Indice 
Testi approvati
Martedì 12 febbraio 2019 - Strasburgo
Partenariato nel settore della pesca tra la Costa d'Avorio e l'UE ***
 Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (risoluzione)
 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco ***
 Accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ***
 Protocollo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico (adesione della Croazia) ***
 Programma antifrode dell'UE ***I
 Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
 Meccanismo unionale di protezione civile ***I
 Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***I
 Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ***I
 Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche europee ***I
 IVA: sistema definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri *
 Strategie per l'integrazione dei rom
 Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
 Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata
 Attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione
 Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE
 Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo)
 Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale
 Utilizzo sostenibile dei pesticidi
 Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera

Partenariato nel settore della pesca tra la Costa d'Avorio e l'UE ***
PDF 104kWORD 49k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))
P8_TA(2019)0063A8-0030/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (10858/2018),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10856/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0387/2018),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 12 febbraio 2019(1) concernente il progetto di decisione,

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0030/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Costa d'Avorio.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0064.


Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (risoluzione)
PDF 116kWORD 52k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (10858/2018),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10856/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0387/2018),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 12 febbraio 2019(1) sul progetto di decisione,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0034/2019),

A.  considerando che la Commissione e il governo della Costa d'Avorio hanno negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS UE-Costa d'Avorio) e un protocollo di attuazione per un periodo di sei anni;

B.  considerando che l'obiettivo globale dell'APPS UE-Costa d'Avorio è di intensificare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio, nell'interesse di entrambe le parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d'Avorio;

C.  considerando che lo sfruttamento delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS UE-Costa d'Avorio è ammontato in media al 79 %, una cifra considerata nel complesso buona; che durante tale periodo, tuttavia, i pescherecci con palangari non hanno sfruttato le possibilità di pesca disponibili;

D.  considerando che gli APPS tra l'UE e la Costa d'Avorio sono stati conclusi uno dopo l'altro e questo ha giovato all'economia della Costa d'Avorio in quanto sono stati utilizzati pescatori locali, il porto di Abidjan e strutture di conservazione, sono state prese in considerazione le catture accessorie delle tonniere con reti a circuizione dell'UE e sono state rafforzate le capacità locali di monitoraggio (pur essendo considerate generalmente modeste);

E.  considerando che l'APPS UE-Costa d'Avorio dovrebbe promuovere una maggiore efficacia dello sviluppo sostenibile delle comunità di pesca ivoriane e delle industrie e attività correlate; che il sostegno da fornire nell'ambito del protocollo deve essere coerente con i piani nazionali di sviluppo — in particolare il piano strategico per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, la pesca e l'acquacoltura (PSDEPA) — e con il piano d'azione per la crescita blu, elaborato con le Nazioni Unite al fine di incrementare la produzione e la professionalità del settore onde soddisfare il fabbisogno in materia alimentare e occupazionale della popolazione; che, in base al piano strategico sopra indicato, il conseguimento di tali obiettivi richiede un bilancio di oltre 140 milioni di EUR;

F.  considerando che l'UE, attraverso il Fondo europeo di sviluppo, fornisce un bilancio pluriennale di 273 milioni di EUR per la Costa d'Avorio, concentrandosi, tra l'altro, su infrastrutture, sanità e aiuti umanitari;

1.  ritiene che l'APPS UE-Costa d'Avorio debba puntare a due obiettivi di pari rilevanza: 1) predisporre possibilità di pesca per i pescherecci dell'UE che operano nella ZEE della Costa d'Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e senza interferire con le misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali cui appartiene la Costa d'Avorio, in particolare l'ICCAT, o superando l'eccedenza disponibile; e 2) promuovere la cooperazione tra l'UE e la Costa d'Avorio in vista di una politica della pesca sostenibile e di uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio, nonché concorrere allo sviluppo sostenibile del settore della pesca ivoriano attraverso la cooperazione in campo economico, finanziario, tecnico e scientifico, senza pregiudicare le opzioni e le strategie sovrane del paese in merito a tale sviluppo;

2.  richiama l'attenzione sui risultati della valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell'APPS tra l'UE e la Costa d'Avorio, presentata nel settembre 2017, la quale sosteneva che il protocollo dell'APPS del 2013-2018 si è dimostrato nel complesso efficace, efficiente e adeguato agli interessi in gioco e coerente con la politica settoriale della Costa d'Avorio e un elevato grado di accettabilità per i portatori di interessi, e consigliava di concludere un nuovo protocollo;

3.  sostiene che l'APPS tra l'UE e la Costa d'Avorio e il relativo protocollo, quando saranno attuati e in caso di revisione/o rinnovo, devono consentire e essere allineati al PSDEPA e al piano di crescita blu per lo sviluppo del settore della pesca ivoriano, e in particolare dovrebbero:

   migliorare la governance: elaborare e convalidare la legislazione e basarsi su piani di gestione;
   rafforzare il controllo e la e sorveglianza nella ZEE della Costa d'Avorio;
   rafforzare le misure di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), anche nelle acque interne;
   consentire la costruzione o il rinnovo di banchine di sbarco e porti, compreso – ma non solo – il porto di Abidjan;
   migliorare le condizioni degli affumicatoi, prestando particolare attenzione alle donne, in modo da rendere più efficace il sistema di stagionatura;
   sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne, che sono le principali responsabili della gestione delle catture accessorie;
   istituire zone marine protette;
   rafforzare i partenariati con i paesi terzi sotto forma di accordi di pesca, garantendo la trasparenza attraverso la pubblicazione dei contenuti di tali accordi, e istituendo altresì un programma regionale per la formazione e l'impiego di osservatori;
   consentire la costruzione di mercati ittici;
   consentire il rafforzamento delle organizzazioni che rappresentano gli uomini e le donne operanti nel settore della pesca, in particolare quelli impegnati nella pesca artigianale, contribuendo in tal modo a rafforzare le capacità tecniche, di gestione e di negoziazione;
   servire ad allestire e/o ad ammodernare i centri di formazione di base e di formazione professionale, innalzando così i livelli di qualifica dei pescatori e dei marittimi;
   migliorare le capacità di ricerca scientifica e la capacità di monitoraggio delle risorse alieutiche;
   migliorare la sostenibilità delle risorse marine in generale;

4.  ritiene che le norme relative all'assunzione di marittimi ACP per i pescherecci dell'Unione, pari al 20 % dell'equipaggio, potrebbero essere più ambiziose; ribadisce la necessità di rispettare i principi dell'OIL e, in particolare, raccomanda la firma della convenzione n. 188 dell'OIL, il che implica il rispetto dei principi generali della libertà di associazione e della libera contrattazione collettiva dei lavoratori e della non discriminazione in materia di occupazione e sul lavoro; chiede inoltre che si tenga conto delle richieste dei sindacati locali dei marittimi, affinché la sicurezza sociale, la salute e la copertura pensionistica dei marittimi ACP si traducano in modo più efficace;

5.  ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

6.  ritiene auspicabile migliorare la quantità e l'accuratezza dei dati su tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie) e sullo stato di conservazione delle risorse della pesca, nonché migliorare l'attuazione dei finanziamenti al sostegno settoriale, in modo da poter valutare meglio l'impatto dell'accordo sull'ecosistema marino e sulle comunità di pescatori; invita la Commissione a contribuire a garantire che gli organismi incaricati di sorvegliare l'attuazione dell'accordo, compreso un comitato scientifico congiunto da istituire a tal fine, possano operare in modo regolare e trasparente, coinvolgendo le associazioni di pescatori artigianali e di donne addette all'affumicatura del pesce, i sindacati, i rappresentanti delle comunità costiere e le organizzazioni della società civile ivoriana;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro politica di cooperazione e di aiuto ufficiale allo sviluppo incentrata sulla Costa d'Avorio, a tenere presente che il Fondo europeo di sviluppo e il sostegno settoriale previsto nel presente APPS dovrebbero integrarsi a vicenda, al fine di contribuire in modo più rapido ed efficace all'autonomia delle comunità di pesca locali e al pieno esercizio della sovranità della Costa d'Avorio sulle risorse di tale paese;

8.  invita la Commissione a esortare la Repubblica della Costa d'Avorio a utilizzare il contributo finanziario previsto dal protocollo al fine di rafforzare in modo sostenibile l'industria nazionale della pesca, incoraggiando la domanda di investimenti locali e di progetti industriali e creando posti di lavoro a livello locale;

9.  invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e a rendere pubblici i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 4 del protocollo e i risultati delle valutazioni annuali; invita la Commissione ad agevolare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni della commissione mista e ad incoraggiare la partecipazione delle comunità di pescatori della Costa d'Avorio;

10.  invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in ciascuna fase delle procedure relative al protocollo e, se del caso, al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

11.  incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica della Costa d'Avorio.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0063.


Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco ***
PDF 105kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (14367/2018),

–  visti il progetto di accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, il relativo protocollo di attuazione e lo uno scambio di lettere che accompagna l'accordo (12983/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0033/2019),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A8-0027/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


Accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ***
PDF 105kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))
P8_TA(2019)0066A8-0016/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (10784/2018),

–  visto il progetto di accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (10788/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0431/2018),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0016/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle altre parti dell'accordo.


Protocollo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico (adesione della Croazia) ***
PDF 105kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))
P8_TA(2019)0067A8-0066/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (15383/2017),

–  visto il progetto di terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (15410/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 211 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0489/2018),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0066/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti del Messico.


Programma antifrode dell'UE ***I
PDF 220kWORD 66k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0386),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0236/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2018(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A8-0064/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa solo un'indicazione e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE

P8_TC1-COD(2018)0211


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  A norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’Unione dovrebbe sostenere attività in questi settori.

(2)  In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) (programma Hercule II), abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) (programma Hercule III), ha permesso di potenziare le attività avviate dall’Unione e dagli Stati membri in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(3)  Il sostegno alla segnalazione, da parte degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, di irregolarità e frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) è prescritto dalla normativa settoriale relativa al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(7), al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca(8), al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi(9), al Fondo di aiuti europei agli indigenti(10), nonché all’assistenza preadesione(11) per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre. L’IMS è uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare gli Stati membri, nonché i paesi candidati e candidati potenziali, a rispettare l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate e che contribuisce alla gestione e all’analisi delle irregolarità.

(3 bis)  È necessario compensare la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri al fine di contrastare le irregolarità e combattere le frodi. La fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale nonché a un ritardo nella notifica. Ciò richiede la creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di notifica e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti. [Em. 1]

(3 ter)  È innegabile l'importanza delle attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come pure del potenziamento dell'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS), nonché della messa a punto di strategie nazionali antifrode. Nell'ambito di tali attività è necessario elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'Unione (inclusi gli inviti a presentare proposte, la presentazione delle domande, la valutazione, l'attuazione e i pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri. [Em. 2]

(4)  A norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio(12) e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio(13), l’Unione fornisce sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

(5)  Tale sostegno è fornito a una serie di attività operative che comprendono il sistema d’informazione antifrode (AFIS), una piattaforma informatica costituita da una serie di applicazioni funzionanti nell’ambito di un sistema comune d’informazione gestito dalla Commissione. Anche l’IMS è gestito nell’ambito della piattaforma AFIS. Per garantire la sostenibilità di un siffatto sistema occorrono finanziamenti stabili e prevedibili nel corso degli anni.

(6)  Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione, fatto salvo un efficace controllo dell'attuazione del programma da parte dei co-legislatori. [Em. 3]

(7)  Il programma combina pertanto una componente improntata al programma Hercule, un’altra che assicura il finanziamento dell’IMS e una terza che finanzia le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(7 bis)   La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell'Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale contesto, si dovrà tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che tutela in modo specifico il lato delle spese del bilancio dell'Unione europea. [Em. 4]

(8)  La piattaforma AFIS comprende diversi sistemi informativi, tra cui il sistema d’informazione doganale (SID). Il SID è un sistema informativo automatizzato volto ad aiutare gli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, potenziando, grazie a una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle rispettive amministrazioni doganali. Il SID riunisce i casi di cooperazione amministrativa e di polizia nell’ambito di un’unica infrastruttura. Ai fini della cooperazione amministrativa, il SID è istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, adottato sulla base degli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Quanto alla cooperazione di polizia, il SID è istituito dalla decisione 2009/917/GAI, adottata sulla base dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea. Sotto il profilo tecnico, la dimensione del SID relativa alla cooperazione di polizia non può essere dissociata da quella amministrativa, in quanto entrambi gli aspetti sono gestiti nell’ambito di un unico sistema informatico. Dato che lo stesso SID è soltanto uno dei vari sistemi d’informazione gestiti nel quadro di AFIS e che il numero di casi di cooperazione di polizia è inferiore al numero di casi di cooperazione amministrativa nel SID, la dimensione del sistema AFIS relativamente alla cooperazione di polizia è considerata accessoria rispetto a quella amministrativa.

(9)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [riferimento da aggiornare se del caso conformemente al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(14)].

(10)  Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I contratti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mentre le sovvenzioni sono inoltre soggette ai principi di cofinanziamento, divieto di cumulo e di doppio finanziamento, non retroattività e divieto del fine di lucro. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE. [Em. 5]

(11)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(11 bis)   I tassi massimi per il cofinanziamento delle sovvenzioni a titolo del programma non dovrebbero superare l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro, come i casi riguardanti Stati membri esposti ad un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, il tasso massimo di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 90 % dei costi ammissibili. [Em. 6]

(12)  Al fine di garantire, nell’ambito del programma, la continuità del finanziamento di tutte le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS, l’allegato I fornisce un elenco indicativo delle attività da finanziare.

(12 bis)   La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro dovrebbero contenere una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione, un calendario di attuazione orientativo e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. Nell'elaborare il programma di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto delle priorità del Parlamento europeo espresse nel quadro della sua valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma di lavoro dovrebbe essere pubblicato sul sito web della Commissione e trasmesso al Parlamento europeo. [Em. 7]

(12 ter)   Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2. Questi possono includere la fornitura di assistenza tecnica speciale per le autorità competenti degli Stati membri, come la fornitura di conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici (TI) efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili possono comprendere anche l'organizzazione una formazione specializzata mirata, seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, conferenze e studi. [Em. 8]

(13)  L’acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale(15) può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull’acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Inoltre, dovrebbe esserci un chiaro collegamento tra l'impatto delle attrezzature finanziate e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni e la creazione di sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni nel quadro dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali. [Em. 9]

(13 bis)   Il programma sostiene la cooperazione tra le autorità amministrative e di contrasto degli Stati membri e tra queste e la Commissione, compreso OLAF, nonché altri organismi e agenzie competenti dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al fine di garantire una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma sosterrà inoltre la cooperazione in tale settore con la Procura europea (EPPO), quando essa diventerà operativa. [Em. 10]

(14)  È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati potenziali, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi abbiano un accordo di associazione o concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell’Unione. [Em. 11]

(15)  Tenuto conto delle precedenti valutazioni dei programmi Hercule e al fine di rafforzare il programma, soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero potervi partecipare in via straordinaria senza dover sostenere i costi della propria partecipazione.

(15 bis)   In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi che hanno un accordo di associazione in vigore con l'Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici. [Em. 12]

(16)  Il programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata “Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco - Una strategia globale dell’UE”(16), nonché della relazione sullo stato dei lavori relativi alla sua attuazione, del 12 maggio 2017(17).

(17)  L’Unione ha ratificato il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (“protocollo”) nel 2016. Tale protocollo dovrebbe servire a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nella misura in cui riguarda la lotta contro il commercio transfrontaliero illecito di tabacco, che causa perdite di entrate. Il programma dovrebbe sostenere il segretariato della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo nelle sue funzioni legate al protocollo. Dovrebbe inoltre sostenere altre attività organizzate dal segretariato nel quadro della lotta contro il commercio illecito di tabacco.

(18)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(19), (Euratom, CE) n. 2185/96(20) e (UE) 2017/1939(21) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(22). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti e l’accesso necessari alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(19)  I paesi terzi membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nell’ambito della cooperazione istituita a norma dell’accordo SEE, che prevede l’attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono inoltre partecipare sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere all’ordinatore competente, all’OLAF e alla Corte dei conti europea i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(20)  

(21)  A norma dell’[riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(23)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(22)  A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016(24), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in forza delle tramite relazioni, segnatamente sulle prescrizioni specifiche in materia di prestazioni, di monitoraggio e di valutazione, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. Un valutatore indipendente effettua la valutazione. [Em. 13]

(23)  Al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di monitoraggio e valutazione del programma integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro. Inoltre, al fine di modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 14]

(24)  L’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97 costituisce la base giuridica del finanziamento del sistema AFIS. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tale base giuridica e fornirne una nuova. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

(25)  Il regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III riguardava il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento garantisce la prosecuzione del programma Hercule III a decorrere dal 1º gennaio 2021. Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 250/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’UE (“programma”).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)  tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b)  sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)  prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea;

b)  favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;

c)  fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

Articolo 3

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di 321 314 000 EUR a prezzi 2018 (362 414 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 15]

2.  La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)  114,207 milioni di 202 512 000 EUR a prezzi 2018 (228 414 000 a prezzi correnti) per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a); [Em. 16]

b)  12 412 000 EUR a prezzi 2018 (14 milioni di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); [Em. 17]

c)  60 106 390 000 EUR a prezzi 2018 (120 milioni di EUR a prezzi correnti) per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c). [Em. 18]

2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di riassegnare i fondi tra gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Se una riassegnazione comporta la modifica del 10 % o più di uno degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riassegnazione sarà effettuata mediante un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14. [Em. 19]

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che riguarda in particolare il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 20]

Articolo 4

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)  i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;

b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)  altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a eventuali programmi dell’Unione, a condizione che tale accordo:

a)  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici della partecipazione; [Em. 21]

b)  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei loro costi amministrativi. Tali contributi costituiscono un’entrata con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

c)  non conferisca al paese terzo poteri decisionali sui programmi;

d)  garantisca il diritto dell’Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni in conformità del titolo VIII e appalti in conformità del titolo VII, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario. [Em. 22]

3.  Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I.

4.  Quando l’azione sostenuta comporta l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché un paese terzo partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell’ambito di un accordo internazionale o di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

CAPO II

SOVVENZIONI [Em. 23]

Articolo 7

Le Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario non supera l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili. [Em. 24]

Articolo 8

Azioni ammissibili

Solo Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono ammissibili al finanziamento:

(a)  fornire conoscenze tecniche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;

(b)  potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;

(c)  fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illegali;

(d)  rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e il monitoraggio delle attività di intelligence;

(e)  organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull'analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

(f)  finanziare una serie di applicazioni informatiche relative alle dogane utilizzate nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione, istituito per eseguire i compiti affidati a quest'ultima dal regolamento(CE) n. 515/97 del Consiglio;

(g)  finanziare uno strumento di comunicazione elettronica sicura che aiuti gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e che contribuisca alla gestione e all'analisi delle irregolarità;

(h)  qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all'articolo 10, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2. [Em. 25]

Quando l'azione sostenuta prevede l'acquisto di attrezzature, la Commissione garantisce che l'attrezzatura finanziata contribuisca alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 26]

Articolo 9

Soggetti ammissibili

1.  Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

2.  Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)  le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 e che sono stabilite in uno dei seguenti paesi:

a)  uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

b)  un paese terzo associato al programma;

c)  un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)  gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma, o in un paese terzo elencato in un programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

c)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti di cui al paragrafo 2, stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.  I soggetti di cui al paragrafo 2 stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero, di norma, sostenere i costi della propria partecipazione.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 10

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti delegati in conformità dell'articolo 14. [Em. 28]

La Commissione esplora sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni e si adopera affinché vengano evitate duplicazioni nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di lavoro. [Em. 29]

I programmi di lavoro sono pubblicati sul sito web della Commissione e trasmessi al Parlamento europeo, che ne valuterà il contenuto e i risultati nel quadro della valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 30]

Articolo 11

Sorveglianza e relazioni

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II.

2.  Onde garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. [Em. 31]

2 bis.  La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma. [Em. 32]

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 12

Valutazione

1.  Le valutazioni si svolgono sono svolte con tempestività da un valutatore indipendente per alimentare il processo decisionale. [Em. 33]

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

3.  Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 34]

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea e le pubblica sul proprio sito web. [Em. 35]

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di sorveglianza e valutazione adottare i programmi di lavoro come previsto all’articolo 11 10 e di modificare gli indicatori di cui all'allegato II al presente regolamento. [Em. 44]

Articolo 14

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5 bis.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10 e 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 36]

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale. [Em. 37]

2.  La Commissione conduce regolarmente azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2. [Em. 38]

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 515/97

All’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 250/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 250/2014 e a norma dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 250/2014 e dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei tipi di costi che saranno finanziati dal programma per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97:

a)  l’insieme dei costi d’installazione e di manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri i mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative;

b)  il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonché, se del caso, qualsiasi altra indennità, dei rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, dei rappresentanti di paesi terzi, che partecipano alle missioni dell’Unione europea, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa e a corsi di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative o delle azioni operative condotte dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa;

c)  le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, nonché ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d)  le spese legate alla comunicazione di informazioni e le spese sostenute per le relative azioni che consentono l’accesso all’informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e)  le spese relative all’utilizzo del sistema informativo doganale previsto dagli strumenti adottati a norma dell’articolo 87 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare dalla decisione 2009/917/GAI sull’uso dell’informatica nel settore doganale, nella misura in cui tali strumenti prevedono che dette spese siano a carico del bilancio generale dell’Unione europea;

f)  le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti dell’Unione della rete comune di comunicazione, utilizzate ai fini della lettera c).

ALLEGATO II

INDICATORI PER LA SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Obiettivo specifico 1: prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;

Indicatore 1: sostegno alle attività volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE, misurato in base:

1.1 al tasso di soddisfazione per le attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;

a)  al numero e al tipo di attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma; [Em. 39]

1.2 alla percentuale di all'elenco degli Stati membri che beneficiano ogni anno del programma e alla rispettiva quota di finanziamento. [Em. 40]

Obiettivo specifico 2: favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione.

Indicatore 2: tasso di soddisfazione degli utenti riguardo all’utilizzo del sistema di gestione delle irregolarità.

a)  Numero delle segnalazioni di irregolarità. [Em. 41]

Indicatore 2 bis: Tasso di soddisfazione degli utenti che si avvalgono del sistema d'informazione antifrode. [Em. 42]

Obiettivo specifico 3: fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale.

Indicatore 3: Quantità di informazioni sull’assistenza reciproca messe a disposizione e numero di attività sostenute nel settore dell’assistenza reciproca.

Indicatore 3 bis: Numero e tipo di attività relative all'assistenza reciproca. [Em. 43]

(1) GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.
(2)GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.
(4)Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule”) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).
(5)Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (Programma Hercule II) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).
(6)Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(7)Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 6).
(8)Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1).
(9)Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 15).
(10)Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 11).
(11)Articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).
(12)Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1525 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(13)Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).
(14)Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.
(15)[rif.]
(16)COM(2013)0324.
(17)COM(2017)0235.
(18)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(19)GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(20)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(21)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(22)Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(23)Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(24)Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).


Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
PDF 120kWORD 53k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
P8_TA(2019)0069A8-0310/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0149),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0126/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la notifica ufficiale del 29 marzo 2017, presentata dal governo del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, della propria intenzione di recedere dall'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0310/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

P8_TC1-COD(2018)0074


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/472.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 8 del presente regolamento, quando adotteranno uno nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.

(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 171.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 25 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0425).


Meccanismo unionale di protezione civile ***I
PDF 119kWORD 57k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0772/2),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0409/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0180/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  invita la Commissione ad astenersi dal ricorrere alle riassegnazioni per finanziare nuove priorità politiche che vengono aggiunte nel corso di un quadro finanziario pluriennale in corso, poiché ciò avrà inevitabilmente un impatto negativo sull'attuazione di altre attività chiave dell'Unione;

5.  invita la Commissione a prevedere finanziamenti sufficienti a favore del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) a titolo del prossimo quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021, basandosi sulla presente revisione dell'UCPM;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

P8_TC1-COD(2017)0309


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2019/420)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

La dotazione finanziaria aggiuntiva per l'attuazione del meccanismo unionale di protezione civile per il 2019 e il 2020 è stata fissata a 205,6 milioni di EUR. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, una parte dell'aumento totale del bilancio di rescEU dovrebbe essere resa disponibile attraverso riassegnazioni nell'ambito della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Europa globale) del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Le tre istituzioni ricordano che una parte delle riassegnazioni è già inclusa nel bilancio 2019 e che 15,34 milioni di EUR sono già inclusi nella programmazione finanziaria per il 2020.

Nel quadro della procedura di bilancio per il 2020 la Commissione è invitata a proporre ulteriori riassegnazioni pari a 18,24 milioni di EUR per raggiungere il 50 % per il 2019 e il 2020 nell'ambito delle stesse rubriche.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 37.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 31 maggio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0236).


Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***I
PDF 326kWORD 101k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0337),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0220/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0044/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

P8_TC1-COD(2018)0169


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea sono all'origine di una graduale scarsità d'acqua e del deterioramento della sua qualità. In particolare, i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano. [Em. 1]

(2)  Incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate L’Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte alla crescente pressione alle crescenti pressioni sulle risorse idriche incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) menziona il riutilizzo dell’acqua, insieme alla promozione dell'uso di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire uno stato ecologico buono sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio(7) dispone che le acque reflue che sono state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. [Em. 2]

(2 bis)  Un problema particolare in molte zone è rappresentato dall'età e dalle cattive condizioni dell'infrastruttura di distribuzione delle acque reflue trattate, il che comporta un'enorme perdita di tali acque reflue trattate e il conseguente spreco delle risorse finanziarie investite nel trattamento. È pertanto opportuno attribuire priorità all'ammodernamento di tutte queste infrastrutture di canalizzazione. [Em. 3]

(3)  Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”(8) la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell'Unione per il riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione o per uso industriale come, per rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di approvvigionamento idrico che merita l’attenzione dell’Unione, che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento. [Em. 4]

(4)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"(9) stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. Al medesimo fine, sarebbe opportuno prevedere all'interno della direttiva 2000/60/CE una gerarchia vincolante di misure per una corretta gestione delle acque. La comunicazione sostiene che nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche, tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, in alcune circostanze per ridurre l'impatto di siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico. [Em. 5]

(4 bis)  Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea(10), ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda e si dice del parere che l'Unione debba adottare un approccio globale alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure orientate alla domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche. [Em. 6]

(5)  Nel suo “Piano d’azione per l’economia circolare”(11), la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il proprio piano d'azione e mantenere la risorsa idrica come aspetto prioritario su cui intervenire. [Em. 7]

(6)  Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane o da stabilimenti industriali, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d’acqua o la desalinizzazione; ciononostante il ricorso a tale pratica, che potrebbe ridurre gli sprechi d'acqua realizzando un risparmio idrico, è piuttosto limitato nell’Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nell'elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e nella mancanza di norme ambientali o sanitarie comuni dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, e, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali rischi per la salute e l'ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque depurate recuperate. È inoltre opportuno tenere presente che in alcuni Stati membri l'infrastruttura di irrigazione è inadeguata o inesistente. [Em. 8]

(6 bis)  Il riuso dell'acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue trattate, e l'utilizzo di acque recuperate per fine irriguo in campo agricolo o forestale potrebbero essere infatti un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali. [Em. 9]

(6 ter)  Il riutilizzo a scopo irriguo delle acque adeguatamente trattate e recuperate ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgersi nel rispetto dell'ambiente. Pertanto il riutilizzo non dovrebbe risultare in un maggiore rilascio di azoto e fosforo, dal momento che l'eccesso di tali nutrienti causa l'eutrofizzazione dei suoli e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, danneggiando gli ecosistemi e concorrendo alla riduzione della biodiversità. [Em. 10]

(6 quater)   Per garantire un riutilizzo efficace delle risorse idriche reflue urbane, è opportuno riconoscere che non tutti i tipi di acque riciclate possono essere usati per tutte le colture. È pertanto opportuno formare gli agricoltori affinché utilizzino i vari tipi di acqua riciclata in maniera ottimale per colture per cui la qualità dell'acqua utilizzata non ha implicazioni in termini di salute pubblica. [Em. 11]

(7)  Potranno essere elaborate norme sanitarie equivalenti in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque depurate recuperate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque depurate recuperate destinate all’irrigazione agricola non sono troppo diverse da uno Stato membro all’altro. L’armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all’efficiente funzionamento del mercato interno di tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua, la frequenza del monitoraggio e i principali compiti di gestione dei rischi. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque depurate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari imposti, se necessario, dalle autorità competenti, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione adeguate. I gestori degli impianti di depurazione dovrebbero Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti interessati e dovrebbe essere abilitato a individuare prescrizioni più rigorose o aggiuntive in relazione alla qualità delle acque recuperate. Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe svolgere i principali compiti di gestione dei rischi al fine di individuare le prescrizioni minime più rigorose o supplementari applicabili alla qualità dell’acqua collaborando almeno con il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere costantemente aggiornato e redatto secondo procedure standardizzate riconosciute internazionalmente. I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell’acqua. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe sviluppare parametri e metodi di misurazione per identificare la presenza di microplastiche e residui farmaceutici nelle acque recuperate. [Em. 12]

(7 bis)  La presenza di microplastiche può rappresentare una fonte di rischio per la salute umana e l'ambiente. Per tale ragione, nell'ambito di un esame approfondito delle fonti, della distribuzione, della sorte e degli effetti delle microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue, la Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane trattate conformemente alla direttiva 91/271/CEE e recuperate ai sensi del presente regolamento. [Em. 13]

(7 ter)  L'utilizzo di acque reflue non sufficientemente pulite per servizi pubblici come la pulizia delle strade o l'irrigazione di parchi e campi da golf può essere dannoso per la salute. La Commissione dovrebbe pertanto fissare obiettivi di qualità per il riutilizzo delle acque destinate ai servizi pubblici, al fine di tutelare la salute umana e animale e la qualità delle acque sotterranee e superficiali. [Em. 14]

(7 quater)   Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata all'irrigazione dovrebbero tenere conto del progresso scientifico, in particolare per quanto riguarda i controlli dei microinquinanti e delle nuove sostanze "emergenti", in modo da garantire un utilizzo sicuro dell'acqua e proteggere l'ambiente e la salute pubblica. [Em. 15]

(7 quinquies)  Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua dovrebbero tenere conto degli esperimenti effettuati, in particolare per quanto riguarda l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e degli effluenti della metanizzazione. [Em. 16]

(8)  Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione nel settore delle acque e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari e la gestione sostenibile alle risorse idriche nonché un significativo aumento del riciclaggio dell'acqua e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12, relativo al consumo e alla produzione sostenibili. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente. [Em. 17]

(8 bis)  Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(12). Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate, al fine di evitare un deterioramento della qualità dell'acqua potabile. [Em. 18]

(8 ter)  In alcuni casi i gestori dell'attrezzatura di recupero trasportano e conservano le acque recuperate dopo l'uscita dall'attrezzatura di recupero, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, o all'utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena. [Em. 19]

(9)  La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo di acque depurate recuperate della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali compiti di gestione dei rischi e su un'applicazione rigorosa, tra l'altro, del principio di precauzione, nonché individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. La gestione dei rischi dovrebbe essere una responsabilità condivisa fra tutti i soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. I ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati dovrebbero essere chiaramente specificati nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. Nel concedere un'autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe poter richiedere l'attuazione di ulteriori misure di gestione dei rischi da parte dei pertinenti soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 20]

(9 bis)  Una collaborazione e interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di recupero dell'acqua dovrebbe essere una condizione necessaria per poter impostare i trattamenti di recupero secondo i requisiti necessari per gli specifici utilizzi e per poter programmare l'offerta di acqua recuperata in relazione alla domanda degli utilizzatori finali. [Em. 21]

(10)  Al fine di proteggere efficacemente l’ambiente, inclusa la qualità del suolo, e la salute umana, occorre è opportuno che i gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero siano responsabili in via primaria della qualità delle acque depurate recuperate al punto di conformità. Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall’autorità competente, i gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero dovrebbero monitorare la qualità delle acque depurate recuperate rispettando le prescrizioni minime e le eventuali altre condizioni stabilite dalle autorità competenti. Occorre È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività di monitoraggio ordinarie e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo ai fini di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE. [Em. 22]

(11)  È necessario garantire l'approvvigionamento, lo stoccaggio e l’utilizzo sicuro delle acque depurate recuperate, in modo da incoraggiare il lo sviluppo del riutilizzo dell’acqua a livello dell’Unione, incentivando in particolare gli agricoltori dell'Unione ad adottare tale pratica, e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. Le quantità di acque reflue trattate utilizzate, la loro natura, i metodi di trattamento e le loro caratteristiche, indipendentemente dal modo in cui sono utilizzate, dovrebbero essere tali da garantire che il loro trattamento, utilizzo e stoccaggio (compresi l'irrorazione, l'irrigazione a goccia, lo stoccaggio o meno) non influiscano direttamente o indirettamente sulla salute umana o animale o sulla qualità del suolo e degli ambienti acquatici a breve, medio e lungo termine. L’erogazione e lo stoccaggio di acque depurate dovrebbe recuperate dovrebbero pertanto essere permessa permessi per usi specifici solo sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell’Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tale autorizzazione dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione delle autorizzazioni dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri, le cui autorità competenti sono esse stesse responsabili di valutare i rischi che può presentare il riutilizzo dell'acqua. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare procedure autorizzative esistenti, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. [Em. 23]

(11 bis)  L'approvvigionamento e lo stoccaggio delle acque recuperate e il loro uso da parte degli utilizzatori finali costituiscono parte integrante del sistema di riutilizzo dell'acqua. Nell'ambito del processo di approvvigionamento e stoccaggio, le acque recuperate possono subire alterazioni che possono influire negativamente sulla loro qualità chimica e biologica. Le acque recuperate dovrebbero essere utilizzate in modo appropriato rispetto alle classi di acque recuperate, alle caratteristiche delle colture e ai metodi di irrigazione. I principali compiti di gestione dei rischi dovrebbero tenere conto dei potenziali effetti negativi sulla salute e sulle matrici ambientali associati all'approvvigionamento, allo stoccaggio e all'uso previsto delle acque recuperate. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe elaborare documenti di orientamento che assistano le autorità competenti nell'esecuzione del controllo e del monitoraggio dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e dell'uso delle acque recuperate. [Em. 24]

(11 ter)  Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque recuperate e un gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, tali gestori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di autorizzazione. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dovrebbe rilasciare un'autorizzazione contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nella valutazione del rischio per garantire una distribuzione e uno stoccaggio sicuri delle acque recuperate a vantaggio dell'utilizzatore finale. [Em. 25]

(12)  Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l’ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana e, animale e per l’ambiente, i gestori degli impianti di depurazione e vegetale, nonché per la tutela dell'ambiente, ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto degli adempiere agli obblighi stabiliti in altre pertinenti normative dell’Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE(13), 91/676/CEE(14) e 98/83/CE(15), le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002(16), (CE) n. 852/2004(17), (CE) n. 183/2005(18), (CE) n. 396/2005(19) e (CE) n. 1069/2009(20), le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE(21), 2006/118/CE(22), 2008/105/CE(23) e 2011/92/UE(24), i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005(25), (CE) n. 1881/2006(26) e (UE) n. 142/2011(27). [Em. 26]

(12 bis)  Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di recupero delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante uno stesso impianto o attraverso più impianti separati. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento dovrebbe poter coincidere con il gestore dell'impianto di recupero. [Em. 27]

(13)  Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Detto regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all’operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche oggetto di orientamenti dettagliati, tra i quali è da segnalare la “Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene (2017/C 163/01)”. Gli obiettivi prestazionali per le acque depurate stabiliti nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità d’acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque reflue, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento.

(13 bis)  Al fine di promuovere maggiormente le operazioni di riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di autorizzare ulteriori utilizzi per le acque recuperate, incluso il riutilizzo a fini industriali, ricreativi e ambientali, a condizione che gli Stati membri assicurino il rispetto dell'obbligo di garantire un alto livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. [Em. 28]

(14)  Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni chiare, complete e aggiornate in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell'acqua per un uso specifico. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua, gli Stati membri dovrebbero provvedere all'elaborazione di campagne informative di sensibilizzazione specifiche e adeguate ai vari soggetti interessati, nell'ottica di garantire che tali soggetti siano consapevoli del ciclo idrico urbano, della necessità del riutilizzo dell'acqua e dei relativi benefici, promuovendo così l'accettazione delle pratiche di riutilizzo dell'acqua da parte dei portatori di interessi e la loro partecipazione alle stesse. [Em. 29]

(14 bis)  L'educazione e la formazione degli utilizzatori finali che partecipano all'irrigazione agricola rivestono primaria importanza in quanto componenti dell'attuazione e del mantenimento di misure preventive. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere pienamente informati in merito all'uso appropriato delle acque recuperate, in quanto essi sono particolarmente vulnerabili. È opportuno attuare una serie di misure preventive in relazione all'esposizione umana, ad esempio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l'igiene personale. Il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure dovrebbe rientrare tra i principali compiti di gestione dei rischi. [Em. 30]

(15)  La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(28) mira a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale(29) (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(30) tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(16)  Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare dette prescrizioni e detti compiti, senza compromettere le possibilità di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter anche adottare atti delegati ad integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(31) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 31]

(17)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare al pubblico, al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell’attuazione del presente regolamento, nonché al formato e alla presentazione delle informazioni sul quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(32).

(18)  Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque depurate recuperate alle condizioni indicate nell’autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre al gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. I gestori di impianti di depurazione attrezzature di recupero dovrebbero sospendere immediatamente l’erogazione delle acque depurate recuperate ogniqualvolta la mancata conformità comporti superi determinati valori massimi, comportando di conseguenza un significativo rischio per l’ambiente o per la salute umana. Le autorità competenti dovrebbero operare in stretta collaborazione con gli utilizzatori finali per agevolare il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate. Le autorità competenti dovrebbero controllare e monitorare l'erogazione, lo stoccaggio e l'utilizzo delle acque recuperate tenendo conto dei pertinenti rischi per la salute e l'ambiente. [Em. 32]

(19)  Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, scambiandosi informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell’Unione.

(20)  I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare l’efficacia della legislazione alla luce degli obiettivi perseguiti.

(21)  A norma del paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione deve procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure supplementari.

(22)  In conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere.

(23)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione della salute umana e dell’ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)  È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all’applicazione delle nuove norme.

(25 bis)   Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, è opportuno che l'Unione europea sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa, onde migliorare in misura significativa l'affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo. [Em. 33]

(25 ter)  Al fine di tutelare efficacemente l'ambiente e la salute umana gli Stati membri, in collaborazione con i portatori di interessi, dovrebbero introdurre controlli della qualità del suolo a breve, medio e lungo termine. [Em. 34]

(25 quater)  Il presente regolamento mira a incoraggiare l'utilizzo sostenibile dell'acqua. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell'Unione, fra cui il programma LIFE, onde sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, [Em. 35]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.  Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua delle acque recuperate e al relativo monitoraggio, così come l’obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche, e contribuisce agli obiettivi indicati nella direttiva 2000/60/CE. [Em. 36]

2.  Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate recuperate per l’uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, riducendo al tempo stesso gli effetti negativi dell'uso della risorsa idrica e migliorandone l'efficienza, di affrontare in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica, le questioni legate ai cambiamenti climatici, gli obiettivi ambientali dell'Unione e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire anche al alla diffusione di soluzioni sostenibili per l'utilizzo delle risorse idriche, di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno. [Em. 37]

2 bis.  Gli Stati membri garantiscono che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate. [Em. 38]

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1.

Il presente regolamento non si applica ai progetti pilota incentrati sul riutilizzo dell'acqua negli impianti di recupero. [Em. 39]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.  "autorità competente": un’autorità o organismo designato da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall’applicazione del presente regolamento;

2.  "autorità del settore idrico": l’autorità o le autorità individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2000/60/CE;

3.  "utilizzatore finale": la persona fisica o giuridica o l'entità pubblica o privata che utilizza acque depurate recuperate per l'uso che si prevede di farne; [Em. 40]

4.  "acque reflue urbane": acque reflue urbane quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;

4 bis.  "acque reflue trattate": le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE; [Em. 41]

5.  "acque depurate recuperate": le acque reflue urbane trattate che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di depurazione un'attrezzatura di recupero che ne rende la qualità adeguata all'uso che si prevede di farne; [Em. 42]

5 bis.  "riutilizzo di acque": impiego di acque recuperate di una determinata qualità idonee ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione dell'impiego di acque superficiali o sotterranee; [Em. 43]

6.  "impianto di depurazione" "attrezzatura di recupero": una parte di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto altra attrezzatura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane precedentemente trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua recuperata idonea ad un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, incluse le infrastrutture di stoccaggio e le infrastrutture per la consegna delle acque recuperate all'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate o all'utilizzatore finale; [Em. 44]

7.  "gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto di depurazione un'attrezzatura di recupero; [Em. 45]

7 bis.  "infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate": un sistema di condotte e pompe dedicate o altre attrezzature di trasporto dedicate per la consegna delle acque recuperate all'utilizzatore finale, incluse eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle dell'attrezzatura di recupero; [Em. 46]

7 ter.  "gestore della distribuzione delle acque recuperate": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate; [Em. 47]

7 quater.  "infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate": un sistema di attrezzature dedicate per lo stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 48]

7 quinquies.  "gestore dello stoccaggio delle acque recuperate": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 49]

8.  "pericolo": un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all’ambiente in generale;

9.  "rischio": la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;

10.  "gestione dei rischi": una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell’acqua riutilizzata in un contesto specifico;

11.  "misura preventiva": qualsiasi un'azione o attività appropriata che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l’ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile. [Em. 50]

11 bis.  "punto di conformità": il punto in cui il gestore dell'attrezzatura di recupero consegna le acque recuperate al successivo soggetto della catena; [Em. 51]

11 ter.  "microinquinante": sostanza indesiderabile rintracciabile nell'ambiente in concentrazioni molto basse ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE. [Em. 52]

Articolo 4

Obblighi del gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero per quanto riguarda la qualità dell’acqua [Em. 53]

1.  Il gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero provvede a che le acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’uscita dell’impianto di depurazione ( nel punto di conformità):

a)  alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)  a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell’acqua. [Em. 54]

2.  Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore dell’impianto di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto:

a)  dell’allegato I, sezione 2;

b)  di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda il monitoraggio.

2 bis.  Il gestore dell'attrezzatura di recupero garantisce inoltre che all'interno dell'attrezzatura di recupero siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1. [Em. 55]

2 ter.   Dopo il punto di conformità, la qualità dell'acqua non è più responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero, ma diventa responsabilità del successivo soggetto della catena. [Em. 56]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento ai sensi dell’articolo 14, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2. [Em. 57]

Articolo 4 bis

Obblighi del gestore della distribuzione delle acque recuperate, del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e degli utilizzatori finali

1.  Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore della distribuzione delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

2.  Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

3.  La qualità delle acque recuperate utilizzate dagli utilizzatori finali è almeno pari al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. L'autorità competente può stabilire prescrizioni aggiuntive in relazione agli obblighi degli utilizzatori finali rispetto a quelle definite all'allegato I, sezione 2.

4.  La Commissione elabora documenti di orientamento per assistere le autorità competenti nell'attuazione delle prescrizioni relative al controllo e al monitoraggio della produzione, della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate. [Em. 58]

Articolo 5

Gestione dei rischi

-1.  Il gestore dell'attrezzatura di recupero elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti di cui al paragrafo 1. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basa sui principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II, lettera a), stabilisce eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle indicate all'allegato I, conformemente all'allegato II, lettera b), e individua i pericoli, i rischi e le misure preventive adeguate conformemente all'allegato II, lettera c). [Em. 59]

1.  Ai fini Al fine di garantire la sicurezza della produzione e dell’erogazione di acque depurate, la gestione dei rischi è effettuata dal gestore dell’impianto di depurazione, della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate, l'autorità competente supervisiona la gestione dei rischi in consultazione con i seguenti soggetti: [Em. 60]

a)  il gestore dell’impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona d’acqua l’impianto di depurazione di acque reflue trattate l'attrezzatura di recupero secondo le prescrizioni di qualità di cui alla direttiva 91/271/CEE, se diverso dal gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero; [Em. 61]

a bis)  il gestore dell'attrezzatura di recupero; [Em. 62]

a ter)  il gestore della distribuzione delle acque recuperate; [Em. 63]

a quater)  il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 64]

b)  l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali;

c)  qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dal gestore dell’impianto di depurazione dall'autorità competente. [Em. 65]

2.  Il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua sulla base dei principali compiti di gestione dei rischi recupero, il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate svolgono almeno i compiti di cui all’allegato II. Il gestione dei rischi definiti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell’allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi e individua, tra l’altro, i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione adeguate di cui al paragrafo 1. I metodi di gestione dei rischi utilizzati dal gestore dell'attrezzatura di recupero, dal gestore della distribuzione delle acque recuperate e dal gestore dello stoccaggio delle acque recuperate si basano su metodologie riconosciute a livello internazionale. [Em. 66]

2 bis.  Nell'autorizzazione pertinente concessa in conformità dell'articolo 7, l'autorità competente può specificare compiti e responsabilità diversi per i differenti attori coinvolti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 67]

2 ter.  Se il tipo di coltura da irrigare è destinato ad essere commercializzato in più forme diverse e rientra in più classi di qualità delle acque recuperate, il gestore della struttura di recupero è tenuto a fornire all'agricoltore acqua corrispondente alla classe di qualità più elevata, tra quelle interessate. [Em. 68]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. [Em. 69]

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. [Em. 70]

Entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione una metodologia per la misurazione della presenza di microplastiche nelle acque depurate che possono essere oggetto di prescrizioni supplementari in base alla valutazione del rischio di cui all'allegato II, punto 4. [Em. 133]

3 bis.  Qualora sospetti che l'acqua stoccata nei casi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, non soddisfi i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento, l'utilizzatore finale è tenuto a:

a)  informare immediatamente l'autorità sanitaria interessata fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;

b)  cooperare pienamente con l'autorità competente interessata al fine di verificare e stabilire i motivi del sospetto e dell'eventuale presenza di sostanze o valori non autorizzati di cui all'allegato 1, sezione 2, tabelle 2 e 4. [Em. 71]

Articolo 6

Domanda di autorizzazione dell’erogazione per la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio di acque depurate recuperate [Em. 72]

1.  L’erogazione La produzione, la distribuzione o lo stoccaggio di acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione. [Em. 73]

2.  Il gestore dell'attrezzatura di recupero presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto l'attrezzatura di depurazione recupero è in funzione o si prevede che entri in funzione. [Em. 74]

3.  La domanda comprende quanto segue:

a)  un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 -1; [Em. 75]

a bis)  i dati disponibili più recenti per dimostrare la conformità delle acque reflue sottoposte a trattamento ai sensi della direttiva 91/271/CEE nell'impianto di recupero da cui provengono le acque destinate al recupero; [Em. 76]

b)  una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero si conformerà, al punto di conformità, alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2; [Em. 77]

c)  una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero si conformerà, al punto di conformità, alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua. [Em. 78]

3 bis.  Il gestore della distribuzione delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore della distribuzione delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1. [Em. 79]

3 ter.  Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. [Em. 80]

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

1.  Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

a)  altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità le autorità del settore idrico e del settore sanitario, se diversa diverse dall’autorità competente; [Em. 81]

b)  punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

2.  L’autorità competente valuta la domanda, avvalendosi di un supporto scientifico adeguato, e decide se concedere o negare l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo paragrafi 2, 3, lettera a) 3 bis e 3 ter. L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa senza indugio il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo. L'autorità competente deve adottare, in ogni caso, una decisione entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 3 bis e 3 ter. [Em. 82]

3.  Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

a)  le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)  le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

c)  ogni altra condizione necessaria per attenuare eliminare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente. [Em. 83]

3 bis.  Qualora condizioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c) non fossero già incluse nel piano di gestione del rischio di cui all'articolo 5, l'autorità competente provvede senza indugio all'aggiornamento del piano. [Em. 84]

4.  L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

Articolo 8

Verifica della conformità

1.  L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate recuperate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione nelle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 7. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità: [Em. 85]

a)  controlli in loco;

b)  uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;

c)  qualsiasi altro mezzo adeguato.

2.  In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero, al gestore della distribuzione delle acque recuperate o al gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, se del caso, di adottare senza indugio rapidamente tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità e di informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati. [Em. 86]

3.  Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana il valore puntuale di qualsiasi parametro risulta superiore alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui all'allegato I, sezione 2, lettera a), il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che recuperate per uno specifico utilizzo. L’autorità competente stabilisca può stabilire che la conformità è stata ripristinata solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri che superano le prescrizioni minime di qualità delle acque sia rientrato al di sotto del valore minimo consentito in almeno tre controlli consecutivi. [Em. 87]

4.  In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione, il gestore della distribuzione delle acque recuperate o il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, come applicabile, informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente. [Em. 88]

4 bis.  Dopo aver concesso un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente verifica regolarmente la conformità da parte del gestore dell'attrezzatura di recupero, del gestore della distribuzione delle acque recuperate e del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, con le misure previste nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 89]

4 ter.  Qualora al punto di conformità l'acqua depurata non risulti conforme, e la distribuzione o lo stoccaggio della suddetta acqua depurata non conforme provochino contaminazione del terreno o di prodotti agricoli, con conseguenti rischi per la salute e l'ambiente, il gestore dell'impianto di depurazione in questione è ritenuto responsabile dei danni e ne risponde. [Em. 134]

Articolo 9

Cooperazione tra Stati membri

1.  Gli Stati membri designano un punto di contatto incaricato di cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto consiste nell’offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. I punti di contatto provvedono, in particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.

2.  Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 9 bis

Campagne di sensibilizzazione

1.  Gli Stati membri organizzano campagne di informazione e sensibilizzazione destinate ai potenziali utilizzatori finali, inclusi i cittadini, concernenti la sicurezza del riutilizzo delle acque e il risparmio delle risorse idriche derivante dal riutilizzo delle acque.

2.  Gli Stati membri realizzano altresì campagne di informazione rivolte agli agricoltori per garantire che essi utilizzino le acque recuperate sulle colture in modo ottimale, così da evitare qualsiasi impatto negativo sul piano sanitario e ambientale. [Em. 91]

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1.  Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, e l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online o attraverso altre modalità di facile utilizzo, informazioni adeguate e aggiornate, aggiornate ed accessibili in materia di riutilizzo dell’acqua, rispettando le regole di protezione dei dati. Tali informazioni riguardano, tra l’altro: [Em. 92]

a)  la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

a bis)  la percentuale di utilizzo di acqua recuperata rispetto al totale di acqua dolce impiegata per gli usi contemplati dal presente regolamento; [Em. 93]

b)  la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

b bis)  la percentuale di acque depurate nello Stato membro, erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattabili; [Em. 94]

c)  le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

d)  i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

e)  i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

2 bis.   Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, che stabilisce norme generali destinate agli operatori del settore alimentare e si applica alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e alla commercializzazione degli alimenti destinati al consumo umano, le autorità competenti comunicano agli utilizzatori il livello massimo di nutrienti presente nelle acque reflue adeguatamente depurate fornite, in modo che gli utilizzatori, agricoltori inclusi, possano assicurarsi di rispettare i livelli di nutrienti prescritti dalla normativa unionale pertinente. [Em. 95]

3.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15. [Em. 96]

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell’attuazione

1.  Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, ciascuno Stato membro, assistito dall’Agenzia europea dell’ambiente, provvede a:

a)  elaborare e pubblicare entro il... [tre quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all’articolo 10; [Em. 97]

b)  elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, un set di dati contenente le informazioni sui casi di non conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, raccolte conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.  Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.  Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea dell’ambiente, redige, pubblica e aggiorna periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell’Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d’insieme e le relazioni degli Stati membri.

4.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, così come le disposizioni riguardanti il formato e la presentazione del quadro generale a livello dell’Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

Articolo 12

Accesso alla giustizia

1.  Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all’attuazione degli articoli da 4 a 8, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)  vantano un sufficiente interesse ad agire;

b)  fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.  Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.  Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

5.  Le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

6.  Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 13

Valutazione

1.  La Commissione, entro ... [6 cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi: [Em. 98]

a)  l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;

b)  i set di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3;

c)  i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)  le conoscenze tecniche e scientifiche;

e)  le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

e bis)   le esperienze precedentemente effettuate, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nonché di effluenti di metanizzazione. [Em. 99]

2.  Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  le prescrizioni minime di cui all’allegato I;

b)  i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II;

c)  le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c);

d)  le conseguenze del riutilizzo dell’acqua sull’ambiente e sulla salute umana.

d bis)   la crescente presenza di microinquinanti e di nuove sostanze dette "emergenti" nelle acque riutilizzate. [Em. 100]

2 bis.  Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la fattibilità di:

a)  estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle acque recuperate destinate ad ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;

b)  estendere le prescrizioni del presente regolamento all'utilizzo indiretto di acque reflue depurate;

c)  stabilire le prescrizioni minime applicabili alla qualità delle acque reflue depurate ai fini della ricarica delle falde acquifere. [Em. 101]

2 ter.  Se del caso, la Commissione accompagna la valutazione di cui al paragrafo 1 con una proposta legislativa. [Em. 102]

Articolo 14

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... [tre quattro anni dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale successiva modifica. [Em. 103]

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da... [un anno due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 104]

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

a)  Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

–  colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

–  colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

–  colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque recuperate per ulteriori utilizzi quali il riutilizzo a fini industriali ed a fini ricreativi e ambientali. [Em. 105]

Sezione 2. Prescrizioni minime

2.1.  Prescrizioni minime applicabili alle acque depurate da destinare recuperate destinate all’irrigazione agricola [Em. 106]

Le classi di qualità delle acque depurate e le tecniche di utilizzo e di irrigazione consentite per ciascuna classe sono elencate nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a) della tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque depurate sono stabiliti alla lettera b) della tabella 3 (controllo di routine) e tabella 4 (controllo di validazione).

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di utilizzo e di irrigazione agricole consentite

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia Solo metodi di irrigazione che non comportano un contatto diretto tra la coltura e l'acqua recuperata. Ad esempio, l'irrigazione a goccia* [Em. 107]

D

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

(*) L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2‑20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati “emettitori” o “gocciolatori”.

a)  Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 Prescrizioni di qualità delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate

Obiettivo tecnologico Trattamento adeguato indicativo

Prescrizioni di qualità Prescrizioni di qualità

 

E. coli

(ufc/100 ml)

BOD5

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Torbidità

(NTU)

Altro

A

Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione

≤10

o al di sotto del limite di rivelabilità

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol in serra

Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio

Salmonella: assenti [Em. 108]

B

Trattamento secondario e disinfezione

≤100

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio(33)

(allegato I, tabella 1)

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, tabella 1)

-

C

Trattamento secondario e disinfezione

≤1 000

-

D

Trattamento secondario e disinfezione

≤10 000

-

Le acque depurate saranno considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni soddisfano tutti i seguenti criteri:

–  i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori massimi dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali. Il requisito per garantire che vi è un'assenza di salmonella è da riferirsi al 100% dei campioni; [Em. 109]

–  i valori indicati per BOD5, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori massimi dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato. [Em. 110]

b)  Prescrizioni minime di controllo

I gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero effettuano il controllo di routine per verificare che le acque depurate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera (a). Il controllo di routine deve far parte delle procedure di verifica del sistema progetto di riutilizzo dell’acqua. [Em. 111]

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri biologici al punto di conformità sono prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458. [Em. 112]

Tabella 3 Frequenze minime del controllo di routine delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

 

Frequenze minime di controllo

Classe di qualità delle acque depurate

E. coli

BOD5

TSS

Torbidità

Legionella spp.

(ove applicabile)

Nematodi intestinali

(ove applicabile)

A

Una volta

alla settimana

Una volta

alla settimana

Una volta

alla settimana

Costante

Una volta

alla settimana

Due volte al mese o frequenza determinata dal gestore dell’impianto di depurazione secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell’impianto di depurazione

B

Una volta

alla settimana

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

-

C

Due volte al mese

-

D

Due volte al mese

-

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che l’impianto l'attrezzatura di depurazione recupero sia messo messa in funzione, sia modificata l’apparecchiatura o siano aggiunti nuove apparecchiature o processi e ogni volta che sia concessa una nuova autorizzazione o sia modificata un'autorizzazione esistente. [Em. 113]

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l’E. coli per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di Clostridium perfringens o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati sono riportati nella tabella 4 e devono essere soddisfatti all’uscita dall’impianto di depurazione (punto di conformità) dall'attrezzatura di recupero, considerando le concentrazioni dell’effluente di acque reflue crude che entra nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90 % dei campioni di validazione deve raggiungere o superare l'obiettivo prestazionale. [Em. 114]

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue crude per ottenere la riduzione di log10, l'assenza di tale indicatore biologico nell'effluente significa che i requisiti della validazione sono rispettati. Le prestazioni per quanto riguarda l'obiettivo di conformità possono essere stabilite mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 115]

Tabella 4 Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di

qualità delle acque

depurate

Microrganismi indicatori (*)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/ colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (**)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/ solfobatteri sporigeni (***)

≥ 5,0

(*) Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0). L'autorità sanitaria nazionale può stabilire ulteriori indicatori in base allo specifico caso, qualora sia giustificato dalla necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente. [Em. 116]

(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici). Se i colifagi, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 117]

(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni. Se le spore di Clostridium perfringens, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 118]

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente. Il gestore dell'impianto di recupero assicura che i laboratori selezionati per il controllo di validazione applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025. [Em. 119]

ALLEGATO II

a)  Principali compiti di gestione del rischio [Em. 120]

-1.  Condurre un'analisi di fattibilità dell'impianto di recupero progettato, che prenda in considerazione almeno i costi di sviluppo dell'impianto in relazione alla domanda territoriale di acque recuperate, i potenziali utilizzatori finali, il fabbisogno di acque trattate dell'attrezzatura e valuti la qualità delle acque trattate in entrata. [Em. 121]

1.  Descrivere il sistema di riutilizzo dell’acqua, dalle acque reflue che entrano nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie presso l’impianto di depurazione, l’infrastruttura di approvvigionamento e stoccaggio, l’utilizzo previsto, il luogo d’utilizzo e le quantità di acque depurate da erogare. L’obiettivo di questo compito è quello di fornire una descrizione dettagliata dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua.

2.  Individuare i pericoli potenziali, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e il potenziale di eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento, fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell’acqua descritto.

3.  Individuare gli ambienti, le popolazioni e le persone a rischio di esposizione diretta o indiretta ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole impiegate. In tutte le fasi del sistema di riutilizzo delle acque reflue, occorre tenere presenti la valutazione dei rischi sanitari, compresi l'individuazione dei pericoli, la relazione dose-risposta, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi sul piano ambientale e sanitario, irreversibili o a lungo termine, inclusi i possibili effetti negativi sui flussi ecologici delle attività di depurazione recupero delle acque, quali distribuzione, stoccaggio e utilizzo. [Em. 122]

4.  Condurre una valutazione del rischio che consideri sia i rischi per l’ambiente che quelli per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, degli ambienti, delle popolazioni e delle persone individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell’Unione, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori nonché degli obiettivi ambientali. Gli studi qualitativi possono essere utilizzati ai fini della valutazione del rischio. L’incertezza scientifica nella caratterizzazione del rischio deve essere affrontata in conformità con il principio di precauzione. [Em. 123]

La valutazione del rischio si articola in:

a)  una valutazione dei rischi per l’ambiente, comprendente tutti i seguenti aspetti:

i.  la conferma della natura dei pericoli, compreso, se del caso, il livello senza effetto previsto;

ii.  la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii.  la caratterizzazione del rischio;

b)  una valutazione dei rischi per la salute umana, comprendente tutti i seguenti aspetti:

i.  la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta, in cooperazione con le autorità sanitarie; [Em. 124]

ii.  la valutazione della gamma potenziale della dose o del grado potenziale di esposizione;

iii.  la caratterizzazione del rischio.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione rispettati, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni: [Em. 125]

c)  la prescrizione di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

d)  l’obbligo che le aree protette di acqua potabile rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE;

e)  la prescrizione di rispondere agli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

f)  la prescrizione di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;

g)  la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;

h)  la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale (ossia inquinanti specifici dei bacini idrografici) di cui alla direttiva 2000/60/CE;

i)  la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;

j)  le prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;

k)  le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;

l)  le prescrizioni per l’igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;

m)  la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;

n)  la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;

o)  le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;

p)  le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

b)  Condizioni relative alle prescrizioni supplementari [Em. 126]

5.  Ove necessario e opportuno per garantire un livello sufficiente adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana, specificare le prescrizioni per la qualità e il controllo delle acque che si aggiungono a quelle indicate nell’allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse.

In base all’esito della valutazione del rischio di cui al punto 4, Tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

a)  i metalli pesanti;

b)  gli antiparassitari;

c)  i sottoprodotti di disinfezione;

d)  i medicinali;

d bis)  la presenza di microplastiche;

e)  altre sostanze che destano crescente preoccupazione altri agenti inquinanti emersi come significativi da analisi ambientali e sulla salute pubblica condotte a livello locale;

f)  la resistenza agli agenti antimicrobici. [Em. 127]

c)  Misure preventive [Em. 128]

6.  Individuare misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti.

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

a)  il controllo dell’accesso;

b)  misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;

c)  tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad es. irrigazione a goccia);

d)  il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

e)  la definizione di distanze minime di sicurezza.

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 Misure specifiche di prevenzione

Classe di

qualità delle acque depurate

Misure specifiche di prevenzione

A

—  I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

B

—  Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

—  Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest’ultimo non è asciutto.

—  Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

—  I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

C

—  Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

—  Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l’ultima irrigazione.

—  Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

—  I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

D

—  Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

7.  Garantire che siano predisposti sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque depurate sulla base di parametri pertinenti, e che siano istituiti programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

8.  Garantire che siano predisposti sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rilevare eventuali effetti negativi derivanti dal riutilizzo dell’acqua, nonché garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

Si raccomanda al gestore dell’impianto di depurazione di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente allo standard ISO 9001 o equivalente.

8 bis.  Garantire che l'attrezzatura di recupero sia dotata di strumenti alternativi per lo scarico delle acque reflue trattate che non sono riutilizzate. [Em. 129]

9.  Garantire che sia predisposto un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e tenere un piano di risposta alle emergenze costantemente aggiornato.

9 bis.  Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia separata e realizzata in maniera tale da evitare rischi di contaminazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. [Em. 130]

9 ter.  Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia adeguatamente contrassegnata e, laddove realizzata con canali a cielo aperto, sia sufficientemente provvista di segnaletica ben visibile, anche nel caso in cui le acque reflue siano miscelate con acque di altra provenienza. [Em. 131]

9 quater.  Garantire l'istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l'uso in condizioni di sicurezza dell'acqua recuperata. [Em. 132]

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.
(3)GU C ....
(4)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.
(6)Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(7)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(8)COM(2012)0673.
(9)COM(2007)0414.
(10) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33.
(11)COM(2015)0614.
(12) Direttiva (UE) .../... concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU ...).
(13) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(14)Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(15)Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(16)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(17)Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(18)Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).
(19)Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(20)Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(21)Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
(22)Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(23)Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(24)Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(25)Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(26)Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(27)Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(28)Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(29)GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(30)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(31)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(32)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(33)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).


Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ***I
PDF 116kWORD 43k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TA(2019)0072A8-0318/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0289),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0183/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0318/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

P8_TC1-COD(2018)0142


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/519.)

(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 104.


Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche europee ***I
PDF 394kWORD 137k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0441),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e gli articoli 114, 173 e 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0254/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A8-0052/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

P8_TC1-COD(2018)0231


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 114, l'articolo 173 e l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale, e dovrebbe continuare a costituire un beneficio per tutti i cittadini in uguale misura. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi, garantendo nel contempo l'alta qualità dei prodotti e servizi offerti. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un mercato più integrato e di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale, oltre ad essere un elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici. [Em. 1]

(2)  Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità e benefici per l'economia e la vita quotidiana, in particolare per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione, nonché per la protezione e la sicurezza dei consumatori. [Em. 2]

(3)  Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, il riconoscimento reciproco, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno, a vantaggio dei consumatori e delle imprese. [Em. 3]

(4)  Permangono tuttavia ostacoli ingiustificati, discriminatori e sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. Si tratta L'applicazione inadeguata delle norme vigenti, gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi e i bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri limitano le opportunità per le imprese e i consumatori. Affrontare tali ostacoli è, in ultima analisi, di una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro di qualità, tutelando nel contempo il pubblico interesse. [Em. 4]

(5)  Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese in particolare le microimprese, le piccole e le PMI medie imprese, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile, trasparente, semplificato e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente e che sia sostenibile. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio che tragga insegnamenti dai programmi esistenti. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, evitando la duplicazione dei programmi e delle azioni dell'Unione correlati. [Em. 5]

(6)  Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del dell'esistente programma statistico europeo, istituendo un quadro per la raccolta di dati nonché per lo sviluppo, la produzione, il corretto utilizzo, l'applicazione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa, anche relative a questioni quali il commercio e la migrazione, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). [Em. 6]

(7)  È pertanto opportuno istituire un il programma relativo al per il mercato unico volto a rafforzare il mercato interno, alla e migliorarne il funzionamento nell'ambito della competitività e della sostenibilità delle imprese, comprese in particolar le microimprese e le piccole e medie imprese, della normazione, della vigilanza del mercato, della protezione dei consumatori, della filiera alimentare e alle delle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027. [Em. 7]

(8)  Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori e i lavoratori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese, in particolare delle PMI microimprese, delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore del turismo, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza nonché le norme ambientali e sociali, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, informazioni appropriate e assistenza, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite i programmi di formazione, lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali. [Em. 8]

(9)  Un mercato interno moderno si basa sui principi dell'equità, della trasparenza e della fiducia reciproca, promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione a monitorare meglio gli sviluppi del mercato interno, anche per quanto riguarda l'impatto dei nuovi sviluppi tecnologici, l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati, discriminatori e sproporzionati rimanenti e a garantire un che il quadro normativo sia aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi, compresi i modelli di economia collaborativa e l'imprenditoria sociale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione sociale, anche per gli imprenditori. [Em. 9]

(10)  Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme e standard comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia motivo di opporsi alla commercializzazione delle merci, a condizione che tale limitazione sia non discriminatoria, sia giustificata da legittimi obiettivi di interesse pubblico, come stabilito all'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e sia proporzionata all'obiettivo perseguito. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento come le limitazioni ingiustificate o sproporzionate rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. La revisione del regolamento (UE) xxx/2018 sul reciproco riconoscimento contribuirà a rafforzare i vantaggi economici in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci, realizzando il suo pieno potenziale, e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato, attraverso una sensibilizzazione e una formazione mirate, il sostegno ai punti di contatto per i prodotti e una migliore cooperazione tra le autorità competenti ai fini del riconoscimento reciproco e mediante il rafforzamento della vigilanza del mercato. [Em. 10]

(11)  Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersicurezza, la protezione dei dati e la vita privata, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale e le norme etiche correlate. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla chiarezza riguardo alla responsabilità per danni da prodotti difettosi nonché una rigorosa applicazione delle norme per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione a una migliore applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuove l'innovazione, garantendo nel contempo la sicurezza e la protezione degli utenti. [Em. 11]

(12)  L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese , indipendentemente dal fatto che garantiscono la conformità tali prodotti siano immessi sul mercato tramite canali tradizionali o elettronici e può rappresentare che siano fabbricati all'interno dell'Unione o entrino sul mercato da paesi terzi, rappresenta un rischio per i cittadini e i consumatori dell'Unione. Molti imprenditori Gli operatori economici che vendono prodotti conformi alle norme sono esposti alla concorrenza falsata di quelli che non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione o nell'eseguire valutazioni del rischio o test di sicurezza a causa del mancato accesso fisico ai prodotti. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti potenziando la vigilanza del mercato, fornendo i giusti incentivi norme chiare, trasparenti ed esaustive agli imprenditori operatori economici, sensibilizzando in merito alle norme applicabili dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti, intensificando i controlli di conformità, anche tramite il ricorso sistematico a controlli su campioni di prodotti che rappresentino percentuali significative di ciascun tipo di prodotto immesso sul mercato e acquisti in incognito effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato, e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato, in particolare garantendo che i nuovi requisiti introdotti con il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) siano rigorosamente attuati per evitare la vendita di prodotti non conformi ai cittadini europei. Il programma dovrebbe pertanto rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione e contribuire a una maggiore omogeneità tra gli Stati membri, beneficiando in uguale misura del mercato interno in termini di prosperità economica e crescita sostenibile, affrontando nel contempo le loro esigenze specifiche in modo mirato. [Em. 12]

(13)  La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) è stato attuato in molti modi diversi a livello nazionale. Tali differenze concernono la ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza del mercato e i meccanismi di coordinamento interno a livello nazionale, il livello di risorse finanziarie impiegate e destinate alla vigilanza del mercato e alle strategie e approcci di vigilanza del mercato nonché i poteri relativi ai prodotti non conformi e al livello di sanzioni in caso di violazione e risultano in un'applicazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale frammentazione ha condotto a una vigilanza di mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che può potenzialmente pregiudicare l'effetto deterrente della legislazione, creare condizioni di disparità tra le imprese in alcuni Stati membri e causare squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti nell'Unione. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigorosità in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi, in particolare attraverso il ricorso a una valutazione da parte di terzi per migliorare l'imparzialità e l'indipendenza delle procedure e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo l'uniformità dei controlli e delle sanzioni, nonché la Cooperazione europea per l'accreditamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 13]

(14)  Lo sviluppo del commercio elettronico potrebbe porre alcune sfide per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza degli utenti finali rispetto ai prodotti non conformi. Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata equivalente in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario, per quanto concerne lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi, sui recenti sviluppi scientifici e sulle nuove tecnologie, sui rischi emergenti e sugli altri aspetti connessi alle attività di controllo. [Em. 14]

(15)  Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo, anche, ove ciò sia conforme al diritto dell'Unione applicabile, applicando criteri diversi dal semplice prezzo più basso o dall'efficacia in termini di costi, tenendo conto, tra l'altro, degli aspetti qualitativi, ambientali, del commercio equo e solidale e degli aspetti sociali, e agevolando la divisione delle offerte in lotti per le grandi infrastrutture. Le direttive 2014/23/UE(9), 2014/24/UE(10) e 2014/25/UE(11) del Parlamento europeo e del Consiglio creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. La corretta attuazione delle norme in materia di appalti pubblici è uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato unico e rilanciare la crescita delle imprese dell'Unione e dei posti di lavoro nell'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso facilitare e migliorare l'accesso ai mercati degli appalti per le PMI e le microimprese, in particolare attraverso servizi di consulenza e formazione, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, facendo riferimento a norme europee e internazionali, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota. [Em. 15]

(16)  Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente, sempre più orientati verso il digitale e pienamente accessibili, e promuovere ulteriormente gli sforzi per l'amministrazione online e l'e-government, garantendo nel contempo un'adeguata protezione dei dati e della vita privata. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro più innovative, al fine di eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate, accurate e di facile comprensione sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative e le semplifichino. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, sostenendo le autorità pubbliche nel conseguimento di tali obiettivi, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Gli strumenti esistenti per la governance del mercato interno svolgono già un ruolo importante nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, e per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato e con le nuove sfide di regolamentazione e applicazione, il programma dovrebbe sostenere il miglioramento della qualità, della visibilità e della trasparenza nonché dell'affidabilità degli strumenti di governance del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere, tra gli altri, gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero. [Em. 16]

(17)  Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese, soprattutto le PMI, più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della vita privata, poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale. [Em. 17]

(18)  Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa.

(19)  L'attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall'Unione. Al fine di raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l'intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull'elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

(20)  Considerando che il mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione TFUE comprende un sistema di norme volto a garantire che nel mercato interno la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe contribuire a sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, le reti attraverso il miglioramento e la il potenziamento della cooperazione con la Rete europea della concorrenza e le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare anche mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché comunicando e spiegare spiegando i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. Il programma dovrebbe in particolare aiutare la Commissione a migliorare la sua analisi e valutazione dell'evoluzione del mercato, anche grazie a un ampio ricorso alle indagini di settore e mediante una condivisione sistematica dei risultati e delle migliori pratiche in seno alla Rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità, anche a livello internazionale, nonché a consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico. [Em. 18]

(21)  Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale, ai big data, agli algoritmi e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione un impegno più ampio e profondo con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. In particolare, è necessario dimostrare ai cittadini europei i benefici tangibili della politica di concorrenza dell'Unione attraverso l'impegno con i gruppi della società civile e i pertinenti portatori di interessi direttamente coinvolti. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici e rapidi delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda gli sviluppi digitali, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersicurezza e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma. [Em. 19]

(22)  È di primaria importanza rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori a livello regionale e locale e, pertanto, alla coesione sociale. Le PMI sono fondamentali per proseguire la transizione energetica e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima derivanti dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe pertanto potenziare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e di elevata qualità, nonché sostenere i loro sforzi per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, in conformità del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. In tal modo il programma contribuisce altresì al miglioramento della competitività delle PMI dell'Unione sul mercato mondiale. [Em. 20]

(23)  Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. Nello specifico, il programma dovrebbe creare condizioni adeguate per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro processi di produzione, prestando attenzione alle specifiche tipologie di PMI, quali le microimprese, le imprese dedite ad attività artigianali, i lavoratori autonomi, le libere professioni e le imprese dell'economia sociale. È inoltre opportuno prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili. [Em. 21]

(23 bis)  Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell'innovazione, sviluppando un ecosistema capace di favorire la nascita e la crescita di imprese, in particolare le microimprese e le PMI innovative idonee a sostenere le sfide di un ambiente sempre più competitivo e in rapida evoluzione. La profonda trasformazione dei processi di innovazione richiede lo sviluppo di un modello di innovazione aperta con un aumento della ricerca collaborativa e della condivisione della conoscenza e della proprietà intellettuale tra diverse organizzazioni. Il programma dovrebbe pertanto mirare a sostenere il processo di innovazione integrando nuovi modelli aziendali collaborativi incentrati sullo sviluppo di reti e la condivisione di conoscenze e risorse all'interno delle comunità inter-organizzative. [Em. 22]

(23 ter)  Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, prestando particolare attenzione alle azioni che apportano benefici diretti alle PMI e alle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. [Em. 23]

(24)  Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali dispongono di informazioni insufficienti, faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti o semplicemente hanno una scarsa consapevolezza dei meccanismi esistenti per sostenere le loro attività a livello locale, nazionale o dell'Unione. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalle dimensioni più piccole delle microimprese e dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale. [Em. 24]

(25)  Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione e continuino a fungere da volano per l'economia sostenibile, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(12). Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito nel quadro dell'ex programma COSME stabilito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio(13) ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. È opportuno attribuire maggiore attenzione al miglioramento delle campagne pubbliche e di comunicazione, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma per le PMI. Per far conoscere meglio l'azione dell'Unione a sostegno delle PMI, gli interventi finanziati interamente o parzialmente dal programma, compresi gli intermediari, dovrebbero inserire l'emblema europeo (bandiera), associato a una frase, onde riconoscere il sostegno ricevuto da questo programma. [Em. 25]

(26)  Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU dovrebbe disporre di un punto di contatto centralizzato e globale che fornisca informazioni sul programma in ciascuno Stato membro, in modo da accrescere l'accessibilità e la consapevolezza in merito ai fondi disponibili per le PMI. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno, ma offrire chiaramente addizionalità e migliorare le sinergie con gli altri programmi europei. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto. [Em. 26]

(26 bis)  Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno ma, con riferimento ai sistemi di garanzia locali pubblici e privati già operanti, favorirne l'integrazione con tali sistemi con l'obiettivo prioritario di potenziare e ampliare gli effettivi benefici per i soggetti destinatari finali, che sono PMI ai sensi della definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione(14) al fine di conseguire un'effettiva addizionalità degli interventi. [Em. 27]

(26 ter)  Oltre all'accesso ai finanziamenti è fondamentale anche l'accesso alle competenze, comprese le competenze e le conoscenze manageriali, fattori critici per le PMI per accedere ai fondi esistenti, innovare, competere e crescere. L'erogazione degli strumenti finanziari previsti dal Fondo InvestEU dovrebbe pertanto essere accompagnata dallo sviluppo di adeguati programmi di tutoraggio e consulenza, nonché di servizi alle imprese basati sulla conoscenza. [Em. 28]

(27)  Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, basandosi provvedendo a un'assistenza che spazi dalla preparazione del progetto alla commercializzazione e all'accesso al mercato e incoraggiando la creazione di reti d'imprese. Dovrebbe basarsi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali economici e imprenditoriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Il programma dovrebbe altresì sostenere una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell'ambito del mercato unico, tra cui appalti pubblici, processi di normazione e regimi di proprietà intellettuale. La rete dovrebbe inoltre aumentare il numero delle azioni, fornendo una consulenza più mirata alle PMI, per l'elaborazione dei progetti e per il sostegno alla creazione di reti e alla transizione tecnologica e organizzativa. La rete dovrebbe anche migliorare la cooperazione e i legami con altri poli di consulenza istituiti dal programma digitale e dal Fondo InvestEU per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. Le azioni per le PMI nella rete dovrebbero inoltre mirare a fornire servizi di elevata qualità in tutta Europa, prestando un'attenzione particolare agli ambiti di azione e alle aree geografiche dell'Unione in cui le reti e le parti interessate intermediarie non ottengono i risultati attesi. Anche l'efficace il sistema di mentoring per nuovi imprenditori – Erasmus per giovani imprenditori – dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese e in ambito manageriale mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente. Al fine di aumentare il valore aggiunto mediante la promozione di iniziative di imprenditorialità, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare agli imprenditori delle microimprese, a coloro che hanno beneficiato meno del programma esistente e agli ambiti in cui la cultura imprenditoriale rimane a un livello molto di base e incontra maggiori ostacoli. È opportuno compiere ogni sforzo possibile per conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata dei fondi. [Em. 29]

(27 bis)  È opportuno compiere maggiori sforzi per ridurre l'onere amministrativo e aumentare l'accessibilità dei programmi, al fine di ridurre i costi delle PMI e delle microimprese dovuti alla complessità della procedura per presentare domanda e ai requisiti di partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un punto informativo unico per le imprese interessate a utilizzare i fondi dell'Unione, che funga da sportello unico. La procedura di valutazione dovrebbe essere quanto più semplice e rapida possibile in modo da consentire un utilizzo tempestivo dei benefici offerti dal programma. [Em. 30]

(28)  I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese, accrescono lo sviluppo sostenibile dell'industria e dei servizi e rafforzano lo sviluppo economico delle regioni attraverso la creazione di posti di lavoro di qualità. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei allo sviluppo economico sostenibile e instaurare collegamenti con i poli di innovazione (digitale) dell'Unione questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus. [Em. 31]

(28 bis)  Il programma potrebbe contribuire a rafforzare e/o migliorare le relazioni tra le microimprese e le PMI con le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Tale relazione potrebbe contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale. [Em. 32]

(28 ter)  In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita e difficoltà nel crescere e nell'ampliare la portata di alcune delle loro attività d'impresa. L'Unione fornisce sostegno per l'espansione delle attività che si concentrano sull'innovazione e sulla ricerca principalmente attraverso lo strumento per le PMI e la recente fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Sulla base dei metodi di lavoro e delle esperienze raccolte attraverso lo strumento per le PMI, il programma per il mercato unico dovrebbe altresì fornire un sostegno per l'espansione delle attività delle PMI a integrazione del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione, che si concentra sull'innovazione di punta nell'ambito di Orizzonte Europa. Le azioni di espansione delle PMI svolte nel quadro di questo programma dovrebbero ad esempio aiutare le PMI ad espandersi attraverso la commercializzazione e l'internazionalizzazione e dovrebbero concentrarsi sulle opportunità guidate dal mercato. [Em. 33]

(29)  La creatività e l'innovazione, la trasformazione tecnologica e organizzativa, l'accresciuta sostenibilità in termini di processi produttivi, segnatamente l'efficienza in termini di risorse e di energia, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione industriale del settore imprenditoriale e dell'industria e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale. [Em. 34]

(29 bis)  Va riconosciuto che lo strumento per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020 si è rivelato estremamente efficace per gli imprenditori, grazie ai sussidi sia nella fase I che nella fase II per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo concetto di impresa nonché la sperimentazione e lo sviluppo di prototipi. Nonostante il rigore del processo di selezione, molti ottimi progetti non possono essere finanziati a causa delle limitate risorse finanziarie. L'attuazione nell'ambito dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è condotta in modo decisamente efficiente. Pur se incentrato su progetti ad alta tecnologia, il programma dovrebbe estendere la metodologia a tutti i tipi di PMI in fase di espansione. [Em. 35]

(29 ter)  Le azioni a favore delle PMI dovrebbero inoltre concentrarsi sui settori caratterizzati da una crescita significativa, da potenzialità in ambito sociale e da una elevata percentuale di PMI. Il turismo è un settore particolare dell'economia dell'Unione che contribuisce in maniera sostanziale al PIL di quest'ultima ed è gestito principalmente da PMI. L'Unione dovrebbe mantenere e aumentare le azioni a sostegno delle specificità di tale settore. [Em. 36]

(30)  Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali l'energia la transizione energetica, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile e il riciclo delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che è necessario migliorare la rapidità e la tempestività dell'elaborazione delle norme e che occorre compiere maggiori sforzi per coinvolgere meglio tutte le parti interessate pertinenti, comprese quelle che rappresentano i consumatori. [Em. 37]

(31)  Le attività europee di normazione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) e attuate tramite un partenariato pubblico-privato consolidato che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in detto regolamento nonché dalle politiche generali e settoriali dell'Unione in materia di normazione.

(32)  Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali finanziari e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. [Em. 38]

(33)  In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), occorre che i principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) adottati dall'Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l'interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una "rappresentazione veritiera e corretta" a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e contribuire all'interesse pubblico europeo. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

(34)  In considerazione del ruolo svolto dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti del diritto e della politica dell'Unione, stabiliti nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è inoltre necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento. È opportuno che il lavoro tecnico dell'EFRAG sia incentrato sulla consulenza tecnica alla Commissione relativa all'omologazione degli IFRS così come su adeguate modalità di partecipazione al processo di sviluppo di tali IFRS e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell'Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di "prudenza", il mantenimento del requisito della "rappresentazione veritiera e corretta" di cui alla direttiva 2013/34/UE e dell'interesse pubblico europeo quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto dell'impatto degli IFRS sulla stabilità finanziaria e sull'economia. Nel quadro del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) dovrebbe inoltre essere istituito un laboratorio europeo sulla comunicazione societaria al fine di promuovere l'innovazione e l'elaborazione delle migliori pratiche in materia di informazione societaria. In tale sede, le società e gli investitori potranno condividere le migliori pratiche segnatamente per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e in materia di sostenibilità.

(35)  Nell'ambito della revisione legale dei conti il Consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board - PIOB) è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance della Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza del processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA) e di altre attività di interesse pubblico svolte dall'IFAC. A norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18), è possibile adottare gli ISA affinché siano applicati nell'Unione, purché, in particolare, siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. In considerazione dell'introduzione degli ISA nell'Unione e del ruolo chiave del PIOB nell'assicurare che soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, è quindi importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

(36)  L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili e informate, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse. [Em. 39]

(37)  Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile e la prevenzione delle, e in particolare ad azioni volte ad affrontare il problema dell'obsolescenza programmata dei prodotti e a prevenire le vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, dai prodotti connessi, dall'Internet delle cose, dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo, come l'economia collaborativa e l'imprenditoria sociale. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, incluse azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento e le norme di qualità in tutta l'Unione e ad affrontare la questione delle differenze di qualità dei prodotti, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione. [Em. 40]

(38)  È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(19) e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni sulle possibilità sul processo di partecipazione ad azioni di ricorso, al minor costo possibile. [Em. 41]

(39)  La Il programma dovrebbe inoltre sostenere una rete dei centri europei dei consumatori aiuta che aiuti i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sue attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(20), e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire un'importante fonte di informazione riguardo alle sfide e ai problemi che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l'elaborazione delle politiche dell'Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Pertanto il programma dovrebbe permettere la creazione e il rafforzamento delle sinergie tra la rappresentanza dei consumatori a livello locale e dell'Unione al fine di potenziare la difesa dei consumatori. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi. [Em. 42]

(40)  Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a casi transfrontalieri, come la vendita di prodotti non conformi nel settore automobilistico, differenze di qualità dei prodotti o il problema dei passeggeri bloccati in aeroporto a causa della cancellazione di un numero elevato di voli, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione. [Em. 43]

(41)  Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui relativi benefici, rischi e diritti. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante Il programma dovrebbe contribuire a migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche nel settore finanziario, anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e a misura di utente sui prodotti commercializzati sui mercati finanziari. [Em. 44]

(42)  Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio(21), che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Il programma dovrebbe sviluppare costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative al modo di aumentare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti all'elaborazione delle politiche dell'Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in migliorare le politiche migliori in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione da parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria. È opportuno concentrare le risorse pubbliche del presente programma sugli elementi essenziali per gli utenti finali ed evitare qualsiasi forma di sostegno finanziario, diretto o indiretto, ad attività commerciali proposte da operatori finanziari privati. [Em. 45]

(43)  Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame. A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il programma di sviluppo delle capacità e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri beneficiari potenziali, conformemente al regolamento (UE) 2017/826 l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 46]

(44)  Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare degli alimenti e dei mangimi è necessario per proteggere i consumatori nonché per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente e agevole. Una filiera alimentare e agricola sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Come dimostrano i recenti incidenti, come la contaminazione delle uova da fipronil nel 2017 e lo scandalo delle carni equine nel 2013, le crisi sanitarie transfrontaliere, come l'influenza aviaria e la peste suina africana, e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. Prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le crisi alimentari è della massima importanza. Pertanto il programma dovrebbe sostenere azioni concrete, ad esempio adottando misure di emergenza in caso di situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante e introducendo un meccanismo di accesso diretto alla riserva per gli aiuti d'urgenza dell'Unione per far fronte a situazioni di emergenza in modo più rapido, efficace ed efficiente. [Em. 47]

(45)  L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel contribuire a conseguire garantire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, riducendo gli sprechi alimentari, elevando gli standard qualitativi dei prodotti in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro. [Em. 48]

(46)  Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(22) (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione. [Em. 49]

(47)  In considerazione del fatto che la catena alimentare è sempre più globalizzata, i controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati, in particolare per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare nonché la fiducia dei consumatori, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti. [Em. 50]

(48)  Per un processo decisionale basato sui fatti sono essenziali statistiche europee di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo, le quali dovrebbero essere disponibili tempestivamente e dovrebbero contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal TFUE, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell'Europa e la globalizzazione.

(49)  Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell'Unione nonché per la misurazione della performance e dell'impatto delle iniziative dell'Unione. È quindi opportuno garantire una fornitura e uno sviluppo costanti di statistiche europee adottando un approccio a livello dell'Unione e superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento dell'Unione, compresa la necessità di consentire alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate.

(50)  Dato il suo carattere orizzontale, il programma statistico europeo è soggetto a requisiti specifici, stabiliti segnatamente dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione, nonché la definizione e l'attuazione della programmazione delle attività statistiche.

(51)  Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 e dovrebbe essere attuato garantendo un efficace controllo parlamentare. [Em. 51]

(52)  L'Unione e gli Stati membri sono impegnati ad essere in prima linea nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, prevedendo a tal fine un impegno chiaro e visibile nel regolamento del QFP e integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027. [Em. 52]

(53)  Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(54)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(24)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(55)  L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico(25).

(56)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(57)  Al programma si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti.

(58)  Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività, protezione dei consumatori o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, della vigilanza del mercato, della filiera alimentare e delle statistiche europee. [Em. 53]

(59)  Occorre precisare alcune categorie di soggetti ammissibili ai finanziamenti nonché i soggetti che dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti senza invito a presentare proposte.

(60)  In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, ivi inclusa l'economia digitale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori. [Em. 54]

(61)  È necessario indicare criteri speciali relativi alle norme di cofinanziamento e ai costi ammissibili.

(62)  In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea"(26), e al fine di semplificare e rendere coerenti i programmi di finanziamento, è opportuno condividere le risorse con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a detti strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento.

(63)  Il presente programma dovrebbe contribuire al sostegno generale inteso ad affrontare le necessità specifiche delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nel mercato interno, secondo quanto recentemente riconfermato nella comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"(27).

(64)  Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(28) e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(29), che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno. [Em. 55]

(65)  Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e, le complementarità e l'addizionalità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(30). La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(31) garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le microimprese. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(32) per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma. [Em. 56]

(66)  Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(33), che mira a promuovere la ricerca e l'innovazione. Tali sinergie dovrebbero riguardare in particolare la complementarità con le azioni del futuro Consiglio europeo per l'innovazione riguardanti le imprese innovative, nonché il sostegno dei servizi per le PMI.

(67)  Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(34), che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico, nonché una maggiore cibersicurezza. [Em. 57]

(68)  Il programma dovrebbe inoltre ricercare sinergie anche con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(35), che mira a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia per l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore chiave per un'economia europea equa ed efficace sotto il profilo dei costi.

(69)  Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con il programma Erasmus istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(36), con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(37), e con i Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(38), per quanto riguarda il lavoro e la mobilità dei giovani, essenziali per il buon funzionamento del mercato interno.

(70)  Infine, le azioni relative alla filiera alimentare, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(39).

(71)  Le azioni del programma dovrebbero, ove pertinente, servire per avere un chiaro valore aggiunto europeo e ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo. [Em. 58]

(72)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(40). [Em. 59]

(73)  Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare, del valore aggiunto dell'Unione europea, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 60]

(74)  Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni sui progressi realizzati e sull'efficienza ed efficacia del programma, è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti. [Em. 61]

(75)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(41), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma. La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e sugli impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto per l'Unione, nonché una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine, i risultati e la sostenibilità delle azioni e le sinergie con altri programmi. [Em. 62]

(75 bis)  Al fine di integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione dei programmi di lavoro. [Em. 63]

(76)  L'elenco Un elenco aperto delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio(42), nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(43) e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(44). [Em. 64]

(77)  Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, È opportuno che anche i portatori di interessi e le associazioni di consumatori siano consultati. Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 65]

(78)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(45)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(79)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(46) e ai regolamenti del Consiglio (Euratom, CE) n. 2988/95(47), (Euratom, CE) n. 2185/96(48) e (UE) 2017/1939(49), occorre che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(50). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(80)  Al Alle azioni nell'ambito del programma, fatte salve le deroghe specifiche previste dal presente regolamento si applicano, è opportuno applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole figurano nel e in particolare il regolamento finanziario e stabiliscono, che stabilisce le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e organizzano prevede il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione. [Em. 66]

(81)  Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(51), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(52), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento XXX [regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche] e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 67]

(82)  Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma che, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83)  Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività e sostenibilità delle imprese, comprese le PMI in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee. [Em. 68]

(84)  È opportuno abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2021, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014(53), (UE) n. 258/2014(54), (UE) n. 652/2014(55) e (UE) 2017/826.

(85)  È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività e sostenibilità delle imprese, in particolare delle microimprese e delle PMI piccole e medie imprese, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti, [Em. 69]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma per il mercato interno volto a migliorare rafforzare il funzionamento del mercato interno e la a migliorarne il funzionamento nell'ambito della competitività e sostenibilità delle imprese, comprese in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, la normazione, la tutela dei consumatori, la filiera alimentare nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma"). [Em. 70]

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2)  "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse a livello di Unione e negli Stati membri conformemente all'articolo 3 TUE e al regolamento (CE) n. 223/2009; [Em. 71]

3)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"); [Em. 72]

4)  "microimprese, piccole e medie imprese": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nella versione del 6 maggio 2003;

4 bis)  "impresa sociale": un'impresa il cui obiettivo principale è produrre un impatto sociale anziché ottenere profitti per i suoi proprietari o azionisti, che opera fornendo beni e prestando servizi per il mercato praticando una gestione aperta e responsabile e che prevede in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle parti interessate; [Em. 73]

4 ter)  "impresa pubblica locale": un'impresa locale di servizio pubblico di piccole dimensioni che soddisfa i criteri delle PMI e svolge compiti importanti per le comunità locali; [Em. 74]

4 quater)  "rete di imprese": un gruppo di imprenditori che si riunisce per svolgere un progetto comune e all'interno del quale due o più PMI esercitano insieme una o più attività economiche per aumentare la propria competitività sul mercato; [Em. 75]

5)  "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)  migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del diritto dell'Unione quadro giuridico, l'agevolazione dell' sociale e ambientale dell'Unione; agevolare l'accesso ai mercati, e ai finanziamenti, promuovere la concorrenza leale tra le imprese e la normazione, garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori, rafforzare la sorveglianza del mercato in tutta l'Unione, migliorare il riconoscimento reciproco e la promozione della promuovere la salute delle persone, degli animali e delle piante e del il benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione; [Em. 76]

b)  fornire sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione, comprese quelle in materia di commercio e migrazione, e ad aiutare i cittadini, i decisori politici e le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le imprese, il mondo accademico, i cittadini la società civile e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico. [Em. 77]

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)  rendere più efficace il mercato interno, agevolare:

i)  agevolando la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere sostenendo lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

ii)  sostenendo una sorveglianza efficace del mercato e la sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione e contribuendo alla lotta contro la contraffazione dei prodotti, per garantire che soltanto i prodotti sicuri e conformi che offrono un livello elevato di tutela del consumatore siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché a una maggiore omogeneità e capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione; [Em. 78]

b)  migliorare rafforzare sia la competitività che la sostenibilità delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso l'adozione di misure volte a fornire (obiettivi per le PMI), concentrandosi soprattutto sulle loro esigenze specifiche:

i)  fornendo varie forme di sostegno alle PMI, promuovendo la crescita e la creazione di piccole e medie imprese e di reti di imprese, lo sviluppo di competenze dirigenziali e misure per l'espansione che possano consentire loro di avere l'accesso un accesso migliore ai mercati, compresa e processi di l'internazionalizzazione delle PMI, nonché di commercializzare i loro prodotti e servizi;

ii)  sostenendo un contesto imprenditoriale favorevole e un quadro favorevoli alle PMI, riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando la competitività dei settori, garantendo la modernizzazione dell'industria e la promozione dell'imprenditorialità, compresa la trasformazione digitale delle imprese, nonché contribuendo a un'economia resiliente ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse;

iii)  promuovendo la cultura imprenditoriale e contribuendo alla formazione di alta qualità del personale delle PMI;

iv)  favorendo nuove opportunità commerciali per le PMI per superare i cambiamenti strutturali mediante misure mirate, nonché altre forme innovative di azioni quali il rilevamento collettivo da parte dei lavoratori, che agevolino la creazione di posti di lavoro e la continuità delle attività nei territori interessati da detti cambiamenti. [Em. 79]

c)  garantire l'efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a

i)  rendere possibile il finanziamento della degli organismi di normazione europea e la partecipazione dei di tutti i pertinenti portatori di interessi alla definizione di norme europee; [Em. 80]

ii)  sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e/o promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie sia per le piccole che per le grandi imprese; [Em. 81]

d)  promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti mediante: [Em. 82]

i)  il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante in particolare dei consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l'equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato unico; il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, affrontando, tra l'altro, le questioni sollevate dalle tecnologie esistenti ed emergenti, comprese le azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento; norme di qualità in tutta l'Unione e il trattamento della questione delle differenze di qualità dei prodotti; la sensibilizzazione in merito ai diritti dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione e l'accesso garantito ai a mezzi di ricorso efficaci per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori, nonché la promozione del consumo sostenibile attraverso una migliore informazione dei consumatori sulle caratteristiche specifiche e sull'impatto ambientale di beni e servizi; [Em. 83]

ii)  l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari; la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati e la salvaguardia degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; [Em. 84]

e)  contribuire a un elevato livello di protezione della salute salute e di sicurezza delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare degli alimenti e dei mangimi e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e anche mediante misure di emergenza in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o vegetale, nonché sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché e sviluppare la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti a prezzi accessibili, nonché stimolare la ricerca, l'innovazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le i portatori di interesse in questi settori; [Em. 85]

f)  sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali, e fornire una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale. [Em. 86]

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 4 088 580 000 6 563 000 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 87]

2.  Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:

-a)  394 590 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); [Em. 88]

-a bis)  396 200 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii); [Em. 89]

a)  1 000 000 000 3 122 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); [Em. 90]

a bis)  220 510 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); [Em. 91]

b)  188 000 000 198 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i); [Em. 92]

c)  1 680 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

d)  552 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5% del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1. [Em. 93]

4.  Ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

5.  In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all'impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

5 bis.  Dovrebbe essere introdotto un meccanismo specifico per dare alla filiera alimentare un accesso diretto alla riserva di crisi della Commissione in caso di emergenze su larga scala, in modo da garantire un finanziamento per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). [Em. 94]

6.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)  i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)  stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

iii)  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

iv)  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni contemplate all'[articolo X] del regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia](56).

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.  Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.  In particolare sono ammissibili le seguenti azioni volte ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3:

a)  creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso scambi di informazioni trasparenti e campagne di sensibilizzazione, segnatamente a riguardo delle norme unionali applicabili e dei diritti dei consumatori e delle imprese, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche e di soluzioni innovative, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni per la promozione dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese; [Em. 95]

b)  predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile, dei sindacati e delle imprese dell'Unione, in particolare quelli che rappresentano PMI, di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione; [Em. 96]

c)  sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei paesi terzi e, nello specifico, azioni congiunte volte a rafforzare la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle norme in materia di protezione dei consumatori nell'Unione e la tracciabilità dei prodotti; [Em. 97]

d)  sostegno per l'efficace applicazione da parte degli Stati membri e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione e sostegno per affrontare le problematiche sollevate dalla digitalizzazione, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente, equo ed efficace del mercato interno. [Em. 98]

2 bis.  Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono ammissibili al finanziamento:

a)  il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti;

b)  lo sviluppo e la gestione di strumenti informatici per lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere esterne;

c)  il sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell'ambito della sicurezza dei prodotti e della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

d)  la cooperazione, lo scambio delle migliori pratiche e lo svolgimento di progetti comuni tra le autorità di vigilanza del mercato e i pertinenti organismi dei paesi terzi;

e)  il sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all'acquisizione di conoscenze e di intelligence, allo svolgimento di prove sulle capacità e gli impianti, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all'assistenza tecnica e alla costruzione di capacità per le autorità di vigilanza del mercato;

f)  la valutazione delle procedure di omologazione e la verifica della conformità dei veicoli a motore da parte della Commissione. [Em. 99]

3.  Le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento:

a)  fornitura di varie forme di sostegno per le PMI; [Em. 100]

b)  agevolazione dell'accesso delle microimprese, delle PMI e delle reti di imprese ai mercati e, compresi quelli al di fuori dell'Unione, sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali, ambientali, economiche e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese;, nonché agevolazione al sostegno ad esse nel corso del loro ciclo di vita e rafforzamento della leadership industriale e imprenditoriale dell'Unione nelle catene globali del valore, compresa la rete Enterprise Europe; [Em. 101]

c)  eliminazione degli ostacoli di mercato, riduzione degli oneri amministrativi, inclusi gli ostacoli alla creazione di imprese e all'avvio di attività e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle microimprese e alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno e dall'accesso ai finanziamenti, nonché offerta di orientamenti, programmi di mentoring e tutoraggio appropriati, prestazione di servizi alle imprese basati sulla conoscenza; [Em. 102]

d)  agevolazione dello sviluppo e della crescita delle imprese sostenibili, compreso lo sviluppo sensibilizzazione delle microimprese e delle PMI alla legislazione dell'Unione, incluse le normative dell'UE in materia di ambiente ed energia, aggiornamento delle loro competenze e qualifiche, sviluppo e agevolazione di nuovi modelli commerciali sostenibili e di catene di valore efficienti sotto il profilo delle risorse che promuovano una trasformazione industriale, tecnologica e organizzativa sostenibile nei settori manifatturiero e dei servizi; [Em. 103]

e)  sostegno alla rafforzamento della competitività e della sostenibilità delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale da parte delle microimprese e delle PMI, potenziamento della responsabilità sociale delle imprese e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster; [Em. 104]

f)  promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, compreso il espansione del sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione, rivolgendo particolare attenzione ai nuovi potenziali imprenditori (ad esempio giovani e donne), nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali i gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili. [Em. 105]

3 bis.  In sede di attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può, oltre alle azioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) del presente articolo, sostenere le seguenti azioni specifiche:

a)  sveltire, sostenere e ampliare i servizi di consulenza attraverso la rete Entreprise Europe allo scopo di fornire un servizio imprenditoriale integrato di sportello unico a sostegno delle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi e vigilare affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;

b)  sostenere la creazione di reti di imprese;

c)  sostenere e ampliare i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori ("Erasmus per i giovani imprenditori") per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e i propri atteggiamenti imprenditoriali e migliorare la loro capacità in materia tecnologica e di gestione aziendale;

d)  sostenere il potenziamento delle PMI attraverso considerevoli progetti di espansione imprenditoriale basati su opportunità orientate al mercato (strumento per l'espansione delle PMI);

e)  sostenere attività specifiche per settore in ambiti caratterizzati da un elevato numero di microimprese e PMI e che contribuiscono in maniera sostanziale al PIL dell'Unione, come il settore del turismo. [Em. 106]

3 ter.  Le azioni intraprese attraverso la rete Entreprise Europe di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), possono comprendere, tra l'altro:

a)  l'agevolazione dell'internazionalizzazione delle PMI e dell'identificazione di partner commerciali nel mercato interno, la cooperazione transfrontaliera tra imprese in materia di tecnologie per il settore ricerca e sviluppo, partenariati per il trasferimento di conoscenze e innovazione;

b)  la fornitura di informazioni, orientamenti e consulenze personalizzate sul diritto dell'Unione, sulle opportunità di finanziamento dell'Unione, nonché iniziative unionali che hanno un impatto sulle imprese, riguardanti l'imposizione fiscale, i diritti di proprietà, gli obblighi in materia di ambiente ed energia e gli aspetti relativi al lavoro e alla previdenza sociale;

c)  l'agevolazione dell'accesso delle PMI a competenze in materia di ambiente, clima, efficienza energetica e rendimento energetico;

d)  il potenziamento della rete mediante altre reti di informazione e consulenza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare EURES, i poli unionali dell'innovazione e i poli europei di consulenza InvestEU.

I servizi forniti dalla rete per conto di altri programmi dell'Unione sono finanziati da tali programmi.

La Commissione attribuisce priorità alle azioni nella rete volte a migliorare parti o componenti che non soddisfano le norme minime al fine di fornire un sostegno omogeneo alle microimprese e alle PMI in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano indicatori e norme minime per misurare l'incidenza della rete sul conseguimento degli obiettivi specifici e l'efficacia delle azioni destinate alle PMI.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 onde creare forme complementari di sostegno alle PMI non indicate dal presente paragrafo. [Em. 107]

4.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.

5.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni volte a sostenere le attività miranti a sviluppare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

5 bis.  Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono ammissibili al finanziamento:

a)  miglioramento della sensibilizzazione e dell'educazione dei consumatori sui loro diritti attraverso un apprendimento lungo tutto il corso della vita in materia di norme unionali sui consumatori e rafforzamento del loro ruolo per affrontare le nuove problematiche poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, comprese in particolare le esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

b)  garanzia e facilitazione dell'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso;

c)  sostegno a una maggiore applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori, con particolare attenzione per i casi transfrontalieri o i casi che coinvolgono terzi, efficace coordinamento e cooperazione tra gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione e cooperazione in materia di applicazione con i paesi terzi;

d)  promozione del consumo sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito alla durabilità e all'impatto ambientale dei prodotti, alle caratteristiche della progettazione ecocompatibile, alla promozione dei diritti dei consumatori in tal senso e alle possibilità di ricorso in caso di prodotti difettosi fin da subito; [Em. 108]

6.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato I, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

7.  Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato II, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 9

Soggetti idonei

1.  Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.  Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammessi a norma del programma:

a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

i)  uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)  un paese terzo associato al programma conformemente all'articolo 5;

b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali;

c)  sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che l'azione persegua gli obiettivi dell'Unione e che le attività al di fuori dell'Unione contribuiscano a garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.

3.  I La Commissione può consentire ai soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni: [Em. 109]

a)  azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)  azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, in particolare quando sussiste un rischio di trasferimento di tecnologie innovative, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro. [Em. 110]

4.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

5.  Per le azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori, sono ammessi i seguenti organismi:

a)  un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 5 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente;

b)  un organismo pubblico.

6.  I paesi terzi, associati o no al programma, sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

a)  misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi il cui elenco figura nell'allegato III o di organismi nocivi per le piante il cui elenco figura nel programma di lavoro di cui all'articolo 16;

b)  misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine modificare l'allegato III, ove risulti necessario tener conto delle situazioni provocate da malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione.

Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un'incidenza sostanziale sull'Unione, i paesi non associati dovrebbero in linea di principio finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui alle lettere a) e b).

7.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, sono ammessi i seguenti soggetti giuridici:

a)  istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)  per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, altri organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)  organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell'applicazione del codice delle statistiche europee di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché nell'attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l'efficienza e a migliorare la qualità a livello dell'Unione.

Articolo 10

Beneficiari designati

I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell'ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

a)  per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione](57); [Em. 111]

b)  per le azioni relative all'accreditamento e alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 di detto regolamento; [Em. 112]

c)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

d)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), la fondazione per i principi internazionali contabili (International Financial Reporting Standards Foundation - "fondazione IFRS") e il consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board – PIOB);

e)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell'Unione, il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d'interessi e rappresentino, attraverso i loro membri, gli interessi dei consumatori dell'Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

f)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:

i)  i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;

ii)  i soggetti non hanno conflitti d'interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari;

g)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

i)  le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell'Unione europea e i centri di riferimento dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(58), nonché le organizzazioni internazionali;

ii)  solo per le azioni descritte all'articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, i paesi terzi, associati o no al programma;

h)  per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

In riferimento al primo comma, lettera e), del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di adattare l'elenco dei soggetti suscettibili di beneficiare di una sovvenzione a titolo del programma per azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i). [Em. 113]

Articolo 11

Criteri di valutazione e di aggiudicazione

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni. Il lavoro del comitato o dei comitati di valutazione è basato sui principi della trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione. [Em. 114]

Articolo 12

Regole di cofinanziamento

1.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario. [Em. 115]

2.  Per le sovvenzioni concesse al consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (PIOB) ai fini dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

3.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito all'articolo 190 del regolamento finanziario.

4.  Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 13

Costi ammissibili

Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

a)  secondo quanto disposto all'articolo 193, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, i costi sono ammissibili prima della data di inizio dell'azione;

b)  tali costi possono essere ammissibili anche se derivanti dall'adozione di misure relative a una sospetta insorgenza di una malattia o alla sospetta presenza di un organismo nocivo, purché detta insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

I costi di cui alla lettera a) del primo comma sono ammissibili a decorrere dalla data in cui alla Commissione è notificata l'insorgenza della malattia o la presenza dell'organismo nocivo.

Articolo 14

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può inoltre beneficiare di un contributo nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell'Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno derivante da vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale, conformemente ai documenti che definiscono le condizioni del sostegno.

2.  Le azioni cui è stato accordato il marchio di eccellenza o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

a)  sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)  soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c)  non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e, all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] o al regolamento (UE) XX [che istituisce il programma Europa digitale], in particolare l'obiettivo sulle competenze digitali avanzate, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno. [Em. 116]

3.  Un'operazione può ricevere il sostegno di uno o più programmi. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non deve essere dichiarata nella domanda di pagamento di un altro programma.

4.  L'importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo quanto previsto dal documento che specifica le condizioni del sostegno.

CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 15

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16

Attuazione del programma

1.  Il programma è attuato mediante Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro di cui conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro sono annuali o pluriennali e stabiliscono, in particolare, gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Descrivono inoltre in maniera dettagliata le azioni da finanziare, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e di un calendario indicativo per l'attuazione. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. [Em. 117]

2.  I programmi di lavoro intesi ad attuare l'Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 118]

3.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le azioni indicate nell'allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono attuate in conformità agli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 17

Sorveglianza e relazioni

1.  Gli indicatori per rendere conto dei progressi in termini di efficienza e di efficacia del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV. [Em. 119]

2.  Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di rivedere o completare gli indicatori dell'allegato IV, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Articolo 18

Valutazione

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.  La Al più tardi entro … [quattro anni a partire dall'attuazione del programma], la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e l'impatto, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto unionale. [Em. 120]

3.  Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull'attività della fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d'informativa finanziaria, del PIOB e dell'EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009, per la parte delle valutazioni riguardante le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima dell'adozione e della presentazione di dette azioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Al più tardi entro … [tre anni dal termine dell'attuazione del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine del programma, sulla sostenibilità delle azioni e sulle sinergie tra i vari programmi di lavoro e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 121]

6.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni trasmette le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 5, corredate delle proprie osservazioni conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di modifica del presente regolamento. [Em. 122]

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche in loco, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 123]

3.  La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 124]

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 125]

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(59). Esso è da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(60). [Em. 126]

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la trasparenza e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 127]

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse fornite mediante gli strumenti finanziari del presente regolamento nonché sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 128]

3.  La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano la raccolta di dati, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009. [Em. 129]

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei programmi precedenti istituiti dagli atti indicati al paragrafo 1.

3.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni – attuate prevalentemente mediante sovvenzioni e appalti – intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1.  Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.

1.1.  Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell'allegato III o della conferma della presenza di uno o più organismi nocivi o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell'Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

1.2.  Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare il primo focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:

a)  misure per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(61), o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento; [Em. 130]

b)  misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento; [Em. 131]

c)  misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo, limitando se necessario la libera circolazione dei vettori negli Stati membri circostanti; [Em. 132]

c bis)  misure di eradicazione di un organismo nocivo che è comparso improvvisamente, anche se non è considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, ma il risultato di eventi climatici estremi o di cambiamenti climatici in uno Stato membro. [Em. 133]

1.3.  Possono essere forniti finanziamenti dell'Unione anche per le seguenti misure:

1.3.1.  misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare (PTOM), di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione;

1.3.2.  misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare l'epidemia;

1.3.3.  costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell'allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in detto Stato membro;

1.3.4.  costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III possa rappresentare una minaccia per l'Unione.

1.3.4 bis.  In caso di sospetta insorgenza di una malattia animale e/o di comparsa di organismi nocivi, i controlli e il monitoraggio dovranno essere notevolmente intensificati in tutta l'Unione europea e alle sue frontiere esterne. [Em. 134]

1.3.4 ter.   Misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o attualmente sconosciuti. [Em. 135]

2.  Programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali.

2.1.  I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di prevenzione, eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione. [Em. 136]

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

I programmi sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno precedente il periodo di attuazione previsto.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l'intero periodo di ammissibilità.

Tali programmi dovrebbero rispecchiare le nuove realtà causate dai cambiamenti climatici e la loro diversità a livello europeo; essi dovrebbero inoltre contribuire a prevenire l'erosione della biodiversità europea. [Em. 137]

2.2.  Se l'insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell'allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. Nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo possono essere concessi finanziamenti dell'Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.

2.3.  Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell'Unione agli Stati membri per le seguenti misure:

a)  indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b)  indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono rappresentare un rischio emergente per l'Unione e il cui ingresso o la cui diffusione può avere un impatto notevole per l'agricoltura e le foreste dell'Unione;

c)  misure per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento; [Em. 138]

d)  misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per prevenire, contenere o eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento; [Em. 139]

e)  misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo; [Em. 140]

f)  misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce l'elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

3.  Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, comprese le misure atte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità durante il loro trasporto. [Em. 141]

4.  Laboratori di riferimento dell'Unione europea e centri di riferimento dell'Unione europea, di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625.

5.  Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.

6.  Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.

7.  Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti produzione agroecologica, il consumo alimentare sostenibile che non arrechi danni all'ambiente e alla biodiversità e la promozione delle vendite dirette e delle filiere corte [Em. 142].

8.  Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione; applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti, come i codici QR sulle confezioni dei prodotti. [Em. 143]

9.  Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione e/o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

10.  Spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall'articolo 116, paragrafo 4, e dall'articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

11.  Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali. [Em. 144]

12.  Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali operanti al fine di raggiungere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

13.  Progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

14.  Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all'economia circolare e di prevenzione delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). [Em. 145]

15.  Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione.

ALLEGATO II

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Insieme al regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, il programma fornisce il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro e ai principi del codice delle statistiche europee, mediante una stretta e coordinata collaborazione all'interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissione.

Nel corso dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono realizzate le seguenti azioni:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

–  fornire statistiche di alta qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi, il programma di sostegno alle riforme e il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell'Unione;

–  fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei (PIEE);

–  fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;

–  fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell'UE;

–  migliorare la misurazione dello scambio di merci e servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione; [Em. 146]

Mercato unico, innovazione e trasformazione digitale

–  fornire statistiche di alta qualità e affidabili per il mercato unico, il piano d'azione europeo in materia di difesa e i settori essenziali per l'innovazione e la ricerca;

–  fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all'economia collaborativa e all'impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini d'Europa;

Dimensione sociale dell'Europa

–  fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese, a titolo esemplificativo, statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze; [Em. 147]

–  fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

–  migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all'integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;

–  sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;

–  fornire proiezioni demografiche e i relativi aggiornamenti annuali;

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

–  monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

–  sviluppare ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare e della strategia sulla plastica;

–  fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l'uso del suolo, nonché statistiche in materia di clima e conti economici ambientali;

–  fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell'Unione e

–  sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l'intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;

–  fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

Coesione economica, sociale e territoriale

–  fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni (comprese le regioni ultraperiferiche dell'Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;

–  sostenere lo sviluppo di indicatori sull'antiriciclaggio e sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo; sviluppare statistiche di polizia e sulla sicurezza;

–  aumentare l'uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

Migliore comunicazione delle statistiche europee; promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

–  promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e incoraggiarne l'uso da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione online;

–  agevolare l'accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più mirati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;

–  sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;

–  fornire l'accesso ai microdati a fini di ricerca, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico;

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

–  intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali e porre le basi per statistiche intelligenti affidabili al fine di produrre nuove statistiche quasi in tempo reale mediante algoritmi affidabili;

–  sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti a titolo privato mediante l'adozione di metodi di calcolo atti a preservare la riservatezza e di metodi di calcolo multilaterali sicuri;

–  promuovere la ricerca d'avanguardia e l'innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l'organizzazione di programmi europei di formazione statistica;

Partenariati allargati e cooperazione statistica

–  rafforzare il partenariato con l'SSE e la cooperazione con il sistema europeo di banche centrali;

–  promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l'accesso ai dati a fini statistici, l'integrazione dei dati provenienti da più fonti e l'uso delle tecnologie più avanzate;

–  rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e le università, in particolare per quanto riguarda l'uso delle nuove fonti di dati, l'analisi dei dati e la promozione dell'alfabetizzazione statistica;

–  cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.

ALLEGATO III

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

(1)  Peste equina

(2)  Peste suina africana

(3)  Antrace

(4)  Influenza aviaria (ad alta patogenicità)

(5)  Influenza aviaria (a bassa patogenicità)

(6)  Campilobatteriosi

(7)  Peste suina classica

(8)  Afta epizootica

(9)  Pleuropolmonite contagiosa caprina

(10)  Morva

(11)  Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),

(12)  Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

(13)  Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

(14)  Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

(15)  Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

(16)  Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)

(17)  Infezione da virus della malattia di Newcastle

(18)  Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

(19)  Infezione da virus della rabbia

(20)  Infezione da virus della febbre della Rift Valley

(21)  Infezione da virus della peste bovina

(22)  Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica

(23)  Infestazione da Echinococcus spp

(24)  Listeriosi

(25)  Vaiolo degli ovi-caprini

(26)  Encefalopatie spongiformi trasmissibili

(27)  Trichinellosi

(28)  Encefalomielite equina venezuelana

(29)  E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi comprende:

a)  l'elenco delle malattie di cui alla parte I, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b)  la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici contemplati dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla direttiva 2003/99/CE(62);

c)  le encefalopatie spongiformi trasmissibili. [Em. 148]

ALLEGATO IV

INDICATORI

Obiettivo

Indicatore

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)

1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della Legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici

2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi

3 - Numero di visite sul portale "La tua Europa"

4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della vendita online.

2 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato e di sicurezza dei prodotti.

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1 - Numero di PMI che ricevono sostegno dal programma e dalla rete

2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali

2 bis - Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità

2 ter - Riduzione dei costi e dei tempi per la costituzione di una PMI

2 quater - Numero di reti di imprese create rispetto al quadro di riferimento

2 quinquies - Numero di Stati membri che impiegano il test PMI

2 sexies - Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese

2 septies - Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento

2 octies - Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte a imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento

2 nonies - Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento

2 decies - Risultati conseguiti dalle PMI in materia di sostenibilità da quantificare misurando, tra l'altro, l'aumento della percentuale di PMI dell'Unione che sviluppano prodotti e servizi verdi e dell'economia blu sostenibili1 bis e il miglioramento della loro efficienza in termini di risorse (che può comprendere energia, materiali o acqua, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento.

*tutti gli indicatori sono da comparare alla situazione attuale nel 2018.

__________________

1 bis I prodotti e servizi verdi hanno la funzione predominante di ridurre i rischi per l'ambiente e minimizzare l'inquinamento e lo spreco di risorse. Sono compresi anche i prodotti con particolari caratteristiche ambientali (progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, produzione biologica e rilevante contenuto riciclato). Fonte: Flash Eurobarometro n. 342: "PMI: efficienza nella gestione delle risorse e mercati verdi".

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

i)  

ii)  

1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore

2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

i)  

ii)  

1 - Indice delle condizioni dei consumatori

2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale

2 - Numero di casi di emergenza causati da attacchi di parassiti;

3 - Numero di emergenze causate da malattie risolte positivamente;

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

1 - Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi.

[Em. 149]

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.
(3)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.
(4)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.
(6)Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(8)Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(9)Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(10)Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(11)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(12)COM (2018)0439.
(13)Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
(14) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(15)Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(16)Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(17)Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(18)Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(19)Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(20)Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(21)Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).
(22)[da aggiungere] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(23)Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(24)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(25)GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.
(26)COM(2010)0700.
(27)COM(2017)0623.
(28)COM(2018)0442.
(29)COM(2018)0443.
(30)COM(2018)0372.
(31)COM(2018)0439.
(32)COM(2018)0447.
(33)COM(2018)0435.
(34)COM(2018)0434.
(35)COM(2018)0375.
(36)COM(2018)0367.
(37)COM(2018)0322, articolo 10.
(38)COM(2018)0382.
(39)COM(2018)0393.
(40)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(41)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(42)Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(43)Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
(44)Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(45)Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(46)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(47)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(48)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(49)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
(50)Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(51)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(52)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(53)Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
(54)Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).
(55)Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(56)[da aggiungere]
(57)COM(2017)0795.
(58)Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(59)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(60) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(61)Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(62) Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).


IVA: sistema definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0329),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0317/2018),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0028/2019),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive 62/227/CEE1 e 67/228/CEE2, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE3, attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull'imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi.
(1)  Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive 67/227/CEE1 e 67/228/CEE2, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE3, attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull'imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi. Tuttavia, tali norme transitorie sono ormai in vigore da diversi decenni, il che ha prodotto un complesso regime dell'IVA transitorio passibile di frodi IVA transfrontaliere intraunionali. Tali norme transitorie presentano numerose carenze che non rendono il regime dell'IVA pienamente efficiente né compatibile con i requisiti di un vero mercato unico. La vulnerabilità del regime IVA transitorio è emersa in modo evidente solo pochi anni dopo la sua introduzione. Da allora sono stati adottati diversi provvedimenti di natura legislativa (miglioramento della cooperazione amministrativa, tempi più brevi per gli elenchi riepilogativi, inversione contabile settoriale) e non legislativa. Tuttavia, studi recenti sul divario IVA dimostrano che le cifre relative all'IVA non riscossa sono ancora enormi. Questa è la prima proposta legislativa dall'introduzione delle attuali norme in materia di IVA nel 1992, che mira ad affrontare le cause profonde delle frodi transfrontaliere. Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese", la Commissione ha identificato la complessità delle attuali normative IVA quale uno dei maggiori ostacoli al completamento del mercato unico. Al tempo stesso, è aumentato il divario dell'IVA, definito come lo scarto tra l'ammontare del gettito IVA effettivamente riscosso e l'ammontare teorico che avrebbe dovuto essere riscosso, raggiungendo i 151,5 miliardi di EUR nel 2015 a livello di UE-28. Ciò evidenzia la necessità di un'urgente riforma globale del regime dell'IVA verso un regime dell'IVA definitivo, al fine di facilitare e semplificare gli scambi transfrontalieri intraunionali e rendere il regime più resistente alla frode.
__________________
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1 Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
1 Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
2 Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
2 Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
3 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
3 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Inoltre, in passato la Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, ha sempre sottolineato che un sistema dell'IVA basato sull'imposizione fiscale all'origine rappresenta la risposta corretta per rendere il sistema IVA a livello di Unione più resistente alle frodi e più strettamente in linea con il corretto funzionamento del mercato unico. La presente iniziativa, tuttavia, si basa sull'approccio preferito dagli Stati membri costituito dall'imposizione nel luogo di destinazione, volto a consentire agli Stati membri una certa flessibilità nella fissazione delle aliquote IVA.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo1 e dal Comitato economico e sociale2, ha confermato che un regime basato sull'origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione3.
(2)  Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo1 e dal Comitato economico e sociale2, ha confermato che un regime basato sull'origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione3 per garantire che la cessione di beni da uno Stato membro ad un altro sia tassata come se fossero ceduti e acquisiti all'interno di uno Stato membro. La creazione di uno spazio unico dell'IVA a livello di Unione è fondamentale per ridurre i costi di adempimento per le imprese, soprattutto le PME che operano a livello transfrontaliero, ridurre i rischi di frodi IVA transfrontaliere e semplificare le procedure relative all'IVA. Il regime dell'IVA definitivo rafforzerà il mercato interno e creerà migliori condizioni commerciali per gli scambi transfrontalieri. Esso dovrebbe tener conto dei cambiamenti necessari a seguito degli sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. La presente direttiva stabilisce le misure tecniche per l'attuazione delle cosiddette "pietre angolari" definite dalla Commissione europea nella sua proposta del 18.1.20183bis. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare decisioni su dette "pietre angolari" al fine di procedere rapidamente all'attuazione della presente direttiva.
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1 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436
2 Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul "Libro verde sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente" http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
2 Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul "Libro verde sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente" http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
3 Conclusioni del Consiglio sul futuro dell'IVA - 3167a sessione del Consiglio “Economia e finanza”, Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3 Conclusioni del Consiglio sul futuro dell'IVA - 3167a sessione del Consiglio “Economia e finanza”, Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3bis Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  La Commissione, nel suo piano d'azione sull'IVA1, definisce le modifiche del sistema dell'IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l'imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d'azione, affermando tra l'altro che a suo giudizio il principio dell'imposizione all'origine previsto per il regime dell'IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione2.
(3)  La Commissione, nel suo piano d'azione sull'IVA1, definisce le modifiche del sistema dell'IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l'imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d'azione, affermando tra l'altro che a suo giudizio il principio dell'imposizione all'origine previsto per il regime dell'IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione2. Tale modifica dovrebbe contribuire alla riduzione delle frodi transfrontaliere connesse all'IVA per un ammontare stimato di 50 miliardi di EUR all'anno.
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1 Piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7 aprile 2016).
1 Piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7 aprile 2016).
2 Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   Al fine di garantire una cooperazione efficiente tra Stati membri, la Commissione dovrebbe garantire la trasparenza del sistema, in particolare attraverso la pubblicazione annuale obbligatoria delle frodi commesse in ciascuno Stato membro. La trasparenza è altresì importante al fine di comprendere la portata della frode, sensibilizzare il pubblico in generale ed esercitare pressione sugli Stati membri.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Occorre prestare particolare attenzione alle posizioni del Parlamento europeo adottate nelle sue risoluzioni legislative del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di tassazione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) e sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) e nella risoluzione legislativa del 3 luglio 2018 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell'IVA.
(13)  La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell'IVA. Tali nuovi principi consentiranno agli Stati membri di combattere meglio le frodi in materia di IVA, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC) che, stando alle stime, ammonta ad almeno 50 miliardi di EUR all'anno.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)   È necessario porre in essere criteri rigorosi, applicati in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, per determinare quali imprese possono beneficiare dello status di soggetto passivo certificato, e stabilire norme e disposizioni comuni che comportino multe e sanzioni per coloro che non vi si conformano.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)
(14 ter)   La Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare ulteriori orientamenti e dovrebbe verificare la corretta applicazione da parte degli Stati membri di tali criteri armonizzati a livello di Unione.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  È opportuno rivedere le norme sull'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l'introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell'IVA sulle cessioni intraunionali di beni.
(15)  È opportuno rivedere le norme sull'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l'introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell'IVA sulle cessioni intraunionali di beni. Con l'attuazione della presente direttiva, l'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile potrebbe non essere più necessaria. La Commissione dovrebbe pertanto analizzare a tempo debito la necessità di abrogare la proposta di applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell'IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 2 500 000 EUR.
(23)  Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell'IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d'affari annuo IVA nell'Unione è superiore a 2 500 000 EUR.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)   Un elevato livello di non conformità comporta non solo perdite economiche per i soggetti passivi rispettosi della legislazione fiscale, ma minaccia altresì la coesione e la coerenza del sistema fiscale e crea un senso generalizzato di ingiustizia dovuto alla distorsione della concorrenza. Un sistema efficiente e comprensibile è fondamentale per generare entrate pubbliche e per responsabilizzare sia i cittadini che le imprese.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)   Le statistiche evidenziano che i truffatori approfittano della debolezza del sistema e seguono l'evoluzione economica nonché la crescita dinamica della domanda per alcune cessioni. È pertanto necessario predisporre un sistema sufficientemente dinamico per far fronte alle pratiche dannose e ridurre il livello di inosservanza sia volontaria (frode) che involontaria.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter)   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe creare un portale di informazione web dell'UE sull'IVA completo e pubblicamente accessibile per le aziende, concentrandosi in particolare sulle necessità delle PMI impegnate in attività intracomunitarie transfrontaliere e al fine di agevolare il commercio e rafforzare la certezza del diritto nel mercato unico. Tale portale multilingue dovrebbe fornire un accesso rapido, aggiornato ed accurato alle informazioni pertinenti circa l'attuazione del sistema dell'IVA nei diversi Stati membri e in particolare sulle corrette aliquote IVA per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri, nonché sulle condizioni per l'aliquota zero. Tale portale potrebbe inoltre contribuire a colmare l'attuale divario in materia di IVA.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 26 quater (nuovo)
(26 quater)   Lo sportello unico è il fulcro del nuovo sistema basato sulla destinazione senza il quale la complessità del sistema dell'IVA e gli oneri amministrativi aumenterebbero in misura significativa. Per garantire l'interoperabilità, la facilità d'uso e la futura impermeabilità alle frodi, gli sportelli unici per le imprese dovrebbero operare con un sistema informatico transfrontaliero armonizzato, che si basi su norme comuni e consenta il recupero e l'inserimento automatico dei dati, ad esempio attraverso l'uso di moduli standard unificati.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  A seguito dell'introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine "Comunità" con "Unione" per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.
(28)  A seguito dell'introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine "Comunità" con "Unione" nell'intero testo della direttiva per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)  Le misure legislative volte a riformare il regime dell'IVA, a combattere le frodi in materia di IVA e a ridurre il divario dell'IVA potranno avere successo solo se le amministrazioni fiscali degli Stati membri procederanno a cooperare più strettamente in uno spirito di fiducia reciproca e scambiarsi informazioni pertinenti per poter svolgere i propri compiti.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 8
(4 bis)  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
"Articolo 8
La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.
La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte."
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 3
Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti.
Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti ai fini della presente direttiva.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis)   assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, quali, tra l'altro:
i)  riciclaggio di denaro;
ii)  evasione fiscale e frode fiscale;
iii)  abuso di fondi e programmi dell'Unione;
iv)  bancarotta o insolvenza fraudolenta;
v)  frode assicurativa o altra frode finanziaria;
vi)  corruzione attiva e/o passiva;
vii)  criminalità informatica;
viii)  partecipazione a un'organizzazione criminale,
ix)  reati nel campo del diritto della concorrenza;
x)  coinvolgimento diretto o indiretto in attività terroristiche;
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera c
c)  solvibilità finanziaria del richiedente, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico.
c)  solvibilità finanziaria del richiedente nel corso degli ultimi tre anni, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico. Il richiedente deve possedere un conto bancario presso un istituto finanziario avente sede nell'Unione.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Al fine di garantire un'interpretazione armonizzata della concessione dello status di soggetto passivo certificato, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, ulteriori orientamenti per gli Stati membri in merito alla valutazione di tali criteri, che sono validi in tutta l'Unione. Il primo atto di esecuzione è adottato al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Al fine di incoraggiare le domande per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, la Commissione introduce una procedura su misura per le piccole e medie imprese.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1
Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dall'amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione.
Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni pertinenti richieste dall'amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione. L'amministrazione fiscale evade la domanda senza indugio ed è soggetta a criteri armonizzati in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di informazioni.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Qualora sia concesso lo status di soggetto passivo certificato, tale informazione è resa disponibile attraverso il sistema di scambio delle informazioni IVA. Le modifiche relative a tale status sono aggiornate nel sistema senza indugio.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 5
5.  Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dall'amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda.
5.  Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati senza indugio dall'amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione che specifica chiaramente i motivi del rifiuto. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda in tempi ragionevoli.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Se la domanda è respinta, la decisione e i motivi del rifiuto sono comunicati alle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6
6.  Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa senza indugio l'amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti.
6.  Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa entro un mese l'amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno concesso lo status di soggetto passivo certificato riesaminano tale decisione almeno ogni due anni, al fine di garantire che le condizioni siano ancora soddisfatte. Se il soggetto passivo non ha informato l'amministrazione fiscale di un qualsiasi fattore che possa pregiudicare lo status di soggetto passivo certificato come previsto dall'atto di esecuzione o lo ha tenuto nascosto di proposito, questo è passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché alla perdita dello status di soggetto passivo certificato.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Un soggetto passivo a cui sia stato rifiutato lo status di soggetto passivo certificato, o che di propria iniziativa abbia comunicato all'amministrazione fiscale di non soddisfare più i criteri di cui al paragrafo 2, ha la facoltà, non prima di sei mesi dalla data del rifiuto o della revoca dello status, di presentare una nuova domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri pertinenti.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.   La Commissione adotta orientamenti pertinenti al fine di garantire norme uniformi per il monitoraggio della costante ammissibilità dello status di soggetto passivo certificato e per la revoca dello status fiscale all'interno degli Stati membri e tra di essi.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6 quater (nuovo)
6 quater.   Se gli è stato negato lo status di operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'Unione nel corso degli ultimi tre anni, al richiedente non viene concesso lo status di soggetto passivo certificato.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 7
7.  Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri.";
7.  Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri. I meccanismi nazionali continueranno ad applicarsi alle controversie fiscali interne in materia di IVA tra il contribuente interessato e l'amministrazione fiscale nazionale.";
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 145 – paragrafo 1
(56 bis)  all'articolo 145, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.
“1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse."
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 59 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 150 – paragrafo 1
(59 bis)  all'articolo 150, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.
“1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse."
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 68 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 166
(68 bis)  L'articolo 166 è sostituito dal seguente:
Articolo 166
Articolo 166
La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.
"La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2."
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 123 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 293 – paragrafo 1 – parte introduttiva
(123 bis)  all'articolo 293, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:
"La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere' dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:"
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 166 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 395 – paragrafo 3
(166 bis)  all'articolo 395, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
“3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni."
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 166 ter (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 396 – paragrafo 3
(166 ter)  all'articolo 396, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
"3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni."
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 169 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 404 bis (nuovo)
(169 bis)  Dopo l'articolo 404 è inserito il seguente nuovo articolo 404 bis:
"Articolo 404 bis
Entro quattro anni dall'adozione della direttiva del Consiglio (UE) .../...* +, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'attuazione e all'applicazione delle nuove disposizioni della presente direttiva, corredata, se del caso [e tenuto conto della necessità di garantire la convergenza a lungo termine delle normative nazionali], di proposte."
_______________
* Direttiva del Consiglio (UE) .../... del ... che modifica ... (GU...).
+ GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuto nel documento PE-CONS XX/YY (2018/0164(CNS)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 169 ter (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 404 ter (nuovo)
(169 ter)  Dopo l'articolo 404 bis è inserito il seguente nuovo articolo 404 ter:
"Articolo 404 ter
Entro due anni dall'adozione della direttiva (UE).../... del Consiglio * + , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, data l'importanza della fiducia reciproca ai fini del successo del regime definitivo dell'IVA."
________________
* Direttiva del Consiglio (UE) .../... del ... che modifica ... (GU...).
G.U.: inserire nel testo il numero della direttiva contenuto nel documento PE-CONS XX/YY (2018/0164(CNS)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 173 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 411 bis (nuovo)
(173 bis)   è inserito il seguente articolo 411 bis:
"Articolo 411 bis
Entro il 1° giugno 2020 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, crea un portale multilingue di informazione web dell'UE sull'IVA completo e accessibile al pubblico sul quale le aziende e i consumatori possano ottenere in modo rapido ed efficiente informazioni accurate sulle aliquote IVA – nonché sui beni e i servizi che godono di aliquote ridotte o esenzioni – e tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione del regime IVA definitivo nei diversi Stati membri.
Ad integrazione del portale è istituito un meccanismo di notifica automatica. Tale meccanismo garantisce notifiche automatiche ai contribuenti in merito a modifiche e aggiornamenti sulle aliquote IVA degli Stati membri. Tali notifiche automatiche sono attivate prima che la modifica diventi applicabile e al più tardi cinque giorni dopo che la decisione è stata adottata.";
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 34 e articolo 49 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
(1)  L'articolo 34 è sostituito dal seguente:
Articolo 34
"Articolo 34
1.  Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione.
1.  La Commissione fornisce il necessario sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
2.  Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte agli ambiti di attività di Eurofisc, partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni mirate tra tutti gli Stati membri partecipanti.
2.  Gli Stati membri prendono parte agli ambiti di attività di Eurofisc e partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni.
3.  Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall'articolo 55.
3.   I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono, di propria iniziativa o su richiesta, trasmettere informazioni pertinenti sui reati transfrontalieri più gravi in materia di IVA a Europol e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
3 bis.  I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere a Europol e all'OLAF le informazioni pertinenti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate per via elettronica.";
(2)  È aggiunto il nuovo articolo 49 bis seguente:
"Articolo 49 bis
Gli Stati membri e la Commissione istituiscono un sistema comune per la raccolta di statistiche sulle frodi IVA intracomunitarie e le inosservanze involontarie e pubblicano, su base annuale, le stime nazionali delle perdite IVA dovute a tali frodi, nonché le stime per l'Unione nel suo insieme. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche relative a tale sistema statistico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

Strategie per l'integrazione dei rom
PDF 123kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (2019/2509(RSP))
P8_TA(2019)0075B8-0098/2019

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le successive relazioni di attuazione e di valutazione,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al riconoscimento dei Rom come gruppo che necessita di una particolare protezione contro la discriminazione,

–  vista la risoluzione 2153 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla promozione dell'inclusione di Rom e nomadi,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1),

–  viste la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri(2) e le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2016 dal titolo "Accelerare il processo di integrazione dei Rom" e del 13 ottobre 2016 sulla relazione speciale n. 14/2016 della Corte dei conti europea,

–  vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(3),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom, sull'antiziganismo in Europa e il riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale(5),

–  viste la relazione 2016 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), le indagini UE-MIDIS I e II dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e varie altre indagini e relazioni sui Rom,

–  vista l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack", registrata il 3 aprile 2017,

–  viste le pertinenti relazioni e raccomandazioni della società civile Rom, delle ONG e degli istituti di ricerca,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'antiziganismo(6) è una specifica forma di razzismo, un'ideologia basata sulla superiorità razziale, una forma di disumanizzazione e razzismo istituzionale alimentata da discriminazioni storiche, che si esprime, tra l'altro, attraverso la violenza, l'incitamento all'odio, lo sfruttamento, la stigmatizzazione e la più evidente forma di discriminazione(7);

B.  considerando che i Rom(8) in Europa sono ancora privati dei loro diritti umani di base;

C.  considerando che le conclusioni della relazione della Commissione sulla valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2018)0785) sottolineano che "il quadro è stato fondamentale per lo sviluppo degli strumenti e delle strutture nazionali e dell'UE volti a promuovere l'inclusione dei Rom, ma che l'ambizione di porre fine all'esclusione dei Rom non è stata raggiunta";

D.  considerando che la valutazione svolta dalla Commissione mostra che le strategie di inclusione devono affrontare contemporaneamente i diversi obiettivi seguendo un approccio globale, con una maggiore attenzione alla lotta all'antiziganismo; che un obiettivo specifico di non discriminazione e gli obiettivi in materia di inclusione dei Rom dovrebbero essere inseriti parallelamente ai quattro obiettivi di inclusione dei Rom (istruzione, alloggio, occupazione e salute);

E.  considerando che i progressi raggiunti nell'inclusione dei Rom sono complessivamente limitati; che sono osservabili miglioramenti riguardo all'abbandono scolastico e l'educazione della prima infanzia, ma che si è registrato un deterioramento per quanto riguarda la segregazione scolastica; che vi è stato un miglioramento rispetto allo status sanitario percepito dai Rom, ma che essi continuano ad avere una copertura medica limitata; che nella maggior parte degli Stati membri non è stato osservato alcun miglioramento nell'accesso all'occupazione e che la percentuale di giovani Rom che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione è persino aumentata; che vi sono serie preoccupazioni in materia di alloggio e che solo pochi progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la povertà; che l'antiziganismo e le sue manifestazioni, come i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, online e offline, continuano a destare gravi preoccupazioni; che si è ritenuto che l'azione dell'Unione fornisse un importante valore aggiunto alle politiche nazionali a favore dei Rom e alla loro attuazione attraverso aree politiche, di governance e finanziarie;

F.  considerando che le relazioni di valutazione segnalano le carenze nella concezione iniziale del quadro e la sua scarsa efficacia durante l'attuazione;

G.  considerando che la valutazione mette in luce la necessità di garantire l'emancipazione e la partecipazione dei Rom mediante misure specifiche; che la responsabilizzazione e lo sviluppo delle capacità dei Rom e delle ONG sono fondamentali;

H.  considerando che dalla valutazione emerge che il quadro dell'UE non ha prestato sufficiente attenzione ai gruppi specifici tra i Rom, che occorre affrontare la discriminazione multipla e intersezionale e che nelle strategie sono necessari una forte dimensione di genere e un approccio incentrato sui minori;

I.  considerando che l'attuale quadro dell'UE non prevede obiettivi chiari e misurabili; che le procedure di monitoraggio qualitative e quantitative sono insufficienti e le raccomandazioni specifiche per paese non sono vincolanti; che si stanno compiendo sforzi insufficienti per affrontare la scarsa partecipazione dei cittadini e delle comunità Rom all'elaborazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione di misure, programmi e progetti riguardanti i Rom;

J.  considerando che la maggior parte dei programmi di carattere generale non sono inclusivi per i Rom e che le azioni mirate coperte dai Fondi strutturali non hanno apportato cambiamenti positivi e sostenibili nella vita dei Rom più svantaggiati;

K.  considerando che gli Stati membri hanno la chiara responsabilità di adottare misure correttive contro pratiche discriminatorie nei confronti dei Rom;

L.  considerando che la questione della costruzione di un clima di fiducia tra i Rom e i non Rom è essenziale per migliorare la vita e le opportunità di vita dei Rom; che la fiducia è essenziale per la società nel suo insieme;

1.  ribadisce la propria posizione, gli inviti a presentare proposte e le raccomandazioni formulati e adottati nella sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei Rom nell'UE: lotta all'antiziganismo; deplora che siano state intraprese azioni limitate in merito alle raccomandazioni formulate in detta risoluzione;

2.  invita la Commissione a:

   i. dar seguito alle richieste formulate dal Parlamento, dal Consiglio e da numerose ONG ed esperti e a proporre un quadro strategico dell'UE in materia di strategie nazionali di integrazione dei Rom per il periodo successivo al 2020, con una serie più ampia di settori prioritari, obiettivi chiari e vincolanti, calendari e indicatori per monitorare e affrontare le sfide specifiche e riflettere la diversità delle comunità Rom, e stanziare a tal fine sostanziali fondi pubblici;
   ii. coinvolgere in misura sufficiente i rappresentanti dei Rom, le ONG e la rete europea degli organismi per le pari opportunità (Equinet) nella concezione del quadro strategico dell'UE, anche attraverso una procedura di consultazione visibile e accessibile, e consentire loro una partecipazione significativa all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del quadro strategico dell'UE, rafforzandone in tal modo la titolarità;
   iii. mettere la lotta contro l'antiziganismo al centro del quadro strategico dell'UE, anche aggiungendo un obiettivo specifico di lotta alla discriminazione, unitamente ad altri obiettivi, come l'inclusione dei Rom in una società digitale sostenibile sotto il profilo ambientale e la loro equa rappresentanza in tutti gli ambiti della vita, e incoraggiare gli Stati membri a sviluppare strategie mirate e azioni concrete per combattere l'antiziganismo, oltre a una delle sue manifestazioni, vale a dire l'esclusione sociale ed economica;
   iv. assicurare che la discriminazione multipla e intersettoriale, l'integrazione della dimensione di genere e un approccio sensibile ai minori siano trattati in modo adeguato nel quadro strategico dell'UE;
   v. assicurare la dotazione di risorse umane e finanziarie adeguate al fine di disporre delle capacità necessarie per monitorare, sostenere e fornire orientamenti in merito all'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom, compresi orientamenti per i punti nazionali di contatto per i Rom;
   vi. rafforzare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per quanto riguarda il suo mandato, la capacità istituzionale, le risorse umane e il bilancio, al fine di consentire l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom;
   vii. adottare una strategia di inclusione e di diversificazione della forza lavoro per favorire la partecipazione dei Rom alla forza lavoro delle istituzioni dell'Unione;
   viii. rivolgere attenzione a gruppi specifici all'interno della popolazione Rom nel quadro strategico dell'UE, tenendo conto dei Rom dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, i Rom cittadini di paesi terzi e i Rom nei paesi in via di adesione;
   ix. includere un processo di verità, riconoscimento e riconciliazione nel quadro strategico dell'UE per rafforzare la fiducia e mettere in evidenza misure e iniziative concrete a livello culturale e strutturale, sostenute da fondi dell'Unione;
   x. continuare a verificare il carattere inclusivo delle principali politiche pubbliche degli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo nel quadro della strategia Europa 2020 e mantenere un forte legame tra riforme strutturali inclusive, conseguimento degli obiettivi di inclusione dei Rom e utilizzo dei finanziamenti dell'Unione negli Stati membri;

3.  invita gli Stati membri a:

   i. elaborare le loro strategie nazionali di integrazione dei Rom per il periodo successivo al 2020, con un'ampia serie di settori prioritari, obiettivi chiari e vincolanti, calendari e indicatori per monitorare e affrontare le sfide specifiche e riflettere la diversità delle comunità Rom, e stanziare a tal fine sostanziali fondi pubblici;
   ii. seguire un approccio dal basso verso l'alto e coinvolgere i rappresentanti dei Rom, le comunità, le ONG e gli organismi per la parità nell'elaborazione delle loro strategie nazionali strategiche per l'integrazione dei Rom e consentire loro una partecipazione significativa all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione di tali strategie;
   iii. porre la lotta all'antiziganismo al centro delle loro strategie, oltre alla lotta a una delle manifestazioni dell'antiziganismo, ovvero l'esclusione sociale ed economica; sviluppare strategie mirate e azioni concrete per combattere l'antiziganismo, ad esempio indagando sugli attacchi razzisti in corso e passati contro i Rom; incoraggiare un'equa rappresentanza dei Rom in tutti gli ambiti della vita, compresi i media, le istituzioni pubbliche e gli organi politici;
   iv. assicurare che la discriminazione multipla e intersezionale, l'integrazione della dimensione di genere e un approccio sensibile ai minori siano trattati in modo adeguato nelle loro strategie;
   v. considerare esplicitamente i bambini come una priorità nella programmazione e nell'attuazione delle loro strategie nazionali strategiche di integrazione dei Rom; ribadisce l'importanza di proteggere e promuovere la parità di accesso a tutti i diritti dei bambini Rom;
   vi. rafforzare i punti di contatto nazionali per i Rom in termini di mandato, capacità istituzionale, risorse umane e bilancio e garantire un adeguato posizionamento di tali punti di contatto nazionali all'interno della struttura delle rispettive amministrazioni pubbliche, al fine di consentire loro di svolgere il proprio lavoro attraverso un efficace coordinamento intersettoriale;
   vii. rivolgere attenzione a gruppi specifici all'interno della popolazione Rom nel quadro strategico dell'UE, tenendo conto dei Rom cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e dei Rom cittadini di paesi terzi, compresi i Rom nei paesi in via di adesione;
   viii. includere un processo di verità, riconoscimento e riconciliazione nelle loro strategie, per rafforzare la fiducia e mettere in evidenza misure e iniziative concrete a livello culturale e strutturale, sostenute da fondi pubblici;
   ix. garantire e salvaguardare l'inclusività effettiva delle loro principali politiche pubbliche, utilizzare i fondi strutturali dell'Unione disponibili per migliorare in modo trasparente e responsabile le condizioni di vita e le opportunità di vita dei Rom; indagare sull'uso improprio attuale e passato dei fondi pertinenti e intraprendere azioni legali contro gli autori dei reati; adottare le misure necessarie per garantire l'assorbimento di tutti i fondi destinati alle comunità Rom, anche entro la fine dell'attuale QFP;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Comitato delle regioni, per la loro distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
(3) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(4) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.
(5) GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.
(6) Il concetto di "antiziganismo" è talvolta definito in modo diverso e nei vari Stati membri può essere indicato con una parola leggermente diversa, come "antigitanismo".
(7) Raccomandazione politica generale n. 13 dell'ECRI sulla lotta contro l'antiziganismo e le discriminazioni nei confronti dei Rom.
(8) Il termine "Rom" è utilizzato come termine generale che comprende diversi gruppi affini in tutta Europa, sedentari o meno, come Rom, travellers, sinti, manouches, kalé, romanichals, boyash, ashkali, egiziani, jenisch, dom e lom, che possono avere culture e stili di vita diversi.


Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
PDF 170kWORD 61k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (2018/2111(INI))
P8_TA(2019)0076A8-0041/2019

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 10 e 11 TUE e la dichiarazione, figurante all'articolo 10, paragrafo 3, secondo cui "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione",

–  visto l'articolo 3, paragrafo 2, TUE, che sancisce il diritto alla libera circolazione delle persone,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2020-2027,

–   visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini"(3) per il periodo 2014-2020,

–  visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione(4),

–  visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013(5),

–  vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(6),

–  vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno(7),

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358),

–  vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE(8),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori, presentata dalla Commissione (COM(2018)0383),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

–  vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017" (COM(2017)0030),

–  vista la raccomandazione della Commissione del 12 settembre 2018 relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (C(2018)5949),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(9),

–  viste la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei(10) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo "Apprendere l'UE a scuola"(12),

–  vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020(13),

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno(14),

–  visto il parere del Comitato delle regioni, del 31 gennaio 2013, sul tema "Rafforzare la cittadinanza dell'UE: promuovere i diritti elettorali dei cittadini europei",

–  visti gli studi pubblicati nel 2016 dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, dal titolo "Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families" (Ostacoli al diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari),

–  vista la relazione 2018 dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights" (Trasformare i diritti dei cittadini dell'UE in realtà: applicazione della libertà di circolazione e dei diritti connessi da parte dei tribunali nazionali),

–  visti i risultati dell'Eurobarometro 89/2018,

–   vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo(15),

–   vista la sua posizione del 4 luglio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (l'"Atto elettorale")(16),

–  vista la sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(17),

–   vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie(18),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo(19),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Assicurare elezioni europee libere e corrette" (COM(2018)0637),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A8-0041/2019),

A.  considerando che la cittadinanza dell'Unione e i diritti connessi sono stati introdotti inizialmente nel 1992 dal trattato di Maastricht e sono stati ulteriormente rafforzati dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, ma sono stati attuati solo parzialmente;

B.  considerando che i diritti, i valori e i principi su cui si fonda l'Unione, evidenziati negli articoli 2 e 6 TUE, pongono il cittadino proprio al centro del progetto europeo; che il dibattito sul futuro dell'Europa implica quindi anche una riflessione sulla forza della nostra identità comune;

C.  considerando che i principi di trasparenza, integrità e responsabilità delle istituzioni e dei processi decisionali dell'UE, derivanti dagli articoli 10 e 11 TUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono elementi sostanziali del concetto di cittadinanza e sono essenziali per costruire e rafforzare la credibilità e la fiducia nell'Unione nel suo complesso; che ricorrere ad accordi e strumenti ad hoc e intergovernativi in diversi settori di intervento dell'UE, nonché a organi decisionali informali, aggirando e "de-istituzionalizzando" la procedura legislativa ordinaria, rischia di nuocere gravemente a tali principi;

D.  considerando che l'Unione ha avuto difficoltà nel far fronte a numerose crisi con importanti conseguenze socioeconomiche che hanno portato all'ascesa di ideologie populiste e nazionaliste basate su identità esclusive e criteri suprematisti in contraddizione con i valori europei;

E.  considerando che la gestione insoddisfacente delle varie crisi ha aumentato, nei cittadini, la delusione verso alcuni dei risultati del progetto di integrazione europea; che è essenziale garantire che la cittadinanza dell'Unione sia considerata dai cittadini un privilegio di cui essi riconoscono il valore, anche ripristinando la fiducia nel progetto europeo, dando la priorità alla promozione dei diritti di tutti i cittadini, compresi i diritti civili, politici e sociali, migliorando la qualità della democrazia nell'Unione, la fruizione pratica dei diritti e delle libertà fondamentali e la possibilità per ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione, prevedendo nel contempo un maggiore coinvolgimento della società civile nei processi decisionali e di attuazione;

F.  considerando che l'attuale revisione dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) mira a migliorarne l'efficacia e a rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva;

G.  considerando che l'accesso alla cittadinanza dell'Unione è ottenuto mediante il possesso della cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale; che, allo stesso tempo, i diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza dell'Unione sono sanciti dal diritto dell'Unione e non dipendono dagli Stati membri, quindi non possono essere limitati in modo ingiustificato da questi ultimi;

H.  considerando che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi del diritto dell'Unione, quali il principio di proporzionalità, lo Stato di diritto e la non discriminazione, frutto di elaborazione esaustiva in sede di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

I.  considerando che la prospettiva della Brexit ha messo in evidenza l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'Unione, soprattutto tra i giovani europei, e il loro ruolo nella vita di milioni di cittadini dell'Unione, sensibilizzando inoltre l'opinione pubblica dell'Unione in merito alla potenziale perdita di tali diritti da entrambe le parti;

J.  considerando che l'affluenza media alle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 è stata del 42,6 %; che, secondo la più recente indagine Eurobarometro, pubblicata nel maggio 2018, solo il 19 % degli europei intervistati era a conoscenza della data delle prossime elezioni europee;

K.  considerando che i cittadini dell'UE ignorano quasi completamente l'esistenza degli uffici Europe Direct, sebbene il loro ruolo principale sia quello di fornire informazioni;

L.  considerando che in tutta l'Unione esistono oltre 400 centri di informazione Europe Direct, i quali contribuiscono alla comunicazione della Commissione in merito alle politiche dell'Unione europea che interessano direttamente i cittadini, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini a livello locale e regionale;

M.  considerando che il concetto di cittadinanza definisce la relazione dei cittadini con una comunità politica, che comprende i relativi diritti, doveri e responsabilità; che l'articolo 20 TFUE conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato;

N.  considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati nel Parlamento europeo e che ogni cittadino deve ricevere la stessa attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne";

O.  considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito, in una serie di cause, che i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione europea possono essere invocati anche dai cittadini di uno Stato membro nei confronti dello stesso Stato membro(20);

P.  considerando che diversi Stati membri offrono i cosiddetti programmi "golden visa" e programmi per gli investitori come mezzo per ottenerne la cittadinanza;

Q.  considerando che la libera circolazione offre ai cittadini dell'Unione l'opportunità di viaggiare, studiare, lavorare e vivere in altri paesi dell'Unione; che oltre 16 milioni di europei esercitano il diritto di risiedere in un altro paese dell'Unione;

R.  considerando che il diritto alla libera circolazione è fondamentale per la cittadinanza dell'Unione e integra le altre libertà del mercato interno dell'Unione; che i giovani europei attribuiscono particolare valore alla libertà di circolazione, la quale è considerata il più importante risultato positivo dell'Unione dopo la garanzia della pace in Europa;

S.  considerando che l'attuazione della direttiva 2004/38/CE ha incontrato difficoltà pratiche e che gli europei possono ancora trovare difficoltoso trasferirsi o vivere in un altro Stato membro, a causa di discriminazioni basate sulla nazionalità e dei requisiti di ingresso e soggiorno; che esiste una notevole giurisprudenza della Corte di giustizia volta a chiarire i concetti chiave per i cittadini mobili dell'Unione;

T.  considerando che il diritto alla tutela consolare è garantito in virtù degli articoli 20 e 23 TFUE e che pertanto i cittadini dell'Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo, nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, hanno diritto alla tutela da parte da qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; che le emergenze, le catastrofi naturali o eventi come gli attentati terroristici possono colpire i cittadini europei che provengono da uno Stato membro privo di rappresentanza nel paese terzo interessato;

U.  considerando che la Commissione, nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, ha dimostrato il proprio impegno a organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione in merito alla cittadinanza dell'UE per aiutare i cittadini a comprendere meglio i diritti di cui godono; che tale responsabilità di informare meglio i cittadini dell'Unione in merito ai loro diritti e doveri deve essere condivisa dagli Stati membri e dalla società civile;

V.  considerando che, secondo la relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 2017, dal 2012 un numero crescente di persone ha dichiarato di avere subito una qualche forma di discriminazione;

W.  considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione hanno rafforzato notevolmente la libertà di circolazione nell'UE e rappresentano uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione europea;

X.  considerando che l'introduzione della cittadinanza europea è una conquista del progetto europeo che deve ancora realizzare il suo pieno potenziale; che si tratta di una costruzione unica, che non esiste in nessun altro luogo del mondo;

1.  ritiene che non tutte le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione siano state attuate in modo da raggiungere il loro pieno potenziale, anche se ciò consentirebbe il consolidamento di un'identità europea; evidenzia che la creazione della cittadinanza dell'Unione ha dimostrato che può esistere una forma di cittadinanza non determinata dalla nazionalità, la quale getta le basi di un ambito politico da cui derivano diritti e doveri stabiliti dal diritto dell'Unione europea e non da quello dei singoli Stati; invita le istituzioni dell'Unione ad adottare le misure necessarie per migliorare l'attuazione, la portata e l'efficacia delle disposizioni del trattato in materia di cittadinanza, come pure le corrispondenti disposizioni sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che i cittadini europei non sono pienamente consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

2.  ricorda che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro; sottolinea che la cittadinanza dell'Unione consente la complementarità delle molteplici identità dei cittadini e che il nazionalismo esclusivo e le ideologie populiste minano tale capacità; ritiene che esercitare una cittadinanza attiva e incoraggiare la partecipazione civica siano fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza a un progetto politico volto a promuovere lo sviluppo di un sentimento condiviso di identità europea, di comprensione reciproca, di dialogo interculturale e di cooperazione transnazionale, come pure a costruire società aperte, inclusive, coese e resilienti;

3.  ritiene che la piena attuazione, da parte delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la promozione attiva dei diritti e dei principi ivi sanciti rappresentino una leva essenziale per garantire l'effettivo coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico dell'Unione e per dare concretezza alle disposizioni di cui all'articolo 20 TFUE;

4.  pone in evidenza che il corpus dei diritti e degli obblighi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione non può essere limitato in modo ingiustificato; esorta gli Stati membri, a tale riguardo, ad avvalersi della loro prerogativa di concedere la cittadinanza in uno spirito di cooperazione leale, anche nei casi di figli di cittadini dell'Unione che hanno difficoltà a soddisfare i criteri per la cittadinanza in base alle norme nazionali; sottolinea che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone la tutela e la promozione di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, anche per i disabili, che dovrebbero poter esercitare i loro diritti fondamentali al pari di qualsiasi altro cittadino, e presuppone l'integrazione attiva della dimensione di genere in modo che anche le donne possano fruire pienamente dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione;

5.  ricorda che la cittadinanza dell'Unione ha inoltre implicazioni estese e garantisce diritti nell'ambito della partecipazione democratica, derivanti dagli articoli 10 e 11 TUE; sottolinea che, ai fini dell'esercizio del diritto di partecipazione alla vita democratica dell'Unione, le decisioni andrebbero prese nella maniera quanto più possibile aperta e vicina ai cittadini ed è pertanto fondamentale assicurare le corrispondenti garanzie riguardo alla trasparenza nel processo decisionale e alla lotta contro la corruzione;

6.  deplora l'esistenza di clausole di non partecipazione (opt-out) che permettono ad alcuni Stati membri di derogare a determinate parti dei trattati, il che crea differenze de facto e compromette i diritti dei cittadini, i quali dovrebbero essere uguali in base ai trattati;

7.  rileva che il programma Erasmus+, il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e il programma "L'Europa per i cittadini" apportano grandi benefici ai cittadini dell'Unione e in particolare ai giovani, rendendoli più consapevoli del loro status di cittadini dell'Unione e migliorando la loro conoscenza dei diritti derivanti da tale status e dei valori che ne sono alla base; ritiene che anche i programmi di volontariato europeo, come il Servizio volontario europeo e il Corpo europeo di solidarietà, siano parte integrante della costruzione della cittadinanza europea; sottolinea l'importanza fondamentale di tali programmi, soprattutto tra i giovani, e chiede che siano rafforzati finanziariamente;

Diritti politici

8.  è preoccupato per la tendenza al calo dell'affluenza alle urne sia alle elezioni nazionali che a quelle del Parlamento europeo, specialmente tra i giovani; è convinto che il rafforzamento della sfera pubblica dell'Unione e la piena attuazione della cittadinanza europea possano contribuire a invertire tale tendenza al ribasso, aumentando il senso di appartenenza dei cittadini a una comunità europea e rafforzando la democrazia rappresentativa;

9.  riconosce gli sforzi della Commissione per promuovere programmi che favoriscano la cittadinanza europea e la consapevolezza dei cittadini riguardo ai loro diritti politici; osserva tuttavia gli scarsi progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 165 TFUE come base giuridica per promuovere la dimensione europea dell'istruzione dei cittadini; ritiene essenziale promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e ritiene che lo sviluppo dei programmi di studio dell'Unione nei sistemi di istruzione dovrebbe essere una priorità per continuare a sfruttare il potenziale della cittadinanza europea;

10.  deplora ancora una volta il fatto che alcuni cittadini dell'Unione siano privati dei diritti di voto nel proprio Stato membro di cittadinanza e non possano partecipare alle elezioni parlamentari nazionali nello Stato membro di residenza; sottolinea che la perdita dei diritti elettorali derivante dalla residenza in un altro Stato membro potrebbe scoraggiare i cittadini dal trasferirsi in un altro Stato membro e potrebbe quindi costituire una potenziale violazione dell'articolo 18 TFUE;

11.   ritiene che, in un sistema di democrazia rappresentativa, sia essenziale garantire il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Unione al fine di proteggere tutti i diritti politici dei cittadini europei; sottolinea l'importanza dell'accessibilità delle informazioni, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, sulla cittadinanza dell'Unione e sui diritti derivanti dal suo possesso, per rafforzare la nozione di cittadinanza dell'Unione; deplora il fatto che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, che è divenuto la base giuridica per l'accesso del pubblico ai documenti e che estende le norme relative a tale accesso a tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici dell'Unione, non sia ancora stato pienamente attuato; ritiene che gli Stati membri abbiano costantemente ostacolato i progressi nell'adozione del nuovo regolamento;

Libera circolazione

12.  plaude ai vantaggi che la libera circolazione apporta ai cittadini dell'Unione e alle economie degli Stati membri; sottolinea che i diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non sono sempre noti e rispettati, il che comporta ostacoli alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nonché discriminazioni nei loro confronti; ricorda l'obbligo degli Stati membri di proteggere i diritti di libera circolazione, ivi compreso il ricongiungimento familiare, per i coniugi dello stesso sesso:

13.  è preoccupato per il fatto che l'interpretazione di alcune disposizioni e condizioni della direttiva 2004/38/CE da parte dei tribunali nazionali differisca non solo da uno Stato membro all'altro, ma talvolta anche nell'ambito della stessa giurisdizione; osserva con preoccupazione che le autorità nazionali non sono sempre pienamente consapevoli dei diritti e degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2004/38/CE;

14.  sottolinea il problema dell'assenza di informazioni o della comunicazione di informazioni inesatte o che generano confusione sull'obbligo del visto per i familiari o sui diritti di soggiorno; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire l'eliminazione degli ostacoli inutili al diritto di ingresso/soggiorno, in particolare per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE;

15.  è preoccupato per le difficoltà incontrate dai cittadini nell'ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta Europa; ritiene che la direttiva sulle qualifiche professionali e il quadro europeo delle qualifiche abbiano contribuito a facilitare il riconoscimento tra gli Stati membri; ritiene inoltre che il riconoscimento professionale sia fondamentale per garantire un grado più elevato di mobilità, sia per gli studenti che per i professionisti; invita la Commissione a continuare ad agevolare quanto più possibile il riconoscimento professionale;

16.  è profondamente preoccupato per i risultati della ricerca condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che ha individuato discriminazioni nella ricerca di un impiego, nell'accesso a vari servizi come il noleggio di un'automobile, l'affitto di un appartamento o taluni servizi bancari, nonché nei settori dell'istruzione e della fiscalità; sottolinea che la discriminazione in base alla nazionalità può creare ostacoli alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione; invita l'Unione e gli Stati membri a prestare una particolare attenzione al monitoraggio di tali casi di discriminazione e a intraprendere azioni decisive per prevenirli;

17.  sottolinea il ruolo svolto dalla mobilità nello sviluppo personale dei giovani attraverso un rafforzamento dell'apprendimento e degli scambi culturali e una migliore comprensione della cittadinanza attiva e del suo esercizio; incoraggia gli Stati membri a sostenere i programmi dell'UE che promuovono la mobilità;

18.  apprezza l'importanza della cultura, dell'arte e della scienza quali parti integranti di una cittadinanza attiva dell'UE; sottolinea il loro ruolo nel rafforzare, nei cittadini, un sentimento comune di appartenenza all'Unione, nell'incoraggiare la comprensione reciproca e nel promuovere il dialogo interculturale;

Tutela consolare

19.  osserva che quasi sette milioni di cittadini dell'Unione attualmente risiedono in paesi al di fuori dell'Unione e che si prevede che tale cifra aumenterà fino a raggiungere almeno 10 milioni entro il 2020;

20.  ritiene che il diritto alla tutela consolare vada a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione e ricorda che la direttiva del Consiglio (UE) 2015/637 interpreta la tutela consolare nel senso più ampio possibile, ossia come qualsiasi tipo di assistenza consolare; sottolinea che la consapevolezza di tali diritti rimane limitata;

21.  invita la Commissione a pubblicare una valutazione dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 e ad avviare, se del caso, procedure di infrazione; invita gli Stati membri a sviluppare protocolli di emergenza, tenendo conto dei cittadini non rappresentati, al fine di migliorare le comunicazioni nelle situazioni di emergenza in coordinamento con le rappresentanze degli altri Stati membri e le delegazioni dell'Unione; ricorda i suoi ripetuti appelli al rafforzamento del ruolo delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e sottolinea il valore aggiunto apportato dalla rete diplomatica dell'Unione presente sul terreno;

Petizione al Parlamento europeo e ricorso al Mediatore europeo

22.  sottolinea l'importanza del diritto di petizione, stabilito dall'articolo 227 TFUE e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali, e del diritto di ricorso al Mediatore europeo, sancito dall'articolo 228 TFUE e dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali; elogia il lavoro del Mediatore europeo nella lotta alla cattiva amministrazione nelle istituzioni, negli organismi e nelle agenzie dell'Unione, in particolare nell'ambito della trasparenza; sottolinea l'importanza della trasparenza per un funzionamento e una partecipazione democratici corretti all'interno dell'Unione, che infondano fiducia nei cittadini; approva, a tale riguardo, le raccomandazioni contenute nella recente relazione speciale del Mediatore europeo sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio;

Raccomandazioni

23.  raccomanda che la Commissione eserciti le sue prerogative a norma dell'articolo 258 TFUE per chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di decidere se la privazione del diritto di voto dovuta alla residenza in un altro Stato membro dell'Unione debba essere considerata una violazione della libertà di circolazione e di soggiorno; invita nuovamente gli Stati membri ad applicare il Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che prevede tra l'altro l'abolizione della privazione del diritto di voto per gli espatriati alle elezioni dei parlamenti nazionali;

24.  suggerisce che la Commissione, attraverso la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, estenda i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2, TFUE in modo da consentire ai cittadini dell'Unione di scegliere se votare nello Stato membro di cittadinanza o di residenza e che tale estensione comprenda tutte le elezioni, in linea con le possibilità costituzionali di ciascuno Stato membro;

25.  invita gli Stati membri a introdurre strumenti di democrazia elettronica a livello locale e nazionale e ad integrarli adeguatamente nel processo politico, facilitando la partecipazione democratica sia dei cittadini che dei residenti;

26.  ritiene che la revisione del quadro giuridico che disciplina l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) rappresenti un'opportunità per rafforzare la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'UE, rendendo lo strumento meno burocratico e più accessibile;

27.  invita la Commissione a sviluppare prassi più solide per quanto riguarda il seguito politico e giuridico dato alle ICE andate a buon fine;

28.   insiste sulla necessità di investire maggiori risorse a favore della creazione di ulteriori programmi e iniziative volti a promuovere uno spazio pubblico europeo in cui la fruizione dei diritti e delle libertà fondamentali, il benessere sociale e il rispetto dei valori europei diventino il modello di identità dei cittadini; accoglie con favore il programma "Diritti e valori" quale valido esempio del sostegno attivo dell'Unione ai suoi valori e diritti derivanti dalla cittadinanza europea e sanciti dai trattati, anche attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile che promuovono e tutelano tali diritti e valori; sottolinea l'importanza di salvaguardare l'attuale dotazione finanziaria per il programma "Diritti e valori"; si oppone fermamente al suo ridimensionamento nel nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, come proposto dalla Commissione;

29.  esorta vivamente i partiti politici europei e i partiti a essi affiliati a garantire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista di genere dei candidati, mediante liste chiuse o altri metodi equivalenti;

30.  propone di aumentare sostanzialmente la visibilità degli uffici Europe Direct; sottolinea che tali uffici dovrebbero fungere da intermediari, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri e la società civile (compresi i sindacati, le associazioni imprenditoriali e gli organismi pubblici e privati), per informare attivamente i cittadini europei sui loro diritti e doveri e per promuovere la partecipazione dei cittadini a livello locale alla vita democratica dell'Unione europea; incoraggia gli Stati membri e gli enti a livello regionale e locale a cooperare attivamente con tali uffici; sottolinea che tali uffici dovrebbero funzionare in sinergia con programmi come "L'Europa per i cittadini"; chiede alla Commissione europea di garantire che tali uffici centralizzino le informazioni pertinenti che consentono ai cittadini dell'Unione di esercitare i loro diritti, nonché di facilitare l'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'Unione; ritiene che il servizio SOLVIT debba essere ulteriormente ottimizzato per poter intervenire in modo più efficace a tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione, prima che questi ultimi presentino un ricorso giurisdizionale o amministrativo;

31.  invita la Commissione, in tale ottica, a presentare una proposta che rafforzi sia il ruolo degli uffici Europe Direct, sia l'esercizio della cittadinanza dell'Unione sulla base dei diritti conferiti ai lavoratori in applicazione della direttiva 2014/54/UE, fra cui il diritto dei cittadini dell'Unione di essere tutelati dalla discriminazione, l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 22 TFUE e il diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE, nonché il diritto alla libera circolazione per i loro familiari;

32.  invita la Commissione a intervenire sistematicamente in caso di violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte degli Stati membri e chiede una revisione degli orientamenti dell'Unione per l'applicazione e l'interpretazione della legislazione che riguarda i cittadini dell'Unione, al fine di includere i recenti sviluppi della CGUE, garantendo così la piena efficacia del diritto dell'Unione;

33.  chiede che l'integrazione della dimensione di genere sia attuata in modo coerente in tutte le attività dell'Unione, in particolare in sede di adozione della legislazione o di attuazione delle politiche connesse alla cittadinanza dell'Unione;

34.  ricorda che il Parlamento, dal 2014 e in varie occasioni, ha espresso preoccupazione per il fatto che qualsiasi programma nazionale che comporti la vendita diretta o indiretta della cittadinanza dell'Unione europea mina il concetto stesso di cittadinanza europea; chiede alla Commissione di monitorare tali programmi e di elaborare una relazione sui programmi nazionali che concedono la cittadinanza dell'Unione agli investitori, come previsto nella relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione;

35.  si rammarica del fatto che la relazione 2017 della Commissione sulla cittadinanza non includa alcun riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al diritto di petizione, al diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, al diritto di accesso ai documenti o al diritto di sostenere un'ICE; invita la Commissione a prestare pienamente attenzione alle disposizioni della Carta e a porre rimedio a tali carenze nella prossima valutazione;

36.  sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso dal proprio e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri per assistere i cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

37.  propone che gli Stati membri istituiscano una festività pubblica europea il 9 maggio per rafforzare il sentimento di appartenenza europea e creare uno spazio per i movimenti e le attività civiche;

38.  ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta relativa all'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo su un meccanismo dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

39.  crede fermamente che il principio di non discriminazione sia una pietra angolare della cittadinanza europea, che rappresenta tanto un principio generale quanto un valore fondamentale del diritto dell'UE, a norma dell'articolo 2 TUE; sollecita il Consiglio affinché completi l'adozione della direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione, al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali all'interno dell'Unione tramite l'adozione di una legislazione specifica dell'UE che dia piena attuazione agli articoli 18 e 19 TFUE mediante un approccio orizzontale; si rammarica del fatto che la direttiva contro la discriminazione sia tuttora bloccata in seno al Consiglio, a dieci anni dalla pubblicazione della proposta della Commissione;

40.  richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dai trattati di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); invita la Commissione a intraprendere i passi necessari per finalizzare l'adesione dell'Unione alla CEDU e per l'adesione alla Carta sociale europea;

41.  sottolinea che un'educazione civica di qualità per tutte le età (formale e informale) è fondamentale per l'esercizio sicuro dei diritti democratici dei cittadini e il corretto funzionamento di una società democratica; osserva che solo uno sforzo educativo incessante può garantire una maggiore partecipazione alle elezioni a livello europeo e migliorare la comprensione interculturale e la solidarietà in Europa, nonché permettere il superamento della discriminazione, dei pregiudizi e delle disuguaglianze di genere; raccomanda di utilizzare gli articoli 165, 166 e 167 TFUE come base giuridica per esplorare le potenzialità delle politiche in materia di istruzione, formazione professionale e gioventù;

42.  ricorda che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a "formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione" (articolo 10, paragrafo 4, TUE); chiede pertanto che ai singoli cittadini dell'Unione sia accordata la possibilità di far domanda di adesione direttamente ai partiti politici a livello europeo;

43.  ricorda la necessità di promuovere la dimensione europea delle elezioni parlamentari europee al fine di contribuire al potenziale futuro lavoro del Parlamento mediante l'esercizio del suo diritto di iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere tra i cittadini europei i diritti di cittadinanza, compresi quelli relativi ai diritti di voto; sottolinea che un'informazione migliore e più mirata sulle politiche europee e sull'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana dei cittadini migliorerebbe l'affluenza alle urne nelle elezioni europee; ricorda la necessità di promuovere la partecipazione alle elezioni europee aumentando la visibilità dei partiti politici europei; ribadisce che la promozione della partecipazione alle elezioni europee è una responsabilità condivisa dai cittadini, dagli Stati membri e dall'Unione; sottolinea che occorre informare i cittadini in merito alla recente riforma della legge elettorale e al processo degli Spitzenkandidat; sottolinea il peso e il simbolismo politici di tale figura in termini di rafforzamento della cittadinanza dell'Unione;

44.  ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione e svolge un ruolo essenziale nel garantire la legittimità delle istituzioni politiche dell'Unione in quanto, attraverso un adeguato controllo parlamentare, assicura la loro responsabilità; insiste pertanto affinché i poteri legislativi del Parlamento e i suoi diritti di controllo siano garantiti, consolidati e rafforzati;

45.  ricorda gli orientamenti della Commissione sull'applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale e la sua comunicazione del 12 settembre 2018 dal titolo "Assicurare elezioni europee libere e corrette" (COM(2018)0637); chiede che sia fatto tutto il possibile per assicurare che le elezioni siano libere da qualsiasi interferenza indebita; evidenzia la necessità di una politica dell'Unione ben definita per far fronte alla propaganda anti-europea e alla disinformazione mirata;

46.  incoraggia la Commissione europea a incrementare la promozione della partecipazione democratica intensificando il dialogo con i cittadini, migliorando la loro comprensione del ruolo della legislazione dell'Unione nella loro vita quotidiana ed evidenziando il loro diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali, nazionali ed europee;

47.  invita la Commissione a sfruttare, in tal senso, i media sociali e gli strumenti digitali, prestando particolare attenzione ad accrescere la partecipazione dei giovani e delle persone con disabilità; chiede lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di democrazia elettronica, come le piattaforme online, per coinvolgere più direttamente i cittadini nella vita democratica dell'UE, incoraggiandoli pertanto a impegnarsi in tale ambito;

48.  sostiene la produzione e la diffusione di materiali editoriali e multimediali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione volti a sensibilizzare i cittadini dell'UE in merito ai loro diritti e rafforzare la loro capacità di far valere efficacemente tali diritti in ciascuno Stato membro;

49.  ritiene che, dato il crescente impatto dei media sociali sulla vita dei cittadini, le istituzioni europee dovrebbero continuare a sviluppare nuovi meccanismi e politiche pubbliche volte a tutelare i diritti fondamentali dei singoli nell'ambiente digitale; sottolinea la necessità di una condivisione sicura, equa e trasparente dei dati dei cittadini; sottolinea che la libertà dei media e l'accesso a una pluralità di opinioni sono una componente indispensabile di una democrazia sana e che l'alfabetizzazione mediatica è fondamentale e dovrebbe essere sviluppata in giovane età;

50.  sostiene il ricorso all'articolo 25 TFUE per adottare misure che possano facilitare l'esercizio quotidiano della cittadinanza europea;

51.  chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 25 TFUE, di tenere conto, nella prossima relazione sulla cittadinanza, dello sviluppo dei diritti di cittadinanza dell'Unione nel diritto derivato e nella giurisprudenza e di proporre una tabella di marcia che riunisca tutti questi progressi, in modo da tenere formalmente in considerazione l'evoluzione dell'Unione in quest'ambito;

52.  sottolinea che l'obiettivo finale di tale esercizio, secondo la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, sarebbe quello di adottare iniziative concrete volte al consolidamento dei diritti specifici e delle libertà specifiche dei cittadini nel quadro di uno statuto di cittadinanza dell'Unione, analogo al pilastro europeo dei diritti sociali, che includa i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, unitamente ai diritti sociali enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE in quanto elementi qualificanti dello "spazio pubblico" europeo, fra cui anche il modello di governance relativo a tale spazio pubblico, la dignità, la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà, l'uguaglianza e la non discriminazione, di cui occorre tenere conto in una futura o eventuale riforma dei trattati;

o
o   o

53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(3) GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3.
(4) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(5) GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.
(6) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(7) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(8) GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1.
(9) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(10) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 17.
(11) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.
(12) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 57.
(13) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 28.
(14) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 98.
(15) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.
(16) Testi approvati, P8_TA(2018)0282.
(17) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 89.
(18) Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
(19) Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
(20) Vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-34/09 dell'8 marzo 2011, Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l'emploi (ONEM), ECLI:EU:C:2011:124, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-135/08 del 2 marzo 2010, Janko Rottman contro Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-434/09 del 5 maggio 2011, Shirley McCarthy contro Secretary of State for the Home Department, ECLI:EU:C:2011:277, e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-256/11 del 15 novembre 2011, Murat Dereci e altri contro Bundesministerium für Inneres, ECLI:EU:C:2011:734.


Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata (2018/2112(INI))
P8_TA(2019)0077A8-0038/2019

Il Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni dei trattati relative alla cooperazione rafforzata, in particolare l'articolo 20, l'articolo 42, paragrafo 6, gli articoli 44, 45 e 46 del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 82, 83, 86, 87, 187, 188, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 e 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste le disposizioni dei trattati relative ad altre forme esistenti di integrazione differenziata, in particolare gli articoli 136, 137 e 138 TFUE riguardanti disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro,

–  visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG),

–  visti il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, il protocollo n. 14 sull'Eurogruppo e il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(1),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona(4),

–  vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'integrazione differenziata(5),

–  visti il Libro bianco della Commissione del 1° marzo 2017 (COM(2017)2025) e i successivi cinque documenti di riflessione (COM(2017)0206), COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

–  vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017,

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0038/2019),

A.  considerando che l'Unione ha un particolare interesse ad attuare la cooperazione rafforzata in certi ambiti di competenza non esclusiva dell'Unione per far progredire il progetto europeo e facilitare la vita dei cittadini;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, TUE, la cooperazione rafforzata è intesa a essere una misura di ultima istanza, da adottare quando gli obiettivi di una cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme;

C.  considerando che la cooperazione rafforzata non dovrebbe essere vista come uno strumento di esclusione o di divisione tra gli Stati membri, bensì come una soluzione pragmatica per far avanzare l'integrazione europea;

D.  considerando che la delicata natura di certi settori programmatici rende difficile seguire la procedura legislativa ordinaria, non solo a causa della regola dell'unanimità, bensì anche per la pratica invalsa in seno al Consiglio di cercare sempre il consenso tra gli Stati membri anche quando per adottare una decisione sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata;

E.  considerando che, ad eccezione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, tutte le iniziative di cooperazione rafforzata avrebbero potuto essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, se questa fosse stata la modalità di voto applicabile invece dell'unanimità;

F.  considerando che esistono numerosi casi di sottogruppi di Stati membri che intrattengono tra loro rapporti di cooperazione bilaterale o multilaterale al di fuori dell'ambito dei trattati, ad esempio in settori come quello della difesa; che la pressione esercitata dalla crisi economica e monetaria, che ha spinto ad adottare decisioni rapide e a superare la regola dell'unanimità in determinati settori, ha portato all'adozione di strumenti intergovernativi al di fuori del quadro giuridico dell'Unione, quali il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG o "Fiscal Compact");

G.  considerando che la cooperazione rafforzata è una procedura in virtù della quale un minimo di nove Stati membri possono instaurare una cooperazione avanzata in un settore all'interno delle strutture dell'UE, ma senza il coinvolgimento di altri Stati membri; che la cooperazione rafforzata consente agli Stati membri partecipanti di raggiungere un obiettivo o un'iniziativa comuni e di superare la paralisi nei negoziati o un blocco imposto da uno o più Stati membri quando è richiesta l'unanimità; che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, TUE, gli atti adottati dall'Unione europea nel quadro della cooperazione rafforzata dovrebbero vincolare unicamente gli Stati membri partecipanti; che la cooperazione rafforzata è limitata ai settori in cui l'Unione non dispone di competenze esclusive;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri;

I.  considerando che l'esperienza dimostra che la cooperazione rafforzata ha prodotto risultati soddisfacenti nel diritto in materia di divorzio(6)e offre prospettive interessanti per quanto riguarda le norme in materia di regime patrimoniale(7), il brevetto unitario europeo e la Procura europea;

J.  considerando che le prime esperienze di cooperazione rafforzata hanno evidenziato le difficoltà associate all'applicazione del sistema, a causa delle limitate disposizioni presenti nei trattati circa la sua attuazione pratica e per la mancanza di un seguito sufficiente da parte delle istituzioni dell'Unione;

K.  considerando che l'analisi dei vari modelli federali utilizzati negli Stati membri dell'Unione e nelle federazioni all'esterno dell'Unione ha rivelato che i meccanismi di cooperazione flessibile sono sovente utilizzati dagli enti sub-federali in settori di interesse comune;

L.  considerando che senza il ricorso a clausole passerella per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio e in assenza di una riforma approfondita dei trattati, appare possibile che in futuro gli Stati membri debbano ricorrere alle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata per poter affrontare problemi comuni e conseguire obiettivi comuni;

M.  considerando che, ai fini della corretta applicazione della cooperazione rafforzata, è importante stilare un elenco delle questioni da affrontare e predisporre una tabella di marcia per un funzionamento efficace della cooperazione rafforzata che rispetti la lettera e lo spirito dei trattati;

Osservazioni principali

1.  esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la cooperazione rafforzata offra una soluzione a un problema comune avvalendosi della struttura istituzionale dell'Unione e riducendo quindi le spese amministrative per gli Stati membri partecipanti, non sia stata eliminata del tutto la necessità di ricorrere a soluzioni costituite da forme di sottoraggruppamenti intergovernativi al di fuori dei trattati, il che ha conseguenze negative per la coerenza del quadro giuridico dell'Unione e porta quindi alla mancanza di un appropriato controllo democratico;

2.  ritiene che occorra preservare il quadro istituzionale unico dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi comuni della stessa, garantendo il principio di parità di tutti i cittadini; ribadisce che il metodo della Comunità o dell'Unione dovrebbe essere mantenuto;

3.  sottolinea che, contrariamente ai trattati intergovernativi, la cooperazione rafforzata costituisce uno strumento di risoluzione dei problemi non solo legittimo ma anche comodo, in quanto è basata sulle disposizioni dei trattati e opera all'interno della struttura istituzionale dell'Unione;

4.  sottolinea che, sebbene la cooperazione rafforzata, in quanto misura di ultima istanza, non abbia trovato ampio uso da quando è stata introdotta con il trattato di Amsterdam, essa sta acquisendo importanza e produce risultati tangibili;

5.  osserva che, sulla base dell'esperienza acquisita finora, la cooperazione rafforzata nasce nella maggior parte dei casi in settori retti da una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità ed è stata utilizzata prevalentemente nel settore della giustizia e degli affari interni;

6.  sottolinea che finora la procedura di instaurazione e attuazione della cooperazione rafforzata è stata piuttosto lunga, soprattutto a causa della definizione imprecisa del termine ragionevole entro il quale accertare l'impossibilità di raggiungere la soglia di voto necessaria e per la mancanza di una forte volontà politica di procedere più speditamente;

7.  osserva che la mancanza di orientamenti operativi chiari per la creazione e l'amministrazione della cooperazione rafforzata, come ad esempio la legge applicabile per le istituzioni comuni o le procedure di ritiro da una cooperazione esistente, potrebbe aver reso meno probabile la conclusione di una cooperazione rafforzata;

8.  ricorda che, sebbene la cooperazione rafforzata si avvalga dell'ordinamento giuridico e istituzionale dell'Unione, la sua integrazione automatica nell'acquis non è prevista;

9.  ritiene che, sebbene sia considerata uno scenario di ripiego, la cooperazione rafforzata costituisca comunque uno strumento utile per risolvere problemi a livello dell'Unione e per superare alcuni degli stalli istituzionali;

10.  reputa che, ai fini di una efficace organizzazione e attuazione della cooperazione rafforzata, sia necessario rispondere a un'unica serie di domande, indipendentemente dal settore programmatico interessato o dalla forma che tale cooperazione assume;

Raccomandazioni

11.  propone pertanto che sia data risposta a una serie di domande e che sia rispettata la tabella di marcia di cui in appresso al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione della cooperazione rafforzata;

Processo decisionale

12.  sottolinea che la spinta politica verso la cooperazione rafforzata dovrebbe provenire dagli Stati membri, ma le discussioni sui suoi contenuti dovrebbero basarsi su una proposta della Commissione;

13.  ricorda che l'articolo 225 TFUE conferisce al Parlamento un diritto di iniziativa quasi legislativa, che dovrebbe essere interpretato quale possibilità in capo al Parlamento di avviare una cooperazione rafforzata sulla base di una proposta della Commissione sulla quale non sia stato possibile raggiungere un accordo tramite la normale procedura decisionale nell'arco del mandato di due presidenze consecutive del Consiglio;

14.  ritiene che gli obiettivi di un caso di cooperazione debbano essere considerati irrealizzabili dall'Unione nel suo insieme, come previsto ai sensi dell'articolo 20 TUE, se durante un periodo corrispondente a due presidenze consecutive del Consiglio non si registra alcun progresso sostanziale in sede di Consiglio;

15.  raccomanda che le domande avanzate dagli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata si fondino, in linea di principio, su obiettivi almeno altrettanto ambiziosi di quelli presentati dalla Commissione, prima che sia appurato che questi ultimi non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme;

16.  raccomanda vivamente che la speciale clausola passerella di cui all'articolo 333 TFUE sia attivata per passare dall'unanimità al VMQ e dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di un accordo relativo all'avvio di una cooperazione rafforzata, al fine di evitare nuovi blocchi nel caso in cui il numero di Stati membri partecipanti sia significativo;

17.  reputa che la decisione che autorizza la cooperazione rafforzata debba specificare il quadro delle relazioni con gli Stati membri non partecipanti; ritiene che gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione rafforzata debbano essere tuttavia coinvolti nelle deliberazioni sul tema cui essa si rivolge;

18.  ricorda che sia il segretariato della Commissione che quello del Consiglio hanno un importante ruolo da svolgere per garantire che gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata non siano emarginati, rendendo difficile una loro partecipazione in una fase successiva;

Amministrazione

19.  raccomanda che la Commissione svolga un ruolo attivo in tutte le fasi della cooperazione rafforzata, dalla proposta alle deliberazioni fino all'attuazione della cooperazione rafforzata;

20.  afferma che l'unità delle istituzioni dell'Unione dovrebbe essere mantenuta e che la cooperazione rafforzata non dovrebbe portare alla creazione di accordi istituzionali paralleli, bensì consentire, laddove opportuno, l'istituzione di organi specifici all'interno del quadro giuridico dell'UE, fermi restando le competenze e il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

Controllo parlamentare

21.  ricorda che il Parlamento è responsabile del controllo parlamentare della cooperazione rafforzata; chiede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali e, negli Stati membri in cui ciò è pertinente, dei parlamenti regionali, a fianco del Parlamento europeo nel controllo democratico della cooperazione rafforzata se si tratta di settori politici di competenza concorrente; sottolinea la possibilità di istituire un forum interparlamentare analogo, ad esempio, alla conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del TSCG e alla conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), ove necessario e fatte salve le competenze del Parlamento;

22.  evidenzia la necessità che gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata includano le regioni che dispongono di competenze legislative nelle questioni che le riguardano, in modo da rispettare la ripartizione interna delle competenze e rafforzare la legittimazione sociale di tale cooperazione rafforzata;

23.  raccomanda che il Parlamento svolga un ruolo più incisivo nella cooperazione rafforzata, suggerendo alla Commissione nuove forme di cooperazione attraverso l'articolo 225 del TFUE e monitorando le proposte o la cooperazione esistente; esprime la convinzione che il Parlamento debba essere coinvolto in tutte le fasi della procedura anziché essere tenuto soltanto a fornire il proprio consenso, e che esso dovrebbe ricevere relazioni periodiche ed essere in grado di esprimersi in merito all'attuazione della cooperazione rafforzata;

24.  invita il Consiglio a impegnarsi con il Parlamento in un'eventuale futura procedura di cooperazione rafforzata prima della richiesta di approvazione del testo finale da parte del Parlamento, al fine di garantire la massima cooperazione tra i colegislatori dell'Unione;

25.  deplora tuttavia che, nonostante l'approccio costruttivo e misurato del Parlamento alla procedura di cooperazione rafforzata, il Consiglio abbia mostrato scarso interesse a impegnarsi formalmente con il Parlamento prima della richiesta di approvazione da parte del Parlamento del testo finale negoziato;

26.  ritiene necessario che il Parlamento migliori la propria organizzazione interna in relazione alla cooperazione rafforzata; ritiene, a tal fine, che ogni caso di cooperazione rafforzata debba essere seguito dalla pertinente commissione permanente e raccomanda pertanto che il regolamento interno del Parlamento autorizzi la creazione di sottocommissioni ad hoc composte principalmente da deputati eletti negli Stati membri che partecipano a tale cooperazione rafforzata;

Bilancio

27.  ritiene che le spese operative connesse alla cooperazione rafforzata debbano essere sostenute dagli Stati membri partecipanti e che laddove i costi siano sostenuti dal bilancio dell'UE, gli Stati membri non partecipanti debbano essere rimborsati, salvo che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, decida in conformità dell'articolo 332 TFUE che tale cooperazione debba essere finanziata a titolo del bilancio dell'Unione, iscrivendovi tale spesa nello stesso e rendendola pertanto parte della procedura annuale di bilancio;

28.  ritiene che, qualora l'attività regolamentata da una cooperazione rafforzata generi un gettito, tale gettito debba essere destinato a coprire le spese operative connesse alla cooperazione rafforzata;

Giurisdizione

29.  ritiene che la cooperazione rafforzata debba rientrare sotto la diretta giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), fatta salva la possibilità di istituire una procedura di arbitraggio o un tribunale di prima istanza per la risoluzione delle controversie che possano rendersi necessari per il funzionamento di un particolare caso di cooperazione rafforzata, a meno che il trattato disponga altrimenti, nel qual caso ciò dovrebbe essere indicato nell'atto giuridico che istituisce la cooperazione rafforzata;

30.  sottolinea che, nel caso in cui una cooperazione rafforzata richieda l'istituzione di un tribunale speciale o di un meccanismo arbitrale speciale, l'organo arbitrale finale dovrebbe essere sempre la CGUE;

Adeguamenti alla struttura istituzionale dell'Unione

31.  propone di creare in seno alla Commissione un'unità speciale per la cooperazione rafforzata, sotto la guida del commissario responsabile per le relazioni interistituzionali, con la finalità di coordinare e razionalizzare la messa in opera a livello istituzionale di iniziative di cooperazione rafforzata;

32.  considera necessario rendere più proattivo il ruolo dei segretariati della Commissione e del Consiglio nel contesto della cooperazione rafforzata e suggerisce pertanto che essi individuino attivamente, in collegamento con il Comitato delle regioni e in particolare attraverso la sua piattaforma di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), gli ambiti nei quali la cooperazione rafforzata potrebbe risultare utile all'avanzamento del progetto europeo o i settori adiacenti alle attuali forme di cooperazione rafforzata, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni;

Ritiro o espulsione di Stati membri

33.  sottolinea che i trattati non contengono disposizioni circa la possibilità di ritiro o di espulsione di Stati membri dalle cooperazioni rafforzate in essere, fatta eccezione per la cooperazione strutturata permanente (PESCO);

34.  ritiene che in tutti i casi di cooperazione rafforzata sia opportuno stabilire regole chiare per quanto riguarda il ritiro di Stati membri non più desiderosi di parteciparvi e l'espulsione di Stati membri non più conformi alle condizioni della cooperazione stessa; raccomanda che i termini e le condizioni del possibile ritiro o espulsione di uno Stato membro siano specificati nell'atto che istituisce la cooperazione rafforzata;

Raccomandazioni per l'evoluzione futura della cooperazione rafforzata

35.  reputa necessario mettere a punto una procedura per l'autorizzazione accelerata della cooperazione rafforzata nei settori di alto rilievo politico da completarsi entro un lasso di tempo più breve rispetto alla durata di due presidenze consecutive del Consiglio;

36.  esorta gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ad adoperarsi per integrare la cooperazione rafforzata nell'acquis dell'Unione;

37.  invita la Commissione a proporre un regolamento sulla base dell'articolo 175, terzo comma, o dell'articolo 352 TFUE, al fine di semplificare e unificare il quadro giuridico applicabile alla cooperazione rafforzata (ad esempio i principi guida relativi alla legge applicabile per le istituzioni comuni o il ritiro di uno Stato membro), agevolando in tal modo la conclusione di tali cooperazioni;

38.  suggerisce di vagliare, in occasione della prossima revisione dei trattati, la possibilità che le regioni o le entità subnazionali svolgano un ruolo nella cooperazione rafforzata quando quest'ultima riguarda un settore di competenza esclusiva del livello in questione, nel debito rispetto delle costituzioni nazionali;

o
o   o

39.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(2) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
(3) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.
(4) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.
(5) Testi approvati, P8_TA(2019)0044.
(6) Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).
(7) Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1).


Attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione
PDF 142kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione (2018/2113(INI))
P8_TA(2019)0078A8-0033/2019

Il Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni del trattato relative al controllo politico del Parlamento sulla Commissione europea e in particolare gli articoli 14, 17 e 25 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 121, 159, 161, 175, 190, 225, 226, 230, 233, 234, 249, 290, 291, 319 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 17 TUE che conferisce alla Commissione il compito di definire l'interesse generale dell'Unione e, "a tal fine", il monopolio dell'iniziativa;

–  visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale (AII) "Legiferare meglio" del 2016 e l'accordo interistituzionale del 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria,

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(1),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea(2),

–  vista la sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e in particolare i paragrafi 2 e 8, che ribadiscono ulteriormente che il processo degli Spitzenkandidaten consiste in una prassi costituzionale e politica di successo, che rispecchia l'equilibrio interistituzionale previsto dai trattati(3),

–  visti la sua risoluzione legislativa del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(4) e i negoziati interistituzionali in corso,

–  viste la relazione del Mediatore europeo sulle riunioni e il controllo dei documenti nelle denunce riunite 488/2018/KR e 514/2018/KR sulla nomina, da parte della Commissione, di un nuovo Segretario generale e le sue raccomandazioni su tali casi,

–  visti il suo regolamento, fra cui l'articolo 52, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0033/2019),

A.  considerando che il quadro istituzionale dell'Unione sancito dai trattati conferisce al Parlamento, in quanto organo legislativo dell'Unione, la responsabilità del controllo politico sulla Commissione;

B.  considerando che il Parlamento dispone di una serie di strumenti per invitare la Commissione a rendere conto, come la mozione di censura (articoli 17 TUE e 234 TFUE), la possibilità di chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la sua fiducia in un singolo membro della Commissione (articolo 118, paragrafo 10, del regolamento del Parlamento), il diritto di inchiesta (articolo 226 TFUE), la competenza di controllo su atti delegati e di esecuzione (articoli 290 e 291 TFUE), il diritto di presentare interrogazioni orali e scritte (articolo 230, paragrafo 2 TFUE) e il diritto di avviare procedimenti giudiziari contro la Commissione su una questione di legalità (articolo 263 TFUE) o in caso di inazione della Commissione;

C.  considerando che, oltre a questi meccanismi, il Parlamento dispone di una serie di strumenti per articolare la vigilanza e definire, quindi, in modo proattivo l'agenda politica europea;

D.  considerando che il bilancio è il più importante strumento di cui dispone l'Unione europea per conseguire i suoi obiettivi e le sue strategie, e che pertanto il controllo di bilancio riveste un'importanza fondamentale;

E.  considerando che il processo degli Spitzenkandidaten riflette l'equilibrio interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione e ha pertanto sostanzialmente consolidato e rafforzato il legame tra le due istituzioni, portando ad una maggiore politicizzazione della Commissione che dovrebbe risultare in un maggiore controllo parlamentare delle sue funzioni esecutive;

F.  considerando che l'articolo 17 TUE prevede che il Presidente della Commissione sia eletto dal Parlamento su proposta dei capi di Stato e di governo dell'UE, tenendo conto dei risultati delle elezioni europee e in consultazione con il Parlamento europeo; che l'articolo 17 TUE prevede altresì che la stessa procedura sia seguita qualora il Parlamento rifiuti il candidato proposto, compresa la consultazione del Parlamento;

G.  considerando che tutti i commissari designati sono soggetti ad un'audizione prima dell'investitura del collegio dei commissari e che, durante il suo mandato, il Parlamento può riesaminare gli impegni e le priorità espressi dai commissari designati durante le loro audizioni, anche valutando se i loro antecedenti personali li qualificano per soddisfare le esigenze imposte dal loro mandato;

H.  considerando che i trattati conferiscono al Parlamento il diritto di porre in votazione una mozione di censura nei confronti della Commissione nel suo complesso ma non di ritirare la sua fiducia nei confronti di un singolo commissario;

I.  considerando che, nonostante la responsabilità collettiva del collegio dei commissari, il Parlamento dovrebbe garantire una vigilanza politica efficace del lavoro individuale di ciascun commissario;

J.  considerando che la recente nomina del nuovo Segretario generale della Commissione ha destato gravi preoccupazioni circa il ruolo e l'influenza politica esercitati da alti funzionari della Commissione;

K.  considerando che questa nuova procedura, conforme alle regole, per la copertura del posto di Segretario generale della Commissione dovrebbe essere seguita in occasione della nomina nel 2019 del nuovo Presidente della Commissione e dei nuovi commissari;

L.  considerando che la Commissione è soggetta ad obblighi derivanti dai trattati di riferire regolarmente al Parlamento una volta all'anno sulle attività generali dell'Unione (articolo 249 TFUE); ogni tre anni sull'applicazione delle disposizioni in materia di non discriminazione e cittadinanza dell'Unione (articolo 25 TFUE); sui risultati della sorveglianza multilaterale in materia di politica economica (articolo 121, paragrafo 5, TFUE); ogni tre anni sugli sviluppi nella realizzazione della politica sociale (articoli 159 e 161 TFUE); ogni tre anni sugli sviluppi nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale (articolo 175 TFUE); una volta all'anno sulle attività di ricerca nell'Unione (articolo 190 TFUE); una volta all'anno sulla lotta contro la frode (articolo 325 TFUE); e quando conduce negoziati con paesi terzi o organizzazioni internazionali (articolo 207 TFUE);

M.  considerando inoltre che, per quanto riguarda la legislazione derivata, la Commissione è incaricata di riesaminare e valutare direttive e regolamenti vari, e di riferire sui risultati di tale esercizio;

N.  considerando che, con l'adozione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento ha acquisito ulteriore influenza nella definizione dell'agenda legislativa proposta dalla Commissione ogni anno nel programma di lavoro della Commissione (PLC);

O.  considerando che, dall'adozione del trattato di Lisbona, il Parlamento è diventato un vero colegislatore in materia di bilancio e ha la responsabilità di concedere il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

P.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento ha ampliato la propria influenza sul controllo delle politiche esterne dell'UE, ottenendo il potere di approvazione sulla conclusione di accordi internazionali e quindi il diritto di essere immediatamente e pienamente informato dalla Commissione in tutte le fasi del negoziato di tali accordi (articolo 218 TFUE, articolo 50 TUE);

Q.  considerando che i negoziati con il Regno Unito riguardo alla sua uscita dall'Unione europea si sono svolti in condizioni esemplari di trasparenza e di coinvolgimento del Parlamento;

R.  considerando che la portata dei diritti di controllo del Parlamento varia notevolmente tra atti delegati e atti di esecuzione; che il Parlamento ha il diritto di porre il veto su un atto delegato e/o di revocare la delega, ma nel caso degli atti di esecuzione il suo coinvolgimento è molto meno ampio;

S.  considerando che l'attuale struttura istituzionale dell'Unione e la mancanza di una definizione precisa dell'esecutivo nei trattati rendono complesso il concetto di esecutivo dell'UE e lo spezzettano ai vari livelli europeo, nazionale e regionale;

T.  considerando che, per risolvere la questione del controllo delle funzioni esecutive rispetto all'applicazione della legislazione europea, una maggiore cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e regionali, in linea con le rispettive competenze costituzionali e in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2, TUE, riveste importanza fondamentale;

U.  considerando che la trasparenza e una forte partecipazione del Parlamento nei negoziati con il Regno Unito hanno avuto un impatto positivo sul loro esito, creando un clima di fiducia e di unità, e dovrebbero quindi ispirare le future prassi negoziali internazionali;

Conclusioni principali

1.  ricorda che il controllo esercitato sugli organismi dell'Unione rappresenta uno dei ruoli del Parlamento europeo e che la responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento è uno dei principi alla base del funzionamento dell'UE e del controllo democratico interno;

2.  ritiene che il Parlamento non stia sfruttando appieno tutti i suoi strumenti di controllo politico sull'esecutivo, a causa di una serie di motivi, alcuni dei quali sono inerenti alla struttura istituzionale dell'Unione, mentre altri sono ad esempio il risultato delle mutevoli dinamiche interistituzionali, che hanno reso alcuni degli strumenti difficili da applicare o non sufficientemente efficaci;

3.  riconosce la potenziale e positiva attuazione del processo degli Spitzenkandidaten, in base al quale tutti i cittadini europei si esprimono in modo diretto sulla scelta del presidente della Commissione votando una lista capeggiata dal loro candidato preferito; sostiene pertanto fermamente la prosecuzione di questa prassi per le future elezioni europee e incoraggia tutte le forze politiche a partecipare a tale processo;

4.  ricorda che il rafforzamento del legame politico instaurato tra il Parlamento e la Commissione a seguito del processo degli Spitzenkandidaten non dovrebbe determinare un controllo parlamentare meno rigoroso della Commissione;

5.  ricorda che l'obiettivo della soglia sancita dai trattati per una mozione di censura è quello di preservare l'efficace uso di tale strumento per i casi gravi; riconosce che, come nella maggior parte delle democrazie parlamentari, la possibilità di una mozione di censura costituisce per lo più un deterrente; propone, tuttavia, nel contesto di future modifiche dei trattati, di studiare o esaminare la possibilità di abbassare la soglia in modo misurato, mantenendo comunque l'equilibrio istituzionale previsto dai trattati;

6.  sottolinea che la politicizzazione della Commissione è una diretta conseguenza dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona; osserva che tali cambiamenti non hanno comportato l'adozione di disposizioni che imporrebbero ai singoli commissari di dar conto del proprio operato;

7.  deplora profondamente che, nella procedura di nomina del Segretario generale, come ha dichiarato il Mediatore europeo, la Commissione "non ha correttamente rispettato le norme pertinenti né nella lettera, né nello spirito";

8.  sottolinea che i trattati non forniscono una definizione chiara dell'esecutivo dell'UE e che le istituzioni responsabili differiscono tra i vari settori di politica, a seconda che siano considerati come appartenenti alle competenze condivise o esclusive dell'Unione;

9.  ritiene necessario istituire un sistema legislativo realmente bicamerale che coinvolga il Consiglio e il Parlamento e che la Commissione funga da organo esecutivo;

10.  sottolinea che il ruolo di vigilanza del Parlamento nei confronti dell'esecutivo è integrato da analoghe competenze dei parlamenti nazionali nei confronti dei propri dirigenti che si occupano di questioni europee; ritiene che tale responsabilità sia l'elemento chiave del ruolo delle camere parlamentari nazionali nell'Unione europea;

11.  ritiene che l'esercizio di controllo del Parlamento sull'esecutivo, ai sensi dell'articolo 14 TUE, sia stato reso difficile, se non a volte impossibile, dall'assenza di un chiaro catalogo di competenze e politiche dell'Unione e dall'attribuzione multilivello delle competenze tra dirigenti europei, nazionali e regionali;

12.  ricorda che i trattati non conferiscono alcuna funzione legislativa o diritto di iniziativa legislativa al Consiglio europeo; esprime preoccupazione per il fatto che, negli ultimi anni, il Consiglio europeo, contrariamente allo spirito e alla lettera dei trattati, abbia adottato una serie di importanti decisioni politiche al di fuori del quadro del trattato, escludendo di fatto tali decisioni dalla vigilanza del Parlamento e minando la responsabilità democratica che è essenziale riguardo a tali politiche europee;

13.  ricorda che il trattato conferisce al Parlamento notevoli poteri di controllo politico attraverso le procedure annuali di bilancio e di discarico;

14.  rammenta che il discarico è una procedura politica annuale che garantisce un controllo democratico ex post sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea da parte della Commissione, sotto la propria responsabilità e in cooperazione con gli Stati membri;

15.  evidenzia che la procedura di discarico si è rivelata uno strumento potente che ha avuto un impatto sull'evoluzione positiva del sistema di bilancio dell'UE, sulla gestione finanziaria, sulla definizione dell'agenda e sulle modalità di definizione e attuazione delle politiche dell'Unione, contribuendo nel contempo ad accrescere l'influenza politica del Parlamento;

16.  evidenzia che l'articolo 318 TFUE aggiunge un nuovo strumento per il discarico di bilancio: la valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti;

17.  rileva con preoccupazione che non è prevista alcuna effettiva sanzione legale se il Parlamento decide di non concedere il discarico alla Commissione; ritiene tuttavia che la mancata concessione del discarico lanci un segnale politico forte, poiché implica che il Parlamento non nutre sufficiente fiducia nella responsabilità della Commissione e che quest'ultima dovrebbe pertanto reagire adottando misure concrete di follow-up volte a porre rimedio alla situazione;

18.  deplora che, in assenza di una leale cooperazione da parte del Consiglio, la prassi istituzionale del discarico di bilancio da parte del Parlamento non consenta di controllare il bilancio del Consiglio e che questa situazione costituisca una grave mancanza rispetto agli obblighi del trattato secondo i quali il Parlamento controlla il bilancio dell'Unione nel suo insieme;

19.  propone, al fine di estendere il potere di controllo di bilancio del Parlamento a tutto il bilancio dell'Unione, di avviare negoziati tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento al fine di assicurare il diritto del Parlamento di accedere alle informazioni sulle modalità di esecuzione del bilancio del Consiglio, direttamente o passando per la Commissione, e che il Consiglio risponda alle interrogazioni scritte del Parlamento e partecipi alle audizioni e alle discussioni riguardanti l'esecuzione del suo bilancio; ritiene che, qualora tali negoziati dovessero fallire, il Parlamento dovrebbe concedere il discarico solamente alla Commissione e includere in tale discarico globale risoluzioni distinte sulle varie istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione, assicurando che nessuna sezione del bilancio UE sia eseguita senza un adeguato controllo;

20.  ricorda che le istituzioni non hanno ancora espresso il loro impegno a stabilire criteri per la delimitazione dell'uso degli atti delegati e di esecuzione, anche se l'AII "Legiferare meglio" ha migliorato la trasparenza della procedura degli atti delegati;

21.  ricorda che, a norma dell'articolo 247 del regolamento finanziario, la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, tra cui, nello specifico, i conti consolidati definitivi, la relazione annuale sulla gestione e il rendimento e la valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti di cui all'articolo 318 TFUE; insiste sul fatto che la relazione annuale sulla gestione e il rendimento dovrebbe includere una valutazione di tutte le misure preventive e correttive adottate per evitare che il finanziamento sia oggetto di corruzione o conflitto di interessi;

Raccomandazioni

22.  suggerisce che gli strumenti per invitare la Commissione a rendere conto e quelli per il controllo esecutivo debbano essere combinati al fine di massimizzare l'efficacia di entrambi;

23.  ribadisce che i poteri legislativi e i diritti di vigilanza del Parlamento devono essere garantiti, consolidati e rafforzati, anche mediante accordi interistituzionali e il ricorso alla base giuridica corrispondente da parte della Commissione;

24.  ritiene necessario che il Parlamento riformi i suoi metodi di lavoro al fine di rafforzare l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico sulla Commissione;

25.  invita la Commissione a considerare più seriamente le iniziative legislative avviate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 225 TFUE; invita il prossimo Presidente della Commissione a impegnarsi a favore di tale obiettivo e accoglie con favore le rispettive dichiarazioni degli Spitzenkandidaten al riguardo; auspica che un maggior numero di iniziative produca proposte legislative; ricorda che, in conformità dell'articolo 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la Commissione è tenuta a dare rapida e dettagliata considerazione alle richieste di atti dell'Unione;

26.  elogia la Commissione per il seguito positivo dato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona;

27.  ritiene che, sebbene il Parlamento non abbia un diritto formale di iniziativa legislativa a norma dei trattati in vigore, debba formare oggetto di attento esame la possibilità di ottenere il diritto di iniziativa legislativa nel quadro di una futura modifica del trattato;

28.  incoraggia lo scambio delle migliori pratiche di controllo parlamentare tra parlamenti nazionali, come ad esempio lo svolgimento di discussioni periodiche tra i rispettivi ministri e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del Consiglio, nonché con i Commissari in un arco spaziale e temporale appropriato, come pure le riunioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; incoraggia l'istituzione di scambi regolari di funzionari delle istituzioni e di personale dei gruppi politici tra le amministrazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, il Comitato europeo delle regioni e le regioni degli Stati membri con competenze legislative;

29.  ritiene che l'istituzione di una settimana europea annuale consentirebbe ai deputati al Parlamento europeo e ai commissari, in particolare ai vicepresidenti responsabili dei cluster, di presentarsi di fronte a tutte le assemblee parlamentari nazionali per discutere e spiegare l'agenda europea accanto a parlamentari e rappresentanti della società civile; suggerisce che tale iniziativa potrebbe promuovere la responsabilità democratica della Commissione richiesta ai sensi del trattato di Lisbona;

30.  invita il Parlamento a rafforzare la propria capacità di controllo dell'elaborazione e dell'attuazione di atti delegati e di esecuzione;

31.  si compiace degli sforzi attualmente profusi dalle tre istituzioni per stabilire criteri chiari per delineare le modalità di utilizzo degli atti delegati e degli atti di esecuzione; chiede che tali criteri siano applicati al più presto possibile;

32.  incoraggia i parlamenti nazionali, nonché i parlamenti regionali, se del caso, ad accrescere la loro capacità di controllo dei propri dirigenti nell'atto di prendere decisioni o proporre regolamenti per attuare o delegare la legislazione europea;

33.  ritiene necessario, in una futura modifica dei trattati, migliorare gli strumenti per indurre un'assunzione di responsabilità da parte dei singoli commissari dinanzi al Parlamento per tutto il loro mandato, sfruttando le alquanto limitate disposizioni esistenti dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

34.  invita la Commissione e il Consiglio, in conformità con il principio di cooperazione leale, ad avviare un dialogo politico sulla proposta di regolamento del Parlamento sul diritto di inchiesta, al fine di affidare al Parlamento poteri effettivi che gli consentano di esercitare questo strumento parlamentare di base per il controllo dell'esecutivo, che è assolutamente imprescindibile nei sistemi parlamentari di tutto il mondo;

35.  è convinto dell'utilità delle interrogazioni parlamentari come strumento di sorveglianza; ritiene pertanto necessario procedere ad una valutazione approfondita della qualità delle risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni dei deputati, nonché della quantità e della qualità delle interrogazioni formulate dai deputati;

36.  ritiene che il tempo delle interrogazioni sia un elemento importante del controllo parlamentare sull'esecutivo; chiede alla Conferenza dei presidenti di iscrivere nuovamente il tempo delle interrogazioni all'ordine del giorno della plenaria, in linea con l'articolo 129 del regolamento;

37.  invita nuovamente la Commissione a rivedere le proprie procedure amministrative per la nomina del Segretario generale, dei direttori generali e dei direttori, con l'obiettivo di garantire la scelta dei migliori candidati in un quadro di massima trasparenza e pari opportunità;

o
o   o

38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri e al Comitato europeo delle regioni.

(1) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(2) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
(3) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 89.
(4) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 39.


Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI))
P8_TA(2019)0079A8-0051/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23 e 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, l'articolo 67, paragrafo 1, e gli articoli 258, 263, 267 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

–  visto il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea,

–  visti i pareri e l'elenco dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto della Commissione di Venezia,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

–  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso(2),

–  viste le sue risoluzioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(3),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(4),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(5),

–  visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6),

–  visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(7),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 dal titolo "Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione – Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso" (COM(2005)0172),

–  vista la relazione della Commissione del 29 aprile 2009 sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali (COM(2009)0205),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, dal titolo "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione) (SEC(2011)0567),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" (COM(2011)0886),

–  visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,

–  visti gli orientamenti del Consiglio del 20 gennaio 2015 sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio,

–  visti gli orientamenti per gli organi preparatori del Consiglio dal titolo "La compatibilità dei diritti fondamentali",

–  vista la relazione sul seminario della Presidenza del Consiglio del 13 maggio 2016 dal titolo "Applicazione politica a livello nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",

–  visti gli orientamenti della Commissione del 19 maggio 2015 sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio,

–  viste le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti i convegni annuali della Commissione sui diritti fondamentali,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd e altri/Commissione europea e Banca centrale europea (BCE)(8),

–  vista la sentenza della CGUE del 6 novembre 2018 nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer e Volker Willmeroth/Martina Broßonn(9),

–  visto il parere 2/13 della CGUE del 18 dicembre 2014 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali(10),

–  visto il parere 4/2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 24 settembre 2018 dal titolo "Sfide e opportunità per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali",

–  viste le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  visto il manuale della FRA, dell'ottobre 2018, dal titolo "Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale – Linee guida",

–  visti gli strumenti per legiferare meglio, in particolare lo strumento n. 28 "Diritti fondamentali e diritti umani",

–  visto l'articolo 38 del suo regolamento,

–  visto il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa del 2 dicembre 2016 sull'iniziativa dell'Unione europea volta a istituire un pilastro europeo dei diritti sociali,

–  visti il documento della delegazione olandese della COSAC del novembre 2017 sulla trasparenza dell'UE, dal titolo "Aprire le porte: Rendere l'UE più trasparente per i suoi cittadini", e la lettera delle delegazioni della COSAC alle istituzioni dell'UE, del 20 dicembre 2017, sulla trasparenza del processo decisionale politico all'interno dell'UE,

–  visti gli studi dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali" e "La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", pubblicati rispettivamente il 22 novembre 2016, il 15 febbraio 2016 e il 12 gennaio 2016 dalla sua Direzione generale delle Politiche interne(11),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le petizioni (A8-0051/2019),

A.  considerando che il trattato di Lisbona ha conferito lo status di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta") all'interno del quadro giuridico dell'UE, il che equivale al valore giuridico dei trattati;

B.  considerando che la presente relazione non valuta ogni singolo diritto contenuto nella Carta, ma analizza piuttosto l'attuazione della Carta in quanto strumento di diritto primario;

C.  considerando che le disposizioni sociali costituiscono un elemento essenziale della Carta e della struttura giuridica dell'Unione; che è essenziale garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'Unione e metterne in evidenza l'importanza;

D.  considerando che, secondo la CGUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta sono al centro della struttura giuridica dell'UE e il loro rispetto è un presupposto necessario per la legittimità di qualsiasi atto dell'Unione;

E.  considerando che la Carta comprende, in linea con i requisiti del diritto internazionale in materia di diritti umani e del suo articolo 51, obblighi sia negativi (non-violazione) che positivi (promozione attiva), che dovrebbero essere soddisfatti allo stesso modo al fine di conferire pieno carattere operativo alle sue disposizioni;

F.  considerando che l'articolo 51 della Carta circoscrive l'ambito di applicazione della stessa per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto delle competenze degli Stati membri e dell'Unione e rispettando i limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati;

G.  considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta specifica che questa non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze di quest'ultima, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati;

H.  considerando che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono costantemente vincolati dalla Carta, anche quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione;

I.  considerando che, in virtù dell'articolo 51, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione; che, tuttavia, i confini incerti di tale obbligo rendono difficile determinare se e come la Carta si applichi concretamente;

J.  considerando che il potenziale dei diritti sociali ed economici stabiliti nella Carta non è stato finora sfruttato adeguatamente; che, ricordando il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa, il rispetto dei diritti sociali non è solo un imperativo etico e un obbligo giuridico, ma anche una necessità economica;

K.  considerando che l'articolo 6 TUE sottolinea altresì che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU, devono far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

L.  considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea;

M.  considerando che, nel suo studio del 22 novembre 2016 dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE"(12), si considera, tra l'altro, la pertinenza della Carta per le attività della Commissione nel quadro del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) e nel contesto del Semestre europeo; che, al momento, nell'ambito della governance economica dell'Unione si presta scarsa attenzione ai diritti sociali definiti dalla Carta; che tali diritti devono essere considerati veri e propri diritti fondamentali;

N.  considerando che l'impegno del pilastro europeo dei diritti sociali di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci nei settori della parità di opportunità e dell'accesso al mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque e della protezione e dell'inclusione sociali rafforza ulteriormente i diritti sanciti dalla Carta;

O.  considerando che il principio della parità di genere è un valore cardine dell'Unione ed è sancito dai trattati UE e dalla Carta; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne";

P.  considerando che la trasparenza dei processi legislativo e decisionale dell'UE è un corollario del diritto ad una buona amministrazione, come stabilito all'articolo 41 della Carta, e un presupposto essenziale affinché i cittadini possano valutare e monitorare adeguatamente l'attuazione di quest'ultima da parte delle istituzioni dell'Unione;

Q.  considerando che la promozione, da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, dell'ampio spettro di diritti previsti dalla Carta – che vanno dai diritti civili e politici ai diritti sociali, economici e di terza generazione – apporterebbe un impulso cruciale per lo sviluppo di una sfera pubblica europea e per dare espressione concreta al concetto di cittadinanza europea e alla dimensione partecipativa dell'Unione sancita dai trattati;

R.  considerando che la FRA ha formulato alcune raccomandazioni in vista dell'efficace attuazione della Carta nel suo parere sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE(13) e nel suo parere sulle sfide e sulle opportunità legate all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali(14);

S.  considerando che l'articolo 24 della Carta sancisce i diritti del bambino, obbligando le autorità pubbliche e le istituzioni private a considerare preminente l'interesse superiore del bambino;

T.  considerando che l'articolo 14 della Carta sottolinea il diritto di ogni bambino ad un'istruzione equa;

Rafforzare l'integrazione della Carta nei processi legislativo e decisionale

1.  è fermamente convinto che la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) abbia rappresentato uno sforzo iniziale dopo l'entrata in vigore della Carta, ma che necessiti di essere aggiornata con urgenza; accoglie con favore le relazioni annuali sull'applicazione della Carta da parte della Commissione e chiede una riesame di questa strategia, elaborata nel 2010, al fine di aggiornarla per tener conto delle nuove sfide e della realtà istituzionale, in particolare dopo la Brexit;

2.  riconosce i numerosi passi importanti compiuti dalle istituzioni dell'Unione per integrare la Carta nei processi legislativo e decisionale dell'UE; osserva che il ruolo primario della Carta è garantire che la legislazione unionale sia pienamente conforme ai diritti e ai principi in essa sanciti e riconosce le difficoltà che comporta il fatto di promuoverli attivamente e di garantire la loro attuazione;

3.  sottolinea l'importanza del fatto che tutte le proposte di legislazione dell'Unione debbano rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

4.  ricorda che le procedure stabilite dalle istituzioni dell'Unione per valutare la compatibilità delle proposte legislative con la Carta sono principalmente di natura interna; chiede la possibilità di prevedere forme rafforzate di consultazione, di valutazione d'impatto, comprese valutazioni d'impatto specifiche in materia di genere, e di controllo giuridico con il coinvolgimento di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali; invita la Commissione a promuovere una cooperazione strutturata e regolamentata con organismi per i diritti umani, quali la FRA, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e gli organismi pertinenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché le organizzazioni della società civile che operano nel settore, ogniqualvolta un fascicolo legislativo possa promuovere o incidere negativamente sui diritti fondamentali;

5.  invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a rivedere il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio per consentire alla FRA di presentare di propria iniziativa pareri non vincolanti sui progetti legislativi dell'Unione e a promuovere consultazioni sistematiche con detta agenzia;

6.  invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli Stati membri a consultare la FRA qualora siano in gioco i diritti fondamentali;

7.  riconosce il ruolo essenziale della FRA nel valutare il rispetto della Carta e plaude al lavoro intrapreso dall'agenzia; incoraggia la FRA a continuare a fornire consulenza e sostegno alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE per migliorare la cultura dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; plaude alla strategia recentemente adottata dalla FRA per il periodo 2018-2022;

8.  prende atto di CLARITY, lo strumento interattivo online sviluppato dalla FRA per consentire di identificare in modo semplice l'organo extragiudiziario più appropriato e competente in materia di diritti umani per una specifica questione di diritti fondamentali;

9.  invita la Commissione ad assicurare valutazioni di impatto globali tramite un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche e ambientali nonché una revisione della sua decisione di classificare le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti - effetti sul piano economico, sociale e ambientale - e a creare due categorie specifiche, "impatto sui diritti fondamentali" e "valutazione dell'impatto di genere", per garantire che siano valutati tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;

10.  invita la Commissione a intervenire in modo sistematico a livello dell'Unione per sostenere e rispettare le disposizioni della Carta, e a garantire che il diritto dell'Unione sia adattato al fine di tenere conto degli sviluppi giuridici e giurisprudenziali del diritto internazionale in materia di diritti umani; ribadisce inoltre, a tal proposito, il suo invito alla Commissione di presentare una proposta per dare seguito alla risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(15), che consentirebbe il controllo sistematico degli sviluppi all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE nonché negli Stati membri che chiedono misure a favore della tutela e del rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta; suggerisce, in particolare, che le condizioni stabilite dai criteri di Copenaghen relative ai diritti fondamentali non siano utilizzate soltanto una volta come presupposti per l'adesione, ma che gli Stati membri vengano periodicamente valutati al fine di valutare la loro conformità a tali condizioni;

11.  osserva che il Mediatore riveste altresì un ruolo importante nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della Carta, non solo per quanto concerne l'articolo 41 relativo al diritto ad una buona amministrazione in quanto tale, ma anche tenendo conto del fatto che una buona amministrazione è determinante per il rispetto degli altri diritti fondamentali; ricorda il lavoro esemplare svolto dal Mediatore, tra le altre cose, in materia di trasparenza e libertà di informazione nonché la relazione speciale su Frontex(16), nel corso della presente legislatura, in relazione in particolare ai diritti di denuncia dei richiedenti asilo e dei migranti;

12.  è consapevole del fatto che la giurisprudenza influirà sull'ambito di applicazione della Carta e che ciò va tenuto in considerazione;

13.  invita i legislatori dell'Unione a riconoscere i risultati della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 (causa T-540/15) sull'accesso ai documenti dei triloghi(17) e ad agire di conseguenza; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso ai documenti tra le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una più efficace cooperazione interistituzionale, anche per quanto riguarda la rendicontabilità sulle questioni legate ai diritti fondamentali; esorta il Consiglio ad affrontare rapidamente le preoccupazioni sollevate in merito alla trasparenza del suo processo decisionale e all'accesso ai documenti, in linea con le pertinenti raccomandazioni del Mediatore europeo;

Integrare la Carta nelle politiche dell'Unione

14.  ricorda che la politica dell'Unione si basa sui principi e sugli obiettivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 TUE, sostenendo e applicando pienamente, nel contempo, i requisiti sanciti dalle disposizioni di applicazione generale del titolo II, parte I, TFUE;

15.  invita le istituzioni dell'UE a migliorare l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell'Unione, al fine di combattere la discriminazione di genere e promuovere la parità tra donne e uomini;

16.  ribadisce che tutti gli atti giuridici adottati dall'UE devono rispettare pienamente le disposizioni della Carta, comprese le sue disposizioni sociali; sottolinea l'importanza di includere riferimenti espliciti alla Carta nel quadro giuridico che disciplina la politica economica e monetaria dell'Unione; sottolinea che il ricorso ad accordi intergovernativi non solleva le istituzioni dell'Unione dei loro obblighi di valutare la compatibilità di tali strumenti con il diritto dell'Unione, compresa la Carta;

17.  ritiene fondamentale che l'Unione intraprenda misure decise per rafforzare i propri impegni volti a garantire l'esercizio di tutti i diritti sociali sanciti dalla Carta, compresi i diritti sociali;

18.  invita la Commissione ad assicurare che il processo del semestre europeo, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le raccomandazioni contenute nell'analisi annuale della crescita, sia conforme alle componenti normative dei diritti sociali sanciti dalla Carta;

19.  sostiene l'introduzione di clausole forti e coerenti in materia di diritti fondamentali nei testi operativi dei progetti di regolamento che istituiscono i fondi dell'UE;

20.  invita la Commissione e il Consiglio ad adottare decisioni macroeconomiche tenendo debitamente conto delle valutazioni dei diritti fondamentali, sulla base dell'intera gamma dei diritti civili, politici e sociali garantiti dagli strumenti europei e internazionali in materia di diritti umani;

21.  invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario per il conseguimento di tale obiettivo;

22.  ricorda che, sulla base delle competenze stabilite nei trattati, è primariamente responsabilità degli Stati membri mettere in pratica la politica sociale e conferire, pertanto, efficacia ed espressione concreta alle disposizioni sociali sancite dalla Carta; ribadisce tuttavia la sua proposta, nel quadro di una possibile revisione dei trattati, relativa a una possibile integrazione di un protocollo sociale nei trattati al fine di rafforzare i diritti sociali fondamentali in relazione alle libertà economiche;

23.  prende atto del ruolo, di fatto fondamentale, ma informale, dell'Eurogruppo nella governance economica della zona euro e dell'impatto che le decisioni di tale gruppo potrebbero avere nell'influenzare il processo decisionale, senza essere controbilanciate da meccanismi adeguati di responsabilità democratica e controllo giurisdizionale; ricorda ai suoi membri i loro obblighi orizzontali derivanti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta;

24.  invita la Commissione e la Banca centrale europea a conformarsi pienamente alla Carta nell'esecuzione dei loro compiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, anche per quanto riguarda le pratiche creditizie della Banca, alla luce della giurisprudenza della CGUE;

25.  ricorda che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi sanciti dall'articolo 21, paragrafo 1, TUE; è convinto che il pieno rispetto e la promozione delle disposizioni della Carta all'interno dell'UE costituiscano un punto di riferimento per valutare la legittimità e la credibilità del comportamento dell'Unione nelle sue relazioni internazionali, anche nel quadro del processo di allargamento a norma dell'articolo 49 TUE;

26.  prende atto della giurisdizione limitata della CGUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e mette in guardia contro qualsiasi potenziale limitazione dei diritti a un ricorso effettivo sanciti dalla Carta;

27.  ricorda alle istituzioni dell'UE i loro obblighi in materia di diritti umani nel campo di applicazione della Carta, anche nel settore della politica commerciale; incoraggia la Commissione ad effettuare valutazioni d'impatto specifiche in materia di diritti umani prima di concludere qualsiasi negoziato commerciale, facendo riferimento ai principi guida delle Nazioni Unite sulle valutazioni d'impatto in materia di diritti umani degli accordi commerciali e di investimento;

28.  rammenta che sia i trattati che la Carta fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni europee per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali dell'UE;

29.  richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU che fornisca soluzioni positive alle carenze segnalate dalla CGUE nel parere 2/13 del 18 dicembre 2014; ritiene che il suo completamento introdurrà ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e fornirà un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDH in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro; ritiene, inoltre, che la giurisprudenza della CEDH fornirà quindi un contributo supplementare per l'azione attuale e futura dell'UE in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, oltre alla giurisprudenza della CGUE in tale ambito;

30.  chiede l'adozione della direttiva orizzontale contro la discriminazione(18), da portare a termine senza indugio al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali nell'UE tramite l'adozione di una legislazione concreta dell'Unione;

La Carta e le agenzie dell'UE

31.  sottolinea il potenziale di talune agenzie dell'Unione di offrire sostegno agli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi derivanti dalla Carta, agendo spesso come collegamento operativo tra l'Unione e le sfere nazionali; sottolinea che tale compito può essere svolto efficacemente solo sviluppando una vera e propria prassi dei diritti fondamentali all'interno delle agenzie che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta, tenendo conto sia della dimensione interna che di quella esterna della protezione e della promozione dei diritti fondamentali;

32.  invita le pertinenti agenzie dell'UE a intensificare i lavori per attuare i principi della parità di genere sanciti dalla Carta, anche garantendo che tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE perseguano una politica di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza sessuale e di molestie fisiche o psicologiche; invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a dare piena attuazione alla sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE(19);

33.  prende atto della diversità delle politiche e degli strumenti messi a punto dalle varie agenzie per attuare i loro obblighi in materia di diritti umani fondamentali, con diversi livelli di attuazione; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione tra le agenzie dell'Unione e dialoghi strutturati con gli esperti indipendenti in materia di diritti umani, nonché di basarsi sulle migliori pratiche esistenti, al fine di promuovere un quadro comune e rafforzato in materia di diritti umani;

34.  invita le agenzie dell'Unione che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta ad adottare strategie interne in materia di diritti fondamentali e a promuovere regolari sessioni di formazione sui diritti fondamentali e sulla Carta per il loro personale a tutti i livelli;

35.  deplora l'assenza, in molti regolamenti istitutivi delle agenzie dell'UE, di un riferimento esplicito alla Carta; invita i colegislatori a colmare, ove necessario, tale lacuna ogniqualvolta siano redatti o riveduti i regolamenti o le decisioni che istituiscono le agenzie e a fornire, tenendo conto del mandato e delle specificità di ogni singola agenzia, ulteriori meccanismi operativi volti a garantire il rispetto della Carta;

Sostegno agli Stati membri nell'attuazione della Carta a livello nazionale

36.  ricorda che le dimensioni unionale e nazionale della Carta sono inestricabilmente collegate tra loro e si completano a vicenda nel garantire che le disposizioni della Carta siano applicate in modo coerente nell'ambito del quadro giuridico generale dell'Unione;

37.  sottolinea la persistente mancanza di conoscenza della Carta, del suo ambito di applicazione e del suo grado di applicazione sia tra i titolari di diritti che beneficiano della sua protezione che tra i giuristi e gli specialisti nell'ambito dei diritti umani e deplora la scarsità di misure a livello nazionale volte a porre rimedio a tale lacuna;

38.  invita la Commissione a rafforzare le sue attività di sensibilizzazione relative alla Carta, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, e a promuovere e finanziare moduli di formazione specifici sulla Carta rivolti a magistrati nazionali, professionisti del diritto e funzionari pubblici, al fine altresì di migliorare la conoscenza delle politiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, ivi compresi, tra le altre cose, il diritto sostanziale e procedurale, il ricorso agli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, la giurisprudenza pertinente della CGUE, il linguaggio giuridico e il diritto comparato; invita inoltre la Commissione a dotare gli Stati membri di orientamenti pratici che li sostengano nell'attuazione della Carta a livello nazionale; invita la Commissione, in questo contesto, a dare piena visibilità al manuale recentemente pubblicato dalla FRA sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale,

39.  incoraggia gli Stati membri a scambiarsi regolarmente informazioni ed esperienze sull'utilizzo, l'applicazione e il controllo della Carta, nonché a integrare gli esempi di migliori pratiche già sviluppati a livello nazionale; incoraggia gli Stati membri a riesaminare le loro norme procedurali sul controllo giuridico e le valutazioni di impatto dei disegni di legge dalla prospettiva della Carta; osserva che tali procedure dovrebbero fare riferimento esplicitamente alla Carta, analogamente a quanto avviene per gli strumenti nazionali in materia di diritti umani, al fine di ridurre al minimo il rischio che la Carta venga ignorata;

40.  evidenzia che le lacune in sede di trasposizione e corretta attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri possono avere conseguenze reali sull'esercizio dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda, in tale contesto, il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, che la rende responsabile ultimo, se non primario, della salvaguardia dei diritti fondamentali, anche tramite l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario; chiede, in tale contesto, che siano adottate iniziative più determinate al fine di garantire un'attuazione corretta della legislazione dell'UE;

Verso un'interpretazione più coerente della Carta

41.  è convinto che le differenti interpretazioni relative all'applicazione delle disposizioni della Carta da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri pregiudichino il valore aggiunto apportato dalla Carta, che rappresenta una serie di norme minime comuni di protezione da applicare orizzontalmente a tutti gli attori istituzionali e a tutte le politiche e attività connesse alla sfera dell'Unione;

42.  sottolinea che l'inclusione della Carta nel diritto primario dell'UE, pur non ampliando le competenze dell'Unione e rispettando il principio di sussidiarietà quale definito nel suo articolo 51, istituisce nuove responsabilità per le istituzioni responsabili del processo decisionale e dell'attuazione, nonché per gli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE a livello nazionale, e che le disposizioni della Carta diventano direttamente applicabili da parte dei tribunali europei e nazionali;

43.  incoraggia le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a consentire un'interpretazione più diretta della Carta nel suo complesso;

44.  deplora che ad oggi la Repubblica di Polonia e il Regno Unito non abbiano deciso di recedere dal protocollo n. 30 dei trattati;

o
o   o

45.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
(2) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 229.
(3) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(4) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
(5) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.
(6) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(7) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(8) ECLI:EU:C:2016:701.
(9) ECLI:EU:C:2018:871.
(10) ECLI:EU:C:2014:2454.
(11) Studio dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C, 22 novembre 2016; studio dal titolo "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali", Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C, 15 febbraio 2016, e studio dal titolo "La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", 12 gennaio 2016.
(12) "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C – Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 22 novembre 2016.
(13) Parere FRA 1/2017, 10 aprile 2017.
(14) Parere FRA 4/2018, 24 settembre 2018.
(15) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(16) Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 2).
(17) Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, Emilio de Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(18) Proposta del 2 luglio 2008, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).
(19) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.


Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo)
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A8-0050/2019),

1.  adotta il progetto di regolamento allegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere il progetto di regolamento allegato al Consiglio e alla Commissione nel quadro della procedura prevista dall'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, previo parere della Commissione e con l'approvazione del progetto di regolamento allegato da parte del Consiglio.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 228, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Consiglio,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)  È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore siano fissati nel rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2)  In particolare, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei. A sua volta, l'articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Per dare attuazione a tali diritti e al fine di rafforzare la sua capacità di condurre indagini approfondite e imparziali, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all'efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(3)  La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo(1) è stata modificata da ultimo nel 2008. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l'Unione è stata dotata di un nuovo quadro giuridico. In particolare, l'articolo 228, paragrafo 4, TFUE, conferisce al Parlamento europeo la facoltà, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, di adottare regolamenti che fissano lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. È pertanto auspicabile che la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sia abrogata e sostituita da un regolamento, conformemente alla base giuridica attualmente applicabile.

(4)  La definizione delle condizioni alle quali può essere presentata una denuncia al mediatore dovrebbe rispettare il principio di accesso pieno, libero e agevole, ferme restando le specifiche limitazioni riguardanti la concomitanza dell'avvio o dello svolgimento di procedimenti giuridici e amministrativi.

(5)  Il mediatore ha il diritto di formulare raccomandazioni laddove accerti che un'istituzione, organo o organismo dell’Unione non stia applicando correttamente una sentenza del tribunale.

(6)  Occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione. È inoltre opportuno prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale.

(7)  Fatta salva la funzione primaria del mediatore, che è quella di gestire le denunce, per rafforzare il suo ruolo è auspicabile che gli sia conferita la facoltà di condurre di propria iniziativa indagini volte a individuare casi reiterati e particolarmente gravi di cattiva amministrazione e a promuovere le migliori prassi amministrative nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

(8)  Per accrescere l'efficacia della sua azione, il mediatore dovrebbe avere il diritto di condurre, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, accertamenti che diano seguito a precedenti indagini al fine di verificare se e in quale misura l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato si sia conformato alle raccomandazioni fornite. Il mediatore dovrebbe avere inoltre il diritto di includere, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, una valutazione del tasso di conformità alle raccomandazioni formulate e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(9)  Il mediatore dovrebbe disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che questi richiede loro, fermi restando gli obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2). L'accesso a informazioni o documenti classificati dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono informazioni o documenti classificati dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza. Ai fini dell'attuazione delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, è opportuno che il mediatore concordi preventivamene con l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione, le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti classificati e di qualsiasi altra informazione coperta dal segreto d’ufficio. Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, è opportuno che il mediatore ne informi il Parlamento europeo, il quale dovrebbe adottare le iniziative del caso.

(10)  Il mediatore e il suo personale hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il mediatore, d'altra parte, dovrebbe informare le autorità competenti dei fatti che egli ritiene possano avere un'incidenza penale, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine. Il mediatore dovrebbe altresì poter informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato dei fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti.

(11)  È opportuno tenere in considerazione i recenti cambiamenti riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione dai reati, in particolare l'istituzione della Procura europea in virtù del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(3), così da consentire al mediatore di trasmettere a tale organismo eventuali informazioni di competenza di quest'ultimo. Analogamente, affinché siano rispettati pienamente la presunzione di innocenza e i diritti della difesa sanciti all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è auspicabile che il mediatore, qualora trasmetta alla Procura europea informazioni di competenza di quest'ultima, le notifichi alla persona interessata e al denunciante.

(12)  È opportuno prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti. È altresì auspicabile che si intraprendano misure per consentire al mediatore di cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dato che una simile cooperazione può rendere più efficace l'esercizio delle funzioni del mediatore.

(13)  Spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. È inoltre opportuno prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni e le condizioni alle quali viene sostituito.

(14)  Le funzioni del mediatore dovrebbero essere svolte in completa indipendenza. Il mediatore dovrebbe, sin dal momento in cui assume l'incarico, impegnarsi solennemente dinanzi alla Corte di giustizia. È opportuno determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati.

(15)  Dovrebbero essere adottate disposizioni riguardanti la sede del mediatore, che dovrebbe essere quella del Parlamento europeo. È inoltre opportuno prevedere non solo disposizioni relative ai funzionari e agli altri agenti del segretariato del mediatore che lo assisteranno, ma anche disposizioni in merito al suo bilancio.

(16)  Spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose nell'esercizio delle funzioni del mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare dovrebbe essere definito nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1.  Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo).

2.  Il mediatore agisce in maniera indipendente dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, nel rispetto delle competenze attribuitegli dai trattati e in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 228 TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto a una buona amministrazione.

3.  Nell'esercizio delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore può non intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale, né può mettere in discussione la fondatezza di una sentenza di un siffatto organo o la sua competenza di emanare una sentenza.

Articolo 2

1.  Il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, e, se del caso, formula raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

2.  Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non appena ricevuta la denuncia, rispettando le norme dell'Unione nel settore della protezione dei dati personali.

3.  La denuncia deve fare chiaro riferimento al proprio oggetto e all'identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.

4.  La denuncia deve essere presentata entro tre anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati.

5.  Il mediatore determina se una denuncia rientra nel suo mandato e, in tal caso, se è ammissibile. Se la denuncia non rientra nelle sue competenze o è inaccettabile, prima di archiviare il caso il mediatore può consigliare al denunciante di presentarla a un'altra autorità.

6.  Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

7.  Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8.  Ad eccezione delle denunce riguardanti casi di molestie sessuali, al mediatore non può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i loro funzionari o altri agenti se non qualora l'interessato abbia esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(4) ("statuto dei funzionari"), e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato.

9.  Il mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni intraprese al riguardo.

Articolo 3

1.  Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, il mediatore effettua, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie, comprese quelle volte a dare seguito a precedenti indagini. Il mediatore agisce senza richiedere un'autorizzazione preventiva e informa l'istituzione, l'organo o l’organismo interessato a tempo debito di tale azione. L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può presentare qualsiasi commento o prova utile al mediatore. Il mediatore può altresì richiedere che l’istituzione, l’organo o l’organismo presenti commenti o prove.

2.  Fatta salva la sua funzione primaria, che è quello di trattare i reclami, il mediatore può condurre indagini di propria iniziativa, di natura più strategica, al fine di individuare casi ripetuti o particolarmente gravi di cattiva amministrazione, di promuovere le migliori prassi amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e di affrontare proattivamente questioni strutturali di interesse pubblico che rientrano nel mandato del mediatore.

3.  Il mediatore può partecipare a un dialogo strutturato e periodico con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e organizzare consultazioni pubbliche prima di fornire raccomandazioni, o in qualsiasi successivo momento. Il mediatore può inoltre analizzare e valutare sistematicamente i progressi compiuti dall'istituzione, organo o organismo interessato ed emettere ulteriori raccomandazioni.

4.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione forniscono al mediatore le informazioni che questi richiede loro e gli permettono di consultare i fascicoli pertinenti. L'accesso a informazioni o documenti classificati è soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato.

Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono le informazioni o i documenti classificati di cui al primo comma informano preventivamente il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamene con l’istituzione, l'organo o l'organismo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti classificati.

Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e classificati segreti in virtù di una disposizione legislativa, soltanto dopo che adeguate misure e tutele ai fini del trattamento di tali documenti siano state istituite dai servizi del mediatore affinché sia garantito un livello equivalente di riservatezza, in linea con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e in conformità con le norme in materia di sicurezza dell'istituzione, dell'organo o dell’organismo dell'Unione interessato.

Su richiesta del mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione rendono testimonianza di fatti relativi a un'indagine in corso del mediatore. I funzionari o gli agenti in questione depongono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti. Se vincolati dall'obbligo del segreto professionale, questo non deve essere interpretato come contemplante le informazioni pertinenti per le denunce o le indagini relative a casi di molestie o cattiva amministrazione.

5.  Il mediatore esamina periodicamente le procedure correlate all'azione amministrativa di istituzioni, organi e organismi dell'Unione e verifica se esse siano in grado efficacemente di prevenire casi di conflitti di interesse, garantire l'imparzialità e assicurare il pieno rispetto del diritto alla buona amministrazione. Il mediatore può identificare e valutare possibili casi di conflitti di interesse a tutti i livelli che potrebbero costituire una fonte di cattiva amministrazione, nel qual caso il mediatore trae specifiche conclusioni e ne informa in merito il Parlamento.

6.  Nella misura concessa dalle rispettive legislazioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono urgentemente al mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni o i documenti che possono contribuire a individuare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione. Qualora tali informazioni o documenti siano soggetti a normative nazionali sul trattamento delle informazioni riservate o a disposizioni che ne impediscono la trasmissione, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di accedere a tali informazioni o documenti, purché egli si impegni a trattarli conformemente a un accordo con l’autorità da cui il documento proviene. In ogni caso viene fornita una descrizione del documento.

7.  Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, che effettua le opportune dichiarazioni.

8.  Quando, a seguito di un'inchiesta, sono stati accertati casi di cattiva amministrazione, il mediatore ne informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato, formulando, se del caso, raccomandazioni. L'istituzione, l'organo o l'organismo debitamente informato trasmette al mediatore, entro tre mesi, un parere circostanziato. Su richiesta motivata dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, il mediatore può concedere una proroga di tale termine di non oltre due mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non trasmettano il parere entro il termine di tre mesi o entro la scadenza prorogata, il mediatore può concludere l'indagine senza un parere.

9.  Il mediatore trasmette quindi una relazione all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato e, se la natura o l'entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il mediatore può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere formulato dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo interessato nonché delle eventuali raccomandazioni che il mediatore stesso ha formulato nella sua relazione.

10.  Il mediatore può, se del caso, comparire dinanzi al Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo stesso.

11.  Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. Il mediatore informa il denunciante della soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato. Se lo desidera, il denunciante ha il diritto di trasmettere in qualsiasi momento osservazioni al mediatore o informazioni supplementari che non erano note all'epoca della presentazione della denuncia.

12.  Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione comprende una valutazione della conformità alle raccomandazioni del mediatore e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni. Tali valutazioni possono altresì costituire l'oggetto di relazioni distinte.

Articolo 4

Il mediatore e il suo personale trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Per quanto riguarda le denunce concernenti il diritto di accesso pubblico ai documenti redatti o ricevuti da una istituzione, organo o organismo dell’Unione, il mediatore, effettuate le debite analisi e tutte le necessarie considerazioni, emette una raccomandazione in merito all’accesso o meno a tali documenti. L'istituzione, l'organo o l'organismo interessato deve rispondere entro i tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Ove l'istituzione, l’organo o l’organismo interessato rifiuti di seguire la raccomandazione del mediatore di consentire l’accesso a detti documenti deve motivare debitamente le ragioni del rifiuto. In tal caso, il mediatore informa il denunciante dei mezzi di ricorso disponibili, comprese le procedure disponibili per deferire la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 5

Il mediatore conduce valutazioni periodiche delle politiche e procedure in vigore nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione pertinenti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari (“segnalazioni di illeciti”) e formula se del caso raccomandazioni concrete per apportare miglioramenti volti ad assicurare piena protezione ai funzionari e agli altri agenti che riportino fatti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari. Su richiesta, il mediatore può fornire, in via confidenziale, consulenze di esperti e consigli imparziali ai funzionari e agli altri agenti sulla condotta appropriata da tenere in presenza dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, ivi incuso in merito all'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Il mediatore è autorizzato altresì ad avviare indagini sulla base delle informazioni fornite da funzionari o altri agenti riportanti fatti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che possono effettuare segnalazioni riservate e anonime, qualora i fatti descritti possano costituire un caso di cattiva amministrazione da parte di una istituzione, organo o organismo dell’Unione. Al fine di consentire quanto precede, è ammessa la deroga alle disposizioni in materia di risorse umane concernenti gli obblighi di segretezza.

Articolo 6

1.  Il mediatore e il suo personale, a cui si applicano l’articolo 339 TFUE e l’articolo 194 del trattato Euratom, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare le informazioni o i documenti classificati trasmessi al mediatore, né i documenti che rientrano nell'ambito delle normative dell'Unione concernenti la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recare pregiudizio al denunciante o a qualsiasi altra persona interessata.

2.  Qualora, nell'ambito di un'indagine, il mediatore ritenga che i fatti possano avere un'incidenza penale, li comunica alle autorità nazionali competenti e, se il caso è di loro competenza, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Procura europea. Se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione da cui dipende il funzionario o l'altro agente interessato, che possono applicare l'articolo 17, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Il mediatore può altresì informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato di fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti e di qualsiasi attività persistente che possa ostacolare l'indagine in corso.

Il mediatore informa di tali comunicazioni il denunciante e le altre persone interessate di cui sia nota l'identità.

Articolo 7

1.  Il mediatore può cooperare con autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili.

2.  Nell'ambito delle proprie funzioni, il mediatore coopera con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e con altre istituzioni e organi, evitando ogni duplicazione delle loro attività.

Articolo 8

1.  Il mediatore è eletto, con possibilità di rinnovo, in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE.

2.  Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza, che non abbiano rivestito cariche politiche all'interno dei governi nazionali o presso le istituzioni dell'Unione negli ultimi tre anni e soddisfino le condizioni di imparzialità equivalenti a quelle richieste nel loro Stato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali e siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 9

1.  Il mediatore cessa di esercitare i compiti di cui ai trattati e nel presente regolamento alla fine del mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.

2.  Salvo in caso di licenziamento, il mediatore resta in carica fino a quando non è stato eletto un nuovo mediatore.

3.  In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo mediatore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all'elezione del nuovo mediatore, spetta al principale responsabile di cui all'articolo 13, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del mediatore.

Articolo 10

Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere le dimissioni del mediatore in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE, ascolta il mediatore prima di avanzare tale richiesta.

Articolo 11

1.  Nell'adempimento delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore agisce in conformità dell'articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.

2.  Al momento dell'entrata in carica, il mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L'impegno solenne include in particolare l'obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato.

Articolo 12

1.  Per tutto il periodo del mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

2.  Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia.

3.  Al mediatore e ai funzionari e agenti del suo segretariato si applicano gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo n. 7.

Articolo 13

1.  Il mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e a provvedere all'adempimento delle sue funzioni, di cui ai trattati e al presente regolamento.

2.  Il mediatore è assistito da un segretariato di cui egli nomina il principale responsabile.

3.  Il mediatore dovrebbe mirare a conseguire la parità di genere nella composizione del proprio segretariato.

4.  Ai funzionari e agli altri agenti del segretariato del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio ed è adeguato all'esercizio appropriato delle funzioni del mediatore e al suo carico di lavoro.

5.  I funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea e degli Stati membri designati a far parte del segretariato del mediatore sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione, nell'organo o nell'organismo di provenienza.

6.  Nelle questioni concernenti il personale del mediatore, ai sensi dell’articolo 1 bis dello statuto dei funzionari, il mediatore ha lo stesso status delle istituzioni.

Articolo 14

Il mediatore esamina le procedure poste in essere dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione per trattare i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura e i meccanismi per punire i responsabili. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito alla conformità di tali procedure ai principi di proporzionalità, adeguatezza e azione energetica e alla loro idoneità a fornire alle vittime una protezione e un supporto effettivi.

Il mediatore esamina in maniera tempestiva se le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione trattano adeguatamente i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura applicando correttamente le procedure previste in relazione alle denunce in tale ambito. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito.

Il mediatore nomina all'interno del proprio segretariato una persona o designa una struttura con esperienza nel settore delle molestie che sia in grado di valutare tempestivamente se i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura, incluse le molestie di natura sessuale, siano gestiti adeguatamente all'interno delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, se del caso, di fornire consulenza ai funzionari e agli altri agenti di tali istituzioni, organi e organismi.

Articolo 15

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Articolo 16

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

Articolo 17

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quantomeno prescrizioni riguardanti:

a)  i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato;

b)  la garanzia della protezione di funzionari e altri agenti che denunciano casi di molestie sessuali e di violazione del diritto dell'Unione all'interno delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, in conformità dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari (“segnalazioni di illeciti”);

c)  il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia;

d)  le indagini di propria iniziativa;

e)  le indagini di seguito; e

f)  le azioni di raccolta delle informazioni.

Articolo 18

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

(1) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(3) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(4) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (2018/2088(INI))
P8_TA(2019)0081A8-0019/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica(1),

–  vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(3),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale(4),

–  vista la proposta della Commissione, del 6 giugno 2018, che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo(5),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0019/2019),

A.  considerando che un'intelligenza artificiale (IA) e una robotica trasparenti e che integrino la dimensione etica racchiudono il potenziale di arricchire le nostre vite e sviluppare ulteriormente le nostre capacità, sia come individui che per il bene comune;

B.  considerando che gli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale stanno progredendo a un ritmo sostenuto e che da numerosi anni l'IA fa parte della nostra vita quotidiana; che l'intelligenza artificiale e la robotica favoriscono l'innovazione, portano a nuovi modelli imprenditoriali e rivestono un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione delle nostre società e di digitalizzazione delle nostre economie in numerosi settori, quali industria, sanità, costruzioni e trasporti;

C.  considerando che la crescente integrazione della robotica nei sistemi umani richiede un orientamento strategico deciso quanto al modo in cui massimizzare i benefici e minimizzare i rischi per la società, nonché garantire uno sviluppo sicuro ed equo dell'IA;

D.  considerando che l'intelligenza artificiale costituisce una delle tecnologie strategiche del XXI secolo sia a livello globale che europeo, in quanto favorisce un cambiamento positivo per l'economia europea, promuovendo l'innovazione, la produttività, la competitività e il benessere;

E.  considerando che, su scala globale, circa un quarto di tutti i robot industriali e metà di tutti i robot dedicati ai servizi professionali sono prodotti da società europee e che pertanto l'UE dispone già di importanti risorse su cui dovrebbe basare la sua politica industriale europea;

F.  considerando che l'intelligenza artificiale e la robotica possono potenzialmente rimodellare numerosi settori industriali e condurre a una maggiore efficienza produttiva e rendere inoltre più competitive l'industria e le PMI europee a livello globale; che la disponibilità di serie di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di estrema importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

G.  considerando che un approccio comune agevolerà lo sviluppo di tecnologie di IA a beneficio della società, affrontando al contempo le sfide poste dalle suddette tecnologie al fine di promuovere l'innovazione, potenziare la qualità dei prodotti e dei servizi basati sull'IA, migliorare l'esperienza dei consumatori e accrescere la fiducia nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale e della robotica, nonché evitare la frammentazione del mercato interno;

H.  considerando l'esigenza di mantenere le prestazioni di calcolo dell'Unione a livelli di eccellenza, condizione che dovrebbe offrire opportunità alle imprese fornitrici dell'UE e migliorare la loro efficacia nel trasformare gli sviluppi tecnologici in prodotti e servizi orientati alla domanda e basati sulle applicazioni, portando così al loro utilizzo per applicazioni emergenti e su larga scala fondate sull'intelligenza artificiale;

I.  considerando che l'Unione necessita con urgenza di un approccio coordinato a livello europeo affinché possa competere con gli ingenti investimenti effettuati da paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti e la Cina;

J.  considerando che il 25 aprile 2018(6) la Commissione si è impegnata a proporre un approccio europeo all'intelligenza artificiale sviluppando progetti di orientamenti in materia di intelligenza artificiale in collaborazione con le parti interessate all'interno dell'Alleanza per l'IA, un gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le applicazioni e le imprese che si servono dell'intelligenza artificiale in Europa;

K.  considerando che le norme e le procedure esistenti dovrebbero essere riviste e, se del caso, modificate in modo tale da tenere conto dell'intelligenza artificiale e della robotica;

L.  considerando che il quadro europeo per l'IA deve essere sviluppato nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, dei principi della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza;

M.  considerando che gli sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale possono e dovrebbero essere concepiti in modo tale da tutelare la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui;

N.  considerando che nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, il Parlamento ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico coerente per lo sviluppo della robotica, compresi i sistemi autonomi e i robot autonomi intelligenti;

O.  considerando che lo sviluppo dell'IA e della robotica richiede di includere la società nel suo complesso; che, ciononostante, nel 2017 le zone rurali sono rimaste ampiamente escluse dai benefici dell'intelligenza artificiale, poiché l'8 % delle abitazioni non era coperto da alcuna rete fissa e il 53 % non era servito da alcuna tecnologia "di accesso di nuova generazione" (VDSL, Docsis 3.0 via cavo o FTTP);

P.  considerando che lo sviluppo di servizi e prodotti basati sull'IA necessita della connettività, del libero flusso di dati e dell'accessibilità ai dati all'interno dell'UE; che l'utilizzo di tecniche avanzate di estrazione dei dati in prodotti e servizi potrebbe contribuire ad accrescere la qualità del processo decisionale, e di conseguenza della scelta del consumatore, e a migliorare i risultati aziendali;

Q.  considerando che gli sviluppi tecnologici nell'ambito dei prodotti e dei servizi intelligenti possono apportare benefici all'economia della conoscenza, che si fonda sulla quantità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni disponibili, e possono pertanto condurre a un miglior adeguamento alle esigenze dei consumatori;

R.  considerando che la cibersicurezza è fondamentale per garantire che i dati non siano deliberatamente alterati o usati impropriamente al fine di consentire un funzionamento dell'IA dannoso per i cittadini o le società, che comprometterebbe la fiducia dell'industria e dei consumatori nell'intelligenza artificiale; che i progressi nel settore dell'IA aumentano la dipendenza da tali sistemi per azioni e decisioni, tendenza che richiede a sua volta standard elevati di resilienza cibernetica nell'UE ai fini della protezione dalle violazioni e dai malfunzionamenti della cibersicurezza;

S.  considerando che la tendenza all'automazione esige che i soggetti coinvolti nello sviluppo e nella commercializzazione di applicazioni di intelligenza artificiale integrino gli aspetti relativi alla sicurezza e all'etica fin dal principio, riconoscendo pertanto che devono essere pronti ad accettare la responsabilità giuridica della qualità della tecnologia da loro prodotta;

T.  considerando che la creazione di un ecosistema sicuro per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si dovrebbe fondare sull'architettura della politica sui dati; che ciò implica la creazione di programmi agevoli e semplificati per la raccolta e la gestione dei dati a fini di ricerca didattica, onde consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in numerosi ambiti: medico, finanziario, biologico, energetico, industriale, chimico e nel settore pubblico; che un ecosistema di intelligenza artificiale incentrato sui dati potrebbe includere iniziative paneuropee avviate sulla base di standard aperti e fondate sul riconoscimento reciproco dei certificati e su norme trasparenti di interoperabilità;

U.  considerando che l'uso dell'intelligenza artificiale non è di per sé garanzia di verità né di equità, in quanto possono emergere distorsioni nel processo di raccolta dei dati e di scrittura dell'algoritmo che possono derivare da distorsioni presenti nella società; che la qualità dei dati, unitamente alla progettazione degli algoritmi e a costanti processi di rivalutazione, dovrebbe impedire le distorsioni;

V.  considerando che è auspicabile sviluppare e diffondere l'intelligenza artificiale e la robotica seguendo un approccio antropocentrico al fine di sostenere l'attività professionale e domestica delle persone; che l'IA può anche essere utilizzata per evitare che le persone debbano svolgere lavori pericolosi;

W.  considerando che l'ulteriore sviluppo di processi decisionali automatizzati e algoritmici e il loro crescente utilizzo hanno senza dubbio un impatto sulle scelte che i singoli individui (ad esempio imprenditori o internauti) e le autorità amministrative, giudiziarie o altre autorità pubbliche compiono al fine di pervenire a una decisione definitiva in qualità di consumatori, imprese o autorità; che è necessario integrare meccanismi di salvaguardia e la possibilità di verifica e controllo umani nei processi decisionali automatizzati e algoritmici;

X.  considerando che l'apprendimento automatico pone altresì delle sfide in termini di garanzia della non discriminazione, di un giusto processo, della trasparenza e della comprensibilità dei processi decisionali;

Y.  considerando che l'intelligenza artificiale costituisce uno strumento importante per far fronte alle sfide sociali globali e che gli Stati membri, attraverso la propria politica pubblica, dovrebbero pertanto promuovere gli investimenti, rendere disponibili fondi per la ricerca e lo sviluppo e superare gli ostacoli allo sviluppo e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale;

Z.  considerando che le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di sperimentazione ad applicazioni reali nei settori della salute, dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti; che le tecniche di apprendimento automatico sono il fulcro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate su megadati;

AA.  considerando che i ricercatori e le imprese europei sono coinvolti in un'ampia gamma di tematiche legate alla tecnologia blockchain, tra le quali figurano la catena di approvvigionamento, i servizi pubblici, la finanza, l'Internet degli oggetti, la sanità, i media, le città intelligenti, l'energia e i trasporti; che l'Europa è un attore di spicco in importanti ambiti legati alla tecnologia blockchain, quali l'intelligenza artificiale; che la tecnologia blockchain può rivestire un ruolo significativo nel rafforzare l'innovazione europea;

AB.  considerando che le tecnologie di cibersicurezza, quali le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità e la pubblica amministrazione elettronica, sono essenziali al fine di salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

AC.  considerando che l'estrazione di dati e di testi costituisce la base delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico e che è fondamentale per le PMI e le start-up poiché consente loro di accedere a vaste quantità di dati per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale;

AD.  considerando che l'intelligenza artificiale potrebbe dimostrarsi un settore ad alta intensità energetica; che, alla luce di ciò, è importante che l'utilizzo dell'IA progredisca conformemente agli attuali obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ed economia circolare;

AE.  considerando che l'intelligenza artificiale dovrebbe sostenere pienamente tutte le lingue europee allo scopo di offrire a tutti i cittadini europei le medesime opportunità di beneficiare degli sviluppi della moderna intelligenza artificiale nel quadro della società dell'informazione multilingue europea;

AF.  considerando che, nell'industria e nei servizi associati alla tecnologia di punta, l'IA è determinante per trasformare l'Europa in un "continente start up" sfruttando le più recenti tecnologie allo scopo di generare crescita in Europa, in particolare nei settori della tecnologia sanitaria, dei servizi e dei programmi di assistenza sanitaria, della scoperta di nuovi farmaci, della robotica e della chirurgia assistita da robot, della cura delle malattie croniche, dell'immaginografia medica e delle cartelle cliniche, nonché per garantire un ambiente sostenibile e una produzione alimentare sicura; che al momento l'Europa è in ritardo rispetto all'America settentrionale e all'Asia in termini di ricerca e di brevetti nel settore dell'IA;

AG.  considerando che lo sviluppo delle tecnologie di IA può contribuire a migliorare la vita delle persone con malattie croniche e disabilità, nonché ad affrontare sfide sociali quali l'invecchiamento della popolazione, rendendo la tecnologia sanitaria più precisa ed efficace nella fornitura di assistenza sanitaria;

AH.  considerando che esiste un'ampia gamma di potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale e della robotica nell'ambito dell'assistenza sanitaria, come la gestione di cartelle e dati clinici, l'esecuzione di compiti ripetitivi (analisi di esami, raggi X, TAC, inserimento di dati), elaborazione della terapia, visite digitali (come visite mediche basate sull'anamnesi personale e sulle conoscenze mediche comuni), personale infermieristico virtuale, gestione e creazione di farmaci, medicina di precisione (poiché la genetica e la genomica cercano mutazioni e legami con le malattie partendo dalle informazioni contenute nel DNA), monitoraggio della salute, analisi del sistema di assistenza sanitaria e altre applicazioni;

AI.  considerando che accessibilità non significa stessi servizi e stessi strumenti per tutti; che l'accessibilità dell'IA e della robotica è basata su una pianificazione e una progettazione inclusive; che le esigenze, i desideri e le esperienze dell'utente devono costituire il punto di partenza della progettazione;

AJ.  considerando che vi sono profonde preoccupazioni di natura etica, psicologica e giuridica, quanto all'autonomia dei robot, alla loro ovvia mancanza di empatia umana e al loro impatto sulla relazione medico-paziente, che ancora non sono state debitamente affrontate a livello di Unione, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali dei pazienti, la responsabilità e i nuovi rapporti economici e lavorativi che ne risulteranno; che l'"autonomia" in quanto tale può essere pienamente attribuita soltanto agli esseri umani; che vi è la necessità di un solido quadro giuridico ed etico per l'IA;

AK.  considerando che l'introduzione dell'IA, in particolare nel settore della salute, deve sempre sottostare al principio di responsabilità in base al quale "è l'uomo che si serve della macchina";

1.Una società sostenuta dall'intelligenza artificiale e dalla robotica

1.1.Il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale e della robotica

1.  sottolinea che l'automazione, unita all'intelligenza artificiale, incrementerà la produttività e di conseguenza la produzione; osserva che, come verificatosi nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche, alcuni posti di lavoro saranno sostituiti ma, al contempo, ne saranno creati di nuovi che trasformeranno gli stili di vita e le pratiche lavorative; sottolinea che un maggiore impiego della robotica e dell'intelligenza artificiale dovrebbe ridurre il rischio di esposizione degli esseri umani a condizioni nocive e pericolose, creare posti di lavoro dignitosi e di qualità nonché migliorare la produttività;

2.  esorta gli Stati membri a concentrarsi sulla riqualificazione dei lavoratori dei settori industriali più colpiti dall'avvento dell'automazione delle mansioni; sottolinea che i nuovi programmi di istruzione dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle competenze dei lavoratori, così che questi possano approfittare delle nuove opportunità di lavoro create dall'intelligenza artificiale; incoraggia l'elaborazione di programmi per l'alfabetizzazione digitale nelle scuole nonché lo sviluppo di apprendistati e di priorità di formazione professionale per aiutare i lavoratori ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici;

3.  raccomanda agli Stati membri e agli attori del settore privato di identificare i rischi ed elaborare strategie volte ad assicurare l'attuazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionali; sottolinea che le imprese stesse devono investire nella formazione e riconversione della forza lavoro di cui dispongono al fine di rispondere alle loro esigenze;

4.  sottolinea che lo sviluppo della robotica nell'UE avrà un forte impatto sulle relazioni industriali; ritiene che tale impatto debba essere trattato in modo equilibrato onde promuovere la reindustrializzazione e consentire anche ai lavoratori di beneficiare dell'aumento di produttività;

5.  osserva che nell'attuale panorama industriale esiste un delicato equilibrio tra datori di lavoro e lavoratori; ritiene che i progressi nell'attuazione dell'intelligenza artificiale nell'industria debbano avvenire attraverso un'ampia consultazione delle parti sociali, dato che il possibile cambiamento nel numero di occupati nell'industria richiede politiche proattive che consentano ai lavoratori di adattarsi alle nuove richieste e assicurino che i benefici siano condivisi in modo ampio; osserva che ciò richiede un ripensamento e una ridefinizione delle politiche del mercato del lavoro, dei sistemi di sicurezza sociale e dell'imposizione fiscale;

6.  esorta gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro, quali le qualifiche eccessive;

7.  ritiene che l'alfabetizzazione digitale sia uno dei fattori più importanti per lo sviluppo futuro dell'intelligenza artificiale ed esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare e portare avanti formazioni in materia di competenze digitali e strategie di riqualificazione; osserva che l'alfabetizzazione digitale può favorire una partecipazione ampia e inclusiva alle soluzioni di economia dei dati e agevolare la comunicazione e la collaborazione con tutte le parti interessate;

8.  osserva che, dato che saranno interessati i cittadini di tutte le età, occorre adattare i programmi di istruzione, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di apprendimento e ricorrendo a nuove tecnologie di diffusione; sottolinea che è opportuno considerare adeguatamente gli aspetti riguardanti l'istruzione; rileva in particolare la necessità di includere le competenze digitali, compresa la scrittura, in tutti i programmi di insegnamento e istruzione, dai primi anni scolastici fino all'apprendimento permanente;

1.2.Utilizzo doloso dell'intelligenza artificiale e diritti fondamentali

9.  sottolinea che un utilizzo doloso o negligente dell'intelligenza artificiale potrebbe minacciare la sicurezza digitale e la sicurezza fisica e pubblica, in quanto essa potrebbe essere utilizzata per condurre attacchi su larga scala, mirati ed altamente efficaci, ai servizi della società dell'informazione e ai macchinari connessi, nonché per le campagne di disinformazione e, in generale, per ridurre il diritto dei singoli all'autodeterminazione; sottolinea che l'utilizzo doloso o colposo dell'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per la democrazia e i diritti fondamentali;

10.  invita la Commissione a proporre un quadro che penalizzi le pratiche di manipolazione della percezione quando i contenuti personalizzati o i "news feed" conducono a sentimenti negativi e alla distorsione della realtà con possibili conseguenze negative (ad esempio, i risultati elettorali o le percezioni distorte su questioni sociali come la migrazione);

11.  pone l'accento sull'importanza di riconoscere, identificare e monitorare gli sviluppi dirompenti in relazione al progresso dell'intelligenza artificiale; invita la ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale a concentrarsi anche sull'individuazione di elementi accidentalmente o deliberatamente alterati all'interno della stessa e della robotica;

12.  esorta la Commissione a prendere atto delle sfide sociali derivanti dalle pratiche associate alla classificazione dei cittadini; sottolinea che i cittadini non dovrebbero subire discriminazioni sulla base di tali classificazioni e dovrebbero avere diritto a una "seconda possibilità";

13.  esprime profonda preoccupazione per l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, ivi compreso il riconoscimento facciale e vocale, in programmi di "sorveglianza emotiva", ossia di monitoraggio delle condizioni mentali dei lavoratori e dei cittadini per aumentare la produttività e conservare la stabilità sociale, talvolta combinati con sistemi di "credito sociale", come ad esempio già accade in Cina; sottolinea che tali programmi contraddicono per loro natura i valori e le norme europei che tutelano i diritti e le libertà degli individui;

2.Percorsi tecnologici verso l'intelligenza artificiale e la robotica

2.1.Ricerca e sviluppo

14.  rammenta che l'Europa vanta una comunità di ricerca sull'intelligenza artificiale fra le migliori al mondo e che quest'ultima rappresenta il 32 % degli istituti di ricerca sull'IA a livello globale;

15.  accoglie con favore la proposta della Commissione sul programma Europa digitale e il bilancio di 2,5 miliardi di EUR destinati all'intelligenza artificiale, nonché gli ulteriori finanziamenti nel quadro del programma Orizzonte 2020; comprende l'importanza dei finanziamenti europei a integrazione dei bilanci degli Stati membri e dell'industria destinati alla ricerca e all'intelligenza artificiale nonché l'esigenza di collaborazione tra i programmi di ricerca pubblici, privati ed europei;

16.  sostiene gli obiettivi operativi del programma Europa digitale volti a creare e rafforzare le capacità di base nell'ambito dell'intelligenza artificiale nell'Unione, per renderle accessibili a tutte le imprese e amministrazioni pubbliche e rafforzare e creare reti tra le strutture di prova e sperimentazione esistenti nel campo dell'intelligenza artificiale negli Stati membri;

17.  esorta gli Stati membri a istituire partenariati con molteplici portatori di interessi nell'industria e negli istituti di ricerca nonché centri di eccellenza comuni per l'intelligenza artificiale;

18.  sottolinea che la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale dovrebbe investire non solo nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle innovazioni, ma anche in ambiti sociali, etici e di responsabilità civile correlati a essa; ritiene che qualsivoglia modello di intelligenza artificiale debba essere etico fin dalla sua progettazione;

19.  sottolinea che, pur incoraggiando i progressi a vantaggio della società e dell'ambiente, la ricerca sull'IA e altre attività correlate dovrebbero essere condotte nel rispetto del principio di precauzione e dei diritti fondamentali; sottolinea che tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo, nell'attuazione, nella diffusione e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbero tenere in considerazione e rispettare la dignità umana, nonché l'autodeterminazione e il benessere, sia fisico che psicologico, dell'individuo e della società in generale, anticipare le potenziali conseguenze sulla sicurezza e prendere le dovute precauzioni in proporzione al livello di protezione, compresa la tempestiva divulgazione di fattori che potrebbero mettere a rischio i cittadini o l'ambiente;

20.  sottolinea che un ambiente di ricerca competitivo è altresì fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale; ribadisce l'importanza di sostenere la ricerca di eccellenza, compresi la scienza fondamentale e i progetti ad alto rischio e a profitti elevati, e di promuovere uno spazio di ricerca europeo con condizioni che attraggano finanziamenti, la mobilità e l'accesso alle infrastrutture in tutta l'Unione, sulla base di un principio di apertura verso i paesi terzi, nonché le competenze al di fuori dell'Unione, a patto che ciò non comprometta la cibersicurezza dell'Unione;

21.  sottolinea che i ricercatori dell'UE continuano a percepire una retribuzione notevolmente inferiore rispetto ai loro omologhi negli Stati Uniti e in Cina, il che costituisce il principale motivo che li spinge ad abbandonare l'Europa; chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi ad attrarre i migliori talenti nelle aziende europee e chiede altresì agli Stati membri di creare condizioni più interessanti;

22.  sottolinea che l'Europa deve dedicare il suo nuovo programma faro sulle TEF(7) all'intelligenza artificiale, ponendo in particolar modo l'accento su un approccio basato sull'individuo e sulle tecnologie del linguaggio;

23.  ritiene che l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i progressi esponenziali registrati nella disponibilità di dati e nel cloud computing alimentino iniziative di ricerca volte a comprendere la biologia a livello molecolare e cellulare, guidare lo sviluppo dei trattamenti medici e analizzare i flussi di dati per individuare le minacce sanitarie, prevedere l'insorgenza di focolai di malattie e fornire consulenza ai pazienti; osserva che le tecniche di estrapolazione e di navigazione dei dati possono essere usate per individuare le lacune, i rischi, le tendenze e i modelli in materia di assistenza sanitaria;

24.  sottolinea che, laddove i rischi derivino da un elemento inevitabile e integrante della ricerca sull'IA, dovranno essere sviluppati e rispettati solidi protocolli di valutazione e di gestione dei rischi, tenendo conto del fatto che il rischio di danno non dovrebbe essere superiore a quello riscontrato nella vita normale (vale a dire che le persone non dovrebbero essere esposte a rischi superiori o aggiuntivi rispetto a quelli cui sono esposti nel loro normale stile di vita);

2.2.Investimenti

25.  prende atto dell'importanza di un aumento degli investimenti in questo settore per mantenere la competitività; riconosce che, sebbene la maggior parte degli investimenti e dell'innovazione in questo settore provenga da iniziative imprenditoriali private, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a continuare a investire nella ricerca in questo ambito e a definire le priorità di sviluppo; si compiace della proposta relativa al programma InvestEU e della creazione di altri partenariati pubblico-privato che promuoveranno i finanziamenti privati; ritiene opportuno incentivare gli investimenti pubblici e privati onde garantire che lo sviluppo sia mirato;

26.  sottolinea che gli investimenti nell'intelligenza artificiale possono presentare un significativo grado di incertezza e dovrebbero essere integrati da finanziamenti dell'UE, provenienti ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), a titolo del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o attraverso il programma InvestEU e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che possono contribuire alla condivisione dei rischi;

27.  esorta la Commissione a non consentire il finanziamento dei sistemi d'arma basati sull'intelligenza artificiale; invita la Commissione a escludere dai finanziamenti europei le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo sulla coscienza dell'intelligenza artificiale;

28.  raccomanda alla Commissione di assicurare che la proprietà intellettuale delle ricerche condotte grazie ai finanziamenti dell'UE rimanga nell'Unione e nelle università europee;

2.3.Innovazione, accettazione sociale e responsabilità

29.  osserva che per tutti i principali progressi tecnologici è stato necessario un periodo di transizione in cui la maggior parte della società ha dovuto comprendere meglio la tecnologia e integrarla nella vita quotidiana;

30.  rileva che il futuro di questa tecnologia dipende dall'accettazione sociale e che occorre porre maggiormente l'accento sull'adeguata comunicazione dei suoi vantaggi al fine di garantire una maggiore comprensione della tecnologia e delle sue applicazioni; osserva altresì che se la società non è informata sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale, vi sarà una spinta minore all'innovazione nel settore;

31.  ritiene che l'accettazione pubblica dipenda dal livello di informazione del pubblico sulle opportunità, le sfide e gli sviluppi dell'intelligenza artificiale; raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di facilitare l'accesso a informazioni attendibili in risposta ai principali timori riguardanti l'intelligenza artificiale e la robotica, quali il rispetto della vita privata, la sicurezza e la trasparenza del processo decisionale;

32.  accoglie con favore il ricorso a spazi di sperimentazione normativa per introdurre, in cooperazione con le autorità di regolamentazione, idee innovative che consentano di integrare garanzie nella tecnologia fin dall'inizio, agevolandone e promuovendone in tal modo l'ingresso sul mercato; sottolinea la necessità di introdurre spazi di sperimentazione normativa specifici per l'IA per verificare l'uso sicuro ed efficace delle tecnologie di intelligenza artificiale nel mondo reale;

33.  osserva che per conseguire una maggiore accettazione sociale dell'intelligenza artificiale è necessario assicurare che i sistemi utilizzati siano sicuri e protetti;

34.  osserva che l'intelligenza artificiale e le tecnologie del linguaggio possono fornire applicazioni importanti per la promozione dell'unità dell'Europa nella sua diversità: la traduzione automatizzata, gli agenti conversazionali e gli assistenti personali, le interfacce vocali per i robot e l'Internet degli oggetti, l'analisi intelligente, l'identificazione automatizzata della propaganda online, delle notizie false e dei discorsi di incitamento all'odio;

2.4.Condizioni di sostegno: connettività, accessibilità dei dati, calcolo ad alte prestazioni e infrastruttura cloud

35.  sottolinea che l'integrazione della robotica e dell'intelligenza artificiale nell'economia e nella società richiede un'infrastruttura digitale che garantisca una connettività universale;

36.  sottolinea che la connettività costituisce una condizione essenziale affinché l'Europa diventi parte della società dei gigabit e che l'intelligenza artificiale rappresenta un chiaro esempio della crescita esponenziale della domanda di connettività di elevata qualità, veloce, sicura e pervasiva; ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano continuare a promuovere misure per incentivare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità nell'Unione europea e l'adozione delle stesse;

37.  sottolinea che lo sviluppo rapido e sicuro del 5G è essenziale per assicurare che l'Unione sfrutti al massimo i vantaggi dell'intelligenza artificiale e si protegga dalle minacce alla cibersicurezza, consentendo il rinnovamento e lo sviluppo delle industrie e dei servizi che rappresentano la struttura portante dell'economia europea, nonché per sostenere l'emergere di nuovi servizi, sistemi di produzione e mercati, essenziali per salvaguardare i nuovi posti di lavoro e un tasso elevato di occupazione;

38.  ricorda che la disponibilità di dati di elevata qualità e significativi è cruciale per creare condizioni di competitività reale nel settore industriale dell'intelligenza artificiale e chiede alle autorità pubbliche di predisporre metodi per produrre, condividere e disciplinare i dati rendendo quelli pubblici un bene comune e tutelando al contempo la riservatezza e i dati sensibili;

39.  pone l'accento sull'importanza della qualità dei dati utilizzati per l'apprendimento profondo; rileva che l'utilizzo di dati di scarsa qualità, obsoleti, incompleti o inesatti può portare a previsioni inadeguate e, di conseguenza, a discriminazioni e pregiudizi;

40.  ritiene che la nuova serie di regole che disciplina la libera circolazione di dati non personali all'interno dell'Unione favorisca un'accresciuta disponibilità di dati per l'innovazione basata su di essi, agevolando le PMI e le start-up nello sviluppo di servizi innovativi che si servono dell'IA e nell'ingresso in nuovi mercati e permettendo al contempo ai cittadini e alle aziende di beneficiare di prodotti e servizi migliori;

41.  osserva che, se i portatori di interessi industriali collaborano con i suoi sviluppatori, l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza, il comfort e il benessere in molti settori; rileva altresì che i portatori di interesse sono attualmente in possesso di un consistente volume di dati di natura non personale che può essere utilizzato per migliorare la loro efficienza attraverso i partenariati; è dell'avviso che, affinché ciò avvenga, è essenziale che gli utenti e gli sviluppatori di intelligenza artificiale collaborino;

42.  sottolinea l'importanza dell'interoperabilità e della veridicità dei dati, al fine di assicurare un elevato livello di affidabilità e standard di sicurezza nelle nuove tecnologie;

43.  ritiene che il successo delle applicazioni di intelligenza artificiale, adattate alle esigenze degli utenti in tutta l'UE, spesso richieda un'approfondita conoscenza dei mercati locali, nonché l'accesso a dati locali adeguati e il loro utilizzo per la formazione relativa alle serie di dati, alla prova e validazione dei sistemi, segnatamente nei settori correlati all'elaborazione del linguaggio naturale; chiede agli Stati membri di promuovere la disponibilità di dati del settore pubblico e privato di elevata qualità, aperti e interoperabili;

44.  evidenzia la necessità di assicurare massima coerenza con la politica dell'Unione europea in materia di big data;

45.  accoglie con favore le misure volte ad agevolare e sostenere lo scambio e la condivisione dei dati a livello transfrontaliero;

46.  osserva che attualmente la condivisione dei dati rimane ben al di sotto del suo potenziale e grandi volumi di dati restano inutilizzati;

47.  riconosce l'esistenza di una certa riluttanza nel condividere i dati e sottolinea la necessità di intervenire per incentivare tale condivisione; osserva che anche la mancanza di norme comuni influisce sulla capacità di condividere i dati;

48.  accoglie con favore regolamenti quale quello sulla libera circolazione dei dati e ne ribadisce l'importanza in ambiti come l'intelligenza artificiale per assicurare processi più efficienti ed efficaci;

49.  riconosce la necessità di porre in essere maggiori incentivi orientati al mercato, al fine di promuovere l'accesso ai dati e la loro condivisione; prende atto dei rischi che l'apertura dei dati comporta, soprattutto per gli investimenti in essi;

50.  invita a una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme sulla proprietà dei dati e i quadri normativi vigenti; osserva che l'incertezza giuridica ha condotto il settore a reagire in maniera eccessivamente prudente;

51.  sottolinea altresì l'importanza delle iniziative europee relative al cloud computing e al calcolo ad alte prestazioni, che favoriranno l'ulteriore sviluppo di algoritmi di apprendimento approfondito e l'elaborazione di megadati; ritiene fermamente che, onde assicurare il successo e la pertinenza di tali iniziative per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'infrastruttura debba essere aperta ai soggetti pubblici e privati stabiliti nell'Unione e altrove nonché essere disciplinata da criteri di accesso meno restrittivi;

52.  accoglie con favore la creazione dell'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; sottolinea che le infrastrutture di dati e supercalcolo sono essenziali al fine di assicurare un ecosistema di innovazione competitivo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale;

53.  sottolinea che il cloud computing svolge un ruolo essenziale per l'adozione dell'intelligenza artificiale; mette in evidenza che l'accesso ai servizi cloud consente alle imprese private, alle istituzioni pubbliche, agli istituti di ricerca e universitari, nonché agli utenti di sviluppare e utilizzare l'intelligenza artificiale in modo efficiente ed economicamente vantaggioso;

3.Politica industriale

54.  ricorda che, sebbene l'IA e la robotica vantino già applicazioni industriali consolidate nel tempo, i progressi nel settore sono in aumento e offrono applicazioni ampie e diversificate in tutte le attività umane; ritiene che qualsivoglia quadro normativo debba prevedere una flessibilità tale da consentire l'innovazione e lo sviluppo libero di nuove tecnologie e nuovi impieghi dell'intelligenza artificiale;

55.  sottolinea che l'individuazione delle finalità e delle applicazioni dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere il risultato di una progettazione basata sulle esigenze e guidata da principi che tengono conto del risultato desiderato e del percorso migliore per conseguirlo dal punto di vista sia economico che sociale; è dell'avviso che l'esistenza di politiche chiare in tutte le fasi di sviluppo condurrà a un'attuazione adeguata e coprirà i rischi e i possibili effetti negativi;

56.  raccomanda l'impiego e la promozione di partenariati pubblico-privati per valutare le possibili soluzioni a sfide importanti quali la creazione di un ecosistema di dati, l'agevolazione dell'accesso, della condivisione e del flusso di dati tutelando al contempo il diritto alla riservatezza degli individui;

57.  sottolinea che la qualità non uniforme della tecnologia di produzione di software costituisce una sfida importante per il futuro dei sistemi di intelligenza artificiale e che, pertanto, è necessario standardizzare la realizzazione e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale;

58.  prende atto del lavoro svolto a livello globale e riconosce la necessità di lavorare in modo proattivo con i partner, segnatamente a livello di OCSE e G20, per delineare la direzione verso cui si muove questo settore onde garantire che l'UE rimanga competitiva e salvaguardi la parità di accesso tra le nazioni, nonché condividere nella misura più ampia possibile i vantaggi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

59.  osserva con preoccupazione che diverse imprese non europee ed entità di paesi terzi utilizzano sempre più spesso modelli predittivi basati sull'intelligenza artificiale per fornire servizi e ottenere un valore aggiunto sui mercati dell'UE, soprattutto a livello locale, e per monitorare ed eventualmente influenzare il sentimento politico, ponendo pertanto minacce potenziali alla sovranità tecnologica dei cittadini dell'UE;

60.  sottolinea che il sostegno pubblico all'intelligenza artificiale si dovrebbe concentrare su quei settori strategici in cui l'industria europea ha maggiori possibilità di svolgere un ruolo di primo piano a livello globale e che presentano un valore aggiunto in termini di interesse pubblico generale;

3.1.Settori prioritari

3.1.1.Settore pubblico

61.  sottolinea che l'intelligenza artificiale e la robotica possono apportare numerosi vantaggi al settore pubblico e si compiace dell'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo mirati a garantirne il successo;

62.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero investire anche nell'istruzione e nei programmi di formazione sull'intelligenza artificiale al fine di sostenere i dipendenti pubblici nell'adozione dell'uso di quest'ultima e della robotica; osserva che andrebbero anche promosse campagne d'informazione rivolte ai cittadini che utilizzeranno i servizi pubblici forniti da sistemi di intelligenza artificiale e di robotica, al fine di fugare i timori relativi alla perdita di controllo sui propri dati personali e instaurare un clima di fiducia;

63.  sottolinea che le informazioni del settore pubblico costituiscono una straordinaria fonte di dati in grado di contribuire al rapido progresso e alla creazione di una nuova strategia volta all'adozione di nuove tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale;

64.  ritiene che l'adozione di tecnologie affidabili di intelligenza artificiale da parte del settore pubblico possa fornire un sostegno consistente alla pubblica amministrazione nel processo decisionale, migliorare i servizi pubblici e incentivare un'adozione più diffusa dell'IA in altri settori;

65.  prende atto dell'automazione robotica dei processi e dell'impatto che questa ha avuto nel migliorare i processi del settore pubblico e ne rileva l'interoperabilità con i sistemi preesistenti;

66.  chiede agli Stati membri di guidare tale trasformazione digitale proponendosi come utenti e acquirenti primari responsabili di tecnologia di intelligenza artificiale; sottolinea che gli Stati membri devono in tal senso adattare le proprie politiche relative, tra l'altro, alla raccolta, all'utilizzo, all'archiviazione o annotazione dei dati pubblici onde favorire la diffusione dell'intelligenza artificiale in tutto il settore pubblico;

67.  sottolinea la necessità di includere il pubblico nel processo di sviluppo dell'IA; invita pertanto la Commissione a pubblicare algoritmi, strumenti e tecnologie finanziati o co-finanziati dal pubblico come risorse "open source";

68.  è del parere che l'IA costituirà una risorsa preziosa in termini di attuazione del principio "una tantum", consentendo di combinare banche dati e informazioni da diverse fonti e agevolando dunque le interazioni dei cittadini con le pubbliche amministrazioni;

69.  invita la Commissione a garantire la protezione dei cittadini da sistemi di classificazione basati sull'intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche, simili a quelli previsti in Cina;

3.1.2.Salute

70.  sottolinea che il contatto umano costituisce un aspetto essenziale della cura delle persone;

71.  osserva che l'intelligenza artificiale e la robotica presentano potenziali vantaggi per il settore dell'assistenza, visto anche l'incremento dell'aspettativa di vita, ad esempio aiutando medici e infermieri a dedicare più tempo ad attività di valore elevato (come l'interazione con i pazienti);

72.  rileva che l'intelligenza artificiale ha già avuto un'incidenza sul benessere, la prevenzione, la diagnosi e la ricerca e ne sottolinea le grandi potenzialità per la progettazione di assistenza personalizzata; osserva che ciò conduce in ultima analisi a un ecosistema sanitario più sostenibile, efficiente e orientato ai risultati;

73.  osserva che quando l'intelligenza artificiale è associata a una diagnosi umana, il tasso di errore tende a essere significativamente inferiore rispetto alle diagnosi effettuate esclusivamente da un medico(8);

74.  sottolinea che l'uso dei dati nel settore sanitario deve essere monitorato attentamente ed eticamente e non deve in alcun modo ostacolare l'accesso alla protezione sociale o all'assicurazione;

75.  ritiene che nell'IA applicata ai dispositivi medici impiantati, il portatore dovrebbe avere il diritto di controllare e modificare il codice sorgente utilizzato nel dispositivo;

76.  ritiene che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata all'uso dei "megadati" nel settore della salute, allo scopo di massimizzare le opportunità che può offrire – ad esempio il miglioramento della salute dei singoli pazienti così come delle prestazioni dei sistemi sanitari pubblici degli Stati membri – senza abbassare gli standard etici e senza minacciare la vita privata o la sicurezza dei cittadini;

77.  sottolinea, tuttavia, che l'attuale sistema di approvazione della strumentazione medica può non essere adatto alle tecnologie di IA; invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi riguardanti tali tecnologie e a proporre modifiche del quadro normativo, se necessario con l'obiettivo di chiarire il quadro relativo alla ripartizione della responsabilità civile tra l'utilizzatore (medico/professionista), il produttore della soluzione tecnologica e la struttura sanitaria che propone il trattamento; sottolinea inoltre la particolare rilevanza che la questione della responsabilità giuridica per danno riveste nel settore sanitario con riguardo all'utilizzo dell'IA; sottolinea altresì la necessità di assicurare quindi che gli utilizzatori non siano sempre indotti ad assecondare la soluzione diagnostica o il trattamento suggerito da uno strumento tecnologico per timore di essere citati in giudizio per danni se, sulla base di un giudizio professionale informato, dovessero giungere, anche solo in parte, a conclusioni divergenti;

78.  chiede agli Stati membri e alla Commissione di aumentare i finanziamenti a favore delle tecnologie di IA collegate al settore sanitario, in ambito sia pubblico sia privato; accoglie con favore, in tale contesto, la dichiarazione di cooperazione firmata da 24 Stati membri dell'UE e dalla Norvegia, che ha come obiettivo di incrementare significativamente l'impatto degli investimenti nell'IA a livello europeo; chiede altresì agli Stati membri e alla Commissione di considerare se i programmi di formazione del personale medico e sanitario debbano essere aggiornati e uniformati a livello europeo per assicurare alti livelli di competenza e parità di condizioni nei diversi Stati membri per quanto riguarda la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tecnologici più avanzati di robotica chirurgica, biomedica ed intelligenza artificiale per la diagnostica per immagini;

79.  invita la Commissione a elaborare strategie e politiche che consentano all'UE di svolgere un ruolo guida a livello mondiale nel settore in crescita della tecnologia sanitaria, assicurando al contempo che i pazienti abbiano accesso a cure mediche uniformi ed efficaci;

80.  riconosce che una migliore diagnostica potrebbe salvare milioni di vite visto che, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'89 % delle morti premature in Europa è causato da malattie non trasmissibili;

81.  sottolinea il contributo che l'intelligenza artificiale e la robotica apportano nell'innovazione di pratiche e tecniche preventive, cliniche e riabilitative nel settore della salute, con particolare riferimento al beneficio apportato ai pazienti con disabilità;

82.  riconosce che l'accresciuto impiego di sensori nella robotica ha ampliato il campo di applicazione dell'assistenza e consente ai pazienti di ottenere un trattamento e servizi più personalizzati e ricevere assistenza a distanza dal proprio domicilio, generando al contempo dati più utili;

83.  riconosce che, secondo il sondaggio Eurobarometro del maggio 2017(9), attualmente i cittadini dell'UE si sentono ancora a disagio all'idea di utilizzare i robot nell'assistenza quotidiana; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie e campagne di comunicazione per sensibilizzare in merito ai benefici dell'utilizzo dei robot nella vita quotidiana; prende atto dell'ambizione della strategia del Giappone in materia di robotica;

3.1.3.Energia

84.  rileva che l'intelligenza artificiale consente ai fornitori di energia di passare da una manutenzione preventiva a una manutenzione predittiva e di conseguire una produzione di energia più efficiente migliorando l'affidabilità, in particolare, per le fonti rinnovabili e consentendo l'individuazione delle posizioni migliori per le nuove installazioni, assicurando in tal modo una migliore gestione della domanda e dell'offerta;

85.  riconosce che i dati più accurati generati dall'intelligenza artificiale sulle potenzialità di produzione di energia da fonti rinnovabili creeranno una maggiore certezza degli investimenti per le imprese e i singoli cittadini, accelerando in tal modo la transizione energetica verso fonti rinnovabili e contribuendo alla strategia a lungo termine dell'Unione per un'economia climaticamente neutrale;

86.  rileva che talune soluzioni che prevedono l'impiego di sensori sono già utilizzate per gestire l'uso di energia nelle abitazioni e che ciò ha già comportato notevoli risparmi in termini energetici ed economici;

87.  accoglie con favore le potenzialità dell'intelligenza artificiale nella realizzazione, nell'individuazione e nell'attenuazione dell'impatto dell'attività umana sul clima; osserva che, se da un lato la maggiore digitalizzazione implica anche nuovi fabbisogni energetici, dall'altro può conferire maggiore efficienza a settori ad alta intensità energetica e assicurare una migliore comprensione dei processi, con conseguente miglioramento di questi ultimi;

88.  sottolinea che, con la maggiore digitalizzazione del settore energetico, le reti energetiche sono più vaste e maggiormente esposte alle minacce informatiche; invita gli Stati membri e la Commissione ad accompagnare la trasformazione digitale nei settori energetici con misure volte a migliorare la cibersicurezza, come l'intelligenza artificiale;

3.1.4.Trasporti

89.  accoglie con favore la capacità dell'intelligenza artificiale e della robotica di migliorare notevolmente i sistemi di trasporto mediante l'introduzione di treni e veicoli a motore autonomi; chiede un incremento nella ricerca e negli investimenti in questo settore per garantirne uno sviluppo sicuro ed efficace; sottolinea le grandi opportunità offerte sia alle grandi aziende tecnologiche sia alle PMI;

90.  rileva che la riduzione dell'errore umano nel settore dei trasporti può potenzialmente rendere più efficiente il sistema, diminuire il numero di incidenti grazie a valutazioni più chiare e alla natura predittiva della tecnologia, contenere i ritardi grazie alla possibilità di mappare i modelli di traffico e di eseguire i servizi nei tempi previsti, nonché aumentare i risparmi grazie al decremento degli errori commessi dai conducenti e alla semplificazione dei processi interni;

91.  osserva che l'ampia diffusione di veicoli autonomi in futuro pone rischi per la riservatezza dei dati e i guasti tecnici e sposterà la responsabilità dal conducente al fabbricante, il che comporterà la necessità per le compagnie assicurative di modificare il modo in cui è incorporato il rischio nella sottoscrizione delle loro polizze;

92.  osserva che la comunicazione vocale è sempre più utilizzata nelle interazioni con i veicoli e i sistemi di trasporto ma che tali funzioni sono disponibili soltanto in poche lingue europee, per cui è opportuno assicurare che tutti gli europei possano utilizzare tali sistemi nella propria lingua;

3.1.5.Agricoltura e catena alimentare

93.  osserva che l'intelligenza artificiale ha il potenziale per fare da catalizzatore per una trasformazione dirompente dell'attuale sistema alimentare verso un modello più diversificato, resiliente, adattato a livello regionale e sano per il futuro;

94.  osserva il ruolo che l'intelligenza artificiale può svolgere nell'affrontare i problemi di sicurezza alimentare, prevedere le carestie e i focolai di origine alimentare, ridurre le perdite e gli sprechi alimentari e migliorare la gestione sostenibile dei terreni, delle risorse idriche e ambientali di altro genere, essenziali per la salute degli ecosistemi;

95.  sottolinea che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nelle fasi critiche nella catena del valore del sistema alimentare, dalla produzione al consumo, e migliorare la nostra capacità di cambiare drasticamente il modo in cui produciamo, trattiamo e acquistiamo gli alimenti attraverso una migliore informazione della pianificazione territoriale;

96.  osserva che l'intelligenza artificiale può migliorare la gestione delle risorse e l'efficienza dei fattori produttivi, contribuendo a ridurre gli sprechi post-raccolto e influire sulle scelte di consumo;

97.  osserva che l'intelligenza artificiale sotto forma di agricoltura di precisione ha il potenziale per una trasformazione dirompente della produzione agricola, può stravolgere la produzione agricola e la gestione del territorio in senso più ampio, migliorando la pianificazione territoriale, prevedendo i cambiamenti di uso del suolo e monitorando la salute delle colture, con anche il potenziale di trasformare la previsione di condizioni atmosferiche estreme;

98.  osserva che l'intelligenza artificiale può modificare radicalmente la fornitura di dati, il controllo dei parassiti e la gestione delle aziende agricole, influire sulle pratiche agricole, cambiare le modalità di offerta dei prodotti assicurativi e contribuire a prevedere e prevenire future carestie e casi di malnutrizione acuta grave;

99.  osserva che l'intelligenza artificiale può determinare decisioni migliori circa la gestione dei sistemi agricoli e stimolare lo sviluppo di sistemi di sostegno al processo decisionale e di raccomandazione, migliorando l'efficienza e la salute in ambito agricolo;

3.1.6.Cibersicurezza

100.  osserva che la sicurezza informatica costituisce un aspetto importante dell'intelligenza artificiale, soprattutto alla luce delle problematiche associate alla trasparenza dell'intelligenza artificiale ad alto livello; ritiene che la prospettiva tecnologica, ivi compresi la verifica del codice sorgente e i requisiti di trasparenza e responsabilità, dovrebbe essere integrata mediante un approccio istituzionale che affronti le sfide dell'introduzione dell'intelligenza artificiale sviluppata in altri paesi nel mercato unico dell'UE;

101.  chiede la rapida attuazione della legge sulla sicurezza informatica; osserva che l'elaborazione di sistemi di certificazione a livello di Unione dovrebbe assicurare uno sviluppo più resiliente e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale e robotica sicuri;

102.  ritiene che l'intelligenza artificiale sia al contempo una minaccia per la sicurezza informatica e uno strumento per combattere gli attacchi informatici; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbe preparare un piano d'azione sulla cibersicurezza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, onde valutare e affrontare le minacce e i punti deboli specifici dell'intelligenza artificiale;

103.  sottolinea quanto sia importante rafforzare la base industriale quale componente strategica dello sviluppo sicuro dell'intelligenza artificiale; pone l'accento sul fatto che, per assicurare un livello ambizioso di cibersicurezza, protezione dei dati e servizi TIC affidabili, l'Europa deve investire nella propria indipendenza tecnologica; sottolinea l'urgente necessità che l'UE sviluppi la propria infrastruttura, centri di dati, sistemi di cloud e componenti come i processori grafici e i chip;

104.  osserva che, con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e la maggiore abilità dei pirati informatici, diventa imperativo adottare soluzioni di cibersicurezza efficaci;

105.  riconosce che l'attuazione di soluzioni di intelligenza artificiale consentirà di prevedere, prevenire e mitigare le minacce;

106.  sottolinea che, sebbene l'intelligenza artificiale consentirà di migliorare la rilevazione delle minacce, è assolutamente necessaria un'interpretazione umana di dette minacce per comprendere se siano reali oppure no;

107.  invita la Commissione a valutare l'uso di applicazioni di cibersicurezza basate sulla tecnologia blockchain che migliorino la resilienza, l'affidabilità e la solidità delle infrastrutture di intelligenza artificiale mediante modelli disintermediati di cifratura dei dati; invita la Commissione a valutare la possibilità di compensare simbolicamente i cittadini per i loro dati;

108.  invita la Commissione a rafforzare la capacità di cibersicurezza dell'UE unendo e coordinando ulteriormente gli sforzi compiuti in tutta Europa;

3.1.7.PMI

109.  riconosce l'importanza delle PMI per il successo dell'intelligenza artificiale; plaude all'iniziativa della Commissione di creare una piattaforma di intelligenza artificiale su richiesta che darà impulso al trasferimento tecnologico e catalizzerà la crescita delle nuove imprese e delle PMI; invita la Commissione a promuovere i poli dell'innovazione digitale per l'intelligenza artificiale, senza creare ulteriori livelli amministrativi ma puntando invece sull'accelerazione degli investimenti in progetti dimostratisi efficaci;

110.  osserva che i costi per gli investimenti nell'intelligenza artificiale costituiscono un grave ostacolo per le PMI; riconosce che una diffusa adozione dell'intelligenza artificiale da parte dei consumatori ridurrebbe i rischi per gli investimenti delle PMI;

111.  sottolinea la necessità di promuovere sia l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle PMI che il suo utilizzo da parte dei consumatori;

112.  sottolinea l'importanza di misure mirate al fine di assicurare che le PMI e le imprese in fase di avviamento possano adottare le tecnologie di intelligenza artificiale e trarne beneficio; ritiene che le valutazioni d'impatto relative agli effetti della nuova legislazione europea in materia di sviluppo tecnologico dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere obbligatorie e che tali valutazioni dovrebbero essere considerate anche a livello nazionale;

113.  sottolinea che l'intelligenza artificiale può essere un fattore di sviluppo per le PMI ma aumenta anche l'effetto leva dei primi utilizzatori e degli sviluppatori; sottolinea che, dal punto di vista della concorrenza, è necessario assicurare che eventuali nuove distorsioni siano valutate e affrontate adeguatamente;

4.Quadro normativo per l'intelligenza artificiale e la robotica

114.  chiede alla Commissione, al fine di promuovere un ambiente normativo che favorisca lo sviluppo dell'IA e in linea con il principio "legiferare meglio", di riesaminare regolarmente la normativa vigente allo scopo di assicurare che sia adeguata allo scopo per quanto concerne l'intelligenza artificiale, rispettando al contempo anche i valori fondamentali dell'UE, e di puntare a modificare o sostituire le nuove proposte qualora tali condizioni non fossero rispettate;

115.  accoglie con favore l'istituzione di piattaforme partecipative basate sull'intelligenza artificiale che consentono ai cittadini di farsi veramente ascoltare e di interagire con i governi presentando proposte, anche attraverso bilanci partecipativi e altri strumenti di democrazia diretta; sottolinea che i progetti dal basso verso l'alto possono favorire la partecipazione dei cittadini e contribuire all'assunzione di decisioni informate in modo più efficace e democratico;

116.  osserva che l'intelligenza artificiale è un concetto che comprende un'ampia gamma di prodotti e applicazioni, dall'automazione, gli algoritmi e l'intelligenza artificiale applicata a compiti specifici all'intelligenza artificiale generale; ritiene che una legge o una regolamentazione completa dell'intelligenza artificiale deve essere affrontata con cautela, in quanto la regolamentazione settoriale può offrire politiche sufficientemente generali ma anche perfezionate a un livello utile per il settore industriale;

117.  sottolinea che il quadro strategico deve essere concepito in modo tale da promuovere lo sviluppo di tutti i tipi di IA e non solo di sistemi di apprendimento profondo, cosa che richiede enormi quantità di dati;

4.1.Un mercato interno per l'intelligenza artificiale

118.  sottolinea l'importanza del principio del reciproco riconoscimento nell'utilizzo transfrontaliero di beni intelligenti, inclusi i robot e i sistemi robotici; rammenta che, laddove necessario, le prove, la certificazione e la sicurezza del prodotto dovrebbero garantire che taluni beni siano sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; osserva, in tale contesto, l'importanza di lavorare anche sugli aspetti etici dell'intelligenza artificiale;

119.  sottolinea che la legislazione dell'UE relativa all'attuazione della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell'IA; chiede alla Commissione di valutare se sia necessario aggiornare i quadri politico e normativo per creare un mercato unico europeo per l'IA;

120.  prende atto del crescente utilizzo della robotica e delle tecnologie di intelligenza artificiale nei veicoli autonomi, come le auto a guida autonoma e i droni civili; osserva che alcuni Stati membri hanno già adottato normative specifiche in questo settore, o stanno valutando di farlo, con la possibile conseguente creazione di un mosaico di legislazioni nazionali che ostacolerebbe lo sviluppo dei veicoli autonomi; chiede, pertanto, un insieme unico di regole dell'Unione che trovi il giusto equilibrio fra gli interessi e i potenziali rischi per gli utenti, le aziende e le altre parti interessate, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione in materia di sistemi robotici e di IA;

121.  esorta gli Stati membri a modernizzare la rispettiva formazione professionale e i rispettivi sistemi di istruzione onde tenere conto dei progressi scientifici e degli sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, conformemente alla direttiva relativa al test della proporzionalità(10) e alla direttiva sulle qualifiche professionali(11), e rendere i servizi professionali dell'UE competitivi a livello globale nei prossimi decenni;

122.  sottolinea che l'intelligenza artificiale si applica a un ventaglio di settori in cui la normazione riveste un ruolo significativo, quali la produzione intelligente, la robotica, i veicoli a guida autonoma, la realtà virtuale, la sanità e l'analisi dei dati, e crede che una normazione a livello di UE nel settore dell'IA promuoverà l'innovazione e garantirà un elevato livello di protezione dei consumatori; riconosce che, considerata l'esistenza di un numero ragguardevole di norme relative a questioni quali la protezione, l'affidabilità, l'interoperabilità e la sicurezza, è necessario potenziare la promozione e lo sviluppo di norme comuni per la robotica e l'intelligenza artificiale e che ciò dovrebbe altresì figurare fra le priorità dell'Unione; chiede alla Commissione, in cooperazione con gli organismi di normazione dell'UE, di continuare a collaborare proattivamente con gli organismi di normazione internazionali al miglioramento delle norme del settore;

123.  ricorda che molti aspetti politici pertinenti per i servizi che utilizzano l'IA, incluse le norme sulla protezione dei consumatori e le politiche relative all'etica e alla responsabilità, sono coperti dal quadro normativo vigente sui servizi, in particolare la direttiva sui servizi(12), la direttiva sulle qualifiche professionali e la direttiva sul commercio elettronico(13); sottolinea, in questo contesto, che l'uomo deve sempre essere responsabile, in ultima istanza, del processo decisionale, soprattutto nel caso di servizi professionali come le professioni mediche, forensi e contabili; ritiene che occorra procedere a una riflessione sulla necessità o meno di supervisione da parte di un professionista qualificato, nell'ottica di tutelare i legittimi obiettivi di interesse pubblico e fornire servizi di elevata qualità;

124.  riconosce l'importanza di migliorare i servizi digitali, quali assistenti virtuali, chatbot e agenti intelligenti, che offrono un'efficienza operativa senza precedenti, prendendo debitamente atto, nel contempo, della necessità di sviluppare un'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo, orientata al mercato per operare decisioni migliori e più affidabili per quanto concerne i limiti di autonomia dell'IA e della robotica;

4.2.Dati personali e riservatezza

125.  sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati utilizzati per la comunicazione tra persone e robot e intelligenza artificiale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a integrare i principi di sicurezza e riservatezza fin dalla progettazione nelle proprie politiche relative alla robotica e all'intelligenza artificiale;

126.  ribadisce che il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, quali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano a tutti i settori della robotica e dell'intelligenza artificiale e che il quadro giuridico dell'Unione per la protezione dei dati deve essere pienamente rispettato; evidenzia che i progettisti di sistemi robotici e intelligenza artificiale sono responsabili di sviluppare prodotti che siano sicuri e adeguati agli scopi previsti e di applicare le procedure per il trattamento dei dati rispettando la legislazione esistente e garantendo la riservatezza, l'anonimato, il trattamento equo e il giusto processo;

127.  invita la Commissione ad assicurare che qualunque legislazione dell'Unione sull'intelligenza artificiale includa misure e norme che tengano conto della rapida evoluzione tecnologica del settore, al fine di garantire che la legislazione tenga il passo dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie; sottolinea che è necessario che tale legislazione ottemperi alle norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati; chiede la revisione delle norme, dei principi e dei criteri riguardanti l'uso di fotocamere, videocamere e sensori nella robotica e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale in conformità del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati;

128.  invita la Commissione a garantire che qualsiasi futuro quadro normativo dell'UE in materia di IA garantisca la riservatezza e la confidenzialità delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, compresi i principi di legalità, equità e trasparenza, la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la limitazione delle finalità, la limitazione della conservazione, la precisione e la minimizzazione di dati, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché della sicurezza, della sicurezza personale e di altri diritti fondamentali, come il diritto alla libertà di espressione e di informazione;

129.  sottolinea che il diritto alla privacy deve essere sempre rispettato e che le persone non devono essere identificabili personalmente; sottolinea che uno sviluppatore di IA dovrebbe sempre avere un consenso chiaro, inequivocabile e informato e che gli ingegneri robotici sono chiamati a definire e applicare le procedure per garantire il consenso valido, la riservatezza, l'anonimato, il trattamento equo e il giusto processo; sottolinea che i progettisti devono rispettare le eventuali richieste di soppressione dei dati e della loro rimozione da qualsiasi insieme di dati;

130.  rammenta che il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativa ad un quadro relativo alla libera circolazione di dati non personali all'interno dell'Unione europea(14) stabilisce che, qualora gli sviluppi tecnologici rendano possibile trasformare dati anonimizzati in dati personali, tali dati devono essere trattati come dati personali e si applica di conseguenza il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)(15);

4.3.Responsabilità

131.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di creare il gruppo di esperti in materia di responsabilità e nuove tecnologie, con l'intento di fornire all'UE competenze in materia di applicabilità della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi(16) ai prodotti tradizionali, alle nuove tecnologie e alle nuove sfide per la società (formazione "Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi") e di assistere l'UE nell'elaborazione di principi che possano fungere da orientamenti per eventuali adeguamenti delle leggi applicabili a livello nazionale e di UE in relazione alle nuove tecnologie (formazione "Nuove tecnologie");

132.  si rammarica, tuttavia, del fatto che durante la legislatura attuale non sia stata presentata alcuna proposta legislativa, ritardando così l'aggiornamento delle norme in materia di responsabilità a livello di UE e minacciando la certezza del diritto in questo settore in tutta l'Unione, a danno sia degli operatori commerciali che dei consumatori;

133.  osserva che gli ingegneri di intelligenza artificiale o le aziende per cui lavorano dovrebbero continuare ad essere responsabili per gli impatti sociali, ambientali e per la salute umana che i sistemi di intelligenza artificiale o robotica possono avere sulle generazioni presenti e future;

4.4.Protezione e responsabilizzazione dei consumatori

134.  sottolinea che la fiducia dei consumatori è imprescindibile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e che i sistemi basati su quest'ultima trattano una mole crescente di dati dei consumatori, diventando così il principale obiettivo degli attacchi informatici; pone altresì in evidenza che l'IA deve funzionare in modo da non arrecare danno ai cittadini e ai consumatori e ritiene che l'integrità dei dati e degli algoritmi da cui dipende debba pertanto essere garantita;

135.  crede che le tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate per usi sia produttivi sia privati dovrebbero essere soggette a controlli di sicurezza del prodotto da parte delle autorità di vigilanza del mercato e a norme di tutela dei consumatori che garantiscano, se del caso, standard minimi di sicurezza e affrontino il rischio di incidenti causati dall'interazione o dal funzionamento a stretto contatto con gli esseri umani; ritiene che qualsiasi politica sull'intelligenza artificiale debba affrontare le questioni etiche e relative alla protezione dei dati, inclusi i dati di terze parti e i dati personali, alla responsabilità civile e alla cibersicurezza;

4.5.Diritti di proprietà intellettuale

136.  ricorda la summenzionata risoluzione del 16 febbraio 2017, in cui evidenzia che non esistono disposizioni giuridiche che si applichino specificamente alla robotica, ma che ad essa possono essere facilmente applicati i regimi e le dottrine giuridici esistenti, sebbene alcuni aspetti richiedano una considerazione specifica; reitera l'invito lanciato alla Commissione nell'ambito di tale risoluzione a sostenere un approccio orizzontale e neutrale dal punto di vista tecnologico alla proprietà intellettuale, applicabile ai vari settori di possibile impiego della robotica;

137.  accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione della Commissione alle istituzioni "Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(17)" (COM(2017)0708), ma sottolinea la necessità di monitorare la pertinenza e l'efficacia della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale nel disciplinare lo sviluppo dell'IA; sottolinea, in questo contesto, l'importanza dei vagli di adeguatezza;

5.Aspetti etici

138.  ritiene che le azioni e le applicazioni di intelligenza artificiale debbano rispettare i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale;

139.  chiede la creazione di una carta etica delle migliori pratiche per l'intelligenza artificiale e la robotica, cui le aziende e gli esperti dovrebbero attenersi;

140.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una trasparente e stretta collaborazione tra il settore pubblico e privato e il mondo accademico, in modo da rafforzare la condivisione delle conoscenze e promuovere l'istruzione e la formazione per i progettisti, relativamente alle implicazioni etiche, alla sicurezza e al rispetto dei diritti fondamentali, e per i consumatori, per quanto riguarda l'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale, con una particolare enfasi sulla sicurezza e la riservatezza dei dati;

141.  invita la Commissione ad assicurare che le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale non utilizzino dati raccolti da diverse fonti senza il previo consenso da parte dell'interessato; invita la Commissione a creare un quadro atto a garantire che il consenso fornito dall'interessato generi dati solo per le finalità previste;

142.  invita la Commissione a rispettare il diritto dei cittadini a una vita offline e ad assicurare che non vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini per i quali non esistono dati registrati;

5.1.Tecnologia incentrata sull'uomo

143.  sottolinea che è necessario mettere a punto norme etiche volte ad assicurare uno sviluppo dell'intelligenza artificiale incentrato sull'uomo, la responsabilità e la trasparenza dei sistemi decisionali algoritmici, chiare norme in merito alla responsabilità ed equità;

144.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale nonché la rete europea Alleanza per l'intelligenza artificiale, al fine di fornire orientamenti etici in tale ambito; chiede alla Commissione di assicurare l'adozione più ampia possibile di tali orientamenti etici da parte dell'industria, del mondo accademico e delle autorità pubbliche; raccomanda agli Stati membri di recepire gli orientamenti nelle proprie strategie nazionali sull'intelligenza artificiale e di sviluppare reali strutture di rendicontabilità per le industrie e i governi in sede di progettazione e diffusione dell'intelligenza artificiale;

145.  ritiene essenziale monitorare costantemente l'attuazione degli orientamenti etici in materia di intelligenza artificiale e il relativo impatto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale incentrata sulla persona; invita la Commissione a valutare se gli orientamenti etici volontari sono sufficienti per assicurare che l'utilizzo inclusivo ed eticamente integrato dell'intelligenza artificiale non generi divari economici e sociali nelle società dell'Unione europea, e a suggerire, ove necessario, misure normative e politiche;

146.  prende atto dei recenti sviluppi nell'ambito del monitoraggio dell'analisi comportamentale e dell'adattamento alla stessa; invita la Commissione a elaborare un quadro etico che ne limiti l'utilizzo; esorta la Commissione a sensibilizzare e ad avviare una campagna d'informazione sull'intelligenza artificiale e sul suo impiego per quanto riguarda l'analisi comportamentale;

5.2.Valori incorporati nella tecnologia – "ethical-by-design"

147.  sottolinea che il quadro etico di orientamento dovrebbe essere basato sui principi di beneficenza, non malvagità, autonomia e giustizia, nonché sui principi sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – quali la dignità umana, l'uguaglianza, la giustizia e l'equità, la non discriminazione, il consenso informato, la vita privata e familiare e la protezione dei dati, così come sugli altri principi e valori alla base del diritto dell'Unione come la non stigmatizzazione, la trasparenza, l'autonomia, la responsabilità individuale e sociale – e sulle pratiche e i codici etici esistenti;

148.  ritiene che l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo guida a livello mondiale utilizzando esclusivamente l'intelligenza artificiale eticamente integrata; sottolinea che a tal fine occorre assicurare la gestione degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale a livelli diversi; raccomanda agli Stati membri di istituire organi di controllo e vigilanza degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale ed esorta le imprese che operano nell'ambito dell'IA a creare comitati etici ed elaborare orientamenti etici per i propri sviluppatori di intelligenza artificiale;

149.  sottolinea che le norme europee in materia di IA dovrebbero basarsi sui principi dell'etica digitale, della dignità umana, del rispetto dei diritti fondamentali, della protezione dei dati e della sicurezza, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia degli utilizzatori; insiste sull'importanza di sfruttare il potenziale dell'UE per creare una solida infrastruttura per i sistemi di IA, fondata su norme rigorose in materia di dati e di rispetto per le persone; osserva che è necessario integrare i principi di trasparenza e spiegabilità nello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

150.  osserva che i sistemi d'arma automatizzati dovrebbero continuare a prevedere un approccio all'intelligenza artificiale basato sul controllo umano;

5.3.Processo decisionale – limiti all'autonomia dell'intelligenza artificiale e della robotica

151.  sottolinea la difficoltà e la complessità nel prevedere i comportamenti futuri di molti sistemi complessi di intelligenza artificiale e i comportamenti emergenti dei sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono fra loro; invita la Commissione a valutare se esista la necessità di regolamenti specifici concernenti il processo decisionale basato sull'intelligenza artificiale;

152.  osserva che l'intelligenza artificiale rimarrà un utile strumento di collaborazione all'azione umana per migliorarne le prestazioni e ridurne gli errori;

153.  chiede che le persone godano del diritto di sapere, del diritto di ricorso e di tutela nel caso in cui l'intelligenza artificiale venga impiegata per decisioni che interessano l'individuo e comportino un rischio significativo per i diritti e la libertà delle persone o possano arrecare loro danno;

154.  sottolinea che gli algoritmi dei sistemi decisionali non dovrebbero essere usati senza una preventiva analisi d'impatto algoritmica (AIA), a meno che non sia chiaro che non hanno un impatto significativo sulla vita dei cittadini;

155.  ritiene che l'intelligenza artificiale, in particolare i sistemi con autonomia integrata, comprese la capacità di estrarre, raccogliere e condividere in modo indipendente informazioni sensibili con diverse parti interessate e la possibilità di autoapprendere o addirittura di evolversi per automodificarsi, dovrebbe essere disciplinata da solidi principi; sottolinea che i sistemi di intelligenza artificiale non devono conservare o divulgare informazioni personali riservate senza il consenso esplicito della fonte di dette informazioni;

5.4.Trasparenza, distorsioni e spiegabilità degli algoritmi

156.  sottolinea che, se da un lato l'intelligenza artificiale apporta grandi vantaggi nell'automazione e nel processo decisionale, dall'altro comporta un rischio intrinseco quando gli algoritmi sono statici e opachi; pone l'accento, in tale contesto, sulla necessità di una maggiore trasparenza riguardo agli algoritmi;

157.  invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di protezione dei dati a individuare e adottare tutte le misure opportune per prevenire o ridurre al minimo la discriminazione e le distorsioni algoritmiche, nonché a sviluppare un solido quadro etico comune per la trasparenza nel trattamento dei dati personali e nel processo decisionale automatizzato, per orientare l'utilizzo dei dati e l'applicazione del diritto dell'Unione;

158.  sottolinea che qualsiasi sistema di IA deve essere sviluppato nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità a livello degli algoritmi, consentendo una comprensione umana delle sue azioni; osserva che, al fine di costruire un clima di fiducia nei confronti dell'IA e consentirne il progresso, gli utenti devono essere consapevoli del modo in cui sono utilizzati i loro dati, i dati ricavati da questi ultimi nonché gli altri dati quando essi comunicano o interagiscono con un sistema di IA o con persone supportate da un sistema di IA; ritiene che ciò contribuirà a migliorare la comprensione e la fiducia degli utilizzatori; sottolinea che l'intelligibilità delle decisioni deve essere una norma dell'UE, in conformità degli articoli 13, 14 e 15 del (RGPD); ricorda che il RGPD prevede già il diritto a essere informati sulla logica sottesa al trattamento dei dati; sottolinea che, ai sensi dell'articolo 22 del RGPD, i singoli cittadini hanno il diritto di ottenere l'intervento umano qualora una decisione basata sul trattamento automatizzato li danneggino in modo significativo;

159.  evidenzia il fatto che la Commissione, il Comitato europeo per la protezione dei dati, le autorità nazionali di protezione dei dati e le altre autorità di controllo indipendenti dovrebbero d'ora in poi svolgere un ruolo fondamentale per promuovere la trasparenza e il giusto processo, la certezza giuridica in generale e, nello specifico, norme concrete volte a tutelare i diritti fondamentali e le garanzie associate al ricorso al trattamento e all'analisi dei dati; chiede una più stretta collaborazione tra le autorità incaricate di controllare o disciplinare la condotta nell'ambiente digitale; chiede inoltre di dotare tali autorità di fondi e personale in misura adeguata;

160.  riconosce che gli algoritmi di apprendimento automatico sono addestrati in modo da imparare autonomamente, con conseguenti vantaggi per l'automazione e il processo decisionale; chiede che gli orientamenti etici in materia di intelligenza artificiale trattino le questioni relative alla trasparenza, alla spiegabilità, alla responsabilità e all'equità degli algoritmi;

161.  sottolinea l'importanza della spiegabilità dei risultati, dei processi e dei valori dei sistemi dell'IA, in modo da renderli comprensibili per un pubblico non tecnico e fornire a quest'ultimo informazioni significative, condizione necessaria per valutare l'equità e conquistare la fiducia;

162.  sottolinea che la mancanza di trasparenza riguardo a tali tecnologie e alle relative applicazioni pone una serie di questioni etiche;

163.  osserva che i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero poter essere spiegati all'uomo e dovrebbero offrire informazioni significative in modo da consentire un riscontro; riconosce che la forza dei modelli di intelligenza artificiale dipende dai riscontri e dalla rivalutazione e incoraggia tale processo;

164.  osserva che i cittadini sono preoccupati di non sapere quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale e quali informazioni saranno elaborate; raccomanda di informare in modo chiaro laddove l'IA venga utilizzata dai cittadini; sottolinea che, per mantenere la fiducia dei consumatori, è importante che i dati trasmessi continuino ad essere sicuri;

165.  ritiene che la responsabilità dell'algoritmo debba essere regolamentata dai responsabili politici attraverso valutazioni d'impatto basate su parametri consolidati;

166.  rileva che la divulgazione del codice informatico non risolverà di per sé la questione della trasparenza dell'intelligenza artificiale, in quanto non svelerebbe le distorsioni intrinseche esistenti e non spiegherebbe il processo di apprendimento automatico; sottolinea che per trasparenza si intende non solo trasparenza del codice ma anche dei dati e del processo decisionale automatizzato;

167.  riconosce che la divulgazione del codice sorgente potrebbe causare un utilizzo improprio e la manipolazione degli algoritmi;

168.  mette in rilievo l'importanza di far fronte alle distorsioni degli sviluppatori e quindi la necessità di disporre di una forza lavoro diversificata in tutti gli ambiti del settore informatico, nonché di meccanismi di salvaguardia, nell'ottica di evitare distorsioni basate sul genere e sull'età incorporate nei sistemi di IA;

169.  riconosce che la divulgazione del codice o di segreti commerciali scoraggerebbe le imprese dall'effettuare attività di ricerca e sviluppo su un nuovo codice in quanto la loro proprietà intellettuale sarebbe a rischio; osserva che lo sviluppo dell'IA dovrebbe invece incoraggiare l'interpretabilità dei modelli e la loro interazione con i dati di partenza e di addestramento;

170.  riconosce che, sebbene la trasparenza e la spiegabilità possano individuare eventuali lacune, esse non sono garanzia di affidabilità, sicurezza ed equità; ritiene pertanto che l'assunzione di responsabilità sia necessaria per il conseguimento di un'intelligenza artificiale affidabile, il che può avvenire attraverso mezzi diversi, come le analisi d'impatto algoritmiche, l'audit e la certificazione;

171.  sottolinea l'esigenza di elaborare protocolli per il monitoraggio e l'individuazione costanti di distorsioni algoritmiche;

172.  osserva che i progettisti di algoritmi dovrebbero assicurare il rispetto di requisiti essenziali quali l'equità o la spiegabilità fin dall'inizio della fase di progettazione e lungo l'intero ciclo di sviluppo;

173.  sottolinea l'esigenza di elaborare orientamenti che illustrino le buone pratiche di sviluppo;

174.  pone l'accento sull'importanza di mostrare l'origine, in modo da poter risalire all'andamento storico del modello di intelligenza artificiale; ritiene che ciò migliorerà la comprensione dei modelli e contribuirà a creare fiducia sulla base del loro andamento storico;

175.  evidenzia che occorre individuare chiaramente l'utilizzo dei sistemi di IA nelle interazioni con gli utenti;

176.  sottolinea che la diffusione dell'intelligenza artificiale e della robotica dovrà avvenire nel pieno rispetto dei diritti umani e non dovrà in nessun caso riprodurre nelle macchine e nei robot gli stereotipi contro le donne, né alcuna altra forma di discriminazione;

177.  osserva che persino i dati di addestramento di elevata qualità possono portare al perpetuarsi della discriminazione e dell'ingiustizia esistenti, qualora non siano utilizzati in modo attento e consapevole; osserva che l'utilizzo di dati di scarsa qualità, obsoleti, incompleti o inesatti, nelle diverse fasi del trattamento dei dati, può portare a previsioni e valutazioni inadeguate e, a sua volta, a distorsioni, cosa che può in ultima analisi comportare violazioni dei diritti fondamentali delle persone o conclusioni puramente errate ovvero risultati falsi; ritiene pertanto che nell'era dei big data sia importante garantire che gli algoritmi siano addestrati su campioni rappresentativi di dati di elevata qualità, al fine di conseguire la parità statistica; sottolinea che, anche se si utilizzano dati accurati e di alta qualità, l'analisi predittiva basata sull'IA può offrire solo una probabilità statistica; ricorda che, ai sensi del RGPD, il trattamento ulteriore dei dati personali per scopi statistici, compreso l'addestramento del'IA, può avere come risultato solo dati aggregati che non possono essere riapplicati agli individui;

178.  invita la Commissione ad assicurare che chiunque produca materiale deepfake o video artificiali o qualunque altro tipo di video artificiale realistico dichiari esplicitamente che non sono originali;

179.  osserva che l'intelligenza artificiale si basa intrinsecamente sulla raccolta di grandi volumi di dati e spesso sulla creazione di nuove banche dati utilizzate per avanzare ipotesi sulle persone; ritiene opportuno dare maggiore rilievo all'individuazione e all'elaborazione di meccanismi di risposta alle minacce potenziali onde assicurare la mitigazione degli effetti negativi;

180.  ribadisce che i sistemi di intelligenza artificiale non dovrebbero generare o rafforzare distorsioni; sottolinea che si devono includere considerazioni relative alle distorsioni e all'equità in tutte le fasi di sviluppo e utilizzo degli algoritmi, dall'ideazione all'attuazione; sottolinea che occorre valutare e testare regolarmente le serie di dati e l'algoritmo in modo da garantire che il processo decisionale sia accurato;

6.Governance

6.1.Coordinamento a livello di Unione

181.  invita la Commissione ad adoperarsi ai fini dello sviluppo di una forte leadership dell'UE onde prevenire la duplicazione e la frammentazione degli sforzi e assicurare l'adozione di politiche a livello nazionale e lo scambio di migliori pratiche per un utilizzo più ampio dell'intelligenza artificiale;

182.  accoglie con favore le diverse strategie nazionali elaborate dagli Stati membri; si compiace del piano coordinato della Commissione sull'intelligenza artificiale, pubblicato il 7 dicembre 2018; chiede una migliore cooperazione in tale ambito tra gli Stati membri e la Commissione;

183.  constata che diversi Stati membri dispongono già di strategie nazionali in materia di intelligenza artificiale e si compiace che tutti gli Stati membri abbiano firmato, nell'aprile 2018, una dichiarazione sulla cooperazione in materia di intelligenza artificiale; si compiace altresì del prossimo piano coordinato sull'IA fra la Commissione e gli Stati membri, chiedendo tuttavia a tutte le parti interessate di puntare al massimo livello di cooperazione possibile;

184.  ritiene che sia necessaria una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e la Commissione per garantire nell'Unione norme transfrontaliere coerenti che promuovano la collaborazione tra le industrie europee e consentano la diffusione in tutta l'Unione di sistemi di intelligenza artificiale che soddisfino i livelli richiesti di sicurezza e protezione nonché i principi etici sanciti dal diritto dell'Unione;

185.  sottolinea che un quadro europeo per la politica sui dati armonizzato, basato sui rischi e progressivo incrementerebbe la fiducia e sosterrebbe il percorso dell'intelligenza artificiale in Europa, assicurando in tal modo il completamento del mercato unico digitale e una maggiore produttività delle imprese con sede in Europa;

186.  raccomanda uno stretto coordinamento delle iniziative presenti e future sull'intelligenza artificiale e dei progetti pilota realizzati dalla Commissione, eventualmente sotto la guida del meccanismo di vigilanza proposto, in modo da ottenere effetti sinergici e garantire la creazione di un reale valore aggiunto, evitando al contempo dispendiose duplicazioni delle strutture;

187.  invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di creare un'agenzia europea di regolamentazione per l'intelligenza artificiale e il processo decisionale algoritmico, incaricata di:

   elaborare una matrice di valutazione del rischio in grado di classificare i tipi di algoritmo e i campi di applicazione in funzione del loro potenziale di produrre un impatto negativo significativo sui cittadini;
   studiare l'uso dei sistemi algoritmici in cui vi sia il sospetto di violazione dei diritti umani (con prove fornite da un informatore, ad esempio);
   fornire consulenza ad altre agenzie di regolamentazione sui sistemi algoritmici che rientrano nella sfera di competenza di dette agenzie;
   potenziare l'efficacia del meccanismo responsabilità da illecito quale mezzo per disciplinare la responsabilità dei sistemi algoritmici, fornendo un punto di contatto per i cittadini che non hanno familiarità con i procedimenti giudiziari;
   verificare le analisi d'impatto algoritmiche di sistemi d'impatto ad alto livello per -approvare o respingere gli usi proposti dei sistemi decisionali algoritmici in ambiti di applicazione particolarmente sensibili e/o critici per la sicurezza (ad esempio l'assistenza sanitaria privata); l'analisi d'impatto algoritmica per le applicazioni nel settore privato potrebbe seguire un percorso simile a quello proposto per il settore pubblico, con la possibile differenza che le varie fasi di divulgazione pubblica potrebbero essere gestite come comunicazioni riservate all'agenzia di regolamentazione (nel quadro di un accordo di non divulgazione) onde salvaguardare segreti commerciali di vitale importanza;
   condurre indagini su casi di sospetta violazione dei diritti da parte dei sistemi -decisionali algoritmici, sia per le decisioni individuali (ad esempio, singoli risultati anomali) che per i modelli decisionali statistici (ad esempio, pregiudizio discriminatorio); le indagini potrebbero essere avviate a seguito della presentazione di un reclamo o sulla base di prove fornite da informatori, giornalisti d'inchiesta o ricercatori indipendenti (ivi comprese le organizzazioni non governative e le istituzioni accademiche);

188.  prende atto dei lavori in corso in materia di IA da parte dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ed esorta gli Stati membri a coordinare l'operato dei loro membri ISO affinché gli interessi europei vengano rappresentati di conseguenza in sede di definizione delle norme;

6.2.Governance internazionale

189.  si compiace della creazione dell'Osservatorio delle politiche sull'intelligenza artificiale in seno all'OCSE e invita a dimostrare una maggiore ambizione nella definizione di una tabella di marcia per approfondire la cooperazione;

190.  sottolinea che taluni paesi terzi, segnatamente Stati Uniti, Cina, Russia e Israele, hanno sviluppato modelli diversi; evidenzia che in Europa è adottato un approccio basato sui valori e che è necessario cooperare con partner internazionali a livello bilaterale e multilaterale, per assicurare il progresso etico e l'adozione dell'intelligenza artificiale; riconosce che questa tecnologia non ha frontiere e richiede una cooperazione che va al di là di quella dei soli Stati membri dell'UE;

191.  invita la Commissione ad adoperarsi a livello internazionale per garantire la massima coerenza tra gli attori internazionali nonché a sostenere in tutto il mondo i principi etici dell'UE;

192.  sottolinea che l'intelligenza artificiale è una tecnologia con un impatto globale, che assicura benefici comuni e pone sfide simili; sottolinea la necessità di un approccio globale, come nel caso del sistema economico e soprattutto per quanto riguarda la tecnologia con un'incidenza significativa sui mercati; evidenzia la necessità di iscrivere l'IA nell'agenda delle istituzioni e organizzazioni esistenti e chiede una valutazione della necessità di creare, ove necessario, ulteriori consessi;

o
o   o

193.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
(2) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0341.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0332.
(5) GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1.
(6) COM(2018)0237.
(7) Tecnologie future ed emergenti
(8) OECD Digital Economy Outlook 2017.
(9) Speciale Eurobarometro 460.
(10) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25.
(11) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(12) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(14) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(16) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.
(17) GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.


Utilizzo sostenibile dei pesticidi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI))
P8_TA(2019)0082A8-0045/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (regolamento sui livelli massimi di residui)(3),

–  visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(4),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(5),

–  visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) nell'aprile 2018, e i pertinenti allegati,

–  visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio(6),

–  vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro(7) e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro(8),

–  vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva Habitat)(9) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (la direttiva Uccelli selvatici)(10),

–  vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(11),

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(12),

–  vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque(13),

–  vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi(14),

–  vista la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque(15),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Agriculture and Sustainable Water Management in the EU" (Agricoltura e gestione sostenibile delle acque nell'UE) (SWD(2017)0153),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" (COM(2006)0373 – SEC(2006)0894 – SEC(2006)0895 – SEC(2006)0914) del 12 luglio 2006(16),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee(17),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE(18),

–  vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica(19),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011(20),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE(21),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(22),

–  viste la valutazione dell'attuazione a livello europeo in corso sulla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e la relazione pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS) il 15 ottobre 2018,

–  visti il regolamento(CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi(23),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (COM(2017)0109),

–  vista la relazione speciale del 2014 della Corte dei conti europea intitolata "L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale",

–  vista la relazione della Commissione del 10 ottobre 2017 sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017)0587),

–  vista la relazione di sintesi della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) della Commissione, dell'ottobre 2017, sull'attuazione delle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma della direttiva 2009/128/CE(24),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità" (COM(2016)0739),

–  visto il settimo programma d'azione per l'ambiente(25),

–  vista la relazione del 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, redatta conformemente alle risoluzioni 6/2, 31/10 e 32/8 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite(26),

–  visto il piano di attuazione messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016, volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri(27),

–  vista la risoluzione del Senato francese del 19 maggio 2017 volta a limitare l'utilizzo dei pesticidi nell'Unione europea(28),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione(29),

–  visto lo studio scientifico relativo alla biomassa degli insetti volanti del 18 ottobre 2017(30),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0045/2019),

A.  considerando che la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (in appresso "la direttiva") prevede una serie di azioni volte a realizzare un uso sostenibile dei pesticidi nell'UE riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi per la protezione fitosanitaria, quali le alternative non chimiche e i prodotti fitosanitari (PPP) a basso rischio, come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di ridurre la dipendenza dai pesticidi e di proteggere la saluta umana e animale e l'ambiente;

B.  considerando che la direttiva rappresenta uno strumento valido per garantire che l'ambiente, gli ecosistemi e la salute umana e animale siano ben tutelati dalle sostanze pericolose presenti nei pesticidi, fornendo al contempo soluzioni sostenibili ed ecologiche per un insieme di strumenti più ampio e vario al fine di eliminare e prevenire le perdite di resa causate da organismi nocivi, malattie, erbe infestanti e specie esotiche invasive, e per combattere l'aumento della resistenza agli agenti patogeni; che l'attuazione completa e globale della direttiva costituisce un prerequisito per conseguire un livello elevato di protezione e per realizzare la transizione verso l'agricoltura sostenibile, la produzione di alimenti sicuri e salutari e un ambiente non tossico che garantisca un livello elevato di protezione della salute umana e animale;

C.  considerando che, sebbene la difesa integrata possa contribuire a prevenire le perdite di resa provocate dagli organismi nocivi, la sua finalità principale è di consentire agli utenti dei pesticidi di passare a pratiche e prodotti aventi il minimo rischio per la salute umana e per l'ambiente, come indicato all'articolo 14 della direttiva; osserva che, in ogni caso, molti studi hanno dimostrato che l'uso di pesticidi può essere ridotto in modo significativo senza impatti negativi sul rendimento;

D.  considerando che la direttiva deve essere letta congiuntamente agli altri due atti legislativi principali che interessano l'intero ciclo di vita di un pesticida, a partire dalla sua immissione sul mercato (regolamento (CE) n. 1107/2009) fino alla fissazione dei livelli massimi di residui (regolamento (CE) n. 396/2005); che è pertanto impossibile conseguire l'obiettivo della direttiva di tutelare la salute umana e l'ambiente dai rischi connessi all'uso dei pesticidi senza attuare pienamente e applicare in maniera adeguata l'intero "pacchetto pesticidi";

E.  considerando che, al fine di ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero affrontare la questione dei pesticidi illegali e contraffatti, nonché il preoccupante problema dei prodotti agricoli importati trattati con sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni nell'Unione;

F.  considerando che le attuali pratiche della Commissione e degli Stati membri in merito all'approvazione delle sostanze attive e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari non sono compatibili con gli obiettivi e la finalità della direttiva; che le attuali pratiche impediscono di raggiungere il livello di protezione più elevato possibile e di realizzare una transizione verso un settore agricolo sostenibile e un ambiente non tossico;

G.  considerando che i dati disponibili mostrano chiaramente che l'attuazione della direttiva non è sufficientemente allineata alle relative politiche dell'UE nel settore dei pesticidi, dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile, in particolare, seppur non esclusivamente, la politica agricola comune (PAC) e il regolamento sui prodotti fitosanitari; che la direttiva, congiuntamente alle relative azioni a livello dell'UE, presenta grandi potenzialità per migliorare ulteriormente gli sforzi e le azioni nazionali nel settore agricolo e per aggiungervi valore nonché per proteggere l'ambiente e la salute umana;

H.  considerando che l'attuale quadro normativo, ivi compresi i requisiti relativi ai dati, è stato concepito per la valutazione e la gestione dei PPP chimici e non è pertanto adeguato alle sostanze attive e ai prodotti biologici a basso rischio; che tale quadro inadeguato sta rallentando in maniera significativa l'immissione di PPP biologici a basso rischio sul mercato, spesso dissuadendo i richiedenti; che ciò ostacola l'innovazione e frena la competitività dell'agricoltura dell'UE, nonché comporta la mancata sostituzione di oltre 60 sostanze attive identificate dalla Commissione europea quali candidate alla sostituzione, vista l'assenza di alternative più sicure, ivi comprese sostanze attive biologiche a basso rischio;

I.  considerando che vi è una mancanza di disponibilità di PPP a basso rischio, ivi compresi quelli biologici; che, su un totale di quasi 500 sostanze disponibili sul mercato dell'UE, soltanto tredici sono approvate come sostanze attive a basso rischio, di cui dodici sono biologiche; che l'insufficiente attuazione della direttiva ha di fatto creato condizioni di disparità in Europa con pratiche nazionali divergenti che impediscono la diffusione ottimale di alternative sostenibili sul mercato; che tale situazione ha reso difficile la penetrazione nel mercato dell'UE di prodotti alternativi a basso rischio e non chimici, il che ne riduce l'attrattiva per gli agricoltori, che potrebbero invece scegliere alternative più efficaci sotto il profilo dei costi nel breve termine; che la scarsa disponibilità di PPP a basso rischio, ivi compresi quelli biologici, ostacola lo sviluppo e l'attuazione della difesa integrata;

J.  considerando che l'agricoltura biologica svolge un ruolo importante quale sistema con impiego ridotto di pesticidi e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata;

K.  considerando che un numero crescente di dati conferma che è in atto una notevole riduzione della popolazione degli insetti in Europa, correlata agli attuali livelli di utilizzo dei pesticidi; che il brusco calo degli insetti osservato ha impatti negativi sull'intero ecosistema e sulla diversità biologica, ma anche sul settore agricolo e sulla sua produzione e sul suo benessere economico futuri;

L.  considerando che l'Europa si trova attualmente a un bivio che determinerà il futuro del settore agricolo e la possibilità dell'Unione di conseguire un utilizzo sostenibile dei pesticidi, più in particolare attraverso la riforma della PAC; che la riforma della PAC offre notevoli potenzialità per rafforzare la semplificazione e l'armonizzazione delle politiche nonché l'attuazione della direttiva e per agevolare la transizione verso pratiche agricole maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

M.  considerando che l'impiego di PPP tradizionali è sempre più oggetto di dibattito pubblico, a causa dei potenziali rischi che essi presentano per la salute umana e animale e l'ambiente;

N.  considerando che è importante promuovere lo sviluppo di procedure o tecniche alternative per ridurre la dipendenza dai pesticidi tradizionali e rispondere alla crescente resistenza ai PPP tradizionali;

O.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 obbliga il Consiglio ad assicurare che i principi in materia di difesa integrata, compresi la buona pratica fitosanitaria e i metodi non chimici di fitoprotezione e di gestione degli organismi nocivi e delle colture, siano inclusi nei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(31);

P.  considerando che l'attuazione della difesa integrata è obbligatoria nell'Unione a norma della direttiva; che gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero porre un maggiore accento sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio;

Q.  considerando che l'"utilizzo sostenibile" dei pesticidi non può essere realizzato senza tenere conto dell'esposizione umana a combinazioni di sostanze attive e coformulanti, nonché dei loro possibili effetti cumulativi, aggregati e sinergici sulla salute umana;

Conclusioni principali

1.  ricorda gli obiettivi specifici della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, come ad esempio ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi, migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi, ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche, incentivare pratiche agricole che comportino un ricorso limitato o nullo a pesticidi, istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi della strategia, ivi compresa la formulazione di indicatori adeguati;

2.  ritiene essenziale valutare l'attuazione della direttiva congiuntamente con la politica generale dell'UE sui pesticidi, comprese le norme stabilite dal regolamento sui prodotti fitosanitari, dal regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi)(32), dal regolamento concernente i livelli massimi di residui e dal regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale)(33);

3.  deplora il fatto che, nonostante gli sforzi profusi, il livello generale dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva sia insufficiente per conseguire gli obiettivi principali della direttiva, nonché per sbloccare il suo pieno potenziale di riduzione dei rischi generali derivanti dall'utilizzo dei pesticidi, riducendo nel contempo la dipendenza dagli stessi, per promuovere la transizione verso tecniche fitosanitarie sicure ed ecologicamente sostenibili e per ottenere i miglioramenti assolutamente necessari in termini di ambiente e salute per cui la direttiva è stata specificamente pensata; si rammarica per il fatto che la Commissione abbia accumulato un ritardo di tre anni nella presentazione della relazione di attuazione sulla direttiva;

4.  sottolinea che l'attuazione della direttiva deve essere esaustiva e comprendere tutti gli aspetti richiesti e che l'attuazione parziale, ad esempio di certi elementi ma non di altri, non è sufficiente per raggiungere la finalità globale della direttiva di ottenere un utilizzo sostenibile dei pesticidi; sottolinea che l'attuazione delle pratiche di difesa integrata, quali le alternative non chimiche e i PPP a basso rischio, svolge un ruolo particolarmente importante ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;

5.  osserva che la relazione 2017 della Commissione sui progressi compiuti individua lacune significative nei piani d'azione nazionali degli Stati membri, il che indica un minore impegno a favore della tutela dell'ambiente e della salute in alcuni paesi, comportando eventualmente una concorrenza sleale sul mercato e un indebolimento del mercato unico; si riserva il diritto di rinviare gli Stati membri non conformi al commissario per la concorrenza;

6.  esprime preoccupazione per il fatto che circa l'80 % dei piani d'azione nazionali degli Stati membri non contengono informazioni specifiche su come quantificare il raggiungimento di molti degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla difesa integrata e le misure di protezione idrica; sottolinea che ciò complica notevolmente il processo di misurazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi principali e della finalità della direttiva;

7.  è preoccupato per via dell'incoerenza dei piani d'azione nazionali per quanto riguarda la fissazione di obiettivi quantitativi, traguardi, misure e tempi per le varie aree d'intervento, il che rende impossibile valutare i progressi compiuti; si rammarica del fatto che solo cinque piani d'azione nazionali stabiliscano obiettivi misurabili di alto livello, quattro dei quali riguardano la riduzione del rischio e uno la riduzione dell'utilizzo; si rammarica che, ad oggi, soltanto undici Stati membri abbiano prodotto un piano d'azione nazionale rivisto, sebbene il termine per la revisione fosse fissato per la fine del 2017;

8.  deplora che in molti Stati membri non vi sia un sufficiente impegno nei confronti delle pratiche di difesa integrata, sulla base dei suoi otto principi e conferendo priorità alle alternative non chimiche ai pesticidi; deplora che una delle principali sfide in merito all'attuazione della difesa integrata, che rappresenta il cardine della direttiva, sembri essere l'attuale assenza di adeguati strumenti e metodi di controllo per valutare la conformità negli Stati membri nonché di norme e orientamenti chiari; sottolinea che l'attuazione completa della difesa integrata è una delle misure fondamentali per ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi nell'agricoltura sostenibile, che è rispettosa dell'ambiente, economicamente vitale e responsabile dal punto di vista sociale e contribuisce alla sicurezza alimentare europea, rafforzando al contempo la biodiversità e la salute umana e animale, incentivando l'economia rurale e riducendo i costi per gli agricoltori favorendo la diffusione sul mercato di alternative non chimiche e PPP a basso rischio nelle diverse zone europee; sottolinea che sono necessari incentivi finanziari e misure educative aggiuntivi al fine di rafforzare l'adozione delle pratiche di difesa integrata da parte delle singole aziende agricole;

9.  ritiene che la difesa integrata rappresenti uno strumento prezioso per gli agricoltori per combattere gli organismi nocivi e le malattie e per garantire la produzione; osserva che una maggiore diffusione della difesa integrata ha la duplice finalità di rafforzare la tutela dell'ambiente e della biodiversità nonché di ridurre i costi per gli agricoltori per il passaggio ad alternative più sostenibili e di ridurre l'utilizzo di pesticidi tradizionali; rileva che è necessario uno sforzo più intenso per incoraggiare l'adozione della difesa integrata attraverso la ricerca e gli organi consultivi degli Stati membri; ricorda che la difesa integrata può svolgere un ruolo importante nel ridurre le quantità e le varietà dei pesticidi utilizzati;

10.  osserva che tra gli strumenti della difesa integrata, il controllo biologico prevede il rafforzamento o l'introduzione di specie benefiche che predano le popolazioni di organismi nocivi, tenendole in tal modo sotto controllo; sottolinea quindi l'importanza di prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; sottolinea altresì l'importanza di applicare i pesticidi chimici in modo selettivo e mirato, poiché altrimenti tali benefici agenti di controllo degli organismi nocivi rischiano di essere eliminati, lasciando le colture più soggette ad attacchi futuri;

11.  è preoccupato per gli scarsi progressi compiuti nel promuovere e nell'incentivare l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di alternative a basso rischio e non chimiche ai pesticidi tradizionali; osserva che solo pochi programmi d'azione nazionali offrono incentivi per la registrazione di tali prodotti e metodi alternativi; sottolinea che gli usi minori sono particolarmente vulnerabili a causa della scarsità delle sostanze attive disponibili;

12.  evidenzia che l'uso sostenibile e responsabile dei pesticidi è una condizione preliminare per l'autorizzazione dei PPP;

13.  deplora la scarsa disponibilità di sostanze attive e PPP a basso rischio, principalmente a causa della lunghezza del processo di valutazione, autorizzazione e registrazione, imputabile in parte al fatto che il termine più breve previsto in questi casi, pari a 120 giorni, raramente viene rispettato a livello degli Stati membri; sottolinea che la situazione attuale non è conforme ai principi di promozione e attuazione della difesa integrata ed evidenzia l'importanza della disponibilità di pesticidi a basso rischio, di un'adeguata ricerca e della condivisione delle migliori pratiche all'interno degli Stati membri e tra di essi, in modo da sfruttare appieno il potenziale della difesa integrata; stima che un processo di approvazione più rapido stimolerebbe la ricerca industriale sullo sviluppo di nuovi principi attivi a basso rischio, comprese sostanze innovative a basso rischio, garantendo in tal modo che gli agricoltori abbiano un numero sufficiente di strumenti fitosanitari a loro disposizione e consentendo loro di passare più rapidamente a PPP sostenibili e di aumentare l'efficacia della difesa integrata;

14.  ricorda che l'aumento della resistenza ai pesticidi genera un maggiore utilizzo e una maggiore dipendenza; osserva che un uso più intenso dei pesticidi e una maggiore dipendenza da questi ultimi comportano costi elevati per gli agricoltori, in ragione sia degli elevati costi di produzione, sia della perdita di resa derivante dall'impoverimento del suolo e dalla riduzione della sua qualità;

15.  rileva che l'aumento della disponibilità di PPP a basso rischio sul mercato ridurrebbe il rischio di resistenza ai principi attivi come pure gli effetti sulle specie non bersaglio legati ai PPP di uso comune;

16.  osserva, a tale riguardo, che la resistenza alle sostanze attive dei pesticidi è un fenomeno biologico inevitabile negli organismi nocivi e nelle malattie a rapida riproduzione e rappresenta un problema sempre più grave; evidenzia, pertanto, che è doveroso prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; rammenta che i pesticidi chimici dovrebbero essere utilizzati in modo selettivo e mirato; sottolinea che, in caso contrario, questi benefici agenti di controllo degli organismi nocivi rischierebbero di scomparire, lasciando le colture maggiormente esposte a futuri attacchi;

17.  rileva inoltre che, probabilmente, sarebbe possibile conseguire una riduzione massima del volume di pesticidi attraverso l'introduzione di cambiamenti sistemici volti a ridurre la suscettibilità agli attacchi degli organismi nocivi, favorire la diversità strutturale e biologica anziché la coltivazione monocolturale e continua, e ridurre la resistenza degli organismi nocivi ai principi attivi; sottolinea pertanto la necessità di prediligere, finanziare e integrare i metodi agroecologici che rendono l'intero sistema agricolo più resistente agli organismi nocivi;

18.  evidenzia che, nella sua forma attuale, la PAC non incoraggia né incentiva in misura sufficiente a ridurre la dipendenza delle aziende agricole dai pesticidi o ad adottare tecniche di produzione biologica; ritiene che siano necessari strumenti politici specifici nel quadro della PAC post-2020 al fine di contribuire a modificare il comportamento degli agricoltori in relazione all'utilizzo dei pesticidi;

19.  deplora che la proposta della Commissione sulla nuova PAC post-2020 non includa il principio della difesa integrata tra i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III di tale proposta; sottolinea che l'assenza di una correlazione tra la direttiva e il nuovo modello della PAC ostacolerà effettivamente la riduzione della dipendenza dai pesticidi;

20.  osserva che la maggior parte degli Stati membri si serve di indicatori di rischio nazionali per valutare, integralmente o in parte, l'impatto negativo dell'utilizzo dei pesticidi; rammenta che, malgrado l'obbligo esplicito di cui all'articolo 15 della direttiva, gli Stati membri non hanno ancora concordato indicatori di rischio armonizzati a livello dell'UE, il che rende praticamente impossibile comparare i progressi compiuti nei vari Stati membri e in tutta l'Unione; si compiace del fatto che il 25 gennaio 2019il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) abbia adottato gli indicatori di rischio armonizzati;

21.  sottolinea l'importanza fondamentale della biodiversità e di ecosistemi solidi, segnatamente nel caso delle api e di altri insetti impollinatori, che sono essenziali per garantire un settore agricolo sano e sostenibile; evidenzia che la protezione della biodiversità non riguarda esclusivamente la tutela dell'ambiente, ma è altresì uno strumento per garantire la sicurezza alimentare sostenibile dell'Europa in futuro;

22.  è profondamente preoccupato per la continua perdita di biodiversità in Europa, potenzialmente irreversibile, e per l'allarmante riduzione del numero di insetti alati, compresi gli impollinatori, come evidenziato dalle conclusioni dello studio scientifico dell'ottobre 2016 sulla biomassa degli insetti volanti(34), dal quale emerge che in 63 zone naturali protette della Germania la popolazione degli insetti volanti è diminuita drasticamente di oltre il 75 % in 27 anni; pone altresì in evidenza il forte calo di specie di uccelli comuni in tutta Europa, probabilmente riconducibile alla riduzione della popolazione di insetti; segnala inoltre gli effetti involontari dei pesticidi sul suolo e sugli organismi del suolo(35) nonché su altre specie non bersaglio; ritiene che i pesticidi rappresentino uno dei fattori maggiormente responsabili del calo della popolazione di insetti, delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli nonché di altri organismi non bersaglio, ed evidenzia inoltre la necessità che l'Europa passi a un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e accresca il numero di alternative non chimiche e di PPP a basso rischio per gli agricoltori;

23.  ribadisce che i pesticidi a base di neonicotinoidi svolgono un ruolo importante nel preoccupante declino delle popolazioni di api in Europa, come dimostrato da numerosi studi internazionali sulla base dei quali sono state presentate petizioni dei cittadini che hanno raccolto centinaia di migliaia di firme in tutta Europa;

24.  riconosce l'importanza dei piani d'azione nazionali e della difesa integrata nel ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi al fine di evitare la perdita irreversibile di biodiversità, favorendo al contempo, ogniqualvolta possibile, misure agroecologiche e l'agricoltura biologica;

25.  sottolinea inoltre che lo sviluppo di alternative agricole sostenibili è necessario per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare;

26.  esprime particolare preoccupazione per l'utilizzo persistente di pesticidi contenenti sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione, o in grado di interferire con il sistema endocrino o di nuocere alla salute degli esseri umani o degli animali; sottolinea che l'utilizzo di tali pesticidi è incompatibile con gli obiettivi e la finalità della direttiva;

27.  evidenzia che l'ambiente acquatico è particolarmente sensibile ai pesticidi; accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato una serie di misure per proteggere tale ambiente dai pesticidi; deplora tuttavia che la maggior parte degli Stati membri non abbia stabilito obiettivi quantitativi e una calendario di attuazione per le misure volte a tutelare l'ambiente acquatico dai pesticidi, mentre gli Stati membri che vi hanno provveduto non hanno specificato in che modo sarà misurato il conseguimento di tali obiettivi; ritiene che sia opportuno migliorare il monitoraggio dei pesticidi attualmente in uso nell'ambiente acquatico;

28.  osserva che l'agricoltura è uno dei principali fattori che impediscono ai corpi idrici di conseguire un buono stato chimico, in quanto provoca inquinamento da pesticidi; evidenzia che, sotto il profilo dei costi, è più efficiente prevenire che i pesticidi penetrino nei sistemi d'acqua dolce anziché ricorrere a tecnologie per rimuoverli, e che gli Stati membri devono fornire adeguati incentivi agli agricoltori in tal senso; riconosce altresì, a tale proposito, l'importanza di attuare la direttiva quadro sulle acque per migliorare la qualità dell'acqua; accoglie con favore i progressi compiuti dagli Stati membri nel contrastare le sostanze prioritarie, il che ha determinato una riduzione del numero di corpi idrici che non rispettano le norme concernenti sostanze quali il cadmio, il piombo e il nichel, nonché i pesticidi;

29.  deplora che il deterioramento delle risorse idriche abbia indotto sempre più gli operatori responsabili dell'acqua potabile a effettuare trattamenti supplementari al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano rispettino i limiti per i pesticidi definiti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e che i relativi costi siano a carico dei consumatori e non di chi inquina;

30.  sottolinea che alcuni pesticidi sono riconosciuti a livello internazionale come inquinanti organici persistenti (POP) a causa del loro potenziale di propagazione su lunghe distanze, della loro persistenza nell'ambiente, della loro capacità di bioamplificazione in tutta la filiera alimentare e di bioaccumulazione negli ecosistemi, nonché dei loro notevoli effetti negativi sulla salute umana;

31.  accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano istituito programmi di formazione e certificazione per quanto concerne l'uso dei PPP, ma si rammarica che, in alcuni Stati membri, gli obblighi di formazione non siano rispettati per tutti gli ambiti previsti dall'allegato I; sottolinea l'importanza della formazione degli utilizzatori per garantire l'uso sicuro e sostenibile dei PPP; ritiene opportuno distinguere tra utilizzatori professionali e amatoriali, dal momento che non sono soggetti agli stessi obblighi; sottolinea che coloro che utilizzano i PPP, siano essi professionisti o non professionisti, dovrebbero ricevere un'adeguata formazione;

32.  prende atto delle potenzialità legate all'utilizzo della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i PPP e per evitare la dispersione degli stessi nelle zone in cui non sono necessari, ad esempio mediante il ricorso a droni e a tecnologie di precisione GPS; evidenzia inoltre che sarebbe possibile potenziare il ricorso degli Stati membri a tali soluzioni se queste ultime fossero meglio integrate in corsi di formazione e programmi di certificazione per gli utilizzatori di pesticidi nell'ambito dei piani d'azione nazionali;

33.  sottolinea che i PPP non sono utilizzati solo in agricoltura, ma anche per il controllo delle piante infestanti e degli organismi nocivi in aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva, inclusi parchi pubblici e ferrovie; ritiene che l'utilizzo dei PPP in tali aree sia inopportuno; accoglie con favore il fatto che diversi Stati membri e molte amministrazioni regionali e locali si siano adoperati per limitare o vietare l'utilizzo di pesticidi nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili; prende atto, tuttavia, dell'assenza di obiettivi misurabili nella maggior parte degli Stati membri;

34.  esprime preoccupazione per il fatto che molti Stati membri non abbiano interpretato correttamente il requisito di cui all'articolo 12, lettera a), ritenendo che si riferisse esclusivamente all'uso non agricolo, mentre di fatto i gruppi vulnerabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprendono i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo; osserva inoltre che la Commissione ha confermato che non sussistono fondamenti giuridici a motivo dell'esclusione dell'applicazione agricola dalle disposizioni di cui all'articolo 12;

35.  prende atto del sostegno continuo fornito dagli Stati membri all'agricoltura biologica quale sistema con impiego ridotto di pesticidi; accoglie con favore il fatto che il numero di aziende agricole biologiche abbia continuato a crescere nell'Unione, ma osserva che i progressi variano ancora considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro;

36.  rileva che gli agricoltori biologici subiscono perdite economiche quando il loro suolo e i loro prodotti biologici sono contaminati dall'uso di pesticidi nelle aziende agricole limitrofe attraverso, ad esempio, la deriva da irrorazione di pesticidi e il movimento di sostanze attive persistenti nell'ambiente; sottolinea pertanto che, a causa di azioni che esulano dal loro controllo, gli agricoltori biologici possono essere costretti a vendere i loro prodotti come convenzionali, dovendo rinunciare al supplemento di prezzo, o possono persino perdere la loro certificazione;

37.  osserva che, mentre gli Stati membri dispongono generalmente di sistemi per raccogliere informazioni sull'avvelenamento acuto da pesticidi, l'accuratezza di questi dati e il loro uso sono messi in discussione; sottolinea che i sistemi per la raccolta di informazioni sull'avvelenamento cronico non sono attuati su ampia scala;

38.  sottolinea che, in base all'ultima relazione dell'EFSA sui residui di pesticidi negli alimenti, il 97,2 % dei campioni raccolti in tutta Europa si situa entro i limiti prescritti dalla legislazione dell'UE, il che è prova di un sistema di produzione alimentare estremamente rigoroso e sicuro;

Raccomandazioni

39.  invita gli Stati membri a ultimare l'attuazione della direttiva senza ulteriori ritardi;

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i pertinenti soggetti interessati siano inclusi nelle eventuali attività dei gruppi di interesse sui pesticidi, compreso il pubblico, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE e dalla convenzione di Århus;

41.  si appella agli Stati membri affinché assumano un ruolo proattivo nell'attuazione pratica della direttiva al fine di individuare lacune e settori specifici che richiedono una particolare attenzione in relazione alla tutela della salute umana e dell'ambiente, senza limitarsi al consueto recepimento a livello nazionale e ai consueti meccanismi di controllo;

42.  si rivolge agli Stati membri affinché riconoscano che l'UE deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e che la responsabilità principale dell'attuazione di tali pratiche spetta agli Stati membri; sottolinea che è essenziale agire con celerità;

43.  invita gli Stati membri a rispettare i tempi prestabiliti per la presentazione dei piani d'azione nazionali rivisti; esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a procedere in tal senso senza ulteriori indugi, prevedendo questa volta chiari obiettivi quantitativi e un obiettivo generale misurabile finalizzato a un'effettiva riduzione immediata e a lungo termine dei rischi e degli impatti dell'utilizzo di pesticidi, includendo obiettivi di riduzione annuali definiti in modo chiaro e dedicando una particolare attenzione ai possibili effetti sugli impollinatori nonché alla promozione e alla diffusione di alternative non chimiche sostenibili e di PPP a basso rischio, in linea con i principi della difesa integrata;

44.  invita la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi;

45.  invita la Commissione a sviluppare ulteriormente orientamenti sui principi della difesa integrata e sulla loro attuazione; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di elaborare orientamenti per quanto concerne la definizione di criteri per la misurazione e la valutazione dell'attuazione della difesa integrata negli Stati membri;

46.  si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino tutte le misure richieste per promuovere pesticidi a basso rischio e affinché diano priorità ad alternative e metodi non chimici che presentino il minor rischio possibile di danni per la salute e l'ambiente naturale, garantendo al contempo una protezione delle colture efficace ed efficiente; sottolinea che, perché ciò possa avvenire, occorre offrire maggiori incentivi economici agli agricoltori affinché optino per tali alternative;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla promozione dello sviluppo, della ricerca, della registrazione e della commercializzazione di alternative biologiche e a basso rischio, anche aumentando le opportunità di finanziamento nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; rammenta che è importante prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; ricorda l'importanza del valore aggiunto delle tecniche fitosanitarie sostenibili e sicure dal punto di vista ambientale;

48.  invita la Commissione a rispettare, senza ulteriori indugi, l'impegno assunto nel quadro del settimo programma d'azione per l'ambiente a presentare una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, che sia favorevole all'innovazione e allo sviluppo di alternative sostenibili, tra cui soluzioni non chimiche; si aspetta che la Commissione tenga particolarmente conto, nell'ambito di tale strategia, dell'impatto dei pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana;

49.  incoraggia a rivolgere maggiore attenzione alla riduzione dei rischi, poiché l'uso estensivo di sostanze a basso rischio potrebbe essere più dannoso dell'uso limitato di sostanze ad alto rischio;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una migliore coerenza tra la direttiva e la sua attuazione, da un lato, e la legislazione e le politiche dell'UE in materia, dall'altro, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni della PAC e del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare al fine di integrare i principi della difesa integrata tra i requisiti giuridici della PAC, conformemente all'articolo 14 della direttiva;

51.  si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché limitino in maniera rigorosa il numero di deroghe per usi essenziali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornino i pertinenti documenti di orientamento, in modo da garantire che la valutazione dei rischi dei pesticidi tenga conto dell'esposizione e delle condizioni reali nonché di tutte le possibili ripercussioni per la salute e l'ambiente;

52.  raccomanda di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per applicare la difesa integrata nel quadro delle misure di inverdimento previste dalla PAC;

53.  si compiace del fatto che il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) abbia recentemente adottato gli indicatori di rischio armonizzati e invita gli Stati membri a procedere con l'adozione e l'attuazione di indicatori di rischio armonizzati, come di recente proposto dalla Commissione, al fine di monitorare adeguatamente la riduzione degli impatti dei pesticidi;

54.  si rivolge alla Commissione affinché istituisca un sistema pienamente operativo e trasparente per la raccolta periodica di dati statistici sull'utilizzo dei pesticidi, sull'impatto dell'esposizione professionale e non professionale ai pesticidi sulla salute umana e animale, nonché sulla presenza di residui di pesticidi nell'ambiente, in particolare nel suolo e nell'acqua;

55.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi di ricerca volti a determinare l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana, tenendo conto dell'intera gamma di effetti tossicologici e a lungo termine, tra cui l'immunotossicità, l'interferenza endocrina e la tossicità per lo sviluppo neurologico, e incentrandosi sugli effetti dell'esposizione prenatale ai pesticidi sulla salute dei bambini;

56.  esorta la Commissione ad adottare un approccio alla gestione e all'utilizzo dei PPP di uso comune che sia basato sul rischio e supportato da prove scientifiche indipendenti e soggette a revisione tra pari;

57.  invita la Commissione a presentare, entro la fine dell'attuale mandato, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale in relazione all'iniziativa REFIT, al fine di inserire una definizione di "sostanze presenti in natura" e di "sostanze identiche a quelle naturali" e di creare una categoria dedicata a tali sostanze, utilizzando come criterio l'esistenza in natura di tali sostanze e l'esposizione a queste ultime, nonché al fine di istituire una rigorosa procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, in linea con le risoluzioni del Parlamento del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica e del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari;

58.  si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché garantiscano l'effettiva attuazione degli obblighi che incombono all'Unione a norma del Protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e della convenzione di Stoccolma del 2004 sugli inquinanti organici persistenti, e affinché intensifichino di conseguenza i loro sforzi volti a eliminare la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei pesticidi POP, unitamente alla definizione di disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti contenenti tali sostanze o da queste contaminati;

59.  invita gli Stati membri a garantire la disponibilità di servizi di consulenza indipendenti e professionalmente qualificati per fornire consulenza e formazione agli utilizzatori finali sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, in particolare in materia di difesa integrata;

60.  si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché pongano maggiormente l'accento sull'aumento degli investimenti e delle attività di ricerca inerenti allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie agricole digitali e di precisione, al fine di accrescere l'efficienza dei PPP e ridurre in misura significativa la dipendenza da pesticidi, in linea con gli obiettivi della direttiva, diminuendo in tal modo l'esposizione degli utilizzatori professionisti e del grande pubblico a tali sostanze; ritiene che il ricorso a pratiche agricole digitali o di precisione non dovrebbe tradursi in una dipendenza dai fattori di produzione agricoli o nell'indebitamento degli agricoltori;

61.  invita la Commissione e gli Stati membri a vietare l'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

62.  invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla protezione dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerando in particolare l'attuale assenza di protezione dei residenti delle zone rurali che vivono in prossimità delle colture; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proporre divieti immediati sull'uso dei pesticidi entro una distanza considerevole dalle abitazioni dei residenti, dalle scuole, dai campi da gioco, dagli asili nido e dagli ospedali;

63.  si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché investano maggiormente nella ricerca sull'impatto dei pesticidi sulle specie non bersaglio e affinché adottino un'azione immediata per ridurre al minimo tale impatto;

64.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un modello agricolo basato su strategie fitosanitarie preventive e indirette volte a ridurre l'utilizzo di fattori produttivi esterni nonché su sostanze multifunzionali presenti in natura; riconosce la necessità di intensificare la ricerca e lo sviluppo di strategie fitosanitarie agroecologiche preventive e indirette;

65.  si rivolge agli Stati membri affinché incrementino gli investimenti a favore di pratiche di adeguamento che impediscano che le sostanze agroecologiche raggiungano le acque profonde e di superficie, come pure a favore di misure volte a contenere eventuali infiltrazioni di tali sostanze in corsi d'acqua, fiumi e mari mediante lisciviazione; raccomanda di vietarne l'uso in terreni potenzialmente a contatto con acque sotterranee;

66.  evidenzia che è fondamentale valutare regolarmente la proporzionalità della quantità di pesticidi venduti rispetto all'area agricola in cui sono utilizzati, ricorrendo a banche dati degli utilizzatori e a registri di vendita;

67.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul pericolo per le sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione o che presentano proprietà in grado di interferire con il sistema endocrino;

68.  si rivolge agli Stati membri affinché osservino in maniera rigorosa il divieto di importare da paesi terzi i pesticidi che sono vietati nell'UE e aumentino i controlli sui prodotti alimentari importati;

69.  invita la Commissione a considerare con attenzione tutte le misure disponibili per garantire la conformità, compreso l'avvio di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non ottemperano all'obbligo di attuare pienamente la direttiva;

70.  si appella alla Commissione affinché intraprenda un'azione incisiva contro gli Stati membri che abusano sistematicamente delle deroghe al divieto di pesticidi contenenti neonicotinoidi;

71.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il principio "chi inquina paga" sia pienamente attuato ed effettivamente applicato in relazione alla protezione delle risorse idriche;

72.  chiede che Orizzonte Europa fornisca sufficienti finanziamenti per promuovere lo sviluppo di strategie fitosanitarie basate su un approccio sistemico che associ tecniche agroecologiche innovative e misure preventive volte a ridurre al minimo l'utilizzo di fattori produttivi esterni;

73.  invita la Commissione a istituire una piattaforma paneuropea sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi che riunisca le parti interessate del settore e i rappresentanti a livello locale e regionale, in modo da agevolare la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi nella riduzione dell'utilizzo dei pesticidi;

o
o   o

74.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(3) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(4) GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(5) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(7) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(8) GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
(9) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(10) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(11) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
(12) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(13) GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36.
(14) GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29.
(15) GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.
(16) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0372&from=EN
(17) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 62.
(18) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 51.
(19) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 184.
(20) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 117.
(21) Testi approvati, P8_TA(2018)0057.
(22) Testi approvati, P8_TA(2018)0356.
(23) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.
(24) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=114
(25) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(26) http://www.pan-uk.org/site/wp-content/uploads/United-Nations-Report-of-the-Special-Rapporteur-on-the-right-to-food.pdf
(27) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10041-2016-ADD-1/en/pdf
(28) http://www.senat.fr/leg/ppr16-477.html
(29) Testi approvati, P8_TA(2019)0023.
(30) Caspar A. Hallmann et al., "More than 75 % decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas" (Diminuzione di oltre il 75 % della biomassa di insetti volanti totale nelle aree protette in 27 anni), PLOS, 18 October 2017 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
(31) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(32) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(33) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(34) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
(35) si veda: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/EUR27607.pdf


Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2018/2108(INI))
P8_TA(2019)0083A8-0046/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera(1),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 114 e 168,

–  visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(2),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(3),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 6 giugno 2011, "Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili"(4),

–  visti i programmi pluriennali in materia di salute, rispettivamente per i periodi 2003-2008(5), 2008-2013(6) e 2014-2020(7),

–  viste le relazioni della Commissione del 4 settembre 2015 e del 21 settembre 2018 sul funzionamento della direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2015)0421COM(2018)0651),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 25 aprile 2018, relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (COM(2018)0233),

–  vista la relazione della Commissione, del 18 luglio 2018, sui dati degli Stati membri relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nel 2016(8),

–  vista la decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/890/UE, del 22 dicembre 2011, che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria on line(9),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  visto il piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020, in particolare la dichiarata dimensione transfrontaliera (COM(2012)0736),

–  vista la valutazione intermedia della Commissione del piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 (COM(2017)0586),

–  viste la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2008 sulle malattie rare (COM(2008)0679) e la raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009, su un'azione nel settore delle malattie rare(10),

–  vista la relazione della Commissione, del 5 settembre 2014, sull'esecuzione della sua comunicazione sulle malattie rare (COM(2014)0548),

–  viste le raccomandazioni concernenti le reti di riferimento europee per le malattie rare del comitato di esperti dell'UE sulle malattie rare (EUCERD) del 31 gennaio 2013 e relativa integrazione del 10 giugno 2015,

–  visto il documento esplicativo della Corte dei conti europea, del maggio 2018, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'UE(11),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (COM(2017)0534),

–  vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali(12),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0046/2019),

A.  considerando che l'esistenza di sistemi sanitari accessibili a tutti nell'UE e nei suoi Stati membri è essenziale per garantire un elevato livello di sanità pubblica, protezione sociale, coesione sociale e giustizia sociale, preservando e garantendo l'accesso universale, e che la qualità della vita dei pazienti è riconosciuta come una componente importante della valutazione dell'efficienza in termini di costi dell'assistenza sanitaria;

B.  considerando che la direttiva 2011/24/UE (in appresso, la direttiva), conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, rispetta la libertà di ciascuno Stato membro di adottare le decisioni più appropriate in materia di assistenza sanitaria e non interferisce nelle scelte etiche fondamentali degli organismi competenti degli Stati membri né le compromette; che esistono differenze nei rispettivi servizi forniti dagli Stati membri nonché nel modo in cui sono finanziati; che la direttiva offre altre opzioni di assistenza sanitaria ai cittadini europei in aggiunta a quelle disponibili nel proprio paese;

C.  considerando che la salute può considerarsi un diritto fondamentale in virtù dell'articolo 2 (sul diritto alla vita) e dell'articolo 35 (sulla protezione della salute) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

D.  considerando che i sistemi sanitari nell'UE devono affrontare sfide dovute all'invecchiamento della popolazione, ai vincoli di bilancio, alla crescente incidenza delle malattie croniche e rare, alle difficoltà nel fornire assistenza sanitaria di base nelle zone rurali e al costo elevato dei farmaci; che gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione e del mantenimento di un catalogo aggiornato sulle carenze di farmaci e della scambio transfrontaliero di informazioni al riguardo per assicurare la disponibilità dei farmaci essenziali;

E.  considerando che talvolta l'assistenza sanitaria di cui i cittadini hanno bisogno può essere fornita al meglio in un altro Stato membro, per motivi di prossimità, facilità di accesso, il carattere specialistico delle cure o per una mancanza di capacità, come la carenza di farmaci essenziali, nel loro Stato membro;

F.  considerando che i risultati della relazione sul funzionamento della direttiva dimostrano che nel 2015 non tutti gli Stati membri attuavano la direttiva in modo completo o corretto;

G.  considerando che il settore sanitario è una componente essenziale dell'economia dell'UE corrispondente al 10 % del suo PIL, un dato che, per fattori socio-economici, potrebbe salire al 12,6 % da qui al 2060;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 20 della direttiva, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della direttiva; che la Commissione dovrebbe valutare costantemente e presentare periodicamente informazioni sui flussi dei pazienti, sulla dimensione amministrativa, sociale e finanziaria della mobilità dei pazienti e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali;

I.  considerando che, secondo la relazione della Commissione del 21 settembre 2018 sul funzionamento della direttiva, per i cittadini resta difficile scoprire come far valere i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera; che, per garantire una mobilità sicura dei pazienti, sono necessarie maggiore chiarezza e trasparenza riguardo alle condizioni in cui operano i prestatori di assistenza sanitaria;

J.  considerando che la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 sulla sanità elettronica rileva che i sistemi sanitari e assistenziali necessitano di riforme e soluzioni innovative per diventare maggiormente resilienti, accessibili ed efficaci; che pertanto l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti digitali dovrebbe essere rafforzato ai fini di una migliore qualità e sostenibilità dei servizi di assistenza sanitaria;

K.  considerando che la direttiva offre una base giuridica chiara per la cooperazione e la collaborazione europee in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, assistenza sanitaria online, malattie rare e norme di sicurezza e di qualità relative ai servizi e ai prodotti sanitari;

L.  considerando che i cittadini dell'UE hanno diritto di accedere a cure specialistiche nel proprio Stato membro; che, tuttavia, il numero di pazienti che esercita il diritto all'assistenza sanitaria transfrontaliera nei termini previsti dalla direttiva, anche per esami medici preventivi, ecografie e controlli sanitari, sta crescendo solo molto lentamente;

M.  considerando che i programmi di vaccinazione sono esclusi dalla presente direttiva, sebbene siano una delle politiche più efficaci in considerazione delle difficoltà che incontrano le persone in alcuni Stati membri nell'accedervi;

N.  considerando che non tutti gli Stati membri sono stati in grado di fornire dati o informazioni sui pazienti che si recano all'estero e che la raccolta dei dati non è sempre comparabile da uno Stato membro all'altro;

O.  considerando che l'83 % delle persone intervistate in una recente consultazione della Commissione ha approvato la divulgazione di dati medici al fine di condurre ricerche e migliorare le condizioni di salute dei pazienti(13); che la futura possibile integrazione dei sistemi sanitari dal punto di vista digitale deve garantire che i sistemi sanitari e i pazienti siano gli ultimi depositari e gestori di tali informazioni allo scopo di garantire l'equità, la sostenibilità e la sicurezza dei pazienti;

P.  considerando che la mobilità dei pazienti nell'UE rientrante nell'ambito della direttiva rimane relativamente modesta e non ha prodotto forti incidenze finanziarie sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;

Q.  considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire alle persone l'accesso all'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno e di provvedere al rimborso di tutti i relativi costi; che i servizi sanitari nazionali degli Stati membri hanno la responsabilità di definire i criteri che permettono ai cittadini di ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro; che in un numero considerevole di Stati membri gli ostacoli posti ai pazienti dai sistemi sanitari continuano ad essere significativi; che i vincoli amministrativi potrebbero creare ritardi per i rimborsi; che ciò non fa che accentuare la frammentazione dell'accesso ai servizi e dovrebbe essere pertanto migliorato attraverso il coordinamento tra Stati membri;

R.  considerando che la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è disciplinata dal regolamento di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la sua attuazione differisce in misura significativa tra gli Stati membri; che un'attuazione uniforme della TEAM e un maggiore coordinamento tra gli Stati membri sono essenziali per ridurre le attuali procedure burocratiche e garantire ai pazienti un rimborso rapido e senza discriminazioni, garantendo nel contempo la libera circolazione dei cittadini dell'UE;

S.  considerando che i pazienti continuano a incontrare difficoltà di natura pratica e giuridica legate all'utilizzo delle ricette mediche nei diversi Stati membri;

T.  considerando che il ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN) è di far sì che i pazienti ricevano informazioni corrette affinché possano compiere una scelta informata;

U.  considerando che i PCN non sono ancora sufficientemente conosciuti dai cittadini e che l'efficacia dei PCN dipende dal fatto che i cittadini li conoscano; che l'efficienza e il raggio d'azione dei PCN dipendono dal sostegno che ricevono sia dall'UE che dagli Stati membri per quanto riguarda i canali di comunicazione, lo scambio di buone pratiche e informazioni, tra cui le informazioni di contatto, e gli orientamenti per il trasferimento dei pazienti;

V.  considerando che esistono differenze considerevoli tra i vari PCN sul piano del funzionamento, dell'accessibilità, della visibilità e dell'assegnazione delle risorse in termini quantitativi e qualitativi;

W.  considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro del maggio 2015(14), i pazienti non sono sufficientemente informati in merito ai loro diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e che meno del 20% dei cittadini si ritengono ben informati;

X.  considerando che l'assistenza sanitaria transfrontaliera potrà essere efficace solo se i pazienti, i prestatori di cure, i professionisti sanitari e le altre parti interessate ne sono correttamente informati e se le norme che la disciplinano sono facilmente disponibili e accessibili a tutti;

Y.  considerando che pazienti, i prestatori di cure e i professionisti sanitari riscontrano ancora una profonda mancanza di informazioni riguardo ai diritti dei pazienti in generale e in particolare quelli previsti dalla direttiva;

Z.  considerando che i professionisti sanitari trattano tematiche altamente sensibili relative ai pazienti che richiedono una comunicazione chiara e di facile comprensione; che una barriera linguistica potrebbe ostacolare il trasferimento di informazioni tra i professionisti sanitari e i loro pazienti;

AA.  considerando che in diversi Stati membri esistono notevoli margini per migliorare e semplificare le procedure di rimborso, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni, i medicinali orfani, i medicinali magistrali e le terapie e le procedure di controllo;

AB.  considerando che, attualmente, sei Stati membri e la Norvegia non dispongono di alcun sistema di autorizzazione preventiva, il che comporta una libertà di scelta per i pazienti e una riduzione degli oneri amministrativi;

AC.  considerando che esistono diversi accordi bilaterali tra Stati membri e regioni confinanti che potrebbero fungere da base per le migliori pratiche al fine di sviluppare ulteriormente l'assistenza sanitaria transfrontaliera in tutta l'UE;

Attuazione

1.  accoglie con favore le iniziative adottate dalla Commissione per valutare se gli Stati membri abbiano recepito correttamente la direttiva;

2.  prende atto dei vantaggi offerti dalla direttiva nel chiarire le norme riguardanti l'assistenza sanitaria transfrontaliera e nel garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell'Unione, nonché nel realizzare la mobilità dei pazienti conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia; esprime delusione per il fatto che un numero significativo di Stati membri non abbia attuato efficacemente i requisiti atti a garantire i diritti dei pazienti; esorta pertanto gli Stati membri a garantire la sua corretta attuazione, assicurando un elevato livello di protezione della sanità pubblica che contribuisca al miglioramento della salute dei cittadini, rispettando nel contempo il principio della libera circolazione delle persone nel mercato interno;

3.  invita la Commissione a procedere con le sue relazioni di valutazione triennali sul funzionamento della direttiva e a presentarle quindi al Parlamento europeo e al Consiglio; sottolinea l'importanza di raccogliere informazioni, a fini statistici, sui pazienti che si recano all'estero per curarsi e analizzare le ragioni per cui i pazienti si spostano da un paese all'altro; invita altresì la Commissione a pubblicare, laddove possibile e con cadenza annuale, la disaggregazione dei servizi forniti e il totale erogato da ogni Stato membro in prestazioni sanitarie transfrontaliere;

4.  invita la Commissione a tener conto della qualità della vita del paziente e dei risultati della cura nella valutazione dell'efficienza in termini di costi dell'attuazione della direttiva;

5.  ricorda agli Stati membri il loro impegno di assistere la Commissione e fornirle tutte le informazioni necessarie a loro disposizione per consentirle di eseguire la valutazione e predisporre le relazioni in parola;

6.  invita la Commissione a definire orientamenti in materia di attuazione, in particolare nei settori in cui la direttiva e il regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale interagiscono, e ad assicurare un migliore coordinamento in proposito tra tutte le parti interessate all'interno delle istituzioni;

7.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero recepire la direttiva in modo corretto al fine di assicurare un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità e accessibile ai pazienti, nel pieno rispetto dei termini di attuazione previsti dalla normativa; riconosce che sono possibili miglioramenti specifici per quanto concerne l'accesso ai medicinali prescritti e alla continuità delle cure; invita la Commissione a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ai programmi di vaccinazione;

8.  prende atto con soddisfazione dell'impatto positivo di iniziative quali la TEAM, che viene rilasciata gratuitamente e consente a chiunque sia assicurato o coperto da un regime obbligatorio di sicurezza sociale per ricevere cure mediche in un altro Stato membro gratuitamente o a un prezzo agevolato; sottolinea l'importanza di una proficua cooperazione tra le istituzioni al fine di evitare un uso improprio della TEAM;

9.  sottolinea la necessità di garantire chiarezza e trasparenza in merito alle condizioni in cui operano i prestatori di assistenza sanitaria; sottolinea l'importanza che i prestatori di assistenza sanitaria e i professionisti del settore sanitario dispongano di un'assicurazione di responsabilità civile professionale, come previsto dalla direttiva e dalla direttiva 2005/36/CE, al fine di migliorare la qualità dei servizi sanitari e aumentare la protezione dei pazienti;

Finanziamento

10.  evidenzia che il finanziamento dell'assistenza sanitaria transfrontaliera spetta agli Stati membri, i quali rimborsano i costi in linea con la normativa vigente; ricorda a sua volta che la Commissione, per mezzo di programmi in materia di salute, contribuisce alla cooperazione di cui al capo IV della direttiva;

11.  esprime serie preoccupazioni a tal riguardo circa la proposta di ridurre il finanziamento a favore del programma in materia di salute; ribadisce il suo invito affinché il programma in materia di salute venga ripristinato quale solido programma autonomo con un aumento dei finanziamenti nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) (2021-2027), al fine di attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in materia di sanità pubblica, sistemi sanitari e problemi legati all'ambiente e di garantire un'ambiziosa politica sanitaria incentrata sulle sfide transfrontaliere, tra cui in particolare un notevole aumento degli sforzi comuni dell'UE nella lotta contro il cancro, nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella gestione delle malattie croniche e rare, tra cui malattie genetiche e pandemiche e tumori rari, nel combattere la resistenza antimicrobica e garantire un accesso più agevole all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

12.  sottolinea l'importanza del Fondo sociale europeo, dei fondi strutturali e d'investimento europei per la salute e del Fondo europeo di sviluppo regionale, compreso il programma Interreg, per migliorare i servizi sanitari e ridurre le disuguaglianze sanitarie tra regioni e gruppi sociali nei diversi Stati membri; chiede che i fondi strutturali e di coesione siano utilizzati anche per migliorare e per facilitare l'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'ambito del prossimo QFP;

Mobilità dei pazienti

13.  osserva che la modesta mobilità dei pazienti è riconducibile a quattro ordini di motivi: i) alcuni Stati membri hanno recepito la direttiva con forte ritardo; ii) la consapevolezza dei cittadini circa i loro diritti generali al rimborso è estremamente bassa, iii) alcuni Stati membri hanno eretto barriere, ad esempio oneri amministrativi, che limitano l'assistenza sanitaria transfrontaliera, e iv) le informazioni sui pazienti che richiedono assistenza sanitaria in un altro Stato membro sulla base della direttiva sono mancanti o incomplete;

14.  nota che taluni sistemi di autorizzazione preventiva appaiono indebitamente gravosi e/o restrittivi in relazione al numero annuo di domande; chiede alla Commissione di proseguire i dialoghi strutturati con gli Stati membri, fornendo maggiore chiarezza per gli obblighi di autorizzazione preventiva e le relative condizioni di rimborso;

15.  chiede alla Commissione di elaborare orientamenti per gli Stati membri al fine di consentire ai cittadini, qualora sia fornita l'autorizzazione preventiva, di confrontare le cure all'estero con quelle disponibili nel proprio Stato membro, mantenendo il rapporto costo-efficacia come principio guida;

16.  ricorda agli Stati membri che qualsiasi limitazione dell'applicazione della direttiva, come i requisiti di autorizzazione preventiva o le limitazioni al rimborso, dovrebbe essere necessaria e proporzionata e non dare luogo a discriminazioni arbitrarie o sociali, non deve porre ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei pazienti e dei servizi, né imporre un onere eccessivo ai sistemi sanitari pubblici nazionali; invita gli Stati membri a considerare le difficoltà dei pazienti con redditi modesti che si trovano a dover pagare anticipatamente nel contesto dell'assistenza sanitaria transfrontaliera; rileva che i sistemi di autorizzazione sono volti a consentire la pianificazione da parte degli Stati membri e la protezione dei pazienti da trattamenti che sollevano gravi e specifiche preoccupazioni circa la qualità o la sicurezza delle cure;

17.  osserva con preoccupazione che in taluni Stati membri le compagnie assicurative hanno applicato misure discriminatorie arbitrarie, oppure frapposto ostacoli ingiustificati, alla libera circolazione dei pazienti e dei servizi, con conseguenze finanziarie negative per i pazienti;

18.  esorta gli Stati membri a notificare alla Commissione le decisioni di introdurre limitazioni per quanto riguarda il rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva, compresi i motivi alla base di tali decisioni;

19.  deplora che alcuni Stati membri concedano occasionalmente livelli di rimborso più bassi per l'assistenza sanitaria transfrontaliera fornita da prestatori di assistenza sanitaria privati o non convenzionati nei loro territori che non per l'assistenza sanitaria transfrontaliera fornita dai prestatori di assistenza sanitaria pubblici o convenzionati; ritiene che sia opportuno garantire rimborsi per l'assistenza sanitaria privata allo stesso livello che per l'assistenza sanitaria pubblica, a condizione che possano essere assicurate la qualità e la sicurezza delle cure;

20.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare per valutare, riallineare e semplificare le procedure di rimborso dei pazienti che ricevono assistenza sanitaria transfrontaliera, tra l'altro mediante chiarimenti circa il rimborso di cure e procedure di controllo, e per istituire sportelli unici di coordinamento presso gli assicuratori sanitari interessati;

21.  deplora che l'applicazione della direttiva in materia di telemedicina – servizi sanitari forniti a distanza – abbia portato a una certa mancanza di chiarezza sui sistemi di rimborso, in quanto alcuni Stati membri rimborsano o forniscono consulenze a distanza con medici generici o specializzati, mentre altri non lo fanno; invita la Commissione a sostenere l'adozione delle norme in materia di rimborso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, affinché si applichino, se del caso, anche alla telemedicina; incoraggia gli Stati membri ad allineare le loro modalità di rimborso della telemedicina;

Regioni frontaliere

22.  incoraggia gli Stati membri e le regioni frontaliere ad approfondire la cooperazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera in modo efficace e sostenibile sul piano finanziario, anche fornendo informazioni accessibili, sufficienti e comprensibili, al fine di garantire ai pazienti le migliori cure possibili; chiede alla Commissione di sostenere e stimolare lo scambio strutturale delle migliori pratiche tra le regioni frontaliere; incoraggia gli Stati membri a utilizzare dette migliori pratiche anche per migliorare l'assistenza sanitaria in altre regioni;

23.  accoglie con favore la proposta della Commissione di potenziare la coesione tra le regioni frontaliere, superando, attraverso la creazione di un meccanismo transfrontaliero dell'UE, alcuni degli ostacoli giuridici e amministrativi che si trovano ad affrontare;

Informazioni per i pazienti

24.  ricorda il ruolo essenziale dei PCN nel fornire informazioni ai pazienti e nell'aiutarli a prendere decisioni informate relative alla ricerca di assistenza sanitaria all'estero nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente nello sviluppo e nella promozione di PCN e piattaforme per l'assistenza sanitaria online ai pazienti accessibili e ben visibili che forniscano informazioni di facile utilizzo, accessibili digitalmente e senza barriere per pazienti e professionisti sanitari in diverse lingue;

25.  raccomanda che la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei pazienti, elabori orientamenti sul funzionamento dei PCN al fine di facilitare ulteriormente e migliorare significativamente le modalità di scambio sistematico di informazioni e pratiche, con l'obiettivo di elaborare procedure, moduli o manuali armonizzati, semplificati e agevoli per il paziente e di stabilire un collegamento tra i PCN e le fonti di informazione e le competenze disponibili negli Stati membri;

26.  invita gli Stati membri a fornire finanziamenti sufficienti a consentire ai loro PCN di elaborare informazioni complete e chiede alla Commissione di intensificare la cooperazione tra i PCN in tutta l'Unione;

27.  sottolinea il potenziale dell'assistenza sanitaria online per migliorare l'accesso dei pazienti a informazioni circa le possibilità di assistenza sanitaria transfrontaliera e circa i loro diritti in virtù della direttiva;

28.  invita gli Stati membri a sollecitare i fornitori di assistenza sanitaria e gli ospedali a fornire in anticipo ai pazienti una stima accurata e aggiornata dei costi delle cure all'estero, compresi i medicinali, gli onorari, i pernottamenti e le spese supplementari;

29.  chiede alla Commissione di chiarire, a beneficio degli esperti nazionali e per mezzo di campagne d'informazione, la complessità dell'attuale situazione giuridica derivante dall'interazione tra la direttiva e il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale;

30.  chiede alla Commissione di organizzare, congiuntamente alle autorità nazionali competenti, ai PCN, alle reti di riferimento europee, alle organizzazioni dei pazienti e alle reti dei professionisti sanitari, campagne d'informazione pubblica esaustive, anche ricorrendo a nuove opportunità digitali, intese a promuovere la consapevolezza strutturale dei diritti e dei doveri dei pazienti riconosciuti dalla direttiva;

31.  invita la Commissione a esortare gli Stati membri a rendere facilmente accessibili le informazioni sulle procedure attraverso le quali i pazienti possono sporgere denuncia nei casi in cui i loro diritti ai sensi della direttiva non siano stati rispettati o siano stati addirittura violati;

32.  raccomanda alla Commissione di elaborare orientamenti sul tipo di informazioni che i PCN dovrebbero fornire, in particolare l'elenco dei trattamenti che sono o non sono soggetti ad autorizzazione preventiva, i criteri applicati e le procedure in vigore;

33.  invita la Commissione e gli Stati membri a valorizzare la necessità di definire i motivi secondo i quali si deve dare accesso alla sanità transfrontaliera in modo da garantire la libera circolazione, ricordando che l'assistenza sanitaria non è un fine in sé in quanto l'organizzazione dei sistemi sanitari è di competenza nazionale;

34.  incoraggia la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità degli Stati membri in generale, non solo attraverso i PCN, e a valutare ulteriormente, in particolare nelle regioni transfrontaliere, i vantaggi delle iniziative di cooperazione esistenti, garantendo ai cittadini l'accesso a un'assistenza sanitaria sicura, efficiente e di elevata qualità;

Malattie rare, tumori rari e reti di riferimento europee

35.  sottolinea l'importanza della cooperazione a livello dell'UE per garantire una condivisione efficiente delle conoscenze, delle informazioni e delle risorse necessarie per combattere efficacemente le malattie rare e croniche, tra cui tumori rari, in tutta l'UE; incoraggia la Commissione a tale riguardo a sostenere l'istituzione di centri specializzati in malattie rare nell'UE, che dovrebbero essere totalmente integrati all'interno delle reti di riferimento europee;

36.  raccomanda di basarsi sulle misure già adottate per accrescere la sensibilità e la conoscenza del pubblico nei confronti delle malattie rare e dei tumori rari, e per incrementare i finanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo; chiede alla Commissione di garantire ulteriormente l'accesso all'informazione, ai medicinali e alle cure mediche per i pazienti affetti da malattie rare in tutta l'UE e di adoperarsi per migliorare l'accesso a una diagnosi precoce e accurata; esorta la Commissione ad affrontare il basso tasso di registrazione delle malattie rare e a sviluppare e promuovere ulteriormente norme comuni per la condivisione e lo scambio di dati nei registri delle malattie rare;

37.  sottolinea la necessità fondamentale di migliorare i modelli di adesione dei pazienti, che dovrebbero basarsi sui risultati più affidabili derivanti da meta-analisi e studi empirici su larga scala, e dovrebbero riflettere le realtà della pratica medica e offrire raccomandazioni per rafforzare l'attenzione dei pazienti verso la cura, in particolare per quanto riguarda la gestione delle malattie croniche, che rappresentano un barometro chiave per misurare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi sanitari;

38.  sottolinea l'importanza e il valore aggiunto della mobilità a livello dell'UE dei professionisti sanitari, sia durante la loro formazione che durante la loro carriera professionale, e del loro particolare ruolo nel miglioramento delle conoscenze e delle competenze in materia di malattie rare;

39.  propone alla Commissione di indire un nuovo invito per lo sviluppo di nuove reti di riferimento europee e di continuare a sostenere lo sviluppo e l'ampliamento del modello delle reti di riferimento europee in modo tale da rimediare alle disparità geografiche e alle lacune in termini di competenze; insiste tuttavia sul fatto che un'espansione delle reti di riferimento europee non deve minacciare il funzionamento delle reti di riferimento europee esistenti, nella loro fase iniziale;

40.  deplora l'incertezza che aleggia sui principi operativi delle reti di riferimento europee e sulla loro interazione con i sistemi sanitari nazionali e altri programmi dell'UE; chiede pertanto alla Commissione di sostenere gli Stati membri e le reti di riferimento europee nella definizione di norme chiare e trasparenti in materia di trasferimento dei pazienti e di pervenire a un accordo sulla forma di sostegno che dovrà essere fornito alle reti di riferimento europee da parte degli Stati membri;

41.  esorta la Commissione ad attuare un piano d'azione, attraverso il programma congiunto europeo sulle malattie rare, per l'ulteriore sviluppo sostenibile e il finanziamento delle reti di riferimento europee e delle reti di pazienti che le sostengono; incoraggia gli Stati membri a sostenere i fornitori di assistenza sanitaria nell'ambito delle reti di riferimento europee e ad integrare le queste ultime nei loro sistemi sanitari, adattando il loro quadro giuridico e normativo e facendo riferimento alle RER nei loro piani nazionali sulle malattie rare e sul cancro;

Riconoscimento reciproco delle prescrizioni elettroniche

42.  deplora le difficoltà incontrate dai pazienti, in particolare quelli in zone di confine, per ottenere l'accesso ai farmaci in altri Stati membri e il rimborso degli stessi, a causa delle differenze esistenti all'interno dell'UE a livello di disponibilità e di norme amministrative; invita gli Stati membri e le rispettive autorità sanitarie ad affrontare le questioni giuridiche e pratiche che ostacolano il riconoscimento reciproco delle prescrizioni mediche nell'UE ed esorta la Commissione a intervenire a sostegno di tale tematica;

43.  deplora le difficoltà incontrate dai pazienti per ottenere l'accesso ai farmaci in altri Stati membri e il rimborso degli stessi, a causa delle differenze esistenti all'interno dell'UE a livello di disponibilità e di norme;

44.  invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per affrontare sistematicamente il problema dei prezzi eccessivi dei medicinali e delle grandi differenze tra i prezzi dei medicinali nei diversi Stati membri;

45.  invita la Commissione ad adottare un'iniziativa volta a garantire che le prescrizioni rilasciate dai centri di eccellenza collegati alle reti di riferimento europee siano ammesse ai fini del rimborso in tutti gli Stati membri;

46.  accoglie con favore il sostegno assicurato dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nell'ambito degli sforzi tesi a sviluppare con successo gli attuali progetti pilota relativi allo scambio di prescrizioni elettroniche e di fascicoli dei pazienti e ad aprire la strada ad altri Stati membri consentendo loro di adeguarsi da qui al 2020; insiste affinché tale sostegno continui nel prossimo QFP;

Assistenza sanitaria online

47.  riconosce che l'assistenza sanitaria online può contribuire a fare in modo che i sistemi sanitari siano sostenibili, riducendo taluni costi, e possano costituire una componente importante della risposta dell'UE alle sfide odierne nel campo dell'assistenza sanitaria; sottolinea che l'interoperabilità dell'assistenza sanitaria online dovrebbe diventare una priorità, al fine di migliorare i registri globali dei pazienti e la continuità delle cure, garantendo al tempo stesso la privacy dei pazienti; ritiene che si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire a tutti i pazienti, non da ultimo agli anziani e ai disabili, un facile accesso alle cure; suggerisce, a questo proposito, che gli Stati membri adottino misure per investire nell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e per sviluppare nuove soluzioni per la popolazione che invecchia, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per evitare l'esclusione attraverso la digitalizzazione;

48.  accoglie con favore la creazione dell'infrastruttura di servizi digitali dell'assistenza sanitaria online (eHDSI) su scala UE, che promuoverà lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari, in particolare le prescrizioni elettroniche e i fascicoli dei pazienti;

49.  invita gli Stati membri a intervenire rapidamente per collegare i loro sistemi sanitari all'eHDSI attraverso un PCN dedicato all'assistenza sanitaria online, conformemente alle loro valutazioni dei rischi, e chiede alla Commissione di facilitare questo processo;

50.  invita la Commissione ad affrontare in via prioritaria le esigenze di sanità digitale negli Stati membri; accoglie con favore il sostegno della Commissione a destinare risorse finanziarie durature per garantire strategie nazionali forti in materia di sanità digitale e creare un quadro adeguato per azioni comuni a livello dell'UE per evitare una duplicazione degli sforzi e garantire lo scambio delle migliori pratiche per un uso più diffuso della tecnologia digitale negli Stati membri;

51.  chiede agli Stati membri di intensificare ulteriormente la cooperazione in tutta Europa tra le loro autorità sanitarie, al fine di collegare i dati sanitari elettronici e i registri personali con gli strumenti di prescrizione elettronica, in modo da consentire ai professionisti sanitari di fornire cure personalizzate e ben informate ai loro pazienti e promuovere la cooperazione tra medici, nel pieno rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati a tale riguardo; esorta la Commissione ad attivarsi per facilitare tali sforzi;

52.  invita gli Stati membri ad attuare rapidamente il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) al fine di salvaguardare i dati dei pazienti utilizzati nelle applicazioni di assistenza sanitaria on line e sottolinea l'importanza, con particolare riguardo alla salute, di monitorare l'attuazione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno(15); sottolinea la necessità di garantire ai cittadini l'accesso e l'uso dei propri dati sanitari, in linea con i principi stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati;

Brexit

53.  chiede alla Commissione di negoziare un solido accordo in materia di salute con il Regno Unito post-Brexit, ponendo un'attenzione specifica ai diritti transfrontalieri dei pazienti e al funzionamento delle reti di riferimento europee;

54.  plaude all'intenzione della Corte dei conti di svolgere un audit sull'efficacia dell'attuazione della direttiva e di esaminare in particolare il monitoraggio e la supervisione di tale attuazione da parte della Commissione, i risultati finora conseguiti nell'accesso transfrontaliero all'assistenza sanitaria e l'efficacia del quadro di finanziamento dell'UE per quanto riguarda l'azione finanziata;

55.  invita gli Stati membri ad attuare correttamente e in piena collaborazione con la Commissione tutte le disposizioni della direttiva;

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56.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(4) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 10.
(5) Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.
(6) Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(7) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sull'istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE, GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1.
(8) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2016_msdata_en.pdf
(9) GU L 344 del 28.12.2011, pag. 48.
(10) GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.
(11) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_CBH/BP_Cross-border_healthcare_EN.pdf
(12) GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
(13) Relazione di sintesi della Commissione sulla sua consultazione dal titolo "Transformation Health and Care in the Digital Single Market" 2018, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf
(14) Speciale Eurobarometro 425: Speciale Eurobarometro 425, Patients' rights in cross-border healthcare in the European Union.
(15) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

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