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Procedura : 2018/0256M(NLE)
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A8-0478/2018

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PV 16/01/2019 - 12.3

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P8_TA(2019)0016

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Mercoledì 16 gennaio 2019 - Strasburgo
Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo (risoluzione)
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (10593/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0463/2018),

–  visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

–  visto l'accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, denominato anche accordo di liberalizzazione, ed entrato in vigore il 1º settembre 2013,

–  vista la sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 nella causa T-512/12,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018)0346, dell'11 giugno 2018, che accompagna la proposta di decisione del Consiglio,

–  vista la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, in particolare i suoi articoli 34 e 36,

–  vista la relazione del Segretario generale sulla situazione relativa al Sahara occidentale, davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/2018/277),

–  vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2414 (2018) sulla situazione relativa al Sahara occidentale (S/RES/2414 (2018)),

–  vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 73 del capitolo XI relativo ai territori non autonomi,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V, capo 1, articolo 21,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 16 gennaio 2019(1) sul progetto di decisione del Consiglio,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale, i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per la pesca (A8-0478/2018),

A.  considerando che l'Unione europea e il Regno del Marocco intrattengono relazioni storiche e mantengono una stretta cooperazione sviluppata nell'ambito di un ampio partenariato che comprende aspetti politici, economici e sociali, rafforzato dallo status avanzato e dalla volontà delle parti di svilupparlo ulteriormente;

B.  considerando che l'accordo di liberalizzazione tra l'Unione europea e il Marocco è entrato in vigore il 1º settembre 2013; che il Fronte Polisario ha sottoposto l'accordo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il 19 novembre 2012, per violazione del diritto internazionale in quanto tale accordo si applica al territorio del Sahara occidentale;

C.  considerando che il 10 dicembre 2015 il Tribunale ha annullato, in prima istanza, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di liberalizzazione; che il Consiglio ha presentato ricorso all'unanimità contro tale sentenza il 19 febbraio 2016;

D.  considerando che la Corte, nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, ha stabilito che l'accordo di liberalizzazione non forniva un fondamento giuridico per l'inclusione del Sahara occidentale e, pertanto, non poteva essere applicato a tale territorio;

E.  considerando che il punto 106 della sentenza afferma che il popolo del Sahara occidentale deve essere considerato come "terzo" dell'accordo – ai sensi del principio dell'effetto relativo dei trattati – il cui consenso è necessario per l'applicazione dell'accordo a tale territorio; che, pertanto, l'applicazione del presente accordo non potrebbe estendersi al territorio del Sahara occidentale in assenza di un ulteriore accordo;

F.  considerando che gli operatori possono ancora esportare dal Sahara occidentale all'Unione europea, ma che dal 21 dicembre 2016 le preferenze tariffarie non si applicano ai prodotti originari di tale territorio;

G.  considerando che le informazioni disponibili sono insufficienti per consentire alle autorità doganali dell'UE di stabilire se i prodotti esportati dal Marocco hanno origine nel Sahara occidentale, impedendo in tal modo il rispetto della sentenza della Corte di giustizia;

H.  considerando che, a seguito della sentenza della Corte, il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di modificare i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo di associazione al fine di consentire l'inclusione dei prodotti provenienti dal Sahara occidentale; che tale inclusione necessita, per definizione, di una forma di tracciabilità per identificare suddetti prodotti;

I.  considerando che è indispensabile garantire la conformità dell'accordo con la sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16P;

J.  considerando che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno consultato, a Bruxelles e a Rabat, funzionari eletti e diversi rappresentanti e associazioni della società civile provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale;

K.  considerando che il Parlamento ritiene necessario procedere alla valutazione in loco e comprendere i diversi punti di vista della popolazione; che ha rammentato le conclusioni della missione di informazione della commissione per il commercio internazionale (INTA) in tale territorio, svoltasi il 2 e il 3 settembre 2018;

L.  considerando che la modifica dell'accordo di liberalizzazione avviene in un contesto politico e geopolitico più ampio;

M.  considerando che in seguito alla fine della colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, tale zona ha subito oltre quarant'anni di conflitto;

N.  considerando che il Sahara occidentale è ritenuto come un territorio non decolonizzato dalle Nazioni Unite;

O.  considerando che la risoluzione 2440 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato della MINURSO di altri sei mesi;

P.  considerando che l'UE e i suoi Stati membri non riconoscono la sovranità del Marocco sul territorio del Sahara occidentale; che le Nazioni Unite e l'Unione africana riconoscono il Fronte Polisario come rappresentante del popolo del Sahara occidentale;

Q.  considerando che il Sahara occidentale figura nell'elenco dei territori non autonomi ai fini dell'articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite;

1.  ricorda che il Marocco è un partner privilegiato dell'UE nel vicinato meridionale, con cui l'UE ha costruito un partenariato solido, strategico e duraturo che comprende aspetti sociali, economici e politici, ma anche sicurezza e migrazione; evidenzia che al Marocco è stato riconosciuto lo status avanzato nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV);

2.  sottolinea che è importante che il presente accordo fornisca garanzie in materia di rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani, e rispetti la pertinente sentenza della CGUE;

3.  ricorda l'obbligo, ai sensi dell'articolo 21 TUE, per l'Unione europea e i suoi Stati membri, di rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale; sottolinea a tale proposito che l'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite prevede il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli;

4.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 TUE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

5.  sottolinea che tale accordo non comporta alcuna forma di riconoscimento della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, attualmente inserito nell'elenco delle Nazioni Unite come territorio non autonomo, in gran parte amministrato dal Regno del Marocco, e insiste sul fatto che la posizione dell'UE resta quella di sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite volti ad assicurare una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile al conflitto nel Sahara occidentale, che sfoci nell'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, conformemente al diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite e alle pertinenti risoluzioni dell'ONU; ribadisce pertanto il suo pieno sostegno all'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Horst Köhler, per i suoi sforzi volti a riportare le parti al tavolo negoziale delle Nazioni Unite al fine di giungere alla soluzione del conflitto; invita le parti a riprendere i negoziati senza precondizioni e in buona fede; sottolinea che la ratifica dell'accordo di liberalizzazione modificato tra l'UE e il Marocco non deve in alcun modo pregiudicare l'esito del processo di pace sul Sahara occidentale;

6.  si augura che la riunione a Ginevra delle parti coinvolte nel conflitto, tenutasi all'inizio di dicembre, su iniziativa delle Nazioni Unite e con la partecipazione dell'Algeria e della Mauritania, contribuisca alla ripresa del processo di pace;

7.  riconosce le due condizioni stabilite nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, vale a dire menzionare esplicitamente il Sahara occidentale nel testo dell'accordo e ottenere il consenso del popolo, nonché il terzo criterio aggiunto dal Consiglio, cioè la necessità di garantire che tale accordo porti benefici alla popolazione locale;

8.  sottolinea che, come indicato nella relazione della Commissione, sono state prese tutte le misure ragionevoli e praticabili per accertare, attraverso consultazioni inclusive, il consenso della popolazione interessata;

9.  sottolinea che, durante l'intero processo di consultazione, la Commissione e il SEAE hanno mantenuto contatti regolari con la squadra dell'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale;

10.  prende atto degli interessi legittimi della popolazione in tale territorio e ritiene che sia necessaria una soluzione al conflitto in corso che sia accettata e rispettata al fine di conseguire lo sviluppo economico del territorio; esprime, allo stesso tempo, la convinzione che il popolo saharawi abbia il diritto allo sviluppo mentre attende una soluzione politica;

11.  osserva che, durante i colloqui organizzati con vari attori locali, nonché con i rappresentanti della società civile, alcuni esprimono il loro sostegno all'accordo difendendo il loro diritto allo sviluppo economico, mentre altri ritengono che la risoluzione del conflitto politico dovrebbe precedere la concessione delle preferenze commerciali; rileva che durante le consultazioni inclusive condotte dalla Commissione e dal SEAE con una serie di organizzazioni del Sahara occidentale e di altre organizzazioni e organismi, la maggior parte dei soggetti partecipanti ha espresso sostegno per i vantaggi socioeconomici che le preferenze tariffarie proposte comporterebbero;

12.  ricorda che, nella sua sentenza, la CGUE non ha specificato in che modo il popolo dovrebbe esprimere il proprio consenso e ritiene pertanto che sussistano incertezze per quanto riguarda tale criterio;

13.  riconosce che l'accordo può portare alla promozione dello sviluppo sociale e sostenibile che fornisce un contributo essenziale all'attuale sviluppo economico, sociale e ambientale e alla possibile creazione di opportunità occupazionali a livello locale, sia scarsamente che altamente qualificate; osserva che, secondo le stime, circa 59 000 posti di lavoro dipendono dalle esportazioni, il che corrisponde a circa il 10 % della popolazione che vive nel territorio;

14.  ritiene che le preferenze tariffarie dell'UE abbiano avuto un impatto positivo sui settori dell'agricoltura e dei prodotti della pesca e sui loro livelli di esportazione nel territorio non autonomo del Sahara occidentale; invita, tuttavia, alla cautela nel verificare che esse producano valore aggiunto locale, che ciò comporti reinvestimenti sul posto e si forniscano opportunità di lavoro dignitose alla popolazione locale;

15.  è convinto che, indipendentemente dai risultati del processo di pace, la popolazione locale trarrà beneficio dallo sviluppo economico e dagli effetti di ricaduta generati in termini di investimenti nelle infrastrutture, nel lavoro, nella sanità e nell'istruzione;

16.  riconosce gli investimenti esistenti in diversi settori e gli sforzi compiuti per sviluppare le tecnologie verdi, come le energie rinnovabili e l'impianto di dissalazione dell'acqua marina, ma insiste sul fatto che sono necessari sforzi aggiuntivi per garantire una maggiore inclusione in tutti i settori dell'economia locale;

17.  riconosce le iniziative commerciali dei saharawi, in particolare quelle dei giovani, tra cui molte donne, e sottolinea la loro necessità di maggiori opportunità di esportazione e di certezza giuridica al fine di consentire ulteriori investimenti in settori a forte domanda di occupazione, come l'agricoltura, la pesca e le infrastrutture;

18.  riconosce il potenziale strategico del Sahara occidentale come polo di investimento per il resto del continente africano;

19.  mette in guardia dagli effetti negativi della mancata applicazione delle preferenze tariffarie sui prodotti provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale e dal significato che ciò avrebbe per le giovani generazioni che investono o che sono disposte a investire nel territorio e la loro capacità di svilupparlo; sottolinea il rischio che le attività siano trasferite in regioni in cui beneficerebbero delle preferenze; osserva che, secondo la Commissione, la mancata applicazione delle preferenze tariffarie potrebbe peggiorare la situazione economica e sociale della popolazione locale nei territori interessati;

20.  è convinto che la presenza dell'UE attraverso, tra l'altro, il presente accordo sia preferibile al suo ritiro per ciò che riguarda l'impegno nei confronti dei diritti umani e delle libertà individuali e il loro monitoraggio e chiede una valutazione e un dialogo rigorosi con il Marocco su tali questioni;

21.  ricorda che altre parti del mondo, che presentano un approccio meno ambizioso in materia di sviluppo sostenibile, norme sociali e del lavoro elevate e diritti umani, si fanno avanti per cogliere nuove opportunità commerciali e acquisiranno maggior influenza in caso di ritiro dell'UE;

22.  sottolinea che l'impegno costante dell'UE nel territorio avrà un effetto leva positivo per ciò che riguarda lo sviluppo sostenibile in tale area;

23.  sottolinea che la certezza giuridica è essenziale per attrarre investimenti sostenibili e a lungo termine sul territorio e quindi per il dinamismo e la diversificazione dell'economia locale;

24.  ricorda che, a seguito della sentenza della CGUE, gli Stati membri non possono applicare, dal punto di vista giuridico, preferenze commerciali ai prodotti provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale e che si deve porre un termine all'incertezza giuridica che colpisce gli operatori economici;

25.  è consapevole ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che finora sia stato estremamente difficile identificare i prodotti esportati dal territorio non autonomo del Sahara occidentale;

26.  sottolinea che un criterio fondamentale per il Parlamento, prima di dare la sua approvazione all'accordo, è garantire la predisposizione di un meccanismo che consenta alle autorità doganali degli Stati membri di avere accesso a informazioni affidabili in merito ai prodotti provenienti dal Sahara occidentale e importati nell'UE, nel pieno rispetto della legislazione doganale dell'UE; evidenzia che un tale meccanismo renderà disponibili dati statistici dettagliati e disaggregati forniti tempestivamente e relativi a tali esportazioni; si rammarica del fatto che la Commissione e il Marocco hanno impiegato molto tempo per trovare un accordo in merito a tale meccanismo e invita la Commissione a impiegare tutte le misure correttive disponibili, qualora l'attuazione dell'accordo non fosse soddisfacente; esorta la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione annuale della conformità di tale meccanismo alla legislazione dell'UE in materia doganale;

27.  sottolinea che in assenza di tale accordo, compreso il meccanismo che consente l'identificazione dei prodotti, sarà impossibile sapere se e quanti prodotti provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale arrivano sul mercato europeo;

28.  sottolinea che è necessario applicare la disposizione concordata fra l'UE e il Marocco in merito allo scambio annuale reciproco di informazioni e statistiche sui prodotti oggetto dello scambio di lettere, al fine di valutare l'ambito di applicazione dell'accordo e il suo impatto sullo sviluppo e sulle popolazioni locali;

29.  invita la Commissione e il SEAE a seguire da vicino l'attuazione e il risultato dell'accordo e a riferirne con regolarità i risultati al Parlamento;

30.  invita la Commissione a esaminare in che modo le preferenze commerciali possano essere effettivamente concesse in futuro a tutte le persone che vivono nel Sahara occidentale;

31.  sottolinea che l'Unione e il Marocco hanno negoziato, come previsto dall'accordo iniziale del 2012, un accordo ambizioso e globale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca, che prevede la tutela, da parte del Marocco, dell'intero elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione; sottolinea inoltre che la procedura di conclusione di tale accordo, iniziata nel 2015, è stata sospesa in seguito alla sentenza della Corte del 21 dicembre 2016; invita l'UE e il Marocco a riavviare tale procedura immediatamente e a riprendere rapidamente i negoziati relativi all'accordo di libero scambio globale e approfondito;

32.  evidenzia che il settore orticolo europeo è particolarmente sensibile a determinate esportazioni di prodotti ortofrutticoli del Marocco verso l'Unione, che beneficiano delle preferenze previste dall'accordo dell'8 marzo 2012 relativo a misure di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca;

33.  sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE, da parte di tutti i paesi terzi, dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie, di tracciabilità e ambientali dell'Unione;

34.  invita la Commissione a promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme sanitarie, fitosanitarie, di tracciabilità e ambientali nonché di etichettatura del luogo di provenienza, in modo da garantire una concorrenza leale tra i due mercati;

35.  ricorda che la presente versione aggiornata dell'accordo non altera i contingenti tariffari e il regime preferenziale di importazione stabilito in precedenza, e solamente fornisce ai produttori europei chiarimenti in merito alla copertura geografica dell'accordo;

36.  desidera richiamare l'attenzione sul fatto che una parte della produzione di ortofrutticoli esportati nell'Unione nell'ambito dell'accordo in questione (in particolare i pomodori e i meloni) proviene dal territorio del Sahara occidentale e sottolinea che esistono progetti ambiziosi per sviluppare ulteriormente tale produzione e le sue esportazioni;

37.  prende tuttavia atto del chiarimento apportato da questo nuovo accordo e si augura che esso sia in grado di fornire, d'ora in poi, un quadro stabile e chiaro tra le parti dell'accordo e per gli operatori economici interessati, su entrambe le sponde del Mediterraneo;

38.  osserva che il monitoraggio dei prodotti agricoli sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo; rammenta l'esistenza, all'articolo 7 del protocollo n. 1 dell'accordo del 2012, di una clausola di salvaguardia che consente di adottare misure appropriate nei casi in cui le importazioni di quantitativi aumentati di prodotti agricoli sensibili, oggetto dell'accordo, provochino gravi turbative del mercato e/o un grave pregiudizio al ramo di produzione interessato; auspica che le importazioni nell'Unione, che beneficiano delle preferenze, di prodotti agricoli sensibili provenienti dal Marocco e dal Sahara occidentale, saranno oggetto di un'adeguata e ampia sorveglianza da parte della Commissione, che deve tenersi pronta ad attivare immediatamente tale clausola in caso di necessità accertata;

39.  prende atto del fatto che i pescherecci dell'UE che operano nelle acque in questione sono giuridicamente obbligati a essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e che è obbligatorio trasmettere la posizione del peschereccio alle autorità marocchine, rendendo così pienamente possibile localizzare i pescherecci e registrare i luoghi in cui essi svolgono le attività di pesca;

40.  invita l'Unione europea a intensificare gli sforzi per promuovere la cooperazione regionale tra i paesi del Maghreb, che non può che avere enormi effetti positivi per la regione, e non solo per essa;

41.  richiama l'attenzione sulla necessità strategica per l'UE di impegnarsi più strettamente con i paesi della regione del Maghreb e di sviluppare i suoi legami con essi; ritiene, in tale contesto, che l'estensione dell'accordo di associazione sia una componente logica di tale strategia;

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0017.

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy