Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeoagricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.
(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) È importante per il futuro dell'Unione europea e dei suoi cittadini che la politica di coesione si confermi la principale politica d'investimento dell'Unione, mantenendo i finanziamenti previsti per il periodo 2021-2027 quanto meno al livello del periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare di altri settori di attività o programmi dell'Unione non dovrebbe avvenire a scapito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus o del Fondo di coesione.
Emendamento 430 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.
(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMP nonché, in una certa misura, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994, allo scopo di ovviare agli svantaggi specifici inerenti alla loro posizione geografica.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.
(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. In tale contesto, è opportuno dare esecuzione ai fondi in modo da promuovere la deistituzionalizzazione e l'assistenza basata sulla comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o esclusione né infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1 TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e degli impegni in materia di clima in virtù dall'accordo di Parigi. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Essendo la povertà una delle maggiori sfide per l'UE, i fondi dovrebbero contribuire alla sua eliminazione, così come a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.
(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 30 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. I meccanismi di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Considerato l'impatto dei flussi migratori da paesi terzi, la politica di coesione dovrebbe contribuire a processi di integrazione, in particolare garantendo sostegno infrastrutturale alle città e agli enti territoriali in prima linea, che sono più impegnati a dare attuazione alle politiche di integrazione.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
(10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che la preparazione e l'attuazione dei programmi siano di competenza degli Stati membri e che ciò avvenga al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e da parte degli organismi da essi designati all'uopo. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari.
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12 GU L […], […], pag. […].
12 GU L […], […], pag. […].
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/201413 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.
(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti regionali e locali e di altre autorità pubbliche, nonché della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di modificare e adeguare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13.
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13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.
soppresso
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
(13) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione, laddove coerenti con gli obiettivi del programma. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese nonché del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.
(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, anche in sede di riesame intermedio, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.
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14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.
(16) Ciascuno Stato membro potrebbe disporre di flessibilità nel contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni previste dagli articoli 10 e 21 del presente regolamento.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
(17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego inclusivo, non discriminatorio, efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.
(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. In questo modo la selezione e la valutazione dei progetti risulterebbero orientate ai risultati.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi conseguiti con i piani nazionali in materia di energia e di clima e il pilastro europeo dei diritti sociali. Andrebbe tenuto conto anche delle sfide demografiche. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Emendamenti 425/rev, 444/rev, 448 e 469 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.
soppresso
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) In casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta di flessibilità nell'ambito dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali, pubbliche o equivalenti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"). La Commissione dovrebbe valutare attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere fissata in relazione al costo totale ammissibile una volta considerate le entrate nette previste. Onde garantire chiarezza, è opportuno definire a tal fine il contenuto delle domande relative a grandi progetti. Le domande dovrebbero contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non si traduca in una perdita sostanziale di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare i grandi progetti per determinare se il contributo finanziario richiesto è giustificato.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.
(23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), noto come LEADER nell'ambito del FEASR, o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i "piccoli comuni intelligenti". Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità a livello di comunità e amministrazione e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.
(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, ad esempio la valutazione dell'insieme di competenze delle risorse umane, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.
(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti anche da rappresentanti della società civile e delle parti sociali. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.
(28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere.
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16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.
(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche su dati quantitativi efficaci e tempestivi.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.
(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 34
(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.
(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Qualora intenda proporre il ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, uno Stato membro potrebbe consultare il comitato di sorveglianza.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 36
(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.
(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.
(38) Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere non discriminatorio e durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 40
(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Un siffatto coordinamento degli interventi dovrebbe promuovere meccanismi di facile utilizzo e una governance multilivello. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis) Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 44
(44) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.
(44) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. In tale contesto, è auspicabile che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fornisca orientamenti ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari per la valutazione della conformità con gli aiuti di Stato e la creazione di regimi di aiuti di Stato.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)
(45 bis) Ai fini di una maggiore rendicontabilità e trasparenza, è opportuno che la Commissione preveda un sistema di gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i cittadini e portatori di interessi in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 46
(46) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.
(46) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare, ove possibile, il mantenimento, tra cui i sistemi amministrativi ed informatici, delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)
(48 bis) Per sostenere l'utilizzo effettivo dei fondi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta, il sostegno della BEI. In ciò potrebbero rientrare lo sviluppo della capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.
(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, la complessità e l'entità delle operazioni, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le misure di gestione e di controllo per i Fondi dovrebbero essere commisurate al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 58
(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.
(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione dettagliata sulle irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF. È opportuno che gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata con la Procura europea riferiscano alla Commissione in merito alle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione ai casi di irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione.
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18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
19Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
20Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).».
21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
21Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 61
(61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione24.
(61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione24.
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23Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n.1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, p. 1).
24 Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, p. 1).
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 62
(62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.
(62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+, il FEAMP e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 63
(63) I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.
(63) I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 4 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.
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25 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).
25 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 64
(64) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
(64) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. In futuro si dovrebbe riflettere ulteriormente sul sostegno specifico fornito alle regioni e alle comunità svantaggiate.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 65 bis (nuovo)
(65 bis) Per raccogliere le sfide cui fanno fronte le regioni a reddito medio, come descritto nella settima relazione sulla coesione1 bis (regioni a bassa crescita rispetto a regioni più sviluppate, ma anche rispetto a regioni meno sviluppate, dal momento che la questione riguarda in particolare le regioni con un PIL pro capite tra il 90 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27), le "regioni in transizione" dovrebbero ricevere un sostegno adeguato ed essere definite come regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27.
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1bis Settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale" (COM(2017)0583 del 9 ottobre 2017).
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 66 bis (nuovo)
(66 bis) Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, diverse regioni e Stati membri saranno maggiormente esposti alle conseguenze di tale recesso rispetto ad altri, in ragione della loro posizione geografica, della natura e/o della portata dei loro legami commerciali. Di conseguenza è importante individuare soluzioni pratiche di sostegno anche nell'ambito della politica di coesione, allo scopo di raccogliere le sfide per le regioni e gli Stati membri interessati una volta avvenuto il recesso del Regno Unito. Inoltre, sarà necessario instaurare una cooperazione permanente, che preveda scambi di informazioni e prassi corrette a livello degli enti locali e regionali e degli Stati membri più colpiti.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 67
(67) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.
(67) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 69
(69) Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
(69) Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla modifica del codice europeo di condotta sul partenariato finalizzata ad adeguarlo al presente regolamento, alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 70
(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 73
(73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
(73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");
(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeoagricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR"), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");
Emendamento 431 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.
(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP, nonché al FEASR come previsto al paragrafo 1 bis del presente articolo.
Emendamento 432 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafo 4 bis e capo II , articolo 5, il titolo III, capo II, articoli da 22 a 28, e il titolo IV, capo III, sezione I, articoli da 41 a 43, si applicano alle misure di sostegno finanziate dal FEASR, mentre il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafi da 15 a 25, e il titolo V, capo II, sezione II, articoli da 52 a 56, si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e che beneficiano del sostegno del FEASR.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1
(1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;
(1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
(1 bis) "condizione abilitante": una condizione concreta e definita con precisione, avente un nesso effettivo con un'incidenza diretta sull'attuazione efficace ed efficiente di un determinato obiettivo del programma;
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis) "programma": nel contesto del FEASR, i piani strategici della PAC di cui al regolamento (UE) [...] (il "regolamento sui piani strategici della PAC");
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 – lettera c
(c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
(c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo o l'impresa, a seconda dei casi, che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore o pari a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/20131 bis, (UE) n. 1408/20131 ter e (UE) n. 717/20141 quater;
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1 bisGU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
1 ter GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
1 quaterGU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9
(9) "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto;
(9) "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui quelli "people-to-people" di volume finanziario modesto;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 21
(21) "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;
(21) "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, tramite il quale sono forniti prodotti finanziari a destinatari finali;
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)
(36 bis) "principio dell'efficienza energetica in primis": privilegiare, in sede di pianificazione, interventi e decisioni d'investimento, i provvedimenti intesi a efficientare la domanda e l'offerta di energia;
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 37
(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.
(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale o alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, nonché a garantire il rispetto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la scelta di percorsi specifici di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione;
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 37 bis (nuovo)
(37 bis) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
(a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;
(a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un rafforzamento delle piccole e medie imprese;
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
(b) una transizione più verde, a basse emissioni di carbonio verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio e un'Europa resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, inclusa una mobilità intelligente e sostenibile, e della connettività regionale alle TIC;
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
(d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
(d) un'Europa più sociale ed inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutte le regioni, le zone e le iniziative locali.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.
3. Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima delle operazioni pertinenti lungo l'arco dell'intero processo di pianificazione e attuazione e forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.
4. In conformità delle rispettive responsabilità ed in linea con i principi di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").
1. Gli Stati membri e la Commissione, in conformità del loro quadro istituzionale e giuridico, eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU37 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esegue l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.
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37 [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].
37[Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3
3. La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.
3. La Commissione può, con l'accordo dello Stato membro e della regione interessata, attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
1. Ciascuno Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma ed in linea con il proprio quadro giuridico e istituzionale, un partenariato pienamente sviluppato ed efficace. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
(a) le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;
(a) le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche;
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) gli istituti di ricerca e le università, se del caso.
Emendamenti 78 e 459 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2
2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.
2. Conformemente al sistema della governance a più livelli e seguendo un approccio bottom-up, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In tale contesto, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo di capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. In caso di programmi transfrontalieri, gli Stati membri interessati includono i partner di tutti gli Stati membri partecipanti.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3
3. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione38.
3. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione38. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 107, concernenti emendamenti al regolamento delegato (UE) n. 240/2014, al fine di adeguare tale regolamento delegato al presente regolamento.
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38 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
38Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4
4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.
4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Principi orizzontali
1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, predisposizione di relazioni e valutazione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio "chi inquina paga", conformemente all'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, il principio "l'efficienza energetica al primo posto", una transizione energetica socialmente equa, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Tali obblighi sono volti ad evitare gli investimenti relativi alla produzione, la raffinazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
1. Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Tale accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2
2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.
2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3
3. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.
3. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale per l'energia e per il clima.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera a
(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti ed elencando le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché le sfide a livello regionale;
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i
i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;
i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi;
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto ii
ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;
ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda i "piani strategici" della PAC di cui al regolamento (UE) [...] ("regolamento sui piani strategici della PAC");
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii
iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;
iii) le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa;
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
iii bis) la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e delle misure nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima;
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera c
(c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;
(c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera d
(d) se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;
(d) la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera e
(e) gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;
soppresso
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera g
(g) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.
(g) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi e la propria gestione e sistema di controllo.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
(g bis) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e aree;
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera g ter (nuova)
(g ter) una strategia di comunicazione e visibilità.
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 2
Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.
Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti e delle esigenze in materia di investimenti transfrontalieri nello Stato membro interessato.
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1
1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto delle disposizioni degli articoli 4 e 6, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle misure correlate ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate.
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
2. La Commissione può esprimere osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro un mese dalla data della loro presentazione.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.
Emendamento 428 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.
1. Dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri, con il consenso delle autorità di gestione interessate, possono assegnare, nella richiesta di modifica di un programma, fino al 2 % del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP da versare come contributo a InvestEU e da eseguire mediante garanzie di bilancio. Fino al 3 % della dotazione totale di ciascun fondo può essere ulteriormente assegnato a InvestEU nel quadro del riesame intermedio. Tali contributi sono disponibili per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria delle regioni interessate dai fondi di origine. Ogniqualvolta un importo del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione è versato a InvestEU, si applicano le condizioni abilitanti di cui all'articolo 11 e agli allegati III e IV del presente regolamento. Possono essere assegnate solo risorse inerenti agli anni civili futuri.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
2. Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.
soppresso
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro in questione.
Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.
Se entro il 31 dicembre 2023 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.
L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.
L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso o, se del caso, modificato simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5
5. Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.
5. Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti al programma o ai programmi originari e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma. In tale situazione specifica, è possibile modificare le risorse inerenti agli anni civili passati, purché gli impegni non siano ancora stati attuati.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7
7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.
7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e delle autorità locali o regionali interessate dal contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.
Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").
Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti"). Le condizioni abilitanti si applicano nella misura in cui contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.
2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione. Su richiesta di uno Stato membro, la BEI può contribuire alle valutazioni delle azioni necessarie per soddisfare le condizioni abilitanti pertinenti.
Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.
Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi al massimo.
Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.
Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico possono essere inserite in domande di pagamento prima che la Commissione abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa.
Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Lo Stato membro, de del caso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.
2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro e la pertinente autorità di gestione rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
(a) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
(a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024 e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei piani integrati per l’energia e il clima, se del caso;
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b
(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;
(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, incluso lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze territoriali in vista di ridurre le disparità, nonché le disuguaglianze economiche e sociali;
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis) qualsiasi importante sviluppo finanziario, economico o sociale che richiede un adeguamento dei programmi, anche a seguito di shock simmetrici o asimmetrici negli Stati membri e nelle loro regioni.
Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.
In base all'esito del riesame, lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, o dichiara che non è necessaria alcuna modifica. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1 o, se del caso, fornisce motivazioni alla mancata richiesta di modifica di un programma.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a
(a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;
(a) le dotazioni iniziali rivedute di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) gli importi da versare come contributo a InvestEU per fondo e per categoria di regione, se del caso;
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro il 31 marzo 2026, la Commissione adotta una relazione che sintetizza i risultati del processo di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2.La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamenti 425/rev, 444/rev, 448 e 469 Proposta di regolamento Articolo 15
[...]
soppresso
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
1. Gli Stati membri, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i Fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.
Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a uno o più obiettivi strategici o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto i
i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;
i) le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii
ii) i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
ii) i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii
iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;
iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv
iv) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;
iv) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
(iv bis) un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vi bis (nuovo)
vi bis) le sfide e i relativi obiettivi individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali;
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vii
vii) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;
vii) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione nonché le carenze individuate;
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto i
i) le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
i) le tipologie di azioni correlate, tra cui un elenco indicativo e un calendario delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)
iii bis) azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto v
v) le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
v) le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto v bis (nuovo)
v bis) la sostenibilità degli investimenti;
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto vii bis (nuovo)
vii bis) una descrizione del modo in cui devono essere perseguite le complementarità e le sinergie con altri fondi e strumenti;
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i
(i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
(i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, ove opportuno della diffusione sui social media, nonché del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
(j) l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.
(j) l'autorità di gestione, l'autorità di audit, l'organismo responsabile della funzione contabile a norma dell'articolo 70 e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.
Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Al programma è allegata una relazione ambientale contenente informazioni pertinenti in merito agli effetti sull'ambiente conformemente alla direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6
6. Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.
6. Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta gli importi per gli anni da 2021 a 2027.
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle pertinenti sfide individuate nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali e del modo in cui esse sono affrontate.
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3
3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione.
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione.
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4
4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 7 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma.Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6
6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale, tecnica o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2
2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.
2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.
1. Al fine di garantire la flessibilità, gli Stati membri possono chiedere, previo consenso del comitato di sorveglianza del programma, di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione o al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Emendamenti 171 e 434 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2
2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite.
Emendamenti 172, 433 e 434 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
3. Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.
3. Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.
Emendamento 173 Proposta di regolamento Titolo 3 – capo 1 bis (nuovo)
CAPO I bis - Grandi progetti
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo)
Articolo 21 bis
Contenuto
Nell'ambito di uno o più programmi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo ammissibile supera i 100 000 000 EUR ("grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 21 ter (nuovo)
Articolo 21 ter
Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto
Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
(a) dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
(b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
(c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;
(d) gli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;
(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
(f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, e della resilienza alle catastrofi;
(g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con le priorità pertinenti del programma o dei programmi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali priorità, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
(h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
(i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 21 quater (nuovo)
Articolo 21 quater
Decisione relativa a un grande progetto
1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, al fine di determinare se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.
2. L'approvazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di PPP, alla firma dell'accordo di partenariato tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione.
3. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.
4. I grandi progetti presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 1 sono contenuti nell'elenco dei grandi progetti di un programma.
5. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.
(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare all'allegato V.)
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera c
(c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).
(c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)
Lo Stato membro assicura la coerenza e il coordinamento qualora le strategie di sviluppo locale siano finanziate da più di un fondo.
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a) l'area geografica interessata dalla strategia;
(a) l'area geografica interessata dalla strategia, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
(d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia.
(d) la descrizione del coinvolgimento dei partner a norma dell'articolo 6 nella preparazione e nell'attuazione della strategia.
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2
2. Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.
2. Le strategie territoriali sono elaborate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità a livello regionale e locale e di altre autorità pubbliche. I documenti strategici preesistenti che riguardano le zone interessate possono essere aggiornati e utilizzati per le strategie territoriali.
Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello regionale, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4
4. Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.
4. Se un'autorità a livello regionale o locale, un'altra autorità pubblica o un altro organismo adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Le operazioni selezionate possono ricevere sostegno in virtù di più di una priorità dello stesso programma.
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1
1. Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").
1. Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Ove opportuno, ciascun ITI può essere integrato da un sostegno finanziario a titolo del FEASR.
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità regionali o locali o altre autorità o organismi pubblici partecipano alla selezione delle operazioni.
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1
1. Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
1. Il FESR, il FSE+, il FEAMP e il FEASR forniscono sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo. Nel contesto del FEASR, tale sviluppo è designato come sviluppo locale LEADER.
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b
(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse, ivi compreso il settore pubblico, controlli il processo decisionale;
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 2 – lettera d
(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
(d) fornisca sostegno alle attività in rete, agli approcci dal basso, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4
4. Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.
4. Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila. Può essere precisato anche il tipo di misure e di operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d
(d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
(d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste in risposta alle esigenze locali individuate dalla comunità locale;
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f
(f) un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.
(f) un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo, ivi compresi, ove opportuno, il FEASR e ciascun programma interessato.
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4
4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.
4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi. Contributi pubblici nazionali corrispondenti sono garantiti in anticipo per l'intero periodo.
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2
2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita al fine di eseguire compiti connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a
(a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
(a) sviluppare la capacità amministrativa degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5
5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.
5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia, incoraggiando la separazione delle funzioni all'interno del gruppo di azione locale.
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
1. Nell'ottica di garantire le complementarità e le sinergie, lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a
(a) sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;
(a) sviluppo della capacità amministrativa e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande;
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le azioni di cui al primo comma possono comprendere in particolare:
(a) assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
(b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;
(c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;
(d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
(e) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;
(f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno ove opportuno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
(g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
(h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
(i) azioni relative all'audit;
(j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione degli strumenti finanziari, a piani di azione congiunti e a grandi progetti;
(k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2
2. Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.
2. Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e futuri.
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa.
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1
1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6 nonché per garantire funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3
3. All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.
3. All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa o a un solo fondo o a più fondi.
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
2. In base all'accordo fra la Commissione e gli Stati membri e tenendo conto del piano finanziario del programma, le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica possono raggiungere i valori seguenti:
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a
(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 3 %;
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b
(b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;
(b) per il sostegno del FSE+: 5 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), punto xi), del regolamento FSE+: 6 %;
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d
(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.
(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 7 %.
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Per le regioni ultraperiferiche, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) sono fino all'1 % più elevate.
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 32 – comma 1
Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle autorità e dei servizi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 32 – comma 2
Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.
Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89. L'assistenza tecnica sotto forma di uno specifico programma opzionale può essere attuata attraverso un finanziamento non collegato ai costi per l'assistenza tecnica o un rimborso dei costi diretti.
Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.
Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza"), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2
2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.
2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità della piena trasparenza.
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c), punto vi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.
Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.
Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 attraverso un processo trasparente.
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2
2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo di sorveglianza e consultivo. Rappresentanti della BEI possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo, ove opportuno.
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) proposte di possibili misure di semplificazione per i beneficiari;
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese eventuali irregolarità, se del caso;
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera i
(i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.
(i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b
(b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;
(b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis) le modifiche all'elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera d);
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione ulteriori funzioni di intervento.
È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.
È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Le autorità di gestione sono debitamente coinvolte in tale processo.
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 6
6. Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.
6. Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.
Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.
Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a
(a) il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
(a) nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b
(b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.
(b) soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.
Emendamento 233 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1
1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.
1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, visibilità e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La valutazione di cui al paragrafo 2 comprende una valutazione dell'impatto socioeconomico e delle esigenze di finanziamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'interno e tra i programmi incentrati su un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, comprese la mobilità intelligente e sostenibile e la connettività regionale alle TIC. La Commissione pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b) altri partner e organismi pertinenti.
(b) altri partner e organismi pertinenti, comprese le autorità regionali e locali, altre autorità pubbliche e le parti economiche e sociali.
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1
1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, un calendario indicativo relativo agli inviti a presentare proposte, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
Emendamento 237 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
(a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;
(a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e del contraente;
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a
(a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
(a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
Emendamento 241 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
(c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:
(c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni permanenti e chiaramente visibili al pubblico appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:
Emendamento 243 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d
(d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;
(d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;
Emendamento 244 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis) esponendo al pubblico in modo permanente, a partire dal momento dell'attuazione materiale, l'emblema dell'Unione in modo che sia chiaramente visibile al pubblico e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato VIII;
Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.
Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.
Emendamento 246 Proposta di regolamento Articolo 47
Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.
Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, uso limitato di strumenti finanziari o premi, o una combinazione di tali modalità.
Emendamento 247 Proposta di regolamento Articolo 49 – comma 1 – lettera c
(c) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).
(c) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) o lettera c).
Emendamento 248 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a
(a) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
(a) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
Emendamento 249 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b
(b) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.
(b) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.
Emendamento 250 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2
2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.
2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno può essere finalizzato agli investimenti in attività materiali e immateriali nonché al capitale circolante, in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 251 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;
(a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto, insieme alle pertinenti valutazioni;
Emendamento 252 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 5
5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.
5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. Qualora l'importo del sostegno al programma sotto forma di sovvenzione sia inferiore all'importo del sostegno al programma sotto forma di strumento finanziario, si applicano le regole applicabili agli strumenti finanziari.
L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.
L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario, tramite l'aggiudicazione diretta o indiretta di un contratto.
Emendamento 254 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
L'autorità di gestione può affidare compiti di esecuzione tramite aggiudicazione diretta:
(a) alla BEI;
(b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
(c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come persone giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale.
Emendamento 255 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 7
7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.
7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipologia di intervento del FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.
Emendamento 256 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Gli obblighi di comunicazione sull'uso dello strumento finanziario per le finalità previste sono limitati alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari.
Emendamento 257 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, o, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, fino alla fine del periodo di ammissibilità.
Emendamento 258 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1
1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.
1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato o per altre forme di sostegno dell'Unione, mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
Emendamento 259 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2
2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.
2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o la valutazione ex ante effettuata conformemente all'articolo 52 del presente regolamento.
Emendamento 260 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1
1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.
1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
Emendamento 261 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
I risparmi derivanti da operazioni più efficienti non sono considerati come parte costitutiva del reddito generato ai fini del primo comma. In particolare, i risparmi sui costi derivanti dalle misure di efficienza energetica non danno luogo a una corrispondente riduzione dei sussidi operativi.
Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.
Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2030.
Emendamento 263 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4
4. Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.
4. Un'operazione nell'ambito del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa rientri in una delle cinque componenti dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) […] (il "regolamento CTE") e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.
Emendamento 264 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 6
6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del FEAMP, né alle spese finanziate mediante le dotazioni supplementari specifiche per le regioni ultraperiferiche a titolo del FESR e del FSE+.
Emendamento 265 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
(a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia o a un contributo a strumenti finanziari che risulta da un interesse negativo;
Emendamento 266 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
(c) l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR.
soppresso
Emendamento 267 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
L'ammissibilità delle operazioni relative all'imposta sul valore aggiunto ("IVA") è determinata caso per caso, ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR e degli investimenti e delle spese dei beneficiari finali.
Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi debitamente giustificati di cui alle lettere a), b) e c) relativi al mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI.
Emendamento 269 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma forniti agli strumenti finanziari o dai medesimi e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Per i primi 12 mesi di attuazione dello strumento finanziario, è ammissibile la remunerazione di base per le spese e commissioni di gestione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.
Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.
Se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione, le commissioni sono basate sulle prestazioni.
Emendamento 272 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.
2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con l'OLAF.
Emendamento 273 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
4. Gli Stati membri assicurano la qualità, l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.
Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Su richiesta della Commissione gli Stati membri, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4 bis, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.
Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.
Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici di facile utilizzo per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.
Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 278 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 11
11. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
11. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo109, paragrafo2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo.
La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.
La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige per gli Stati membri una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.
Emendamento 280 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2
2. Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
2. Gli audit della Commissione si effettuano fino a due anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
Emendamento 281 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
(a) La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
(a) La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
Emendamento 282 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
(c) La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.
(c) La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre due mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.
Emendamento 283 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d
(d) La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.
(d) La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre due mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit. La risposta dello Stato membro si considera completa se la Commissione non ha segnalato l'esistenza di documentazione mancante entro due mesi.
La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d).
La Commissione, in casi debitamente giustificati, può prorogare di altri due mesi i termini di cui alle lettere c) e d).
Emendamento 285 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione prevede un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate.
Emendamento 286 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 2
2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit.
2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica o privata funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dagli organismi o dai soggetti cui sono stati affidati o delegati compiti.
Emendamento 287 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera e
(e) registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
(e) registrare e conservare in sistemi elettronici i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità nonché la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
Emendamento 289 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera a
(a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
(a) garantisce che le operazioni selezionate siano sostenibili, conformi al programma e alle strategie territoriali e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
Emendamento 290 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera c
(c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
(c) garantisce che le operazioni selezionate presentino un adeguato rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
Emendamento 291 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera e
(e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio49;
(e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative e di un'esauriente consultazione pubblica, in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio49;
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48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
49 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
49 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
Emendamento 292 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera f
(f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
(f) garantisce che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
(j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.
(j) garantisce, prima di adottare decisioni di investimento, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni, come pure l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto.
Emendamento 294 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. L'autorità di gestione può inoltre decidere, in casi debitamente giustificati, di coprire fino al 5 % della dotazione finanziaria di un programma nell'ambito del FESR e del FSE+ destinata a progetti specifici nello Stato membro ammissibile nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi quelli selezionati nella seconda fase, a patto che tali progetti specifici contribuiscano agli obiettivi del programma in detto Stato membro.
Emendamento 295 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 6
6. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.
6. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa entro un mese la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione, compresa un'analisi costi/benefici.
Emendamento 296 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
(b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
(b) garantisce, per il prefinanziamento e i pagamenti intermedi, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto per le spese verificate integralmente ed entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
Emendamento 297 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a
(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;
(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86, tenendo conto delle attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la responsabilità di quest'ultima;
Emendamento 298 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b
(b) redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;
(b) redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la regolarità in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;
Emendamento 299 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. L'audit è effettuato in riferimento allo standard applicabile al momento dell'accordo relativo all'operazione sottoposta ad audit, tranne quando esistano nuovi standard più favorevoli per il beneficiario.
Emendamento 300 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. La constatazione di un'irregolarità, nel quadro dell'audit di un'operazione che determina una sanzione pecuniaria, non può portare all'estensione dell'ambito di applicazione del controllo o a rettifiche finanziarie al di là delle spese che rientrano nel periodo contabile delle spese sottoposte ad audit.
Emendamento 301 Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1
1. L'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.
1. L'autorità di audit predispone, previa consultazione dell'autorità di gestione, una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile.L'audit è effettuato entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi. Nella strategia di audit l'autorità di audit può determinare un limite per i singoli audit dei conti.
Emendamento 302 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sulle constatazioni dell'audit, è attuata una procedura di regolamento.
La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.
La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.
Emendamento 304 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1
1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce relazioni di controllo a sostegno della domanda di pagamento, l'autorità di gestione può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto.
La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 306 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 3
3. L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
3. L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile che comprenda le tematiche indicate nell'allegato XVII, l'autorità di audit può decidere di non effettuare ulteriori audit.
Emendamento 307 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre verifiche o audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:
(a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
(b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito.
Emendamento 308 Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1
1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di tre anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
Emendamento 309 Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il periodo di conservazione dei documenti può essere ridotto, in misura proporzionale al profilo di rischio e alla dimensione dei beneficiari, con decisione dell'autorità di gestione.
Emendamento 310 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2 –comma 1 – parte introduttiva
Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, come indicato nel seguito:
Emendamento 311 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
(b) 2022: 0,5 %;
(b) 2022: 0,7 %;
Emendamento 312 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c) 2023: 0,5 %;
(c) 2023: 1 %;
Emendamento 313 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
(d) 2024: 0,5 %;
(d) 2024: 1,5 %;
Emendamento 314 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2– comma 1 – lettera e
(e) 2025: 0,5 %;
(e) 2025: 2 %;
Emendamento 315 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
(f) 2026: 0,5
(f) 2026: 2 %
Emendamento 316 Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera b
(b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2;
(b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31;
Emendamento 317 Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis) nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: sono subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari e sono giustificati da fatture quietanzate entro tre anni.
Emendamento 318 Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 1
1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Emendamento 319 Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:
2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:
Emendamento 320 Proposta di regolamento Articolo 87 – paragrafo 1
1. Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.
1. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.
Emendamento 321 Proposta di regolamento Articolo 90 – paragrafo 1 – lettera a
(a) vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
(a) vi sono elementidi prova seri che attestano una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
Emendamento 322 Proposta di regolamento Articolo 91 – paragrafo 1 – lettera e
(e) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.
soppresso
Emendamento 323 Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 1
1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.
1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.
Emendamento 324 Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 2
2. L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.
soppresso
Emendamento 325 Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 3
3. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.
3. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2030 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.
Emendamento 326 Proposta di regolamento Articolo 100 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis) non è stato possibile presentare in tempo una domanda di pagamento a causa di ritardi nell'istituzione da parte dell'UE del quadro giuridico e amministrativo relativo ai fondi per il periodo 2021-2027.
Emendamento 327 Proposta di regolamento Articolo 101 – paragrafo 2
2. Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
2. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
Emendamento 328 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 1
1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.
1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione.
Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330624388630 EUR ai prezzi del 2018.
Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 378097000000 EUR ai prezzi del 2018.
L'emendamento è volto a ripristinare un importo equivalente a quello disponibile per il periodo 2014-2020, con gli incrementi necessari, in linea con la posizione del PE sulla proposta relativa al QFP per il periodo 2021-2027. Richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)
La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.
La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII. La dotazione complessiva minima dei fondi, a livello nazionale, deve essere pari al 76 % del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel periodo 2014-2020.
Emendamento 429 Proposta di regolamento Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Fatte salve le dotazioni nazionali per gli Stati membri, i finanziamenti destinati alle regioni che sono state declassate nel periodo 2021‑2027 sono mantenuti al livello delle dotazioni per il periodo 2014‑2020.
Emendamento 331 Proposta di regolamento Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
Tenendo conto dell'importanza particolare dei finanziamenti a favore della coesione per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale nonché per le regioni ultraperiferiche, i criteri di ammissibilità per tali finanziamenti non devono essere meno favorevoli rispetto al periodo 2014-2020 e devono garantire la massima continuità con i programmi esistenti.
(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)
Emendamento 332 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322194388630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:
1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97 % delle risorse globali, ossia, in totale, a 366 754 000 000 EUR (a prezzi del 2018). Di questo importo, 5 900 000 000 EUR sono assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +. La dotazione rimanente di 360 854 000 000 EUR (a prezzi del 2018 ) è assegnata nel seguente modo:
Emendamento 333 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera a
(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 198621593157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 222453894000 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
Emendamento 334 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera b
(b) il 14,3 % (ossia, in totale, 45934516595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
(b) il 14,3 % (ossia, in totale, 51446129000 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
Emendamento 335 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera c
(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 34842689000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 39023410000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
Emendamento 336 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera d
(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 41348556877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 46309907000 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
Emendamento 337 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera e
(e) lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
(e) lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 620 660 000 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88646194590 EUR.
Le risorse disponibili per il FSE+ ammontano al 28,8 % delle risorse a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (ossia a 105686000000 EUR a prezzi del 2018).Ciò non comprende la dotazione finanziaria per la componente dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità.
L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376928934 EUR.
L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ corrisponde allo 0,4% delle risorse di cui al primo comma (ossia a 424296 054 EUR a prezzi del 2018).
L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.
L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 4000 000 000 EUR a prezzi del 2018. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di infrastrutture di investimento degli Stati membri e delle regioni mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.
Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].
Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.
Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.
Emendamento 343 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 5
5. 500000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.
5. 560000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.
Emendamento 344 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 6
6. 175000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
6. 196000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
Emendamento 345 Proposta di regolamento Articolo 104 – paragrafo 7
7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).
7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 11 343 000 000 EUR a prezzi del 2018).
Emendamento 346 Proposta di regolamento Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a
(a) non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;
(a) non più del 5 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;
Emendamento 347 Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
(a) 70 % per le regioni meno sviluppate;
(a) 85 % per le regioni meno sviluppate;
Emendamento 348 Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
(b) 55 % per le regioni in transizione;
(b) 65 % per le regioni in transizione;
Emendamenti 349 e 447 Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.
I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e alla dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche.
Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.
Il regolamento FSE+ può stabilire, in casi debitamente giustificati, tassi di cofinanziamento superiori fino al 90 % per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [13] e all'articolo [4, paragrafo 1, punto x)] e [punto xi)] del relativo regolamento, nonché per i programmi che affrontano la deprivazione materiale in conformità all'articolo [9], la disoccupazione giovanile in conformità all'articolo [10], e che sostengono la garanzia europea per l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis] e la cooperazione transnazionale in linea con l'articolo [11 ter].
Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.
Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85 %.
Emendamento 453 Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. In casi debitamente motivati, nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita gli Stati membri possono presentare una richiesta di flessibilità supplementare per le spese strutturali pubbliche, o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei. La Commissione valuta attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti.
Emendamento 354 Proposta di regolamento Articolo 107
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 108 per modificare e adattare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.
Emendamento 355 Proposta di regolamento Articolo 108 – paragrafo 2
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 356 Proposta di regolamento Articolo 108 – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 357 Proposta di regolamento Articolo 108 – paragrafo 6
6. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo6, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 359 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 001 – colonna 1
001 Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
001 Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 360 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 002 – colonna 1
002 Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
002 Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 361 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 004 – colonna 1
004 Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
004 Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 362 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 005 – colonna 1
005 Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
005 Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 363 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – riga 035 – colonna 1
035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)
035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)
Emendamento 364 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – riga 043
Testo della Commissione
043
Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico
0%
100%
Emendamento
soppresso
Emendamento 365 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 056 – colonna 1
056 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T
056 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T
Emendamento 366 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 057 – colonna 1
057 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T
057 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T
Emendamento 367 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 060 – colonna 1
060 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T
060 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete centrale TEN-T
Emendamento 368 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 061 – colonna 1
061 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T
061 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete globale TEN-T
Emendamento 369 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – riga 128 – colonna 1
128 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati
128 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici
Emendamento 370 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – riga 130 – colonna 1
130 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo
130 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
Emendamento 371 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 3 – riga 12 – Investimento territoriale integrato (ITI)
Città grandi e medie, cinture urbane
Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate
Emendamento 372 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 3 – riga 16 – Investimento territoriale integrato (ITI)
Zone scarsamente popolate
Zone rurali e scarsamente popolate
Emendamento 373 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 3 – riga 22 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Città grandi e medie, cinture urbane
Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate
Emendamento 374 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 3 – riga 26 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Zone scarsamente popolate
Zone rurali e scarsamente popolate
Emendamento 375 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 3 – riga 32 – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5
Città grandi e medie, cinture urbane
Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate
Emendamento 376 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 3 – riga 36 – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5
Zone scarsamente popolate
Zone rurali e scarsamente popolate
Emendamento 377 Proposta di regolamento Allegato I – Tabella 4 – riga 17
17 Servizi di alloggio e di ristorazione
17 Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione
Emendamento 378 Proposta di regolamento Allegato III – Tabella 1 – Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 – colonna 2
È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:
È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:
1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;
1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo, applicabili a tutti gli obiettivi strategici;
2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.
2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti.
2 bis. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità delle operazioni sostenute.
Emendamento 379 Proposta di regolamento Allegato III – Tabella Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Attuazione dei principi e dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione reali nell'Unione europea.
Modalità a livello nazionale per garantire un'adeguata attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione sociale verso l'alto nell'UE, segnatamente i principi volti a impedire la concorrenza sleale nel mercato interno.
Emendamento 380 Proposta di regolamento Allegato III – Tabella Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Applicazione efficace del principio di partenariato
È in atto un quadro che consente a tutti i partner di svolgere un ruolo a pieno titolo nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, che comprende:
1. modalità per garantire procedure trasparenti per il coinvolgimento dei partner;
2. modalità per la diffusione e la divulgazione di informazioni pertinenti per i partner ai fini della preparazione e del seguito delle riunioni;
3. sostegno per conferire poteri ai partner e per lo sviluppo di capacità.
Emendamento 381 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 2 – colonna 4
È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima che comprende:
È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima, conforme all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, che comprende:
1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;
1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;
2. una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.
2. una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.
Emendamento 382 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 4 – colonna 2
FESR e Fondo di coesione:
FESR e Fondo di coesione:
2.4 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi
2.4 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e strutturale, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi
Emendamento 383 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 7 – colonna 4
È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:
È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:
1. tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri;
1. tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri comprese le misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.
2. l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.
Emendamento 384 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 2
3.2 Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 385 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 4 – punto -1 bis (nuovo)
-1 bis. chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali;
Emendamento 386 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 4 – punto 1
1. comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario;
1. comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;
Emendamento 387 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 2
2. rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani nazionali di decarbonizzazione;
2. rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare delle strategie nazionali per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti;
Emendamento 388 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 3
3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T;
3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T, nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;
Emendamento 389 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 4
4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;
4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo allereti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;
Emendamento 390 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 9 bis (nuovo)
9 bis. promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che conducono a situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e gli abitanti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete ferroviaria europea TRAN.
Emendamento 391 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 1 – colonna 2 – punto FSE
FSE:
FSE:
4.1.1 Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi i giovani e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale
4.1.1 Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale
4.1.2 Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità
4.1.2 Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità
Emendamento 392 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 2 – colonna 2 – punto FSE
FSE
FSE
4.1.3 Promuovere un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute
4.1.3 Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute
Emendamento 393 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 2 – colonna 4 – punto 2
2. misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;
2. misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione, sicurezza sociale e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;
Emendamento 394 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 3 – colonna 2 – punto FSE
FSE:
FSE:
4.2.1 Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione
4.2.1 migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali, e per agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro;
4.2.2 Promuovere opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale
4.2.2 Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, nonché l'apprendimento informale e non formale, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale
4.2.3 Promuovere la parità di accesso, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario
4.2.3 Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti
Emendamento 395 Proposta di regolamento Allegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 1
1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;
1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età, ivi compresi gli approcci orientati sul discente;
Emendamento 396 Proposta di regolamento Allegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 2
2. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;
2. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;
Emendamento 397 Proposta di regolamento Allegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 3
3. un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;
3. un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria, gli erogatori di istruzione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;
Emendamento 398 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3
FESR:
FESR:
4.3 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali
4.3 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali
Emendamento 399 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3.1
FSE:
FSE:
4.3.1 Promuovere l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità
4.3.1 Favorire l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità
Emendamento 400 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3.1 bis (nuovo)
4.3.1 bis. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini
Emendamento 401 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 4
È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:
È in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:
1. una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;
1. una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;
2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;
2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;
3. misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;
3. misure per la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione;
4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.
4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.
Emendamento 402 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 5 – colonna 2
FSE:
FSE:
4.3.2 Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom
4.3.2 Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come la comunità rom
Emendamento 403 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 6 – colonna 2
FSE:
FSE:
4.3.4 Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine
4.3.4 Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine
Emendamento 404 Proposta di regolamento Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 6 – colonna 4 – punti 2, 3 e 3 bis (nuovo)
È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:
È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:
1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;
1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;
2. misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine;
2. misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine e alle persone più difficili da raggiungere;
3. misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio.
3. misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio e la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio.
3 bis. misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale.
Emendamento 405 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2 – Tabella 1T – Struttura del programma
Testo della Commissione
ID
Titolo [300 caratteri]
AT
Base di calcolo
Fondo
Categoria di regioni sostenuta
Obiettivo specifico selezionato
1
Priorità 1
n.
FESR
Più sviluppate
OS 1
In transizione
Meno sviluppate
OS 2
Ultraperiferiche e scarsamente popolate
Più sviluppate
OS 3
2
Priorità 2
n.
FSE+
Più sviluppate
OS 4
In transizione
Meno sviluppate
OS 5
Ultraperiferiche
3
Priorità 3
n.
FC
N/P
3
Priorità assistenza tecnica
Sì
NP
..
Priorità dedicata Occupazione giovanile
n.
FSE+
..
Priorità dedicata RSP
n.
FSE+
..
Priorità dedicata Azioni innovative
n.
FSE+
OS 8
Priorità dedicata Deprivazione materiale
n.
FSE+
OS 9
Emendamento
ID
Titolo [300 caratteri]
AT
Base di calcolo
Fondo
Categoria di regioni sostenuta
Obiettivo specifico selezionato
1
Priorità 1
n.
FESR
Più sviluppate
OS 1
In transizione
Meno sviluppate
OS 2
Ultraperiferiche e scarsamente popolate
Più sviluppate
OS 3
2
Priorità 2
n.
FSE+
Più sviluppate
OS 4
In transizione
Meno sviluppate
OS 5
Ultraperiferiche
3
Priorità 3
n.
FC
N/P
3
Priorità assistenza tecnica
Sì
NP
..
Priorità dedicata Occupazione giovanile
n.
FSE+
Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia
n.
FSE+
..
Priorità dedicata RSP
n.
FSE+
..
Priorità dedicata Azioni innovative
n.
FSE+
OS 8
Priorità dedicata Deprivazione materiale
n.
FSE+
OS 9
Emendamento 406 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2.1 – tabella
Testo della Commissione
[ ] Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente
[ ]Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
[ ]Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative
[ ]Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale
Emendamento
[ ]Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente
[ ]Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
[ ]Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia
[ ]Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative
[ ]Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale
Emendamento 407 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – parte introduttiva
2.1.1. Obiettivo specifico11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica
2.1.1. Obiettivo specifico11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica
__________________
__________________
11Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 408 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.2 – parte introduttiva
2.1.1.2 Indicatore [55 caratteri]
2.1.1.2 Indicatore
_________________
55Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
Emendamento 409 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.3 – parte introduttiva
2.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento56 (non pertinente per il FEAMP)
2.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non pertinente per il FEAMP)
_________________
56 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
Emendamento 410 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – paragrafo 8
Criteri per la selezione delle operazioni57
Criteri per la selezione delle operazioni57
__________________
__________________
57 Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
57 Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 411 Proposta di regolamento Allegato V – punto 3 – tabella 16
[...]
soppresso
Emendamento 412 Proposta di regolamento Allegato V – punto 3 – punto 3.2 – parte introduttiva
3.2 dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale59
3.2 dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale
_________________
59Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0043/2019).