potenze mondiali; ricorda l'importanza del multilateralismo nel preservare la pace e la stabilità, come veicolo per promuovere i valori dello Stato di diritto e affrontare le questioni globali, e insiste sul fatto che queste dovrebbero essere affrontate nelle pertinenti sedi internazionali; è quindi preoccupato per il fatto che le recenti decisioni unilaterali degli Stati Uniti - il disimpegno dai principali accordi internazionali, la revoca di determinati impegni, la messa in discussione delle norme internazionali, l'uscita da forum internazionali e l'incitamento ad aggravare le tensioni diplomatiche e commerciali - possano discostarsi da questi valori comuni e mettere a dura prova la relazione; invita l'UE a dare prova di unità, fermezza e proporzionalità nelle sue risposte a tali decisioni; invita pertanto gli Stati membri dell'UE ad evitare qualsiasi azione o iniziativa volta ad ottenere vantaggi bilaterali a scapito di un approccio comune coerente a livello europeo;

23.  prende atto del fatto che altre grandi potenze mondiali, come la Russia e la Cina, dispongano di solide strategie politiche ed economiche, molte delle quali possono andare contro i nostri valori comuni, i nostri impegni internazionali e il partenariato transatlantico in quanto tale, e metterli a rischio; ricorda che tali sviluppi rendono la cooperazione UE-USA ancora più essenziale al fine di poter continuare a difendere società aperte e a promuovere e proteggere i nostri diritti, principi e valori comuni, compreso il rispetto del diritto internazionale; chiede, a tale riguardo, un maggiore coordinamento UE-USA sull'allineamento e l'istituzione di una politica comune in materia di sanzioni, al fine di aumentarne l'efficacia;

24.  ritiene che, per far fronte ai tentativi della Russia di mettere sotto pressione, influenzare, destabilizzare le società occidentali e sfruttarne le debolezze e le scelte democratiche, sia necessaria una risposta transatlantica congiunta; ritiene pertanto che gli Stati Uniti e l'UE debbano attribuire priorità ad azioni coordinate per quanto riguarda la Russia, con la partecipazione della NATO, se del caso; a tale riguardo, prende atto con preoccupazione delle dichiarazioni dei presidenti degli Stati Uniti e della Russia nell'ambito della loro riunione a Helsinki del 16 luglio 2018; ricorda il pericolo evidente che le notizie false, la disinformazione e, in particolare, l'interferenza malevola delle fonti rappresentano per le nostre democrazie; chiede la definizione di un dialogo politico e sociale che crei un equilibrio tra anonimato e responsabilità nei social media;

25.  sottolinea che la sicurezza presenta aspetti multiformi e interconnessi e che la sua definizione non riguarda solo dimensioni militari, ma anche ambientali, energetiche, commerciali, informatiche e della comunicazione, della salute, dello sviluppo, della responsabilità, umanitarie, ecc.; insiste sul fatto che le questioni della sicurezza dovrebbero essere affrontate attraverso un approccio di ampio respiro; in tale contesto, si rammarica con preoccupazione dei notevoli tagli di bilancio proposti, ad esempio i tagli alla costruzione dello stato in Afghanistan, agli aiuti allo sviluppo in Africa, all'aiuto umanitario e ai contributi degli Stati Uniti ai programmi, alle operazioni e alle agenzie delle Nazioni Unite;

26.  sottolinea che un accordo commerciale transatlantico, equilibrato e reciprocamente vantaggioso, avrebbe un impatto che andrebbe ben oltre gli aspetti commerciali ed economici;

27.  afferma che la NATO è ancora il principale garante della difesa collettiva dell'Europa; accoglie con favore la riaffermazione dell'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza della NATO ed europea e sottolinea che il rafforzamento della cooperazione UE-NATO rafforza anche il partenariato transatlantico;

28.  sottolinea l'importanza degli effetti della cooperazione, del coordinamento e delle sinergie nel settore della sicurezza e della difesa; sottolinea l'importanza di migliorare la spesa per la difesa e insiste, a tale riguardo, sul fatto che la ripartizione degli oneri non dovrebbe essere incentrata unicamente sui contributi (spesa del 2 % del PIL per la difesa), ma anche sulle realizzazioni (capacità misurate in forze dispiegabili, pronte e sostenibili); ricorda che questo contributo quantificato proposto come obiettivo riflette, tuttavia, una crescente assunzione di responsabilità degli europei nei confronti della propria sicurezza, resa indispensabile dal deterioramento del loro ambiente strategico; accoglie con favore il fatto che la difesa stia diventando un settore più prioritario per l'UE e i suoi Stati membri, il che genera maggiore efficienza militare a beneficio sia dell'UE sia della NATO e accoglie in questo contesto la presenza delle truppe statunitensi sul territorio dell'UE; afferma che la NATO è ancora fondamentale per la difesa collettiva dell'Europa e dei suoi alleati (articolo 5 del trattato di Washington); sottolinea che la capacità della NATO di adempiere i propri compiti è strettamente connessa alla forza delle relazioni transatlantiche;

29.  invita l'UE a potenziare l'Unione europea della difesa al fine di sviluppare capacità che garantiscano la pertinenza strategica dell'UE in materia di difesa e sicurezza, ad esempio nel creare più sinergie ed efficienze nella spesa, nella ricerca, nello sviluppo, negli appalti, nella manutenzione e nella formazione per la difesa tra gli Stati membri; insiste sul fatto che una maggiore cooperazione in materia di difesa a livello dell'UE rafforzi il contributo europeo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità a livello regionale e internazionale e promuova quindi anche gli obiettivi dell'alleanza NATO, nonché potenzi il nostro legame transatlantico; sostiene, pertanto, i recenti sforzi intesi a rafforzare l'architettura europea della difesa, compreso il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente di nuova creazione (PESCO);

30.  accoglie con favore l'avvio della PESCO e sostiene i suoi primi progetti, come la mobilità militare; sottolinea che la PESCO interessa sia l'UE che la NATO e dovrebbe essere un fattore trainante per l'ulteriore cooperazione tra le due organizzazioni in termini di sviluppo delle capacità e consolidamento di un pilastro dell'UE nella NATO, nel contesto di ciascuna costituzione nazionale;

31.  ribadisce la necessità che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino la loro cooperazione nel campo della sicurezza informatica e della difesa informatica, segnatamente attraverso agenzie specializzate e task force come ENISA, Europol, Interpol, strutture future della PESCO e del Fondo europeo per la difesa, in particolare contrastando gli attacchi informatici e promuovendo congiuntamente gli sforzi intesi a sviluppare un quadro internazionale completo e trasparente volto a istituire norme minime per le politiche di sicurezza informatica, rispettando al contempo le libertà fondamentali; reputa essenziale che l'UE e la NATO intensifichino la condivisione di intelligence per consentire l'attribuzione formale degli attacchi informatici e, di conseguenza, permettere di imporre sanzioni restrittive ai responsabili di tali attacchi; sottolinea l'importanza e il contributo positivo per la sicurezza degli Stati membri dell'UE dell'Iniziativa di rassicurazione dell'Europa degli Stati Uniti;

32.  sottolinea che la crescente importanza dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico richiede una cooperazione rafforzata UE-USA e che è opportuno adottare misure per promuovere la cooperazione tra società tecnologiche statunitensi ed europee al fine di garantire il miglior utilizzo della collaborazione in materia di sviluppo e applicazione;

33.  invita il Congresso degli Stati Uniti a includere il Parlamento europeo nel suo programma di condivisione delle informazioni relative alle minacce informatiche con i parlamenti dell'Australia, del Canada, della Nuova Zelanda e del Regno Unito;

34.  sottolinea la necessità di un approccio comune alla regolamentazione delle piattaforme digitali e all'aumento della loro responsabilità al fine di discutere le questioni della censura della rete, del diritto d'autore e dei diritti dei titolari, dei dati personali e del concetto di neutralità della rete; ribadisce la necessità di collaborare per promuovere l'apertura, l'interoperabilità e la sicurezza di Internet, governata dal modello a più parti che promuove i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e la libertà di espressione e promuove prosperità economica e innovazione rispettando al contempo la vita privata e impedendo l'inganno, la frode e il furto; invita a compiere sforzi congiunti per elaborare norme e regolamenti e promuovere l'applicabilità del diritto internazionale nel ciberspazio;

35.  ribadisce che la neutralità della rete è sancita nel diritto dell'UE; deplora la decisione della Commissione federale per le comunicazioni (FCC) statunitense di annullare le norme sulla neutralità della rete; accoglie con favore il recente voto del Senato degli Stati Uniti di annullare tale decisione; invita il Congresso degli Stati Uniti a seguire tale decisione al fine di mantenere un'Internet aperta, sicura e protetta che non consenta il trattamento discriminatorio del contenuto di Internet;

36.  sottolinea la necessità di adeguati negoziati in merito alla standardizzazione, in particolare nel contesto dello sviluppo sempre più rapido della tecnologia, segnatamente nel settore informatico;

37.  sottolinea che una parte importante del rafforzamento degli sforzi di contrasto al terrorismo UE-USA comprende la protezione delle infrastrutture critiche, anche promuovendo norme comuni e incentivando la compatibilità e l'interoperabilità, e un approccio globale alla lotta al terrorismo, anche attraverso il coordinamento nei consessi regionali, multilaterali e globali la cooperazione negli scambi di dati relativi alle attività terroristiche; ribadisce la necessità di sostenere meccanismi come il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e altri sforzi congiunti che possono contribuire in maniera significativa alla lotta al terrorismo e all'estremismo e fare la differenza nell'ambito della stessa; ricorda a entrambe le parti che la lotta al terrorismo deve conformarsi al diritto internazionale e ai valori democratici, rispettando pienamente le libertà civili e i diritti umani fondamentali;

38.  esprime preoccupazione per la recente nomina di Gina Haspel a direttore dell'Ufficio centrale d'informazione (CIA) vista la sua scarsa esperienza in materia di diritti umani, ivi compreso il suo coinvolgimento nel programma di consegna e detenzione segreta della CIA;

39.  esprime forte preoccupazione per l'eliminazione riferita da parte dell'amministrazione statunitense delle restrizioni limitate al programma con droni, il che aumenta il rischio di vittime civili e uccisioni illegali, e l'assenza di trasparenza in merito al programma con droni degli Stati Uniti e all'assistenza prestata da alcuni Stati membri dell'UE; invita gli Stati membri dell'UE e degli Stati Uniti a garantire che l'utilizzo di droni armati rispetti i propri obblighi a norma del diritto internazionale, ivi compresi il diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani, e che siano istituite solide norme vincolanti per disciplinare la prestazione di ogni forma di assistenza per le operazioni letali con l'utilizzo di droni;

40.  sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti lottino contro l'evasione fiscale e altri reati finanziari e garantiscano la trasparenza;

41.  esorta ad una cooperazione rafforzata in materia di lotta all'evasione fiscale, all'elusione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, segnatamente nel quadro dell'accordo UE-USA-TFTP (programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi) che dovrebbe essere rafforzato per comprendere i dati sui flussi finanziari associati alle interferenze estere o alle operazioni di intelligence illecite; invita, inoltre, l'UE e gli Stati Uniti a collaborare nell'ambito dell'OCSE nella lotta all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva fissando regole e norme internazionali per affrontare questo problema globale; sottolinea che la continuità della cooperazione nell'attività di contrasto è fondamentale per rafforzare la nostra sicurezza comune e invita gli Stati Uniti a garantire una cooperazione bilaterale e multilaterale in questo settore; deplora il parziale ritiro del Dodd Frank Act, a seguito del quale la vigilanza sugli istituti di credito americani è considerevolmente diminuita;

42.  sottolinea le persistenti carenze dello scudo per la privacy riguardo al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate; accoglie con favore e sostiene gli inviti rivolti al legislatore degli Stati Uniti di avanzare verso una legge omnibus in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati; osserva che la protezione dei dati personali in Europa costituisce un diritto fondamentale e che negli Stati Uniti non vi è alcuna normativa paragonabile al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD);

43.  ricorda l'ampia solidarietà transatlantica in reazione all'avvelenamento di Skripal a Salisbury, a seguito del quale diplomatici russi sono stati espulsi da 20 Stati membri dell'UE, dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Norvegia e da cinque paesi aspiranti all'adesione all'UE;

44.  ribadisce la propria preoccupazione in merito alla reiezione da parte del Congresso nel marzo 2017 della norma presentata dalla Commissione federale per le comunicazioni (FCC) statunitense relativa alla protezione della privacy dei clienti di servizi di banda larga o altri servizi di telecomunicazione, che, in pratica, elimina le norme sulla privacy nel settore della banda larga in virtù delle quali i fornitori di servizi Internet avrebbero dovuto ottenere il consenso esplicito dei consumatori prima di vendere a operatori pubblicitari o ad altre società o condividere con questi ultimi i dati di navigazione in rete o altre informazioni private; ritiene che si tratti di un'ulteriore minaccia alle garanzie in materia di protezione della vita privata negli USA;

45.  ricorda che nell'elenco UE dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, gli Stati Uniti rimangono gli unici a non accordare l'ingresso in esenzione dal visto ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE; esorta gli Stati Uniti a far inserire quanto prima i cinque Stati membri dell'UE interessati (Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania) nel programma statunitense di esenzione dal visto; ritiene che la Commissione sia giuridicamente tenuta ad adottare un atto delegato – che sospenda temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi che non hanno revocato l'obbligo del visto per i cittadini di certi Stati membri – entro 24 mesi dalla data della pubblicazione delle relative notifiche, periodo che si è concluso il 12 aprile 2016; invita la Commissione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adottare l'atto delegato richiesto;

46.  sottolinea che l'UE si è impegnata a rafforzare in prima persona la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la prosperità, la stabilità, la resilienza e la sicurezza dei suoi vicini, attraverso mezzi non militari, in particolare attraverso l'attuazione di accordi di associazione; invita l'UE e gli USA a rafforzare la loro cooperazione e a coordinare meglio le loro azioni, progetti e posizioni nel vicinato dell'UE, sia orientale che meridionale; ricorda che anche le politiche umanitarie e di sviluppo dell'UE in tutto il mondo contribuiscono alla sicurezza mondiale;

47.  si compiace dell'orientamento strategico e dell'apertura degli Stati Uniti nei confronti della regione e ricorda che i Balcani rappresentano una sfida per l'Europa e per la sicurezza dell'intero continente; invita, pertanto, gli Stati Uniti a partecipare ad ulteriori sforzi congiunti nei Balcani occidentali, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dello Stato di diritto, della democrazia, della libertà di espressione e della cooperazione in materia di sicurezza; raccomanda più azioni comuni, come i meccanismi anticorruzione e lo sviluppo delle istituzioni, al fine di garantire maggiore sicurezza, stabilità, resilienza e prosperità economica ai paesi della regione, nonché di contribuire alla risoluzione di annose questioni; è del parere che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero avviare un nuovo dialogo ad alto livello sui Balcani occidentali al fine di assicurare che gli obiettivi strategici e i programmi di assistenza siano allineati e, inoltre, adottare le misure del caso;

48.  invita l'UE e gli Stati Uniti a svolgere un ruolo più attivo ed efficace nella risoluzione del conflitto sul territorio dell'Ucraina e a sostenere tutti gli sforzi per una soluzione pacifica duratura che rispetti l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e preveda la restituzione all'Ucraina della penisola di Crimea, nonché a sollecitare e sostenere i processi di riforma e lo sviluppo economico nell'Ucraina che devono essere pienamente in linea con gli impegni assunti da tale paese e con le raccomandazioni formulate dalle organizzazioni internazionali; esprime il suo più profondo disappunto per un'ulteriore assenza di progressi nell'attuazione degli accordi di Minsk e per il peggioramento della situazione umanitaria e di sicurezza nell'Ucraina orientale; afferma pertanto che le sanzioni nei confronti della Russia sono tuttora necessarie e che gli Stati Uniti dovrebbero coordinare i loro sforzi con l'Unione europea; chiede una più stretta cooperazione su tale questione tra il VP/AR e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina;

49.  ricorda altresì l'importanza per l'UE e per gli USA di cercare una soluzione ai conflitti “congelati” in Georgia e in Moldova;

50.  ricorda che l'ordine internazionale si basa sul rispetto degli accordi internazionali; deplora, pertanto, la decisione degli Stati Uniti di non approvare le conclusioni del vertice del G7 in Canada; ribadisce il proprio impegno nei confronti del diritto internazionale e dei valori universali, in particolare la responsabilità, la non proliferazione nucleare e la risoluzione pacifica delle controversie; sottolinea che la coerenza della nostra strategia di non proliferazione nucleare è fondamentale per la nostra credibilità in qualità di attore e negoziatore globale centrale; invita l'UE e gli Stati Uniti a collaborare nell'agevolare il disarmo nucleare e misure efficaci per la riduzione del rischio nucleare;

51.  sottolinea che il piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran è un importante accordo multilaterale e un notevole successo diplomatico per la diplomazia multilaterale e la diplomazia dell'UE al fine di promuovere la stabilità nella regione; ricorda che l'UE è determinata a fare tutto il possibile per preservare il PACG con l'Iran come pilastro fondamentale dell'architettura internazionale della non proliferazione, con rilevanza anche per la questione nordcoreana, e come elemento cruciale per la sicurezza e la stabilità della regione; ribadisce la necessità di affrontare in modo più critico le attività dell'Iran in relazione ai missili balistici e alla stabilità regionale, in particolare il coinvolgimento dell'Iran in vari conflitti nella regione e la situazione dei diritti umani e delle minoranze in Iran che sono distinte dal PACG, in tutti i pertinenti consessi e formati; sottolinea che la cooperazione transatlantica nell'affrontare questi problemi è fondamentale; sottolinea che, in base alle molteplici relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Iran sta adempiendo ai propri impegni nel quadro del PACG; critica fortemente la decisione del Presidente Trump di abbandonare unilateralmente il PACG e di imporre misure extraterritoriali per le imprese dell'UE attive in Iran; sottolinea che l'UE è determinata a proteggere i propri interessi e quelli delle sue imprese e investitori dall'effetto extraterritoriale delle sanzioni statunitensi; accoglie, in tale contesto, con favore la decisione di attivare il regolamento sui blocchi volto a tutelare gli interessi commerciali dell'UE in Iran dall'impatto delle sanzioni extraterritoriali degli Stati Uniti e invita il Consiglio, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna ad adottare ulteriori misure ritenute necessarie per salvaguardare il PACG;

52.  esprime preoccupazione per la sicurezza e la politica commerciale degli Stati Uniti nell'Asia orientale e sud-orientale, compreso il vuoto politico derivante dal recesso degli Stati Uniti dal partenariato transpacifico (TPP); ribadisce l'importanza di un impegno costruttivo da parte dell'UE nell'Asia orientale e sud-orientale e nella regione del Pacifico e accoglie con favore, in tale contesto, l'attiva politica commerciale dell'UE in quella parte del mondo e le iniziative dell'UE correlate alla sicurezza espresse in particolare nelle conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, anche a fini di equilibrio politico ed economico;

53.  si compiace dell'apertura di nuovi dialoghi ad alto livello con la Corea del Nord (RPDC) e del recente vertice di Singapore del 12 giugno 2018; ricorda che questi colloqui, che devono ancora mostrare risultati tangibili e verificabili, mirano a una soluzione pacifica delle tensioni e quindi a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali e globali; sottolinea che, allo stesso tempo, la comunità internazionale, compresi l’UE e gli Stati Uniti, deve mantenere la RPDC sotto pressione fintantoché non si impegni in modo credibile nella denuclearizzazione, ratificando il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e permettendo alla commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e all’AIEA di documentare la sua denuclearizzazione; esprime preoccupazione per l'insufficienza dei progressi compiuti dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) nella denuclearizzazione, che il 24 agosto 2018 ha indotto il Presidente Trump ad annullare i colloqui previsti nella RPDC con il Segretario di Stato Mike Pompeo;

54.  ricorda agli Stati Uniti di non aver ancora ratificato il CTBT nonostante sia uno Stato di cui all'allegato II la cui firma è necessaria per l'entrata in vigore del trattato; ribadisce l'appello dell'AR/VP che esorta i leader mondiali a ratificare tale trattato; incoraggia gli Stati Uniti a ratificare quanto prima il CTBT e a sostenere ulteriormente la CTBTO nel persuadere i rimanenti Stati di cui all'allegato II a ratificare il trattato;

55.  insiste sulla necessità di rispettare il diritto marittimo internazionale anche nel Mar cinese meridionale; a tale proposito, invita gli USA a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

56.  chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e gli Stati Uniti per la risoluzione pacifica dei conflitti regionali e sulla guerra per procura in Siria poiché la mancanza di una strategia comune compromette la risoluzione pacifica dei conflitti e invita tutte le parti e gli attori regionali coinvolti nel conflitto ad astenersi dalla violenza e da altre azioni che potrebbero aggravare la situazione; ribadisce il primato del processo di Ginevra guidato dall'ONU nella risoluzione del conflitto siriano, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, negoziato dalle parti in conflitto e con il sostegno di importanti attori internazionali e regionali; chiede la piena attuazione e il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vengono violate dai paesi parte dei negoziati di Astana; chiede sforzi congiunti per garantire un pieno accesso umanitario a coloro che ne hanno bisogno e un'indagine indipendente, imparziale, approfondita e credibile, nonché un'azione penale, nei confronti dei responsabili; chiede inoltre sostegno, segnatamente, a favore del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente (IIIM) sui crimini internazionali commessi nella Repubblica araba di Siria dal marzo 2012;

57.  ricorda che l'UE sostiene la ripresa di un significativo processo di pace in Medio Oriente verso una soluzione a due Stati, sulla base dei confini del 1967, con uno stato palestinese indipendente, democratico, capace di esistenza autonoma e contiguo che coesista, all'insegna della pace e della sicurezza, con uno stato di Israele sicuro e i suoi altri vicini, e insiste affinché qualsiasi azione che possa minare tali sforzi venga evitata; deplora profondamente, a tale riguardo, la decisione unilaterale del governo degli Stati Uniti di trasferire la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e di riconoscere formalmente la città come capitale di Israele; sottolinea che la questione di Gerusalemme deve far parte di un accordo di pace definitivo tra israeliani e palestinesi; sottolinea che la tabella di marcia comune dovrebbe essere rafforzata e pone l'accento sulla necessità che gli Stati Uniti si coordinino con i propri partner europei in merito ai loro sforzi di pace in Medio Oriente;

58.  elogia l'UNRWA e il suo personale per gli encomiabili e indispensabili interventi umanitari e di sviluppo per i profughi palestinesi (in Cisgiordania e Gerusalemme Est, nella Striscia di Gaza, in Giordania, Libano e Siria), fondamentali per la sicurezza e la stabilità della regione; deplora profondamente la decisione dell'amministrazione statunitense di ridurre il sostegno finanziario all'UNRWA e chiede agli Stati Uniti di riconsiderare tale decisione; sottolinea il costante sostegno fornito dal Parlamento europeo e dall'Unione europea all'agenzia e invita gli Stati membri a stanziare finanziamenti aggiuntivi al fine di garantire la sostenibilità delle attività dell'UNRWA sul lungo periodo;

59.  esorta a una maggiore cooperazione tra i programmi UE e quelli USA a livello mondiale che promuovono la democrazia, le libertà dei media, elezioni libere e regolari e la difesa dei diritti umani, compresi i diritti di rifugiati e migranti, donne, minoranze razziali e religiose; sottolinea l'importanza dei valori della buona governance, della responsabilità, della trasparenza e dello Stato di diritto su cui si fonda la difesa dei diritti umani; ribadisce la forte posizione di principio dell'UE contro la pena di morte e a favore di una moratoria universale sulla pena capitale in vista della sua abolizione a livello mondiale; sottolinea la necessità di cooperazione nella prevenzione delle crisi e nella costruzione della pace, nonché nella risposta alle emergenze umanitarie;

60.  ribadisce che l'UE e gli USA hanno interessi comuni in Africa, dove entrambi i soggetti devono coordinare e intensificare il loro sostegno a livello locale, regionale e multinazionale per la buona governance, la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo sociale sostenibile, la protezione ambientale, la gestione della migrazione, la governance economica e le questioni di sicurezza, nonché la risoluzione pacifica dei conflitti regionali, la lotta alla corruzione, alle transazioni finanziarie illecite nonché alla violenza e al terrorismo; ritiene che un migliore coordinamento UE/USA, anche attraverso un dialogo politico rafforzato e delineando strategie congiunte sull'Africa, tenendo debitamente conto al contempo delle opinioni delle organizzazioni regionali e dei gruppi subregionali, porterebbe a maggiore efficacia dell'azione e dell'utilizzo delle risorse;

61.  sottolinea l'importanza degli interessi comuni dell'UE e degli Stati Uniti sul piano politico, economico e della sicurezza, per quanto riguarda le politiche economiche di paesi come la Cina e la Russia, e ricorda che sforzi comuni, anche a livello di OMC, potrebbero essere utili per affrontare questioni quali gli attuali squilibri degli scambi mondiali e la situazione in Ucraina; invita l'amministrazione statunitense ad astenersi dal bloccare ulteriormente la nomina dei giudici in seno all'organo d'appello dell'OMC; pone l'accento sulla necessità di collaborare più strettamente nell'ambito della strategia "One Belt, One Road" (OBOR) della Cina, anche sviluppando, a tale riguardo, una cooperazione tra l'UE e il dialogo sulla sicurezza quadrilaterale (QUAD) tra gli Stati Uniti, l'India, il Giappone e l'Australia;

62.  sottolinea la necessità di una migliore cooperazione in materia di politica artica, in particolare nell'ambito del Consiglio artico, specialmente perché, con i cambiamenti climatici, potrebbero aprirsi nuove rotte di navigazione e potrebbero diventare disponibili risorse naturali;

63.  insiste sul fatto che la migrazione è un fenomeno globale e dovrebbe essere quindi affrontata attraverso la cooperazione, il partenariato e la protezione dei diritti umani e della sicurezza, ma anche gestendo le rotte migratorie e perseguendo un approccio globale a livello di Nazioni Unite, basato sul rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo protocollo del 1967; accoglie con favore gli sforzi compiuti finora nell'ambito delle Nazioni Unite per giungere ad un patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, nonché ad un patto globale sui rifugiati e si rammarica della decisione degli Stati Uniti del dicembre 2017 di ritirarsi dalle discussioni; sollecita una politica comune per combattere le cause profonde della migrazione;

64.  sostiene la cooperazione rafforzata UE-USA in materia di energia, comprese le energie rinnovabili, nel quadro del Consiglio dell'energia UE-USA; rinnova pertanto il proprio appello a favore del proseguimento delle riunioni; chiede, inoltre, una maggiore cooperazione in materia di ricerca energetica e nuove tecnologie, nonché una più stretta collaborazione per proteggere le infrastrutture energetiche dagli attacchi informatici; insiste sulla necessità di collaborare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di chiarire ulteriormente come continuerà il ruolo di transito dell'Ucraina;

65.  sottolinea la propria preoccupazione rispetto al gasdotto Nord Stream 2 e al suo ruolo potenzialmente divisivo in relazione alla sicurezza e alla solidarietà energetiche degli Stati membri e accoglie con favore il sostegno statunitense a favore della sicurezza energetica in Europa;

66.  si rammarica del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, ma loda i costanti sforzi di cittadini, imprese, città e stati, all'interno degli Stati Uniti, che si stanno tuttora adoperando per soddisfare l'accordo di Parigi e per lottare contro i cambiamenti climatici, e sottolinea la necessità di un ulteriore impegno dell'UE con questi attori; osserva che i cambiamenti climatici non rientrano più nella strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti; riafferma l'impegno dell'UE a favore dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sottolinea la necessità di attuarli al fine di garantire la sicurezza globale e sviluppare un'economia e una società più sostenibili, ricorda che il passaggio a un'economia verde comporta molte opportunità per l'occupazione e la crescita;

67.  incoraggia un incremento della cooperazione nei settori dell'innovazione, della scienza e della tecnologia e invita a rinnovare l'accordo UE-USA sulla scienza e la tecnologia;

Difendere un ordine commerciale basato sulle regole in tempi difficili

68.  rileva che gli Stati Uniti erano, nel 2017, il primo mercato per le esportazioni dell'UE e la seconda fonte di importazioni dell'UE; osserva che i disavanzi e le eccedenze commerciali tra l'UE e gli USA sono diversi per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi, il commercio digitale e gli investimenti esteri diretti; sottolinea che la relazione commerciale e di investimento tra UE e USA — essendo la più grande del mondo e da sempre basata su valori condivisi — è uno dei più importanti motori della crescita economica, del commercio e della prosperità a livello globale; osserva altresì che l'UE presenta un'eccedenza relativa alle merci pari a 147 miliardi di USD con gli Stati Uniti; rileva che le imprese dell'UE impiegano 4,3 milioni di lavoratori negli USA;

69.  sottolinea che l'UE e gli USA sono due attori chiave in un mondo globalizzato che si sta evolvendo con una rapidità e un'intensità senza precedenti e che, date le sfide condivise, l'UE e gli USA hanno un interesse comune a collaborare e coordinarsi nelle questioni di politica commerciale per definire il sistema commerciale multilaterale futuro e le norme globali;

70.  sottolinea il ruolo centrale che l'OMC svolge nell'ambito del sistema multilaterale come opzione migliore per garantire un sistema aperto, leale e basato sulle regole in grado di tenere in conto e bilanciare i diversi interessi dei suoi membri; ribadisce il proprio sostegno a favore dell'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale multilaterale; appoggia le iniziative intraprese dalla Commissione al fine di collaborare maggiormente con gli Stati Uniti per una risposta positiva alle attuali sfide istituzionali e sistemiche;

71.  sottolinea il ruolo dell'OMC nella risoluzione delle controversie commerciali; invita tutti i membri dell'OMC a garantire il corretto funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC; si rammarica, in tale contesto, del blocco ad opera degli Stati Uniti per quanto riguarda le nuove nomine per assegnare i posti vacanti in seno all'organo d'appello, blocco che minaccia il funzionamento stesso del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC; invita la Commissione e tutti i membri dell'OMC ad esplorare modalità per superare l'attuale stallo riguardo al rinnovo dei giudici in seno all'organo d'appello dell'OMC e, se necessario, riformando il sistema di risoluzione delle controversie; ritiene che tali riforme potrebbero mirare a garantire il livello più elevato di efficienza e indipendenza del sistema, rimanendo al contempo coerenti con i valori e l'approccio generale che l'UE ha costantemente difeso sin dalla creazione dell'OMC, in particolare la promozione di un commercio libero ed equo su scala globale, basato sullo Stato di diritto, e la necessità che tutti i membri dell'OMC rispettino gli obblighi previsti da tale organizzazione;

72.  si compiace, pur deplorando la mancanza di risultati dell'undicesima Conferenza ministeriale dell'OMC (CM11), della firma della dichiarazione congiunta sull'eliminazione delle pratiche sleali di distorsione del mercato e di protezionismo da parte degli Stati Uniti, dell'UE e del Giappone, che è stata anche evidenziata nella dichiarazione del G20 del luglio 2017; chiede un'ulteriore cooperazione con gli Stati Uniti e il Giappone in materia per far fronte alle pratiche commerciali sleali, quali la discriminazione, la limitazione dell'accesso al mercato, il dumping e le sovvenzioni;

73.  invita la Commissione a stabilire un piano di lavoro con gli Stati Uniti e altri membri dell'OMC sull'eliminazione delle sovvenzioni che creano distorsioni del mercato nel settore del cotone e della pesca (in particolare per quanto riguarda la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)); chiede una cooperazione per far progredire l'agenda multilaterale su nuove questioni come l'e-commerce, il commercio digitale, compreso lo sviluppo digitale, la facilitazione degli investimenti, il commercio e l'ambiente, e il commercio e il genere e per la promozione di politiche specifiche volte ad agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) all'economia globale;

74.  invita l'UE e gli USA a promuovere la cooperazione a livello internazionale al fine di rafforzare gli accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici, segnatamente l'accordo sugli appalti pubblici (AAP);

75.  invita la Commissione ad avviare un dialogo con gli Stati Uniti al fine di riprendere i negoziati sull'accordo plurilaterale sui beni ambientali (EGA) e sull'accordo sugli scambi di servizi (TiSA);

76.  invita l'UE e gli USA a unire le risorse per combattere contro le politiche e le pratiche commerciali sleali, rispettando nel contempo le norme multilaterali e il processo di risoluzione delle controversie in seno all'OMC ed evitando azioni unilaterali, in quanto sono nocive per tutte le catene globali di valore in cui operano le imprese dell'UE e degli Stati Uniti; deplora profondamente l'incertezza del sistema commerciale internazionale causata dal ricorso degli Stati Uniti a strumenti e meccanismi politici (ad esempio la sezione 232 del 1992 e la sezione 301 del 1974) che sono stati creati prima della creazione dell'OMC e del suo sistema di risoluzione delle controversie; osserva, a tale proposito, che la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sull'acciaio e l'alluminio nel quadro della sezione 232 non può essere giustificata da motivi di sicurezza nazionale e invita gli Stati Uniti a concedere all'UE e ad altri alleati un'esenzione piena e permanente dall'applicazione delle misure; invita la Commissione a rispondere in modo fermo ove tali dazi dovessero essere utilizzati come un modo per frenare le esportazioni dell'UE; sottolinea inoltre che qualsiasi sanzione adottata dagli Stati Uniti quale contromisura sulle merci europee in seguito alla pubblicazione della relazione sulla verifica della conformità dell'organo di appello, nel quadro della denuncia degli USA contro l'UE sui provvedimenti riguardanti gli scambi di aeromobili civili di grandi dimensioni, non sarebbe legittima, dato che 204 delle 218 accuse avanzate dagli Stati Uniti sono state respinte dall'OMC ed è attesa un'ulteriore relazione sul caso, correlato, delle sovvenzioni illegali degli Stati Uniti;

77.  prende atto del proseguimento della cooperazione bilaterale tra UE e USA su un'ampia gamma di questioni normative, come evidenziato dall'accordo bilaterale recentemente concluso sulle misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione o l'accordo reciproco sul riconoscimento delle ispezioni presso fabbricanti di medicinali; invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente il ruolo del Parlamento europeo in tale processo;

78.  sottolinea l'importanza cruciale della proprietà intellettuale per le economie dell'UE e degli USA; invita entrambe le parti a sostenere la ricerca e l'innovazione sulle due sponde dell'Atlantico, garantendo livelli elevati di protezione della proprietà intellettuale e assicurando che coloro che creano prodotti innovativi di alta qualità possano continuare a farlo;

79.  invita l'UE e gli USA a migliorare l'accesso al mercato delle PMI che esportano negli Stati Uniti e nell'Unione europea, aumentando la trasparenza sulle norme vigenti e le aperture di mercato su entrambe le sponde dell'Atlantico, ad esempio tramite un portale dedicato alle PMI;

80.  sottolinea l'importanza del mercato statunitense per le PMI dell'Unione europea; invita l'UE e gli USA ad affrontare gli effetti sproporzionati che i dazi, le barriere non tariffarie e gli ostacoli tecnici agli scambi hanno per le PMI su entrambe le sponde dell'Atlantico, non soltanto attraverso una riduzione dei dazi, ma anche mediante una semplificazione delle procedure doganali e, potenzialmente, nuovi meccanismi volti a favorire lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le PMI nelle attività di compravendita sui mercati dell'UE e degli USA;

81.  invita l'UE e gli USA, nel quadro della loro cooperazione bilaterale, ad evitare la concorrenza fiscale tra loro, dato che essa porterebbe esclusivamente a un calo degli investimenti in entrambe le economie;

82.  invita l'UE e gli USA a concordare un quadro per il commercio digitale che rispetti i quadri giuridici e gli accordi vigenti di ciascuna parte, la legislazione sulla protezione dei dati e le disposizioni in materia di riservatezza dei dati, di particolare importanza per il settore dei servizi; sottolinea al riguardo che l'UE e gli USA dovrebbero collaborare al fine di incoraggiare i paesi terzi ad adottare norme rigorose sulla protezione dei dati;

83.  invita l'UE e gli USA a rafforzare la cooperazione in materia di cambiamenti climatici; chiede all'Unione e agli Stati Uniti di avvalersi dei negoziati commerciali attuali e futuri, a tutti i livelli, per assicurare l'applicazione delle norme concordate a livello internazionale, come l'accordo di Parigi, promuovere gli scambi commerciali di merci e tecnologie ecologiche, nonché per garantire una transazione energetica globale, mediante un programma commerciale internazionale chiaro e coordinato, sia al fine di tutelare l'ambiente che di creare opportunità in termini di occupazione e crescita;

84.  ritiene che un potenziale nuovo accordo sulle relazioni commerciali e di investimento tra UE e USA non possa essere negoziato sotto pressione né sotto minaccia e che solo un accordo ampio, ambizioso, equilibrato e completo che comprenda tutti i settori commerciali, sarebbe nell'interesse dell'UE; osserva che a tal fine l'istituzione di un possibile meccanismo specifico e permanente di cooperazione normativa e consultiva potrebbe rivelarsi vantaggiosa; invita la Commissione a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti nelle giuste circostanze;

85.  sottolinea che i flussi commerciali richiedono in misura crescente modalità nuove, più veloci e più sicure di trasferire beni e servizi tra le frontiere; invita l'UE e gli USA, quali partner commerciali chiave, a collaborare nell'ambito di soluzioni tecnologiche digitali relative al commercio al fine di agevolare gli scambi;

86.  ricorda l'importanza del dialogo e della cooperazione esistenti tra UE e Stati Uniti in materia di scienza e tecnologia; riconosce il ruolo degli sforzi dell'UE e degli USA nel campo della ricerca e dell'innovazione quali fattori fondamentali della conoscenza e della crescita economica e sostiene il proseguimento e l'ampliamento dell'accordo UE-USA sulla scienza e la tecnologia oltre il 2018, allo scopo di promuovere la ricerca, l'innovazione e le nuove tecnologie emergenti, di proteggere i diritti di proprietà intellettuale e di creare maggiori e migliori posti di lavoro, un commercio sostenibile e una crescita inclusiva;

87.  condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito alla sovraccapacità siderurgica globale; deplora, allo stesso tempo, il fatto che misure unilaterali e incompatibili con l'OMC non faranno altro che compromettere l'integrità di un ordine commerciale basato sulle regole; sottolinea che persino una deroga permanente dell'UE dai dazi statunitensi non può legittimare questa linea d'azione; invita la Commissione a cooperare con gli Stati Uniti nel rafforzare gli sforzi intesi a combattere la sovraccapacità siderurgica nel quadro del Forum globale del G20 al fine di sfruttare l'enorme potenziale dell'azione multilaterale; ribadisce la propria convinzione che azioni congiunte e concertate nell'ambito di sistemi commerciali basati sulle regole rappresentano il modo migliore per risolvere tali problemi globali;

88.  ribadisce l'importanza per l'UE e gli USA di affrontare in modo coordinato e costruttivo la necessaria modernizzazione dell'OMC, al fine di renderla più efficace, trasparente e responsabile, e di assicurare che nel processo di definizione delle norme e delle politiche commerciali internazionali siano adeguatamente integrate le dimensioni sociali, ambientali, di genere e dei diritti umani;

89.  sottolinea che l'UE sostiene un'economia di mercato senza distorsioni e un commercio aperto ed equo basato sulle regole e sui valori; ribadisce il proprio sostegno alla strategia della Commissione in risposta all'attuale politica commerciale degli Stati Uniti, rispettando al contempo le regole del sistema commerciale multilaterale; chiede l'unità tra tutti gli Stati membri dell'UE e invita la Commissione a sviluppare un approccio comune nell'affrontare questa situazione; sottolinea l'importanza di preservare l'unità degli Stati membri dell'UE in tale ambito, poiché le azioni congiunte dell'UE nel quadro della politica commerciale comune (PCC) e dell'unione doganale dell'UE a livello internazionale, nonché a livello bilaterale con gli Stati Uniti, si sono rivelate molto più efficaci rispetto a qualsiasi iniziativa intrapresa dai singoli Stati membri; ribadisce che l'UE è pronta a collaborare con gli Stati Uniti in merito a questioni commerciali di interesse reciproco nel rispetto delle regole del sistema commerciale multilaterale;

90.  si rammarica della decisione del Presidente Trump di ritirare gli Stati Uniti dal PACG e dell'effetto che tale decisione avrà sulle imprese dell'UE che operano in Iran; sostiene gli sforzi dell'UE volti a difendere gli interessi delle imprese dell'UE che investono in Iran, in particolare la decisione della Commissione di attivare il "blocking statute" (statuto di blocco) che dimostra l'impegno dell'UE a favore del PACG; ritiene che lo stesso statuto possa essere utilizzato ove opportuno;

91.  invita l'UE e gli USA a rafforzare la cooperazione e gli sforzi volti ad attuare e ampliare i meccanismi di dovuta diligenza per le imprese al fine di rafforzare la protezione dei diritti umani a livello internazionale, anche nell'ambito del commercio di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto;

92.  deplora il disimpegno degli USA dalla tutela ambientale; si rammarica, in tale ambito, della decisione del Presidente Trump di revocare il divieto sulle importazioni dei trofei della caccia all'elefante da alcuni paesi africani, tra cui lo Zimbabwe e lo Zambia, alla luce del fatto che gli Stati Uniti sono il maggior importatore di tali trofei;

93.  invita l'UE e gli USA a proseguire e rafforzare la cooperazione parlamentare transatlantica, che dovrebbe portare a un quadro politico potenziato e ampliato volto a migliorare i legami tra l'UE e gli USA in materia di commercio e investimenti;

94.  esprime la sua preoccupazione qualora USA e Cina dovessero raggiungere un accordo che non sia completamente compatibile con il WTO, che potrebbe anche minare i nostri interessi e condurre a relazioni commerciali transatlantiche travagliate; insiste pertanto sulla necessità di essere coinvolti in un accordo più globale con i principali partner commerciali, con i quali condividiamo interessi a livello mondiale;

o
o   o

95.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al SEAE, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in fase di adesione e candidati, al Presidente degli USA, al Senato e alla Camera dei rappresentanti degli USA.

(1) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
(2) Testi approvati, P8_TA(2018)0068.
(3) GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 226.
(4) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 198.
(5) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 124.
(6) GU C 65 del 19.2.2016, pag. 120.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0435.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0493.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0492.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0042.


Stato delle relazioni UE-Cina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina (2017/2274(INI))
P8_TA(2018)0343A8-0252/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'avvio delle relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e la Cina il 6 maggio 1975,

–  visto il partenariato strategico UE-Cina avviato nel 2003,

–  visto il quadro giuridico generale per le relazioni con la Cina, segnatamente l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese(1), firmato nel maggio 1985, che riguarda i rapporti commerciali ed economici, nonché il programma di cooperazione UE-Cina,

–  vista l'agenda strategica 2020 UE-Cina per la cooperazione approvata il 21 novembre 2013,

–  visti il dialogo politico strutturato UE-Cina formalmente istituito nel 1994 e il dialogo strategico ad alto livello su questioni strategiche e di politica estera istituito nel 2010, in particolare il 5° e il 7° dialogo strategico ad alto livello UE-Cina tenutisi a Pechino rispettivamente il 6 maggio 2015 e il 19 aprile 2017,

–  visti i negoziati per un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione, che sono stati avviati nel 2007,

–  visti i negoziati per un accordo bilaterale in materia di investimenti, che sono stati avviati nel gennaio 2014,

–  visto il 19° vertice UE-Cina, che ha avuto luogo a Bruxelles l'1 e il 2 giugno 2017,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 giugno 2016, dal titolo "Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina" (JOIN(2016)0030),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 relative alla strategia dell'UE sulla Cina,

–  vista la relazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 24 aprile 2018, dal titolo "Regione amministrativa speciale di Hong Kong: relazione annuale 2017" (JOIN(2018)0007),

–  visti gli orientamenti del Consiglio del 15 giugno 2012 sulla politica estera e di sicurezza dell'UE nell'Asia orientale,

–  vista l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte della commissione permanente del Congresso nazionale del popolo cinese il 1° luglio 2015,

–  visto il Libro bianco del 26 maggio 2015 sulla strategia militare cinese,

–  visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 35° ciclo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 2017,

–  visti gli oltre 60 dialoghi settoriali tra l'UE e la Cina,

–  vista l'istituzione, nel febbraio 2012, del dialogo di alto livello UE-Cina "People to people", cui fanno capo tutte le iniziative congiunte UE-Cina in tale ambito,

–  visti l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Cina, che è entrato in vigore nel 2000(2), e l'accordo di partenariato scientifico e tecnologico firmato il 20 maggio 2009,

–  visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016,

–  visto il dialogo sull'energia tra la Comunità europea e la Cina,

–  viste le tavole rotonde UE-Cina,

–  visto il 19° congresso nazionale del Partito comunista cinese, che si è svolto dal 18 al 24 novembre 2017,

–  vista la normativa sull'imposta per la protezione dell'ambiente adottata dal Congresso nazionale del popolo nel dicembre 2016 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018,

–  vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), secondo cui i fattori ambientali incidono sui flussi migratori nazionali e internazionali, in quanto le persone abbandonano i luoghi caratterizzati da condizioni ostili o in deterioramento a causa dell'accelerazione del cambiamento climatico(3),

–  visto l'Anno del turismo UE-Cina, inaugurato a Venezia il 19 gennaio 2018,

–  vista la relazione del Club dei corrispondenti esteri in Cina (FCCC) sulle condizioni di lavoro, pubblicata il 30 gennaio 2018, dal titolo "Access Denied – Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate" (Accesso negato – sorveglianza, molestie e intimidazioni in un quadro di deterioramento delle condizioni della professione di reporter),

–  vista la dichiarazione dell'UE – punto 4 – rilasciata in occasione della 37ª sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 13 marzo 2018 dal titolo "Situazione dei diritti umani che richiede l'attenzione del Consiglio",

–  vista la 41ª riunione interparlamentare PE-Cina, che ha avuto luogo a Pechino nel maggio 2018,

–  viste le sue risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie(4), del 23 maggio 2012 sull'UE e la Cina: uno squilibrio commerciale?(5), del 14 marzo 2013 sulle minacce nucleari e i diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea(6), del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030(7), del 17 aprile 2014 sulla situazione nella Corea del Nord(8), del 21 gennaio 2016 sulla Corea del Nord(9) e del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune(10),

–  viste le sue risoluzioni del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina(11), del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina(12), del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina(13), del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti(14) e sulle relazioni commerciali UE-Taiwan(15), del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina(16), e la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina(17),

–  viste le sue risoluzioni sui diritti umani, del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare l'immolazione di suore e monaci(18), del 14 giugno 2012 sulla situazione dei diritti umani in Tibet(19), del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina(20), del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti(21), del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017(22), del 6 luglio 2017 sui casi del vincitore del premio Nobel Liu Xiaobo e di Lee Ming-che(23) e del 18 gennaio 2018 sui casi degli attivisti per i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che e Tashi Wangchuk e del monaco tibetano Choekyi(24),

–  visto l'embargo sulle armi decretato dall'UE dopo la repressione di Tienanmen del giugno 1989, appoggiato dal Parlamento con la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC)(25),

–  visti i nove cicli di colloqui tenutisi dal 2002 al 2010 tra alti rappresentanti del governo cinese e il Dalai Lama e il libro bianco della Cina sul Tibet dal titolo "Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide" (Il cammino del Tibet verso lo sviluppo è trainato da una marea storica irresistibile), pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese il 15 aprile 2015, nonché il memorandum del 2008 e la nota sull'effettiva autonomia del 2009, entrambi presentati dai rappresentanti del 14° Dalai Lama,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0252/2018),

A.  considerando che il 19° vertice UE-Cina del 2017 ha dato ulteriore impulso a un partenariato bilaterale strategico che ha un impatto su scala mondiale e ha evidenziato l'impegno di entrambe le parti ad affrontare le sfide globali, le minacce comuni per la sicurezza e la promozione del multilateralismo; che vi sono molti settori in cui una cooperazione costruttiva potrebbe apportare vantaggi reciproci, anche in consessi internazionali quali le Nazioni Unite e il G20; che l'UE e la Cina hanno confermato l'intenzione di intensificare la cooperazione ai fini dell'attuazione dell'accordo di Parigi del 2015 per la lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione dell'impiego dei combustibili fossili, la promozione dell'energia pulita e la riduzione dell'inquinamento; che occorre maggiore cooperazione tra le due parti in questo settore, compreso nell'ambito della ricerca e dello scambio delle migliori prassi; che la Cina ha adottato un sistema di scambio delle quote di emissione basato sull'ETS dell'UE; che la visione dell'UE della governance multilaterale è quella di un ordine fondato sulle norme e basata sui valori universali quali la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la trasparenza e la responsabilità; che nell'attuale contesto geopolitico, è più importante che mai promuovere il multilateralismo e un sistema fondato sulle norme; che l'UE si aspetta che la sua relazione con la Cina sia reciprocamente vantaggiosa in termini sia politici che economici; che l'UE si aspetta che la Cina si assuma responsabilità in linea con il suo impatto globale e sostenga un ordine internazionale fondato sulle norme da cui anch'essa trae vantaggi;

B.  considerando che la cooperazione tra l'UE e la Cina nell'ambito della politica estera, della sicurezza e della difesa e nella lotta al terrorismo è estremamente importante; che la cooperazione tra le due parti è stata essenziale per il raggiungimento dell'accordo sul nucleare con l'Iran; che la posizione della Cina ha svolto un ruolo essenziale ai fini della creazione di uno spazio negoziale nella crisi nordcoreana;

C.  considerando che, con gradualità e sistematicità, la leadership cinese ha intensificato gli sforzi per convertire il proprio peso economico in influenza politica attraverso investimenti infrastrutturali e nuovi collegamenti di trasporto di importanza strategica e una comunicazione strategica finalizzata a influenzare decisori politici ed economici, media, università ed editori accademici nonché il pubblico europei, al fine di condizionare il modo in cui la Cina è percepita e trasmettere un'immagine positiva del paese, costruendo in tutte le società "reti" di organizzazioni e cittadini europei che la sostengono, e che tale fenomeno è stato in gran parte ignorato in Europa; che la sorveglianza, da parte della Cina, dei numerosi studenti cinesi che studiano in Europa è fonte di preoccupazione, al pari dei suoi tentativi di controllare in Europa persone che sono fuggite dalla Cina;

D.  considerando che lo schema del 16+1 tra la Cina, da un lato, e undici paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e cinque paesi balcanici, dall'altro, è stato creato nel 2012 all'indomani della crisi finanziaria quale tassello della diplomazia subregionale cinese per sviluppare progetti infrastrutturali su vasta scala e rafforzare la cooperazione economica e commerciale; che gli investimenti e i finanziamenti cinesi previsti in tali paesi sono consistenti, ma comunque non importanti quanto gli investimenti e l'impegno dell'UE; che i paesi europei che aderiscono a tale schema dovrebbero considerare il fatto di conferire maggiore potere al concetto di un'unica voce per l'UE nelle sue relazioni con la Cina;

E.  considerando che la Cina è il mercato in più rapida crescita per i prodotti alimentari dell'UE;

F.  considerando che la "Belt and Road Initiative" (BRI) cinese, in cui rientra la "Politica artica della Cina", rappresenta l'iniziativa di politica estera più ambiziosa che il paese abbia mai adottato, che comprende dimensioni geopolitiche e correlate alla sicurezza e va pertanto oltre l'ambito dichiarato della politica economica e commerciale; che l'iniziativa BRI è stata ulteriormente rafforzata con l'istituzione della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB) nel 2015; che l'UE insiste su una struttura di governance multilaterale e su un'attuazione non discriminatoria dell'iniziativa BRI; che la parte europea desidera garantire che qualsiasi progetto di connettività nel quadro dell'iniziativa BRI onori gli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi e assicuri il rispetto di altre norme internazionali in ambito ambientale, lavorativo e sociale nonché dei diritti delle popolazioni indigene; che i progetti infrastrutturali cinesi potrebbero generare un forte indebitamento dei governi europei nei confronti delle banche di Stato cinesi, che offrono prestiti a condizioni non trasparenti, e solo un numero limitato di posti di lavoro in Europa; che alcuni progetti infrastrutturali correlati all'iniziativa BRI hanno già portato governi terzi a un eccessivo indebitamento; che finora la parte del leone di tutti i contratti relativi all'iniziativa BRI è stata assegnata a imprese cinesi; che la Cina sta utilizzando alcuni dei suoi standard industriali nei progetti relativi all'iniziativa BRI a fini discriminatori; che i progetti relativi all'iniziativa BRI non devono essere aggiudicati nel quadro di gare d'appalto non trasparenti; che nell'ambito dell'iniziativa BRI la Cina sta impiegando una molteplicità di canali; che 27 ambasciatori nazionali dell'UE a Pechino hanno recentemente elaborato una relazione che critica severamente il progetto BRI, denunciandone l'intenzione di ostacolare il libero scambio e di avvantaggiare le imprese cinesi; che purtroppo l'iniziativa BRI è priva di qualsiasi tipo di tutela dei diritti umani;

G.  considerando che la diplomazia cinese è uscita ancora più rafforzata dal 19° congresso del Partito e dal Congresso nazionale del popolo cinese di quest'anno, con almeno cinque alti funzionari incaricati della politica estera del paese e un sostanziale incremento della dotazione di bilancio del ministero degli Affari esteri; che una neonata agenzia di Stato per la cooperazione internazionale allo sviluppo sarà incaricata di coordinare il crescente bilancio cinese destinato agli aiuti esteri;

H.  considerando che negli anni '80 la Cina aveva imposto un limite al numero massimo di mandati come reazione agli eccessi della rivoluzione culturale; che l'11 marzo 2018 il Congresso nazionale del popolo ha votato quasi all'unanimità a favore dell'abrogazione del limite dei due mandati consecutivi per le cariche del presidente e del vicepresidente della Repubblica popolare cinese;

I.  considerando che l'alta dirigenza cinese, pur affermando la non ingerenza negli affari interni degli altri paesi, mette sistematicamente in discussione il sistema politico dei paesi occidentali nelle sue comunicazioni ufficiali;

J.  considerando che l'11 marzo 2018 il Congresso nazionale del popolo ha approvato l'istituzione di una commissione nazionale di sorveglianza, un nuovo organismo sotto il controllo del partito nato per istituzionalizzare ed estendere il controllo su tutti i funzionari pubblici in Cina, e che l'agenzia è stata inserita tra gli organismi statali contemplati dalla costituzione cinese;

K.  considerando che nel 2014 il Consiglio di Stato cinese ha annunciato piani dettagliati per la creazione di un sistema di credito sociale diretto a premiare i comportamenti che il Partito considera finanziariamente, economicamente e socio-politicamente responsabili e a sanzionare la non conformità alle sue politiche; che probabilmente il progetto di misurazione del credito sociale avrà ripercussioni anche per gli stranieri che vivono e lavorano in Cina, compresi i cittadini dell'UE, e comporterà conseguenze per le aziende dell'UE e di altri paesi esteri attive nel paese;

L.  considerando che è evidente che in alcune regioni della Cina i mezzi di sussistenza della popolazione rurale peggioreranno a causa delle variazioni di temperatura e precipitazioni e di altri fenomeni climatici estremi; che il programma di ricollocazione è divenuto un'efficace opzione politica di adattamento per ridurre la vulnerabilità e la povertà causate dal clima(26);

M.  considerando che la situazione dei diritti umani in Cina ha continuato a peggiorare, con un'intensificazione dell'ostilità del governo nei confronti del dissenso pacifico, della libertà di espressione e di religione e dello Stato di diritto; che gli attivisti della società civile e i difensori dei diritti umani sono arrestati, processati e condannati sulla base di capi d'imputazione vaghi come quello di "sovvertire il potere dello Stato" e di "scatenare liti e provocare problemi", e che spesso sono detenuti in isolamento in località ignote, senza alcun accesso a cure mediche o all'assistenza legale; che i difensori dei diritti umani e gli attivisti sono trattenuti, talvolta, in "sorveglianza residenziale in un luogo designato", un sistema utilizzato per impedire a queste persone qualsiasi contatto, e che durante tale detenzione sono spesso segnalati torture e maltrattamenti; che la Cina continua a negare la libertà di espressione e la libertà di informazione, e sono stati incarcerati molti giornalisti, blogger e voci indipendenti; che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'UE si è impegnata a far sì che i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto siano promossi in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni, ponendo i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, ivi compresi i suoi partner strategici; che i vertici UE-Cina devono essere impiegati per ottenere risultati concreti nell'ambito dei diritti umani, segnatamente il rilascio dei difensori dei diritti umani, degli avvocati e degli attivisti incarcerati;

N.  considerando che talvolta le autorità cinesi hanno impedito ai diplomatici dell'UE di presenziare, in veste di osservatori, ai processi o di fare visita ai difensori dei diritti umani come previsto dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

O.  considerando che la Cina ha creato un'architettura statale ramificata di sorveglianza digitale, che spazia dalla politica preventiva alla raccolta arbitraria di dati biometrici, in un contesto dove non esiste alcun diritto alla vita privata;

P.  considerando che il governo cinese ha promulgato una serie di nuove leggi, in particolare la legge sulla sicurezza dello Stato, approvata il 1° luglio 2015, la legge antiterrorismo, la legge sulla sicurezza informatica e la legge sulla gestione delle ONG straniere, le quali considerano l'attivismo pubblico e la critica pacifica nei confronti del governo minacce alla sicurezza dello Stato, rafforzano la censura, la sorveglianza e il controllo dei singoli individui e dei gruppi sociali e scoraggiano i cittadini dal promuovere i diritti umani;

Q.  considerando che la legge sulla gestione delle ONG straniere, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è una delle sfide più difficili per le ONG internazionali (ONGI) dato che tale legge disciplina tutte le attività in Cina finanziate da ONGI e che i funzionari provinciali per la sicurezza sono i principali responsabili della sua attuazione;

R.  considerando che le nuove disposizioni in materia di religione, entrate in vigore il 1° febbraio 2018, si presentano più restrittive nei confronti delle attività di culto e dei gruppi religiosi e li costringe ad allinearsi maggiormente alla politica del partito; che a causa delle nuove disposizioni le persone affiliate a comunità religiose non riconosciute giuridicamente nel paese rischiano sanzioni se compiono viaggi all'estero per motivi rientranti nell'ampia categoria dell'educazione religiosa e se compiono pellegrinaggi subiscono sanzioni pari a un importo multiplo del salario minimo; che la libertà di religione e di coscienza ha toccato il livello più basso dall'avvio delle riforme economiche e del processo di apertura della Cina della fine degli anni '70; che le comunità religiose sono vittime di una crescente repressione in Cina e che i cristiani, appartenenti a chiese sia clandestine che approvate dallo Stato, sono presi di mira con la persecuzione e la detenzione dei fedeli, la demolizione degli edifici e un giro di vite sugli incontri cristiani;

S.  considerando che la situazione nello Xinjiang, patria di dieci milioni di uiguri musulmani e persone di etnia kazaka, è peggiorata rapidamente, in particolare dopo l'ascesa al potere del presidente Xi, poiché il controllo assoluto dello Xinjiang è diventato una priorità elevata in seguito ai ricorrenti attentati terroristici nello Xinjiang, o presumibilmente collegati a tale regione, da parte degli uiguri e in virtù della posizione strategica della regione autonoma uigura dello Xinjiang per l'iniziativa BRI; che è stato istituito un programma di detenzione extragiudiziale che riguarda decine di migliaia di persone, costrette a ricevere una "rieducazione" politica, nonché lo sviluppo di una sofisticata rete di sorveglianza digitale invasiva, comprese la tecnologia del riconoscimento facciale e la raccolta di dati, il dispiegamento massiccio della polizia e rigorose limitazioni sulle pratiche religiose, sulla lingua uigura e sugli usi e costumi di tale popolo;

T.  considerando che negli ultimi anni, nonostante la crescita economica e lo sviluppo delle infrastrutture, la situazione in Tibet è peggiorata, stanti la limitazione di una serie di diritti umani imposta dal governo cinese con il pretesto della sicurezza e della stabilità e gli implacabili attacchi dello stesso governo contro l'identità e la cultura tibetane; che le misure di sorveglianza e di controllo sono in aumento negli ultimi anni, insieme alle detenzioni arbitrarie, agli atti di tortura e ai maltrattamenti; che il governo cinese ha creato in Tibet un ambiente in cui non esistono limiti all'autorità statale, la paura è pervasiva e ogni aspetto della vita pubblica e privata è strettamente controllato e regolamentato; che in Tibet qualsiasi atto di dissenso o critica non violento delle politiche statali per quanto riguarda le minoranze etniche o religiose può essere considerato "separatista" e quindi perseguibile penalmente; che l'accesso alla Regione autonoma del Tibet è oggi più limitato che mai per gli stranieri, cittadini dell'UE compresi, in particolare per giornalisti, diplomatici e altri osservatori indipendenti, ed è ancora più difficile per i cittadini dell'UE di origine tibetana; che negli ultimi anni non sono stati registrati progressi nella soluzione della crisi tibetana, dato che l'ultimo ciclo delle conversazioni di pace si è svolto nel 2010; che il peggioramento della situazione umanitaria in Tibet ha portato a un aumento delle immolazioni, con un totale di 156 casi dal 2009;

U.  considerando che il 10 giugno 2014 il Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese ha emanato un libro bianco sulla pratica della politica "un paese, due sistemi" a Hong Kong, sottolineando che l'autonomia della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong è soggetta in ultima istanza all'autorizzazione del governo centrale della Repubblica popolare cinese; che negli anni la popolazione di Hong Kong ha assistito a manifestazioni di massa a favore della democrazia, della libertà dei media e della piena applicazione della legge fondamentale; che la tradizionale società aperta di Hong Kong ha aperto la strada allo sviluppo di una società civile vera e indipendente che partecipa in modo attivo e costruttivo alla vita pubblica della RAS;

V.  considerando che l'opposta evoluzione politica della Repubblica popolare cinese (RPC) e di Taiwan, regime dello Stato-partito sempre più autoritario e nazionalista l'uno, democrazia multipartitica l'altro, alimenta il pericolo di una escalation delle relazioni tra le sue sponde dello stretto; che l'UE aderisce alla politica di "una sola Cina" nei confronti di Taiwan e sostiene il principio "un paese, due sistemi" riguardo a Hong Kong;

W.  considerando che, dopo oltre tre anni di colloqui, la Cina e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) hanno concordato, nell'agosto 2017, un quadro di riferimento di una pagina quale base per le future discussioni riguardo a un codice di condotta per tutte le parti nel Mar cinese meridionale; che la contestata bonifica dei terreni da parte della Cina è stata in gran parte completata nelle isole Spratly, ma è proseguita l'anno scorso nelle isole Paracelso, più a nord;

X.  considerando che la Cina sta diventando un attore esterno più attivo e importante in Medio Oriente, in ragione dei suoi ovvi interessi economici, di sicurezza e geopolitici;

Y.  considerando che la Cina sta aumentando l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) erogato e sta emergendo quale attore di primo piano nella politica di sviluppo, fornendo un impulso necessario alla politica di sviluppo, ma facendo sorgere allo stesso tempo preoccupazioni riguardo alla titolarità locale dei progetti;

Z.  considerando che la presenza e gli investimenti cinesi in Africa sono aumentati notevolmente e che ciò ha portato a uno sfruttamento delle risorse naturali, spesso senza alcuna consultazione delle popolazioni locali;

1.  ribadisce che il partenariato strategico globale UE-Cina costituisce uno dei partenariati più importanti dell'UE e che esiste un maggiore potenziale per un ulteriore approfondimento di tale relazione e un'ulteriore cooperazione nell'arena internazionale; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione e il coordinamento nell'ambito della governance globale e delle istituzioni internazionali, in particolare a livello di Nazioni Unite e di G20; sottolinea che, nel contesto di un mondo complesso, globalizzato e multipolare in cui la Cina è diventata un importante attore economico e politico, l'UE deve mantenere le opportunità di un dialogo e una cooperazione costruttivi e promuovere tutte le riforme necessarie nei settori di interesse comune; ricorda alla Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i suoi obblighi e le sue responsabilità internazionali di contribuire alla pace e alla sicurezza globali;

2.  ricorda che il partenariato strategico globale UE-Cina si basa su un impegno condiviso all'apertura e alla collaborazione nel quadro di un sistema internazionale fondato sulle norme; sottolinea che entrambe le parti si sono impegnate a istituire un sistema trasparente, giusto ed equo di governance mondiale, condividendo la responsabilità nella promozione della pace, della prosperità e dello sviluppo sostenibile; ricorda che le relazioni dell'UE con la Cina dovrebbero essere pratiche, pragmatiche e fondate su principi e restare fedeli agli interessi e ai valori dell'Unione; è preoccupato che l'aumento del peso economico e politico globale della Cina nell'ultimo decennio abbia messo a dura prova gli impegni condivisi che rappresentano il fulcro delle relazioni UE-Cina; sottolinea le responsabilità della Cina in quanto potenza mondiale e invita le autorità ad assicurare in tutte le circostanze il rispetto del diritto internazionale, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché ad altri strumenti internazionali firmati o ratificati dalla Cina; invita il Consiglio, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a garantire che la cooperazione UE-Cina sia basata sullo Stato di diritto, sull'universalità dei diritti umani, sugli impegni internazionali in materia di diritti umani assunti da entrambe le parti e sull'impegno di compiere progressi verso il raggiungimento dello standard più elevato nella protezione dei diritti umani; sottolinea che è opportuno rafforzare la reciprocità, la parità di condizioni e una concorrenza leale in tutti i settori di cooperazione;

3.  sottolinea che per affrontare le sfide a livello mondiale e regionale, come la sicurezza, il disarmo, la non proliferazione, la lotta al terrorismo e la sicurezza informatica, la cooperazione per la pace, i cambiamenti climatici, l'energia, gli oceani e l'efficienza delle risorse, la deforestazione, il traffico illegale di specie selvatiche, la migrazione, la salute globale, lo sviluppo e la lotta contro la distruzione dei siti del patrimonio culturale nonché il saccheggio e il traffico illecito di oggetti antichi, occorre un partenariato autentico tra l'UE e la Cina; esorta l'UE a mettere a frutto l'impegno della Cina ad affrontare problemi globali come i cambiamenti climatici e ad ampliare ulteriormente la cooperazione riuscita con la Cina per il mantenimento della pace, dato che il paese è uno dei principali contribuenti al bilancio delle Nazioni Unite e invia sempre più truppe per le operazioni di mantenimento della pace, ad altri ambiti di interesse comune, promuovendo al contempo il multilateralismo e una governance globale basata sul rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani; accoglie con favore, a tale proposito, il successo della cooperazione anti-pirateria nel Golfo di Aden, inaugurata nel 2011; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere in modo proattivo gli interessi economici e politici dell'Unione e a difendere i suoi valori e i principi; sottolinea che il multilateralismo è uno dei valori centrali dell'UE nell'ambito della governance globale e che deve essere salvaguardato attivamente nelle relazioni con la Cina;

4.  osserva che la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione europea intitolata "Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina", insieme alle conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016, costituisce il quadro programmatico per le relazioni dell'UE con la Cina nei prossimi anni;

5.  sottolinea che il Consiglio ha concluso che, nell'esercizio delle loro relazioni con la Cina, gli Stati membri, l'alto rappresentante e la Commissione collaboreranno per garantire la coerenza con il diritto, le norme e le politiche dell'UE e fare in modo che il risultato globale risulti vantaggioso per l'UE nel suo insieme;

6.  ricorda che, con la sua continua crescita e integrazione nell'economia globale attraverso la "Going out policy" annunciata nel 2001, la Cina cerca di ampliare l'accesso al mercato europeo dei beni e dei servizi cinesi nonché alle tecnologie e al know-how per sostenere piani come "Made in China 2025" e rafforzare la sua influenza politica e diplomatica in Europa; sottolinea che tali ambizioni hanno acquistato maggior vigore in particolare all'indomani della crisi finanziaria mondiale del 2008, definendo nuove dinamiche nelle relazioni UE-Cina;

7.  chiede agli Stati membri che partecipano allo schema 16+1 di assicurare che la loro partecipazione a tale schema consenta all'UE di parlare con una sola voce nelle sue relazioni con la Cina; invita tali Stati membri a svolgere un'analisi e un controllo corretti dei progetti infrastrutturali proposti con il coinvolgimento di tutte le parti interessate e a fare in modo di non compromettere gli interessi nazionali ed europei a fronte di un sostegno finanziario a breve termine e di impegni a lungo termine legati alla partecipazione cinese a progetti infrastrutturali strategici e, potenzialmente, a una maggiore influenza politica cinese, che minerebbero le posizioni comuni dell'UE sulla Cina; è consapevole della crescente influenza cinese sulle infrastrutture e i mercati dei paesi candidati all'UE; evidenzia la necessità della trasparenza del formato, invitando le istituzioni dell'Unione alle riunioni e tenendole pienamente informate delle attività svolte onde assicurare che gli aspetti pertinenti siano coerenti con la politica e la normativa dell'UE e offrano a tutte le parti benefici e opportunità reciproci;

8.  prende atto dell'interesse cinese in materia di investimenti infrastrutturali strategici in Europa; conclude che il governo cinese sta usando la BRI come un quadro narrativo assai efficace per alcuni aspetti della sua politica estera e che alla luce di questo sviluppo è necessario rafforzare le iniziative di diplomazia pubblica dell'UE; sostiene l'invito alla Cina affinché aderisca ai principi di trasparenza negli appalti pubblici e alle norme ambientali e sociali; invita tutti gli Stati membri dell'UE a sostenere le risposte della diplomazia pubblica dell'Unione; suggerisce di condividere con le istituzioni dell'UE e con gli altri Stati membri i dati relativi a tutti gli investimenti infrastrutturali cinesi negli Stati membri dell'Unione e nei paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE; ricorda che tali investimenti si iscrivono in una strategia complessiva volta a far sì che aziende controllate o finanziate dallo Stato cinese assumano il controllo del settore bancario e dell'energia nonché di altre catene di approvvigionamento; mette in evidenza sei sfide globali della BRI: un approccio multilaterale alla governance della BRI, pochissima manodopera locale impiegata, coinvolgimento estremamente limitato dei contraenti dei paesi riceventi e dei paesi terzi (circa l'86 % dei progetti BRI coinvolge contraenti cinesi), materiali da costruzione e attrezzature importati dalla Cina, mancanza di trasparenza riguardo alle gare d'appalto e potenziale utilizzo delle norme cinesi invece di quelle internazionali; insiste affinché la BRI includa tutele dei diritti umani e ritiene fondamentale che le sinergie e i progetti siano sviluppati in piena trasparenza e con la partecipazione di tutte le parti interessate nonché in conformità della legislazione dell'Unione, integrando al contempo le politiche e i progetti dell'UE al fine di produrre benefici per tutti i paesi situati lungo le rotte pianificate; accoglie favorevolmente l'istituzione della piattaforma di connettività UE-Cina, che promuove la cooperazione nell'infrastruttura dei trasporti dell'intero continente eurasiatico; osserva con soddisfazione che sono stati identificati vari progetti infrastrutturali e sottolinea che i progetti dovrebbero essere attuati sulla base di principi fondamentali come la promozione di progetti sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale, l'equilibrio geografico e la parità di condizioni tra gli investitori e i promotori dei progetti, nonché la trasparenza;

9.  prende atto positivamente del fatto che la politica dell'UE sulla Cina si iscrive in una strategia politica completa nei confronti della regione dell'Asia-Pacifico, tenendo conto e facendo buon uso delle sue strette relazioni con partner come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, i paesi dell'ASEAN, l'Australia e la nuova Zelanda;

10.  sottolinea che la cooperazione UE-Cina dovrebbe essere maggiormente orientata alle persone e offrire maggiori vantaggi tangibili ai cittadini, al fine di creare la fiducia e la comprensione reciproche; invita l'UE e la Cina a tenere fede alle promesse fatte in occasione del 4° dialogo di alto livello UE-Cina "People to people" nel 2017 e a favorire maggiori interazioni tra le persone, ad esempio intensificando la cooperazione culturale nel settore dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dell'uguaglianza di genere e le iniziative congiunte nell'ambito dello scambio tra popoli;

11.  attira l'attenzione sulla necessità di un maggiore sostegno agli studenti e agli studiosi cinesi che si trovano in Europa cosicché siano meno vulnerabili alle pressioni delle autorità cinesi affinché si sorveglino l'un l'altro e diventino strumenti dello Stato cinese, nonché sull'importanza di esaminare con attenzione i finanziamenti consistenti della Cina a istituzioni accademiche in Europa;

12.  accoglie con favore l'esito del 4° dialogo di alto livello UE-Cina "People to people", svoltosi il 13 e 14 novembre 2017 a Shanghai; sottolinea che il dialogo di alto livello "People to people" dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia reciproca e a consolidare la comprensione interculturale tra l'UE e la Cina;

13.  accoglie con favore l'Anno del turismo UE-Cina 2018; sottolinea che al di là della sua importanza economica, esso costituisce un ottimo esempio di diplomazia culturale dell'UE nel quadro del partenariato strategico UE-Cina, oltre a un modo per sviluppare una migliore comprensione tra i popoli dell'Europa e della Cina; sottolinea che l'Anno del turismo UE-Cina 2018 coincide con l'Anno europeo del patrimonio culturale e che un numero crescente di turisti cinesi apprezza molto la ricchezza culturale dell'Europa;

14.  invita gli Stati membri dell'UE a trovare con urgenza e decisione una maggiore collaborazione e unità in relazione alle loro politiche nei confronti della Cina, anche nei consessi delle Nazioni Unite, alla luce della mancata presentazione da parte dell'UE, per la prima volta in assoluto, di una dichiarazione congiunta sulla situazione dei diritti umani in Cina al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra nel giugno 2017; raccomanda vivamente di approfittare del potere di contrattazione collettiva notevolmente più elevato di cui dispone l'Europa nei confronti della Cina, e all'Europa di difendere le proprie democrazie, onde fronteggiare meglio gli sforzi sistematicamente messi in campo dalla Cina per influenzare i politici e la società civile europei al fine di formare in essi un'opinione più favorevole agli interessi strategici cinesi; invita, a tale proposito, gli Stati membri più grandi a sfruttare il loro peso politico ed economico nei confronti della Cina per promuovere gli interessi dell'UE; è preoccupato che la Cina stia anche tentando di influenzare le istituzioni accademiche e scolastiche e i relativi programmi; propone che l'UE e gli Stati membri promuovano gruppi di riflessione europei di alta qualità sulla Cina al fine di garantire la disponibilità di consulenze specialistiche indipendenti per gli orientamenti strategici e il processo decisionale;

15.  sottolinea che la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto deve essere il fulcro delle relazioni dell'UE con la Cina; condanna con fermezza le molestie, gli arresti arbitrari e le azioni penali in corso nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, blogger, accademici, difensori dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie, compresi cittadini stranieri, in assenza di un giusto processo, sia nella Cina continentale che all'estero; sottolinea che una società civile dinamica e il lavoro dei difensori dei diritti umani sono essenziali per una società aperta e prospera; sottolinea l'importanza che l'UE agisca con decisione per promuovere il pieno rispetto dei diritti umani nel contesto delle sue relazioni con la Cina, concentrando l'attenzione sia sui risultati immediati, come l'interruzione della repressione da parte del governo dei difensori dei diritti umani, degli attori della società civile e dei dissidenti, la fine delle persecuzioni giudiziarie e delle intimidazioni contro tali persone, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici, compresi i cittadini dell'Unione, sia su obiettivi a medio e lungo termine, come riforme giuridiche e politiche in linea con il diritto internazionale dei diritti umani, nonché per sviluppare, attuare e continuare ad adattare una strategia atta a mantenere la visibilità dell'azione dell'UE in materia di diritti umani in Cina, compresa una strategia sulle comunicazioni pubbliche; insiste che i diplomatici dell'UE e degli Stati membri devono poter applicare gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani senza impedimenti o ostacoli; si impegna affinché l'UE attribuisca priorità alla protezione e al sostegno dei difensori dei diritti umani che si trovano a rischio;

16.  invita l'UE e gli Stati membri a portare avanti una politica più ambiziosa, coesa e trasparente riguardo ai diritti umani in Cina e a consultare la società civile e cooperare con essa in modo sostanziale, in particolare prima degli incontri di alto livello e dei dialoghi sui diritti umani; sottolinea che, in occasione del 35° ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani, l'UE ha messo in evidenza il peggioramento della situazione dei diritti civili e politici in Cina, comprese le limitazioni alla libertà di espressione; invita la Cina ad agire in merito alle questioni sollevate durante il dialogo sui diritti umani, ad adempiere i propri obblighi internazionali e a rispettare le proprie tutele costituzionali nell'applicazione dello Stato di diritto; insiste affinché si mantenga un dialogo sui diritti umani regolare, di alto livello e orientato ai risultati; è preoccupato per il fatto che la valutazione dei dialoghi sui diritti umani con la Cina non sia mai stata resa pubblica né sia mai stata messa a disposizione di gruppi indipendenti cinesi; invita l'Unione europea a definire parametri chiari per misurare i progressi, al fine di garantire maggiore trasparenza e di coinvolgere le voci cinesi indipendenti nella discussione; invita l'UE e i suoi Stati membri a divulgare, raccogliere e affrontare tutte le forme di molestie in relazione ai visti (rilascio del visto/accesso allo stesso ritardato o rifiutato senza fornire spiegazioni, ed esercizio di pressioni da parte delle autorità cinesi durante la procedura di domanda sotto forma di "interviste" con interlocutori cinesi non intenzionati a identificarsi) nei confronti di studiosi, giornalisti o membri delle organizzazioni della società civile;

17.  esprime seria preoccupazione riguardo alle risultanze della relazione 2017 dell'FCCC, in cui si legge che il governo cinese ha intensificato gli sforzi volti a negare o limitare l'accesso dei giornalisti stranieri ad ampie parti del paese, incrementando al contempo il ricorso al processo di rinnovo dei visti per esercitare pressioni sui corrispondenti e le agenzie d'informazione non desiderati; esorta l'UE e i suoi Stati membri a pretendere dalle autorità cinesi una reciprocità sul fronte della libertà di stampa e mette in guardia contro le pressioni che subiscono i corrispondenti esteri nei loro paesi allorché diplomatici cinesi contattano le sedi delle agenzie d'informazione per criticare il lavoro dei reporter sul campo;

18.  osserva che la RPC è il secondo partner commerciale dell'UE e che l'UE è il principale partner commerciale della RPC; sottolinea che gli scambi commerciali tra i due partner sono in costante crescita, ma ritiene che la bilancia commerciale penda a favore della RPC; chiede di adottare un approccio collaborativo e un atteggiamento costruttivo al fine di affrontare con efficacia le questioni di interesse e sfruttare il grande potenziale del commercio UE-RPC; sollecita la Commissione a intensificare la cooperazione e il dialogo con la RPC;

19.  sottolinea che recenti indagini hanno rilevato che dal 2008 la Cina ha acquisito attività in Europa per un valore di 318 miliardi di USD; osserva che queste cifre non comprendono numerose fusioni, investimenti e joint venture;

20.  rileva che la RPC è un importante attore commerciale a livello globale e che l'ampio mercato del paese potrebbe in principio costituire, soprattutto alla luce dell'attuale contesto mondiale del commercio, una buona opportunità per l'UE e le imprese europee; ricorda che le società cinesi, comprese le imprese statali, beneficiano della grande apertura dei mercati dell'UE; riconosce i notevoli risultati conseguiti dalla RPC nell'affrancare centinaia di milioni di cittadini dalla povertà nel corso degli ultimi quattro decenni;

21.  osserva che gli investimenti diretti esteri (IDE) dell'UE nella RPC sono costantemente diminuiti dal 2012, in particolare nel settore manifatturiero tradizionale, con un parallelo aumento degli investimenti nei servizi ad alta tecnologia, nei servizi pubblici, nei servizi agricoli e nei servizi del settore delle costruzioni, mentre gli investimenti cinesi nell'UE hanno subito un incremento esponenziale nel corso degli ultimi anni; riconosce che dal 2016 la RPC è divenuta un investitore netto nell'UE; prende atto che nel 2017 il 68 % degli investimenti cinesi in Europa proveniva da imprese statali; esprime preoccupazione per le acquisizioni orchestrate dallo Stato che potrebbero ostacolare gli interessi strategici europei, gli obiettivi di sicurezza pubblica, la competitività e l'occupazione;

22.  accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un meccanismo di controllo degli IDE nei settori della sicurezza e dell'ordine pubblico, che rappresenta uno degli sforzi dell'UE per adeguarsi a un ambiente globale in evoluzione, senza rivolgersi specificamente a nessuno dei partner commerciali internazionali dell'UE nello specifico; avverte che è opportuno che il meccanismo non conduca a una forma di protezionismo dissimulato; chiede tuttavia che venga adottato senza indugio;

23.  si compiace degli impegni assunti dal presidente Xi Jinping volti ad aprire ulteriormente il mercato cinese agli investitori esteri e a migliorare il contesto degli investimenti, completare la revisione dell'elenco negativo degli investimenti esteri e abolire le restrizioni introdotte per le società europee, rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché ad assicurare condizioni di parità rendendo il mercato cinese più trasparente e maggiormente regolamentato; chiede che tali impegni siano onorati;

24.  ricorda l'importanza di porre fine a tutte le pratiche discriminatorie contro gli investitori stranieri; ribadisce, a tal riguardo, che tali riforme andranno a vantaggio delle imprese sia cinesi che europee, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI);

25.  invita la Commissione a promuovere il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione (RGPD) quale norma fondamentale nelle sue relazioni commerciali con la Cina; sottolinea la necessità di un dialogo sistematico con la Cina e altri partner dell'OMC in merito ai requisiti normativi connessi alla digitalizzazione delle nostre economie e ai molteplici effetti su scambi, filiere produttive, servizi digitali transfrontalieri, stampa 3D, modelli di consumo, pagamenti, imposte, protezione dei dati personali, questioni relative ai diritti di proprietà, fornitura e protezione di servizi audiovisivi, media, contatti interpersonali;

26.  invita la RPC ad accelerare il processo di adesione all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e a presentare un'offerta di adesione per consentire alle imprese europee un accesso al suo mercato, equivalente a quello di cui beneficiano già le imprese cinesi nell'Unione europea; si rammarica che il mercato cinese degli appalti pubblici rimanga in larga misura chiuso ai fornitori stranieri, il che discrimina le imprese europee e impedisce loro di accedere al mercato cinese; invita la RPC a consentire un accesso non discriminatorio alle imprese e ai lavoratori europei nel settore degli appalti pubblici; invita il Consiglio ad adottare rapidamente lo strumento per gli appalti internazionali; esorta la Commissione a essere vigile nei confronti degli appalti aggiudicati a imprese estere sospettate di pratiche di dumping e a prendere provvedimenti laddove necessario;

27.  chiede che vi sia una cooperazione coordinata con la RPC nell'ambito dell'iniziativa "One Belt, One Road", basata sulla reciprocità, lo sviluppo sostenibile, il buon governo e regole aperte e trasparenti, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici; si rammarica a tale riguardo che il memorandum d'intesa firmato dal Fondo europeo per gli investimenti e dal Fondo della RPC "Silk Road Fund" (Via della seta) e quello firmato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca asiatica di sviluppo, dalla Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Nuova banca di sviluppo e dalla Banca mondiale non abbiano ancora migliorato il contesto imprenditoriale per le imprese e i lavoratori europei; deplora l'assenza di valutazioni d'impatto professionali sostenibili in vari progetti relativi all'iniziativa "One Belt, One Road" e sottolinea l'importanza della qualità degli investimenti, segnatamente per quanto riguarda gli effetti positivi sull'occupazione, i diritti dei lavoratori, i metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in linea con la governance multilaterale e le norme internazionali;

28.  sostiene i negoziati in corso per un accordo globale di investimento tra l'UE e la RPC, avviati nel 2013, e invita la RPC a impegnarsi maggiormente nel processo; esorta entrambe le parti a rinnovare gli sforzi per far progredire i negoziati volti a realizzare un'autentica parità di condizioni per le imprese e i lavoratori europei e garantire la reciprocità nell'accesso al mercato, impegnandosi a fissare disposizioni specifiche per le PMI e gli appalti pubblici; sollecita altresì entrambe le parti a cogliere l'opportunità fornita dall'accordo di investimento per intensificare la cooperazione nei settori dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori e a inserire nel testo un capitolo sullo sviluppo sostenibile;

29.  ricorda che le imprese dell'UE sono soggette a un numero crescente di misure restrittive di accesso al mercato della RPC a causa di obblighi in materia di joint venture in numerosi settori industriali e di ulteriori requisiti tecnici discriminatori, tra cui la localizzazione forzata dei dati e la divulgazione del codice sorgente, nonché le norme di regolamentazione per le società di proprietà estera; si compiace, in questo contesto, della comunicazione relativa a diverse misure per promuovere l'ulteriore apertura e l'utilizzo attivo degli investimenti esteri, rilasciata dal consiglio di Stato della RPC nel 2017; deplora tuttavia la mancanza di scadenze per conseguirne gli obiettivi; invita pertanto le autorità cinesi a concretizzare rapidamente tali impegni;

30.  invita l'UE, gli Stati membri e la Cina a intensificare la loro cooperazione per costruire economie circolari, poiché tale urgente necessità è diventata ancora più evidente in seguito alla legittima decisione della Cina di vietare l'importazione di rifiuti di plastica dall'Europa; invita entrambi i partner a intensificare la cooperazione economica e tecnologica onde evitare che le filiere di produzione, il commercio, i trasporti e i servizi turistici globali generino un livello intollerabile di inquinamento causato da un inaccettabile accumulo di plastica negli oceani;

31.  invita la RPC ad ambire a un ruolo responsabile sulla scena mondiale, nella piena consapevolezza delle responsabilità che emergono dalla sua presenza economica e dalle sue prestazioni nei paesi terzi e sui mercati globali, fornendo tra l'altro un sostegno attivo al sistema commerciale multilaterale fondato su un insieme di norme e all'OMC; ritiene, nell'attuale contesto delle catene del valore globali, che l'intensificarsi delle tensioni commerciali a livello internazionale debba essere risolto mediante negoziati e ribadisce la necessità di perseguire soluzioni multilaterali; chiede, a tale riguardo, che siano adempiuti gli obblighi sanciti dal protocollo di adesione della RPC all'OMC e che ne siano protetti i meccanismi operativi; pone l'accento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza derivanti dagli accordi dell'OMC in materia di sovvenzioni ed esprime preoccupazione per l'attuale pratica che prevede sovvenzioni dirette e indirette alle imprese cinesi; invita a coordinare con i principali partner commerciali dell'UE sforzi comuni e azioni congiunte volti ad affrontare ed eliminare le distorsioni del mercato determinate dallo Stato che interessano gli scambi a livello globale;

32.  deplora il fatto che la RPC, nonostante la conclusione della procedura per la riforma del metodo di calcolo europeo per i dazi antidumping, non abbia ancora ritirato la denuncia presentata contro l'UE dinanzi all'organo d'appello dell'OMC;

33.  esprime preoccupazione per le crescenti misure tariffarie adottate dalla Cina e dagli Stati Uniti;

34.  esprime preoccupazione per il numero di restrizioni cui sono confrontate le imprese europee in Cina, in particolare le MPMI, incluso il catalogo degli investimenti esteri 2017 e l'elenco negativo relativo alle zone di libero scambio 2017, nonché nei settori compresi nel programma "Made in China 2025"; chiede la rapida riduzione di tali restrizioni al fine di sfruttare appieno il potenziale della cooperazione e delle sinergie tra i programmi relativi all'industria 4.0 in Europa e la strategia "Made in China 2025", data la necessità di ristrutturare i settori produttivi per predisporli a una produzione intelligente, compresa la cooperazione per lo sviluppo e la definizione delle rispettive norme industriali nei consessi multilaterali; ricorda l'importanza di ridurre le sovvenzioni pubbliche nella RPC;

35.  invita la RPC a sospendere la pratica di subordinare sempre più l'accesso al mercato ai trasferimenti forzati di tecnologie, come indicato nel documento di sintesi sulla Cina della Camera di commercio dell'Unione europea pubblicato nel 2017;

36.  chiede che siano ripresi i negoziati sull'accordo sui beni ambientali (EGA) basandosi sulla proficua cooperazione tra l'UE e la RPC nella lotta ai cambiamenti climatici e sul forte impegno comune nell'attuazione dell'accordo di Parigi; pone l'accento sul potenziale commerciale della cooperazione tecnologica in materia di tecnologie pulite;

37.  osserva con preoccupazione le conclusioni della relazione della Commissione sulla protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi, in cui la RPC viene indicata come motivo principale di preoccupazione; ribadisce la necessità di garantire la protezione dell'economia europea basata sulla conoscenza; invita la RPC a combattere l'uso illecito di licenze europee da parte delle imprese cinesi;

38.  invita la Commissione a prevedere la presenza dell'Unione europea alla manifestazione "China International Import Expo" che si terrà a Shanghai nel novembre 2018 e ad offrire in particolare alle PMI la possibilità di presentare il proprio lavoro in tale sede; invita la Commissione a contattare le camere di commercio, in particolare negli Stati membri attualmente meno coinvolti negli scambi con la Cina, al fine di promuovere tale opportunità;

39.  esprime preoccupazione per le misure statali adottate dalla RPC che hanno causato distorsioni del commercio, compresa la sovraccapacità industriale nel settore delle materie prime, tra cui l'acciaio e l'alluminio; ricorda gli impegni assunti nel corso della prima riunione ministeriale del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio del 2017, volti a evitare sovvenzioni che creino distorsioni del mercato; si rammarica tuttavia del fatto che la delegazione cinese non abbia fornito dati relativi alla capacità; esorta la RPC a onorare il suo impegno di identificare e divulgare i dati relativi alle sovvenzioni e alle misure di sostegno alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio; riconosce il nesso esistente tra la sovraccapacità industriale globale e l'aumento delle misure commerciali protezionistiche e continua a esortare alla cooperazione multilaterale al fine di affrontare le questioni strutturali alla base dell'eccesso di capacità; si compiace dell'azione tripartita proposta dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall'UE a livello dell'OMC;

40.  sottolinea l'importanza di un ambizioso accordo tra l'UE e la RPC in materia di indicazioni geografiche (IG), basato sui più rigorosi standard internazionali; si compiace della dichiarazione congiunta UE-RPC del 2017 sull'elenco delle 200 indicazioni geografiche cinesi ed europee la cui tutela sarà oggetto di negoziati; ritiene tuttavia che, visto che i negoziati sono stati avviati nel 2010, tale elenco rappresenti un risultato mediocre e si rammarica dell'assenza di progressi in tale direzione; chiede una rapida conclusione dei negoziati e invita entrambe le parti a considerare il prossimo vertice UE-RPC un'ottima occasione per compiere progressi effettivi a tal fine; insiste sulla necessità di continuare a cooperare nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sugli esportatori dell'UE;

41.  accoglie con favore la decisione della Cina di prorogare di un anno l'attuazione di nuove certificazioni per prodotti alimentari e bevande importati, che avrebbero drasticamente ridotto le importazioni alimentari dall'UE; si compiace inoltre della proroga all'attuazione delle nuove norme per i veicoli elettrici e chiede un dialogo reale e un maggiore coordinamento in merito a tali iniziative;

42.  raccomanda all'UE e al governo cinese di avviare un'iniziativa congiunta in seno al G20 per istituire un Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di alluminio, con il mandato di occuparsi dell'intera catena del valore dei comparti della bauxite, dell'allumina e dell'alluminio, compresi i prezzi delle materie prime e gli aspetti ambientali.

43.  invita la Commissione a monitorare attivamente le misure cinesi di distorsione del commercio che incidono sulla posizione delle imprese dell'UE nei mercati mondiali e ad adottare misure appropriate in seno all'OMC e in altre sedi, anche attraverso azioni di risoluzione delle controversie;

44.  rileva che è in fase di stesura una nuova legge cinese sugli investimenti esteri; esorta le parti interessate cinesi a perseguire la trasparenza, la responsabilità, la prevedibilità e la certezza giuridica e a tenere conto delle proposte e delle aspettative dell'attuale dialogo UE-Cina sulle relazioni commerciali e d'investimento;

45.  esprime preoccupazione per la nuova legge sulla sicurezza informatica, che comprende tra l'altro nuovi ostacoli normativi per le società straniere che vendono apparecchiature e servizi di telecomunicazione e informatici; deplora che tali misure di recente adozione, unite alla creazione di gruppi appartenenti al partito comunista cinese all'interno delle imprese private, tra cui quelle straniere, e a misure quali la legge sulle ONG, rendano il contesto imprenditoriale generale della RPC più ostile agli operatori economici esteri e privati;

46.  rileva che nel 2016 il sistema bancario della RPC è risultato il più grande al mondo, superando quello della zona euro; invita la RPC a consentire alle imprese bancarie estere di competere su un piano di parità con gli istituti nazionali e di cooperare con l'UE nel settore della regolamentazione finanziaria; accoglie con favore la decisione della RPC di ridurre le tariffe su 187 beni di consumo e rimuovere i limiti imposti alla partecipazione di capitale straniero nelle banche;

47.  ricorda la sua relazione del 2015 sulle relazioni tra l'UE e la RPC con cui chiedeva l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale di investimento con Taiwan; sottolinea che la Commissione ha annunciato in più di un'occasione l'avvio di negoziati sugli investimenti con Hong Kong e Taiwan e ritiene deplorevole che tali negoziati non siano ancora iniziati; ribadisce il proprio sostegno a un accordo bilaterale di investimento con Taiwan e Hong Kong; riconosce che entrambe le parti potrebbero fungere da trampolino di lancio verso la Cina per le imprese dell'UE;

48.  invita la Commissione ad agire di concerto con gli Stati membri dell'UE e, in consultazione col Parlamento europeo, a formulare una posizione europea unitaria e una strategia economica comune a riguardo della RPC; invita tutti gli Stati membri ad aderire in modo coerente a tale strategia;

49.  sottolinea le potenziali conseguenze che il sistema di credito sociale proposto può comportare per il contesto imprenditoriale e chiede che la sua attuazione avvenga in modo trasparente, giusto ed equo;

50.  accoglie con favore i progressi legislativi compiuti a livello unionale in merito al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, e si compiace delle analoghe leggi cinesi in materia di minerali provenienti da zone di conflitto, che mirano a garantire che il commercio di detti minerali non finanzi conflitti armati; sottolinea la necessità di impedire che i minerali dei conflitti vengano impiegati nei nostri telefoni cellulari, nelle automobili e nei gioielli; invita la Commissione e il governo cinese a istituire una cooperazione strutturata per sostenere l'attuazione della nuova legislazione e impedire efficacemente che le fonderie e i raffinatori globali, sia cinesi che dell'UE, utilizzino i minerali dei conflitti, e li sollecita altresì a proteggere dagli abusi i lavoratori delle miniere, compresi i minori, e a chiedere alle imprese dell'UE e cinesi di garantire che questi minerali e metalli siano importati solo da fonti responsabili.

51.  osserva che, al 19° congresso del Partito svoltosi nell'ottobre 2017 e nel corso dell'ultima sessione dell'ANP, il segretario generale e presidente Xi Jinping ha rafforzato la sua posizione di forza nel partito, creando le condizioni per una proroga illimitata del suo mandato, e ha aumentato il controllo degli organi di partito sull'apparato statale e sull'economia, compresa l'istituzione di cellule del partito nelle imprese straniere; prende atto che la relativa trasformazione del sistema politico della RPC è accompagnata da un ulteriore cambiamento di orientamento politico verso una politica basata su una stretta sorveglianza in tutti i settori;

52.  sottolinea che la creazione della commissione nazionale di sorveglianza, giuridicamente equiparabile ai tribunali e alla procura, costituisce un drastico passaggio verso la fusione delle funzioni statali e di partito, in quanto istituisce un organismo di sorveglianza statale, che prende ordini dalla commissione centrale per l'ispezione disciplinare (CCDI) del Partito, con cui inoltre condivide uffici e personale; è preoccupato per le considerevoli ripercussioni sul piano personale che tale estensione della sorveglianza da parte del Partito può avere per un'ampia platea di persone, dal momento che la campagna anticorruzione potrà essere ampliata in modo da perseguire non soltanto i membri del partito ma anche i funzionari statali, dai dirigenti delle imprese statali ai docenti universitari e ai direttori delle scuole dei villaggi;

53.  osserva che, sebbene il sistema di credito sociale sia ancora in via di realizzazione, il punto nodale dell'attuale fase di attuazione è costituito dalle liste nere dei privati e delle aziende non conformi e dalle "liste rosse" dei privati e delle imprese eccellenti, e la logica generale è quella di punire i trasgressori inseriti nelle prime e di premiare chi è incluso nelle seconde; osserva che, all'inizio del 2017, la Suprema corte del popolo cinese ha dichiarato che a più di sei milioni di cittadini cinesi era stato vietato di viaggiare in aereo a seguito di "misfatti sociali"; respinge con fermezza la prassi di segnalare e svergognare pubblicamente le persone fisiche e giuridiche inserite nelle liste nere come parte integrante del sistema di credito sociale; sottolinea l'importanza e la necessità di un dialogo tra le istituzioni dell'UE e le loro controparti cinesi su tutte le conseguenze sociali gravi degli attuali piani centrali e degli esperimenti locali del sistema di credito sociale;

54.  esprime preoccupazione per i sistemi di sorveglianza di massa del ciberspazio della Cina e chiede l'adozione di una regolamentazione che preveda diritti azionabili per la tutela della vita privata; condanna la repressione in atto nei confronti della libertà di Internet da parte delle autorità cinesi, in particolare riguardo alla libertà di accesso ai siti web stranieri, e si rammarica della politica di autocensura adottata da alcune imprese occidentali che operano in Cina; ricorda che in Cina otto dei 25 siti web più popolari al mondo, tra cui i siti web di importanti aziende informatiche, sono bloccati;

55.  osserva che la dichiarazione di Xi riguardo all'importanza fondamentale della "stabilità a lungo termine" nella regione dello Xinjiang per il successo della BRI ha portato all'intensificazione delle strategie di controllo esistenti da tempo mediante una serie di innovazioni tecnologiche e al rapido aumento della spesa per la sicurezza nazionale, nonché all'impiego di misure antiterrorismo per criminalizzare il dissenso e i dissidenti, attraverso l'applicazione di una definizione ampia di terrorismo; è preoccupato per l'attuazione da parte dello Stato cinese di misure atte a garantire la "vigilanza globale" della regione attraverso l'installazione della sorveglianza elettronica "Skynet" cinese nelle principali aree urbane, l'installazione di sistemi GPS su tutti i veicoli a motore, l'uso di scanner per il riconoscimento facciale presso i posti di controllo, le stazioni ferroviarie e le stazioni di servizio e un'azione di raccolta di campioni di sangue da parte della polizia dello Xinjiang per ampliare ulteriormente la banca dati cinese del DNA; esprime profonda preoccupazione per l'invio di migliaia di uiguri e persone di etnia kazaka a "campi di rieducazione" politica sulla base dell'analisi dei dati raccolti con un sistema di "azioni preventive di polizia", anche per il fatto di essersi recati all'estero o di essere stati giudicati troppo devoti; ritiene che l'annuncio di Xi che la BRI "porterà benefici alle persone di tutto il mondo" in quanto si baserà sullo "spirito della Via della seta" di "pace e cooperazione, apertura e inclusività" si discosti molto dalla realtà che gli uiguri e le persone di etnia kazaka vivono nello Xinjiang; esorta le autorità cinesi a liberare le persone presumibilmente arrestate per le loro convinzioni o per le loro pratiche e identità culturali;

56.  sottolinea che il rafforzamento istituzionale e finanziario della diplomazia cinese riflette l'elevata priorità attribuita da Xi Jinping alla politica estera nell'ambito del suo progetto di trasformare la Cina in una potenza mondiale entro il 2049; osserva che il passaggio di responsabilità per quanto riguarda gli affari esteri, che ha avuto luogo durante l'ultima sessione dell'ANP, dimostra il crescente ruolo della politica estera nel processo decisionale del Partito; sottolinea il fatto che l'istituzione dell'agenzia di Stato per la cooperazione internazionale allo sviluppo esprime l'enorme importanza annessa dalla leadership di Xi all'obiettivo di sostenere i propri interessi di sicurezza a livello mondiale attraverso le risorse economiche, ad esempio "servendo meglio" la BRI; conclude pertanto che nei prossimi cinque anni la Cina sarà più presente e più impegnata nei paesi esteri, attraverso iniziative diplomatiche ed economiche, in relazione alle quali l'UE e i suoi Stati membri devono trovare risposte e strategie comuni;

57.  sottolinea l'importanza di garantire la pace e la sicurezza nel Mar cinese meridionale e orientale, ai fini della stabilità nella regione; sottolinea altresì l'importanza di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nella regione per molti Stati asiatici ed europei; osserva che le strutture completate nell'ultimo anno su terre delle isole Spratly e Paracelso nel Mar cinese meridionale includono ampi hangar su piste di atterraggio lunghe 3 chilometri, ricoveri rinforzati per piattaforme missilistiche, grandi aree di stoccaggio sotterranee, numerosi edifici amministrativi, apparecchiature militari di disturbo, estese reti di radar ad alta frequenza e "oltre l'orizzonte" e di sensori e che ciò evidenzia una fase di consolidamento e di ulteriore rafforzamento delle capacità militari e di sorveglianza a vasto raggio, mentre l'ulteriore militarizzazione delle isole tramite l'installazione di piattaforme militari ancora più avanzate potrebbe servire da possibile rappresaglia per nuove azioni legali o una maggiore presenza navale internazionale; invita la Cina e l'ASEAN ad accelerare le consultazioni su un codice di condotta per la soluzione pacifica delle controversie e dei contenziosi in quest'area; insiste affinché la questione sia risolta conformemente al diritto internazionale, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); sottolinea altresì che l'Unione europea e i suoi Stati membri, in quanto parti contraenti dell'UNCLOS, riconoscono il lodo pronunciato dal tribunale arbitrale; ribadisce il suo invito alla Cina affinché accetti il lodo arbitrale del tribunale; sottolinea che l'UE desidera mantenere l'ordine internazionale basato sullo Stato di diritto;

58.  esprime forte preoccupazione per la riduzione dello spazio a disposizione della società civile dalla salita al potere di Xi Jinping nel 2012, in particolare alla luce della legge sulla gestione delle ONG straniere, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, che fa gravare su tutte le ONG straniere, compresi i gruppi di riflessione e gli istituti accademici, maggiori oneri amministrativi e una più elevata pressione economica e le pone sotto lo stretto controllo di un'unità di vigilanza affiliata al ministero della Sicurezza pubblica, con conseguenze fortemente negative sulle loro operazioni e sul loro finanziamento; si aspetta che in Cina le ONG europee godano delle stesse libertà di cui le ONG cinesi godono nell'Unione europea; invita le autorità cinesi ad abrogare leggi restrittive come quella sulle ONG straniere, che sono incompatibili con il diritto alla libertà di associazione, di opinione e di espressione;

59.  ribadisce che le autorità cinesi devono garantire che tutte le persone in stato di detenzione siano trattate conformemente alle norme internazionali e abbiano accesso all'assistenza legale e alle cure mediche, in linea con il corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento;

60.  incoraggia la Cina, con l'avvicinarsi del 20° anniversario della sua firma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, a ratificarlo e a garantirne la completa attuazione, anche ponendo fine a tutte le pratiche abusive e adattando la sua legislazione, ove necessario;

61.  condanna il ricorso alla pena di morte, ricordando che la Cina ha giustiziato più persone di tutti gli altri paesi messi insieme e nel 2016 il paese ha eseguito circa 2 000 condanne a morte; esorta la Cina a far luce sul numero di esecuzioni nel paese e a garantire il rispetto della trasparenza giudiziaria; invita l'UE a intensificare gli sforzi diplomatici e a esigere il rispetto dei diritti umani e l'abolizione della pena di morte;

62.  teme fortemente che il contenuto principale delle nuove norme in materia di religione si tradurrà in una forma di classificazione da parte del governo cinese di tutte le religioni e le associazioni etiche non religiose, autorizzate o non; sottolinea il fatto che molte congregazioni delle chiese domestiche in Cina si rifiutano di aderire, per motivi teologici, al Movimento patriottico protestante e al Consiglio cristiano autorizzati dallo Stato-partito; invita il governo cinese a permettere alle numerose chiese domestiche disposte a registrarsi di farlo direttamente presso il dipartimento governativo per gli Affari civili, affinché siano tutelati i loro diritti e interessi in quanto organizzazioni sociali;

63.  esorta la Cina a rivedere le proprie politiche in Tibet; invita la Cina a rivedere e a modificare le leggi, le regolamentazioni e le misure approvate negli ultimi anni che limitano pesantemente l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei tibetani, compresa la loro libertà di espressione e religiosa; esorta la leadership cinese a seguire politiche di sviluppo e ambientali che rispettino i diritti economici, sociali e culturali dei tibetani e che coinvolgano le popolazioni locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; invita il governo cinese a indagare sui casi aperti di sparizioni forzate, torture e maltrattamenti di tibetani e a rispettare i loro diritti di libertà di associazione, assemblea pacifica, libertà di religione e di credo, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sottolinea che la questione del peggioramento della situazione dei diritti umani in Tibet deve essere sollevata sistematicamente in occasione di ogni vertice UE-Cina; invita alla ripresa di un dialogo costruttivo e pacifico tra le autorità cinesi e i rappresentanti del popolo tibetano; esorta la Cina a garantire a diplomatici, giornalisti e cittadini dell'UE accesso illimitato al Tibet in reciprocità con l'accesso libero e aperto a tutti i territori degli Stati membri dell'UE di cui godono i viaggiatori cinesi; invita le autorità cinesi a permettere ai tibetani in Tibet di viaggiare liberamente e a rispettare il loro diritto alla libertà di circolazione; esorta le autorità cinesi a permettere a osservatori indipendenti, compreso l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, di accedere al Tibet; esorta le istituzioni dell'UE a prendere in seria considerazione la questione dell'accesso al Tibet nelle discussioni relative all'accordo di facilitazione dei visti fra l'UE e la Cina;

64.  osserva che la relazione annuale 2017 sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong (RAS) da parte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea conclude che, nonostante qualche problema, nel complesso il principio "un paese, due sistemi" ha funzionato bene, che il principio dello Stato di diritto è stato ampiamente applicato e che la libertà di espressione e la libertà di informazione sono generalmente rispettate, ma che tuttavia la relazione esprime anche preoccupazioni per la graduale erosione del principio "un paese, due sistemi", che fa sorgere domande legittime in merito alla sua applicazione e all'elevato livello di autonomia di Hong Kong nel lungo termine; sottolinea che la relazione annuale segnala che due tendenze negative concernenti la libertà di espressione e la libertà di informazione si sono rafforzate, vale a dire l'autocensura nell'informazione sugli sviluppi della politica nazionale ed estera della Cina e le pressioni sui giornalisti; sostiene pienamente l'incoraggiamento dell'UE alla RAS di Hong Kong e alle autorità del governo centrale a rilanciare il processo di riforma elettorale conformemente alla legge fondamentale e a raggiungere un accordo su un sistema elettorale democratico, equo, aperto e trasparente; sottolinea che la popolazione di Hong Kong ha il diritto legittimo di continuare a poter contare su un sistema giudiziario affidabile, sulla preminenza dello Stato di diritto e su bassi livelli di corruzione, sulla trasparenza, sui diritti umani, sulla libertà di opinione e su standard elevati di salute pubblica e sicurezza; sottolinea che il pieno rispetto dell'autonomia di Hong Kong potrebbe servire da modello per un processo di profonde riforme politiche democratiche in Cina e per la graduale liberalizzazione e apertura della società cinese;

65.  chiede che l'UE e i suoi Stati membri si adoperino al massimo per esortare la RPC a evitare ulteriori provocazioni militari nei confronti di Taiwan e a non minacciare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan; sottolinea che tutte le controversie tra le due sponde dello stretto dovrebbero essere risolte con mezzi pacifici sulla base del diritto internazionale; esprime preoccupazione per la decisione unilaterale della Cina di iniziare a utilizzare nuove rotte aeree sopra allo stretto di Taiwan; incoraggia la ripresa dei dialoghi ufficiali tra Pechino e Taipei; ribadisce il suo costante sostegno a una partecipazione significativa di Taiwan a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), in quanto la continua esclusione del paese non è in linea con gli interessi dell'UE;

66.  ricorda che in qualità di maggiore partner commerciale e principale fonte di alimenti ed energia della Corea del Nord, la Cina continua a svolgere un ruolo essenziale nell'affrontare, insieme alla comunità internazionale, le provocazioni sempre più minacciose a livello mondiale della Corea del Nord; accoglie pertanto con favore la recente propensione della Cina ad applicare alcune delle sanzioni internazionali contro Pyongyang, compresa la sospensione delle importazioni di carbone dalla Corea del Nord e la limitazione delle attività finanziarie da parte di individui e imprese nordcoreani, nonché le restrizioni commerciali sui prodotti tessili e i prodotti ittici; si compiace inoltre degli sforzi di Pechino per avviare un dialogo con Pyongyang; esorta l'UE a parlare con una sola voce riguardo alla Cina al fine di svolgere un ruolo costruttivo a sostegno dell'imminente vertice intercoreano e del vertice Corea del Nord-USA, allo scopo di contribuire attivamente alla denuclearizzazione verificabile della Corea del Nord e al raggiungimento di una pace permanente nella penisola coreana;

67.  elogia la Cina per avere aderito alle sanzioni nei confronti della Corea del Nord; invita la Cina a contribuire in modo costruttivo alla risoluzione della situazione nella penisola coreana e a continuare ad applicare le sanzioni contro la Corea del Nord finché tale paese avrà fatto progressi significativi nella rinuncia alle armi nucleari, avrà cambiato la retorica nei confronti della Corea del Sud e del Giappone e avrà iniziato a rispettare i diritti umani;

68.  sottolinea l'importanza degli sforzi della Cina finalizzati al raggiungimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella penisola coreana;

69.  accoglie con favore i contributi della Cina alle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e dell'Unione africana; osserva che l'UE intende intensificare il suo impegno con la Cina riguardo a questioni di politica estera e di sicurezza, incoraggiando la Cina a mobilitare le sue risorse diplomatiche e di altro tipo per sostenere la sicurezza internazionale, e contribuire alla pace e alla sicurezza dei paesi del vicinato dell'UE sulla base del diritto internazionale; fa notare che la cooperazione con la Cina nei settori del controllo delle esportazioni, del disarmo, della non proliferazione e della denuclearizzazione della penisola coreana è essenziale per garantire la stabilità nella regione dell'Asia orientale;

70.  accoglie con favore l'obiettivo della Cina di diventare un'economia sostenibile; sottolinea che l'UE può sostenere il programma di riforme economiche della Cina grazie al suo know-how; sottolinea altresì che la Cina è un partner fondamentale per l'UE nell'affrontare i cambiamenti climatici e le sfide ambientali mondiali; intende collaborare con la Cina per accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima;

71.  accoglie con favore le riforme intraprese dalla Cina sin dall'adozione dell'approccio della "civilizzazione ecologica"; ritiene che riforme quali la concessione di uno status speciale alle ONG ambientali da parte dei tribunali, gli audit dell'impatto ambientale delle attività dei funzionari e i cospicui investimenti nella mobilità elettrica e nell'energia pulita vadano nella giusta direzione;

72.  si compiace del piano d'azione della Cina del 2016 che mira a contrastare la resistenza antimicrobica; pone l'accento sull'importanza della cooperazione tra la Cina, responsabile della metà del consumo annuo mondiale di farmaci antimicrobici, e l'UE nel contrastare tale minaccia globale; insiste sul fatto che negli accordi commerciali bilaterali UE-Cina dovrebbero essere incluse disposizioni sul benessere degli animali;

73.  prende atto della decisione della Cina di vietare l'importazione di rifiuti solidi, il che sottolinea l'importanza attribuita al processo di progettazione, produzione, riparazione, riutilizzo e riciclaggio dei prodotti, con particolare enfasi sulla produzione e sull'uso della plastica; ricorda il recente tentativo della Cina di vietare le esportazioni di elementi delle terre rare e invita la Commissione a tenere conto dell'interdipendenza che caratterizza le economie mondiali nell'attribuire priorità alle politiche unionali;

74.  ritiene che vi siano i presupposti, l'interesse e la necessità di una cooperazione UE-ASEAN per elaborare una strategia comune in materia di economia circolare; ritiene che la Cina possa svolgere un ruolo chiave nel promuovere detta iniziativa in seno all'ASEAN;

75.  sostiene che la Cina e l'Unione europea trarranno beneficio dalla promozione della sostenibilità nelle loro economie e dallo sviluppo di una bioeconomia circolare multisettoriale e sostenibile;

76.  accoglie con favore l'accordo per il rafforzamento della cooperazione nella ricerca e nell'innovazione sulle iniziative faro, quali quelle relative ai prodotti alimentari, all'agricoltura e alle biotecnologie, all'ambiente e all'urbanizzazione sostenibile, ai trasporti di superficie, al trasporto aereo più sicuro ed ecologico e alle biotecnologie per l'ambiente e la salute umana, concordate durante il terzo dialogo UE-Cina per la cooperazione nell'innovazione del giugno 2017, e la corrispondente tabella di marcia per la cooperazione UE-Cina in campo scientifico e tecnologico a partire da ottobre 2017; invita l'UE e la Cina a proseguire tali sforzi e a mettere in pratica i risultati dei progetti di ricerca e sviluppo;

77.  sottolinea che l'UE e la Cina dipendono fortemente dai combustibili fossili e ne consumano, insieme, circa un terzo del totale globale, il che colloca la Cina al primo posto nella classifica dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relativa all'inquinamento atmosferico mortale; sottolinea che un aumento del commercio di prodotti della bioeconomia realizzati a partire da materiali rinnovabili può contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili delle economie della Cina e dell'Unione europea; invita l'UE e la Cina ad approfondire le loro relazioni in altri settori della mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra quali la mobilità elettrica, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, a portare avanti e ampliare la tabella di marcia UE-Cina sulla cooperazione energetica dopo il 2020 e a intensificare gli sforzi comuni per la definizione di strumenti di finanza verde, in particolare a favore del clima; invita la Cina e l'UE a valutare e portare avanti la pianificazione e lo sviluppo di linee elettriche transfrontaliere utilizzando la tecnologia della corrente continua ad alta tensione, al fine di rendere le fonti di energia rinnovabile maggiormente accessibili;

78.  incoraggia l'UE e la Cina a proseguire la loro collaborazione in materia di urbanizzazione sostenibile, anche in ambiti quali i trasporti puliti, il miglioramento della qualità dell'aria, l'economia circolare e la progettazione ecocompatibile; sottolinea l'esigenza di ulteriori misure di protezione ambientale, tenendo conto che oltre il 90 % delle città non rispetta la norma nazionale relativa alla concentrazione di inquinamento dell'aria pari a 2,5 PM, e che in Cina più di un milione di persone muore ogni anno a causa di patologie legate all'inquinamento atmosferico;

79.  pone l'accento sul fatto che l'UE e la Cina condividono un interesse reciproco a promuovere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio e a risolvere la questione delle emissioni di gas a effetto serra in un mercato dell'energia trasparente, pubblico e adeguatamente regolamentato; crede nel valore dei partenariati strategici UE-Cina quali strumenti necessari per attuare l'accordo di Parigi e contrastare efficacemente i cambiamenti climatici; invita l'UE e la Cina a utilizzare il loro peso politico per far avanzare l'attuazione dell'accordo di Parigi nonché l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e invita ad adottare un approccio cooperativo alla conferenza delle parti dell'UNFCCC e in occasione del Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite; chiede a entrambe le parti di adottare una dichiarazione comune sull'azione per il clima a dimostrazione dell'impegno condiviso per un'incisiva attuazione dell'accordo di Parigi e un'attiva partecipazione al dialogo di Talanoa nel 2018 e alla COP24; incoraggia entrambe le parti a svolgere un ruolo responsabile nell'ambito dei negoziati internazionali, contribuendo all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale mediante le rispettive politiche interne in materia di clima e fornendo contributi finanziari per raggiungere l'obiettivo di destinare 100 miliardi di USD l'anno a favore della mitigazione e dell'adattamento entro il 2020;

80.  accoglie con favore l'istituzione del sistema di scambio di quote di emissione a livello nazionale in Cina nel dicembre 2017; prende atto della proficua cooperazione tra l'UE e la Cina nella fase di preparazione che ha consentito di adottare tale sistema; riconosce la volontà della dirigenza cinese di ridurre le emissioni di gas serra e attende i risultati dei lavori in corso in materia di controllo, segnalazione e verifica, essenziali per il buon funzionamento del sistema; sottolinea l'importanza di un'azione relativa al cambiamento climatico in tutti i settori dell'economia e si compiace dell'intenzione di ampliare il suo campo di applicazione al fine di includere i settori dell'industria e migliorare i regimi commerciali del sistema; invita l'UE e la Cina a continuare a collaborare nell'ambito del progetto di cooperazione per lo sviluppo del mercato cinese del carbonio, affinché diventi uno strumento efficace per la definizione di incentivi significativi per la riduzione delle emissioni e sia maggiormente allineato al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE; invita entrambe le parti a promuovere maggiormente i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in altri paesi e regioni avvalendosi delle loro esperienze e competenze, scambiandosi migliori prassi e impegnandosi a rafforzare la cooperazione tra i mercati del carbonio esistenti onde lavorare alla creazione di condizioni concorrenziali paritarie;

81.  auspica che la Cina disgiunga la crescita economica dal degrado ambientale integrando la protezione della biodiversità nelle sue attuali strategie globali, agevolando il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché attuando con efficacia il divieto di commercio di avorio; riconosce il lavoro svolto dal meccanismo di coordinamento bilaterale UE-Cina sull'applicazione delle normative e governance nel settore forestale (FLEG) per combattere il disboscamento illegale a livello mondiale; esorta la Cina, tuttavia, a indagare sui considerevoli scambi di legname non documentato tra i paesi firmatari dell'accordo di partenariato volontario FLEGT e la Cina;

82.  raccomanda l'adozione degli orientamenti politici vincolanti della Cina sugli investimenti esteri responsabili nel settore forestale, da attuarsi congiuntamente ai paesi fornitori, coinvolgendo le società cinesi nella lotta al commercio illegale di legname;

83.  si compiace che la Cina e l'UE abbiano sottoscritto un protocollo di intesa sulle politiche dell'acqua, con lo scopo di rafforzare il dialogo sullo sviluppo e l'applicazione della legislazione per la tutela delle risorse idriche; sostiene fortemente la dichiarazione di Turku del settembre 2017 firmata dall'UE e dalla Cina, la quale evidenzia che il buon governo dell'acqua deve dare priorità all'ecologia e allo sviluppo verde, mettere in primo piano la conservazione dell'acqua e ripristinare gli ecosistemi idrici; sottolinea che il protocollo d'intesa sulla creazione di un dialogo UE-Cina in materia di politica idrica non solo arricchisce i contenuti del partenariato strategico UE-Cina, ma precisa anche la direzione, la portata, la metodologia e le disposizioni finanziarie della cooperazione;

84.  riconosce il ruolo chiave svolto dal progetto di cooperazione tra le organizzazioni europee e cinesi finanziato dalla Commissione e attuato nel periodo 2014-2017 a titolo dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), nel valutare le norme e disposizioni per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari in Cina e nel rafforzare le capacità del China Nuclear Power Technology Research Institute (Istituto di ricerca sulle tecnologie nucleari) in materia di orientamenti per la gestione degli incidenti gravi;

85.  incoraggia gli investitori cinesi ed europei ad adottare norme globali più efficaci in materia di responsabilità sociale e ambientale, nonché a migliorare le norme di sicurezza delle loro industrie estrattive in tutto il mondo; ribadisce che, per quanto concerne i negoziati per un accordo globale sugli investimenti con la Cina, l'Unione europea è chiamata a sostenere le iniziative di sviluppo sostenibile incoraggiando gli investimenti responsabili e promuovendo le norme fondamentali in materia di ambiente e lavoro; chiede alle autorità cinesi ed europee di predisporre incentivi per incoraggiare le società minerarie cinesi ed europee a condurre le loro attività nei paesi in via di sviluppo nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e a promuovere gli investimenti nel rafforzamento delle capacità per il trasferimento di conoscenze e tecnologie, nonché l'assunzione di manodopera locale;

86.  accoglie con favore l'annuncio da parte della Cina, nel quadro del vertice "One Planet" del dicembre 2017, di rendere più trasparenti gli impatti ambientali delle società in Cina e degli investimenti cinesi all'estero; teme che progetti infrastrutturali della Cina, quali l'iniziativa "One Belt, One Road"(OBOR), possano ripercuotersi negativamente sull'ambiente e sul clima e comportare un maggiore uso di combustibili fossili in altri paesi coinvolti o interessati dallo sviluppo infrastrutturale; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a condurre valutazioni d'impatto ambientale e a inserire clausole di sostenibilità in tutti i progetti di cooperazione nell'ambito dell'iniziativa OBOR; insiste affinché venga istituita una commissione congiunta, composta dai rappresentanti dei paesi coinvolti e dei paesi terzi, per monitorare l'impatto sull'ambiente e sul clima; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e del SEAE di elaborare una strategia UE-Asia in materia di connettività nella prima metà del 2018; insiste sul fatto che detta strategia debba prevedere un forte impegno a favore della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima;

87.  accoglie con favore i progressi compiuti dalla Cina nel migliorare le norme di sicurezza alimentare, essenziali per tutelare i consumatori cinesi ed evitare frodi alimentari; sottolinea che la migliore responsabilizzazione dei consumatori costituisce un importante passo verso l'emergere di una cultura del consumatore in Cina;

88.  invita le forze di polizia e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in Cina e nell'UE ad adottare azioni comuni di controllo dell'esportazione di sostanze stupefacenti e a condividere dati di intelligence sul traffico di droga mediante lo scambio di informazioni al fine di identificare i responsabili e le reti criminali; osserva che, secondo lo studio intitolato "Relazione europea sulla droga 2017: tendenze e sviluppi" pubblicato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), gran parte delle nuove sostanze psicoattive disponibili in Europa proviene dalla Cina, e che le nuove sostanze sono prodotte in grossi quantitativi da aziende chimiche e farmaceutiche situate nel paese e vengono poi spedite in Europa, dove sono trasformate in prodotti, confezionate e vendute;

89.  prende atto del fatto che famiglie e singoli individui abbiano deciso di migrare a causa di siccità e altre calamità naturali e che, in risposta a tale situazione, le autorità cinesi abbiano elaborato diversi progetti di ricollocazione su vasta scala; esprime preoccupazione per le notizie provenienti dalla regione Ningxia che segnalano numerosi problemi in relazione alle nuove città e rappresaglie contro le persone che si rifiutano di trasferirsi; è preoccupato per il fatto che gli ambientalisti vengano arrestati, processati e condannati e che le ONG ambientaliste nazionali registrate siano sottoposte a crescenti controlli da parte delle autorità di vigilanza cinesi;

90.  invita la Cina a intensificare le azioni di contrasto per porre fine alla pesca illegale, poiché i pescherecci cinesi continuano a praticare la pesca di frodo in acque straniere, tra cui nel Mare Occidentale della Corea, nel Mar cinese orientale, nel Mar cinese meridionale, nell'Oceano Indiano e perfino nell'America meridionale;

91.  invita gli esportatori cinesi e gli importatori europei a ridurre i residui tossici nell'abbigliamento prodotto in Cina, elaborando opportune normative per la gestione delle sostanze chimiche ed eliminando gradualmente l'uso di piombo, nonilfenoli etossilati (NPE), ftalati, composti perfluorurati (PFC), formaldeide e altre sostanze tossiche presenti nei prodotti tessili.

92.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione e candidati, al governo della Repubblica popolare cinese, al Congresso nazionale del popolo cinese nonché al governo e al Legislative Yuan (parlamento) taiwanesi.

(1) GU L 250 del 19.9.1985, pag. 2.
(2) GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 40.
(3) https://www.iom.int/migration-and-climate-change
(4) GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 1.
(5) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 33.
(6) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 123.
(7) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 93.
(8) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 83.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0024.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0493.
(11) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.
(12) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.
(13) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 126.
(14) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 45.
(15) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 52.
(16) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.
(17) Testi approvati, P8_TA(2017)0495.
(18) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 121.
(19) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 69.
(20) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 208.
(21) Testi approvati, P8_TA(2016)0505.
(22) Testi approvati, P8_TA(2017)0089.
(23) Testi approvati, P8_TA(2017)0308.
(24) Testi approvati, P8_TA(2018)0014.
(25) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 59.
(26) Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, "Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China" (La ricollocazione: una risposta politica alla vulnerabilità al cambiamento climatico nella Cina settentrionale), ISSC e UNESCO, 2013, in "World Social Science Report 2013 Changing Global Environments" (Relazione mondiale di scienze sociali 2013 – Ambienti globali in evoluzione), pagg. 234-241.

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