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Procedura : 2018/0138(COD)
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Ciclo del documento : A8-0015/2019

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A8-0015/2019

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PV 13/02/2019 - 16.7

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P8_TA(2019)0109

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Mercoledì 13 febbraio 2019 - Strasburgo
Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***I
P8_TA(2019)0109A8-0015/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0015/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) ..../.... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di razionalizzazione per far progredire la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
P8_TC1-COD(2018)0138

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute comprendenti una struttura a due livelli, nell'Unione, al servizio dei cittadini, per lo sviluppo del mercato interno e per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete centrale è composta da quelle parti della rete che sono della massima importanza strategica per l'Unione, mentre la rete globale garantisce la connettività ditra tutte le regioni dell'Unione europea, mentre nell'Unione. La rete centrale dovrebbe fungere da acceleratore transfrontaliero e multimodale per uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità. è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. Inoltre il regolamento (UE) n. 1315/2013 è incentrato sui collegamenti transfrontalieri in grado di migliorare l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto e di contribuire all'integrazione multimodale dei trasporti dell'Unione, e dovrebbe altresì tenere conto delle dinamiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle nuove tecnologie in futuro. [Em. 1]

(2)  Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a molteplici, lente, oscure e complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi, produce incertezza per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati, e può persino condurre all'abbandono dei progetti nel mezzo della procedura. In tali circostanze, Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013rende , è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea. Inoltre è opportuno che gli Stati membri decidano in merito ai rispettivi piani infrastrutturali nazionali in conformità con gli obiettivi TEN-T. [Em. 2]

(2 bis)  Il presente regolamento si applica soltanto ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 sulla rete centrale della rete transeuropea di trasporti. Uno Stato membro può anche decidere di ampliare il campo di applicazione alla rete globale. [Em. 3]

(3)  I sistemi contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l'Unionel'economia. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee e/o semplificate o tempistiche limitate per il completamento della procedura delle autorizzazioni o per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove tali norme sul trattamento prioritario siano previste un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, le si dovrebbero lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. Gli Stati membri che non dispongono di siffatte norme sul trattamento prioritario dovrebbero adottarle. [Em. 4]

(4)  Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva del Consiglio 92/43/CEE(7), le direttive 2009/147/CE(8), 2000/60/CE(9), 2008/98/CE(10), 2010/75/UE(11), 2012/18/UE(12) del Parlamento europeo e del Consiglio.e la direttiva di esecuzione della Commissione 2011/42/CE(13), è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.Inoltre, l'esame precoce dell'impatto ambientale e le discussioni tempestive con le autorità competenti sul contenuto delle valutazioni ambientali possono ridurre i ritardi nella fase di autorizzazione e, in generale, migliorare la qualità delle valutazioni. [Em. 5]

(4 bis)  Data l'ingente quantità delle valutazioni ambientali previste da varie direttive europee e norme nazionali comunque necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T, l'Unione dovrebbe istituire una procedura comune, semplificata e centralizzata che soddisfi i requisiti di tali direttive, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento inteso a rafforzare la razionalizzazione delle misure. [Em. 6]

(5)  I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso. Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali, in modo che i progetti relativi alla rete centrale possano avvalersi di procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni e di un punto di contatto unico per gli investitori, rendendo così possibile una gestione chiara ed efficace dell'intera procedura. Se necessario, l'autorità competente unica può delegare le responsabilità, gli obblighi e i compiti di cui è incaricata ad un'altra autorità di livello regionale e locale idoneo o di un altro livello amministrativo. [Em. 7]

(6)  L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza, il coordinamento, la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri la rapidità delle procedure e dell'adozione delle decisioni. Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE. [Em. 8]

(6 bis)  Qualora i progetti di interesse comune siano considerati progetti prioritari dell'Unione, potrebbe essere istituita un'autorità competente comune concordata tra le autorità competenti uniche di due o più Stati membri o di Stati membri e paesi terzi per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente regolamento. [Em. 9]

(7)  La procedura prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi incondizionatamente rispetto all'osservanza dei requisiti delle norme di diritto internazionale e dell'Unione, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela ambientale e della salute umana.

(8)  Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere garantire una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale, di trasparenza e di partecipazione del pubblico dell'Unione. I progetti dovrebbero essere valutati in base ai criteri di maturità nella selezione dei progetti stabiliti dal meccanismo per collegare l'Europa. Nel procedere a tali valutazioni occorre tener conto del rispetto delle scadenze di cui al presente regolamento. [Em. 10]

(9)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficiente ace possibile.

(10)  I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal presente regolamento. [Em. 11]

(11)  Gli appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive  2014/25/UE(14) e/o 2014/24/UE(15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire l'efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete centrale, le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo dovrebbero essere soggette a un'unica legislazione nazionale. In deroga alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l'organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile definire la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo.

(12)  La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. Fatte salve le scadenze stabilite dal presente regolamento e in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono dovrebbero avere la possibilità di richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata. [Em. 12]

(13)  L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(16) prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di minimizzare i costi esterni e ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo(17). Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune. [Em. 13]

(14)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di coordinamento di tali obiettivi, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo stesso.

(15)  Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore, salvo decisione contraria concordemente adottata dagli interessati, [Em. 14]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, compresi i progetti preselezionati elencati nella parte III dell'allegato del regolamento che istituisce il "Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027". [Em. 15]

Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento, come un unico pacchetto, a progetti di interesse comune sulla rete globale della rete transeuropea dei trasporti. [Em. 16]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)  "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate dalle/dall'autorità dall'unica autorità competente di uno Stato membro e, ove applicabile, dall'autorità competente comune, ma esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa; [Em. 17]

b)  "procedure di rilascio delle autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità competenti di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione e a decorrere dalla data della firma di accettazione della notifica del fascicolo da parte dell'unica autorità competente dello Stato membro; [Em. 18]

c)  "promotore del progetto": chi richiede un'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che dà avvio a qualsiasi persona fisica o persona giuridica pubblica o privata che richiede un'autorizzazione per avviare un determinato progetto; [Em. 19]

d)  "unica autorità competente": l'autorità designata dallo Stato membro, a norma del rispettivo diritto nazionale, per assolvere i compiti derivanti dalladal presente regolamento; [Em. 20]

e)  "progetto transfrontaliero di interesse comune": un progetto di interesse comune ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1315/2013 riguardante una tratta transfrontaliera quale definita all'articolo 3, lettera m), di detto regolamento, realizzata da un organismo comune.

e bis)  "autorità competente comune", un'autorità istituita di comune accordo dalle uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi che è incaricata di facilitare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri di interesse comune. [Em. 21]

CAPO II

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 3

Carattere prioritario dei progetti di interesse comune

1.  Ogni progetto di interesse comune della rete centrale TEN-T, comprese le sezioni relative alla preselezione di cui alla parte III dell'allegato al regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, è soggetto a una procedura integrata di rilascio delle autorizzazioni gestita da un'unica autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 5 e 6. [Em. 22]

2.  Laddove il carattere prioritario sia previsto dalla legislazione applicabile, ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale e vengono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, qualora e nella misura in cui tale trattamento sia previsto nella legislazione nazionale applicabile al determinato tipo di infrastruttura di trasporto.

3.  Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente ed efficace dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda la valutazione dei criteri di maturità nella selezione dei progetti e le risorse assegnate. [Em. 23]

Articolo 4

Integrazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

1.  Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrativedi rilascio delle autorizzazioni da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale,incluse le pertinenti valutazioni ambientali, sia a livello nazionale e dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale, senza pregiudicare la trasparenza, la partecipazione del pubblico, e i requisiti ambientali e di sicurezza a norma del diritto dell'Unione. [Em. 24]

2.  InFatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UEe da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. [Em. 25]

Articolo 5

Unica autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni

1.  Entro il … (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare la procedurale procedure di rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa la procedura relativa all'adozionenecessarie ai fini dell'adozione della decisione globale, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. [Em. 26]

2.  La responsabilità Su iniziativa dell'unica autorità competente, le responsabilità, gli obblighi e/o i compiti correlati di detta autorità, di cui al paragrafo 1, possono, d'intesa con lo Stato membro, essere delegati ad altra autorità ed eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo regionale, locale o di altro tipo, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, ad eccezione dell'adozione della decisione globale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, alle seguenti condizioni: [Em. 27]

a)  vi è una sola autorità competente responsabile per ciascun progetto di interesse comune; [Em. 28]

b)  l'autorità competente è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune, e [Em. 29]

c)  l'autorità competente coordina la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti. [Em. 30]

L'unica autorità competente può conservare la responsabilità di fissare le scadenze, fatte salve le scadenze stabilite a norma dell'articolo 6.

3.  L'unica autorità competente adotta la decisione globale entro le scadenze di cui all'articolo 6. Tale decisione è assunta seguendo procedure comuni.

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica L'unica autorità competente è obbligata a tenere conto di tali pareri, in particolare se riguardano i requisiti stabiliti dalle direttive 2014/52/UE e 92/43/CEE. [Em. 31]

4.  Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione sulla base delle disposizioni giuridiche applicabili. [Em. 32]

5.  Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, o in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci, oppure possono istituire un'autorità competente comune, fermi restando le scadenze di cui all'articolo 6, incaricata di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. [Em. 33]

5 bis.  Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento e in particolare del suo articolo 6 bis, l'unica autorità competente comunica alla Commissione la data di inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la decisione globale, come stabilito dall'articolo 6. [Em. 34]

Articolo 6

Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.  La procedura di rilascio delle autorizzazioni prevede una fase che precede la domanda e una fase di valutazione della domanda e adozione della decisione da parte dell'unica autorità competente.

2.  La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di due anni.18 mesi. [Em. 35]

3.  Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati o, se del caso, all'autorità competente comune, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro due mesiun mese dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta. [Em. 36]

4.  Entro tre due mesi dall'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente o, se del caso, l'autorità competente comune, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante: [Em. 37]

-a)  l'autorità competente, al livello amministrativo idoneo, incaricata, in caso di delega da parte dell'unica autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; [Em. 38]

a)  l'ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto quale parte integrante del fascicolo di domanda per la decisione globale;

b)  un calendario per la procedura di rilascio dell'autorizzazione che riporti almeno quanto segue:

i)  le decisioni, le autorizzazioni, i pareri e le valutazioni necessari; [Em. 39]

ii)  le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti e/o consultati; [Em. 40]

iii)  le singole fasi della procedura e la loro durata;

iv)  le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare, nonché la tempistica programmata complessiva; [Em. 41]

v)  le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di risorse aggiuntive.

5.  Per garantire la completezza e la qualità del fascicolo di domanda, il promotore del progetto richiede prima possibile, durante la fase che precede la domanda, il parere al riguardo dell'unica autorità competente. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'unica autorità competente per rispettare le scadenze e la descrizione dettagliata della domanda di cui al paragrafo 4.

6.  Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro 2115 mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine per un massimo di 6 mesi, di propria iniziativa o a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto. [Em. 42]

7.  Entro due mesi dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo, l'autorità competente conferma per iscritto la completezza del fascicolo di domanda e ne dà comunicazione al promotore del progetto. Il fascicolo di domanda presentato dal promotore del progetto è considerato completo se nei due mesi successivi alla sua presentazione l'autorità competente non richiede al promotore del progetto ulteriori informazioni. Per quanto attiene all'ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio, la richiesta deve limitarsi agli elementi indicati nella descrizione dettagliata della domanda. Eventuali richieste di ulteriori informazioni possono essere giustificate unicamente da nuove circostanze impreviste ed eccezionali e devono essere debitamente motivate dall'unica autorità competente.

8.  L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale vincolante entro un anno 6 mesi dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, a meno che l'unica autorità competente non decida, di propria iniziativa, di prorogare tale periodo, per un periodo massimo di 3 mesi, motivando la sua decisione. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno. [Em. 43]

9.  Le scadenze di cui alle precedenti disposizioni non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione e dalle procedure di appello amministrativo o giudiziale dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 6 bis

Procedura di rilascio delle autorizzazioni e assistenza finanziaria dell'Unione

1.  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo stato di avanzamento del progetto è preso in considerazione nella valutazione dei progetti secondo i criteri di maturità nella selezione dei progetti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) .../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

2.  I ritardi riguardanti le fasi e le scadenze di cui all'articolo 6 giustificano un esame dello stato di avanzamento del progetto e la revisione dell'assistenza finanziaria ricevuta dall'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], che può comportare la riduzione o il ritiro dell'assistenza finanziaria. [Em. 44]

Articolo 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di rilascio delle autorizzazioni

1.  Per i progetti che riguardano due o più Stati membri o uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune. [Em. 45]

1 bis.  In tali casi, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, le uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi possono, di comune accordo, istituire un'autorità competente comune ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5. [Em. 46]

2.  Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 è autorizzato a seguire da vicino la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti e la cooperazione tra le autorità competenti interessate o, se del caso, con l'autorità competente comune. [Em. 47]

3.  Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale l'autorità l'unica autorità competente informa immediatamente la Commissione e, se del caso, il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. La Commissione e, se del caso, il coordinatore europeo può richiedere all'autorità all'unica autorità competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti. [Em. 48]

CAPO III

APPALTI PUBBLICI

Articolo 8

Appalti pubblici nell'ambito dei progetti transfrontalieri di interesse comune

1.  Gli appalti pubblici nell'ambito dei progetti transfrontalieri di interesse comune sono indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE.

2.  In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo, insieme alle sue controllate, se del caso, applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale qualoraper le procedure di appalto siano indette da un organismo comune e, se del caso, dalle sue controllate, per quanto concerne l'intero progetto. [Em. 49]

CAPO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 9

Assistenza tecnica

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativiprogrammi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica, consulenza e assistenza finanziaria per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune in ogni fase del processo. [Em. 50]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non si applica alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano in un dato Stato membro a decorrere dalla data in cui l'unica autorità competente è stata designata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso qualora tali disposizioni diventino applicabili in uno Stato membro. [Em. 51]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)Parere del 17 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2)Parere del 7 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.
(4)Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(5) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(8) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(9) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(10) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(11) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(12) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(13) Direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flutriafol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 42).
(14) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(15) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(16)COM(2017)0198.
(17)COM(2017)0573.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy