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Procedura : 2017/2284(INI)
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Ciclo del documento : A8-0045/2019

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A8-0045/2019

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PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

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PV 12/02/2019 - 9.21
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P8_TA(2019)0082

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Martedì 12 febbraio 2019 - Strasburgo
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
P8_TA(2019)0082A8-0045/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (regolamento sui livelli massimi di residui)(3),

–  visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(4),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(5),

–  visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) nell'aprile 2018, e i pertinenti allegati,

–  visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio(6),

–  vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro(7) e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro(8),

–  vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva Habitat)(9) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (la direttiva Uccelli selvatici)(10),

–  vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(11),

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(12),

–  vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque(13),

–  vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi(14),

–  vista la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque(15),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Agriculture and Sustainable Water Management in the EU" (Agricoltura e gestione sostenibile delle acque nell'UE) (SWD(2017)0153),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" (COM(2006)0373 – SEC(2006)0894 – SEC(2006)0895 – SEC(2006)0914) del 12 luglio 2006(16),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee(17),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE(18),

–  vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica(19),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011(20),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE(21),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(22),

–  viste la valutazione dell'attuazione a livello europeo in corso sulla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e la relazione pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS) il 15 ottobre 2018,

–  visti il regolamento(CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi(23),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (COM(2017)0109),

–  vista la relazione speciale del 2014 della Corte dei conti europea intitolata "L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale",

–  vista la relazione della Commissione del 10 ottobre 2017 sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017)0587),

–  vista la relazione di sintesi della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) della Commissione, dell'ottobre 2017, sull'attuazione delle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma della direttiva 2009/128/CE(24),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità" (COM(2016)0739),

–  visto il settimo programma d'azione per l'ambiente(25),

–  vista la relazione del 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, redatta conformemente alle risoluzioni 6/2, 31/10 e 32/8 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite(26),

–  visto il piano di attuazione messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016, volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri(27),

–  vista la risoluzione del Senato francese del 19 maggio 2017 volta a limitare l'utilizzo dei pesticidi nell'Unione europea(28),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione(29),

–  visto lo studio scientifico relativo alla biomassa degli insetti volanti del 18 ottobre 2017(30),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0045/2019),

A.  considerando che la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (in appresso "la direttiva") prevede una serie di azioni volte a realizzare un uso sostenibile dei pesticidi nell'UE riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi per la protezione fitosanitaria, quali le alternative non chimiche e i prodotti fitosanitari (PPP) a basso rischio, come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di ridurre la dipendenza dai pesticidi e di proteggere la saluta umana e animale e l'ambiente;

B.  considerando che la direttiva rappresenta uno strumento valido per garantire che l'ambiente, gli ecosistemi e la salute umana e animale siano ben tutelati dalle sostanze pericolose presenti nei pesticidi, fornendo al contempo soluzioni sostenibili ed ecologiche per un insieme di strumenti più ampio e vario al fine di eliminare e prevenire le perdite di resa causate da organismi nocivi, malattie, erbe infestanti e specie esotiche invasive, e per combattere l'aumento della resistenza agli agenti patogeni; che l'attuazione completa e globale della direttiva costituisce un prerequisito per conseguire un livello elevato di protezione e per realizzare la transizione verso l'agricoltura sostenibile, la produzione di alimenti sicuri e salutari e un ambiente non tossico che garantisca un livello elevato di protezione della salute umana e animale;

C.  considerando che, sebbene la difesa integrata possa contribuire a prevenire le perdite di resa provocate dagli organismi nocivi, la sua finalità principale è di consentire agli utenti dei pesticidi di passare a pratiche e prodotti aventi il minimo rischio per la salute umana e per l'ambiente, come indicato all'articolo 14 della direttiva; osserva che, in ogni caso, molti studi hanno dimostrato che l'uso di pesticidi può essere ridotto in modo significativo senza impatti negativi sul rendimento;

D.  considerando che la direttiva deve essere letta congiuntamente agli altri due atti legislativi principali che interessano l'intero ciclo di vita di un pesticida, a partire dalla sua immissione sul mercato (regolamento (CE) n. 1107/2009) fino alla fissazione dei livelli massimi di residui (regolamento (CE) n. 396/2005); che è pertanto impossibile conseguire l'obiettivo della direttiva di tutelare la salute umana e l'ambiente dai rischi connessi all'uso dei pesticidi senza attuare pienamente e applicare in maniera adeguata l'intero "pacchetto pesticidi";

E.  considerando che, al fine di ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero affrontare la questione dei pesticidi illegali e contraffatti, nonché il preoccupante problema dei prodotti agricoli importati trattati con sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni nell'Unione;

F.  considerando che le attuali pratiche della Commissione e degli Stati membri in merito all'approvazione delle sostanze attive e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari non sono compatibili con gli obiettivi e la finalità della direttiva; che le attuali pratiche impediscono di raggiungere il livello di protezione più elevato possibile e di realizzare una transizione verso un settore agricolo sostenibile e un ambiente non tossico;

G.  considerando che i dati disponibili mostrano chiaramente che l'attuazione della direttiva non è sufficientemente allineata alle relative politiche dell'UE nel settore dei pesticidi, dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile, in particolare, seppur non esclusivamente, la politica agricola comune (PAC) e il regolamento sui prodotti fitosanitari; che la direttiva, congiuntamente alle relative azioni a livello dell'UE, presenta grandi potenzialità per migliorare ulteriormente gli sforzi e le azioni nazionali nel settore agricolo e per aggiungervi valore nonché per proteggere l'ambiente e la salute umana;

H.  considerando che l'attuale quadro normativo, ivi compresi i requisiti relativi ai dati, è stato concepito per la valutazione e la gestione dei PPP chimici e non è pertanto adeguato alle sostanze attive e ai prodotti biologici a basso rischio; che tale quadro inadeguato sta rallentando in maniera significativa l'immissione di PPP biologici a basso rischio sul mercato, spesso dissuadendo i richiedenti; che ciò ostacola l'innovazione e frena la competitività dell'agricoltura dell'UE, nonché comporta la mancata sostituzione di oltre 60 sostanze attive identificate dalla Commissione europea quali candidate alla sostituzione, vista l'assenza di alternative più sicure, ivi comprese sostanze attive biologiche a basso rischio;

I.  considerando che vi è una mancanza di disponibilità di PPP a basso rischio, ivi compresi quelli biologici; che, su un totale di quasi 500 sostanze disponibili sul mercato dell'UE, soltanto tredici sono approvate come sostanze attive a basso rischio, di cui dodici sono biologiche; che l'insufficiente attuazione della direttiva ha di fatto creato condizioni di disparità in Europa con pratiche nazionali divergenti che impediscono la diffusione ottimale di alternative sostenibili sul mercato; che tale situazione ha reso difficile la penetrazione nel mercato dell'UE di prodotti alternativi a basso rischio e non chimici, il che ne riduce l'attrattiva per gli agricoltori, che potrebbero invece scegliere alternative più efficaci sotto il profilo dei costi nel breve termine; che la scarsa disponibilità di PPP a basso rischio, ivi compresi quelli biologici, ostacola lo sviluppo e l'attuazione della difesa integrata;

J.  considerando che l'agricoltura biologica svolge un ruolo importante quale sistema con impiego ridotto di pesticidi e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata;

K.  considerando che un numero crescente di dati conferma che è in atto una notevole riduzione della popolazione degli insetti in Europa, correlata agli attuali livelli di utilizzo dei pesticidi; che il brusco calo degli insetti osservato ha impatti negativi sull'intero ecosistema e sulla diversità biologica, ma anche sul settore agricolo e sulla sua produzione e sul suo benessere economico futuri;

L.  considerando che l'Europa si trova attualmente a un bivio che determinerà il futuro del settore agricolo e la possibilità dell'Unione di conseguire un utilizzo sostenibile dei pesticidi, più in particolare attraverso la riforma della PAC; che la riforma della PAC offre notevoli potenzialità per rafforzare la semplificazione e l'armonizzazione delle politiche nonché l'attuazione della direttiva e per agevolare la transizione verso pratiche agricole maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

M.  considerando che l'impiego di PPP tradizionali è sempre più oggetto di dibattito pubblico, a causa dei potenziali rischi che essi presentano per la salute umana e animale e l'ambiente;

N.  considerando che è importante promuovere lo sviluppo di procedure o tecniche alternative per ridurre la dipendenza dai pesticidi tradizionali e rispondere alla crescente resistenza ai PPP tradizionali;

O.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 obbliga il Consiglio ad assicurare che i principi in materia di difesa integrata, compresi la buona pratica fitosanitaria e i metodi non chimici di fitoprotezione e di gestione degli organismi nocivi e delle colture, siano inclusi nei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(31);

P.  considerando che l'attuazione della difesa integrata è obbligatoria nell'Unione a norma della direttiva; che gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero porre un maggiore accento sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio;

Q.  considerando che l'"utilizzo sostenibile" dei pesticidi non può essere realizzato senza tenere conto dell'esposizione umana a combinazioni di sostanze attive e coformulanti, nonché dei loro possibili effetti cumulativi, aggregati e sinergici sulla salute umana;

Conclusioni principali

1.  ricorda gli obiettivi specifici della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, come ad esempio ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi, migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi, ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche, incentivare pratiche agricole che comportino un ricorso limitato o nullo a pesticidi, istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi della strategia, ivi compresa la formulazione di indicatori adeguati;

2.  ritiene essenziale valutare l'attuazione della direttiva congiuntamente con la politica generale dell'UE sui pesticidi, comprese le norme stabilite dal regolamento sui prodotti fitosanitari, dal regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi)(32), dal regolamento concernente i livelli massimi di residui e dal regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale)(33);

3.  deplora il fatto che, nonostante gli sforzi profusi, il livello generale dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva sia insufficiente per conseguire gli obiettivi principali della direttiva, nonché per sbloccare il suo pieno potenziale di riduzione dei rischi generali derivanti dall'utilizzo dei pesticidi, riducendo nel contempo la dipendenza dagli stessi, per promuovere la transizione verso tecniche fitosanitarie sicure ed ecologicamente sostenibili e per ottenere i miglioramenti assolutamente necessari in termini di ambiente e salute per cui la direttiva è stata specificamente pensata; si rammarica per il fatto che la Commissione abbia accumulato un ritardo di tre anni nella presentazione della relazione di attuazione sulla direttiva;

4.  sottolinea che l'attuazione della direttiva deve essere esaustiva e comprendere tutti gli aspetti richiesti e che l'attuazione parziale, ad esempio di certi elementi ma non di altri, non è sufficiente per raggiungere la finalità globale della direttiva di ottenere un utilizzo sostenibile dei pesticidi; sottolinea che l'attuazione delle pratiche di difesa integrata, quali le alternative non chimiche e i PPP a basso rischio, svolge un ruolo particolarmente importante ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;

5.  osserva che la relazione 2017 della Commissione sui progressi compiuti individua lacune significative nei piani d'azione nazionali degli Stati membri, il che indica un minore impegno a favore della tutela dell'ambiente e della salute in alcuni paesi, comportando eventualmente una concorrenza sleale sul mercato e un indebolimento del mercato unico; si riserva il diritto di rinviare gli Stati membri non conformi al commissario per la concorrenza;

6.  esprime preoccupazione per il fatto che circa l'80 % dei piani d'azione nazionali degli Stati membri non contengono informazioni specifiche su come quantificare il raggiungimento di molti degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla difesa integrata e le misure di protezione idrica; sottolinea che ciò complica notevolmente il processo di misurazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi principali e della finalità della direttiva;

7.  è preoccupato per via dell'incoerenza dei piani d'azione nazionali per quanto riguarda la fissazione di obiettivi quantitativi, traguardi, misure e tempi per le varie aree d'intervento, il che rende impossibile valutare i progressi compiuti; si rammarica del fatto che solo cinque piani d'azione nazionali stabiliscano obiettivi misurabili di alto livello, quattro dei quali riguardano la riduzione del rischio e uno la riduzione dell'utilizzo; si rammarica che, ad oggi, soltanto undici Stati membri abbiano prodotto un piano d'azione nazionale rivisto, sebbene il termine per la revisione fosse fissato per la fine del 2017;

8.  deplora che in molti Stati membri non vi sia un sufficiente impegno nei confronti delle pratiche di difesa integrata, sulla base dei suoi otto principi e conferendo priorità alle alternative non chimiche ai pesticidi; deplora che una delle principali sfide in merito all'attuazione della difesa integrata, che rappresenta il cardine della direttiva, sembri essere l'attuale assenza di adeguati strumenti e metodi di controllo per valutare la conformità negli Stati membri nonché di norme e orientamenti chiari; sottolinea che l'attuazione completa della difesa integrata è una delle misure fondamentali per ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi nell'agricoltura sostenibile, che è rispettosa dell'ambiente, economicamente vitale e responsabile dal punto di vista sociale e contribuisce alla sicurezza alimentare europea, rafforzando al contempo la biodiversità e la salute umana e animale, incentivando l'economia rurale e riducendo i costi per gli agricoltori favorendo la diffusione sul mercato di alternative non chimiche e PPP a basso rischio nelle diverse zone europee; sottolinea che sono necessari incentivi finanziari e misure educative aggiuntivi al fine di rafforzare l'adozione delle pratiche di difesa integrata da parte delle singole aziende agricole;

9.  ritiene che la difesa integrata rappresenti uno strumento prezioso per gli agricoltori per combattere gli organismi nocivi e le malattie e per garantire la produzione; osserva che una maggiore diffusione della difesa integrata ha la duplice finalità di rafforzare la tutela dell'ambiente e della biodiversità nonché di ridurre i costi per gli agricoltori per il passaggio ad alternative più sostenibili e di ridurre l'utilizzo di pesticidi tradizionali; rileva che è necessario uno sforzo più intenso per incoraggiare l'adozione della difesa integrata attraverso la ricerca e gli organi consultivi degli Stati membri; ricorda che la difesa integrata può svolgere un ruolo importante nel ridurre le quantità e le varietà dei pesticidi utilizzati;

10.  osserva che tra gli strumenti della difesa integrata, il controllo biologico prevede il rafforzamento o l'introduzione di specie benefiche che predano le popolazioni di organismi nocivi, tenendole in tal modo sotto controllo; sottolinea quindi l'importanza di prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; sottolinea altresì l'importanza di applicare i pesticidi chimici in modo selettivo e mirato, poiché altrimenti tali benefici agenti di controllo degli organismi nocivi rischiano di essere eliminati, lasciando le colture più soggette ad attacchi futuri;

11.  è preoccupato per gli scarsi progressi compiuti nel promuovere e nell'incentivare l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di alternative a basso rischio e non chimiche ai pesticidi tradizionali; osserva che solo pochi programmi d'azione nazionali offrono incentivi per la registrazione di tali prodotti e metodi alternativi; sottolinea che gli usi minori sono particolarmente vulnerabili a causa della scarsità delle sostanze attive disponibili;

12.  evidenzia che l'uso sostenibile e responsabile dei pesticidi è una condizione preliminare per l'autorizzazione dei PPP;

13.  deplora la scarsa disponibilità di sostanze attive e PPP a basso rischio, principalmente a causa della lunghezza del processo di valutazione, autorizzazione e registrazione, imputabile in parte al fatto che il termine più breve previsto in questi casi, pari a 120 giorni, raramente viene rispettato a livello degli Stati membri; sottolinea che la situazione attuale non è conforme ai principi di promozione e attuazione della difesa integrata ed evidenzia l'importanza della disponibilità di pesticidi a basso rischio, di un'adeguata ricerca e della condivisione delle migliori pratiche all'interno degli Stati membri e tra di essi, in modo da sfruttare appieno il potenziale della difesa integrata; stima che un processo di approvazione più rapido stimolerebbe la ricerca industriale sullo sviluppo di nuovi principi attivi a basso rischio, comprese sostanze innovative a basso rischio, garantendo in tal modo che gli agricoltori abbiano un numero sufficiente di strumenti fitosanitari a loro disposizione e consentendo loro di passare più rapidamente a PPP sostenibili e di aumentare l'efficacia della difesa integrata;

14.  ricorda che l'aumento della resistenza ai pesticidi genera un maggiore utilizzo e una maggiore dipendenza; osserva che un uso più intenso dei pesticidi e una maggiore dipendenza da questi ultimi comportano costi elevati per gli agricoltori, in ragione sia degli elevati costi di produzione, sia della perdita di resa derivante dall'impoverimento del suolo e dalla riduzione della sua qualità;

15.  rileva che l'aumento della disponibilità di PPP a basso rischio sul mercato ridurrebbe il rischio di resistenza ai principi attivi come pure gli effetti sulle specie non bersaglio legati ai PPP di uso comune;

16.  osserva, a tale riguardo, che la resistenza alle sostanze attive dei pesticidi è un fenomeno biologico inevitabile negli organismi nocivi e nelle malattie a rapida riproduzione e rappresenta un problema sempre più grave; evidenzia, pertanto, che è doveroso prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; rammenta che i pesticidi chimici dovrebbero essere utilizzati in modo selettivo e mirato; sottolinea che, in caso contrario, questi benefici agenti di controllo degli organismi nocivi rischierebbero di scomparire, lasciando le colture maggiormente esposte a futuri attacchi;

17.  rileva inoltre che, probabilmente, sarebbe possibile conseguire una riduzione massima del volume di pesticidi attraverso l'introduzione di cambiamenti sistemici volti a ridurre la suscettibilità agli attacchi degli organismi nocivi, favorire la diversità strutturale e biologica anziché la coltivazione monocolturale e continua, e ridurre la resistenza degli organismi nocivi ai principi attivi; sottolinea pertanto la necessità di prediligere, finanziare e integrare i metodi agroecologici che rendono l'intero sistema agricolo più resistente agli organismi nocivi;

18.  evidenzia che, nella sua forma attuale, la PAC non incoraggia né incentiva in misura sufficiente a ridurre la dipendenza delle aziende agricole dai pesticidi o ad adottare tecniche di produzione biologica; ritiene che siano necessari strumenti politici specifici nel quadro della PAC post-2020 al fine di contribuire a modificare il comportamento degli agricoltori in relazione all'utilizzo dei pesticidi;

19.  deplora che la proposta della Commissione sulla nuova PAC post-2020 non includa il principio della difesa integrata tra i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III di tale proposta; sottolinea che l'assenza di una correlazione tra la direttiva e il nuovo modello della PAC ostacolerà effettivamente la riduzione della dipendenza dai pesticidi;

20.  osserva che la maggior parte degli Stati membri si serve di indicatori di rischio nazionali per valutare, integralmente o in parte, l'impatto negativo dell'utilizzo dei pesticidi; rammenta che, malgrado l'obbligo esplicito di cui all'articolo 15 della direttiva, gli Stati membri non hanno ancora concordato indicatori di rischio armonizzati a livello dell'UE, il che rende praticamente impossibile comparare i progressi compiuti nei vari Stati membri e in tutta l'Unione; si compiace del fatto che il 25 gennaio 2019il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) abbia adottato gli indicatori di rischio armonizzati;

21.  sottolinea l'importanza fondamentale della biodiversità e di ecosistemi solidi, segnatamente nel caso delle api e di altri insetti impollinatori, che sono essenziali per garantire un settore agricolo sano e sostenibile; evidenzia che la protezione della biodiversità non riguarda esclusivamente la tutela dell'ambiente, ma è altresì uno strumento per garantire la sicurezza alimentare sostenibile dell'Europa in futuro;

22.  è profondamente preoccupato per la continua perdita di biodiversità in Europa, potenzialmente irreversibile, e per l'allarmante riduzione del numero di insetti alati, compresi gli impollinatori, come evidenziato dalle conclusioni dello studio scientifico dell'ottobre 2016 sulla biomassa degli insetti volanti(34), dal quale emerge che in 63 zone naturali protette della Germania la popolazione degli insetti volanti è diminuita drasticamente di oltre il 75 % in 27 anni; pone altresì in evidenza il forte calo di specie di uccelli comuni in tutta Europa, probabilmente riconducibile alla riduzione della popolazione di insetti; segnala inoltre gli effetti involontari dei pesticidi sul suolo e sugli organismi del suolo(35) nonché su altre specie non bersaglio; ritiene che i pesticidi rappresentino uno dei fattori maggiormente responsabili del calo della popolazione di insetti, delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli nonché di altri organismi non bersaglio, ed evidenzia inoltre la necessità che l'Europa passi a un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e accresca il numero di alternative non chimiche e di PPP a basso rischio per gli agricoltori;

23.  ribadisce che i pesticidi a base di neonicotinoidi svolgono un ruolo importante nel preoccupante declino delle popolazioni di api in Europa, come dimostrato da numerosi studi internazionali sulla base dei quali sono state presentate petizioni dei cittadini che hanno raccolto centinaia di migliaia di firme in tutta Europa;

24.  riconosce l'importanza dei piani d'azione nazionali e della difesa integrata nel ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi al fine di evitare la perdita irreversibile di biodiversità, favorendo al contempo, ogniqualvolta possibile, misure agroecologiche e l'agricoltura biologica;

25.  sottolinea inoltre che lo sviluppo di alternative agricole sostenibili è necessario per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare;

26.  esprime particolare preoccupazione per l'utilizzo persistente di pesticidi contenenti sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione, o in grado di interferire con il sistema endocrino o di nuocere alla salute degli esseri umani o degli animali; sottolinea che l'utilizzo di tali pesticidi è incompatibile con gli obiettivi e la finalità della direttiva;

27.  evidenzia che l'ambiente acquatico è particolarmente sensibile ai pesticidi; accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato una serie di misure per proteggere tale ambiente dai pesticidi; deplora tuttavia che la maggior parte degli Stati membri non abbia stabilito obiettivi quantitativi e una calendario di attuazione per le misure volte a tutelare l'ambiente acquatico dai pesticidi, mentre gli Stati membri che vi hanno provveduto non hanno specificato in che modo sarà misurato il conseguimento di tali obiettivi; ritiene che sia opportuno migliorare il monitoraggio dei pesticidi attualmente in uso nell'ambiente acquatico;

28.  osserva che l'agricoltura è uno dei principali fattori che impediscono ai corpi idrici di conseguire un buono stato chimico, in quanto provoca inquinamento da pesticidi; evidenzia che, sotto il profilo dei costi, è più efficiente prevenire che i pesticidi penetrino nei sistemi d'acqua dolce anziché ricorrere a tecnologie per rimuoverli, e che gli Stati membri devono fornire adeguati incentivi agli agricoltori in tal senso; riconosce altresì, a tale proposito, l'importanza di attuare la direttiva quadro sulle acque per migliorare la qualità dell'acqua; accoglie con favore i progressi compiuti dagli Stati membri nel contrastare le sostanze prioritarie, il che ha determinato una riduzione del numero di corpi idrici che non rispettano le norme concernenti sostanze quali il cadmio, il piombo e il nichel, nonché i pesticidi;

29.  deplora che il deterioramento delle risorse idriche abbia indotto sempre più gli operatori responsabili dell'acqua potabile a effettuare trattamenti supplementari al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano rispettino i limiti per i pesticidi definiti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e che i relativi costi siano a carico dei consumatori e non di chi inquina;

30.  sottolinea che alcuni pesticidi sono riconosciuti a livello internazionale come inquinanti organici persistenti (POP) a causa del loro potenziale di propagazione su lunghe distanze, della loro persistenza nell'ambiente, della loro capacità di bioamplificazione in tutta la filiera alimentare e di bioaccumulazione negli ecosistemi, nonché dei loro notevoli effetti negativi sulla salute umana;

31.  accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano istituito programmi di formazione e certificazione per quanto concerne l'uso dei PPP, ma si rammarica che, in alcuni Stati membri, gli obblighi di formazione non siano rispettati per tutti gli ambiti previsti dall'allegato I; sottolinea l'importanza della formazione degli utilizzatori per garantire l'uso sicuro e sostenibile dei PPP; ritiene opportuno distinguere tra utilizzatori professionali e amatoriali, dal momento che non sono soggetti agli stessi obblighi; sottolinea che coloro che utilizzano i PPP, siano essi professionisti o non professionisti, dovrebbero ricevere un'adeguata formazione;

32.  prende atto delle potenzialità legate all'utilizzo della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i PPP e per evitare la dispersione degli stessi nelle zone in cui non sono necessari, ad esempio mediante il ricorso a droni e a tecnologie di precisione GPS; evidenzia inoltre che sarebbe possibile potenziare il ricorso degli Stati membri a tali soluzioni se queste ultime fossero meglio integrate in corsi di formazione e programmi di certificazione per gli utilizzatori di pesticidi nell'ambito dei piani d'azione nazionali;

33.  sottolinea che i PPP non sono utilizzati solo in agricoltura, ma anche per il controllo delle piante infestanti e degli organismi nocivi in aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva, inclusi parchi pubblici e ferrovie; ritiene che l'utilizzo dei PPP in tali aree sia inopportuno; accoglie con favore il fatto che diversi Stati membri e molte amministrazioni regionali e locali si siano adoperati per limitare o vietare l'utilizzo di pesticidi nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili; prende atto, tuttavia, dell'assenza di obiettivi misurabili nella maggior parte degli Stati membri;

34.  esprime preoccupazione per il fatto che molti Stati membri non abbiano interpretato correttamente il requisito di cui all'articolo 12, lettera a), ritenendo che si riferisse esclusivamente all'uso non agricolo, mentre di fatto i gruppi vulnerabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprendono i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo; osserva inoltre che la Commissione ha confermato che non sussistono fondamenti giuridici a motivo dell'esclusione dell'applicazione agricola dalle disposizioni di cui all'articolo 12;

35.  prende atto del sostegno continuo fornito dagli Stati membri all'agricoltura biologica quale sistema con impiego ridotto di pesticidi; accoglie con favore il fatto che il numero di aziende agricole biologiche abbia continuato a crescere nell'Unione, ma osserva che i progressi variano ancora considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro;

36.  rileva che gli agricoltori biologici subiscono perdite economiche quando il loro suolo e i loro prodotti biologici sono contaminati dall'uso di pesticidi nelle aziende agricole limitrofe attraverso, ad esempio, la deriva da irrorazione di pesticidi e il movimento di sostanze attive persistenti nell'ambiente; sottolinea pertanto che, a causa di azioni che esulano dal loro controllo, gli agricoltori biologici possono essere costretti a vendere i loro prodotti come convenzionali, dovendo rinunciare al supplemento di prezzo, o possono persino perdere la loro certificazione;

37.  osserva che, mentre gli Stati membri dispongono generalmente di sistemi per raccogliere informazioni sull'avvelenamento acuto da pesticidi, l'accuratezza di questi dati e il loro uso sono messi in discussione; sottolinea che i sistemi per la raccolta di informazioni sull'avvelenamento cronico non sono attuati su ampia scala;

38.  sottolinea che, in base all'ultima relazione dell'EFSA sui residui di pesticidi negli alimenti, il 97,2 % dei campioni raccolti in tutta Europa si situa entro i limiti prescritti dalla legislazione dell'UE, il che è prova di un sistema di produzione alimentare estremamente rigoroso e sicuro;

Raccomandazioni

39.  invita gli Stati membri a ultimare l'attuazione della direttiva senza ulteriori ritardi;

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i pertinenti soggetti interessati siano inclusi nelle eventuali attività dei gruppi di interesse sui pesticidi, compreso il pubblico, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE e dalla convenzione di Århus;

41.  si appella agli Stati membri affinché assumano un ruolo proattivo nell'attuazione pratica della direttiva al fine di individuare lacune e settori specifici che richiedono una particolare attenzione in relazione alla tutela della salute umana e dell'ambiente, senza limitarsi al consueto recepimento a livello nazionale e ai consueti meccanismi di controllo;

42.  si rivolge agli Stati membri affinché riconoscano che l'UE deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e che la responsabilità principale dell'attuazione di tali pratiche spetta agli Stati membri; sottolinea che è essenziale agire con celerità;

43.  invita gli Stati membri a rispettare i tempi prestabiliti per la presentazione dei piani d'azione nazionali rivisti; esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a procedere in tal senso senza ulteriori indugi, prevedendo questa volta chiari obiettivi quantitativi e un obiettivo generale misurabile finalizzato a un'effettiva riduzione immediata e a lungo termine dei rischi e degli impatti dell'utilizzo di pesticidi, includendo obiettivi di riduzione annuali definiti in modo chiaro e dedicando una particolare attenzione ai possibili effetti sugli impollinatori nonché alla promozione e alla diffusione di alternative non chimiche sostenibili e di PPP a basso rischio, in linea con i principi della difesa integrata;

44.  invita la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi;

45.  invita la Commissione a sviluppare ulteriormente orientamenti sui principi della difesa integrata e sulla loro attuazione; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di elaborare orientamenti per quanto concerne la definizione di criteri per la misurazione e la valutazione dell'attuazione della difesa integrata negli Stati membri;

46.  si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino tutte le misure richieste per promuovere pesticidi a basso rischio e affinché diano priorità ad alternative e metodi non chimici che presentino il minor rischio possibile di danni per la salute e l'ambiente naturale, garantendo al contempo una protezione delle colture efficace ed efficiente; sottolinea che, perché ciò possa avvenire, occorre offrire maggiori incentivi economici agli agricoltori affinché optino per tali alternative;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla promozione dello sviluppo, della ricerca, della registrazione e della commercializzazione di alternative biologiche e a basso rischio, anche aumentando le opportunità di finanziamento nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; rammenta che è importante prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; ricorda l'importanza del valore aggiunto delle tecniche fitosanitarie sostenibili e sicure dal punto di vista ambientale;

48.  invita la Commissione a rispettare, senza ulteriori indugi, l'impegno assunto nel quadro del settimo programma d'azione per l'ambiente a presentare una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, che sia favorevole all'innovazione e allo sviluppo di alternative sostenibili, tra cui soluzioni non chimiche; si aspetta che la Commissione tenga particolarmente conto, nell'ambito di tale strategia, dell'impatto dei pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana;

49.  incoraggia a rivolgere maggiore attenzione alla riduzione dei rischi, poiché l'uso estensivo di sostanze a basso rischio potrebbe essere più dannoso dell'uso limitato di sostanze ad alto rischio;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una migliore coerenza tra la direttiva e la sua attuazione, da un lato, e la legislazione e le politiche dell'UE in materia, dall'altro, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni della PAC e del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare al fine di integrare i principi della difesa integrata tra i requisiti giuridici della PAC, conformemente all'articolo 14 della direttiva;

51.  si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché limitino in maniera rigorosa il numero di deroghe per usi essenziali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornino i pertinenti documenti di orientamento, in modo da garantire che la valutazione dei rischi dei pesticidi tenga conto dell'esposizione e delle condizioni reali nonché di tutte le possibili ripercussioni per la salute e l'ambiente;

52.  raccomanda di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per applicare la difesa integrata nel quadro delle misure di inverdimento previste dalla PAC;

53.  si compiace del fatto che il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) abbia recentemente adottato gli indicatori di rischio armonizzati e invita gli Stati membri a procedere con l'adozione e l'attuazione di indicatori di rischio armonizzati, come di recente proposto dalla Commissione, al fine di monitorare adeguatamente la riduzione degli impatti dei pesticidi;

54.  si rivolge alla Commissione affinché istituisca un sistema pienamente operativo e trasparente per la raccolta periodica di dati statistici sull'utilizzo dei pesticidi, sull'impatto dell'esposizione professionale e non professionale ai pesticidi sulla salute umana e animale, nonché sulla presenza di residui di pesticidi nell'ambiente, in particolare nel suolo e nell'acqua;

55.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi di ricerca volti a determinare l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana, tenendo conto dell'intera gamma di effetti tossicologici e a lungo termine, tra cui l'immunotossicità, l'interferenza endocrina e la tossicità per lo sviluppo neurologico, e incentrandosi sugli effetti dell'esposizione prenatale ai pesticidi sulla salute dei bambini;

56.  esorta la Commissione ad adottare un approccio alla gestione e all'utilizzo dei PPP di uso comune che sia basato sul rischio e supportato da prove scientifiche indipendenti e soggette a revisione tra pari;

57.  invita la Commissione a presentare, entro la fine dell'attuale mandato, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale in relazione all'iniziativa REFIT, al fine di inserire una definizione di "sostanze presenti in natura" e di "sostanze identiche a quelle naturali" e di creare una categoria dedicata a tali sostanze, utilizzando come criterio l'esistenza in natura di tali sostanze e l'esposizione a queste ultime, nonché al fine di istituire una rigorosa procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, in linea con le risoluzioni del Parlamento del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica e del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari;

58.  si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché garantiscano l'effettiva attuazione degli obblighi che incombono all'Unione a norma del Protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e della convenzione di Stoccolma del 2004 sugli inquinanti organici persistenti, e affinché intensifichino di conseguenza i loro sforzi volti a eliminare la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei pesticidi POP, unitamente alla definizione di disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti contenenti tali sostanze o da queste contaminati;

59.  invita gli Stati membri a garantire la disponibilità di servizi di consulenza indipendenti e professionalmente qualificati per fornire consulenza e formazione agli utilizzatori finali sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, in particolare in materia di difesa integrata;

60.  si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché pongano maggiormente l'accento sull'aumento degli investimenti e delle attività di ricerca inerenti allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie agricole digitali e di precisione, al fine di accrescere l'efficienza dei PPP e ridurre in misura significativa la dipendenza da pesticidi, in linea con gli obiettivi della direttiva, diminuendo in tal modo l'esposizione degli utilizzatori professionisti e del grande pubblico a tali sostanze; ritiene che il ricorso a pratiche agricole digitali o di precisione non dovrebbe tradursi in una dipendenza dai fattori di produzione agricoli o nell'indebitamento degli agricoltori;

61.  invita la Commissione e gli Stati membri a vietare l'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

62.  invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla protezione dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerando in particolare l'attuale assenza di protezione dei residenti delle zone rurali che vivono in prossimità delle colture; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proporre divieti immediati sull'uso dei pesticidi entro una distanza considerevole dalle abitazioni dei residenti, dalle scuole, dai campi da gioco, dagli asili nido e dagli ospedali;

63.  si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché investano maggiormente nella ricerca sull'impatto dei pesticidi sulle specie non bersaglio e affinché adottino un'azione immediata per ridurre al minimo tale impatto;

64.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un modello agricolo basato su strategie fitosanitarie preventive e indirette volte a ridurre l'utilizzo di fattori produttivi esterni nonché su sostanze multifunzionali presenti in natura; riconosce la necessità di intensificare la ricerca e lo sviluppo di strategie fitosanitarie agroecologiche preventive e indirette;

65.  si rivolge agli Stati membri affinché incrementino gli investimenti a favore di pratiche di adeguamento che impediscano che le sostanze agroecologiche raggiungano le acque profonde e di superficie, come pure a favore di misure volte a contenere eventuali infiltrazioni di tali sostanze in corsi d'acqua, fiumi e mari mediante lisciviazione; raccomanda di vietarne l'uso in terreni potenzialmente a contatto con acque sotterranee;

66.  evidenzia che è fondamentale valutare regolarmente la proporzionalità della quantità di pesticidi venduti rispetto all'area agricola in cui sono utilizzati, ricorrendo a banche dati degli utilizzatori e a registri di vendita;

67.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul pericolo per le sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione o che presentano proprietà in grado di interferire con il sistema endocrino;

68.  si rivolge agli Stati membri affinché osservino in maniera rigorosa il divieto di importare da paesi terzi i pesticidi che sono vietati nell'UE e aumentino i controlli sui prodotti alimentari importati;

69.  invita la Commissione a considerare con attenzione tutte le misure disponibili per garantire la conformità, compreso l'avvio di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non ottemperano all'obbligo di attuare pienamente la direttiva;

70.  si appella alla Commissione affinché intraprenda un'azione incisiva contro gli Stati membri che abusano sistematicamente delle deroghe al divieto di pesticidi contenenti neonicotinoidi;

71.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il principio "chi inquina paga" sia pienamente attuato ed effettivamente applicato in relazione alla protezione delle risorse idriche;

72.  chiede che Orizzonte Europa fornisca sufficienti finanziamenti per promuovere lo sviluppo di strategie fitosanitarie basate su un approccio sistemico che associ tecniche agroecologiche innovative e misure preventive volte a ridurre al minimo l'utilizzo di fattori produttivi esterni;

73.  invita la Commissione a istituire una piattaforma paneuropea sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi che riunisca le parti interessate del settore e i rappresentanti a livello locale e regionale, in modo da agevolare la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi nella riduzione dell'utilizzo dei pesticidi;

o
o   o

74.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(3) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(4) GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(5) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(7) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(8) GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
(9) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(10) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(11) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
(12) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(13) GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36.
(14) GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29.
(15) GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.
(16) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0372&from=EN
(17) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 62.
(18) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 51.
(19) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 184.
(20) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 117.
(21) Testi approvati, P8_TA(2018)0057.
(22) Testi approvati, P8_TA(2018)0356.
(23) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.
(24) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=114
(25) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(26) http://www.pan-uk.org/site/wp-content/uploads/United-Nations-Report-of-the-Special-Rapporteur-on-the-right-to-food.pdf
(27) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10041-2016-ADD-1/en/pdf
(28) http://www.senat.fr/leg/ppr16-477.html
(29) Testi approvati, P8_TA(2019)0023.
(30) Caspar A. Hallmann et al., "More than 75 % decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas" (Diminuzione di oltre il 75 % della biomassa di insetti volanti totale nelle aree protette in 27 anni), PLOS, 18 October 2017 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
(31) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(32) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(33) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(34) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
(35) si veda: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/EUR27607.pdf

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy