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Procedura : 2018/3004(DEA)
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Mercoledì 13 febbraio 2019 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti
P8_TA(2019)0101B8-0090/2019

Decisione del Parlamento europeo di non presentare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09122),

–  vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2018, dal titolo "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: attuazione del piano d'azione della Commissione per ogni evenienza" (COM(2018)0890),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(2),

–  visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla novazione di contratti per i quali l'obbligo di compensazione non è ancora entrato in vigore, presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 8 novembre 2018 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che l'atto delegato contiene importanti norme relative alle operazioni concluse tra una controparte stabilita nel Regno Unito e una controparte stabilita nell'UE-27 e rientra nel pacchetto di misure di emergenza in caso di Brexit senza accordo;

B.  considerando che il Parlamento concorda sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa ad essere una controparte nell'UE-27;

C.  considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano "identiche" ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi ("periodo di controllo") per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano "identici";

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy