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Procedura : 2018/2222(INI)
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Ciclo del documento : A8-0393/2018

Testi presentati :

A8-0393/2018

Discussioni :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Votazioni :

PV 15/01/2019 - 8.11

Testi approvati :

P8_TA(2019)0011

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Martedì 15 gennaio 2019 - Strasburgo
Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (2018/2222(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (COM(2018)0445),

–  vista la decisione del Consiglio 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(1),

–  vista la relazione della Corte dei conti europea del 13 novembre 2017 sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio finanziario 2016, corredata della risposta dell'impresa comune,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 giugno 2017 sul contributo dell'UE al progetto ITER riformato (COM(2017)0319),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0393/2018),

A.  considerando che la fusione potrebbe svolgere un ruolo chiave nel futuro panorama europeo e mondiale dell'energia, in quanto fonte di energia potenzialmente inesauribile, sicura, rispettosa del clima, responsabile sotto il profilo ambientale ed economicamente competitiva;

B.  considerando che la fusione sta già offrendo opportunità concrete per l'industria e ha un effetto positivo sull'occupazione, la crescita economica e l'innovazione, con un impatto positivo oltre i settori della fusione e dell'energia;

C.  considerando che l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico nel campo della fusione;

D.  considerando che l'Europa ha fin dall'inizio svolto un ruolo di primo piano nel progetto ITER, sviluppato in stretta collaborazione con i paesi non europei firmatari dell'accordo ITER (Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud e India) e che il contributo europeo, erogato attraverso l'impresa comune, rappresenta il 45 % dei costi di costruzione del progetto,

E.  considerando che la proposta della Commissione di modificare la decisione n. 2007/198/Euratom del Consiglio punta a garantire il finanziamento del proseguimento della partecipazione europea al progetto ITER per l'intera durata del prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di garantire la continuità del progetto a favore delle principali scoperte scientifiche nello sviluppo della fusione per l'uso civile, che in ultima analisi dovrebbe agevolare la produzione di energia sicura e vitale, che soddisfi gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

1.  accoglie con favore la proposta della Commissione di una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi, al fine di fornire la base per il finanziamento delle attività dell'Impresa comune per il periodo 2021-2027 nell'ambito del trattato Euratom;

2.  deplora il fatto che il Consiglio non abbia consultato il Parlamento in merito a detta proposta e accoglie con favore l'intenzione dichiarata della Commissione, quale parte dello stato dell'Unione 2018, di prendere in considerazione “opzioni per rafforzare il voto a maggioranza qualificata e una possibile riforma del trattato Euratom”; si attende che una tale riforma si tradurrà necessariamente in poteri legislativi per il Parlamento europeo;

3.  ricorda il ritardo nella costruzione del reattore sperimentale, dato che originariamente si prevedeva che ITER avrebbe dovuto essere costruito entro il 2020, ma nel 2016 il Consiglio ITER ha approvato un nuovo calendario per raggiungere lo stadio del primo plasma nel dicembre 2025, la prima data tecnicamente possibile per la costruzione di ITER;

4.  sottolinea che il contributo di Euratom all'impresa comune per il periodo 2021-2027 non deve essere superato;

5.  sottolinea che, al fine di evitare successive revisioni al rialzo dei costi previsti del progetto, di evitare ritardi nelle date previste delle fasi operative e di assicurare il massimo livello possibile di affidabilità del calendario, l'Organizzazione ITER dovrebbe prevedere disposizioni ragionevoli per imprevisti in qualsiasi programma riveduto; sostiene, a tale proposito, le disposizioni per imprevisti di un massimo di 24 mesi in termini di programmazione e del 10-20 % in termini di bilancio proposto dalla Commissione;

6.  accoglie con favore il nuovo approccio alla gestione dei rischi adottato dall'Organizzazione ITER e incoraggia il Consiglio ITER a ridurre ulteriormente il numero di sottocomitati, a razionalizzarne le funzioni e a eliminare le sovrapposizioni;

7.  invita il Consiglio ad approvare la proposta della Commissione introducendo nel contempo le seguenti modifiche:

   indicare il contributo dell'Euratom all'impresa comune, a prezzi costanti e correnti,
   per motivi di chiarezza, utilizzare la parola “Euratom”, anziché la parola “Comunità”, in tutto il testo;
   includere disposizioni chiare sui comitati che assistono il consiglio di direzione dell'impresa comune, in particolare il comitato di amministrazione e di gestione, il comitato per gli appalti e i contratti e il gruppo consultivo tecnico, per quanto riguarda la loro composizione, lo status permanente o temporaneo, il numero di riunioni e il metodo di retribuzione dei loro membri,
   valutare ed eliminare la sovrapposizione di responsabilità tra il comitato di amministrazione e di gestione e il gruppo consultivo tecnico in materia di piani di progetto e di programmi di lavoro;
   introdurre disposizioni relative ai contributi dello Stato ospitante di ITER,
   inserire nell'allegato III ("regolamento finanziario: principi generali") il requisito di stabilire, nel regolamento finanziario dell'impresa comune, norme e procedure per la valutazione dei contributi in natura,
   inserire disposizioni nell'articolo 5 e nell'allegato III che consentano all'impresa comune di ricevere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari in relazione alle operazioni di miscelazione realizzate in conformità al futuro programma InvestEU,
   chiarire il ruolo e il contributo del Regno Unito alla luce del suo status rispetto a Euratom, in particolare per quanto riguarda la partecipazione potenziale a ITER,
   includere disposizioni relative alle sinergie e alla cooperazione tra il programma ITER e il programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 2021-2025,
   prendere in considerazione la cooperazione con operatori privati piccoli e medi, come le start-up che sperimentano nuovi approcci e tecnologie, nel programma di ricerca e nella rete di organizzazioni designate nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione,
   chiarire le disposizioni riguardanti le relazioni annuali e le valutazioni effettuate dall'impresa comune;
   inserire nella proposta una raccomandazione a esaminare l'eventuale uso ulteriore dei materiali attualmente utilizzati nel progetto ITER

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy