Indice 
Testi approvati
Giovedì 25 ottobre 2018 - Strasburgo
Importazione di beni culturali ***I
 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Recupero di denaro e attività da paesi terzi nei casi di frode
 Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario ***I
 Medicinali veterinari ***I
 Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati ***I
 Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ***I
 Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ***I
 Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
 Ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea ***I
 Ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali ***I
 Aumento della violenza neofascista in Europa
 Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne
 Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice (Polonia) (COP 24)
 14a riunione della convenzione sulla diversità biologica (COP14)
 Occupazione e politiche sociali della zona euro
 Utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e conseguenze sulla protezione dei dati
 Uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul
 Situazione nel Mar d'Azov
 Situazione in Venezuela
 Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi
 Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire!
 Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali

Importazione di beni culturali ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.
(1)  Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dal traffico illegale, dalla perdita o dalla distruzione di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.
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24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.
25 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  In considerazione dell'impegno dell'Unione a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione degli oggetti commerciati, scavati od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente conduce al commercio e al traffico illegali di beni culturali, in particolare se il commercio e il traffico illegali hanno origine in un contesto di conflitto armato, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle caratteristiche regionali e locali dei popoli e dei territori, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.
(2)  I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità. Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà, pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, mentre l'assenza di solide misure legislative internazionali o la relativa inefficace applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Il saccheggio di siti archeologici e il commercio di oggetti del patrimonio culturale portati alla luce illegalmente sono reati gravi, che provocano danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illegale di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione delle culture. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'importazione nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati, in special modo se tali beni sono stati esportati da organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di capacità sufficienti per combattere il traffico di beni culturali e il relativo commercio illegale. Tali autorità possono anche essere oggetto di corruzione o di altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. In considerazione della insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, dovrebbe essere possibile possedere tali oggetti soltanto a determinate condizioni. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione, l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.
(3)  Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che determinate importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata nel territorio doganale dell'Unione, sulla base di processi, procedure e strumenti amministrativi esistenti volti a conseguire un'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
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1 bis Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  È opportuno che le norme comuni disciplinino il trattamento doganale dei beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione, ossia sia la loro immissione in libera pratica sia il loro vincolo a un regime doganale speciale diverso dal transito.
(4)  È opportuno che le norme comuni disciplinino l'introduzione e l'importazione dei beni culturali non unionali nel territorio doganale dell'Unione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ledere il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.
(5)  Ѐ opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche (e ai cosiddetti "porti franchi") abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano potenziali contesti per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione, tranne qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.
(6)  È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 (la "convenzione UNESCO del 1970"), e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.
(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti, creati, rimossi o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o del paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. In casi eccezionali, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e l'autorità competente consideri tale circostanza ben documentata e sostenuta da prove, o se i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'impiego temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, e il detentore non è in grado di fornire i documenti richiesti, in quanto tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine, la domanda è accompagnata dagli opportuni documenti giustificativi e dalle informazioni atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari o che dimostrino mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari.
Emendamenti 10 e 11
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  L'articolo 5 della convenzione dell'UNESCO del 1970 prevede l'istituzione di uno o più servizi nazionali per la protezione del patrimonio culturale degli Stati membri aderenti a tale convenzione contro l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegali. In conformità di tale convenzione, i servizi nazionali in questione dovrebbero essere dotati di personale qualificato e in numero sufficiente, al fine di garantire tale protezione e di consentire la necessaria collaborazione attiva tra le autorità competenti degli Stati membri aderenti a tale convenzione nel settore della sicurezza e della lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in particolare nelle zone di crisi. Gli Stati membri che sono già parti contraenti di tale convezione dovrebbero gli impegni previsti e gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata sono tenuti a provvedervi con carattere di urgenza.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.
(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso le frontiere esterne dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età e di valore. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima per la maggior parte delle categorie di beni culturali, conformemente al regolamento (CE) n. 116/2009 e alle disposizioni della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995, nonché una soglia finanziaria per determinate categorie di beni culturali di cui all'allegato I. A determinate categorie di beni culturali non dovrebbe applicarsi una soglia finanziaria in quanto necessitano di una protezione rafforzata a causa di un maggiore rischio di furto, perdita o distruzione. La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.
(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici ed elementi di monumenti, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di in cui è prevista l'importazione prima dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo, o dimostrare mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Tenuto debito conto del rischio e dell'applicazione dei principi di due diligence, l'esportazione lecita dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, dovrebbe essere comprovata mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova (certificati di esportazione o licenze di esportazione rilasciati dal paese di origine, un documento standardizzato conforme allo standard rappresentato dall'Object ID, che rappresenta lo standard internazionale per descrivere gli oggetti culturali, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto), atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda dovrebbe includere una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo ed entro i termini specificati.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Tenuto conto della particolare natura dei beni, il ruolo degli esperti culturali all'interno delle autorità doganali è estremamente importante in quanto essi dovrebbero potere, ove necessario, richiedere ulteriori informazioni al dichiarante e analizzare i beni culturali mediante un esame fisico.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.
(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione elettronica, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento elettronico standardizzato. È opportuno utilizzare un documento standardizzato secondo lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. La dichiarazione elettronica dovrebbe includere anche i certificati o le licenze di esportazione rilasciati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, fornendo la prova che i beni culturali in questione sono stati esportati da tale paese a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di origine o paese terzo o fornendo la prova dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso in cui la legislazione del paese di origine o del paese terzo non preveda il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore dovrebbe contenere altresì qualsiasi altro documento giustificativo ed elementi di prova appropriati, tra cui titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto. Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno. Le informazioni fornite alle autorità competenti sotto forma di dichiarazione elettronica dovrebbero consentire loro di adoperarsi ulteriormente qualora, sulla base di un'analisi del rischio, ritengano che tali beni possano essere oggetto di un'importazione illegale.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.
(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione e di ricerca accademica e ai fini di una collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali, non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. Tuttavia, qualora i beni culturali siano acquisiti e rimangano all'interno del territorio dell'Unione, dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, a seconda della categoria dei beni culturali.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.
(13)  È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale con l'intento di restituirli al loro paese di origine o al paese terzo dal quale sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente, senza la presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima e finanziaria per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato I a seguito di modifiche della nomenclatura combinata, e di stabilire un secondo allegato (allegato II) con un elenco di paesi e codici della nomenclatura combinata basati sulle "Liste rosse degli oggetti culturali a rischio" redatte e modificate dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM). È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
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27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.
(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, garantendo nel contempo condizioni adeguate per la conservazione e tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni culturali. Tali modalità dovrebbero applicarsi anche ai modelli e ai moduli elettronici standardizzati per le domande di licenza di importazione, e per quanto concerne un elenco delle motivazioni in base alle quali tale domanda potrebbe essere respinta, nonché alle dichiarazioni dell'importatore e ai documenti di cui sono corredate, così come a ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento per via elettronica degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. L'istituzione di tale banca dati può far parte del programma di lavoro stabilito a norma dell'articolo 280 di detto regolamento. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.
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28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le disposizioni applicabili in materia di controllo e verifica doganali sono quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.
(16)  È opportuno raccogliere per via elettronica informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali e far sì che siano condivise tra gli Stati membri e la Commissione, affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. Ai fini della trasparenza e del controllo pubblico, è opportuno rendere pubbliche quante più informazioni possibile. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere per via elettronica informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali29 mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.
(17)  La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali mirano tra l'altro a rafforzare la formazione e le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).
29 COM(2014)0527: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  È necessario istituire campagne di sensibilizzazione rivolte agli acquirenti di beni culturali per quanto riguarda il rischio rappresentato dai beni illegali e assistere gli operatori del mercato nella loro comprensione e applicazione del presente regolamento. Nella diffusione di tali informazioni gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i pertinenti punti di contatto nazionali e altri servizi di fornitura di informazioni.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter)  La Commissione dovrebbe assicurare che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica adeguata agevolando lo scambio di informazioni con le stesse ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le MPMI stabilite nell'Unione che importano beni culturali dovrebbero pertanto beneficiare del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione.
(18)  Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre notificare alla Commissione i casi in cui si applicano sanzioni. È auspicabile conseguire condizioni di parità e un approccio coerente e quindi è opportuno che le sanzioni in ciascuno Stato membro siano simili per natura ed effetto.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.
(19)  È opportuno che la Commissione adotti senza indugio norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli elettronici standardizzati appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'entrata dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.
Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'introduzione e l'importazione dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
Il presente regolamento non si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione.
Il presente regolamento si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di origine o di tale paese terzo.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
a)  "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;
a)  "beni culturali": qualsiasi pezzo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate negli allegati e soddisfa le soglie di età minima e finanziaria ivi indicata;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  "importazione di beni culturali":
i)  immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; o
ii)  vincolo di beni a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:
a.  deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,
b.  uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale,
c.  perfezionamento attivo;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
b)  "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o scoperti i beni culturali;
b)  "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio i beni culturali sono stati creati, scoperti, rimossi, o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o un paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali stati creati o scoperti;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c
c)  "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;
c)  "paese terzo": l'ultimo paese diverso dal paese di origine in cui i beni culturali sono stati detenuti prima di essere stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione;
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d
d)   "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;
soppresso
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)
h bis)  "Object ID": lo standard internazionale adottato dall'UNESCO per descrivere i beni culturali e che riunisce un insieme unico di dati sui beni culturali;
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)
h ter)  "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.
2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato I a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare le soglie di età minima e di valore nell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 116/2009.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II che elenca i paesi e le categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un particolare rischio di traffico illegale, sulla base della banca dati delle liste rosse di beni culturali a rischio pubblicata dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM). La Commissione provvede affinché l'allegato II sia periodicamente aggiornato.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
Entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione
Introduzione e importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.
1.  È vietata l'introduzione di beni culturali rimossi dal territorio di un paese di origine in violazione del diritto internazionale e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo.
L'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è consentita solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  L'avvenuta importazione di beni culturali non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica;
a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione, di ricerca accademica e di collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis)  I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di fiere d'arte devono essere acquisiti e rimanere all'interno del territorio dell'Unione;
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
b)  al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.
b)  al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo di garantirne la sicurezza o la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, con l'intento di restituire tali beni al loro paese di origine o al paese terzo verso cui sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente;
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  ai beni culturali restituiti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/60/UE.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali a fini di protezione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti c) d) e h) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.
1.  L'importazione nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti A1 e A2 dell'allegato I è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.
Il presente articolo si applica unicamente ai beni di cui al primo comma se figurano nell'elenco dei paesi e dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato II, se tale elenco è utilizzato per il paese di origine dal quale sono esportati i beni culturali e se il paese di origine dei beni culturali è noto.
Il presente articolo si applica anche ai beni culturali elencati unicamente nell'allegato II e importati nel territorio doganale dell'Unione da un paese di origine o da un paese terzo.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
2.  Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione. La domanda deve essere accompagnata da un appropriato documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari. La domanda contiene:
—  certificati di esportazione o titoli di esportazione;
—  un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;
—  titoli di proprietà;
—  fatture;
—  contratti di vendita;
—  documenti assicurativi o di trasporto;
Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:
a)  non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o
b)  i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine,
la domanda è accompagnata da documenti giustificativi appropriati e informazioni attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di di tali disposizioni legislative e regolamentari.
I documenti di accompagnamento includono:
—  certificati di esportazione o titoli di esportazione;
—  un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;
—  titoli di proprietà;
—  fatture;
—  contratti di vendita; nonché
—  documenti assicurativi o di trasporto.
Qualora i documenti di accompagnamento non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  L'autorità competente dello Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
3.  L'autorità competente del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante o aggiuntivo entro ventuno giorni dalla ricezione della domanda.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. La domanda può essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:
4.  L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. In caso di rilascio della licenza di importazione, l'autorità competente registra tale licenza per via elettronica. L'autorità competente respinge la domanda sulla base delle seguenti motivazioni:
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a
a)  nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
a)  se non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'esportazione o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari; oppure, nei casi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 2 bis, se sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo in vigore al momento dell'esportazione, o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b
b)  nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
soppresso
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c
c)  l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.
c)  l'autorità competente dispone di motivazioni ragionevoli e verificabili per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
c bis)  se la domanda di licenza di importazione per un bene culturale è stata precedentemente respinta dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione per il medesimo bene culturale e non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che non siano già stati presentati in connessione alla domanda respinta;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)
c ter)  se l'esportazione lecita direttamente dal paese di origine non può essere dimostrata mediante documenti giustificativi e di prova appropriati, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, Object ID se disponibile, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  L'autorità competente può respingere la domanda se dinanzi ad autorità giurisdizionali sono pendenti richieste di restituzione o di risarcimento danni presentate dalle autorità del paese di origine.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 4 è accompagnata da una motivazione che comprende informazioni sulla procedura di ricorso e che è comunicata al richiedente interessato al momento della sua adozione.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)
4 quater.  La domanda include una dichiarazione attestante che gli oggetti non sono stati in precedenza oggetto di una domanda o, in caso di un precedente rifiuto, reca le ragioni del rifiuto e contiene elementi di prova supplementari che non erano disponibili al momento in cui la domanda era stata presa precedentemente in considerazione.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)
4 quinquies.  Se uno Stato membro respinge una domanda elettronica, tale rigetto e le motivazioni che ne erano alla base sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. In caso di sospetto di traffico illecito, gli Stati membri informano anche le altre autorità pertinenti quali INTERPOL ed EUROPOL.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1
Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
Gli Stati membri designano senza indugio le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6
6.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
6.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale domanda, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, anch'essi da presentare per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.
1.  L'importazione nel territorio doganale dell'Unione dei beni culturali di cui all'allegato all'allegato I, punti da 3 a 14, parte A, è subordinata alla presentazione da parte del titolare dei beni di una dichiarazione elettronica dell'importatore alle autorità doganali del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione.
Il presente articolo si applica anche ai beni culturali di cui ai punti A1 e A2 i cui codici della nomenclatura combinata non figurano nell'allegato II.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
2.  La dichiarazione dell'importatore è registrata elettronicamente. Essa comprende:
a)  una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;
b)  un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;
c)  certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di origine, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:
a)  non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o
b)  i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni dal paese di origine,
la dichiarazione dell'importatore consiste in:
a)  una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;
b)  un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; nonché
c)  certificati o licenze di esportazione rilasciati dal paese terzo, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
Nel caso in cui le disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo non prevedano il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore contiene anche qualsiasi altro documento giustificativo e prove appropriati, compresi titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Micro, piccole e medie imprese
La Commissione assicura che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, che comprenda la promozione di punti di contatto nazionali in collaborazione con gli Stati membri e la realizzazione di un sito Internet dedicato contenente tutte le informazioni pertinenti, e agevola lo scambio di informazioni tra le MPMI e i pertinenti punti di contatto nazionali quando riceve richieste di informazioni ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Utilizzo del sistema elettronico
1.  Tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e i dichiaranti ai sensi degli articoli 4 e 5, ad esempio per quanto concerne lo scambio di dichiarazioni, domande o decisioni, sono effettuati per via elettronica.
2.  La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui al paragrafo 1. Essa adotta atti di esecuzione per stabilire:
–  le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 1;
–  le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri mediante il sistema elettronico.
Gli Stati membri cooperano con la Commissione per sviluppare, aggiornare e impiegare il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 e per archiviare le informazioni in conformità del presente regolamento.
3.  Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i dichiaranti e le autorità competenti dovrebbero svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e al regolamento (UE) .../...*
__________________
1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2017/0003(COD).
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Controllo e verifica doganali
1.  La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.
2.   Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.
3.   Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.
4.  Al momento della presentazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, la quantità dei beni deve essere espressa mediante l'unità supplementare indicata nell'allegato.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1
Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per autorizzare l'importazione dei beni culturali. Qualora applichino tale limitazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
1.  Le autorità competenti sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. In caso di trattenimento dei beni culturali, sono garantite adeguate condizioni di conservazione, conformemente alle condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.
2.  La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante.
3.  Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi, con la possibilità di prorogarlo di altri tre mesi su decisione motivata delle autorità doganali. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante. Le autorità degli Stati membri provvedono affinché, al momento della restituzione dei beni culturali al paese di origine, quest'ultimo non sia interessato da una crisi armata che non consente di garantire la sicurezza dei beni culturali. In tal caso, il bene culturale rimane nell'Unione fino a quando la situazione nel paese di origine non sia stabilizzata.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Le autorità doganali ne informano immediatamente il paese di origine o, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine dei beni culturali, il paese terzo, nonché EUROPOL e INTERPOL, a seconda dei casi, dopo aver preso la decisione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  Qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali in transito attraverso il territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
Cooperazione amministrativa
Cooperazione amministrativa e utilizzo del sistema elettronico
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Può essere sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.
2.  È sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. Un siffatto sistema affronta il ricevimento, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il sistema elettronico di cui al paragrafo 2 può essere consultato dagli Stati membri nel trattamento delle domande presentate in relazione alle licenze di esportazione richieste a norma del regolamento (CE) n. 116/2009. Tali domande possono fare direttamente riferimento alle informazioni contenute nel sistema elettronico.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione,
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Tali atti di esecuzione sono adottati entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento avviene solo ai fini della protezione efficace dalla perdita di beni culturali, della preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e della prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti nell'Unione di patrimonio culturale trafugato.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  Tutti i dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità e trattati dallo stesso e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3 e 5, in particolare alla presentazione di informazioni false al fine di importare i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di conseguire condizioni di parità e un approccio coerente gli Stati membri applicano sanzioni che sono simili per natura ed effetto. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma -1 (nuovo)
Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali quali l'UNESCO, l'Interpol, l'Europol, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e il Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci, e commissionare attività di ricerca pertinenti e lo sviluppo di norme ove appropriato.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1
Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizza:
i.   attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione per le autorità, i punti di contatto nazionali e gli operatori professionali interessati al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento;
ii.  azioni per promuovere l'effettiva cooperazione dei paesi di origine; e
iii.  uno scambio di migliori pratiche volto a promuovere l'applicazione uniforme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le pratiche appropriate degli Stati membri in cui già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vige una legislazione nazionale sull'importazione di beni culturali.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Tali attività, campagne e azioni si fondano sull'esperienza tratta da programmi attualmente esistenti, compresi quelli promossi dall'OMD e dalla Commissione.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Cooperazione con paesi terzi
Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione facilita e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi.
La Commissione può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da...[l'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto].
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di … anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
b)  informazioni relative a violazioni del presente regolamento;
b)  informazioni relative a violazioni del presente regolamento e alle sanzioni applicate;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2
A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.
A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi dalla ricezione del questionario per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Sulla base delle risposte degli Stati membri ai questionari di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima possibile le informazioni richieste.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni.
2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento due anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni quattro anni. Tale relazione è resa pubblica. Essa tiene conto dell'attuazione pratica, compreso l'impatto sugli operatori economici dell'Unione, in particolare sulle MPMI. La relazione confronta l'attuazione da parte dello Stato membro, compresa una valutazione del grado di applicazione uniforme del regolamento dalla data della precedente relazione. Tale valutazione tiene conto anche delle disposizioni relative all'istituzione e all'applicazione di sanzioni, nonché della misura in cui esse offrono condizioni di parità tra gli Stati membri. Se necessario, la relazione può formulare raccomandazioni per affrontare l'applicazione inadeguata del presente regolamento da parte degli Stati membri.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La relazione di cui al paragrafo 2 tiene conto dell'impatto del presente regolamento sul campo, ivi incluso il suo impatto sugli operatori economici dell'Unione, comprese le MPMI. La relazione fornisce elementi di prova concernenti le diverse performance nazionali, contiene una valutazione dell'uniformità di attuazione e applicazione del presente regolamento nel periodo interessato e fornisce raccomandazioni per affrontare le carenze attuative da parte degli Stati membri.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3
Beni culturali di cui all'articolo 2, paragrafo 1
Beni culturali di cui all'articolo 2 - paragrafo 1 - lettera a
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

 

 

–  scavi e ritrovamenti terrestri o subacquei

9705 00 00

 

–  siti archeologici

9706 00 00

 

–  collezioni archeologiche

 

2.

Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00 9706 00 00

3.

Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale1bis

9701

4.

Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto1bis

9701

5.

Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale1bis

6914

9701

6.

Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali1bis

Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale1bis diverse da quelle alla categoria 1

9703 00 00

8.

Fotografie, film e relativi negativi1bis

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione1bis

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00 9706 00 00

11.

Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

12.

Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Collezioni1ter ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia o anatomia;

9705 00 00

 

b)  Collezioni1ter aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

14.

Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00 Capitoli 86-89

15.

Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 ad A.14

 

 

a)  aventi fra 50 e 100 anni

 

 

giocattoli, giochi

Capitolo 95

 

articoli di vetro

7013

 

articoli di oreficeria

7114

 

mobili

Capitolo 94

 

strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

 

strumenti musicali

Capitolo 92

 

orologeria

Capitolo 91

 

articoli di legno

Capitolo 44

 

articoli di ceramica

Capitolo 69

 

arazzi

5805 00 00

 

tappeti

Capitolo 57

 

carta da parati

4814

 

armi

Capitolo 93

 

b)  aventi più di 100 anni

9706 00 00

______________

1bis Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

1ter Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: "gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato".

Gli oggetti culturali rientranti nelle categorie da A.1 ad A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore alle soglie finanziarie di alla lettera B.

B.  Soglie finanziarie applicabili a talune categorie di cui alla lettera A (in EUR)

Valore:

Indipendentemente dal valore:

1 (reperti archeologici)

2 (smembramento di monumenti)

9 (incunaboli e manoscritti)

12 (archivi)

15 000

5 (mosaici e disegni)

6 (incisioni)

8 (fotografie)

11 (carte geografiche stampate)

30 000

4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50 000

7 (arte statuaria)

10 (libri)

13 (collezioni)

14 (mezzi di trasporto)

15 (altri oggetti)

150 000

3 (quadri)

Il rispetto delle condizioni relative al valore finanziario deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore finanziario è quello dell'oggetto culturale nel mercato internazionale.

I valori espressi in EUR nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle valute nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle valute nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore giornaliero di tali valute, espresso in euro, nel corso del periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in valuta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Allegato I ter (nuovo)
Allegato I ter
Paesi e categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un rischio particolare di traffico illecito
[Da stabilire a cura della Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 bis)]

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0308/2018).


Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Recupero di denaro e attività da paesi terzi nei casi di frode
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE – Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la diciottesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 2017,

–  vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(1),

–  visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")(2),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 7 aprile 2016, su un piano d'azione sull'IVA: Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)0148),

–  vista la relazione della Commissione del 3 settembre 2018 intitolata "Ventinovesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2017)" (COM(2018)0553) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnano (SWD(2018)0381 fino a 0386),

–  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(3),

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(4),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni su azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)(5) (risoluzione CRIM) e la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM(6),

–  vista la relazione speciale Eurobarometro 470,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla lotta contro le frodi doganali e la protezione delle risorse proprie dell'UE (O-000066/2018),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0298/2018),

A.  considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbe essere un elemento fondamentale della politica dell'UE volta a rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo un utilizzo corretto ed efficace del loro denaro;

B.  considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri costituisce un contesto problematico per lottare contro la frode e che manca una legislazione omogenea a livello europeo in materia di lotta alla criminalità organizzata;

C.  considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che gli Stati membri adottano, per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari;

D.  considerando che la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea(7) introduce norme minime a livello dell'UE relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale;

E.  considerando che la proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (2016/0412(COD)), presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2016, introduce strumenti di cooperazione standardizzati tra gli Stati membri;

F.  considerando che nessuno di tali strumenti può applicarsi ai paesi terzi;

G.  considerando che il regolamento (UE) 2017/1939, e in particolare l'articolo 104, prevede mezzi di cooperazione con i paesi terzi;

H.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, della Convenzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198) afferma: "Ciascuna parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per esigere che, in relazione a uno o più reati gravi quali definiti dal diritto nazionale, l'autore del reato dimostri l'origine dei presunti proventi o di altri beni passibili di confisca, nella misura in cui tale requisito sia coerente con i principi del proprio diritto interno";

I.  considerando che a livello regionale e mondiale varie convenzioni e meccanismi in materia di confisca e di recupero dei beni sono stati sviluppati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16 maggio 2005 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990; che, tuttavia, per vari motivi tali strumenti non sempre consentono il recupero efficace e tempestivo dei beni rubati;

J.  considerando che la questione è stata designata dall'UE come una delle priorità della politica estera e di sicurezza comune; che al riguardo sono in corso di attuazione progetti pilota e progetti preparatori;

K.  considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode(8), l'OLAF ha il mandato di svolgere indagini ovunque siano spesi fondi dell'UE, anche nei paesi terzi che da essa ricevono assistenza;

L.  considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF può concludere accordi di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi terzi, previo coordinamento con i servizi competenti della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna;

1.  sottolinea il costante problema dei finanziamenti UE perduti a causa di casi di frode nei quali sono trasferiti fondi verso paesi terzi;

2.  sottolinea la necessità, a fine preventivo, di evitare lo spostamento di fondi tramite intermediari finanziari operanti in giurisdizioni non trasparenti e non cooperative;

3.  sottolinea con preoccupazione che anche i fondi provenienti da paesi terzi possono essere trasferiti in modo fraudolento nell'UE; sottolinea che i risultati dell'azione preparatoria finanziata dall'UE e condotta dall'l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) per sostenere i paesi della primavera araba nell'attuazione del recupero di attività dovrebbero tradursi in un più ampio programma permanente dell'UE per il recupero delle attività;

4.  sottolinea la necessità di subordinare l'erogazione dei fondi alla pubblicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva dei beneficiari, al fine di facilitare il recupero di attività in caso di frode;

5.  sottolinea che purtroppo l'UE ha finora concluso accordi in materia di assistenza giuridica reciproca solo con alcuni paesi terzi, quali il Giappone, il Liechtenstein, la Norvegia e gli Stati Uniti, sebbene si sospetti che siano trasferiti fondi anche ad altre giurisdizioni; invita la Commissione a promuovere sforzi per raggiungere accordi con i paesi terzi beneficiari di finanziamenti dell'UE;

6.  deplora che molti Stati membri debbano attualmente basarsi su accordi bilaterali e che non vi sia alcun approccio dell'UE a tale grave problema; sottolinea pertanto la necessità di un approccio più unificato;

7.  invita l'UE a presentare quanto più rapidamente possibile la sua domanda di adesione al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) e a tenere informato il Parlamento in proposito;

8.  invita la Commissione a rafforzare la sua posizione negli accordi firmati dall'UE con paesi terzi aggiungendo clausole antifrode; deplora che non siano disponibili dati sull'importo dei fondi UE persi annualmente a causa di casi di frode connessi al trasferimento di denaro verso paesi terzi; invita la Commissione a calcolare l'importo dei fondi UE perduti;

9.  invita la Commissione ad effettuare una valutazione dei rischi delle norme dell'UE che facilitano il trasferimento illegale di denaro al di fuori dell'UE e a eliminare i punti sensibili di tali leggi;

10.  invita la Commissione ad elaborare un metodo standardizzato di raccolta dei dati, identico per tutti gli Stati membri, che consenta di individuare il trasferimento di attività fraudolente nei paesi terzi con l'obiettivo di creare il prima possibile una banca dati centrale dell'UE; sottolinea che tale meccanismo già esiste per combattere il riciclaggio di denaro e che tale meccanismo potrebbe essere ampliato;

11.  sottolinea che la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16 maggio 2005 e la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990 costituiscono strumenti importanti per agevolare la cooperazione con i paesi terzi in materia di congelamento e recupero dei beni; accoglie con favore la conclusione positiva dei negoziati sulla proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca e osserva che i suoi elementi principali potrebbero costituire una base utile per cooperare con i paesi terzi nel contesto delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali di cui l'UE è parte;

12.  deplora che non tutti gli Stati membri dell'UE abbiano accettato di far parte della Procura europea; ribadisce che è importante che l'EPPO diventi l'attore chiave di qualsiasi futuro meccanismo di recupero nei paesi terzi e che ciò esige che venga riconosciuto a tal fine come un'autorità competente, in conformità dell'articolo 104 del regolamento EPPO, negli attuali e futuri accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sul recupero dei beni, in particolare nelle convenzioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

(1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(2) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(3) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
(4) GU L 312, del 23.12.1995, pag. 1.
(5) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.
(6) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 96.
(7) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.
(8) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.


Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario ***I
PDF 114kWORD 56k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0557),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0142/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2015(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0035/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

P8_TC1-COD(2014)0256


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/5.)

(1) GU C 242 del 23.7.2015, pag. 39.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 10 marzo 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0088).


Medicinali veterinari ***I
PDF 114kWORD 60k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0558),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0164/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2015(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0046/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

P8_TC1-COD(2014)0257


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/6.)

(1) GU C 242 del 23.7.2015, pag. 54.
(2) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 12.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 10 marzo 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0087).


Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati ***I
PDF 114kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0556),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0143/2014),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2015(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 maggio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0075/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio

P8_TC1-COD(2014)0255


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/4.)

(1) GU C 242 del 23.7.2015, pag. 54.


Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ***I
PDF 336kWORD 138k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0275),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0171/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0202/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

P8_TC1-COD(2017)0114


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione nel suo Libro bianco del 28 marzo 2011(6), vale a dire approssimarsi alla piena applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi utilizza paga", generare introiti e garantire il finanziamento degli investimenti futuri nel settore dei trasporti, sono stati finora lenti e persistono incongruenze nell'Unione per quanto riguarda l'imposizione di oneri per l'infrastruttura viaria.

(1 bis)  Nel Libro bianco la Commissione ha fissato il termine del 2020 per "procedere alla piena e obbligatoria internalizzazione dei costi esterni (comprendente, oltre al recupero obbligatorio dei costi di usura, anche i costi relativi all'inquinamento acustico e atmosferico e alla congestione) nel trasporto stradale e ferroviario". [Em. 1]

(1 ter)   La circolazione dei veicoli per il trasporto merci e passeggeri concorre al rilascio in atmosfera di inquinanti. Tali inquinanti, che hanno gravissimi effetti sulla salute delle persone e sono responsabili del deterioramento della qualità dell'aria ambiente nell'Unione, comprendono il PM2,5, il NO2, e l’O3. Nel 2014, questi tre inquinanti sono stati responsabili rispettivamente di 399 000, 75 000 e 13 600 morti premature per esposizione prolungata nel territorio dell'Unione secondo quanto riportato dalle stime prodotte dall'Agenzia europea dell'ambiente nel 2017. [Em. 2]

(1 quater)   Secondo quanto riferito dall'Organizzazione mondiale della sanità, i rumori prodotti dal traffico stradale da soli si collocano al secondo posto tra i fattori di stress ambientale più nocivi in Europa, preceduti unicamente dall'inquinamento atmosferico, e almeno 9 000 decessi prematuri all'anno sono attribuibili a patologie cardiache causate dal rumore del traffico. [Em. 3]

(1 quinquies)   Secondo la relazione 2017 sulla qualità dell'aria dell'Agenzia europea dell'ambiente, nel 2015 il trasporto su strada è stato il settore con le maggiori emissioni di NOx ed il secondo per inquinamento da particolato carbonioso. [Em. 4]

(2)  Nella sua comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni(7), la Commissione ha annunciato che proporrà la revisione della direttiva sulla tassazione dei mezzi pesanti per fare sì che quest'ultima permetta di differenziare gli oneri in base al biossido di carbonio emesso dai veicoli e di estendere alcuni suoi principi ad autobus e pullman, autovetture e furgoni.

(3)  Tutti i veicoli pesanti hanno un impatto notevole sulle infrastrutture stradali e contribuiscono all'inquinamento atmosferico, mentre i veicoli leggeri sono all'origine della maggior parte delle ripercussioni negative di natura ambientale e sociale derivanti dal trasporto su strada in relazione alle emissioni e alla congestione del traffico. Ai fini della parità di trattamento e della concorrenza leale, è necessario fare in modo che i veicoli finora non contemplati dalla disciplina stabilita dalla direttiva n. 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), per quanto riguarda i pedaggi e i diritti di utenza siano inseriti nel campo di applicazione di tale disciplina. L'ambito di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso ai veicoli pesanti non destinati al trasporto di merci e ai veicoli leggeri, fra cui le autovetture e alle autovetture. I diritti di utenza per le autovetture dovrebbero essere adeguati in modo tale da evitare una eccessiva penalizzazione degli utenti abituali. Ai fini della parità di trattamento, gli oneri dovrebbero essere altresì applicati in modo non discriminatorio in funzione della categoria del veicolo e in modo differenziato in funzione dell'impatto dei veicoli sulle infrastrutture, del loro impatto sull’ambiente e sulla società e in funzione della particolare situazione socio-economica di alcuni utenti che non hanno altra scelta se non la strada per raggiungere il loro posto di lavoro. [Em. 5]

(3 bis)  La realizzazione di un mercato interno del trasporto su strada con condizioni leali di concorrenza dovrebbe richiedere l'applicazione uniforme delle regole. Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è di eliminare le distorsioni della concorrenza tra gli utenti. È pertanto opportuno includere, nell'ambito di applicazione degli oneri applicati ai veicoli pesanti, i furgoni che trasportano merci su strada. [Em. 6]

(3 ter)  Per garantire la proporzionalità di una tale misura, è importante non rivolgersi solo ai furgoni utilizzati nel quadro di un’attività di trasporto di merci su strada, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1071/2009(9) e (CE) n. 1072/2009(10) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(11). [Em. 7]

(4)  Per loro natura, i diritti calcolati in base alla durata di utilizzo dell'infrastruttura non rispecchiano con precisione i costi effettivi per l'infrastruttura, e per ragioni analoghe non sono efficaci quando si tratta di incentivare trasporti più puliti ed efficienti o di ridurre la congestione del traffico. Per i veicoli pesanti, i diritti calcolati in base alla durata di utilizzo dovrebbero pertanto essere gradualmente sostituiti da pedaggi basati sulla distanza percorsa, un metodo più equo, più efficiente e più efficace. [Em. 8]

(4 bis)   Al fine di evitare che tale sostituzione graduale dei diritti calcolati in base alla durata di utilizzo con i diritti calcolati in base alla distanza diventi un ulteriore ostacolo per l'accesso ai principali mercati europei dei trasporti provenienti dai paesi e dalle regioni della periferia, è opportuno introdurre quanto prima un sistema compensativo per controbilanciare i costi aggiuntivi, così da evitare un'eccessiva perdita di competitività. [Em. 10]

(4 ter)   Per evitare una deviazione del traffico con potenziali ripercussioni gravi sulla sicurezza stradale e sull'utilizzo ottimale della rete di trasporto, gli Stati membri devono poter imporre pedaggi su tutte le strade che concorrono direttamente con le reti transeuropee. [Em. 11]

(4 quater)   I diritti calcolati in base alla durata di utilizzo dell'infrastruttura incoraggiano i conducenti a viaggiare di più durante il periodo di validità del bollo di circolazione, applicando in maniera scorretta il principio "chi inquina paga" e "chi utilizza paga". [Em. 12]

(4 quinquies)  Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, i quadri contrattuali che disciplinano i contratti di concessione in materia di riscossione degli oneri stradali dovrebbero facilitare, in conformità della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e Consiglio, l'adattabilità dei suddetti contratti all'evoluzione del quadro normativo dell'Unione. [Em. 13]

(4 sexies)   In tal senso, è opportuno valutare la possibilità di compensare i costi aggiuntivi per perifericità mediante agevolazioni riguardanti l'accesso a parchi veicoli più efficienti sotto il profilo del consumo energetico e la pianificazione prioritaria di infrastrutture esclusive o tecnologiche come le e-highways. Tali agevolazioni sotto forma di compensazioni potrebbero rientrare nel futuro CEF dopo il 2020. [Em. 14]

(5)  Per una maggiore accettazione da parte degli utenti dei futuri sistemi di tariffazione stradale, agli Stati membri dovrebbe essere consentito introdurre sistemi appropriati per la riscossione degli oneri come parte di un più ampio pacchetto di servizi di mobilità. Tali sistemi dovrebbero garantire una ripartizione equa dei costi per le infrastrutture, dovrebbero rispondere al principio "chi inquina paga" e dovrebbero prevedere un vincolo di destinazione degli introiti derivanti dal finanziamento degli utenti. In tale contesto, gli Stati membri sono liberi di imporre pedaggi anche sulle strade che non appartengono alla rete di trasporto principale. Gli Stati membri che li introducono dovrebbero garantire che tali sistemi siano conformi alle disposizioni della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12). [Em. 15]

(5 bis)  Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a tener conto dei fattori socioeconomici nell'attuazione dei regimi di tariffazione delle infrastrutture stradali per le autovetture. [Em. 16]

(5 ter)   Un'imposizione globale di diritti di utenza sulle strade attraverso mezzi elettronici va di pari passo con il massiccio rilevamento e la memorizzazione di dati personali, che rendono inoltre riconoscibili profili di spostamento completi. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero osservare costantemente il principio del vincolo di destinazione e della minimizzazione dei dati. Le soluzioni tecniche per il rilevamento dei dati in relazione ai diritti di utenza dovrebbero pertanto contemplare opzioni di pagamento anonimizzate, cifrate o che consentano il pagamento anticipato. [Em. 17]

(5 quater)  Le tasse sui veicoli potrebbero costituire un ostacolo all'introduzione dei pedaggi. Per sostenere l'introduzione dei pedaggi, gli Stati membri dovrebbero disporre di una maggiore discrezionalità per ridurre rapidamente le tasse sui veicoli, il che significa che gli importi minimi stabiliti dalla direttiva 1999/62/CE dovrebbero essere ridotti quanto prima possibile. [Em. 18]

(5 quinquies)  È particolarmente importante che gli Stati membri istituiscano un sistema di oneri equo che non penalizzi gli utenti dei veicoli privati che, a causa del loro luogo di residenza in zone rurali o in zone di difficile accesso o isolate, sono costretti a utilizzare assi stradali soggetti a oneri con maggiore regolarità. Nel quadro della politica di sviluppo territoriale, gli Stati membri dovrebbero applicare riduzioni sugli oneri per gli utenti provenienti da tali territori. [Em. 20]

(6)  Come nel caso dei veicoli pesanti, è importante garantire che, ove gli Stati membri introducano diritti eventualmente applicati ai veicoli leggeri in base alla durata, essi siano proporzionati, anche per quanto riguarda i periodi di utilizzo inferiori a un anno. A tale riguardo occorre tenere conto del fatto che i veicoli leggeri vengono impiegati in base a schemi diversi rispetto ai modelli di impiego dei veicoli pesanti. Il calcolo dei diritti proporzionali basati sulla durata potrebbe fondarsi sui dati disponibili riguardo agli schemi di spostamento, a condizione che ciò assicuri la non discriminazione. [Em. 21]

(7)  A norma della direttiva 1999/62/CE, possono dovrebbero essere imposti oneri per i costi esterni che rispondono al principio "chi inquina paga", ad un livello di prezzo vicino al costo sociale marginale di utilizzo dei veicoli soggetti a tali oneri. Tale metodo si è dimostrato il più equo ed efficiente per tenere conto delle ripercussioni negative dell'inquinamento atmosferico e acustico prodotto dai veicoli pesanti sull'ambiente e sulla salute e garantirebbe un contributo equo da parte dei veicoli pesanti al rispetto delle norme dell'UE sulla qualità dell'aria(13) e dei limiti o obiettivi in tema di rumore. L'imposizione di tali oneri dovrebbe pertanto essere agevolata. [Em. 22]

(8)  A tale fine, gli importi massimi degli oneri medi ponderati per i costi esterni dovrebbero introdurre la possibilità di applicare un onere per i costi esterni su reti non coperte da un onere per l'infrastruttura e essere sostituiti da valori di riferimento minimi facilmente applicabili, aggiornati per tenere conto dell'inflazione, dei progressi scientifici fatti nella stima dei costi esterni del trasporto su strada e dell'evoluzione della composizione del parco veicoli. [Em. 23]

(8 bis)  Per contribuire all'obiettivo del Libro bianco sui trasporti di passare alla piena applicazione del principio "chi inquina paga", sarebbe opportuno garantire, sulle reti coperte da un onere per l’infrastruttura, l'applicazione di un onere per costi esterni per i veicoli pesanti nonché per i furgoni che trasportano merci su strada. [Em. 24]

(8 ter)  Al fine di garantire un appropriato riutilizzo dei proventi derivanti dai costi esterni, sarebbe opportuno che tali introiti siano reinvestiti nel settore delle infrastrutture di trasporti al fine di favorire modalità di trasporto più sostenibili e con un minore impatto sull'ambiente. [Em. 25]

(9)  La differenziazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione della categoria di emissione EURO ha senz'altro contribuito all'impiego di veicoli più puliti. Con il rinnovo del parco veicoli, tuttavia, la differenziazione degli oneri su tale base per la rete interurbana è destinata a diventare obsoleta meno efficace entro il 2020 e andrebbe pertanto gradualmente eliminata entro tale termine. Nella stessa ottica è opportuno imporre in modo più sistematico oneri per i costi esterni, così da recuperare i costi esterni nelle situazioni in cui ciò è più importante. [Em. 27]

(10)  La quota di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti è in aumento. Una differenziazione degli oneri per l'infrastruttura fondata su tali emissioni è in grado di produrre miglioramenti in questo ambito e andrebbe pertanto introdotta.

(11)  Due terzi delle ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute in connessione con il trasporto stradale sono da ascrivere ai veicoli leggeri. È quindi importante incentivare l'utilizzo dei veicoli più puliti e più efficienti differenziando gli oneri stradali sulla base dei fattori di conformità definiti nei regolamenti (UE) della Commissione 2016/427(14), 2016/646(15) e 2017/xxx(16).

(12)  Per promuoverne l'uso, è opportuno che gli Stati membri applichino ai veicoli più puliti e più efficienti tariffe sensibilmente ridotte per i pedaggi e i diritti di utenza. Al fine di agevolare e accelerare l'attuazione di tali regimi, tali riduzioni dovrebbero essere applicate indipendentemente dall'entrata in vigore del regolamento (UE) ... / ... della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la certificazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti. I veicoli a emissioni zero non dovrebbero essere soggetti ad alcun onere per costi esterni relativo all'inquinamento atmosferico. [Em. 28]

(12 bis)   Il transito attraverso le Alpi implica per le regioni interessate particolari ripercussioni in termini di inquinamento acustico e atmosferico e di deterioramento delle infrastrutture, ulteriormente esacerbate dalla concorrenza sotto il profilo dei costi con i corridoi circostanti. Occorre pertanto concedere alle regioni e agli Stati membri interessati una grande flessibilità nell'imposizione di oneri per i costi esterni e nell'adozione di misure per l'orientamento del traffico, anche per evitare effetti indesiderati di deviazione e reindirizzamento del traffico tra i corridoi. [Em. 29]

(13)  La congestione stradale, cui contribuiscono tutti i veicoli a motore in proporzioni diverse, comporta un costo pari a circa l'1% del PIL, una parte importante del quale è ascrivibile alla congestione del traffico interurbano. Dovrebbe pertanto essere consentito imporre oneri specificamente connessi alla congestione del traffico, a condizione che siano applicati a tutte le categorie di veicoli. Per essere efficaci, proporzionati e proporzionati non discriminatori, tali oneri dovrebbero essere calcolati a partire dai costi marginali della congestione del traffico e differenziati secondo il luogo, il tempo e la categoria di veicolo. Inoltre, occorrerebbe trovare formule di equilibrio e compensazione che non discriminino i lavoratori che vivono in periferia e che, all'occorrenza, sono gravate sia dai costi dei diritti di utenza che dai pedaggi. Al fine di massimizzare l'effetto positivo degli oneri connessi alla congestione del traffico, i ricavi relativi dovrebbero essere investiti in progetti che affrontino le questioni all'origine del problema. [Em. 30]

(13 bis)  Al fine di preservare il patrimonio automobilistico dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero creare una categoria speciale per i veicoli storici in modo da poter modulare l'importo dei diversi pedaggi riscossi ai sensi della presente direttiva. [Em. 31]

(14)  Gli oneri connessi alla congestione del traffico dovrebbero rispecchiare, in modo proporzionato, i costi effettivi causati da ogni veicolo alla collettività degli utenti della strada, direttamente, e indirettamente alla società in generale. Per evitare che ostacolino in modo sproporzionato la libera circolazione delle persone e delle merci, dovrebbero essere limitati a importi specifici che rispecchino i costi marginali della congestione del traffico a livelli prossimi ai limiti di capacità, cioè quando i volumi di traffico sono vicini al limite sopportabile dall'infrastruttura viaria.

(15)  Nel caso dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, la pratica della differenziazione degli oneri per l'infrastruttura applicata in modo neutro rispetto agli introiti, che costituisce uno strumento non ottimale ai fini della riduzione della congestione del traffico, andrebbe gradualmente eliminata.

(15 bis)  Dato l'elevato livello dei costi esterni dovuti a incidenti, calcolati in decine di miliardi di euro all'anno, sarebbe opportuno, in linea con le disposizioni della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17) relative al calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale e di un incidente grave, dare agli Stati membri l'opportunità di internalizzare meglio i costi non coperti da assicurazione. Una quota parte di tali costi sarebbe a carico del pertinente regime previdenziale nazionale o della società nel suo complesso, segnatamente i costi amministrativi dei servizi pubblici, determinati costi di servizi medici e le perdite in materia di capitale umano e i costi dei danni fisici e psicologici. [Em. 32]

(16)  Anche le maggiorazioni applicate agli oneri per l'infrastruttura potrebbero apportare un utile contributo per risolvere i problemi connessi ai danni ambientali importanti o alla congestione del traffico causati dall'uso di determinate strade, non solo nelle zone di montagna. L'attuale limitazione È dunque opportuno facilitare l'applicazione delle maggiorazioni eliminando le attuali restrizioni che limitano le maggiorazioni a tali zone andrebbe pertanto eliminata e la loro assegnazione a progetti della rete centrale della rete transeuropea di trasporto. Onde evitare che gli utenti siano gravati di un doppio onere, andrebbero escluse le maggiorazioni per i tratti stradali per i quali si impongono oneri connessi alla congestione del traffico dovrebbero essere più rigorosamente limitate. È altresì opportuno adattare il livello massimo applicabile alle diverse situazioni. [Em. 33]

(17)  Se uno Stato membro introduce un sistema di pedaggi stradali, le compensazioni eventualmente concesse possono in certi casi discriminare gli utenti della strada non residenti. La possibilità di concedere compensazioni in tali casi dovrebbe pertanto essere circoscritta ai pedaggi e non essere prevista qualora siano applicati diritti di utenza.

(17 bis)   Come nel caso dei veicoli leggeri, è importante garantire che la direttiva non ostacoli la libera circolazione delle persone. È opportuno che agli Stati membri sia concessa la facoltà di introdurre sconti e riduzioni laddove gli utenti stradali siano interessati in misura sproporzionata dai pedaggi per motivi geografici o sociali. [Em. 34]

(18)  Per sfruttare le possibili sinergie tra i sistemi di tariffazione stradale esistenti e ridurre i costi operativi, la Commissione dovrebbe essere pienamente coinvolta nella cooperazione tra gli Stati membri che intendono introdurre sistemi comuni e interoperabili di tariffazione stradale. [Em. 35]

(19)  Con i pedaggi stradali è possibile mobilitare sono mobilitate risorse che possono contribuire al finanziamento e al finanziamento incrociato di progetti alternativi riguardanti le infrastrutture per i trasporti, degli interventi di manutenzione e delle attività di sviluppo di infrastrutture e servizi per i trasporti di alta qualità. È quindi opportuno incentivare che gli Stati membri a utilizzare utilizzino in tal modo gli introiti dei pedaggi stradali ed esigere da e che ad essi a tale fine vengano chieste informazioni adeguate sull'uso di tali risorse. Sarebbe opportuno che i proventi derivanti dai costi dell'infrastruttura e dagli oneri per i costi esterni siano reinvestiti nel settore dei trasporti. Ciò dovrebbe in particolare contribuire a rilevare eventuali deficit di finanziamento e ad aumentare l'accettazione da parte dell'opinione pubblica degli oneri imposti sulla rete stradale. [Em. 36]

(20)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva - che è soprattutto quello di fare in modo che i regimi nazionali di prezzo applicati ai veicoli non pesanti si collochino in un quadro coerente, che assicuri la parità di trattamento in tutta l'Unione - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri mentre, a cagione della natura transfrontaliera del trasporto su strada e dei problemi affrontati dalla presente direttiva, può essere meglio affrontato a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)  È necessario fare in modo che gli oneri per i costi esterni continuino a rispecchiare con la massima precisione possibile i costi causati dall'inquinamento atmosferico e acustico prodotto dai veicoli pesanti senza per questo rendere il sistema di tariffazione eccessivamente complesso, allo scopo di incentivare l'uso di veicoli più efficienti e di mantenere efficaci gli incentivi e aggiornata la differenziazione dei pedaggi stradali. Dovrebbe essere pertanto delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di adeguare al progresso scientifico i valori di riferimento minimi per l'imposizione di oneri per i costi esterni, di definire le modalità di differenziazione degli oneri per l'infrastruttura - applicata in modo neutro rispetto agli introiti - in rapporto alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e di adeguare al progresso tecnico le modalità di differenziazione degli oneri per l'infrastruttura per i veicoli leggeri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 37]

(21 bis)   La Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, un quadro generalmente applicabile, trasparente e chiaro per l'internalizzazione dei costi ambientali, dovuti alla congestione stradale e sanitari, che costituirà la base dei futuri calcoli degli oneri per l'infrastruttura. In tale contesto, la Commissione dovrebbe poter proporre un modello corredato di un'analisi dell'incidenza sull'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto. Nel rispetto della proporzionalità, è necessario tenere conto di tutti i modi di trasporto nell'imposizione di oneri per i costi esterni. [Em. 38]

(21 ter)   Ai fini della trasparenza, sarebbe opportuno che gli Stati membri rendessero pubblici agli utenti stradali i risultati raggiunti grazie al reinvestimento degli oneri per l'infrastruttura, per i costi esterni e connessi alla congestione del traffico. Dovrebbero dunque rendere noti i vantaggi ottenuti in termini di maggiore sicurezza stradale, di minore impatto sull'ambiente e di minore congestione del traffico. [Em. 39]

(22)  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano una serie di indicatori armonizzati per la valutazione della qualità delle reti stradali dovrebbe essere utilizzata la procedura consultiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(19).

(23)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/62/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 1999/62/CE è così modificata:

1)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all'imposizione di oneri sui veicoli basata sulla distanza per l'uso delle infrastrutture stradali"; [Em. 40]

"

2)  gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica:

   a) alle tasse sui veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci;
   b) ai pedaggi e ai diritti di utenza imposti sui veicoli.

2.  La presente direttiva non si applica ai veicoli che effettuano i loro trasporti esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri.

3.  La presente direttiva non si applica ai veicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, e nelle Azzorre e a Madera che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   1) "rete stradale transeuropea", l'infrastruttura del trasporto stradale di cui al capo II, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* quale illustrata con apposite cartine nell'allegato I di tale regolamento;
   2) "costi di costruzione", i costi connessi alla costruzione, compresi, se del caso, i costi di finanziamento, in uno dei seguenti casi:
   a) infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove, comprese consistenti riparazioni strutturali o infrastrutture di trasporto alternative per il trasferimento modale; [Em. 41]
   b) infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture, comprese consistenti riparazioni strutturali, ultimati non più di 30 anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano già istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non più di 30 anni prima dell'istituzione di un nuovo sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008;
   c) infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture ultimati prima del 10 giugno 2008, laddove:
   i) uno Stato membro abbia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente entrati in vigore antecedentemente al 10 giugno 2008; o
   ii) uno Stato membro possa dimostrare che i motivi della costruzione delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni;
   3) "costi di finanziamento", gli interessi sui prestiti e la remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti;
   4) "consistenti riparazioni strutturali", le riparazioni strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non recano più alcun beneficio agli utenti della strada, in particolare laddove i lavori di riparazione siano stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del manto stradale o da altri lavori di costruzione;
   5) "autostrada", strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non dà accesso alle proprietà adiacenti e possiede le seguenti caratteristiche:
   a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;
   b) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;
   c) è espressamente classificata come autostrada;
   6) "pedaggio", una somma determinata in base alla distanza percorsa da un veicolo su una certa infrastruttura nonché alla tipologia del veicolo, pagando la quale si acquisisce il diritto a fare uso con il veicolo delle infrastrutture, comprendente un onere per l'infrastruttura ed eventualmente uno o più dei seguenti oneri: un onere connesso alla congestione del traffico o uno per l'infrastruttura o un onere per i costi esterni o ambedue gli oneri; [Em. 42]
   7) "onere per l'infrastruttura", un onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti in uno Stato membro;
   8) "onere per i costi esterni", un onere riscosso per recuperare i costi sostenuti in uno Stato membro in relazione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto al traffico o ad entrambi;
   9) "congestione del traffico", una situazione in cui i volumi del traffico risultano prossimi alla capacità massima dell'infrastruttura stradale o la superano;
   10) "onere connesso alla congestione del traffico", un onere applicato ai veicoli per recuperare i costi sostenuti in uno Stato membro in relazione alla congestione del traffico e finalizzato al decongestionamento del traffico;
   11) "costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico", il costo dei danni alla salute umana e all'ambiente causati dal rilascio di particelle e di precursori dell'ozono, come l'ossido di azoto e i composti organici volatili, in occasione dell'utilizzo di un veicolo; [Em. 43]
   12) "costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico", il costo dei danni per la salute umana e per l'ambiente causati dal rumore emesso dai veicoli o prodotto dalla loro interazione con il manto stradale; [Em. 44]
   13) "onere medio ponderato per l'infrastruttura", le entrate totali generate da un onere per l'infrastruttura in un determinato periodo divise per i chilometri percorsi da un veicolo pesante su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato;
   14) "diritti di utenza", il pagamento di una somma determinata che dà diritto all'utilizzo da parte di un veicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;
   15) "veicolo", un veicolo a motore, dotato di quattro o più ruote, o un insieme di veicoli accoppiati, adibito al trasporto su strada di persone o di merci o utilizzato per questi fini;
   16) "veicolo pesante", un autoveicolo pesante adibito al trasporto di merci, un pullman o un autobus;
   17) "veicolo pesante adibito al trasporto di merci", un veicolo destinato al trasporto di merci avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
   18) "pullman o autobus", un veicolo destinato al trasporto di più di 8 passeggeri oltre al conducente, con una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
   18 bis) "veicolo leggero": un veicolo leggero о un'autovettura; [Em. 46]
   19) "veicolo leggero", un'autovettura un minibus, un minibus furgone o un furgone destinato al trasporto di merci; [Em. 47]
   20) "autovettura", un veicolo con quattro ruote destinato a trasportare non più di 8 passeggeri oltre al conducente;
   20 bis) "veicolo d'interesse storico": un veicolo d'interesse storico quale definito all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**; [Em. 48]
   21) "minibus", un veicolo destinato al trasporto di più di 8 passeggeri oltre al conducente, con una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
   22) "furgone", un veicolo destinato al trasporto di merci diverso da un’autovettura avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate; [Em. 49]
   22 bis) “furgone adibito al trasporto di merci", un veicolo utilizzato per esercitare la professione di trasportatore su strada come sancito dal regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio***, la cui massa massima a pieno carico ammissibile è compresa tra le 2,4 e le 3,5 tonnellate e di un'altezza superiore a 2 metri; [Em. 50]
   22 ter) "funzionamento a emissioni zero", un veicolo che funziona senza scarico delle emissioni di gas di scarico per l’intera durata di un oggetto della rete stradale, in modo verificabile; [Em. 51]
   23) "veicolo a emissioni zero", un veicolo che non emette gas di scarico;
   23 bis) "motociclo": un veicolo a due ruote, con o senza sidecar, e qualsiasi triciclo e quadriciclo delle categorie L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui al regolamento (UE) n. 168/2013; [Em. 52]
   24) "operatore dei trasporti", qualsiasi impresa che trasporti merci o passeggeri su strada;
   25) "veicolo di categoria EURO 0, EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V, EURO VI", un veicolo pesante le cui emissioni rispettano i limiti indicati nell'allegato 0;
   26) "tipo di veicolo", categoria nella quale è collocato un veicolo pesante in base al numero degli assi, alle sue dimensioni o al suo peso o ad altri criteri di classificazione che tengono conto del danno arrecato alla strada (ad esempio il sistema di classificazione di cui all'allegato IV), a condizione che il sistema di classificazione adottato sia basato su caratteristiche del veicolo ricavabili dai documenti del veicolo utilizzati in tutti gli Stati membri o dall'aspetto dello stesso;
   27) "contratto di concessione", un "appalto pubblico" una concessione quale definito definita all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****; [Em. 53]
   28) "pedaggio in concessione", il pedaggio applicato da un concessionario ai sensi di un contratto di concessione;
   29) "sistema di pedaggio o di tariffazione modificato in modo sostanziale", un sistema di pedaggio o di tariffazione modificato in misura tale da incidere per almeno il 15% sui costi o sugli introiti nel confronto con l'anno precedente dopo correzione dell'inflazione, misurato sulla base della variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera Unione europea, con esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, e pubblicato dalla Commissione (Eurostat). Nei contratti di concessione, le modifiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE non sono considerate sostanziali; [Em. 54]
   29 bis) "finanziamento incrociato", il finanziamento di efficaci progetti alternativi riguardanti le infrastrutture per i trasporti mediante gli introiti provenienti dai pedaggi e dagli oneri per l'infrastruttura imposti all'utenza delle infrastrutture per i trasporti esistenti; [Em. 55]
   29 ter) Si intendono per Stati membri tutte le autorità degli Stati membri, che si tratti delle autorità del potere centrale dello Stato, delle autorità di uno Stato federato o di altre autorità territoriali, che sono tenute a garantire il rispetto delle norme del diritto dell'Unione nell'ambito delle loro competenze. [Em. 56]

Ai fini del punto 2:

   a) in ogni caso la percentuale dei costi di costruzione da prendere in considerazione non deve eccedere l'attuale durata di vita predeterminata residua dei componenti delle infrastrutture al 10 giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione dei nuovi sistemi di pedaggio;
   b) i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le infrastrutture, comprese quelle sostenute come conseguenza dei nuovi requisiti normativi, destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore, a introdurre tecnologie innovative o a migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del gestore dell'infrastruttura corrispondenti ad elementi ambientali obiettivi, come la protezione del terreno dalla contaminazione. [Em. 57]

_______________

* Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

** Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

*** Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

**** Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).";

"

2 bis)  all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:"

"b bis) veicoli di interesse storico;" [Em. 58]

"

3)  l'articolo 7 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 7

1.  Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa e su qualsiasi altro tratto della loro rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, alle condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo e agli articoli da 7 bis a 7 duodecies.

2.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, nel rispetto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di applicare pedaggi e diritti di utenza ad altre strade, a condizione che l'imposizione di pedaggi e diritti di utenza su tali altre strade non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori. I pedaggi e i diritti di utenza per le strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea e che non sono autostrade devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'articolo 7 bis e ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 7 undecies.

3.  Gli Stati membri non impongono contemporaneamente i pedaggi e i diritti di utenza a nessuna classe di veicoli per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale. Tuttavia, uno Stato membro che impone un diritto di utenza nella sua rete può applicare pedaggi anche per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi montani.

4.  I pedaggi e i diritti di utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza dell'utente della strada, lo Stato membro o il paese terzo di stabilimento dell'operatore dei trasporti o di immatricolazione del veicolo, oppure sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto.

5.  Gli Stati membri possono prevedere aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esenzioni dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per i veicoli che sono esentati dall'obbligo di installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*, nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della presente direttiva.

6.  Fatto salvo il paragrafo 9, a decorrere dal 1° gennaio 2018 [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri non possono imporre nuovi diritti di utenza per i veicoli pesanti e per i furgoni adibiti al trasporto di merci. I diritti di utenza imposti prima di tale data possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2022 e sono sostituiti dagli oneri per l'infrastruttura dal 1° gennaio 2023 sulla rete stradale oggetto di questa direttiva. [Em. 59]

7.  A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri non impongono nuovi diritti di utenza per i veicoli leggeri. I diritti di utenza imposti prima di tale data sono gradualmente eliminati entro il 31 dicembre 2027.

8.  Fino alla data del 31 dicembre 2019, per quanto riguarda i veicoli pesanti, gli Stati membri possono decidere di applicare pedaggi o diritti di utenza solo ai veicoli aventi un peso totale massimo ammissibile a pieno carico non inferiore alle 12 tonnellate, qualora ritengano che un'estensione di tali pedaggi o diritti ai veicoli di peso inferiore alle 12 tonnellate possa:

   a) determinare conseguenze estremamente negative sulla fluidità del traffico, l'ambiente, i livelli di rumore, la congestione del traffico, la salute o la sicurezza stradale, causate da deviazioni del traffico;
   b) comportare costi amministrativi superiori al 30% degli introiti aggiuntivi che questa estensione avrebbe generato.

Gli Stati membri che scelgono di applicare pedaggi o diritti di utenza solo ai veicoli aventi un peso massimo ammissibile a pieno carico non inferiore alle 12 tonnellate informano la Commissione in merito alla loro decisione e ai motivi che ne sono alla base.

9.  A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pedaggi e i diritti di utenza calcolati in base alla distanza percorsa imposti ai veicoli pesanti sono applicati a tutti i veicoli pesanti e ai furgoni adibiti al trasporto di merci. [Em. 61]

10.  I Fino al 31 dicembre 2022, i pedaggi e i diritti di utenza per i veicoli pesanti e i furgoni adibiti al trasporto di merci, da un lato, e per i veicoli leggeri diversi dai furgoni adibiti al trasporto di merci, dall'altro, possono essere introdotti o mantenuti indipendentemente gli uni dagli altri. [Em. 62]

_______________________

* Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).";

"

4)  l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:"

"Articolo 7 bis

1.  I diritti di utenza sono proporzionali alla durata dell'utilizzo dell'infrastruttura.

2.  Se sono imposti diritti di utenza sui veicoli pesanti, la disponibilità dell'infrastruttura è offerta almeno per i seguenti periodi: un giorno, una settimana, un mese, un anno. In particolare, l'aliquota mensile non è superiore al 10% dell'aliquota annuale, l'aliquota settimanale non è superiore al 5% di quella annuale e l'aliquota giornaliera non è superiore al 2% di quella annuale.

Gli Stati membri possono decidere di applicare aliquote solo annuali ai veicoli immatricolati nel loro territorio.

Gli Stati membri fissano i diritti di utenza, comprendenti le spese amministrative, per tutte le categorie di veicoli pesanti, ad un importo non superiore alle aliquote massime di cui all'allegato II.

3.  Se sono imposti diritti di utenza alle autovetture, la disponibilità dell'infrastruttura è offerta almeno per i seguenti periodi: un giorno, una settimana, 10 giorni, un mese e/o due mesi, un anno. In particolare, l'aliquota bimestrale non è superiore al 30% dell'aliquota annuale, l'aliquota mensile non è superiore al 18% di quella annuale e l'aliquota per 10 giorni, settimanale e giornaliera non è superiore all'8% di quella annuale. [Em. 63]

Gli Stati membri possono rendere disponibile l'infrastruttura anche per altri periodi di tempo. In tali casi, gli Stati membri applicano aliquote conformi al principio della parità di trattamento degli utenti, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell'aliquota annuale e delle aliquote applicate per gli altri periodi di cui al primo comma, dei modelli di impiego e dei costi amministrativi.

Per quanto riguarda i sistemi di imposizione dei diritti di utenza adottati prima del 31 maggio 2017, gli Stati membri possono mantenere le aliquote superiori ai limiti di cui al primo comma in vigore prima di tale data e le corrispondenti aliquote superiori per altri periodi di impiego, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Sono tuttavia tenuti a rispettare i limiti di cui al primo comma, nonché quelli di cui al secondo comma nel momento in cui entrano in vigore sistemi di pedaggio o di tariffazione modificati in modo sostanziale o comunque, al più tardi, a partire dal 1° gennaio 2024.

4.  Per i minibus, i furgoni e i furgoni destinati al trasporto merci, gli Stati membri ottemperano alle prescrizioni del paragrafo 2 ovvero 3. Gli Stati membri impongono tuttavia diritti di utenza più alti per i minibus, i furgoni e i furgoni destinati al trasporto merci rispetto alle autovetture a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2024. [Em. 64]

4 bis.  La proporzionalità dei diritti di utenza può tener conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni di trasporto che hanno origine in uno Stato membro nella periferia dell'Unione."; [Em. 65]

"

4 bis)  all'articolo 7 ter è aggiunto il seguente paragrafo:"

"2 bis. Le tratte autostradali cui è applicato un onere per l'infrastruttura dispongono delle infrastrutture necessarie per garantire la sicurezza del traffico a tutti gli utenti e possono avere parcheggi sicuri per tutte le condizioni meteorologiche nel rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (2017/0122(COD))."; [Em. 66]

"

5)  l'articolo 7 quater è sostituito dal seguente:"

"Articolo 7 quater

1.  Gli Stati membri possono mantenere o introdurre oneri per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto al traffico o ad entrambi.

Gli oneri per i costi esterni possono essere introdotti o mantenuti su tratti della rete stradale che non sono soggetti a oneri per l'infrastruttura.

Per i veicoli pesanti,Gli oneri per i costi esterni legati all'inquinamento acustico o atmosferico dovuto al traffico variano e sono fissati conformemente alle prescrizioni minime e alle modalità specificate nell'allegato III bis, nel rispetto dei valori di riferimento minimi indicati nell'allegato III ter. [Em. 67]

2.  I costi considerati riguardano la rete o la parte della rete per la quale sono imposti i pedaggi e i veicoli soggetti al pedaggio. Gli Stati membri possono scegliere di recuperare solo una percentuale di tali costi.

3.  Gli oneri per i costi esterni stabiliti in funzione dei costi dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico non si applicano ai veicoli pesanti conformi alle norme EURO più rigorose in materia di emissioni.

Il primo comma cessa di applicarsi quattro anni dopo la data di applicazione delle disposizioni che hanno introdotto tali norme.

4.  L'importo dell'onere per i costi esterni è stabilito dallo Stato membro interessato. Se uno Stato membro designa a tal fine un'autorità, questa è giuridicamente e finanziariamente indipendente dall'organizzazione incaricata della gestione e della riscossione della totalità o di parte dell'onere.

5.  A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Stati membri che applicano pedaggi impongono un onere per i costi esterni perlomeno per la parte della rete di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in cui il danno ambientale causato dai veicoli pesanti è maggiore del danno ambientale mediamente prodotto dai veicoli pesanti conformemente agli obblighi informativi pertinenti indicati nell'allegato III bis.l'inquinamento acustico o atmosferico dovuto al traffico ai veicoli pesanti e ai furgoni destinati al trasporto di merci su tutti i tratti della rete stradale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, soggetti a un onere per l'infrastruttura."; [Em. 68]

5 bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2026, un onere per i costi esterni su qualsiasi tratto della rete stradale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si applica in modo non discriminatorio a tutte le categorie di veicoli. [Em. 69]

5 ter.  Gli Stati membri possono applicare deroghe che consentano di modulare gli oneri per i costi esterni per i veicoli di interesse storico."; [Em. 70]

"

6)  è inserito il seguente articolo 7 quinquies bis:"

"Articolo 7 quinquies bis

1.  Nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato V, gli Stati membri possono imporre un onere connesso alla congestione del traffico per qualsiasi tratto della loro rete stradale interessato da tale fenomeno. L'onere connesso alla congestione del traffico può essere richiesto solo per i tratti stradali regolarmente congestionati e solo per i periodi in cui tipicamente si verificano le congestioni.

2.  Gli Stati membri definiscono i tratti stradali e i periodi di cui al paragrafo 1 sulla base di criteri oggettivi in rapporto ai livelli di esposizione delle strade e alla loro prossimità alla congestione, quali i ritardi medi o la lunghezza media delle code.

3.  L'onere connesso alla congestione del traffico eventualmente imposto per un tratto della rete stradale si applica in modo non discriminatorio a tutte le categorie di veicoli, in conformità ai fattori di equivalenza di cui all'allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di esentare autobus e pullman per promuovere il trasporto collettivo, lo sviluppo socioeconomico e la coesione territoriale. [Em. 72]

4.  L'onere connesso alla congestione del traffico rispecchia in modo proporzionato i costi effettivi causati dai veicoli alla collettività degli utenti della strada, direttamente, e indirettamente alla società in generale. Il suo importo non supera tuttavia i limiti massimi indicati nell'allegato VI per la tipologia di strada in questione.

5.  Gli Stati membri pongono in essere meccanismi adeguati di monitoraggio dell'impatto degli oneri connessi alla congestione del traffico e di revisione dei relativi importi. Rivedono periodicamente gli importi degli oneri, almeno ogni tre anni, per fare sì che non risultino superiori ai costi causati dalla congestione del traffico nel proprio territorio e nei tratti stradali per i quali è imposto un onere connesso alla congestione del traffico.";

"

7)  gli articoli 7 septies e 7 octies sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 7 septies

1.  Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di applicare una maggiorazione all'onere per l'infrastruttura imposto per determinati tratti stradali regolarmente congestionati o il cui utilizzo da parte dei veicoli è causa di significativi danni ambientali, a condizione che:

   a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti nel finanziamento della costruzione di infrastrutture per i trasporti della rete centrale individuate in conformità al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, che contribuiscano direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale dei servizi di cui trattasi e trasporto che siano situate situati nel medesimo corridoio della sezione stradale per la quale è applicata la maggiorazione; [Em. 75]
   b) la maggiorazione non superi il 15% dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura, calcolato a norma dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, e dell'articolo 7 sexies, tranne quando gli introiti generati sono investiti in sezioni transfrontaliere di corridoi della rete centrale nelle zone di montagna, dove i costi per le infrastrutture, come pure i danni climatici e ambientali, sono più elevati, nel qual caso la maggiorazione non può superare il 25 50%; [Em. 76]
   c) l'applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento iniquo del traffico commerciale rispetto al trattamento riservato agli altri utenti della strada;
   d) prima dell'applicazione della maggiorazione siano trasmessi alla Commissione una descrizione della localizzazione esatta della maggiorazione e una prova della decisione di finanziamento della costruzione di corridoi della rete centrale delle infrastrutture per i trasporti o dei servizi di trasporto di cui alla lettera a); [Em. 77]
   e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari e all'analisi costi-benefici concernenti i progetti cofinanziati con i proventi della maggiorazione.

1 bis.  Nel caso di nuovi progetti transfrontalieri, le maggiorazioni possono essere applicate esclusivamente previo assenso di tutti gli Stati membri coinvolti nel progetto. [Emm. 78 e 164 ]

2.  Una maggiorazione può essere applicata a un onere per l'infrastruttura differenziato conformemente all'articolo 7 octies o 7 octies bis.

3.  Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dallo Stato membro che intende applicare la maggiorazione, la Commissione mette tali informazioni a disposizione dei membri del comitato di cui all'articolo 9 quater. Se ritiene che la maggiorazione prevista non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 o che comporti effetti negativi rilevanti per lo sviluppo economico di regioni periferiche, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può respingere i piani concernenti gli oneri presentati dallo Stato membro interessato oppure chiedere di modificarli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2. La maggiorazione, ove applicata ai sistemi di pedaggio di cui all'articolo 7 sexies, paragrafo 3, non è considerata una modifica sostanziale ai fini della presente direttiva. [Em. 79]

4.  L'importo della maggiorazione sarà dedotto dall'importo dell'onere per i costi esterni calcolato conformemente all'articolo 7 quater, tranne che per i veicoli delle categorie di emissione EURO 0, I e II a decorrere dal 15 ottobre 2011, III e IV dal 1° gennaio 2015, V dal 1° gennaio 2019 e VI dal gennaio 2023. Tutti gli introiti derivanti dall'applicazione simultanea della maggiorazione e degli oneri per i costi esterni sono investiti nel finanziamento della costruzione di corridoi della rete centrale di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013, allegato I, parte I. [Em. 80]

5.  Non possono essere applicate maggiorazioni ai tratti stradali per i quali sono imposti oneri connessi alla congestione del traffico.

Articolo 7 octies

1.  Fino al 31 dicembre 2021, l'onere per l'infrastruttura può essere differenziato ai fini della riduzione della congestione del traffico e dei danni all'infrastruttura, dell'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura interessata o del miglioramento della sicurezza stradale, a condizione che:

   a) la differenziazione sia trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni;
   b) la differenziazione sia applicata in funzione dell'ora, del tipo di giorno o della stagione;
   c) nessun onere per l'infrastruttura sia superiore del 175% al limite massimo dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura di cui all'articolo 7 ter;
   d) i periodi di punta durante i quali sono imposti gli oneri per l'infrastruttura più elevati al fine di ridurre la congestione non superino le cinque ore giornaliere o il numero di ore durante le quali la percentuale di congestione è superiore al 100% della capacità; [Em. 81]
   e) la differenziazione sia stabilita e applicata in modo trasparente e neutro rispetto agli introiti su un tratto stradale interessato da congestione del traffico prevedendo tariffe di pedaggio ridotte per gli autotrasportatori che viaggiano al di fuori delle ore di punta e tariffe di pedaggio maggiorate per quelli che viaggiano durante le ore di punta sullo stesso tratto stradale;

gli Stati membri che intendono introdurre una tale differenziazione o modificarne una esistente ne informino la Commissione e le trasmettano le informazioni necessarie a valutare se le condizioni sono rispettate.

2.  Fino al 31 dicembre 2020, per quanto concerne i veicoli pesanti, gli Stati membri differenziano l'onere per l'infrastruttura in funzione della categoria di emissione EURO dei veicoli, in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100% l'importo del medesimo onere imposto per veicoli equivalenti che rispettano le norme più rigorose in materia di emissioni. I contratti di concessione vigenti possono essere esentati da tale obbligo fino al loro rinnovo.

Gli Stati membri possono comunque prevedere una deroga all'obbligo di differenziare l'onere per l'infrastruttura in presenza di uno dei seguenti casi:

   i) la differenziazione pregiudicherebbe gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel rispettivo territorio;
   ii) non sarebbe tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;
   iii) comporterebbe la deviazione dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;
   iv) il pedaggio comprende un onere per i costi esterni.

Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione.

3.  Qualora, in caso di controllo, un conducente o eventualmente l'operatore dei trasporti non sia in grado si avvalga di modalità di fornire i documenti pagamento tramite telepedaggio o non possieda una sottoscrizione valida o il suo veicolo non contenga un'apparecchiatura a bordo approvata dal gestore del sistema di pedaggio necessaria del veicolo necessari a verificare la categoria di emissione dell'automezzo ai fini del paragrafo 2, il pedaggio imposto dagli Stati membri può raggiungere il livello più alto applicabile. [Em. 82]

4.  Entro un anno dalla pubblicazione, da parte della Commissione, dei dati ufficiali sulle emissioni di CO2 a norma del regolamento (UE) …/…*, la Commissione adotta un atto delegato, in conformità all'articolo 9 sexies, per definire i valori di riferimento delle emissioni di CO2, insieme a una classificazione adeguata dei veicoli pesanti interessati, tenendo conto delle tecnologie di riduzione delle emissioni. [Em. 83]

Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto delegato, gli Stati membri differenziano l'onere per l'infrastruttura tenendo conto dei valori di riferimento per le emissioni di CO2 e della categoria dei veicoli interessati. Gli oneri sono differenziati in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100% l'importo dell'onere medesimo applicato ai veicoli equivalenti con le emissioni di CO2 più basse, ma non zero. I veicoli a emissioni zero beneficiano di una riduzione del 75% degli oneri per l'infrastruttura rispetto all'aliquota più alta. [Em. 84]

4 bis.  A decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], i veicoli a emissioni zero beneficiano di una riduzione del 50% degli oneri per l'infrastruttura rispetto all'aliquota più bassa. Il funzionamento a emissioni zero beneficia della stessa riduzione, a condizione che tale funzionamento possa essere dimostrato. [Em. 85]

4ter.  La Commissione elabora una relazione di valutazione riguardante la quota di mercato dei veicoli a emissioni zero e del funzionamento a emissioni zero entro il ... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 sexies, se del caso, per ricalcolare la riduzione applicabile ai veicoli a emissioni zero rispetto al tasso più basso dell'onere per l'infrastruttura. [Em. 86]

5.  Le differenziazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non sono finalizzate a generare ulteriori introiti da pedaggio. Eventuali aumenti non intenzionali degli introiti devono essere controbilanciati da modifiche della struttura della differenziazione da attuarsi entro due anni dalla fine dell'esercizio finanziario in cui gli introiti addizionali sono stati generati.

____________

* Regolamento (UE) …/… della Commissione, del XXX, che attua il regolamento (UE) n. 595/2009 per quanto riguarda la certificazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L …, …, pag...).";

"

8)  è inserito il seguente articolo 7 octies bis:"

"Articolo 7 octies bis

1.  Per quanto riguarda i veicoli leggeri, fino al 31 dicembre 2021 gli Stati membri possono differenziare i pedaggi e i diritti di utenza in base alle prestazioni ambientali dei veicoli. [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]

2.  A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Stati membri differenziano i pedaggi e i diritti di utenza, almeno i diritti annuali, in base alle emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti dei veicoli in conformità alle regole di cui all'allegato VII.

2 bis.  Gli Stati membri possono tenere conto del miglioramento delle prestazioni ambientali del veicolo legato alla sua conversione all'uso di combustibili alternativi. Un abbonamento o qualsiasi altro dispositivo approvato dal gestore del sistema di pedaggio dovrebbero consentire agli utenti di beneficiare di una variazione dei pedaggi che premi il miglioramento delle prestazioni ambientali del veicolo dopo la conversione. [Em. 88]

3.  Qualora, in caso di controllo, un conducente o eventualmente l'operatore dei trasporti non sia titolare di un abbonamento o di qualsiasi altro dispositivo approvato dall'operatore o non sia in grado di fornire i documenti del veicolo necessari a classificare le emissioni dell'automezzo (certificato di conformità) a norma del regolamento (UE) …/… della Commissione*, il pedaggio o i diritti di utenza annuali imposti dagli Stati membri possono raggiungere il livello più alto applicabile. La successiva presentazione dei pertinenti documenti che dimostrino i livelli di emissioni del veicolo comporta il rimborso dell'eventuale differenza tra i pedaggi o i diritti applicati e il pedaggio o il diritto appropriato per il veicolo interessato. [Em. 89]

3 bis.  Gli Stati membri possono adottare misure eccezionali per tassare i veicoli di interesse storico. [Em. 90]

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 sexies, con cui modifica l'allegato VII per adeguarlo al progresso tecnico e per tener conto del ruolo delle componenti nel migliorare sia la sicurezza stradale sia la decarbonizzazione dei trasporti. [Em. 91]

_____________

* Regolamento (UE) 2017/xxx della Commissione, del xxx, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L xxx) e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).";

"

9)  l'articolo 7 nonies è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"Almeno sei mesi prima dell'entrata in funzione di un sistema di pedaggio o di tariffazione nuovo o modificato in modo sostanziale che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, gli Stati membri comunicano alla Commissione:";

"

a bis)   all'articolo 7 nonies, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente trattino:"

"– informazioni chiare sull'interoperabilità dell'apparecchiatura a bordo del veicolo utilizzata, a bordo dei veicoli, per pagare i diritti di utenza e i pedaggi; tali informazioni indicano il motivo per cui l'apparecchiatura a bordo del veicolo in uso in altri Stati membri non può essere utilizzata dagli utenti per il sistema di pedaggio in questione."; [Em. 92]

"

a ter)  è inserito il paragrafo seguente:"

"1 bis. Il quadro contrattuale che disciplina i rapporti tra il concedente e il concessionario mira a permettere l'adattabilità dei contratti di concessione all'evoluzione del quadro normativo dell'Unione o nazionale in relazione agli obblighi di cui agli articoli 7 quater, 7 quinquies bis, 7 octies e 7 octies bis."; [Em. 93]

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Prima dell'entrata in funzione di un sistema di pedaggio o di tariffazione nuovo o modificato in modo sostanziale che prevede l'imposizione di un onere per i costi esterni, gli Stati membri informano la Commissione circa la rete stradale interessata e le aliquote previste per categoria di veicolo e di emissione.";

"

c)  il paragrafo 4 è soppresso;

10)  l'articolo 7 decies è così modificato:

-a)  al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"2. Gli Stati membri possono concedere sconti o riduzioni sul prezzo dell'onere per l'infrastruttura per i veicoli pesanti e i furgoni destinati al trasporto merci, a condizione che:"; [Em. 94]

"

a)  al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:"

"b) tali sconti o riduzioni rispecchino risparmi effettivi dei costi amministrativi per il trattamento degli utenti abituali in rapporto agli utenti occasionali;

   c) tali sconti o riduzioni non superino il 13 20% dell'onere per l'infrastruttura versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni e veicoli utilizzati per i trasporti locali o abituali, o entrambi."; [Em. 95]

"

a bis)  è inserito il seguente paragrafo:"

"2 bis. Per i veicoli leggeri, in particolare per gli utilizzatori frequenti in aree caratterizzate da insediamenti isolati e nelle periferie delle città, gli Stati membri possono concedere sconti o riduzioni dell'onere per l'infrastruttura a condizione che:

   a) la struttura tariffaria risultante sia proporzionata, resa pubblica e disponibile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporti costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati;
   b) tali sconti o riduzioni contribuiscano
   i) alla coesione sociale; e/o
   ii) a garantire la mobilità nelle regioni periferiche o nelle zone isolate o entrambe."; [Em. 96]

"

a ter)  è inserito il seguente paragrafo:"

"2 ter. Gli Stati membri o le autorità competenti possono introdurre una esenzione forfettaria sulla base dei chilometri su un determinato tratto stradale, tenendo conto della mobilità e dell'interesse economico delle regioni periferiche, a condizione che la struttura tariffaria risultante sia proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporti costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati."; [Em. 97]

"

b)  il paragrafo 3 è così modificato:"

"3. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 octies, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7 octies, paragrafo 5, per progetti specifici di notevole interesse europeo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1315/2013, le aliquote dei pedaggi possono essere sottoposte ad altre forme di differenziazione, al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta di altre modalità di trasporto. La struttura tariffaria risultante è lineare, proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati."; [Em. 98]

"

b bis)  è inserito il seguente paragrafo:"

"3 bis. Nelle zone di montagna e nelle regioni periferiche, gli Stati membri o le autorità competenti possono variare le aliquote dei pedaggi per i veicoli pesanti in base alla distanza percorsa dai veicoli soggetti a pedaggio, così da minimizzare l'impatto socioeconomico, a condizione che:

   a) la variazione in base alla distanza percorsa tenga conto delle diverse caratteristiche del trasporto su breve e su lunga distanza, specialmente le opzioni disponibili per il passaggio ad altri modi di trasporto;
   b) la variazione si applichi in maniera non discriminatoria;
   c) l'apparecchiatura tecnica consenta di identificare i punti di ingresso e di uscita del veicolo oltre i confini nazionali."; [Em. 99]

"

11)  l'articolo 7 undecies è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"

"A tale fine gli Stati membri cooperano per adottare metodi che consentano agli utenti della strada di pagare i pedaggi e i diritti di utenza 24 ore su 24, almeno nei principali punti alla frontiera o in qualsiasi altro punto di vendita, con possibilità di ottenere una ricevuta, utilizzando comuni mezzi di pagamento, tra cui i mezzi di pagamento elettronici, all'interno e all'esterno degli Stati membri nei quali tali pedaggi e diritti sono applicati. "; [Em. 100]

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Se uno Stato membro applica un pedaggio per un determinato veicolo, l'importo totale del pedaggio, l'importo dell'onere per l'infrastruttura, l'importo dell'onere per i costi esterni e l'importo dell'onere connesso alla congestione del traffico, ove imposto, è indicato in una ricevuta consegnata su sua richiesta all'utente della strada, se possibile mediante un sistema elettronico."; [Em. 101]

"

c)  al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"Ove economicamente fattibile, gli Stati membri impongono e riscuotono l'importo corrispondente agli oneri per i costi esterni e agli oneri connessi alla congestione del traffico mediante un sistema elettronico che possieda i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/52/CE.";

"

12)  l'articolo 7 duodecies è sostituito dal seguente:"

"Articolo 7 duodecies

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva lascia impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggi, la libertà di prevedere una compensazione adeguata, purché questa non si traduca in una distorsione e in un danno per i trasportatori locali o abituali, o entrambi."; [Em. 102]

"

13)  all'articolo 8, il paragrafo 2 è così modificato:

a)  alla lettera a), il riferimento all'articolo 7, paragrafo 7, è sostituito dal riferimento all'articolo 7 bis;

b)  alla lettera b), la dicitura "articolo 7, paragrafo 1" è sostituita da "articolo 7, paragrafi 1 e 2";

13 bis)  è inserito il seguente articolo:"

Articolo 8 bis

Monitoraggio e comunicazione

1.  Ogni Stato membro designa un'autorità indipendente di vigilanza degli oneri per le infrastrutture incaricata di garantire il rispetto della presente direttiva.

2.  L'autorità di vigilanza assicura un controllo economico e finanziario dei contratti di concessione al fine di verificare, in particolare, il rispetto dell'articolo 7 ter.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione dell'autorità di vigilanza."; [Em. 103]

"

14)  l'articolo 9 è così modificato:

-a)  all'articolo 9, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"2. Gli Stati membri stabiliscono l'uso degli introiti derivanti dalla presente direttiva. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri di infrastruttura e dagli oneri per i costi esterni, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, dovrebbero essere sono utilizzati a beneficio del settore dei trasporti per la manutenzione e la riparazione delle reti stradali e al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti In particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, dovrebbero essere sono utilizzati per rendere i trasporti più sostenibili, mediante una o più delle misure seguenti:"; [Em. 104]

"

-a bis)  al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) la riduzione alla fonte dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento dovuto acustico dovuti al trasporto stradale;"; [Em. 105]

"

-a ter)  al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:"

"b bis) il finanziamento dei modi di trasporto sostenibili e collettivi;"; [Em. 106]

"

-a quater)  al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"

"e) la creazione di infrastrutture per i combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE e servizi alternativi per gli utenti dei trasporti e/o l'espansione della capacità attuale;"; [Em. 107]

"

-a quinquies)  al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:"

"f) il sostegno alla rete transeuropea di trasporto e l'eliminazione delle strozzature;"; [Em. 108]

"

-a sexies)  al paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:"

"h) il miglioramento della sicurezza stradale e dell'infrastruttura stradale; e"; [Em. 109]

"

-a septies)  al paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:"

"i) la messa a disposizione di aree di parcheggio sicure e custodite;"; [Em. 110]

"

a)  al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 3:"

"3. Gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, dovrebbero essere sono utilizzati per affrontare il problema della congestione del traffico, in particolare ad esempio: [Em. 111]

   a) sostenendo le infrastrutture e i servizi di trasporto collettivo;
   b) eliminando le strozzature della e istituendo i collegamenti mancanti sulle loro reti ovunque si applichi l'onere e sulla rete transeuropea dei trasporti; [Em. 112]
   c) realizzando infrastrutture alternative e nodi multimodali per gli utenti dei trasporti."; [Em. 113]

"

b bis)  è inserito il paragrafo seguente:"

"3 bis. I proventi derivanti dagli oneri di infrastruttura e dagli oneri per i costi esterni sono utilizzati sul territorio del tratto stradale in cui le tariffe sono applicate."; [Em. 114]

"

15)  gli articoli 9 quinquies e 9 sexies sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 9 quinquies

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 sexies per modificare l'allegato 0, gli importi delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III ter e le formule delle sezioni 4.1 e 4.2 dell'allegato III bis onde adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 9 sexies

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 octies, paragrafo 4, all'articolo 7 octies bis, paragrafo 4, e all'articolo 9 quinquies è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dal ... [Data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 115]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7 octies, paragrafo 4, all'articolo 7 octies bis, paragrafo 4, e all'articolo 9 quinquies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 octies, paragrafo 4, dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 4, e dell'articolo 9 quinquies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

"

16)  gli articoli 9 septies e 9 octies sono soppressi;

17)  l'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:"

"1. Gli importi in euro di cui all'allegato II e gli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III ter sono adeguati ogni due anni al fine di tenere conto delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera Unione europea, con esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato dalla Commissione (Eurostat). Il primo adeguamento è eseguito entro il 31 marzo [dell'anno successivo ai due anni che seguono l'entrata in vigore della presente direttiva].

Gli importi sono adeguati automaticamente maggiorando l'importo di base in euro o in centesimi della variazione percentuale di detto indice. Gli importi risultanti sono arrotondati all'importo più vicino all'euro per quanto riguarda l'allegato II, e all'importo più vicino al decimo di centesimo per quanto riguarda l'allegato III ter.

2.  La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli importi adeguati di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell'anno successivo ai due anni civili di cui al paragrafo 1. Tali importi adeguati entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.";

"

18)  l'articolo 11 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 11

-1.  Gli Stati membri o le autorità competenti forniscono informazioni nel modo più trasparente e chiaro possibile sull'utilizzo degli introiti generati dagli utenti della strada. [Em. 116]

1.  Ogni anno, gli Stati membri pubblicano in forma aggregata una relazione sui pedaggi e i diritti di utenza imposti nel rispettivo territorio, contenente informazioni sull'uso degli introiti e sulla qualità delle strade alle quali sono applicati i pedaggi o i diritti di utenza, come specificato ai paragrafi 2 e 3.

2.  La relazione pubblicata conformemente al paragrafo 1 contiene informazioni relative a quanto segue:

   a) onere per i costi esterni imposto per ciascuna combinazione di categorie di veicoli, tipo di strada e periodo di tempo;
   b) differenziazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo;
   c) onere medio ponderato per l'infrastruttura e introiti totali derivanti dalla riscossione di tale onere, con indicazione degli eventuali scostamenti rispetto ai costi effettivi per l'infrastruttura determinati dalla differenziazione dell'onere per l'infrastruttura;
   d) introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri per i costi esterni;
   e) introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri connessi alla congestione del traffico;
   e bis) gli introiti totali derivanti dalle maggiorazioni e i tratti stradali su cui sono stati generati; [Em. 117]
   f) introiti totali derivanti dalla riscossione dei pedaggi e/o dei diritti di utenza;
   g) uso degli introiti derivanti dall'applicazione della presente direttiva e modo in cui tale uso ha consentito allo Stato membro di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3;
   h) valutazione, basata su criteri obiettivi, dello stato di manutenzione dell'infrastruttura stradale nel territorio dello Stato membro e della sua evoluzione dopo l'ultima relazione;
   i) valutazione del livello di congestione del traffico della rete a pedaggio nelle ore di punta, basata sull'osservazione effettuata in condizioni reali di traffico di un numero rappresentativo di tratti stradali congestionati della rete in questione, e della sua evoluzione dopo l'ultima relazione.

3.  Ai fini della valutazione della qualità delle parti della rete stradale alle quali sono applicati pedaggi o diritti di utenza, gli Stati membri utilizzano indicatori chiave di prestazione. Come minimo, gli indicatori fanno riferimento a quanto segue:

   a) qualità della superficie stradale;
   b) sicurezza stradale;
   c) livello di congestione del traffico.

3 bis.  Gli Stati membri rendono pubblici i risultati raggiunti grazie al reinvestimento degli oneri per l'infrastruttura e per i costi esterni, nonché i vantaggi ottenuti in termini di maggiore sicurezza stradale, di minore impatto sull'ambiente e di minore congestione del traffico. [Em. 118]

4.  Entro tre anni [dall'entrata in vigore della direttiva riveduta], la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2, per definire una serie di indicatori armonizzati.

5.  Entro sei anni [dall'entrata in vigore della direttiva riveduta], la Commissione pubblica una relazione basata sull'applicazione, da parte degli Stati membri, degli indicatori di cui al paragrafo 4.

5 bis.  Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione sull'evoluzione della quota di mercato di veicoli a emissioni zero e rivede, se necessario, il tasso di riduzione applicato a tali veicoli."; [Em. 119]

"

19)  gli allegati sono modificati come segue:

a)  gli allegati 0, III bis, III ter e IV sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva;

b)  gli allegati V, VI e VII sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

1)  Gli allegati 0, III, III bis, III ter e IV sono così modificati:

a)  nell'allegato 0, la sezione 3 è così modificata:

i)  il titolo è sostituito dal seguente:

"3. "Veicoli "EURO III"/"EURO IV"/"EURO V"";

ii)  nella tabella, la riga relativa ai veicoli "EEV" è soppressa;

iii)  è aggiunto quanto segue:

"Limiti di emissione Euro VI

 

Valori limite

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Massa del particolato

(mg/kWh)

Numero di particelle

(#/kWh)

WHSC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Nota:

PI = accensione comandata.

CI = accensione spontanea.

(1)   Il livello ammissibile di NO2 per il valore limite degli NOx può essere definito in un secondo tempo.";

b)  l'allegato III è così modificato:

i)  la sezione 2 è così modificata:

–  al punto 2.1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

"– La ripartizione dei costi per i veicoli pesanti tipi di veicoli deve essere effettuata su una base obiettiva e trasparente, che tenga conto della proporzione del traffico dei diversi tipi di veicoli pesanti sulla rete e dei costi connessi. I veicoli/km percorsi dai veicoli pesanti possono a tale fine essere adeguati mediante "fattori di equivalenza" oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4 (*). [Em. 120]

___________

* L'applicazione dei fattori di equivalenza da parte degli Stati membri può tenere conto della costruzione di strade sviluppata per fasi o facente uso di un approccio basato su un lungo ciclo vitale.";

–  al punto 2.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– I costi devono essere ripartiti fra il traffico di veicoli pesanti e altri tipi di traffico veicoli leggeri in base a quote effettive e previste di veicoli/km e possono essere adeguati mediante fattori di equivalenza oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4."; [Em. 121]

ii)  alla sezione 4, il titolo e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

"4. QUOTA DI TRAFFICO DEI VEICOLI PESANTI, FATTORI DI EQUIVALENZA E MECCANISMO DI CORREZIONE

–  Il calcolo dei pedaggi deve basarsi su quote effettive o previste di veicoli/km di veicoli pesanti adeguate, se del caso, mediante fattori di equivalenza, per tenere debitamente conto dell'aumento dei costi di costruzione e di riparazione dell'infrastruttura a causa del suo utilizzo da parte dei veicoli pesanti.";

c)  l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis

REQUISITI MINIMI PER L'IMPOSIZIONE DI UN ONERE PER I COSTI ESTERNI

Nel presente allegato sono riportati i requisiti minimi applicabili per l'imposizione di un onere per i costi esterni e, se del caso, il calcolo dell'importo massimo di tale onere.

1.  Tratti della rete stradale interessati

Gli Stati membri devono definire precisamente il tratto o i tratti della loro rete stradale da assoggettarsi ad un onere per i costi esterni.

Quando uno Stato membro intende imporre un onere per i costi esterni solo su uno o più tratti della rete stradale formata dalla propria quota di rete transeuropea e dalle proprie autostrade, il tratto o i tratti devono essere scelti previa valutazione volta a stabilire che:

–  l'uso di veicoli sulle strade per le quali viene imposto l'onere in questione provoca danni ambientali maggiori di quelli causati mediamente stando alle valutazioni di rapporti sulla qualità dell'aria, inventari nazionali di emissione, volumi di traffico e, per quanto riguarda il rumore, conformemente alla direttiva 2002/49/CE; oppure

–  l'imposizione di un onere per i costi esterni per altri tratti della rete stradale suddetta non ha impatti negativi sull'ambiente o sulla sicurezza stradale, o l'imposizione e la riscossione di un onere per i costi esterni su tali tratti non comporta costi sproporzionati. [Em. 122]

2.  Veicoli, strade e periodi interessati

Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III ter, lo Stato membro deve notificare alla Commissione la classificazione dei veicoli in base alla quale è differenziato l'onere. Le deve notificare inoltre l'ubicazione esatta delle strade soggette a oneri per i costi esterni più elevati [in appresso "strade suburbane (comprese le autostrade)"] e delle strade soggette a oneri per i costi esterni di entità inferiore [in appresso "strade interurbane (comprese le autostrade)"].

Se del caso, deve notificare alla Commissione anche i periodi esatti che corrispondono al periodo notturno nel corso del quale può essere imposto un onere più elevato per i costi esterni correlati al rumore, per tenere conto dell'aumento del rumore.

La classificazione delle strade in strade suburbane (comprese le autostrade) e strade interurbane (comprese le autostrade) e la definizione dei periodi di tempo devono fondarsi su criteri oggettivi in relazione ai livelli di esposizione delle strade e della loro prossimità all'inquinamento, come la densità demografica, l'inquinamento atmosferico medio annuo (soprattutto per quanto riguarda PM10 e NO2) e il numero di giorni (per la massa PM10) e di ore (per gli NO2) in cui sono stati superati i limiti stabiliti a norma della direttiva 2008/50/CE. I criteri utilizzati devono essere riportati nella notifica. [Em. 123]

3.  Importo dell'onere

La presente sezione si applica quando uno Stato membro intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III ter.

Per ogni classe di veicolo, tipo di strada e periodo di tempo, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, deve determinare un unico importo specifico. La struttura dell'onere che ne deriva deve essere trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni. La pubblicazione dovrebbe avere luogo con congruo anticipo rispetto all'applicazione dell'onere. Devono essere resi pubblici tutti i parametri, i dati e le altre informazioni necessarie a capire come sono calcolati i vari elementi dei costi esterni.

Nel fissare l'importo degli oneri, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, deve ispirarsi al principio della tariffazione efficace, vale a dire della fissazione di un prezzo vicino al costo sociale marginale di utilizzo del veicolo soggetto all'onere.

Prima di stabilire tale importo, si deve tenere conto del rischio di deviazione del traffico e di eventuali effetti negativi sulla sicurezza stradale, l'ambiente e la congestione del traffico e delle soluzioni che consentono di attenuare questi rischi.

Lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, deve verificare l'efficacia del sistema di imposizione dell'onere ai fini della riduzione del danno ambientale derivante dal trasporto stradale. Se necessario, deve adeguare ogni due anni la struttura dell'onere e il suo importo specifico stabiliti per la determinata classe di veicoli, il tipo di strada e il periodo in funzione dell'andamento dell'offerta e della domanda di trasporto.

4.  Elementi di costo esterno

4.1.  Costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III ter, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, deve calcolare il costo imputabile all'inquinamento atmosferico derivante dal traffico applicando la formula seguente:

20181025-P8_TA(2018)0423_IT-p0000002.png

in cui:

PCVij

=

costo dell'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli di classe i sul tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro)

EFik

=

fattore di emissione dell'inquinante k per il veicolo di classe i (grammo/veicolo.chilometro)

PCjk

=

costo monetario dell'inquinante k per il tipo di strada j (euro/grammo)

I fattori di emissione devono essere gli stessi di quelli utilizzati dallo Stato membro per elaborare gli inventari nazionali di emissione previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici* (che prescrive l'utilizzo della Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici**). Il costo monetario degli inquinanti deve essere stimato dallo Stato membro, o se del caso dall'autorità indipendente di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 4, con metodi scientifici comprovati.

Lo Stato membro, o se del caso l'autorità indipendente, può adottare altri metodi, la cui validità sia stata dimostrata scientificamente, per calcolare il valore dei costi dell'inquinamento atmosferico, utilizzando dati ricavati dalla misurazione degli inquinanti atmosferici e il valore locale del costo monetario degli inquinanti atmosferici.

4.2.  Costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III ter, lo Stato membro, o se del caso l'autorità indipendente, deve calcolare il costo imputabile all'inquinamento acustico derivante dal traffico applicando le formule seguenti:

20181025-P8_TA(2018)0423_IT-p0000003.png

in cui:

NCVj =

 

costo dell'inquinamento acustico provocato da un veicolo pesante adibito al trasporto di merci sul tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro)

NCjk =

 

costo dell'inquinamento acustico per persona esposta su una strada di tipo j al livello di rumore k (euro/persona)

POPk =

 

popolazione esposta al livello di rumore giornaliero k per chilometro (persona/chilometro)

WADT =

 

traffico giornaliero medio ponderato (in equivalente autovetture)

a e b

 

sono fattori di ponderazione determinati dallo Stato membro in maniera tale che l'onere medio ponderato per l'inquinamento acustico per veicolo chilometro che ne risulta corrisponda a NCVj (giornaliero).

L'inquinamento acustico dovuto al traffico è riferito all'impatto del rumore sulla salute dei cittadini che si trovano in prossimità della strada.

La popolazione esposta al livello di rumore k deve essere determinata in base alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***.

Il costo per persona esposta al livello di rumore k deve essere stimato dallo Stato membro, o se del caso da un'autorità indipendente, con metodi scientifici comprovati.

Al traffico giornaliero medio ponderato occorre applicare un fattore di equivalenza "e" tra veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e autovetture determinato in base ai livelli di emissioni acustiche dell'automobile media e del veicolo pesante medio adibito al trasporto di merci e tenendo conto del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE.

Lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, può stabilire oneri differenziati per l'inquinamento acustico volti a premiare l'uso di veicoli meno rumorosi, a condizione che i veicoli stranieri non risultino discriminati.

_____________

* Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

** Metodologia dell'Agenzia europea dell'ambiente: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).";

d)  l'allegato III ter è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III ter

VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI DELL'ONERE PER I COSTI ESTERNI

Nel presente allegato sono riportati i valori di riferimento minimi dell'onere per i costi esterni, comprensivo dei costi per l'inquinamento atmosferico e acustico. [Em. 126]

Tabella 1: valori di riferimento minimi dell'onere per i costi esterni per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci [Em. 127]

Classe del veicolo

Centesimi/veicolo-chilometro

Suburbana(1)

Interurbana(2)

Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con peso massimo lordo ammissibile a pieno carico

inferiore a 14 tonnellate

o con due assi

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Meno inquinanti degli EURO VI

2,5

0,3

Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con peso massimo lordo ammissibile a pieno carico

compreso tra 14 e 28 tonnellate

o con tre assi

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Meno inquinanti degli EURO VI

2,5

0,3

Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con peso massimo lordo ammissibile a pieno carico

compreso tra 28 e 40 tonnellate

o con quattro assi

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Meno inquinanti degli EURO VI

2,5

0,3

Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con peso massimo lordo ammissibile a pieno carico

superiore a 40 tonnellate

o con cinque o più assi

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Meno inquinanti degli EURO VI

2,5

0,3

(1)   "Suburbane" sono le zone con una densità di popolazione compresa tra 150 e 900 abitanti/km2 (densità di popolazione media di 300 abitanti/km2).

(2)   "Interurbane" sono le zone con una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/km2.

Tabella 2: valori di riferimento minimi dell'onere per i costi esterni per i pullman [Em. 128]

Classe del veicolo

Centesimi/veicolo-chilometro

Suburbana(1)

Interurbana(2)

Pullman con peso massimo lordo ammissibile a pieno carico di 18 tonnellate

o con due assi

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Meno inquinanti degli EURO VI

1,4

0,2

Pullman con peso massimo lordo ammissibile a pieno carico superiore a 18 tonnellate

o con tre o più assi

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Meno inquinanti degli EURO VI

1,4

0,2

(1)  "Suburbane" sono le zone con una densità di popolazione compresa tra 150 e 900 abitanti/km2 (densità di popolazione media di 300 abitanti/km2).

(2)  "Interurbane" sono le zone con una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/2.

I valori delle tabelle 1 e 2 possono essere moltiplicati per un fattore di riferimento fino a 2 4 per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani nella misura in cui la minore dispersione, la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino. Se esistono prove scientifiche dell'esistenza di un fattore più elevato per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani, questo valore di riferimento può essere aumentato sulla base di una giustificazione dettagliata."; [Em. 129]

Tabella 3: valori minimi dell'onere per i costi esterni per le autovetture (centesimi/veicolo-chilometro):

Veicolo

Motore

Classe

Suburbana

Interurbana

Automobili diesel

< 1,4 l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4-2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

> 2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Automobili a benzina

< 1,4 l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4-2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

> 2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

[Em. 124]

Tabella 4: valori minimi dell'onere per i costi esterni per i veicoli commerciali leggeri (centesimi/veicolo-chilometro):

Veicolo

Classe

Suburbana

Interurbana

Veicoli commerciali leggeri a benzina

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

Veicoli commerciali leggeri diesel

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

[Em. 125]

e)  all'allegato IV, la tabella "Complessi (autoarticolati e autotreni)" è sostituita dalla seguente:

"Complessi (autoarticolati e autotreni)

Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti

Altri sistemi di sospensione degli assi motori

Classe dei danni

Numero di assi e peso totale massimo lordo ammissibile a pieno carico (in tonnellate)

Numero di assi e peso totale massimo lordo ammissibile a pieno carico (in tonnellate)

 

Non inferiore a

Inferiore a

Non inferiore a

Inferiore a

 

2 + 1 assi

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 assi

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 assi

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 assi

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 assi

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 assi

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 o 9 assi

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III";

e bis)  nell'allegato IV è aggiunto il paragrafo seguente:

"Per tutti i veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi, il peso massimo autorizzato è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t."; [Em. 130]

2)  sono aggiunti i seguenti allegati V, VI e VII:

"ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER L'IMPOSIZIONE DI UN ONERE CONNESSO ALLA CONGESTIONE DEL TRAFFICO

Nel presente allegato sono riportati i requisiti minimi per l'imposizione di un onere connesso alla congestione del traffico

1.  Parti della rete soggette ad oneri connessi alla congestione del traffico, veicoli e periodi contemplati

Gli Stati membri devono specificare con precisione:

a)  la parte o le parti della rete formata dalla propria quota di rete transeuropea e dalle proprie autostrade di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per cui si intende imporre un onere connesso alla congestione del traffico, conformemente all'articolo 7 quinquies bis, paragrafi 1 e 3;

b)  la classificazione in "metropolitane" e "non metropolitane" di sezioni della rete soggette all'onere connesso alla congestione del traffico. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui alla tabella 1 ai fini della determinazione della classificazione di ogni segmento stradale.

Tabella 1: criteri di classificazione delle strade della rete in "metropolitane" e "non metropolitane" di cui alla lettera a)

Categoria della strada

Criterio di classificazione

"Metropolitana"

Sezioni della rete che attraversano agglomerati urbani con una popolazione di 250 000 abitanti o più

"Non metropolitana"

Sezioni della rete non classificate come "metropolitane"

c)  i periodi durante i quali si applica l'onere, per ciascun segmento. Se nell'ambito di un determinato periodo di tariffazione si applicano oneri di importo diverso, gli Stati membri devono specificare chiaramente l'inizio e la fine del periodo di imposizione di ogni corrispettivo.

Per determinare la proporzione fra gli oneri per le diverse categorie di veicoli, gli Stati membri devono utilizzare i fattori di equivalenza indicati nella tabella 2.

Tabella 2: fattori di equivalenza per la determinazione della proporzione fra gli oneri connessi alla congestione del traffico per le diverse categorie di veicoli

Categoria del veicolo

Fattore di equivalenza

Veicoli leggeri

1

Veicoli pesanti non articolati adibiti al trasporto di merci

1,9

Bus e pullman

2,5 1,5

Veicoli pesanti articolati adibiti al trasporto di merci

2,9

[Em. 131]

2.  Importo dell'onere

Per ogni categoria di veicolo, segmento stradale e periodo di tempo, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, deve determinare un unico importo specifico, fissato conformemente alle disposizioni della sezione 1 del presente allegato, tenendo in considerazione il valore massimo corrispondente indicato nella tabella che figura nell'allegato VI. La struttura dell'onere che ne deriva deve essere trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni.

Lo Stato membro deve pubblicare tutte le informazioni seguenti con congruo anticipo rispetto all'applicazione dell'onere connesso alla congestione del traffico:

a)  tutti i parametri, i dati e le altre informazioni necessarie a comprendere le modalità di classificazione di strade e veicoli e di determinazione dei periodi di imposizione dell'onere;

b)  la descrizione completa degli oneri connessi alla congestione del traffico applicati per ciascuna categoria di veicolo, per ciascun segmento e per ciascun periodo di tempo.

Gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni pubblicate ai sensi delle lettere a) e b).

Prima di stabilire l'importo, si deve tenere conto del rischio di deviazione del traffico e di eventuali effetti negativi sulla sicurezza stradale, l'ambiente e la congestione del traffico e delle soluzioni che consentono di attenuare questi rischi.

Lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, deve verificare l'efficacia del sistema di imposizione dell'onere ai fini della riduzione della congestione del traffico. Se necessario, deve adeguare ogni anno la struttura dell'onere, il periodo o i periodi di tempo in cui quest'ultimo viene applicato e il suo importo specifico stabiliti per ogni categoria di veicolo, tipo di strada e periodo in funzione dell'andamento dell'offerta e della domanda di trasporto.

ALLEGATO VI

LIMITI MASSIMI DELL'ONERE CONNESSO ALLA CONGESTIONE DEL TRAFFICO

Nel presente allegato sono riportati i limiti massimi dell'onere connesso alla congestione del traffico.

I limiti massimi indicati nella tabella che segue si applicano ai veicoli leggeri. Gli oneri relativi alle altre categorie di veicoli devono essere determinati moltiplicando l'onere imposto ai veicoli leggeri per i fattori di equivalenza indicati nella tabella di cui all'allegato V.

Tabella: limiti massimi dell'onere connesso alla congestione del traffico per i veicoli leggeri

Centesimi/veicolo-chilometro

Metropolitana

Non metropolitana

Autostrade

67

34

Strade principali

198

66

ALLEGATO VII

DIFFERENZIAZIONE DEI PEDAGGI E DEI DIRITTI DI UTENZA PER I VEICOLI LEGGERI

Nel presente allegato sono riportate le categorie di emissione in base alle quali vanno differenziati i pedaggi e i diritti di utenza.

Le emissioni di sostanze inquinanti devono essere misurate in conformità al regolamento (UE) …/… della Commissione*.

Le aliquote più basse si applicano alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri con emissioni di CO2, misurate in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio**, inferiori ai limiti corrispondenti agli obiettivi applicabili dell'UE per il parco auto di cui ai regolamenti (CE) n. 443/2009*** e (UE) n. 510/2011**** del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tabella: categorie di emissione dei veicoli leggeri

Fattore di conformità

1,5-2,1

1-1,5

Inferiore a 1

Veicoli a emissioni zero

Onere per km

10% in meno dell'aliquota più elevata

20% in meno dell'aliquota più elevata

30% in meno dell'aliquota più elevata

75% in meno dell'aliquota più elevata

__________________

* Regolamento (UE) …/… della Commissione, del XXX, che modifica il regolamento (UE) 2017/xxx della Commissione e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) [RDE 3] (GU L … del ……..2017, pag. …).

** Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

*** Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

**** Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).".

(1) GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.
(2) GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.
(3)GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.
(4)GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018.
(6)Libro bianco del 28 marzo 2011 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144).
(7)COM(2016)0501.
(8)Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
(9) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(10) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(11) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(12)Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124).
(13)Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(14)Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1).
(15)Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).
(16)...
(17) Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).
(18)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(19)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Nel documento Strategia europea per una mobilità a basse emissioni21, la Commissione ha annunciato che per rispettare gli impegni presi dall'Unione nel corso della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tenutasi nel 2015 a Parigi, è necessario accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti e instradare saldamente, entro la metà del secolo, le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti causate dai trasporti su un percorso di avvicinamento allo zero. Occorre inoltre ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana causate dai trasporti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una serie di iniziative strategiche, compreso l'uso degli appalti pubblici per i veicoli puliti.
(2)  Nel documento Strategia europea per una mobilità a basse emissioni21, la Commissione ha annunciato che per rispettare gli impegni presi dall'Unione nel corso della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tenutasi nel 2015 a Parigi, è necessario accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti e instradare saldamente, entro la metà del secolo, le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti causate dai trasporti su un percorso di avvicinamento allo zero. Occorre inoltre ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana e l'ambiente causate dai trasporti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una serie di iniziative strategiche, tra cui le misure che promuovono il trasferimento modale verso il trasporto pubblico e l'uso degli appalti pubblici per i veicoli puliti.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501.
21 COM(2016)0501.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Come annunciato nella comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti"23, questa proposta è parte di un secondo pacchetto di proposte che accompagneranno l'Unione lungo il percorso verso una mobilità a basse emissioni. Il pacchetto è presentato nella comunicazione della Commissione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori", che combina misure orientate all'offerta e alla domanda per instradare l'Europa verso una mobilità a basse emissioni e nel contempo rafforzare la competitività del suo ecosistema automobilistico e della mobilità.
(4)  Come annunciato nella comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti"23, questa proposta è parte di un secondo pacchetto di proposte che accompagneranno l'Unione lungo il percorso verso una mobilità a basse emissioni. Il pacchetto è presentato nella comunicazione della Commissione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori", che combina misure orientate all'offerta e alla domanda per instradare l'Europa verso una mobilità a basse emissioni e nel contempo rafforzare la competitività del suo ecosistema automobilistico e della mobilità. La promozione di veicoli sostenibili dovrebbe essere parallela all'ulteriore sviluppo dei trasporti pubblici, dato che questo è il modo più veloce ed efficiente in termini di costi di ridurre il numero di veicoli sulle strade e di conseguenza migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  L'innovazione nel settore delle nuove tecnologie aiuta a ridurre le emissioni dei veicoli, sostenendo la decarbonizzazione del settore dei trasporti. È probabile che una maggiore diffusione di veicoli adibiti al trasporto su strada a basse emissioni o a zero emissioni riduca le emissioni di CO2 e di determinati inquinanti (particolato, ossidi di azoto e idrocarburi non metanici) e promuova la competitività e la crescita dell'industria europea sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni.
(5)  L'innovazione nel settore delle nuove tecnologie aiuta a ridurre le emissioni dei veicoli e a ridurre l'inquinamento acustico sostenendo nel contempo la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Una maggiore diffusione di veicoli adibiti al trasporto su strada a basse emissioni o a zero emissioni riduce le emissioni di CO2 e di determinati inquinanti (particolato, ossidi di azoto e idrocarburi non metanici) e quindi migliora la qualità dell'aria nelle città e in altre aree inquinate, contribuendo nel contempo alla competitività e alla crescita dell'industria europea sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni e garantendo lo sviluppo di infrastrutture per i combustibili alternativi. Inoltre, la neutralità tecnologica deve essere il principio fondamentale di ogni sforzo, al fine di garantire e stimolare un ambiente competitivo e incoraggiare l'ulteriore ricerca e innovazione in questo settore. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e soddisfare le norme di qualità dell'aria dell'Unione nelle aree urbane e rurali, sono necessarie politiche e misure concrete e ambiziose, compreso il ricorso agli appalti pubblici di veicoli a emissioni pulite.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Secondo le stime, la parità di prezzo tra i veicoli con motore a combustione interna (ICEV) e i veicoli elettrici a batteria (BEV) si verificherà tra il 2020 e il 2028. Inoltre, diversi produttori di componenti originali (OEM) hanno dichiarato esempi di parità di prezzo per alcuni nuovi modelli nel 2020. Alla luce dei minori costi operativi dei BEV, il punto di parità del costo totale di possesso (TCO) precederà, in genere dai 2 ai 6 anni, la parità dei prezzi di acquisto.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)   Le previsioni di mercato stimano che nel 2020 i prezzi dei veicoli puliti, come le automobili completamente elettriche, diminuiranno in modo sostanziale ed essi diventeranno altamente competitivi e persino più economici da gestire rispetto ai veicoli convenzionali, in particolare se si tiene conto del costo totale di proprietà, in virtù del costo ridotto delle batterie ma anche di altre riduzioni dei costi dovute ai costi minori del carburante e della manutenzione legata alla gestione di un veicolo elettrico.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater)   Sebbene l'Unione sia una delle regioni più importanti per la ricerca e l'ecoinnovazione ad elevato valore, la regione Asia-Pacifico ospita i maggiori produttori di autobus e batterie. Analogamente, gli sviluppi del mercato globale dei veicoli elettrici a batteria sono guidati dai mercati della Cina e degli Stati Uniti, che insieme rappresentano circa il 60 % del mercato globale rispetto al 28 % detenuto dall'Unione. È pertanto necessario un ambizioso quadro politico dell'Unione per stimolare l'innovazione e promuovere ulteriormente la competitività e la crescita dell'industria europea nei mercati sempre più globali dei veicoli puliti e delle relative infrastrutture tecnologiche.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies)   L'Unione deve aumentare gli incentivi a sostegno dello sviluppo tecnologico di batterie sostenibili e riciclabili, che dovrebbero essere prodotte tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la loro impronta ambientale.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5 sexies (nuovo)
(5 sexies)   Ai fini della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, le batterie dovrebbero essere prodotte con un impatto ambientale minimo all'interno e all'esterno dell'Unione, segnatamente riguardo al processo di estrazione del materiale impiegato per la costruzione di batterie. È opportuno tenere conto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante l'intero processo di produzione. La Commissione dovrebbe presentare, conformemente alla revisione della direttiva 2006/66/CE, obiettivi ambiziosi in materia di riciclabilità delle batterie.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Le autorità pubbliche, tramite la loro politica in materia di appalti, hanno la possibilità di stabilire e sostenere mercati di prodotti e servizi innovativi. Le direttive 2014/24/UE24 e 2014/25/UE25 stabiliscono norme minime armonizzate in materia di appalti pubblici che rendono più uniforme il modo in cui le autorità pubbliche e determinati operatori di pubblica utilità acquisiscono beni, opere e servizi. In particolare, esse stabiliscono soglie generali per il volume dei contratti soggetti alla normativa dell'Unione, che si applicano anche alla direttiva sui veicoli puliti.
(6)  Tenuto conto del fatto che la spesa pubblica per beni, lavori e servizi rappresenta circa il 14 % del PIL, il che corrisponde a circa 1 800 miliardi di euro all'anno, le autorità pubbliche, tramite la loro politica in materia di appalti, hanno la possibilità di stabilire e sostenere mercati di prodotti e servizi innovativi. Le direttive 2014/24/UE24 e 2014/25/UE25 stabiliscono norme minime armonizzate in materia di appalti pubblici che rendono più uniforme il modo in cui le autorità pubbliche e determinati operatori di pubblica utilità acquisiscono beni, opere e servizi, in conformità dei requisiti ambientali dei beni acquistati (compresi i veicoli). In particolare, esse stabiliscono soglie generali per il volume dei contratti soggetti alla normativa dell'Unione, che si applicano anche alla direttiva sui veicoli puliti. Per conseguire tale risultato, la direttiva dovrebbe definire orientamenti chiari e trasparenti e stabilire un metodo di calcolo semplice per gli obiettivi dell'appalto.
_________________
_________________
24 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
24 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
25 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
25GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   La disponibilità di infrastrutture di ricarica e rifornimento è un prerequisito per qualsiasi operazione di trasporto con veicoli a combustibili alternativi, anche per il trasporto pubblico. Pertanto, nella direttiva 2014/94/UE dovrebbero essere rafforzati gli aspetti relativi alla promozione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi per il trasporto pubblico. In assenza di una revisione, la Commissione dovrebbe stabilire un piano d'azione per le infrastrutture di trasporto pubblico.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di dare mandato ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) di possedere, sviluppare, gestire e dirigere una massa critica minima di stazioni di ricarica nel settore pubblico con libero accesso a tutti i fornitori di energia elettrica, al fine di garantire una sufficiente disponibilità di punti di ricarica.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater)   Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a esplorare le possibilità per sostenere l'utilizzo dei veicoli a bassissime emissioni nei servizi pubblici e ridurre i relativi costi, per esempio concedendo esenzioni o riduzioni delle imposte sull'energia per i veicoli a bassissime emissioni.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  La valutazione d'impatto svolta evidenzia i vantaggi di un cambiamento dell'approccio complessivo della governance nei confronti degli appalti per i veicoli puliti a livello dell'Unione. Definire obiettivi minimi di appalto può incidere in modo più efficace sulla diffusione dei veicoli puliti sul mercato rispetto al ricorso all'internalizzazione dei costi esterni nelle decisioni generali in tema di appalti, e contemporaneamente sottolinea l'importanza di considerare gli aspetti ambientali in tutte le decisioni in materia di appalti. I vantaggi a medio e lungo termine per i cittadini e le imprese europei giustificano pienamente questo approccio impostazione nella misura in cui non prescrive una tecnologia specifica che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori sono tenuti a usare.
(8)  La valutazione d'impatto svolta evidenzia i vantaggi di un cambiamento dell'approccio complessivo della governance nei confronti degli appalti per i veicoli puliti e a basso consumo energetico a livello dell'Unione. Definire obiettivi minimi di appalto può incidere in modo più efficace sulla diffusione dei veicoli puliti sul mercato rispetto al ricorso all'internalizzazione dei costi esterni nelle decisioni generali in tema di appalti, e contemporaneamente sottolinea l'importanza di considerare gli aspetti ambientali in tutte le decisioni in materia di appalti. I vantaggi a medio e lungo termine per i cittadini e le imprese europei giustificano pienamente questo approccio impostazione nella misura in cui non prescrive una tecnologia specifica che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori sono tenuti a usare.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva includendo pratiche quali il leasing, la locazione o la vendita a rate, e i contratti per servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri e noleggio di autobus e pullman con autista nonché servizi specifici postali e di corriere e di smaltimento dei rifiuti garantisce la copertura di tutte le pertinenti pratiche di appalto.
(9)  L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva includendo pratiche quali il leasing, la locazione o la vendita a rate e l'ammodernamento dei veicoli nonché i contratti per servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri e noleggio di autobus e pullman con autista nonché servizi specifici postali e di corriere e di smaltimento dei rifiuti garantisce la copertura di tutte le pertinenti pratiche di appalto, mentre i contratti esistenti non dovrebbero essere interessati retroattivamente dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare la fattibilità di appalti verdi in altre modalità di trasporto.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  La formulazione di una definizione di veicoli puliti che tenga conto dei requisiti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici da parte dei veicoli leggeri e pesanti gode di ampio sostegno da parte dei portatori di interessi. Per garantire che vi siano incentivi adeguati a sostegno della diffusione dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni sul mercato dell'Unione, le disposizioni relative agli appalti pubblici per tali veicoli a norma della presente modifica dovrebbero essere in linea con le disposizioni della normativa dell'Unione sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 previsti per automobili e furgoni per il periodo post-202026. Le azioni intraprese a norma della direttiva modificata contribuiranno a incrementare la conformità ai requisiti stabiliti in tali norme. Un'impostazione più ambiziosa degli appalti pubblici può costituire un importante stimolo supplementare al mercato.
(10)  La direttiva modificata dovrebbe contribuire a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici da parte dei veicoli leggeri e pesanti. Per garantire che vi siano incentivi adeguati a sostegno della diffusione dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni sul mercato dell'Unione, le disposizioni relative agli appalti pubblici per tali veicoli a norma della presente modifica dovrebbero essere in linea con le disposizioni della normativa dell'Unione sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 previsti per automobili e furgoni per il periodo post-202026. Le azioni intraprese conformemente alla presente direttiva contribuiranno altresì a incrementare la conformità ai requisiti stabiliti in tali norme e agevoleranno lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica connesse. Un'impostazione più ambiziosa degli appalti pubblici costituirà un importante stimolo supplementare al mercato.
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26 COM(2017)0676
26 COM(2017)0676
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)   Al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni, è essenziale rinnovare i parchi veicoli adeguandoli alle norme sui veicoli puliti. Inoltre, i principi dell'economia circolare richiedono un'estensione della vita del prodotto. Pertanto, i veicoli ammodernati in base alla norma sui veicoli puliti dovrebbero anche essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)   I veicoli con zero emissioni allo scarico possono lasciare anch'essi un'impronta ambientale significativa, a causa del processo di fabbricazione dei componenti e del livello di riciclabilità o di efficienza della produzione di combustibile. Pertanto, le tecnologie che affrontano tale sfida, come le batterie sostenibili e riciclabili, dovrebbero godere di un livello più elevato di sostegno in termini di conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato. La ricerca e lo sviluppo di tali tecnologie dovrebbero altresì essere promossi in altre politiche dell'Unione.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)
(10 quater)  Il calcolo delle emissioni di CO2 dovrebbe essere basato su un approccio "dal pozzo alle ruote" al fine di rendere giustizia all'intera catena di approvvigionamento del combustibile, dalla fase di estrazione allo scarico. Ciò fornirà un calcolo più accurato delle emissioni complessive di un particolare veicolo. Pertanto, la Commissione dovrebbe stabilire la metodologia per la registrazione delle emissioni "dal pozzo alla ruota" al più tardi entro il 31 dicembre 2022.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  I veicoli leggeri e i veicoli pesanti sono usati per scopi diversi e hanno diversi livelli di maturità per il mercato; sarebbe utile che gli appalti pubblici riconoscessero tali differenze. La valutazione d'impatto ha dimostrato il valore aggiunto derivante dall'adozione di un approccio basato sui combustibili alternativi fino al momento in cui saranno fissati requisiti tecnologicamente neutri per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti a livello dell'Unione, che la Commissione intende proporre in futuro. La valutazione d'impatto ha inoltre riconosciuto che i mercati per gli autobus urbani a basse emissioni o a zero emissioni sono caratterizzati da una maggiore maturità, mentre i mercati per i mezzi pesanti a basse emissioni o a zero emissioni si trovano ancora in una fase precoce di sviluppo.
(11)  I veicoli a due o tre ruote, i veicoli leggeri e i veicoli pesanti sono usati per scopi diversi e hanno diversi livelli di maturità per il mercato; sarebbe utile che gli appalti pubblici riconoscessero tali differenze. Si dovrebbe inoltre riconoscere che i mercati per gli autobus urbani a basse emissioni o a zero emissioni sono caratterizzati da una recente progressione, mentre i mercati per i mezzi pesanti a basse emissioni o a zero emissioni si trovano ancora in una fase iniziale di sviluppo.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)   Il potenziale di riduzione delle emissioni esclusivamente attraverso gli appalti pubblici è limitato e il trasporto pubblico è responsabile di solo una minima parte delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a regolamentare l'acquisto di veicoli puliti da parte di altri proprietari di parchi veicoli, quali i taxi, le società di autonoleggio e le società di ride-pooling.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  La definizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli puliti da raggiungere entro il 2025 ed entro il 2030 a livello di Stato membro dovrebbe contribuire a creare una certezza delle politiche per i mercati in cui sono garantiti investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono la creazione del mercato in tutto il territorio dell'Unione. Essi prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico e mandano un chiaro segnale di mercato. La valutazione d'impatto rileva una crescente tendenza degli Stati membri alla definizione di obiettivi, a seconda della loro capacità economica e della gravità del problema. Per i diversi Stati membri dovrebbero essere definiti target diversi, a seconda della rispettiva capacità economica (prodotto interno lordo pro capite) ed esposizione all'inquinamento (concentrazione della popolazione urbana). Gli obiettivi minimi di appalto dovrebbero essere integrati dall'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori di tenere conto, nelle procedure di appalto, di tutti gli aspetti legati all'energia e all'ambiente. La valutazione dell'impatto territoriale della presente direttiva modificata ha dimostrato che l'impatto sarà distribuito in modo uniforme tra le regioni dell'Unione.
(12)  La definizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli puliti da conseguire entro il 2025 ed entro il 2030 a livello di Stato membro dovrebbe contribuire a creare una certezza delle politiche per i mercati in cui sono garantiti investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono la creazione del mercato in tutto il territorio dell'Unione. Essi prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico e mandano un chiaro segnale di mercato. La valutazione d'impatto rileva una crescente tendenza degli Stati membri alla definizione di obiettivi, a seconda della loro capacità economica e della gravità del problema. Per i diversi Stati membri dovrebbero essere definiti target diversi, a seconda della rispettiva capacità economica (prodotto interno lordo pro capite) ed esposizione all'inquinamento (concentrazione della popolazione urbana). Gli obiettivi minimi di appalto dovrebbero essere integrati dall'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori di tenere conto, nelle procedure di appalto, di tutti gli aspetti legati all'energia e all'ambiente. La valutazione dell'impatto territoriale della presente direttiva modificata ha dimostrato che l'impatto sarà distribuito in modo uniforme tra le regioni dell'Unione.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)   Nella raccomandazione del 4 aprile 2017 destinata al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico10bis, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a promuovere politiche verdi in materia di appalti pubblici attraverso l'acquisto di veicoli a zero emissioni (ZEV) e di veicoli a bassissime emissioni (ULEV) da parte delle autorità pubbliche per il proprio parco veicoli o per programmi di car sharing a partecipazione (semi-)pubblica, e ha chiesto di eliminare progressivamente, entro il 2035, le nuove autovetture che emettono CO2.
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10bis GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Può essere raggiunto il massimo impatto usando lo strumento dell'appalto pubblico per i veicoli puliti soprattutto in zone che presentano un livello relativamente elevato di inquinamento atmosferico. Le autorità pubbliche degli Stati membri sono incoraggiate a tenere in particolare considerazione tali zone nel portare a termine l'attuazione dei loro obiettivi minimi nazionali e di riportare le azioni intraprese nelle loro relazioni a norma della direttiva modificata.
(13)  Può essere raggiunto il massimo impatto usando lo strumento dell'appalto pubblico per i veicoli puliti soprattutto in zone che presentano un livello relativamente elevato di inquinamento atmosferico e acustico. Le autorità pubbliche degli Stati membri sono incoraggiate a tenere in particolare considerazione tali zone nel portare a termine l'attuazione dei loro obiettivi minimi nazionali e di riportare le azioni intraprese nelle loro relazioni a norma della direttiva modificata. Al fine di evitare oneri sproporzionati e ottimizzare i potenziali risultati della presente direttiva, è opportuno fornire adeguata assistenza tecnica alle autorità pubbliche.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   La direttiva modificata dovrebbe contribuire a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici nonché alla promozione di un trasporto su strada pubblico pulito. Essa dovrebbe evitare di scoraggiare lo sviluppo di un trasporto pulito non stradale, ad esempio tram e metropolitane.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)   I valori soglia stabiliti dalla presente direttiva potranno difficilmente essere rispettati senza lo sviluppo di prodotti commerciabili e maturi sotto il profilo tecnico. Ai fini di una valutazione periodica dello stato di sviluppo, la Commissione dovrebbe presentare ogni due anni una relazione atta a valutare se sono presenti soluzioni commerciabili per i veicoli puliti. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre prevedere maggiori incentivi finanziari e non, per una più rapida immissione sul mercato di tali veicoli puliti.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)  Tenendo presente la differenza significativa nel margine finanziario degli operatori del trasporto privato per l'adozione di veicoli potenzialmente più costosi a combustibile alternativo, è opportuno mettere a disposizione meccanismi per garantire parità di condizioni nelle procedure di gara e di appalto tra gli operatori del trasporto pubblico e quelli del trasporto privato, e garantire che i costi sostenuti per conformarsi agli obiettivi minimi di appalto stabiliti nella presente direttiva non siano trasferiti alle autorità locali, in particolare per i comuni più piccoli, né portino all'esternalizzazione di costi più elevati sostenuti mediante prezzi dei biglietti più elevati, tasse locali più alte o la riduzione dei servizi di trasporto pubblico.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  Le relazioni in tema di appalti pubblici redatte a norma della presente direttiva modificata dovrebbero fornire una chiara panoramica del mercato per permettere un efficace monitoraggio dell'attuazione. Le attività di informazione dovrebbero cominciare nel 2023 con una relazione intermedia e continuare con una prima relazione completa in merito all'attuazione degli obiettivi minimi nel 2026 e successivamente con scadenza triennale. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i singoli organismi pubblici e stabilire un'efficace panoramica del mercato si dovrebbero agevolare le relazioni semplici. La Commissione garantirà una relazione completa per i veicoli a basse emissioni e a zero emissioni e per i veicoli a combustibile alternativo nel contesto del vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione. Codici specifici nel vocabolario comune per gli appalti pubblici semplificheranno la registrazione e il monitoraggio nell'ambito della banca dati "Tender Electronic Daily".
(15)  Le relazioni in tema di appalti pubblici redatte a norma della presente direttiva modificata dovrebbero fornire una chiara panoramica del mercato per permettere un efficace monitoraggio dell'attuazione. Le attività di informazione dovrebbero cominciare nel 2023 con una relazione preliminare da parte degli Stati membri alla Commissione, presentata nel quadro degli atti legislativi dell'Unione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e continuare con una prima relazione completa in merito all'attuazione degli obiettivi minimi nel 2026 e successivamente con scadenza triennale. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i singoli organismi pubblici e stabilire un'efficace panoramica del mercato si dovrebbero agevolare le relazioni semplici. Tali relazioni dovrebbero contenere informazioni sulle attività intraprese ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/33/CE e conformarsi alle categorie contenute nel vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche sull’applicazione della direttiva 2009/33/CE. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'eventuale inclusione dei macchinari da costruzione nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE e, in tal caso, elaborare una metodologia per definire i "macchinari da costruzione puliti".
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  Al fine di informare meglio in merito alle future politiche decisionali nel settore, fornendo un calcolo più accurato delle emissioni complessive di un particolare veicolo, comprendendo l'intera catena del valore, la Commissione dovrebbe proporre una metodologia per il conteggio delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli. Tali emissioni dovrebbero essere tenute in considerazione nel quadro del riesame, da parte della Commissione, della direttiva 2009/33/CE e di qualsiasi altra normativa pertinente relativa ai combustibili alternativi.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Un ulteriore appoggio alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato può derivare da misure mirate di sostegno pubblico a livello nazionale e dell'Union e, come un migliore scambio di conoscenze e un allineamento degli appalti pubblici per permettere l'adozione di misure di entità sufficiente a ottenere una riduzione dei costi e un effetto sul mercato. La Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 riconosce la possibilità di concedere un sostegno pubblico per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla erogazione di combustibili alternativi27. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 107 ed 108.
(16)  Un ulteriore appoggio alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato può derivare da misure mirate di sostegno pubblico a livello nazionale e dell'Union e, come un migliore scambio di conoscenze e un allineamento degli appalti pubblici per permettere l'adozione di misure di entità sufficiente a ottenere una riduzione dei costi e un effetto sul mercato. Sarebbe altrettanto auspicabile promuovere progetti pilota regionali, in particolare quando si tratta di creare un collegamento tra le zone rurali e quelle urbane. La Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 riconosce la possibilità di concedere un sostegno pubblico per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla erogazione di combustibili alternativi27. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 107 ed 108.
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27 GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
27 GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)   Al fine di ottenere ulteriori riduzioni delle emissioni e degli inquinanti atmosferici, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, se del caso, ad applicare diversi incentivi e meccanismi per lo sviluppo del parco veicoli in settori diversi da quelli disciplinati dalla direttiva modificata.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)   Gli Stati membri dovrebbero garantire che i costi sostenuti per conformarsi agli obiettivi minimi di appalto stabiliti nella presente direttiva non siano trasferiti alle autorità locali e che siano messe a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori risorse finanziarie sufficienti.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)
(16 quater)   Sono indispensabili misure di supporto mirate per l'appalto di veicoli puliti. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri ampliano i loro incentivi finanziari e non finanziari al fine di accelerare lo sviluppo del mercato dei veicoli puliti.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 16 quinquies (nuovo)
(16 quinquies)  L'imposizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli commerciali leggeri e pesanti da parte della presente direttiva richiederà risorse finanziarie supplementari per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Pertanto, la politica finanziaria e di bilancio dell'Unione dopo il 2020 dovrebbe tenerne conto al fine di fornire un sostegno finanziario sufficiente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori. Ciò dovrebbe riflettersi nel futuro quadro finanziario pluriennale e nelle norme concernenti la finanza sostenibile e gli istituti finanziari dell'Unione.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 16 sexies (nuovo)
(16 sexies)   Per garantire che le autorità pubbliche siano incentivate all'acquisto di veicoli puliti e che gli Stati membri investano nello sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, ma anche per evitare il rischio che tali acquisti portino a prezzi più elevati per i passeggeri, la politica finanziaria e di bilancio dell'Unione dopo il 2020 dovrebbe fornire supporto agli enti aggiudicatori. Ciò dovrebbe riflettersi nel futuro quadro finanziario pluriennale e nelle norme concernenti la finanza sostenibile e gli istituti finanziari dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero ampliare i loro incentivi finanziari e non finanziari per accelerare la diffusione sul mercato dei veicoli puliti. Tali sforzi ridurranno l'elevato investimento iniziale per i cambiamenti infrastrutturali e sosterranno la decarbonizzazione dei trasporti.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 16 septies (nuovo)
(16 septies)   Nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), l'Unione dispone di una serie di fondi diversi per sostenere gli Stati membri, le autorità locali e gli operatori interessati nella loro transizione verso una mobilità sostenibile. Nel periodo 2014-2020 l'Unione ha destinato 13,7 miliardi di EUR a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei al finanziamento della mobilità urbana. Orizzonte 2020, il programma di ricerca dell'Unione, fornirà circa 200 milioni di EUR per la mobilità urbana e 650 milioni di EUR per le città intelligenti, mentre il meccanismo per collegare l'Europa destinerà circa 200 milioni di EUR agli inviti a presentare proposte per i nodi urbani. Nell'ambito del prossimo QFP, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere progetti di mobilità urbana sostenibile e rafforzare le necessarie sinergie tra le diverse fonti e i diversi programmi di finanziamento. In particolare, occorre rafforzare i legami tra la mobilità urbana, la nuova agenda digitale e l'Unione dell'energia, come la possibilità offerta dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per finanziare progetti sinergici con un tasso extra di cofinanziamento per progetti di trasporto con elementi relativi all'energia e alle telecomunicazioni, che hanno un enorme potenziale per i progetti urbani.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 16 octies (nuovo)
(16 octies)   Dovrebbe essere promosso un utilizzo più mirato degli strumenti finanziari dell'Unione, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici o il sistema di trasporto più pulito (Cleaner Transport Facility) della Banca europea per gli investimenti, che possono contribuire a finanziare i parchi veicoli e le attrezzature. A tal fine, la disponibilità di servizi di consulenza tecnica e finanziaria alle autorità e agli operatori locali, ad esempio attraverso il polo europeo di consulenza sugli investimenti, JASPERS, JESSICA o Fi-Compass, dovrebbe essere promossa al fine di rafforzare la loro capacità istituzionale, la preparazione e l'attuazione dei progetti e di garantire un utilizzo ottimale dei fondi e degli strumenti finanziari dell'Unione, compreso il de-risking delle offerte innovative.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 16 nonies (nuovo)
(16 nonies)   Le autorità pubbliche dovrebbero altresì essere incoraggiate ad acquistare veicoli in base ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT) di cui all'articolo 82 della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto del rapporto costo-efficacia durante l'intero arco di vita del veicolo, nonché degli aspetti ambientali e sociali.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 16 decies (nuovo)
(16 decies)   Al fine di massimizzare l'impatto degli investimenti, è necessario coordinare meglio la mobilità e la pianificazione urbana, ad esempio attraverso il ricorso a piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS). I piani di mobilità urbana sostenibile sono piani sviluppati trasversalmente ai singoli settori politici e in collaborazione con diversi livelli di governance che combinano diversi modi di trasporto, sicurezza stradale, consegna di merci, gestione della mobilità e sistemi di trasporto intelligenti. Essi possono svolgere un ruolo importante nel conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di emissioni di CO2 e riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. Pertanto, l'attuazione dei PMUS dovrebbe essere un elemento importante da prendere in considerazione nel finanziamento di progetti dell'Unione nel settore del trasporto urbano, nonché nell'attuazione della presente direttiva modificata. In questo contesto, la Commissione dovrebbe prestare alle autorità competenti il necessario supporto tecnico e consultivo nello sviluppo dei piani di mobilità urbana sostenibile, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 16 undecies (nuovo)
(16 undecies)   Oltre a sostenere la diffusione di veicoli puliti, gli appalti pubblici promuovono nuove forme di mobilità. Mentre i veicoli puliti saranno incentivati e porteranno a un'accelerazione della realizzazione dell'infrastruttura nelle aree urbane, la digitalizzazione consentirà di ottimizzare l'efficienza del trasporto passeggeri e merci. La mobilità multimodale e condivisa nonché le soluzioni di biglietteria integrata sono fondamentali per la transizione alla mobilità come servizio.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'obiettivo di aggiornare le disposizioni relative alle norme sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti per un periodo di cinque anni a partire dal [Please insert the date of entry into force]. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
soppresso
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis, si dovrebbe prestare particolare attenzione al seguito dato agli effetti della legislazione dell'Unione. La valutazione della direttiva 2009/33/CE dovrebbe fornire le basi per la valutazione di impatto delle opzioni per un'azione ulteriore. La Commissione, sulla base delle migliori e più recenti prove scientifiche, dovrebbe pertanto valutare la necessità di rivedere detta direttiva tenendo conto delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi politici e, se del caso, dovrebbe proporre miglioramenti necessari. Se opportuno la Commissione dovrebbe, a tale riguardo, rivedere altresì la legislazione pertinente relativa ai combustibili alternativi.
______________
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)   Una quota importante degli appalti sui trasporti pubblici è correlata agli enti di trasporto pubblico locale che sono solitamente gestiti dalle autorità locali con mezzi finanziari limitati. Le norme relative all'appalto di veicoli puliti non dovrebbero pertanto creare un onere finanziario aggiuntivo significativo, né portare all'esternalizzazione di costi più elevati sostenuti mediante prezzi dei biglietti più elevati, tasse locali più alte o la riduzione del trasporto pubblico.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater)   L'Unione deve proteggere i fabbricanti unionali dalla concorrenza sleale in paesi terzi, in cui i fabbricanti unionali non hanno accesso alle gare di appalto pubblico per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare le pratiche di concorrenza sleale nei paesi terzi e adottare misure appropriate per garantire la tutela dell'industria europea.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/33/CE
Titolo
Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni
Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada negli appalti pubblici, a sostegno di una mobilità a basse emissioni
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 1 – comma 1
(1 bis)   All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
La presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, al momento dell'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia.
"La presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, al momento dell'acquisto, del leasing, della locazione o della vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.".
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 2 - comma 1
1 ter)  All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi previsti nella presente direttiva i contratti di acquisto esclusivamente di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, che non sono soggetti ad omologazione-tipo o ad omologazione individuale sul loro territorio.
"Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi previsti nella presente direttiva i contratti di acquisto, leasing, locazione o vendita a rate esclusivamente di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, che non sono soggetti ad omologazione-tipo o ad omologazione individuale sul loro territorio.".
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 3 – parte introduttiva
La presente direttiva si applica ai contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi:
La presente direttiva si applica ai contratti di acquisto, di leasing, di locazione, di vendita a rate o di ammodernamento di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi:
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)
c bis)   da istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione europea.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 4 – punto 4
4.  "veicolo pulito":
4.  "veicolo pulito": un veicolo, indipendentemente dalla categoria, alimentato da combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/94/UE, esclusi i biocarburanti che non sono prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte A, della direttiva 2018/... (RED II) o che sono ottenuti dall'olio di palma*; sono compresi i veicoli ibridi in cui l'energia elettrica è usata solo per una parte dell'uso operativo del veicolo, i veicoli a basse emissioni e quelli a zero emissioni. Per i veicoli dotati di motore a combustione interna, le emissioni in condizioni reali di guida (RDE)** in percentuale dei limiti di emissione*** non possono superare l'80 %.
a)  un veicolo di categoria M1 o M2 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; oppure
b)  un veicolo di categoria N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; oppure
c)  un veicolo di categoria M3, N2 o N3 corrispondente alla definizione di cui alla tabella 3 dell'allegato.
_____________________________
* Ciò deve essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biocarburante o altre forme di accesso al biocarburante
** Emissioni di particolato ultrafine (RDE) in condizioni reali di guida in #/km (PN), ossidi di azoto in mg/km (NOx) misurati conformemente alla versione applicabile dell'allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151.
*** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)
4 bis.  "veicolo a zero emissioni": un veicolo con zero emissioni di CO2, NOx e di particolato fine allo scarico.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)
4 ter.  "veicolo a basse emissioni': un veicolo con un livello massimo di emissioni di cui alla tabella 2 dell'allegato.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 4 – punto 4 quater (nuovo)
4 quater.  "veicolo ammodernato in base alla norma sui veicoli puliti": un veicolo il cui motore è stato ammodernato in base alla norma sui veicoli puliti quali definiti al presente articolo, primo comma, punto 4. Nel caso di un motore ammodernato che utilizza biocarburanti quali definiti all'articolo 2, secondo comma, lettera i), della direttiva 2009/28/CE, combustibili sintetici o combustibili paraffinici, il veicolo deve rispettare le norme Euro più recenti o norme successive.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 4 bis
(4)  È inserito il seguente articolo 4 bis:
soppresso
"Articolo 4 bis
Delega dei poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di aggiornare nella tabella 3 dell'allegato i livelli soglia di emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici per i veicoli pesanti una volta che i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti saranno adottati a livello di UE.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri assicurano che i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, i contratti di servizio pubblico relativi al trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia e i contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 3 della presente direttiva rispettano gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri di cui alla tabella 4 dell'allegato e per i veicoli pesanti di cui alla tabella 5 dell'allegato.
1.  Gli Stati membri assicurano che i contratti di acquisto, di leasing, di locazione, di vendita a rate o di ammodernamento in base alla norma sui veicoli puliti di veicoli adibiti al trasporto su strada, i contratti di servizio pubblico relativi al trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia e i contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 3 della presente direttiva rispettano gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 4 dell'allegato e per i veicoli pesanti di cui alla tabella 5 dell'allegato.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data dell'appalto pubblico da tenere presente è la data di completamento della procedura di appalto pubblico, attraverso la firma del contratto.
Gli obiettivi minimi di appalto sono calcolati come media di tutti i contratti firmati tra il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva e il 31 dicembre 2024, per il primo periodo di riferimento, e dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2029 per il secondo periodo di riferimento.
Qualora i nuovi obiettivi per il periodo di riferimento successivo al 1º gennaio 2030 non siano adottati in tempo, gli obiettivi fissati per il 2030 continuano ad applicarsi.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   Per conseguire gli obiettivi di appalto, gli enti aggiudicatori basano l'aggiudicazione dell'appalto sull'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/25/UE. Il capitolato d'oneri è definito non solo in base al costo totale di proprietà, ma anche ad altre caratteristiche del veicolo, come accessibilità, inserimento nel paesaggio urbano, livelli di rumore, efficienza energetica, riciclabilità delle batterie e dei componenti del veicolo.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 5 bis (nuovo)
(5 bis)   È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Risorse finanziarie
1.  Gli Stati membri mettono a disposizione strumenti di finanziamento sufficienti per l'acquisizione di veicoli puliti e l'installazione delle relative infrastrutture sul loro territorio. La costituzione dei fondi è preceduta da un'attenta valutazione del fabbisogno finanziario delle autorità pubbliche e degli enti aggiudicatori in riferimento agli obiettivi di appalto fissati a livello nazionale.
2.  L'Unione mette a disposizione strumenti di finanziamento supplementari per sostenere la diffusione di veicoli puliti e l'installazione delle relative infrastrutture negli Stati membri.".
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 5 ter (nuovo)
(5 ter)   È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 ter
Piano d'azione sui combustibili alternativi per il trasporto pubblico
1.  Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un piano d'azione per accelerare l'installazione di un'infrastruttura di ricarica e di rifornimento per i veicoli pesanti di proprietà delle imprese di trasporto presso i loro depositi e le loro aree di manutenzione nonché nello spazio pubblico.
2.  Tale piano d'azione include informazioni sugli strumenti di finanziamento dell'Unione disponibili e illustra chiaramente le procedure e le modalità di fornitura di tale sostegno, compresi i suoi collegamenti con le attuali norme europee in materia di aiuti di Stato.
3.  La relazione contiene inoltre una valutazione del modo in cui gli strumenti di finanziamento dell'Unione potrebbero essere riveduti per dare priorità di finanziamento alle aziende di trasporto pubblico di ogni dimensione al fine di sostituire i loro veicoli.".
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 5 quater (nuovo)
(5 quater)   È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 quater
Piattaforma dell'Unione per gli appalti comuni e transfrontalieri di veicoli a basse emissioni e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
Onde facilitare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato della presente direttiva e conseguire economie di scala, la Commissione istituisce una piattaforma dell'Unione per gli appalti comuni e transfrontalieri di veicoli a basse emissioni e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori di cui all'articolo 3 possono partecipare a tale piattaforma per l'acquisizione congiunta di veicoli. La Commissione provvede a che la piattaforma sia accessibile al pubblico e in grado di riunire in maniera efficace tutte le parti interessate a mettere in comune le proprie risorse. Onde facilitare la preparazione e la realizzazione di tali appalti comuni, la Commissione fornisce assistenza tecnica e sviluppa modelli per accordi di cooperazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 8 bis riguardo all'istituzione di una piattaforma dell'Unione per gli appalti comuni di veicoli a basse emissioni e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.".
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 8 bis
(7)   È inserito un nuovo articolo 8 bis:
soppresso
"Articolo 8 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [Please insert the date of entry into force]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 9
(8)  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
(8)  L'articolo 9 è soppresso.
"1. La Commissione è assistita da un comitato.
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.".
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  A partire dal 1º gennaio 2027 la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli Stati membri per la sua efficace attuazione, dopo aver ottenuto la relazione degli Stati membri.
1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE, entro il 18 aprile 2026, e successivamente ogni tre anni. Entro il 18 aprile 2023 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione preliminare.
Tali relazioni contengono informazioni sulle attività intraprese ai fini dell'attuazione della direttiva, tra cui le quantità e le categorie di veicoli acquisiti dalle amministrazioni e dagli enti, informazioni sul dialogo portato avanti ai diversi livelli di governance, sulle intenzioni degli Stati membri in merito alle sopra citate attività di informazione e qualsiasi altra informazione di rilievo.
Le informazioni seguono le categorie contenute nel regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui alla tabella 1 dell'allegato.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 2
a bis)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Tali relazioni valutano gli effetti della presente direttiva, segnatamente delle opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, così come la necessità di ulteriori azioni ed includono eventuali proposte.
"2. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione propone una metodologia per il conteggio delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli.
Nelle relazioni la Commissione raffronta, per ciascuna delle categorie di veicoli di cui alla tabella 3 dell’allegato, il numero nominale e relativo di veicoli acquistati corrispondenti alla migliore alternativa di mercato in termini di impatto energetico e ambientale nel corso dell’intero ciclo di vita con il mercato globale di tali veicoli e stima in che misura le opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, abbiano influenzato il mercato. La Commissione valuta la necessità di ulteriori azioni ed include eventuali proposte.
Entro il 18 aprile 2027, la Commissione riesamina la direttiva 2009/33/CE e qualsiasi altra normativa pertinente relativa ai combustibili alternativi, tenendo conto delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli.";
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 3
a ter)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Entro la data della prima relazione, la Commissione esamina le opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, presenta una valutazione della metodologia di cui all’articolo 6 e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.
"3. Entro il 18 aprile 2024, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva in cui specifica le azioni intraprese dai singoli Stati membri al riguardo, e valuta l'opportunità di ulteriori azioni; se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica della presente direttiva.";
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 1º gennaio 2026 e successivamente ogni tre anni. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2023, una relazione intermedia contenente informazioni sulle attività intraprese ai fini dell'attuazione della direttiva, tra cui le quantità e le categorie di veicoli acquisiti dalle amministrazioni e dagli enti, informazioni sul dialogo portato avanti ai diversi livelli di governance, sulle intenzioni degli Stati membri in merito alle sopra citate attività di informazione e qualsiasi altra informazione di rilievo. Le informazioni seguono le categorie contenute nel regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)15, come indicato nell'allegato.
soppresso
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare, tramite atti di esecuzione, orientamenti sul contenuto delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 4.
5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare, tramite atti di esecuzione, orientamenti sul contenuto delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
b bis)  è inserito il paragrafo seguente:
"5 bis. Gli Stati membri possono decidere di istituire meccanismi per regolamentare l'acquisto di veicoli puliti da parte di altri proprietari di parchi veicoli, come le imprese di taxi, di autonoleggio e di condivisione dei tragitti.";
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)
b ter)  è inserito il paragrafo seguente:
"5 ter. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un piano d'azione per accelerare l'installazione di un'infrastruttura di ricarica e di rifornimento per i veicoli pesanti di proprietà delle imprese di trasporto presso i loro depositi e le loro aree di manutenzione nonché nello spazio pubblico. Tale piano d'azione include informazioni sugli strumenti di finanziamento dell'Unione disponibili e indica le modalità di fornitura di tale sostegno nonostante le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.".
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 quater (nuovo)
b quater)  è inserito il paragrafo seguente:
"5 quater. La Commissione valuta la necessità di riesaminare la normativa pertinente relativa alla promozione di un trasporto su strada pulito e a basso consumo energetico, con particolare riferimento all'uso di pneumatici di categoria superiore e ricostruiti, e, se del caso, di presentare una proposta legislativa."
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)
b quinquies)  è inserito il seguente paragrafo:
"5 quinquies. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri relativamente ai diversi fondi dell'Unione che potrebbero essere impiegati per le finalità della presente direttiva; a titolo di esempio potrebbero essere mobilitati il meccanismo per collegare l'Europa, a sostegno dello sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili e interconnesse con efficienza nel campo dei trasporti, e il Fondo europeo per gli investimenti strategici o lo strumento per un sistema di trasporto più pulito a sostegno di veicoli di trasporto più puliti e delle esigenze infrastrutturali correlate."
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b sexies (nuova)
Direttiva 2009/33/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 sexies (nuovo)
b sexies)  è inserito il seguente paragrafo:
"5 sexies. I poli di consulenza svolgono un ruolo fondamentale in tale transizione agevolando e promuovendo gli investimenti e sostenendo le capacità istituzionali. La Commissione rafforza pertanto sostanzialmente il ruolo e le capacità del polo europeo di consulenza sugli investimenti, in particolare attraverso una presenza locale e un ruolo proattivo nella preparazione dei progetti.".
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [Please insert the date 24 months following the date of entry into force]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [Please insert the date 18 months following the date of entry into force]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/33/CE
Allegato – tabella 1

Testo della Commissione

Tabella 1: Codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici di cui all'articolo 3

Codice CPV

Descrizione

60112000-6

Servizi di trasporto pubblico terrestre

60130000-8

Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

60140000-1

Servizi di trasporto non regolare di passeggeri

60172000-3

Noleggio di autobus e pullman con autista

90511000-2

Servizi di raccolta di rifiuti

60160000-7

Trasporti postali su strada

60161000-4

Servizi di trasporto colli

Emendamento

Tabella 1: Codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici di cui all'articolo 3

Codice CPV

Descrizione

60112000-6

Servizi di trasporto pubblico terrestre

60130000-8

Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

60140000-1

Servizi di trasporto non regolare di passeggeri

60172000-3

Noleggio di autobus e pullman con autista

90511000-2

Servizi di raccolta di rifiuti

60160000-7

Trasporti postali su strada

60161000-4

Servizi di trasporto colli

64121100-1

Servizi di consegna postale

64121200-2

Servizi di consegna colli

60170000-0

Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista

60171000-7

Noleggio di autovetture con autista

60181000-0

Noleggio di camion con autista

60180000-3

Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista

90511100-3

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90511200-4

Servizi di raccolta di rifiuti domestici

90511300-5

Servizi di raccolta dell'immondizia

90511400-6

Servizi di raccolta della carta

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/33/CE
Allegato – tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2: Soglie di emissione per veicoli leggeri

Categorie di veicoli

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE di inquinanti atmosferici* in percentuale dei limiti di emissione**

CO2 g/km

RDE di inquinanti atmosferici* in percentuale dei limiti di emissione

Veicoli della categoria M1

25

80%

0

n.a.

Veicoli della categoria M2

25

80%

0

n.a.

Veicoli della categoria N1

40

80%

0

n.a.

* Emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN), ossidi di azoto in mg/km (NOx) misurati conformemente alla versione applicabile dell'allegato IIIA del regolamento 2017/1151.

** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 o versioni successive.

Emendamento

Tabella 2: Soglie di emissione per veicoli leggeri

Categorie di veicoli

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE di inquinanti atmosferici* in percentuale dei limiti di emissione**

CO2 g/km

RDE di inquinanti atmosferici* in percentuale dei limiti di emissione

Veicoli della categoria L

25

 

 

 

Veicoli della categoria M1

50

80%

0

n.a.

Veicoli della categoria M2

50

80%

0

n.a.

Veicoli della categoria N1

50

80%

0

n.a.

Veicoli della categoria M3

n.a

 

 

 

Veicoli della categoria N2

n.a

 

 

 

Veicoli della categoria N3

n.a

 

 

 

* Emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN), ossidi di azoto in mg/km (NOx) misurati conformemente alla versione applicabile dell'allegato IIIA del regolamento 2017/1151.

** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 o versioni successive.

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/33/CE
Allegato – tabella 3
[…..]
soppresso
Emendamenti 75 e 85
Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/33/CE
Allegato – tabella 4

Testo della Commissione

Tabella 4: Obiettivi minimi per la quota di veicoli leggeri conformi alla tabella 2 rispetto alle acquisizioni totali di veicoli leggeri tramite appalti pubblici a livello di Stato membro*

Stato membro

2025

2030

Lussemburgo

35%

35%

Svezia

35%

35%

Danimarca

34%

34%

Finlandia

35%

35%

Germania

35%

35%

Francia

34%

34%

Regno Unito

35%

35%

Paesi Bassi

35%

35%

Austria

35%

35%

Belgio

35%

35%

Italia

35%

35%

Irlanda

35%

35%

Spagna

33%

33%

Cipro

29%

29%

Malta

35%

35%

Portogallo

27%

27%

Grecia

23%

23%

Slovenia

20%

20%

Repubblica ceca

27%

27%

Estonia

21%

21%

Slovacchia

20%

20%

Lituania

19%

19%

Polonia

20%

20%

Croazia

17%

17%

Ungheria

21%

21%

Lettonia

20%

20%

Romania

17%

17%

Bulgaria

16%

16%

*I veicoli con zero emissioni allo scarico devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. Tutti gli altri veicoli conformi ai requisiti di cui alla tabella 2 del presente allegato devono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta.

Emendamento

Tabella 4: Obiettivi minimi per la quota di veicoli leggeri rispetto alle acquisizioni totali di veicoli leggeri tramite appalti pubblici a livello di Stato membro1, 2

 

Categoria del veicolo – M1, M2, N1

Categoria del veicolo – L

Stato membro

2025

2030

2025

2030

Istituzioni, agenzie e organismi dell'UE

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Lussemburgo

50%

50%

50%

50%

Svezia

50%

50%

50%

50%

Danimarca

50%

50%

50%

50%

Finlandia

50%

50%

50%

50%

Germania

50%

50%

50%

50%

Francia

50%

50%

50%

50%

Regno Unito

50%

50%

50%

50%

Paesi Bassi

50%

50%

50%

50%

Austria

50%

50%

50%

50%

Belgio

50%

50%

50%

50%

Italia

50%

50%

50%

50%

Irlanda

50%

50%

50%

50%

Spagna

50%

50%

50%

50%

Cipro

50%

50%

50%

50%

Malta

50%

50%

50%

50%

Portogallo

50%

50%

50%

50%

Grecia

35%

35%

35%

35%

Slovenia

35%

35%

35%

35%

Repubblica ceca

50%

50%

50%

50%

Estonia

35%

35%

35%

35%

Slovacchia

35%

35%

35%

35%

Lituania

35%

35%

35%

35%

Polonia

35%

35%

35%

35%

Croazia

25%

25%

25%

25%

Ungheria

25%

25%

25%

25%

Lettonia

25%

25%

25%

25%

Romania

25%

25%

25%

25%

Bulgaria

25%

25%

25%

25%

1 Almeno il 70 % degli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri puliti nel primo periodo di riferimento (fino al 2025) devono essere realizzati da veicoli a basse e a zero emissioni, mentre, nel secondo periodo (2025-2030) e nei successivi periodi di riferimento, da veicoli a zero emissioni.

2 I veicoli con zero emissioni allo scarico devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. I veicoli a basse emissioni e i veicoli a gas naturale, a condizione che funzionino interamente a biometano e che ciò possa essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biometano o altre forme di accesso al biometano, devono essere contati come 0,66 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta. Tutti gli altri veicoli devono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta.

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/33/CE
Allegato – tabella 5

Testo della Commissione

Tabella 5: Obiettivi minimi per la quota di veicoli pesanti conformi alla tabella 3 rispetto alle acquisizioni totali di veicoli pesanti tramite appalti pubblici a livello di Stato membro*

Stato membro

Autocarri

Autobus

 

2025

2030

2025

2030

Lussemburgo

10%

15%

50%

75%

Svezia

10%

15%

50%

75%

Danimarca

10%

15%

50%

75%

Finlandia

9%

15%

46%

69%

Germania

10%

15%

50%

75%

Francia

10%

15%

48%

71%

Regno Unito

10%

15%

50%

75%

Paesi Bassi

10%

15%

50%

75%

Austria

10%

15%

50%

75%

Belgio

10%

15%

50%

75%

Italia

10%

15%

50%

75%

Irlanda

10%

15%

50%

75%

Spagna

10%

14%

50%

75%

Cipro

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portogallo

8%

12%

40%

61%

Grecia

8%

10%

38%

57%

Slovenia

7%

9%

33%

50%

Repubblica ceca

9%

11%

46%

70%

Estonia

7%

9%

36%

53%

Slovacchia

8%

9%

39%

58%

Lituania

9%

8%

47%

70%

Polonia

7%

9%

37%

56%

Croazia

6%

7%

32%

48%

Ungheria

8%

9%

42%

63%

Lettonia

8%

9%

40%

60%

Romania

6%

7%

29%

43%

Bulgaria

8%

7%

39%

58%

* I veicoli con zero emissioni allo scarico o i veicoli a gas naturale, a condizione che funzionino interamente a biometano, il che possa essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biometano o altre forme di accesso al biometano, devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. Tale conteggio sarà abbandonato nel caso degli Stati membri in cui la quota minima di appalti richiesta supera il 50 % del volume totale degli appalti pubblici e sarà applicato un limite massimo del 50 %. Tutti gli altri veicoli conformi ai requisiti di cui alla tabella 2 del presente allegato devono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta.

Emendamento

Tabella 5: Obiettivi minimi per la quota di veicoli pesanti conformi all'articolo 4, paragrafo 4, rispetto alle acquisizioni totali di veicoli pesanti tramite appalti pubblici a livello di Stato membro

Stato membro

Autocarri

Autobus

 

20251

20302

20251

20302

Istituzioni, organismi e agenzie dell'UE

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Lussemburgo

10%

15%

50%

75%

Svezia

10%

15%

50%

75%

Danimarca

10%

15%

50%

75%

Finlandia

9%

15%

46%

69%

Germania

10%

15%

50%

75%

Francia

10%

15%

48%

71%

Regno Unito

10%

15%

50%

75%

Paesi Bassi

10%

15%

50%

75%

Austria

10%

15%

50%

75%

Belgio

10%

15%

50%

75%

Italia

10%

15%

50%

75%

Irlanda

10%

15%

50%

75%

Spagna

10%

14%

50%

75%

Cipro

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portogallo

8%

12%

40%

61%

Grecia

8%

10%

38%

57%

Slovenia

7%

9%

33%

50%

Repubblica ceca

9%

11%

46%

70%

Estonia

7%

9%

36%

53%

Slovacchia

8%

9%

39%

58%

Lituania

9%

8%

47%

70%

Polonia

7%

9%

37%

56%

Croazia

6%

7%

32%

48%

Ungheria

8%

9%

42%

63%

Lettonia

8%

9%

40%

60%

Romania

6%

7%

29%

43%

Bulgaria

8%

7%

39%

58%

1 Almeno il 66 % degli obiettivi minimi di appalto per i veicoli pesanti puliti deve essere raggiunto da veicoli a zero emissioni o veicoli a gas naturale, a condizione che funzionino interamente a biometano, il che deve essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biometano o altre forme di accesso al biometano. Il conteggio della quota di veicoli che funzionano a biometano ai fini del sotto-obiettivo cessa al 30 % del sotto-obiettivo.

2 Almeno il 75 % degli obiettivi minimi di appalto per i veicoli pesanti puliti deve essere raggiunto da veicoli a zero emissioni o veicoli a gas naturale, a condizione che funzionino interamente a biometano, il che deve essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biometano o altre forme di accesso al biometano. Il conteggio della quota di veicoli che funzionano a biometano ai fini del sotto-obiettivo cessa al 30 % del sotto-obiettivo.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0321/2018).


Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))(1)
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.
(4)  Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con l'obiettivo di generare benefici economici, sociali e occupazionali, ridurre la dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di alimenti, promuovere la creazione di occupazione diretta e indiretta e lo sviluppo economico delle zone costiere, applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   In base ai principi della politica comune della pesca e al fine di garantire parità di condizioni e una concorrenza leale tra i bacini marittimi, occorre che vi sia un quadro uniforme in tutti i piani pluriennali senza prevedere per i bacini marittimi alcuna deroga specifica relativa ai principi per la definizione delle quote.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
(5)  Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Il regolamento (UE) n. 1380/2013 si propone esplicitamente l'obiettivo di garantire che le popolazioni delle specie pescate siano ricostituite e mantenute al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Per raggiungere tale obiettivo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prescrive per tutti gli stock il progressivo conseguimento di un tasso di sfruttamento che permetta il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e comunque al più tardi entro il 2020.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, essi dovrebbero contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.
(6)  A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, essi dovrebbero contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate, ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, in particolare le perturbazioni agli habitat e ai fondali marini, così come a conseguire gli obiettivi di carattere socioeconomico.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano pluriennale. A tal fine essa conclude appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati dal CIEM dovrebbero basarsi sul presente piano pluriennale e dovrebbero indicare, in particolare, gli intervalli FMSY e i valori di riferimento per la biomassa (MSY Btrigger e Blim). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, ad esempio nei pareri del CIEM riguardanti le attività di pesca multispecifica.
(8)  La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano pluriennale. A tal fine essa conclude in particolare appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati dal CIEM dovrebbero basarsi sul presente piano pluriennale e dovrebbero indicare gli intervalli FMSY e i valori di riferimento per la biomassa (MSY Btrigger e Blim). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, ad esempio nei pareri del CIEM riguardanti le attività di pesca multispecifica e/o multispecie.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  I regolamenti (CE) n. 811/200418, (CE) n. 2166/200519, (CE) n. 388/200620, (CE) n. 509/200721, (CE) n. 1300/200822 e (CE) n. 1342/200823 del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Questi e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.
(9)  I regolamenti (CE) n. 811/200418, (CE) n. 2166/200519, (CE) n. 388/200620, (CE) n. 509/200721, (CE) n. 1300/200822 e (CE) n. 1342/200823 del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Questi e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica e/o multispecie. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.
_________________
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18 Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).
18 Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).
19 Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
19 Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
20 Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).
20 Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).
21 Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).
21 Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).
22 Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
22 Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
23 Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).
23 Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nel quadro di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.
(11)  Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock demersali sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone di tali stock situate al di fuori di esse, nella misura in cui non sono soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nel quadro di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock demersali sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)   Il piano di gestione non dovrebbe contemplare unicamente meccanismi per la determinazione delle possibilità di pesca a breve termine, generando in questo modo incertezza e mancanza di trasparenza per il settore.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  L'ambito di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock indicata nel parere scientifico più recente fornito dal CIEM relativamente a tali stock. Eventuali future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale possono rivelarsi necessarie qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui il parere scientifico fornito dal CIEM segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.
(12)  L'ambito di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock demersali indicata nel parere scientifico più recente fornito dal CIEM relativamente a tali stock. Eventuali future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale possono rivelarsi necessarie qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock demersali. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui il parere scientifico fornito dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  L'obiettivo del presente piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento dell'MSY per gli stock bersaglio, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(14)  L'obiettivo del presente piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento di tutti gli stock contemplati dal presente regolamento al di sopra di un livello di biomassa tale da consentire il rendimento massimo sostenibile, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per le specie catturate nell'ambito della pesca demersale e soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in particolare nei suoi pareri periodici sulle catture. Sulla base del presente piano, gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto all'MSY24. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5%. Tale limite superiore è inoltre conforme alla “norma raccomandata” dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.
(16)  È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati, tra l'altro, dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in particolare nei suoi pareri periodici sulle catture. Sulla base del presente piano, gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto all'MSY24. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5%. Tale limite superiore è inoltre conforme alla “norma raccomandata” dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.
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24 Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per determinati stock nelle sottozone CIEM da 5 a 10.
24 Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per determinati stock nelle sottozone CIEM da 5 a 10.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, occorre stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) non superiore al tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile. Tale tasso dovrebbe essere raggiunto quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per tutti gli stock cui si applica il presente regolamento.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Dovrebbe essere possibile fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo scampo nelle acque occidentali a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.
(20)  Dovrebbe essere possibile fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per uno stock di scampo nelle acque occidentali a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno della zona definita per tale stock. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  È opportuno fissare sin d'ora taluni divieti di pesca della spigola e del merluzzo giallo, in particolare per proteggere i riproduttori di tali specie durante il periodo di riproduzione. Al fine di contrastare il calo dei livelli di stock di spigola e merluzzo giallo, gli Stati membri dovrebbero stabilire adeguate misure commerciali e misure di ricostituzione relative alla pesca ricreativa, secondo quanto determinato dai migliori dati scientifici disponibili.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Qualora tenga conto di un impatto significativo della pesca ricreativa nel quadro delle possibilità di pesca per un dato stock, il Consiglio dovrebbe essere in grado di fissare un TAC per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o di adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di divieto.
(22)  Qualora la mortalità per pesca ricreativa abbia un impatto significativo su uno stock gestito sulla base dell'MSY, il Consiglio dovrebbe poter fissare possibilità di pesca individuali e non discriminatorie per i pescatori dilettanti. Tali possibilità individuali di pesca ricreativa dovrebbero coprire periodi che non possono essere inferiori a un mese, in relazione alla realtà delle pratiche e delle catture nell'ambito della pesca ricreativa. È inoltre opportuno che le catture ricreative di alcune specie con un elevato valore commerciale siano contrassegnate mediante ablazione di una parte della pinna caudale, al fine di limitare le possibilità di un utilizzo illegale di tali catture nei circuiti commerciali del pesce.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(23)  Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ecosistema, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, in particolare misure volte a evitare e a eliminare gradualmente i rigetti nonché a ridurre al minimo l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, da specificare ulteriormente, se del caso, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa. In assenza di raccomandazioni comuni, la Commissione può adottare atti delegati.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)   Al fine di proteggere le specie e gli habitat sensibili, in particolare quelli fortemente minacciati e influenzati dalla pressione della pesca, il piano dovrebbe stabilire misure di gestione per le attività di pesca considerate, incluse la modifica delle attrezzature del peschereccio, la modifica delle attività del peschereccio e modifiche ai pescherecci stessi. Il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione definendo un'analisi del bacino marittimo, il formato e i tempi per la presentazione e l'approvazione delle misure di gestione.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  È opportuno che la Commissione riferisca ogni anno al Parlamento europeo sui migliori pareri scientifici disponibili che sono stati utilizzati ai fini della fissazione delle possibilità di pesca o dell'applicazione di misure di salvaguardia da parte del Consiglio, e che la Commissione informi il Parlamento europeo in anticipo sulle situazioni per le quali il parere scientifico potrebbe portare a variazioni significative nella fissazione delle possibilità di pesca.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(26)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con i comitati consultivi interessati, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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25 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
25 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  L'applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli FMSY e ai valori di riferimento per la conservazione garantisce che questi parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. Tale approccio, che prevede l'applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. In questo contesto, per "migliori pareri scientifici disponibili" si intendono i pareri scientifici accessibili al pubblico che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, sono stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello internazionale o dell'Unione europea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139.
(28)  L'applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli FMSY e ai valori di riferimento per la conservazione garantisce che questi parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. Tale approccio, che prevede l'applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. È inoltre opportuno che la Commissione riferisca ogni anno al Parlamento europeo sui migliori pareri scientifici disponibili che sono stati utilizzati, e che informi il Parlamento europeo in anticipo sulle situazioni che potrebbero portare a variazioni significative nella fissazione delle possibilità di pesca. In questo contesto, per "migliori pareri scientifici disponibili" si intendono i pareri scientifici accessibili al pubblico oggetto di un esame inter pares da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) o altro organismo scientifico adeguato, quale ad esempio il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Sono supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati disponibili e soddisfano i requisiti dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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27 Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il “piano”) per i seguenti stock demersali, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque ad esse adiacenti:
1.  Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il “piano”) per gli stock demersali elencati di seguito, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque ad esse adiacenti che non sono soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi, nonché le attività di pesca che sfruttano tali stock:
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
(4)  spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni 4b, 4c, 7a e 7d-h;
(4)  spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni 4b, 4c, 7a, 7b, 7d-h, 7j, sottozona 8 e divisione 9a;
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 23 – trattino 1
–  nella parte meridionale del Golfo di Biscaglia (FU 25);
–  nel Golfo di Biscaglia (FU 23-24);
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 1
–  nella Galizia occidentale (FU 26-27);
–  nella Galizia occidentale (FU 26);
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 2
–  nelle acque iberiche (FU 28-29);
soppresso
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 2 bis (nuovo)
–   Portogallo settentrionale (FU 27);
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 2 ter (nuovo)
–   acque del Portogallo (Portogallo meridionale e Algarve) (FU 28-29);
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2
Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente regolamento adeguando le zone di cui sopra in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone da 4 a 10 e delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
Qualora i migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente regolamento adeguando le zone di cui sopra in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone da 4 a 10 e delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  La Commissione può presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base di pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica.
2.  La Commissione può presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, ritenga necessaria tale modifica.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
3.  Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 3 bis, e all'articolo 9, bis del presente regolamento.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
4.  Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nel quadro di altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure.
4.  Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock demersali elencati al paragrafo 1 e garantisce che lo sfruttamento di tutte le risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Il presente regolamento definisce altresì i dettagli per l'attuazione di misure volte a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di specie protette, nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutte le attività di pesca svolte in tali acque. La Commissione può adottare atti di esecuzione definendo un'analisi del bacino marittimo, il formato e i tempi per la presentazione e l'approvazione delle misure di gestione.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5
5.  Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5.  Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e che sono catturati nell'ambito della pesca demersale.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6
6.  Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 8, misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock.
6.  Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 8, misure tecniche applicabili per la pesca ricreativa e commerciale nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock demersale.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
(2)  "intervallo FMSY": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5;
(2)  "intervallo FMSY": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5;
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
(5)  “valore FMSY”: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;
(5)  "FMSY": il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
(8)  "Blim": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;
(8)  "Blim": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
(9)  "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.
(9)  "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)
(9 bis)  "migliori pareri scientifici disponibili": i pareri scientifici accessibili al pubblico supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che sono stati formulati o sottoposti a un esame inter pares da un organismo scientifico internazionale indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, come il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.
1.  Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. Oltre a conseguire la sostenibilità ambientale, il piano è gestito in modo coerente con l'obiettivo di generare benefici economici, sociali e occupazionali e al contempo contribuire a rendere disponibili i prodotti alimentari.
Il tasso di sfruttamento che permette il rendimento massimo sostenibile è progressivamente conseguito per tutti gli stock al più tardi entro il 2020 e successivamente mantenuto.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.
2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile, anche mediante l'utilizzo di attrezzature innovative e tecniche selettive, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
3.  Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi, rettili, uccelli marini, montagne sottomarine, scogliere coralline d'acque profonde e giardini di corallo o colonie di spugne, siano ridotti al minimo e preferibilmente eliminati, onde garantire che i pescatori proseguano le loro attività di pesca in modo sostenibile e selettivo. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b
b)  contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.
b)  garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ambiente marino siano ridotti al minimo, in particolare per quanto concerne gli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi i mammiferi e gli uccelli marini.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5
5.  Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.
5.  Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. I migliori pareri scientifici disponibili sono oggetto di un esame inter pares da parte di organismi scientifici appropriati e affidabili, come il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sono resi accessibili al pubblico al più tardi quando tali misure sono proposte dalla Commissione. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Tali intervalli FMSY basati sul presente piano sono richiesti al CIEM.
2.  Tali intervalli FMSY basati sul presente piano sono richiesti al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a
a)  se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;
a)  se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica e/o multispecie, in particolare per limitare i vincoli socioeconomici imposti sulla pesca;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
c)  per limitare a un massimo del 20 le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.
c)  per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi ad eccezione dei casi in cui si verifichino situazioni di specie a contingente limitante o di altro tipo che paralizzino o pregiudichino in modo significativo l'attività di determinate flotte.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Allo scopo di evitare che la gestione a breve termine ostacoli l'avvio di una gestione pluriennale e favorisca la partecipazione delle parti interessate nel processo decisionale, sarà consentita l'approvazione, nel quadro del presente regolamento, delle regole di sfruttamento attraverso la regionalizzazione.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  In assenza di informazioni scientifiche adeguate, tali stock sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.  In assenza di informazioni scientifiche adeguate, tali stock sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e assicurano almeno un livello comparabile di conservazione all'MSY come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.
3.  A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica e/o multispecie per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 6 – parte introduttiva
I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del presente piano:
I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, sulla base del presente piano e in linea con la definizione dei migliori pareri scientifici disponibili:
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.
1.  Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.
2.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche:
1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nelle acque occidentali:
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
a)  l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
a)  l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate, in particolare di novellame, o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 e sono applicabili sia alla pesca commerciale che ricreativa.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Divieti spazio-temporali di pesca della spigola
1.  La pesca commerciale e la pesca ricreativa della spigola sono vietate nelle acque occidentali e nelle divisioni CIEM 4b e 4c tra il 1° febbraio e il 30 aprile. È vietato detenere a bordo, trasbordare, trasferire e sbarcare, nonché conservare catture di spigola effettuate dalla costa in tali zone.
2.  Ai pescherecci dell'Unione è inoltre vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 7b, 7c, 7j e 7k, nonché nelle acque delle divisioni CIEM 7a e 7g situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  Fatto salvo l'articolo 7, il totale ammissibile di catture per gli stock di scampo nelle acque occidentali può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.
3.  Fatto salvo l'articolo 7, il totale ammissibile di catture per un determinato stock di scampo può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali della zona definita per tale stock.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
4.  Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e, nel fissare le possibilità di pesca, può limitare la pesca ricreativa per evitare il superamento del tasso-obiettivo totale di mortalità per pesca.
soppresso
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Pesca ricreativa
1.  Gli Stati membri tengono conto della mortalità per pesca ricreativa al momento dell'attribuzione delle possibilità di pesca di cui dispongono e che sono previste all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di evitare il superamento del tasso-obiettivo totale di mortalità per pesca.
Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, il Consiglio può fissare possibilità di pesca individuali, applicabili in modo non discriminatorio ai pescatori ricreativi.
2.  Il Consiglio si basa su criteri trasparenti e obiettivi, inclusi criteri di tipo ambientale, sociale ed economico, al momento della fissazione delle possibilità di pesca per la pesca ricreativa. I criteri da utilizzare possono in particolare riguardare l'impatto di tale pesca sull'ambiente, l'importanza sociale di tale attività e il suo contributo all'economia nei territori costieri.
3.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture di cui al paragrafo 1.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)
Articolo 9 ter
Marchiatura delle catture di pesca ricreativa
1.  Gli esemplari di spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo e sogliola catturati nelle zone degli stock corrispondenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggetti a marchiatura quando sono conservati da un pescatore dilettante.
2.  Tale marchiatura consiste nell'ablazione della parte inferiore o della parte superiore della pinna caudale, in modo tale però da non impedire la misurazione della taglia del pesce.
3.  Tale marchiatura è effettata immediatamente dopo la cattura e l'abbattimento, a riva o dopo aver riportato il pesce a bordo in caso di pesca ricreativa effettuata da un'imbarcazione. Tuttavia, gli esemplari riportati a bordo da un'imbarcazione di pesca ricreativa e che vi sono conservati vivi e in buone condizioni in un vivaio prima di essere liberati non sono soggetti a marchiatura.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 10
Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Per tutti gli stock delle specie demersali presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per le catture incidentali delle specie pelagiche nell'ambito delle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, cui si applica l'obbligo di sbarco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi possibilità di pesca individuali ai sensi dell'articolo 9 bis del presente regolamento.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Pesca artigianale e costiera nelle regioni ultraperiferiche
Il presente regolamento tiene conto dei limiti associati alle dimensioni delle imbarcazioni da pesca artigianale e costiera utilizzate nelle regioni ultraperiferiche. Lo sbarco delle catture accessorie, qualora ciò non abbia un impatto negativo sulla quantità di biomassa riproduttiva dello stock, deve pertanto essere consentito.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per i pescherecci battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale, espressa in kW, dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.
1.  Per le zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per i pescherecci battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Nelle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì limitare la capacità totale dei pescherecci in questione di cui al suddetto paragrafo che utilizzano un attrezzo specifico.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di fissare limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.
1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8, 10 e 11 ter del presente regolamento.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 14. Essi possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell'anno precedente.
2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 14. Gli Stati membri possono altresì presentare ulteriori raccomandazioni quando necessario, in particolare in caso di variazione della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento, nonché stabilire un piano che contenga misure volte all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca nelle acque occidentali. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell'anno precedente, o quanto prima laddove tali raccomandazioni comuni siano volte a fronteggiare situazioni di emergenza identificate dai più recenti pareri scientifici.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Seguito e previa comunicazione delle modifiche dei pareri scientifici
1.  Entro il 1° aprile di ogni anno, la Commissione trasmette al Parlamento europeo i migliori pareri scientifici disponibili che sono serviti da base per le decisioni del Consiglio relative alla fissazione delle possibilità di pesca adottate in applicazione del presente regolamento, tra il 1° febbraio dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno in corso.
Per tutti gli stock e le specie alieutiche interessate, la relazione menziona in particolare le possibilità di pesca fissate dal Consiglio ai sensi degli articoli 4 e 5 e, se del caso, dell'articolo 7 del presente regolamento, precisando inoltre i valori corrispondenti espressi in mortalità per pesca. Tali dati sono confrontati ai pareri scientifici utilizzati per stabilire gli intervalli di mortalità per pesca (MSY Flower, FMSY e MSY Fupper e le possibilità di pesca corrispondenti), il livello stimato di biomassa riproduttiva dello stock e le soglie di riferimento della biomassa (MSY Btrigger e Blim).
2.  La Commissione comunica al Parlamento europeo, il più rapidamente possibile dopo esserne venuta a conoscenza, e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio per la fissazione di possibilità di pesca, le situazioni per le quali i valori più recenti di FMSY corrispondono a variazioni di possibilità di pesca che si discostano di oltre il 20 % dalle possibilità di pesca corrispondenti al valore FMSY del parere scientifico che è servito da base per la fissazione delle possibilità di pesca per il periodo in corso. Analogamente, la Commissione comunica al Parlamento europeo, il prima possibile e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio, i casi in cui i pareri scientifici relativi ai diversi livelli di riferimento di biomassa riproduttiva degli stock giustificano l'adozione di misure di salvaguardia a norma dell'articolo 7.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo
Valutazione del piano
Valutazione e attuazione del piano
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8 e 10 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 8 e 10, nonché all'articolo 11, paragrafo 1 ter, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8 e 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 8 e 10, nonché all'articolo 11, paragrafo 11 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, degli articoli 8 e 10, nonché dell'articolo 11, paragrafo 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
2)  "intervallo FMSY": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5;
2)  "intervallo FMSY": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
8)  "Blim": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;
8)  "Blim": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
9)  "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;
9)  "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 2
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Tali intervalli FMSY basati sul presente piano sono richiesti al CIEM.
2.  Tali intervalli FMSY basati sul presente piano sono richiesti al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 2
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
c)  per limitare a un massimo del 20 le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.
c)  per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi ad eccezione dei casi in cui si verifichino situazioni a contingente limitante o di altro tipo che paralizzino o pregiudichino in modo significativo l'attività di determinate flotte.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo 4 bis – parte introduttiva
I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del presente piano:
I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, sulla base del presente piano:
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1139
Articolo -15 (nuovo)
4 bis.  Al capo IX è inserito l'articolo seguente:
"Articolo -15
Seguito e previa comunicazione delle modifiche dei pareri scientifici
1.  Entro il 1° aprile di ogni anno, la Commissione trasmette al Parlamento europeo i migliori pareri scientifici disponibili che sono serviti da riferimento per le decisioni del Consiglio relative alla fissazione delle possibilità di pesca adottate in applicazione del presente regolamento, tra il 1° febbraio dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno in corso.
Per tutti gli stock e le specie alieutiche interessate, la relazione menziona in particolare le possibilità di pesca fissate dal Consiglio ai sensi degli articoli 4 e 5 e, se del caso, dell'articolo 7 del presente regolamento, precisando inoltre i valori corrispondenti espressi in mortalità per pesca. Tali dati sono confrontati ai pareri scientifici utilizzati per stabilire gli intervalli di mortalità per pesca (MSY Flower, FMSY e MSY Fupper e le possibilità di pesca corrispondenti), il livello stimato di biomassa riproduttiva dello stock e le soglie di riferimento della biomassa (MSY Btrigger e Blim).
2.  La Commissione comunica al Parlamento europeo, il più rapidamente possibile dopo esserne venuta a conoscenza, e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio per la fissazione di possibilità di pesca, le situazioni per le quali i valori scientifici più recenti di FMSY corrispondono a variazioni di possibilità di pesca che si discostano di oltre il 20 % dalle possibilità di pesca corrispondenti al valore FMSY del parere scientifico che è servito da base per la fissazione delle possibilità di pesca per il periodo in corso. Analogamente, la Commissione comunica al Parlamento europeo, il prima possibile e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio, i casi in cui i pareri scientifici relativi ai diversi livelli di riferimento di biomassa riproduttiva degli stock giustificano l'adozione di misure di salvaguardia a norma dell'articolo 7.";

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0310/2018).


Ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0734),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0420/2017),

–  visti l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione "Legiferare meglio", che sottolineano l'impegno a cooperare in modo leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo e l'uguaglianza dei due colegislatori,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012,

–  vista la procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, quale sostenuta a margine del Consiglio europeo (nel formato "articolo 50 TUE") il 22 giugno 2017;

–  previa consultazione della Banca centrale europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2018(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0153/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.   chiede un riesame immediato dell'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, al fine di tenere debitamente conto del ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo all'ubicazione delle agenzie, in considerazione delle sue prerogative di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, e chiede pertanto uno stretto coinvolgimento del Parlamento in tale processo decisionale;

4.  rammenta i criteri definiti dalla Commissione per il trasferimento delle agenzie dell'Unione da Londra, nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, approvati il 22 giugno 2017 dai capi di Stato o di governo dell'UE a 27 in occasione del Consiglio europeo (nel formato "articolo 50 TUE"), ossia: i) garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione; ii) accessibilità dell'ubicazione; iii) esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale; iv) adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli; v) continuità operativa; vi. distribuzione geografica;

5.  deplora che il Parlamento non sia stato coinvolto nella definizione e ponderazione dei criteri utilizzati per scegliere l'ubicazione della sede dell'ABE, sebbene in virtù delle sue prerogative il Parlamento sia colegislatore su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1093/2010(2) che istituisce l'ABE e ne fissa l'ubicazione;

6.  ricorda che la decisione del 2010 sull'ubicazione dell'ABE, unitamente alla decisione sull'ubicazione dell'EIOPA e dell'ESMA, è stata adottata in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito di una procedura di trilogo in piena regola; osserva che la sede dell'altra agenzia che dovrà essere trasferita da Londra è stata decisa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato e di governo; richiama l'attenzione sul fatto che il Consiglio (nel formato "articolo 50 TUE") ha selezionato la nuova sede dell'ABE sulla base della dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, che è di rango giuridico inferiore rispetto al regolamento (UE) n. 1093/2010;

7.  si rammarica della mancanza di trasparenza e di assunzione di responsabilità nella procedura di votazione in sede di Consiglio, il 20 novembre 2017, che ha affidato le decisioni finali a un sorteggio; sottolinea che, attualmente, le agenzie sono in parte finanziate dal bilancio dell'Unione e che anche i costi del trasferimento, che sono oggetto dei negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito, potranno in parte essere a carico del bilancio dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di responsabilità democratica come anche di un processo decisionale trasparente e comprensibile, nell'interesse dei cittadini europei; chiede ulteriori dettagli sulla ponderazione dei criteri applicati dal Consiglio nella procedura utilizzata per scegliere l'ubicazione dell'ABE;

8.  ritiene che il Parlamento debba essere coinvolto sistematicamente, su un piano di parità con la Commissione e il Consiglio, nella definizione e ponderazione dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; chiede che Commissione e Consiglio avviino una revisione della dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate, con l'obiettivo di garantire una forte partecipazione del Parlamento, rispettando in particolare i suoi poteri di codecisione;

9.  richiama l'attenzione sui diversi compiti e le diverse aree di competenza delle autorità europee di vigilanza, ABE, EIOPA ed ESMA; ricorda la decisione deliberata dei colegislatori di istituire tre autorità con compiti e ambiti di competenza distinti, una per il settore bancario, una per i valori mobiliari e una per le assicurazioni e le pensioni; chiede che tale distinzione continui a trovare espressione nelle competenze di regolamentazione e di vigilanza nonché in termini di governance, organizzazione principale e fonti principali di finanziamento delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione delle autorità, pur consentendo la condivisione, se del caso, dei servizi di sostegno amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono collegati alle loro attività essenziali; invita la Commissione e il Consiglio a salvaguardare l'attuale assetto delle tre autorità durante e dopo il trasferimento dell'ABE; chiede un regolare aggiornamento da parte della Commissione a questo proposito, in particolare durante la procedura legislativa in corso sul riesame delle autorità europee di vigilanza (COM(2017)0536); ricorda che l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 rientra nella procedura legislativa di riesame delle autorità europee di vigilanza (COM(2017)0536);

10.  sottolinea che il trasferimento e i nuovi locali dovranno essere pronti per la data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea diverrà effettivo;

11.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea

P8_TC1-COD(2017)0326


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1717.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio relativa all'ABE/EMA

Rammentando l'impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a cooperare in modo leale e trasparente e alla luce della procedura seguita per il trasferimento di EMA e ABE, che era specifica per la situazione e non costituiva un precedente per l'assegnazione della sede delle agenzie in futuro,

rammentando altresì i trattati, il Consiglio riconosce il valore di un maggiore scambio di informazioni sin dalle prime fasi delle procedure future per l'assegnazione della sede delle agenzie.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Consiglio prende atto della richiesta del PE di rivedere quanto prima la Dichiarazione congiunta e l'Orientamento comune sulle agenzie decentrate, del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della Dichiarazione congiunta e dell'Orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare questo processo di revisione.

(1) GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 72.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


Ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali ***I
PDF 123kWORD 52k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0735),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0421/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0063/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  denuncia la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, e l'approccio comune ad essa allegato e chiede lo stretto coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale relativo all'ubicazione e al trasferimento delle agenzie e degli organismi, in considerazione delle sue prerogative di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

3.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

4.  prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

5.  si rammarica che il Parlamento europeo e, in ultima analisi, i rappresentanti dei cittadini dell'Unione non siano stati pienamente coinvolti nella procedura di selezione della nuova sede dell'agenzia europea per i medicinali (EMA), conclusasi infine mediante sorteggio a dispetto dell'importanza della decisione; segnala che le decisioni relative all'ubicazione degli organismi e delle agenzie devono essere adottate, a norma di legge, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento europeo, con il Parlamento e il Consiglio che agiscono su un piano di parità in veste di colegislatori;

6.  si rammarica per la decisione del Consiglio, che determina un aggravamento della sproporzione geografica, dal momento che soltanto 9 agenzie decentrate dell'UE su 37 sono ubicate in nuovi Stati membri, in contrasto con le conclusioni del Consiglio europeo 5381/04 e 11018/1/18, in entrambe le quali si dà la priorità ai nuovi Stati membri;

7.  invita le autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare che i costi associati al cambiamento di sede dell'EMA siano pienamente coperti dall'attuale paese ospitante; rileva che alcuni dei costi del trasferimento dalla sede attuale dovranno essere prefinanziati dal bilancio dell'Unione, prima della liquidazione finanziaria con l'attuale paese ospitante;

8.  invita le autorità di bilancio e la Commissione a garantire che i costi supplementari connessi al doppio trasferimento della sede dell'EMA, inizialmente in una sede temporanea e poi presso l'edificio Vivaldi, siano pienamente coperti dal governo dei Paesi Bassi e, pertanto, non incidano negativamente sul bilancio generale dell'Unione;

9.  invita le autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare che il doppio trasferimento non pregiudichi le normali esigenze operative dell'EMA e garantisca la continuità operativa e il buon funzionamento dell'EMA, senza interruzioni, oltre marzo 2019;

10.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali

P8_TC1-COD(2017)0328


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1718.)

ALLEGATI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si rammarica che non si sia tenuto debito conto del suo ruolo di colegislatore, non essendo stato coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'agenzia europea per i medicinali.

Il Parlamento europeo desidera ricordare le sue prerogative di colegislatore e insiste sul pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria in relazione all'ubicazione degli organismi e delle agenzie.

In quanto unica istituzione direttamente eletta, che rappresenta i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo è il primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione.

Il Parlamento europeo condanna la procedura seguita per la scelta della nuova ubicazione della sede, che di fatto lo ha privato delle sue prerogative, in quanto non è stato effettivamente coinvolto nel processo e ora dovrebbe semplicemente confermare la scelta compiuta per la nuova ubicazione mediante la procedura legislativa ordinaria.

Il Parlamento europeo rammenta che l'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, firmata nel 2012, non è giuridicamente vincolante, come indicato nella dichiarazione stessa, ed è stato convenuto lasciando impregiudicati i poteri legislativi delle istituzioni.

Pertanto, il Parlamento europeo insiste affinché la procedura seguita per selezionare una nuova sede per le agenzie sia rivista e non sia più utilizzata in questa forma in futuro.

Infine, il Parlamento europeo desidera ricordare che nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016(2), le tre istituzioni si sono impegnate a cooperare in modo leale e trasparente, ricordando la parità di entrambi i colegislatori sancita dai trattati.

Dichiarazione del Consiglio relativa all'ABE/EMA

Rammentando l'impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a cooperare in modo leale e trasparente e alla luce della procedura seguita per il trasferimento di EMA e ABE, che era specifica per la situazione e non costituiva un precedente per l'assegnazione della sede delle agenzie in futuro,

rammentando altresì i trattati, il Consiglio riconosce il valore di un maggiore scambio di informazioni sin dalle prime fasi delle procedure future per l'assegnazione della sede delle agenzie.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Consiglio prende atto della richiesta del PE di rivedere quanto prima la Dichiarazione congiunta e l'Orientamento comune sulle agenzie decentrate, del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della Dichiarazione congiunta e dell'Orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare questo processo di revisione.

(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 marzo 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0086).
(2) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


Aumento della violenza neofascista in Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la relazione del 9 maggio 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza;

–  vista la risoluzione 71/179 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2016 sulla lotta contro la glorificazione del nazismo, il neonazismo e altre pratiche che contribuiscono ad alimentare le forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 14 e il Protocollo n. 12,

–  vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000(1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza),

–  vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(2),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(3),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee(4),

–  vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,

–  vista la risoluzione del Consiglio d'Europa del 30 settembre 2014 sulla lotta contro le manifestazioni del neonazismo e dell'estremismo di destra,

–  visto il codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione,

–  visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che tali valori sono comuni a tutti gli Stati membri;

B.  considerando che la mancanza di un'azione seria nei confronti dei gruppi neofascisti e neonazisti ha consentito il verificarsi dell'attuale impennata xenofoba in Europa;

C.  considerando che i gruppi e i partiti politici apertamente neofascisti, neonazisti, razzisti e xenofobi incitano all'odio e alla violenza nella società, ricordandoci di quello che sono stati capaci di fare in passato;

D.  considerando che la diffusione della retorica dell'odio online conduce spesso a un aumento della violenza, tra l'altro da parte di gruppi neofascisti;

E.  considerando che gruppi neofascisti hanno tolto la vita a migliaia di persone di ogni tipo, come rifugiati e immigrati, appartenenti a minoranze etniche e religiose, persone LGBTQI, difensori dei diritti umani, attivisti, politici e membri delle forze di polizia;

F.  considerando che gruppi neofascisti fanno uso e abuso dei nostri strumenti democratici per diffondere odio e violenza;

G.  considerando che, come riferito da Europol, il Commissario europeo per la sicurezza, Sir Julian King, intervenendo nel corso di un evento svoltosi il 22 marzo 2017 a commemorazione degli attentati avvenuti a Bruxelles nel 2016, ha sottolineato la crescente minaccia dell'estremismo violento di destra, affermando di non conoscere nessuno Stato membro dell'UE che non sia colpito in qualche modo dal fenomeno, citando in particolare il massacro del 2011 in Norvegia, l'assassinio della deputata britannica Jo Cox e gli attacchi ai centri di asilo e alle moschee di tutta Europa, per evidenziare quanto, ha avvertito, costituisce una minaccia "meno segnalata" per la sicurezza; che i gruppi neofascisti e neonazisti si manifestano in varie forme; che la maggior parte di questi gruppi esclude dalla società determinati individui o gruppi; che queste organizzazioni usano spesso un linguaggio aggressivo nei confronti dei gruppi minoritari e cercano di giustificarsi invocando il principio della libertà di parola; che il diritto alla libertà di parola non è assoluto;

H.  considerando che l'articolo 30 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce chiaramente che nulla in detta dichiarazione "può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati";

I.  considerando che la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale afferma che gli Stati contraenti condannano ogni propaganda e organizzazione che si ispiri a concetti e a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica;

J.  considerando che la promozione del fascismo è bandita in diversi Stati membri in conformità delle rispettive legislazioni nazionali;

K.  considerando che la relazione TESAT 2018 di Europol indica che il numero di persone arrestate per reati di estremismo di destra è quasi raddoppiato nel 2017;

L.  considerando che il 22 luglio 2011 sono state uccise 77 persone e altre 151 sono rimaste ferite negli attentati avvenuti in Norvegia;

M.  considerando che il 16 giugno 2016 Jo Cox, deputata al Parlamento britannico, è stata brutalmente assassinata a Birstall, Regno Unito;

N.  considerando che, secondo la relazione TESAT 2018 di Europol, nel 2017 nel Regno Unito si sono registrati cinque attacchi terroristici sventati, falliti o realizzati attribuiti a individui di estrema destra(5);

O.  considerando che il 21 settembre 2018, Eleonora Forenza, deputata al Parlamento europeo, e il suo assistente Antonio Perillo sono stati aggrediti dopo una dimostrazione antifascista tenutasi a Bari, Italia;

P.  considerando che i servizi segreti francesi hanno espresso preoccupazione per il numero crescente di membri delle forze armate e delle forze dell'ordine che si uniscono a gruppi violenti di estrema destra(6);

Q.  considerando che la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), istituita dal Consiglio d'Europa, in una relazione pubblicata il 15 maggio 2018(7) ha manifestato allarme per l'aumento dell'estremismo di destra e del neofascismo in Croazia;

R.  considerando che in Polonia, durante una manifestazione nel novembre 2017, in una piazza pubblica della città meridionale di Katowice, membri del movimento polacco di estrema destra ONR (Campo nazional-radicale) hanno appeso a delle forche fittizie le immagini di sei deputati al Parlamento europeo, difensori della tolleranza, dello Stato di diritto e di altri valori europei; che è ancora in corso un'indagine, ma che finora non è stata avanzata alcuna accusa contro nessuno dei sospetti, nonostante l'evento sia stato riportato da numerosi media, anche mediante riprese video;

S.  considerando che nel novembre 2017, in occasione della Festa dell'indipendenza della Polonia, organizzazioni di estrema destra hanno indetto una grande manifestazione a Varsavia, che ha riunito oltre 60 000 persone; che i manifestanti brandivano striscioni xenofobi con slogan come "Europa bianca di nazioni fraterne", tra cui alcuni raffiguranti la "falanga", un simbolo fascista degli anni Trenta dello scorso secolo;

T.  considerando che in Grecia è ancora in corso il processo al partito neonazista Alba dorata, che, tra i reati imputatigli, incluso il tentato omicidio, è accusato di essere un'organizzazione criminale e dell'assassinio di Pavlos Fyssas;

U.  considerando che il 21 settembre 2018 l'attivista LGBTQI Zak Kostopoulos è stato brutalmente assassinato nel centro di Atene; che uno degli imputati avrebbe legami con forze di estrema destra; che è necessaria un'indagine completa affinché i responsabili dei suoi maltrattamenti e della sua morte possano essere assicurati alla giustizia;

V.  considerando che un cittadino italiano è stato condannato a 12 anni di carcere per avere sparato a sei migranti africani, ferendoli, in un attacco a sfondo razziale nella città di Macerata, nell'Italia centrale;

W.  considerando che sette membri di una ronda paramilitare di estrema destra, arrestati a Chemnitz a metà settembre 2018 per disturbi all'ordine pubblico, sono stati recentemente citati in giudizio perché sospettati di aver costituito un'organizzazione terroristica che si fa chiamare "Revolution Chemnitz"; che, secondo i procuratori federali, gli investigatori hanno aggravato i capi d'imputazione da "attività criminose" a "reati di stampo terroristico" dopo aver analizzato le comunicazioni interne del gruppo;

X.  considerando che il 7 dicembre 2017, in Francia, cinque membri del movimento Génération Identitaire sono stati condannati per incitamento all'odio razziale e religioso; che persone legate a gruppi di estrema destra, tra cui Action Française, stavano pianificando un attacco terroristico contro alcuni politici e alcune moschee francesi durante le elezioni presidenziali del 2017; che il 24 giugno 2018 dieci membri del gruppo di estrema destra Action des Forces Opérationnelles (AFO) sono stati arrestati per aver pianificato una serie di attacchi contro membri della comunità musulmana; che il 14 settembre 2018 due ex skinhead sono stati giudicati colpevoli dell'assassinio di Clément Méric, un giovane studente e attivista antifascista ucciso nel giugno 2013;

Y.  considerando che in Spagna 12 membri dell'organizzazione neonazista Hogar Social Madrid sono attualmente sotto inchiesta per incitamento all'odio; che alcuni membri dei gruppi fascisti spagnoli Falange, Alianza Nacional e Democracia Nacional sono stati arrestati e condannati dalla Corte suprema spagnola dopo aver attaccato il Centro culturale Blanquerna di Madrid durante le celebrazioni della Giornata nazionale della Catalogna nel 2013; che nel 2016 l'ONG antirazzista SOS Racismo ha documentato 309 casi di violenza xenofoba; che, dopo aver denunciato questi casi, il presidente dell'organizzazione ha ricevuto minacce di morte e ha condannato la mancanza di meccanismi efficaci per denunciare siffatti crimini;

Z.  considerando che 19 persone sono state accusate dalla Fondazione Francisco Franco, un'organizzazione che glorifica la dittatura e i suoi crimini, e dalla famiglia Franco di diversi reati che potrebbero essere punibili con 13 anni di prigione dopo aver compiuto un'azione pacifica e simbolica che ha comportato lo srotolamento di due grandi striscioni dal maniero di Pazo de Meirás, chiedendo alle autorità pubbliche di intervenire affinché questa proprietà sia devoluta al popolo galiziano;

AA.  considerando che il Congresso dei deputati spagnolo ha adottato una mozione per spostare le spoglie di Francisco Franco dalla sua tomba sita nel monumento ai caduti, noto come Valle dei Caduti, luogo di pellegrinaggio per l'estrema destra; che tutti i simboli o monumenti rimanenti che esaltano la rivolta militare, la guerra civile e la dittatura di Franco dovrebbero essere di fatto rimossi e quelli che non possono essere rimossi dovrebbero essere sottoposti alla contestualizzazione e alla reinterpretazione necessarie, affinché possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla memoria storica;

AB.  considerando che il Movimento neonazista di resistenza nordica (NMR) organizza regolarmente manifestazioni in tutta la Scandinavia, cantando slogan e sventolando le bandiere bianche e verdi dell'organizzazione; che diversi membri dell'NMR sono stati condannati per aver compiuto violenti attacchi contro civili e contro la polizia; che i numerosi incendi dolosi appiccati a centri di accoglienza per i rifugiati hanno indotto il governo svedese a nascondere, nel 2015, l'ubicazione degli edifici destinati a ospitare i rifugiati;

AC.  considerando che il 16 marzo di ogni anno migliaia di persone si riuniscono a Riga per la Giornata della legione lettone per onorare i lettoni che hanno militato nelle Waffen-SS;

AD.  considerando che, dall'inizio del 2018, il C14 e altri gruppi di estrema destra in Ucraina, come la Milizia nazionale affiliata al movimento Azov, il Settore destro, il Karpatska Sich e altri, hanno attaccato a più riprese gruppi Rom nonché manifestazioni antifasciste, riunioni di consigli comunali, un evento ospitato da Amnesty International, mostre d'arte, eventi LGBTQI nonché attivisti per i diritti delle donne e ambientalisti;

1.  condanna e deplora vivamente gli attacchi terroristici, gli assassinii, la violenza psicologica, le aggressioni fisiche violente e le marce delle organizzazioni neofasciste e neonaziste che hanno avuto luogo in vari Stati membri dell'UE;

2.  è profondamente preoccupato per la crescente normalizzazione del fascismo, del razzismo, della xenofobia e di altre forme di intolleranza nell'Unione europea ed è turbato dalle notizie di collusione di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine con neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri;

3.  è particolarmente preoccupato per la violenza neofascista che colpisce la società nel suo insieme ed è rivolta a particolari minoranze come neri europei/persone di origine africana, ebrei, musulmani, rom, cittadini di paesi terzi, persone LGBTI e disabili;

4.  condanna con fermezza tutti gli attacchi violenti da parte di gruppi neofascisti ai danni di politici e membri di partiti politici denunciati in alcuni Stati membri e in particolare la recente aggressione da parte di squadre fasciste di CasaPound contro Eleonora Forenza, deputata al Parlamento europeo, il suo assistente Antonio Perillo e altri che hanno partecipato a una manifestazione antifascista e antirazzista il 21 settembre 2018 a Bari, Italia;

5.  è seriamente preoccupato per l'impunità con la quale agiscono i gruppi neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri e sottolinea che questo senso di impunità è uno dei motivi che spiegano l'allarmante aumento delle azioni violente da parte di certe organizzazioni di estrema destra;

6.  prende atto della preoccupante tendenza dei gruppi neofascisti e neonazisti a utilizzare i social media e Internet per organizzare e pianificare strategie in tutta l'Unione europea;

7.  deplora il fatto che in alcuni Stati membri le emittenti radiotelevisive pubbliche siano diventate un canale di propaganda al servizio di un solo partito politico, propaganda che spesso esclude l'opposizione e i gruppi minoritari dalla società e incita persino alla violenza;

8.  ricorda che l'ideologia fascista e l'intolleranza sono sempre associate a un attacco alla democrazia stessa;

9.  chiede agli Stati membri di condannare e punire con fermezza i crimini generati dall'odio, la retorica dell'odio e la ricerca di capri espiatori da parte di politici e funzionari pubblici a tutti i livelli e su tutti i tipi di media, in quanto normalizzano direttamente e rafforzano l'odio e la violenza nella società;

10.  invita gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per prevenire, condannare e contrastare la retorica dell'odio e i reati generati dall'odio;

11.  invita la Commissione, gli Stati membri e le società di social media a contrastare la diffusione del razzismo, del fascismo e della xenofobia su Internet in collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile a livello nazionale e internazionale;

12.  invita gli Stati membri a indagare e perseguire i reati generati dall'odio e a condividere le migliori pratiche per individuare e indagare tali reati, compresi quelli motivati specificamente dalle varie forme di xenofobia;

13.  invita gli Stati membri a prevedere e fornire un sostegno adeguato per le vittime di reati di stampo razzista o xenofobo e di reati di odio e la protezione di tutti i testimoni contro i responsabili dei reati;

14.  chiede agli Stati membri di istituire, in seno alle forze di polizia, unità per contrastare i reati generati dall'odio; invita le forze di polizia a garantire che il proprio personale non compia alcun tipo di atto razzista, xenofobo o discriminatorio e che qualsiasi atto del genere sia oggetto di indagini e i loro autori siano tradotti in giustizia;

15.  esorta la Commissione a lanciare un appello alle organizzazioni della società civile affinché monitorino e denuncino la retorica dell'odio e i reati generati dall'odio negli Stati membri;

16.  sostiene, elogia e chiede la protezione dei gruppi nelle comunità locali e delle organizzazioni della società civile che combattono il fascismo, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza;

17.  chiede un consolidamento della legislazione UE in materia di lotta contro la discriminazione, compresi il recepimento e l'attuazione della legislazione vigente e l'adozione di nuove leggi, fra cui la direttiva sulla parità di trattamento;

18.  ricorda che la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, il cui termine di attuazione era fissato per novembre 2010, fornisce una base giuridica per l'imposizione di sanzioni alle persone giuridiche che incitano pubblicamente alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo minoritario, come l'esclusione da agevolazioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali, il collocamento sotto sorveglianza giudiziaria e provvedimenti di liquidazione giudiziaria;

19.  sollecita la Commissione ad aggiornare la sua relazione del 2014 sull'attuazione della succitata decisione quadro del Consiglio e ad avviare procedimenti di infrazione contro gli Stati membri che non si sono conformati alle disposizioni della decisione;

20.  esorta gli Stati membri ad assicurare la loro conformità alle disposizioni della decisione quadro del Consiglio, a contrastare le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli spazi pubblici e online e a vietare di fatto i gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o associazione che esalta e glorifica il nazismo e il fascismo, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e delle giurisdizioni nazionali;

21.  chiede una piena e tempestiva cooperazione tra le agenzie di contrasto, le agenzie di intelligence, la magistratura e le organizzazioni della società civile nella lotta contro il fascismo, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza;

22.  invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla lotta contro le manifestazioni del neonazismo e dell'estremismo di destra;

23.  invita gli Stati membri a predisporre una formazione interna obbligatoria, ispirata ai diritti umani e in un'ottica di servizio, destinata agli agenti delle forze dell'ordine e ai funzionari dell'ordinamento giudiziario a tutti i livelli;

24.  invita gli Stati membri a concentrarsi sulla prevenzione attraverso l'istruzione, la sensibilizzazione e lo scambio di migliori pratiche;

25.  invita gli Stati membri e le federazioni sportive nazionali, e in particolare le società di calcio, a contrastare il flagello del razzismo, del fascismo e della xenofobia negli stadi e nella cultura sportiva, condannando e punendo i responsabili e promuovendo attività educative positive rivolte ai giovani tifosi in collaborazione con le scuole e le organizzazioni della società civile interessate;

26.  incoraggia gli Stati membri a predisporre una formazione per coloro che lavorano nell'emittenza radiotelevisiva pubblica e nei mezzi d'informazione, per sensibilizzarli in merito alle sfide e alle discriminazioni cui sono esposte le vittime dei gruppi neofascisti e neonazisti;

27.  invita gli Stati membri ad attuare programmi nazionali che aiutino gli aderenti a gruppi neofascisti e neonazisti violenti a uscirne; sottolinea che tali programmi dovrebbero andare ben oltre gli interventi individuali e dovrebbero comportare un sostegno a lungo termine per coloro che hanno difficoltà a trovare un impiego, a trasferirsi e a sviluppare nuove e sicure reti sociali;

28.  sottolinea che la conoscenza della storia costituisce uno dei presupposti per prevenire questi crimini in futuro e svolge un importante ruolo di formazione delle giovani generazioni;

29.  invita gli Stati membri a condannare e a contrastare ogni forma di negazione dell'Olocausto, tra cui la banalizzazione e la minimizzazione dei crimini dei nazisti e dei loro collaboratori; evidenzia che la verità sull'Olocausto non deve essere banalizzata dalla narrazione politica e mediatica;

30.  sollecita una cultura comune della memoria che respinga i crimini fascisti del passato; è profondamente preoccupato per il fatto che le giovani generazioni, in Europa e altrove, dimostrano sempre minore interesse per la storia del fascismo e, di conseguenza, corrono il rischio di diventare indifferenti alle nuove minacce;

31.  incoraggia gli Stati membri a promuovere l'istruzione attraverso la cultura tradizionale sulla diversità della nostra società e sulla nostra storia comune, comprese le atrocità della Seconda guerra mondiale, come l'Olocausto, e la sistematica deumanizzazione delle sue vittime in atto da alcuni anni;

32.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(3) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(4) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(5) https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
(6) https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full
(7) https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be


Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne(1) ("direttiva sui polli da carne"),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020(2),

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea "One Health" contro la resistenza antimicrobica del 2017,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 aprile 2018, relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere (COM(2018)0181),

–  visto lo studio della Commissione, del 21 novembre 2017, sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio e la definizione degli indicatori di benessere,

–  visto l'accordo(3) raggiunto il 5 giugno 2018 sul regolamento relativo ai medicinali veterinari,

–  visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")(4),

–  visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari(5),

–  viste la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 sullo stesso argomento(6),

–  vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, con circa sette miliardi di polli da carne macellati a fini alimentari, l'Unione europea è uno dei principali produttori di polli da carne a livello mondiale; che il settore del pollame, il quale produce in conformità del principio europeo "dai campi alla tavola", impiega più di 250 000 persone e che in Europa vi sono 23 000 grandi allevamenti di polli da carne;

B.  considerando che la direttiva 2007/43/CE ("direttiva sui polli da carne") stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; che è importante che la Commissione, gli Stati membri e i produttori rispettino tali norme ed effettuino ispezioni regolari in questo settore;

C.  considerando che, in base allo studio della Commissione del 21 novembre 2017 sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE, il 34 % dei polli da carne viene allevato a densità di 33 kg/m2 in conformità della regola generale, il 40 % è allevato a densità comprese tra 34 e 39 kg/m2 mentre il 26 % è allevato alla massima densità (fino a 42 kg/m2) consentita dalla direttiva;

D.  considerando che la direttiva sui polli da carne non è applicata in modo uniforme e che la recente relazione di attuazione della Commissione ha dimostrato che l'applicazione è, nel migliore dei casi, incoerente nei vari Stati membri;

E.  considerando che l'uso eccessivo di medicinali veterinari antimicrobici, in particolare come promotori della crescita e a fini di metafilassi e profilassi, è uno dei principali fattori che influenzano lo sviluppo di batteri resistenti agli antimicrobici a livello mondiale; che lo scarso benessere imputabile alle elevate densità di allevamento o allo stress termico può provocare deficit immunologici e rendere i polli da carne più soggetti a malattie;

F.  considerando che la presenza di ceppi zoonotici multifarmacoresistenti di Campylobacter spp. e Salmonella spp. negli allevamenti di polli da carne e nelle carni di pollo costituisce una minaccia crescente per la salute pubblica, come segnalato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);

G.  considerando che è opportuno aggiornare le norme in materia di benessere degli animali sulla base delle nuove conclusioni scientifiche e tenendo debitamente conto della competitività a lungo termine della zootecnia agricola; che il ricorso a sistemi di allevamento in grado di assicurare un benessere maggiore può migliorare i risultati in termini di salute e benessere degli animali, contribuendo in tal modo a ridurre la necessità di utilizzare gli antimicrobici, pur continuando a garantire una qualità elevata dei prodotti;

H.  considerando che il parere scientifico dell'EFSA del 2010 sull'influenza dei parametri genetici sul benessere e sulla resistenza allo stress dei polli da carne commerciali ha dimostrato che la selezione genetica basata sui tassi di crescita dei polli da carne può compromettere la salute e il benessere di tali animali;

I.  considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori;

J.  considerando che l'ultima indagine speciale Eurobarometro sul benessere degli animali indica che, in sede di acquisto di prodotti di origine animale, oltre il 50 % dei cittadini europei cerca informazioni sul metodo di produzione e potrebbe essere disposto a pagare di più per un maggiore benessere degli animali; che oltre l'80 % dei cittadini europei auspica un miglioramento del benessere degli animali d'allevamento nell'UE;

K.  considerando che il 25 % dei petti di pollo consumati nell'Unione è importato da paesi terzi in cui vigono norme meno rigorose in materia di benessere degli animali; che la maggior parte della carne di pollame importata è utilizzata nel settore dei servizi alimentari o nella trasformazione alimentare, dove le informazioni sull'origine della carne e l'etichettatura non sono obbligatorie;

L.  considerando che Thailandia, Brasile e Ucraina, dai quali proviene complessivamente il 90 % delle importazioni da paesi terzi, sono stati tutti sottoposti ad audit dalla DG SANTE della Commissione e che tali audit che hanno evidenziato carenze significative a livello dei processi di produzione e del rispetto della legislazione dell'UE; che gli allevatori dell'UE e le ONG hanno espresso preoccupazione per l'impatto economico, sociale e ambientale delle importazioni di carni di pollo prodotte a prezzi bassi e per la fuorviante etichettatura di carni di pollo trasformate nell'Unione europea ma provenienti da paesi terzi;

1.  prende atto delle conclusioni della relazione della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne che indicano che soltanto due terzi degli Stati membri hanno applicato la direttiva in modo adeguato; è preoccupato per la prevalenza in molti luoghi, come dimostrato dalla relazione, di densità di allevamento più elevate rispetto alla norma generale di 33 kg/m²;

2.  è preoccupato per l'aumento di agenti zoonotici multifarmacoresistenti che si riscontrano di norma nell'allevamento di polli da carne, quali Campylobacter spp., Salmonella spp. ed E. coli;

3.  riconosce gli sforzi già profusi dagli agricoltori nei vari Stati membri in materia di benessere dei polli da carne in relazione all'applicazione della direttiva sui polli da carne e in particolare da parte di coloro che partecipano a programmi volontari;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'attuazione armonizzata e la piena applicazione della direttiva 2007/43/CE in termini di specifiche relative ai locali e alla sicurezza al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva;

5.  sottolinea che la concorrenza sleale porterà a condizioni di disparità, poiché coloro che non sono conformi alle norme indeboliscono coloro che invece le rispettano;

6.  invita la Commissione a garantire indicatori del benessere animale armonizzati, solidi e misurabili per i polli da carne e gli esemplari da moltiplicazione, compresi orientamenti sulle migliori pratiche disponibili per gli incubatori;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema degli incendi nei pollai promuovendo le migliori pratiche; esorta gli Stati membri ad adoperarsi appieno affinché i detentori di animali ricevano una formazione adeguata e sufficiente, in linea con la direttiva 2007/43/CE;

8.  invita l'EFSA a formulare un parere sulla prevalenza e i fattori di rischio per i ceppi resistenti agli antimicrobici di Campylobacter spp., Salmonella spp. ed E. coli con potenziale zoonotico;

9.  accoglie con favore l'accordo raggiunto il 5 giugno 2018 sul regolamento relativo ai medicinali veterinari e le disposizioni volte a limitare l'uso di antibiotici a fini di metafilassi e profilassi; ricorda la sua posizione sulle misure di prevenzione e il parere scientifico congiunto dell'EMA/EFSA(8) che chiede: l'utilizzo di animali riproduttori che crescano in modo più sano e lento, densità di allevamento che non aumentino il rischio di malattie, gruppi più piccoli, isolamento degli animali malati (articolo 10 del regolamento (UE) 2016/429) e attuazione delle norme vigenti in materia di benessere; confida nel fatto che il regolamento agevolerà il tanto atteso intervento sulla resistenza antimicrobica e stimolerà l'innovazione nel campo della medicina veterinaria; ritiene che il settore avicolo europeo e le autorità nazionali stiano adottando iniziative volte a ridurre l'uso degli antibiotici mediante la modernizzazione degli allevamenti avicoli;

10.  sottolinea che il miglioramento delle prassi zootecniche contribuisce ad accrescere la qualità di vita del pollame e riduce la necessità di ricorrere ad antimicrobici, ad esempio mediante la messa a disposizione di luce naturale, aria pulita e spazi più ampi, nonché livelli ridotti di ammoniaca; ricorda alla Commissione la dichiarazione contenuta nella strategia in materia di salute animale e l'importante messaggio "prevenire è meglio che curare";

11.  evidenzia che il benessere degli animali funge da misura preventiva di per sé in quanto contribuisce a ridurre il rischio che gli animali contraggano malattie e, di conseguenza, limita il ricorso agli antimicrobici e consente di conseguire risultati di produzione spesso più elevati; osserva che l'uso scorretto degli antimicrobici potrebbe renderli inefficaci e costituire pertanto un pericolo per la salute umana;

12.  invita la Commissione a potenziare la ricerca e le migliori prassi in materia di resistenza antimicrobica e a garantire che gli Stati membri attuino efficacemente misure preventive, quali sorveglianza e controlli in relazione alle malattie;

13.  invita la Commissione a elaborare politiche che incoraggiano l'adozione di sistemi di allevamento alternativi per i polli da carne, come pure per le razze tradizionali e/o di polli da carne che garantiscono migliori condizioni di benessere;

14.  invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per sostenere l'allevamento e la produzione competitivi e sostenibili di carni avicole che assicurino un maggior benessere per i polli da carne;

15.  sollecita la Commissione a rafforzare i controlli effettuati alle frontiere sulla carne di pollame importata da paesi terzi al fine di assicurare che tali importazioni siano conformi alla legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali, sicurezza alimentare e ambiente;

16.  sottolinea che sono aumentate le importazioni di carni di pollo da paesi dove vigono standard inferiori in materia ambientale, sociale, di sicurezza alimentare e benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che le carni di pollo come pure i prodotti e i preparati a base di carne importati siano prodotti conformemente agli standard dell'Unione in materia ambientale, sociale, di sicurezza alimentare e benessere degli animali;

17.  invita la Commissione a proporre una legislazione sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della carne importata nell'UE nei prodotti trasformati nel commercio al dettaglio, nel settore del catering e nella ristorazione, in modo che i consumatori possano compiere scelte informate;

18.  invita la Commissione ad elaborare un metodo di etichettatura dell'UE per la produzione dei polli da carne simile all'attuale sistema dell'UE per le uova, al fine di migliorare la trasparenza e la comunicazione nei confronti dei consumatori in materia di benessere degli animali nella produzione agricola;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19.
(2) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 149.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0421.
(4) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(5) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(6) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.
(7) GU L 43 del 21.2.2017, pag. 231.
(8) Comitato per i medicinali veterinari dell'EMA (CVMP) e gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ), 2016. Parere congiunto dell'EMA e dell'EFSA sulle misure per ridurre la necessità di utilizzare agenti antimicrobici nella zootecnia nell'Unione europea e sulle relative conseguenze sulla sicurezza alimentare.


Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice (Polonia) (COP 24)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice, Polonia (COP 24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,

–  visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la ventunesima conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC e l'undicesima conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

–  viste la diciottesima conferenza delle parti (COP18) dell'UNFCCC e l'ottava conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP8), tenutesi a Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, come pure l'adozione di un emendamento al protocollo di Kyoto che istituisce un secondo periodo di impegno – dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 – nell'ambito del protocollo stesso,

–  visti l'apertura alla firma, il 22 aprile 2016, dell'accordo di Parigi presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, che si è conclusa il 21 aprile 2017, con la firma del suddetto accordo da parte di 195 paesi e il deposito da parte di 175 paesi di strumenti per la sua ratifica,

–  viste la ventitreesima conferenza delle Parti (COP 23) nell'ambito dell'UNFCCC, la tredicesima sessione della riunione delle Parti al protocollo di Kyoto (CMP13), nonché la seconda sessione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti all'accordo di Parigi (CMA2) tenutesi a Bonn, Germania, dal 4 novembre al 16 novembre 2017,

–  vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla diplomazia climatica dell'UE(1),

–  vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2017 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania) (COP23)(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo "Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio" (COM(2016)0500),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2016, del 30 settembre 2016, del 23 giugno 2017 e del 22 marzo 2018,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2017, del 26 febbraio 2018 e del 9 ottobre 2018,

–  vista la decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(3),

–  visti i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) relativi all'UE e ai suoi Stati membri, presentati all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione il 6 marzo 2015,

–  viste la quinta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), la relativa relazione di sintesi e la relazione speciale dell'IPCC dal titolo "Riscaldamento globale di 1,5ºC",

–  viste l'ottava relazione di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del novembre 2017, intitolata "The Emissions Gap Report 2017" (Relazione 2017 sul divario delle emissioni), nonché la terza relazione dell'UNEP dal titolo "Adaptation Gap Report 2017" (Relazione 2017 sul divario in termini di adattamento),

–  vista la relazione dal titolo "Global Energy and CO2 Status Report 2017" (relazione sullo stato globale di energia e CO2 nel 2017) dell'Agenzia internazionale per l'energia,

–  visti la "Dichiarazione sulla situazione del clima mondiale nel 2017" del marzo 2018 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), nonché il tredicesimo "Bollettino sui gas a effetto serra" dell'OMM del 30 ottobre 2017,

–  vista la "Relazione 2018 sui rischi globali" del Forum economico mondiale(4),

–  vista la dichiarazione del Gruppo di crescita verde del 5 marzo 2018, firmata da 14 ministri dell'ambiente e del clima dell'UE sul "Finanziamento dell'azione per il clima dell'UE – incremento e integrazione della spesa per il clima nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP)"(5),

–  vista la relazione dal titolo "CO₂ – An Operational Anthropogenic CO₂ Emissions Monitoring & Verification Support Capacity" (CO2 – Capacità operativa di supporto al monitoraggio e alla verifica delle emissioni antropogeniche di CO2), pubblicata dal Centro comune di ricerca della Commissione nel novembre 2017(6),

–  vista la dichiarazione di Fairbanks, adottata dai ministri degli Affari esteri degli Stati artici in occasione della decima riunione ministeriale del Consiglio artico, svoltasi a Fairbanks, in Alaska, dal 10 all'11 maggio 2017,

–  visti la prima edizione del vertice One planet, tenutosi a Parigi il 12 dicembre 2017, e i 12 impegni da esso adottati,

–  vista l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si',

–  vista la dichiarazione di Meseberg del 19 giugno 2018,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 e che, all'11 ottobre 2018, 181 delle 197 parti della convenzione avevano depositato presso le Nazioni Unite i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

B.  considerando che il 6 marzo 2015 l'UE ha presentato all'UNFCCC l'INDC dell'UE e dei suoi Stati membri, impegnandosi così a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

C.  considerando che gli impegni assunti finora dai firmatari dell'accordo di Parigi non saranno sufficienti a conseguire l'obiettivo comune; che, inoltre, l'attuale contributo stabilito a livello nazionale (NDC) presentato dall'UE e dai suoi Stati membri non è conforme agli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi e deve essere pertanto rivisto;

D.  considerando che gli elementi essenziali del diritto dell'UE che concorrono al conseguimento del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) dell'UE sono stati conclusi con un maggiore livello di ambizione, in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza energetica, portando l'UE verso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 45 % entro il 2030; che una riduzione del 45 % entro il 2030 a livello dell'UE non è ancora sufficiente per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e l'obiettivo delle emissioni nette nulle entro metà del secolo;

E.  considerando che la trasparenza nella misurazione delle emissioni è fondamentale per compiere progressi significativi in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello globale in maniera equa;

F.  considerando che, dopo tre anni in cui le cifre sono rimaste stazionarie, nel 2017 si è registrato un aumento delle emissioni di carbonio a livello globale e dell'UE; che detto aumento è distribuito in modo disomogeneo a livello mondiale;

G.  considerando nel 2017 è stata registrata un'elevata frequenza di eventi climatici estremi e temperature record che rendono ancor più urgente un'azione globale per il clima;

H.  considerando che una politica ambiziosa in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici può generare crescita e occupazione; che, tuttavia, alcuni settori specifici sono vulnerabili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se gli altri mercati non condividono un'ambizione analoga; che, pertanto, è necessaria una protezione adeguata contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per proteggere l'occupazione in tali settori specifici;

I.  considerando che il cambiamento climatico ha un effetto moltiplicatore su una serie di altre minacce che incidono in maniera sproporzionata sui paesi in via di sviluppo; che la siccità e altri eventi meteorologici avversi degradano e distruggono le risorse da cui gli indigenti dipendono direttamente per il loro sostentamento e determinano una maggiore concorrenza per le risorse rimanenti, contribuendo alle crisi umanitarie e alle tensioni, agli sfollamenti forzati, alla radicalizzazione e ai conflitti; che esistono prove del fatto che il cambiamento climatico ha inciso sull'instabilità e sulla diffusione della violenza in Medio Oriente, nel Sahel e nel Corno d'Africa, con ripercussioni di ben più ampia portata;

J.  considerando che la relazione dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5°C dimostra ulteriormente che le conseguenze di un tale aumento di temperatura saranno probabilmente meno gravi rispetto a quelle generate da un aumento di 2°C;

K.  considerando che il successo a lungo termine della mitigazione del cambiamento climatico richiede un'azione molto più incisiva, in particolare da parte dei paesi sviluppati, per abbandonare l'economia basata sul carbonio e promuovere una crescita intelligente sotto il profilo climatico, anche nei paesi in via di sviluppo; che è necessario profondere continui sforzi per rafforzare il sostegno finanziario e tecnologico e allo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo;

L.  considerando che l'incapacità dei grandi produttori di emissioni di gas a effetto serra di ridurne i volumi, in linea con l'azione necessaria per limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5°C o 2°C, accresce la portata, già notevole, e i costi del necessario adattamento ai cambiamenti climatici, con conseguenze particolarmente gravi per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo; che è opportuno sostenere tutte le iniziative intraprese da detti paesi e detti Stati insulari finalizzate a produrre informazioni sul rischio e allarmi preventivi;

M.  considerando che il crescente divario tra le esigenze e gli sforzi di adattamento deve essere urgentemente colmato ricorrendo a misure di mitigazione e adattamento molto più rigorose;

N.  considerando che è inconcepibile lasciare che i costi di adattamento siano sostenuti dalle parti colpite e che è necessario che i principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra sostengano la maggior parte degli oneri a livello globale;

O.  considerando che l'articolo 7 dell'accordo di Parigi fissa un obiettivo globale di adattamento, che deve ora essere reso operativo senza ulteriori ritardi; che i piani nazionali di adattamento (NAP) dovrebbero svolgere un ruolo importante;

P.  considerando che le foreste contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi; che la deforestazione è responsabile di quasi il 20 % delle emissioni globali di gas a effetto serra ed è causata in particolare dall'espansione degli allevamenti su scala industriale e della produzione industriale di soia e olio di palma, destinati anche al mercato dell'UE; che è opportuno che l'UE riduca il suo contributo indiretto alla deforestazione ("deforestazione incorporata"), di cui è responsabile;

Q.  considerando che il suolo è una risorsa scarsa e che il suo utilizzo per la produzione di materie prime per biocarburanti tradizionali e di prima generazione può aggravare l'insicurezza alimentare e distruggere i mezzi di sussistenza delle popolazioni indigenti dei paesi in via di sviluppo, segnatamente attraverso gli accaparramenti dei terreni, lo sfollamento forzato, l'inquinamento e le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene; che anche i sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio e di riforestazione possono causare tali danni se non adeguatamente progettati e attuati;

1.  ricorda che i cambiamenti climatici, quale causa e moltiplicatore di altri rischi, rappresentano la sfida più urgente per l'umanità e che tutti i paesi e gli attori a livello mondiale devono fare del loro meglio per contrastarli mediante azioni individuali incisive; sottolinea altresì che una tempestiva cooperazione internazionale, la solidarietà nonché un coerente e costante impegno a favore di un'azione comune rappresentano l'unica soluzione per onorare la responsabilità collettiva di preservare l'intero pianeta e la sua biodiversità per le generazioni presenti e future; sottolinea che l'UE è pronta a continuare a guidare questo sforzo globale, assicurando al contempo uno sviluppo economico sostenibile a basse emissioni di gas a effetto serra, che garantisca la sicurezza energetica, un vantaggio competitivo per le industrie europee e la creazione di posti di lavoro;

Base scientifica per l'azione per il clima

2.  evidenzia che l'OMM ha confermato che il 2015, il 2016 e il 2017 sono stati i tre anni più caldi mai registrati, con un conseguente riscaldamento artico decisamente pronunciato che avrà ripercussioni di lunga durata sul livello dei mari e sui regimi climatici a livello globale;

3.  ritiene che gli effetti profondi, e molto probabilmente irreversibili, di un aumento di 2°C delle temperature globali possano essere evitati perseguendo l'obiettivo più ambizioso di 1,5°C, ma ciò implicherebbe la necessità di rendere nulle al più tardi entro il 2050 le emissioni globali di gas a effetto serra, che sono invece in aumento; sottolinea che le soluzioni tecnologiche necessarie sono disponibili e diventano sempre più competitive sul piano dei costi e che tutte le politiche dell'UE dovrebbero essere strettamente allineate agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e riviste con cadenza regolare per conformarsi a detti obiettivi; attende quindi con interesse le conclusioni della relazione speciale 2018 dell'IPCC concernente le conseguenze di un riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

4.  sottolinea che, secondo l'OMS, il cambiamento climatico incide sui determinanti sociali e ambientali della salute, ossia aria pulita, acqua potabile, cibo a sufficienza e sicurezza dell'alloggio, e che tra il 2030 e il 2050, sono previsti altri 250 000 decessi l'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore; rileva che le temperature atmosferiche estremamente elevate contribuiscono direttamente ai decessi per malattie cardiovascolari e respiratorie, in particolare fra gli anziani; riconosce che i cambiamenti climatici fungono da catalizzatore per i conflitti; è dell'avviso che la piena attuazione degli impegni assunti nell'accordo di Parigi contribuirà notevolmente alla promozione della sicurezza e della pace a livello europeo e internazionale;

Ratifica dell'accordo di Parigi e attuazione degli impegni

5.  si compiace del ritmo senza precedenti a cui è avvenuta la ratifica dell'accordo di Parigi, nonché della mobilitazione globale e della determinazione degli attori statali e non statali a favore della sua piena e rapida attuazione, come affermato negli impegni assunti in occasione di grandi eventi globali come il Vertice climatico nordamericano del 2017, svoltosi a Chicago tra il 4 e il 6 dicembre 2017, il vertice One Planet, svoltosi a Parigi il 12 dicembre 2017 e il Vertice globale sull'azione per il clima, tenutosi a San Francisco dal 12 al 14 settembre 2018;

6.  sottolinea che gli NDC attuali limiteranno il riscaldamento globale solo a un livello di circa 3,2°C(7) e non si avvicineranno nemmeno ai 2°C; invita tutte le Parti a contribuire in modo costruttivo al processo da attuare in vista del 2020, quando dovranno essere aggiornati i contributi stabiliti a livello nazionale, e a garantire che i loro NDC siano in linea con l'obiettivo a lungo termine in materia di temperature previsto dall'accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature a livello globale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, nonché a profondere sforzi per limitare ulteriormente l'aumento a 1,5°C; riconosce che gli impegni attuali, ivi compresi quelli presentati dall'Unione e dai suoi Stati membri, non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'accordo; sottolinea pertanto che le emissioni globali di gas a effetto serra dovrebbero raggiungere quanto prima il loro apice e che tutte le Parti, specialmente l'UE e i paesi del G20, devono intensificare i loro sforzi e aggiornare i loro NDC entro il 2020 sulla base del dialogo di Talanoa del 2018 al fine di colmare il divario rimanente per il raggiungimento di tale obiettivo;

7.  ritiene che, qualora altre grandi economie non assumano impegni paragonabili a quelli dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sarà necessario mantenere le disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare quelle rivolte ai settori che presentano un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni, al fine di garantire la competitività globale dell'industria europea;

8.  deplora che nella maggior parte dei paesi terzi che hanno assunto impegni nel quadro dell'accordo di Parigi la discussione sull'aumento dei loro contributi si stia avviando solo molto lentamente; chiede pertanto alla Commissione di razionalizzare l'idea dell'UE di aumentare l'impegno, con maggiori sforzi per motivare altri partner a fare altrettanto;

9.  sottolinea l'importanza di una politica climatica ambiziosa che consenta all'UE di agire come partner affidabile e credibile a livello mondiale, di mantenere la leadership dell'UE a livello mondiale in materia climatica e dell'adesione all'accordo di Parigi; accoglie con favore l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio volto ad aumentare gli obiettivi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica rispettivamente al 32 % e al 32,5 % entro il 2030, il che comporterà una riduzione delle emissioni di gas serra superiore al 45 % entro lo stesso anno; si compiace delle osservazioni della Commissione secondo cui l'aggiornamento dell'NDC dell'UE deve tenere conto di tale ambizione più elevata e aumentare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030; invita la Commissione a predisporre, entro la fine del 2018, una strategia unionale ambiziosa a emissioni nulle per la metà del secolo, che definisca un percorso efficiente in termini di costi per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette approvato con l'accordo di Parigi e un'economia a zero emissioni nette di carbonio nell'Unione al più tardi entro il 2050, in linea con una giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale del carbonio; sostiene l'aggiornamento dell'NDC dell'Unione con un obiettivo relativo a tutta l'economia di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

10.  accoglie con favore l'annuncio del Segretario generale delle Nazioni Unite di organizzare un vertice sul clima nel settembre 2019 a margine della 74a Assemblea generale per accelerare l'azione a favore del clima in modo da conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e, in particolare, promuovere una maggiore ambizione degli impegni assunti in materia di clima; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere tale sforzo mostrando l'impegno e la volontà politica di rafforzare i propri impegni e sollecitare forti contributi da altre Parti;

11.  deplora l'intenzione annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi in quanto ciò costituisce un passo indietro; esprime soddisfazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione del Presidente Trump, tutte le Parti principali hanno confermato il loro impegno nei confronti dell'accordo di Parigi; accoglie con grande favore la continua mobilitazione per l'azione a favore del clima da parte dei principali stati, città, università e di altri attori non statali negli Stati Uniti nel quadro della campagna "We are still in" (Noi ci siamo ancora);

12.  insiste sul fatto che, soprattutto dopo l'annuncio del Presidente Trump, è importante adottare disposizioni adeguate contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire che le aziende più virtuose ottengano quote a titolo gratuito, come stabilito dalla direttiva ETS; invita la Commissione a esaminare l'efficacia e la legalità di misure supplementari per tutelare le industrie dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quali ad esempio l'adeguamento della tassa sul carbonio alle frontiere e la tassa sul consumo, soprattutto in relazione ai prodotti provenienti da paesi che non rispettano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;

13.  si compiace dell'entrata in vigore, dal 1º gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, di cui 27 Parti, compresi sette Stati membri, hanno già depositato gli strumenti di ratifica; invita tutte le Parti al protocollo di Montreal, segnatamente gli Stati membri che non hanno ancora presentato i loro strumenti di ratifica, a compiere tutti i passi necessari verso una rapida ratifica, quale necessario contributo all'attuazione dell'accordo di Parigi e al conseguimento degli obiettivi di medio e lungo termine in materia di clima ed energia;

14.  si compiace della ratifica dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto da parte di tutti gli Stati membri e del deposito della ratifica comune da parte dell'Unione il 21 dicembre 2017; ritiene che tale misura fornirà un importante potere negoziale per la positiva conclusione dei negoziati sul clima del 2018 e, grazie agli sforzi di collaborazione, ridurrà efficacemente le emissioni di gas a effetto serra;

15.  sottolinea che le ambizioni e l'attuazione in vista del 2020 sono state un punto chiave nel corso dei negoziati della COP23; accoglie con favore la decisione di tenere due esercizi di valutazione durante le COP 2018 e 2019; invita la Commissione e gli Stati membri a preparare contributi per ridurre le emissioni fino al 2020 da presentare nel quadro del bilancio globale antecedente al 2020 in occasione della COP24; ritiene che tutte le Parti debbano compiere tali passi in quanto sono importanti per alzare l'asticella per il periodo successivo al 2020 e attende, pertanto, con interesse i risultati della prima valutazione di Katowice, che dovrebbero assumere la forma di una decisione della COP a riconferma dell'impegno di aumentare entro il 2020 l'ambizione degli NDC delle Parti per il 2030 onde allinearli agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare strategie e attività di comunicazione per aumentare il sostegno pubblico e politico a favore dell'azione per il clima e a sensibilizzare in merito ai benefici complementari della lotta ai cambiamenti climatici, quali il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, la conservazione delle risorse naturali, la crescita economica e occupazionale, l'aumento della sicurezza energetica e la riduzione dei costi dell'importazione di energia nonché i vantaggi derivanti dalla concorrenza internazionale attraverso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; sottolinea che è altresì opportuno prestare attenzione all'interconnessione tra i cambiamenti climatici e l'ingiustizia sociale, la migrazione, le instabilità e la povertà e al fatto che l'azione globale per il clima può contribuire ampiamente a risolvere tali problemi;

17.  mette in evidenza le sinergie esistenti tra l'accordo di Parigi, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il quadro di Sendai e il programma d'azione di Addis Abeba (finanziamento dello sviluppo) nonché altre convenzioni di Rio, poiché rappresentano progressi importanti e interconnessi nel garantire che l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile possano essere affrontati simultaneamente;

COP 24 a Katowice

18.  riconosce il risultato conseguito dalle presidenze della COP 22 e COP 23 che insieme hanno elaborato il progetto del dialogo Talanoa 2018, che è stato largamente approvato dalle Parti e avviato nel gennaio 2018; attende con interesse i primi risultati nel corso della COP 24 e le conclusioni politiche che ne scaturiranno, al fine di allineare entro il 2020 l'ambizione collettiva agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; apprezza che il dialogo Talanoa non si limiti alle discussioni tra i governi nazionali, ma consenta a varie parti interessate, tra cui le regioni e le città nonché i loro rappresentanti eletti, di portare le questioni fondamentali in materia di azione per il clima all'attenzione dei responsabili politici nazionali e globali; accoglie con favore i dialoghi Talanoa delle città e delle regioni e auspica che in Europa siano organizzati ulteriori dialoghi; attende con interesse il contributo degli attori non statali e invita tutte le Parti a presentare i loro contributi in modo tempestivo al fine di agevolare le discussioni politiche a Katowice;

19.  riconosce inoltre che, nonostante tutti i progressi realizzati sul programma di lavoro d'azione di Parigi (il Codice) durante la COP 23, si prospettano grandi sfide per completarlo e raggiungere decisioni concrete durante la COP24; chiede che tutti i lavori preparatori necessari siano svolti prima del vertice al fine di ultimare il Codice che riveste un'importanza cruciale per una tempestiva attuazione dell'accordo di Parigi;

20.  è favorevole a un Codice che esiga un livello elevato di trasparenza, con solide norme vincolanti per tutte le Parti al fine di misurare accuratamente i progressi e consolidare la fiducia tra le Parti che partecipano al processo internazionale; esprime preoccupazione per il fatto che alcune Parti siano tuttora restie ad adoperarsi ai fini della piena trasparenza nella misurazione delle emissioni; invita tutte le principali economie ad assumere un ruolo guida nei negoziati per il Codice e a promuovere requisiti vincolanti per i sistemi di monitoraggio e di verifica, ivi compresi dati e stime tempestivi e affidabili relativi alle emissioni di gas a effetto serra;

21.  sottolinea l'importanza di integrare il Codice con dati atmosferici basati sull'osservazione per aumentare l'affidabilità e la precisione delle relazioni; invita la Commissione, l'Agenzia spaziale europea (ESA), l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), l'infrastruttura di ricerca europea del Sistema integrato di osservazione del carbonio (ICOS), le agenzie incaricate dell'inventario e i centri di ricerca a livello nazionale e altri attori importanti a sviluppare una capacità operativa che possa produrre informazioni sulle emissioni antropogeniche mediante l'utilizzo di dati satellitari e il rispetto dei requisiti necessari, ivi compresa una costellazione di satelliti;

22.  pone l'accento sull'importanza che l'UE parli con una sola voce unita in occasione della COP24 a Katowice, al fine di garantirne il potere politico e la credibilità; esorta tutti gli Stati membri a sostenere il mandato dell'UE nei negoziati e nel quadro degli incontri bilaterali con altri attori;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a inserire l'azione per il clima all'ordine del giorno di importanti consessi internazionali in seno alle Nazioni Unite nonché in sede di G7 e G20, e ad adoperarsi per realizzare partenariati multilaterali su questioni specifiche relative all'attuazione dell'accordo di Parigi e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

Apertura, inclusività e trasparenza

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere e rafforzare partenariati strategici con i paesi sviluppati nonché con le economie emergenti al fine di creare nei prossimi anni un gruppo di leader in materia di clima, e a mostrare maggiore solidarietà nei confronti degli Stati vulnerabili; sostiene l'impegno costante e attivo dell'Unione all'interno della "coalizione di alta ambizione" e con i suoi paesi membri, per conferire visibilità alla loro determinazione ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi, definendo un solido Codice nel 2018 e favorendo la riuscita del dialogo Talanoa in occasione della COP24;

25.  sottolinea che, al fine di conseguire la limitazione dell'aumento della temperatura media globale a 1,5 °C, è necessaria una partecipazione effettiva di tutte le Parti, il che impone, in cambio, di affrontare la questione degli interessi acquisiti o dei conflitti d'interesse; ribadisce, in questo contesto, il proprio sostegno a favore dell'iniziativa intrapresa dai governi che rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale di introdurre una politica specifica in materia di conflitti d'interessi nel quadro nell'UNFCCC; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in maniera costruttiva in tale processo senza compromettere gli scopi e gli obiettivi dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi;

26.  sottolinea che l'80 % delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici è costituito da donne che, in generale, risentono degli effetti dei cambiamenti climatici in misura superiore rispetto agli uomini e sostengono un onere maggiore, in quanto non sono coinvolte allo stesso modo nei processi decisionali chiave in materia di azione per il clima; sottolinea che l'emancipazione femminile nonché una partecipazione e una leadership piene e paritarie delle donne in consessi internazionali, quali l'UNFCCC e ad azioni per il clima a livello nazionale, regionale e locale, sono essenziali per il successo e l'efficacia di tali azioni; invita l'UE e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere nelle politiche climatiche e a promuovere la partecipazione delle donne indigene e dei difensori dei diritti delle donne all'interno del quadro dell'UNFCCC;

27.  si compiace del fatto che la COP 23 abbia deciso di continuare a utilizzare il Fondo di adattamento nel quadro dell'accordo di Parigi; riconosce l'importanza del Fondo per le comunità più vulnerabili ai cambiamenti climatici e accoglie quindi con favore i nuovi impegni assunti dagli Stati membri verso il Fondo pari a 93 milioni di USD;

28.  riconosce che l'UE e i suoi Stati membri sono il principale fornitore di finanziamenti pubblici per il clima; esprime preoccupazione per il fatto che le promesse effettive da parte dei paesi avanzati rimangono ben al di sotto del loro obiettivo collettivo di 100 miliardi di dollari l'anno; sottolinea che è fondamentale che tutte le Parti sviluppate rispettino i loro contributi a questo obiettivo, in quanto il finanziamento a lungo termine è determinante affinché i paesi in via di sviluppo siano in grado di conseguire i loro obiettivi in materia di adattamento e mitigazione;

29.  sottolinea che il bilancio dell'UE dovrebbe essere coerente con i suoi impegni internazionali in materia di sviluppo sostenibile a medio e lungo termine e con gli obiettivi in materia climatica ed energetica e non dovrebbe essere controproducente per tali obiettivi od ostacolarne l'attuazione; osserva con preoccupazione che l'obiettivo che prevede l'assegnazione del 20 % della spesa totale dell'Unione all'azione per il clima non verrà probabilmente raggiunto e sollecita pertanto un'azione correttiva; sottolinea altresì che le discussioni politiche sul quadro finanziario pluriennale post-2020 dovrebbero costituire il fulcro sin dall'inizio degli obiettivi energetici e climatici, al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per realizzarli; ricorda la sua intenzione di incrementare la spesa attualmente connessa al clima dal 20 % al 30 % il prima possibile e al più tardi entro il 2027; ritiene che la spesa residua del QFP debba essere conforme alle disposizioni dell'accordo di Parigi e non debba essere controproducente per gli sforzi sul clima;

30.  chiede di mettere a punto un meccanismo speciale e automatico di finanziamento pubblico dell'Unione europea, che apporti un congruo sostegno aggiuntivo affinché l'UE possa contribuire equamente alla realizzazione dell'obiettivo di finanziamento internazionale di 100 miliardi di USD a favore del clima;

Ruolo degli attori non statali

31.  ricorda che l'accordo di Parigi riconosce il ruolo importante svolto dalla governance multilivello nelle politiche in materia di clima e la necessità di avviare un dialogo con le regioni, le città e gli attori non statali;

32.  esprime soddisfazione per la crescente mobilitazione globale di una serie sempre più ampia di attori non statali impegnati a favore dell'azione per il clima con obiettivi concreti e misurabili; evidenzia il ruolo cruciale della società civile, del settore privato e dei governi a livello subnazionale nel persuadere e guidare l'opinione pubblica e l'azione dello Stato; invita l'UE, gli Stati membri e tutte le Parti a promuovere, facilitare e avviare un dialogo completamente trasparente con gli attori non statali, che sono sempre più spesso in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico, nonché con gli attori a livello subnazionale, in particolare nei casi in cui le relazioni dell'UE con i governi nazionali nel settore della politica in materia climatica si siano deteriorate; esprime apprezzamento, in tale contesto, per l'impegno assunto da 25 città pioniere nel corso della COP23, in rappresentanza di 150 milioni di cittadini, a diventare città con zero emissioni nette entro il 2050;

33.  invita la Commissione a intensificare ulteriormente le proprie relazioni con gli enti locali e regionali, a rafforzare la cooperazione tematica e settoriale tra città e regioni all'interno e all'esterno dell'UE, a elaborare iniziative di adattamento e resilienza e a rafforzare modelli di sviluppo sostenibile e piani di riduzione delle emissioni in settori chiave come energia, industria, tecnologia, agricoltura e trasporti nelle zone sia urbane che rurali, per esempio attraverso programmi di gemellaggio, il programma di cooperazione urbana internazionale, il sostegno a piattaforme come il Patto dei sindaci e la creazione di nuovi consessi per lo scambio delle migliori prassi; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere gli sforzi da parte degli attori regionali e locali per introdurre contributi stabiliti a livello regionale e locale (analoghi agli NDC) laddove il grado di ambizione in campo climatico può essere aumentato mediante questo processo;

34.  incoraggia la Commissione a definire obiettivi concreti di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2050 per tutti i settori nella sua proposta relativa alla strategia dell'Unione a lungo termine a "zero emissioni nette" per la metà del secolo e a elaborare un percorso chiaro relativo alle modalità per raggiungere detti obiettivi, ivi comprese tappe concrete per il 2035, il 2040 e il 2045; invita la Commissione a includere proposte relative alle modalità per aumentare l'assorbimento dai pozzi, in linea con l'accordo di Parigi, in modo da azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione al più tardi entro il 2050 per poi passare quanto prima alle emissioni negative; chiede che tale strategia garantisca un'equa ripartizione degli sforzi tra i settori, comprenda un meccanismo che integri i risultati del bilancio globale quinquennale e tenga conto dei risultati della prossima relazione speciale dell'IPCC, delle raccomandazioni e delle posizioni del Parlamento europeo, nonché delle opinioni degli attori non statali quali le autorità locali e regionali, la società civile e il settore privato;

35.  sottolinea che la strategia a lungo termine dell'UE dovrebbe essere vista come un'opportunità per definire priorità strategiche future per un'economia dell'Unione moderna e verde che sfrutti appieno il potenziale del progresso tecnologico e garantisca un elevato livello di sicurezza sociale nonché elevati standard in materia di protezione dei consumatori e che sia vantaggiosa per l'industria e la società civile, in particolare nel lungo periodo;

36.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie e programmi intesi ad affrontare la transizione causata dalla decarbonizzazione e dagli sviluppi tecnologici all'interno dei settori e a consentire lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra regioni, lavoratori e aziende interessati nonché a fornire sostegno alle regioni e ai lavoratori per aiutarli a prepararsi ai cambiamenti strutturali, cercare attivamente nuove possibilità economiche ed elaborare politiche di localizzazione strategica al fine di garantire una transizione equa a un'economia a zero emissioni nette in Europa;

37.  ritiene che, al fine di garantire che gli NDC siano coerenti con gli impegni in campo economico richiesti dall'accordo di Parigi, sia opportuno esortare le Parti a includere le emissioni del trasporto marittimo e aereo internazionale, nonché concordare e attuare misure a livello internazionale, regionale e nazionale per far fronte alle emissioni prodotte da suddetti settori;

Sforzi globali di tutti i settori

38.  si compiace del costante sviluppo di sistemi di scambio delle emissioni a livello globale e, in particolare, dell'avvio della fase iniziale del sistema cinese di scambio di emissioni di carbonio a livello nazionale concernente il settore energetico, avvenuto nel dicembre 2017; accoglie inoltre con favore l'accordo sul collegamento dell'ETS dell'UE e quello svizzero, siglato a fine 2017, e incoraggia la Commissione a esaminare ulteriormente tali collegamenti e altre forme di cooperazione con i mercati del carbonio di paesi e regioni terzi, nonché a stimolare la creazione di ulteriori mercati del carbonio e altri meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio che contribuiranno a ridurre le emissioni globali e permetteranno di realizzare ulteriori incrementi di efficienza e risparmi di costo nonché di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, creando condizioni di parità a livello globale; invita la Commissione a istituire misure di protezione per garantire che il collegamento dell'ETS dell'UE continui a contribuire in modo permanente e complementare alla mitigazione e non comprometta gli impegni assunti dall'Unione in materia di emissioni interne di gas a effetto serra;

39.  deplora che il settore dei trasporti sia l'unico ad aver registrato un aumento delle emissioni a partire dal 1990; sottolinea che ciò non è compatibile con lo sviluppo sostenibile a lungo termine ed esige invece una diminuzione maggiore e più rapida delle emissioni di tutti i settori della società; ricorda che entro il 2050 sarà necessaria una piena decarbonizzazione di tale settore;

40.  esprime il suo forte disappunto per i livelli di emissione di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri proposti dalla Commissione per il periodo successivo al 2020, in quanto non sono in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi;

41.  esprime preoccupazione per il livello di ambizione del sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio nel settore del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'ICAO, tenuto conto dei lavori in corso sugli standard e le pratiche raccomandate (SARP) volte ad attuare il sistema a partire dal 2019; si oppone fermamente agli sforzi di imporre il sistema CORSIA sui voli interni all'Europa, il che prevale sulle normative dell'UE e sull'indipendenza nell'ambito del processo decisionale; sottolinea che l'ulteriore diluizione del progetto di SARP del sistema CORSIA è inaccettabile; invita la Commissione e gli Stati membri a compiere tutto ciò che è in loro potere per rafforzare le disposizioni del sistema CORSIA e, di conseguenza, il suo futuro impatto;

42.  ricorda il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti di portata per le attività di trasporto aereo e di prepararsi ad attuare una misura globale basata sul mercato a partire dal 2021(8), in particolare l'articolo 1, punto 7, che afferma chiaramente che, in qualità di colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio sono le uniche istituzioni a decidere in merito a eventuali modifiche future della direttiva ETS; invita gli Stati membri, nello spirito dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a presentare una riserva formale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate (SARP) del sistema CORSIA che indicano che l'attuazione di detto sistema e la partecipazione alle sue fasi volontarie richiede un previo accordo del Consiglio e del Parlamento europeo;

43.  ricorda che l'Unione ha concesso un'ulteriore proroga della deroga che prevede l'esenzione dei voli extra SEE dal sistema ETS dell'UE fino al 2024 onde facilitare l'iter ICAO a favore di una soluzione globale alle emissioni prodotte dal trasporto aereo; sottolinea tuttavia che qualsiasi ulteriore modifica della legislazione dovrebbe essere apportata solo se coerente con l'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tutta l'economia dell'Unione, che non prevede l'uso di crediti di compensazione dopo il 2020;

44.  accoglie con favore il fatto che nel settore aereo l'ETS dell'UE abbia già realizzato circa 100 milioni di tonnellate di CO2 di riduzioni/compensazioni;

45.  ricorda che è previsto un aumento delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo dal 50 % al 250 % di qui al 2050 e che esistono soluzioni tecniche per ridurre in modo significativo le emissioni marittime; accoglie con favore l'accordo sulla strategia iniziale dell'OMI per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi nel corso della 72a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'OMI dell'aprile 2018, come primo passo del settore per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo in materia di temperatura stabilito all'accordo di Parigi; invita l'OMI a raggiungere rapidamente un accordo su nuove misure obbligatorie di riduzione delle emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi e sottolinea l'importanza e l'urgenza di attuarle entro il 2023; sottolinea che sono necessarie ulteriori misure e azioni per affrontare le emissioni marittime e invita, pertanto, l'UE e gli Stati membri a monitorare attentamente l'impatto e l'attuazione dell'accordo OMI e a prendere in considerazione ulteriori azioni dell'UE per garantire che le emissioni di gas a effetto serra del traffico marittimo siano in linea con l'obiettivo relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi; esorta la Commissione a includere il trasporto marittimo internazionale nella sua futura strategia di decarbonizzazione per il 2050 per orientare le decisioni dell'UE in materia di investimenti verso combustibili a zero emissioni di carbonio e tecnologie di propulsione per il trasporto marittimo;

46.  rileva che la deforestazione e il degrado forestale sono responsabili del 20 % delle emissioni mondiali di gas serra; sottolinea il ruolo importante delle foreste e delle zone umide nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto queste forniscono un elevato potenziale di cattura del carbonio; ritiene che i pozzi naturali di assorbimento e le riserve di carbonio nell'UE e a livello mondiale debbano essere conservati e potenziati sul lungo periodo, e che le dimensioni complessive delle foreste e le loro capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici debbano essere ulteriormente aumentati onde conseguire l'obiettivo di lungo termine dell'accordo di Parigi; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi di mitigazione concentrati sul settore delle foreste tropicali e che occorre cominciare ad affrontare le cause alla base della perdita di foreste e dei cambiamenti climatici;

Resilienza ai cambiamenti climatici tramite l'adattamento

47.  invita la Commissione a rivedere la strategia di adattamento dell'UE, in quanto gli interventi di adattamento sono una necessità ineluttabile per tutti i paesi se intendono ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e sfruttare appieno le opportunità di crescita resiliente ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile;

48.  ritiene che la messa in opera della piattaforma delle comunità locali e delle popolazioni indigene costituisca uno dei successi della COP23 e un'altra tappa importante nella realizzazione delle decisioni di Parigi; è dell'avviso che la piattaforma faciliterà lo scambio efficace di esperienze e migliori pratiche in materia di sforzi e strategie di adattamento;

49.  sottolinea l'esigenza di sviluppare sistemi e strumenti pubblici, trasparenti e facili da utilizzare per tenere traccia dei progressi compiuti e dell'efficacia dei piani e delle misure di adattamento nazionali;

Diplomazia climatica

50.  sostiene fermamente il proseguimento e l'ulteriore rafforzamento della politica dell'Unione di sensibilizzazione e diplomazia climatica, che è essenziale per dare visibilità all'azione a favore del clima nei paesi partner e presso l'opinione pubblica mondiale; chiede le risorse umane e finanziarie del SEAE e della Commissione siano ripartite in modo da rispecchiare meglio il forte impegno a favore della diplomazia climatica e il maggiore coinvolgimento in tale ambito; insiste sulla necessità di mettere a punto una strategia globale per la diplomazia climatica dell'UE e di integrare il clima in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione, compresi il commercio, la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, la sicurezza e la difesa;

51.  sottolinea le crescenti implicazioni dei cambiamenti climatici per la sicurezza internazionale e la stabilità regionale riconducibili al degrado ambientale, alla perdita dei mezzi di sussistenza, agli spostamenti umani indotti dal clima e alle forme associate di tensione dove i cambiamenti climatici possono spesso essere considerati come un moltiplicatore delle minacce; esorta pertanto l'UE e gli Stati membri a collaborare con i loro partner di tutto il mondo per comprendere meglio, integrare, anticipare e gestire gli effetti destabilizzanti dei cambiamenti climatici; sottolinea, di conseguenza, l'importanza di integrare la diplomazia climatica dell'UE nelle politiche di prevenzione dei conflitti;

52.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare alleanze altamente ambiziose per fungere da esempio nell'integrazione dell'azione a favore del clima nelle diverse questioni di politica estera, tra cui commercio, migrazione internazionale, riforma delle istituzioni finanziarie internazionali e pace e sicurezza;

53.  invita la Commissione a integrare la dimensione dei cambiamenti climatici negli accordi commerciali e di investimento internazionali rendendo la ratifica e l'attuazione dell'accordo di Parigi una condizione necessaria per la conclusione di futuri accordi commerciali; invita la Commissione a effettuare una valutazione globale della coerenza degli accordi esistenti con l'accordo di Parigi;

Industria e competitività

54.  sottolinea che il cambiamento climatico è soprattutto una sfida sociale e che la lotta contro di esso dovrebbe pertanto rimanere uno dei principi guida delle politiche e delle azioni dell'UE, anche nel settore dell'industria, dell'energia, della ricerca e delle tecnologie digitali;

55.  si compiace degli sforzi profusi e dei progressi compiuti finora dai cittadini, dalle imprese e dall'industria europei per rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi; li incoraggia ad avere ambizioni più elevate e a sfruttare appieno le opportunità derivanti dall'accordo di Parigi, tenendo il passo con gli sviluppi tecnologici;

56.  sottolinea che un quadro giuridico stabile e prevedibile e chiari segnali programmatici a livello sia di UE sia globale agevolano e migliorano gli investimenti per il clima; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza delle proposte legislative contenute nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" per rafforzare la competitività dell'UE, responsabilizzare i cittadini e fissare obiettivi in linea con gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi e del suo meccanismo di revisione quinquennale;

57.  si compiace che molti dei paesi in cui si trovano i principali concorrenti dei settori dell'UE ad alta intensità energetica abbiano introdotto meccanismi di scambio delle quote di emissione o altri meccanismi di fissazione del prezzo; incoraggia gli altri paesi a fare altrettanto;

58.  sottolinea l'importanza di aumentare il numero di posti di lavoro di qualità e di lavoratori qualificati nell'industria dell'UE al fine di guidarne la transizione verso l'innovazione e la sostenibilità; chiede che sia seguito un processo olistico e inclusivo per sviluppare una visione di un modello imprenditoriale alternativo nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio con un'elevata percentuale di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio, in modo da facilitare una trasformazione sostenibile per industrie e servizi floridi, riconoscendo al contempo il patrimonio e le competenze della forza lavoro disponibile; sottolinea l'importante ruolo svolto dagli Stati membri nell'accelerare le riforme che possono portare ad una giusta transizione della forza lavoro in dette regioni; ricorda che il sostegno finanziario aggiuntivo dell'UE svolge un ruolo indispensabile a tale riguardo;

Politica energetica

59.  ricorda che nell'UE si osserva a un calo degli investimenti nelle energie rinnovabili; sottolinea pertanto l'importanza dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per la riduzione delle emissioni e la sicurezza energetica, nonché per la prevenzione e la mitigazione della povertà energetica al fine di tutelare e aiutare le famiglie vulnerabili e povere; chiede che siano promosse a livello mondiale le misure di efficienza energetica e di risparmio energetico, e che siano sviluppate energie rinnovabili (ad esempio promuovendo l'autoproduzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili) e vengano diffuse in maniera efficace;

60.  ricorda che la priorità attribuita all'efficienza energetica, segnatamente mediante il principio che pone quest'ultima al primo posto, e la leadership mondiale nelle energie rinnovabili sono due degli obiettivi principali dell'Unione dell'energia dell'UE; sottolinea l'importanza di una legislazione ambiziosa nel quadro del pacchetto "Energia pulita" per il conseguimento di tali obiettivi, nonché dell'imminente strategia per la metà del secolo per l'effettiva attuazione, nelle politiche dell'UE, dell'impegno assunto nel quadro dell'accordo di Parigi di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C, con l'ulteriore obiettivo di mantenerla al di sotto di 1,5°C;

61.  sottolinea l'importanza di mettere a punto tecnologie di stoccaggio dell'energia, reti intelligenti e capacità di risposta alla domanda, che contribuiranno a rafforzare l'efficace diffusione delle energie rinnovabili nel settore della produzione di elettricità e in quello del riscaldamento e del raffreddamento domestici;

62.  invita l'UE a spingere la comunità internazionale ad adottare senza indugio misure concrete, compreso un calendario, per l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni dannose sul piano ambientale, che causano distorsione della concorrenza, scoraggiano la cooperazione e ostacolano l'innovazione;

Ricerca, innovazione, tecnologie digitali e politica spaziale

63.  sottolinea che la ricerca e l'innovazione continue e rafforzate in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, le politiche di adattamento, l'efficienza delle risorse, le tecnologie sostenibili a emissioni nulle, l'uso sostenibile di materie prime secondarie ("economia circolare") e la raccolta di dati sui cambiamenti climatici sono la chiave per lottare contro i cambiamenti climatici in modo economicamente efficace, nonché per contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; chiede pertanto un impegno globale per favorire e concentrare gli investimenti in tali settori; sottolinea la necessità di attribuire priorità al finanziamento di progetti nel settore dell'energia sostenibile, nel quadro del nuovo programma Orizzonte Europa, visti li impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'accordo di Parigi;

64.  sottolinea che gli OSS rappresentano un cambiamento radicale nelle politiche internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo e che l'UE si è impegnata ad attuarli nelle sue politiche sia interne che esterne; sottolinea, in linea con la dimensione esterna degli OSS, la necessità di esplorare diversi metodi per assistere i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti nella loro transizione energetica attraverso, tra l'altro, misure di sviluppo delle capacità, un contributo alla riduzione dei costi di capitale delle energie rinnovabili e dei progetti di efficienza energetica, il trasferimento tecnologico e soluzioni per lo sviluppo delle città intelligenti e delle comunità rurali e remote, aiutandoli così a rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi accoglie con favore, a tale riguardo, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile istituito di recente;

65.  rammenta che la ricerca, l'innovazione e la competitività rientrano tra i cinque pilastri della strategia dell'UE per l'Unione dell'energia; osserva che l'UE è intenzionata a mantenere la sua posizione di leader globale in questi ambiti e nel contempo a sviluppare una stretta collaborazione scientifica con i partner internazionali; sottolinea l'importanza di creare e mantenere una solida capacità di innovazione sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti ai fini della diffusione di tecnologie energetiche pulite e sostenibili;

66.  ricorda il ruolo fondamentale delle tecnologie digitali nel sostenere la transizione energetica e, in particolare, migliorare l'efficienza e il risparmio energetici; sottolinea i benefici climatici che la digitalizzazione dell'industria europea può apportare grazie all'uso efficiente delle risorse, alla riduzione dell'intensità dei materiali e al potenziamento dell'attuale forza lavoro;

67.  è fermamente convinto che i programmi spaziali dell'Unione debbano essere progettati in modo da garantire un contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e alle strategie di mitigazione; ricorda, in questo contesto, lo specifico ruolo svolto dal sistema Copernicus e la necessità di garantire che esso comprenda un servizio di monitoraggio delle emissioni di CO2; sottolinea l'importanza di mantenere una politica di accesso gratuito, totale e aperto ai dati, in quanto ciò è essenziale per la comunità scientifica ed è alla base della cooperazione internazionale in questo settore;

L'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo

68.  insiste sulla necessità di mantenere aperta la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e sul dovere dei principali produttori di emissioni, compresa l'UE, di intensificare rapidamente i loro sforzi di mitigazione, che possono generare significativi benefici collaterali per lo sviluppo sostenibile, nonché di aumentare sostanzialmente il loro sostegno all'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo;

69.  sottolinea l'importanza di un processo decisionale informato in merito al clima e di sostenerlo attraverso il miglioramento dei servizi climatici di particolare rilevanza per i paesi in via di sviluppo; chiede che questo divenga un obiettivo importante della ricerca finanziata dall'UE e che l'UE si adoperi attivamente per facilitare il trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo; chiede una dichiarazione dell'OMC sui diritti di proprietà intellettuale e i cambiamenti climatici, paragonabile a quella sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata a Doha nel 2001;

70.  ricorda l'impegno dei paesi sviluppati a fornire nuovi finanziamenti aggiuntivi per l'azione a favore del clima nei paesi in via di sviluppo, raggiungendo i 100 miliardi di USD all'anno entro il 2020; riconosce la necessità di un aumento costante dello sforzo finanziario e di norme contabili più rigorose al riguardo, anche prestando attenzione al requisito che stabilisce che il finanziamento debba essere nuovo e supplementare e includere esclusivamente gli equivalenti sovvenzione dei prestiti, calcolati secondo il metodo concordato in seno al comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE; raccomanda agli Stati membri dell'UE di attenersi alle pratiche elaborate dalla Commissione per l'uso dei marcatori di Rio per l'aiuto pubblico allo sviluppo con un obiettivo climatico;

71.  invita l'UE a rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, sancito dall'articolo 208 TFUE, in quanto costituisce un aspetto fondamentale del contributo dell'UE all'accordo di Parigi; invita pertanto l'UE a garantire la coerenza tra le sue politiche in materia di sviluppo, commercio, agricoltura, energia e clima;

72.  ricorda che il cambiamento climatico comporta effetti sia diretti che indiretti sulla produttività agricola; ribadisce la sua richiesta di un cambiamento profondo nei metodi di produzione e consumo degli alimenti in vista dell'adozione di pratiche agro-ecologiche, in linea con le conclusioni della valutazione internazionale delle conoscenze agricole, della scienza e della tecnologia per lo sviluppo (IAASTD) e con le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione; plaude alle iniziative intraprese dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volte a incrementare il ricorso all'agro-ecologia al fine di conseguire gli OSS; esorta l'UE e i suoi Stati membri a orientare le loro politiche di sviluppo in tale direzione, anche per quanto riguarda la finestra di investimenti per l'agricoltura dell'EFSD;

73.  ritiene che il costante incremento delle emissioni di CO2 dovute ai trasporti e correlate al commercio comprometta l'efficacia della strategia in materia di cambiamenti climatici dell'UE; osserva che la promozione di uno sviluppo orientato all'esportazione, anche attraverso un'agricoltura industriale orientata all'esportazione, è difficile da conciliare con l'imperativo della mitigazione dei cambiamenti climatici;

74.  ritiene che l'UE debba esaminare le modalità per introdurre controlli sul commercio e il consumo europei di prodotti che mettono a rischio le foreste quali soia, olio di palma, eucalipto, carne bovina, cuoio e cacao, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal piano d'azione FLEGT, del regolamento dell'UE sul legname e dalle misure unionali per regolamentare altre catene di approvvigionamento al fine di porre fine a gravi danni o prevenirli; osserva che l'applicazione degli obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento è la chiave per il successo di detti sforzi;

75.  invita la Banca europea per gli investimenti a porre rapidamente fine ai prestiti a favore di progetti basati sui combustibili fossili e chiede agli Stati membri dell'UE di cessare tutte le garanzie per i crediti all'esportazione a favore di progetti basati sui combustibili fossili; sollecita garanzie pubbliche specifiche per gli investimenti verdi ed etichette e vantaggi fiscali per i fondi d'investimento verdi e per l'emissione di eco-obbligazioni;

76.  sottolinea l'importanza di rendere operativo l'obiettivo globale in materia di adattamento e di mobilitare nuovi importanti fondi per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a impegnarsi ad aumentare in maniera significativa i finanziamenti forniti a favore dell'adattamento; riconosce la necessità di compiere progressi anche sulla questione delle perdite e dei danni, per la quale dovrebbero essere reperite risorse supplementari attraverso fonti innovative di finanziamento pubblico ricorrendo al meccanismo internazionale di Varsavia;

77.  sottolinea la necessità di progetti "dal basso verso l'alto", condotti a livello locale, che raggiungano persone e comunità particolarmente vulnerabili; osserva che l'accento attualmente posto sulle operazioni di finanziamento misto e sulle garanzie per facilitare gli investimenti privati favorisce i progetti su larga scala e chiede che vi sia un adeguato equilibrio nell'uso dei fondi di assistenza;

78.  rileva che il settore dell'aviazione dipende ampiamente dalla compensazione delle emissioni di carbonio e che la compensazione legata alle foreste è difficile da misurare e impossibile da garantire; sottolinea la necessità di garantire che il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) e altri progetti non pregiudichino in alcun modo la sicurezza alimentare, i diritti fondiari, i diritti delle popolazioni indigene o la biodiversità, e che sia rispettato il principio del libero, previo e informato consenso;

Ruolo del Parlamento europeo

79.  ritiene di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE, in quanto l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di accordi internazionali e riveste un ruolo cruciale per l'attuazione nazionale dell'accordo di Parigi in qualità di colegislatore; si attende pertanto di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE a Katowice e di poter avere garanzia di accesso a tutti i documenti preparatori fin dall'avvio della fase negoziale;

o
o   o

80.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti esterne all'UE.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0280.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 70.
(3) GU L 236 del 14.9.2017, pag. 1.
(4) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
(5) http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
(6) http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring
(7) UNEP, "The Emissions Gap Report 2017 – The emissions gap and its implications", pag. 18
(8) GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7.


14a riunione della convenzione sulla diversità biologica (COP14)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla 14a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(2),

–  vista la relazione della Commissione del 20 maggio 2015 dal titolo "Lo stato della natura nell'Unione europea - Relazione sullo stato e sulle tendenze dei tipi di habitat e delle specie contemplati dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per il periodo 2007-2012, come richiesto a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli" (COM(2015)0219),

–  viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio riguardanti la 14a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP14) (O-000115/2018 – B8‑0413/2018 e O-000116/2018 – B8‑0414/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo la definizione della sua missione, il piano strategico per la biodiversità 2011-2020, adottato dalle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (CDB) nel 2010, è inteso a intervenire efficacemente e urgentemente per arrestare la perdita di biodiversità (la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e risorse genetiche che ci circonda) in modo da far sì che entro il 2020 gli ecosistemi siano resilienti e continuino a fornire servizi essenziali, garantendo così la varietà di forme di vita del pianeta e contribuendo al benessere dell'umanità e all'eliminazione della povertà;

B.  considerando che la visione per il 2050, adottata nel quadro della CDB, ha come obiettivo di vivere in armonia con la natura in modo che, entro il 2050, la biodiversità sia valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone;

C.  considerando che la visione per il 2050 poggia su cinque finalità generali: a) affrontare le cause profonde della perdita di biodiversità integrando la biodiversità nell'attività di governo e nella società; b) ridurre le pressioni dirette sulla biodiversità e promuovere l'uso sostenibile; c) migliorare la situazione della biodiversità salvaguardando gli ecosistemi, le specie e la diversità genetica; d) aumentare per tutti i benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici; e) migliorare l'attuazione attraverso la pianificazione partecipativa, la gestione delle conoscenze e la costruzione di capacità;

D.  considerando che il Protocollo di Nagoya sull'accesso ai benefici e la loro equa condivisione mira alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche;

E.  considerando che la strategia dell'UE per la biodiversità 2020 mira ad arrestare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici nell'UE e a contribuire a bloccare la perdita di biodiversità a livello mondiale entro il 2020, tenuto conto del valore intrinseco della biodiversità e del contributo essenziale dei servizi ecosistemici al benessere delle persone e alla prosperità economica;

F.  considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile a questa collegati, che invitano a trasformare il nostro mondo e a proteggere il nostro pianeta, compresa la vita terrestre e acquatica, e che si sono impegnati per la sua piena attuazione;

G.  considerando che il degrado degli ecosistemi comporta enormi perdite sociali ed economiche per l'UE;

Osservazioni generali

1.  osserva con preoccupazione che gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020 non saranno raggiunti mantenendo l'attuale andamento di perdita di biodiversità e invita tutte le Parti e i soggetti interessati nel quadro della CDB a intensificare gli sforzi; esorta a tal proposito la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi a compiere sforzi immediati, sostanziali e supplementari per la conservazione della biodiversità in modo da conseguire gli obiettivi dell'UE;

2.  sottolinea che la protezione della biodiversità a livello mondiale è una sfida fondamentale e che costituisce pertanto un interesse strategico dell'Unione cui dovrebbe essere data la massima attenzione politica; chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare attivamente, in particolare attraverso i loro strumenti esterni, con i paesi terzi al fine di promuovere e rafforzare le misure di conservazione della biodiversità e la governance, segnatamente nel quadro di tutti gli accordi multilaterali;

3.  sottolinea la necessità di un regime di governance globale al fine di far fronte alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici; invita l'UE e gli Stati membri a mantenere il proprio fermo impegno per l'ulteriore rafforzamento della CDB e ad assumere un ruolo guida nella preparazione del quadro post 2020, in particolare in vista della quattordicesima e della quindicesima riunione della Conferenza delle Parti, nonché a definire in modo trasparente le loro visioni e le loro priorità per il quadro globale per la biodiversità post 2020;

4.  ricorda che la conservazione e il ripristino della biodiversità sono alla base del conseguimento della maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e sono fondamentali per realizzare gli obiettivi strategici dell'UE riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, la sicurezza alimentare, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la salute, la riduzione dei rischi di calamità e la migrazione;

5.  ricorda che la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi è intrinsecamente sinergica e rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'integrazione della biodiversità e garantire una maggiore coerenza in materia di politiche ambientali in tutte le politiche interne ed esterne dell'UE, anche per quanto concerne il loro impegno a favore della piena attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, e sottolinea la necessità di tali azioni;

6.  ritiene che sia di fondamentale importanza affrontare le cause principali della perdita di biodiversità e del degrado con un approccio strategico a lungo termine, nonché formulare e attuare decisioni e misure efficaci intese a individuare e conservare le aree protette in funzione della loro sensibilità, della presenza di specie a rischio di estinzione o di lacune riscontrate in termini di conoscenze e/o di una gestione efficace, per limitare le perdite di biodiversità e gli effetti negativi sui territori e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali, ripristinare gli ecosistemi e i relativi servizi anche al di fuori delle aree protette, integrare la biodiversità in altri settori quali l'agricoltura, la silvicoltura, la pianificazione del territorio, la cooperazione allo sviluppo, la ricerca e l'innovazione, i trasporti, le attività minerarie e la salute, ed eliminare i sussidi perversi; ritiene che sia anche fondamentale limitare la perdita di biodiversità e il suo impatto negativo sul territorio e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali;

Attuazione della Convenzione sulla diversità biologica e del piano strategico per la biodiversità 2011-2020

7.  ricorda che la COP14 in Egitto celebra il venticinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione; ritiene pertanto della massima importanza intensificare gli sforzi per attuare l'attuale piano strategico per la biodiversità 2011-2020, concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità, nonché sugli elementi fondamentali del Protocollo di Nagoya sull'accesso e l'equa condivisione dei benefici, e lavorare a un piano strategico e a un meccanismo di attuazione post 2020 ambiziosi nell'ottica di sviluppare uno scenario per il 2050 che tenga conto delle nuove sfide nel settore della biodiversità, in linea con l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

8.  sottolinea il ruolo degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità nell'attuazione dell'Agenda 2030 e nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'OSS 14 (conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine) e all'OSS 15 (proteggere gli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il processo di degrado del suolo e fermare la perdita di diversità);

9.  osserva con preoccupazione che, dalle valutazioni(3) dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di interesse per la conservazione, nell'Unione europea solo il 7 % delle specie marine e il 9 % dei tipi di habitat marino presentano uno "stato di conservazione soddisfacente" e che il 27 % delle valutazioni delle specie e il 66 % delle valutazioni dei tipi di habitat indicano uno "stato di conservazione insoddisfacente";

Quadro globale per la biodiversità post 2020

10.  sollecita l'adozione di misure atte a rafforzare l'ambizione e a migliorare il funzionamento del quadro globale per la biodiversità post 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire attivamente l'elaborazione di traguardi quantitativi, misurabili e chiari provvisti di indicatori di prestazione, strumenti di monitoraggio migliori, procedure di impegno e meccanismi di revisione e di segnalazione caratterizzati da norme comuni, simili ai meccanismi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilità delle Parti e l'efficacia complessiva del prossimo quadro globale per la biodiversità;

11.  sottolinea che è necessario un quadro internazionale più forte per salvaguardare la biodiversità mondiale, interrompere il suo attuale declino e ripristinarla quanto più possibile; ritiene che tale quadro dovrebbe essere fondato su obiettivi e impegni volontari, comprendenti i contributi determinati a livello nazionale, sostenuti da contributi locali e regionali, e altri strumenti adeguati, impegni finanziari e migliori garanzie per lo sviluppo di capacità, e un meccanismo di revisione quinquennale incentrato su una migliore governance delle aree protette e su misure di conservazione più efficaci, nonché su un percorso sempre più ambizioso;

12.  sottolinea l'importanza di ridurre al minimo i ritardi che potrebbero insorgere tra l'adozione del quadro globale per la biodiversità post 2020 e la sua trasposizione negli obiettivi nazionali in materia di biodiversità, al fine di evitare ritardi nell'adozione di azioni concrete volte ad arginare la perdita di biodiversità;

Considerazioni economiche e finanziamenti 

13.  sottolinea che la crescita economica può agevolare lo sviluppo sostenibile solo se dissociata dal degrado della biodiversità e della capacità degli ambienti naturali di contribuire al benessere degli esseri umani e pone l'accento sull'importanza di perfezionare le soluzioni basate sulla natura, per aiutare le società ad affrontare le sfide complesse, che presentano aspetti di natura sociale ed economica, in modo pienamente sostenibile;

14.  sottolinea la necessità di finanziamenti sufficienti per la biodiversità; evidenzia che la verifica della biodiversità e un eventuale accantonamento di fondi a favore della biodiversità nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale avrebbero un effetto importante e positivo ai fini della realizzazione della visione per il 2050;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'istituzione di nuovi meccanismi finanziari internazionali per la conservazione della biodiversità collegati alla CDB e sottolinea l'importanza delle iniziative di finanziamento privato in proposito;

16.  pone l'accento sull'importanza di aumentare gli investimenti per realizzare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi al fine di ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e garantire la coerenza tra le politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti, di adattamento agli stessi e di biodiversità;

Silvicoltura e agricoltura

17.  si compiace del fatto che la raccomandazione (raccomandazione XXI/1, punto 10.2.g), relativa alla decisione della COP14, faccia riferimento al potenziale della silvicoltura e dell'agricoltura; sottolinea il fatto che le attività agricole e la conservazione della biodiversità sono strettamente collegate; pone l'accento sul fatto che una gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura contribuisce in maniera significativa alla varietà delle specie, degli habitat e degli ecosistemi e riduce gli effetti dei cambiamenti climatici;

18.  rileva tuttavia l'impatto negativo dell'agricoltura intensiva sulla biodiversità, in modo particolare per quanto concerne la deforestazione e l'uso dei pesticidi; ricorda il preoccupante calo degli impollinatori, che sono fondamentali per il buon funzionamento degli ecosistemi; invita le Parti ad assumere impegni forti a favore di un'agricoltura e di una silvicoltura sostenibili, tra cui il sostegno a favore dei requisiti per la promozione degli approcci agroecologici, la graduale eliminazione dei prodotti fitosanitari dannosi e le strategie per garantire la protezione del suolo e degli habitat;

Innovazione

19.  si compiace del fatto che lo sviluppo tecnologico sia menzionato al punto 10.2.h della raccomandazione XXI/1; rammenta l'importanza dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo al fine di realizzare gli obiettivi della visione per il 2050 e chiede alle Parti di concentrarsi in particolare sui nessi tra la conservazione della biodiversità e i benefici per la salute umana e il benessere economico, nonché di coordinare le misure di raccolta dati;

Sviluppo di capacità, sensibilizzazione del pubblico e coinvolgimento di tutte le parti interessate

20.  sottolinea che lo sviluppo di capacità e le attività di sensibilizzazione, in particolare sui valori della biodiversità e i servizi ecosistemici, sono fondamentali ai fini di un'attuazione efficace; accoglie pertanto con favore il fatto che la COP13 ha adottato, nella sua decisione XIII/23 e nella raccomandazione XXI/1, un piano d'azione a breve termine (2017-2022) allo scopo di migliorare e sostenere lo sviluppo di capacità nonché la sua strategia di comunicazione, e invita la COP14 a proseguire i lavori su tali questioni fondamentali;

21.  sottolinea l'importanza di un processo globale e partecipativo al fine di dare forma al quadro post 2020;

22.  si compiace del fatto che le campagne di sensibilizzazione del pubblico siano tenute in considerazione nella raccomandazione XXI/1 ai fini della preparazione della COP14 e invita le Parti a promuovere tale sensibilizzazione e il coinvolgimento multipartecipativo al fine di garantire la definizione di soluzioni su misura con le comunità locali e le popolazioni indigene allo scopo di promuovere l'uso sostenibile dei terreni per una maggiore biodiversità, in modo tale che le differenze regionali in termini di paesaggi e habitat siano pienamente rispettate;

23.  accoglie con favore l'intenzione di perseguire attivamente un approccio multipartecipativo che coinvolga attori regionali e locali, fondamentale per valorizzare, proteggere, conservare, utilizzare in maniera sostenibile e ripristinare la biodiversità, e sottolinea che una maggiore collaborazione con i vari livelli di governance e i vari settori, nonché tra di loro, come pure piattaforme per la biodiversità rivolte alle imprese creeranno opportunità per una migliore attuazione degli obiettivi in materia di biodiversità e per l'integrazione di tali obiettivi nelle altre politiche;

o
o   o

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.
(2) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.
(3) Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, "The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia" (valutazione di impatto regionale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici per l'Europa e l'Asia centrale), 2018.


Occupazione e politiche sociali della zona euro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Libro bianco – Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" (COM(2012)0055),

–  visti gli articoli 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea(1),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, segnatamente gli obiettivi 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,

–  vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2018 sulla politica economica della zona euro(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa,

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 maggio 2018 sul semestre europeo 2018: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2018)0400),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2017 dal titolo "Analisi annuale della crescita 2018" (COM(2017)0690),

–  visto il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 22 novembre 2017, che accompagna la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2017 sull'analisi annuale della crescita 2018 (COM(2017)0674),

–  viste la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 novembre 2017, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677) e la posizione del Parlamento del 19 aprile 2018 al riguardo(3),

–  vista la raccomandazione presentata dalla Commissione il 22 novembre 2017 relativa a una raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2017)0770),

–  vista la relazione della Commissione del 22 novembre 2017 dal titolo "Relazione 2018 sul meccanismo di allerta" (COM(2017)0771),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2017 dal titolo "Piano d'azione: valutazione globale" (COM(2017)0800),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017)0250),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017)0252),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Bilancio della raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (SWD(2017)0258),

–  visti l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere (2016-2019) nonché il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e le conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 su tale patto(4),

–  visti gli obiettivi di assistenza all'infanzia di Barcellona del 2002, nello specifico garantire l'assistenza all'infanzia entro il 2010 per almeno il 90% dei bambini dai tre anni all'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di meno di tre anni,

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 dal titolo "La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" (COM(2016)0646),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni" (COM(2016)0581),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

–  visto il pacchetto sull'economia circolare(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 dal titolo "L'Europa ricomincia a investire – Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM(2016)0359),

–  visti la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi allegati,

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2018(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione(8),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro(9),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà(10),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa(11),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(12),

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere(13),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020(14),

–  vista la relazione 2018 della Commissione sull'adeguatezza delle pensioni: adeguatezza del reddito attuale e futuro nella terza età nell'UE,

–  vista la relazione 2018 sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE (2016-2070),

–  vista la posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso(15),

–  visti la Carta sociale europea rivista e il processo di Torino, avviato nel 2014 allo scopo di rafforzare il sistema del trattato della Carta sociale europea in seno al Consiglio d'Europa e nel quadro della sua relazione con il diritto dell'Unione europea(16),

–  viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (settembre 2015),

–  vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea del marzo 2017 dal titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile",

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0329/2018),

A.  considerando che a giugno 2018 il tasso di disoccupazione destagionalizzato nella zona euro era pari all'8,3 %, valore in calo rispetto al 9,0 % del giugno 2017 e che rappresentava il tasso più basso registrato nella zona euro dal dicembre 2008; che tra gli Stati membri della zona euro vi sono considerevoli differenze in termini di tassi di disoccupazione e che quelli più bassi sono stati registrati a Malta (3,9 %) e in Germania (3,4 %) nel giugno 2018, mentre quelli più elevati, che destano tuttora preoccupazione, sono stati registrati in Grecia (20,2 % ad aprile 2018) e in Spagna (15,2 %), dove i tassi di occupazione erano rispettivamente il 57,8% e il 65,5%;

B.  considerando che nel giugno 2018 il tasso di disoccupazione giovanile nella zona euro era pari al 16,9 %, rispetto al 18,9 % del giugno 2017; che, seppure in continuo calo, tale tasso resta inaccettabile e superiore al doppio del tasso medio totale di disoccupazione, il che significa che in alcuni paesi circa 1 giovane su 3 è disoccupato; che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di far fronte alla disoccupazione sviluppando e attuando quadri normativi per il mercato del lavoro, sistemi di istruzione e formazione e politiche attive in materia di mercato del lavoro per garantire, tra le altre cose, la creazione di opportunità lavorative dignitose con salari dignitosi;

C.  considerando che tra gli Stati membri della zona euro si registrano inoltre ampie differenze in termini di tassi di disoccupazione giovanile, dato che quelli più bassi della zona euro sono stati registrati a Malta (5,5%) e in Germania (6,2 %) nel giugno 2018, mentre quelli più elevati sono stati rilevati in Grecia (42,3 % ad aprile 2018), Spagna (34,1 %) e Italia (32,6 %);

D.  considerando che altri Stati membri affrontano problemi strutturali nel mercato del lavoro come la scarsa partecipazione nonché l'asimmetria tra competenze e qualifiche; che aumenta la necessità di misure concrete per l'inserimento o il reinserimento della forza lavoro inattiva in modo da soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;

E.  considerando che il tasso di occupazione totale della zona euro nel 2017 era pari al 71 %, mentre il tasso di occupazione femminile si attestava al 65,4 %; che l'obiettivo per l'Unione europea previsto nella strategia Europa 2020 è quello di un tasso di occupazione di almeno il 75 % per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni, anche aumentando la partecipazione delle donne e dei lavoratori anziani e migliorando l'integrazione dei migranti nella forza lavoro; che il tasso di occupazione della zona euro ha superato il picco precedente alla crisi alla fine del 2016 ed è aumentato dell'1,5 % nel secondo trimestre del 2018 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente; che tuttavia tale tasso resta tuttora al di sotto dei livelli registrati dieci anni fa in alcuni Stati membri e che nei paesi orientali tale situazione potrebbe essere attribuita al calo a lungo termine della popolazione generale anziché a sviluppi negativi del mercato del lavoro; che la tendenza al ribasso nel numero di ore lavorate per dipendente dovuta, tra l'altro, al lavoro a tempo parziale involontario continua ad essere fonte di preoccupazione, pur avendo registrato una leggera diminuzione (0,3 %) nel 2017 rispetto all'anno precedente e attestandosi tuttora a un livello del 3 % in meno rispetto a quello del 2008(17);

F.  considerando che la segmentazione del mercato del lavoro interessa in particolare le donne, le persone poco qualificate, i giovani e gli anziani, le persone con disabilità e le persone provenienti da un contesto migratorio, che rappresentano anche le categorie con la maggiore probabilità di essere impiegati in un lavoro a tempo parziale o temporaneo, che, insieme alle forme di occupazione non standard o atipiche e al lavoro autonomo "fittizio", continuano ad esistere; che il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 55 e 64 anni nell'UE si è attestato al 57 % nel 2017, ossia 10 punti percentuali in meno rispetto al tasso di occupazione generale e con un divario di genere di 13 punti percentuali, ossia 3 punti percentuali in più rispetto al dato corrispondente per la popolazione totale in età lavorativa; che le statistiche demografiche prevedono un aumento del numero di lavoratori anziani;

G.  considerando che l'accesso universale a un'assistenza sanitaria di qualità costituisce un'esigenza di base che gli Stati membri devono garantire e nella quale devono investire;

H.  considerando che nel 2016 la percentuale di persone a rischio di povertà o esclusione sociale nella zona euro era pari al 23,1 %, il che si attesta ancora al di sopra del dato per il 2009, mentre il tasso di povertà lavorativa era pari al 9,5 %; che 118 milioni di cittadini europei sono tuttora a rischio di povertà o esclusione sociale, ossia un milione in più rispetto ai livelli precedenti alla crisi; che l'obiettivo di Europa 2020 di ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale di 20 milioni rispetto al valore di riferimento del 2008 è ancora ben lungi dall'essere raggiunto; che, sebbene i tassi di deprivazione materiale siano in calo, quelli di povertà di reddito e di rischio di povertà sono in aumento;

I.  considerando che il tasso di disoccupazione di lunga durata nella zona euro sta diminuendo (dal 5 % nel 2016 al 4,4 % nel 2017), ma che costituisce ancora il 48,5 % della disoccupazione totale, una percentuale inammissibilmente elevata;

J.  considerando che, secondo l'indagine annuale 2018 sugli sviluppi occupazionali e sociali in Europa (indagine ESDE), il limitato tasso di crescita della produttività per persona occupata che si ripercuote sull'aumento dei salari è collegato a fattori quali la maggiore quota di posti di lavoro a tempo parziale e il minor numero di ore lavorate;

K.  considerando che il tasso di occupazione a tempo parziale e di lavoro temporaneo nella zona euro è rimasto stabile dal 2013, pur rappresentando una percentuale elevata dell'occupazione totale, come dimostra il fatto che il 21,2 % di tutti i contratti nel 2017 erano contratti di lavoro a tempo parziale; che la percentuale del lavoro a tempo parziale per le donne (31,4 %) è considerevolmente più alta che per gli uomini (8,2 %), aspetto che può avere conseguenze importanti sul reddito e sulle prestazioni di protezione sociale; che nel 2016 i giovani costituivano di gran lunga il gruppo con la percentuale maggiore dei contratti di lavoro temporaneo, vale a dire il 43,8 % di tutti i dipendenti di età compresa tra i 15 e i 24 anni;

L.  che l'adeguatezza delle pensioni rappresenta ancora una sfida, dato che il rischio di esclusione sociale aumenta con l'età mentre il divario pensionistico di genere, pari al 37 %, costituisce ancora un problema che affligge molte donne in età avanzata, accrescendo il loro rischio di povertà ed esclusione sociale; che i diritti pensionistici dei lavoratori atipici e autonomi sono inferiori rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti;

M.  considerando che l'accesso ai servizi sociali, come i servizi di assistenza all'infanzia, assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine, e i servizi a prezzi accessibili a sostegno della mobilità, ha un impatto significativo sull'adeguatezza del reddito, in particolare per le persone con redditi bassi o che dipendono dalla protezione sociale;

1.  osserva che, sebbene le condizioni economiche nella zona euro siano attualmente favorevoli e l'occupazione complessiva cresca costantemente, la ripresa economia non è distribuita in modo omogeneo nella zona euro e vi è ancora ampio margine di miglioramento in termini di convergenza economica, lotta contro la disoccupazione giovanile e di lunga durata, squilibri di genere, segmentazione del mercato del lavoro e relative disuguaglianze, in particolare per i gruppi vulnerabili, e in termini di riduzione del numero di persone che svolgono lavori che richiedono qualifiche inferiori a quelle in loro possesso, povertà in generale e in particolare povertà lavorativa, promozione della produttività e crescita dei salari; osserva che le disparità di reddito sarebbero state nettamente superiori se non fosse stato per gli effetti ridistributivi dei trasferimenti sociali, che nel 2015 hanno ridotto la percentuale di persone a rischio di povertà di circa un terzo (33,7 %); deplora tuttavia che il loro impatto sia stato insufficiente e abbia differito considerevolmente da uno Stato membro all'altro, con una riduzione delle disparità di reddito di più del 20 % in Belgio, Finlandia e Irlanda, ma di meno del 10 % in Estonia, Grecia, Italia, Lettonia e Portogallo;

2.  sottolinea che il godimento dei diritti sociali e un sistema di protezione sociale ben funzionante ed efficace che garantisca una protezione adeguata a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, contratto o forma di occupazione, costituiscono, insieme a politiche attive e sostenibili per il mercato del lavoro, precondizioni importanti per ridurre la povertà e l'esclusione sociale, in particolare per le persone più vulnerabili, garantire mercati nazionali del lavoro inclusivi e rafforzare la resilienza e la competitività dell'economia della zona euro nel suo complesso;

3.  si compiace dell'incremento del sostegno finanziario offerto agli Stati membri attraverso il programma di sostegno alle riforme strutturali affinché possano realizzare le proprie riforme volte a creare posti di lavoro di qualità per promuovere l'occupazione e ridurre la disoccupazione, ponendo l'accento sulla lotta alla disoccupazione giovanile e di lunga durata e sull'obiettivo di aumentare i salari; accoglie con favore la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del suddetto programma in modo da includervi paesi la cui valuta non è l'euro, allo scopo di promuovere la convergenza economica e sociale in tutta l'UE;

4.  prende atto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Commissione per il 2018 quale componente importante del processo del semestre europeo e si compiace della particolare attenzione che tali raccomandazioni dedicano alle sfide sociali; incoraggia la Commissione a garantire la coerenza tra le raccomandazioni sociali ed economiche specifiche per paese e a rispettare la clausola di flessibilità del patto di stabilità e di crescita, come indicato nella posizione comune del Consiglio sulla flessibilità nel patto di stabilità e di crescita; osserva con preoccupazione che solo il 50 % delle raccomandazioni per il 2017 è stato pienamente o parzialmente attuato e incoraggia pertanto gli Stati membri a intensificare gli sforzi da loro profusi per dare attuazione alle raccomandazioni, in particolare nei seguenti ambiti:

   povertà ed esclusione sociale, compresa la povertà infantile e lavorativa, in particolare tra i gruppi vulnerabili,
   disoccupazione giovanile e di lunga durata in linea con la raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro(18),
   disparità di reddito,
   aumenti retributivi,
   lotta all'abbandono scolastico e al numero elevato di NEET,
   istruzione, apprendimento permanente e istruzione e formazione professionale (IFP),
   sostenibilità e adeguatezza dei regimi pensionistici,
   assistenza sanitaria, compresa l'assistenza a lungo termine,
   occupazione flessibile e sicura,
   disuguaglianze di genere, in particolare nella partecipazione al mercato del lavoro, e divari retributivi e pensionistici di genere;

5.  sottolinea pertanto che la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'accesso alla protezione sociale, indipendentemente dal rapporto di lavoro o dal tipo di contratto, e la crescita salariale hanno un impatto significativo sulla riduzione delle disuguaglianze e del rischio di povertà ed esclusione sociale e contribuiranno a migliorare il tenore di vita e a sostenere la ripresa economica; sottolinea che le riforme degli Stati membri, come auspicato dalla Commissione nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese, dovrebbero concentrarsi in particolare su politiche che aumentino la produttività e il potenziale di crescita sostenibile, sostengano la creazione di posti di lavoro di qualità e riducano le disuguaglianze e la povertà, in particolare la povertà infantile; incoraggia la creazione di forme di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel contempo assicurando l'adattabilità, promuovendo un mercato del lavoro inclusivo e garantendo un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata;

6.  si compiace della comunicazione della Commissione, del 13 marzo 2018, dal titolo "Monitorare l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2018)0130), la quale allinea il pilastro con il ciclo del semestre europeo riflettendone le priorità nell'analisi delle misure adottate e dei progressi compiuti a livello nazionale; sottolinea che gli obiettivi e gli impegni sociali dell'UE dovrebbero avere la stessa priorità accordata ai suoi obiettivi economici; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i diritti sociali attuando il pilastro europeo dei diritti sociali in modo tale da creare una reale dimensione sociale per l'UE (attraverso la legislazione, i meccanismi di definizione delle politiche e gli strumenti finanziari forniti al livello appropriato);

7.  osserva che i mercati del lavoro dei paesi della zona euro presentano differenze significative, il che costituisce una sfida per il loro corretto funzionamento; chiede pertanto, sempre fatto salvo il principio di sussidiarietà, politiche e riforme del mercato del lavoro ben concepite che creino posti di lavoro di qualità, promuovano le pari opportunità, la parità di trattamento dei lavoratori e l'economia sociale e solidale, facilitino la parità di accesso al mercato del lavoro, la protezione sociale e la mobilità del lavoro, reintegrino i disoccupati e affrontino le disuguaglianze e gli squilibri di genere; invita gli Stati membri a elaborare politiche sociali ed economiche conformi ai principi della raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(19), garantendo specificamente la fornitura di un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro accessibili e accesso a servizi di qualità, essendo tutti elementi considerati fondamentali per conseguire risultati sostenibili;

8.  sottolinea la necessità di aumentare i tassi di occupazione e promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, in particolare tra i disoccupati di lunga durata, i lavoratori poco qualificati, i giovani e gli anziani, le donne, i migranti, le persone con disabilità, le minoranze e le comunità emarginate come i rom, al fine di raggiungere l'obiettivo della strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione di almeno il 75 % e mitigare il rischio di povertà, in particolare la povertà infantile e lavorativa, e l'esclusione sociale che queste persone si trovano ad affrontare; sottolinea la necessità di ridurre il numero di persone afflitte dalla povertà per conseguire l'obiettivo previsto da Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero di persone povere; sottolinea la necessità di ridurre la povertà infantile mediante l'attuazione di una garanzia per i minori in tutta l'UE;

9.  invita gli Stati membri a elaborare azioni e strategie conformi al pilastro europeo dei diritti sociali per rispondere alle esigenze sociali delle persone per le quali il mercato del lavoro è inaccessibile, segnatamente quanti vivono in condizioni di deprivazione estrema come i senzatetto, i bambini e i giovani e le persone affette da patologie fisiche e mentali croniche;

10.  chiede strategie nazionali e un coordinamento a livello di Unione per combattere la discriminazione basata sull'età nei mercati del lavoro quale risposta al crescente numero di lavoratori anziani nella forza lavoro dell'UE, prevedendo tra l'altro misure di sensibilizzazione in merito alla direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(20), allineando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro agli obiettivi di un'occupazione sostenibile, tenendo conto dei rischi professionali nuovi ed emergenti, garantendo l'accesso alle opportunità di formazione permanente e migliorando le politiche a sostegno della conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

11.  invita gli Stati membri della zona euro a sfruttare appieno le prospettive economiche positive e a portare avanti riforme del mercato del lavoro incentrate sulla creazione di posti di lavoro, favorendo forme di occupazione prevedibili, sicure e a tempo indeterminato, contratti di lavoro giuridicamente certi che definiscano i termini e le condizioni di lavoro, prevenendo e combattendo il lavoro autonomo fittizio e garantendo un'adeguata protezione sociale, indipendentemente dal rapporto di lavoro o dal tipo di contratto; invita gli Stati membri ad adottare e attuare la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale e a incoraggiare le persone impegnate in forme di occupazione non standard a iscriversi a regimi di protezione sociale; sottolinea l'importanza dei negoziati in corso sulla direttiva relativa a condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti;

12.  invita gli Stati membri a investire nei servizi di assistenza lungo tutto l'arco della vita, a continuare a perseguire il conseguimento degli obiettivi di Barcellona del 2002 in materia di assistenza all'infanzia e a elaborare obiettivi di assistenza per gli anziani e le persone non autosufficienti; ritiene che la fornitura di servizi di assistenza all'interno della famiglia non dovrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni sociali o pensionistiche; invita a tal proposito gli Stati membri a garantire che il cumulo di diritti pensionistici sia sufficiente;

13.  invita gli Stati membri della zona euro a ridurre i divari pensionistici di genere e garantire un'equità intergenerazionale mediante prestazioni pensionistiche dignitose e sufficienti, al fine di eliminare la povertà e l'esclusione sociale in età avanzata e nel contempo assicurare la sostenibilità a l'adeguatezza a lungo termine dei sistemi pensionistici, promuovere tassi più elevati di posti di lavoro dignitosi che forniscano maggiori contributi pensionistici e non gravino eccessivamente sulle nuove generazioni; osserva con preoccupazione che nella maggior parte degli Stati membri della zona euro permangono elevati sia il divario pensionistico di genere sia il tasso di pensionamento anticipato; sottolinea che la sostenibilità dei sistemi pensionistici può essere migliorata, tra l'altro, riducendo la disoccupazione, affrontando efficacemente il problema del lavoro non dichiarato e integrando i migranti e i rifugiati nel mercato del lavoro; accoglie con favore la raccomandazione presentata dalla Commissione nella relazione 2018 sull'adeguatezza delle pensioni relativa alla necessità di una riflessione globale sull'adeguatezza dei redditi in età avanzata e sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici; chiede che venga effettuata un'analisi più approfondita della situazione dei "molto anziani", i cui diritti pensionistici possono essere diminuiti nel tempo a causa dell'inflazione;

14.  ritiene che le riforme dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri debbano essere concepite in modo da facilitare la partecipazione al mercato del lavoro per chi è in grado di lavorare, rendendo redditizio il lavoro; sottolinea, a questo proposito, che il sostegno al reddito dovrebbe essere destinato a chi ne ha più bisogno;

15.  osserva che il tasso di posti di lavoro vacanti nella zona euro è salito al 2,1 % nel primo trimestre del 2018, rispetto all'1,9 % del 2017; sottolinea che è possibile acquisire competenze adeguate e far fronte allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze migliorando la qualità, la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dell'istruzione e della formazione, compresa una formazione mirata e di qualità, migliorando il riconoscimento reciproco delle qualifiche, rafforzando le misure di perfezionamento e riqualificazione professionali, con particolare attenzione alle competenze di base, e fornendo opportunità di istruzione non formale destinate agli adulti, il che richiede un sostegno adeguato, anche per mezzo di finanziamenti a livello dell'UE, fatto salvo l'articolo 149 TFUE, e a livello nazionale e regionale; chiede, in tale contesto, misure mirate a sostegno dei gruppi vulnerabili, compresi i rom, le persone con disabilità, coloro che abbandonano precocemente la scuola, i disoccupati di lungo periodo, i migranti e i rifugiati; afferma la necessità di accrescere l'importanza della formazione professionale per il mercato del lavoro e di adottare misure per rafforzarne l'attrattiva rispetto ai percorsi accademici; sostiene la prosecuzione dell'attuazione e del monitoraggio dell'iniziativa sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, per aiutare le persone ad acquisire competenze fondamentali per il XXI secolo; invita gli Stati membri a dare priorità a una formazione globale in materia di competenze digitali e imprenditoriali e a prendere in considerazione la transizione verso un'economia digitale nel contesto della riconversione e del miglioramento delle competenze;

16.  esprime preoccupazione per la diminuzione su base annua, nell'UE-19, del tasso medio di spesa pubblica per l'istruzione in percentuale del PIL negli anni dal 2009 al 2016(21); sottolinea che sistemi di istruzione pubblici dotati di risorse adeguate sono essenziali per l'uguaglianza e l'inclusione sociale;

17.  osserva con grande preoccupazione il numero costantemente elevato di cittadini europei con scarse competenze di alfabetizzazione o difficoltà di alfabetizzazione, compreso l'analfabetismo funzionale e mediatico, il che desta gravi preoccupazioni in termini di partecipazione significativa ed effettiva alla vita pubblica e al mercato del lavoro;

18.  incoraggia la promozione di sistemi di istruzione duale e di altre politiche analoghe; sottolinea che una combinazione efficace tra istruzione, ricerca, innovazione e mercato del lavoro può contribuire in modo decisivo alla creazione di posti di lavoro;

19.  sottolinea che un ambiente di apprendimento sicuro e adeguato è di vitale importanza per il benessere degli studenti e del personale docente;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare misure specifiche nell'ambito delle politiche sull'occupazione, sull'istruzione nonché delle politiche sociali per garantire l'inclusione effettiva delle persone con disabilità e provenienti da contesti svantaggiati;

21.  sottolinea la necessità di pianificare e promuovere programmi di orientamento professionale organizzati e aggiornati nelle scuole, in particolare nelle zone rurali, nelle regioni frontaliere, montane e insulari;

22.  sostiene la mobilità degli studenti, dei lavoratori, degli atleti e degli artisti nell'UE e nella zona euro; esprime tuttavia la preoccupazione che le sostanziali differenze in termini di standard di vita e di lavoro nella zona euro inneschino una migrazione involontaria, esacerbando ulteriormente gli effetti della cosiddetta fuga di cervelli; sottolinea che il presupposto fondamentale per contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli è la creazione di posti di lavoro dignitosi come pure la promozione di efficaci strategie di istruzione, formazione e orientamento professionale; chiede che le future politiche in materia di istruzione e occupazione affrontino efficacemente tale fenomeno, anche sviluppando appieno lo spazio europeo dell'istruzione; evidenzia la necessità di mettere a punto una carta europea dello studente che promuova la mobilità per l'apprendimento e faciliti una piena attuazione del mutuo riconoscimento di titoli, diplomi e qualifiche professionali, riducendo gli oneri amministrativi e i costi per studenti e istituti di istruzione e formazione;

23.  sottolinea che, secondo i parametri di riferimento in materia di istruzione e formazione 2020 (ET 2020), entro il 2020 meno del 15 % dei quindicenni dovrebbe avere competenze insufficienti in lettura, matematica e scienze; accoglie con favore l'inclusione del parametro di riferimento denominato "scarso rendimento negli studi" per i quindicenni (bassi risultati in matematica secondo il PISA - Programma per la valutazione internazionale degli studenti) nel nuovo quadro di valutazione della situazione sociale;

24.  ricorda che, secondo i parametri di riferimento ET 2020, entro il 2020 almeno il 95 % dei bambini (a partire dall'età di quattro anni fino all'età dell'obbligo scolastico) dovrebbe partecipare all'istruzione della prima infanzia; sottolinea che il settore della "cura della prima infanzia" nel quadro di valutazione della situazione sociale comprende un solo indicatore, per i bambini di età inferiore ai tre anni affidati a servizi di cura formale; sottolinea che non sono presenti informazioni sulla copertura dei bambini più grandi al di sotto dell'età dell'obbligo scolastico, né informazioni sull'entità delle prestazioni di custodia dei bambini misurate in base al numero di ore prestate;

25.  tiene conto del ruolo positivo dell'istruzione aperta e delle università aperte nel processo di acquisizione di conoscenze e competenze, in particolare dei programmi di formazione online rivolti ai lavoratori, in quanto forma di apprendimento dinamica che risponde alle esigenze e agli interessi attuali dei partecipanti;

26.  ribadisce il proprio invito a quantomeno triplicare la dotazione del programma Erasmus+ nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di raggiungere molti più giovani, organizzazioni giovanili, allievi delle scuole secondarie e tirocinanti in tutta Europa; chiede che venga prestata particolare attenzione alle persone provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati al fine di consentire loro di partecipare al programma, nonché alle persone con disabilità, in linea con gli obblighi dell'UE e degli Stati membri a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD);

27.  ricorda il potenziale strategico del settore culturale e creativo come generatore di posti di lavoro e ricchezza nell'UE; sottolinea che le industrie culturali e creative (ICC) costituiscono l'11,2 % di tutte le imprese private, impiegano il 7,5 % di tutte le persone occupate nell'intera economia dell'UE e generano il 5,3 % del valore aggiunto lordo (VAL) totale europeo; sottolinea il ruolo delle ICC nel preservare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea e il loro contributo alla crescita economica, all'innovazione e all'occupazione, in particolare all'occupazione giovanile;

28.  sottolinea che investimenti e pianificazione adeguati nel settore dell'istruzione, in particolare nelle competenze digitali e nella programmazione, sono essenziali per garantire la posizione competitiva dell'Unione, la disponibilità di una forza lavoro qualificata e l'occupabilità della forza lavoro;

29.  invita la Commissione a fornire incentivi e assistenza tecnica ai giovani affinché creino le proprie imprese e a proporre misure per la promozione dell'imprenditorialità anche attraverso i programmi scolastici negli Stati membri;

30.  sottolinea la necessità di portare avanti le riforme che preparano il mercato del lavoro e la sua forza lavoro alla trasformazione digitale per persone di ogni età e provenienza mediante un approccio flessibile e incentrato sul discente, in particolare garantendo un'adeguata offerta di apprendimento permanente e di formazione alle competenze digitali, che sono fondamentali per un'economia basata sulla conoscenza; sottolinea l'importanza di un orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita per garantire la partecipazione delle persone a percorsi professionali e di formazione adeguati, flessibili e di alta qualità; ricorda, in tale contesto, i limiti della previsione delle competenze in considerazione della rapida evoluzione del mercato del lavoro e sottolinea a tal proposito l'importanza delle competenze trasversali, quali la comunicazione, la risoluzione dei problemi, la creatività e la capacità di apprendimento, che rafforzano la resilienza delle persone e migliorano la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti e acquisire nuove competenze nel corso della vita; mette in risalto l'esigenza di garantire che i sistemi nazionali di protezione sociale offrano una tutela adeguata a tutti i lavoratori, anche in nuove forme di lavoro e con nuovi tipi di contratti, nonché una copertura adeguata per coloro che non sono in grado di lavorare o non riescono trovare lavoro; invita gli Stati membri a elaborare politiche del mercato del lavoro che sostengano la mobilità intersettoriale e la riqualificazione dei lavoratori, fattori che diverranno sempre più importanti man mano che i nostri mercati del lavoro si adattano alla trasformazione digitale delle nostre economie; sottolinea la necessità, a tale riguardo, di garantire il coinvolgimento sia dei sindacati che delle organizzazioni dei datori di lavoro, al fine di garantire una trasformazione equa;

31.  invita gli Stati membri della zona euro ad intraprendere le riforme necessarie e ad aumentare gli investimenti sociali in modo da garantire l'accessibilità, la disponibilità, l'abbordabilità, la qualità e l'efficacia in termini di costi dei loro sistemi sanitari; chiede che venga rinnovato l'obiettivo europeo di accrescere significativamente il numero di anni di vita in buona salute rendendo la prevenzione una priorità delle politiche sanitarie dell'UE, in aggiunta a misure di cura; chiede che siano portate avanti attivamente campagne di promozione della salute;

32.  chiede una strategia europea per la qualità e l'accessibilità dei sistemi di assistenza a lungo termine, perseguendo un approccio all'assistenza e al sostegno di lunga durata basato sui diritti e sulla comunità; chiede investimenti significativi nei servizi di assistenza di lunga durata al fine di prepararsi alle maggiori esigenze previste alla luce dei cambiamenti demografici; riconosce che il settore dell'assistenza di lunga durata offre condizioni di lavoro inadeguate e chiede che il lavoro di assistenza e le condizioni di lavoro nei servizi di assistenza siano rivalutati in modo da garantire la qualità dell'assistenza di lunga durata;

33.  mette in risalto la necessità di politiche ben concepite per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, includendovi la fornitura di servizi di assistenza all'infanzia, alla prima infanzia e di lunga durata a costi accessibili, riequilibrando il ruolo di genere in materia di assistenza tra uomini e donne e promuovendo modalità di lavoro adattabili e l'utilizzo di congedi di maternità, paternità, parentali e di prestazione di assistenza vantaggiosi e retribuiti; ritiene, a questo proposito, che l'adozione di una direttiva equilibrata sulla conciliazione tra vita professionale e vita privata per genitori e prestatori di assistenza sia un passo necessario per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata; chiede inoltre un'iniziativa europea sulla protezione sociale e i servizi sociali per i prestatori di assistenza informale;

34.  sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo strutturato e la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei sindacati e delle organizzazioni della società civile all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e delle riforme occupazionali e sociali, nonché il loro impegno attivo nel processo del semestre europeo;

35.  ritiene che, al fine di mantenere e aumentare la competitività globale, i quadri normativi degli Stati membri per il mercato del lavoro debbano essere chiari, semplici e flessibili e mantenere nel contempo standard di lavoro elevati;

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(2) GU C 179 del 25.5.2018, pag. 1.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0181.
(4) GU C 155 del 25.5.2011, pag. 10.
(5) Direttive (UE) 2018/849, (UE) 2018/850, (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0325.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0078.
(8) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.
(9) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 200.
(10) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.
(11) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
(12) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
(13) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
(14) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 117.
(15) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 157.
(16) https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
(17) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes
(18) GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.
(19) GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.
(20) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(21) Dati Eurostat.


Utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e conseguenze sulla protezione dei dati
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 3,

–  visto il patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli articoli 2, 17, 19, 20 e 25,

–  visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1), e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(2),

–  visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e il relativo protocollo addizionale,

–  viste l'inchiesta della Camera dei comuni sulle notizie false e la 5a relazione intermedia della sua commissione per il digitale, la cultura, i media e lo sport sulla disinformazione e le notizie false,

–  viste le audizioni tenute presso la commissione per l'energia e il commercio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti,

–  vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy(3),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy(4),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner(5),

–  vista la sentenza della CGUE del 25 gennaio 2018 nella causa C-498/16 Maximillian Schrems/Facebook Ireland Limited(6),

–  vista la sentenza della CGUE del 5 giugno 2018 nella causa C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH(7),

–  vista la richiesta formale presentata da David Caroll, nella quale si chiede che Cambridge Analytica recuperi le sue informazioni personali e ne riveli la fonte,

–  visto il parere 3/2018 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 19 marzo 2018, in merito alla manipolazione online e ai dati personali(8),

–  visti gli orientamenti del 3 ottobre 2017 del gruppo di lavoro "Articolo 29" in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione ai fini del regolamento (UE) 2016/679(9),

–  viste le due serie di risposte fornite per iscritto alle domande rimaste in sospeso durante la riunione tra i leader dei gruppi del Parlamento europeo e Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, pubblicate da Facebook rispettivamente il 23 maggio 2018(10) e il 4 giugno 2018(11),

–  viste la raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019(12), la raccomandazione della Commissione del 12 settembre 2018 relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (C(2018)5949), e la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018, dal titolo "Assicurare elezioni europee libere e corrette" (COM(2018)0637),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2018)0636), presentata dalla Commissione,

–  visti gli orientamenti della Commissione del 12 settembre 2018 sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale (COM(2018)0638),

–  viste le audizioni approfondite svolte dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, su richiesta del Parlamento europeo, sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati,

–  viste le relazioni dell'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito relative all'indagine sull'uso dell'analisi dei dati e delle campagne politiche, nonché la relazione intitolata "Democracy disrupted"(13),

–  vista la testimonianza presentata il 25 giugno 2018 dall'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC)(14),

–  vista la dichiarazione rilasciata dalla Commissione il 23 ottobre 2018,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il giornalismo investigativo ha rivelato e reso pubbliche le massicce fughe di dati degli utenti Facebook in relazione all'accesso concesso da Facebook ad applicazioni terze e il conseguente abuso di tali dati a fini di campagna elettorale nonché altre violazioni dei dati personali detenuti e raccolti dalle principali imprese nel settore dei media sociali che sono venute alla luce successivamente;

B.  considerando che tali violazioni dei dati personali hanno interessato cittadini di tutto il mondo, compresi i cittadini europei e non-europei che risiedono nel territorio dell'Unione europea, e che vari parlamenti nazionali hanno svolto audizioni e inchieste e pubblicato conclusioni su tale questione;

C.  considerando che tali violazioni dei dati personali hanno avuto luogo per un periodo di tempo prolungato; che le imprese interessate hanno violato la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati allora applicabile, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;

D.  considerando che l'abuso dei dati portato alla luce nel contesto dello scandalo di Cambridge Analytica è avvenuto prima dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

E.  considerando che Facebook ha affermato di non aver condiviso con Cambridge Analytica alcuna informazione relativa ai conti bancari, alle carte di credito o all'identità nazionale;

F.  considerando che Cambridge Analytica ha affermato che il trattamento dei dati è stato ufficialmente eseguito a scopi di ricerca, ma che successivamente ha ceduto i dati raccolti a fini politici e commerciali;

G.  considerando che la reazione iniziale delle imprese interessate non ha soddisfatto gli standard attesi e non ha consentito lo svolgimento di un'indagine completa e indipendente e di un audit da parte delle autorità interessate né a livello nazionale né a livello europeo;

H.  considerando che il 22 maggio 2018 i presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo hanno tenuto un primo scambio di opinioni a porte chiuse con Mark Zuckerberg, amministratore delegato e fondatore di Facebook, e che tale riunione è sfociata nella richiesta della Conferenza dei presidenti alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in associazione con le commissioni per gli affari costituzionali, giuridica e per l'industria, la ricerca e l'energia, di organizzare approfondite audizioni di seguito;

I.  considerando che si sono tenute tre audizioni sull'impatto del caso Facebook/Cambridge Analytica su questioni connesse alla protezione dei dati, ai processi elettorali, alle notizie false e alla posizione di mercato dei media sociali, in data 4 e 25 giugno e 2 luglio 2018, alle quali hanno partecipato i commissari europei interessati, il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il GEPD, il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito, il direttore esecutivo della commissione elettorale del Regno Unito, i cittadini interessati e Facebook;

J.  considerando che Facebook si è rifiutata di delegare i membri del personale con l'adeguato livello di responsabilità e aventi le necessarie competenze e conoscenze tecniche richieste dai presidenti di commissione, inviando invece a tutte e tre le audizioni membri del gruppo responsabile della politica verso il pubblico; che le informazioni fornite dai rappresentanti di Facebook durante le audizioni non erano precise riguardo alle misure concrete e specifiche adottate per garantire la piena conformità con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati ed erano di natura più generale;

K.  considerando che, nel suo parere 3/2018, il GEPD ha manifestato numerose preoccupazioni in merito alle questioni della manipolazione online e dei dati personali; che il GEPD sostiene inoltre che il diritto in materia di concorrenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'assunzione di responsabilità da parte degli attori dominanti sul mercato e nel proteggere la democrazia da un potere di mercato eccessivo; che gli interessi dei singoli dovrebbero essere meglio rispecchiati nella valutazione del potenziale abuso di dominio o delle fusioni delle società, che possono aver accumulato un considerevole potere informativo;

L.  considerando che, nel suo parere del 3 ottobre 2017, il gruppo di lavoro "Articolo 29" ha affermato che la profilazione e il processo decisionale automatizzato possono comportare rischi significativi per i diritti e le libertà dei singoli, che richiedono adeguate misure di salvaguardia;

M.  considerando che il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati ha sottolineato che il caso Facebook/Cambridge Analytica si è verificato prima dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati e che, pertanto, il sistema dell'autorità di controllo capofila ai sensi di tale regolamento non è applicabile; che le indagini sono state condotte dal commissario all'informazione del Regno Unito;

N.  considerando che Facebook ha ammesso di aver stipulato un contratto con uno sviluppatore di applicazioni senza prima effettuare un controllo dei termini e delle condizioni di quest'ultimo, che si riservava il diritto di divulgare i dati personali a terzi; che tale mancanza ha avuto gravi conseguenze e che tale pratica era già illegale a norma della legislazione in materia di protezione dei dati allora applicabile;

O.  considerando che attualmente sono in corso i negoziati sul regolamento e-privacy;

P.  considerando che il comitato europeo per la protezione dei dati ha indicato che sono già in corso di trattamento circa 100 casi transfrontalieri nel quadro del meccanismo di coerenza del regolamento generale sulla protezione dei dati; che tale meccanismo coordina le azioni delle autorità nazionali per la protezione dei dati al fine di garantire un approccio comune all'applicazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati;

Q.  considerando che Facebook, uno dei firmatari dello scudo per la privacy, ha confermato che i dati personali di milioni di cittadini dell'UE (fino a 2,7 milioni) facevano parte di quelli indebitamente utilizzati dai consulenti politici di Cambridge Analytica;

R.  considerando che il 28 settembre 2018 Facebook ha reso noto che un soggetto esterno ha attaccato i suoi sistemi e sfruttato una vulnerabilità che ha esposto i token di accesso a Facebook di 50 milioni di account, e che la Commissione irlandese per la protezione dei dati e altre autorità competenti in materia hanno avviato indagini sui fatti al fine di valutare la conformità alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati;

S.  considerando che la Commissione federale del Commercio (FTC) degli Stati Uniti sta attualmente indagando per verificare se Facebook ha omesso di onorare le sue promesse sulla privacy, tra cui il rispetto dello scudo per la privacy, o se ha compiuto atti sleali che hanno causato un pregiudizio sostanziale ai consumatori in violazione della legge sull'FTC e della precedente composizione tra l'FTC e Facebook raggiunta nel 2011;

T.  considerando che quattro organizzazioni dei consumatori di Belgio, Italia, Spagna e Portogallo hanno avviato un'azione di ricorso collettivo contro Facebook, chiedendo il risarcimento economico per gli utenti Facebook interessati nei rispettivi paesi;

U.  considerando che il BEUC ha affermato, nella sua testimonianza presentata il 25 giugno 2018, che è necessario garantire la responsabilità della piattaforma per l'accesso di terzi ai dati personali; che il BEUC sostiene inoltre nella stessa testimonianza che le imprese dovrebbero fare di più per garantire solide strutture di responsabilità per l'accesso dei partner ai dati personali e per l'ulteriore sfruttamento di tali dati;

V.  considerando che l'indagine dell'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito riguarda anche il legame tra Cambridge Analytica, la sua società madre SCL Elections Limited e Aggregate IQ e concerne accuse secondo cui i dati personali ottenuti da Facebook sarebbero stati usati impropriamente da entrambe le parti nel referendum del Regno Unito sull'adesione all'UE e sfruttati per rivolgersi agli elettori durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016; che l'indagine dell'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito si è principalmente svolta in base alla legge sulla protezione dei dati del 1998 e dei regolamenti sulla privacy e le comunicazioni elettroniche del 2003, pur facendo già riferimento, ove opportuno, anche al regolamento generale sulla protezione dei dati;

W.  considerando che la commissione ristretta per la cultura, i media e lo sport della Camera dei comuni del Regno Unito ha sentito delle testimonianze relative a una presunta interferenza russa nei processi elettorali nell'UE e ha esortato le autorità nazionali competenti a indagare su tali accuse; che nel maggio 2017 negli Stati Uniti è stato nominato un legale speciale per indagare sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e sulle questioni connesse e che tale indagine è tuttora in corso;

X.  considerando che l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito ha indirizzato a Facebook un avviso dell'intenzione di emettere una sanzione pecuniaria dell'importo di 500 000 sterline per la mancanza di trasparenza e le questioni di sicurezza connesse alla raccolta di dati avvenuta in violazione del primo e del settimo principio di protezione dei dati a norma della legge sulla protezione dei dati del 1998;

Y.  considerando che l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito ha già emesso 23 avvisi informativi destinati a 17 organizzazioni diverse e singoli individui, compreso Facebook il 23 febbraio 2018, recanti la richiesta di fornire dati in modo strutturato; che il 18 maggio 2018 Facebook ha confermato che Aggregate IQ ha creato e, in taluni casi, divulgato messaggi pubblicitari per conto di campagne a favore del recesso del Regno Unito, ossia "Vote to leave" del Partito unionista unionista (DUP), Vote Leave, BeLeave e Veterans for Britain;

Z.  considerando che l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito ha espresso preoccupazioni in merito ai termini delle informazioni a disposizione degli utenti sulle fonti dei dati, nonché alla disponibilità e alla trasparenza dei controlli offerti a questi ultimi; che l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito ha inoltre affermato che le informazioni e i controlli complessivi sulla privacy messi a disposizione da Facebook non informavano efficacemente gli utenti circa i probabili impieghi delle loro informazioni personali; che l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito ha manifestato preoccupazioni circa i casi di accesso ai dati tramite la piattaforma Facebook, dati poi utilizzati a scopi che non erano previsti o che l'interessato non avrebbe ragionevolmente previsto;

AA.  considerando che i dati della commissione elettorale del Regno Unito hanno dimostrato che i partiti politici nel paese hanno speso 3,2 milioni di sterline in pubblicità diretta su Facebook nel corso delle elezioni politiche del 2017;

AB.  considerando che le reti sociali rappresentano un'importante piattaforma per i partiti politici e le istituzioni pubbliche, in quanto consentono loro di entrare in contatto con i cittadini;

AC.  considerando che le piattaforme online a livello mondiale incontrano difficoltà nel lottare efficacemente contro le notizie false, alla luce delle diverse minacce e dei diversi panorami mediatici nei vari paesi e regioni;

AD.  considerando che l'analisi dei dati e gli algoritmi incidono sempre di più sulle informazioni rese accessibili ai cittadini; che tali tecniche, se utilizzate impropriamente, possono mettere in pericolo i diritti fondamentali all'informazione, nonché la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

AE.  considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi sono essenziali per garantire una corretta informazione e una chiara comprensione, da parte dei cittadini, quanto al trattamento dei loro dati personali; che ciò dovrebbe comportare l'attuazione di misure tecniche e operative atte a garantire la trasparenza e la non discriminazione attraverso un processo decisionale automatizzato e che vietino il calcolo delle probabilità di comportamento individuale; che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste; che ciò dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per la preparazione dell'analisi dei big data e permettere alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le riguardano;

AF.  considerando che, in occasione della riunione con i commissari europei del 2 luglio 2018, Facebook ha promesso di cooperare e concedere a ricercatori accademici indipendenti l'accesso ai dati sulla presunta manipolazione dei voti;

1.  si attende che tutte le piattaforme online assicurino il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva 2002/58/CE (e-privacy), e aiutino gli utenti a capire in che modo i loro dati personali vengono trattati nel modello di pubblicità mirata e che sono disponibili controlli efficaci, anche garantendo che siano previsti consensi diversi per diverse finalità di trattamento, e che via sia una maggiore trasparenza in relazione alle impostazioni della privacy e alla concezione e alla visibilità delle informative sulla privacy;

2.  sottolinea che la deroga per finalità di ricerca prevista nel diritto dell'UE in materia di protezione dei dati non può in nessun caso essere utilizzata come scappatoia per utilizzare illecitamente i dati;

3.  prende atto del fatto che Facebook dichiara di utilizzare i dati degli utenti non iscritti esclusivamente per creare serie di dati aggregati da cui trarre conclusioni sulle modalità di utilizzo del servizio;

4.  pone enfasi sulla necessità di una responsabilità e una trasparenza ancora maggiori a livello di algoritmo per quanto concerne il trattamento e l'analisi dei dati da parte del settore pubblico, di quello privato e di qualsiasi altro attore che ricorre all'analisi dei dati, quale strumento essenziale per garantire che gli interessati siano debitamente informati del trattamento dei propri dati personali;

5.  ritiene che l'era digitale imponga un adeguamento delle leggi elettorali alla nuova realtà digitale e suggerisce che le misure convenzionali di salvaguardia elettorale ("offline"), quali le norme in materia di comunicazione politica in periodo elettorale, trasparenza e limiti delle spese elettorali, rispetto dei periodi di silenzio elettorale e parità di trattamento dei candidati, debbano essere applicate anche online; è del parere che gli Stati membri debbano introdurre un sistema obbligatorio di impronte digitali per le campagne e la pubblicità elettroniche e porre in atto la raccomandazione della Commissione volta a rafforzare la trasparenza della comunicazione e delle pubblicità politiche a pagamento online; evidenzia che qualsiasi forma di propaganda politica dovrebbe includere informazioni facilmente accessibili e comprensibili sull'organizzazione che effettua la pubblicazione e sui soggetti giuridicamente responsabili della spesa, in modo che sia chiaro chi sponsorizza le campagne, sulla falsariga dei requisiti attualmente vigenti in vari Stati membri sul materiale stampato usato nelle campagne; sottolinea che i cittadini dell'Unione devono poter riconoscere facilmente la pubblicità e la comunicazione online di carattere politico e a pagamento, nonché il partito, la fondazione o l'organizzazione che le promuove; insiste sul fatto che la trasparenza dovrebbe comprendere anche informazioni esaustive riguardo ai criteri di scelta del gruppo di destinatari di specifici messaggi pubblicitari politici e alle dimensioni previste di tale gruppo;

6.  constata che Facebook ha aggiornato le proprie impostazioni relative alla privacy per consentire agli utenti di sottrarsi alla targetizzazione, ivi inclusi la pubblicazione di messaggi pubblicitari sulla base di informazioni ottenute da terzi e l'uso delle loro informazioni personali raccolte da Facebook per pubblicare messaggi pubblicitari su altri siti o piattaforme;

7.  raccomanda che tutte le piattaforme online operino una distinzione tra l'utilizzo politico dei loro prodotti pubblicitari online e il loro uso commerciale; rammenta che per il trattamento dei dati personali ai fini della propaganda politica è necessaria una base giuridica distinta da quella richiesta per la pubblicità commerciale;

8.  ritiene che l'obbligo di verificare l'identità, l'ubicazione e lo sponsor dei messaggi di propaganda politica, introdotto di recente da Facebook negli Stati Uniti, sia una buona iniziativa che aumenterà la trasparenza e contribuirà alla lotta contro l'ingerenza elettorale da parte di attori stranieri; esorta Facebook a introdurre gli stessi requisiti per la propaganda politica in Europa; invita gli Stati membri ad adeguare le rispettive leggi elettorali a tal fine;

9.  reputa opportuno vietare la profilazione a fini politici ed elettorali e la profilazione basata su comportamenti online che possano rivelare preferenze politiche, come l'interazione con i contenuti politici, nella misura in cui, conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, tali profilazioni si riferiscono a opinioni politiche o filosofiche, e ritiene che le piattaforme dei media sociali dovrebbero monitorare e informare attivamente le autorità circa eventuali comportamenti di questo tipo; ritiene opportuno vietare, inoltre, la profilazione basata su altri dati, ad esempio di natura socioeconomica o demografica, a fini politici ed elettorali; invita i partiti politici e gli altri attori coinvolti nelle elezioni ad astenersi dall'utilizzare la profilazione a fini politici ed elettorali; invita i partiti politici a essere trasparenti in merito al loro utilizzo dei dati e delle piattaforme online;

10.  rammenta le misure proposte dalla Commissione per garantire che le elezioni europee siano libere e regolari, in particolare la modifica legislativa intesa a rafforzare le norme sui finanziamenti dei partiti politici europei prevedendo la possibilità di imporre sanzioni finanziarie in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati con l'intento di influire sull'esito delle elezioni europee; ricorda che il trattamento dei dati personali da parte dei partiti politici nell'UE è disciplinato dal regolamento generale sulla protezione dei dati e che la violazione dei principi, dei diritti e degli obblighi previsti da tale normativa comporterebbe ammende e sanzioni supplementari;

11.  ritiene l'interferenza elettorale un rischio enorme per la democrazia, da affrontare mediante uno sforzo congiunto che veda associati i fornitori di servizi, le autorità di regolamentazione nonché gli attori e i partiti politici;

12.  accoglie con favore il pacchetto presentato dalla Commissione il 12 settembre 2018 in merito alla preparazione delle elezioni europee;

13.  ricorda la promessa di Facebook sulla questione di concedere a docenti universitari indipendenti l'accesso ai dati sulla presunta manipolazione dei voti e si attende di essere informato entro la fine del 2018 sui principali risultati e sui rimedi proposti;

14.  prende atto delle azioni intraprese da Facebook per contrastare l'uso illecito dei dati, tra cui la disattivazione o il divieto di applicazioni sospettate di utilizzare impropriamente i dati degli utenti; si attende che Facebook intervenga rapidamente in caso di segnalazioni riguardanti applicazioni sospette o abusive e impedisca la presenza di tali applicazioni sulla piattaforma;

15.  sottolinea che le piattaforme dei media sociali non sono soltanto piattaforme passive che raggruppano semplicemente contenuti generati dagli utenti, ma evidenzia che gli sviluppi tecnologici hanno ampliato la portata e il ruolo di tali società grazie all'introduzione della pubblicità e dei contenuti basati su algoritmi; conclude che tale nuovo ruolo dovrebbe trovare riscontro nel campo normativo;

16.  osserva con rammarico che Facebook non ha voluto inviare alle audizioni personale con le competenze tecniche adeguate e il livello opportuno di responsabilità nell'impresa e sottolinea che tale approccio è dannoso per la fiducia che i cittadini europei ripongono nelle piattaforme sociali; si rammarica che Mark Zuckerberg non abbia voluto partecipare ad un'audizione pubblica con i deputati;

17.  ritiene che Facebook non soltanto abbia tradito la fiducia dei cittadini dell'UE, ma abbia anche violato il diritto dell'UE, e rammenta che nel corso delle audizioni un rappresentante di Facebook ha confermato che Facebook era al corrente del fatto che i termini e le condizioni dell'applicazione "This is your digital life" prevedevano la possibilità di inviare a terzi i dati raccolti dall'applicazione; conclude che Facebook ha consapevolmente stipulato un contratto con uno sviluppatore di applicazioni che aveva apertamente annunciato di riservarsi il diritto di divulgare i dati personali a terzi; conclude inoltre che Facebook è il titolare del trattamento dei dati personali ed è quindi giuridicamente responsabile quando stipula un contratto con un responsabile del trattamento che viola il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati;

18.  prende atto dei miglioramenti in termini di privacy apportati da Facebook dopo lo scandalo Facebook/Cambridge Analytica, ma ricorda che Facebook ha promesso di svolgere un audit interno completo di cui il Parlamento europeo non è ancora stato informato; raccomanda a Facebook di apportare modifiche sostanziali alla sua piattaforma in modo tale da garantirne la conformità al diritto dell'UE in materia di protezione dei dati;

19.  esorta Facebook ad autorizzare e permettere all'ENISA e al comitato europeo per la protezione dei dati, entro i limiti dei rispettivi mandati, di effettuare un audit completo e indipendente della sua piattaforma e a presentare i risultati di tale audit alla Commissione, al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali; ritiene che un audit di questo tipo debba essere effettuato anche su altre piattaforme importanti;

20.  sottolinea l'urgenza di contrastare qualsiasi tentativo di manipolazione delle elezioni dell'UE e di rafforzare le norme applicabili alle piattaforme online per quanto riguarda la perturbazione degli introiti pubblicitari dei conti e dei siti web che diffondono disinformazione; accoglie con favore le singole tabelle di marcia che stabiliscono azioni concrete per combattere la disinformazione in tutti gli Stati membri dell’UE che le piattaforme online e l’industria pubblicitaria hanno presentato alla Commissione il 16 ottobre 2018; esorta le piattaforme online a contrassegnare i contenuti condivisi da sistemi automatici (bot) applicando norme trasparenti, ad accelerare l'eliminazione degli account falsi, a conformarsi alle ordinanze dei tribunali, che impongono la fornitura di informazioni su coloro che creano contenuti illegali, nonché a lavorare con verificatori di fatti e università indipendenti per informare gli utenti in merito alla disinformazione di portata significativa e per offrire correzioni ogniqualvolta siano disponibili;

21.  chiede a tutte le piattaforme online che forniscono servizi pubblicitari per partiti politici e campagne elettorali di inserire nel gruppo di sostegno alle vendite esperti in grado di fornire ai partiti e alle campagne consulenza specifica in materia di trasparenza e responsabilità in relazione alle modalità per prevenire l'utilizzo dei dati personali ai fini della targetizzazione degli utenti; invita tutte le piattaforme online a consentire agli acquirenti della pubblicità di operare determinate selezioni per fornire consulenza giuridica sulle responsabilità di detti acquirenti in qualità di contitolari del trattamento dei dati, sulla scia della sentenza della CGUE nella causa C-210/16;

22.  invita tutte le piattaforme online a introdurre con urgenza le funzionalità di trasparenza previste in relazione alla propaganda politica, che dovrebbero prevedere la consultazione e la valutazione di tali strumenti da parte delle autorità nazionali responsabili dell'osservazione e del controllo elettorali; ribadisce che tale propaganda politica ed elettorale non dovrebbe essere effettuata sulla base dei profili dei singoli utenti;

23.  invita gli Stati membri ad adattare le norme elettorali sulle campagne online, anche quelle relative alla trasparenza dei finanziamenti, i periodi di silenzio elettorale, il ruolo dei media e la disinformazione;

24.  raccomanda di prescrivere lo svolgimento di audit, a cura di soggetti terzi, al termine delle campagne referendarie nell'ottica di garantire che i dati personali conservati nell'ambito della campagna vengano eliminati o, qualora siano stati condivisi, che sia stato dato l'adeguato consenso;

25.  chiede a Facebook di migliorare la sua trasparenza per consentire agli utenti di capire come e perché un partito politico o una campagna potrebbero targetizzarli;

26.  ritiene che le autorità preposte alla protezione dei dati debbano disporre di finanziamenti adeguati per conseguire le medesime conoscenze tecniche specialistiche di cui dispongono le organizzazioni sottoposte al loro controllo; invita gli Stati membri a garantire che le autorità preposte alla protezione dei dati siano dotate delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie all'efficace svolgimento dei loro compiti e all'esercizio dei loro poteri, come previsto dall'articolo 52 del regolamento generale sulla protezione dei dati; esorta la Commissione a monitorare con attenzione gli Stati membri relativamente al loro obbligo di mettere a disposizione tali risorse e, se del caso, ad avviare procedure di infrazione;

27.  ricorda che Facebook è un organismo autocertificato in virtù dello scudo UE-USA per la privacy e, in quanto tale, ha beneficiato della decisione sull'adeguatezza come base legale per il trasferimento e il successivo trattamento di dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti;

28.  rammenta la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy e, alla luce del riconoscimento da parte di Facebook delle avvenute gravi violazioni della privacy, invita le autorità statunitensi responsabili dell'applicazione dello scudo per la privacy a dar seguito senza indugio a tali rivelazioni nel pieno rispetto delle garanzie e degli impegni assunti per mantenere l'attuale accordo sullo scudo per la privacy e, se necessario, a rimuovere tali società dall'elenco dello scudo per la privacy; si compiace, in tale contesto, del depennamento di Cambridge Analytica dallo scudo per la privacy nel giugno 2018; invita inoltre le autorità competenti dell'UE in materia di protezione dei dati a indagare su tali rivelazioni e, se del caso, a sospendere o proibire i trasferimenti di dati nell'ambito dello scudo per la privacy; si attende che l'FTC, l'autorità competente degli Stati Uniti, fornisca alla Commissione una sintesi dettagliata delle sue conclusioni una volta terminata l'indagine sulla violazione dei dati riguardante Facebook e Cambridge Analytica e adotti le opportune misure di contrasto nei confronti delle società interessate, ai fini di un'efficace azione deterrente;

29.  si rammarica che il termine del 1° settembre 2018 per la piena conformità allo scudo per la privacy da parte degli Stati Uniti non sia stato rispettato; ritiene pertanto che la Commissione non abbia agito in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati; esorta quindi la Commissione, in linea con la risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy, a sospendere lo scudo per la privacy fino a quando le autorità statunitensi non ne avranno rispettato i termini;

30.  osserva che l'utilizzo improprio dei dati personali incide sui diritti fondamentali di miliardi di persone in tutto il mondo; ritiene che il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy prevedano i più elevati standard di protezione; deplora la decisione di Facebook di escludere 1,5 miliardi di utenti di paesi terzi dall'ambito di protezione del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva e-privacy; mette in discussione la legalità di tale provvedimento; esorta tutte le piattaforme online ad applicare le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati (e della direttiva e-privacy) a tutti i loro servizi, indipendentemente dal luogo in cui sono offerti, poiché un livello elevato di protezione dei dati personali viene sempre più spesso considerato un importante vantaggio competitivo;

31.  invita la Commissione a migliorare le norme di concorrenza per tenere conto della realtà digitale, a esaminare il modello aziendale delle piattaforme dei media sociali e la loro eventuale situazione di monopolio, tenendo in debito conto il fatto che tale monopolio potrebbe essere dovuto alla specificità del marchio e alla quantità di dati personali conservati piuttosto che a una situazione di monopolio tradizionale, nonché ad adottare le misure necessarie per porvi rimedio; invita la Commissione a proporre emendamenti al codice europeo delle comunicazioni elettroniche che impongano anche ai prestatori di servizi di comunicazione "over the top" di interconnettersi ad altri, al fine di superare l'effetto "lock-in" per i loro utenti;

32.  chiede al Parlamento europeo, alla Commissione, al Consiglio e a tutti gli altri organismi, istituzioni e agenzie dell'Unione europea di verificare che le pagine dei media sociali e gli strumenti analitici e di marketing utilizzati nei rispettivi siti web non mettano in alcun modo a rischio i dati personali dei cittadini; suggerisce loro di valutare in quest'ottica le proprie politiche di comunicazione attuali, il che potrebbe implicare la possibilità di chiudere i loro account Facebook quale condizione necessaria per proteggere i dati personali di ogni singolo individuo che li contatta; incarica il proprio dipartimento per le comunicazioni ad attenersi rigorosamente agli orientamenti del regolamento generale sulla protezione dei dati relativi alla protezione dei dati personali trattati mediante i servizi web prestati dalle istituzioni dell'UE(15);

33.  ritiene che la prossima Commissione europea dovrebbe assegnare a uno dei suoi membri un portafoglio specifico sulla privacy e la protezione dei dati, al fine di coinvolgere in modo proattivo i partner all'interno e all'esterno dell'UE e garantire che tutte le proposte legislative siano pienamente conformi all'acquis giuridico dell'Unione in materia di privacy e protezione dei dati;

34.  esorta il Consiglio a porre fine allo stallo sul regolamento e-privacy e a raggiungere infine un accordo con il Parlamento senza ridurre il livello di protezione attualmente previsto dalla direttiva e-privacy, al fine di garantire che i diritti dei cittadini, in particolare quelli concernenti la protezione degli utenti contro la targetizzazione, siano tutelati;

35.  chiede alla Commissione di controllare le attività del settore pubblicitario sui media sociali e di proporre una legislazione nel caso in cui il settore e le parti interessate non riescano a trovare un accordo sui codici di condotta volontari con misure dissuasive;

36.  invita le autorità nazionali ed europee responsabili della protezione dei dati ad avviare un'indagine approfondita su Facebook e le sue attuali pratiche, in modo da sfruttare il nuovo meccanismo di coerenza del regolamento generale sulla protezione dei dati per assicurare una risposta europea adeguata ed efficace di contrasto;

37.  invita gli Stati membri ad adottare misure per rispondere ai rischi per la sicurezza della rete e dei sistemi di informazione utilizzati per organizzare le elezioni;

38.  è del parere che gli Stati membri debbano collaborare con terzi, tra cui i media, le piattaforme online e i fornitori di tecnologie dell'informazione, nell'organizzazione di attività di sensibilizzazione volte ad aumentare la trasparenza delle elezioni e la fiducia nel processo elettorale;

39.  è del parere che gli Stati membri debbano effettuare urgentemente, con il sostegno di Eurojust, se necessario, indagini sul presunto utilizzo improprio dello spazio politico online da parte di potenze straniere;

40.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché agli Stati Uniti d'America, al Consiglio d'Europa e all'amministratore delegato di Facebook.

(1) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(3) GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0315.
(5) ECLI:EU:C:2015:650.
(6) ECLI:EU:C:2018:37.
(7) ECLI:EU:C:2018:388.
(8) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf
(9) http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
(10) http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/answers-from-facebook-to-questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting
(11) http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf
(12) GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40.
(13) https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns/
(14) http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-067_ep_hearing_facebook-cambridge_analytica.pdfhttp
(15) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf


Uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa(1), del 12 febbraio 2015 sul caso di Raif Badawi(2), dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr(3), del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita(4), e quelle del 25 febbraio 2016(5) sulla situazione umanitaria nello Yemen e del 30 novembre 2017(6) e del 4 ottobre 2018(7) sulla situazione nello Yemen,

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky(8);

–  viste le osservazioni formulate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, il 9 ottobre 2018 in occasione della conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari esteri portoghese, e il 15 ottobre 2018 nel contesto del Consiglio Affari esteri, e la sua dichiarazione a nome dell'Unione europea, in data 20 ottobre 2018, sui recenti sviluppi nel caso del giornalista saudita Jamal Khashoggi,

–  vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(9),

–  vista la dichiarazione in data 19 ottobre 2018 del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,

–  vista la dichiarazione in data 16 ottobre 2018 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, in cui si esorta l'Arabia Saudita a rivelare tutto ciò che sa riguardo alla scomparsa di Jamal Khashoggi,

–  vista la dichiarazione in data 9 ottobre 2018 degli esperti delle Nazioni Unite, in cui si chiede un'indagine sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi avvenuta a Istanbul,

–  vista la relazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie, del 18 ottobre 2018, che esprime serie preoccupazioni in merito alla nuova pratica dei sequestri di Stato,

–  vista la dichiarazione in data 17 ottobre 2018 dei ministri degli Affari esteri del G7 sulla scomparsa di Jamal Khashoggi,

–  vista la dichiarazione congiunta in data 14 ottobre 2018 dei ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi, e quella del 21 ottobre 2018 sulla sua morte,

–  vista la dichiarazione del ministero degli Affari esteri saudita sulla scomparsa di Jamal Khashoggi, cittadino saudita,

–  vista l'appartenenza dell'Arabia Saudita al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Arabia Saudita nel 2009,

–  vista la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  vista l'assegnazione del Premio Sacharov per la libertà di pensiero al blogger saudita Raif Badawi nel 2015,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che Jamal Khashoggi, eminente giornalista saudita, è scomparso da quando è entrato nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018 per ottenere alcuni documenti necessari per il suo matrimonio e che da allora non è più stato visto, nonostante i funzionari sauditi abbiano inizialmente affermato che è uscito dall'edificio; che sono emerse informazioni estremamente preoccupanti sulla sua sorte, che hanno indotto a supporre una possibile esecuzione extragiudiziale e un omicidio sponsorizzato dallo Stato;

B.  considerando che l'Arabia Saudita ha in un primo tempo negato qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Jamal Khashoggi, ma che in seguito a forti pressioni internazionali ha ammesso che la sua uccisione ha avuto luogo nel suo consolato di Istanbul;

C.  considerando che il 19 ottobre 2018 il procuratore saudita ha dichiarato che "le indagini relative al caso sono tuttora in corso, [...] per far sì che tutti coloro che sono coinvolti nel caso siano chiamati a risponderne e siano portati dinanzi alla giustizia"; che il 21 ottobre 2018 il ministro degli Esteri saudita ha dichiarato che si è trattato di un'operazione commessa da singoli individui che hanno scavalcato le autorità e le responsabilità loro spettanti e che vi è la determinazione da parte delle autorità saudite di punire tutti i responsabili dell'omicidio; che il controllo completo dei servizi di sicurezza da parte di Mohammad Bin Salman Al Saud rende altamente improbabile che un'operazione sia stata effettuata a sua insaputa o senza il suo controllo;

D.  considerando che, in base ad alcune affermazioni, definite dalle autorità saudite "prive di fondamento" e "assolutamente false", le immagini delle televisioni a circuito chiuso sarebbero state rimosse dal consolato, a tutto il personale turco è stato ordinato di prendersi un giorno di riposo, parti del consolato sono state ridipinte dopo la scomparsa di Jamal Khashoggi e il 2 ottobre 2018, giorno della scomparsa del giornalista, 15 persone saudite, la maggior parte delle quali sarebbero legate al Principe ereditario Mohammad bin Salman, ai servizi di sicurezza dello Stato, all'esercito o ad altri ministeri governativi, sono arrivate a Istanbul e hanno lasciato la città a bordo di due aerei noleggiati;

E.  considerando che, dopo la scomparsa di Jamal Khashoggi, le autorità saudite hanno sollevato ostacoli onde impedire lo svolgimento di un'indagine rapida, approfondita, efficace, imparziale e trasparente; che solo a seguito di pressioni internazionali e di un accordo con le autorità turche gli investigatori sono stati autorizzati ad esaminare i locali del consolato saudita, il 15 ottobre 2018, e hanno potuto accedere alla residenza del console generale, il 17 ottobre 2018;

F.  considerando che funzionari turchi e sauditi hanno annunciato un'indagine congiunta sulla scomparsa di Jamal Khashoggi; che esperti delle Nazioni Unite hanno chiesto un'inchiesta internazionale e indipendente sulla sua scomparsa; che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno insistito sulla necessità di svolgere un'indagine completa, credibile e trasparente per far opportunamente luce sulle circostanze dell'uccisione di Jamal Khashoggi e garantire che tutti i responsabili rispondano pienamente del loro operato;

G.  considerando che l'aggressione nei confronti di Jamal Khashoggi da parte di agenti sauditi presso il consolato saudita di Istanbul è una flagrante violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che all'articolo 55, paragrafo 2, stabilisce che i locali consolari non devono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari; che l'articolo 41 della stessa convenzione stabilisce che l'immunità diplomatica può essere annullata in casi di grave reato, su decisione di un tribunale competente;

H.  considerando che l'Arabia Saudita e la Turchia sono entrambe parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e hanno l'obbligo di adottare ogni misura atta a prevenire la tortura, le sparizioni forzate e altre gravi violazioni dei diritti umani, di indagare sulle accuse di atti che costituiscono tali reati e di consegnare alla giustizia coloro che sono sospettati di averli commessi; che la Convenzione delle Nazioni Unite stabilisce che il particolare reato dell'uccisione di Jamal Khashoggi è soggetto alla giurisdizione universale e quindi che qualsiasi sospetto può essere arrestato ovunque nel territorio dei paesi firmatari e, se del caso, processato in uno dei loro tribunali nazionali;

I.  considerando che la libertà di opinione e la libertà di espressione della stampa e dei mezzi di comunicazione, sia online che offline, sono diritti fondamentali di ogni essere umano e costituiscono presupposti e catalizzatori determinanti per la democratizzazione e le riforme, nonché controlli essenziali del potere; che mezzi di comunicazione liberi, diversificati e indipendenti sono indispensabili in ogni società per promuovere e tutelare i diritti umani; che nello svelare abusi di potere, nel far luce sulla corruzione e nel confutare l'opinione corrente, i giornalisti spesso si espongono con il loro lavoro a rischi specifici di intimidazione e violenza;

J.  considerando che l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi rientra in uno schema di repressione diffusa nei confronti di difensori dei diritti umani, donne attiviste, avvocati, giornalisti, scrittori e blogger di spicco, repressione che si è intensificata da quando il Principe ereditario Mohammad bin Salman ha iniziato a consolidare il suo controllo sulle istituzioni di sicurezza del paese; che le autorità chiedono l'applicazione della pena capitale per alcuni di questi attivisti; che sistemi di sorveglianza e altri prodotti a duplice uso sono stati utilizzati per tracciare e rintracciare i movimenti di difensori dei diritti umani e degli oppositori in Arabia Saudita; che giornalisti e difensori sauditi che operano fuori dal paese, anche in capitali occidentali, hanno subito minacce rivolte alle loro famiglie in Arabia Saudita;

K.  considerando che il regime saudita sta conducendo, nel contempo, una costosa campagna mediatica a livello internazionale, presentandosi come una forza modernizzatrice e annunciando riforme, mentre il sistema rimane tuttora antidemocratico e discriminatorio; che diversi oratori, sponsor e media partner di alto profilo, in seguito all'indignazione per la scomparsa di Jamal Khashoggi, hanno annullato anticipatamente la loro partecipazione alla conferenza sull'iniziativa futura in materia di investimenti tenutasi a Riyadh nell'ottobre 2018;

L.  considerando che in varie occasioni il regime saudita ha sottoposto a pressioni, costrizioni e minacce paesi e organizzazioni internazionali e ha bloccato indagini internazionali indipendenti in risposta alle critiche mosse da tali paesi e organizzazioni riguardo a violazioni dei diritti umani perpetrate in Arabia Saudita o violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nello Yemen;

M.  considerando che il 21 ottobre 2018 la cancelliera tedesca ha dichiarato che la Germania avrebbe sospeso momentaneamente le esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita, date le circostanze non spiegate della morte di Jamal Khashoggi;

1.  condanna con la massima fermezza la tortura e l'uccisione di Jamal Khashoggi ed esprime il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici; esorta le autorità saudite a rivelare dove si trovano le spoglie di Jamal Khashoggi; ricorda che la pratica sistematica delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extragiudiziali costituisce un crimine contro l'umanità;

2.  chiede che abbia luogo un'indagine internazionale indipendente e imparziale sulle circostanze della morte di Jamal Khashoggi; chiede che i responsabili siano identificati e assicurati alla giustizia, a seguito di un processo equo svolto conformemente alle norme internazionali dinanzi a un tribunale imparziale e in presenza di osservatori internazionali;

3.  è estremamente preoccupato per le informazioni riguardanti la sorte di Jamal Khashoggi e il coinvolgimento di agenti sauditi; prende atto delle indagini in corso da parte di funzionari turchi e sauditi e incoraggia ulteriori sforzi congiunti; invita le autorità saudite a cooperare pienamente con le autorità turche ed esorta le autorità turche, da parte loro, a mettere a disposizione tutte le informazioni per chiarire esattamente che cosa è accaduto il 2 ottobre 2018, andando oltre le ipotesi;

4.  ribadisce che, se la scomparsa e l'assassinio di Jamal Khashoggi sono attribuiti ad agenti sauditi, sia le entità statali che i singoli individui devono essere chiamati a risponderne; invita a tale proposito il VP/AR e gli Stati membri a essere pronti a imporre, una volta accertati i fatti, sanzioni mirate nei confronti di persone saudite, compresi divieti di visto e congelamento dei beni, nonché sanzioni relative ai diritti umani nei confronti del Regno dell'Arabia Saudita; insiste affinché tali sanzioni riguardino non solo gli esecutori ma anche gli ideatori e gli istigatori di tale reato;

5.  teme che la scomparsa di Jamal Khashoggi sia connessa alle critiche da lui espresse negli ultimi anni in merito alle politiche dell'Arabia Saudita; ribadisce il suo appello alle autorità saudite affinché si aprano ai diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita e il diritto alla libertà di espressione e al dissenso pacifico;

6.  esorta il VP/AR, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a condurre un dialogo strutturale con l'Arabia Saudita sui diritti umani, le libertà fondamentali e il ruolo preoccupante del paese nella regione, nel quadro delle relazioni dell'UE con il Consiglio di cooperazione del Golfo;

7.  condanna le continue vessazioni perpetrate dalle autorità saudite nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati attivisti, giornalisti, membri del clero, scrittori e blogger, sia all'interno che all'esterno del paese, che minano la credibilità del processo di riforma in Arabia Saudita; insiste affinché le autorità saudite adottino le misure necessarie per consentire a tutti di esercitare liberamente i propri diritti senza vessazioni giudiziarie o altre rappresaglie, quali minacce alle loro famiglie; invita le autorità saudite a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri di coscienza detenuti e condannati solo per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione e aver svolto pacificamente il loro lavoro per i diritti umani;

8.  sottolinea l'importanza di difendere la libertà di espressione, sia online che offline, e la libertà di stampa e di garantire la protezione dei giornalisti; sottolinea che minacciare, attaccare o uccidere giornalisti è inaccettabile in qualsiasi circostanza e costituisce una questione che desta la massima preoccupazione;

9.  ricorda alle autorità saudite gli obblighi internazionali che derivano loro dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

10.  esorta l'UE e i suoi Stati membri ad assumere una posizione forte in occasione della prossima riunione del Consiglio dei diritti umani a Ginevra, il 5 novembre 2018, quando l'Arabia Saudita presenterà la propria situazione dei diritti umani nell'ambito dell'esame periodico universale; ribadisce il suo invito agli Stati membri di proporre al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di nominare un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita; invita gli Stati membri dell'UE a prendere l'iniziativa in occasione della prossima riunione del Consiglio dei diritti umani, sollevando la questione dell'appartenenza di Stati che presentano una situazione molto discutibile in materia di diritti umani, compresa l'Arabia Saudita; deplora il voto di numerosi Stati membri a sostegno dell'adesione dell'Arabia Saudita al Consiglio dei diritti umani;

11.  sostiene con forza l'iniziativa intesa a creare un regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei responsabili di violazioni di tali diritti, che sarebbe destinato a colpire singoli individui attraverso il blocco dei visti e il congelamento dei beni; si attende risultati concreti dalla conferenza organizzata dalle autorità dei Paesi Bassi per lanciare l'iniziativa, prevista all'Aia in novembre, e incoraggia gli Stati membri e il SEAE a sostenere pienamente la proposta;

12.  invita le autorità dell'Arabia Saudita a rilasciare Raif Badawi immediatamente e senza condizioni, dal momento che è considerato un prigioniero di coscienza, detenuto e condannato unicamente per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione; invita le autorità dell'UE a sollevare la questione del suo caso in ogni possibile contatto ad alto livello e a costituire una task force interistituzionale con gli attori pertinenti, compresi il SEAE e la delegazione dell'UE, al fine di intensificare gli sforzi volti a garantire il suo rilascio;

13.  chiede una moratoria sulla pena di morte; chiede che siano riviste tutte le condanne alla pena capitale per garantire che i processi in questione abbiano rispettato le norme internazionali;

14.  invita il Consiglio a raggiungere una posizione comune per imporre, a livello dell'UE, un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita e a rispettare la posizione comune 2008/944/PESC; chiede un embargo sull'esportazione di sistemi di sorveglianza e di altri prodotti a duplice uso suscettibili di essere utilizzati in Arabia Saudita a fini repressivi;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, al governo della Turchia, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, al Principe ereditario Mohammad Bin Salman Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita e al Segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita; chiede che la presente risoluzione sia tradotta in arabo.

(1) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 64.
(2) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 29.
(3) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 34.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0232.
(5) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 142.
(6) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0383.
(8) GU C 408 del 30.11.2017, pag. 43.
(9) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


Situazione nel Mar d'Azov
PDF 117kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 15 maggio 2018 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla parziale apertura del ponte di Kerch,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e la Carta delle Nazioni Unite,

–  vista la decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina(1), che aggiunge sei entità coinvolte nella costruzione del ponte di Kerch all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

–  visti l'accordo di cooperazione tra la Federazione russa e l'Ucraina relativo all'uso del Mar d'Azov e dello stretto di Kerch, concluso nel 2003, il memorandum di Budapest sulle garanzie in materia di sicurezza, del 5 dicembre 1994, e il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk, del 12 febbraio 2015,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la situazione nel Mar d'Azov è stata trattata nell'accordo bilaterale del 2003 tra l'Ucraina e la Russia, che definisce tali territori come acque interne dei due Stati e che conferisce a entrambe le parti la facoltà di ispezionare le navi sospette; che sia l'accordo del 2003 sia la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare prevedono la libertà di navigazione;

B.  considerando che la costruzione del ponte di Kerch e di un gasdotto nonché la posa di cavi sottomarini di collegamento con la penisola di Crimea, annessa illegalmente, essendo avvenuti senza il consenso dell'Ucraina, costituiscono un'altra violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa;

C.  considerando che il ponte di Kerch limita le dimensioni delle navi che possono raggiungere i porti ucraini sul Mar d'Azov a un pescaggio inferiore a 33 metri e una lunghezza inferiore a 160 metri, il che ha reso impossibile l'accesso al Mar d'Azov per le navi Panamax, che rappresentano oltre il 20 % di tutto il traffico navale precedente la costruzione del ponte; che, prima dell'apertura del ponte sullo stretto di Kerch nella primavera di quest'anno, le ispezioni avvenivano in modo casuale e non intrusivo e senza causare perturbazioni al libero flusso delle navi e delle merci;

D.  considerando che la Russia blocca e ispeziona regolarmente e in maniera abusiva le navi in transito nello stretto di Kerch provenienti da porti ucraini o ivi dirette; che tali procedure causano ritardi che possono durare fino a una settimana e comportano una diminuzione dei flussi di merci e perdite finanziarie significative per l'economia locale ucraina e gli operatori commerciali le cui navi sono soggette a tale regime; che, stando a fonti del governo ucraino, alla fine del settembre 2018 sono state oltre 200 le navi sottoposte a questa procedura eccessiva, tra cui più di 120 navi registrate nell'UE, mentre le navi battenti bandiera russa sono state esenti da tali controlli;

E.  considerando che queste città e la regione nel suo complesso si trovano già ad affrontare conseguenze economiche e sociali negative a causa dell'annessione della Crimea e del conflitto in corso nell'Ucraina orientale, sostenuto dalla Russia; che questa nuova azione da parte della Russia ha già avuto un notevole impatto negativo sull'economia locale, provocando un netto calo del traffico merci nei porti ucraini;

F.  considerando che la costruzione di questo imponente ponte ha inciso negativamente sull'ambiente, diminuendo il livello del mare nello stretto e influendo sullo scambio di acque tra il Mar d'Azov e il Mar Nero;

G.  considerando che, nel settembre 2018, l'Ucraina ha deciso di abrogare il trattato di amicizia, cooperazione e partenariato firmato nel 1997 tra l'Ucraina e la Federazione russa e di creare una base navale nel Mar d'Azov, rafforzando ulteriormente la sua presenza militare nella zona mediante il trasferimento di truppe di fanteria marina e di unità di artiglieria costiera supplementari nella zona;

1.  deplora le azioni immoderate della Federazione russa nel Mar d'Azov in quanto costituiscono una violazione del diritto internazionale marittimo e degli impegni internazionali assunti dalla Russia; condanna le ispezioni e i blocchi eccessivi disposti nei confronti delle navi commerciali, sia ucraine sia di paesi terzi, tra cui navi battenti bandiera di diversi Stati membri dell'UE; sottolinea che non si dovrebbe abusare delle ispezioni delle navi e che queste, pur essendo autorizzate in modo casuale, non dovrebbero essere eseguite per ragioni politiche al fine di destabilizzare ulteriormente la sicurezza, l'integrità e la situazione socioeconomica in Ucraina; invita il Consiglio e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a chiedere alla Federazione russa di porre immediatamente fine alle ispezioni intensive e discriminatorie delle navi e, se necessario, a prendere in considerazione opportune contromisure;

2.  esprime profonda preoccupazione per l'estrema instabilità della situazione della sicurezza nel Mar d'Azov, che potrebbe facilmente sfociare in un conflitto aperto; è seriamente preoccupato per la continua militarizzazione della regione del Mar d'Azov e del Mar Nero, in particolare della penisola di Crimea, occupata e annessa illegalmente, per lo sviluppo di capacità anti-accesso e di interdizione del territorio (A2/AD) da parte della Federazione russa, tra cui nuovi sistemi antiaerei S-400, e per il dispiegamento delle navi militari e dei pattugliatori precedentemente dislocati nel Mar Caspio; si rammarica che il Mar d'Azov sia diventato una nuova dimensione marittima delle azioni belligeranti russe nei confronti dell'Ucraina;

3.  condanna la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch che collega la penisola di Crimea, illegalmente annessa, alla Russia continentale, e la violazione dei diritti di navigazione nelle acque territoriali ucraine; evidenzia che la Russia è vincolata dal diritto internazionale marittimo e dall'accordo di cooperazione bilaterale con l'Ucraina a non ostacolare o impedire il passaggio attraverso lo stretto di Kerch e il Mar d'Azov;

4.  ribadisce il suo sostegno a favore dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e riafferma la sovranità dell'Ucraina sulla penisola di Crimea e sulla sua parte di Mar d'Azov, nonché il diritto assoluto dell'Ucraina ad avere pieno accesso al Mar d'Azov, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

5.  deplora l'estrazione illegale di risorse petrolifere e di gas da parte della Federazione russa sul territorio ucraino; evidenzia il potenziale rischio che la Russia si impossessi degli attuali giacimenti ucraini di petrolio e di gas nel Mar d'Azov dopo che avrà raggiunto il suo obiettivo di trasformarlo in un lago interno della Federazione russa;

6.  sottolinea che questa modalità di violazione delle acque territoriali di paesi europei o di blocco dei trasporti marittimi è già stata impiegata dalla Russia nel Mar Baltico, in particolare contro gli Stati baltici e la Polonia (laguna della Vistola);

7.  invita il VP/AR a seguire più da vicino l'evoluzione della situazione della sicurezza nel Mar d'Azov, alla luce delle crescenti possibilità di un conflitto alle porte dell'Europa che potrebbe avere direttamente implicazioni più profonde sul piano della sicurezza per l'UE e i suoi Stati membri; ritiene, a tal proposito, che sarebbe molto utile nominare un inviato speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbass, le cui responsabilità includerebbero il Mar d'Azov;

8.  invita il VP/AR ad adottare le misure necessarie per proporre che il mandato della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina, che copre tutto il territorio ucraino, comprese le aree marittime, includa anche la nuova zona di tensioni nel Mar d'Azov, e sottolinea che la missione dovrebbe essere dotata dei mezzi necessari per svolgere il suo ruolo di monitoraggio nelle zone marittime o, in alternativa, dovrebbe essere istituita una missione internazionale di monitoraggio distinta per questo bacino idrografico;

9.  evidenzia che il ponte di Kerch è stato costruito illegalmente e si compiace della decisione del Consiglio di imporre misure restrittive alle sei società coinvolte nella sua costruzione; esorta il VP/AR, unitamente agli Stati membri dell'UE riuniti in sede di Consiglio, ad affermare con chiarezza che le sanzioni mirate contro la Russia saranno rafforzate in caso di ulteriore inasprimento del conflitto nel Mar d'Azov;

10.  ribadisce la sua preoccupazione per il coinvolgimento di società europee nella costruzione del ponte di Kerch, le quali, così facendo, hanno pregiudicato, consapevolmente o inconsapevolmente, il regime di sanzioni dell'UE; invita la Commissione, a tale riguardo, a valutare e verificare l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione in vigore ed esorta gli Stati membri a condividere le informazioni in loro possesso per quanto concerne le indagini nazionali in materia doganale o penale su casi di possibili violazioni;

11.  sostiene gli sforzi profusi dalla parte ucraina in tutte le iniziative diplomatiche e le procedure legali previste dal diritto internazionale e dalle convenzioni in materia, inclusa la procedura arbitrale in corso nel quadro della Convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare, con l'obiettivo di contrastare le pratiche ostili adottate dalla Russia nel Mar d'Azov;

12.  invita la Commissione e il SEAE a procedere a una valutazione completa dei danni economici causati da ciò che costituisce a tutti gli effetti un blocco commerciale nonché a esaminare possibili modi per offrire sostegno agli armatori e ai porti colpiti da questa situazione, in particolare rafforzando l'impegno dell'UE nei porti di Mariupol e Berdyansk, migliorando la resilienza sociale e promuovendo lo sviluppo economico di queste città e della regione sudorientale dell'Ucraina più in generale;

13.  è preoccupato per l'impatto ambientale negativo causato dal ponte di Kerch, che potrebbe avere ripercussioni sugli interessi di tutti i paesi del bacino del Mar Nero; invita l'Ucraina, la Commissione e gli Stati membri situati sulle coste del Mar Nero a monitorare la situazione, a procedere a uno scambio delle informazioni pertinenti e ad individuare eventuali misure di risanamento necessarie;

14.  esprime le sue condoglianze e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime della strage avvenuta in un liceo di Kerch il 17 ottobre 2018, in cui 20 persone sono rimaste uccise e decine ferite;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al Segretario generale della NATO, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa nonché agli Stati membri dell'UE.

(1) GU L 194 del 31.7.2018, pag. 147.


Situazione in Venezuela
PDF 122kWORD 56k
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla situazione in Venezuela (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Venezuela(1), del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela(2), del 12 marzo 2015(3), dell'8 giugno 2016(4), del 27 aprile 2017(5) e dell'8 febbraio 2018(6) sulla situazione in Venezuela, del 3 maggio 2018 sulle elezioni in Venezuela(7) e del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile(8),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

–  visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

–  viste le dichiarazioni rilasciate dal procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, l'8 febbraio 2018, sull'avvio di accertamenti preliminari riguardo alle situazioni nelle Filippine e in Venezuela, e il 27 settembre 2018, sulla domanda di deferimento presentata da un gruppo di sei Stati parti in relazione alla situazione in Venezuela,

–  viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 15 ottobre 2018,

–  vista la nomina di Eduardo Stein a rappresentante speciale congiunto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per i rifugiati e i migranti venezuelani nella regione, avvenuta il 19 settembre 2018,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 9 ottobre 2018 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla morte del consigliere comunale Fernando Albán in Venezuela,

–  vista la dichiarazione della sua commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti umani, del 10 ottobre 2018, riguardo alla morte di Fernando Albán,

–  visto il resoconto della sua missione incentrata sulla crisi migratoria e la situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile;

–  vista la sua decisione di conferire il premio Sacharov 2017 all'opposizione democratica e ai prigionieri politici in Venezuela,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela continua a peggiorare drammaticamente; che, a seguito di una crisi politica, il Venezuela sta affrontando una crisi sociale, economica e umanitaria senza precedenti, che ha già causato un enorme numero di vittime e circa 2,3 milioni di migranti e rifugiati;

B.  considerando che l'87 % della popolazione venezuelana è colpita dalla povertà e che il livello di povertà estrema si colloca al 61,2 %; che la mortalità materna è aumentata del 60% e quella infantile del 30%; che l'89 % dei venezuelani non dispone delle risorse finanziarie per acquistare cibo a sufficienza per la propria famiglia; che secondo le previsioni dell'FMI, l'inflazione raggiungerà un livello di 1,4 milioni % nel 2018 e di 10 milioni % nel 2019;

C.  considerando che, purtroppo, nonostante la disponibilità della comunità internazionale, il governo venezuelano continua a rifiutarsi ostinatamente di ricevere apertamente aiuti umanitari internazionali e di facilitarne la distribuzione, e sta quindi trascurando ogni sua responsabilità nei confronti dei propri cittadini;

D.  considerando che l'8 ottobre 2018 Fernando Albán, esponente dell'opposizione politica venezuelana, sarebbe stato torturato e assassinato nella sede del servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), la polizia politica venezuelana; che, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite e dell'UE, le autorità hanno rifiutato di autorizzare un'indagine indipendente sulle cause della morte di Fernando Albán con lo svolgimento di un'autopsia internazionale da parte di una squadra forense indipendente; che Fernando Albán era detenuto presso la sede del SEBIN e che le autorità venezuelane devono pertanto essere ritenute responsabili del luogo in cui si trovava;

E.  considerando che il 13 ottobre 2018 Lorent Saleh, vincitore del Premio Sacharov nel 2017, è stato rilasciato, scortato direttamente all'aeroporto e immediatamente espulso in Spagna in esilio forzato; che per quattro anni è stato detenuto in carcere, dove ha subito orribili torture, e che è stato detenuto senza processo e le sue udienze sono state rimandate almeno 53 volte; che le sue testimonianze, insieme a quelle di molte altre vittime, confermano la repressione sistematica e il trattamento crudele e disumano dei prigionieri politici in Venezuela;

F.  considerando che oltre duecento prigionieri politici sono ancora incarcerati in Venezuela; che Juan Recasens, membro dell'Assemblea nazionale, è stato arbitrariamente arrestato e sottoposto a torture ed è tuttora in isolamento, in violazione permanente e illegale della sua immunità politica;

G.  considerando che Julio Borges, ex presidente dell'Assemblea nazionale insignito del premio Sacharov nel 2017, Luisa Ortega Diaz, ex procuratore generale, e Zair Mundaray Rodriguez, ex procuratore del Ministero pubblico del Venezuela, sono stati accusati, senza alcun fondamento, di essere coinvolti in un tentativo di cospirazione volto a uccidere il presidente del Venezuela Nicolas Maduro; che le autorità venezuelane hanno emesso, tramite Interpol, mandati di arresto internazionale nei confronti delle tre persone citate;

H.  considerando che in Venezuela si respira un clima di crescente violenza e totale impunità, poiché le autorità non assicurano alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi, uso eccessivo della forza contro i manifestanti, detenzioni arbitrarie, torture e altri trattamenti inumani o degradanti, ma anche violenza criminale;

I.  considerando che l'8 febbraio 2018 il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha avviato un esame preliminare della situazione in Venezuela; che il 27 settembre 2018 un gruppo di sei Stati firmatari dello Statuto di Roma della CPI (Argentina, Canada, Colombia, Cile, Paraguay e Perù) ha chiesto che il procuratore avviasse un'indagine sui crimini contro l'umanità commessi nel territorio del Venezuela; che anche la Francia e la Costa Rica hanno appoggiato la richiesta di tale indagine; che si tratta del primo deferimento chiesto da un gruppo di Stati parti in merito a una situazione sul territorio di un altro Stato parte; che il Parlamento ha manifestato la stessa richiesta in due occasioni, nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in Venezuela e in quella del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina(9);

J.  considerando che il 13 novembre 2017 il Consiglio ha deciso di imporre, nei confronti del Venezuela, un embargo sulle armi e un divieto di altri materiali connessi che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna; che il 22 gennaio 2018 ha deciso, all'unanimità, di imporre sanzioni nei confronti di sette cittadini venezuelani che ricoprono cariche ufficiali, applicando misure restrittive quali il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, in risposta al mancato rispetto dei principi democratici; che il 25 giugno 2018 le sanzioni sono state estese ad altri 11 funzionari venezuelani responsabili di violazioni dei diritti umani e di aver arrecato pregiudizio alla democrazia e allo Stato di diritto;

K.  considerando che l'UE, insieme ad altri organismi democratici, non ha riconosciuto né le elezioni presidenziali né quelle dell'Assemblea nazionale costituente, né le autorità insediatesi con tali processi illegittimi; che il consiglio elettorale nazionale ha fissato al 9 dicembre 2018 la data per l'elezione dei consigli comunali del paese; che i principali e maggiori partiti politici, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) e Voluntad Popular, non saranno autorizzati a partecipare; che la comunità internazionale non accetterà i risultati elettorali se i leader dell'opposizione sono in carcere e ai partiti politici è vietato partecipare alle elezioni;

L.  considerando che le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 15 ottobre 2018 includono un riferimento a una soluzione politica all'attuale crisi, da ricercare valutando la possibilità di istituire un gruppo di contatto i cui obiettivi sarebbero di promuovere un'iniziativa guidata congiuntamente con i principali partner regionali e internazionali, al fine di creare le condizioni che possano portare ad un processo politico;

M.  considerando che due tentativi di instaurare un dialogo nazionale tra il governo e l'opposizione, supportati dal Vaticano e dai mediatori internazionali con l'obiettivo di trovare una via d'uscita dalla crisi, sono falliti a causa della mancanza di serietà delle autorità venezuelane, che hanno cercato esclusivamente di guadagnare tempo e riconoscimento internazionale;

1.  porge le sue sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Fernando Albán; condanna, a tal proposito, i crimini commessi dalle autorità venezuelane e chiede, in questo caso particolare, un'indagine immediata e indipendente nei confronti del governo, compresa l'esecuzione di un'autopsia internazionale da parte di un'equipe forense indipendente; ricorda che è dovere dello Stato garantire la sicurezza e l'integrità fisica di tutte le persone detenute;

2.  condanna il ricorso alla detenzione arbitraria e a vessazioni giudiziarie e amministrative al fine di perseguitare migliaia di difensori dei diritti umani, membri eletti dell'opposizione e organizzazioni indipendenti della società civile; esorta le autorità venezuelane a cessare tutte le violazioni dei diritti umani, a far sì che i responsabili ne rispondano e a garantire il pieno rispetto di tutte le libertà fondamentali e di tutti i diritti umani;

3.  ricorda che i due precedenti tentativi di trovare una soluzione politica alla crisi in Venezuela, grazie alla mediazione del Vaticano e attraverso il dialogo politico nazionale svoltosi nella Repubblica dominicana, sono palesemente falliti;

4.  rinvia alla posizione espressa in precedenza dall'Unione e dal Parlamento, secondo cui ogni ulteriore sviluppo politico deve includere le seguenti esigenze irrinunciabili: rilascio immediato di tutti i prigionieri politici e cessazione della tortura, dei maltrattamenti e delle vessazioni nei confronti degli oppositori politici, degli attivisti per i diritti umani e dei manifestanti pacifici; istituzione di un nuovo Consiglio elettorale nazionale indipendente, eletto dall'Assemblea nazionale; organizzazione di elezioni libere ed eque, conformi alle norme internazionali, per un processo credibile e rispettoso del pluralismo politico, alla presenza di osservatori democratici internazionali; riconoscimento del potere della legittima Assemblea nazionale e dissoluzione dell'Assemblea nazionale costituente;

5.  prende atto con interesse delle conclusioni del Consiglio circa la possibilità di avviare contatti con i partner regionali e internazionali per esplorare la possibilità di istituire un gruppo di contatto; ricorda, a questo proposito, che il ruolo della mediazione internazionale o di un gruppo incaricato di facilitare i contatti deve essere imparziale e accettato da entrambe le parti; ritiene che la finalità di detto gruppo esplorativo di contatto dovrebbe essere quella di contribuire a trovare con mezzi pacifici una soluzione democratica e politica al conflitto venezuelano, decisa unicamente dal popolo venezuelano; richiama l'attenzione del VP/AR sul fatto che, nell'esaminare la possibilità di creare il gruppo di contatto, occorre avviare contatti con i rappresentanti legittimi dell'opposizione democratica venezuelana per verificare se esista una maggioranza a favore di una siffatta iniziativa;

6.  sostiene pienamente la dichiarazione preliminare della CPI sui crimini e gli atti di repressione perpetrati in forma generalizzata dal regime venezuelano nei confronti dei propri cittadini; esorta l'Unione e gli Stati membri ad aderire all'iniziativa degli Stati parte della CPI per indagare sui crimini contro l'umanità commessi dal governo venezuelano nel territorio del Venezuela e fare pertanto in modo che i responsabili siano chiamati a risponderne; ricorda l'impegno dell'Unione europea a favore del multilateralismo, nel quadro della dottrina delle Nazioni Unite, e il ruolo della CPI nel lottare contro l'impunità per crimini gravi contro l'umanità e nel tradurre in giudizio i responsabili;

7.  si compiace dell'adozione da parte dell'Unione di ulteriori sanzioni mirate e revocabili, che non danneggeranno la popolazione venezuelana, a seguito delle elezioni illegittime e non riconosciute a livello internazionale svoltesi il 20 maggio 2018; chiede l'inasprimento delle sanzioni qualora la situazione dei diritti umani e della democrazia nel paese dovesse continuare a deteriorarsi;

8.  encomia il governo colombiano per la sua rapida reazione e per il sostegno fornito a tutti i venezuelani che stanno confluendo nel paese; elogia altresì il Brasile, il Perù e gli altri paesi della regione, in particolare i firmatari della dichiarazione di Quito sulla mobilità umana dei cittadini venezuelani, come pure le organizzazioni regionali e internazionali, gli enti pubblici e privati, la Chiesa cattolica e i cittadini dell'intera regione per l'aiuto prestato attivamente ai migranti e ai rifugiati venezuelani e per la solidarietà dimostrata nei loro confronti; invita gli Stati membri che devono far fronte all'afflusso di cittadini venezuelani a garantire a questi ultimi l'accesso ai servizi di base e a concedere loro uno status di protezione temporanea e diritti di soggiorno speciali;

9.  ribadisce le conclusioni estremamente preoccupanti della sua missione del giugno 2018 alla frontiera terrestre del Venezuela con la Colombia e il Brasile e chiede che nel 2019 venga inviata una delegazione ad hoc in Perù, per valutare sul campo l'impatto della crisi migratoria venezuelana; rinnova l'appello rivolto alle autorità venezuelane affinché autorizzino, con la massima urgenza, l'ingresso senza impedimenti di aiuti umanitari nel paese, al fine di evitare che la crisi umanitaria e sanitaria si aggravi e di fornire una risposta a breve termine per contrastare la malnutrizione;

10.  invita il Consiglio e il VP/AR a mobilitare più fondi e più aiuti a favore dei rifugiati e dei migranti venezuelani nella regione, in coordinamento con il rappresentante speciale congiunto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Eduardo Stein, nominato di recente; plaude, a tal proposito, alla nomina di Stein, che rispecchia chiaramente la dimensione regionale e globale della crisi in atto in Venezuela;

11.  ricorda che l'Interpol è l'organizzazione internazionale di polizia precipuamente incaricata del contrasto alla criminalità internazionale; invita l'Interpol a valutare attentamente il fatto che le richieste del governo venezuelano concernenti Julio Borges, Luisa Ortega Díaz e Zair Mundaray Rodríguez sono dettate da motivi puramente politici;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti della Repubblica di Colombia, della Repubblica federativa del Brasile e della Repubblica del Perù, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani e al gruppo di Lima.

(1) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 145.
(2) GU C 294 del 12.8.2016, pag. 21.
(3) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 190.
(4) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 101.
(5) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 137.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0041.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0199.
(8) Testi approvati, P8_TA(2018)0313.
(9) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 71.


Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi
PDF 118kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 26, 53 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 sulla promozione della cooperazione degli Stati membri in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente(1),

–  visto il comunicato di Bucarest del 2012,

–  vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2018 (COM(2018)0024),

–  vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero, presentata dalla Commissione il 22 maggio 2018 (COM(2018)0270),

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la mobilità a fini di apprendimento favorisce le abilità, le competenze e le conoscenze, promuovendo al contempo i valori europei e la partecipazione attiva alla società;

B.  considerando che il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei risultati dei periodi di studio all'estero consente agli Stati membri di intensificare e accelerare la loro cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e dimostra ai cittadini uno dei vantaggi concreti della cooperazione a livello di UE;

C.  considerando che il miglioramento delle procedure di riconoscimento dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero è una precondizione per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione(2) entro il 2025;

D.  considerando che sono già stati compiuti notevoli progressi al livello dell'istruzione superiore, in particolare attraverso accordi regionali tra alcuni Stati membri, che possono servire da esempio per conseguire il riconoscimento automatico all'interno dello spazio europeo dell'istruzione;

E.  considerando che le procedure di riconoscimento reciproco delle qualifiche dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero sono tuttora poco sviluppate;

F.  considerando che la mobilità a fini di apprendimento all'interno dell'UE ha acquisito importanza in termini sia di numero effettivo degli studenti che di capacità e opportunità di apprendimento;

G.  considerando che un riconoscimento equo e trasparente delle qualifiche acquisite all'estero è sia un obiettivo tecnico del processo di Bologna sia un valore fondamentale alla base di uno spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) aperto e inclusivo;

H.  considerando che il diritto all'istruzione è un diritto umano fondamentale che deve essere garantito universalmente;

1.  invita gli Stati membri ad assumersi un impegno politico e a istituire meccanismi per il riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore come pure dei risultati dei periodi di studio all'estero, in linea con gli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione; invita la Commissione a sostenere il conseguimento di questo obiettivo promuovendo l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi, ad esempio attraverso la pubblicazione regolare di "dichiarazioni di comparabilità" dei diplomi dell'istruzione secondaria superiore e un uso coerente della tabella dei voti del Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS);

2.  chiede agli Stati membri di intensificare la cooperazione transnazionale e di utilizzare le nuove tecnologie per aumentare l'efficienza, ridurre di costi, migliorare la trasparenza e creare fiducia a tal fine, nella prospettiva di trarre vantaggio dalle opportunità di istruzione e di occupazione derivanti dal mercato interno; sottolinea altresì la necessità di collaborare con la Commissione per sviluppare e realizzare in modo efficace la carta europea dello studente, con lo scopo di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei periodi di studio all'estero, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli studenti e gli istituti di istruzione;

3.  invita gli Stati membri ad avviare un processo di cooperazione a livello dell'istruzione e della formazione secondaria generale, volto a instaurare il necessario livello di fiducia tra i diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri;

4.  ricorda l'importanza e il potenziale delle fonti di finanziamento dell'UE e del programma Erasmus+, in particolare per promuovere la mobilità a tutti i livelli dell'istruzione e creare università europee e master congiunti;

5.  ricorda a tal fine l'importanza di garantire l'inclusività dei programmi di mobilità dell'UE, in particolare garantendo la partecipazione delle persone con disabilità e delle persone provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati;

6.  invita gli Stati membri a facilitare l'integrazione nel contesto educativo degli studenti, dei rifugiati e dei migranti arrivati di recente, garantendo che il riconoscimento iniziale dei loro diplomi o dei risultati dei periodi di studio all'estero da parte di uno Stato membro dell'UE non comporti oneri amministrativi eccessivi;

7.  invita gli Stati membri a istituire meccanismi per facilitare il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi e dei risultati dei periodi di studio all'estero entro il 2025, in linea con gli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione e sulla base dei quadri esistenti, in particolare il Quadro delle competenze chiave dell'UE; sottolinea altresì a tale riguardo l'importanza dei legami reciproci e della complementarità tra lo spazio europeo dell'istruzione e lo spazio europeo dell'istruzione superiore;

8.  prende atto dell'esempio positivo dato dalla licenza liceale europea per quanto riguarda la cooperazione tra gli Stati membri ai fini del riconoscimento delle qualifiche dell'istruzione secondaria superiore; raccomanda tuttavia che gli Stati membri eliminino ogni ostacolo ingiustificato a un riconoscimento rapido e trasparente dei voti delle scuole europee ai fini dell'accesso all'istruzione superiore;

9.  raccomanda che gli Stati membri garantiscano, ai fini di un riconoscimento reciproco automatico dei diplomi e di un accesso equo agli istituti di istruzione superiore, che tutti gli studenti europei abbiano il diritto di accedere all'istruzione secondaria superiore alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in questione, beneficiando del diritto di essere inseriti in una classe corrispondente alla loro età e di livello equivalente alla classe nel loro paese d'origine, indipendentemente dal loro livello di conoscenze linguistiche;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=IT


Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire!
PDF 150kWORD 59k
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire! (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'8 novembre 2017, dal titolo "Verso l'uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d'azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE" (COM(2017)0652),

–  vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi(1),

–  vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada(2),

–  visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la 21ª conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC e l'11ª conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione), avanzata dalla Commissione (COM(2017)0676),

–  visti il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas e altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF) e gli emendamenti proposti affinché tale codice sia reso obbligatorio ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), risolvendo così i problemi che l'utilizzo di combustibili alternativi pone a livello di regolamentazione nel settore del trasporto marittimo e minimizzando il rischio per le navi, per il loro equipaggio e per l'ambiente, e vista la natura dei combustibili interessati,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0297/2018),

A.  considerando che la mobilità è un'esigenza fondamentale, che costituisce la spina dorsale delle nostre società ed economie e che dovrebbe essere pulita, sostenibile, affidabile, economicamente accessibile e sicura in tutti i suoi aspetti; che, in tale contesto, le tecnologie pulite offrono enormi opportunità e benefici per la società, con effetti significativi sulla salute e sull'ambiente, l'industria automobilistica, i fornitori di energia, le aziende di servizi pubblici e i gestori delle reti;

B.  considerando che gli Stati membri hanno adottato i rispettivi quadri strategici nazionali (QSN), valutati dalla Commissione nella sua recente comunicazione COM(2017)0652, nella quale ha osservato che gli obiettivi relativi alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e la realizzazione delle stesse variano da uno Stato membro all'altro, visto che solo otto Stati membri su 25 soddisfano pienamente i requisiti dei QSN stabiliti dalla direttiva 2014/94/UE(3) e che due Stati membri non hanno presentato il proprio QSN entro il 16 novembre 2016 come previsto dall'articolo 3 della direttiva 2014/94/UE;

C.  considerando che la decarbonizzazione dei trasporti migliorerà la qualità dell'aria e rafforzerà la sicurezza e l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa rispetto all'energia e ai combustibili fossili importati e richiederà pertanto un cambiamento rapido e sostanziale del tipo di energia, di combustibili e di sistemi di propulsione utilizzati nonché un aumento dell'efficienza energetica, utilizzando le tecnologie più efficienti e avanzate, compiendo la transizione verso il trasporto multimodale e modificando i comportamenti sotto il profilo della mobilità;

D.  considerando che i trasporti sono l'unico tra i settori economici principali dell'Unione europea in cui si registra un aumento delle emissioni di gas a effetto serra dal 1990; che il settore genera il 23 % delle emissioni di CO2 e che tale quota è tuttora in crescita; che il trasporto su strada è responsabile del consumo di quasi il 75 % di tutta l'energia utilizzata nel settore dei trasporti e produce quasi il 73 % delle sue emissioni di gas a effetto serra; che vi è un aumento costante del traffico connesso alla crescita dei movimenti e dei volumi delle merci trasportate nell'UE e all'aumento della mobilità delle persone; che tale aumento, previsto per il 2030, avrà conseguenze sui cambiamenti climatici, sulla qualità dell'aria e sul consumo energetico e avrà un impatto anche sulle infrastrutture; che la decarbonizzazione del trasporto su strada attraverso l'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili richiederà un approccio flessibile, il che significa che combustibili alternativi diversi potrebbero essere necessari per diversi segmenti di veicoli;

E.  considerando che il trasporto marittimo rappresenta oltre l'80 % del commercio mondiale in volume ed è responsabile del 3 % delle emissioni globali di gas a effetto serra, contribuendo all'inquinamento atmosferico vicino alle zone costiere e ai porti; che l'adozione graduale di combustibili alternativi da parte del settore dei trasporti marittimi, visto il suo significativo contributo al mercato mondiale dei trasporti, avrebbe effetti notevolmente positivi sull'ambiente;

F.  considerando che, per contenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto dei 2 °C, perseguendo nel contempo l'obiettivo di limitarlo a 1,5 °C, come sancito dall'accordo di Parigi, il trasporto su strada deve essere completamente decarbonizzato, azzerandone le emissioni nette al più tardi entro il 2050; che la transizione ai combustibili alternativi può fornire un contributo verso il raggiungimento di tale obiettivo, sebbene i combustibili convenzionali continueranno a essere necessari nel prossimo futuro, fino a quando il fabbisogno totale non potrà essere interamente coperto dai carburanti alternativi;

G.  considerando che il passaggio all'utilizzo di combustibili e sistemi di propulsione alternativi e sostenibili, in un'ottica che tenga conto dell'intero ciclo di vita del veicolo, rappresenta il modo migliore per decarbonizzare il parco veicoli esistente e futuro; che l'effetto generale sarà ancora più marcato se associato a una maggiore efficienza dei veicoli, a un più ampio uso dei trasporti pubblici e delle biciclette, allo sviluppo di una mobilità condivisa e a miglioramenti dell'efficienza complessiva dei sistemi di trasporto attraverso i sistemi C-ITS e le tecnologie di automazione e digitalizzazione; che la pianificazione urbana e territoriale può favorire e integrare gli sforzi tecnologici e sostenere la diffusione di infrastrutture di ricarica e di rifornimento; che la promozione dei combustibili alternativi può fornire un contributo importante al miglioramento della qualità dell'aria nelle città;

H.  considerando che gli svantaggi in termini di prezzo dei veicoli alimentati a combustibili alternativi rispetto ai veicoli convenzionali dotati di motore a combustione interna, congiuntamente alla mancanza di diffusione delle infrastrutture di rifornimento e di ricarica, rappresentano ancora uno dei principali ostacoli nelle decisioni di acquisto dei clienti; che, in tale contesto, gli incentivi per gli acquirenti, le esenzioni fiscali e le agevolazioni non fiscali hanno dimostrato di accelerare la diffusione sul mercato e dovrebbero rispecchiare le prestazioni dei diversi combustibili alternativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti;

I.  considerando che la transizione verso i combustibili e sistemi di propulsione alternativi rappresenta un'opportunità per l'industria europea di riaffermare il suo ruolo guida in campo tecnologico nonché un incentivo alla ricerca; che tale transizione è fondamentale per poter competere a livello internazionale in termini di conoscenze, tecnologia e quota di mercato;

J.  considerando che la rifusione del regolamento sugli standard di emissione delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi fisserà auspicabilmente obiettivi di riduzione ambiziosi e incentiverà i veicoli a basse e a zero emissioni dallo scarico, mantenendo al contempo un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico e aprendo così la via a un parco veicoli europeo decarbonizzato, che richiederà la realizzazione di una rete infrastrutturale adeguata per i combustibili alternativi; che la revisione della direttiva sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada integra la direttiva sui combustibili alternativi garantendo la domanda per i fornitori e incrementando la diffusione di veicoli puliti;

K.  considerando che il 94 % del settore europeo dei trasporti dipende dal petrolio, il 90 % del quale deve essere importato, anche da alcuni paesi politicamente instabili;

L.  considerando che a norma della direttiva 2014/94/UE i combustibili alternativi comprendono ancora combustibili di origine fossile, contravvenendo così all'obiettivo della decarbonizzazione e del progressivo abbandono dei combustibili fossili; che si dovrebbe dare priorità alle soluzioni a basse e a zero emissioni dallo scarico durante l'intero ciclo di vita dei veicoli; che, per i veicoli pesanti e nel settore del trasporto marittimo, il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC) possono tuttavia contribuire, a breve e medio termine, a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nei pressi dei porti e lungo le coste;

M.  considerando che i settori dell'energia e dei trasporti devono essere più integrati tra loro, in modo da consentire una profonda decarbonizzazione della mobilità; che vettori energetici come l'energia elettrica e l'idrogeno consentono una mobilità a zero emissioni, integrando nel contempo fonti energetiche rinnovabili; che la progressiva transizione del settore energetico verso l'uso esclusivo di risorse rinnovabili rende necessario lo stoccaggio dell'energia in eccesso nei periodi in cui la domanda è scarsa; che i veicoli elettrici ad accumulatore e i veicoli elettrici con pila a combustibile possono contribuire a tale obiettivo; che i vettori energetici a basse emissioni rappresenteranno una fase intermedia nella transizione verso una mobilità a zero emissioni; che la neutralità tecnologica deve pertanto essere il presupposto di base per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi;

N.  considerando che le batterie agli ioni di litio, una componente chiave delle batterie dei veicoli elettrici, sono prodotte quasi esclusivamente fuori dall'Unione europea, principalmente in Asia;

O.  considerando che ai fini dell'elettromobilità sono essenziali reti elettriche intelligenti e solide, una migliore integrazione delle reti elettriche e del gas attraverso l'uso dell'energia elettrica per la produzione di gas, la possibilità per i fornitori di servizi di ricarica e per i punti di ricarica privati di accedere alla rete nonché la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno; che la ricarica intelligente e controllata dei veicoli elettrici ad accumulatore e dei veicoli elettrici con pila a combustibile può contribuire all'equilibrio delle reti, ma che mancano ancora quadri normativi, fiscali e tecnici;

P.  considerando che le reti transeuropee di trasporto (TEN-T) rappresentano le reti di trasporto principali dell'Unione europea; che concentrarsi sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e perseguire l'obiettivo stabilito dalla comunicazione di una copertura completa dei corridoi della rete centrale TEN-T con punti di ricarica entro il 2025 dovrebbero rappresentare una priorità fondamentale; che tale obiettivo dovrebbe essere ulteriormente integrato dalla diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi sia sulla rete globale TEN-T sia nelle zone urbani, rurali e scarsamente popolate, tenendo in considerazione i vincoli strutturali ed economici, al fine di conseguire una copertura equilibrata;

1.  accoglie con favore la citata comunicazione della Commissione sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; sottolinea la necessità di aumentare il coordinamento e la cooperazione al livello dell'UE al fine di garantire la decarbonizzazione del settore dei trasporti entro il 2050 e sottolinea le opportunità per l'industria, la tecnologia e l'occupazione offerte della diffusione dei combustibili alternativi e dell'infrastruttura corrispondente;

Aumentare gli sforzi

2.  invita tuttavia la Commissione a portare avanti una revisione della direttiva 2014/94/UE, pur mantenendo l'attuale definizione di combustibili alternativi elencati all'articolo 2, e a concentrarsi sulla sua corretta attuazione, tenendo conto del fatto che a oggi solo 8 Stati membri su 25 l'hanno attuata pienamente, onde colmare le lacune nelle infrastrutture per i combustibili alternativi in tutta l'Unione europea; sottolinea la necessità di aumentare la diffusione di combustibili alternativi e di creare un ambiente stabile per gli investimenti;

3.  osserva che la valutazione dei piani quadro nazionali condotta dalla Commissione rivela l'esistenza di diversi livelli di impegno, ambizione e risorse disponibili tra gli Stati membri e che la diffusione dei combustibili alternativi non è completa né distribuita equamente; chiede pertanto alla Commissione di valutare in modo approfondito i progetti dei piani quadro nazionali e i livelli di ambizione, di suggerire ulteriori misure, se necessario, e di sostenere gli Stati membri con esempi di migliori prassi; invita la Commissione a sostituire il sistema dei piani quadro nazionali con strumenti più efficienti, tra cui obiettivi concreti, vincolanti ed applicabili, al fine di formulare criteri di sostenibilità; suggerisce che la Commissione tenga conto dell'utilizzazione prevista e realizzata dei veicoli a carburante alternativo e del loro progresso tecnologico, garantisca agli Stati membri flessibilità nella definizione delle modalità di conseguimento degli obiettivi e persegua l'obiettivo di creare una rete infrastrutturale transeuropea per tutti i combustibili alternativi che sia accessibile, compatibile e interoperabile;

4.  invita a tenere conto delle previsioni relative all'aumento degli spostamenti e dei volumi trasportati da qui al 2030, così che le nuove infrastrutture siano di dimensioni adeguate e abbiano dotazioni appropriate; sottolinea l'importanza dei progressi tecnologici in corso e di quelli annunciati nei settori delle batterie, dell'idrogeno o ancora dello stoccaggio dell'energia, e sottolinea la necessità di tener conto di tali progressi nelle scelte strategiche future; sottolinea che anche le nuove infrastrutture devono essere adattate ai cambiamenti che hanno interessato i volumi e le tecnologie; sottolinea, ad esempio, che un aumento sostanziale del numero di veicoli elettrici, unitamente a un incremento dell'autonomia di tali veicoli fino a 400 km, avrà un impatto sulla densità di sviluppo della rete dei punti di ricarica e sul tipo di ricarica necessaria;

5.  suggerisce che venga effettuata una valutazione annuale dello stato di attuazione della direttiva negli Stati membri e che il suo campo di applicazione venga ampliato, contemplando oltre alla realizzazione dell'infrastruttura lungo la rete TEN-T centrale anche la rete TEN-T globale, i nodi urbani e regionali e le zone che e raggiungono il livello "alto" dell'indice europeo di qualità dell'aria per oltre 35 giorni nell'arco di un anno e con una densità demografica di sei volte superiore alla densità media dell'UE, al fine di conseguire una copertura geograficamente ampia e includere l'infrastruttura per i parchi veicoli pubblici; invita la Commissione ad ampliare in tal senso il campo di applicazione del meccanismo per collegare l'Europa e a incrementarne il finanziamento;

6.  è favorevole a strade elettrificate che consentano la ricarica dei veicoli elettrici in marcia; chiede un maggiore sviluppo di tali infrastrutture almeno lungo la rete centrale e globale TEN-T; ritiene che le strade elettrificate potrebbero costituire una soluzione atta a consentire la riduzione delle dimensioni delle batterie e, di conseguenza, il calo dei prezzi dei nuovi veicoli;

7.  invita la Commissione a determinare una parità di condizioni tra i diversi combustibili alternativi, assicurando la neutralità tecnologica, soprattutto nella promozione dell'infrastruttura di distribuzione, rendendo obbligatoria l'infrastruttura per l'idrogeno con requisiti di realizzazione pari a quelli previsti per il gas naturale compresso ma adattati in funzione del rispettivo contributo alla decarbonizzazione;

8.  sottolinea l'importanza di una pianificazione urbana sostenibile, con la transizione dall'utilizzo privato all'utilizzo condiviso e pubblico dei mezzi di trasporto, e invita la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi in particolar modo sullo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi per i servizi di trasporto collettivi e pubblici come autobus, tram, treni, auto usate in condivisione, taxi, minibus nonché per biciclette, scooter e motociclette; incoraggia la diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi nelle aree urbane e suburbane, privilegiando quelle in cui la qualità dell'aria è scarsa;

9.  incoraggia le autorità locali e regionali che aderiscono al Patto dei sindaci per il clima e l'energia a sforzarsi di includere nei rispettivi piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) misure concrete volte, in particolare, alla costruzione o al completamento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici;

10.  invita la Commissione a integrare gli obiettivi climatici della direttiva 2014/94/UE con ulteriori misure per un'aria pulita a seguito del vaglio dell'adeguatezza delle direttive dell'UE relative alla qualità dell'aria ambiente 2004/107/CE(4) e 2008/50/CE(5);

11.  ribadisce l'importanza di acquisire nell'ambito degli appalti pubblici veicoli pubblici sostenibili ad alimentazione alternativa per dare impulso alla domanda di combustibili alternativi e infrastrutture per combustibili alternativi;

12.  promuove la fornitura di energia elettrica pulita negli aeroporti (da utilizzare per gli aerei in stazionamento e per le apparecchiature mobili negli aeroporti) al fine di ridurre il consumo di cherosene, migliorare la qualità dell'aria, ridurre l'impatto del cambiamento climatico e l'inquinamento acustico;

Fondo per la mobilità pulita: finanziare le infrastrutture per i combustibili alternativi

13.  si compiace dello sforzo della Commissione di fornire altri 800 milioni di EUR quale finanziamento di avviamento per sostenere la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi; dubita, tuttavia, che l'effetto leva sarà sufficiente, data la necessità prevista di 5,2 miliardi di EUR fino al 2020 e di altri 16-22 miliardi di EUR di investimenti complessivi fino al 2025(6); esorta la Commissione ad aumentare i finanziamenti iniziali, a sostenere non solo la realizzazione ma anche il funzionamento di tale infrastruttura durante la fase, non redditizia, di diffusione sul mercato e a concentrarsi sulle esigenze degli operatori dei trasporti pubblici, anche per quanto riguarda le infrastrutture di sostegno, come le officine di manutenzione; sottolinea che sono necessari ulteriori investimenti sia pubblici che, in particolare, privati;

14.  suggerisce che l'investimento necessario stimato di 25 miliardi di EUR fino al 2025 potrebbe essere cofinanziato e che l'Unione europea vi contribuisca per il 10 %, mentre al restante 90 % provvederà il settore, in particolare i costruttori, i fornitori, i produttori di energia e combustibili e altre parti interessate; sottolinea che i progetti di infrastrutture per i combustibili alternativi dovrebbero avere accesso alle sovvenzioni e ai prestiti forniti dal Meccanismo per collegare l'Europa, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Servizio degli strumenti di politica estera della Commissione europea, garantendo nel contempo che non vi siano mai distorsioni del mercato; chiede che le risorse finanziarie del fondo siano assegnate in base ai criteri della sostenibilità, della fattibilità, della neutralità tecnologica, degli obiettivi in materia di clima, del valore aggiunto europeo, del conseguimento degli obiettivi di realizzazione e della politica di coesione; chiede che l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), che già si occupa di vigilare sul Meccanismo per collegare l'Europa, divenga l'agenzia responsabile del fondo;

15.  ritiene che i Fondi strutturali e di investimento europei 2 (fondi SIE 2) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC), Invest UE e Orizzonte Europa siano strumenti adeguati a sostegno della realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e degli investimenti continui nella ricerca e nell'innovazione al fine di conseguire un livello di accoppiamento migliore, ad esempio i trasporti e l'energia;

16.  invita la Commissione a presentare una revisione della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) relativa all'etichettatura delle autovetture; ritiene che tale revisione dovrebbe mirare a un miglioramento sostanziale delle informazioni fornite ai consumatori concernenti il consumo di combustibile, le emissioni di CO2 e le emissioni contaminanti e consentire un confronto dell'efficienza e delle emissioni tra le tecnologie tradizionali e le tecnologie che utilizzano combustibili alternativi per il trasporto in condizioni di guida reali;

17.  invita la Commissione a elaborare un regolamento sull'uso, anche all'estero, delle infrastrutture per i combustibili alternativi pubblicamente accessibili, almeno lungo la rete TEN-T;

18.  osserva che la tassazione ha un impatto considerevole sulla competitività dei prezzi dei combustibili alternativi. invita, pertanto, gli Stati membri a riesaminare i propri quadri per la tassazione dell'energia onde favorire e incentivare la diffusione dei combustibili alternativi a basse emissioni di carbonio o ad emissioni zero ed eliminare le attuali disparità nelle tassazioni sull'energia tra le diverse modalità di trasporto, ad esempio l'energia elettrica utilizzata per la fornitura in banchina per le navi e l'energia utilizzata per produrre i combustibili alternativi, compreso il gas prodotto dall'energia elettrica quale forma di stoccaggio delle energie rinnovabili intermittenti;

19.  invita la Commissione a sostenere la decarbonizzazione del settore marittimo e del trasporto marittimo puntando in particolare su innovazione, digitalizzazione e adeguamento di porti e navi; invita la Commissione, gli Stati membri e le loro regioni a istituire un progetto comune di "corridoi blu di GNL per le isole", in particolare per le regioni ultraperiferiche; sottolinea che l'approvvigionamento di energia in banchina, sia nei porti interni che nei porti marittimi, può contribuire in misura sostanziale a ridurre le emissioni acustiche, le emissioni di CO2 e di altri inquinanti, migliorando nel contempo la qualità dell'aria;

Combustibili alternativi: una politica industriale alternativa

20.  si rammarica dell'eccessiva lentezza dei progressi riguardanti la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e la disponibilità di veicoli ad alimentazione alternativa (soltanto 19 veicoli elettrici ad accumulatore e 25 veicoli elettrici ibridi ricaricabili nel 2017 rispetto a 417 modelli con motori a combustione interna) e invita i costruttori ad accrescere gli sforzi al riguardo; riconosce la necessità di politiche che incentivino l'utilizzo di veicoli a basse o zero emissioni dallo scarico e stimolino l'offerta di veicoli leggeri e pesanti alimentati con combustibili alternativi, ad esempio le ambiziose norme sulle emissioni per il 2025 e 2030 per i nuovi veicoli leggeri e pesanti, compresi incentivi significativi per i veicoli a basse e zero emissioni dallo scarico; riconosce nel contempo la necessità di maggiori investimenti pubblici e privati;

21.  sottolinea il collegamento tra la disponibilità di veicoli alimentati con combustibili alternativi, la diffusione delle infrastrutture per i combustibili alternativi e la domanda di tali tecnologie da parte dei consumatori; sottolinea, a tal proposito, che il passaggio a combustibili e sistemi di propulsione alternativi potrebbe aiutare l'industria ad essere competitiva a livello mondiale e a mantenere posti di lavoro di qualità in Europa, compensando le opportunità mancate di decarbonizzazione dell'industria automobilistica e la mancanza di investimenti nei trasporti sostenibili; sottolinea che l'aumento della diffusione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi ridurrà i costi di produzione e accelererà la riduzione del costo totale di proprietà;

22.  ricorda l'importanza di un mercato interno funzionante che garantisca un'agevole accessibilità delle stazioni di rifornimento, l'interoperabilità dei servizi di pagamento e le norme tecniche, la determinazione trasparente del prezzo del carburante e l'interoperabilità tra server e formati di dati; sottolinea l'importanza di informazioni tempestive, facilmente comprensibili, accurate, accessibili e trasparenti per i consumatori e l'accessibilità di tali informazioni tramite una piattaforma aperta di dati; invita a realizzare stazioni polienergetiche, così da evitare la creazione di diverse reti di distribuzione necessarie per ciascun tipo di alimentazione;

23.  rileva che la maggior parte delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici avrà luogo a casa o sul luogo di lavoro, integrate da operazioni di ricarica in luoghi pubblici o semi-pubblici, come supermercati, stazioni ferroviarie o aeroporti; sottolinea a questo proposito che è necessario accordare un'attenzione maggiore a soluzioni di ricarica intelligenti, deve essere garantita la stabilità della rete e deve essere consentito l'autoconsumo; sottolinea che ai fini dell'elettromobilità sulle lunghe distanze sono necessarie stazioni di ricarica veloci e ultraveloci lungo le autostrade, sistemi stradali principali e nodi di rete; sottolinea che l'accesso aperto ai punti di ricarica, l'interoperabilità delle tecnologie e dei pagamenti e la libera scelta dell'energia, comprese le energie rinnovabili, e i fornitori sono fattori fondamentali di un sistema funzionante;

24.  si compiace dell'iniziativa della Commissione a favore di un'Alleanza europea sostenibile per le batterie e sostiene con decisione la creazione di una produzione europea di elementi di batteria incentrata sulle tecnologie di prossima generazione; invita la Commissione a estendere l'iniziativa ad altri sistemi di propulsione, come ad esempio le pile a combustibile, affinché l'Europa mantenga la propria leadership tecnologica;

25.  invita la Commissione a valutare la fattibilità delle valutazioni del ciclo di vita di tutti i combustibili alternativi, le pile e le soluzioni del gruppo propulsore per decarbonizzare il settore dei trasporti in modo sostenibile e valutare le loro emissioni e l'impatto sulla domanda di acqua e di energia, sull'uso del suolo, sull'ambiente e sulle comunità;

o
o   o

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.
(3) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(4) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
(5) GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1
(6) COM(2017)0652.
(7) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.


Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il documento di riflessione della Commissione del 10 maggio 2017 sulla gestione della globalizzazione (COM(2017)0240),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2017 intitolata "Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione" (COM(2017)0492),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)0487), presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015, intitolata "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale"(3),

–  vista la relazione della Commissione, del 13 settembre 2017, sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti - Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

–  vista la relazione della Commissione, del 9 novembre 2017, sull'attuazione degli accordi di libero scambio, 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, (COM(2017)0654),

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

–  viste la risoluzione 26/9 del dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 2014 durante la sua 26ª sessione e, in particolare, la decisione ivi contenuta di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in relazione al rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nell'ambito del diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite sulle valutazioni di impatto sui diritti umani degli accordi commerciali e di investimento,

–  visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 13 settembre 2017 dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker,

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore(4),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea(5),

–  vista la sua posizione in prima lettura del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio(6),

–  vista la sua posizione in prima lettura del 4 ottobre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(7),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici(9),

–  visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il documento informale dei servizi della Commissione del 26 febbraio 2018 dal titolo "Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements" (Riscontri e via da seguire in relazione al miglioramento dell'attuazione e dell'esecuzione dei capitoli sullo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, dal titolo "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Situazione) (SWD(2015)0144),

–  vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, pubblicata il 31 maggio 2018,

–  vista l'Alleanza globale per un commercio libero da tortura lanciata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 settembre 2017,

–  visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 10 aprile 2017, "Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level" (Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE) (1/2017),

–  vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, che vieta la schiavitù e la servitù,

–  visto il documento programmatico del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e dell'OMC pubblicato il 10 aprile 2017 dal titolo "Making trade an engine of growth for all: the case for trade and for policies to facilitate adjustment" (Rendere il commercio un motore di crescita per tutti: in favore del commercio e delle politiche per favorire l'adeguamento),

–  visto il documento su una questione chiave dell'OCSE dal titolo "Making globalisation work: better lives for all" (Far funzionare bene la globalizzazione: una vita migliore per tutti)(10),

–  viste la convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali sottratti o esportati illegalmente,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN(2016)0029),

–  visto il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea, in vigore dal 25 aprile 2018(11),

–  visti gli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2010,

–  visti gli articoli 167, 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A8-0319/2018),

A.  considerando che la globalizzazione è un processo perpetuo che ha generato una nuova serie di sfide politiche, economiche e sociali dovute al rapido progresso tecnologico e che praticamente tutti i settori subiranno cambiamenti; che il quadro regolamentare e legislativo è in ritardo rispetto a questi sviluppi, il che rimette in discussione importanti conquiste sociali;

B.  considerando che la disparità di reddito permane a livelli storicamente elevati, ma che la percentuale della popolazione mondiale che vive in condizioni di povertà estrema è scesa dal 44 % nel 1980 al 10 % nel 2015; che il Parlamento concorda con la Commissione sul fatto che la globalizzazione rappresenta una sfida anche perché i suoi benefici sono distribuiti in maniera disomogenea tra le persone e le regioni e che, se non verranno attivamente adottate misure, essa rischia di combinare gli effetti dei progressi tecnologici e delle recenti crisi economiche, contribuendo a un'ulteriore crescita delle disparità e polarizzazione sociale;

C.  considerando che l'apertura commerciale mondiale e la globalizzazione hanno avuto effetti positivi, sollevando milioni di persone dalla povertà e come tali possono contribuire alla crescita economica, alla prosperità e alla competitività dei paesi; che la globalizzazione pone anche problemi e i suoi vantaggi sono ripartiti in modo disuguale tra le persone e le regioni; che la globalizzazione non deve avvenire a scapito dell'ambiente; che i cittadini dell'UE chiedono sempre più spesso che la politica commerciale dell'UE garantisca che le merci immesse sul mercato dell'Unione siano prodotte in condizioni dignitose e sostenibili e che, nel contesto mondiale in evoluzione, l'UE promuova un'agenda commerciale basata su valori;

D.  considerando che le politiche in materia di investimenti e "commercio equo e aperto" basate sui valori necessitano di una serie di misure di accompagnamento efficaci per aumentare al massimo i vantaggi e ridurre al minimo gli inconvenienti della liberalizzazione degli scambi per l'UE e per i cittadini e le economie dei paesi terzi; che la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite allo scopo di mettere fine alla povertà e compiere progressi sociali e ambientali dovrebbe divenire il parametro decisivo per valutare l'efficacia della politica e delle relazioni commerciali dell'Unione;

E.  considerando che il protezionismo costituisce una risposa semplicistica e debole ai problemi posti dalla globalizzazione; che le politiche protezionistiche, che non sono attuate conformemente alle norme dell'OMC, avranno un effetto domino su tutti, danneggiando gli importatori, gli esportatori e i consumatori; che relazioni commerciali eque ed etiche dovrebbero divenire la norma nel contesto delle relazioni economiche internazionali;

F.  considerando che i cambiamenti climatici provocati dall'attività umana avanzano a una velocità superiore alle previsioni più pessimistiche dell'IPCC, che la biodiversità si sta estinguendo e che l'inquinamento, in particolare quello legato allo sfruttamento degli idrocarburi, minaccia la sopravvivenza a medio termine degli ecosistemi, in particolare quelli marini;

G.  considerando che l'UE ha il diritto di adottare politiche in materia di scambi di servizi culturali e audiovisivi al fine di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e il patrimonio culturale, nonché di contribuire al conseguimento dell'obiettivo 4 di sviluppo sostenibile riguardante la qualità dell'istruzione; che tali altre disposizioni includono la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207 TFUE;

H.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;

I.  considerando che l'Europa presenta una ricca varietà di tradizioni e solide industrie culturali e creative, piccole e medie imprese, nonché diversi sistemi di finanziamento dei media e della cinematografia pubblici; che la promozione della diversità culturale, l'accesso alla cultura e il dialogo democratico devono continuare a fungere da principi guida, in linea con l'approccio dell'UE agli scambi internazionali;

J.  considerando che le industrie culturali e creative contribuiscono alla creazione di posti di lavoro dignitosi e alla prosperità economica e rappresentano circa il 2,6 % al PIL dell'Unione, con un tasso di crescita superiore al resto dell'economia e si sono rivelate uno dei settori più resilienti durante la crisi finanziaria; che lo sviluppo degli scambi di beni e servizi delle industrie culturali e creative costituirà un fattore determinante per la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Europa;

K.  considerando che il regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce norme rigorose in materia di trattamento dei dati personali, il che richiede un particolare livello di responsabilità da parte delle piattaforme e dei servizi di streaming nel quadro della regolamentazione del commercio internazionale;

L.  considerando che la gestione corretta della globalizzazione negli aspetti commerciali dei beni culturali implica il rigoroso rispetto di tutte le convenzioni internazionali sulla protezione del patrimonio culturale, in particolare delle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione UNESCO del 1970 e della convenzione UNIDROIT del 1995;

M.  considerando che il dialogo interculturale promuove il rispetto e la comprensione reciproci e incoraggia scambi sociali ed economici più equi, compreso il commercio, contribuendo a sviluppare pratiche che promuovono gli interessi di tutte le parti in modo più equilibrato e rispettoso e contrastano le pratiche sleali quali le clausole abusive e le condizionalità unilaterali imposte;

Gestione corretta della globalizzazione:

1.  accoglie con favore il documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione e l'accento posto sull'agevolazione dell'accesso agli effetti positivi della globalizzazione, sottolineando nel contempo la necessità di contrastare quelli negativi;

2.  sottolinea che il commercio internazionale non solo riveste un ruolo determinante ai fini dello sviluppo economico e della cooperazione tra paesi nel contesto dell'economia globalizzata, ma ha anche un influenza fondamentale sulla pace, la crescita socialmente ed ecologicamente sostenibile, l'occupazione, l'eliminazione della povertà e dell'insicurezza alimentare, i diritti umani e la lotta ai cambiamenti climatici; riconosce pertanto la crescente responsabilità dell'UE di contribuire a rispondere a tali sfide nelle sue relazioni commerciali ed esterne a livello mondiale;

3.  mette in risalto la necessità di rafforzare efficacemente il controllo del commercio dei prodotti a duplice uso e chiede, di conseguenza, che siano rispettati gli obblighi assunti dall'Unione nel quadro del trattato sul commercio delle armi;

Tracciare un bilancio

4.  osserva che, grazie alla globalizzazione, i paesi e le economie stanno diventando sempre più interconnessi; rileva che ciò ha portato all'emergere di catene di valore internazionali e sottolinea che tali catene ristrutturano la divisione internazionale del lavoro nonché l'interdipendenza dei paesi; ricorda che la loro natura estremamente complessa, la scarsa trasparenza e la dispersione delle responsabilità possono comportare un rischio più elevato di violazioni dei diritti umani e dei lavoratori, impunità di fatto per i reati ambientali nonché elusione e frode fiscali su vasta scala; ribadisce i benefici di una politica commerciale dell'UE basata su norme e valori comuni, anche in ambiti quali i diritti umani, le condizioni di lavoro e la tutela dell'ambiente;

5.  rileva che i vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti tra le regioni e all'interno delle società, in quanto alcune regioni e alcuni settori ne beneficiano in ampia misura, mentre altri risentono di cambiamenti strutturali e di una disoccupazione crescente; osserva che ciò, insieme a cambiamenti tecnologici come l'automazione e la digitalizzazione, è un motivo del crescente scetticismo o rifiuto della globalizzazione in parti della società; osserva che la crisi finanziaria ed economica ha intaccato la ripartizione del reddito e ha aggravato il problema della povertà; prende atto che nel 2014 la media del coefficiente di Gini relativo al reddito disponibile delle famiglie ha raggiunto il valore più alto registrato degli ultimi 30 anni, ma ha evidenziato una tendenza particolarmente negativa nei redditi modesti e medi; osserva che la classe media ha subito una contrazione in molti Stati membri dell'UE e che anche la sua quota del reddito complessivo è diminuita; ritiene che la compresenza di una classe media in declino, della paura dei cittadini di perdere la loro posizione sociale ed economica e dello scetticismo nei confronti della globalizzazione possa dar luogo al protezionismo come una risposta semplicistica a timori condivisi; osserva che in tale contesto né politiche nazionalistiche e protezionistiche, né politiche volte a mantenere lo status quo costituiscono una risposta adeguata;

6.  sottolinea che la prospettiva di un futuro sostenibile e prospero nel proprio paese favorisce la riduzione dei flussi migratori irregolari verso l'Europa e ne semplifica la gestione;

7.  rileva che laddove fallisce l'economia anche la democrazia ne risente; osserva che attualmente la democrazia è in declino quasi ovunque; sottolinea che i cittadini hanno ora più strumenti che mai, ma hanno la sensazione che la democrazia non promuova più i loro interessi; mette in risalto che tale tendenza fa sì che gli Stati autocratici e non democratici riescano a usare le nostre società come arma e a far leva sul malcontento popolare contro la globalizzazione;

8.  rileva che l'importanza economica della Cina e dei paesi del Sud-Est asiatico è in forte aumento; sottolinea l'aumento dei flussi commerciali e di investimento all'interno di tale regione; sottolinea che questa tendenza persisterà nel corso degli anni a venire; rileva che ciò comporterà una relativa perdita di importanza degli attuali centri economici globali dell'Europa e dell'America del Nord e nuove sfide per quanto riguarda la preservazione della politica commerciale internazionale basata su valori; sottolinea l'importanza di adattarsi a tali nuove sfide economiche; ribadisce pertanto la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema multilaterale basato su norme e valori; sottolinea che tali sviluppi possono compromettere gli interessi strategici europei;

9.  osserva che la globalizzazione ha permesso una più rapida e più ampia diffusione della tecnologia e dell'innovazione e che la tecnologia può essere un catalizzatore fondamentale del commercio; sottolinea che l'UE non ha ancora messo a punto una strategia per il commercio digitale o valutato i vantaggi che Internet e le tecnologie di registro digitale possono apportare al commercio internazionale;

10.  osserva che l'economia cinese sta crescendo in misura significativa e accresce la sua quota di mercato a scapito dell'Europa e dell'America del Nord; osserva che la strategia cinese per una nuova via della seta rappresenta un tentativo della Cina di diventare la nuova potenza economica dominante a livello mondiale; sottolinea che l'influenza della Cina, che non è solo economica, ma possiede dimensioni strategiche e di sicurezza, si sta allargando all'Europa stessa; considera la strategia "America First" un tentativo per far fronte alla recessione degli Stati Uniti e ritiene che rappresenti una forza distruttiva nei confronti dell'ordine economico mondiale basato su norme;

11.  sottolinea che l'asse transatlantico negli ultimi decenni è sempre stato il garante di un commercio mondiale libero e basato sui valori e potrà tornare a rivestire tale ruolo in futuro; rileva in tale contesto che un accordo transatlantico potrebbe generare nuovi stimoli;

12.  sottolinea che l'ordine economico multilaterale mondiale con al centro l'OMC stenta a integrare questi profondi cambiamenti, né i mutati interessi dei paesi negli accordi internazionali; osserva che il crescente protezionismo negli Stati Uniti e non solo, nonché la mancanza di considerazione delle esigenze e delle aspettative dei paesi in via di sviluppo nei trattati internazionali indeboliscono l'OMC; ritiene l'organo d'appello dell'OMC particolarmente importante per risolvere le controversie commerciali e manifesta profonda preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti stiano bloccando la nomina dei membri dell'organo, il che compromette il funzionamento dell'OMC; invita la Commissione a mostrare flessibilità per quando riguarda la riforma dell'organo d'appello dell'OMC, ma a insistere sul mantenimento di un meccanismo di risoluzione in due fasi; deplora la mancanza di integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nel programma del commercio mondiale e l'incapacità di tenerne conto adeguatamente; ritiene che occorra rispecchiare meglio le esigenze e le aspettative dei paesi in via di sviluppo nei trattati internazionali, come pure nel ciclo di Doha per lo sviluppo;

Politica europea

13.  osserva che l'UE è alle prese con la sfida di funzionare in maniera efficace in uno scenario economico mondiale mutato, il che significa che deve garantire la propria competitività pur preservando le sue norme in materia sociale e ambientale, accrescere la propria cooperazione con le economie in ascesa nel Sud-Est asiatico nonché in India, Cina e America Latina e far fronte al crescente protezionismo arbitrario degli Stati Uniti; rileva l'importanza di impegnarsi nella ristrutturazione dell'ordine economico mondiale e rispettare le esigenze dei paesi in via di sviluppo e delle persone economicamente e socialmente svantaggiate nei paesi sviluppati; sottolinea che l'obiettivo del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'attuazione dell'accordo di Parigi deve fungere da quadro globale per perseguire tale impegno e che la coerenza delle politiche per lo sviluppo è della massima importanza; sottolinea che le finanze pubbliche, gli aiuti pubblici allo sviluppo e la mobilitazione delle risorse nazionali sono strumenti necessari per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

14.  sottolinea l'importanza di adottare politiche di accompagnamento a sostegno degli effetti positivi e delle opportunità apportati dalla globalizzazione; pone in risalto la necessità di accordi di libero scambio strutturati e ben equilibrati; ribadisce il proprio sostegno alla politica commerciale della Commissione e alla promozione di strumenti e mezzi di politica commerciale tesi a regolamentare e affrontare le sfide della globalizzazione;

15.  ritiene che l'Unione europea disponga di un quadro di sostegno pertinente per sviluppare norme progressive in materia di commercio e investimenti e promuovere la cooperazione economica, la solidarietà tra i popoli e la lotta ai cambiamenti climatici; incoraggia l'Unione a sviluppare ulteriormente le sue iniziative volte a disciplinare meglio la globalizzazione attraverso misure di sostegno efficaci;

16.  ribadisce la difficoltà che incontrano gli Stati membri nell'affrontare da soli le sfide transnazionali come i flussi migratori, le crisi finanziarie, l'evasione fiscale, il terrorismo e i cambiamenti climatici; sottolinea la responsabilità comune e il ruolo delle regioni e delle città nella gestione della globalizzazione; osserva che l'efficacia delle azioni europee dipende dagli sforzi compiuti dagli Stati membri;

17.  sottolinea che le controversie tra l'UE e gli Stati Uniti comportano nuove sfide per l'UE, ma creano anche opportunità per cercare altri modi di gestire, plasmare e assumere responsabilità per la globalizzazione;

La risposta interna dell'Europa

18.  concorda con la Commissione che preservare la competitività internazionale, pur garantendo standard elevati in materia sociale e ambientale, costituisce un presupposto per una strategia europea efficace; accoglie con favore l'ulteriore rafforzamento del mercato interno dell'UE e il consolidamento dell'unione economica attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di protezione sociale, salari e tenore di vita; reputa essenziale tale armonizzazione in quanto un solido mercato interno dell'UE è una condizione essenziale per la riuscita delle strategie internazionali;

19.  sottolinea che, per essere competitivi a livello internazionale, è fondamentale riuscire a organizzare l'automazione e la digitalizzazione in modo responsabile sotto il profilo sociale e ambientale, garantendo nel contempo la protezione della vita privata dei cittadini europei; osserva che le nuove tecnologie, in particolare il blockchain, trasformeranno la natura del commercio internazionale; osserva l'importanza di conseguire gli obiettivi della nostra politica in materia di clima e che la transizione verso le energie rinnovabili deve avvenire il prima possibile; ritiene che l'UE debba urgentemente elaborare una strategia industriale effettiva ed efficace allo scopo di ridurre le vulnerabilità esterne, promuovendo nel contempo la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; ritiene che le opportunità e le sfide derivanti dalla globalizzazione, nonché le recenti misure adottate da taluni paesi terzi, dovrebbero essere affrontate mediante una politica commerciale dell'UE che favorisca un commercio libero e aperto con norme trasparenti e un sistema multilaterale solido in seno all'OMC;

20.  sottolinea che, conformemente all'articolo 12 TFUE – il quale sancisce che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione devono essere prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori – un capitolo dedicato alla protezione dei consumatori potrebbe contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione degli stessi mediante tutele giuridiche, ad esempio per quanto concerne il diritto di regolamentazione e il principio di precauzione, ma consentirebbe altresì di offrire vantaggi concreti ai consumatori, promuoverne la fiducia, anche in relazione ai servizi online, favorire un consumo sostenibile e integrare gli interessi dei consumatori nell'attuazione degli accordi commerciali nel loro complesso, contribuendo inoltre all'efficace applicazione del diritto dei consumatori, anche in situazioni transfrontaliere;

21.  evidenzia che occorre garantire condizioni più eque per le PMI; invita la Commissione a definire una strategia commerciale dell'UE per le PMI al fine di integrarle nelle catene di valore internazionali e superare gli ostacoli specifici del commercio, quali le barriere non tariffarie; sottolinea che l'accesso alle informazioni è uno dei principali ostacoli alla partecipazione delle PMI al mercato, il che si traduce nella necessità di aumentare la trasparenza e il sostegno; chiede alla Commissione, in tale contesto, di sviluppare strumenti volti a facilitare la gestione delle norme in materia di origine e l'utilizzo delle preferenze per le PMI; mette in risalto le grandi potenzialità delle preferenze non utilizzate e chiede alla Commissione di stabilire obiettivi ambiziosi per accrescere i tassi di utilizzo; pone in evidenza l'importanza delle PMI ai fini del conseguimento degli OSS; chiede che gli accordi commerciali includano capitoli dedicati alle esigenze e agli interessi delle PMI, segnatamente per quanto riguarda la facilitazione dell'accesso al mercato;

22.  osserva che sono necessari strumenti di difesa commerciale efficaci; si compiace della recente riforma di tali strumenti, che devono essere attuati in modo efficace e proporzionato al fine di proteggere industrie e posti di lavoro da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni sleali; afferma che gli strumenti di difesa commerciale non dovrebbero essere utilizzati a fini protezionistici; sostiene le misure attuate della Commissione a seguito dell'imposizione di dazi sull'acciaio e l'alluminio da parte degli Stati Uniti; sottolinea che è necessario istituire quanto prima norme sul controllo degli investimenti in modo da evitare gli investimenti esteri basati unicamente sulla politica industriale e che mirano ad acquisire le tecnologie europee; rammenta la necessità di un solido strumento per gli appalti internazionali; accoglie con favore le misure audaci adottate per integrare la dimensione del dumping sociale e ambientale in tali strumenti e invita la Commissione a continuare a sviluppare metodi sicuri per tenere pienamente conto di tali dimensioni, anche per quanto concerne le norme sociali e ambientali applicabili nei paesi esportatori;

23.  osserva che, in risposta alla perdita di posti di lavoro indotta dalla globalizzazione, gli Stati membri devono rafforzare le loro politiche in materia di mercato del lavoro e le opportunità di formazione da loro offerte; rileva tuttavia che è necessaria una riforma del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) al fine di rispondere alle nuove sfide della globalizzazione, in particolare una riforma dei criteri di ammissibilità al sostegno; sottolinea che il FEG deve divenire uno strumento più proattivo, volto a preparare i lavoratori e le imprese a contrastare gli effetti negativi della globalizzazione; osserva che le piccole imprese devono avere accesso ai finanziamenti del FEG; evidenzia che l'ambito di applicazione del FEG dovrebbero essere ampliato al fine di includere altri adeguamenti indotti dalle politiche e che occorre prevedere un bilancio adeguato nonché un opportuno meccanismo di monitoraggio e valutazione;

24.  riconosce che la Commissione ha adottato misure efficaci per accrescere la trasparenza nell'ambito degli accordi di libero scambio (ALS); invita la Commissione a rispondere allo scetticismo nei confronti della globalizzazione rafforzando ulteriormente la trasparenza degli accordi commerciali, migliorando il monitoraggio delle norme e della legislazione dell'UE e incrementando la partecipazione dei cittadini; esorta la Commissione a condurre i negoziati in piena trasparenza, attraverso un dialogo costante con il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, le parti sociali e la società civile; invita il Consiglio a informare e coinvolgere i parlamenti nazionali e la società civile prima dell'approvazione del mandato negoziale e durante i negoziati; si rammarica che il Consiglio abbia deciso, nelle sue conclusioni del 22 maggio 2018, di mantenere lo status quo decidendo di pubblicare le direttive di negoziato degli ALS dell'UE in base a una valutazione caso per caso; invita il Consiglio a rendere pubblici tutti i mandati negoziali;

25.  sottolinea la necessità di potenziare la governance e le norme a livello globale al fine di trarre migliori vantaggi dalla globalizzazione; evidenzia l'importanza di politiche interne favorevoli che rafforzino la competitività e la resilienza dell'UE;

26.  ricorda che i prodotti agroalimentari dell'UE rispettano gli standard più elevati al mondo; chiede alla Commissione di garantire che i prodotti agricoli importati soddisfino le norme dell'Unione e di rafforzare i controlli sulle importazioni agroalimentari nel luogo di origine e al loro arrivo nell'UE;

27.  ricorda l'importanza di un'attuazione efficace degli accordi commerciali conclusi al fine di garantire che i nostri agricoltori possano beneficiare appieno delle opportunità di esportazione offerte da tali accordi, come l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA);

28.  sottolinea la necessità di sviluppare nuove norme e regolamenti commerciali a livello mondiale per regolamentare e armonizzare gli standard produttivi, sociali e ambientali nel settore agroalimentare;

29.  accoglie con favore l'accordo commerciale dell'UE con il Giappone, il quarto principale mercato di esportazione agricola dell'Unione, che offrirà buone opportunità di esportazione per molti prodotti agricoli dell'UE, quali i prodotti lattiero-caseari;

30.  sottolinea l'importanza, in primo luogo, dell'inserimento di clausole di salvaguardia bilaterali efficaci e prontamente disponibili che consentano la sospensione temporanea delle preferenze nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni causi o rischi di causare gravi danni a settori sensibili e, in secondo luogo, della revisione dei meccanismi multilaterali di salvaguardia esistenti nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM)(12), che dovrebbero svolgere un ruolo di prevenzione nei confronti dei settori sensibili sulla base di soglie di volume di riferimento e di prezzo che consentano l'attivazione automatica e sospensiva dei meccanismi di salvaguardia al raggiungimento di tali soglie;

31.  sottolinea l'importanza strategica, per l'UE, di mantenere un livello elevato di autosufficienza alimentare; ritiene che la globalizzazione del commercio non debba mettere a repentaglio la sostenibilità dei produttori agroalimentari dell'UE, dato che sul lungo termine ciò potrebbe causare una dipendenza esterna simile a quella esistente nel settore energetico;

32.  osserva che il documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione è il primo documento di questo tipo in cui si asserisce l'importanza di rafforzare le norme in materia di benessere degli animali attraverso l'agenda dell'UE sul commercio e gli investimenti; si compiace della volontà manifestata dalla Commissione di lavorare a una governance mondiale rafforzata nel settore; invita la Commissione a includere esplicitamente il benessere degli animali nella sua prossima strategia di politica commerciale e a utilizzare le clausole di revisione contenute negli ALS vigenti per migliorare ulteriormente le disposizioni in materia di benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che le preferenze commerciali siano subordinate al rispetto delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali, assicurando condizioni più eque e dando ascolto agli auspici della maggior parte dei cittadini dell'Unione; invita la Commissione a riconoscere che un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali potrebbe svolgere un ruolo importante ai fini del conseguimento di diversi OSS, in particolare nell'ambito della salute - in relazione alla resistenza antimicrobica - e dei cambiamenti climatici;

33.  sottolinea che la cultura e l'istruzione, compreso l'apprendimento permanente, sono beni comuni, che l'accesso alla cultura e all'istruzione sono diritti umani e che la cultura e l'istruzione non possono pertanto essere equiparate a un bene o a un servizio discrezionale né essere gestite come tali, ma vanno considerate come beni da preservare e da migliorare costantemente; chiede, pertanto, che l'esclusione dei servizi a contenuto culturale, audiovisivo ed educativo, compresi quelli online, sia espressamente sancita negli accordi stipulati tra l'Unione e i paesi terzi, quale il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti;

34.  insiste, pertanto, sul ruolo fondamentale svolto dalla convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali nei trattati commerciali internazionali, che devono tenere conto e rispettare le disposizioni pertinenti di tale convenzione;

35.  ritiene essenziale equilibrare i negoziati commerciali concernenti i diritti d'autore onde garantire che non si basino sul minimo comune denominatore ma mirino ad assicurare le migliori norme possibili per proteggere il patrimonio culturale, promuovere la diversità culturale e garantire un reddito a coloro che operano nel settore della cultura e dei media; è dell'avviso che tali negoziati debbano promuovere e accrescere la creatività, la diffusione delle conoscenze e dei contenuti e i diritti degli utenti nell'era digitale, nonché creare un ambiente commerciale aperto e basato su norme, il che è essenziale per far prosperare le industrie creative dell'UE;

36.  ribadisce il suo invito all'UE a esercitare il diritto di adottare o mantenere nei negoziati commerciali con paesi terzi qualsivoglia misura (segnatamente di natura normativa e/o finanziaria), tra cui una clausola generale giuridicamente vincolante a riguardo della protezione e della promozione della cultura e della diversità linguistica, del patrimonio culturale, della libertà di espressione, del pluralismo e della libertà dei media, a prescindere dalla tecnologia o dalla piattaforma di distribuzione utilizzate;

37.  riconosce che la protezione dei dati è un diritto fondamentale nell'Unione europea; invita a garantire elevati standard di protezione dei dati negli accordi commerciali attraverso la cosiddetta decisione di adeguatezza reciproca tra l'Unione e i paesi terzi;

38.  sottolinea l'importanza di promuovere ulteriormente i regimi dell'UE in materia di indicazioni geografiche e specialità tradizionali e di continuare a concludere accordi bilaterali al riguardo con paesi terzi;

39.  si compiace del recente mandato conferito dal Consiglio alla Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, una convenzione che istituisca un tribunale multilaterale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (MIC), al fine di colmare le lacune del sistema attuale di composizione delle controversie tra investitore e Stato; osserva che il MIC fungerà da organismo permanente per risolvere le controversie in materia di investimenti e rappresenterà un sistema più trasparente, coerente ed equo, che si rivelerà estremamente vantaggioso per gli investitori; si compiace altresì, in tale contesto, che il Consiglio abbia inoltre deciso di rendere pubbliche le direttive di negoziato, come da tempo richiesto dal Parlamento nel suo tentativo di promuovere una maggiore trasparenza nell'ambito dei negoziati internazionali;

La risposta esterna dell'Europa

40.  invita la Commissione ad adottare gli OSS e l'agenda di Parigi quali principi guida della politica commerciale dell'UE; osserva che le riforme menzionate nella strategia "Commercio per tutti" non sono sufficienti per conseguire tale scopo; invita la Commissione a considerare la sostenibilità come un principio generale di tutti gli accordi commerciali, in particolare prevedendo obblighi in materia di sostenibilità in ciascun capitolo, e a includere un capitolo specifico che contribuisca a sostenere e promuovere le convenzioni internazionali sui diritti umani, sociali e dei lavoratori nonché gli accordi multilaterali in materia di ambiente; osserva che l'applicazione di tali disposizioni vincolanti ed esecutive deve essere adeguatamente monitorata al fine di avviare procedure di consultazione dei governi e attivare, ove necessario, gli specifici meccanismi di risoluzione delle controverse stabiliti nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; invita il Consiglio e la Commissione a essere più ambiziosi in fase di negoziazione con i paesi partner industrializzati per quanto riguarda le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) cui fare riferimento negli accordi;

41.  invita la Commissione a includere negli ALS capitoli consolidati e esaustivi in materia di sviluppo al fine di sostenere il commercio internazionale; accoglie con favore il piano della Commissione, articolato in 15 punti, per rendere più efficaci i capitoli dell'UE in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

42.  prende atto dell'importanza di una politica commerciale equilibrata e progressiva per far fronte alle sfide della globalizzazione attraverso ALS equilibrati già stipulati o ancora in fase di negoziazione, ad esempio con Canada, Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Vietnam e Messico;

43.  chiede alla Commissione di perseguire una politica commerciale ambiziosa e di mantenere un contesto aperto agli investimenti; aggiunge che gli accordi conclusi e firmati dovrebbero essere tempestivamente ratificati, al fine di onorare gli impegni assunti nei confronti dei nostri partner;

44.  invita la Commissione a includere norme relative al commercio digitale negli ALS dell'UE, anche in relazione ai flussi transfrontalieri di dati, in modo da dimostrare che gli scambi di beni e servizi digitali possono apportare vantaggi effettivi alle imprese e ai consumatori;

45.  si congratula con la Commissione per la sua decisione di istituire il nuovo premio "Città dell'UE per il commercio equo ed etico";

46.  invita la Commissione a valutare in che modo le tecnologie di registro distribuito e la tecnologia blockchain (catena di blocchi) possano essere utilizzate per rafforzare il commercio internazionale e affrontare questioni come la trasparenza, la flessibilità e la lotta alla contraffazione;

47.  sottolinea che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici forniscono i parametri con cui misurare il contributo della politica commerciale dell'UE al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile concordati; osserva che le valutazioni d'impatto svolte prima dell'inizio dei negoziati devono tener conto del conseguimento degli OSS; rileva che le strategie nazionali di sostenibilità e i piani di attuazione dell'accordo di Parigi devono costituire uno dei punti essenziali delle valutazioni di impatto; evidenzia che gli accordi commerciali e i loro possibili impatti dovrebbero rispondere alle esigenze degli OSS; esorta la Commissione, nelle sue future relazioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio, a fornire una valutazione, corredata di dati, delle loro ripercussioni sul conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi; osserva che, nel caso in cui parte di un accordo ostacoli il conseguimento degli OSS o degli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessario operare adeguamenti;

48.  rileva che il sistema della Commissione volto a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo dovrebbe essere allineato con l'OSS n. 17; sottolinea che gli effetti reciproci di settori quali il commercio, l'agricoltura, l'azione esterna, la pesca, l'ambiente e la tassazione devono essere valutati in modo coerente dalla società civile, dalla Commissione e dai parlamenti nazionali; osserva che le violazioni delle disposizioni in materia di sostenibilità devono essere controbilanciate da misure correttive; chiede una valutazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in linea con le disposizioni del trattato di Lisbona concernenti le proposte legislative relative al commercio; rileva che una condotta imprenditoriale responsabile e una gestione responsabile delle catene di valore mondiali sono essenziali ai fini del conseguimento degli OSS e che l'Agenda 2030 pone l'accento sull'urgente necessità di un piano d'azione dell'UE per una condotta imprenditoriale responsabile, in grado di promuovere la coerenza e la coesione delle politiche a livello dell'UE;

49.  sottolinea che la ratifica e l'attuazione delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL devono essere una priorità per l'attuazione di qualsiasi ALS; osserva che la società civile organizzata e le parti sociali dovrebbero essere incluse nelle fasi di messa a punto, attuazione e monitoraggio post attuazione degli accordi attraverso riunioni bilaterali con i partner negoziali; segnala che dovrebbero essere istituiti un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace ed attuabile nonché enti di monitoraggio efficaci che coinvolgano la società civile;

50.  osserva che l'UE ha disciplinato le catene di approvvigionamento del legname, del pesce e dei minerali provenienti da zone di conflitto e che diversi Stati membri hanno sviluppato quadri riguardanti il dovere di diligenza in diversi settori, il che dimostra che occorre elaborare un ampio quadro che garantisca condizioni di parità; chiede pertanto alla Commissione di far fronte alla crescente complessità delle catene del valore e alla maggiore interdipendenza tra i produttori con chiari obblighi in materia di trasparenza e dovere di diligenza per l'intera catena di approvvigionamento, dal momento che la debole esecuzione data nei paesi di origine alle normative in materia di lavoro e alle norme di sicurezza sul lavoro esistenti resta una questione urgente; invita la Commissione a basarsi sulla legislazione dell'UE vigente in materia di minerali e legname provenienti da zone di conflitto nonché sulla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta imprenditoriale responsabile, pubblicata recentemente; rileva che le catene globali del valore (CGV) hanno altresì incoraggiato alcune aziende fornitrici a ignorare le leggi sul lavoro, a delocalizzare la loro attività al di fuori dell'UE e a impiegare lavoratori in condizioni pericolose e inaccettabili; ricorda che tali pratiche creano una situazione di concorrenza sleale per i fornitori che rispettano le leggi sul lavoro e le norme internazionali e per i governi che desiderano migliorare i salari e le condizioni di vita; sottolinea l'importanza di livelli retributivi e standard di sicurezza sul luogo di lavoro dignitosi per un sistema commerciale globale sostenibile e nuove CGV; invita la Commissione a esaminare l'impatto della diffusione delle CGV e a presentare proposte concrete per migliorare le condizioni al loro interno nonché a lavorare a un quadro multilaterale e giuridicamente vincolante in materia di responsabilità delle imprese e condotta imprenditoriale responsabile per quanto riguarda il lavoro dignitoso, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani, collaborando strettamente con l'OIL e l'OCSE; riconosce che è preferibile che l'UE miri a realizzare un siffatto quadro vincolante nell'ambito di negoziati multilaterali anziché imporre norme sostanziali in modo unilaterale; invita l'UE e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida e a rafforzare la propria partecipazione alle deliberazioni in seno alle Nazioni Unite relative a un trattato vincolante su imprese e diritti umani; chiede che la Commissione si impegni, in linea con i quattro obiettivi strategici dell'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso, a rispettare, promuovere e attuare le norme internazionali del lavoro nonché i principi e i diritti fondamentali dei lavoratori;

51.  sottolinea che per raggiungere l'obiettivo della parità di genere sono necessarie misure attive volte ad accrescere le opportunità per le donne di beneficiare delle possibilità offerte dagli ALS; chiede che gli accordi commerciali includano un capitolo specifico sul commercio, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, prevedendo misure tese, tra l'altro, a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita familiare e l'accesso ai servizi sociali e sanitari, conseguire una maggiore partecipazione delle imprese guidate da donne (in particolare microimprese e PMI) agli appalti pubblici e sostenere l'internazionalizzazione di tali imprese e la partecipazione delle donne alle opportunità offerte dalla Modalità 4;

52.  osserva che è di vitale importanza preservare l'ordine economico mondiale multilaterale alla luce degli attacchi contro quest'ultimo, dal momento che un eventuale ritorno al protezionismo sarebbe dannoso e si tradurrebbe in una guerra commerciale; constata che l'unico modo per mantenere l'ordine multilaterale è riformarlo; ritiene che, per preservarlo, sia opportuno che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici siano meglio integrati nel suddetto ordine; invita la Commissione ad attivarsi al fine di risolvere la situazione di blocco in cui si trova l'organo d'appello dell'OMC e le chiede di promuovere la cooperazione internazionale in materia di lotta alla concorrenza sleale e al protezionismo, fenomeni che influiscono negativamente sia sulle imprese sia sui cittadini; segnala che l'obiettivo principale dell'UE dovrebbe essere quello di garantire un commercio aperto ed equo che sia in linea con gli OSS e che dia spazio alle necessità dei paesi in via di sviluppo, come affermato nella strategia "Commercio per tutti"; rileva che, poiché le iniziative multilaterali presentano attualmente possibilità di successo limitate, l'UE dovrebbe nel frattempo cercare di concludere accordi bilaterali e plurilaterali nell'ambito dei quali il commercio equo rappresenti uno dei principi guida; ritiene che l'attuale situazione offra all'UE l'opportunità di dare prova di forte leadership nella riforma dell'ordine commerciale multilaterale in maniera praticabile e sostenibile;

53.  rileva che un commercio aperto, equo e sostenibile è auspicabile a livello economico e ha implicazioni politiche fondamentali; osserva che, alla luce della strategia "America first" e della nuova strategia "One Belt, One Road", è di importanza strategica cruciale che l'Unione europea utilizzi il commercio come strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile e democratico e rafforzare il dialogo e l'assistenza tecnica, segnatamente nei paesi del partenariato orientale e con i suoi partner africani; sottolinea che il commercio e gli investimenti in paesi partner devono essere interconnessi con strategie per lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a sollecitare un'attuazione coerente degli accordi di associazione con gli Stati del partenariato orientale; invita la Commissione a elaborare, nel medio periodo, una strategia volta a instaurare relazioni stabili con la Comunità di Stati indipendenti; osserva che, nell'attuazione degli accordi di partenariato economico (APE) con le regioni e gli Stati africani, il commercio non è l'unico aspetto importante, ma è altresì fondamentale che tali accordi siano interconnessi con i requisiti in materia di sviluppo sostenibile negli Stati africani; chiede alla Commissione di adoperarsi per accrescere la capacità dei governi di integrare le questioni inerenti allo sviluppo economico sostenibile e inclusivo nelle loro strategie e nei loro programmi commerciali nazionali; ricorda che, in considerazione delle sfide poste dalla globalizzazione, è importante che l'UE approfondisca la sua collaborazione con organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'OIL, l'OCSE e la Banca mondiale per quanto riguarda le questioni commerciali; si rammarica, in tale contesto, che l'Unione e la maggior parte degli Stati membri non abbiano raggiunto l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del loro RNL a finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo;

54.  sottolinea che la governance del commercio globale dovrebbe consentire un'integrazione del commercio che crei reali opportunità di sviluppo sostenibile; ricorda, in tale contesto, che l'attuale architettura del trattamento speciale e differenziato (TSD) nell'ambito dell'OMC non sta permettendo di conseguire i risultati attesi; evidenzia la necessità di rendere le disposizioni relative al TSD più efficaci e operative per i paesi in via di sviluppo;

55.  pone l'accento sul fatto che gli accordi commerciali possono avere un impatto negativo sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo; invita l'UE a proteggere la produzione alimentare locale e a evitare gli effetti dannosi dovuti alle importazioni a basso costo, anche nell'ambito di competenza degli APE;

56.  deplora che almeno 218 milioni di bambini siano vittime di lavoro minorile, principalmente al fine di ridurre i costi; invita l'UE a garantire che le merci commercializzate nell'Unione nell'ambito degli schemi di certificazione etica non siano state prodotte utilizzando lavoro forzato e lavoro minorile, ad assicurare l'uso affidabile dell'etichetta "equo e solidale" e ad aiutare i consumatori a compiere scelte informate;

57.  osserva che finora è stato concluso un unico APE globale; invita pertanto l'UE a riconoscere le difficoltà connesse agli APE incontrate dai paesi in via di sviluppo nel processo post-Cotonou; sottolinea, in particolare, la necessità di effettuare un'analisi approfondita del loro impatto sulle economie africane e sui rispettivi mercati del lavoro, nonché sulla promozione del commercio interregionale in Africa;

58.  deplora il fatto che, ogni anno, un importo superiore al totale annuo degli aiuti pubblici allo sviluppo venga prelevato dall'Africa sotto forma di flussi finanziari illeciti; sottolinea l'impatto negativo dell'evasione fiscale sui paesi in via di sviluppo, che si traduce in perdite significative di fondi pubblici che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per migliorare la crescita economica, la protezione ambientale e i servizi pubblici, nonché per promuovere la coesione sociale; invita la Commissione ad assegnare, in fase di negoziazione degli accordi commerciali, un'importanza prioritaria alla lotta contro questo grave problema, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione; insiste affinché negli ALS dell'UE e nei regimi commerciali preferenziali siano incluse disposizioni rigorose volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscali;

59.  ribadisce la sua richiesta di creare strumenti efficaci per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali a livello mondiale e rafforzare la cooperazione in materia fiscale con i paesi in via di sviluppo, compresa la mobilitazione di risorse nazionali;

60.  ricorda la necessità di istituire un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite per impegnarsi su un piano di parità con i paesi in via di sviluppo nella riforma delle norme fiscali globali;

61.  sostiene con forza l'ulteriore integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'Unione europea; invita la Commissione ad aumentare gli investimenti nello sviluppo di infrastrutture digitali nel Sud del mondo;

62.  accoglie con favore il piano per gli investimenti esterni dell'UE finalizzato a promuovere la crescita sostenibile, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo; chiede di estendere l'attuale mandato per i prestiti esterni della BEI al fine di rafforzare il ruolo che essa svolge nel conseguimento dello sviluppo sostenibile (attraverso il finanziamento misto, il cofinanziamento di progetti e lo sviluppo del settore privato locale), con particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e agli Stati fragili;

63.  plaude alla strategia della Commissione in materia di aiuti al commercio, aggiornata nel 2017, intesa a rafforzare e a modernizzare il sostegno dell'UE a favore dei paesi in via di sviluppo; chiede maggiori sforzi e un impegno finanziario accresciuto da parte dell'UE a favore delle iniziative in materia di aiuti al commercio allo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, a raggiungere la prosperità attraverso il commercio e gli investimenti, e di sostenere le loro azioni ai fini del conseguimento degli OSS;

o
o   o

64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0230.
(2) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.
(4) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.
(5) GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1.
(6) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 371.
(7) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 261.
(8) GU C 99E del 3.4.2012, pag. 31.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.
(10) OCSE, C/MIN(2017)2.
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

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