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Procedura : 2019/2569(RSP)
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B8-0103/2019

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PV 14/02/2019 - 10.13
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P8_TA(2019)0127

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Giovedì 14 febbraio 2019 - Strasburgo
Diritto di manifestare pacificamente e uso proporzionato della forza
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (2019/2569(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"),

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017(1),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;

B.  considerando che lo Stato di diritto è il cardine della democrazia ed è uno dei principi fondanti dell'Unione, il cui funzionamento presuppone fiducia reciproca quanto al fatto che gli Stati membri rispettano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, quali sanciti nella Carta e nella CEDU;

C.  considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà di espressione e di informazione nonché la libertà di riunione e di associazione;

D.  considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, incluso il diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;

E.  considerando che l'articolo 11 della CEDU sancisce che "l'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui";

F.  considerando che l'articolo 11 della CEDU sancisce inoltre che "la libertà di riunione non osta a che siano imposte restrizioni legittime all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato";

G.  considerando che l'articolo 12 della Carta afferma altresì che "i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione";

H.  considerando che occorre tutelare la libertà di associazione; che una società civile vivace e il pluralismo dei mezzi di informazione svolgono un ruolo determinante nel promuovere una società aperta e pluralistica e la partecipazione del pubblico al processo democratico, come pure nel rafforzare la responsabilità dei governi;

I.  considerando che la libertà di riunione va di pari passo con la libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, che sanciscono il diritto di ogni persona alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;

J.  considerando che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, e può quindi essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, come prescritto dall'articolo 10 della CEDU;

K.  considerando che, a norma dell'articolo 52 della Carta, "eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [presente] Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà";

L.  considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione "rispetta le funzioni essenziali [degli Stati membri], in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale"; che, "in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro";

M.  considerando che, secondo la giurisprudenza della CEDH e della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le restrizioni dei diritti fondamentali e delle libertà civili devono rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità;

N.  considerando che le autorità di contrasto di diversi Stati membri sono state criticate per aver pregiudicato il diritto a manifestare e per ricorso eccessivo alla forza;

1.  invita gli Stati membri a rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione e alla libertà di espressione;

2.  sottolinea che il dibattito pubblico è essenziale per il funzionamento delle società democratiche;

3.  condanna l'adozione di leggi restrittive riguardanti la libertà di riunione, avutasi in diversi Stati membri negli ultimi anni;

4.  condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità pubbliche in occasione di proteste e manifestazioni pacifiche; incoraggia le autorità competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza; ricorda che le autorità di contrasto devono sempre rispondere delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;

5.  invita gli Stati membri a garantire che l'uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; osserva che l'uso indiscriminato della forza contro le folle è in contrasto con il principio di proporzionalità;

6.  rileva l'importante ruolo dei giornalisti e dei fotoreporter nella denuncia dei casi di violenza sproporzionata e condanna tutti i casi in cui essi sono stati deliberatamente presi di mira;

7.  ritiene che la violenza contro manifestanti pacifici non possa mai costituire una soluzione in un dibattito o in politica;

8.  riconosce che le forze di polizia, che contano anch'esse numerose vittime, operano in condizioni difficili, a causa soprattutto dell'ostilità di alcuni manifestanti ma anche di un carico di lavoro eccessivo; condanna ogni forma di violenza nei confronti di individui o beni da parte di manifestanti e militanti violenti, che partecipano soltanto per scopi violenti e minano la legittimità delle proteste pacifiche;

9.  incoraggia gli agenti di pubblica sicurezza degli Stati membri a partecipare attivamente alla formazione offerta dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) sul tema "ordine pubblico e operazioni di polizia in occasione di eventi di primo piano"; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche al riguardo;

10.  sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dei funzionari delle autorità di contrasto, degli agenti di polizia e dei soldati impegnati nelle operazioni di manutenzione di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche di protesta;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy