Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/0434(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0061/2019

Testi presentati :

A8-0061/2019

Discussioni :

Votazioni :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Testi approvati :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Testi approvati
PDF 134kWORD 51k
Mercoledì 13 febbraio 2019 - Strasburgo
Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione teorica di cui all'articolo 5.
3.  Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione di cui all'articolo 5.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi al fine di consentirne la continuità d'uso in o come aeromobili.
I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze restano validi.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
Riporto di moduli di formazione teorica
Riporto di moduli di formazione
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione1 e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione1 e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito, ma che non hanno ancora condotto al rilascio di una licenza prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
__________________
__________________
1 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
1 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
2 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
2 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui agli articoli 3 e 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.
2.  Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all'articolo 3 e i soggetti che emettono i certificati di cui all'articolo 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  I titolari di certificati di cui agli articoli 3 o 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.
3.  I titolari di certificati di cui all'articolo 3 o i soggetti che emettono certificati di cui all'articolo 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1
Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati, o dei soggetti che li emettono, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
Il regolamento (UE) n. 319/20141 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.
Il regolamento (UE) n. 319/20141 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati o che li emettono di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.
__________________
__________________
1 Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag. 58).
1 Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag. 58).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – punto 2.6 bis (nuovo)
2.6 bis  regolamento (UE) n. 1321/2014, parte M, capitolo H, punto M.A.801, lettera b), numeri 2 e 3 e lettera c) (certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione).

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0061/2019).

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy