– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier, trasmessa il 27 novembre 2018 dal Procuratore generale di Coburg, nel quadro di un procedimento d'indagine preliminare, comunicata in Aula il 14 gennaio 2019,
– visto che Monika Hohlmeier ha rinunciato al suo diritto di essere ascoltata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0165/2019),
A. considerando che il Procuratore generale di Coburg ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier, deputata al Parlamento europeo eletta per la Repubblica federale di Germania, in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 142 del codice penale tedesco; che, in particolare, l'azione giudiziaria attiene a un reato di fuga;
B. considerando che il 4 settembre 2018, verso le 15, Monika Hohlmeier ha cercato di parcheggiare la sua auto in un posto macchina a Lichtenfels (Germania); che la parte anteriore del veicolo ha urtato il retro di un'altra auto parcheggiata, causando danni stimati a 287,84 euro; che Monika Hohlmeier si è poi allontanata dal luogo dell'incidente, senza preoccuparsi di pagare i danni derivanti dal sinistro;
C. considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
D. considerando che l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania prevede che, per un atto passibile di sanzione, un deputato può essere chiamato a rispondere o arrestato solo con l'approvazione del Bundestag, a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o il giorno successivo al giorno in cui ha commesso il fatto;
E. considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità(2);
F. considerando che il presunto reato non ha alcun nesso diretto o palese con l'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo da parte di Monika Hohlmeier, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
G. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha rilevato prova di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la procedura sia stata avviata con l'intento di nuocere all'attività politica della deputata;
1. decide di revocare l'immunità di Monika Hohlmeier;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica federale di Germania e a Monika Hohlmeier.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen, trasmessa il 5 settembre 2018 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base della richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 22 ottobre 2018, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi ai giudici inquirenti relativo a un'indagine su presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti parlamentari,
– avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Jean-Marie Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0167/2019),
A. considerando che i giudici inquirenti del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen per ascoltarlo in relazione a presunti reati;
Β. considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen si riferisce ai presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti a DPE aderenti al Front National;
C. considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo affiliati al Front National;
D. considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare "risparmi" sfruttando il rimborso della retribuzione dei dipendenti del partito a carico del Parlamento europeo in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari;
E. considerando che l'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, elencava solo 15 DPE (su un totale di 23), 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati (su un totale di 54 assistenti); che alcuni assistenti parlamentari hanno dichiarato come luogo di lavoro, precisando in taluni casi che vi lavoravano a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre, pur risiedendo tra 120 e 945 km dal luogo dichiarato di lavoro; che, in questa fase dell'inchiesta, è emerso che 8 assistenti parlamentari non hanno esercitato pressoché alcuna attività di assistenza parlamentare, o lo hanno fatto solo in misura molto limitata rispetto alle mansioni complessive;
F. considerando che le indagini hanno inoltre messo in luce circostanze che portano a dubitare del fatto che gli assistenti parlamentari interessati abbiano effettivamente esercitato attività legate al Parlamento europeo, in particolare:
–
contratti di lavoro di assistenti parlamentari europei intercalati tra due contratti di lavoro per il Front National;
–
cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei e di contratti di lavoro con il Front National;
–
contratti di lavoro per il Front National conclusi per periodi immediatamente successivi ai periodi coperti dai contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;
G. considerando che dall'inchiesta è emerso che, in qualità di deputato al Parlamento europeo, Jean-Marie Le Pen impiegava nel 2011 un assistente parlamentare, ma l'assistente parlamentare in questione ha riferito agli inquirenti di aver lavorato per la campagna elettorale di un altro deputato durante il periodo in questione; che Jean-Marie Le Pen ha disposto il pagamento delle retribuzioni di assistenti parlamentari ad altre tre persone, pur non avendo queste ultime esercitato virtualmente alcuna attività in tale veste;
H. considerando che dall'inchiesta è inoltre emerso che, in quanto presidente del Front National all'epoca dei presunti reati, egli ha messo in atto un sistema, denunciato dal Parlamento europeo, consistente nel pagare parte dei dipendenti del Front National con i fondi europei, attraverso la firma di contratti parlamentari con persone che in realtà lavoravano per il partito, in violazione quindi della normativa UE in vigore;
I. considerando che i giudici inquirenti reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Jean-Marie Le Pen;
J. considerando che Jean-Marie Le Pen si è rifiutato di comparire in risposta alla citazione trasmessagli dagli inquirenti il 21 giugno 2018 e lo stesso ha fatto quando gli è stata trasmessa una citazione dai magistrati inquirenti nel mese di luglio 2018, invocando l'immunità parlamentare;
K. considerando che, al fine di poter interrogare Jean-Marie Le Pen sulle accuse mosse a suo carico, l'autorità competente ha presentato una richiesta di revoca della sua immunità;
L. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
M. considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che "Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva";
N. considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;
1. decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Guardasigilli della Repubblica francese e a Jean-Marie Le Pen.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde
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Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde (2018/2267(IMM))
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde, trasmessa il 19 ottobre 2018 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base della richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 12 novembre 2018, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi ai giudici inquirenti relativo a un'indagine su presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti,
– avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Dominique Bilde, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0166/2019),
A. considerando che i giudici inquirenti del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Dominique Bilde per ascoltarla in relazione a presunti reati;
B. considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde si riferisce ai presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti a deputati al Parlamento europeo aderenti al Front National;
C. considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo aderenti al Front National;
D. considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare "risparmi" sfruttando il rimborso della retribuzione dei dipendenti del partito a carico del Parlamento europeo in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari; che, in questa fase dell'indagine, è emerso che otto assistenti parlamentari non svolgevano praticamente nessuna attività di assistenza parlamentare o lo facevano solo in minima parte rispetto alle loro mansioni complessive;
E. considerando che è emerso che l'assistente parlamentare a tempo pieno di Dominique Bilde dal 1° ottobre 2014 al 31 luglio 2015 era uno degli assistenti che non hanno svolto praticamente nessuna attività di assistenza parlamentare; che nell'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, la descrizione delle mansioni dell'assistente parlamentare di Dominique Bilde era "Responsabile della pianificazione nazionale" e che egli lavorava nel "Polo Veglia e prospettiva" sotto la responsabilità di un altro deputato al Parlamento europeo; che al suo contratto di assistente parlamentare hanno fatto seguito due contratti in relazione alle attività del Front National per il periodo dall'agosto 2015 al 31 dicembre 2016; che, durante il periodo coperto dal suo contratto di assistente parlamentare, egli ha anche svolto le seguenti funzioni: Segretario generale del Collectif Marianne, segretario generale del Collectif Mer et Francophonie e candidato alle elezioni dipartimentali nel dipartimento del Doubs nel marzo 2015;
F. considerando che il Parlamento europeo ha sospeso il pagamento delle spese di assistenza parlamentare relative al contratto dell'assistente parlamentare di Dominique Bilde;
G. considerando che i giudici inquirenti reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Dominique Bilde;
H. considerando che Dominique Bilde ha rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti quando è stata ascoltata dagli stessi nell'agosto 2017 e ha rifiutato di comparire dinanzi ai giudici inquirenti in un'udienza preliminare alla sua imputazione per appropriazione indebita, prevista per il 24 novembre 2017, invocando la sua immunità parlamentare;
I. considerando che, al fine di poter procedere all'udienza di Dominique Bilde sugli addebiti formulati a suo carico, le autorità competenti hanno presentato la richiesta di revoca della sua immunità;
J. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
K. considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che "Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva";
L. considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;
1. decide di revocare l'immunità di Dominique Bilde;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Dominique Bilde.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Proroga dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento europeo fino al termine della nona legislatura
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Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura (2019/2545(RSO))
– visto l'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(1),
– visti il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio(2) e il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio(3),
– visto il codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 16 giugno 2014,
– viste la sua decisione del 26 febbraio 2014(4) sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine dell'ottava legislatura e le successive decisioni dell'Ufficio di presidenza che prorogano la deroga all'articolo 158 fino al termine dell'attuale legislatura,
– visti l'articolo 158 e 159 del suo regolamento,
A. considerando che, a norma dell'articolo 158 del regolamento, tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali e tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta, con l'interpretazione simultanea degli interventi verso le altre lingue ufficiali;
B. considerando che, a norma dell'articolo 159 del regolamento, fino al termine dell'ottava legislatura sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se, malgrado l'adozione delle adeguate precauzioni, non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e traduttori in una determinata lingua ufficiale; che, per ciascuna delle lingue ufficiali per cui si considera necessaria una deroga, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e tenendo debitamente conto delle deroghe temporanee decise dal Consiglio in conformità dei trattati riguardo alla redazione degli atti normativi, è tenuto a determinare se le condizioni sono rispettate e a riesaminare la propria decisione ogni sei mesi;
C. considerando che il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio e il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio prevedono una graduale restrizione della deroga per l'irlandese e che, in assenza di un altro regolamento del Consiglio che disponga altrimenti, la deroga cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022;
D. considerando che, malgrado l'adozione di tutte le misure necessarie, si prevede che la capacità per il croato, l'irlandese e il maltese non sarà tale da consentire la prestazione di un servizio di interpretazione completo in tali lingue a partire dalla nona legislatura;
E. considerando che, nonostante gli intensi sforzi profusi a livello interistituzionale e i considerevoli progressi conseguiti, si stima che per l'irlandese il numero di traduttori qualificati sarà ancora così limitato da non poter assicurare, in un futuro prevedibile, una copertura completa per tale lingua in conformità dell'articolo 158; che, a norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio e del regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, un crescente numero di atti normativi dovrà essere tradotto in irlandese, il che riduce la possibilità di tradurre altri documenti parlamentari in tale lingua;
F. considerando che l'articolo 159, paragrafo 4, prevede che il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, possa decidere la proroga dell'applicabilità di detto articolo al termine della legislatura;
G. considerando che, alla luce di quanto precede, l'Ufficio di presidenza ha raccomandato che l'articolo 159 sia prorogato fino al termine della nona legislatura;
1. decide di prorogare l'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).
Regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0279),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0191/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0060/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) L'efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per la crescita e la competitività dell'economia dell'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell'Unione. [Em. 1]
(1 bis) La finalità del presente regolamento è ridurre i costi del trattamento delle informazioni sul trasporto tra le autorità e gli operatori economici, migliorare le capacità di applicazione delle autorità e incoraggiare la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica. [Em. 2]
(2) Lo spostamento delle merci è accompagnato da un flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità pubbliche. L'impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo e un costo supplementare per gli operatori logistici e i relativi settori (quali ad esempio il commercio e l'industria manifatturiera), in particolare per le PMI, e ha un impatto negativo sull'ambiente. [Em. 3]
(2 bis) L'effettiva ed efficace applicazione delle norme costituisce una condizione necessaria per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di applicazione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di applicazione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Questa applicazione digitale e "intelligente" richiede che tutte le informazioni pertinenti diventino prive di supporto cartaceo e siano disponibili per le autorità competenti in forma elettronica. Pertanto, in futuro l'uso di documenti di trasporto elettronici dovrebbe diventare la norma. Inoltre, affinché i funzionari preposti all'applicazione della normativa, compresi quelli che effettuano i controlli su strada, dispongano di un quadro chiaro e completo degli operatori dei trasporti sottoposti a controllo, essi dovrebbero avere un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti, in modo da poter individuare le infrazioni e le anomalie in modo più rapido ed efficiente. [Em. 4]
(3) L'assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità pubbliche di accettare le pertinenti informazioni sul trasporto merci previste dalla normativa in formato elettronico è considerata il motivo principale dell'assenza di progressi verso la semplificazione delle procedure e una maggiore efficienza resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. Il rifiuto da parte delle autorità pubbliche delle informazioni in formato elettronico incide non solo sulla facilità delle comunicazioni tra loro e gli operatori, ma ostacola anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica semplificata tra imprese nell'Unione e comporterà un incremento dei costi amministrativi, in particolare a carico delle PMI. [Em. 5]
(4) Alcuni settori del diritto dei trasporti dell'Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, sebbene ciò non riguardi ancora tutta la normativa pertinente dell'Unione. SarebbeAl fine di ridurre gli oneri amministrativi, rendere più efficienti i controlli e contrastare meglio le violazioni, dovrebbe essere possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità in tutto il territorio dell'Unione e in tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all'interno dell'Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto. Gli Stati membri dovrebbero accettare i documenti di trasporto elettronici in generale, nonché ratificare e applicare il protocollo e-CMR senza ritardo. Pertanto, le autorità dovrebbero comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda le informazioni regolamentari e rendere disponibili i propri dati in formato digitale, conformemente alla normativa applicabile. [Em. 6]
(5) Le autorità degli Stati membri dovrebbero dunque essere tenute ad accettare informazioni rese disponibili elettronicamente ogni qualvolta gli operatori economici sono obbligati a mettere a disposizione tali informazioni per dimostrarne la conformità alle prescrizioni stabilite negli atti dell'Unione adottati conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato o, data la somiglianza di tali situazioni, alla normativa dell'Unione relativa alle spedizioni di rifiuti. Lo stesso dovrebbe valere quando la legislazione nazionale di uno Stato membro riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato prevede informazioni regolamentari identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire nel quadro di tale normativa dell'Unione.
(5 bis) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di rendere maggiormente disponibili le limitate capacità di applicazione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire per via elettronica le informazioni regolamentari alle autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda la fornitura di informazioni regolamentari. [Em. 7]
(6) Poiché tale regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare e incoraggiare la comunicazione di informazioni tra gli operatori economici e gli enti amministrativi, in modo specifico, tramite mezzi elettronici, non dovrebbe influenzare le disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari. Poiché tale regolamento intende consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, dovrebbe consentire lo sviluppo di piattaforme europee finalizzate allo scambio e all'agevole condivisione di informazioni. Non dovrebbe influenzare le pertinenti prescrizioni dell'Unione sui documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Allo stesso modo, tale regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della normativa dell'Unione relativa alle spedizioni dei rifiuti contenenti le prescrizioni procedurali per le spedizioni. Tale regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione definite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma di detto regolamento. Tuttavia, la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni riguardanti il contenuto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari in materia di trasporto di merci sul territorio dell'Unione debbano essere adattate in modo da migliorare le capacità di applicazione delle autorità competenti. [Em. 8]
(7) L'impiego di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni conformemente a tale regolamento dovrebbe essere organizzato in modo da garantire la sicurezza e il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.
(8) Per permettere agli operatori di comunicare informazioni pertinenti in formato elettronico in modo uniforme in tutti gli Stati membri è necessario avvalersi di specifiche comuni che dovrebbero essere adottate dalla Commissione. Tali specifiche dovrebbero assicurare l'interoperabilità dei dati appartenenti a diversi insiemi e sottoinsiemi di dati riguardanti le informazioni regolamentari pertinenti e determinare procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso e il trattamento di tali informazioni da parte delle autorità competenti.
(9) Nel definire tali specifiche, si dovrebbe tenere conto delle specifiche sullo scambio di dati pertinenti definite nel diritto pertinente dell'Unione e nelle norme europee e internazionali pertinenti sullo scambio multimodale di dati, tra cui le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Dovrebbero essere presi in considerazione anche gli investimenti effettuati dagli operatori economici e quindi i modelli di dati specifici per modalità già esistenti, nonché dellele raccomandazioni e deii principi definiti nel quadro europeo di interoperabilità(5), che fornisce un approccio riguardante l'erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. Inoltre, l'adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è importante nello sviluppo e nell'elaborazione di tali specifiche. Bisognerebbe inoltre fare in modo che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative. [Em. 9]
(10) Tale regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni funzionali applicabili alle piattaforme basate sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione che potrebbero essere utilizzate dagli operatori economici per far sì che le autorità competenti possano accedere alle informazioni regolamentari sul trasporto merci in formato elettronico (piattaforme eFTI). È inoltre opportuno stabilire condizioni per i terzi che forniscono servizi di piattaforme eFTI (fornitori di servizi eFTI).
(11) Per rafforzare la fiducia delle autorità degli Stati membri e degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). A causa del periodo di attuazione relativamente lungo, la Commissione dovrebbe valutare se tecnologie come la tecnologia blockchain possano garantire un risultato analogo a quello del sistema di certificazione, riducendo sostanzialmente i costi per gli operatori economici e gli Stati membri. [Em. 10]
(12) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'obbligo di accettare le informazioni regolamentari rese disponibili in formato elettronico ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero attribuire competenze di attuazione alla Commissione. Tali competenze andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(7). [Em. 11]
(13) In particolare, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire un insieme e sottoinsiemi di dati comuni in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari disciplinate dal presente regolamento, nonché procedure comuni e norme dettagliate, tra cui figurano anche le specifiche tecniche, rivolte alle autorità competenti per l'accesso e il trattamento di tali informazioni nel caso in cui gli operatori economici rendano disponibili le informazioni menzionate in formato elettronico. [Em. 12]
(14) Si dovrebbero inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai fornitori di servizi eFTI. [Em. 13]
(15) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
–
al fine di modificare l'allegato I, parte B, in modo da integrare l'elenco delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari nella legislazione degli Stati membri notificata alla Commissione da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento;
–
al fine di modificare l'allegato I, parte A, in modo da tenere conto di ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisca nuove prescrizioni nel quadro dell'Unione in materia di informazioni regolamentari riguardanti il trasporto merci;
–
al fine di modificare l'allegato I, parte B, per integrare eventuali norme nazionali pertinenti che modificano le prescrizioni nazionali in materia di informazioni regolamentari o che stabiliscono nuove prescrizioni in materia di informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono notificate alla Commissione dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;
–
al fine di integrare alcuni aspetti tecnici del regolamento, segnatamente nel quadro delle norme di certificazione delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI;
–
al fine di stabilire procedure comuni, specifiche tecniche e norme dettagliate per le autorità competenti in materia di accesso e di trattamento riguardo alle prescrizioni relative alle informazioni contemplate dal presente regolamento, nonché norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai prestatori di servizi eFTI. [Em. 14]
(16) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio uniforme per l'accettazione da parte delle autorità degli Stati membri delle informazioni sul trasporto merci rese disponibili elettronicamente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, data la necessità di stabilire prescrizioni comuni, essere raggiunti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(18) Il trattamento dei dati personali tramite mezzi elettronici, considerato come parte integrante dei processi che riguardano le informazioni regolamentari sul trasporto merci, dovrebbe essere svolto conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).
(19) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere raccolte al fine di corroborare tale valutazione e di valutare l'efficacia della normativa rispetto agli obiettivi perseguiti.
(20) Tale regolamento non può essere applicato in modo efficace finché gli atti delegati e di esecuzione ivi contemplati non saranno entrati in vigore. Tale regolamento dovrebbe dunque essere applicato a partire dal ... [inserire la data], al fine di permettere alla Commissione di adottare gli atti menzionati.
(20 bis) La Commissione dovrebbe iniziare immediatamente a lavorare agli atti delegati necessari per evitare ulteriori ritardi e garantire che gli operatori economici e gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per prepararsi. [Em. 15]
(21) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e ha espresso un parere il ... [inserire la data](11),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari sul trasporto merci nel territorio dell'Unione, compresa l'interoperabilità di tali informazioni. A tal fine, il presente regolamento: [Em. 16]
a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri devono accettare le informazioni regolamentari trasmessefornite elettronicamente dagli operatori economici interessati; [Em. 17]
a bis) fissa le condizioni in base alle quali gli operatori economici interessati sono tenuti a mettere le informazioni regolamentari a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per via elettronica; [Em. 18]
a ter) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda la fornitura di informazioni regolamentari. [Em. 19]
b) stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi finalizzati a veicolare in formato elettronico le informazioni regolamentari degli operatori economici interessati.
2. Il presente regolamento si applica alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari definiti negli atti dell'Unione che stabiliscono le condizioni relative al trasporto di merci nel territorio dell'Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, o che stabiliscono le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari riguardo al trasporto di merci definite nelle convenzioni internazionali applicabili nel territorio dell'Unione. Per quanto riguarda la spedizione di rifiuti, il presente regolamento non si applica ai controlli eseguiti dagli uffici doganali, come previsto nelle disposizioni dell'Unione applicabili. Gli atti dell'Unione a cui si applica il presente regolamento e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti sono elencati nell'allegato I, parte A. [Em. 20]
Il presente regolamento si applica inoltre alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabiliti dal diritto degli Stati membri riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato e che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al primo comma.
La legislazione nazionale e le prescrizioni corrispondenti in materia di informazioni regolamentari di cui al secondo comma sono elencati nell'allegato I, parte B, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 2, lettera b).
3. Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della legislazione nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, che dovranno essere inclusi nell'allegato I, parte B. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione qualsiasi nuova disposizione della legislazione nazionale adottata successivamente, disciplinata dal paragrafo 2, secondo comma, e che modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari o stabilisce nuove prescrizioni pertinenti, entro un mese dall'adozione di detta disposizione.
Articolo 2
Adeguamento dell'allegato I
Conformemente all'articolo 13, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi alla modifica dell'allegato I al fine di:
a) includere un riferimento a ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisce nuove prescrizioni relative alle informazioni regolamentari in merito ad atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato;
b) inserire i riferimenti alla legislazione nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.
b bis) inserire i riferimenti ad altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci e che stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni regolamentari; [Em. 21]
b ter) inserire i riferimenti alle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione che stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni regolamentari direttamente o indirettamente legate al trasporto merci. [Em. 22]
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "informazioni regolamentari" qualsiasi informazione, anche presentata sotto forma di documento, relativa al trasporto merci nel territorio dell'Unione, compresa la modalità di transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti di cui agli atti in questione;
2) "prescrizione relativa alle informazioni regolamentari" l'obbligo di fornire informazioni regolamentari;
3) "informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)" qualsiasi insieme di dati trattati da un supporto elettronico per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e con le autorità pubbliche competenti;
4) "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate alle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
5) "piattaforma eFTI" qualsiasi soluzione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati destinati ad essere utilizzati per il trattamento delle eFTI;
6) "programmatore di piattaforma eFTI" qualsiasi persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l'intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato;
7) "servizio eFTI" un servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI;
8) "prestatore di servizi eFTI" ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto;
9) "operatore economico interessato" ogni trasportatore o operatore logistico, o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizioni delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
10) "formato leggibile dall'uomo" la rappresentazione dei dati in una forma elettronica che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo;
11) "formato leggibile da dispositivo automatico" la modalità di rappresentazione dei dati in forma elettronica che può essere utilizzata per l'elaborazione automatica da parte di una macchina;
12) "organismo di valutazione della conformità" un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di una piattaforma eFTI o di un prestatore di servizi eFTI.
CAPO II
Informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico
Articolo 4
Prescrizioni per gli operatori economici interessati [Emendamento che non concerne la versione italiana]
1. Nel caso in cui Gli operatori economici interessati mettanomettono a disposizione le informazioni regolamentari in formato elettronico,. Essi si avvalgono di dati trattati in una piattaforma eFTI certificata conformemente all'articolo 8 e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato, conformemente all'articolo 9. Le informazioni regolamentari sono accessibili in formato leggibile dalla macchina e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo. [Em. 24]
Le informazioni in formato leggibile dalla macchina sono accessibili tramite una connessione autenticata, interoperabile e sicura alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'indirizzo internet tramite cui accedere alle informazioni, insieme a qualsiasi altro elemento necessario che permetta all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari. [Em. 25]
Le informazioni in formato leggibile dall'uomo sono accessibili in loco, sullo schermo dei dispositivi elettronici appartenenti all'operatore economico interessato o alle autorità competenti.
2. Gli Stati membri provvedono a consentire alle autorità competenti di trattare le informazioni regolamentari rese disponibili dagli operatori economici interessati in formato leggibile da un dispositivo automatico ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, conformemente alle disposizioni stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 7.
Articolo 5
Accettazione e fornitura di informazioni regolamentari da parte delle autorità competenti [Em. 26]
Le autorità competenti degli Stati membri accettano le informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda le informazioni regolamentari. [Em. 27]
Articolo 6
Informazione commerciale confidenziale
Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento.
Articolo 7
Insieme di dati eFTI, procedure e norme comuni di accesso
LaAlla Commissione stabilisce medianteè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di esecuzionestabilire: [Em. 28]
a) un insieme e sottoinsiemi comuni di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari, tra cui le definizioni corrispondenti di ogni tipo di dato incluso nell'insieme o nei sottoinsiemi comuni di dati;
b) le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l'accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati.
b bis) le procedure comuni e le norme dettagliate per la convalida dell'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica che rilasci dichiarazioni giuridicamente vincolanti a norma della presente disposizione. [Em. 29]
I modelli e gli insiemi di dati standardizzati esistenti che sono identificati nelle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione sono utilizzati come riferimento per la definizione di tali dati eFTI, procedure e norme di accesso comuni. [Em. 30]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 31]
CAPO III
Piattaforme e servizi eFTI
Sezione 1
Prescrizioni per le piattaforme e i servizi eFTI
Articolo 8
Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI
1. Le piattaforme eFTI sono disciplinate dai principi generali della neutralità tecnologica e dell'interoperabilità. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità atte a garantire che: [Em. 32]
a) i dati personali siano trattati in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679; [Emendamento che non concerne la versione italiana]
b) i dati commerciali siano trattati a norma dell'articolo 6; [Emendamento che non concerne la versione italiana]
b bis) le piattaforme eFTI e i dati ivi contenuti siano interoperabili; [Em. 35]
c) possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra i dati trattati e la spedizione fisica di una determinata serie di merci a cui si riferiscono tali dati, dall'origine fino alla destinazione, ai sensi di un unico contratto di trasporto, indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzidiun'unica lettera di vettura; [Em. 36]
d) i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;
e) tutte le attività di trattamento siano debitamente registrate in modo da consentire, come minimo, l'identificazione di ogni singola operazione, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l'operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo tipo di dati; se un'operazione comporta la modifica o l'eliminazione di un dato esistente, il dato originale sia conservato;
e bis) le autorità competenti dispongano di un accesso immediato a tutte le informazioni pertinenti, nei termini previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione, al fine di garantire l'ordine pubblico e il rispetto degli atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato; [Em. 37]
f) i dati possano essere archiviati e restino accessibili per un congruo periodo di tempo, conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
g) i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;
h) i dati trattati corrispondano all'insieme e ai sottoinsiemi comuni di dati eFTI, e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione o in qualsiasi lingua co-ufficiale di uno Stato membro. [Em. 38]
1 bis. È istituito un formato eFTI standardizzato che comprende tutte le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari elencate nella parte A dell'allegato I e tutte le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari elencate nella parte B dell'allegato I in una sezione specifica e distinta del formato eFTI degli Stati membri. [Em. 39]
2. LaAlla Commissione adotta, mediante attiè conferito il potere di esecuzione,adottare atti delegati conformemente all'articolo 13al fine distabilire norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 40]
Articolo 9
Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI
1. I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:
a) i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo il ruolo chiaramente definito dell'utente e i diritti in materia di trattamento dei dati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
a bis) i dati siano interoperabili; [Em. 41]
b) i dati siano archiviati e restino accessibili per un congruo periodo di tempoquattro anni, conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari; [Em. 42]
c) le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, quando tale accesso viene fornito alle autorità competenti da un operatore economico interessato; [Em. 43]
d) i dati siano adeguatamente protetti, tra l'altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. LaAlla Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,è conferito il poteredi adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 alfine di stabilire norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 44]
Sezione 3
Certificazione
Articolo 10
Organismi di valutazione della conformità
1. Gli organismi di valutazione della conformità vengono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'accreditamento, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui all'allegato II.
3. Gli Stati membri detengono un elenco aggiornato di organismi di valutazione della conformità accreditati, nonché delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI certificati da tali organismi conformemente agli articoli 11 e 12. Gli Stati membri mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito ufficiale del governo. L'elenco viene aggiornato regolarmentesenza indugio ogni volta che ha luogo una modifica delle informazioni ivi contenute e, al più tardi, entro il 31 marzomaggio di ogni anno. [Em. 45]
4. Entro il 31 marzomaggio di ogni anno gli Stati membri presentano gli elenchi di cui al paragrafo 3 alla Commissione, insieme all'indirizzo del sito web su cui sono state pubblicate tali liste. Il link a tali indirizzi viene pubblicato sulla pagina web ufficiale della Commissione. [Em. 46]
Articolo 11
Certificazione delle piattaforme eFTI
1. Su richiesta di un programmatore di piattaforma eFTI, gli organismi di valutazione della conformità valutano la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità comunica al richiedente le ragioni per cui la piattaforma non è conforme alle prescrizioni.
1 bis. La certificazione è svolta in modo indipendente per evitare distorsioni della concorrenza.È garantita la conformità con le esistenti piattaforme standardizzate identificate nelle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione. [Em. 47]
1 ter. I sistemi informatici esistenti che sono attualmente utilizzati dagli operatori economici nel settore dei trasporti per fornire le informazioni regolamentari e che soddisfano le prescrizioni funzionali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono certificati come piattaforme eFTI. [Em. 48]
2. Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI certificate e di quelle che hanno ricevuto una valutazione negativa. L'elenco aggiornato è trasmesso alle autorità competenti interessate ogni volta che viene rilasciato un certificato o pubblicata una valutazione negativa.
3. Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione.
4. Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche adottate negli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione, all'impiego del marchio di certificazione e al rinnovo della certificazione delle piattaforme eFTI.
Articolo 12
Certificazione dei prestatori di servizi eFTI
1. Su richiesta di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alla prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità comunica al richiedente le ragioni per cui il prestatore non è conforme a tali prescrizioni.
2. Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI certificati e di quelli che hanno ricevuto una valutazione negativa. L'elenco aggiornato viene messo a disposizione delle autorità competenti interessate ogni volta che viene rilasciato un certificato o pubblicata una valutazione negativa.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI.
CAPO IV
Delega di potere e disposizioni di esecuzione
Articolo 13
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 49]
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 50]
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.Gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 2 si applicano una volta decorso un anno dalla loro entrata in vigore. [Em. 51]
4 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione provvede alla consultazione delle parti interessate e dei loro organismi rappresentativi nelle opportune sedi, vale a dire attraverso il gruppo di esperti istituito dalla decisione della Commissione C(2018)5921 final del 13.9.2018 ("Forum per la logistica e il trasporto digitale"). [Em. 52]
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 11, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 53]
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 15
Riesame
1. Entro al più tardi [cinqueil ... [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede alla valutazione del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione esamina, in particolare, la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a talune informazioni da impresa a impresa che sono necessarie per dimostrare il rispetto delle pertinenti prescrizioni contenute negli atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato. [Em. 54]
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.
Articolo 16
Monitoraggio
Gli Stati membri forniscono alla Commissione ogni due anni e, per la prima volta, entro il ... [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] le seguenti informazioni:
1. il numero di autorità competenti che hanno attuato misure per l'accesso e il trattamento delle informazioni rese disponibili dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;
2. il numero di operatori economici interessati che hanno messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri informazioni regolamentari in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, ripartite per modo di trasporto.
Le informazioni vengono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal [UP: inserire quattro… [tre anni dopo la sual'entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 55]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a ...,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nel diritto dell'Unione
La tabella sottostante riporta le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite negli atti dell'Unione che fissano le condizioni del trasporto merci nel territorio dell'Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, nonché le condizioni delle spedizioni di rifiuti:
Normativa dell'UE
Informazione
Regolamento n. 11 del Consiglio riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto
(GU 052 del 16.08.1960, pag. 1121)
Direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri
Regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
(GU L 300/72 del 14.11.2009, pag. 72)
[Proposta COM(2017) 0281 final - 2017/0123 (COD) che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009 e il regolamento (CE) n 1072/2009]
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(GU L 299/1 del 14.11.2015, pag. 1)
Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose
Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
(GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1)
Nome e indirizzo dello speditore
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)
Natura e peso della merce
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)
Località e data di accettazione delle merci da trasportare
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)
Località prevista per la riconsegna
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)
Instradamento o la distanza, in quanto tali elementi servano a giustificare un prezzo di trasporto diverso da quello normalmente applicabile
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)
Se del caso, punti di transito di frontiera
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio del 27 giugno 1960)
Stazioni ferroviarie di carico e di scarico
Articolo 3
Porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile
Articolo 3
Porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo
Articolo 3
Timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare
Articolo 3
[Nome, indirizzo, recapiti e firma dello speditore]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Luogo e data in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio nell'Unione]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Nome, indirizzo e recapiti del destinatario]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Luogo e data in cui le operazioni di trasporto combinato si concludono nell'Unione]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Distanza in linea d'aria tra il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio e il luogo in cui si conclude nell'Unione]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Una descrizione, firmata dallo speditore, del percorso effettuato nell'operazione di trasporto combinato, comprendente almeno le seguenti informazioni per ciascun tragitto, e per ogni modo di trasporto utilizzato nei tragitti non stradali dell'operazione all'interno del territorio dell'Unione:
i) ordine dei tragitti (vale a dire primo tragitto, tragitto non stradale o tragitto finale);
ii) nome, indirizzo e recapiti del trasportatore;
iii) modo di trasporto e sua collocazione nell'operazione.]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera f) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Identificazione delle unità di carico intermodali trasportate]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera g) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Per il tragitto stradale iniziale:
i) luogo di trasbordo verso il tragitto non stradale;
ii) distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale iniziale, tra il luogo di carico e il primo terminale di trasbordo;
iii) se il tragitto stradale iniziale è stato completato, firma del trasportatore attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto stradale è stata effettuata]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera h) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Per il tragitto stradale finale:
i) luogo in cui le merci sono trasbordate verso il tragitto non stradale (ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo);
ii) distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale finale, tra il luogo di trasbordo e il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione); ]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
[Per il tragitto non stradale:
i) se il tragitto non stradale è stato completato, firma del trasportatore (o dei trasportatori in caso di due o più tragitti non stradali dell'operazione) attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto non stradale è stata effettuata;
ii) se disponibile, firma o timbro dell'autorità ferroviaria o portuale competente nei terminali pertinenti (stazione ferroviaria o porto) lungo il tragitto non stradale dell'operazione, attestante che la parte pertinente del tragitto non stradale è stata effettuata. ]
[Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]
Nome, indirizzo e firma del mittente
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
[Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) (nessun cambiamento proposto]
Nome, indirizzo e firma del trasportatore
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)
[Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) (nessun cambiamento proposto]
Il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)
[Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) (nessun cambiamento proposto]
Il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto
La denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi
Il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente
Punto 6.3.2.6, lettera a), dell'allegato
Il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master)
Punto 6.3.2.6, lettera b), dell'allegato
Il contenuto della spedizione (**)
Punto 6.3.2.6, lettera c), dell'allegato
Lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla menzione:
- "SPX", indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure
- "SCO", indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure
"SHR", indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda le prescrizioni relative all'alto rischio
Punto 6.3.2.6, lettera d), dell'allegato
La ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:
- "KC", che significa ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure
- "AC", che significa ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure
- "RA", che significa selezionato da un agente regolamentato (regulated agent), oppure
- Gli strumenti o le modalità di screening utilizzati, oppure
- I motivi per applicare alla spedizione l'esenzione dallo screening
Punto 6.3.2.6, lettera e), dell'allegato
Il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio
Punto 6.3.2.6, lettera f), dell'allegato
Il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni agente regolamentato che ha riconosciuto lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato
Punto 6.3.2.6, lettera g), dell'allegato
Informazioni generali necessarie nel documento di trasporto
5.4.1.1.1
Informazioni generali richieste per il trasporto in navi cisterna
5.4.1.1.2 – solo ADN
Informazioni specifiche necessarie da includere per alcuni tipi di merci pericolose, o alcuni container, o nel caso di un trasporto in una catena di trasporti comprendente diverse modalità di trasporto, conformemente a disposizioni speciali contenute nel capitolo 5.4. dei rispettivi allegati dell'ADR, del RID e dell'ADN.
5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.21 – ADR e RID
5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.22 –ADN
Informazioni supplementari e speciali richieste per alcune classi di merci pericolose
5.4.1.2
Merci non pericolose
5.4.1.5
Certificato di carico di un contenitore
5.4.2
Istruzioni scritte
5.4.3
Informazioni contenute nel documento di notifica per spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006
Allegato IA
Informazioni contenute nel documento di movimento per spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006
Allegato IB
Informazioni contenute nel documento che accompagna le spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006
Allegato VII
Legislazione degli Stati membri
La tabella seguente indica la legislazione nazionale pertinente degli Stati membri riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato e che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni specificate nel punto A del presente allegato.
[Stato membro]
Legislazione
Informazione
[Riferimento legislativo]
[Riferimento legislativo]
[…]
[Riferimento legislativo]
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]
[Riferimento all'articolo]
[Riferimento all'articolo]
[Riferimento all'articolo]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]
[Riferimento all'articolo]
[Riferimento all'articolo]
[…]
[Riferimento all'articolo]
[Stato membro]
Legislazione
Informazione
[Riferimento legislativo]
[Riferimento legislativo]
[…]
[Riferimento legislativo]
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]
[Riferimento all'articolo]
[Riferimento all'articolo]
[Riferimento all'articolo]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]
[Riferimento all'articolo]
[Riferimento all'articolo]
[…]
[Riferimento all'articolo]
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI NOTIFICATI
1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o il prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti.
L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli articoli 12 e 13 e in relazione ai quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento e per ogni procedura di certificazione per la quale è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.
L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui all'articolo 9;
d) la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità stipulano un'assicurazione di responsabilità civile, se tale forma assicurativa non è direttamente coperta dallo Stato ai sensi della normativa nazionale o se lo Stato membro stesso non effettua direttamente la valutazione di conformità.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 12 e 13 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2017)0134).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
I riferimenti all'ADR, al RID e all'ADN devono essere intesi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2008/68/CE. I numeri a cui si fa riferimento corrispondono a quelli dei rispettivi allegati all'ADR, al RID e all'ADN.
Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018)
– visto il progetto dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10877/2018);
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e (v) e con l'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0445/2018),
– vista la sua risoluzione legislativa del 12 marzo 2019(1) sul progetto di decisione,
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0083/2019),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam.
Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale
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Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018),
– visto il progetto di accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, del 9 ottobre 2018 (10877/2018),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0445/2018),
– visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra(1),
– visto il progetto di accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam,
– visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra,
– visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea(2) (regolamento FLEGT),
– vista la proposta della Commissione relativa a un piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (COM(2003)0251),
– viste le conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2016 sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10721/2016),
– visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati(3) (regolamento dell'UE sul legname),
– viste le relazioni dell'Agenzia per le indagini in campo ambientale, del 31 maggio 2018, dal titolo "Serial Offender: Vietnam's continued imports of illegal Cambodian timber" (Trasgressore recidivo: le ripetute importazioni, da parte del Vietnam, di legname cambogiano di provenienza illecita)(4) e del 25 settembre 2018, dal titolo "Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade" (Le violazioni del Vietnam: interventi necessari per contrastare le licenze CITES abusive per il commercio del legno di palissandro)(5),
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,
– visto l'accordo di Parigi raggiunto il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21),
– vista la Bonn Challenge (Sfida di Bonn), lanciata nel 2011, che rappresenta uno sforzo globale volto a rigenerare, a livello mondiale, 150 milioni di ettari di territorio deforestato e degradato entro il 2020 e 350 milioni di ettari entro il 2030,
– vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 2012 intitolata "Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests" (Carbonio verde, commercio in nero: disboscamento illegale, frode fiscale e riciclaggio nelle foreste tropicali mondiali)(6),
– viste le convenzioni delle Nazioni Unite volte a combattere la criminalità e la corruzione, compresa la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione contro la corruzione,
– vista la sua risoluzione legislativa del 12 marzo 2019(7) sul progetto di decisione del Consiglio,
– visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0093/2019),
A. considerando che il Vietnam è diventato il terzo paese dell'Asia ad avviare negoziati per un accordo di partenariato volontario (VPA) sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (FLEGT) nel 2010, dopo l'Indonesia e la Malaysia; che i negoziati si sono conclusi nel maggio 2017 e che l'accordo è stato firmato il 19 ottobre 2018;
B. considerando che l'obiettivo del VPA è fornire un quadro giuridico volto a garantire che tutte le importazioni di legname e dei suoi derivati dal Vietnam nell'UE, oggetto del VPA, siano di origine legale; che i VPA sono generalmente intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione e la degradazione forestale;
C. considerando che il Vietnam è un paese importante nel quadro del commercio di legname e che a livello mondiale rappresenta il quarto settore di trasformazione del legno destinato all'esportazione, con l'ambizione di diventare il primo; che, in quanto polo di trasformazione, il Vietnam è uno dei principali esportatori di derivati del legno non solo verso l'UE, ma anche verso i paesi di quella regione, in particolare la Cina e il Giappone;
D. considerando che il Vietnam è un grande importatore di legname e suoi derivati e che nel 2017 le sue fabbriche hanno assorbito circa 34 milioni di metri cubi di legname e suoi derivati, di cui il 25 % importato e il 75 % proveniente da piantagioni nazionali, molte delle quali appartenenti a piccoli proprietari e da essi gestite; che nel periodo 2011-2017 le importazioni sono aumentate in valore del 68 %; che negli ultimi anni il Vietnam ha compiuto progressi considerevoli nella riduzione della deforestazione nazionale e che tra il 2005 e il 2018 la sua superficie forestale è cresciuta dal 37 % al 41,65 %, comprese le piantagioni industriali; che in Vietnam vige il divieto di disboscamento delle foreste naturali nazionali dal 2016;
E. considerando che nel 2017 i principali paesi di origine dei tronchi e del legname segato erano il Camerun, gli Stati Uniti e la Cambogia, insieme alla Repubblica democratica del Congo quale fornitore importante; che dal 2015 la Cambogia è il secondo fornitore di legname tropicale del Vietnam, nonostante un divieto segnalato(8) sulle esportazioni in Vietnam; che tra il 2016 e il 2017 si è registrato un aumento di volume del 43 % e un aumento di valore del 40 % delle importazioni provenienti da paesi africani; che, secondo le ONG competenti in materia, il legname esportato dalla Cambogia e dalla Repubblica democratica del Congo dovrebbe essere considerato "ad alto rischio", mentre il legname grezzo proviene spesso da paesi caratterizzati da una governance debole e da elevati livelli di corruzione o di conflitto, con un rischio diffuso di illegalità nella raccolta del legname;
F. considerando che la Cambogia è il quinto paese al mondo per tasso di deforestazione e, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, la superficie forestale della Cambogia è diminuita dal 73 % al 57 % tra il 1990 e il 2010;
G. considerando che, sulla base dell'articolo 3 del decreto n. 131 del 28 novembre 2006, la Cambogia proibisce le esportazioni di legname rotondo e di legname segato grezzo, a eccezione di quello proveniente dalle piantagioni, e del legname quadrato e rettangolare di spessore e larghezza superiori ai 25 cm(9); che si ritiene che, in linea di principio, tutte le esportazioni di prodotti derivati del legname proveniente da foreste naturali della Cambogia violino le leggi cambogiane; che, nel quadro del VPA, il Vietnam si impegna a importare unicamente legname raccolto in modo legale ai sensi della legislazione nazionale del paese di origine;
H. considerando che, nel quadro di un VPA, un paese si impegna a elaborare una politica volta a garantire che solo il legname e i suoi derivati di cui sia stata verificata la legalità saranno esportati nell'UE(10); che il Vietnam dovrà adottare una legislazione che istituisca il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname, nonché creare le strutture e le capacità amministrative necessarie per attuare e far rispettare i propri impegni nel quadro del VPA; che tale VPA si applicherà al legname e ai suoi derivati destinati sia al mercato interno che ai mercati di esportazione, tranne che per la fase finale del sistema di licenze FLEGT, riservata per il momento alle sole esportazioni verso l'UE;
I. considerando che il Vietnam si è impegnato ad adottare una legislazione che garantisca l'importazione nel suo mercato solo di legname prodotto legalmente(11), sulla base degli obblighi in materia di dovere di diligenza degli importatori di legname e prodotti derivati; che il Vietnam si è altresì impegnato a riconoscere le leggi pertinenti dei paesi di produzione nell'ambito della definizione di legalità di cui al VPA;
J. considerando che la promozione di tale VPA nella regione sarebbe un importante motore per l'integrazione economica e il raggiungimento degli obiettivi internazionali in materia di sviluppo sostenibile; che la conclusione di nuovi VPA, in particolare con la Cina, paese al confine con il Vietnam e attore imprescindibile nella filiera della trasformazione del legno, permetterebbe di ottenere garanzie in merito alla legalità e alla sostenibilità del commercio del legname e dei suoi derivati nella regione;
K. considerando che l'adesione del Vietnam al sistema di licenze FLEGT dell'UE è subordinata all'aver dimostrato la piena attuazione di tutti gli impegni assunti nell'ambito del VPA(12) e all'aver creato la capacità di far rispettare la legislazione nazionale pertinente; che il legname importato in conformità a una licenza FLEGT è considerato legale a norma del regolamento dell'UE sul legname; che l'adesione del Vietnam al sistema di licenze FLEGT è approvata mediante un atto delegato;
L. considerando che l'ALS tra l'UE e il Vietnam liberalizzerà gli scambi commerciali di legname e suoi derivati a partire dalla sua entrata in vigore e che le importazioni dal Vietnam saranno soggette agli obblighi generali in materia di dovere di diligenza di cui al regolamento dell'UE sul legname fino all'entrata in vigore delle licenze FLEGT(13);
1. ricorda che la gestione e la governance sostenibili e inclusive delle foreste sono essenziali per raggiungere gli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi;
2. invita l'UE a garantire la coerenza del VPA con tutte le sue politiche, comprese quelle relative ai settori dello sviluppo, dell'ambiente, dell'agricoltura e del commercio;
3. sostiene fermamente il processo FLEGT con il Vietnam, dato il ruolo che il paese svolge nel settore di trasformazione del legname; accoglie con favore la firma del VPA, un accordo volto a realizzare progressivamente una completa riforma delle politiche di questo paese, allo scopo di eliminare il legname di origine illegale dalle filiere di approvvigionamento degli operatori vietnamiti; accoglie con favore l'impegno del Vietnam e i progressi compiuti finora ed è consapevole del fatto che la piena attuazione del VPA rappresenterà un processo a lungo termine, che comporterà non solo l'approvazione di un insieme di norme (SVL del legname), ma che garantirà anche adeguate capacità e competenze amministrative per l'attuazione e l'applicazione del VPA; ricorda che la concessione delle licenze FLEGT potrà iniziare soltanto una volta che il Vietnam avrà dimostrato di aver approntato un SVL del legname; prende atto delle sfide rappresentate dal coordinamento tra il livello nazionale e quello provinciale, necessario per un'applicazione efficace e coerente del VPA in tutto il paese, e invita il governo del Vietnam a garantire tale coordinamento;
4. ricorda che l'attuazione del VPA deve integrare gli impegni assunti dall'UE in materia di tutela ambientale e garantire la coerenza con gli impegni tesi a prevenire la deforestazione massiccia;
5. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a stanziare risorse umane adeguate per l'attuazione di tale VPA, comprese risorse adeguate alla delegazione UE ad Hanoi e risorse finanziarie a beneficio del Vietnam nel quadro degli strumenti attuali e futuri di cooperazione allo sviluppo, da destinare nello specifico all'attuazione del VPA; incoraggia la Commissione e il SEAE a sostenere le autorità vietnamite e la società civile, anche fornendo loro immagini satellitari; chiede all'UE di concentrare i suoi sforzi sul potenziamento del quadro giuridico e della capacità istituzionale del Vietnam affrontando le sfide tecniche ed economiche che ostacolano l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa nazionale e internazionale esistente;
6. prende atto degli impegni assunti dall'industria del legno del Vietnam per eliminare il legname illegale dalle filiere di approvvigionamento e sensibilizzare in merito a questo tema; sottolinea, tuttavia, che un cambiamento di mentalità all'interno del settore e un'applicazione rigorosa della legge sono cruciali; ricorda che la presenza di legname illegale nelle filiere di approvvigionamento rischia di compromettere la reputazione dell'industria della trasformazione vietnamita;
7. è tuttavia consapevole del fatto che in passato il Vietnam ha dovuto affrontare una sfida importante nel contrastare il commercio illegale di legname proveniente dal Laos e, negli ultimi anni, dalla Cambogia; ritiene che in tali casi il Vietnam e i paesi fornitori siano responsabili congiuntamente di alimentare questo commercio illegale, poiché le autorità vietnamite, in particolare a livello provinciale, hanno adottato decisioni formali che violano la legislazione del paese di produzione, come l'introduzione di quote di importazione formali;
8. accoglie con favore l'impegno del Vietnam ad adottare norme che garantiscano l'importazione nel suo mercato di solo legname prodotto legalmente, sulla base del dovere di diligenza obbligatorio spettante agli importatori, considerandolo uno dei principali risultati del VPA; ricorda che gli obblighi in materia di dovere di diligenza non dovrebbero essere ridotti a un mero esercizio burocratico, ma dovrebbero includere tutti i provvedimenti necessari, quali la raccolta di informazioni, la valutazione dei rischi e l'adozione di misure aggiuntive per attenuare i rischi individuati, al fine di ridurne il livello a "trascurabile", provvedimenti la cui applicazione dev'essere garantita dalle autorità nazionali competenti mediante controlli rigorosi e sistematici sulle singole imprese; sottolinea la sfida rappresentata dal far rispettare gli obblighi di dovuta diligenza per mezzo delle autorità doganali, cosa che richiederà una formazione adeguata; ricorda che le autorità vietnamite dovrebbero adottare un sistema di dovuta diligenza corrispondente a quello descritto in dettaglio nel regolamento UE sul legno e sottolinea la necessità di includere la presentazione di materiale elaborato da terzi indipendenti nella legislazione nazionale in materia di dovuta diligenza; incoraggia le autorità vietnamite a considerare l'audit da parte di terzi e la rendicontazione pubblica delle imprese come requisiti previsti dal sistema di dovuta diligenza, nonché a fornire un adeguato sostegno alle imprese nell'adempiere ai loro obblighi e a non imporre oneri sproporzionati ai fornitori domestici di legname, evitando al contempo di creare scappatoie;
9. invita il governo del Vietnam a prevedere sanzioni adeguate, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione di attuazione dell'SVL del legname, che, nel caso delle importazioni, includerebbero il divieto assoluto di immissione di legname illegale sul mercato vietnamita, insieme al sequestro di tale legname;
10. accoglie con favore i meccanismi di valutazione indipendente, presentazione di reclami e feedback e invita le autorità vietnamite a garantire che tali meccanismi ricevano una risposta adeguata, anche attraverso misure di applicazione effettive e dissuasive, se necessario; ritiene che tali meccanismi debbano operare in totale trasparenza, favorendo la condivisione di informazioni tra la società civile e le autorità incaricate di far applicare la legislazione; accoglie con favore l'impegno assunto dal Vietnam di garantire il monitoraggio indipendente dell'attuazione del VPA da parte delle organizzazioni della società civile, delle associazioni forestali, delle imprese, dei sindacati, delle comunità locali e degli abitanti delle aree forestali; sottolinea l'importanza cruciale del loro coinvolgimento e del loro accesso a informazioni pertinenti e aggiornate nel consentire loro di svolgere il proprio ruolo in questo processo, contribuendo ulteriormente alla credibilità dell'SVL del legname e al suo continuo rafforzamento; accoglie con favore l'impegno del Vietnam di consentire l'accesso della società civile alla banca dati nazionale sulla silvicoltura; incoraggia il governo a sottoporre a consultazione pubblica la legislazione di attuazione dell'SVL e a tenere conto dei riscontri ricevuti;
11. accoglie con favore il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile durante e dopo i negoziati sul VPA ed esorta il governo del Vietnam a garantire una vera e propria inclusione durante l'intera fase di attuazione e oltre, comprendendo l'intero ambito d'applicazione del VPA, inclusi i controlli sulle importazioni, gli obblighi di dovuta diligenza, il sistema di classificazione delle organizzazioni, la verifica in base al rischio delle imprese e delle licenze FLEGT; sottolinea l'importanza di coinvolgere le comunità locali sia per motivi socioeconomici che per garantire l'attuazione adeguata della nuova legge sulla silvicoltura e gli impegni del VPA;
12. condanna fermamente il commercio illegale di legname attraverso la frontiera cambogiana e invita le autorità di entrambi i paesi a porre termine, immediatamente e completamente, ai flussi illegali, una necessità imprescindibile per il buon proseguimento del processo del VPA; esorta le autorità vietnamite a indagare, a destituire e ad assicurare alla giustizia le persone responsabili di aver autorizzato e gestito il commercio illegale dalla Cambogia e da altri paesi; accoglie con favore la decisione adottata di recente dalle autorità vietnamite di consentire il commercio di legname unicamente attraverso i principali punti di accesso internazionali, nonché di rafforzare le capacità di contrasto al commercio illegale; esorta le autorità vietnamite a classificare immediatamente il legname proveniente dalla Cambogia come "ad alto rischio" e ad assicurarsi che la legislazione cambogiana sulla raccolta e l'esportazione di legname sia rispettata, conformemente agli impegni del VPA; invita i due paesi a promuovere e a migliorare il dialogo, la cooperazione transfrontaliera e la condivisione di dati e informazioni commerciali sui rischi legati al commercio illegale di legname e sulla rispettiva legislazione in vigore, e li incoraggia a coinvolgere l'UE per facilitare tale dialogo; incoraggia il Vietnam e la Cambogia a richiedere il sostegno dell'Interpol e a collaborare per definire misure efficaci e a lungo termine per combattere il disboscamento illegale incontrollato e il traffico transfrontaliero di legname verso il Vietnam; invita le autorità vietnamite ad applicare le stesse misure alle importazioni da altri paesi fornitori in cui esistono o possano sorgere preoccupazioni simili, in particolare quelli in Africa, come la Repubblica democratica del Congo;
13. sottolinea la necessità di affrontare la dimensione regionale del disboscamento illegale e del trasporto, della trasformazione e del commercio di legname illegale lungo l'intera filiera di approvvigionamento; chiede l'inclusione di tale dimensione regionale nel processo di valutazione del VPA, sotto forma di valutazione del legame che intercorre tra l'esistenza di meccanismi di applicazione più deboli in altri paesi della regione e l'aumento delle esportazioni provenienti da tali paesi verso l'UE;
14. sottolinea che la cattiva governance e la corruzione nel settore forestale accelerano il disboscamento illegale e il degrado delle foreste ed evidenzia che il successo dell'iniziativa FLEGT dipende anche dalla lotta contro la frode e la corruzione in tutta la filiera di approvvigionamento del legname; esorta il governo del Vietnam ad adoperarsi per porre fine alla corruzione diffusa e affrontare altri fattori che alimentano questo commercio, in particolare in relazione alle autorità doganali e ad altre autorità che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e nell'applicazione del VPA, in quanto segnale concreto che il Vietnam si è pienamente impegnato nel processo del VPA; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità nel settore forestale garantendo che le infrazioni siano perseguite;
15. accoglie con favore la recente adozione da parte del governo vietnamita di un piano d'azione per l'attuazione del VPA e invita il governo ad adottare un approccio concreto, misurabile e con scadenze precise; accoglie con favore l'entrata in vigore, avvenuta il 1o gennaio 2019, della nuova legge sulla silvicoltura, che prevede il divieto di importare in Vietnam legname prodotto illegalmente ed esorta le autorità vietnamite a far rispettare tale divieto, nonché ad adottare rapidamente misure di esecuzione, ove necessario, con l'intento di sopperire alla lacuna esistente fino all'entrata in funzione dell'SVL del legname;
16. accoglie con favore l'inclusione di disposizioni sulla gestione sostenibile delle foreste nell'ALS tra l'UE e il Vietnam, che si collegano inoltre al VPA; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al commercio di legname e dei suoi derivati in sede di attuazione dell'ALS e a monitorare attentamente i flussi commerciali, per garantire che l'ulteriore liberalizzazione commerciale non comporti rischi aggiuntivi di commercio illegale;
17. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni annuali circa i progressi compiuti dal Vietnam nell'attuazione del VPA, compresi quelli in relazione agli obblighi della presente risoluzione, nonché le attività del comitato congiunto per l'attuazione, al fine di consentire una decisione ponderata dopo la proposta di atto delegato che autorizza l'accettazione delle licenze FLEGT; invita la Commissione a valutare la possibilità di migliorare il regolamento sul rilascio delle licenze FLEGT nel corso del prossimo esercizio di riesame, al fine di consentire una risposta rapida in caso di violazione grave degli impegni assunti nel quadro del VPA;
18. invita la Commissione a favorire il dialogo e a promuovere il regolamento UE sul legname con i principali paesi importatori della regione e con i più importanti partner commerciali dell'UE, quali la Cina e il Giappone, e a continuare a dare la priorità, nelle relazioni bilaterali con questi paesi, comprese in quelle commerciali, a soluzioni concrete per porre fine al commercio illegale di legname, allo scopo di creare condizioni di concorrenza eque a livello mondiale per affrontare la questione; sostiene la Commissione nell'avvio dei negoziati sul VPA con i paesi vicini del Vietnam non appena le condizioni necessarie saranno soddisfatte e sottolinea l'importanza dei VPA FLEGT nei futuri strumenti di sviluppo e di cooperazione; invita la Commissione a mettere in atto strumenti per facilitare gli scambi di migliori pratiche tra il Vietnam e altri paesi che hanno già concluso VPA con l'UE;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica socialista del Vietnam e del Regno di Cambogia.
Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Il VPA riguarda tutti i principali prodotti esportati nell'UE, in particolare i cinque derivati del legno obbligatori, definiti nel regolamento FLEGT del 2005 (tronchi, legname segato, traversine per strade ferrate, legno compensato e impiallacciato) e comprende anche una serie di altri prodotti derivati come il cippato, le tavole da parquet, i pannelli di particelle e i mobili in legno. Il VPA copre le esportazioni verso tutti i paesi terzi, anche se, almeno inizialmente, il sistema di licenze si applica solo alle esportazioni dell'UE.
Ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del VPA, per "legname prodotto legalmente" (in appresso denominato "legname legale") si intendono legname e suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione del Vietnam di cui all'allegato II e ad altre disposizioni pertinenti del presente accordo; nel caso del legname importato, si intendono il legname e i suoi derivati raccolti, prodotti ed esportati conformemente alla legislazione applicabile del paese di raccolta e alle procedure descritte nell'allegato V.
L'adeguatezza dell'SVL al sistema di licenze FLEGT sarà prima oggetto di una valutazione congiunta da parte dell'UE e del Vietnam. Solo se entrambe le parti concordano sulla solidità del sistema sarà possibile avviare la procedura per l'ottenimento della licenza.
Articolo 13.8, paragrafo 2, lettera a): "[Ciascuna Parte] incoraggia la promozione del commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione; ciò può comprendere la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (FLEGT)".
Protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (10923/2018),
– visto il protocollo che modifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, (ETS N. 108) (CETS N. 223),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0440/2018),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0070/2019),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
Autorizzazione agli Stati membri ad aderire alla convenzione del Consiglio d’Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (12527/2018),
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0436/2018),
– vista la decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali(1),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità(2),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0080/2019),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
Protocollo recante modifica dell'accordo UE-Cina sul trasporto marittimo (adesione della Croazia) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05083/2015),
– visto il progetto di Protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro (05880/2015),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0022/2019),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0168/2019),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.
Accordo euromediterraneo UE-Egitto (adesione della Croazia) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (10219/2016),
– visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (10221/2016),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0135/2017),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0025/2019),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica araba d'Egitto.
Accordo di partenariato e di cooperazione UE-Turkmenistan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione, da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio e della Commissione (12183/1/2011),
– visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Turkmenistan, dall'altro (12288/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0059/2015),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla regione dell'Asia centrale, in particolare quelle del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale(1), del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(2), del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale(3), del 22 aprile 2009 sull'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan(4) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(5),
– visti l'accordo interinale del 1999 sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, concluso dal Consiglio il 27 luglio 2009 (5144/1999), e le riunioni periodiche del comitato misto istituito a norma dello stesso,
– visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'Unione europea e il Turkmenistan, firmato nel maggio 2008,
– visti il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), di cui il Turkmenistan è firmatario,
– visto il dialogo annuale UE-Turkmenistan sui diritti umani,
– visto l'impegno assunto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) nella sua lettera alla commissione per gli affari esteri in data 16 dicembre 2015, recante gli aspetti di cui al paragrafo 3 in appresso,
– vista la lettera del VP/AR al presidente della commissione per gli affari esteri, del 5 luglio 2018, nella quale ha espresso il suo sostegno all'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan,
– visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari esteri (A8-0072/2019),
A. considerando che l'Asia centrale è una regione in cui l'Unione europea è sempre più impegnata;
B. considerando che un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan è stato varato nel 1997 e sottoscritto nel 1998; che da allora 14 Stati membri dei 15 firmatari iniziali hanno ratificato l'APC (l'ultimo a non averlo ancora fatto è il Regno Unito); che il Turkmenistan ha ratificato l'APC nel 2004; che l'adesione all'APC da parte degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo la firma dell'accordo è soggetta a un protocollo e a una procedura di ratifica separati;
C. considerando che l'APC, una volta pienamente ratificato, verrebbe concluso per un periodo iniziale di dieci anni e quindi rinnovato annualmente, consentendo in tal modo all'Unione europea di recedere dall'accordo ove dovessero insorgere seri dubbi circa il rispetto dei diritti umani o altre gravi violazioni; che le parti possono modificare l'APC al fine di tener conto dei nuovi sviluppi;
D. considerando che nell'aprile 2009 il Parlamento europeo è stato consultato dal Consiglio in merito all'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan, nell'ambito di una procedura facoltativa e giuridicamente non vincolante;
E. considerando che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno definito parametri di riferimento rispetto ai quali poter misurare i progressi conseguiti in Turkmenistan, nonché criteri che consentono di proseguire la cooperazione, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute in materia di Stato di diritto, buona governance e diritti umani;
F. considerando che il rispetto della democrazia, dei diritti fondamentali e dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali dell'accordo commerciale interinale (secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello stesso e dall'articolo 2 dell'APC), dovrebbero rimanere obiettivi a lungo termine per il Turkmenistan; che la sospensione unilaterale dell'applicazione è una possibilità in caso di violazione di tali elementi ad opera di una delle parti;
G. considerando che, a seguito delle considerazioni esposte nel progetto di raccomandazione per l'approvazione, da parte del Parlamento, alla conclusione dell'APC e nel progetto di relazione che l'accompagna dell'8 maggio 2015, contenente una proposta di risoluzione, la commissione per gli affari esteri ha deciso di sospendere temporaneamente la procedura il 24 maggio 2016 fino a quando non ritenga che siano stati compiuti progressi sufficienti in materia di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e ha deciso di avviare l'attuale procedura transitoria;
H. considerando che è essenziale mantenere la validità dei parametri di riferimento per valutare i progressi compiuti dal Turkmenistan in materia di diritti umani, come espresso dal Parlamento in risoluzioni precedenti, ai fini di una politica dell'UE in materia di relazioni con il paese che sia coerente e basata su principi;
I. considerando che nel 2015 il Turkmenistan ha adottato un Piano di azione nazionale sui diritti umani (NAPHR) per il periodo 2016-2020, elaborato con il sostegno del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nel 2013;
J. considerando che il Turkmenistan ha concluso accordi internazionali, quali l'ICCPR, l'ICESCR e convenzioni dell'OIL;
1. chiede al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR di definire con urgenza i seguenti parametri di riferimento a breve termine rispetto ai quali poter misurare i progressi sostenibili conseguiti dalle autorità del Turkmenistan, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle Nazioni Unite, dall'OSCE e della BERS, e prima di aver dato la sua approvazione all'APC:
Il sistema politico, lo Stato di diritto e la buona governance
i)
una chiara divisione tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e, in particolare, la possibilità e la garanzia di un'effettiva partecipazione pubblica ai processi decisionali dello Stato, comprese consultazioni con gli esperti internazionali, quali la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE sulla conformità della costituzione del Turkmenistan con i principi democratici, nonché un tangibile impegno da parte del paese a prendere in considerazione le raccomandazioni di riforma proposte da tali organizzazioni;
ii)
l'eliminazione delle restrizioni alla registrazione e al funzionamento delle organizzazioni non governative;
Diritti umani e libertà fondamentali
iii)
l'attuazione degli impegni assunti dal governo turkmeno nel suo Piano di azione nazionale sui diritti umani per il periodo 2016‑2020;
iv)
la cessazione delle detenzioni segrete, delle sparizioni forzate, del lavoro forzato e delle torture, la divulgazione di informazioni circa il destino e il luogo in cui si trovano le persone scomparse, la possibilità dei familiari di avere contatti diretti con le persone detenute; il riconoscimento da parte delle autorità del paese dell'esistenza di prigionieri politici e l'accesso senza ostacoli al paese da parte di organizzazioni internazionali e osservatori indipendenti, compreso il Comitato internazionale della Croce Rossa;
v)
garantire un accesso senza ostacoli a varie fonti di informazione e, in particolare, consentire alle persone di accedere a fonti di informazioni alternative, tra cui sistemi di comunicazione internazionali, e mantenere dispositivi di telecomunicazione quali antenne paraboliche private o connessioni a Internet a prezzi accessibili;
vi)
porre fine alla persecuzione e alle intimidazioni di giornalisti indipendenti e di attivisti della società civile e dei diritti umani con sede nel paese e all'estero e dei loro familiari; garantire la libertà di espressione e di riunione;
vii)
consentire le visite da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo internazionali e regionali che ne hanno fatto richiesta e che sono ancora in attesa di risposte;
viii)
porre fine al sistema informale e arbitrario dei divieti di viaggio e garantire che le persone cui è stato negato il permesso di lasciare il paese siano in grado di viaggiare liberamente;
2. chiede al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR di tenere conto delle seguenti raccomandazioni a lungo termine per un progresso credibile e sostenibile:
Il sistema politico, lo Stato di diritto e la buona governance
i)
il rispetto dei principi del pluralismo politico e della responsabilità democratica, con partiti politici e altre organizzazioni che operino correttamente, liberi da interferenze;
ii)
il proseguimento dell'attuazione delle riforme a tutti i livelli in conformità degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e in tutti i settori dell'amministrazione, specialmente nella magistratura e nelle forze di contrasto;
iii)
tutele rigorose ed efficaci contro la corruzione ad alto livello, il riciclaggio, la criminalità organizzata e il traffico di droga;
iv)
piena attuazione della legge che vieta il lavoro minorile;
Diritti umani e libertà fondamentali
v)
il rispetto generale dell'esercizio pacifico e legittimo del diritto di libertà di espressione, libertà di associazione e libertà di religione o credo;
vi)
la libertà generale di circolazione sia all'interno che all'esterno del paese;
3. sottolinea la necessità che il Parlamento europeo segua e controlli da vicino gli sviluppi in Turkmenistan e l'attuazione di tutte le parti dell'APC, una volta entrato in vigore; invita il VP/AR, in tale contesto, ad attuare il meccanismo di monitoraggio dei diritti umani e a impegnarsi pubblicamente a favore dello stesso, consentendo al Parlamento di essere adeguatamente informato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in merito all'attuazione dell'APC, una volta entrato in vigore, e, in particolare, dei suoi obiettivi e della conformità con l'articolo 2, affinché possa far fronte agli sviluppi sul campo in caso di gravi violazione dei diritti umani documentate e comprovate; pone l'accento sulla possibilità di un meccanismo di sospensione dell'APC in tali casi e accoglie con favore, a tale proposito, la lettera inviata dal VP/AR alla commissione per gli affari esteri il 16 dicembre 2015, recante i seguenti obiettivi:
i)
garantire che il Parlamento europeo sia adeguatamente informato sull'attuazione delle disposizioni dell'APC in materia di diritti umani e democratizzazione, incluso l'accesso a informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione in termini di diritti umani, democrazia e Stato di diritto e che sia informato, su richiesta, prima e dopo gli incontri del consiglio di cooperazione in modo tempestivo, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza;
ii)
una più stretta interazione con il Parlamento europeo e la società civile nella preparazione e nei resoconti dei dialoghi annuali sui diritti umani;
iii)
consultazione con il Parlamento europeo in sede di elaborazione degli aggiornamenti della strategia nazionale dell'UE sui diritti umani per il Turkmenistan;
4. accoglie con favore l'annuncio del VP/AR del novembre 2018 relativo all'istituzione di una delegazione dell'UE a pieno titolo ad Ashgabat; sottolinea che la nuova delegazione dovrebbe sviluppare una strategia di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, in funzione delle condizioni e delle esigenze di sviluppo del Turkmenistan, dovrebbe monitorare la situazione nel paese, comprese le violazioni dei diritti umani e i singoli casi che destano preoccupazione, dovrebbe avviare un dialogo con i vari interlocutori politici, sociali ed economici, consentire un'azione diplomatica in loco e migliorare la gestione e il controllo dei progetti finanziati a titolo degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE;
5. conclude che considererà la possibilità di concedere l'approvazione quando riterrà che le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 siano state debitamente recepite dalla Commissione, dal Consiglio, dal VP/AR e dalle autorità del Turkmenistan;
6. incarica il suo Presidente di chiedere che il Consiglio, la Commissione e il VP/AR forniscano regolarmente al Parlamento informazioni sostanziali sulla situazione in Turkmenistan;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo e al parlamento del Turkmenistan.
Decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0164/2018),
– vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0092/2019),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0007),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0219/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/884.)
Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0344),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0217/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0018/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, 166, paragrafo 4 e 214, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0264/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per lo sviluppo nonché il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0079/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019 /... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune, sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. [Em. 1]
(1 bis) Considerando il significativo aumento delle crisi umanitarie e delle emergenze nel mondo, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall'uomo o da calamità naturali, anche al fine di rafforzare la promozione di un atteggiamento di solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione. [Em. 2]
(1 ter) L'aiuto umanitario si basa sui princìpi dell'imparzialità, della neutralità e della non discriminazione, che sono sanciti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario fornisce una risposta d'emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone, a mantenere la dignità umana e a offrire protezione ai gruppi vulnerabili colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo. La riduzione del rischio di calamità e la preparazione a tale rischio mediante attività di rafforzamento delle capacità e della resilienza sono anch'esse elementi essenziali dell'aiuto umanitario. [Em. 3]
(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (il "programma") allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.
(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016(6), la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. [Em. 4]
(4) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che la solidarietà è uno dei princìpi fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea indica inoltre che detto principio è uno dei pilastri dell'azione esterna dell'UE.
(4 bis) Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio. [Em. 5]
(4 ter) Fornire assistenza alle persone e alle comunità al di fuori dell'Unione che si trovano a far fronte a calamità o che sono particolarmente vulnerabili a queste ultime e bisognose di aiuto umanitario, prestata sulla base dei princìpi fondamentali di neutralità, umanità, indipendenza e imparzialità, è un'importante espressione di solidarietà. [Em. 6]
(4 quater) I volontari e le organizzazioni partecipanti che svolgono azioni nel quadro del corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbero osservare i princìpi stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario. [Em. 7]
(4 quinquies) È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale come attività permanente tra i cittadini dell'Unione. [Em. 8]
(4 sexies) L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne. [Em. 9]
(4 septies) Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo "Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo", il Consiglio riconosce la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti. [Em. 10]
(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili, inclusive e significative di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, conoscenza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori e uno scambio multiculturale. [Em. 11]
(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità,. Dovrebbero cioè rispondere apuntare ad affrontare le esigenze sociali insoddisfatte, migliorare la solidarietà e contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenzecompetenze di conoscenza e capacità preziose,. Dovrebbero essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza, inclusività e igiene. È opportuno incoraggiare il dialogo con le autorità locali e regionali e le reti europee specializzate in problemi sociali urgenti al fine di determinare al meglio le esigenze sociali insoddisfatte e garantire un programma orientato alle esigenze. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli. [Em. 12]
(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo(7) e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario(8). Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro delladi programmi quali la garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk e organizzazioni pertinenti della società civile, incluse le parti sociali e le reti che rappresentano i giovani e i volontari. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà, come il volontariato, il servizio civile e sistemi di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche. Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire i sistemi nazionali. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti pratici sulla complementarità del programma con altri programmi e fonti di finanziamento dell'Unione e sulle sinergie tra di essi. [Em. 13]
(8) Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia le attività di volontariato transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle svolte nell'ambito del servizio volontario europeo.
(8 bis) La certificazione delle organizzazioni di accoglienza e di invio effettuata a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 non dovrebbe essere duplicata nel quadro del programma e dovrebbe essere riconosciuta l'equipollenza nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento a partire dal 2021. [Em. 14]
(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni di apprendimento formale e informale per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. Esso dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare e sostenere le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà. [Em. 15]
(10) Tali attività dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo e andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere. Dovrebbe essere possibile che tali attività assumano la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, il dialogo interculturale ed interreligioso, l’inclusione sociale, l’inclusione di persone con disabilità, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creativitàecultura, compreso il patrimonio culturale, la culturacreatività, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, , con particolare attenzione al superamento delle sfide affrontate dai migranti, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà. [Em. 16]
(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione democratica e l'occupabilità dei giovani. Il volontariato dovrebbe basarsi su un accordo scritto e le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto. [Em. 17]
(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i princìpi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini(9)facilmente accessibili dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo, fornendo nel contempo un chiaro valore aggiunto contribuendo ad affrontare problemi sociali irrisolti e rafforzando le comunità locali. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, cosa fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. I tirocini e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attivitàle esperienze di lavoro offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante. I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del diritto applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e di lavoro sono facilitate da pertinenti attoridovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del mercatoConsiglio del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini(10). Le esperienze di lavoro dovrebbero essere basate su un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti,che offrono esperienze di lavoro non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e le esperienze di lavoro potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) in caso di attività transfrontaliere. [Em. 18]
(12 bis) È opportuno prodigarsi per assicurare che i tirocini e le esperienze di lavoro siano aperti alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare ai giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità, i giovani svantaggiati sul piano sociale o culturale, i giovani migranti o i giovani residenti in zone rurali isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. [Em. 19]
(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee per sviluppare soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l'alto e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo oe continuare a dedicarsi alla fondazione diessere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe essenzialmente creare un'atmosfera in cui i giovani siano sempre più motivati a impegnarsi in attività di solidarietà e a servire l'interesse pubblico. [Em. 20]
(13 bis) I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui princìpi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario ove siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto i formatori o i tutori altamente qualificati, formati ed esperti sul terreno, svolgono un ruolo importante nel contribuire all'efficacia della risposta umanitaria e al sostegno dei volontari. [Em. 21]
(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio didelle migliori pratiche ed esperienze utili. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri dettagliati e significativi di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazionesulle varie fasi dell'attuazione dell'iniziativa. I pareri dovrebbero includere domande relative agli obiettivi del programma, in modo da valutarne meglio il conseguimento. [Em. 22]
(14 bis) Per garantire la riuscita attuazione del programma è necessario aumentare la visibilità e la sensibilizzazione e promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento disponibili, mediante campagne d'informazione, compresa una giornata informativa a cadenza annuale sul corpo europeo di solidarietà, e mezzi di comunicazione dinamici, con grande attenzione ai social media, che garantiscano la massima sensibilizzazione possibile tra i gruppi destinatari, sia singoli individui che organizzazioni. [Em. 23]
(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, nonché l’obiettivo di inclusività da realizzare attraverso di esse, in particolare offrendo ai partecipanti formazione adeguata online e offline, sostegno linguistico, sistemazione adeguata, un'assicurazione, procedure amministrative semplificate e sostegno amministrativopre- e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. Le misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore. La sicurezza e l'incolumità dei volontaripartecipanti, nonché dei beneficiari previsti restano di fondamentale importanza e. Tutte le attività dovrebbero rispettare il principio del "non nuocere”. I volontaripartecipanti non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali, né in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani.Le attività che implicano un contatto diretto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio dell'”interesse superiore del minore” e dovrebbero comportare, all'occorrenza, l’effettuazione di controlli dei precedenti personali dei partecipanti o l'adozione di altre misure volte a garantire la tutela dei minori. [Em. 24]
(15 bis) In linea con gli Orientamenti dell'UE sui diritti del bambino (2017)" e l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'Unione e gli Stati membri devono promuovere e sostenere la deistituzionalizzazione delle persone vulnerabili, quali le persone con disabilità e i bambini, e il loro collocamento presso famiglie o comunità. In tale contesto, il programma non dovrebbe sostenere misure o iniziative che ostacolano l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione o a qualsiasi altro collocamento che risulterebbe dannoso per i minori o le persone con disabilità. [Em. 25]
(15 ter) I princìpi dell'Unione di pari opportunità e non discriminazione dovrebbero essere pienamente osservati in tutte le fasi dell'attuazione del programma, anche nell'individuazione e nella selezione dei partecipanti e delle organizzazioni. [Em. 26]
(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, culturale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale(12). Al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte opportune attività di solidarietà, i risultati delle attività di solidarietà in termini di apprendimento dovrebbero essere messi a loro disposizione prima che essi decidano di partecipare. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiato ove opportuno l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass. [Em. 27]
(16 bis) Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i giovani volontari a diventare ambasciatori del programma al fine di condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione nonché laboratori. Gli ex volontari o ambasciatori potrebbero inoltre contribuire alla formazione dei futuri candidati. [Em. 28]
(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti aivalori, ai principi e agli obiettivi dell'Unione, nonché ai princìpi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri nonché gli standard di sicurezza in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, comprese le fasi di pre-attività e post-attività. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I marchi di qualità dovrebbero essere differenziati in base al tipo di attività di solidarietà. [Em. 29]
(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Per garantire l'effettiva conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e ai requisiti del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri, è opportuno creare marchi di qualità distinti per il volontariato in attività di solidarietà, il volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nonché per i tirocini e i posti di lavoro, che dovrebbero essere diversi anche in base alla funzione dell'organizzazione partecipante. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebberodovrebbe essere rivalutato periodicamenteregolarmente e potrebbedovrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte. Il procedimento amministrativo dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole. [Em. 30]
(19) Un soggetto che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ottenuto un marchio di qualità come prerequisito. Tale obbligo non si applica alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti al corpo europeo di solidarietà per i loro progetti di solidarietà.
(19 bis) Di norma, le richieste di finanziamento dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività di solidarietà organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di solidarietà di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi dovrebbero essere presentate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (EACEA), stabilita con decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione(13). [Em. 31]
(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà nonché fornire un riscontro dopo l'attività, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività, al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà.Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i volontari a diventare ambasciatori del programma e a condividere esperienze personali attraverso reti giovanili e istituti di istruzione, contribuendo in tal modo alla promozione del programma. A tal fine, le agenzie nazionali dovrebbero fornire sostegno ai volontari. [Em. 32]
(20 bis) Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere enti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e possono includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, ONG o altri attori della società civile. Il programma dovrebbe fornire finanziamenti per coprire esclusivamente la quota senza scopo di lucro delle attività delle organizzazioni partecipanti. [Em. 33]
(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. È, inoltre, opportuno fornire informazioni corrette e costanti ai potenziali beneficiari in relazione a tali opportunità. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura. [Em. 34]
(22) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell'attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche rilasciando certificati Youthpass.
(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole, senza barriere e conviviale all'iniziativa e, in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(14). Il portale del corpo europeo di solidarietà fornirefornisce alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico nonché il sostengo pre-attività e post-attività, meccanismi di riscontro e valutazione così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. Benché lo sportello unico presenti il vantaggio di un accesso integrato a diverse attività, le persone potrebbero incontrare ostacoli fisici, sociali e di altra natura nell'accesso al portale del corpo europeo di solidarietà. Per superare tali ostacoli, le organizzazioni partecipanti dovrebbero fornire ai partecipanti assistenza alla registrazione. [Em. 35]
(24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità(15), che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità. Inoltre, il portale dovrebbe essere istituito in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE. [Em. 36]
(24 bis) Per migliorare la trasparenza del processo di attuazione e incrementare l’efficacia del programma, la Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali portatori d'interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all’attuazione del programma. [Em. 37]
(24 ter) Per assicurare il corretto funzionamento del programma e la tempestiva attuazione delle azioni del programma, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro del programma, onde garantire che siano presentate ai candidati registrati offerte entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. È opportuno quindi trasmettere ai candidati registrati informazioni e aggiornamenti periodici sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti attivamente coinvolte, al fine di incentivare la loro partecipazione al programma dopo la registrazione, offrendo loro nel contempo la possibilità di entrare direttamente in contatto con gli attori coinvolti nel settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo. [Em. 38]
(25) Al presente programma si applica il regolamento [nuovo regolamento finanziario](16) (il "regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(26) In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(18), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(19) la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(27) Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.
(27 bis) In base ai principi dell'Unione in materia di pari opportunità e non discriminazione, dovrebbero essere in grado di impegnarsi come cittadini attivi i cittadini dell'Unione e i residenti di lunga data, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale.In considerazione delle sfide specifiche del contesto umanitario, i partecipanti all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e poter rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni le cui competenze siano pertinenti al successo di tali operazioni umanitarie. [Em. 39]
(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiatisoprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali, come ad esempio modelli adeguati di attività di solidarietà e orientamenti personalizzati, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani con minori opportunità e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. A tal fine, i giovani con minori opportunità dovrebbero, fatta salva la possibilità di partecipare a tempo pieno e in un paese diverso dal paese di residenza, avere anche la possibilità di partecipare a tempo parziale o nel paese di residenza e beneficiare di altre misure volte ad agevolarne la partecipazione al programma. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea. [Em. 40]
(28 bis) È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno alla capacità di accoglienza delle organizzazioni partner nei paesi terzi e alla necessità di inserire le attività dei volontari nel contesto locale e di facilitare l'interazione dei volontari con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile. [Em. 41]
(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e comunque non oltre il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione. [Em. 42]
(30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(21).
(30 bis) Una parte adeguata del bilancio dovrebbe essere dedicata allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù. [Em. 43]
(31) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.
(32) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
(33) Per massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti e ad altri programmi dell'Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.
(34) A norma dell'[articolo 88 della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM](22) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
(35) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"(23), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, compresa una rafforzata pubblicità. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate. [Em. 44]
(36) In conformità delDato che il programma è attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un'opportuna flessibilità per consentire al programma di adeguarsi alle mutevoli realtà e priorità politiche per la realizzazione delle attività di solidarietà. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio le modalità di progettazione delle azioni, né pregiudica le priorità politiche o le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Al contrario, le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle iniziative specifiche da attuarsi mediante le diverse attività, dovrebbero essere stabilite mediante un programmadi lavoroannuale in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(24) (il regolamento finanziario,)la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esameun atto delegato. Per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli attidelegati, la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli stessi, dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, durante i lavori preparatori, anche a livello diesperti e provvedere alla contestuale, tempestiva e opportuna trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 45]
(37) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
(38) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Il programma dovrebbe essere promosso attraverso strumenti dinamici di comunicazione, con particolare attenzione ai social media, onde raggiungere un numero elevato di potenziali candidati. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anchesui siti web dell'Unione, sui programmi dell'Unione associati al corpo europeo di solidarietà, e dovrebbero, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave. [Em. 46]
(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, leimprese sociali, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà, comprese le infrastrutture di volontariato e le agenzie di sostegno, come i centri per il volontariato. [Em. 47]
(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione senza ostacoli, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento. [Em. 48]
(41) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.
(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria, l'ottimizzazione dei costi e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. [Em. 49]
(43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e altre difficoltà giuridiche che potrebbero ostacolare l'accesso dei giovani al programma. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. [Em. 50]
(44) Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.
(45) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(26). [Em. 51]
(46) Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario alle persone fisiche interessate.
(47) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(27), (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. Al fine di rivedere e/o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(28). In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e il contesto socio- economico, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 52]
(49) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.
(50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(51) Il [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] dovrebbero essere abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.
(52) Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il corpo europeo di solidarietà (il "programma").
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di elevata qualità inclusiva e adeguatamente finanziata che affronta importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o della società nel suo insieme e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e degli standard internazionali in materia di diritti umani; [Em. 53]
2) "candidato registrato": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni, legalmente residente in un paese partecipante, che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività; [Em. 54]
3) "partecipante": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà; [Em. 55]
4) "giovani con minori opportunità": giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità epersone che necessitano di un sostegno supplementare a motivodi vari ostacoli derivanti, ad esempio, da disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche, provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica, incluse le persone appartenenti a comunità emarginateo a rischiodi discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; [Em. 56]
5) "organizzazione partecipante": qualsiasi soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà in una funzione di ospite, in una funzione di sostegno, o in entrambe le funzioni, a garanzia che il soggetto è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità conformemente agli obiettivi del programma; [Em. 57]
6) "attività di volontariato": un'attività facoltativa di solidarietà che siconsiste nello svolgimento di un'attività di pubblica utilità che contribuisce al benessere sociale, che un partecipante svolge come attività volontaria non retribuitanel proprio tempo libero e di sua spontanea volontà, senza aver diritto a una retribuzione, per un periodo massimo di 12 mesi; [Em. 58]
7) "tirocinio": un'attività di solidarietà retribuita sotto forma di esperienza professionale all'interno di un'organizzazione partecipante, che si svolge per un periodo da duetre a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, e che prevede una componente di apprendimento al fine di acquisire competenze ed esperienze pertinenti; [Em. 59]
8) "lavoro": un'attività di solidarietà dignitosamente retribuita che si svolge per un periodo da duetre a 12 mesi, che prevede una componente formativa e di apprendimento, che si basa su un contratto scritto e che viene offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà, senza sostituire un'esistente opportunità di occupazione; [Em. 60]
9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale o transfrontaliera non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo; [Em. 61]
10) "marchio di qualità": una certificazione attribuita, sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta, a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno, che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà, durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, secondo i principi e gli obiettivi del programma; [Em. 62]
11) "centri risorse del corpo europeo di solidarietà": le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle attività condotte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;
12) "strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento": strumenti che consentono ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione. Tutti i partecipanti riceveranno, dopo aver completato l'attività, un certificato attestante i risultati dell'apprendimento e le competenze sviluppate durante l'attività, come Europass o Youthpass;
13) "attività di aiuto umanitario": un'attività di sostegno ad operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi destinate a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di calamità naturali, comprese le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;
14) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
15) "paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;
16) "paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma, ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1. L'obiettivo generale del programma è promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, rafforzare la partecipazione deidi una generazione di giovani più inclini a impegnarsi in attività di solidarietà e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione sociale, la solidarietà e la democrazia, l'identità europeae la cittadinanza attiva nell'Unione e all'estero, affrontandosostenere le comunità e affrontare sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità. [Em. 63]
2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili e inclusive di impegnarsi in attività di solidarietà che inducano cambiamenti sociali positivi in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e facilitandone l'impegno continuo in quanto cittadini attivi, l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro. [Em. 64]
2 bis. Le osservazioni dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti includono anche una valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 65]
3. Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:
a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6 e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; [Em. 66]
b) la partecipazione dei giovani e delle persone che hanno già acquisito esperienza ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10, e alle attività all'interno e all'esterno dell'Unione volte a costruire le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi, come indicato all'articolo 11. [Em. 67]
3 bis. Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche delle azioni realizzate attraverso le attività previste dalle sezioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono dettagliate nei programmi di lavoro annuali adottati a norma dell'articolo 18. [Em. 68]
CAPO II
AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
Articolo 4
Azioni del corpo europeo di solidarietà
1. Il programma persegue gli obiettivi di cui all'Articolo 3 mediante i seguenti tipi di azioni:
a) attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 11;
b) tirocini e lavori di cui all'articolo 8, di elevata qualità; [Em. 69]
c) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;
d) attività di rete, di cui all'articolo 5;
e) misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 5.
2. Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:
a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;
b) la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;
c) la dimensione europea di tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;
d) l'impostazione volta al'inclusività e l'effettiva capacità di coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi, compresi i giovani con disabilità; [Em. 70]
e) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
2 bis. I programmi di lavoro annuali adottati in conformità dell'articolo 18 includono un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti, i beneficiari e la società, o inappropriate per i partecipanti, che non devono essere svolte nel quadro del programma o che sono soggette a una formazione speciale, a controlli dei precedenti personali o ad altre misure. [Em. 71]
3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.
4. I riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono come comprendenti le attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.
Articolo 5
Azioni comuni a entrambe le sezioni
1. Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano a:
a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buonaelevata qualità, facilmente accessibili e adeguatamente finanziati a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà; [Em. 72]
b) attrarre nuovi giovani e nuove persone con esperienza nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché nuove organizzazioni partecipanti; [Em. 73]
b bis) facilitare l'accesso delle persone con disabilità a tutte le attività offerte; [Em. 74]
c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà e di promuovere il programma in qualità di ambasciatori; e [Em. 75]
d) contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.
2. Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:
a) misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;
a bis) misure volte a tutelare i beneficiari delle attività di solidarietà, tra cui la formazione mirata dei partecipanti che intraprendono attività di solidarietà a vantaggio di gruppi vulnerabili, tra cui i minori, nonché i controlli dei precedenti personali dei partecipanti che lavorano con minori; [Em. 76]
a ter) misure volte a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per la partecipazione dei giovani con minori opportunità, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato; [Em. 77]
a quater) misure volte a garantire lo sviluppo di capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti; [Em. 78]
b) lo sviluppo e la gestione di un marchiodei marchi di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà; [Em. 79]
c) le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;
d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento deldi un portale accessibile del corpo europeo di solidarietà almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web, che rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102; [Em. 80]
d bis) misure volte a incoraggiare le imprese sociali a sostenere le attività del programma o a consentire ai loro dipendenti di impegnarsi in attività di volontariato nel quadro del programma; [Em. 81]
d ter) l'elaborazione di una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che definisca le azioni e le tempistiche di tutte le fasi delle attività di solidarietà. [Em. 82]
CAPO III
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLE SFIDE SOCIALI
Articolo 6
Obiettivo e tipi di azioni
1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà, la cittadinanza e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità. [Em. 83]
2. La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), nei seguenti modi:
a) attività di volontariato, di cui all'articolo 7;
b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8, di elevata qualità; [Em. 84]
c) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;
d) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;
e) misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5.
Articolo 7
Attività di volontariato nell'ambito di attività di solidarietà
1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componentesolida dimensione di istruzione e apprendimento e, nonché una formazione online e offline adeguata all'attività in questione, da svolgersi prima e nel corso dell'attività, mirano a esercitare un chiaro impatto in relazione alle esigenze specifiche della comunità, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato, in conformità del diritto nazionale pertinente. Detto accordo garantisce l'adeguata protezione giuridica, sociale e finanziaria del partecipante. [Em. 85]
2. Le attività di volontariato possono avvenireavvengono di norma in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) o. Le attività di volontariato possono avvenire nel paese di residenza del partecipante (nazionali), ma sono aperte soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività. [Em. 86]
Articolo 8
Tirocini e lavori
1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), èè retribuito e basato su un contratto scritto di tirocinio conformeconcluso all'inizio del tirocinio conformemente al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno,.Il contratto di tirocinio indica gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti e tiene conto dei princìpi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori. [Em. 87]
2. Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro scritto conforme al quadro normativoa tutte le condizionidi lavoro stabilite dal diritto nazionale, dai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui è svolto il lavoro. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i 12dodici mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i 12dodici mesi. [Em. 88]
3. I tirocini e i lavori includono una solida componente di istruzione e apprendimento e formazioneprima e nel corso dell'attività, volta ad aiutare i partecipanti ad acquisire un'esperienza pertinente, al fine di sviluppare competenze utili al loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. [Em. 89]
4. I tirocini e i lavori possono svolgersisi svolgono di norma in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o. I tirocini e i lavori possono svolgersi nel paese di residenza del partecipante (nazionali), ma sono aperti soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività. [Em. 90]
4 bis. Un bilancio adeguato è stanziato per finanziare soluzioni ragionevoli che consentano l'effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE(29). [Em. 91]
Articolo 9
Progetti di solidarietà
Un progetto di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), non sostituisce i tirocini e/o i lavori.
CAPO IV
CORPO VOLONTARIO EUROPEO DI AIUTO UMANITARIO
Articolo 10
Obiettivo e tipi di azioni
1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nel contesto di calamità naturali o causate dall'uomo, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili, fragili o colpite da calamità naturali o causate dall'uomo, e a facilitare la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine. [Em. 92]
2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto deidel consenso europeo sull'aiuto umanitario, promuovendo i princìpi di aiutofondamentali dell'aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, ribadendo nel contempo il fermo impegno dell'Unione a favore di un approccio basato sulle esigenze, senza discriminazioni tra le popolazioni colpite, o all'interno delle stesse, e nel rispetto del diritto internazionale. [Em. 93]
2 bis. L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui potrebbero intervenire altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario opera in modo coerente e complementare alle politiche e agli strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare la politica dell'Unione in materia di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, ed evita la duplicazione di tali politiche e strumenti. [Em. 94]
2 ter. Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni di cui al presente capo sono conformi a quelle coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. [Em. 95]
2 quater. Il corpo europeo di aiuto umanitario contribuisce a rafforzare la prospettiva di genere nell'aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle necessità specifiche delle donne. È prestata particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di calamità e della resilienza delle comunità colpite. [Em. 96]
2 quinquies. Le condizioni specifiche della mobilitazione sono stabilite, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza, in un accordo tra l'organizzazione di invio e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in cui sono specificati i diritti e gli obblighi, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti da svolgere. [Em. 97]
3. La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nei seguenti modi:
a) attività di volontariato, di cui all'articolo 11;
a bis) progetti di solidarietà; [Em. 98]
b) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;
c) misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5 con particolare attenzione alle misure volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti.
3 bis. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, il presente regolamento sostiene azioni volte a rafforzare la capacità di prestare aiuto umanitario, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire un impatto efficace e sostenibile dell'opera dei volontari sul campo, tra cui:
a) gestione del rischio legato a calamità, preparazione e reazione, tutoraggio, formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;
b) scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni pertinenti. [Em. 99]
3 ter. La Commissione porta avanti, gestisce e aggiorna la banca dati dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, ne disciplina l'utilizzo e l'accesso, anche relativamente alla disponibilità e alla compatibilità dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, consentendo così la partecipazione continua dei volontari dopo il loro ritorno.Il trattamento dei dati personali raccolti in tale banca dati o ai fini della stessa è effettuato, se del caso, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(31). [Em. 100]
Articolo 11
Attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario
1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente diun apprendimento e una formazione adeguati,anche prima del collocamento, relativi ai progetti in cui saranno coinvolti i giovani volontari, con un'enfasi adeguata sui principidi aiuto umanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2e sul principio del "non nuocere", non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato. [Em. 101]
1 bis. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove la partecipazione di volontari locali dei paesi terzi. [Em. 102]
2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo in paesi terzicontesti: [Em. 103]
a) in cui si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e
b) in cui non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.
2 bis. Previa valutazione delle necessità nei paesi terzi da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza e degli altri attori pertinenti, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni volte a:
a) rafforzare le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi al fine di potenziare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'impatto dell'intervento sul terreno del corpo volontario europeo di aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di calamità, la preparazione e la risposta alle stesse, la transizione dalla risposta umanitaria allo sviluppo sostenibile locale, il tutoraggio e la formazione nella gestione di volontari;
b) garantire lo scambio delle migliori pratiche, l'assistenza tecnica, i programmi di gemellaggio e lo scambio di personale e volontari. [Em. 104]
2 ter. La valutazione del livello di rischio per la sicurezza e l'incolumità dei volontari è una priorità, in particolare in paesi o aree considerati instabili o in cui vi sono rischi imminenti. [Em. 105]
2 quater. Le campagne di comunicazione relative al corpo europeo di solidarietà che riguardano l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si svolgono principalmente sul territorio dell'Unione e si incentrano sul lavoro eseguito dai volontari e dagli operatori umanitari sulla base dei principi dell'aiuto umanitario di umanità, indipendenza, neutralità e imparzialità che guidano le loro azioni. [Em. 106]
2 quinquies. Il volontariato risponde alle reali esigenze e alle lacune individuate a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza. [Em. 107]
Articolo 11 bis
Individuazione e selezione dei candidati volontari
1. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, la Commissione individua e seleziona i candidati volontari per la partecipazione ad attività di formazione, in collaborazione con le agenzie nazionali e le organizzazioni di accoglienza.
2. L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene in conformità dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di genere e pari opportunità.
3. I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 non si applicano alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario nel quadro del presente articolo. [Em. 108]
Articolo 11 ter
Formazione dei candidati volontari
1. Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti, la Commissione istituisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario.
2. I candidati volontari individuati e selezionati in base alla procedura di domanda sono ammessi a partecipare a un programma di formazione realizzato da organizzazioni qualificate.L'ambito individuale e i contenuti della formazione che ciascun candidato volontario è tenuto a completare sono stabiliti in consultazione con l'organizzazione di accoglienza certificata in funzione delle necessità, tenendo conto dell'esperienza precedente del candidato e del luogo di volontariato previsto.
3. Il programma di formazione comprende una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari che saranno mobilitati a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario nei paesi terzi, nonché a rispondere alle esigenze locali. [Em. 109]
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 12
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 112 988 000 a prezzi del 2018 [1 260 000 000 EUR a prezzi correnti]. [Em. 110]
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Un importo adeguato del bilancio è inoltre dedicato allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù. [Em. 111]
2 bis. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento e consentire di rendere flessibile e adattare la ripartizione di bilancio indicativa per le attività di cui all'articolo 12 bis. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo rispecchiano le nuove priorità politiche mediante la revisione della ripartizione entro un margine massimo del 20 %. [Em. 112]
3. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.
4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della [lettera c) del medesimo articolo]. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Articolo 12 bis
Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11
La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:
a) per il volontariato in attività di solidarietà e in progetti di solidarietà, come specificato agli articoli 7 e 9: 86 %;
b) per tirocini e lavori, come specificato all'articolo 8: 8 %; e
c) per attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, come specificato all'articolo 11: 6 %. [Em. 113]
Articolo 13
Forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione
1. Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario e di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. [Em. 114]
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].
4. Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.
CAPO VI
PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
Articolo 14
Paesi partecipanti
1. Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, ai tirocini, ai lavori, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11.
2. Possono partecipare alle attività di volontariato, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5 e 7 anche:
a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
b) i paesi in via di adesione, i candidati e potenziali candidati conformemente ai princìpi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai princìpi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
– garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
– stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;
– non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
– garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
3. I paesi di cui al paragrafo 2 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.
3 bis. I contributi finanziari al programma forniti o attesi da paesi terzi sono comunicati, non appena sono disponibili informazioni sufficienti, ai due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della relazione annuale o intermedia del programma. [Em. 115]
4. Qualsiasi paese terzo non associato al programma, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, può partecipare alle attività di volontariato e di rete di cui agli articoli 5 e 7.
Articolo 15
Partecipazione delle persone fisiche
1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30.
1 bis. Ai partecipanti che si recano in un altro paese è garantita la piena assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro di residenza e non soltanto le cure d'urgenza. L'assistenza sanitaria è prestata sia attraverso il servizio pubblico dello Stato membro in cui viene svolta l'attività che, in assenza di detto servizio o in presenza di una palese non conformità con gli standard qualitativi dello Stato membro di residenza, mediante i servizi sanitari privati dello Stato membro in cui viene svolta l'attività. [Em. 116]
1 ter. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti promuovono l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, anche per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità. [Em. 117]
Articolo 16
Organizzazioni partecipanti
1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, senza o con scopo di lucro, e di organizzazioni internazionali, tra cui organizzazioni giovanili, istituzioni religiose, associazioni caritatevoli, organizzazioni umanitarie laiche, ONG o altri attori della società civile, a condizione che offrano attività di solidarietà, siano dotati di una personalità giuridica conformemente alla legislazione del paese in cui sono registrati e abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità certifica che le attività possono realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le azioni di cui all'articolo 4. [Em. 118]
2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai princìpi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità, facilmente accessibili e inclusive, con un chiaro valore aggiunto per le esigenze identificate della comunità e una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I princìpi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni e agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. [Em. 119]
3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. I requisiti specifici da soddisfare per ottenere un marchio di qualità variano a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione del soggetto. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essereed è revocato in caso di uso scorretto dello stesso o di mancato rispetto dei principi di cui al paragrafo 2.Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione. [Em. 120]
4. I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.
4 bis. Le organizzazioni partecipanti che hanno ottenuto un marchio di qualità hanno accesso a una piattaforma dove possono cercare facilmente candidati idonei, al fine di semplificare il processo di partecipazione ad attività di solidarietà sia per gli interessati sia per le organizzazioni partecipanti. [Em. 121]
4 ter. Le organizzazioni partecipanti facilitano la promozione del programma offrendo agli ex partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e di fungere da ambasciatori per la potenziale prossima generazione di partecipanti al programma grazie a un'azione di rete. [Em. 122]
5. Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.
5 bis. Le organizzazioni partecipanti svolgono più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgono attività connesse alla formulazione di offerte di attività di solidarietà ai partecipanti registrati, alla selezione e all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e la fornitura di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le fasi dell'attività di solidarietà, provvedendo a che questi dispongano di un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, nonché la resa di un riscontro ai partecipanti ad attività conclusa, laddove opportuno. In una funzione di sostegno svolgono attività relative all'invio, alla preparazione e al sostegno dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività. Le organizzazioni che svolgono una funzione di sostegno possono altresì fornire ai partecipanti ai progetti di solidarietà assistenza da un punto di vista amministrativo e logistico. [Em. 123]
6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.
7. Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.
Articolo 17
Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà
I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà. Di norma, la richiesta di finanziamento è presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi sono presentate all'EACEA. [Em. 124]
CAPO VII
PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Articolo 18
Programma di lavoro annuale [Em. 125]
Le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle azioni specifiche di cui agli articoli da 4 a 11, sono stabilite annualmente mediante il programma di lavoro di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro annuale definisce altresì i dettagli relativi all'attuazione del programma. Fornisce inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro annuali. [Em. 126]
Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'[articolo 110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30.
Articolo 19
Monitoraggio e relazioni
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.
2. Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5], del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.
Articolo 20
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazionerevisione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione. La Commissione presenta la revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e comunquesociale europeo e al Comitato delle regioni non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazioneil 30 giugno 2024. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente. [Em. 127]
3. Fatte salve le prescrizioni di cui al capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 23, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.
3 bis. La Commissione presenta, se del caso e sulla base della revisione intermedia e delle relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri, proposte legislative per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alle commissioni competente del Parlamento europeo in merito alla revisione intermedia nonché alla propria decisione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento. [Em. 128]
4. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
CAPO VIII
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Articolo 21
Informazione, comunicazione e diffusione
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessidelle fonti di finanziamento e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo tempestivamente informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 129]
2. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e le pertinenti reti a livello unionale, conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 130]
3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda l'informazione e la divulgazione, la diffusione a tutti i potenziali beneficiari e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese. [Em. 131]
3 bis. Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio "corpo europeo di solidarietà" ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al programma. [Em. 132]
CAPO IX
SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT
Articolo 22
Autorità nazionale
In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 23, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.
Articolo 23
Agenzia nazionale
1. In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà.
L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.
2. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del [nuovo regolamento Erasmus], l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 18, in conformità dell'articolo [62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi)], del regolamento finanziario.
3. Per i paesi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è designata un'agenzia nazionale, questa è istituita in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus].
3 bis. L'agenzia nazionale consulta periodicamente i beneficiari del programma (individui e organizzazioni) al fine di raccogliere i loro riscontri relativi al programma, valutare la qualità dell'attività e il modo in cui essa si evolve sulla base degli orientamenti della Commissione e fornisce sostegno ai partecipanti in caso di difficoltà e allo scopo di migliorare l'attuazione del programma a livello nazionale basandosi sui riscontri da essi forniti e sulle loro competenze. [Em. 133]
Articolo 24
Commissione europea
1. Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del [nuovo regolamento Erasmus], in un documento scritto che:
a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni, prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti; [Em. 134]
b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione;
b bis) prevede il requisito di organizzare riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, onde garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi partecipanti; [Em. 135]
c) specifica gli obblighi di rendicontazione dell'agenzia nazionale.
1 bis. La Commissione organizza riunioni periodiche sull'attuazione del programma con un campione rappresentativo per numero e tipologia delle reti che rappresentano i giovani e i volontari e con altre pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le reti pertinenti alle attività del programma. [Em. 136]
2. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti finanziamenti:
a) finanziamenti per le sovvenzioni, nel paese partecipante interessato, delle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del [nuovo regolamento Erasmus].
3. La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del corpo europeo di solidarietà prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
4. Sulla base delle prescrizioni di conformità previste per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del [nuovo regolamento Erasmus], la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al corpo europeo di solidarietà.
5. Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.
5 bis. Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare qualsivoglia misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. [Em. 137]
Articolo 24 bis
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
A livello dell'Unione, l'EACEA è responsabile della gestione di tutte le fasi della sovvenzione per azioni nell'ambito di progetti correlati al programma, elencati all'articolo 7, presentati da organizzazioni europee o della piattaforma, per le attività dei gruppi di volontariato in settori prioritari identificati a livello europeo e le attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi.
L'EACEA è inoltre responsabile dell'accreditamento (marchio di qualità) e del monitoraggio delle organizzazioni europee o della piattaforma, delle organizzazioni incaricate di attuare i programmi nazionali o i fondi dell'UE a gestione concorrente, nonché delle organizzazioni che intendono svolgere attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario. [Em. 138]
Articolo 25
Audit
1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario e devono essere realizzati utilizzando gli stessi criteri in tutti i Stati membri. [Em. 139]
2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
3. L'organismo di audit indipendente:
a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
b) garantisce che i propri audit rispettino i princìpi di audit accettati a livello internazionale; e
c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 23 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.
4. L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale.
CAPO X
SISTEMA DI CONTROLLO
Articolo 26
Princìpi del sistema di controllo
1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.
2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli sono proporzionati e adeguati e offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili. [Em. 140]
3. Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF").
Articolo 27
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
CAPO XI
COMPLEMENTARITÀ
Articolo 28
Complementarità dell'azione dell'Unione
1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il programma Diritti e valori, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà. [Em. 141]
2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari anchenon si sostituiscono alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale nei paesi partecipanti, ma sono ad essi complementari e coerenti. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace. [Em. 142]
2 bis. Al fine di conseguire la massima efficacia dei finanziamenti dell'Unione e degli effetti del programma, le autorità competenti a tutti i livelli si adoperano per creare sinergie tra tutti i programmi interessati in maniera coerente. Tali sinergie non conducono a situazioni in cui i fondi sono utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Qualsivoglia sinergia o complementarità si traduce in procedure di applicazione semplificate a livello di attuazione ed è integrata dai pertinenti orientamenti per l'attuazione. [Em. 143]
3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di sicurezza, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione. [Em. 144]
4. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. A ciascun contributo a un'azione si applicano le norme del rispettivo programma dell'Unione contribuente. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
5. Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del [regolamento (UE) XX CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.
6. Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [65], paragrafo 7, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.
CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articoloagli articoli 12, 18 e 19 è conferito alla Commissione per la durata del programma. [Em. 145]
3. La delega di potere di cui all'articoloagli articoli 12, 18 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 146]
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolodegli articoli 12, 18 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 147]
Articolo 30
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 31
Abrogazione
I regolamenti (UE) [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1º gennaio 2021.
Articolo 32
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014. Detti regolamenti continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto del programma "corpo europeo di solidarietà (2018-2020)" a quelle da attuare nell'ambito del presente programma.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazioneIl programma è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che fungano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del programma, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi: [Em. 148]
a) il numero di partecipanti ad attività di solidarietà;
b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; e [Em. 149]
c) il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.; [Em. 150]
c bis) il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione; [Em. 151]
c ter) il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione; [Em. 152]
c quater) il numero di organizzazioni il cui marchio di qualità è stato revocato; [Em. 153]
c quinquies) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti; [Em. 154]
c sexies) il numero di giovani partecipanti con minori opportunità; [Em. 155]
c septies) il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi; [Em. 156]
c octies) la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al corpo europeo di solidarietà; [Em. 157]
c nonies) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività; e [Em. 158]
c decies) il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà. [Em. 159]
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016)0942).
Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).
Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).
Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'"Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura" e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).
Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione (COM(2017)0134).
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2017)0623).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza") (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0477),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0310/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2018(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché il parere della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0264/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0173),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0139/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 luglio 2018(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0309/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
3. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/633.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo sulle alleanze di acquisto
Il Parlamento europeo, pur riconoscendo il possibile ruolo svolto dalle alleanze di acquirenti nella creazione di efficienze economiche nella filiera agricola e alimentare, sottolinea che l'attuale mancanza di informazioni non consente una valutazione degli effetti economici di tali alleanze di acquirenti sul funzionamento della catena di approvvigionamento.
A tale riguardo, il Parlamento europeo invita la Commissione ad avviare senza indugio un'analisi approfondita riguardante la portata e gli effetti di tali alleanze di acquisto nazionali e internazionali sul funzionamento economico della filiera agricola e alimentare.
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla trasparenza dei mercati agricoli e alimentari
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la trasparenza dei mercati agricoli e alimentari è un elemento fondamentale del buon funzionamento della filiera agricola e alimentare, al fine di meglio orientare le scelte degli operatori economici e delle pubbliche autorità, nonché di agevolare la comprensione degli sviluppi del mercato da parte degli operatori. La Commissione è incoraggiata a proseguire i lavori in corso per migliorare la trasparenza del mercato al livello dell'UE. Ciò può includere il rafforzamento dell'attività degli osservatori del mercato dell'UE e il miglioramento della raccolta dei dati statistici necessari per l'analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo l'intera filiera agricola e alimentare.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0482),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0308/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 23 marzo 2018(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le petizioni (A8-0226/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0375),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0308/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0636),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0413/2018),
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0435/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2019/493.)
Minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'UE e possibile azione a livello di UE per ridurre tali minacce
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce (2019/2575(RSP))
– vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(1),
– vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione(2),
– vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio(3),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza"), presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017 (COM(2017)0477),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2018 (COM(2018)0630),
– vista l'adozione della nuova legge sull'intelligence nazionale da parte dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, il 28 giugno 2017,
– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, in data 13 febbraio 2019, sulle minacce alla sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'UE e sulla possibile azione a livello di UE per ridurre tali minacce,
– vista l'adozione, da parte del governo australiano, di misure di riforma concernenti la sicurezza del settore delle telecomunicazioni, entrate in vigore il 18 settembre 2018,
– vista la sua posizione approvata in prima lettura il 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea(4),
– viste le sue precedenti risoluzioni sullo stato delle relazioni UE-Cina, in particolare quella del 12 settembre 2018(5),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)0588),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G(6),
– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(7),
– visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010(8),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 6 giugno 2018 (COM(2018)0434),
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea deve portare avanti la sua agenda per la cibersicurezza affinché possa dispiegare il proprio potenziale e divenire un attore di primo piano nella cibersicurezza e lo utilizzi a vantaggio della sua industria;
B. considerando che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per compromettere i sistemi informatici, causando potenzialmente danni molto gravi all'economia, a livello europeo e nazionale; che per minimizzare i rischi è necessario un approccio basato sull'analisi del rischio in tutta la catena del valore;
C. considerando che la rete 5G sarà la struttura portante della nostra infrastruttura digitale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti (internet delle cose, ecc.), e apporterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla società e alle aziende in molti settori, tra cui alcuni settori chiave dell'economia, quali i trasporti, l'energia, la sanità, la finanza, le telecomunicazioni, la difesa, il comparto spaziale e quello della sicurezza;
D. considerando che l'istituzione di un meccanismo adeguato per far fronte alle sfide in materia di sicurezza darebbe all'Unione la possibilità di prendere attivamente delle misure per definire le norme per il 5G;
E. considerando che sono state espresse preoccupazioni in merito ai fornitori di apparecchiature di paesi terzi che potrebbero presentare un rischio per la sicurezza dell'Unione a causa della legislazione del loro paese di origine, in particolare dopo l'entrata in vigore delle leggi cinesi sulla sicurezza dello Stato, che prevedono l'obbligo per tutti i cittadini, le imprese e altri soggetti di cooperare con lo Stato per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, in relazione a una nozione estremamente ampia di sicurezza nazionale; che nulla garantisce che tali obblighi non abbiano un'applicazione extraterritoriale e che le reazioni degli altri paesi alle leggi cinesi sono state variegate e vanno da valutazioni della sicurezza a un divieto assoluto;
F. considerando che, nel dicembre 2018, l'autorità nazionale ceca per la cibersicurezza ha lanciato un'allerta contro le minacce alla sicurezza poste dalle tecnologie fornite dalle società cinesi Huawei e ZTE; che successivamente, nel gennaio 2019, le autorità tributarie ceche hanno escluso Huawei da una gara d'appalto per la creazione di un portale del fisco;
G. considerando che è necessaria un'indagine approfondita per chiarire se i dispositivi in questione, o qualsiasi altro dispositivo o fornitore, presentano rischi per la sicurezza dovuti a caratteristiche come le backdoor ai sistemi;
H. considerando che le soluzioni dovrebbero essere coordinate e affrontate a livello dell'Unione europea al fine di evitare livelli diversi di sicurezza e potenziali disparità in materia di cibersicurezza, mentre è necessario un coordinamento a livello mondiale per garantire una risposta incisiva;
I. considerando che i benefici del mercato unico si accompagnano all'obbligo di rispettare le norme e il quadro giuridico dell'Unione e che i fornitori non dovrebbero ricevere un trattamento differenziato in funzione del loro paese di origine;
J. considerando che il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2020, rafforza la capacità degli Stati membri di controllare gli investimenti esteri sulla base di criteri di sicurezza e ordine pubblico, istituisce un meccanismo di cooperazione grazie al quale la Commissione e gli Stati membri possono collaborare nella valutazione dei rischi per la sicurezza derivanti dagli investimenti esteri sensibili, tra cui i rischi per la cibersicurezza, e comprende anche progetti e programmi di interesse per l'Unione europea, quali le reti transeuropee di telecomunicazioni e Orizzonte 2020;
1. ritiene che l'Unione debba assumere un ruolo guida in materia di cibersicurezza, adottando un approccio comune basato su un utilizzo efficiente ed efficace delle competenze dell'Unione, degli Stati membri e dell'industria, dato che un mosaico di decisioni nazionali divergenti nuocerebbe al mercato unico digitale;
2. esprime profonda preoccupazione per le recenti affermazioni secondo cui le apparecchiature 5G sviluppate da società cinesi potrebbero essere dotate di backdoor integrate che consentirebbero ai fabbricanti e alle autorità un accesso non autorizzato ai dati e alle telecomunicazioni dei cittadini e delle imprese dell'Unione;
3. è ugualmente preoccupato per le grandi vulnerabilità che potrebbero emergere nelle apparecchiature 5G sviluppate dai fabbricanti in questione, qualora fossero installate in occasione del dispiegamento delle reti 5G nei prossimi anni;
4. sottolinea che le implicazioni per la sicurezza delle reti e delle apparecchiature sono simili in tutto il mondo e invita l'UE a trarre lezioni dalle esperienze disponibili, in modo da poter garantire i più elevati standard in materia di cibersicurezza; invita la Commissione a sviluppare una strategia che ponga l'Europa all'avanguardia nel settore delle tecnologie di cibersicurezza, onde ridurre la dipendenza dell'Europa dalla tecnologia straniera in tale campo; è del parere che, ogniqualvolta non sia possibile garantire la conformità con i requisiti di sicurezza, si debbano applicare misure adeguate;
5. invita gli Stati membri a informare la Commissione in merito a qualsiasi misura nazionale intendano adottare al fine di coordinare la risposta dell'Unione, onde garantire le più elevate norme di cibersicurezza in tutta l'Unione, e ribadisce l'importanza che essi si astengano dall'introdurre misure unilaterali sproporzionate che frammenterebbero il mercato unico;
6. ribadisce che qualsiasi entità che fornisce apparecchiature o servizi nell'UE, a prescindere dal suo paese di origine, deve rispettare gli obblighi in materia di diritti fondamentali e conformarsi alla legislazione dell'Unione e degli Stati membri, incluso il quadro giuridico per quanto riguarda vita privata, protezione dei dati e cibersicurezza;
7. invita la Commissione a valutare la solidità del quadro giuridico dell'Unione, al fine di rispondere alle preoccupazioni in merito alla presenza di apparecchiature vulnerabili in settori strategici e nell'infrastruttura portante; esorta la Commissione a presentare iniziative, incluse se del caso proposte legislative, per affrontare a tempo debito le carenze rilevate nel corso del processo costante avviato dall'Unione, che consiste nell'identificare e affrontare le sfide in materia di cibersicurezza e rafforzare la resilienza dell'UE in tale ambito;
8. esorta gli Stati membri che non hanno ancora recepito appieno la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (direttiva NIS) a farlo senza indugio, e chiede alla Commissione di monitorare da vicino tale recepimento, al fine di garantire che le disposizioni della direttiva siano applicate e attuate in modo adeguato e che i cittadini europei siano meglio protetti dalle minacce esterne e interne alla sicurezza;
9. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che i meccanismi di segnalazione introdotti dalla direttiva NIS siano applicati in modo adeguato; nota che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dare un seguito pieno a eventuali incidenti di sicurezza o reazioni inadeguate dei fornitori, al fine di far fronte alle carenze rilevate;
10. invita la Commissione a valutare la necessità di estendere ulteriormente l'ambito di applicazione della direttiva NIS ad altri settori e servizi critici, che non sono coperti da una legislazione settoriale;
11. accoglie con favore e sostiene l'accordo conseguito sul regolamento sulla cibersicurezza e il rafforzamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), al fine di sostenere meglio gli Stati membri nel far fronte alle minacce e agli attacchi nel settore della cibersicurezza;
12. esorta la Commissione a incaricare l'ENISA di dare priorità ai lavori su un sistema di certificazione per le apparecchiature 5G, al fine di garantire che la diffusione della tecnologia 5G nell'Unione soddisfi le più elevate norme di sicurezza e sia resiliente alle backdoor o ad altre importanti vulnerabilità, che metterebbero a repentaglio la sicurezza delle reti di telecomunicazione dell'Unione e dei servizi che ne dipendono; raccomanda di prestare particolare attenzione ai processi, prodotti e software comunemente utilizzati che, solo per la loro portata, hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'economia;
13. accoglie con favore le proposte relative ai centri di competenza sulla cibersicurezza e a una rete di centri nazionali di coordinamento, concepiti per aiutare l'UE a mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali nel settore della cibersicurezza, che sono necessarie a tutelare il suo mercato unico digitale; ricorda, tuttavia, che la certificazione non dovrebbe esimere le autorità competenti e gli operatori dal controllare la catena di approvvigionamento, al fine di garantire l'integrità e la sicurezza delle loro apparecchiature che operano in ambienti critici e nelle reti di telecomunicazione;
14. ricorda che la cibersicurezza necessita di requisiti di sicurezza elevati; chiede una rete che sia sicura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; esorta gli Stati membri, insieme alla Commissione, ad esplorare tutti gli strumenti disponibili per garantire un livello di sicurezza elevato;
15. invita la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con l'ENISA, a fornire linee guida su come affrontare le minacce e le vulnerabilità cibernetiche negli appalti relativi alle apparecchiature 5G, per esempio diversificando le apparecchiature dei vari fornitori o introducendo procedure multifase;
16. ribadisce la sua posizione sul programma Europa digitale, che impone requisiti in materia di sicurezza e il controllo della Commissione sulle entità stabilite nell'UE ma controllate da paesi terzi, in particolare per le azioni correlate alla cibersicurezza;
17. invita gli Stati membri a garantire che le istituzioni pubbliche e le imprese private, impegnate nel garantire il corretto funzionamento di reti di infrastrutture critiche quali telecomunicazioni, energia, sistemi sanitari e sociali, eseguano pertinenti valutazioni dei rischi, che tengano conto delle minacce di sicurezza specificamente legate alle caratteristiche tecniche dei rispettivi sistemi o alla dipendenza da fornitori esterni di tecnologie hardware e software;
18. ricorda che l'attuale quadro giuridico in materia di telecomunicazioni impone agli Stati membri di garantire che gli operatori delle telecomunicazioni rispettino l'integrità e la disponibilità delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, inclusa se del caso la cifratura da punto a punto; sottolinea che, in base al codice europeo delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri dispongono di ampi poteri per indagare su prodotti presenti sul mercato UE e applicare un'ampia gamma di misure correttive in caso di non conformità;
19. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rendere la sicurezza un elemento obbligatorio in tutte le procedure di appalto pubblico per le pertinenti infrastrutture a livello unionale e nazionale;
20. ricorda agli Stati membri il loro obbligo ai sensi del quadro giuridico dell'UE, in particolare la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, di imporre sanzioni nei confronti delle persone giuridiche che hanno commesso reati quali attacchi contro tali sistemi; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero altresì fare ricorso alla possibilità di imporre altre sanzioni nei confronti di tali soggetti giuridici, tra cui l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali;
21. invita gli Stati membri, le agenzie di cibersicurezza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, i produttori e i fornitori di servizi di infrastruttura critici a segnalare alla Commissione e all'ENISA qualsiasi elemento indicante l'esistenza di backdoor o di altre importanti vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazioni o violare il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali; auspica che le autorità nazionali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati indaghino in modo approfondito su eventuali presunte violazioni dei dati personali da parte di fornitori esterni, e impongano ammende e sanzioni in linea con la legislazione europea in materia di protezione dei dati;
22. plaude alla prossima entrata in vigore di un regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico, e sottolinea che tale regolamento stabilisce per la prima volta un elenco di aree e fattori, incluse le telecomunicazioni e la cibersicurezza, che sono pertinenti per la sicurezza e l'ordine pubblico a livello dell'Unione europea;
23. invita il Consiglio ad accelerare i lavori sulla proposta di regolamento sull'e-privacy;
24. ribadisce che l'UE deve sostenere la cibersicurezza lungo l'intera catena del valore, dalla ricerca, alla diffusione e all'adozione di tecnologie chiave, diffondere informazioni pertinenti e promuovere l'igiene informatica e programmi di formazione, anche sulla cibersicurezza, e ritiene che, tra le altre misure, il programma Europa digitale sia uno strumento efficace a tal fine;
25. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, inclusi solidi programmi di investimento, per creare un contesto favorevole all'innovazione all'interno dell'Unione, che dovrebbe essere accessibile a tutte le imprese dell'economia digitale dell'UE, incluse le piccole e medie imprese (PMI); ritiene inoltre che tale contesto dovrebbe consentire ai fornitori europei di sviluppare nuovi prodotti, servizi e tecnologie, che consentirebbero loro di essere competitivi;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle richieste di cui sopra nel quadro delle prossime discussioni su una futura strategia UE-Cina, quali precondizioni necessarie per consentire all'UE di restare competitiva e al fine di garantire la sicurezza della sua infrastruttura digitale;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia(1),
– visti gli accordi raggiunti a Minsk il 5 e il 19 settembre 2014 e il 12 febbraio 2015(2),
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa(3), e del 4 febbraio 2016 sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea(4),
– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky(5),
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 14 marzo 2016 sulla Russia,
– visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2018 conferito al regista ucraino Oleg Sentsov,
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov(6),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov(7),
– vista la relazione finale dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) del 18 marzo 2018 sulle elezioni presidenziali nella Federazione russa,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0073/2019),
A. considerando che l'Unione europea è una comunità basata su un insieme comune di valori, tra cui pace, libertà, democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali e umani;
B. considerando che riconosce che i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'OSCE del 1990 rappresentano i capisaldi di un continente europeo pacifico;
C. considerando che tali valori costituiscono la base delle relazioni dell'Unione europea con le terze parti;
D. considerando che le relazioni dell'Unione europea con la Russia devono basarsi sui principi di diritto internazionale, rispetto dei diritti umani, democrazia e risoluzione pacifica dei conflitti e che, a causa dell'inosservanza di tali principi da parte della Russia, le relazioni dell'UE con la Russia si basano attualmente sulla cooperazione in alcuni settori selezionati di interesse comune, quali definiti nelle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 14 marzo 2016 e sulla dissuasione credibile;
E. considerando che l'Unione europea continua ad essere disponibile ad un partenariato rafforzato e al dialogo che a esso conduce, e auspica una ripresa di relazioni di cooperazione con la Russia, dopo che le autorità russe si siano conformate ai loro obblighi internazionali e giuridici ed abbiano dimostrato il reale impegno della Russia a ricostituire la fiducia perduta; che relazioni costruttive e prevedibili sarebbero reciprocamente vantaggiose e, idealmente, nell'interesse di entrambe le parti;
F. considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, si è impegnata a osservare i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che le continue e gravi violazioni dello Stato di diritto e l'adozione di leggi restrittive negli ultimi anni stanno mettendo sempre più in dubbio il rispetto degli obblighi nazionali e internazionali da parte della Russia; che la Russia non ha attuato oltre un migliaio di sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU);
G. considerando che diverse relazioni governative mostrano il forte aumento, negli ultimi anni, dell'attività di spionaggio ostile da parte della Russia, che ha raggiunto livelli mai visti dalla Guerra fredda;
H. considerando che la piena attuazione degli accordi di Minsk e il generale rispetto del diritto internazionale rimangono un requisito essenziale per una più stretta cooperazione con la Russia; che, in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla guerra ibrida condotta dalla Russia contro l'Ucraina, l'UE ha adottato una serie di misure restrittive che dovrebbero rimanere in vigore finché gli accordi di Minsk non saranno rispettati;
I. considerando che, dal 2015, sono emerse nuove aree di tensione tra l'Unione europea e la Russia, tra cui: l'intervento della Russia in Siria e l'ingerenza in paesi come la Libia e la Repubblica centrafricana; esercizi militari su larga scala (Zapad 2017); l'ingerenza russa volta a influenzare le elezioni e i referendum e ad alimentare le tensioni nelle società europee; il sostegno del Cremlino ai partiti antieuropeisti e ai movimenti di estrema destra; restrizioni alle libertà fondamentali ed estese violazioni dei diritti umani in Russia e il diffondersi di un sentimento anti LGBTI; la repressione dell'opposizione politica; azioni dirette e sistematiche contro i difensori dei diritti umani, i giornalisti e la società civile russa, tra cui la detenzione arbitraria di Oyub Titiev, direttore dell'ufficio in Cecenia del Centro per i diritti umani Memorial (HRC Memorial) o il caso di Yuri Dmitriev della filiale careliana di "Memorial"; la stigmatizzazione di attivisti della società civile, etichettati come "agenti stranieri"; gravi violazioni dei diritti umani nel Caucaso settentrionale, in particolare nella Repubblica cecena (sequestri, torture, esecuzioni extragiudiziali, cause penali pretestuose ecc.); la discriminazione della minoranza tatara nella Crimea occupata e la persecuzione politica di Aleksej Naval'nyj e molti altri, nonché uccisioni, come quelle di Boris Nemtsov e Sergei Magnitsky tra i casi più noti; attacchi informatici e ibridi e uccisioni sul territorio europeo eseguite da agenti dei servizi segreti russi utilizzando armi chimiche; intimidazioni, arresti e detenzioni di cittadini stranieri in Russia, tra cui il vincitore del premio Sacharov 2018 Oleg Sentsov e molti altri, in violazione del diritto internazionale; l'organizzazione di elezioni illegali e illegittime nel Donbas; l'organizzazione di elezioni presidenziali non democratiche e prive di qualsiasi scelta reale e con restrizioni alle libertà fondamentali; campagne di disinformazione; la costruzione illegale del ponte di Kerch; la militarizzazione su vasta scala della Crimea occupata e annessa illegalmente, nonché di parti del Mar Nero e del Mar d'Azov; restrizioni alla navigazione internazionale nel Mar d'Azov e attraverso lo stretto di Kerch, anche per le navi battenti bandiere degli Stati membri dell'UE; l'attacco e il sequestro illegali di navi della marina ucraina e l'arresto di militari ucraini nello stretto di Kerch; violazioni degli accordi sul controllo delle armi; il clima oppressivo per i giornalisti e i media indipendenti, con le continue detenzioni di giornalisti e blogger; e la posizione occupata dalla Russia (148° posto su 180) nell'indice mondiale della libertà di stampa 2018;
J. considerando che, dal 1° marzo 2018, il Centro per i diritti umani Memorial ha registrato 143 casi di prigionieri politici, 97 dei quali perseguitati per motivi religiosi; che, da un'analisi dell'elenco dei prigionieri politici stilato dal Centro per i diritti umani Memorial nel 2017, emerge che vi sono stati 23 casi di persone processate per reati connessi a eventi pubblici (sommosse e azioni violente contro un'autorità pubblica) e 21 casi, per lo più connessi alla pubblicazione di post su Internet, di procedimenti giudiziari che sono stati avviati in base agli articoli del codice penale in materia di "anti-estremismo";
K. considerando che la Russia partecipa direttamente o indirettamente a una serie di conflitti che si protraggono nel vicinato comune – Transnistria, Ossezia del Sud, Abkhazia, Donbas e Nagorno Karabakh – che ostacolano seriamente lo sviluppo e la stabilità dei paesi vicini interessati, ne compromettono l'indipendenza e ne limitano le scelte libere e sovrane;
L. considerando che il conflitto nell'Ucraina orientale è durato più di quattro anni causando oltre 10 000 vittime, quasi un terzo delle quali civili, e migliaia di feriti tra la popolazione civile;
M. considerando che le tensioni e lo scontro attualmente persistenti tra l'UE e la Russia non sono nell'interesse di nessuna delle due parti; che i canali di comunicazione dovrebbero restare aperti nonostante i risultati deludenti; che la nuova divisione del continente mette a rischio la sicurezza tanto dell'UE quanto della Russia;
N. considerando che attualmente la Russia è il principale fornitore esterno di gas naturale dell'UE; considerando che l'energia continua a svolgere un ruolo centrale e strategico nelle relazioni UE-Russia; che la Russia utilizza l'energia come mezzo per difendere e promuovere i propri interessi di politica estera; che la dipendenza dell'Unione europea dall'approvvigionamento di gas russo è aumentata dal 2015; che la resilienza dell'Unione europea alle pressioni esterne può essere costruita attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e la diminuzione della dipendenza dalla Russia; che, per quanto riguarda la sua sicurezza energetica, l'Unione europea deve esprimersi all'unisono e mostrare una forte solidarietà interna; che la forte dipendenza dell'UE dai combustibili fossili nuoce allo sviluppo di un'impostazione europea nei confronti della Russia che sia equilibrata, coerente e fondata su valori; che vi è la necessità di un'infrastruttura energetica più affidabile e strategica nell'UE, negli Stati membri e nei paesi del partenariato orientale (PO), al fine di aumentare la resilienza all'azione ibrida russa;
O. considerando che le azioni irresponsabili di aviogetti da combattimento russi nei pressi dello spazio aereo di Stati membri dell'Unione europea e della NATO pregiudicano la sicurezza dei voli civili e potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza dello spazio aereo europeo; che la Russia ha condotto manovre militari provocatorie su larga scala nelle immediate vicinanze dell'UE;
P. considerando che la Russia continua a ignorare le sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo nonché le sentenze vincolanti della Corte internazionale di arbitrato, come nel caso di Naftogaz, mettendo a rischio i meccanismi internazionali di composizione delle controversie commerciali;
Q. considerando che la visione russa policentrica del concerto di potenze contrasta con quella dell'Unione europea di multilateralismo e di un ordine internazionale basato sulle norme; che l'adesione e il sostegno della Russia all'ordine multilaterale basato sulle norme creerebbero le condizioni per relazioni più strette con l'UE;
R. considerando che le autorità russe continuano a trattare le regioni occupate illegalmente come se fossero parte integrante del territorio russo, consentendo la partecipazione di rappresentanti di detti territori agli organi legislativi ed esecutivi della Federazione russa, in violazione del diritto internazionale;
S. considerando che il 21 dicembre 2018 il Consiglio, dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa fino al 31 luglio 2019;
T. considerando che le azioni della Russia violano il diritto internazionale, gli impegni internazionali e le buone relazioni di vicinato;
U. considerando che, nei documenti strategici della Federazione russa, l'UE e la NATO sono rappresentate come i principali avversari della Russia;
Sfide e interessi comuni
1. sottolinea che l'occupazione e l'annessione illegali della Crimea, regione dell'Ucraina, da parte della Russia nonché il coinvolgimento diretto e indiretto di quest'ultima in conflitti armati nella parte orientale dell'Ucraina e la violazione continua dell'integrità territoriale della Georgia e della Moldova costituiscono una deliberata violazione del diritto internazionale, dei principi democratici e dei valori fondamentali; condanna fortemente le violazioni dei diritti umani perpetrate dai rappresentanti russi nei territori occupati;
2. sottolinea che l'UE non può considerare un graduale ritorno a uno scenario del "non è successo niente" fino a quando la Russia non attui pienamente gli accordi di Minsk e non ripristini l'integrità territoriale dell'Ucraina; invita l'UE, a tale riguardo, a effettuare una completa rivalutazione critica delle proprie relazioni con la Federazione russa;
3. sottolinea che, nelle circostanze attuali, la Russia non può più essere considerata un "partner strategico"; è del parere che i principi di cui all'articolo 2 dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) non siano più rispettati, e che l'APC andrebbe pertanto riconsiderato; ritiene che qualsiasi quadro per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia dovrebbe basarsi sul pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi di Helsinki dell'OSCE, dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e consentire un dialogo sulla gestione delle sfide globali e sul rafforzamento della governance globale nonché garantire l'applicazione delle norme internazionali, in particolare in vista di assicurare l'assetto di pace europeo e la sicurezza nel vicinato dell'UE e nei Balcani occidentali;
4. è del parere che l'attuazione degli accordi di Minsk dimostrerebbe la buona volontà della Russia di contribuire alla risoluzione del conflitto nell'Ucraina orientale e la sua capacità di garantire la sicurezza europea; sottolinea la necessità di portare avanti consultazioni nel processo formato Normandia, incluso un ruolo più forte dell'UE; ribadisce il proprio sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina;
5. crede nell'importanza di smorzare le tensioni attuali e avviare consultazioni con la Russia, al fine di ridurre il rischio di malintesi, errate interpretazioni e fraintendimenti; riconosce, tuttavia, che l'UE deve essere risoluta in merito alle sue aspettative sulla Russia; sottolinea l'importanza della cooperazione tra UE e Russia nell'assetto internazionale basato sulle norme e di un positivo impegno in seno alle organizzazioni internazionali e multilaterali di cui la Russia è membro, in particolare nel quadro dell'OSCE, in relazione alle questioni controverse e alle crisi;
6. condanna con forza il coinvolgimento della Russia nel caso Skripal e le campagne di disinformazione e gli attacchi informatici attuati dai servizi segreti russi, volti a destabilizzare l'infrastruttura di comunicazione pubblica e privata e ad accrescere le tensioni all'interno dell'UE e dei suoi Stati membri;
7. è fortemente preoccupato per i legami tra il governo russo e i partiti e governi di estrema destra e nazional-populisti nell'UE che mettono a rischio i valori fondamentali dell'Unione sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il rispetto della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani;
8. deplora, inoltre, i tentativi della Russia di destabilizzare i paesi candidati all'adesione nell'UE, in particolare, a titolo di esempio, il sostegno fornito da Mosca alle organizzazioni e alle forze politiche che si oppongono all'accordo di Prespa, che dovrebbe porre fine all'annosa disputa tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito alla denominazione di quest'ultima;
9. ritiene che gli attori statali russi abbiano interferito con la campagna del referendum sulla Brexit con mezzi manifesti e occulti, anche sui media sociali e con finanziamenti potenzialmente illeciti, sui quali le autorità britanniche stanno attualmente indagando;
10. sottolinea che una maggiore trasparenza reciproca nelle attività militari e nelle attività delle guardie di frontiera è importante per evitare ulteriori tensioni; denuncia con forza la violazione da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri dell'UE; chiede un codice di condotta chiaro in relazione allo spazio aereo utilizzato dagli aerei militari e civili; condanna fortemente, in tale contesto, le reiterate violazioni delle acque territoriali e dello spazio aereo dei paesi della regione del Mar Baltico da parte della Russia; condanna la Federazione russa per la sua responsabilità nell'abbattimento del volo MH17 sull'Ucraina orientale nel 2014, come dimostrato dalla squadra internazionale di investigatori e chiede che i responsabili siano consegnati alla giustizia;
11. deplora il notevole peggioramento della situazione dei diritti umani e le restrizioni diffuse e indebite della libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in Russia ed esprime profonda preoccupazione per le continue repressioni, vessazioni e persecuzioni nei confronti di difensori dei diritti umani, attivisti e altri oppositori;
12. è profondamente preoccupato per il fatto che la Russia dimostri così apertamente il suo potere militare, rivolga minacce ad altri paesi e manifesti attraverso azioni concrete la sua volontà e prontezza ad usare la forza militare contro altre nazioni, comprese le armi nucleari avanzate, come ribadito in diverse occasioni nel 2018 dal presidente Putin;
13. condanna la continua repressione ad opera del governo russo nei confronti del dissenso e della libertà dei media nonché degli attivisti, degli oppositori politici e di quanti dissentono apertamente con il governo;
14. esprime preoccupazione per le relazioni sui casi di detenzione e tortura di uomini ritenuti omosessuali in Cecenia e condanna le dichiarazioni del governo ceceno, che negano l'esistenza di omosessuali nel paese e incitano alla violenza nei confronti delle persone LGBTI;
15. pone l'accento sul fatto che le sfide globali del cambiamento climatico, dell'ambiente, della sicurezza energetica, della digitalizzazione, dell'impiego di algoritmi nel processo decisionale e dell'intelligenza artificiale, nonché delle questioni di politica estera e di sicurezza, della non proliferazione di armi di distruzione di massa e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e gli sviluppi nel delicato ambiente della regione artica richiedano un impegno selettivo con la Russia;
16. esprime preoccupazione per il possibile riciclaggio di miliardi di euro l'anno attraverso l'UE da parte di società e individui russi, nel tentativo di legalizzare i proventi della corruzione, e chiede che siano condotte indagini su tali reati;
17. sottolinea che il riciclaggio di denaro e le attività finanziarie della criminalità organizzata da parte della Russia sono utilizzate per finalità politiche sovversive e rappresentano una minaccia per la sicurezza e la stabilità europee; ritiene che un riciclaggio di denaro di tale portata rientri nelle attività ostili finalizzate a minare, disinformare e destabilizzare, e nel contempo a sostenere le attività criminali e la corruzione; osserva che le attività russe di riciclaggio di denaro nell'UE mettono a rischio la sovranità e lo Stato di diritto di tutti gli Stati membri in cui la Russia svolge tali attività; afferma che ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità europee nonché una delle principali sfide per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE;
18. condanna le attività di riciclaggio di denaro, i finanziamenti illeciti e altri mezzi impiegati nella guerra economica della Russia; invita le autorità finanziarie competenti dell'UE a intensificare la cooperazione reciproca e con i pertinenti servizi di intelligence e di sicurezza, al fine di contrastare le attività di riciclaggio di denaro russe;
19. ribadisce che, nonostante la posizione dell'Unione europea sia ferma, coerente e concertata riguardo alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, che saranno prorogate fintantoché quest'ultima continuerà a violare il diritto internazionale, l'approccio in materia di politica estera e di sicurezza dell'UE nei confronti della Russia richiede maggiore coordinamento e coerenza; invita, in tale contesto, gli Stati membri a cessare i programmi "golden visa", di cui beneficia l'oligarchia russa che spesso sostiene il Cremlino, e che possono compromettere l'efficacia delle sanzioni internazionali; reitera i suoi appelli precedenti per un atto Magnitsky europeo (il regime di sanzioni dell'UE per le violazioni dei diritti umani), ed invita il Consiglio a proseguire senza indugio i suoi lavori in materia; invita gli Stati membri a cooperare appieno a livello europeo per quanto riguarda la loro politica nei confronti della Russia;
20. sottolinea che le misure restrittive mirate nei confronti dell'Ucraina orientale e della Crimea occupata non sono volte a colpire i cittadini russi, ma taluni individui e imprese connessi alla leadership russa;
21. sottolinea, a tale proposito, che la coerenza fra le sue politiche interne ed esterne, unita ad un migliore coordinamento di queste ultime è la chiave per la riuscita di una politica estera e di sicurezza dell'Unione europea più coerente ed efficace anche nei confronti della Russia; ricorda che ciò si applica in particolare nell'ambito di politiche quali l'Unione europea della difesa, l'Unione europea dell'energia e gli strumenti di difesa informatica e di comunicazione strategica;
22. condanna le violazioni da parte della Russia dell'integrità territoriale dei paesi confinanti, avvenute con mezzi tra cui il rapimento illegale di cittadini di questi paesi, al fine di processarli davanti a un tribunale russo; condanna inoltre l'abuso di Interpol da parte della Russia mediante l'emissione di avvisi di "persone ricercate" (i cosiddetti "avvisi rossi"), per perseguire gli oppositori politici;
23. condanna le azioni della Russia nel Mar d'Azov, in quanto violano il diritto marittimo internazionale e gli impegni internazionali assunti dalla Russia, nonché la costruzione del ponte di Kerch e la posa di cavi sotterranei verso la penisola illegalmente annessa della Crimea senza il consenso dell'Ucraina; rimane profondamente preoccupato per la militarizzazione del Mar d'Azov, della regione del Mar Nero e della regione di Kaliningrad, nonché per il sistematico ricorso della Russia alla violazione delle acque territoriali dei paesi europei nel Mar Baltico;
24. ribadisce il proprio sostegno inequivocabile alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia; chiede che la Federazione russa cessi di occupare i territori dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale in Georgia, e rispetti pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia; sottolinea la necessità che la Federazione russa adempia incondizionatamente a tutte le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008, in particolare l'impegno a ritirare tutte le sue forze militari dal territorio della Georgia;
25. sottolinea che il mancato rispetto delle norme internazionali da parte della Russia – in questo caso la libertà dei mari, gli accordi bilaterali e l'annessione illegale della Crimea – rappresenta una minaccia per i paesi vicini della Russia in tutta Europa, non soltanto nella regione del Mar Nero, ma anche nella regione del Mar Baltico e nel Mediterraneo; sottolinea l'importanza di elaborare una politica decisa nei confronti della Russia su tutti questi aspetti;
26. osserva che le elezioni presidenziali del 18 marzo 2018 sono state poste sotto l'osservazione della missione internazionale di osservazione elettorale (IEOM) dell'ODIHR e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; sottolinea che, secondo la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'ODIHR, le elezioni si sono svolte in un contesto giuridico e politico eccessivamente controllato, caratterizzato da continue pressioni nei confronti delle voci critiche e da limitazioni delle libertà fondamentali di riunione, associazione ed espressione, nonché della registrazione dei candidati, e che pertanto è mancata una reale concorrenza;
27. è preoccupato per il continuo sostegno della Russia a regimi e paesi autoritari come la Corea del Nord, l'Iran, il Venezuela, la Siria, Cuba, il Nicaragua e altri, e per la sua pratica costante di bloccare qualsiasi azione internazionale esercitando il diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Aree di interesse comune
28. ribadisce il suo sostegno ai cinque principi che guidano la politica dell'UE nei confronti della Russia, e chiede una maggiore definizione del principio di dialogo selettivo; raccomanda di porre l'accento sulle questioni concernenti la regione MENA e la regione nordica e artica, il terrorismo, l'estremismo violento, la non proliferazione, il controllo delle armi, la stabilità strategica nel ciberspazio, la criminalità organizzata, la migrazione e il cambiamento climatico, inclusi sforzi congiunti volti a salvaguardare il Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) con l'Iran, approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e a porre fine alla guerra in Siria; ribadisce che le consultazioni tra l'UE e la Russia sul ciberterrorismo e la criminalità organizzata devono proseguire, e le sistematiche minacce ibride da parte della Russia richiedono un forte deterrente; chiede, in tale contesto, un dialogo UE-Russia-Cina-Asia centrale sulla connettività;
29. sottolinea che l'UE è attualmente il principale partner commerciale della Russia e manterrà la sua posizione di partner economico chiave nel prossimo futuro, ma che il progetto Nord Stream 2 rafforza la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento di gas russo, minaccia il mercato interno dell'UE e non è in linea con la politica energetica dell'UE o con i suoi interessi strategici, e va pertanto fermato; sottolinea che l'UE resta impegnata a completare l'Unione europea dell'energia e a diversificare le sue fonti di approvvigionamento energetico; sottolinea che nessun nuovo progetto dovrebbe essere attuato senza la preventiva valutazione di conformità giuridica con il diritto dell'UE e con le priorità politiche concordate; deplora la politica russa di utilizzare le sue fonti energetiche come strumento politico per esercitare, mantenere ed aumentare la sua influenza e pressione politica su quella che considera essere la sua sfera d'influenza e sui consumatori finali;
30. sottolinea che i programmi di cooperazione transfrontaliera UE-Russia e la cooperazione costruttiva nell'ambito dei partenariati per la dimensione nordica e della regione euroartica del Mare di Barents offrono vantaggi tangibili ai cittadini delle aree transfrontaliere e sostengono lo sviluppo sostenibile di tali aree; raccomanda, in tale contesto, di continuare a promuovere tutti questi ambiti positivi di cooperazione costruttiva;
31. osserva l'importanza dei contatti interpersonali, per esempio tramite l'istruzione e la cultura;
32. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per giungere a una soluzione dei cosiddetti "conflitti congelati" nel vicinato orientale, al fine di garantire maggiore sicurezza e stabilità ai partner orientali dell'UE;
Raccomandazioni
33. sottolinea l'importanza di continuare a fornire sostegno politico e finanziario per favorire i contatti interpersonali in generale e, in particolare, agli attivisti, ai difensori dei diritti umani, ai blogger, ai media indipendenti, agli accademici apertamente critici e alle personalità pubbliche e alle ONG; invita la Commissione a programmare un'assistenza finanziaria, istituzionale e di sviluppo delle capacità più ambiziosa e a lungo termine per la società civile russa, a titolo degli strumenti finanziari esterni esistenti, e invita gli Stati membri dell'UE a contribuire maggiormente a tale assistenza; incoraggia gli Stati membri ad applicare attivamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, fornendo un sostegno e una protezione efficaci e tempestivi ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti ed altri attivisti; invita in particolare gli Stati membri a rilasciare visti a lungo termine ai difensori a rischio e ai loro familiari; è favorevole all'aumento dei finanziamenti per la formazione dei giornalisti e gli scambi con i giornalisti europei, nonché per strumenti finalizzati all'avanzamento dei diritti umani e della democrazia, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e il Fondo europeo per la democrazia (FED);
34. auspica maggiori contatti interpersonali, ponendo l'accento soprattutto sui giovani, su un dialogo e su una cooperazione più intensi tra esperti, ricercatori, società civile e autorità locali dell'UE e russi, e maggiori scambi di studenti, tirocinanti e giovani, in particolare nel quadro di Erasmus+; è a favore, in tale contesto, di maggiori finanziamenti per i nuovi programmi Erasmus+ nel periodo 2021-2027; osserva che l'Unione europea offre il più alto numero di opportunità di mobilità universitaria in Russia, rispetto ad altri paesi partner internazionali;
35. chiede il rilascio incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani e altri soggetti detenuti per aver pacificamente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, riunione e associazione, tra cui il direttore del Centro per i diritti umani Memorial nella Repubblica cecena, Oyub Titiev, processato sulla base di accuse pretestuose di possesso di stupefacenti; esorta le autorità russe a garantire il pieno rispetto dei loro diritti umani e giuridici, compresi l'accesso a un difensore e alle cure mediche, l'integrità fisica e la dignità nonché la protezione dalle vessazioni giudiziarie, dalla criminalizzazione e dall'arresto arbitrario;
36. osserva che le organizzazioni della società civile spesso sono troppo deboli per incidere in maniera sostanziale sulla lotta contro la corruzione in Russia, mentre le ONG sono sistematicamente scoraggiate dal partecipare attivamente alle azioni anticorruzione o dal promuovere l'integrità pubblica; sottolinea che è necessario coinvolgere la società civile nel monitoraggio indipendente dell'efficacia delle politiche anticorruzione; invita la Russia ad attuare correttamente le norme internazionali anticorruzione formulate, per esempio, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e nella Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Convenzione sulla lotta alla corruzione);
37. sottolinea che la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto deve essere il fulcro delle relazioni dell'UE con la Russia; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a continuare a sollevare la questione dei diritti umani in tutti i contatti con i funzionari russi; incoraggia l'UE a fare continuamente appello alla Russia affinché abroghi o modifichi tutte le leggi e le regolamentazioni incompatibili con le norme internazionali in materia di diritti umani, incluse le disposizioni che limitano la libertà di espressione, riunione e associazione;
38. esprime la convinzione che l'adesione della Russia al Consiglio d'Europa sia un elemento importante dell'attuale panorama delle relazioni istituzionali in Europa; auspica che si possano trovare soluzioni per convincere la Russia a non rinunciare all'adesione al Consiglio d'Europa;
39. condanna i tentativi del governo russo di bloccare i servizi di messaggistica via Internet e i siti web; invita il governo russo a sostenere i diritti fondamentali alla libertà di espressione e alla vita privata sia online sia offline;
40. invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad impegnarsi di più per costruire la resilienza, in particolare nei settori informatico e dei media, compresi i meccanismi per individuare e contrastare le interferenze elettorali; chiede l'aumento della resilienza contro gli attacchi informatici; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la reazione dell'UE alle campagne di propaganda e agli attacchi diretti di disinformazione di massa della Russia sia stata insufficiente e ritiene che debba essere ulteriormente rafforzata, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incrementare notevolmente i finanziamenti e le risorse umane dell'UE a favore della Task Force East StratCom; chiede un sostegno a livello di UE per il settore europeo della sicurezza informatica e per un mercato interno del digitale funzionante, e un maggiore impegno nella ricerca; incoraggia, in tale contesto, la promozione dei valori europei in Russia da parte di East StratCom; accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE contro la disinformazione e invita gli Stati membri e tutti i pertinenti attori dell'UE ad attuarne le azioni e le misure, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019;
41. invita l'UE a valutare la creazione di un quadro giuridico vincolante, sia a livello UE sia internazionale, per affrontare la guerra ibrida, che consenta all'UE di rispondere in maniera incisiva alle campagne che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto, comprese sanzioni mirate contro i responsabili dell'organizzazione e attuazione di tali campagne;
42. ritiene che, ai fini di un dialogo significativo, sia necessaria una maggiore unità fra gli Stati membri e una comunicazione più chiara dei limiti invalicabili per l'UE; sottolinea pertanto che l'Unione europea dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, incluse sanzioni personali mirate, e a limitare l'accesso ai finanziamenti e alla tecnologia, nel caso in cui la Russia continui a violare il diritto internazionale; sottolinea, tuttavia, che tali sanzioni non sono dirette al popolo russo, bensì mirate a determinati individui; invita il Consiglio ad eseguire un'analisi approfondita dell'efficacia e del rigore del regime di sanzioni in atto; accoglie con favore la decisione del Consiglio di imporre misure restrittive alle società europee coinvolte nella costruzione illegale del ponte di Kerch; ribadisce la sua preoccupazione per il coinvolgimento di queste società, che consapevolmente o inconsapevolmente hanno compromesso il regime di sanzioni dell'UE; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare e verificare l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione in vigore, ed esorta gli Stati membri a condividere le informazioni in loro possesso per quanto concerne le indagini nazionali in materia doganale o penale su casi di possibili violazioni;
43. chiede un meccanismo a livello di UE che consenta di esaminare i finanziamenti ai partiti politici e la conseguente adozione di misure al fine di evitare che alcuni partiti e movimenti siano usati per destabilizzare dall'interno il progetto europeo;
44. condanna la crescente portata e il numero delle esercitazioni militari russe, durante le quali le forze russe simulano scenari offensivi con l'uso di armi nucleari;
45. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad elaborare senza indugio una proposta legislativa per una versione europea della legge Magnitsky, che consentirebbe di imporre divieti di rilascio del visto e sanzioni mirate, quali il congelamento dei beni immobili e degli interessi sui medesimi all'interno della giurisdizione dell'UE, nei confronti di singoli funzionari pubblici o di persone che svolgono una funzione pubblica, responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei diritti umani; sottolinea l'importanza di elaborare nell'immediato una lista di sanzioni per garantire un'efficace applicazione della versione europea della legge Magnitsky;
46. invita l'UE a verificare l'applicazione delle misure restrittive in vigore nonché la condivisione di informazioni fra Stati membri, al fine di garantire che il regime di sanzioni dell'UE contro le azioni della Russia non sia compromesso, ma applicato proporzionatamente alle minacce poste dalla Russia; sottolinea il rischio di un allentamento delle sanzioni senza che la Russia dimostri, con azioni concrete e non solo a parole, di rispettare i confini dell'Europa, la sovranità dei paesi vicini e delle altre nazioni, nonché le norme e gli accordi internazionali; ribadisce che uno scenario del "non è successo niente" sarà possibile soltanto quando la Russia rispetterà appieno le norme e si limiterà ad agire pacificamente;
47. ribadisce che la Russia non ha diritto di veto in merito alle aspirazioni euro-atlantiche delle nazioni europee;
48. invita la Commissione a monitorare attentamente le conseguenze delle controsanzioni russe nei confronti di operatori economici e, se necessario, a valutare l'adozione di misure risarcitorie;
49. sottolinea che esistono solo soluzioni politiche per il conflitto nell'Ucraina orientale; promuove misure per rafforzare la fiducia nella regione del Donbas; è a favore di un mandato per l'invio di una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in questa regione dell'Ucraina orientale; rinnova l'appello a favore della nomina di un inviato speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbas;
50. condanna l'arbitrario provvedimento che impedisce l'accesso di politici dell'UE, tra cui deputati ed ex deputati al Parlamento europeo e funzionari UE, al territorio della Russia; chiede la revoca reciproca, immediata e senza condizioni, del divieto di accesso;
51. invita la Russia a rilasciare immediatamente i prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri, e i giornalisti;
52. invita la Russia a cooperare appieno in relazione all'indagine internazionale sull'abbattimento del volo MH17, che potrebbe configurarsi come un crimine di guerra; condanna qualsiasi tentativo o decisione di concedere l'amnistia o di rinviare il procedimento di coloro che sono stati identificati come i responsabili, poiché gli autori dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni;
53. invita il governo russo ad astenersi dal bloccare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria, volte ad affrontare le continue violenze contro i civili anche mediante l'uso di armi chimiche, le gravi inosservanze delle Convenzioni di Ginevra e le violazioni dei diritti umani universali;
54. sostiene il celere completamento di un'Unione europea dell'energia integrata che, in futuro, includerebbe i partner orientali; pone l'accento sul ruolo che una politica ambiziosa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili può svolgere in questo ambito; condanna con la massima fermezza le pressioni russe sulla Bielorussia volte a spingere questo Stato a rinunciare, de facto, alla sua indipendenza; sottolinea che, a prescindere dall'avanzamento di una strategia UE-Russia, l'UE deve rafforzare il suo impegno e sostegno a favore dei partner orientali e sostenere le riforme volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità, la governance democratica e lo Stato di diritto;
55. è a favore di un aumento dei finanziamenti per il Fondo europeo per la democrazia (FED), il Russian Language News Exchange (RLNE) e altri strumenti che promuovono la democrazia e i diritti umani in Russia e altrove;
56. esorta le autorità russe a condannare il comunismo e il regime sovietico nonché a punire i responsabili dei crimini commessi sotto tale regime;
o o o
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
"Protocollo sui risultati delle consultazioni del gruppo di contatto tripartito", firmato il 5 settembre 2014, e "Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk", adottato il 12 febbraio 2015.
Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione (2018/2159(INI))
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
– visti i principi e gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– visti l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e tutti i suoi principi, in quanto documento fondamentale per l'assetto della sicurezza europea e regionale più in generale,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione dei conflitti e la mediazione, nonché sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza,
– visto il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE, adottato dal Consiglio il 10 novembre 2009 (15779/09),
– viste la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016 da Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), e la prima relazione sulla sua attuazione, pubblicata il 18 giugno 2017, dal titolo: "From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy" (Da una visione condivisa a un'azione comune: attuazione della strategia globale dell'UE),
– vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017(1),
– vista la sua raccomandazione del 5 luglio 2018 al Consiglio concernente la 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(2),
– visto il regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace(3),
– vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (HR(2018) 94), del 13 giugno 2018,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0075/2019),
A. considerando che la promozione della pace e della sicurezza internazionali è parte integrante della ragion d'essere dell'Unione, come riconosciuto dal conferimento del premio Nobel per la pace nel 2012, ed è fondamentale per il trattato di Lisbona;
B. considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'agenda in materia di donne, pace e sicurezza in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i successivi aggiornamenti, nonché l'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza in linea con la risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i successivi aggiornamenti;
C. considerando che l'UE, attraverso i suoi strumenti di assistenza esterna, è uno dei maggiori donatori a sostegno della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace;
D. considerando che l'UE, in ragione del suo contributo fondamentale alle organizzazioni internazionali e in quanto importante donatore di aiuti e principale partner commerciale al mondo, dovrebbe assumere un ruolo guida nella costruzione della pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della sicurezza internazionale; che la prevenzione dei conflitti e la mediazione dovrebbero essere inquadrate in un approccio globale che coniughi sicurezza, diplomazia e sviluppo;
E. considerando che è necessaria la cooperazione con organizzazioni regionali quali l'OSCE, la quale, nel suo Atto finale di Helsinki del 1975 stabilisce, tra l'altro, i principi di non ricorso all'uso della forza, integrità territoriale degli Stati, eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli; che tali organizzazioni svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dei conflitti e nella mediazione;
F. considerando che la prevenzione dei conflitti violenti è fondamentale per affrontare le sfide in materia di sicurezza cui devono far fronte l'Europa e il suo vicinato, nonché per compiere passi avanti sul piano politico e sociale; che essa è un elemento essenziale per un multilateralismo efficace ed è determinante per conseguire gli OSS, in particolare l'obiettivo 16 sulla promozione di società pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia per tutti e la costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli;
G. considerando che il sostegno continuo dell'UE agli attori civili e militari nei paesi terzi è un fattore importante per la prevenzione dei conflitti violenti ricorrenti; che la pace e la sicurezza sostenibili e durature sono inscindibili dallo sviluppo sostenibile;
H. considerando che la prevenzione dei conflitti e la mediazione dovrebbero garantire il mantenimento della stabilità e lo sviluppo negli Stati e nelle aree geografiche la cui situazione rappresenti una sfida diretta alla sicurezza dell'Unione;
I. considerando che la prevenzione è una funzione strategica che mira a garantire un'azione efficace in anticipo rispetto alle crisi; che la mediazione è un altro strumento della diplomazia che può essere utilizzato al fine di prevenire, contenere o risolvere un conflitto;
J. considerando che la sicurezza interna ed esterna sono sempre più indissolubilmente legate e che la natura complessa delle sfide globali esige un approccio globale e integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni;
K. considerando che è necessario un approccio interistituzionale più forte onde garantire che l'Unione sia in grado di sviluppare e attuare appieno le proprie capacità;
L. considerando che la strategia globale, le dichiarazioni politiche e gli sviluppi istituzionali dell'UE sono un segnale positivo dell'impegno del VP/AR di dare priorità alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione;
M. considerando che gli strumenti di finanziamento esterno forniscono un contributo significativo a sostegno della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace;
N. considerando che la giustizia di transizione comprende un'importante serie di meccanismi giudiziari e non giudiziari che si incentrano sulla responsabilità delle violazioni perpetrate in passato, nonché sulla costruzione di un futuro sostenibile, giusto e pacifico;
O. considerando che il Parlamento ha assunto un ruolo di primo piano nella diplomazia parlamentare, compresi i processi di mediazione e di dialogo, attingendo alla sua radicata cultura del dialogo e della creazione di consenso;
P. considerando che i conflitti violenti e la guerra hanno un impatto sproporzionato sui civili, in particolare donne e bambini, e che espongono le donne, in maggior misura rispetto agli uomini, al rischio di sfruttamento economico e sessuale, lavoro forzato, sfollamento, detenzione e violenze sessuali come lo stupro, che è utilizzato come tattica di guerra; che la partecipazione attiva delle donne e dei giovani è importante per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la prevenzione di tutte le forme di violenza, comprese le violenze sessuali e di genere;
Q. considerando che nel promuovere e agevolare la creazione di capacità e fiducia nella mediazione, nel dialogo e nella riconciliazione è essenziale includere e sostenere la partecipazione attiva e significativa della società civile e degli attori locali, sia civili che militari, comprese le donne, le minoranze, le popolazioni indigene e i giovani;
R. considerando che, nonostante gli impegni politici assunti a livello dell'UE, gli sforzi volti alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione e al mantenimento della pace sono spesso sottofinanziati, con conseguenti ripercussioni sulla capacità di promuovere e facilitare le azioni in questi settori;
1. incoraggia l'Unione ad accordare ulteriore priorità alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione, nell'ambito o a sostegno dei formati e dei principi negoziali concordati esistenti; sottolinea che tale approccio assicura un cospicuo valore aggiunto dell'UE in termini politici, sociali, economici e di sicurezza umana a livello globale; rammenta che le azioni di prevenzione dei conflitti e di mediazione contribuiscono ad affermare la presenza e la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale;
2. riconosce il ruolo svolto dalle missioni civili e militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel mantenimento della pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della sicurezza internazionale;
3. invita il VP/AR, il Presidente della Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a fissare priorità congiunte a lungo termine nel campo della prevenzione dei conflitti e della mediazione, che dovrebbero diventare parte di un regolare esercizio di programmazione strategica;
4. chiede una costruzione della pace duratura che affronti le cause profonde dei conflitti;
5. sollecita il miglioramento dell'architettura attuale a sostegno delle priorità dell'UE, come descritto di seguito;
6. chiede approcci che tengano conto delle situazioni di conflitto e incentrati sulle persone, che pongano la sicurezza umana al centro dell'impegno dell'UE al fine di ottenere risultati positivi e sostenibili sul campo;
7. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i servizi della Commissione responsabili dell'azione esterna a presentare una relazione annuale al Parlamento sui progressi compiuti nell'attuazione degli impegni politici dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione;
Potenziamento delle capacità istituzionali dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti e la mediazione
8. sostiene un impegno dell'UE più coerente e olistico alle crisi e ai conflitti esterni; ritiene che l'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni costituisca il valore aggiunto dell'azione esterna dell'Unione e che sia necessario utilizzare quanto prima tutti i mezzi al fine di chiarire le risposte dell'UE in ogni fase del conflitto e di rendere tale approccio più operativo ed efficace; ricorda, in tale contesto, le norme e i principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite ed esprime sostegno per i quadri negoziali, gli approcci e i principi esistenti; ribadisce che ciascun conflitto andrebbe considerato in maniera indipendente;
9. sottolinea che tale potenziamento delle capacità dovrebbe permettere agli Stati membri di individuare aree geografiche prioritarie per le azioni di prevenzione dei conflitti e di mediazione nonché facilitare le cooperazioni bilaterali tra i paesi europei;
10. chiede la creazione, sotto l'autorità del VP/AR, di un comitato consultivo di alto livello dell'UE sulla prevenzione dei conflitti e la mediazione, allo scopo di istituire un ampio gruppo di mediatori politici senior di comprovata esperienza e di esperti in materia di prevenzione dei conflitti, che metta a disposizione in tempi brevi competenze politiche e tecniche; ritiene che sia altresì necessario istituire un gruppo di esperti che si occupi di riconciliazione e giustizia di transizione; sollecita la promozione sistematica, in tutte le zone post-belliche, dell'istituzione di meccanismi di riconciliazione e responsabilità onde garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini commessi, nonché la prevenzione e la dissuasione per il futuro;
11. caldeggia la nomina di un inviato speciale dell'UE per la pace che presieda il comitato consultivo di alto livello dell'UE, nell'ottica di promuovere la coerenza e il coordinamento tra le istituzioni, anche in termini di impegno verso la società civile, migliorare lo scambio di informazioni e assicurare un intervento più incisivo e tempestivo;
12. chiede la creazione di altri meccanismi interistituzionali, come le task force, per casi specifici di prevenzione dei conflitti;
13. sollecita l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro del Consiglio sulla prevenzione dei conflitti e la mediazione che valorizzi il forte impegno dell'UE a favore della pace e della stabilità nelle regioni vicine;
Servizio europeo per l'azione esterna
14. valuta positivamente la creazione di un'apposita "Divisione per gli strumenti di prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e mediazione" del SEAE nonché lo sviluppo di strumenti quali il sistema di allarme rapido e la prospezione temporale; chiede investimenti volti a sviluppare ulteriormente tali strumenti;
15. invita a procedere a una raccolta, gestione e divulgazione più sistematiche delle pertinenti conoscenze, in formati accessibili, pratici e utili sul piano operativo per il personale di tutte le istituzioni dell'Unione;
16. chiede un ulteriore sviluppo delle capacità in materia di analisi dei conflitti sensibile alle specificità di genere, di allarme rapido, di riconciliazione e di prevenzione dei conflitti per il personale interno, i mediatori e altri esperti, nonché per le parti terze, impegnandosi con il SEAE e includendo le organizzazioni della società civile;
Commissione europea
17. ricorda che la prevenzione dei conflitti è un elemento sempre più necessario per affrontare le cause profonde dei conflitti e conseguire gli OSS, con particolare attenzione alla democrazia e ai diritti umani, allo Stato di diritto, alla riforma giudiziaria e al sostegno alla società civile;
18. sottolinea che tutti gli interventi dell'UE nelle zone violente e colpite da conflitti devono tenere conto delle singole situazioni di conflitto e della dimensione di genere; chiede un'azione immediata finalizzata a integrare detti aspetti in tutte le politiche, le strategie, le azioni e le operazioni del caso, puntando maggiormente a evitare di recare danno e massimizzando al tempo stesso il contributo dell'UE al raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace;
Parlamento europeo
19. pone l'accento sul ruolo ricoperto dal Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale e dai suoi deputati principali, che fungono da organo operativo per il coordinamento delle iniziative di mediazione e dialogo; accoglie con favore le nuove iniziative quali il dialogo Jean Monnet per la pace e la democrazia (che avviene presso la storica Casa di Jean Monnet a Bazoches, in Francia), le attività contro la violenza legata alle elezioni, il dialogo tra le parti e la creazione del consenso, nonché il programma dei giovani dirigenti politici, e raccomanda di sviluppare ulteriormente tali iniziative in quanto strumenti fondamentali del Parlamento europeo nell'ambito della mediazione, della facilitazione e del dialogo; accoglie con favore la decisione del Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale di sfruttare il successo ottenuto dal processo del dialogo Jean Monnet con la Sobranie macedone, estendendo la metodologia di tale dialogo ai paesi dei Balcani occidentali;
20. plaude al partenariato concluso con la Verkhovna Rada (parlamento ucraino) nel formato dei dialoghi Jean Monnet, finalizzato a creare consenso tra le fazioni politiche della Verkhovna Rada e, soprattutto, orientare la cultura politica verso un approccio parlamentare europeo moderno, basato sul dialogo democratico e la creazione del consenso;
21. valuta positivamente le conclusioni del quinto dialogo Jean Monnet, tenutosi dall'11 al 13 ottobre 2018, che ha registrato progressi nel sostegno all'attuazione dell'accordo di associazione; prende atto della richiesta di collaborazione tra il Parlamento europeo e la Commissione volta a facilitare un dialogo con i principali soggetti interessati della Verkhovna Rada e del governo ucraino sul miglioramento dell'efficacia della Verkhovna Rada nel suo ruolo relativo all'attuazione dell'accordo di associazione;
22. accoglie con favore la nuova iniziativa tripartita dei presidenti dei parlamenti dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia di creare un'assemblea parlamentare regionale quale piattaforma importante per il dialogo regionale su questioni strategiche, compresa l'attuazione dell'accordo di associazione e la risposta alle sfide fondamentali in materia di sicurezza, come la guerra ibrida e la disinformazione; ritiene che il sostegno del Parlamento a tale dialogo parlamentare regionale sia un segno importante del suo impegno nei confronti della regione di fronte alle sfide comuni in materia di sicurezza regionale;
23. riconosce il suo ruolo crescente nei processi di mediazione politica; pone in rilievo, a tal proposito, l'iniziativa congiunta del commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento e di tre mediatori del Parlamento europeo, gli onn. Kukan, Vajgl e Fleckenstein, volta a sostenere i leader dei partiti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel superamento della crisi politica attraverso l'adozione dell'accordo di Pržino del 2015; conferma la sua disponibilità a basarsi su tale esempio di stretta cooperazione interistituzionale con la Commissione e il SEAE intensificando il suo impegno a rafforzare i dialoghi politici e la riconciliazione in tutti i Balcani occidentali e nel vicinato dell'Unione in senso più ampio;
24. chiede di sviluppare ulteriormente il programma dei giovani dirigenti politici nell'ambito dell'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza, basata sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2250, nonché di continuare l'eccellente cooperazione con l'iniziativa regionale del VP/AR per il Mediterraneo nell'ambito del programma Young Med Voices;
25. ritiene che il dialogo ad alto livello con i giovani "Bridging the gap" (Colmare il divario) offra uno spazio per il dialogo tra i rappresentanti della gioventù e i giovani deputati ai parlamenti dei Balcani occidentali, il che è importante al fine di sostenere una cultura del dialogo tra i partiti e di riconciliazione, nonché per promuovere una prospettiva europea nei paesi della regione;
26. raccomanda di sviluppare ulteriormente i programmi esistenti di formazione e di coaching in ambito parlamentare destinati ai deputati al Parlamento europeo, in particolare quelli nominati mediatori o osservatori capo, nonché i programmi di formazione destinati ai deputati, ai partiti politici e al personale di paesi terzi, compresi i programmi concernenti gli aspetti di genere e della gioventù, anche in collaborazione con le strutture degli Stati membri che hanno sviluppato competenze in tale ambito;
27. ritiene che sia possibile potenziare ulteriormente le capacità del Parlamento attraverso la nomina di un Vicepresidente incaricato di coordinare la mediazione e agevolare le attività di dialogo, che agirebbe in stretta collaborazione con il Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale; chiede l'istituzione di un gruppo che includa deputati ed ex deputati al Parlamento europeo;
28. sottolinea il ruolo del premio Sacharov del Parlamento europeo nella sensibilizzazione riguardo ai conflitti nel mondo; sollecita un aumento dell'importo del premio assegnato nella prossima legislatura;
29. riconosce la necessità che il Parlamento istituzionalizzi, a sostegno degli sforzi globali dell'UE, le proprie procedure in materia di mediazione; sollecita un rafforzamento della diplomazia parlamentare e delle attività di scambio, anche attraverso il lavoro delle delegazioni parlamentari;
30. sottolinea la stretta cooperazione di lunga data tra il Parlamento e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE per quanto riguarda le elezioni e il sostegno alla democrazia; chiede di estendere tale cooperazione al settore della mediazione e del dialogo;
Donne, pace e sicurezza – rafforzamento delle capacità in materia di genere nel quadro delle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione
31. invita l'Unione europea ad assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, e a includere i principi ivi contenuti in tutte le fasi delle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione;
32. invita ad assicurare la piena parità di genere e ad adoperarsi in modo particolare al fine di garantire la partecipazione delle donne, delle ragazze e dei giovani e la protezione dei loro diritti durante l'intero ciclo del conflitto, dalla prevenzione dei conflitti alla ricostruzione postbellica, nel contesto delle attività di prevenzione dei conflitti e di mediazione dell'UE;
33. chiede che tutte le attività nei settori di cooperazione, formazione e intervento siano sensibili alle specificità di genere; accoglie con favore le iniziative dell'UE in tal senso, nonché il suo contributo attivo al prossimo piano d'azione sulla parità di genere e il suo nuovo approccio strategico in materia di donne, pace e sicurezza;
34. invita a includere competenze in materia di genere, compresa la violenza di genere e la violenza sessuale connessa ai conflitti, in tutte le fasi della prevenzione dei conflitti e del processo di mediazione e di costruzione della pace;
35. invita l'UE ad assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza, e a integrare i principi ivi sanciti nelle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione;
36. chiede che tutte le attività di cooperazione e di formazione e tutti gli interventi tengano conto delle necessità e delle aspirazioni di giovani donne e uomini e siano modellati in base a queste, tenendo conto dei diversi modi in cui i conflitti violenti si ripercuotono sulla loro vita e il loro futuro e dei contributi validi che possono apportare alla prevenzione e risoluzione dei conflitti violenti;
Rafforzamento del ruolo e delle capacità delle organizzazioni della società civile nell'ambito dell'approccio dell'UE per la prevenzione dei conflitti e la mediazione
37. ritiene che il ruolo delle organizzazioni della società civile dovrebbe essere preso in considerazione nell'approccio globale dell'UE e nelle sue priorità ai fini dello sviluppo delle capacità;
38. sottolinea l'importanza delle misure di rafforzamento della fiducia e dei contatti interpersonali nella prevenzione e risoluzione dei conflitti;
39. chiede di prevedere consultazioni delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle specializzate nei diritti delle donne e nei diritti umani delle minoranze, in sede di definizione e attuazione dei programmi e delle politiche dell'Unione in materia di pace, sicurezza e mediazione;
Risorse finanziarie e di bilancio disponibili per le attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione
40. è del parere che l'aumento delle sfide da affrontare renda necessari maggiori stanziamenti per la prevenzione dei conflitti e la garanzia di un'apposita capacità del personale;
41. sottolinea la necessità di mettere a disposizione, per le azioni dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione, sufficienti risorse finanziarie con destinazione specifica nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
42. invita il VP/AR a fornire al Parlamento un aggiornamento sulla linea di bilancio del SEAE dedicata all'analisi dei conflitti, alle situazioni di conflitto, all'allarme rapido, al sostegno alla mediazione e alle future priorità in tale ambito;
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43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti della Commissione e del Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, al SEAE, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, alla Commissione, all'OSCE, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.