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Procedura : 2018/0198(COD)
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Ciclo del documento : A8-0414/2018

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A8-0414/2018

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PV 14/02/2019 - 10.4

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P8_TA(2019)0118

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Giovedì 14 febbraio 2019 - Strasburgo
Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero ***I
P8_TA(2019)0118A8-0414/2018
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0373),

–  visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0228/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto il parere motivato inviato dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0414/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 124.
(2) GU C ...


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per la soluzione degli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero
P8_TC1-COD(2018)0198

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che possono essere adottate azioni specifiche al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal TFUE. Lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine è opportuno adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.

(2)  L'articolo 174 TFUE riconosce le sfide cui sono confrontate le regioni transfrontaliere e stabilisce che l'Unione deve rivolgere un'attenzione particolare a tali regioni all'atto di sviluppare e proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Dato l'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime, l'Unione e i paesi limitrofi riuniti nell'Associazione europea di libero scambio ("EFTA") contano 40 frontiere terrestri interne.

(2 bis)   Per migliorare la vita dei cittadini nelle regioni transfrontaliere lungo le frontiere marittime o nelle regioni transfrontaliere tra gli Stati membri e i paesi terzi, l'applicazione del presente regolamento e il ricorso a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi dovrebbero essere estesi a tali regioni di confine dell'Unione, nel rispetto del diritto dell'Unione. [Em. 1]

(3)  Nella sua comunicazione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE(4)" ("la comunicazione sulle regioni frontaliere"), la Commissione ha indicato che, nel corso degli ultimi decenni, il processo di integrazione europea ha contribuito a trasformare le regioni frontaliere interne da zone prevalentemente periferiche in aree di crescita e opportunità. Il completamento del mercato unico nel 1992 ha stimolato la produttività dell'Unione e ridotto i costi grazie all'abolizione delle formalità doganali, all'armonizzazione o al riconoscimento reciproco delle norme tecniche e all'abbassamento dei prezzi per effetto della concorrenza; gli scambi commerciali all'interno dell'UE sono aumentati del 15% in 10 anni; è stata generata una crescita ulteriore e sono stati creati circa 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

(4)  La comunicazione sulle regioni frontaliere ha anche dimostrato che in tali regioni esiste ancora una serie di ostacoli giuridici, riguardanti in particolare i servizi sanitari, la regolamentazione del lavoro, l'ambito fiscale e lo sviluppo imprenditoriale, e di ostacoli derivanti dalle differenze tra le culture amministrative e tra gli ordinamenti giuridici nazionali. Né i finanziamenti per la cooperazione territoriale europea né il sostegno istituzionale alla cooperazione offerto dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono sufficienti da soli a eliminare tali ostacoli, che rappresentano un vero e proprio freno alla cooperazione efficace.

(5)  Dal 1990 i programmi di cooperazione transfrontaliera nelle regioni di frontiera dell'Unione, comprese quelle con i paesi dell'EFTA, si avvalgono del sostegno dei programmi tesi a realizzare l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, meglio noti come "Interreg"(5), mediante i quali sono stati finanziati migliaia di progetti e di iniziative che hanno contribuito a migliorare l'integrazione europea. Fra i principali risultati dei programmi Interreg figurano: aumento della fiducia, maggiore connettività, miglioramento dell'ambiente, miglioramento della salute e crescita economica. Dai progetti "people-to-people" agli investimenti nelle infrastrutture fino al sostegno alle iniziative di cooperazione istituzionale, Interreg ha inciso concretamente sulle regioni di frontiera, contribuendo alla loro trasformazione. Interreg ha altresì sostenuto la cooperazione lungo determinate frontiere marittime. Gli ostacoli giuridici non rappresentano tuttavia un problema altrettanto grave nelle regioni frontaliere marittime, data l'impossibilità di attraversare le frontiere ogni giorno o più volte la settimana per scopi di lavoro, di studio o di formazione, per fare acquisti, usare strutture o servizi di interesse economico generale (o per una combinazione di tali attività) o per interventi rapidi di emergenza.

(6)  Il sostegno finanziario fornito dai programmi Interreg alla cooperazione transfrontaliera è stato integrato dai GECT, istituiti nel 2006 dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Tuttavia, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT non possono esercitare poteri di regolamentazione al fine di eliminare ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero.

(7)  Nella sua comunicazione sulle regioni frontaliere la Commissione faceva riferimento, tra le altre misure, a un'iniziativa avviata nel 2015 sotto la presidenza lussemburghese: alcuni Stati membri stanno prendendo in considerazione un nuovo strumento per semplificare i progetti transfrontalieri consentendo, su base volontaria e d'intesa con le autorità competenti, l'applicazione delle norme di uno Stato membro nello Stato membro limitrofo, in relazione a un singolo progetto o a una singola azione limitati nel tempo, attuati in una regione frontaliera e promossi da autorità locali o regionali.

(8)  Sebbene una serie di meccanismi efficaci di cooperazione transfrontaliera esista già a livello intergovernativo, regionale e locale in determinate regioni dell'Unione, tali meccanismi non coprono tutte le regioni di frontiera nell'Unione. Al fine di integrare i sistemi esistenti occorre dunque istituire un meccanismo volontario per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in tutte le regioni di frontiera ("il meccanismo"), senza che ciò impedisca la creazione di meccanismi alternativi comparabili a seconda delle esigenze specifiche a livello nazionale, regionale o locale. [Em. 2]

(9)  Nel pieno rispetto dell'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri, il ricorso al meccanismo è dovrebbe essere volontario per quanto concerne quelle regioni di frontiera di un determinato Stato membro dove esista un altro meccanismo efficace, o dove quest'ultimo potrebbe essere istituito in collaborazione con lo Stato membro limitrofo. Il meccanismo dovrebbe comprendere due misure: la firma e la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo (l'"Impegno") o la firma di una Dichiarazione transfrontaliera europea (la "Dichiarazione"). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere di utilizzare uno strumento che considerano più vantaggioso. [Em. 3]

(9 bis)   Le autorità competenti degli Stati membri, dei paesi, delle entità o delle regioni in questione devono adottare, in base alle rispettive competenze costituzionali e giuridicamente definite, la soluzione giuridica ad hoc proposta prima di concludere e firmare l'Impegno o di firmare la Dichiarazione a norma del presente regolamento. [Em. 4]

(10)  L'Impegno dovrebbe essere direttamente applicabile: ciò significa che, in forza della conclusione di un Impegno, determinate disposizioni giuridiche di uno Stato membro devono essere applicate nel territorio dello Stato membro limitrofo. Dovrebbe inoltre essere accettabile che gli Stati membri siano tenuti ad adottare un atto legislativo che consenta la conclusione di un Impegno, per evitare che la normativa nazionale formalmente adottata da un organismo legislativo sia oggetto di deroga da parte di un'autorità diversa da tale organismo legislativo, in violazione dell'obbligo di chiarezza giuridica o di trasparenza o di entrambi.

(11)  La Dichiarazione richiederebbe comunque una procedura legislativa nello Stato membro. L'autorità che conclude la Dichiarazione dovrebbe procedere a una dichiarazione formale con la quale si impegna ad avviare, entro una determinata scadenza, la procedura legislativa necessaria per modificare il diritto nazionale normalmente applicabile e applicare, mediante la previsione di una deroga esplicita, il diritto di uno Stato membro limitrofo, al fine di eliminare gli ostacoli all'attuazione di un progetto transfrontaliero congiunto. [Em. 5]

(12)  Sono soprattutto le persone che interagiscono lungo le frontiere terrestri a subire gli effetti degli ostacoli giuridici, dato che tali persone attraversano le frontiere quotidianamente o settimanalmente. Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni transfrontaliere, vale a dire ai territori delle regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3(7). Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere marittime e alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all'EFTA, su base volontaria in relazione a tutte le parti interessate. [Em. 6]

(13)  Al fine di coordinare i compiti delle diverse autorità, che in alcuni Stati membri comprenderanno organismi legislativi nazionali e regionali, all'interno di un determinato Stato membro e tra autorità di uno o più Stati membri limitrofi, gli Stati membri che scelgono di ricorrere al meccanismo dovrebbero avere l'obbligo di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, punti di coordinamento transfrontaliero regionali e di definirne i compiti e le competenze nelle diverse fasi del meccanismo, vale a dire l'avvio, la conclusione, l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni. [Em. 7]

(14)  La Commissione dovrebbe istituire un punto di coordinamento a livello dell'Unione, come annunciato nella comunicazione sulle regioni frontaliere. Tale punto di coordinamento dovrebbe mantenere i contatti con i diversi punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e, se del caso, con quelli regionali. La Commissione dovrebbe istituire e gestire una banca dati relativa agli Impegni e alle Dichiarazioni in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(8).

(15)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire la procedura per la conclusione di un Impegno o di una Dichiarazione e descriverne dettagliatamente le diverse fasi: preparazione e trasmissione di un documento di iniziativa, analisi preliminare da parte dello Stato membro che deve applicare le disposizioni giuridiche dello Stato membro limitrofo, preparazione dell'Impegno o della Dichiarazione da concludere e infine procedura di conclusione dell'Impegno e della Dichiarazione. Dovrebbero essere definiti in dettaglio anche gli elementi contemplati nel documento di iniziativa, nel progetto di Impegno e di Dichiarazione e nella loro versione definitiva, così come le scadenze applicabili.

(16)  Più specificamente, il presente regolamento dovrebbe stabilire chi può essere iniziatore di un progetto congiunto. Dato che il meccanismo dovrebbe migliorare l'attuazione di progetti transfrontalieri congiunti, il primo gruppo dovrebbe comprendere gli organismi che avviano o che avviano e attuano tali progetti congiunti. Il termine "progetti" dovrebbe essere inteso in senso lato, dovendo ricomprendere un elemento infrastrutturale specifico o una serie di attività collegate a un territorio determinato o entrambi. In secondo luogo, un'autorità locale o regionale situata in una determinata regione transfrontaliera o che esercita poteri pubblici in tale regione transfrontaliera dovrebbe avere il potere di prendere l'iniziativa di applicare una normativa nazionale che rappresenta un ostacolo pur senza disporre della competenza istituzionale per modificare tale normativa o prevedere deroghe alla stessa. In terzo luogo, dovrebbero essere iniziatori gli organismi istituiti a fini di cooperazione transfrontaliera, situati in una determinata regione transfrontaliera o che ne coprono almeno una parte, compresi i GECT o organismi simili chiamati a organizzare in modo strutturato lo sviluppo transfrontaliero. Dovrebbero infine essere autorizzati ad avviare un'iniziativa anche gli organismi specializzati nella cooperazione transfrontaliera, che possono essere a conoscenza di soluzioni efficaci trovate altrove nell'Unione per problemi analoghi. Al fine di creare sinergie tra gli organismi direttamente interessati dagli ostacoli e quelli esperti in cooperazione transfrontaliera in generale, tutti i gruppi possono avviare il meccanismo congiuntamente.

(17)  I soggetti più importanti negli Stati membri tenuti a concludere un Impegno o una Dichiarazione dovrebbero essere i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero nazionali o regionali, che devono mantenere i contatti con tutte le autorità competenti nei loro Stati membri e con i propri omologhi nello Stato membro limitrofo. È inoltre opportuno stabilire chiaramente che i punti di coordinamento transfrontaliero possono decidere se debba essere avviata una procedura finalizzata alla conclusione di un Impegno o di una Dichiarazione, o valutare se siano già state trovate soluzioni che possono essere applicate per eliminare uno o più ostacoli giuridici. D'altro canto è opportuno altresì stabilire che lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche devono essere applicate in un altro Stato membro possa rifiutare tale applicazione al di fuori del proprio territorio. Tutte le decisioni dovrebbero essere debitamente motivate e comunicate tempestivamente a tutti i partner. [Em. 8]

(18)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme dettagliate sull'attuazione, sull'applicazione e sul monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni che devono essere conclusi e firmati.

(19)  L'attuazione di un Impegno direttamente applicabile dovrebbe consistere nell'applicazione delle disposizioni nazionali di un altro Stato membro nell'ambito dell'attuazione di un progetto congiunto. Ciò dovrebbe implicare la modifica degli atti amministrativi giuridicamente vincolanti già adottati conformemente al diritto nazionale normalmente applicabile oppure, laddove ciò non sia ancora avvenuto, l'adozione di atti amministrativi nuovi basati sulla legislazione di un altro Stato membro entro un termine concordato da tutti i partner al fine di poter avviare tempestivamente progetti congiunti. Qualora per diversi aspetti di un ostacolo giuridico complesso siano competenti diverse autorità, l'Impegno dovrebbe essere accompagnato da un calendario per ciascuno di tali aspetti. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'adozione e la trasmissione di tali atti amministrativi modificati o nuovi dovrebbero basarsi sulla normativa nazionale in materia di procedure amministrative. [Em. 9]

(20)  L'attuazione delle Dichiarazioni dovrebbe consistere principalmente nella preparazione e nella trasmissione di una proposta legislativa volta ad apportare modifiche o deroghe alla normativa nazionale in vigore. Una volta adottate, tali modifiche o deroghe dovrebbero essere rese pubbliche e successivamente attuate, analogamente a quanto accade per gli Impegni, attraverso la modifica e l'adozione di atti amministrativi giuridicamente vincolanti.

(21)  Il rispetto dei diritti e degli obblighi sorti in capo ai destinatari di atti giuridicamente vincolanti dovrebbe essere monitorato a norma di tali atti. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere se affidare il monitoraggio alle autorità dello Stato membro che ha trasferito le proprie disposizioni giuridiche, dato che tali autorità conoscono meglio le suddette disposizioni, oppure alle autorità dello Stato membro in cui tali disposizioni sono applicate, dato che queste ultime autorità conoscono meglio il resto dell'ordinamento giuridico degli Stati membri che assumono l'impegno e la normativa riguardante i destinatari.

(22)  Dovrebbe essere chiarita la protezione delle persone che soggiornano nelle regioni transfrontaliere direttamente o indirettamente interessate dall'applicazione e dal monitoraggio di un Impegno e della legislazione modificata a norma di una Dichiarazione e che si ritengano lese da atti o omissioni derivanti da tale applicazione. Per quanto riguarda sia gli Impegni sia le Dichiarazioni, la normativa dello Stato membro limitrofo sarebbe applicata nel territorio dello Stato membro che assume l'impegno in quanto integrata nella legislazione di quest'ultimo; la protezione giuridica dovrebbe pertanto essere garantita dagli organi giurisdizionali dello Stato membro che assume l'impegno anche qualora le persone soggiornino regolarmente nello Stato membro che opera il trasferimento. Dovrebbe essere applicato lo stesso principio per quanto riguarda i mezzi di ricorso contro lo Stato membro il cui atto amministrativo venga impugnato. Dovrebbe tuttavia essere seguito un approccio diverso per quanto riguarda i mezzi di ricorso contro il monitoraggio dell'applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione. Qualora un'autorità dello Stato membro che opera il trasferimento abbia accettato di monitorare l'applicazione delle disposizioni giuridiche modificate dello Stato membro che assume l'impegno e possa agire nei confronti delle persone che soggiornano nella regione transfrontaliera per conto delle autorità dello Stato membro che assume l'impegno ma in nome proprio, gli organi giurisdizionali competenti dovrebbero essere quelli dello Stato membro in cui tali persone soggiornano regolarmente. D'altro canto, qualora l'autorità competente che opera il trasferimento non possa agire in nome proprio, ma debba agire in nome dell'autorità competente che assume l'impegno, gli organi giurisdizionali competenti dovrebbero essere quelli dello Stato membro che assume l'impegno, indipendentemente dal luogo in cui la persona soggiorna regolarmente.

(23)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative alla sua attuazione, al monitoraggio della sua applicazione e agli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda le loro norme nazionali di attuazione.

(24)  Al fine di istituire una banca dati in conformità all'articolo 8 7, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme che disciplinano il funzionamento di tale banca dati e che regolano la protezione dei dati e il modello da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(9). A fini pratici e di coordinamento, il comitato competente per la procedura di adozione degli atti di esecuzione dovrebbe essere il "comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei". [Em. 10]

(25)  Le norme nazionali di attuazione devono specificare quali regioni di frontiera di un determinato Stato membro rientrano nell'ambito di applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione. La Commissione sarà così in grado di determinare se per le frontiere non contemplate gli Stati membri abbiano scelto un meccanismo diverso. [Em. 11]

(26)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto all'istruzione (articolo 14), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), specialmente la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi in qualunque Stato membro, la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di accesso alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34), il diritto alla protezione della salute (articolo 35), e l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 36) e un livello elevato di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (articolo 37). [Em. 12]

(27)  Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali o addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici alle frontiere. Tali meccanismi non esistono tuttavia in tutti gli Stati membri, né per tutte le frontiere di un determinato Stato membro. Gli strumenti finanziari (principalmente Interreg) e giuridici (soprattutto i GECT) forniti a livello dell'Unione finora non sono stati sufficienti a eliminare gli ostacoli giuridici alle frontiere in tutta l'Unione. Gli obiettivi dell'azione proposta non possono dunque essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Occorrono pertanto ulteriori interventi da parte del legislatore dell'Unione.

(28)  Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo specifico meccanismo istituito a norma del presente regolamento per eliminare gli ostacoli giuridici nelle regioni transfrontaliere è volontario e non impedisce in alcun modo il ricorso ad altri strumenti alternativi comparabili. Se uno Stato membro decide, per un determinato progetto congiunto su una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera utilizzando i meccanismi efficaci da esso predisposti a livello nazionale o istituiti, formalmente o informalmente, in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Allo stesso modo, se uno Stato membro decide, su una determinata frontiera per un determinato progetto congiunto con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a un meccanismo efficace già esistente, istituito formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, a condizione che tale meccanismo preveda la possibilità di adesione, anche in questo caso non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Infine, se uno Stato membro decide con uno o più Stati membri limitrofi, di istituire, formalmente o informalmente, un nuovo meccanismo efficace per eliminare gli ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di meccanismi efficienti per eliminare gli ostacoli giuridici esistenti. [Em. 13]

(28 bis)  Il presente regolamento rispetta il principio di sussidiarietà. Non pregiudica in alcun modo la sovranità degli Stati membri né entra in contrasto con le loro costituzioni. [Em. 14]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento istituisce un meccanismo volontario per consentire, in relazione a un singolo progetto congiunto in una regione transfrontaliera, l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, qualora l'applicazione delle disposizioni giuridiche del primo Stato membro costituisca uno o più ostacoli giuridici un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto ("il meccanismo"). [Em. 15]

2.  Il meccanismo consiste in una delle seguenti misure:

a)  la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo, che è direttamente applicabile;

b)  la conclusione di una Dichiarazione transfrontaliera europea, che richiede una procedura legislativa nello Stato membro.

3.  Il presente regolamento stabilisce inoltre:

a)  l'organizzazione e i compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero negli Stati membri;

b)  il ruolo di coordinamento della Commissione per quanto riguarda il meccanismo;

c)  la protezione giuridica delle persone che soggiornano o vivono per un periodo limitato in una regione transfrontaliera in relazione al meccanismo. [Em. 16]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle regioni transfrontaliere quali definite all'articolo 3, punto 1).

2.  Qualora uno Stato membro comprenda diverse entità territoriali dotate di poteri legislativi, il presente regolamento si applica anche a tali entità territoriali, comprese le loro rispettive autorità o disposizioni giuridiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "regione transfrontaliera": il territorio delle regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3; [Em. 17]

2)  "progetto congiunto": qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera indipendentemente dal fatto che tale impatto si manifesti su uno solo o su entrambi i versanti del confine; [Em. 18]

3)  "disposizione giuridica": qualunque disposizione legislativa o amministrativa, norma o pratica amministrativa applicabile a un progetto congiunto, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata o attuata da un organismo legislativo o esecutivo;

4)  "ostacolo giuridico": qualunque disposizione giuridica riguardante la pianificazione, l'elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto, che ostacola il potenziale intrinseco di una regione di frontiera all'atto dell'interazione transfrontaliera;

5)  "iniziatore": il soggetto che individua l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici e attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa; [Em. 19]

6)  "documento di iniziativa": il documento elaborato da uno o più iniziatori per attivare il meccanismo;

7)  "Stato membro che assume l'impegno": lo Stato membro sul cui territorio si applicheranno una o più disposizioni giuridiche di uno Stato membro che ne opera il trasferimento in forza di un determinato Impegno transfrontaliero europeo ("l'Impegno") o di una determinata Dichiarazione transfrontaliera europea (la "Dichiarazione") o in cui, in mancanza di una disposizione giuridica appropriata, sarà adottata una soluzione giuridica ad hoc;

8)  "Stato membro che opera il trasferimento": lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche si applicheranno nello Stato membro che assume l'impegno in forza di un determinato Impegno o di una Dichiarazione specifica;

9)  "autorità competente che assume l'impegno": l'autorità dello Stato membro che assume l'impegno dotata della competenza ad accettare, in forza di un Impegno determinato, l'applicazione nel proprio territorio delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento oppure, nel caso di una Dichiarazione, della competenza a impegnarsi ad avviare la procedura legislativa necessaria per apportare una deroga alle proprie disposizioni giuridiche interne;

10)  "autorità competente che opera il trasferimento": l'autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, competente per l'adozione delle disposizioni giuridiche che si applicheranno nello Stato membro che assume l'impegno e per la loro applicazione nel proprio territorio o per entrambe;

11)  "zona di applicazione": la zona dello Stato membro che assume l'impegno in cui si applicano le disposizioni dello Stato membro che opera il trasferimento oppure una soluzione giuridica ad hoc.

Articolo 4

Alternative a disposizione degli Stati membri per eliminare gli ostacoli giuridici

1.  Gli Stati membri scelgono possono scegliere o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere lungo una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi. [Em. 20]

2.  Uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di può aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, oppure applica il meccanismo in relazione alla Dichiarazione. [Em. 21]

3.  Gli Stati membri possono inoltre ricorrere al applicare il meccanismo a un progetto congiunto in una regione transfrontaliera nelle regioni transfrontaliere lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi o uno o più paesi e territori d'oltremare su base volontaria in relazione a tutte le parti interessate. [Em. 22]

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque decisione adottata a norma del presente articolo.

Articolo 5

Punti di coordinamento transfrontaliero

1.  LoCiascuno Stato membro che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce istituisce o designa uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi: [Em. 23]

a)  designa, a livello nazionale o regionale o ad entrambi i livelli, un punto di coordinamento transfrontaliero quale organismo separato;

b)  istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero all'interno di un'autorità o di un organismo già esistente, a livello nazionale o regionale;

c)  investe un'autorità o un organismo appropriato dei compiti aggiuntivi in qualità di punto di coordinamento transfrontaliero nazionale o regionale.

2.  Gli Stati membri che assumono l'impegno e che operano il trasferimento determinano inoltre:

a)  se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un'autorità competente che assume l'impegno/che opera il trasferimento a poter concludere e firmare un Impegno nonché decidere che la deroga al diritto nazionale applicabile prenderà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Impegno; oppure

b)  se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un'autorità competente che assume l'impegno/che opera il trasferimento a poter firmare una Dichiarazione e affermare formalmente nella medesima che l'autorità competente che assume l'impegno farà quanto necessario per garantire l'adozione, entro una determinata scadenza, degli atti legislativi o di altra natura da parte degli organismi legislativi competenti in tale Stato membro.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di coordinamento transfrontaliero designati entro la data di inizio dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero

1.  Ciascun punto di coordinamento transfrontaliero ha almeno i seguenti compiti:

a)  attuare la procedura di cui agli articoli 10 e 11;

b)  coordinare la preparazione, la firma, l'attuazione e il monitoraggio di tutti gli Impegni e di tutte le Dichiarazioni riguardanti il territorio del proprio Stato membro;

c)  istituire e gestire una banca dati relativa a tutti i punti di coordinamento transfrontaliero riguardanti il territorio del proprio Stato membro;

d)  mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero (laddove ne esistano) dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi e con i punti di coordinamento transfrontaliero in altre entità territoriali dotate di poteri legislativi del proprio Stato membro o di un altro Stato membro; [Em. 24]

e)  mantenere i contatti con la Commissione;

f)  sostenere la Commissione per quanto concerne la banca dati relativa agli Impegni e alle Dichiarazioni.

2.  Ciascuno Stato membro o ciascuna entità territoriale dotata di poteri legislativi all'interno di tale Stato membro può decidere di affidare ai rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero anche i seguenti compiti:

a)  se del caso, concludere Impegni o Dichiarazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 2;

b)  su richiesta di un iniziatore determinato, fornire sostegno a quest'ultimo anche individuando l'autorità competente che assume l'impegno nello stesso Stato membro o l'autorità competente che opera il trasferimento in un altro Stato membro;

c)  su richiesta di una determinata autorità competente che assume l'impegno, situata in un altro Stato membro privo di punto di coordinamento transfrontaliero, effettuare l'analisi preliminare di un documento di iniziativa; [Em. 25]

d)  monitorare l'attuazione di tutti gli Impegni e di tutte le Dichiarazioni riguardanti il territorio del proprio Stato membro;

e)  ricordare all'autorità competente che assume l'impegno l'obbligo di rispettare le scadenze previste da un Impegno determinato o da una Dichiarazione specifica e chiedere una risposta entro una determinata scadenza;

f)  informare l'autorità preposta alla vigilanza sull'autorità competente che ha assunto l'impegno circa il mancato rispetto delle scadenze previste da un Impegno determinato o da una Dichiarazione specifica.

3.  Qualora, tra diversi ostacoli giuridici, almeno uno di essi riguardi una questione soggetta alla competenza legislativa nazionale, il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale assume i compiti di cui agli articoli da 9 a 17 e si coordina con i pertinenti punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello stesso Stato membro, a meno che lo Stato membro non abbia deciso di affidare a un'autorità competente che assume l'impegno a livello nazionale i compiti di cui agli articoli da 14 a 17.

4.  Qualora nessuno degli ostacoli giuridici riguardi una questione soggetta alla competenza legislativa nazionale, il punto di coordinamento transfrontaliero regionale competente assume i compiti di cui agli articoli da 9 a 17 e si coordina con gli altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello stesso Stato membro nei casi in cui un progetto congiunto interessi più di un'entità territoriale, a meno che lo Stato membro non abbia deciso di affidare a un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale i compiti di cui agli articoli da 14 a 17. Detto punto di coordinamento transfrontaliero regionale competente informa il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale di tutte le procedure relative a Impegni o Dichiarazioni.

Articolo 7

Compiti di coordinamento della Commissione

1.  La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

a)  mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

b)  pubblicare elaborare, pubblicare e aggiornare una banca dati l'elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali; [Em. 26]

c)  istituire e gestire una banca dati riguardante tutti gli Impegni e le Dichiarazioni.

1 bis.   La Commissione propone una strategia di comunicazione di sostegno al fine di:

a)  favorire lo scambio delle migliori prassi;

b)  fornire informazioni pratiche e l’interpretazione della materia e del contenuto tematico del presente regolamento; e

c)  chiarire la procedura precisa per l'accettazione di un Impegno o di una Dichiarazione. [Em. 27]

2.  La Commissione adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati di cui al paragrafo 1, lettera c), e i modelli da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPO II

Procedura per la conclusione e la firma di un Impegno o per la firma di una Dichiarazione

Articolo 8

Preparazione e trasmissione del documento di iniziativa

1.  L'iniziatore individua l'ostacolo giuridico riguardante uno o più ostacoli giuridici riguardanti la pianificazione, l'elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto. [Em. 28]

2.  L'iniziatore è uno dei soggetti seguenti:

a)  l'organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un progetto congiunto;

b)  una o più autorità locali o regionali situate in una determinata regione transfrontaliera o che esercitano poteri pubblici in tale regione transfrontaliera;

c)  un organismo dotato o privo di personalità giuridica, istituito a fini di cooperazione transfrontaliera, situato in una determinata regione transfrontaliera o che ne copre almeno una parte, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006, le euroregioni, euregio e organismi simili;

d)  un'organizzazione istituita per conto di regioni transfrontaliere con l'obiettivo di promuovere gli interessi di territori transfrontalieri e di agevolare le attività di rete e la condivisione di esperienze tra soggetti interessati, come l'Associazione delle regioni frontaliere europee, la Mission Opérationnelle Transfrontalière o il Servizio centrale europeo per le iniziative transfrontaliere; oppure

e)  più soggetti di cui alle lettere da a) a d) operanti congiuntamente.

3.  L'iniziatore prepara un documento di iniziativa redatto conformemente all'articolo 9.

4.  L'iniziatore trasmette il documento di iniziativa al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno e ne invia una copia al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento.

Articolo 9

Contenuto del documento di iniziativa

1.  Il documento di iniziativa comprende almeno gli elementi seguenti:

a)  una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, dell'ostacolo giuridico corrispondente di uno o più ostacoli giuridici corrispondenti nello Stato membro che assume l'impegno e della motivazione che giustifica l'eliminazione dell'ostacolo giuridicodi uno o più ostacoli giuridici; [Em. 29]

b)  un elenco delle specifiche disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento atte a eliminare l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici o, in mancanza di disposizioni giuridiche appropriate, una proposta di soluzione giuridica ad hoc; [Em. 30]

c)  una motivazione relativa alla zona di applicazione;

d)  la durata prevedibile o, in casi debitamente giustificati, la sua durata illimitata;

e)  un elenco delle autorità competenti che assumono l'impegno;

f)  un elenco delle autorità competenti che operano il trasferimento.

2.  La zona di applicazione è limitata al minimo necessario per l'efficace attuazione del progetto congiunto.

Articolo 10

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro o degli Stati membri che assume assumono l'impegno e che operano il trasferimento [Em. 31]

1.  Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa. Mantiene i contatti con tutte le autorità competenti che assumono l'impegno, con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, con altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello Stato membro che assume l'impegno e con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale nello Stato membro che opera il trasferimento. [Em. 32]

1 bis.   Entro tre mesi dalla ricezione del documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. [Em. 33]

2.  Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno adotta, entro tre sei mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'iniziatore: [Em. 34]

a)  informa l'iniziatore che il documento di iniziativa è stato preparato conformemente all'articolo 9 ed è dunque ammissibile;

b)  chiede, se necessario, la presentazione di un documento di iniziativa rivisto o la comunicazione di informazioni supplementari specifiche, indicando nel contempo i motivi per i quali il documento di iniziativa è ritenuto insufficiente e gli aspetti da integrare;

c)  informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, non sono stati riscontrati ostacoli giuridici, indicando nel contempo i motivi della decisione e i mezzi di ricorso disponibili contro quest'ultima secondo la legislazione dello Stato membro che assume l'impegno;

d)  informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, l'ostacolo giuridico è costituito uno o più ostacoli giuridici sono costituiti da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, e descrive l'impegno assunto dall'autorità competente di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico; [Em. 35]

e)  informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, l'ostacolo giuridico è costituito uno o più ostacoli giuridici sono costituiti da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, indicando nel contempo i motivi che giustificano il rifiuto di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico e specificando i mezzi di ricorso disponibili contro tale decisione secondo la legislazione dello Stato membro che assume l'impegno; [Em. 36]

f)  assume, nei confronti dell'iniziatore, l'impegno di trovare una soluzione per eliminare l'ostacolo o gli ostacoli giuridici entro sei mesi, concludendo un Impegno con il punto di contatto transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento o con l'autorità competente che opera il trasferimento designata dal suddetto Stato membro, oppure proponendo una soluzione giuridica ad hoc all'interno del quadro giuridico dello Stato membro che assume l'impegno.

f bis)   riorienta l'iniziatore verso il ricorso a un meccanismo esistente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per eliminare uno o più ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione del progetto congiunto o per trasmettere direttamente il documento di iniziativa all'organismo competente nell'ambito del meccanismo corrispondente; [Em. 37]

f ter)   informa l'iniziatore che uno o più Stati membri interessati hanno deciso di non eliminare uno o più ostacoli giuridici individuati dall'iniziatore indicando nel contempo i motivi di tale decisione per iscritto. [Em. 38]

3.  In casi debitamente giustificati, l'autorità competente che assume l'impegno può prorogare la scadenza di cui al paragrafo 2, lettera f), una volta per un massimo di sei mesi, informandone di conseguenza l'iniziatore e lo Stato membro che opera il trasferimento e indicandone nel contempo i motivi per iscritto.

Articolo 11

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro che opera il trasferimento

Una volta ricevuto il documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento compie le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e può trasmettere le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. [Em. 39]

Articolo 12

Seguito dell'analisi preliminare del documento di iniziativa

1.  Qualora abbia richiesto un documento di iniziativa rivisto o specifiche informazioni supplementari, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa rivisto o le specifiche informazioni supplementari o entrambi e adotta, entro tre sei mesi dal loro ricevimento, le misure necessarie come se il documento di iniziativa fosse stato trasmesso per la prima volta. [Em. 40]

2.  Qualora ritenga che il documento di iniziativa rivisto non sia stato ancora preparato in conformità all'articolo 10 o che le specifiche informazioni supplementari siano ancora insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno, entro tre sei mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa rivisto, informa per iscritto l'iniziatore della propria decisione di porre fine alla procedura. Tale decisione è debitamente giustificata. [Em. 41]

3.  Qualora, in esito all'analisi effettuata, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno o l'autorità competente che assume l'impegno concluda che gli uno o più ostacoli giuridici descritti nel documento di iniziativa si fondano su un malinteso o su un'interpretazione erronea della pertinente legislazione oppure sulla carenza di informazioni in merito a tale legislazione, la procedura si conclude con la comunicazione all'iniziatore che, in esito alla valutazione realizzata, l'ostacolo giuridico non esiste. [Em. 42]

4.  Qualora l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici risiedano risieda unicamente in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa dello Stato membro che assume l'impegno oppure in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa nettamente separata da una disposizione adottata secondo una procedura legislativa, che può quindi essere modificata o adattata senza ricorso a una procedura legislativa, entro otto mesi l'autorità competente che assume l'impegno comunica per iscritto all'iniziatore la propria volontà o il proprio rifiuto di modificare o adattare la pertinente disposizione amministrativa, norma o pratica amministrativa. [Em. 43]

5.  In casi debitamente giustificati, l'autorità competente che assume l'impegno può prorogare la scadenza di cui al paragrafo 4 una volta per un massimo di otto mesi, informandone di conseguenza l'iniziatore e lo Stato membro che opera il trasferimento e indicandone nel contempo i motivi per iscritto.

Articolo 13

Preparazione del progetto di Impegno o di Dichiarazione

Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente che assume l'impegno nello Stato membro che assume l'impegno redige un progetto di Impegno o di Dichiarazione sulla base del documento di iniziativa e in conformità all'articolo 14.

Articolo 14

Contenuto del progetto di Impegno o di Dichiarazione

1.  Il progetto di Impegno comprende almeno gli elementi seguenti:

a)  una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, dell'ostacolo giuridico corrispondente di uno o più ostacoli giuridici corrispondenti e della motivazione che giustifica l'eliminazione dell'ostacolo giuridico di uno o più ostacoli giuridici; [Em. 44]

b)  l'elenco delle disposizioni giuridiche specifiche che costituiscono l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici e che non si applicano pertanto al progetto congiunto; [Em. 45]

c)  la zona di applicazione;

d)  la durata dell'applicazione e la relativa motivazione;

e)  l'autorità o le autorità competenti che assumono l'impegno;

f)  le specifiche disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento che si applicano al progetto congiunto;

g)  la proposta di una soluzione giuridica ad hoc, in mancanza di disposizioni giuridiche appropriate nel quadro giuridico dello Stato membro che opera il trasferimento;

h)  l'autorità o le autorità competenti che operano il trasferimento;

i)  l'autorità o le autorità dello Stato membro che assume l'impegno competenti per l'attuazione e il monitoraggio;

j)  l'autorità o le autorità dello Stato membro che opera il trasferimento proposte per la designazione congiunta a fini di attuazione e monitoraggio;

k)  la data della sua entrata in vigore.

La data di entrata in vigore di cui alla lettera k) è la data in cui l'ultimo dei due punti di coordinamento transfrontaliero o l'ultima delle due autorità competenti ha firmato l'Impegno oppure la data della relativa notifica all'iniziatore.

2.  Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, il progetto di Impegno specifica anche una data di applicazione, che può essere:

a)  uguale alla data della sua entrata in vigore;

b)  fissata con effetto retroattivo;

c)  rinviata a una data futura.

3.  Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, il progetto di Dichiarazione contiene anche una dichiarazione formale che indica entro quale data/quali date ciascuna autorità competente che assume l'impegno è tenuta a presentare al proprio organismo legislativo una proposta formale volta a modificare di conseguenza le disposizioni giuridiche nazionali.

La data di cui al primo comma non può essere posteriore a 12 mesi dalla conclusione della Dichiarazione.

Articolo 15

Trasmissione del progetto di Impegno o di Dichiarazione

1.  Qualora abbia preparato il progetto di Impegno o di Dichiarazione, l'autorità competente che assume l'impegno lo trasmette al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno:

a)  entro un termine massimo di tre sei mesi dal momento in cui ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafi 1 e 2; [Em. 46]

b)  entro un termine massimo di otto mesi a norma dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

2.  Qualora abbia preparato il progetto di Impegno o di Dichiarazione o lo abbia ricevuto dall'autorità competente che assume l'impegno, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno trasmette tale progetto al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3.  In entrambi i casi, una copia di tale progetto viene trasmessa anche all'iniziatore per conoscenza.

Articolo 16

Compiti dello Stato membro che opera il trasferimento in fase di conclusione e firma dell'Impegno o di firma della Dichiarazione

1.  Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento esamina il progetto di Impegno o di Dichiarazione ricevuto a norma dell'articolo 15 e adotta, entro un termine massimo di tre sei mesi dal ricevimento del progetto e previa consultazione delle autorità competenti che operano il trasferimento, una o più delle seguenti misure: [Em. 47]

a)  approva il progetto di Impegno o di Dichiarazione, ne firma due esemplari originali e ne trasmette uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno;

b)  approva il progetto di Impegno o di Dichiarazione, una volta corrette o integrate le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), firma due esemplari originali del progetto di Impegno o di Dichiarazione rivisto e ne trasmette uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno;

c)  rifiuta di firmare il progetto di Impegno o di Dichiarazione, fornendo una motivazione dettagliata al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno;

d)  rifiuta di firmare il progetto di Impegno o di Dichiarazione e ne restituisce al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno una versione modificata in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d) e, se del caso, lettera g), e, per quanto riguarda il progetto di Impegno, in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, indicando la motivazione alla base di tali modifiche.

2.  Negli Stati membri in cui l'autorità competente che opera il trasferimento firma un Impegno o una Dichiarazione, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), i uno dei due esemplari originali firmati dall'autorità competente che opera il trasferimento al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. [Em. 48]

3.  Qualora accetti di firmare un Impegno o una Dichiarazione in conformità al paragrafo 1, lettera a) o b), lo Stato membro che opera il trasferimento conferma inoltre esplicitamente che l'autorità o le autorità competenti proposte per la designazione congiunta a fini di attuazione e monitoraggio dell'Impegno o della Dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera j), assumono tali compiti, da eseguire nella zona di applicazione, oppure rifiuta esplicitamente l'assunzione di tali compiti da parte di dette autorità.

Articolo 17

Compiti dello Stato membro che assume l'impegno in fase di conclusione e firma dell'Impegno o di firma della Dichiarazione

1.  Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno esamina la risposta trasmessa dal punto di contatto transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento e adotta, entro il termine massimo di un mese tre mesi dal ricevimento di tale risposta, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'autorità competente che opera il trasferimento: [Em. 49]

a)  nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 21, lettera a), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due tre esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; [Em. 50]

b)  nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 12, lettera b), modifica di conseguenza l'Impegno o la Dichiarazione in relazione alle informazioni del progetto di Impegno o di Dichiarazione contemplate all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due tre esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; [Em. 51]

c)  nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 21, lettera c), informa l'iniziatore e la Commissione, indicando nel contempo le motivazioni addotte dall'autorità competente che opera il trasferimento; [Em. 52]

d)  nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 21, lettera d), valuta le modifiche e procede a norma del presente paragrafo, lettera b), oppure avvia una seconda procedura a norma dell'articolo 9procede come previsto ai sensi della lettera c) del presente paragrafo, indicando i motivi per i quali l'autorità competente che assume l'impegno non ha potuto accettare, in tutto o in parte, le modifiche. [Em. 53]

2.  Non appena ricevuto l'Impegno o la Dichiarazione, firmata anche dal punto di coordinamento transfrontaliero competente o dall'autorità competente che opera il trasferimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), oppure qualora il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento abbia risposto positivamente nel quadro della seconda procedura di cui al paragrafo 1, lettera d), il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno: [Em. 54]

a)  trasmette l'Impegno o la Dichiarazione definitivi all'iniziatore;

b)  trasmette il secondo esemplare originale al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento;

c)  ne trasmette una copia a tutte le autorità competenti che assumono l'impegno;

d)  ne trasmette una copia al punto di coordinamento a livello dell'Unione; e

e)  chiede al servizio competente responsabile delle pubblicazioni ufficiali nello Stato membro che assume l'impegno di pubblicare l'Impegno o la Dichiarazione.

CAPO III

Attuazione e monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni

Articolo 18

Attuazione dell'Impegno

1.  Le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), trasmesse a tutte le autorità competenti che assumono l'impegno interessate, sono corredate di un calendario in base al quale ciascuna di tali autorità, ove opportuno, modifica gli atti amministrativi adottati a norma del diritto applicabile in relazione al progetto congiunto e adotta gli atti amministrativi necessari per applicare l'Impegno al progetto congiunto, in modo tale che a quest'ultimo siano applicate le disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento o una soluzione giuridica ad hoc.

2.  Una copia di tale calendario è trasmessa al punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, al punto di coordinamento transfrontaliero regionale dello Stato membro che assume l'impegno.

3.  Gli atti amministrativi di cui al paragrafo 1 sono adottati e notificati all'iniziatore, in particolare all'organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un progetto congiunto, in conformità al diritto nazionale applicabile a tali atti amministrativi.

4.  Una volta adottati tutti gli atti amministrativi relativi a un determinato progetto congiunto, il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che assume l'impegno informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento e il punto di coordinamento a livello dell'Unione.

5.  Il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento informa, ove opportuno, le autorità competenti che operano il trasferimento.

Articolo 19

Attuazione della Dichiarazione

1.  Ciascuna delle autorità competenti che assumono l'impegno figuranti in una Dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, presenta ai rispettivi organismi legislativi, entro le rispettive date stabilite nella Dichiarazione firmata, una proposta formale volta a modificare le disposizioni giuridiche nazionali di conseguenza.

2.  Qualora sia impossibile rispettare le rispettive date stabilite nella Dichiarazione firmata, in particolare a causa di imminenti elezioni dell'organismo legislativo competente, l'autorità competente che assume l'impegno ne informa per iscritto l'iniziatore e il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno e dello Stato membro che opera il trasferimento.

3.  Una volta presentata ai rispettivi organismi legislativi una proposta formale, le rispettive autorità competenti che assumono l'impegno aggiornano per iscritto l'iniziatore e il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno e dello Stato membro che opera il trasferimento circa il monitoraggio realizzato dai rispettivi organismi legislativi; tale aggiornamento viene effettuato ogni sei mesi dopo la data di presentazione della proposta formale.

4.  All'entrata in vigore dell'atto legislativo modificativo o al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o in entrambi i momenti, ciascuna autorità competente che assume l'impegno modifica gli atti amministrativi adottati in forza del diritto nazionale applicabile in relazione al progetto congiunto e adotta gli atti amministrativi necessari per applicare al progetto congiunto le disposizioni giuridiche modificate.

5.  Gli atti amministrativi di cui al paragrafo 4 sono adottati e notificati all'iniziatore, in particolare quando quest'ultimo sia un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un progetto congiunto, in conformità al diritto nazionale applicabile a tali atti amministrativi.

6.  Una volta adottati tutti gli atti amministrativi relativi a un determinato progetto congiunto, il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che assume l'impegno informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento e il punto di coordinamento a livello dell'Unione.

7.  Il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento informa, ove opportuno, le autorità competenti che operano il trasferimento.

Articolo 20

Monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni

1.  Sulla base degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 4, lo Stato membro che assume l'impegno e lo Stato membro che opera il trasferimento decidono se affidare il monitoraggio dell'applicazione di un Impegno o della legislazione nazionale modificata a norma di una Dichiarazione alle autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, segnatamente in virtù della loro conoscenza delle disposizioni giuridiche trasferite, oppure alle autorità dello Stato membro che assume l'impegno.

2.  Qualora il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni giuridiche trasferite sia affidato alle autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, lo Stato membro che assume l'impegno decide, di comune accordo con lo Stato membro che opera il trasferimento, se le autorità dello Stato membro che opera il trasferimento agiscono nei confronti dei destinatari delle attività di monitoraggio in nome e per conto delle autorità dello Stato membro che assume l'impegno, oppure per loro conto ma in nome proprio.

CAPO IV

Protezione giuridica contro l'applicazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni

Articolo 21

Protezione giuridica contro l'applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione

1.  Qualunque persona che soggiorni nel territorio soggetto a un Impegno o a una Dichiarazione o che, pur non soggiornandovi, utilizzi servizi di interesse economico generale prestati in tale territorio ("persona che soggiorna nella regione transfrontaliera") e che si ritenga lesa da atti o omissioni derivanti dall'applicazione, a norma di un Impegno o di una Dichiarazione, di una disposizione giuridica dello Stato membro che opera il trasferimento, ha diritto ad agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro che assume l'impegno.

2.  Ciò nonostante, gli organi giurisdizionali competenti a conoscere del ricorso contro qualunque atto amministrativo adottato a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 5, sono unicamente quelli dello Stato membro le cui autorità hanno emanato l'atto amministrativo.

3.  Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce alle persone di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro autorità firmatarie di un Impegno riguardo a:

a)  decisioni amministrative su attività svolte a norma di un Impegno;

b)  accesso a servizi nella loro lingua; e

c)  accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui Costituzione sorge il diritto di ricorso.

Articolo 22

Protezione giuridica contro il monitoraggio di Impegni o Dichiarazioni

1.  Qualora l'autorità competente che opera il trasferimento abbia accettato di monitorare l'applicazione delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento nella zona pertinente e possa agire in nome proprio nei confronti delle persone che soggiornano nella regione transfrontaliera dello Stato membro che assume l'impegno, gli organi giurisdizionali competenti a conoscere di un ricorso contro atti o omissioni di tale autorità sono quelli dello Stato membro in cui tali persone soggiornano regolarmente.

2.  Qualora l'autorità competente che opera il trasferimento abbia accettato di monitorare l'applicazione delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che assume l'impegno sul territorio di quest'ultimo ma non possa agire in nome proprio nei confronti delle persone che soggiornano nella regione transfrontaliera, gli organi giurisdizionali competenti a conoscere di un ricorso contro atti o omissioni di tale autorità sono unicamente quelli dello Stato membro che assume l'impegno, anche per le persone che soggiornano regolarmente nello Stato membro che opera il trasferimento.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 23

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Disposizioni di attuazione negli Stati membri

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

2.  Entro ... [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1.

3.  La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 25

Relazioni

1.   Entro Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento più cinque tre anni;], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo.

2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fa particolare riferimento al campo di applicazione geografico e a quello tematico, quali definiti all'articolo 3, punti 1) e 2) rispettivamente.

3.   Prima della stesura della relazione la Commissione svolge una consultazione pubblica dei diversi soggetti interessati, comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile. [Em. 55]

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ... [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento più un anno].

Ciò nonostante, l'articolo 24 si applica a decorrere dal ... [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 440 del 6.12.2018, pag. 124.
(2)GU C ...
(3)Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019.
(4)Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017)0534 del 20.9.2017.
(5)Si sono succeduti cinque periodi di programmazione Interreg: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020).
(6)Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
(7)Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(8)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(9)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy