– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann presentata dal ministro della giustizia del Regno di Danimarca, trasmessa il 6 novembre 2018 dal Rappresentante permanente della Danimarca presso l'Unione europea e comunicata in Aula il 28 novembre 2018, nell'ambito dell'azione penale ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese,
– avendo ascoltato Jørn Dohrmann, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 57 della Costituzione del Regno di Danimarca,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0178/2019),
A. considerando che il Procuratore dello Stato di Viborg ha presentato richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann, deputato al Parlamento europeo eletto per la Danimarca, in relazione a reati punibili ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese; che, in particolare, la procedura si riferisce a presunti coercizione illecita, danno intenzionale e tentato uso illecito di un oggetto appartenente ad un'altra persona;
B. considerando che il 26 aprile 2017, all'esterno della sua residenza privata a Vamdrup, Jørn Dohrmann ha strappato la videocamera ad un cameraman che stava filmando la sua casa da una distanza di circa 195 metri per utilizzare le immagini ottenute in un documentario televisivo su alcuni deputati danesi al Parlamento europeo; che Jørn Dohrmann ha minacciato di sfasciare la videocamera; ha danneggiato la videocamera, fra cui il microfono, lo schermo e il cavo; si è impossessato della videocamera e della scheda di memoria con l'intenzione di farne un uso non autorizzato visionando il filmato realizzato, ma alla fine non è riuscito a farlo, essendo giunta sul posto la polizia che ha recuperato la videocamera e la scheda di memoria, che egli aveva estratto dal dispositivo;
C. considerando che il cameraman è stato dapprima accusato di un reato punibile ai sensi dell'articolo 264 bis del codice civile per aver fotografato illegalmente persone che si trovavano in una proprietà privata; che il procuratore dello Stato ha raccomandato di lasciar cadere le accuse considerata la mancanza dell'elemento doloso necessario per condannare una persona per violazione dell'articolo 264 bis del codice penale danese;
D. considerando che la polizia dello Jutland sudorientale ha evidenziato che la società da cui dipende il giornalista, proprietaria della videocamera, ha presentato richiesta di risarcimento per 14 724,71 DKK in relazione alla vicenda e che le cause per danno intenzionale, furto, appropriazione indebita e atti simili, qualora la pena richiesta sia un'ammenda, devono essere oggetto di un procedimento giudiziario se la parte lesa ha diritto a un risarcimento danni;
E. considerando che, inizialmente, la Procura dello Stato ha raccomandato di fissare un'ammenda di 20 000 DKK nella causa contro Jørn Dohrmann anziché una pena detentiva, senza contestargli addebiti formali;
F. considerando che Jørn Dohrmann ha negato le accuse a suo carico; che, secondo il Procuratore generale, sarebbe quindi incoerente puntare a una soluzione extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa;
G. considerando che, ai fini dell'azione penale nei confronti di Jørn Dohrmann, l'autorità competente ne ha chiesto la revoca dell'immunità;
H. considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
I. considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, della Costituzione danese sancisce che, senza il consenso del Parlamento danese, nessun membro del Parlamento danese può esser messo in stato d'accusa né sottoposto ad alcuna forma di detenzione, salvo il caso di arresto in flagranza; che tale disposizione prevede la tutela da procedimenti penali di natura pubblica, ma non da procedimenti penali di natura privata; che, se sono soddisfatte le condizioni per risolvere una causa in via extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa, l'approvazione del Parlamento danese non è necessaria;
J. considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento danese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;
K. considerando che gli atti presunti non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e non hanno quindi alcuna attinenza all'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo da parte di Jørn Dohrmann;
L. considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;
1. decide di revocare l'immunità di Jørn Dohrmann;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente a ministro della Giustizia del Regno di Danimarca e a Jørn Dohrmann.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0184),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0149/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e altresì i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0447/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) Scopo della presente direttiva è consentire agli enti rappresentativi legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione. Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l’avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, rimborso del prezzo corrisposto, riparazione, sostituzione, rimozione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali. [Em. 1]
(2) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) ha consentito agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell’Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all’applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'effetto deterrente delle pratiche illecite, incoraggiare pratiche commerciali corrette e responsabili e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE. È vivamente sentita la necessità di un intervento dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, affinché siano garantiti l'accesso alla giustizia e una solida amministrazione della giustizia, consentendo in questo modo di ridurre i costi e gli oneri che le azioni individuali comportano. [Em. 2]
(3) Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei confronti delle violazioni sia interne che transfrontaliere. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti rappresentativi legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, laprecedente esperienza di reclami infruttuosi, l'eccessiva durata dei procedimenti, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale, aumentando la certezza giuridica sia per i ricorrenti e i convenuti sia per il sistema giudiziario. [Em. 3]
(4) È importante assicurare il necessario equilibrio tra l’accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l’abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l’assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti rappresentativi legittimati, l’origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno dell’azione rappresentativa. La presente direttivaLa parte soccombente dovrebbe sostenere le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all’attribuzione dei costi proceduraliriconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em. 4]
(5) Le violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori hanno spesso implicazioni transnazionali. Azioni rappresentative più efficaci ed efficienti esperibili all’interno dell’Unione dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e permettere ai consumatori di esercitare i propri diritti.
(6) La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, le telecomunicazioni, l'ambiente ela sanità. Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che tutelano gli interessi collettivi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell'Unione, nonché gli interessi collettivi degli interessati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati. Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione. [Em. 5]
(6 bis) La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni aventi un ampio impatto sui consumatori in relazione alle disposizioni disciplinate dal diritto dell'Unione elencate nell'allegato I. L'ampio impatto inizia quando sono interessati due consumatori. [Em. 6]
(7) La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. È pertanto opportuno disporre che, un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti se le norme dell’Unione relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un congruo livello di protezione dei consumatori, comparabile a quello previsto nella presente direttiva, e tragga le conclusioni necessarie per quanto riguarda l’ambito di applicazione della presente direttiva.
(8) Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transnazionali, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre occuparsi delle violazioni che sono cessate prima dell’inizio o della conclusione dell’azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica, accertare che tale pratica costituisce una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.
(9) La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti per evitare la pratica della ricerca della giurisdizione più vantaggiosa (forum shopping). [Em. 7]
(9 bis) La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri. Alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si applicano il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione, Bruxelles I), il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). [Em. 8]
(10) Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti rappresentativi legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbedovrebbe prevedere ad esempio obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell’Unione. Tali criteri si applicano sia agliInoltre, gli enti rappresentativi legittimati designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un’azione specificadevono essere indipendenti dagli operatori di mercato, anche finanziariamente. Gli enti rappresentativi legittimati devono inoltre disporre di una procedura stabilita per prevenire i conflitti di interessi. Gli Stati membri non impongono criteri che vadano al di là di quelli specificati nella presente direttiva. [Em. 9]
(11) Gli organismi pubblici indipendenti, e le associazioni dei consumatori in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel garantire il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell’Unione e sono tutti ritenuti idonei ad agire in qualità di enti legittimati. Dal momento che tali soggetti hanno accesso a diverse fonti di informazione riguardanti le pratiche tenute dal professionista nei confronti dei consumatori e che hanno priorità diverse per quanto concerne le loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i tipi di provvedimenti che tali enti legittimati possono richiedere mediante le azioni rappresentative.
(12) Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e imprese abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell’applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.
(13) Al fine di aumentare l’efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli enti legittimati dovrebbero avere la possibilità di richiedere provvedimenti diversi con un’unica azione rappresentativa oppure nell’ambito di azioni rappresentative distinte. Tali provvedimenti dovrebbero includere misure provvisorie volte a far cessare una pratica in corso o vietare una pratica non ancora attuata quando esista il rischio che possa causare danni seri e irreversibili ai consumatori, provvedimenti volti ad accertare che una determinata pratica costituisce violazione della normativa e, laddove necessario, a far cessare la pratica o a vietarla per il futuro, nonché provvedimenti volti ad eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento. Laddove intentino un’unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i relativi provvedimenti nel momento in cui viene proposta l’azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e, successivamente e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.
(14) I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente dall’effettivo danno o perdita subiti dai singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione della legge. Le decisioni che accertano che una pratica costituisce una violazione non dovrebbero dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.
(15) Gli enti legittimati che esperiscono un’azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. AiI consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere offerte adeguate opportunità di beneficiare del relativoadeguatamente informati in merito all'esito dell’azione rappresentativa eacome ne possano beneficiare. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio. [Em. 10]
(16) Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero poter chiedere l'emanazione di provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, arimuoverlo, aridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali. [Em. 11]
(17) L’indennizzo concesso ai consumatori lesi in una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere l’importo dovuto, a norma dell’applicabile diritto nazionale o dell’Unione, dal professionista a copertura dell’effettivo danno subito dai consumatori in questione. In particolare, occorre evitare i risarcimenti di carattere punitivo, che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo a favore della parte ricorrente.
(18) Gli Stati membri potrebberodovrebbero richiedere agli enti rappresentativi legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un’azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell’ambito dell’azione rappresentativa. L’ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un’azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un’azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati. In particolare, è opportuno che i reclami siano verificabili e uniformi, le misure sollecitate presentino elementi comuni e l'accordo di finanziamento da parte di terzi dell'ente legittimato sia trasparente e senza conflitti di interesse. Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità per respingere le azioni manifestamente infondate fin dalle primissime fasi del procedimento. [Em. 12]
(19) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all’azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall’azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla nell’ambito di un’azione rappresentativa. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l’ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso. [Em. 13]
(20) Qualora i consumatori interessati dalla stessa pratica siano identificabili e abbiano subito danni comparabili in relazione a un periodo di tempo o un acquisto, come nel caso di contratti di consumo a lungo termine, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe definire chiaramente il gruppo di consumatori lesi dalla violazione nel corso dell’azione rappresentativa. In particolare, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe chiedere al professionista responsabile della violazione di fornire le relative informazioni, quali l’identità dei consumatori interessati e la durata della pratica. Per ragioni di rapidità ed efficienza, in tali casi gli Stati membri potrebbero considerare, nel rispetto della loro normativa nazionale, di accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un decreto di risarcimento dopo la sua emanazione, senza che siano tenuti a conferire mandato individuale prima dell’emanazione del decreto di risarcimento. [Em. 14]
(21) Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un’azione per far valere i propri diritti poiché l’impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe considerare sproporzionato ridistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi ottenuti come risarcimento mediante le azioni rappresentative risponderebbero meglio all’obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori. [Em. 15]
(22) I provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione potrebbero essere chiesti solo sulla base di una decisione definitiva, che constati l’avvenuta violazione del diritto dell’Unione rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo emanato nell’ambito dell’azione rappresentativa. In particolare, i provvedimenti potrebbero essere chiesti sulla base delle decisioni definitive pronunciate da un organo giurisdizionale o amministrativo nel contesto di attività di esecuzione disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004(7).
(23) La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, allarimozione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali. [Em. 16]
(24) La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima e non sostituisce i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva. Essa non impedisce agli Stati membri di mantenere il quadro esistente, né impone loro di modificarlo. Gli Stati membri avranno la possibilità di recepire le norme previste dalla presente direttiva nel proprio sistema di ricorso collettivo o di attuarle con una procedura separata. [Em. 17]
(25) Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l’ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se il finanziatore terzol'ente legittimato abbia sufficienti risorse per tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell’ente legittimatorappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e sostenere tutte le spese legali necessarie se l'azione dovesse fallire. Le informazioni fornite dall’ente legittimato fin dalle primissime fasi del procedimento all’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell’ente legittimato in generale e nel contesto dell’azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un’azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbedeve essere legittimato a richiedere all’ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in uno specifico caso. Gli Stati membri dovrebbero impedire agli studi legali di istituire enti rappresentativi legittimati. Il finanziamento indiretto dell'azione mediante donazioni, comprese le donazioni di operatori commerciali nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, è ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse di cui agli articoli 4 e 7. [Em. 18]
(26) Le transazioni stragiudiziali collettive, come ad esempio la mediazione, volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l'azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell'azione stessa. [Em. 19]
(27) Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall'organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. Gli accordi transattivi dovrebbero essere definitivi e vincolanti per tutte le parti. [Em. 20]
(28) L’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe avere facoltà di invitare il professionista responsabile della violazione e l’ente legittimato che ha intentato l’azione rappresentativa ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati. La decisione di invitare le parti ad addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia dovrebbe tenere conto del tipo di violazione cui l’azione si riferisce, delle caratteristiche dei consumatori interessati, della possibile forma di risarcimento da offrire, della volontà delle parti di transare e dell’opportunità della procedura.
(29) Al fine di facilitare il risarcimento dei singoli consumatori chiesto sulla base di decisioni ricognitive definitive riguardanti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, emesse nell’ambito di azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emanato la decisione dovrebbe essere legittimato a richiedere all’ente legittimato e al professionista di giungere a una transazione collettiva. [Em. 21]
(30) Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un’azione rappresentativa o basati su una decisione ricognitiva definitiva dovrebbero essere approvati dall’organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. Ai singoliGli accordi transattivi sono vincolanti per tutte le parti, fatti salvi gli eventuali diritti di ricorso supplementari di cui i consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivopossono godere ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. [Em. 22]
(31) Garantire che i consumatori siano informati dell’azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. I consumatori dovrebbero essere informati dell’azione rappresentativa in corso, del fatto che una pratica di un professionista è stata considerata una violazione della normativa, dei diritti di cui godono successivamente all’accertamento di una violazione e degli eventuali passi successivi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i rischi reputazionali associati alla diffusione delle informazioni relative alla violazione sono importanti per l’effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.
(32) Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. Il professionista responsabile della violazione dovrebbeGli Stati membri dovrebbero garantire che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa imporre alla parte soccombente di informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di una decisione definitiva relativa a un provvedimento inibitorio definitivo e dei decreti di risarcimento emanati nell’ambito dell’azione rappresentativa nonché, ed entrambe le parti nel caso di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web del professionista, sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità. La parte soccombente sostiene le spese per l'informativa ai consumatori. [Em. 23]
(32 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro nazionale gratuito per le azioni rappresentative, il che potrebbe rafforzare ulteriormente gli obblighi in materia di trasparenza. [Em. 24]
(33) Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell’applicazione del diritto dell’Unione e incrementare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l’accertamento di una violazione o dell'assenza di violazione con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe formare oggetto di una nuova controversia per la stessa violazione commessa dal medesimo professionista in merito alla natura della violazione e il suo ambito materiale, personale, temporale e territoriale, così come determinato da tale decisione definitivaessere vincolante per tutte le parti che abbiano partecipato all'azione rappresentativa. La decisione definitiva non dovrebbe pregiudicare eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo transattivo dovrebbe essere anch'esso vincolante nelle cause relative alla medesima pratica, al medesimo professionista e al medesimo consumatore. Laddove un’azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione o all'assenza di violazione, incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione o all'assenza di violazione, la decisione dovrebbe costituire, in cause correlate, una presunzione confutabile dell’avvenutaprova dell'avvenuta violazione o dell'assenza di tale violazione. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale accertante l'esistenza o l'assenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile. [Em. 25]
(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di natura risarcitoria individuali possano essere basate su una decisione ricognitiva finale emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa. Tali azioni dovrebbero essere esperibili tramite procedure rapide e semplificate.
(35) Le azioni di natura risarcitoria basate sull’accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo o decisione ricognitiva definitiva riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. L’avvio di un’azione rappresentativa avrà l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione. [Em. 26]
(36) Le azioni rappresentative di natura inibitoria dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. I provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero sempre essere trattati mediante procedura accelerata al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.
(37) Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire se una certa pratica costituisce una violazione della normativa, ove vi sia il rischio che venga ripetuta, al fine di individuare i consumatori lesi dalla violazione, decidere in merito al risarcimento e informare adeguatamente i consumatori interessati da un’azione rappresentativa riguardo al procedimento in corso e al suo esito definitivo. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le necessarie informazioni potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all’ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto vedersi accordato il diritto di chiedere all’organo giurisdizionale o amministrativo competente che il professionista divulghi le prove relative alla loro pretesa oppure necessarie per informare adeguatamente i consumatori interessati in merito all’azione rappresentativa, senza che debbano specificare le singole prove. La necessità, l’estensione e la proporzionalità di tale divulgazione dovrebbero essere attentamente valutate dall’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le normative nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza.
(38) Al fine di garantire l’efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di non rispetto di una decisione definitiva emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa.
(39) Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti rappresentativi legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. Tuttavia, nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal diritto nazionale, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il fatto che la parte soccombente in un'azione rappresentativa debba rimborsare le necessarie spese legali sostenute dalla parte vittoriosa (principio "chi perde paga"). Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em. 27]
(39 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le parcelle subordinate all'esito della controversia siano evitate e gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi non necessari dal punto di vista dell'interesse dei consumatori o di ciascuna delle parti interessate e possano impedire ai consumatori di beneficiare pienamente dell'azione rappresentativa. Gli Stati membri che consentono suddette parcelle dovrebbero provvedere affinché le stesse non impediscano ai consumatori di ottenere un indennizzo totale. [Em. 28]
(40) La cooperazione e lo scambio di informazioni, di buone pratiche e di esperienze tra enti rappresentativi legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti rappresentativi legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere. [Em. 29]
(41) Al fine di affrontare efficacemente le violazioni con implicazioni transfrontaliere, dovrebbe essere garantito il riconoscimento reciproco della legittimità degli enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato membro ad agire per intentare azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un’unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le relative norme sulla competenza giurisdizionale. Per ragioni di efficienza e di efficacia, un ente legittimato dovrebbe poter intentare un’azione rappresentativa per conto di altri enti legittimati che rappresentano consumatori di diversi Stati membri.
(41 bis) Per valutare la possibilità di disporre di una procedura a livello di Unione per le azioni rappresentative transfrontaliere, la Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di istituire un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. [Em. 30]
(42) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché il diritto di difesa.
(43) Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (“convenzione di Århus”).
(44) L’obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un meccanismo per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di tutela ai consumatori dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, in considerazione delle implicazioni transfrontaliere delle azioni rappresentative, può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
(45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(46) È opportuno prevedere norme relative all’applicazione temporale della presente direttiva.
(47) Occorre pertanto abrogare la direttiva 2009/22/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e quindi, in particolare, di conseguire e applicare un livello elevato di tutela e di accesso alla giustizia, assicurando nel contempo che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. [Em. 31]
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti rappresentativi legittimati o a qualunque altro soggettoorganismo pubblico interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. [Em. 32]
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni aventi ampio impatto pubblico delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I che ledono o possono ledereproteggono gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell’avvio o della conclusione dell’azione rappresentativa. [Em. 33]
2. La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale.
3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari, al riconoscimento,e alall'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali che si applicano alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva. [Em. 34]
3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le altre forme di ricorso previste dal diritto nazionale. [Em. 35]
3 ter. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti umani, in particolare il diritto a un processo equo e imparziale e a un ricorso effettivo. [Em. 36]
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
1 bis) "associazione dei consumatori": qualsiasi gruppo che miri a tutelare gli interessi dei consumatori da atti o omissioni illeciti commessi da professionisti; [Em. 37]
2) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in una capacità civile nell'ambito delle norme del diritto civile in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; [Em. 38]
3) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un certo numero di consumatori o di interessati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati); [Em. 39]
4) “azione rappresentativa”: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui i consumatori interessati non sono parti;
5) “pratica”: qualunque atto o omissione di un professionista;
6) “decisione definitiva”: una decisione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che non può o non può più essere impugnata oppure una decisione di un organo amministrativo che non può più essere soggetta a ricorso giurisdizionale;
6 bis) "diritto dei consumatori": il diritto dell'Unione e nazionale adottato a tutela dei consumatori. [Em. 40]
Capo 2
Azioni rappresentative
Articolo 4
Enti rappresentativi legittimati [Em. 41]
1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative possano essere intentate da enti legittimati designati, su loro richiesta, anticipatamente a questo scopo dagli Stati membri e inseriti in un elenco accessibile al pubblico.Gli Stati membri o i loro organi giurisdizionali designano, nei rispettivi territori, almeno un ente rappresentativo legittimato al fine di intentare azioni rappresentative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.
Gli Stati membri designano un soggetto come ente rappresentativo legittimato, se esso soddisfa tutti i seguenti criteri: [Em. 42]
a) è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro;
b) ha uni suoi statuti o altro documento di governance e la sua attività continuativa di difesa e tutela degli interessi dei consumatori dimostrano il suo interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell’Unione contemplate nella presente direttiva; [Em. 43]
c) non persegue scopo di lucro;
c bis) agisce in modo indipendente da altri enti e da persone diverse dai consumatori che potrebbero avere un interesse economico nell'esito delle azioni rappresentative, in particolare dagli operatori del mercato; [Em. 44]
c ter) non ha accordi finanziari con studi legali di ricorrenti al di là di un normale contratto di servizi; [Em. 45]
c quater) ha stabilito procedure interne volte a prevenire un conflitto di interessi tra sé e i suoi finanziatori; [Em. 46]
Gli Stati membri dispongono che gli enti rappresentativi legittimati pubblichino con mezzi adeguati, ad esempio sui rispettivi siti web, in un linguaggio semplice e comprensibile, come sono finanziati, la loro struttura organizzativa e gestionale, i loro obiettivi e metodi di lavoro, nonché le loro attività.
Gli Stati membri valutano periodicamente se l'ente rappresentativo legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l'ente rappresentativo legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.
Gli Stati membri redigono un elenco degli enti rappresentativi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione del pubblico. Essi trasmettono l'elenco alla Commissione aggiornandolo quando necessario.
La Commissione pubblica l'elenco degli enti rappresentativi legittimati ricevuto dagli Stati membri su un portale online accessibile al pubblico. [Em. 47]
1 bis. Gli Stati membri possono disporre che gli organismi pubblici già designati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva conformemente alla legislazione nazionale rimangano idonei a ricevere lo status di ente rappresentativo ai sensi del presente articolo. [Em. 48]
2. Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest’ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1. [Em. 49]
3. Gli Stati membri garantiscono che in particolare le organizzazioni di consumatori che rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 e gli organismi pubblici indipendenti siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato rappresentativo. Gli Stati membri possono designare come ente legittimati rappresentativi le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro. [Em. 50]
4. Gli Stati membri possono stabilire norme volte a specificare quali enti legittimati possano esperire tutti i mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6 e quali enti legittimati possano esperire solo uno o più di tali mezzi di tutela. [Em. 51]
5. La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il dirittodovere dell’organo giurisdizionale o amministrativo addi esaminare se la finalità dell’ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell’articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1. [Em. 52]
Articolo 5
Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
1. Gli Stati membri garantiscono che soltanto gli enti legittimati rappresentativi designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, e a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita.
Gli enti legittimati rappresentativi sono liberi di scegliere qualsiasi procedura prevista dal diritto nazionale o dell'Unione che garantisca un livello più elevato di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Gli Stati membri assicurano che nessun'altra azione in corso sia stata presentata dinanzi a un'autorità giurisdizionale o amministrativa dello Stato membro per quanto riguarda la stessa pratica, lo stesso operatore commerciale e gli stessi consumatori. [Em. 53]
2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati rappresentativi, compresi gli organismi pubblici designati anticipatamente, abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti: [Em. 54]
a) un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare launa pratica illegale o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla; [Em. 56]
b) un decreto ingiuntivo volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione della legge, e se necessario, a farla cessare o, se non ancora messa in atto ma imminente, a proibirla.
Per avvalersi dell’azione ingiuntiva, gli enti legittimati rappresentativi non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati oe a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell’intenzione o della negligenza da parte del professionista. [Em. 55]
3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati rappresentativi siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all’emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un’eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b). [Em. 57]
4. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano chiedere che siano emanati provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione unitamente ai provvedimenti di cui al paragrafo 2 in un’unica azione rappresentativa. [Em. 58]
Articolo 5 bis
Registro delle azioni di ricorso collettivo
1. Gli Stati membri possono istituire un registro nazionale delle azioni rappresentative, che deve essere disponibile gratuitamente a qualsiasi persona interessata tramite mezzi elettronici e/o in altro modo.
2. I siti web che pubblicano i registri consentono l'accesso a informazioni complete e obiettive sui metodi disponibili per ottenere il risarcimento, compresi i metodi extragiudiziali e le azioni rappresentative pendenti.
3. I registri nazionali sono interconnessi. Si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394. [Em. 59]
Articolo 6
Provvedimenti di riparazione
1. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, all’indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere o meno il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare una decisione ricognitiva o di emanare un decreto di risarcimento. [Em. 60]
Se uno Stato membro non richiede che il mandato di ogni singolo consumatore partecipi all'azione rappresentativa, tale Stato consente tuttavia alle persone che non risiedono abitualmente nello Stato membro in cui avviene l'azione di partecipare all'azione rappresentativa nel caso in cui diano un mandato esplicito a partecipare all'azione entro i termini applicabili. [Em. 61]
L’ente legittimato rappresentativo fornisce tutte le informazioni sufficientinecessarie, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell’azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall’azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere. [Em. 62]
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa. [Em. 63]
3. Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:
a) i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l’obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l’azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;
b) i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli gli interessi collettivi dei consumatori. [Em. 64]
4. Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità ai paragrafial paragrafo 1, 2 e 3 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione. Nell'applicazione di questa disposizione si applica il principio res judicata. [Em. 65]
4 bis. Le misure di riparazione mirano a garantire ai consumatori interessati un risarcimento completo per la loro perdita. Qualora rimanga un importo non reclamato dopo il risarcimento, l'autorità giudiziaria deciderà sul beneficiario di tale importo rimanente. Tali importi non reclamati non devono andare all'ente legittimato o al professionista. [Em. 66]
4 ter. In particolare, saranno vietati i risarcimenti di carattere punitivo che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo del danno subito, a favore della parte ricorrente. Ad esempio, l'indennizzo concesso ai consumatori lesi collettivamente non dovrà eccedere l'importo dovuto, a norma del diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito individualmente dai consumatori. [Em. 67]
Articolo 7
FinanziamentoAmmissibilità di un'azione rappresentativa [Em. 68]
1. L’ente legittimato rappresentativo che intenta un’azione di natura risarcitoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin dall’iniziopresenta all'organo giurisdizionale o amministrativo nella fase iniziale dell’azione la fonte dei, un resoconto finanziario completo recante un elenco di tutte le fonti di fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l’azione per dimostrare l'assenza di conflitti di interesse. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l’azione dovesse fallire. [Em. 69]
2. Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui l’azione rappresentativa di natura risarcitoria è finanziata da terzi, ad essi sia proibito:L'azione rappresentativa può essere dichiarata irricevibile dagli organi giurisdizionali nazionali se si stabilisce che il finanziamento da parte di terzi: [Em. 70]
a) influenzareinfluenza le decisioni dell’ente legittimato rappresentativo nel contesto di un’azione rappresentativa, ivi comprese l'apertura di azioni rappresentative e le decisioni lesulle transazioni; [Em. 71]
b) fornisce un finanziamento per un’azione rappresentativa nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure di un convenuto dal quale il finanziatore dipende.
3. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi siano autorizzati a valutare le circostanzevalutino l'assenza di conflitti di interesse di cui al paragrafo 21 e, conseguentemente, a imporre all’ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specificole circostanze di cui al paragrafo 2 nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa e in una fase successiva durante il procedimento giudiziario se le circostanze lo permettonosolo in quella fase. [Em. 72]
3 bis. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento. [Em. 73]
Articolo 7 bis
Principio "chi perde paga"
Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione di ricorso collettivo rimborsi le spese legali sostenute alla parte vittoriosa, alle condizioni disposte dal diritto nazionale. Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non impone alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em. 74]
Articolo 8
Transazioni
1. Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato rappresentativo e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall’organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun’altra azione rappresentativa davanti all’organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica. [Em. 75]
2. Gli Stati membri garantiscono che, in qualsiasi momento nell’ambito delle azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa invitare l’ente legittimato e il convenuto, dopo averli consultati, a raggiungere un accordo concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.
3. Gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emesso la decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia autorizzato a chiedere alle parti dell’azione rappresentativa di raggiungere, entro un limite di tempo ragionevole, un accordo concernente il risarcimento da accordare ai consumatori sulla base della decisione definitiva.
4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggetti al controllo dell’organo giurisdizionale o amministrativo. L’organo giurisdizionale o amministrativo valuta la legalità e la correttezza dell’accordo, tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, ivi compresi i consumatori interessati.
5. Se non si raggiunge l’accordo di cui al paragrafo 2 entro il limite di tempo fissato o se l’accordo raggiunto non è approvato, l’organo giurisdizionale o amministrativo prosegue la procedura dell’azione rappresentativa.
6. Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 è vincolante per tutte le parti e non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione. [Em. 76]
Articolo 9
Informazioni sulle azioni rappresentative
-1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti rappresentativi:
a) informino i consumatori circa la presunta violazione dei diritti sanciti nel quadro del diritto dell'Unione e l'intenzione di avviare un'azione ingiuntiva o di intentare un'azione per risarcimento danni,
b) spieghino preventivamente ai consumatori interessati la possibilità di aderire all'azione al fine di assicurare la conservazione dei documenti pertinenti e di altre informazioni necessarie per l'azione,
c) se del caso, forniscano informazioni circa le fasi successive e le potenziali conseguenze legali. [Em. 77]
1. Laddove un accordo o una decisione definitiva possa apportare ai consumatori benefici di cui potrebbero essere ignari, gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al professionista che ha commesso la violazionealla parte soccombente, o a entrambe le parti di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all’articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di informazione possa essere rispettato tramite un sito web di dominio pubblico e facilmente accessibile. [Em. 78]
1 bis. La parte soccombente sostiene le spese necessarie per informare il consumatore conformemente al principio di cui all'articolo 7. [Em. 79]
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere. Le modalità e i termini delle informazioni sono definiti d'intesa con l'organo giurisdizionale o amministrativo. [Em. 80]
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle azioni collettive future, in corso e concluse siano messe a disposizione del pubblico in maniera accessibile, anche mediante i mezzi d'informazione e online attraverso un sito web pubblico quando un organo giurisdizionale ha deciso che il caso è ricevibile. [Em. 81]
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni pubbliche da parte di enti legittimati in merito alle controversie siano fattuali e tengano conto sia del diritto dei consumatori di ricevere informazioni sia dei diritti reputazionali e dei diritti al segreto commerciale dei convenuti. [Em. 82]
Articolo 10
Effetti delle decisioni definitive
1. Gli Stati membri garantiscono che una violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta accertare in maniera inconfutabileuna prova che accerta l’esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazionegli stessi fatti, purché lo stesso danno non possa essere risarcito due volte agli stessi consumatori interessati. [Em. 83]
2. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali almeno come una presunzione relativaprova dell’avvenuta violazione. [Em. 84]
2 bis. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale che accerta l'esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile. [Em. 85]
3. Gli Stati Membri garantiscono che una decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione ai fini di eventuali azioni di natura risarcitoria innanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. Gli Stati Membri garantiscono che per dette azioni di natura risarcitoria intentate individualmente dai consumatori siano disponibili procedure celeri e semplificatesono incoraggiati a creare una banca dati contenente tutte le decisioni definitive sulle azioni di ricorso che potrebbero facilitare altre misure di ricorso nonché a condividere le loro migliori pratiche in questo campo. [Em. 86]
Articolo 11
Sospensione della prescrizione
In conformità del diritto nazionale, gli Stati Membri garantiscono che l’avvio di un’azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per i consumatori interessatile persone interessate, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. [Em. 87]
Articolo 12
Efficienza procedurale
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le azioni rappresentative di cui agli articoli 5 e 6 siano trattate con la dovuta tempestività.
2. Le azioni rappresentative volte ad ottenere un decreto ingiuntivo sotto forma di provvedimento temporaneo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono oggetto di una procedura accelerata.
Articolo 13
Elementi di prova
Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimatouna delle parti che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili e prove sufficientieuna spiegazione esauriente a supporto dell’azione rappresentativadelle sue osservazioni e che ha indicato ulteriori elementi di prova specifici e chiaramente definiti che rientrano sotto il controllo del convenutodell'altra parte, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenutoda tale parte, nel modo più preciso e rigoroso possibile sulla base di fatti ragionevoli disponibili, fatte salve le normative nazionali e dell’Unione applicabili in materia di riservatezza. L'ordine deve essere adeguato e commisurato al caso in questione e non deve creare uno squilibrio tra le due parti coinvolte. [Em. 88]
Gli Stati membri garantiscono che i giudici limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Per determinare se una divulgazione richiesta da un ente legittimato rappresentativo è proporzionata, il giudice prende in considerazione l'interesse legittimo di tutte le parti interessate, vale a dire in quale misura la richiesta di divulgazione delle prove è supportata da fatti e prove disponibili e se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengono informazioni riservate. [Em. 89]
Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni che ritengono rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. [Em. 90]
Articolo 14
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità alle decisioni definitive emanate nell’ambito dell’azione rappresentativa e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l'altro, sotto forma di ammende. [Em. 91]
3. Quando prendono decisioni in merito all’attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi dei consumatori. Gli Stati membri possono decidere di assegnare tali entrate a un fondo creato per finanziare azioni rappresentative. [Em. 92]
4. Gli Stati membri notificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro [data di recepimento della direttiva] e notificano immediatamente qualsiasi modifica apportata successivamente.
Articolo 15
Assistenza agli enti legittimati rappresentativi [Em. 93]
1. Gli Stati membri sono incoraggiati, in linea con l'articolo 7, paragrafo 1, a garantire che gli enti legittimati rappresentativi dispongano di fondi sufficienti per le azioni rappresentative. Essi adottano le misure necessarie per garantireagevolare l'accesso alla giustizia e garantiscono che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, esonerando gli enti legittimati dal versamento dei diritti amministrativi e giudiziari applicabili, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico per questa finalità. [Em. 94]
1 bis. Gli Stati membri forniscono sostegno strutturale agli enti che agiscono in qualità di enti legittimati nell'ambito di applicazione della presente direttiva. [Em. 95]
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nei casi in cui gli enti legittimati sono tenuti a informare i consumatori interessati riguardo alle azioni rappresentative in corso, i relativi costi possano essere recuperati dal professionista, se l’azione ha esito positivo.
3. Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze, per quanto riguarda la risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.
Articolo 15 bis
Rappresentanza in giudizio e onorari
Gli Stati membri provvedono affinché gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi inutili sotto il profilo dell'interesse di ciascuna delle parti. Nello specifico, gli Stati membri vietano gli onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa. [Em. 96]
Articolo 16
Azioni rappresentative transfrontaliere
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, possano rivolgersi ad un organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l’elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi accettano l’elenco come prova dellapossono esaminare la legittimazione dell’ente legittimato rappresentativo, fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell’ente legittimato rappresentativo giustifichi il suo intervento in un caso specifico. [Em. 97]
2. Gli Stati membri garantiscono che laddove la violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata innanzi all’organo giurisdizionale o amministrativo competente di uno Stato membro da vari enti legittimati di diversi Stati membri che agiscono congiuntamente o sono rappresentati da un unico ente legittimato al fine di proteggere l’interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.
2 bis. Uno Stato membro in cui ha luogo un ricorso collettivo può richiedere il mandato dei consumatori residenti in tale Stato membro e richiede il mandato dei singoli consumatori stabiliti in un altro Stato membro quando l'azione è transfrontaliera. In tali circostanze, all'inizio di un'azione verrà fornito all'organo giurisdizionale o amministrativo e al convenuto un elenco consolidato di tutti i consumatori di un altro Stato membro che hanno conferito tale mandato. [Em. 98]
3. Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere e fatti salvi i diritti concessi agli altri soggetti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione l’elenco degli enti legittimati designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e la finalità di questi enti legittimati. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico e le mantiene aggiornate.
4. Se uno Stato Membro, la Commissione o il professionista solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato rappresentativo ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui dubbi sollevati e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati. [Em. 99]
Articolo 16 bis
Registro pubblico
Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali competenti istituiscano un registro, accessibile al pubblico, degli atti illeciti che sono stati oggetto di provvedimenti inibitori conformemente alle disposizioni della presente direttiva. [Em. 100]
Capo 3
Disposizioni finali
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal ... [data dell’applicazione della presente direttiva] fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 2.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 18
Monitoraggio e valutazione
1. Non prima di 5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione sarà è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esaminerà in particolare l’ambito di applicazione della direttiva, definito nell’articolo 2 e nell’Allegato I.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell’eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell’allegato II dall’ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell’articolo 2. [Em. 101]
3. Su base annuale e, per la prima volta, non prima di 4 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1:
a) il numero di azioni rappresentative intentate in relazione alla presente direttiva innanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi;
b) il tipo di ente legittimato che intenta tali azioni;
c) il tipo di violazione trattata nell’ambito delle azioni rappresentative, le parti che presentano le azioni rappresentative e il settore economico interessato dalle azioni rappresentative;
d) la durata del procedimento dall’avvio dell’azione fino all’adozione di un provvedimento inibitorio definitivo di cui all’articolo 5, un decreto di risarcimento o una decisione ricognitiva di cui all’articolo 6 o l’approvazione definitiva della transazione di cui all’articolo 8;
e) i risultati delle azioni rappresentative;
f) il numero degli enti legittimati che partecipano in collaborazione e meccanismi di scambio di buone pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
Articolo 18 bis
Clausola di riesame
Fatto salvo l'articolo 16, la Commissione valuta se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione al riguardo e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di una proposta pertinente. [Em. 102]
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ... [6 mesi dopo il termine per il recepimento].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle violazioni verificatesi dopo il ... [data di applicazione della presente direttiva].
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE, alle violazioni verificatesi prima del ... [data di applicazione della presente direttiva].
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
(1) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29)(9).
(2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(3) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
(4) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(5) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(6) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.
(9) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(10) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(12) Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
(13) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
(14) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(15) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).
(16) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(17) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.
(18) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(19) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
(20) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(21) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(22) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(23) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(24) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(25) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(26) Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).
(27) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli 183, 184, 185 e 186.
(28) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
(29) Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(30) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(31) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
(32) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(33) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, p. 45).
(34) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(35) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(36) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(37) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)
(38) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(39) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(40) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
(41) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
(42) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(43) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(44) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.
(45) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(46) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.
(47) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).
(48) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(49) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(50) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).
(51) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(52) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(53) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(54) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(55) Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
(56) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(57) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
(58) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, 28.7.2017, pag. 1).
(59) Salvare l’elemento Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 1).
(59 bis) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4). [Em. 103]
(59 ter) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). [Em. 104]
(59 quater) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). [Em. 105]
(59 quinquies) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). [Em. 106]
(59 sexies) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79). [Em. 107]
(59 septies) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36). [Em. 108]
La citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).
Protocollo all'accordo euromediterraneo UE-Israele (adesione della Croazia) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (09547/2018),
– visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09548/2018),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0021/2019),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0164/2019),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.
Accordo globale UE-Uzbekistan
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul nuovo accordo globale tra l'Unione europea e l'Uzbekistan (2018/2236(INI))
– visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la decisione (UE) 2018/... del Consiglio, del 16 luglio 2018, che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione, le disposizioni che rientrano nelle competenze dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (10336/18),
— vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 luglio 2018, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (10337/18),
— viste le direttive di negoziato del Consiglio del 16 luglio 2018 (10601/18 EU Restricted), trasmesse al Parlamento il 6 agosto 2018,
— visto l'attuale accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'UE e la Repubblica dell'Uzbekistan, in vigore dal 1999,
— visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'UE e l'Uzbekistan, firmato nel gennaio 2011,
– visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,
— vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016, concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili(1),
— vista la sua risoluzione non legislativa del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili(2),
— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2014 sui diritti umani in Uzbekistan(3),
— viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(4) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale(5),
— vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 settembre 2018 dal titolo "Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per una strategia dell'UE" (JOIN(2018)0031),
— viste le visite in Uzbekistan della sua commissione per gli affari esteri e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo, rispettivamente nel settembre 2018 e nel maggio 2017, e le visite regolari nel paese da parte della sua delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia,
— visti i risultati della 13a riunione dei ministri degli Esteri dell'UE e dell'Asia centrale, tenutasi il 10 novembre 2017 a Samarcanda, che ha affrontato l'agenda bilaterale (economia, connettività, sicurezza e Stato di diritto) e questioni regionali,
— visto il comunicato congiunto della 14a riunione dei ministri degli Esteri dell'UE e dell'Asia centrale, tenutasi a Bruxelles il 23 novembre 2018, dal titolo "UE-Asia centrale – Lavorare insieme per costruire un futuro di crescita inclusiva, connettività sostenibile e partenariati più solidi"(6),
— viste la prosecuzione dell'aiuto allo sviluppo dell'UE all'Uzbekistan, pari a 168 milioni di EUR nel periodo 2014-2020, l'assistenza finanziaria della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nonché altre misure dell'UE a favore della pace, della sicurezza e della riduzione dei rifiuti nucleari nel paese,
— vista la dichiarazione della conferenza di Tashkent sull'Afghanistan del 26 e 27 marzo 2018, ospitata dall'Uzbekistan e copresieduta dall'Afghanistan, intitolata "Processo di pace, cooperazione in materia di sicurezza e connettività regionale",
— vista la strategia di azione in cinque settori prioritari per lo sviluppo dell'Uzbekistan (strategia di sviluppo) per il periodo 2017-2021,
– visti i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta e verso una maggiore apertura nelle relazioni con i suoi vicini dall'indipendenza dall'Unione sovietica,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
– visto l'articolo 113 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0149/2019),
A. considerando che il 23 novembre 2018 l'UE e l'Uzbekistan hanno avviato i negoziati per un accordo globale rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC), con l'intento di sostituire l'attuale APC UE-Uzbekistan, al fine di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori di comune interesse sulla base dei valori condivisi della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto delle libertà fondamentali e della buona governance, per promuovere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza internazionale, e affrontare in modo efficace sfide globali come il terrorismo, il cambiamento climatico e la criminalità organizzata;
B. considerando che, per entrare in vigore, l'ARPC necessita dell'approvazione del Parlamento;
1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):
Relazioni tra UE e Uzbekistan
a)
di accogliere con favore gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta nonché il livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan, che ha portato all'avvio dei negoziati in vista di un ARPC globale; di sottolineare l'interesse dell'UE nel rafforzare le sue relazioni con l'Uzbekistan sulla base di valori comuni e di riconoscere il ruolo dell'Uzbekistan quale importante ponte culturale e politico tra l'Europa e l'Asia;
b)
di prevedere un dialogo costante e approfondito e di monitorare la piena attuazione delle riforme politiche e democratiche volte a creare un sistema giudiziario indipendente (compresa la revoca di tutte le limitazioni all'indipendenza degli avvocati), un parlamento realmente indipendente, derivante da elezioni realmente competitive, a tutelare i diritti umani, la parità di genere e la libertà dei media, depoliticizzando i servizi di sicurezza e garantendo che si impegnino a rispettare lo Stato di diritto e un forte coinvolgimento della società civile nel processo di riforma; di accogliere con favore i nuovi poteri conferiti all'Oliy Majlis e i nuovi meccanismi che rafforzano il controllo parlamentare; di incoraggiare le autorità ad attuare le raccomandazioni della relazione OSCE/ODIHR a seguito delle elezioni parlamentari del 2014;
c)
di sottolineare l'importanza di riforme sostenibili e della loro attuazione, fornendo un sostegno significativo a questo scopo, sulla base degli accordi attuali e futuri, in modo da ottenere risultati tangibili e affrontare questioni politiche, sociali ed economiche, in particolare al fine di migliorare la governance, aprire la strada a una società civile veramente diversificata e indipendente, rafforzare il rispetto dei diritti umani, tutelare tutte le minoranze e le persone vulnerabili, comprese le persone affette da disabilità, garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti umani e altri reati e rimuovere gli ostacoli all'imprenditorialità;
d)
di riconoscere e sostenere l'impegno dell'Uzbekistan nelle attuali riforme strutturali, amministrative ed economiche per migliorare il clima imprenditoriale, il sistema giudiziario e i servizi di sicurezza, le condizioni lavorative nonché la responsabilità e l'efficienza amministrative, e di sottolineare l'importanza della loro piena e verificabile attuazione; di accogliere con favore la liberalizzazione delle operazioni in valuta estera e del mercato dei cambi; di sottolineare che il piano globale di riforma dell'Uzbekistan, ossia la strategia di sviluppo 2017-2021, deve essere attuato e sostenuto da misure volte ad agevolare il commercio estero e a migliorare il contesto imprenditoriale; di prendere in considerazione il fatto che la migrazione per lavoro e le rimesse sono meccanismi fondamentali per affrontare la povertà in Uzbekistan;
e)
di esortare il governo uzbeko a garantire che i difensori dei diritti umani, la società civile, i controllori internazionali e le organizzazioni per i diritti umani possano operare liberamente in un contesto giuridicamente sano e politicamente sicuro, in particolare facilitando le procedure di registrazione e dando la possibilità di ricorrere in giudizio in caso di rifiuto della registrazione; di esortare il governo a consentire il monitoraggio costante, libero e indipendente delle condizioni nelle prigioni e nei luoghi di detenzione; di incoraggiare il governo a invitare il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di attuare la raccomandazione formulata in occasione della sua ultima visita nel 2003 e di allineare le leggi e le pratiche nazionali al diritto e alle norme internazionali, compreso un meccanismo di monitoraggio indipendente che garantisca un accesso senza restrizioni ai luoghi di detenzione per verificare il trattamento dei prigionieri; di invitare le autorità a indagare in modo approfondito su tutte le accuse di tortura o trattamento disumano;
f)
di contribuire a far emergere una società tollerante, inclusiva, pluralista e democratica con un governo credibile, sostenendo la liberalizzazione progressiva, nel pieno rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani, e il progresso socioeconomico a beneficio dei cittadini;
g)
di accogliere con favore il rilascio dei prigionieri politici, ma di esortare le autorità a garantire loro la piena riabilitazione, l'accesso a mezzi di ricorso e a trattamenti medici; di chiedere il rilascio di tutti i restanti prigionieri politici e di tutti gli altri individui imprigionati o perseguitati per accuse di matrice politica quali gli attivisti religiosi, per i diritti umani e per la società civile, i giornalisti e i politici dell'opposizione; di esprimere preoccupazione per vari processi a porte chiuse e di esortare il governo a porre fine a queste pratiche; di esortare il governo a modificare rapidamente le disposizioni del codice penale relative all'estremismo che sono a volte utilizzate indebitamente per perseguire penalmente i dissidenti; di accogliere con favore gli impegni assunti di interrompere il ricorso all'accusa di "violazioni delle norme penitenziarie" per prolungare arbitrariamente le pene detentive dei prigionieri politici; di garantire che tutti i prigionieri politici condannati per reati penali e altri illeciti ricevano una copia della sentenza pronunciata riguardo al loro caso, per consentire loro di esercitare il diritto di appello e richiedere la riabilitazione; di accogliere con favore l'allentamento di alcune restrizioni alla libertà di associazione pacifica e di incoraggiare inoltre l'abolizione delle restrizioni a tali diritti, come la detenzione di manifestanti pacifici, rispettando in tal modo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; di accogliere con favore la recente visita del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo;
h)
di prendere nota del fatto che la posizione dell'Uzbekistan nell'indice della libertà di stampa di Reporter senza frontiere è migliorata solo lievemente tra il 2016 e il 2018 e di continuare a nutrire preoccupazioni in merito alla censura, al blocco di siti web, all'autocensura di giornalisti e blogger, alle molestie, sia online che offline, e alle accuse penali di matrice politica; di esortare le autorità a smettere di esercitare pressioni sui media e di sorvegliarli, a interrompere il blocco di siti web indipendenti e a consentire ai media internazionali di accreditare corrispondenti e di operare nel paese; di sostenere e di accogliere con favore le misure intraprese per garantire una maggiore indipendenza dei media e delle organizzazioni della società civile, ad esempio la revoca di alcune restrizioni che disciplinano le loro attività nonché il ritorno delle ONG e dei media stranieri e internazionali, in precedenza esclusi dal paese; di accogliere con favore la nuova legge sulla registrazione delle ONG, che semplifica alcune procedure di registrazione e alcuni requisiti necessari a ottenere l'autorizzazione anticipata allo svolgimento di attività o riunioni; di esortare le autorità a dare piena attuazione a tale legge, anche eliminando tutte le barriere alla registrazione delle organizzazioni internazionali, e di incoraggiare le autorità ad affrontare le restrizioni rimanenti che limitano il lavoro delle ONG, come gli onerosi obblighi di registrazione e il monitoraggio intrusivo;
i)
di accogliere con favore i progressi compiuti in vista dell'eliminazione del lavoro minorile e della graduale eliminazione del lavoro coatto, nonché le recenti visite in Uzbekistan da parte dei relatori speciali delle Nazioni Unite e la riapertura del paese alle organizzazioni non governative internazionali in questo settore; di sottolineare che il lavoro coatto sostenuto dallo Stato nelle industrie del cotone, della seta e in altri settori rimane un problema; di prevedere misure da parte del governo dell'Uzbekistan tese a eliminare tutte le forme di lavoro coatto, ad affrontare le cause profonde del fenomeno, in particolare il sistema delle quote obbligatorie, e a garantire che le autorità locali che mobilitano, ricorrendo alla coercizione, i lavoratori del settore pubblico e gli studenti siano chiamate a risponderne; di sottolineare che sono necessari maggiori sforzi e ulteriori misure giuridiche per consolidare i progressi in questo settore al fine di abolire il lavoro coatto; di incoraggiare, a tale proposito, l'ulteriore cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); di incoraggiare l'accesso al paese per una visita da parte del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù; di sottolineare l'importanza degli sforzi tesi a sviluppare nel paese una filiera del cotone sostenibile nonché pratiche agricole e tecnologie di coltivazione del cotone moderne ed ecologiche; di sostenere i coltivatori nazionali di cotone per aumentarne l'efficienza produttiva, tutelare l'ambiente e migliorare le pratiche lavorative con l'obiettivo di abolire il lavoro coatto;
j)
di incoraggiare le autorità a intensificare gli interventi volti a ridurre la disoccupazione nel paese, anche tramite l'apertura del settore privato e il rafforzamento delle piccole e medie imprese; di accogliere con favore, a tale proposito, la proroga del programma di formazione per dirigenti e di promuovere ulteriori programmi di formazione per imprenditori; di ricordare, a tale proposito, il potenziale della sua giovane popolazione e il suo livello di istruzione relativamente alto; di incoraggiare la promozione di programmi di formazione all'imprenditorialità; di ricordare l'importanza di programmi dell'UE come Erasmus+ ai fini della promozione del dialogo interculturale tra l'Unione e l'Uzbekistan e dell'offerta di opportunità di emancipazione agli studenti che partecipano a tali programmi quali attori positivi del cambiamento nella loro società;
k)
di continuare a tenere dialoghi annuali in materia di diritti umani organizzati dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, in tale contesto, di sollecitare la risoluzione di singoli casi che sono fonte di preoccupazione, compresi quelli dei prigionieri politici; di concordare settori concreti prima di ogni tornata di dialoghi su base annua e di valutare i progressi riguardo ai risultati in linea con le norme dell'UE, integrando le questioni relative ai diritti umani in tutte le altre riunioni e le altre politiche; di incoraggiare e valutare il rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, come ratificati dall'Uzbekistan, in particolare con le Nazioni Unite, l'OSCE e l'ILO; di esprimere la perdurante preoccupazione riguardo ai problemi in sospeso e alla mancata attuazione di alcune riforme; di incoraggiare le autorità a depenalizzare le relazioni sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso e a promuovere una cultura di tolleranza nei confronti delle persone LGBTI; di invitare le autorità uzbeke a sostenere e a promuovere i diritti delle donne;
l)
di garantire un riesame del sistema dei passaporti; di accogliere con favore l'abolizione del sistema dei "visti di uscita", che in precedenza erano richiesti ai cittadini uzbeki che viaggiavano al di fuori della Comunità di Stati indipendenti (CSI); di accogliere con favore l'annuncio dell'Uzbekistan che non richiederà più il visto ai cittadini degli Stati membri dell'UE da gennaio 2019;
m)
di esortare le autorità a migliorare il sistema sanitario locale e ad aumentare le risorse statali per facilitare le migliorie, in quanto la situazione è notevolmente peggiorata da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza;
n)
di esortare le autorità a fornire il sostegno necessario e a ricercare il contributo e il sostegno di partner internazionali per consentire all'Uzbekistan, in particolare alla Repubblica autonoma di Karakalpakstan, di continuare a far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie della catastrofe ambientale del lago d'Aral definendo politiche e pratiche per la gestione e la conservazione sostenibili dell'acqua nonché un piano di risanamento graduale e credibile per la regione; di accogliere con favore gli sviluppi positivi nella cooperazione regionale in materia di risorse idriche, in particolare con il Tagikistan e il Kazakhstan, l'istituzione del Multi-Partner Human Security Trust Fund ("Fondo fiduciario di pluripartenariato per la sicurezza umana") delle Nazioni Unite per la regione del lago d'Aral e l'impegno mostrato dalle autorità; di continuare a sostenere gli sforzi volti a migliorare le infrastrutture di irrigazione;
o)
di prendere atto della nuova politica estera uzbeka, che ha portato a miglioramenti nella cooperazione con i paesi limitrofi e con i partner internazionali, in particolare per quanto riguarda la promozione della stabilità e della sicurezza nella regione, la gestione delle frontiere e delle risorse idriche, la demarcazione delle frontiere e l'energia; di sostenere l'impegno positivo dell'Uzbekistan nel processo di pace in Afghanistan;
p)
di accogliere con favore il costante impegno dell'Uzbekistan nel salvaguardare la zona denuclearizzata in Asia centrale; di ricordare l'impegno dell'UE di sostenere l'Uzbekistan nel far fronte ai rifiuti tossici e radioattivi; di incoraggiare l'Uzbekistan a firmare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari;
q)
di tenere conto del ruolo importante dell'Uzbekistan nel prossimo riesame della strategia UE-Asia centrale, applicando il principio di differenziazione;
r)
di riconoscere le legittime preoccupazioni dell'Uzbekistan in materia di sicurezza e di rafforzare la cooperazione a sostegno della gestione delle crisi, della prevenzione dei conflitti, della gestione integrata delle frontiere e degli sforzi tesi a combattere la radicalizzazione violenta, il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti, difendendo nel contempo lo Stato di diritto, compresa la tutela dei diritti umani;
s)
di garantire la cooperazione efficace nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale;
t)
di vincolare l'erogazione dell'assistenza all'Uzbekistan a titolo degli strumenti di finanziamento esterni dell'UE e dei prestiti della BEI e della BERS al proseguimento del processo di realizzazione delle riforme;
u)
di sostenere l'attuazione effettiva delle principali convenzioni internazionali necessarie per ottenere lo status SPG+;
v)
di sostenere gli sforzi dell'Uzbekistan a impegnarsi nel processo di adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di integrare meglio il paese nell'economia mondiale e migliorare il clima imprenditoriale, attirando in tal modo maggiori investimenti diretti esteri (IDE);
w)
di tenere conto dell'evoluzione delle relazioni con altri paesi terzi nel contesto dell'attuazione dell'iniziativa cinese "One Belt, One Road" (OBOR); di insistere sul rispetto delle questioni in materia di diritti umani legate a questa iniziativa, anche elaborando linee guida al riguardo;
Nuovo accordo globale
x)
di utilizzare i negoziati dell'ARPC per promuovere un progresso autentico e sostenibile verso un regime responsabile e democratico che garantisca e tuteli i diritti fondamentali per tutti i cittadini e si concentri in particolare sulla garanzia di un contesto favorevole per la società civile, i difensori dei diritti umani e l'indipendenza degli avvocati; di garantire che, prima della fine dei negoziati, l'Uzbekistan realizzi progressi sostanziali nel garantire la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica conformemente alle norme internazionali, anche eliminando gli ostacoli alla registrazione di tutti i nuovi gruppi, all'avvio legale delle attività nel paese e all'ottenimento di finanziamenti esteri;
y)
di negoziare un accordo moderno, onnicomprensivo e ambizioso tra l'UE e l'Uzbekistan, che sostituirà l'APC del 1999, rafforzando i contatti interpersonali, la cooperazione politica, le relazioni commerciali e di investimento nonché la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, connettività, diritti umani e governance, e contribuendo allo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Uzbekistan;
z)
di rinnovare il proprio impegno a favore del progresso delle norme democratiche, dei principi della buona governance e dello Stato di diritto, nonché del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, compresa la libertà di religione e di credo, e dei loro difensori;
aa)
di sostenere gli sforzi rinnovati dell'Uzbekistan tesi a instaurare una cooperazione multilaterale e internazionale che consenta di affrontare sfide globali e regionali, come la sicurezza internazionale e la lotta all'estremismo violento, la criminalità organizzata, il traffico di droga, la gestione delle risorse idriche, il degrado ambientale, i cambiamenti climatici, la migrazione, eccetera;
ab)
di garantire che l'accordo globale faciliti e rafforzi la cooperazione regionale e la risoluzione pacifica dei conflitti legati alle controversie in essere, aprendo la strada ad autentiche relazioni di buon vicinato;
ac)
di rafforzare le disposizioni connesse alle relazioni commerciali ed economiche, collegandole meglio alle disposizioni in materia di diritti umani e all'impegno di attuare i principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani, fornendo, da un lato, meccanismi per valutare e affrontare le ripercussioni negative sui diritti umani e promuovendo, dall'altro lato, i principi dell'economia di mercato, compresa la certezza del diritto, nonché istituzioni indipendenti e trasparenti, il dialogo sociale e l'attuazione delle norme ILO in materia di lavoro al fine di garantire investimenti diretti esteri sostenibili e contribuire alla diversificazione dell'economia; di migliorare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale e di garantire che i beni attualmente congelati in vari Stati membri dell'UE e del SEE siano rimpatriati in modo responsabile a vantaggio di tutti i cittadini uzbeki;
ad)
di rafforzare alcuni aspetti della cooperazione interparlamentare in seno a un'apposita commissione di cooperazione parlamentare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresa la responsabilità diretta dei rappresentanti del consiglio di cooperazione e della commissione di cooperazione parlamentare;
ae)
di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, compresa la società civile, sia durante i negoziati che in fase di attuazione dell'accordo;
af)
di includere termini per una potenziale sospensione della cooperazione qualora una delle due parti violi elementi essenziali riguardanti, in particolare, il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, prevedendo la consultazione del Parlamento europeo in tali casi; di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio e reclamo che offra alle popolazioni interessate e ai loro rappresentanti uno strumento efficace per affrontare gli impatti in termini di diritti umani e monitorare l'attuazione;
ag)
di garantire il forte coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio dell'attuazione di tutte le parti dell'ARPC dopo la sua entrata in vigore, di tenere consultazioni in tale contesto, garantendo che il Parlamento e la società civile siano adeguatamente informati in merito all'attuazione dell'ARPC da parte del SEAE, e di reagire in modo adeguato;
ah)
di assicurare la trasmissione integrale dei documenti negoziali al Parlamento europeo, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza, per consentire al Parlamento di esercitare un controllo adeguato del processo negoziale; di adempiere agli obblighi interistituzionali derivanti dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, nonché di presentare periodicamente resoconti al Parlamento;
ai)
di applicare l'ARPC in via provvisoria, solo dopo che il Parlamento avrà dato la sua approvazione;
aj)
di attuare una campagna di sensibilizzazione del pubblico che sottolinei i risultati positivi attesi dalla cooperazione, a beneficio dei cittadini dell'UE e dell'Uzbekistan, e che migliorerebbe anche le relazioni interpersonali;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0639),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento danese, dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visti i risultati della consultazione online tenuta dalla Commissione europea tra il 4 luglio 2018 e il 16 agosto 2018,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A8-0169/2019);
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) In passato gli Stati membri hanno scelto di introdurre disposizioni relative all'ora legale a livello nazionale. È stato pertanto importante per il funzionamento del mercato interno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale per tutta l'Unione allo scopo di coordinare il cambiamento dell'ora negli Stati membri. In conformità alla direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) tutti gli Stati membri applicano attualmente le disposizioni relative all'cambi stagionali semestrali dell'ora. L'ora normale viene cambiata in ora legale dall'l'ultima domenica di marzo e rimane in vigore fino all'ultima domenica di ottobre dello stesso anno. [Em. 1]
(2) Basandosi su numerose petizioni, iniziative dei cittadini e interrogazioni parlamentari,il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a condurre una valutazione approfondita delle disposizioni relative all'ora legale di cui alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa. Tale risoluzione ha inoltre confermato che è fondamentalesottolineato l'importanza di mantenere un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione e un regime orario uniforme a livello dell'UE. [Em. 2]
(3) La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di regole dell'Unione armonizzate in questo settore per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, creare prevedibilità e certezza a lungo termine ed evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non consentono di concludere univocamente che i benefici delle disposizioni relative all'ora legale superano gli inconvenienti connessi a un cambio semestrale dell'ora. [Em. 3]
(3 bis) Il dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale non è una novità e sin dall'introduzione dell'ora legale sono state promosse diverse iniziative miranti a porre fine a tale pratica.Alcuni Stati membri hanno tenuto consultazioni nazionali e la maggior parte delle imprese e dei portatori di interessi ha sostenuto l'abolizione di tale pratica.La consultazione avviata dalla Commissione europea è giunta alla stessa conclusione. [Em. 4]
(3 ter) In tale contesto, la situazione degli allevatori può fungere da esempio di come le disposizioni relative all'ora legale fossero inizialmente ritenute incompatibili con le pratiche agricole, in particolare considerando che la giornata lavorativa inizia molto presto già in regime di ora solare. Si riteneva inoltre che il passaggio semestrale all'ora legale rendesse più difficile l'immissione dei prodotti o degli animali sul mercato. Infine, poiché le vacche seguono il loro ritmo naturale di mungitura, si è ipotizzata una riduzione della produzione di latte. Tuttavia, le moderne attrezzature e pratiche agricole hanno rivoluzionato l'agricoltura in modo tale da rendere la maggior parte di queste preoccupazioni non più pertinenti, anche se permangono preoccupazioni circa il bioritmo animale e le condizioni di lavoro degli agricoltori. [Em. 5]
(4) È in corso un vivace dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale. Circa 4,6 milioni di cittadini hanno partecipato alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, il che rappresenta il maggior numero di risposte mai ricevute in una consultazione della Commissione. Anche una serie di iniziative dei cittadini ha messo in evidenza le preoccupazioni del pubblico in merito al cambio semestrale dell'ora e alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni relative all'ora legale. Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate e armonizzate alle disposizioni relative all'ora legale. [Em. 6]
(4 bis) La cronobiologia dimostra che il bioritmo del corpo umano è influenzato da qualsiasi cambiamento dell'ora, che potrebbe comportare effetti nocivi per la salute umana. Recenti prove scientifiche suggeriscono chiaramente un legame tra cambiamenti orari e malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie immunitarie o ipertensione, legate alle alterazioni del ciclo circadiano. Alcuni gruppi, come i bambini e gli anziani, sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, per proteggere la salute pubblica, è opportuno porre fine al cambio stagionale dell'ora. [Em. 7]
(4 ter) I territori diversi dai territori d'oltremare degli Stati membri sono suddivisi in tre diversi fusi orari o ore normali, vale a dire GMT, GMT+1 e GMT+2.L'ampia estensione territoriale dell'UE da nord a sud comporta differenze negli effetti della luce diurna in tutta l'Unione.È pertanto importante che gli Stati membri tengano conto degli aspetti geografici del tempo, vale a dire i fusi orari naturali e la posizione geografica, prima di cambiare i propri fusi orari.Gli Stati membri dovrebbero consultare i cittadini e le parti interessate prima di decidere di cambiare i propri fusi orari. [Em. 8]
(4 quater) Diverse iniziative dei cittadini hanno evidenziato le preoccupazioni esistenti quanto al cambiamento semestrale dell'ora e gli Stati membri dovrebbero avere il tempo e l'opportunità di condurre consultazioni pubbliche e valutazioni d'impatto al fine di comprendere meglio le implicazioni della soppressione dei cambi stagionali dell'ora in tutte le regioni. [Em. 9]
(4 quinquies) Con l'ora legale, o ora estiva, si ha l'impressione che il sole tramonti più tardi nei mesi estivi, perciò molti cittadini dell'Unione associano l'estate alla presenza di luce solare fino a tarda sera. Con il ritorno all'ora normale, in estate, il sole tramonterebbe un'ora prima e la luce diurna sarebbe disponibile a tarda sera durante un periodo molto limitato dell'anno. [Em. 10]
(4 sexies) Numerosi studi hanno esaminato il legame fra il passaggio all'ora legale e il rischio di infarti, l'alterazione del ritmo dell'organismo, la privazione del sonno, la mancanza di concentrazione e attenzione, il più elevato rischio di incidenti, la minor soddisfazione di vita e persino i tassi di suicidio. Cionondimeno, un maggior numero di ore di luce, le attività all'aperto dopo il lavoro o la scuola e l'esposizione alla luce solare determinano chiaramente effetti positivi a lungo termine per il benessere generale. [Em. 11]
(4 septies) I cambi stagionali dell'ora hanno un'incidenza negativa anche sul benessere degli animali, il che è evidente, ad esempio, nel settore agricolo, ove ne risente la produzione di latte vaccino. [Em. 12]
(4 octies) È una supposizione diffusa che i cambi stagionali dell'ora determinino un risparmio energetico. Infatti, questo è stato il principale motivo per cui sono stati inizialmente introdotti nello scorso secolo. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che mentre i cambi stagionali dell'ora potrebbero apportare benefici marginali alla riduzione del consumo energetico all'interno dell'Unione nel suo complesso, ciò non avviene in tutti gli Stati membri. Il risparmio di energia destinata all'illuminazione, consentito dal passaggio all'ora legale, potrebbe altresì essere inferiore all'aumento del consumo di energia impiegata per il riscaldamento. Inoltre, i risultati sono difficili da interpretare poiché sono profondamente influenzati da fattori esterni, quali la meteorologia, il comportamento degli utenti dell'energia o la transizione energetica in corso. [Em. 13]
(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di garantire che l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri non perturbi il funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle comunicazioni e di altri settori coinvolti, essi dovrebbero notificare tempestivamente alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale e solo in seguito applicare le modifiche notificate. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazioneal più tardi entro il 1° aprile 2020 se intendano modificare la loro ora normale l'ultima domenica diottobre 2021. [Em. 14]
(6) È pertanto necessario porre termine all'armonizzazione del periodo interessato dalle disposizioni relative all'ora legale, come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e introdurre regole comuni che impediscano agli Stati membri di applicare disposizioni diverse relative al cambio stagionale dell'ora tramite la modifica della loro ora normale più di una volta nel corso dell'anno, e che introducano l'obbligo di notificare le modifiche che essi prevedono di apportare all'ora normale. La presente direttiva mira a contribuire in modo determinato al buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe di conseguenza basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 15]
(6 bis) È necessario che la decisione su quale ora normale applicare in ciascuno Stato membro sia preceduta da consultazioni e studi che tengano conto delle preferenze dei cittadini, delle variazioni geografiche, delle differenze regionali, delle modalità di lavoro standard e di altri fattori pertinenti per lo Stato membro in questione.Pertanto, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per analizzare l'impatto della proposta e scegliere la soluzione che meglio soddisfa i propri cittadini, tenendo conto al contempo del buon funzionamento del mercato interno. [Em. 16]
(6 ter) Il passaggio a un nuovo regime senza cambi stagionali genererà costi transitori, soprattutto riguardo ai sistemi di informazione in diversi settori, in particolare i trasporti. Al fine di ridurre in modo significativo i costi di transizione, è necessario un periodo di tempo ragionevole per preparare l'attuazione della presente direttiva. [Em. 17]
(7) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º aprile 20192021, in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 31dell'ultima domenica di marzo 20192021. Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27dell'ultima domenica di ottobre 20192021, in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 20192021. [Em. 18]
(7 bis) Al fine di garantire un'attuazione armonizzata della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e prendere decisioni sulle disposizioni relative ai tempi previsti in modo concertato e coordinato. Occorre pertanto istituire un meccanismo di coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe discutere e valutare l'impatto potenziale di qualsiasi decisione prevista concernente le ore normali di uno Stato membro sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em. 19]
(7 ter) La Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni relative all'ora previste nei vari Stati membri possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno. Qualora tale valutazione non porti gli Stati membri a riconsiderare le disposizioni previste relative all'ora, la Commissione dovrebbe poter rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. Pertanto, e al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, alla Commissione europea dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda il rinvio di non oltre dodici mesi della data di applicazione della presente direttiva. [Em. 20]
(8) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere presentati dalla Commissione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi sulle informazioni che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.
(9) Poiché gli obiettivi della presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni armonizzate relative al cambio dell'ora non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10) Le disposizioni armonizzate sull'ora dovrebbero essere applicate in conformità alle disposizioni sul campo d'applicazione territoriale dei trattati di cui all'articolo 355 TFUE
(11) È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/84/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Gli Stati membri non applicano cambi stagionali alla loro ora normale o alle loro ore normali.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale o delle loro ore normali nel 20192021, purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27dell'ultima domenica di ottobre 2019dello stesso anno. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2alla Commissione entro il 1° aprile 2020. [Em. 21]
Articolo 2
1. Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica.È istituito un meccanismo di coordinamento allo scopo di assicurare un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione. [Em. 22]
2. Entro un mese dalla notifica laIl meccanismo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 23]
2 bis. Quando uno Stato membro notifica la sua decisione alla Commissione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, il meccanismo di coordinamento si riunisce per discutere e valutare l'impatto potenziale della modifica prevista sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em. 24]
2 ter. Laddove, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 bis, ritenga che la modifica prevista incida in maniera significativa sul corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ne informa lo Stato membro notificante. [Em. 25]
2 quater. Entro il 31 ottobre 2020 lo Stato membro decide se confermare o meno la propria intenzione. Laddove decida di confermare la propria intenzione, lo Stato membro notificante fornisce una spiegazione dettagliata di come affronterà l'impatto negativo della modifica sul funzionamento del mercato interno. [Em. 26]
Articolo 3
1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riferiscepresenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione e all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2024, accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa di revisione basata su una valutazione d'impatto approfondita, che coinvolga tutte le parti interessate. [Em. 27]
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile 20242025. [Em. 28]
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° aprile 20192021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 20192021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. [Em. 29]
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4 bis
1. La Commissione, in stretta cooperazione con il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 2, monitora attentamente le previste disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.
2. Qualora ritenga che le disposizioni sull'ora previste, notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, possano ostacolare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. [Em. 30]
Articolo 4 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione dal [data di entrata in vigore della presente direttiva] fino al [data di applicazione della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 31]
Articolo 5
La direttiva 2000/84/CE è abrogata con effetto dal 1° aprile 20192021. [Em. 32]
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21).
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0864),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0495/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco e dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera in data 7 settembre 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0044/2018),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/944.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE
Nell'ambito della rifusione della direttiva sull’energia elettrica e del regolamento sull’energia elettrica, la Commissione prende atto dell’accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell’elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell’energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.
La Commissione esaminerà ulteriormente l’impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l’attuazione della normativa ove necessario.
Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:
La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull’energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell’ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull’energia elettrica, la Commissione sottolinea che l’integrazione dei mercati dell’energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L’ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell’elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell’energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di "market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l’applicazione della pertinente normativa dell’Unione.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in merito all'articolo 26 per disciplinare a livello dell'UE l'obbligatorietà di partecipazione dei fornitori di servizi energetici alla risoluzione alternativa delle controversie. La Commissione si rammarica di questa decisione dal momento che la sua proposta aveva lasciato la scelta agli Stati membri in linea con l'approccio adottato nella direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR) e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Non spetta alla Commissione avviare una valutazione comparativa dei singoli modelli di risoluzione alternativa delle controversie istituiti dagli Stati membri. Pertanto, essa considererà l'efficacia complessiva dei modelli nazionali di risoluzione alternativa delle controversie nel contesto del suo obbligo generale di sorveglianza del recepimento ed effettiva attuazione del diritto dell'Unione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0861),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0492/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento spagnolo, dal Senato francese, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco, dalla Dieta polacca, dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati rumena e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera del 13 luglio 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0042/2018),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/943.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE
Nell'ambito della rifusione della direttiva sull'energia elettrica e del regolamento sull'energia elettrica, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell'elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell'energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.
La Commissione esaminerà ulteriormente l'impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l'attuazione della normativa ove necessario.
Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:
La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull'energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell'ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull'energia elettrica, la Commissione sottolinea che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L'ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell'elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di "market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI PIANI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL MERCATO
La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori sull'articolo 20, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri che individuano problemi di adeguatezza pubblichino un piano di attuazione corredato di un calendario per l'adozione di misure volte a rimuovere le distorsioni normative e/o le carenze del mercato individuate nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato
Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il presente regolamento non riguarda e non pregiudica la competenza esclusiva della Commissione ai sensi del TFUE. La Commissione pertanto può, se del caso, fornire il proprio parere sui piani di riforma del mercato parallelamente al processo di approvazione dei meccanismi di capacità ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, ma i due processi sono giuridicamente distinti.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0863),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0494/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Senato francese e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera in data 13 luglio 2017 della commissione giuridica alla c a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A8-0040/2018),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0862),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0493/2016),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0039/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0296),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0190/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),
considerando quanto segue:
(1) L’Unione si impegna a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
(2) La Commissione ha riesaminato(5) l’efficacia del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.
(3) È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare la scala utilizzata per classificare il consumo di carburante. È opportuno inoltre esaminare le ragioni di questa mancata evoluzione e i fattori di acquisto, come ad esempio il prezzo e le prestazioni. [Em. 1]
(4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti. [Em. 2]
(4 bis) Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e che riducono il consumo di carburante. [Em. 3]
(5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. [Em. non concernente la versione italiana]
(6) I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante più che compensa il prezzo d’acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori.
(7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate e aggiornate su detto parametro.
(7 bis) Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente. [Em. 5]
(8) Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.
(9) Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l’attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8).
(10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime per l’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l’aderenza sul bagnato al di là di tali prescrizioni, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano un’elevata aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.
(11) Al fine di garantire l’adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento 117 dell’UNECE(9), che include i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.
(12) Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'Unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l’inserimento nell’etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. La Commissione dovrebbe sviluppare scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e per l'aderenza sul ghiaccio. Tali scale dovrebbero basarsi sul regolamento UNECE n. 117 e sulla norma ISO n. 19447, rispettivamente per la neve e per il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il pittogramma di una montagna a tre punte con un fiocco di neve ("3PMSF") dovrebbe essere impresso sui pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117. Analogamente, i pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 dovrebbero presentare il logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito da tale norma. [Em. 6]
(13) L’abrasione dei pneumatici durante l’uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l’ambiente, e . La comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un’economia circolare»(10) indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l’altro attraverso misure informative quali l’etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l’abrasione dei pneumatici L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tassodi abrasione dei pneumatici apporterebbe quindi benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. [Em. 7]
(14) I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, quali la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Tuttavia, dato che al momento non esiste un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, il presente regolamento dovrebbe prevederne il futuro inserimento.
(15) L’etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l’85 % dei consumatori dell’Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L’etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici. [Em. 8]
(16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili. [Em. 9]
(17) L’esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati nei veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È pertanto opportuno richiedere l’etichettatura sistematica dei pneumatici forniti con i veicoli.
(18) Attualmente le etichette sono esplicitamente obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all’anno rispetto ai pneumatici di classe C1 e C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo.
(19) Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con la proposta della Commissione di un regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti(12) e con la proposta della Commissione sulle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti(13).
(20) Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza quindi vedere l’etichetta di cui sono corredati. In tutti questi casi è necessario che l’utente finale veda l’etichetta prima di concludere l’acquisto. La presenza di un’etichetta sui pneumatici nei punti vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.
(21) Alcuni utenti finali scelgono i pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch’essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale, anche in quello reperibile via internet.
(22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio e televisione. [Em. 10]
(23) Consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno e altri parametri relativi ai pneumatici dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d’uso reali, tenendo conto dei limiti dovuti alla necessità di effettuare prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.
(24) Il rispetto delle disposizioni relative all’etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
(25) Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai rivenditori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1369.
(26) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto.
(27) Al fine di consentire agli utenti finali di potersi fidare dell’etichetta dei pneumatici, è necessario evitare il ricorso a etichette che imitino le etichette previste. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell’etichetta dei pneumatici.
(28) Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(29) Per promuovere l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all’uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.
(30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell’etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve o da ghiaccio, al chilometraggio e all’abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016(15). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 12]
(30 bis) Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di microplastiche del pneumatico acquistato. Le informazioni sul chilometraggio consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero proseguire. [Em. 13]
(31) Non è necessario rietichettare i pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.
(32) Al fine di rafforzare la fiducia nell’etichetta e di garantirne l’accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull’etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, aderenza sulla neve e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009. [Em. 14]
(32 bis) La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. [Em. 15]
(33) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto UE e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure.
(34) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi e che consumano meno carburante, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dato che necessitano di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma possono invece, grazie a un quadro normativo armonizzato e a condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(35) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità e ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salutepromuovere pneumatici sicuri, sostenibili, più silenziosie che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. [Em. 16]
2. Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 C3 che vengono immessi sul mercato. [Em. 17]
2. Il presente regolamento si applica anche ai pneumatici ricostruiti dopo l’inserimento negli allegati, mediante un atto delegato adottato a norma dell’articolo 12, di un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) ai pneumatici da fuori strada professionali;
b) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990;
c) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;
d) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
e) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
f) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
g) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) "pneumatici di classe C1, C2 e C3", le classi di pneumatici di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;
(2) "pneumatici ricostruiti", pneumatici usati ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;
(3) "pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T", un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
(4) "etichetta", la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici, in relazione ai parametri di cui all’allegato I;
(5) "punto di vendita", un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita agli utenti finali, comprese le sale d’esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici offerti in vendita agli utenti finali e non montati sui veicoli;
(6) "materiale tecnico-promozionale", la documentazione, in forma cartacea o elettronica, prodotta dal fornitore per integrare il materiale pubblicitario con almeno le informazioni tecniche conformemente all’allegato V;
(7) "scheda informativa del prodotto", il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato IV, in forma cartacea o elettronica;
(8) "documentazione tecnica", la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di accertare la precisione dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, comprese le informazioni di cui all’allegato III;
(9) "banca dati dei prodotti", la banca dati istituita a norma del regolamento (UE) n. 1369/2017 e composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online a fini di accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;
(10) "vendita a distanza", l’offerta a fini di vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto;
(11) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;
(12) "importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
(13) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;
(14) "fornitore», il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;
(15) "distributore", una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che immette il prodotto sul mercato;
(16) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
(17) "immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
(18) "utente finale", un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;
(19) "parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell’allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve eo ghiaccio, il chilometraggio o l’abrasione, che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso; [Em. 18]
(20) "tipo di pneumatico", una versione del pneumatico nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l’etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello.
Articolo 4
Responsabilità dei fornitori di pneumatici
1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati gratuitamente: [Em. 19]
a) per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all’allegato IV; oppure [Em. 20]
b) per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in formato cartaceo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto come indicato nell’allegato IV.
2. Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti su Internet, i fornitori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em. 21]
3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l’etichetta. [Em. 22]
4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em. 23]
5. I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi, l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull’etichetta per i parametri fondamentali di cui all’allegato I, come pure i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III, sono stati sottoposti alla procedura di omologazione a norma del regolamento (CE) n. 661/2009. forniti alle autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato.L'autorità di omologazione conferma la ricezione della documentazione dal fornitore e verifica tale documentazione. [Em. 24]
6. I fornitori garantiscono la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite.
7. Su richiesta delle autorità degli Stati membri o di terzi accreditati, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell’allegato III. [Em. 25]
8. I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento che rientrano nelle loro responsabilità;
9. I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, qualora ciò possa indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri essenziali.
10. I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta prevista a norma del presente regolamento.
Articolo 5
Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti
1. A decorrere dal 1º gennaio 2020da nove mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto successivamente a tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369, ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.
2. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercatoprodotti nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2019 nove mesi meno un giorno dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020 12 mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici, ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.
2 bis. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prima del [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici.
3. Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
4. Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un tipo di pneumatico.
5. Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni. [Em. 58]
Articolo 6
Responsabilità dei distributori di pneumatici
1. I distributori garantiscono che:
a) nel punto di vendita i pneumatici espongano l’etichetta in conformità all’allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile; oppure [Em. 26]
b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia mostratapresentata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico; [Em. 27]
(b bis) l'etichetta sia apposta direttamente sul pneumatico e sia leggibile nella sua interezza, senza che nulla ne ostacoli la visibilità. [Em. 28]
2. I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportano l’etichetta. [Em. 29]
3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em. 30]
4. Qualora i pneumatici messi in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori garantiscono di fornire agli utenti finali una copia dell’etichetta prima della vendita.
5. I distributori garantiscono che l’etichetta sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito o possa richiedere una copia cartacea della scheda.
6. I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano appositamente agli utenti finali le categorie dei parametri essenziali sull’etichetta e le informano della possibilità di consultare integralmente l’etichetta e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito o richiedendo una copia stampata.
7. Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti direttamente su Internet, i distributori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em. 31]
Articolo 7
Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli
Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, prima della vendita i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro le etichette dei pneumatici venduti con il veicolo, nonché il pertinente materiale tecnico-promozionale.
Articolo 8
Metodi di prova e di misurazione
Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull’etichetta sono ottenute applicando i conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’allegato I e laalla procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato VI. [Em. 32]
Articolo 9
Procedura di verifica
Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate per ciascuno dei parametri fondamentali di cui all’allegato I, secondo la procedura di cui all’allegato VII.
Articolo 10
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei pneumatici conformi al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici di categoria inferiore alla categoria B in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.
2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti vendita, al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento. [Em. 33]
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. Entro il 1° giugno 2020 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 3 che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e le comunicano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
Articolo 11
Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione
1. [Gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] si applicano ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati adottati a norma dello stesso.
2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all’etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e tra queste ultime e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di esperti “Cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato” sull’etichettatura dei pneumatici.
3. I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] prevedono azioni volte a garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento e dovranno essere rafforzati. [Em. 34]
Articolo 11 bis
Pneumatici ricostruiti
Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile. [Em. 35]
Articolo 12
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 13 per:
a) introdurre modifiche al contenuto e al formato dell’etichetta;
a bis) introdurre parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em. 37]
a ter) introdurre un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em. 38]
b) introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l’abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati; [Em. 39]
c) adeguare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti degli allegati.
Ove opportuno, Durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodottidei pneumatici a gruppi rappresentativi di clienti dell’Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente. [Em. 40]
Articolo 13
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione prepara una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14
Valutazione e relazioni
Entro il 1º giugno 20262022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento, integrata da una valutazione d'impatto e da un'indagine condotta presso i consumatori, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. [Em. 41]
La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato e sulla sensibilizzazione dei consumatori. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell’etichetta, tenendo conto altresì dell’esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009. [Em. 42]
Articolo 15
Modifica del regolamento (UE) 2017/1369
All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
“a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione e a norma del regolamento (UE) [si prega di inserire riferimento al presente regolamento]”.
"
Articolo 16
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009
Il regolamento (CE) n.1222/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 43]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici
Parte A: Categorie relative al consumo di carburante
La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da “A” a “G” indicata di seguito, che viene misurato in conformità all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all’allegato VI. [Em. 44]
Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta dei parametri (ovvero C2 e non C1).
La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em. 45]
Pneumatici C1
Pneumatici C2
Pneumatici C3
RRC in kg/t
Classe di efficienza energetica
RRC in kg/t
Classe di efficienza energetica
RRC in kg/t
Classe di efficienza energetica
RRC ≤ 5,46,5
A
RRC ≤ 4,45,5
A
RRC ≤ 3,14,0
A
5,56,6 ≤ RRC ≤ 6,57,7
B
4,55,6 ≤ RRC ≤ 5,56,7
B
3,24,1 ≤ RRC ≤ 4,05,0
B
6,67,8 ≤ RRC ≤ 7,79,0
C
5,66,8 ≤ RRC ≤ 6,78,0
C
4,15,1 ≤ RRC ≤ 5,06,0
C
7,8 ≤ RRC ≤ 9,0Vuoto
D
6,8 ≤ RRC ≤ 8,0Vuoto
D
5,16,1 ≤ RRC ≤ 6,07,0
D
9,1 ≤ RRC ≤ 10,5
E
8,1 ≤ RRC ≤ 9,2
E
6,17,1 ≤ RRC ≤ 7,08,0
E
10,6 ≤ RRC ≥ 10,6≤ 12,0
F
9,3 ≤ RRC ≥ 9,3 ≤ 10,5
F
RRC ≥ 7,18,1
F
[Em. 46]
Parte B: Categorie relative all’aderenza sul bagnato
1. La categoria relativa all’aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da “A” a “G” indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell’allegatoconformemente all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 47]
1 bis. La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti dell'omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em. 48]
2. Calcolo dell’indice di aderenza sul bagnato (G)
G = G(T) - 0,03
dove:
Pneumatici C1
Pneumatici C2
Pneumatici C3
G
Categoria relativa all’aderenza sul bagnato
G
Categoria relativa all’aderenza sul bagnato
G
Categoria relativa all’aderenza sul bagnato
1,681,55≤ G
A
1,531,40 ≤ G
A
1,381,25 ≤ G
A
1,551,40 ≤ G ≤ 1,67 1,54
B
1,401,25 ≤ G ≤ 1,521,39
B
1,251,10 ≤ G ≤ 1,371,24
B
1,401,25 ≤ G ≤ 1,541,39
C
1,251,10 ≤ G ≤ 1,391,24
C
1,100,95 ≤ G ≤ 1,241,09
C
1,25 ≤ G ≤ 1,39Vuoto
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24Vuoto
D
0,950,80 ≤ G ≤ 1,090,94
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24
E
0,95 ≤ G ≤ 1,09
E
0,800,65 ≤ G ≤ 0,940,79
E
G ≤ 1,09
F
G ≤ 0,94
F
0,65 ≤ G ≤ 0,790,64
F
Vuoto
G
Vuoto
G
G ≤ 0,64
G
G(T) = aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova
[Em. 49]
Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento [Em. 50]
Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 51]
La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in baseconformemente ai valori limite (LV) di cui all’allegato II, parte C, delfase 2 di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguenteUNECE n. 117: [Em. 52]
N in dB
Categoria di rumore esterno di rotolamento
N ≤ LV - 6- 3
LV - 6- 3 < N ≤ LV - 3
N > LV - 3
[Em. 53]
Parte D: Aderenza sulla neve
Le prestazioni sulla neve sono testateetichettate in conformità all’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 54]
Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta figurapuò figurare la seguente icona. [Em. 55]
Parte E: Aderenza sul ghiaccio
Le prestazioni sul ghiaccio sono testateetichettate in conformità alla norma ISO 19447. [Em. 56]
Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 e omologato in base alla prestazione sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figurapuò figurare la seguente icona. [Em. 57]
ALLEGATO II
Formato dell’etichetta
1. Etichette
1.1. Le seguenti informazioni devono essere inserite nelle etichette in conformità alle illustrazioni riportate di seguito.
I. Nome o marchio del fornitore;
II. Identificatore del modello del fornitore ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
III. Codice QR;
IV. Consumo di carburante;
V. Aderenza sul bagnato;
VI. Rumore esterno di rotolamento;
VII. Aderenza sulla neve;
VIII. Aderenza sul ghiaccio;
2. Struttura dell'etichetta
2.1. L’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito:
2.2. L'etichetta è larga almeno 90 mm e alta 130 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.
2.3. L’etichetta soddisfa le seguenti prescrizioni:
a) per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;
b) i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 2.1;
(1) Bordo dell’etichetta: tratto: 1,5 pt - colore: X-10-00-05;
(2) Calibri normale 8 pt;
(3) Bandiera europea: larghezza: 15 mm, altezza: 10 mm;
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm – tratto: 1,5 pt - colore: 100 % nero;
(11) Pittogramma neve:
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm – tratto: 1,5 pt - colore: 100 % nero;
(12) Da «A» a «G»: Calibri normale 13 pt, 100 % nero;
(13) Frecce:
Frecce: larghezza: 11,4 mm, altezza: 9 mm, 100 % nero.
Testo: Calibri Bold 17 pt, 100 % bianco;
(14) Pittogramma consumo di carburante:
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm - colore: X-10-00-05;
(15) Pittogramma aderenza sul bagnato:
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm - colore: X-10-00-05.
c) Lo sfondo è bianco.
2.4. La classe del pneumatico è indicata nell’etichetta nel formato prescritto nell’immagine di cui al punto 2.1.
ALLEGATO III
Documentazione tecnica
La documentazione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, comprende i seguenti elementi:
a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
b) identificazione e firma della persona avente titolo a vincolare il fornitore;
c) la denominazione commerciale o il marchio del fornitore;
d) il modello del pneumatico,
e) le dimensioni, l’indice di carico e la categoria di velocità del pneumatico;
f) i riferimenti dei metodi di misurazione applicati.
ALLEGATO IV
Scheda informativa del prodotto
Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici sono incluse nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:
a) il nome o marchio del fornitore;
b) l'identificazione del modello del fornitore;
c) la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico come definita nell’allegato I;
d) la categoria relativa all'aderenza sul bagnato come definita nell’allegato I;
e) la categoria relativa al rumore esterno di rotolamento e i decibel conformemente all’allegato I;
f) l'indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;
g) l'indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.
ALLEGATO V
Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale
1. Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell’ordine seguente:
a) categoria relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «F»);
b) categoria relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «G»);
c) categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato (dB);
d) indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;
e) indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.
2. Le informazioni di cui al punto 1 rispettano le prescrizioni seguenti:
a) essere di facile lettura;
b) essere di facile comprensione;
c) se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le prestazioni peggiori e quello che offre quelle migliori.
3. I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:
a) un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;
b) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;
c) una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:
– una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
– la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolamente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;
– le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate rigorosamente.
ALLEGATO VI
Procedura di allineamento in laboratorio per la misura della resistenza al rotolamento
1. Definizioni
Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio si applicano le seguenti definizioni:
1. “laboratorio di riferimento”, un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini della procedura di allineamento e che sia in grado di garantire l’accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;
2. “laboratorio candidato”, un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento ma che non è un laboratorio di riferimento;
3. “pneumatico di allineamento”, un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento;
4. “treno di pneumatici di allineamento”, un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l’allineamento di un unica macchina di prova;
5. “valore assegnato”, il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento;
6. “macchina di prova”, ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione. Ad esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.
2. Disposizioni generali
2.1. Principio
Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) in un laboratorio di riferimento (l), (RRCm,l), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.
Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato (c), RRCm,c è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.
2.2. Requisiti di selezione dei pneumatici
Un treno di cinque o più pneumatici di allineamento viene selezionato per la procedura di allineamento in conformità ai seguenti criteri. Viene selezionato un treno per i pneumatici delle classi C1 e C2 e un treno per i pneumatici della classe C3.
a) Il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi RRCs dei pneumatici delle classi C1 e C2 o dei pneumatici della classe C3. In ogni caso, la differenza tra l'RRCm superiore e l'RRCm inferiore del treno di pneumatici, prima e dopo l'allineamento, è almeno uguale a:
i) 3 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
ii) 2 kg/t per i pneumatici della classe C3.
b) L'RRCm nel laboratorio candidato o di riferimento (RRCm,c o RRCm,l) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici è distribuito uniformemente.
c) I valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all’intera serie di pneumatici da testare, così come i valori della forza di resistenza al rotolamento.
Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell’uso e sostituito nel caso in cui:
a) le sue condizioni non lo rendano adatto a prove ulteriori; e/o
b) le deviazioni del valore RRCm,c o RRCm,l siano superiori all’1,5 % rispetto alle misurazioni precedenti dopo l’eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.
2.3. Metodo di misurazione
Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.
Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento (n + 1) volte (n è definito nella sezione 5 e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche ed applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.
Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall’inizio l’intera procedura di prova di cui al paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.
Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:
a) il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all’allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche (vale a dire corretto per una temperatura di 25 °C e con un diametro del tamburo di 2 m);
b) il valore medio dei tre (nel caso dei laboratori di riferimento) o degli ultimi n valori misurati (nel caso dei laboratori candidati) di ogni pneumatico di allineamento; e
c) la deviazione standard (σm) applicando la formula seguente:
dove:
i è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;
j è il contatore da 2 a n+1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico
n+1 è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n+1=4 per i laboratori di riferimento e n+1 ≥4 per i laboratori candidati);
p è il numero dei pneumatici di allineamento (p ≥ 5).
2.4. Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati
– I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.
– I calcoli sono quindi effettuati con tutte le cifre: non ci saranno ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.
– Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.
– Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.
– Tutti i coefficienti di allineamento (A1l, B1l, A2c e B2c) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.
3. Requisiti applicabili ai laboratori di riferimento e determinazione dei valori assegnati
I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.
Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere una deviazione standard (σm) come segue:
a) non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
b) non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici della classe C3.
I treni di pneumatici di allineamento conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2 vengono misurati in conformità alla sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.
Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.
4. Procedura di allineamento di un laboratorio di riferimento ai valori assegnati
Tutti i laboratori di riferimento (l) si allineano ad ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo dell’apparecchiatura.
L’allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione, A1l e B1l, sono calcolati come segue:
dove:
RRC è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;
RRCm,lè il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento “l” (incluse le correzioni sulla temperatura e sul diametro del tamburo).
5. Requisiti applicabili ai laboratori candidati
I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascun macchinario e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchina o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina.
Un treno comune di cinque pneumatici diversi, conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2, viene misurato in conformità alla sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.
Il treno di pneumatici di allineamento viene fornito dal laboratorio candidato al laboratorio di riferimento selezionato.
Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere preferibilmente le seguenti deviazioni standard (am):
a) non superiori a 0,075 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
b) non superiori a 0,06 kg/t per i pneumatici della classe C3.
Se la deviazione standard (σm) del laboratorio candidato è superiore ai valori indicati in precedenza nel corso di quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero n+1 di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l'intero lotto:
n+1 = 1+(σm/γ)2, arrotondato per eccesso al valore intero più vicino
dove:
γ = 0,043 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2
γ = 0,035 kg/t per i pneumatici della classe C3.
6. Procedura per l’allineamento di un laboratorio candidato
Un laboratorio di riferimento (i) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (c). I coefficienti di regressione, A2c e B2c, sono calcolati come segue:
dove:
RRCm,lè il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento (i) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).
RRCm,cè il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (c) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).
Se il coefficiente di determinazione R² è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.
L’RRC allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:
ALLEGATO VII
Procedura di verifica
La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento, come pure i valori dichiarati e ulteriori informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell'etichetta, vengono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:
a) dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici:
1. se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata;
2. se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio di misura ricavato dai tre pneumatici o treni di pneumatici testati è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro le tolleranze definite nella tabella 1;
b) se le categorie o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici.
La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto dei margini di tolleranza di cui alla tabella 1.
Tabella 1
Parametro misurato
Tolleranze di verifica
Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante)
Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto RRC) della categoria dichiarata di oltre 0,3 kg/1 000 kg.
Rumore esterno di rotolamento
Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di N di oltre 1 dB(A).
Aderenza sul bagnato
Il valore misurato G(T) non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di G) della categoria dichiarata.
Aderenza sulla neve
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve.
Aderenza sul ghiaccio
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio.
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0593),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2016),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/790.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI SPORTIVI
La Commissione riconosce l'importanza degli organizzatori di manifestazioni sportive e il loro ruolo nel finanziamento delle attività sportive nell'Unione. In considerazione della dimensione sociale ed economica dello sport nell'Unione, la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla diffusione illegale online di trasmissioni sportive.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0634),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0375/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
– viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2015)0635) e la proposta modificata (COM(2017)0637)),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0379/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016(1) e del 15 febbraio 2018(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0043/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0143),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0123/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0381/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/982.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sulla pesca ricreativa
La Commissione ricorda che tra gli obiettivi stabiliti nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever adottata nel marzo 2017 figura l'obiettivo di istituire quanto prima, e al più tardi entro il 2020, una serie di norme di base che garantiscano la gestione efficace della pesca ricreativa in tutto il Mediterraneo.
In linea con tale obiettivo, la strategia a medio termine 2017-2020 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) include, tra le azioni da attuare nella zona CGPM, la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa e l'esame delle migliori misure di gestione per regolamentare tale attività. In tale contesto, nell'ambito della CGPM è stato istituito un gruppo di lavoro per la pesca ricreativa, incaricato di elaborare una metodologia regionale armonizzata per valutare la pesca ricreativa.
Nell'ambito della CGPM, la Commissione proseguirà gli sforzi per conseguire l'obiettivo di cui alla dichiarazione MedFish4Ever.
Dichiarazione della Commissione relativa al corallo rosso
La Commissione ricorda che le misure di conservazione adottate nel quadro del piano regionale di gestione adattativa per lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo [raccomandazione CGPM/41/2017/5] sono temporanee. Tali misure, che comprendono la possibilità di introdurre limiti di cattura, saranno valutate dal comitato scientifico consultivo della CGPM nel 2019 ai fini della loro eventuale revisione da parte della CGPM nel quadro della 43a sessione annuale (novembre 2019).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0381),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0244/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica (A8-0324/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0275),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0195/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0042/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0355),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0209/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0483/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0374),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0229/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0470/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente learee rurali, di quelle interessate da transizione industriale, delle aree con una bassa densità demografica, delle isole e delle regioni transfrontalieredi montagna. [Em. 1]
(2) Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio(8) stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria. [Em. 2]
(3) Al fine di sostenere louno sviluppo cooperativo ed armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli e di ridurre le disparità tuttora esistenti, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale. Nel processo, è opportuno tenere conto dei principi di governance e partenariato multilivello e rafforzare gli approcci basati sul territorio. [Em. 3]
(3 bis) Le diverse componenti di Interreg dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel settembre 2015. [Em. 4]
(4) La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"(9) ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Di conseguenzaPertanto, la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata allaincludere la cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionaleo marittime, senza che ciò pregiudichi la nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche. [Em. 5]
(5) La componente "cooperazione transfrontaliera" dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri ovvero tra le loro regioni e uno o più paesi o loro regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020. [Em. 6]
(6) La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, nel pieno rispetto della sussidiarietà,. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe copriretransnazionali e, ove opportuno, i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttiviche in termini geografici si estendono oltre quelli contemplati dai programmi transfrontalieri. [Em. 7]
(7) Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente supplementare per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i loropaesi terzi, i paesi e territori limitrofid'oltremare (PTOM) o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali nel modo più efficace e semplice, tenuto conto delle loro specificità. [Em. 8]
(8) Sulla base dell'esperienza positiva maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg da un lato e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" durante il periodo di programmazione 2014-2020 dall'altro, la componente "cooperazione interregionale" dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipicooperazione interregionale, attraverso lo scambio di esperienzaesperienze, approccio innovativo e dilo sviluppo di capacità per i programmi a titolonell'ambito di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di(Cooperazione territoriale ("GECT"europea e Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), e uno volto a migliorare l’analisi delle tendenzetra cittàeregioni costituisce una componente importante per l'individuazione di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazionesoluzioni comuni nell'ambito della politica di coesione e strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"(11)per la creazione di parterariati duraturi. I programmi esistentie, in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l’energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e in uno strumento di accompagnamento: l'"Iniziativa urbana europea". I due programmi compresi nella componente "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi, la promozione della cooperazione basata su progetti, compresa la promozione di gruppi europei di cooperazione territoriale (“GECT”), nonché strategie macro-regionalidovrebberopertanto proseguire. [Em. 9]
(8 bis) La nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione dovrebbe essere basata sulla specializzazione intelligente ed utilizzata per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale, l’economia circolare, l’innovazione sociale, l’ambiente o i prodotti agroalimentari e aiutare chi è coinvolto in strategie di specializzazione intelligente a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti, processi ed ecosistemi innovativi sul mercato europeo. I dati suggeriscono che, nel processo di dimostrazione di nuove tecnologie (ad esempio le tecnologie abilitanti fondamentali) si registra in fase di sperimentazione e convalida un persistente fallimento sistemico, in particolare quando l'innovazione è il risultato dell'integrazione di specializzazioni regionali complementari che creano catene del valore innovative. Tale fallimento è particolarmente rilevante nella fase tra la sperimentazione pilota e la piena diffusione sul mercato. In alcuni settori tecnologici e industriali strategici, le PMI non possono attualmente fare affidamento su infrastrutture di dimostrazione paneuropee eccellenti, aperte e connesse. I programmi compresi nell’iniziativa "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Unione europea Europa ed anche essere aperti alla partecipazione dei PTOM, di paesi terzi, di loro regioni e di organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, comprese le regioni limitrofe ultraperiferiche. Dovrebbero essere incoraggiate le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e altri pertinenti programmi dell'UE, come quelli nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Digital Market Europe e il programma per il mercato unico, in quanto amplificheranno l'impatto degli investimenti e forniranno un valore migliore ai cittadini. [Em. 10]
(9) È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). [Em. 11]
(10) È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, IPA(13), NDICI(14) e Programma PTOM(15), dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici, vale a dire fino al 3% della dotazione finanziaria nell’ambito dell'IPA III e fino al 4% della dotazione finanziaria nell’ambito del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDCI. [Em. 12]
(10 bis) È opportuno prestare un'attenzione particolare alle regioni che diventano le nuove frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantire un'adeguata continuità dei programmi di cooperazione in atto. [Em. 13]
(11) L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, nonché lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti. [Em. 14]
(12) Per quanto attiene all'assistenza NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento e l'NDICI dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.
(12 bis) Lo sviluppo di sinergie con l'azione esterna e i programmi di sviluppo dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire a garantire il massimo impatto, rispettando nel contempo il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Garantire la coerenza in tutte le politiche dell'Unione è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. [Em. 15]
(13) È importante continuare ad osservare il ruolo del SEAE e della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dal NDICI, come stabilito nella decisione 2010/427/UE del Consiglio(16).
(14) In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative allevolte al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i vicinipaesi terzi e i PTOM, sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE'(17). [Em. 16]
(14 bis) Il presente regolamento sancisce la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi. [Em. 17]
(15) È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodoData la globalizzazione, la cooperazione volta ad aumentare gli investimenti in più posti di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontalieralavoro e crescita e investimenti congiunti con altre regioni dovrebbe, tuttavia, essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionaledeterminata anche dalle caratteristiche e dalle ambizioni comuni delle regioni e cooperazione marittima dovrebbenon necessariamente dai confini, quindi dovrebbero essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componenteresi disponibili fondi supplementari sufficienti per la nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di cooperazione delle regioni ultraperifericheinnovazione per rispondere alla condizione del mercato globale. [Em. 18]
(16) Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.
(17) Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell’ambito dei diversi obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi specifici supplementari nel quadro dell'obiettivo strategico "Un'Europa più sociale grazie alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali" in modo da consentire interventi di tipo FSE.
(18) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbedeve continuare e portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economicae la cooperazione sociali, economiche e regionaleregionali nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione. [Em. 19]
(19) Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo specifico dell'Interreg volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della Comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi e uno volto a far fronte a specifiche questioni di cooperazione esterna, quali la sicurezza, la gestione dei valichi di frontiera e la migrazione.
(20) La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Dovrebbero essere rafforzate le sinergie e le complementarità tra le componenti di Interreg. [Em. 20]
(21) Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR]. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.[Em. 21]
(22) Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutteallo sviluppo e quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione,all’attuazione nonché alla dotazione di organico eo al finanziamento) o a entrambi, e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro dimensioni, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni. [Em. 22]
(22 bis) Uno strumento importante ed efficace nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono i progetti interpersonali (people-to-people, P2P) e su piccola scala, che contribuiscono ad eliminare gli ostacoli connessi alle frontiere e transfrontalieri, a promuovere localmente i contatti tra le popolazioni, avvicinando in tal modo tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. I progetti P2P e su piccola scala sono attuati in molti settori, tra cui cultura, sport, turismo, istruzione e formazione professionale, economia, scienza, tutela dell'ambiente ed ecologia, sanità, trasporti e piccoli progetti infrastrutturali, cooperazione amministrativa, comunicazione. Come evidenziato anche nel parere del Comitato delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera"(18), tali progetti hanno un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera. [Em. 23]
(23) È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg, ma cheDall'introduzione di Interreg, i progetti people-to-people e su piccola scala sono principalmente sostenuti attraverso i fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, per i quali non sono state mai stati oggetto siadottate disposizioni specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera"(19), questied è pertanto necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione. Al fine di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grandepreservare il valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontierei vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. Affinchéregionale,eper semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi. [Em. 24]
(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali (o “antenne”), che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le rispettive autorità, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica. [Em. 25]
(25) Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di sorveglianza, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi sul campo.
(25 bis) Nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero collaborare strettamente per trarre vantaggio dal miglioramento delle appropriate modalità di gestione e controllo di un programma Interreg, di cui agli articoli 77 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. [Em. 26]
(26) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, occorre integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione(20) adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.
(27) È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare, se del caso, deleghino le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a renderenuovo o, se del caso, esistente ovvero rendano tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma,o di un investimento territoriale integrato, o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unicolo facciano agire come partner unico.Gli Stati membri dovrebbero consentire alle autorità regionali e locali e ad altri enti pubblici di Stati membri differenti di istituire tali gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica e dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali nel loro funzionamento. [Em. 27]
(28) Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato nei tempi concordati tra tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila. [Em. 28]
(29) Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative alsul parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro. [Em. 29]
(30) Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolareInoltre, il comitato di sorveglianza dovrebbe istituire e approvare le procedure relative ai recuperi. Tuttavia, all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso. [Em. 30]
(30 bis) È opportuno incoraggiare la disciplina finanziaria. Nel contempo, le disposizioni per il disimpegno degli impegni di bilancio dovrebbero tenere conto della complessità dei programmi Interreg e della loro attuazione. [Em. 31]
(31) Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento (UE, Euratom) [nuovo FR-Omnibus] del Parlamento europeo e del Consiglio(21). Occorre stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.
(32) Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazionesulle modalità di attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta. [Em. 32]
(33) Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato, occorre che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione deve conservare determinati diritti relativi alla selezione di questo tipo di progetti.
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare e modificare gli elenchi dei programmi Interreg, l'elenco dell'importo totale destinato a ciascun programma Interreg dal sostegno dell'Unione e adottare decisioni di approvazione e di modifica dei programmi Interreg. È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(22). Benché tali atti siano di natura generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico.
(35) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III] e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi. [Emendamento che non concerne la versione italiana]
(36) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(36 bis) La promozione della cooperazione territoriale europea (CTE) è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle PMI per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti CTE è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/20141a della Commissione(23) (regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)). Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020(24) e la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Alla luce dell'esperienza acquisita, gli aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea dovrebbero avere solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e quindi la Commissione dovrebbe essere in grado di dichiarare che tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e che i finanziamenti forniti a sostegno dei progetti CTE può essere esentato per categoria. [Em. 34]
(37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
SEZIONE I
Oggetto, ambito di applicazione e componenti di Interreg
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare ("PTOM") o organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, o gruppi di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale. [Em. 35]
2. Il presente regolamento stabilisce anche le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, compreso in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("programmi Interreg") sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR").
3. Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo "Strumento di assistenza preadesione" ("IPA III"), dallo "Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale" ("NDICI") e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione (UE) XXX del Consiglio ("Programma PTOM") ai programmi Interreg (i tre strumenti insieme sono denominati: "gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione"), il presente regolamento definisce obiettivi specifici supplementari insieme all'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.
4. Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente "i fondi Interreg") ai programmi Interreg, il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.
5. Il regolamento (UE) [nuovo CPR] e il regolamento (UE) [nuovo FESR] si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] possono applicarsi solo all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) "beneficiario dell'IPA": un paese o territorio tra quelli elencati all’allegato I del regolamento (UE) [IPA III];
2) "paese terzo": paese che non è uno Stato membro dell'Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;
3) "paese partner": un beneficiario dell'IPA o un paese o territorio che rientra nella "zona geografica del vicinato" figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
4) "entità giuridica transfrontaliera": entità giuridica, compresa una euroregione, costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti; [Em. 36]
4 bis) “organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali”: raggruppamento di Stati membri o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune. [Em. 37]
2. Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno "Stato membro", il riferimento deve essere inteso allo "Stato membro che ospita l'autorità di gestione", mentre quando le disposizioni fanno riferimento a "ciascuno Stato membro" o agli "Stati membri", il riferimento deve essere inteso agli "Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg".
Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai "Fondi" elencati [all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al "FESR", deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Nell’ambito dell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sostengono le seguenti componenti:
1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso (componente 1): [Em. 38]
a) cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o [Em. 39]
b) cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti: [Em. 40]
i) beneficiari dell'IPA; o
ii) paesi partner sostenuti dall'NDICI; o
iii) la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;
2) la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in GroenlandiaPTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale ("componente 2"; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: "componente 2A"; se riferita alla sola cooperazione marittima: "componente 2B"); [Em. 41]
3) la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato ("componente 3"); [Em. 42]
4) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione ("componente 4"), promuovendo:
a) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:
i) l'attuazione dei programmi Interreg;
i bis) l'attuazione dei progetti di sviluppo comuni tra le regioni; [Em. 43]
i ter) lo sviluppo di capacità tra partner di tutta l'Unione, in relazione a: [Em. 44]
ii) l'attuazione dei programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
ii bis) all'individuazione e alla diffusione delle migliori pratiche e al loro trasferimento principalmente ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"; [Em. 45]
ii ter) allo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali; [Em. 46]
iii) la costituzione, il funzionamento e l’uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
iii bis) l'istituzione, il funzionamento e l'uso del meccanismo transfrontaliero europeo di cui al regolamento (UE) .../.... [sul nuovo meccanismo transfrontaliero europeo]; [Em. 47]
b) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale;
5) gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee ("componente 5"). [Em. 48]
SEZIONE II
Copertura geografica
Articolo 4
Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera
1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri o marittime interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità degli ambiti del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020. [Em. 49]
2. Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente. [Em. 50]
3. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e, Monaco eSan Marino. [Em. 51]
4. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI. [Em. 52]
Articolo 5
Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima [Em. 53]
1. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità di tale cooperazione in ambiti coerenti più ampi basati sul periodo di programmazione 2014-2020 e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi. [Em. 54]
2. I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare: [Em. 55]
a) regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Regno Unito e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino;
b) la Groenlandiai PTOM che beneficiano del sostegno del Programma PTOM; [Em. 56]
c) le Isole Færøer;
d) le regioni dei paesi partner nell’ambito dell’IPA III o dell'NDICI;
siano esse sostenute o meno dal bilancio dell'UE.
3. Le regioni, i paesi terzio oterzi, i paesi partner o i PTOM elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti. [Em. 57]
Articolo 6
Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche
1. Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, del TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.
2. I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o, i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o entrambile organizzazioni di cooperazione regionale, o tutti e tre i soggetti. [Em. 58]
Articolo 7
Copertura geografica per la cooperazione interregionale e per gli investimenti interregionali in materia di innovazione[Em. 59]
1. Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. [Em. 60]
2. I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali programmi a condizione che contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna. [Em. 61]
Articolo 8
Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno
1. Ai fini degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come "Programmi Interreg IPA III CBC" o come "Programmi Interreg di Vicinato CBC", come più opportuno.
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a). [Em. 62]
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione. [Emendamento che non concerne la versione italiana]
SEZIONE III
Risorse e tassi di cofinanziamento
Articolo 9
Risorse del FESR per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
1. Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano a 8 430 000 00011165910000 EUR (prezzi del 2018) delle risorse totali disponibili, a prezzi del 2018, per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [102103, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. [Em. 64]
2. Le10 195 910 000 EUR (91,31 %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnateassegnati come segue: [Em. 65]
a) 52,7%7 500 000 000 EUR (vale a dire, un totale di 4 440 000 000 EUR67,16 %) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1); [Em. 66]
b) 31,4% (vale a dire, un totale di 2 649 900 0001973600880 EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2); [Em. 67]
c) 357 309 120 EUR (vale a dire, un totale di 270 100 000 EUR 3,2 %) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3); [Em. 68]
d) 1,2%365000 000 EUR (vale a dire, un totale di 100 000 000 EUR3,27%) per la cooperazione interregionale (componente 4). [Em. 69]
e) 11,5% (vale a dire, un totale di 970 000 000 EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5); [Em. 70]
3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.
Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:
a) le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; [Em. 71]
b) le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3la componente 2; [Em. 72]
b bis) le regioni di livello NUTS 2 e 3 per la componente 3. [Em. 73]
4. Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.
5. Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.
5 bis. 970 000 000 EUR (8,69 %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati alla nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione di cui all'articolo 15 bis (nuovo).
Ove, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione non abbia impegnato tutte le risorse disponibili di cui al paragrafo 1 sui progetti selezionati nell'ambito di tale iniziativa, i saldi rimanenti non impegnati saranno riassegnati proporzionalmente tra le componenti 1-4. [Em. 74]
Articolo 10
Disposizioni per i sostegni da più fondi
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il documento di strategia pluriennale relativamente ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'IPA III. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) [NDICI].
2. Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III alla cooperazione transfrontaliera ("IPA III CBC") o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI alla cooperazione transfrontaliera per la zona geografica del vicinato ("NDICI CBC") deve essere stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.
3. Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenzacontributo è soggettasoggetto all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI. [Em. 75]
Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per i rimanenti anni, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle seguenti opzioni:
a) richiedere l'attivazione del meccanismo previsto all'articolo 12, paragrafo 3;
b) continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC; o
c) combinare le opzioni a) e b).
4. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono imputati alle linee di bilancio pertinenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.
5. Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) [NDICI] e i PTOM nel quadro della decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo [33, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [NDICI] o all'articolo [87] della [decisione Programma PTOM] o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) [NDICI], da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della [decisione sui PTOM] o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi Interreg comuni delle componenti 2, 3 o 4 o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 60 istituite e attuate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 11
Elenco delle risorse dei programmi Interreg
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell'intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
2. Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione.
Articolo 12
Restituzione di risorse e sospensione
1. Nel 2022 e 2023, il contributo annuale del FESR a favore dei programmi Interreg transfrontalieri esterni per il quale non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato e che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
2. Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, l'intero contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
3. Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:
a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 57;
b) in casi debitamente motivati, il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti. [Em. 76]
In tali casi, il contributo del FERS, di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
4. Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o della Groenlandiadi un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b). [Em. 77]
Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono formulare una delle seguenti richieste:
a) che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o della GroenlandiaPTOM; [Em. 78]
b) che la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili;
c) che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandiadi un PTOM. [Em. 79]
Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b) del secondo comma del presente paragrafo, il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg della componente 2 al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg della componente 2, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.
5. Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto a seguito del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento (UE) [IPA III], del regolamento (UE) [NDICI] o della decisione del Consiglio [PTOM].
6. Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 di questo articolo. [Em. 80]
Articolo 13
Tassi di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70%dell'80 %, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. [Em. 81]
CAPO II
Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica
Articolo 14
Obiettivi specifici dell'Interreg
1. Il FESR, entro il suo ambito di applicazione stabilito all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo FESR], e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] attraverso azioni comuni nel quadro di programmi Interreg.
2. Nel caso del programma PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.
3. Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possonocontribuiscono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti: [Em. 82]
a) potenziando l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità a livello transfrontaliero;
b) migliorando la qualità dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e l'accesso ad essi a livello transfrontaliero al fine di ottenere un miglioramento dei livelli di istruzione e delle competenze tale che queste siano riconosciute a livello transfrontaliero;
c) potenziando l'accesso equo e tempestivo a servizi sanitari di elevata qualità, sostenibili e abbordabili a livello transfrontaliero;
d) migliorando l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine a livello transfrontaliero;
e) promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà, anche mediante il potenziamento delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni a livello transfrontaliero.
4. Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg", in particolare mediante le seguenti azioni:
a) nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B: [Em. 83]
i) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;
ii) il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, compresi progetti people to people, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere; [Em. 84]
b) nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;
c) nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone, il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;
5. Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuisconodell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg "Un'Europa più sicura", in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione, l’integrazione economica e sociale dei migranti e dei profughi nel quadro della protezione internazionale. [Em. 85]
Articolo 15
Concentrazione tematica
1. Almeno il 60% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2. Un ulteriore 15% delleDelle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3, fino al 15% è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" oe fino al 10% può essere assegnato all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura". [Em. 86]
3. Quando un programma Interreg della componente 1 o 2A sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, le dotazioni totalialmeno l’80% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, parte degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore deglicontribuiscono agli obiettivi di tale strategia. [Em. 87]
4. Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70% delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia. [Em. 88]
5. Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall'assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg".
Articolo 15 bis
Investimenti interregionali in materia di innovazione
1. Le risorse di cui all'articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) sono assegnate a una nuova iniziativa di investimenti interregionali destinati:
a) alla commercializzazione e all'espansione di progetti d'innovazione comuni in grado di incoraggiare lo sviluppo delle catene di valore europee;
b) a riunire ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni coinvolti nelle strategie di specializzazione e innovazione sociale intelligente istituite a livello nazionale o regionale;
c) a progetti pilota volti a individuare o testare nuove soluzioni di sviluppo a livello regionale e locale, basate su strategie di specializzazione intelligente; o
d) a scambi di esperienze in materia di innovazione al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.
2. Al fine di mantenere il principio di coesione territoriale europea, con una quota di risorse finanziarie abbastanza omogenea, tali investimenti si concentrano sulla creazione di collegamenti tra le regioni meno sviluppate con le regioni capofila, aumentando la capacità degli ecosistemi di innovazione regionali delle regioni meno sviluppate di integrare e sviluppare il valore dell'UE esistente o emergente, nonché la capacità di partecipare a partenariati con altre regioni.
3. La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta. Essa è sostenuta da un gruppo di esperti nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e dei relativi inviti.
4. Per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali investimenti purché contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna. [Em. 89]
CAPO III
Programmazione
SEZIONE I
Programmazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg
Articolo 16
Preparazione e presentazione dei programmi Interreg
1. L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta previa consultazione dei soggetti interessati. [Em. 90]
2. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM ole organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027. [Em. 91]
3. Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Nella preparazione dei programmi Interreg che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando i soggetti interessati. Gli Stati membri e i partner del programma istituiscono un meccanismo ex ante per garantire che tutti gli attori a livello macroregionale e dei bacini marittimi, le autorità dei programmi di cooperazione territoriale europea, le regioni e i paesi si riuniscano all'inizio del periodo di programmazione per decidere congiuntamente in merito alle priorità di ciascun programma. Tali priorità sono allineate ai piani di azione delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi, se del caso. [Em. 92]
I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.
4. Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programmauno o più programmi Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più novedodici mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o, i PTOM ole organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti. [Em. 93]
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei12 mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. [Em. 94]
5. Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.
In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, pesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.
Articolo 17
Contenuto dei programmi Interreg
1. Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e per la comunicazione dei risultati.
2. Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.
Ogni priorità corrisponde ad un singolo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica. Ciascuna priorità corrispondente ad un obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.
3. In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, Al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x]20% dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la stessa regione. Ciascuno Stato membro comunica preventivamente alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta possibilità di trasferimento, motivando la sua decisione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate. [Em. 95]
4. Ciascun programma Interreg stabilisce:
a) l'area del programma (compresa una cartina della stessa in un documento separato);
b) una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti, in particolare: [Em. 96]
i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale;
ii) il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno e le potenziali sinergie da realizzare; [Em. 97]
iii) gli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle modalità con le quali se ne è tenuto conto nel programma; [Em. 98]
iv) le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;
c) una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere; [Em. 99]
d) per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
e) per ciascun obiettivo specifico:
i) le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi, rispettivamente l'insieme dei criteri e i corrispondenti criteri trasparenti di selezione per tale operazione; [Em. 100]
ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
iii) i principali gruppi di destinatari; [Em. 101]
iv) i territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
v) il previsto impiego di strumenti finanziari; [Em. 102]
vi) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.
f) per la priorità "assistenza tecnica", l'utilizzo previsto in conformità agli articoli [30], [31] e [32] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e le pertinenti tipologie di intervento;
g) un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato):
i) una tabella che specifichi l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per l'intero periodo di programmazione e per anno;
ii) una tabella che specifichi l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR per ciascuna priorità e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;
h) le azioni intraprese per coinvolgere i pertinenti partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nella preparazione del programma Interreg e il ruolo di tali partner del programma nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma in questione;
i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, attraverso la definizione degli obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite come segue:
a) per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera g) e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, i fondi sono presentati come segue:
i) per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo ("IPA III CBC" o "NDICI CBC") che combina i contributi della [Voce 2 Coesione e valori, sottomassimale Coesione economica, sociale e territoriale] e della [Voce 6 Vicinato e resto del mondo];
ii) per i programmi Interreg delle componenti 2 e 4 sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal Programma PTOM, sotto forma di un unico importo ("fondi Interreg") che combina i contributi della [Voce 2] e della [Voce 6] oppure suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", IPA III", "NDICI" e "Programma PTOM"), in funzione della scelta dei partner del programma;
iii) per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR" e "Programma PTOM Groenlandia"); [Em. 103]
iv) per i programmi Interreg della componente 3 sostenuti dall'NDICI e dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", NDICI e "Programma PTOM", come opportuno).
b) la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025. [Em. 104]
6. Per quanto attiene al paragrafo 4, lettera e), punto vi), e lettera f), i tipi di intervento sono basati su una nomenclatura riportata all'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
7. Il programma Interreg:
a) individua l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;
b) fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto sostenendo, se del caso, le strutture di gestione negli Stati membri o nei paesi terzi; [Em. 105]
c) stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.
8. L'autorità di gestione comunica alla Commissione ogni variazione delle informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a), senza necessità di una modifica del programma.
9. In deroga al paragrafo 4, il contenuto dei programmi Interreg della componente 4 sono adattati al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:
a) le informazioni di cui alla lettera a) non sono richieste;
b) le informazioni richieste ai sensi delle lettere b) e h) sono fornite in maniera sintetica;
c) per ciascun obiettivo specifico nell'ambito di qualunque priorità diversa dall'assistenza tecnica, vengono fornite le seguenti informazioni:
i) la definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;
ii) le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto agli obiettivi specifici;
iii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
iv) i principali gruppi di destinatari;
v) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.
Articolo 18
Approvazione dei programmi Interreg
1. La Commissione valuta in piena trasparenza ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti. [Em. 106]
2. La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o, i PTOM ole organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. [Em. 107]
4. Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro seitre mesi dalla data di presentazione della versione rivista dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione. [Em. 108]
5. Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4, previa consultazione del "Comitato IPA III", di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) [IPA III], e del "Comitato Vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale", di cui all'articolo [36] del regolamento (UE) [NDICI].
Articolo 19
Modifica dei programmi Interreg
1. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione, previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi. [Em. 109]
2. La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesiun mese dalla presentazione del programma modificato. [Em. 110]
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. [Em. 111]
4. La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre seitre mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro. [Em. 112]
5. Previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5%10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3%5 % del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg. [Em. 113]
Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.
Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).
6. Non è prescritta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.
SEZIONE II
Sviluppo territoriale
Articolo 20
Sviluppo territoriale integrato
Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale responsabili per la redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale, elencate all'articolo [22] del regolamento (UE) [nuovo CPR], o responsabili per la selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie, conformemente all'articolo [23, paragrafo 4,] di tale regolamento, o responsabili per entrambe le cose sono entità giuridiche transfrontaliere o GECT.
Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT che attua un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo [24] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o un altro strumento territoriale di cui all'articolo [22], lettera c),] di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento, purché all’interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.
Articolo 21
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), di cui all'articolo [22], lettera b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici sia privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.
SEZIONE III
Operazioni e fondi per piccoli progetti
Articolo 22
Selezione delle operazioni Interreg
1. Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 27.
Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (UE) [nuovo CPR] e coinvolgere i partner di tutti gli Stati membri partecipanti. [Em. 114]
Se un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma [all'interno o all'esterno dell'Unione], la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.
2. Per la selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come anche del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
I criteri e le procedure garantiscono una definizione delle priorità per le operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.
3. Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazionicomunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri. [Em. 115]
4. NellaPrima della selezione delle operazioni, ilda parte del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, ildel comitato direttivo, l'autorità di gestione: [Em. 116]
a) si assicura che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un effettivo contributo al conseguimento dei suoi obiettivi specifici;
b) si assicura che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie stabilite nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o stabilite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
c) si assicura che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
d) verifica che il beneficiario disponga di risorse e meccanismi finanziari sufficienti a coprire i costi di gestione e di manutenzione;
e) si assicura che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(25) siano sottoposte ad una valutazione di impatto ambientale o ad una procedura di screening sulla base delle disposizioni di tale direttiva, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(26).
f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
g) si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg in questione e siano attribuite ad una tipologia di intervento;
h) si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione, conformemente all'articolo [60] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o che costituirebbero il trasferimento di un’attività produttiva conformemente all'articolo [59, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.
i) si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità della spesa o l'esecuzione delle operazioni;
j) si assicura dell'immunizzazione dagli effetti del clima ("climate proofing") per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
5. Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva il metodo e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, comprese eventuali modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo [27, paragrafo 3, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riguardo al CLLD e dall'articolo 24 del presente regolamento.
6. Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento che definisce le condizioni del sostegno a quell'operazione Interreg, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare, il piano finanziario, il termine di esecuzione e, ove applicabile, il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighiLe procedure relative ai recuperi sono definiti definite e approvate dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria. [Em. 117]
Articolo 23
Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg
1. Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro. [Em. 118]
I beneficiari che ricevono sostegno da un fondo Interreg e i partner che non ricevono sostegno economico da tali fondi (i beneficiari e i partner sono insieme denominati "partner") costituiscono un partenariato di operazione Interreg.
2. Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione. [Em. 119]
3. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.
4. I partner cooperano nello sviluppo,e nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg,nonché in materia di organico e/o di relativo finanziamento. Occorre sforzarsi di limitare il numero dei partner a non più di dieci per ciascun progetto Interreg. [Em. 120]
Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tredue delle quattro dimensioni elencate al primo comma. [Em. 121]
5. Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.
6. Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti. [Em. 122]
Nei programmi Interreg della componente 4, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.
Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1 per quanto concerne la relativa composizione.
7. Un partner unico è registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.
Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23. [Em. 123]
Articolo 24
Fondi per piccoli progetti
1. Il contributo totale del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondoa uno o più fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15%20 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importoed è almeno pari al 3 % della dotazione complessiva nel caso di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera. [Em. 124]
I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti ("piccolo progetto").
2. Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un organismo di diritto pubblico o privato, un'entità con o senza personalità giuridica transfrontaliera o un GECTo una persona fisica che è responsabile dell'avviooppure siadell'avvio che dell'attuazione delle operazioni. [Em. 125]
3. Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:
a) stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;
b) applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;
c) valuti le domande di sostegno;
d) selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;
e) sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato [XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
f) renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.
Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell'articolo 35.
4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
5. I costi didel personale e gli altri costi diretti corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 42, nonché i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondodi uno o più fondi per piccoli progetti non superasuperano il 20% del costo totale ammissibile del fondo o dei fondi per piccoli progetti in questione. [Em. 126]
6. Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. [Em. 127]
Qualora i costi totali di ciascuna operazione non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più progetti di piccole dimensioni può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione. [Em. 128]
Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Articolo 25
Compiti del partner capofila
1. Il partner capofila:
a) definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
b) si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg;
c) si assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6;
2. Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner. [Em. 129]
3. Qualunque beneficiario in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila. [Em. 130]
Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione possa essere designato come partner capofila. [Em. 131]
SEZIONE IV
Assistenza tecnica
Articolo 26
Assistenza tecnica
1. L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 per il 2021 e il 2022 alle rate annuali di prefinanziamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento, e per gli anni successivi alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi. [Em. 132]
2. Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
a) per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6%7%; [Em. 133]
b) per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC: 10%;
c) per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione: 7%8 %; [Em. 134]
3. Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.
4. Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.
CAPO IV
Sorveglianza, valutazione e comunicazione
SEZIONE I
Sorveglianza
Articolo 27
Comitato di sorveglianza
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg. [Em. 135]
2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.
Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa. [Em. 136]
3. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.
4. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.
Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo previene ogni situazione di conflitto d’interessi durante la selezione delle operazioni Interreg.
5. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
6. L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e tutti ila sintesi dei dati e le informazioni nonché le decisioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2. [Em. 137]
Articolo 28
Composizione del comitato di sorveglianza
1. La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg èpuò essere approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e garantiscemira a una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM. [Em. 138]
La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato. [Em. 139]
Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di regioni e governi locali nonché altri organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT. [Em. 140]
2. L'autorità di gestione pubblica un elenco deidelle autorità o degli organismi nominati come membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2. [Em. 141]
3. Rappresentanti della Commissione partecipanopossono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. [Em. 142]
3 bis. I rappresentanti degli organismi stabiliti nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT, possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza in funzione consultiva. [Em. 143]
Articolo 29
Funzioni del comitato di sorveglianza
1. Il comitato di sorveglianza esamina:
a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;
b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;
c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo [52, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e il documento strategico di cui all'articolo [53, paragrafo 2,] di tale regolamento;
d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
f) i progressi nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;
g) i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso, e propone ulteriori misure di sostegno, se necessario. [Em. 144]
2. Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:
a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione dellacomunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; [Em. 145]
b) il piano di valutazione e tutte le relative modifiche;
c) tutte le proposte dell'autorità di gestione per la modifica del programma Interreg, compreso per un trasferimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 5;
d) la relazione finale sulla performance.
