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Procedura : 2019/2524(RSP)
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B8-0076/2019

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Giovedì 31 gennaio 2019 - Bruxelles
Cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ((D059692/02)2019/2524(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059692/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  visto che, il 3 dicembre 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 7 marzo 2018 e pubblicato il 20 aprile 2018(3);

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che, l'11 febbraio 2011, Bayer CropScience AG ha presentato, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 e dalla sottocombinazione LLCotton25 × MON 15985 ("la domanda") all'autorità competente nazionale dei Paesi Bassi; che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato (GM) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 e dalla sottocombinazione LLCotton25 × MON 15985, per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che, il 7 marzo 2018, l'EFSA ha adottato un parere favorevole relativamente alla domanda;

C.  considerando che il cotone GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 esprime la proteina 2mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato, la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio e le proteine ​​Cry1Ac e Cry1Ab2, che conferiscono protezione contro alcuni parassiti dell'ordine dei lepidotteri; che, inoltre, la pianta produce proteine ​​(NPTII e AAD) che conferiscono resistenza agli antibiotici;

D.  considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti di panetteria fine, pasta di cacao e patatine(5);

E.  considerando che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone o come semi di cotone interi(6);

Residui e componenti degli erbicidi complementari

F.  considerando che l'applicazione di erbicidi complementari, in questo caso glifosato e glufosinato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante saranno esposte a dosi maggiori e ripetute, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

G.  considerando che l'uso di glufosinato non è più permesso nell'Unione dal 1 agosto 2018, in quanto è stato classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7);

H.  considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo";

I.  considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato(8); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo(9);

J.  considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla sua tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato questo cotone geneticamente modificato (attualmente il Giappone);

K.  considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che i residui dell'irrorazione sono considerati al di fuori del mandato del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (Gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati); che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul cotone geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati;

L.  considerando che gli Stati membri non sono giuridicamente obbligati a misurare i residui di glifosato o glufosinato sulle importazioni di cotone per garantire la conformità con i livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021(10); che, nell'ultima relazione dell'Unione europea sui residui di antiparassitari negli alimenti, elaborata dall'EFSA e basata sui risultati del programma coordinato di controllo pluriennale e dei singoli programmi degli Stati membri, non vi sono informazioni sulla conformità del cotone ai livelli massimi di residui per qualsiasi tipo di antiparassitario(11); che, secondo gli ultimi dati, non è pertanto noto se i residui di glifosato o glufosinato sulle importazioni di cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 rispettino i limiti massimi di residui fissati dall'Unione;

Presenza della sostanza tossica gossipolo

M.  considerando che il gossipolo è un elemento tossico contenuto naturalmente nel cotone; che la presenza della proteina EPSPS può portare a livelli più elevati di gossipolo in piante GM contenenti questa proteina(12); che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati ha osservato che il gossipolo libero in semi di cotone grezzo di cotone geneticamente modificato GHB614 x LLcotton25 x MON15985 era superiore a quello del suo comparatore non geneticamente modificato (rispettivamente 7 200 mg/kg e 6 000 mg/kg)(13), entrambi più elevati del limite legale di 5 000 stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per i mangimi per animali(14);

N.  considerando che, secondo uno studio del 2014 sulla "Tossicità del gossipolo da prodotti a base di semi di cotone", l'effetto tossico più comune negli animali è la compromissione della riproduzione maschile e femminile, che causa gravi perdite economiche all'industria del bestiame, nonché la sua interferenza con la funzione immunitaria, che riduce la resistenza di un animale alle infezioni e compromette l'efficienza dei vaccini(15); che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare ha descritto il gossipolo come sostanza indesiderabile nei mangimi per animali(16);

O.  considerando che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati afferma che il tenore più elevato di gossipolo nei semi di cotone da cotone geneticamente modificato GHB614 x LLcotton25 x MON15985 rispetto al comparatore non geneticamente modificato non presenta alcun problema di sicurezza per gli animali e gli esseri umani nella pratica perché (i) il contenuto massimo di gossipolo libero è regolato dalla legislazione europea e (ii) l'olio di semi di cotone imbianchito e raffinato, nonché la farina prodotta dai semi di cotone, che possono essere consumati direttamente dall'uomo, sono essenzialmente privi di gossipolo(17); che l'EFSA non ha valutato l'olio di cotone (per il consumo umano) né la farina di cotone (per mangimi) come raccomandato dal vigente documento di consenso dell'OCSE sulle considerazioni circa la composizione delle nuove varietà di cotone; che la dichiarazione secondo cui il gossipolo è soggetto a limiti legali ai sensi della legislazione dell'Unione non fornisce sufficienti garanzie che il cotone geneticamente modificato GHB614 x LLcotton25 x MON15985 sia sicuro per il consumo;

Proteine Cry e collegamenti a reazioni allergiche

P.  considerando che il GHB614 x LLcotton25 x MON15985 esprime due tossine Bt (le proteine Cry1Ac e Cry1Ab2), che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri nocivi; che, sebbene le proteine Cry siano state riconosciute come aventi proprietà adiuvanti, il che significa che possono rafforzare le proprietà allergeniche di altri prodotti alimentari, tale elemento non è stato analizzato dall'EFSA;

Q.  che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili impatti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione con erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt(18); che l'EFSA non ha esaminato tali questioni;

Resistenza agli antibiotici

R.  considerando che il GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produce proteine (NPTII e AAD) che conferiscono resistenza agli antibiotici; che la NPT11 conferisce resistenza a neomicina e kanamicina; che la AAD conferisce resistenza alla streptomicina; che tutti questi antimicrobici sono classificati come "di importanza critica" dall'OMS(19);

S.  considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(20) stabilisce che gli organismi geneticamente modificati (OGM) che contengono geni che esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti medici o veterinari siano presi in particolare considerazione al momento della valutazione del rischio ambientale e che l'obiettivo generale sia di individuare ed eliminare gradualmente negli OGM i marcatori di resistenza agli antibiotici che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;

T.  considerando che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati ha esaminato, in un parere del 2004, l'impiego dei marcatori di resistenza agli antibiotici nella selezione degli eventi transgenici nelle piante a causa dei timori che l'uso di tali marcatori potesse potenzialmente determinare una maggiore resistenza agli antibiotici negli esseri umani e negli animali a seguito di un trasferimento genico da piante GM a batteri;

U.  considerando che, secondo questo parere del 2004, il gene AAD appartiene al gruppo II dei geni di resistenza agli antibiotici che dovrebbero limitarsi alle prove sul campo e non essere presenti nelle piante geneticamente modificate da immettere sul mercato(21);

Commenti delle autorità competenti degli Stati membri

V.  considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, le autorità competenti hanno presentato numerose osservazioni critiche, che riguardano, tra l'altro, le questioni di cui sopra(22);

Mancanza di democrazia nel processo decisionale

W.  considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

X.  considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere dei comitati dello Stato membro e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente Juncker in quanto non democratica(23);

Y.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura(24) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.  invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

4.  invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro metaboliti e formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

5.  invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi;

6.  invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata che contenga geni resistenti agli antimicrobici;

7.  ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

8.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

9.  invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, ai fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 per la produzione di alimenti e mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(4)–––––––––––––––––––––––———— – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).
(5) EFSA opinion, p. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(6) Parere dell'EFSA pag. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(7) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(8) Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).
(11) Relazione dell'Unione europea per il 2016 sui residui di antiparassitari negli alimenti https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.
(13) Parere dell'EFSA, pag. 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(14) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10) stabilisce un livello massimo di gossipolo nei semi di cotone (come materia prima per mangimi) di 5 000 mg/kg https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) Parere dell'EFSA, pag. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(17) Parere dell'EFSA, pag. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
(20) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) cf. Annex G, Member States comments http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
(23) si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
(24) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy