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Procedura : 2018/2155(INI)
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Ciclo del documento : A8-0449/2018

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A8-0449/2018

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PV 14/01/2019 - 21
CRE 14/01/2019 - 21

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PV 15/01/2019 - 8.13
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Martedì 15 gennaio 2019 - Strasburgo
Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea
P8_TA(2019)0013A8-0449/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (2018/2155(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la tutela legale internazionale della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo garantita dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, dalla Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981, dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste l'osservazione n. 22 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 30 luglio 1993, sull'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la sua risoluzione 16/18, del 12 aprile 2011, sulla lotta all'intolleranza, agli stereotipi negativi e alla stigmatizzazione, alla discriminazione, all'istigazione alla violenza e alla violenza contro le persone fondata sulla religione o sul credo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 21,

–  visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2011 relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza fondate sulla religione o sul credo,

–  visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019,

–  visti gli orientamenti dell'UE del 24 giugno 2013 sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

–  vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo(1),

–  viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa(2), del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto "ISIS/Daesh"(3) e del 14 dicembre 2017 sulla situazione dei rohingya(4),

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sul nuovo approccio dell'UE nei confronti dei diritti umani e della democrazia – valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua istituzione(5), in particolare i paragrafi 27 e 28,

–  viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2016(6) e del 23 novembre 2017(7) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia, in particolare il paragrafo 14 della risoluzione del 2016 per quanto concerne il 2015 e il paragrafo 8 della risoluzione del 2017 per quanto concerne il 2016,

–  visto il piano d'azione di Rabat, pubblicato il 5 ottobre 2012 dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sul divieto di istigazione all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza,

–  visto il mandato dell'inviato speciale per la promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione al di fuori dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(8),

–  visti le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2014 su un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti che includa tutti i diritti umani e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 30 aprile 2014 dal titolo "Tool-box – A rights-based approach encompassing all human rights for EU development cooperation" (Strumenti per la promozione di un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani nella cooperazione allo sviluppo dell'UE) (SWD(2014)0152),

–  visto il conferimento del premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, nel 2015, al blogger e attivista saudita Raif Badawi, per i suoi notevoli sforzi volti a promuovere un dibattito aperto in materia di religione e politica nel suo paese; visto il suo continuo stato di detenzione in seguito alla condanna a 10 anni di carcere, mille frustate e un'ingente sanzione per aver presumibilmente "insultato l'Islam",

–  visto il caso di Asia Bibi, cristiana pakistana che è stata incarcerata e condannata a morte per blasfemia, e vista la sua recente assoluzione,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0449/2018),

A.  considerando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, indicata comunemente nel quadro dell'UE e della presente risoluzione come diritto alla libertà di religione o di credo, rappresenta un diritto umano inerente a tutti gli esseri umani e un diritto fondamentale di tutte le persone in egual misura, che non dovrebbe essere oggetto di alcun tipo di discriminazione, come sancito dai testi fondanti europei e internazionali, ivi comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che tutti hanno diritto al rispetto di tutti i diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Carta europea dei diritti fondamentali, senza discriminazioni fondate sulla razza, l'etnia, le capacità, il genere, l'orientamento sessuale, il credo religioso o la mancanza di tale credo; che, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'azione esterna dell'Unione si basa sui principi che ne hanno informato la creazione; che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, l'Unione è fondata su società caratterizzate dal pluralismo e dalla tolleranza;

B.  considerando che la separazione tra Stato e Chiesa rappresenta un principio cardine dell'ordinamento pubblico in Europa e nel resto del mondo;

C.  considerando che il Parlamento europeo ha definito il laicismo come rigorosa separazione tra le autorità religiose e quelle politiche, che implica il rifiuto di qualsiasi interferenza religiosa nel funzionamento delle istituzioni pubbliche e di qualsiasi interferenza pubblica negli affari religiosi, salvo ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico (compreso il rispetto della libertà altrui), e per garantire a tutti, siano essi credenti, agnostici o atei, la stessa libertà di coscienza;

D.  considerando che la libertà di religione o di credo implica il diritto della persona di scegliere cosa credere o il diritto di non credere, il diritto di cambiare o abbandonare la propria religione o convinzione senza alcuna limitazione e il diritto di praticare e manifestare la propria opinione, coscienza e religione e il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato; che la manifestazione del pensiero, della coscienza, della religione o del credo può essere espressa mediante il culto, l'osservanza, le pratiche e l'insegnamento; che la libertà di religione o di credo implica il diritto delle comunità di credenti e di non credenti di preservare o abbandonare la propria etica e di agire secondo quest'ultima, nonché il diritto delle organizzazioni religiose, laiche e non confessionali di vedersi riconoscere personalità giuridica; che proteggere le persone che professano una religione, ovvero non ne professano nessuna, e affrontare efficacemente le violazioni della libertà di religione o di credo, come le discriminazioni o le restrizioni legali fondate sulla religione o sul credo, rappresentano condizioni fondamentali per assicurare che le persone possano godere della libertà di religione o di credo su un piano di parità;

E.  considerando che le convinzioni teiste, non teiste e ateiste e il diritto a non professare alcuna religione o credo sono tutelati dall'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; che l'adesione o la non adesione a una religione o a un credo costituisce un diritto assoluto che non può essere limitato in alcuna circostanza;

F.  considerando che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili, interdipendenti e interconnessi; che la libertà di religione o di credo comprende componenti di numerosi altri diritti umani e libertà fondamentali, dai quali dipende, come ad esempio la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, e insieme svolgono un ruolo importante nella lotta contro tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo;

G.  considerando che la libertà di religione finisce laddove il suo esercizio viola i diritti e le libertà degli altri; che la pratica della religione o delle convinzioni personali non può mai, per nessun motivo, giustificare estremismi violenti o mutilazioni, e neppure autorizzare nessuno ad agire in modo tale da compromettere la dignità intrinseca della persona;

H.  considerando che il rispetto della libertà di religione o di credo contribuisce direttamente alla democrazia, allo sviluppo, allo Stato di diritto, alla pace e alla stabilità; che le violazioni della libertà di religione o di credo sono diffuse, interessano persone in tutte le regioni del mondo, ledono la dignità della vita umana e causano o aggravano l'intolleranza, rappresentando spesso i primi indicatori di potenziali violenze e conflitti; che gli Stati hanno il dovere di esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire gli atti o le minacce di violenza nei confronti delle persone sulla base della loro religione o del loro credo, nonché di garantire l'assunzione di responsabilità nel caso si verifichino tali violazioni;

I.  considerando che, conformemente all'articolo 21 TUE, l'UE promuove e difende l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità umana, quali principi che ne orientano la politica estera;

J.  considerando che in molti paesi ancora permangono le restrizioni e gli antagonismi religiosi, generati da governi o società; che alcune minoranze religiose sono state oggetto di minacce e persecuzioni crescenti da parte di attori statali e non; che i difensori dei diritti umani nel mondo impegnati nella lotta a favore della libertà di religione o di credo sono sempre più spesso minacciati e attaccati;

K.  considerando che, nel perseguire l'obiettivo di promuovere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione mediante la politica estera dell'UE, nel giugno 2013 il Consiglio ha adottato gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e nel maggio 2016 la Commissione ha nominato il primo inviato speciale per la promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione al di fuori dell'Unione europea, con un mandato di un anno che è stato poi rinnovato due volte su base annuale;

L.  considerando che l'UE promuove la libertà di religione o di credo a livello internazionale e attraverso istanze multilaterali, in particolare assumendo un ruolo guida in merito alle risoluzioni tematiche sulla libertà di religione o di credo presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) e sostenendo il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, nonché il suo impegno, ma anche collaborando con i paesi terzi che condividono gli stessi principi;

M.  considerando che la promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tra l'altro mediante il sostegno alla società civile per la protezione dei diritti dei credenti e dei non credenti e dei diritti delle persone che appartengono in particolare a minoranze religiose o di credo, il sostegno ai difensori dei diritti umani e la lotta alla discriminazione fondata sulla religione e sul credo, nonché la promozione del dialogo interculturale e interreligioso, rappresenta una priorità per i finanziamenti a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il periodo 2014-2020; che il Fondo europeo di sviluppo (FES) e altri strumenti di finanziamento dell'UE, come lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA), hanno anche sostenuto progetti che contribuiscono a migliorare il contesto per la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

1.  sottolinea che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, indicata comunemente nel quadro dell'UE e della presente risoluzione come diritto alla libertà di religione o di credo, è un diritto umano universale, un valore dell'UE e un pilastro fondamentale e innegabile della dignità, con forti implicazioni per tutte le persone, la loro identità personale e il loro sviluppo nonché per le società; evidenzia che ciascun individuo deve essere libero di organizzare la propria vita personale in base alle proprie convinzioni; sottolinea che il diritto alla libertà di religione o di credo comprende il diritto a non credere, ad aderire a convinzioni teiste, non teiste e ateiste nonché all'apostasia; afferma che la libertà di religione o di credo deve essere debitamente tutelata, promossa e salvaguardata da tutti gli attori nonché potenziata tramite il dialogo interreligioso e interculturale, in linea con l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con i valori dell'Unione europea sanciti dal TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea il dovere degli Stati di garantire la libertà di religione o di credo e di trattare tutti gli individui ugualmente, senza alcuna discriminazione basata sulla religione o il credo, onde mantenere società pacifiche, democratiche e pluralistiche che rispettino la diversità e i credi;

2.  esprime la propria profonda preoccupazione per il drammatico aumento delle violazioni della libertà di religione o di credo e delle persecuzioni di credenti e non credenti osservato nel mondo negli ultimi anni; condanna la strumentalizzazione delle questioni religiose a fini politici e la violenza, le vessazioni o le pressioni sociali nei confronti di qualsiasi individuo o gruppo di persone sulla base del pensiero, della coscienza, della religione o del credo; condanna le persecuzioni e gli attacchi contro gruppi etnici e religiosi, non credenti, atei e qualsiasi altra minoranza, nonché la persecuzione di donne e ragazze e di qualsiasi individuo sulla base del suo orientamento sessuale; condanna le conversioni forzate e le pratiche pericolose quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e determinate altre pratiche associate a religioni o a credi o percepite quali loro manifestazione, e chiede l'immediata assunzione di responsabilità per tali violazioni; sottolinea che le violazioni della libertà di religione o di credo sono spesso all'origine di guerre o altre forme di conflitti armati, oppure sempre più di frequente le aggravano, traducendosi in violazioni del diritto umanitario, tra cui massacri o genocidi; mette in evidenza che le violazioni della libertà di religione o di credo pregiudicano la democrazia, ostacolano lo sviluppo e si ripercuotono negativamente sulla possibilità di godere di altre libertà e altri diritti fondamentali; mette in rilievo che tale circostanza impone alla comunità internazionale, all'UE e agli Stati membri di ribadire la propria determinazione e di rafforzare le proprie azioni nel promuovere la libertà di religione o di credo per tutti;

3.  sottolinea che, conformemente all'articolo 21 TUE, l'UE e gli Stati membri si impegnano a promuovere il rispetto dei diritti umani, quale principio che orienta la politica estera dell'UE; accoglie con grande favore il fatto che gli orientamenti dell'UE del 2013 integrino la promozione e la tutela della libertà di religione o di credo nella politica estera e nelle azioni esterne dell'UE e chiede, in tale contesto, che siano ulteriormente rafforzate le attività volte alla sensibilizzazione e all'attuazione degli orientamenti;

4.  sottolinea che, conformemente all'articolo 17 TFUE, l'UE si impegna a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali; evidenzia gli effetti di tale dialogo per quanto concerne il rispetto di altri diritti umani; mette in evidenza che spesso il dialogo interreligioso e interculturale è accolto con maggiore apertura da parte di alcuni dei partner internazionali dell'UE e rappresenta un punto di partenza per conseguire progressi in altri ambiti;

5.  sottolinea l'importanza di instaurare contatti con i non credenti nei paesi in cui non possono organizzarsi né godere della libertà di associazione;

Strategia dell'UE per promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo nelle relazioni e nella cooperazione internazionali

6.  plaude al rafforzamento della promozione della libertà di religione o di credo nella politica estera e nelle azioni esterne dell'UE nel corso degli ultimi anni, in particolare grazie alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019; accoglie altresì con favore il fatto che molti paesi partner stiano rispondendo a tale rafforzamento impegnandosi maggiormente a osservare i rispettivi articoli 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

7.  prende atto dell'istituzione da parte del presidente della Commissione, nel 2016, della carica di inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea, in risposta alla risoluzione del Parlamento del 4 febbraio 2016; ritiene la nomina dell'inviato speciale un importante passo avanti e un chiaro riconoscimento della libertà di religione o di credo quale parte degli obiettivi in materia di diritti umani perseguiti nel quadro della politica estera e delle azioni esterne dell'UE, sia bilaterali che multilaterali, nonché nel contesto della cooperazione allo sviluppo; incoraggia l'inviato speciale a portare avanti il suo impegno e la cooperazione e la complementarietà delle azioni intraprese con il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani in tale ambito, ivi compresa la promozione degli orientamenti dell'UE; prende atto con favore del sostegno attivo prestato dal commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo e dalla DG DEVCO all'inviato speciale;

8.  sottolinea l'importanza di ricollegare gli sforzi profusi per promuovere la libertà di religione o di credo e i dialoghi interreligioso e intrareligioso, interconfessionale, interculturale e interfilosofico con la prevenzione dell'estremismo violento, in una prospettiva di complementarietà e di rafforzamento reciproco, quale modalità per promuovere la libertà di religione e di credo nel mondo, in particolare nei paesi limitrofi e in altri paesi con cui l'UE intrattiene relazioni speciali; sottolinea che anche le organizzazioni non confessionali, umanistiche e laiche svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dell'estremismo violento;

9.  invita a una maggiore cooperazione al fine di impedire la persecuzione delle minoranze sulla base del pensiero, della coscienza, della religione o del credo, di creare le condizioni per una convivenza pacifica in società caratterizzate dalla diversità e di garantire un dialogo continuo tra capi e soggetti religiosi, accademici, chiese e altre organizzazioni confessionali, gruppi di non credenti, istituzioni nazionali per i diritti umani, difensori dei diritti umani, organizzazioni per i diritti delle donne e per i giovani, rappresentanti della società civile e media; chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alle delegazioni dell'UE di individuare, assieme ai vari interlocutori, una serie di obiettivi comuni volti a promuovere la libertà di religione o di credo tramite il dialogo sui diritti umani;

10.  ritiene che l'analfabetismo religioso, così come la mancanza di conoscenza e di riconoscimento del ruolo svolto dalle religioni per gran parte dell'umanità, alimenti pregiudizi e stereotipi che contribuiscono a un aumento di tensioni, incomprensioni, mancanza di rispetto e trattamento ingiusto verso attitudini e comportamenti di grandi parti della popolazione; sottolinea l'importanza dell'istruzione per preservare e costruire la libertà di religione o di credo nel mondo e per combattere l'intolleranza; chiede a coloro che rivestono ruoli di responsabilità nell'ambito della comunicazione mediatica e dei social media di contribuire positivamente e con rispetto ai dibattiti pubblici, evitando pregiudizi e stereotipi negativi sulle religioni e sui credenti, e di esercitare la loro libertà di espressione in maniera responsabile, come previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

11.  deplora che taluni paesi abbiano approvato, applichino o intendano introdurre norme penali volte a punire la blasfemia, la conversione o l'apostasia, anche con la pena di morte; deplora che tali leggi, in genere, intendano limitare la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione e siano spesso utilizzate come forma di oppressione delle minoranze, nonché di oppressione politica; richiama inoltre l'attenzione sulla situazione di alcuni altri paesi che vivono, o rischiano di vivere, conflitti in cui le questioni religiose sono un fattore determinante o sono strumentalizzate; invita l'UE ad aumentare il proprio impegno politico per accordare la priorità, nel quadro della propria politica estera, alle azioni rivolte a tutti i paesi interessati da simili situazioni, onde far abrogare tali leggi discriminatorie e porre fine alla repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani e alla riduzione dello spazio della società civile per motivazioni religiose; esorta l'UE a includere un dialogo in materia di diritti umani che comprenda il rispetto della libertà di religione o di credo in tutti i negoziati intrapresi nell'ottica di concludere accordi con paesi terzi;

12.  condanna la continua detenzione di Raif Badawi, vincitore del premio Sacharov, in seguito a un processo illegale ed esorta le autorità saudite a procedere al suo rilascio immediato e incondizionato;

13.  chiede alle autorità pakistane di garantire la sicurezza di Asia Bibi e della sua famiglia;

Inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

14.  plaude al fatto che l'inviato speciale ha sviluppato relazioni di lavoro efficaci all'interno della Commissione, nonché con il Consiglio, il Parlamento europeo e altri soggetti interessati; chiede all'inviato speciale di riferire annualmente in merito ai paesi visitati e alle sue priorità tematiche;

15.  invita il Consiglio e la Commissione a svolgere una valutazione trasparente ed esaustiva dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale, nell'ambito del processo di rinnovo del suo mandato; invita il Consiglio e la Commissione, sulla base di tale valutazione, a sostenere adeguatamente il mandato istituzionale dell'inviato speciale, le sue capacità e i suoi compiti, valutando la possibilità di un mandato pluriennale soggetto a riesame ogni anno e sviluppando reti di lavoro all'interno di tutte le istituzioni pertinenti dell'UE;

16.  sottolinea che i compiti dell'inviato speciale dovrebbero incentrarsi sulla promozione della libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e del diritto all'apostasia e a professare l'ateismo, prestando altresì attenzione alla situazione dei non credenti a rischio; raccomanda che il ruolo dell'inviato speciale comprenda competenze quali: il miglioramento della visibilità, dell'efficacia, della coerenza e della responsabilità della politica dell'UE nel campo della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE; la presentazione, al termine del proprio mandato, al Parlamento europeo, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione, di una relazione annuale sui progressi compiuti e una relazione esaustiva relativamente al mandato; e la stretta collaborazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM);

17.  plaude al lavoro svolto dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, anche in materia di libertà di religione o di credo; sottolinea che, in sede di sviluppo dei mandati istituzionali, è importante evitare la duplicazione delle funzioni e delle competenze tra l'inviato speciale e il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani;

18.  osserva che vari Stati membri hanno istituito di recente nuovi incarichi di responsabilità per la libertà di religione o di credo, analoghi al ruolo dell'inviato speciale; sottolinea la necessità di un approccio coerente che comprenda i diritti di tutte le comunità religiose e dei non credenti; incoraggia la cooperazione fra l'inviato speciale e i funzionari nazionali competenti per la libertà di religione o di credo al di fuori del proprio paese, nonché il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani e il Parlamento; chiede il rafforzamento della cooperazione e degli sforzi congiunti e reciproci fra le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri al fine di assicurare in modo coerente e unito la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e di sostenere le comunità e gli individui che subiscono violazioni di tale libertà;

19.  raccomanda di valutare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro consultivo informale che riunisca rappresentanti delle istituzioni degli Stati membri responsabili della libertà di religione o di credo e di altre istituzioni, nonché rappresentanti ed esperti del Parlamento europeo, accademici e rappresentanti della società civile, comprese le chiese e altre organizzazioni confessionali e non confessionali;

