Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: esenzione della Banca d'Inghilterra dagli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00793),
– vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012(1), in particolare gli articoli 1, paragrafo 9, e 50, paragrafo 5,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che l'atto delegato modificativo contiene modifiche importanti intese a garantire che la Banca d'Inghilterra continui a beneficiare dell'attuale esenzione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014, dopo che il Regno Unito avrà acquisito lo status di paese terzo;
B. considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.