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Procedura : 2018/0258(COD)
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Ciclo del documento : A8-0460/2018

Testi presentati :

A8-0460/2018

Discussioni :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Votazioni :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Testi approvati :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Testi approvati
PDF 196kWORD 69k
Martedì 15 gennaio 2019 - Strasburgo
Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ***I
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  I 2 140 uffici doganali2 esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.
(1)  I 2 140 uffici doganali2 esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi, nel rispetto delle condizioni di protezione e di sicurezza.
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2 Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
2 Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  L'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 20182bis, il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie ulteriori.
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2bis P8_TA(2018)0075: Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.
(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse nonché a una mancanza di controlli doganali standardizzati. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Altre sfide, quali l'impennata del commercio elettronico, la digitalizzazione dei dati relativi ai controlli e alle ispezioni, la resilienza agli attacchi informatici, il sabotaggio, la manipolazione di dati o lo spionaggio industriale, contribuiranno ad aumentare la domanda di un migliore funzionamento delle procedure doganali. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi al fine di evitare la caccia ai porti più convenienti (il cosiddetto "port-shopping") da parte dei truffatori. Per rafforzare la solidità d'insieme del sistema e garantire la convergenza nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri, è necessaria una chiara strategia per quanto riguarda i punti più deboli.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni3 sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad "esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione" e a "migliorare il coordinamento e (...) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti".
(3)  Alcuni Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni3 sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad "esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione" e a "migliorare il coordinamento e (...) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti".
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3 https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
3 https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
(6)  È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale che possa garantire l'individuazione di prassi quali ad esempio la contraffazione di merci e altre prassi commerciali illecite. Si dovrebbero prendere in considerazione le formule già esistenti di sostegno finanziario.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.
(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia, tenendo conto della cibersicurezza, alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria21.
(11)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria21. Onde garantire la disciplina di bilancio, le condizioni per la definizione delle priorità delle sovvenzioni dovrebbero essere chiare, definite e basate su esigenze identificate per i compiti svolti dai punti doganali.
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6 Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
6 Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero rispettare standard ottimali in materia di sicurezza, sicurezza informatica, ambientali e sanitari.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Gli Stati membri dovrebbero avere pieno controllo su tali dati.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero contribuire a fornire una gestione ottimale dei rischi doganali.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies)  Nel sostituire vecchie attrezzature per il controllo doganale mediante il presente strumento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad eliminarle nel rispetto dell'ambiente.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162411, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.
(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi correlati, come ad esempio i controlli alle frontiere, la protezione e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162411, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo. Onde garantire che tutti gli strumenti o attrezzature finanziate a titolo del Fondo siano custoditi su base permanente dal punto doganale designato cui appartengono, occorre definire la condivisione e l'interoperabilità tra le autorità doganali e di frontiera quali eventi non sistematici né regolari.
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10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
11 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario.
(16)  In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario. Se ad uno Stato membro è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'Unione per l'acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere indicato nella domanda.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)   La Commissione dovrebbe incentivare gli appalti e i test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario.
(17)  In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario. Inoltre, per garantire che sia preservata l'integrità degli interessi strategici dell'Unione, quando bandiscono appalti per nuove attrezzature di controllo doganale gli Stati membri sono incoraggiati a considerare attentamente la cibersicurezza e i rischi di potenziale divulgazione di dati sensibili al di fuori dell'Unione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
soppresso
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12 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni richieste.
(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni individuali delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle pertinenti informazioni richieste.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale che superano una certa soglia di costo.
(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura trasparente e chiara. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate sulle attrezzature per il controllo doganale e le procedure di appalto che superano una certa soglia di costo, e una giustificazione delle spese.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di modificare il presente regolamento al fine di adottare programmi di lavoro, modificare le finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e modificare l'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.
(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.
1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e nell'ottica del traguardo a lungo termine di standardizzare tutti i controlli doganali nell'Unione, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto concerne il controllo delle merci e delle persone, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia.
2.  Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia, sicure, resilienti agli attacchi informatici, protette, rispettose dell'ambiente e affidabili. Un ulteriore obiettivo consiste nel migliorare la qualità dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli nell'Unione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 (1 300 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese, legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi, anch'essi legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, scambio di dati tra gli Stati membri interessati nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano utilizzate dalle pertinenti autorità doganali in tutti i casi pertinenti.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità.
3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità, che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.
2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria.
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria e al fine di restare al passo con gli sviluppi tecnologici, con l'evoluzione del contrabbando di merci e con soluzioni nuove, intelligenti e innovative ai fini dei controlli doganali.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini.
4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente a fini di controllo doganale, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini, per soddisfare gli obiettivi generali e specifici dello Strumento di cui all'articolo 3.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   La Commissione incentiva lo svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.   Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche è accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 – parte introduttiva
I seguenti costi non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento:
Tutti i costi relativi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento, a eccezione dei costi seguenti:
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  costi relativi alla formazione o all'aggiornamento delle competenze necessarie per l'utilizzo dell'attrezzatura;
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera c
(c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software direttamente necessario per l'uso delle attrezzature di controllo doganale;
(c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l'uso delle attrezzature di controllo doganale e ad eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare software esistenti con le attrezzature di controllo doganale;
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera d
(d)  costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti;
(d)  costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti, ad eccezione delle reti o degli abbonamenti direttamente necessari per utilizzare l'attrezzatura di controllo doganale;
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.
2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato 2 bis per stabilire programmi di lavoro.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità, che comprende almeno:
L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende:
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
(b)  un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;
(b)  un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili e funzionali;
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
(c)  una definizione comune di uno standard minimo e di uno standard ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera e
(c)  una definizione comune di uno standard tecnico minimo delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera;
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  una valutazione di un livello ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di punto di frontiera, nonché
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
(d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario.
(d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario, a seconda delle dimensioni delle operazioni doganali e del rispettivo carico di lavoro.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.
1.  Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i) del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. La rendicontazione della Commissione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
2.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitative e quantitative aggiornate sulla performance del programma.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati, che sono comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis)   la presenza e le condizioni delle attrezzature finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, cinque anni dopo la messa in servizio;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)
(c ter)   informazioni sulla manutenzione dell'attrezzatura per il controllo doganale;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)
(c quater)   informazioni sulla procedura di appalto;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c quinquies (nuova)
(c quinquies)   giustificazione delle spese.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1.  Le valutazioni delle azioni di cui all'articolo 6 finanziate nell'ambito dello Strumento valutano i risultati, l'impatto e l'efficacia dello Strumento stesso, e si svolgono con tempestività per garantirne un utilizzo efficace nel processo decisionale.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per prendere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.
3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  La Commissione include le valutazioni parziali annuali nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 15
Articolo 15
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal "comitato del programma Dogana" di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX]23.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
__________________
23 COM(2018)0442.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, mostrando in tal modo il valore aggiunto unionale e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
2.  Al fine di garantire la trasparenza, la Commissione fornisce periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento, sulle sue azioni e i suoi risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro di cui all'articolo 11.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – riga 1
Container, autocarri, vagoni ferroviari
Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato 1 – colonna 3 – riga 3 bis (nuova)
Veicoli
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato 1 – colonna 2 – riga 5
Portale a retrodiffusione di raggi X
Portale a retrodiffusione basato su raggi X
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato 2 – colonna 2 – riga 6 bis (nuova)
Scanner di sicurezza a onde millimetriche
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato 2 – punto 1 bis (nuovo)
1 bis.  Sicurezza e protezione
a)  Grado di conformità con le norme di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera, inclusa la cibersicurezza
b)  Grado di conformità con gli standard di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato 2 – punto 1 ter (nuovo)
1 ter.  Salute e ambiente
a)  Grado di conformità con gli standard sanitari delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera
b)  Grado di conformità con gli standard ambientali delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato 2 bis (nuovo)
Allegato 2 bis
Programmi di lavoro
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato 2 ter (nuovo)
Allegato 2 ter
Circostanze eccezionali per un finanziamento superiore

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0460/2018).

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy