Indice 
Testi approvati
Giovedì 13 dicembre 2018 - Strasburgo
Composizione rapida delle dispute commerciali
 Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I
 Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I
 Accordo USA-UE sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ***
 Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali *
 Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa *
 Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh
 Egitto, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani
 Tanzania
 Blockchain: una politica commerciale lungimirante
 Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone
 Conflitto di interessi e protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca
 Attività del Mediatore europeo nel 2017
 Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

Composizione rapida delle dispute commerciali
PDF 149kWORD 56k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la composizione rapida delle dispute commerciali (2018/2079(INL))
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE,

–  visti l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"),

–  visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dal titolo "Building competence in commercial law in the Member States" (Creare competenza in diritto commerciale negli Stati membri),

–  visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2018,

–  visti i "Principi di formazione giudiziaria" della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), pubblicati nel 2016(1),

–  visto l'acquis dell'Unione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia di civile,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0396/2018),

A.  considerando che il diritto a un equo processo, svolto pubblicamente ed entro un termine ragionevole, come sancito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rappresenta una delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia ed è inscindibilmente connesso al procedimento civile in generale;

B.  considerando che l'introduzione di un procedimento civile accelerato europeo potrebbe contribuire alla modernizzazione dei procedimenti nazionali, alla parità delle condizioni di concorrenza per le imprese e a incrementare la crescita economica con un sistema giudiziario efficace ed efficiente, facilitando al contempo l'accesso alla giustizia nell'Unione e contribuendo a garantire le libertà fondamentali dell'Unione;

C.  considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 ha indicato che la disponibilità di consulenza legale e il livello di spese processuali hanno un impatto fondamentale sull'accesso alla giustizia, in particolare per i cittadini in condizioni di povertà;

D.  considerando che la cooperazione giudiziaria è stata promossa, supportata e incoraggiata da diversi atti procedurali di diritto derivato dell'Unione, compresi il regolamento sulle controversie di modesta entità, la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato, il regolamento sull'assunzione delle prove e il regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti;

E.  considerando che gli obiettivi della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri sono, inter alia, garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nei contenziosi transfrontalieri, garantire procedure giudiziarie efficaci e regolari anche in tali situazioni e stabilire una fiducia reciproca nei sistemi giudiziari, che è la base per un ulteriore mutuo riconoscimento delle sentenze in tutta l'Unione;

F.  considerando che molte questioni relative al diritto procedurale nell'ambito della giustizia civile sono disciplinate a livello nazionale, per cui il diritto procedurale in questo ambito differisce fra i vari Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità; che il procedimento accelerato può portare al necessario ravvicinamento dei regimi processuali nell'Unione;

G.  considerando che è necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità e i sistemi giudiziari degli Stati membri a livello dell'Unione al fine di rimuovere eventuali ostacoli che possano sorgere dalle incompatibilità tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi;

H.  considerando che il regolamento Bruxelles I stabilisce norme di base sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle questioni transfrontaliere civili e commerciali nell'Unione; che la versione rifusa, che si applica dal 2015 (Bruxelles I bis), ha introdotto diversi adeguamenti fondamentali per la risoluzione delle controversie transfrontaliere nell'UE, generando risparmi in termini di costi e di tempi sia per le imprese che per i cittadini;

I.  considerando che il regolamento Roma I stabilisce norme relative alla legge applicabile agli obblighi contrattuali in materia civile e commerciale;

J.  considerando che le norme procedurali dovrebbero garantire sia un equilibrio fra la tutela dei diritti delle parti che una composizione rapida delle dispute;

K.  considerando che la composizione in materia commerciale presso i tribunali pubblici degli Stati membri è in generale lenta e non soddisfa le aspettative delle parti nelle dispute commerciali, fatto accentuato dall'introduzione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che, invece, ha portato a una composizione sostanzialmente più rapida delle controversie in materia di consumo; e che il corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei tribunali contribuisce ad accelerare i procedimenti e a ridurre i costi;

L.  considerando che la lenta composizione delle dispute commerciali nell'Unione potrebbe portare le parti commerciali a cercare una composizione alternativa delle controversie, o la composizione delle controversie in un paese terzo, scegliendo di applicare il diritto nazionale di un paese terzo ai contratti;

M.  considerando che una composizione delle dispute commerciali di alta qualità dipende da un alto livello di competenza ed esperienza in materia presso i tribunali, da parte di giudici, avvocati e operatori della giustizia;

N.  considerando che la disponibilità di un procedimento accelerato, economicamente efficiente e rapido, con il contributo di giudici e avvocati altamente competenti ed esperti negli Stati membri, renderebbe più probabile la scelta della legge nazionale di uno Stato membro e, conseguentemente, amplierebbe la competenza in materia civile e commerciale negli Stati membri;

O.  considerando che sembra necessario trovare una soluzione adeguata per quanto riguarda i diversi regimi linguistici, che potrebbe consistere in forme armonizzate, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

P.  considerando che i tribunali e le sezioni specializzati in materia commerciale garantiranno un più alto livello di competenza e di indipendenza in tal merito, richiamando così un numero maggiore di cause nei tribunali degli Stati membri;

1.  osserva che la composizione in materia commerciale è molto più lenta di quanto potrebbe essere, con una durata media di 3-4 anni, e che ciò comporta perdite sostanziali per le attività commerciali, non solo in termini economici ma anche di tempo, energia e altre risorse che potrebbero essere investiti in altre opportunità;

2.  sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto del diritto delle parti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di garantire l'elevata qualità dei procedimenti giudiziari in materia commerciale;

3.  evidenzia il buon esito dell'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che ha fornito una modalità di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di consumo e di altro tipo relative a importi di modesta entità all'interno dell'UE, in modo rapido ed efficace rispetto ai costi, sostenendo al contempo la tutela dei diritti delle parti;

4.  evidenzia che la fiducia reciproca è un concetto complesso e che molti fattori svolgono un ruolo nell'accrescimento di tale fiducia, tra cui la formazione di perfezionamento in ambito giudiziario, la cooperazione giudiziaria transnazionale e lo scambio di esperienze e migliori prassi tra i giudici;

5.  sottolinea che, relativamente all'equo processo e all'accesso alla giustizia, è opportuno mantenere e ampliare ulteriormente le banche dati e le reti di cooperazione a sostegno della cooperazione giudiziaria e dello scambio di informazioni, compresi la rete giudiziaria europea e il portale europeo della giustizia elettronica, che è destinato a divenire uno sportello unico nel campo della giustizia nell'Unione;

6.  sostiene che l'approvazione di un regolamento simile al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il procedimento civile accelerato europeo applicabile alle dispute commerciali transfrontaliere, sarebbe il miglior modo di affrontare i lunghi tempi di attesa delle dispute commerciali nell'Unione, il che consentirebbe alle imprese europee di realizzare grandi risparmi e di attivare il capitale inutilizzato;

7.  ritiene che le parti commerciali saranno in una posizione migliore per farsi rappresentare e prepararsi per una causa in tribunale, ossia avranno migliori prospettive di tutelare i propri diritti, consentendo così un procedimento più rapido;

8.  osserva che un procedimento di questo tipo potrebbe basarsi sui requisiti di una preparazione accurata delle parti prima che sia avviato il procedimento, su termini stringenti, su poche possibilità di portare nuovi fatti o prove durante il processo e sull'impossibilità di presentare un ricorso separato alle decisioni relative al procedimento, ottenendo così un procedimento accelerato;

9.  ritiene che un sistema procedurale così rigoroso sia compatibile con la tutela dei diritti delle parti a condizione che il procedimento civile accelerato europeo sia volontario e sia applicato solo:

   laddove le parti abbiano convenuto di ricorrere alla procedura dopo che è sorta la controversia, o
   laddove il convenuto accetti di partecipare al procedimento dopo che il ricorrente ha presentato ricorso secondo il procedimento civile accelerato europeo, a condizione che il ricorrente abbia il tempo sufficiente per prepararsi in maniera adeguata prima dell'avvio del procedimento;

10.  ritiene che il procedimento civile accelerato europeo dovrebbe in ogni caso essere valido solo se le parti sono state debitamente informate in anticipo in merito alle conseguenze del consenso all'utilizzo di tale procedura; ritiene che i costi del procedimento civile accelerato europeo non dovrebbero essere eccessivi per le parti, al fine di garantire il rispetto del diritto di accesso alla giustizia;

11.  sottolinea che le parti di una disputa spesso raggiungono una composizione amichevole solamente quando le circostanze e gli argomenti sono pienamente definiti, e ciò significa che, in un sistema procedurale che richiede che le parti indaghino le circostanze e sviluppino i propri argomenti prima di adire le vie legali, più dispute sarebbero risolte amichevolmente in una fase più precoce;

12.  osserva che non è possibile raggiungere l'obiettivo di fornire una composizione rapida ed economicamente efficiente delle dispute commerciali nell'Unione solamente con l'introduzione di un sistema procedurale armonizzato e accelerato; ritiene che tale obiettivo esiga che giudici, avvocati e operatori della giustizia siano in possesso di un livello elevato di competenza e di esperienza in diritto commerciale e diritto privato internazionale, al fine di rendere efficiente un sistema procedurale di questo tipo;

13.  evidenzia che la distribuzione attuale nella scelta della legge nei contratti commerciali fra le varie giurisdizioni europee non è uguale in tutti gli Stati membri;

14.  osserva che la scelta della legge applicabile è spesso basata su considerazioni complesse, ma che la combinazione di un diritto e di un tribunale stranieri spesso espone una parte a rischi economici sostanziali, e che tali disposizioni sono in particolare opinabili se concordate quali parte dei contratti tipo o in situazioni in cui una delle parti ha una possibilità limitata o nulla di influire su tale aspetto dell'accordo;

15.  ritiene che le barriere linguistiche potrebbero costituire un ulteriore ostacolo e, quindi, un'altra ragione per scegliere una legge applicabile piuttosto che un'altra;

16.  sottolinea che la disponibilità di moduli standard uniformi, redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, faciliterebbe l'accesso al procedimento civile accelerato europeo;

17.  propone che, al fine di garantire moduli standard uniformi, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione, esercitate conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016;

18.  invita la Commissione a valutare la necessità di rivedere i regolamenti Roma I, Roma II e Bruxelles I bis al fine di rafforzare il legame tra l'obiettivo e l'oggetto dei contratti e la legge scelta, garantendo nel contempo la tutela delle parti più deboli nei rapporti e nei contratti tra imprese e di preservare l'autonomia delle parti in relazione alla scelta della legge;

19.  evidenzia che le misure legislative da sole non bastano ad affrontare tali questioni, ma che sono necessarie anche misure pratiche per ampliare le competenze sia dei tribunali che degli avvocati, ad esempio il rafforzamento della loro formazione in materia commerciale, l'incremento dell'accesso al diritto dell'Unione e al diritto nazionale degli Stati membri, in particolare alla giurisprudenza;

20.  osserva che il diritto commerciale e il diritto privato internazionale sono ambiti meno codificati rispetto ad altri settori del diritto, e ciò significa che la ricerca accademica gioca un ruolo più importante, ritiene pertanto che una delle misure per rafforzare la competenza in materia commerciale negli Stati membri consista nel destinare maggiori risorse alla ricerca in tale ambito;

21.  accoglie pertanto con favore i nove principi di formazione giudiziaria della REFG, approvati in seno all'assemblea generale del 2016, in quanto forniscono una base e un quadro comuni per le istituzioni europee di formazione giudiziaria e giuridica allo stesso modo;

22.  sottolinea che anche la qualità del diritto applicabile in materia commerciale e la sua adeguatezza alle pratiche e allo sviluppo del settore commerciale sono di grande importanza;

23.  richiede pertanto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 225 TFUE, di presentare entro il 1° gennaio 2020, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, una proposta di atto legislativo sul procedimento civile accelerato europeo e, conformemente alle raccomandazioni di cui all'allegato, e previa valutazione della necessità di tale revisione da parte della Commissione, un'eventuale proposta di modifica dei regolamenti Roma I e Roma II e Bruxelles I bis;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tali proposte con altre misure di supporto volte ad ampliare le competenze in materia di diritto commerciale e di diritto privato internazionale negli Stati membri;

25.  conferma che le raccomandazioni allegate alla presente proposta di risoluzione sono formulate nel rispetto dei diritti fondamentali, del principio dell'autonomia procedurale nazionale e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.  ritiene che le eventuali implicazioni finanziarie della proposta, in particolare i costi dei procedimenti avviati secondo il procedimento civile accelerato europeo, saranno compensate da corrispondenti risparmi, dal momento che il procedimento civile accelerato europeo sarà con ogni probabilità notevolmente più efficace in termini di costi rispetto ai procedimenti ordinari degli Stati membri e che le dispute in questione non saranno più presentate nell'ambito del sistema procedurale generale dello Stato membro interessato;

27.  sottolinea che il diritto commerciale è soltanto uno dei settori in cui sono necessarie ulteriori azioni a livello di Unione per garantire un migliore accesso alla giustizia, una maggiore qualità dei procedimenti, maggiori garanzie per le parti e una più rapida composizione delle controversie;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LE MISURE VOLTE A INTRODURRE E SOSTENERE UN PROCEDIMENTO CIVILE ACCELERATO EUROPEO

PRINCIPI E OBIETTIVI DELLE PROPOSTE RICHIESTE

I.  Procedimento civile accelerato europeo

L'obiettivo principale della seguente proposta è l'introduzione di un procedimento civile accelerato europeo su base volontaria al fine di fornire alle società europee la possibilità di risolvere in tempi ragionevoli controversie puramente commerciali di natura transfrontaliera tra imprese.

Un procedimento civile accelerato europeo potrebbe basarsi sui seguenti principi:

1.  dovrebbe applicarsi alle dispute commerciali transfrontaliere cui non si applica il procedimento per le controversie di modesta entità;

2.  dovrebbe applicarsi se le parti convengono in tal senso dopo che è sorta la disputa o se il ricorrente intraprende un ricorso secondo il procedimento e il convenuto lo accetta;

3.  dovrebbe applicarsi soltanto se le parti sono state debitamente informate in anticipo in merito alle conseguenze del consenso all'utilizzo di tale procedura;

4.  dovrebbe richiedere che le parti preparino le proprie richieste a un livello elevato prima di adire le vie legali, assieme a una preclusione precoce della possibilità di far valere nuovi fatti o nuove prove in tribunale;

5.  non dovrebbe consentire ricorsi separati contro le decisioni relative al procedimento;

6.  potrebbe, in linea di principio, essere un procedimento scritto che consente, se richiesto da almeno una delle parti, audizioni;

7.  dovrebbe applicare, come punto di partenza, termini molto stringenti al procedimento e permettere al tribunale, con il consenso delle parti, di applicare termini più ampi in caso di maggiore complessità;

8.  incoraggiare le composizioni amichevoli delle dispute commerciali transfrontaliere, sia giudiziali che extragiudiziali, anche mediante la mediazione;

9.  incoraggiare l'uso delle tecnologie moderne ai fini delle audizioni, dell'assunzione delle prove e della notificazione e comunicazione degli atti;

10.  i costi della procedura dovrebbero essere limitati al fine di garantire il rispetto del diritto di accesso alla giustizia;

11.  permettere il riconoscimento e l'attuazione della sentenza definitiva nell'ambito del procedimento nel modo più semplice e agevole disponibile ai sensi del diritto dell'Unione.

II.  Eventuali modifiche ai regolamenti Roma I e Roma II e Bruxelles I bis

La proposta relativa al procedimento civile accelerato europeo potrebbe essere supportata da una proposta di modifica dei regolamenti Roma I e Roma II e Bruxelles I bis ai fini di un collegamento più forte tra la finalità e l'obiettivo degli accordi e la legge scelta nell'Unione anche per conferire alle parti dei contratti puramente commerciali una maggiore autonomia, garantendo al tempo stesso la protezione delle parti più deboli nei rapporti tra imprese.

Le modifiche al regolamento Roma I potrebbero includere:

1.  la considerazione di un rafforzamento del collegamento fra la legge scelta e il contenuto, l'obiettivo e la finalità del contratto e delle parti;

2.  il riesame delle norme applicabili alla validità della scelta della legge; ciò dovrebbe essere considerato ai sensi della legge generale applicabile al contratto.

III.  Altre misure per creare competenza in materia commerciale negli Stati membri

1.  Le presenti proposte dovrebbero essere ulteriormente supportate da azioni della Commissione e degli Stati membri atte a creare competenza in materia commerciale, come:

a)  la formazione di giudici, operatori della giustizia e avvocati in materia commerciale;

b)  l'accesso semplificato e migliorato al diritto dell'Unione e al diritto nazionale degli Stati membri, giurisprudenza compresa;

c)  l'ulteriore approfondimento del diritto commerciale e del diritto privato internazionale nell'istruzione giuridica; nonché

d)  risorse aggiuntive per la ricerca accademica negli ambiti del diritto commerciale e del diritto privato internazionale.

e)  la padronanza di una lingua straniera e della sua terminologia giuridica.

2.  Inoltre, gli Stati membri sono invitati ad assicurare che i tribunali che applicano il procedimento civile accelerato europeo abbiano la competenza specifica nell'ambito del diritto commerciale, ad esempio designando tribunali e sezioni commerciali o rafforzando quelli già esistenti.

3.  In aggiunta, la Commissione è invitata ad esaminare ulteriormente la possibilità di istituire un Tribunale commerciale europeo per integrare i tribunali degli Stati membri e garantire ai ricorrenti un foro internazionale aggiuntivo specializzato nella composizione delle dispute commerciali.

4.  Come misura finale, gli Stati membri sono invitati a considerare un riesame delle proprie leggi applicabili in materia commerciale nei rapporti tra imprese, dal momento che uno dei fattori rilevanti per la scelta del diritto risiede nell'efficacia e nella qualità del diritto commerciale di un paese.

(1) http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_IT.pdf


Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I
PDF 325kWORD 108k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Progetto di risoluzione legislativa   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)
–   visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),
Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 ter (nuovo)
–   visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)0588) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0306),
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.
(1)  Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. È importante, nel contempo, creare le condizioni appropriate per garantire condizioni di parità globali con le imprese attive nel settore spaziale.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
(2)  Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale e dall'accesso autonomo allo spazio per la sicurezza e l'indipendenza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa.
(3)  L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. È opportuno garantire la continuità di queste iniziative, nonché la loro diffusione e utilizzo, e continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche. Il programma dovrebbe promuovere servizi spaziali affinché tutti gli Stati membri e i loro cittadini possano sfruttare appieno i benefici del programma spaziale.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma.
(4)  È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, anche con tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale creando poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. L'Unione dovrebbe promuovere l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto).
(5)  Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. I poli spaziali dovrebbero lavorare in cooperazione con i poli dell'innovazione digitale per promuovere l'imprenditorialità e le competenze. L'Unione dovrebbe promuovere la creazione e l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto).
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze, per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale.
(6)  In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze. La Commissione dovrebbe rafforzare la diplomazia economica per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti e condizioni eque di concorrenza a livello internazionale. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite.
(7)  Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico, in particolare trovando soluzioni contro la proliferazione dei detriti spaziali, ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, incluso il trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti (il trattato sullo spazio extra-atmosferico).
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo.
(8)  Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano gli stessi costi, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. È importante assicurare la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e gli altri programmi dell'Unione e le componenti del programma.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Circa 200 000 professionisti lavorano nel settore spaziale dell'Unione. È pertanto essenziale continuare a sviluppare le infrastrutture all'avanguardia di questo settore e pertanto stimolare le attività economiche a valle e a monte. Inoltre, al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, con un'attenzione particolare per le donne e le ragazze, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'UE in questo ambito.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra il settore spaziale e quello dei trasporti, considerando che le tecnologie spaziali svolgono un ruolo strategico nel rendere il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale più intelligente, efficiente, sicuro, protetto, sostenibile e integrato e, nel contempo, un settore dei trasporti innovativo e in crescita aumenterà la richiesta di tecnologie spaziali innovative e aggiornate.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le entrate generate dal programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere le finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.
(14)  Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento delle finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
(16)  Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto, in particolare per le piccole e medie imprese e le start-up. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi.
(25)  Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi e dovrebbe mirare a dare la priorità all'utilizzo dell'infrastruttura europea esistente e sviluppare i settori professionali e industriali europei.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  I programmi spaziali sono orientati agli utenti e richiedono pertanto un coinvolgimento continuo ed efficace dei rappresentanti degli utenti per poter essere attuati e sviluppati.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio15.
(26)  Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e l'adeguata protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio15.
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15 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
15 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare le principali specifiche tecniche e operative necessarie per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.
(27)  In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione sovrintendere all'attuazione del programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare i principali requisiti necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni compiti legati alla sicurezza e alla promozione del programma, dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma.
(28)  La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza informatica e la promozione dei servizi e del settore a valle. Alcuni compiti legati alla sicurezza dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere l'utilizzazione da parte degli utenti e del mercato di Galileo e EGNOS e al fine di promuovere i programmi come pacchetto, l'Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività promozionali e di commercializzazione per Copernicus. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Tuttavia, poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza, al fine di proteggere gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, che un tale accordo sia subordinato all'introduzione di adeguate norme operative per l'Agenzia spaziale europea. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.
(29)  L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza che un tale accordo contenga requisiti adeguati per quanto riguarda le norme operative dell'Agenzia spaziale europea per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia e l'Agenzia europea per la difesa dovrebbero rappresentare, rispettivamente, la comunità degli utenti civili e quella degli utenti militari e potrebbero monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.
(31)  Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia dovrebbe rappresentare la comunità degli utenti e potrebbe monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma.
(36)  Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma, con l'istituzione di diversi livelli di accesso alle informazioni e, implicitamente, la sicurezza dell'accesso alle informazioni.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  La sicurezza informatica delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi, la loro effettiva capacità di svolgere i compiti in modo continuativo e di fornire i servizi richiesti.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare, e mostrano sinergie con le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.
(38)  Sempre più settori economici chiave, in particolare trasporti, telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare. La navigazione satellitare svolge anche un ruolo nel contesto della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento [2018/XXXX] [regolamento EASA] e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS).
(40)  Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo e delle prestazioni di sicurezza per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS).
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1bis Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)   EGNOS può contribuire all'agricoltura di precisione e aiutare gli agricoltori europei a eliminare i rifiuti, a ridurre un uso eccessivo di fertilizzanti ed erbicidi e a ottimizzare le rese agricole. EGNOS può già contare su un'importante "comunità di utenti", ma il numero di macchine agricole compatibile con la tecnologia di navigazione è più limitato. Tale questione dovrebbe essere affrontata.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi.
(41)  È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità, la sicurezza, l'affidabilità, la precisione e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis)    Per sostenere lo sfruttamento dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e supportare i servizi a valle, in particolare nel settore dei trasporti, le autorità competenti dovrebbero sviluppare norme e certificazioni comuni a livello internazionale. 
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  Data l'importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente.
soppresso
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione, laddove questo sia giustificato e utile.
(46)  Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere integrato, dove possibile, in altre politiche dell'Unione. Le misure per incoraggiare l'uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch'esse una fase importante del processo.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale.
(47)  Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, compresa l'agricoltura, la biodiversità, l'utilizzo dei terreni, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la pesca, i cambiamenti climatici, i siti del patrimonio culturale, la protezione civile, la sicurezza, comprese le infrastrutture, e l'economia digitale.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.
(48)  Le capacità esistenti dovrebbero essere sviluppate e integrate con nuove attività, che possono essere sviluppate in comune tra gli enti responsabili. A tal fine, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'Agenzia spaziale europea, gli Stati membri e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione19. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT20 e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE21. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.
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17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237), comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" (COM(2018)0232), Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (COM(2018)0008).
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237), comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" (COM(2018)0232), Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (COM(2018)0008).
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)
(49 bis)  Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l'economia dell'Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un'intensificazione delle misure di accettazione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di occupazione e i trasferimenti di conoscenza.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 52
(52)  Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.
(52)  Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni la cui fattibilità è attualmente in corso di indagine da parte dell'Agenzia spaziale europea, dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra) Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europeo e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.
(53)  Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europea e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, inclusa la qualità dell'aria, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)
(54 bis)  Al fine di conseguire gli obiettivi di Copernicus su base sostenibile, si potrebbe istituire un comitato (il sotto-comitato Copernicus) per assistere la Commissione nel garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione, dei forum degli utenti, degli Stati membri e delle organizzazioni intergovernative nonché il coordinamento con il settore privato, sfruttando al meglio le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 55
(55)  L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e i soggetti incaricati della prestazione di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.
(55)  L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo l'Agenzia e i soggetti incaricati di Copernicus dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra nell'interesse dei cittadini europei. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)
(56 bis)  Gli Stati membri, la Commissione e gli enti responsabili dovrebbero periodicamente condurre le campagne di informazione Copernicus sui benefici del programma, fornendo a tutti i potenziali utenti l'accesso alle informazioni e ai dati pertinenti.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)
(57 bis)  I servizi di Copernicus sul cambiamento climatico, sebbene ancora in una fase preoperativa, sono già sulla buona strada in quanto il numero di utenti è raddoppiato tra il 2015 e il 2016. Tutti i servizi sul cambiamento climatico dovrebbero diventare pienamente operativi il prima possibile e quindi fornire il flusso continuo dei dati, necessario per efficaci azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 59
(59)  Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.
(59)  Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali e regionali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)
(59 bis)   Considerato il grande potenziale delle immagini satellitari per una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse, tra l'altro grazie alla fornitura di informazioni affidabili e tempestive sulle colture e sulle condizioni del suolo, tali servizi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per rispondere alle esigenze degli utenti finali e consentire il collegamento dei dati.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 62
(62)  In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti.
(62)  In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti. L'SST ha inoltre lo scopo di facilitare la preparazione di progetti di "pulizia" dell'orbita terrestre.
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24 GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.
24 Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 63
(63)  L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza.
(63)  L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Tale catalogo potrebbe seguire l'esempio di altre nazioni impegnate nello spazio e rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi non commerciali e di ricerca. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti e da istituzioni pubbliche per migliorare l'efficacia del sistema.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 67
(67)  L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP.
(67)  L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi tecnologici progettati per la rimozione attiva dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 70
(70)  Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato.
(70)  Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali e il coinvolgimento del settore privato.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 73
(73)  GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua) e infrastrutture spaziali.
(73)  GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali (p.es. centri dati, server), infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua quali dighe) e infrastrutture spaziali.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 78
(78)  Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE permette nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso, a condizione che queste utilizzino tecnologie dell'Unione.
(78)  Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE dovrebbe permettere di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 86
(86)  L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.
(86)  L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. È importante garantire la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e le operazioni delle componenti del programma. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, per quanto concerne le principali politiche europee. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 87
(87)  Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.
(87)  Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza e sicurezza informatica. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 88
(88)  In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.
(88)  In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione dovrebbe garantire un finanziamento adeguato per la gestione e l'esecuzione di tali compiti, incluse risorse umane e finanziarie adeguate. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
(2)  "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra;
(2)  "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra o sulle infrastrutture spaziali;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
(5)  "sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): un approccio olistico verso i principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;
(5)  "sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): una conoscenza e comprensione completa dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
(6)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(6)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie di bilancio del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
(10)  "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST");
(10)  "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali, inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST");
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
(14 bis)   "informazioni di terzi di Copernicus": le informazioni provenienti da fonti diverse dai Sentinel Copernicus concessi in licenza e forniti per l'impiego nell'ambito delle attività di Copernicus;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 – comma 1
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di safety;
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di sicurezza delle infrastrutture o politiche di sicurezza;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 – comma 2 bis (nuovo)
"servizi Copernicus di base": servizi operativi raggruppati nella componente elaborazione dati e informazioni o nella componente servizi, che sono di interesse generale e comune per gli Stati membri e l'Unione;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)
(23 bis)  "settore spaziale":
"il settore a monte", che comprende attività che conducono a un sistema spaziale operativo e all'esplorazione spaziale;
il "settore a valle", che comprende attività connesse allo sfruttamento dei dati satellitari per sviluppare prodotti spaziali e servizi destinati agli utenti finali.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a
(a)  un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo");
(a)  un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra, ove appropriato, le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo");
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c
(c)  un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus");
(c)  un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione sulla base di una politica dei dati libera e aperta, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus");
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d
(d)  un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, di stadi di lanciatori abbandonati, di detriti e frammenti di detriti che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST");
(d)  un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST");
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo.
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso autonomo allo spazio, affrontare le minacce informatiche, promuovere un settore spaziale innovativo e competitivo, a monte e a valle, nonché sostenere la diplomazia dello spazio.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
1.  Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa;
(a)  fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, inclusi i cambiamenti climatici, e sostenere la capacità decisionale indipendente e basata su elementi concreti dell'Unione e dei suoi Stati membri;
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  massimizzare i benefici socio-economici, promuovendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma;
(b)  massimizzare i benefici socio-economici, in particolare rafforzando il settore europeo a valle, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione, e promuovendo la diffusione di servizi e l'uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale basato su elementi concreti;
(c)  rafforzare la sicurezza, inclusa la sicurezza informatica dell'Unione e degli Stati membri, e rinforzare la sua autonomia strategica, in particolare in termini industriali e tecnologici;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  rafforzare l'ecosistema industriale e scientifico europeo nel settore spaziale, creando un quadro coerente che coniughi l'eccellenza della formazione e del know-how europei, lo sviluppo di capacità di progettazione, fabbricazione di alto livello con la visione strategica necessaria in un settore sempre più competitivo.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile.
(d)  promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  rafforzare la diplomazia dello spazio dell'Unione e incoraggiare la cooperazione internazionale al fine di sensibilizzare allo spazio quale patrimonio comune dell'umanità;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e il principio di reciprocità e concorrenza leale a livello internazionale;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)
(d quater)  migliorare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in vari settori, in particolare nei trasporti (aviazione, compresi i velivoli senza pilota, trasporti ferroviari, navigazione, trasporti stradali, guida autonoma), costruzione e monitoraggio di infrastrutture, monitoraggio del territorio e ambiente;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri;
(a)  per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte nel lungo termine e continui, se del caso, sicuri;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale;
(b)  per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche e azioni orientate agli utenti dell'Unione e dei suoi Stati membri;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;
(c)  per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  contribuire, ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, a un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi;
(e)  garantire un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f
(f)  sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up.
(f)  promuovere lo sviluppo di un'economia spaziale dell'Unione solida e competitiva e massimizzare le opportunità per le imprese dell'Unione di ogni dimensione e per tutte le regioni dell'Unione.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
Il programma sostiene:
Il programma sostiene, in sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell'Unione e dell'Agenzia spaziale europea:
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a
(a)  la fornitura di servizi di lancio per le esigenze del programma;
(a)  la fornitura di servizi di lancio aggregati per il programma, inclusi servizi di lancio aggregati per l'Unione e per altre entità, su richiesta, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione conformemente all'articolo 25, al fine di potenziare la competitività delle industrie e dei lanciatori europei nel mercato globale;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b
(b)  lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi;
(b)  lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi, tra cui tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c
(c)  ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, i necessari adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra.
(c)  ove necessario per rispondere agli obiettivi del programma, il necessario sostegno per la manutenzione, l'adeguamento e lo sviluppo dell'infrastruttura di terra, in particolare l'infrastruttura esistente, i complessi di lancio e i centri di ricerca.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo dell'Unione
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a
(a)  le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali;
(a)  le attività di innovazione per sviluppare e utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  misure atte a facilitare l'adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione, in particolare mediante sinergie con altri fondi dell'Unione, quali Orizzonte Europa e InvestEU, al fine di sostenere lo sviluppo di settori a valle di tutte le componenti del programma;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a ter (nuova)
(a ter)  rafforzare il settore spaziale europeo sui mercati di esportazione;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b
(b)  l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano;
(b)  l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente i prodotti o i servizi che ne risultano per le esigenze del programma;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  la progettazione, la prova, l’attuazione e l’utilizzo di soluzioni spaziali interoperabili basate su dati per i servizi pubblici, al fine di promuovere l’innovazione e istituire quadri comuni per sfruttare appieno il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni per i cittadini e le imprese;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c
c)  l'imprenditorialità, dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, e l'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I;
c)  l'imprenditorialità, anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21 e basandosi sull'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d
(d)  la cooperazione tra imprese sotto forma di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze;
(d)  la cooperazione sotto forma di una rete di poli spaziali che riuniscono, in particolare a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze; la promozione della cooperazione tra i poli spaziali e i poli di innovazione digitale istituiti nel quadro del programma Europa digitale;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  il possibile sviluppo di una “strategia di approccio del primo contratto” con tutti i soggetti pertinenti del settore pubblico e privato al fine di sostenere lo sviluppo di start-up nel settore spaziale.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  le sinergie con i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie (quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma, i veicoli senza equipaggio e i droni) e rispondere alle nuove esigenze di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento solido, intermodalità e interoperabilità, rafforzando così la competitività dei servizi e dell'industria dei trasporti;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera e
e)  la fornitura di attività di istruzione e di formazione;
e)  la fornitura di attività di istruzione e di formazione al fine di sviluppare competenze avanzate nel settore spaziale;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera f
f)  l'accesso a strutture di elaborazione e di prova;
(f)  l'accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma;
(c)  non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma oppure, se del caso, accesso a informazioni sensibili e classificate;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  tuteli, se del caso, gli interessi strategici e sovrani dell'Unione in tutti i settori interessati, inclusa l'autonomia strategica tecnologica e industriale europea;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 1 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente i ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.
3.  La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 2 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà e di utilizzo per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente e concedere l’utilizzo di ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia.
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi, a meno che tale garanzia non sia richiesta dalla legislazione applicabile dell'Unione per la fornitura dei servizi in questione. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16,9] miliardi di EUR a prezzi correnti.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b)  per Copernicus: [5,8] miliardi di EUR;
(b)  per Copernicus: [6] miliardi di EUR;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c
(c)  per SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardi di EUR.
(c)  per SSA/GOVSATCOM: [1,2] miliardi di EUR.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Le attività trasversali di cui all'articolo 3 sono finanziate a titolo delle componenti del programma.
2.  Le attività trasversali di cui agli articoli 3, 5 e 6 sono finanziate a titolo delle componenti del programma.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a
(a)  promuovere in tutti gli Stati membri, nell'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese e degli altri operatori economici, anche richiedendo agli offerenti a ricorrere al subappalto;
(a)  promuovere in tutta l'Unione e nell'intera catena di approvvigionamento la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici e in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle piccole e medie imprese, anche richiedendo agli offerenti di ricorrere al subappalto;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d
(d)  promuovere l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico;
(d)  promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare sul piano industriale e tecnologico, lungo tutta la catena del valore;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l'intera catena dell'approvvigionamento per l'industria, indire gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
1.  Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, in particolare le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice si adopera per richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima.
2.  L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare all'industria a tutti i livelli, conformemente al paragrafo 1, sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima;
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
3.  Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente.
3.  Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente e valutata dall'amministrazione aggiudicatrice.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2
Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure devono coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte. Detti esperti non forniscono valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in relazione alle quali hanno un conflitto di interessi.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.
1.  In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione o l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera a
(a)  rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea;
(a)  rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, sulla base delle competenze di ciascuna entità, migliorando la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dei costi ed evitando la sovrapposizione delle attività;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera b
(b)  controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e calendario da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di competenza conformemente al presente regolamento;
(b)  controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e performance tecnica da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di responsabilità conformemente al presente regolamento;
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d
(d)  considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi;
(d)  considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi, anche mediante consultazione dei forum consultivi degli utenti a livello nazionale e dell'Unione;
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a agenzie nazionali o a gruppi composti da tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma.
2.  La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi composti da tali Stati membri, previo accordo specifico per ciascun caso. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma a un livello adeguato.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri perseguono una consultazione proattiva e coordinata delle comunità degli utenti finali, in particolare per quanto concerne Galileo, EGNOS e Copernicus, anche mediante i forum consultivi degli utenti.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione.
1.  La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma e la responsabilità nel settore della sicurezza per le componenti del programma non affidate all'Agenzia a norma dell'articolo 30. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità.
2.  La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità di cui agli articolo 30, 31 e 32.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
3.  La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità.
3.  La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità e assicura la totale salvaguardia dell'interesse dell'Unione, la sana gestione dei suoi fondi e l'applicazione delle sue norme, in particolare quelle in materia di appalti. Pertanto, la Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro per quanto concerne i compiti affidati alle due entità, conformemente all'articolo 31 bis.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche sul funzionamento e la governance della funzione relativa alla meteorologia spaziale, della funzione NEO e di GOVSATCOM.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1
Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina le specifiche tecniche e operative necessarie per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi. Nel determinare tali specifiche tecniche e operative, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.
Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti delegati, determina i requisiti di alto livello per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi, incluso il settore a valle. Nel determinare tali requisiti di alto livello, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo 21.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5
5.  La Commissione promuove e garantisce la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione.
5.  La Commissione garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione. In stretta collaborazione con l'Agenzia e, se del caso, l'Agenzia spaziale europea e le entità incaricate di Copernicus, essa offre sostegno e contribuisce:
—  alle attività relative alla diffusione e all'uso dei dati e dei servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati;
—  allo sviluppo di sinergie tra le applicazioni;
—  all'opportuno sviluppo di tali servizi; e
—  alla promozione di un ambiente stabile a lungo termine.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6
6.  Se del caso, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.
6.  Se del caso e in collaborazione con l'Agenzia e con l'Agenzia spaziale europea, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  promuove e garantisce la diffusione e l'uso dei dati e dei servizi forniti dalle componenti del programma, ivi compreso lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
(b ter)  esegue azioni a favore di un settore spaziale dell'Unione innovativo, conformemente all'articolo 6;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)
(b quater)  sostiene l'accesso ai finanziamenti mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo III e InvestEU, nonché, in cooperazione con la BEI, attraverso gli strumenti finanziari istituiti da quest'ultima e rivolti in particolare alle PMI;
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS;
(c)  intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti in particolare da Galileo, EGNOS e Copernicus;
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: provvede alla gestione di Galileo ed EGNOS, come previsto dall'articolo 43;
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  offre consulenza tecnica alla Commissione.
(d)  offre consulenza tecnica alla Commissione, evitando duplicazioni con i compiti dell'Agenzia spaziale europea di cui agli articoli 27 e 31.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come previsto dall'articolo 43;
soppresso
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  formulazione di raccomandazioni alla Commissione sulle priorità del settore spaziale di Orizzonte Europa e partecipazione alla sua attuazione;
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma.
soppresso
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
3.  La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei dati e delle informazioni, nonché altre attività relative alla diffusione presso gli utenti per quanto riguarda le componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS.
3.  La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, evitando duplicazioni e sulla base di una migliore efficienza nella realizzazione degli obiettivi del programma.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  L'Agenzia può firmare accordi di partenariato o altri accordi con agenzie spaziali nazionali, un gruppo di agenzie spaziali nazionali o altri enti ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4
4.  I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario.
4.  I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario e sono riveduti a norma dell’articolo 102, paragrafo 6, del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la componente Copernicus.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione garantisce un finanziamento adeguato per la loro gestione ed esecuzione, incluse risorse umane e amministrative adeguate.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura;
(a)  per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale e di terra di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura;
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti;
(b)  per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: sostegno all'Agenzia nell'esecuzione dei suoi compiti fondamentali. Ove previsto da accordi specifici conclusi tra l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, appalti a nome e per conto dell'Agenzia per quanto concerne l'evoluzione dei sistemi, la progettazione e lo sviluppo del segmento di terra e la progettazione e lo sviluppo del segmento spaziale;
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo nei propri ambiti di competenza.
(c)  per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo concernenti le infrastrutture delle componenti del programma.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  incoraggiamento della cooperazione tra gli Stati membri e promozione della convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
2.  La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro:
soppresso
–  definisce chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;
–  obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;
–  stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;
–  esige la partecipazione della Commissione e, se pertinente, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;
–  stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa;
–  stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  La conclusione dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 2 è subordinata all'istituzione, nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di strutture interne e di un metodo operativo, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, i metodi di gestione e la responsabilità, che consentano di garantire la massima tutela degli interessi dell'Unione e di rispettarne le decisioni, anche per le attività finanziate dall'Agenzia spaziale europea che hanno un impatto sul programma.
soppresso
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
4.  Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 4, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento.
soppresso
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
Articolo 31 bis
Accordo relativo al partenariato finanziario quadro
1.  La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro:
(a)  definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;
(b)  definisce chiaramente gli strumenti di coordinamento e controllo per l'attuazione delle componenti del programma, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità della Commissione in relazione al coordinamento generale delle componenti del programma;
(c)  obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;
(d)  stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, inclusa l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, quando appalta a nome e per conto dell'Unione, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni sono conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;
(e)  esige la partecipazione della Commissione e, se del caso, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma, laddove quest'ultima appalta a nome e per conto dell'Unione a norma del paragrafo 1 bis;
(f)  stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa;
(g)  stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, tenendo conto del suo modello di costo come entità pubblica, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea;
(h)  obbliga l'Agenzia spaziale europea a garantire la protezione totale degli interessi dell'Unione e delle sue decisioni, il che può altresì comportare un adattamento da parte dell'Agenzia spaziale europea del suo processo decisionale, dei suoi metodi di gestione e delle sue disposizioni in materia di responsabilità.
2.  Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento. Le condizioni per tali richieste e la loro attuazione sono concordate reciprocamente.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo
Ruolo di altre entità
Ruolo di EUMETSAT e di altre entità
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione delle componenti del programma a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:
1.  La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione dei seguenti compiti a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT;
(a)  il potenziamento e il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti.
(b)  l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti, nonché la gestione dell'acquisizione di informazioni pertinenti di terzi.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione tiene conto del parere scientifico e tecnico del Centro comune di ricerca per l'attuazione del programma.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 33 – parte introduttiva
La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera a
(a)  tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;
(a)  tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche e normative nazionali;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  tenere conto dell'esperienza acquisita nella gestione di Galileo, EGNOS e Copernicus;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:
La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito delle loro competenze, garantiscono un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2
A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base di tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
A tal fine la Commissione effettua analisi del rischio e della minaccia per le componenti Copernicus, SST e GOVSATCOM, in consultazione con gli utenti finali degli Stati membri e le pertinenti entità che gestiscono l'attuazione di una componente del programma. L'Agenzia effettua analisi del rischio e della minaccia per le componenti Galileo ed EGNOS. In base a tali analisi del rischio e della minaccia la Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma, in consultazione con gli utenti finali degli Stati membri e le pertinenti entità che gestiscono l'attuazione di una componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. I requisiti di sicurezza generale stabiliscono le procedure da seguire ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento di una componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la gestione della sicurezza di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1.
2.  La Commissione è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Copernicus, SSA e GOVSATCOM. L'Agenzia è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Galileo ed EGNOS. A tal fine, esse svolgono tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza delle componenti di cui sono responsabili, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e monitorano la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1, terzo comma.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  L'Agenzia:
3.  Inoltre, l'Agenzia:
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  garantisce la sicurezza informatica del programma;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a
(a)  adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione29, e a quelle necessarie per la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire la protezione delle stazioni di terra che sono parte integrante del programma e che sono stabilite nel loro territorio;
(Non concerne la versione italiana)
__________________
29 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
5.  Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del programma.
5.  Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
2.  Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
2.  Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, soprattutto perquestioni in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b
(b)  la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;
(b)  la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, inclusa l'infrastruttura situata al di fuori del territorio dell'Unione ma necessaria per fornire a Galileo ed EGNOS una copertura completa dei territori degli Stati membri geograficamente situati in Europa, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c
(c)  lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione;
(c)  lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi;
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  il sostegno allo sviluppo e all'evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo;
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c ter (nuova)
(c ter)  il sostegno allo sviluppo di applicazioni Galileo ed EGNOS a valle e di applicazioni integrate a valle che utilizzano EGNOS/Galileo e Copernicus;
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera e
(e)  la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS;
(e)  la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea.
(c)  un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità, precisione e integrità. Tale servizio è fornito in conformità del regolamento dell'EASA per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza aerea, comprende una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, ed è destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa con l'obiettivo di coprire i territori continentali entro la fine del 2023 e tutti i territori entro la fine del 2025.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3
3.  Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
3.  Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11, ma la Commissione esamina la possibilità di sfruttare i programmi e gli accordi di partenariato e, se del caso, di sviluppare uno strumento finanziario specifico per sostenerli. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo
Compatibilità e interoperabilità
Compatibilità, interoperabilità e normazione
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2
2.  Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali.
2.  Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono reciprocamente compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Galileo ed EGNOS si impegnano a ottemperare alle norme e alle certificazioni internazionali.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
1.  Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato.
1.  Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione, dell'Agenzia spaziale europea e di EUMETSAT e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
2.  Copernicus fornisce dati e informazioni secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.
2.  Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a – trattino 1
–  lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus;
–  lo sviluppo e le operazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus;
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera c
(c)  la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi;
(c)  la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, l'archiviazione a lungo termine, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi, in modo facilmente fruibile;
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d
(d)  la componente di diffusione tra gli utenti e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
(d)  la componente di diffusione tra gli utenti, il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4
4.  Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.
4.  Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti e futuri.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo
Acquisizione dei dati
Azioni ammissibili
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a
(a)  azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura;
(a)  azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione, come ad esempio: capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura;
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera b
(b)  azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell'Unione;
(b)  azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte degli utenti di base, dando priorità ai dati forniti e/o finanziati da entità pubbliche degli Stati membri, come le agenzie nazionali;
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  il sostegno allo sviluppo di pertinenti applicazioni e servizi Copernicus a valle.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 50 – parte introduttiva
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi:
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi di base:
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 3
–  il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera;
–  il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulla qualità del suolo, sulla desertificazione, sui siti del patrimonio culturale, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste e in particolare sul disboscamento, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; gli Stati membri potranno utilizzare le informazioni e i dati risultanti dal monitoraggio della superficie agricola in relazione al livello di copertura e di destinazione dei terreni agricoli in modo da ridurre ulteriormente l'onere amministrativo relativo alla concessione dei sussidi agricoli;
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo)
–   la mappatura dei terreni agricoli che necessitano di irrigazione, le previsioni del raccolto e la destinazione del suolo, e la garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare attraverso la tutela dell'ambiente;
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 4 ter (nuovo)
–   il monitoraggio delle attività legate alla pesca, al fine di garantire una migliore qualità e sicurezza alimentare attraverso la tutela dell'ambiente;
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  monitoraggio del sostegno all'attuazione delle politiche dell'Unione;
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 53 – parte introduttiva
La componente SST sostiene le seguenti attività:
Il programma SST intende dotare progressivamente l'Unione di una capacità SST autonoma.
La componente SST sostiene le seguenti attività:
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera a
(a)  creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55;
(a)  creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri o dell'Unione, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55;
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:
Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta individuale o congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8
8.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
8.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche recanti norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis
Monitoraggio dell'offerta e della domanda di SST
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'attuazione della componente SST, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità dei sensori terrestri e spaziali, e ultima la produzione del catalogo europeo di cui all'articolo 53, lettera a).
La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali e di terra.
La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali e di terra nell'ambito della componente SST.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  creazione di un catalogo europeo dei NEO.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 61 – parte introduttiva
Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione. La presente componente comprende:
Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. La presente componente può comprendere:
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 61 – lettera a
(a)  lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra;
(a)  lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento spaziale e di terra;
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3
3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il portafoglio di servizi di cui al paragrafo 3 tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 63 – lettera b
(b)  le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, in base ai requisiti di sicurezza specifici per la componente GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1.
(b)  le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 63 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  I fornitori di capacità o servizi di comunicazione satellitare a titolo di tale componente rispettano i requisiti specifici di sicurezza per la componente GOVSATCOM stabiliti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1
1.  Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti a livello di Unione.
1.  Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  I poli GOVSATCOM tengono conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 69
Entro la fine del 2024 la Commissione valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM.
Entro la fine del 2024 la Commissione, in collaborazione le entità responsabili, valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 71
L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca).
L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca). In linea con le esigenze del programma, possono essere istituiti uffici locali dell'Agenzia, a norma dell'articolo 79, paragrafo 2.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4
4.  I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti fondamentali dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4.  I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 5
5.  Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta.
5.  Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3
3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 5
5.  [Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.]
5.  [Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, i rappresentanti degli Stati membri e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ma solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.]
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo al programma di lavoro pluriennale;
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  adotta norme in materia di trasparenza sui contratti industriali ed è regolarmente informato al riguardo dal direttore esecutivo;
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  rispetta le norme in materia di trasparenza sui contratti industriali e informa il consiglio di amministrazione;
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2
2.  Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati.
2.  Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati. Ove possibile, l'impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel programma di lavoro annuale e, in ogni caso, tale progetto è notificato all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 84, paragrafo 11.
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il personale dell'Agenzia è remunerato a titolo delle risorse proprie dell'Agenzia e, se necessario per l'esecuzione dei compiti delegati dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo del bilancio delegato dalla Commissione.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 2
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 2
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni.
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 92 – titolo
Accordo di sede e condizioni operative
Accordo relativo alla sede e agli uffici locali e condizioni operative
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1
1.  Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante.
1.  Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che questi ultimi devono mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tali Stati membri al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo relativo alla sede e agli uffici locali concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro che ospita la sede o l'infrastruttura locale.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 1
1.  L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso.
1.  L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori qualitativi in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Sulla base di tale metodologia, la Commissione integra l'allegato, al più tardi entro il 1° gennaio 2021.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Una sezione specifica di tale valutazione è dedicata alla governance del programma con l'obiettivo di fornire informazioni in merito alla necessità o meno di modificare i compiti e le competenze affidate ai diversi soggetti coinvolti nel programma.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e, se del caso, può corredare la valutazione di una nuova proposta legislativa.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 1
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza.
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la possibilità di affidarle compiti aggiuntivi, in conformità dell'articolo 30, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato fino al 31 dicembre 2028.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.  La Commissione è assistita da un comitato che si riunisce in configurazioni/sottocomitati specifici dedicati a ciascuna componente principale del programma (Galileo ed EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Gli accordi internazionali stipulati dall'Unione possono prevedere, se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno, tenendo conto della sicurezza dell'Unione.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0405/2018).


Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Progetto di risoluzione legislativa   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)
–   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario,
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio53], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(4)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio53], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Le difficoltà legate alla partecipazione dei paesi o dei territori d'oltremare devono essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.
_________________
_________________
53 Decisione / /UE del Consiglio.
53 Decisione / /UE del Consiglio.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio54 bis, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per tutti i beneficiari, in particolare a carico degli Stati membri e delle PMI. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
__________________
__________________
54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
54 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il programma dovrebbe garantire la massima trasparenza, la rendicontabilità e il controllo democratico degli strumenti finanziari innovativi e dei meccanismi che coinvolgono il bilancio dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 201755 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.
(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 201755 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione efficiente delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività e innovazione, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente alle sfide poste dalla trasformazione digitale in diversi modi, ad esempio assicurando che siano poste in essere le componenti essenziali su cui si basano le nuove tecnologie, creando norme giuridiche efficaci e facilmente applicabili, rivedendo le politiche interessate dalla trasformazione digitale e creando un contesto propizio all'innovazione in cui siano pienamente salvaguardati gli interessi degli utenti. La dotazione finanziaria per questo programma, uno sforzo collettivo a livello europeo, è aumentata in modo ottimale da significativi fondi del settore privato e dai contributi degli Stati membri.
__________________
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55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-it.pdf
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Il futuro della società e dell'economia europea dipenderà fortemente da una politica armonizzata e uniforme in materia di spettro radio, dall'infrastruttura 5G, che richiederà un obiettivo infrastrutturale per quanto riguarda le reti VHC, al fine di fornire servizi di comunicazione di alta qualità e più rapidi. Si tratta di una condizione essenziale per una corretta attuazione del programma. A tale riguardo, il programma dovrebbe trarre vantaggio dalla positiva attuazione del meccanismo per collegare l'Europa e in particolare dall'iniziativa Wif4EU intesa a promuovere la connettività per i cittadini negli spazi pubblici dell'Unione; la combinazione di questi due programmi massimizzerà i risultati e conseguirà gli obiettivi dell'Unione relativi a una copertura affidabile e uniforme delle reti ad alta velocità in tutta l'Unione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.
(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali il divario digitale e l'intelligenza artificiale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, dei diritti, dei diritti fondamentali e delle norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   Il 10 aprile 2018 gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno e la volontà comune di cooperare su iniziative relative a servizi di infrastruttura in materia di intelligenza artificiale e di tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain) firmando accordi di cooperazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)   Per attuare positivamente il presente programma, non è sufficiente seguire le tendenze. L'Unione deve impegnarsi a favore di tecnologie che consentano la tutela della vita privata (come ad esempio la crittografia e le applicazioni decentrate (DApp)), e investire maggiormente in infrastrutture adeguate alle esigenze future (reti a fibra ottica), in modo da rendere possibile una società digitalizzata indipendente.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)   L'Europa deve effettuare sostanziali investimenti nel proprio futuro, per la creazione di capacità digitali strategiche che le consentano di beneficiare della rivoluzione digitale. A tal fine deve essere garantito un bilancio consistente (pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR) a livello di UE, da integrare con notevoli sforzi d'investimento a livello nazionale e regionale, segnatamente attraverso un legame coerente e complementare con i fondi strutturali e di coesione.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.
(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività, la cibersicurezza e la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione, garantendo che i cittadini europei dispongano delle qualifiche, delle competenze e delle conoscenze necessarie ad affrontare la trasformazione digitale.
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57 COM(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   Considerando il ritardo nello sviluppo delle capacità digitali strategiche dell'Unione e gli sforzi compiuti per porvi rimedio, occorre garantire un bilancio commisurato alle ambizioni di questo programma pari almeno a 9,2 miliardi di EUR.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.
(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.
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58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   L'iniziativa Internet di prossima generazione promossa dalla Commissione europea nel 2017 dovrebbe altresì gettare le basi per l'attuazione del programma, che mira ad un'Internet più aperta con servizi migliori, più intelligenza, maggiore coinvolgimento e partecipazione, sfruttando le opportunità tecnologiche derivanti dai progressi in vari settori di ricerca, passando da nuove architetture di rete e infrastrutture definite da software a nuovi concetti di servizi e applicazioni.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.
(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, nonché ammodernare specifici settori di interesse pubblico a vantaggio delle imprese, in particolare delle PMI, e dei cittadini in tutta l'Unione. Inoltre, il programma dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione e la resilienza della sua economia.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)   Si avverte l'urgente necessità di sostenere le PMI che intendono avvalersi della trasformazione digitale nei loro processi produttivi. Ricerca e innovazione nel settore digitale consentiranno alle PMI di contribuire alla crescita dell'economia europea, attraverso un uso efficiente delle risorse.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)  Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: a) il calcolo ad alte prestazioni, b) l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito, c) la cibersicurezza, d) le competenze digitali avanzate, nonché e) l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)
(10 quater)  Il programma dovrebbe contribuire non solo all'obiettivo generale della trasformazione digitale, ma anche a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, creando capacità e competenze nell'Unione, dando priorità ad azioni che aumentano il potenziale strategico e limitano la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi, assicurando in tal modo la competitività economica e innovativa dell'Unione.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.
(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli europei dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, incluse le PMI, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli europei dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli europei dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale e sostenere la trasformazione digitale nei paesi e territori d'oltremare.
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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016)0180).
59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016)0180).
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al fine di creare sinergie tra gli investimenti nell'ambito del presente programma e gli investimenti dell'Unione in ricerca e sviluppo, in particolare quelli nell'ambito del programma Orizzonte Europa, i poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero fungere da piattaforma capace di riunire, da un lato, l'industria, le imprese e le amministrazioni che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche e, dall'altro, le società, in particolare le start-up e le PMI, che dispongono di soluzioni pronte per il mercato.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  La pianificazione, lo sviluppo e l'aggiudicazione di appalti nell'ambito del programma sono realizzati con l'obiettivo di accrescere le capacità e migliorare la competitività dell'Unione a medio e lungo termine. Occorre accordare la priorità alle azioni che aumentano il potenziale strategico e la competitività dell'Unione al fine di limitare la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi. La partecipazione di paesi terzi agli obiettivi specifici del programma dovrebbe pertanto dipendere dal contributo che tali paesi darebbero all'Unione.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.
(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e l'autonomia strategica dell'Unione. A tal fine il programma dovrebbe garantire un bilancio dell'UE pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR, integrati da coinvestimenti provenienti dagli Stati membri e/o dal settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa raggiungano l'avanguardia del progresso tecnologico.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per rafforzare e ampliare la base digitale dell'Unione, affrontare le principali sfide per la società, rafforzare ulteriormente le competenze digitali industriali dell'Unione, nonché per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune.
(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. Nel caso di una gestione indiretta, la Commissione garantirà che siano mantenute e rispettate tutte le norme di qualità e sicurezza richieste per la gestione diretta del programma.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.
(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione e archiviazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese. L'Unione deve acquisire supercomputer di altissimo livello, rendere sicuro il proprio sistema di alimentazione e diffondere servizi di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi, garantendo al contempo un sistema HPC nel rispetto dei valori e dei principi dell'Unione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.
(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione, rafforzando il valore aggiunto dell'UE.
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.
(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni stabilite nell'Unione.
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63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.
(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. Per creare le migliori condizioni quadro per la promozione di queste nuove tecnologie in Europa, l'Unione deve aggiungere il principio dell'innovazione al suo processo decisionale.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea, il Parlamento europeo ha sottolineato l'impatto delle barriere linguistiche sull'industria e sulla sua digitalizzazione. In questo contesto, lo sviluppo di tecnologie del linguaggio su larga scala basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, l'analisi dei big data, i sistemi di dialogo e di risposta alle domande sono essenziali per preservare la diversità linguistica, garantire l'inclusione e consentire la comunicazione uomo-uomo e uomo-macchina.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  Lo sviluppo sempre più rapido di robot che imparano da soli e dell'intelligenza artificiale, nonché la loro capacità di moltiplicare le conoscenze e apprendere contenuti nell'arco di secondi, fanno sì che sia difficile prevedere una qualunque fase di sviluppo da qui alla conclusione del programma nel 2027. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a questa tendenza digitale in rapida evoluzione e, se del caso, adeguare di conseguenza e senza indugio gli obiettivi del programma di lavoro.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  Alla luce della crescente domanda, da parte dell'industria europea, di soluzioni robotiche di intelligenza artificiale e vista l'importanza di evitare una grave carenza di investimenti nel settore, gli obiettivi del programma che riguardano l'intelligenza artificiale dovrebbero includere la robotica alimentata dall'intelligenza artificiale.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 19 quinquies (nuovo)
(19 quinquies)  I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, a norma di legge per impostazione predefinita e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione per garantire la sicurezza del mercato interno ove venga utilizzata l'intelligenza artificiale così come dell'accesso all'estrazione di testi e dati è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, incluse le tecnologie del linguaggio.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)   Il 25 aprile 2018 la Commissione si è impegnata a proporre un approccio europeo sviluppando progetti di orientamenti sull'intelligenza artificiale in collaborazione con le parti interessate all'interno dell'Alleanza per l'intelligenza artificiale, un gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le applicazioni e le imprese che si servono dell'intelligenza artificiale in Europa.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.
(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale, come pure l'attuazione della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione.
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64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.
(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i cittadini, le amministrazioni pubbliche e le imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.
(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici, di aumentare la ciberresilienza e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.
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65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  In linea di principio, le soluzioni di cibersicurezza dovrebbero contenere norme in materia di sicurezza e protezione quali parametri progettuali fondamentali, conformemente alle tecnologie più avanzate disponibili e ai principi della "sicurezza fin dalla progettazione" e della "sicurezza predefinita".
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come la tecnologia del registro distribuito, le identità digitali, la crittografia, la cifratura o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, la logistica, l'energia, i trasporti, il turismo, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza, la trasparenza e la fiducia nelle attività online, incluse le piattaforme 5G, e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.
(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nello sviluppo delle competenze digitali e migliorare l'alfabetizzazione digitale per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire con un approccio integrato.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)   Data la necessità di un approccio olistico, il programma dovrebbe altresì tenere conto degli ambiti di inclusione, qualificazione, formazione e specializzazione che sono decisivi, oltre alle competenze digitali avanzate, per la creazione di valore aggiunto nella società della conoscenza.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.
(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Il Parlamento europeo chiede inoltre che la prospettiva di genere sia integrata in tutte le iniziative digitali sottolineando la necessità di affrontare il grave divario di genere nel settore delle TIC, poiché tale aspetto è fondamentale ai fini della prosperità e della crescita a lungo termine dell'Europa.
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67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)  Nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di raccogliere dati disaggregati per genere sull'utilizzo delle TIC, definendo obiettivi, indicatori e parametri di riferimento per verificare i progressi compiuti in termini di accesso delle donne alle TIC e promuovere gli esempi di migliori pratiche tra le aziende operanti nel settore.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)
(27 ter)  Nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" il Parlamento europeo sostiene pienamente e incoraggia una cultura imprenditoriale digitale per le donne, nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.
(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, il cloud computing, la protezione dei dati e la governance delle informazioni e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di apprendimento e formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR, ERASMUS e Orizzonte Europa.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.
(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'industria, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, migliorando nel contempo l'efficienza della spesa pubblica. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali multilingui di alta qualità in tutta l'Europa. È altresì importante che tali servizi siano accessibili alle persone con disabilità.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)   La digitalizzazione può agevolare l'accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità e le persone che vivono nelle zone remote o rurali.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.
(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la sicurezza, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'infrastruttura energetica, l'istruzione e la formazione e la cultura è necessario mantenere, potenziare e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati e di informazioni a livello transfrontaliero e multilingue e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie e garantire la complementarità. La trasformazione digitale dovrebbe comunque tenere conto del fatto che alcuni cittadini non vi partecipano, per vari motivi, e le reti dovrebbero essere sostenute per continuare a informare tali cittadini, aiutandoli a restare nel pieno possesso dei loro diritti e a partecipare a tutti i doveri sociali e civici.
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68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)   La trasformazione digitale in questo settore deve comunque consentire ai cittadini dell'UE di accedere ai propri dati personali, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano i cittadini e i dati.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)
(30 ter)   L'implementazione e l'accesso a tecnologie avanzate in ambiti di pubblico interesse quali l'istruzione richiedono, inoltre, una formazione nelle competenze necessarie a utilizzare tali tecnologie. Gli obiettivi previsti dall'obiettivo specifico 8 dovrebbero pertanto comprendere anche programmi di formazione per le persone che utilizzeranno le tecnologie avanzate.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.
(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile, sicuro, fluido e inclusivo ai servizi pubblici.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.
(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e il lavoro di alta qualità. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.
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69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.
(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, l'adeguamento delle norme comuni, un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche e linguistiche transfrontaliere, ridurre la burocrazia, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione, ed evitando un'inutile doppia archiviazione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico, tecnologicamente neutro, transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali e che garantisca un elevato livello di protezione dei dati. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)  Il 6 ottobre 2017 a Tallinn i ministri dell'UE hanno dichiarato che la strategia digitale europea dovrebbe essere fondata sulla collaborazione e sull'interoperabilità, avvalendosi anche di politiche in materia di licenze aperte e di standard aperti. Il programma dovrebbe pertanto promuovere le soluzioni open source per consentire il riutilizzo, accrescere la fiducia e garantire la trasparenza. Tale approccio avrà un impatto positivo sulla sostenibilità dei progetti finanziati.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni"71.
(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni". Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi.
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71
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce un ingrediente essenziale della digitalizzazione dell'industria.
(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce una componente essenziale della digitalizzazione dell'industria.
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73 COM(2016)0180, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".
73 COM(2016)0180, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).
(40)  Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantisce la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforza la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare pienamente il suddetto regolamento. Tali azioni dovrebbero, in particolare, sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettano gli obblighi di "protezione dei dati sin dalla progettazione", i quali sono vincolanti in virtù del suddetto regolamento, e, nella misura in cui il trattamento riguarda i dati di comunicazioni elettroniche, occorre rispettare debitamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
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1 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.
(41)  Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione e per preservare il valore aggiunto europeo, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE.
(42)  Nella misura in cui gli organismi che attuano il presente programma trattano informazioni sensibili non classificate o informazioni classificate dell'Unione, essi dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni stabilite dagli atti dell'Unione o dalla legislazione nazionale in materia di trattamento delle informazioni, a seconda dei casi.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.
(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'obbligo dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e aiuterà a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione al fine di garantire il pieno rispetto di tali obblighi.
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74 COM(2018)0321, pag. 1.
74 COM(2018)0321, pag. 1.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro, affinché gli obiettivi del programma siano conseguiti in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri e siano assicurate la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/201175 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
soppresso
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75 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, come programmi di lavoro pluriennali (di norma ogni due anni) oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, come programmi di lavoro annuali. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati in modo da conseguire gli obiettivi del programma conformemente alle priorità dell'Unione e degli Stati membri, assicurando nel contempo la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, ogni due anni, oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, su base annuale. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
(46 bis)   Al fine di garantire, mantenere e sviluppare finanziamenti a lungo termine per il programma Europa digitale occorrono norme comuni chiare a livello dell'UE, orientate al futuro e favorevoli alla concorrenza, onde stimolare gli investimenti e l'innovazione e preservare l'accessibilità economica.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [35], [38] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(47)  Le azioni che rientrano nel campo di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti in special modo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla diversità linguistica e sul diritto di comunicare in una qualsiasi lingua dell'UE, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tali azioni dovrebbero essere conformi a qualunque obbligo giuridico, incluso il diritto internazionale, e a qualsivoglia decisione pertinente della Commissione nonché ai principi etici, tra cui il rifiuto di qualunque violazione del principio dell'integrità della ricerca.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
(47 bis)  Nell'aprile 2018 la Commissione si è impegnata1 bis a istituire un quadro per i portatori di interessi e gli esperti in vista dell'elaborazione di un progetto di orientamenti sull'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie; la Commissione sosterrà le organizzazioni dei consumatori e le autorità garanti della protezione dei dati a livello nazionale e dell'UE nel diffondere la comprensione delle applicazioni capaci di sfruttare l'IA con il contributo del Gruppo consultivo europeo dei consumatori e del Comitato europeo per la protezione dei dati.
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1 bis Comunicazione del 25.4.2018 "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237), disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_IT.pdf
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
soppresso
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma").
Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma"), che sarà attuato per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e
(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria;
(e)  "polo europeo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico nuovo o già esistente, oppure un consorzio di soggetti giuridici, designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti. Il polo europeo dell'innovazione digitale è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle imprese in fase di espansione e alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione.
I poli europei dell'innovazione digitale fungono da sportelli unici dove le imprese – soprattutto le PMI, le start-up e le società di media capitalizzazione (mid-caps) – possono ricevere un sostegno per il miglioramento della propria attività, dei processi di produzione e dei rispettivi prodotti e servizi per mezzo della tecnologia digitale, che potrebbe determinare un valore aggiunto. I poli creeranno pertanto una rete decentrata in tutta l'Unione per offrire assistenza alle imprese, al fine di garantire che i loro dipendenti possiedano le competenze necessarie a gestire la tecnologia digitale disponibile. I poli sono, inoltre, coordinati con gli erogatori di istruzione al fine di sostenere la formazione degli studenti e la formazione sul lavoro per i lavoratori;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)
(f bis)   "alfabetizzazione mediatica": le competenze analitiche necessarie per trovare il proprio percorso di comprensione del mondo digitale;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)
(f ter)  "partenariato europeo": un'iniziativa per cui l'Unione, insieme a partner pubblici e/o privati (quali l'industria, organizzazioni di ricerca, organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale od organizzazioni della società civile tra cui fondazioni e organizzazioni di PMI), si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione dell'innovazione digitale e le attività per l'implementazione delle tecnologie, incluse quelle correlate all'adozione delle innovazioni da parte del mercato, a livello normativo o politico;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quater (nuova)
(f quater)  "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quinquies (nuova)
(f quinquies)  "consorzio": un gruppo collaborativo di imprese costituito per intraprendere un'azione nell'ambito del programma.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:
1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e permettere alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi, nonché potenziare l'autonomia strategica e la coesione dell'Unione, assicurando nel contempo la competitività e riducendo il divario digitale. Il programma:
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.
(b)  amplia la loro diffusione e adozione nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, sostenendo la loro trasformazione digitale e garantendo l'accesso alle tecnologie digitali;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a
(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;
(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 interoperabile e di prim'ordine, accessibile agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici e privati;
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77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.
77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b
(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;
(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, garantendo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati;
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera c
(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.
(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca; incoraggiare lo sviluppo nell'Unione di hardware e software necessari per tale implementazione in campo informatico.
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78 Mille volte più veloce dell'esascala.
78 Mille volte più veloce dell'esascala.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le azioni relative all'obiettivo specifico 1 sono attuate principalmente nell'ambito dell'impresa comune proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio dei ministri il 25 giugno 2018, conformemente al regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1 bis Regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. 10594/18. Bruxelles, 18 settembre 2018 (or. EN). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/it/pdf
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a
(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, le soluzioni e le risorse basate sull'IA rese disponibili rispettano il principio della protezione dei dati e della vita privata sin dalla progettazione, assicurando altresì che l'uomo rimanga al centro dello sviluppo e dell'implementazione dell'intelligenza artificiale;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b
(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;
(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese, in particolare le PMI e le start-up, e le pubbliche amministrazioni, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca e le università;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  sviluppare e potenziare l'applicazione industriale e i sistemi produttivi, agevolare l'integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli di business innovativi e ridurre il divario temporale tra l'innovazione e l'industrializzazione; favorire l'adozione di soluzioni basate sull'IA nei settori di interesse pubblico e nella società;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico – Intelligenza artificiale sono attuate unicamente attraverso la gestione diretta della Commissione o di un'agenzia esecutiva, sulla base di un'analisi costi/benefici.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 2 rispettano i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il protocollo addizionale. La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale, precisa le condizioni relative alle questioni etiche nei programmi di lavoro nell'ambito dell'obiettivo specifico 2. Gli inviti a presentare proposte o gli accordi di sovvenzione includono le condizioni pertinenti stabilite nei programmi di lavoro. In sede di valutazione di ciascuna azione, ogni progetto è sottoposto a un esame etico; le azioni che non sono accettabili sul piano etico o che non soddisfano le condizioni stipulate non sono ammissibili al finanziamento.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a
(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b
(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;
(b)  sostenere l'impiego ottimale e il miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza; condividere e integrare le migliori pratiche;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c
(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;
(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, prestando una particolare attenzione ai servizi pubblici e agli operatori economici essenziali, quali le PMI;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d
(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79.
(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79, anche attraverso misure volte a sviluppare una cultura della cibersicurezza nelle organizzazioni.
__________________
__________________
79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  migliorare la resilienza agli attacchi informatici, sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi basilari di sicurezza da parte degli utenti, in particolare i servizi pubblici, le PMI e le start-up, garantire che le imprese dispongano almeno di livelli basilari di sicurezza, quali la crittografia end-to-end dei dati e delle comunicazioni e gli aggiornamenti dei software, e incoraggiare il ricorso alla sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, come pure la conoscenza dei processi basilari di sicurezza e l'igiene informatica;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di ricerca e di competenza in materia di cibersicurezza a livello industriale e tecnologico e la rete di competenze sulla cibersicurezza, conformemente al [regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis].
__________________
1 bis Regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Unione, riducendo il divario digitale, e a promuovere una maggiore professionalità rispettando l'equilibrio di genere, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica, l'intelligenza artificiale, il cloud computing, le reti e i sistemi di comunicazione, le competenze in materia di protezione dei dati e l'intelligenza artificiale. Al fine di stimolare e migliorare il mercato del lavoro e la specializzazione in tecnologie e applicazioni digitali, l'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a
(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;
(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine, compreso l'apprendimento misto per gli studenti, gli insegnanti, i formatori, i professionisti informatici, i ricercatori, e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici, in collaborazione con le scuole, le università e i centri di ricerca;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b
(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;
(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a breve termine, compreso l'apprendimento misto per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e di start-up, e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c
(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.
(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione di alta qualità sul posto di lavoro, compreso l'apprendimento misto, per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta della Commissione europea. I poli europei dell'innovazione digitale possono fungere da facilitatori di opportunità di formazione, fornendo consulenza alle imprese e mantenendo i collegamenti con i centri di competenza appropriati per garantire la più ampia copertura geografica in tutta l'Unione.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi, integrando a tal fine le azioni relative all'infrastruttura digitale e riducendo nel contempo il divario digitale:
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a
(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;
(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, la comunicazione, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, come pure le imprese stabilite nell'Unione, possano effettivamente accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, nonché disporre – attraverso la formazione – delle competenze necessarie per utilizzarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, la tecnologia del linguaggio, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b
(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all'avanguardia interoperabili a livello transeuropeo in tutta l'Unione (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera c
(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;
(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera d
(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;
(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota, di prova e di espansione delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera e
(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;
(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione, e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, le tecnologie del registro distribuito, la cibersicurezza, la protezione dei dati, il cloud computing, la governance delle informazioni e le tecnologie emergenti future;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f
(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;
(f)  sostenere la progettazione, il mantenimento, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera g
(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;
(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di promuovere lo sviluppo digitale, oltre che di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche e agevolare la fertilizzazione incrociata delle diverse iniziative nazionali, conseguendo lo sviluppo della società digitale grazie alla costante cooperazione fra tutti gli attori interessati a livello dell'Unione;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera h
(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;
(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano, fra l'altro, servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE basate sul principio della sicurezza e della riservatezza sin dalla progettazione, garantendo la protezione dei dati e la sicurezza dei consumatori;
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
Le azioni relative all'obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta della Commissione europea. I poli europei dell'innovazione digitale e i centri di competenza possono fungere da facilitatori.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 9 194 000 000 EUR a prezzi correnti.
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 8 192 391 000 EUR a prezzi 2018 (9 194 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  fino a 2 698 240 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
(a)  fino a 2 404 289 438 EUR a prezzi 2018 (2 698 240 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
(b)  fino a 2 226 192 703 EUR a prezzi 2018 (2 498 369 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
(c)  fino a 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 (1 998 696 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 9 –paragrafo 2 – lettera d
(d)  fino a 699 543 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
(d)  fino a 623 333 672 EUR a prezzi 2018 (699 543 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  fino a 1 299 152 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
(e)  fino a 1 157 620 312 EUR a prezzi 2018 (1 299 152 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate il più possibile a beneficio dello Stato membro interessato.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva
Il programma è aperto a:
soppresso
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
1.  Il programma è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
2.  L'associazione totale o parziale al programma di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1 si basa su una valutazione caso per caso degli obiettivi specifici, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché tale accordo specifico rispetti pienamente i seguenti criteri:
—  la partecipazione del paese terzo è nell'interesse dell'Unione;
—  la partecipazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3;
—  la partecipazione non solleva problemi di sicurezza e rispetta pienamente i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 12;
—  l'accordo garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
—  l'accordo stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
—  l'accordo non conferisce al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
—  l'accordo garantisce il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nel preparare i programmi di lavoro, la Commissione europea o altri organismi di attuazione competenti valutano, esaminando caso per caso, se le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte per quanto riguarda le azioni incluse nei programmi di lavoro.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 3
3.  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
soppresso
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 4
4.  i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
soppresso
—  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
—  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
—  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
—  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].
2.  alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito degli obiettivi specifici 1 - Calcolo ad alte prestazioni, 2 - Intelligenza artificiale e 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.
5.  Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi strategici e di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Non sono ammesse azioni che prevedano trasferimenti di tecnologia al di fuori dell'Unione. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, è effettuata una valutazione di opportunità riguardo alla partecipazione dei soggetti che hanno la loro sede principale al di fuori dell'Unione europea.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono effettuare controlli di sicurezza; le azioni non conformi alle norme di sicurezza possono essere escluse o interrotte in qualsiasi momento.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.
1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione garantisce che, nel far leva sul carattere complementare del programma rispetto ad altri programmi di finanziamento europei, in particolare i fondi SIE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa (CEF-2), il programma InvestEU, Erasmus e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la realizzazione degli obiettivi specifici da 1 a 5 non sia ostacolata.
La Commissione valuta se vi siano possibilità di migliorare l'efficienza globale dei programmi che offrono risorse nel settore della digitalizzazione.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.
2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e tra le autorità e la Commissione europea nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di aggiudicazione di appalti da parte della Commissione o di un organismo di finanziamento, di un beneficiario unico di sovvenzioni o di più beneficiari congiuntamente (quale forma d'azione principale), nonché sovvenzioni e premi. Gli appalti possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura e prevedere condizioni di esecuzione in linea con gli accordi internazionali applicabili in materia di appalti. Il programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 15
Il programma può essere attuato mediante partenariati europei. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].
Il programma può essere attuato mediante partenariati europei concordati nell'ambito del processo di programmazione strategica tra la Commissione e gli Stati membri. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)
I partenariati europei:
(a)  sono istituiti laddove possano conseguire gli obiettivi del programma Europa digitale in modo più efficace rispetto alla sola Unione europea;
(b)  si attengono a principi quali il valore aggiunto per l'Unione, la trasparenza, l'apertura, l'impatto, l'effetto moltiplicatore, l'impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, la flessibilità, la coerenza e la complementarietà con le iniziative locali, regionali, nazionali, internazionali e dell'Unione;
(c)  presentano un orizzonte temporale definito e prevedono condizioni per la graduale soppressione del finanziamento del programma.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)
Le disposizioni e i criteri relativi alla loro selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e progressiva soppressione sono esposti nel [aggiungere riferimento].
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo
Poli dell'innovazione digitale
Poli europei dell'innovazione digitale
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.
1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita sulle infrastrutture esistenti una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale, che sarà costituita da almeno un polo europeo per l'innovazione digitale per Stato membro.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:
2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta, trasparente, inclusiva e competitiva in base ai seguenti criteri:
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;
(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli europei dell'innovazione digitale;
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;
(b)  capacità di gestione, personale, infrastrutture e competenze adeguati;
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  comprovata cooperazione con il settore privato per garantire la pertinenza rispetto al mercato degli interventi nell'ambito degli obiettivi specifici da 1 a 5;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  collegamenti con i poli TIC esistenti creati nell'ambito di Orizzonte 2020, il polo InvestEU e la rete europea delle imprese.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le condizioni specifiche da soddisfare ai fini della designazione "polo europeo dell'innovazione digitale" e le mansioni da svolgere sono armonizzate e pubblicate in tempo utile per consentire la preparazione e l'attuazione adeguate delle azioni.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:
3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati e chiaramente identificati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.
(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata, migliorando la convergenza e contribuendo a colmare il divario tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione e gli altri Stati membri, e a ridurre il divario digitale in termini geografici.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.
4.  I poli europei dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere selezionati in tali regioni poli innovativi aggiuntivi.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5
5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.
5.  I poli europei dell'innovazione digitale sono chiaramente identificati tramite indicazioni specifiche e ricevono finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – parte introduttiva
6.  I poli dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:
6.  I poli europei dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a
(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;
(a)  fornire servizi di trasformazione digitale e competenze tecnologiche (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle start up, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  sostenere le imprese, in particolare le PMI e le start up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli aziendali attraverso l'uso delle nuove tecnologie coperte dal programma;
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b
(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;
(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI, le start up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di competenze, le iniziative congiunte e le buone pratiche;
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c
(c)  fornire servizi tematici – compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;
(c)  fornire servizi tematici – compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI, alle start up e alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up. I singoli poli europei dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  I poli europei dell'innovazione digitale possono anche cooperare con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in particolare con l'IET Digitale, così come con i poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.  I poli europei dell'innovazione digitale possono svolgere le attività dei poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione, compresi i poli dell'innovazione dell'IET Digitale.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento.
1.  Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento, conformemente agli obiettivi generali di cui all'allegato I.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
ii)  un paese terzo associato al programma;
ii)  un paese terzo associato al programma conformemente agli articoli 10 e 12;
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma.
3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma e qualora non comporti ulteriori rischi per la sicurezza dell'Unione o metta in discussione l'autonomia strategica di quest'ultima.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
4.  Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.
4.  Le persone fisiche possono essere ammesse per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate. I cittadini di paesi terzi possono essere ammessi a condizione che risiedano nell'Unione.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per motivi debitamente giustificati, fatto salvo il principio di cofinanziamento e conformemente alle specifiche di ciascun obiettivo.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;
(e)  ove applicabile, l'impatto economico, climatico, ambientale e sociale, in particolare promuovendo l'accessibilità e le pari opportunità a livello formativo e professionale;
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g
(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;
(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, nonché i paesi e i territori d'oltremare;
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
(h bis)  ove applicabile, la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)
(h ter)  ove applicabile, l'interesse pubblico;
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)
(h quater)  ove applicabile, una riduzione del divario digitale tra le regioni, i cittadini o le imprese.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 21
Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. L'importo delle spese risultanti dal presente programma da combinare con uno strumento finanziario non è rimborsabile.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se a un'azione è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero un sostegno a titolo di un fondo dell'UE, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo nell'ambito del programma.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
3.  Il primo programma di lavoro pluriennale si concentra sulle attività indicate nell'allegato e provvede affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. I programmi di lavoro successivi possono comprendere attività non indicate nell'allegato, purché le stesse siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli [da 4 a 8].
3.  I programmi di lavoro si concentrano sulle attività indicate nell'allegato I e provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di rivedere o integrare le attività ivi descritte nel rispetto degli obiettivi di cui al presente regolamento quali stabiliti agli articoli da 4 a 8.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
1.  Gli indicatori misurabili da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori misurabili in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Sulla base di tale metodologia la Commissione integra l'allegato III entro il 1º gennaio 2021.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori misurabili, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate, e siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
4.  Sono utilizzate nella massima misura possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.
4.  Sono utilizzate nella maniera più efficiente possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC, nonché la raccolta delle serie di dati DESI di NUTS-2 per aiutare a far fronte alla mancanza di dati regionali relativi all'Europa digitale. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo
Valutazione
Valutazione del programma
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1.  La Commissione garantisce il monitoraggio e la valutazione esterna periodici del programma, basati in particolare sul sistema di rendicontazione sulla performance di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Le valutazioni prevedono anche un giudizio qualitativo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  In aggiunta al monitoraggio periodico del programma, la Commissione istituisce una relazione di valutazione intermedia e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2024. La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma dopo il 2027 e i suoi obiettivi.
La valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
3.  Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione redige una relazione di valutazione finale del programma, che ne valuta gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  La Commissione sottopone la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2030.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5
5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
soppresso
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.
4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit si basa sull'audit finanziario di almeno un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23 e 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui agli articoli 23 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti della Comunità rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati) diffondendo mirate informazioni coerenti, veritiere, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico generale.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Garantisce inoltre un'informazione integrata e l'accesso dei potenziali richiedenti ai finanziamenti dell'Unione nel settore digitale. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 1 – punto 1
1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;
1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni, e a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 1 – punto 6
6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).
6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione – in particolare le nuove tecnologie che hanno precedentemente beneficiato o che beneficiano attualmente di finanziamenti dell'Unione – finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 2 – comma 1
Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.
Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie del registro distribuito in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – comma 1
Il programma sostiene la facilità di accesso alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.
Il programma sostiene la facilità di accesso e le opportunità di formazione in relazione alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati o ai cittadini di tutte le età che necessitino di sviluppare le loro competenze, alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – secondo comma – punto 1
1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;
1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro e a opportunità di apprendimento misto, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – comma 4
Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 15.
Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 1 – punto 1.2
1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;
1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento, l'ampliamento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 2 – punto 2.1
2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;
2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e tale da far sì che sia garantita la loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 3
3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri nazionali, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").
3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 4
4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti o i territori rurali intelligenti, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.
4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione II – titolo
II Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 2 – punto 2.2
2.2  Numero di imprese e organizzazioni che sfruttano l'IA
2.2  Numero di imprese e organizzazioni che testano e sperimentano l'IA in collaborazione con i poli dell'innovazione digitale
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 2 – punto 2.2 bis (nuovo)
2.2 bis   Numero di applicazioni concrete di IA sostenute dal programma e attualmente commercializzate
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 4 – punto 4.1
4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati
4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati ogni anno nell'Unione
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 4 – punto 4.2
4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC
4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC ogni anno nell'Unione
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – punto 4.2 ter (nuovo)
4.2 ter   Numero di studenti, neolaureati e disoccupati che hanno migliorato il loro status dopo la formazione offerta nel quadro del programma
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.1
5.1  Adozione di servizi pubblici digitali
5.1  Frequenza di adozione di servizi pubblici digitali
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.2
5.2  Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale
5.2  Numero di imprese con un elevato punteggio di intensità digitale
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.3
5.3  Allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità
5.3  Grado di allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Allegato 3 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   il programma Europa digitale crei attivamente sinergie con Orizzonte Europa riguardo alla sostenibilità dei dati provenienti dai progetti di ricerca;
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 3 – lettera c
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; nell'implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 3 – lettera c
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella tecnologia del registro distribuito, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0408/2018).


Accordo USA-UE sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ***
PDF 104kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07482/2018),

–  visto il progetto di modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati uniti d'America e la Comunità europea (07236/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (C8-0157/2018),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0432/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e agli Stati Uniti d'America.


Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali *
PDF 193kWORD 66k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0148),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0137/2018),

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Parlamento irlandese, dal Parlamento maltese e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0428/2018),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  L'economia globale si evolve rapidamente verso il digitale e di conseguenza stanno emergendo nuovi modi di svolgere le attività commerciali. Le imprese digitali sono caratterizzate dal fatto che le loro operazioni sono strettamente legate a internet. I modelli d'impresa digitali dipendono in larga misura dalla capacità di svolgere attività a distanza, con una presenza fisica ridotta o inesistente, dal contributo degli utenti finali alla creazione di valore e dall'importanza delle attività immateriali.
(1)  L'economia globale si evolve rapidamente verso il digitale e di conseguenza stanno emergendo nuovi modi di svolgere le attività commerciali. Le imprese digitali sono caratterizzate dal fatto che le loro operazioni sono strettamente legate a internet. I modelli d'impresa digitali dipendono in larga misura dalla capacità di svolgere attività a distanza, con una presenza fisica o imponibile ridotta o inesistente in un determinato paese, dal contributo degli utenti finali alla creazione di valore e dall'importanza delle attività immateriali.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Le norme attuali sulla tassazione delle imprese sono state concepite per la maggior parte all'inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e si basano sull'idea che la tassazione dovrebbe avvenire dove viene creato il valore. Tuttavia, l'applicazione delle norme attuali all'economia digitale ha dato luogo a un'asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato, in particolare nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione degli utenti. Risulta quindi evidente che le norme attuali sulla tassazione delle imprese relative all'imposizione degli utili dell'economia digitale sono inadeguate e devono essere riviste.
(2)  Le norme attuali sulla tassazione delle imprese sono state concepite per la maggior parte all'inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e si basano sull'idea che la tassazione dovrebbe avvenire dove viene creato il valore. Tuttavia, l'applicazione delle norme attuali all'economia digitale ha dato luogo a un'asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato, in particolare nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione degli utenti. La digitalizzazione ha cambiato il ruolo degli utenti, consentendo loro di partecipare sempre più al processo di creazione di valore. Risulta quindi evidente che le norme attuali sulla tassazione delle imprese relative all'imposizione degli utili dell'economia digitale non tengono conto di tale nuovo fattore e devono essere riviste con urgenza.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)   L'obiettivo è di colmare il divario tra la tassazione dei ricavi digitali e quella dei ricavi tradizionali. Attualmente, in media, le imprese digitali sono soggette a un'aliquota fiscale effettiva pari solo al 9,5 %, rispetto al 23,2 % per i modelli d'impresa tradizionali1 bis. Un sistema fiscale deve essere equo e vantaggioso per la società nel suo insieme. È opportuno garantire condizioni di concorrenza eque a tutte le imprese attive sul mercato unico.
_________________
1 bis Fonte: Calcoli risultanti dalla valutazione d'impatto della Commissione europea, basati su ZEW (2016, 2017) e ZEW et al. (2017).
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Tale riesame costituisce un elemento importante del mercato unico digitale dell'UE3 dato che il mercato unico digitale ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio.
(3)  Tale riesame costituisce un elemento importante del mercato unico digitale dell'UE3 dato che il mercato unico digitale ha bisogno di un quadro fiscale equo, moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione e la crescita inclusiva, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio. La digitalizzazione riguarda l'intera economia, il che va oltre la creazione di una tassa sui servizi digitali; è opportuno pertanto riformare le norme fiscali. Le misure ad hoc contenute nella presente direttiva non dovrebbero rallentare i lavori sulla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa e sull'inclusione di una tale tassazione nel quadro della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
__________________
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3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)0192 del 6.5.2015).
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)0192 del 6.5.2015).
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Considerato il fatto che la tassazione dell'economia digitale è un problema di natura globale, l'approccio ideale consisterebbe nel trovare una soluzione multilaterale e internazionale al problema. Per questo motivo la Commissione partecipa attivamente al dibattito internazionale. I lavori presso l'OCSE sono in corso. Tuttavia i progressi al livello internazionale sono scarsi. Pertanto sono state adottate misure volte ad adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell'Unione6 e a incoraggiare la conclusione di accordi con giurisdizioni terze7, in modo da adeguare il quadro normativo in materia di imposta societaria ai nuovi modelli imprenditoriali digitali.
(5)  Considerato il fatto che la tassazione dell'economia digitale è un problema di natura globale, l'approccio ideale consisterebbe nel trovare una soluzione multilaterale e internazionale al problema. Per questo motivo la Commissione partecipa attivamente al dibattito internazionale. I lavori presso l'OCSE, il Fondo monetario internazionale (FMI), le Nazioni Unite (ONU) e il Gruppo della Banca mondiale (GBM), che costituiscono la piattaforma per la collaborazione in materia fiscale, sono in corso. Tuttavia i progressi al livello internazionale sono scarsi. Pertanto sono state adottate misure volte ad adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell'Unione6 e a incoraggiare la conclusione di accordi con giurisdizioni terze7, in modo da adeguare il quadro normativo in materia di imposta societaria ai nuovi modelli imprenditoriali digitali. È opportuno garantire la coerenza con il quadro inclusivo contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), per garantire che non vi sia alcuna deviazione dalle norme internazionali ed evitare un incremento della complessità.
__________________
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6 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147).
6 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147).
7 Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).
7 Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili dell'imposta sulle società. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme. Per questo motivo occorre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale.
(6)  In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili dell'imposta sulle società. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme. Per questo motivo occorre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale. La soluzione provvisoria dovrebbe essere temporaneamente limitata per evitare che diventi involontariamente permanente. Si dovrebbe pertanto introdurre una clausola di caducità che comporti la scadenza automatica della presente direttiva al momento dell'elaborazione di una soluzione globale, preferibilmente a livello internazionale. Entro il 31 dicembre 2020, se non è stata concordata una soluzione globale, la Commissione dovrebbe esaminare una proposta basata sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò risulta essenziale per giungere a un accordo senza indugi onde evitare la moltiplicazione di imposte digitali nazionali unilaterali da parte degli Stati membri.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Tale soluzione provvisoria dovrebbe istituire il sistema comune d'imposta sui servizi digitali ("ISD") applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di determinate entità. Dovrebbe trattarsi di una misura di facile attuazione da applicare ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. Tale fattore (la creazione di valore da parte degli utenti) è alla base anche dell'azione relativa alla norme sulla tassazione delle imprese, come descritto nel considerando 5.
(7)  Tale soluzione provvisoria dovrebbe istituire il sistema comune d'imposta sui servizi digitali ("ISD") applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, compresi i contenuti online, da parte di determinate entità. Dovrebbe trattarsi di una misura di facile attuazione da applicare ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti e le attività immateriali contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. Tali fattori (la creazione di valore da parte degli utenti e la forte dipendenza dai beni immateriali) sono alla base anche dell'azione relativa alla norme sulla tassazione delle imprese, come descritto nel considerando 5.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  L'ISD dovrebbe essere applicata ai soli ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. I servizi digitali dovrebbero essere quelli che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e per i quali è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato. Dovrebbero essere tassati i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.
(9)  L'ISD dovrebbe essere applicata ai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e dalla loro capacità di offrire servizi con una presenza fisica molto ridotta o inesistente. In tali casi è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati "servizi di intermediazione"); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
(10)  In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati "servizi di intermediazione"); iii) l'elaborazione, la trasmissione e la vendita di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali; e iv) la fornitura di contenuti digitali quali video, audio, giochi o testi; Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali contenuti, beni e servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Per quanto riguarda i casi relativi alle interfacce digitali multilaterali che agevolano le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti dell'interfaccia, le operazioni corrispondenti e i ricavi ottenuti dagli utenti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online sul sito web del fornitore di tali beni e servizi, e in cui il fornitore non agisce da intermediario, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ISD perché la creazione di valore per il dettagliante consiste nei beni o nei servizi forniti, mentre l'interfaccia digitale viene usata semplicemente come mezzo di comunicazione. Per stabilire se un fornitore venda beni o servizi online per proprio conto o se fornisca servizi di intermediazione si dovrà tenere conto della sostanza giuridica ed economica di un'operazione, quale risulta dagli accordi conclusi tra le parti interessate. Ad esempio, un fornitore di un'interfaccia digitale sulla quale sono messi a disposizione beni di terzi potrebbe essere considerato prestatore di un servizio di intermediazione (ovvero la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale) in cui non viene assunto alcun rischio d'inventario significativo o in cui è la terza parte che fissa, di fatto, il prezzo di tali beni.
(13)  Per quanto riguarda i casi relativi alle interfacce digitali multilaterali che agevolano le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti dell'interfaccia, le operazioni corrispondenti e i ricavi ottenuti dagli utenti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online sul sito web del fornitore di tali beni e servizi, e in cui il fornitore non agisce da intermediario, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ISD. Tuttavia, dato che è possibile elaborare i dati degli utenti attraverso un'interfaccia digitale, creando così un ulteriore valore aggiunto derivante dall'operazione, e dato che l'assenza di presenza fisica può creare l'opportunità di una pianificazione fiscale aggressiva, in sede di revisione della presente direttiva è opportuno prendere in considerazione l'ampliamento del campo di applicazione di tali servizi.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. Sebbene sia consentita una qualche interazione tra i destinatari di tale contenuto digitale, e si possa quindi ritenere che il fornitore di tali servizi metta a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, è meno evidente che gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di valore per l'impresa che fornisce il contenuto digitale. In compenso, dal punto di vista della creazione di valore l'accento è posto sul contenuto digitale stesso che è fornito dall'entità. Di conseguenza, i ricavi ottenuti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
(14)  I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. I ricavi ottenuti da tali operazioni dovrebbero essere valutati dalla Commissione entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  Per contenuto digitale si intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, a prescindere dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale. Si intende così includere le varie forme che il contenuto digitale può assumere quando viene acquistato da un utente, il che non cambia il fatto che il fine esclusivo o principale dell'utente è l'acquisto del contenuto digitale.
(15)  Per contenuto digitale si intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, a prescindere dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)   Le imprese digitali tendono a investire meno in edifici e macchinari rispetto alle imprese tradizionali.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)   È opportuno operare una distinzione tra il servizio descritto al considerando 14 e la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale mediante la quale gli utenti possono caricare e condividere contenuto digitale con altri utenti, o la messa a disposizione di un'interfaccia che facilita le corrispondenti cessioni di contenuto digitale direttamente tra gli utenti. Questi ultimi servizi costituiscono un servizio di intermediazione e quindi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'ISD, quale che sia la natura dell'operazione corrispondente.
soppresso
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  I servizi imponibili consistenti nella trasmissione dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare soltanto i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali, escludendo i dati che sono stati generati da sensori o altri mezzi e digitalizzati. Il motivo è che i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD dovrebbero essere quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti che successivamente monetarizzano, piuttosto che i servizi che utilizzano le interfacce soltanto come metodo per trasmettere i dati provenienti da altre fonti. L'ISD non dovrebbe quindi essere un'imposta sulla raccolta di dati o sull'utilizzazione dei dati raccolti da un'impresa ai fini interni della stessa, né sulla condivisione dei dati raccolti da un'impresa con altre parti a titolo non oneroso. L'obiettivo dell'ISD sono i ricavi generati dalla trasmissione di dati ottenuti da un'attività molto specifica, ossia le attività degli utenti sulle interfacce digitali.
(17)  I servizi imponibili consistenti nell'elaborazione, trasmissione o vendita dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali. Suddetti servizi imponibili dovrebbero essere quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti che successivamente monetarizzano. L'ISD non è un'imposta sulla raccolta dei dati in quanto tale. L'obiettivo dell'ISD sono i ricavi generati dall'elaborazione, vendita o trasmissione a terzi di tali dati ottenuti da un'attività molto specifica, ossia le attività degli utenti sulle interfacce digitali.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 22
(22)  Soltanto determinate entità dovrebbero essere considerate soggetti passivi ai fini dell'ISD, a prescindere dal fatto che siano stabilite in uno Stato membro o in una giurisdizione terza. In particolare, va considerato soggetto passivo soltanto l'entità che soddisfa entrambe le condizioni: i) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; e ii) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 50 000 000 EUR.
(22)  Soltanto determinate entità dovrebbero essere considerate soggetti passivi ai fini dell'ISD, a prescindere dal fatto che siano stabilite in uno Stato membro o in una giurisdizione terza. In particolare, va considerato soggetto passivo soltanto l'entità che soddisfa entrambe le condizioni: i) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; e ii) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 40 000 000 EUR.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono essenzialmente quelle in grado di fornire i servizi digitali per i quali il contributo degli utenti svolge un ruolo fondamentale e che dipendono fortemente da reti di utenti estese, un grande traffico di utenti e lo sfruttamento di una posizione di mercato forte. Tali modelli imprenditoriali, che dipendono dalla creazione di valore da parte degli utenti per ottenere ricavi e che sono redditizi soltanto se attuati da imprese di determinate dimensioni, sono all'origine del divario maggiore tra il luogo in cui vengono tassati i ricavi e il luogo dove è creato il valore. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo la stessa soglia è stata proposta in altre iniziative dell'Unione9. Inoltre tale soglia è intesa a conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD. Essa esclude inoltre le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messa in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.
(23)  La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono essenzialmente quelle in grado di fornire i servizi digitali che dipendono fortemente dai beni immateriali e/o digitali mobili e per i quali il contributo degli utenti svolge un ruolo fondamentale e che dipendono fortemente da reti di utenti estese, un grande traffico di utenti e lo sfruttamento di una posizione di mercato forte. Tali modelli imprenditoriali, che dipendono dalla creazione di valore da parte degli utenti per ottenere ricavi e che sono redditizi soltanto se attuati da imprese di determinate dimensioni, sono all'origine del divario maggiore tra il luogo in cui vengono tassati i ricavi e il luogo dove è creato il valore. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre la soglia è intesa a conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD. Essa esclude inoltre le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messa in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.
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9 Cfr. articolo 2 della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 27
(27)  Al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione qualora gli stessi ricavi siano soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'ISD, gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese di detrarre l'ISD versata come costo dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.
(27)  Al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione qualora gli stessi ricavi siano soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'ISD, occorrerà adottare in futuro una soluzione comune a livello di Unione che consenta alle imprese di detrarre l'ISD versata come costo dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Se gli utenti di un dato servizio imponibile si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i relativi ricavi imponibili ottenuti da tale servizio dovrebbero essere attribuiti a ciascuno Stato membro in modo proporzionale sulla base di parametri di assegnazione specifici. Tali parametri dovrebbero essere fissati in funzione della natura di ciascun servizio imponibile e degli elementi distintivi generatori di ricavi per il prestatore di un tale servizio.
(29)  Se gli utenti di un dato servizio imponibile si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i relativi ricavi imponibili ottenuti da tale servizio dovrebbero essere attribuiti a ciascuno Stato membro in modo proporzionale sulla base di parametri di assegnazione specifici. Tali parametri dovrebbero essere fissati in funzione della natura di ciascun servizio imponibile e degli elementi distintivi generatori di ricavi per il prestatore di un tale servizio. Qualora il parametro di assegnazione determini una ripartizione non equilibrata che non riflette l'attività economica, un meccanismo di risoluzione delle controversie potrebbe rettificare tale situazione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire un'appropriata risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti diversi Stati membri.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la parte di ricavi imponibili da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.
(30)  Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità o nella fornitura di contenuti su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario o il contenuto digitale è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la parte di ricavi imponibili da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  Per quanto riguarda la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe tener conto del numero di utenti che hanno generato i dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.
(32)  Per quanto riguarda l'elaborazione, la vendita o la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe tener conto del numero di utenti che hanno generato i dati utilizzati, venduti o trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 34
(34)  Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione. In particolare, è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare le norme relative alla liceità e alla sicurezza delle attività di trattamento dei dati, alla comunicazione di informazioni e ai diritti delle persone interessate. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
(34)  Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione, senza consentire l'identificazione degli utenti. L'autorità fiscale dello Stato membro viene informata del metodo utilizzato per determinare la posizione degli utenti. In particolare, è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare le norme relative alla liceità e alla sicurezza delle attività di trattamento dei dati, segnatamente i principi di necessità e proporzionalità, alla comunicazione di informazioni e ai diritti delle persone interessate. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
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10 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
10 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 35
(35)  I ricavi imponibili dovrebbero essere uguali ai ricavi lordi totali ottenuti da un soggetto passivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe. I ricavi imponibili dovrebbero essere considerati ottenuti da un soggetto passivo nel momento in cui divengono esigibili, a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente pagati entro tale data. L'ISD dovrebbe essere esigibile in uno Stato membro per la parte di ricavi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta che è considerata ottenuta in tale Stato membro e dovrebbe essere calcolata applicando l'aliquota dell'ISD a tale parte. È opportuno che a livello dell'Unione esista un'unica aliquota dell'ISD per evitare distorsioni nel mercato unico. L'aliquota dell'ISD dovrebbe essere fissata al 3%, valore che permette di conseguire un equilibrio adeguato tra i ricavi generati dall'imposta e la necessità di tener conto del diverso impatto dell'ISD per le imprese con margini di profitto differenti.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 37
(37)  Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire obblighi in materia di contabilità e tenuta dei registri o di altro tipo intesi a garantire che l'ISD sia effettivamente pagata, nonché di adottare altre misure volte ad impedire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali.
(37)  Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire obblighi in materia di contabilità e tenuta dei registri o di altro tipo intesi a garantire che l'ISD sia effettivamente pagata, nonché di adottare altre misure, ivi comprese penali e sanzioni, volte ad impedire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis)   L'ISD complessiva versata da un soggetto passivo per Stato membro dovrebbe costituire parte del sistema di rendicontazione paese per paese.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis)  Qualora un soggetto passivo sia debitore dell'ISD in più di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe eseguire un audit ogni tre anni della dichiarazione ISD presentata presso lo Stato membro di identificazione.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)  L'ISD è una misura temporanea in attesa di una soluzione definitiva, che non dovrebbe in alcun modo ritardare l'entrata in vigore di una soluzione permanente. La presente direttiva dovrebbe scadere con l'adozione della direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa o, se anteriori, della direttiva del Consiglio su una base imponibile comune per l'imposta sulle società e della direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, compresa la "stabile organizzazione digitale" quale proposta nelle risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sulla direttiva che attua un accordo politico raggiunto in un consesso internazionale quale l'OCSE o l'ONU.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 40 ter (nuovo)
(40 ter)   Gli Stati membri dovrebbero riferire regolarmente alla Commissione circa il pagamento dell'ISD da parte delle entità, il funzionamento dello sportello unico e la cooperazione con gli altri Stati membri ai fini della riscossione e del versamento delle imposte.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 40 quater (nuovo)
(40 quater)   Due anni dopo il... [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte di riesame, conformemente ai principi di un'equa tassazione del settore digitale.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 41
(41)  La presente direttiva è intesa a tutelare l'integrità del mercato unico, a garantirne il corretto funzionamento e ad evitare distorsioni della concorrenza. Poiché tali obiettivi, per la loro stessa natura, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(41)  La presente direttiva è intesa a tutelare l'integrità del mercato unico, a garantirne il corretto ed equo funzionamento e ad evitare distorsioni della concorrenza. Poiché tali obiettivi, per la loro stessa natura, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
(7 bis)  "trattamento dei dati": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.
(c)  il trattamento e la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  la messa a disposizione degli utenti di contenuti su un'interfaccia digitale quale video, audio, giochi o testo utilizzando un'interfaccia digitale;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a
(a)  la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui fine esclusivo o principale consista nella fornitura agli utenti, da parte dell'entità che mette a disposizione l'interfaccia, di contenuto digitale o di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento;
(a)  la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui fine esclusivo o principale consista nella fornitura agli utenti, da parte dell'entità che mette a disposizione l'interfaccia, di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento, purché non siano generati ulteriori ricavi grazie all'elaborazione, alla trasmissione o alla vendita dei dati degli utenti;
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 50 000 000 EUR.
(b)  l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 40 000 000 EUR.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis), il contenuto digitale in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in tale Stato membro in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6
6.  I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.
6.  I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   La Commissione analizza la possibilità che la creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie permetta di aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia della risoluzione delle controversie tra Stati membri. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1
L'aliquota dell'ISD è del 3%.
L'aliquota dell'ISD è fissata al 3%.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Nei casi in cui si applica la lettera b) del presente paragrafo, ogni tre anni la Commissione effettua un audit della dichiarazione ISD presentata presso lo Stato membro di identificazione.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Tuttavia, se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione scelto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10.
2.  Tuttavia, se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione scelto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10, fatto salvo il paragrafo 2 bis.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), può decidere di mantenere lo Stato membro di identificazione inizialmente scelto, posto che il soggetto passivo può essere nuovamente debitore dell'ISD in detto Stato membro per il periodo d'imposta successivo. Se il soggetto passivo non è debitore dell'ISD in detto Stato membro per più di due periodi d'imposta consecutivi, esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Le modifiche apportate successivamente a tale periodo sono disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui, rispettivamente, l'ISD è dovuta.
2.  Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro due anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Le modifiche apportate successivamente a tale periodo sono disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui, rispettivamente, l'ISD è dovuta.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri possono adottare misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali con riguardo all'ISD.
3.  Gli Stati membri adottano misure, ivi incluse penali e sanzioni, per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali con riguardo all'ISD.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   A seguito dell'adozione della presente direttiva, la Commissione formula una proposta legislativa da includere nella direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, prevedendo che l'importo totale dell'ISD versata da un soggetto passivo ai diversi Stati membri sia aggiunto all'elenco delle norme obbligatorie di rendicontazione paese per paese.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Capo 4 – titolo
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E SCAMBIO OBBLGATORIO DI INFORMAZIONI
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo -20 (nuovo)
Articolo -20
Scambio automatico e obbligatorio di informazioni
Affinché le autorità fiscali valutino adeguatamente l'imposta dovuta e per garantire la corretta e uniforme applicazione della presente direttiva, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Gli Stati membri stanziano risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione fiscale transfrontaliera e sullo scambio automatico di informazioni, allo scopo di garantire la piena attuazione della presente direttiva.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
Relazione e revisione
Due anni dopo ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte di riesame, conformemente ai principi di un'equa tassazione del settore digitale.
La Commissione valuta in particolare:
(a)  l'aumento dell'aliquota dell'ISD dal 3 % al 5 %, insieme ad una corrispondente deduzione dell'imposta, al fine di limitare la differenza delle aliquote fiscali effettive tra le imprese tradizionali e quelle digitali;
(b)  l'ambito di applicazione dell'ISD, compreso un ampliamento dello stesso al fine di includere la vendita di beni o servizi che sono acquistati mediante interfacce digitali;
(c)  l'importo dell'imposta pagata in ciascuno Stato membro;
(d)  il tipo di attività digitali nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
(e)  le potenziali pratiche di pianificazione fiscale applicate dalle entità per evitare di pagare l'ISD;
(f)  il funzionamento dello sportello unico, la cooperazione tra gli Stati membri; nonché
(g)  l'impatto globale sul mercato interno, tenendo conto di potenziali distorsioni della concorrenza.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 24 ter (nuovo)
Articolo 24 ter
Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione sulle pertinenti cifre e informazioni relative al pagamento dell'ISD da parte delle entità, sul funzionamento dello sportello unico e sulla cooperazione con gli altri Stati membri ai fini della riscossione e del versamento delle imposte.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Clausola di cessazione dell'efficacia subordinata a misure permanenti
L'ISD è una misura temporanea in attesa di una soluzione definitiva; pertanto la presente direttiva scade con l'adozione di uno dei seguenti atti, a seconda del quale è adottato per primo:
(a)  la direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa;
(b)  la direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società compresa la stabile organizzazione digitale quale proposta nelle risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulla base imponibile comune e sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulla società; oppure
(c)  una direttiva che attua un accordo politico raggiunto in un consesso internazionale quale l'OCSE o l'ONU.

Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0147),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0138/2018),

–  visti i pareri motivati inviati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento danese, dal Parlamento irlandese, dal Parlamento maltese e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0426/2018),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La rapida trasformazione dell'economia mondiale a seguito della digitalizzazione esercita nuove pressioni sui regimi di imposta societaria sia a livello dell'Unione che a livello internazionale e rimette in discussione la capacità di stabilire dove le imprese digitali dovrebbero pagare le imposte e quanto dovrebbero pagare. Sebbene la necessità di adeguare all'economia digitale le norme in materia di imposta sulle società sia riconosciuta a livello internazionale da organismi quali il G20, potrebbe risultare difficile raggiungere un accordo a livello mondiale.
(1)  La rapida trasformazione dell'economia mondiale a seguito della digitalizzazione esercita nuove pressioni sui regimi di imposta societaria sia a livello dell'Unione che a livello internazionale e rimette in discussione la capacità di stabilire dove le imprese digitali dovrebbero pagare le imposte e quanto dovrebbero pagare. Sebbene la necessità di adeguare all'economia digitale le norme in materia di imposta sulle società sia riconosciuta a livello internazionale da organismi quali il G20, è probabile che il raggiungimento di un accordo a livello mondiale sarà difficile e non avverrà nell'immediato futuro.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)   Ora che, nell'era digitale, i dati sono diventati una nuova risorsa economica, in aggiunta al lavoro e alle risorse tradizionali del passato, e dato che troppo spesso le società multinazionali che dipendono fortemente dalle attività digitali concludono accordi che permettono loro di eludere o evadere il fisco, occorre sviluppare un nuovo approccio per mettere a punto un sistema di tassazione digitale equo e sostenibile che garantisca che le imprese digitali paghino le tasse nel luogo in cui svolgono le loro attività economiche reali.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La relazione sull'azione 1 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale), pubblicata dall'OCSE nell'ottobre 2015, delinea diversi approcci per la tassazione dell'economia digitale, che sono stati ulteriormente analizzati nella relazione dell'OCSE "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione) - Relazione intermedia 2018”. La crescente trasformazione digitale dell'economia rende sempre più necessario trovare soluzioni atte a garantire un'equa ed efficace tassazione delle imprese digitali.
(2)  La relazione sull'azione 1 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale), pubblicata dall'OCSE nell'ottobre 2015, delinea diversi approcci per la tassazione dell'economia digitale, che sono stati ulteriormente analizzati nella relazione dell'OCSE "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione) - Relazione intermedia 2018”. La crescente trasformazione digitale dell'economia rende sempre più necessario e urgente trovare soluzioni atte a garantire un'equa ed efficace tassazione delle imprese digitali. Tuttavia, ad oggi, il lavoro dell'OCSE sulla tassazione dell'economia digitale non ha dato luogo a progressi sufficienti, il che dimostra la necessità di portare avanti l'esame di questa materia a livello dell'Unione. Nonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo globale e le azioni intraprese dall'Unione con la presente direttiva, si dovrebbe comunque compiere ogni sforzo possibile in tal senso. In assenza di un approccio comune a livello di Unione, gli Stati membri adottano però soluzioni unilaterali che comporteranno incertezza normativa e creeranno difficoltà per le imprese che operano a livello transfrontaliero e per le autorità tributarie. Come chiesto dalla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA) e dalla sua commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE2), è opportuno istituire un organismo delle Nazioni Unite competente in materia fiscale che funga da sede di discussione e dibattito sugli accordi globali e le altre questioni correlate al sistema fiscale internazionale.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Nelle sue relazioni finali della commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale e delle commissioni temporanee speciali sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, il Parlamento europeo ha concluso che è necessario affrontare i problemi di natura fiscale inerenti all'economia digitale.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 201815. Il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha sottolineato che una definizione di stabile organizzazione accettata a livello globale e le norme corrispondenti in materia di prezzi di trasferimento e attribuzione degli utili dovrebbero continuare ad avere un ruolo centrale per affrontare le sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale e ha incoraggiato una stretta cooperazione tra l'UE, l'OCSE e altri partner internazionali per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale16. A questo riguardo gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nei rispettivi sistemi di imposta sul reddito delle imprese norme per l'esercizio dei propri diritti di tassazione. È quindi opportuno chiarire le varie imposte sulle società applicabili negli Stati membri. Tali norme dovrebbero ampliare la definizione di stabile organizzazione e stabilire un nesso imponibile per una presenza digitale significativa nelle rispettive giurisdizioni. Dovrebbero altresì essere definiti principi generali per l'attribuzione degli utili imponibili a tale presenza digitale. In linea di principio, tali norme dovrebbero applicarsi a tutte le società soggette a imposta, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini fiscali, che sia nell'Unione o fuori di essa.
(4)  Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 201815. Il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha sottolineato che una definizione di stabile organizzazione accettata a livello globale e le norme corrispondenti in materia di prezzi di trasferimento e attribuzione degli utili dovrebbero continuare ad avere un ruolo centrale per affrontare le sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale e ha incoraggiato una stretta cooperazione tra l'UE, l'OCSE e altri partner internazionali per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale16.A questo riguardo gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nei rispettivi sistemi di imposta sul reddito delle imprese norme per l'esercizio dei propri diritti di tassazione. È quindi opportuno chiarire le varie imposte sulle società applicabili negli Stati membri. Tali norme dovrebbero ampliare la definizione di stabile organizzazione e stabilire un nesso imponibile per una presenza digitale significativa nelle rispettive giurisdizioni. Dovrebbero altresì essere definiti principi generali per l'attribuzione degli utili imponibili a tale presenza digitale. In linea di principio, tali norme dovrebbero applicarsi a tutte le società soggette a imposta, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui risiedono ai fini fiscali, che sia nell'Unione o fuori di essa. Le norme comuni enunciate nella presente direttiva, inoltre, chiedono una più vasta armonizzazione nell'Unione della base imponibile per l'imposta sulle società per tutte le imprese. Per questo motivo, la presente direttiva non dovrebbe ostacolare o rallentare i lavori relativi alla proposta di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
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15 Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (doc. EUCO 14/17).
15 Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (doc. EUCO 14/17).
16 Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017) – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017) – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Tuttavia, le norme non dovrebbero applicarsi a entità che sono residenti fiscali in una giurisdizione terza con cui lo Stato membro della presenza digitale significativa ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione, a meno che la convenzione non contenga disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creano, per tale giurisdizione, diritti e obblighi analoghi a quelli istituiti dalla presente direttiva. In questo modo si intende evitare qualsiasi conflitto con le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze, dal momento che tali giurisdizioni non sono generalmente tenute a rispettare il diritto dell'Unione.
(5)  Tuttavia, le norme non dovrebbero applicarsi a entità che sono residenti fiscali in una giurisdizione terza con cui lo Stato membro della presenza digitale significativa ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione, a meno che la convenzione non contenga disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creano, per tale giurisdizione, diritti e obblighi analoghi a quelli istituiti dalla presente direttiva. In questo modo si intende evitare qualsiasi conflitto con le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze, dal momento che tali giurisdizioni non sono generalmente tenute a rispettare il diritto dell'Unione. Tuttavia, se si vuole che le disposizioni contenute nella presente direttiva siano pienamente efficaci, si sollecitano gli Stati membri ad adattare, ove necessario, le rispettive convenzioni in materia di doppia imposizione attualmente in vigore nei loro ordinamenti al fine di includervi disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creino, per le giurisdizioni non UE, diritti e obblighi analoghi a quelli previsti dalla presente direttiva. La Commissione potrebbe elaborare una proposta relativa all'introduzione di un modello unionale di modifica delle convenzioni in materia fiscale, da utilizzare nell'adeguare le migliaia di convenzioni bilaterali concluse da ciascuno Stato membro.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere una presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. Considerata tale dimensione transfrontaliera, un'iniziativa a livello dell'Unione offre un valore aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure nazionali. È necessaria un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per garantire un'applicazione armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale significativa nell'Unione. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell'Unione. Poiché gli obiettivi della presente direttiva possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8)  Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale, pur rispettando il principio della neutralità fiscale e della libera circolazione dei servizi nel mercato unico europeo senza discriminazioni tra imprese dell'Unione e di paesi terzi. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere o avendo solo una piccola presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. Considerata tale dimensione transfrontaliera, un'iniziativa a livello dell'Unione offre un valore aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure nazionali. È necessaria un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per garantire un'applicazione armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale significativa nell'Unione. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell'Unione. Occorre pertanto prestare particolare attenzione a garantire che l'approccio dell'Unione sia equo e non discriminatorio nei confronti di un determinato Stato membro. Poiché gli obiettivi della presente direttiva possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Per istituire un regime coerente in materia di imponibile applicabile a tutte le imprese, il concetto di presenza digitale significativa e le soluzioni presentate nella presente direttiva dovrebbero altresì diventare parte integrante di una direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società e di una direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  Se la proposta non portasse a un accordo e non riuscisse quindi a eliminare le distorsioni della concorrenza e gli ostacoli fiscali per le imprese nell'Unione, la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta basata sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria per stabilire le direttive all'uopo necessarie.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  È necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17, anche per quanto riguarda l'obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative per conformarsi agli obblighi imposti da tale regolamento, in particolare quelli riguardanti la liceità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni, i diritti degli interessati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
(9)  È necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17, anche per quanto riguarda l'obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative per conformarsi agli obblighi imposti da tale regolamento, in particolare quelli riguardanti la liceità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni, i diritti degli interessati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi. I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere limitati rigorosamente ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.
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17 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
17 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini di tale valutazione. Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo DigiTax incaricato di esaminare le questioni relative all'applicazione della direttiva.
(10)  La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva entro il ... [tre anni dopo la sua entrata in vigore] e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo, in particolare sugli oneri amministrativi e i costi aggiuntivi per le imprese e segnatamente per le piccole e medie imprese (PMI), l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito degli Stati membri, l'impatto sui dati personali degli utenti e l'impatto sul mercato interno nel suo insieme, in particolare riguardo a possibili distorsioni della concorrenza tra le imprese soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva. Il riesame dovrebbe inoltre esaminare se i tipi di servizi contemplati dalla presente direttiva o la definizione della presenza digitale significativa debbano essere modificati. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini di tale valutazione. Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo DigiTax incaricato di esaminare le questioni relative all'applicazione della direttiva. Tale comitato dovrebbe pubblicare i suoi ordini del giorno e dovrebbe essere garantito che i suoi membri, prima di essere selezionati, non abbiano conflitti di interesse. Un osservatore del Parlamento europeo dovrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni del comitato.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Dati i costi amministrativi di una significativa presenza digitale, occorre garantire che le PMI non rientrino involontariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nell'ambito del processo di revisione, la Commissione dovrebbe esaminare in quale misura la presente direttiva incide negativamente sulle PMI.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)   Poiché le disposizioni previste dalla presente direttiva intendono fornire una soluzione permanente e completa alla questione della tassazione digitale, la soluzione provvisoria di un'imposta sui servizi digitali di cui alla direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti da taluni servizi digitali cesserà di applicarsi immediatamente una volta che la presente direttiva entrerà in vigore.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
La presente direttiva si applica alle entità, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini dell'imposta sulle società, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo.
La presente direttiva si applica alle entità, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui risiedono ai fini dell'imposta sulle società, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6
6.  Lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione.
6.  Lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione, senza consentire l'identificazione dell'utente, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. L'autorità fiscale dello Stato membro viene informata del metodo utilizzato per determinare la posizione degli utenti.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.   Il contribuente è tenuto a comunicare alle autorità fiscali tutte le informazioni pertinenti ai fini della determinazione della presenza digitale significativa ai sensi del presente articolo.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a
a)  la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, la diffusione e la vendita di dati a livello di utente;
a)  la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, lo sfruttamento, la trasmissione, la diffusione e la vendita di dati a livello di utente;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Gli Stati membri assegnano personale, competenze e risorse di bilancio adeguati alle amministrazioni fiscali nazionali nonché risorse per la formazione del personale affinché possano attribuire gli utili alla stabile organizzazione e tenere conto delle attività digitali in tale Stato membro.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
1.  Entro il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione emana orientamenti per le autorità fiscali su come identificare, misurare e tassare una significativa presenza digitale e i servizi digitali. Tali norme sono armonizzate in tutta l'Unione e sono redatte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
2.  Sulla base degli orientamenti di cui al primo comma, la Commissione emana orientamenti con una chiara metodologia che le impresse possono impiegare per valutare se e quali delle loro attività devono essere imputate alla significativa presenza digitale. Tali orientamenti sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sono disponibili sul sito web della Commissione.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Cooperazione amministrativa
Per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione europea, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva 2011/16/UE del Consiglio.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
Riesame
Relazione di attuazione e riesame
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.
1.  La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva entro il ... [tre anni dopo la sua entrata in vigore] e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo. In detta relazione dovrà essere posto l'accento sugli oneri amministrativi e i costi aggiuntivi per le imprese e segnatamente per le PMI, l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito degli Stati membri, l'impatto sui dati personali degli utenti e l'impatto sul mercato interno nel suo insieme, in particolare riguardo a possibili distorsioni della concorrenza tra le imprese soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva. La relazione dovrebbe inoltre esaminare se i tipi di servizi contemplati dalla presente direttiva o la definizione della presenza digitale significativa debbano essere modificati .
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3.  La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
5.  Un atto delegato entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)
Articolo 6 ter
Ricorso
Le società, sia dell'Unione che di paesi terzi, possono presentare ricorso contro la decisione che stabilisce che i servizi da esse prestati sono servizi digitali ai sensi del diritto nazionale.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 6 quater (nuovo)
Articolo 6 quater
Informazione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 6 quinquies (nuovo)
Articolo 6 quinquies
Conferimento alla Commissione europea del mandato per negoziare convenzioni fiscali con paesi terzi
Gli Stati membri prevedono una delega di competenze alla Commissione per negoziare, per loro conto, la revisione o l'adozione di convenzioni fiscali con paesi terzi, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva, in particolare riguardo all'inserimento della definizione di presenza digitale significativa a fini fiscali.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Il comitato DigiTax è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato.
2.  Il comitato DigiTax è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e da un osservatore del Parlamento europeo. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno e viene accertata l'assenza di conflitti di interessi dei suoi partecipanti. Le parti interessate, comprese le parti sociali, sono autorizzate a partecipare alle riunioni pertinenti in qualità di osservatori.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  Il comitato DigiTax esamina le questioni connesse all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e informa la Commissione in merito alle sue conclusioni.
4.  Il comitato DigiTax esamina le questioni connesse all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di un rappresentante di uno Stato membro, e informa la Commissione in merito alle sue conclusioni.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Il comitato DigiTax elabora una relazione annuale sulle proprie attività e conclusioni e trasmette tale relazione al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Il Comitato DigiTax verifica e controlla la corretta applicazione della presente direttiva da parte delle imprese. Esso è in grado di raccogliere e utilizzare i dati raccolti dalle autorità fiscali nazionali per esaminare la corretta attuazione delle importanti norme in materia di presenza digitale e per fungere da organismo che facilita la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali al fine di ridurre al minimo la possibilità di doppia imposizione e di non imposizione.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 8
I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.
I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato ai fini dell'applicazione della presente direttiva è pienamente conforme al regolamento (UE) 2016/679.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Collegamento con l'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi
Alla data in cui la presenta direttiva diviene applicabile, la direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali è abrogata.

Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sull'Iran, segnatamente sul caso di Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran,

–  vista la dichiarazione sull'Iran rilasciata il 29 novembre 2018 dal relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, dal relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, dal presidente/relatore del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, dal presidente del gruppo di lavoro sulla questione della discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione e nella pratica e dal relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, sulla tortura e altri trattamenti crudeli, sulla libertà di espressione online e offline e sui difensori dei diritti umani,

–  vista la relazione del 27 settembre 2018 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

–  vista l'assegnazione del Premio Sacharov per la libertà di pensiero a Nasrin Sotoudeh nel 2012,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, di cui l'Iran è parte,

–  vista la Carta dei diritti dei cittadini del Presidente iraniano,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che Nasrin Sotoudeh, preminente avvocato iraniano per i diritti umani, è stata arrestata il 13 giugno 2018 dopo aver rappresentato una donna contro cui era stata chiesta una pena detentiva per aver protestato pacificamente contro la legge che impone l'obbligo di indossare l'hijab scoprendosi il capo in pubblico; che, dal giorno del suo arresto, Nasrin Sotoudeh si trova nel reparto femminile del carcere di Evin e il 26 novembre 2018 ha iniziato il suo terzo sciopero della fame per protestare contro il rifiuto delle autorità iraniane di consentire a Farhad Meysami di ricevere cure ospedaliere;

B.  considerando che Nasrin Sotoudeh è stata informata che la sua reclusione è la conseguenza di una condanna a una pena detentiva di cinque anni pronunciata nei suoi confronti in contumacia nel 2015 da un giudice del Tribunale rivoluzionario; che è stata accusata di "spionaggio in clandestinità";

C.  considerando che Nasrin Sotoudeh ha ricevuto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero nel 2012 in absentia per il suo lavoro e il suo impegno a favore dei diritti umani; che Nasrin Sotoudeh si batte da lungo tempo e instancabilmente a favore dei diritti umani in Iran e ha già scontato diversi anni in prigione per il suo impegno; che l'azione giudiziaria e le accuse mosse nei suoi confronti dimostrano fino a che punto la magistratura iraniana criminalizza l'attivismo per i diritti umani;

D.  considerando che Nasrin Sotoudeh in varie occasioni ha parlato pubblicamente delle carenze dello Stato di diritto in Iran e inadeguatezze del suo sistema giudiziario; che l'arresto di Nasrin Sotoudeh si inquadra in un'intensificata repressione contro i difensori dei diritti delle donne in Iran; che i difensori dei diritti delle donne che si battono attivamente per rafforzare l'emancipazione e i diritti delle donne subiscono molestie e arresti e detenzioni arbitrari e che i loro diritti a un processo equo e giusto sono violati;

E.  considerando che nel settembre 2018 suo marito, Reza Khandan, è stato arrestato mentre manifestava pacificamente per il rilascio di Nasrin Sotoudeh ed è stato accusato, tra l'altro, di "diffondere propaganda contro il sistema" e di "promuovere la pratica di apparire in pubblico senza velo";

F.  considerando che in Iran le proteste della società civile contro la povertà, l'inflazione, la corruzione e l'autoritarismo politico sono in aumento e sono state oggetto di severa repressione da parte delle autorità iraniane; che i servizi di intelligence iraniani hanno intensificato la repressione contro i lavoratori della società civile e i difensori dei diritti umani, gli avvocati, gli attivisti ambientali, i difensori dei diritti delle donne, gli studenti, gli insegnanti, i conducenti di mezzi pesanti e gli attivisti pacifici; che nel 2018 le autorità iraniane hanno intensificato la repressione ai danni di coloro che cercano di esercitare pacificamente i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica e hanno imprigionato centinaia di persone con accuse vaghe e generiche relative alla sicurezza nazionale;

G.  considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno chiesto all'Iran di garantire i diritti dei difensori e degli avvocati dei diritti umani che sono stati incarcerati per aver sostenuto pubblicamente le proteste contro l'uso obbligatorio dell'hijab in Iran;

H.  considerando che il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran ha ribadito le gravi preoccupazioni espresse in precedenza dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal suo predecessore in merito alle continue esecuzioni di minori autori di reati in Iran;

I.  considerando che le relazioni del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran e del Segretario generale delle Nazioni Unite riportano descrizioni di violazioni sostanziali dei diritti delle minoranze religiose ed etniche in Iran, comprese accuse di discriminazione contro minoranze religiose, tra cui cristiani e Baha'i;

J.  considerando che i tribunali iraniani non sono in grado di garantire un processo equo e giusto, negando l'accesso all'assistenza legale, in particolare durante le indagini, e le visite consolari, delle Nazioni Unite o di organizzazioni umanitarie; che le sentenze della magistratura iraniana sono spesso basate su vaghe o imprecisate accuse di spionaggio o pregiudizio alla sicurezza nazionale;

K.  considerando le numerose segnalazioni sulle condizioni disumane e degradanti delle carceri e sulla mancanza di accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione allo scopo di intimidire i detenuti, punirli o esercitare pressioni su di essi, in violazione delle norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;

L.  considerando che il 12 aprile 2018 il Consiglio ha prorogato fino al 13 aprile 2019 le sue misure restrittive in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di rilascio dei visti per le persone e le entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e il divieto di esportazione verso l'Iran di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e di attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni;

M.  considerando che l'UE e l'Iran hanno tenuto la quarta riunione del dialogo politico ad alto livello il 26 novembre 2018 a Bruxelles; che le discussioni sui diritti umani si sono svolte come parte integrante del dialogo politico UE-Iran e come continuazione degli scambi regolari tenutisi nel novembre 2017 e nel febbraio 2016;

N.  considerando che l'effettiva attuazione della Carta dei diritti dei cittadini costituirebbe un passo avanti verso il miglioramento dei diritti civili del popolo iraniano;

1.  invita il governo dell'Iran a rilasciare immediatamente e senza condizioni Nasrin Sotoudeh; elogia Nasrin Sotoudeh per il suo coraggio e il suo impegno; esorta il sistema giudiziario dell'Iran a rispettare i diritti procedurali e il processo equo e a divulgare informazioni sulle accuse a carico di Nasrin Sotoudeh;

2.  invita le autorità iraniane a garantire che il trattamento di Nasrin Sotoudeh durante la detenzione rispetti le condizioni stabilite nel "Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento", adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988; sottolinea che le autorità iraniane devono garantire la sicurezza e il benessere di tutti i detenuti durante la detenzione, anche attraverso l'erogazione di cure mediche adeguate; invita le autorità iraniane a indagare su tutte le accuse di maltrattamenti durante la detenzione e a consegnare i responsabili alla giustizia; condanna le torture sistematiche praticate nelle carceri iraniane e chiede di porre immediatamente fine a tutte le forme di tortura e maltrattamenti ai danni di tutti i prigionieri; invita l'Iran a garantire, sia di diritto che di fatto, che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

3.  invita il governo dell'Iran a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, comprese quelle di opinione e di espressione; chiede il rilascio di tutte le persone arrestate per l'esercizio pacifico dei diritti alla libertà di riunione, di opinione e di espressione, tra cui Reza Khandan, nonché altri difensori dei diritti umani, attivisti ambientali, sindacalisti, attivisti per i diritti delle donne e prigionieri di coscienza; invita le autorità iraniane a rispettare pienamente i diritti umani universali di tutte le persone, in particolare i diritti alla libertà di espressione online e offline; invita le autorità iraniane a rispettare e a tutelare i diritti di riunione pacifica e ad astenersi dall'uso della violenza per disperdere le riunioni non pacifiche;

4.  esprime comprensione e solidarietà nei confronti della campagna contro il codice di abbigliamento obbligatorio del paese; condanna la detenzione delle donne che non hanno indossato il velo nell'ambito della campagna e chiede il loro rilascio immediato e incondizionato;

5.  esprime la propria solidarietà nei confronti dei cittadini iraniani che manifestano per migliorare la loro situazione sociale ed economica perseguendo i diritti sociali ed economici;

6.  esprime profonda preoccupazione per gli arresti di persone con doppia cittadinanza UE-iraniana all'ingresso in Iran; sottolinea che tali arresti costituiscono un ostacolo per le opportunità in materia di contatti interpersonali e invita le autorità iraniane a consentire a tutti gli iraniani di recarsi in sicurezza nel loro paese di nascita;

7.  invita le autorità iraniane a garantire il diritto di tutti gli imputati a un consulente legale di loro scelta in tutti i procedimenti giudiziari senza limitazioni indebite e ad assicurare un processo equo, in linea con gli impegni internazionali dell'Iran nel quadro del Patto internazionale sui diritti civili e politici; invita il governo iraniano a garantire i diritti procedurali per tutti i cittadini detenuti in Iran e a garantire loro un processo equo;

8.  invita le autorità iraniane a garantire la libertà di religione in conformità della Costituzione iraniana e dei suoi impegni internazionali e a porre fine alla discriminazione nei confronti delle minoranze religiose e dei non credenti; condanna la persecuzione sistematica della minoranza Baha'i; invita inoltre le autorità iraniane a garantire che tutti coloro che risiedono nel paese abbiano pari protezione dinanzi alla legge, indipendentemente dall'etnia, dalla religione o dal credo;

9.  invita le autorità iraniane a garantire in ogni circostanza che tutti i difensori dei diritti umani in Iran possano svolgere le loro legittime attività a sostegno dei diritti umani senza timore di ritorsioni e liberi da ogni restrizione, comprese la privazione della libertà, l'intimidazione e la vessazione giudiziaria; invita le autorità iraniane a porre fine a tutti gli atti di intimidazione e di rappresaglia nei confronti dei difensori dei diritti umani, anche per quanto riguarda le attività di comunicazione con i funzionari dell'UE e delle Nazioni Unite e le organizzazioni indipendenti per i diritti umani;

10.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a intensificare i loro sforzi a sostegno dei vincitori del premio Sacharov a rischio, tra cui Nasrin Sotoudeh e altri che sono stati arrestati o condannati o che rischiano la pena di morte o processi manifestamente iniqui in paesi terzi;

11.  invita gli Stati membri dell'UE con missioni diplomatiche sul campo a dare piena attuazione agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e a fornire tutto il sostegno appropriato a Nasrin Sotoudeh e ad altri difensori dei diritti umani, tra cui le visite nelle carceri, il monitoraggio dei processi e la fornitura di assistenza legale o di qualsiasi altra forma di assistenza di cui potrebbero avere bisogno;

12.  condanna fermamente il ricorso alla pena di morte, compreso il suo utilizzo contro i minori autori di reati, e chiede alle autorità iraniane di introdurre una moratoria immediata sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione; prende atto delle modifiche al diritto in materia di traffico di stupefacenti, che dovrebbero diminuire l'imposizione della pena capitale;

13.  ribadisce il suo invito all'Iran a interagire maggiormente con i meccanismi internazionali per i diritti umani, cooperando con i relatori speciali e i meccanismi speciali, anche accogliendo le richieste di accesso al paese da parte dei titolari dei mandati; sottolinea la necessità di un maggiore impegno con il Consiglio per i diritti umani;

14.  invita l'UE, compreso il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e gli Stati membri a sollevare sistematicamente le preoccupazioni relative ai diritti umani in pubblico e in privato con le autorità iraniane nelle sedi bilaterali e multilaterali, anche per quanto riguarda la situazione dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani e la libertà di espressione e di associazione, quale condizione essenziale per compiere ulteriori progressi nell'ambito delle relazioni economiche e politiche; esprime il proprio sostegno alle discussioni sui diritti umani; sottolinea, tuttavia, la necessità di un dialogo formale UE-Iran in materia di diritti umani basato sui diritti umani universali;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo e al parlamento dell'Iran.


Egitto, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sull'Egitto, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani (2018/2968(RSP))
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, segnatamente quelle dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto(1), del 10 marzo 2016 sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni(2), del 17 dicembre 2015 sul caso di Ibrahim Halawa, che rischia la pena di morte(3), e del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Egitto(4),

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i difensori dei diritti umani,

–  viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'UE sull'Egitto dell'agosto 2013 e del febbraio 2014,

–  visti l'accordo di associazione UE-Egitto del 2001, entrato in vigore nel 2004 e rafforzato dal piano di azione del 2007, viste altresì le priorità del partenariato UE-Egitto per il 2017-2020, adottate il 25 luglio 2017, la dichiarazione comune rilasciata in seguito alla riunione del Consiglio di associazione UE-Egitto del 2017 e la dichiarazione comune rilasciata in seguito alla 5ª riunione della sottocommissione UE-Egitto per le questioni politiche, i diritti umani e la democrazia del gennaio 2018,

–  viste la dichiarazione congiunta del 10 ottobre 2017 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e del Segretario generale del Consiglio d'Europa, in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena capitale, e la dichiarazione del portavoce del SEAE, del 2 novembre 2018, sugli attacchi contro i pellegrini cristiano-copti in Egitto,

–  viste la dichiarazione comune rilasciata il 26 gennaio 2018 dagli esperti delle Nazioni Unite, tra cui Nils Melzer, relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, che esorta le autorità egiziane a sospendere le esecuzioni imminenti, la dichiarazione rilasciata il 4 dicembre 2018 dal relatore speciale delle Nazioni Unite su un alloggio adeguato, Leilani Farha, e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Michel Forst, nonché la dichiarazione rilasciata il 9 settembre 2018 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in cui quest'ultima si scaglia contro la condanna collettiva di 75 persone alla pena capitale;

–  vista la Costituzione egiziana, in particolare gli articoli 52 (che vieta la tortura in ogni sua forma e tipo), 73 (sulla libertà di riunione) e 93 (sul carattere vincolante del diritto internazionale dei diritti umani),

–  visti i protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti i principi e gli orientamenti africani sul diritto a un giusto processo e all'assistenza legale, che vietano i processi militari nelle cause relative a civili in tutte le circostanze,

–  visto il nuovo quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani, che mira a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,

–  viste la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutte ratificate dall'Egitto,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui l'Egitto è parte, e in particolare gli articoli 14 e 18 e il secondo protocollo facoltativo sulla pena di morte,

–  vista la decisione della camera bassa del Parlamento italiano, la Camera dei Deputati, di sospendere le relazioni con il Parlamento egiziano a causa dei mancati progressi nelle indagini sulla morte dello studente italiano Giulio Regeni,

–  visti gli effetti sui diritti umani, a livello sia nazionale che regionale, delle sanzioni imposte dall'Arabia Saudita, dall'Egitto, dal Bahrein e dagli Emirati arabi uniti nei confronti del Qatar nel giugno 2017 e la relazione sulle conseguenze della crisi del Golfo sui diritti umani, pubblicata dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) nel dicembre 2017,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il governo egiziano ha intensificato la repressione nei confronti di organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, attivisti pacifici, avvocati, blogger, giornalisti, difensori dei diritti dei lavoratori e sindacalisti, anche arrestandone e facendone sparire alcuni e ricorrendo sempre più alla legislazione antiterrorismo e allo stato di emergenza; che dalla fine di ottobre 2018 almeno 40 difensori dei diritti umani, avvocati e attivisti politici sono stati arrestati e alcuni di essi fatti sparire con la forza; che le attiviste per i diritti umani e i diritti delle persone LGBTQI in Egitto continuano a subire diverse forme di vessazioni da parte dello Stato, in particolare mediante il ricorso a campagne diffamatorie e ad azioni giudiziarie;

B.  considerando che l'avvocato per i diritti umani, Ezzat Ghoneim, alla guida del Coordinamento egiziano per i diritti e le libertà (ECRF), si trova in custodia cautelare dal marzo 2018 con l'accusa di "terrorismo dei diritti umani"; che di lui non si hanno più tracce dal momento in cui un tribunale ne ha ordinato la scarcerazione il 4 settembre 2018; che l'avvocato difensore dei diritti umani, Ibrahim Metwally Hegazy, cofondatore della Lega delle famiglie delle persone scomparse, è stato fatto sparire con la forza e torturato; che successivamente ne è stata ordinata arbitrariamente la carcerazione preventiva e si trova a tutt'oggi in isolamento; che il Centro El Nadeem è stato costretto a chiudere nel 2017;

C.  considerando che l'attivista per i diritti umani e i diritti della donna, Amal Fathy, è stata condannata a due anni di reclusione nel settembre 2018 con l'accusa di aver diffuso notizie false con l'intento di danneggiare lo Stato egiziano e di oltraggio al pudore per aver pubblicato un video sui social media in cui critica l'incapacità del governo di combattere la violenza sessuale; che Amal Fathy è detenuta in custodia cautelare in attesa di un'indagine su una seconda serie di capi d'accusa relativi alla sicurezza nazionale;

D.  considerando che Ola al-Qaradawi, cittadina del Qatar, e suo marito, Hosam Khalaf, cittadino egiziano, sono detenuti in condizioni spaventose in Egitto dal 30 giugno 2017, senza che siano state formulati capi d'accusa nei loro confronti; che nel giugno 2018 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha constatato che sono stati sottoposti a trattamenti crudeli, disumani o degradanti pressoché equivalenti a torture, ne ha dichiarato arbitraria la detenzione e ha invitato il governo egiziano a liberarli;

E.  considerando che il 2 febbraio 2016 è stato trovato il corpo di Giulio Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016, con evidenti tracce di torture orribili e morte violenta; che le autorità egiziane non hanno ancora rivelato la verità sulla sua morte e non hanno consegnato tutti i responsabili alla giustizia; che l'Egitto ha nuovamente respinto la richiesta della Procura italiana di identificare gli agenti coinvolti nella scomparsa e nella morte di Giulio Regeni;

F.  considerando che Reporter senza frontiere ha documentato almeno 38 casi di operatori dei media attualmente detenuti in Egitto per il lavoro svolto, sulla base di capi d'accusa di natura politica e di ripetute violazioni delle norme sul giusto processo; che sono presi di mira anche gli operatori dei media stranieri, con l'espulsione o il rifiuto d'ingresso in Egitto nei confronti di numerosi corrispondenti internazionali; che il fotoreporter Mahmoud "Shawkan" Abu Zeid è stato condannato a cinque anni di reclusione nel corso di un processo collettivo per le sue legittime attività professionali e sta ancora scontando una pena detentiva di sei ulteriori mesi per il mancato pagamento di una pesante multa; che Ismail al-Iskandarani, giornalista di spicco e uno dei pochissimi ad occuparsi di violazioni dei diritti umani nel Sinai, è stato arrestato nel novembre 2015 e condannato nel maggio 2018 a dieci anni di reclusione da un tribunale militare;

G.  considerando che nel luglio 2018 è stata adottata una nuova legge sui media che amplia la definizione di stampa al fine di includervi qualsiasi account di social media con più di 5 000 follower, il che rende tali account perseguibili per la pubblicazione di "notizie false" o qualsiasi elemento che si ritiene costituisca un incitamento a violare la legge; che il rispetto delle libertà civili, tra cui la libertà di espressione e la libertà mediatica, costituisce un elemento portante di una società democratica e che i giornalisti dovrebbero essere liberi di esercitare la loro professione senza temere di essere perseguiti o incarcerati;

H.  considerando che le società con sede in diversi Stati membri dell'UE continuano a esportare in Egitto tecnologie di sorveglianza che facilitano la pirateria e la diffusione di software maligni, nonché altre forme di attacchi contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile sui social media; che ciò ha comportato la repressione della libertà di espressione online;

I.  considerando che lo scorso anno l'Egitto ha aperto un fronte legale contro le ONG, con il varo di una legge che impone alle agenzie di sicurezza statale di approvarne i finanziamenti, esteri o nazionali, e che quindi le mette praticamente al bando; che il 15 novembre 2018 il Presidente Al-Sisi ha chiesto un riesame della legge sulle ONG per renderla più "equilibrata", affidandone l'incarico al Parlamento egiziano; che il nuovo processo a carico di 16 imputati nella "causa sui finanziamenti stranieri" n. 173/2011 è previsto per il 20 dicembre 2018 e che gli accusati devono rispondere dell'accusa di fondazione e gestione di succursali di organizzazioni internazionali senza licenza governativa;

J.  considerando che in Egitto lo stato di emergenza è in vigore dall'aprile 2017 ed è stato prorogato di ulteriori tre mesi dal 21 ottobre 2018; che, secondo i media statali, lo stato di emergenza è stato introdotto per contribuire a contrastare "i rischi e il finanziamento del terrorismo"; che il Presidente egiziano e coloro che agiscono per suo conto hanno il potere di deferire i civili alle giurisdizioni eccezionali (tribunali di sicurezza dello Stato) durante il trimestre in questione; che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha criticato i tentativi di concedere l'immunità all'azione penale per i reati che sarebbero stati commessi da membri delle forze di sicurezza, tentativi che minano la fiducia del popolo egiziano nella capacità del governo di garantire giustizia per tutti;

K.  considerando che ai sensi della legge antiterrorismo adottata dall'Egitto nel 2015, la definizione di terrorismo abbraccia anche "la violazione dell'ordine pubblico, la messa a repentaglio dell'incolumità, degli interessi o della sicurezza della società, l'ostruzione alle disposizioni costituzionali e di legge o il pregiudizio all'unità nazionale, alla pace sociale o alla sicurezza nazionale", e che pertanto i dissidenti pacifici, gli attivisti per la democrazia e i difensori dei diritti umani rischiano di essere etichettati come terroristi e condannati alla pena capitale;

L.  considerando che sotto il regime del Presidente Al-Sisi, i tribunali egiziani hanno raccomandato almeno 2 443 condanne a morte preliminari – anche di 12 minori – e confermato almeno 1 451 condanne a morte; che delle condanne a morte confermate almeno 926 sono state emesse nell'ambito di processi collettivi di 15 o più persone allo stesso tempo; che nello stesso periodo l'Egitto ha effettuato almeno 144 esecuzioni; che la pena capitale, soprattutto nel corso di processi collettivi, è stata spesso applicata nei confronti di persone che esercitavano i propri diritti fondamentali, tra cui la libertà di riunione;

M.  considerando che in agosto un tribunale egiziano ha confermato le condanne a carico di oltre 739 persone in relazione alle manifestazioni svoltesi sulla piazza Rabaa a seguito del colpo di Stato del 2013; che il tribunale ha ratificato 75 pene capitali e confermato la condanna all'ergastolo di 47 persone; che sono state denunciate numerose irregolarità durante il processo, che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha definito un grave errore giudiziario;

N.  considerando che, alla fine di novembre, l'Egitto ha annunciato l'istituzione di una "Commissione permanente ad alto livello per i diritti umani", che sarebbe incaricata di "rispondere alle accuse" formulate contro la situazione dei diritti umani in Egitto e di "formulare una prospettiva egiziana unificata"; che i principali membri di tale commissione sono rappresentanti dei ministeri degli Esteri e degli Interni, dell'Esercito e dei servizi segreti;

O.  considerando che, nonostante il riconoscimento costituzionale della cultura copta quale "pilastro" del paese, le violenze e le discriminazioni nei confronti degli egiziani di discendenza copta, che costituiscono la maggioranza dei nove milioni di cristiani egiziani, sono cresciute dal 2011; che i cristiani copti, che rappresentano circa il 10 % della popolazione egiziana in gran parte musulmana, hanno subito il peso maggiore della violenza settaria; che il 2 novembre 2018, in un attentato ad opera di militanti islamici contro un autobus di pellegrini cristiani copti a Minya, sono rimasti uccise sette persone e ferite altre 19, a riprova delle sfide di sicurezza che l'Egitto si trova ad affrontare;

P.  considerando che il Consiglio di associazione UE-Egitto dovrebbe riunirsi il 20 dicembre 2018; che prima di tale riunione è stata programmata una missione in Egitto di una delegazione della sottocommissione del Parlamento europeo per i diritti umani; che l'Egitto non ha ufficialmente esteso l'invito a tale delegazione;

Q.  considerando che l'Egitto ha attraversato vari passaggi difficili dalla rivoluzione del 2011 e che la comunità internazionale sta sostenendo il paese nel far fronte alle sfide economiche, politiche e di sicurezza; che in Egitto esistono gravi problemi di sicurezza, in particolare nel Sinai, dove gruppi terroristici hanno sferrato attacchi contro le forze di sicurezza; che nel paese si è verificata una serie di attentati terroristici devastanti;

R.  considerando che le nuove priorità 2017-2020 del partenariato UE-Egitto, adottate nel luglio 2017, sono ispirate da un impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e costituiscono un quadro rinnovato per l'impegno politico e la cooperazione rafforzata, anche in materia di sicurezza, riforma giudiziaria e lotta al terrorismo, sulla base del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che il sottocomitato "Questioni politiche: diritti umani e democrazia" dell'accordo di associazione tra l'Egitto e l'Unione europea ha tenuto la sua quinta sessione al Cairo il 10 e 11 gennaio 2018, dove ha affrontato il tema della cooperazione nei settori dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; che la sesta riunione del comitato di associazione UE-Egitto si è svolta l'8 novembre 2018;

S.  considerando che l'Unione è il primo partner economico dell'Egitto e la sua principale fonte di investimenti esteri; che l'assistenza bilaterale dell'Unione all'Egitto nell'ambito dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2017-2020 ammonta a circa 500 milioni di EUR; che il 21 agosto 2013 il Consiglio "Affari esteri" ha incaricato l'alto rappresentante di riesaminare l'assistenza dell'Unione all'Egitto; che il Consiglio ha deciso che la cooperazione dell'Unione con l'Egitto sarebbe stata riadattata in funzione dell'evoluzione sul terreno;

T.  considerando che nell'intero processo relativo alle elezioni presidenziali del 2018 sono state eliminate le possibilità di opposizione politica pacifica, con una massiccia negazione del diritto degli elettori egiziani alla partecipazione politica;

U.  considerando che nelle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 21 agosto 2013 si afferma che "gli Stati membri dell'Unione hanno (inoltre) convenuto di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto di attrezzature che potrebbero essere usate a fini di repressione interna, di valutare nuovamente le licenze di esportazione delle attrezzature di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e di rivedere la loro assistenza all'Egitto nel settore della sicurezza"; che tali conclusioni sono state ribadite dal Consiglio "Affari esteri" del febbraio 2014; che il VP/AR ha confermato in una risposta scritta datata 27 ottobre 2015 che tali conclusioni costituiscono un impegno politico contro qualsiasi sostegno militare all'Egitto;

1.  condanna fermamente le continue restrizione imposte ai diritti democratici fondamentali, in particolare alla libertà di espressione, sia online che offline, alla libertà di associazione e riunione, al pluralismo politico e allo Stato di diritto in Egitto; chiede che si ponga fine a tutti gli atti di violenza, istigazione, incitamento all'odio, vessazione, intimidazione, alle sparizioni forzate o alla censura nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati, manifestanti, giornalisti, blogger, sindacalisti, studenti, attivisti impegnati a favore dei diritti delle donne, persone LGBTI, organizzazioni della società civile, oppositori politici e minoranze, compresi i nubiani, da parte delle autorità statali, delle forze e dei servizi di sicurezza e di altri gruppi in Egitto; condanna il ricorso eccessivo alla violenza contro i manifestanti; chiede che venga condotta un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani e che i responsabili di tali violazioni siano chiamati a risponderne;

2.  invita il governo egiziano a rilasciare immediatamente e incondizionatamente i difensori dei diritti umani Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy, Azzouz Mahgoub, gli operatori del settore dei media Mahmoud "Shawkan" Abu Zeid, Hisham Gaafar, Mohammed "Oxygen" Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, Hassan al-Bannaand, Moataz Wadnan e tutti gli altri detenuti, imprigionati unicamente per aver pacificamente esercitato la libertà di espressione, in violazione della Costituzione egiziana e degli obblighi internazionali; invita le autorità egiziane a consentire loro, in attesa di essere rilasciati, di poter incontrare senza limitazioni le loro famiglie e di avere pieno accesso ad avvocati di loro scelta e a cure mediche adeguate; le esorta inoltre a condurre indagini credibili su qualsiasi accusa di maltrattamento o tortura; invita l'Unione a dare piena attuazione, nel caso dell'Egitto, ai controlli sulle esportazioni per quanto riguarda i beni che potrebbero essere utilizzati per infliggere torture o applicare la pena capitale;

3.  rammenta al governo egiziano che la prosperità a lungo termine dell'Egitto e del suo popolo va di pari passo con la tutela dei diritti umani universali e la creazione e il radicamento di istituzioni democratiche e trasparenti, impegnate nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; invita, pertanto, le autorità egiziane a dare piena attuazione ai principi delle convenzioni internazionali cui l'Egitto ha aderito;

4.  invita le autorità egiziane ad abbandonare tutte le indagini penali infondate in corso sulle ONG, compreso il "procedimento nei confronti del finanziamento estero", e ad abrogare la legge draconiana sulle ONG, che incoraggia a sostituire con un nuovo quadro legislativo, elaborato sulla base di un'autentica consultazione con le organizzazioni della società civile, conformemente agli obblighi nazionali e internazionali del paese relativi alla tutela della libertà di associazione;

5.  manifesta profonda preoccupazione per i processi collettivi dinanzi ai tribunali egiziani e per l'elevato numero di condanne a morte o a lunghe pene detentive da essi inflitte; invita le autorità giudiziarie egiziane a cessare di applicare la pena di morte, in particolare nei confronti di quanti al momento del loro presunto reato avevano meno di diciotto anni, e a sostenere e rispettare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, cui l'Egitto aderisce, segnatamente l'articolo 14 sul diritto a un processo equo e rapido, basato su capi d'accusa chiari e che garantisca il rispetto dei diritti degli imputati;

6.  invita nuovamente l'Egitto a firmare e a ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all'abolizione della pena capitale, e la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; incoraggia il governo egiziano a rivolgere un invito aperto ai competenti relatori speciali delle Nazioni Unite affinché visitino il paese;

7.  invita il Parlamento egiziano a rivedere il codice penale, il codice di procedura penale, la legislazione antiterrorismo e il codice militare; invita le autorità egiziane a porre fine ai processi contro civili dinanzi a tribunali militari;

8.  esprime grave preoccupazione per le rappresaglie contro quanti cooperano o cercano di cooperare con le organizzazioni internazionali per i diritti umani o con gli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, come accaduto di recente nel caso del relatore speciale delle Nazioni Unite su un alloggio adeguato; ricorda alle autorità egiziane che sono tenute ad astenersi da tali atti, in virtù degli obblighi dell'Egitto in quanto membro delle Nazioni Unite;

9.  condanna le continue persecuzioni di gruppi minoritari in Egitto; ribadisce il suo impegno a favore della libertà di coscienza e di religione nel paese e chiede che si promuova la collaborazione internazionale, compresa un'indagine indipendente delle Nazioni Unite intesa a valutare la situazione dei cristiani copti in Egitto; invita l'Egitto a rivedere le sue leggi sulla blasfemia e ad assicurare che le minoranze religiose non vi rientrino;

10.  esorta il governo egiziano a porre fine a tutte le misure discriminatorie poste in essere dopo il giugno 2017 nei confronti di cittadini del Qatar, con particolare riferimento al caso di Ola al-Qaradawi e di suo marito Hosam Khalaf;

11.  sostiene le aspirazioni della maggioranza del popolo egiziano, che desidera un paese libero, stabile, prospero, inclusivo e democratico che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; ricorda che, è importante rispettare l'espressione pacifica delle opinioni e delle critiche;

12.  esprime il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime del terrorismo; manifesta la sua solidarietà al popolo egiziano e ribadisce il proprio impegno nella lotta contro la diffusione di ideologie radicali e gruppi terroristici;

13.  esorta il governo egiziano a garantire che tutte le operazioni nel Sinai siano condotte nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani, a indagare a fondo su tutti gli abusi, ad aprire immediatamente il Sinai settentrionale a osservatori e giornalisti indipendenti, a soddisfare i bisogni essenziali dei residenti e a consentire alle organizzazioni di soccorso indipendenti di prestare aiuto alle persone bisognose;

14.  invita il VP/AR a dare priorità alla situazione dei difensori dei diritti umani in Egitto e a condannare l'allarmante situazione dei diritti umani nel paese, compreso il ricorso alla pena di morte; esorta il SEAE ad affrontare i recenti sviluppi in Egitto e ad utilizzare tutti i mezzi di persuasione a sua disposizione per esercitare pressioni sull'Egitto, affinché migliori la situazione dei diritti umani e blocchi le esecuzioni imminenti, nonché per chiedere la rapida liberazione delle persone detenute e per incoraggiare le autorità egiziane a rispettare gli impegni assunti per quanto concerne le norme e le leggi internazionali;

15.  sottolinea l'importanza che l'Unione europea annette alla cooperazione con l'Egitto in quanto importante paese vicino e partner; esorta vivamente l'Egitto a rispettare l'impegno assunto nelle priorità del partenariato UE-Egitto, adottate il 27 luglio 2017, di promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, in linea con la sua Costituzione e le norme internazionali; sottolinea che le priorità del partenariato sono state stabilite con l'Egitto nel 2017 nonostante i continui arretramenti nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; esorta il VP/AR e gli Stati membri a subordinare la futura cooperazione con l'Egitto al rispetto dei diritti umani e a integrare le preoccupazioni in materia di diritti umani in tutti i colloqui con le autorità egiziane, in particolare per quanto concerne le tre priorità stabilite; ribadisce che i diritti umani non dovrebbero essere compromessi dalla gestione delle migrazioni o dalle azioni antiterrorismo;

16.  ricorda alle autorità egiziane che il livello di impegno dell'Unione europea nei confronti del paese dovrebbe basarsi su incentivi, conformemente al principio "di più a chi fa di più" nell'ambito della politica europea di vicinato, e dovrebbe dipendere dai progressi conseguiti in materia di riforma delle istituzioni democratiche, Stato di diritto e diritti umani;

17.  esorta il VP/AR e gli Stati membri a mantenere una posizione forte e unitaria quanto alla linea dell'Unione in merito ai diritti umani nel prossimo Consiglio di associazione UE-Egitto, in programma il 20 dicembre 2018, così come dovrebbero fare in tutte le sedi competenti per i diritti umani e nelle riunioni bilaterali e multilaterali, e a indicare chiaramente le conseguenze (ad esempio sanzioni mirate contro i responsabili di violazioni dei diritti umani) cui il governo egiziano andrebbe incontro qualora non dovesse invertire la sua tendenza a commettere abusi; invita inoltre l'Unione a rilasciare una dichiarazione ferma in occasione della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, anche in vista delle raccomandazioni 2019 per il riesame periodico universale (UPR) delle Nazioni Unite;

18.  ricorda ancora una volta il proprio sdegno per la tortura e l'uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni; sottolinea che continuerà a sollecitare le autorità europee a impegnarsi con le loro controparti egiziane finché non verrà stabilita la verità su questo caso e i responsabili non saranno chiamati a risponderne; rammenta alle autorità egiziane la loro responsabilità per la sicurezza degli avvocati italiani ed egiziani che indagano sul caso di Giulio Regeni;

19.  rinnova il suo appello agli Stati membri dell'Unione affinché pongano fine alle esportazioni verso l'Egitto di tecnologie di sorveglianza e di attrezzature di sicurezza che possono facilitare gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile, anche sui social media;

20.  deplora profondamente la riluttanza dimostrata dalle autorità egiziane ad organizzare una missione al Cairo della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo; si aspetta che l'Unione europea sollevi la questione del persistente rifiuto delle autorità egiziane di autorizzare tale visita;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento egiziani.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0035.
(2) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 42.
(3) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 130.
(4) GU C 300 del 18.8.2016, pag. 34.


Tanzania
PDF 119kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla Tanzania (2018/2969(RSP))
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Tanzania, fra cui quella del 12 marzo 2015(1),

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante Federica Mogherini a nome dell'UE sulle relazioni UE-Tanzania, del 15 novembre 2018,

–  vista la dichiarazione locale dell'UE del 23 febbraio 2018 sull'aumento della violenza e delle intimidazioni di matrice politica in Tanzania,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza delle persone LGBTI,

–  vista la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) Michelle Bachelet, del 2 novembre 2018, sugli arresti e i procedimenti intentati nei confronti delle persone LGBT in Tanzania,

–  visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) adottato dal Consiglio dell'UE (strumentario LGBT),

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

–  visto l'accordo di partenariato ACP-UE ("accordo di Cotonou")

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, dopo l'elezione del presidente della Tanzania John Pombe Magufuli nel 2015, i diritti fondamentali nel paese sono stati compromessi da leggi e decreti repressivi; che giornalisti critici, politici dell'opposizione e attivisti dichiarati della società civile sono stati vittime di minacce, detenzioni arbitrarie e vessazioni;

B.  considerando che, negli ultimi due anni, il paese ha assistito a un aumento della stigmatizzazione, della violenza e degli arresti mirati contro le persone LGBTI; che, in base alla legge della Tanzania, le relazioni tra persone dello stesso sesso costituiscono reati punibili con una pena detentiva di 30 anni; che la legge contro l'omosessualità della Tanzania è tra le più severe al mondo;

C.  considerando che in Tanzania gli uomini sospettati di essere omosessuali sono sottoposti a esami anali forzati, un metodo screditato volto a "dimostrare" una condotta omosessuale, che le Nazioni Unite e la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli hanno definito una tortura;

D.  considerando che Paul Makonda, commissario regionale di Dar es Salaam, è stato un importante sostenitore della repressione; che, in occasione di una conferenza stampa del 31 ottobre 2018, egli ha annunciato la creazione di una task force per rintracciare gli uomini omosessuali, le prostitute e le persone responsabili di attività fraudolente di raccolta fondi sui social media; che egli ha invitato i cittadini a segnalare alle autorità le persone sospettate di essere omosessuali;

E.  considerando che il ministero della Salute ha sospeso temporaneamente la fornitura di servizi per l'HIV e l'AIDS a livello di comunità e ha chiuso i centri d'accoglienza terapeutica per gruppi chiave della popolazione, compresi gli uomini omosessuali; che il 17 febbraio 2017 ha chiuso 40 centri sanitari in quanto sospettati di aver promosso l'omosessualità; che diverse organizzazioni hanno riferito che, a causa della repressione della comunità LGBTI, gli uomini sieropositivi non possono accedere ai trattamenti antiretrovirali, mentre altri sono stati privati dell'accesso ai servizi di test e di prevenzione;

F.  considerando che nel novembre 2018 dieci uomini sono stati arrestati a Zanzibar per aver presumibilmente celebrato un matrimonio tra persone dello stesso sesso; che 13 attivisti nel campo della salute e dei diritti umani sono stati arrestati il 17 ottobre 2018 per aver partecipato a una riunione in cui si discuteva una legge che limita l'accesso delle persone LGBTI a taluni servizi sanitari;

G.  considerando che molti bambini e adolescenti, in particolare le ragazze, sono esposti a violazioni dei diritti umani e pratiche dannose, tra cui violenza sessuale diffusa, punizioni corporali, matrimoni infantili e gravidanze in età adolescenziale, il che rende difficile o impossibile la loro frequenza scolastica; che il governo della Tanzania ostacola l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e intimidisce le organizzazioni che forniscono informazioni su tali servizi;

H.  considerando che il 22 giugno 2018 il presidente Magufuli ha rilasciato una dichiarazione che vieta alle ragazze incinte di frequentare la scuola; che le autorità intimidiscono le organizzazioni della società civile impegnate a difendere il diritto delle ragazze incinte a tornare a scuola;

I.  considerando che la commissione per i diritti umani e il buon governo della Tanzania non è operativa da tempo; che il presidente Magufuli non ha nominato commissari o altri detentori di cariche presso tale commissione;

J.  considerando che il governo ha chiuso o minacciato emittenti e giornali privati e ha interrotto la trasmissione in diretta di dibattiti parlamentari; che i canali locali e i decoder che mandano in onda tali canali sono stati chiusi;

K.  considerando che l'Assemblea nazionale della Tanzania ha approvato nel 2015 la legge sulla criminalità informatica e nel settembre 2018 la regolamentazione sui contenuti online, allo scopo di controllare i contenuti utilizzati sui social media; che, secondo la legge sulle statistiche adottata nel 2015, non è consentito discutere o mettere in discussione determinate statistiche comunicate dal governo;

L.  considerando che esponenti di spicco dell'opposizione vengono regolarmente arrestati sulla base di accuse che spaziano da presunte ingiurie nei confronti del presidente a informazioni false e sedizione; che nel luglio 2018 venti membri del principale partito di opposizione della Tanzania sono stati arrestati perché avrebbero istigato a provocare disordini; che dall'inizio del 2018 diversi membri e deputati dell'opposizione politica hanno subito attacchi violenti o sono persino stati uccisi; che il 22 febbraio 2018 Godfrey Luena, deputato del principale partito di opposizione della Tanzania, Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), e dichiarato difensore dei diritti fondiari, è stato ucciso a colpi di machete fuori dalla sua abitazione; che nel novembre 2018 Angela Quintal, coordinatrice del programma per l'Africa presso il comitato per la protezione dei giornalisti, e la sua collega Muthoki Mumo sono state arrestate e rilasciate su pressione di istituzioni internazionali;

M.  considerando che lo sviluppo turistico registratosi negli ultimi anni si è tradotto in un aumento delle attività, in particolare nella regione del Serengeti, dove vivono i Maasai; che il controllo dei terreni agricoli o scarseggianti a fini speculativi ha creato forti tensioni nella regione;

N.  considerando che il capo della delegazione dell'UE Roeland van de Geer è stato costretto a lasciare il paese a seguito di crescenti pressioni da parte delle autorità tanzaniane; che, da quando Magufuli è stato eletto presidente, i capi di UN Women, dell'UNDP e dell'Unesco sono stati tutti espulsi dalla Tanzania;

O.  considerando che l'alto rappresentante dell'UE Federica Mogherini ha annunciato una revisione globale delle relazioni tra l'Unione europea e la Tanzania;

1.  esprime preoccupazione per l'aggravarsi della situazione politica in Tanzania, caratterizzata da una riduzione dello spazio pubblico attraverso un inasprimento delle restrizioni imposte alle attività delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani, dei media e di molti partiti politici; manifesta particolare preoccupazione per il deteriorarsi della situazione delle persone LGBTI;

2.  denuncia tutti gli atti di incitamento all'odio e alla violenza sulla base dell'orientamento sessuale; esorta le autorità della Tanzania a garantire che Paul Makonda ponga fine alle provocazioni nei confronti della comunità LGBTI e sia chiamato a rispondere in tribunale per incitamento alla violenza;

3.  chiede indagini indipendenti sui casi relativi ad attacchi e assalti a danno di giornalisti, persone LGBTI, difensori dei diritti umani e membri del partito di opposizione, in modo che i presunti colpevoli siano portati a giudizio;

4.  rammenta al governo della Tanzania i suoi obblighi, compresi gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Cotonou, in materia di tutela dei diritti, della dignità e dell'integrità fisica di tutti i suoi cittadini in qualsiasi circostanza;

5.  invita la Tanzania ad abrogare le leggi che criminalizzano l'omosessualità;

6.  esorta l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi appieno dello strumentario LGBT al fine di incoraggiare i paesi terzi a depenalizzare l'omosessualità, contribuire a ridurre le violenze e le discriminazioni nonché tutelare i difensori dei diritti umani delle persone LGBTI;

7.  invita le autorità tanzaniane a modificare tutte le disposizioni restrittive incluse nella legge sulla criminalità informatica, nella regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche e postali (contenuti online) e nella legge sui servizi dei media, e a sostituirle con un disposto che garantisca la libertà di espressione e la libertà dei media, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;

8.  si appella alle autorità della Tanzania affinché abroghino qualsiasi legge, politica o altro ostacolo che si frappone ai servizi e alle informazioni di cui donne, ragazze e giovani madri necessitano per condurre una vita sana, segnatamente la dichiarazione rilasciata dal presidente Magufuli, secondo cui alle ragazze diventate madri non dovrebbe essere consentito fare ritorno a scuola, inclusa l'abrogazione della legislazione che legittima l'espulsione scolastica delle ragazze incinte;

9.  esorta il presidente della Tanzania a rendere operativa il prima possibile la commissione nazionale per i diritti umani, a nominare i commissari responsabili di dare seguito ai casi di violazione dei diritti umani e a intervenire a sostegno dei cittadini che lavorano all'estero;

10.  invita le autorità tanzaniane a liberare i prigionieri politici;

11.  esprime profonda preoccupazione per le pressioni esercitate dal governo della Tanzania sul capo della delegazione dell'UE Roeland van de Geer; accoglie con favore la decisione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di procedere a una revisione globale della politica adottata dall'UE nei confronti della Tanzania; pone l'accento sull'importanza del dialogo politico affinché le autorità tanzaniane assumano impegni concreti in termini di creazione di un contesto che consenta alla società civile, ai partiti politici e ai media di condurre le rispettive attività; invita la Commissione a garantire che il futuro accordo di partenariato ACP-UE per il periodo successivo al 2020 includa un riferimento esplicito alla non discriminazione per motivi di orientamento sessuale;

12.  manifesta preoccupazione per la situazione del popolo Maasai; denuncia l'uso della forza da parte delle autorità e delle forze di sicurezza;

13.  invita le autorità della Tanzania ad agire in maniera risoluta al fine di salvaguardare i diritti delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, degli operatori sanitari e degli attivisti politici, nel rispetto della Costituzione della Tanzania, della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli nonché degli obblighi e degli impegni internazionali e regionali che incombono al paese;

14.  chiede che l'UE continui a monitorare da vicino la situazione dei diritti umani in Tanzania, in particolare attraverso relazioni periodiche della sua delegazione; invita la delegazione e gli Stati membri dell'Unione europea a far quanto in loro potere per fornire protezione e sostegno di emergenza ai difensori dei diritti umani che si trovano in situazioni di rischio;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Consiglio ACP-UE, alle istituzioni dell'Unione africana, alle istituzioni della Comunità dell'Africa orientale, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Tanzania.

(1) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 122.


Blockchain: una politica commerciale lungimirante
PDF 158kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante (2018/2085(INI))
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'accordo generale sugli scambi di servizi,

–  visto l'accordo sulle tecnologie dell'informazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

–  visto il programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

–  visto l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC,

–  vista la convenzione riveduta di Kyoto dell'Organizzazione mondiale delle dogane,

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale"(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore(5),

–  vista la dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017(6),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(7),

–  vista la proposta della Commissione dal titolo "Horizontal provisions for cross-border data flows for personal data protection (in EU trade and investment agreements)" (Disposizioni orizzontali sui flussi di dati transfrontalieri per la protezione dei dati personali (negli accordi dell'UE in materia di commercio e investimenti)),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti – Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

–  vista la relazione del 2016 del capo consulente scientifico dell'Ufficio del governo britannico per la scienza, dal titolo "Distributed Ledger Technology: beyond blockchain" (Tecnologie di registro distribuito: oltre la blockchain)(8),

–  visto il Libro bianco del 2018 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) sulle applicazioni tecniche della blockchain,

–  vista la dichiarazione del 10 aprile 2018 di 21 Stati membri dell'UE e della Norvegia sulla creazione di un partenariato europeo per la blockchain(9), in seguito alla quale altri cinque Stati membri hanno aderito al partenariato, portando a 27 il numero degli attuali paesi firmatari,

–  vista l'inaugurazione da parte della Commissione dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain in data 1° febbraio 2018(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2017(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0407/2018),

A.  considerando che, ai fini della presente relazione, per "blockchain" s'intende, salvo diversamente indicato, una tecnologia di registro distribuito (DLT) privata e soggetta ad autorizzazione, che comprende una base di dati costituita da blocchi sequenziali di dati che vengono aggiunti con il consenso degli operatori di rete;

B.  considerando che diversi studi di caso e settori trarranno utilità differenti da un mix di blockchain pubbliche o private, con o senza autorizzazione;

C.  considerando che ciascun blocco di una blockchain contiene un "hash" che verifica i dati dei blocchi precedenti, consentendo in tal modo a singole parti di effettuare transazioni con una fiducia e una responsabilità maggiori, dal momento che i dati archiviati in un registro non sono facilmente falsificabili;

D.  considerando che la tecnologia blockchain open source è alla base dell'ascesa delle blockchain soggette ad autorizzazione a livello mondiale, contribuendo ad aumentare il livello di fiducia dei partecipanti in una data rete professionale;

E.  considerando che la blockchain potrebbe consentire a determinati amministratori di definire chiaramente i ruoli, le responsabilità, i livelli di accesso e i diritti di convalida dei partecipanti;

F.  considerando che il commercio mondiale si basa su una catena di approvvigionamento il cui valore è stimato a 16 mila miliardi di EUR, nell'ambito della quale gli elevati costi di transazione e le pratiche burocratiche gravose si traducono in un insieme complesso di procedure e sistemi soggetti a errori;

G.  considerando che sono state avviate iniziative pilota promettenti per quanto riguarda la possibilità di ridurre i costi legati al trasporto, rendere il settore più ecologico e migliorare le prestazioni economiche;

H.  considerando che in tutto il mondo vi sono almeno 202 iniziative governative legate alla blockchain in 45 paesi e che in particolare le economie delle regioni Asia-Pacifico, Americhe e Medio Oriente stanno investendo nelle tecnologie blockchain applicate agli scambi;

I.  considerando che la blockchain può rafforzare e migliorare le politiche commerciali dell'UE, quali gli accordi di libero scambio (ALS), gli accordi sul reciproco riconoscimento (ARR), in particolare per quanto riguarda gli operatori economici autorizzati (OEA), le decisioni sull'adeguatezza dei dati e le misure di difesa commerciale;

J.  considerando che la blockchain presenta un grande potenziale per migliorare la trasparenza e la tracciabilità dell'intera catena di approvvigionamento, accrescere il livello di fiducia dei partecipanti in una data rete, snellire i controlli doganali e la le procedure di conformità normativa, ridurre i costi delle transazioni, rafforzare l'immutabilità e la sicurezza dei dati nonché fungere da strumento per combattere la corruzione; che ai potenziali vantaggi si accompagnano numerose sfide, tra cui la cibersicurezza;

K.  considerando che la blockchain può fornire un quadro per migliorare la trasparenza all'interno di una catena di approvvigionamento, ridurre la corruzione, individuare i casi di evasione fiscale, consentire il tracciamento di pagamenti illeciti e contrastare il riciclaggio di denaro basato sul commercio; che vi sono rischi associati all'utilizzo di applicazioni blockchain non soggette ad autorizzazione per attività criminali, compresi l'evasione e l'elusione fiscali e il riciclaggio di denaro basato sul commercio; che è imperativo che la Commissione e gli Stati membri monitorino e affrontino con urgenza tali problematiche;

L.  considerando che, nel settore del commercio internazionale, la blockchain è ancora in fase di evoluzione e che, pertanto, necessita di un approccio favorevole all'innovazione, incoraggiante e abilitante che garantisca certezza giuridica, promuovendo nel contempo la protezione dei consumatori, degli investitori e dell'ambiente, aumentando il valore sociale della tecnologia, riducendo il divario digitale e migliorando le competenze digitali dei cittadini;

M.  considerando che la tecnologia blockchain potrebbe fornire a tutte le parti che partecipano agli scambi, sia pubbliche che private, un accesso permanente e in tempo reale a una base di dati immutabile, orodatata e contenente documenti relativi alle transazioni, contribuendo in tal modo ad accrescere la fiducia, evitare problemi di conformità e contrastare l'utilizzo di merci contraffatte o documenti falsi;

N.  considerando che alcune aree regionali e metropolitane dell'UE hanno già iniziato a sviluppare tale tecnologia, attraverso progetti e programmi specifici basati sulle proprie caratteristiche, e a creare reti per la diffusione delle migliori pratiche;

Politica commerciale dell'Unione europea

1.  riconosce che, malgrado i precedenti successi commerciali, gli ALS dell'UE presentano un ampio potenziale non ancora sfruttato e non sono ancora pienamente utilizzati dato che, in media, solo il 67 % degli esportatori dell'UE e il 90 % degli importatori dell'Unione si avvalgono delle tariffe preferenziali nell'UE e nei suoi paesi o regioni partner; sostiene l'analisi di soluzioni tecniche che possano incrementare il tasso di utilizzo degli ALS e le esportazioni; osserva che gli esportatori potrebbero caricare tutti i loro documenti su un'applicazione di un'autorità pubblica basata sulla blockchain e dimostrare la loro conformità al trattamento preferenziale previsto dall'ALS, quali l'ammissibilità alle norme preferenziali in materia di origine, agli standard sanitari e fitosanitari e alle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile; ritiene che la blockchain potrebbe migliorare le disposizioni relative al cumulo negli ALS;

2.  è dell'opinione che le procedure per l'ottenimento della certificazione relativa alle norme d'origine, preferenziali e non, siano costose e onerose per le imprese; ritiene che, nel caso delle norme preferenziali, la blockchain possa contribuire a determinare la nazionalità economica di un bene; sostiene inoltre che, nel caso delle norme non preferenziali, la blockchain potrebbe agevolare un utilizzo proporzionato degli strumenti di difesa commerciale da parte dell'Unione offrendo trasparenza per quanto concerne la provenienza delle merci immesse sul mercato europeo e una panoramica dell'afflusso delle importazioni al fine di garantire condizioni di maggiore parità per le imprese;

3.  sottolinea che la blockchain ha il potenziale per sostenere l'agenda sul commercio e lo sviluppo sostenibile migliorando la fiducia nella provenienza delle materie prime e delle merci, la trasparenza dei processi di produzione e delle catene di approvvigionamento e la loro conformità alle norme internazionali in materia di diritti sociali, ambientali e del lavoro, data la particolare rilevanza che ciò assume con riguardo ai minerali provenienti da zone di conflitto, al commercio illecito di beni culturali, al controllo delle esportazioni e alla corruzione; evidenzia che la blockchain potrebbe contribuire agli sforzi profusi dalle imprese in materia di sostenibilità e promuovere la loro condotta responsabile;

4.  è convinto che gli ARR degli OEA consentano alle imprese di diversificare le loro catene di approvvigionamento mediante una riduzione dei tempi e dei costi associati alle formalità doganali transfrontaliere; rileva che è necessario affrontare i problemi di attuazione esistenti; ritiene che la blockchain sia in grado di ridurre l'incertezza associata all'attuazione degli ARR degli OEA mediante uno scambio ininterrotto di dati;

Aspetti esterni relativi alle dogane e all'agevolazione degli scambi commerciali

5.  accoglie con grande favore l'accordo sull'agevolazione degli scambi; ritiene che, sulla base di tale accordo, i membri dell'OMC possano esaminare ulteriori modi per agevolare gli scambi commerciali, anche attraverso la blockchain; si compiace degli sforzi profusi dall'UE per mantenere e rafforzare l'OMC e dell'impegno dimostrato a favore di un sistema commerciale basato su norme, al fine di garantire condizioni di parità e applicare norme commerciali su scala globale;

6.  ritiene che la blockchain potrebbe consentire alle autorità doganali di ottenere automaticamente le informazioni necessarie per le dichiarazioni doganali, ridurre la necessità di ricorrere a verifiche manuali e documentazione cartacea, nonché fornire contemporaneamente aggiornamenti precisi sullo stato e le caratteristiche delle merci che entrano nell'UE a tutte le parti coinvolte, migliorando in tal modo le capacità di tracciabilità e la trasparenza;

7.  sostiene che la digitalizzazione consentirà di rendere lo scambio di informazioni più efficiente e trasparente; reputa che la blockchain possa consentire a produttori, laboratori, operatori logistici, autorità di regolamentazione e consumatori di accedere a tutte le informazioni necessarie, ad esempio sulla provenienza, i test effettuati, le certificazioni e le licenze, e di condividere tali informazioni; osserva che la blockchain potrebbe inoltre contribuire a una corretta emissione dei certificati elettronici; ritiene che la digitalizzazione e l'uso di applicazioni nel quadro delle catene di approvvigionamento siano un requisito essenziale e un elemento complementare ai fini del pieno funzionamento della blockchain; segnala che gli Stati membri presentano differenze sostanziali in materia di digitalizzazione;

8.  ritiene che l'adozione delle tecnologie blockchain nell'intera catena di approvvigionamento possa aumentare l'efficienza, la rapidità e il volume del commercio globale, limitando i costi associati alle transazioni internazionali e aiutando le imprese a individuare nuovi partner commerciali, e possa rafforzare la protezione dei consumatori e la loro fiducia nel commercio digitale;

9.  sottolinea che la blockchain può essere applicata, ad esempio, per:

   a. offrire maggiore certezza circa la provenienza e i diritti di proprietà intellettuale delle merci, riducendo in tal modo il rischio che merci di provenienza illecita, comprese merci false e contraffatte, entrino nella catena di approvvigionamento;
   b. fornire alle autorità informazioni precise sul momento in cui una merce potrebbe essere stata danneggiata/manomessa lungo la catena di approvvigionamento;
   c. migliorare la trasparenza e la tracciabilità consentendo a tutti i partecipanti di registrare le loro transazioni e di condividere tali informazioni nella rete;
   d. accrescere la protezione e la fiducia dei consumatori mettendo a loro disposizione informazioni dettagliate sulle merci e contribuendo agli sforzi profusi dalle imprese in materia di sostenibilità;
   e. ridurre i costi di gestione della catena di approvvigionamento eliminando la necessità di intermediari e i costi associati nonché l'obbligo fisico di preparare, trasportare e trattare documenti cartacei;
   f. migliorare la corretta applicazione dei dazi e dell'IVA e la riscossione delle imposte nel quadro della politica commerciale; e
   g. ridurre i tempi totali di transito delle merci automatizzando i compiti abitualmente svolti in modo manuale; prende atto dei vantaggi che ne derivano, in particolare per le catene di approvvigionamento "just in time", ai fini della riduzione dei costi e dell'impronta di carbonio dell'industria logistica;

10.  osserva che la criminalità può manipolare gli scambi legittimi per mascherare le sue attività illecite, quali il riciclaggio di denaro basato sul commercio, manomettendo la documentazione necessaria con indicazioni false, ad esempio mediante una sopravvalutazione o sottovalutazione della merce interessata; ritiene che la blockchain possa consentire alle autorità doganali e di altro tipo di procedere agli interventi necessari in modo tempestivo e coordinato al fine di rivelare i flussi finanziari illeciti;

Flussi transfrontalieri di dati e protezione dei dati

11.  riconosce che i flussi transfrontalieri di dati svolgono una funzione essenziale per il commercio internazionale di beni e servizi e la progettazione dell'architettura della blockchain;

12.  pone in evidenza il potenziale della blockchain ai fini della convalida delle transazioni all'interno di una catena di approvvigionamento internazionale mediante la definizione dei livelli di accesso e delle procedure di convalida per i partecipanti;

13.  prende atto del legame esistente tra la blockchain e i flussi transfrontalieri di dati per gli scambi commerciali; osserva che una rete di registri privata soggetta ad autorizzazione può creare un clima di fiducia tra le piattaforme integrando i dati provenienti da fonti multiple; riconosce l'importanza dei flussi transfrontalieri di dati per la crescita e l'occupazione; pone l'accento sulla distinzione tra dati personali e non personali nelle blockchain;

14.  riconosce la sfida rappresentata dal rapporto tra la blockchain e l'attuazione del GDPR; sottolinea che l'attuazione della blockchain dovrebbe essere conforme alla normativa esistente e futura dell'UE sulla protezione dei dati e alle norme in materia di privacy; evidenzia che la tecnologia blockchain può fornire soluzioni per le disposizioni sulla protezione dei dati sin dalla progettazione nell'attuazione del GDPR in base al loro principio comune di garantire la sicurezza e l'autogestione dei dati; sottolinea l'effetto limitato del GDPR sulle transazioni commerciali in ragione della mancanza di dati personali nelle blockchain private soggette ad autorizzazione; riconosce, tuttavia, la necessità di stabilire salvaguardie e controllo normativo; sottolinea che il GDPR si applica esclusivamente nel caso di dati personali; invita la Commissione a esaminare ulteriormente la questione;

15.  riconosce la necessità di progettare le blockchain in conformità del diritto all'oblio e osserva che gli utenti della blockchain e delle applicazioni blockchain dovrebbero avere accesso permanente a tutti i dati relativi a transazioni in cui sono coinvolti, in funzione dei loro diritti di accesso;

16.  ribadisce il suo invito a stabilire disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e la promozione i flussi di dati transfrontalieri nell'ambito degli accordi di libero scambio; osserva al riguardo che le decisioni sull'adeguatezza non fanno avanzare il libero flusso di dati non personali; invita pertanto la Commissione a negoziare impegni vincolanti e applicabili sui trasferimenti di dati nell'ambito degli accordi di libero scambio, anche per quanto concerne i dati non personali;

17.  sottolinea che la blockchain rappresenta un nuovo paradigma di archiviazione e gestione dei dati, che è in grado di decentrare forme di interazione umana, mercati, banche e scambi internazionali; sottolinea che l'ascesa della blockchain presenta sia opportunità che sfide in termini di protezione dei dati, trasparenza e criminalità finanziaria, dal momento che i dati, una volta inseriti, sono immutabili e vengono condivisi con tutti i partecipanti, il che garantisce anche la loro sicurezza e integrità; chiede che sia fatto tutto il possibile, anche a livello nazionale, per garantire la non falsificabilità e l'immutabilità della tecnologia e per assicurare che il diritto fondamentale alla protezione dei dati non sia messo a rischio;

18.  riconosce la sfida posta dall'interazione tra le tecnologie blockchain e l'attuazione del quadro di protezione dei dati dell'UE, vale a dire il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); ricorda che tale iterazione può di conseguenza evidenziare un conflitto tra la tutela dei diritti fondamentali da una parte e la promozione dell'innovazione dall'altra; suggerisce la necessità di assicurare che le tecnologie blockchain siano pienamente conformi al quadro di protezione dei dati dell'UE e rispettino pienamente i principi sanciti dalla legislazione dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, in quanto diritto fondamentale sancito dall'articolo 8, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16, paragrafo 1, del TFUE;

19.  sottolinea, inoltre, che le blockchain, anche a causa del conflitto sopra descritto, non garantiscono automaticamente la sovranità dei dati e devono pertanto essere specificamente concepite a tale scopo, dal momento che anch'esse possono presentare rischi per la protezione dei dati;

20.  evidenzia che, se concepita in modo adeguato, la tecnologia di blockchain dovrebbe essere in linea con il principio della "protezione dei dati fin dalla progettazione", che serve a garantire agli interessati un maggior controllo sui loro dati conformemente al GDPR; sottolinea inoltre che, di norma, in una blockchain i dati non sono anonimi, rientrando pertanto nel campo di applicazione del GDPR; insiste affinché le blockchain siano pienamente compatibili con il diritto dell'UE, anche quando sono utilizzate per trattare dati personali; raccomanda a tale riguardo che le blockchain e le applicazioni integrino meccanismi in grado di assicurare che i dati possano essere completamente anonimi, garantendo così che siano conservati soltanto dati che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile;

21.  sottolinea che le future applicazioni blockchain dovrebbero attuare meccanismi che tutelino i dati personali e la privacy degli utenti e garantiscano la possibilità che i dati siano completamente anonimi; invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca, in particolare la ricerca accademica, e l'innovazione su nuove tecnologie blockchain compatibili con il GDPR e basate sul principio della protezione dei dati fin dalla progettazione, quali la zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge);

22.  ritiene che, per prevenire la violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, la tecnologia blockchain non dovrebbe essere utilizzata per trattare dati di natura personale fino a quando l'organismo utilizzatore interessato non sia in grado di assicurare la conformità con il GDPR e di garantire specificamente la tutela del diritto alla rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati;

23.  sottolinea che gli utenti di blockchain possono essere sia titolari del trattamento dei dati personali che caricano sul registro sia responsabili del trattamento, in quanto memorizzano una copia integrale del registro sul proprio computer;

24.  osserva che, nei casi in cui la blockchain contiene dati personali, la natura immutabile di alcune tecnologie blockchain è probabilmente incompatibile con il diritto alla cancellazione dei dati di cui all'articolo 17 del GDPR;

25.  osserva con preoccupazione che, nei casi in cui la blockchain contiene dati personali, la proliferazione delle copie di dati in una blockchain è probabilmente incompatibile con il principio della minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del GDPR;

26.  invita il comitato europeo per la protezione dei dati a elaborare orientamenti e raccomandazioni per assicurare che la tecnologia blockchain sia conforme al diritto dell'UE;

27.  rileva con preoccupazione la mancanza di qualsiasi riferimento alle importanti ripercussioni del modo in cui è applicata la tecnologia blockchain, in particolare in settori quali la lotta contro il riciclaggio, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo; ritiene che ogni utilizzazione delle tecnologie blockchain debba essere subordinata alla specificazione di cosa sarà conservato all'interno e all'esterno della catena, e che i dati personali debbano essere conservati al di fuori della catena;

Piccole e medie imprese (PMI)

28.  ritiene che l'innovazione e la promozione della blockchain possano creare opportunità economiche per l'internazionalizzazione delle PMI e per superare i costi legati all'esportazione, facilitando l'interazione con i consumatori, le autorità doganali, organismi di regolamentazione nazionali e internazionali e altre imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento; aggiunge che l'infrastruttura della blockchain può contribuire a immettere sul mercato prodotti e servizi in modo rapido ed economico;

29.  sottolinea i benefici che la blockchain potrebbe apportare alle PMI rendendo possibili la comunicazione peer-to-peer, fornendo strumenti di collaborazione e pagamenti sicuri, agevolando l'attività d'impresa e riducendo il rischio di mancato pagamento e i costi legati alla procedura giuridica per l'adempimento dei contratti tramite l'utilizzo di contratti intelligenti; riconosce la necessità di garantire che lo sviluppo della blockchain nel commercio internazionale includa le PMI; sottolinea che, al momento, i contratti intelligenti potrebbero non essere sufficientemente maturi per poter essere considerati giuridicamente vincolanti nel quadro di una qualsiasi normativa settoriale e che è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi;

30.  riconosce le opportunità, anche per le PMI, derivanti dall'introduzione della tecnologia della blockchain nell'ambito della politica commerciale dell'UE, che potrebbe portare, tra gli altri vantaggi, minori costi delle transazioni e una maggiore efficienza; riconosce, inoltre, che la tecnologia blockchain offre il potenziale per aumentare la fiducia nell'attuale sistema commerciale fornendo una registrazione immutabile delle transazioni; riconosce, tuttavia, che in casi che non rientrano nell'ambito della politica commerciale dell'UE, l'applicazione di tale tecnologia potrebbe presentare rischi di riciclaggio di denaro e facilitare il finanziamento della criminalità organizzata;

Interoperabilità, scalabilità e interazioni con le tecnologie associate

31.  tiene conto delle sfide di scalabilità associate all'attuazione dei sistemi di blockchain, nel contesto dell'espansione delle reti commerciali internazionali;

32.  osserva la proliferazione di diverse blockchain che ancorano i dati relativi a una transazione in registri privati e pubblici separati; riconosce la crescente necessità di elaborare standard di interoperabilità mondiali per integrare le transazioni nelle blockchain relative al movimento di un prodotto lungo la catena di approvvigionamento per promuovere l'interoperabilità tra i sistemi, compresi i sistemi operativi preesistenti; invita la Commissione a rafforzare la collaborazione con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e altri enti di normazione pertinenti;

33.  rileva le possibili interazioni delle tecnologie blockchain con altre innovazioni nell'ambito del commercio internazionale; sottolinea l'esigenza di analizzare le opportunità e le sfide collegate agli sviluppi nell'ambito delle tecnologie blockchain; invita a condurre ulteriori ricerche sulla loro applicabilità alla trasformazione digitale e all'automazione del commercio internazionale, nonché del settore pubblico, in particolare nell'ambito del programma Europa digitale;

Conclusioni

34.  invita la Commissione a seguire gli sviluppi nel settore delle blockchain, in particolare i progetti pilota/le iniziative in atto nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale e gli aspetti esterni delle dogane e dei processi normativi; invita la Commissione a elaborare un documento programmatico orizzontale che coinvolga tutte le DG pertinenti sull'adozione delle tecnologie blockchain nella gestione degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento, nonché relativamente alla proprietà intellettuale e in particolare alla lotta alla contraffazione; invita la Commissione a valutare gli aspetti giudiziari e di governance della blockchain e se la blockchain offre soluzioni migliori rispetto alle tecnologie esistenti ed emergenti per far fronte alle attuali sfide della politica commerciale dell'UE; invita la Commissione a seguire gli sviluppi nel settore delle blockchain, in particolare i progetti pilota/le iniziative in atto nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale; invita la Commissione a elaborare un documento programmatico sull'adozione delle tecnologie blockchain nella gestione degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento; osserva che l'obiettivo dev'essere ottenere il sostegno di diversi attori dell'ambito della blockchain per progetti e iniziative nelle catene di approvvigionamento internazionali e sviluppare progetti comuni includendo in particolare l'identità, l'origine e l'archiviazione dei dati di differenti partner;

35.  invita la Commissione a elaborare una serie di principi guida per l'applicazione della blockchain nel commercio internazionale, per fornire all'industria nonché alle autorità doganali e di regolamentazione un livello di certezza sufficiente che incoraggi l'uso della blockchain promuovendo al contempo l'innovazione in tale ambito; sottolinea che legiferare sulla tecnologia alla base delle applicazioni limiterebbe l'innovazione e la creazione di nuove applicazioni; sottolinea che per l'UE, e soprattutto per l'industria europea, è importante dimostrare un ruolo di primo piano e titolarità nel settore delle tecnologie blockchain e garantire condizioni paritarie per la concorrenza globale e nei settori dello sviluppo e del contesto normativo; sottolinea l'importanza del dialogo e dello scambio di pratiche, nonché della creazione di competenze e di competenze digitali; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di avviare e monitorare un progetto pilota volto a gestire la tecnologia blockchain nel commercio internazionale, al fine di verificarne i benefici;

36.  invita la Commissione a lavorare con gli Stati membri alla semplificazione e al miglioramento del flusso di informazioni relative alla facilitazione degli scambi commerciali mediante misure tra cui l'adozione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione adeguate;

37.  invita la Commissione a istituire un gruppo consultivo all'interno della DG Commercio sulla blockchain e a sviluppare una nota sintetica per i progetti pilota privati soggetti ad autorizzazione sull'uso end-to-end della blockchain nella catena di approvvigionamento, coinvolgendo le autorità doganali e altre autorità transfrontaliere, e tenendo conto dei diritti di proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione; riconosce che la tecnologia blockchain si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma che è già necessaria una strategia industriale sull'effettiva attuazione della blockchain;

38.  invita la Commissione a prendere in esame modi in cui la blockchain potrebbe sostenere il commercio e lo sviluppo sostenibile; rammenta la posizione del Parlamento in base alla quale le misure di sostegno a una strategia per il commercio digitale dell'UE dovrebbero essere pienamente conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e contribuire alla loro realizzazione, compreso l'OSS n.5 sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne; rammenta la posizione del Parlamento sull'importanza di promuovere la partecipazione femminile alle STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e di colmare i divari di genere nell'utilizzo di nuove tecnologie e nell'accesso a esse;

39.  invita la Commissione a condurre indagini strategiche sulle modalità con cui la blockchain può modernizzare le politiche di difesa commerciale dell'UE al fine di rafforzarne la legittimità e l'attuazione;

40.  invita la Commissione a valutare la condizione ottimale dell'architettura blockchain per escludere i dati privati dalla catena;

41.  invita la Commissione a valutare modalità con cui aumentare l'agevolazione del commercio e la sicurezza tramite la tecnologia blockchain, compreso il concetto di operatori economici autorizzati;

42.  invita la Commissione a contribuire al lavoro delle organizzazioni internazionali, a collaborare con esse, e a concorrere ai progetti attuali sull'elaborazione di una serie di norme e principi sui cui basare la regolamentazione volta a facilitare l'uso della blockchain;

43.  invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di normazione e messa in sicurezza della blockchain, e a lavorare con i partner internazionali e tutte le parti interessate e le industrie rilevanti per elaborare norme sulla blockchain, inclusi la terminologia, lo sviluppo e la diffusione della tecnologia nel commercio e nella gestione della catena di approvvigionamento; sottolinea che la cibersicurezza è essenziale per le applicazioni blockchain, anche nell'ambito del commercio internazionale; invita la Commissione a esaminare le sfide in materia di sicurezza, valutare i rischi tecnologici, come l'informatica quantistica, e intraprendere azioni al fine di far fronte a tali rischi;

44.  invita la Commissione a lavorare con i pertinenti portatori di interessi al fine di riesaminare e sviluppare un quadro per affrontare le sfide connesse all'interoperabilità e alla compatibilità tra i sistemi di blockchain;

45.  accoglie con favore l'istituzione dell'"Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain" e lo incoraggia a studiare applicazioni volte ad agevolare il commercio internazionale; chiede pertanto alla Commissione di esaminare la possibilità di ampliare il mandato dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain e di coinvolgere le parti interessate pertinenti a livello locale e globale al fine di affrontare le sfide imminenti e promuovere il sostegno dei decisori politici;

46.  invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nella valutazione e nell'ulteriore sviluppo delle tecnologie blockchain, anche in settori specifici quali quelli interessati dalla politica commerciale dell'UE, e ad istituire un gruppo consultivo sulle blockchain, che dovrebbe comprendere esperti in lotta al riciclaggio di denaro, evasione fiscale, protezione dei dati e criminalità organizzata;

47.  rammenta alla Commissione che l'Unione europea ha l'opportunità di diventare un attore di primo piano nel settore della blockchain e del commercio internazionale e che dovrebbe rivestire un ruolo influente nel plasmarne lo sviluppo a livello globale insieme ai partner internazionali;

o
o   o

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE.

(1) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 76.
(2) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.
(4) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 44.
(5) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.
(6) https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf
(7) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(8) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(9) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
(10) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_it.htm
(11) http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf


Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sull'adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone (2018/2979(RSP))
P8_TA(2018)0529B8-0561/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1), nonché il restante acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 (Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner)(2),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016 nelle cause riunite C-203/15 (Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen) e C-698/15 (Secretary of State for the Home Department/Tom Watson e altri)(3),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale"(4),

–  visto il documento del gruppo di lavoro "Articolo 29" del 6 febbraio 2018(5) sui criteri di riferimento per l'adeguatezza, che fornisce alla Commissione e al comitato europeo per la protezione dei dati, nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), orientamenti per quanto concerne la valutazione del livello di tutela dei dati nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali,

–  visto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, del 5 dicembre 2018, sul progetto di decisione sull'adeguatezza UE-Giappone,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Giappone (COM(2018)XXXX),

–  visto l'esito della missione in Giappone effettuata nell'ottobre 2017 da una delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, organizzata nel quadro dei negoziati sull'adeguatezza con l'obiettivo di incontrare le autorità e le parti interessate del Giappone per discutere gli elementi fondamentali considerati dalla Commissione nell'adottare la decisione di adeguatezza,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il GDPR si applica a decorrere dal 25 maggio 2018; che l'articolo 45, paragrafo 2, del GDPR stabilisce gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale;

B.  considerando che la Commissione deve prendere in considerazione, segnatamente, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nonché gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione;

C.  considerando che, nella sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 (Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che un adeguato livello di protezione in un paese terzo deve essere interpretato come "sostanzialmente equivalente" a quello garantito all'interno dell'Unione in forza della direttiva 95/46/CE, letta alla luce della Carta;

D.  considerando che il Giappone è uno dei principali partner commerciali dell'Unione, con il quale è stato recentemente concluso un accordo di partenariato economico (APE) che sancisce valori e principi condivisi salvaguardando nel contempo le sensibilità di entrambi i partner; che il riconoscimento comune dei diritti fondamentali, comprese la tutela della vita privata e la protezione dei dati, costituisce una base importante per la decisione sull'adeguatezza, che costituirà la base giuridica per il trasferimento di dati personali dall'UE al Giappone;

E.  considerando che la delegazione ad hoc inviata in Giappone dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è stata informata dell'interesse delle autorità e delle parti interessate del Giappone in merito non solo all'applicazione delle nuove disposizioni del GDPR, ma anche alla definizione di un solido meccanismo di alto livello per il trasferimento dei dati personali tra l'UE e il Giappone, che soddisfi le condizioni previste dal quadro giuridico dell'Unione per quanto concerne il livello di protezione considerato sostanzialmente equivalente a quello garantito dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati;

F.  considerando che i trasferimenti di dati personali tra l'UE e il Giappone a fini commerciali sono un elemento importante delle relazioni tra le due parti alla luce della crescente digitalizzazione dell'economia globale; che tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza; che uno degli obiettivi essenziali dell'UE è la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

G.  considerando che nel gennaio 2017 l'UE e il Giappone hanno avviato discussioni nell'ottica di agevolare i trasferimenti di dati personali a fini commerciali per mezzo del primo "accertamento di adeguatezza reciproco"; che, nella sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale", il Parlamento ha esplicitamente riconosciuto che "le decisioni di adeguatezza [...] costituiscono un meccanismo fondamentale per proteggere il trasferimento di dati personali dall'UE verso un paese terzo";

H.  considerando che la decisione di adeguatezza sui trasferimenti di dati personali verso il Giappone sarebbe la prima decisione di questo tipo adottata nel quadro delle nuove norme più rigorose stabilite dal GDPR;

I.  considerando che il Giappone ha recentemente modernizzato e rafforzato la propria legislazione in materia di protezione dei dati per allinearla alle norme internazionali, e segnatamente alle garanzie e ai diritti individuali previsti dal nuovo quadro legislativo europeo in materia di protezione dei dati; che il quadro giuridico giapponese sulla protezione dei dati è costituito da vari pilastri e che la legge sulla protezione delle informazioni personali (APPI) rappresenta l'atto legislativo fondamentale di detto quadro;

J.  considerando che il Gabinetto del Giappone ha adottato, in data 12 giugno 2018, un'ordinanza che delega alla Commissione per la protezione delle informazioni personali (PPC), in quanto autorità competente per la gestione e l'attuazione dell'APPI, il potere di prendere i provvedimenti necessari per superare le divergenze tra i sistemi e le operazioni del Giappone e del paese terzo interessato sulla base dell'articolo 6 dell'APPI, nell'ottica di garantire la corretta gestione delle informazioni personali ricevute da tale paese; che, a norma di tale decisione, ciò include il potere di introdurre maggiori tutele attraverso l'adozione, da parte della PPC, di norme più rigorose atte a integrare e a rafforzare le disposizioni dell'APPI e dell'ordinanza governativa; che, conformemente a tale decisione, le suddette norme più rigorose sarebbero vincolanti per gli operatori economici giapponesi e avrebbero efficacia esecutiva;

K.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Giappone è corredato (cfr. allegato I) delle disposizioni complementari adottate dalla PPC il 15 giugno 2018 sulla base dell'articolo 6 dell'APPI, che consentono esplicitamente alla PPC di adottare norme più rigorose, tra l'altro per agevolare i trasferimenti internazionali di dati; che le disposizioni complementari non sono ancora disponibili al pubblico;

L.  considerando che tali disposizioni complementari sarebbero finalizzate a ovviare alle differenze tra le normative del Giappone e dell'UE in materia di protezione dei dati nell'ottica di garantire la corretta gestione delle informazioni personali ricevute dall'Unione sulla base di una decisione di adeguatezza, in particolare per quanto concerne le informazioni personali il cui trattamento richiede un'attenzione particolare ("dati sensibili"), i dati personali conservati, l'indicazione della finalità del trattamento, le limitazioni legate alla finalità del trattamento, le limitazioni riguardo alla fornitura a terzi in un altro paese e le informazioni trattate in forma anonima;

M.  considerando che le disposizioni complementari sarebbero giuridicamente vincolanti per qualsiasi operatore economico incaricato del trattamento delle informazioni personali che riceva dati personali trasferiti dall'UE sulla base di una decisione di adeguatezza, il quale sarebbe pertanto tenuto a rispettare tali disposizioni come pure qualsiasi diritto e obbligo da esse derivanti, e che dette disposizioni complementari sarebbero applicabili sia dalla PPC che dalle autorità giudiziarie giapponesi;

N.  considerando che, al fine di garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente per i dati personali trasferiti dall'UE al Giappone, le disposizioni complementari introducono ulteriori tutele applicabili sulla base di condizioni o limitazioni più rigorose per il trattamento dei dati personali trasferiti dall'UE, ad esempio nel caso delle informazioni personali il cui trattamento richiede un'attenzione particolare, dei trasferimenti successivi, dei dati trattati in forma anonima e della limitazione della finalità;

O.  considerando che il quadro giuridico giapponese in materia di protezione dei dati prevede una distinzione tra i concetti di "informazioni personali" e "dati personali" e in alcuni casi fa riferimento a una categoria specifica di dati personali, vale a dire i "dati personali conservati";

P.  considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'APPI, il concetto di "informazioni personali" include qualsiasi informazione relativa a una persona fisica che ne consenta l'identificazione; che la definizione distingue tra due categorie di informazioni personali, segnatamente i) i codici di identificazione personale e ii) altre informazioni personali che consentono l'identificazione dell'individuo; che quest'ultima categoria include le informazioni che da sole non consentono l'identificazione, ma che possono essere facilmente associate ad altre informazioni per identificare una specifica persona;

Q.  considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'APPI, per "dati personali" si intendono le informazioni personali che costituiscono, ad esempio, una banca dati di informazioni personali; che l'articolo 2, paragrafo 1, dell'APPI precisa che le informazioni contenute in tali banche dati sono organizzate sistematicamente, il che richiama il concetto di sistema di archiviazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del GDPR; che, ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del GDPR, per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; che, per "persona fisica identificabile", si intende la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; che, per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente;

R.  considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, dell'APPI, per "dati personali conservati" si intendono i dati personali che un operatore economico incaricato del trattamento delle informazioni personali è autorizzato a divulgare, correggere, modificare aggiungendo o eliminando contenuti, cessare di utilizzare, cancellare o non fornire più a terzi e che non sono né quelli individuati dall'ordinanza governativa come suscettibili di danneggiare il pubblico o altri interessi se la loro presenza o assenza viene resa nota, né quelli che devono essere eliminati entro il termine massimo di un anno stabilito dall'ordinanza governativa; considerando che le disposizioni complementari allineano la nozione di "dati personali conservati" alla nozione di "dati personali" per garantire che alcune limitazioni ai diritti individuali connesse ai primi non si applichino ai dati trasferiti dall'UE;

S.  considerando che la legge giapponese sulla protezione dei dati oggetto del progetto di decisione di esecuzione esclude dal suo ambito di applicazione diversi settori quando trattano dati personali per finalità specifiche; che il progetto di decisione di esecuzione non si applicherebbe al trasferimento di dati personali dall'UE a un destinatario che rientri in una delle summenzionate eccezioni previste dalla legge giapponese sulla protezione dei dati;

T.  considerando che, per quanto concerne i trasferimenti successivi di dati personali dell'UE dal Giappone a un paese terzo, il progetto di decisione di esecuzione esclude l'utilizzo di strumenti di trasferimento che non creino relazioni vincolanti tra l'esportatore di dati giapponese e l'importatore di dati del paese terzo e che non garantiscano il livello di protezione richiesto; che ciò avverrebbe ad esempio nel caso del sistema di norme transfrontaliere in materia di privacy della Cooperazione economica Asia-Pacifico (CBPR dell'APEC), di cui il Giappone è un'economia partecipante, in quanto in tale sistema le tutele non derivano da un accordo che vincoli l'esportatore e l'importatore nel contesto delle loro relazioni bilaterali e sono chiaramente di un livello inferiore rispetto a quello garantito dall'applicazione congiunta dell'APPI e delle disposizioni complementari;

U.  considerando che, nel suo parere del 5 dicembre 2018, il comitato europeo per la protezione dei dati valuta, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Commissione, se il quadro giuridico giapponese in materia di protezione dei dati offra alle persone fisiche garanzie sufficienti per un livello adeguato di protezione dei dati; che il comitato europeo per la protezione dei dati si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione e dalla PPC giapponese per aumentare la convergenza tra il quadro giuridico giapponese e quello europeo al fine di agevolare i trasferimenti di dati personali; che il comitato europeo per la protezione dei dati riconosce che i miglioramenti apportati dalle disposizioni complementari per colmare alcune delle divergenze tra i due quadri giuridici sono molto importanti e ben accolti; che rileva che permangono alcune preoccupazioni, come la protezione dei dati personali trasferiti dall'UE al Giappone durante tutto il loro "ciclo di vita" e raccomanda alla Commissione di fornire ulteriori prove e spiegazioni in merito alle questioni sollevate e di monitorare attentamente l'effettiva applicazione delle norme;

V.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione è altresì corredato di una lettera in data 14 settembre 2018 del ministro della Giustizia in cui si fa riferimento a un documento elaborato dal ministero della Giustizia, in collaborazione con diversi altri ministeri e agenzie, dal titolo "Raccolta e uso delle informazioni personali da parte delle autorità pubbliche giapponesi nell'ambito dell'azione di contrasto in ambito penale o a fini di sicurezza nazionale", il quale contiene una panoramica del quadro giuridico applicabile e fornisce alla Commissione dichiarazioni ufficiali, garanzie e impegni firmati ai più alti livelli ministeriali e delle agenzie, figurante all'allegato II della decisione di esecuzione;

1.  prende atto dell'analisi dettagliata fornita dalla Commissione nel suo progetto di decisione di esecuzione sull'adeguatezza in relazione alle garanzie, compresi i meccanismi di sorveglianza e di ricorso, applicabili al trattamento dei dati da parte di operatori commerciali nonché all'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche giapponesi, segnatamente nel settore dell'applicazione della legge e della sicurezza nazionale;

2.  prende atto del fatto che il Giappone sta preparando contemporaneamente anche il riconoscimento del livello di protezione dei dati personali trasferiti dal Giappone all'UE a norma dell'articolo 23 dell'APPI, il che determinerebbe il primo accertamento di adeguatezza "bidirezionale" in assoluto a livello mondiale, in vista della creazione del più grande spazio mondiale di circolazione di dati liberi e sicuri;

3.  accoglie con favore questo sviluppo quale espressione della diffusione a livello globale di standard elevati di protezione dei dati; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve in alcun modo condurre ad approcci "occhio per occhio" nelle decisioni di adeguatezza dell'UE; ricorda che, ai fini di una decisione di adeguatezza nel quadro del GDPR, la Commissione deve valutare obiettivamente la situazione giuridica e pratica del paese terzo, del territorio, del settore o dell'organizzazione internazionale;

4.  sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che "l'espressione 'livello di protezione adeguato' deve essere intesa nel senso che esige che [il paese terzo] assicuri effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione in forza del GDPR, letto alla luce della Carta";

5.  rileva che il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali è garantito a livello costituzionale sia in Giappone che nell'UE, ma che un allineamento completo delle norme unionali e nipponiche non sarà possibile, date le differenze in termini di struttura costituzionale e di cultura;

6.  prende atto delle modifiche apportate all'APPI, entrate in vigore il 30 maggio 2017; accoglie con favore i miglioramenti sostanziali;

7.  rileva che le categorie di attività commerciali e di trasformazione che sono escluse dall'ambito di applicazione materiale dell'APPI sono state escluse espressamente dall'ambito di applicazione dell'accertamento di adeguatezza;

8.  ritiene che, a seguito dell'adozione dell'APPI modificato e del GDPR nel 2016, il sistema di protezione dei dati giapponese e quello dell'UE condividono un elevato grado di convergenza in termini di principi, garanzie e diritti individuali, nonché di meccanismi di sorveglianza e di esecuzione; evidenzia, in particolare, la creazione di un'autorità di vigilanza indipendente, la PPC, attraverso l'APPI modificato;

9.  rileva, tuttavia, che la stessa PPC constata che "nonostante l'elevato grado di convergenza dei due sistemi, vi sono alcune differenze rilevanti"; osserva altresì che, al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei dati personali trasferiti dall'UE, il 15 giugno 2018 la PPC ha adottato le disposizioni complementari;

10.  accoglie con favore una serie di importanti chiarimenti nelle disposizioni complementari, compreso l'allineamento delle "informazioni personali rese anonime" nell'APPI alla definizione di "informazione anonima" nel GDPR;

11.  ritiene che le ulteriori tutele offerte dalle disposizioni complementari coprono solo i trasferimenti nel quadro delle decisioni di adeguatezza; ricorda che, tenuto conto dell'ambito di applicazione della decisione di adeguatezza, alcuni trasferimenti di dati saranno effettuati nel quadro di questi altri meccanismi disponibili;

12.  riconosce che le ulteriori tutele previste dalle disposizioni complementari sono limitate ai dati personali trasferiti dall'Europa, per cui gli operatori economici che devono trattare contemporaneamente dati personali giapponesi ed europei saranno obbligati a conformarsi alle disposizioni complementari, garantendo, ad esempio, mezzi tecnici ("tagging") od organizzativi (ad esempio, la conservazione in una banca dati dedicata) per poter identificare tali dati personali durante tutto il loro "ciclo di vita"; invita la Commissione a monitorare la situazione onde evitare potenziali scappatoie che consentirebbero agli operatori di eludere gli obblighi previsti dalle disposizioni complementari trasferendo i dati attraverso paesi terzi;

13.  osserva che la definizione di "dati personali" nell'APPI esclude i dati "qualificati dall'ordinanza governativa come aventi poche possibilità di ledere i diritti e gli interessi di una persona, tenuto conto del loro metodo di utilizzo"; esorta la Commissione a valutare se questo approccio basato sul danno sia compatibile con l'approccio dell'UE secondo cui ogni trattamento di dati personali rientra nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati; rileva ciò nondimeno che tale approccio si applicherebbe in situazioni molto limitate;

14.  rileva inoltre che la definizione di "informazioni personali" nell'APPI copre solo le informazioni "che consentono di identificare una persona specifica"; osserva altresì che in tale definizione non è inclusa la precisazione fornita dal GDPR secondo cui le informazioni personali dovrebbero essere considerate dati personali anche quando possono essere utilizzate semplicemente per "distinguere" una persona, come chiaramente stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

15.  è preoccupato in relazione al fatto che la definizione più restrittiva di "dati personali" (basata sulla definizione di "informazioni personali") nell'APPI potrebbe non soddisfare la norma di "equivalenza sostanziale" rispetto al GDPR e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; mette pertanto in dubbio l'affermazione contenuta nel progetto di decisione di esecuzione secondo cui "i dati dell'UE rientreranno sempre nella categoria dei "dati personali" nell'ambito dell'APPI"; invita la Commissione a seguire attentamente le implicazioni pratiche dei diversi concetti nel corso dell'applicazione della decisione di adeguatezza e del suo riesame periodico;

16.  invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti e, se necessario, a chiedere alle autorità giapponesi ulteriori disposizioni complementari vincolanti, al fine di garantire che tutti i dati personali ai sensi del GDPR siano protetti quando vengono trasferiti in Giappone;

17.  rileva con preoccupazione che, per quanto riguarda il processo decisionale automatizzato e la profilazione, a differenza del diritto dell'UE, né l'APPI né gli orientamenti della PPC contengono disposizioni giuridiche e che solo alcune norme settoriali affrontano la questione, senza fornire un quadro giuridico globale completo che offra tutele sostanziali e forti contro il processo decisionale automatizzato e la profilazione; invita la Commissione a dare dimostrazione del modo in cui tale aspetto è affrontato nel quadro normativo giapponese in materia di protezione dei dati, così da garantire un livello di protezione equivalente; ritiene che ciò sia particolarmente pertinente alla luce dei recenti casi di profilazione Facebook/Cambridge Analytica;

18.  ritiene che, alla luce dei Criteri di riferimento per l'adeguatezza del comitato europeo per la protezione dei dati, siano necessari ulteriori, approfonditi chiarimenti per quanto riguarda la commercializzazione diretta, data la mancanza di disposizioni specifiche nell'APPI, al fine di dimostrare l'equivalenza del livello giapponese di protezione dei dati personali;

19.  prende atto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati, il quale individua vari motivi di preoccupazione, come la protezione dei dati personali trasferiti dall'UE al Giappone durante tutto il loro "ciclo di vita"; invita la Commissione ad affrontare adeguatamente e a fornire, nella decisione di esecuzione, ulteriori prove e spiegazioni a dimostrazione dell'esistenza di garanzie appropriate;

20.  invita la Commissione a chiarire se, per quanto riguarda i trasferimenti successivi, la soluzione prevista dalle disposizioni complementari, che consiste nel richiedere il consenso preliminare delle persone interessate dell'UE per l'approvazione del trasferimento successivo a terzi in un paese straniero, non manchi di alcuni elementi essenziali che consentirebbero alle persone interessate di prestare il loro consenso, in quanto non definisce espressamente ciò che rientra nella nozione di "informazioni sulle circostanze relative al trasferimento necessarie alla [persona interessata] per prendere una decisione sul suo consenso", in linea con l'articolo 13 del GDPR, ad esempio il paese terzo di destinazione del trasferimento successivo; invita la Commissione a chiarire ulteriormente quali siano le conseguenze per la persona interessata in caso di rifiuto del consenso al trasferimento successivo dei suoi dati personali;

21.  si rammarica del fatto che, per quanto riguarda l'efficace attuazione dell'APPI, il livello delle sanzioni eventualmente inflitte dalle autorità penali non sia sufficiente a garantire l'effettivo rispetto dell'APPI, in quanto non sembra essere effettivo, proporzionato e dissuasivo in relazione alla gravità dell'infrazione; osserva, tuttavia, che l'APPI prevede anche sanzioni penali, compresa la detenzione; invita la Commissione a fornire informazioni sull'uso effettivo delle ammende amministrative e delle sanzioni penali in passato;

22.  prende atto del fatto che, mentre la PPC non ha alcun controllo sulle attività di trattamento dei dati del settore dell'applicazione della legge, esistono altri meccanismi di supervisione, compreso il controllo da parte della Commissione prefettizia indipendente per la pubblica sicurezza; osserva che il comitato incaricato di esaminare la divulgazione delle informazioni e la protezione delle informazioni personali ha alcune competenze anche in questo settore, tra cui l'esame delle richieste di accesso e la pubblicazione di pareri, ma sottolinea che tali poteri non sono giuridicamente vincolanti; valuta positivamente il fatto che l'UE e il Giappone abbiano convenuto di istituire uno specifico meccanismo di ricorso, amministrato e controllato dalla PPC, che si applicherà al trattamento dei dati personali nei settori dell'applicazione della legge e della sicurezza nazionale;

23.  rileva che, in virtù della legge giapponese sulla protezione delle informazioni personali detenute dagli organi amministrativi (APPIHAO), gli operatori economici possono trasmettere i dati alle autorità incaricate dell'applicazione della legge anche su "base volontaria"; fa notare che tale possibilità non è prevista nel GDPR né nella direttiva "Polizia" e invita la Commissione a valutare se sia conforme alla norma del "sostanzialmente equivalente" al GDPR;

24.  è a conoscenza delle notizie riportate dai media riguardo alla Direzione giapponese per l'intelligence dei segnali (DFS), "che impiega circa 1 700 persone e dispone di almeno sei strutture di sorveglianza che intercettano 24 ore su 24 telefonate, e-mail e altre comunicazioni"(6); è preoccupato in relazione al fatto che questo elemento di sorveglianza di massa indiscriminata non è nemmeno menzionato nel progetto di decisione di esecuzione; invita la Commissione a fornire maggiori informazioni sulla sorveglianza di massa giapponese; è seriamente preoccupato quanto al fatto che tale sorveglianza di massa non supererà la prova dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Schrems (causa C-362/14);

25.  si rammarica del fatto che il documento "Raccolta e utilizzo delle informazioni personali da parte delle autorità pubbliche giapponesi a fini di contrasto in campo penale e di sicurezza nazionale", che fa parte dell'allegato II del progetto di decisione di esecuzione, non abbia lo stesso effetto giuridicamente vincolante delle disposizioni complementari;

Conclusioni

26.  invita la Commissione a fornire ulteriori prove e spiegazioni in merito alle questioni summenzionate, comprese quelle che il comitato europeo per la protezione dei dati ha individuato nel parere del 5 dicembre 2018, al fine di dimostrare che il quadro giuridico giapponese in materia di protezione dei dati garantisce un grado di tutela adeguato che è sostanzialmente equivalente a quello del quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati;

27.  ritiene che questa decisione di adeguatezza possa, inoltre, inviare un segnale forte ai paesi di tutto il mondo, vale a dire che la convergenza con gli elevati standard di protezione dei dati dell'UE offre risultati molto tangibili; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di tale decisione di adeguatezza quale precedente per futuri partenariati con altri paesi che hanno adottato leggi moderne sulla protezione dei dati;

28.  incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare a monitorare gli sviluppi in questo settore, comprese le cause dinanzi alla Corte di giustizia, e il seguito dato alle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al comitato europeo per la protezione dei dati, al Garante europeo della protezione dei dati, al comitato istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, al Consiglio d'Europa e al governo del Giappone.

(1) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(2) ECLI:EU:C:2015:650.
(3) ECLI:EU:C:2016:970.
(4) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.
(5) http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108; approvato dal comitato europeo per la protezione dei dati nella sua prima riunione plenaria.
(6) Ryan Gallagher, "The Untold Story of Japan's Secret Spy Agency", The Intercept, 19 maggio 2018, https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/


Conflitto di interessi e protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca
PDF 165kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sul conflitto di interessi e la protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca (2018/2975(RSP))
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discarico alla Commissione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(2) (nuovo regolamento finanziario), in particolare l'articolo 61 sul conflitto di interessi,

–  viste le interrogazioni rivolte alla Commissione dal Partito Pirata ceco il 2 agosto 2018,

–  vista la denuncia ufficiale presentata alla Commissione da Transparency International Repubblica Ceca il 19 settembre 2018,

–  visto il parere del Servizio giuridico della Commissione, del 19 novembre 2018, dal titolo "Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds" (Impatto dell'articolo 61 del nuovo regolamento finanziario (conflitto di interessi) sui pagamenti dei Fondi strutturali e di investimento europei),

–  vista la presentazione a cura della Direzione generale del Bilancio della Commissione, del 20 novembre 2018, destinata alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, dal titolo "Conflict of Interests Rules in the Financial Regulation 2018" (Norme sui conflitti di interessi nel regolamento finanziario 2018),

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le disposizioni del regolamento finanziario del 2012 in materia di conflitti di interessi non si applicavano esplicitamente alla gestione concorrente, ma imponevano agli Stati membri l'applicazione di un controllo interno efficace, che includeva la prevenzione dei conflitti di interessi;

B.  considerando che le norme in materia di appalti pubblici impongono agli Stati membri di evitare i conflitti di interesse (articolo 24 della direttiva 2014/24/UE(3)), compresi gli interessi personali diretti o indiretti, e che sono già in vigore norme concernenti le situazioni percepite come conflitti di interessi o gli obblighi specifici nell'ambito della gestione concorrente (ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013(4));

C.  considerando che il Consiglio ha adottato la propria posizione sul nuovo regolamento finanziario il 16 luglio 2018 e che l'atto definitivo è stato firmato il 18 luglio 2018; considerando che l'articolo 61 del regolamento finanziario, che vieta i conflitti di interesse, è entrato in vigore il 2 agosto 2018;

D.  considerando che l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in combinato disposto con il paragrafo 61, paragrafo 3, impone agli agenti finanziari:

   i) l'obbligo negativo di evitare le situazioni di conflitto di interessi in relazione al bilancio dell'UE;
   ii) l'obbligo positivo di adottare misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti di interessi nel quadro delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi;

E.  considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea(5), "la confusione d'interessi costituisce di per sé e obiettivamente una grave disfunzione, senza che sia necessario tener conto, per definirla, delle intenzioni degli interessati e della loro buona o cattiva fede"; che la Commissione è tenuta a sospendere i pagamenti dei fondi UE nei casi in cui sussistono gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e in cui sono emerse gravi irregolarità non rilevate, non segnalate e non corrette in relazione a conflitti di interessi;

F.  considerando che il 19 settembre 2018 Transparency International Repubblica ceca ha presentato una denuncia formale alla Commissione, affermando che il Primo ministro ceco, Andrej Babiš, aveva ripetutamente violato la normativa dell'UE e della Repubblica ceca in materia di conflitti di interessi;

G.  considerando che Andrej Babiš si è rivelato essere il titolare effettivo di Agrofert, società che controlla il gruppo Agrofert, all'interno del quale figurano tra l'altro vari importanti mezzi di informazione cechi, mediante fondi fiduciari AB I e AB II di cui è il fondatore e, al contempo, il beneficiario unico;

H.  considerando che Andrej Babiš è altresì presidente del consiglio ceco per i Fondi strutturali e d'investimento europei;

I.  considerando che le società appartenenti al gruppo Agrofert partecipano a progetti sovvenzionati dal programma di sviluppo rurale della Repubblica ceca, che a sua volta è finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

J.  considerando che, nel periodo 2014-2020, a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei sono stati erogati importi significativi a società appartenenti al gruppo Agrofert, per un valore variabile che ammontava a 42 milioni di euro nel 2013 e a 82 milioni di euro nel 2017;

K.  considerando che il parere del Servizio giuridico della Commissione segnala che, in base alla dichiarazione dei redditi dei funzionari pubblici cechi, durante il primo semestre del 2018 Andrej Babiš ha percepito un reddito di 3,5 milioni di euro dal gruppo Agrofert attraverso i suoi fondi fiduciari;

L.  considerando che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sul discarico, ha ripetutamente invitato la Commissione ad accelerare lo svolgimento di una procedura di verifica di conformità al fine di ottenere informazioni sul rischio di conflitto di interessi relativo al Fondo statale di intervento agricolo della Repubblica ceca; che il Parlamento ha sottolineato che, se non saranno prese le misure necessarie per prevenire un conflitto di interessi, si potrebbe dover esigere dall'autorità ceca che ritiri l'accreditamento dell'organismo pagatore, e la Commissione potrebbe altresì dover applicare correzioni finanziarie;

M.  considerando che nel settembre 2018 la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha deciso di affrontare la questione nel quadro della procedura annuale di discarico, in particolare nelle audizioni con i commissari maggiormente interessati;

N.  considerando che, da tali audizioni, i deputati non hanno ottenuto risposte chiare e sufficienti sulla situazione concernente il potenziale conflitto di interessi del Primo ministro ceco;

O.  considerando che il 1º dicembre 2018 diversi mezzi d'informazione europei, tra cui The Guardian, Le Monde, De Standaard e Süddeutsche Zeitung, hanno pubblicato informazioni sul parere giuridico elaborato dal Servizio giuridico della Commissione a conferma del conflitto di interessi di Andrej Babiš;

1.  esprime profonda preoccupazione per il mancato rispetto, da parte della Repubblica ceca, dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario in relazione al conflitto di interessi del Primo ministro ceco e ai suoi legami con il gruppo Agrofert;

2.  deplora qualsiasi tipo di conflitto di interessi che possa compromettere l'esecuzione del bilancio dell'UE e indebolire la fiducia dei cittadini dell'UE nella corretta gestione del denaro dei contribuenti europei; invita la Commissione ad assicurare che sarà applicata una politica di tolleranza zero, senza disparità di trattamento, riguardo ai conflitti di interessi di qualsiasi politico dell'UE, e a non addurre scuse per giustificare ritardi quando si tratta di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione;

3.  ricorda la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sul discarico per l'esercizio 2015(6), nella quale "constata che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha aperto diverse indagini amministrative [...] nella Repubblica ceca sul progetto conosciuto come "Nido della cicogna" sulla base di presunte irregolarità" e "invita la Commissione, nel momento in cui le indagini saranno concluse, a informare immediatamente la sua commissione competente"; ricorda la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esercizio 2016(7), nella quale "si compiace del fatto che l'OLAF abbia portato a termine la sua indagine amministrativa sul progetto ceco noto come "Nido della cicogna"" e "si rammarica del fatto che l'OLAF abbia rilevato gravi irregolarità";

4.  prende atto della risposta fornita il 29 novembre 2018 dal Commissario Oettinger all'interrogazione scritta 51, nel quadro della procedura di discarico 2017, nella quale si informa il Parlamento che, conformemente alla raccomandazione dell'OLAF sul caso "Nido della cicogna", adottata nel dicembre 2017, le autorità ceche hanno ritirato il progetto sottoposto all'indagine dell'OLAF dalla domanda finale del programma operativo regionale per la Boemia centrale, e che per tale operazione non sono stati versati fondi UE; osserva, inoltre, che l'OLAF ha raccomandato alle autorità giudiziarie nazionali di avviare un'indagine penale sulle questioni emerse dall'indagine dell'OLAF e che esse sono ora le autorità competenti per il caso in esame;

5.  sottolinea che, data l'applicabilità diretta dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario ai conflitti di interessi, tutti coloro che sono coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'UE, compresi i capi di governo, sono responsabili del rispetto dell'obbligo di prevenire i conflitti di interessi e di risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come conflitti di interessi;

6.  si rammarica del fatto che per lungo tempo la Commissione sia rimasta passiva, nonostante fin dal 2014 vi fossero forti indizi relativi a un conflitto di interessi di Andrej Babiš nella sua funzione di ministro delle Finanze e, successivamente, di Primo ministro;

7.  ricorda l'obbligo di tutte le autorità nazionali di assicurare che la legislazione dell'Unione in materia di conflitti di interessi sia applicata in tutti i casi e a tutte le persone;

8.  invita la Commissione a istituire un meccanismo di controllo per affrontare la questione dei conflitti di interessi negli Stati membri e a definire la prevenzione attiva dei conflitti di interessi come una delle sue priorità; invita la Commissione a intervenire con decisione, specialmente quando le autorità nazionali non agiscono per prevenire i conflitti di interessi dei loro massimi rappresentanti;

9.  invita la Commissione a dar seguito alla questione senza indugio, sulla base del parere formulato dal suo Servizio giuridico in seguito alla denuncia di Transparency International Repubblica ceca, e a porre in atto le misure correttive e le procedure necessarie per modificare qualsiasi situazione potenzialmente illegale, compresa una misura volta a sospendere tutti i finanziamenti dell'UE destinati al gruppo Agrofert fino al completamento delle indagini e alla risoluzione del conflitto di interessi;

10.  invita tutte le autorità nazionali e tutti i funzionari governativi ad applicare in modo proattivo il nuovo regolamento finanziario, in particolare l'articolo 61 sui conflitti di interessi, al fine di prevenire situazioni dannose per la reputazione dell'UE e dei suoi Stati membri, la democrazia e gli interessi finanziari dell'UE, e a dare l'esempio operando per il bene pubblico anziché per un guadagno personale;

11.  invita i parlamenti nazionali degli Stati membri ad assicurare che nessuna normativa nazionale in materia di prevenzione dei conflitti di interessi sia in contrasto con la lettera e lo spirito del nuovo regolamento finanziario;

12.  prende atto del parere elaborato dal Servizio giuridico della Commissione sul potenziale conflitto di interessi dell'attuale Primo ministro ceco, Andrej Babiš, nell'esercizio delle sue funzioni di ministro delle Finanze nel 2014; chiede che la Commissione esamini in modo esaustivo la legittimità di tutte le sovvenzioni dell'UE versate al gruppo Agrofert da quando Andrej Babiš è entrato a far parte del governo ceco, tenendo conto del precedente regolamento finanziario applicabile prima del 2 agosto 2018 e della relativa sezione sui conflitti di interesse;

13.  chiede alla Commissione di pubblicare tutti i documenti a sua disposizione connessi al possibile conflitto di interessi del Primo ministro e del ministro dell'Agricoltura della Repubblica ceca e di spiegare quali provvedimenti intende adottare per rimediare alla situazione;

14.  esorta la Commissione a recuperare tutti i fondi versati in modo illecito o irregolare;

15.  insiste sulla piena trasparenza in merito a qualsiasi eventuale legame del Andrej Babiš con il gruppo Agrofert, e afferma che tali legami non possono interferire con la sua funzione di Primo ministro della Repubblica ceca;

16.  invita il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate per prevenire i conflitti di interessi nel contesto dei negoziati sul futuro bilancio dell'UE e sul prossimo quadro finanziario pluriennale, in linea con l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo e al parlamento della Repubblica ceca.

(1) GU L 246 del 14.9.2016, pag. 1, GU L 252 del 29.9.2017, pag. 1 e GU L 248 del 3.10.2018, pag. 1.
(2) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(3) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(5) Ismeri Europa Srl contro Corte dei conti delle Comunità europee, sentenza del 15.6.1999 nella causa T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(6) GU L 252 del 29.9.2017, pag. 28.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0121.


Attività del Mediatore europeo nel 2017
PDF 150kWORD 61k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017 (2018/2105(INI))
P8_TA(2018)0531A8-0411/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017,

–  visti gli articoli 9, 11, 15, 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 11, 35, 37, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 1 allegato ai trattati sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 allegato ai trattati sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD),

–  vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1),

–  visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,

–  visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

–  visti l'articolo 52 e l'articolo 220, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0411/2018),

A.  considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 22 maggio 2018 e che il Mediatore, Emily O'Reilly, l'ha presentata alla commissione per le petizioni il 16 maggio 2018 a Bruxelles;

B.  considerando che gli articoli 24 e 228 TFUE abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

C.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e che "le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini";

D.  considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che "al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile" e che "qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione";

E.  considerando che, in virtù dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali relativo al diritto ad una buona amministrazione, "ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione";

F.  considerando che l'articolo 43 della Carta stabilisce che "ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali";

G.  considerando che l'articolo 298, paragrafo 1, TFUE stabilisce che "nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente";

H.  considerando che nel 2017 il Mediatore ha avviato 447 indagini, di cui 433 basate su denunce e 14 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 363 indagini (348 basate su denunce e 15 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (256 indagini, pari al 57,3 %), seguita dalle agenzie dell'UE (35 indagini, pari al 7,8 %), dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (34 indagini, pari al 7,6 %), dal Parlamento (22 indagini, pari al 4,9 %), dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (17 indagini, pari al 3,8 %), dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16 indagini, pari al 3,6 %) e da altre istituzioni (67 indagini, pari al 15 %);

I.  considerando che le tre principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal Mediatore nel 2017 erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso alle informazioni e ai documenti (20,6 %), la cultura del servizio (16,8 %) e il rispetto dei diritti procedurali (16,5 %); che altre questioni includevano problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, il corretto ricorso alla discrezionalità, anche durante le procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle sovvenzioni e dei contratti dell'UE e la buona gestione delle questioni relative al personale dell'Unione;

J.  considerando che, nella propria attività strategica nel 2017, l'ufficio del Mediatore ha archiviato quattro indagini strategiche e ne ha avviate altre quattro concernenti la trasparenza del Consiglio, casi di "porte girevoli" riguardanti ex commissari europei, l'accessibilità dei siti web della Commissione per le persone con disabilità e le attività preliminari alla presentazione delle domande connesse alle valutazioni dei medicinali da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA); che nel 2017 il Mediatore ha avviato otto iniziative strategiche riguardanti, tra l'altro, la trasparenza delle attività di lobbying in seno al Consiglio europeo, il miglioramento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) e le norme sulle "porte girevoli" presso varie istituzioni e vari organi dell'UE, mentre ha archiviato sei iniziative strategiche;

K.  considerando che l'Unione europea sta ancora affrontando la peggiore crisi economica, sociale e politica dai tempi della sua fondazione; che l'approccio inefficace adottato dalle istituzioni dell'UE nel rispondere alla mancanza di trasparenza tanto del processo decisionale dell'Unione quanto delle attività di lobbying, unitamente ad altre importanti questioni etiche in seno alle istituzioni, sta contribuendo a compromettere ulteriormente l'immagine dell'UE;

L.  considerando che la maggior parte delle indagini del Mediatore nel 2017 riguardava ancora il rifiuto di accesso ai documenti dell'UE e questioni di trasparenza correlate;

M.  considerando che, in virtù dell'importanza del fattore tempo nelle richieste di accesso ai documenti, il Mediatore ha avviato una fase sperimentale relativa a una procedura accelerata;

N.  considerando che il Mediatore svolge un ruolo cruciale nel garantire la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e la massima trasparenza e imparzialità dei processi decisionali e dell'amministrazione dell'UE, con l'obiettivo di tutelare efficacemente i diritti dei cittadini, aumentando così la loro fiducia, il loro impegno e la loro partecipazione alla vita democratica dell'Unione;

O.  considerando che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i principi di pubblicità e trasparenza sono inerenti alle procedure legislative dell'Unione e che l'efficacia e l'integrità del processo legislativo non possono sminuire i principi di pubblicità e di trasparenza soggiacenti a detto processo; che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha fornito orientamenti chiari in materia, ad esempio nella sentenza del 22 marzo 2018 nella causa T-540/15;

P.  considerando che il Mediatore ha condotto per un anno un'indagine basata su una denuncia riguardante l'adesione del Presidente della Banca centrale europea (BCE) al Gruppo dei Trenta (G30), un'organizzazione privata i cui membri includono rappresentanti di banche sottoposte alla vigilanza diretta o indiretta della BCE; che il Mediatore ha raccomandato al Presidente della BCE di sospendere la propria adesione al G30;

Q.  considerando che il Mediatore ha condotto indagini sulle denunce riguardanti la gestione, da parte della Commissione, delle attività post-mandato degli ex commissari; che il Mediatore aveva già stabilito che la mancata adozione, da parte della Commissione, di una decisione specifica sul caso dell'ex Presidente della Commissione Barroso costituisce un caso di cattiva amministrazione; che, in relazione al caso Barroso, il comitato etico ha concluso che non vi sono elementi sufficienti per individuare una violazione degli obblighi giuridici, tenuto conto della dichiarazione scritta in cui l'ex Presidente ha affermato che non era stato ingaggiato per svolgere attività di lobbying per conto di Goldman Sachs e che non intendeva agire in tal senso;

R.  considerando che la crisi finanziaria ha provocato una crisi economica e sociale che ha gettato dubbi sulle istituzioni europee;

S.  considerando che il 25 ottobre 2017 si è svolto un incontro tra l'ex Presidente della Commissione Barroso e uno degli attuali Vicepresidenti della Commissione, che è stato registrato come un incontro ufficiale con Goldman Sachs; che il Mediatore ha rilevato che l'esatta natura dell'incontro non era chiara; che il Mediatore ha sottolineato l'esistenza di comprensibili preoccupazioni circa il fatto che l'ex Presidente utilizzi il suo precedente status e i suoi contatti con gli ex colleghi per esercitare la propria influenza e ottenere informazioni; che questo caso solleva questioni sistematiche sull'approccio generale della Commissione nella gestione di casi analoghi come pure sul grado di indipendenza del comitato etico; che pertanto sono necessarie norme più rigorose a livello dell’UE per prevenire e sanzionare tutti i conflitti di interessi in seno alle istituzioni e alle agenzie dell’Unione;

T.  considerando che nel marzo 2017 il Mediatore ha avviato un'indagine strategica sull'apertura e sulla responsabilità del Consiglio; che il Mediatore considera casi di cattiva amministrazione la mancata registrazione da parte del Consiglio dell'identità degli Stati membri che prendono posizione in una procedura legislativa come pure la mancanza di trasparenza del Consiglio in merito all'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi, ad esempio la pratica di attribuire in modo sproporzionato ai documenti lo status "LIMITE", che individua i documenti non destinati alla divulgazione; che il 17 maggio 2018 il Mediatore ha trasmesso al Parlamento una relazione speciale sull’indagine strategica concernente la responsabilità e la trasparenza dell'attività legislativa del Consiglio;

U.  considerando che una maggiore apertura in relazione alle posizioni assunte dai governi nazionali può contribuire a ridurre il fenomeno di "incolpare Bruxelles", che distorce la realtà di come viene adottata la legislazione dell'UE fomentando l'euroscetticismo e il sentimento antieuropeo;

V.  considerando che il Mediatore ha condotto un'indagine sulla mancata conformità con le norme dell'UE e internazionali della politica di trasparenza della BEI per quanto concerne l'accesso ai documenti;

W.  considerando che l'adeguata prevenzione dei conflitti di interessi all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione è essenziale per garantire una buona amministrazione e aumentare la fiducia dei cittadini nel processo decisionale dell’UE; che il Mediatore ha avviato un'indagine strategica sulle modalità con cui la Commissione effettua la valutazione dei conflitti di interessi dei suoi consiglieri speciali, che spesso lavorano simultaneamente per il settore privato;

X.  considerando che il Mediatore ha condotto un'indagine a seguito delle denunce ricevute dai cittadini riguardo all'omissione, da parte della Commissione, di adottare una decisione tempestiva in alcuni casi di infrazione concernenti l'abuso dei contratti a tempo determinato; che, nel corso degli anni, diversi Stati membri hanno registrato un significativo aumento dei contratti di lavoro temporanei e atipici, il che ha sollevato dubbi circa l'applicazione della legislazione europea in materia di occupazione e della giurisprudenza della Corte di giustizia;

Y.  considerando che, ai fini delle decisioni riguardanti la tutela della salute umana e la sicurezza degli esseri umani, degli animali e delle piante, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE dovrebbero adottare un approccio particolarmente orientato ai cittadini e improntato a uno spirito di servizio nonché rispondere in modo adeguato alle preoccupazioni del pubblico relative alla piena trasparenza, indipendenza e precisione della raccolta e della valutazione delle prove scientifiche; che le prove scientifiche e le procedure utilizzate a livello dell'UE per l'autorizzazione, tra l'altro, degli organismi geneticamente modificati, dei pesticidi e del glifosato sono state oggetto di forti critiche e hanno suscitato un ampio dibattito pubblico;

Z.  considerando che la Commissione deve ancora applicare le raccomandazioni del Mediatore relative ai rapporti della Commissione con l'industria del tabacco, omettendo così di garantire la piena trasparenza in conformità dei suoi obblighi a norma della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC);

AA.  considerando che il Mediatore ha pubblicato raccomandazioni chiare e concrete sul modo in cui i funzionari pubblici dovrebbero interagire con i lobbisti, adoperandosi per sensibilizzare il Consiglio e la Commissione riguardo alle stesse;

AB.  considerando che il Mediatore fa parte del quadro europeo nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il cui compito è di tutelare, promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione a livello delle istituzioni dell'UE;

AC.  considerando che il Mediatore ha condotto un'indagine sul modo in cui Martin Selmayr, allora capo di gabinetto del Presidente della Commissione, è stato nominato Segretario generale della Commissione; che il Mediatore ha sottolineato che la Commissione, nel coprire il posto di Segretario generale, ha creato un senso artificioso di urgenza per giustificare la mancata pubblicazione di un avviso di posto vacante e ha organizzato una procedura di selezione del Segretario generale aggiunto non per coprire direttamente tale ruolo, ma per nominare rapidamente in due fasi Martin Selmayr a Segretario generale; che nella nomina di Martin Selmayr il Mediatore ha individuato quattro casi di cattiva amministrazione dovuti al fatto che la Commissione non ha rispettato correttamente le norme pertinenti, sia nella lettera che nello spirito;

AD.  considerando che il lavoro del Mediatore europeo completa perfettamente l'attività dei suoi omologhi a livello nazionale e regionale; che gli scambi e il coordinamento nell'ambito della rete europea dei difensori civici, sotto gli auspici del Mediatore europeo, rappresentano un elemento molto positivo per garantire a tutti i cittadini e i residenti dell'Unione il diritto alla buona amministrazione a tutti i livelli;

AE.  considerando che l'attuale statuto del Mediatore europeo è stato da ultimo aggiornato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; che da allora i cittadini dell’UE hanno maturato nuove aspettative nel campo della buona amministrazione e del ruolo del Mediatore nel garantirla, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai documenti, le procedure di denuncia e le molestie, nonché nel garantire che la Commissione determini l'ammissibilità delle iniziative dei cittadini europei in modo equo e imparziale;

1.  approva la relazione annuale per il 2017 presentata dal Mediatore europeo; prende atto della sua presentazione chiara e di facile lettura, che mette in luce i fatti e le cifre più importanti relativi alle attività del Mediatore nel 2017;

2.  si congratula con Emily O'Reilly per l'eccellente lavoro svolto e per gli sforzi costruttivi profusi per migliorare la qualità dell'amministrazione dell'UE come pure l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini; ribadisce il suo forte sostegno alle azioni condotte dal Mediatore per i cittadini e la democrazia europea;

3.  valuta positivamente la strategia quinquennale del Mediatore "Verso il 2019", che mira ad aumentare l'impatto e la visibilità delle attività del suo ufficio e a costruire solide relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, a tutto vantaggio dei cittadini;

4.  rileva con grande preoccupazione che le indagini riguardanti la trasparenza e la responsabilità, incluso l'accesso alle informazioni e ai documenti, continuano a costituire la maggioranza dei casi gestiti dal Mediatore nel 2017, seguite dalle denunce relative alle agenzie e ad altri organi dell'UE;

5.  plaude agli sforzi profusi dal Mediatore nell'assegnare al personale delle istituzioni dell'UE il Premio per la buona amministrazione 2017, in particolare al personale della DG Salute della Commissione per l'impegno a favore dei pazienti affetti da malattie rare;

6.  pone l'accento sull'importanza di assicurare la massima trasparenza e un migliore accesso del pubblico in relazione ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'UE; evidenzia il lavoro strutturale svolto dal Mediatore nel portare alla luce i casi di cattiva amministrazione adottando un approccio caso per caso e avviando un crescente numero di indagini di propria iniziativa;

7.  esprime la propria gratitudine per la buona collaborazione, caratterizzata da stima e attenzione ai dettagli, del Mediatore e della sua équipe con la commissione per le petizioni;

8.  sottolinea che la legislazione dell'UE in materia di accesso ai documenti dovrebbe essere aggiornata; ribadisce l'invito a procedere a una revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2), tra l'altro allo scopo di facilitare l'attività del Mediatore nel verificare la concessione dell'accesso ai documenti da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; accoglie con favore l'introduzione da parte del Mediatore di una procedura di denuncia rapida per trattare le indagini sull'accesso ai documenti;

9.  evidenzia che i cittadini devono essere in grado di partecipare in modo più diretto alla vita democratica dell'UE e di seguire in dettaglio il processo decisionale all'interno delle istituzioni dell'UE e che devono avere accesso a tutte le informazioni pertinenti per poter esercitare appieno i propri diritti democratici;

10.  sottolinea il ruolo del Mediatore nel lavorare ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità nel processo legislativo dell'UE per accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti non solo della legittimità di un singolo atto, ma anche della legittimità del processo decisionale nel suo complesso;

11.  chiede un riesame degli orientamenti interni del Consiglio relativi ai documenti "LIMITE", che non hanno una solida base giuridica, così da garantire il rispetto del principio secondo cui è possibile attribuire il codice "LIMITE" solo a un progetto preliminare che non ha ancora un autore e che non produce alcun effetto nella procedura legislativa;

12.  riconosce la necessità di assicurare la massima trasparenza del processo decisionale dell'UE e plaude all'indagine del Mediatore relativa alla prassi abituale di tenere negoziati informali tra le tre principali istituzioni dell'UE (i cosiddetti "triloghi"); sostiene la pubblicazione di tutti i documenti di trilogo conformemente alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea;

13.  è fermamente dell'avviso che le raccomandazioni del Mediatore sulla politica di trasparenza della BEI debbano essere attuate senza ulteriore ritardo; ricorda che tale politica si basa su una presunzione di divulgazione e prevede che chiunque possa accedere ai documenti e alle informazioni della BEI;

14.  chiede che la politica di divulgazione del gruppo BEI garantisca un livello di trasparenza sempre più elevato per quanto riguarda i principi che disciplinano la sua politica dei prezzi e gli organi di governance; chiede la pubblicazione dei processi verbali delle riunioni del comitato direttivo del gruppo BEI;

15.  sottolinea che le posizioni degli Stati membri in seno al Consiglio durante il processo legislativo dell'UE devono essere registrate e rese pubbliche in modo tempestivo e accessibile, in quanto in un sistema fondato sul principio della legittimità democratica i colegislatori devono essere responsabili delle proprie azioni nei confronti del pubblico; ritiene che il rafforzamento della rendicontabilità in seno al Consiglio sulle posizioni assunte dai governi nazionali in merito alla legislazione dell'UE, anche rendendo i documenti legislativi accessibili al pubblico in modo proattivo nel corso del processo legislativo, contribuirebbe a ovviare alla mancanza di trasparenza nel processo decisionale e a ridurre la cultura dello "scaricare la colpa su Bruxelles" per le decisioni prese in ultima analisi dagli stessi governi nazionali; esige che il Consiglio, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, riveda la propria politica di riservatezza per assicurare il massimo livello di trasparenza nelle proprie attività;

16.  invita la Commissione a garantire la massima trasparenza e il massimo accesso ai documenti e alle informazioni per quanto concerne le procedure di EU Pilot, quantomeno in relazione alle petizioni ricevute, nonché la totale trasparenza e l'accesso integrale alle procedure di EU Pilot e di infrazione già concluse;

17.  esorta il Mediatore a continuare a monitorare l'attuazione, da parte della Commissione, della riforma del sistema dei gruppi di esperti al fine di garantire il pieno rispetto delle norme giuridicamente vincolanti e la massima trasparenza nell'esecuzione di tutte le attività dei gruppi di esperti, nonché a indagare su possibili conflitti di interessi e a riferire al riguardo; ritiene che sia necessario effettuare un'attenta valutazione di tutti i gruppi di esperti e disporre di informazioni al riguardo per comprendere il loro livello di indipendenza, nell'ottica di servire l'interesse pubblico e apportare valore aggiunto nell'ambito del processo di elaborazione delle politiche dell'UE; ritiene che tutti i membri dei gruppi di esperti debbano figurare nel registro per la trasparenza;

18.  ribadisce la sua richiesta di una piattaforma centrale di trasparenza per tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE;

19.  sostiene l'impegno del Mediatore a migliorare la trasparenza delle attività di lobbying a livello dell'UE; sottolinea l'importanza di adottare un atto legislativo adeguato che renda il registro della trasparenza obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE e i rappresentanti di interessi, garantendo in tal modo la piena trasparenza delle attività di lobbying;

20.  sottolinea l'importanza di aggiornare periodicamente e migliorare sensibilmente la precisione dei dati figuranti nel registro per la trasparenza dell'UE, incluso l'obbligo per gli studi legali che svolgono attività di lobbying di dichiarare tutti i propri clienti; evidenzia la necessità di assicurare che tutte le informazioni sull'influenza dei lobbisti siano gratuitamente disponibili, pienamente comprensibili e di facile accesso per i cittadini; ritiene che debba essere garantita totale trasparenza circa il finanziamento di tutti i rappresentanti di interessi; chiede la sospensione dal registro per la trasparenza di qualsiasi organizzazione che violi le norme in materia di "porte girevoli";

21.  evidenzia le conclusioni del Mediatore secondo cui il mantenimento dell'adesione al G30 deciso dal presidente della BCE costituisce un caso di cattiva amministrazione, in quanto ha dato l'impressione ai cittadini che l'indipendenza della BCE dagli interessi finanziari privati potrebbe essere compromessa; sottolinea che i membri del comitato esecutivo della BCE dovrebbero astenersi dallo svolgere altresì il ruolo di membri di forum o di altre organizzazioni che includano dirigenti di banche controllate dalla BCE; prende atto delle raccomandazioni del Mediatore del 15 gennaio 2018 riguardanti la partecipazione del Presidente della BCE e dei membri dei suoi organi decisionali al G30 ed esorta la BCE a modificare le pertinenti norme per garantire la concreta attuazione delle più rigorose norme etiche e di responsabilità;

22.  ritiene che la Commissione non abbia rispettato i principi di trasparenza ed etica e dello Stato di diritto nella procedura utilizzata per la nomina del sig. Selmayr quale suo nuovo Segretario generale; deplora vivamente la decisione della Commissione di confermare il sig. Selmayr come nuovo Segretario generale, ignorando le ampie e diffuse critiche da parte dei cittadini dell'UE e il danno alla reputazione causato all'UE nel suo complesso; sottolinea che il sig. Selmayr deve dimettersi dalla carica di Segretario generale e invita la Commissione ad adottare una nuova procedura di nomina del Segretario generale che garantisca il rispetto delle più rigorose norme di trasparenza, etica e Stato di diritto;

23.  invita il Mediatore a continuare ad adoperarsi per rafforzare le norme in materia di etica all'interno delle istituzioni dell'UE nell'ottica di risolvere il problema delle "porte girevoli" e ad assicurare la piena trasparenza di tutte le informazioni correlate, anche garantendo la pubblicazione tempestiva dei nomi di tutti gli alti funzionari dell'UE coinvolti; attende con interesse l'analisi del Mediatore riguardo al modo in cui la Commissione sta attuando gli orientamenti e i suggerimenti del Mediatore su come migliorare la gestione dei casi di "porte girevoli", compresa la possibilità di adottare norme legislative per prevenire e sanzionare tali situazioni ed eventuali abusi;

24.  è fermamente dell'avviso che in tutte le istituzioni, agenzie e organismi dell'UE debbano essere applicate tempestivamente norme morali ed etiche più rigorose, chiare e facilmente applicabili, onde garantire il rispetto del dovere di integrità e impedire i conflitti di interessi con il settore privato; ritiene che tali disposizioni e norme debbano basarsi su un atto legislativo; prende atto dell'aggiornamento del codice di condotta per i commissari, che è entrato in vigore nel febbraio 2018 e ha introdotto periodi di incompatibilità più severi; ritiene, tuttavia, che i periodi di notifica successivi al mandato dovrebbero essere aumentati;

25.  sottolinea l'urgente necessità di un efficace rafforzamento del codice di buona condotta amministrativa vigente, attraverso l'adozione di un regolamento vincolante in materia;

26.  reputa che l'incontro tra l'ex Presidente della Commissione Barroso e uno degli attuali Vicepresidenti della Commissione, che è stato registrato come un incontro ufficiale con Goldman Sachs, rappresenti un'ulteriore dimostrazione dell'urgente necessità di rivedere le norme e le prassi in vigore al fine di rafforzare gli obblighi di integrità dei commissari durante e dopo il mandato;

27.  ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché garantisca la pubblicazione proattiva e la piena trasparenza per quanto concerne le occupazioni post-mandato degli ex commissari; invita la Commissione ad assicurare che il comitato etico sia pienamente indipendente e soggetto all'obbligo di rendiconto e incoraggia il Mediatore a continuare a valutare e a segnalare qualsiasi conflitto di interessi riguardante i membri di tale comitato;

28.  si congratula con il Mediatore per la sua indagine strategica sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio (OI/2/2017/TE), ma si rammarica che il Consiglio non abbia risposto alle conclusioni entro il termine previsto; osserva che si tratta purtroppo di un tema ricorrente che viene costantemente messo in evidenza dalle denunce presentate al Mediatore; ritiene, inoltre, che tale questione dovrebbe essere considerata di grande importanza per la vita democratica dell'Unione e l'effettiva partecipazione dei cittadini di tutto il continente, in quanto è di ostacolo al rispetto dei trattati costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali; segnala, a tal proposito, le conclusioni del Mediatore nell'ambito di un caso recente (1272/2017/LP – rifiuto da parte del Consiglio di rendere pubblico l'accesso al parere del suo servizio giuridico in merito a un accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza), secondo cui la questione minaccia il principio dell'equilibrio istituzionale e nega la pratica essenziale della leale cooperazione reciproca; segnala che è impossibile effettuare controlli ex post su base puntuale dopo il rifiuto di una richiesta;

29.  pone l'accento sulla necessità di apportare significativi miglioramenti alle norme sui conflitti di interessi applicabili ai consiglieri speciali; invita in particolare la Commissione a dare piena attuazione alle raccomandazioni del Mediatore a tal riguardo, assicurando la massima trasparenza e adottando un approccio proattivo riguardo alla valutazione dei potenziali conflitti di interessi prima e dopo la nomina dei consiglieri speciali nonché garantendo che i cittadini abbiano un accesso completo a tutte le pertinenti informazioni;

30.  plaude all'interesse costante del Mediatore per le questioni relative al personale delle istituzioni e sottolinea l'importanza di ridurre ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare da uno status differenziato; ribadisce l'importanza delle conclusioni del Mediatore sui tirocini non retribuiti del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) presso le delegazioni UE (caso 454/2014/PMC) e della raccomandazione al SEAE di versare ai propri tirocinanti un'indennità adeguata in conformità del principio di non discriminazione; deplora il fatto che altre istituzioni dell'Unione europea seguano la stessa pratica scorretta dei tirocini non retribuiti, con il risultato che ai giovani non vengono offerte opportunità eque o posti di lavoro paragonabili a quelli del personale, il che si traduce nell'esclusione dei giovani professionisti, che non hanno fondi sufficienti per mantenersi e non ricevono un'adeguata remunerazione per i loro servizi; rileva che in altri settori si riscontrano carenze nello status dei tirocinanti, come ad esempio la mancanza di meccanismi per segnalare le molestie sessuali nelle agenzie dell'Unione; invita pertanto il Mediatore ad avviare un'indagine strategica generale sullo status dei tirocinanti;

31.  sollecita la Commissione a rendere la sua attività pienamente trasparente pubblicando online i dati concernenti tutte le riunioni con i lobbisti dell'industria del tabacco o i loro rappresentanti legali nonché tutti i processi verbali di tali riunioni, conformemente agli obblighi stabiliti dalla Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;

32.  esorta il Mediatore a monitorare l'attuazione delle raccomandazioni destinate ai funzionari pubblici dell'UE circa le loro interazioni con i rappresentanti di interessi nonché a continuare a sensibilizzare il personale dell'UE in forza presso tutte le sue istituzioni in merito a tali raccomandazioni mediante attività di formazione, seminari e relative misure di sostegno;

33.  esprime profondo rammarico per i ritardi accumulati dalla Commissione nelle procedure di infrazione riguardanti l'abuso dei contratti a tempo determinato nei settori sia privato che pubblico, che ha permesso la violazione dei diritti dei lavoratori negli Stati membri; invita il Mediatore a monitorare tale questione allo scopo di tutelare in modo efficace i diritti dei cittadini;

34.  sostiene il ruolo svolto dal Mediatore nell'elaborazione di una politica proattiva e trasparente in tutte le agenzie dell'UE; esorta il Mediatore a continuare a monitorare tutte le agenzie dell'UE per garantire che rispettino le più rigorose norme di trasparenza e forniscano al pubblico accesso ai documenti e alle informazioni, in particolare per quanto concerne le procedure e le attività inerenti alla tutela della salute umana;

35.  invita il Mediatore ad avviare un'indagine strategica per valutare se le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione – tra cui l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) – assicurino che la raccolta, l'esame e la pubblicazione delle prove scientifiche siano pienamente indipendenti, trasparenti, imparziali, accurati e non soggetti a conflitti di interessi e se siano in vigore le opportune politiche e garanzie procedurali, in particolare per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, il glifosato, i pesticidi, i prodotti fitosanitari, i biocidi e i medicinali; suggerisce a questo proposito un'ulteriore indagine sulla composizione e sulle procedure di selezione dei comitati scientifici e dei gruppi di esperti scientifici di tali agenzie, al fine di garantirne la totale indipendenza e di mettere in atto i più rigorosi meccanismi per evitare ogni possibile conflitto di interessi;

36.  valuta positivamente le indagini strategiche condotte dal Mediatore in relazione al trattamento delle persone con disabilità nel quadro del regime comune di assicurazione malattia della Commissione e all'accessibilità delle pagine web e degli strumenti online della Commissione per le persone con disabilità; sollecita il Mediatore a profondere il massimo impegno per garantire l'attuazione completa e coerente della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'amministrazione dell'UE;

37.  accoglie con favore l'impegno del Mediatore a favore dell'apertura e della trasparenza nel corso dei negoziati sulla Brexit; sottolinea la risposta positiva che il Mediatore ha ricevuto sia dal Consiglio che dalla Commissione, che riconoscono l'importanza della trasparenza; invita il governo del Regno Unito ad assumersi lo stesso impegno;

38.  incoraggia il Mediatore a proseguire la sua collaborazione con i difensori civici nazionali attraverso la rete europea dei difensori civici;

39.  invita la rete europea dei difensori civici a dimostrarsi più vigile nel monitorare che le autorità pubbliche agiscano immediatamente nei casi di brutalità da parte delle forze di polizia, razzismo e antisemitismo, nel rispetto dei diritti umani e della governance democratica;

40.  chiede che vengano assegnate maggiori risorse finanziarie e umane all'ufficio del Mediatore affinché possa far fronte al carico di lavoro attuale e futuro, per adempiere al suo dovere fondamentale di rafforzare le buone prassi amministrative all'interno dell'UE, un servizio di importanza vitale per i cittadini;

41.  accoglie con favore la conferenza annuale della rete europea dei difensori civici, svoltasi il 19 giugno 2017 e dedicata alle ripercussioni della Brexit e dell'aumento del populismo in Europa sui diritti dei cittadini;

42.  accoglie con favore il premio del Mediatore per la buona amministrazione, che riconosce gli sforzi compiuti dalla funzione pubblica dell'UE nella ricerca di modalità innovative per attuare politiche favorevoli ai cittadini;

43.  ribadisce la sua disponibilità ad aggiornare lo statuto del Mediatore europeo(3) e qualsiasi parte dell'acquis correlata, al fine di adeguare il suo ruolo alle attuali esigenze e aspettative dei cittadini dell'UE in materia di buona amministrazione;

44.  sottolinea la necessità di migliorare il dialogo sociale;

45.  sottolinea che la fiducia tra i cittadini e le istituzioni è essenziale nel contesto delle attuali difficoltà economiche;

46.  sottolinea la necessità che il Mediatore indaghi sul conflitto di interessi della Commissione tra il suo ruolo nella troika e la sua responsabilità di custode dei trattati e dell'acquis;

47.  invita il Mediatore a garantire che la Commissione contribuirà alla creazione di un'infrastruttura relativa alle iniziative dei cittadini europei, che fornisca consulenza giuridica e un quadro giuridico che protegga i membri di tali iniziative;

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organi competenti analoghi.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(3) Progetto di decisione del Parlamento europeo adottato il 22 aprile 2008, che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 116).


Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 (2018/2104(INI))
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di richiamare l'attenzione del Parlamento sulle loro preoccupazioni,

–  visto l'articolo 228 TFUE,

–  visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni TFUE concernenti la procedura d'infrazione, e in particolare gli articoli 258 e 260,

–  visti gli articoli 52, 215 e 216 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0404/2018),

A.  considerando che nel 2017 sono state ricevute 1 271 petizioni – rispetto alle 1 569 ricevute nel 2016 – di cui 776 (il 60,2 %) sono state considerate ricevibili;

B.  considerando che 15 540 utenti del portale delle petizioni del Parlamento hanno sostenuto una o più petizioni nel 2017, rispetto ai 902 utenti nel 2015 e ai 6 132 utenti nel 2016; che il numero totale di click a sostegno delle petizioni è stato di 21 955, rispetto ai 18 810 nel 2016 e ai 1 329 nel 2015; che questa nuova forma di partecipazione civica di sostegno alle petizioni presentate rappresenta un fenomeno crescente da tenere in considerazione;

C.  considerando che quasi 250 petizioni identiche o molto simili su tre argomenti diversi presentate nel 2017 sono state esaminate insieme suddivise in gruppi per argomento;

D.  considerando che, delle petizioni presentate nel 2017, 67 sono state cofirmate da uno o più cittadini, 25 da più di 100 cittadini, 10 da più di 10 000 cittadini e due da più di 100 000 cittadini;

E.  considerando che il numero di petizioni ricevute è stato esiguo rispetto alla popolazione totale dell'UE; che ciò potrebbe indicare che una vasta porzione di cittadini e residenti dell'Unione non si avvale del diritto di petizione per mancanza di conoscenza, tenendo in considerazione le numerose potenziali preoccupazioni o aspettative in diversi ambiti di attività dell'Unione; che è necessario impegnarsi maggiormente per promuovere il diritto di petizione al Parlamento europeo;

F.  considerando che il numero esiguo di cittadini e residenti dell'UE a conoscenza del diritto di petizione conferma la necessità di maggiori sforzi e misure adeguate per incrementare la consapevolezza di tutti i cittadini e giungere al miglioramento sostanziale dell'esercizio del diritto di petizione;

G.  considerando che i criteri per la ricevibilità delle petizioni, a norma dell'articolo 227 del TFUE e dell'articolo 215 del regolamento del Parlamento, stabiliscono che le petizioni devono soddisfare condizioni formali di ricevibilità, ossia devono riferirsi a una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e concernere il firmatario, il quale deve essere cittadino dell'Unione o risiedervi; che 495 petizioni sono state dichiarate irricevibili perché non conformi alle condizioni di ricevibilità;

H.  considerando che il diritto di presentare una petizione al Parlamento offre ai cittadini e ai residenti dell'UE gli strumenti per rivolgersi ai loro rappresentanti direttamente eletti in modo formale; che il diritto di petizione deve essere un elemento fondamentale della partecipazione attiva dei cittadini e dei residenti dell'UE nei settori di attività dell'UE e dovrebbe, pertanto, essere promosso nel miglior modo possibile; che la piena valorizzazione del diritto di petizione è correlata alla necessità che le istituzioni UE e gli Stati membri giungano alla risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche sollevate dai cittadini tramite le petizioni, garantendo la piena tutela dei loro diritti fondamentali;

I.  considerando che da tempo il Parlamento svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e ha il processo di petizione più aperto e trasparente in Europa, che consente la piena partecipazione dei firmatari alle sue attività;

J.  considerando che la partecipazione attiva è possibile esclusivamente a condizione che vi sia un processo democratico e trasparente che consenta al Parlamento e alla commissione per le petizioni di rendere il proprio lavoro costruttivo e accessibile al cittadino; che ciò richiede un continuo miglioramento dell'interazione con i firmatari, tenendo traccia, tra i vari aspetti, dell'applicazione di nuovi sviluppi tecnologici e traendone vantaggio, nonché con altri cittadini e residenti interessati, quali i sostenitori delle petizioni attraverso il portale web delle petizioni;

K.  considerando che le petizioni costituiscono strumenti utili per individuare le violazioni del diritto dell'UE, nonché lacune e incongruenze di tale diritto, rispetto all'obiettivo di garantire i più alti livelli di giustizia sociale e una piena tutela dei diritti fondamentali per tutti i cittadini; che le petizioni consentono al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE e l'impatto concreto della sua errata applicazione sui cittadini e sui residenti dell'UE; che possono inoltre fornire informazioni sull'assenza di disposizioni normative in ambiti di attività in cui l'UE potrebbe legiferare;

L.  considerando che le petizioni rappresentano una garanzia aggiuntiva per i cittadini e i residenti dell'UE rispetto alle denunce presentate direttamente alla Commissione, dal momento che coinvolgono il Parlamento nel processo e permettono un miglior controllo dello svolgimento degli incarichi di inchiesta da parte della Commissione, nonché di dare luogo a dibattiti trasparenti nel merito, alla presenza dei firmatari, dei deputati al Parlamento europeo e della Commissione, nonché di altre autorità interessate, se del caso;

M.  considerando che spesso le petizioni forniscono informazioni utili in vari settori strategici dell'UE e alle altre commissioni parlamentari, anche in relazione alle loro attività legislative; che le commissioni competenti per l'oggetto di una petizione sono tenute a loro volta a fornire la propria perizia al fine di trattare debitamente la petizione e consentire così una risposta costruttiva in materia del Parlamento stesso; che è responsabilità del Parlamento nel suo complesso ottemperare al diritto fondamentale di petizione attraverso un trattamento adeguato delle petizioni;

N.  considerando che ciascuna petizione deve venire attentamente valutata ed esaminata; che il firmatario ha il diritto di ricevere informazioni in merito alla decisione sulla ricevibilità adottata dalla commissione per le petizioni e ottenere un trattamento completo della sua questione entro un termine ragionevole;

O.  considerando che una quantità considerevole di petizioni è discussa pubblicamente nelle riunioni della commissione per le petizioni; che i firmatari hanno il diritto di presentare le proprie petizioni e partecipano spesso pienamente alla discussione, contribuendo così in maniera attiva al lavoro della commissione; che, nel 2017, 248 petizioni sono state discusse nelle riunioni di commissione alla presenza di 208 firmatari, di cui 59 hanno partecipato attivamente prendendo la parola;

P.  considerando che le informazioni fornite dai cittadini e dai residenti nelle petizioni e nelle riunioni della commissione, integrate dalle competenze tecniche della Commissione, degli Stati membri e di altri organismi, sono essenziali per il lavoro della commissione; che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione socio-economica, ai firmatari la cui petizione deve essere dibattuta in una riunione pubblica di commissione e che desiderano partecipare al dibattito dovrebbe essere corrisposto un rimborso delle relative spese, entro limiti ragionevoli;

Q.  considerando che le principali questioni sollevate nelle petizioni nel 2017 riguardavano questioni ambientali (in particolare relative alla gestione delle acque e dei rifiuti e alla salvaguardia dell'ambiente), i diritti fondamentali (in particolare i diritti di voto e i diritti del minore), la questione dei bambini sottratti, la libera circolazione delle persone, questioni sociali (condizioni di lavoro), varie forme di discriminazione e l'immigrazione, oltre a molti altri settori di attività;

R.  considerando che la revisione del regolamento del Parlamento dovrebbe determinare una procedura di petizione migliorata e che le relative norme dovrebbero permettere l'ottimizzazione della capacità di indagine della commissione per le petizioni sulle problematiche sollevate dai cittadini ai fini della piena tutela e valorizzazione del diritto di petizione;

S.  considerando che il 69,1 % delle petizioni ricevute (878 petizioni) nel 2017 sono state presentate tramite il portale web per le petizioni del Parlamento, rispetto al 68 % (1 067 petizioni) nel 2016; che la prevalenza di tale formato e il suo incremento previsto nel corso del tempo potrebbero permettere un trattamento iniziale più rapido delle petizioni;

T.  considerando che le sintesi delle petizioni possono ora essere caricate sul portale prima (circa una settimana dopo che la commissione per le petizioni ha preso una decisione in merito alla ricevibilità); che il caricamento automatico degli ordini del giorno delle riunioni, dei verbali e delle risposte della Commissione relative alle petizioni è stato introdotto alla fine del 2017, mettendo questi documenti a disposizione del pubblico e incrementando la trasparenza delle attività della commissione per le petizioni; che tutti questi accorgimenti riflettono l'impegno del Parlamento nei confronti dell'obiettivo di fornire un'esperienza più interattiva e una comunicazione in tempo reale con i firmatari; che le domande frequenti (FAQ) e le caratteristiche delle dichiarazioni sulla privacy sono state rivedute per tenere conto delle modifiche apportate alle disposizioni in materia di riservatezza del regolamento; che vi sono stati anche alcuni miglioramenti tecnici, tra cui ulteriori miglioramenti nella funzione di ricerca e l'introduzione di una pagina da leggere prima che possa essere presentata una petizione, contenente informazioni e consigli per i firmatari; che un numero elevato di richieste di supporto individuali è stato gestito con successo;

U.  considerando che la commissione per le petizioni ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei sia un importante strumento di democrazia diretta e partecipativa, che, se attuata seriamente, dovrebbe consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e delle normative europee;

V.  considerando che nel 2017 sono state condotte quattro missioni d'informazione ai sensi dell'articolo 216 bis del regolamento: una in Svezia sulle difficoltà incontrate dai cittadini dell'UE nell'ottenere il numero identificativo necessario per accedere alla maggior parte dei servizi necessari in caso di trasferimento temporaneo in Svezia; una in Spagna sulle petizioni riguardanti le accuse concernenti neonati sottratti dagli ospedali durante e dopo la dittatura di Franco; una a Taranto (Italia) sull'impatto di un impianto siderurgico e una raffineria locale sull'ambiente e sull'inquinamento atmosferico, terrestre e idrico causato dagli stessi; una a Larnaca (Cipro) sull'impatto sull'ambiente e sulla salute di un porto industriale di nuova costruzione nella città;

W.  considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, che esamina le denunce concernenti i casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea; che l'attuale Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2016 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 30 maggio 2017 e che, a sua volta, la relazione annuale della commissione per le petizioni si basa in parte sulla relazione annuale del Mediatore o sulle relazioni speciali presentate al Parlamento, l'ultima delle quali verteva sul tema della trasparenza del processo decisionale in seno al Consiglio;

X.  considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, che comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e istituzioni simili degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati, e di altri paesi dello Spazio economico europeo e che è intesa a promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE, nonché a condividere le migliori prassi;

1.  richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale della commissione per le petizioni quale ponte tra i cittadini e i residenti dell'UE e le istituzioni dell'UE attraverso cui i cittadini e i residenti dell'UE possono formalmente avvertire il Parlamento dei casi di errata applicazione del diritto dell'UE e sottoporre le proprie preoccupazioni e idee all'attenzione dei loro rappresentanti eletti, consentendo in tal modo, ogni volta che è possibile, una tempestiva analisi e risoluzione delle richieste dei firmatari di petizione; sottolinea che il modo in cui vengono affrontate le problematiche evidenziate nelle petizioni ha un impatto cruciale sui cittadini relativamente all'effettivo rispetto del diritto di petizione sancito dal diritto UE nonché sulla loro opinione nei confronti delle istituzioni europee; ricorda alla Commissione che le petizioni rappresentano uno strumento unico per individuare le situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato e per indagare in merito tramite il controllo politico del Parlamento europeo;

2.  sottolinea che le petizioni rappresentano sia un'opportunità sia una sfida per il Parlamento e per le altre istituzioni dell'UE, per avviare un dialogo diretto con i cittadini e i residenti dell'UE, in particolare se questi sono interessati dall'applicazione del diritto dell'UE e cercano un meccanismo di ricorso efficiente ed efficace; evidenzia che le istituzioni UE e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, devono compiere ogni sforzo per giungere alla risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche sollevate dai firmatari delle petizioni;

3.  sottolinea l'importanza di sensibilizzare attraverso un dibattito pubblico continuo ed un'informazione più ampia sulle effettive competenze dell'UE, sul suo funzionamento e sulla sua necessità di futuri miglioramenti al fine di garantire che i cittadini e i residenti siano bene informati sui livelli ai quali vengono prese le decisioni, in modo tale che possano anche essere coinvolti nelle discussioni relative a possibili riforme e per prevenire la tendenza a "incolpare Bruxelles" applicata da alcuni Stati membri irresponsabili; ritiene che un più ampio dibattito pubblico sull'UE, nonché migliori informazioni ed istruzione e una rigorosa attività da parte dei media, ridurrebbe il numero delle petizioni irricevibili in quanto i cittadini e i residenti sarebbero maggiormente consapevoli delle competenze dell'UE; osserva che l'argomento di una petizione irricevibile può svolgere un ruolo nel processo decisionale, anche se non rientra nell'ambito di applicazione della commissione;

4.  sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata tra la Commissione e altre istituzioni dell'UE e le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri al fine di garantire l'adozione e l'attuazione di una normativa UE orientata al conseguimento dei più livelli di giustizia sociale e alla piena ed effettiva tutela dei diritti economici, sociali e culturali di tutti i cittadini; sottolinea la necessità di una cooperazione più attiva con i rappresentanti degli Stati membri in occasione delle riunioni della commissione e di un più rapido seguito alle richieste inviate dalla commissione; chiede pertanto, in via prioritaria, un solido impegno da parte di tutte le autorità coinvolte a livello nazionale ed europeo nella gestione e risoluzione delle petizioni; rileva nuovamente che molte petizioni hanno ricevuto risposte superficiali da parte della Commissione;

5.  esorta la Commissione a utilizzare adeguatamente i poteri che le derivano dal suo ruolo di custode dei trattati, poiché tale ruolo è di fondamentale importanza per il funzionamento dell'UE per quanto riguarda i cittadini e i legislatori europei; chiede una gestione tempestiva delle procedure di infrazione per porre fine senza indugio alle situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato;

6.  ribadisce che la cooperazione con le altre commissioni parlamentari è essenziale per un trattamento esaustivo delle petizioni; osserva che, nel 2017, 18 petizioni sono state inviate ad altre commissioni parlamentari per parere e 357 per informazione; plaude al fatto che siano stati ricevuti dalle commissioni parlamentari 21 pareri sulle petizioni; invita a promuovere il dialogo fra le diverse commissioni parlamentari al fine di dedicare un'attenzione adeguata ai problemi sollevati dai cittadini dell'UE;

7.  sottolinea l'avvio, il 21 marzo 2017, della rete delle petizioni a cui partecipano i membri di tutte le commissioni parlamentari, durante il quale sono state presentate le linee guida della rete e sono stati illustrati il suo scopo e il ruolo dei suoi membri; ritiene che, se considerata con serietà, la rete delle petizioni sia uno strumento utile per dare un seguito migliore alle petizioni nell'attività parlamentare e legislativa; evidenzia l'importanza della rete nella sensibilizzazione fra i membri in merito alle preoccupazioni dei cittadini trasmesse al Parlamento attraverso le petizioni e nella discussione dei possibili miglioramenti procedurali e nella condivisione delle migliori prassi; sottolinea che un contatto più stretto fra le commissioni può migliorare l'efficienza nella pianificazione delle audizioni e degli studi parlamentari su argomenti simili; attende la pubblicazione dello studio del dipartimento tematico C del Parlamento sull'attuale funzionamento della cooperazione fra le varie commissioni e la commissione per le petizioni; sottolinea che una cooperazione rafforzata con le commissioni parlamentari sulle questioni sollevate dai firmatari dovrebbe consentire al Parlamento di fornire un seguito migliore e personalizzato alle petizioni e di rispondere molto più rapidamente ed efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini, fornendo valore aggiunto alla vita dei cittadini e dei residenti dell'UE, alle attività del Parlamento e all'Europa nel suo complesso;

8.  sottolinea l'importante contributo delle petizioni presentate prima dei negoziati sulla Brexit dai cittadini e dai residenti interessati; richiama l'attenzione sull'audizione pubblica congiunta organizzata l'11 maggio 2017 dalla commissione per le petizioni e dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), dalla commissione per gli affari costituzionali (AFCO) e dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) sui diritti dei cittadini e dei residenti dopo la Brexit al fine di garantire che tali diritti siano una delle principali priorità del Parlamento nei negoziati sulla Brexit;

9.  ritiene che al fine di assicurare una piena coerenza fra il trattamento di diverse petizioni, alla commissione per le petizioni e alla sua segreteria dovrebbero essere destinate maggiori risorse; sottolinea che gli orientamenti della commissione, adottati nel gennaio 2016, rendono trasparente e chiaro il trattamento delle petizioni e il processo decisionale;

10.  ricorda che le petizioni sono esaminate a norma dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che qualsiasi cittadino dell'UE, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, può presentare una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione; rammenta che la procedura per il trattamento delle petizioni è definita nel regolamento del Parlamento europeo;

11.  osserva che la rinuncia a indagare approfonditamente e tempestivamente le denunce dei cittadini, anche in relazione a casi singoli, nel quadro dell'approccio espresso dalla Commissione nella comunicazione del 2016 dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"(1), può impedire una comprensione tempestiva di eventuali gravi carenze sistemiche perpetrando così violazioni molteplici dei diritti a scapito di numerosi cittadini e lasciando essenzialmente ai tribunali nazionali buona parte delle responsabilità di monitorare possibili violazioni della legislazione dell'UE, eccetto le violazioni sistematiche; ritiene che vi sia troppa ambiguità nell'interpretazione di tale nozione e che tale approccio sia particolarmente dannoso nell'ambito della legislazione ambientale; ritiene che si tratti di un regresso rispetto al precedente approccio all'attuazione della legislazione ambientale dell'UE e di un abbandono generale dei suoi compiti di custode dei trattati;

12.  evidenzia come nel quadro della trattazione delle petizioni sulle condizioni di lavoro precarie dei lavoratori siano stati riscontrati abusi e discriminazioni in una pluralità di Stati membri sofferti da una molteplicità di lavoratori, con la conferma in talune casistiche dell'inesistenza di misure efficaci per prevenire e sanzionare adeguatamente tali abusi; deplora il fatto che la Commissione abbia accumulato notevoli ritardi nel trattamento delle procedure di infrazione relative alla violazione della legislazione dell'UE in materia di lavoro da parte di alcuni Stati membri, permettendo il protrarsi per anni delle violazioni dei diritti dei lavoratori;

13.  ribadisce la sua richiesta alla Commissione di informare la commissione per le petizioni in modo sistematico in merito ai progetti pilota dell'UE in corso e alle procedure di infrazione relative alle petizioni nonché la sua richiesta di accesso ai documenti scambiati nel corso delle procedure, una volta che questi siano stati chiusi in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare quando sono state interamente o parzialmente aperte sulla base di petizioni; plaude alla piattaforma centralizzata creata dalla Commissione nel 2014, sulla quale vengono pubblicate le decisioni di infrazione;

14.  auspica che, durante i dibattiti pubblici in seno alla commissione per le petizioni, la Commissione sia sempre debitamente rappresentata da alti funzionari che possano fornire ulteriori informazioni e rispondere alle richieste dei firmatari e dei deputati al Parlamento europeo, oltre l'ambito della risposta scritta precedentemente fornita laddove necessario;

15.  plaude alla tendenza crescente della commissione per le petizioni di sollevare questioni in Aula, tramite interrogazioni orali, risoluzioni o brevi proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento; richiama l'attenzione sulle sue risoluzioni approvate in seguito alla pubblicazione della relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni nel 2016(2), della relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 2016(3) e della relazione 2017 sulla cittadinanza dell'UE(4); richiama l'attenzione sulla sua risoluzione del 15 marzo 2017(5) sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno;

16.  prende atto delle audizioni su numerosi e vari argomenti organizzate nel 2017 dalla commissione per le petizioni, da sola o assieme ad altre commissioni, ovvero le audizioni intitolate "Fighting against discrimination and protecting minorities" (Lotta alla discriminazione e protezione delle minoranze) del 4 maggio, "The situation and rights of EU citizens in the UK" (La situazione e i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito) in seguito alla Brexit, dell'11 maggio, assieme alle commissioni LIBE ed EMPL, "Restoring citizens' confidence and trust in the European project" (Ripristinare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo) del 22 giugno, "Statelessness" (Apolidia) del 29 giugno, assieme alla commissione LIBE, sull'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Ban Glyphosate and Protect People and the Environment from Toxic Pesticides" (Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici) e l'audizione intitolata "Protection of the rights of workers in temporary or precarious employment" (Protezione dei diritti dei lavoratori nel lavoro temporaneo o precario) del 22 novembre; plaude, inoltre, al seminario annuale "Protection of the Rights of Persons with Disabilities" (Protezione dei diritti delle persone con disabilità), che ha avuto luogo il 12 ottobre 2017;

17.  osserva che la commissione per le petizioni ha espresso il suo parere su diverse questioni sollevate nelle petizioni in diversi contributi alle relazioni parlamentari, ad esempio in quelle sull'Atto europeo per l'accessibilità(6), sull'interpretazione e sull'attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(7), sul regolamento Bruxelles II bis(8), sul trattato di Marrakech(9), sul controllo dell'applicazione del diritto UE 2015(10), sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili(11), sulla strategia europea sulla disabilità(12), sulla relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2016(13) e sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini(14);

18.  osserva che le questioni ambientali hanno costituito il principale motivo di preoccupazione per i firmatari nel 2017; richiama l'attenzione sulla relazione concernente il sondaggio speciale Eurobarometro 468, pubblicata nel novembre 2017(15), da cui è emerso che l'ambiente è una delle principali preoccupazioni per i cittadini europei; sottolinea l'importanza di soddisfare le aspettative dei cittadini e dei residenti dell'UE per quanto riguarda la corretta legislazione ambientale e di attuare le norme e le politiche che sono state adottate; deplora che le norme ambientali non siano sempre correttamente attuate negli Stati membri, come indicato nelle petizioni; esorta la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a garantire la corretta attuazione della legislazione europea insieme agli Stati membri;

19.  reitera il fatto che la Commissione debba garantire lo svolgimento di analisi accurate ed esaustive sulla conformità con il diritto UE delle valutazioni ambientali condotte dagli Stati membri relativamente all'autorizzazione alla realizzazione di progetti infrastrutturali sui quali i cittadini attraverso le petizioni hanno evidenziato i gravi rischi per la salute umana e per l'ambiente;

20.  esprime profondo rammarico per il fatto che i problemi relativi alla qualità dell'aria in diversi Stati membri evidenziati dai cittadini nelle loro petizioni siano aggravati dalla circolazione di 43 milioni di veicoli inquinanti a motore diesel non conformi alle norme dell'UE sull'omologazione e sulle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri;

21.  sottolinea il lavoro svolto dalla commissione per le petizioni in relazione alle petizioni concernenti questioni correlate alla disabilità; osserva che nel 2017 è stato presentato un numero inferiore di petizioni in materia di disabilità; sottolinea che l'accesso ai trasporti, l'ambiente costruito e la discriminazione, in particolare nel mondo del lavoro, sono le principali sfide per le persone con disabilità; osserva che è stata prestata particolare attenzione alle petizioni concernenti la disabilità che affrontano tematiche quali, ad esempio, il sostegno agli assistenti familiari di persone con disabilità e la rapida ratifica, attuazione e applicazione del trattato di Marrakech;

22.  insiste sul ruolo di protezione della commissione per le petizioni nel quadro dell'UE per la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; richiama l'attenzione sul seminario sulla protezione dei diritti delle persone con disabilità, che si è svolto in occasione della riunione della commissione del 12 ottobre 2017, con la presentazione di uno studio sull'istruzione inclusiva; invita le istituzioni dell'UE a dare il buon esempio su questo tema e a garantire che le autorità nazionali stiano attuando correttamente e senza ritardi le normative adottate in tale ambito;

23.  ricorda la sua risoluzione del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di chiarire, aggiornare e integrare i propri orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE al fine di integrare in particolare le recenti sentenze della CGUE (cause C-456-12 e 457-12); raccomanda di utilizzare i piani di attuazione per il recepimento (TIPS) al fine di garantire un'applicazione completa e adeguata; chiede fermamente agli Stati membri di rispettare la direttiva 2004/38/CE, nonché la giurisprudenza esistente della CGUE, in materia di libera circolazione di persone, dal momento che il suo inadempimento rappresenta una violazione diretta di un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione;

24.  riconosce il lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulle questioni relative al benessere dei minori della commissione per le petizioni e prende atto della sua relazione finale e delle raccomandazioni adottate il 3 maggio 2017; crede fermamente che la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri debbano dare un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni della relazione finale del gruppo di lavoro; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a rispettare la legislazione europea e a promuovere e migliorare efficacemente la cooperazione transfrontaliera sulle questioni familiari, fornendo formazione a giudici e professionisti, informazioni sull'assistenza legale e avvocati bilingui;

25.  ribadisce la sua opinione secondo la quale un'interpretazione troppo ristretta e incoerente dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali allontana i cittadini dall'UE; chiede alla Commissione di proporre misure che garantiscano un'applicazione coerente e vasta del campo di applicazione dell'articolo 51;

26.  incoraggia la Commissione a sollecitare gli Stati membri a trovare soluzioni per quanto riguarda la perdita dei diritti di voto e la privazione del diritto di voto per i cittadini dell'UE che circolano e soggiornano liberamente all'interno dell'Unione europea, nonché la privazione del diritto di voto per i residenti di lungo periodo; manifesta delusione per il fatto che il progetto di accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito non faccia alcun riferimento ai diritti politici dei cittadini;

27.  sottolinea che l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere trasparente ed efficace al fine di fungere da importante strumento per la cittadinanza attiva e la partecipazione pubblica; deplora che ciò non sia avvenuto in passato e che precedenti iniziative di successo non abbiano portato ad alcun risultato legislativo tangibile; prende atto della proposta della Commissione di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini(16), pubblicata il 13 settembre 2017; mette in evidenza l'ultima iniziativa di successo dei cittadini, dal titolo "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici"; richiama l'attenzione sull'audizione pubblica su tale iniziativa tenutasi in seno al Parlamento il 20 novembre 2017; attende una conseguente reazione da parte della Commissione in merito al suo contenuto; conferma l'impegno della commissione per le petizioni a essere coinvolta in maniera proattiva nell'organizzazione di audizioni pubbliche per iniziative di successo: si impegna a dare la priorità, a livello interistituzionale, all'efficacia di detto processo partecipativo e a garantire un adeguato seguito legislativo;

28.  sottolinea come sia nel quadro dell'audizione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", sia nella trattazione delle petizioni inerenti lo stesso tema, è stato evidenziato che le procedure utilizzate a livello UE per l'autorizzazione, tra l'altro, del glifosato, degli organismi geneticamente modificati e dei pesticidi sono viziate da scarsa indipendenza, insufficiente trasparenza e imprecisioni nella raccolta e valutazione delle prove scientifiche;

29.  evidenzia l'elevato numero di petizioni in materia di benessere animale; richiama l'attenzione sullo studio "Benessere degli animali nell'Unione europea" e sulla sua presentazione in occasione della riunione della commissione del 23 marzo 2017, seguita da una discussione su una serie di petizioni sul tema; ritiene cruciale il lancio di una nuova strategia a livello UE sul benessere degli animali per colmare tutte le lacune esistenti, armonizzare la legislazione e garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali, anche durante il loro trasporto, attraverso un quadro legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente ai requisiti dell'articolo 13 TFUE;

30.  sottolinea il ruolo importante della rete SOLVIT, che costituisce un modo per i cittadini e le imprese di far fronte alle preoccupazioni circa le possibili violazioni del diritto dell'UE da parte delle autorità pubbliche in altri Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere SOLVIT al fine di renderla più utile e più visibile ai cittadini; accoglie con favore, a tale proposito, il piano d'azione per rafforzare la rete SOLVIT, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2017; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo sui risultati di questo piano d'azione;

31.  sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente il portale delle petizioni e la necessità di trasformarlo in una porta di comunicazione bidirezionale e in uno strumento interattivo facilmente accessibile, attraverso il quale i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE possano avere accesso a tutte le informazioni fondamentali correlate alle petizioni e al loro trattamento, comunicare tra di essi e creare community tematiche per lo scambio di documenti e buone pratiche; evidenzia la necessità di ridurre ulteriormente l'onere amministrativo relativo al trattamento delle petizioni; sottolinea che il portale adempie anche alla funzione di registro pubblico delle petizioni; ribadisce che la capacità tecnica del portale deve essere potenziata per permettere il corretto funzionamento della procedura delle petizioni; sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione con i firmatari inviando loro notifiche nella loro lingua sullo stato di avanzamento della petizione presentata; ritiene che i cittadini che sostengono o esprimono il proprio interesse in una petizione abbiano diritto a ricevere gli stessi riscontri e le stesse informazioni forniti ai firmatari, in particolare quando si tratta di dibattiti in Parlamento o di risposte dalla Commissione; ribadisce l'importanza di raddoppiare gli sforzi volti a garantire che i firmatari siano presenti durante la discussione delle loro petizioni in seno alla commissione;

32.  chiede un servizio stampa e comunicazione più mirato e attivo e una presenza più dinamica sui social media affinché il lavoro della commissione risponda maggiormente alle preoccupazioni del pubblico;

33.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
(2) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 105.
(3) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 77.
(4) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.
(5) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 98.
(6) Parere approvato il 24 gennaio 2017.
(7) Parere approvato il 24 gennaio 2017.
(8) Parere approvato il 25 aprile 2017.
(9) Parere approvato il 24 gennaio 2017.
(10) Parere approvato il 22 marzo 2017.
(11) Parere approvato il 7 settembre 2017.
(12) Parere approvato il 7 settembre 2017.
(13) Parere approvato il 22 novembre 2017.
(14) Parere approvato il 7 settembre 2017.
(15) Eurobarometro Speciale 468, 2015: "Attitudes of European citizens towards the environment" (L'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti dell'ambiente), ottobre 2017.http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156
(16) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

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