Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (2018/2114(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le disposizioni dei trattati relative alle agenzie e in particolare gli articoli 5 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 42, 43, 51 e 52,
– visti la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e l'orientamento comune ad essa allegato,
– visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0055/2019),
A. considerando che le agenzie svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche dell'UE a livello europeo e nazionale, effettuando un'ampia varietà di compiti al fine di contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE, quali la creazione di reti o il sostegno alla cooperazione tra l'UE e le autorità nazionali; che una buona cooperazione tra le agenzie dell'UE e gli Stati membri contribuisce a una maggiore efficienza ed efficacia dei lavori delle agenzie; che le agenzie hanno anche realizzato una cooperazione tra di loro attraverso la rete delle agenzie dell'Unione europea;
B. considerando che, globalmente, il coordinamento e la collaborazione tra le diverse agenzie e le commissioni parlamentari si sono dimostrati soddisfacenti; che Europol è l'unica agenzia soggetta al controllo del Parlamento e, insieme, dei parlamenti nazionali attraverso il gruppo di controllo parlamentare congiunto;
C. considerando che le agenzie sono state istituite e si sono evolute nel tempo, caso per caso; che il trattato di Lisbona ha riconosciuto formalmente l'agentificazione dell'esecutivo dell'UE tramite l'introduzione formale delle agenzie dell'Unione nei trattati;
D. considerando che le agenzie sono principalmente responsabili dinanzi al Parlamento e al Consiglio, i quali devono garantire che negli atti legislativi che disciplinano le agenzie siano posti in essere meccanismi di controllo adeguati e che essi siano quindi attuati correttamente; che il trasferimento del potere esecutivo dell'UE alle agenzie non dovrebbe tradursi in un indebolimento del controllo del Parlamento sull'esecutivo europeo quale previsto all'articolo 14 TUE;
E. considerando che i trattati non contengono né una definizione di agenzie decentrate, né una descrizione generale dei poteri che possono essere conferiti alle agenzie;
F. considerando che diverse agenzie trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 352 TFUE e altre sono basate su un fondamento giuridico specifico settoriale;
G. considerando che la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 sono il risultato del lavoro del gruppo interistituzionale riguardante le agenzie di regolazione, istituito dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio per valutare la coerenza, l'efficacia, la responsabilità e la trasparenza delle agenzie dopo che una proposta del 2005 della Commissione su un accordo interistituzionale relativo alle agenzie di regolazione non aveva ricevuto il sostegno necessario da parte del Consiglio e del Parlamento;
H. considerando che l'orientamento comune contiene disposizioni sulla struttura e sulla governance delle agenzie, nonché sul loro funzionamento, programmazione delle attività, finanziamento, gestione delle risorse di bilancio, procedure di bilancio, responsabilità, controlli e trasparenza, che contribuiscono a garantire il controllo parlamentare sulle agenzie decentrate;
I. considerando che, nonostante una valutazione generalmente positiva, in alcuni casi, le agenzie hanno dovuto far fronte a occasionali episodi di sfiducia nei confronti dei loro pareri scientifici e tecnici;
Principali osservazioni
1. rileva che i meccanismi atti a garantire la responsabilità delle agenzie sono integrati nei trattati, nei regolamenti istitutivi delle agenzie, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune; sottolinea che, attraverso il principio di attribuzione dei poteri, il Parlamento ha il potere di controllo nei confronti delle agenzie decentrate; tale potere non è, tuttavia, definito in dettaglio nei trattati; osserva, a tal proposito, la natura non vincolante della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune; si rammarica, tuttavia, che le istituzioni non abbiano ancora concordato un quadro normativo vincolante;
2. sottolinea che il Parlamento controlla le agenzie in diversi modi:
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in quanto ramo dell'autorità di bilancio, nella sua attività decisionale riguardo ai contributi del bilancio dell'UE alle agenzie;
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come autorità di discarico;
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tramite la designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle agenzie;
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tramite la procedura di nomina (o revoca) del direttore esecutivo;
–
tramite attività di consultazione sui programmi di lavoro;
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tramite la presentazione delle relazioni annuali;
–
con altri metodi (visite delle delegazioni, gruppi o persone di contatto, scambi di opinioni, audizioni, briefing, messa a disposizione di competenze);
3. rileva che le disposizioni dei regolamenti istitutivi differiscono sotto vari aspetti dai meccanismi di responsabilità e controllo parlamentare stabiliti nell'orientamento comune, il che può essere dovuto alle funzioni e ai compiti molto diversi svolti dalle agenzie;
4. osserva che le commissioni parlamentari hanno svolto attivamente i propri compiti di controllo nonostante la varietà di disposizioni dei regolamenti istitutivi;
5. prende atto dell'attuazione da parte delle agenzie dell'Unione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune come pure della relativa tabella di marcia; evidenzia, in particolare, le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate (IIWG), che sono state approvate dalla Conferenza dei presidenti il 18 gennaio 2018; rileva che, alla riunione di follow-up del 12 luglio 2018, il lavoro dell'IIWG è stato considerato concluso;
Raccomandazioni
6. ritiene che si potrebbero compiere maggiori sforzi per semplificare determinate disposizioni dei regolamenti istitutivi delle agenzie riguardanti la loro governance e i loro meccanismi di responsabilità, tenendo conto dei vari tipi di agenzie che esistono attualmente e definendo i principi generali per disciplinare le relazioni tra le istituzioni dell'UE e le agenzie; sottolinea che tali questioni dovrebbero anche essere affrontate nelle valutazioni di impatto ogniqualvolta si proponga di istituire un'agenzia; sottolinea che le agenzie necessitano di un certo margine di libertà in termini di flessibilità organizzativa, in modo potersi adeguare meglio ai compiti previsti e alle esigenze che sorgono nello svolgimento delle loro funzioni; accoglie con favore l'organizzazione interna basata sui poli tematici, anche trasversali, delle agenzie in ambiti simili;
7. invita pertanto a procedere a una valutazione approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune in tutti i suoi aspetti, mediante documenti analitici simili a quelli elaborati nel 2010, concentrandosi sugli aspetti relativi alla governance, riesaminando in particolare la compatibilità delle disposizioni con i poteri di codecisione e di controllo del Parlamento, tenendo conto della necessità di consentire la flessibilità in relazione al panorama diversificato delle agenzie decentrate;
8. deplora il fatto che il Parlamento, in quanto principale garante del rispetto del principio di democrazia nell'UE, non sia stato pienamente coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'EMA e dell'ABE; ricorda, a tal proposito, la sua richiesta di rivedere quanto prima la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 e rammenta altresì l'impegno del Consiglio a procedere a una loro revisione, invita inoltre la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate;
9. evidenzia che l'ubicazione della sede di un'agenzia non dovrebbe incidere sull'esecuzione dei suoi poteri e compiti, sulla sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività;
10. si aspetta che le prerogative del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori siano pienamente rispettate nelle future decisioni relative all'ubicazione o al cambio di sede delle agenzie; ritiene che il Parlamento debba essere sistematicamente coinvolto, nel corso dell'intero iter legislativo e su un piano di parità con il Consiglio e la Commissione, nella definizione e ponderazione, in modo trasparente, dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; sottolinea che nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a cooperare in modo leale e trasparente e che l'accordo pone in evidenza il principio della parità fra i colegislatori sancito dai trattati; pone in risalto il valore di un migliore scambio di informazioni fin dalle fasi iniziali dei futuri processi di selezione delle sedi delle agenzie, in quanto tale tempestivo scambio agevolerebbe l'esercizio dei rispettivi diritti e prerogative da parte delle tre istituzioni;
11. ritiene che la decisione sull'ubicazione di un'agenzia sia di grande importanza e che le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto di criteri oggettivi, quali l'accessibilità, le sinergie amministrative e la prossimità alle parti interessate, per adottare la migliore decisione possibile;
12. chiede alla Commissione, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate, di presentare rapidamente una valutazione delle agenzie con più sedi, utilizzando un approccio coerente per stimare il loro valore aggiunto tenendo conto dei costi sostenuti; chiede che siano adottate misure significative sulla base dei risultati di questa valutazione, con l'obiettivo di ridurre il numero delle sedi, se del caso;
13. propone che, sulla base di un riesame dell'orientamento comune, si consideri nuovamente l'elaborazione di un accordo interistituzionale (AII) sulle agenzie e che tale accordo contenga disposizioni su un riesame quinquennale dei principi che disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle agenzie, partendo dalle competenze di un gruppo di persone eminenti;
14. ritiene che tale AII debba rispettare i poteri del Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione e debba altresì comprendere i rapporti tra un'agenzia e le istituzioni dello Stato membro in cui ha sede, nonché misure di trasparenza, procedure volte a evitare conflitti di interessi e a garantire l'equilibrio di genere tra i membri degli organi direttivi e consultivi e l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività delle agenzie;
15. ritiene che nell'elaborazione di tale AII debbano essere formulate alcune proposte specifiche per rafforzare il controllo democratico, migliorare la responsabilità delle agenzie dell'Unione e rafforzare il sistema per riferire al Parlamento, ad esempio:
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definire un termine entro il quale le agenzie possono rispondere alle domande loro rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio;
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prevedere disposizioni per la condivisione di informazioni sensibili e riservate e per la consultazione delle commissioni parlamentari, ove necessario;
–
considerare se debba esserci o meno un numero specifico di membri dei rispettivi consigli di amministrazione nominati dal Parlamento;
–
tenere conto del valore aggiunto della partecipazione di rappresentanti/osservatori del Parlamento alle riunioni dei consigli delle autorità di vigilanza e dei gruppi delle parti interessate dell'agenzia;
–
razionalizzare la partecipazione del Parlamento ai programmi di lavoro annuali e pluriennali delle agenzie;
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razionalizzare e armonizzare gli obblighi di rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la relazione annuale di attività, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio e i conti finali;
–
informare il Parlamento in modo dettagliato sulle misure adottate per dar seguito alle raccomandazioni dell'autorità di discarico ("relazioni di follow-up") e a quelle della Corte dei conti;
16. ritiene inoltre che il ruolo del Parlamento nella vigilanza della dimensione di governance delle agenzie decentrate potrebbe essere notevolmente migliorato; suggerisce, inoltre, di rafforzare la cooperazione con il gruppo di controllo parlamentare congiunto e la revisione delle norme per le missioni presso le agenzie, al fine di consentire un migliore contatto regolare tra le commissioni parlamentari e le agenzie che rientrano nel loro mandato;
17. propone che, nel contesto del riesame quinquennale, sulla base delle attività di controllo condotte dalle commissioni del Parlamento in relazione alle agenzie che rientrano nel loro mandato, e in aggiunta a tali attività, la commissione per gli affari costituzionali tenga un dibattito annuale sul funzionamento e la governance delle agenzie, seguito, se ritenuto opportuno e/o necessario, da una discussione in Aula, al fine di agevolare lo sviluppo di un sistema più forte e più strutturato di controllo delle attività delle agenzie in seno al Parlamento; propone altresì, dato che le agenzie fungono da intermediari tra l'UE e gli Stati membri, un periodo di consultazione con i parlamenti nazionali, qualora essi desiderino intervenire in merito;
18. ritiene che le agenzie dell'Unione debbano applicare le norme e i principi della buona governance e del legiferare meglio, compresa l'organizzazione di consultazioni pubbliche aperte sui loro progetti di proposte di atti secondari e terziari, ove sia consentito dal settore dell'Agenzia; propone che le agenzie siano soggette alle medesime norme sulla trasparenza della Commissione, comprese le norme e gli obblighi concernenti i rappresentanti di interessi;
19. evidenzia che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuite in base al quadro regolamentare siano espletate pienamente ed entro i termini stabiliti, le agenzie dell'Unione dovrebbero attenersi scrupolosamente ai propri compiti e agire conformemente ai mandati conferiti loro dal Parlamento e dal Consiglio; ritiene indispensabile il fatto che, nello svolgimento del loro mandato, le agenzie dell'Unione siano trasparenti;
20. propone che tutte le agenzie possano presentare pareri non vincolanti sui fascicoli attuali che rientrano nel loro mandato;
21. ritiene inoltre che, in caso di future modifiche dei trattati, sia opportuno valutare come ancorare ancor più saldamente le agenzie nei trattati, in particolare in relazione agli articoli 13 e 14 TUE e agli articoli 290 e 291 TFUE inserendo una chiara definizione delle varie tipologie di agenzia, i poteri che possono essere loro attribuiti e i principi generali a garanzia del controllo parlamentare;
Aspetti di bilancio
22. osserva che il finanziamento delle agenzie tramite la riscossione di diritti ammonta attualmente a un totale di circa 1 miliardo di EUR l'anno, cosa che può ridurre in modo significativo la pressione sul bilancio dell'Unione e che può costituire un metodo efficace per finanziare le attività delle agenzie nei casi in cui il modello aziendale lo consenta; è tuttavia preoccupato per i potenziali conflitti di interessi che possono sorgere qualora le agenzie dovessero dipendere dai diritti come principale fonte di entrate; insiste che devono essere poste in essere misure di salvaguardia per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi;
23. sottolinea la necessità di tenere conto delle nuove priorità in materia di clima, sostenibilità e protezione dell'ambiente nell'ambito del prossimo QFP e dei compiti attribuiti a specifiche agenzie per l'attuazione dell'attuale QFP;
24. rileva che, sebbene in termini di gestione di bilancio le agenzie decentrate condividano un certo numero di similitudini, gli approcci generici si sono rivelati pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia della gestione di talune agenzie; considera l'obiettivo di riduzione del 5 % del personale e la riserva di riassegnazione fra le agenzie un esercizio una tantum; ribadisce la propria intenzione di opporsi in futuro ad approcci di questo tipo;
25. osserva con preoccupazione che alcune agenzie incontrano difficoltà nell'attirare personale qualificato a causa delle condizioni di occupazione; ritiene che gli organismi dell'Unione debbano essere in grado di attirare personale qualificato per svolgere i loro compiti in modo efficace ed efficiente; chiede pertanto che sia intrapresa un'azione concreta al fine di conseguire tali obiettivi;
26. rileva che la cooperazione rafforzata tra le agenzie nella condivisione dei servizi ha consentito di realizzare economie, come quelle conseguite attraverso la creazione di un portale comune per gli appalti pubblici; incoraggia a esplorare ulteriormente il potenziale di condivisione di servizi tra le agenzie stesse, o tra la Commissione e le agenzie, nella prospettiva di creare nuove sinergie e di ottimizzare quelle esistenti; ritiene che, se del caso, si potrebbe conseguire un'ulteriore efficienza di bilancio attraverso una stretta cooperazione sui servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture tra gli organismi e le agenzie dell'Unione che si trovano nelle immediate vicinanze;
27. osserva che il bilancio delle agenzie dovrebbe essere elaborato sulla base del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli obiettivi dell'agenzia e dei risultati attesi dai suoi compiti; chiede un approccio tematico nei confronti dell'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di migliorare la definizione delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, di promuovere la cooperazione ed evitare sovrapposizioni, in particolare nel caso delle agenzie che operano nello stesso settore politico;
28. rileva con preoccupazione che una serie di requisiti amministrativi risulta sproporzionata per le agenzie che non hanno raggiunto una determinata dimensione; si aspetta che la Commissione e il Consiglio garantiscano che i requisiti amministrativi applicabili siano commisurati alle risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie;
29. ricorda che la procedura legislativa comporta modifiche della proposta iniziale della Commissione; osserva con preoccupazione che i rendiconti finanziari aggiornati sono generalmente disponibili, quando lo sono, al termine della procedura legislativa; ricorda il duplice ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto autorità legislativa e autorità di bilancio;
30. accoglie con favore il progetto di testo rivisto del regolamento finanziario quadro per le agenzie decentrate, elaborato dalla Commissione e, in particolare, il suo programma di rafforzare la governance di tali agenzie delineato in tale testo;
31. ritiene, tuttavia, che una serie di questioni rimangano irrisolte ed esorta la Commissione a presentare senza indugio una valutazione delle agenzie con sedi multiple, come raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte relative ad eventuali fusioni, chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla Commissione, sulla base di un'attenta analisi approfondita e utilizzando criteri chiari e trasparenti, che era previsto nel mandato dell'IIWG ma non è mai stato opportunamente esaminato a causa della mancanza di proposte in tal senso da parte della Commissione;
32. osserva che l'audit delle agenzie decentrate rimane "sotto la piena responsabilità della Corte dei conti, che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie e le finanzia a carico del proprio bilancio"; ribadisce che l'audit svolto da revisori del settore privato ha comportato un aumento significativo degli oneri amministrativi a carico delle agenzie e, a causa del tempo dedicato alle procedure di appalto e alla gestione dei contratti di audit, ha generato ulteriori spese, diminuendo ulteriormente le risorse già ridotte delle agenzie; sottolinea che è essenziale risolvere tale problema in conformità dell'orientamento comune, nel contesto della revisione del regolamento finanziario quadro; invita tutte le parti coinvolte in tale revisione a chiarire urgentemente la questione al fine di ridurre in maniera significativa gli eccessivi oneri amministrativi;
o o o
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea e alle agenzie decentrate dell'UE.