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Procedura : 2018/0206(COD)
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Ciclo del documento : A8-0461/2018

Testi presentati :

A8-0461/2018

Discussioni :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Votazioni :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Dichiarazioni di voto
PV 04/04/2019 - 6.18

Testi approvati :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Testi approvati
PDF 400kWORD 129k
Mercoledì 16 gennaio 2019 - Strasburgo
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ***I
P8_TA(2019)0020A8-0461/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
(-1)  A norma dell'articolo 3 TUE, nell'instaurare un mercato interno l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, mirante alla piena occupazione e al progresso sociale, promuove la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, nonché combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni. In conformità dell'articolo 9 TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tiene conto delle esigenze connesse, tra l'altro, con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE.
(1)  Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dei servizi pubblici, della salute, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente agli articoli 174 e 175 TFUE. Tutte le azioni nell'ambito del FSE+ dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché tener conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.
(2)  A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Dette strategie dovrebbero essere elaborate in partenariato dalle autorità nazionali, regionali e locali, comprendere una prospettiva di genere ed essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare tramite i programmi finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e di InvestEU, ove pertinente.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, le raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la garanzia per i giovani, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo.
(3)  Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri in materia di occupazione, adottati dal Consiglio in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE - vale a dire rilanciare la domanda di manodopera, potenziare l'offerta di manodopera, garantire l'accesso ad occupazione, abilità e competenze, migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale e promuovere pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà, incluso il miglioramento dei servizi pubblici nel settore sanitario e in altri settori - fanno parte, unitamente agli indirizzi di massima per le politiche economiche, adottati in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE degli orientamenti integrati alla base della strategia Europa 2020. Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allinearle ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di incentivare la creazione di posti di lavoro e di promuovere la coesione sociale, migliorando quindi la competitività dell'Europa e rendendo l'Unione un luogo più propizio agli investimenti. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi degli orientamenti per le politiche in materia di occupazione, gli Stati membri dovrebbero programmare il sostegno a titolo del FSE+ ad essi relativo tenendo conto di detti orientamenti e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, nonché, a livello nazionale, degli aspetti occupazionali e sociali dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, la garanzia per i giovani nonché altre raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la raccomandazione "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", i percorsi di miglioramento del livello delle competenze, l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo, un quadro di qualità per i tirocini e gli apprendistati e il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.
(4)  Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe", del 22 novembre 2016, come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente eliminando le forme estreme di povertà (obiettivo 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (obiettivo 4), promuovendo la parità di genere (obiettivo 5); promuovendo una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (obiettivo 8) e riducendo le disuguaglianze (obiettivo 10).
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  L'Unione e gli Stati membri, tenuto conto della Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, dovrebbero porsi come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro al fine di consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione, conformemente all'articolo 151 TFUE.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)  In seno alla società europea permangono numerose sfide sociali. Più di 100 milioni di persone sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, il tasso di disoccupazione giovanile è ancora il doppio del tasso di disoccupazione generale ed è necessaria una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi. Tali sfide non solo mettono a repentaglio il benessere dei cittadini direttamente interessati, ma esercitano anche una pressione economica e sociale sulla società europea nel suo complesso.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.
(5)  L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e le relative problematiche in materia di integrazione, la transizione equa all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione in generale e la disoccupazione giovanile, l'invecchiamento della società e della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le competenze e conoscenze e le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale dei cittadini dell'Unione, nonché affrontando le crescenti disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri così come all'interno dei medesimi.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.
(6)  Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e il suo coordinamento con gli altri fondi e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo RF] (il "regolamento finanziario") stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.
(7)  Il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo RF] (il "regolamento finanziario") stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, nonché alle sinergie tra strumenti finanziari. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+. Il presente regolamento dovrebbe specificare gli obiettivi operativi e stabilire le disposizioni specifiche riguardanti le azioni ammissibili che possono essere finanziate dal FSE+ in gestione diretta e indiretta.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.
(8)  I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'inclusione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
(9)  Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente, ma anche in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.
(10)  L'Unione dovrebbe contribuire alle politiche occupazionali degli Stati membri incoraggiando la cooperazione e integrando le loro azioni. Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia di mercati del lavoro inclusivi, aperti ed equi per tutti i generi, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e promuovere l'apprendimento permanente, nonché promuovere l'inclusione sociale e la salute ed eliminare la povertà, continueranno a essere attuati principalmente in regime di gestione concorrente, con integrazioni, se del caso, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.
(11)  Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, l'accessibilità, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. Una parte di tale dotazione finanziaria dovrebbe essere utilizzata per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta nel quadro delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute.
(12)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. È opportuno che esso specifichi le risorse per le attività da realizzare in gestione concorrente e le risorse per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, e migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.
(13)  Il FSE+, in stretta collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'integrazione e la reintegrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, dei disoccupati di lungo periodo, dei prestatori di assistenza, delle categorie economicamente inattive e svantaggiate, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo, dell'imprenditorialità e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare le politiche a favore dell'occupazione e il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati e personalizzati, ove opportuno, durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, con un'attenzione particolare per le categorie svantaggiate, e di favorire la mobilità dei lavoratori, nonché di far sì che tali servizi siano forniti in modo non discriminatorio. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e un agevole accesso a servizi di qualità, abbordabili o gratuiti, in materia di assistenza all'infanzia e agli anziani, così come ad altri servizi di assistenza o sostegno di qualità. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati al lavoro e all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento. Il FSE+ dovrebbe, inoltre, sostenere misure volte ad agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Al fine di sostenere e sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro esistente nell'economia sociale, il FSE+ dovrebbe contribuire a migliorare l'integrazione delle imprese dell'economia sociale nei piani nazionali per l'occupazione e l'innovazione sociale, nonché nei programmi nazionali di riforma. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nelle leggi in materia di economia sociale degli Stati membri, nonché nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industria, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.
(14)  Dal momento che il FSE+ è il principale strumento dell'Unione dedicato all'occupazione, alle competenze e all'inclusione sociale, è fondamentale che esso possa contribuire in tutta l'Unione alla coesione sociale, economica e territoriale. A tal fine, il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, la natura non discriminatoria, l'accessibilità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore linguistico, imprenditoriale e del digitale, incluse competenze in materia di protezione dei dati e governance delle informazioni, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. È opportuno prestare particolare attenzione a rendere autonomi i disoccupati di lungo periodo e le persone provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione, al passaggio al mondo del lavoro e alla reintegrazione nel mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità di tutti lungo tutto l'arco della vita e contribuire all'inclusione, alla competitività, alla riduzione della segregazione orizzontale e verticale e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso investimenti nell'istruzione professionale, nell'apprendimento basato sul lavoro e nell'apprendistato, con un'attenzione particolare per il collaudato modello della formazione duale, che combina insegnamento ed esperienza lavorativa, per l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con le parti sociali, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, il sostegno all'apprendimento informale e non formale, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche. Il FSE+ dovrebbe altresì promuovere l'accesso delle minoranze all'insegnamento, mirando a una migliore integrazione delle comunità emarginate come i rom, le minoranze e i migranti.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno alle misure incluse nei piani nazionali degli Stati membri miranti all'eliminazione della povertà energetica e alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici per quanto riguarda le famiglie vulnerabili, incluse quelle in condizioni di povertà energetica, e, ove opportuno, negli alloggi popolari, in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale", nonché in conformità del regolamento (XX/XX) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e della direttiva (XX/XX) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
(14 ter)  In futuro l'assegnazione di finanziamenti a titolo del FSE+ agli Stati membri dovrebbe essere subordinata alla dimostrazione di un'effettiva partecipazione a progetti volti a introdurre o rafforzare la formazione duale nell'ambito della garanzia per i giovani.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, prevenendo l'abbandono scolastico precoce, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.
(15)  Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, prestando particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti sociali svantaggiati, come i bambini affidati a istituti e i bambini senza fissa dimora, passando per l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e al reinserimento nel sistema di istruzione, nonché all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, evitando in tal modo che la povertà si trasmetta da una generazione all'altra, promuovendo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e l'esclusione sociale, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. Tali forme di apprendimento informale non dovrebbero sostituirsi all'accesso all'istruzione regolare, in particolare nel caso dell'istruzione prescolare e primaria. In questo contesto dovrebbero essere realizzate sinergie con il programma Erasmus, per raggiungere e preparare in modo adeguato e attivo a esperienze di mobilità all'estero i discenti svantaggiati e rafforzare la loro partecipazione alla mobilità transfrontaliera a fini di apprendimento.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)   Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" contribuisce agli obiettivi definiti nel presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dal FSE+ dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locali sia in termini di contenuto delle strategie. Il FSE dovrebbe poter sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone urbane e rurali, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI).
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter)  Il valore aggiunto della politica di coesione dell'Unione consiste in particolare in un approccio territoriale di tipo locale, nella governance multilivello, nella pianificazione pluriennale e in obiettivi condivisi e misurabili, nonché in un approccio di sviluppo integrato e nella convergenza verso norme europee in materia di capacità amministrative.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)
(15 quater)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che la parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano un principio vincolante in tutte le fasi della programmazione, dalla definizione delle priorità dei programmi operativi all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione, e che le azioni fondamentali per l'integrazione della dimensione di genere ricevano sostegno.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15 quinquies (nuovo)
(15 quinquies)   Il FSE+ dovrebbe sostenere programmi d'istruzione che offrano agli adulti con un basso grado di competenze la possibilità di acquisire un livello minimo di competenze alfabetiche, matematiche e digitali, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti1 bis.
__________________
1 bis GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone competenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, facilitando il riorientamento e la mobilità professionale e supportando in particolare gli adulti con competenze limitate e/o scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa.
(16)  Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle difficoltà dei vari gruppi sociali svantaggiati, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone e alle comunità locali abilità, competenze e conoscenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, ad esempio i cambiamenti indotti dalla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio, facilitando il passaggio dall'istruzione all'occupazione e la mobilità professionale e supportando in particolare le persone con competenze limitate, le persone con disabilità e/o gli adulti scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e in coordinamento e complementarità con il programma Europa digitale.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.
(17)  Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il loro sviluppo personale e professionale e per il lavoro del futuro e far fronte alle sfide sociali attuali e future. La Commissione dovrebbe garantire sinergie tra la componente Salute e il programma Orizzonte Europa al fine di rafforzare i risultati conseguiti nel settore della protezione della salute e della prevenzione delle malattie.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)   Le sinergie con il programma "Diritti e valori" dovrebbero garantire che il FSE+ possa integrare e ampliare le azioni volte a impedire e combattere discriminazione, razzismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia e altre forme di intolleranza, nonché dedicare azioni specifiche alla prevenzione dell'odio, della segregazione e della stigmatizzazione, compresi il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter)   Le sinergie create grazie alla cooperazione territoriale europea a livello regionale e transfrontaliero si sono tradotte anche in progetti di cooperazione concernenti il miglioramento dell'occupazione, l'inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione, le sfide demografiche, la salute e l'istruzione, non solo nell'Unione, ma anche con i paesi in fase di preadesione e i paesi vicini, dove la cooperazione con l'Unione offre un valore aggiunto. Il FSE+ dovrebbe migliorare il finanziamento di questo tipo di progetti e assicurare il trasferimento di conoscenze tra i progetti medesimi e il processo legislativo, al fine di migliorare il quadro normativo europeo e di promuovere la condivisione delle buone pratiche tra i territori dell'Unione.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.
(18)  Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri a tutti i livelli di governo, compreso il livello regionale e locale, volti a eliminare la povertà, inclusa la povertà energetica, come previsto nella normativa recentemente adottata sulla governance dell'Unione dell'energia [inserire il numero del regolamento una volta pubblicato], così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, riducendo le barriere, combattendo la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sociali e sanitarie. Per questo è necessario anche, ma non solo, mobilitare una serie di politiche e strategie proattive e reattive rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, i cittadini di paesi terzi, inclusi i migranti, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica, anche mediante il sostegno mirato all'economia sociale. Gli Stati membri dovrebbero promuovere le azioni FSE+ che integrano le misure nazionali, in linea con la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro1 bis, comprese misure di adeguato sostegno al reddito. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi gratuiti o abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari incentrati sulla persona, l'assistenza connessa e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo e i servizi per l'accesso ad alloggi sociali dignitosi e ad abitazioni a prezzi accessibili. Vi rientrano i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità, l'inclusività e l'efficacia nel rispondere alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. Il FSE dovrebbe inoltre affrontare la povertà rurale derivante dagli svantaggi specifici delle zone rurali, quali una situazione demografica sfavorevole, un debole mercato del lavoro, un accesso limitato ai servizi di istruzione e formazione o all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali.
______________
1 bis Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.
(19)  Il FSE+ dovrebbe contribuire all'eradicazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone in situazione o a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al contrasto delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e in età avanzata e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme quanto più semplici possibile al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   Il FSE+ dovrebbe puntare ad affrontare il problema della povertà tra le donne anziane in tutta l'Unione, tenendo conto che il divario pensionistico di genere, pari al 40 %, costituisce un rischio acuto di peggioramento dei livelli di povertà tra le donne anziane, in particolare le donne sole, dando seguito in tal modo agli impegni assunti nel 2015 nelle conclusioni del Consiglio "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere"1 bis. La povertà tra le donne anziane è altresì aggravata dall'aumento dei costi sostenuti direttamente dai pazienti anziani per l'assistenza sanitaria e i farmaci, in particolare dalle donne, che rispetto agli uomini trascorrono una parte maggiore della propria vita in cattive condizioni di salute, soprattutto per effetto della loro maggiore speranza di vita.
_________________
1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/en/pdf.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  Per eliminare la povertà e garantire una migliore inclusione sociale, il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione attiva delle ONG specializzate e delle organizzazioni di persone che vivono in condizioni di povertà alla messa a punto e all'attuazione dei programmi specifici.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione.
(20)  Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di equa condivisione della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, ivi compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo europeo di sviluppo regionale e dei fondi che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)   Le autorità degli Stati membri responsabili della pianificazione e dell'attuazione del FSE+ dovrebbero coordinarsi con le autorità designate dagli Stati membri per la gestione degli interventi del Fondo Asilo e migrazione, al fine di promuovere nel miglior modo possibile l'integrazione dei cittadini di paesi terzi a tutti i livelli, attraverso strategie realizzate principalmente dalle autorità locali e regionali e da organizzazioni non governative e ricorrendo alle misure più adatte alla situazione specifica dei cittadini di paesi terzi. Le misure di integrazione dovrebbero incentrarsi sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro, ivi compresi i beneficiari di protezione internazionale.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.
(21)  Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, eradicazione della povertà, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali per garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica, tenendo conto dei principi e dei diritti enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo, dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione a norma dell'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  In considerazione del diverso livello di sviluppo delle regioni e delle varie realtà sociali all'interno dell'Unione, il grado di flessibilità del FSE+ dovrebbe essere tale da permettere di tener conto delle specificità regionali e territoriali.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.
(22)  Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 27 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale e all'eliminazione della povertà. Tale percentuale dovrebbe essere complementare alle risorse nazionali destinate a contrastare la povertà estrema.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), che costituisce lo standard nella promozione e nella tutela dei diritti del minore. La promozione dei diritti dell'infanzia costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell'Unione (articolo 3 del trattato di Lisbona) e la Carta impone che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le azioni dell'Unione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero utilizzare in maniera adeguata il FSE+ per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio per i minori che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale, quali definite nella raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia". Il FSE+ dovrebbe sostenere azioni intese a promuovere interventi efficaci che contribuiscano alla realizzazione dei diritti dei minori.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
(22 ter)  Alla luce del persistere di un livello elevato di povertà e di esclusione sociale infantili nell'UE (26,4 % nel 2017) e del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i minori provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a migliorare le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sistema di garanzia europea per l'infanzia per contribuire a garantire ai minori parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata, al fine di eliminare la povertà infantile e l'esclusione sociale. Investire precocemente nell'infanzia apporta vantaggi significativi per i minori e la società nel complesso ed è fondamentale per spezzare sin dalla prima infanzia il circolo vizioso dello svantaggio. Il sostegno ai minori affinché acquisiscano competenze e capacità consente loro di sviluppare appieno le loro potenzialità, garantisce loro i migliori risultati in termini di istruzione e salute e li aiuta a divenire membri attivi della società e ad aumentare le loro opportunità nel mercato del lavoro in età giovanile.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell'occupabilità dei giovani.
(23)  In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), livelli che sono ancora più elevati nel caso dei giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, è necessario che gli Stati membri continuino ad investire risorse adeguate della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, in particolare attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione di qualità ed efficaci misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, ai giovani più difficili da raggiungere e a quelli in situazioni vulnerabili, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani e prestare i loro servizi in modo assolutamente non discriminatorio. Gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ al sostegno di politiche nel settore dell'occupabilità dei giovani, della formazione permanente, del lavoro di qualità, degli apprendistati e dei tirocini. Gli Stati membri con un livello di NEET superiore alla media dell'Unione o superiore al 15 % dovrebbero assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse nazionali FSE+ per sostenere politiche in tale ambito, agendo al livello territoriale appropriato.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  All'interno delle regioni le disparità stanno aumentando, anche nelle regioni più prospere, che contengono sacche di povertà.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
(23 ter)   Data l'estensione dell'ambito di applicazione dell'FSE+, i compiti supplementari dovrebbero andare di pari passo con una maggiore dotazione di bilancio al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Sono necessari ulteriori finanziamenti per combattere la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, e la povertà e per sostenere lo sviluppo e la formazione professionali, in particolare sul posto di lavoro digitale, in linea con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
(23 quater)  È opportuno potenziare EURES a lungo termine, in particolare sviluppando in modo significativo la piattaforma online e prevedendo la partecipazione attiva degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare in modo più efficiente il modello esistente e pubblicare nel sistema EURES informazioni dettagliate su tutti i posti vacanti.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.
(24)  È opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano il coordinamento e la complementarità e sfruttino le sinergie tra le azioni sostenute dal FSE+ e dagli altri programmi e strumenti dell'Unione quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il programma Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione, il programma Orizzonte Europa, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma Europa digitale, InvestEU, il programma Europa creativa o il Corpo europeo di solidarietà.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  In conformità all'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. A causa di vincoli permanenti, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
(25)  In conformità agli articoli 349 e 174 TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche, le regioni nordiche scarsamente popolate e le isole hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. Essendo soggette a gravi e permanenti svantaggi naturali, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  Conformemente all'articolo 174 TFUE, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla definizione e all'attuazione di politiche specifiche per tener conto dei vincoli e delle difficoltà delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni spopolate o quelle con bassa densità demografica.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all'attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.
(26)  L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra le istituzioni dell'Unione e le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, garantiscano la partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, degli enti per la parità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione e alla realizzazione del FSE+, dalla definizione delle priorità dei programmi operativi all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei risultati e dell'impatto, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione1 bis. Inoltre, al fine di garantire la non discriminazione e le pari opportunità, è auspicabile che in ogni fase siano coinvolti altresì gli enti per la parità e le istituzioni nazionali per i diritti umani.
____________
1 bis Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)  La buona governance e il partenariato tra le autorità di gestione e le parti richiedono l'utilizzo efficace ed efficiente del rafforzamento delle capacità per i portatori di interessi, cui gli Stati membri dovrebbero destinare una quota adeguata di risorse del FSE+. Dal momento che gli investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance non sono più inclusi come obiettivo operativo del FSE+ in regime di gestione concorrente, ma figurano ormai nel programma di sostegno alle riforme strutturali, è necessario che la Commissione e gli Stati membri garantiscano un efficace coordinamento tra i due strumenti.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+.
(27)  Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, anche a livello locale, è essenziale sostenere l'innovazione sociale e l'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)  Per sfruttare appieno il potenziale della cooperazione intersettoriale e migliorare le sinergie e la coerenza con altri ambiti strategici onde conseguire i suoi obiettivi generali, il FSE+ dovrebbe sostenere azioni innovative che si avvalgano dello sport, dell'attività fisica e della cultura per incentivare l'inclusione sociale, combattere la disoccupazione giovanile, in particolare dei gruppi svantaggiati, migliorare l'inclusione sociale dei gruppi emarginati e promuovere la salute e la prevenzione delle malattie.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all'articolo 10 del TFUE, e che promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
(28)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Si dovrebbe tener conto degli aspetti di genere in tutti i programmi attuati, nel corso dell'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione. Inoltre, il FSE+ dovrebbe in particolare rispettare l'articolo 21 della Carta che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. Dovrebbe essere proibita altresì qualsiasi discriminazione fondata sulle caratteristiche sessuali o sull'identità di genere e sulla nazionalità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità universale. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple e intersettoriali. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano conformi con la Carta e siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  È opportuno prendere in considerazione l'utilizzo di indicatori regionali al fine di tenere meglio conto delle disparità subregionali.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
(28 ter)   Il FSE+ dovrebbe sostenere lo studio delle lingue, onde promuovere la comprensione reciproca e costruire una società inclusiva, anche mediante una più vasta adozione da parte degli Stati membri del kit di supporto linguistico per i rifugiati, sviluppato dal Consiglio d'Europa.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.
(29)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, possibilmente disaggregati per genere, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri nel rispetto della protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. È consigliabile incentivare la prosecuzione della trasmissione elettronica dei dati, in quanto contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi.
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1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti con il sostegno finanziario del FSE+ e di altre fonti.
(31)  La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile testare a livello locale idee – e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata – e applicare quelle fattibili su scala più ampia, se del caso, o trasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.
(32)  Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri, con la Commissione e con le parti sociali. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere, con il coinvolgimento delle parti sociali, un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Il FSE+ copre i partenariati transfrontalieri tra i servizi pubblici per l'impiego regionali e le parti sociali nonché le loro attività a favore della mobilità, come pure la trasparenza e l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri mediante informazioni, consulenza e servizi di collocamento. In molte regioni di frontiera svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un autentico mercato del lavoro europeo.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese sociali è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU.
(33)  La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese dell'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi, nonché i servizi di supporto a favore delle imprese dell'economia sociale, anche nei settori culturali e creativi, per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e i gruppi svantaggiati che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)  È opportuno che la Commissione introduca a livello di Unione una "etichetta dell'economia sociale europea" da assegnare alle imprese sociali e solidali, basata su chiari criteri concepiti per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di tali imprese e il loro impatto sociale, accrescerne la visibilità, incoraggiare gli investimenti, facilitare l'accesso ai finanziamenti e al mercato unico per i soggetti che intendano espandersi a livello nazionale o in altri Stati membri, rispettando al contempo le diverse forme e i diversi quadri giuridici del settore e degli Stati membri.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno, nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.
(34)  Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno e a condizione che essi non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione, nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)  La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati, tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis)   La Commissione dovrebbe accrescere la partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni sottorappresentate, riducendo il più possibile gli ostacoli alla partecipazione, tra cui l'onere amministrativo di chiedere e ricevere finanziamenti.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
(35 ter)   Uno dei principali obiettivi dell'Unione consiste nel rafforzare i sistemi sanitari attraverso il sostegno alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza ai pazienti, sviluppando un sistema di informazione sanitaria sostenibile, nonché il sostegno ai processi nazionali di riforma per rendere i sistemi sanitari più efficaci, accessibili e resilienti.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"17.
(36)  Occorre un impegno costante per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 168 TFUE. Il mantenimento di tutte le persone in buona salute e attive in maniera non discriminatoria e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. Il sostegno all'innovazione, compresa l'innovazione sociale che ha un impatto sulla salute, e il suo riconoscimento contribuiscono ad affrontare la sfida della sostenibilità del settore sanitario nel contesto della risposta alle sfide del cambiamento demografico. Inoltre, l'azione intesa a ridurre le disuguaglianze nella sanità è importante ai fini del conseguimento di una "crescita inclusiva". La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"17.
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17 COM(2016)0739.
17 COM(2016)0739.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), "la salute è uno stato di totale benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità". Al fine di migliorare la salute della popolazione nell'Unione, è essenziale non concentrarsi unicamente sulla salute fisica e sul benessere sociale. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale sono la causa di quasi il 40 % degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuiscono in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche.
(37)  Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità incentrata sulla persona e all'assistenza connessa e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche. Sono compresi i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis)  I precedenti programmi d'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in materia di salute (2008-2013 e 2014-2020), istituiti rispettivamente con le decisioni n. 1786/2002/CE1 bis e n. 1350/2007/EC1 ter del Parlamento europeo e del Consiglio e con il regolamento (UE) n. 282/20141 quater (in appresso i "precedenti programmi nel campo della sanità") sono stati valutati positivamente e hanno comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. La componente Salute del FSE+ dovrebbe basarsi sui precedenti programmi nel campo della sanità.
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1 bis Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).
1 ter Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).
1 quater Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 37 ter (nuovo)
(37 ter)   La componente Salute del FSE+ dovrebbe essere uno strumento per promuovere iniziative nei settori in cui è possibile dimostrare un valore aggiunto dell'Unione sulla base di quanto segue: lo scambio delle buone prassi tra gli Stati membri e tra le regioni; il sostegno alle reti per la condivisione delle conoscenze o l'apprendimento reciproco; il sostegno alla qualificazione dei professionisti sanitari; il contrasto alle minacce transfrontaliere per ridurne i rischi e attenuarne le conseguenze; la considerazione di determinate questioni relative al mercato interno qualora l'Unione sia sostanzialmente legittimata a garantire soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati membri; la possibilità di liberare il potenziale d'innovazione in materia di salute; le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa per consentire un processo decisionale informato a livello di Unione; il miglioramento dell'efficienza evitando gli sprechi di risorse dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie per l'intero ciclo di vita dei cittadini dell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio - come il tabagismo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le cattive abitudini alimentari e l'inattività fisica - e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. La componente Salute del FSE+ dovrebbe diffondere efficaci modelli di prevenzione, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.
(38)  La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie e alla diagnosi precoce per l'intero ciclo di vita delle persone che vivono nell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio - come il tabagismo, il fumo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, i fattori di rischio ambientali, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, l'obesità, le cattive abitudini alimentari, anche legate alla povertà, e l'inattività fisica - e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani, una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai fattori di rischio, interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili, anche attraverso le vaccinazioni, nella sanità generale per l'intero ciclo di vita, per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. In tale contesto, è opportuno prestare particolare attenzione all'educazione sanitaria dal momento che essa aiuta i singoli e le comunità a migliorare la loro salute, ad accrescere la loro conoscenza e a influenzare i loro atteggiamenti. Le attuali sfide sanitarie possono essere affrontate efficacemente solo attraverso una collaborazione a livello di Unione e un'azione costante dell'Unione in materia di salute. La componente Salute del FSE+ dovrebbe sostenere l'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, diffondere efficaci modelli di prevenzione e sensibilizzazione che coinvolgano tutti, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari accessibili, innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per le persone che vivono nell'Unione sia nelle zone urbane che in quelle rurali.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis)   Al fine di attuare le azioni nell'ambito della componente Salute, la Commissione dovrebbe sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità. Inoltre, dovrebbe proporre le modalità e la metodologia per allineare le attività connesse alla salute al processo del Semestre europeo, cui è ora conferito il potere di raccomandare riforme dei sistemi sanitari (e, di fatto, di altri determinanti sociali della salute) a favore di una maggiore accessibilità e sostenibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e protezione sociale negli Stati membri.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.
(39)  Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici azioni intersettoriali e dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le emissioni e l'inquinamento ambientali improvvisi e cumulativi, le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
(39 bis)   Continui investimenti in approcci innovativi di tipo partecipativo per affrontare malattie transfrontaliere quali le epidemie di HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite virale sono fondamentali poiché la dimensione sociale delle malattie rappresenta un fattore importante che incide sulla capacità di farvi fronte, come epidemie nell'Unione e nei paesi vicini. Una leadership politica più ambiziosa e mezzi tecnici e finanziari adeguati intesi a fornire una risposta regionale sostenibile alla lotta all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite in Europa contribuiranno a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in merito a tali malattie.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.
(40)  Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci, riducendone però, al contempo, l'utilizzo al fine di contribuire ad affrontare il problema della resistenza antimicrobica, è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
(42)  Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate con il sostegno attivo della società civile. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, e, in via sussidiaria, se del caso, le organizzazioni della società civile dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)   Al fine di migliorare le prestazioni del programma monitorando le inefficienze e le inadeguatezze, la Commissione dovrebbe attuare e utilizzare indicatori di sorveglianza programmatici e specifici per azione onde garantire il conseguimento degli obiettivi del programma.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
(42 ter)   Il programma FSE+ dovrebbe affrontare gli ostacoli esistenti alla partecipazione della società civile, ad esempio attraverso la semplificazione delle procedure di domanda, l'attenuazione dei criteri finanziari revocando, in alcuni casi, la percentuale di cofinanziamento, ma anche attraverso il rafforzamento della capacità dei pazienti, delle loro organizzazioni e di altri portatori di interessi mediante la formazione e l'istruzione. Il programma dovrebbe altresì mirare a consentire il funzionamento delle reti della società civile e delle organizzazioni a livello di Unione che contribuiscono al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi comprese le organizzazioni a livello di Unione.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)
(42 quater)   L'attuazione della componente Salute del FSE+ dovrebbe avvenire in modo tale da rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della rispettiva politica sanitaria, come pure per l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e di assistenza medica. Pur rispettando gli obblighi derivanti dai trattati e il ruolo degli Stati membri quali interlocutori primari nel processo decisionale dell'Unione, le autorità competenti a livello subnazionale dovrebbero impegnarsi a garantire un impatto efficace e duraturo della politica sanitaria dell'Unione attraverso la loro integrazione con le politiche sociali sul campo.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Il regolamento, la sua attuazione e la sua applicazione devono tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con i cambiamenti sociali in questo settore nel conseguire gli obiettivi sanitari. È quindi necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico.
(44)  La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Inoltre, molti altri atti giuridici dell'Unione incidono in maniera significativa sulla salute, ad esempio quelli relativi ai prodotti alimentari e alla relativa etichettatura, all'inquinamento atmosferico, agli interferenti endocrini e ai pesticidi. In alcuni casi, gli impatti cumulativi dei fattori di rischio ambientali non sono chiaramente compresi, con conseguenti rischi potenziali inaccettabili per la salute dei cittadini.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis)   La regolamentazione con incidenze sulla salute, come pure la sua attuazione e la sua applicazione, dovrebbe tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con il cambiamento sociale in questo settore, pur continuando a poggiarsi sul principio di precauzione, sancito nei trattati. È pertanto auspicabile continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico e per garantire la possibilità di un controllo indipendente, ripristinando in tal modo la fiducia del pubblico nei processi dell'Unione e perché, per sua stessa natura, la condivisione di tali conoscenze è nell'interesse pubblico, occorre garantire il più elevato livello di trasparenza.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)
(44 ter)   Il settore sanitario non può affrontare da solo le sfide sanitarie, poiché la salute è determinata da molteplici fattori esogeni. Pertanto, come affermato nel trattato di Maastricht e nel trattato di Amsterdam, la salute in tutte le politiche è importante per la capacità dell'Unione di affrontare le sfide future. Tuttavia, sensibilizzare altri settori in merito agli impatti sanitari delle loro decisioni e integrare la salute nelle loro politiche rappresenta una delle maggiori sfide cui si confronta attualmente il settore sanitario europeo. Finora si sono registrati importanti progressi nel campo della salute mediante politiche in settori come l'istruzione, il traffico, l'alimentazione, l'agricoltura, il lavoro o la pianificazione. Ad esempio, la salute del cuore ha registrato miglioramenti significativi attraverso cambiamenti in termini di politiche e regolamentazioni concernenti la qualità degli alimenti, l'aumento dell'attività fisica e la riduzione del fumo.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.
(46)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027, e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE19 del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(47)  A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE19 del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Il programma dovrà prendere in considerazione le particolari difficoltà che devono affrontare le persone fisiche e giuridiche stabilite in questi territori, onde permettere loro un accesso effettivo alle suddette componenti.
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19 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
19 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(48)  Nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti pertinenti, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)
(50 bis)   È importante garantire una sana e corretta gestione finanziaria del fondo per assicurarne l'attuazione nel modo più chiaro, efficiente e agevole possibile, garantendo nel contempo la certezza del diritto e la sua accessibilità per tutti i partecipanti. Dato che le attività del FSE+ sono realizzate in gestione concorrente, gli Stati membri non dovrebbero aggiungere regole supplementari o modificare le regole esistenti strada facendo, poiché ciò complicherebbe l'utilizzo dei fondi per i beneficiari e potrebbe comportare un ritardo nel pagamento delle fatture.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 51
(51)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ossia aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà – come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(51)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ossia aumentare l'efficacia e l'equità dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e la salute e debellare la povertà – come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Oggetto
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Il FSE+ consta di 3 moduli: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute.
Esso stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, che integrano le disposizioni generali applicabili al FSE+ nel quadro del regolamento (UE) n. [regolamento sulle disposizioni comuni].
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Definizioni
Definizioni
1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.  Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1)  "misure di accompagnamento": le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale, come reindirizzare a servizi sociali o consulenza sulla gestione del bilancio familiare o fornire tali servizi sociali o consulenza;
1)  "misure di accompagnamento": le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e debellare la povertà, come reindirizzare a servizi sociali o fornire tali servizi e sostegno psicologico e dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici od offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;
2)  "paese associato": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;:
2)  "paese associato": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;:
3)  "assistenza materiale di base" i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene e materiale scolastico;
3)  "assistenza materiale di base" i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
4)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
4)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
5)  "indicatori comuni di risultato immediato": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);
5)  "indicatori comuni di risultato immediato": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);
6)  "indicatori comuni di risultato a lungo termine": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;
6)  "indicatori comuni di risultato a lungo termine": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei e dodici mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;
7)  "costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
7)  "costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
7 bis)  "partenariati transfrontalieri": nella componente Occupazione e innovazione sociale, strutture permanenti di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, società civile o parti sociali situate in almeno due Stati membri;
8)  "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;
8)  "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;
9)  "crisi sanitaria": qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;
9)  "crisi sanitaria": qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;
10)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
10)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
11)  "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;
11)  "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;
12)  "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
12)  "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
13)  "persone indigenti": le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
13)  "persone indigenti": le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
14)  "valore di riferimento": un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;
14)  "valore di riferimento": un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;
15)  "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:
15)  "impresa sociale": un'impresa dell'economia sociale, qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:
a)  conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
a)  conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale, anche ambientale, positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi sociali che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
b)  utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
b)  reinveste la maggior parte dei profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
c)  è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;
c)  è gestita in modo imprenditoriale, democratico, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;
15 bis)  "impresa dell'economia sociale": tipologie diverse di imprese e soggetti giuridici che vengono inglobati nell'economia sociale come le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni, le imprese sociali e altre forme di imprese disciplinate dalle leggi dei diversi Stati membri e che si fondano sulla centralità della persona e dell'obiettivo sociale rispetto al capitale, sulla governance democratica, sulla solidarietà e sul reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze;
16)  "innovazioni sociali": le attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
16)  "innovazioni sociali": le attività, tra cui quelle a carattere collettivo, che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi, prassi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, anche tra organizzazioni pubbliche e del terzo settore come le organizzazioni del volontariato e quelle socialmente utili, nonché le imprese dell'economia sociale, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
17)  "sperimentazioni sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;
17)  "sperimentazioni sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;
18)  "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione, il multilinguismo, la matematica, le scienze, la tecnologia e l'ingegneria; il digitale, le competenze personali e sociali e imparare a imparare, le competenze civiche, l'imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione culturale.
18)  "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione, il multilinguismo, la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria, il digitale, i media, le competenze personali e sociali e imparare a imparare, le competenze civiche, l'imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione (inter)culturale e il pensiero critico.
19)  "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.
19)  "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
19 bis)  "gruppi svantaggiati": gruppi mirati con un elevato numero di individui in situazione o a rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, tra cui, ma non solo, minoranze etniche quali i rom, i cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, gli anziani, i minori, i genitori soli, le persone con disabilità o le persone con malattie croniche;
19 ter)  "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, tra cui educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, abilità, competenze e possibilità di partecipazione alla società.
2.  Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
2.  Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
2 bis.  Le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1 bis si applicano anche alla componente Occupazione e innovazione sociale e alla componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta.
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1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Obiettivi generali e metodi di attuazione
Obiettivi generali e metodi di attuazione
Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.
Il FSE+ sostiene gli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, e l'Unione nel realizzare l'obiettivo di una società inclusiva, livelli elevati di occupazione di qualità, creazione di posti di lavoro, istruzione e formazione di qualità e inclusive, pari opportunità, eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, inclusione e integrazione sociale, coesione sociale, protezione sociale e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.
Il FSE + deve essere conforme ai trattati dell'Unione europea e alla Carta, facendo valere i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale a norma dell'articolo 174 TFUE e l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e a tener fede agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, apprendimento permanente, condizioni di lavoro di elevata qualità, protezione, integrazione e inclusione sociale, eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, investimenti a favore dei minori e dei giovani, non discriminazione, uguaglianza di genere, accesso ai servizi di base e un livello elevato di protezione della salute umana.
È attuato:
È attuato:
a)  in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"), e
a)  in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"), e
b)  in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la "componente Occupazione e innovazione sociale") e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la "componente Salute").
b)  in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la "componente Occupazione e innovazione sociale") e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la "componente Salute").
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Obiettivi specifici
Obiettivi specifici
1.  Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di "Un'Europa più sociale - Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]:
1.  Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, della mobilità, dell'inclusione sociale, dell'eliminazione della povertà e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di "Un'Europa più sociale - Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]:
i)  migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;
i)  migliorare l'accesso di tutte le persone in cerca di lavoro a un'occupazione di qualità e alle misure di attivazione, in particolare a misure specifiche per i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo, le persone economicamente inattive e i gruppi svantaggiati, prestando particolare attenzione alle persone più lontane dal mercato del lavoro e promuovendo l'occupazione, il lavoro autonomo, l'imprenditorialità e l'economia sociale;
ii)  modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
ii)  modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
iii)  promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;
iii)  promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'avanzamento di carriera, promuovere il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, prestando particolare attenzione ai genitori soli, compreso l'accesso a un'assistenza all'infanzia, un'educazione della prima infanzia e un'assistenza agli anziani di qualità, a prezzi accessibili e inclusive nonché ad altri servizi di assistenza e sostegno, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute e di malattie, il riorientamento professionale, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;
iv)  migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;
iv)  migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, riconoscere l'apprendimento non formale e informale e promuovere l'inclusione digitale e agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro, al fine di tenere conto dei requisiti economici e sociali;
v)  promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;
v)  promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, a prezzi accessibili e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati e i prestatori di assistenza, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, contrastare l'abbandono scolastico, promuovere l'introduzione di sistemi di formazione duale, gli apprendistati, la mobilità a fini di apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
vi)  promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;
vi)  promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale e la piena partecipazione alla società;
vii)  incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;
vii)  incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;
viii)  promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom;
viii)  promuovere l'integrazione socioeconomica a lungo termine di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;
viii bis) combattere le discriminazioni nei confronti delle comunità emarginate, come i rom, e promuovere la loro integrazione socioeconomica;
ix)  migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
ix)  migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili, accessibili e a prezzi abbordabili, compresi i servizi di accesso agli alloggi e all'assistenza sanitaria incentrata sulla persona e all'assistenza connessa; modernizzare gli istituti di sicurezza sociale, i servizi pubblici per l'impiego, i sistemi di protezione sociale e di inclusione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale equa, prestando particolare attenzione ai bambini, ai gruppi svantaggi e alle persone indigenti; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
ix bis)  migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescerne l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione;
x)  promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini;
x)  promuovere l'integrazione sociale delle persone in condizione di povertà e/o di esclusione sociale, o che ne sono a rischio, compresi gli indigenti e i bambini;
xi)  contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento.
xi)  contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento, e puntare ad assicurare l'inclusione sociale di tali persone, ponendo l'accento sui bambini in situazioni vulnerabili.
2.  Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ contribuisce anche agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:
2.  Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ mira a contribuire agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:
1.  un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;
1.  un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia, strutture mediche e sanitarie e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale, tenendo conto delle leggi e dei quadri normativi in materia di economia sociale stabiliti negli Stati membri;
2.  un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia.
2.  un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, la sensibilizzazione della popolazione in merito allo sviluppo e a stili di vita sostenibili, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia, l'economia circolare e la bioeconomia;
2 bis.  un'Unione più vicina ai cittadini grazie all'adozione di misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere, al fine di affrontare le disparità socioeconomiche di città e regioni;
2 ter.  nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale, il FSE+ sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione nonché del pertinente diritto dell'Unione e promuove l'elaborazione di politiche, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su elementi concreti, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati (obiettivo specifico 1); esso promuove la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accresce le possibilità di impiego (obiettivo specifico 2); esso promuove l'occupazione e l'inclusione sociale migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le microimprese e le imprese dell'economia sociale, in particolare per le persone vulnerabili (obiettivo specifico 3);
3.  Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ sostiene la promozione della salute e della prevenzione delle malattie, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute.
3.  Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ contribuisce a un elevato livello di protezione della salute umana e della prevenzione delle malattie, anche attraverso la promozione dell'attività fisica e dell'educazione sanitaria, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, aumenta l'aspettativa di vita alla nascita, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere, promuove la prevenzione delle malattie e la diagnosi precoce, nonché la promozione della salute per l'intero ciclo di vita, rafforza e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute, anche nel settore della salute ambientale, e promuove la salute in tutte le politiche dell'Unione. La politica sanitaria dell'Unione è orientata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'OSS 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età".
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5
Articolo 5
Articolo 5
Bilancio
Bilancio
1.  La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi correnti.
1.  La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 106 781 000 000 EUR a prezzi 2018 (120 457 000 000 EUR a prezzi correnti).
2.  La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
2.  La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 105 686 000 000 EUR a prezzi 2018 (119 222 000 000 EUR a prezzi correnti), di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), 5 900 000 000 EUR sono stanziati per misure rientranti nella garanzia europea per l'infanzia di cui all'articolo 10 bis, e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
3.  La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 EUR a prezzi correnti.
3.  La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 095 000 000 EUR a prezzi 2018 (1 234 000 000 EUR a prezzi correnti).
4.  La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
4.  La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
a)  761 000 000 EUR per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;
a)  675 000 000 EUR a prezzi 2018 (761 000 000 EUR a prezzi correnti) per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;
b)  413 000 000 EUR per l'attuazione della componente Salute.
b)  420 000 000 EUR a prezzi 2018 (473 000 000 EUR a prezzi correnti, o 0,36 % del QFP 2021-2027) per l'attuazione della componente Salute.
5.  Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
5.  Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Uguaglianza tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione
Uguaglianza di genere, pari opportunità e non discriminazione
1.  Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.
1.  Tutti i programmi attuati nell'ambito del FSE+ garantiscono l'uguaglianza di genere per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi sostengono inoltre azioni specifiche volte a rafforzare la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e il loro sviluppo professionale, nonché la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, promuovono le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o le condizioni di salute, l'età o l'orientamento sessuale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità anche in termini di TIC, per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione, rafforzando in tal modo l'inclusione sociale e riducendo le disuguaglianze.
2.  Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compreso il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità.
2.  Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compresi il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità e il miglioramento dell'accessibilità universale per le persone con disabilità.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Coerenza e concentrazione tematica
Coerenza e concentrazione tematica
1.  Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.
1.  Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali, del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, che sono pienamente in linea con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, InvestEU, Europa creativa, lo strumento per i diritti e i valori, Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione, il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom post-2020 e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con le autorità di gestione responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare approcci integrati e azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
2.  Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4.
2.  Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4.
3.  Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.
3.  Gli Stati membri assegnano almeno il 27 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.
3 bis.  Nel quadro degli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alle azioni mirate volte all'attuazione della garanzia europea per l'infanzia, nell'ottica di contribuire a garantire ai bambini parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata.
4.  Gli Stati membri assegnano almeno il % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).
4.  Oltre all'assegnazione minima di almeno il 27 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 3% delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a promuovere l'inclusione sociale degli indigenti e/o a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti x) e xi).
In casi debitamente giustificati le risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e destinate agli indigenti possono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto dell'assegnazione minima di almeno il 2 % di cui al primo comma del presente paragrafo.
5.  Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.
5.  Gli Stati membri assegnano almeno il 3% delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.
Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) supera la media dell'Unione per il 2019, oppure dove il tasso di NEET è superiore al 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 alle suddette azioni e misure di riforme strutturali, prestando particolare attenzione alle regioni più colpite e tenendo conto delle divergenze tra tali regioni.
Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.
Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024, o dove il tasso di NEET supera il 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni o misure di riforme strutturali.
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo e al terzo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. Tale assegnazione non sostituisce i fondi necessari per le infrastrutture e lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche.
Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.
Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.
6.  I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
6.  I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
7.  I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica.
7.  I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Rispetto dei diritti fondamentali
Nell'attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta.
Eventuali costi sostenuti per azioni non in linea con la Carta non sono ammissibili a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento xx/xx recante disposizioni comuni e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8
Articolo 8
Articolo 8
Partenariato
Partenariato
1.  Ciascuno Stato membro garantisce un'adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
1.  In conformità dell'articolo 6 del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014, ciascuno Stato membro garantisce, in collaborazione con le autorità locali e regionali, una partecipazione significativa delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, degli enti per le pari opportunità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione e alla realizzazione di politiche e iniziative per l'occupazione, l'istruzione, la non discriminazione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione significativa è inclusiva e accessibile alle persone con disabilità.
2.  Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.
2.  Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % delle risorse del FSE+ per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile a livello nazionale e dell'Unione sotto forma di formazioni, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9
Articolo 9
Articolo 9
Contrasto alla deprivazione materiale
Contrasto alla deprivazione materiale
Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma.
Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, concernente l'inclusione sociale delle persone indigenti e/o a la deprivazione materiale sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è fissato, almeno, all'85 %.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Sostegno all'occupazione giovanile
Sostegno all'occupazione giovanile
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i).
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i).
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Sostegno alla garanzia europea per l'infanzia
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 bis, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma che rispecchia la raccomandazione della Commissione europea del 2013 sugli investimenti nell'infanzia. Tale sostegno è volto a contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x).
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate.
Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano la complementarità, la coerenza, il coordinamento nonché sinergie con il pilastro europeo dei diritti sociali.
È garantita un'adeguata flessibilità a livello delle autorità di gestione in modo tale da individuare le priorità e i settori degli investimenti a titolo del FSE+ in linea con le specifiche sfide locali o regionali.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Sviluppo territoriale integrato
1.  Il FSE+ può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni].
2.  L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FSE+ può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni].
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Cooperazione transnazionale
1.  Gli Stati membri possono sostenere le azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di una priorità dedicata.
2.  Le azioni di cooperazione transnazionale possono essere programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).
3.  Il tasso massimo di cofinanziamento per tale priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 12
Articolo 12
Articolo 12
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il "sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente").
Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il "sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"). Inoltre, l'articolo 13 si applica anche al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 13
Articolo 13
Articolo 13
Azioni innovative
Azioni sociali innovative
1.  Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
1.  Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e/o sperimentazioni sociali, anche quelle con una componente socio-culturale, ricorrendo ad approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese dell'economia sociale, il settore privato e la società civile.
1 bis.  Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e le sperimentazioni sociali che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
2.  Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (sperimentazioni sociali) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.
2.  Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (innovazione sociale e sperimentazioni sociali, comprese quelle con una componente socio-culturale) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.
3.  Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).
3.  Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4.  Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.
4.  Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Ammissibilità
Ammissibilità
1.  Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
1.  Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
a)  l'acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture, e
a)  l'acquisto di terreni e di beni immobili e l'acquisto di infrastrutture, e
b)  l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.
b)  l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia assolutamente necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.
2.  I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.
2.  I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.
3.  La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
3.  La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4.  I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a condizione che il loro livello non sia superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione in questione nello Stato membro, come dimostrato dai dati di Eurostat.
4.  I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Se si applica un contratto collettivo, detti costi sono determinati in base al contratto. Qualora non si applichi alcun contratto collettivo, il loro livello non è superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione o la competenza specifica in questione nello Stato membro o nella regione, come dimostrato dai pertinenti documenti giustificativi forniti dalla rispettiva autorità di gestione e/o dai dati di Eurostat.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 15
Articolo 15
Articolo 15
Indicatori e relazioni
Indicatori e relazioni
1.  I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
1.  I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I o all'allegato II bis per le azioni riguardanti l'inclusione sociale degli indigenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma e indicatori specifici per azione.
2.  Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
2.  Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
3.  Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.
3.  Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.
4.  I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante.
4.  I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante.
4 bis.  I dati di cui al paragrafo 3 comprendono una valutazione di impatto di genere al fine di monitorare l'attuazione dei programmi del FSE+ in relazione all'uguaglianza di genere, e sono disaggregati per sesso.
5.  Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.
5.  Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.
6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.
6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I e dell'allegato II bis, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17
Articolo 17
Articolo 17
Principi
Principi
1.  Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
1.  Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
2.  Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.
2.  Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3.
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3, e non sostituiscano una qualsivoglia prestazione sociale esistente.
I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.
I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.
Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.
Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.
3.  La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.
3.  La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.
4.  La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale può essere integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti.
4.  La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale è integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 20
Articolo 20
Articolo 20
Ammissibilità delle spese
Ammissibilità delle spese
1.  I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
1.  I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
a)  i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
a)  i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
b)  se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
b)  se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
c)  i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)  i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d)  i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
d)  i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
e)  i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a).
e)  i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5,5% dei costi di cui alla lettera a).
2.  Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
2.  Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3.  Non sono ammissibili i seguenti costi:
3.  Non sono ammissibili i seguenti costi:
a)  interessi passivi;
a)  interessi passivi;
b)  fornitura di infrastrutture;
b)  acquisto di infrastrutture;
c)  costi di beni di seconda mano.
c)  costi di beni di seconda mano di qualità inferiore.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21
Articolo 21
Indicatori e relazioni
Indicatori e relazioni
1.  Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
1.  Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2.  Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.
2.  Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma. I requisiti di rendicontazione sono mantenuti quanto più semplici possibile.
3.  Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
3.  Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine anonima strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
4.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
4.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.
5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1
L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.
L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi. L'audit delle operazioni include maggiori controlli nelle prime fasi di attuazione, in modo che, in caso di rischio di frode, i fondi possano essere reindirizzati verso altri progetti.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 23
Articolo 23
Articolo 23
Obiettivi operativi
Obiettivi operativi
Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:
Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:
a)  sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;
a)  sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;
b)  facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;
b)  facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;
c)  sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi ad attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale;
c)  sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale, con un'attenzione particolare alla promozione dell'ampliamento della scala dei progetti locali sviluppati da città, autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni della società civile e attori socio-economici nel settore dell'accoglienza, dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
d)  fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone vulnerabili);
d)  sviluppare e fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone in situazioni vulnerabili);
d bis)  sostenere partenariati transfrontalieri tra servizi pubblici per l'impiego, società civile e parti sociali al fine di promuovere un mercato del lavoro transfrontaliero e la mobilità transfrontaliera a condizioni appropriate;
d ter)  sostenere la fornitura di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro, anche attraverso partenariati transfrontalieri;
d quater)  agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori a condizioni sociali adeguate e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione;
e)  sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza per le microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone vulnerabili;
e)  sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza, nonché la sua disponibilità e accessibilità per le microimprese, le imprese dell'economia sociale e le persone vulnerabili nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone in situazioni di vulnerabilità, ivi compresi i gruppi svantaggiati;
f)  sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale di tali portatori di interessi, compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;
f)  sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese dell'economia sociale e all'economia sociale;
g)  sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
g)  sostenere lo sviluppo di imprese dell'economia sociale e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
h)  fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
h)  fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, educazione e cura della prima infanzia, assistenza agli anziani, requisiti di accessibilità e transizione da servizi di assistenza istituzionale a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, compresi i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
i)  sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;
i)  sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori della lotta alla povertà, dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;
j)  sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4.
j)  sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)
Articolo 23 bis
Concentrazione tematica e finanziamento
La parte della dotazione finanziaria del FSE+ per la componente Occupazione e innovazione sociale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), è assegnata per l'intero periodo agli obiettivi specifici illustrati all'articolo 4, paragrafo 2 ter, in funzione delle seguenti percentuali indicative:
a)  55 % all'obiettivo specifico 1;
b)  18 % all'obiettivo specifico 2;
c)  18 % all'obiettivo specifico 3.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 24
Articolo 24
Articolo 24
Azioni ammissibili
Azioni ammissibili
1.  Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
1.  Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2.  La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:
2.  La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:
a)  attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:
a)  attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:
i)  indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
i)  indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
ii)  sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;
ii)  sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;
iii)  monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
iii)  monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
b)  attuazione delle politiche, in particolare:
b)  attuazione delle politiche, in particolare:
i)  partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
i)  partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
ii)  un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;
ii)  un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;
iii)  sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
iii)  sostegno alla microfinanza e alle imprese dell'economia sociale, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
iv)  sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
iv)  sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
c)  sviluppo delle capacità, in particolare:
c)  sviluppo delle capacità, in particolare:
i)  di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
i)  di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
ii)  dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;
ii)  dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;
iii)  delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;
iii)  delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese dell'economia sociale o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;
iv)  dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
iv)  delle parti sociali e dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
d)  attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
d)  attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
i)  apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
i)  apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
ii)  guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
ii)  guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
iii)  sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
iii)  sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
iv)  eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.
iv)  assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione del programma di lavoro, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
b)  i pertinenti soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le pertinenti organizzazioni internazionali.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Governance
1.  La Commissione consulta i portatori di interessi nell'Unione, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, per quanto concerne i programmi di lavoro in materia di occupazione e innovazione sociale, le loro priorità, il loro orientamento strategico e la loro attuazione.
2.  La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con la componente Occupazione e innovazione sociale.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)
-a)   promuovere una strategia dell'Unione in materia di sanità pubblica volta a:
i)  sostenere gli Stati membri nei loro sforzi intesi a proteggere e migliorare la sanità pubblica nonché
ii)  portare avanti la missione dell'Unione in materia sanitaria in conformità dell'articolo 168 TFUE, che stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva
a)  rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere
a)  rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
iv bis)   realizzare interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv ter (nuovo)
iv ter)   sostenere lo sviluppo delle competenze e degli strumenti per un'efficace comunicazione del rischio
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
i)  investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie
i)  investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, anche mediante programmi di alfabetizzazione ed educazione sanitaria e la promozione dell'attività fisica
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)
i bis)  investire nella diagnosi precoce e nello screening
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
ii)  sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza
ii)  sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza che rispondono alle esigenze e alle preoccupazioni dei pazienti e dei cittadini, in particolare stabilendo collegamenti a programmi che sostengono l'alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
ii bis)   sostenere lo sviluppo di servizi pubblici digitali in ambiti come quello sanitario
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)
ii ter)   rafforzare la sicurezza e la qualità dell'informazione sanitaria
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
ii)  sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile di informazione sanitaria dell'Unione
ii)  sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile, trasparente e accessibile di informazione sanitaria dell'Unione, garantendo al contempo la protezione dei dati privati
(Nella proposta COM la numerazione dell'articolo 26, lettera b, non è corretta, visto che vi sono due punti numerati ii))
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
iii)  sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo
iii)  sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze e sostegno all'attuazione utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili, resilienti, non discriminatori, inclusivi ed equi, che affrontino le disuguaglianze sociali, e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo. Ciò comprende anche il sostegno ai registri nazionali di elevata qualità che possano fornire dati comparabili.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv bis (nuovo)
iv bis)   sostenere la transizione verso servizi sociali, sanitari di prossimità e di assistenza incentrati sulla persona, nonché l'assistenza integrata in comunità, in particolare promuovendo modelli organizzativi basati sul lavoro di squadra interprofessionale e sulla creazione di reti a partecipazione multipla
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv ter (nuovo)
iv ter)   garantire il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori di interessi nelle suddette azioni, a livello dell'Unione e/o nazionale, come opportuno
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv quater (nuovo)
iv quater)   sviluppare e attuare strumenti e strategie per prevenire e affrontare le disuguaglianze sanitarie, nonché promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini e la partecipazione della comunità
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c – punto i
i)  sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali e sui dispositivi medici
i)  sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali, sull'accesso a tali prodotti in tutta l'Unione e sui dispositivi medici
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi
vi)  sostenere i comitati scientifici della "sicurezza dei consumatori" e dei "rischi sanitari, ambientali ed emergenti" della Commissione
vi)  sostenere lo sviluppo della salute in tutte le politiche e istituire processi mediante i quali sia possibile considerare le conseguenze per la salute e tenerne conto in tutte le politiche
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)   sostenere il monitoraggio, l'attuazione e il rafforzamento di altre normative e politiche dell'Unione con conseguenze per la salute, in modo da contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, comprese, tra l'altro, quelle concernenti:
i)  l'inquinamento atmosferico
ii)  gli interferenti endocrini e altre sostanze chimiche con proprietà nocive
iii)  i residui di antiparassitari negli alimenti, nell'acqua e nell'aria
iv)  i prodotti alimentari e la relativa etichettatura, anche sugli acidi grassi trans, l'etichettatura delle bevande alcoliche, gli additivi e i materiali destinati al contatto con gli alimenti
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii
ii)  sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) in preparazione di nuove norme armonizzate
ii)  sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e il rafforzamento delle capacità al riguardo in preparazione di nuove norme armonizzate
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii bis (nuovo)
iii bis)   sostenere l'attuazione di programmi e migliori pratiche sull'educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e campagne per i giovani
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii ter (nuovo)
iii ter)   sostenere le organizzazioni della società civile a livello dell'Unione che si occupano degli aspetti della sanità e ad essa attinenti
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii quater (nuovo)
iii quater)  sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
1.  Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono ammissibili al finanziamento.
1.  Solo le azioni correlate alla salute, intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, 4 e 26 sono ammissibili al finanziamento.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)
i bis)   attività intese a monitorare gli impatti sanitari cumulativi dei fattori di rischio ambientali, ivi compresi quelli derivanti dai contaminanti presenti negli alimenti, nell'acqua, nell'aria e in altre fonti;
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – punto i ter (nuovo)
i ter)   attività intese a monitorare gli impatti sanitari del diritto dell'Unione, per esempio la farmacovigilanza e attività analoghe;
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)
i risultati delle attività analitiche, una volta terminate, sono messi a disposizione del pubblico.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
i)  collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere;
i)  collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere e in relazione all'inquinamento atmosferico e ad altra contaminazione ambientale transfrontaliera;
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto i
i)  mediante il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;
i)  mediante lo scambio, il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
ii)  di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26;
ii)  di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26, in maniera costante e sostenibile, garantendo la presenza di una società civile attiva a livello dell'Unione;
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv
iv)  dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;
iv)  dei punti di contatto regionali, subnazionali e nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi in merito ai piani di lavoro per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto.
La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi quali le organizzazioni professionali del settore sanitario in merito ai piani di lavoro annuali per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto Una forte leadership politica e un'adeguata struttura di governance dedicata alla salute garantiranno la protezione e la promozione della salute in tutti i portafogli della Commissione, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 1, del TFUE.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
Articolo 29 bis
Comitato direttivo per la sanità
1.  La Commissione istituisce un Comitato direttivo per la sanità (in appresso 'il Comitato direttivo') per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute.
2.  Il Comitato direttivo si concentra sulla creazione di sinergie tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute, attraverso il coordinamento e la cooperazione, promuovendo il coinvolgimento dei pazienti e della società, nonché fornendo consulenza scientifica e formulando raccomandazioni. Queste azioni prevedono interventi in campo sanitario orientati al valore, sostenibilità e migliori soluzioni sanitarie, promuovono l'accesso e riducono le disuguaglianze sanitarie. 
3.  Il Comitato direttivo fornisce una strategia e un orientamento globali per lo sviluppo di piani di lavoro nell'ambito della componente Salute. 
4.  Il Comitato direttivo è costituito da un gruppo di soggetti interessati indipendenti, composto da attori dei settori pertinenti nel campo della sanità pubblica, del benessere e della protezione sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e autorità sanitarie locali, di rappresentanti dei pazienti e di cittadini. 
5.  Il Comitato direttivo è composto da 15-20 persone di alto livello provenienti dalle diverse discipline e attività di cui al paragrafo 4. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o di entrambi. 
6.  Il presidente del Comitato direttivo è nominato dalla Commissione tra i suoi membri. 
7.  Il Comitato direttivo: 
i)  dà un contributo ai piani di lavoro annuali per la componente Salute, sulla base di una proposta della Commissione;
ii)  elabora un progetto per orientare il coordinamento e la cooperazione tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute.
Il progetto facilita la garanzia della visibilità e del coordinamento tra tutti i meccanismi finanziari esistenti relativi alla salute e contribuisce a orientare il coordinamento e la cooperazione. 
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)
Articolo 29 ter
Cooperazione internazionale
Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute, la Commissione sviluppa la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 31
Articolo 31
Articolo 31
Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione
Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione
1.  Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
1.  Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti, contributi e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
2.  Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.
2.  Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.
Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.
Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.
3.  Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
3.  Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
4.  Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.
4.  Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.
5.  Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti.
5.  Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 32
Articolo 32
Articolo 32
Programma di lavoro e coordinazione
Programma di lavoro e coordinazione
Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine integrare le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, stabilendo programmi di lavoro quali previsti all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica.
La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 33
Articolo 33
Articolo 33
Sorveglianza e relazioni
Sorveglianza e relazioni
1.  Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articolo 23 e 26.
1.  Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articolo 23 e 26.
2.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.
2.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori dell'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori degli allegati II ter e III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.
3 bis.  Al fine di monitorare regolarmente le componenti e di adattare secondo le necessità le loro priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni includono i risultati delle componenti e la misura in cui nelle loro attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere e si è tenuto conto delle considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza delle componenti.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 35
Articolo 35
Articolo 35
Valutazione
Valutazione
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2.  La valutazione intermedia delle componenti può essere effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla loro attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della loro attuazione.
2.  Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione procede ad una valutazione intermedia delle componenti al fine di:
a)  misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi delle componenti;
b)  rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione dell'Unione;
c)  stabilire se le risorse delle componenti siano state utilizzate in modo efficiente e stabilire il loro valore aggiunto per l'Unione.
I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.
3.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 37
Articolo 37
Articolo 37
Informazione, comunicazione e pubblicità
Informazione, comunicazione e pubblicità
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26.
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 38
Articolo 38
Articolo 38
Esercizio della delega
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201628.
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201628.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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28 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
28.   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 40
Articolo 40
Articolo 40
Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE
Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE
1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il "comitato FSE+").
1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il "comitato FSE+").
2.  Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
2.  Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, un rappresentante della società civile, un rappresentante degli enti per la parità o di altre istituzioni indipendenti per i diritti umani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3.  Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
3.  Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni della società civile a livello di Unione.
3 bis.  Il comitato del FSE+ può invitare i rappresentanti della Banca europea e del Fondo europeo per gli investimenti.
3 ter.  In seno al comitato FSE+ sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.
4.  Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.
4.  Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.
5.  Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
5.  Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
a)  questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);
a)  questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);
b)  questioni relative al [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;
b)  questioni relative al [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;
c)  questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.
c)  questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.
I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
6.  Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+.
6.  Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato I
ALLEGATO I1
ALLEGATO I1
Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, "non binario"). Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati.
Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, "non binario"). Se alcuni risultati non sono disponibili, i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati. I dati personali sensibili possono essere rilevati in forma anonima.
1)  Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone
1)  Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone
1 a)  Indicatori comuni di output per i partecipanti
1 a)  Indicatori comuni di output per i partecipanti
–  Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
–  Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
–  disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo*,
–  disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo*,
–  disoccupati di lungo periodo*,
–  disoccupati di lungo periodo*,
–  inattivi*,
–  inattivi*,
–  lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
–  lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
–  non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET),
–  persone di età inferiore a 30 anni*,
–  minori di età inferiore a 18 anni*,
–  giovani di età compresa tra 18 e 29 anni*,
–  persone di età superiore a 54 anni*,
–  persone di età superiore a 54 anni*,
–  titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*,
–  titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*,
–  titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,
–  titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,
–  titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*.
–  titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*.
Il numero totale dei partecipanti deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa.
Il numero totale dei partecipanti deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa.
1 b)  Altri indicatori comuni di output
1 b)  Altri indicatori comuni di output
Se i dati per questi indicatori non sono ricavati da registri di dati, i valori per questi indicatori possono essere determinati sulla base di stime informate ottenute dal beneficiario.
Se i dati per questi indicatori non sono ricavati da registri di dati, i valori per questi indicatori possono essere determinati sulla base di stime informate ottenute dal beneficiario. I partecipanti forniscono i dati sempre su base volontaria.
–  partecipanti con disabilità**,
–  partecipanti con disabilità**,
–  partecipanti di età inferiore a 18 anni*,
–  cittadini di paesi terzi*,
–  cittadini di paesi terzi*,
–  partecipanti di origine straniera*,
–  partecipanti di origine straniera*,
–  minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)**,
–  minoranze (diverse dalla comunità rom)**,
–  partecipanti della comunità rom**,
–  senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa*,
–  senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa*,
–  partecipanti provenienti da zone rurali*.
–  partecipanti provenienti da zone rurali*,
–  partecipanti di aree geografiche con livelli elevati di povertà ed esclusione sociale*,
–  partecipanti che stanno effettuando la transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza in famiglia o in comunità**.
2)  Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:
2)  Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:
–  numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,
–  numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,
–  numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).
–  numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).
3)  Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:
3)  Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:
–  partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
(4)  Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:
(4)  Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:
–  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei e dodici mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*,
–  partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.
–  partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei e dodici mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.
Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.
Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.
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1 I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "*" sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
1 I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "*" sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "**" sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "**" sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato II
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
1)  Indicatori di output
1)  Indicatori di output
a)  Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti
a)  Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti
i)  valore totale del sostegno alimentare;
i)  valore totale del sostegno alimentare;
ia)  valore monetario totale dei prodotti alimentari per i bambini;
ia)  valore monetario totale dei prodotti alimentari per i bambini;
ib)  valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;
ib)  valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;
ic)  valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari.
ic)  valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari.
ii)  valore totale dei beni distribuiti
ii)  valore totale dei beni distribuiti
iia)  valore monetario totale dei beni per i bambini;
iia)  valore monetario totale dei beni per i bambini;
iib)  valore monetario totale dei beni per i senzatetto;
iib)  valore monetario totale dei beni per i senzatetto;
iic)  valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.
iic)  valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.
b)  Quantità totale di sostegno alimentare distribuito (tonnellate).
b)  Quantità totale di sostegno alimentare distribuito (tonnellate).
Di cui2:
Di cui2:
(a)  quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal programma (in %)
(a)  quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal programma (in %)
(b)  quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %)
(b)  quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %)
3)  Indicatori comuni di risultato3
3)  Indicatori comuni di risultato3
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare
–  Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
–  Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
–  Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
–  Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
–  Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
–  Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
–  Numero di destinatari finali con disabilità
–  Numero di destinatari finali con disabilità
–  Numero di cittadini di paesi terzi
–  Numero di cittadini di paesi terzi
–  Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)
–  Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (diverse dalla comunità rom)
–  partecipanti della comunità rom,
–  Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
–  Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale
–  Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
–  Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
–  Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
–  Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
–  Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
–  Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
–  Numero di destinatari finali con disabilità
–  Numero di destinatari finali con disabilità
–  Numero di cittadini di paesi terzi
–  Numero di cittadini di paesi terzi
–  Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)
–  Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (diverse dalla comunità rom)
–  partecipanti della comunità rom
–  Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
–  Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
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2 I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari
2 I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari
3 Ibid
3 Ibid
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
ALLEGATO II bis
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a promuovere l'inclusione sociale delle persone maggiormente svantaggiate
Indicatori di output
(1)  Numero totale di persone che ricevono aiuti a favore dell'inclusione sociale
Di cui:
a)  Numero di bambini di età inferiore a 15 anni
b)  Numero di persone di età pari o superiore a 65 anni
c)  Numero di donne
d)  numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (diverse dalla comunità rom)
e)  partecipanti della comunità rom
f)  numero di senzatetto
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato II ter (nuovo)
ALLEGATO II ter
Indicatori per la componente Occupazione e innovazione sociale
1.  Livello di beneficio dichiarato in termini di miglioramento della comprensione delle politiche e delle normative dell'Unione
(1)  Numero di attività analitiche
(2)  Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
(3)  Sostegno ai principali operatori
2.  Livello di collaborazione attiva e partenariato tra le istituzioni governative dell'Unione, gli Stati membri e i paesi associati
(1)  Numero di attività analitiche
(2)  Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
(3)  Sostegno ai principali operatori
3.  Uso dichiarato dell'innovazione delle politiche sociali nell'attuazione delle raccomandazioni sociali specifiche per paese e dei risultati della sperimentazione nell'ambito delle politiche sociali ai fini del processo decisionale
(1)  Numero di attività analitiche
(2)  Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
(3)  Sostegno ai principali operatori
4.  Numero di visite della piattaforma EURES
5.  Numero dei collocamenti professionali conseguiti o sostenuti nel quadro dell'azione preparatoria "Your First EURES Job" (YfEJ) e dei programmi mirati di mobilità
6.  Numero di contatti personali individuali dei consulenti EURES con persone in cerca di lavoro, persone che stanno cambiando lavoro e datori di lavoro
7.  Numero di imprese create o consolidate che hanno beneficiato del sostegno dell'Unione
8.  Quota di beneficiari che hanno creato o sviluppato ulteriormente un'impresa attraverso il microfinanziamento dell'Unione e che sono disoccupati o appartengono a gruppi di indigenti
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2
2.  Numero di valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie
2.  Numero di beneficiari (professionisti, cittadini, pazienti) interessati dai risultati del programma
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3
3.  Numero di migliori pratiche trasferite
3.  Numero di valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4
4.  Grado di utilizzo dei risultati del programma nella politica sanitaria nazionale come misurato da un questionario "prima e dopo"
4.  Numero di migliori pratiche trasferite
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 bis (nuovo)
4 bis.   Grado di utilizzo dei risultati del programma nelle politiche o negli strumenti sanitari nazionali e regionali come misurato da metodi convalidati

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0461/2018).

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy