Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0085),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0097/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0342/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/632.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 26/2018, dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?" e altre recenti relazioni pertinenti nel settore delle dogane, che hanno fornito ai co-legislatori una migliore panoramica delle cause dei ritardi nell'attuazione dei sistemi informatici necessari per migliorare le operazioni doganali nell'Unione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che ogni futuro audit della Corte dei conti europea che valuti le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbe contribuire positivamente ad evitare ulteriori ritardi.
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto di tali audit.
Dichiarazione della Commissione
La Commissione accoglie con favore l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta intesa a prorogare il termine per l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione.
La Commissione prende atto della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui si osserva che eventuali attività future della Corte dei conti europea intese a valutare le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbero contribuire a evitare ulteriori ritardi.
Qualora la Corte dei conti decida di valutare le relazioni della Commissione, quest'ultima, come disposto dall'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, offrirà piena collaborazione alla Corte dei conti europea e terrà pienamente conto dei rilievi formulati.