Decisione di non sollevare obiezioni al regolamento che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00794),
– vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 30, paragrafo 5(1),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che l'atto delegato contiene modifiche importanti intese a garantire che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima saranno esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dagli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365;
B. considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.