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Procedura : 1998/0031R(NLE)
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Ciclo del documento : A8-0072/2019

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A8-0072/2019

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PV 12/03/2019 - 9.12

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P8_TA(2019)0146

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Martedì 12 marzo 2019 - Strasburgo
Accordo di partenariato e di cooperazione UE-Turkmenistan
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione, da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio e della Commissione (12183/1/2011),

–  visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Turkmenistan, dall'altro (12288/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0059/2015),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla regione dell'Asia centrale, in particolare quelle del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale(1), del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(2), del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale(3), del 22 aprile 2009 sull'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan(4) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(5),

–  visti l'accordo interinale del 1999 sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, concluso dal Consiglio il 27 luglio 2009 (5144/1999), e le riunioni periodiche del comitato misto istituito a norma dello stesso,

–  visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'Unione europea e il Turkmenistan, firmato nel maggio 2008,

–  visti il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), di cui il Turkmenistan è firmatario,

–  visto il dialogo annuale UE-Turkmenistan sui diritti umani,

–  visto l'impegno assunto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) nella sua lettera alla commissione per gli affari esteri in data 16 dicembre 2015, recante gli aspetti di cui al paragrafo 3 in appresso,

–  vista la lettera del VP/AR al presidente della commissione per gli affari esteri, del 5 luglio 2018, nella quale ha espresso il suo sostegno all'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari esteri (A8-0072/2019),

A.  considerando che l'Asia centrale è una regione in cui l'Unione europea è sempre più impegnata;

B.  considerando che un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan è stato varato nel 1997 e sottoscritto nel 1998; che da allora 14 Stati membri dei 15 firmatari iniziali hanno ratificato l'APC (l'ultimo a non averlo ancora fatto è il Regno Unito); che il Turkmenistan ha ratificato l'APC nel 2004; che l'adesione all'APC da parte degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo la firma dell'accordo è soggetta a un protocollo e a una procedura di ratifica separati;

C.  considerando che l'APC, una volta pienamente ratificato, verrebbe concluso per un periodo iniziale di dieci anni e quindi rinnovato annualmente, consentendo in tal modo all'Unione europea di recedere dall'accordo ove dovessero insorgere seri dubbi circa il rispetto dei diritti umani o altre gravi violazioni; che le parti possono modificare l'APC al fine di tener conto dei nuovi sviluppi;

D.  considerando che nell'aprile 2009 il Parlamento europeo è stato consultato dal Consiglio in merito all'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan, nell'ambito di una procedura facoltativa e giuridicamente non vincolante;

E.  considerando che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno definito parametri di riferimento rispetto ai quali poter misurare i progressi conseguiti in Turkmenistan, nonché criteri che consentono di proseguire la cooperazione, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute in materia di Stato di diritto, buona governance e diritti umani;

F.  considerando che il rispetto della democrazia, dei diritti fondamentali e dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali dell'accordo commerciale interinale (secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello stesso e dall'articolo 2 dell'APC), dovrebbero rimanere obiettivi a lungo termine per il Turkmenistan; che la sospensione unilaterale dell'applicazione è una possibilità in caso di violazione di tali elementi ad opera di una delle parti;

G.  considerando che, a seguito delle considerazioni esposte nel progetto di raccomandazione per l'approvazione, da parte del Parlamento, alla conclusione dell'APC e nel progetto di relazione che l'accompagna dell'8 maggio 2015, contenente una proposta di risoluzione, la commissione per gli affari esteri ha deciso di sospendere temporaneamente la procedura il 24 maggio 2016 fino a quando non ritenga che siano stati compiuti progressi sufficienti in materia di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e ha deciso di avviare l'attuale procedura transitoria;

H.  considerando che è essenziale mantenere la validità dei parametri di riferimento per valutare i progressi compiuti dal Turkmenistan in materia di diritti umani, come espresso dal Parlamento in risoluzioni precedenti, ai fini di una politica dell'UE in materia di relazioni con il paese che sia coerente e basata su principi;

I.  considerando che nel 2015 il Turkmenistan ha adottato un Piano di azione nazionale sui diritti umani (NAPHR) per il periodo 2016-2020, elaborato con il sostegno del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nel 2013;

J.  considerando che il Turkmenistan ha concluso accordi internazionali, quali l'ICCPR, l'ICESCR e convenzioni dell'OIL;

1.  chiede al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR di definire con urgenza i seguenti parametri di riferimento a breve termine rispetto ai quali poter misurare i progressi sostenibili conseguiti dalle autorità del Turkmenistan, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle Nazioni Unite, dall'OSCE e della BERS, e prima di aver dato la sua approvazione all'APC:

  

Il sistema politico, lo Stato di diritto e la buona governance

   i) una chiara divisione tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e, in particolare, la possibilità e la garanzia di un'effettiva partecipazione pubblica ai processi decisionali dello Stato, comprese consultazioni con gli esperti internazionali, quali la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE sulla conformità della costituzione del Turkmenistan con i principi democratici, nonché un tangibile impegno da parte del paese a prendere in considerazione le raccomandazioni di riforma proposte da tali organizzazioni;
   ii) l'eliminazione delle restrizioni alla registrazione e al funzionamento delle organizzazioni non governative;
  

Diritti umani e libertà fondamentali

   iii) l'attuazione degli impegni assunti dal governo turkmeno nel suo Piano di azione nazionale sui diritti umani per il periodo 2016‑2020;
   iv) la cessazione delle detenzioni segrete, delle sparizioni forzate, del lavoro forzato e delle torture, la divulgazione di informazioni circa il destino e il luogo in cui si trovano le persone scomparse, la possibilità dei familiari di avere contatti diretti con le persone detenute; il riconoscimento da parte delle autorità del paese dell'esistenza di prigionieri politici e l'accesso senza ostacoli al paese da parte di organizzazioni internazionali e osservatori indipendenti, compreso il Comitato internazionale della Croce Rossa;
   v) garantire un accesso senza ostacoli a varie fonti di informazione e, in particolare, consentire alle persone di accedere a fonti di informazioni alternative, tra cui sistemi di comunicazione internazionali, e mantenere dispositivi di telecomunicazione quali antenne paraboliche private o connessioni a Internet a prezzi accessibili;
   vi) porre fine alla persecuzione e alle intimidazioni di giornalisti indipendenti e di attivisti della società civile e dei diritti umani con sede nel paese e all'estero e dei loro familiari; garantire la libertà di espressione e di riunione;
   vii) consentire le visite da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo internazionali e regionali che ne hanno fatto richiesta e che sono ancora in attesa di risposte;
   viii) porre fine al sistema informale e arbitrario dei divieti di viaggio e garantire che le persone cui è stato negato il permesso di lasciare il paese siano in grado di viaggiare liberamente;

2.  chiede al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR di tenere conto delle seguenti raccomandazioni a lungo termine per un progresso credibile e sostenibile:

  

Il sistema politico, lo Stato di diritto e la buona governance

   i) il rispetto dei principi del pluralismo politico e della responsabilità democratica, con partiti politici e altre organizzazioni che operino correttamente, liberi da interferenze;
   ii) il proseguimento dell'attuazione delle riforme a tutti i livelli in conformità degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e in tutti i settori dell'amministrazione, specialmente nella magistratura e nelle forze di contrasto;
   iii) tutele rigorose ed efficaci contro la corruzione ad alto livello, il riciclaggio, la criminalità organizzata e il traffico di droga;
   iv) piena attuazione della legge che vieta il lavoro minorile;
  

Diritti umani e libertà fondamentali

   v) il rispetto generale dell'esercizio pacifico e legittimo del diritto di libertà di espressione, libertà di associazione e libertà di religione o credo;
   vi) la libertà generale di circolazione sia all'interno che all'esterno del paese;

3.  sottolinea la necessità che il Parlamento europeo segua e controlli da vicino gli sviluppi in Turkmenistan e l'attuazione di tutte le parti dell'APC, una volta entrato in vigore; invita il VP/AR, in tale contesto, ad attuare il meccanismo di monitoraggio dei diritti umani e a impegnarsi pubblicamente a favore dello stesso, consentendo al Parlamento di essere adeguatamente informato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in merito all'attuazione dell'APC, una volta entrato in vigore, e, in particolare, dei suoi obiettivi e della conformità con l'articolo 2, affinché possa far fronte agli sviluppi sul campo in caso di gravi violazione dei diritti umani documentate e comprovate; pone l'accento sulla possibilità di un meccanismo di sospensione dell'APC in tali casi e accoglie con favore, a tale proposito, la lettera inviata dal VP/AR alla commissione per gli affari esteri il 16 dicembre 2015, recante i seguenti obiettivi:

   i) garantire che il Parlamento europeo sia adeguatamente informato sull'attuazione delle disposizioni dell'APC in materia di diritti umani e democratizzazione, incluso l'accesso a informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione in termini di diritti umani, democrazia e Stato di diritto e che sia informato, su richiesta, prima e dopo gli incontri del consiglio di cooperazione in modo tempestivo, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza;
   ii) una più stretta interazione con il Parlamento europeo e la società civile nella preparazione e nei resoconti dei dialoghi annuali sui diritti umani;
   iii) consultazione con il Parlamento europeo in sede di elaborazione degli aggiornamenti della strategia nazionale dell'UE sui diritti umani per il Turkmenistan;

4.  accoglie con favore l'annuncio del VP/AR del novembre 2018 relativo all'istituzione di una delegazione dell'UE a pieno titolo ad Ashgabat; sottolinea che la nuova delegazione dovrebbe sviluppare una strategia di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, in funzione delle condizioni e delle esigenze di sviluppo del Turkmenistan, dovrebbe monitorare la situazione nel paese, comprese le violazioni dei diritti umani e i singoli casi che destano preoccupazione, dovrebbe avviare un dialogo con i vari interlocutori politici, sociali ed economici, consentire un'azione diplomatica in loco e migliorare la gestione e il controllo dei progetti finanziati a titolo degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE;

5.  conclude che considererà la possibilità di concedere l'approvazione quando riterrà che le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 siano state debitamente recepite dalla Commissione, dal Consiglio, dal VP/AR e dalle autorità del Turkmenistan;

6.  incarica il suo Presidente di chiedere che il Consiglio, la Commissione e il VP/AR forniscano regolarmente al Parlamento informazioni sostanziali sulla situazione in Turkmenistan;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo e al parlamento del Turkmenistan.

(1) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 49.
(2) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.
(3) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 119.
(4) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 20.
(5) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy