– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uganda,
– vista la dichiarazione locale congiunta, del 17 agosto 2018, resa dalla delegazione dell'Unione europea, dai capimissione dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Francia, della Germania, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito e dai capimissione della Norvegia e dell'Islanda per quanto riguarda le elezioni suppletive svoltesi nel comune di Arua,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, di cui l'Uganda è firmataria,
– visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall'Uganda il 21 giugno 1995,
– vista la convenzione del 1984 delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti,
– vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
– vista la dichiarazione della Commissione dei diritti umani dell'Uganda sulle questioni emergenti in materia di diritti umani nel paese in seguito alle elezioni suppletive svoltesi nel comune di Arua il 15 agosto 2018,
– visto la relazione relativa all'Uganda del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio dei diritti umani,
– visto l'accordo di partenariato ACP-UE ("accordo di Cotonou"), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, sulla non discriminazione,
– vista la Costituzione della Repubblica dell'Uganda del 1995, modificata nel 2005,
– visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che le elezioni suppletive tenutesi il 15 agosto 2018 nel comune di Arua, nell'Uganda nord-occidentale, le quali hanno condotto all'elezione di Kassiano Wadri, candidato indipendente dell'opposizione, sono state contrassegnate da atti di violenza;
B. considerando che il Presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, il deputato indipendente Robert Kyagulanyi Ssentamu, noto anche come Bobi Wine, e vari altri politici, si sono impegnati nella campagna di Arua il 13 agosto 2018, nel quadro di un'elezione suppletiva carica di tensioni, scaturite dall'omicidio di un parlamentare nel mese di giugno;
C. considerando che il popolare musicista Bobi Wine si è rivelato un critico influente del Presidente Museveni dopo aver vinto nel 2017 un seggio nel parlamento ugandese;
D. considerando che il 13 agosto 2018 a fine giornata Yasin Kawuma, autista di Bobi Wine, è stato ucciso con un'arma da fuoco in circostanze poco chiare, e che mentre il Presidente Museveni si accingeva a lasciare Arua alcuni sostenitori di Kassiano Wadri avrebbero attaccato l'auto presidenziale lanciando pietre;
E. considerando che la polizia ha arrestato due giornalisti del canale televisivo NTV Uganda, Herbert Zziwa e Ronald Muwanga, in quanto stavano trasmettendo in diretta dalla zona in cui è stato ucciso Kawuma;
F. considerando che Wine, Wadri e alcune altre persone sono state arrestate subito dopo; che Wine è stato accusato di possesso di armi da fuoco;
G. considerando che 33 persone, tra cui Wadri e quattro parlamentari (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga e Paul Mwiru), sono state accusate di tradimento il giorno successivo alle elezioni e Wine è stato accusato da un tribunale militare di possesso di armi da fuoco illegali;
H. considerando che le proteste scaturite ad Arua, Kampala e Mityana in conseguenza di tali arresti sono state sedate in modo violento dalle forze di sicurezza dell'Uganda; che è stato segnalato l'uso di gas lacrimogeni e munizioni attive;
I. considerando che il 20 agosto 2018 James Akena, un fotografo che stava lavorando per la Reuters a un servizio sulle manifestazioni politiche di Kampala nell'ambito della campagna #freeBobiWine, è stato picchiato dai soldati, arrestato e posto in stato di detenzione per diverse ore;
J. considerando che secondo alcune fonti Wine e altre persone detenute sono state torturate durante la detenzione; che, dopo aver inizialmente negato tali accuse, le autorità si sono impegnate a svolgere indagini in merito;
K. considerando che Wine è stato successivamente accusato di tradimento da un tribunale civile, in seguito alla decisione del tribunale militare di non procedere con le accuse di possesso illecito di armi da fuoco;
L. considerando che Wine è stato quindi rilasciato su cauzione e ha lasciato l'Uganda per curarsi negli Stati Uniti;
M. considerando che l'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra’ad al-Hussein, ha esortato il governo dell'Uganda a condurre un'indagine approfondita, indipendente e imparziale in merito alle gravi accuse di violazioni dei diritti umani, tra cui le esecuzioni extragiudiziali, l'uso eccessivo della forza e della tortura e altre forme di maltrattamento, assicurando i responsabili alla giustizia;
N. considerando che Kizza Besigye, leader del Forum per il cambiamento democratico (FDC) e quattro volte candidato alla presidenza, è stato posto in stato di detenzione in varie occasioni dalla polizia o dall'esercito tra il 2001 e il 2017, e da ultimo il 25 settembre 2017;
O. considerando che in Uganda gli arresti e le intimidazioni ai danni di figure politiche dell'opposizione si verificano abitualmente;
1. esprime profonda preoccupazione per l'arresto dei parlamentari dell'opposizione avvenuto a seguito delle elezioni suppletive svoltesi ad Arua;
2. sottolinea che è fondamentale per la democrazia ugandese che il Presidente e il governo dell'Uganda rispettino l'indipendenza del parlamento in quanto istituzione nazionale e l'indipendenza del mandato dei suoi membri, e garantisca che questi ultimi possano svolgere liberamente il mandato per cui sono stati eletti;
3. invita le autorità ugandesi a revocare le presunte accuse infondate mosse contro Bobi Wine e a porre fine alla repressione nei confronti dei politici e dei sostenitori dell'opposizione;
4. esorta le autorità ugandesi ad avviare senza indugio un'indagine efficace, imparziale e indipendente sull'assassinio di Yasin Kawuma e sui decessi e i casi segnalati di uso eccessivo della forza durante le proteste; auspica che sia svolta un'indagine indipendente sui presunti atti di tortura e maltrattamento perpetrati sui detenuti di Arua; sottolinea la necessità di consegnare i responsabili di tali reati alla giustizia;
5. reitera il proprio impegno a favore della liberà di espressione e ribadisce la crucialità del ruolo svolto dai media in una società democratica; rileva con preoccupazione che i giornalisti che si occupavano delle dimostrazioni e delle sommosse sono stati malmenati insieme ai partecipanti, e che due giornalisti sono stati arrestati; esorta le autorità ugandesi a creare le condizioni adatte affinché i giornalisti possano svolgere senza impedimenti il proprio lavoro di informare sugli sviluppi politici del paese;
6. ricorda alle autorità ugandesi l'obbligo di garantire, proteggere e promuovere i diritti fondamentali, compresi i diritti civili e politici dei cittadini del paese, tra cui la libertà di parola e di riunione;
7. ricorda al governo dell'Uganda i suoi obblighi assunti a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e il trattamento dei procedimenti giudiziari, con particolare riferimento al diritto a un processo equo e imparziale;
8. invita le autorità di contrasto a proteggere le libertà fondamentali senza alcuna forma di intimidazione, rispettando in tal modo l'articolo 24 della costituzione ugandese, che sancisce che "nessun individuo deve subire qualsivoglia forma di tortura o pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti";
9. esorta le forze di sicurezza ugandesi a dar prova di moderazione negli interventi durante le proteste, a desistere dall'utilizzo di proiettili veri, ad agire lecitamente e nel pieno rispetto del diritto in materia di diritti umani, nonché a consentire ai giornalisti di svolgere in piena libertà il loro lavoro di informazione;
10. fa appello al contempo ai manifestanti perché agiscano ed esercitino i loro diritti nel pieno rispetto della legalità;
11. invita l'UE a sfruttare il peso politico fornito dai programmi di aiuto allo sviluppo, in particolare i programmi di sostegno al bilancio, allo scopo di rafforzare la difesa e la promozione dei diritti umani in Uganda;
12. elogia il lavoro svolto dalla Commissione dei diritti umani dell'Uganda a seguito degli arresti, degli assassinii e delle torture compiuti in occasione delle elezioni suppletive ad Arua, tra cui le visite presso i centri di detenzione, le ricerche delle persone scomparse e gli interventi per garantire i diritti dei prigionieri, quali l'assistenza medica e le visite dei familiari;
13. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a monitorare da vicino la situazione in Uganda; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere informato qualora qualsivoglia parlamentare ugandese dell'opposizione sia ostacolato o ostruito nell'espletamento delle sue funzione di legislatore;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al Presidente del parlamento ugandese nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.
Myanmar, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione del popolo rohingya, in particolare quelle adottate il 14 giugno 2018(1), il 14 dicembre 2017(2), il 14 settembre 2017(3), il 7 luglio 2016(4) e il 15 dicembre 2016(5),
– viste le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 3 settembre 2018 sulla condanna di Wa Lone e Kyaw Soe Oo in Myanmar/Birmania, e del 9 luglio 2018 sull'azione penale nei confronti dei due giornalisti della Reuters in Myanmar/Birmania,
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 ottobre 2017 e del 26 febbraio 2018 sul Myanmar/Birmania,
– viste le decisioni del Consiglio (PESC) 2018/655 del 26 aprile 2018(6) e (PESC) 2018/900 del 25 giugno 2018(7) che impongono ulteriori misure restrittive al Myanmar/Birmania, rafforzano l'embargo dell'UE sulle armi e riguardano alcuni ufficiali dell'esercito e della polizia di frontiera del Myanmar/Birmania,
– vista la relazione sul Myanmar/Birmania della missione conoscitiva internazionale indipendente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 24 agosto 2018, che sarà presentata in occasione della 39a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che si svolge dal 10 al 28 settembre 2018,
– vista la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2018 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet,
– vista la relazione finale e le raccomandazioni della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine guidata da Kofi Annan,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
– visti il diritto umanitario internazionale, le Convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli, nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la Carta dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN),
– vista la relazione, del 23 marzo 2018, del Segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale connessa ai conflitti,
– visto la decisione del 6 settembre 2018 della prima camera preliminare della CPI,
– visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 12 dicembre 2017 due giornalisti, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, sono stati arrestati e trattenuti arbitrariamente con l'accusa di aver segnalato gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar/Birmania (Tatmadaw) nello Stato di Rakhine;
B. considerando che i giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo sono stati successivamente accusati ai sensi della legge del 1923 sui segreti di Stato; che il 3 settembre 2018 sono stati condannati da un tribunale del Myanmar/Birmania a sette anni di reclusione; che questo caso di rilievo compromette ulteriormente la libertà di espressione, la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania;
C. considerando che i diplomatici dell'Unione europea e degli Stati membri dell'UE sono stati presenti insieme a numerosi osservatori internazionali a ogni udienza fin dall'arresto dei giornalisti avvenuto il 12 dicembre 2017 e hanno sollevato costantemente la questione presso il governo del Myanmar/Birmania;
D. considerando che rappresentanti della società civile, compresi i giornalisti, gli avvocati e i difensori dei diritti umani che esprimono il loro parere critico nei confronti delle autorità del Myanmar/Birmania, in particolare del Tatmadaw e di altre forze di sicurezza del paese, criticando altresì le azioni da loro perpetrate nello Stato di Rakhine, sarebbero stati arrestati, detenuti o molestati arbitrariamente; che la copertura mediatica della violenza nello Stato di Rakhine è rigorosamente controllata dall'esercito e dal governo;
E. considerando che Wai Nu, attivista per i diritti umani dei rohingya, che è rimasta in carcere dai 18 ai 25 anni di età, rimane uno dei molti esempi di attivisti presi di mira dalle autorità del Myanmar/Birmania;
F. considerando che l'ex soldato bambino Aung Ko Htwe sta scontando due anni e sei mesi di prigione per un'intervista rilasciata ai media in cui racconta della sua esperienza nell'esercito del Myanmar/Birmania; che è stato accusato ai sensi dell'articolo 505, lettera b), del codice penale del Myanmar/Birmania, ovvero in base a una norma formulata in termini vaghi che è stata spesso utilizzata per limitare la libertà di espressione;
G. considerando che decine di giornalisti sarebbero stati arrestati e detenuti dal 2016; considerando che le autorità del Myanmar/Birmania ricorrono a una serie di leggi repressive, tra cui la legge sui segreti di Stato, per arrestare, porre in stato di detenzione, ridurre al silenzio o vessare attori della società civile, giornalisti, avvocati e difensori dei diritti umani che esprimono opinioni critiche nei confronti del governo del Myanmar/Birmania o delle sue forze di sicurezza; che il Myanmar/Birmania occupa il 159º posto su 198 paesi nella classifica della libertà di stampa di Freedom House 2017;
H. considerando che la relazione sul Myanmar/Birmania della missione conoscitiva internazionale indipendente sotto l'egida delle Nazioni Unite (IIFFMM), del 24 agosto 2018, conclude che negli Stati di Kachin, Rakhine e Shan, sono stati commessi gravissime violazioni dei diritti umani e i più gravi crimini ai sensi del diritto internazionale, tra cui il genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, da parte delle forze di polizia del Myanmar/Birmania (Tatmadaw), NaSaKa (in precedenza il quartier generale del controllo dell'immigrazione presso le zone di frontiera), la polizia di frontiera del paese e i gruppi armati non statali; che nella relazione si afferma inoltre che l'Esercito di salvezza dei rohingya dell'Arakan ha avviato attacchi coordinati ai danni di una base militare e vari avamposti delle forze di sicurezza nella parte settentrionale dello Stato di Rakhine per esercitare pressione sulle comunità rohingya; che la relazione chiede che gli alti comandanti militari del Myanmar/Birmania e i responsabili degli atroci crimini commessi nei confronti del popolo rohingya siano indagati e processati a livello internazionale; che il Myanmar/Birmania ha respinto tali conclusioni;
I. considerando che secondo la relazione dell'IIFFMM Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato del Myanmar/Birmania, vincitrice del premio Nobel per la pace e del premio Sakharov, non è stata in grado di utilizzare la sua posizione di capo di governo de facto per arginare o impedire il verificarsi degli eventi nello Stato di Rakhine; che le autorità civili hanno inoltre contribuito al compimento di atroci reati attraverso i loro atti e omissioni, in particolare mediante la diffusione di racconti falsi, negando gli illeciti del Tatmadaw, bloccando le indagini indipendenti e supervisionando la distruzione delle prove;
J. considerando che l'8 settembre 2018 la CPI ha confermato che la Corte può esercitare la propria giurisdizione sulle presunte deportazioni di rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh;
K. considerando che in Myanmar/Birmania si è fatto ricorso a piattaforme dei social media per diffondere campagne denigratorie e teorie cospiratorie contro i rohingya e i musulmani nel paese;
L. considerando che i rohingya rappresentano la più ampia percentuale di musulmani in Myanmar/Birmania e che la maggioranza vive nello Stato di Rakhine; considerando che secondo stime prudenti si registrano 10 000 morti; che dall'agosto 2017 più di 700 000 rohingya sono fuggiti nel Bangladesh in cerca di sicurezza, di cui circa 500 000 sono bambini, molti dei quali hanno viaggiato da soli dopo che i loro genitori sono stati uccisi o dopo essere stati separati dalle loro famiglie;
1. condanna con fermezza gli arresti arbitrari e le pene inflitte ai giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo per aver riferito in merito alla situazione nello Stato di Rakhine; invita le autorità del Myanmar/Birmania a rilasciarli immediatamente e senza riserve e di far cadere tutte le accuse a loro carico e contro tutti coloro che sono detenuti in modo arbitrario, compresi i prigionieri politici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i lavoratori dei media, solo per aver esercitato i loro diritti e le loro libertà;
2. condanna qualsiasi atto intimidatorio, azione molesta o limitativa della libertà di espressione, in particolare ad opera delle forze di sicurezza e militari del Myanmar/Birmania; sottolinea che la libertà dei media e il giornalismo critico sono pilastri fondamentali della democrazia e contribuiscono a promuovere il buon governo, la trasparenza e l'attribuzione delle responsabilità; invita le autorità del Myanmar/Birmania a porre in essere le adeguate condizioni perché i giornalisti e gli operatori dei media possano svolgere il proprio lavoro senza il timore di subire intimidazioni o molestie, oppure di essere arrestati o processati ingiustamente;
3. ribadisce il suo invito al governo del Myanmar/Birmania a tornare sulla sua decisione di interrompere la collaborazione con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania e a garantire che le organizzazioni dei media nazionali e internazionali, i difensori dei diritti umani, gli osservatori indipendenti, le organizzazioni umanitarie, in particolare il relatore speciale delle Nazioni Unite, godano di un accesso pieno e libero allo Stato di Rakhine, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale dei media;
4. esprime profonda preoccupazione per l'abuso di disposizioni legislative repressive che limitano la libertà di espressione; invita le autorità del Myanmar/Birmania ad abrogare, rivedere o modificare tutte le leggi, compresa la legge sui segreti di Stato del 1923, che si discostano dalle norme internazionali, violano i diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, e ne configurano come reato l'esercizio; invita il governo del Myanmar/Birmania a garantire che tutte le leggi rispettino le norme e gli obblighi internazionali;
5. condanna fermamente gli attacchi diffusi e sistematici diretti contro i rohingya compiuti nello Stato di Rakhine dal Tatmadaw e da altre forze di sicurezza del Myanmar/Birmania che, secondo l'IIFFMM, costituiscono un genocidio, crimini contro l'umanità e di guerra, ovvero le forme più gravi di violazione e abuso dei diritti umani; esprime profonda preoccupazione per la gravità e la portata crescenti delle violazioni dei diritti umani che il governo del Myanmar/Birmania consente;
6. reitera il proprio sostegno costante alla popolazione rohingya; invita ancora una volta il governo e le forze di sicurezza del Myanmar/Birmania a porre immediatamente fine alle continue violazioni, agli assassinii, agli atti di distruzione della proprietà e di violenza sessuale perpetrati nei confronti della popolazione rohingya e delle minoranze etniche nel nord del Myanmar/Birmania, nonché a garantire che prevalgano la sicurezza e lo Stato di diritto in tutto il paese, segnatamente negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan; rammenta alle autorità del Myanmar/Birmania i loro obblighi internazionali di indagare sui responsabili e di affidarli alla giustizia; esorta il governo del Myanmar/Birmania e il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi a condannare in modo inequivocabile ogni istigazione all'odio e a combattere le discriminazioni e le ostilità sociali nei confronti della popolazione rohingya e di altri gruppi minoritari;
7. prende atto delle conclusioni dell'IIFFMM e ne sostiene le raccomandazioni; si compiace della recente sentenza della CPI che conferisce a quest'ultima la possibilità di esercitare la propria giurisdizione sulle presunte deportazioni di rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh; riconosce tuttavia che è ancora necessario che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisca alla CPI un'indagine approfondita sulle violazioni dei diritti umani; invita il procuratore capo della CPI ad avviare un'indagine preliminare al riguardo; invita il Consiglio di sicurezza dell'ONU di trasmettere senza indugio alla CPI la situazione in Myanmar/Birmania; sostiene l'IIFFMM e i parlamentari dell'ASEAN per i diritti umani (APHR) che chiedono che si svolgano indagini sui generali dell'esercito e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;
8. invita il SEAE e gli Stati membri a chiedere in sedi multilaterali l'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi in Myanmar/Birmania; chiede all'UE e agli Stati membri di prendere l'iniziativa in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito al deferimento della situazione alla CPI, nonché in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alla prossima 39a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché di profondere ulteriori sforzi per favorire l'urgente istituzione di un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per l'attribuzione delle responsabilità a sostegno delle indagini sulle presunte atrocità e delle azioni penali nei confronti dei responsabili;
9. reitera il suo invito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a imporre un embargo globale sulle armi a livello mondiale nei confronti del Myanmar/Birmania, sospendendo ogni fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito e il trasbordo, di tutte le armi, munizioni e altre attrezzature militari e di sicurezza, nonché la fornitura di addestramento o altre forme di assistenza militare o di sicurezza; esorta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare sanzioni individuali mirate, compresi il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti di coloro che hanno commesso gravi crimini ai sensi del diritto internazionale;
10. invita la Commissione a considerare un'indagine nell'ambito del meccanismo previsto dall'accordo "Tutto tranne le armi", al fine di rivedere le preferenze commerciali di cui beneficia il Myanmar/Birmania;
11. si compiace dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2018, di un quadro per misure mirate nei confronti di ufficiali responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e per il rafforzamento dell'embargo sulle armi imposto dall'UE, e di un primo elenco di denominazioni stabilito il 25 giugno 2018; esorta il Consiglio a imporre divieti di viaggio, sanzioni mirate e il congelamento dei beni nei confronti degli ufficiali del Myanmar/Birmania identificati dall'IIFFMM come responsabili di atrocità;
12. rammenta che migliaia di rohingya, tra cui numerosi minori, sono sfollati interni e hanno disperato bisogno di assistenza e protezione umanitaria; chiede che sia garantito un accesso tempestivo, libero e incondizionato a tutto il paese per la fornitura di assistenza umanitaria; insiste affinché il governo del Myanmar/Birmania garantisca il rimpatrio sicuro, volontario e dignitoso, sotto il completo controllo delle Nazioni Unite, di coloro che intendono far ritorno nella propria terra;
13. chiede all'UE, ai suoi Stati membri e alla comunità internazionale di rispondere alla necessità di una maggiore assistenza umanitaria alla popolazione rohingya in Bangladesh e alle comunità che li accolgono;
14. ricorda che la popolazione civile degli Stati del Kachin, di Rakhine e dello Shan è stata sistematicamente vittima di stupri e atti di violenza sessuale; invita l'UE, segnatamente la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) della Commissione, e gli Stati membri ad assicurare miglioramenti nella protezione delle ragazze e delle donne rohingya dalla violenza di genere;
15. rammenta la necessità di fornire assistenza medica e psicologica nei campi profughi, mirata in particolare ai gruppi vulnerabili, tra cui donne e bambini; chiede maggiori servizi di sostegno per le vittime di stupro e di aggressione sessuale;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, al governo e al parlamento del Bangladesh, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quelle del 14 settembre 2017(1) e del 14 dicembre 2017(2),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla Cambogia, del 26 febbraio 2018,
– vista la dichiarazione rilasciata il 30 luglio 2018 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulle elezioni legislative in Cambogia,
– vista la missione di valutazione effettuata dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in Cambogia dal 5 all'11 luglio 2018,
– visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,
– vista la dichiarazione rilasciata il 16 novembre 2017 dal portavoce del SEAE sullo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (CNRP),
– visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,
– viste la dichiarazione locale dell'UE del 22 febbraio 2017 sulla situazione politica in Cambogia, nonché le dichiarazioni rilasciate dal portavoce della delegazione dell'UE il 25 agosto 2017 e il 3 settembre 2017 sulla limitazione dello spazio politico in Cambogia,
– viste la risoluzione 36/32 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 29 settembre 2017, e la relazione del Segretario generale del 2 febbraio 2018,
– viste la relazione della commissione sui diritti umani dei parlamentari e le decisioni adottate dal consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare nel marzo 2018,
– vista la risoluzione (A/RES/53/144) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 1999, sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti,
– visti gli accordi di pace di Parigi del 1991, il cui articolo 15 sancisce l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cambogia, anche da parte di firmatari internazionali,
– vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,
– vista la Costituzione cambogiana, in particolare l'articolo 41, che sancisce i diritti e le libertà di espressione e di associazione, l'articolo 35 sul diritto alla partecipazione politica e l'articolo 80 sull'immunità parlamentare,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
– visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che Kem Sokha, presidente del CNRP, è stato arrestato il 3 settembre 2017 e che il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha annunciato lo scioglimento del partito al termine di un'udienza durata un giorno; che la Corte suprema ha inoltre vietato a 118 esponenti del CNRP di svolgere attività politiche per un periodo di cinque anni;
B. considerando che il Partito popolare cambogiano (CPP), attualmente al governo, ha ottenuto il 100 % dei seggi contestati nell'ambito delle elezioni dell'Assemblea nazionale del 29 luglio 2018 e delle elezioni del Senato del 25 febbraio 2018;
C. considerando che il diritto alla partecipazione politica è sancito dall'articolo 35 della Costituzione cambogiana; che le modifiche apportate nel 2017 alla legge sui partiti politici includono numerose limitazioni alla partecipazione dei partiti di opposizione, tra cui lo scioglimento dei partiti i cui leader abbiano precedenti penali;
D. considerando che le elezioni in Cambogia del 2018 non hanno de facto avuto carattere competitivo e non hanno rispettato le norme minime internazionali proprie di elezioni democratiche; che l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno sospeso l'assistenza finanziaria erogata al comitato elettorale nazionale cambogiano e si sono rifiutati di partecipare all'osservazione delle elezioni;
E. considerando che la decisione di sciogliere il CNRP ha rappresentato un passo significativo verso la creazione di uno Stato autoritario; che la configurazione politica della Cambogia non può più essere considerata una democrazia;
F. considerando che il governo cambogiano ha adottato misure di ampia portata per garantire che il partito al governo, il CPP, non avesse pressoché alcuna concorrenza nella corsa elettorale al Senato e all'Assemblea nazionale;
G. considerando che, a seguito del suo arresto il 3 settembre 2017, Kem Sokha è stato accusato di tradimento a norma dell'articolo 443 del codice penale cambogiano, malgrado la sua immunità parlamentare; che le dichiarazioni rilasciate dal governo cambogiano hanno compromesso il suo diritto a un equo processo e alla presunzione d'innocenza; che, se ritenuto colpevole, rischia fino a trent'anni di carcere; che Dith Munty, presidente della Corte, è membro della commissione permanente del partito al governo;
H. considerando che il 28 agosto 2018 14 membri del CNRP sono stati liberati dalle autorità cambogiane dopo aver ottenuto la grazia del re; che la grazia concessa concerne il rilascio di una mezza dozzina di attivisti e giornalisti;
I. considerando che Kem Sokha è stato detenuto per oltre un anno senza essere sottoposto a processo; che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato che la custodia cautelare di Kem Sokha è stata "arbitraria" e "di matrice politica"; che è stato rimesso in libertà condizionale il 10 settembre 2018; che si trova impossibilitato ad allontanarsi dalle vicinanze della sua abitazione e non gli è consentito comunicare con altri membri dell'opposizione o con i media;
J. considerando che l'arresto e la detenzione di Kem Sokha sono avvenuti in un clima di repressione diffusa e sistematica dei diritti politici ed elettorali in Cambogia; che si è registrato un aumento costante dei casi di arresto e detenzione di membri dell'opposizione politica e di commentatori politici; che l'ex presidente del CNRP, Sam Rainsy, è stato condannato per reato di diffamazione e vive ora in esilio;
K. considerando che le autorità cambogiane si sono altresì accanite contro i giornalisti e i reporter che si sono occupati degli attacchi nei confronti dei partiti di opposizione; che James Ricketson, pluripremiato regista sessantanovenne, figura tra le vittime di questi attacchi contro i media; che il sig. Ricketson è stato arrestato per aver operato un drone durante un raduno del partito di opposizione nel giugno 2017; che il sig. Ricketson è stato condannato a scontare una pena detentiva di sei anni nella capitale Phnom Penh per spionaggio;
L. considerando che si registrano gravi attacchi ai danni dei media indipendenti; che anche i social media sono oggetto di attacchi; che a maggio il governo ha adottato un regolamento che limita il diritto alla libertà di espressione, di stampa e pubblicazione e che conferisce al governo la facoltà di monitorare i social media al fine di trovare e mettere a tacere le manifestazioni di dissenso espresse online in Cambogia;
M. considerando che i sindacati, gli attivisti per i diritti umani e le organizzazioni della società civile lavorano in uno spazio sempre più ristretto in Cambogia e devono far fronte a vessazioni, atti di intimidazione e arresti arbitrari; che le modifiche apportate nel 2015 alla legge sulle organizzazioni associative e non governative hanno introdotto profonde restrizioni alla libertà di associazione e di espressione, in particolare disponendo il controllo e la censura da parte del governo sulle attività delle ONG; che la legge sui sindacati limita la libertà di associazione e crea ostacoli e oneri inutili in relazione alle procedure di registrazione e alle operazioni dei sindacati;
N. considerando che Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony e Ny Chakrya, difensori dei diritti umani appartenenti all'Associazione cambogiana per i diritti umani e lo sviluppo (ADHOC), sono accusati di corruzione di un testimone e di aver concorso alla corruzione di un testimone; che i cinque difensori dei diritti umani hanno trascorso 14 mesi in carcere in custodia cautelare, prima di essere rimessi in libertà condizionale;
O. considerando che la Cambogia beneficia del regime più favorevole previsto dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, ovvero il programma "Tutto tranne le armi" – Everything But Arms (EBA); che per il periodo finanziario 2014-2020 l'UE ha stanziato 410 milioni di euro per la Cambogia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, di cui 10 milioni, destinati a sostenere il processo di riforma elettorale nel paese, sono attualmente in sospeso;
P. considerando che nel mese di luglio il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricordato che per salvaguardare i progressi compiuti dalla Cambogia nel consolidamento della pace rimane fondamentale un processo politico inclusivo e pluralistico;
Q. considerando che non sono ancora stati risolti i conflitti concernenti le piantagioni di zucchero; che permangono le preoccupazioni in merito alle espropriazioni di terreni, alla persistente impunità per tali atti e alla difficile situazione in cui si trovano le comunità colpite; che il governo della Cambogia non ha sottoscritto il mandato dell'UE relativo alla procedura di audit per la canna da zucchero;
1. osserva che Kem Sokha è stato rimesso in libertà condizionale con restrizioni rigorose; denuncia il fatto che Kem Sokha si trovi ora agli arresti domiciliari; chiede il ritiro di tutte le accuse nei confronti di Kem Sokha nonché il suo rilascio immediato e senza condizioni; chiede altresì la revoca immediata di altre accuse e sentenze di matrice politica nei confronti di politici dell'opposizione, tra cui Sam Rainsy;
2. esprime preoccupazione per le condizioni di salute di Kem Sokha e invita le autorità cambogiane a consentirgli di ricevere le appropriate cure mediche; chiede al governo di permettere a Kem Sokha di incontrare diplomatici stranieri, funzionari delle Nazioni Unite e osservatori dei diritti umani;
3. è convinto che le elezioni in Cambogia non possano considerarsi libere ed eque; esprime profonda preoccupazione circa la gestione e i risultati delle elezioni del 2018 in Cambogia, che non hanno dato prova di un processo credibile e sono state ampiamente condannate dalla comunità internazionale;
4. invita il governo della Cambogia ad adoperarsi per il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, anche garantendo la piena conformità alle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione; invita inoltre il governo cambogiano ad abrogare tutte le modifiche apportate di recente alla Costituzione, al codice penale e alle normative sui partiti politici, sui sindacati e sulle ONG nonché tutti gli atti legislativi che limitino la libertà di espressione e le libertà politiche e non rispettino pienamente gli obblighi della Cambogia e le norme internazionali;
5. sottolinea che un processo democratico credibile richiede un contesto in cui i partiti politici, la società civile e i mezzi di comunicazione possano svolgere i rispettivi ruoli legittimi senza paura e senza essere sottoposti a minacce o restrizioni arbitrarie; invita il governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la tempestiva revoca dello scioglimento del CNRP;
6. esorta nuovamente il governo della Cambogia a porre fine a ogni forma di vessazioni, abusi e accuse penali di matrice politica nei confronti di esponenti dell'opposizione politica, difensori dei diritti umani, sindacalisti e sostenitori dei diritti dei lavoratori, attivisti nell'ambito dei diritti fondiari e in altri ambiti della società civile, giornalisti e altri ancora; chiede al governo della Cambogia di rilasciare senza indugio tutti i cittadini che sono stati arrestati per aver esercitato i propri diritti umani, tra cui James Ricketson, e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti;
7. appoggia la decisione di sospendere il sostegno elettorale dell'UE per la Cambogia; rammenta gli obblighi che la Cambogia ha assunto a livello nazionale e internazionale in materia di principi democratici e diritti umani fondamentali; esorta il governo cambogiano ad avviare riforme volte a rafforzare la democrazia e ad applicare, per i futuri processi elettorali, le norme minime riconosciute in ambito internazionale, anche per quanto riguarda l'organizzazione di elezioni multipartitiche, libere ed eque, l'istituzione di un comitato elettorale nazionale che sia effettivamente indipendente e la partecipazione delle ONG e dei media indipendenti al monitoraggio delle elezioni e alla presentazione di notizie al riguardo;
8. rammenta al governo cambogiano che è tenuto a rispettare i propri obblighi e impegni in materia di principi democratici e diritti umani fondamentali, che costituiscono una componente essenziale dell'accordo di cooperazione UE-Cambogia nonché delle condizioni previste nel quadro dell'EBA;
9. accoglie con favore la recente missione conoscitiva effettuata dall'UE in Cambogia in relazione all'EBA, e invita la Commissione a trasmetterne le conclusioni al Parlamento quanto prima; invita la Commissione a valutare eventuali conseguenze nell'ambito delle preferenze commerciali di cui gode la Cambogia, tra cui l'avvio di un'indagine nel quadro dei meccanismi previsti dall'EBA;
10. invita il SEAE e la Commissione a redigere un elenco degli individui responsabili dello scioglimento dell'opposizione e di altre gravi violazioni dei diritti umani in Cambogia, nell'ottica di imporre loro eventuali restrizioni in materia di visti e congelamento di beni;
11. invita il VP/AR a monitorare da vicino la situazione in Cambogia; invita il SEAE e gli Stati membri ad agire, assumendo un ruolo guida, nell'ambito dell'imminente 39a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, ai fini dell'adozione di una risoluzione incisiva sulla situazione dei diritti umani in Cambogia;
12. invita il governo della Cambogia a rinnovare il protocollo di intesa con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) in Cambogia, in scadenza il 31 dicembre 2018;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al segretario generale dell'ASEAN, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'Assemblea nazionale della Cambogia.
Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0251/2018),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0275/2018),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera circolazione di tali dati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0008),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0008/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0313/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1725.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si rammarica per l’esclusione delle missioni di cui agli articoli 42, paragrafo 1, 43 e 44 del trattato sull’Unione europea dal campo di applicazione del regolamento e osserva che, di conseguenza, non saranno in vigore norme sulla protezione dei dati per tali missioni. La Commissione osserva che una decisione del Consiglio fondata sull’articolo 39 del TUE potrebbe soltanto stabilire le norme relative alla protezione dei dati con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione della politica estera e di sicurezza comune. Tale decisione del Consiglio non potrebbe includere norme che si applicano alle attività svolte da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione. Al fine di rimediare al vuoto giuridico, un’eventuale decisione del Consiglio, pertanto, dovrebbe essere accompagnata da un ulteriore strumento complementare, basato sull’articolo 16 del TFUE.
La Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 3 (ex articolo 70 bis dell’orientamento generale del Consiglio) non crea un nuovo obbligo per le istituzioni e gli organi dell’Unione per quanto riguarda il giusto equilibrio tra la protezione dei dati personali e l’accesso del pubblico ai documenti.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0256),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 48 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0141/2017),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0054/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sugli incendi del luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (Grecia), e la risposta dell'UE (2018/2847(RSP))
– visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, presentata dalla Commissione (COM(2017)0772),
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1),
– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'accordo di Parigi, adottato mediante la decisione 1/CP.21 alla 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP 21) e all'11a sessione della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che negli incendi del luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (Grecia), hanno tragicamente perso la vita 99 persone e altre centinaia di persone sono rimaste ferite;
B. considerando che gli incendi in questione hanno distrutto abitazioni, rendendo necessaria l'evacuazione di centinaia di persone, hanno danneggiato gravemente le infrastrutture locali e regionali e l'ambiente, con effetti sull'agricoltura, e hanno compromesso le attività economiche, anche nei settori turistico e ricettivo;
C. considerando che gli episodi di siccità estrema e di incendi boschivi sono aumentati per frequenza, gravità e complessità e hanno effetti in tutta Europa, e sono esacerbati dai cambiamenti climatici;
D. considerando che sono urgentemente necessari investimenti nella lotta contro i cambiamenti climatici al fine di prevenire le catastrofi dovute alla siccità e agli incendi;
E. considerando che nell'estate 2018 la Grecia, la Svezia e la Lettonia, in seguito a incendi, hanno tutte richiesto il sostegno dell'UE attraverso il meccanismo unionale di protezione civile;
1. esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie di coloro che hanno perso la vita negli incendi avvenuti nella regione dell'Attica;
2. esprime solidarietà a tutti gli abitanti che sono stati colpiti dagli incendi nella regione dell'Attica;
3. rende omaggio alla dedizione dei vigili del fuoco, delle guardie costiere, dei volontari e delle altre persone che hanno rischiato la vita per estinguere gli incendi e salvare i loro concittadini;
4. sottolinea il ruolo svolto dal meccanismo unionale di protezione civile nella fornitura di aerei, veicoli, personale medico e vigili del fuoco provenienti da tutta l'Unione europea;
5. ricorda che diversi fondi dell'Unione, quali il Fondo di solidarietà dell'UE, possono essere impiegati per il ripristino delle infrastrutture essenziali e per le operazioni di bonifica a seguito di una catastrofe naturale;
6. ribadisce l'importanza del sostegno a favore della prevenzione degli incendi a titolo dei fondi di coesione dell'UE e chiede agli Stati membri di usufruire pienamente di tale finanziamento e di informare l'opinione pubblica del rischio di incendi boschivi;
7. sottolinea la necessità di una maggiore attività di ricerca scientifica riguardante i meccanismi di valutazione dei rischi, i sistemi di prevenzione e di individuazione precoce e altri mezzi per contrastare tali fenomeni, nonché di una migliore condivisione di esperienze e buone prassi tra regioni e Stati membri;
8. sottolinea che un documento pubblicato dall'Organizzazione meteorologica mondiale il 1o agosto 2018(2) contiene prove del fatto che l'ondata di caldo in Europa nel 2018 è legata ai cambiamenti climatici; esorta la Commissione e gli Stati membri a fissare obiettivi e ad attuare politiche climatiche che rispettino gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi della COP 21;
9. sottolinea la necessità di garantire la prevenzione delle alluvioni nelle zone colpite dagli incendi boschivi al fine di prevenire ulteriori catastrofi;
10. invita la Commissione a tenere conto del rischio di incendi boschivi e della gestione delle foreste e del paesaggio basata sugli ecosistemi nella valutazione delle attuali misure dell'Unione, quali la strategia forestale dell'UE e la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, e ad adeguare tali strategie qualora siano individuate lacune;
11. invita il Consiglio e la Commissione a portare a termine i negoziati interistituzionali con il Parlamento in merito al nuovo meccanismo unionale di protezione civile e alla creazione di rescEU entro la fine del 2018;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali delle zone colpite dagli incendi.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul conflitto israelo-palestinese,
– vista la dichiarazione rilasciata il 7 settembre 2018 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini sugli ultimi sviluppi concernenti la prevista demolizione di Khan al-Ahmar,
– visti gli orientamenti dell'UE sul diritto internazionale umanitario,
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 10 settembre 2018 da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sul villaggio di Khan al-Ahmar,
– vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare gli articoli 49, 50, 51 e 53,
– vista la relazione semestrale gennaio-giugno 2018 sulle demolizioni e le confische delle strutture finanziate dall'UE in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, pubblicata dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 24 agosto 2018,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 5 settembre 2018 l'Alta corte di giustizia israeliana ha respinto le petizioni dei residenti di Khan al-Ahmar; che l'Alta corte ha stabilito che le autorità competenti sono autorizzate a procedere con il piano di ricollocazione dei residenti a Jahlin ovest; che l'Alta corte ha autorizzato le autorità israeliane a procedere con i piani di demolizione di Khan al-Ahmar;
B. considerando che Khan al-Ahmar è una delle 46 comunità beduine che le Nazioni Unite considerano essere ad alto rischio di trasferimento forzato nella Cisgiordania centrale; che tale comunità è composta da 32 famiglie per un totale di 173 persone, di cui 92 sono minori; che l'esercito israeliano ha emanato ordini di demolizione per tutte le strutture edificate nel villaggio;
C. considerando che nel 2010 la Corte suprema israeliana ha deliberato che l'intero complesso di Khan al-Ahmar è stato costruito illegalmente, in violazione delle norme in materia di pianificazione urbana e zonizzazione, e deve pertanto essere demolito; che l'Alta corte ha inoltre evidenziato che le autorità israeliane dovevano trovare un'alternativa adeguata per la scuola e per i residenti della comunità; che lo Stato di Israele ha dichiarato per iscritto che offrirà alle famiglie che si trasferiranno a Jahalin Ovest (Abu Dis) la prospettiva di sviluppare un secondo sito di ricollocazione a est di Gerico; che la comunità di Khan al-Ahmar si è rifiutata di essere sfollata;
D. che il trasferimento forzato dei residenti di un territorio occupato, a meno che non sia giustificato da necessità di sicurezza della popolazione o da motivi imperativi di natura militare, è proibito ai sensi della quarta convenzione di Ginevra e costituisce una grave violazione del diritto umano internazionale;
E. considerando che le autorità israeliane impongono un regime edilizio estremamente restrittivo nei confronti dei residenti palestinesi del settore C in Cisgiordania; che tale regime rende pressoché impossibile la conduzione legale di attività edilizie palestinesi nella regione ed è utilizzato come mezzo per espellere i palestinesi ed estendere le attività di insediamento; che gli insediamenti israeliani sono illegali ai sensi del diritto internazionale e costituiscono un grave ostacolo agli sforzi di pace; che, ai sensi del diritto internazionale, qualsiasi parte terza, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, ha il dovere di non riconoscere, aiutare o assistere gli insediamenti in un territorio occupato, nonché il dovere di opporvisi efficacemente;
F. considerando che Khan al-Ahmar si trova nel cosiddetto "corridoio E1" nella Cisgiordania occupata; che il mantenimento dello status quo in questa zona è di importanza cruciale per la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e per l'istituzione, in futuro, di uno Stato palestinese territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma; che in svariate occasioni il Parlamento si è opposto a tutti gli interventi che compromettono la fattibilità della soluzione a due Stati e ha esortato entrambe le parti a dimostrare, nei programmi e nei fatti, un impegno autentico nei confronti di tale soluzione, in modo da ripristinare un clima di fiducia;
G. considerando che 10 Stati membri dell'UE sostengono programmi umanitari a Khan al-Ahmar, compresa la costruzione di una scuola elementare, e che, secondo le stime, è attualmente a rischio l'assistenza umanitaria finanziata dall'UE per un valore di 315 000 euro;
H. considerando che, secondo l'Ufficio del rappresentante UE in Palestina, la distruzione e la confisca di beni palestinesi nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sono proseguite nel primo semestre del 2018; che la demolizione di Khan al-Ahmar rischia di creare un precedente negativo per decine di altre comunità di beduini in tutta la Cisgiordania;
1. si unisce all'appello rivolto al governo israeliano dal VP/AR nonché da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito affinché rinunci al piano di ricollocazione che condurrà alla demolizione di Khan al-Ahmar e al trasferimento forzato della sua popolazione verso un altro sito; ritiene di fondamentale importanza che l'Unione europea continui a esprimersi con una sola voce sulla questione;
2. avverte le autorità israeliane che la demolizione di Khan al-Ahmar e il trasferimento forzato dei suoi residenti costituirebbero una grave violazione del diritto internazionale umanitario;
3. esprime preoccupazione per l'impatto della demolizione di Khan al-Ahmar, che minaccerebbe ulteriormente la fattibilità della soluzione a due Stati e comprometterebbe le prospettive di pace; ribadisce che tutelare e preservare la fattibilità della soluzione a due Stati è la priorità immediata delle politiche e delle azioni dell'UE in relazione al conflitto israelo-palestinese e al processo di pace in Medio Oriente;
4. insiste sul fatto che, qualora avessero luogo la demolizione e lo sgombero di Khan al-Ahmar, la risposta dell'UE deve essere commisurata alla gravità di tale sviluppo e coerente con il suo sostegno di lunga data alla comunità di Khan al-Ahmar; invita il VP/AR a intensificare l'impegno dell'UE nei confronti delle autorità israeliane per quanto riguarda il pieno rispetto dei diritti della popolazione palestinese nel settore C e a esigere da Israele un risarcimento integrale per la distruzione delle infrastrutture finanziate dall'UE
5. esorta il governo israeliano a porre immediatamente fine alla sua politica di minacce di demolizione ed espulsione di fatto nei confronti delle comunità beduine che vivono nel Negev e nell'area C della Cisgiordania occupata; sottolinea che la demolizione di case, scuole e altre infrastrutture essenziali nei territori palestinesi occupati è illegale ai sensi del diritto umanitario internazionale;
6. ricorda che Israele è pienamente responsabile per la fornitura dei servizi necessari – compresi l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale – alle popolazioni soggette alla sua occupazione, conformemente alla quarta convenzione di Ginevra;
7. è fermamente convinto che l'unica soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente sia quella di due Stati democratici, Israele e Palestina, che coesistano fianco a fianco in pace entro confini sicuri e riconosciuti sulla base del confine del 1967 e con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati; condanna qualsiasi decisione o azione unilaterale che possa compromettere le prospettive di tale soluzione;
8. invita le autorità israeliane a fermare e a invertire immediatamente la rotta della loro politica in materia di insediamenti; invita l'UE a mantenere una posizione decisa in materia;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, alla Knesset e al governo di Israele, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.
Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),
– vista la relazione della Commissione del 16 gennaio 2018 relativa all'impatto dell'uso della plastica oxo-degradabile, comprese le borse in plastica oxo-degradabile, sull'ambiente (COM(2018)0035),
– visti la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032),
– visto il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773), in particolare l'obiettivo di definire requisiti più specifici rispetto al prodotto e più orizzontali in ambiti come la durabilità, la riparabilità, la possibilità di potenziamento (upgrading), la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e di riciclaggio,
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
– vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(1),
– vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti(2),
– vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti(3),
– vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(4),
– vista la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero(5),
– visti la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(6) (in appresso "direttiva sulla progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di esecuzione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva,
– vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020(7),
– viste le conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2017 sull'ecoinnovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare,
– visto l'Eurobarometro speciale n. 468 dell'ottobre 2017 sull'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti dell'ambiente,
– visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la 21ª conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC,
– vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015,
– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(8),
— vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese(9),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030(10),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per la pesca (A8-0262/2018),
A. considerando che la plastica è un materiale prezioso, ampiamente usato in tutte le catene del valore, che ricopre un ruolo importante nella nostra società e nella nostra economia, se impiegato e gestito in modo responsabile;
B. considerando che il modo in cui la plastica è prodotta, utilizzata e smaltita oggi ha conseguenze disastrose sull'ambiente, sul clima e sull'economia nonché possibili effetti negativi sulla salute umana e animale; che pertanto la principale sfida è produrre e utilizzare la plastica in modo responsabile e sostenibile al fine di ridurre la produzione di rifiuti di plastica e l'uso di sostanze pericolose nella plastica, ove possibile; che la ricerca e l'innovazione in relazione a nuove tecnologie e alternative svolge un importante ruolo in tale contesto;
C. considerando che tali conseguenze sono all'origine di diffuse preoccupazioni pubbliche, con il 74 % dei cittadini dell'UE che esprime preoccupazione per l'impatto sulla salute dell'uso della plastica e l'87 % che è preoccupato per gli effetti ambientali;
D. considerando che l'attuale slancio politico dovrebbe essere sfruttato per effettuare la transizione verso un'economia circolare sostenibile della plastica, che attribuisca carattere prioritario alla prevenzione della produzione di rifiuti di plastica in linea con la gerarchia dei rifiuti;
E. considerando che diversi Stati membri hanno già introdotto misure legislative nazionali per vietare la microplastica aggiunta intenzionalmente ai cosmetici;
F. considerando che i paesi europei tradizionalmente esportano rifiuti di plastica, anche verso paesi in cui i sistemi inadeguati di gestione e riciclaggio di rifiuti causano danni ambientali e mettono a rischio la salute delle comunità locali, in particolare dei gestori dei rifiuti;
G. considerando che i rifiuti di plastica rappresentano un problema globale per la cui risoluzione è necessaria la cooperazione internazionale; che l'UE è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, molti dei quali riguardano il consumo e la produzione sostenibili della plastica per limitarne l'impatto marino e terrestre;
H. considerando che la produzione mondiale annua di plastica ha raggiunto 322 milioni di tonnellate nel 2015, e nei prossimi 20 anni dovrebbe raddoppiare.
I. considerando che nell'UE sono prodotti ogni anno 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica;
J. considerando che nell'UE solo il 30 % dei rifiuti di plastica è raccolto a fini di riciclaggio; che solo il 6 % della plastica immessa sul mercato è prodotto a partire da plastica riciclata;
K. considerando che le percentuali di smaltimento in discarica (31 %) e di incenerimento (39 %) dei rifiuti di plastica restano elevate;
L. considerando che l'economia perde circa il 95 % del valore del materiale plastico da imballaggio, e ciò comporta una perdita compresa tra 70 e 105 miliardi di EUR all'anno;
M. considerando che l'UE si è data un obiettivo di riciclaggio per gli imballaggi di plastica del 55 % entro il 2030;
N. considerando che il riciclaggio della plastica comporta notevoli vantaggi per il clima in termini di riduzione delle emissioni di CO2;
O. considerando che, a livello globale, tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che vi siano negli oceani più di 150 milioni di tonnellate di plastica;
P. considerando che ogni anno finiscono nei mari e negli oceani dell'UE tra 150 000 e 500 000 tonnellate di rifiuti di plastica;
Q. considerando che, secondo studi citati dalle Nazioni Unite, se non si agirà entro il 2050 negli oceani vi saranno più materie plastiche che pesci;
R. considerando che la plastica rappresenta l'85 % dei rifiuti sulla spiaggia e oltre l'80 % dei rifiuti marini;
S. considerando che nell'oceano si può trovare praticamente ogni tipo di materiale di plastica, dalla Great Pacific garbage patch (Grande chiazza di immondizia del Pacifico), contenente almeno 79 000 tonnellate di plastica galleggiante su un'area di 1,6 milioni di chilometri quadrati, fino alle aree più remote della terra, come gli alti fondali oceanici e l'Artico;
T. considerando che i rifiuti marini incidono negativamente anche sulle attività economiche e sulla catena alimentare umana;
U. considerando che il 90 % di tutti gli uccelli marini ingoia particelle di plastica;
V. considerando che non è ancora stato pienamente compreso l'impatto dei rifiuti di plastica sulla flora, sulla fauna e sulla salute umana; che sono state documentate conseguenze catastrofiche per la vita marina, con oltre 100 milioni di animali marini uccisi ogni anno a causa dei residui plastici nell'oceano;
W. considerando che le soluzioni tese a far fronte al problema dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino non possono essere separate da una più generale strategia relativa alla plastica; che l'articolo 48 del regolamento sul controllo della pesca(11), che prevede misure volte a promuovere il recupero degli attrezzi da pesca perduti, rappresenta un passo nella giusta direzione ma ha una portata troppo limitata, visto che gli Stati membri hanno la facoltà di esentare la maggior parte dei pescherecci da tale obbligo e che l'attuazione dei requisiti di informazione rimane scarsa;
X. considerando che nel mare Adriatico sono allo studio, nell'ambito di progetti cofinanziati da fondi della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), nuovi strumenti di governance e buone prassi per mitigare e, se possibile, eliminare il fenomeno dell'abbandono di attrezzature da pesca, anche riconoscendo alle flotte pescherecce un nuovo ruolo di sentinelle del mare;
Y. considerando che gli Stati membri sono firmatari della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (convenzione MARPOL) e dovrebbero mirare alla piena attuazione delle sue disposizioni;
Z. considerando che la pesca fantasma si verifica quando reti da pesca, lenze e nasse non biodegradabili perdute o abbandonate catturano, imprigionano, feriscono, causano la morte per fame e uccidono forme di vita marine; che il fenomeno della pesca fantasma è determinato dalla perdita e dall'abbandono degli attrezzi da pesca; che il regolamento sul controllo della pesca prevede la marcatura obbligatoria degli attrezzi da pesca e la notifica e il recupero degli attrezzi perduti; che di conseguenza alcuni pescatori, di loro iniziativa, riportano in porto le reti perdute ripescate in mare;
AA. considerando che, sebbene sia difficile valutare con precisione il contributo dell'acquacoltura alla generazione di rifiuti marini, secondo le stime l'80 % dei rifiuti marini è composto da plastica e microplastica e una percentuale di quei rifiuti marini di plastica compresa tra il 20 % e il 40 % è legata in parte alle attività umane in mare, comprese le navi mercantili e da crociera, mentre il resto proviene dalla terraferma, e che, secondo un recente studio della FAO(12), circa il 10 % di tali rifiuti è prodotto dagli attrezzi da pesca perduti e abbandonati; che gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati sono un componente dei rifiuti marini di plastica e che secondo le stime il 94 % della plastica che confluisce nell'oceano finisce sul fondale marino, fatto da cui deriva la necessità di utilizzare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) affinché i pescatori partecipino direttamente ai programmi di pesca di rifiuti marini, fornendo loro pagamenti o altri incentivi finanziari o materiali;
AB. considerando che tra le 75 000 e le 300 000 tonnellate di microplastica sono rilasciate ogni anno nell'ambiente dell'UE, compresa la microplastica intenzionalmente aggiunta ai prodotti, la microplastica rilasciata durante l'uso dei prodotti e quella generata dal degrado dei prodotti di plastica;
AC. considerando che la microplastica e le nanoparticelle creano problemi specifici per le politiche pubbliche;
AD. considerando che la microplastica è stata rilevata nel 90 % dell'acqua in bottiglia;
AE. considerando che è accolta con favore la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare la base scientifica per limitare l'utilizzo di microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti di consumo o per uso professionale;
AF. considerando che è accolta con favore la richiesta della Commissione all'ECHA di elaborare una proposta relativa a una possibile limitazione della plastica oxo-degradabile;
AG. considerando che, a norma dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'introduzione di nuove risorse proprie è soggetta a una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità tra gli Stati membri e la consultazione del Parlamento;
Osservazioni generali
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028) in quanto passo avanti nella transizione dell'UE da un'economia lineare a un'economia circolare; riconosce che la plastica svolge un ruolo utile nella nostra economia e nella vita quotidiana ma presenta allo stesso tempo notevoli svantaggi; ritiene che la principale sfida sia pertanto quella di gestire la plastica in modo sostenibile lungo l'intera catena del valore e quindi di cambiare il modo in cui produciamo e utilizziamo la plastica, affinché il valore sia mantenuto nella nostra economia senza danneggiare l'ambiente, il clima e la salute pubblica;
2. sottolinea che l'azione anticipata per prevenire la produzione di rifiuti di plastica, come indicato nella direttiva quadro sulla plastica, dovrebbe costituire la principale priorità in linea con la gerarchia dei rifiuti; ritiene inoltre che un notevole incremento delle nostre prestazioni di riciclaggio della plastica sia essenziale anche per favorire una crescita economica sostenibile e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica; invita tutti i portatori di interesse a considerare il recente divieto cinese di importazione dei rifiuti di plastica un'opportunità per investire nella prevenzione dei rifiuti di plastica, anche stimolando il riutilizzo e la progettazione circolare dei prodotti, e per investire in strutture all'avanguardia per la raccolta, la differenziazione e il riciclaggio nell'UE; ritiene che lo scambio delle migliori prassi a tale riguardo sia importante, in particolare per le PMI;
3. è convinto che la strategia per la plastica dovrebbe altresì fungere da leva per stimolare modelli aziendali, di produzione e di consumo nuovi, intelligenti, sostenibili e circolari, che interessino l'intera catena del valore, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 delle Nazioni Unite relativo al consumo e alla produzione sostenibili, anche mediante l'internalizzazione dei costi esterni; invita la Commissione a favorire, a tale scopo, collegamenti chiari tra le politiche dell'Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, anche attraverso lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, come previsto dal 7° programma d'azione per l'ambiente;
4. invita la Commissione a istituire una politica per l'economia circolare e la bioeconomia post 2020 basata su un solido pilastro di ricerca e innovazione, e a provvedere affinché nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) siano disponibili gli impegni necessari; sottolinea in particolare l'importanza della ricerca ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative e della comprensione dell'impatto delle macro, micro e nanoplastiche sugli ecosistemi e sulla salute umana;
5. sottolinea che le materie plastiche sono eterogenee e si prestano a una varietà di applicazioni e che è pertanto necessario un approccio su misura, spesso specifico per prodotto, per le varie catene del valore, caratterizzato da una combinazione di soluzioni diverse che tengano conto dell'impatto ambientale, delle alternative esistenti, delle esigenze locali e regionali e garantiscano il soddisfacimento delle esigenze funzionali;
6. sottolinea che per riuscire a ottenere un risultato che sia vantaggioso per l'economia, per l'ambiente, per il clima e la salute pubblica sono necessarie azioni comuni e coordinate da parte di tutti i portatori di interesse lungo l'intera catena del valore, compresi i consumatori;
7. pone l'accento sul fatto che ridurre la produzione di rifiuti rappresenta una responsabilità condivisa e che convertire la preoccupazione generale riguardo ai rifiuti di plastica in una responsabilità pubblica resta una sfida importante; evidenzia che lo sviluppo di nuovi modelli di consumo stimolando un mutamento comportamentale dei consumatori è fondamentale a tale riguardo; chiede una maggiore sensibilizzazione dei consumatori in merito all'impatto dell'inquinamento dei rifiuti di plastica nonché all'importanza della prevenzione e dell'adeguata gestione dei rifiuti e delle alternative esistenti;
Dalla progettazione in funzione del riciclaggio alla progettazione in funzione della circolarità
8. invita le autorità competenti degli Stati membri a provvedere affinché l'intero acquis in materia di prodotti e rifiuti sia attuato e applicato in modo completo e in tempi brevi; segnala che nell'UE solo il 30 % dei rifiuti di plastica è raccolto a fini di riciclaggio, e ciò comporta un enorme spreco di risorse; sottolinea che la plastica non sarà più accettata nelle discariche entro il 2030 e che gli Stati membri devono gestire i loro rifiuti di plastica in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/98/CE; ribadisce che gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti; evidenzia l'importanza di strutture di raccolta e differenziazione separate al fine di consentire un riciclaggio di alta qualità e di promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità;
9. invita tutti i portatori di interesse del settore a iniziare a intraprendere azioni concrete ora per far sì che tutti gli imballaggi di plastica siano riutilizzabili o riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi al più tardi entro il 2030, ad abbinare la loro identità di marchio a modelli aziendali sostenibili e circolari e a utilizzare il loro potere di marketing per promuovere e favorire modelli di consumo sostenibili e circolari; invita la Commissione a monitorare e valutare gli sviluppi, a promuovere le migliori prassi e a verificare le dichiarazioni ambientali onde evitare il "greenwashing";
10. è del parere che la società civile dovrebbe essere opportunamente coinvolta e informata affinché possa far rispettare all'industria i propri impegni e obblighi;
11. esorta la Commissione a onorare il proprio obbligo di rivedere e rafforzare i requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio entro la fine del 2020, tenendo conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio sulla base di valutazioni del ciclo di vita, affrontando in particolare i temi della prevenzione e della progettazione in funzione della circolarità; invita la Commissione a presentare requisiti chiari, applicabili ed efficaci, anche per quanto riguarda "imballaggi di plastica riutilizzabili e riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi" nonché gli imballaggi eccessivi;
12. invita la Commissione a fare dell'efficienza delle risorse e della circolarità principi globali, senza dimenticare l'importante ruolo che i materiali, i prodotti e i sistemi circolari possono svolgere, anche in relazione agli articoli di plastica diversi dagli imballaggi; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito, tra l'altro, mediante la responsabilità estesa del produttore, l'elaborazione di norme sui prodotti, la realizzazione di valutazioni del ciclo di vita, l'ampliamento del campo di applicazione del quadro legislativo sulla progettazione ecocompatibile per includervi tutti i principali gruppi di prodotti di plastica, l'adozione di disposizioni in materia di marchio di qualità ecologica e l'attuazione della metodologia dell'impronta ambientale del prodotto;
Creazione di un autentico mercato unico per la plastica riciclata
13. osserva che vi sono varie ragioni alla base della scarsa diffusione delle plastiche riciclate nell'UE, tra cui i bassi prezzi dei combustibili fossili dovuti in parte ai sussidi, la mancanza di fiducia e la carenza di una fornitura di alta qualità; sottolinea che un mercato interno stabile per le materie prime secondarie è necessario al fine di garantire la transizione a un'economia circolare; invita la Commissione a far fronte agli ostacoli che questo mercato si trova ad affrontare e a creare condizioni di parità;
Norme di qualità e verifica
14. invita la Commissione a proporre rapidamente norme qualitative per rafforzare la fiducia e incentivare il mercato della plastica secondaria; esorta la Commissione, in sede di elaborazione di tali norme di qualità, a tenere conto dei vari gradi di riciclaggio compatibili con la funzionalità dei diversi prodotti, salvaguardando al contempo la salute pubblica, la sicurezza alimentare e l'ambiente; invita la Commissione a garantire l'uso sicuro dei materiali riciclati nei materiali a contatto con gli alimenti e a stimolare l'innovazione;
15. chiede alla Commissione di tener conto delle migliori prassi per quanto riguarda la certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti e di incoraggiare la certificazione dei materiali riciclati, poiché la verifica è essenziale al fine di rafforzare la fiducia dell'industria e dei consumatori nei materiali riciclati;
Contenuto riciclato
16. invita tutti gli operatori del settore a convertire i loro impegni pubblici riguardo all'aumento dell'utilizzo della plastica riciclata in promesse formali e a realizzare azioni concrete;
17. ritiene che potrebbero essere necessarie norme obbligatorie sul contenuto riciclato al fine di stimolare l'utilizzo di materie prime secondarie, dal momento che i mercati dei materiali riciclati non sono ancora operativi; invita la Commissione a prendere in esame l'introduzione di requisiti relativi al contenuto riciclato minimo per specifici prodotti di plastica immessi sul mercato dell'UE, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti;
18. invita gli Stati membri a valutare l'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per i prodotti con contenuti riciclati;
Appalti circolari
19. sottolinea che gli appalti sono uno strumento essenziale nella transizione verso un'economia circolare, poiché sono in grado di stimolare l'innovazione dei modelli aziendali e di promuovere prodotti e servizi efficienti sotto il profilo delle risorse; evidenzia il ruolo delle autorità locali e regionali a tale proposito; invita la Commissione a istituire una rete di apprendimento dell'UE sugli appalti circolari, al fine di sfruttare l'esperienza maturata grazie ai progetti pilota; ritiene che queste azioni volontarie dovrebbero aprire la strada, sulla base di una solida valutazione d'impatto, a norme e criteri vincolanti dell'Unione in materia di appalti pubblici circolari;
20. invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti gli irragionevoli incentivi che ostacolano il conseguimento dei massimi livelli possibili di riciclaggio della plastica;
Interazione fra rifiuti e sostanze chimiche
21. invita le autorità competenti degli Stati membri a ottimizzare i controlli sui materiali e i prodotti importati, al fine di garantire e far rispettare la normativa dell'UE sulle sostanze chimiche e i prodotti;
22. rimanda alla sua risoluzione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti;
Prevenzione della produzione di rifiuti di plastica
Plastica monouso
23. constata che non esiste una panacea per gli effetti dannosi per l'ambiente della plastica monouso e ritiene che per risolvere questo problema complesso serva pertanto una combinazione di misure volontarie e regolamentari, nonché un mutamento della consapevolezza, del comportamento e della partecipazione dei consumatori;
24. prende atto degli interventi già adottati in alcuni Stati membri e accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo specifico per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, con particolare riferimento alla plastica monouso; ritiene che tale proposta dovrebbe contribuire a una notevole riduzione dei rifiuti marini, dei quali oltre l'80 % è di plastica, contribuendo in tal modo all'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;
25. ritiene importante che tale quadro offra un insieme di misure ambiziose per le autorità competenti degli Stati membri, che siano compatibili con l'integrità del mercato unico, producano effetti ambientali e socioeconomici tangibili e positivi e forniscano la funzionalità necessaria ai consumatori;
26. riconosce che riducendo e limitando i prodotti di plastica monouso si possano creare opportunità per modelli d'impresa sostenibili;
27. fa riferimento ai lavori in corso nel quadro della procedura legislativa ordinaria relativa alla proposta in esame;
28. sottolinea che esistono vari percorsi per ottenere percentuali elevate di raccolta differenziata e riciclaggio nonché una riduzione dei rifiuti di plastica, compresi i regimi di responsabilità estesa del produttore con tariffe modulate, i sistemi di cauzione-rimborso e una maggiore consapevolezza del pubblico; riconosce i meriti dei regimi in vigore in diversi Stati membri e il potenziale per uno scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri; evidenzia che la scelta di un determinato regime resta di responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro;
29. si compiace del fatto che la direttiva 94/62/CE stabilisca che gli Stati membri devono istituire regimi di responsabilità estesa del produttore obbligatori per tutti gli imballaggi entro il 2024, e invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere tale obbligo anche ad altri prodotti di plastica, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE;
30. prende atto della proposta della Commissione relativa al sistema di risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325), che prevede un contributo sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati; sottolinea che l'effetto trainante di un eventuale contributo deve essere coerente con la gerarchia dei rifiuti; evidenzia pertanto che occorre accordare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti;
31. invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire alla coalizione internazionale per la riduzione dell'inquinamento causato dalle borse di plastica, lanciata in occasione della COP 22 di Marrakech nel novembre 2016, e di sostenere tale coalizione;
32. ritiene che i supermercati svolgano un ruolo essenziale nella riduzione della plastica monouso nell'UE; accoglie con favore le iniziative come i reparti dei supermercati senza plastica, grazie alle quali i supermercati possono testare i biomateriali compostabili come alternativa agli imballaggi di plastica;
33. accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa agli impianti portuali di raccolta (COM(2018)0033), che mira a ridurre considerevolmente gli oneri e i costi per i pescatori che riportano gli attrezzi da pesca e i rifiuti di plastica in porto; evidenzia l'importante ruolo che i pescatori potrebbero svolgere, soprattutto raccogliendo rifiuti di plastica dal mare durante la loro attività di pesca e riportandoli in porto affinché siano sottoposti a un'adeguata gestione dei rifiuti; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incentivare questa attività, facendo in modo che i pescatori non siano tenuti a versare un contributo per il trattamento;
34. si rammarica del fatto che l'attuazione dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento sul controllo della pesca, relativo al recupero degli attrezzi perduti e ai relativi obblighi di informazione, non sia rientrata nella relazione di valutazione e sullo stato di attuazione della Commissione del 2017; sottolinea la necessità di una valutazione dettagliata dell'attuazione dei requisiti del regolamento sul controllo della pesca per quanto riguarda gli attrezzi da pesca;
35. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere piani di raccolta dei rifiuti in mare con il coinvolgimento, ove possibile, dei pescherecci e a introdurre impianti portuali di raccolta e smaltimento per i rifiuti marini, oltre a un piano di riciclaggio per le reti da pesca a fine vita; invita, altresì, la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le raccomandazioni contenute negli orientamenti volontari della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca, collaborando strettamente con il settore della pesca al fine di combattere la pesca fantasma;
36. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a rafforzare la raccolta dati nel settore delle plastiche marine istituendo e realizzando un sistema di comunicazione digitale obbligatorio, a livello dell'UE, a sostegno dell'azione di recupero degli attrezzi perduti dai singoli pescherecci, utilizzando il contenuto delle banche dati regionali per condividere le informazioni su una banca dati europea gestita dall'Agenzia di controllo della pesca, o a rendere SafeSeaNet un sistema di facile utilizzo a livello dell'UE, che permetta ai pescatori di segnalare le reti perdute;
37. sottolinea la necessità che gli Stati membri si adoperino maggiormente per mettere a punto strategie e piani volti a ridurre la dispersione in mare dell'attrezzatura da pesca, anche attraverso le sovvenzioni del FEAMP, oltre che con il supporto dei fondi strutturali e della CTE e con il necessario coinvolgimento attivo delle regioni;
Plastica a base di materie biologiche, biodegradabilità e compostabilità
38. sostiene con vigore l'intento della Commissione di proporre norme supplementari chiare e regole e definizioni armonizzate sul contenuto biologico, sulla biodegradabilità (una proprietà indipendente delle materie prime) e sulla compostabilità, al fine di correggere le idee sbagliate e i malintesi esistenti e fornire ai consumatori informazioni chiare;
39. pone l'accento sul fatto che la promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime; evidenzia il potenziale ruolo della plastica a base di materie biologiche e biodegradabile, ove ciò si dimostri vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita; ritiene che la biodegradabilità debba essere valutata nelle condizioni reali applicabili;
40. pone l'accento sul fatto che la plastica biodegradabile e compostabile può contribuire a sostenere la transizione verso un'economia circolare ma non può essere considerata un rimedio contro i rifiuti marini, né dovrebbe legittimare applicazioni monouso non necessarie; invita pertanto la Commissione a elaborare criteri chiari in merito a prodotti e applicazioni utili composti da plastica biodegradabile, compresi gli imballaggi e le applicazioni utilizzate in agricoltura; chiede ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo in tale ambito; sottolinea che le materie plastiche biodegradabili e non biodegradabili devono essere trattate diversamente ai fini di una corretta gestione dei rifiuti;
41. sottolinea che la plastica a base di materie biologiche offre la possibilità di una parziale differenziazione delle materie prime e chiede ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo in tale ambito; riconosce l'esistenza di materiali a base biologica innovativi già sul mercato; sottolinea la necessità di un trattamento neutrale ed equo dei materiali sostitutivi;
42. chiede un divieto totale a livello di UE della plastica oxo-degradabile entro il 2020, dal momento che questo tipo di plastica non si biodegrada in modo sicuro, non è compostabile, ha effetti negativi sul riciclaggio della plastica convenzionale e non offre un vantaggio ambientale comprovato;
Microplastica
43. invita la Commissione a introdurre un divieto della microplastica nei cosmetici, nei prodotti per la cura personale, nei detergenti e nei prodotti per la pulizia entro il 2020; invita inoltre l'ECHA a valutare e predisporre, se del caso, un divieto della microplastica aggiunta intenzionalmente ad altri prodotti, tenendo in considerazione se siano disponibili alternative valide;
44. invita la Commissione a fissare requisiti minimi nella normativa sui prodotti per ridurre in modo significativo il rilascio di microplastica alla fonte, in particolare per i tessuti, gli pneumatici, le vernici e i mozziconi di sigaretta;
45. prende nota delle buone prassi dell'operazione "Clean Sweep" e delle varie iniziative "zero perdita di pellet"; ritiene che vi spazio di manovra per replicare tali iniziative a livello dell'Unione e mondiale;
46. invita la Commissione a esaminare le fonti, la distribuzione, la sorte e gli effetti delle macro e microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue e della gestione delle acque meteoriche, ai fini del vaglio di adeguatezza in atto della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni; invita inoltre le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione a garantire la piena attuazione e applicazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; invita inoltre la Commissione a sostenere la ricerca nelle tecnologie di trattamento dei fanghi di depurazione e di depurazione delle acque;
Ricerca e innovazione
47. accoglie con favore l'annuncio della Commissione di un investimento aggiuntivo di 100 milioni di EUR nel quadro del programma Orizzonte 2020 per indirizzare gli investimenti verso soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, come le opzioni di prevenzione e progettazione, la diversificazione delle materie prime e le tecnologie di riciclaggio innovative quali il riciclaggio molecolare e chimico, nonché il miglioramento del riciclaggio meccanico; sottolinea il potenziale d'innovazione delle start-up in tale contesto; sostiene l'istituzione di un programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla circolarità dei materiali, prestando particolare attenzione alla plastica e ai materiali contenenti plastica, oltre agli imballaggi, al fine di orientare le future decisioni di finanziamento nel programma Orizzonte Europa; osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati per contribuire a incentivare gli investimenti privati; sottolinea che i partenariati pubblico-privato possono contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare;
48. sottolinea le grandi potenzialità di collegamento dell'agenda digitale e dell'agenda per l'economia circolare; evidenzia la necessità di contrastare le barriere normative all'innovazione, e invita la Commissione a valutare possibili patti per l'innovazione dell'UE in linea con il conseguimento degli obiettivi della strategia per la plastica e della più ampia agenda per l'economia circolare;
49. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere l'uso di attrezzi da pesca innovativi incoraggiando i pescatori a "permutare" le vecchie reti e a dotare le reti esistenti di sensori e sistemi di tracciamento delle reti collegati ad applicazioni per smartphone, chip RFID (identificazione a radiofrequenza) e dispositivi di localizzazione per natanti in modo che i comandanti delle imbarcazioni siano in grado tracciare più accuratamente le reti e, se necessario, recuperarle; riconosce il ruolo che la tecnologia può svolgere nel prevenire che i rifiuti di plastica entrino in mare;
50. chiede che Orizzonte Europa includa una missione relativa a un oceano senza plastica, allo scopo di impiegare l'innovazione per ridurre la quantità di plastica che finisce nell'ambiente marino e raccogliere la plastica presente negli oceani; ribadisce i suoi appelli a favore della lotta contro i rifiuti marini (compresi la prevenzione, una maggiore educazione agli oceani, la sensibilizzazione alla sfida ambientale posta dall'inquinamento da plastica e altre forme di rifiuti marini, nonché campagne di pulizia come la pesca dei rifiuti e la pulizia delle spiagge), come indicato nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016)0049); chiede un dialogo politico dell'UE sui rifiuti marini che coinvolga responsabili politici, soggetti interessati ed esperti;
Azione a livello mondiale
51. invita l'UE a svolgere un ruolo proattivo nello sviluppo di un protocollo globale per la plastica e a provvedere affinché i vari impegni assunti a livello sia dell'UE che mondiale possano essere monitorati in modo integrato e trasparente; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida attivo nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea per l'ambiente delle Nazioni Unite nel dicembre 2017 per trovare risposte internazionali nella lotta contro i rifiuti di plastica nell'ambiente marino e la microplastica; evidenzia che i temi dell'inquinamento da plastica e delle capacità di gestione dei rifiuti dovrebbero essere parte del quadro dell'UE in materia di politica esterna, dal momento che una gran quantità di rifiuti di plastica negli oceani proviene da paesi dell'Asia e dell'Africa;
52. invita tutte le istituzioni dell'UE, insieme al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione, a incentrare l'attenzione sulla prevenzione, a esaminare le norme interne in materia di appalti e le prassi di gestione dei rifiuti di plastica nonché a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti in plastica, in particolare sostituendo, riducendo e limitando l'uso di plastica monouso;
o o o
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Attrezzature da pesca abbandonate, perdute o altrimenti dismesse).
Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (2018/2589(RSP))
– visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla protezione della salute umana e alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente,
– vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti(1),
– vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(2),
– vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti(3),
– vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(4),
– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(5),
– visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006(6),
– visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE(7),
– vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(8),
– vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"(9),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (SWD(2018)0020),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),
– vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2018, dal titolo "Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi – Conclusioni e azioni" (COM(2018)0116),
– vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019" (COM(2016)0773),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese(10),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(11),
– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(12),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente(13),
– vista la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,
– vista la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
– vista la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti,
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (O-000063/2018 – B8-0036/2018 e O-000064/2018 – B8-0037/2018),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 7º programma d'azione per l'ambiente (PAA) prevede lo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico mirante a ridurre al minimo l'esposizione alle sostanze chimiche contenute nei prodotti, ivi compresi i prodotti importati, nell'ottica di promuovere cicli di materiali non tossici e poter utilizzare così i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione;
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851, le misure adottate dagli Stati membri per evitare la produzione di rifiuti devono ridurre la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
C. considerando che l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851 stabilisce altresì che tali misure devono promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti e garantire che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento REACH fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e prevede inoltre che l'ECHA istituisca e mantenga una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi in tale contesto, e fornisca ai gestori del trattamento dei rifiuti e, su richiesta, ai consumatori l'accesso a tale banca dati;
D. considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/851, ove necessario per ottemperare all'obbligo di procedere alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o ad altre operazioni di recupero e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE(14) sui rifiuti;
E. considerando che, in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV (inquinanti organici persistenti) sono vietate;
Considerazioni di ordine generale
1. si compiace per la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei suoi servizi del 16 gennaio 2018, nonché per il processo di consultazione, ma si attende un'azione rapida al fine di affrontare i problemi di "interazione"; appoggia la visione d'insieme della Commissione, che è in linea con gli obiettivi del 7° PAA;
2. ritiene che l'obiettivo principale della Commissione dovrebbe essere quello di evitare che le sostanze chimiche pericolose entrino nel ciclo dei materiali, di assicurare la piena coerenza tra le leggi recanti esecuzione delle politiche in materia di rifiuti e sostanze chimiche, nonché di garantire una migliore applicazione della normativa vigente, affrontando nel contempo le lacune normative che potrebbero ostacolare un'economia circolare sostenibile dell'UE, con particolare riferimento agli articoli importati;
3. sottolinea che in una vera economia circolare i prodotti devono essere progettati tenendo presenti la capacità di miglioramento, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, impiegando in misura minima sostanze preoccupanti;
4. ribadisce che il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure, al fine di assicurare lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, che faciliteranno il riciclaggio e sono essenziali per il sano sviluppo di un mercato delle materie prime secondarie funzionante;
5. invita la Commissione a elaborare senza ulteriori indugi una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, come previsto nel 7° PAA;
6. invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'ECHA, a intensificare la loro attività di regolamentazione al fine di promuovere la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti e limitare le sostanze che pongono rischi inaccettabili per la salute umana o l'ambiente nel contesto del regolamento REACH o della normativa specifica per settore o prodotto, in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati quale fonte importante e affidabile di materie prime nell'Unione;
7. pone l'accento sulla necessità di trovare soluzioni locali, nazionali, regionali ed europee coinvolgendo tutte le parti interessate, nell'ottica di individuare le sostanze chimiche preoccupanti nei flussi di riciclaggio ed eliminarle;
8. invita le imprese ad adottare pienamente un approccio lungimirante e olistico per una gestione progressiva delle sostanze chimiche, cogliendo l'opportunità di sostituire le sostanze tossiche nei prodotti e nelle catene di approvvigionamento, accelerando e guidando il processo di innovazione del mercato;
9. sottolinea che l'attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti può rappresentare una sfida per le piccole e medie imprese (PMI); evidenzia che il loro caso specifico andrebbe tenuto in considerazione al momento dell'adozione di provvedimenti, senza compromettere il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente; mette in evidenza la necessità di informazioni chiare e facilmente accessibili per garantire che le PMI godano delle condizioni necessarie per conformarsi pienamente all'intera normativa in materia;
10. ritiene fondamentale, in caso di rischio di sovrapposizioni normative, chiarire le interazioni, in modo da garantire la coerenza e sfruttare le possibili sinergie;
11. sottolinea che è della massima importanza migliorare la trasparenza riguardo alla presenza di sostanze preoccupanti nei prodotti di consumo, al fine di stabilire un clima di fiducia tra i cittadini per quanto riguarda la sicurezza delle materie prime secondarie; osserva che una maggiore trasparenza consentirebbe di rafforzare ulteriormente gli incentivi volti a eliminare gradualmente l'uso di sostanze preoccupanti;
Informazioni insufficienti sulle sostanze preoccupanti presenti nei prodotti e nei rifiuti
12. ritiene che per sostanze preoccupanti si intendano quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH quali sostanze estremamente preoccupanti, le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti – POP), le sostanze specifiche soggette a restrizioni negli articoli di cui all'allegato XVII del regolamento REACH nonché determinate sostanze disciplinate dalla normativa specifica per settore e/o relativa ai prodotti;
13. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché adempia ai propri impegni intesi a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino; si attende che la Commissione presenti, senza ulteriori indugi, la sua strategia sugli interferenti endocrini per ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini dell'UE a tali interferenti, al di là dei pesticidi e dei biocidi;
14. evidenzia che tutte le sostanze preoccupanti dovrebbero essere tracciate quanto prima e che le informazioni ad esse relative, comprese composizione e concentrazione, dovrebbero essere messe a completa disposizione di tutti gli attori della catena di approvvigionamento, degli addetti al riciclaggio e del pubblico, pur tenendo conto dei sistemi esistenti e valutando la possibilità di ricorrere a soluzioni di monitoraggio settoriale; accoglie con favore, come primo passo in tale direzione, le nuove disposizioni incluse all'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti;
15. invita, in tale contesto, gli Stati membri e la Commissione, unitamente all'ECHA, a intensificare gli sforzi intesi a garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze estremamente preoccupanti, comprese quelle che soddisfano il criterio concernente il livello di preoccupazione equivalente, come ad esempio gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti, siano inserite nell'elenco REACH di sostanze "candidate", come previsto dal 7º PAA;
16. reputa che, in linea con i requisiti vigenti per le importazioni di cui al regolamento REACH, il sistema di tracciabilità dovrebbe altresì contemplare tutti i prodotti importati nell'Unione che potrebbero contenere sostanze preoccupanti; evidenzia inoltre l'importanza di affrontare il problema della presenza di sostanze non registrate negli articoli importati; sottolinea che occorre una collaborazione più profonda a livello internazionale per quanto riguarda gli articoli importati, segnatamente con attori quali il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), i paesi terzi confrontati a sfide analoghe sul fronte degli articoli importati e i paesi esportatori;
17. osserva che, in linea con le conclusioni del secondo riesame della Commissione del regolamento REACH, occorre migliorare la qualità dei dati presenti nei fascicoli di registrazione REACH sui pericoli e l'utilizzo delle sostanze chimiche nonché sull'esposizione alle stesse;
18. ritiene che, in linea con l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento REACH (controllo di completezza della registrazione), l'ECHA non dovrebbe consentire l'ingresso nel mercato di sostanze chimiche che presentano un fascicolo di registrazione incompleto o lacunoso e dovrebbe garantire che le informazioni necessarie vengano prodotte il più presto possibile; ricorda che è di fondamentale importanza che le informazioni fornite per i fascicoli di registrazione siano precise, adeguate, affidabili, pertinenti e attendibili; invita l'ECHA a intensificare gli sforzi nel contesto dell'articolo 41 del regolamento REACH (verifica di conformità della registrazione), in modo da porre fine alla non conformità dei fascicoli e da garantire che non sia consentito l'accesso al mercato alle sostanze chimiche che presentano fascicoli di registrazione non conformi; invita i dichiaranti e gli Stati membri a fare la loro parte nell'assicurare che i fascicoli di registrazione REACH siano conformi e aggiornati;
Trattare la questione relativa alla presenza di sostanze preoccupanti nei materiali riciclati
19. sottolinea che l'Unione deve assicurare il medesimo livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, a prescindere dal fatto che i prodotti siano realizzati con materie prime o materiali recuperati;
20. ribadisce che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose;
21. ritiene che tutte le materie prime primarie e secondarie dovrebbero, in linea di principio, essere soggette alle medesime norme; osserva tuttavia che non è sempre possibile garantire che i materiali ottenuti a partire da prodotti riciclati siano totalmente identici alle materie prime primarie;
22. osserva che le norme dell'Unione dovrebbero assicurare che il riciclaggio di materiali non perpetui l'utilizzo di sostanze pericolose; osserva con preoccupazione che la legislazione intesa a impedire la presenza di sostanze chimiche nei prodotti, anche quelli importati, è frammentata, non è né sistematica né coerente e si applica solo a un numero estremamente limitato di sostanze, prodotti e impieghi, prevedendo spesso molte eccezioni; si rammarica della mancanza di progressi nella messa a punto di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, finalizzata, tra l'altro, a ridurre l'esposizione alle sostanze preoccupanti contenute nei prodotti;
23. sottolinea che la possibilità di riciclare i materiali contenenti sostanze preoccupanti dovrebbe essere contemplata solo quando non esistono materiali sostitutivi privi di sostanze preoccupanti; ritiene che un'eventuale attività di riciclaggio di questo tipo dovrebbe svolgersi in un circuito chiuso o controllato, senza mettere in pericolo la salute umana, compresa la salute dei lavoratori, o l'ambiente;
24. auspica che le pratiche innovative di riciclaggio possano contribuire alla decontaminazione dei rifiuti contenenti sostanze preoccupanti;
25. ritiene che la questione dei prodotti contenenti sostanze ereditate andrebbe affrontata ricorrendo a un efficiente sistema di registrazione, di tracciabilità e di smaltimento;
26. reputa opportuno, dato che oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, sfruttare, oltre al regolamento REACH, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e altre normative concernenti prodotti specifici onde introdurre requisiti per la sostituzione delle sostanze preoccupanti; sottolinea che l'utilizzo di sostanze di natura tossica o preoccupanti, come gli inquinanti organici persistenti e gli interferenti endocrini, dovrebbe essere tenuto in particolare considerazione nell'ambito dei criteri di progettazione ecocompatibile ampliati, fatte salve le altre prescrizioni giuridiche armonizzate stabilite a livello dell'Unione per tali sostanze;
27. sottolinea che è fondamentale garantire condizioni di parità tra gli articoli prodotti nell'Unione e quelli importati; ritiene che gli articoli prodotti nell'UE non debbano, in alcun caso, essere svantaggiati; chiede pertanto alla Commissione di garantire l'utilizzo tempestivo delle restrizioni previste nel regolamento REACH e in altre norme relative ai prodotti, così che i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati siano soggetti alle stesse norme; evidenzia, nello specifico, che l'eliminazione graduale o la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti, risultante dal regime di autorizzazione previsto dal regolamento REACH, andrebbe accompagnata da restrizioni contestualmente applicabili; invita le autorità competenti degli Stati membri ad aumentare i controlli sui materiali importati per garantire la conformità con il regolamento REACH e con la normativa in materia di prodotti;
28. sottolinea che è opportuno rafforzare l'applicazione alle frontiere dell'UE della normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti;
29. ritiene che, al fine di trattare la questione relativa alla presenza di sostanze preoccupanti nei materiali riciclati, sarebbe auspicabile l'introduzione di un passaporto dei prodotti come strumento per indicare materiali e sostanze utilizzati nei prodotti;
Incertezze sul modo in cui i materiali possono cessare di essere rifiuti
30. evidenzia che occorrono norme chiare dell'UE che precisino le condizioni da rispettare per poter uscire dal regime dei rifiuti, e che sono necessari criteri armonizzati volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale; osserva che tali norme chiare dell'UE devono essere concepite in modo da essere attuabili anche nel caso delle PMI;
31. ritiene che sia opportuno adottare misure a livello di UE per armonizzare maggiormente l'interpretazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla direttiva quadro sui rifiuti, nell'ottica di agevolare l'utilizzo nell'UE dei materiali recuperati;
32. invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare pienamente per quanto concerne i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale;
Difficoltà nell'applicazione delle metodologie dell'UE di classificazione dei rifiuti ed effetti sulla riciclabilità dei materiali (materie prime secondarie)
33. ritiene che le norme per classificare i rifiuti come pericolosi o non pericolosi dovrebbero essere coerenti con quelle intese a classificare le sostanze e le miscele nell'ambito del regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio), tenendo conto delle specificità dei rifiuti e delle relative modalità di gestione; valuta inoltre positivamente i nuovi orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro di classificazione dei rifiuti e delle sostanze chimiche al fine di includere gli "endpoint" di pericolo che destano forti preoccupazioni, come ad esempio l'elevata persistenza, l'interferenza endocrina, il bioaccumulo o la neurotossicità;
34. invita la Commissione, per quanto riguarda la classificazione dei flussi di rifiuti, a chiarire la corretta interpretazione del regolamento CLP per evitare errori di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze preoccupanti;
35. sottolinea che la mancata applicazione della normativa UE in materia di rifiuti è inaccettabile e deve essere affrontata in via prioritaria, anche attraverso le relazioni per paese nell'ambito del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, dal momento che è necessario un approccio più coerente tra le norme di classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
36. invita la Commissione a procedere senza indugio al riesame dell'elenco europeo dei rifiuti;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– viste le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017 sull'uso di antimicrobici importanti dal punto di vista medico negli animali da produzione alimentare,
– vista la relazione della Federazione dei veterinari europei del 29 febbraio 2016 contenente le risposte alle domande poste dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sull'uso degli antimicrobici negli animali da produzione alimentare(1),
– viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sulle prossime tappe dell'approccio "One Health" di lotta alla resistenza agli antimicrobici,
– viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'UE e degli Stati membri,
– viste le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2011 sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa, adottate dai ministri della Sanità degli Stati membri dell'UE,
– viste le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2014 sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica,
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica(2),
– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica(3),
– vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE,(4)
– vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017)0339),
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020(5),
– visto il piano d'azione globale dell'OMS sui vaccini, approvato dai 194 Stati membri dell'Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2012,
– visto il piano d'azione europeo dell'OMS sui vaccini 2015-2020,
– visto il documento di interesse generale intitolato "The Role of the European Food Safety Authority (EFSA) in the Fight against Antimicrobial Resistance (AMR)" (Il ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nella lotta contro la resistenza antimicrobica), pubblicato nella rivista Food Protection Trends nel 2018,
– visti la tabella di marcia della Commissione per un approccio strategico ai medicinali nell'ambiente e l'attuale progetto di approccio strategico(6),
– vista la dichiarazione politica della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 settembre 2016, sulla resistenza antimicrobica,
– vista la relazione della Banca mondiale del marzo 2017 dal titolo "Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future" (Infezioni farmacoresistenti: una minaccia per il nostro futuro economico),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)0558),
– vista la relazione del settembre 2015 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dal titolo "Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action" (La resistenza antimicrobica nei paesi del G7 e oltre: aspetti economici, politiche e possibilità di intervento",
– visto il parere scientifico congiunto dell'EMA e dell'EFSA sulle misure per ridurre la necessità di utilizzare agenti antimicrobici nella zootecnia nell'Unione europea e sulle relative conseguenze sulla sicurezza alimentare (parere RONAFA),
– vista la risoluzione della settantesima Assemblea mondiale della sanità del 29 maggio 2017 sul miglioramento della prevenzione, della diagnosi e del trattamento clinico della sepsi,
– viste la prima relazione congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'EFSA e dell'EMA (JIACRA I), pubblicata nel 2015, e la loro seconda relazione congiunta (JIACRA II), pubblicata nel 2017, sull'analisi integrata del consumo di agenti antimicrobici e la comparsa della resistenza antimicrobica nei batteri provenienti dall'uomo e dagli animali da produzione alimentare,
– vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali(7),
– vista la relazione 2016 dell'ECDC sulla sorveglianza della resistenza antimicrobica in Europa,
– vista la relazione di sintesi dell'Unione europea sulla resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e indicatori provenienti da esseri umani, animali e alimenti nel 2016, elaborata dall'ECDC e dall'EFSA(8),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0257/2018),
A. considerando che l'uso eccessivo e scorretto degli antibiotici, in particolare nell'allevamento di bestiame (antibiotici utilizzati per profilassi e come attivatori della crescita), e cattive pratiche di controllo delle infezioni sia nella medicina umana che in quella veterinaria hanno progressivamente reso la resistenza antimicrobica una grave minaccia alla salute degli uomini e degli animali;
B. considerando che si stima che almeno il 20 % delle infezioni associate all'assistenza sanitaria possa essere prevenuto mediante programmi di prevenzione e di controllo delle infezioni duraturi e multidimensionali(9);
C. considerando che l'uso attento degli antibiotici e la prevenzione e il controllo delle infezioni in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, compresa la salute animale, rappresentano i pilastri di una prevenzione efficace dello sviluppo e della trasmissione di batteri resistenti agli antibiotici;
D. considerando che il 50 % degli antibiotici prescritti agli esseri umani è inadeguato e il 25 % del consumo nell'uomo non è gestito correttamente; che il 30 % dei pazienti ricoverati utilizza antibiotici e che i batteri multifarmacoresistenti costituiscono una particolare minaccia negli ospedali, nelle case di cura e tra i pazienti che per la loro assistenza hanno bisogno di dispositivi quali ventilatori e cateteri venosi;
E. considerando che gli antibiotici continuano a essere utilizzati nella zootecnia per la prevenzione delle malattie e per compensare le scarse condizioni igieniche anziché essere prescritti in casi di necessità, il che contribuisce alla comparsa di batteri resistenti agli antimicrobici negli animali che possono poi essere trasmessi all'uomo;
F. considerando che l'esistenza di un nesso tra la resistenza agli antibiotici riscontrata negli animali destinati alla produzione di alimenti (ad es. polli da ingrasso) e il fatto che un'elevata percentuale delle infezioni batteriche nell'uomo è dovuta alla manipolazione, alla preparazione e al consumo di carne proveniente da tali animali è stata confermata anche dalle agenzie dell'UE(10);
G. considerando che l'abuso di antibiotici compromette la loro efficacia e determina la diffusione di microbi estremamente resistenti, che mostrano una particolare resistenza agli antibiotici di ultima linea; che, secondo i dati forniti dall'OCSE, i decessi che potrebbero essere causati dalla resistenza antimicrobica sono stimati a 700 000 l'anno a livello mondiale; che di tali decessi 25 000 hanno luogo nell'UE e i restanti al di fuori dell'Unione, il che indica l'importanza essenziale della cooperazione nella politica di sviluppo e del coordinamento e monitoraggio della resistenza antimicrobica a livello internazionale;
H. considerando che la resistenza antimicrobica potrebbe provocare fino a 10 milioni di decessi l'anno nel 2050 se non saranno presi provvedimenti; che 9 milioni di tali decessi stimati si verificherebbero al di fuori dell'UE nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Asia e in Africa; che le infezioni e i batteri resistenti si diffondono facilmente e conseguentemente che vi è una necessità urgente di agire a livello globale;
I. considerando che le vaccinazioni e gli strumenti diagnostici rapidi possono limitare l'abuso di antibiotici; che gli strumenti diagnostici rapidi consentono agli operatori sanitari di diagnosticare rapidamente un'infezione batterica o virale e, di conseguenza, ridurre l'uso scorretto di antibiotici e il rischio che si sviluppi una resistenza(11);
J. considerando che la diffusione continua di batteri estremamente resistenti potrebbe impossibilitare la prestazione di una buona assistenza sanitaria in futuro nelle operazioni invasive o nei trattamenti ben consolidati per alcuni gruppi di pazienti che richiedono radioterapia, chemioterapia e trapianti;
K. considerando che i batteri evolvono in maniera costante, che l'ambiente della ricerca e dello sviluppo e il contesto normativo sono complessi, che talune infezioni specifiche sono rare e che i rendimenti attesi dai nuovi antimicrobici restano limitati;
L. considerando che le infezioni associate all'assistenza sanitaria sono dovute alla mancanza di misure di prevenzione, il che produce batteri resistenti agli antibiotici e cattive pratiche igieniche, in particolare negli ospedali; che l'ECDC stima che ogni anno nell'UE quasi 4 milioni di pazienti contraggono un'infezione associata all'assistenza sanitaria e che circa 37 000 decessi l'anno sono direttamente imputabili a tali infezioni; che il numero di tali decessi potrebbe essere persino superiore; che il dato precedente indicante 25 000 decessi l'anno nell'Unione si è rivelato una grave sottovalutazione;
M. considerando che il mancato accesso ad antibiotici efficaci nei paesi in via di sviluppo provoca ancora più decessi della resistenza antimicrobica; che le azioni volte ad affrontare la resistenza antimicrobica che si concentrano eccessivamente sulla limitazione dell'accesso agli antibiotici possono aggravare la crisi già profonda dello scarso accesso ai medicinali, che provoca attualmente oltre un milione di decessi l'anno tra i bambini di età inferiore ai cinque anni; che le azioni volte ad affrontare la resistenza antimicrobica devono mirare a garantire un accesso sostenibile ai medicinali per tutti, vale a dire assicurare l'accesso a coloro che ne hanno bisogno ed evitare l'eccesso;
N. considerando che vari Stati membri registrano una rapida crescita dei livelli di funghi multiresistenti che provoca un forte aumento dei tempi di ricovero e maggiori tassi di mortalità per i pazienti infetti; che il Centro americano per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sensibilizzato in merito alla questione; che questa questione specifica è assente in maniera evidente nel piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica;
O. considerando che i programmi di screening attivo che utilizzano strumenti diagnostici rapidi hanno dimostrato di contribuire in maniera significativa alla gestione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e alla riduzione della loro diffusione all'interno degli ospedali e tra i pazienti(12);
P. considerando che è stato dimostrato che l'uso di composti antibiotici nei prodotti di consumo non clinici aumenta il rischio di generare ceppi di batteri resistenti ai farmaci(13);
Q. considerando che una buona igiene delle mani, che consiste nel lavarle e asciugarle adeguatamente, può contribuire a prevenire la resistenza antimicrobica e la trasmissione di malattie infettive;
R. considerando che l'uso di dispositivi medici può prevenire le infezioni del sito chirurgico e quindi prevenire e controllare lo sviluppo della resistenza antimicrobica(14);
S. considerando che vi sono esempi positivi di programmi che hanno migliorato l'accesso globale ai farmaci utilizzati per l'HIV, la tubercolosi e la malaria;
T. considerando che le infezioni nosocomiali rappresentano una grave minaccia alla tutela e alla garanzia dell'assistenza sanitaria di base in tutto il mondo;
U. considerando che se l'attuale tendenza dovesse continuare, entro il 2050 la resistenza antimicrobica potrebbe causare più morti dei tumori(15);
V. considerando che l'ECDC e l'EFSA hanno ribadito che la resistenza antimicrobica costituisce una delle maggiori minacce alla salute pubblica(16);
W. considerando che la tubercolosi farmaco-resistente è la causa principale di decessi dovuti alla resistenza antimicrobica;
X. considerando che nella sua relazione del marzo 2017 la Banca mondiale ha messo in guardia che entro il 2050 le infezioni farmaco-resistenti potrebbero causare un danno economico globale pari a quello causato dalla crisi finanziaria del 2008;
Y. considerando che la resistenza antimicrobica deve essere vista e intesa come una minaccia alla salute umana, animale e del pianeta nonché come una minaccia diretta al conseguimento di vari obiettivi di sviluppo sostenibile descritti nell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui, ma non solo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 1, 2, 3 e 6;
Z. considerando che l'approccio "One Health" mira a garantire che le cure delle infezioni nell'uomo e negli animali continuino ad essere efficaci, a ridurre la comparsa e la diffusione della resistenza antimicrobica e a migliorare lo sviluppo e la disponibilità di nuovi antimicrobici efficaci all'interno e all'esterno dell'UE;
AA. considerando che nelle conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe dell'approccio 'One Health' di lotta alla resistenza agli antimicrobici(17) si invitano la Commissione e gli Stati membri ad allineare l'agenda di ricerca strategica delle iniziative di ricerca e sviluppo dell'UE esistenti in materia di nuovi antibiotici, alternative e diagnosi nel quadro della rete "One Health" sulla resistenza antimicrobica;
AB. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto fondamentale dei cittadini di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche; che il diritto alle cure mediche è il diritto economico, sociale e culturale a un livello minimo universale di assistenza sanitaria di cui godono tutte le persone fisiche;
AC. considerando che un pilastro fondamentale di qualsiasi strategia a livello di UE sulla resistenza antimicrobica deve consistere nel garantire una formazione continua degli operatori sanitari sugli ultimi sviluppi nell'ambito della ricerca e sulle migliori pratiche in merito alla prevenzione e alla diffusione della resistenza antimicrobica;
AD. considerando che l'Assemblea mondiale della sanità stima che la sepsi, una risposta sindromica alle malattie infettive, provochi circa 6 milioni di decessi l'anno a livello mondiale, la maggior parte dei quali sono prevenibili;
AE. considerando che, in virtù del loro mandato congiunto, l'ECDC, l'EFSA e l'EMA stanno attualmente lavorando per fornire indicatori di risultato per la resistenza antimicrobica e il consumo di antimicrobici negli animali da produzione alimentare e nell'uomo;
AF. considerando che la natura ci offre una moltitudine di antibiotici potenti, che potrebbe essere sfruttata in misura maggiore rispetto a quanto avviene attualmente;
AG. considerando che gli ultimi dati dell'EMA mostrano che gli interventi volti a ridurre l'utilizzo di antimicrobici veterinari sono stati incoerenti nell'UE(18); che alcuni Stati membri hanno conseguito in breve periodo notevoli riduzioni dell'utilizzo degli antimicrobici veterinari grazie a politiche nazionali ambiziose, secondo quanto emerge da una serie di missioni di informazione svolte dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione(19);
AH. considerando che la resistenza antimicrobica costituisce una minaccia sanitaria di carattere transfrontaliero, ma che la situazione varia fortemente da uno Stato membro all'altro; che, di conseguenza, la Commissione deve individuare i settori a forte valore aggiunto europeo e agire nel loro ambito nei limiti delle competenze degli Stati membri, cui spetta la definizione delle loro politiche in materia di salute;
AI. considerando che un'azione efficace per contrastare la resistenza antimicrobica deve inserirsi in una più ampia iniziativa internazionale con la partecipazione del maggior numero possibile di istituzioni, agenzie ed esperti internazionali nonché del settore privato;
AJ. considerando che le cause principali della resistenza antimicrobica sono, tra l'altro, uso inappropriato e abuso degli antimicrobici, debolezza dei sistemi di garanzia della qualità dei medicinali, uso degli antimicrobici nell'allevamento per promuovere la crescita o prevenire malattie nonché carenze nella prevenzione e nel controllo delle infezioni e nei sistemi di sorveglianza;
AK. considerando che i pazienti dovrebbero avere accesso a opzioni sanitarie e terapeutiche, tra cui terapie e medicinali complementari e alternativi, secondo le loro scelte e preferenze;
AL. considerando che, secondo le stime, un'azione globale in materia di resistenza antimicrobica può costare fino a 40 miliardi di USD in un periodo di 10 anni;
AM. considerando che nei prossimi anni si assisterà a un aumento delle sfide connesse alla resistenza antimicrobica e che un'azione efficace dipende da investimenti intersettoriali continui nella ricerca e nell'innovazione (R&I) pubblica e privata, in modo che si possano sviluppare strumenti, prodotti e dispositivi migliori, nuove terapie e approcci alternativi sulla base di un approccio "One Health";
AN. considerando che nell'ambito del quinto, sesto e settimo programma quadro (PQ5-PQ7) è stato investito oltre 1 miliardo di EUR nella ricerca in materia di resistenza antimicrobica, e che finora è già stato mobilitato un bilancio cumulativo di oltre 650 milioni di EUR a titolo di Orizzonte 2020; che la Commissione si è impegnata a investire oltre 200 milioni di EUR nella resistenza antimicrobica durante gli ultimi tre anni di Orizzonte 2020;
AO. considerando che diversi strumenti di finanziamento a titolo di Orizzonte 2020 produrranno risultati nella ricerca in materia di resistenza antimicrobica, in particolare:
–
l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), incentrata su tutti gli aspetti dello sviluppo di antibiotici, in particolare la ricerca relativa ai meccanismi della resistenza antimicrobica, la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, nonché gli aspetti economici e amministrativi, con i suoi sette progetti in corso nel quadro del programma ND4BB e un bilancio totale di oltre 600 milioni di EUR tra il finanziamento della Commissione e i contributi delle imprese in natura;
–
il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), che si concentra sullo sviluppo di nuovi e migliori farmaci, vaccini, microbicidi e strumenti diagnostici per contrastare l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, con i suoi 32 progetti in corso per un valore di oltre 79 milioni di EUR;
–
l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici (JPIAMR), che presta particolare attenzione al consolidamento delle attività di ricerca nazionali che altrimenti risulterebbero frammentate, i cui progetti in corso sono stimati a 55 milioni di EUR;
–
il Consiglio europeo della ricerca (CER), con i suoi progetti di ricerca "su iniziativa dei ricercatori" o "dal basso";
–
il meccanismo di finanziamento InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive (IDFF), incentrato su progetti vicini al mercato, che ha finora concesso sette prestiti erogando un totale di 125 milioni di EUR;
–
lo strumento per le PMI e la corsia veloce per l'innovazione (FTI), che sostengono le PMI nello sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare le malattie infettive e migliorare il controllo delle infezioni, con i loro 36 progetti in materia di resistenza antimicrobica e un bilancio di 33 milioni di EUR;
AP. considerando che fino agli anni Sessanta sono state sviluppate oltre 20 nuove classi di antibiotici, ma che da allora ne è stata sviluppata solo una, nonostante la diffusione e l'evoluzione di nuovi batteri resistenti; che vi sono inoltre chiare prove di resistenza ai nuovi agenti nelle classi esistenti di antibiotici;
AQ. considerando che i nuovi antimicrobici hanno ricadute positive sulla sanità pubblica e sulla scienza;
AR. considerando che il ricorso agli antibiotici a fini zootecnici, ad esempio come promotori della crescita, costituisce un uso improprio di tali prodotti sanitari denunciato da tutte le organizzazioni sanitarie internazionali, che raccomandano di vietarlo nell'ambito della lotta contro la resistenza antimicrobica; che l'impiego di antibiotici come promotori della crescita negli animali da produzione alimentare è vietato nell'UE dal 2006;
AS. considerando che numerose malattie causate dai microbi possono combattute con efficacia non con gli antibiotici, che determinano la resistenza ai farmaci, ma con una diagnosi precoce associata a medicinali nuovi ed esistenti e ad altri metodi e pratiche di trattamento consentiti nell'UE, salvando pertanto milioni di vite di persone e animali in tutta l'Unione;
AT. considerando che il divario tra la crescente resistenza antimicrobica e lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici è in aumento e che entro il 2050 le malattie resistenti ai medicinali potrebbero causare fino a 10 milioni di decessi l'anno in tutto il mondo; che, secondo le stime, nell'UE muoiono ogni anno almeno 25 000 persone a causa di infezioni provocate da batteri farmaco-resistenti, per un costo totale annuo pari a 1,5 miliardi di EUR, mentre negli ultimi 40 anni è stata sviluppata soltanto una nuova classe di antibiotici;
AU. considerando che per mantenere l'efficacia degli antibiotici riservati al solo uso umano e minimizzare i rischi che emerga una resistenza antimicrobica a tali antibiotici fondamentali è essenziale vietare l'uso di alcune famiglie di antibiotici nella medicina veterinaria; che la Commissione dovrebbe specificare gli antibiotici o i gruppi di antibiotici riservati al trattamento di talune infezioni nell'uomo;
AV. considerando che la dichiarazione politica rilasciata dai capi di Stato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2016 a New York e il piano d'azione globale del maggio 2015 hanno manifestato un impegno a livello globale ad adottare un approccio ampio e coordinato per affrontare le cause profonde della resistenza antimicrobica in vari settori;
AW. considerando che la cifra, spesso indicata, di 25 000 decessi connessi alla resistenza antimicrobica nell'UE l'anno e i costi correlati di oltre 1,5 miliardi di EUR risalgono al 2007 e che sono necessarie informazioni continuamente aggiornate sull'onere reale della resistenza antimicrobica; che l'entità del problema mette altresì in luce la chiara necessità di un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica;
L'UE come regione che applica le migliori pratiche
1. è del parere che il principio "One Health" debba avere un ruolo centrale nell'adozione di misure sufficienti a contrastare la resistenza antimicrobica, tenuto conto del fatto che la salute umana e animale e l'ambiente sono interconnessi e che le malattie sono trasmesse dall'uomo agli animali e viceversa; sottolinea, pertanto, che le malattie devono essere affrontate sia nell'uomo che negli animali, tenendo anche in particolare considerazione la catena alimentare e l'ambiente, che possono essere un'altra fonte di microrganismi resistenti; sottolinea il ruolo importante della Commissione nel coordinamento e nel monitoraggio dei piani d'azione nazionali attuati dagli Stati membri e l'importanza della cooperazione tra amministrazioni;
2. sottolinea la necessità di un orizzonte temporale per il piano d'azione europeo "One Health"; invita la Commissione e gli Stati membri a inserire obiettivi misurabili e vincolanti per la resistenza antimicrobica con traguardi ambiziosi nel piano d'azione europeo "One Health" e nei piani d'azione nazionali, per permettere l'analisi comparativa;
3. sottolinea che l'uso corretto e prudente degli antimicrobici è essenziale per limitare la comparsa della resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria umana, nella zootecnia e nell'acquacoltura; evidenzia che esistono notevoli differenze nel modo in cui gli Stati membri gestiscono e affrontano la resistenza antimicrobica e che pertanto diventa essenziale il coordinamento dei piani nazionali con obiettivi specifici; sottolinea che la Commissione svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento e nel monitoraggio delle strategie nazionali; sottolinea la necessità di assicurare un'attuazione intersettoriale (in particolare nel prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (PQ9) e intermediatica dell'approccio "One Health", che finora non è stata ancora sufficientemente conseguita nel piano d'azione della Commissione; insiste affinché l'uso di antibiotici a fini preventivi nella medicina veterinaria sia disciplinato in maniera rigorosa in conformità delle disposizioni del nuovo regolamento relativo ai medicinali veterinari;
4. raccomanda che la rete "One Health", recentemente creata, nonché l'azione comune dell'UE sulla resistenza antimicrobica e le infezioni correlate (EU-JAMRAI) dovrebbero coinvolgere anche altre parti interessate oltre agli Stati membri;
5. invita la Commissione a effettuare e pubblicare una valutazione intermedia e una valutazione ex post del piano d'azione "One Health" e a coinvolgere tutti i portatori di interessi nella procedura di valutazione;
6. sottolinea che un'azione congiunta dell'UE per affrontare la crescente minaccia alla salute dell'uomo e degli animali e all'ambiente rappresentata dai batteri resistenti agli antibiotici può dare risultati positivi soltanto se realizzata sulla base di dati standardizzati; invita pertanto la Commissione a elaborare e proporre procedure e indicatori adeguati per misurare e confrontare i progressi nella lotta alla resistenza antimicrobica e garantire la presentazione e la valutazione di dati standardizzati;
7. rileva che gli indicatori dell'UE recentemente adottati che consentono agli Stati membri di monitorare i loro progressi nella lotta contro la resistenza antimicrobica si concentrano solo sul consumo di antibiotici ma non rispecchiano la correttezza dell'uso; invita l'ECDC a modificare di conseguenza gli indicatori dell'UE;
8. invita la Commissione a raccogliere dati e a riferire in merito al volume degli antibiotici prodotti dai fabbricanti;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le attività di vigilanza, monitoraggio e comunicazione riguardo ai modelli di resistenza antimicrobica e agli agenti patogeni e a inviare tali dati al sistema globale di sorveglianza della resistenza antimicrobica (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System – GLASS); sottolinea, inoltre, l'estrema importanza della raccolta sistemica di tutti i dati pertinenti e confrontabili sul volume delle vendite; invita la Commissione a redigere, in consultazione con l'EMA, l'EFSA e l'ECDC, un elenco prioritario degli agenti patogeni dell'UE sia per l'uomo che per gli animali, tenendo conto dell'elenco analogo dell'Organizzazione mondiale della sanità, definendo pertanto chiaramente le priorità future in materia di ricerca e sviluppo; invita la Commissione inoltre a incoraggiare e sostenere gli Stati membri ad attuare e monitorare gli obiettivi nazionali per la vigilanza e la riduzione della resistenza antimicrobica/delle infezioni associate all'assistenza sanitaria;
10. invita la Commissione a predisporre sondaggi standardizzati per raccogliere dati sulle infezioni associate all'assistenza sanitaria e a esaminare i rischi per grandi popolazioni umane e animali durante le epidemie e le pandemie;
11. sottolinea che una migliore condivisione delle informazioni e dei dati locali, regionali e nazionali sulle questioni emergenti nella salute umana e animale unitamente all'uso di sistemi di allarme rapido possono assistere gli Stati membri nell'adozione di misure di contenimento appropriate per limitare la diffusione degli organismi resistenti;
12. chiede che siano ampliati il ruolo e le risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie dell'UE competenti nella lotta contro la resistenza antimicrobica e le infezioni associate all'assistenza sanitaria; ritiene che sia fondamentale una stretta collaborazione tra le agenzie dell'UE e i progetti finanziati dall'UE;
13. esorta la Commissione e gli Stati membri a presentare relazioni accurate e periodiche sul numero di casi accertati di resistenza antimicrobica nell'uomo accompagnate da statistiche corrette e aggiornate sulla mortalità dovuta alla resistenza antimicrobica;
14. sottolinea che il monitoraggio delle pratiche zootecniche per l'agricoltura e l'industria alimentare, la prevenzione delle infezioni, l'educazione sanitaria, le misure di biosicurezza, i programmi di screening attivo e le pratiche di controllo sono essenziali nella lotta contro tutti i microorganismi infettivi, poiché riducono la necessità di ricorrere agli antimicrobici e, di conseguenza, le possibilità che i microorganismi sviluppino e diffondano la resistenza; sottolinea la necessità di una segnalazione obbligatoria alle autorità sanitarie pubbliche di tutti i pazienti che risultano infetti o individuati quali portatori di batteri ad alta resistenza; sottolinea la necessità di orientamenti sull'isolamento dei portatori ospedalizzati e sulla creazione di una task force multidisciplinare professionale che riferisca direttamente ai ministeri della Sanità degli Stati membri;
15. pone l'accento sulla necessità di un sistema dell'UE di raccolta dati relativo al corretto utilizzo di tutti gli antibiotici; chiede di elaborare protocolli per la prescrizione e l'utilizzo di antibiotici a livello dell'UE, che riconoscano la responsabilità in tale ambito di veterinari e medici generici, tra gli altri attori; chiede altresì la raccolta obbligatoria, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e la relativa registrazione in una banca dati controllata e coordinata da esperti di infezioni, per diffondere conoscenze in merito al loro utilizzo ottimale;
16. si rammarica, a tal riguardo, che la Commissione non abbia proposto un approccio strategico all'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche, come richiesto dalla direttiva quadro sulle acque(20); esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri elaborare senza indugio una strategia dell'UE per affrontare la questione dei residui di medicinali nelle acque e nell'ambiente, prestando sufficiente attenzione al monitoraggio, alla raccolta dei dati e a una più attenta analisi dell'impatto della resistenza antimicrobica sulle risorse idriche e sull'ecosistema acquatico; sottolinea l'utilità di un approccio integrato a catena alla questione dei residui di medicinali e della resistenza antimicrobica nell'ambiente(21);
17. sottolinea che la contaminazione delle acque e del suolo dovuta alla presenza di residui di antibiotici umani e veterinari rappresenta un problema sempre più grave e che l'ambiente stesso è una potenziale fonte di nuovi microorganismi resistenti; invita pertanto la Commissione a prestare un'attenzione decisamente maggiore all'ambiente nel quadro di "One Health";
18. ribadisce che la cifra, spesso indicata, di 25 000 decessi connessi alla resistenza antimicrobica nell'UE l'anno e i costi correlati di oltre 1,5 miliardi di EUR risalgono al 2007 e che sono necessarie informazioni continuamente aggiornate sull'onere reale della resistenza antimicrobica;
19. ricorda che la salute è un fattore di produttività e competitività, nonché una delle questioni che maggiormente preoccupano i cittadini;
20. invita la Commissione a potenziare i suoi finanziamenti a EUCAST, che si occupa degli aspetti tecnici dei test e delle funzioni di suscettibilità antimicrobica in vitro fenotipica e opera quale comitato per i valori soglia dell'EMA e dell'ECDC;
21. esorta la Commissione ad assegnare finanziamenti aggiuntivi in particolare alla ricerca in merito alle alternative non terapeutiche ai mangimi da applicare nella zootecnia nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;
22. sostiene, come approccio minimo, la risposta del Consiglio al progetto di codice di comportamento del Codex Alimentarius per minimizzare e contenere la resistenza antimicrobica e i relativi principi 18 e 19 sull'uso prudente e responsabile degli antimicrobici;
23. incoraggia a concentrare l'attenzione sul rispetto degli orientamenti per il controllo delle infezioni, sull'integrazione degli obiettivi di riduzione dei tassi di infezione e sul sostegno alle buone pratiche per contribuire ad affrontare la questione della sicurezza dei pazienti negli ambienti ospedalieri;
24. invita la Commissione, l'ECDC e gli Stati membri a promuovere l'utilizzo degli asciugamani monouso nei luoghi con requisiti igienici particolari, quali istituzioni sanitarie, strutture per la trasformazione dei prodotti alimentari e asili nido;
25. ricorda che i prodotti alimentari rappresentano uno dei possibili veicoli di trasmissione di batteri resistenti dagli animali all'uomo e che, inoltre, i batteri resistenti ai medicinali possono diffondersi nelle popolazioni umane e animali attraverso l'acqua e l'ambiente; prende atto dei rischi di infezione da organismi resistenti attraverso colture contaminate trattate con agenti antimicrobici o il concime e la contaminazione delle acque freatiche dovuta al ruscellamento nelle aziende agricole; sottolinea in tale contesto che la diffusione di tali batteri è influenzata dagli scambi commerciali, dai viaggi e dalle migrazioni di esseri umani e animali;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare messaggi di sanità pubblica intesi a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere in tal modo un cambiamento di comportamento verso l'uso e la manipolazione responsabili degli antibiotici, in particolare l'uso profilattico; sottolinea l'importanza di promuovere "l'alfabetizzazione sanitaria", poiché è fondamentale che i pazienti comprendano le informazioni sanitarie e siano in grado di seguire correttamente le indicazioni terapiche; sottolinea che dovrebbero essere migliorate le misure di prevenzione, tra cui le buone prassi igieniche, per ridurre il consumo umano di antibiotici; sottolinea che la sensibilizzazione in merito ai pericoli dell'automedicazione e delle prescrizioni eccessive dovrebbe essere una componente centrale di una strategia di prevenzione;
27. invita gli Stati membri a elaborare messaggi di sanità pubblica intesi a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al legame tra infezioni e igiene personale; sottolinea che uno strumento efficace per ridurre l'utilizzo degli antimicrobici è arrestare, in primo luogo, la diffusione delle infezioni; incoraggia, a tale riguardo, la promozione di iniziative di cura della persona;
28. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie per sostenere l'adesione dei pazienti alle cure antibiotiche e ad altre cure appropriate nonché il loro rispetto, come prescritto dal personale medico;
29. esorta la Commissione a proporre orientamenti, sulla scia dell'approccio "One Health", che fissino le migliori pratiche per lo sviluppo di norme di qualità armonizzate da attuare nei programmi di studio di tutta l'UE al fine di promuovere l'istruzione interdisciplinare, la prevenzione delle infezioni e i programmi di formazione per gli operatori sanitari e il pubblico, per garantire un corretto comportamento degli operatori sanitari e veterinari in relazione alla prescrizione, al dosaggio, all'uso e allo smaltimento degli antimicrobici e dei materiali contaminati da resistenza antimicrobica(22) e per garantire l'istituzione e la diffusione di equipe di guida antibiotica multidisciplinare nei contesti ospedalieri;
30. sottolinea che un terzo delle prescrizioni è effettuato nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e che pertanto questo settore dovrebbe essere considerato in via prioritaria nei protocolli d'uso; sottolinea la necessità di specialisti in malattie infettive per l'elaborazione di detti protocolli, nel loro controllo e nel seguito dato ai medesimi; invita la Commissione a elaborare orientamenti per l'utilizzo di tali protocolli nella salute umana; invita gli Stati membri a rivedere tutti i protocolli esistenti, in particolare per l'uso profilattico durante la chirurgia; accoglie con favore gli attuali progetti a livello nazionale, come il progetto PIRASOA, quale esempi di buone pratiche nell'uso razionale nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e negli ospedali; incoraggia lo sviluppo di meccanismi mediante i quali condividere le migliori pratiche e i protocolli;
31. è consapevole del fatto che spesso gli operatori sanitari devono prendere decisioni rapide in merito all'indicazione terapeutica del trattamento antibiotico; rileva che i test di diagnosi rapida possono contribuire a sostenere un processo decisionale efficace e accurato;
32. incoraggia gli Stati membri a prevenire la diffusione delle infezioni da batteri resistenti attuando programmi di screening attivo con tecnologie diagnostiche rapide al fine di individuare rapidamente i pazienti infetti con batteri multifarmacoresistenti e attuare adeguate misure di controllo delle infezioni (quali isolamento del paziente, isolamento in coorte e rafforzamento delle misure igieniche);
33. è consapevole del fatto che gli strumenti diagnostici rapidi possono costare più degli antibiotici; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre incentivi destinati all'industria affinché sviluppi metodi di diagnosi efficaci, non costosi ed efficienti e l'uso degli strumenti diagnostici rapidi; sottolinea che i test diagnostici rapidi sono disponibili a livello nazionale nel 40 % dei paesi dell'OCSE; invita gli enti assicurativi sanitari a coprire i costi supplementari derivanti dall'uso di tali strumenti, visti i vantaggi a lungo termine che si ottengono evitando un inutile ricorso agli antimicrobici;
34. invita la Commissione e gli Stati membri a limitare la vendita di antibiotici da parte degli operatori della salute umana e animale che li prescrivono e a eliminare qualsiasi incentivo finanziario o di altra natura alla prescrizione di antibiotici, continuando nel contempo a garantire un accesso sufficientemente rapido alla medicina veterinaria di emergenza; sottolinea che molti antimicrobici sono utilizzati sia per l'uomo che per gli animali, che alcuni di questi antimicrobici sono fondamentali per prevenire o curare infezioni potenzialmente letali per l'uomo e che il loro uso negli animali dovrebbe pertanto essere vietato; sottolinea che l'utilizzo di tali antimicrobici dovrebbe essere riservato esclusivamente alle cure umane al fine di preservare il più a lungo possibile la loro efficacia nel trattamento delle infezioni nell'uomo; ritiene che agli Stati membri dovrebbe essere permesso di attuare o mantenere misure più rigorose riguardo alla restrizione delle vendite di antibiotici;
35. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire in maniera risoluta contro la vendita illegale di prodotti antimicrobici nell'UE o contro la vendita senza la prescrizione di un medico o di un veterinario nell'UE;
36. pone l'accento sul valore dei vaccini e degli strumenti prebiotici nella lotta contro la resistenza antimicrobica e le infezioni associate all'assistenza sanitaria; raccomanda l'integrazione di obiettivi in materia di vaccinazioni e controllo delle infezioni durante tutta la vita nella popolazione, in particolare nei gruppi ad alto rischio, quale elemento fondamentale dei piani d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica; sottolinea inoltre l'importanza che il pubblico disponga di informazioni accessibili e sia sensibilizzato al fine di aumentare i tassi di vaccinazione nella medicina umana e veterinaria e rispondere in tal modo alle malattie e alla resistenza antimicrobica in modo efficace sotto il profilo dei costi;
37. sottolinea che il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica ha rilevato che l'immunizzazione attraverso la vaccinazione è un intervento sanitario efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza antimicrobica(23) e che nel piano d'azione la Commissione ha annunciato incentivi intesi a favorire l'uso di strumenti diagnostici, alternative agli antimicrobici e vaccini(24), ma che i costi relativamente più elevati degli strumenti diagnostici, delle alternative agli antimicrobici e della vaccinazione rispetto agli antibiotici convenzionali costituiscono un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale auspicato dal piano d'azione(25); evidenzia che in vari Stati membri la vaccinazione è considerata un'importante misura politica per la prevenzione delle malattie animali a livello transfrontaliero e per la riduzione di ulteriori rischi di contagio per il mercato agricolo dell'UE e pertanto vi è stata introdotta;
38. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per prevenire e controllare le infezioni che possono provocare la sepsi; chiede agli Stati membri di inserire nei rispettivi piani d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica misure mirate per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la diagnosi precoci e il trattamento clinico della sepsi;
39. invita la Commissione a esaminare le modalità migliori per sfruttare il potenziale delle reti di riferimento europee per le malattie rare e valutare il loro possibile ruolo nella ricerca sulla resistenza antimicrobica;
40. sottolinea che l'inquinamento ambientale causato dai residui di antibiotici umani e veterinari, in particolare nell'allevamento, negli ospedali e nelle famiglie, è un problema emergente che richiede misure politiche coerenti per evitare la diffusione della resistenza antimicrobica negli ecosistemi, negli animali e negli esseri umani; incoraggia ulteriori ricerche sulle dinamiche di trasmissione e sull'impatto relativo di tale inquinamento sulla resistenza antimicrobica; chiede pertanto lo sviluppo di sinergie tra l'approccio "One Health" e i dati esistenti relativi al monitoraggio ambientale, in particolare sotto forma di monitoraggio delle liste di controllo a norma della direttiva quadro sulle acque, al fine di migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente;
41. osserva che i batteri esposti agli erbicidi rispondono in maniera diversa agli antibiotici rilevanti dal punto di vista clinico; osserva che i cambiamenti nella resistenza agli antibiotici indotti dall'uso di erbicidi e antibiotici approvati sono frequenti e che gli effetti di tali cambiamenti eludono il controllo normativo;
42. invita la Commissione ad adottare provvedimenti adeguati per affrontare il rilascio di medicinali, compresi gli antimicrobici, nell'ambiente attraverso le acque reflue e gli impianti di trattamento delle acque reflue, in quanto fattore importante nella comparsa della resistenza antimicrobica;
43. chiede una revisione delle valutazioni del rischio ambientale nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio degli antimicrobici e dei prodotti già esistenti in commercio; chiede il rigoroso rispetto delle buone prassi di fabbricazione e delle norme in materia di appalti verdi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di medicinali e il rilascio di antibiotici nell'ambiente;
44. esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione del rapido aumento dei livelli di funghi multifarmacoresistenti, rivedendo l'uso di fungicidi nel settore agricolo e industriale;
45. invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare progressivamente l'uso di composti antimicrobici o di prodotti chimici in contesti non clinici, ad esempio nei prodotti per la pulizia di uso quotidiano o altri beni di consumo;
46. evidenzia l'urgente necessità di condurre una ricerca approfondita sull'impatto che la presenza di sostanze antimicrobiche nelle colture alimentari e nei mangimi per animali può avere per lo sviluppo della resistenza antimicrobica, nonché sulla comunità microbica nel suolo;
47. ribadisce in proposito la necessità di un'attenta valutazione ex ante dei costi sociali di un approccio "end of pipe";
48. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i propri codici di buone pratiche agricole e le pertinenti migliori tecniche disponibili nell'ambito della direttiva relativa alle emissioni industriali(26) in modo da inserire disposizioni sulla gestione degli effluenti da allevamento contenenti antibiotici/microorganismi resistenti agli antimicrobici;
49. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di medicinali sostenibili con un basso impatto sull'ambiente e sulle risorse idriche, nonché un'ulteriore innovazione nel settore farmaceutico in tale ambito;
50. sottolinea che non tutti gli Stati membri dispongono di risorse sufficienti per elaborare e attuare strategie nazionali di ampio respiro in materia di resistenza antimicrobica; esorta la Commissione a fornire agli Stati membri informazioni chiare sulle fonti dell'UE disponibili per affrontare la resistenza antimicrobica e mettere a disposizione finanziamenti più mirati a tale scopo;
51. invita la Commissione a rivedere e riesaminare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) di cui alla direttiva relativa alle emissioni industriali che riguardano le emissioni derivanti dagli impianti di fabbricazione degli antibiotici;
52. esorta la Commissione ad applicare efficacemente la legislazione vigente in tutti gli ambiti connessi alla resistenza antimicrobica per garantire che la minaccia sia affrontata in tutte le politiche;
53. sottolinea l'importanza di un approccio di valutazione del ciclo di vita, dalla produzione e dalla prescrizione alla gestione dei rifiuti farmaceutici; chiede alla Commissione di affrontare la questione dello smaltimento degli antibiotici, per la quale è opportuno esaminare alternative all'incenerimento, ad esempio la gassificazione;
54. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le questioni ambientali siano introdotte nel sistema di farmacovigilanza per i medicinali ad uso umano e rafforzate per i medicinali ad uso veterinario, in particolare in relazione alla resistenza antimicrobica;
55. invita la Commissione e gli Stati membri a definire norme di qualità (valori soglia) o requisiti di valutazione del rischio per garantire che la concentrazione degli antibiotici pertinenti e dei microorganismi resistenti agli antimicrobici negli effluenti da allevamento, nei fanghi di depurazione e nell'acqua per l'irrigazione rispetti il livello di sicurezza, prima di poterli distribuire sui terreni agricoli;
56. invita la Commissione ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, una campagna di informazione in tutta l'UE rivolta ai consumatori e alle imprese sul tema dell'acquacoltura in generale e, in particolare, sulle differenze tra le norme rigorose e globali sul mercato dell'UE e quelle applicate ai beni importati dai paesi terzi, con particolare attenzione ai problemi che possono essere causati alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica dall'introduzione nell'Unione di determinati microrganismi resistenti e dalla resistenza antimicrobica;
57. chiede di eliminare progressivamente l'impiego profilattico e metafilattico sistematico degli antimicrobici nei gruppi di animali da allevamento e chiede che l'utilizzo degli antibiotici di ultima istanza sia completamente vietato negli animali da produzione alimentare; sottolinea che buone pratiche zootecniche e di igiene, la gestione degli allevamenti e gli investimenti in tali ambiti contribuiscono alla prevenzione delle infezioni e conseguentemente alla riduzione dell'utilizzo di antibiotici; esorta la Commissione a presentare una nuova strategia dell'UE sul benessere degli animali come sostenuto dal Parlamento europeo, con l'obiettivo a lungo termine di creare una legislazione in materia; sollecita la Commissione ad attuare senza indugio i punti in sospeso della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015;
58. sottolinea che una buona gestione delle aziende agricole, la biosicurezza e i sistemi zootecnici contribuiscono alla salute e al benessere degli animali da produzione alimentare e, laddove applicati in maniera adeguata, riducono al minimo la suscettibilità alla malattia batterica e la necessità dell'utilizzo di antibiotici negli animali;
59. ritiene che un finanziamento adeguato degli investimenti aziendali, ad esempio in sistemazioni di qualità, nella ventilazione, nella pulizia, nella disinfezione, nella vaccinazione e nella biosicurezza, debbano essere incoraggiati e non dovrebbero essere danneggiati nella futura politica agricola comune; riconosce, a tale proposito, l'importanza di sensibilizzare i membri della comunità agricola in merito al benessere degli animali, alla salute animale e alla sicurezza dei prodotti alimentari; rileva quanto sia importante promuovere e applicare le buone pratiche in tutte le fasi di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari e disporre di mangimi sicuri ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale, di strategie specifiche di foraggiamento, composizione formulazione e trasformazione dei mangimi;
60. invita la Commissione e gli Stati membri, anche nell'ambito della revisione della PAC, a determinare una maggiore sinergia e, in linea con i risultati indicati nel piano d'azione "One Health" contro la resistenza antimicrobica, a fornire sostegno e incentivi finanziari efficaci agli allevatori in grado di dimostrare di aver ridotto in maniera significativa il ricorso agli antibiotici e raggiunto un'elevata copertura vaccinale dei propri animali e capi di bestiame;
61. sottolinea che nelle aziende agricole sono fondamentali buoni servizi igienico-sanitari; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti sull'uso degli antibiotici negli animali e sulle condizioni igieniche delle aziende agricole; invita gli Stati membri a redigere piani specifici e a rafforzare il controllo sulle condizioni sanitarie;
62. ricorda le misure preventive da applicare prima di ricorrere al trattamento antimicrobico di interi gruppi (metafilassi) di animali destinati alla produzione alimentare:
–
utilizzo di animali riproduttori di qualità e in buona salute, cresciuti in modo naturale e caratterizzati da un'adeguata diversità genetica,
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condizioni che rispettino le esigenze comportamentali della specie, ivi comprese le interazioni sociali e le gerarchie,
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densità di allevamento che non aumentino il rischio di trasmissione delle malattie,
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isolamento dei capi malati e allontanamento dal resto del gruppo,
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(per polli e animali più piccoli) separazione degli animali in gruppi più piccoli e fisicamente separati,
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attuazione delle norme esistenti in materia di benessere degli animali nell'ambito della condizionalità, come stabilito nei criteri di gestione obbligatori (CGO) 11, 12, 13 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013(27);
63. ritiene che requisiti volti a garantire che l'etichetta faccia riferimento all'uso di antibiotici migliorerebbero la consapevolezza dei consumatori e consentirebbe loro di adottare decisioni informate; invita la Commissione a creare un sistema armonizzato per l'etichettatura basato sulle norme in materia di benessere degli animali e su buone pratiche zootecniche come già previsto nel 2009(28);
64. richiama inoltre l'attenzione su recenti risultati scientifici (febbraio 2018) da cui risulta che l'allevamento e il consumo di carni sono responsabili della trasmissione dell'ESBL (beta-lattamasi ad ampio spettro) nell'uomo solo in misura limitata e che la trasmissione dell'ESBL avviene prevalentemente da persona a persona(29);
65. sottolinea che l'allevamento ad alta densità può implicare non soltanto la somministrazione regolare e scorretta di antibiotici al bestiame e al pollame per mezzo dei mangimi nelle aziende agricole allo scopo di stimolarne la crescita, ma anche la somministrazione generalizzata di antibiotici a fini di profilassi per evitare la diffusione di malattie dovute agli spazi ristretti, al confinamento degli animali e alle condizioni stressanti di sistemazione che inibiscono i loro sistemi immunitari, nonché per ovviare alle condizioni igieniche precarie degli allevamenti;
66. ritiene che le nostre conoscenze in merito alla diffusione della resistenza antimicrobica dagli animali negli allevamenti all'uomo siano già abbastanza solide e che ciò non sia stato riconosciuto in modo adeguato nel piano d'azione; osserva che il piano d'azione invita soltanto ad approfondire ulteriormente la questione e a colmare le lacune, il che potrebbe ritardare il tanto necessario intervento;
67. invita la Commissione e gli Stati membri a distinguere tra animali da allevamento e da compagnia, in particolare nello sviluppo dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'uso di antimicrobici nella medicina veterinaria, così come nello sviluppo di misure volte a regolamentarne l'impiego;
68. sottolinea che è stato sviluppato, in collaborazione con i veterinari, un vasto programma di monitoraggio dell'utilizzo degli antibiotici in agricoltura che documenta accuratamente la somministrazione di antibiotici e ne migliora ulteriormente l'impiego; deplora che non esista finora un sistema analogo relativo alla medicina umana;
69. osserva che l'esistenza di un nesso tra la resistenza agli antibiotici riscontrata negli animali destinati alla produzione di alimenti (ad es., polli da ingrasso) e un'elevata percentuale di infezioni batteriche nell'uomo dovute alla manipolazione, alla preparazione e al consumo di carne proveniente da tali animali è stato confermato anche dalle agenzie dell'UE(30);
70. sottolinea che le ricerche indicano che gli interventi atti a limitare l'utilizzo di antibiotici negli animali destinati alla produzione di alimenti sono associati a una riduzione della presenza di batteri resistenti agli antibiotici in tali animali(31);
71. invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce della menzionata ricerca recente(32), a seguire un approccio attento e a mantenere il senso della misura nell'adozione di provvedimenti e a procedere a un'attenta valutazione e classificazione degli antibiotici e della resistenza antimicrobica in tutta la normativa pertinente, per non limitare in maniera non necessaria la disponibilità di mezzi per contrastare determinati protozoi, come i coccidi, negli allevamenti europei, con un conseguente aumento involontario del rischio di contagio umano da microbi e batteri pericolosi quali la salmonella attraverso l'alimentazione;
72. deplora che il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica non presenti alcuna assegnazione di risorse né faccia un utilizzo più ambizioso degli strumenti legislativi; invita la Commissione a essere più ambiziosa nell'elaborazione di eventuali piani d'azione futuri e a compiere sforzi più determinati per attuarli in tutti i loro elementi;
73. deplora che l'approccio strategico della Commissione, in linea di principio corretto, si traduca troppo spesso solo in dichiarazioni d'intenti e invita la Commissione ad esporre dettagliatamente il suo approccio;
74. invita la Commissione a coordinare e monitorare le strategie nazionali per consentire la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri;
75. esorta gli Stati membri a elaborare strategie nazionali ambiziose per contrastare la resistenza antimicrobica nel settore della produzione animale e a includervi obiettivi quantitativi di riduzione dell'utilizzo degli antimicrobici per uso veterinario, tenendo conto nel contempo delle circostanze locali; sottolinea che tutti i settori nella catena alimentare dovrebbero essere coinvolti nella loro attuazione;
76. osserva che alcuni Stati membri hanno definito giuridicamente i consulenti professionalmente qualificati per i medicinali veterinari che sono autorizzati dalle autorità competenti di prescrivere determinati medicinali veterinari; sottolinea che i piani d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica non dovrebbero impedire a tali persone di prescrivere e fornire determinati medicinali veterinari, qualora necessario, visto il ruolo fondamentale che possono svolgere nelle comunità rurali isolate;
77. sottolinea l'importanza dello scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e del coordinamento di tali scambi da parte della Commissione; accoglie con favore, a tal riguardo, la riduzione del 64,4 % dell'utilizzo di antibiotici nella zootecnia nei Paesi Bassi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016 e la dichiarata ambizione nazionale di un'ulteriore riduzione entro il 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a seguire tale esempio di collaborazione pubblico-privato, tra autorità, settori pertinenti, scienziati e veterinari anche in altre aree dell'Unione;
78. esorta gli Stati membri a considerare l'attuazione di incentivi fiscali positivi (esenzioni fiscali per gli agricoltori) e negativi (tasse sulle vendite di antibiotici come quelle attualmente introdotte con successo in Belgio e Danimarca) sugli antibiotici utilizzati nella zootecnia a scopi non terapeutici;
Promuovere ricerca, sviluppo e innovazione in materia di resistenza antimicrobica
79. sottolinea che grazie a un investimento di 1,3 miliardi di euro nella ricerca sulla resistenza antimicrobica, l'UE è leader nel settore e che fra i risultati conseguiti dall'Unione figurano il lancio del programma New Drugs for Bad Bugs (Nuovi farmaci per batteri pericolosi - ND4BB)(33) e l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici (JPIAMR)(34); sottolinea la necessità di efficienza e coordinamento delle azioni di ricerca; accoglie pertanto con favore iniziative come l'ERA-NET per la creazione di sinergie tra l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici e Orizzonte 2020; sottolinea che fino agli anni sessanta sono state sviluppate oltre 20 nuove classi di antibiotici e prende atto con preoccupazione che negli ultimi anni non sono state introdotte classi antimicrobiche realmente nuove;
80. esorta la Commissione a considerare un nuovo quadro legislativo per promuovere lo sviluppo di nuovi antimicrobici per l'uomo, come già richiesto dal Parlamento europeo il 10 marzo 2016 nei suoi emendamenti alla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari e nella sua risoluzione del 19 maggio 2015; osserva che nel piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, la Commissione si impegna altresì ad "analizzare gli strumenti normativi e gli incentivi dell'UE (in particolare la legislazione sui medicinali orfani e pediatrici) al fine di utilizzarli per nuovi antimicrobici";
81. accoglie con favore il fatto che l'EFSA e l'EMA abbiano recentemente rivisto ed esaminato una serie di alternative all'uso di antimicrobici negli animali da produzione alimentare, di cui alcune hanno dimostrato di produrre risultati promettenti nel miglioramento dei parametri di salute animale durante studi sperimentali; raccomanda pertanto di imprimere un nuovo slancio alla ricerca scientifica sulle alternative e di elaborare un quadro legislativo dell'UE che stimoli il loro sviluppo e chiarisca il percorso per la loro approvazione;
82. ricorda che la generazione tradizionale di antibiotici, basata su una serie di tecniche di modifica degli antibiotici ricavati dalla natura, è completamente esplorata e che gli investimenti nella ricerca e sviluppo per la creazione di nuova generazione dovrebbero cambiare il paradigma degli antibiotici tradizionali; accoglie con favore le nuove tecniche già sviluppate come per esempio gli anticorpi monoclonali, che riducono la virulenza dei batteri, non uccidendoli ma rendendoli inefficaci;
83. osserva che la scienza e la ricerca svolgono un ruolo fondamentale nell'elaborazione di norme in materia di lotta alla resistenza antimicrobica;
84. si compiace dei recenti progetti di ricerca sulle terapie antibiotiche alternative quale la terapia batteriofaga, ad esempio il progetto Phagoburn finanziato dall'UE; osserva che finora a livello dell'Unione non è stata autorizzata alcuna terapia batteriofaga; invita la Commissione a proporre un quadro per la terapia batteriofaga basato sulle ultime ricerche scientifiche;
85. prende atto della recente ricerca sullo sviluppo di probiotici di nuova generazione per l'uso concomitante con una terapia antibiotica in contesti clinici, che è stato dimostrato in grado di ridurre le infezioni associate all'assistenza sanitaria causate da batteri estremamente resistenti agli antibiotici(35);
86. osserva che la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuovi approcci alla cura e alla prevenzione delle infezioni sono parimenti importanti e che tali approcci possono comprendere l'utilizzo delle sostanze volte a rafforzare la risposta immunitaria all'infezione batterica, per esempio prebiotici e probiotici;
87. incoraggia l'EMA, in collaborazione con l'EFSA e l'ECDC, a riesaminare tutte le informazioni disponibili sui benefici e sui rischi degli agenti antimicrobici più datati, inclusa la combinazione di diversi antibiotici, e a valutare se siano necessarie modifiche dei loro usi approvati; sottolinea che è opportuno incoraggiare il dialogo tempestivo tra innovatori e autorità di regolamentazione al fine di adattare il quadro normativo se necessario per dare priorità allo sviluppo di medicinali antimicrobici e per accelerarlo, nonché per consentire un accesso più rapido;
88. incoraggia la Commissione a introdurre una procedura accelerata che permetta di vietare temporaneamente l'utilizzo degli antimicrobici approvati per scopi industriali o agricoli ma sospettati di avere un grave impatto negativo sulla resistenza antimicrobica fino a quando non siano stati effettuati ulteriori studi sull'impatto degli antimicrobici;
89. ricorda che la scarsa qualità dei prodotti medicinali e veterinari con basse concentrazioni di principi attivi e/o il loro utilizzo a lungo termine favorisce la comparsa di microbi resistenti; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a migliorare e elaborare normative che assicurino che i medicinali siano di qualità certa, sicuri ed efficaci e che il loro impiego segua principi rigorosi;
90. invita la Commissione ad aumentare i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione iniziali nei settori dell'epidemiologia e dell'immunologia degli agenti patogeni resistenti agli antimicrobici e le infezioni associate all'assistenza sanitaria, con particolare riferimento alle vie di trasmissione tra gli animali e l'uomo e all'ambiente; invita la Commissione a sostenere la ricerca sull'igiene delle mani e sull'impatto dei vari metodi di lavaggio e asciugatura delle mani sulla trasmissione di potenziali agenti patogeni;
91. invita la Commissione a investire in uguale misura nello sviluppo delle alternative non antibiotiche per la salute animale, tra cui i promotori della crescita, e nell'elaborazione di nuove molecole per lo sviluppo di nuovi antibiotici; sottolinea che nuovi antibiotici non devono essere utilizzati per promuovere la salute animale o la crescita e che le industrie che ricevono fondi pubblici per lo sviluppo di nuovi antibiotici devono vietare la distribuzione e/o l'utilizzo di antibiotici per promuovere la salute animale e la crescita;
92. si compiace dei recenti progetti di ricerca transfrontaliera in materia di impiego corretto degli antimicrobici e prevenzione delle infezioni, come il progetto i-4-1-Health Interreg finanziato dall'UE; invita la Commissione ad aumentare il finanziamento alla ricerca per le misure intese a prevenire le infezioni associate all'assistenza sanitaria;
93. invita la Commissione a sostenere ulteriormente le attività di ricerca e sviluppo nel campo della resistenza antimicrobica, anche riguardo alle infezioni sanitarie globali quali definite negli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la tubercolosi farmacoresistente, la malaria, l'HIV e le malattie tropicali trascurate, nell'ambito del prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE, anche dedicando una missione specifica del programma alla lotta globale contro la resistenza antimicrobica;
94. invita la Commissione a introdurre restrizioni sul trasporto di animali vivi dalle zone in cui sono stati individuati ceppi di batteri resistenti agli antimicrobici con l'attuale sistema di monitoraggio;
95. osserva che taluni prodotti fitosanitari potrebbero anche possedere proprietà antimicrobiche capaci di influire sulla diffusione della resistenza antimicrobica; invita a condurre ulteriori ricerche sul possibile legame tra l'esposizione alle formulazioni commerciali dei pesticidi e degli erbicidi e lo sviluppo della resistenza antimicrobica; riconosce che gli erbicidi sono testati regolarmente per la tossicità ma non per gli effetti subletali sui microbi e sottolinea pertanto quanto sia importante considerare la possibilità di eseguire tali test sistematicamente;
96. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un dialogo tempestivo e permanente con tutte le parti interessate, onde elaborare incentivi adeguati per la ricerca e lo sviluppo nel campo della resistenza antimicrobica; riconosce che non esiste un approccio universale valido per tutti; esorta la Commissione a includere formalmente la società civile nelle discussioni dell'iniziativa "One Health", per esempio istituendo e finanziando una rete dedicata di portatori di interessi;
97. sottolinea la necessità di diversi modelli di collaborazione guidati dal settore pubblico e con la partecipazione dell'industria; riconosce che le capacità dell'industria svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca e nello sviluppo nel settore della resistenza antimicrobica; sottolinea che, nonostante quanto sopra indicato, un'ulteriore definizione di priorità e un ulteriore coordinamento a livello pubblico sono necessari per la ricerca e lo sviluppo in questo ambito urgente; invita pertanto la Commissione ad avviare una piattaforma pubblica per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della resistenza antimicrobica finanziati a livello pubblico e il coordinamento di tutte le azioni di ricerca e sviluppo;
98. sottolinea al riguardo che il quadro attuale dell'innovazione non consente di incentivare efficacemente le attività di ricerca e sviluppo nel campo della resistenza antimicrobica e invita ad adeguare e armonizzare il regime di proprietà intellettuale a livello europeo, in particolare al fine di far coincidere meglio la durata della protezione con il periodo richiesto per il farmaco innovativo in questione;
99. è del parere che ricerche in merito alla lotta alla resistenza antimicrobica sono già condotte in molte parti diverse dell'Unione, senza che vi sia una comprensione d'insieme adeguata dello stato della ricerca nell'UE nel suo complesso; suggerisce pertanto di creare una piattaforma speciale a livello dell'UE che consenta di utilizzare le risorse per la ricerca in modo più efficiente in futuro;
100. ricorda il valore della creazione di coalizioni tra il mondo accademico e le società biofarmaceutiche in termini di sviluppo di nuovi antibiotici, tecniche diagnostiche rapide e nuove terapie;
101. accoglie con favore le conclusioni del simposio tecnico congiunto dell'OMS, dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal titolo "Antimicrobial Resistance: how to foster innovation, access and appropriate use of antibiotics" (Resistenza antimicrobica: come promuovere l'innovazione, l'accesso e l'uso adeguato in materia di antibiotici)(36), in cui sono stati esaminati nuovi modelli di R&S per incentivare tale settore scindendo, al contempo, la redditività di un antibiotico dai volumi venduti;
102. ricorda che il regolamento sulla sperimentazione clinica(37) contribuirà a promuovere la ricerca sui nuovi antimicrobici nell'UE; invita la Commissione e l'EMA ad attuare tale regolamento senza ulteriori indugi;
103. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli economici, progetti pilota e incentivi di spinta e attrazione per promuovere la messa a punto di nuove terapie, strumenti diagnostici, dispositivi medici, vaccini e alternative all'utilizzo di antimicrobici; ritiene che tali strumenti siano significativi quando sono sostenibili, determinati dalle necessità e basati su prove a lungo termine, trattano le principali priorità pubbliche e sostengono un uso medico adeguato;
104. invita la Commissione a valutare l'efficacia delle pratiche igieniche e dei metodi di igienizzazione attuali negli ospedali e negli ambienti sanitari; chiede alla Commissione di esaminare l'uso dei probiotici e di altre tecnologie per l'igiene sostenibili quali approcci efficaci nel settore igienico-sanitario per prevenire e ridurre il numero di infezioni associate all'assistenza sanitaria attribuite alla resistenza antimicrobica;
105. incoraggia la diffusione di tecnologie efficaci in termini di costi che riducano l'impatto delle infezioni associate all'assistenza sanitaria negli ospedali e contribuiscano a prevenire la diffusione di microorganismi multiresistenti;
106. incoraggia gli Stati membri a promuovere sistemi di rimborso alternativi per agevolare la diffusione di tecnologie innovative nei sistemi sanitari nazionali;
107. rileva che il modello d'impresa consueto per lo sviluppo di medicinali non è adatto allo sviluppo di antibiotici poiché la resistenza può evolvere nel tempo ed essi sono destinati a essere utilizzati temporaneamente e come misura di ultima istanza; ricorda all'industria la sua responsabilità sociale di contribuire agli interventi volti a contrastare la resistenza antimicrobica individuando le modalità per prolungare la durata degli antibiotici, rendendo in tal modo sostenibile la fornitura di antibiotici efficaci, e chiede incentivi a favore di tale ricerca e della definizione del percorso normativo;
108. ricorda che sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno chiesto una revisione degli attuali incentivi (ossia quelli previsti dal regolamento sui medicinali orfani(38)), a causa del loro uso improprio e del prezzo finale elevato; invita pertanto la Commissione ad analizzare gli attuali modelli di incentivi in materia alla ricerca e sviluppo, ivi compreso il modello dell'esclusiva di mercato trasferibile, al fine di elaborare nuovi modelli e definire il percorso normativo;
109. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con i ricercatori e l'industria, nuovi modelli di incentivo che scindano i pagamenti dal volume delle prescrizioni e incoraggiano gli incentivi durante tutto lo sviluppo dei prodotti e il periodo di produzione; sottolinea che la garanzia dell'accessibilità economica e dell'accesso agli antibiotici di qualità deve essere l'obiettivo ultimo degli incentivi a favore della ricerca e dello sviluppo;
110. riconosce il ruolo fondamentale dei farmacisti nel sensibilizzare in merito all'uso appropriato degli antimicrobici e nella prevenzione della resistenza antimicrobica; incoraggia gli Stati membri a estendere le loro responsabilità consentendo la distribuzione dell'esatta quantità e la somministrazione di determinati vaccini e test di diagnosi rapida all'interno delle farmacie;
111. chiede di considerare le esclusive di mercato trasferibili e i premi per l'ingresso nel mercato come un'opportunità per offrire incentivi sostenibili;
112. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida a livello mondiale nel sostenere modelli di migliori pratiche basati su elementi concreti che garantiscano una diagnosi precoce per contrastare la resistenza antimicrobica;
Definire l'agenda mondiale
113. sottolinea che senza un'azione armonizzata e tempestiva su scala globale il mondo si avvia verso un'era post-antibiotica in cui le infezioni comuni potrebbero tornare a essere letali;
114. ricorda che, dati la complessità del problema, la sua dimensione transfrontaliera, le gravi conseguenze per l'ambiente, la salute umana e animale e l'elevato onere economico, la resistenza agli antimicrobici necessita di un'azione urgente e coordinata a livello di UE, globale e intersettoriale; chiede pertanto un impegno chiaro, da parte dell'UE e degli Stati membri, a costruire partenariati europei e internazionali e lanciare una strategia trasversale globale di lotta alla resistenza antimicrobica, che comprendano ambiti strategici come il commercio internazionale, lo sviluppo e l'agricoltura;
115. accoglie con favore la classifica dell'OMS dei 20 agenti patogeni più resistenti agli antibiotici(39); invita a realizzare progetti urgenti di ricerca e sviluppo su questo elenco prioritario di batteri resistenti agli antibiotici al fine di sviluppare farmaci per combatterli; sottolinea, tuttavia, che la ricerca sui nuovi farmaci non è l'unica azione necessaria e che occorre affrontare l'uso improprio e l'uso eccessivo sia negli uomini sia negli animali;
116. riconosce che la resistenza antimicrobica è una questione transfrontaliera e che i prodotti entrano in Europa da tutto il mondo; esorta la Commissione a collaborare con i paesi terzi per ridurre l'uso di antibiotici nella zootecnia e la contaminazione ambientale che ne deriva; invita inoltre la Commissione ad attuare programmi di ricerca collaborativi con i paesi terzi per ridurre l'uso eccessivo di antibiotici; invita la Commissione, nel contesto degli accordi di libero scambio, a vietare l'importazione di prodotti di animali da produzione alimentare laddove gli animali non siano stati allevati in conformità delle norme dell'UE, in particolare, del divieto di utilizzare antibiotici come promotori della crescita;
117. prende atto della relazione dal titolo "Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations" (Affrontare le infezioni resistenti ai farmaci a livello globale: relazione finale e raccomandazioni)(40), che stima un costo dell'azione globale sulla resistenza antimicrobica pari a 40 miliardi di USD in un periodo di 10 anni, il che rappresenta un importo minimo rispetto al costo dell'inazione nonché una percentuale esigua di quanto i paesi del G20 spendono attualmente per l'assistenza sanitaria, circa lo 0,05 %; invita la Commissione ad analizzare la possibilità di imporre una tassa sull'industria per la salute pubblica nel quadro della sua responsabilità sociale;
118. stabilisce che qualsiasi futuro accordo commerciale con il Regno Unito dopo il recesso dall'UE deve trattare la resistenza antimicrobica e che deve essere prevista una condizione che imponga al Regno Unito di dare seguito ai futuri sviluppi nell'azione dell'UE contro la resistenza antimicrobica, al fine di proteggere i consumatori e i lavoratori nell'Unione europea e nel Regno Unito;
119. si compiace del piano d'azione globale dell'OMS sulla resistenza antimicrobica, che è stato adottato all'unanimità a maggio 2015 dalla 68a Assemblea mondiale della sanità; sottolinea la necessità di allineare i piani d'azione globali, dell'UE e nazionali al piano d'azione globale;
120. accoglie con favore le nuove linee guida dell'OMS sull'uso di antimicrobici importanti dal punto di vista medico negli animali da produzione alimentare(41); sottolinea che in alcuni paesi circa il 50-70 % degli antibiotici importanti dal punto di vista medico è utilizzato nel settore animale, in larga misura per la promozione della crescita negli animali sani; chiede, nel quadro dell'approccio "One Health", di includere questo argomento nella politica commerciale dell'UE e nei negoziati con le organizzazioni internazionali come l'OMC e i paesi associati o terzi, delineando una politica globale al fine di vietare l'uso di antibiotici per l'ingrasso di animali sani;
121. prende atto che la resistenza antimicrobica desta gravi preoccupazioni nell'ambito di molte patologie correlate alla povertà e trascurate, quali, ad esempio, l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi e le malattie connesse alle epidemie e alle pandemie; sottolinea che circa il 29 % dei decessi causati dalla resistenza antimicrobica è dovuto alla tubercolosi farmaco-resistente; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare con urgenza il loro sostegno alla ricerca riguardo all'introduzione di strumenti sanitari per far fronte alle patologie correlate alla povertà e trascurate che sono interessate dalla resistenza antimicrobica; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire partenariati, sul modello del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) e del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), per progetti internazionali di ricerca e sviluppo sulla salute, che comprendano diverse regioni geografiche e le tematiche in materia sanitaria più appropriate, come la resistenza antimicrobica, i vaccini, il cancro e l'accesso ai medicinali;
122. sottolinea l'importanza di iniziative dell'UE come i programmi dell'ECDC per le malattie infettive, tra cui l'AIDS, la tubercolosi e la malaria; rileva che queste iniziative sono esempi di buone pratiche che dimostrano la capacità di risposta e il buon funzionamento dell'UE in vista della necessità di nuovi antibiotici, e che l'ECDC dovrebbe assumere un ruolo fondamentale nella definizione delle priorità delle esigenze in termini di ricerca e sviluppo, nel coordinamento delle azioni e nel coinvolgimento di tutti gli attori, nel rafforzamento del lavoro intersettoriale e nello sviluppo di capacità attraverso le reti di ricerca e sviluppo;
123. sottolinea che esiste un problema legato alla comparsa di batteri multiresistenti che sono resistenti contemporaneamente a diversi antibiotici e che possono diventare in ultima analisi superbatteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili, ivi compresi quelli di ultima linea; sottolinea la necessità di una banca dati su tali batteri multiresistenti, che includa l'AIDS, la tubercolosi, la malaria, la gonorrea, l'Escherichia coli e altri batteri farmacoresistenti;
124. osserva che agli animali destinati alla produzione di alimenti negli Stati Uniti vengono somministrate dosi di antibiotici cinque volte superiori a quelle somministrate agli animali delle aziende agricole nel Regno Unito; sottolinea pertanto l'importanza di effettuare controlli sulle importazioni di carne nell'UE;
125. invita la Commissione a sostenere le norme e le misure dell'UE per contrastare la resistenza antimicrobica e garantire un uso adeguato degli antibiotici negli accordi commerciali, e a collaborare con l'OMC per sollevare la questione della resistenza antimicrobica; osserva che l'impiego di antibiotici come promotori della crescita negli animali destinati alla produzione alimentare è vietato nell'UE dal 2006 ma che in paesi non appartenenti all'UE gli antibiotici possono ancora essere utilizzati nei mangimi come promotori della crescita; invita la Commissione a includere in tutti gli accordi di libero scambio una clausola che stabilisca che tutti i prodotti alimentari importati dai paesi terzi non devono essere stati prodotti utilizzando antibiotici come promotori della crescita, al fine di garantire condizioni di parità per il settore dell'allevamento e dell'acquacoltura dell'UE e di ridurre la resistenza antimicrobica; invita la Commissione a vietare tutte le importazioni di prodotti alimentari da paesi terzi qualora i prodotti in questione provengano da animali trattati con antibiotici o gruppi di antibiotici che nell'UE sono riservati alla cura di talune infezioni umane;
126. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure intese a combattere le pratiche illecite nella produzione, nel commercio, nell'uso e nello smaltimento di antimicrobici; sottolinea che gli attori coinvolti nella catena del ciclo di vita degli antimicrobici devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;
127. osserva l'impatto dell'universalità e dell'accessibilità economica degli antibiotici esistenti e dell'ampio accesso agli stessi; ritiene che il trattamento mirato con antibiotici specifici dovrebbe essere disponibile per tutti al fine di prevenire l'uso scorretto di antibiotici non adatti e l'uso eccessivo degli antibiotici ad ampio spettro; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più incisive contro la vendita di grandi partite di antimicrobici a prezzi irrisori, in particolare degli antibiotici essenziali per l'uomo;
128. chiede controlli approfonditi sui produttori di antibiotici affinché i termini di revoca siano adeguati alla realtà, con l'obiettivo di escludere la presenza di antibiotici nei prodotti alimentari;
129. invita la Commissione ad adoperarsi affinché l'attenzione e l'impegno politici ad alto livello nei confronti degli interventi in materia di resistenza antimicrobica restino costanti, anche nei consessi delle Nazioni Unite e nell'ambito del G7 e del G20; sottolinea l'opportunità per gli organismi scientifici dell'UE, come l'ECDC, di assumere ruoli di guida a livello globale; invita la Commissione a sostenere la collaborazione tra l'UE e le organizzazioni internazionali, comprese l'OMS, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); accoglie con favore la dichiarazione di Davos sulla lotta contro la resistenza antimicrobica rilasciata al Forum economico mondiale di Davos nel gennaio 2016, con cui l'industria farmaceutica, della biotecnologia e diagnostica chiede un'azione collettiva per creare un mercato sostenibile e prevedibile degli antibiotici, dei vaccini e degli strumenti diagnostici, che consenta di mantenere terapie nuove ed esistenti;
130. sollecita la promozione e il potenziamento di un sistema produttivo basato sull'agroecologia e la transizione verso di esso;
o o o
131. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, all'Agenzia europea per i medicinali, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organizzazione mondiale per la salute animale.
Federazione dei veterinari europei, "Antimicrobial use in food-producing animals: Replies to EFSA/EMA questions on the use of antimicrobials in food-producing animals in EU and possible measures to reduce antimicrobial use" (Uso degli antimicrobici negli animali da produzione alimentare: risposte alle domande dell'EFSA/EMA sull'uso degli antimicrobici negli animali da produzione alimentare nell'UE e possibili misure per ridurre l'uso antimicrobico), 2016.
EFSA, ECDC, "The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2014" (Relazione di sintesi dell'Unione europea sulla resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e indicatori provenienti da esseri umani, animali e alimenti nel 2014), 2016.
Organizzazione mondiale della sanità, Linee guida globali sulla prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, 2016. Consultare il link: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, "Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in dutch healthcare organisations" (Efficacia in termini di costi delle politiche per limitare la resistenza antimicrobica nelle organizzazioni sanitarie dei Paesi Bassi). Consultare il link: https://goo.gl/wAeN3L
Organizzazione mondiale della sanità, Linee guida globali sulla prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, 2016. Consultare il link: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
Articolo 8, lettera c) della direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).
Come sviluppato nei Paesi Bassi dal ministero delle Infrastrutture e delle opere pubbliche, dall'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) e dal settore idrico e dagli enti di gestione delle acque.
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549), applicando le disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23); direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33); direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).
Mevius, D. e aa., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans", 2018, http://www.1health4food.nl/esblat
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e Autorità europea per la sicurezza alimentare, https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf
Mevius, D. e aa., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans", 2018, http://www.1health4food.nl/esblat
Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);
L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea (2017/2257(INI))
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM(2017)0283],
– visto l'accordo di Parigi sul clima, ratificato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 ottobre 2016(1),
– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(2),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 ottobre 2017, sul tema "Una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti"(3),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 5 luglio 2017, sul tema "Conseguenze della digitalizzazione e dell'automazione dei trasporti per il processo di definizione delle politiche dell'UE"(4),
– vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto(5),
– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 su CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile(6),
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sull'emissione di biglietti multimodali integrati in Europa(7),
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile(8),
– vista la dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale del 29 marzo 2017,
– visto il Libro bianco della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),
– visto il suo studio del 2016 dal titolo "Self-piloted cars: the future of road transport?" (Automobili autonome: il futuro dei trasporti su strada?),
– visto il suo studio del 2017 dal titolo "Infrastructure funding challenges in the sharing economy" (Sfide del finanziamento delle infrastrutture nell'economia collaborativa),
– visto lo studio del Comitato economico e sociale europeo del 2017 dal titolo "Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations" (L'impatto della digitalizzazione e dell'economia su richiesta sui mercati del lavoro e le conseguenze per l'occupazione e le relazioni industriali),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0241/2018),
A. considerando che nel settore dei trasporti sono in atto cambiamenti strutturali e che il futuro del settore nell'UE rappresenta il punto d'incontro delle priorità generali del quadro 2030 per il clima e l'energia, del programma "Aria pulita" per l'Europa e degli orientamenti dell'UE in materia di sicurezza stradale per il periodo 2011-2020;
B. considerando che la decarbonizzazione dei trasporti e l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni offrono opportunità per il futuro della mobilità e la crescita economica sostenibile;
C. considerando che l'economia collaborativa e della condivisione sta trasformando il settore dei trasporti in tutto il mondo; che, secondo le stime, nel 2015 il valore delle operazioni dell'economia collaborativa in tale settore ammontava in Europa a 5,1 miliardi di EUR, con un aumento del 77 % rispetto all'anno precedente, mentre le interazioni non monetarie dell'economia della condivisione superano ampiamente tale scenario, evidenziando l'importanza di tale fenomeno;
D. considerando che, secondo le stime, fra il 2010 e il 2050 il trasporto passeggeri aumenterà del 42 % circa e il trasporto merci del 60 % durante lo stesso periodo;
E. considerando che nel Libro bianco 2011 sui trasporti si è chiesto un trasferimento del 30 % del trasporto di merci lungo i corridoi principali dalla strada verso modi più sostenibili, come la ferrovia, entro il 2030 e del 50 % entro il 2050, oltre che la messa a punto di infrastrutture verdi adeguate;
F. considerando che l'applicazione del principio "chi usa e chi inquina paga" a tutti i modi di trasporto, tra cui stradale, ferroviario, marittimo e aereo, contribuirà a creare parità di condizioni tra tutti i modi di trasporto;
G. considerando che i nuovi servizi di mobilità hanno l'obiettivo e le potenzialità per migliorare sostanzialmente il trasporto urbano, riducendo gli ingorghi e le emissioni e offrendo un'alternativa alla proprietà di veicoli privati, dal momento che questi ultimi continuano a essere il principale mezzo di trasporto in termini di spostamenti effettuati; che i suddetti servizi possono consentire una transizione verso trasporti multimodali e condivisi, quindi anche maggiormente sostenibili, in grado di integrare le forme di trasporto pubbliche e attive;
H. considerando che il settore dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento dell'economia dell'UE, rappresentando circa il 4 % del PIL dell'UE e oltre il 5 % della sua occupazione totale(9); che le donne costituiscono solo il 22 % della manodopera del settore e che un terzo del totale dei lavoratori del settore ha più di 50 anni;
I. considerando che ci si attende che i veicoli interconnessi e automatizzati rendano i futuri trasporti su strada più efficienti, sicuri e protetti, dal momento che l'errore umano rappresenta la principale causa di tutti gli incidenti sulle strade europee;
J. considerando che negli ultimi decenni sono stati realizzati notevoli progressi che hanno reso l'UE la regione più sicura al mondo per il trasporto su strada; che l'elevato numero di vittime di incidenti, con 25 500 morti e 135 000 feriti gravi l'anno scorso sulle strade europee, continua a provocare enormi sofferenze umane e costi economici inammissibili, stimati in 100 miliardi di EUR all'anno, che non si stanno raggiungendo gli obiettivi fissati per il 2020, i quali prevedono il dimezzamento del numero delle vittime di incidenti rispetto al 2010, e che la quota di lesioni gravi e decessi di utenti della strada vulnerabili come pedoni, ciclisti o conducenti di ciclomotori è in notevole aumento;
K. considerando che i trasporti costituiscono la causa principale dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e sono responsabili di più del 25 % delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, cui il trasporto su strada contribuisce per oltre il 70 %, una percentuale in costante aumento;
L. considerando che le ricerche e le stime recenti rivelano un legame più forte tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico e maggiori rischi per la salute pubblica, tra cui le malattie cardiovascolari, come ictus e cardiopatia ischemica, e il cancro, e che si stima che nell'UE il particolato causi 399 000 decessi prematuri all'anno, a fronte di 75 000 decessi prematuri dovuti agli ossidi di azoto e 13 600 dovuti all'ozono; che le persone che vivono in ambienti urbani sono particolarmente esposte a questo pericolo;
M. considerando che sono attualmente profusi notevoli sforzi a livello mondiale per la realizzazione di un settore dei trasporti più inclusivo, più sicuro ed equo, ivi compresa l'introduzione di obiettivi ambiziosi e norme vincolanti, e che l'UE non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità di essere in prima linea in tali innovazioni sociali;
L'impatto della transizione nei trasporti sulle competenze e le modalità di lavoro
1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti", la quale riconosce che la mobilità sta cambiando profondamente e sottolinea che la rivoluzione digitale della mobilità dovrebbe rendere il settore del trasporto su strada più sicuro, più integrato, sostenibile, più equo, più competitivo e più pulito, interconnesso con altri modi di trasporto più sostenibili; accoglie con favore l'approccio strategico della comunicazione ai fini del conseguimento di un quadro normativo coerente per il trasporto su strada, un settore sempre più complesso;
2. rileva che il settore della mobilità dell'UE deve cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali; ritiene che debbano essere sviluppati e promossi nuovi modelli economici che producano servizi di mobilità condivisi innovativi, fra cui nuove piattaforme online per le operazioni di trasporto merci, car pooling, sistemi di condivisione di biciclette o auto, oppure applicazioni per smartphone che offrono analisi e dati in tempo reale sulle condizioni del traffico;
3. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proporre e applicare misure in materia di sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi coerenti con gli obiettivi e le iniziative indicati nel Libro bianco 2011 sui trasporti e nell'accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015;
4. sottolinea che il settore automobilistico dell'UE dà lavoro a 8 milioni di persone e rappresenta il 4 % del valore aggiunto lordo dell'Unione europea, con un surplus commerciale di 120 miliardi di EUR;
5. sottolinea che i cambiamenti legati alla digitalizzazione, all'automazione o ai veicoli più puliti nel settore automobilistico richiederanno nuove competenze tecniche e modalità di lavoro; sottolinea che questi cambiamenti dovrebbero generare nuove opportunità per rendere il settore dei trasporti più attraente e porre fine alla carenza di manodopera che caratterizza il settore; mette in risalto che la produzione di veicoli puliti, meglio interconnessi e più automatizzati avrà un impatto sul settore manifatturiero, sullo sviluppo, sulla manutenzione e sull'assistenza e richiederà nuove competenze, ad esempio per l'assemblaggio dei motori elettrici o la fabbricazione di batterie di seconda generazione, celle a combustibile, attrezzature informatiche o dispositivi di rilevamento; sottolinea che già attualmente il settore affronta ardue difficoltà nel trovare personale con competenze adeguate e che, se da un lato si prevede che la richiesta di ingegneri continuerà ad aumentare, dall'altro le competenze in materia di software costituiscono un nuovo requisito che le aziende devono richiedere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adattare alle nuove sfide la formazione continua e il potenziamento delle competenze dei trasportatori dell'UE;
6. sottolinea che l'agenda per il futuro del settore dei trasporti dovrebbe dare priorità alle pari opportunità tra donne e uomini; rileva che il settore dei trasporti è principalmente dominato da uomini, che rappresentano complessivamente tre quarti della manodopera, e che è necessario promuovere un equilibrio di genere; accoglie con favore l'elaborazione del parere dal titolo "Le donne e i trasporti – Piattaforma per il cambiamento" destinato a promuovere l'occupazione delle donne e le pari opportunità nel settore dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con detta piattaforma al fine di coniugare la creazione di occupazione per le donne e la digitalizzazione del settore;
7. sottolinea che la rivoluzione digitale riorganizzerà la catena del valore, le priorità della ricerca e degli investimenti e le opportunità tecnologiche del settore automobilistico, che devono essere trasparenti, coerenti e conformi alle norme giuridiche, con implicazioni per la sua posizione competitiva a livello mondiale;
8. ricorda che la guida automatizzata comporterà un impatto significativo sulla manodopera del settore dei trasporti e richiederà nuove qualifiche nel caso delle professioni interessate; invita gli Stati membri ad adottare opportune misure in vista di tale transizione nel mercato del lavoro, che dovrebbero essere accompagnate da un dialogo sociale rafforzato; invita la Commissione a elaborare una strategia a livello dell'UE che comprenda le nuove possibilità che la digitalizzazione dei trasporti offrirà nel mondo del lavoro e a tenere conto delle buone prassi degli Stati membri, con l'obiettivo di promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore dei trasporti, includendo tra le priorità una transizione equa dei dipendenti i cui posti di lavoro risultino obsoleti a seguito della digitalizzazione del settore dei trasporti;
9. sottolinea che la guida automatizzata solleverebbe in definitiva interrogativi sull'interpretazione della normativa vigente dell'UE sui tempi di guida e di riposo; invita la Commissione a monitorare costantemente l'eventuale necessità di un'azione legislativa;
10. attira l'attenzione sull'impatto positivo della digitalizzazione sui trasporti, dal momento che contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare le procedure per le autorità e le imprese e faciliterà il controllo del rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e delle norme relative al cabotaggio grazie all'introduzione del tachigrafo digitale, migliorando così le condizioni per i conducenti professionali e contribuendo a creare condizioni di parità per tutti gli operatori del settore dei trasporti;
11. si compiace della nuova agenda della Commissione per le competenze per l'Europa e delle iniziative come il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze e la coalizione per le competenze e le occupazioni digitali, che promuovono la cooperazione tra le organizzazioni sindacali, gli istituti di formazione e gli attori del settore privato al fine di prevedere e identificare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e porvi rimedio;
12. accoglie con favore il fatto che il settore automobilistico rappresenti uno dei sei settori pilota del "piano" per il quale sono stati resi disponibili fondi attraverso l'azione delle alleanze delle abilità settoriali nell'ambito del programma Erasmus+;
13. invita la Commissione a presentare una valutazione intermedia dei progetti avviati sulle competenze nel settore automobilistico, tra cui il progetto triennale di ricerca SKILLFUL, e delle raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello GEAR 2030; ritiene che, in base ai risultati del progetto SKILLFUL, sarà possibile valutare l'adeguatezza dei requisiti in materia di formazione e qualifiche previsti per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, in particolare alla luce delle nuove professioni/competenze;
14. invita gli Stati membri ad essere proattivi nel rispondere alla digitalizzazione, piuttosto che reagire a sfide specifiche, e a prendere decisioni strategiche di ampia portata sulla base della neutralità tecnologica, volte a massimizzarne i potenziali benefici, nonché ad adoperarsi per concordare un approccio dell'UE alle questioni fondamentali;
15. sottolinea il ruolo fondamentale che gli utenti e i consumatori possono svolgere nel promuovere la transizione nei trasporti e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la trasparenza e la messa a disposizione del pubblico dei dati pertinenti al fine di aumentare la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e consentire ai consumatori di compiere scelte informate;
La transizione attraverso il progresso nella ricerca e nell'innovazione
16. sottolinea che l'Europa è leader mondiale sia nelle attività manifatturiere che di trasporto e mette in risalto che è di fondamentale importanza che il settore dei trasporti europeo continui a svilupparsi, a investire, innovarsi e rinnovarsi in modo sostenibile per mantenere la propria leadership tecnologica e posizione concorrenziale;
17. ricorda l'importante obiettivo di creare uno spazio unico europeo dei trasporti senza barriere, in cui ciascun modo di trasporto abbia il proprio posto nel quadro di un sistema efficiente di co-modalità e in cui si rafforzi la collaborazione tra i modi di trasporto, e invita pertanto gli Stati membri a creare un quadro adeguato, fondato su incentivi, atto a consentire il miglioramento dell'efficienza dei modi di trasporto e a eliminare gli attuali ostacoli, come gli oneri amministrativi superflui;
18. ricorda che per rafforzare la sicurezza stradale e limitare i cambiamenti climatici e le emissioni di biossido di carbonio, l'inquinamento atmosferico e la congestione saranno necessarie tecnologie di trasporto e soluzioni di mobilità sostenibili e innovative, e che occorre un quadro normativo europeo che stimoli l'innovazione; chiede, in tale contesto, maggiori finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo intersettoriali e collegate tra loro per quanto riguarda i veicoli interconnessi e senza conducente, l'elettrificazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, i carburanti alternativi, la progettazione e la fabbricazione dei veicoli, la gestione delle reti e del traffico nonché i servizi e le infrastrutture di mobilità intelligente, senza trascurare i sistemi esistenti in altri settori; osserva che tali innovazioni essenziali richiederanno, per il loro sviluppo efficace, l'applicazione di diverse forme di know-how industriale; osserva, in questo contesto, che i veicoli cooperativi, automatizzati e interconnessi possono accrescere la competitività dell'industria europea e ridurre il consumo di energia e le emissioni derivanti dai trasporti, oltre a contribuire alla diminuzione dei decessi a causa di incidenti stradali; ritiene pertanto che sia opportuno stabilire requisiti infrastrutturali al fine di garantire che detti sistemi possano operare in maniera sicura;
19. rileva che, per restare al passo degli sviluppi tecnologici e fornire ai cittadini europei le migliori soluzioni possibili in materia di trasporto e mobilità, garantendo al contempo che le imprese europee possano mantenere e ampliare il loro vantaggio competitivo, l'Europa necessita di un quadro migliore per l'azione congiunta in materia di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti; ritiene che sia possibile conseguire obiettivi ambiziosi per il nostro sistema di trasporto futuro solo se possono essere sviluppati, testati e attuati nuovi concetti e idee in stretta collaborazione con le agende strategiche e normative;
20. chiede un ulteriore sostegno finanziario trasparente per la ricerca, l'innovazione e la formazione, come avvenuto nel quadro delle strategie di specializzazione intelligente, cui il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale ha fornito sostegno in ambiti quali i gruppi propulsori o i sistemi di trasporto intelligenti;
21. ricorda che i finanziamenti europei durante il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 saranno fondamentali per completare le infrastrutture transfrontaliere ed eliminare le strozzature lungo i corridoi centrali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e osserva che il finanziamento delle infrastrutture promuove gli investimenti privati e pubblici a favore di servizi e tecnologie di trasporto di elevata qualità e sostenibili; chiede pertanto che siano resi disponibili finanziamenti, nell'ambito del prossimo QFP, per sostenere lo sviluppo e la realizzazione in tempi rapidi di sistemi, servizi e soluzioni digitali per il futuro del settore dei trasporti;
22. sottolinea che gli ostacoli di carattere finanziario dovrebbero essere ridotti e l'accesso ai finanziamenti dovrebbe essere semplificato, poiché la burocrazia e le spese di amministrazione hanno un impatto proporzionalmente superiore sulle PMI a causa della loro carenza di competenze e capacità; invita la Commissione a monitorare se le gare pubbliche di appalto degli Stati membri relative alle infrastrutture di trasporto intelligenti siano conformi alle disposizioni sull'agevolazione dell'accesso da parte delle PMI di cui alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
23. osserva che l'Europa deve migliorare l'ecosistema dell'innovazione, che spazia dalla ricerca tecnologica di base alla ricerca su nuovi servizi e modelli aziendali che portano all'innovazione sociale (una volta che siano ampiamente impiegati sul mercato); sottolinea che il sostegno pubblico all'ecosistema dell'innovazione dovrebbe incentrarsi sulle carenze del mercato per la ricerca e l'innovazione nonché su politiche favorevoli all'innovazione, consentendo alla normazione e alla regolamentazione europee nonché agli strumenti finanziari di promuovere gli investimenti del settore privato a favore dell'innovazione;
24. osserva che la ricerca a livello dell'UE, in particolare attraverso Orizzonte 2020, sarà fondamentale per ottenere risultati, come dimostrato dai partenariati pubblico-privato quali l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" e l'iniziativa europea per i veicoli verdi, e chiede ulteriore sostegno finanziario per la guida connessa e automatizzata; sostiene l'attività della Commissione a favore della creazione dell'alleanza europea per le batterie e chiede ulteriore sostegno finanziario per lo sviluppo di batterie sostenibili e per la fabbricazione e il riciclaggio delle relative celle nell'UE per i futuri veicoli a basse emissioni e a emissioni zero, nonché un approccio di commercio equo a livello globale nell'importazione di materiali come il litio e il cobalto, dato che gli avanzamenti in tali tecnologie svolgeranno un ruolo chiave nel futuro della mobilità pulita e sostenibile;
25. sottolinea l'importanza di proporre strategie di sviluppo economico e industriale coerenti, che a fronte di obiettivi come l'ulteriore potenziamento della produzione e dell'utilizzo di veicoli elettrici prevedano l'impiego di risorse volte a conseguirli, in termini di infrastrutture e di componenti legati all'utilizzo, quali le batterie, un aspetto cui la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dedicare particolare attenzione al fine di elaborare una strategia di produzione europea delle batterie; sottolinea l'importanza di incentivare i fabbricanti e la diffusione sul mercato al fine di ridurre i costi;
26. si compiace del fatto che la Commissione abbia anche stabilito un nesso con l'economia circolare, con particolare attenzione ai materiali di difficile reperibilità e alle batterie; incoraggia la Commissione, in tale contesto, a valutare ulteriormente l'impronta ambientale della produzione e del riciclaggio delle batterie al fine di ottenere un quadro completo dell'impatto ambientale dei veicoli elettrici a batteria onde agevolare il raffronto della sostenibilità del ciclo di vita tra diversi sistemi di guida;
27. sottolinea i potenziali vantaggi delle applicazioni di secondo utilizzo per le batterie dei veicoli, ad esempio nelle soluzioni per le reti intelligenti e i sistemi di conservazione domestica intelligenti, e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e i progetti pilota in questo settore mediante regimi di finanziamento;
28. sostiene un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali nell'attuazione del principio "chi inquina paga", come il telepedaggio e la biglietteria elettronica (e-ticketing) basati sulle prestazioni ambientali dei veicoli; si compiace degli orientamenti della Commissione per le città relativi alla regolamentazione dell'accesso urbano per i veicoli (UVAR); sottolinea, tuttavia, la necessità di lavorare ulteriormente a livello europeo per evitare la frammentazione dello spazio unico dei trasporti; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di finanziare progetti riguardanti le infrastrutture per i trasporti e di realizzare investimenti significativi nei combustibili a basso tenore di carbonio più responsabili sotto il profilo ambientale al fine di promuovere la trasformazione del sistema di trasporto e garantire l'integrazione delle risorse energetiche e di trasporto quale mezzo per accelerare la transizione a una miscela di combustibili più sostenibile; è dell'avviso che, per quanto riguarda i finanziamenti UE ai trasporti, l'idoneità al conseguimento degli obiettivi climatici debba figurare tra i criteri di ammissibilità stabiliti per i progetti;
29. ribadisce gli impegni assunti dall'UE nella lotta contro i cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del quadro 2030 per il clima e l'energia; accoglie con favore le misure già adottate, come la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), nonché i pacchetti sulle emissioni reali di guida (RDE), che mirano a ridurre il divario tra gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e le emissioni reali su strada; chiede alla Commissione di monitorare l'efficacia di tali misure e, se del caso, di suggerire ulteriori miglioramenti; ritiene che la WLTP rappresenti un passo nella giusta direzione in termini di misurazione dei consumi di carburante delle automobili e delle emissioni di CO2;
30. osserva che fornire agli utenti informazioni relative ai veicoli passeggeri è fondamentale per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti e chiede, pertanto, informazioni migliori, affidabili e più accessibili sulle emissioni e sul consumo di carburante dei veicoli, compresa un'etichettatura standardizzata, visibile e chiara dei veicoli, per consentire ai consumatori di compiere scelte informate e per favorire il cambiamento dei comportamenti delle imprese e dei singoli e promuovere una mobilità più pulita; sottolinea che la disponibilità di informazioni più accurate faciliterà gli appalti pubblici verdi e consentirà alle autorità pubbliche degli Stati membri, delle regioni e delle città di farne uso; si compiace della raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione(10) e invita quest'ultima a considerare la possibilità di una revisione della direttiva 1999/94/CE sull'etichettatura delle autovetture(11);
31. prende atto degli attuali ostacoli di carattere finanziario e non finanziario che i consumatori incontrano nell'effettuare l'acquisto di un veicolo a basse emissioni; ricorda che l'accettazione dei veicoli a basse emissioni da parte degli utenti finali dipende fortemente dalla disponibilità e dall'accessibilità di infrastrutture diffuse e transfrontaliere; accoglie a tal fine le iniziative private e pubbliche esistenti che mirano a rendere possibile il roaming tra gli operatori delle infrastrutture di ricarica; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere tutte le azioni necessarie per agevolare il roaming e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica in Europa; invita la Commissione a prestare maggiore sostegno alle iniziative degli Stati membri intese a estendere le loro infrastrutture per i combustibili alternativi al fine di conseguire quanto prima una copertura della rete centrale in tutta l'UE;
32. è dell'opinione che, al fine di accelerare la penetrazione sul mercato dei combustibili a basse emissioni e di sfruttare appieno i loro benefici climatici, sia necessario creare incentivi per il loro utilizzo e per lo sviluppo di veicoli compatibili; ribadisce tuttavia che, per rispettare l'accordo di Parigi, entro la metà del secolo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti dovranno aver iniziato una ferma discesa verso il livello zero; evidenzia che non è possibile trasformare il settore europeo del trasporto su strada nel senso della sostenibilità sotto il profilo ecologico ed economico se si mantiene un approccio tecnologico indifferenziato, motivo per cui è necessario passare a una valutazione dei sistemi di guida che sia a tutti gli effetti tecnologicamente neutra al fine di sviluppare veicoli futuri che corrispondano alle diverse esigenze di mobilità; pone in evidenza che è necessario uno sforzo intersettoriale per accelerare gli investimenti nelle infrastrutture per i combustibili a base emissioni e che ciò rappresenta una condizione fondamentale per incrementare la diffusione e l'utilizzo dei veicoli ad alimentazione alternativa;
33. sottolinea che, per realizzare il suo potenziale, la direttiva sui veicoli puliti(12) deve considerare le esigenze dei comuni e delle autorità regionali, nonché le risorse di cui essi dispongono, in particolare per quanto riguarda le questioni della complessità e degli oneri amministrativi;
34. si compiace dell'impegno della Commissione a presentare, entro il 2 maggio 2018, una proposta legislativa sulle norme relative alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per i veicoli pesanti, che dovrebbe essere ambiziosa, realistica e basata su dati raccolti utilizzando lo strumento di calcolo del consumo di energia dei veicoli (VECTO) al fine di assicurare una normativa coerente in materia di veicoli pesanti; sottolinea che lo strumento VECTO deve essere aggiornato rapidamente e regolarmente al fine di tenere correttamente conto delle nuove tecnologie per migliorare l'efficienza dei veicoli in tempi adeguati;
35. sottolinea che l'ambizione degli obiettivi in materia di CO2 per i veicoli pesanti deve corrispondere all'ambizione futura di ridurre le emissioni inquinanti, ad esempio nell'ambito dell'Euro 7, nonché ai requisiti della direttiva (UE) 2015/719 relativa a pesi e dimensioni(13);
36. ricorda gli agghiaccianti esperimenti di esposizione ai fumi condotti su esseri umani e scimmie dal Gruppo europeo di ricerca sull'ambiente e la salute nel settore dei trasporti (EUGT), un organismo finanziato da importanti case automobilistiche; ribadisce che questa non è la prima volta che il settore automobilistico è implicato in uno scandalo del genere; chiede che tutte le ricerche su cui si poggiano le politiche dell'UE siano totalmente indipendenti dal settore automobilistico, anche mediante finanziamenti e subappalti;
Una transizione nei trasporti che funzioni per tutti gli utenti
37. sottolinea che la connettività tra i veicoli autonomi, tra veicoli e infrastrutture, tra veicoli, biciclette e pedoni, nonché nella rete stessa, deve essere un obiettivo fondamentale a lungo termine per garantire una circolazione senza ostacoli; invita pertanto la Commissione ad affrontare le questioni riguardanti l'uso e la gestione dei dati, con particolare attenzione alla protezione dei dati, e a valutare tutte le applicazioni previste per le tecnologie di progettazione assistita da calcolatore (CAD), che comprendono livelli avanzati di autonomia e prestazione dei servizi a valore aggiunto; sottolinea la necessità di sviluppare infrastrutture di telecomunicazione e satellitari per migliori servizi di posizionamento dei veicoli e delle infrastrutture e di comunicazione fra di essi e invita la Commissione a fissare obiettivi misurabili nello spazio e nel tempo in merito all'adattamento delle infrastrutture di trasporto esistenti agli standard delle infrastrutture di trasporto intelligenti;
38. osserva che la guida autonoma e i veicoli puliti richiederanno la pianificazione integrata di infrastrutture e investimenti per attrezzare le strade con le infrastrutture necessarie di telecomunicazione e ricarica, ad esempio per le automobili elettriche, nonché fornire dati stradali di alta qualità, ad esempio per le mappe digitali ad alta definizione, e apparecchiature di bordo pienamente interoperabili; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere investimenti per finanziare miglioramenti delle infrastrutture di trasporto innovativi e sostenibili;
39. ricorda alla Commissione che, al fine di realizzare un'adeguata connettività dei trasporti e la corretta gestione delle funzioni di sicurezza, di segnalazione, di automazione e digitali per i consumatori e per una gestione sicura dei dati, occorre assicurare quanto prima la piena copertura 5G dei corridoi della rete TEN-T per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile interna; chiede di sviluppare progetti di autostrade intelligenti e realizzare corridoi di trasporto intelligente; ritiene che le principali strade debbano disporre di impianti a fibra ottica, stazioni wireless e stazioni base 5G;
40. ricorda che l'obiettivo generale dovrebbe consistere nell'azzerare il numero di decessi sulle strade europee e sottolinea la necessità di garantire la coesistenza sicura dei modi di trasporto vecchi e nuovi, ambito in cui la transizione sarebbe facilitata dall'introduzione obbligatoria di determinati sistemi di assistenza alla guida e dalla garanzia di infrastrutture adeguate; invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita e tecnologicamente neutra delle implicazioni per la sicurezza derivanti dall'uso di sistemi automatizzati nel settore dei trasporti con un approccio globale all'analisi delle ripercussioni per la sicurezza in tutti i sistemi di trasporto intermodali;
41. sottolinea che gli obiettivi fissati di riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi negli incidenti stradali non sono ancora stati raggiunti e che pertanto la politica europea dei trasporti dovrebbe concentrarsi sul loro conseguimento; sottolinea l'importanza di un'adeguata normativa sulla sicurezza al fine di realizzare un settore dei trasporti su strada più sicuro; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che, al fine di ridurre il numero di incidenti e di vittime sulle strade europee, è necessario garantire adeguate condizioni di parcheggio e di riposo su tutto il territorio UE;
42. rileva che lo sviluppo di veicoli interconnessi e automatizzati è stato in gran parte determinato dalla tecnologia; chiede pertanto di esaminare e riconoscere il suo impatto sociale e ritiene che occorra garantire la piena compatibilità dell'introduzione di veicoli interconnessi e automatizzati con i valori e gli obiettivi sociali, umani e ambientali; sottolinea che, in caso di incidente di uno o più veicoli automatizzati, è opportuno chiarire su chi ricade la responsabilità, che si tratti delle imprese di software, dei fabbricanti dei veicoli, dei conducenti o delle compagnie di assicurazione;
43. sottolinea che tali cambiamenti imminenti non dovrebbero andare a discapito dell'inclusione sociale e della connettività negli Stati membri e in zone che presentano lacune in termini di mobilità; osserva la necessità di potenziare la capacità di rete, sfruttando l'infrastruttura di reti esistente e le innovazioni future significative, per consentire una più profonda integrazione delle tecnologie digitali e di affrontare le principali disparità in termini di connettività tra gli Stati membri e anche tra aree urbane e rurali, zone centrali e isolate, e che a tal fine si dovrebbe elaborare una serie di soluzioni contestualmente adeguate mediante il sostegno dei settori pubblico e privato e il coordinamento tra di essi; sottolinea che i modi di trasporto tradizionali, come gli autobus, svolgono ancora un ruolo fondamentale nelle zone remote e montane e che è opportuno tenerli in considerazione in tale processo; ricorda che l'esperienza in diversi paesi dell'UE dimostra che strutturare il trasporto stradale collettivo e pubblico nel quadro di contratti relativi agli obblighi di servizio pubblico (OSP) che uniscano linee redditizie e non redditizie può portare a risultati ottimali per i cittadini, le finanze pubbliche e la concorrenza nel mercato;
44. ricorda la necessità di favorire mezzi di trasporto collettivi e più sicuri per le merci e i passeggeri sui principali corridoi transfrontalieri e nelle aree metropolitane, al fine di ridurre l'inquinamento, la congestione del traffico e i decessi e proteggere la salute dei cittadini e degli utenti della strada;
45. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere piani di mobilità urbana sostenibile e piani di mobilità rurale sostenibile giustificati dall'interesse pubblico e a integrare tutti i nuovi modi di trasporto, sostenendo la diffusione di un sistema di trasporto multimodale per i passeggeri, migliorando la mobilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, compresi gli anziani e i cittadini con disabilità, fornendo loro alternative e internalizzando o riducendo i costi sanitari e i costi ambientali esterni per le città, oltre a incentivare il turismo; osserva che tali piani dovrebbero favorire l'inclusione, la partecipazione e l'occupazione dei cittadini che abitano nelle aree più remote, al fine di contrastare la minaccia di spopolamento delle aree rurali, migliorare l'accessibilità e la comunicazione con le zone periferiche e le regioni transfrontaliere; sottolinea che la mobilità rurale differisce considerevolmente dalla mobilità urbana non solo in termini di distanze e disponibilità di trasporti pubblici, ma anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali ed economici, come una minore pressione ambientale dovuta alle emissioni di agenti inquinanti, un reddito medio inferiore e la presenza di maggiori ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture;
46. osserva che gli insegnamenti appresi dai progetti precedenti e da quelli ancora in corso, quali il programma di lavoro sui trasporti, il meccanismo per collegare l'Europa e la mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree rurali europee (SMARTA), generano benefici per la creazione di piccoli comuni intelligenti, compresi servizi di logistica porta a porta più efficienti, concetti innovativi per la mobilità come servizio (MaaS), infrastrutture di trasporto intelligenti di prossima generazione, servizi di trasporto connessi e automatizzati e mobilità urbana intelligente (trasporti da e verso le città);
47. sottolinea che la mobilità viene sempre più considerata un servizio e che pertanto si dovrebbe rendere possibile un trasporto multimodale transfrontaliero più agevole da porta a porta; invita pertanto gli Stati membri a rendere disponibili servizi di informazione e di prenotazione relativi ai viaggi multimodali con informazioni in tempo reale, e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa ai diritti dei passeggeri dei trasporti multimodali entro la fine del 2018; ritiene che tali nuovi servizi di trasporto debbano essere considerati, ad esempio nel contesto della tariffazione stradale, come modi di trasporto altrettanto validi, se non addirittura preferibili, rispetto all'uso privato dei veicoli, e che la loro diffusione non debba essere rallentata da ostacoli di natura legislativa;
48. invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche normative esistenti a livello nazionale e locale che integrano forme di mobilità nuove e tradizionali, che promuovono la scelta dei consumatori mettendo a disposizione di questi ultimi servizi multimodali di informazione e biglietteria, incoraggiando l'uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato, o sostenendo le offerte provenienti dalle iniziative di economia dei trasporti collaborativa, che danno slancio e il necessario supporto alla promozione del turismo sostenibile e del patrimonio ambientale e culturale, in particolare favorendo le PMI e concentrandosi sugli Stati membri e sulle zone che presentano lacune in termini di mobilità;
49. ribadisce che il settore dei viaggi è uno dei comparti maggiormente interessati dalla digitalizzazione e che tale contesto digitale nuovo e più influente consente ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella ricerca, nell'acquisto, nella prenotazione e nel pagamento dei loro viaggi; sottolinea che è necessario applicare le norme vigenti che salvaguardano la trasparenza e la neutralità, affinché i consumatori possano operare scelte informate sulla base di informazioni affidabili;
50. pone in rilievo l'importanza di orientare la mobilità; ritiene che sia importante incoraggiare le persone ad adottare abitudini sostenibili in materia di mobilità mediante incentivi economici e campagne di sensibilizzazione in merito all'impatto delle modalità di trasporto individuali sull'ambiente, nonché coordinando e sviluppando servizi di trasporto a basse emissioni di carbonio come i trasporti pubblici e creando o migliorando le infrastrutture per la mobilità dolce (a piedi, in bicicletta, ecc.) al fine di offrire ai cittadini un'alternativa al trasporto su strada; sottolinea che occorre finanziare progetti volti ad agevolare la mobilità locale e regionale a basse emissioni di carbonio, come ad esempio programmi per l'uso delle biciclette in città;
51. invita la Commissione a promuovere la logistica efficiente e verde per affrontare meglio l'aumento previsto della domanda di trasporto di merci attraverso una migliore ottimizzazione della capacità di carico dei camion e a ridurre il numero di camion vuoti o parzialmente carichi; invita inoltre la Commissione a potenziare gli sforzi per migliorare la transizione multimodale e a promuovere le piattaforme multimodali per il coordinamento della domanda di trasporto ed esorta gli Stati membri a utilizzare di routine documenti di trasporto elettronici in tutta Europa al fine di ridurre gli oneri burocratici e amministrativi e migliorare l'efficienza;
52. sottolinea l'importante contributo dell'utilizzo di convogli di veicoli e di mezzi pesanti lunghi per migliorare l'efficienza e il risparmio di combustibile nel settore del trasporto merci su strada e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad attuare gli obiettivi della dichiarazione di Amsterdam e a introdurre incentivi per incrementare l'utilizzo di mezzi pesanti lunghi;
53. incoraggia la Commissione a sostenere iniziative che contribuiscano a ridurre ed evitare gli ingorghi stradali senza trasferire il volume di traffico verso tratte stradali alternative, quali gli esempi di migliori prassi in materia di tassazione della congestione nonché misure efficaci di transizione modale;
54. invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita delle questioni relative alla riservatezza dei dati e alle responsabilità in materia che potrebbero sorgere con lo sviluppo dei veicoli automatizzati;
55. evidenzia il potenziale dei modelli dell'economia collaborativa di migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti e ridurre gli elementi esterni indesiderati del traffico, quali gli ingorghi e le emissioni; invita le autorità, in linea con il principio di sussidiarietà, a prendere in considerazione la possibilità di integrare appieno i servizi di trasporto realmente collaborativi nel sistema convenzionale di trasporto al fine di favorire la creazione di catene di trasporto complete e correttamente funzionanti e l'offerta di nuove modalità di mobilità sostenibile;
56. sottolinea che, nel contesto dell'economia collaborativa, le questioni relative alla protezione dei consumatori, alla responsabilità civile, alla tassazione, ai regimi di assicurazione, ai regimi di protezione sociale dei lavoratori (dipendenti o autonomi) nonché alla protezione dei dati sono le sfide più urgenti e si attende un intervento normativo in tal senso; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l'economia collaborativa non comporti una concorrenza sleale, non determini dumping sociale e fiscale e non sostituisca il trasporto pubblico regolamentato;
57. ritiene, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017 nella causa C-434/15(14), che sia opportuno operare una chiara distinzione tra la semplice intermediazione attraverso piattaforme online e la prestazione di un servizio di trasporto; ritiene che un servizio non faccia parte della società dell'informazione quando l'attività interessa una parte sostanziale della prestazione di servizi professionali e, in ogni caso, quando la piattaforma tecnologica determina in maniera diretta o approssimativa i prezzi, la quantità o la qualità del servizio fornito;
58. invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre il rischio e la possibilità di elusione fiscale da parte delle società che prestano servizi nell'ambito dell'economia collaborativa e a insistere affinché paghino le imposte lì dove generano benefici e prestano servizi;
o o o
59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems Spain, SL, causa C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.
Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI))
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1),
– visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio(2),
– visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006(3),
– vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(4),
– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica(5),
– vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi)(6),
– visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS)(7) nell'aprile 2018, e i relativi allegati,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 nelle cause C-673/13 P (Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe) e C-442/14 (Bayer CropScience/Collegio per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti], presentata dalla Commissione(8),
– visti il mandato e i lavori della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) del Parlamento europeo,
– visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0268/2018),
A. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 (in appresso "il regolamento") ha rivelato che gli obiettivi della protezione della salute umana e animale e dell'ambiente non sono conseguiti pienamente e che potrebbero essere apportati miglioramenti per conseguire tutti gli obiettivi del regolamento;
B. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento dovrebbe essere considerata in congiunto con la politica generale dell'UE in materia di pesticidi, compresi la direttiva 2009/128/CE [direttiva sull'utilizzo sostenibile], il regolamento (UE) n. 528/2012 [regolamento sui biocidi], il regolamento (CE) n. 396/2005 [regolamento sui livelli massimi di residui] e il regolamento (CE) n. 178/2002 [legislazione alimentare generale];
C. considerando che l'attuazione del regolamento non si sta rivelando soddisfacente e che dovrebbe essere in linea con le politiche dell'UE pertinenti, anche in materia di pesticidi;
D. considerando che le prove disponibili dimostrano che l'attuazione pratica dei tre principali strumenti del regolamento – approvazioni, autorizzazioni e applicazione delle decisioni normative – può essere migliorata e non garantisce il completo conseguimento degli obiettivi del regolamento;
E. considerando che alcune disposizioni del regolamento non sono state affatto applicate dalla Commissione, in particolare l'articolo 25 sull'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e l'articolo 27 su un elenco negativo di coformulanti inaccettabili;
F. considerando che altre disposizioni chiave, quali l'applicazione dei criteri di esclusione per le sostanze attive con proprietà di interferenti endocrini, hanno registrato notevoli ritardi in conseguenza del comportamento illegittimo della Commissione;
G. considerando che le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito all'approccio di valutazione, così come stabilito dalla legge, soprattutto riguardo a chi debba presentare gli studi scientifici e le prove a supporto delle valutazioni delle sostanze attive e il ricorso all'approccio basato sul rischio durante queste valutazioni;
H. considerando che l'onere della prova deve rimanere a carico del richiedente, in modo da garantire che il denaro pubblico non sia speso per studi che possano alla fine favorire gli interessi privati; che, allo stesso tempo, occorre garantire la trasparenza in ogni fase della procedura di autorizzazione, in piena conformità con i diritti di proprietà intellettuale, garantendo nel contempo che i principi di buona pratica di laboratorio siano costantemente difesi in tutta l'Unione;
I. considerando che sussistono preoccupazioni associate all'attuazione pratica dell'approccio di valutazione stabilito; che, in particolare, sussistono serie preoccupazioni in merito all'armonizzazione incompleta dei requisiti sui dati e delle metodologie utilizzati che può ostacolare il processo di valutazione;
J. considerando che l'operato delle autorità nazionali competenti è stato riconosciuto come un fattore importante che incide sulla valutazione delle sostanze attive; che sussistono differenze sostanziali tra gli Stati membri in termini di competenze e personale disponibili; che il regolamento e i pertinenti requisiti giuridici di sostegno non sono attuati in modo uniforme negli Stati membri, con conseguenti implicazioni significative per la salute e l'ambiente;
K. considerando che la trasparenza in tutte le fasi della procedura di approvazione dovrebbe essere migliorata e che l'aumento della trasparenza può contribuire a incoraggiare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema che disciplina i prodotti fitosanitari; che anche la trasparenza dell'autorizzazione in relazione alle attività delle autorità competenti è in molti casi insoddisfacente; che la Commissione ha proposto di modificare la legislazione alimentare generale al fine di rispondere alle preoccupazioni relative ai dati e alle prove fornite durante il processo di valutazione e di aumentare la trasparenza;
L. considerando che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che hanno luogo esclusivamente a livello nazionale, spesso registrano ritardi nelle decisioni di gestione del rischio; che ciò porta in alcuni casi a un aumento delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in regime di deroga, a norma dell'articolo 53 del regolamento; che in alcuni casi tali deroghe vengono impiegate contro l'intenzione iniziale del legislatore;
M. considerando che il regolamento introduce una disposizione a norma della quale la difesa integrata avrebbe dovuto essere inserita nei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme di condizionalità della politica agricola comune, e che ciò non è ancora avvenuto;
N. considerando che le prove disponibili dimostrano che la presente normativa dell'UE rafforza gli sforzi e le azioni nazionali e aggiunge loro valore;
O. considerando che spesso le alternative sono prese seriamente in considerazione soltanto dopo che sono stati modificati i requisiti giuridici; che ad esempio, nel caso del divieto generalizzato dei neonicotinoidi, la valutazione più recente (30 maggio 2018)(9) suggerisce che esistono alternative non chimiche prontamente disponibili per il 78 % degli usi di neonicotinoidi;
P. considerando che, dal 31 maggio 2016, non sono state presentate per essere approvate nuove sostanze attive; che l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare quelli a basso rischio, sono importanti;
Q. considerando che la disponibilità sul mercato di pesticidi contraffatti è motivo di reale preoccupazione; che i pesticidi contraffatti possono essere dannosi per l'ambiente e anche nuocere all'efficacia del regolamento;
Conclusioni principali
1. ritiene che l'UE rappresenti il livello adeguato al quale dovrebbero proseguire le azioni normative in materia di pesticidi;
2. sottolinea che le misure ambientali volte a prevenire, limitare e contenere la diffusione di patogeni e parassiti devono rimanere al centro di tutte le iniziative attuali e future;
3. ritiene che l'adozione e l'attuazione del regolamento rappresentino un passo avanti significativo rispetto al passato per quanto concerne il trattamento dei prodotti fitosanitari nell'UE;
4. sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo di prodotti nuovi, poiché spesso esse non dispongono delle considerevoli risorse che sono necessarie nel processo di sviluppo e di approvazione delle nuove sostanze;
5. esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento non sia stato attuato in maniera efficace e che, di conseguenza, i suoi obiettivi relativi alla produzione agricola e all'innovazione non siano conseguiti nella pratica; sottolinea che, in parte a causa del basso livello di innovazione, il numero di sostanze attive pesticide sta diminuendo;
6. ricorda che è fortemente necessario un approccio integrativo e che occorre integrare nella valutazione il regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi(10), utilizzandone i risultati per ridurre le quantità, riducendo pertanto al minimo i rischi e il loro impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;
7. osserva che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento e la sua attuazione non sono sempre sufficientemente in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, salute, benessere degli animali, sicurezza alimentare, qualità dell'acqua, cambiamenti climatici, utilizzo sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di pesticidi nei prodotti alimentari e nei mangimi;
8. esprime preoccupazione riguardo al fatto che l'attuazione del regolamento per quanto riguarda l'uso di animali nelle prove di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio non sia in linea con i requisiti relativi ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, di cui alla direttiva 2010/63/UE sugli esperimenti sugli animali, e che il biodosaggio biennale per la cancerogenicità possa produrre risultati controversi(11);
9. ricorda che il principio di precauzione è un principio generale dell'Unione sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che tale principio mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso decisioni preventive in caso di rischio;;
10. ritiene inaccettabile che i requisiti di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti non siano stati ancora applicati, contrariamente all'articolo 25 del regolamento;
11. ritiene inaccettabile che non sia ancora stato adottato l'elenco negativo di coformulanti, specialmente dopo il divieto dell'ammina di sego polietossilata in combinazione con il glifosato, che ha evidenziato gli effetti negativi che possono avere alcuni coformulanti;
12. prende atto della valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 1107/2009, in corso di esecuzione da parte della Commissione, e del suo previsto completamento entro novembre del 2018; auspica che le risultanze di tale valutazione forniscano una base adeguata ai colegislatori per discutere la futura evoluzione del regolamento;
13. esprime preoccupazione per il costante aumento dell'uso delle autorizzazioni di emergenza concesse a norma dell'articolo 53 in alcuni Stati membri e per i casi individuati di abuso delle medesime; osserva che alcuni Stati membri ricorrono all'articolo 53 in misura significativamente maggiore rispetto ad altri; prende atto dell'assistenza tecnica fornita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento in merito all'esame del ricorso alle autorizzazioni di emergenza; prende atto dei risultati dell'indagine dell'EFSA concernente le autorizzazioni di emergenza nel 2017 relative a tre neonicotinoidi, da cui è emerso che, sebbene alcune autorizzazioni di emergenza fossero necessarie ed entro i parametri stabiliti dalla normativa, altre non erano giustificate; ritiene fondamentale che gli Stati membri forniscano i dati necessari per consentire all'EFSA di svolgere efficacemente il suo mandato;
14. sottolinea l'importanza di un processo decisionale informato dalla scienza normativa, che produca prove verificabili e ripetibili utilizzando principi scientifici concordati a livello internazionale in merito ad aspetti quali linee guida, buone pratiche di laboratorio e ricerca sottoposta a valutazione inter pares;
15. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione incompleta dei requisiti relativi ai dati e alle prove in alcuni settori scientifici conduce a metodi di lavoro inefficienti, alla mancanza di fiducia tra le autorità nazionali e a ritardi nella procedura di autorizzazione, il che può avere effetti negativi sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla produzione agricola;
16. deplora la limitata disponibilità pubblica di informazioni sulla procedura di valutazione e autorizzazione, nonché l'accesso limitato alle informazioni; si rammarica che il livello di trasparenza degli Stati membri relatori (quando operano nel quadro della procedura di approvazione) sia basso e suggerisce che l'accessibilità e la facilità d'impiego delle informazioni nella fase relativa all'EFSA potrebbero essere migliorate, e che la trasparenza nella fase di gestione del rischio appaia insufficiente e sia anche considerata problematica dalle parti interessate; plaude agli sforzi profusi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per aumentare la trasparenza e la facilità d'uso attraverso il suo sito web e ritiene che questo modello possa essere utilizzato in futuro per migliorare la trasparenza;
17. sottolinea che la credibilità del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti delle agenzie europee, da cui provengono i pareri scientifici su cui si fondano le approvazioni e la gestione del rischio; sottolinea che la trasparenza nel processo di valutazione scientifica è importante per mantenere la fiducia del pubblico; chiede, pertanto, che le agenzie competenti siano adeguatamente finanziate e dispongano del personale necessario per garantire un processo di autorizzazione indipendente, trasparente e tempestivo; plaude inoltre ai continui sforzi compiuti dall'EFSA per migliorare il proprio sistema, al fine di garantire l'indipendenza e la gestione di eventuali conflitti di interesse, un sistema che è stato elogiato dalla Corte dei conti europea come il più avanzato fra quelli delle agenzie sottoposte a verifica nel 2012, e che è stato recentemente aggiornato (giugno 2017); invita la Commissione a proporre miglioramenti per accrescere ulteriormente la trasparenza del processo normativo, anche per quanto concerne l'accesso ai dati degli studi sulla sicurezza presentati dai produttori nell'ambito delle loro domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell'UE; riconosce la necessità di riesaminare la procedura per migliorare le valutazioni, aumentare l'indipendenza delle autorità incaricate della realizzazione di studi, evitare i conflitti d'interesse e rendere la procedura più trasparente;
18. invita la Commissione a stabilire a livello europeo un elenco di pratiche, al fine di migliorare l'armonizzazione del regolamento;
19. esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, i prodotti fitosanitari disponibili sul mercato e la loro applicazione da parte degli utenti non soddisfano necessariamente le rispettive condizioni di autorizzazione per quanto riguarda la composizione e l'utilizzo; sottolinea che l'uso non professionale dovrebbe essere limitato ove possibile per ridurre l'uso improprio;
20. sottolinea l'importanza della formazione per gli utilizzatori professionali per garantire l'uso corretto e adeguato dei prodotti fitosanitari; ritiene opportuno operare una distinzione tra utilizzatori professionali e non; osserva che i prodotti fitosanitari sono utilizzati nell'ambito dei giardini privati, delle ferrovie e dei parchi pubblici;
21. afferma che il diritto degli Stati membri di rifiutare prodotti fitosanitari autorizzati rimane impregiudicato;
22. evidenzia che il regolamento dovrebbe riflettere maggiormente la necessità di promuovere le pratiche agricole basate sulla difesa integrata, anche stimolando lo sviluppo di sostanze a basso rischio; sottolinea che la mancata disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio ostacola lo sviluppo della difesa integrata; osserva con preoccupazione che solo dieci sostanze sono approvate come prodotti fitosanitari a basso rischio, su un totale di quasi 500 disponibili sul mercato dell'UE;
23. sottolinea che l'autorizzazione e la promozione di pesticidi a basso rischio e non chimici è una misura importante per sostenere una difesa integrata a basso apporto di pesticidi; riconosce la necessità di approfondire la ricerca su tali prodotti in quanto la loro composizione e il loro funzionamento sono radicalmente diversi rispetto ai prodotti convenzionali; sottolinea che ciò implica anche la necessità di maggiori competenze all'interno dell'EFSA e delle autorità nazionali competenti per valutare tali sostanze attive biologiche; evidenzia che i prodotti fitosanitari di origine biologica dovrebbero essere soggetti alle stesse valutazioni rigorose cui sono soggette altre sostanze; invita la Commissione a presentare, in linea con la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio;
24. ritiene che il regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere altresì adattato per tenere maggiormente conto delle sostanze che non sono considerate prodotti fitosanitari e che, quando sono impiegate per la protezione delle piante, sono disciplinate dal regolamento; osserva che tali sostanze presentano alternative interessati in termini di metodi di produzione integrati e di alcuni prodotti per il biocontrollo;
25. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione e sostegno ai prodotti fitosanitari per usi minori, in quanto attualmente vi sono pochi incentivi economici per le imprese a sviluppare questi prodotti; accoglie con favore la creazione dello strumento di coordinamento per gli usi minori, quale forum per migliorare il coordinamento tra Stati membri, organizzazioni di produttori e industriali nella messa a punto di soluzioni per gli usi minori;
26. sottolinea che molti prodotti fitosanitari autorizzati non sono valutati sulla base delle norme dell'UE da oltre 15 anni in conseguenza dei ritardi nelle procedure di autorizzazione;
27. sottolinea l'importanza di creare un quadro normativo favorevole all'innovazione, che consentirà la sostituzione dei prodotti chimici più vecchi con prodotti fitosanitari nuovi e migliori; evidenzia l'importanza della disponibilità di un ampio spettro di prodotti fitosanitari con diverse modalità d'azione, al fine di evitare l'insorgere di resistenze e mantenere l'efficacia dell'applicazione dei prodotti fitosanitari;
28. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione degli orientamenti non sia ancora consolidata;
29. sottolinea che orientamenti mancanti o incompleti rappresentano carenze gravi che hanno conseguenze negative per l'attuazione del regolamento e, di conseguenza, per il conseguimento dei suoi obiettivi;
30. evidenzia che i documenti di orientamento disponibili non sono giuridicamente vincolanti, il che crea incertezza normativa per i richiedenti e mette in discussione i risultati delle valutazioni condotte nell'ambito delle procedure di approvazione;
31. plaude all'idea del sistema zonale e al suo obiettivo di agevolare l'autorizzazione efficiente dei prodotti fitosanitari; ritiene che la procedura del riconoscimento reciproco sia fondamentale per condividere il carico di lavoro e incoraggiare il rispetto delle scadenze; deplora i problemi di attuazione connessi al principio del riconoscimento reciproco; invita la Commissione ad adoperarsi con gli Stati membri per migliorare il funzionamento del sistema zonale; sottolinea che la piena attuazione della legislazione esistente dovrebbe avere l'obiettivo di evitare la duplicazione del lavoro e mettere a disposizione degli agricoltori nuove sostanze senza inutili ritardi;
32. sottolinea la necessità di condividere conoscenze e acquisire competenze in materia di alternative ai pesticidi chimici e all'IPM, compresa l'individuazione della rotazione delle colture ottimale in funzione del mercato degli agricoltori e delle condizioni climatiche; osserva inoltre che ciò è già stato disposto nel regolamento orizzontale della PAC, in particolare anche per quanto riguarda i servizi di consulenza agricola finanziati nel quadro dello sviluppo rurale;
33. esprime preoccupazione per il fatto che siano state approvate poche sostanze nuove; sottolinea l'importanza di uno strumentario PPP adeguato per permettere agli agricoltori di garantire l'approvvigionamento alimentare dell'UE;
34. esprime preoccupazione per il fatto che, nei dibattiti svoltisi di recente, l'attuale sistema di valutazione scientifica utilizzato dall'UE per i PPP sia stato messo sempre più in discussione; sottolinea l'importanza di mantenere e rafforzare ulteriormente un sistema scientificamente solido e obiettivo basato su elementi verificati inter pares, derivante da un approccio scientifico aperto, indipendente e pluridisciplinare per l'autorizzazione di qualsiasi sostanza attiva, in linea con i principi dell'UE in materia di analisi dei rischi e con il principio di precauzione, come stabilito nella legislazione alimentare generale; insiste affinché la procedura per la ri-autorizzazione delle sostanze attive prenda in considerazione l'uso pratico dei PPP nonché i progressi scientifici e tecnologici in questo settore; sottolinea che le complessità dell'attuale sistema di valutazione e di autorizzazione portano al mancato rispetto dei termini previsti e potrebbero tradursi in un cattivo funzionamento dell'intero sistema; segnala pertanto la necessità di rivedere e semplificare questo sistema;
35. pone in evidenza lo squilibrio esistente nel numero di domande tra alcuni Stati membri della medesima zona che presentano dimensioni e condizioni agricole simili;
36. ritiene che i prodotti importati da paesi terzi e coltivati utilizzando prodotti fitosanitari debbano essere soggetti agli stessi rigorosi criteri che si applicano ai prodotti coltivati nell'UE; teme che i prodotti fitosanitari non registrati nell'UE possano essere utilizzati nella coltivazione dei prodotti importati;
Raccomandazioni
37. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'efficace attuazione del regolamento alla luce dei loro ruoli specifici nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione;
38. invita gli Stati membri a introdurre miglioramenti per quanto riguarda la grave e cronica carenza di personale delle autorità nazionali competenti, che comporta ritardi nella fase di individuazione dei pericoli e della valutazione iniziale del rischio effettuata dagli Stati membri;
39. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina(12);
40. l'utilizzo di sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o di sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali che hanno già ottenuto una o più proroghe procedurali del periodo di approvazione a norma dell'articolo 17 deve essere vitato immediatamente;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che la tutela della salute umana e animale e dell'ambiente sono obiettivi chiave della legislazione, migliorando al contempo la produzione agricola e salvaguardando la competitività del settore agricolo;
42. invita il settore a fornire agli Stati membri relatori e alle agenzie dell'UE tutti i dati e gli studi scientifici in un formato elettronico uniforme e a lettura ottica; invita la Commissione a sviluppare un modello armonizzato per l'immissione di dati in modo da facilitare un più agevole scambio di dati tra gli Stati membri in tutte le fasi del processo; riconosce che tali dati devono essere trattati nell'ambito dei parametri della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e proprietà intellettuale;
43. invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente l'articolo 9 del regolamento sull'ammissibilità delle domande e ad accettare esclusivamente domande complete per la valutazione della sostanza attiva;
44. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul rischio, nel rispetto degli orientamenti armonizzati esistenti, e a garantire che le sostanze siano valutate per il loro rischio soltanto se vi sono prove dell'assenza di loro proprietà pericolose (che comportano l'esclusione), come richiesto dal regolamento;
45. invita la Commissione a dare finalmente attuazione alle disposizioni in materia di coformulanti, antidoti agronomici e sinergizzanti, a stilare un elenco di coformulanti inaccettabili e di norme che consentano di testare a livello dell'UE gli antidoti agronomici e i sinergizzanti garantendo che soltanto quelli che soddisfano i criteri di approvazione dell'Unione possano essere commercializzati;
46. accoglie con favore l'interpretazione del principio di precauzione data dalla Commissione nella valutazione REFIT della legislazione alimentare generale(13), secondo cui non si tratta di un'alternativa a un approccio di gestione del rischio, bensì di una particolare forma di gestione del rischio; ricorda che tale parere è altresì avvalorato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE(14);
47. invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro funzione di responsabili della gestione del rischio nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione, ad applicare correttamente il principio di precauzione e a prestare particolare attenzione alla tutela dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14 del regolamento;
48. invita la Commissione, le agenzie e le autorità competenti a rivedere e a migliorare la loro comunicazione sulle procedure di valutazione del rischio e sulle decisioni di gestione del rischio al fine di accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema di autorizzazione;
49. invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle procedure di autorizzazione a livello nazionale, al fine di limitare le deroghe e le proroghe a norma dell'articolo 53 del regolamento alle reali situazione di emergenza; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dei propri diritti di controllo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3; invita inoltre gli Stati membri a rispettare pienamente l'obbligo di informazione nei confronti degli altri Stati membri e della Commissione come stabilito all'articolo 53, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne le eventuali misure adottate per garantire la sicurezza degli utilizzatori, dei gruppi vulnerabili e dei consumatori;
50. invita la Commissione a definire metodi per stabilire quando determinate deroghe debbano essere applicate, in particolare per quanto riguarda l'"esposizione trascurabile" o la "grave emergenza fitosanitaria", senza modificare la lettera o lo spirito della legge; avvisa la Commissione che qualsiasi reinterpretazione dell'espressione "esposizione trascurabile" in "rischio trascurabile" sarebbe contraria alla lettera e allo spirito della legge;
51. chiede maggiori investimenti da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di incentivare le iniziative di ricerca in materia di sostanze attive, comprese le sostanze biologiche a basso rischio, e di prodotti fitosanitari nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; sottolinea l'importanza di un quadro normativo sui prodotti fitosanitari a livello dell'UE che protegga l'ambiente e la salute umana e che stimoli anche la ricerca e l'innovazione al fine di sviluppare prodotti fitosanitari efficaci e sicuri garantendo al contempo pratiche agricole sostenibili e la difesa fitosanitaria integrata (IPM); evidenzia che è necessaria un'ampia gamma di strumenti sicuri ed efficaci per proteggere la salute delle piante; sottolinea il potenziale che le tecniche agricole di precisione e l'innovazione tecnologica possono avere nell'aiutare gli agricoltori europei a ottimizzare il controllo dei parassiti in modo più mirato e sostenibile;
52. invita la Commissione a limitare rigorosamente il ricorso alla procedura delle informazioni di conferma al suo scopo come previsto all'articolo 6, lettera f), del regolamento, ossia qualora si stabiliscano nuovi requisiti durante il processo di valutazione o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; sottolinea che la completezza dei fascicoli è importante ai fini dell'approvazione delle sostanze attive; si rammarica che le deroghe concesse in base alla procedura delle informazioni di conferma abbiano consentito di protrarre il mantenimento sul mercato di alcuni prodotti fitosanitari che altrimenti sarebbero stati vietati;
53. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la trasparenza generale delle procedure, anche fornendo resoconti dettagliati delle discussioni nell'ambito della comitatologia e delle rispettive posizioni, in particolare spiegando e motivando le decisioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF);
54. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza del regolamento e della sua attuazione con la legislazione e le politiche dell'UE pertinenti, in particolare con la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e a prevedere incentivi, anche mettendo a disposizione risorse sufficienti, che promuovano e stimolino nel breve termine lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sicure e non tossiche ai prodotti fitosanitari; osserva che il quadro normativo non considera gli inevitabili impatti sulle specie non bersaglio, in particolare le api e gli altri impollinatori nonché altri insetti benefici per l'agricoltura come i predatori dei parassiti; prende atto del recente studio scientifico che segnala l'"Armageddon degli insetti", rivelando che in Germania, a livello regionale, il 75 % degli insetti alati si è estinto, persino nelle riserve naturali dove non sono utilizzati pesticidi per l'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza della PAC con la legislazione sui prodotti fitosanitari, in particolare mantenendo gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla direttiva 2009/128/CE sull'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO 12 e CGO 13), come suggerito dalla Commissione nella proposta relativa al regolamento sui piani strategici della PAC(15);
55. invita gli Stati membri a garantire un'efficace applicazione del regolamento soprattutto per quanto concerne i controlli dei prodotti fitosanitari commercializzati nell'UE e indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'UE o importati da paesi terzi;
o o o
56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – (Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro) – Conclusioni, 2018.
– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(1),
– visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004(2),
– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione(3),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2017, dal titolo "Applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – Il caso specifico degli alimenti",
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016, dal titolo "Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali" (SWD(2016)0163),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016, dal titolo"Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa" (COM(2016)0320),
– vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017, dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2018 – Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica" (COM(2017)0650),
– visto il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Jean-Claude Juncker, del 13 settembre 2017,
– viste le conclusioni del presidente del Consiglio europeo del 9 marzo 2017, in particolare il paragrafo 3,
– visto l'esito della 3 524a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 6 marzo 2017,
– visto il processo verbale della 2 203a riunione della Commissione dell'8 marzo 2017,
– visto il documento informativo sulle pratiche di confezionamento ingannevoli elaborato nel gennaio 2012 dal dipartimento tematico A,
– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori(4),
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili(5), in particolare il paragrafo 6,
– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali(6),
– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare(7),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea(8), in particolare il paragrafo 14,
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea(9), in particolare il paragrafo 178,
– vista la sua interpellanza principale del 15 marzo 2017 sulle differenze nelle dichiarazioni, nella composizione e nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE(10),
– visto il briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del giugno 2017, dal titolo "Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west divide" (Differenze di qualità nei prodotti alimentari di marca: far fronte a un possibile divario tra Est e Ovest),
– vista l'indagine sui prodotti alimentari e i consumatori cechi realizzata nel febbraio 2016 dall'ispettorato ceco dell'agricoltura e dei prodotti alimentari,
– visto lo studio specifico, realizzato nel 2017 dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università Palacký di Olomouc, sulla questione delle differenze di qualità e della composizione dei prodotti commercializzati nel mercato unico dell'Unione europea nell'ottica del diritto in materia di tutela dei consumatori (con particolare riferimento alle pratiche commerciali sleali), della legislazione sulla concorrenza (con particolare riferimento alla concorrenza sleale) e dei diritti di proprietà industriale,
– visti i diversi studi, indagini e prove realizzati negli ultimi anni dagli ispettorati dei prodotti alimentari in molti Stati membri dell'Europa centrale e orientale,
– vista la relazione Nielsen del novembre 2014 sullo stato dei marchi privati a livello mondiale,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2018, dal titolo "Un 'New Deal' per i consumatori" (COM(2018)0183),
– vista la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018)0185),
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(11),
– visto l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riguardante la protezione della proprietà intellettuale,
– vista la lettera congiunta della Repubblica di Croazia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica di Polonia e della Repubblica slovacca alla Commissione, in data 23 marzo 2018, in merito alla questione dei prodotti di qualità differenziata nel contesto del "New Deal" per i consumatori,
– visti i risultati degli studi comparativi condotti da autorità e organizzazioni preposte alla tutela dei diritti dei consumatori in diversi Stati membri dell'UE,
– vista la proposta della Commissione di aggiornare la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali al fine di esplicitare che le autorità nazionali possono valutare e affrontare le pratiche commerciali sleali che comportano la commercializzazione di prodotti presentati come identici in diversi paesi dell'UE nel caso in cui la loro composizione o le loro caratteristiche siano significativamente diverse,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0267/2018),
A. considerando che, nelle fasi di promozione, vendita o fornitura dei prodotti, le aziende dovrebbero offrire informazioni corrette e facilmente comprensibili ai consumatori sulla composizione esatta dei prodotti, anche per quanto concerne i prodotti e le ricette locali, in modo da consentire loro di prendere una decisione di acquisto informata;
B. considerando che un principio fondamentale per i marchi dovrebbe essere che i consumatori nutrano fiducia nella composizione, nel valore e nella qualità di un prodotto; che spetta dunque ai fabbricanti garantire il rispetto di tali aspettative;
C. considerando che i consumatori non sono consapevoli che i prodotti dello stesso marchio e con lo stesso imballaggio sono adattati alle preferenze e ai gusti locali e che la disomogeneità della qualità dei prodotti suscita preoccupazioni in quanto alla disparità di trattamento di alcuni Stati membri rispetto ad altri; che l'Unione europea ha già sviluppato etichette allo scopo di soddisfare le aspettative specifiche dei consumatori e di tenere conto delle peculiarità della produzione riconosciute mediante l'utilizzo di indicazioni di qualità;
D. considerando che la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali (direttiva PCS) è il principale strumento legislativo dell'Unione per garantire che i consumatori non siano esposti a pubblicità ingannevole e ad altre pratiche sleali nelle transazioni tra imprese e consumatori, compresa la commercializzazione di prodotti della stessa marca in un modo che potrebbe indurre in inganno il consumatore;
E. considerando che nella direttiva PCS le pratiche sleali possono essere formulate in modo tale da essere vietate in tutte o solo in determinate circostanze; che, secondo le conclusioni della Commissione, includere una pratica nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva PCS contribuisce, ove opportuno, a una maggiore certezza del diritto e, di conseguenza, a una concorrenza di mercato più leale tra i produttori;
F. considerando che i consumatori associano un marchio e un prodotto a un determinato livello di qualità e si aspettano dunque che i prodotti di uno stesso marchio e/o che appaiono identici, siano essi venduti nel loro paese o in un altro Stato membro, presentino un livello di qualità altrettanto identico;
G. considerando che i consumatori associano altresì un marchio e l'etichettatura/l'imballaggio di un prodotto agricolo o alimentare a un determinato livello di qualità e si aspettano dunque che i prodotti di uno stesso marchio commercializzati con la stessa etichetta o che appaiono identici, siano essi venduti nel loro paese o in un altro Stato membro, presentino un livello di qualità e una composizione altrettanto identici; che tutti gli agricoltori dell'Unione europea offrono prodotti che rispondono alle stesse norme rigorose e i consumatori si attendono che tale qualità uniforme si estenda agli altri prodotti della filiera alimentare, indipendentemente dalla giurisdizione sotto cui ricadono;
H. considerando che tutti i cittadini dell'UE meritano parità di trattamento per quanto concerne i prodotti alimentari e non alimentari venduti nel mercato unico;
I. considerando che le pratiche sleali in tal senso devono essere eliminate onde evitare di fuorviare i consumatori, e che solo una forte sinergia a livello dell'UE può risolvere tale questione transfrontaliera;
J. considerando che per stabilire se una pratica commerciale è sleale a norma della direttiva PCS, gli Stati membri devono effettuare una valutazione caso per caso, fatta eccezione per le pratiche che figurano nell'elenco di cui all'allegato I;
K. considerando che, nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il presidente Juncker ha sottolineato che è inaccettabile che in alcune parti d'Europa si vendano prodotti alimentari di qualità inferiore rispetto ad altri paesi nonostante l'imballaggio e il marchio siano identici;
L. considerando che sono emerse sostanziali differenze nell'attuazione della direttiva PCS tra uno Stato membro e l'altro e che gli approcci metodologici nonché l'efficacia delle soluzioni e dell'attuazione della direttiva variano in modo significativo tra gli Stati membri;
M. considerando che spesso il marchio riveste il ruolo più importante nelle decisioni relative al valore di un prodotto;
N. considerando che un quadro di cooperazione rafforzato e più efficiente in materia di applicazione promuoverebbe la fiducia dei consumatori e ridurrebbe i danni subiti da questi ultimi;
O. considerando che tutti i consumatori dell'Unione europea hanno gli stessi diritti e che sono stati effettuati studi che dimostrano che alcuni fabbricanti hanno venduto prodotti di qualità differente con lo stesso marchio e con un aspetto ingannevolmente identico e che taluni prodotti venduti in determinati paesi contengono un quantitativo inferiore dell'ingrediente principale oppure ingredienti di qualità inferiore in sostituzione di quelli di qualità superiore; che tale problema è più diffuso negli Stati membri che hanno aderito all'UE a partire dal 2004; che le analisi hanno rilevato casi di prodotti analoghi o di prodotti dall'aspetto ingannevolmente identico, ma di qualità inferiore, o con gusto, consistenza e altre caratteristiche organolettiche differenti venduti a prezzi che variano notevolmente da un paese all'altro; che, pur non violando i principi dell'economia di libero mercato né le norme vigenti in materia di etichettatura o altre normative alimentari, tale pratica costituisce ad ogni modo un abuso dell'identità di marca e pertanto si contrappone al principio della parità di trattamento di tutti i consumatori;
P. considerando che in alcuni casi sono state evidenziate differenze sostanziali in prodotti quali gli alimenti per neonati, il che mette in dubbio i principi e le affermazioni dei fabbricanti secondo cui ciò sarebbe dovuto a un adeguamento dei prodotti alle preferenze locali; che alcuni risultati delle analisi condotte in laboratorio confermano che i prodotti di qualità inferiore possono contenere combinazioni di ingredienti meno sane, ostruendo quindi il principio di parità di trattamento dei consumatori; che alcuni rappresentanti di produttori e fabbricanti hanno accettato di modificare le ricette dei propri prodotti in alcuni paesi affinché siano offerti prodotti identici in tutto il mercato unico;
Q. considerando che queste pratiche inaccettabili riguardano note multinazionali del settore agroalimentare che cercano di massimizzare i propri profitti sfruttando la differenza di potere d'acquisto esistente fra gli Stati membri;
R. considerando che, nell'ambito della comunicazione intitolata "Un 'New Deal' per i consumatori", che propone una revisione mirata delle direttive unionali relative alla protezione dei consumatori sulla base del controllo dell'adeguatezza del diritto dell'UE in materia di consumatori e commercializzazione, la Commissione ha proposto di aggiornare la direttiva PCS al fine di stabilire esplicitamente che le autorità nazionali possono valutare e adottare misure volte a contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nel commercializzare come identici in diversi Stati membri prodotti la cui composizione o le cui caratteristiche sono in realtà significativamente diverse;
S. considerando che, se da un lato i consumatori non dovrebbero essere fuorviati, dall'altro la differenziazione dei prodotti e l'innovazione non dovrebbero essere di per sé limitati;
T. considerando che il mercato unico ha apportato considerevoli vantaggi per gli operatori della filiera alimentare e che il commercio di generi alimentari acquisisce una dimensione transfrontaliera sempre più significativa e riveste una particolare importanza per il funzionamento del mercato unico;
U. considerando che, al fine di cogliere appieno i benefici del mercato interno, è fondamentale migliorare l'applicazione della normativa dell'UE in materia di prodotti alimentari e consumatori, in modo da individuare e affrontare la questione degli standard differenziati ingiustificati e tutelare di conseguenza i consumatori da informazioni e pratiche commerciali ingannevoli;
V. considerando che esiste una necessità costante di rafforzare il ruolo delle associazioni di consumatori al riguardo; che tali associazioni svolgono un ruolo unico nel garantire la fiducia dei consumatori e dovrebbero ricevere un maggiore sostegno mediante ulteriori misure giuridiche ed economiche e un potenziamento delle loro capacità;
W. considerando che le differenze comprovate nella composizione di prodotti comparabili potrebbero a lungo termine rappresentare un rischio per la salute dei consumatori, in particolare nel caso di consumatori vulnerabili, quali bambini o persone con problemi alimentari e/o di salute, contribuendo pertanto al deterioramento del benessere dei cittadini; che ciò si verifica, ad esempio, se il livello di grassi e/o zuccheri è superiore a quanto previsto, se i grassi di origine animale sono sostituiti da grassi di origine vegetale o viceversa, se gli zuccheri sono sostituiti da dolcificanti artificiali o se il contenuto di sale è aumentato; che un'etichettatura che non indica in modo preciso gli additivi utilizzati o il numero di sostituti degli ingredienti di base utilizzati induce in errore il consumatore e può metterne in pericolo la salute;
X. considerando che, in assenza di norme in materia di qualità differenziata a livello dell'UE, è impossibile confrontare la qualità o determinare i casi di qualità differenziata e non esistono strumenti in grado di rimediare a tale situazione; che i servizi di audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari della Commissione segnalano regolarmente carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei requisiti della legislazione alimentare dell'UE applicabili, ad esempio nell'etichettatura della carne separata meccanicamente(12) o nell'uso di additivi alimentari(13);
Y. considerando che è possibile individuare differenze nella composizione suscettibili di incidere sulla salute dei consumatori non solo nei prodotti alimentari, ma anche nei cosmetici, nei prodotti per l'igiene e nei prodotti per la pulizia;
Z. considerando che in molti paesi dell'Europa centrale, orientale e sudorientale si registrano ritardi nelle attività di riformulazione volte a ridurre il contenuto di grassi, zuccheri e sale negli alimenti;
1. sottolinea che i risultati di numerose prove e indagini condotte in diversi Stati membri, prevalentemente nell'Europa centrale e orientale, con metodologie differenti per le prove di laboratorio, hanno dimostrato che esistono differenze di varia entità, riguardanti tra l'altro la composizione e gli ingredienti utilizzati, tra i prodotti pubblicizzati e distribuiti nel mercato unico con lo stesso marchio e con imballaggio apparentemente identico, creando un danno per i consumatori; osserva che, secondo un'indagine realizzata per conto di un'autorità nazionale competente, tali differenze preoccupano la grande maggioranza dei consumatori; conclude, pertanto, sulla base dei risultati delle suddette prove e indagini, che i consumatori sono preoccupati per le discriminazioni esistenti tra i diversi mercati degli Stati membri; sottolinea che qualsivoglia discriminazione di questo tipo è inaccettabile e che tutti i consumatori dell'UE dovrebbero avere accesso allo stesso livello di qualità dei prodotti;
2. evidenzia che i casi in cui si registrano tali differenze significative non riguardano soltanto i prodotti alimentari, ma spesso anche quelli non alimentari, tra cui detergenti, cosmetici, prodotti per l'igiene e prodotti per neonati;
3. ricorda che, nel 2013, aveva invitato la Commissione a condurre un'indagine approfondita onde stabilire se fosse necessario adeguare la legislazione dell'Unione in vigore e a comunicare al Parlamento e ai consumatori i risultati di tale indagine;
4. si compiace delle recenti iniziative annunciate dalla Commissione per far fronte al problema, in particolare il suo impegno a definire una metodologia comune di prova, a stanziare risorse destinate alla sua elaborazione e applicazione, nonché alla raccolta di ulteriori prove affidabili e comparabili, ad aggiornare la direttiva PCS e a istituire il centro di conoscenze per la frode e la qualità alimentari;
5. prende atto del mandato conferito dal Consiglio europeo al Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare al fine di affrontare la questione della qualità differenziata; incoraggia gli Stati membri e le rispettive autorità competenti a partecipare attivamente alle iniziative in corso, fra cui l'elaborazione e l'integrazione nelle loro prassi operative di una metodologia comune di prova e la raccolta di ulteriori prove; sottolinea la necessità di un coinvolgimento attivo delle parti che rappresentano gli interessi dei consumatori e che sia consentito loro di formulare pareri a nome dei consumatori, ivi compresi i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei fabbricanti e delle organizzazioni di ricerca che hanno realizzato le prove sui prodotti negli Stati membri; ritiene che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto in tutte le iniziative in corso suscettibili di incidere sui tentativi di risolvere il problema della qualità differenziata;
6. raccomanda agli Stati membri interessati di sviluppare una propria valutazione della metodologia e dell'efficacia dell'applicazione della direttiva PCS e di altre normative esistenti in materia di qualità differenziata nei prodotti alimentari e in altri prodotti e di trasmetterla alla Commissione ai fini di una valutazione obiettiva della gravità del problema;
7. accoglie con favore l'adozione da parte del Parlamento di un progetto pilota per il 2018 che prevede una serie di indagini di mercato su diverse categorie di prodotti di consumo allo scopo di valutare i diversi aspetti della qualità differenziata; si aspetta che il progetto sia realizzato e pubblicato entro i tempi inizialmente previsti; ritiene che il progetto dovrebbe altresì essere esteso al 2019 al fine di assicurare una più ampia raccolta di informazioni e includere il settore non alimentare; chiede una maggiore partecipazione dei deputati al Parlamento europeo alla supervisione del progetto; incoraggia il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, compresi i progetti pilota e nazionali, al fine di valutare in maniera approfondita i diversi aspetti dei prodotti di qualità differenziata;
8. sottolinea che, ai fini di un'effettiva applicazione della direttiva PCS, è fondamentale disporre di informazioni esaustive riguardo all'autorità pubblica responsabile di adottare misure e ai pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari, compresa la possibilità per i cittadini di presentare denunce online; deplora pertanto la mancanza di informazioni negli Stati membri interessati, i quali, pur avendo espresso preoccupazione in merito alla necessità di affrontare il problema dei prodotti di qualità differenziata, non rendono tali informazioni disponibili sui siti web delle autorità responsabili;
9. evidenzia che la Commissione ha già ricevuto notifica di nuove misure nazionali in materia di etichettatura intese ad avvertire i consumatori delle differenze nella composizione dei prodotti alimentari;
10. si compiace del fatto che, al fine di migliorare ulteriormente la protezione dei consumatori nell'UE e fornire sostegno alle imprese, la Commissione abbia avviato un programma di formazione online per aiutare le aziende a comprendere e applicare meglio i diritti dei consumatori nell'UE;
Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti
11. prende atto della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti; sottolinea che tale comunicazione è intesa ad aiutare le autorità nazionali a determinare se un'azienda, vendendo prodotti di qualità differenziata in diversi paesi, commette una violazione delle norme dell'UE in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori, e a fornire loro consigli su come cooperare tra loro; esprime preoccupazione per il fatto che l'approccio graduale proposto nella comunicazione per l'individuazione da parte delle autorità nazionali dei produttori che violano il diritto dell'UE non è attualmente applicato nella pratica dalle suddette autorità, il che potrebbe comportare una violazione dei diritti dei consumatori;
12. concorda con la Commissione sul fatto che nel mercato unico i consumatori, avendo una conoscenza generale dei principi della libera circolazione delle merci e della parità di accesso alle stesse, non si aspettano a priori che i prodotti di marca venduti in paesi diversi possano avere caratteristiche differenti; rammenta che, secondo la Commissione, da studi effettuati sulla fedeltà alla marca è emerso che nella mente dei consumatori i marchi fungono da certificato di qualità controllata e costante; concorda inoltre con la Commissione sul fatto che questo aspetto spiega il motivo per cui alcuni consumatori potrebbero aspettarsi che i prodotti di marca siano di qualità equivalente, se non esattamente identica, ovunque e in qualsiasi momento siano acquistati e che i proprietari del marchio li informino qualora decidano di modificare la composizione dei loro prodotti;
13. ritiene pertanto che l'inserimento di qualsiasi informazione supplementare, anche se indicata nel campo visivo principale di una confezione, sia insufficiente a meno che il consumatore non comprenda chiaramente che il prodotto in questione differisce dai prodotti dello stesso marchio apparentemente identici venduti in un altro Stato membro;
14. conviene inoltre con la Commissione sul fatto che, in tale contesto, i produttori non devono necessariamente offrire prodotti identici in aree geografiche diverse e che la libera circolazione dei beni non significa che ogni prodotto deve essere identico in qualsiasi luogo all'interno del mercato unico; pone in evidenza che gli operatori commerciali sono autorizzati a commercializzare e vendere merci con composizione e caratteristiche diverse sulla base di fattori legittimi, a condizione che rispettino appieno la normativa dell'UE; sottolinea tuttavia che la qualità di tali prodotti non dovrebbe differire quando vengono proposti ai consumatori in mercati diversi;
15. reputa fondamentale fornire informazioni accurate e facilmente comprensibili ai consumatori per far fronte alla questione dei prodotti di qualità differenziata; è convinto che, nel caso in cui un'azienda intenda immettere sul mercato di diversi Stati membri un prodotto differente per determinate caratteristiche, tale prodotto non possa essere etichettato e commercializzato in modo apparentemente identico;
16. osserva che la composizione di un prodotto di uno stesso marchio potrebbe presentare differenze accettabili e che i prodotti potrebbero differire in funzione delle preferenze regionali dei consumatori, dell'approvvigionamento di ingredienti locali, dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale o degli obiettivi di riformulazione; sottolinea che l'obiettivo non è definire o armonizzare i requisiti di qualità dei prodotti alimentari e che non è auspicabile imporre ai fabbricanti la composizione esatta dei diversi prodotti; ritiene tuttavia che le preferenze dei consumatori non dovrebbero essere utilizzate come scusa per abbassare il livello di qualità od offrire diversi livelli di qualità in mercati diversi; evidenzia che i consumatori devono essere chiaramente informati e consapevoli di tale adeguamento per ciascun prodotto e non essere informati solo in termini generali dell'esistenza di questa pratica consolidata;
17. ritiene che la comunicazione sia percepita come rivolta prevalentemente ai prodotti alimentari; è del parere che le disposizioni sull'applicazione delle norme in materia di protezione dei consumatori dovrebbero applicarsi a tutti i prodotti alimentari e non alimentari disponibili sul mercato unico in generale e che le etichette dei prodotti debbano essere leggibili per i consumatori e debbano riportare informazioni esaustive;
18. richiama l'attenzione sugli orientamenti della Commissione del 2016 sull'applicazione della direttiva PCS, dove si afferma che i "prodotti con lo stesso marchio e con confezioni identiche o simili possono presentare differenze in termini di composizione, a seconda del luogo di fabbricazione e del mercato di destinazione, cioè possono variare da uno Stato membro a un altro" e che ,"ai sensi della direttiva, le pratiche commerciali che promuovono prodotti con una composizione diversa non sono sleali di per sé"; sottolinea l'importanza dei documenti di orientamento della Commissione nel facilitare un'applicazione corretta e coerente della direttiva PCS; invita pertanto la Commissione a chiarire la relazione tra la comunicazione, gli orientamenti e il documento elaborato dal sottogruppo Mercato interno del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare;
19. prende atto che i metodi di controllo delle autorità nazionali competenti possono contemplare requisiti diversi; sottolinea che sono già state realizzate diverse analisi che potrebbero fungere da base per definire e attuare la metodologia comune di prova, anche se le loro metodologie differiscono e i risultati non sono stati valutati nello stesso modo; ritiene che sia opportuno indicare con chiarezza l'obiettivo del lavoro finalizzato all'elaborazione di una metodologia a guida del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, in modo da garantire un'interpretazione uniforme della metodologia che ne risulterà, ivi compresa una definizione di "differenza significativa", e da consentire alle autorità competenti di utilizzarla; segnala che individuare quale dei vari prodotti sia il prodotto più standard e, dunque, il "prodotto di riferimento" potrebbe in realtà ostacolare la valutazione complessiva in quanto vi è la possibilità che ciò sia troppo difficile da determinare;
20. si compiace degli sforzi profusi dalla Commissione per aiutare le autorità nazionali di contrasto a individuare le pratiche commerciali sleali nella commercializzazione dei prodotti; invita la Commissione a coordinare le autorità nazionali competenti a tale riguardo; sottolinea che il fine di tale metodologia è garantire che gli Stati membri raccolgano prove affidabili e comparabili su una base comune nonché contribuire a una valutazione complessiva della gravità e della diffusione del problema della qualità differenziata nel mercato unico; ricorda che il carattere fattuale delle pratiche sleali continuerà probabilmente a essere giudicato su base caso per caso, dal momento che l'atto consistente nel fuorviare il consumatore è sempre una questione la cui portata è subordinata al giudizio soggettivo dell'autorità o del tribunale competente;
21. accoglie con favore la decisione della Commissione di invitare le autorità competenti a incrementare negli Stati membri le prove di mercato che prevedono confronti tra i prodotti di diversi paesi e regioni; sottolinea tuttavia che, secondo la Commissione, tali prove dovrebbero essere effettuate impiegando un approccio comune, la cui elaborazione non è ancora stata ultimata; evidenzia la necessità di attenersi alla tabella di marcia affinché i risultati delle prove realizzate nel quadro dell'approccio comune di prova siano completi, vengano pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'UE in una banca dati pubblica e siano analizzati quanto prima e comunque entro la fine del 2018; pone inoltre l'accento sulla necessità di pubblicare rapidamente i risultati in parola informandone i consumatori e i produttori, al fine di creare maggiore consapevolezza al riguardo e di contribuire in tal modo a ridurre i casi di prodotti di qualità differenziata;
Altri aspetti della qualità differenziata
22. sottolinea che i marchi privati sono ormai una presenza fondamentale nel paniere della spesa dei consumatori e nell'ultimo decennio la loro quota di mercato è aumentata nella maggior parte delle categorie merceologiche in gran parte degli Stati membri; ritiene che i marchi privati, per non generare confusione fra i consumatori, non debbano dare l'impressione di essere un prodotto di marca; ribadisce che la questione dei marchi privati richiede un'attenzione particolare da parte della Commissione al fine di eliminare la confusione tra tali marchi e i prodotti di marca; osserva che il mercato unico è accessibile ai produttori e ai fabbricanti, ma è al contempo molto competitivo, con la presenza di alcuni marchi noti o percepiti in modo positivo ovunque nell'Unione;
23. rammenta che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a stabilire se la qualità differenziata abbia ripercussioni negative sulla produzione locale e regionale, in particolare sulle PMI; si rammarica che finora non siano stati presentati dati al riguardo dalla Commissione;
24. sottolinea che la contraffazione di prodotti di marca espone i consumatori a rischi per la salute e la sicurezza, mina la fiducia dei consumatori nei marchi e determina perdite in termini di entrate per i produttori; osserva che la gamma di prodotti contraffatti recuperati nell'UE continua a essere vasta e comprende quasi tutti i tipi di merci;
25. esprime preoccupazione per le restrizioni che sono imposte agli operatori commerciali relativamente all'acquisto di beni e che sono suscettibili di avere un impatto negativo sulla scelta del consumatore; esorta la Commissione a individuare i fattori che contribuiscono alla frammentazione del mercato unico delle merci e che limitano in maniera illegale la capacità dei consumatori di trarre pienamente beneficio dal mercato unico, con particolare riferimento alle restrizioni territoriali dell'offerta e alle loro implicazioni; invita la Commissione ad avvalersi della legislazione in materia di concorrenza, ove opportuno, al fine di contrastare tali pratiche;
26. sottolinea che le autorità nazionali competenti possono selezionare campioni ed effettuare prove solo sul territorio del loro Stato membro; evidenzia la necessità di rendere la cooperazione e la condivisione dei dati migliori, efficaci, trasparenti e rapide a livello transfrontaliero, in particolare lo scambio di informazioni sui prodotti potenzialmente non conformi e sulle eventuali pratiche sleali, tra le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori e dei prodotti alimentari, le associazioni dei consumatori e la Commissione, allo scopo di affrontare il problema della qualità differenziata nonché di migliorare e armonizzare l'applicazione della legislazione; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare con maggiore impegno a tale cooperazione; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione del regolamento rivisto sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, che rafforza i poteri di indagine e di esecuzione, migliora lo scambio di informazioni e di dati nonché l'accesso a qualsiasi informazione pertinente e prevede norme armonizzate che stabiliscono le procedure per il coordinamento delle misure di indagine e di esecuzione;
27. riconosce l'utilità delle indagini a tappeto, che costituiscono un'importante forma di coordinamento dell'applicazione della legislazione nel quadro del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, e invita la Commissione e gli Stati membri a potenziarle ulteriormente e ad ampliare la loro portata;
Raccomandazioni e ulteriori iniziative
28. pone in evidenza il valore di un dibattito pubblico ampio e tempestivo ai fini di una maggiore sensibilizzazione dei consumatori riguardo ai prodotti e alle loro caratteristiche; prende atto che alcuni fabbricanti e proprietari di marchi privati hanno già annunciato modifiche alle ricette o l'utilizzo di un unico standard di produzione a livello dell'UE; sottolinea che l'industria svolge un ruolo importante nell'offrire maggiore trasparenza e chiarezza con riguardo alla composizione e alla qualità dei prodotti e alle eventuali modifiche ivi apportate; accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di elaborare un codice di condotta a tale riguardo; chiede un maggiore coinvolgimento dei produttori e dei venditori al dettaglio, per il bene dei loro interessi, al fine di contribuire a trovare quanto prima una soluzione efficace alla situazione attuale, senza ricorrere a procedure esecutive, e di consentire ai consumatori europei di avere accesso a prodotti di pari qualità su tutto il mercato unico; invita i fabbricanti a vagliare la possibilità di inserire sull'imballaggio un logo che indichi che il contenuto e la qualità del prodotto commercializzato con lo stesso marchio sono uguali in tutti gli Stati membri;
29. invita le organizzazioni di consumatori, le organizzazioni della società civile e le autorità nazionali notificate, responsabili dell'attuazione della direttiva PCS e di altre normative pertinenti, a svolgere un ruolo più attivo nel dibattito pubblico e in termini di informazione ai consumatori; è convinto che le organizzazioni di consumatori potrebbero fornire un contributo significativo nel contrastare il problema della qualità differenziata; invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere il loro sostegno alle organizzazioni nazionali di consumatori, attraverso meccanismi finanziari e giuridici, affinché queste ultime possano rafforzare le loro capacità, sviluppare attività di prova, realizzare test comparativi e, di concerto con le autorità competenti, contribuire a individuare e svelare i casi di differenziazione sleale dei prodotti; reputa inoltre opportuno promuovere uno scambio di informazioni transfrontaliero potenziato tra le associazioni di consumatori;
30. ritiene, sulla base delle esperienze pregresse, che le autorità competenti non siano state in grado di affrontare in maniera efficace alcun caso specifico di qualità differenziata a livello nazionale, né di garantire l'applicazione della legislazione vigente, o che abbiano tentato di farlo solo in misura minima, in parte a causa della mancanza di disposizioni giuridiche esplicite a livello UE; rammenta che gli Stati membri, essendo responsabili dell'applicazione della direttiva PCS, dovrebbero assolvere tale compito in modo da garantire che i consumatori non siano fuorviati da pratiche commerciali sleali; ribadisce che, al fine di garantire un'applicazione efficace della legislazione, gli Stati membri dovrebbero assicurare capacità tecniche, finanziarie e umane adeguate alle autorità nazionali competenti; invita gli Stati membri a mettere a disposizione dei consumatori uno spazio per la presentazione di denunce e la conduzione di indagini, nonché a fornire loro quante più informazioni possibile sui loro diritti e le loro opzioni nel quadro dell'applicazione della legislazione esistente e sugli obblighi dei venditori di informarli sulla composizione e, ove opportuno, l'origine dei prodotti;
31. richiama l'attenzione sul fatto che la questione dei prodotti di qualità differenziata è direttamente correlata all'essenza del funzionamento del mercato unico e alla fiducia dei consumatori – aspetti che sono entrambi in gioco – e richiede pertanto, tra le altre cose, una soluzione a livello dell'Unione attraverso misure direttamente applicabili; è convinto che, data la possibilità di intervento a livello nazionale, un'azione a livello dell'Unione salvaguarderebbe l'integrità del mercato unico; invita la Commissione a creare una mappa delle norme nazionali esistenti per i prodotti alimentari e non alimentari nell'UE e a valutare la loro pertinenza in relazione ai casi di qualità differenziata sul mercato unico;
32. chiede che siano sviluppati con urgenza a livello dell'UE capacità e meccanismi per un'unità di monitoraggio e vigilanza in seno a un organo esistente dell'UE (JRC, Autorità europea per la sicurezza alimentare, o altri), mantenendo al minimo la burocrazia, al fine di controllare la corrispondenza della composizione degli ingredienti e il dosaggio proporzionale degli stessi nei prodotti alimentari con marchio e imballaggio identici e di esaminare le analisi comparative condotte in laboratorio per identificare le pratiche commerciali sleali nella commercializzazione dei prodotti alimentari;
33. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a "Un 'New Deal' per i consumatori", che mira a contrastare il problema dei prodotti di qualità differenziata emendando l'articolo 6 della direttiva PCS, in modo da includere tra le pratiche commerciali sleali la commercializzazione di un prodotto come prodotto identico allo stesso prodotto commercializzato in diversi altri Stati membri se tali prodotti hanno un composizione o caratteristiche differenti; osserva tuttavia che la proposta contiene altresì alcune disposizioni di dubbia comprensione che è necessario chiarire al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione corrette;
34. è tuttavia fortemente convinto che modificare l'allegato I della direttiva PCS introducendo, nella "lista nera" che definisce le pratiche proibite in qualsiasi circostanza, un'altra voce che indichi esplicitamente i prodotti di qualità differenziata della stessa marca nel momento in cui risultino discriminatori e non rispettino le aspettative dei consumatori sarebbe il modo più efficace per far fronte ai casi ingiustificati di qualità differenziata;
35. sottolinea che il processo legislativo dovrebbe portare a una chiara definizione di ciò che può essere considerato qualità differenziata e delle modalità con cui ogni caso dovrebbe essere valutato e affrontato dalle autorità competenti; evidenzia, a tale riguardo, che l'elenco aperto dei cosiddetti "fattori legittimi" potrebbe minare la capacità delle autorità competenti di effettuare valutazioni e applicare la legislazione; esprime preoccupazione per il fatto che l'utilizzo del concetto di "preferenze definite dei consumatori" nel valutare se la differenziazione nella composizione di un prodotto possa essere giustificata o meno potrebbe portare a interpretazioni contrastanti tra le autorità competenti;
36. invita la Commissione ad ampliare il mandato conferito al JRC, affinché lavori a una metodologia armonizzata a livello europeo per confrontare le caratteristiche dei prodotti non alimentari nonché a orientamenti volti a migliorare la trasparenza dei prodotti entro il termine di un anno, e la invita a valutare i risultati dei test; insiste sul fatto che, nell'ottica di avviare uno scambio di migliori pratiche nel settore, il JRC dovrebbe altresì adoperarsi per cooperare con le autorità degli Stati membri che, pur avendo già effettuato prove dei prodotti, non ne hanno comunicato i risultati alle autorità nazionali degli altri Stati membri;
37. sottolinea che la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, così come la tutela dei consumatori da pratiche ingannevoli, sono questioni di massima priorità; rammenta alla Commissione il suo impegno a monitorare meglio e a potenziare la corretta applicazione della legislazione dell'UE; ritiene che le autorità nazionali competenti dovrebbero controllare in maniera efficace il rispetto della normativa vigente in materia;
38. accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la trasparenza degli studi scientifici nel settore della sicurezza alimentare a seguito delle preoccupazioni manifestate dai cittadini, allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto basate su una valutazione dei rischi affidabile e fondata su elementi scientifici;
39. invita le autorità nazionali in materia alimentare a stabilire, caso per caso, se le pratiche sospettate di essere discriminatorie sono effettivamente illegali, sulla base delle disposizioni della direttiva PCS e della loro interazione con gli obblighi in materia di pratiche leali d'informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
40. osserva che le pratiche della qualità differenziata riguardano tutti i cittadini dell'UE, anche quando questi si spostano da uno Stato membro all'altro;
41. sottolinea, tuttavia, che le differenze sostanziali nei prodotti per bambini, come gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, non possono essere giustificate solo in base alle preferenze di gusto regionali;
42. respinge con fermezza le affermazioni di alcuni produttori secondo cui le modifiche della composizione e/o della qualità dei prodotti hanno lo scopo di adeguare i prezzi alle attese dei consumatori; evidenzia che diversi studi hanno dimostrato che i prodotti di qualità inferiore sono spesso più costosi rispetto alle loro controparti di qualità superiore in altre parti dell'UE;
43. incoraggia fortemente l'uso del principio dell'economia circolare nell'imballaggio dei prodotti e sottolinea che, nel caso in cui l'imballaggio di un prodotto in uno Stato membro segua questo principio, il produttore dovrebbe compiere sforzi concertati per garantire che ciò si applichi a tutti i prodotti commercializzati con lo stesso marchio nello stesso tipo di imballaggio in tutta l'UE e non solo;
44. sottolinea che alcuni casi di prodotti di qualità differenziata sono dovuti alla mancata applicazione della legislazione dell'UE; invita le autorità degli Stati membri ad applicare con urgenza le norme dell'UE esistenti in materia di etichettatura degli alimenti, anche per quanto concerne, ad esempio, la carne separata meccanicamente;
o o o
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.