20.  raccomanda che l'inviato speciale sviluppi ulteriormente la cooperazione con le controparti al di fuori dell'UE, in particolare collaborando strettamente con il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e i vari relatori speciali delle Nazioni Unite, in particolare il relatore sulla libertà di religione o di credo, e sostenendo il loro operato, nonché vagliando l'opportunità di realizzare iniziative congiunte UE-ONU sulla discriminazione nei confronti di gruppi e minoranze religiosi nonché dei non credenti e delle persone che cambiano religione o che criticano o abbandonano una religione, formulando anche proposte comuni per mettere fine a tali discriminazioni; prende atto della proposta di istituire una giornata internazionale annuale ufficiale, col patrocinio delle Nazioni Unite, per commemorare le vittime e i sopravvissuti delle persecuzioni religiose;

Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela della libertà di religione o di credo

21.  ritiene che gli orientamenti dell'UE presentino un chiaro insieme di linee politiche, principi, norme e tematiche utili a definire le azioni prioritarie, nonché uno strumentario a disposizione dei rappresentanti dell'UE nei paesi terzi per monitorare, valutare, informare e intraprendere iniziative, definendo quindi una solida impostazione strategica che consente all'UE e agli Stati membri di svolgere un ruolo efficace nel promuovere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione al di fuori dell'UE;

22.  chiede con urgenza l'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di credo onde accrescere l'influenza dell'UE nel promuovere la libertà di religione o di credo nel mondo; sottolinea che capire come le società possano essere definite e influenzate da idee, religioni e forme di cultura e credo, compreso il non credo, aiuta a integrare meglio la promozione della libertà di religione o di credo nella politica estera e nella cooperazione internazionale dell'UE; chiede che si presti lo stesso livello di attenzione alla situazione dei non credenti, degli atei e degli apostati sottoposti a persecuzione, discriminazione e violenza;

23.  invita a rafforzare la conoscenza della libertà di religione o di credo e si compiace, in tal contesto, degli sforzi profusi finora dal SEAE e dalla Commissione per offrire ai funzionari dell'UE e ai diplomatici nazionali formazioni sulle conoscenze e la storia relative alla religione e al credo nonché sulla situazione delle minoranze religiose e dei non credenti, nel rispetto dei principi di pluralismo e neutralità; sottolinea, tuttavia, la necessità di prevedere programmi di formazione di più ampia portata e più sistematici, che sensibilizzino i funzionari e i diplomatici dell'UE e degli Stati membri rispetto agli orientamenti dell'UE e li incoraggino a farne uso e che rafforzino la cooperazione con l'inviato speciale; chiede che il mondo accademico, le chiese e le comunità e le associazioni religiose, in tutta la loro diversità, nonché le organizzazioni non confessionali e le organizzazioni per i diritti umani e della società civile, siano coinvolte in tale processo di formazione; invita la Commissione e il Consiglio a fornire risorse adeguate per tali programmi di formazione;

24.  invita la Commissione e il SEAE ad assicurare la presenza di un capitolo dedicato alla libertà di religione o di credo nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo, nonché l'elaborazione di relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione degli orientamenti dell'UE, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio; osserva che gli orientamenti dell'UE prevedono che, dopo tre anni, il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani ne valuti l'attuazione, ma che al momento non è stata comunicata o resa pubblica alcuna valutazione; chiede che tale valutazione sia resa pubblica senza indugio; ritiene che la valutazione debba mettere in luce le migliori prassi, individuare gli ambiti perfettibili e formulare raccomandazioni concrete sull'attuazione degli orientamenti secondo un calendario e traguardi precisi e in funzione di una valutazione annuale da condursi regolarmente; invita a integrare la valutazione nelle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo;

25.  mette in evidenza le funzioni assolte dai punti focali per i diritti umani, anche in relazione alla libertà di religione o di credo, in tutte le delegazioni dell'UE e le missioni condotte nel quadro della PSDC; invita a stanziare risorse adeguate per tali delegazioni e missioni, onde consentire loro di svolgere il proprio compito di monitoraggio, valutazione e segnalazione di situazioni preoccupanti relativamente ai diritti umani, ivi incluse quelle relative alla libertà di religione o di credo;

26.  ricorda l'importanza delle strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia, che consentono di adeguare le azioni dell'UE alla situazione e alle esigenze specifiche di ciascun paese; invita a prestare debita attenzione alle problematiche legate alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, definendo linee che orientino le azioni dell'UE in modo tale da affrontare tali questioni nel quadro delle strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia in tutti quei paesi in cui la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è minacciata; chiede nuovamente che i deputati al Parlamento europeo possano prendere visione del contenuto di tali strategie;

Azioni dell'UE per la libertà di pensiero, di coscienza e di religione nelle istanze multilaterali

27.  accoglie con favore l'impegno dell'UE a promuovere la libertà di religione o di credo nelle istanze multilaterali, in particolare presso le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI); appoggia, in tale contesto, la cooperazione dell'UE con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo e con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; raccomanda di portare avanti la prassi dell'UE di assumere un ruolo guida per le risoluzioni sulla libertà di religione o di credo presentate all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché di cercare di stringere alleanze e difendere posizioni comuni con paesi terzi e organizzazioni internazionali; invita l'UE e l'Organizzazione per la cooperazione islamica a valutare la preparazione di una risoluzione congiunta sulla libertà di religione o di credo nel quadro delle Nazioni Unite;

Strumenti di finanziamento dell'UE

28.  esprime la propria soddisfazione per il fatto che la libertà di religione o di credo sia considerata una priorità nello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); rileva il considerevole aumento, dall'adozione degli orientamenti dell'UE, dei fondi stanziati a titolo dell'EIDHR destinati a progetti legati alla libertà di religione o di credo; invita la Commissione e il SEAE ad assicurare che l'attività diplomatica dell'UE volta a promuovere i diritti umani, inclusa la libertà di religione o di credo, e i progetti finanziati dall'EIDHR si rafforzino vicendevolmente, e a rispettare i principi di pluralismo, neutralità ed equità nell'assegnazione dei fondi; sottolinea che la libertà di religione o di credo può essere promossa anche mediante strumenti diversi dai fondi orientati ai diritti umani, tra l'altro, quelli dedicati alla dimensione della prevenzione dei conflitti o all'istruzione e alla cultura; chiede che, nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, la Commissione e il Consiglio continuino a stanziare risorse sufficienti per i progetti legati alla libertà di religione o di credo nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterni dell'UE; chiede che l'EIDHR sia in grado di finanziare la protezione o l'esfiltrazione di liberi pensatori e difensori dei diritti umani che sono minacciati o perseguitati nel loro paese di origine;

29.  chiede uno sforzo di trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti e di controllo dell'uso dei fondi da parte dei gruppi religiosi e delle loro attività;

30.  sottolinea che le politiche condotte dall'UE nel campo della pace, della sicurezza, della prevenzione dei conflitti, dello sviluppo e della cooperazione si trovano ad affrontare sfide cui è possibile trovare risposta con la partecipazione, tra l'altro, di chiese, leader religiosi, accademici, comunità e associazioni religiose o di credo o organizzazioni confessionali e non confessionali, che rappresentano tutti una parte importante della società civile; riconosce l'importanza di tenere conto della diversità delle chiese, delle comunità e associazioni religiose e di credo e delle organizzazioni confessionali e non confessionali che svolgono concretamente attività umanitarie e a favore dello sviluppo per le comunità e insieme a queste ultime; invita il Consiglio e la Commissione a integrare, se del caso, obiettivi e attività legati alla promozione e alla tutela della libertà di religione o di credo nella programmazione degli strumenti di finanziamento che interessano tali politiche, segnatamente il FES, il DCI, l'ENI, l'IcSP e l'IPA, nonché di eventuali altri strumenti che possano essere introdotti negli ambiti pertinenti dopo il 2020;

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31.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE nonché alle Nazioni Unite.

(1) GU C 65 del 19.2.2016, pag. 174.
(2) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.
(3) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 77.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0500.
(5) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 130.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0502.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0494.
(8) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy