Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (2018/2103(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),
– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(2),
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3),
– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(4),
– vista la relazione annuale 2017 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5),
– vista la relazione della Commissione dal titolo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
– vista la seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea (EU-MIDIS II),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 agosto 2017 dal titolo "Revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom" (COM(2017)0458),
– visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
– viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle altre istituzioni e agenzie europee e internazionali,
– viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali,
– visti i lavori dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,
– vista la relazione 2017 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA)(6),
– vista la relazione della FRA intitolata "Antisemitism — Overview of data available in the European Union 2006-2016" (Antisemitismo, una panoramica dei dati disponibili nell'Unione europea per il 2006-2016),
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom - antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale(7),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo(8),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo(9),
– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(10),
– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE(11),
– visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0466/2018),
A. considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri detengono la responsabilità primaria di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini attraverso l'attuazione e l'applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani; che lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali richiedono un consolidamento continuo; che mettendoli in discussione si crea un danno non soltanto allo Stato membro interessato, ma anche all'Unione nel suo insieme; che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e danneggia tutti gli Stati membri e l'UE nel suo insieme; che l'attuazione del quadro legislativo anti-corruzione rimane disomogenea tra gli Stati membri;
B. considerando i numerosi inviti rivolti dal Parlamento agli Stati membri, attraverso le sue risoluzioni e relazioni, affinché attuino politiche appropriate per garantire il rispetto dei diritti sociali, politici ed economici delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone più vulnerabili; che vi è un forte legame tra i diritti delle minoranze e il principio dello Stato di diritto; che l'articolo 2 TUE menziona esplicitamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze e che a tali diritti deve essere accordato lo stesso trattamento riservato agli altri diritti sanciti nei trattati;
C. considerando che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo in Europa è continuato nel 2017, ma i confini e i porti sono sempre più chiusi; che questo stato di cose impone la realizzazione di un'autentica solidarietà europea ai fini dell'istituzione di adeguate strutture di accoglienza per le persone più bisognose e più vulnerabili; che molti migranti e i richiedenti asilo cercano di raggiungere l'UE affidando la loro vita a trafficanti e criminali e sono vulnerabili alle violazioni che ledono i loro diritti, tra cui violenze, abusi e sfruttamento; che le donne e i bambini sono esposti a un maggiore rischio di essere vittime di tratta e abuso sessuale da parte dei trafficanti e che pertanto è necessario creare e rafforzare i sistemi per la protezione dei minori, onde opporsi alla violenza, all'abuso, all'incuria e allo sfruttamento subiti dai minori, nonché prevenirli, in linea con gli impegni del piano d'azione di La Valletta e della risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti(12);
D. considerando che, secondo la relazione del relatore speciale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, gli Stati hanno l'obbligo di proteggere la propria popolazione da atti di terrorismo, tuttavia le misure di sicurezza, comprese le misure antiterrorismo, devono essere perseguite attraverso lo Stato di diritto e devono rispettare i diritti fondamentali;
E. considerando che la relazione dalla FRA dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea) indica che un terzo di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta durante la vita adulta, il 20 % è stato vittima di molestie online, una donna su venti è stata stuprata e oltre una donna su dieci ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza e sottolinea che la violenza contro le donne deve essere affrontata in tutti gli Stati membri dell'UE, compresi quelli che non hanno ancora provveduto alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), tenuto conto della portata del problema, delle gravi conseguenze della violenza e del suo impatto sulla vita delle donne e sulla società nel suo complesso; che le donne con disabilità hanno più probabilità di subire violenza domestica e violenza sessuale rispetto alle donne senza disabilità;
F. considerando che le donne e le ragazze nell'UE subiscono una disuguaglianza strutturale di genere sotto svariate forme e in una molteplicità di contesti – comprese la discriminazione di genere, le molestie sessuali, la violenza di genere e l'istigazione all'odio verso le donne – con forti limitazioni della capacità delle stesse di godere dei propri diritti e di partecipare alla società in condizioni di parità; che nel 2017 il movimento #MeToo ha sensibilizzato l'opinione pubblica in merito alla portata e all'intensità delle molestie sessuali e della violenza sessuale e di genere a cui sono esposte le donne; che il movimento #MeToo ha dato un impulso positivo all'uguaglianza di genere, ma i casi di molestie sessuali e di violenza sessuale e di genere sono ancora molto diffusi; che negli ultimi anni diverse relazioni hanno evidenziato sempre maggiori reazioni violente contro i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nell'UE; che il diritto delle donne all'aborto non è omogeneo nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri;
G. considerando che, nelle società democratiche, la libertà di parola e la libertà di riunione rientrano tra gli strumenti che consentono alle persone di partecipare al dibattito pubblico e di produrre un cambiamento sociale; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei mezzi d'informazione sono componenti essenziali del diritto alla libertà di espressione e sono cruciali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che giornalisti e altri operatori dei mezzi d'informazione nell'UE sono a rischio di molteplici attacchi, minacce, pressioni e perfino assassinii da parte di attori statali e non statali; che la giornalista Daphne Caruana Galizia, specializzata nell'indagine di scandali relativi all'evasione fiscale, alla frode fiscale, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, è stata assassinata a Malta dopo aver segnalato diverse minacce e che sono necessarie indagini indipendenti per consentire la completa identificazione dei responsabili al fine di consegnarli alla giustizia; che la stampa e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo fondamentale in una democrazia;
H. considerando che l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, la disabilità, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'età o l'orientamento sessuale; che la libertà di opinione, di coscienza e di religione è sancita dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che atteggiamenti razzisti e xenofobi persistenti stanno iniziando ad essere considerati normali negli Stati membri e sono assunti da leader di opinione e politici in tutta l'UE, favorendo un clima sociale fertile per la proliferazione del razzismo, delle discriminazioni e dei reati generati dall'odio; che queste posizioni sono contrarie ai valori europei comuni a cui tutti gli Stati membri hanno aderito;
I. considerando che migranti, discendenti di migranti e membri di minoranze socio-culturali continuano ad essere oggetto di diffuse discriminazioni in tutta l'UE e in tutti gli ambiti della vita; che gli studi della FRA sottolineano che le vittime in condizioni di soggiorno irregolare sono restie a denunciare gli abusi alle autorità pubbliche e la loro condizione di migranti aumenta il rischio di diventare vittime di reati penali; che, nonostante i molteplici appelli rivolti alla Commissione, sono stati mossi solo pochi passi per garantire l'effettiva protezione delle minoranze;
J. considerando che la FRA è divenuta un centro di eccellenza nel fornire alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE elementi fattuali sui diritti fondamentali;
Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali
1. afferma che la separazione dei poteri e l'indipendenza del potere giudiziario sono essenziali per garantire un funzionamento efficace dello Stato di diritto in qualsiasi società; ricorda che questo concetto è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare dai principi di uguaglianza davanti alla legge e di presunzione di innocenza nonché dal diritto a un'udienza equa e pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale, costituito per legge; osserva che tali valori fondamentali hanno ispirato gli articoli introduttivi dei trattati europei che tutti gli Stati membri hanno volontariamente sottoscritto impegnandosi a rispettarli; dichiara che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea e dei trattati;
2. ricorda che lo Stato di diritto fa parte dei valori di cui all'articolo 2 TUE ed è condizione necessaria per la loro tutela; invita tutti gli attori competenti a livello nazionale e dell'UE, compresi i governi, i parlamenti e il sistema giudiziario, a intensificare gli sforzi tesi a difendere e rafforzare lo Stato di diritto; ricorda che spetta a tali attori il compito di affrontare le criticità relative allo Stato di diritto e che questi soggetti svolgono un ruolo importante nell'impedire ogni erosione dello Stato di diritto, che non è un'applicazione incondizionata della leggi, bensì la nostra accettazione democratica del fatto di essere regolamentati dalla legge, nel rigoroso rispetto delle convenzioni internazionali nonché, in particolare, dei diritti dell'opposizione democratica e delle minoranze;
3. condanna con fermezza gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante la maggioranza degli Stati membri abbia adottato legislazioni volte ad assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, nel rispetto delle norme del Consiglio d'Europa, permangono problemi nel modo in cui tali norme sono applicate, lasciando le magistrature nazionali esposte all'influenza politica e alimentando la percezione pubblica di interferenze nei procedimenti giudiziari e pregiudizi tra i singoli giudici; ricorda che la Commissione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE e quale custode dei trattati, dispone della legittimità e dell'autorità per assicurare l'applicazione dei Trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dei trattati, vigilando sul rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Stato di diritto e degli altri valori sanciti dall'articolo 2 TUE;
4. prende atto degli sforzi intrapresi dalla Commissione e dal Consiglio al fine di assicurare che tutti gli Stati membri rispettino pienamente lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, ma anche del limitato impatto finora ottenuto tramite le procedure avviate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; è del parere che l'UE dovrebbe poter avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano i valori di cui all'articolo 2 TUE e che l'articolo 7 TUE dovrebbe essere attivato in caso di fallimento di tutti gli altri mezzi; ritiene che l'incapacità dell'UE di porre fine alle gravi e persistenti violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE in alcuni Stati membri comprometta sia la fiducia tra gli Stati membri sia la credibilità dell'UE; sottolinea, inoltre, che il persistere dell'impunità dinanzi a queste derive ha incoraggiato altri Stati membri a seguire la stessa strada; invita il Consiglio a esaminare e dare seguito a eventuali proposte della Commissione e del Parlamento relativamente alle procedure di infrazione e alla possibili sanzioni;
5. ricorda la necessità di una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale valutazione deve basarsi su criteri obiettivi; ricorda a tal proposito che il Consiglio ha altresì un ruolo fondamentale da svolgere nella salvaguardia dello Stato di diritto e degli altri valori di cui all'articolo 2 TUE e plaude agli sforzi compiuti da alcuni Stati membri per assicurare che in seno al Consiglio venga svolta una valutazione periodica della situazione in relazione allo Stato di diritto in ciascuno Stato membro; invita il Consiglio a compiere rapidi progressi in tal senso; ricorda inoltre la risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(13); rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ("Patto DSD") sotto forma di un accordo interistituzionale che stabilisca le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE; ritiene che ciò costituirebbe un meccanismo equo, equilibrato, regolare e preventivo per la gestione di possibili violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE, che potrebbe funzionare in modo analogo al semestre europeo per la politica economica; ricorda il legame intrinseco esistente tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e la necessità di sensibilizzare maggiormente tutti i cittadini europei sui valori comuni dell'UE e sulla Carta; sottolinea l'importanza dell'invio da parte del Parlamento europeo di delegazioni ad hoc negli Stati membri dove vi siano chiare prove di violazioni gravi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
6. condivide l'opinione secondo cui ogni valutazione dello Stato di diritto dovrebbe basarsi su analisi e dati solidi, oggettivi e comparabili; rammenta che i diritti fondamentali dovrebbero essere inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative; accoglie con favore, a tale proposito, il nuovo sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) della FRA, che raggrupperà tutte le informazioni attinenti ai diritti fondamentali fornite nell'ambito dei diversi meccanismi a livello dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE;
7. rileva che il rafforzamento della qualità, dell'indipendenza e dell'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, in particolare in relazione a giudici, procuratori e avvocati, rimane una priorità fondamentale dell'Unione europea; sottolinea che vi è l'urgente necessità di introdurre una prospettiva di genere negli ordinamenti giuridici e giudiziari degli Stati membri, ivi compresi lo sviluppo e l'istituzionalizzazione della componente di genere tramite programmi di formazione rivolti a tutto il personale giudiziario;
8. sottolinea che la corruzione non costituisce soltanto un grave ostacolo sistemico alla realizzazione della democrazia e al rispetto dello Stato di diritto, ma potrebbe anche causare numerose violazioni dei diritti umani, costituendo pertanto una grave minaccia al principio di equo trattamento per tutti i cittadini; esprime preoccupazione per le nuove iniziative legislative presentate in taluni Stati membri che potrebbero compromettere le riforme precedentemente attuate per rafforzare la prevenzione della corruzione; invita a tale proposito tutti gli Stati membri e le istituzioni europee a combattere risolutamente la corruzione sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, combattere e sanzionare la corruzione e per contrastare le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita a tal fine gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea (EPPO); invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad annunciare la propria intenzione di aderire all'EPPO; si rammarica a tale riguardo, della decisione della Commissione di non pubblicare la seconda relazione semestrale sullo stato della corruzione nell'UE e la esorta a continuare a pubblicare le sue relazioni sulla lotta alla corruzione; sottolinea che disporre di schede informative sulla lotta alla corruzione nel quadro del semestre europeo non rappresenta un modo sufficientemente efficace per assicurare che la corruzione sia inserita in modo inequivocabile nel programma; accoglie con favore la dichiarazione della Commissione nella sua comunicazione dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" relativa all'approvazione a partecipare al GRECO, la rete contro la corruzione istituita dal Consiglio d'Europa;
9. sottolinea l'importanza della libertà di circolazione e di soggiorno come uno dei principali diritti fondamentali garantiti dall'UE; sottolinea che la Brexit ha un impatto diretto sulla vita di milioni di cittadini europei, in particolare dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE a 27, e sottolinea che la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone dovrebbe avere la stessa importanza accordata ad altri aspetti; chiede che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e delle loro famiglie che si sono trasferiti all'interno dell'Unione nel quadro della libertà di circolazione siano tutelati dopo la Brexit;
10. sottolinea che qualsiasi azione o misura contro il terrorismo o la criminalità organizzata deve rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE; osserva con preoccupazione il fatto che le autorità pubbliche ricorrano sempre più a misure amministrative incompatibili con i principi dello Stato di diritto e che le politiche condotte in questo settore siano estese a un numero crescente di reati e di crimini, segnatamente nel quadro delle misure adottate in nome dello stato di emergenza; invita gli Stati membri a garantire che qualsiasi legislazione di emergenza rispetti il principio di proporzionalità e necessità e che le misure adottate in questo contesto siano chiaramente limitate nel tempo e controllate democraticamente e regolarmente; si oppone a qualsiasi confusione tra l'immigrazione e il terrorismo e al ricorso a misure di lotta al terrorismo al fine di controllare determinati movimenti migratori;
Migrazione
11. condanna gli abusi e le violazioni dei diritti umani che colpiscono alcuni migranti e rifugiati per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio, le condizioni di accoglienza, le procedure d'asilo, il trattenimento degli immigrati e la tutela delle persone vulnerabili e sottolinea l'importanza che gli Stati membri rispettino e recepiscano completamente il pacchetto di misure comuni in materia di asilo adottate dall'Unione; ricorda che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire la scomparsa dei minori non accompagnati; ricorda che il diritto di asilo è espressamente tutelato dall'articolo 18 della Carta; osserva con preoccupazione che le procedure accelerate, gli elenchi di paesi sicuri ma anche la procedure di rimpatrio quadro delle procedure di Dublino espongono i richiedenti asilo LGBTI ad un rischio maggiore di essere espulsi prima di poter motivare la loro domanda di asilo verso paesi terzi o altri Stati membri, nei casi in cui temono di essere perseguiti sulla base del loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali;
12. invita gli Stati membri a chiedere alle rispettive autorità di esaminare se i loro obiettivi legittimi possano essere conseguiti con misure meno coercitive rispetto alla detenzione e a giustificare pienamente sulla base di fatti e ragionamenti giuridici qualora la detenzione sia scelta in caso di richiedenti asilo, rifugiati e migranti; ricorda che tutti gli Stati membri sono firmatari delle convenzioni di Ginevra e sono pertanto obbligati ad assicurare l'ottemperanza a tutte le disposizioni, indipendentemente dalle circostanze; sottolinea la duplice discriminazione che subiscono le donne migranti, sia come migranti sia come donne, e le circostanze particolari che possono affrontare durante il loro percorso di migrazione e, segnatamente, nei centri di detenzione o di accoglienza, in particolare le molestie e gli attentati alla loro sicurezza e integrità fisica e alla loro privacy, nonché la loro necessità di accedere ai servizi di igiene femminile e alle cure che riguardano specificamente la tutela della salute riproduttiva femminile; chiede l'istituzione e il rafforzamento dei sistemi di protezione delle donne al fine di prevenire e combattere la violenza, gli abusi, la negligenza e lo sfruttamento di cui sono vittime conformemente agli impegni di cui al piano d'azione di La Valletta;
13. ricorda che l'UNICEF ha sottolineato ripetutamente che la detenzione non può in alcun modo rispettare l'interesse superiore del bambino e che è necessario sviluppare alternative alla detenzione, indipendentemente dal fatto che questi bambini siano accompagnati o meno dalla loro famiglia; chiede l'elaborazione e la messa in atto di procedure specifiche per garantire la protezione di tutti i minori, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; sottolinea che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i minori a rischi maggiori; sottolinea inoltre la preminenza del principio dell'interesse superiore del bambino in tutti gli aspetti che riguardano i minori nonché dell'attuazione pratica del diritto di essere ascoltato; rammenta che l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo garantiscono il diritto all'istruzione a tutti i minori, compresi migranti e rifugiati, indipendentemente dal loro status, accompagnati e non accompagnati, e l'eliminazione della scolarizzazione separata e della segregazione; invita pertanto gli Stati membri ad assicurare che ai minori migranti e rifugiati sia garantito l'accesso all'istruzione formale e informale tempestivamente dopo il loro arrivo; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i minori migranti e rifugiati siano assistiti in modo efficace tramite un sostegno linguistico, sociale e psicologico basato sulla valutazione individuale delle loro esigenze; manifesta preoccupazione in merito alle esigenze e vulnerabilità specifiche dei richiedenti asilo provenienti da gruppi emarginati e invita gli Stati membri ad assicurare che siano soddisfatte le loro esigenze specifiche in materia di sicurezza, sanità e riconoscimento giuridico;
14. ricorda che la solidarietà deve essere il principio su cui si basa l'azione dell'Unione in materia di migrazione e condanna gli Stati membri che agiscono in palese violazione di tale principio; invita il Consiglio ad accelerare la riforma del regolamento di Dublino che sta attualmente bloccando, impedendo in tal modo al sistema europeo comune di asilo di funzionare correttamente; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero procedere all'istituzione di una combinazione di programmi di protezione, come il reinsediamento e l'ammissione per motivi umanitari, che possono fornire alle persone che necessitano di protezione internazionale la possibilità di entrare nell'UE per richiedere asilo; incoraggia gli Stati membri ad agevolare la concessione di visti umanitari e programmi di mobilità regolari per promuovere percorsi legali e sicuri verso l'UE, in particolare per le persone bisognose di protezione, e a garantire il loro accesso ai servizi e i loro diritti fondamentali, indipendentemente dal loro status; sottolinea che gli Stati membri devono assumersi la responsabilità dell'esternalizzazione delle politiche dell'UE in materia di migrazione, compresa la cooperazione con i paesi terzi, nel cui ambito l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato frequenti gravi violazioni e abusi dei diritti umani; ritiene che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo chiave negli sforzi di reinsediamento a livello mondiale; ricorda che ogni azione intrapresa da uno Stato membro, allorché agisce nel quadro del diritto dell'UE, deve rispettare i diritti e i principi della Carta dei diritti fondamentali; invita gli Stati membri a garantire efficacemente il diritto di asilo individuale e ad accettare la ricollocazione dei rifugiati provenienti dagli Stati membri più colpiti da un numero elevato di arrivi; chiede inoltre agli Stati membri di rispettare il principio di non respingimento e di introdurre adeguate salvaguardie procedurali nelle rispettive procedure di asilo e di frontiera; denuncia con fermezza il fatto che taluni Stati membri non rispettano la legislazione dell'UE in materia di asilo e rimpatrio e violano i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, ad esempio non fornendo un accesso effettivo alle procedure di asilo, non fornendo informazioni chiare sui mezzi di ricorso a seguito di una decisione di rimpatrio, privando i migranti e i richiedenti asilo del cibo o ricorrendo al trattenimento automatico e sistematico;
15. riconosce il lavoro svolto da diverse ONG operanti nel Mediterraneo e i loro sforzi per salvare vite umane e prestare assistenza umanitaria a coloro che ne hanno bisogno; ricorda che il salvataggio in mare è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale, in particolare dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (ratificata dall'Unione e da tutti i suoi Stati membri), che impone di prestare soccorso a qualsiasi persona in pericolo in mare; ricorda la sua risoluzione del 5 luglio 2018 su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria(14); invita gli Stati membri a sostenere le ONG invece di ostacolare il loro lavoro ed esorta la Commissione e gli Stati membri a studiare e assicurare operazioni di ricerca e salvataggio; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che vengano stanziati fondi sufficienti per le operazioni di ricerca e di salvataggio nel contesto di un'operazione umanitaria di portata europea; invita gli Stati membri a recepire la deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista nella direttiva sul favoreggiamento, allo scopo di ridurre le conseguenze indesiderate del "pacchetto dei favoreggiatori" per i cittadini e le organizzazioni che prestano assistenza umanitaria ai migranti e per la coesione sociale nella società di accoglienza;
16. sottolinea che il fatto di far fronte alle vulnerabilità e alle esigenze specifiche di tutti i migranti dovrebbe costituire parte integrante del processo di integrazione; ricorda che la valutazione delle esigenze dei migranti dovrebbe essere effettuata periodicamente e per tutto il tempo necessario, giacché la situazione dei e le necessità dei migranti potrebbero conoscere un'evoluzione e variare in modo significativo in base al loro paese di origine; sottolinea che il ricongiungimento familiare rappresenta un potente strumento per rendere autonomi i migranti e procurare loro la sensazione di poter iniziare a sistemarsi e a integrarsi nella nuova società che li ospita; sottolinea che, da sola, la politica di accoglienza non è sufficiente e che la sfida dinanzi all'UE consiste nel definire un'efficace politica di integrazione basata sullo scambio di buone pratiche tra Stati membri; chiede, a tale riguardo, che sia rafforzato lo scambio delle buone pratiche di integrazione tra gli Stati membri;
17. prende atto della creazione di diversi nuovi sistemi d'informazione su vasta scala e dell'obiettivo di migliorare la loro interoperabilità, preservando nel contempo le salvaguardie necessarie, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata; invita gli Stati membri a introdurre salvaguardie specifiche onde garantire che l'interoperabilità tra sistemi informatici su larga scala rispetti i diritti fondamentali di tutti i cittadini, prestando particolare attenzione ai diritti dei minori e alle persone vulnerabili, come i richiedenti protezione internazionale e i beneficiari di tale protezione, nonché alla profilazione; invita gli Stati membri a garantire che l'attuazione dell'interoperabilità consegua anche obiettivi di tutela dei minori, come l'identificazione di minori scomparsi e l'agevolazione dei ricongiungimenti familiari;
Diritti delle donne
18. osserva con preoccupazione che il documento pubblicato nel 2017 dalla FRA dal titolo "Challenges to women's human rights in the EU" (Sfide ai diritti umani delle donne nell'UE) conferma che le donne e le ragazze nell'UE sono ancora vittime di discriminazione di genere, retorica dell'odio in chiave sessista e violenza di genere e che ciò limita in misura significativa la loro capacità di godere dei propri diritti e di partecipare alla società in condizioni di parità;
19. osserva con preoccupazione che la relazione del Forum europeo delle persone disabili intitolata "Ending forced sterilisation of women and girls with disabilities" (Porre fine alla sterilizzazione forzata delle donne e delle ragazze con disabilità) afferma che le donne con disabilità continuano a subire decisioni arbitrarie che portano alla sterilizzazione a loro insaputa, senza il loro consenso o la loro autorizzazione;
20. invita a tal proposito gli Stati membri a valutare sei settori primari d'intervento per intensificare l'impegno per la salvaguardia della dignità e dei diritti delle donne e delle ragazze, come proposto nella relazione della FRA, vale a dire: mettere gli enti per le pari opportunità nelle condizioni di gestire l'intero ventaglio di aspetti aventi un'incidenza sui diritti delle donne, dalla parità di genere alla violenza nei confronti delle donne; migliorare la sicurezza online; promuovere più efficacemente la parità di genere nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; introdurre le quote di genere muovendo così un passo coraggioso verso le azioni positive; integrare la parità di genere nel coordinamento delle politiche economiche in tutta l'UE attraverso il semestre europeo; migliorare la raccolta dei dati e la divulgazione delle conoscenze in merito a tutte le forme di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze;
21. condanna fermamente tutte le forme di violenza contro le donne e chiede quindi alla Commissione di proporre un atto giuridico volto a sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze e di violenza di genere; chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; accoglie con favore l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul del 13 giugno 2017 poiché si tratta del primo strumento globale giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, compresa la violenza domestica, a livello internazionale, nonostante il limite a soli due mandati; deplora che ad oggi solo 20 Stati membri abbiano ratificato la Convenzione; deplora che in alcuni Stati membri le discussioni sulla ratifica della Convenzione di Istanbul siano state accompagnate da interpretazioni fuorvianti sulla definizione della violenza di genere e del genere stesso; incoraggia i rimanenti Stati membri e il Consiglio a concludere senza indugio il processo di adesione dell'UE alla Convenzione e ad approvare l'allegato codice di condotta al fine di garantire l'attuazione della Convenzione da parte dell'UE; sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni della società civile che lavorano con le vittime di violenza di genere in ogni modo possibile, compreso un sostegno finanziario regolare;
22. sottolinea che il sessismo e gli stereotipi di genere, che hanno portato al dominio sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti, hanno un grave impatto sui diritti fondamentali delle donne in tutti gli ambiti della vita; ricorda che le donne sono spesso vittime di discriminazioni molteplici derivanti, tra l'altro, dalla loro appartenenza a una minoranza etnica, dall'orientamento sessuale, dalla disabilità o dalla condizione di migrante; sottolinea che una formazione a tutti i livelli e a tutte le età sulla parità tra donne e uomini, su ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità personale è necessaria al fine di risolvere tutte le forme di discriminazione; incoraggia gli Stati membri ad affrontare correttamente questo aspetto nei programmi scolastici; deplora che le donne risentano ancora di disuguaglianze nei luoghi di lavoro, tra cui tassi di partecipazione più bassi in materia di occupazione, il divario salariale, la maggiore incidenza del lavoro a tempo parziale, minori diritti pensionistici, segregazione nella carriera e livelli di avanzamento inferiori; invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli strutturali più importanti all'emancipazione economica delle donne e alla sottorappresentazione delle donne nel mondo del lavoro e nella politica, che sono il risultato di forme molteplici e interdipendenti di ineguaglianze, stereotipi e discriminazioni nella sfera pubblica e privata; invita gli Stati membri a proporre misure per affrontare efficacemente le molestie sessuali e la violenza negli spazi pubblici, sul posto di lavoro, offline e online e a fornire alle vittime di violenza di genere un numero adeguato di centri di accoglienza e servizi di sostegno mirati e integrati che comprendano il supporto e la consulenza per le vittime di traumi; invita gli Stati membri a procedere allo scambio di migliori pratiche e a offrire programmi regolari di formazione al personale di polizia e giudiziario su tutte le forme di violenza contro le donne;
23. esprime il proprio sostegno a favore delle dimostrazioni che hanno avuto luogo in numerosi Stati membri nel 2017, in seguito a regressioni relative ai diritti della salute riproduttiva e sessuale e a casi di molestie sessuali che hanno avuto un'ampia copertura mediatica; afferma risolutamente che il negare servizi nel campo della salute riproduttiva e sessuale, compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza contro donne e ragazze; ribadisce che le donne e le ragazze devono avere controllo del proprio corpo e della propria sessualità; incoraggia gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi in maniera efficace al fine di rispettare e proteggere i diritti riproduttivi e sessuali delle donne, in relazione a una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, compresi il diritto all'integrità fisica, il diritto alla salute, il diritto a non subire tortura e maltrattamenti, il diritto alla riservatezza, all'uguaglianza e alla non discriminazione; sottolinea, a tale riguardo, che le persone con disabilità hanno il diritto di esercitare i loro diritti fondamentali su un piano di parità con gli altri; invita gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità e un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale; osserva che tale obbligo dovrebbe comprendere l'eliminazione di leggi, politiche e pratiche lesive di questi diritti e la prevenzione del restringimento delle tutele esistenti; insiste sul fatto che l'Unione deve svolgere un ruolo nel sensibilizzare su queste problematiche e nel promuovere le migliori pratiche;
Libertà dei mezzi d'informazione, libertà di espressione e libertà di riunione
24. ricorda che l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di ogni individuo a non essere molestato per la propria opinione, il diritto alla libertà di espressione e il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso i mezzi di comunicazione senza limiti di frontiere;
25. sottolinea che la deliberazione e il dibattito pubblici sono essenziali per il funzionamento delle società democratiche e, a tale proposito, incoraggia l'UE e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per salvaguardare e proteggere la libertà di parola e di riunione intesi come diritti fondamentali e principi essenziali dei processi democratici; ricorda che, secondo il rapporto 2017 del Segretario generale del Consiglio d'Europa sullo stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le opportunità di protesta pacifica sono limitate quando la libertà di riunione è soggetta a indebite restrizioni indebite; condanna con fermezza, a tale riguardo, le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, che in alcuni casi le autorità hanno imposto con un uso sproporzionato della forza nei confronti di dimostranti pacifici; ricorda che, nell'esercizio dei loro doveri, i funzionari delle forze dell'ordine devono rispettare e proteggere la dignità umana e mantenere e sostenere i diritti umani di tutte le persone; sottolinea che il compito primario delle forze dell'ordine è di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e che qualsiasi uso eccessivo e ingiustificato della forza da parte delle forze dell'ordine deve essere sottoposto a indagini imparziali ed esaurienti da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;
26. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate che salvaguardino e promuovano l'esistenza di mezzi d'informazione pluralisti, indipendenti e liberi; condanna fermamente le tendenze in atto in alcuni Stati membri a concentrare i mezzi di comunicazione nelle mani di imprenditori vicini al governo e ad abusare dei mezzi di informazione pubblici per divulgare esclusivamente i messaggi del governo; rileva che il ruolo dei media è quello di incoraggiare una sana deliberazione e che i media sono pertanto un pilastro della democrazia;
27. esprime la sua preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri dell'UE si riscontrano, a livello nazionale, ben pochi quadri giuridici o politici specifici a tutela dei giornalisti e degli operatori dei mezzi d'informazione da atti di violenza, minacce e intimidazione; ricorda che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i crimini commessi contro i giornalisti potrebbero avere l'effetto di incoraggiare un potenziale grado elevato di autocensura, che di per sé ha un grave effetto sulla libertà di espressione e compromette i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione; esprime profonda preoccupazione per gli assassinii di giornalisti tuttora commessi negli Stati membri; esorta le autorità nazionali di contrasto a prendere tutte le possibili misure per prevenire tali violenze, intensificare la cooperazione con EUROPOL e accelerare le indagini sugli omicidi di giornalisti nell'UE; esprime inoltre preoccupazione per le condizioni di lavoro precarie di numerosi giornalisti e operatori dei mezzi di informazione e per il livello di violenze fisiche e psicologiche a cui sono soggetti, il che potrebbe ostacolare la loro capacità di svolgere il loro lavoro, compromettendo il giornalismo di qualità e l'espressione della diversità dell'informazione; sottolinea l'importanza di progetti a livello di tutta l'UE, come quello sul monitoraggio del pluralismo dei media e sulla mappatura della libertà dei mezzi di informazione, che valutano i rischi per il pluralismo dei media in tutta Europa, mappano le restrizioni, le minacce e le violazioni che incidono sulla libertà dei media, conducono campagne di sensibilizzazione e forniscono sostegno ai giornalisti minacciati e al giornalismo investigativo transfrontaliero; sottolinea che il finanziamento relativo a tali e simili questioni dovrebbe essere garantito nell'ambito del nuovo QFP;
28. sottolinea il ruolo chiave degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; sottolinea il fatto che la denuncia delle irregolarità rappresenta un aspetto fondamentale del giornalismo d'inchiesta e della libertà dei media; denuncia le minacce, le rappresaglie e le condanne a cui sono ancora oggi soggetti gli informatori nell'UE; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici(15); sottolinea che, secondo la comunicazione della Commissione del 23 aprile 2018 "Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione europea"(16), solo dieci Stati membri hanno introdotto una legislazione completa per proteggere gli informatori; accoglie con favore la proposta della Commissione del 23 aprile 2018 relativa a una direttiva orizzontale sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(17) e sottolinea l'importanza di un rapido seguito da parte dei colegislatori, in modo tale che la proposta possa essere adottata prima della fine di questa legislatura;
29. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo"(18) e le azioni che contiene, che mirano a creare un ecosistema online più trasparente, affidabile e responsabile, migliorare la sicurezza e la resilienza dei processi elettorali, promuovere l'educazione e l'alfabetizzazione mediatica, aumentare il sostegno al giornalismo di qualità e rafforzare le capacità di comunicazione strategica dell'Unione; manifesta preoccupazione per la potenziale minaccia che può derivare dal concetto di "notizie false" per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei mezzi di informazione, sottolineando nel contempo gli effetti negativi che la diffusione di notizie false potrebbe avere sulla qualità del dibattito politico e sulla partecipazione informata dei cittadini alla società democratica; ritiene che sia possibile formarsi una propria opinione soprattutto attraverso lo sviluppo dell'istruzione e dello spirito critico; sottolinea che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni possono essere utilizzate da partiti politici ed enti privati o pubblici all'interno e all'esterno dell'UE e possono rappresentare una minaccia per i valori democratici dell'UE, come nel caso dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica; invita la Commissione a proseguire le sue azioni volte a prevenire tali pratiche e a garantire la protezione dei dati, la trasparenza e la sicurezza informatica;
30. esprime la sua preoccupazione riguardo agli ostacoli esistenti al lavoro dei difensori dei diritti umani, comprese le organizzazioni della società civile attive nel campo dei diritti fondamentali e della democrazia, incluse le gravi restrizioni della libertà di associazione e della libertà di parola per le organizzazioni e i cittadini interessati nonché le restrizioni ai finanziamenti; riconosce che queste ultime svolgono un ruolo cruciale nel rendere i valori e i diritti fondamentali una realtà per tutti e sottolinea che tali organizzazioni dovrebbero poter svolgere il loro lavoro in un contesto sicuro e adeguatamente supportato; è preoccupato per la chiusura di spazi della società civile in alcuni Stati membri; invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare in maniera proattiva le cause profonde del restringimento degli spazi della società civile e a difendere i diritti fondamentali; reitera il suo appello per un finanziamento adeguato, come delineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla creazione di uno strumento a sostegno dei Valori Europei (EVI)(19), per fornire sostegno alle organizzazioni della società civile impegnate nella promozione dei valori fondamentali nell'Unione europea e per evitare qualsiasi uso improprio di tali finanziamenti;
Razzismo, xenofobia, discriminazione, retorica dell'odio e altre forme d'intolleranza
31. osserva che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero affrontare e combattere efficacemente il fenomeno degli incidenti di natura discriminatoria e violenta nei confronti della scolarizzazione di bambini migranti o rifugiati, di bambini Rom e di bambini appartenenti a minoranze, sia attraverso risposte legali sia promuovendo la comprensione reciproca e la coesione sociale; incoraggia gli Stati membri a garantire che i normali programmi scolastici includano misure efficaci volte ad assicurare e promuovere il rispetto della diversità, la comprensione interculturale e i diritti umani; a tal fine, incoraggia gli Stati membri a promuovere un'istruzione inclusiva nelle scuole fin dall'infanzia;
32. osserva che la violenza e i reati fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere sono tutti esempi di reati generati dall'odio; condanna tutti i tipi di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio che si verificano quotidianamente nell'UE e vengono ormai visti come normali in alcuni Stati membri; condanna con la massima fermezza il sorgere di movimenti di estrema destra ed è preoccupato per la banalizzazione dell'incitamento all'odio, che può essere attribuita ad alcune personalità politiche; chiede un approccio di intransigenza totale nei confronti della discriminazione basata su qualsiasi motivo; invita il Consiglio a sbloccare e concludere immediatamente i negoziati sulla direttiva per la parità di trattamento; ricorda che la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati membri entro il 28 novembre 2010, fornisce una base giuridica per l'imposizione di sanzioni alle persone giuridiche che incitano pubblicamente alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di minoranza;
33. ricorda che gli Stati membri che registrano, raccolgono e pubblicano sistematicamente ogni anno dati disaggregati su tutte le forme di discriminazione e sui reati generati dall'odio lo fanno per il solo scopo di individuare le radici delle discriminazioni e combatterle e che questi dati dovrebbero essere totalmente anonimi per escludere qualsiasi profilazione o statistica in chiave etnica, permettendo nel contempo agli Stati membri, insieme ad altri soggetti interessati chiave, di predisporre risposte politiche e giuridiche efficaci a tali fenomeni, basate su dati oggettivi; ricorda che tutti i dati dovrebbero essere raccolti in conformità dei quadri giuridici nazionali e alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati; accoglie con favore l'elaborazione, da parte del gruppo ad alto livello sul razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, di principi guida sui crimini motivati dall'odio per le autorità di contrasto e penali e sull'accesso alla giustizia, la protezione e il sostegno alle vittime dei crimini motivati dall'odio; ribadisce che l'adescamento e il bullismo online e la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("revenge porn") sono nuove forme di reati online e possono avere conseguenze estremamente gravi, soprattutto tra i giovani e i bambini; ricorda, a tale proposito, la necessità di un'alfabetizzazione mediatica e informatica, in particolare per i bambini, al fine di garantire un utilizzo responsabile di Internet; esprime preoccupazione per il fatto che le vittime di reati generati dall'odio omettono di denunciare tali reati alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e pronunciare condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; sottolinea, pertanto, la necessità di incoraggiare le vittime a denunciare i reati generati dall'odio o le discriminazioni e di fornire loro un'adeguata protezione e sostegno;
34. chiede agli Stati membri di proseguire gli sforzi volti ad assicurare un'applicazione concreta efficace della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale)(20) e a garantire un'applicazione efficace della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia al fine di combattere le persistenti discriminazioni nei confronti dei rom, l'antisemitismo, l'islamofobia, l'afrofobia, l'antiziganismo e l'aporofobia; ricorda che gli Stati membri dovrebbero proporre o rivedere e modificare, se del caso, le proprie strategie d'integrazione a livello nazionale affinché tutte le persone siano davvero messe in condizione di partecipare effettivamente al processo di inclusione, promuovendo e tutelando i loro diritti fondamentali;
35. esprime preoccupazione per il fatto che il 2017 non ha registrato alcun importante miglioramento in termini di conseguimento degli obiettivi delle strategie nazionali d'integrazione dei rom; rileva che le risorse dei fondi SIE non sono connesse alle strategie nazionali d'integrazione dei rom e spesso non vanno a vantaggio di questi ultimi; condanna i casi di discriminazione, segregazione, incitamento all'odio, reati generati dall'odio ed esclusione sociale di cui sono vittime i rom; condanna la continua discriminazione nei confronti dei rom per quanto riguarda l'accesso agli alloggi (in particolare gli sgomberi forzati), l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al mercato del lavoro, alla giustizia e all'uguaglianza dinanzi alla legge; segnala che i minori e le donne rom sono particolarmente vulnerabili;
36. deplora il fatto che nel 2017 le persone LGBTI fossero ancora vittime di bullismo, molestie e violenza e dovessero affrontare varie discriminazioni e odio in vari settori, tra cui l'istruzione, la sanità, gli alloggi e l'occupazione; è preoccupato per le continue stigmatizzazioni, violenze e discriminazioni basate sul genere che subiscono le persone LGBTI e la mancanza di conoscenze e di interventi da parte delle autorità di polizia in particolare nei confronti delle persone transessuali e delle persone LGBTI emarginate e incoraggia gli Stati membri ad adottare leggi e politiche atte a combattere l'omofobia e la transfobia; condanna fermamente la promozione e la pratica delle terapie di conversione LGBTI e incoraggia gli Stati membri a configurare tali pratiche come reato; condanna altresì fermamente la patologizzazione delle identità transgender e intersessuali; ricorda che la lotta alla violenza connessa all'identità di genere, all'espressione di genere, alle caratteristiche sessuali o all'orientamento sessuale di una persona rientra nelle competenze dell'UE in materia di violenza di genere; invita la Commissione a integrare la prospettiva dell'identità di genere nell'ambito delle sue competenze; esorta tutti gli Stati membri ad adottare misure che, analogamente, rispettino e difendano il diritto all'identità di genere, all'espressione di genere, all'integrità fisica e all'autodeterminazione; invita gli Stati membri ad aggiornare i loro codici penali conformemente alla direttiva sull'uguaglianza razziale; ritiene che sia l'orientamento sessuale che le disabilità dovrebbero essere inserite in ogni elenco di caratteristiche protette contro la discriminazione; accoglie con favore l'attuazione di certi aspetti contenuti nell'elenco di azioni elaborate dalla Commissione per promuovere l'uguaglianza della comunità LGBTI (2014-2019); invita la Commissione a mantenere la sua ambiziosa programmazione pluriennale in questo campo, in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile che operano in tale settore;
37. sottolinea la necessità di combattere la discriminazione nei confronti delle minoranze religiose; manifesta preoccupazione per il crescente antisemitismo e islamofobia; sottolinea che i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio devono essere contrastati per combattere l'ascesa e la radicalizzazione di razzisti e xenofobi; ricorda che il razzismo e la xenofobia sono reati e non opinioni;
38. ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) è un trattato internazionale giuridicamente vincolante, firmato e ratificato dall'UE e attualmente attuato attraverso la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, il cui obiettivo è di assicurare pari opportunità in materia di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne dell'UE; sottolinea che, nella sua relazione sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità pubblicata nel febbraio 2017, la Commissione ha osservato che nonostante i progressi compiuti, in particolare con l'atto europeo sull'accessibilità proposto nel 2015, le persone con disabilità sono ancora sfavorite e discriminate per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea, a tale proposito, che gli obiettivi della strategia rimangono validi, che devono essere intraprese azioni specifiche nel periodo 2017-2020 e che la risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'implementazione della Strategia europea sulla disabilità(21) raccomandava l'introduzione di requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici, l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità, garanzie per un'istruzione inclusiva, incluso l'accesso a iniziative quali Erasmus + e una particolare attenzione alle donne e ai minori con disabilità;
39. invita gli Stati membri a elaborare un piano nazionale per combattere ogni forma di violenza contro i minori; ribadisce il suo invito alla Commissione a rinnovare il proprio impegno a definire una nuova agenda dell'UE per i diritti dei minori, nonché una nuova strategia per i diritti dei minori, e a mirare a integrare i diritti dei minori nelle politiche, nella legislazione e nelle decisioni finanziarie dell'UE, nonché a tenerne conto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali e di coesione;
40. deplora le discriminazioni molteplici e intersettoriali subite dagli anziani in una società europea che invecchia; chiede alle autorità di governo a tutti i livelli di integrare meglio tale dimensione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, compresa l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
41. ritiene che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale richieda una protezione più efficace dei dati personali e della privacy; sottolinea che mentre Internet e i social media e altri mezzi d'informazione sono strumenti di comunicazione notevoli, soprattutto come fonti di informazione per il pubblico, nello stesso tempo possono essere utilizzati come strumenti tecnologici che consentono di controllare la società civile, minacciare la popolazione vulnerabile, in particolare i bambini, ma anche umiliare le donne, in particolare nei casi di stalking, molestie, pubblicazione di fotografie a contenuto sessuale o che presentano la nudità del soggetto senza il suo consenso; chiede che gli Stati membri garantiscano effettivamente il diritto di ricevere e diffondere informazioni conformemente all'articolo 11 del Carta, attraverso un approccio equilibrato nella regolamentazione dei contenuti su Internet; prende atto della proposta di regolamento atta prevenire la diffusione di contenuti terroristici online e invita il Consiglio e il Parlamento a lavorare al testo per garantire un sindacato giurisdizionale sulle decisioni di rimozione di contenuti online;
Ruolo e mandato della FRA
42. accoglie con favore le conclusioni positive della seconda valutazione esterna indipendente della FRA per il periodo 2013-2017 (ottobre 2017) e le relative raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia;
43. plaude al lavoro operativo della FRA in diversi settori, come ad esempio nei punti di crisi destinati ai migranti in Grecia e in Italia nonché alle attività di sensibilizzazione e formazione in materia di diritti umani; chiede che la missione statutaria globale dell'Agenzia sia estesa in modo da includervi il compito operativo di fornire assistenza tecnica, formazione e rafforzamento delle capacità in materia di diritti fondamentali alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'UE, nonché agli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE;
44. prende atto dei pareri della FRA e incoraggia vivamente gli Stati membri a tenere presenti e ad attuare le sue raccomandazioni al fine di garantire un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali all'interno dell'UE;
45. rinnova il suo appello ad allineare il mandato della FRA con il trattato di Lisbona, anche esplicitando il fatto che il regolamento istitutivo include la cooperazione giudiziaria e di polizia;
46. accoglie con favore i pareri della FRA in merito ai progetti legislativi dell'UE e concorda con la posizione del suo consiglio di amministrazione, il quale asserisce che, quando il legislatore dell'UE tratta fascicoli legislativi che sollevano questioni inerenti ai diritti fondamentali, l'Agenzia dovrebbe poter prestare assistenza e consulenza dove e quando necessario e non solo a fronte di una richiesta formale e che per sfruttare appieno le competenze dell'Agenzia nel processo legislativo, il regolamento istitutivo dovrebbe autorizzare l'Agenzia a presentare di propria iniziativa pareri non vincolanti sui progetti legislativi dell'UE;
47. è del parere che le istituzioni dell'UE dovrebbero offrire forme migliori di consulenza, valutazione d'impatto e controllo giuridico, anche chiedendo il parere di esperti indipendenti appropriati, come la FRA, ogniqualvolta che un fascicolo legislativo può promuovere o influire negativamente sui diritti fondamentali; ritiene, in tal senso, che la versione riveduta dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" potrebbe prevedere una consultazione più regolare della FRA;
48. raccomanda che i legislatori dell'UE chiedano alla FRA una consulenza indipendente ed esterna sui diritti umani ogniqualvolta un fascicolo legislativo desti gravi problemi sul piano dei diritti fondamentali; invita la Commissione a garantire che l'Agenzia disponga dei meccanismi adeguati per adempiere il proprio mandato;
o o o
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Commissione europea, relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0396&qid=1536223593046&from=IT
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Fundamental Rights Report 2017, http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017