Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),
— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europea del 17 ottobre 2018(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0001/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. [Em. 1]
(2) Le norme relative alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio(3).
(3) La crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri, nell'ambito della quale l'abolizione dell'exequatur (procedura intermedia) è diventata una regola generale, ha fatto emergere i limiti del regolamento (CE) n. 1393/2007.
(4) Per garantire efficacemente una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto e che siano garantiti il rispetto dei diritti procedurali, un elevato livello di sicurezza nella trasmissione di tali atti e la protezione della vita privata e dei dati personali. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali. [Em. 2]
(4 bis) Il sistema informatico decentrato da istituire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 dovrebbe essere basato sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito dall'agenzia eu-LISA. È opportuno mettere a disposizione dell'agenzia eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico agli organi mittenti e riceventi e alle autorità centrali in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). [Em. 3]
(4 ter) Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto, la legge dello Stato membro del foro dovrebbe offrire alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze di tale scelta e abbia esplicitamente accettato tale opzione. [Em. 4]
(5) L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare tempestivamente il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali o di corriere e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione ufficiale dell'atto stesso. [Em. 5]
(6) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo o a loro disposizione al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (ad esempio insegnante o interprete), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un certo periodo di tempo prolungato. Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. [Em. 6]
(7) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti,e veloci e sicuri di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza Dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici sull'account utente dia un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a Tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazionedovrebbe tuttavia essere autorizzato solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, o conche prevedano requisiti tecnici rigorosi o sotto forma die un esplicito consenso dato dal destinatario. Qualora gli atti siano notificati o comunicati oppure trasmessi tramite mezzi elettronici, è opportuno che vi sia la possibilità di fornire una conferma di ricezione degli atti. [Em. 7]
(8) Alla luce della necessità di migliorare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di aggiornare le procedure giuridico-amministrative pubbliche onde aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare le interazioni con i cittadini, i canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative rapide, affidabili, più sicure e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto. [Em. 8]
(8 bis) Quando il convenuto non compaia e non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, il giudice dovrebbe potersi pronunciare, entro certi limiti e a condizione che siano rispettati vari requisiti per salvaguardare gli interessi del convenuto. In questi casi, è essenziale garantire che venga usata tutta la diligenza per informare il convenuto che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. A tal fine, l'organo giurisdizionale dovrebbe inviare un messaggio d'avviso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che possono essere accessibili in maniera esclusiva al convenuto, inclusi, ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'account privato sui social media della persona interessata. [Em. 9]
(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Analogamente, assicurando la parità di accesso alla giustizia, il presente regolamento mira a promuovere la non discriminazione (articolo 18 TFUE) e rispetta le norme dell'Unione vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. [Em. 10]
(9 bis) È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e assicuri la tutela della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. [Em. 11]
(10) Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007,Al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri, nonché al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari per via elettronica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole dei dati pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la protezione della vita privata e dei dati personali e, per quanto riguarda la notificazione o comunicazione elettronica degli atti, la parità di accesso per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 12]
(11) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.
(12) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicuri una rapida ed efficiente trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in tutti gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(12 bis) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzando le procedure di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. [Em. 13]
(13) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, alla notificazione o comunicazione di:
a)
atti giudiziari a persone domiciliate in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento giudiziario;
b)
atti extragiudiziali che devono essere trasmessi da uno Stato membro all'altro.
Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii").
2. Eccezion fatta per l'articolo 3 quater, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.
3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte. [Em. 14]
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
‘Stato membro': gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
b)
‘Stato membro del foro': Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario.";
"
2) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti per i casi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4;"; [Emendamento che non concerne la versione italiana]
"
3) sono inseriti gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:"
"Articolo 3 bis
Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti e riceventi e da parte delle autorità centrali
1. La trasmissione di atti, domande (incluse le domande presentate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I), attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione in base al modulo standard di cui all'allegato I tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e, affidabile e in tempo reale delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX ed è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. [Em. 16]
2. Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio. [Em. 17]
3. Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa, a seconda del caso, il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che sia pienamente garantito che la persona alla quale devono essere notificati o comunicati i summenzionati atti sia venuta a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo. [Em. 18]
4. Se a causa di circostanze impreviste o guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile, garantendo il medesimo elevato livello di efficienza, affidabilità, sicurezza e protezione della vita privata e dei dati personali. [Em. 19]
4 bis. I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, vengono pienamente rispettati. [Em. 20]
4 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 21]
Articolo 3 ter
Costi dell'introduzione del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione che interconnette i sistemi informatici nazionali nel quadro del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con l'infrastruttura di comunicazione, così come i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.
Articolo 3 quater
Assistenza nel reperimento di recapiti
1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza, senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi, mediante uno o più dei seguenti mezzi: [Em. 22]
a)
assistenza giudiziaria per determinare il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto, fornita da autorità designate su richiesta dell'organo giurisdizionale dello Stato membro investito del procedimento;
b)
possibilità, per le persone di altri Stati membri, di richiedere informazioni in merito ai recapiti direttamente ai registri pubblici relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, anche per via elettronica, mediante un modulo standard attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica;
c)
orientamenti pratici dettagliati accessibili online sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico. [Em. 23]
2. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
il metodoi metodi di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1; [Em. 24]
b)
se del caso, i nominativi e gli indirizzi delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere (a) e (b);
c)
Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
___________________________
* Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).";
"
4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 4
Trasmissione degli atti
1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.
2. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.
3. Il presente regolamento non pregiudica i requisiti previsti dalla legislazione nazionale relativi all'esattezza, all'autenticità e alla forma giuridica degli atti. Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora gli attiun atto su supporto cartaceo siano trasformatisia trasformato in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, le copie elettronichela copia elettronica o stampatestampata hannoha gli stessi effetti degli atti originalidell'atto originale, a meno che la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non stabilisca che tale atto debba essere notificato o comunicato nella versione originale e cartacea. In tal caso l'organo ricevente rilascia una versione cartacea dell'atto ricevuto in formato elettronico.Se gli atti originali presentano un sigillo o una firma autografa, anche l'atto rilasciato presenta un sigillo o una firma autografa. L'atto rilasciato dall'organo ricevente ha gli stessi effetti degli atti originali."; [Em. 25]
"
5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 6
Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente
1. Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. [Em. 26]
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette immediatamente in contatto con l'organo mittente, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti. [Em. 27]
3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono immediatamente restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I. [Em. 28]
4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette immediatamente unitamente alla domanda, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa al tempo stesso l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis."; [Em. 29]
4 bis. I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4. Tuttavia, in tali casi, i termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano, ma le operazioni pertinenti sono effettuate il prima possibile.". [Em. 30]
"
6) è inserito l'articolo 7 bis seguente:"
"Articolo 7 bis
Obbligo di Nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro [Em. 31]
1. Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto in conformità dell'articolo 8, la legge dello Stato membro del foro può fare obbligooffre alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro. Se l'interessato è stato debitamente informato delle conseguenze del ricorso a questa possibilità e l'ha espressamente scelta, la notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, in conformità delle leggi e delle prassi di tale Stato membro per il procedimento. [Em. 32]
2. Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un account utenteindirizzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza prima della notificazione o comunicazione dell'atto introduttivo del procedimento."; [Em. 33]
"
7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 8
Rifiuto di ricevere l'atto
1. L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle seguenti lingue:
a)
una lingua compresa dal destinatario;
oppure
b)
la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. [Em. 34]
2. Il destinatario può rifiutare, per motivi fondati, di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente. [Em. 35]
3. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e l'atto di cui si chiede la traduzione. [Em. 36]
4. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano il prima possibile se tale rifiuto è fondato. [Em. 37]
5. È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione ufficiale è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. [Em. 38]
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.
7. Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere immediatamente inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto."; [Em. 39]
"
8) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I.";
"
9) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:"
"Articolo 14
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali o di corriere [Em. 40]
1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali o di corriere, mediante lettera raccomandatao plico raccomandato con ricevuta di ritorno. [Em. 41]
2. Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV. [Em. 42]
3. Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, il servizio postalela notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è consideratoconsiderata validamente effettuatoeffettuata anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto. [Em. 43]
Articolo 15
Notificazione o comunicazione diretta
1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio. Tali informazioni sono accessibili online."; [Em. 44]
"
10) è inserito l'articolo 15 bis seguente:"
"Articolo 15 bis
Notificazione o comunicazione per via elettronica
1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su account utenteindirizzi elettronici accessibili al destinatario, a condizione che sia soddisfatta almeno una dellesiano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: [Em. 45]
a)
gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e [Em. 46]
b)
dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico account utenteindirizzo elettronico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario. [Em. 47]
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari tramite mezzi elettronici. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che tali servizi assicurino una trasmissione efficace, affidabile e agevole degli atti pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la parità di accesso per le persone con disabilità e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE."; [Em. 48]
"
11) gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:"
"Articolo 17
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare gli allegati I, II e IV al fine di aggiornare i moduli standard o introdurvi modifiche tecniche.
Articolo 18
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articoloagli articoli 3 bis, 15 bis e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 49]
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolodegli articoli 3 bis, 15 bis o 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di duetre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 50]
______________________________
* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";
"
12) sono inseriti gli articoli 18 bis e 18 ter seguenti:"
"Articolo 18 bis
Introduzione del sistema informatico decentrato
La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini dell'introduzione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2. [Em. 51]
Articolo 18 ter
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."; [Em. 52]
"
13) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 19
Mancata comparizione del convenuto
1. Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile e in modo legittimo affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova: [Em. 53]
a)
che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure
b)
che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, i giudici possono pronunciarsi se sussistono le seguenti condizioni:
a)
l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
b)
dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie; [Em. 54]
c)
non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.
3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione a distanza, al recapito o accountall'indirizzo elettronico noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. [Em. 55]
4. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in casogiustificati casi d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari. [Em. 56]
5. Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a)
il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in modo legittimo e/o in tempo utile per difendersi, o della decisione in tempo utile per impugnarla; [Em. 57]
b)
i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
Tale domanda è inammissibile se è presentata più di due anni dopo la pronuncia della decisione.
6. Dopo la scadenza del periodo di due anni a decorrere dalla pronuncia della decisione di cui al paragrafo 2, le disposizioni di diritto nazionale che consentono la rimozione straordinaria della preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione non possono essere applicate nel contesto dell'impugnazione del riconoscimento e dell'esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.";
"
13 bis) all'articolo 22, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:"
"-1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE."; [Em. 58]
"
13 ter) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo riceventedagli organi mittenti e riceventi e dalle autorità centrali soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmessele finalità specifiche di cui al presente regolamento. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del presente regolamento sono cancellati immediatamente."; [Em. 59]
"
13 quater) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiestoil diritto dell'Unione e nazionale."; [Em. 60]
"
13 quinquies) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme dell'Unione e nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento."; [Em. 61]
"
13 sexies) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. IlQualsiasi trattamento di informazioni effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CEè conforme al regolamento (UE) 2018/1725."; [Em. 62]
"
14) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 e 15. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2."
"
15) È inserito l'articolo 23 bis seguente:"
"Articolo 23 bis
Monitoraggio
1. Entro ... [due anniun anno dopo la data di applicazioneentrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. [Em. 63]
2. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.";
"
16) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 24
Valutazione
1. Non prima delEntro ... [cinquequattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 64]
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.";
"
17) È aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].
Tuttavia:
a) l'articolo 1, punto 14, si applica a decorrere dal … [12 mesi dopo l'entrata in vigore] e
b) l'articolo 1, punti 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal … [24 mesi dopo l'entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
"ALLEGATO IV
Ricevuta di ritorno da usarsi per la notificazione o comunicazione tramite posta ai sensi dell'articolo 14
Ricevuta di ritorno
per la comunicazione o notificazione tramite posta di atti giudiziari o extragiudiziali
(Art. 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007)
Numero di riferimento unico della spedizione:
Mittente:
Nome:
Destinatario:
Nome
Nome del ricevente:
Firma del ricevente:
La ricevuta deve essere rinviata al seguente indirizzo:
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).