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Procedura : 2019/2545(RSO)
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Martedì 12 marzo 2019 - Strasburgo
Proroga dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento europeo fino al termine della nona legislatura
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura (2019/2545(RSO))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(1),

–  visti il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio(2) e il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio(3),

–  visto il codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 16 giugno 2014,

–  viste la sua decisione del 26 febbraio 2014(4) sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine dell'ottava legislatura e le successive decisioni dell'Ufficio di presidenza che prorogano la deroga all'articolo 158 fino al termine dell'attuale legislatura,

–  visti l'articolo 158 e 159 del suo regolamento,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 158 del regolamento, tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali e tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta, con l'interpretazione simultanea degli interventi verso le altre lingue ufficiali;

B.  considerando che, a norma dell'articolo 159 del regolamento, fino al termine dell'ottava legislatura sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se, malgrado l'adozione delle adeguate precauzioni, non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e traduttori in una determinata lingua ufficiale; che, per ciascuna delle lingue ufficiali per cui si considera necessaria una deroga, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e tenendo debitamente conto delle deroghe temporanee decise dal Consiglio in conformità dei trattati riguardo alla redazione degli atti normativi, è tenuto a determinare se le condizioni sono rispettate e a riesaminare la propria decisione ogni sei mesi;

C.  considerando che il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio e il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio prevedono una graduale restrizione della deroga per l'irlandese e che, in assenza di un altro regolamento del Consiglio che disponga altrimenti, la deroga cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022;

D.  considerando che, malgrado l'adozione di tutte le misure necessarie, si prevede che la capacità per il croato, l'irlandese e il maltese non sarà tale da consentire la prestazione di un servizio di interpretazione completo in tali lingue a partire dalla nona legislatura;

E.  considerando che, nonostante gli intensi sforzi profusi a livello interistituzionale e i considerevoli progressi conseguiti, si stima che per l'irlandese il numero di traduttori qualificati sarà ancora così limitato da non poter assicurare, in un futuro prevedibile, una copertura completa per tale lingua in conformità dell'articolo 158; che, a norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio e del regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, un crescente numero di atti normativi dovrà essere tradotto in irlandese, il che riduce la possibilità di tradurre altri documenti parlamentari in tale lingua;

F.  considerando che l'articolo 159, paragrafo 4, prevede che il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, possa decidere la proroga dell'applicabilità di detto articolo al termine della legislatura;

G.  considerando che, alla luce di quanto precede, l'Ufficio di presidenza ha raccomandato che l'articolo 159 sia prorogato fino al termine della nona legislatura;

1.  decide di prorogare l'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(2) Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 1).
(4) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 164.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy