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Procedura : 2018/0231(COD)
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Ciclo del documento : A8-0052/2019

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A8-0052/2019

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PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

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P8_TA(2019)0073

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Martedì 12 febbraio 2019 - Strasburgo
Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche europee ***I
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0441),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e gli articoli 114, 173 e 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0254/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A8-0052/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826
P8_TC1-COD(2018)0231

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 114, l'articolo 173 e l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale, e dovrebbe continuare a costituire un beneficio per tutti i cittadini in uguale misura. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi, garantendo nel contempo l'alta qualità dei prodotti e servizi offerti. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un mercato più integrato e di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale, oltre ad essere un elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici. [Em. 1]

(2)  Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità e benefici per l'economia e la vita quotidiana, in particolare per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione, nonché per la protezione e la sicurezza dei consumatori. [Em. 2]

(3)  Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, il riconoscimento reciproco, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno, a vantaggio dei consumatori e delle imprese. [Em. 3]

(4)  Permangono tuttavia ostacoli ingiustificati, discriminatori e sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. Si tratta L'applicazione inadeguata delle norme vigenti, gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi e i bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri limitano le opportunità per le imprese e i consumatori. Affrontare tali ostacoli è, in ultima analisi, di una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro di qualità, tutelando nel contempo il pubblico interesse. [Em. 4]

(5)  Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese in particolare le microimprese, le piccole e le PMI medie imprese, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile, trasparente, semplificato e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente e che sia sostenibile. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio che tragga insegnamenti dai programmi esistenti. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, evitando la duplicazione dei programmi e delle azioni dell'Unione correlati. [Em. 5]

(6)  Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4). Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del dell'esistente programma statistico europeo, istituendo un quadro per la raccolta di dati nonché per lo sviluppo, la produzione, il corretto utilizzo, l'applicazione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa, anche relative a questioni quali il commercio e la migrazione, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). [Em. 6]

(7)  È pertanto opportuno istituire un il programma relativo al per il mercato unico volto a rafforzare il mercato interno, alla e migliorarne il funzionamento nell'ambito della competitività e della sostenibilità delle imprese, comprese in particolar le microimprese e le piccole e medie imprese, della normazione, della vigilanza del mercato, della protezione dei consumatori, della filiera alimentare e alle delle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027. [Em. 7]

(8)  Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori e i lavoratori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese, in particolare delle PMI microimprese, delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore del turismo, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza nonché le norme ambientali e sociali, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, informazioni appropriate e assistenza, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite i programmi di formazione, lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali. [Em. 8]

(9)  Un mercato interno moderno si basa sui principi dell'equità, della trasparenza e della fiducia reciproca, promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione a monitorare meglio gli sviluppi del mercato interno, anche per quanto riguarda l'impatto dei nuovi sviluppi tecnologici, l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati, discriminatori e sproporzionati rimanenti e a garantire un che il quadro normativo sia aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi, compresi i modelli di economia collaborativa e l'imprenditoria sociale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione sociale, anche per gli imprenditori. [Em. 9]

(10)  Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme e standard comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia motivo di opporsi alla commercializzazione delle merci, a condizione che tale limitazione sia non discriminatoria, sia giustificata da legittimi obiettivi di interesse pubblico, come stabilito all'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e sia proporzionata all'obiettivo perseguito. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento come le limitazioni ingiustificate o sproporzionate rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. La revisione del regolamento (UE) xxx/2018 sul reciproco riconoscimento contribuirà a rafforzare i vantaggi economici in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci, realizzando il suo pieno potenziale, e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato, attraverso una sensibilizzazione e una formazione mirate, il sostegno ai punti di contatto per i prodotti e una migliore cooperazione tra le autorità competenti ai fini del riconoscimento reciproco e mediante il rafforzamento della vigilanza del mercato. [Em. 10]

(11)  Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersicurezza, la protezione dei dati e la vita privata, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale e le norme etiche correlate. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla chiarezza riguardo alla responsabilità per danni da prodotti difettosi nonché una rigorosa applicazione delle norme per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione a una migliore applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuove l'innovazione, garantendo nel contempo la sicurezza e la protezione degli utenti. [Em. 11]

(12)  L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese , indipendentemente dal fatto che garantiscono la conformità tali prodotti siano immessi sul mercato tramite canali tradizionali o elettronici e può rappresentare che siano fabbricati all'interno dell'Unione o entrino sul mercato da paesi terzi, rappresenta un rischio per i cittadini e i consumatori dell'Unione. Molti imprenditori Gli operatori economici che vendono prodotti conformi alle norme sono esposti alla concorrenza falsata di quelli che non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione o nell'eseguire valutazioni del rischio o test di sicurezza a causa del mancato accesso fisico ai prodotti. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti potenziando la vigilanza del mercato, fornendo i giusti incentivi norme chiare, trasparenti ed esaustive agli imprenditori operatori economici, sensibilizzando in merito alle norme applicabili dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti, intensificando i controlli di conformità, anche tramite il ricorso sistematico a controlli su campioni di prodotti che rappresentino percentuali significative di ciascun tipo di prodotto immesso sul mercato e acquisti in incognito effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato, e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato, in particolare garantendo che i nuovi requisiti introdotti con il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) siano rigorosamente attuati per evitare la vendita di prodotti non conformi ai cittadini europei. Il programma dovrebbe pertanto rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione e contribuire a una maggiore omogeneità tra gli Stati membri, beneficiando in uguale misura del mercato interno in termini di prosperità economica e crescita sostenibile, affrontando nel contempo le loro esigenze specifiche in modo mirato. [Em. 12]

(13)  La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) è stato attuato in molti modi diversi a livello nazionale. Tali differenze concernono la ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza del mercato e i meccanismi di coordinamento interno a livello nazionale, il livello di risorse finanziarie impiegate e destinate alla vigilanza del mercato e alle strategie e approcci di vigilanza del mercato nonché i poteri relativi ai prodotti non conformi e al livello di sanzioni in caso di violazione e risultano in un'applicazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale frammentazione ha condotto a una vigilanza di mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che può potenzialmente pregiudicare l'effetto deterrente della legislazione, creare condizioni di disparità tra le imprese in alcuni Stati membri e causare squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti nell'Unione. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigorosità in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi, in particolare attraverso il ricorso a una valutazione da parte di terzi per migliorare l'imparzialità e l'indipendenza delle procedure e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo l'uniformità dei controlli e delle sanzioni, nonché la Cooperazione europea per l'accreditamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 13]

(14)  Lo sviluppo del commercio elettronico potrebbe porre alcune sfide per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza degli utenti finali rispetto ai prodotti non conformi. Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata equivalente in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario, per quanto concerne lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi, sui recenti sviluppi scientifici e sulle nuove tecnologie, sui rischi emergenti e sugli altri aspetti connessi alle attività di controllo. [Em. 14]

(15)  Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo, anche, ove ciò sia conforme al diritto dell'Unione applicabile, applicando criteri diversi dal semplice prezzo più basso o dall'efficacia in termini di costi, tenendo conto, tra l'altro, degli aspetti qualitativi, ambientali, del commercio equo e solidale e degli aspetti sociali, e agevolando la divisione delle offerte in lotti per le grandi infrastrutture. Le direttive 2014/23/UE(7), 2014/24/UE(8) e 2014/25/UE(9) del Parlamento europeo e del Consiglio creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. La corretta attuazione delle norme in materia di appalti pubblici è uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato unico e rilanciare la crescita delle imprese dell'Unione e dei posti di lavoro nell'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso facilitare e migliorare l'accesso ai mercati degli appalti per le PMI e le microimprese, in particolare attraverso servizi di consulenza e formazione, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, facendo riferimento a norme europee e internazionali, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota. [Em. 15]

(16)  Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente, sempre più orientati verso il digitale e pienamente accessibili, e promuovere ulteriormente gli sforzi per l'amministrazione online e l'e-government, garantendo nel contempo un'adeguata protezione dei dati e della vita privata. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro più innovative, al fine di eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate, accurate e di facile comprensione sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative e le semplifichino. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, sostenendo le autorità pubbliche nel conseguimento di tali obiettivi, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Gli strumenti esistenti per la governance del mercato interno svolgono già un ruolo importante nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, e per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato e con le nuove sfide di regolamentazione e applicazione, il programma dovrebbe sostenere il miglioramento della qualità, della visibilità e della trasparenza nonché dell'affidabilità degli strumenti di governance del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere, tra gli altri, gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero. [Em. 16]

(17)  Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese, soprattutto le PMI, più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della vita privata, poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale. [Em. 17]

(18)  Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa.

(19)  L'attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall'Unione. Al fine di raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l'intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull'elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

(20)  Considerando che il mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione TFUE comprende un sistema di norme volto a garantire che nel mercato interno la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe contribuire a sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, le reti attraverso il miglioramento e la il potenziamento della cooperazione con la Rete europea della concorrenza e le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare anche mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché comunicando e spiegare spiegando i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. Il programma dovrebbe in particolare aiutare la Commissione a migliorare la sua analisi e valutazione dell'evoluzione del mercato, anche grazie a un ampio ricorso alle indagini di settore e mediante una condivisione sistematica dei risultati e delle migliori pratiche in seno alla Rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità, anche a livello internazionale, nonché a consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico. [Em. 18]

(21)  Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale, ai big data, agli algoritmi e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione un impegno più ampio e profondo con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. In particolare, è necessario dimostrare ai cittadini europei i benefici tangibili della politica di concorrenza dell'Unione attraverso l'impegno con i gruppi della società civile e i pertinenti portatori di interessi direttamente coinvolti. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici e rapidi delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda gli sviluppi digitali, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersicurezza e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma. [Em. 19]

(22)  È di primaria importanza rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori a livello regionale e locale e, pertanto, alla coesione sociale. Le PMI sono fondamentali per proseguire la transizione energetica e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima derivanti dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe pertanto potenziare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e di elevata qualità, nonché sostenere i loro sforzi per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, in conformità del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. In tal modo il programma contribuisce altresì al miglioramento della competitività delle PMI dell'Unione sul mercato mondiale. [Em. 20]

(23)  Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. Nello specifico, il programma dovrebbe creare condizioni adeguate per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro processi di produzione, prestando attenzione alle specifiche tipologie di PMI, quali le microimprese, le imprese dedite ad attività artigianali, i lavoratori autonomi, le libere professioni e le imprese dell'economia sociale. È inoltre opportuno prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili. [Em. 21]

(23 bis)  Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell'innovazione, sviluppando un ecosistema capace di favorire la nascita e la crescita di imprese, in particolare le microimprese e le PMI innovative idonee a sostenere le sfide di un ambiente sempre più competitivo e in rapida evoluzione. La profonda trasformazione dei processi di innovazione richiede lo sviluppo di un modello di innovazione aperta con un aumento della ricerca collaborativa e della condivisione della conoscenza e della proprietà intellettuale tra diverse organizzazioni. Il programma dovrebbe pertanto mirare a sostenere il processo di innovazione integrando nuovi modelli aziendali collaborativi incentrati sullo sviluppo di reti e la condivisione di conoscenze e risorse all'interno delle comunità inter-organizzative. [Em. 22]

(23 ter)  Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, prestando particolare attenzione alle azioni che apportano benefici diretti alle PMI e alle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. [Em. 23]

(24)  Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali dispongono di informazioni insufficienti, faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti o semplicemente hanno una scarsa consapevolezza dei meccanismi esistenti per sostenere le loro attività a livello locale, nazionale o dell'Unione. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalle dimensioni più piccole delle microimprese e dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale. [Em. 24]

(25)  Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione e continuino a fungere da volano per l'economia sostenibile, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(10). Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito nel quadro dell'ex programma COSME stabilito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio(11) ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. È opportuno attribuire maggiore attenzione al miglioramento delle campagne pubbliche e di comunicazione, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma per le PMI. Per far conoscere meglio l'azione dell'Unione a sostegno delle PMI, gli interventi finanziati interamente o parzialmente dal programma, compresi gli intermediari, dovrebbero inserire l'emblema europeo (bandiera), associato a una frase, onde riconoscere il sostegno ricevuto da questo programma. [Em. 25]

(26)  Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU dovrebbe disporre di un punto di contatto centralizzato e globale che fornisca informazioni sul programma in ciascuno Stato membro, in modo da accrescere l'accessibilità e la consapevolezza in merito ai fondi disponibili per le PMI. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno, ma offrire chiaramente addizionalità e migliorare le sinergie con gli altri programmi europei. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto. [Em. 26]

(26 bis)  Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno ma, con riferimento ai sistemi di garanzia locali pubblici e privati già operanti, favorirne l'integrazione con tali sistemi con l'obiettivo prioritario di potenziare e ampliare gli effettivi benefici per i soggetti destinatari finali, che sono PMI ai sensi della definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione(12) al fine di conseguire un'effettiva addizionalità degli interventi. [Em. 27]

(26 ter)  Oltre all'accesso ai finanziamenti è fondamentale anche l'accesso alle competenze, comprese le competenze e le conoscenze manageriali, fattori critici per le PMI per accedere ai fondi esistenti, innovare, competere e crescere. L'erogazione degli strumenti finanziari previsti dal Fondo InvestEU dovrebbe pertanto essere accompagnata dallo sviluppo di adeguati programmi di tutoraggio e consulenza, nonché di servizi alle imprese basati sulla conoscenza. [Em. 28]

(27)  Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, basandosi provvedendo a un'assistenza che spazi dalla preparazione del progetto alla commercializzazione e all'accesso al mercato e incoraggiando la creazione di reti d'imprese. Dovrebbe basarsi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali economici e imprenditoriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Il programma dovrebbe altresì sostenere una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell'ambito del mercato unico, tra cui appalti pubblici, processi di normazione e regimi di proprietà intellettuale. La rete dovrebbe inoltre aumentare il numero delle azioni, fornendo una consulenza più mirata alle PMI, per l'elaborazione dei progetti e per il sostegno alla creazione di reti e alla transizione tecnologica e organizzativa. La rete dovrebbe anche migliorare la cooperazione e i legami con altri poli di consulenza istituiti dal programma digitale e dal Fondo InvestEU per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. Le azioni per le PMI nella rete dovrebbero inoltre mirare a fornire servizi di elevata qualità in tutta Europa, prestando un'attenzione particolare agli ambiti di azione e alle aree geografiche dell'Unione in cui le reti e le parti interessate intermediarie non ottengono i risultati attesi. Anche l'efficace il sistema di mentoring per nuovi imprenditori – Erasmus per giovani imprenditori – dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese e in ambito manageriale mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente. Al fine di aumentare il valore aggiunto mediante la promozione di iniziative di imprenditorialità, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare agli imprenditori delle microimprese, a coloro che hanno beneficiato meno del programma esistente e agli ambiti in cui la cultura imprenditoriale rimane a un livello molto di base e incontra maggiori ostacoli. È opportuno compiere ogni sforzo possibile per conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata dei fondi. [Em. 29]

(27 bis)  È opportuno compiere maggiori sforzi per ridurre l'onere amministrativo e aumentare l'accessibilità dei programmi, al fine di ridurre i costi delle PMI e delle microimprese dovuti alla complessità della procedura per presentare domanda e ai requisiti di partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un punto informativo unico per le imprese interessate a utilizzare i fondi dell'Unione, che funga da sportello unico. La procedura di valutazione dovrebbe essere quanto più semplice e rapida possibile in modo da consentire un utilizzo tempestivo dei benefici offerti dal programma. [Em. 30]

(28)  I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese, accrescono lo sviluppo sostenibile dell'industria e dei servizi e rafforzano lo sviluppo economico delle regioni attraverso la creazione di posti di lavoro di qualità. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei allo sviluppo economico sostenibile e instaurare collegamenti con i poli di innovazione (digitale) dell'Unione questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus. [Em. 31]

(28 bis)  Il programma potrebbe contribuire a rafforzare e/o migliorare le relazioni tra le microimprese e le PMI con le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Tale relazione potrebbe contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale. [Em. 32]

(28 ter)  In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita e difficoltà nel crescere e nell'ampliare la portata di alcune delle loro attività d'impresa. L'Unione fornisce sostegno per l'espansione delle attività che si concentrano sull'innovazione e sulla ricerca principalmente attraverso lo strumento per le PMI e la recente fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Sulla base dei metodi di lavoro e delle esperienze raccolte attraverso lo strumento per le PMI, il programma per il mercato unico dovrebbe altresì fornire un sostegno per l'espansione delle attività delle PMI a integrazione del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione, che si concentra sull'innovazione di punta nell'ambito di Orizzonte Europa. Le azioni di espansione delle PMI svolte nel quadro di questo programma dovrebbero ad esempio aiutare le PMI ad espandersi attraverso la commercializzazione e l'internazionalizzazione e dovrebbero concentrarsi sulle opportunità guidate dal mercato. [Em. 33]

(29)  La creatività e l'innovazione, la trasformazione tecnologica e organizzativa, l'accresciuta sostenibilità in termini di processi produttivi, segnatamente l'efficienza in termini di risorse e di energia, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione industriale del settore imprenditoriale e dell'industria e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale. [Em. 34]

(29 bis)  Va riconosciuto che lo strumento per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020 si è rivelato estremamente efficace per gli imprenditori, grazie ai sussidi sia nella fase I che nella fase II per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo concetto di impresa nonché la sperimentazione e lo sviluppo di prototipi. Nonostante il rigore del processo di selezione, molti ottimi progetti non possono essere finanziati a causa delle limitate risorse finanziarie. L'attuazione nell'ambito dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è condotta in modo decisamente efficiente. Pur se incentrato su progetti ad alta tecnologia, il programma dovrebbe estendere la metodologia a tutti i tipi di PMI in fase di espansione. [Em. 35]

(29 ter)  Le azioni a favore delle PMI dovrebbero inoltre concentrarsi sui settori caratterizzati da una crescita significativa, da potenzialità in ambito sociale e da una elevata percentuale di PMI. Il turismo è un settore particolare dell'economia dell'Unione che contribuisce in maniera sostanziale al PIL di quest'ultima ed è gestito principalmente da PMI. L'Unione dovrebbe mantenere e aumentare le azioni a sostegno delle specificità di tale settore. [Em. 36]

(30)  Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali l'energia la transizione energetica, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile e il riciclo delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che è necessario migliorare la rapidità e la tempestività dell'elaborazione delle norme e che occorre compiere maggiori sforzi per coinvolgere meglio tutte le parti interessate pertinenti, comprese quelle che rappresentano i consumatori. [Em. 37]

(31)  Le attività europee di normazione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e attuate tramite un partenariato pubblico-privato consolidato che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in detto regolamento nonché dalle politiche generali e settoriali dell'Unione in materia di normazione.

(32)  Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali finanziari e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. [Em. 38]

(33)  In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), occorre che i principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) adottati dall'Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l'interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una "rappresentazione veritiera e corretta" a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(15) e contribuire all'interesse pubblico europeo. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

(34)  In considerazione del ruolo svolto dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti del diritto e della politica dell'Unione, stabiliti nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è inoltre necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento. È opportuno che il lavoro tecnico dell'EFRAG sia incentrato sulla consulenza tecnica alla Commissione relativa all'omologazione degli IFRS così come su adeguate modalità di partecipazione al processo di sviluppo di tali IFRS e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell'Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di "prudenza", il mantenimento del requisito della "rappresentazione veritiera e corretta" di cui alla direttiva 2013/34/UE e dell'interesse pubblico europeo quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto dell'impatto degli IFRS sulla stabilità finanziaria e sull'economia. Nel quadro del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) dovrebbe inoltre essere istituito un laboratorio europeo sulla comunicazione societaria al fine di promuovere l'innovazione e l'elaborazione delle migliori pratiche in materia di informazione societaria. In tale sede, le società e gli investitori potranno condividere le migliori pratiche segnatamente per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e in materia di sostenibilità.

(35)  Nell'ambito della revisione legale dei conti il Consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board - PIOB) è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance della Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza del processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA) e di altre attività di interesse pubblico svolte dall'IFAC. A norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16), è possibile adottare gli ISA affinché siano applicati nell'Unione, purché, in particolare, siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. In considerazione dell'introduzione degli ISA nell'Unione e del ruolo chiave del PIOB nell'assicurare che soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, è quindi importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

(36)  L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili e informate, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse. [Em. 39]

(37)  Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile e la prevenzione delle, e in particolare ad azioni volte ad affrontare il problema dell'obsolescenza programmata dei prodotti e a prevenire le vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, dai prodotti connessi, dall'Internet delle cose, dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo, come l'economia collaborativa e l'imprenditoria sociale. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, incluse azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento e le norme di qualità in tutta l'Unione e ad affrontare la questione delle differenze di qualità dei prodotti, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione. [Em. 40]

(38)  È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni sulle possibilità sul processo di partecipazione ad azioni di ricorso, al minor costo possibile. [Em. 41]

(39)  La Il programma dovrebbe inoltre sostenere una rete dei centri europei dei consumatori aiuta che aiuti i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sue attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18), e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire un'importante fonte di informazione riguardo alle sfide e ai problemi che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l'elaborazione delle politiche dell'Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Pertanto il programma dovrebbe permettere la creazione e il rafforzamento delle sinergie tra la rappresentanza dei consumatori a livello locale e dell'Unione al fine di potenziare la difesa dei consumatori. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi. [Em. 42]

(40)  Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a casi transfrontalieri, come la vendita di prodotti non conformi nel settore automobilistico, differenze di qualità dei prodotti o il problema dei passeggeri bloccati in aeroporto a causa della cancellazione di un numero elevato di voli, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione. [Em. 43]

(41)  Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui relativi benefici, rischi e diritti. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante Il programma dovrebbe contribuire a migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche nel settore finanziario, anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e a misura di utente sui prodotti commercializzati sui mercati finanziari. [Em. 44]

(42)  Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio(19), che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Il programma dovrebbe sviluppare costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative al modo di aumentare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti all'elaborazione delle politiche dell'Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in migliorare le politiche migliori in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione da parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria. È opportuno concentrare le risorse pubbliche del presente programma sugli elementi essenziali per gli utenti finali ed evitare qualsiasi forma di sostegno finanziario, diretto o indiretto, ad attività commerciali proposte da operatori finanziari privati. [Em. 45]

(43)  Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame. A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il programma di sviluppo delle capacità e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri beneficiari potenziali, conformemente al regolamento (UE) 2017/826 l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 46]

(44)  Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare degli alimenti e dei mangimi è necessario per proteggere i consumatori nonché per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente e agevole. Una filiera alimentare e agricola sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Come dimostrano i recenti incidenti, come la contaminazione delle uova da fipronil nel 2017 e lo scandalo delle carni equine nel 2013, le crisi sanitarie transfrontaliere, come l'influenza aviaria e la peste suina africana, e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. Prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le crisi alimentari è della massima importanza. Pertanto il programma dovrebbe sostenere azioni concrete, ad esempio adottando misure di emergenza in caso di situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante e introducendo un meccanismo di accesso diretto alla riserva per gli aiuti d'urgenza dell'Unione per far fronte a situazioni di emergenza in modo più rapido, efficace ed efficiente. [Em. 47]

(45)  L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel contribuire a conseguire garantire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, riducendo gli sprechi alimentari, elevando gli standard qualitativi dei prodotti in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro. [Em. 48]

(46)  Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(20) (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione. [Em. 49]

(47)  In considerazione del fatto che la catena alimentare è sempre più globalizzata, i controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati, in particolare per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare nonché la fiducia dei consumatori, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti. [Em. 50]

(48)  Per un processo decisionale basato sui fatti sono essenziali statistiche europee di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo, le quali dovrebbero essere disponibili tempestivamente e dovrebbero contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal TFUE, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell'Europa e la globalizzazione.

(49)  Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell'Unione nonché per la misurazione della performance e dell'impatto delle iniziative dell'Unione. È quindi opportuno garantire una fornitura e uno sviluppo costanti di statistiche europee adottando un approccio a livello dell'Unione e superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento dell'Unione, compresa la necessità di consentire alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate.

(50)  Dato il suo carattere orizzontale, il programma statistico europeo è soggetto a requisiti specifici, stabiliti segnatamente dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(21), in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione, nonché la definizione e l'attuazione della programmazione delle attività statistiche.

(51)  Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 e dovrebbe essere attuato garantendo un efficace controllo parlamentare. [Em. 51]

(52)  L'Unione e gli Stati membri sono impegnati ad essere in prima linea nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, prevedendo a tal fine un impegno chiaro e visibile nel regolamento del QFP e integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027. [Em. 52]

(53)  Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(54)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(22)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(55)  L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico(23).

(56)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(57)  Al programma si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti.

(58)  Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività, protezione dei consumatori o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, della vigilanza del mercato, della filiera alimentare e delle statistiche europee. [Em. 53]

(59)  Occorre precisare alcune categorie di soggetti ammissibili ai finanziamenti nonché i soggetti che dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti senza invito a presentare proposte.

(60)  In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, ivi inclusa l'economia digitale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori. [Em. 54]

(61)  È necessario indicare criteri speciali relativi alle norme di cofinanziamento e ai costi ammissibili.

(62)  In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea"(24), e al fine di semplificare e rendere coerenti i programmi di finanziamento, è opportuno condividere le risorse con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a detti strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento.

(63)  Il presente programma dovrebbe contribuire al sostegno generale inteso ad affrontare le necessità specifiche delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nel mercato interno, secondo quanto recentemente riconfermato nella comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"(25).

(64)  Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(26) e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(27), che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno. [Em. 55]

(65)  Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e, le complementarità e l'addizionalità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(28). La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(29) garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le microimprese. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(30) per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma. [Em. 56]

(66)  Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(31), che mira a promuovere la ricerca e l'innovazione. Tali sinergie dovrebbero riguardare in particolare la complementarità con le azioni del futuro Consiglio europeo per l'innovazione riguardanti le imprese innovative, nonché il sostegno dei servizi per le PMI.

(67)  Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(32), che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico, nonché una maggiore cibersicurezza. [Em. 57]

(68)  Il programma dovrebbe inoltre ricercare sinergie anche con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(33), che mira a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia per l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore chiave per un'economia europea equa ed efficace sotto il profilo dei costi.

(69)  Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con il programma Erasmus istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(34), con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(35), e con i Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(36), per quanto riguarda il lavoro e la mobilità dei giovani, essenziali per il buon funzionamento del mercato interno.

(70)  Infine, le azioni relative alla filiera alimentare, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(37).

(71)  Le azioni del programma dovrebbero, ove pertinente, servire per avere un chiaro valore aggiunto europeo e ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo. [Em. 58]

(72)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(38). [Em. 59]

(73)  Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare, del valore aggiunto dell'Unione europea, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 60]

(74)  Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni sui progressi realizzati e sull'efficienza ed efficacia del programma, è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti. [Em. 61]

(75)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(39), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma. La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e sugli impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto per l'Unione, nonché una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine, i risultati e la sostenibilità delle azioni e le sinergie con altri programmi. [Em. 62]

(75 bis)  Al fine di integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione dei programmi di lavoro. [Em. 63]

(76)  L'elenco Un elenco aperto delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio(40), nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(41) e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(42). [Em. 64]

(77)  Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, È opportuno che anche i portatori di interessi e le associazioni di consumatori siano consultati. Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 65]

(78)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(43)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(79)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(44) e ai regolamenti del Consiglio (Euratom, CE) n. 2988/95(45), (Euratom, CE) n. 2185/96(46) e (UE) 2017/1939(47), occorre che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(48). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(80)  Al Alle azioni nell'ambito del programma, fatte salve le deroghe specifiche previste dal presente regolamento si applicano, è opportuno applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole figurano nel e in particolare il regolamento finanziario e stabiliscono, che stabilisce le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e organizzano prevede il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione. [Em. 66]

(81)  Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(49), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(50), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento XXX [regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche] e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 67]

(82)  Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma che, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83)  Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività e sostenibilità delle imprese, comprese le PMI in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee. [Em. 68]

(84)  È opportuno abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2021, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014(51), (UE) n. 258/2014(52), (UE) n. 652/2014(53) e (UE) 2017/826.

(85)  È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività e sostenibilità delle imprese, in particolare delle microimprese e delle PMI piccole e medie imprese, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti, [Em. 69]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma per il mercato interno volto a migliorare rafforzare il funzionamento del mercato interno e la a migliorarne il funzionamento nell'ambito della competitività e sostenibilità delle imprese, comprese in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, la normazione, la tutela dei consumatori, la filiera alimentare nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma"). [Em. 70]

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2)  "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse a livello di Unione e negli Stati membri conformemente all'articolo 3 TUE e al regolamento (CE) n. 223/2009; [Em. 71]

3)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"); [Em. 72]

4)  "microimprese, piccole e medie imprese": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nella versione del 6 maggio 2003;

4 bis)  "impresa sociale": un'impresa il cui obiettivo principale è produrre un impatto sociale anziché ottenere profitti per i suoi proprietari o azionisti, che opera fornendo beni e prestando servizi per il mercato praticando una gestione aperta e responsabile e che prevede in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle parti interessate; [Em. 73]

4 ter)  "impresa pubblica locale": un'impresa locale di servizio pubblico di piccole dimensioni che soddisfa i criteri delle PMI e svolge compiti importanti per le comunità locali; [Em. 74]

4 quater)  "rete di imprese": un gruppo di imprenditori che si riunisce per svolgere un progetto comune e all'interno del quale due o più PMI esercitano insieme una o più attività economiche per aumentare la propria competitività sul mercato; [Em. 75]

5)  "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)  migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del diritto dell'Unione quadro giuridico, l'agevolazione dell' sociale e ambientale dell'Unione; agevolare l'accesso ai mercati, e ai finanziamenti, promuovere la concorrenza leale tra le imprese e la normazione, garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori, rafforzare la sorveglianza del mercato in tutta l'Unione, migliorare il riconoscimento reciproco e la promozione della promuovere la salute delle persone, degli animali e delle piante e del il benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione; [Em. 76]

b)  fornire sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione, comprese quelle in materia di commercio e migrazione, e ad aiutare i cittadini, i decisori politici e le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le imprese, il mondo accademico, i cittadini la società civile e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico. [Em. 77]

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)  rendere più efficace il mercato interno, agevolare:

i)  agevolando la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere sostenendo lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

ii)  sostenendo una sorveglianza efficace del mercato e la sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione e contribuendo alla lotta contro la contraffazione dei prodotti, per garantire che soltanto i prodotti sicuri e conformi che offrono un livello elevato di tutela del consumatore siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché a una maggiore omogeneità e capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione; [Em. 78]

b)  migliorare rafforzare sia la competitività che la sostenibilità delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso l'adozione di misure volte a fornire (obiettivi per le PMI), concentrandosi soprattutto sulle loro esigenze specifiche:

i)  fornendo varie forme di sostegno alle PMI, promuovendo la crescita e la creazione di piccole e medie imprese e di reti di imprese, lo sviluppo di competenze dirigenziali e misure per l'espansione che possano consentire loro di avere l'accesso un accesso migliore ai mercati, compresa e processi di l'internazionalizzazione delle PMI, nonché di commercializzare i loro prodotti e servizi;

ii)  sostenendo un contesto imprenditoriale favorevole e un quadro favorevoli alle PMI, riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando la competitività dei settori, garantendo la modernizzazione dell'industria e la promozione dell'imprenditorialità, compresa la trasformazione digitale delle imprese, nonché contribuendo a un'economia resiliente ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse;

iii)  promuovendo la cultura imprenditoriale e contribuendo alla formazione di alta qualità del personale delle PMI;

iv)  favorendo nuove opportunità commerciali per le PMI per superare i cambiamenti strutturali mediante misure mirate, nonché altre forme innovative di azioni quali il rilevamento collettivo da parte dei lavoratori, che agevolino la creazione di posti di lavoro e la continuità delle attività nei territori interessati da detti cambiamenti. [Em. 79]

c)  garantire l'efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a

i)  rendere possibile il finanziamento della degli organismi di normazione europea e la partecipazione dei di tutti i pertinenti portatori di interessi alla definizione di norme europee; [Em. 80]

ii)  sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e/o promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie sia per le piccole che per le grandi imprese; [Em. 81]

d)  promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti mediante: [Em. 82]

i)  il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante in particolare dei consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l'equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato unico; il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, affrontando, tra l'altro, le questioni sollevate dalle tecnologie esistenti ed emergenti, comprese le azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento; norme di qualità in tutta l'Unione e il trattamento della questione delle differenze di qualità dei prodotti; la sensibilizzazione in merito ai diritti dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione e l'accesso garantito ai a mezzi di ricorso efficaci per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori, nonché la promozione del consumo sostenibile attraverso una migliore informazione dei consumatori sulle caratteristiche specifiche e sull'impatto ambientale di beni e servizi; [Em. 83]

ii)  l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari; la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati e la salvaguardia degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; [Em. 84]

e)  contribuire a un elevato livello di protezione della salute salute e di sicurezza delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare degli alimenti e dei mangimi e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e anche mediante misure di emergenza in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o vegetale, nonché sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché e sviluppare la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti a prezzi accessibili, nonché stimolare la ricerca, l'innovazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le i portatori di interesse in questi settori; [Em. 85]

f)  sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali, e fornire una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale. [Em. 86]

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 4 088 580 000 6 563 000 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 87]

2.  Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:

-a)  394 590 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); [Em. 88]

-a bis)  396 200 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii); [Em. 89]

a)  1 000 000 000 3 122 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); [Em. 90]

a bis)  220 510 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); [Em. 91]

b)  188 000 000 198 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i); [Em. 92]

c)  1 680 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

d)  552 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5% del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1. [Em. 93]

4.  Ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

5.  In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all'impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

5 bis.  Dovrebbe essere introdotto un meccanismo specifico per dare alla filiera alimentare un accesso diretto alla riserva di crisi della Commissione in caso di emergenze su larga scala, in modo da garantire un finanziamento per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). [Em. 94]

6.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)  i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)  stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

iii)  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

iv)  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni contemplate all'[articolo X] del regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia](54).

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.  Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.  In particolare sono ammissibili le seguenti azioni volte ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3:

a)  creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso scambi di informazioni trasparenti e campagne di sensibilizzazione, segnatamente a riguardo delle norme unionali applicabili e dei diritti dei consumatori e delle imprese, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche e di soluzioni innovative, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni per la promozione dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese; [Em. 95]

b)  predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile, dei sindacati e delle imprese dell'Unione, in particolare quelli che rappresentano PMI, di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione; [Em. 96]

c)  sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei paesi terzi e, nello specifico, azioni congiunte volte a rafforzare la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle norme in materia di protezione dei consumatori nell'Unione e la tracciabilità dei prodotti; [Em. 97]

d)  sostegno per l'efficace applicazione da parte degli Stati membri e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione e sostegno per affrontare le problematiche sollevate dalla digitalizzazione, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente, equo ed efficace del mercato interno. [Em. 98]

2 bis.  Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono ammissibili al finanziamento:

a)  il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti;

b)  lo sviluppo e la gestione di strumenti informatici per lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere esterne;

c)  il sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell'ambito della sicurezza dei prodotti e della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

d)  la cooperazione, lo scambio delle migliori pratiche e lo svolgimento di progetti comuni tra le autorità di vigilanza del mercato e i pertinenti organismi dei paesi terzi;

e)  il sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all'acquisizione di conoscenze e di intelligence, allo svolgimento di prove sulle capacità e gli impianti, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all'assistenza tecnica e alla costruzione di capacità per le autorità di vigilanza del mercato;

f)  la valutazione delle procedure di omologazione e la verifica della conformità dei veicoli a motore da parte della Commissione. [Em. 99]

3.  Le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento:

a)  fornitura di varie forme di sostegno per le PMI; [Em. 100]

b)  agevolazione dell'accesso delle microimprese, delle PMI e delle reti di imprese ai mercati e, compresi quelli al di fuori dell'Unione, sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali, ambientali, economiche e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese;, nonché agevolazione al sostegno ad esse nel corso del loro ciclo di vita e rafforzamento della leadership industriale e imprenditoriale dell'Unione nelle catene globali del valore, compresa la rete Enterprise Europe; [Em. 101]

c)  eliminazione degli ostacoli di mercato, riduzione degli oneri amministrativi, inclusi gli ostacoli alla creazione di imprese e all'avvio di attività e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle microimprese e alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno e dall'accesso ai finanziamenti, nonché offerta di orientamenti, programmi di mentoring e tutoraggio appropriati, prestazione di servizi alle imprese basati sulla conoscenza; [Em. 102]

d)  agevolazione dello sviluppo e della crescita delle imprese sostenibili, compreso lo sviluppo sensibilizzazione delle microimprese e delle PMI alla legislazione dell'Unione, incluse le normative dell'UE in materia di ambiente ed energia, aggiornamento delle loro competenze e qualifiche, sviluppo e agevolazione di nuovi modelli commerciali sostenibili e di catene di valore efficienti sotto il profilo delle risorse che promuovano una trasformazione industriale, tecnologica e organizzativa sostenibile nei settori manifatturiero e dei servizi; [Em. 103]

e)  sostegno alla rafforzamento della competitività e della sostenibilità delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale da parte delle microimprese e delle PMI, potenziamento della responsabilità sociale delle imprese e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster; [Em. 104]

f)  promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, compreso il espansione del sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione, rivolgendo particolare attenzione ai nuovi potenziali imprenditori (ad esempio giovani e donne), nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali i gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili. [Em. 105]

3 bis.  In sede di attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può, oltre alle azioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) del presente articolo, sostenere le seguenti azioni specifiche:

a)  sveltire, sostenere e ampliare i servizi di consulenza attraverso la rete Entreprise Europe allo scopo di fornire un servizio imprenditoriale integrato di sportello unico a sostegno delle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi e vigilare affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;

b)  sostenere la creazione di reti di imprese;

c)  sostenere e ampliare i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori ("Erasmus per i giovani imprenditori") per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e i propri atteggiamenti imprenditoriali e migliorare la loro capacità in materia tecnologica e di gestione aziendale;

d)  sostenere il potenziamento delle PMI attraverso considerevoli progetti di espansione imprenditoriale basati su opportunità orientate al mercato (strumento per l'espansione delle PMI);

e)  sostenere attività specifiche per settore in ambiti caratterizzati da un elevato numero di microimprese e PMI e che contribuiscono in maniera sostanziale al PIL dell'Unione, come il settore del turismo. [Em. 106]

3 ter.  Le azioni intraprese attraverso la rete Entreprise Europe di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), possono comprendere, tra l'altro:

a)  l'agevolazione dell'internazionalizzazione delle PMI e dell'identificazione di partner commerciali nel mercato interno, la cooperazione transfrontaliera tra imprese in materia di tecnologie per il settore ricerca e sviluppo, partenariati per il trasferimento di conoscenze e innovazione;

b)  la fornitura di informazioni, orientamenti e consulenze personalizzate sul diritto dell'Unione, sulle opportunità di finanziamento dell'Unione, nonché iniziative unionali che hanno un impatto sulle imprese, riguardanti l'imposizione fiscale, i diritti di proprietà, gli obblighi in materia di ambiente ed energia e gli aspetti relativi al lavoro e alla previdenza sociale;

c)  l'agevolazione dell'accesso delle PMI a competenze in materia di ambiente, clima, efficienza energetica e rendimento energetico;

d)  il potenziamento della rete mediante altre reti di informazione e consulenza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare EURES, i poli unionali dell'innovazione e i poli europei di consulenza InvestEU.

I servizi forniti dalla rete per conto di altri programmi dell'Unione sono finanziati da tali programmi.

La Commissione attribuisce priorità alle azioni nella rete volte a migliorare parti o componenti che non soddisfano le norme minime al fine di fornire un sostegno omogeneo alle microimprese e alle PMI in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano indicatori e norme minime per misurare l'incidenza della rete sul conseguimento degli obiettivi specifici e l'efficacia delle azioni destinate alle PMI.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 onde creare forme complementari di sostegno alle PMI non indicate dal presente paragrafo. [Em. 107]

4.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.

5.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni volte a sostenere le attività miranti a sviluppare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

5 bis.  Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono ammissibili al finanziamento:

a)  miglioramento della sensibilizzazione e dell'educazione dei consumatori sui loro diritti attraverso un apprendimento lungo tutto il corso della vita in materia di norme unionali sui consumatori e rafforzamento del loro ruolo per affrontare le nuove problematiche poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, comprese in particolare le esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

b)  garanzia e facilitazione dell'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso;

c)  sostegno a una maggiore applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori, con particolare attenzione per i casi transfrontalieri o i casi che coinvolgono terzi, efficace coordinamento e cooperazione tra gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione e cooperazione in materia di applicazione con i paesi terzi;

d)  promozione del consumo sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito alla durabilità e all'impatto ambientale dei prodotti, alle caratteristiche della progettazione ecocompatibile, alla promozione dei diritti dei consumatori in tal senso e alle possibilità di ricorso in caso di prodotti difettosi fin da subito; [Em. 108]

6.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato I, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

7.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato II, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 9

Soggetti idonei

1.  Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.  Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammessi a norma del programma:

a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

i)  uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)  un paese terzo associato al programma conformemente all'articolo 5;

b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali;

c)  sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che l'azione persegua gli obiettivi dell'Unione e che le attività al di fuori dell'Unione contribuiscano a garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.

3.  I La Commissione può consentire ai soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni: [Em. 109]

a)  azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)  azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, in particolare quando sussiste un rischio di trasferimento di tecnologie innovative, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro. [Em. 110]

4.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

5.  Per le azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori, sono ammessi i seguenti organismi:

a)  un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 5 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente;

b)  un organismo pubblico.

6.  I paesi terzi, associati o no al programma, sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

a)  misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi il cui elenco figura nell'allegato III o di organismi nocivi per le piante il cui elenco figura nel programma di lavoro di cui all'articolo 16;

b)  misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine modificare l'allegato III, ove risulti necessario tener conto delle situazioni provocate da malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione.

Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un'incidenza sostanziale sull'Unione, i paesi non associati dovrebbero in linea di principio finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui alle lettere a) e b).

7.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, sono ammessi i seguenti soggetti giuridici:

a)  istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)  per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, altri organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)  organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell'applicazione del codice delle statistiche europee di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché nell'attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l'efficienza e a migliorare la qualità a livello dell'Unione.

Articolo 10

Beneficiari designati

I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell'ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

a)  per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione](55); [Em. 111]

b)  per le azioni relative all'accreditamento e alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 di detto regolamento; [Em. 112]

c)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

d)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), la fondazione per i principi internazionali contabili (International Financial Reporting Standards Foundation - "fondazione IFRS") e il consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board – PIOB);

e)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell'Unione, il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d'interessi e rappresentino, attraverso i loro membri, gli interessi dei consumatori dell'Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

f)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:

i)  i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;

ii)  i soggetti non hanno conflitti d'interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari;

g)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

i)  le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell'Unione europea e i centri di riferimento dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(56), nonché le organizzazioni internazionali;

ii)  solo per le azioni descritte all'articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, i paesi terzi, associati o no al programma;

h)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

In riferimento al primo comma, lettera e), del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di adattare l'elenco dei soggetti suscettibili di beneficiare di una sovvenzione a titolo del programma per azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i). [Em. 113]

Articolo 11

Criteri di valutazione e di aggiudicazione

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni. Il lavoro del comitato o dei comitati di valutazione è basato sui principi della trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione. [Em. 114]

Articolo 12

Regole di cofinanziamento

1.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario. [Em. 115]

2.  Per le sovvenzioni concesse al consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (PIOB) ai fini dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

3.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito all'articolo 190 del regolamento finanziario.

4.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 13

Costi ammissibili

Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

a)  secondo quanto disposto all'articolo 193, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, i costi sono ammissibili prima della data di inizio dell'azione;

b)  tali costi possono essere ammissibili anche se derivanti dall'adozione di misure relative a una sospetta insorgenza di una malattia o alla sospetta presenza di un organismo nocivo, purché detta insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

I costi di cui alla lettera a) del primo comma sono ammissibili a decorrere dalla data in cui alla Commissione è notificata l'insorgenza della malattia o la presenza dell'organismo nocivo.

Articolo 14

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può inoltre beneficiare di un contributo nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell'Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno derivante da vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale, conformemente ai documenti che definiscono le condizioni del sostegno.

2.  Le azioni cui è stato accordato il marchio di eccellenza o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

a)  sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)  soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c)  non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e, all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] o al regolamento (UE) XX [che istituisce il programma Europa digitale], in particolare l'obiettivo sulle competenze digitali avanzate, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno. [Em. 116]

3.  Un'operazione può ricevere il sostegno di uno o più programmi. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non deve essere dichiarata nella domanda di pagamento di un altro programma.

4.  L'importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo quanto previsto dal documento che specifica le condizioni del sostegno.

CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 15

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16

Attuazione del programma

1.  Il programma è attuato mediante Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro di cui conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro sono annuali o pluriennali e stabiliscono, in particolare, gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Descrivono inoltre in maniera dettagliata le azioni da finanziare, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e di un calendario indicativo per l'attuazione. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. [Em. 117]

2.  I programmi di lavoro intesi ad attuare l'Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 118]

3.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le azioni indicate nell'allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono attuate in conformità agli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 17

Sorveglianza e relazioni

1.  Gli indicatori per rendere conto dei progressi in termini di efficienza e di efficacia del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV. [Em. 119]

2.  Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di rivedere o completare gli indicatori dell'allegato IV, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Articolo 18

Valutazione

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.  La Al più tardi entro … [quattro anni a partire dall'attuazione del programma], la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e l'impatto, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto unionale. [Em. 120]

3.  Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull'attività della fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d'informativa finanziaria, del PIOB e dell'EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009, per la parte delle valutazioni riguardante le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima dell'adozione e della presentazione di dette azioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Al più tardi entro … [tre anni dal termine dell'attuazione del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine del programma, sulla sostenibilità delle azioni e sulle sinergie tra i vari programmi di lavoro e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 121]

6.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni trasmette le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 5, corredate delle proprie osservazioni conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di modifica del presente regolamento. [Em. 122]

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche in loco, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 123]

3.  La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 124]

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 125]

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(57). Esso è da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(58). [Em. 126]

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la trasparenza e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 127]

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse fornite mediante gli strumenti finanziari del presente regolamento nonché sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 128]

3.  La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano la raccolta di dati, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009. [Em. 129]

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei programmi precedenti istituiti dagli atti indicati al paragrafo 1.

3.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni – attuate prevalentemente mediante sovvenzioni e appalti – intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1.  Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.

1.1.  Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell'allegato III o della conferma della presenza di uno o più organismi nocivi o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell'Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

1.2.  Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare il primo focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:

a)  misure per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(59), o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento; [Em. 130]

b)  misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento; [Em. 131]

c)  misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo, limitando se necessario la libera circolazione dei vettori negli Stati membri circostanti; [Em. 132]

c bis)  misure di eradicazione di un organismo nocivo che è comparso improvvisamente, anche se non è considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, ma il risultato di eventi climatici estremi o di cambiamenti climatici in uno Stato membro. [Em. 133]

1.3.  Possono essere forniti finanziamenti dell'Unione anche per le seguenti misure:

1.3.1.  misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare (PTOM), di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione;

1.3.2.  misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare l'epidemia;

1.3.3.  costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell'allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in detto Stato membro;

1.3.4.  costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III possa rappresentare una minaccia per l'Unione.

1.3.4 bis.  In caso di sospetta insorgenza di una malattia animale e/o di comparsa di organismi nocivi, i controlli e il monitoraggio dovranno essere notevolmente intensificati in tutta l'Unione europea e alle sue frontiere esterne. [Em. 134]

1.3.4 ter.   Misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o attualmente sconosciuti. [Em. 135]

2.  Programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali.

2.1.  I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di prevenzione, eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione. [Em. 136]

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

I programmi sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno precedente il periodo di attuazione previsto.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l'intero periodo di ammissibilità.

Tali programmi dovrebbero rispecchiare le nuove realtà causate dai cambiamenti climatici e la loro diversità a livello europeo; essi dovrebbero inoltre contribuire a prevenire l'erosione della biodiversità europea. [Em. 137]

2.2.  Se l'insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell'allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. Nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo possono essere concessi finanziamenti dell'Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.

2.3.  Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell'Unione agli Stati membri per le seguenti misure:

a)  indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b)  indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono rappresentare un rischio emergente per l'Unione e il cui ingresso o la cui diffusione può avere un impatto notevole per l'agricoltura e le foreste dell'Unione;

c)  misure per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento; [Em. 138]

d)  misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per prevenire, contenere o eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento; [Em. 139]

e)  misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo; [Em. 140]

f)  misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce l'elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

3.  Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, comprese le misure atte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità durante il loro trasporto. [Em. 141]

4.  Laboratori di riferimento dell'Unione europea e centri di riferimento dell'Unione europea, di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625.

5.  Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.

6.  Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.

7.  Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti produzione agroecologica, il consumo alimentare sostenibile che non arrechi danni all'ambiente e alla biodiversità e la promozione delle vendite dirette e delle filiere corte [Em. 142].

8.  Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione; applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti, come i codici QR sulle confezioni dei prodotti. [Em. 143]

9.  Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione e/o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

10.  Spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall'articolo 116, paragrafo 4, e dall'articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

11.  Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali. [Em. 144]

12.  Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali operanti al fine di raggiungere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

13.  Progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

14.  Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all'economia circolare e di prevenzione delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). [Em. 145]

15.  Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione.

ALLEGATO II

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Insieme al regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, il programma fornisce il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro e ai principi del codice delle statistiche europee, mediante una stretta e coordinata collaborazione all'interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissione.

Nel corso dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono realizzate le seguenti azioni:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

–  fornire statistiche di alta qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi, il programma di sostegno alle riforme e il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell'Unione;

–  fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei (PIEE);

–  fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;

–  fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell'UE;

–  migliorare la misurazione dello scambio di merci e servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione; [Em. 146]

Mercato unico, innovazione e trasformazione digitale

–  fornire statistiche di alta qualità e affidabili per il mercato unico, il piano d'azione europeo in materia di difesa e i settori essenziali per l'innovazione e la ricerca;

–  fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all'economia collaborativa e all'impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini d'Europa;

Dimensione sociale dell'Europa

–  fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese, a titolo esemplificativo, statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze; [Em. 147]

–  fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

–  migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all'integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;

–  sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;

–  fornire proiezioni demografiche e i relativi aggiornamenti annuali;

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

–  monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

–  sviluppare ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare e della strategia sulla plastica;

–  fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l'uso del suolo, nonché statistiche in materia di clima e conti economici ambientali;

–  fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell'Unione e

–  sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l'intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;

–  fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

Coesione economica, sociale e territoriale

–  fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni (comprese le regioni ultraperiferiche dell'Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;

–  sostenere lo sviluppo di indicatori sull'antiriciclaggio e sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo; sviluppare statistiche di polizia e sulla sicurezza;

–  aumentare l'uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

Migliore comunicazione delle statistiche europee; promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

–  promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e incoraggiarne l'uso da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione online;

–  agevolare l'accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più mirati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;

–  sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;

–  fornire l'accesso ai microdati a fini di ricerca, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico;

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

–  intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali e porre le basi per statistiche intelligenti affidabili al fine di produrre nuove statistiche quasi in tempo reale mediante algoritmi affidabili;

–  sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti a titolo privato mediante l'adozione di metodi di calcolo atti a preservare la riservatezza e di metodi di calcolo multilaterali sicuri;

–  promuovere la ricerca d'avanguardia e l'innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l'organizzazione di programmi europei di formazione statistica;

Partenariati allargati e cooperazione statistica

–  rafforzare il partenariato con l'SSE e la cooperazione con il sistema europeo di banche centrali;

–  promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l'accesso ai dati a fini statistici, l'integrazione dei dati provenienti da più fonti e l'uso delle tecnologie più avanzate;

–  rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e le università, in particolare per quanto riguarda l'uso delle nuove fonti di dati, l'analisi dei dati e la promozione dell'alfabetizzazione statistica;

–  cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.

ALLEGATO III

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

(1)  Peste equina

(2)  Peste suina africana

(3)  Antrace

(4)  Influenza aviaria (ad alta patogenicità)

(5)  Influenza aviaria (a bassa patogenicità)

(6)  Campilobatteriosi

(7)  Peste suina classica

(8)  Afta epizootica

(9)  Pleuropolmonite contagiosa caprina

(10)  Morva

(11)  Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),

(12)  Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

(13)  Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

(14)  Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

(15)  Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

(16)  Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)

(17)  Infezione da virus della malattia di Newcastle

(18)  Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

(19)  Infezione da virus della rabbia

(20)  Infezione da virus della febbre della Rift Valley

(21)  Infezione da virus della peste bovina

(22)  Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica

(23)  Infestazione da Echinococcus spp

(24)  Listeriosi

(25)  Vaiolo degli ovi-caprini

(26)  Encefalopatie spongiformi trasmissibili

(27)  Trichinellosi

(28)  Encefalomielite equina venezuelana

(29)  E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi comprende:

a)  l'elenco delle malattie di cui alla parte I, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b)  la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici contemplati dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla direttiva 2003/99/CE(60);

c)  le encefalopatie spongiformi trasmissibili. [Em. 148]

ALLEGATO IV

INDICATORI

Obiettivo

Indicatore

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)

1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della Legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici

2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi

3 - Numero di visite sul portale "La tua Europa"

4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della vendita online.

2 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato e di sicurezza dei prodotti.

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1 - Numero di PMI che ricevono sostegno dal programma e dalla rete

2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali

2 bis - Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità

2 ter - Riduzione dei costi e dei tempi per la costituzione di una PMI

2 quater - Numero di reti di imprese create rispetto al quadro di riferimento

2 quinquies - Numero di Stati membri che impiegano il test PMI

2 sexies - Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese

2 septies - Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento

2 octies - Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte a imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento

2 nonies - Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento

2 decies - Risultati conseguiti dalle PMI in materia di sostenibilità da quantificare misurando, tra l'altro, l'aumento della percentuale di PMI dell'Unione che sviluppano prodotti e servizi verdi e dell'economia blu sostenibili1 bis e il miglioramento della loro efficienza in termini di risorse (che può comprendere energia, materiali o acqua, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento.

*tutti gli indicatori sono da comparare alla situazione attuale nel 2018.

__________________

1 bis I prodotti e servizi verdi hanno la funzione predominante di ridurre i rischi per l'ambiente e minimizzare l'inquinamento e lo spreco di risorse. Sono compresi anche i prodotti con particolari caratteristiche ambientali (progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, produzione biologica e rilevante contenuto riciclato). Fonte: Flash Eurobarometro n. 342: "PMI: efficienza nella gestione delle risorse e mercati verdi".

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

i)  

ii)  

1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore

2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

i)  

ii)  

1 - Indice delle condizioni dei consumatori

2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale

2 - Numero di casi di emergenza causati da attacchi di parassiti;

3 - Numero di emergenze causate da malattie risolte positivamente;

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

1 - Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi.

[Em. 149]

(1)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.
(2)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.
(4)Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
(5) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(6)Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(7)Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(8)Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(9)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(10)COM (2018)0439.
(11)Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
(12) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(13)Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(14)Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(15)Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(16)Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(17)Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(18)Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(19)Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).
(20)[da aggiungere] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(21)Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(22)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(23)GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.
(24)COM(2010)0700.
(25)COM(2017)0623.
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0443.
(28)COM(2018)0372.
(29)COM(2018)0439.
(30)COM(2018)0447.
(31)COM(2018)0435.
(32)COM(2018)0434.
(33)COM(2018)0375.
(34)COM(2018)0367.
(35)COM(2018)0322, articolo 10.
(36)COM(2018)0382.
(37)COM(2018)0393.
(38)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(39)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(40)Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(41)Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
(42)Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(43)Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(44)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(45)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(46)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(47)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
(48)Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(49)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(50)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(51)Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
(52)Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).
(53)Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(54)[da aggiungere]
(55)COM(2017)0795.
(56)Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(57)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(58) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(59)Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(60) Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy