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Procedura : 2018/0208(COD)
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Ciclo del documento : A8-0068/2019

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A8-0068/2019

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PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Testi approvati :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

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Mercoledì 13 febbraio 2019 - Strasburgo
Programma Giustizia ***I
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che "[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").
(1)  Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che "[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". L'articolo 8 TFUE stabilisce inoltre che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle sue azioni il programma Giustizia dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere, compreso il bilancio di genere, e degli obiettivi di non discriminazione.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Tali diritti e valori devono continuare a essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell'Unione, ed essere al centro delle società dell'Europa. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio11. Il programma Giustizia ("il programma") continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 ("il programma precedente").
(2)  Tali diritti e valori devono continuare a essere coltivati, protetti e promossi attivamente dall'Unione e da ciascuno Stato membro, in tutte le loro politiche, in modo coerente, nonché applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell'Unione, ed essere al centro delle società dell'Europa. Al tempo stesso vi è necessità di uno spazio europeo di giustizia ben funzionante e di ordinamenti giuridici nazionali di qualità, indipendenti ed efficienti, nonché di una maggiore fiducia reciproca per un mercato interno florido e per sostenere i valori comuni dell'Unione. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione, la polarizzazione e le divisioni e sono in corso le procedure di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, relative alle violazioni sistematiche dello Stato di diritto, nonché le procedure di infrazione concernenti questioni relative allo Stato di diritto negli Stati membri, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani e i diritti fondamentali, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, ivi compresa l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e lo Stato di diritto, dato che il deterioramento di tali diritti e valori in uno qualsiasi degli Stati membri può avere effetti deleteri su tutta l'Unione. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio11. Il programma Giustizia ("il programma") continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 ("il programma precedente").
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10 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
10 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
11 Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
11 Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
12 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
12 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno principalmente sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
(3)  Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, aperta, inclusiva e democratica, in particolare finanziando attività che promuovono una società civile dinamica, ben sviluppata, resiliente e autonoma, che consenta la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e la corretta applicazione e attuazione dei diritti umani e fondamentali e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea richiede che le istituzioni intrattengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Ciò è particolarmente importante alla luce della crescente riduzione dello spazio concesso alla società civile indipendente in un certo numero di Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e la cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
(4)  Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, penale e, se del caso, amministrativa, come pure promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, concentrandosi in particolare sui reati transfrontalieri gravi, sui reati fiscali, sui reati ambientali, sul terrorismo e sulle violazioni dei diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani, nonché sulla tutela dei diritti delle vittime. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia a livello locale, regionale e nazionale, è opportuno garantire e favorire il rispetto dei diritti umani e fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la solidarietà, la parità di trattamento per tutte le caratteristiche elencate all'articolo 21 della Carta, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto, la democrazia e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   L'articolo 81 TFUE dispone esplicitamente che l'Unione può adottare atti giuridici per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. In virtù del trattato, tali atti possono essere adottati, tra l'altro, per il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; la compatibilità delle norme del diritto privato internazionale applicabili negli Stati membri a conflitti di leggi e di giurisdizione; la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; un accesso effettivo alla giustizia; l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi.
(5)  Il finanziamento è uno degli strumenti più importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi, tenendo conto di quali attività apportano il maggior valore aggiunto dell'Unione, utilizzando indicatori chiave di prestazione ogniqualvolta possibile.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il programma dovrebbe mirare ad aumentare la flessibilità e l'accessibilità dei suoi fondi, nonché a fornire le stesse opportunità e condizioni di finanziamento alle organizzazioni della società civile, che si trovino all'interno o al di fuori dell'Unione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.
(6)  Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica e una maggiore integrazione è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   Come ricordato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza1 bis, l'indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo e rappresenta la base della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento.
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1 bis Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; CGUE, Grande Sezione, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche che sono tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater)  L'integrazione della prospettiva di genere nei sistemi giudiziari dovrebbe essere considerata un obiettivo importante per sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia. La discriminazione intersettoriale nel sistema giudiziario costituisce tuttora uno dei principali ostacoli in termini di parità di accesso alla giustizia da parte delle donne. Il programma dovrebbe quindi contribuire attivamente all'eliminazione di qualsiasi discriminazione e barriera per minoranze, persone con disabilità, migranti, richiedenti asilo, anziani, persone che vivono in aree remote o gruppi vulnerabili che potrebbero dover affrontare limitazioni nell'accesso alla giustizia, e dovrebbe sostenere procedure e decisioni attente alle vittime e sensibili sotto il profilo del genere nei sistemi giudiziari.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il rispetto dello Stato di diritto è fondamentale ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
(7)  Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto sono fondamentali ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della libertà, della sicurezza, della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   È importante ricordare che la giustizia consiste nell'affermare lo Stato di diritto nella società e nel garantire a tutti il diritto a un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale al fine di preservare i valori europei.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili e penali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per sostenere lo Stato di diritto. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili.
(8)  A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili, penali e, se del caso, amministrative, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e sostenere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, inclusi coloro che lavorano per le organizzazioni della società civile, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Dovrebbero comprendere corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori e agenti di polizia in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori, le minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale e le vittime della tratta, nonché in merito alle modalità per garantire un'adeguata protezione alle vittime di reati. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle persone sopra elencate e delle organizzazioni che le rappresentano o le sostengono.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   Limiti temporali ragionevoli per i procedimenti contribuiscono alla certezza giuridica, che costituisce il requisito principale per lo Stato di diritto.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  A norma della decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e della relativa decisione in materia di asilo e di non respingimento, il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari al fine di sensibilizzare e promuovere l'applicazione pratica della Convenzione in tale ambito, per una migliore tutela delle vittime di violenza contro le donne e le ragazze in tutta l'Unione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.
(9)  La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione, nonché le pertinenti organizzazioni della società civile, incluse quelle che intentano azioni rappresentative. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. Inoltre, anche le organizzazioni nel settore dei diritti fondamentali, i professionisti che lavorano con le vittime di violenza e le istituzioni accademiche specializzate potrebbero contribuire a tali programmi di formazione e dovrebbero pertanto essere associati ogniqualvolta ciò sia pertinente. Tenendo conto del fatto che le donne giudice sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nell'elaborazione di corsi di formazione giudiziaria e nella formazione permanente per i giudici, poiché tali attività costituiscono la base di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Il programma dovrebbe inoltre sostenere la promozione delle migliori pratiche tra i tribunali che trattano specificamente la violenza di genere e lo scambio di risorse e di materiali di formazione comuni sulla violenza di genere per i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, gli agenti di polizia e altri professionisti che entrano a contatto con le vittime della violenza di genere.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, nonché una maggiore convergenza nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.
(11)  Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, incluse le procedure di mediazione, concentrandosi soprattutto sull'agevolazione di un accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti, nonché una maggiore convergenza, in particolare nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni.
(12)  Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione e dei figli di detenuti. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fornire un sostegno adeguato alle attività di formazione destinate a una corretta attuazione della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, all'articolo 23 della Carta e alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti delle donne e integrare la promozione delle questioni correlate al genere nell'attuazione di tutte le sue azioni. Al fine di garantire e rafforzare l'accesso delle donne e delle ragazze alla giustizia nei casi di violenza di genere, gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione di Istanbul e adottare una legislazione completa contro la violenza di genere nell'Unione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)   Conformemente alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il programma dovrebbe sostenere la protezione delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e integrare la promozione dei loro diritti nell'attuazione di tutte le sue azioni, in particolare rafforzando le misure antidiscriminazione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.
(13)  Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto, e di ONG che svolgono lo stesso compito.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso alla giustizia è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile che contribuiscono agli stessi obiettivi.
(14)  In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie a livello nazionale, regionale e locale e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano i diritti delle vittime di reato, che contribuiscono agli stessi obiettivi. Al fine di conseguire l'accesso alla giustizia per tutti, occorre sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che si trovano in una situazione vulnerabile, quali i minori, le persone appartenenti a minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale, le vittime della tratta e i migranti, indipendentemente dal loro status di residenza.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe anche far propri i principi della parità tra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le sue attività.
(15)  Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe adottare un approccio trasversale per promuovere l'uguaglianza di genere e contribuire agli obiettivi di integrazione dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovrebbero essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui perseguono gli obiettivi di cui sopra.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.
(16)  Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a promuovere l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero, a rafforzare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Occorre prestare particolare attenzione all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di parità e a una migliore attuazione e coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione e alla promozione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta comprensione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia un'applicazione extraterritoriale, a migliorare l'accesso alla giustizia e ad agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali, in particolare nei casi di tratta di esseri umani, nonché nei casi relativi ai cambiamenti climatici e alla responsabilità delle imprese.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)   Come evidenziato dalla relazione del Parlamento europeo sul quadro di valutazione della giustizia 2017 della Commissione europea, permangono significative disparità nell'equilibrio di genere tra magistrati e operatori giudiziari degli Stati membri, in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda i seguenti aspetti: la proporzione di donne giudici ai vertici della magistratura, la trasparenza nelle nomine, la conciliazione tra responsabilità lavorative e non lavorative e l'esistenza di pratiche di tutoraggio. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attività di formazione volte ad affrontare tali disparità. Tali attività potrebbero, ad esempio, essere concepite su misura per le donne magistrato e il personale giudiziario degli Stati membri o essere destinate, se del caso, sia alle operatrici che agli operatori, al fine di sensibilizzare tutto il personale interessato.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)
(16 quater)  Il sistema giudiziario dell'Unione non garantisce un livello adeguato di giustizia e protezione alle donne e alle ragazze e, di conseguenza, le vittime di violenza di genere non ricevono il sostegno necessario. Ciò comprende altresì la mancanza di protezione e sostegno per quanto riguarda le vittime del traffico di esseri umani a fini sessuali, le donne rifugiate e migranti, le persone LGBTIQ e le persone con disabilità.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, EU-Lisa e la Procura europea, e dovrebbe passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.
(17)  La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, FRA, OLAF, EU-Lisa e la Procura europea, al fine di passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali nei settori interessati dal programma e raccomandare migliorie, ove necessario.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Occorre garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, - e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori - e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE13.
(18)  Occorre garantire la fattibilità, la visibilità, il principio fondamentale del valore aggiunto europeo e la sana gestione finanziaria nell'attuazione di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma Giustizia, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente e basata sulla performance delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, - e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori - e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il Fondo sociale europeo Plus, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE13. L'attuazione del programma Giustizia non dovrebbe pregiudicare e dovrebbe integrare la legislazione e le politiche dell'Unione in materia di protezione del bilancio in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.
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13 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE).
13 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   È opportuno perfezionare ulteriormente i meccanismi che garantiscono l'esistenza di un nesso tra le politiche di finanziamento dell'Unione e i suoi valori, consentendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta per trasferire al programma le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente se detto Stato membro è soggetto alle procedure che riguardano i valori dell'Unione. Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri. Al fine di garantire un'esecuzione uniforme e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe agire sulla base di una proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie a garantire un'azione efficace, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché una sua attuazione quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(20)  A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e richiede la piena trasparenza nell'uso delle risorse, una sana gestione finanziaria e un uso prudente delle risorse. In particolare, è opportuno rendere operative e rafforzare ulteriormente, nel quadro dell'attuazione del presente programma, le norme riguardanti la possibilità che le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali e transnazionali siano finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata, disposizioni che garantiscano procedure rapide e flessibili per la concessione delle sovvenzioni, quali ad esempio una procedura di domanda in due fasi o procedure di candidatura e presentazione delle relazioni di facile utilizzo. I criteri di cofinanziamento dovrebbero tenere conto del lavoro volontario.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(21)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere i risultati desiderati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi, costi unitari e sovvenzioni a cascata, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9516, (Euratom, CE) n. 2185/9617 e (UE) 2017/1939 del Consiglio18, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(22)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9516, (Euratom, CE) n. 2185/9617 e (UE) 2017/1939 del Consiglio18, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la piena trasparenza delle procedure di finanziamento e selezione del programma, la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
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15 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
15 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
16 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
16 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
17 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
17 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
18 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
18 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
19 Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
19 Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(23)  I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, gli organismi e le reti di difesa dei diritti umani, comprese le istituzioni nazionali responsabili della protezione dei diritti umani in ogni Stato membro, gli organismi e le reti responsabili della non discriminazione e delle politiche in materia di parità, i difensori civici, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze e migliorare le sinergie e la cooperazione. Dovrebbe essere possibile includere i paesi terzi in particolare ogniqualvolta la loro partecipazione contribuisca a promuovere gli obiettivi del programma, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria degli interessi finanziari dell'Unione. Tale proposta dovrebbe essere complementare rispetto al programma "Giustizia", che persegue una finalità diversa, vale a dire sostenere ulteriormente lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sulla fiducia reciproca e garantire che i cittadini possano godere dei loro diritti.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio20 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(25)  A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio20 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. È essenziale che il programma garantisca che tali persone fisiche e giuridiche siano sufficientemente informate circa la loro ammissibilità a fruire dei finanziamenti.
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20 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
20 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)   In considerazione della loro importanza e pertinenza, il presente programma dovrebbe contribuire a realizzare l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
(27)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico dei beneficiari del programma. Ove possibile, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
1.  "Magistrati e operatori giudiziari": giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.
1.  "Magistrati e operatori giudiziari": giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati della difesa e dell'accusa, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca.
1.  Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia basato sullo Stato di diritto, con particolare riferimento all'indipendenza dei giudici e all'imparzialità della giustizia, sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione transfrontaliera, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, come precisati in dettaglio nell'allegato I:
2.  Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l'esecuzione delle decisioni;
(a)  in un contesto di democrazia e rispetto dei diritti fondamentali, agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, inclusa la cooperazione al di fuori dell'Unione ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia applicazioni extraterritoriali, rafforzare l'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, l'esecuzione adeguata delle decisioni giudiziarie e la tutela delle vittime;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto;
(b)  sostenere e promuovere la formazione giudiziaria a livello nazionale e transnazionale, inclusa la formazione sulla terminologia giuridica, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto, nonché l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali. Tale formazione tiene conto della dimensione di genere, prende in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone con disabilità, è orientata alle vittime, se del caso, e include in particolare il diritto civile e penale nonché, ove applicabile, il diritto amministrativo, i diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica, promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.
(c)  agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze e alle varie forme di discriminazione, in particolare quelle elencate all'articolo 21 della Carta, e agevolare l'accesso a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile, penale e se del caso amministrativa, nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali, prestando particolare attenzione ai minori e alle donne;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis)   promuovere l'applicazione pratica della ricerca nel campo della droga, sostenere le organizzazioni della società civile, ampliare la base di conoscenze in questo settore e sviluppare metodi innovativi per affrontare i fenomeni delle nuove sostanze psicoattive, della tratta di esseri umani e del traffico di merci.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma mira a sostenere e promuovere, quale obiettivo orizzontale, la tutela della parità di diritti e il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [305 000 000] EUR a prezzi correnti.
1.  A norma del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale] punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027, che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è di 316 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (356 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il bilancio stanziato per le azioni connesse alla promozione dell'uguaglianza di genere è indicato annualmente.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
4.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, principalmente attraverso sovvenzioni per azioni e sovvenzioni di funzionamento annuali e pluriennali. Tali finanziamenti garantiscono una sana gestione finanziaria, un uso prudente dei fondi pubblici, livelli inferiori di oneri amministrativi per il gestore del programma e per i beneficiari, nonché l'accessibilità dei fondi del programma per i potenziali beneficiari. Si può far ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi, sovvenzioni a cascata e sostegno finanziario a terzi. Sono ammessi cofinanziamenti in natura con possibilità di derogarvi in caso di finanziamenti complementari limitati.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Tipi di azioni
Tipi di azioni
Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le attività elencate nell'allegato I sono ammissibili al finanziamento.
Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le seguenti attività sono ammissibili al finanziamento:
(1)   la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, prestando una particolare attenzione a migliorare la comprensione dei settori giuridici multidisciplinari, trasversali e interdisciplinari, come il commercio e i diritti umani, e alle modalità per facilitare la risoluzione dei contenziosi extraterritoriali;
(2)  l'apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile, al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, nonché attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca e lo scambio di buone pratiche in relazione a una giustizia a misura di bambino e la promozione e integrazione della prospettiva di genere nell'intero sistema giudiziario;
(3)  corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori, agenti di polizia e altri operatori del settore giudiziario in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori, le minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale e le vittime della tratta, nonché in merito alle modalità per garantire adeguata protezione alle vittime di reati;
(4)  attività analitiche e di monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri, anche tenendo conto degli effetti del diritto dell'Unione sui paesi terzi;
(5)  attività volte a migliorare il buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia, tra l'altro attraverso il monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, e attività di ricerca su come eliminare gli ostacoli ad un accesso universale, non discriminatorio ed effettivo alla giustizia per tutti;
(6)  iniziative volte ad affrontare le disparità di genere tra i magistrati e gli operatori giudiziari degli Stati membri attraverso una formazione specificamente rivolta alle donne o una formazione rivolta sia alle donne che agli uomini che conduca un'opera di sensibilizzazione su questioni quali la bassa percentuale di donne giudice ai livelli più elevati del sistema giudiziario o la necessità di trasparenza e criteri oggettivi durante le procedure di nomina;
(7)  la formazione dei portatori di interessi pertinenti, tra cui le organizzazioni della società civile che si occupano di difesa delle vittime di reati e azioni di ricorso, al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi inter alia il diritto sostanziale e procedurale, dei diritti fondamentali, del sostegno e della protezione delle vittime di reati, dell'uso dei meccanismi di ricorso collettivo e della giurisdizione universale, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;
(8)  la formazione multidisciplinare degli operatori giudiziari e di altri portatori di interessi pertinenti nel settore del diritto penitenziario, della detenzione e della gestione delle carceri, al fine di facilitare la diffusione delle migliori pratiche;
(9)  la formazione multidisciplinare degli operatori giudiziari e di altri portatori di interessi pertinenti nel settore della giustizia minorile, al fine di preparare e promuovere la corretta attuazione della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
(10)  lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della giustizia elettronica, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati;
(11)  lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma;
(12)  sostegno strutturale a favore di organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi pertinenti attivi nei settori oggetto del programma, inclusi lo sviluppo di capacità e la formazione degli esperti giuridici che lavorano per tali organizzazioni, nonché sostegno strutturale a favore di particolari attività di tali organizzazioni, tra cui il patrocinio legale, la creazione di reti, i contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, la mobilitazione e l'istruzione pubbliche, nonché la fornitura dei servizi pertinenti;
(13)  il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione, la trasferibilità e la trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali indipendenti;
(14)  studi sugli indicatori di riferimento, ricerche, analisi e indagini, stime, valutazione d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e si eviti il duplice finanziamento, indicando chiaramente le fonti di finanziamento per ciascuna categoria di spesa, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a)  sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
(a)  sono state adeguatamente valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
3.  Una sovvenzione di funzionamento può essere concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
3.  Una sovvenzione di funzionamento è concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17.
2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto delegato. Tale atto delegato è adottato in conformità dell'articolo 14.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato. I dati raccolti a fini di sorveglianza e rendicontazione sono, se del caso, disaggregati per genere, età e categoria di personale.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Tale sorveglianza costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate l'uguaglianza di genere e la non discriminazione.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, accurata e tempestiva dei dati corretti per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. La Commissione mette a disposizione formati di facile utilizzo e fornisce orientamento e sostegno destinati, in particolare, ai richiedenti e ai beneficiari che potrebbero non disporre di risorse e personale adeguati per soddisfare i requisiti di rendicontazione.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività e sono opportunamente documentate, in modo da alimentare il processo decisionale e consentire la sorveglianza dell'attuazione delle azioni realizzate nell'ambito del programma e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Tutte le valutazioni tengono conto della dimensione di genere e includono un'analisi dettagliata del bilancio del programma dedicato alle attività legate all'uguaglianza di genere.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Le valutazioni intermedia e finale del programma esaminano tra l'altro:
(a)  l'impatto percepito del programma sull'accesso alla giustizia in base ai dati qualitativi e quantitativi raccolti a livello europeo;
(b)  il numero e la qualità degli strumenti e dei mezzi sviluppati attraverso azioni finanziate dal programma;
(c)  il valore aggiunto europeo del programma;
(d)  il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti;
(e)  i potenziali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad un'attuazione più agevole, efficace ed efficiente del programma.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il gruppo di esperti consultato è equilibrato sotto il profilo del genere.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate sul valore aggiunto europeo del programma destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e viene assistito dalle pertinenti organizzazioni della società civile e dei diritti umani. In seno al comitato sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato I
Allegato I
soppresso
Azioni del programma
Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono perseguiti in particolare tramite il sostegno delle seguenti attività:
1.  la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali;
2.  l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, incluso lo Stato di diritto, nonché di accrescere la fiducia reciproca;
3.  attività analitiche e di monitoraggio25 intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri;
4.  la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto sostanziale e procedurale, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;
5.  lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;
6.  lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma e di sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma;
7.  il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione e la trasferibilità dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali.
__________________
25 Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – parte introduttiva
Allegato II
Allegato
Indicatori
Indicatori
Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:
Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi e di massimizzare l'efficacia dei sistemi giudiziari. A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, sono raccolti dati, ove opportuno disaggregati per genere, età e categoria di personale, riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – tabella
Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
Numero degli operatori e dei membri delle organizzazioni della società civile che hanno partecipato ad attività di formazione
Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
Numero di casi e attività e livello dei risultati della cooperazione transfrontaliera, anche mediante strumenti e procedure informatici stabiliti a livello dell'Unione
Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni sulle cause civili transfrontaliere
Numero di persone che hanno beneficiato di:
Numero di persone che hanno beneficiato di:
(i)   attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;
(i)   attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;
(ii)   attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.
(ii)   attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione;
(ii bis)  attività di sviluppo delle capacità rivolte alle organizzazioni della società civile;
(ii ter)  attività connesse all'informazione dei cittadini sull'accesso alla giustizia;
(ii quater)  attività rivolte ai giudici sulle sfide legate ai contenziosi e sulle modalità di applicazione del diritto internazionale privato e del diritto dell'Unione nelle cause transfrontaliere/multidisciplinari;
(ii quinquies)  attività di sensibilizzazione finanziate dal programma.
Copertura geografica delle attività finanziate dal programma
Valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro sostenibilità attesa

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0068/2019).

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy