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Procedura : 2018/0433(COD)
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Ciclo del documento : A8-0062/2019

Testi presentati :

A8-0062/2019

Discussioni :

Votazioni :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Testi approvati :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Testi approvati
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Mercoledì 13 febbraio 2019 - Strasburgo
Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
P8_TA(2019)0106A8-0062/2019

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo, fatta salva l'eventuale negoziazione ed entrata in vigore di un futuro accordo per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e il Regno Unito.
(5)  Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo. Entro ... [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], alla Commissione dovrebbe essere conferito un mandato per l'avvio di negoziati con il Regno Unito su un accordo globale in materia di trasporto aereo.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Al fine di mantenere livelli di connettività reciprocamente vantaggiosi, dovrebbero essere previsti accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio di code-sharing, sia per i vettori aerei del Regno Unito sia per quelli dell'UE-27, in linea con il principio di reciprocità.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di misure atte a garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e ad assicurare che i vettori dell'Unione possano competere con i vettori del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)  Al fine di garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e di assicurare che i vettori dell'Unione possano competere con i vettori del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al ripristino dell'equivalenza e alla correzione di situazioni di concorrenza sleale attraverso misure adeguate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
_________________
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Esenzione temporanea dal requisito della proprietà
1.  La Commissione può accordare un'esenzione temporanea dal requisito di proprietà di cui all'articolo 4, lettera f, del regolamento (CE) n. 1008/2008, su richiesta di un vettore aereo, purché quest'ultimo soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a)  il giorno precedente il primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è in possesso di una licenza d'esercizio valida a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008;
b)  il Regno Unito o i cittadini del Regno Unito, o una combinazione di entrambi, detengono meno del 50 % dell'impresa;
c)  gli Stati membri dell'Unione o i cittadini degli Stati membri dell'Unione, o una combinazione di entrambi, controllano di fatto l'impresa, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie; e
d)  presenta piani credibili per una modifica del proprio assetto proprietario nel più breve tempo possibile al fine di conformarsi al requisito della proprietà di cui all'articolo 4, lettera f) del regolamento (CE) n. 1008/2008;
2.  L'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere concessa per un periodo che non va oltre il 30 marzo 2020 e non è rinnovabile.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
c)  prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e di passeggeri e merci in combinazione e servizi "tutto merci" tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione.
c)  prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea, ivi incluso il code-sharing, di passeggeri e di passeggeri e merci in combinazione e servizi "tutto merci" tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Fatti salvi gli articoli 4 e 5, nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di linea ai sensi del presente regolamento, la capacità totale stagionale che i vettori aerei del Regno Unito devono fornire per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro non supera il numero totale di frequenze operate da tali vettori su tali rotte rispettivamente durante le stagioni invernale ed estiva IATA per l'anno 2018.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008:
2.  Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere, al fine di ripristinare l'equivalenza, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per:
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a)  rettificare la capacità disponibile per i vettori aerei del Regno Unito entro il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
a)  proporre una limitazione della capacità per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, la Commissione può, al fine di porre rimedio a tale situazione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008:
2.  Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, alla Commissione è conferito il potere, al fine di porre rimedio a tale situazione, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per:
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
a)  rettificare la capacità disponibile per i vettori aerei del Regno Unito entro il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
a)  proporre una limitazione della capacità per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono essere adottati per porre rimedio alle situazioni seguenti:
3.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono volti in particolare a porre rimedio alle situazioni seguenti:
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d
d)  l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza o tutela ambientale meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
d)  l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di tutela dei diritti dei passeggeri, protezione dei lavoratori, sicurezza o tutela ambientale meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.
4.  Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, senza indebiti ritardi, in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.
1.  Le autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 11
Articolo 11
soppresso
Comitato
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].
3.  La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a
a)  la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo tra l'Unione e il Regno Unito che disciplina la prestazione tra di loro di servizi di trasporto aereo, oppure
a)  la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo globale tra l'Unione e il Regno Unito che disciplina la prestazione tra di loro di servizi di trasporto aereo, oppure

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0062/2019).

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy