Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen, trasmessa il 5 settembre 2018 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base della richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 22 ottobre 2018, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi ai giudici inquirenti relativo a un'indagine su presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti parlamentari,
– avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Jean-Marie Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0167/2019),
A. considerando che i giudici inquirenti del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen per ascoltarlo in relazione a presunti reati;
Β. considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen si riferisce ai presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti a DPE aderenti al Front National;
C. considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo affiliati al Front National;
D. considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare "risparmi" sfruttando il rimborso della retribuzione dei dipendenti del partito a carico del Parlamento europeo in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari;
E. considerando che l'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, elencava solo 15 DPE (su un totale di 23), 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati (su un totale di 54 assistenti); che alcuni assistenti parlamentari hanno dichiarato come luogo di lavoro, precisando in taluni casi che vi lavoravano a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre, pur risiedendo tra 120 e 945 km dal luogo dichiarato di lavoro; che, in questa fase dell'inchiesta, è emerso che 8 assistenti parlamentari non hanno esercitato pressoché alcuna attività di assistenza parlamentare, o lo hanno fatto solo in misura molto limitata rispetto alle mansioni complessive;
F. considerando che le indagini hanno inoltre messo in luce circostanze che portano a dubitare del fatto che gli assistenti parlamentari interessati abbiano effettivamente esercitato attività legate al Parlamento europeo, in particolare:
–
contratti di lavoro di assistenti parlamentari europei intercalati tra due contratti di lavoro per il Front National;
–
cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei e di contratti di lavoro con il Front National;
–
contratti di lavoro per il Front National conclusi per periodi immediatamente successivi ai periodi coperti dai contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;
G. considerando che dall'inchiesta è emerso che, in qualità di deputato al Parlamento europeo, Jean-Marie Le Pen impiegava nel 2011 un assistente parlamentare, ma l'assistente parlamentare in questione ha riferito agli inquirenti di aver lavorato per la campagna elettorale di un altro deputato durante il periodo in questione; che Jean-Marie Le Pen ha disposto il pagamento delle retribuzioni di assistenti parlamentari ad altre tre persone, pur non avendo queste ultime esercitato virtualmente alcuna attività in tale veste;
H. considerando che dall'inchiesta è inoltre emerso che, in quanto presidente del Front National all'epoca dei presunti reati, egli ha messo in atto un sistema, denunciato dal Parlamento europeo, consistente nel pagare parte dei dipendenti del Front National con i fondi europei, attraverso la firma di contratti parlamentari con persone che in realtà lavoravano per il partito, in violazione quindi della normativa UE in vigore;
I. considerando che i giudici inquirenti reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Jean-Marie Le Pen;
J. considerando che Jean-Marie Le Pen si è rifiutato di comparire in risposta alla citazione trasmessagli dagli inquirenti il 21 giugno 2018 e lo stesso ha fatto quando gli è stata trasmessa una citazione dai magistrati inquirenti nel mese di luglio 2018, invocando l'immunità parlamentare;
K. considerando che, al fine di poter interrogare Jean-Marie Le Pen sulle accuse mosse a suo carico, l'autorità competente ha presentato una richiesta di revoca della sua immunità;
L. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
M. considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che "Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva";
N. considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;
1. decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Guardasigilli della Repubblica francese e a Jean-Marie Le Pen.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.