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 Testo integrale 
Procedura : 2016/0392(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0021/2018

Testi presentati :

A8-0021/2018

Discussioni :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Votazioni :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Dichiarazioni di voto
PV 13/03/2019 - 11.14

Testi approvati :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Testi approvati
PDF 119kWORD 52k
Mercoledì 13 marzo 2019 - Strasburgo
Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I
P8_TA(2019)0178A8-0021/2018
RETTIFICHE
Risoluzione
 Testo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0750),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0496/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere del 10 dicembre 2018 e del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0021/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 54.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 1° marzo 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0049).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
P8_TC1-COD(2016)0392

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/787.)

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy