Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0466),
— visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,
– vista la richiesta di parere trasmessa dal Consiglio (C8-0394/2018),
— visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0413/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina13 dell'atto di adesione del 2003, la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e a disattivare successivamente dette unità.
(1) Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina13 dell'atto di adesione del 2003, la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e a disattivare successivamente dette unità. Il protocollo n. 4 continua ad essere la base giuridica del programma Ignalina.
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13 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.
13 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) In linea con gli obblighi dell'atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.
(2) In linea con gli obblighi dell'atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili e in considerazione della data di chiusura definitiva prevista per il 2038, saranno necessarie a tale scopo significative risorse finanziarie supplementari dopo il 2020. Per consentire il completamento del piano di disattivazione entro il 2038, occorrerà soddisfare un fabbisogno finanziario di 1 548 milioni di EUR.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione sulla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio14 e alla legislazione sulla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio15. La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania.
(3) È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione sulla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio14 e alla legislazione sulla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio15. La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania. Tuttavia, la direttiva 2011/70/Euratom prevede che l'Unione possa contribuire a un'ampia gamma di progetti di disattivazione, ivi compresi lo stoccaggio e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Sebbene la direttiva 2011/70/Euratom stabilisca che i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali, tale disposizione non può essere applicata retroattivamente alla Lituania, che ha chiuso la centrale nucleare di Ignalina prima che la direttiva fosse adottata e che non ha quindi potuto accumulare fondi sufficienti per lo stoccaggio e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
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14 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
14 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
15 direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);
15 direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è stata un'operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 ha stabilito che l'assistenza dell'Unione nel quadro del programma Ignalina sarebbe stata proseguita senza soluzione di continuità oltre il 2006 e sarebbe stata prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.
(4) Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW (moderati a grafite e a canali) – simili a quelli utilizzati a Chernobyl – risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è stata un'operazione senza precedenti, visto che a livello mondiale non sono mai stati registrati casi di smantellamento di reattori dalla struttura analoga, e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 ha stabilito che l'assistenza dell'Unione nel quadro del programma Ignalina sarebbe stata proseguita senza soluzione di continuità oltre il 2006 e sarebbe stata prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie fino alla data di chiusura definitiva, attualmente in programma per il 2038.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Il programma dovrebbe anche garantire la diffusione delle conoscenze acquisite attraverso il programma in tutti gli Stati membri, in coordinamento e sinergia con altri programmi dell'Unione pertinenti a sostegno della disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e presso il Centro comune di ricerca della Commissione, poiché tali misure apportano il massimo valore aggiunto dell'UE.
(10) Il programma dovrebbe anche garantire la diffusione delle conoscenze acquisite attraverso il programma in tutti gli Stati membri, in coordinamento e sinergia con altri programmi dell'Unione pertinenti a sostegno della disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e presso il Centro comune di ricerca della Commissione.Per far sì che tali misure apportino il massimo valore aggiunto dell'UE, i finanziamenti per la diffusione delle conoscenze non dovrebbero rientrare nei finanziamenti per le opere di disattivazione, ma dovrebbero provenire da altre fonti finanziarie dell'Unione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.
(11) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali e garantendo salari competitivi per il personale qualificato.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) La Commissione e la Lituania dovrebbero assicurare un monitoraggio e un controllo efficaci dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l'adozione di misure correttive, ove necessario.
(12) La Commissione e la Lituania dovrebbero assicurare un monitoraggio e un controllo efficaci dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento. Ciò include il monitoraggio efficace dei progressi e delle prestazioni e, ove necessario, l'adozione di misure correttive di concerto con la Lituania e l'Unione.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Il programma dovrebbe essere attuato con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell'Unione e visto il miglioramento dell'economia lituana, dall'inizio del programma di disattivazione Ignalina fino al completamento delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell'Unione non dovrebbe superare l'80 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di cofinanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione, segnatamente istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
(16) Il programma dovrebbe essere attuato con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. Il protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che il contributo dell'Unione nell'ambito del programma Ignalina può, per alcune misure, raggiungere il 100 % della spesa totale. Una soglia di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi. Tenuto conto delle conclusioni della relazione della Commissione del 2018 sulla valutazione e l'attuazione dei programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Slovacchia e Lituania e dell'impegno politico della Lituania di contribuire per il 14 % ai costi complessivi di disattivazione, il tasso di cofinanziamento dell'Unione, dall'inizio del programma di disattivazione Ignalina fino al completamento delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, dovrebbe essere pari all'86 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di cofinanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione. È opportuno che siano profusi sforzi per attrarre finanziamenti da altre fonti, segnatamente istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Al di fuori dell'ambito del programma Ignalina, la Lituania continua ad avere la responsabilità ultima dello sviluppo e degli investimenti nella regione di Ignalina, caratterizzata da bassi redditi e dai tassi di disoccupazione più elevati del paese, soprattutto a causa della chiusura della centrale nucleare, principale datore di lavoro della regione.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.
(19) Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e può contribuire alla sua attuazione, senza pregiudicare le disposizioni della direttiva in questione.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) Per ragioni storiche, il sostegno finanziario dell'Unione per la disattivazione del reattore nucleare di Ignalina è pienamente giustificato, ma il programma non dovrebbe costituire un precedente per l'utilizzo di fondi dell'Unione per la disattivazione di altri reattori nucleari.Dovrebbe essere un obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni in relazione al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, compreso ogni rifiuto radioattivo derivante dalla disattivazione degli impianti nucleari esistenti.Le politiche nazionali devono essere basate sul principio "chi inquina paga".
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)
(23 ter) La raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione indica che, secondo il principio "chi inquina paga", gli operatori del settore nucleare dovrebbero accantonare adeguate risorse finanziarie durante la vita produttiva degli impianti onde coprire i futuri costi di disattivazione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. L'obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell'attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle problematiche relative alla sicurezza radiologica di detta disattivazione, garantendo un'ampia diffusione, in tutti gli Stati membri dell'UE, delle conoscenze così acquisite nel campo della disattivazione nucleare.
1. L'obiettivo generale del programma è assistere adeguatamente la Lituania nell'attuare in sicurezza la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle problematiche relative alla sicurezza radiologica di detta disattivazione, tra l'altro garantendo la sicurezza dello stoccaggio provvisorio del combustibile esaurito.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. L'obiettivo specifico del programma è smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti, nonché diffondere le conoscenze così acquisite tra i portatori di interessi dell'UE.
2. L'obiettivo principale del programma è smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione e continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il programma persegue anche l'obiettivo complementare di garantire un'ampia diffusione, in tutti gli Stati membri, delle conoscenze acquisite nel campo della disattivazione nucleare. Tale obiettivo complementare è finanziato nell'ambito del programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (COM(2018)0467).
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. La descrizione dettagliata dell'obiettivo specifico figura nell'allegato I. La Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l'allegato I, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. La descrizione dettagliata dell'obiettivo principale figura nell'allegato I.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2021-2027 è di 552 000 000 EUR a prezzi correnti.
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2021-2027 è di 780 000 000 EUR a prezzi correnti per l'attuazione dell'obiettivo principale del programma (attività di disattivazione).
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1
Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma, non supera l'80 %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione.
Il tasso totale di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma, è pari all'86 %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Allegato I – punto 4
4. Nel periodo di finanziamento 2021-2027 le principali sfide per la sicurezza radiologica vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le sfide minori vengono affrontate nell'ambito della voce P.3, mentre le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.
4. Nel periodo di finanziamento 2021-2027 le principali sfide per la sicurezza radiologica vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2, P.3 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Allegato I – punto 5 – tabella 1 – voce P.3
Testo della Commissione
Tabella 1
N.
Voce
Priorità
P.3
Gestione del combustibile nucleare esaurito
II
Emendamento
Tabella 1
N.
Voce
Priorità
P.3
Gestione del combustibile nucleare esaurito
I
Emendamento 21 Proposta di regolamento Allegato I – punto 7
7. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nei depositi geologici di profondità non è contemplato dal programma. Tale attività deve essere sviluppata dalla Lituania nel suo programma nazionale di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.
7. Sebbene lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nei depositi geologici di profondità non sia contemplato dal programma per il periodo 2021-2027, la Lituania e l'Unione avviano in tempo utile consultazioni in merito alla possibilità di includere tali attività nella portata del programma nell'ambito del successivo quadro finanziario pluriennale.