Articolo 30
Riesame
1. La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.
Il riesame può essere effettuato per iscritto.
2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mesetre mesi, alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1: [Em. 146]
a) i progressi compiuti nell'attuare il programma e nel conseguire i target intermedi e i target finali, tutte le questioni che incidono sui risultati del programma Interreg interessato e le misure adottate per farvi fronte;
b) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
c) i progressi nel rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche autorità e dei beneficiari.
3. Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
4. L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi, informa la Commissione delle misure adottate.
Articolo 31
Trasmissione di dati
1. Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 del presente regolamento entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, e il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno nonché una volta l'anno i dati di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. [Em. 147]
La trasmissione dei dati è effettuata utilizzando i sistemi esistenti per la comunicazione dei dati purché tali sistemi si siano dimostrati affidabili durante il precedente periodo di programmazione. [Em. 148]
Il primo invio è dovuto entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.
2. I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono suddivisi per obiettivo specifico e si riferiscono agli elementi seguenti:
a) il numero delle operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner all'autorità di gestione, tutto suddiviso per tipo di intervento;
b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg concluse. [Em. 149]
3. Per gli strumenti finanziari sono presentati anche dati riguardanti:
a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
c) l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse private e pubbliche mobilitate in aggiunta ai fondi;
d) gli interessi e le altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [nuovo CPR], e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 56 di tale regolamento.
4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono aggiornati alla fine del mese precedente il mese della presentazione.
5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 32
Relazione finale sulla performance
1. Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance relativamente al proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.
La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello definito conformemente all'articolo [38, paragrafo 5,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2. La relazione finale sulla performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 29, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono avanzate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri dell'accettazione della relazione.
4. L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 33
Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
1. Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascunche risultano più adatti a misurare i progressi verso gli obiettivi del programma di cooperazione territoriale europea (Interreg) sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 34, lettera de), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. [Em. 150]
1 bis. Ove necessario e in casi debitamente giustificati dall'autorità di gestione, sono utilizzati indicatori di output e indicatori di risultato specifici per programma, oltre agli indicatori selezionati in linea col paragrafo 1. [Em. 151]
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
SEZIONE II
Valutazione e comunicazione
Articolo 34
Valutazione durante il periodo di programmazione
1. L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg non più di una volta l'anno. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame. [Em. 152]
2. Inoltre, l'autorità di gestione effettua una valutazione per ciascun programma Interreg per valutarne l'impatto entro il 30 giugno 2029.
3. L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.
4. L'autorità di gestione provvede allemira a garantire le procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni. [Em. 153]
5. L'autorità di gestione redige un piano di valutazione che può comprendere più di un programma Interreg.
6. L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dopo l'approvazione del programma Interreg.
7. L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 35
Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione
1. Ciascuna autorità di gestione individua, sotto la propria responsabilità, un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg.
2. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg di sua responsabilità e che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
3. È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 76,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione. [Em. 154]
4. Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno di un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari conformemente all'articolo [56] del regolamento (UE) [nuovo CPR]:
a) fornendo, sul sito web professionale del partner, ove tale sito web esista, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al pubblico o ai partecipanti;
c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 100 00050 000 EUR; [Em. 155]
d) per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster oed eventualmente un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3A2 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg; [Em. 156]
e) per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 10 000 0005 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile. [Em. 157]
Il termine "Interreg" deve essere utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) [nuovo CPR].
5. Per i fondi per piccoli progetti e per gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 4, lettera c).
6. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membroo non rimedia in tempo alla propria omissione,l'autorità di gestione applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5% del sostegno dei fondi all'operazione interessata. [Em. 158]
CAPO V
Ammissibilità
Articolo 36
Norme in materia di ammissibilità delle spese
1. Un'operazione Interreg può essere attuata interamente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che tale operazione Interreg contribuisca al conseguimento degli obiettivi del relativo programma Interreg.
2. Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, definiscono norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo sulle categorie di spese non contemplate da tali disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano l'area del programma nel suo complesso.
Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali norme aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione del primo invito a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le norme aggiuntive sono adottate prima della selezione delle prime operazioni.
3. Per questioni non contemplate dalle norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.
4. Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente alla stessa ammissibilità di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.
5. I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Articolo 37
Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 38 a 43.
2. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate da un partner Interreg o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
3. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
b) i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore a 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
c) i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Articolo 38
Costi del personale
1. I costi del personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le seguenti modalità:
a) a tempo pieno;
b) a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;
c) a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o
d) su base oraria.
2. I costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:
a) spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego o lavoro o in una decisione di nomina (di seguito denominati "atto di impiego") o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(27), a condizione che tali costi:
i) siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
ii) siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
iii) non siano recuperabili dal datore di lavoro.
In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego o lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.
3. I costi del personale possono essere rimborsati:
a) conformemente all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] (dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); o
b) nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o
c) sui costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che gli Stati membri siano tenuti a effettuare alcun calcolo per determinare la base applicabile. [Em. 159]
4. I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:
a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo [50, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o
b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.
5. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria che viene determinata:
a) dividendo il costogli ultimi costi documentati del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'attodella persona interessata, conformemente alla normativa applicabile di cui al contratto di impiego, espresso in oree all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]; o [Em. 160]
b) dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore, in conformità con l'articolo [50, paragrafi 2, 3 e 4,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
6. I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro. Se non ancora inclusi nella tariffa oraria concordata, i costi salariali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), possono essere aggiunti a tale tariffa oraria, in linea con la normativa nazionale applicabile. [Em. 161]
Articolo 39
Spese d'ufficio e amministrative
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano al 15 % dei costi diretti totali di un'operazione e ai seguenti elementi: [Em. 162]
a) canone di locazione degli uffici;
b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
c) consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
d) forniture per ufficio;
e) contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
f) archivi;
g) manutenzione, pulizie e riparazioni;
h) sicurezza;
i) sistemi informatici;
j) comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
Articolo 40
Spese di viaggio e soggiorno
1. Le spese di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:
a) spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
b) spese di vitto;
c) spese di soggiorno;
d) spese per i visti;
e) indennità giornaliere,
indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma.
2. Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 41.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione. Tale categoria di costi può essere utilizzata per le spese di viaggio del personale dell'operazione e di altri soggetti interessati ai fini dell'attuazione e della promozione di un'operazione e del programma Interreg. [Em. 163]
5. Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione. [Em. 164]
Articolo 41
Costi per consulenze e servizi esterni
I costi per consulenze e servizi esterni comprendono, ma non si limitano, ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario (compresi tutti i partner) dell'operazione: [Em. 165]
a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
b) formazione;
c) traduzioni;
d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;
f) gestione finanziaria;
g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);
i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
j) diritti di proprietà intellettuale;
k) verifiche ai sensi dell'articolo [68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento;
l) costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo [70] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 46 del presente regolamento;
m) costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli [72] e [75] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e degli articoli 47 e 48 del presente regolamento;
n) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
o) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; [Em. 166]
p) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
Articolo 42
Spese relative alle attrezzature
1. Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, comprendono, ma non si limitano alle seguenti voci: [Em. 167]
a) attrezzature per ufficio;
b) hardware e software;
c) mobilio e accessori;
d) apparecchiature di laboratorio;
e) strumenti e macchinari;
f) attrezzi o dispositivi;
g) veicoli;
h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
2. Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:
a) non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo [1, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
b) il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c) possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.
Articolo 43
Spese per infrastrutture e lavori
Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle seguenti voci:
a) acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera cb),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; [Em. 168]
b) licenze edilizie;
c) materiale da costruzione;
d) manodopera;
e) interventi specializzati (es.: bonifica dei suoli, sminamento).
CAPO VI
Autorità, gestione, controllo e audit dei programmi Interreg
Articolo 44
Autorità dei programmi Interreg
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e, i PTOM e le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica. [Em. 169]
2. L'autorità di gestione e l'autorità di audit sonopossono essere ubicate nello stesso Stato membro. [Em. 170]
3. Riguardo al programma PEACE PLUS, l'organismo speciale programmi UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.
4. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono identificare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.
5. Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma. [Em. 171]
6. Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermediouno o più organismi intermedi, conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], talel'organismo intermedio svolgeo gli organismi intermedisvolgono i propri compiti in più di uno Stato membro o nei rispettivi Stati membri o, ove applicabile, in più di un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. [Em. 172]
Articolo 45
Funzioni dell'autorità di gestione
1. L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.
1 bis. In deroga all'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], la Commissione rimborsa come pagamenti intermedi il 100 % degli importi inclusi nella domanda di pagamento, che risulta dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del programma alla spesa totale ammissibile o al contributo pubblico, a seconda dei casi. [Em. 173]
1 ter. Qualora l'autorità di gestione non proceda alla verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) .../... (nuovo CPR) per l'intera area del programma, ciascuno Stato membro designa l'organismo o la persona responsabile della realizzazione di tale verifica in relazione ai beneficiari sul suo territorio. [Em. 174]
1 quater. In deroga all'articolo 92 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], i programmi Interreg non sono soggetti alla liquidazione annuale dei conti. I conti sono liquidati alla fine di un programma, sulla base della relazione finale di performance. [Em. 175]
2. Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.
Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.
3. In deroga all'articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l'importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all'autorità di gestione conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.
Articolo 46
Funzione contabile
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.
2. La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) [nuovo CPR] e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come anche, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Articolo 47
Funzioni dell'autorità di audit
1. L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 48 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione, fatte salve le deroghe previste al capo VIII.
Tuttavia, uno Stato membro partecipante può specificare quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di tale Stato membro partecipante.
2. L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni finalizzati a fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
3. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
4. Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazionalmente riconosciute.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVI] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e sulla base di tutte le attività di audit svolte relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
a) la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;
b) la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
c) il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.
Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo le componenti di cui alle lettere a) e c) del primo comma.
Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione interessata.
6. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione di controllo annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR], che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
7. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit redige la relazione di controllo annuale, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e a sostegno del parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
La relazione riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità del programma Interreg per ogni singola irregolarità individuata dall'autorità di audit per tali operazioni.
8. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema, non appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i soggetti sottoposti audit.
9. La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione di controllo annuale e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
Articolo 48
Audit delle operazioni
1. La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che saranno svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione relativamente a ciascun periodo contabile.
Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.
Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.
2. Le autorità del programma forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, al più tardi entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.
3. Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.
4. La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo per consentire a tali autorità di effettuare le operazioni di audit, in generale, al più tardi entro il 1° ottobre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
5. Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni di controllo annuali che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 6 e 7.
6. A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione dal cui è stato selezionato il campione ai fini del proprio processo di garanzia dell’affidabilità.
7. Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2%3,5 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1. [Em. 176]
8. Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2%3,5 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate. [Em. 177]
9. Sulla base della valutazione dei risultati delle attività di audit supplementari richieste ai sensi del paragrafo 8, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In casi del genere, le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo [97] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
10. Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito al primo comma del paragrafo 2 effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo [73] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
CAPO VII
Gestione finanziaria
Articolo 49
Pagamento e prefinanziamento
1. Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.
2. La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:
a) 2021: 1%3%; [Em. 178]
b) 2022: 1%2,25 %; [Em. 179]
c) 2023: 1%2,25 %; [Em. 180]
d) 2024: 1%2,25 %; [Em. 181];
e) 2025: 1%2,25%; [Em. 182]
f) 2026: 1%2,25%. [Em. 183]
3. Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. [Em. 184]
Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.
Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 2436 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma. [Em. 185]
Articolo 50
Recuperi
1. L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.
2. Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro o il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.
3. Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.
4. Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 3, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma Interreg o, nel caso di un paese terzo, paese partner o PTOM, nell'ambito di pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del FEST o di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo [177, paragrafo 3,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
CAPO VIII
Partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazioneocooperazione regionale a programmi Interreg in regime di gestione concorrente [Em. 186]
Articolo 51
Disposizioni applicabili
I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo. [Em. 187]
Articolo 52
Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni
1. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di gestione di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità nazionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione o un controllore nazionale che svolga le verifiche di gestione previste all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nei loro rispettivi territori.
2. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di audit di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità o un organismo di audit nazionale funzionalmente indipendente dall'autorità nazionale.
3. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg deleganopossono delegare personale presso il segretariato congiunto di tale programma o, d'intesa con l'autorità di gestione, creano una succursale dello stessodel segretariato congiunto sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose. [Em. 188]
4. L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostienepuò sostenere l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7. [Em. 189]
Articolo 53
Metodi di gestione
1. I programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti tanto dal FESR quanto dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC son attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.
Il programma PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.
2. I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o, paese partner o PTOM partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. [Em. 190]
3. I programmi Interreg della componente 3 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:
a) in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale; [Em. 191]
b) in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale, relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta; [Em. 192]
c) in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale. [Em. 193]
Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, è necessario un accordo preliminare tra gli Stati membri e le regioni interessati e si applica l'articolo 60. [Em. 194]
3 bis. Se le rispettive autorità di gestione decidono in tal senso, possono essere lanciati inviti congiunti a presentare proposte che mobilitano finanziamenti dei programmi NDICI bilaterali o multinazionali e dei programmi di cooperazione territoriale europea. Il contenuto dell'invito ne specifica l'ambito geografico e il contributo previsto a favore degli obiettivi dei rispettivi programmi. Le autorità di gestione decidono se all’invito sono applicabili l’NDICI o le norme CTE. Esse possono decidere di nominare un'autorità di gestione capofila responsabile dei compiti di gestione e controllo relativi all'invito. [Em. 195]
Articolo 54
Ammissibilità
1. In deroga all’articolo [57, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le spese sono ammissibili ad un contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute da un partner o dal partner privato di operazioni PPP nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 e pagate dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento con il paese terzo, il paese partner o il PTOM interessato.
Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità di programma situate in uno Stato membro sono ammissibili dal 1° gennaio 2021, anche se pagate per azioni attuate a favore di paesi terzi, paesi partner o PTOM.
2. Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti comprendo domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando vengono lanciati prima della firma della pertinente convenzione di finanziamento, e le operazioni possono essere selezionate già prima di tali date.
Tuttavia, prima di tali date l'autorità di gestione non può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6.
Articolo 55
Grandi progetti di infrastrutture
1. I programmi Interreg che figurano nella presente sezione possono sostenere "grandi progetti di infrastrutture", vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture.
2. Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.
3. Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di trecinque pagine e indica, da un lato, il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili, e, dall'altro, un piano di attività credibile che dimostri che il proseguimento del progetto o dei progetti sarà garantito, se del caso, anche in assenza di finanziamenti Interreg. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione. [Em. 196]
Articolo 56
Appalti
1. Quando l'esecuzione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le seguenti norme:
a) se il beneficiario è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell’Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con il diritto dell'Unione;
b) se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d’interessi, l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso.
2. Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di aggiudicazione previste agli articoli [178] e [179] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] e al capo 3 dell'allegato 1 (punti da 36 a 41) dello stesso regolamento.
Articolo 57
Gestione finanziaria
Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg sostenuti anche da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 2,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
Articolo 58
Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente
1. Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo [112, paragrafo 4,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.
2. Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio ed sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.
Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore
a) alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o
b) quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica ai sensi del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.
3. Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è firmata da entrambe le parti prima di tale data. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.
4. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato
a) può firmare anch'essa la convenzione di finanziamento; o
b) firma, nel medesimo giorno, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.
Quando trasmette alla Commissione la copia firmata della convezione di finanziamento o una copia della convenzione di attuazione, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione invia anche, come documento separato, un elenco dei grandi progetti di infrastrutture, di cui all'articolo 55, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti.
5. Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno i seguenti elementi:
a) disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;
b) gestione finanziaria;
c) tenuta delle registrazioni contabili;
d) obblighi di rendicontazione;
e) verifiche, controlli e audit;
f) irregolarità e recuperi.
6. Quando lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 del TFUE.
Articolo 59
Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento
1. Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario al programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:
a) se lo Stato membro firma la convenzione finanziaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), in una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM;
b) se lo Stato membro firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera b, in:
i) una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o
ii) una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui al punto a.
Ai fini della lettera b, punto i, del primo comma, ove applicabile, sezioni della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.
2. Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 58, paragrafo 5.
Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:
a) l'importo del contributo finanziario supplementare;
b) il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.
3. Per quanto attiene al programma PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo [21, paragrafo 2, lettera e,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fa parte degli stanziamenti di bilancio per la Voce 2 "Coesione e valori", sottomassimale "Coesione economica, sociale e territoriale".
Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 58. La Commissione e il Regno Unito e l’Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.
Essa è firmata prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo speciale programmi UE di applicare l’intera normativa dell’Unione per l’attuazione del programma.
CAPO IX
Disposizioni specifiche per la gestione diretta o indiretta
Articolo 60
Cooperazione delle regioni ultraperiferiche
1. Quando, previa consultazione dei soggetti interessati, un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3 del presente regolamento, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato. [Em. 197]
2. Conformemente all'articolo [154, paragrafo 6, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati ad un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
3. Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo [157] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
4. Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] o di cui al regolamento (UE) [NDICI] o alla decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti, in particolare i capi I, III e V del titolo II del regolamento (UE) [NDICI].
Articolo 61
Investimenti interregionali in materia di innovazione
Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale. [Em. 198]
Articolo 61 bis
Esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE
La Commissione può dichiarare che gli aiuti a favore di progetti sostenuti dalla cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 TFUE. [Em. 199]
CAPO X
Disposizioni finali
Articolo 62
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a partire [dal giorno successivo alla sua pubblicazione = data di entrata in vigore] fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 63
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo [108, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 64
Disposizioni transitorie
Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.
Articolo 65
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG
CCI
[15 CARATTERI]
Titolo
[255]
Versione
Primo anno
[4]
Ultimo anno
[4]
Ammissibile a partire da
Ammissibile fino a
Numero della decisione della Commissione
Data della decisione della Commissione
Numero della decisione di modifica del programma
[20]
Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma
Regioni NUTS oggetto del programma
Componente di Interreg
1. Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche
1.1. Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg della componente 4)
1.2. Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, del fabbisogno comune di investimenti e della complementarità con altre forme di sostegno, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.
1.3. Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera c)
Tabella 1
Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato
Obiettivo specifico selezionato
Priorità
Motivazione della selezione
[2 000 per obiettivo]
2. Priorità [300]
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettere d) ed e)
2.1. Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera d)
Campo di testo: [300]
[ ] Priorità conseguente ad un trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3
2.1.1. Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato, per priorità diverse dall'assistenza tecnica)
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e)
2.1.2. Tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)
Campo di testo [7000]
Elenco delle operazioni di importanza strategica programmate
Campo di testo [2000]
Per i programmi Interreg della componente 4:
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)
Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione
Campo di testo [7000]
2.1.3. Indicatori
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)
Tabella 2: Indicatori di output
Priorità
Obiettivo specifico
ID
[5]
Indicatore
Unità di misura
[255]
Target intermedio (2024)
[200]
Target finale (2029)
[200]
Tabella 3: Indicatori di risultato
Priorità
Obiettivo specifico
ID
Indicatore
Unità di misura
Valore di base
Anno di riferimento
Target finale (2029)
Fonte dei dati
Osservazioni
2.1.4. Principali gruppi di destinatari
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)
Campo di testo [7000]
2.1.5. Territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv)
Campo di testo [7000]
2.1.6. Uso programmato degli strumenti finanziari
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto v)
Campo di testo [7000]
2.1.7. Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)
Tabella 4: Dimensione 1 - Settore di intervento
Priorità n.
Fondo
Obiettivo specifico
Codice
Importo (EUR)
Tabella 5: Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità n.
Fondo
Obiettivo specifico
Codice
Importo (EUR)
Tabella 6: Dimensione 3 — meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
*Prima del riesame intermedio, la tabella comprende solo gli importi per gli anni 2021-2025
4. Azioni adottate per coinvolgere i partner del programma alla preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera h)
Campo di testo [10 000]
5. Approccio in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, compreso il bilancio previsto
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera i)
Campo di testo [10 000]
6. Disposizioni di attuazione
6.1. Autorità del programma
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera a)
Tabella 10
Autorità del programma
Nome dell'istituzione [255]
Contatto [200]
E-mail [200]
Autorità di gestione
Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)
Autorità di audit
Gruppo di rappresentanti revisori (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)
Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti
6.2. Procedura di costituzione del segretariato congiunto
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera b)
Campo di testo [3 500]
6.3 Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi e i PTOM partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera c)
Campo di testo [10 500]
APPENDICI
— Mappa dell'area del programma
— Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
— Finanziamento non collegato ai costi
Appendice 1: Mappa dell'area del programma
Appendice 2: Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione
(articolo 88 CPR)
Data di presentazione della proposta
Versione attuale
A. Sintesi degli elementi principali
Priorità
Fondo
Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in % (stima)
Tipologia(e) di operazione
Denominazione degli indicatori corrispondenti
Unità di misura per l'indicatore
Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)
Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti
Codice
Descrizione
Codice
Descrizione
B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)
L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?
Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna
1.5 Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari
1.6 Importo
1.7 Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari
1.8 Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)
1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti
1.10 Verifica del conseguimento dell'unità di misura
— descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura
— descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi
— descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti
1.11 Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio
1.12 Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato
C: Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):
2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:
3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.
4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.
5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:
Appendice 3: Finanziamento non collegato ai costi
Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione
(articolo 89 CPR)
Data di presentazione della proposta
Versione attuale
A. Sintesi degli elementi principali
Priorità
Fondo
Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi
Tipologia(e) di operazione
Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire
Denominazione degli indicatori corrispondenti
Unità di misura per l'indicatore
Codice
Descrizione
Importo complessivo interessato
B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017)0534, del 20.9.2017.
Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 final, del 18.7.2017.
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).
Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", COM(2017)0623 del 24.10.2017.
Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera "del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.
Diritti fondamentali delle persone di origine africana
133k
56k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (2018/2899(RSP))
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,
– visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1),
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2),
– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(3),
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio(4),
– viste la seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione (EU-MIDIS II), pubblicata a dicembre 2017 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la relazione della FRA sulle esperienze di discriminazione razziale e violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE(5),
– vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016(6),
– vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,
– visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche nonché altre piattaforme e società del settore dei media sociali,
– vista la raccomandazione generale n. 34 del 3 ottobre 2011 formulata dal comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale contro le persone di origine africana,
– vista la risoluzione 68/237 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 23 dicembre 2013, che proclama il 2015-2024 "Decennio internazionale delle persone di origine africana",
– vista la risoluzione 69/16 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 novembre 2014, contenente il programma delle attività di attuazione del Decennio internazionale delle persone di origine africana,
– visti la dichiarazione di Durban e il programma d'azione della Conferenza mondiale contro il razzismo del 2001, in cui si riconosce la realtà di razzismo, discriminazione e ingiustizia cui sono confrontate da secoli le persone di origine africana,
– viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI),
– vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 19 settembre 2001 sul Codice europeo di etica della polizia(7),
– vista la considerazione dell'alto commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 25 luglio 2017 sul tema "Afrofobia: l'Europa dovrebbe affrontare questo retaggio del colonialismo e della tratta degli schiavi",
– visto il protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di non discriminazione,
– vista l'interrogazione alla Commissione sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (O-000022/2019 – B8-0016/2019),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'espressione "persone di origine africana" può anche essere utilizzata nel contesto dei termini "afroeuropei", "africani europei", "neri europei", "afrocaraibici" o "neri caraibici" e si riferisce a persone di origine o discendenza africana che sono cittadini europei, nati o residenti in Europa;
B. considerando che i termini "afrofobia" e "razzismo contro i neri" fanno riferimento a una specifica forma di razzismo, che include qualsiasi atto di violenza o discriminazione, alimentato da abusi storici e stereotipi negativi, che porta all'esclusione e alla disumanizzazione delle persone di origine africana; che tale fenomeno è correlato alle strutture storicamente repressive del colonialismo e alla tratta transatlantica degli schiavi, come riconosciuto dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa;
C. considerando che, secondo le stime, in Europa vivono 15 milioni di persone di origine africana(8), anche se la raccolta di dati sulla parità negli Stati membri dell'UE non è sistematica né si basa sull'autoidentificazione e spesso non comprende i discendenti dei migranti o "i migranti di terza generazione" e oltre;
D. considerando che la FRA ha documentato che in Europa le minoranze provenienti dall'Africa subsahariana sono particolarmente esposte al razzismo e alla discriminazione in tutti gli aspetti della vita(9);
E. considerando che, stando alla recente seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione, condotta dalla FRA(10), nei 12 mesi precedenti l'inchiesta i giovani intervistati di origine africana di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono stati vittime di molestie motivate dall'odio in percentuale maggiore (32 %) rispetto agli intervistati più anziani, mentre le molestie online registrano la percentuale più elevata fra i giovani intervistati e diminuiscono con l'aumentare dell'età;
F. considerando che i trascorsi di ingiustizia nei confronti degli africani e delle persone di origine africana, fra cui la riduzione in schiavitù, i lavori forzati, l'apartheid razziale, i massacri e i genocidi nel quadro del colonialismo europeo e la tratta transatlantica degli schiavi, continuano a essere in larga misura misconosciuti e ignorati a livello istituzionale negli Stati membri dell'UE;
G. considerando che il perdurare di stereotipi discriminatori in alcune tradizioni di tutta Europa, compreso l'uso del trucco blackface, perpetua stereotipi profondamente radicati riguardanti le popolazioni di origine africana, che possono esacerbare la discriminazione;
H. considerando che è opportuno accogliere con favore e sostenere l'importante lavoro svolto dagli organismi nazionali per la parità e dalla rete europea degli organismi per la parità (Equinet);
I. considerando che la relazione annuale sui reati generati dall'odio, presentata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE(11), ha constatato che le persone di origine africana sono spesso vittime di violenza razzista e che, però, in vari paesi mancano l'assistenza legale e il sostegno finanziario per coloro i quali si stanno riprendendo da aggressioni violente;
J. considerando che la responsabilità primaria dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini spetta ai governi e quindi ad essi incombe la responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, compresa la violenza afrofoba, e perseguire i responsabili;
K. considerando che sono disponibili solo dati limitati sulla discriminazione razziale nel sistema scolastico; che, secondo le evidenze, nelle scuole degli Stati membri dell'UE i bambini di origine africana ottengono voti più bassi dei loro coetanei bianchi e il loro tasso di abbandono scolastico è nettamente superiore(12);
L. considerando che gli adulti e i bambini di origine africana sono sempre più vulnerabili quando si trovano in stato di fermo di polizia, con numerosi episodi di violenza e decessi registrati; che si ricorre in modo sistematico alla profilazione razziale, alle pratiche discriminatorie di fermo e perquisizione e di sorveglianza nell'ambito degli dell'abuso di potere nelle attività di contrasto, nella prevenzione della criminalità, nelle misure antiterrorismo o in materia di controllo dell'immigrazione;
M. considerando che esistono soluzioni giuridiche alla discriminazione e che occorrono rigorose e specifiche politiche per far fronte al razzismo strutturale subito dalle persone di origine africana in Europa, anche in materia di occupazione, istruzione, sanità, giustizia penale, partecipazione politica e impatto delle politiche e delle prassi in materia di migrazione e asilo;
N. considerando che in Europa le persone di origine africana sono vittime di discriminazione nel mercato immobiliare e di segregazione spaziale nelle zone a basso reddito, con alloggi di scarsa qualità e di dimensioni ridotte;
O. considerando che le persone di origine africana hanno contribuito in modo rilevante alla costruzione della società europea nel corso della storia e che un gran numero di esse è vittima di discriminazione sul mercato del lavoro;
P. considerando che le persone di origine africana sono rappresentate in modo sproporzionato tra le fasce di reddito più basse della popolazione europea;
Q. considerando che nell'Unione europea le persone di origine africana sono estremamente sottorappresentate nelle istituzioni politiche e legislative, a livello europeo, nazionale e locale;
R. considerando che i politici di origine africana continuano a essere oggetto di attacchi ignobili nella sfera pubblica, sia a livello nazionale che europeo;
S. considerando che il fenomeno del razzismo e della discriminazione nei confronti delle persone di origine africana è strutturale e spesso si interseca con altre forme di discriminazione e oppressione fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
T. considerando che di recente in Europa si è registrato un aumento degli attacchi di afrofobia direttamente rivolti contro i cittadini di paesi terzi, in modo particolare rifugiati e migranti;
1. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a riconoscere che le persone di origine africana sono vittime di razzismo, discriminazione e xenofobia in particolare, nonché di una disparità nell'esercizio dei diritti umani e dei diritti fondamentali in generale, il che costituisce la definizione stessa di razzismo strutturale, e che esse hanno diritto ad essere protette da tali disuguaglianze sia come individui che come gruppo, anche con misure positive per la promozione ed il pieno ed equo godimento dei loro diritti;
2. ritiene che una partecipazione attiva e significativa delle persone di origine africana a livello sociale, economico, politico e culturale sia fondamentale per far fronte al fenomeno dell'afrofobia e garantire l'inclusione di queste persone in Europa;
3. invita la Commissione a mettere a punto un quadro dell'UE per le strategie nazionali di inclusione sociale e integrazione delle persone di origine africana;
4. condanna fermamente qualsiasi attacco fisico o verbale contro persone di origine africana, sia nella sfera pubblica che in quella privata;
5. incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a riconoscere ufficialmente e a celebrare le vicende delle persone di origine africana in Europa, tra cui figurano anche le ingiustizie e i crimini contro l'umanità del passato e del presente, quali la schiavitù e la tratta transatlantica degli schiavi, o quelli commessi nell'ambito del colonialismo europeo, nonché i grandi risultati e i contributi positivi delle persone di origine africana, riconoscendo ufficialmente a livello europeo e nazionale la giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi e istituendo i cosiddetti mesi della storia dei neri;
6. incoraggia gli Stati membri e le istituzioni europee a celebrare formalmente sia il decennio internazionale delle Nazioni Unite per le persone di origine africana che ad adottare misure efficaci per attuare il programma delle attività in uno spirito di riconoscimento, giustizia e sviluppo;
7. ricorda che alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti per porre rimedio in modo significativo ed efficace alle ingiustizie e ai crimini contro l'umanità del passato, tenendo presente il loro impatto duraturo nel presente, di cui sono state vittime le persone di origine africana;
8. invita le istituzioni dell'UE e il resto degli Stati membri a seguire questo esempio, che può comprendere alcune forme di risarcimento, come la presentazione di scuse pubbliche e la restituzione dei manufatti rubati ai loro paesi di origine;
9. invita gli Stati membri a declassificare i loro archivi coloniali;
10. invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per combattere in modo sistematico le discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio e, insieme agli altri principali soggetti interessati, a mettere a punto risposte politiche e giuridiche a tali fenomeni che siano efficaci e basate su dati oggettivi; ritiene che qualora si dovessero raccogliere dati sulle discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio, ciò dovrebbe avvenire unicamente allo scopo di individuare le cause di discorsi e atti xenofobi e discriminatori e combattere gli stessi, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;
11. invita gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali antirazzismo incentrate su un'analisi comparativa della situazione delle persone di origine africana in settori quali istruzione, alloggi, sanità, occupazione, mantenimento dell'ordine pubblico, servizi sociali, sistema giudiziario e partecipazione e rappresentanza politica e a incoraggiare la partecipazione delle persone di origine africana ai programmi televisivi e ad altri media, per far fronte in modo adeguato alla loro mancanza di rappresentanza, nonché alla carenza di modelli per i minori di origine africana;
12. pone l'accento sull'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e la discriminazione e chiede di aumentare il sostegno finanziario a livello europeo, nazionale e locale destinato alle organizzazioni di base;
13. chiede alla Commissione di rivolgere una particolare attenzione alle persone di origine africana all'interno degli attuali programmi di finanziamento e del prossimo quadro pluriennale;
14. invita la Commissione a istituire un gruppo dedicato nell'ambito dei suoi pertinenti servizi, che si occupi nello specifico delle questioni connesse all'afrofobia;
15. ribadisce la necessità che gli Stati membri procedano all'attuazione e alla corretta applicazione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo particolare considerando il pregiudizio come aggravante per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica, al fine di provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;
16. invita gli Stati membri a reagire in modo efficace ai reati generati dall'odio, anche indagando sul pregiudizio quale motivazione per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica e a provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;
17. invita gli Stati membri a porre fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell'ambito dell'applicazione del diritto penale, delle misure antiterrorismo e dei controlli dell'immigrazione e a riconoscere ufficialmente e a combattere le pratiche di illecita discriminazione e violenza impartendo alle autorità una formazione contraria al razzismo e al pregiudizio;
18. esorta gli Stati membri a denunciare e scoraggiare le tradizioni razziste e afrofobe;
19. invita gli Stati membri a monitorare il pregiudizio razziale all'interno dei loro sistemi giudiziari penali e di istruzione e dei loro servizi sociali e ad adottare misure proattive intese a garantire una giustizia equa e a migliorare le relazioni tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le comunità minoritarie, assicurare condizioni di parità nell'istruzione e migliorare le relazioni tra le autorità del settore dell'istruzione e le comunità minoritarie, nonché garantire la parità dei servizi sociali e migliorare le relazioni tra le autorità preposte ai servizi sociali e le comunità minoritarie, con particolare riferimento alle comunità nere e alle persone di origine africana;
20. invita gli Stati membri a garantire che gli adulti e i minori di origine africana abbiano pari accesso a un'istruzione di qualità e all'assistenza gratuita dalla discriminazione e dalla segregazione e a fornire, se necessario, adeguate misure di sostegno all'apprendimento; incoraggia gli Stati membri a inserire nei loro programmi di studio la storia delle persone di origine africana e a presentare una visione d'insieme del colonialismo e della schiavitù, che ne riconosca gli effetti negativi storici e contemporanei sulle persone di origine africana, nonché a garantire che gli insegnanti ricevano una formazione adeguata a tale compito e siano adeguatamente preparati a gestire la diversità in classe;
21. invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a promuovere e sostenere iniziative in materia di occupazione, imprenditorialità ed emancipazione economica a favore delle persone di origine africana, onde far fronte ai tassi di disoccupazione superiori alla media e alla discriminazione sul mercato del lavoro cui si trovano confrontate;
22. esorta gli Stati membri ad affrontare la discriminazione nei confronti delle persone di origine africana nel mercato immobiliare e ad adottare misure concrete per contrastare le disuguaglianze nell'accesso agli alloggi, garantendo altresì alloggi adeguati;
23. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE, tenendo conto della legislazione e delle prassi vigenti, a garantire che migranti, rifugiati e richiedenti asilo possano entrare nell'UE attraverso canali sicuri e legali;
24. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a provvedere concretamente affinché non vengano resi disponibili fondi dell'UE né vengano concessi sostegno o collaborazione ad organizzazioni o gruppi coinvolti o collegati alla riduzione in schiavitù, alla tratta, alla tortura e all'estorsione a danno di migranti neri e africani;
25. esorta le istituzioni europee ad adottare una strategia a favore della diversità e dell'inclusione della forza lavoro che stabilisca un piano strategico per la partecipazione delle minoranze etniche e razziali all'interno del loro organico, a integrazione degli sforzi in atto a tal fine;
26. invita i partiti e le fondazioni politiche a livello europeo, nonché i parlamenti a tutti i livelli nell'UE, a sostenere e promuovere le iniziative intese a favorire la partecipazione politica delle persone di origine africana;
27. invita la Commissione a mantenere stretti contatti con attori internazionali quali l'OSCE, l'ONU, l'Unione africana e il Consiglio d'Europa e con altri partner internazionali, per combattere l'afrofobia a livello internazionale;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Cfr. Rete europea contro il razzismo "Afrofobia in Europa – Relazione ombra 2014-2015 dell'ENAR", disponibile all'indirizzo: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf
Cfr. seconda inchiesta sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea (EU-MIDIS II) (2017) disponibile all'indirizzo: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
– visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3)(1),
– viste la risoluzione della commissione TAXE del 25 novembre 2015(2) e la risoluzione della commissione TAX2 del 6 luglio 2016(3) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(4),
– visti i risultati della commissione d'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, presentati al Consiglio e alla Commissione il 13 dicembre 2017(5),
– visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento(6),
– viste le numerose rivelazioni dei giornalisti investigativi, tra cui LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più di recente, gli scandali "cum-ex", nonché i casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono, in particolare, banche in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito,
– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico(7),
– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová(8),
– visti gli studi preparati dal servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo "Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts" (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE: stato di avanzamento, questioni ed effetti), "Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses" (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi e nei depositi doganali) e "An overview of shell companies in the European Union" (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea)(9),
– visti lo studio dal titolo "VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues"(10) (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), lo studio dal titolo "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion" (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e lo studio dal titolo "Impact of Digitalisation on International Tax Matters" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali)(11),
– visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva(12),
– viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 34 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni con commissari e ministri e durante le missioni a Washington, Riga, Isola di Man, Estonia e Danimarca,
– visto il quadro ammodernato e più solido per l'imposta sulle società introdotto durante l'attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I(13) e ATAD II(14)) e le revisioni della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC)(15),
– viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la CC(C)TB(16), il pacchetto sulla tassazione del digitale(17) e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR)(18), nonché la posizione del Parlamento su tali proposte,
– viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° dicembre 1997 su un Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" e le relazioni periodiche di tale Gruppo al Consiglio ECOFIN,
– vista la lista del Consiglio relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali adottata il 5 dicembre 2017 e modificata sulla base del monitoraggio continuo degli impegni dei paesi terzi,
– vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),
– visto l'ammodernamento in corso del quadro dell'IVA, in particolare il regime definitivo dell'IVA,
– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA(19),
– visto il nuovo quadro antiriciclaggio dell'UE approvato recentemente, in particolare dopo l'adozione della quarta (AMLD4)(20) e della quinta (AMLD5)(21) revisione della direttiva antiriciclaggio,
– viste le procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro 28 Stati membri per non aver recepito in modo corretto la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale,
– visto il piano d'azione della Commissione, del 2 febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (COM(2016)0050)(22),
– vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2018, dal titolo "Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari" (COM(2018)0645),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio(23),
– visti la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea (piattaforma delle UIF dell'UE) - Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle UIF dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 giugno 2017 sul miglioramento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nell'UE (SWD(2017)0275),
– vista la raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) e della Commissione, dell'11 luglio 2018, all'unità di analisi dell'intelligence finanziaria maltese (FIAU) sulle azioni necessarie per conformarsi alla direttiva antiriciclaggio e alla direttiva sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,
– vista la lettera del 7 dicembre 2018 inviata dal presidente della commissione TAX3 al rappresentante permanente di Malta presso l'UE, S.E. Daniel Azzopardi, con la richiesta di chiarimenti in merito alla società "17 Black",
– viste le indagini e le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato(24),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2018, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218),
– visto il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;
– vista la Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;
– visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,
– vista la risoluzione sul programma d'azione di Addis Abeba adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,
– vista la relazione del gruppo ad alto livello sui flussi finanziari illeciti provenienti dall'Africa, commissionata congiuntamente dalla conferenza dei ministri africani delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico della Commissione dell'Unione africana (CUA)/Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (ECA),
– vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024), in cui la Commissione ha altresì chiesto all'UE di "dare il buon esempio",
– viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo(25), e del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea(26),
– visto l'obbligo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di rispettare in ogni momento le norme sulla vita privata,
– vista la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell'Unione europea (COM(2019)0012),
– vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE" (COM(2019)0008),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 dal titolo "I partenariati di sviluppo dell'UE e la sfida posta dagli accordi fiscali internazionali",
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (A8-0170/2019),
1.Introduzione generale per la definizione del contesto
1.1.Cambiamenti
1. afferma che le norme fiscali esistenti spesso non sono in grado di tenere il passo con la crescente rapidità dell'economia; ricorda che le attuali norme fiscali nazionali e internazionali sono state concepite, nella maggior parte dei casi, all'inizio del XX secolo; afferma che sussiste la necessità urgente e continua di riformare le norme, affinché i sistemi fiscali internazionali, dell'UE e nazionali, siano idonei rispetto alle nuove sfide economiche, sociali e tecnologiche del XXI secolo; prende atto della comprensione generale del fatto che gli attuali regimi fiscali e metodi contabili non dispongono dei mezzi per tenere il passo di tale evoluzione e per garantire che tutti i partecipanti al mercato paghino la loro giusta quota di imposte;
2. sottolinea che il Parlamento europeo ha apportato un contributo sostanziale alla lotta contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, emersi tra l'altro nei casi LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks, e cum-ex, in particolare grazie al lavoro delle commissioni speciali TAXE, TAX2(27) e TAX3, della commissione d'inchiesta PANA e della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);
3. accoglie con favore il fatto che nel corso dell'attuale legislatura la Commissione ha presentato 26 proposte legislative volte a eliminare alcune delle lacune, a migliorare la lotta contro i reati finanziari e la pianificazione fiscale aggressiva e ad aumentare l'efficienza nella riscossione delle imposte e l'equità fiscale; deplora profondamente la mancanza di progressi in seno al Consiglio in merito a importanti iniziative in materia di riforma dell'imposta sulle società che non sono ancora state completate a causa della mancanza di un'autentica volontà politica; chiede di adottare rapidamente le iniziative dell'UE che non sono ancora state completate e di monitorarne con attenzione l'attuazione per garantire l'efficienza e la corretta applicazione, al fine di tenere il passo con la versatilità della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva;
4. ricorda che una giurisdizione fiscale ha il controllo solo delle questioni fiscali relative al suo territorio, mentre i flussi economici e alcuni contribuenti come le imprese multinazionali e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali operano a livello globale;
5. sottolinea che la definizione delle basi imponibili impone di essere in possesso del quadro completo della situazione del contribuente, compresi gli elementi che sono al di fuori di una data giurisdizione fiscale, e di determinare quale elemento si riferisce a quale giurisdizione; rileva che ciò richiede anche che tali basi imponibili siano ripartite tra le giurisdizioni fiscali al fine di evitare la doppia imposizione e la doppia non imposizione; afferma che dovrebbe essere data priorità all'eliminazione della doppia non imposizione e al fatto di garantire che venga affrontata la questione della doppia imposizione;
6. ritiene che tutte le istituzioni dell'UE, e gli Stati membri, debbano compiere sforzi per spiegare ai cittadini il lavoro svolto nel settore fiscale e le azioni intraprese per porre rimedio ai problemi e alle lacune esistenti; ritiene che l'UE debba adottare un'ampia strategia in base alla quale l'UE sostenga, attraverso le politiche pertinenti, gli Stati membri a passare dai loro attuali sistemi fiscali dannosi a un sistema fiscale compatibile con il quadro giuridico dell'UE e lo spirito dei trattati dell'UE;
7. osserva che i flussi economici(28) e le opportunità di cambiare la residenza fiscale sono notevolmente aumentati; avverte che alcuni nuovi fenomeni(29) sono intrinsecamente opachi o agevolano l'opacità, consentendo la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro;
8. deplora il fatto che alcuni Stati membri confischino la base imponibile di altri Stati membri attirando utili generati altrove, consentendo così alle imprese di ridurre artificialmente la propria base imponibile; evidenzia che questa pratica non solo danneggia il principio di solidarietà dell'UE, ma conduce anche a una redistribuzione della ricchezza nei confronti delle imprese multinazionali e dei loro azionisti a spese dei cittadini dell'UE; esprime sostegno nei confronti dell'importante lavoro degli accademici e dei giornalisti che aiutano a far luce su queste pratiche;
1.2.Obiettivo della tassazione e impatto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, delle pratiche fiscali dannose e del riciclaggio di denaro sulle società europee
9. ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nella definizione di una società equa e di una economia forte, difendendo nel contempo il contratto sociale e lo Stato di diritto; osserva che un sistema fiscale equo ed efficiente è fondamentale per affrontare le disuguaglianze, non solo attraverso il finanziamento della spesa pubblica a sostegno della mobilità sociale, ma anche mediante la riduzione delle disparità di reddito; sottolinea che la politica fiscale può esercitare una notevole influenza sulle decisioni in materia di occupazione, sui livelli degli investimenti e sulla volontà delle imprese ad espandersi;
10. sottolinea che la priorità più urgente è ridurre il divario fiscale derivante dalla frode fiscale, dall'evasione fiscale, dalla pianificazione fiscale aggressiva e dal riciclaggio di denaro e il loro impatto sui bilanci nazionali e dell'UE, al fine di garantire parità di condizioni ed equità fiscale tra tutti i contribuenti, lottare contro l'aumento della disuguaglianza e rafforzare la fiducia nel processo democratico di elaborazione delle politiche, garantendo che gli autori delle frodi non dispongano di un vantaggio fiscale competitivo rispetto ai contribuenti onesti;
11. sottolinea che gli sforzi congiunti a livello dell'UE e nazionale sono fondamentali per difendere i bilanci dell'UE e nazionali dalle perdite dovute a imposte non pagate; osserva che solo attraverso gettiti fiscali riscossi in modo integrale ed efficiente gli Stati possono fornire, tra l'altro, servizi pubblici di qualità, compresi istruzione a prezzi accessibili, assistenza sanitaria e alloggi, sicurezza, controllo della criminalità, risposta alle emergenze, sicurezza e assistenza sociale, applicazione delle norme sul lavoro e in materia di ambiente, lotta contro il cambiamento climatico, promozione della parità di genere, trasporti pubblici e infrastrutture essenziali al fine di promuovere e, se necessario, stabilizzare lo sviluppo socialmente equilibrato, onde progredire verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
12. ritiene che i recenti sviluppi in materia di tassazione e riscossione delle imposte, che hanno spostato l'incidenza fiscale dal patrimonio al reddito, dai redditi di capitale ai redditi da lavoro e ai consumi, dalle imprese multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI) e dal settore finanziario all'economia reale, abbiano avuto un impatto sproporzionato sulle donne e sulle persone a basso reddito, che di norma dipendono maggiormente dal reddito da lavoro e spendono una quota maggiore del loro reddito per i consumi(30); osserva che tra i più benestanti si riscontrano tassi più elevati di evasione fiscale(31); invita la Commissione a tenere conto, nelle sue proposte legislative in materia fiscale e di antiriciclaggio, dell'impatto sullo sviluppo sociale, compresa l'uguaglianza di genere e le altre politiche summenzionate;
1.3.Rischi e benefici legati alle transazioni in contanti
13. sottolinea che le transazioni in contanti restano un rischio molto elevato in termini di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, compresa la frode in materia di IVA, nonostante i loro benefici, quali l'accessibilità e la velocità; rileva che alcuni Stati membri dispongono già di restrizioni sui pagamenti in contanti; osserva inoltre che, mentre le norme relative ai controlli sul denaro contante presso le frontiere esterne dell'UE sono state armonizzate, le norme tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di denaro contante all'interno dei confini dell'UE variano;
14. rileva che la frammentazione e la natura divergente di tali misure possono perturbare il corretto funzionamento del mercato interno; invita pertanto la Commissione a elaborare una proposta sulle restrizioni europee ai pagamenti in contanti, pur mantenendo il contante come mezzo di pagamento; osserva inoltre che le banconote in euro di taglio elevato presentano un rischio più alto in termini di riciclaggio di denaro; accoglie con favore il fatto che la Banca centrale europea (BCE) abbia annunciato nel 2016 che non emetterà più nuove banconote da 500 EUR (anche se quelle in circolazione rimangono a corso legale); invita la BCE a elaborare un calendario per eliminare gradualmente la possibilità di utilizzare le banconote da 500 EUR;
1.4.Valutazione quantitativa
15. sottolinea che la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva comportano una perdita di risorse per i bilanci nazionali e dell'Unione europea(32); riconosce che la quantificazione di tali perdite non è semplice; rileva tuttavia che l'aumento dei requisiti di trasparenza non solo fornirebbe dati migliori, ma contribuirebbe anche a ridurre l'opacità;
16. osserva che diverse valutazioni hanno cercato di quantificare l'entità delle perdite dovute alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; ricorda che nessuna di queste ha fornito un quadro sufficientemente ampio a causa della natura dei dati o della loro mancanza; osserva che alcune delle valutazioni recenti si integrano a vicenda, sulla base di metodologie diverse ma complementari;
17. osserva che, a tutt'oggi, mentre la Commissione effettua una stima del divario dell'IVA per l'UE, solo quindici Stati membri preparano le proprie stime nazionali in materia di divario fiscale; invita ciascuno Stato membro, sotto la guida della Commissione, ad elaborare una stima completa del divario fiscale, non limitata all'IVA e comprendente una valutazione del costo di tutti gli incentivi fiscali;
18. deplora ancora una volta la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull'ampiezza dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale e sottolinea l'importanza di sviluppare metodologie idonee e trasparenti per quantificare la portata di questi fenomeni e il loro impatto sulle finanze pubbliche, sulle attività economiche e sugli investimenti pubblici nei paesi(33); evidenzia l'importanza dell'indipendenza politica e finanziaria degli istituti di statistica al fine di assicurare l'affidabilità dei dati statistici; chiede l'assistenza tecnica di Eurostat per raccogliere statistiche complete e accurate, in modo che siano fornite in un formato digitale comparabile e facilmente coordinato;
19. ricorda, in particolare, la valutazione empirica, effettuata nel 2015, dell'ampiezza delle perdite annuali di gettito provocate dalla pianificazione fiscale aggressiva delle società nell'UE; osserva che secondo la valutazione, tali perdite oscillano tra 50 e 70 miliardi di EUR (la somma persa per il solo trasferimento degli utili, equivalente ad almeno il 17 % del gettito dell'imposta sul reddito delle società nel 2013 e allo 0,4 % del PIL) e tra 160 e 190 miliardi di EUR (se si aggiungono gli accordi fiscali personalizzati per le grandi imprese multinazionali e le inefficienze nella riscossione);
20. chiede al Consiglio e agli Stati membri di assegnare la priorità, in particolare con il sostegno del programma Fiscalis, ai progetti finalizzati a quantificare l'ampiezza dell'elusione fiscale, al fine di affrontare meglio l'attuale divario fiscale; sottolinea che il Parlamento europeo ha approvato(34) un incremento nell'ambito del programma Fiscalis; sollecita gli Stati membri, sotto il coordinamento della Commissione, a stimare i loro divari fiscali e a pubblicare i relativi risultati con cadenza annuale;
21. osserva che il documento di lavoro del FMI(35) stima le perdite mondiali dovute all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e relative ai paradisi fiscali in circa 600 miliardi di USD all'anno; rileva che le stime approssimative a lungo termine del FMI sono di circa 400 miliardi di USD per i paesi OCSE (l'1 % del loro PIL) e di 200 miliardi di USD per i paesi in via di sviluppo (l'1,3 % del loro PIL);
22. accoglie con favore le recenti stime della economia non osservata - spesso denominata economia sommersa - del sondaggio 2017 sulle politiche fiscali nell'Unione europea(36), che fornisce un'indicazione più ampia dell'evasione fiscale; sottolinea che il valore dell'economia non osservata misura le attività economiche che potrebbero non essere rilevate nelle fonti dei dati di base utilizzate per l'elaborazione dei conti nazionali;
23. sottolinea che quasi il 40 % degli utili delle imprese multinazionali viene trasferito, ogni anno, in paradisi fiscali in tutto il mondo, laddove alcuni paesi dell'Unione europea sembrano registrare le perdite maggiori a causa del trasferimento degli utili, in quanto il 35 % degli utili trasferiti proviene da paesi dell'UE, seguiti dai paesi in via di sviluppo (30 %)(37); evidenzia che circa l'80 % degli utili trasferiti a partire da numerosi Stati membri dell'UE è destinato a un numero esiguo di Stati membri dell'UE o passa attraverso di essi; sottolinea che le imprese multinazionali possono pagare fino al 30 % in meno d'imposta rispetto ai concorrenti nazionali e che la pianificazione fiscale aggressiva distorce la concorrenza per le imprese nazionali, in particolare le PMI;
24. rileva che le ultime stime dell'evasione fiscale nell'UE indicano una cifra di circa 825 miliardi di EUR all'anno(38);
25. osserva che le imprese multinazionali ascoltate dalla commissione TAX3 producono le proprie stime relative alle aliquote d'imposta effettive(39); sottolinea che tali stime sono messe in discussione da alcuni esperti;
26. chiede che siano raccolte statistiche in merito a transazioni di grandi dimensioni nei porti franchi, nei depositi doganali e nelle zone economiche speciali, nonché sulle rivelazioni fatte da intermediari e informatori;
1.5.Frode fiscale, evasione fiscale, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva
27. ricorda che la lotta contro l'evasione fiscale e la frode ha come obiettivo gli atti illeciti, mentre la lotta contro l'elusione fiscale fa fronte a situazioni che sfruttano le lacune nella legge o rientrano nei limiti della legge – salvo che siano ritenute illegali dalle autorità fiscali o, in ultima istanza, dalle autorità giudiziarie – ma che sono contrarie al suo spirito; chiede pertanto una semplificazione del quadro fiscale;
28. ricorda che migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte nei paesi dell'UE potrebbe contribuire a ridurre i reati legati all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro che ne conseguono;
29. ricorda che la pianificazione fiscale aggressiva descrive l'istituzione di un sistema fiscale finalizzato a ridurre il debito d'imposta con l'ausilio dei tecnicismi di un regime fiscale o dell'arbitraggio tra due o più regimi fiscali in modo contrario allo spirito della legge;
30. accoglie con favore la risposta della Commissione alle richieste formulate nelle risoluzioni TAXE, TAX2 e PANA per individuare meglio la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche fiscali dannose;
31. invita la Commissione e il Consiglio a proporre e ad adottare una definizione completa e specifica degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva, basandosi sia sugli elementi identificati nella quinta revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6)(40) sia sugli studi e le raccomandazioni(41) pertinenti della Commissione; sottolinea che tali chiari indicatori possono basarsi, se del caso, su norme concordate a livello internazionale; invita gli Stati membri a utilizzare tali indicatori come base per abrogare tutte le pratiche fiscali dannose che derivano dalle scappatoie fiscali esistenti; invita la Commissione e il Consiglio ad aggiornare regolarmente tali indicatori qualora emergano nuove disposizioni o pratiche di pianificazione fiscale aggressiva;
32. sottolinea la somiglianza tra le imprese contribuenti e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali nell'uso di strutture societarie e strutture analoghe, come i trust e le sedi offshore, ai fini della pianificazione fiscale aggressiva; evidenzia il ruolo degli intermediari(42) nella creazione di tali sistemi; ricorda, in tale contesto, che la maggior parte del reddito degli individui con ampie disponibilità patrimoniali giunge sotto forma di plusvalenze anziché come retribuzioni;
33. accoglie con favore la valutazione della Commissione e l'inclusione degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva nelle relazioni per paese del semestre europeo 2018; chiede che tale valutazione diventi un elemento abituale, per garantire parità di condizioni nel mercato interno dell'UE nonché una maggiore stabilità delle entrate pubbliche nel lungo periodo; invita la Commissione a garantire un seguito chiaro per porre fine alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, se del caso sotto forma di raccomandazioni formali;
34. ribadisce l'invito alle imprese, in quanto contribuenti, ad adempiere pienamente ai loro obblighi fiscali e ad astenersi da una pianificazione fiscale aggressiva che porti all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, così come dalle pratiche fiscali dannose, nonché a vedere in una strategia equa in materia di tassazione una parte importante della loro responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali al fine di garantire la fiducia dei contribuenti nei sistemi fiscali;
35. esorta gli Stati membri che partecipano alla procedura di cooperazione rafforzata ad accordarsi quanto prima possibile sull'adozione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), riconoscendo nel contempo che una soluzione globale sarebbe la più appropriata;
2.Tassazione delle imprese
36. ricorda che le opportunità di scegliere un luogo per l'attività economica o ai fini della residenza sulla base del quadro normativo sono aumentate con la globalizzazione e la digitalizzazione;
37. ricorda che le imposte devono essere pagate nelle giurisdizioni in cui ha luogo l'attività economica effettiva, sostanziale e autentica e la creazione di valore o, nel caso della tassazione indiretta, in cui ha luogo il consumo; sottolinea che ciò può essere conseguito adottando la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) nell'UE con una distribuzione adeguata ed equa, che comprenda tra l'altro tutti i beni materiali;
38. rileva che nella direttiva ATAD I l'UE ha adottato una tassazione in uscita, per consentire agli Stati membri di tassare il valore economico delle plusvalenze generate nel loro territorio, anche quando la plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita; ritiene che il principio della tassazione degli utili realizzati negli Stati membri prima che lascino l'Unione dovrebbe essere rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla fonte coordinate sugli interessi e sui canoni, in modo da eliminare le scappatoie esistenti ed evitare che gli utili lascino l'UE senza essere tassati; invita il Consiglio a riprendere i negoziati sulla proposta relativa agli interessi e ai canoni(43); osserva che i trattati fiscali spesso riducono l'aliquota della ritenuta alla fonte al fine di evitare la doppia imposizione(44);
39. ribadisce che l'adeguamento delle norme fiscali internazionali deve rispondere all'evasione derivante dall'eventuale sfruttamento dell'interazione tra le disposizioni fiscali nazionali e le reti di trattati fiscali, con conseguente erosione della base imponibile e doppia non imposizione, garantendo nel contempo che non vi sia doppia tassazione;
2.1.Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e relativa attuazione nell'UE: direttiva antielusione
40. riconosce che il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili guidato dal G20/OCSE intendeva affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che portano a pratiche BEPS, attraverso una maggiore coerenza delle norme fiscali nei vari paesi, il rafforzamento dei requisiti sostanziali e il miglioramento della trasparenza e della certezza; afferma, tuttavia, che il grado di volontà e l'impegno a collaborare al piano d'azione BEPS dell'OCSE varia tra i paesi e tra le azioni specifiche interessate;
41. rileva che il piano d'azione BEPS in 15 punti del G20/OCSE, volto ad affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che danno origine alle pratiche BEPS, è in fase di attuazione e di monitoraggio e che sono in corso ulteriori discussioni, in un contesto più ampio rispetto a quello dei soli paesi partecipanti iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; invita pertanto gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che le scappatoie fiscali rimanenti e i quesiti fiscali irrisolti come la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi siano disciplinati dall'attuale quadro internazionale, al fine di contrastare le pratiche BEPS; accoglie con favore l'iniziativa del Quadro inclusivo per discutere e trovare un consenso globale su una migliore ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi;
42. prende atto del fatto che le azioni richiedono un'attuazione; prende atto della nota strategica(45) del Quadro inclusivo sul BEPS, che mira a individuare possibili soluzioni alle sfide individuate relative alla tassazione dell'economia digitale;
43. osserva che alcuni paesi hanno recentemente adottato contromisure unilaterali contro le pratiche fiscali dannose (come l'imposta del Regno Unito sugli utili trasferiti e le disposizioni GILTI (redditi da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale) della riforma fiscale negli Stati Uniti) per far sì che il reddito estero delle imprese multinazionali sia debitamente tassato con un'aliquota d'imposta minima effettiva nel paese di residenza della società madre; chiede una valutazione di tali misure da parte dell'UE; osserva che, contrariamente a tali misure unilaterali, generalmente l'UE promuove soluzioni multilaterali e consensuali per gestire un'equa ripartizione dei diritti di imposizione; sottolinea che, ad esempio, l'UE dà la priorità a una soluzione globale per la tassazione del settore digitale, ma propone comunque una imposta sui servizi digitali nell'UE, dato che le discussioni a livello globale procedono a rilento;
44. ricorda che il "pacchetto antievasione" UE del 2016 integra le disposizioni esistenti in modo da attuare a livello dell'UE le 15 azioni BEPS nel mercato unico in maniera coordinata;
45. accoglie con favore l'adozione delle direttive ATAD I e ATAD II da parte dell'UE; osserva che esse prevedono una tassazione più equa in quanto stabiliscono un livello minimo di protezione contro l'elusione dell'imposta sulle società in tutta l'UE e garantiscono alle imprese un ambiente più equo e più stabile, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta; accoglie con favore le disposizioni sui disallineamenti da ibridi per contrastare la doppia non imposizione, al fine di eliminare i disallineamenti esistenti ed evitare la creazione di ulteriori disallineamenti, sia tra Stati membri che con paesi terzi;
46. accoglie con favore le disposizioni sulle società estere controllate (SEC) inserite nella direttiva ATAD I per garantire che gli utili realizzati da società collegate stabilite in paesi con un livello di tassazione basso o inesistente siano effettivamente assoggettati a imposta; riconosce che tali disposizioni evitano che l'assenza o la diversità delle norme nazionali sulle SEC all'interno dell'Unione provochino distorsioni del funzionamento del mercato interno escludendo costruzioni di puro artificio, come chiesto ripetutamente dal Parlamento; deplora la coesistenza di due approcci nell'attuazione delle norme SEC nella direttiva ATAD I e invita gli Stati membri ad attuare unicamente le norme SEC più semplici ed efficaci, come quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ATAD I;
47. accoglie con favore la norma generale antiabuso ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, prevista dalla direttiva ATAD I, che consente agli Stati membri di ignorare le costruzioni che non sono genuine e, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, sono finalizzate unicamente a ottenere un vantaggio fiscale; ribadisce la sua reiterata richiesta di adottare una norma antiabuso generale, rigorosa e comune, segnatamente nella normativa esistente e in particolare nella direttiva sulle società madri e figlie, nella direttiva sulle fusioni e nella direttiva sugli interessi e i canoni;
48. ribadisce la sua richiesta di una definizione chiara di stabile organizzazione e presenza economica significativa, affinché le società non possano evitare in modo artificioso di avere una presenza imponibile in uno Stato membro in cui svolgono attività economiche;
49. chiede che sia completato il lavoro svolto in seno al Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) sullo sviluppo di buone pratiche nonché il monitoraggio della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri;
50. ricorda le sue preoccupazioni riguardo all'utilizzo dei prezzi di trasferimento nella pianificazione fiscale aggressiva e rammenta pertanto la necessità di prendere adeguati provvedimenti e migliorare il quadro sui prezzi di trasferimento per combattere questo fenomeno; sottolinea la necessità di garantire che tali prezzi rispecchino la realtà economica e forniscano certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle imprese che operano nell'Unione, e di ridurre il rischio di un uso improprio delle norme a fini di trasferimento degli utili, tenuto conto delle linee guida dell'OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali(46); rileva che, come ripetutamente sottolineato da numerosi esperti e pubblicazioni, il ricorso al "concetto di entità indipendente" o al "principio di piena concorrenza" costituisce uno dei principali fattori che permettono le pratiche fiscali dannose(47);
51. sottolinea che le azioni intraprese dall'UE per affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nonché la pianificazione fiscale aggressiva hanno fornito alle autorità fiscali una serie di strumenti aggiornati per garantire un'equa riscossione delle imposte pur mantenendo la competitività delle imprese europee; sottolinea che la responsabilità di utilizzare in modo efficace tali strumenti dovrebbe ricadere sulle autorità fiscali, senza imporre oneri aggiuntivi ai contribuenti responsabili, in particolare le PMI;
52. riconosce che il nuovo flusso di informazioni alle autorità fiscali in seguito all'adozione delle direttive ATAD I e DAC4 comporta la necessità di prevedere risorse adeguate per garantire l'uso più efficiente di tali informazioni e ridurre l'attuale divario fiscale; invita tutti gli Stati membri a garantire che gli strumenti utilizzati dalle autorità siano sufficienti e adeguati a utilizzare tali informazioni e combinare e sottoporre a controlli incrociati le informazioni provenienti da fonti e insiemi di dati diversi;
2.2.Rafforzamento delle azioni dell'UE per combattere la pianificazione fiscale aggressiva e integrare il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)
2.2.1.Controllo dei regimi fiscali degli Stati membri e del contesto fiscale globale – pianificazione fiscale aggressiva nell'UE (semestre europeo)
53. si compiace che i regimi fiscali e il contesto fiscale globale degli Stati membri siano entrati a far parte del semestre europeo, in linea con l'invito in tal senso rivolto dal Parlamento europeo(48); accoglie con favore gli studi e i dati elaborati dalla Commissione(49), che consentono di affrontare meglio le situazioni che forniscono indicatori economici sulla pianificazione fiscale aggressiva, danno un'indicazione chiara dell'esposizione alla pianificazione fiscale e offrono a tutti gli Stati membri una ricca banca dati sul fenomeno; sottolinea che gli Stati membri, secondo lo spirito di una leale cooperazione, non devono facilitare la creazione di sistemi di pianificazione fiscale aggressiva che siano incompatibili con il quadro giuridico dell'UE e lo spirito dei trattati UE;
54. chiede che a questi nuovi indicatori fiscali per il semestre europeo sia attribuito lo stesso valore degli indicatori relativi al controllo della spesa; sottolinea il vantaggio di fornire al semestre europeo questa dimensione fiscale, in quanto ciò consentirà di combattere alcune pratiche fiscali dannose che finora non erano state affrontate attraverso la direttiva ATAD e altre normative europee esistenti;
55. accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC6 definisca le caratteristiche dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che gli intermediari devono comunicare all'amministrazione fiscale per consentirle di valutarli; si compiace che tali caratteristiche dei sistemi di pianificazione fiscale aggressiva possano essere aggiornate laddove emergono nuovi meccanismi o nuove pratiche; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantirne l'efficienza;
56. invita il Gruppo "Codice di condotta" a riferire a cadenza annuale al Consiglio e al Parlamento sui principali meccanismi notificati negli Stati membri, per consentire ai decisori di restare al passo con i nuovi sistemi fiscali elaborati e adottare le contromisure eventualmente necessarie;
57. chiede che sia le istituzioni dell'UE che gli Stati membri garantiscano che i contratti degli appalti pubblici non favoriscano l'elusione fiscale da parte dei fornitori; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero monitorare e garantire che le società o altri soggetti giuridici coinvolti nelle gare e nei contratti di appalto non siano dediti alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a chiarire le pratiche esistenti in materia di appalti ai sensi della direttiva UE sugli appalti e, se necessario, proporre un aggiornamento della direttiva che non vieti l'applicazione di considerazioni fiscali come criteri di esclusione o addirittura di selezione negli appalti pubblici;
58. invita la Commissione a pubblicare una proposta che obblighi gli Stati membri a garantire che gli operatori economici partecipanti a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rispettino un livello minimo di trasparenza in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione pubblica paese per paese e la trasparenza degli assetti proprietari;
59. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta finalizzata ad abrogare i cosiddetti "patent box" e invita gli Stati membri a favorire un sostegno non dannoso e, se del caso, diretto per le attività di ricerca e sviluppo; sottolinea che è necessario definire attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto nei casi in cui vi è un impatto positivo sull'occupazione e la crescita ed escludendo qualsiasi rischio di creare nuove scappatoie nel sistema tributario;
60. ribadisce nel frattempo il suo invito a garantire che gli "patent box" abbiano una correlazione reale con l'attività economica, ad esempio attraverso verifiche delle spese, e non creino distorsioni della concorrenza; osserva che il ruolo crescente che assumono le attività immateriali nella catena del valore delle società multinazionali; prende atto del miglioramento della definizione dei costi di ricerca e sviluppo nella proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB); appoggia la posizione del Parlamento che consiste nel privilegiare i crediti d'imposta per spese reali di ricerca e sviluppo anziché sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo;
2.2.2.Migliore cooperazione in materia di fiscalità, compresa la CCCTB
61. sottolinea che la politica fiscale nell'Unione europea dovrebbe essere incentrata sia sulla lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva che sull'agevolazione dell'attività economica transfrontaliera mediante la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e la formulazione di politiche fiscali intelligenti;
62. sottolinea che esistono molti ostacoli di natura fiscale all'attività economica transfrontaliera; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico(50); esorta la Commissione ad adottare un piano d'azione che affronti tali ostacoli in via prioritaria;
63. si compiace del rilancio del progetto CCCTB con l'adozione da parte della Commissione delle proposte collegate sulla CCTB e sulla CCCTB; sottolinea che, una volta attuata pienamente, la CCCTB eliminerà le scappatoie tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare i prezzi di trasferimento;
64. invita il Consiglio ad adottare e attuare rapidamente e simultaneamente le due proposte, tenendo conto del parere del Parlamento che già prevede il concetto di stabile organizzazione virtuale e formule di ripartizione che eliminerebbero le rimanenti scappatoie che consentono l'elusione fiscale e favorirebbero parità di condizioni in vista della digitalizzazione; deplora il continuo rifiuto da parte di alcuni Stati membri di trovare una soluzione e invita gli Stati membri ad avvicinare le loro posizioni divergenti;
65. ricorda che l'applicazione della C(C)CTB dovrebbe essere accompagnata dall'attuazione di norme contabili comuni e da un'adeguata armonizzazione delle prassi amministrative;
66. ricorda che per porre fine alla pratica del trasferimento degli utili e introdurre il principio secondo cui si versano le imposte nel luogo in cui si genera un profitto, la CCTB e la CCCTB dovrebbero essere introdotte simultaneamente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a presentare una nuova proposta basata sull'articolo 116 TFUE, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria per emanare la legislazione necessaria qualora il Consiglio non adotti una decisione unanime sulla proposta di istituire una CCCTB;
2.2.3.Tassazione digitale delle imprese
67. rileva che il fenomeno della digitalizzazione ha creato una nuova situazione di mercato in cui le imprese digitali e digitalizzate possono cogliere le opportunità offerte dai mercati locali senza avere una presenza fisica, e quindi tassabile, in tale mercato, con conseguenti condizioni disomogenee e svantaggi per le imprese tradizionali; osserva che nell'UE i modelli aziendali digitali sono soggetti a un onere fiscale medio più basso rispetto ai modelli aziendali tradizionali(51);
68. sottolinea, in questo contesto, il passaggio graduale dalla produzione tangibile alle attività immateriali nella catena di valore delle imprese multinazionali, come si evince dai relativi tassi di crescita della riscossione dei canoni e dei diritti di licenza negli ultimi cinque anni (quasi il 5 % annuo) rispetto agli scambi di beni e gli investimenti esteri diretti (meno dell'1 % all'anno)(52); deplora che le imprese digitali non paghino quasi nessuna imposta in alcuni Stati membri, nonostante la loro significativa presenza digitale e le considerevoli entrate maturate in tali Stati membri;
69. ritiene che l'UE dovrebbe permettere un contesto più favorevole per le imprese, al fine di conseguire il regolare funzionamento del mercato unico digitale, pur garantendo una tassazione equa dell'economia digitale; ricorda che, per quanto riguarda la digitalizzazione dell'economia nel suo insieme, il luogo in cui viene creato il valore dovrebbe tenere conto del contributo degli utenti e delle informazioni raccolte sul comportamento dei consumatori online;
70. sottolinea che la mancanza di un approccio comune dell'Unione in materia di tassazione dell'economia digitale indurrà, e anzi ha già indotto, gli Stati membri ad adottare soluzioni unilaterali che comporteranno un arbitraggio normativo e la frammentazione del mercato unico e potrebbero inoltre diventare un onere per le imprese che operano a livello transfrontaliero nonché per le autorità fiscali;
71. prende atto del ruolo guida svolto dalla Commissione e da taluni Stati membri nel dibattito globale sulla tassazione dell'economia digitalizzata; incoraggia gli Stati membri a proseguire il loro lavoro proattivo a livello di OCSE e di Nazioni Unite, in particolare attraverso il processo introdotto dal quadro inclusivo sulla BEPS nella sua nota politica(53); ricorda, tuttavia, che l'UE non deve attendere una soluzione globale ma agire immediatamente;
72. accoglie con favore il pacchetto fiscale digitale adottato dalla Commissione il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, che Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia abbiano mantenuto le loro riserve o la loro fondamentale opposizione al pacchetto relativo all'imposta sui servizi digitali durante la riunione ECOFIN del 12 marzo 2019(54);
73. sottolinea che l'accordo su ciò che costituisce stabile organizzazione digitale, l'unico finora raggiunto, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non risolve la questione della ripartizione della base imponibile;
74. invita gli Stati membri che intendono considerare la possibilità di istituire un'imposta digitale a procedere in tal senso nel quadro di una cooperazione rafforzata al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico, come sta già avvenendo a livello di singoli Stati membri che stanno valutando l'introduzione di soluzioni nazionali;
75. è consapevole del fatto che la cosiddetta soluzione provvisoria non è ottimale; ritiene che essa contribuirà ad accelerare la ricerca di una soluzione migliore a livello globale, creando nel contempo, in qualche misura, condizioni di concorrenza più eque nei mercati locali; invita gli Stati membri dell'UE a discutere, adottare e attuare quanto prima la soluzione a lungo termine riguardante la tassazione dell'economia digitale (sulla presenza digitale significativa) affinché l'UE continui a essere un precursore a livello globale; sottolinea che la soluzione a lungo termine proposta dalla Commissione dovrebbe costituire la base per gli ulteriori lavori a livello internazionale;
76. prende atto che i cittadini dell'UE chiedono a gran voce un'imposta sui servizi digitali; ricorda che secondo i sondaggi effettuati l'80 % dei cittadini di Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca è a favore di un'imposta sui servizi digitali e ritiene che l'UE dovrebbe svolgere in ruolo guida negli sforzi internazionali; sottolinea altresì che la maggioranza dei cittadini intervistati desidera che l'imposta sui servizi digitali abbia un ampio ambito di applicazione(55);
77. invita gli Stati membri a garantire che l'"imposta sui servizi digitali" sia una misura provvisoria, prevedendo una "clausola di caducità" nella proposta di direttiva del Consiglio del 21 marzo 2018 su un sistema comune di imposizione sul gettito derivante dalla fornitura di taluni servizi digitali(56) (COM(2018)0148), e accelerando la discussione sulla presenza digitale significativa;
2.2.4.Una tassazione efficace
78. osserva che le aliquote nominali dell'imposta sulle società sono diminuite a livello dell'UE, passando da una media del 32 % nel 2000 al 21,9 % nel 2018(57), il che rappresenta un calo del 32 %; esprime preoccupazione per le implicazioni di tale concorrenza sulla sostenibilità dei sistemi fiscali e le potenziali ricadute su altri paesi; osserva che il primo progetto BEPS del G20/OCSE non affrontava tale fenomeno; si compiace dell'annuncio che, entro il 2020, il quadro inclusivo sulla BEPS esaminerà "senza pregiudiziali" diritti di imposizione fiscale che rafforzeranno la capacità delle giurisdizioni di tassare gli utili qualora l'altra giurisdizione avente diritti di imposizione applichi a tali utili un basso tasso di tassazione effettiva(58), il che si traduce in un'imposizione minima effettiva; osserva che, come indicato nel quadro inclusivo sulla BEPS, l'attuale lavoro condotto dall'OCSE non comporta modifiche del fatto che i paesi o le giurisdizioni sono liberi di fissare le proprie aliquote d'imposta o di non avere alcun regime fiscale sul reddito delle società(59);
79. accoglie con favore il nuovo standard globale dell'OCSE sull'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale(60), ampiamente ispirato al lavoro condotto dall'Unione europea sul processo di redazione della lista UE (criterio di tassazione equa 2.2 della lista UE);
80. prende atto delle discrepanze tra le stime delle aliquote d'imposta effettive delle grandi società, spesso basate sulla previsione di imposte(61), e l'imposta effettiva pagata dalle grandi imprese multinazionali; rileva che i settori tradizionali pagano in media un'aliquota d'imposta effettiva del 23 % mentre il settore digitale paga circa il 9,5 %(62);
81. prende atto delle metodologie divergenti per la valutazione delle aliquote d'imposta effettive, che non consentono un confronto affidabile dei loro valori nell'Unione e a livello mondiale; osserva che nell'UE, a seconda della valutazione, le aliquote fiscali effettive spaziano dal 2,2 % al 30 %(63); invita la Commissione a sviluppare la propria metodologia e a pubblicare periodicamente le aliquote d'imposta effettive negli Stati membri;
82. invita la Commissione a valutare il fenomeno della riduzione delle aliquote d'imposta nominali e il relativo impatto sulle aliquote d'imposta effettiva nell'UE e a proporre soluzioni, sia all'interno dell'UE che nei confronti dei paesi terzi, a seconda dei casi, comprese rigorose norme antiabuso, misure di difesa, come norme più rigorose sulle società controllate estere, e una raccomandazione per modificare i trattati fiscali;
83. ritiene che il coordinamento globale sulla base imponibile a seguito del progetto dell'OCSE/BEPS dovrebbe essere accompagnato da un migliore coordinamento delle aliquote d'imposta nel tentativo di conseguire una maggiore efficienza;
84. invita gli Stati membri ad aggiornare il mandato del Gruppo "Codice di condotta" per esaminare il concetto di tassazione minima effettiva degli utili delle imprese per dar seguito ai lavori dell'OCSE sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia;
85. prende nota della dichiarazione resa dal ministro francese delle Finanze alla riunione della commissione TAX3 del 23 ottobre 2018 riguardo alla necessità di discutere il concetto di livello minimo di imposizione; si compiace della disponibilità della Francia a inserire il dibattito sul livello minimo di imposizione tra le priorità della sua presidenza del G7 nel 2019, come ribadito in occasione della riunione ECOFIN del 12 marzo 2019;
2.3.Cooperazione amministrativa riguardo alle imposte dirette
86. sottolinea che da giugno 2014 la direttiva DAC è stata modificata quattro volte;
87. invita la Commissione a valutare e presentare proposte volte a colmare le lacune nella direttiva DAC2, includendo, in particolare, nel suo ambito di applicazione i beni materiali e le criptovalute, prevedendo sanzioni in caso di non conformità o false dichiarazioni da parte di istituti finanziari e includendo ulteriori tipi di istituti e conti finanziari attualmente non segnalati, come i fondi pensione;
88. reitera la sua richiesta di un ambito di applicazione più ampio riguardo allo scambio dei ruling fiscali e di un accesso più ampio da parte della Commissione, nonché di una maggiore armonizzazione delle pratiche in materia di ruling fiscali delle diverse autorità fiscali nazionali;
89. invita la Commissione a presentare rapidamente la sua prima valutazione della direttiva DAC3 al riguardo, analizzando in particolare il numero di ruling fiscali scambiati e il numero di occasioni in cui le amministrazioni fiscali nazionali hanno avuto accesso alle informazioni in possesso di un altro Stato membro; chiede che la valutazione tenga conto anche dell'impatto della divulgazione di informazioni essenziali relative ai ruling fiscali (il numero delle decisioni, i nomi dei beneficiari, l'aliquota fiscale effettiva derivante da ciascuna decisione); invita gli Stati membri a pubblicare i ruling fiscali nazionali;
90. deplora che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;
91. reitera, inoltre, la sua richiesta di procedere ad audit fiscali simultanei di persone aventi interessi comuni o complementari (comprese le società madre e le società controllate) nonché la sua richiesta di migliorare ulteriormente la cooperazione fiscale tra Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste di gruppo su questioni fiscali; rammenta che il diritto di non rispondere alle autorità fiscali non si applica nel quadro di una semplice indagine amministrativa e che la cooperazione è obbligatoria(64);
92. ritiene che le ispezioni coordinate sul posto e i controlli congiunti dovrebbero far parte del quadro europeo di cooperazione tra le amministrazioni fiscali;
93. sottolinea che non soltanto gli scambi e il trattamento di informazioni, ma anche lo scambio delle migliori pratiche tra amministrazioni fiscali contribuiscono a una riscossione più efficiente delle imposte; invita gli Stati membri a dare priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra autorità fiscali, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali;
94. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le procedure per un sistema digitale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per facilitare le attività transfrontaliere e ridurre le procedure burocratiche;
95. invita la Commissione a valutare rapidamente l'attuazione della direttiva DAC4 e a verificare se le amministrazioni fiscali nazionali hanno effettivamente accesso alle informazioni paese per paese in possesso di un altro Stato membro; chiede alla Commissione di valutare in che modo la direttiva DAC4 sia correlata all'azione 13 del piano d'azione BEPS del G20 sullo scambio di informazioni paese per paese;
96. accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sullo standard globale sviluppato dall'OCSE con Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Svizzera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adeguare le disposizioni del trattato affinché si adeguino alla direttiva DAC modificata;
97. sottolinea inoltre il contributo del programma Fiscalis 2020 volto a migliorare la cooperazione tra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali e i loro funzionari; ribadisce il valore aggiunto delle azioni congiunte in questo ambito e il ruolo dell'eventuale programma per lo sviluppo e il funzionamento dei grandi sistemi informatici transeuropei;
98. ricorda agli Stati membri tutti i loro obblighi stabiliti dal trattato(65), in particolare l'obbligo di cooperare in modo leale, sincero e rapido; chiede pertanto, alla luce di casi transfrontalieri come, in particolare, i cosiddetti cum-ex files, che le amministrazioni fiscali nazionali di tutti gli Stati membri definiscano sportelli unici, in linea con il sistema di sportelli unici della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration) nel quadro dell'OCSE(66), per agevolare e rafforzare la cooperazione nella lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; chiede altresì alla Commissione di facilitare e coordinare la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri;
99. raccomanda che le autorità degli Stati membri che ricevono dai loro omologhi di altri Stati membri la notifica di possibili violazioni di legge siano tenute a fornire una notifica ufficiale di ricezione e, ove opportuno, una risposta significativa e tempestiva riguardo alle azioni intraprese in seguito alla suddetta notifica;
2.4."Dividend stripping" e "coupon washing"
100. osserva che le transazioni cum-ex sono un problema mondiale noto a partire dagli anni '90, anche in Europa, ma che non è stata ancora intrapresa alcuna azione coordinata per farvi fronte; deplora la frode fiscale rivelata dal cosiddetto scandalo cum-ex files che, secondo alcune stime pubblicate dai mezzi d'informazione, ha causato perdite erariali per gli Stati membri pari a 55,2 miliardi di EUR; sottolinea che il consorzio di giornalisti europei identifica la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Italia e la Francia come i presunti principali mercati di destinazione delle pratiche commerciali "cum-ex", seguiti da Belgio, Finlandia, Polonia, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca;
101. sottolinea che la complessità dei sistemi tributari può dar luogo a scappatoie giuridiche che facilitano i meccanismi di frode fiscale, come i cum-ex;
102. osserva che la frode sistematica incentrata sui meccanismi "cum-ex" e "cum-cum" è stata resa in parte possibile perché le pertinenti autorità degli Stati membri non hanno effettuato controlli sufficienti sulle domande di rimborso delle imposte e che le autorità competenti non dispongono di un quadro chiaro e completo dell'effettiva titolarità delle azioni; invita gli Stati membri a consentire a tutte le autorità competenti di accedere a informazioni complete e aggiornate sulla titolarità delle azioni; chiede altresì alla Commissione di valutare se è necessario un intervento dell'UE in tal senso e di presentare una proposta legislativa qualora tale valutazione ne dimostri la necessità;
103. sottolinea che le rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nelle legislazioni nazionali in materia fiscale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri; esorta gli Stati membri a utilizzare efficacemente tutti i canali di comunicazione, i dati nazionali e i dati messi a disposizione dal quadro rafforzato per lo scambio di informazioni;
104. sottolinea che gli aspetti transfrontalieri dei cum-ex files dovrebbero essere affrontati a livello multilaterale; avverte che l'introduzione di nuovi trattati bilaterali sullo scambio di informazioni e di meccanismi di cooperazione bilaterale tra singoli Stati membri complicherebbe la già complessa rete di norme internazionali, introdurrebbe nuove scappatoie e contribuirebbe alla mancanza di trasparenza;
105. esorta tutti gli Stati membri a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali che creano opportunità che possono essere sfruttate dai responsabili di frodi fiscali e dell'elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose; invita gli Stati membri a scambiarsi le loro migliori pratiche in tale settore;
106. invita gli Stati membri e le rispettive autorità di vigilanza finanziaria a valutare la necessità di vietare unicamente le pratiche finanziarie indotte da ragioni fiscali, quali l'arbitraggio dei dividendi o il "dividend stripping" e i meccanismi simili, salvo prova contraria da parte dell'emittente che tali pratiche finanziarie hanno una finalità economica sostanziale diversa dal rimborso ingiustificato di imposte e/o dall'elusione fiscale; invita i legislatori dell'UE a valutare la possibilità di attuare tale misura a livello dell'UE;
107. invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull'elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, nonché su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere e altri reati finanziari di natura transfrontaliera;
108. conclude che i cum-ex files dimostrano l'urgente necessità di migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni; esorta pertanto gli Stati membri a migliorare la cooperazione nell'individuare, bloccare, indagare e perseguire i meccanismi di frode fiscale ed evasione fiscale quali il "cum-ex" e, se del caso, il "cum-cum", anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, e a sostenere, in casi giustificati, soluzioni a livello dell'UE;
2.5.Trasparenza riguardo all'imposta sulle società
109. accoglie con favore l'adozione della direttiva DAC4 che prevede la rendicontazione paese per paese (CBCR) per le autorità fiscali, in linea con l'azione 13 del piano d'azione BEPS;
110. ricorda che la rendicontazione pubblica paese per paese è una delle misure chiave per creare una maggiore trasparenza in materia di informazione fiscale delle imprese; sottolinea che la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese da parte di talune imprese e succursali è stata avanzata dai colegislatori subito dopo lo scandalo dei Panama Papers, il 12 aprile 2016, e che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 4 luglio 2017(67); ricorda che il Parlamento ha chiesto di ampliare l'ambito della rendicontazione e della tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tenendo debitamente conto della competitività delle imprese europee;
111. ricorda la posizione del Parlamento espressa nelle raccomandazioni della commissione PANA in cui chiedeva un'ambiziosa rendicontazione pubblica paese per paese al fine di migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune al fine di adottare una rendicontazione pubblica paese per paese, in quanto rappresenta una delle misure chiave per conseguire una maggiore trasparenza in merito alle informazioni fiscali delle società per tutti i cittadini;
112. deplora l'assenza di progressi e di cooperazione da parte del Consiglio dal 2016; chiede con insistenza che vengano compiuti rapidi progressi in seno al Consiglio, affinché possa avviare negoziati con il Parlamento per assicurare una rapida adozione della proposta;
113. ricorda che il controllo pubblico è utile per i ricercatori(68), i giornalisti d'inchiesta, gli investitori e le altre parti interessate a valutare adeguatamente i rischi, le passività e le opportunità per stimolare un'imprenditorialità equa; ricorda che disposizioni analoghe sono già previste per il settore bancario dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE (CDR IV)(69) e per le industrie estrattive e forestali dalla direttiva 2013/34/UE(70); osserva che alcuni operatori privati stanno sviluppando su base volontaria nuovi strumenti di rendicontazione che rafforzano la trasparenza fiscale, come la norma dell'iniziativa globale per la comunicazione di informazioni (Global Reporting Initiative) "informativa sulle imposte e i pagamenti ai governi" nel quadro della loro politica in materia di responsabilità sociale delle imprese;
114. ricorda che le misure relative alla trasparenza in materia di imposta sulle società devono essere considerate attinenti all'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE sulla libertà di stabilimento; pertanto, detto articolo costituisce la base giuridica appropriata per la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese pubblicata dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto del 12 aprile 2016 (COM(2016)0198);
115. osserva che, per quanto riguarda la capacità limitata dei paesi in via di sviluppo di soddisfare i requisiti attraverso le procedure esistenti per lo scambio di informazioni, la trasparenza è particolarmente importante in quanto faciliterebbe l'accesso alle informazioni per le loro amministrazioni fiscali;
2.6.Norme in materia di aiuti di Stato
116. ricorda che il settore della tassazione diretta delle imprese rientra nell'ambito degli aiuti di Stato(71) quando le misure fiscali creano una discriminazione tra contribuenti, contrariamente alle misure fiscali di carattere generale che si applicano a tutte le imprese senza distinzione;
117. invita la Commissione e, in particolare, la Direzione generale della Concorrenza a valutare eventuali misure atte a scoraggiare gli Stati membri dal concedere aiuti di Stato del genere sotto forma di vantaggi fiscali;
118. accoglie con favore il nuovo approccio proattivo e aperto della Commissione in relazione alle indagini sugli aiuti di Stato illegali nel corso dell'attuale mandato, che le ha consentito di chiudere una serie di casi di grande rilievo;
119. deplora il fatto che le imprese possano concludere accordi con i governi per non pagare quasi nessuna imposta in un dato paese nonostante vi svolgano un'attività sostanziale; evidenzia a tale riguardo un ruling in materia fiscale tra l'autorità tributaria dei Paesi Bassi e la Royal Dutch Shell plc che sembra violare il diritto tributario dei Paesi Bassi, e che è stato emanato per il solo fatto che la sede verrebbe ubicata nei Paesi Bassi dopo l'unificazione delle due precedenti società madre, il che si traduce in un'esenzione dalla ritenuta d'imposta olandese sui dividendi; rileva nel contempo che recenti indagini sembrano evidenziare che la società non versi alcuna imposta sugli utili neppure nei Paesi Bassi; ribadisce l'invito alla Commissione a indagare su questo caso di potenziali aiuti di Stato illegali;
120. si compiace che dal 2014 la Commissione indaghi sulle pratiche degli Stati membri in materia di ruling fiscali a seguito delle denunce di trattamento fiscale favorevole nei confronti di talune società e che abbia avviato nove indagini formali dal 2014, sei delle quali hanno concluso che il ruling fiscale costitutiva un aiuto di Stato illegale(72); osserva che un'indagine si è chiusa con la conclusione che la doppia non imposizione di alcuni utili non costituiva un aiuto di Stato(73), mentre altre due sono tuttora in corso(74);
121. deplora il fatto che, a quasi cinque anni dalle rivelazioni di LuxLeaks, la Commissione abbia aperto un'indagine formale(75) solo in uno dei oltre 500 ruling in materia fiscale concessi dal Lussemburgo, che sono stati resi noti nell'ambito dell'indagine LuxLeaks condotta dal consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ);
122. osserva che, sebbene la Commissione abbia accertato che McDonald's ha beneficiato di una doppia non imposizione su alcuni dei suoi utili nell'UE, non è stato possibile adottare alcuna decisione nel quadro delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, dato che la Commissione ha concluso che la doppia non imposizione derivava da un disallineamento tra le leggi fiscali del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi(76); prende atto dell'annuncio da parte del Lussemburgo di rivedere le proprie convenzioni in materia di doppia imposizione al fine di conformarsi al diritto fiscale internazionale;
123. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia concluso che la doppia non imposizione di cui ha beneficiato McDonald's era riconducibile a un disallineamento tra la legislazione fiscale del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi, un disallineamento di cui McDonald's ha beneficiato ricorrendo ad arbitrati tra tali giurisdizioni; manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che questo tipo di elusione fiscale, basata su arbitrato, venga consentita nell'UE;
124. è preoccupato per l'ordine di grandezza delle imposte non versate in tutti gli Stati membri per lunghi periodi(77); ricorda che lo scopo del recupero degli aiuti illegali è riportare la posizione allo status quo e che il calcolo dell'importo esatto degli aiuti da rimborsare rientra nell'obbligo di attuazione che compete alle autorità nazionali; invita la Commissione a valutare e adottare valide contromisure, tra cui ammende, per contribuire a impedire che gli Stati membri offrano trattamenti fiscali favorevoli selettivi che si configurano come aiuti di Stato e non sono conformi alle norme dell'UE;
125. reitera la sua richiesta alla Commissione di formulare orientamenti che chiariscano cosa costituisce un aiuto di Stato di natura fiscale e un prezzo di trasferimento "adeguato"; chiede altresì alla Commissione di eliminare le incertezze giuridiche sia per i contribuenti in regola che per le amministrazioni fiscali e di definire di conseguenza un quadro organico delle pratiche fiscali degli Stati membri;
126. esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non abbia utilizzato le norme in materia di aiuti di Stato contro qualsiasi misura fiscale che falsa gravemente la concorrenza, e che applichi tali norme solo in casi specifici con caratteristiche particolari in modo da modificare la prassi dello Stato in questione; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per recuperare gli aiuti di Stato indebiti, anche per quanto concerne tutte le società menzionate nello scandalo Luxleaks, al fine di garantire condizioni di parità; invita inoltre la Commissione a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri e agli operatori di mercato in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e a cosa ciò significhi per le pratiche di pianificazione fiscale delle società;
127. chiede una riforma del diritto della concorrenza per estendere il campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di essere in grado di agire con maggiore vigore contro gli aiuti di Stato fiscali dannosi a favore delle società multinazionali, che includono i ruling in materia fiscale;
2.7.Società "bucalettere"
128. osserva che non esiste una definizione univoca di società bucalettere, vale a dire società registrate in una giurisdizione unicamente a fini di elusione o evasione fiscale e senza una presenza economica significativa; sottolinea, tuttavia, che semplici criteri, quali l'attività economica effettiva o la presenza fisica di personale che lavora per l'impresa, potrebbero rappresentare strumenti d'identificazione e di lotta alla proliferazione di tali società; ribadisce il suo invito a formulare una definizione chiara;
129. sottolinea che, come proposto nella posizione del Parlamento per i negoziati interistituzionali relativi alla direttiva di modifica relativa alle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere(78), gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che le conversioni transfrontaliere corrispondano all'effettivo esercizio di un'autentica attività economica, anche nel settore digitale, al fine di evitare la creazione di società bucalettere;
130. invita gli Stati membri a richiedere lo scambio di una serie di informazioni finanziarie tra le autorità competenti prima dell'esecuzione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;
131. esprime la raccomandazione secondo cui qualsiasi entità che crea una struttura offshore dovrebbe fornire alle autorità competenti le ragioni legittime alla base di tale decisione, al fine di garantire che i conti offshore non siano utilizzati per finalità di riciclaggio di denaro o evasione fiscale;
132. chiede che i titolari effettivi siano resi noti alle autorità fiscali;
133. sollecita misure nazionali che vietino espressamente i rapporti commerciali con le società bucalettere; sottolinea, in particolare, che la normativa lettone definisce una società bucalettere come un'entità che non svolge alcuna attività economica reale e che non dispone di prove documentali che attestino il contrario, registrata in una giurisdizione in cui le società non hanno l'obbligo di presentare un bilancio e/o priva di una sede di attività nel paese di residenza; osserva tuttavia che, a norma del diritto dell'Unione, il divieto delle società bucalettere in Lettonia non può essere utilizzato per vietare le società bucalettere stabilite negli Stati membri dell'UE, in quanto sarebbe considerato discriminatorio(79); invita la Commissione europea a proporre alcune modifiche all'attuale legislazione dell'Unione atte a consentire il divieto delle società bucalettere anche se residenti negli Stati membri dell'UE;
134. sottolinea che l'elevato livello di IED in entrata e in uscita in termini di percentuale del PIL in sette Stati membri (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) può essere spiegato solo in misura limitata dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati membri(80);
135. pone l'accento sull'elevata percentuale di IED in diversi Stati membri, in particolare Lussemburgo, Malta, Cipro, Paesi Bassi e Irlanda(81); osserva che tali IED sono solitamente detenuti da società a destinazione specifica (SDS) che spesso hanno la funzione di sfruttare le lacune esistenti; invita la Commissione a valutare il ruolo delle SDS che detengono IED;
136. rileva che indicatori economici quali un livello insolitamente alto di IED nonché di IED detenuti da società a destinazione specifica sono indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva(82);
137. osserva che le norme antiabuso della direttiva ATAD (costruzioni artificiose) riguardano le società bucalettere, mentre le norme CCTB e CCCTB garantirebbero l'attribuzione del reddito al luogo in cui si svolge l'attività economica effettiva;
138. esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire requisiti coordinati, vincolanti ed esecutivi relativi all'attività economica sostanziale nonché test sulle spese;
139. invita la Commissione a effettuare, entro due anni, controlli dell'adeguatezza delle iniziative legislative e politiche interconnesse finalizzate a far fronte all'impiego di società bucalettere nel contesto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, della pianificazione fiscale aggressiva e del riciclaggio di denaro;
3.IVA
140. sottolinea l'esigenza di armonizzare le norme in materia di IVA a livello di UE nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza(83);
141. sottolinea che l'IVA è un'importante fonte di gettito fiscale per i bilanci nazionali; osserva che nel 2016 le entrate IVA negli Stati membri dell'UE-28 ammontavano a 1 044 miliardi di EUR, ovvero il 18 % di tutte le entrate fiscali negli Stati membri; prende nota del fatto che il bilancio annuale 2017 dell'UE ammontava a 157 miliardi di EUR;
142. deplora, tuttavia, che importi ingenti delle entrate IVA previste si perdano a causa delle frodi; sottolinea che, secondo le statistiche della Commissione, nel 2016 il divario dell'IVA (ossia la differenza tra le entrate IVA previste e l'IVA effettivamente riscossa, che fornisce quindi una stima della perdita di IVA dovuta non solo alle frodi, ma anche a fallimenti, errori di calcolo ed elusione) ammontava, nell'Unione, a 147 miliardi di EUR, ovvero più del 12 % delle entrate IVA totali previste(84), sebbene la situazione sia notevolmente peggiore in taluni Stati membri in cui il divario è prossimo o persino superiore al 20 %, il che mostra una notevole differenza tra gli Stati membri nella gestione del divario dell'IVA;
143. rileva che, secondo le stime della Commissione, ogni anno si perdono circa 50 miliardi di EUR, ovvero 100 EUR per cittadino dell'Unione, a causa delle frodi IVA transfrontaliere(85), mentre l'Europol stima che circa 60 miliardi di EUR di frodi IVA siano legati alla criminalità organizzata e al finanziamento terrorismo; prende atto della maggiore armonizzazione e semplificazione dei regimi dell'IVA nell'Unione, sebbene la cooperazione tra gli Stati membri non sia ancora sufficiente né efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione onde contrastare con maggior efficacia le frodi IVA; invita la prossima Commissione ad attribuire priorità all'introduzione e all'attuazione del sistema dell'IVA definitivo, allo scopo di migliorarlo;
144. chiede statistiche affidabili per stimare il divario dell'IVA e sottolinea l'esigenza, all'interno dell'Unione, di un approccio comune relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati; esorta la Commissione a garantire che negli Stati membri siano regolarmente raccolti e pubblicati dati statistici uniformi;
145. sottolinea che la caratteristica dell'attuale regime (transitorio) dell'IVA di applicare un'esenzione alle cessioni intracomunitarie ed esportazioni nell'UE è stata oggetto di abuso da parte di truffatori, in particolare con la frode "carosello" dell'IVA e la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC);
146. prende nota del fatto che, secondo la Commissione, le imprese che operano su base transfrontaliera si fanno carico attualmente di costi di conformità superiori dell'11 % rispetto a quelli sostenuti da imprese che operano solo a livello nazionale; osserva, in particolare, che i costi di conformità in materia di IVA gravano eccessivamente sulle PMI, ragion per cui queste ultime sono restie a cogliere i vantaggi del mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare soluzioni per ridurre i costi di conformità in materia di IVA legati al commercio transfrontaliero;
3.1.Ammodernamento del quadro dell'IVA
147. accoglie pertanto con favore il piano d'azione sull'IVA della Commissione, del 6 aprile 2016, volto a riformare il quadro dell'IVA e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il sistema dell'IVA definitivo, eliminare gli ostacoli posti dall'IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell'IVA per le PMI, modernizzare la politica relativa alle aliquote IVA e affrontare il divario fiscale dell'IVA;
148. accoglie con favore l'introduzione nel 2015 di un mini sportello unico IVA per i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e i servizi elettronici, quale sistema volontario per la registrazione, dichiarazione e versamento dell'IVA; plaude all'estensione del mini sportello unico ad altri beni e servizi per i consumatori finali a partire dal 1° gennaio 2021;
149. rileva che, secondo le stime della Commissione, la riforma per modernizzare l'IVA dovrebbe ridurre la burocrazia del 95 %, pari a una cifra stimata di 1 miliardo di EUR;
150. accoglie con favore, in particolare, il fatto che il 5 dicembre 2017 il Consiglio abbia adottato nuove norme che agevolano il rispetto degli obblighi in materia di IVA per le imprese online; plaude in particolare al fatto che il Consiglio abbia tenuto conto del parere del Parlamento riguardo all'introduzione della responsabilità per le piattaforme online per la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza che facilitano; ritiene che tale misura garantirà parità di condizioni con le imprese non UE, dato che molti beni importati per le vendite a distanza entrano attualmente nell'UE in regime di esenzione IVA; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le nuove norme entro il 2021;
151. accoglie con favore le proposte relative al sistema dell'IVA definitivo adottate il 4 ottobre 2017(86) e il 24 maggio 2018(87); plaude in particolare alla proposta della Commissione di applicare il principio di destinazione alla tassazione, che prevede che l'IVA venga versata alle autorità fiscali dello Stato membro del consumatore finale secondo il tasso vigente in tale Stato;
152. accoglie con favore, in particolare, i progressi compiuti dal Consiglio verso il sistema dell'IVA definitivo attraverso l'adozione delle soluzioni rapide(88) il 4 ottobre 2018; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che non siano state adottate tutele riguardo ai suoi aspetti sensibili alla frode sulla falsariga della posizione del Parlamento(89) riguardo alla proposta del soggetto passivo certificato(90), espressa nel suo parere del 3 ottobre 2018(91); deplora profondamente che il Consiglio abbia posticipato la decisione sull'introduzione dello status di soggetto passivo certificato fino all'adozione del sistema dell'IVA definitivo;
153. invita il Consiglio a garantire che lo status di soggetto passivo certificato sia coerente con la qualifica di operatore economico autorizzato rilasciata dalle autorità doganali;
154. chiede un coordinamento minimo trasparente a livello di UE sulla definizione dello status di soggetto passivo certificato, ivi compresa una valutazione periodica da parte della Commissione sulle modalità di concessione di tale status da parte degli Stati membri; sollecita lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri in merito agli eventuali rifiuti di concedere lo status di soggetto passivo certificato a talune società, al fine di migliorare la coerenza e le norme comuni;
155. accoglie inoltre con favore la revisione dei regimi speciali per le PMI(92), che è essenziale per garantire parità di condizioni, in quanto i regimi di esenzione dall'IVA sono attualmente disponibili unicamente per gli enti nazionali, e può contribuire alla riduzione dei costi di conformità in materia di IVA per le PMI; invita il Consiglio a tenere conto del parere del Parlamento dell'11 settembre 2018(93), in particolare per quanto riguarda l'ulteriore semplificazione amministrativa per le PMI; chiede pertanto alla Commissione di istituire un portale online sul quale debbano registrarsi le PMI che intendono avvalersi dell'esenzione in un altro Stato membro, e di introdurre uno sportello unico attraverso il quale le piccole imprese possano presentare le dichiarazioni IVA per i diversi Stati membri in cui operano;
156. prende atto dell'adozione della proposta della Commissione relativa a un meccanismo generalizzato di inversione contabile(94), che consentirà deroghe temporanee alle normali disposizioni in materia di IVA al fine di prevenire con maggiore efficacia le frodi carosello negli Stati membri maggiormente colpiti da questo tipo di frode; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione della nuova legislazione, nonché i potenziali rischi e vantaggi che ne derivano; sottolinea tuttavia che il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe ritardare in alcun modo la rapida attuazione di un sistema dell'IVA definitivo;
157. osserva che la diffusione del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come l'assenza di identificazione a fini fiscali del venditore nell'UE e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate; plaude pertanto allo spirito delle norme di attuazione proposte in relazione alle vendite a distanza di beni, adottate dalla Commissione europea l'11 dicembre 2018 (COM(2018)0819 e COM(2018)0821), secondo cui, in particolare, a partire dal 2021, le piattaforme online avranno la responsabilità di garantire la riscossione dell'IVA sulle vendite di beni ai consumatori dell'Unione da parte di imprese di paesi terzi effettuate sulle loro piattaforme;
158. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le transazioni di commercio elettronico che vedono coinvolti venditori con sede al di fuori dell'UE che non dichiarano l'IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura di campione) o sottovalutandone deliberatamente il valore, al fine di evitare di versare l'IVA in tutto o in parte; ritiene che tali pratiche mettano a repentaglio l'integrità e il buon funzionamento del mercato interno dell'UE; invita la Commissione ad avanzare proposte legislative, ove opportuno e necessario;
3.2.Il divario dell'IVA, la lotta contro la frode IVA e la cooperazione amministrativa riguardo all'IVA
159. ribadisce il suo invito ad affrontare i fattori che contribuiscono al divario fiscale, tra cui l'IVA;
160. accoglie con favore l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione, l'8 marzo 2018, contro Cipro, la Grecia e Malta, e l'8 novembre 2018 contro l'Italia e l'Isola di Man, per quanto riguarda le pratiche abusive in materia di IVA in relazione all'acquisto di yacht e aerei, allo scopo di garantire che tali paesi smettano di offrire illecitamente un trattamento fiscale favorevole agli yacht e aerei privati, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nei settori marittimo e aereo;
161. accoglie con favore le modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA; accoglie con favore le visite di monitoraggio della Commissione condotte in 10 Stati membri nel 2017 e in particolare la successiva raccomandazione di migliorare l'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES);
162. osserva che la Commissione ha di recente proposto ulteriori strumenti di controllo e il rafforzamento del ruolo di Eurofisc, nonché meccanismi per una più stretta collaborazione tra le autorità doganali e le amministrazioni fiscali; invita tutti gli Stati membri a partecipare più attivamente al sistema di analisi della rete di transazioni (TNA) nel quadro di Eurofisc;
163. è del parere che tutti gli Stati membri debbano obbligatoriamente aderire a Eurofisc quale condizione necessaria per ricevere i finanziamenti dell'UE; ribadisce la preoccupazione della Corte dei conti europea sul rimborso dell'IVA nella spesa in materia di Coesione(95) e sul programma antifrode dell'UE(96);
164. esorta la Commissione a esaminare le possibilità di raccolta e trasmissione in tempo reale dei dati IVA sulle transazioni da parte degli Stati membri, in quanto ciò migliorerebbe l'efficacia di Eurofisc e consentirebbe l'ulteriore elaborazione di nuove strategie di lotta alla frode IVA; invita tutte le autorità pertinenti a utilizzare diverse tecnologie di analisi statistica ed estrapolazione dei dati per individuare anomalie, relazioni e modelli sospetti, al fine di consentire alle autorità fiscali di affrontare un ampio spettro di comportamenti non conformi in modo proattivo, mirato ed economicamente vantaggioso e con più efficacia;
165. accoglie con favore l'adozione della direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (direttiva PIF)(97), che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea (EPPO), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione, al fine di affrontare la frode IVA; invita l'EPPO, l'OLAF, Eurofisc, Europol ed Eurojust a cooperare strettamente al fine di coordinare gli sforzi nella lotta alla frode IVA e a individuare e rispondere a nuove pratiche fraudolente;
166. rileva, tuttavia, la necessità di una migliore cooperazione tra autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto nell'UE, come sottolineato dagli esperti durante l'audizione tenutasi il 28 giugno 2018 e in uno studio commissionato dalla commissione TAX3;
167. accoglie con favore la comunicazione della Commissione volta ad estendere le competenze della Procura europea ai reati terroristici transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la Procura europea diventi operativa quanto prima e comunque entro il 2022, assicurando una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione già esistenti, responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; chiede che vengano comminate sanzioni esemplari, proporzionate e dissuasive; ritiene che chiunque sia coinvolto in un meccanismo organizzato di frode IVA dovrebbe essere sanzionato severamente, per evitare una percezione di impunità;
168. ritiene che uno dei problemi principali che consentono un comportamento fraudolento riguardo all'IVA è il "profitto in denaro" che un truffatore può ottenere; chiede pertanto alla Commissione di analizzare la proposta avanzata dagli esperti(98) di inserire i dati sulle transazioni transfrontaliere in una blockchain e di impiegare valute digitali protette utilizzabili unicamente per i pagamenti IVA (uso unico) invece del denaro a corso legale;
169. accoglie con favore il fatto che il Consiglio abbia affrontato la questione della frode legata alle importazioni(99); ritiene che la corretta integrazione nel VIES dei dati delle dichiarazioni doganali consentirà agli Stati membri di destinazione di effettuare un controllo incrociato sulle informazioni doganali e relative all'IVA, al fine di garantire che l'IVA sia versata nel paese di destinazione; invita gli Stati membri ad attuare questa nuova normativa in modo efficace e tempestivo entro il 1° gennaio 2020;
170. ritiene che la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali e doganali non sia ottimale(100); invita gli Stati membri a incaricare Eurofisc di elaborare nuove strategie per seguire le merci nell'ambito del regime doganale 42, il meccanismo che consente all'importatore di ottenere l'esenzione dall'IVA se i beni importati sono destinati a un cliente commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di importazione;
171. sottolinea l'importanza di adottare un registro dei titolari effettivi delle società, a norma della direttiva AMLD5, quale strumento utile nella lotta alla frode IVA; esorta gli Stati membri a rafforzare le competenze e le qualifiche delle forze di polizia, dei servizi fiscali, dei pubblici ministeri e dei giudici che si occupano di questo tipo di frode;
172. è preoccupato per i risultati dello studio(101) commissionato dalla commissione TAX3, secondo cui le proposte della Commissione ridurranno la frode sulle importazioni, ma non la elimineranno; prende nota del fatto che la questione della sottovalutazione e dell'applicazione delle norme dell'UE in generale nel caso dei soggetti passivi non UE non sarà risolta; invita la Commissione a prendere in esame metodi alternativi di riscossione per tali cessioni nel lungo periodo; sottolinea che fare affidamento sulla buona fede dei soggetti passivi non UE per la riscossione dell'IVA UE non è un'opzione sostenibile; ritiene che tali modelli alternativi di riscossione non dovrebbero riguardare solo le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche, ma estendersi a tutte le vendite effettuate da soggetti passivi non UE, indipendentemente dal modello aziendale che utilizzano;
173. chiede alla Commissione di monitorare attentamente le conseguenze dell'introduzione del regime definitivo per il gettito IVA negli Stati membri; invita la Commissione a prendere in esame seriamente le possibilità di nuovi rischi di frode nel sistema dell'IVA definitivo, in particolare la possibilità che il fornitore mancante nelle transazioni transfrontaliere possa soppiantare il tipo cliente mancante della frode carosello; sottolinea, a tale proposito, che il sistema di transito doganale può certamente agevolare il commercio nell'UE; osserva, tuttavia, che possono verificarsi abusi e che le organizzazioni criminali, evitando il pagamento di imposte e dazi, possono causare una notevole perdita sia per gli Stati membri che per l'UE (con l'elusione dell'IVA); invita pertanto la Commissione a monitorare il sistema di transito doganale e a presentare proposte partendo dalle raccomandazioni formulate, in particolare, da OLAF, Europol ed Eurofisc;
174. ritiene che una vasta maggioranza di cittadini europei si attenda una legislazione nazionale ed europea chiara che consenta di individuare e sanzionare chi non versa le imposte che è tenuto a pagare e di recuperare tempestivamente il gettito mancante;
4.Tassazione delle persone fisiche
175. sottolinea che, in genere, le persone fisiche non utilizzano la libertà di circolazione ai fini della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; osserva, tuttavia, che alcune persone fisiche hanno una base imponibile sufficientemente ampia da comprendere varie giurisdizioni fiscali;
176. deplora che individui con patrimoni ingenti e molto ingenti, che si avvalgono di strutture fiscali complesse, compresa la costituzione di società, continuino ad avere la possibilità di spostare i propri guadagni e fondi o i propri acquisti tra varie giurisdizioni fiscali per ottenere una notevole riduzione o un azzeramento della responsabilità fiscale tramite i servizi di gestori patrimoniali e di altri intermediari; deplora che taluni Stati membri abbiano attuato regimi fiscali volti ad attrarre individui con ampie disponibilità patrimoniali senza promuovere un'attività economica reale;
177. rileva che i tassi di riferimento del reddito da lavoro sono di solito più elevati di quelli del reddito da capitale in tutta l'UE; osserva che il contributo delle imposte basate sulla ricchezza al totale delle entrate fiscali è rimasto, nel complesso, piuttosto limitato, raggiungendo il 4,3 % delle entrate fiscali complessive nell'UE(102);
178. constata con rammarico che la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva delle imprese contribuiscono a trasferire l'onere fiscale ai contribuenti onesti ed equi;
179. invita gli Stati membri a imporre sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate nei casi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva illegale, nonché a garantire l'applicazione di tali sanzioni;
180. deplora che alcuni Stati membri abbiano introdotto regimi fiscali di dubbia legalità che concedono sgravi dell'imposta sul reddito alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza a fini fiscali in tali Stati, erodendo in tal modo la base imponibile di altri Stati membri e promuovendo politiche dannose e discriminatorie nei confronti dei propri cittadini; osserva che tali regimi possono offrire vantaggi non accessibili ai cittadini nazionali, tra cui la non tassazione di proprietà e redditi esteri, la tassazione forfettaria dei redditi esteri, franchigie fiscali su parte dei redditi percepiti nel paese, aliquote d'imposta inferiori sulle pensioni trasferite al paese di origine;
181. ricorda che, in una sua comunicazione del 2011, la Commissione aveva suggerito di includere i regimi speciali per il personale espatriato altamente qualificato nell'elenco di pratiche fiscali dannose stilato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"(103), ma da allora non ha mai fornito informazioni sull'entità del problema; invita la Commissione a riesaminare la questione e, in particolare, a valutare i rischi di doppia imposizione e di doppia non imposizione di tali regimi;
4.1.Programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) e residenza tramite investimenti (RBI)
182. esprime preoccupazione per il fatto che la maggioranza degli Stati membri ha adottato programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) o di residenza tramite investimenti (RBI)(104), generalmente noti come programmi per i visti d'oro o per gli investitori, con i quali si concede la cittadinanza o la residenza a cittadini UE e non UE in cambio di investimenti finanziari;
183. osserva che gli investimenti effettuati nel quadro di tali programmi non promuovono necessariamente l'economia reale dello Stato membro che concede la cittadinanza o la residenza e che i programmi spesso non impongono ai candidati di trascorrere del tempo sul territorio in cui è effettuato l'investimento e, qualora tale requisito esista formalmente, il suo adempimento non è solitamente soggetto a verifica; sottolinea che tali programmi mettono a repentaglio il conseguimento degli obiettivi dell'Unione e sono pertanto in violazione del principio di leale cooperazione;
184. osserva che almeno 5 000 cittadini di paesi terzi hanno ottenuto la cittadinanza dell'Unione ricorrendo a programmi di cittadinanza tramite investimenti(105); rileva che, secondo uno studio(106), almeno 6 000 persone hanno ottenuto la cittadinanza e sono stati rilasciati quasi 100 000 permessi di soggiorno;
185. teme che la CBI e la RBI vengano concesse senza un'adeguata indagine di sicurezza dei richiedenti, compresi i cittadini di paesi terzi ad alto rischio, mettendo così a repentaglio la sicurezza dell'Unione; deplora che la mancanza di trasparenza che circonda l'origine degli importi associati ai programmi di CBI e RBI abbia notevolmente aumentato i rischi politici, economici e di sicurezza cui sono esposti i paesi europei;
186. sottolinea che i programmi CBI e RBI comportano rischi notevoli, tra cui una svalutazione delle cittadinanze dell'UE e nazionale, e favoriscono la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale; osserva che la decisione di uno Stato membro di attuare i programmi CBI e RBI ha ricadute sugli altri Stati membri dell'UE; ribadisce la sua preoccupazione che la cittadinanza o la residenza possano essere concesse tramite questi programmi senza che sia condotta un'adeguata verifica della clientela da parte delle autorità competenti;
187. osserva che l'obbligo stabilito dalla direttiva AMLD5, che impone ai soggetti obbligati di considerare i richiedenti della CBI o RBI come soggetti ad alto rischio nel corso dell'adeguata verifica della clientela, non esonera gli Stati membri dalla responsabilità di stabilire e di condurre essi stessi una dovuta diligenza rafforzata; osserva che a livello nazionale e di Unione sono state avviate varie indagini formali su casi di corruzione e di riciclaggio direttamente collegati a programmi CBI e RBI;
188. sottolinea, al contempo, che la sostenibilità e la fattibilità economiche degli investimenti effettuati tramite questi programmi restano incerte; pone l'accento sul fatto che la cittadinanza e tutti i diritti ad essa associati non dovrebbero mai essere messi in vendita;
189. rileva che i programmi CBI e RBI di taluni Stati membri sono stati ampiamente utilizzati da cittadini russi e cittadini di paesi sotto l'influenza russa; sottolinea che tali programmi possono costituire un mezzo per aggirare le sanzioni dell'UE da parte dei cittadini russi inclusi nell'elenco delle sanzioni adottate a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'aggressione russa nei confronti della Crimea;
190. critica il fatto che tali programmi prevedano regolarmente privilegi fiscali o regimi fiscali speciali per i beneficiari; è preoccupato che tali privilegi possano ostacolare l'obiettivo di un contributo equo da parte di tutti i cittadini al sistema fiscale;
191. esprime preoccupazione la mancanza di trasparenza riguardo al numero e all'origine dei candidati, al numero di persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza tramite tali programmi e agli importi e all'origine degli investimenti effettuati attraverso i suddetti programmi; apprezza il fatto che alcuni Stati membri rendano noti il nome e la nazionalità delle persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza attraverso tali programmi; esorta gli altri Stati membri a seguire questo esempio;
192. è preoccupato per il fatto che, secondo l'OCSE, i programmi CBI e RBI potrebbero essere utilizzati impropriamente per mettere a repentaglio le procedure di adeguata verifica nel quadro degli standard comuni di comunicazione di informazioni (CRS), con conseguente comunicazione imprecisa o incompleta nel quadro dei CRS, in particolare quando non tutte le giurisdizioni di residenza fiscale sono state comunicate all'istituto finanziario; rileva che secondo l'OCSE, i regimi di visti che presentano un potenziale rischio elevato per l'integrità dei CRS sono quelli che consentono al contribuente di accedere a un'aliquota dell'imposta sul reddito bassa, inferiore al 10 %, sul patrimonio finanziario detenuto all'estero e che non richiedono una presenza fisica significativa di almeno 90 giorni nella giurisdizione che offre il "visto d'oro";
193. è preoccupato per il fatto che Malta e Cipro hanno regimi(107) annoverabili tra quelli che possono presentare un rischio elevato per l'integrità dei CRS;
194. conclude che i potenziali vantaggi economici dei programmi CBI e RBI non controbilanciano i gravi rischi in termini di sicurezza, riciclaggio ed evasione fiscale che tali programmi presentano;
195. invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i programmi CBI e RBI esistenti quanto prima;
196. sottolinea che, nel frattempo, gli Stati membri dovrebbero richiedere la presenza fisica nel paese come condizione per beneficiare dei programmi CBI e RBI, e dovrebbero provvedere affinché sia effettuata un'adeguata verifica sui candidati alla cittadinanza o alla residenza tramite tali programmi, come richiesto dalla direttiva AMLD5; ribadisce che la direttiva AMLD5 prevede misure rafforzate di dovuta diligenza per le persone politicamente esposte (PEP); invita gli Stati membri a garantire che i governi abbiano la responsabilità ultima di condurre l'adeguata verifica dei richiedenti di CBI o RBI; invita la Commissione a verificare in modo rigoroso e costante la corretta attuazione e applicazione di un'adeguata verifica nel quadro dei programmi CBI e RBI, fino alla loro soppressione in ciascuno Stato membro;
197. rileva che l'acquisizione del permesso di soggiorno o della cittadinanza di uno Stato membro conferisce al beneficiario l'accesso a un'ampia gamma di diritti nell'intero territorio dell'Unione, compreso il diritto di circolare e soggiornare liberamente nello spazio Schengen; invita pertanto gli Stati membri che attuano i programmi CBI e RBI, fino alla loro definitiva abrogazione, a verificare debitamente le caratteristiche dei candidati e a rifiutare la loro richiesta nel caso in cui rappresentino dei rischi per la sicurezza, tra cui anche il riciclaggio di denaro; mette in guardia sui pericoli dei programmi CBI e RBI associati al ricongiungimento familiare, in base ai quali i familiari dei beneficiari CBI/RBI possono ottenere la cittadinanza o la residenza senza alcun controllo o con controlli minimi;
198. invita tutti gli Stati membri, in tale contesto, a compilare e pubblicare dati trasparenti relativi ai loro programmi CBI e RBI, inclusi il numero di rifiuti e le ragioni del diniego; invita la Commissione, fino all'abrogazione definitiva dei programmi, a pubblicare orientamenti e a garantire una migliore raccolta di dati e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri nel contesto dei loro programmi CBI e RBI, anche riguardo ai candidati a cui sia stata negata la richiesta a causa di problemi di sicurezza;
199. ritiene che, fino all'abrogazione definitiva dei programmi CBI e RBI, gli Stati membri dovrebbero imporre agli intermediari che operano nello scambio di tali programmi gli stessi obblighi imposti ai soggetti obbligati a norma della legislazione antiriciclaggio, e invita gli Stati membri a prevenire i conflitti di interesse legati ai regimi CBI e RBI, che potrebbero sorgere qualora le imprese private che hanno aiutato il governo nella definizione, gestione e promozione di tali regimi, abbiano anche consigliato e aiutato i privati nella selezione per l'idoneità e abbiano depositato la loro domanda di cittadinanza o residenza;
200. accoglie con favore la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell'Unione europea (COM(2019)0012); osserva che la relazione conferma che questi due tipi di programmi presentano rischi significativi per gli Stati membri e per l'Unione nel suo complesso, in particolare in termini di sicurezza, riciclaggio, corruzione, elusione delle norme UE e frode fiscale, e che tali rischi sono ulteriormente accentuati dalle carenze di questi programmi in termini di trasparenza e di governance; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione teme che i rischi posti da questi programmi non siano sempre sufficientemente attenuati dalle misure adottate dagli Stati membri;
201. prende atto dell'intenzione della Commissione di istituire un gruppo di esperti per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla governance e alla sicurezza di tali programmi; si compiace del fatto che la Commissione abbia intrapreso un monitoraggio dell'impatto dei programmi di cittadinanza per investitori attuati dai paesi esenti dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto; invita la Commissione a coordinare la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri sulle domande respinte; invita la Commissione a valutare i rischi associati alla vendita di cittadinanza e residenza come parte della sua prossima valutazione sovranazionale del rischio; invita gli Stati membri a valutare la misura in cui tali regimi sono utilizzati dai cittadini dell'UE;
4.2.Porti franchi, depositi doganali e altre zone economiche speciali
202. accoglie con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati nel quadro della direttiva AMLD5 e che saranno tenuti a rispettare i requisiti in materia di adeguata verifica della clientela e a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (UIF);
203. rileva che è possibile istituire porti franchi nell'UE nel quadro del regime di "zona franca"; osserva che le zone franche sono aree chiuse all'interno del territorio doganale dell'Unione in cui è possibile introdurre beni non UE senza l'applicazione dei dazi all'importazione, degli altri oneri (ovvero le tasse) e delle misure di politica commerciale;
204. ricorda che i porti franchi sono depositi presenti in zone franche pensati, in origine, come spazi per immagazzinare la merce in transito; deplora il fatto che nel tempo siano diventati popolari per l'immagazzinamento di beni come opere d'arte, pietre preziose, oggetti di antiquariato, oro e collezioni di vini, spesso in via permanente(108) e finanziati da fonti ignote; ricorda che i porti franchi o le zone franche non possono essere strumentalizzate a fini di evasione fiscale o di ottenere gli stessi effetti di un paradiso fiscale;
205. rileva che, a parte l'immagazzinamento sicuro, i motivi per utilizzare i porti franchi includono un alto livello di segretezza e il differimento dei dazi di importazione e delle imposte indirette come l'IVA o l'imposta d'uso;
206. sottolinea che nell'UE esistono oltre 80 zone franche(109) e molte migliaia di altri depositi soggetti a "procedure di immagazzinamento speciali", in particolare i "depositi doganali", che possono offrire lo stesso livello di segretezza e gli stessi vantaggi fiscali (indiretti)(110);
207. osserva che, ai sensi del Codice doganale dell'Unione, i depositi doganali sono considerati pressoché alla stessa stregua dei porti franchi da un punto di vista giuridico; raccomanda pertanto che siano posti su un piano di parità con i porti franchi nel quadro delle misure giuridiche finalizzate ad attenuare i rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, come la direttiva AMLD5; ritiene che i depositi dovrebbero disporre di personale sufficiente e qualificato, in grado di svolgere le attività di controllo necessarie delle operazioni che vi hanno luogo;
208. rileva che i rischi di riciclaggio nei porti franchi sono direttamente collegati ai rischi di riciclaggio nel mercato delle attività sostitutive;
209. rileva che, ai sensi della direttiva DAC5, dal 1° gennaio 2018 le autorità preposte alle imposte dirette hanno accesso, dietro richiesta, a un insieme generale di informazioni relative alla titolarità effettiva finale raccolte ai sensi della direttiva AMLD; osserva che la normativa antiriciclaggio dell'UE si basa sulla fiducia in una ricerca affidabile in relazione all'adeguata verifica della clientela e nella segnalazione diligente delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, che diventeranno "sentinelle" ai fini del contrasto al riciclaggio; rileva con preoccupazione che l'accesso su richiesta alle informazioni in possesso dei porti franchi può avere soltanto un effetto molto limitato in casi specifici(111);
210. invita la Commissione a valutare in quale misura i porti franchi e la concessione di licenze navali possano essere utilizzati indebitamente ai fini di evasione fiscale(112); invita la Commissione, inoltre, a presentare una proposta legislativa per garantire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, quali le autorità di contrasto, le autorità fiscali e doganali ed Europol, sulla titolarità effettiva e le operazioni che hanno luogo nei porti franchi, nei depositi doganali o nelle zone economiche speciali e a prevedere l'obbligo di tracciabilità;
211. invita la Commissione a presentare una proposta per l'urgente graduale eliminazione del sistema dei porti franchi nell'UE;
212. osserva che la fine del segreto bancario ha portato alla diffusione di nuove forme di investimento, quale l'arte, determinando negli ultimi tempi una rapida crescita del mercato dell'arte; sottolinea che le zone franche forniscono a tale mercato uno spazio sicuro e defilato nel quale immagazzinare le opere d'arte, commerciarle esentasse e occultare i titolari, mentre l'arte in sé rimane un mercato non regolamentato a causa, tra l'altro, della difficoltà di stabilire i prezzi di mercato e di trovare esperti; ricorda che è più facile trasportare, per esempio, un dipinto di valore dalla parte opposta del globo che non il corrispondente importo in denaro;
4.3.Condoni fiscali
213. ricorda(113) la necessità di ricorrere ai condoni fiscali con estrema cautela o di astenersi del tutto dal loro utilizzo, poiché rappresentano solamente una fonte di riscossione delle imposte semplice e rapida a breve termine, spesso introdotti per colmare lacune di bilancio, ma possono altresì servire a incoraggiare i residenti a evadere le tasse e attendere il successivo condono senza essere soggetti a sanzioni o ammende dissuasive; invita gli Stati membri che varano i condoni fiscali a imporre sempre al beneficiario l'obbligo di indicare l'origine dei fondi precedentemente non dichiarati;
214. invita la Commissione a valutare i precedenti condoni varati dagli Stati membri e, in particolare, le entrate pubbliche recuperate e l'impatto di tali condoni a medio e lungo termine sulla volatilità della base imponibile; esorta gli Stati membri ad assicurare che i dati pertinenti relativi ai beneficiari dei precedenti e dei futuri condoni fiscali siano debitamente condivisi con la magistratura, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, per garantire la conformità alle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e per perseguire eventuali altri crimini finanziari;
215. è del parere che il Gruppo "Codice di condotta" dovrebbe obbligatoriamente verificare e autorizzare ogni condono fiscale prima della sua attuazione da parte di uno Stato membro; ritiene che il contribuente o il titolare effettivo finale di una società che abbia già beneficiato di uno o più condoni fiscali non dovrebbe mai poter beneficiare di un altro; chiede alle autorità nazionali che gestiscono i dati relativi alle persone che hanno beneficiato di condoni fiscali a procedere a uno scambio efficace dei dati delle autorità di contrasto o di altre autorità competenti che indagano su reati diversi dalla frode fiscale o dall'evasione fiscale;
4.4.Cooperazione amministrativa
216. riconosce che la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette ora riguarda sia le persone fisiche che le società;
217. sottolinea che le norme internazionali in materia di cooperazione amministrativa costituiscono norme minime; ritiene, pertanto, che gli Stati membri dovrebbero andare oltre il mero rispetto di tali norme minime; invita gli Stati membri a eliminare ulteriormente gli ostacoli alla cooperazione amministrativa e giuridica;
218. accoglie con favore il fatto che, con l'adozione dello standard mondiale sullo scambio automatico di informazioni (AEOI) attuato dalla direttiva DAC1 e con l'abrogazione della direttiva sul risparmio del 2003, sia stato istituito un unico meccanismo a livello di Unione per lo scambio delle informazioni;
5.Lotta al riciclaggio di denaro
219. sottolinea che il riciclaggio può assumere varie forme e che il denaro riciclato può avere origine da varie attività illecite, tra cui la corruzione, il traffico di armi e di esseri umani, il traffico di droga, l'evasione fiscale e può essere utilizzato per finanziare il terrorismo; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, i proventi delle attività criminali nell'UE ammonterebbero a 110 miliardi di EUR all'anno(114), ovvero l'1 % del PIL complessivo dell'Unione; sottolinea che la Commissione stima che in alcuni Stati membri, fino al 70 % dei casi di riciclaggio abbia una dimensione transfrontaliera(115); rileva altresì che, secondo le stime delle Nazioni Unite(116), il riciclaggio di denaro avrebbe una dimensione equivalente a una percentuale compresa tra il 2 % e il 5 % del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1 870 miliardi di EUR all'anno;
220. sottolinea che diversi recenti casi di riciclaggio di denaro all'interno dell'Unione sono connessi al capitale, alle élite al potere e/o ai cittadini provenienti dalla Russia e dalla Comunità di Stati indipendenti (CSI) in particolare; esprime preoccupazione per la minaccia alla sicurezza e alla stabilità europea rappresentata dai proventi illeciti prevenienti dalla Russia e dai paesi della CSI che entrano nel sistema finanziario europeo per essere riciclati e in seguito utilizzati per finanziare attività criminali; sottolinea che tali proventi mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'UE e creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge; ritiene che, oltre alla fuga di capitali, che non può essere ridotta senza risolvere i problemi economici e amministrativi del paese d'origine, e il riciclaggio di denaro per ragioni puramente criminali, tali attività ostili, il cui obiettivo è quello di indebolire le democrazie europee e le relative economie e istituzioni, sono realizzate a una portata tale da destabilizzare il continente europeo; invita a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguardo il controllo dei capitali provenienti dalla Russia che entrano nell'Unione;
221. ribadisce la sua richiesta(117) di sanzioni a livello dell'UE sulle violazioni dei diritti umani ispirate al Global Magnitsky Act statunitense, che dovrebbero consentire l'imposizione di divieti di visti e sanzioni mirate quali il blocco di proprietà e interessi di proprietà all'interno della giurisdizione dell'UE nei confronti di singoli funzionari pubblici o persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e che sono responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore l'approvazione da parte del Parlamento della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea(118); chiede un aumento del controllo e della vigilanza nelle banche in relazione ai portafogli dei non residenti e alla quota proveniente da paesi considerati come un rischio per la sicurezza dell'Unione;
222. accoglie con favore l'adozione delle direttive AMLD4 e AMLD5; sottolinea che esse costituiscono un passo importante ai fini del miglioramento degli sforzi dell'Unione per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminali e combattere il finanziamento delle attività terroristiche; rileva che il quadro dell'Unione europea in materia di lotta antiriciclaggio si basa principalmente su un approccio preventivo, con particolare attenzione all'individuazione e alla segnalazione di operazioni sospette;
223. deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano recepito, interamente o in parte, la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale entro il termine previsto, e che per questo motivo la Commissione abbia già avviato procedure di infrazione nei loro confronti, compresi deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea(119); invita tali Stati membri a porre rapidamente rimedio a tale situazione; esorta gli Stati membri, in particolare, a rispettare il termine del 10 gennaio 2020 per il recepimento della direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale; evidenzia e accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 2018 che invitano gli Stati membri a recepire la direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale prima del termine previsto per il 2020; invita la Commissione a fare pieno uso degli strumenti a disposizione per fornire sostegno e garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino debitamente la direttiva AMLD5 il prima possibile;
224. ricorda l'importanza fondamentale dell'adeguata verifica della clientela nel quadro dell'obbligo di conoscenza dei propri clienti, che impone ai soggetti obbligati di identificare correttamente i propri clienti e l'origine dei loro fondi nonché i titolari effettivi finali delle attività, così come di procedere al blocco dei conti anonimi; deplora il fatto che alcuni istituti finanziari e i relativi modelli di business abbiano agevolato attivamente il riciclaggio di denaro; invita il settore privato a svolgere un ruolo attivo nella lotta al finanziamento del terrorismo e nella prevenzione delle attività terroristiche, nella misura del possibile; invita gli istituti finanziari a rivedere attivamente le loro procedure interne al fine di prevenire qualsiasi rischio di riciclaggio di denaro;
225. accoglie con favore il piano d'azione adottato dal Consiglio il 4 dicembre 2018, comprendente varie misure non legislative volte a contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'Unione; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il Parlamento sui progressi dell'attuazione del piano d'azione;
226. è preoccupato per l'assenza di procedure concrete per valutare e riesaminare la probità dei membri del Consiglio direttivo della BCE, in particolare quando sono formalmente accusati di attività criminali; richiede meccanismi per monitorare e riesaminare la condotta e la correttezza dei membri del Consiglio direttivo della BCE e proteggerli in caso di abuso di potere da parte dell'autorità che ha il potere di nomina;
227. condanna il fatto che il mancato adempimento sistemico degli obblighi antiriciclaggio, unitamente a una vigilanza inefficiente, abbiano portato recentemente a numerosi casi di alto profilo di riciclaggio di denaro in banche europee collegati alla violazione sistematica dei più elementari obblighi in materia di conoscenza del cliente ed adeguata verifica della clientela;
228. ricorda che gli obblighi in materia di conoscenza del cliente e adeguata verifica della clientela sono fondamentali e dovrebbero sussistere per tutta la durata del rapporto d'affari e che le operazioni dei clienti dovrebbero essere monitorate in modo continuo e attento per identificare eventuali attività sospette o insolite; rammenta, in tale contesto, l'obbligo da parte dei soggetti obbligati di informare tempestivamente le UIF nazionali, di propria iniziativa, delle operazioni sospettate di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; deplora il fatto che, nonostante gli sforzi del Parlamento, la direttiva AMLD5 continui a consentire, come misura di ultima istanza, la registrazione di persone fisiche che ricoprono la posizione di dirigenti di alto livello quali titolari effettivi di una società o di un trust, mentre il reale titolare effettivo non è noto o vi è un sospetto a tal proposito; invita la Commissione, in occasione della prossima revisione delle norme antiriciclaggio nell'UE, ad effettuare una chiara valutazione dell'impatto di questa disposizione sulla disponibilità di informazioni affidabili sulla titolarità effettiva negli Stati membri e a proporne la soppressione qualora vi siano indicazioni che la disposizione sia soggetta ad abusi volti a proteggere l'identità dei titolari effettivi;
229. osserva che in alcuni Stati membri sono in vigore meccanismi di controllo del patrimonio ingiustificato che tracciano i proventi delle attività criminali; sottolinea che tale meccanismo spesso consiste in un ordine del tribunale che richiede a una persona ragionevolmente sospettata di essere coinvolta in reati gravi o di essere collegata a un individuo che vi è coinvolto di fornire spiegazioni in merito alla natura e alla portata del suo o del loro interesse in particolari proprietà e in merito a come abbia o abbiano ottenuto un bene immobile, laddove vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il reddito noto percepito legalmente non sarebbe sufficiente al convenuto a consentirgli di ottenere la proprietà; invita la Commissione a valutare gli effetti e la fattibilità di tale misura a livello dell'Unione;
230. accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di vietare l'emissione di azioni al portatore e di convertire quelle esistenti in titoli nominali; chiede agli Stati membri di valutare la necessità di adottare misure analoghe nelle loro giurisdizioni, alla luce delle nuove disposizioni della direttiva AMLD5 relative all'informativa sulla titolarità effettiva e ai rischi individuati;
231. sottolinea l'urgente necessità di creare un sistema più efficiente per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra le autorità giudiziarie all'interno dell'UE, sostituendo in tal modo i tradizionali strumenti di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, che prevedono procedure lunghe e onerose e che pertanto danneggiano le indagini sul riciclaggio di denaro e altri reati gravi; ribadisce il suo invito alla Commissione a valutare la necessità di un'azione legislativa a tal proposito;
232. invita la Commissione a valutare e riferire al Parlamento in merito al ruolo e ai rischi particolari presentati da dispositivi giuridici quali società veicolo, società a destinazione specifica e Non Charitable Purpose Trusts (NCPT) nel riciclaggio di denaro, in particolare nel Regno Unito e relativi dipendenze della corona e territori d'oltremare;
233. esorta gli Stati membri a rispettare pienamente la legislazione antiriciclaggio quando emettono obbligazioni sovrane sui mercati finanziari; ritiene che l'adeguata verifica nell'ambito di tali operazioni finanziarie sia strettamente necessaria;
234. rileva che durante il mandato della sola commissione TAX3, sono stati portati alla luce tre casi deplorevoli di riciclaggio di denaro tramite banche dell'UE: ING Bank N.V. ha recentemente ammesso gravi carenze nell'applicazione delle disposizioni in materia di AML/CTF e ha accettato di versare 775 milioni di EUR nel quadro di un accordo transattivo con l'Ufficio della procura dei Paesi Bassi(120); ABLV Bank in Lettonia ha avviato una procedura di liquidazione volontaria dopo che la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, rete per la lotta contro i reati finanziari) statunitense ha deciso di proporre il divieto per ABLV di disporre di un conto di corrispondenza negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro(121) e Danske Bank ha ammesso, dopo lo svolgimento di un'indagine relativa a 15 000 clienti e circa 9,5 milioni di transazioni collegate alla sua filiale estone, che le gravi carenze presenti nei sistemi di governance e di controllo della banca avevano consentito l'utilizzo di tale filiale per operazioni sospette(122);
235. osserva con preoccupazione che il caso "Troika Laundromat" ha anche rivelato pubblicamente come 4,6 miliardi di USD provenienti non solo dalla Russia siano passati attraverso banche e imprese europee; sottolinea che al centro dello scandalo c'è la Troika Dialog, già una delle maggiori banche d'investimento private russe, e la rete che potrebbe aver permesso all'élite russa al potere di usare segretamente i proventi illeciti per acquisire azioni di società statali, acquistare beni immobili sia in Russia che all'estero e beni di lusso; deplora inoltre il fatto che diverse banche europee sarebbero state coinvolte in tali operazioni sospette, ovvero Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. e l'unità olandese di Turkiye Garanti Bankasi A.S.;
236. rileva che nel caso di Danske Bank, la sua filiale estone(123) ha registrato un flusso in ingresso e in uscita di operazioni per un valore superiore a 200 miliardi di EUR senza che la banca avesse attuato procedure interne adeguate in materia di antiriciclaggio e di conoscenza della clientela, come successivamente ammesso dalla stessa banca e confermato dalle autorità di vigilanza finanziaria sia estoni sia danesi; ritiene che tale carenza mostri la totale assenza di un atteggiamento responsabile da parte sia della banca sia delle autorità nazionali competenti; invita le autorità competenti a effettuare valutazioni urgenti dell'adeguatezza delle procedure antiriciclaggio e di conoscenza della clientela in tutte le banche europee, al fine di garantire la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio dell'UE;
237. osserva, inoltre, che è stato accertato che 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank hanno compiuto operazioni sospette, che circa 500 clienti sono stati collegati a meccanismi di riciclaggio denunciati pubblicamente, che 177 sono stati collegati allo scandalo "Russian Laundromat" e 75 allo scandalo "Azerbaijani Laundromat", ed è emerso che 53 clienti erano imprese che condividevano gli stessi indirizzi e amministratori(124); invita le autorità nazionali competenti a rintracciare le destinazioni delle operazioni sospette dei 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank per confermare che il denaro riciclato non sia stato utilizzato per ulteriori attività criminali; invita le autorità nazionali competenti a cooperare debitamente in questa materia dal momento che le catene di operazioni sospette sono chiaramente transfrontaliere;
238. sottolinea che la BCE ha ritirato l'autorizzazione bancaria a Pilatus Bank di Malta in seguito all'arresto, negli Stati Uniti, di Ali Sadr Hashemi Nejad, presidente di Pilatus Bank e suo azionista unico, con l'accusa, tra le altre cose, di riciclaggio di denaro; sottolinea che l'ABE ha concluso che l'unità di informazione e analisi finanziaria maltese (UIAF) ha violato il diritto dell'UE in quanto non ha condotto un'attività di vigilanza efficace nei confronti di Pilatus Bank a causa, tra le altre cose, di carenze procedurali e dell'assenza di interventi di vigilanza; osserva che l'8 novembre 2018 la Commissione ha inviato un parere formale all'UIAF maltese chiedendo di adottare misure supplementari al fine di garantire la conformità ai suoi obblighi giuridici(125); invita l'UIAF maltese ad adottare misure per conformarsi alle rispettive raccomandazioni;
239. prende atto della lettera inviata alla commissione TAX3 dal rappresentante permanente di Malta presso l'Unione in risposta alle preoccupazioni espresse dalla commissione in merito al presunto coinvolgimento di alcune PEP maltesi in un possibile nuovo episodio di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale connesso a una società con sede negli Emirati Arabi Uniti denominata "17 black"(126); deplora la mancanza di precisione nelle risposte ricevute; esprime preoccupazione per l'apparente inazione politica da parte delle autorità maltesi; è particolarmente preoccupato per il fatto che, in base alle rivelazione relative a 17 Black, sembrano essere implicate PEP ai livelli più alti del governo maltese; invita le autorità maltesi a chiedere agli EAU di trasmetterei le prove sotto forma di lettere di assistenza legale; invita gli EAU a cooperare con le autorità maltesi ed europee e a garantire che i fondi congelati nei conti bancari di 17 Black rimangano tali fino a quando non sarà condotta un'indagine approfondita; sottolinea, in particolare, l'apparente mancanza di indipendenza sia dell'UIAF maltese che del commissario della polizia maltese; deplora il fatto che finora non sia stata adottata alcuna misura nei confronti delle PEP coinvolte in presunti casi di corruzione; sottolinea che l'indagine maltese trarrebbe beneficio dall'istituzione di una squadra investigativa comune, sulla base di un accordo ad hoc(127), al fine di valutare i seri dubbi in merito all'indipendenza e alla qualità delle indagini nazionali in corso, con il sostegno di Europol e di Eurojust;
240. osserva che al momento della sua uccisione, la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia stava lavorando sulla fuga di notizie più grande che avesse mai ricevuto proveniente dai server di ElectroGas, l'azienda che gestisce la centrale elettrica di Malta; osserva, inoltre, che il titolare 17 Black, il quale doveva trasferire ingenti quantità di denaro a persone politicamente esposte responsabili della centrale elettrica a Malta, è anche consigliere e azionista di ElectroGas;
241. è preoccupato per l'aumento del riciclaggio di denaro nel contesto di altre forme di attività economiche, in particolare il fenomeno dei cosiddetti "denaro volante" e "strade famigerate"; sottolinea che un coordinamento e una cooperazione più forti tra autorità amministrative locali e regionali e autorità di contrasto sono necessari per affrontare tali questioni nelle città europee;
242. è consapevole del fatto che l'attuale quadro giuridico antiriciclaggio è stato costituito finora da direttive e si basa sull'armonizzazione minima, con conseguente difformità delle pratiche di vigilanza e di attuazione nazionali tra Stati membri; invita la Commissione a valutare, nel contesto di una futura revisione della normativa antiriciclaggio, se un regolamento non sia un atto giuridico più adatto di una direttiva; chiede, in tale contesto, una rapida trasformazione in regolamento della normativa antiriciclaggio, laddove la valutazione d'impatto lo consigli;
5.1.Cooperazione tra autorità antiriciclaggio e di vigilanza prudenziale nell'Unione europea
243. accoglie con favore il fatto che, in seguito ai recenti casi di violazione o presunta violazione delle norme antiriciclaggio, il presidente della Commissione abbia annunciato un'azione supplementare nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 12 settembre 2018;
244. chiede un necessario maggiore controllo e una vigilanza continua sui membri dei consigli di amministrazione e gli azionisti degli enti creditizi, delle società di investimento e delle compagnie di assicurazione nell'UE e sottolinea, in particolare, la difficoltà di revocare le autorizzazioni bancarie o le autorizzazioni specifiche equivalenti;
245. sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro congiunto costituito da rappresentanti della direzione generale della Giustizia e dei consumatori e della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, della BCE, delle autorità europee di vigilanza (AEV), e dal presidente della sottocommissione antiriciclaggio del comitato congiunto delle AEV, al fine di individuare le attuali carenze e proporre misure per consentire una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci tra agenzie di vigilanza e di contrasto;
246. conclude che l'attuale livello di coordinamento della vigilanza delle istituzioni finanziarie per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare in situazioni con effetti transfrontalieri, non è sufficiente a far fronte alle sfide attuali in questo settore e che la capacità dell'Unione di applicare norme e pratiche antiriciclaggio coordinate è attualmente inadeguata;
247. chiede una valutazione degli obiettivi a lungo termine per l'istituzione di un quadro migliorato in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come menzionato nel documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell'UE(128), come l'istituzione a livello di Unione di un meccanismo per migliorare il coordinamento delle attività di vigilanza delle autorità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sulle entità del settore finanziario, in particolare in situazioni in cui il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo potrebbero avere effetti transfrontalieri, nonché un'eventuale centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio attraverso un organismo dell'Unione, nuovo o esistente, dotato dei poteri necessari ad attuare norme e pratiche armonizzate in tutti gli Stati membri; sostiene gli ulteriori sforzi per la centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio e ritiene che, in caso di creazione di tale meccanismo, sia necessario stanziare risorse umane e finanziarie sufficienti affinché le sue funzioni siano svolte in modo efficiente;
248. ricorda che la BCE ha la competenza e la responsabilità di ritirare l'autorizzazione agli enti creditizi in presenza di gravi violazioni delle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; osserva, tuttavia, che la BCE dipende totalmente delle autorità nazionali in materia di antiriciclaggio per quanto concerne le informazioni relative alle violazioni individuate dalle autorità nazionali in tale ambito; invita pertanto le autorità di vigilanza antiriciclaggio nazionali a rendere disponibili alla BCE informazioni di qualità in maniera tempestiva, in modo che la BCE possa svolgere adeguatamente le proprie funzioni; accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la BCE e tutte le autorità competenti (AC) responsabili della vigilanza sulla conformità degli enti creditizi e finanziari agli obblighi in materia di AML/CFT in forza della direttiva AMLD4;
249. ritiene che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possano essere trattate separatamente; sottolinea che le autorità europee di vigilanza dispongono di capacità limitate per assumere un ruolo più sostanziale nella lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle loro strutture decisionali, della mancanza di poteri e delle risorse limitate; sottolinea che l'ABE dovrebbe assumere un ruolo guida in questa lotta, coordinandosi strettamente con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), e dovrebbe pertanto disporre di una capacità sufficiente in termini di risorse umane e materiali per contribuire efficacemente alla prevenzione coerente ed efficace dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, anche attraverso la valutazione dei rischi delle autorità competenti e le revisioni nell'ambito del suo quadro generale; invita a una maggiore diffusione di tali revisioni e, in particolare, a fornire in modo sistematico le informazioni pertinenti al Parlamento e al Consiglio in caso di gravi mancanze identificate a livello nazionale o dell'UE(129);
250. rileva l'aumento dell'importanza dei supervisori nazionali; esorta la Commissione, a seguito di una consultazione con l'ABE, a proporre meccanismi per facilitare l'aumento della cooperazione e del coordinamento tra le autorità di vigilanza finanziaria; chiede di aumentare, nel lungo periodo, l'armonizzazione delle procedure di vigilanza delle varie autorità nazionali di vigilanza antiriciclaggio;
251. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo "Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari" (COM(2018)0645) e la proposta che essa contiene riguardo alla revisione delle AEV per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza; ritiene che l'ABE dovrebbe assumere un ruolo guida, di coordinamento e di monitoraggio a livello dell'Unione al fine di proteggere in modo efficace il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dai rischi di finanziamento del terrorismo, in considerazione delle potenziali conseguenze sistemiche indesiderate per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario ai fini del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo e alla luce dell'esperienza già maturata dall'ABE nella protezione del settore bancario da tali abusi come autorità con poteri di supervisione su tutti gli Stati membri;
252. prende atto delle preoccupazioni espresse dall'ABE in merito all'attuazione della direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/UE) in relazione all'accesso all'attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento(130); accoglie con favore i suggerimenti formulati dall'ABE per affrontare le carenze provocate dall'attuale quadro giuridico dell'UE; invita gli Stati membri a recepire rapidamente nel diritto nazionale le modifiche recentemente adottate in relazione alla direttiva sui requisiti patrimoniali;
5.2.Cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (IUF)
253. ricorda che, a norma della direttiva AMLD5, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano la rapida identificazione dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento e di provvedere affinché un'UIF possa fornire tempestivamente a qualsiasi altra UIF le informazioni di cui dispone il meccanismo centralizzato; sottolinea l'importanza di accedere in modo tempestivo alle informazioni al fine di prevenire i reati finanziari e la sospensione delle indagini; invita gli Stati membri ad accelerare l'istituzione di tali meccanismi, affinché le UIF degli Stati membri possano cooperare efficacemente tra loro per individuare e contrastare le attività di riciclaggio di denaro; incoraggia vivamente le UIF degli Stati membri a utilizzare il sistema FIU.net; rileva l'importanza della protezione dei dati anche in questo settore;
254. ritiene che per contribuire efficacemente alla lotta contro il riciclaggio di denaro è fondamentale che le UIF nazionali siano dotate di risorse e capacità adeguate;
255. sottolinea che per combattere efficacemente le attività di riciclaggio la cooperazione è essenziale, non solo tra UIF degli Stati membri, ma anche tra UIF degli Stati membri e dei paesi terzi; prende atto degli accordi politici sui negoziati interistituzionali(131) in vista della futura adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;
256. invita la Commissione a elaborare corsi di formazione specializzati per le UIF, tenendo conto, in particolare, delle capacità più limitate in alcuni Stati membri; prende atto del contributo del gruppo Egmont, che riunisce 159 UIF e mira a rafforzare la loro cooperazione operativa incoraggiando il proseguo e l'attuazione di numerosi progetti; attende la valutazione della Commissione del quadro per la cooperazione delle UIF con i paesi terzi nonché degli ostacoli e delle opportunità per migliorare la cooperazione tra le UIF nell'Unione, inclusa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto; ricorda che tale valutazione dovrebbe essere pronta entro il 1° giugno 2019; invita la Commissione a valutare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per un'UIF dell'UE, onde istituire un centro per attività investigative e di coordinamento congiunte, con il proprio mandato di autonomia e competenze investigative in materia di criminalità finanziaria transfrontaliera e un meccanismo di allerta precoce; è del parere che un'UIF dell'UE dovrebbe svolgere un ampio ruolo di coordinamento, assistenza e sostegno alle UIF degli Stati membri nei casi transfrontalieri, al fine di estendere lo scambio di informazioni e garantire un'analisi congiunta dei casi transfrontalieri e un forte coordinamento delle attività;
257. invita la Commissione a lavorare attivamente con gli Stati membri per trovare meccanismi in grado di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le UIF degli Stati membri e quelle dei paesi terzi; invita la Commissione ad adottare un'azione opportuna in tale ambito nei consessi internazionali pertinenti, come l'OCSE e la Task Force "Azione finanziaria" (GAFI); ritiene che in qualsiasi accordo che ne consegua è necessario rivolgere un'adeguata attenzione alla protezione dei dati personali;
258. invita la Commissione a elaborare una relazione da indirizzare al Parlamento e al Consiglio in cui si valuti se le differenze di status e di organizzazione tra le UIF degli Stati membri stiano ostacolando la cooperazione nella lotta contro i reati gravi di dimensione transfrontaliera;
259. sottolinea che l'assenza di normalizzazione dei formati di segnalazione delle operazioni sospette e delle relative soglie tra Stati membri e riguardo ai diversi soggetti obbligati può causare difficoltà nel trattamento e nello scambio di informazioni tra UIF; invita la Commissione a esaminare, con il sostegno dell'ABE, meccanismi per definire quanto prima formati normalizzati di segnalazione per i soggetti obbligati, al fine di facilitare e migliorare il trattamento e lo scambio di informazioni tra UIF nei casi che abbiano una dimensione transfrontaliera e a valutare la possibilità di introdurre una normalizzazione delle soglie di segnalazione delle operazioni sospette;
260. invita la Commissione a esplorare la possibilità di istituire un sistema di recupero delle segnalazioni di operazioni sospette che consenta alle UIF degli Stati membri di cercare le operazioni e i relativi ordinanti e beneficiari segnalati ripetutamente come sospetti in diversi Stati membri;
261. incoraggia le autorità competenti e le UIF a cooperare con le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati per migliorare la segnalazione delle attività sospette e per ridurre le segnalazioni a scopi difensivi, contribuendo in tal modo a garantire che le UIF ricevano informazioni più utili, mirate e complete per espletare correttamente i loro compiti, garantendo allo stesso tempo la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati;
262. ricorda l'importanza di sviluppare canali potenziati per il dialogo, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e gli attori specifici del settore privato, noti in genere come partenariati pubblico-privato (PPP), in particolare per i soggetti obbligati nell'ambito della direttiva antiriciclaggio, e sottolinea l'esistenza e i risultati positivi dell'unico PPP transnazionale, il partenariato pubblico-privato di Europol, che promuove lo condivisione di informazioni strategiche tra banche, UIF, agenzie di contrasto e autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri;
263. sostiene il continuo miglioramento della condivisione delle informazioni tra le UIF e le autorità di contrasto, tra cui Europol; ritiene che tale partenariato dovrebbe essere istituito nel settore delle nuove tecnologie, anche per quanto riguarda le attività virtuali, al fine di formalizzare le operazioni già esistenti negli Stati membri; invita il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) a fornire ulteriori chiarimenti agli operatori di mercato che si occupano del trattamento dei dati personali nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica, al fine di consentire loro di conformarsi alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati (GDPR);
264. sottolinea che il miglioramento e l'aumento della cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le UIF è fondamentali per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; sottolinea, inoltre, che la lotta contro il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale richiede anche una buona cooperazione tra le UIF e le autorità doganali;
265. invita la Commissione a elaborare una relazione sullo status quo e sui miglioramenti nelle UIF degli Stati membri in merito alla diffusione, scambio e trattamento di informazioni, a seguito delle raccomandazioni della commissione PANA(132) e la relazione di mappatura effettuata dalla piattaforma delle UIF degli Stati membri;
5.3.Soggetti obbligati (ambito di applicazione)
266. accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 abbia ampliato l'elenco dei soggetti obbligati, includendo i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i mercanti d'arte e i porti franchi;
267. invita la Commissione ad adottare provvedimenti per migliorare l'adeguata verifica della clientela, in particolare al fine di chiarire meglio che la responsabilità dell'esercizio della dovuta diligenza ricade sempre sul soggetto obbligato, anche quando esternalizzata, e di comminare sanzioni in caso di negligenza o di conflitti di interessi nell'ambito dell'esternalizzazione; sottolinea l'obbligo giuridico per i soggetti obbligati, nel quadro della direttiva AMLD5, di condurre controlli rafforzati e di riferire sistematicamente in merito all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela relativamente a relazioni economiche o operazioni che coinvolgono paesi identificati dalla Commissione quali paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio di denaro;
5.4.Registri
268. accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC5 abbia concesso alle amministrazioni fiscali l'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva e ad altre informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela; ricorda che tale accesso serve alle amministrazioni fiscali per espletare correttamente i loro compiti;
269. rileva che la normativa antiriciclaggio dell'Unione obbliga gli Stati membri a istituire registri centrali contenenti dati completi sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust, oltre a prevedere la loro interconnessione; accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 obblighi gli Stati membri a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano sempre accessibili al pubblico;
270. osserva tuttavia che, per quanto riguarda i trust, i registri nazionali saranno accessibili, in linea di principio, soltanto a coloro che dimostreranno un interesse legittimo all'accesso; sottolinea che gli Stati membri rimangono liberi di aprire registri di titolarità effettiva dei trust al pubblico, come già raccomandato dal Parlamento; invita gli Stati membri a istituire registri contenenti dati aperti liberamente accessibili; ricorda, in ogni caso, che i diritti che essi possono decidere di imporre non dovrebbero superare i costi amministrativi di messa a disposizione delle informazioni, compresi i costi di manutenzione e di sviluppo dei registri;
271. sottolinea che l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi dovrebbe essere garantita dalla Commissione; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino il funzionamento del sistema interconnesso e valutare entro tempi ragionevoli se stia operando correttamente e se debba essere integrato mediante l'istituzione di un registro pubblico dell'UE sulla titolarità effettiva o altri strumenti che potrebbero porre rimedio in modo efficace a qualsiasi potenziale lacuna; invita la Commissione, nel frattempo, a elaborare e a presentare orientamenti tecnici per promuovere la convergenza dei formati, l'interoperabilità e l'interconnessione dei registri degli Stati membri; è del parere che la titolarità effettiva dei trust dovrebbe avere lo stesso livello di trasparenza delle società conformemente alla direttiva AMLD5, garantendo nel contempo garanzie adeguate;
272. esprime preoccupazione in merito al fatto che le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi non siano sempre sufficienti e/o accurate; invita gli Stati membri a garantire pertanto che i registri dei titolari effettivi includano meccanismi di verifica atti a garantire l'accuratezza dei dati; invita la Commissione a valutare i meccanismi di verifica e l'affidabilità dei dati nelle sue revisioni;
273. chiede una definizione più rigorosa e precisa di titolarità effettiva, al fine di garantire l'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono in ultima istanza la proprietà o il controllo di un'entità giuridica;
274. ricorda la necessità di norme chiare che agevolino l'identificazione diretta dei titolari effettivi, incluso l'obbligo di stipulare i trust e accordi simili in forma scritta e di registrarli presso lo Stato membro in cui tali trust sono creati, amministrati o gestiti;
275. sottolinea il problema del riciclaggio di denaro tramite investimenti immobiliari nelle città europee attraverso società di comodo straniere; ricorda che la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e l'esigenza di connettere tali catasti; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di una proposta legislativa; ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre di informazioni pubblicamente accessibili sulla titolarità effettiva finale dei terreni e degli immobili;
276. riafferma la propria posizione in merito alla creazione di registri dei titolari effettivi per le polizze di assicurazione sulla vita, come espresso nel corso dei negoziati interistituzionali sulla direttiva AMLD5; invita la Commissione a valutare la fattibilità e la necessità di rendere accessibili alle autorità competenti le informazioni sulla titolarità effettiva delle polizze di assicurazione sulla vita e degli strumenti finanziari;
277. osserva che, ai sensi della direttiva AMLD5, la Commissione deve effettuare un'analisi della fattibilità di specifiche misure e meccanismi, a livello di Unione e di Stati membri, che consentano di raccogliere e di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altre entità giuridiche costituite al di fuori dell'UE; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a tale meccanismo, qualora l'analisi di fattibilità dia esito positivo;
5.5.Rischi tecnologici e attività virtuali, comprese le valute virtuali e le criptovalute
278. sottolinea il potenziale positivo delle nuove tecnologie di registro distribuito (DLT), come la tecnologia blockchain; rileva al contempo il crescente abuso dei nuovi metodi di pagamento e di trasferimento basati su tali tecnologie per riciclare i proventi di attività illecite o commettere altri reati finanziari; prende atto della necessità di monitorare gli sviluppi tecnologici in rapida evoluzione per garantire che la normativa faccia fronte in modo efficace all'abuso delle nuove tecnologie e dell'anonimato, il quale facilita le attività criminose, senza limitarne gli aspetti positivi;
279. esorta la Commissione a esaminare attentamente i pertinenti cripto-operatori non ancora coperti dalla normativa antiriciclaggio dell'Unione e ad ampliare, qualora necessario, l'elenco dei soggetti obbligati, in particolare i fornitori di servizi nell'ambito delle operazioni che implicano lo scambio di una o più valute virtuali; invita gli Stati membri, nel frattempo, a recepire quanto prima le disposizioni della direttiva AMLD5 che istituiscono l'obbligo di identificazione dei propri clienti per i portafogli di valute virtuali e lo scambio di servizi, misure che renderebbero estremamente difficile l'utilizzo anonimo delle valute virtuali;
280. invita la Commissione a seguire attentamente l'evoluzione tecnologica, compresi la rapida espansione dei modelli imprenditoriali innovativi del settore delle tecnologie finanziarie e l'utilizzo di tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito, l'informatica cognitiva e l'apprendimento automatico, al fine di valutare i rischi tecnologici e le possibili lacune, nonché di potenziare la resistenza agli attacchi informatici o ai guasti di sistema, in particolare promuovendo la protezione dei dati; incoraggia le autorità competenti e la Commissione ad effettuare una valutazione esaustiva dei potenziali rischi sistemici legati alle applicazioni delle tecnologie di registro distribuito;
281. sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo delle attività virtuali rappresentano una tendenza a lungo termine che dovrebbe perdurare e accentuarsi negli anni a venire, in particolare mediante l'uso dei gettoni virtuali per diverse finalità, tra cui il finanziamento delle imprese; invita la Commissione a sviluppare un quadro adeguato a livello di UE allo scopo di gestire tali sviluppi, traendo ispirazione dalle attività svolte a livello internazionale e da organismi europei come l'ESMA; è del parere che tale quadro debba fornire le garanzie necessarie rispetto ai rischi specifici posti dalle attività virtuali senza ostacolare l'innovazione;
282. rileva in particolare che la scarsa trasparenza delle attività virtuali può essere sfruttata per facilitare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; esorta la Commissione, in tale contesto, a fornire orientamenti chiari in merito alle condizioni secondo cui le attività virtuali possono essere classificate come strumento finanziario esistente o nuovo nell'ambito della direttiva MiFID2 e le circostanze in cui la legislazione dell'UE è applicabile alle offerte iniziali di moneta;
283. invita la Commissione a considerare di imporre un divieto su talune misure di anonimato relative ad attività virtuali specifiche e, qualora lo ritenesse necessario, a valutare la possibilità di regolamentare le attività virtuali come strumenti finanziari; ritiene che le UIF debbano essere in grado di associare gli indirizzi delle valute virtuali e delle criptovalute all'identità del proprietario delle attività virtuali; crede che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità in introdurre un obbligo di registrazione degli utenti delle valute virtuali; ricorda che alcuni Stati membri hanno già adottato diverse tipologie di misure per segmenti specifici del settore, come le offerte iniziali di gettoni, le quali potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione per le future azioni dell'UE;
284. sottolinea che il GAFI ha recentemente posto in evidenza la necessità urgente che tutti i paesi adottino provvedimenti coordinati per impedire l'uso di attività virtuali per scopi criminali e terroristici, esortando tutte le giurisdizioni ad adottare misure giuridiche e pratiche per prevenire l'uso improprio delle attività virtuali(133); chiede alla Commissione di adoperarsi per trovare possibili modalità con cui integrare nel quadro normativo europeo le raccomandazioni e le norme elaborate dal GAFI in materia di attività virtuali; sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere un quadro regolamentare internazionale sulle valute virtuali coerente e coordinato, sulla base degli sforzi intrapresi in occasione del G20;
285. ribadisce la sua richiesta di una valutazione urgente da parte della Commissione delle implicazioni delle attività di gioco elettronico per il riciclaggio di denaro e i reati fiscali; ritiene prioritaria tale valutazione; rileva la crescita del settore del gioco elettronico in talune giurisdizioni, fra cui alcune dipendenze della Corona britannica come l'Isola di Man, dove il gioco elettronico rappresenta già il 18 % del reddito nazionale;
286. prende nota del lavoro svolto dagli esperti sull'identificazione elettronica e le procedure di conoscenza della clientela da remoto al fine di analizzare questioni quali la possibilità per gli istituti finanziari di utilizzare l'identificazione elettronica (e-ID) e la portabilità delle informazioni relative alla conoscenza del cliente per identificare digitalmente la clientela; invita la Commissione, in tal senso, a valutare i potenziali vantaggi derivanti dall'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica; ricorda l'importanza di mantenere un adeguato equilibrio tra la protezione dei dati e della riservatezza e la necessità che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni ai fini delle indagini penali;
5.6.Sanzioni
287. ricorda che la normativa antiriciclaggio dell'UE impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle norme antiriciclaggio; sottolinea che tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; chiede l'introduzione di procedure semplificate negli Stati membri per l'applicazione delle sanzioni finanziarie imposte per le violazioni della legislazione antiriciclaggio;
288. esorta gli Stati membri a pubblicare quanto prima e sistematicamente le informazioni relative alla natura e al valore delle sanzioni imposte, oltre a informazioni concernenti la tipologia e la natura della violazione, nonché l'identità della persona responsabile; invita gli Stati membri ad applicare inoltre sanzioni e misure ai membri dell'organo direttivo e alle altre persone fisiche che si rendano responsabili di una violazione delle norme antiriciclaggio ai sensi della legislazione nazionale(134);
289. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento ogni due anni in merito alla legislazione e alle prassi nazionali relativi alle sanzioni per le violazioni della normativa antiriciclaggio;
290. si compiace dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca(135), volto ad agevolare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato, il quale contribuirà pertanto a rafforzare la capacità dell'Unione di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo e di bloccare le fonti di finanziamento di criminali e terroristi in tutta l'UE;
291. accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale(136), che introduce nuove disposizioni di diritto penale e agevola una cooperazione transfrontaliera più efficiente e più rapida tra le autorità competenti, onde contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro nonché il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata a esso legati; rileva che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE(137), i proventi derivanti da reati o da azioni che contribuiscono alla perpetrazione degli stessi, nonché i beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;
5.7.Dimensione internazionale
292. rileva che, a norma della direttiva AMLD4, la Commissione individua i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
293. è del parere che sia fondamentale che l'Unione disponga di un proprio elenco di paesi terzi ad alto rischio, nonostante sia opportuno tenere in considerazione il lavoro intrapreso a livello internazionale, in particolare dal GAFI, per identificare i paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; accoglie con favore, in tal senso, il regolamento delegato della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)1326), e deplora che il Consiglio abbia sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato; accoglie con favore, inoltre, il regolamento delegato della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e la tipologia di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono adottare al fine di mitigare il rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi(138);
294. plaude all'adozione, da parte della Commissione, della metodologia per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, pubblicata il 22 giugno 2018(139); accoglie con favore la valutazione della Commissione del 31 gennaio 2019 relativa ai cosiddetti paesi a "priorità 1".
295. sottolinea la necessità di garantire coerenza e complementarità tra gli elenchi antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio e la lista europea delle giurisdizioni non cooperative; ribadisce la sua richiesta di affidare alla Commissione un ruolo centrale nella gestione di entrambe le liste; invita la Commissione ad assicurare la trasparenza del processo di valutazione delle giurisdizioni;
296. esprime preoccupazione in merito alle denunce secondo cui le autorità competenti svizzere non svolgono adeguatamente le proprie funzioni nell'ambito della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo(140); invita la Commissione a tenere in considerazione tali elementi in sede di aggiornamento della lista di paesi terzi ad alto rischio e nel corso delle future relazioni bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea;
297. invita la Commissione a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi allo scopo di sviluppare sistemi efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e favorire il continuo miglioramento di tali sistemi;
298. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l'UE parli con una sola voce in seno al GAFI e di contribuire attivamente alla riflessione in corso sulla sua riforma, con l'obiettivo di potenziarne le risorse e consolidarne la legittimità; chiede alla Commissione di far partecipare il personale del Parlamento europeo in qualità di osservatore alla delegazione della Commissione al GAFI;
299. invita la Commissione a condurre un'iniziativa globale per la creazione di registri centrali pubblici dei titolari effettivi in tutte le giurisdizioni; sottolinea a tale riguardo il ruolo fondamentale delle organizzazioni internazionali come l'OCSE e le Nazioni Unite;
6.Dimensione internazionale della tassazione
300. sottolinea che un sistema europeo di imposizione equilibrato richiede un contesto fiscale globale più equo; ribadisce il suo invito a monitorare le riforme fiscali in atto nei paesi terzi;
301. prende atto dello sforzo compiuto da alcuni paesi terzi per agire con fermezza contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS); sottolinea, tuttavia, che tali riforme dovrebbero restare in linea con le norme dell'OMC in vigore;
302. ritiene che le informazioni raccolte durante la visita della commissione a Washington DC riguardo alle riforme fiscali negli Stati Uniti e al loro potenziale impatto sulla cooperazione internazionale siano particolarmente importanti; è del parere che alcune delle disposizioni contenute nella legge statunitense sugli sgravi fiscali e l'occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 2017 siano incompatibili con le norme dell'OMC in vigore, come affermato da alcuni esperti; osserva che alcune disposizioni della riforma fiscale statunitense mirano a rafforzare unilateralmente e senza alcuna reciprocità i benefici transnazionali attribuibili al territorio degli Stati Uniti (presumendo che almeno il 50 % degli stessi sia generato sul territorio statunitense); accoglie con favore il fatto che la Commissione stia attualmente valutando, in particolare, le possibili implicazioni regolamentari e commerciali delle disposizioni BEAT, GILTI e FDII(141) della nuova riforma fiscale degli Stati Uniti; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito ai risultati della valutazione;
303. osserva che sono stati elaborati due tipi di accordi intergovernativi relativi alla legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) per contribuire a rendere la FATCA conforme alle norme internazionali(142); rileva che solo uno dei modelli di accordo intergovernativo è reciproco; deplora il grave squilibrio nella reciprocità dei suddetti accordi, poiché gli Stati Uniti ricevono di norma molte più informazioni dai governi esteri di quante ne forniscano; invita la Commissione a effettuare una mappatura volta ad analizzare il grado di reciprocità nello scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e gli Stati membri;
304. invita il Consiglio a conferire alla Commissione il mandato di negoziare con gli Stati Uniti per garantire la reciprocità nel quadro della normativa FATCA;
305. ribadisce le proposte presentate nella sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della FATCA per i cittadini dell'Unione, in particolare i cosiddetti "americani casuali"(143), nella quale invita la Commissione a intraprendere azioni che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, soprattutto quelli degli "americani casuali";
306. chiede alla Commissione e al Consiglio di presentare un approccio comune dell'UE alla FATCA allo scopo di proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare gli "americani casuali") e garantire la reciprocità nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti, considerando lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) come la modalità raccomandata; invita la Commissione e il Consiglio, nel frattempo, a prendere in considerazione contromisure quali le ritenute alla fonte, se del caso, al fine di garantire condizioni di parità qualora gli Stati Uniti non assicurassero la reciprocità nel quadro della FATCA;
307. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le nuove disposizioni in materia di imposte sulle società dei paesi che cooperano con l'UE sulla base di un accordo internazionale(144);
6.1.Paradisi fiscali e giurisdizioni che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva all'interno e all'esterno dell'UE
308. ricorda l'importanza di una lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (di seguito "lista UE") basata su criteri completi, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili, comunemente accettati e aggiornati regolarmente;
309. deplora il fatto che durante il processo iniziale di elaborazione della lista UE siano stati considerati soltanto i paesi terzi; osserva che la Commissione, nel quadro del semestre europeo, ha identificato carenze nei sistemi fiscali di alcuni Stati membri che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva; accoglie con favore, tuttavia, la dichiarazione del presidente del Gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)" durante l'audizione della commissione TAX3 tenutasi il 10 ottobre 2018, relativa alla possibilità di selezionare gli Stati membri in base agli stessi criteri stabiliti per la lista UE nel contesto della revisione del mandato del Gruppo "Codice di condotta"(145);
310. accoglie con favore l'adozione della prima lista UE da parte del Consiglio, il 5 dicembre 2017, e il monitoraggio in atto degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva che la lista è stata aggiornata varie volte sulla base della valutazione di tali impegni e che, di conseguenza, diversi paesi sono stati rimossi dalla lista; osserva che a seguito della revisione del 12 marzo 2019, la lista comprende ora le seguenti giurisdizioni fiscali: Samoa americane, Aruba, Guam, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Emirati arabi uniti, Isole Vergini americane e Vanuatu;
311. prende atto dell'aggiunta di altre due giurisdizioni alla lista grigia (Australia e Costa Rica)(146);
312. osserva che otto delle principali economie di passaggio (Paesi Bassi, Lussemburgo, Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Isole Cayman, Irlanda e Singapore) ospitano più dell'85 % degli investimenti globali in società veicolo, che sono spesso istituite per motivi fiscali(147); ricorda che solo uno di tali paesi (Bermuda) è attualmente incluso nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali(148);
313. sottolinea che i processi di selezione e monitoraggio sono scarsamente trasparenti e che non risulta chiaro se siano stati compiuti progressi effettivi per quanto concerne i paesi rimossi dalla lista;
314. pone in evidenza che la valutazione del Consiglio e del suo Gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)" si basa su criteri derivanti da un quadro di valutazione tecnica elaborato dalla Commissione e che il Parlamento non ha avuto alcun coinvolgimento giuridico nel processo in questione; invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in modo dettagliato prima di qualsiasi modifica proposta alla lista; invita il Consiglio a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti riguardo alle giurisdizioni incluse nella lista nera e nella lista grigia, nel quadro dell'aggiornamento regolare del Consiglio da parte del Gruppo "Codice di condotta";
315. invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare una metodologia ambiziosa e obiettiva che non si basi sugli impegni bensì su una valutazione degli effetti di una debita e adeguata applicazione della legislazione in tali paesi;
316. deplora profondamente la mancanza di trasparenza nella fase iniziale del processo di elaborazione della lista, nonché l'applicazione non oggettiva dei criteri di inclusione stabiliti dal consiglio ECOFIN; ribadisce che tale procedimento deve essere scevro da qualsivoglia interferenza politica; accoglie con favore, tuttavia, il miglioramento della trasparenza ottenuto con la divulgazione delle lettere inviate alle giurisdizioni selezionate dal Gruppo "Codice di condotta" e dell'insieme delle lettere d'impegno ricevute; chiede che tutte le lettere non ancora divulgate siano rese pubblicamente disponibili per garantire il controllo e il corretto adempimento degli impegni; è del parere che le giurisdizioni che non acconsentono alla divulgazione dei propri impegni destino nel pubblico il sospetto che non siano cooperative in materia fiscale;
317. si compiace dei recenti chiarimenti forniti dal Gruppo "Codice di condotta" sui criteri di tassazione equi, in particolare riguardo all'assenza di sostanza economica per le giurisdizioni che non hanno un'imposta sul reddito delle società o in cui l'aliquota di tale imposta è prossima allo 0 %; invita gli Stati membri ad adoperarsi per il graduale miglioramento dei criteri di inclusione nella lista UE, al fine di inserire tutte le pratiche fiscali dannose(149), in particolare includendo un'analisi economica dettagliata che analizzi l'agevolazione dell'elusione fiscale e un'aliquota d'imposta dello 0 % o l'assenza di un'imposta sul reddito delle società come criterio autonomo;
318. accoglie con favore il nuovo standard globale dell'OCSE sull'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale(150), ampiamente ispirato al lavoro condotto dall'Unione europea nel processo di redazione della lista UE(151); invita gli Stati membri a esercitare pressione sul G20 affinché i criteri dell'OCSE per l'inclusione nella lista nera siano rivisti e vadano oltre la pura trasparenza fiscale, contrastando anche l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;
319. prende atto e si compiace del lavoro svolto dalle équipe negoziali dell'UE e del Regno Unito in materia di fiscalità, come indicato all'allegato 4 del progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(152); è preoccupato per le possibili divergenze che potrebbero emergere anche nel breve periodo in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE nelle politiche contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale tra il Regno Unito e l'UE, il che comporterebbe nuovi rischi per l'economia, la fiscalità e la sicurezza; invita la Commissione e il Consiglio a reagire immediatamente a tali rischi e garantire la tutela degli interessi dell'UE;
320. ricorda che, a norma dell'articolo 79 della Dichiarazione politica che stabilisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(153), le future relazioni dovranno garantire una concorrenza aperta e leale attraverso disposizioni in materia di aiuti di Stato, concorrenza, norme sociali e del lavoro, norme ambientali, cambiamenti climatici e pertinenti questioni fiscali; esprime particolare preoccupazione per l'annuncio da parte del Primo ministro britannico Theresa May di voler introdurre nel Regno Unito il livello più basso di imposta sulle società del G20; invita il Regno Unito a rimanere un partner forte nello sforzo globale atto a garantire una tassazione migliore e più efficiente e nella lotta alla criminalità finanziaria in quanto membro della comunità internazionale; invita la Commissione e il Consiglio a includere il Regno Unito nella valutazione dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative e nell'elenco UE delle giurisdizioni con carenze nei loro regimi antiriciclaggio, compreso un monitoraggio dettagliato delle sue relazioni economiche con le sue dipendenze e i suoi territori d'oltremare, non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo;
321. sottolinea che, a prescindere dagli sviluppi successivi alla scadenza del recesso, il regno Unito resterà membro dell'OCSE e sarà tenuto a rispettare le raccomandazioni previste dal piano d'azione BEPS dell'OCSE e altre misure relative alla buona governance in materia fiscale;
322. chiede, nel caso specifico della Svizzera, per la quale non è previsto alcun termine preciso in ragione di un precedente accordo tra la Svizzera e l'UE, che il paese sia inserito nell'allegato I entro la fine del 2019 qualora, in seguito a un idoneo processo graduale, la Svizzera non abbia abrogato entro tale data i suoi regimi fiscali non conformi, che consentono un trattamento non equo del reddito estero e nazionale nonché benefici fiscali per alcuni tipi di imprese;
323. osserva con preoccupazione che i paesi terzi potrebbero abrogare i regimi fiscali non conformi ma sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi per l'UE; sottolinea che tale preoccupazione potrebbe essere particolarmente fondata nel caso della Svizzera; chiede al Consiglio di rivalutare in maniera adeguata la Svizzera e qualsiasi altro paese terzo(154) che introduca simili modifiche legislative(155);
324. osserva che i negoziati tra l'UE e la Svizzera sulla revisione dell'approccio bilaterale all'accesso reciproco al mercato sono ancora in corso; invita la Commissione a garantire che l'accordo definitivo tra l'UE e la Svizzera includa una clausola concernente la buona governance fiscale, compresi le norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione, l'accesso pubblico alle informazioni relative alla titolarità effettiva, se del caso, e le disposizioni antiriciclaggio; chiede che i negoziatori dell'UE concludano un accordo che, fra l'altro, colmi le lacune(156) del sistema di vigilanza svizzero e tuteli gli informatori;
325. accoglie con favore la lista UE riveduta del 12 marzo 2019(157); accoglie con favore la pubblicazione della valutazione dettagliata degli impegni e delle riforme delle giurisdizioni che erano inserite nella lista dell'allegato II al momento della pubblicazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017; accoglie con favore il fatto che le giurisdizioni che erano in precedenza inserite nella lista dell'allegato II in virtù degli impegni assunti nel 2017 siano ora inserite nella lista dell'allegato I alla luce del fatto che le riforme non sono state attuate entro la fine del 2018 o entro il termine concordato;
326. esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini austriaci che detengono conti correnti bancari presso istituti di credito in Liechtenstein non siano soggetti alla legge sugli standard comuni di comunicazione di informazioni se i loro redditi da capitale provengono da strutture patrimoniali (fondazioni private, enti, trust e similari) e l'istituto di credito in Liechtenstein provvede alla tassazione conformemente agli accordi bilaterali; invita l'Austria a modificare la propria normativa al riguardo, al fine di colmare tale lacuna in materia di standard comuni di comunicazione di informazioni;
327. osserva per esempio che, secondo i dati dell'OCSE sugli investimenti esteri diretti, il Lussemburgo e i Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata degli Stati Uniti, una quota significativa dei quali è destinata a società veicolo che non svolgono evidenti attività economiche sostanziali, mentre l'Irlanda riceve più investimenti esteri in entrata rispetto alla Germania o alla Francia; rileva che, secondo l'Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese risultano pari al 1 474 % delle dimensioni della sua economia;
328. ricorda uno studio di ricerca che dimostra come l'elusione fiscale in sei Stati membri dell'UE comporti una perdita pari a 42,8 miliardi di EUR di gettito fiscale negli altri 22 Stati membri(158), il che significa che la posizione di contribuenti netti di tali paesi può essere controbilanciata dalle perdite che essi infliggono alla base imponibile degli altri Stati membri; osserva, ad esempio, che i Paesi Bassi impongono un costo netto all'Unione nel suo complesso pari a 11,2 miliardi di EUR, il che significa che il paese priva gli altri Stati membri di gettito fiscale a beneficio delle multinazionali e dei loro azionisti;
329. rammenta che, per potenziare la lotta dell'Unione europea e degli Stati membri contro le frodi fiscali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro, tutti i dati disponibili, compresi quelli macroeconomici, devono essere utilizzati in maniera efficace;
330. ricorda che la Commissione europea ha criticato sette Stati membri(159) – Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le lacune riscontrate nei loro sistemi fiscali, le quali agevolano la pianificazione fiscale aggressiva, affermando che tali politiche compromettono l'integrità del mercato unico europeo; è del parere che si possa ritenere che tali giurisdizioni facilitino la pianificazione fiscale aggressiva anche a livello globale; sottolinea che la Commissione ha riconosciuto che alcuni degli Stati membri di cui sopra hanno adottato misure volte a migliorare i loro sistemi fiscali per rispondere alle critiche della Commissione(160); osserva che un recente studio di ricerca(161) ha identificato cinque Stati membri dell'UE come paradisi fiscali per le imprese: Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi; sottolinea che i criteri e la metodologia utilizzati per selezionare tali Stati membri comprendevano una valutazione globale delle loro pratiche fiscali dannose, misure che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva e la distorsione dei flussi economici sulla base dei dati di Eurostat, che includevano una combinazione di flussi elevati di investimenti esteri diretti in entrata e in uscita, canoni, interessi e dividendi; invita la Commissione a considerare attualmente almeno tali Stati membri come paradisi fiscali dell'UE fino a quando non saranno attuate riforme fiscali sostanziali;
331. chiede al Consiglio di pubblicare una valutazione dettagliata degli impegni delle giurisdizioni che si sono volontariamente impegnate ad attuare riforme e che sono state inserite nella lista di cui all'allegato II in sede di elaborazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017;
6.2.Contromisure
332. rinnova il suo invito nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri ad adottare contromisure efficaci e dissuasive contro le giurisdizioni non cooperative, al fine di incentivare una soddisfacente cooperazione in materia fiscale e di conformità da parte dei paesi che figurano nell'allegato I della lista UE;
333. deplora il fatto che la maggior parte delle contromisure proposte dal Consiglio sia lasciata alla discrezionalità nazionale; osserva con preoccupazione che, in occasione dell'audizione della commissione TAX3 tenutasi il 15 maggio 2018, alcuni esperti(162) hanno sottolineato che le contromisure potrebbero non essere sufficienti a spingere le giurisdizioni non cooperative a conformarsi alla normativa, poiché la lista dell'UE omette alcuni dei più noti paradisi fiscali; ritiene che ciò comprometta la credibilità del processo di elaborazione dell'elenco, come evidenziato da alcuni esperti;
334. chiede agli Stati membri di adottare un'unica serie di contromisure solide, quali le ritenute alla fonte, l'esclusione dai bandi di concorso per appalti pubblici, requisiti più rigorosi in materia di audit e norme automatiche sulle società estere controllate per le imprese aventi sede all'interno di giurisdizioni non cooperative incluse nella lista, salvo laddove i contribuenti vi svolgano un'attività economica reale;
335. invita sia le amministrazioni fiscali sia i contribuenti a collaborare per raccogliere dati fattuali pertinenti nel caso in cui la società estera controllata svolga un'attività economica reale sostanziale e abbia una presenza economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti;
336. rileva che i paesi in via di sviluppo potrebbero non disporre delle risorse necessarie ad attuare le norme fiscali internazionali o europee recentemente concordate; invita pertanto il Consiglio a escludere contromisure quali la riduzione degli aiuti allo sviluppo;
337. osserva che le contromisure sono fondamentali per contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; constata inoltre che il peso economico dell'Unione europea può fungere da deterrente onde evitare che le giurisdizioni non cooperative e i contribuenti sfruttino le lacune fiscali e le pratiche fiscali dannose consentite dalle suddette giurisdizioni;
338. invita le istituzioni finanziarie europee(163) a valutare l'applicazione, progetto per progetto, di un'adeguata verifica rafforzata e migliorata per le giurisdizioni di cui all'allegato II della lista UE, al fine di evitare che i fondi dell'UE siano investiti in entità di paesi terzi che non rispettano gli standard fiscali dell'UE o che siano convogliati attraverso di esse; prende atto dell'approvazione da parte della BEI della sua politica di gruppo riveduta nei confronti di giurisdizioni poco regolamentate, non trasparenti e non collaborative e sulla buona governance fiscale e chiede che tale politica venga regolarmente aggiornata e che includa requisiti più stringenti in materia di trasparenza, in linea con le norme dell'UE; invita la BEI a pubblicare tale politica non appena approvata; chiede che si metta in atto una parità di condizioni e che gli stessi livelli normativi si applichino alle istituzioni finanziarie in tutta Europa;
6.3.Posizione dell'UE in qualità di leader globale
339. ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri affinché assumano, a seguito di un coordinamento ex-ante, un ruolo di leadership nella lotta globale contro l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro, in particolare tramite iniziative della Commissione in tutti i consessi internazionali pertinenti, fra cui le Nazioni Unite, il G20 e l'OCSE, che hanno rivestito un ruolo chiave relativamente alle questioni fiscali, in particolare dopo la crisi finanziaria internazionale;
340. ricorda che le politiche multilaterali e la cooperazione internazionale tra i paesi, inclusi i paesi in via di sviluppo, rimangono lo strumento privilegiato per conseguire risultati concreti rispettando al contempo il principio di reciprocità; deplora che alcune proposte legislative che vanno oltre le raccomandazioni BEPS dell'OCSE e che potrebbero costituire la base per un ulteriore lavoro proficuo a livello internazionale siano in fase di stallo in seno al Consiglio;
341. ritiene che la creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel quadro delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, di mezzi sufficienti e, se del caso, di poteri esecutivi, garantirebbe la partecipazione di tutti i paesi su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma di un'agenda fiscale globale(164), allo scopo di contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose e assicurare un'adeguata ripartizione dei diritti di imposizione; prende atto della recente richiesta che il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale sia elevato a organismo fiscale globale intergovernativo delle Nazioni Unite(165); sottolinea che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura una distribuzione più equa dei diritti d'imposizione tra lo Stato della fonte e quello di residenza;
342. chiede un vertice intergovernativo sulle necessarie riforme fiscali globali non ancora adottate, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale ed esercitare pressioni su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino gli standard in materia di trasparenza e di imposizione equa; chiede alla Commissione di prendere l'iniziativa riguardo a tale vertice e chiede che quest'ultimo preveda l'avvio di una seconda serie di riforme fiscali internazionali che diano seguito al piano d'azione BEPS e consentano l'istituzione del suddetto organismo fiscale intergovernativo globale;
343. prende nota dell'azione e dei contributi della Commissione nell'ambito del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni e del Quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE, in particolare allo scopo di promuovere standard più elevati di buona governance fiscale a livello globale, garantendo nel contempo che le norme internazionali in materia di buona governance fiscale continuino a essere pienamente rispettate nell'UE;
6.4.Paesi in via di sviluppo
344. ritiene che sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, nonché contro la corruzione e la segretezza che agevolano i flussi finanziari illeciti, sia essenziale per rafforzare la coerenza politica dello sviluppo nell'UE e per migliorare le capacità fiscali dei paesi in via di sviluppo e la loro abilità di mobilitare le proprie risorse a favore dello sviluppo economico sostenibile; sottolinea la necessità di incrementare la quota di aiuti finanziari e assistenza tecnica destinati alle amministrazioni fiscali dei paesi in via di sviluppo, onde creare quadri normativi fiscali stabili e moderni;
345. accoglie con favore la cooperazione tra l'UE e l'Unione africana (UA) nell'ambito della Addis Tax Initiative (ATI), dell'Iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI) e del processo di Kimberley; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i paesi dell'Unione africana nell'attuazione delle politiche in materia di trasparenza; incoraggia, a tale riguardo, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali e regionali; ricorda i vantaggi di una stretta e rafforzata cooperazione tra Interpol e Afripol;
346. ricorda la necessità che gli Stati membri conducano, in stretta collaborazione con la Commissione, analisi regolari di ricaduta dell'impatto concreto delle politiche fiscali e delle convenzioni fiscali bilaterali sugli altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo il lavoro effettuato al riguardo nell'ambito della Piattaforma sulla buona governance fiscale; invita tutti gli Stati membri a condurre le suddette analisi di ricaduta sotto la supervisione della Commissione;
347. esorta gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le scappatoie che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell'elusione fiscale;
348. ricorda che occorre tenere in considerazione le caratteristiche e le vulnerabilità giuridiche specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel contesto dello scambio automatico di informazioni, segnatamente riguardo al periodo di transizione e alla necessità di sostenere il rafforzamento delle loro capacità;
349. rileva che occorre una più stretta collaborazione con le organizzazioni regionali, in particolare con l'Unione africana, al fine di contrastare i flussi finanziari illeciti e la corruzione nei settori privato e pubblico;
350. accoglie con favore la partecipazione, su un piano di parità, di tutti i paesi coinvolti nel Quadro inclusivo, che riunisce oltre 115 paesi e giurisdizioni allo scopo di collaborare all'attuazione del pacchetto BEPS dell'OCSE/G20; invita gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano tenuti in considerazione; ricorda, tuttavia, l'esclusione di oltre 100 paesi in via di sviluppo dai negoziati delle azioni BEPS;
351. riconosce che i paradisi fiscali esistono anche nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla cooperazione rafforzata con i paesi terzi in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, a favore della creazione di una licenza di importazione per gli oggetti di antiquariato;
352. ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo finalizzato alla riduzione della povertà dovrebbe essere maggiormente orientato all'attuazione di un quadro normativo adeguato nonché al rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni deputate alla lotta contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto sia fornito sotto forma di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione; chiede altresì che tale aiuto favorisca la cooperazione regionale contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; sottolinea che tale aiuto dovrebbe includere il sostegno a favore della società civile e dei media nei paesi in via di sviluppo, per garantire il controllo pubblico sulle politiche fiscali nazionali;
353. si attende che la Commissione reperisca risorse adeguate per attuare l'approccio "Collect More – Spend Better" (riscuotere di più – spendere meglio), in particolare attraverso i suoi programmi faro(166);
354. chiede un'azione esterna concertata dell'UE e degli Stati membri a tutti i livelli della politica per fornire ai paesi terzi, e in particolare a quelli in via di sviluppo, i mezzi necessari a favorire uno sviluppo economico equilibrato ed evitare la dipendenza da un unico settore, in particolare quello finanziario;
355. ricorda la necessità di un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo nel corso dei negoziati relativi alle convenzioni fiscali, che tenga conto della loro specifica situazione e garantisca un'equa ripartizione dei diritti di imposizione, sulla base della reale attività economica e della creazione di valore; invita, a tale proposito, a considerare il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite come uno standard minimo e a garantire la trasparenza dei negoziati relativi alle convenzioni; riconosce che il modello di convenzione fiscale dell'OCSE concede maggiori diritti al paese di residenza;
356. invita la Commissione a includere disposizioni contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nel trattato da negoziare con i paesi ACP alla scadenza dell'attuale accordo di Cotonou, nel febbraio 2020; rileva la particolare importanza della trasparenza nelle questioni fiscali affinché tali disposizioni siano attuate in modo efficace;
6.5.Accordi dell'UE con paesi terzi
357. ricorda che la buona governance fiscale è una sfida globale che richiede innanzitutto soluzioni globali; rammenta pertanto la sua posizione secondo la quale nei nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi dovrebbe essere sistematicamente inserita una clausola di "buona governance fiscale", in modo da garantire che tali accordi non possano essere utilizzati in modo improprio da imprese o intermediari per eludere o evadere le imposte o riciclare proventi illeciti, senza con ciò ostacolare le competenze esclusive dell'UE; è dell'opinione che tale clausola dovrebbe includere norme specifiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, nonché requisiti in termini di trasparenza e disposizioni antiriciclaggio;
358. incoraggia gli Stati membri a fare un uso coordinato delle relazioni bilaterali con i rispettivi paesi terzi, ove opportuno con il sostegno della Commissione, in modo da istituire una maggiore cooperazione bilaterale tra le UIF, le autorità fiscali e le autorità competenti nella lotta alla criminalità finanziaria;
359. rileva che, parallelamente agli accordi politici contenenti tale clausola di buona governance fiscale, gli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE prevedono eccezioni fiscali che offrono un margine politico per attuare l'approccio dell'UE di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, ad esempio insistendo sulla buona governance fiscale e utilizzando in modo efficace la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; osserva inoltre che gli ALS dovrebbero altresì mirare a promuovere standard internazionali pertinenti e la loro attuazione nei paesi terzi;
360. ritiene che l'UE non dovrebbe concludere accordi con le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali inserite nell'allegato I della lista UE finché la giurisdizione in questione non risulti conforme agli standard di buona governance fiscale dell'Unione; invita la Commissione a valutare se la non conformità agli standard di buona governance fiscale dell'UE incida sul corretto funzionamento degli ALS o degli accordi politici, laddove un accordo sia già stato firmato;
361. ricorda che le clausole di buona governance e di trasparenza fiscali e lo scambio di informazioni dovrebbero essere inclusi in tutti i nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi e dovrebbero essere negoziati in sede di revisione degli accordi esistenti, in considerazione del fatto che si tratta di strumenti essenziali della politica esterna dell'UE che, tuttavia, coinvolgono livelli di competenza diversi in funzione dell'ambito d'intervento specifico;
6.6.Convenzioni fiscali bilaterali concluse dagli Stati membri
362. rileva che, secondo alcuni esperti, molte convenzioni fiscali concluse dagli Stati membri dell'UE e attualmente in vigore limitano i diritti fiscali dei paesi a basso reddito e a medio-basso reddito(167); chiede che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l'Unione europea e i suoi Stati membri rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE; sottolinea che la conclusione di convenzioni fiscali rientra tra le prerogative degli Stati membri;
363. osserva che l'intensità delle perdite dovute all'elusione fiscale è notevolmente maggiore nei paesi a basso e medio reddito, soprattutto nell'Africa subsahariana, in America latina e Caraibi e nell'Asia meridionale, rispetto ad altre regioni(168); chiede pertanto agli Stati membri di rinegoziare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi terzi al fine di introdurre clausole anti-abuso che impediscano il "treaty shopping" (scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa) e una corsa al ribasso tra i paesi in via di sviluppo;
364. invita la Commissione a rivedere tutte le convenzioni fiscali in vigore firmate dagli Stati membri con paesi terzi, onde garantire che la totalità di tali convenzioni sia conforme alle nuove norme globali, quali la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali per impedire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("MLI"); osserva che tale Convenzione include norme definite in funzione dei paesi OCSE, elaborate senza tenere in considerazione le esigenze o le difficoltà dei paesi in via di sviluppo; chiede alla Commissione di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri in merito alle convenzioni fiscali bilaterali vigenti da essi concluse, al fine di garantire che tali convenzioni includano norme generali anti-abuso e tengano conto delle attività economiche reali e della creazione di valore;
365. è consapevole del fatto che le convenzioni fiscali bilaterali non riflettono la realtà attuale delle economie digitalizzate; invita gli Stati membri ad aggiornare le loro convenzioni fiscali bilaterali sulla base della raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa(169);
6.7.Doppia imposizione
366. accoglie con favore il quadro rafforzato volto a evitare la doppia non imposizione; sottolinea che l'eliminazione della doppia imposizione è fondamentale per garantire che i contribuenti onesti siano trattati in modo equo e che la loro fiducia non sia compromessa; invita gli Stati membri a rispettare le convenzioni da essi concluse in materia di doppia imposizione e a cooperare lealmente e tempestivamente qualora siano segnalati casi di doppia imposizione;
367. accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, che attua la norma prevista dall'azione 14 del piano d'azione BEPS; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva (30 giugno 2019) non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantire che siano efficienti ed efficaci;
368. invita la Commissione a raccogliere e pubblicare informazioni sul numero di controversie in materia fiscale presentate e risolte, suddivise per tipo di controversia, anno e paese coinvolto, in modo da monitorare il meccanismo e garantire che sia efficiente ed efficace;
6.8.Regioni ultraperiferiche
369. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le regioni ultraperiferiche dell'UE attuino gli standard minimi in materia di BEPS e la direttiva ATAD;
370. prende nota del fatto che la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sull'applicazione da parte del Portogallo del regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera(170);
7.Intermediari
371. accoglie con favore l'ampia definizione di "intermediario"(171) e di "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica" nella direttiva DAC6 adottata di recente(172); invita ad aggiornare gli elementi distintivi di cui alla direttiva DAC6 in modo da includere, tra l'altro, i meccanismi di arbitraggio dei dividendi, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze; invita la Commissione a riconsiderare l'estensione dell'obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva DAC6 ai casi nazionali; ricorda che, a norma della direttiva DAC6, gli intermediari sono tenuti a segnalare alle autorità fiscali i regimi basati su lacune strutturali della legislazione fiscale, in particolare in considerazione del crescente numero di strategie transfrontaliere di elusione fiscale; ritiene che i regimi considerati dannosi dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere affrontati e resi pubblici in forma anonima;
372. ribadisce che gli intermediari svolgono un ruolo cruciale nel facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e dovrebbero essere tenuti a rispondere di tali azioni;
373. ribadisce la necessità di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e le autorità di vigilanza finanziaria ai fini di un controllo congiunto ed efficace del ruolo degli intermediari finanziari e alla luce del fatto che alcuni strumenti finanziari di natura fiscale possono rappresentare un rischio per la stabilità dei mercati finanziari e l'integrità del mercato;
374. ritiene che l'Unione debba dare l'esempio e invita la Commissione a garantire che gli intermediari che promuovono la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale non svolgano alcun ruolo nel fornire orientamenti o consulenza su tali questioni alle istituzioni dell'Unione responsabili dell'elaborazione delle politiche;
375. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e ad affrontare i rischi in termini di conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza legale, assistenza fiscale e audit laddove tali servizi di consulenza siano forniti sia a clienti aziendali che ad autorità pubbliche; osserva che i conflitti di interessi possono assumere diverse forme, come ad esempio appalti pubblici che richiedono la fornitura di consulenze remunerate per tali servizi, la fornitura di consulenze informali o gratuite, gruppi ufficiali di consulenti ed esperti, o la pratica delle "porte girevoli"; evidenzia, pertanto, l'importanza di indicare chiaramente quali servizi sono prestati a un determinato cliente e di operare una netta distinzione tra tali servizi; ribadisce le richieste già avanzate al riguardo in occasione di precedenti relazioni(173);
376. accoglie con favore il monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati(174), e del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione(175), in particolare la disposizione relativa ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico; sottolinea la necessità di garantire che le norme siano applicate in maniera adeguata;
377. invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre un obbligo di segnalazione fiscale per tutti quegli intermediari fiscali e finanziari di cui all'azione 12 del piano d'azione BEPS che, nel quadro delle loro attività professionali, vengano a conoscenza di operazioni, dispositivi o strutture di natura abusiva o aggressiva;
378. chiede una rotazione dei revisori contabili ogni sette anni, al fine di prevenire conflitti di interessi, e che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile sia limitata il più possibile;
379. ribadisce che gli istituti finanziari, i consulenti e altri intermediari che facilitino, siano coinvolti o partecipino in modo consapevole, sistematico e ripetuto ad attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale, o che stabiliscano uffici, filiali o società controllate in giurisdizioni figuranti nella lista UE con l'obiettivo di offrire ai propri clienti meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, dovrebbero essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; chiede che le licenze delle attività operative di tali istituti e individui siano soggette a un serio riesame laddove questi ultimi siano condannati per compartecipazione fraudolenta o siano al corrente che i loro clienti assumono comportamenti fraudolenti, e chiede, ove opportuno, che loro operazioni sul mercato interno siano limitate;
380. sottolinea che il segreto professionale non può essere utilizzato né per proteggere o dissimulare pratiche illegali, né per violare lo spirito della legge; ribadisce che il segreto professionale tra avvocati e clienti non dovrebbe impedire l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale;
381. invita la Commissione a fornire ai professionisti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del principio del segreto professionale forense e a introdurre una netta linea di demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari, conformemente alla giurisprudenza dei tribunali europei;
8.Tutela degli informatori e dei giornalisti
382. ritiene che la tutela degli informatori, sia nel settore pubblico che in quello privato, sia di grande importanza al fine di garantire che le attività illecite e gli abusi del diritto siano evitati o limitati; riconosce che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la democrazia nelle società, nel combattere la corruzione e altri reati o attività illecite gravi e nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che gli informatori costituiscono spesso una fonte essenziale per il giornalismo d'inchiesta e, pertanto, dovrebbero essere protetti da qualsiasi forma di vessazione e ritorsione; osserva che è importante che tutti i canali di segnalazione siano resi disponibili;
383. è dell'opinione che sia necessario tutelare la riservatezza delle fonti del giornalismo d'inchiesta, compresi gli informatori, se si vuole salvaguardare il ruolo di guardiano della società democratica svolto da questo tipo di giornalismo;
384. ritiene, pertanto, che l'obbligo di riservatezza dovrebbe essere soggetto a deroghe solo in circostanze eccezionali, ad esempio laddove la divulgazione delle informazioni relative ai dati personali della persona segnalante costituisca un obbligo necessario e proporzionato previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale nell'ambito di inchieste o procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona interessata, e ad ogni modo dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente al diritto nazionale o dell'Unione; reputa opportuno prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità della persona segnalante(176);
385. osserva che la legge degli Stati Uniti sulle dichiarazioni false (False Claims Act) costituisce una solida base per premiare gli informatori nel caso in cui, grazie a loro, il governo riesca a recuperare fondi perduti a seguito di atti fraudolenti(177); sottolinea che, secondo una relazione del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, gli informatori hanno contribuito direttamente all'individuazione e alla segnalazione di 3,4 dei 3,7 miliardi di USD recuperati; invita gli Stati membri a istituire canali di comunicazione sicuri e riservati che consentano agli informatori di inviare segnalazioni in seno alle autorità e agli enti privati pertinenti;
386. chiede alla Commissione di esaminare le migliori pratiche sviluppate a livello mondiale(178) per tutelare e incoraggiare gli informatori e, ove opportuno e necessario, di valutare la possibilità di procedere a una revisione della legislazione in vigore, in modo da rendere ancora più efficaci i meccanismi analoghi presenti nell'UE;
387. chiede l'istituzione di un fondo generale dell'UE per fornire un sostegno finanziario adeguato agli informatori, la cui sussistenza è compromessa dalla segnalazione di attività criminali o di fatti che rivestono un chiaro interesse pubblico;
388. esprime inquietudine per il fatto che gli informatori sono spesso scoraggiati dal manifestare le loro preoccupazioni per paura di ritorsioni e teme che, qualora non vengano scoraggiate e restino impunite, tali ritorsioni possano dissuadere potenziali informatori dall'esternare le loro preoccupazioni; ritiene che il riconoscimento nella direttiva AMLD5 del diritto degli informatori di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti, ad esempio attraverso un punto unico di contatto nei casi internazionali complessi, laddove siano esposti a minacce o ritorsioni, come pure il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, costituisca un miglioramento importante della situazione delle persone che segnalano, all'interno dell'impresa oppure a un'UIF, casi sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; esorta gli Stati membri a recepire in modo tempestivo e ad applicare adeguatamente le disposizioni in materia di protezione degli informatori previste dalla direttiva AMLD5;
389. valuta positivamente l'esito dei negoziati interistituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e invita gli Stati membri ad adottare quanto prima le nuove norme al fine di proteggere gli informatori mediante misure quali canali chiari per le segnalazioni, la riservatezza, tutele giuridiche e sanzioni nei confronti di quanti cercano di perseguitare gli informatori;
390. ricorda che i funzionari dell'UE godono della protezione garantita agli informatori dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea(179) e invita gli Stati membri a introdurre norme analoghe per i rispettivi funzionari;
391. ritiene che gli accordi di non divulgazione figuranti nei contratti di lavoro e le clausole relative al licenziamento non debbano in alcun modo impedire agli impiegati di segnalare casi sospetti di violazioni del diritto o dei diritti umani(180) alle autorità competenti; invita la Commissione a valutare la possibilità di avanzare una proposta legislativa che vieti il ricorso ad accordi di non divulgazione abusivi;
392. osserva che la commissione TAX3 ha invitato gli informatori dei casi Julius Bär e Danske Bank a testimoniare in occasione di audizioni parlamentari pubbliche(181); esprime preoccupazione per il fatto che agli informatori non sia garantito un livello di protezione del tutto soddisfacente in seno agli istituti finanziari ed è preoccupato che la paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro e delle autorità possa impedire agli informatori di presentare informazioni riguardanti violazioni del diritto; deplora profondamente il fatto che l'informatore di Danske Bank non abbia potuto condividere liberamente e integralmente le informazioni in suo possesso sul caso Danske Bank a causa di vincoli giuridici;
393. deplora il fatto che l'autorità di vigilanza finanziaria danese non abbia preso contatto con l'informatore che ha denunciato le massicce attività di riciclaggio di denaro di Danske Bank; è del parere che tale omissione costituisca una grave negligenza da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria danese del suo dovere di svolgere indagini adeguate in presenza di gravi accuse relative ad attività sistematiche di riciclaggio di denaro condotte su vasta scala attraverso una banca; invita le autorità competenti dell'UE e degli Stati membri a sfruttare appieno le informazioni fornite dagli informatori e ad agire rapidamente e con decisione sulla base delle informazioni ottenute;
394. invita gli Stati membri a collaborare strettamente in seno al Consiglio d'Europa affinché la raccomandazione sulla protezione degli informatori sia promossa e attuata nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo di primo piano in altri consessi internazionali al fine di promuovere l'adozione di norme internazionali vincolanti per la protezione degli informatori;
395. osserva che, oltre alla garanzia della riservatezza dell'identità degli informatori quale misura fondamentale per la protezione della persona segnalante, occorre tutelare maggiormente le segnalazioni anonime dalle minacce e dagli attacchi generalizzati ad opera dei presunti responsabili oggetto delle segnalazioni che tentano di screditare la persona segnalante;
396. riconosce le difficoltà affrontate dai giornalisti quando indagano o segnalano casi di riciclaggio di denaro, frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva; esprime preoccupazione per il fatto che i giornalisti d'inchiesta sono spesso soggetti a minacce e intimidazioni, incluse intimidazioni di natura giuridica mediante azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; invita gli Stati membri a garantire una migliore protezione ai giornalisti, in particolare a coloro che indagano su reati finanziari;
397. invita la Commissione a istituire al più presto un regime di aiuti finanziari per il giornalismo d'inchiesta, eventualmente mediante la creazione di un'apposita linea di bilancio permanente nel nuovo quadro finanziario pluriennale, a sostegno di media indipendenti e di qualità e del giornalismo d'inchiesta;
398. condanna con forza l'uso della violenza contro i giornalisti; ricorda con costernazione che, negli ultimi anni, a Malta e in Slovacchia(182) sono stati uccisi giornalisti che indagavano su attività dubbie con una componente di riciclaggio di denaro; sottolinea che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i crimini commessi nei confronti dei giornalisti hanno un profondo effetto deterrente sulla libertà di espressione e amplificano il fenomeno dell'autocensura;
399. esorta le autorità maltesi a utilizzare tutte le risorse a loro disposizione per compiere progressi nell'identificazione dei mandanti dell'omicidio della giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia; plaude all'iniziativa a guida di 26 organizzazioni internazionali di giornalisti e di difensori della libertà dei media con la quale si chiede di avviare un'inchiesta pubblica indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia e di stabilire se quest'ultimo avrebbe potuto essere evitato; esorta il governo maltese ad avviare immediatamente tale inchiesta pubblica indipendente; osserva che il governo maltese ha iniziato a collaborare con organizzazioni internazionali come Europol, l'FBI e l'Istituto forense dei Paesi Bassi nel tentativo di rafforzare le proprie competenze;
400. accoglie positivamente le accuse mosse dalle autorità slovacche al presunto mandante degli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, nonché ai presunti autori di tali reati; incoraggia le autorità slovacche a proseguire le indagini sugli omicidi e a garantire che tutti gli aspetti relativi al caso siano oggetto di un'indagine approfondita, ivi compresi eventuali collegamenti di natura politica ai reati; invita le autorità slovacche a condurre un'indagine approfondita sui casi di evasione fiscale, frode ai danni dell'IVA e riciclaggio di denaro su larga scala messi in luce dalle indagini di Ján Kuciak;
401. deplora il fatto che i giornalisti d'inchiesta, tra cui Daphne Caruana Galizia, sono spesso vittime di azioni legali abusive che mirano a censurare, intimidire e mettere a tacere tali persone gravandoli delle spese legali di difesa fino a quando sono costretti a desistere dal rivendicare le loro critiche o la loro opposizione; ricorda che queste azioni legali abusive rappresentano una minaccia per i diritti democratici fondamentali come la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di divulgare e ricevere informazioni;
402. invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi atti a prevenire azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; ritiene che tali meccanismi debbano tenere in debita considerazione il diritto al buon nome e alla reputazione; invita la Commissione a valutare la possibilità di adottare misure concrete in questo ambito e a riflettere sulla natura di tali misure;
403. deplora il fatto che la legislazione svizzera in materia di diffamazione sia utilizzata per mettere a tacere le critiche in Svizzera e nel resto del mondo, in quanto prevede che l'onere della prova ricada sul convenuto e non sul ricorrente; evidenzia che ciò si ripercuote non solo sui giornalisti e sugli informatori, ma anche sui soggetti segnalanti nell'Unione europea e sulle persone che hanno un obbligo in tal senso conformemente al registro dei titolari effettivi, dal momento che, qualora intervenga l'obbligo di segnalare un titolare effettivo svizzero, la persona segnalante potrebbe essere perseguita per diffamazione e calunnia in Svizzera, dove tali illeciti assumono carattere penale(183);
9.Aspetti istituzionali
9.1.Trasparenza
404. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Piattaforma sulla buona governance fiscale; rileva che il mandato della Piattaforma è valido fino al 16 giugno 2019; chiede che il mandato sia prorogato o rinnovato per garantire che le preoccupazioni e i contributi della società civile siano ascoltati dagli Stati membri e dalla Commissione; incoraggia la Commissione ad ampliare la platea degli esperti invitati a far parte del Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF), affinché siano inclusi esperti del settore privato (imprese e ONG);
405. sottolinea che il mandato del Mediatore europeo gli consente di esaminare l'applicazione da parte delle istituzioni dell'UE delle norme dell'Unione sull'accesso pubblico ai documenti, compresi i metodi di lavoro del Consiglio o del Gruppo "Codice di condotta" nell'ambito della fiscalità;
406. ricorda i risultati dell'indagine avviata su iniziativa del Mediatore sui metodi di lavoro del Consiglio nonché le sue raccomandazioni del 9 febbraio 2018, nelle quali si concludeva che la pratica del Consiglio di non rendere ampiamente accessibili i documenti legislativi, il suo uso sproporzionato dello status "LIMITE" e la non registrazione sistematica delle identità degli Stati membri che prendono posizione in una procedura legislativa costituiscono atti di cattiva amministrazione(184);
407. ricorda che l'imposizione fiscale rimane un ambito di competenza degli Stati membri e che il Parlamento europeo ha poteri limitati al riguardo;
408. segnala tuttavia che problemi quali la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva non possono essere affrontati in maniera efficace dai singoli Stati membri; deplora pertanto il fatto che, nonostante le richieste rivolte al Consiglio, nessun documento rilevante sia stato messo a disposizione della commissione TAX3; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri in seno al Consiglio di compiere importanti passi avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, o di rispettare il TUE e il principio di leale cooperazione(185) garantendo un sufficiente livello di trasparenza e cooperazione con le altre istituzioni dell'UE;
409. deplora il fatto che le norme vigenti sull'accesso alle informazioni classificate e ad altre informazioni riservate messe a disposizione del Parlamento europeo dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati membri non siano perfettamente chiare dal punto di vista giuridico, ma siano generalmente interpretate nel senso che agli assistenti parlamentari accreditati (APA) è fatto divieto di consultare ed esaminare le "altre informazioni riservate" non classificate in una sala di lettura sicura; chiede pertanto che, nel quadro di un accordo interistituzionale negoziato, sia introdotta una disposizione formulata in modo chiaro che garantisca agli APA, nel loro ruolo di supporto ai deputati, il diritto di accedere ai documenti sulla base del principio della "necessità di conoscere";
410. deplora il fatto che, malgrado i ripetuti inviti, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio si siano rifiutati di comparire dinanzi alla commissione TAX3 per riferire in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni delle commissioni TAXE, TAX2 e PANA; sottolinea che i contatti di lavoro tra la Presidenza del Consiglio e le commissioni speciali e d'inchiesta del Parlamento europeo dovrebbero essere prassi comune;
9.2.Gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)"
411. prende atto del livello accresciuto di comunicazione da parte del Gruppo "Codice di condotta" e accoglie con favore, in particolare, la pubblicazione semestrale della sua relazione al Consiglio nonché delle lettere inviate alle giurisdizioni e degli impegni ricevuti nel quadro del processo di definizione della lista UE;
412. deplora, tuttavia, la scarsa trasparenza dei negoziati relativi al processo di definizione della lista UE e invita gli Stati membri a garantire che l'imminente aggiornamento delle liste avvenga in maniera trasparente;
413. accoglie con favore il fatto che il presidente del Gruppo "Codice di condotta" sia comparso dinanzi alla commissione TAX3, il che costituisce un'inversione di rotta rispetto alla precedente posizione del Gruppo; rileva altresì che, dall'inizio dei lavori della commissione TAX3, sono state rese disponibili raccolte delle attività del Gruppo "Codice di condotta"(186); deplora tuttavia che tali documenti non siano stati pubblicati prima e che alcuni passaggi fondamentali siano stati omessi;
414. sottolinea che le summenzionate raccomandazioni del Mediatore si applicano anche al Gruppo "Codice di condotta", che dovrebbe fornire le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda le pratiche fiscali dannose degli Stati membri e il processo di definizione della lista UE;
415. invita il Gruppo "Codice di condotta" ad adottare ulteriori misure per garantire la trasparenza delle sue riunioni, in particolare rendendo pubbliche le posizioni dei diversi Stati membri sull'ordine del giorno discusso entro sei mesi dalla riunione;
416. invita la Commissione a presentare una relazione sull'applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale, conformemente al punto N del codice(187);
417. ritiene che il mandato del Gruppo "Codice di condotta" debba essere aggiornato, in quanto tratta questioni che vanno al di là della valutazione delle pratiche fiscali dannose nell'UE, fornendo molto più che un mero contributo tecnico alle decisioni prese dal Consiglio; chiede, in considerazione della natura del lavoro svolto dal Gruppo, che ha anche carattere politico, che tali compiti siano inseriti in un quadro che consenta il controllo o la vigilanza democratica, a iniziare dalla trasparenza;
418. chiede, in tale contesto, che si ponga rimedio alla natura poco trasparente della composizione del Gruppo "Codice di condotta" attraverso la pubblicazione di un elenco dei suoi membri;
9.3.Attuazione della legislazione dell'UE
419. chiede che il Parlamento neoeletto avvii una valutazione generale dei progressi compiuti nell'acceso ai documenti richiesti dalle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3, operando un raffronto tra le richieste presentate e quelle accolte dal Consiglio e dalle altre istituzioni dell'UE, e che intraprenda, se del caso, le necessarie azioni procedurali e/o legali;
420. chiede la creazione di un nuovo Centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della struttura della Commissione, che sia in grado di valutare e monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell'Unione e garantire che non vengano attuate nuove misure fiscali dannose da parte degli Stati membri;
9.4.Cooperazione dei partecipanti non istituzionali
421. plaude alla partecipazione e al contributo delle parti interessate durante le audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.3 della panoramica delle attività dur