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Procedura : 2018/0169(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0044/2019

Testi presentati :

A8-0044/2019

Discussioni :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Votazioni :

PV 12/02/2019 - 9.10
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P8_TA(2019)0071

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Martedì 12 febbraio 2019 - Strasburgo
Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***I
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0337),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0220/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0044/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua
P8_TC1-COD(2018)0169

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea sono all'origine di una graduale scarsità d'acqua e del deterioramento della sua qualità. In particolare, i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano. [Em. 1]

(2)  Incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate L’Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte alla crescente pressione alle crescenti pressioni sulle risorse idriche incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) menziona il riutilizzo dell’acqua, insieme alla promozione dell'uso di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire uno stato ecologico buono sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio(5) dispone che le acque reflue che sono state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. [Em. 2]

(2 bis)  Un problema particolare in molte zone è rappresentato dall'età e dalle cattive condizioni dell'infrastruttura di distribuzione delle acque reflue trattate, il che comporta un'enorme perdita di tali acque reflue trattate e il conseguente spreco delle risorse finanziarie investite nel trattamento. È pertanto opportuno attribuire priorità all'ammodernamento di tutte queste infrastrutture di canalizzazione. [Em. 3]

(3)  Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”(6) la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell'Unione per il riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione o per uso industriale come, per rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di approvvigionamento idrico che merita l’attenzione dell’Unione, che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento. [Em. 4]

(4)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"(7) stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. Al medesimo fine, sarebbe opportuno prevedere all'interno della direttiva 2000/60/CE una gerarchia vincolante di misure per una corretta gestione delle acque. La comunicazione sostiene che nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche, tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, in alcune circostanze per ridurre l'impatto di siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico. [Em. 5]

(4 bis)  Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea(8), ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda e si dice del parere che l'Unione debba adottare un approccio globale alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure orientate alla domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche. [Em. 6]

(5)  Nel suo “Piano d’azione per l’economia circolare”(9), la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il proprio piano d'azione e mantenere la risorsa idrica come aspetto prioritario su cui intervenire. [Em. 7]

(6)  Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane o da stabilimenti industriali, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d’acqua o la desalinizzazione; ciononostante il ricorso a tale pratica, che potrebbe ridurre gli sprechi d'acqua realizzando un risparmio idrico, è piuttosto limitato nell’Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nell'elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e nella mancanza di norme ambientali o sanitarie comuni dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, e, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali rischi per la salute e l'ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque depurate recuperate. È inoltre opportuno tenere presente che in alcuni Stati membri l'infrastruttura di irrigazione è inadeguata o inesistente. [Em. 8]

(6 bis)  Il riuso dell'acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue trattate, e l'utilizzo di acque recuperate per fine irriguo in campo agricolo o forestale potrebbero essere infatti un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali. [Em. 9]

(6 ter)  Il riutilizzo a scopo irriguo delle acque adeguatamente trattate e recuperate ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgersi nel rispetto dell'ambiente. Pertanto il riutilizzo non dovrebbe risultare in un maggiore rilascio di azoto e fosforo, dal momento che l'eccesso di tali nutrienti causa l'eutrofizzazione dei suoli e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, danneggiando gli ecosistemi e concorrendo alla riduzione della biodiversità. [Em. 10]

(6 quater)   Per garantire un riutilizzo efficace delle risorse idriche reflue urbane, è opportuno riconoscere che non tutti i tipi di acque riciclate possono essere usati per tutte le colture. È pertanto opportuno formare gli agricoltori affinché utilizzino i vari tipi di acqua riciclata in maniera ottimale per colture per cui la qualità dell'acqua utilizzata non ha implicazioni in termini di salute pubblica. [Em. 11]

(7)  Potranno essere elaborate norme sanitarie equivalenti in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque depurate recuperate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque depurate recuperate destinate all’irrigazione agricola non sono troppo diverse da uno Stato membro all’altro. L’armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all’efficiente funzionamento del mercato interno di tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua, la frequenza del monitoraggio e i principali compiti di gestione dei rischi. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque depurate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari imposti, se necessario, dalle autorità competenti, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione adeguate. I gestori degli impianti di depurazione dovrebbero Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti interessati e dovrebbe essere abilitato a individuare prescrizioni più rigorose o aggiuntive in relazione alla qualità delle acque recuperate. Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe svolgere i principali compiti di gestione dei rischi al fine di individuare le prescrizioni minime più rigorose o supplementari applicabili alla qualità dell’acqua collaborando almeno con il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere costantemente aggiornato e redatto secondo procedure standardizzate riconosciute internazionalmente. I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell’acqua. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe sviluppare parametri e metodi di misurazione per identificare la presenza di microplastiche e residui farmaceutici nelle acque recuperate. [Em. 12]

(7 bis)  La presenza di microplastiche può rappresentare una fonte di rischio per la salute umana e l'ambiente. Per tale ragione, nell'ambito di un esame approfondito delle fonti, della distribuzione, della sorte e degli effetti delle microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue, la Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane trattate conformemente alla direttiva 91/271/CEE e recuperate ai sensi del presente regolamento. [Em. 13]

(7 ter)  L'utilizzo di acque reflue non sufficientemente pulite per servizi pubblici come la pulizia delle strade o l'irrigazione di parchi e campi da golf può essere dannoso per la salute. La Commissione dovrebbe pertanto fissare obiettivi di qualità per il riutilizzo delle acque destinate ai servizi pubblici, al fine di tutelare la salute umana e animale e la qualità delle acque sotterranee e superficiali. [Em. 14]

(7 quater)   Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata all'irrigazione dovrebbero tenere conto del progresso scientifico, in particolare per quanto riguarda i controlli dei microinquinanti e delle nuove sostanze "emergenti", in modo da garantire un utilizzo sicuro dell'acqua e proteggere l'ambiente e la salute pubblica. [Em. 15]

(7 quinquies)  Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua dovrebbero tenere conto degli esperimenti effettuati, in particolare per quanto riguarda l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e degli effluenti della metanizzazione. [Em. 16]

(8)  Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione nel settore delle acque e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari e la gestione sostenibile alle risorse idriche nonché un significativo aumento del riciclaggio dell'acqua e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12, relativo al consumo e alla produzione sostenibili. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente. [Em. 17]

(8 bis)  Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(10). Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate, al fine di evitare un deterioramento della qualità dell'acqua potabile. [Em. 18]

(8 ter)  In alcuni casi i gestori dell'attrezzatura di recupero trasportano e conservano le acque recuperate dopo l'uscita dall'attrezzatura di recupero, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, o all'utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena. [Em. 19]

(9)  La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo di acque depurate recuperate della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali compiti di gestione dei rischi e su un'applicazione rigorosa, tra l'altro, del principio di precauzione, nonché individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. La gestione dei rischi dovrebbe essere una responsabilità condivisa fra tutti i soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. I ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati dovrebbero essere chiaramente specificati nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. Nel concedere un'autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe poter richiedere l'attuazione di ulteriori misure di gestione dei rischi da parte dei pertinenti soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 20]

(9 bis)  Una collaborazione e interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di recupero dell'acqua dovrebbe essere una condizione necessaria per poter impostare i trattamenti di recupero secondo i requisiti necessari per gli specifici utilizzi e per poter programmare l'offerta di acqua recuperata in relazione alla domanda degli utilizzatori finali. [Em. 21]

(10)  Al fine di proteggere efficacemente l’ambiente, inclusa la qualità del suolo, e la salute umana, occorre è opportuno che i gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero siano responsabili in via primaria della qualità delle acque depurate recuperate al punto di conformità. Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall’autorità competente, i gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero dovrebbero monitorare la qualità delle acque depurate recuperate rispettando le prescrizioni minime e le eventuali altre condizioni stabilite dalle autorità competenti. Occorre È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività di monitoraggio ordinarie e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo ai fini di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE. [Em. 22]

(11)  È necessario garantire l'approvvigionamento, lo stoccaggio e l’utilizzo sicuro delle acque depurate recuperate, in modo da incoraggiare il lo sviluppo del riutilizzo dell’acqua a livello dell’Unione, incentivando in particolare gli agricoltori dell'Unione ad adottare tale pratica, e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. Le quantità di acque reflue trattate utilizzate, la loro natura, i metodi di trattamento e le loro caratteristiche, indipendentemente dal modo in cui sono utilizzate, dovrebbero essere tali da garantire che il loro trattamento, utilizzo e stoccaggio (compresi l'irrorazione, l'irrigazione a goccia, lo stoccaggio o meno) non influiscano direttamente o indirettamente sulla salute umana o animale o sulla qualità del suolo e degli ambienti acquatici a breve, medio e lungo termine. L’erogazione e lo stoccaggio di acque depurate dovrebbe recuperate dovrebbero pertanto essere permessa permessi per usi specifici solo sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell’Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tale autorizzazione dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione delle autorizzazioni dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri, le cui autorità competenti sono esse stesse responsabili di valutare i rischi che può presentare il riutilizzo dell'acqua. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare procedure autorizzative esistenti, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. [Em. 23]

(11 bis)  L'approvvigionamento e lo stoccaggio delle acque recuperate e il loro uso da parte degli utilizzatori finali costituiscono parte integrante del sistema di riutilizzo dell'acqua. Nell'ambito del processo di approvvigionamento e stoccaggio, le acque recuperate possono subire alterazioni che possono influire negativamente sulla loro qualità chimica e biologica. Le acque recuperate dovrebbero essere utilizzate in modo appropriato rispetto alle classi di acque recuperate, alle caratteristiche delle colture e ai metodi di irrigazione. I principali compiti di gestione dei rischi dovrebbero tenere conto dei potenziali effetti negativi sulla salute e sulle matrici ambientali associati all'approvvigionamento, allo stoccaggio e all'uso previsto delle acque recuperate. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe elaborare documenti di orientamento che assistano le autorità competenti nell'esecuzione del controllo e del monitoraggio dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e dell'uso delle acque recuperate. [Em. 24]

(11 ter)  Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque recuperate e un gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, tali gestori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di autorizzazione. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dovrebbe rilasciare un'autorizzazione contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nella valutazione del rischio per garantire una distribuzione e uno stoccaggio sicuri delle acque recuperate a vantaggio dell'utilizzatore finale. [Em. 25]

(12)  Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l’ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana e, animale e per l’ambiente, i gestori degli impianti di depurazione e vegetale, nonché per la tutela dell'ambiente, ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto degli adempiere agli obblighi stabiliti in altre pertinenti normative dell’Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE(11), 91/676/CEE(12) e 98/83/CE(13), le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002(14), (CE) n. 852/2004(15), (CE) n. 183/2005(16), (CE) n. 396/2005(17) e (CE) n. 1069/2009(18), le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE(19), 2006/118/CE(20), 2008/105/CE(21) e 2011/92/UE(22), i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005(23), (CE) n. 1881/2006(24) e (UE) n. 142/2011(25). [Em. 26]

(12 bis)  Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di recupero delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante uno stesso impianto o attraverso più impianti separati. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento dovrebbe poter coincidere con il gestore dell'impianto di recupero. [Em. 27]

(13)  Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Detto regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all’operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche oggetto di orientamenti dettagliati, tra i quali è da segnalare la “Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene (2017/C 163/01)”. Gli obiettivi prestazionali per le acque depurate stabiliti nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità d’acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque reflue, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento.

(13 bis)  Al fine di promuovere maggiormente le operazioni di riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di autorizzare ulteriori utilizzi per le acque recuperate, incluso il riutilizzo a fini industriali, ricreativi e ambientali, a condizione che gli Stati membri assicurino il rispetto dell'obbligo di garantire un alto livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. [Em. 28]

(14)  Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni chiare, complete e aggiornate in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell'acqua per un uso specifico. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua, gli Stati membri dovrebbero provvedere all'elaborazione di campagne informative di sensibilizzazione specifiche e adeguate ai vari soggetti interessati, nell'ottica di garantire che tali soggetti siano consapevoli del ciclo idrico urbano, della necessità del riutilizzo dell'acqua e dei relativi benefici, promuovendo così l'accettazione delle pratiche di riutilizzo dell'acqua da parte dei portatori di interessi e la loro partecipazione alle stesse. [Em. 29]

(14 bis)  L'educazione e la formazione degli utilizzatori finali che partecipano all'irrigazione agricola rivestono primaria importanza in quanto componenti dell'attuazione e del mantenimento di misure preventive. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere pienamente informati in merito all'uso appropriato delle acque recuperate, in quanto essi sono particolarmente vulnerabili. È opportuno attuare una serie di misure preventive in relazione all'esposizione umana, ad esempio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l'igiene personale. Il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure dovrebbe rientrare tra i principali compiti di gestione dei rischi. [Em. 30]

(15)  La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(26) mira a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale(27) (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(28) tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(16)  Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare dette prescrizioni e detti compiti, senza compromettere le possibilità di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter anche adottare atti delegati ad integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(29) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 31]

(17)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare al pubblico, al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell’attuazione del presente regolamento, nonché al formato e alla presentazione delle informazioni sul quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(30).

(18)  Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque depurate recuperate alle condizioni indicate nell’autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre al gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. I gestori di impianti di depurazione attrezzature di recupero dovrebbero sospendere immediatamente l’erogazione delle acque depurate recuperate ogniqualvolta la mancata conformità comporti superi determinati valori massimi, comportando di conseguenza un significativo rischio per l’ambiente o per la salute umana. Le autorità competenti dovrebbero operare in stretta collaborazione con gli utilizzatori finali per agevolare il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate. Le autorità competenti dovrebbero controllare e monitorare l'erogazione, lo stoccaggio e l'utilizzo delle acque recuperate tenendo conto dei pertinenti rischi per la salute e l'ambiente. [Em. 32]

(19)  Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, scambiandosi informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell’Unione.

(20)  I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare l’efficacia della legislazione alla luce degli obiettivi perseguiti.

(21)  A norma del paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione deve procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure supplementari.

(22)  In conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere.

(23)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione della salute umana e dell’ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)  È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all’applicazione delle nuove norme.

(25 bis)   Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, è opportuno che l'Unione europea sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa, onde migliorare in misura significativa l'affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo. [Em. 33]

(25 ter)  Al fine di tutelare efficacemente l'ambiente e la salute umana gli Stati membri, in collaborazione con i portatori di interessi, dovrebbero introdurre controlli della qualità del suolo a breve, medio e lungo termine. [Em. 34]

(25 quater)  Il presente regolamento mira a incoraggiare l'utilizzo sostenibile dell'acqua. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell'Unione, fra cui il programma LIFE, onde sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, [Em. 35]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.  Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua delle acque recuperate e al relativo monitoraggio, così come l’obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche, e contribuisce agli obiettivi indicati nella direttiva 2000/60/CE. [Em. 36]

2.  Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate recuperate per l’uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, riducendo al tempo stesso gli effetti negativi dell'uso della risorsa idrica e migliorandone l'efficienza, di affrontare in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica, le questioni legate ai cambiamenti climatici, gli obiettivi ambientali dell'Unione e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire anche al alla diffusione di soluzioni sostenibili per l'utilizzo delle risorse idriche, di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno. [Em. 37]

2 bis.  Gli Stati membri garantiscono che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate. [Em. 38]

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1.

Il presente regolamento non si applica ai progetti pilota incentrati sul riutilizzo dell'acqua negli impianti di recupero. [Em. 39]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.  "autorità competente": un’autorità o organismo designato da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall’applicazione del presente regolamento;

2.  "autorità del settore idrico": l’autorità o le autorità individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2000/60/CE;

3.  "utilizzatore finale": la persona fisica o giuridica o l'entità pubblica o privata che utilizza acque depurate recuperate per l'uso che si prevede di farne; [Em. 40]

4.  "acque reflue urbane": acque reflue urbane quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;

4 bis.  "acque reflue trattate": le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE; [Em. 41]

5.  "acque depurate recuperate": le acque reflue urbane trattate che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di depurazione un'attrezzatura di recupero che ne rende la qualità adeguata all'uso che si prevede di farne; [Em. 42]

5 bis.  "riutilizzo di acque": impiego di acque recuperate di una determinata qualità idonee ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione dell'impiego di acque superficiali o sotterranee; [Em. 43]

6.  "impianto di depurazione" "attrezzatura di recupero": una parte di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto altra attrezzatura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane precedentemente trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua recuperata idonea ad un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, incluse le infrastrutture di stoccaggio e le infrastrutture per la consegna delle acque recuperate all'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate o all'utilizzatore finale; [Em. 44]

7.  "gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto di depurazione un'attrezzatura di recupero; [Em. 45]

7 bis.  "infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate": un sistema di condotte e pompe dedicate o altre attrezzature di trasporto dedicate per la consegna delle acque recuperate all'utilizzatore finale, incluse eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle dell'attrezzatura di recupero; [Em. 46]

7 ter.  "gestore della distribuzione delle acque recuperate": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate; [Em. 47]

7 quater.  "infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate": un sistema di attrezzature dedicate per lo stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 48]

7 quinquies.  "gestore dello stoccaggio delle acque recuperate": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 49]

8.  "pericolo": un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all’ambiente in generale;

9.  "rischio": la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;

10.  "gestione dei rischi": una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell’acqua riutilizzata in un contesto specifico;

11.  "misura preventiva": qualsiasi un'azione o attività appropriata che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l’ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile. [Em. 50]

11 bis.  "punto di conformità": il punto in cui il gestore dell'attrezzatura di recupero consegna le acque recuperate al successivo soggetto della catena; [Em. 51]

11 ter.  "microinquinante": sostanza indesiderabile rintracciabile nell'ambiente in concentrazioni molto basse ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE. [Em. 52]

Articolo 4

Obblighi del gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero per quanto riguarda la qualità dell’acqua [Em. 53]

1.  Il gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero provvede a che le acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’uscita dell’impianto di depurazione ( nel punto di conformità):

a)  alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)  a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell’acqua. [Em. 54]

2.  Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore dell’impianto di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto:

a)  dell’allegato I, sezione 2;

b)  di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda il monitoraggio.

2 bis.  Il gestore dell'attrezzatura di recupero garantisce inoltre che all'interno dell'attrezzatura di recupero siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1. [Em. 55]

2 ter.   Dopo il punto di conformità, la qualità dell'acqua non è più responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero, ma diventa responsabilità del successivo soggetto della catena. [Em. 56]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento ai sensi dell’articolo 14, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2. [Em. 57]

Articolo 4 bis

Obblighi del gestore della distribuzione delle acque recuperate, del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e degli utilizzatori finali

1.  Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore della distribuzione delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

2.  Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

3.  La qualità delle acque recuperate utilizzate dagli utilizzatori finali è almeno pari al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. L'autorità competente può stabilire prescrizioni aggiuntive in relazione agli obblighi degli utilizzatori finali rispetto a quelle definite all'allegato I, sezione 2.

4.  La Commissione elabora documenti di orientamento per assistere le autorità competenti nell'attuazione delle prescrizioni relative al controllo e al monitoraggio della produzione, della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate. [Em. 58]

Articolo 5

Gestione dei rischi

-1.  Il gestore dell'attrezzatura di recupero elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti di cui al paragrafo 1. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basa sui principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II, lettera a), stabilisce eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle indicate all'allegato I, conformemente all'allegato II, lettera b), e individua i pericoli, i rischi e le misure preventive adeguate conformemente all'allegato II, lettera c). [Em. 59]

1.  Ai fini Al fine di garantire la sicurezza della produzione e dell’erogazione di acque depurate, la gestione dei rischi è effettuata dal gestore dell’impianto di depurazione, della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate, l'autorità competente supervisiona la gestione dei rischi in consultazione con i seguenti soggetti: [Em. 60]

a)  il gestore dell’impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona d’acqua l’impianto di depurazione di acque reflue trattate l'attrezzatura di recupero secondo le prescrizioni di qualità di cui alla direttiva 91/271/CEE, se diverso dal gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero; [Em. 61]

a bis)  il gestore dell'attrezzatura di recupero; [Em. 62]

a ter)  il gestore della distribuzione delle acque recuperate; [Em. 63]

a quater)  il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 64]

b)  l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali;

c)  qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dal gestore dell’impianto di depurazione dall'autorità competente. [Em. 65]

2.  Il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua sulla base dei principali compiti di gestione dei rischi recupero, il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate svolgono almeno i compiti di cui all’allegato II. Il gestione dei rischi definiti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell’allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi e individua, tra l’altro, i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione adeguate di cui al paragrafo 1. I metodi di gestione dei rischi utilizzati dal gestore dell'attrezzatura di recupero, dal gestore della distribuzione delle acque recuperate e dal gestore dello stoccaggio delle acque recuperate si basano su metodologie riconosciute a livello internazionale. [Em. 66]

2 bis.  Nell'autorizzazione pertinente concessa in conformità dell'articolo 7, l'autorità competente può specificare compiti e responsabilità diversi per i differenti attori coinvolti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 67]

2 ter.  Se il tipo di coltura da irrigare è destinato ad essere commercializzato in più forme diverse e rientra in più classi di qualità delle acque recuperate, il gestore della struttura di recupero è tenuto a fornire all'agricoltore acqua corrispondente alla classe di qualità più elevata, tra quelle interessate. [Em. 68]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. [Em. 69]

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. [Em. 70]

Entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione una metodologia per la misurazione della presenza di microplastiche nelle acque depurate che possono essere oggetto di prescrizioni supplementari in base alla valutazione del rischio di cui all'allegato II, punto 4. [Em. 133]

3 bis.  Qualora sospetti che l'acqua stoccata nei casi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, non soddisfi i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento, l'utilizzatore finale è tenuto a:

a)  informare immediatamente l'autorità sanitaria interessata fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;

b)  cooperare pienamente con l'autorità competente interessata al fine di verificare e stabilire i motivi del sospetto e dell'eventuale presenza di sostanze o valori non autorizzati di cui all'allegato 1, sezione 2, tabelle 2 e 4. [Em. 71]

Articolo 6

Domanda di autorizzazione dell’erogazione per la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio di acque depurate recuperate [Em. 72]

1.  L’erogazione La produzione, la distribuzione o lo stoccaggio di acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione. [Em. 73]

2.  Il gestore dell'attrezzatura di recupero presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto l'attrezzatura di depurazione recupero è in funzione o si prevede che entri in funzione. [Em. 74]

3.  La domanda comprende quanto segue:

a)  un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 -1; [Em. 75]

a bis)  i dati disponibili più recenti per dimostrare la conformità delle acque reflue sottoposte a trattamento ai sensi della direttiva 91/271/CEE nell'impianto di recupero da cui provengono le acque destinate al recupero; [Em. 76]

b)  una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero si conformerà, al punto di conformità, alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2; [Em. 77]

c)  una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero si conformerà, al punto di conformità, alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua. [Em. 78]

3 bis.  Il gestore della distribuzione delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore della distribuzione delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1. [Em. 79]

3 ter.  Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. [Em. 80]

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

1.  Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

a)  altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità le autorità del settore idrico e del settore sanitario, se diversa diverse dall’autorità competente; [Em. 81]

b)  punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

2.  L’autorità competente valuta la domanda, avvalendosi di un supporto scientifico adeguato, e decide se concedere o negare l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo paragrafi 2, 3, lettera a) 3 bis e 3 ter. L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa senza indugio il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo. L'autorità competente deve adottare, in ogni caso, una decisione entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 3 bis e 3 ter. [Em. 82]

3.  Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

a)  le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)  le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

c)  ogni altra condizione necessaria per attenuare eliminare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente. [Em. 83]

3 bis.  Qualora condizioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c) non fossero già incluse nel piano di gestione del rischio di cui all'articolo 5, l'autorità competente provvede senza indugio all'aggiornamento del piano. [Em. 84]

4.  L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

Articolo 8

Verifica della conformità

1.  L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate recuperate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione nelle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 7. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità: [Em. 85]

a)  controlli in loco;

b)  uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;

c)  qualsiasi altro mezzo adeguato.

2.  In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero, al gestore della distribuzione delle acque recuperate o al gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, se del caso, di adottare senza indugio rapidamente tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità e di informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati. [Em. 86]

3.  Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana il valore puntuale di qualsiasi parametro risulta superiore alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui all'allegato I, sezione 2, lettera a), il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che recuperate per uno specifico utilizzo. L’autorità competente stabilisca può stabilire che la conformità è stata ripristinata solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri che superano le prescrizioni minime di qualità delle acque sia rientrato al di sotto del valore minimo consentito in almeno tre controlli consecutivi. [Em. 87]

4.  In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione, il gestore della distribuzione delle acque recuperate o il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, come applicabile, informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente. [Em. 88]

4 bis.  Dopo aver concesso un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente verifica regolarmente la conformità da parte del gestore dell'attrezzatura di recupero, del gestore della distribuzione delle acque recuperate e del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, con le misure previste nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 89]

4 ter.  Qualora al punto di conformità l'acqua depurata non risulti conforme, e la distribuzione o lo stoccaggio della suddetta acqua depurata non conforme provochino contaminazione del terreno o di prodotti agricoli, con conseguenti rischi per la salute e l'ambiente, il gestore dell'impianto di depurazione in questione è ritenuto responsabile dei danni e ne risponde. [Em. 134]

Articolo 9

Cooperazione tra Stati membri

1.  Gli Stati membri designano un punto di contatto incaricato di cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto consiste nell’offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. I punti di contatto provvedono, in particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.

2.  Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 9 bis

Campagne di sensibilizzazione

1.  Gli Stati membri organizzano campagne di informazione e sensibilizzazione destinate ai potenziali utilizzatori finali, inclusi i cittadini, concernenti la sicurezza del riutilizzo delle acque e il risparmio delle risorse idriche derivante dal riutilizzo delle acque.

2.  Gli Stati membri realizzano altresì campagne di informazione rivolte agli agricoltori per garantire che essi utilizzino le acque recuperate sulle colture in modo ottimale, così da evitare qualsiasi impatto negativo sul piano sanitario e ambientale. [Em. 91]

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1.  Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, e l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online o attraverso altre modalità di facile utilizzo, informazioni adeguate e aggiornate, aggiornate ed accessibili in materia di riutilizzo dell’acqua, rispettando le regole di protezione dei dati. Tali informazioni riguardano, tra l’altro: [Em. 92]

a)  la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

a bis)  la percentuale di utilizzo di acqua recuperata rispetto al totale di acqua dolce impiegata per gli usi contemplati dal presente regolamento; [Em. 93]

b)  la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

b bis)  la percentuale di acque depurate nello Stato membro, erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattabili; [Em. 94]

c)  le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

d)  i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

e)  i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

2 bis.   Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, che stabilisce norme generali destinate agli operatori del settore alimentare e si applica alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e alla commercializzazione degli alimenti destinati al consumo umano, le autorità competenti comunicano agli utilizzatori il livello massimo di nutrienti presente nelle acque reflue adeguatamente depurate fornite, in modo che gli utilizzatori, agricoltori inclusi, possano assicurarsi di rispettare i livelli di nutrienti prescritti dalla normativa unionale pertinente. [Em. 95]

3.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15. [Em. 96]

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell’attuazione

1.  Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, ciascuno Stato membro, assistito dall’Agenzia europea dell’ambiente, provvede a:

a)  elaborare e pubblicare entro il... [tre quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all’articolo 10; [Em. 97]

b)  elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, un set di dati contenente le informazioni sui casi di non conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, raccolte conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.  Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.  Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea dell’ambiente, redige, pubblica e aggiorna periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell’Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d’insieme e le relazioni degli Stati membri.

4.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, così come le disposizioni riguardanti il formato e la presentazione del quadro generale a livello dell’Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

Articolo 12

Accesso alla giustizia

1.  Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all’attuazione degli articoli da 4 a 8, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)  vantano un sufficiente interesse ad agire;

b)  fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.  Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.  Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

5.  Le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

6.  Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 13

Valutazione

1.  La Commissione, entro ... [6 cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi: [Em. 98]

a)  l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;

b)  i set di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3;

c)  i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)  le conoscenze tecniche e scientifiche;

e)  le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

e bis)   le esperienze precedentemente effettuate, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nonché di effluenti di metanizzazione. [Em. 99]

2.  Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  le prescrizioni minime di cui all’allegato I;

b)  i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II;

c)  le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c);

d)  le conseguenze del riutilizzo dell’acqua sull’ambiente e sulla salute umana.

d bis)   la crescente presenza di microinquinanti e di nuove sostanze dette "emergenti" nelle acque riutilizzate. [Em. 100]

2 bis.  Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la fattibilità di:

a)  estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle acque recuperate destinate ad ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;

b)  estendere le prescrizioni del presente regolamento all'utilizzo indiretto di acque reflue depurate;

c)  stabilire le prescrizioni minime applicabili alla qualità delle acque reflue depurate ai fini della ricarica delle falde acquifere. [Em. 101]

2 ter.  Se del caso, la Commissione accompagna la valutazione di cui al paragrafo 1 con una proposta legislativa. [Em. 102]

Articolo 14

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... [tre quattro anni dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale successiva modifica. [Em. 103]

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da... [un anno due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 104]

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

a)  Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

–  colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

–  colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

–  colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque recuperate per ulteriori utilizzi quali il riutilizzo a fini industriali ed a fini ricreativi e ambientali. [Em. 105]

Sezione 2. Prescrizioni minime

2.1.  Prescrizioni minime applicabili alle acque depurate da destinare recuperate destinate all’irrigazione agricola [Em. 106]

Le classi di qualità delle acque depurate e le tecniche di utilizzo e di irrigazione consentite per ciascuna classe sono elencate nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a) della tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque depurate sono stabiliti alla lettera b) della tabella 3 (controllo di routine) e tabella 4 (controllo di validazione).

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di utilizzo e di irrigazione agricole consentite

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia Solo metodi di irrigazione che non comportano un contatto diretto tra la coltura e l'acqua recuperata. Ad esempio, l'irrigazione a goccia* [Em. 107]

D

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

(*) L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2‑20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati “emettitori” o “gocciolatori”.

a)  Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 Prescrizioni di qualità delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate

Obiettivo tecnologico Trattamento adeguato indicativo

Prescrizioni di qualità Prescrizioni di qualità

 

E. coli

(ufc/100 ml)

BOD5

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Torbidità

(NTU)

Altro

A

Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione

≤10

o al di sotto del limite di rivelabilità

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol in serra

Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio

Salmonella: assenti [Em. 108]

B

Trattamento secondario e disinfezione

≤100

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio(31)

(allegato I, tabella 1)

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, tabella 1)

-

C

Trattamento secondario e disinfezione

≤1 000

-

D

Trattamento secondario e disinfezione

≤10 000

-

Le acque depurate saranno considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni soddisfano tutti i seguenti criteri:

–  i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori massimi dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali. Il requisito per garantire che vi è un'assenza di salmonella è da riferirsi al 100% dei campioni; [Em. 109]

–  i valori indicati per BOD5, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori massimi dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato. [Em. 110]

b)  Prescrizioni minime di controllo

I gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero effettuano il controllo di routine per verificare che le acque depurate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera (a). Il controllo di routine deve far parte delle procedure di verifica del sistema progetto di riutilizzo dell’acqua. [Em. 111]

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri biologici al punto di conformità sono prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458. [Em. 112]

Tabella 3 Frequenze minime del controllo di routine delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

 

Frequenze minime di controllo

Classe di qualità delle acque depurate

E. coli

BOD5

TSS

Torbidità

Legionella spp.

(ove applicabile)

Nematodi intestinali

(ove applicabile)

A

Una volta

alla settimana

Una volta

alla settimana

Una volta

alla settimana

Costante

Una volta

alla settimana

Due volte al mese o frequenza determinata dal gestore dell’impianto di depurazione secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell’impianto di depurazione

B

Una volta

alla settimana

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

-

C

Due volte al mese

-

D

Due volte al mese

-

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che l’impianto l'attrezzatura di depurazione recupero sia messo messa in funzione, sia modificata l’apparecchiatura o siano aggiunti nuove apparecchiature o processi e ogni volta che sia concessa una nuova autorizzazione o sia modificata un'autorizzazione esistente. [Em. 113]

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l’E. coli per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di Clostridium perfringens o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati sono riportati nella tabella 4 e devono essere soddisfatti all’uscita dall’impianto di depurazione (punto di conformità) dall'attrezzatura di recupero, considerando le concentrazioni dell’effluente di acque reflue crude che entra nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90 % dei campioni di validazione deve raggiungere o superare l'obiettivo prestazionale. [Em. 114]

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue crude per ottenere la riduzione di log10, l'assenza di tale indicatore biologico nell'effluente significa che i requisiti della validazione sono rispettati. Le prestazioni per quanto riguarda l'obiettivo di conformità possono essere stabilite mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 115]

Tabella 4 Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di

qualità delle acque

depurate

Microrganismi indicatori (*)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/ colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (**)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/ solfobatteri sporigeni (***)

≥ 5,0

(*) Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0). L'autorità sanitaria nazionale può stabilire ulteriori indicatori in base allo specifico caso, qualora sia giustificato dalla necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente. [Em. 116]

(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici). Se i colifagi, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 117]

(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni. Se le spore di Clostridium perfringens, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 118]

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente. Il gestore dell'impianto di recupero assicura che i laboratori selezionati per il controllo di validazione applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025. [Em. 119]

ALLEGATO II

a)  Principali compiti di gestione del rischio [Em. 120]

-1.  Condurre un'analisi di fattibilità dell'impianto di recupero progettato, che prenda in considerazione almeno i costi di sviluppo dell'impianto in relazione alla domanda territoriale di acque recuperate, i potenziali utilizzatori finali, il fabbisogno di acque trattate dell'attrezzatura e valuti la qualità delle acque trattate in entrata. [Em. 121]

1.  Descrivere il sistema di riutilizzo dell’acqua, dalle acque reflue che entrano nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie presso l’impianto di depurazione, l’infrastruttura di approvvigionamento e stoccaggio, l’utilizzo previsto, il luogo d’utilizzo e le quantità di acque depurate da erogare. L’obiettivo di questo compito è quello di fornire una descrizione dettagliata dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua.

2.  Individuare i pericoli potenziali, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e il potenziale di eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento, fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell’acqua descritto.

3.  Individuare gli ambienti, le popolazioni e le persone a rischio di esposizione diretta o indiretta ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole impiegate. In tutte le fasi del sistema di riutilizzo delle acque reflue, occorre tenere presenti la valutazione dei rischi sanitari, compresi l'individuazione dei pericoli, la relazione dose-risposta, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi sul piano ambientale e sanitario, irreversibili o a lungo termine, inclusi i possibili effetti negativi sui flussi ecologici delle attività di depurazione recupero delle acque, quali distribuzione, stoccaggio e utilizzo. [Em. 122]

4.  Condurre una valutazione del rischio che consideri sia i rischi per l’ambiente che quelli per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, degli ambienti, delle popolazioni e delle persone individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell’Unione, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori nonché degli obiettivi ambientali. Gli studi qualitativi possono essere utilizzati ai fini della valutazione del rischio. L’incertezza scientifica nella caratterizzazione del rischio deve essere affrontata in conformità con il principio di precauzione. [Em. 123]

La valutazione del rischio si articola in:

a)  una valutazione dei rischi per l’ambiente, comprendente tutti i seguenti aspetti:

i.  la conferma della natura dei pericoli, compreso, se del caso, il livello senza effetto previsto;

ii.  la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii.  la caratterizzazione del rischio;

b)  una valutazione dei rischi per la salute umana, comprendente tutti i seguenti aspetti:

i.  la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta, in cooperazione con le autorità sanitarie; [Em. 124]

ii.  la valutazione della gamma potenziale della dose o del grado potenziale di esposizione;

iii.  la caratterizzazione del rischio.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione rispettati, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni: [Em. 125]

c)  la prescrizione di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

d)  l’obbligo che le aree protette di acqua potabile rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE;

e)  la prescrizione di rispondere agli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

f)  la prescrizione di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;

g)  la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;

h)  la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale (ossia inquinanti specifici dei bacini idrografici) di cui alla direttiva 2000/60/CE;

i)  la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;

j)  le prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;

k)  le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;

l)  le prescrizioni per l’igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;

m)  la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;

n)  la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;

o)  le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;

p)  le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

b)  Condizioni relative alle prescrizioni supplementari [Em. 126]

5.  Ove necessario e opportuno per garantire un livello sufficiente adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana, specificare le prescrizioni per la qualità e il controllo delle acque che si aggiungono a quelle indicate nell’allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse.

In base all’esito della valutazione del rischio di cui al punto 4, Tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

a)  i metalli pesanti;

b)  gli antiparassitari;

c)  i sottoprodotti di disinfezione;

d)  i medicinali;

d bis)  la presenza di microplastiche;

e)  altre sostanze che destano crescente preoccupazione altri agenti inquinanti emersi come significativi da analisi ambientali e sulla salute pubblica condotte a livello locale;

f)  la resistenza agli agenti antimicrobici. [Em. 127]

c)  Misure preventive [Em. 128]

6.  Individuare misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti.

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

a)  il controllo dell’accesso;

b)  misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;

c)  tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad es. irrigazione a goccia);

d)  il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

e)  la definizione di distanze minime di sicurezza.

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 Misure specifiche di prevenzione

Classe di

qualità delle acque depurate

Misure specifiche di prevenzione

A

—  I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

B

—  Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

—  Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest’ultimo non è asciutto.

—  Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

—  I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

C

—  Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

—  Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l’ultima irrigazione.

—  Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

—  I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

D

—  Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

7.  Garantire che siano predisposti sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque depurate sulla base di parametri pertinenti, e che siano istituiti programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

8.  Garantire che siano predisposti sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rilevare eventuali effetti negativi derivanti dal riutilizzo dell’acqua, nonché garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

Si raccomanda al gestore dell’impianto di depurazione di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente allo standard ISO 9001 o equivalente.

8 bis.  Garantire che l'attrezzatura di recupero sia dotata di strumenti alternativi per lo scarico delle acque reflue trattate che non sono riutilizzate. [Em. 129]

9.  Garantire che sia predisposto un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e tenere un piano di risposta alle emergenze costantemente aggiornato.

9 bis.  Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia separata e realizzata in maniera tale da evitare rischi di contaminazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. [Em. 130]

9 ter.  Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia adeguatamente contrassegnata e, laddove realizzata con canali a cielo aperto, sia sufficientemente provvista di segnaletica ben visibile, anche nel caso in cui le acque reflue siano miscelate con acque di altra provenienza. [Em. 131]

9 quater.  Garantire l'istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l'uso in condizioni di sicurezza dell'acqua recuperata. [Em. 132]

(1)GU C ....
(2)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.
(4)Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(5)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(6)COM(2012)0673.
(7)COM(2007)0414.
(8) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33.
(9)COM(2015)0614.
(10) Direttiva (UE) .../... concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU ...).
(11) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(12)Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(13)Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(14)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(15)Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(16)Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).
(17)Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(18)Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(19)Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
(20)Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(21)Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(22)Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(23)Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(24)Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(25)Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(26)Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(27)GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(28)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(29)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(30)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(31)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy