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Procedura : 2018/0232(COD)
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Ciclo del documento : A8-0464/2018

Testi presentati :

A8-0464/2018

Discussioni :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Votazioni :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Testi approvati :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Testi approvati
PDF 195kWORD 71k
Martedì 15 gennaio 2019 - Strasburgo
Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale ***I
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/201318, e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e potenziare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello dell'Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.
(1)  Il programma Dogana 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1294/201318, e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e rafforzare la cooperazione doganale. Numerose attività doganali hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri, e pertanto non possono essere attuate individualmente in maniera efficace ed efficiente dal singolo Stato membro. Un programma doganale dell'Unione, attuato dalla Commissione, fornisce agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto a un quadro di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituiscono a livello bilaterale o multilaterale. Il programma doganale svolge altresì un ruolo essenziale nel garantire gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, assicurando l'efficace riscossione dei dazi doganali e rappresentando pertanto un'importante fonte di entrate per i bilanci dell'Unione e nazionali, anche concentrandosi sullo sviluppo delle capacità informatiche e una maggiore cooperazione in ambito doganale. Inoltre, sono necessari controlli armonizzati e standardizzati per seguire i flussi transfrontalieri illeciti di merci e combattere le frodi. È pertanto opportuno e nell'interesse dell'efficienza garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.
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18 Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
18 Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Per 50 anni l'unione doganale, attuata dalle autorità doganali nazionali, ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, ha espresso particolare preoccupazione per le frodi doganali. Un'Unione più forte e più ambiziosa può essere realizzata soltanto se dotata di maggiori mezzi finanziari, di un sostegno continuo alle politiche esistenti e di maggiori risorse.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant'anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Agendo insieme, esse lavorano per facilitare gli scambi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l'introduzione, a livello unionale, di un quadro comune di gestione del rischio19 e del controllo doganale sui movimenti di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane assumono una posizione di prima linea nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Considerata l'ampiezza di tale mandato, le dogane sono ora a tutti gli effetti l'autorità capofila per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere il suo sostegno al ruolo generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, l'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio, nonché la sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà pertanto la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE).
(2)  L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi 50 anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un'ampia gamma di compiti relativi alle frontiere. Collaborando, esse si adoperano per facilitare scambi etici ed equi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e contribuire a proteggere la popolazione da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune19 per la gestione del rischio doganale a livello di Unione e controllando i flussi di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali assumono un ruolo di primo piano nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale. Considerata l'ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono ora in realtà le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma anche sostenere il ruolo più generale delle dogane quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, l'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni che incidono sul commercio e sulla sicurezza della catena logistica. La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), il mercato interno (articolo 114 TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 TFUE).
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19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Dal momento che fornisce un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale.
(3)  Il programma dovrebbe coadiuvare gli Stati membri e la Commissione fornendo un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali dell'Unione collaborino quanto più strettamente possibile; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; tutelare l'Unione da pratiche commerciali sleali e illecite, incoraggiando nel contempo le attività commerciali legittime, garantendo la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, migliorando in tal modo la protezione dei consumatori e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Poiché risulta ormai evidente che alcuni dei sistemi di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione possono essere introdotti solo in parte entro il 31 dicembre 2020, il che implica che i sistemi non elettronici continueranno ad essere utilizzati oltre tale data, e in assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di adempiere ai propri doveri e obblighi giuridici in materia di operazioni doganali, uno degli obiettivi primari specifici del programma dovrebbe essere quello di aiutare gli Stati membri e la Commissione a predisporre tali sistemi elettronici.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  La gestione e il controllo doganali sono un settore politico dinamico, confrontato a nuove sfide generate da modelli di business e catene logistiche globali in costante evoluzione, nonché da cambiamenti nelle modalità di consumo e dalla digitalizzazione, come il commercio elettronico, compreso l'Internet degli oggetti, l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain. Il programma dovrebbe sostenere la gestione doganale in tali situazioni e consentire l'uso di soluzioni innovative. Tali sfide sottolineano ulteriormente la necessità di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e la necessità di un'interpretazione e un'attuazione uniformi della normativa doganale. Quando le finanze pubbliche sono sotto pressione, il volume degli scambi mondiali aumenta e la frode e il contrabbando sono fonte di crescente preoccupazione; il programma dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater)  Per garantire la massima efficienza ed evitare sovrapposizioni, è opportuno che la Commissione coordini l'attuazione del programma con i programmi e fondi dell'Unione a esso correlati. Fra questi ultimi rientrano, in particolare, il programma Fiscalis, il programma antifrode dell'UE e il programma per il mercato unico, nonché il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, il programma di sostegno alle riforme, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa e la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché i regolamenti e le misure di esecuzione.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)
(3 quinquies)  Con riferimento al potenziale recesso del Regno Unito dall'Unione, la dotazione finanziaria del programma non tiene conto dei costi derivanti dalla firma dell'accordo di recesso e dalle potenziali relazioni future tra il Regno Unito e l'Unione. La firma di tale accordo e il disimpegno del Regno Unito da tutti gli attuali sistemi doganali esistenti e da qualsiasi forma di cooperazione in materia, nonché la decadenza dei suoi obblighi giuridici in questo settore, potrebbero generare costi aggiuntivi che al momento dell'istituzione del presente programma non è possibile stimare con esattezza. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di riservare risorse sufficienti per prepararsi a tali costi potenziali. Tuttavia, i costi in questione non dovrebbero essere coperti dalla dotazione del programma Dogana, poiché le risorse previste nel programma saranno soltanto sufficienti a coprire i costi che era realisticamente possibile prevedere al momento della sua istituzione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.
(5)  Per sostenere il processo di adesione e associazione di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sussistono tutte le condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi alle condizioni previste dagli accordi specifici tra l'Unione e i paesi interessati riguardanti la partecipazione di detti paesi a programmi dell'Unione, se tale partecipazione è nell'interesse dell'Unione e se ha effetti positivi sul mercato interno, senza incidere sulla protezione dei consumatori.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio21 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.
(6)  Il programma dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio21 (in appresso, "il regolamento finanziario"). Il regolamento finanziario contempla le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.
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21 COM(2016)0605 final
21 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.
(7)  Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 e che si sono rivelate adeguate dovrebbero pertanto essere mantenute, mentre è opportuno terminarne altre che si sono dimostrate inadeguate. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale22 ("strumento CCE"). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico e di un'unica serie di norme, corrispondenti al presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.
(8)  Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale22 ("strumento CCE"). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico e di un'unica serie di norme, vale a dire il presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.
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22 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
22 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.
(10)  Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché professori universitari, rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea"23, di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.
(11)  In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea"23, di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, tenendo conto del fatto che la dotazione del programma è calcolata senza prendere in considerazione le spese impreviste, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.
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23 COM(2010)0700 final
23 COM(2010)0700 final
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)   L'acquisto del software necessario per l'esecuzione di controlli serrati alle frontiere dovrebbe essere ammissibile al finanziamento previsto per il programma. Inoltre, è opportuno incoraggiare l'acquisto di software che possono essere utilizzati in tutti gli Stati membri per agevolare lo scambio di dati.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.
(12)  Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno gran parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Al fine di garantire coerenza e coordinamento tra le azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere che la Commissione elabori e aggiorni un piano strategico pluriennale per le dogane allo scopo di creare un contesto elettronico che assicuri coerenza e interoperabilità tra i sistemi doganali dell'Unione.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  In linea con le constatazioni contenute in due relazioni speciali adottate recentemente dalla Corte dei conti europea in materia di dogane, ovvero la relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE" e la relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?", le azioni avviate nell'ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe mirare ad affrontare le carenze segnalate.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
(14 ter)  Il 4 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla lotta alle frodi doganali e la protezione delle risorse proprie dell'Unione. Delle conclusioni contenute in tale risoluzione si dovrebbe tenere conto durante gli interventi intrapresi nel quadro del programma.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(20)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i migliori risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Il programma ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.
1.  Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali nell'Unione collaborino il più strettamente possibile, garantire la sicurezza attiva e passiva degli Stati membri e tutelare l'Unione dalle frodi e da prassi commerciali sleali e illecite, promuovendo nel contempo le attività commerciali legittime e un elevato livello di tutela dei consumatori, l'obiettivo generale del programma è quello di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.
2.  Il programma ha i seguenti obiettivi specifici:
(1)   sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale;
(2)  assistere lo sviluppo di capacità informatiche, che consiste nello sviluppo, nella manutenzione e nell'esercizio dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione, relativi a esportazioni, e permettere una transizione agevole verso un contesto e scambi commerciali privi di supporti cartacei in linea con l'articolo 12 del presente regolamento;
(3)  finanziare azioni congiunte, che consistono in meccanismi di cooperazione che consentano ai funzionari di svolgere attività operative comuni nell'ambito delle loro competenze principali, di condividere le esperienze in ambito doganale e unire i propri sforzi ai fini dell'attuazione della politica doganale;
(4)  rafforzare le competenze umane, a supporto delle competenze professionali dei funzionari doganali e consentendo loro di svolgere il loro ruolo su base uniforme;
(5)  sostenere l'innovazione nel settore della politica doganale.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il programma è coerente con gli altri programmi d'azione e gli altri fondi dell'Unione che perseguono obiettivi analoghi in settori correlati e sfrutta tutte le sinergie con essi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  L'attuazione del programma rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Il programma sostiene altresì la valutazione e il monitoraggio continui della cooperazione tra le autorità doganali, al fine di identificare eventuali punti deboli e possibili miglioramenti.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 950 000 000 EUR a prezzi correnti.
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 842 844 000 EUR a prezzi 2018 (950 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.
2.  Ove necessario e debitamente giustificato, l'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione della sua performance e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione della Commissione rivolte agli Stati membri e agli operatori economici, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma, nella misura in cui tali azioni sono richieste per il conseguimento degli obiettivi del programma.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il programma non è utilizzato per coprire i costi connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione La Commissione accantona risorse, in base alla sua propria valutazione, per coprire i costi relativi al disimpegno del Regno Unito da tutti i sistemi doganali e da tutte le forme di cooperazione doganale dell'Unione, nonché al venir meno dei suoi obblighi giuridici in tale ambito.
Prima di accantonare le risorse, la Commissione procede a una stima di tali costi potenziali e informa il Parlamento europeo non appena siano disponibili i dati pertinenti per tale stima.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – parte introduttiva
(c)   altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:
(c)   altri paesi terzi, alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – trattino 2
–  stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento [2018/XXX] [nuovo regolamento finanziario];
–  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.   Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE].
2.   Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE] e/o a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [2018/XXX] [programma antifrode].
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
(b)  collaborazione strutturata sulla base di progetti;
(b)  collaborazione strutturata sulla base di progetti, quali lo sviluppo collaborativo di TI da parte di un gruppo di Stati membri;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
(d)  azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;
(d)  azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo scambio delle migliori pratiche;
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e – punto 3 bis (nuovo)
(3 bis)   attività di monitoraggio; 
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.
4.  Azioni consistenti nello sviluppo, nell'attuazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.
1.  Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i docenti universitari e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica, evitando potenziali conflitti di interesse.
3.  Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione sulla base della loro competenza, dell'esperienza nell'ambito di applicazione del presente regolamento e della loro pertinente conoscenza dell'azione specifica da realizzare, evitando potenziali conflitti di interesse. La selezione trova un punto di un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile e tiene altresì conto del principio della parità di genere. L'elenco degli esperti esterni è regolarmente aggiornato e reso accessibile al pubblico.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
1.  Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario, e nello specifico ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100% dei costi ammissibili di un'azione.
1.  In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, in funzione della rilevanza dell'azione e dell'impatto previsto.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12.
1.  La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12, compresi la loro progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, ammodernamento, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;
(b)  il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità, resilienza informatica, interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
(e bis)   una comunicazione celere ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi, al fine di semplificare la governance dei sistemi elettronici dell'Unione;
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)
(e ter)   una comunicazione tempestiva e trasparente con i soggetti interessati all'implementazione dei sistemi informatici a livello dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione e nella spesa concernenti le componenti dell'Unione e nazionali. 
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d
(d)   la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;
(d)   la trasmissione alla Commissione di informazioni periodiche sulle misure adottate per consentire alle autorità o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  La Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per le dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti:
1.  La Commissione elabora e aggiorna un piano strategico pluriennale per il settore delle dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parte di un sistema, nelle categorie seguenti:
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a
(a)   componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
a)   componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza della razionalizzazione e affidabilità;
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;
(b)  componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta, ad esempio nell'ambito di un progetto collaborativo di sviluppo informatico da parte di un gruppo di Stati membri;
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.
3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti e, se del caso, in merito a ritardi prevedibili nella loro attuazione.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale relazione.
5.  Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni su adeguamenti necessari del piano o ritardi nell'avanzamento dello stesso, e rende pubblica tale relazione.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario.
1.  Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro pluriennali enunciano in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. I programmi di lavoro pluriennali sono notificati, se del caso, al Parlamento europeo.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione e li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   I programmi di lavoro pluriennali si basano sugli insegnamenti tratti dai programmi precedenti.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.
1.  Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. Tale rendicontazione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle carenze.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
2.  Gli indicatori da utilizzare per riferire sulla performance del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione allo scopo di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitativamente e quantitativamente aggiornate sulla performance del programma.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma siano comparabili ed esaustivi, nonché raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e pertinenti ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati utilizzati per misurare la performance.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione illustra e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e dagli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO) per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF e dell'EPPO tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio1 ter.
__________________
1 bis Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
1 ter Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni finanziate a titolo del programma e sui risultati conseguiti dalle azioni finanziate. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui esse sono collegate agli obiettivi di cui all'articolo 3.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0464/2018).

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy