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Procedura : 2018/2100(INI)
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Ciclo del documento : A8-0419/2018

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A8-0419/2018

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PV 15/01/2019 - 15
CRE 15/01/2019 - 15

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PV 16/01/2019 - 21.7
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P8_TA(2019)0030

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Mercoledì 16 gennaio 2019 - Strasburgo
Unione bancaria – relazione annuale 2018
P8_TA(2019)0030A8-0419/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2018 (2018/2100(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2017(1),

–  visto il riscontro della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) sulla risoluzione del Parlamento del 1° marzo 2018 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2017,

–  vista la dichiarazione approvata dal Vertice euro nella riunione del 29 giugno 2018,

–  vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 16 gennaio 2018, sull'efficienza operativa della gestione delle crisi da parte della BCE(2),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane, presentata dalla Commissione il 24 maggio 2018 (COM(2018)0339),

–  viste le conclusioni del 23 febbraio 2018 della BCE, secondo cui ABLV Bank e ABLV Bank Luxembourg erano in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico(3),

–  visto l'avvio, in data 31 gennaio 2018, della prova di stress a livello di Unione europea per il 2018 da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE)(4),

–  vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("La comunicazione sul settore bancario")(5),

–  vista la relazione statistica annuale dell'ESMA sui mercati unionali dei derivati, del 18 ottobre 2018,

–  visti gli annunci della BCE del 15 marzo 2018 sulle aspettative di vigilanza per i nuovi crediti deteriorati(6) e, dell'11 luglio 2018, sulle ulteriori fasi del suo approccio di vigilanza per le consistenze di crediti deteriorati(7),

–  vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del settembre 2018, dal titolo "Approaching non-performing loans from a macroprudential angle" (Approccio ai crediti deteriorati da una prospettiva macroprudenziale),

–  vista la relazione del CERS del settembre 2018, dal titolo " Terza relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra nell'UE",

–  visto l'avviso di posto vacante di presidente del consiglio di vigilanza della BCE dal 1º gennaio 2019(8),

–  vista la relazione la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 ottobre 2017, sul meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  viste le proposte di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti di vigilanza prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR) (COM(2016)0850), e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV) (COM(2016)0854),

–  visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 sulle modifiche al quadro dell'Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2017/46),

–  vista la relazione del CERS, del luglio 2017, sulle implicazioni dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) per la stabilità finanziaria,

–  viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 2017, sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0419/2018),

A.  considerando che l'attribuzione alla BCE della responsabilità di vigilanza degli istituti finanziari di importanza sistemica ha dato esito positivo;

B.  considerando che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possono essere trattate separatamente;

C.  considerando che occorre potenziare notevolmente il ruolo dell'ABE al fine di attuare e controllare efficacemente le misure contro il riciclaggio;

D.  considerando che è importante chiarire il trattamento degli aiuti di Stato nelle azioni dei sistemi di garanzia dei depositi(9);

E.  considerando che il livello delle consistenze dei crediti deteriorati e le esposizioni di livello 2 e 3 nei sistemi bancari di taluni Stati membri sono tuttora elevati, il che desta preoccupazione;

F.  considerando che il numero e le quote dei crediti deteriorati tra gli Stati membri continuano a variare considerevolmente;

G.  considerando che la partecipazione all'Unione bancaria è aperta agli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro; che finora nessuno Stato membro ha deciso di partecipare su tale base; che diversi Stati membri stanno discutendo la possibilità di aderire all'Unione bancaria; che diversi istituti finanziari ritengono che l'appartenenza all'Unione bancaria costituisca un vantaggio;

1.  prende atto con soddisfazione dei risultati conseguiti dall'Unione bancaria nel contribuire alla promozione di un vero mercato unico, della parità di condizioni, della stabilità finanziaria e di una maggiore prevedibilità per gli operatori del mercato; sottolinea l'importanza dell'impegno a favore del processo di completamento dell'Unione bancaria e la necessità di garantire apertura e parità di trattamento a tutti gli Stati membri che vi partecipano; ricorda che è necessario proseguire con il completamento dell'Unione bancaria, che comprende un sistema europeo di assicurazione dei depositi e un sostegno fiscale per il Fondo di risoluzione unico, nonché con l'adozione di misure volte a ridurre i rischi, il che contribuirà ad accrescere ulteriormente la stabilità finanziaria e le prospettive di crescita;

2.  sottolinea l'importanza di impegnarsi a favore del processo di completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, il che contribuirà a creare nell'UE un autentico mercato unico dei capitali, a convogliare il credito verso l'economia reale, a consentire ulteriormente la condivisione del rischio privato, ridurre la necessità di una condivisione del rischio pubblico e integrare i finanziamenti attraverso le banche;

3.  ricorda che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano aderirvi; accoglie con favore tutte le misure adottate dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per aderire all'Unione bancaria, in quanto la loro adesione contribuirà ad allineare quest'ultima al mercato interno;

4.  ritiene che uno degli obiettivi dell'Unione bancaria, oltre quello di garantire la stabilità finanziaria, debba essere anche di preservare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la diversità dei modelli bancari sostenibili dell'UE e di evitare di condurre il sistema bancario europeo verso un modello unico o che penalizzi in modo eccessivo le banche di piccole dimensioni, in quanto tale diversità consente di soddisfare le richieste dei cittadini e dei loro progetti e funge da strumento di diversificazione, il che costituisce una caratteristica fondamentale per affrontare i potenziali shock;

5.  sottolinea che le proposte avanzate nell'ambito di consessi internazionali dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tale da tenere debitamente conto delle peculiarità del settore bancario europeo;

6.  sottolinea, in particolare, che le disposizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) non dovrebbero essere recepite in blocco nel diritto europeo senza tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo e del principio di proporzionalità;

7.  ricorda la necessità di una serie coerente e concisa di norme per il corretto funzionamento dell'Unione bancaria, tenendo presente l'importanza della proporzionalità; invita la Commissione, ove necessario, a privilegiare i regolamenti, anziché le direttive, come strumento legislativo per l'Unione bancaria e ad attribuire priorità alla piena e corretta attuazione di tutta la legislazione pertinente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza, a individuare e a eliminare gli ostacoli al mercato interno;

8.  ritiene che le decisioni delle autorità di vigilanza e di risoluzione debbano essere coerenti, adeguatamente spiegate, trasparenti e rese pubbliche; esorta le autorità di vigilanza e di risoluzione a essere il più possibile restrittive nell'applicazione delle disposizioni che consentono loro di rifiutare l'accesso ai documenti;

Sorveglianza

9.  prende atto delle recenti valutazioni della BCE sugli enti in dissesto o a rischio di dissesto effettuate nel 2018; sottolinea la necessità di migliorare i tempi di risposta della vigilanza bancaria europea; è profondamente preoccupato per il fatto che alcuni di questi casi abbiano sollevato questioni relative all'applicazione delle norme antiriciclaggio nell'Unione bancaria; sottolinea l'urgente necessità di un approccio comune dell'UE al riguardo, con competenze assegnate in modo chiaro; accoglie con favore, a tal proposito, la proposta della Commissione di rafforzare l'azione dell'Autorità bancaria europea nel settore del riciclaggio di denaro;

10.  prende atto dei risultati della prova di stress dell'ABE a livello di UE; accoglie con favore l'inclusione degli strumenti di livello 2 e livello 3 nell'ambito di applicazione delle prove di stress del 2018; ritiene che le prove di stress debbano essere interpretate in modo combinato con altre attività di vigilanza in corso; invita il meccanismo di vigilanza unico (MVU), l'ABE e il CERS ad avvalersi di metodologie coerenti nel definire le prove di stress, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza di tale procedura e di evitare eventuali distorsioni;

11.  ricorda che esistono rischi associati al debito sovrano; prende atto dei lavori in corso del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul rischio sovrano; è altresì preoccupato per il fatto che alcuni istituti finanziari abbiano esposizioni eccessivamente elevate al debito sovrano emesse dai loro stessi governi; sottolinea che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali;

12.  accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il ruolo dell'ABE nelle azioni di contrasto al riciclaggio di denaro nel settore finanziario; invita i colegislatori ad adottare la proposta senza indebito ritardo; insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sulla base di norme comuni all'interno dell'UE e subordinatamente al coordinamento e al sostegno a livello dell'UE qualora le autorità nazionali siano sopraffatte;

13.  continua a nutrire preoccupazione per i recenti casi di riciclaggio di denaro nelle banche europee e per il fatto che tali casi rischiano di esporre l'economia dell'Unione a un'instabilità finanziaria e politica; rileva che talune giurisdizioni extra UE hanno segnalato diversi casi del genere; chiede un approccio unificato in materia di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio di denaro; rileva altresì che sono stati rilevati problemi relativi all'applicazione della legislazione antiriciclaggio anche al di fuori dell'Unione bancaria e che l'adesione all'Unione bancaria potrebbe giovare agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro nell'affrontare tali questioni;

14.  sottolinea il fatto che i mercati finanziari sono fortemente interconnessi; evidenzia che è importante che le autorità di vigilanza bancaria siano preparate a tutti i possibili scenari risultanti dei negoziati sulla Brexit tra l'UE a 27 e il Regno Unito, tenendo presente che tali predisposizioni non sostituiscono la preparazione attesa dagli operatori privati; invita la Commissione e le autorità di vigilanza a eseguire un'analisi esaustiva delle conseguenze della Brexit; invita l'UE-27 ad approfondire la regolamentazione e la vigilanza comuni migliorando al contempo la profondità e l'ampiezza dei mercati dei capitali nell'UE-27;

15.  esorta tutti i negoziatori a lavorare per l'adozione di un pacchetto legislativo equilibrato e sostenibile onde ridurre i rischi nel sistema bancario, prima delle elezioni europee del 2019; esorta in particolare il Consiglio a negoziare in buona fede, tenendo in opportuna considerazione la diversità dei modelli bancari nell'UE, il principio di proporzionalità e il pacchetto bilanciato adottato dal Parlamento europeo; invita la Commissione ad affrontare con efficacia il problema delle banche "troppo grandi per fallire" e il rischio derivante dalla presenza di diversi modelli bancari dell'UE, tenendo in considerazione le loro dimensioni nei mercati pertinenti;

16.  prende atto dei negoziati in corso sul pacchetto dei crediti deteriorati, nonché dell'addendum della BCE sui crediti deteriorati e del lavoro dell'ABE sugli orientamenti in materia di gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di tolleranza; si compiace della riduzione, negli ultimi anni, del volume dei crediti deteriorati; ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri il volume totale e la quota dei crediti deteriorati e degli strumenti di livello 2 e livello 3 rimangano ben al di sopra della media; sottolinea che, rispetto ad alcuni anni fa, i crediti deteriorati comportano un rischio tuttora significativo, seppur inferiore, per la stabilità finanziaria; concorda con la Commissione sul fatto che la responsabilità di ridurre i crediti deteriorati ricada principalmente sugli Stati membri, in particolare mediante efficaci procedure di insolvenza, e sulle banche stesse, pur sottolineando l'interesse dell'UE a ridurre le quote dei crediti deteriorati;

17.  è preoccupato per l'ampio uso dei modelli interni da parte degli istituti bancari; invita l'MVU e l'ABE a proseguire i lavori sull'adeguatezza dell'uso dei modelli interni al fine di stabilirne la credibilità e di raggiungere condizioni di parità tra gli istituti;

18.  prende atto dei negoziati in corso sul Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); ritiene che un mercato unico necessiti di adeguati poteri di vigilanza a livello di UE; sottolinea che il compito principale del SEVIF è garantire un'azione di vigilanza efficace;

19.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulle tecnologie finanziarie (FinTech); riconosce il grande potenziale della tecnologia finanziaria e la necessità di incoraggiare l'innovazione in tale ambito; rileva tuttavia la necessità di una regolamentazione chiara e di un'adeguata vigilanza che protegga i consumatori e assicuri la stabilità finanziaria e parità di condizioni per gli operatori del mercato finanziario; è del parere che le società di tecnologia finanziaria che svolgono le stesse attività degli altri partecipanti al sistema finanziario debbano essere soggette alle stesse regole commerciali; sottolinea la necessità di migliorare costantemente la ciberresilienza del settore finanziario dell'UE;

20.  è preoccupato per la diffusione del sistema bancario ombra nell'UE; ricorda che alla fine del 2017 esso rappresentava circa il 40 % del sistema finanziario unionale; incoraggia le autorità a livello di UE, nazionale e globale a continuare a monitorare con attenzione i rischi posti da queste attività e ad affrontarli rapidamente per garantire una concorrenza leale, la trasparenza e la stabilità finanziaria; invita la Commissione a individuare con urgenza le lacune ancora esistenti nei regolamenti in vigore;

21.  ricorda il dibattito iniziale sul ruolo della BCE in quanto autorità monetaria e di vigilanza; ritiene che, nel complesso, la BCE sia riuscita a mantenere separati i due ruoli; è tuttavia del parere che sia necessario un ulteriore dibattito per evitare il rischio di un conflitto di interessi tra i due compiti; sottolinea l'importanza della cooperazione, nell'ambito dell'Unione bancaria, tra l'ABE in quanto autorità di regolamentazione e l'MVU in quanto autorità di vigilanza, nel rispetto della ripartizione delle competenze;

22.  ritiene che un'ulteriore armonizzazione delle prassi relative alla valutazione della possibilità che una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, nonché una distinzione più chiara tra poteri di vigilanza e poteri di intervento precoce possono contribuire a rendere più efficace la gestione delle crisi da parte delle autorità competenti, prima della risoluzione delle crisi;

Risoluzione

23.  prende atto dell'accordo raggiunto in occasione della riunione del Vertice euro del 29 giugno 2018, secondo cui il meccanismo europeo di stabilità (MES) fornirà il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico (SRF) e il MES sarà riformato in modo tale da fornire un effettivo sostegno alla stabilità basato su rigorose condizioni che assicurano la responsabilità, la rendicontabilità, che sia evitato l'azzardo morale, e che tutelano il principio secondo cui i contribuenti non devono rispondere dei rischi bancari; ricorda la posizione del Parlamento secondo cui detto meccanismo dovrebbe essere pienamente integrato nel quadro istituzionale dell'Unione e sottolinea la necessità di un adeguato controllo democratico;

24.  ricorda che nei casi in cui l'azione di risoluzione delle crisi non è considerata essere di pubblico interesse occorre applicare le procedure ordinarie di insolvenza; è consapevole del fatto che le divergenze nella legislazione in materia di insolvenza rispecchiano procedure nazionali ben consolidate; ritiene che la legislazione in materia di insolvenza possa beneficiare di un'ulteriore armonizzazione in tutta l'Unione volta a garantire norme comuni e condizioni di parità per tutte le banche, gli investitori e i creditori;

25.  riafferma la propria posizione secondo cui è necessario chiarire le norme in materia di ricapitalizzazione precauzionale; osserva che la ricapitalizzazione precauzionale può costituire uno strumento per la gestione delle crisi, ma ritiene che il suo impiego debba essere rigorosamente limitato ai casi eccezionali in cui la banca rispetta i livelli minimi armonizzati di capitale regolamentare, ed è pertanto solvibile, nonché nei casi in cui è garantita la conformità alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; ricorda che il regime dell'UE di risoluzione delle crisi mira a garantire che i contribuenti siano tutelati, che il costo dei fallimenti della gestione bancaria sia a carico dei suoi azionisti e creditori e che sia preservata la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso; sottolinea la necessità di una migliore applicazione delle norme che disciplinano la liquidazione degli enti creditizi;

26.  invita la Commissione a esaminare il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato; invita la Commissione a esaminare il regolamento alla luce della direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi; invita la Commissione a fornire un'applicazione trasparente delle norme sugli aiuti di Stato in relazione alla direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi;

27.  sottolinea l'importanza dell'accesso alla liquidità per le banche in risoluzione, durante e immediatamente dopo le procedure di risoluzione; segue con interesse le discussioni in corso su un possibile strumento per la fornitura di liquidità nelle procedure di risoluzione;

28.  invita la Commissione a valutare periodicamente se il settore bancario abbia beneficiato di sovvenzioni implicite e di aiuti di Stato dall'inizio della crisi a oggi, anche mediante misure di sostegno alla liquidità non convenzionale, e a pubblicare una relazione al riguardo; sottolinea l'effetto distorsivo che gli aiuti di Stato possono avere sul funzionamento del mercato interno; rammenta i rigorosi requisiti per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e invita nuovamente la Commissione a riesaminare ogni anno l'effettivo rispetto di tali requisiti.

29.  si compiace della conclusione cui è giunta la Corte dei conti europea nella sua relazione sull'efficienza operativa della gestione delle crisi da parte della BCE, secondo cui l'assetto organizzativo della BCE e le sue risorse per la valutazione dei piani di risanamento e la vigilanza delle banche in situazione di crisi sono soddisfacenti, e che ha altresì rilevato che vi sono ancora questioni in sospeso in materia di condivisione delle informazioni e di efficienza del coordinamento; sottolinea che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità sono essenziali per un'agevole attuazione delle misure di risoluzione delle crisi;

30.  accoglie con favore il nuovo protocollo d'intesa tra la BCE e il Comitato di risoluzione unico (SRB); sottolinea che uno scambio semplificato, e in taluni casi automatico, di informazioni aumenta l'efficienza e aiuta a garantire che, per le banche, l'onere di segnalazione sia ridotto al minimo;

Assicurazione dei depositi

31.  prende atto dell'accordo raggiunto in occasione della riunione del Vertice euro del 29 giugno 2018 sul sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), nonché della comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2017 su detto sistema; sottolinea che il processo di istituzione dell'EDIS dovrebbe continuare ai fini del completamento dell'Unione bancaria; riconosce i vantaggi della condivisione dei rischi finanziari e dell'ulteriore riduzione dei rischi;

o
o   o

32.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità bancaria europea, alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico, ai parlamenti nazionali e alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0058.
(2) "Relazione speciale n. 02/2018: L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE", Corte dei conti europea, 16 gennaio 2018, https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44556
(3) Comunicato stampa, "Secondo le stime della BCE, la banca ABLV è in dissesto o a rischio di dissesto", Banca centrale europea, 24 febbraio 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html
(4) Comunicato stampa, "L'ABE dà il via alla prova di stress a livello di UE per il 2018", Autorità bancaria europea, 31 gennaio 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise
(5) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
(6) Comunicato stampa, "La BCE definisce le aspettative di vigilanza per i nuovi NPL", Banca centrale europea, 15 marzo 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.it.html
(7) Comunicato stampa, "La BCE annuncia ulteriori passi nella definizione dell'approccio di vigilanza per le consistenze di NPL", Banca centrale europea, 11 luglio 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.it.html
(8) GU C 248A del 16.7.2018, pag. 1.
(9) Causa T-98/16: Ricorso proposto il 4 marzo 2016 – Italia/Commissione (GU C 145 del 25.4.2016, pag. 34).

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy