Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23 e 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, l'articolo 67, paragrafo 1, e gli articoli 258, 263, 267 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),
– visto il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea,
– visti i pareri e l'elenco dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto della Commissione di Venezia,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
– viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(1),
– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso(2),
– viste le sue risoluzioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(3),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(4),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(5),
– visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6),
– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(7),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 dal titolo "Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione – Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso" (COM(2005)0172),
– vista la relazione della Commissione del 29 aprile 2009 sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali (COM(2009)0205),
– vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, dal titolo "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione) (SEC(2011)0567),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" (COM(2011)0886),
– visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,
– visti gli orientamenti del Consiglio del 20 gennaio 2015 sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio,
– visti gli orientamenti per gli organi preparatori del Consiglio dal titolo "La compatibilità dei diritti fondamentali",
– vista la relazione sul seminario della Presidenza del Consiglio del 13 maggio 2016 dal titolo "Applicazione politica a livello nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",
– visti gli orientamenti della Commissione del 19 maggio 2015 sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio,
– viste le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti i convegni annuali della Commissione sui diritti fondamentali,
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd e altri/Commissione europea e Banca centrale europea (BCE)(8),
– vista la sentenza della CGUE del 6 novembre 2018 nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer e Volker Willmeroth/Martina Broßonn(9),
– visto il parere 2/13 della CGUE del 18 dicembre 2014 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali(10),
– visto il parere 4/2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 24 settembre 2018 dal titolo "Sfide e opportunità per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali",
– viste le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
– visto il manuale della FRA, dell'ottobre 2018, dal titolo "Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale – Linee guida",
– visti gli strumenti per legiferare meglio, in particolare lo strumento n. 28 "Diritti fondamentali e diritti umani",
– visto l'articolo 38 del suo regolamento,
– visto il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa del 2 dicembre 2016 sull'iniziativa dell'Unione europea volta a istituire un pilastro europeo dei diritti sociali,
– visti il documento della delegazione olandese della COSAC del novembre 2017 sulla trasparenza dell'UE, dal titolo "Aprire le porte: Rendere l'UE più trasparente per i suoi cittadini", e la lettera delle delegazioni della COSAC alle istituzioni dell'UE, del 20 dicembre 2017, sulla trasparenza del processo decisionale politico all'interno dell'UE,
– visti gli studi dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali" e "La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", pubblicati rispettivamente il 22 novembre 2016, il 15 febbraio 2016 e il 12 gennaio 2016 dalla sua Direzione generale delle Politiche interne(11),
– visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le petizioni (A8-0051/2019),
A. considerando che il trattato di Lisbona ha conferito lo status di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta") all'interno del quadro giuridico dell'UE, il che equivale al valore giuridico dei trattati;
B. considerando che la presente relazione non valuta ogni singolo diritto contenuto nella Carta, ma analizza piuttosto l'attuazione della Carta in quanto strumento di diritto primario;
C. considerando che le disposizioni sociali costituiscono un elemento essenziale della Carta e della struttura giuridica dell'Unione; che è essenziale garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'Unione e metterne in evidenza l'importanza;
D. considerando che, secondo la CGUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta sono al centro della struttura giuridica dell'UE e il loro rispetto è un presupposto necessario per la legittimità di qualsiasi atto dell'Unione;
E. considerando che la Carta comprende, in linea con i requisiti del diritto internazionale in materia di diritti umani e del suo articolo 51, obblighi sia negativi (non-violazione) che positivi (promozione attiva), che dovrebbero essere soddisfatti allo stesso modo al fine di conferire pieno carattere operativo alle sue disposizioni;
F. considerando che l'articolo 51 della Carta circoscrive l'ambito di applicazione della stessa per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto delle competenze degli Stati membri e dell'Unione e rispettando i limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati;
G. considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta specifica che questa non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze di quest'ultima, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati;
H. considerando che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono costantemente vincolati dalla Carta, anche quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione;
I. considerando che, in virtù dell'articolo 51, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione; che, tuttavia, i confini incerti di tale obbligo rendono difficile determinare se e come la Carta si applichi concretamente;
J. considerando che il potenziale dei diritti sociali ed economici stabiliti nella Carta non è stato finora sfruttato adeguatamente; che, ricordando il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa, il rispetto dei diritti sociali non è solo un imperativo etico e un obbligo giuridico, ma anche una necessità economica;
K. considerando che l'articolo 6 TUE sottolinea altresì che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU, devono far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;
L. considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea;
M. considerando che, nel suo studio del 22 novembre 2016 dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE"(12), si considera, tra l'altro, la pertinenza della Carta per le attività della Commissione nel quadro del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) e nel contesto del Semestre europeo; che, al momento, nell'ambito della governance economica dell'Unione si presta scarsa attenzione ai diritti sociali definiti dalla Carta; che tali diritti devono essere considerati veri e propri diritti fondamentali;
N. considerando che l'impegno del pilastro europeo dei diritti sociali di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci nei settori della parità di opportunità e dell'accesso al mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque e della protezione e dell'inclusione sociali rafforza ulteriormente i diritti sanciti dalla Carta;
O. considerando che il principio della parità di genere è un valore cardine dell'Unione ed è sancito dai trattati UE e dalla Carta; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne";
P. considerando che la trasparenza dei processi legislativo e decisionale dell'UE è un corollario del diritto ad una buona amministrazione, come stabilito all'articolo 41 della Carta, e un presupposto essenziale affinché i cittadini possano valutare e monitorare adeguatamente l'attuazione di quest'ultima da parte delle istituzioni dell'Unione;
Q. considerando che la promozione, da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, dell'ampio spettro di diritti previsti dalla Carta – che vanno dai diritti civili e politici ai diritti sociali, economici e di terza generazione – apporterebbe un impulso cruciale per lo sviluppo di una sfera pubblica europea e per dare espressione concreta al concetto di cittadinanza europea e alla dimensione partecipativa dell'Unione sancita dai trattati;
R. considerando che la FRA ha formulato alcune raccomandazioni in vista dell'efficace attuazione della Carta nel suo parere sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE(13) e nel suo parere sulle sfide e sulle opportunità legate all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali(14);
S. considerando che l'articolo 24 della Carta sancisce i diritti del bambino, obbligando le autorità pubbliche e le istituzioni private a considerare preminente l'interesse superiore del bambino;
T. considerando che l'articolo 14 della Carta sottolinea il diritto di ogni bambino ad un'istruzione equa;
Rafforzare l'integrazione della Carta nei processi legislativo e decisionale
1. è fermamente convinto che la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) abbia rappresentato uno sforzo iniziale dopo l'entrata in vigore della Carta, ma che necessiti di essere aggiornata con urgenza; accoglie con favore le relazioni annuali sull'applicazione della Carta da parte della Commissione e chiede una riesame di questa strategia, elaborata nel 2010, al fine di aggiornarla per tener conto delle nuove sfide e della realtà istituzionale, in particolare dopo la Brexit;
2. riconosce i numerosi passi importanti compiuti dalle istituzioni dell'Unione per integrare la Carta nei processi legislativo e decisionale dell'UE; osserva che il ruolo primario della Carta è garantire che la legislazione unionale sia pienamente conforme ai diritti e ai principi in essa sanciti e riconosce le difficoltà che comporta il fatto di promuoverli attivamente e di garantire la loro attuazione;
3. sottolinea l'importanza del fatto che tutte le proposte di legislazione dell'Unione debbano rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta;
4. ricorda che le procedure stabilite dalle istituzioni dell'Unione per valutare la compatibilità delle proposte legislative con la Carta sono principalmente di natura interna; chiede la possibilità di prevedere forme rafforzate di consultazione, di valutazione d'impatto, comprese valutazioni d'impatto specifiche in materia di genere, e di controllo giuridico con il coinvolgimento di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali; invita la Commissione a promuovere una cooperazione strutturata e regolamentata con organismi per i diritti umani, quali la FRA, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e gli organismi pertinenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché le organizzazioni della società civile che operano nel settore, ogniqualvolta un fascicolo legislativo possa promuovere o incidere negativamente sui diritti fondamentali;
5. invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a rivedere il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio per consentire alla FRA di presentare di propria iniziativa pareri non vincolanti sui progetti legislativi dell'Unione e a promuovere consultazioni sistematiche con detta agenzia;
6. invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli Stati membri a consultare la FRA qualora siano in gioco i diritti fondamentali;
7. riconosce il ruolo essenziale della FRA nel valutare il rispetto della Carta e plaude al lavoro intrapreso dall'agenzia; incoraggia la FRA a continuare a fornire consulenza e sostegno alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE per migliorare la cultura dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; plaude alla strategia recentemente adottata dalla FRA per il periodo 2018-2022;
8. prende atto di CLARITY, lo strumento interattivo online sviluppato dalla FRA per consentire di identificare in modo semplice l'organo extragiudiziario più appropriato e competente in materia di diritti umani per una specifica questione di diritti fondamentali;
9. invita la Commissione ad assicurare valutazioni di impatto globali tramite un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche e ambientali nonché una revisione della sua decisione di classificare le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti - effetti sul piano economico, sociale e ambientale - e a creare due categorie specifiche, "impatto sui diritti fondamentali" e "valutazione dell'impatto di genere", per garantire che siano valutati tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;
10. invita la Commissione a intervenire in modo sistematico a livello dell'Unione per sostenere e rispettare le disposizioni della Carta, e a garantire che il diritto dell'Unione sia adattato al fine di tenere conto degli sviluppi giuridici e giurisprudenziali del diritto internazionale in materia di diritti umani; ribadisce inoltre, a tal proposito, il suo invito alla Commissione di presentare una proposta per dare seguito alla risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(15), che consentirebbe il controllo sistematico degli sviluppi all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE nonché negli Stati membri che chiedono misure a favore della tutela e del rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta; suggerisce, in particolare, che le condizioni stabilite dai criteri di Copenaghen relative ai diritti fondamentali non siano utilizzate soltanto una volta come presupposti per l'adesione, ma che gli Stati membri vengano periodicamente valutati al fine di valutare la loro conformità a tali condizioni;
11. osserva che il Mediatore riveste altresì un ruolo importante nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della Carta, non solo per quanto concerne l'articolo 41 relativo al diritto ad una buona amministrazione in quanto tale, ma anche tenendo conto del fatto che una buona amministrazione è determinante per il rispetto degli altri diritti fondamentali; ricorda il lavoro esemplare svolto dal Mediatore, tra le altre cose, in materia di trasparenza e libertà di informazione nonché la relazione speciale su Frontex(16), nel corso della presente legislatura, in relazione in particolare ai diritti di denuncia dei richiedenti asilo e dei migranti;
12. è consapevole del fatto che la giurisprudenza influirà sull'ambito di applicazione della Carta e che ciò va tenuto in considerazione;
13. invita i legislatori dell'Unione a riconoscere i risultati della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 (causa T-540/15) sull'accesso ai documenti dei triloghi(17) e ad agire di conseguenza; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso ai documenti tra le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una più efficace cooperazione interistituzionale, anche per quanto riguarda la rendicontabilità sulle questioni legate ai diritti fondamentali; esorta il Consiglio ad affrontare rapidamente le preoccupazioni sollevate in merito alla trasparenza del suo processo decisionale e all'accesso ai documenti, in linea con le pertinenti raccomandazioni del Mediatore europeo;
Integrare la Carta nelle politiche dell'Unione
14. ricorda che la politica dell'Unione si basa sui principi e sugli obiettivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 TUE, sostenendo e applicando pienamente, nel contempo, i requisiti sanciti dalle disposizioni di applicazione generale del titolo II, parte I, TFUE;
15. invita le istituzioni dell'UE a migliorare l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell'Unione, al fine di combattere la discriminazione di genere e promuovere la parità tra donne e uomini;
16. ribadisce che tutti gli atti giuridici adottati dall'UE devono rispettare pienamente le disposizioni della Carta, comprese le sue disposizioni sociali; sottolinea l'importanza di includere riferimenti espliciti alla Carta nel quadro giuridico che disciplina la politica economica e monetaria dell'Unione; sottolinea che il ricorso ad accordi intergovernativi non solleva le istituzioni dell'Unione dei loro obblighi di valutare la compatibilità di tali strumenti con il diritto dell'Unione, compresa la Carta;
17. ritiene fondamentale che l'Unione intraprenda misure decise per rafforzare i propri impegni volti a garantire l'esercizio di tutti i diritti sociali sanciti dalla Carta, compresi i diritti sociali;
18. invita la Commissione ad assicurare che il processo del semestre europeo, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le raccomandazioni contenute nell'analisi annuale della crescita, sia conforme alle componenti normative dei diritti sociali sanciti dalla Carta;
19. sostiene l'introduzione di clausole forti e coerenti in materia di diritti fondamentali nei testi operativi dei progetti di regolamento che istituiscono i fondi dell'UE;
20. invita la Commissione e il Consiglio ad adottare decisioni macroeconomiche tenendo debitamente conto delle valutazioni dei diritti fondamentali, sulla base dell'intera gamma dei diritti civili, politici e sociali garantiti dagli strumenti europei e internazionali in materia di diritti umani;
21. invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario per il conseguimento di tale obiettivo;
22. ricorda che, sulla base delle competenze stabilite nei trattati, è primariamente responsabilità degli Stati membri mettere in pratica la politica sociale e conferire, pertanto, efficacia ed espressione concreta alle disposizioni sociali sancite dalla Carta; ribadisce tuttavia la sua proposta, nel quadro di una possibile revisione dei trattati, relativa a una possibile integrazione di un protocollo sociale nei trattati al fine di rafforzare i diritti sociali fondamentali in relazione alle libertà economiche;
23. prende atto del ruolo, di fatto fondamentale, ma informale, dell'Eurogruppo nella governance economica della zona euro e dell'impatto che le decisioni di tale gruppo potrebbero avere nell'influenzare il processo decisionale, senza essere controbilanciate da meccanismi adeguati di responsabilità democratica e controllo giurisdizionale; ricorda ai suoi membri i loro obblighi orizzontali derivanti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta;
24. invita la Commissione e la Banca centrale europea a conformarsi pienamente alla Carta nell'esecuzione dei loro compiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, anche per quanto riguarda le pratiche creditizie della Banca, alla luce della giurisprudenza della CGUE;
25. ricorda che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi sanciti dall'articolo 21, paragrafo 1, TUE; è convinto che il pieno rispetto e la promozione delle disposizioni della Carta all'interno dell'UE costituiscano un punto di riferimento per valutare la legittimità e la credibilità del comportamento dell'Unione nelle sue relazioni internazionali, anche nel quadro del processo di allargamento a norma dell'articolo 49 TUE;
26. prende atto della giurisdizione limitata della CGUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e mette in guardia contro qualsiasi potenziale limitazione dei diritti a un ricorso effettivo sanciti dalla Carta;
27. ricorda alle istituzioni dell'UE i loro obblighi in materia di diritti umani nel campo di applicazione della Carta, anche nel settore della politica commerciale; incoraggia la Commissione ad effettuare valutazioni d'impatto specifiche in materia di diritti umani prima di concludere qualsiasi negoziato commerciale, facendo riferimento ai principi guida delle Nazioni Unite sulle valutazioni d'impatto in materia di diritti umani degli accordi commerciali e di investimento;
28. rammenta che sia i trattati che la Carta fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni europee per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali dell'UE;
29. richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU che fornisca soluzioni positive alle carenze segnalate dalla CGUE nel parere 2/13 del 18 dicembre 2014; ritiene che il suo completamento introdurrà ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e fornirà un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDH in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro; ritiene, inoltre, che la giurisprudenza della CEDH fornirà quindi un contributo supplementare per l'azione attuale e futura dell'UE in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, oltre alla giurisprudenza della CGUE in tale ambito;
30. chiede l'adozione della direttiva orizzontale contro la discriminazione(18), da portare a termine senza indugio al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali nell'UE tramite l'adozione di una legislazione concreta dell'Unione;
La Carta e le agenzie dell'UE
31. sottolinea il potenziale di talune agenzie dell'Unione di offrire sostegno agli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi derivanti dalla Carta, agendo spesso come collegamento operativo tra l'Unione e le sfere nazionali; sottolinea che tale compito può essere svolto efficacemente solo sviluppando una vera e propria prassi dei diritti fondamentali all'interno delle agenzie che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta, tenendo conto sia della dimensione interna che di quella esterna della protezione e della promozione dei diritti fondamentali;
32. invita le pertinenti agenzie dell'UE a intensificare i lavori per attuare i principi della parità di genere sanciti dalla Carta, anche garantendo che tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE perseguano una politica di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza sessuale e di molestie fisiche o psicologiche; invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a dare piena attuazione alla sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE(19);
33. prende atto della diversità delle politiche e degli strumenti messi a punto dalle varie agenzie per attuare i loro obblighi in materia di diritti umani fondamentali, con diversi livelli di attuazione; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione tra le agenzie dell'Unione e dialoghi strutturati con gli esperti indipendenti in materia di diritti umani, nonché di basarsi sulle migliori pratiche esistenti, al fine di promuovere un quadro comune e rafforzato in materia di diritti umani;
34. invita le agenzie dell'Unione che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta ad adottare strategie interne in materia di diritti fondamentali e a promuovere regolari sessioni di formazione sui diritti fondamentali e sulla Carta per il loro personale a tutti i livelli;
35. deplora l'assenza, in molti regolamenti istitutivi delle agenzie dell'UE, di un riferimento esplicito alla Carta; invita i colegislatori a colmare, ove necessario, tale lacuna ogniqualvolta siano redatti o riveduti i regolamenti o le decisioni che istituiscono le agenzie e a fornire, tenendo conto del mandato e delle specificità di ogni singola agenzia, ulteriori meccanismi operativi volti a garantire il rispetto della Carta;
Sostegno agli Stati membri nell'attuazione della Carta a livello nazionale
36. ricorda che le dimensioni unionale e nazionale della Carta sono inestricabilmente collegate tra loro e si completano a vicenda nel garantire che le disposizioni della Carta siano applicate in modo coerente nell'ambito del quadro giuridico generale dell'Unione;
37. sottolinea la persistente mancanza di conoscenza della Carta, del suo ambito di applicazione e del suo grado di applicazione sia tra i titolari di diritti che beneficiano della sua protezione che tra i giuristi e gli specialisti nell'ambito dei diritti umani e deplora la scarsità di misure a livello nazionale volte a porre rimedio a tale lacuna;
38. invita la Commissione a rafforzare le sue attività di sensibilizzazione relative alla Carta, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, e a promuovere e finanziare moduli di formazione specifici sulla Carta rivolti a magistrati nazionali, professionisti del diritto e funzionari pubblici, al fine altresì di migliorare la conoscenza delle politiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, ivi compresi, tra le altre cose, il diritto sostanziale e procedurale, il ricorso agli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, la giurisprudenza pertinente della CGUE, il linguaggio giuridico e il diritto comparato; invita inoltre la Commissione a dotare gli Stati membri di orientamenti pratici che li sostengano nell'attuazione della Carta a livello nazionale; invita la Commissione, in questo contesto, a dare piena visibilità al manuale recentemente pubblicato dalla FRA sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale,
39. incoraggia gli Stati membri a scambiarsi regolarmente informazioni ed esperienze sull'utilizzo, l'applicazione e il controllo della Carta, nonché a integrare gli esempi di migliori pratiche già sviluppati a livello nazionale; incoraggia gli Stati membri a riesaminare le loro norme procedurali sul controllo giuridico e le valutazioni di impatto dei disegni di legge dalla prospettiva della Carta; osserva che tali procedure dovrebbero fare riferimento esplicitamente alla Carta, analogamente a quanto avviene per gli strumenti nazionali in materia di diritti umani, al fine di ridurre al minimo il rischio che la Carta venga ignorata;
40. evidenzia che le lacune in sede di trasposizione e corretta attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri possono avere conseguenze reali sull'esercizio dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda, in tale contesto, il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, che la rende responsabile ultimo, se non primario, della salvaguardia dei diritti fondamentali, anche tramite l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario; chiede, in tale contesto, che siano adottate iniziative più determinate al fine di garantire un'attuazione corretta della legislazione dell'UE;
Verso un'interpretazione più coerente della Carta
41. è convinto che le differenti interpretazioni relative all'applicazione delle disposizioni della Carta da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri pregiudichino il valore aggiunto apportato dalla Carta, che rappresenta una serie di norme minime comuni di protezione da applicare orizzontalmente a tutti gli attori istituzionali e a tutte le politiche e attività connesse alla sfera dell'Unione;
42. sottolinea che l'inclusione della Carta nel diritto primario dell'UE, pur non ampliando le competenze dell'Unione e rispettando il principio di sussidiarietà quale definito nel suo articolo 51, istituisce nuove responsabilità per le istituzioni responsabili del processo decisionale e dell'attuazione, nonché per gli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE a livello nazionale, e che le disposizioni della Carta diventano direttamente applicabili da parte dei tribunali europei e nazionali;
43. incoraggia le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a consentire un'interpretazione più diretta della Carta nel suo complesso;
44. deplora che ad oggi la Repubblica di Polonia e il Regno Unito non abbiano deciso di recedere dal protocollo n. 30 dei trattati;
o o o
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Studio dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C, 22 novembre 2016; studio dal titolo "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali", Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C, 15 febbraio 2016, e studio dal titolo "La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", 12 gennaio 2016.
"L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C – Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 22 novembre 2016.
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 2).
Proposta del 2 luglio 2008, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).