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Procedura : 2018/0199(COD)
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Ciclo del documento : A8-0470/2018

Testi presentati :

A8-0470/2018

Discussioni :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Votazioni :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Dichiarazioni di voto
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Testi approvati :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Testi approvati
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Mercoledì 16 gennaio 2019 - Strasburgo
Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ***I
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente le regioni transfrontaliere.
(1)  A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, delle aree rurali, di quelle interessate da transizione industriale, delle aree con una bassa densità demografica, delle isole e delle regioni di montagna.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio21 stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio22 stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.
(2)  Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio21 stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio22 stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.
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21 [Reference]
21 [Reference]
22 [Reference]
22 [Reference]
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale.
(3)  Al fine di sostenere uno sviluppo cooperativo ed armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli e di ridurre le disparità tuttora esistenti, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale. Nel processo, è opportuno tenere conto dei principi di governance e partenariato multilivello e rafforzare gli approcci basati sul territorio.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Le diverse componenti di Interreg dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel settembre 2015.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"23 ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Di conseguenza, la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata alla cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionale.
(4)  La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"23 ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Pertanto, la componente transfrontaliera dovrebbe includere la cooperazione sulle frontiere terrestri o marittime, senza che ciò pregiudichi la nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche.
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23 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017)0534, del 20.9.2017.
23 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017)0534, del 20.9.2017.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  La componente "cooperazione transfrontaliera" dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.
(5)  La componente "cooperazione transfrontaliera" dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri ovvero tra le loro regioni e uno o più paesi o loro regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, la cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi.
(6)  La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione, nel pieno rispetto della sussidiarietà. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori transnazionali e, ove opportuno, i territori attorno ai bacini marittimi che in termini geografici si estendono oltre quelli contemplati dai programmi transfrontalieri.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i loro paesi e territori limitrofi nel modo più efficace e semplice.
(7)  Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente supplementare per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i paesi terzi, i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali nel modo più efficace e semplice, tenuto conto delle loro specificità.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Sulla base dell'esperienza maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" durante il periodo di programmazione 2014-2020, la componente "cooperazione interregionale" dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipi di esperienza, approccio innovativo e di sviluppo di capacità per i programmi a titolo di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio24, e uno volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione e strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"25, in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e in uno strumento di accompagnamento: l'"Iniziativa urbana europea". I due programmi compresi nella componente "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.
(8)  Sulla base dell'esperienza positiva maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg da un lato e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" durante il periodo di programmazione 2014-2020 dall'altro, la cooperazione interregionale, attraverso lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità per programmi nell'ambito di entrambi gli obiettivi (Cooperazione territoriale europea e Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) tra città e regioni costituisce una componente importante per l'individuazione di soluzioni comuni nell'ambito della politica di coesione e per la creazione di parterariati duraturi. I programmi esistenti e, in particolare, la promozione della cooperazione basata su progetti, compresa la promozione di gruppi europei di cooperazione territoriale (“GECT”), nonché strategie macro-regionali dovrebbero pertanto proseguire.
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24 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile", COM(2017)0376 final, del 18.7.2017.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   La nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione dovrebbe essere basata sulla specializzazione intelligente ed utilizzata per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale, l’economia circolare, l’innovazione sociale, l’ambiente o i prodotti agroalimentari e aiutare chi è coinvolto in strategie di specializzazione intelligente a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti, processi ed ecosistemi innovativi sul mercato europeo. I dati suggeriscono che, nel processo di dimostrazione di nuove tecnologie (ad esempio le tecnologie abilitanti fondamentali) si registra in fase di sperimentazione e convalida un persistente fallimento sistemico, in particolare quando l'innovazione è il risultato dell'integrazione di specializzazioni regionali complementari che creano catene del valore innovative. Tale fallimento è particolarmente rilevante nella fase tra la sperimentazione pilota e la piena diffusione sul mercato. In alcuni settori tecnologici e industriali strategici, le PMI non possono attualmente fare affidamento su infrastrutture di dimostrazione paneuropee eccellenti, aperte e connesse. I programmi compresi nell’iniziativa "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Unione europea Europa ed anche essere aperti alla partecipazione dei PTOM, di paesi terzi, di loro regioni e di organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, comprese le regioni limitrofe ultraperiferiche. Dovrebbero essere incoraggiate le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e altri pertinenti programmi dell'UE, come quelli nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Digital Market Europe e il programma per il mercato unico, in quanto amplificheranno l'impatto degli investimenti e forniranno un valore migliore ai cittadini.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  È opportuno stabilire criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio26.
(9)  È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio26.
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26 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
26 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, IPA27, NDICI28 e Programma PTOM29, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici, vale a dire fino al 3 % della dotazione finanziaria nell'ambito dell'IPA III e fino al 4 % della dotazione finanziaria nell'ambito del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDCI.
(10)  È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, IPA27, NDICI28 e Programma PTOM29, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici.
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27 Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).
27 Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).
28 Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).
28 Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).
29 Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).
29 Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)   È opportuno prestare un'attenzione particolare alle regioni che diventano le nuove frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantire un'adeguata continuità dei programmi di cooperazione in atto.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.
(11)  L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, nonché lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Lo sviluppo di sinergie con l'azione esterna e i programmi di sviluppo dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire a garantire il massimo impatto, rispettando nel contempo il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Garantire la coerenza in tutte le politiche dell'Unione è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative alle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i vicini, sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"31.
(14)  In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure volte al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i paesi terzi e i PTOM, sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"31.
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31 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", COM(2017)0623 del 24.10.2017.
31 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", COM(2017)0623 del 24.10.2017.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Il presente regolamento sancisce la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche.
(15)  È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Data la globalizzazione, la cooperazione volta ad aumentare gli investimenti in più posti di lavoro e crescita e investimenti congiunti con altre regioni dovrebbe, tuttavia, essere determinata anche dalle caratteristiche e dalle ambizioni comuni delle regioni e non necessariamente dai confini, quindi dovrebbero essere resi disponibili fondi supplementari sufficienti per la nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione per rispondere alla condizione del mercato globale.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.
(18)  Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" deve continuare e portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità e la cooperazione sociali, economiche e regionali nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg.
(20)  La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Dovrebbero essere rafforzate le sinergie e le complementarità tra le componenti di Interreg.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR].
(21)  Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR]. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutte e quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione, dotazione di organico e finanziamento) e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.
(22)  Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. I partner Interreg dovrebbero cooperare allo sviluppo e all’attuazione nonché alla dotazione di organico o al finanziamento o a entrambi, e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro dimensioni, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Uno strumento importante ed efficace nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono i progetti interpersonali (people-to-people, P2P) e su piccola scala, che contribuiscono ad eliminare gli ostacoli connessi alle frontiere e transfrontalieri, a promuovere localmente i contatti tra le popolazioni, avvicinando in tal modo tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. I progetti P2P e su piccola scala sono attuati in molti settori, tra cui cultura, sport, turismo, istruzione e formazione professionale, economia, scienza, tutela dell'ambiente ed ecologia, sanità, trasporti e piccoli progetti infrastrutturali, cooperazione amministrativa, comunicazione. Come evidenziato anche nel parere del Comitato delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera", tali progetti hanno un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera.
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32 Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg, ma che non sono mai stati oggetto si specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera"32, questi fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontiere e l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. Affinché la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi.
(23)  Dall'introduzione di Interreg, i progetti people-to-people e su piccola scala sono principalmente sostenuti attraverso i fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, per i quali non sono state mai adottate disposizioni specifiche ed è pertanto necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti. Al fine di preservare il valore aggiunto e i vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e regionale, e per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi.
__________________
32 Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.
(24)  Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali (o “antenne”), che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le rispettive autorità, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  Nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero collaborare strettamente per trarre vantaggio dal miglioramento delle appropriate modalità di gestione e controllo di un programma Interreg, di cui agli articoli 77 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico.
(27)  È opportuno che gli Stati membri, se del caso, deleghino le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT nuovo o, se del caso, esistente ovvero rendano tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma o di un investimento territoriale integrato, o lo facciano agire come partner unico. Gli Stati membri dovrebbero consentire alle autorità regionali e locali e ad altri enti pubblici di Stati membri differenti di istituire tali gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica e dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali nel loro funzionamento.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner.
(28)  Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato nei tempi concordati tra tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.
(29)  Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni sul parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolare, all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso.
(30)  Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. Inoltre, il comitato di sorveglianza dovrebbe istituire e approvare le procedure relative ai recuperi. Tuttavia, all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)   È opportuno incoraggiare la disciplina finanziaria. Nel contempo, le disposizioni per il disimpegno degli impegni di bilancio dovrebbero tenere conto della complessità dei programmi Interreg e della loro attuazione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.
(32)  Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche sulle modalità di attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III]e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.
(35)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III]e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  La promozione della cooperazione territoriale europea (CTE) è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle PMI per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti CTE è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/20141a della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)). Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-20202bis e la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Alla luce dell'esperienza acquisita, gli aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea dovrebbero avere solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e quindi la Commissione dovrebbe essere in grado di dichiarare che tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e che i finanziamenti forniti a sostegno dei progetti CTE può essere esentato per categoria.
_____________________
1bis Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
2bis Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare ("PTOM").
1.  Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare ("PTOM") o organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, o gruppi di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
(4)  "entità giuridica transfrontaliera": entità giuridica costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.
(4)  "entità giuridica transfrontaliera": entità giuridica, compresa una euroregione, costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis)  “organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali”: raggruppamento di Stati membri o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva
(1)  la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato (componente 1):
(1)  la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso (componente 1):
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 - punto 1 – lettera a
a)  cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o
a)  cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 - punto 1 – lettera b – parte introduttiva
b)  cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:
b)  cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
(2)  la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in Groenlandia di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale ("componente 2"; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: "componente 2A"; se riferita alla sola cooperazione marittima: "componente 2B");
(2)  la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale ("componente 2");
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3
(3)  la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale nel loro vicinato ("componente 3");
(3)  la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato ("componente 3");
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo)
i bis)  l'attuazione dei progetti di sviluppo comuni tra le regioni;
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera a – punto i ter (nuovo)
i ter)  lo sviluppo di capacità tra partner di tutta l'Unione, in relazione a:
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
ii bis)  all'individuazione e alla diffusione delle migliori pratiche e al loro trasferimento principalmente ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera a – punto ii ter (nuovo)
ii ter)  allo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera a – punto iii bis (nuovo)
iii bis)  l'istituzione, il funzionamento e l'uso del meccanismo transfrontaliero europeo di cui al regolamento (UE) .../.... [sul nuovo meccanismo transfrontaliero europeo];
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5
(5)  gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee ("componente 5").
soppresso
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner.
1.  Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri o marittime interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità degli ambiti del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente.
soppresso
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e Monaco.
3.  I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI.
4.  Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
5 Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima
Copertura geografica per la cooperazione transnazionale
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.
1.  Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità di tale cooperazione in ambiti coerenti più ampi basati sul periodo di programmazione 2014-2020 e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare:
I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare:
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
b)  la Groenlandia;
b)  i PTOM che beneficiano del sostegno del Programma PTOM.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  Le regioni, i paesi terzio o i paesi partner elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.
3.  Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o entrambi.
2.  I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner sostenuti dall'NDICI, i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o le organizzazioni di cooperazione regionale, o tutti e tre i soggetti.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
Copertura geografica per la cooperazione interregionale e investimenti interregionali in materia di innovazione
Copertura geografica per la cooperazione interregionale
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione.
1.  Per qualunque programma Interreg della componente 4, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
2.  I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali programmi a condizione che contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).
2.  L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano a 8 430 000 000 EUR delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [102, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
1.  Le risorse dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano a 11 165 910 000 EUR (prezzi del 2018) delle risorse totali disponibili, a prezzi del 2018, per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [103, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:
2.  EUR 10 195 910 000 (91,31 %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati come segue:
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
a)  52,7% (vale a dire, un totale di 4 440 000 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);
a)  7 500 000 000 EUR (67,16%) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
b)  31,4% (vale a dire, un totale di 2 649 900 000 EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2);
b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) per la cooperazione transnazionale (componente 2);
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
c)  3.2 3,2% (vale a dire, un totale di 270 100 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);
c)  357 309 120 EUR (3,2%) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d
d)  1.2 2,2 % (vale a dire, un totale di 100 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale (componente 4);
d)  365 000 000 EUR (3,27%) per la cooperazione interregionale (componente 4);
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e
e)  11,5 % (vale a dire, un totale di 970 000 000 EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5);
soppresso
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
a)  le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;
a)  le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b
b)  le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3.
b)  le regioni di livello NUTS 2 per la componente 2.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  le regioni di livello NUTS 2 e 3 per la componente 3.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  970 000 000 EUR (8,69%) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati alla nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione di cui all'articolo 15 bis (nuovo).
Ove, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione non abbia impegnato tutte le risorse disponibili di cui al paragrafo 1 sui progetti selezionati nell'ambito di tale iniziativa, i saldi rimanenti non impegnati saranno riassegnati proporzionalmente tra le componenti 1-4.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1
Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI.
Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale contributo è soggetto all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b)  il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.
b)  in casi debitamente motivati, il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1
Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o della Groenlandia è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).
Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a
a)  che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia;
a)  che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o PTOM;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c
c)  che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia.
c)  che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o di un PTOM.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
6.  Se un paese terzo o paese partner che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4.
6.  Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 di questo articolo.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70%, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 80%, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti:
3.  Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuiscono anche agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti:
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a – parte introduttiva
a)  nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B:
a)  nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2:
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii
ii)  il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;
ii)  il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, compresi progetti people to people, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
5.  Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuiscono anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg "Un'Europa più sicura", in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti.
5.  Nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura", in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione, l’integrazione economica e sociale dei migranti e dei profughi nel quadro della protezione internazionale.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  Un ulteriore 15% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" o all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura".
2.  Delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3, fino al 15% è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" e fino al 10% può essere assegnato all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura".
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
3.  Quando un programma Interreg della componente 2A sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia.
3.  Quando un programma Interreg della componente 1 o 2 sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno l’80% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, parte degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica contribuiscono agli obiettivi di tale strategia.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
4.  Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70% delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia.
soppresso
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Investimenti interregionali in materia di innovazione
1.  Le risorse di cui all'articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) sono assegnate a una nuova iniziativa di investimenti interregionali destinati:
a)  alla commercializzazione e all'espansione di progetti d'innovazione comuni in grado di incoraggiare lo sviluppo delle catene di valore europee;
b)  a riunire ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni coinvolti nelle strategie di specializzazione e innovazione sociale intelligente istituite a livello nazionale o regionale;
c)  a progetti pilota volti a individuare o testare nuove soluzioni di sviluppo a livello regionale e locale, basate su strategie di specializzazione intelligente; o
d)  a scambi di esperienze in materia di innovazione al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.
2.  Al fine di mantenere il principio di coesione territoriale europea, con una quota di risorse finanziarie abbastanza omogenea, tali investimenti si concentrano sulla creazione di collegamenti tra le regioni meno sviluppate con le regioni capofila, aumentando la capacità degli ecosistemi di innovazione regionali delle regioni meno sviluppate di integrare e sviluppare il valore dell'UE esistente o emergente, nonché la capacità di partecipare a partenariati con altre regioni.
3.  La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta. Essa è sostenuta da un gruppo di esperti nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e dei relativi inviti.
4.  Per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali investimenti purché contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta.
1.  L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, previa consultazione dei soggetti interessati.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027.
2.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1
Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Nella preparazione dei programmi Interreg che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando i soggetti interessati. Gli Stati membri e i partner del programma istituiscono un meccanismo ex ante per garantire che tutti gli attori a livello macroregionale e dei bacini marittimi, le autorità dei programmi di cooperazione territoriale europea, le regioni e i paesi si riuniscano all'inizio del periodo di programmazione per decidere congiuntamente in merito alle priorità di ciascun programma. Tali priorità sono allineate ai piani di azione delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi, se del caso.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1
Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti.
Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta uno o più programmi Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più dodici mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre dodici mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
3.  In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x]% dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la stessa regione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate.
3.  Al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al 20 % dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la stessa regione. Ciascuno Stato membro comunica preventivamente alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta possibilità di trasferimento, motivando la sua decisione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – parte introduttiva
b)  una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:
b)  una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti, in particolare:
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 4 – lettera b – punto ii
ii)  il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
ii)  il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno e le potenziali sinergie da realizzare;
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii
iii)  gli insegnamenti tratti da esperienze passate;
iii)  gli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle modalità con le quali se ne è tenuto conto nel programma;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c
c)  una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;
c)  una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e – punto i
i)  le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi;
i)  le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi, rispettivamente l'insieme dei criteri e i corrispondenti criteri trasparenti di selezione per tale operazione;
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e – punto iii
iii)  i principali gruppi di destinatari;
soppresso
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e – punto v
v)  il previsto impiego di strumenti finanziari;
soppresso
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto iii
iii)  per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR" e "Programma PTOM Groenlandia");
iii)  per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR" e "Programma PTOM");
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b
b)  la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025.
soppresso
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera b
b)  fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
b)  fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto sostenendo, se del caso, le strutture di gestione negli Stati membri o nei paesi terzi;
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti.
1.  la Commissione valuta in piena trasparenza ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
3.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
4.  Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro sei mesi dalla data di presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
4.  Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro tre mesi dalla data di presentazione della versione rivista dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.
1.  Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione, previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.
2.  La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma modificato.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
3.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.
4.  La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre tre mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1
Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5% della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3% del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg.
Previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del % del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2
Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.
Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (UE) [nuovo CPR] e coinvolgere i partner di tutti gli Stati membri partecipanti.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
3.  Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazioni. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.
3.  Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Nella selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:
4.  Prima della selezione delle operazioni da parte del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo, l'autorità di gestione:
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2
Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria.
Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Le procedure relative ai recuperi sono definite e approvate dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.
Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
2.  Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.
2.  Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1
I partner cooperano nello sviluppo, nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg.
I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico e/o di relativo finanziamento. Occorre sforzarsi di limitare il numero dei partner a non più di dieci per ciascun progetto Interreg.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2
Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tre delle quattro dimensioni elencate al primo comma.
Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1
Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.
Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 2
Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23.
soppresso
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1
Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15% della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo.
Il contributo totale del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a uno o più fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione complessiva del programma Interreg ed è almeno pari al 3 % della dotazione complessiva nel caso di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
2.  Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT.
2.  Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un organismo di diritto pubblico o privato, un'entità con o senza personalità giuridica o una persona fisica che è responsabile dell'avvio oppure sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
5.  I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20% del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione.
5.  I costi del personale e gli altri costi diretti corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 42, nonché i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione di uno o più fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile del fondo o dei fondi per piccoli progetti in questione.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1
Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.
Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Qualora i costi totali di ciascuna operazione non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più progetti di piccole dimensioni può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner.
2.  Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1
Qualunque beneficiario in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila.
Qualunque beneficiario in uno Stato membro che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2
Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione possa essere designato come partner capofila.
soppresso
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
1.  L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.
1.  L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 per il 2021 e il 2022 alle rate annuali di prefinanziamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento, e per gli anni successivi alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a
a)  per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6%;
a)  per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 7%;
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c
c)  per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: 7%.
c)  per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: 8 %.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg.
1.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.
soppresso
Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
6.  L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
6.  L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e le informazioni nonché le decisioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1
La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e garantisce una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.
La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg può essere approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e mira a una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2
La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.
soppresso
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3
Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT.
Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di regioni e governi locali nonché altri organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
2.  L'autorità di gestione pubblica un elenco delle autorità o degli organismi nominati come membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3
3.  Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
3.  Rappresentanti della Commissione possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  I rappresentanti degli organismi stabiliti nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT, possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza in funzione consultiva.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g
g)  i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso.
g)  i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso, e propone ulteriori misure di sostegno, se necessario.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a
a)  la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
a)  la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mese, alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1:
2.  Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro tre mesi, alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1:
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1
Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati per il proprio programma Interreg a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 del presente regolamento entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre di ogni anno nonché una volta l'anno i dati di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
La trasmissione dei dati è effettuata utilizzando i sistemi esistenti per la comunicazione dei dati purché tali sistemi si siano dimostrati affidabili durante il precedente periodo di programmazione.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b
b)  i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.
b)  i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg concluse.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
1.  Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] che risultano più adatti a misurare i progressi verso gli obiettivi del programma di cooperazione territoriale europea (Interreg) sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ove necessario e in casi debitamente giustificati dall'autorità di gestione, sono utilizzati indicatori di output e indicatori di risultato specifici per programma, oltre agli indicatori selezionati in linea col paragrafo 1.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
1.  L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame.
1.  L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg non più di una volta l'anno. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4
4.  L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
4.  L'autorità di gestione mira a garantire le procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
3.  È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 7,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione.
3.  È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 6,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
c)  esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 100 000 EUR;
c)  esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 50 000 EUR;
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d
d)  per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster o un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg;
d)  per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster ed eventualmente un display elettronico di misura non inferiori a un formato A2 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e
e)  per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
e)  per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6
6.  Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
6.  Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o non rimedia in tempo alla propria omissione, l'autorità di gestione applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera c
c)  su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
c)  i costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che gli Stati membri siano tenuti a effettuare alcun calcolo per determinare la base applicabile.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera a
a)  dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'atto di impiego, espresso in ore; o
a)  dividendo gli ultimi costi documentati del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile della persona interessata, conformemente alla normativa applicabile di cui al contratto di impiego e all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]; o
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6
6.  I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro.
6.  I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro. Se non ancora inclusi nella tariffa oraria concordata, i costi salariali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), possono essere aggiunti a tale tariffa oraria, in linea con la normativa nazionale applicabile.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – parte introduttiva
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi:
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano al 15 % dei costi diretti totali di un'operazione e ai seguenti elementi:
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4
4.  Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.
4.  Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione. Tale categoria di costi può essere utilizzata per le spese di viaggio del personale dell'operazione e di altri soggetti interessati ai fini dell'attuazione e della promozione di un'operazione e del programma Interreg.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5
5.  Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione.
5.  Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti del personale di detta operazione.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 – parte introduttiva
I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:
I costi per consulenze e servizi esterni comprendono, ma non si limitano, ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario (compresi tutti i partner) dell'operazione:
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 – lettera o
o)  spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;
o)  spese di viaggio e soggiorno di esperti;
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, si limitano alle seguenti voci:
1.  Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, comprendono, ma non si limitano, alle seguenti voci:
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a
a)  acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
a)  acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.
1.  Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM e le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
2.  L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.
2.  L'autorità di gestione e l'autorità di audit possono essere ubicate nello stesso Stato membro.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
5.  Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.
5.  Relativamente ad un programma Interreg della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6
6.  Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante.
6.  Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua uno o più organismi intermedi, conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l'organismo o gli organismi intermedi svolgono i propri compiti in più di uno Stato membro o nei rispettivi Stati membri o, ove applicabile, in più di un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   In deroga all'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], la Commissione rimborsa come pagamenti intermedi il 100 % degli importi inclusi nella domanda di pagamento, che risulta dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del programma alla spesa totale ammissibile o al contributo pubblico, a seconda dei casi.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   Qualora l'autorità di gestione non proceda alla verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) .../... (nuovo CPR) per l'intera area del programma, ciascuno Stato membro designa l'organismo o la persona responsabile della realizzazione di tale verifica in relazione ai beneficiari sul suo territorio.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.   In deroga all'articolo 92 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], i programmi Interreg non sono soggetti alla liquidazione annuale dei conti. I conti sono liquidati alla fine di un programma, sulla base della relazione finale di performance.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7
7.  Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2% delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
7.  Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 3,5 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 8
8.  Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2% delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.
8.  Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 3,5 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera a
a)  2021: 1%;
a)  2021: 3 %;
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b
b)  2022: 1%;
b)  2022: 2,25%;
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera c
c)  2023: 1%;
c)  2023: 2,25%;
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera d
d)  2024: 1%;
d)  2024: 2,25%;
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera e
e)  2025: 1%;
e)  2025: 2,25%;
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera f
f)  2026: 1%.
f)  2026: 2,25%.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1
Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.
Quando un programma Interreg esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3
Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.
Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 36 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Capo 8 – titolo
Partecipazione di paesi terzi o paesi partner o PTOM a programmi Interreg in regime di gestione concorrente
Partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale a programmi Interreg in regime di gestione concorrente
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo.
I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo. 3. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg creano una succursale dello stesso sul proprio territorio.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3
3.  I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg delegano personale presso il segretariato congiunto di tale programma o creano una succursale dello stesso sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose.
3.  I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono delegare personale presso il segretariato congiunto di tale programma o, d'intesa con l'autorità di gestione, creano una succursale del segretariato congiunto sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4
4.  L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostiene l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7.
4.  L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, può sostenere l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2
2.  I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
2.  I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo, paese partner o PTOM partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
a)  in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;
a)  in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale;
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b)  in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;
b)  in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale, relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
c)  in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.
c)  in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2
Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 60.
Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, è necessario un accordo preliminare tra gli Stati membri e le regioni interessati e si applica l'articolo 60.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Se le rispettive autorità di gestione decidono in tal senso, possono essere lanciati inviti congiunti a presentare proposte che mobilitano finanziamenti dei programmi NDICI bilaterali o multinazionali e dei programmi di cooperazione territoriale europea. Il contenuto dell'invito ne specifica l'ambito geografico e il contributo previsto a favore degli obiettivi dei rispettivi programmi. Le autorità di gestione decidono se all’invito sono applicabili l’NDICI o le norme CTE. Esse possono decidere di nominare un'autorità di gestione capofila responsabile dei compiti di gestione e controllo relativi all'invito.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3
3.  Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.
3.  Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di cinque pagine e indica, da un lato, il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili, e, dall'altro, un piano di attività credibile che dimostri che il proseguimento del progetto o dei progetti sarà garantito, se del caso, anche in assenza di finanziamenti Interreg. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1
1.  Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.
1.  Quando, previa consultazione dei soggetti interessati, un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3 del presente regolamento, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 61
Articolo 61
soppresso
Investimenti interregionali in materia di innovazione
Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)
Articolo 61 bis
Esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE
La Commissione può dichiarare che gli aiuti a favore di progetti sostenuti dalla cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 TFUE.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0470/2018).

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy