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Testi approvati
Giovedì 28 marzo 2019 - Strasburgo
Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*) ***I
 Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I
 Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti ***I
 Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici ***I
 Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) ***I
 "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***I
 Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I
 Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento europeo
 Situazione di emergenza in Venezuela
 Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in Slovacchia
 Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate
 Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo(1)) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))
P8_TA(2019)0319A8-0261/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0277),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0177/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0261/2016),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)* Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I
PDF 406kWORD 132k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))
P8_TA(2019)0320A8-0288/2018

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0753),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0019/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento irlandese, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018(2),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),

–  vista la lettera in data 18 maggio 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0288/2018),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(4), tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

P8_TC1-COD(2017)0332


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),

visto il parere del Comitato delle regioni(6),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(7),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 98/83/CE(8) è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale(9). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)  La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo e fornisca a tutti accesso universale a tali acque nell'Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime. [Emm. 161, 187, 206 e 213]

(2 bis)   In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", la presente direttiva dovrebbe tendere ad incoraggiare l'efficienza e la sostenibilità delle risorse idriche, in modo da conseguire gli obiettivi dell'economia circolare. [Em. 2]

(2 ter)   Il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto come diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010 e, pertanto, l'accesso all'acqua potabile pulita non dovrebbe essere limitato a causa dell'insostenibilità economica da parte dell'utente finale. [Em. 3]

(2 quater)   È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e la presente direttiva. [Em. 4]

(2 quinquies)   I requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero tenere conto della situazione nazionale e delle condizioni dei fornitori di acqua negli Stati membri. [Em. 5]

(3)  Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto  tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12). Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia estendersi ai parametri microbiologici di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano provenienti dal sistema generale di alimentazione idrica o da fonti private, confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento a fini commerciali di alimenti, dovrebbero, in linea di principio, continuare a essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(13). Laddove siano soddisfatti i requisiti applicabili in materia di sicurezza alimentare, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di autorizzare il riutilizzo dell'acqua nelle industrie di trasformazione alimentare. [Em. 6]

(4)  A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")(14), che ha invitato l'Unione a intensificare il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE(15). È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano nonché le relative implicazioni per la salute umana. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare tra i gruppi vulnerabili ed emarginati, non abbia abbia un accesso limitato o nullo all'acqua a costi abbordabili destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). In tale contesto, il Parlamento europeo ha riconosciuto il diritto di accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti nell'Unione. Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche(16), nonché a una conoscenza a volte inadeguata dei sistemi idrici. [Em. 7]

(4 bis)   Al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti in base all'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad attuare piani d'azione per assicurare entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti. [Em. 8]

(4 ter)   Il Parlamento europeo ha approvato l'8 settembre 2015 la risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water). [Em. 9]

(5)  L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame(17) risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi - ancorché praticabili - rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

(5 bis)   L'acqua destinata al consumo umano svolge un ruolo fondamentale nell'impegno attualmente profuso dall'Unione europea per rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. La regolamentazione dei composti interferenti endocrini nella presente direttiva costituisce un passo promettente in linea con la strategia aggiornata dell'Unione sugli interferenti endocrini, che la Commissione europea è tenuta ad attuare senza ulteriori indugi. [Em. 11]

(6)  L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tuttavia, tali modifiche non sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione(18), consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.

(6 bis)  Nel caso in cui le conoscenze scientifiche non siano sufficienti per determinare il rischio o l'assenza di rischio in termini di salute umana di una sostanza presente nelle acque destinate al consumo umano, ovvero il valore ammissibile per la presenza di tale sostanza, è opportuno, in base al principio di precauzione, assoggettare a controllo tale sostanza in attesa di dati scientifici più chiari. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero monitorare separatamente tali parametri emergenti. [Em. 13]

(6 ter)   I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e per valutare la qualità dell'acqua. Essi possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono inoltre un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che siano monitorati dagli Stati membri. [Em. 14]

(7)  Ove necessario per attuare appieno il principio di precauzione e per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I. [Em. 15]

(8)  La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile(19). Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell'acqua», insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere maggiormente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. L'approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione («valutazione dei pericoli»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS(20); 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi («valutazione dei rischi connessi alla fornitura»); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici, con particolare attenzione ai locali prioritari («valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica»). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e gli altri portatori di interessi, compresi i responsabili della fonte di inquinamento o del rischio di inquinamento. A titolo di deroga, l'attuazione dell'approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera europea rispettano il quadro normativo internazionale. Inoltre, esistono particolari vincoli per il trasporto e la produzione di acqua destinata al consumo umano a bordo, il che implica la necessità di adeguare di conseguenza le disposizioni della presente direttiva. [Em. 16]

(8 bis)   L'uso inefficiente di risorse idriche, in particolare le perdite nell'infrastruttura di approvvigionamento idrico, comporta un eccessivo sfruttamento delle scarse risorse destinate al consumo umano. Ciò ostacola gravemente il conseguimento da parte degli Stati membri degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. [Em. 17]

(9)  La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a adottare un approccio olistico per la valutazione del rischio, basato sull'obiettivo esplicito di ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento, o dei rischi di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(21)), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e tutti i portatori di interessi, compresi i responsabili delle fonti reali o potenziali di inquinamento, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento o il rischio di inquinamento. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite la valutazione dei pericoli, che un parametro non è presente in una determinata zona di estrazione, ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nelle acque sotterranee o superficiali, detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e dovrebbe poter consentire loro di ridurre la frequenza del controllo di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall'elenco dei parametri da controllare, senza effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura. [Em. 18]

(10)  Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, di controllarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell'eseguire la valutazione dei pericoli, avvalersi del controllo effettuato a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure incluse nei loro programmi di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

(11)  I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore.  Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario, in particolare il batterio della Legionella pneumophila, responsabile della maggior parte dei casi di legionellosi nell'Unione. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi e sarebbe contrario al principio di sussidiarietà, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema, con particolare attenzione ai locali prioritari. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(22). Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(23). Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS(24), e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione dalle sostanze e dai materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. [Em. 19]

(12)  Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano o a fornire una protezione sufficiente per quanto riguarda la salute umana. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei Tale situazione è dovuta alla mancanza di norme minime europee in materia di igiene per tutti i prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017(25) è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per, presupposto indispensabile per garantire pienamente il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri. Sarà possibile eliminare efficacemente gli ostacoli tecnici e garantire la conformità di tutti i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 a livello dell'Unione solo se si introdurranno requisiti qualitativi minimi a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno rafforzare tali disposizioni attraverso una procedura di armonizzazione di tali prodotti e materiali. Ciò dovrebbe basarsi sull'esperienza e sui progressi di diversi Stati membri che collaborano da alcuni anni, nel quadro di uno sforzo concertato, per giungere a una convergenza normativa. [Em. 20]

(13)  Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua; tuttavia, ove necessario, gli Stati membri dovrebbero precisare le autorità competenti a cui incombono gli obblighi derivanti dal recepimento della presente direttiva. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione dei rischi connessi alla fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS. [Em. 21]

(14)  L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccolissime, piccole e medie dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo, prevedendo nel contempo la possibilità di deroghe per i fornitori di piccolissime dimensioni. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e del principio "chi inquina paga". Nel caso dei fornitori di acqua di dimensioni più piccole, è opportuno che l'autorità competente coadiuvi le operazioni di controllo mettendo a disposizione il sostegno di esperti. [Em. 188]

(14 bis)   Al fine di garantire la più rigorosa tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero assicurare una ripartizione chiara ed equilibrata delle responsabilità per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, in linea con il loro quadro istituzionale e giuridico nazionale. [Em. 24]

(15)  In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato, fornendo adeguata informazione ai cittadini potenzialmente colpiti. Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza in caso di inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come, gli Stati membri dovrebbero stabilire se il superamento dei valori costituisce un potenziale pericolo rischio per la salute umana. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della misura in cui i requisiti minimi non sono stati soddisfatti e del tipo di parametro interessato. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte. [Em. 25]

(15 bis)   È importante prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata. Pertanto, la fornitura di quest'acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. [Em. 26]

(16)  Gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata onerosa sia utile per gli Stati membri sia per la Commissione alla luce del livello di ambizione della direttiva. Inoltre Va tuttavia osservato che, in alcuni casi, tale procedura ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata a volte considerata un periodo transitorio. La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere soppressa. Per motivi attinenti alla protezione della salute umana, nel caso di superamento dei valori di parametro, le disposizioni relative ai provvedimenti correttivi dovrebbero applicarsi immediatamente, senza possibilità di derogare al valore di parametro in questione In vista, da un lato, del rafforzamento dei parametri di qualità di cui alla presente direttiva e, dall'altro, della crescente individuazione di inquinanti emergenti che richiedono misure rafforzate di valutazione, controllo e gestione, resta necessario mantenere una procedura di deroga adattata a tali realtà, purché tali deroghe non rappresentino un potenziale rischio per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. La disposizione sulle deroghe di cui alla direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere modificata al fine di garantire un più rapido ed efficace rispetto dei requisiti della presente direttiva da parte degli Stati membri. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero, comunque, continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza, ma non essere rinnovate secondo le modalità definite dalle disposizioni in vigore in fase di concessione della deroga. [Em. 27]

(17)  In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"(26), nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]»(27). Ciò è in linea con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante ricordare che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE in parola, gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali(28) secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a costi abbordabili a livello nazionale pur disponendo di un certo grado margine di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio evitando il rafforzamento dei requisiti di qualità dell'acqua non giustificato sul piano della salute pubblica, che aumenterebbe il costo dell'acqua per i cittadini, grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e, nei ristoranti, nei centri commerciali e nei centri ricreativi, nonché nelle zone di transito e di grande affluenza quali stazioni ferroviarie e aeroporti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare la combinazione corretta di tali strumenti in relazione alle loro specifiche circostanze nazionali. [Em. 28]

(18)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"(29), ha osservato che "gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]"(30). La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom(31) e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri(32). Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Tenendo conto del principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accesso all'acqua da parte dei gruppi vulnerabili ed emarginati senza compromettere un approvvigionamento idrico di qualità a costi accessibili per tutti. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi. Nel caso in cui le autorità pubbliche locali siano responsabili di adempiere a tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché esse dispongano di risorse finanziarie e di capacità tecniche e materiali sufficienti e dovrebbero sostenerle di conseguenza, fornendo loro ad esempio assistenza da parte di esperti. In particolare, l'approvvigionamento idrico per i gruppi vulnerabili ed emarginati non dovrebbe comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali. [Em. 29]

(19)  Conformemente al 7º programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»(33), il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate, comprensibili e pertinenti per i consumatori siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare opuscolo, un sito web o un'applicazione intelligente. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli indicatori parametrici della direttiva 98/83/CE che non fornivano informazioni relative alla salute dovrebbero essere sostituiti da informazioni online su tali parametri i risultati delle azioni adottate ai fini del controllo dei fornitori di acqua per quanto attiene ai parametri di qualità dell'acqua nonché le informazioni sui parametri indicatori di cui alla parte B bis dell'allegato I. I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, l'efficienza energetica, la gestione, la governance, la struttura dei costi delle tariffe e il trattamento applicato. Si presuppone che una migliore conoscenza Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza contribuiranno dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua potabile, contribuendo in tal modo il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso. [Em. 30]

(20)  Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (in modo facilmente accessibile, ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti), sul volume consumato annualmente, l'evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, la struttura dei costi della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi compresa la ripartizione della relativa parte variabile e fissa, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia. [Em. 31]

(21)  I principi fondamentali che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e il principio «chi inquina paga», sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE in parola. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi livelli di perdita – dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti – sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e al fine di sensibilizzare in merito a tale questione, le relative informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita e sull'efficienza energetica dovrebbero essere condivise in maniera più trasparente con i consumatori. [Em. 32]

(22)  La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(34) mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(35) ha un ampio campo di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(23)  La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l'onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire un'idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.

(24)  I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare le prestazioni della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della legislazione conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016(36). In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di garantire adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.

(25)  La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici eventuali raccomandazioni dell'OMS, analitici, epidemiologici e su eventuali raccomandazioni dell'OMS nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. [Em. 34]

(26)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

(27)  Come ha ricordato la Corte di giustizia a più riprese, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che il terzo comma dell'articolo 288 TFUE attribuisce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dalle persone interessate. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Pertanto, in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(37), è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere. Inoltre, laddove un gran numero di persone si trovino in una «situazione di danno collettivo», a causa delle stesse pratiche illecite consistenti nella violazione di diritti riconosciuti dalla presente direttiva, esse dovrebbero poter avvalersi di meccanismi di ricorso collettivo, se tali meccanismi sono stati istituiti dagli Stati membri conformemente alla raccomandazione della Commissione 2013/396/UE(38).

(28)  Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva e adottare le misure necessarie nel quadro delle modifiche di cui all'articolo 10 bis. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio(39) e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso. [Em. 35]

(29)  Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti la forma e le modalità della comunicazione delle informazioni sulle acque destinate al consumo umano che devono essere fornite a tutti gli utenti interessati, nonché il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente sull'attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(40).

(30)  Fatte salve le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(41), gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(31)  La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.

(32)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la protezione della salute umana, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)  È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(34)  La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1.  La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell'Unione. [Em. 36]

2.  L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché fornire accesso universale alle acque destinate al consumo umano. [Emm. 163, 189, 207 e 215]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1)  per «acque destinate al consumo umano» si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione, di cibi o ad altri fini alimentari o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, comprese le imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o, per le acque di sorgente, in bottiglie o contenitori; [Em. 38]

2)  per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale; [Emendamento non concernente la versione italiana]

3)  per «fornitore di acqua» si intende l'azienda l'entità giuridica che fornisce, in media, almeno 10 m³ di acqua destinata al consumo umano al giorno; [Em. 40]

3 bis)  per «fornitore di acqua di piccolissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 50 m³ di acqua al giorno o che serve meno di 250 persone; [Em. 41]

4)  per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 2 500 persone; [Em. 42]

4 bis)  per «fornitore di acqua di medie dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 2 500 persone; [Em. 43]

5)  per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 25 000 persone; [Em. 44]

6)  per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000 20 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 100 000 persone; [Em. 45]

7)  per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti numerose persone, in particolare persone vulnerabili, potenzialmente esposti esposte ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, scuole, università e altre strutture scolastiche, asili e centri per l'infanzia, strutture sportive, ricreative, per il tempo libero ed espositive, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri; [Em. 46]

8)  per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi;

8 bis)   per «impresa alimentare» si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 47]

Articolo 3

Esenzioni

1.  La presente direttiva non si applica:

a)  alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE;

b)  alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.

1 bis.  Per le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai fini della fabbricazione, del trattamento, della conservazione o della commercializzazione di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, si applicano solo gli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva. Tuttavia, nessuno degli articoli della presente direttiva si applica se un operatore di un'impresa alimentare può dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che la qualità dell'acqua utilizzata non pregiudica l'igiene dei prodotti o delle sostanze risultanti dalle sue attività e che tali prodotti o sostanze sono conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(42). [Em. 48]

1 ter.  Un produttore di acqua destinata al consumo umano e confezionata in bottiglie o contenitori non è considerato un fornitore di acqua.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano all'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori, purché non si applichino gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione. [Em. 49]

1 quater.  Le imbarcazioni marittime che desalinizzano l'acqua, trasportano passeggeri e agiscono come fornitori di acqua sono soggette soltanto agli articoli da 1 a 7 e da 9 a 12 della presente direttiva e dei suoi allegati. [Em. 50]

2.  Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:

a)  per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b)  per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

3.  Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

Articolo 4

Obblighi generali

1.  Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell'Unione gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)  non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b)  soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

c)  gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti:

i)  agli articoli da 5 4 a 12 della presente direttiva. per l'acqua destinata al consumo umano fornita ai consumatori finali tramite una rete di distribuzione o cisterne;

ii)  agli articoli 4, 5 e 6 e all'articolo 11, paragrafo 4, della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori in un'impresa alimentare;

iii)  agli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano prodotta e utilizzata in un'impresa alimentare per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti. [Em. 51]

2.  Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva rispetti integralmente il principio di precauzione e non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua destinata al consumo umano. [Em. 52]

2 bis.  Gli Stati membri adottano misure per garantire che le autorità competenti effettuino una valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua nel settore dell'acqua potabile. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti fattori di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici. Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2022, gli obiettivi nazionali per ridurre i livelli delle perdite di acqua dei fornitori di acqua nel loro territorio entro il 31 dicembre 2030. Gli Stati membri possono offrire incentivi significativi per assicurare che i fornitori di acqua nel loro territorio rispettino gli obiettivi nazionali. [Em. 53]

2 ter.  Se un'autorità competente responsabile della produzione e della distribuzione di acqua destinata al consumo umano affida la gestione di tutte o parte delle attività di produzione o di fornitura dell'acqua ad un fornitore di acqua, il contratto tra l'autorità competente e il fornitore di acqua specifica le responsabilità di ciascuna delle parti ai sensi della presente direttiva. [Em. 54]

Articolo 5

Standard qualitativi

1.  Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti. [Em. 55]

1 bis.  I valori fissati ai sensi del paragrafo 1 non sono meno rigorosi rispetto a quelli fissati nell'allegato I, parti A, B e B bis. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte B bis, i valori sono fissati unicamente per finalità di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12. [Em. 56]

2.  Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli agenti di trattamento, i materiali e le procedure di disinfezione impiegati per finalità di disinfezione nei sistemi di approvvigionamento idrico non pregiudichino la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. L'eventuale contaminazione dell'acqua destinata al consumo umano dovuta all'impiego di tali agenti, materiali e procedure è ridotta al minimo senza tuttavia compromettere l'efficacia della disinfezione. [Em. 57]

Articolo 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 per i parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, devono essere rispettati nei seguenti punti: [Em. 58]

a)  per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

b)  per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

c)  per le acque di sorgente l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate. è imbottigliata o confezionata in contenitori; [Em. 59]

c bis)  per l'acqua utilizzata in un'impresa alimentare il luogo in cui l'acqua è fornita da un fornitore di acqua, presso il punto di erogazione nell'impresa alimentare. [Em. 60]

1 bis.  Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo quando è possibile stabilire che l'inosservanza dei parametri di cui all'articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione privato o alla sua manutenzione, fatta eccezione per i locali prioritari. [Em. 61]

Articolo 7

Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:

a)  una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici o a parti di corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, effettuata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8; [Em. 62]

b)  una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua in ciascun sistema di approvvigionamento idrico ai fini della salvaguardia e del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C; [Em. 63]

c)  una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell'articolo 10.

1 bis.  Gli Stati membri possono adeguare l'attuazione dell'approccio basato sul rischio, senza compromettere l'obiettivo della presente direttiva concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o l'accessibilità della zona di approvvigionamento idrico. [Em. 64]

1 ter.  Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l'applicazione dell'approccio basato sul rischio riguardo ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano e i sistemi di distribuzione domestica. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico. [Em. 65]

2.  Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate, tenendo conto del requisito di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE che impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici. [Em. 66]

3.  Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornate. [Em. 67]

3 bis.  A norma degli articoli 8 e 9 della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti correttivi necessari nel quadro dei programmi di misure e dei piani di gestione idrografica di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 68]

4.  Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica nei locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono effettuate entro [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate. [Em. 69]

Articolo 8

Valutazioni dei pericoli, controllo e gestione attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano [Em. 70]

1.  Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della Fatta salva la direttiva 2000/60/CE, in particolare gli articoli da 4 a 8, gli Stati membri, in cooperazione con le rispettive autorità idriche competenti, provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi: [Em. 71]

a)  l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici o parti di corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli;. Poiché i dati di cui alla presente lettera sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di protezione della salute pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti; [Em. 72]

b)  la mappatura delle zone di salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e delle aree protette di cui all'articolo 6 di detta direttiva; [Em. 73]

c)  l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto dalla valutazione dei pericoli. Tale ricerca e individuazione delle fonti di inquinamento è aggiornata periodicamente per individuare nuove sostanze che interessano le microplastiche. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva; [Em. 216]

d)  il periodico controllo nei corpi idrici o nelle parti dei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti per l'approvvigionamento idrico e che sono selezionati dagli elenchi seguenti: [Em. 75]

i)  i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, della presente direttiva;

ii)  gli inquinanti delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(43) e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all'allegato II di detta direttiva;

iii)  sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(44);

iv)  i parametri concernenti unicamente le finalità di controllo di cui alla parte C bis dell'allegato I, o altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche, purché sia in vigore una metodologia per misurare le microplastiche come specificato all'articolo 11, paragrafo 5 ter, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva. [Em. 76]

Gli Stati membri scelgono dai punti da i) a iv) i parametri, le sostanze o gli inquinanti da controllare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli individuati in base alla lettera c) o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 2.

Ai fini del periodico controllo nonché dell'individuazione di nuove sostanze pericolose mediante nuove indagini, gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato e la capacità di indagine fornita, conformemente ad altra normativa dell'Unione. [Em. 217]

I fornitori di acqua di piccolissime dimensioni possono essere esentati dalle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata relativa ai pertinenti parametri indicati in tali lettere. Tale eccezione è riesaminata dall'autorità competente almeno ogni 3 anni e se necessario aggiornata. [Em. 77]

2.  I fornitori di acqua che monitorano le loro acque non trattate ai fini del controllo operativo sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze e delle concentrazioni insolite di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.

3.  Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli dei risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base di tali risultati del controllo:

a)  esigere che i fornitori di acqua effettuino ulteriori controlli o il trattamento di determinati parametri;

b)  consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque. [Em. 78]

4.  Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli. [Em. 79]

5.  Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i fornitori di acqua e altri portatori di interessi, oppure provvedono affinché tali misure siano adottate dai fornitori di acqua: [Em. 80]

a)  misure di prevenzione volte a ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE; [Em. 178]

a bis)  garantire che chi inquina, in collaborazione con i fornitori di acqua e le altre parti interessate pertinenti, adotti misure preventive per ridurre o evitare il livello di trattamento richiesto e per salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, nonché le misure supplementari ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo; [Em. 82]

b)  misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento ed evitare qualsiasi trattamento supplementare, ove le misure di prevenzione non siano considerate realizzabili o sufficientemente efficaci per affrontare la fonte dell'inquinamento in modo tempestivo; [Em. 83]

b bis)  qualora le misure di cui alle lettere a bis) e b) non siano ritenute sufficienti per offrire una protezione adeguata della salute umana, imporre ai fornitori di acqua di effettuare un controllo aggiuntivo di determinati parametri nel punto di estrazione o di trattamento, se strettamente necessario per prevenire i rischi per la salute. [Em. 84]

Gli Stati membri riesaminano periodicamente tali misure.

5 bis.  Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici o le parti di corpi idrici, oggetto della valutazione dei pericoli, in merito ai risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base dei risultati del controllo e delle informazioni raccolte nell'ambito dei paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/60/CE:

a)  consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, o il numero dei parametri sottoposti al controllo, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti di parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità dell'acqua;

b)  nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui alla lettera a), continuare a controllare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli. [Em. 85]

Articolo 9

Valutazione, controllo e gestione del rischio connesso alla fornitura [Em. 86]

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a norma dell'allegato II, parte C, e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B e B bis, che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata. [Em. 87]

Per tali parametri gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C, e in funzione della loro presenza nelle acque non trattate e dell'approccio relativo al trattamento. [Em. 88]

A tal fine, i fornitori di acqua hanno l'obbligo di tener tengono conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 89]

1 bis.  Gli Stati membri possono esentare i fornitori di acqua di piccolissime dimensioni dal paragrafo 1, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata dei pertinenti parametri e ritenga che non vi sia alcun rischio per la salute umana in conseguenza di tali deroghe, e fatti salvi gli obblighi che incombono all'autorità ai sensi dell'articolo 4.

L'autorità competente riesamina la deroga ogni tre anni o quando nel bacino idrografico viene individuato un nuovo pericolo di inquinamento, e se del caso la aggiorna. [Em. 90]

2.  Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono approvate dalle di competenza dei fornitori di acqua che ne assicurano la conformità alla presente direttiva. A tal fine, i fornitori di acqua possono chiedere il sostegno delle autorità competenti.

Gli Stati membri possono esigere che le autorità competenti approvino o controllino le valutazioni del rischio connesso alla fornitura dei fornitori di acqua. [Em. 91]

2 bis.  Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua stabiliscano un piano di gestione della sicurezza idrica adeguato ai rischi individuati e proporzionato alle dimensioni del fornitore di acqua. A titolo di esempio, il piano di gestione della sicurezza idrica può riguardare l'utilizzo dei materiali a contatto con l'acqua, i prodotti per il trattamento dell'acqua, i possibili rischi derivanti da condutture con perdite, o le misure di adeguamento alle sfide presenti e future, quali i cambiamenti climatici, e sono ulteriormente specificate dagli Stati membri. [Em. 92]

Articolo 10

Valutazione, controllo e gestione del rischio connesso alla distribuzione domestica [Em. 93]

1.  Gli Stati membri provvedono affinché nei locali prioritari sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi: [Em. 94]

a)  una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, in particolare nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari; [Em. 95]

b)  il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali prioritari in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali pertinenti ai fini del controllo sono selezionati sulla base della sono stati individuati rischi specifici concernenti la qualità dell'acqua durante la valutazione effettuata in conformità della lettera a). [Em. 96]

Per quanto riguarda il periodico controllo di cui al primo comma, gli Stati membri, gli Stati membri garantiscono l'accesso agli impianti nei locali prioritari ai fini del campionamento e possono definire una strategia di controllo incentrata sui locali prioritari, in particolare per quanto concerne la Legionella pneumophila; [Em. 97]

c)  una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011 alla protezione della salute umana; [Em. 98]

c bis)  una verifica dell'adeguatezza dei materiali utilizzati che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 11. [Em. 99]

2.  Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione domestico nei locali prioritari o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati, garantiscono che siano adottate le misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità con i valori di parametro di cui all'allegato I, parte C:.

a)  adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C;

b)  adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;

c)  adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;

d)  informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

e)  organizzano corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;

f)  per quanto concerne la Legionella, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie. [Em. 100]

2 bis.  Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica nella totalità degli impianti di distribuzione domestici, gli Stati membri:

a)  incoraggiano i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica;

b)  informano i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o a ridurre il rischio di inosservanza delle norme di qualità dell'acqua destinata al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;

c)  informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e uso dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

d)  promuovono corsi di formazione destinati ad idraulici e altri professionisti che operano nell'ambito dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti e materiali da costruzione a contatto con l'acqua; e

e)  per quanto concerne la Legionella pneumophila, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione proporzionate ai rischi per prevenire e affrontare l'insorgere di eventuali epidemie. [Em. 101]

Articolo 10 bis

Requisiti igienici minimi per i prodotti, le sostanze e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e i materiali destinati alla fabbricazione di tutti i nuovi prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, immessi sul mercato e utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione, o le impurità associate a tali sostanze:

a)  non riducano direttamente o indirettamente la protezione della salute umana come stabilito nella presente direttiva;

b)  non incidano sull'odore o il sapore dell'acqua destinata al consumo umano;

c)  non siano presenti nell'acqua destinata al consumo umano a un livello di concentrazione superiore al livello necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono utilizzati; e

d)  non favoriscano la crescita microbica.

2.   Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del paragrafo 1, entro ... [3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 per integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti igienici minimi e l'elenco delle sostanze utilizzate per la produzione di materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e che sono approvate nell'Unione, compresi i limiti specifici di migrazione e le condizioni d'uso speciali, ove applicabili. La Commissione riesamina e aggiorna periodicamente tale elenco in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

3.  Al fine di sostenere la Commissione nell'adozione e nella modifica degli atti delegati a norma del paragrafo 2, è istituito un comitato permanente composto dai rappresentanti nominati dagli Stati membri che possono ricorrere all'assistenza di esperti o consulenti.

4.  I materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano disciplinati da altre norme dell'Unione, come il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(45), soddisfano quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2. [Em. 102]

Articolo 11

Controllo

1.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori esse soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. [Em. 103]

2.  Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di controllo sono istituiti conformemente all'allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo  consistono dei seguenti elementi:

a)  il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, in conformità dell'allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla fornitura, in conformità dell'articolo 9;

b)  il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, ai fini della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

c)  il controllo, ai fini della valutazione dei pericoli, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

3.  I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, parte D.

4.  Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei seguenti principi:

a)  possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;

b)  per i parametri elencati nell'allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.

5.  Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

5 bis.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del controllo effettuato conformemente al controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C bis entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente una volta all'anno.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare la presente direttiva aggiornando le sostanze incluse nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. La Commissione può decidere di aggiungere le sostanze che rischiano di essere presenti nelle acque destinate al consumo umano e che presentano un rischio potenziale per la salute umana, ma in merito alle quali le conoscenze scientifiche non hanno dimostrato un rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si basa in particolare sulle ricerche scientifiche dell'OMS. L'aggiunta di qualsiasi nuova sostanza è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva. [Em. 104]

5 ter.  Entro ... [1 anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche indicate nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. [Em. 105]

Articolo 12

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso

1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 presso i punti in cui i valori devono essere rispettati di cui all'articolo 6 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa. [Em. 106]

2.  Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a f) bis. [Em. 107]

3.  Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi una mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro. [Em. 108]

4.  Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l'inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure: [Em. 109]

a)  informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;

b)  forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei potenziali gruppi vulnerabili;

c)  una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

Le misure di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate in collaborazione con il fornitore di acqua interessato. [Em. 110]

5.  Se la mancata conformità è accertata presso i punti in cui i valori devono essere rispettati, le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. [Em. 111]

Articolo 12 bis

Deroghe

1.  Gli Stati membri possono stabilire deroghe in merito ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B o fissati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché tali deroghe non costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana e a condizione che l'approvvigionamento dell'acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Tali deroghe si limitano ai seguenti casi:

a)  una nuova zona di approvvigionamento idrico;

b)  una nuova fonte di inquinamento rilevata in una zona di approvvigionamento idrico o parametri oggetto di ricerca o individuati recentemente.

Le deroghe hanno la più breve durata possibile e non hanno una durata superiore a tre anni; verso la fine di tale periodo gli Stati membri procedono a un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi.

In circostanze eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda le lettere a) e b) del primo comma. Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.

2.  Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:

a)  i motivi della deroga;

b)  il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

c)  l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d)  un opportuno regime di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e)  una sintesi del piano relativo all'azione correttiva necessaria, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché le disposizioni per il riesame; e

f)  la durata necessaria della deroga.

3.  Se le autorità competenti ritengono che il mancato rispetto del valore di parametro sia trascurabile e se le misure correttive adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, consentono di risolvere il problema entro 30 giorni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non devono essere specificate nella deroga.

In tal caso, le autorità competenti o gli altri organi pertinenti di cui alla deroga fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

4.  Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento idrico si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

5.  Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove necessario, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga potrebbe costituire un rischio particolare.

Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze descritte al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6.  Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 3, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al giorno in media o destinata all'approvvigionamento di oltre 5 000 persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.

7.  Il presente articolo non si applica all'acqua destinata al consumo umano messa in vendita in bottiglie o contenitori. [Em. 112]

Articolo 13

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1.  Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri adottano, tenendo conto delle prospettive e delle circostanze locali e regionali per la distribuzione dell'acqua, tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso universale per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure:

a)  individuare le persone prive di accesso o con accesso ridotto all'acqua destinata al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati, e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di e adottare azioni per migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

a bis)   garantire l'approvvigionamento pubblico dell'acqua destinata al consumo umano;

b)  creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, in particolare in zone con un elevato afflusso di persone, dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano, compresi punti di rifornimento; ciò avviene ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia;

c)  promuovere l'acqua destinata al consumo umano:

i)  avviando campagne di informazione ai cittadini circa la l'elevata qualità dell'acqua potabile di rubinetto e il punto di rifornimento designato più vicino;

i bis)  avviando campagne per incoraggiare la popolazione a far uso di bottiglie d'acqua riutilizzabili e avviando iniziative di sensibilizzazione in merito all'ubicazione dei punti di rifornimento;

ii)  incoraggiando garantendo la messa a disposizione gratuita di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi e disincentivando l'uso di acqua confezionata in bottiglie o contenitori di plastica monouso nei suddetti edifici;

iii)  incoraggiando la messa a disposizione gratuita, o attraverso una bassa tariffa sui servizi, di acqua potabile per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione. [Emm. 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 e 220]

2.  Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure che considerano necessarie e appropriate per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati. [Em. 114]

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell'acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'eventuale contaminazione di tali acque.

2 bis.   Laddove gli obblighi di cui al presente articolo incombano alle autorità pubbliche locali ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri si assicurano che tali autorità dispongano dei mezzi e delle risorse per garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano e che eventuali misure a tale riguardo siano proporzionate alle capacità e all'estensione della rete di distribuzione interessata. [Emm. 173, 199 e 209]

2 ter.   Tenendo conto dei dati raccolti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione collabora con gli Stati membri e con la Banca europea per gli investimenti per sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario affinché possano accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'Unione disponibili e a prestiti a lungo termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di provvedere al mantenimento e al rinnovamento delle infrastrutture idriche in modo da garantire servizi idrici di elevata qualità ed estendere i servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari ai gruppi di popolazione vulnerabili ed emarginati. [Emm. 174, 200 e 210]

Articolo 14

Informazioni al pubblico

1.  Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e, aggiornate e accessibili in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online o in altri modi di facile utilizzo per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV, rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati. [Em. 116]

2.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta come stabilito dalle autorità competenti, le seguenti informazioni: [Em. 117]

a)  nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i compresa la distribuzione dei costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi: [Em. 118]

i)  le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5; [Em. 119]

ii)  il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; [Em. 120]

iii)  la raccolta e il trattamento delle acque reflue; [Em. 121]

iv)  le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua; [Em. 122]

a bis)  le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; [Em. 123]

b)  nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, il prezzo dell'acqua destinata al del servizio idrico per il consumo umano fornita fornito per litro e metro cubo e il prezzo fatturato per litro di acqua; nel caso in cui i costi non siano recuperati mediante un sistema tariffario, i costi annuali totali sostenuti dal sistema idrico per garantire il rispetto della presente direttiva, unitamente a informazioni contestuali e rilevanti sulle modalità di erogazione dell'acqua destinata al consumo umano nella zona; [Em. 124]

b bis)  il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; [Em. 125]

c)  il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo delle famiglie, se tecnicamente fattibile e solo se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua; [Em. 126]

d)  confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria, se applicabile in conformità con la lettera c); [Em. 127]

e)  un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.

La Commissione può adottare atti di esecuzione Gli Stati membri stabiliscono una chiara divisione delle responsabilità in relazione alla fornitura di informazioni ai sensi del primo comma tra i fornitori di acqua, le parti interessate e gli organismi locali competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. [Em. 128]

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 15

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1.  Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente:

a)  istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate a norma dell'articolo 13, e relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano;

b)  istituiscono, entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 3 anni, una serie di dati contenente la valutazione dei pericoli e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

i)  i punti di estrazione individuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

ii)  i risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

iii)  in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 10, paragrafo 2;

c)  in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del controllo e rilevati conformemente agli articoli 9 e 11 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12;

d)  istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale pericolo rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12. [Em. 129]

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare tali dati.

2.  Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.  L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.  La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3. [Em. 130]

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. [Em. 131]

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1.  Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 12, 13, e 14, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)  vantano un interesse sufficiente;

b)  fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.  Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.  Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

5.  I procedimenti di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

6.  Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Valutazione

1.  La Commissione, entro [12 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

a)  l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;

b)  le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e i quadri d'insieme a livello dell'Unione elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3;

c)  i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)  le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

2.  Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione all'esecuzione della presente direttiva sotto i seguenti aspetti:

a)  l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 7;

b)  le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13 e alla percentuale di popolazione senza accesso all'acqua; [Em. 132]

c)  le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV, compresa una panoramica di facile lettura a livello di Unione delle informazioni elencate al punto 7 dell'allegato IV. [Em. 133]

2 bis.  La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro [cinque anni dal termine ultimo previsto per il recepimento della presente direttiva] e successivamente, se del caso, una relazione sui potenziali pericoli per le fonti di acqua destinata al consumo umano dovuti a microplastiche, medicinali ed eventuali inquinanti emergenti, nonché sui relativi rischi potenziali per la salute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per definire i livelli massimi di microplastiche, medicinali e altri inquinanti emergenti nell'acqua destinata al consumo umano. [Em. 134]

Articolo 18

Revisione e modifica degli allegati

1.  Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico.

La Commissione, sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2 bis.   Entro [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione verifica se l'articolo 10 bis ha portato a un livello sufficiente di armonizzazione dei requisiti di igiene per quanto riguarda i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e, se necessario, adotta gli ulteriori provvedimenti del caso. [Em. 135]

Articolo 19

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un Comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 22

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e da 5 a 21 e agli allegati da I a IV entro … [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Gli Stati membri determinano le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione

1.  La direttiva  98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell'allegato V, parte A, è abrogata; l'abrogazione prende effetto [il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, primo comma] e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I richiami alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza nell'allegato VI.

2.  Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi. [Em. 136]

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Clostridium perfringens (spore)

0

Numero/100 ml

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Enterococchi

0

Numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Numero/100 ml

Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22 °C

Senza variazioni anomale

 

Colifagi somatici

0

Numero/100 ml

Torbidità

<1

NTU

Nota

I parametri indicati nella presente parte non si applicano alle acque di sorgente e alle acque minerali conformemente alla direttiva 2009/54/CE.

[Em. 179]

PARTE B

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Beta estradiolo (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenolo A

0,01  0,1

μg/l

 

Boro

1,0 1,5

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

 

Cadmio

5,0

μg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorite

0,25

mg/l

 

Cromo

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Rame

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

μg/l

 

1,2 dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Acidi aloacetici

80

μg/l

Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Mercurio

1,0

μg/l

 

Microcistina-LR

1,0

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Nitrati

50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti

0,50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nonilfenolo

0,3

μg/l

 

Antiparassitari

0,10

μg/l

Per "antiparassitari" s'intende:

–  insetticidi organici

–  erbicidi organici

–  fungicidi organici

–  nematocidi organici

–  acaricidi organici

–  alghicidi organici

–  rodenticidi organici

–  slimicidi organici,

–  prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti  ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009(46).

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 μg/l.

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

PFAS

 0,10

 μg/l

Per "PFAS" si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R).

La formula introduce inoltre una differenziazione tra PFAS a "catena lunga" e a "catena corta". La presente direttiva si applica soltanto alle PFAS a "catena lunga".

Questo valore parametrico per le singole sostanze PFAS si applica unicamente alle singole PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

PFAS - Totale

 0,50

 μg/l

Per "PFAS - Totale" si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R).

Il valore parametrico "PFAS - Totale" si applica unicamente alle sostanze PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. .

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialometani - Totale

100

μg/l

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

 30

μg/l

 

Cloruro di vinile

0,50

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

[Emm. 138 e 180]

PARTE B bis

Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Alluminio

200

μg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruri

250

m/l

Nota 1

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 °C

Nota 1

Concentrazione di ioni di idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l 

 

Manganese

50

μg/l

 

Odore

10

μg/l

 

Solfati

5,0

μg/l

 

Sodio

0,25 

mg/l 

 

Sapore

0,25 

mg/l 

 

Computo delle colonie a 22 ºC

25 

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Batteri coliformi

2,0

mg/l

 

Carbonio organico totale (TOC)

50

μg/l

 

Torbidità

3,0

μg/l

 

Nota 1:

Le acque non devono essere aggressive.

Nota 2:

Questo parametro deve essere misurato solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali. In caso di mancato rispetto di questo valore di parametro, lo Stato membro interessato conduce un'indagine sull'approvvigionamento idrico per garantire che non vi siano potenziali pericoli per la salute umana dovuti alla presenza di microrganismi patogeni, ad esempio il cryptosporidium.

Nota 3:

Le acque non devono essere aggressive. Per le acque lisce confezionate in bottiglie o contenitori, il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH.

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori naturalmente ricche o arricchite artificialmente di anidride carbonica, il valore minimo può essere inferiore.

[Em. 139]

PARTE C

Parametri indicatori

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella pneumophila

< 1000

Numero/l

Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro < 1000/l per la Legionella, si procede a un nuovo campionamento della Legionella pneumophila.

Ove non sia presente la Legionella pneumophila, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000/l

Legionella

< 10 000

Numero/l

Ove non sia presente la Legionella pneumophila il cui valore di parametro è < 1 000/l, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000/l.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

[Em. 140]

PARTE C bis

Parametri emergenti sotto controllo

Microplastiche

Il controllo avviene in base alla metodologia di misurazione delle microplastiche prevista nell'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 5 ter.

[Em. 141]

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1.  I programmi di controllo  stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2,  per le acque destinate al consumo umano :

a)  verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento ( dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)  mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 , nonché i valori parametrici stabiliti  conformemente all'articolo 5,  siano stati rispettati;

c)  individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.  I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2  includono una delle due seguenti misure :

a)  raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;

b)  misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo complementare al monitoraggio di verifica, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei pericoli e dei rischi connessi alla fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio. Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di parametro e le frequenze indicate nella tabella seguente:

Parametro

Valore di parametro

Torbidità

0,3 NTU (95%) e non > 0,5 NTU per 15 minuti consecutivi

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Frequenza minima

≤ 10 000

Una volta al giorno

> 10 000

Online

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

(a)  ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;

(b)  ispezioni  dell'area di  estrazione delle acque,  e del  trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione  fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) .

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni  6  anni.

PARTE B

Parametri fondamentali e frequenze di campionamento

1.  Parametri fondamentali

Escherichia coli (E. coli), spore di Clostridium perfringens, e colifaci somatici ed enterococchi sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2. [Em. 142]

2.  Frequenza di campionamento

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Cfr. note 1 e 2) m3

Numero minimo di campioni all'annoParametri – gruppo A (parametri microbiologici)

Numero di campioni all'anno

(Cfr. nota 3)

Parametri – gruppo B (parametri chimici)

Numero di campioni all'anno

≤ 100

≤ 100

10a> 0

(Cfr. nota 4)

> 0

(Cfr. nota 4)

> 100 > 100

≤ 1 000 ≤ 1000

10a 4

1

> 1 000 > 1000

≤ 10 000 ≤ 10000

50b 4

+3

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+1

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10 000 > 10000

≤ 100 000 ≤ 100000

365

3

+ 1

per ogni 10 000 m3/d e

relativa frazione del volume totale

> 100 000 > 100000

 

365

12

+ 1

per ogni 25 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 3 4: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno. [Em. 186]

PARTE C

Valutazione del rischio  connesso alla fornitura

1.  La valutazione del rischio connesso alla fornitura di cui all’articolo 9 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti in norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

2.  A seguito di una valutazione del rischio  connesso alla fornitura  viene ampliato l'elenco dei parametri  considerati nel controllo  e vengono aumentate le frequenze di campionamento  stabilite  nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)  l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;

b)  è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6;

c)  è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;

(d)  è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

3.  A seguito di una valutazione del rischio connesso alla fornitura, possono essere ridotti l'elenco dei parametri  considerati nel controllo  e le frequenze di campionamento di cui  stabilite  nella parte B, a condizione che si osservino  tutte  le seguenti condizioni:

(a)  l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

(b)  per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60% del valore parametrico;

(c)  per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento  sono  tutti inferiori al 30% del valore parametrico;

(d)  per rimuovere un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

(e)  per ridurre la frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

4.  I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione dei rischi connessi alla fornitura a decorrere da tale data.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1.  I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.  Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi

(a)  i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo , Legionella  e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

(b)  i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

2 bis.  I campioni per il controllo della Legionella negli impianti di distribuzione interni sono prelevati ai punti che rappresentano un rischio di proliferazione e/o esposizione alla Legionella pneumophila. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella. [Em. 144]

3.  Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO II bis

Requisiti minimi di igiene per le sostanze e i materiali utilizzati nella fabbricazione di nuovi prodotti che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano:

a)  un elenco di sostanze autorizzate per l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, ma non solo, materiali organici, elastomeri, siliconi, metalli, cemento, resine a scambio ionico e materiali compositi, nonché prodotti da essi derivati;

b)  requisiti specifici per l'utilizzo di sostanze e materiali e dei prodotti da essi derivati;

c)  limitazioni specifiche per la migrazione di determinate sostanze nell'acqua destinata al consumo umano;

d)  norme di igiene relative ad altre proprietà necessarie per conformarsi alle disposizioni;

e)  regole di base per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d);

f)  regole relative al campionamento e ai metodi di analisi, per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d). [Em. 145]

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

(a)  Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308‑2);

(b)  Enterococchi (EN ISO 7899-2)

(c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

(d)  conteggio delle colonie  o conteggio degli eterotrofi su piastra  a 22 °C (EN ISO 6222);

(e)  Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)

(f)  Torbidità (EN ISO 7027)

(g)  Legionella (EN ISO 11731)

(h)  Colifagi somatici (EN ISO 10705-2)

PARTE B

Parametri chimici per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1.  Parametri chimici

Per i parametri di cui alla tabella 1, il metodo di analisi utilizzato  è  quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione(47)] del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alla parte B dell'allegato I.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri

Incertezza di misura (cfr. nota 1)

% del valore parametrico

Note

Acrilammide

 30

 

Antimonio

40

 

Arsenico

30

 

Benzo(a)pirene

50

cfr. nota 2

Benzene

40

 

Beta estradiolo (50-28-2)

 50

 

Bisfenolo A

 50

 

Boro

25

 

Bromato

40

 

Cadmio

25

 

Clorato

 30

 

Clorite

 30

 

Cromo

30

 

Rame

25

 

Cianuro

30

cfr. nota 3

1,2-dicloroetano

40

 

Epicloridrina

 30

 

Fluoruro

20

 

Acidi aloacetici

 50

 

Piombo

25

 

Mercurio

30

 

Microcistina-LR

 30

 

Nichel

25

 

Nitrati

15

 

Nitriti

20

 

Nonilfenolo

 50

 

Antiparassitari

30

cfr. nota 4

PFAS

50 20

 

Idrocarburi policiclici aromatici

 30

cfr. nota 5

Selenio

40

 

Tetracloroetilene

30

cfr. nota 6

Tricloroetene

40

cfr. nota 6

Trialometano totale

40

cfr. nota 5

Uranio

30

 

Vinilcloruro

50

 

[Emm. 177 e 224]

2.  Note alla tabella 1

Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella,  o qualsiasi valore più stringente  . L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).

Nota 3

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 4

Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.

Nota 5

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 6

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE [Em. 146]

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori o secondo equivalenti modalità di facile utilizzo e personalizzate: [Em. 147]

(1)  individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona di approvvigionamento e del numero di utenti, e del metodo di produzione dell'acqua; [Em. 148]

(2)  i un riesame per fornitore di servizi idrici dei più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e B bis, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a: [Em. 149]

(a)  un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;

(b)  sei mesi, per i fornitori di acqua di medie e grandi dimensioni; [Em. 202]

(c)  un anno, per i fornitori di acqua di piccole piccolissime dimensioni; [Em. 203]

(3)  in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni; [Em. 150]

(4)  una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura; [Em. 151]

(5)  informazioni sui seguenti sugli indicatori parametrici elencati nell'allegato I, parte B bis, e i relativi valori di parametro: ;

(a)  colorazione;

(b)  pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

(c)  conduttività;

(d)  ferro;

(e)  manganese;

(f)  odore;

(g)  gusto;

(h)  durezza;

(i)  minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;

–  borato BO3-

–  carbonato CO32-

–  cloruro Cl-

–  fluoruro F-

–  idrogeno carbonato HCO3-

–  nitrato NO3-

–  nitrito NO2-

–  fosfato PO43-

–  biossido di silicio SiO2

–  solfato SO42-

–  solfuro S2-

–  alluminio Al

–  ammonio NH4+

–  calcio Ca

–  magnesio Mg

–  potassio K

–  sodio Na

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione; [Em. 152]

(6)  consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, e utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali; [Em. 153]

(7)  per i fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni, informazioni annuali su: [Em. 154]

(a)  la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi livelli di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata quali stabiliti dagli Stati membri; [Em. 155]

(b)  la il modello di gestione e la governance del fornitore l'assetto proprietario della fornitura di acqua, compresa la composizione da parte del consiglio fornitore di amministrazione acqua; [Em. 156]

(c)  la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;

(d)  nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno nonché i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i ai provvedimenti da essi adottati adottati dai fornitori ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua; [Em. 157]

(e)  l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato decisi, in corso e programmati nonché il piano di finanziamento; [Em. 158]

(f)  i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;

(g)  una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza del modo in cui sono risolti; [Em. 159]

(8)  su richiesta, e non prima della data di recepimento della presente direttiva, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti. [Em. 160]

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata

e successivi atti di modifica

(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Solo allegato II, punto 29

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

Solo punto 2.2 dell'allegato

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione

(GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6)

 

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 23)

Direttiva

Termine di recepimento

 

98/83/CE

25 dicembre 2000

 

(UE) 2015/1787

27 ottobre 2017

 

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 98/83/EC

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, punti 1 e 2

-

Articolo 2, punti da 3 a 8

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1e 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere da a) a c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

-

Articolo 7

-

Articolo 8

 

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva

-

Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

-

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

-

Articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi da 5 a 7

-

Articolo 9

-

Articolo 10

-

-

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

-

-

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 19

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 12, paragrafo 3

-

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

-

Articolo 21

Articolo 17, paragrafi 1e 2

Articolo 22, paragrafi 1e 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

-

 

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Allegato I, parte A

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegato I, parte B

Allegato I, parte C

-

-

Allegato I, parte C

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

-

Allegato II, parte A, paragrafo 2 secondo comma e tabella

Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, terzo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 3

-

Allegato II, parte A, paragrafo 4

Allegato II, parte A, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 1

-

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte B, paragrafo 1

Allegato II, parte B, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

-

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

Allegato II, parte C, paragrafo 3

-

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 5

Allegato II, parte C, paragrafo 3

-

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 6

-

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, primo e secondo comma

-

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a h)

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma

-

Allegato III, parte B, paragrafo 1, terzo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, tabella 2

-

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato IV

-

Allegato V

-

-

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato VI

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(4) La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 23 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0397).
(5)GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(6)GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(7) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.
(8)Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(9)Cfr. allegato V.
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11)Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(12)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(13)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(14)COM(2014)0177.
(15)SWD(2016)0428.
(16)Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti".
(17)Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l’Europa dell'OMS "Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) - Raccomandazione", 11 settembre 2017.
(18)Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(19)Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].
(20)Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng .pdf [non disponibile in italiano].
(21)Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(22)Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(23)Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(24)Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.
(25)SWD(2016)0185.
(26)COM(2014)0177.
(27)COM(2014)0177, pag. 12.
(28)Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
(29)P8_TA(2015)0294.
(30)P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.
(31)COM(2014)0209.
(32)Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
(33)Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(34)Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(35)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(36)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(37)GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(38)Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).
(39)Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(40)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(41)Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(42) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(43)Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(44)Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(45) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(46)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(47)Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).


Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti ***I
PDF 115kWORD 61k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))
P8_TA(2019)0321A8-0269/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0723),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0475/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati irlandese e dal Senato irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 12 luglio 2017(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0269/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

P8_TC1-COD(2016)0359


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1023.)

(1) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 21.
(2) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 43.


Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici ***I
PDF 113kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
P8_TA(2019)0322A8-0378/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0594),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2016),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0378/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio

P8_TC1-COD(2016)0284


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/789.)

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.


Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) ***I
PDF 284kWORD 98k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))
P8_TA(2019)0323A8-0156/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0366),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0237/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A8-0156/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013

P8_TC1-COD(2018)0190


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, ed economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo nel dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea. [Em. 1]

(2)  A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come indicato all'articolo 6 del TUE. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione è sancita dall'articolo 11 della Carta e la libertà delle arti e delle scienze è sancita dall'articolo 13 della stessa. [Em. 2]

(3)  L'articolo 3 del TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che, tra l'altro, rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(4)  La comunicazione della Commissione su una nuova agenda europea per la cultura(6) stabilisce inoltre gli obiettivi dell'Unione nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali – promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi, sostenendo la loro capacità di crescita, incoraggiando la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione – e a favore dell'occupazione e della crescita, rafforzando le relazioni culturali internazionali. Europa creativa, insieme ad altri programmi dell'Unione, dovrebbe sostenere l'attuazione di detta nuova agenda europea per la cultura. Il programma, tenendo conto del fatto che il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica dovrebbe essere sempre preservato e promosso e che la creazione artistica è al centro dei progetti di cooperazione. Il sostegno all'attuazione di questa nuova agenda europea per la cultura è in linea anche con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e di cui l'Unione è parte. [Em. 3]

(4 bis)  Le politiche dell'Unione completeranno l'azione degli Stati membri nel settore culturale e creativo e vi apporteranno valore aggiunto. L'impatto delle politiche dell'Unione dovrebbe essere valutato periodicamente tenendo conto di indicatori qualitativi e quantitativi, come i vantaggi per i cittadini e la loro partecipazione attiva, i benefici per l'economia dell'Unione in termini di crescita e occupazione e gli effetti di ricaduta in altri settori dell'economia, nonché delle capacità e delle competenze delle persone che lavorano nei settori culturali e creativi. [Em. 4]

(4 ter)  La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo sono obiettivi del programma. Tali obiettivi sono stati inoltre riconosciuti come inerenti al diritto alla conoscenza del patrimonio culturale e alla partecipazione alla vita culturale sancito dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro), entrata in vigore il 1° giugno 2011. La convenzione sottolinea il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nonché nel processo di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale. [Em. 5]

(5)  La promozione della diversità culturale europea dipende dall' e della consapevolezza delle radici comuni si basa sulla libertà di espressione artistica, sulla capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull'esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti, in grado in ambito pubblico e privato e sulla loro capacità di creare, innovare e produrre le proprie opere e di distribuirle a un pubblico europeo ampio e diversificato. Ciò amplia così il loro potenziale commerciale, aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. La promozione della creatività e di nuove conoscenze contribuisce inoltre a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. È opportuno adottare un approccio più ampio all'educazione artistica e culturale e alla ricerca artistica, passando da un approccio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) a un approccio STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti, matematica). Nonostante i recenti progressi in materia di assistenza alla traduzione e al sottotitolaggio, il mercato culturale e creativo europeo continua a essere frammentato in base ai confini nazionali e linguistici, cosa che non consente. Pur rispettando la specificità di ciascun mercato, si può fare di più per consentire ai settori culturali e creativi di beneficiare appieno del mercato unico europeo e, in particolare, del mercato unico digitale, anche tenendo conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. [Em. 6]

(5 bis)  Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma ed è una delle maggiori sfide per i settori culturali e creativi. L'innovazione digitale ha cambiato abitudini, relazioni e modelli di produzione e consumo a livello sia personale che sociale e dovrebbe stimolare l'espressione e la narrazione culturali e creative, rispettando il valore specifico dei settori culturale e creativo all'interno dell'ambiente digitale. [Em. 7]

(6)  Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività e, innovazione, dialogo interculturale, coesione sociale e generazione di conoscenza. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti, negli ambiti sia no-profit che a scopo di lucro, e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, data la tenendo conto della sua capacità di raggiungere un pubblico vasto a livello locale, nazionale e la di Unione e della sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale nonché per lo sviluppo regionale, locale e urbano. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi della perturbazione digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea. [Em. 8]

(6 bis)  La cittadinanza europea attiva, i valori condivisi, la creatività e l'innovazione richiedono un terreno solido su cui potersi sviluppare. Il programma dovrebbe sostenere l'educazione al cinema e all'audiovisivo, in particolare tra i minori e i giovani. [Em. 9]

(7)  Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle specificità sfide specifiche dei diversi settori, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo, di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali e di una sezione transettoriale. Il programma dovrebbe fornire pari sostegno a tutti i settori culturali e creativi attraverso iniziative orizzontali mirate alle esigenze comuni. Sulla base di progetti pilota, azioni preparatorie e studi, il programma dovrebbe inoltre realizzare le azioni settoriali elencate nell'allegato al presente regolamento. [Em. 10]

(7 bis)  La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente essenziale del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale, integrazione multiculturale e socializzazione giovanile e funge da strumento essenziale per valorizzare la cultura, compreso il turismo culturale. Il settore musicale dovrebbe pertanto costituire un punto focale delle azioni specifiche perseguite nell'ambito della sezione CULTURA nel quadro del presente regolamento in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura dovrebbero contribuire a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano. [Em. 11]

(7 ter)  Il sostegno dell'Unione deve essere rafforzato nel settore delle relazioni culturali internazionali. Il programma dovrebbe mirare a contribuire al terzo obiettivo strategico della nuova agenda europea per la cultura, servendosi della cultura e del dialogo interculturale quali motori per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. Nell'Unione e in tutto il mondo le città stanno portando avanti nuove politiche culturali. Numerose comunità creative si raccolgono in piattaforme, incubatori e spazi dedicati in tutto il mondo. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo determinante nel promuovere le attività di rete di tali comunità dell'Unione e dei paesi terzi e stimolare la collaborazione pluridisciplinare tra tutte le competenze artistiche, creative e digitali. [Em. 12]

(8)  La sezione transettoriale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra i rispondere alle sfide comuni affrontate dai vari settori culturali e creativi e a sfruttare il potenziale di collaborazione tra questi ultimi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa. [Em. 13]

(9)  Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore da parte della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e della proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di creare, finanziare, produrre e diffondere opere che possano essere sufficientemente visibili in vari formati sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attirare il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee. [Em. 14]

(10)  Le azioni speciali nel quadro di Europa creativa, come il marchio del patrimonio europeo, le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo. [Em. 15]

(10 bis)  Il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 ha stimolato la creazione di progetti innovativi e di successo che hanno dato origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ciò si è tradotto a sua volta in una maggiore diversità culturale per il pubblico e in vantaggi sociali ed economici derivanti dalle politiche culturali europee. Per guadagnare in efficacia, tali successi dovrebbero essere evidenziati e, ove possibile, ampliati. [Em. 16]

(10 ter)  È opportuno che soggetti di tutti i livelli dei settori culturali e creativi partecipino attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma e al suo ulteriore sviluppo. Poiché l'esperienza dell'impegno formale dei portatori di interesse al modello di governance partecipativa dell'Anno europeo del patrimonio culturale, istituito dalla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), si è dimostrata efficace nell'integrazione della cultura, è consigliabile applicare questo modello anche al programma. Questo modello di governance partecipativa dovrebbe includere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione nel campo della cultura e della creatività. [Em. 17]

(10 quater)  Tra le azioni speciali previste dal programma andrebbe inserita un'azione faro intersettoriale finalizzata a mostrare la creatività e la diversità culturale europee agli Stati membri e ai paesi terzi. Mediante l'assegnazione di un premio speciale tale azione dovrebbe mettere in evidenza l'eccellenza della creatività europea fondata sulla cultura nello stimolare l'innovazione incrociata nell'economia in generale. [Em. 18]

(11)  La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e, coese e riflessive, per rivitalizzare i territori e promuovere l'inclusione sociale delle persone provenienti da ambienti svantaggiati. In un contesto di pressione migratoria caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, la cultura ha svolge un ruolo importante da giocare fondamentale nella creazione di spazi inclusivi per il dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospiti ospitanti, e sviluppando nello sviluppo di buone relazioni tra i migranti e nove le nuove comunità. [Em. 19]

(11 bis)  La cultura rende possibile e promuove la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Dovrebbe quindi essere al centro delle strategie politiche di sviluppo. Andrebbe posto in evidenza il contributo della cultura al benessere della società nel suo complesso. La Dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo "Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa", afferma che si dovrebbe promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare lo spazio edificato, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio non dovrebbe porre l'accento solo sulle aree urbane, ma dovrebbe concentrarsi innanzitutto sull'interconnettività delle zone periferiche, remote e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità. [Em. 20]

(11 ter)  È prioritario che la cultura, compresi i beni e i servizi culturali e audiovisivi, sia resa più accessibile alle persone con disabilità in quanto strumento per favorire la loro piena realizzazione personale e la loro partecipazione attiva, contribuendo in tal modo a realizzare una società veramente inclusiva basata sulla solidarietà. Il programma dovrebbe pertanto promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati, nonché le persone che risiedono in zone rurali e remote. [Em. 21]

(12)  La libertà di espressione artistica è e culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei media sono al centro di industrie settori culturali e creative creativi vitali, anche nel e del settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico e indipendente, in linea con la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(10). Il programma dovrebbe sostenere i nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica, in particolare tra i giovani. [Em. 22]

(12 bis)  La mobilità degli artisti e degli operatori culturali per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze, l'apprendimento, la consapevolezza interculturale, la co-creazione, la co-produzione, la circolazione e la diffusione di opere d'arte e la partecipazione a eventi internazionali quali fiere e festival è un prerequisito fondamentale per settori culturali e creativi meglio connessi, più forti e più sostenibili nell'Unione. Tale mobilità è spesso ostacolata dalla mancanza di status giuridico, dalla difficoltà di ottenere visti e dalla durata dei permessi, dal rischio di doppia imposizione fiscale e dalle precarie e instabili condizioni di sicurezza sociale. [Em. 23]

(13)  In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere e di diversità. Il programma dovrebbe cercare di garantire che la partecipazione ad esso e ai progetti realizzati nel suo ambito copra e rifletta la diversità della società europea. Le attività svolte nell'ambito del programma dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e relazioni al fine di verificare i risultati del programma a tale riguardo e consentire ai responsabili politici di prendere decisioni più informate sui programmi futuri. [Em. 24]

(13 bis)  Nell'Unione le donne sono molto presenti in campo artistico e culturale come autrici, professioniste, insegnanti e come pubblico con accesso crescente all'offerta culturale. Tuttavia, come dimostrato da ricerche e studi come quelli della rete delle professioniste europee dell'audiovisivo (EWA) per le registe cinematografiche e dal progetto We Must nel campo della musica, esistono disparità retributive di genere e meno probabilità per le donne di realizzare opere e occupare posizioni decisionali in istituzioni culturali, artistiche e creative. È pertanto necessario promuovere i talenti femminili e far circolare le loro opere per sostenere le carriere artistiche delle donne. [Em. 25]

(14)  In linea con la comunicazione congiunta intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017(11), gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il presente programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite di modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.

(14 bis)  In linea con le conclusioni tratte a seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione e la capacità di sostegno al settore promuovendo attività sulla scia dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e facendo un bilancio di quest'ultimo. A tale riguardo, è opportuno richiamare l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio dei ministri della cultura del novembre 2018 e sulle dichiarazioni rese nel corso della cerimonia di chiusura del Consiglio del 7 dicembre 2018. Il programma dovrebbe contribuire alla conservazione sostenibile a lungo termine del patrimonio culturale europeo tramite azioni di sostegno per gli artigiani e le maestranze specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale; [Em. 26]

(15)  In linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" del 22 luglio 2014(12), le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale passato, presente, materiale, immateriale e digitale dell'Europa e sviluppare un approccio più integrato alla sua preservazione, conservazione, diffusione e alla sua valorizzazione, al suo riutilizzo adattivo e al suo sostegno ad esso, favorendo una condivisione coordinata e di qualità delle conoscenze professionali e lo sviluppo di norme comuni di qualità per il settore nonché la mobilità degli operatori del settore. Il patrimonio culturale è parte integrante della coesione europea ed è la base di collegamento tra tradizione e innovazione. La tutela del patrimonio culturale e il sostegno agli artisti, ai creatori e all'artigianato dovrebbero essere una priorità del programma. [Em. 27]

(15 bis)  Il programma dovrebbe contribuire all'impegno e al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nella cultura e nella società, alla promozione dell'educazione culturale e all'accessibilità al pubblico della conoscenza e del patrimonio culturali. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la qualità e l'innovazione nella creazione e nella conservazione anche attraverso sinergie tra cultura, arte, scienza, ricerca e tecnologia. [Em. 28]

(16)  Coerentemente con la comunicazione della Commissione intitolata "Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile – Una nuova strategia di politica industriale dell'UE" del 13 settembre 2017(13), le future azioni dovrebbero contribuire all'integrazione di creatività, design e tecnologie all'avanguardia al fine di generare nuove catene del valore industriali e rivitalizzare la competitività dei settori tradizionali.

(16 bis)  In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative, la questione del sostegno ai settori culturali e creativi dovrebbe essere trasversale. I progetti dovrebbero essere integrati nel corso dell'intero programma, al fine di sostenere i nuovi modelli aziendali, le nuove competenze e le conoscenze tradizionali e far sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale. Inoltre, le potenziali sinergie esistenti tra le politiche dell'Unione dovrebbero essere pienamente sfruttate in modo da utilizzare efficacemente i finanziamenti disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione quali Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+, il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e InvestEU. [Em. 29]

(17)  Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.

(18)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. I contributi di paesi terzi al programma dovrebbero essere comunicati su base annua all'autorità di bilancio. [Em. 30]

(19)  Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra Unione europea e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ("l'Osservatorio"), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la dimensione culturale(14). Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

(20)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(21)  Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) (il "regolamento finanziario") e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

(22)  Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha sviluppato una competenza straordinaria e si trova in una contribuito, grazie alla sua speciale competenza e alla sua posizione unica per formare, a sviluppare una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema che promuova, promuovendo e diffonda diffondendo i film europei al di là delle frontiere nazionali e sviluppi favorendo l'emergere di un pubblico veramente europeo internazionale di tutte le età. Essa dovrebbe pertanto poter in via eccezionale essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione nell'ambito della sua cooperazione con il Parlamento europeo all'organizzazione del premio cinematografico LUX Film Prize. Il sostegno diretto tuttavia deve essere collegato alla negoziazione di un accordo di cooperazione, con missioni e obiettivi specifici, tra le due parti e dovrebbe essere possibile fornire il sostegno diretto solo una volta concluso l'accordo. Ciò non impedisce alla European Film Academy di presentare domanda di finanziamento per altre iniziative e altri progetti nell'ambito delle diverse sezioni del programma. [Em. 31]

(23)  Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione del nel promuovere il ricco patrimonio musicale europeo, l'accesso alla musica e al dialogo interculturale, del rispetto reciproco e il rispetto e della la comprensione reciproci attraverso la cultura, nonché nel rafforzare la professionalità dei suoi giovani musicisti, offrendo loro le competenze necessarie per una carriera nei settori culturali e creativi. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, compresi i successivi Presidenti della Commissione e del Parlamento europeo, hanno riconosciuto il contributo dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativa una procedura rigorosa e trasparente di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto poter in via eccezionale essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve stabilire e valutare periodicamente. Per ottenere tale sostegno l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea dovrebbe aumentare la sua visibilità, sforzarsi di ottenere al suo interno una rappresentanza più equilibrata di musicisti di tutti gli Stati membri e diversificare le sue entrate ricercando attivamente sostegno da fonti diverse da quelle dell'Unione. [Em. 32]

(24)  Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini dell'Unione e che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.

(25)  Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.

(26)  Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo ed essere adatte ai progetti specifici che sostengono. Il programma dovrebbe tener conto non solo del valore economico dei progetti, ma anche della loro dimensione culturale e creativa e della specificità dei settori interessati. [Em. 33]

(26 bis)  Il finanziamento dei programmi istituiti dal regolamento .../.... [Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale(16)] e dal regolamento .../.... [IPA III(17)] dovrebbe essere utilizzato anche per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma. Tali azioni dovrebbero essere eseguite in conformità del presente regolamento. [Em. 34]

(27)  All'interno dell'economia europea, quelli culturali e creativi sono settori innovativi, resilienti e in crescita che generano valore economico e culturale dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la loro frammentazione e la natura immateriale delle loro attività limita il loro accesso ai finanziamenti privati. Una delle sfide principali incontrate dai settori culturali e creativi è consiste nell'aumentarne l'accesso a finanziamenti, il che consentano di è essenziale per accrescere le loro attività, di mantenere o accrescere intensificare la loro competitività o di internazionalizzare le loro attività a livello internazionale. Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio, in particolare per le PMI, anche negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU, in linea con le prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 35]

(28)  L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione del progetto dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione. Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, è opportuno prevedere che, se del caso, i comitati di valutazione possano essere composti da esperti esterni dotati di esperienza professionale e gestionale in relazione all'ambito della domanda oggetto di valutazione. Ove opportuno, andrebbe tenuto conto della necessità di garantire coerenza globale con gli obiettivi di inclusione e diversità del pubblico. [Em. 36]

(29)  Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance quantitativi e qualitativi per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua, tenendo conto del valore intrinseco dei settori artistici, culturali e creativi. Tali indicatori di prestazione dovrebbero essere elaborati con i portatori di interessi. Questo monitoraggio nonché le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma. Le sezioni dovrebbero tenere conto di uno o più indicatori quantitativi e qualitativi. Tali indicatori dovrebbero essere valutati conformemente al presente regolamento. [Em. 37]

(29 bis)  Considerata la complessità e la difficoltà di reperire, analizzare e adattare i dati e di misurare l'impatto delle politiche culturali, nonché di definire indicatori, la Commissione dovrebbe rafforzare la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei. La Commissione dovrebbe agire in cooperazione con i centri di eccellenza dell'Unione, gli istituti nazionali di statistica e le organizzazioni che operano nei settori culturali e creativi in Europa e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Unesco. [Em. 38]

(30)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa creativa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(18).

(31)  A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [...] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(32)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità dell'operatore del progetto di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, delle dimensioni dell'operatore e del progetto, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 39]

(33)  In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(19), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(20), (Euratom, CE) n. 2185/96(21) e (UE) 2017/1939(22) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(23). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(33 bis)  Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi dell'Unione e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza. [Em. 40]

(34)  A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(24) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. In sede di attuazione del programma, si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla grande distanza di tali paesi o territori e la loro partecipazione effettiva al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente. [Em. 41]

(34 bis)  Conformemente all'articolo 349 TFUE, dovrebbero essere adottate misure per aumentare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi degli artisti e delle loro opere e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi e i loro vicini. In questo modo sarà possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. [Em. 42]

(35)  Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'articolo 15 e all'allegato II. Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Tali consultazioni dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)  Al fine di garantire l'agevole attuazione la continuità del sostegno finanziario erogato dal programma e di coprire i crescenti deficit di finanziamento per i beneficiari, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione, in particolare i costi associati ai diritti di proprietà intellettuale, possono dovrebbero essere considerati ammissibili a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni oggetto di sostegno. [Em. 43]

(37)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(38)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(25). Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di programmi di lavoro. È necessario garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal [1° gennaio 2021], l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il [31 dicembre 2020]. [Em. 44]

(38 bis)  Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del programma, la Commissione dovrebbe assicurare l'assenza di oneri burocratici inutili per i richiedenti durante la fase di elaborazione delle domande o durante la fase del trattamento delle domande. [Em. 45]

(38 ter)  È opportuno prestare una particolare attenzione ai piccoli progetti e al loro valore aggiunto, considerate le specificità dei settori culturali e creativi europei. [Em. 46]

(39)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(40)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'elevato volume e dell'ampia portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione oggetto di sostegno, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)  È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal [1° gennaio 2021].

(42)  Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal [1° gennaio 2021],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa ("il programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2)  "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni e pratiche creative, individuali o collettive, siano esse orientate al mercato o meno. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di pratiche, beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Molte di esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive, i festival e il design, compreso il design della moda; [Em. 47]

3)  "piccole e medie imprese (PMI)": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione(26);

4)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

5)  "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati a Europa creativa ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio. Esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1)  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

-a)  contribuire al riconoscimento e alla promozione del valore intrinseco della cultura, nonché salvaguardare e promuovere la qualità della cultura e della creatività europee come dimensione distintiva dello sviluppo personale, dell'istruzione, della coesione sociale, della libertà di espressione e di opinione e delle arti, del rafforzamento e del miglioramento della democrazia, del pensiero critico e del senso di appartenenza e di cittadinanza, nonché come dimensione atta a creare un ambiente culturale e mediatico pluralistico; [Em. 48]

a)  promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale, artistica e linguistica, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli artisti e degli operatori culturali, della qualità della produzione culturale e artistica europea e del comune e di patrimonio culturale europeo, sia materiale che immateriale; [Em. 49]

b)  rafforzare promuovere la competitività dei di tutti i settori culturali e creativi e accrescere il loro peso economico, con in particolare quello riferimento al settore audiovisivo, attraverso la creazione di posti di lavoro e l'aumento dell'innovazione e della creatività in tali settori. [Em. 50]

2)  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)  valorizzare la dimensione economica, artistica, culturale, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, irrobustire la competitività e l'innovazione dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali; [Em. 51]

a bis)  promuovere i settori culturali e creativi, compreso il settore audiovisivo, sostenendo gli artisti, gli operatori, gli artigiani e il coinvolgimento del pubblico con particolare attenzione alla parità di genere e ai gruppi sottorappresentati; [Em. 52]

b)  promuovere la qualità, la competitività e la scalabilità dell'industria audiovisiva europea del settore audiovisivo europeo, in particolare delle PMI, delle società di produzione indipendenti e delle organizzazioni dei settori culturali e creativi e promuovere la qualità delle attività del settore audiovisivo europeo in modo sostenibile, mirando ad un approccio settoriale e geografico equilibrato; [Em. 53]

c)  promuovere la cooperazione programmatica e le azioni innovative, compresi nuovi modelli commerciali e di gestione e soluzioni creative, a sostegno di tutte le sezioni del programma e di tutti i settori culturali e creativi, compresa la salvaguardia della libertà di espressione artistica e la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralistico ambienti culturali e mediatici diversificati, indipendenti e pluralistici, dell'alfabetizzazione mediatica, delle competenze digitali, dell'educazione culturale e artistica, della parità di genere, della cittadinanza attiva, del dialogo interculturale, della resilienza e dell'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità, anche attraverso una più ampia accessibilità a beni e servizi culturali; [Em. 54]

c bis)  promuovere la mobilità degli artisti e degli operatori dei settori culturali e creativi e la circolazione delle loro opere; [Em. 55]

c ter)  fornire ai settori culturali e creativi dati, analisi e una serie adeguata di indicatori qualitativi e quantitativi e sviluppare un sistema coerente di valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese quelle aventi una dimensione intersettoriale. [Em. 56]

3)  Il programma comprende le seguenti sezioni:

a)  "CULTURA", che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;

b)  "MEDIA", che riguarda il settore audiovisivo;

c)  "sezione TRANSETTORIALE", che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi, compreso il settore dei mezzi di informazione. [Em. 57]

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

Riconoscere il valore intrinseco ed economico della cultura e della creatività e rispettare la qualità e il pluralismo dei valori e delle politiche dell'Unione europea.

Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, ad esempio, attraverso i seguenti elementi:

a)  il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano i programmi e le politiche regionali, nazionali, internazionali e di altro tipo dell'Unione, nonché l'impatto di tali azioni e attività sull'accesso dei cittadini alla cultura, sul coinvolgimento attivo dei cittadini, sull'istruzione, sull'inclusione sociale e sul dialogo interculturale;

b)  lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale e internazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti dell'audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e le PMI e gli operatori audiovisivi, al fine di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali, in particolare al passaggio al digitale;

c)  le economie di scala e la crescita e l'occupazione che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)  la garanzia di una maggiore parità di condizioni nei settori culturali e creativi, tenendo conto delle specificità dei diversi paesi, compresi i paesi o le regioni con una particolare situazione geografica o linguistica, come le regioni ultraperiferiche riconosciute all'articolo 349 TFUE e i paesi o territori d'oltremare che ricadono sotto l'autorità di uno Stato membro di cui all'allegato II TFUE;

e)  la promozione di una narrazione sulle radici comuni e la diversità europee. [Em. 58]

Articolo 4

Sezione CULTURA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "CULTURA" ha le seguenti priorità:

-a)  promuovere l'espressione e la creazione artistica; [Em. 59]

-a bis)  coltivare talenti, competenze e abilità e stimolare la collaborazione e l'innovazione attraverso l'intera catena dei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale; [Em. 60]

a)  rafforzare la dimensione e , la circolazione e la visibilità transfrontaliere di opere degli operatori culturali e creativi europei e delle relative opere, anche attraverso programmi di residenza, tournée, eventi, seminari, mostre e festival, nonché facilitando lo scambio delle migliori pratiche e rafforzando le capacità professionali; [Em. 61]

b)  incrementare l'accesso, la partecipazione culturale e la sensibilizzazione alla cultura e il coinvolgimento del pubblico in Europa, in particolare per le persone con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati; [Em. 62]

c)  promuovere la resilienza sociale e migliorare l'inclusione sociali sociale, il dialogo interculturale e democratico e lo scambio culturale mediante le arti, la cultura e il patrimonio culturale; [Em. 63]

d)  incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di innovare, creare opere d'arte, generare e sviluppare competenze chiave, conoscenze, abilità, nuove pratiche artistiche, nonché un'occupazione e una crescita sostenibili e contribuire allo sviluppo locale e regionale; [Em. 64]

d bis)  promuovere la capacità professionale delle persone nei settori culturali e creativi, favorendo la loro autonomia attraverso misure appropriate; [Em. 65]

e)  rafforzare l'identità europea, la cittadinanza attiva e i il senso della comunità e dei valori europei democratici mediante la sensibilizzazione culturale, il patrimonio culturale, l'espressione, il pensiero critico, l'educazione l'espressione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione nell'apprendimento permanente formale, non formale e informale; [Em. 66]

f)  promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei, comprese le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, al fine di renderli attivi sul piano internazionale; [Em. 67]

g)  contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni culturali internazionali mirando a garantire l'impatto a lungo termine della strategia mediante un approccio interpersonale che coinvolga le reti culturali, la diplomazia culturale società civile e le organizzazioni di base [Em. 68].

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Nel quadro delle azioni specifiche perseguite nel quadro della sezione CULTURA, il settore musicale è oggetto di un'attenzione particolare in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura contribuiscono a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano. [Em. 69]

Articolo 5

Sezione MEDIA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "MEDIA" ha le seguenti priorità:

a)  coltivare talenti, abilità e competenze e l'uso delle tecnologie digitali in modo da stimolare la collaborazione, la mobilità e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee, anche oltre i confini nazionali; [Em. 70]

b)  migliorare la distribuzione cinematografica e online e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie diffusione transnazionale e internazionale, la distribuzione online e offline, e in particolare la distribuzione cinematografica, delle opere audiovisive europee nel nuovo ambiente digitale; [Em. 71]

b bis)  fornire al pubblico internazionale un più ampio accesso alle opere audiovisive dell'Unione, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema; [Em. 72]

b ter)  valorizzare il patrimonio audiovisivo e facilitare l'accesso agli archivi audiovisivi e alle biblioteche, sostenendoli e promuovendoli, in quanto fonti di memoria, istruzione, riutilizzo e nuove attività economiche, anche mediante le più moderne tecnologie digitali; [Em. 73]

c)  promuovere le opere audiovisive europee e sostenere l'allargamento e la diversificazione il coinvolgimento del pubblico di tutte le età, in particolare dei giovani e delle persone con disabilità, a favore di un uso proattivo e legale delle opere audiovisive all'interno e al di fuori dell'Europa e della condivisione dei contenuti generati dagli utenti, anche promuovendo l'educazione al cinema e all'audiovisivo. [Em. 74]

Queste priorità saranno perseguite sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee atte a diffondere valori europei e un'identità comune e aventi le potenzialità di raggiungere un vasto pubblico di tutte le età all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. [Em. 75]

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 6

Sezione TRANSETTORIALE

Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la "sezione TRANSETTORIALE" ha le seguenti priorità:

a)  sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche per quanto riguarda promuovendo il ruolo della cultura nell'inclusione sociale, in particolare per le persone con disabilità e per il rafforzamento della democrazia, promuovere la conoscenza del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati al fine di aumentare la visibilità del programma; [Em. 76]

b)  promuovere approcci innovativi alla creazione e alla ricerca artistica, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti artistici in tutti i settori culturali e creativi, che riguardino le dimensioni di mercato o meno, tenendo in considerazione la tutela dei diritti d'autore; [Em. 77]

c)  promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico, artistico e culturale libero, diversificato e pluralistico, del dell'etica professionale nel giornalismo di qualità, nonché del pensiero critico e dell'alfabetizzazione mediatica, in particolare tra i giovani, per favorire l'adattamento a nuovi strumenti e formati mediatici e contrastare la diffusione della disinformazione; [Em. 78]

d)  istituire e sostenere il coinvolgimento attivo di punti di contatto volti a promuovere il programma nei paesi partecipanti, al fine di promuovere il programma nei rispettivi paesi, in modo equo ed equilibrato, anche attraverso attività in rete sul campo, sostenere i richiedenti in relazione al programma e fornire informazioni di base su altre opportunità di sostegno pertinenti disponibili nell'ambito dei programmi finanziati dall'Unione e favorire la cooperazione transfrontaliera e lo scambio delle migliori pratiche all'interno dei settori culturali e creativi. [Em. 79]

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 7

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 850 000 000 2 806 000 000 EUR a prezzi correnti costanti. [Em. 80]

Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:

–  fino a 609 000 000 EUR non meno del 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA); [Em. 81]

–  fino a 1 081 000 000 EUR non meno del 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA); [Em. 82]

–  fino a 160 000 000 EUR al 9 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE), garantendo per ciascuno dei punti di contatto nazionali Europa creativa una dotazione finanziaria almeno pari a quella prevista dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 83]

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti e sono comunicati ogni anno all'autorità di bilancio, insieme ai contributi dei paesi terzi al programma. [Em. 84]

4.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Paesi terzi associati al programma

1.  Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)  altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo unico specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

a)  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

b)  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

c)  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

d)  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I paesi terzi possono partecipare alle strutture di governance del programma e ai forum dei soggetti interessati al fine di facilitare lo scambio di informazioni. [Em. 85]

2.  La partecipazione alle sezioni MEDIA e TRANSETTORIALE dei paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) da a) a d), è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE. [Em. 151]

3.  Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.

3 bis.  Gli accordi con i paesi terzi associati al programma a norma del presente regolamento sono agevolati da procedure più rapide di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1295/2013. Gli accordi con nuovi paesi sono promossi in modo proattivo. [Em. 86]

Articolo 8 bis

Altri paesi terzi

Il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 8 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se nell'interesse dell'Unione.

Articolo 9

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1.  L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma, quali ad esempio l'Unesco, il Consiglio d'Europa, mediante una collaborazione più strutturata con Itinerari culturali ed Euroimages, l'Osservatorio dell'EUIPO, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e l'OCSE, sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del programma in conformità del regolamento finanziario. [Em. 87]

2.  L'Unione è membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere e la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo. [Em. 152]

Articolo 9 bis

Raccolta di dati relativi ai settori culturali e creativi

La Commissione rafforza la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei a misurare e analizzare l'impatto delle politiche culturali. A tale scopo, la Commissione agisce in cooperazione con i centri di eccellenza in Europea e gli istituti nazionali di statistica e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Unesco. Così facendo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sezione Cultura e segue da vicino gli ulteriori sviluppi della politica culturale, anche coinvolgendo sin dalle prime fasi i soggetti interessati nell'analisi e nell'adattamento di indicatori comuni a diversi settori o specifici per ambito di attività. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo in merito a tali attività. [Em. 88]

Articolo 10

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.  Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del [regolamento InvestEU] e del titolo X del regolamento finanziario e delle procedure stabilite nel [regolamento InvestEU]. Il meccanismo di garanzia dedicato creato nel quadro di Europa creativa prosegue nell'ambito del [regolamento InvestEU] e tiene in considerazione le pratiche attuative sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 89]

4.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia], sulla base e in considerazione delle pratiche attuative già sviluppate. [Em. 90]

4 bis.  Al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, i programmi istituiti dal regolamento …/… [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale] e dal regolamento …/… [IPAIII] apportano un contributo finanziario alle azioni istituite ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tali programmi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che li disciplinano rispettivamente. [Em. 91]

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 12

Programma di lavoro

1.  Il programma è attuato mediante il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. L'adozione dei programmi di lavoro è preceduta da consultazioni con i vari soggetti interessati per garantire che le azioni previste sostengano nel miglior modo possibile i diversi settori interessati. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto, che non prevalgono sui finanziamenti diretti erogati a titolo di sovvenzione.

Gli obiettivi generali e specifici e le corrispondenti priorità strategiche e azioni del programma, nonché il bilancio assegnato a ciascuna azione, sono precisati dettagliatamente nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale contiene anche un calendario indicativo di attuazione. [Em. 92]

2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi di lavoro annuali. [Em. 93]

Capo II

Sovvenzioni e soggetti idonei

Articolo 13

Sovvenzioni

1.  Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

1 bis.  Gli inviti a presentare proposte possono tenere conto della necessità di garantire l'adeguato sostegno ai progetti di dimensioni contenute nell'ambito della sezione CULTURA, mediante misure che possono includere tassi di cofinanziamento più elevati. [Em. 94]

1 ter.  Le sovvenzioni sono concesse ai progetti tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

a)  qualità del progetto;

b)  impatto;

c)  qualità ed efficienza dell'attuazione; [Em. 95]

2.  Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. Esso si riunisce alla presenza fisica dei suoi membri o a distanza.

Gli esperti hanno un'esperienza professionale attinente all'ambito valutato. Il comitato di valutazione può richiedere il parere di esperti provenienti dal paese in cui è stata presentata la domanda. [Em. 96]

3.  In deroga all'articolo [193, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione possono essere sono considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno. [Em. 97]

4.  Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere.

Articolo 14

Soggetti idonei

1.  Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.  Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

1)  uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

2)  un paese terzo associato al programma;

3)  un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.  I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione. I contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, possono coprire i costi della loro partecipazione, se nell'interesse dell'Unione.

5.  Ai seguenti soggetti possono essere eccezionalmente concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte, sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve definire e valutare regolarmente, in linea con gli obiettivi del programma: [Em. 98]

a)  la European Film Academy, nell'ambito della collaborazione con il Parlamento europeo relativamente al premio LUX per il cinema, a seguito di un accordo di cooperazione negoziato e firmato da entrambe le parti e in collaborazione con Europa Cinemas; finché l'accordo di cooperazione non è concluso, gli stanziamenti pertinenti sono iscritti in riserva; [Em. 99]

b)  l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea per le sue attività, compresa la selezione regolare e la formazione dei giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri attraverso programmi di residenza che offrono mobilità e la possibilità di esibirsi in festival e tournée all'interno dell'Unione e a livello internazionale e che contribuiscono alla circolazione della cultura europea attraverso i confini e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio geografico tra i partecipanti; l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea diversifica costantemente le sue entrate cercando attivamente sostegno finanziario da nuove fonti, riducendo così la sua dipendenza dai finanziamenti dell'Unione; le attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea sono in linea con gli obiettivi e le priorità del programma e della sezione CULTURA, in particolare il coinvolgimento del pubblico. [Em. 100]

Capo III

Sinergie e complementarietà

Articolo 15

Complementarietà

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, in particolare per i gruppi emarginati e le minoranze, della ricerca e dell'innovazione, compresa l'innovazione sociale, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, del turismo sostenibile, degli aiuti di Stato e, della mobilità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo, anche al fine di promuovere un uso efficiente dei fondi pubblici.

La Commissione provvede a che, in sede di applicazione delle procedure stabilite nel [programma InvestEU] ai fini del programma, esse tengano conto delle prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 101]

Articolo 16

Finanziamenti cumulativi e combinati

1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi di cui al regolamento (UE) n. XX/XXXX [CPR], purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale.

2.  A una proposta ammissibile nell'ambito del programma può essere assegnato un marchio di eccellenza purché tale proposta soddisfi le seguenti condizioni cumulative:

a)  sia stata valutata in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)  rispetti i requisiti minimi di elevata qualità di detto invito a presentare proposte; [Em. 102]

c)  non possa essere finanziata nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

2 bis.  Le proposte a cui è stato conferito il marchio di eccellenza possono ricevere finanziamenti direttamente da altri programmi e fondi a norma del regolamento [regolamento RDC COM(2018)0375], conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, del medesimo, a condizione che tali proposte siano coerenti con gli obiettivi del programma. La Commissione provvede affinché i criteri di selezione e di aggiudicazione per i progetti che ricevono il marchio di eccellenza siano coerenti, chiari e trasparenti per i potenziali beneficiari. [Em. 103]

Articolo 16 bis

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi nel quadro di InvestEU

1.  Il sostegno finanziario attraverso il nuovo programma InvestEU si basa sugli obiettivi e sui criteri dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, tenendo conto della specificità del settore.

2.  Il programma InvestEU fornisce:

a)  accesso ai finanziamenti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;

b)  garanzie agli intermediari finanziari partecipanti provenienti dai paesi che partecipano allo strumento di garanzia;

c)  ulteriori competenze agli intermediari finanziari partecipanti ai fini della valutazione dei rischi legati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, nonché ai progetti culturali e creativi;

d)  il volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

e)  la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di marketing e promozione alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e di tutti i settori;

f)  le seguenti forme di prestito: investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali a esclusione delle garanzie personali; trasferimenti di imprese; capitale di esercizio, come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire deficit, flussi di cassa e linee di credito. [Em. 104]

Capo IV

Monitoraggio, valutazione e controllo

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1 bis.  Le sezioni dispongono di una serie comune di indicatori qualitativi. Ogni sezione dispone di una serie specifica di indicatori. [Em. 105]

2.  Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario per il monitoraggio e la valutazione La Commissione adotta un atto delegato relativo agli indicatori entro il 31 dicembre 2022. [Em. 106]

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 18

Valutazione

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1 bis.  I dati disponibili sugli importi degli stanziamenti di impegno e di pagamento che sarebbero stati necessari per finanziare i progetti cui è stato attribuito il marchio di eccellenza sono trasmessi ogni anno ai due rami dell'autorità di bilancio, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione delle loro rispettive posizioni sul bilancio dell'Unione per l'esercizio successivo, conformemente al calendario deciso di comune accordo per la procedura annuale di bilancio. [Em. 107]

2.  La valutazione revisione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione entro il 30 giugno 2024.

La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2024.

La Commissione presenta, se necessario e sulla base della revisione intermedia, una proposta legislativa finalizzata alla revisione del presente regolamento. [Em. 108]

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua presenta una valutazione finale del programma. [Em. 109]

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.  Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati e informazioni sono trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 19

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato a norma degli articoli 12, paragrafo 2, e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, in particolare il nome del programma e, per le azioni finanziate nel quadro della sezione MEDIA, il logo di tale sezione. La Commissione sviluppa un logo per la sezione CULTURA, il quale è utilizzato per le azioni finanziate a titolo della medesima sezione. [Em. 110]

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati sostenuti mediante le sue sezioni. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.

3.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Informazioni supplementari sulle attività da finanziare

1.  SEZIONE CULTURA

Le priorità della sezione CULTURA del programma di cui all'articolo 4 saranno perseguite mediante le azioni di seguito elencate.

Azioni orizzontali:

a)  progetti di cooperazione transnazionali con una distinzione chiara tra progetti di piccole, medie e grandi dimensioni e dedicando particolare attenzione alle micro-organizzazioni e alle piccole organizzazioni culturali; [Em. 111]

b)  reti europee di organizzazioni culturali e creative di paesi diversi;

c)  piattaforme culturali e creative paneuropee;

d)  mobilità degli artisti, degli artigiani e degli operatori culturali e creativi nelle loro attività transnazionali, compresi la copertura dei costi relativi all'attività artistica e la circolazione delle opere artistiche e culturali; [Em. 112]

e)  sostegno alle organizzazioni culturali e creative per operare a livello internazionale e ai fini dello sviluppo delle capacità; [Em. 113]

f)  sviluppo, cooperazione e attuazione programmatici nel campo della cultura, anche attraverso la fornitura di dati e lo scambio delle migliori pratiche o di progetti pilota.

Azioni settoriali:

a)  sostegno al settore della musica: promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, in particolare nel settore della musica dal vivo, anche attraverso la creazione di reti, della distribuzione del e della promozione di un repertorio musicale e di opere musicali eterogenei all'interno e al di fuori dell'Europa, delle azioni di formazione della formazione, della partecipazione e dell'accesso alla musica, dell'allargamento e della diversificazione del pubblico per il repertorio europeo, della visibilità e del riconoscimento dei creatori, dei promotori e degli artisti, in particolare giovani ed emergenti, nonché sostegno per la raccolta e l'analisi di dati; [Em. 114]

b)  sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, in particolare la traduzione, l'adattamento in formati accessibili a persone con disabilità e la promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, anche mediante biblioteche, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore; [Em. 115]

c)  sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale e dell'architettura: azioni mirate a favore della mobilità degli operatori, della ricerca, dell'istituzione di standard di elevata qualità, dello sviluppo delle capacità, della condivisione delle conoscenze dell'allargamento e della diversificazione competenze professionali per gli artigiani, del coinvolgimento del pubblico, e dell'internazionalizzazione dei settori del patrimonio culturale e dell'architettura, sostegno alla salvaguardia, alla conservazione, alla rigenerazione dello spazio di vita, al riutilizzo adattativo, alla promozione della Baukultur, alla valorizzazione sostenibilità, diffusione, valorizzazione e internazionalizzazione del patrimonio culturale e dei suoi valori mediante campagne di sensibilizzazione, creazione di reti e attività di apprendimento tra pari; [Em. 116]

d)  sostegno ad altri settori: azioni di promozione mirate a favore dello sviluppo degli aspetti creativi dei di altri settori, compresi i settori del design, della moda e del turismo culturale sostenibile e loro promozione e rappresentanza al di fuori dell'Unione europea. [Em. 117]

Sostegno a tutti i settori culturali e creativi in ambiti con esigenze comuni, considerando che è possibile sviluppare un'azione settoriale, ove opportuno, nei casi in cui le specificità di un sottosettore giustifichino un approccio mirato. È adottato un approccio orizzontale per i progetti transnazionali finalizzati alla collaborazione, alla mobilità e all'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di soggiorno, tournée, eventi, esibizioni dal vivo, mostre e festival, oltre che per la promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione, della formazione e degli scambi per professionisti del settore, del rafforzamento delle capacità, della creazione di reti, delle competenze, dell'allargamento e diversificazione del pubblico e della raccolta e analisi dei dati. Le azioni settoriali usufruiscono di bilanci che sono proporzionati ai settori identificati come prioritari. Le azioni settoriali dovrebbero contribuire a far fronte alle sfide specifiche affrontate dai diversi settori prioritari indicati nel presente allegato, sulla base di progetti pilota esistenti e azioni preparatorie. [Em. 118]

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili l'identità europea, la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale: [Em. 119]

a)  Capitali europee della cultura, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(27);

b)  marchio del patrimonio europeo, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(28), e rete dei siti a cui è stato conferito il marchio del patrimonio europeo; [Em. 120]

c)  premi culturali dell'UE, tra cui il Premio europeo per il teatro; [Em. 121]

d)  Giornate europee del patrimonio;

d bis)  azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori; [Em. 122]

e)  sostegno alle istituzioni culturali europee che mirano a offrire ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica.

2.  SEZIONE MEDIA

Le priorità della sezione MEDIA del programma di cui all'articolo 5 terranno conto delle prescrizioni della direttiva 2010/13/UE e delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle peculiarità dei rispettivi mercati; tali priorità saranno perseguite mediante, tra l'altro, le seguenti azioni: [Em. 123]

a)  sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, cortometraggi, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive come videogiochi e contenuti multimediali narrativi e di qualità, caratterizzati da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera, prodotti da società di produzione europee indipendenti; [Em. 124]

b)  produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi e di qualità per tutte le età, sostenendo le società di produzione europee indipendenti; [Em. 125]

b bis)  sostegno a iniziative dedicate alla creazione e promozione di opere relative alla storia dell'integrazione europea e a storie europee; [Em. 126]

c)  promozione e sviluppo di strumenti pubblicitari e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee; [Em. 127]

d)  sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali per piccole e grandi produzioni, su tutte le piattaforme, anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi, così come il sottotitolaggio, il doppiaggio e l'audiodescrizione; [Em. 128]

d bis)  azioni finalizzate a sostenere i paesi con scarsa capacità, al fine di colmare le rispettive carenze identificate; [Em. 129]

e)  sostegno agli scambi da impresa a impresa e alle attività di rete per facilitare le coproduzioni europee e internazionali e la circolazione delle opere europee; [Em. 130]

e bis)  sostegno alle reti europee di creatori audiovisivi di diversi paesi, al fine di coltivare talenti creativi nel settore audiovisivo; [Em. 131]

e ter)  misure specifiche per contribuire al trattamento equo del talento creativo nel settore audiovisivo; [Em. 132]

f)  promozione delle opere europee in eventi e fiere del settore all'interno e al di fuori dell'Europa;

g)  iniziative volte a promuovere l'allargamento e, la diversificazione e il coinvolgimento del pubblico, soprattutto nei cinema, e l'educazione al cinema e alle opere audiovisive, in particolare del pubblico giovane; [Em. 133]

h)  attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità degli operatori del settore, compresi artigiani e maestranze, di adattarsi ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali; [Em. 134]

i)  una rete o più reti di operatori europei di video on demand che proponga propongano una quota significativa di film europei non nazionali; [Em. 135]

j)  festival e reti di festival europei che propongano e promuovano una varietà di opere audiovisive europee, con una quota significativa di film europei non nazionali; [Em. 136]

k)  una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, contribuendo a rafforzare il ruolo delle sale cinematografiche nella catena del valore e ponendo l'accento sulle proiezioni pubbliche come evento sociale; [Em. 137]

l)  misure specifiche, tra cui attività di affiancamento e creazione di reti, per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo; [Em. 138]

m)  sostegno al dialogo programmatico, alle azioni programmatiche innovative e allo scambio delle migliori pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili;

n)  scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici.

n bis)  sostegno alla diffusione dei contenuti culturali televisivi online e offline, così come all'accesso multilingue a tali contenuti, anche attraverso la sottotitolazione, al fine di promuovere la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo, delle creazioni contemporanee europee e delle lingue europee. [Em. 139]

3.  SEZIONE TRANSETTORIALE

Le priorità della sezione TRANSETTORIALE del programma di cui all'articolo 6 saranno perseguite, in particolare, mediante le azioni di seguito elencate.

Cooperazione programmatica e sensibilizzazione:

a)  sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari, comprese le attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, sensibilizzazione e creazione di reti, di carattere transettoriale, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici, anche attraverso un dialogo strutturale permanente con i soggetti interessati e un forum dei settori culturali e creativi inteso a rafforzare il dialogo e l'orientamento delle politiche settoriali; [Em. 140]

b)  attività di analisi transettoriali;

c)  sostegno alle azioni che mirano a promuovere la cooperazione programmatica transnazionale e l'elaborazione di politiche relative al ruolo che gioca l'inclusione sociale attraverso la cultura;

d)  miglioramento della conoscenza del programma e dei temi di cui si occupa, promozione della sensibilizzazione dei cittadini e contributo alla trasferibilità oltre i confini del singolo Stato membro risultati tra Stati membri.

Laboratorio per l'innovazione creativa:

a)  incoraggiamento di nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi e con operatori di altri settori, ad esempio utilizzando tecnologie innovative, e offrendo attività di affiancamento relative a queste ultime, in seno alle organizzazioni culturali e mediante la collaborazione attraverso poli digitali; [Em. 141]

b)  promozione di approcci e strumenti transettoriali innovativi per facilitare l'accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio culturale.

b bis)  azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori; [Em. 142]

Punti di contatto del programma:

a)  promozione del programma a livello nazionale e fornitura di informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno disponibili a livello dell'Unione, nonché sui criteri e le procedure di valutazione e sui relativi risultati; [Em. 143]

b)  sostegno ai potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e incoraggiamento della cooperazione transfrontaliera e dello scambio di migliori prassi tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori interessati dal programma e tra di essi; [Em. 144]

c)  sostegno alla Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, dei risultati del programma tra i cittadini e tra gli operatori. [Em. 145]

Attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione:

a)  risposta ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei media mezzi di informazione promuovendo e monitorando un ambiente mediatico pluralistico e diversificato indipendente e sostenendo un monitoraggio indipendente al fine di valutare i rischi e le sfide per il pluralismo e la libertà dei media; [Em. 146]

b)  sostegno a standard elevati di produzione mediatica promuovendo la cooperazione, le competenze digitali, il giornalismo collaborativo transfrontaliero e contenuti di qualità, nonché modelli economici sostenibili per i media, al fine di garantire l'etica professionale nel giornalismo; [Em. 147]

c)  promozione dell'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini, in particolare i giovani, di sviluppare un'interpretazione critica dei media, sostegno alla creazione di una piattaforma dell'Unione finalizzata a condividere le prassi e le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica fra tutti gli Stati membri, anche attraverso reti universitarie di radio e media che si occupano dell'Europa e offerta di programmi di formazione ai professionisti del settore dei mezzi di informazione allo scopo di riconoscere e contrastare la disinformazione. [Em. 148]

c bis)  garanzia e tutela del dialogo politico e della società civile sulle minacce alla libertà e al pluralismo dei media in Europa; [Em. 149]

ALLEGATO II

INDICATORI DI IMPATTO QUALITATIVI E QUANTITATIVI COMUNI DEL PROGRAMMA

(1)  Benefici per i cittadini e le comunità;

(2)  benefici per il rafforzamento della diversità culturale e del patrimonio culturale europei;

(3)  benefici per l'economia e l'occupazione dell'Unione, in particolare per i settori culturali e creativi e le PMI;

(4)  integrazione delle politiche dell'Unione, comprese le relazioni culturali internazionali;

(5)  valore aggiunto europeo dei progetti;

(6)  qualità dei partenariati e dei progetti culturali;

(7)  numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee sostenute dal programma;

(8)  numero di posti di lavoro collegati ai progetti finanziati;

(9)  equilibrio di genere, se del caso, mobilità e responsabilizzazione degli operatori dei settori culturali e creativi. [Em. 150]

Indicatori

SEZIONE CULTURA

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma.

Numero di artisti e operatori culturali e/o creativi mobili (geograficamente) oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, per paese di origine.

Numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio.

Numero di progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati, segnatamente giovani disoccupati e migranti.

Numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.

SEZIONE MEDIA

Numero di persone che accedono a opere audiovisive europee di paesi diversi dal proprio e sostenute dal programma.

Numero di partecipanti ad attività di apprendimento sostenute dal programma che ritengono di avere migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità.

Numero e dotazione finanziaria delle coproduzioni concepite e realizzate con il sostegno del programma.

Numero di persone raggiunte dalle attività promozionali da impresa a impresa nei principali mercati.

SEZIONE TRANSETTORIALE

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti (indicatore composito per i laboratori per l'innovazione creativa e le azioni a sostegno dei mezzi di informazione).

Numero di eventi per promuovere il programma organizzati dai punti di contatto.

(1) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3)GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.
(4)GU C […] del […], pag. […].
(5) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.
(6)COM(2018)0267.
(7) Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).
(8)COM(2016)0287Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
(9) Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1)
(10) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(11)JOIN/2016/029.
(12)COM/2014/0477.
(13)COM(2017)0479.
(14)Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, A/RES/70/1.
(15) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(16) 2018/0243(COD).
(17) 2018/0247(COD).
(18)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(19)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(20)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(21)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(22)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
(23)Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(24)Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(25)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26)GU L 124 del 20.5.2003.
(27)Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).
(28)Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).


"Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))
P8_TA(2019)0324A8-0111/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0233/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0111/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus" "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 [Em. 1. Tale modifica si applica all'intero testo]

P8_TC1-COD(2018)0191


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, Investire nella mobilità per tutti, a prescindere dal contesto sociale o culturale e indipendentemente dai mezzi, nonché nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, democratiche, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea, dei principi e dei valori europei e a un'Unione più democratica. [Em. 2]

(2)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura", del 14 novembre 2017, la Commissione ha espresso l'intenzione di adoperarsi per creare entro il 2025 uno spazio europeo dell'istruzione in cui l'apprendimento non sia limitato da confini; un'Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre; un'Unione in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di promuovere l'ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le categorie di discenti cui già si rivolge e raggiungere quelli che beneficiano di minori opportunità.

(3)  L'importanza dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell'Unione è ribadita nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"(6), che pone l'accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale di Göteborg, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali(7) e del suo primo principio, relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. La comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

(4)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali chiarisce inoltre l'importanza di un'istruzione di qualità nella prima infanzia e di garantire pari opportunità per tutti. [Em. 3]

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale; un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà. [Em. 4]

(6)  La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo, più semplice e più gestibile per i beneficiari più piccoli e i progetti di minori dimensioni. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. La valutazione d'impatto della Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport. [Em. 5]

(7)  La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato queste conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(7 bis)  La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 22/2018 del 3 luglio 2018 su Erasmus+(8), ha sottolineato che il programma ha prodotto un valore aggiunto europeo dimostrabile, ma che non tutte le dimensioni di tale valore aggiunto, tra cui un maggiore senso di identità europea o un multilinguismo rafforzato, sono state adeguatamente prese in considerazione o misurate. La Corte ha ritenuto che il prossimo programma dovrebbe garantire che gli indicatori siano meglio allineati agli obiettivi del programma, al fine di garantire un'adeguata valutazione della performance. Nella relazione, la Corte ha altresì osservato che, nonostante gli sforzi di semplificazione del programma 2014-2020, gli oneri amministrativi restano troppo elevati ed ha pertanto raccomandato alla Commissione di semplificare ulteriormente le procedure del programma, in particolare le procedure di domanda e gli obblighi di comunicazione, nonché di migliorare gli strumenti informatici. [Em. 6]

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"(9), adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del, e ha riconosciuto che il programma Erasmus+ 2014-2020, è stato uno dei successi più visibili dell'Unione. Nonostante il successo generale, il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero 2014-2020 non è stato in grado di soddisfare l'elevata domanda di finanziamenti e ha accusato bassi tassi di successo dei progetti. Per ovviare a tali carenze è necessario aumentare il bilancio pluriennale per il programma che succederà al programma 2014-2020. Il programma successivo mira inoltre ad essere più elevato inclusivo, raggiungendo un maggior numero di giovani persone che beneficiano di minori opportunità, e comprende una serie di iniziative nuove e ambiziose. Pertanto, come sottolineato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale, è necessario triplicare la dotazione di bilancio, a prezzi costanti, per il programma successivo rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. [Em. 7]

(9)  In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per rafforzata, al fine di garantire un approccio di apprendimento permanente e promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare acquisire e migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per svilupparsi come individui e affrontare le sfide e sfruttare al massimo le opportunità del ventunesimo secolo. Tale approccio dovrebbe inoltre riconoscere il valore delle attività di istruzione non formale e informale e i legami tra di esse. [Em. 8]

(10)  Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita, in particolare per le persone anziane che devono acquisire nuove competenze per la vita o competenze per un mercato del lavoro in evoluzione. Tale approccio dovrebbe essere incoraggiato mediante una cooperazione intersettoriale efficace e una maggiore interazione tra diverse forme di istruzione. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione. [Em. 9]

(10 bis)  Le organizzazioni che operano in un contesto transfrontaliero forniscono un contributo importante alla dimensione transnazionale e internazionale del programma. Pertanto, se del caso, il programma dovrebbe fornire sostegno alle reti pertinenti a livello dell'Unione e alle organizzazioni europee e internazionali le cui attività sono inerenti e contribuiscono agli obiettivi del programma. [Em. 10]

(11)  Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione e dello sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(11) entro il 2025. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa(12) con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze, delle abilità e delle abilità conoscenze per sostenere l'occupazione e creare occupazione, crescita, la crescita competitività, innovazione e la competitività coesione sociale. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione(13). [Em. 11]

(12)  Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù(14), il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù", anche rispetto all'obiettivo della strategia di sostenere l'occupazione giovanile di alta qualità e l'apprendimento non formale(15). [Em. 12]

(13)  Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...](16). Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità soltanto nel contesto di sport di base, sia per i giovani che praticano uno sport organizzato su base regolare sia per il personale sportivo. Occorre inoltre riconoscere che il personale sportivo può essere costituito da professionisti, ossia da persone che si guadagnano da vivere attraverso lo sport, ed essere comunque impegnato in sport di base. Le azioni di mobilità dovrebbero pertanto essere aperte a questo gruppo. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport, la sostenibilità e le buone pratiche ambientali nello sport, nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport. Tutti i soggetti interessati, inclusi gli istituti di istruzione e formazione, dovrebbero poter partecipare a partenariati, alla cooperazione e al dialogo politico nel settore dello sport. [Em. 13]

(14)  Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di abilità e competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'arte, l'ingegneria e la matematica (STEAM), i cambiamenti climatici, l'ambiente la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati, il design e le arti l'architettura e il design, l'alfabetismo digitale e mediatico per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro. [Em. 14]

(14 bis)  In linea con la sua missione di stimolare l'innovazione nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma dovrebbe rafforzare lo sviluppo di strategie di istruzione e apprendimento rivolte a bambini dotati e talentuosi, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro condizione socioeconomica o dal loro genere. [Em. 15]

(14 ter)  Il programma dovrebbe contribuire al seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale sostenendo attività concepite per sviluppare le competenze necessarie per proteggere e preservare il patrimonio culturale europeo e sfruttare appieno le opportunità didattiche che il settore culturale e creativo offre. [Em. 16]

(15)  Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa(17) siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa alle iniziative che dimostrano una dimensione della ricerca, come l'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca, in particolare negli istituti di istruzione superiore. [Em. 17]

(16)  Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità il tasso di raggiungere partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base diÈ importante riconoscere che bassi livelli di partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità potrebbero derivare da cause diverse e dipendere da diversi contesti nazionali. Pertanto, entro un quadro a livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo dell'Unione, le agenzie nazionali dovrebbero sviluppare strategie di inclusione con misure per migliorare la divulgazione, semplificare le procedure, offrire formazione e supporto e monitorare l'efficacia. Andrebbero inoltre utilizzati altri meccanismi per migliorare l'inclusione, anche offrendo formati più flessibili di mobilità, in linea con le esigenze delle persone che beneficiano di minori opportunità, ai fini dell'apprendimento e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. [Em. 18]

(16 bis)  Qualora le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o a causa dei costi più elevati di partecipazione al programma dovuti alla loro situazione specifica, come spesso è il caso delle persone con disabilità, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituite misure adeguate di sostegno finanziario. Tali misure possono includere altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus, programmi nazionali o adeguamenti delle sovvenzioni o integrazioni del sostegno attraverso il programma. Nel valutare se le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari e stabilire il livello di sostegno di cui necessitano, si dovrebbero utilizzare criteri oggettivi. I costi supplementari delle misure volte a facilitare l'inclusione non dovrebbero mai costituire le basi per il rifiuto di una candidatura. [Em. 19]

(16 ter)  Il programma dovrebbe continuare a focalizzare il suo sostengo sulla mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e dovrebbe offrire maggiori opportunità per le persone con minori possibilità di beneficiare di azioni di mobilità fisica ai fini dell'apprendimento. Nel contempo, si dovrebbe riconoscere che formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista possono completare in modo efficace la mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e massimizzarne l'efficacia. In casi eccezionali, qualora le persone non siano in grado di partecipare ad azioni e attività di mobilità, i formati virtuali possono consentire loro di beneficiare di molti vantaggi del programma in modo innovativo ed efficace sul piano dei costi. Il programma dovrebbe pertanto fornire sostegno anche per tali formati e strumenti virtuali. Tali formati e strumenti, in particolare quelli utilizzati per l'apprendimento delle lingue, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico nel modo più ampio possibile. [Em. 20]

(16 quater)  In linea con gli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 9 sull'accessibilità e l'articolo 24 sull'istruzione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le persone con disabilità beneficino di un accesso non discriminatorio e libero da ostacoli al programma. A tal fine si dovrebbe fornire un sostegno aggiuntivo incluso, ove necessario, un sostegno finanziario. [Em. 21]

(16 quinquies)  Gli ostacoli giuridici e amministrativi, come le difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e all'accesso a servizi di sostegno, in particolare i servizi sanitari, possono ostacolare l'accesso al programma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per rimuovere tali ostacoli, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, e per facilitare gli scambi transfrontalieri, ad esempio tramite il rilascio della tessera di assicurazione sanitaria europea. [Em. 22]

(17)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e, i valori comuni e un senso di solidarietà tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva, la coesione sociale e il pensiero critico tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. [Em. 23]

(17 bis)  È importante che il programma produca un valore aggiunto europeo. Pertanto, le azioni e le attività dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma solo se possono dimostrare un potenziale valore aggiunto europeo. Dovrebbe essere possibile dimostrare il valore aggiunto europeo in vari modi, per esempio attraverso il carattere transnazionale delle azioni, la loro complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione, il loro contributo all'uso efficace degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità a livello di Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione, la loro promozione del multilinguismo e del dialogo interculturale e interreligioso, la loro promozione di un senso di appartenenza a livello europeo e il loro rafforzamento della cittadinanza europea. [Em. 24]

(18)  Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire offrendo sia alle persone sia alle organizzazioni un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma, segnatamente i paesi in via di sviluppo. La dimensione internazionale dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, in modo particolare per i cittadini dei paesi in via di sviluppo, dovrebbe sostenere il trasferimento di conoscenze nei loro paesi di origine al termine del loro periodo di studi. Dovrebbe inoltre rafforzare la costruzione di capacità dei sistemi di istruzione nei paesi in via di sviluppo. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale e allo sport. [Em. 25]

(18 bis)  Al fine di potenziare l'impatto delle attività nei paesi in via di sviluppo, è importante rafforzare le sinergie tra il programma Erasmus+ e gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, quali lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione. [Em. 26]

(19)  L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre capitoli (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma.

(20)  Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti e il personale dell'istruzione superiore, gli alunni e il personale delle scuole, inclusi gli insegnanti delle scuole materne e il personale di assistenza nelle scuole della prima infanzia e i discenti e il personale dell'istruzione e della formazione professionale. La, prevedendo azioni mirate che tengano conto delle specifiche esigenze educative delle persone a cui sono rivolte. Le opportunità di mobilità per i docenti dell'istruzione e della formazione professionale nelle regioni di frontiera dovrebbero essere ulteriormente promosse per prepararli allo specifico contesto del mercato del lavoro transfrontaliero. Il programma dovrebbe inoltre offrire opportunità di mobilità dei per i discenti e il personale dell'istruzione degli adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per. Gli obiettivi principali dell'istruzione degli adulti sono il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità e la cooperazione promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva, dello sviluppo personale e del benessere. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto, in particolare i nuovi arrivati, le persone che beneficiano di minori opportunità e i gruppi di popolazione difficili da raggiungere. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, concentrandosi in particolare sulla riqualificazione e sul perfezionamento professionale e la promozione dello sviluppo di competenze per il mercato del lavoro. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche, culturali e culturali sostenendo sportive attraverso la digitalizzazione dei processi, per agevolare le procedure di presentazione delle domande e la partecipazione al programma, sviluppando sistemi online di facile utilizzo basati sulle migliori pratiche e creando nuovi strumenti come ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero. [Em. 27]

(20 bis)  Il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: la Carta europea di qualità per la mobilità(18), che chiarisce che la qualità dell'informazione, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché piani di apprendimento chiari e risultati dell'apprendimento elaborati in anticipo hanno un impatto dimostrabile sui benefici della mobilità. Le attività di mobilità dovrebbero essere adeguatamente preparate in anticipo. Tale preparazione può essere fatta frequentemente e in modo efficiente mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se del caso, il programma dovrebbe altresì fornire un sostegno alle visite preparatorie per le attività di mobilità. [Em. 28]

(20 ter)  Il programma dovrebbe sostenere e incoraggiare la mobilità degli insegnanti e del personale educativo a tutti i livelli, al fine di migliorare le pratiche di lavoro e contribuire allo sviluppo professionale. Dato il ruolo essenziale che l'educazione prescolastica e della prima infanzia svolge nel prevenire le diseguaglianze sociali ed economiche, è importante che gli insegnanti e il personale a questo livello possano partecipare alla mobilità di apprendimento nel quadro del programma. Per quanto concerne l'insegnamento, il programma dovrebbe inoltre incoraggiare la sperimentazione di innovazioni delle politiche per affrontare alcune delle sfide comuni con cui si confrontano i sistemi d'istruzione nell'UE, come attrarre nuovi talenti nel settore dell'insegnamento rivolto ai bambini più marginalizzati e sviluppare formazioni per aiutare i docenti nell'insegnamento a favore dei discenti svantaggiati. Al fine di sfruttare al massimo i benefici della partecipazione al programma per i docenti e il personale didattico, ci si dovrebbe adoperare in ogni modo per garantire che essi beneficino di un contesto favorevole alla mobilità, nel cui quadro beneficino di un programma di lavoro e di un carico di lavoro regolare, abbiano accesso a possibilità di formazione adeguate e beneficino di un sostegno finanziario adeguato in funzione del paese e, se del caso, della regione in cui si deve svolgere l'attività di mobilità a fini di apprendimento. [Em. 29]

(20 quater)  Nel riconoscere il ruolo fondamentale che l'istruzione e la formazione professionale svolgono nel migliorare le prospettive di lavoro e nel promuovere l'inclusione sociale, il programma dovrebbe contribuire a rafforzare l'inclusività, la qualità e la pertinenza dell'istruzione e della formazione professionale, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 su "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività"(19). Il programma dovrebbe promuovere legami più stretti tra coloro che dispensano istruzione e formazione professionale e i datori di lavoro, sia pubblici sia privati. Il programma dovrebbe inoltre affrontare questioni specifiche al settore dell'istruzione e della formazione professionale, come la formazione linguistica, la promozione di partenariati di alta qualità e il riconoscimento e la certificazione delle competenze, e incoraggiare coloro che dispensano istruzione e formazione professionale a richiedere la carta di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale quale attestato di qualità. [Em. 30]

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, la storia europea, la cultura e la cittadinanza, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. Il programma dovrebbe sensibilizzare in merito agli strumenti di democrazia elettronica, compresa l'iniziativa dei cittadini europei. Dovrebbe inoltre promuovere gli scambi intergenerazionali tra giovani e anziani. Alla luce del ruolo chiave delle organizzazioni giovanili e dell'animazione giovanile per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del settore della gioventù nell'Unione. [Em. 31]

(22)  Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero nel quadro della nuova iniziativa denominata DiscoverEU. Ai diciottenni giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione formale o informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità linguistica e culturale. L'iniziativa dovrebbe contenere una componente di apprendimento valida e verificabile e dovrebbe garantire un'adeguata diffusione delle esperienze e condivisione delle lezioni apprese, al fine di valutare e migliorare l'iniziativa su base costante. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti, prestando la dovuta attenzione all'equilibrio geografico, e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. Tali organismi dovrebbero altresì essere coinvolti, se del caso, nella fornitura di formazione e sostegno pre e postmobilità, anche per quanto concerne le competenze linguistiche e interculturali. L'iniziativa DiscoverEU dovrebbe inoltre costruire legami con le iniziative "Capitali europee della cultura", "Capitali europee della gioventù", "Capitali europee del volontariato" e "Capitali verdi europee". [Em. 32]

(23)  L'apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione. Nel contempo, le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto, il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, tramite corsi di lingua in particolare tramite loco e un maggior ricorso agli a strumenti online accessibili, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning che l'e-learning può offrire per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Il sostegno all'apprendimento delle lingue offerto attraverso il programma dovrebbe prestare attenzione alle esigenze degli utenti, con una particolare attenzione alle lingue utilizzate nel paese ricevente e, nelle regioni di frontiera, alle lingue dei paesi confinanti. Il sostegno all'apprendimento delle lingue dovrebbe altresì fornire le lingue dei segni nazionali. Lo strumento per il sostegno linguistico online offerto da Erasmus+ dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dei partecipanti al programma ed essere aperto a tutti. [Em. 33]

(23 bis)  Il programma dovrebbe fare uso di tecnologie linguistiche, come le tecnologie della traduzione automatica, allo scopo di facilitare gli scambi tra autorità e migliorare il dialogo interculturale. [Em. 34]

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. A tal fine è opportuno garantire una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli di attuazione del programma. [Em. 35]

(25)  Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee, che dovrebbero essere università d'eccellenza e mirare a rafforzare l'attività degli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e a migliorare la cooperazione tra ricerca, innovazione e istruzione. La nozione di eccellenza va intesa in senso ampio, anche in relazione all'abilità di rafforzare l'inclusione. Il programma di sostegno dovrebbe mirare ad una maggiore copertura geografica delle "Università europee". [Em. 36]

(26)  Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione, la competitività, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione. [Em. 37]

(27)  Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online esistenti quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore. Il programma dovrebbe inoltre incoraggiare, se del caso, la creazione di nuove piattaforme online per rafforzare e modernizzare la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, sport e gioventù a livello europeo. Tali piattaforme dovrebbero essere di facile utilizzo e accessibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). [Em. 38]

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento automatico e reciproco delle competenze e, delle abilità, delle qualifiche e dei diplomi, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di altri elementi di prova dei risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano atti a fornire informazioni e assistenza ai potenziali partecipanti, facilitando così gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. [Em. 39]

(29)  Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato a Erasmus+ e sostenere, in particolare, le attività delle reti di ex partecipanti, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a fungere da moltiplicatori per il programma.

(29 bis)  Il programma dovrebbe porre l'accento in particolare sulla convalida e sul riconoscimento dei periodi di istruzione e formazione all'estero, tra cui l'istruzione secondaria. A tale proposito, la concessione di sovvenzioni dovrebbe essere collegata alle procedure di valutazione della qualità, alla descrizione dei risultati dell'apprendimento e alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità(21), della raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale(22) e agli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono un apprendimento di qualità, come il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET). [Em. 40]

(30)  Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato, l'agricoltura e le imprese, affinché possano disporre di una formazione, un tirocinio o maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, e dal punto di vista professionale, in particolare acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus Erasmus+ dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus Erasmus+ a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, mezzi di comunicazione e cultura, nonché del corpo europeo di solidarietà. [Em. 41]

(31)  È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e le future sfide e opportunità dell'Unione, e promuovere dibattiti il dibattito su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri in tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso europeo di impegno e identità europea appartenenza è particolarmente importante in un momento in cui i alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità di un'identità europea comune, sono messi alla prova e in cui il e tenendo conto del fatto che i cittadini stanno dimostrando un livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea e migliorare, al tempo stesso, l'impegno della comunità di apprendimento in generale e del grande pubblico nei confronti dell'integrazione europea. [Em. 42]

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta Il programma dovrebbe essere in linea con l'obiettivo principale dell'accordo di Parigi, ossia rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici,. In linea con gli impegni dell'Unione ad assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale a raggiungere un obiettivo complessivo di destinare almeno il 25 % delle spese di del bilancio dell'UE al a sostegno degli obiettivi in materia di clima climatici nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % che sarà introdotto non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni. [Em. 43]

(32 bis)  Dato il ruolo dell'Unione quale attore globale e in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli impegni assunti dagli Stati membri alla conferenza Rio+20, il programma dovrebbe integrare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e l'apprendimento permanente, anche tenendo conto del ruolo essenziale che l'istruzione svolge nella lotta contro la povertà. Il programma dovrebbe inoltre contribuire all'agenda per lo sviluppo sostenibile, sostenendo gli sforzi intesi a sviluppare le competenze necessarie per lo sviluppo sostenibile ed educare le persone in materia di sostenibilità, protezione dell'ambiente e cambiamento climatico attraverso l'istruzione formale, non formale e informale. [Em. 44]

(33)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(23)]. È opportuno assicurare, a partire dal 2021, un aumento significativo del bilancio annuale del programma rispetto all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, seguito da un incremento lineare e graduale degli stanziamenti annuali. Questo profilo di bilancio contribuirebbe a garantire un accesso più ampio fin dall'inizio del periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed eviterebbe aumenti sproporzionati negli ultimi anni, che potrebbero essere difficili da assorbire. [Em. 45]

(34)  Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori. La ripartizione esatta del bilancio per azione e per iniziativa dovrebbe essere stabilita nel programma di lavoro. [Em. 46]

(35)  Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario")(24). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e alla gestione indiretta.

(36)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. Nell'attuazione del programma dovrebbero essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario. [Em. 47]

(37)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei. [Em. 48]

(38)  In linea con l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"(25), (la "comunicazione sul partenariato strategico"), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. [Em. 49]

(38 bis)  Nella comunicazione sul partenariato strategico, la Commissione ha riconosciuto che una maggiore mobilità dei discenti e del personale impegnato nell'istruzione e nella formazione, in particolare nell'ambito del programma Erasmus+, sarebbe molto proficua per le regioni ultraperiferiche e si è impegnata ad adeguare ulteriormente il sostegno finanziario a favore dei partecipanti che viaggiano da e verso le regioni ultraperiferiche, mantenendo regole specifiche di finanziamento per tali regioni nell'ambito del programma Erasmus+, a esplorare le possibilità di estendere la cooperazione regionale del programma Erasmus+ al fine di incoraggiare ulteriormente la mobilità tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini, e a utilizzare il Fondo sociale europeo+ a integrazione del programma Erasmus+. [Em. 50]

(39)  A norma dell'[reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(26)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori e la loro partecipazione al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(40)  Il programma dovrebbe mantenere la continuità riguardo ai suoi obiettivi e alle sue priorità. Tuttavia, dato che esso sarà attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un certo grado di flessibilità affinché possa adeguarsi alle realtà e alle priorità politiche in mutamento nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio in che modo le iniziative specifiche dovranno essere concepite e non pregiudica tutte le priorità politiche e le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Le scelte e le priorità strategiche secondarie, compresi i dettagli di nuove iniziative specifiche, dovrebbero invece essere determinate mediante programmi di lavoro in conformità al regolamento finanziario,. La Commissione concezione delle nuove iniziative dovrebbe adottare programmi di lavoro trarre insegnamenti dalle iniziative pilota passate e attuali in tale settore e informarne il Parlamento dovrebbe tenere debitamente conto del valore aggiunto europeo e il Consiglio sia nella sostanza che nella struttura dell'iniziativa. I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti delegati. È di esecuzione particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di concerto con le agenzie nazionali e i portatori di interessi, e che tali consultazioni siano condotte in conformità alla procedura d'esame dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 51]

(40 bis)  La Commissione, di concerto con le agenzie nazionali, dovrebbe monitorare l'attuazione del programma e riferire in merito, sia nel corso del programma sia dopo il suo completamento. La valutazione finale del programma dovrebbe essere eseguita tempestivamente in modo tale che possa confluire nella revisione intermedia del programma successivo, se del caso. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione intermedia del programma, corredandola, ove appropriato, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. [Em. 52]

(41)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(27), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri dei beneficiari. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. [Em. 53]

(42)  A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri pertinenti portatori di interessi chiave. [Em. 54]

(43)  Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento. [Em. 55]

(44)  Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali, che dovrebbero assicurare un'applicazione coerente e agevole delle norme del programma in tutta l'Unione e nel corso del tempo. A tal fine, e per assicurare l'attuazione efficace del programma, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare, in consultazione con i portatori di interessi, per sviluppare procedure coerenti, semplici e di elevata qualità e facilitare lo scambio di buone prassi che possano migliorare la qualità dei progetti nel quadro del programma. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione. [Em. 56]

(44 bis)  Al fine di incoraggiare gli organizzatori di progetti che non hanno esperienza di programmi di finanziamento dell'Unione a richiedere finanziamenti, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero fornire consulenza e sostegno e garantire che le procedure di presentazione delle domande siano quanto più possibile chiare e semplici. La guida del programma dovrebbe essere ulteriormente migliorata per renderla chiara e di facile utilizzo e i moduli di domanda dovrebbero essere semplici e dovrebbero essere messi a disposizione tempestivamente. Per modernizzare e armonizzare ulteriormente la procedura di presentazione delle domande, è opportuno sviluppare uno strumento unico, comune e multilingue per i beneficiari del programma e per coloro che sono coinvolti nella sua gestione. [Em. 57]

(44 ter)  Come regola generale, le domande di sovvenzione e le candidature dei progetti dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede il richiedente e gestite dalla stessa. Tuttavia, a titolo di deroga, le richieste di sovvenzione e le candidature dei progetti riguardanti attività organizzate da reti a livello dell'Unione e da organizzazioni europee e internazionali dovrebbero essere presentate alla Commissione e gestite direttamente dalla stessa. [Em. 58]

(45)  Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente dovrebbe essere lo stesso organismo designato per le azioni di cui al programma precedente.

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del che possano impedire l'accesso al programma o il suo corretto funzionamento. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio(28), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. [Em. 59]

(47)  Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.

(48)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(29). [Em. 60]

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al fine di semplificare l'amministrazione del programma, si dovrebbe fare ricorso a pagamenti forfettari basati sul progetto in questione per le attività di mobilità in tutti i settori. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei essere periodicamente riviste e adeguate ai costi della vita e di sostentamento nel paese e nella regione ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati. [Em. 61]

(50)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96(31) e (UE) 2017/1939(32) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(33). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(51)  È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(52)  Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, in particolare garantendo che una domanda di elevata qualità che non può essere finanziata nel quadro del programma, a causa di fondi insufficienti, possa essere presa in considerazione per il finanziamento, mediante una procedura semplificata, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di semplificare la procedura per tali azioni, dovrebbe essere possibile attribuire loro un "marchio di eccellenza" che ne riconosca l'elevata qualità. Tale complementarità tra i vari programmi dovrebbe consentire un aumento complessivo dei tassi di riuscita dei progetti. [Em. 62]

(52 bis)  Al fine di massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione e del sostegno alle politiche, è importante favorire le sinergie e la complementarità tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente. Dette sinergie e complementarità non dovrebbero comportare che la gestione dei fondi assegnati al programma Erasmus+ avvenga all'esterno della struttura del programma, né che tali fondi siano utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli di cui al presente regolamento. Qualsiasi sinergia e complementarità dovrebbe tradursi a livello attuativo in procedure di domanda semplificate. [Em. 63]

(53)  Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(54)  È opportuno garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il 31 dicembre 2020.

(55)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attivamente iniziative volte a sensibilizzare e a promuovere percezioni positive riguardo ai gruppi che possono essere oggetto di discriminazione e a promuovere la parità di genere. Dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi intesi ad affrontare il divario educativo e le difficoltà specifiche che i rom incontrano, agevolandone la piena e attiva partecipazione al programma. Il rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dovrebbe essere integrato nell'intero processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma. [Em. 64]

(56)  Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

(57)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della sua dimensione internazionale rafforzata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)  Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

(59)  Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus Erasmus+, il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport ("programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento o aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; [Em. 65]

2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione, compresi la riqualificazione o il perfezionamento professionale, o apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, attività didattica oppure di partecipazione ad attività di sviluppo professionale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico, ivi comprese le lingue dei segni nazionali, e/o essere integrata da apprendimento online accessibile e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione; [Em. 66]

2 bis)  "apprendimento virtuale": l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante l'uso di strumenti accessibili di informazione e comunicazione; [Em. 67]

2 ter)  "apprendimento misto": l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante una combinazione di strumenti di istruzione e formazione virtuali e metodi di istruzione e formazione tradizionali; [Em. 68]

3)  "apprendimento non formale": apprendimento volontario che ha luogo al di fuori dell'istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi, metodi e tempi), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento;

4)  "apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

5)  "giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

6)  "sport di base": attività sportiva organizzata praticata a livello locale regolarmente da sportivi dilettanti, e sport per tutti di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali; [Em. 69]

7)  "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. Sono compresi i neolaureati, o qualsiasi persona che abbia ottenuto un diploma in un istituto di questo tipo nell'arco dei 24 mesi precedenti; [Em. 70]

8)  "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione a tutti i livelli, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, ricercatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, allenatori, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento; [Em. 71]

8 bis)  "personale sportivo": gli individui che partecipano alla gestione, all'istruzione o all'allenamento di una squadra sportiva o di diversi singoli sportivi, su base remunerata o volontaria; [Em. 72]

9)  "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone, o una persona che hanno recentemente abbia ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi tale programma nell'arco dei 24 mesi precedenti; [Em. 73]

10)  "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado, o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale e che le autorità nazionali competenti considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio; [Em. 74]

11)  "istruzione degli adulti": ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all'istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;

12)  "paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione; [Em. 75]

13)  "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro;

14)  "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;

15)  "master o dottorato congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati; [Em. 76]

16)  "internazionale": riferito a un'azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;

17)  "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

18)  "istituto di istruzione superiore": qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore entità che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore altra entità comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio; [Em. 77]

19)  "transnazionale": riferito a un'azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;

20)  "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all'apprendimento e dal sostegno all'accessibilità e all'inclusione; [Em. 78]

21)  "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale o informale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo, ivi compresi il loro sviluppo socioeducativo e professionale e lo sviluppo delle loro competenze; [Em. 79]

22)  "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo con tra responsabili delle politiche, decisori politici, esperti, ricercatori o portatori di interessi della società civile, a seconda dei casi, e i giovani e le organizzazioni giovanili che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù tutti i settori rilevanti per i giovani; [Em. 80]

23)  "paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri; [Em. 81]

24)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;

25)  "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano sono svantaggiati nell'accesso al programma a causa di vari ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la derivano, ad esempio, da disabilità e le problemi di salute, difficoltà di apprendimento, provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica personale, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; [Em. 82]

26)  "autorità nazionale": l'autorità responsabile, a livello nazionale, del monitoraggio e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;

27)  "agenzia nazionale": uno o più organismi in un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma responsabili della gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale. In un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma può esservi più di un'agenzia nazionale;

27 bis)  "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati al programma ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio; esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi. [Em. 83]

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù delle attività giovanili e dello sport attraverso l'apprendimento permanente, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità e, alla coesione sociale e all'inclusione sociali, alla promozione della cittadinanza attiva come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, stimolare l'innovazione nell'istruzione e nella formazione e sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport. [Em. 84]

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)  promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione; [Em. 85]

b)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale, l'apprendimento multiculturale, il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la qualità, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù; [Em. 86]

c)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive; [Em. 87]

c bis)  promuovere l'apprendimento permanente mediante un approccio intersettoriale tra i contesti formali, non formali e informali e sostenendo percorsi di apprendimento flessibili. [Em. 88]

2 bis.  Il programma prevede una dimensione internazionale rafforzata volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione e i suoi obiettivi di sviluppo mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi. [Em. 89]

3.  Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave:

a)  mobilità ai fini dell'apprendimento ("azione chiave 1");

b)  cooperazione tra organizzazioni e istituti ("azione chiave 2"); e

c)  sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ("azione chiave 3").

Gli obiettivi sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7.

Tutte le azioni del programma prevedono una solida componente di apprendimento che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui al presente articolo. La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport). Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche per ciascuna azione sono precisati nel dettaglio nel programma di lavoro di cui all'articolo 19. [Em. 90]

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

1.  Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.  Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso i seguenti elementi:

a)  il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)  la complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

c)  il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

d)  il contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità, comprese carte, a livello di Unione;

e)  il contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione;

f)  la promozione del dialogo interculturale e interreligioso all'interno dell'Unione;

g)  la promozione del multilinguismo all'interno dell'Unione; o

h)  la promozione di un senso di appartenenza europeo e il rafforzamento di una cittadinanza europea comune. [Em. 91]

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 4

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

a)  la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore;

b)  la mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione e della formazione professionale;

c)  la mobilità degli alunni e del personale delle scuole, compresi gli insegnanti delle scuole materne e il personale addetto all'educazione e alla cura della prima infanzia; [Em. 92]

d)  la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti e dei discenti adulti; [Em. 93]

e)  le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle a sostegno delle attività di mobilità.

Il programma sostiene l'apprendimento virtuale e misure di apprendimento misto intese ad accompagnare le attività di mobilità di cui al paragrafo 1. Sostiene tali misure anche per le persone impossibilitate a partecipare a tali attività di mobilità.

La Commissione assicura, ove opportuno, che gli strumenti di apprendimento virtuale e misto sviluppati nel quadro del programma siano messi a disposizione del pubblico. [Em. 94]

Può essere concesso sostegno per la preparazione delle attività di mobilità di cui al presente articolo, comprese, se necessario, le visite preparatorie. [Em. 95]

Articolo 5

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)  i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma; [Em. 96]

b)  i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master o dottorati congiunti di Erasmus Mundus. Le Università europee e i centri di eccellenza professionale coinvolgono almeno un'entità stabilita in uno Stato membro; [Em. 97]

c)  i partenariati per l'innovazione, quali le alleanze nell'ambito dell'istruzione degli adulti, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa; [Em. 98]

d)  le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, gli strumenti per promuovere l'uso dei metodi di progettazione universale dell'apprendimento nonché gli strumenti per facilitare la mobilità, come la carta europea dello studente di cui all'articolo 25, paragrafo 7 quater; [Em. 99]

d bis)  la creazione mirata di capacità nel settore dell'istruzione superiore in paesi terzi non associati al programma. [Em. 100]

Articolo 6

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)  la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti;

b)  il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza, il riconoscimento e l'aggiornamento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche(34); [Em. 101]

c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave e il sostegno degli stessi, comprese le reti a livello di Unione, e le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione; [Em. 102]

d)  le misure mirate che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 103]

e)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

f)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 7

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea e di sfide e opportunità future dell'Unione tramite le seguenti azioni: [Em. 104]

a)  l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore; [Em. 105]

b)  l'azione Jean Monnet in altri tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione; [Em. 106]

c)  il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l'Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin); l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l'Accademia di diritto europeo di Treviri; l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 8

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

a)  la mobilità dei giovani;

b)  le attività di partecipazione dei giovani;

c)  le attività DiscoverEU;

d)  la mobilità degli animatori giovanili.

Articolo 9

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)  i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma; [Em. 107]

b)  i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

c)  le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale. [Em. 108]

Articolo 10

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki, se pertinente; [Em. 109]

b)  gli strumenti e le misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;

c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave e il sostegno delle stesse, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù; [Em. 110]

d)  le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 111]

e)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

f)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 11

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori dei giovani che praticano sport di base e del relativo personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1. [Em. 112]

Articolo 12

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)  i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)  gli eventi sportivi di base senza scopo di lucro, compresi gli eventi su scala ridotta, che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport. [Em. 113]

Articolo 13

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica;

b)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport; [Em. 114]

b bis)  le misure che contribuiscono a un'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 115]

b ter)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione; [Em. 116]

c)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma, compresi premi e riconoscimenti sportivi.

CAPO IV bis

INCLUSIONE [Em. 117]

Articolo 13 bis

Strategia di inclusione

1.  Entro il 31 marzo 2021 la Commissione elabora un quadro di misure di inclusione, insieme ad orientamenti per la loro attuazione. Sulla base di tale quadro e prestando particolare attenzione alle sfide specifiche legate all'accesso al programma nel contesto nazionale, le agenzie nazionali elaborano una strategia nazionale pluriennale di inclusione. Tale strategia è resa pubblica entro il 30 giugno 2021 e la sua attuazione è monitorata periodicamente.

2.  Il quadro e la strategia di cui al paragrafo 1 prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

a)  la cooperazione con le parti sociali, le autorità nazionali e locali e la società civile;

b)  il sostegno alle organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i gruppi destinatari;

c)  la capacità di raggiungere e di comunicare con i gruppi destinatari, anche attraverso la diffusione di informazioni di facile consultazione;

d)  la semplificazione delle procedure di domanda;

e)  la prestazione di servizi specifici di consulenza, formazione e sostegno per i gruppi destinatari, sia prima della presentazione della domanda sia in preparazione all'effettiva partecipazione al programma;

f)  le migliori pratiche in materia di accessibilità e servizi di supporto per le persone con disabilità;

g)  la raccolta di dati qualitativi e quantitativi adeguati per valutare l'efficacia della strategia;

h)  l'applicazione di misure di sostegno finanziario conformemente all'articolo 13 ter. [Em. 118]

Articolo 13 ter

Misure di sostegno finanziario per l'inclusione

1.  La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire che siano predisposte misure adeguate di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, se del caso, a favore delle persone con minori opportunità la cui partecipazione al programma è ostacolata da motivi finanziari, in quanto si trovano in una situazione di svantaggio economico o perché i costi supplementari di partecipazione al programma in ragione della loro situazione specifica rappresentano un ostacolo significativo. La valutazione dei motivi finanziari e del livello di sostegno si basa su criteri oggettivi.

2.  Le misure di sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)  sostegno disponibile a titolo di altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo+;

b)  sostegno disponibile a titolo dei programmi nazionali;

c)  adeguamento e integrazione del sostegno per le azioni di mobilità disponibili nell'ambito del programma.

3.  Al fine di rispettare il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, la Commissione, ove necessario, adegua le sovvenzioni a sostegno delle azioni di mobilità nell'ambito del programma o autorizza le agenzie nazionali ad adeguarle. La Commissione stabilisce inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, un bilancio specifico per finanziare misure di sostegno finanziario supplementari nell'ambito del programma.

4.  I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l'inclusione non giustificano in alcun caso il rigetto di una domanda nell'ambito del programma. [Em. 119]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 14

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di 41 097 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (46 758 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 120]

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. [Em. 121]

2.  Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione indicativa:

a)  24 940 000 000 di EUR l'83 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui: [Em. 122]

1)  almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 34,66 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 123]

2)  almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 23 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 124]

3)  almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 15,63 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione scolastica, compresa l'educazione prescolastica e della prima infanzia, di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 125]

4)  almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 6 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 126]

5)  450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati l'1,8 % è assegnato alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7; [Em. 127]

5 bis)  il 13,91 % dell'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è assegnato ad azioni che sono principalmente gestite in modo diretto, comprese quelle di cui all'articolo 4, lettera e), all'articolo 5, lettere da b) a d) e all'articolo 6, lettere da a) a f); [Em. 128]

5 ter)  il restante 5 % può essere utilizzato per finanziare qualsiasi azione di cui al capo II; [Em. 129]

b)  3 100 000 000 di EUR il 10,3 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10; [Em. 130]

c)  550 000 000 di EUR il 2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e [Em. 131]

d)  almeno 960 000 000 di EUR il 3,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali. [Em. 132]

Il restante 1,5 % che non è assegnato a titolo della ripartizione indicativa di cui al primo comma può essere utilizzato per il sostegno al programma. [Em. 133]

3.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal il regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale](35) e dal il regolamento .../... [IPA III](36) a sostegno delle apportano contributi finanziari a favore delle azioni attuate di sostegno stabilite e gestite in conformità al attuate nell'ambito del presente regolamento. Tale contributo è finanziato in Il presente regolamento si applica all'uso di tali fondi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che istituiscono tali strumenti disciplinano rispettivamente l'NDICI e l'IPA III. [Em. 134]

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali nonché la consulenza e la formazione in relazione all'accessibilità. [Em. 135]

5.  Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.

6.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla [lettera c)] del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

6 bis.  Le priorità per l'assegnazione del bilancio a ogni singola azione di cui al paragrafo 2 sono stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 19. [Em. 136]

Articolo 15

Forme di finanziamento UE e metodi di attuazione

1.  Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento X [successor of the Regulation on the Guarantee Fund].

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 16

Paesi terzi associati al programma

1.  Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)  altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

–  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

–  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;

–  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

–  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2.  I paesi di cui al paragrafo 1 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 17

Paesi terzi non associati al programma

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 10, 12 e 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi soggetti giuridici di qualsiasi paese terzo in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione:.

a)  i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

b)  qualsiasi altro paese terzo. [Em. 137]

Articolo 18

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1.  Il programma è aperto ai soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

2.  Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità. [Em. 138]

3.  Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione di cui all'articolo [145, paragrafo 3, terzo trattino,] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

4.  Gli enti pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

4 bis.  I livelli del sostegno finanziario come le sovvenzioni, le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari, sono periodicamente riesaminati e adeguati ai costi della vita e ai costi di sussistenza nel paese o nella regione ospitante, sulla base dei dati Eurostat. L'adeguamento ai costi della vita e di sussistenza tiene debitamente conto delle spese di viaggio da e verso il paese o la regione ospitante. [Em. 139]

5.  Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma. [Em. 140]

6.  La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 19

Programma di lavoro

Il programma è attuato Le strategie e le priorità secondarie, compresi i dettagli delle iniziative specifiche di cui agli articoli da 4 a 13, sono definite mediante i programmi il programma di lavoro di cui all'articolo [108] 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce altresì le modalità di attuazione del programma. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Alla Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31 è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento adottando il programma di lavoro. [Em. 141]

Articolo 20

Monitoraggio e relazioni

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.  Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione Valutazioni, riesame intermedio e revisione [Em. 142]

1.  Tutte le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. [Em. 143]

2.  La valutazione intermedia Il riesame intermedio del programma va effettuata effettuato non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024. Essa Esso è inoltre accompagnata accompagnato da una valutazione finale del programma precedente, che è tenuta in considerazione ai fini del riesame intermedio. Il riesame intermedio, oltre a valutare l'efficacia e la performance globale del programma, analizza in particolare i risultati delle misure di inclusione di cui al capo IV bis, gli sforzi compiuti per semplificare il programma per i beneficiari e l'attuazione delle nuove iniziative di cui all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 8, lettera c). In tal contesto valuta la ripartizione dei partecipanti al programma, in particolare per quanto concerne le persone con minori opportunità. [Em. 144]

3.  Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. Il SEAE presenta una relazione analoga sull'attuazione e l'impatto del programma nei paesi in via di sviluppo partecipanti. [Em. 145]

3 bis.  La Commissione, se necessario e sulla base del riesame intermedio, presenta proposte legislative adeguate per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e all'organo competente del Consiglio in merito al riesame intermedio e alla propria decisione sull'eventuale necessità di una modifica del presente regolamento. [Em. 146]

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 147]

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni trasmette le valutazioni e il riesame intermedio, corredate corredati delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 148]

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 22

Informazione, comunicazione e diffusione

1.  In collaborazione con la Commissione e sulla base di un quadro a livello dell'Unione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese, nell'ottica di migliorare la cooperazione tra i portatori di interessi e di sostenere un approccio intersettoriale all'attuazione del programma. Nel condurre attività di comunicazione e sensibilizzazione e nel divulgare informazioni, la Commissione e le agenzie nazionali, in conformità del capo IV bis, prestano particolare attenzione alle persone con minori opportunità, nell'ottica di incrementare la loro partecipazione al programma. [Em. 149]

1 bis.  Tutti i documenti del programma fondamentali per i beneficiari, tra cui i moduli di domanda, le istruzioni e le informazioni essenziali, sono resi disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. [Em. 150]

2.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

3.  I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.

4.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati, in forma accessibile. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 151]

4 bis.  Le agenzie nazionali divulgano inoltre informazioni sul programma ai servizi di orientamento professionale presso gli istituti di istruzione e formazione e ai servizi per l'impiego. [Em. 152]

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 23

Autorità nazionale

1.  Entro [...] gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese all'esenzione delle borse di studio dalle imposte, alla garanzia della portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione e alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti o dei permessi di soggiorno. [Em. 153]

3.  Entro [...] l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

L'autorità nazionale fornisce alla Commissione un'adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo [58, paragrafo 1,] lettera c), punti v) e vi), e all'articolo [60, paragrafi 1, 2 e 3,] del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4.  L'autorità nazionale designa l'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26.

5.  L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati, e/o sui controlli e sugli audit effettuati dall'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26. Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma precedente, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma.

6.  Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l'agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

7.  L'autorità nazionale monitora e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

8.  L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

9.  Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. Ove possibile, tali informazioni sono rese disponibili al pubblico. [Em. 154]

10.  L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale nell'ambito del programma.

11.  Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all'agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.

12.  Nei casi di cui al paragrafo 11, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

13.  In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

14.  Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 24

Agenzia nazionale

1.  L'agenzia nazionale:

a)  è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

b)  dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti per adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

b bis)  dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma; [Em. 155]

c)  dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;

d)  offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che è chiamata a gestire;

e)  viene designata per l'intera durata del programma.

2.  L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario.

3.  L'agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

4.  L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale in conformità all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo.

5.  L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito di attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L'agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.

6.  In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

7.  L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma precedente che siano ancora in corso all'inizio del programma.

7 bis.  In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali garantiscono la coerenza e la semplicità delle procedure predisposte per l'attuazione del regolamento, nonché l'elevata qualità delle informazioni, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni per le domande e la valutazione relative ai progetti. Le agenzie nazionali consultano periodicamente i beneficiari del programma per garantire il rispetto di tale requisito. [Em. 156]

Articolo 25

Commissione europea

1.  Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

2.  Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 23, paragrafo 3, dall'autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

3.  Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:

a)  finanziamenti per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)  un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale;

c)  se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d), e all'articolo 13, lettera b bis). [Em. 157]

3 bis.  La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni che gestisce direttamente. Essa gestisce pertanto tutte le fasi delle domande di sovvenzione e delle candidature di progetti per le azioni del programma elencate ai capi II, III e IV quando queste sono presentate da reti su scala unionale o organizzazioni europee e internazionali. [Em. 158]

4.  La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.

5.  Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.

6.  Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità all'articolo [60, paragrafo 4,] del regolamento finanziario.

7.  Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17 e assicurare lo scambio delle migliori prassi. A tali riunioni sono invitati a partecipare esperti esterni, tra cui rappresentanti della società civile, delle parti sociali e dei paesi terzi associati al programma. Il Parlamento europeo è invitato a tali riunioni in qualità di osservatore. [Em. 159]

7 bis.  Al fine di semplificare e armonizzare la procedura di presentazione delle domande, la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2024, uno strumento comune unico e multilingue per il programma. Tale strumento è messo a disposizione, sia online sia sui dispositivi mobili, di qualsiasi ente che beneficia del programma o che partecipa alla sua gestione. Lo strumento fornisce altresì informazioni sui possibili partner per i potenziali beneficiari. [Em. 160]

7 ter.  La Commissione garantisce che i risultati dei progetti siano pubblicamente disponibili e ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le agenzie nazionali, i portatori di interessi e i beneficiari del programma. [Em. 161]

7 quater.  Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione crea una carta europea dello studente per tutti gli studenti che partecipano al programma. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione mette a disposizione di tutti gli studenti dell'Unione la carta europea dello studente. [Em. 162]

Articolo 26

Organismo di audit indipendente

1.  L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [123] del regolamento finanziario.

2.  L'organismo di audit indipendente:

a)  dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)  garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale;

c)  non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte.

3.  L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 27

Principi del sistema di controllo

1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente, tenendo conto dei sistemi di controllo interno delle finanze pubbliche nazionali. [Em. 163]

3.  L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4.  Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 29

Complementarità con altri programmi, politiche e fondi dell'Unione

1.  Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

2.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. [Em. 164]

3.  Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) XX [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

4.  Le azioni ammissibili nel quadro del programma che, che rispettano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

–  sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e,

–  soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

–  ma non sono finanziate non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

– possono ricevere un marchio di eccellenza che ne riconosce l'elevata qualità, e che quindi aumenta le possibilità che beneficino di finanziamenti provenienti da altre fonti o consente loro di essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) senza che sia necessario presentare una nuova domanda. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie. [Em. 165]

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 19 e 20 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 166]

3.  La delega di potere di cui all'articolo agli articoli 19 e 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 167]

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 168]

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3.  In deroga all'articolo [130, paragrafo 2,] del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività finanziate e sostenuti durante i primi sei mesi del 2021 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1° gennaio 2021, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 14, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il [31 dicembre 2027].

5.  Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni svolte nel contesto del programma Erasmus+ (2014-2020) e quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Indicatori

(1)  Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

(2)  Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

Cosa misurare?

(3)  Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma

(4)  Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(5)  Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(6)  Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(7)  Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(8)  Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma [Em. 169]

ALLEGATO I bis

Tutti gli indicatori quantitativi sono disaggregati almeno per Stato membro e per genere.

Obiettivo da misurare: Azione chiave 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento

Indicatori:

Numero di persone che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Numero di organizzazioni/istituzioni che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Quota di partecipanti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 1;

Quota di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all'Europa con la partecipazione al programma;

Quota di partecipanti che ritengono di aver migliorato la propria conoscenza di una lingua straniera con la partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Indicatori:

Numero di organizzazioni/istituti sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 2;

Quota di organizzazioni/istituti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 2;

Numero di organizzazioni/istituti che fanno uso degli strumenti e delle piattaforme per la cooperazione dell'Unione;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Indicatori:

Numero di persone o organizzazioni/istituti che beneficiano di azioni nell'ambito dell'azione chiave 3;

Obiettivo da misurare: Inclusione

Indicatori:

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad azioni e attività di mobilità;

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 e dell'azione chiave 2;

Quota di persone con minori opportunità che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Semplificazione

Indicatori:

Numero di partenariati su scala ridotta sostenuti nell'ambito dell'azione chiave 2;

Numero di partecipanti che ritengono che le procedure per la domanda, la partecipazione e la valutazione siano proporzionate e semplici;

Tempo medio necessario per completare ciascuna domanda per azione rispetto al programma precedente. [Em. 170]

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura è da intendersi come un pacchetto. Qualora la dotazione finanziaria per il programma 2021-2127 fosse inferiore all'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della posizione del Parlamento, il Parlamento europeo si riserva il diritto di riesaminare il proprio sostegno a qualsiasi azione del programma al fine di assicurare che le attività principali del programma e il relativo sostegno rafforzato a favore delle misure di inclusione possano essere effettivamente realizzati.

Inoltre, il Parlamento europeo specifica che il suo sostegno alle iniziative contenute nella sua posizione, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e DiscoverEU, dipende da: a) la valutazione delle fasi pilota attualmente in corso, e b) l'ulteriore definizione di ciascuna iniziativa. In mancanza di ciò, il Parlamento europeo si avvarrà delle proprie prerogative nell'ambito della procedura annuale di bilancio per iscrivere i fondi in questione in riserva fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.
(2) GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.
(3)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.
(4)GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.
(6)COM(2018)0098.
(7)GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
(8) Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea del 3 luglio 2018 dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata".
(9)COM(2018)0321.
(10)Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(11) GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.
(12)COM(2016)0381.
(13)[Riferimento].
(14)[Riferimento – sarà adottato dal Consiglio entro la fine del 2018].
(15)COM(2018)0269.
(16)[Riferimento].
(17)COM(2018) [ ].
(18) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.
(19) COM(2016)0381.
(20) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(21) GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.
(22) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(23)GU L […] del […], pag. […].
(24)GU L […] del […], pag. […].
(25)COM(2017)0623.
(26)Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(27)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(28)Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(29)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(30)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(31)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(32)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(33)Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(34)In particolare Europass, il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.
(35)[Riferimento].
(36)[Riferimento].


Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))
P8_TA(2019)0325A8-0175/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0353),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0207/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0175/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

P8_TC1-COD(2018)0178


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4)

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato, tra l’altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

(2)  Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile(6), imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) riguardanti i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica/di governance. La comunicazione della Commissione del 2016 “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe”(7) lega gli OSS al quadro politico dell’Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017(8) hanno confermato l’impegno dell’Unione e degli Stati membri ad attuare l’agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i partner e gli altri portatori di interessi.

(3)  Nel 2016 il Consiglio ha concluso a nome dell’Unione l’accordo di Parigi sul clima(9). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi sul clima fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(4)  La sostenibilità e la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi chiave per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell’Unione europea e i trattati dell’UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

(5)  A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell’Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018(10), sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell’Unione per fare chiarezza su quali attività sono “verdi” o “sostenibili”, partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6)  A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile(11) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L’istituzione di un sistema di classificazione unificato e di indicatori per le attività sostenibili l'individuazione del grado di sostenibilità delle attività costituisce l’azione più importante e urgente prevista dal piano d’azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un sul concetto condiviso di “sostenibile” e olistico dell'impatto delle attività economiche e degli investimenti sull'ecosostenibilità e sull'efficienza delle risorse. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili in base al loro grado di sostenibilità. Riconoscendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017, dovrebbero essere altresì elaborate ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali e di governance, attuando così l'Agenda 2030, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva modo completo, coerente, integrato ed efficiente. [Em. 80]

(6 bis)  Pur riconoscendo l'urgenza di far fronte ai cambiamenti climatici, un'azione incentrata unicamente sull'esposizione al carbonio potrebbe avere effetti di ricaduta negativi, dovuti al riorientamento dei flussi di investimento verso obiettivi che presentano altri rischi ambientali. È pertanto opportuno porre in essere garanzie adeguate al fine di assicurare che le attività economiche non pregiudichino altri obiettivi ambientali, quali biodiversità ed efficienza energetica. Gli investitori necessitano di informazioni complete e comparabili riguardo ai rischi ambientali e al relativo impatto per valutare i loro portafogli al di là dell'esposizione al carbonio. [Em. 2]

(6 ter)  Data l'urgenza del degrado ambientale e del consumo eccessivo di risorse in molti settori interconnessi, è necessario adottare un approccio sistemico rispetto a tendenze negative in crescita esponenziale, quali la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello globale, l'emergere di nuove minacce, comprese le sostanze chimiche pericolose e i relativi composti, la scarsità alimentare, i cambiamenti climatici, la riduzione dell'ozono, l'acidificazione degli oceani, l'esaurimento delle acque dolci e i cambiamenti nella destinazione dei terreni. È pertanto necessario che le azioni da adottare siano lungimiranti e all'altezza delle sfide future. La portata di tali sfide richiede un approccio olistico e ambizioso e l'applicazione di un rigoroso principio di precauzione. [Em. 3]

(7)  La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) ha sollecitato una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(7 bis)  La relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sulla finanza sostenibile, del 29 maggio 2018, definisce gli elementi essenziali della tassonomia e degli indicatori di sostenibilità, al fine di incentivare investimenti sostenibili. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra le pertinenti normative. [Em. 4]

(8)  Il raggiungimento degli OSS nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. È altresì importante garantire che i flussi di capitali incanalati verso investimenti sostenibili non siano ostacolati nel mercato interno.

(8 bis)  Le dimensioni della sfida comportano un riorientamento graduale dell'intero sistema finanziario affinché esso sostenga un'economia che funzioni su basi sostenibili. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto di tutti i prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità. [Em. 5]

(9)  L’offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare trasferire gradualmente gli investimenti privati da attività con impatto ambientale negativo verso le attività più sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare come investimenti sostenibili prodotti e servizi finanziari e obbligazioni societarie come investimenti sostenibili conformemente al presente regolamento, in particolare i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per poter usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia e la consapevolezza dei rischi da parte degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della “verniciatura verde”. Questa pratica consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l’accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che gli operatori di mercato dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell’attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri e indicatori diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall’investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare le diverse opportunità d’investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell’Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. L’assenza di criteri e indicatori uniformi aumenterà orienterà gli investimenti in modo inefficace, e in alcuni casi controproducente, sotto il profilo ambientale e farà sì che gli obiettivi in materia di ambiente e sostenibilità non saranno raggiunti. Tale assenza aumenta quindi i costi e creerà crea un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili. Si prevede che le barriere all’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri e gli indicatori per stabilire se il grado di sostenibilità di un’attività economica è ecosostenibile dovrebbero pertanto essere gradualmente armonizzati a livello dell’Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e di impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione di informazioni, parametri e criteri, sarà più facile per gli operatori economici raccogliere fondi oltrefrontiera dei fondi per le loro attività verdi ecosostenibili, poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri e indicatori uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell’Unione. [Em. 6]

(9 bis)   Affinché l'Unione onori i propri impegni in materia di ambiente e clima, è necessario mobilitare investimenti privati. Per fare ciò sono necessarie una pianificazione a lungo termine nonché la stabilità e la prevedibilità normativa per gli investitori. Al fine di garantire un quadro strategico coerente per investimenti sostenibili, è dunque importante che le disposizioni del presente regolamento si fondino sulla legislazione vigente dell'Unione. [Em. 7]

(10)  Inoltre, se i partecipanti ai mercati non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a indicano come le attività in cui investono contribuiscono negativamente o positivamente agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare quel che costituisce il grado di ecosostenibilità di un’attività economica “sostenibile” usano concetti parametri e criteri differenti per la determinazione dell'impatto, per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari verdi sostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi ambientali, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione per stabilire l’ecosostenibilità di un’attività economica, sarà più facile per gli investitori confrontare le l'impatto ambientale delle opportunità di investimento ecocompatibili oltrefrontiera e le società partecipate saranno incentivate a rendere più sostenibili i loro modelli aziendali. Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari verdi con maggiore fiducia in tutta l’Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno. [Em. 8]

(10 bis)  Per produrre effetti significativi sull'ambiente e in termini più ampi di sostenibilità, ridurre gli oneri amministrativi superflui per i partecipanti ai mercati finanziari e gli altri portatori di interessi e favorire la crescita dei mercati finanziari europei che finanziano attività economiche sostenibili, la tassonomia dovrebbe basarsi su criteri e indicatori armonizzati, comparabili e uniformi, comprendenti almeno gli indicatori dell'economia circolare. Tali indicatori dovrebbero essere coerenti con la metodologia unificata di valutazione del ciclo di vita ed essere applicati in tutte le iniziative regolamentari dell'Unione. Dovrebbero costituire la base della valutazione delle attività economiche, del rischio degli investimenti e dell'impatto ambientale. È necessario evitare qualsiasi sovrapposizione nella regolamentazione, poiché ciò non sarebbe conforme ai principi del legiferare meglio, non consentirebbe un'applicazione proporzionata e non sarebbe in linea con l'obiettivo di stabilire una terminologia coerente e un quadro normativo chiaro. Occorre altresì evitare l'imposizione di oneri superflui, sia alle autorità che agli istituti finanziari. Nella stessa ottica, l'ambito di applicazione e l'uso dei criteri di vaglio tecnico, così come il collegamento con altre iniziative, dovrebbero essere chiaramente definiti prima che la tassonomia e i relativi criteri entrino in vigore. La fissazione di criteri armonizzati di ecosostenibilità per le attività economiche dovrebbe tener conto della competenza degli Stati membri nei vari settori di intervento. Le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi in maniera proporzionata agli enti piccoli e non complessi quali definiti dal presente regolamento. [Em. 9]

(10 ter)  Gli indicatori dovrebbero essere armonizzati sulla base di iniziative esistenti, quali i lavori della Commissione, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'OCSE, tra gli altri, e dovrebbero descrivere l'impatto ambientale in termini di CO2 e di altre emissioni, biodiversità, produzione di rifiuti, utilizzo dell'energia ed energie rinnovabili, materie prime, acqua e uso diretto e indiretto del suolo, come stabilito nel quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029), nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)0614) e nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI)). Inoltre, gli indicatori dovrebbero essere elaborati tenendo conto anche delle raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione sui finanziamenti a sostegno dell'economia circolare ("Support to Circular Economy Financing Expert Group"). La Commissione dovrebbe valutare come integrare l'attività di tale gruppo di esperti in quella del gruppo di esperti tecnici. Gli indicatori dovrebbero tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di sostenibilità. [Em. 10]

(11)  Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ne emergano in futuro, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile relativamente al grado di ecosostenibilità degli investimenti all’atto di definire i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per etichettare i prodotti e i servizi finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. Per le stesse ragioni, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che asseriscono di perseguire obiettivi ambientali dovrebbero usare lo stesso concetto di investimento ecosostenibile e gli stessi indicatori, parametri e criteri per il calcolo dell'impatto ambientale quando informano del modo in cui perseguono tali obiettivi. [Em. 11]

(12)  Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare le aziende a pubblicare, volontariamente, sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo relative all'impatto ambientale delle attività permetteranno ai pertinenti operatori dei mercati finanziari di individuare e stabilire facilmente le aziende che svolgono il grado di ecosostenibilità delle attività economiche ecosostenibili svolte dalle aziende, ma faciliteranno anche queste ultime nella raccolta di fondi per le loro attività verdi. [Em. 12]

(13)  Una classificazione unionale Indicatori a livello di Unione pertinenti per la determinazione dell'impatto ambientale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche e strategie future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione, nonché per gettare le basi per altre misure economiche, regolamentari e prudenziali. Requisiti giuridici uniformi per l'esame del grado di ecosostenibilità degli investimenti, basati su criteri uniformi per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, e su indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali ad agevolare il passaggio da investimenti con impatto ambientale negativo a investimenti con impatto positivo. [Em. 13]

(14)  Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell’Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere potrebbero risultare efficaci nel contribuire a mobilitare gli investimenti privati e a incanalarli, parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) definisce un obiettivo orizzontale del 40 % per gli investimenti climatici del 40% in progetti infrastrutturali e innovativi nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche e gli indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l’Unione intraprenderà a sostegno degli per mobilitare investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali. [Em. 14]

(15)  Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti del grado di ecosostenibilità di un'attività economica ecosostenibile”, i requisiti nazionali che gli operatori di mercato devono osservare se intendono commercializzare come ecosostenibili conformemente al presente regolamento prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Fra tali operatori di mercato rientrano i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti o servizi finanziari “verdi” sostenibili e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie “verdi” sostenibili. [Em. 15]

(16)  Per non danneggiare gli interessi dei consumatori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che offrono prodotti finanziari qualificandoli come ecosostenibili dovrebbero indicare come e in quale misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vengono usati per determinare l’ecosostenibilità degli investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota dell’investimento che finanzia attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutte le attività economiche, e quindi il livello di ecosostenibilità dell’investimento. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell’obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità al diritto nazionale applicabile.

(17)  Al fine di evitare l’elusione dell’obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche ai a tutti i prodotti finanziari presentati come aventi caratteristiche analoghe agli investimenti ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell’ambiente in senso lato. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a investire unicamente nelle attività economiche ecosostenibili determinate in conformità dei criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento. I partecipanti ai mercati finanziari e gli altri attori dovrebbero invece essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un’attività economica che non soddisfa i non siano stati ancora elaborati criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba pertinenti per le attività da essi finanziate e che pertanto i loro prodotti finanziari dovrebbero essere considerata ecosostenibile, considerati ecosostenibili, in modo da aiutare la Commissione a valutare l’opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico. [Em. 16]

(18)  Ai fini della determinazione dell’ del grado di ecosostenibilità di un’attività economica è opportuno stilare una lista esauriente degli obiettivi ambientali, sulla base di indicatori che misurano l'impatto ambientale, tenendo conto dell'impatto sull'intera catena del valore industriale e garantendo la coerenza con la normativa vigente dell'Unione, come il pacchetto Energia pulita. [Em. 17]

(19)  L’obiettivo ambientale della protezione degli ecosistemi sani dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell’Unione, tra i quali la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio(15), il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,(16) la strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020,(17) la strategia dell’Unione per le infrastrutture verdi, la direttiva 91/676 del Consiglio,(18) il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,(19) il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,(20) il piano d’azione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale(21) e il piano d’azione contro il traffico illegale di specie selvatiche(22).

(20)  Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi, sulla base delle informazioni fornite da indicatori armonizzati, per determinare se un’attività economica fornisce un contributo sostanziale all’obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell’evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l’ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all’assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali. [Em. 18]

(21)  Ricordando l’impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al perseguimento dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l’importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime dovrebbe essere una condizione per considerare un’attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte nel rispetto della dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro e delle otto convenzioni fondamentali dell’OIL. Le convenzioni fondamentali dell’OIL definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese sono tenute a rispettare. Alcune di tali norme internazionali sono sancite anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime non pregiudicano l’applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell’Unione.

(22)  Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l’impatto ambientale di un’attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri pertinenti per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri e gli indicatori siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati e una serie di indicatori armonizzati per le diverse attività economiche. [Em. 19]

(23)  Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull’ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l’altro, alla media del settore, al fine di valutare se l'attività in questione possa fornire un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell’impatto a lungo termine di ciascuna attività economica (ossia in un orizzonte superiore ai tre anni), e in particolare dei vantaggi ambientali di prodotti e servizi e del contribuito dei prodotti intermedi, fornendo così una valutazione dell'impatto di tutte le fasi di produzione e utilizzo, lungo l'intera catena del valore e durante l'intero ciclo di vita. [Em. 20]

(24)  Un’attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca non apporta un beneficio netto all’ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi. La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che tali criteri siano ragionevoli e proporzionati nonché basati sulle prove scientifiche disponibili e che tengano conto dell'intera catena del valore e del ciclo di vita delle tecnologie. Dovrebbe inoltre assicurare che i criteri siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l’articolo 191 TFUE. [Em. 21]

(25)  La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, deve e la serie di indicatori armonizzati, dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell’Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell’Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), il sistema comunitario di ecogestione e audit dell’Unione,(24) i criteri dell’Unione per gli appalti pubblici verdi(25), la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, la piattaforma europea sulla valutazione del ciclo di vita e i lavori in corso sulle norme relative all’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni(26). Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA)(27). [Em. 22]

(26)  La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico e gli indicatori armonizzati, dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture dei diversi settori e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell’ambito di un’analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l’OCSE, la legislazione e le norme tecniche pertinenti dell’Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE(28), 2011/92/UE(29), 2014/23/UE(30), 2014/24/UE(31) e 2014/25/UE(32), e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico e gli indicatori dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite(33). [Em. 23]

(26 bis)  All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle misure transitorie per le attività che favoriscono la transizione a un'economia più sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Nel caso delle imprese attualmente impegnate in attività economiche altamente dannose per l'ambiente, dovrebbero essere previsti incentivi per una rapida transizione verso una condizione di sostenibilità ambientale, o quanto meno non problematica dal punto di vista ambientale. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero incoraggiare tali processi di transizione, ove essi sono in corso. Se è dimostrabile che la maggior parte delle imprese che svolgono una particolare attività dannosa è impegnata in tale transizione, i criteri di screening possono tenerne conto. L'esistenza di seri sforzi di transizione può essere dimostrata, tra l'altro, da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in conto capitale in tecnologie nuove e più sostenibili dal punto di vista ambientale o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione. [Em. 24]

(27)  Onde incoraggiare l'innovazione ecosostenibile ed evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate di un determinato settore dei macrosettori (ossia settori NACE quali agricoltura, silvicoltura e pesca, industria manifatturiera, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, edilizia, trasporti e servizi di magazzinaggio) possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento, senza nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12. I criteri di vaglio dovrebbero tuttavia rispecchiare l’eventuale differenza, da un settore all’altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All’interno dei singoli settori macrosettori economici i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde, e non devono nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12. [Em. 25]

(27 bis)  Le attività ecosostenibili sono il risultato di tecnologie e prodotti sviluppati lungo l'intera catena del valore. Per tale ragione, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del ruolo dell'intera catena del valore, dalla lavorazione delle materie prime fino al prodotto finale e alla fase del suo smaltimento, rispetto alla realizzazione ultima di attività ecosostenibili. [Em. 26]

(27 ter)   Per evitare di perturbare catene del valore ben funzionanti, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del fatto che le attività ecosostenibili sono rese possibili da tecnologie e prodotti sviluppati da molteplici attori economici. [Em. 27]

(28)  All’atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe valutare i potenziali rischi della transizione e se la loro il ritmo di adozione di tali criteri per le attività ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non recuperabili o fornirebbe incentivi incoerenti, e se avrebbe un impatto negativo sulla liquidità nei mercati finanziari. [Em. 28]

(29)  Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.

(30)  Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali. I criteri di vaglio dovrebbero prendere in considerazione i risultati dei progetti al fine di agevolare l'individuazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e di tenere debitamente conto della scalabilità di tali tecnologie. [Em. 29]

(31)  È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto dell'intero ciclo di vita delle tecnologie e del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26% alle emissioni di gas serra totali dell’Unione. Come dimostrato nel piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile(34), il settore dei trasporti rappresenta circa il 30% degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell’Unione, che si traduce anche nell’espansione dell’elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico. [Em. 30]

(32)  È di particolare importanza che la Commissione, all’atto di preparare la messa a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga opportune adeguate consultazioni in linea con i principi del “legiferare meglio”. Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i pertinenti portatori di interessi e basarsi su dati scientifici, sull'impatto socieconomico, sulle migliori pratiche, sulle attività e sugli enti esistenti, in particolare la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, e sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza globale nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da un ampio ventaglio di esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato, per garantire che si tenga debitamente conto delle specificità di tutti i settori pertinenti. Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell’Agenzia europea dell’ambiente e delle agenzie nazionali per la tutela dell'ambiente, delle autorità di vigilanza europee, del gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari, i rappresentanti di un'ampia gamma di settori dell'economia reale, le università, gli istituti, i centri e le organizzazioni di ricerca. Ove necessario, la piattaforma dovrebbe poter richiedere consulenza a soggetti che non ne sono membri. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l’analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati, compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all’adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati “verdi” sostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull’idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l’Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di norme contabili in materia di sostenibilità e di norme di rendicontazione integrata per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche mediante la revisione della direttiva 2013/34/UE. [Em. 31]

(33)  Per Al fine di specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare gli indicatori e i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione riguardo alle informazioni da fornire per rispettare l’obbligo di informativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e in relazione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni pubbliche, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli i loro esperti del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 32]

(34)  Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, sei mesi dopo l’adozione dei relativi criteri di vaglio tecnico.

(35)  L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente e almeno dopo due anni, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati per l’identificazione delle attività ecosostenibili e delle attività nocive per l'ambiente, l’uso della definizione di investimento ecosostenibile o di investimento con impatto ambientale negativo e l’opportunità d’introdurre un ulteriore meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione dell’opportunità di delle disposizioni necessarie per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale. Entro il 31 marzo 2020 la Commissione dovrebbe pubblicare, ove opportuno, ulteriori proposte legislative sull'istituzione di un meccanismo di verifica della conformità. [Em. 33]

(36)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono esserlo essere conseguiti meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell’Unione criteri e indicatori uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 34]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se il grado di impatto ambientale e di sostenibilità di un’attività economica è ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2.  Il presente regolamento si applica:

a)  alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per gli operatori del mercato i partecipanti ai mercati finanziari rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili nell'Unione europea;

b)  ai partecipanti ai mercati finanziari che nell'Unione europea offrono prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili o con caratteristiche simili.; e

b bis)  ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono altri prodotti finanziari, tranne quando:

i.  il partecipante ai mercati finanziari fornisce spiegazioni, suffragate da prove ragionevoli ritenute soddisfacenti dalle pertinenti autorità competenti, quanto al fatto che le attività economiche finanziate tramite i suoi prodotti finanziari non hanno un impatto significativo sulla sostenibilità, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui agli articoli 3 e 3 bis; in tal caso le disposizioni dei capi II e III non si applicano. Tali informazioni sono fornite nel prospetto del partecipante ai mercati finanziari; o

ii.  il partecipante ai mercati finanziari dichiara nel suo prospetto che il prodotto finanziario in questione non persegue obiettivi di sostenibilità e che il prodotto presenta un rischio maggiorato di sostenere attività economiche che non sono considerate sostenibili conformemente al presente regolamento.

2 bis.  I criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano in maniera proporzionata, evitando eccessivi oneri amministrativi e tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dei partecipanti ai mercati finanziari e degli enti creditizi, prevedendo disposizioni semplificate per gli enti piccoli e non complessi, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 quinquies.

2 ter.  I criteri di cui al primo paragrafo del presente articolo possono essere utilizzati, al fine menzionato nello stesso paragrafo, dalle imprese che non rientrano nell'articolo 1, paragrafo 2, o in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli definiti all'articolo 2, su base volontaria.

2 quater.  La Commissione adotta un atto delegato per specificare le informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari trasmettono alle pertinenti autorità competenti ai fini del paragrafo 2, lettera a). [Em. 35, 55, 59, 87 e 96]

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)  "investimento ecosostenibile", un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell’ambito del presente regolamento;

b)  "partecipanti ai mercati finanziari", i partecipanti ai mercati finanziari quali uno dei soggetti definiti all’articolo 2, lettera a), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];

i)  un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, a norma del [UP: inserire il riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 575/2013];

b bis)   "emittente" si intende un emittente quotato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(35) e all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio(36);

c)  "prodotti finanziari", i prodotti finanziari una gestione di portafogli, un fondo di investimento alternativo (FIA), un prodotto di investimento assicurativo (IBIP), un prodotto pensionistico, un regime pensionistico o un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), un'obbligazione societaria, quali definiti all’articolo 2, lettera j), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341], nonché le emissioni di cui alla direttiva 2003/71/UE e al regolamento (UE) 2017/1129;

c bis)  "indicatori ambientali", quanto meno la misurazione del consumo di risorse – quali le materie prime, l'energia, le energie rinnovabili, l'acqua –, dell'impatto sui servizi ecosistemici, delle emissioni, comprese quelle di CO2, dell'impatto su biodiversità e uso del suolo e della produzione di rifiuti, sulla base di dati scientifici, della metodologia di valutazione del ciclo di vita della Commissione e come stabilito nell'ambito del quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029);

c ter)  "competente autorità nazionale", l'autorità o le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

c quater)  "competente autorità europea di vigilanza (AEV)", l'autorità o le autorità europee di vigilanza, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

d)  "mitigazione dei cambiamenti climatici", il processo di i processi, incluse le misure transitorie, necessari per mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 ºC rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;

e)  "adattamento ai cambiamenti climatici", il processo di adeguamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti;

f)  "gas a effetto serra", uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(37);

g)  "economia circolare", il mantenere il più a lungo possibile e ai massimi livelli il valore e l'uso dei prodotti, dei materiali e delle di tutte le risorse nell’economia, così da diminuire l'impatto ambientale, e il ridurre al minimo i rifiuti anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(38) e minimizzare l'utilizzo delle risorse sulla base degli indicatori fondamentali dell'economia circolare, come stabilito nel quadro di monitoraggio dei progressi verso un'economia circolare, che copre le diverse fasi della produzione, del consumo e della gestione dei rifiuti;

h)  "inquinamento",

i)  l’introduzione diretta o indiretta nell’aria, nell’acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore, luce o altri inquinanti che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

ii)  nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(39);

ii bis)   nel contesto dell'ambiente acquatico, l'inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE;

i)  "ecosistema sano", un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di qualità fisica, chimica e biologica buona, in grado di riprodursi o di ripristinare una situazione di equilibrio e che preserva la biodiversità;

j)  "efficienza energetica", l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale;

k)  "buono stato ecologico", il buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;

l)  "acque marine", acque marine quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

m)  "acque superficiali", "acque interne", "acque di transizione" e "acque costiere" hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, punti 1), 3), 6) e 7), della direttiva 2000/60/CE(40);

n)  "gestione sostenibile delle foreste", l’utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi in conformità della legislazione applicabile. [Em. 36, 88 e 89]

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

a)  l’attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11;

b)  l’attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità dell’articolo 12;

c)  l’attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 13;

d)  l’attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la Commissione li abbia specificati sulla base di una misurazione armonizzata dell'impatto sulla sostenibilità a livello delle imprese o dei piani appartenenti all'attività economica e ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2. [Em. 37]

Articolo 3 bis

Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione d'impatto delle conseguenze della revisione del presente regolamento al fine di ampliare il quadro per gli investimenti sostenibili con un quadro utilizzato per definire criteri che consentano di stabilire quando e come un'attività economica ha un impatto negativo significativo sulla sostenibilità. [Em. 38]

Articolo 4

Uso Applicazione e rispetto dei criteri per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche

1.  Gli Stati membri e l'Unione applicano i criteri per determinare l’ il grado di ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all’articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi di sostenibilità applicabili agli operatori del mercato per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari commercializzati come "ecosostenibili".

2.  I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari qualificandoli come od obbligazioni societarie diffondono le informazioni pertinenti che consentono loro di stabilire se i prodotti che offrono sono da considerarsi investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe forniscono informazioni su come e in che misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche in base ai criteri di cui all’articolo 3 sono utilizzati per determinare l’ecosostenibilità dell’investimento. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un’attività economica nonostante non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne ne informano la Commissione. Ove opportuno, la Commissione informa la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 15 di tali richieste da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari non offrono prodotti finanziari qualificandoli come investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe se tali prodotti non possono essere considerati ecosostenibili.

2 bis.   Gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'AEV competente, monitorano le informazioni di cui al paragrafo 2. I partecipanti ai mercati finanziari le comunicano all'autorità nazionale competente, che le trasmette senza indugio all'AEV competente. Qualora l'autorità nazionale competente o l'AEV competente non concordino con le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i partecipanti ai mercati finanziari riesaminano e correggono le informazioni fornite.

2 ter.  La divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 4 è coerente con il principio di informazione imparziale, chiara e non fuorviante contenuto nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2016/97, e i poteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 quater, sono coerenti con quelli previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014.

2 quater.  Nessun obbligo di informativa contenuto nel [UP: inserire riferimento al regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341] è sancito nel presente regolamento.

2 quinquies.  Le piccole imprese e le imprese non complesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), sono soggette a disposizioni semplificate.

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il paragrafo i paragrafi 2, 2 bis e 2 ter specificando le informazioni richieste per conformarsi a tale paragrafo tali paragrafi, compresi un elenco degli investimenti aventi caratteristiche analoghe agli investimenti sostenibili e i pertinenti valori soglia di qualifica ai fini del paragrafo 2, tenuto conto della disponibilità di informazioni pertinenti e dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. Le informazioni consentono agli investitori di quantificare:

a)  la percentuale di partecipazioni in diverse imprese che svolgono attività economiche ecosostenibili;

b)  la quota dell’investimento destinata a finanziare attività economiche ecosostenibili, come percentuale dell’insieme delle attività economiche.;

b bis)  le definizioni pertinenti di piccola impresa e di impresa non complessa di cui all'articolo 2 ter, nonché le disposizioni semplificate che si applicano a tali entità.

3 bis.  I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

4.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato conformemente al paragrafo 3, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1º luglio 2020. La Commissione può modificare l’atto delegato in particolare alla luce di modifiche degli atti delegati adottati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. [Em. 39]

Articolo 4 bis

Monitoraggio del mercato

1.  In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente monitora il mercato dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1 del presente regolamento, commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione.

2.  Le autorità competenti monitorano il mercato dei prodotti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nei rispettivi Stati membri o a partire dagli stessi.

3.  In conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente può, in caso di violazione del presente regolamento da parte delle entità di cui all'articolo 1, vietare o limitare temporaneamente nell'Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1.

Il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 3 possono applicarsi in circostanze specificate dall'AEV competente, o essere soggetti a deroghe da essa precisate.

4.  Quando interviene a norma del presente articolo, l'AEV competente garantisce che l'azione:

a)  non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici e

b)  non crei un rischio di arbitraggio normativo.

Qualora l'autorità competente o le autorità competenti abbiano adottato una misura a norma del presente articolo, l'AEV competente può prendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 1.

5.  Prima di decidere di intervenire nel quadro del presente articolo, l'AEV competente comunica alle autorità competenti l'azione proposta.

6.  L'AEV competente riesamina a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.

7.  Una misura adottata dall'AEV competente a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente. [Em. 40]

Articolo 5

Obiettivi ambientali di sostenibilità

1.  Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

(1)  la mitigazione dei cambiamenti climatici,

(2)  l’adattamento ai cambiamenti climatici,

(3)  l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,

(4)  la transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e un maggiore utilizzo delle materie prime secondarie,

(5)  la prevenzione e il controllo dell’inquinamento,

(6)  la protezione della biodiversità e degli ecosistemi sani, e il ripristino degli ecosistemi danneggiati.

1 bis.  Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono misurati mediante indicatori armonizzati, l'analisi del ciclo di vita e criteri scientifici, e sono conseguiti garantendo che siano all'altezza delle future sfide ambientali. [Em. 41]

Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.  Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l’assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi:

a)  la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili o climaticamente neutre (compresa l’energia neutra in carbonio) in linea con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento della rete;

b)  una migliore efficienza energetica in tutti i settori, ad esclusione della produzione di energia a partire da combustibili fossili solidi, e in tutte le fasi della catena dell'energia, al fine di ridurre il consumo primario e finale di energia;

c)  l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

d)  il passaggio all’uso di materiali rinnovabili ecosostenibili o un aumento del loro uso sulla base di una valutazione dell'intero ciclo di vita e la sostituzione, in particolare, dei materiali a base di fossili, cosa che consente risparmi in termini di emissioni di gas a effetto serra nel breve periodo;

e)  l’aumento della del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e dello utilizzo del carbonio (CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni;

f)  l’eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra, comprese quelle da combustibili fossili;

f bis)  l'aumento della rimozione della CO2 dall'atmosfera e del suo stoccaggio negli ecosistemi naturali, ad esempio mediante l'imboschimento, il ripristino delle foreste e l'agricoltura rigenerativa;

g)  la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

h)  la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio.

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)  integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tali criteri di vaglio tecnico includono valori soglia per le attività di mitigazione in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;

b)  integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.  La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1º luglio 2020. [Em. 42, 66 e 99]

Articolo 7

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.  Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se contribuisce a ridurre in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale e futuro oppure a prevenire l’aumento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici o prevenirne lo spostamento altrove, attraverso:

a)  la prevenzione o la riduzione, sull’attività economica, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato, valutandoli e classificandoli in ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili;

b)  la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che il cambiamento climatico può comportare per l’ambiente naturale e costruito in cui si svolge l’attività economica, valutandoli e classificandoli per ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili e studi sull'influenza dell'uomo sul cambiamento climatico.

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)  integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici;

b)  integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.  La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1º luglio 2020. [Em. 43]

Articolo 8

Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1.  Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque dei corpi idrici e delle risorse acque marine se contribuisce in modo sostanziale al buono stato delle acque, comprese le acque dolci, le acque di transizione interne di superficie, gli estuari e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine, e se contempla misure adeguate per ripristinare, proteggere o preservare la diversità biologica, la produttività, la resilienza, il valore e la salute complessiva dell'ecosistema marino, nonché la sussistenza delle comunità che da esso dipendono, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)  la protezione dell’ambiente marino, comprese le acque di balneazione (rivierasche e marine), dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresa la plastica, assicurandone la raccolta e il trattamento adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio(41) o conformemente alle migliori tecniche disponibili di cui nella direttiva 2010/75/UE;

a bis)  la protezione dell'ambiente acquatico dagli effetti negativi degli scarichi e delle emissioni in mare, in conformità di convenzioni dell'IMO come la Convenzione MARPOL, nonché convenzioni non coperte da quest'ultima, quali la Convenzione per la gestione delle acque di zavorra e le Convenzioni marittime regionali;

b)  la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque potabili, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e a verificando che soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A e B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio(42), e aumentando l’accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;

c)  l’estrazione dell’acqua in linea con l’obiettivo di un buono stato quantitativo come definito nella tabella 2.1.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE;

d)  il miglioramento della gestione delle acque e dell’efficienza idrica, agevolando il riutilizzo dell’acqua, i sistemi di gestione delle acque piovane o qualsiasi altra attività che protegga o migliori la qualità e la quantità dei corpi idrici dell’Unione conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

e)  la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione(43).

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)  integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

b)  integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.  La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.  Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022. [Em. 44]

Articolo 9

Contributo sostanziale all’economia circolare e alla, compresi la prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti e l'aumento dell'utilizzo delle materie prime secondarie

1.  Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e alla, compresi la prevenzione e al, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o di un'attività economica nelle diverse fasi della produzione, del consumo e della fine uso, se tale attività contribuisce in modo sostanziale, conformemente all'acquis dell'UE, al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)  il miglioramento dell’uso efficiente delle materie prime e delle risorse nella produzione, anche riducendo l’uso di quelle primarie e aumentando il ricorso a sottoprodotti e alle materie prime secondarie, contribuendo così alla fine delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

b)  la progettazione, la fabbricazione e l’aumento della durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento o riutilizzabilità dell'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

c)  la progettazione di prodotti ricavati da rifiuti e l'aumento della riutilizzabilità e della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili;

d)  la riduzione del contenuto di sostanze pericolose e la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti, in linea con i requisiti giuridici armonizzati stabiliti a livello dell'Unione, segnatamente con le disposizioni della legislazione unionale che garantiscono una gestione sicura delle sostanze, dei materiali, dei prodotti e dei rifiuti;

e)  il prolungamento dell’uso dei prodotti, anche incrementando il riutilizzo, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione dei prodotti da parte dei consumatori;

f)  l’aumento dell’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

g)  una minore produzione di rifiuti, ivi compreso nei processi connessi alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla fabbricazione, alla costruzione e alla demolizione;

h)  l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti;

h bis)   l'aumento dello sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio;

i)  l’evitare l’incenerimento e, lo smaltimento e il collocamento in discarica dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti;

j)  l’evitare, il ridurre e il ripulire spargimenti di rifiuti e altre forme di inquinamento, comprese la prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini, causate da una gestione non corretta dei rifiuti;

j bis)   la riduzione della generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici;

k)  l’uso efficiente delle risorse energetiche naturali., delle materie prime, dell'acqua e del suolo;

k bis)  la promozione della bioeconomia mediante l'uso sostenibile di fonti rinnovabili per la produzione di materiali e beni.

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)  integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico, basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia all’economia circolare sia alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti;

b)  integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico, basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.  La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico, basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.  Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021. [Em. 45]

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

1.  Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce a un elevato livello di in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)  la riduzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra nell’aria, nell’acqua e nel suolo;

b)  il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l’ambiente;

c)  la riduzione degli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso di sostanze chimiche.

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)  integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;

b)  integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.  La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.  Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021. [Em. 46]

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione della biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati

1.  Ai fini del presente regolamento, si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla biodiversità e all'esistenza di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e migliorare o ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)  la misure di conservazione della natura per mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, (habitat naturali e specie); la di fauna e flora selvatiche e per raggiungere popolazioni appropriate di specie naturalmente presenti, nonché misure di protezione, il ripristino e il miglioramento dello stato degli ecosistemi e della loro capacità di fornire servizi;

b)  la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un’adeguata protezione della biodiversità del suolo; la neutralità in termini di degrado del suolo; la bonifica dei siti contaminati;

c)  pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono ad arrestare o prevenire la deforestazione e la perdita di habitat;

d)  la gestione sostenibile delle foreste, tenendo conto del regolamento dell'UE sul legname, del regolamento LULUCF dell'UE, della direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili e della legislazione nazionale applicabile, che è in linea con questa normativa e con le conclusioni della Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE).

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)  integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione della biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati;

b)  integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.  La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.  Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022. [Em. 47]

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

1.   Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenendo conto del suo intero ciclo di vita, un’attività economica danneggia in modo significativo:

a)  la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b)  l’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima, attuale e previsto, sull’ambiente naturale e costruito dove l’attività si svolge, e anche al di fuori di esso;

c)  l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato delle acque dell’Unione, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine dell’Unione, in linea con la direttiva 2008/56/CE e la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

d)  l’economia circolare e la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali in una o più e delle risorse, quali energie non rinnovabili, materie prime, acqua e suolo, direttamente o indirettamente in diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti, comprese inefficienze legate a caratteristiche destinate a limitare la durata di vita dei prodotti e anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l’attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

e)  la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f)  gli ecosistemi sani, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato degli ecosistemi.

1 bis.   Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad f), sono presi in considerazione gli impatti ambientali dell'attività stessa, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore. [Em. 48 e 101]

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati il rispetto delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione procede a una valutazione d'impatto delle conseguenze e dell'opportunità di una revisione del presente regolamento per includere il rispetto di altre garanzie minime che l'impresa che svolge un'attività economica deve osservare per stabilire se detta attività economica sia ecosostenibile.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente articolo tramite un atto delegato che specifichi i criteri per stabilire se le prescrizioni del presente articolo siano rispettate o meno. Nell'elaborare l'atto delegato di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto dei principi elencati ai paragrafi 1 e 2. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 31 dicembre 2020. [Em. 49, 70, 72 e 93]

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1.  I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

-a)  si fondano su indicatori armonizzati che misurano l'impatto ambientale mediante una valutazione armonizzata del ciclo di vita;

a)  individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

b)  specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

c)  sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

d)  fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore e riconoscendo la competenza degli Stati membri;

e)  si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del aderiscono al principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

f)  tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare durante tutto il loro ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore, prendendo in considerazione la loro produzione dal trattamento delle materie prime fino al prodotto finale, uso, e fine vita e riciclaggio;

f bis)   tengono conto dei costi dell'assenza di azione, sulla base del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030;

g)  tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica, e dell'eventualità che un'attività sia in fase di transizione verso una configurazione e/o un funzionamento sostenibili, attraverso progetti di ricerca e innovazione, tabelle di marcia e percorsi specifici atti a realizzare tale transizione;

h)  tengono conto del potenziale impatto sulla liquidità del mercato, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un’economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

h bis)   sono semplici da applicare ed evitano inutili oneri eccessivi dal punto di vista della conformità;

i)  coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore macrosettore economico e assicurano che siano trattate in modo equo in termini di rischi per la sostenibilità se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali e non nuocciono in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

j)  sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

2.  I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri basati su indicatori applicabili ad attività legate al passaggio all’energia pulita verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, segnatamente l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

2 bis.  I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività volte alla produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche sostenibili.

2 ter.  I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività economiche che contribuiscono a impedire il superamento delle attività a elevata intensità di carbonio non siano considerate attività economiche sostenibili.

2 quater.  I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività volte alla produzione di energia elettrica che producono rifiuti non rinnovabili non siano considerate attività economiche sostenibili sotto il profilo ambientale.

3.  I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all’uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

3 bis.  Se è evidente che la maggior parte delle imprese che svolgono una determinata attività economica è impegnata in un percorso di trasformazione sostenibile, i criteri di vaglio tecnico possono tenerne conto. Tale percorso può essere dimostrato da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in tecnologie nuove e maggiormente sostenibili o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione.

4.  La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio di cui al punto 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici. [Em. 50, 73, 74, 75 e 104]

Articolo 15

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1.  La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile la cui composizione garantisce un equilibrio, un'ampia gamma di opinioni e la parità di genere. Essa è composta, in modo equilibrato, da rappresentanti dei seguenti gruppi:

a)  rappresentanti:

i)  dell’Agenzia europea dell’ambiente;

ii)  delle autorità europee di vigilanza;

iii)  della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

iii bis)  dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

iii ter)  del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG);

b)  esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate;

b bis)   esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

c)  esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento che rappresentano il mondo accademico, comprese le università, gli istituti di ricerca e i think tank, anche con competenze globali.

1 bis.   Gli esperti di cui alle lettere b) e c) sono nominati in conformità dell'articolo 237 del regolamento finanziario e possiedono conoscenze ed esperienze comprovate nei settori coperti dal presente regolamento, in particolare la sostenibilità nel settore finanziario.

1 ter.   Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati riguardo alla procedura di selezione degli esperti che comporranno la piattaforma.

2.  La piattaforma sulla finanza sostenibile:

-a)   fornisce consulenza alla Commissione riguardo all'introduzione di indicatori armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera (-a), e all'eventuale necessità di aggiornarli; a tal fine, attinge dai lavori di organismi e iniziative pertinenti dell'Unione, in particolare il quadro di monitoraggio dell'economia circolare;

a)  fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 14, e sull’eventuale necessità di aggiornarli;

b)  analizza l’impatto dei criteri di vaglio tecnico sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili, in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

c)  assiste la Commissione nell’esame delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili; le conclusioni di tali analisi sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Commissione;

d)  su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo, fornisce consulenza alla Commissione o al Parlamento europeo sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;

d bis)   fornisce consulenza alla Commissione, in collaborazione con l'EFRAG, sullo sviluppo di norme contabili riguardanti la sostenibilità e di norme integrate di informativa per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche attraverso la revisione della direttiva 2013/34/UE;

e)  monitora le tendenze, a livello dell'UE e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali provenienti da attività economiche aventi un impatto negativo sulla sostenibilità ambientale e diretti verso investimenti sostenibili sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili, e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

f)  fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di modificare il presente regolamento, in particolare per quanto concerne la pertinenza e la qualità dei dati, e le modalità per ridurre l'onere amministrativo;

f bis)   contribuisce alla valutazione e allo sviluppo di normative e politiche in materia di finanza sostenibile, comprese questioni di coerenza strategica;

f ter)  assiste la Commissione nella definizione di eventuali obiettivi sociali.

2 bis.   Nell'adempimento di tali compiti la piattaforma tiene debitamente conto dei dati appropriati e della ricerca scientifica pertinente. Essa può condurre consultazioni pubbliche per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi su questioni specifiche nell'ambito del suo mandato.

3.  La piattaforma sulla finanza sostenibile è presieduta dalla Commissione ed è costituita conformemente alle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti. La Commissione pubblica le analisi, le deliberazioni, le relazioni e i verbali della piattaforma sul suo sito web. [Em. 51]

Articolo 16

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9 , paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.  La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione procede alle opportune consultazioni e valutazioni delle opzioni strategiche proposte.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 52]

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 17

Clausola di riesame

1.  Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione e l'impatto del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

a)  i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico basati su indicatori delle attività economiche ecosostenibili;

b)  l’eventuale necessità di rivedere i criteri e l'elenco degli indicatori fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica, al fine di agevolare l'innovazione e la transizione sostenibile;

c)  l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

d)  l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e di investimento con impatto ambientale negativo nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di rivedere o istituire un meccanismo di verifica supplementare della conformità ai criteri basati su indicatori stabiliti nel presente regolamento.

d bis)   l'efficacia della tassonomia nell'incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili.

1 bis.  Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione del presente regolamento se questo crea oneri amministrativi eccessivi o se i dati necessari per i partecipanti ai mercati finanziari non sono disponibili in misura sufficiente.

2.  La relazione è trasmessa Le relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte legislative a corredo della relazione. [Em. 53 e 105]

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Gli articoli da 3 a 13 del presente regolamento si applicano:

a)  in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (1) e (2), a decorrere dal 1º luglio 2020;

b)  in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (4) e (5), a decorrere dal 31 dicembre 2021;

c)  in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (3) e (6), a decorrere dal 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.
(3)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.
(4)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.
(5)Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.
(6)Trasformare il nostro mondo: L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015) è disponibile alla pagina https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)COM(2016)0739.
(8)CO EUR 17, CONCL. 5.
(9)Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(10)Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell’Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.
(11)COM(2018)0097.
(12)Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(13)Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).
(14)Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(15)Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(16)Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(17)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 [COM(2011)0244].
(18)Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(19)Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).
(20)Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
(21)Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea [COM(2003)0251].
(22)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2016)0087].
(23)Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(24)Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(25)Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008)0400.
(26)Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(27)Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).
(28)Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(29)Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(30)Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(31)Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(32)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(33)https://www.unpri.org/download?ac=6303.
(34)COM(2018)0097.
(35)Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(36)Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(37)Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(38)Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(39)Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(40)Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(41)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(42)Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(43)Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).


Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento europeo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2020 (2019/2003(BUD))
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2),

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013),

–  visto il regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea(4),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2019(6),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE(7),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019(8),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 concernente la posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019(9),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo(10),

–  vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2020,

–  visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 25 marzo 2019 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

–  visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

–  visto l'articolo 96 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0182/2019),

A.  considerando che questa è la quinta procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la settima procedura del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

B.  considerando che il bilancio 2020, quale proposto nella relazione del Segretario generale, è elaborato nel contesto di un aumento annuale (in termini reali e di inflazione) del massimale della rubrica V, che lascia un maggiore margine per la crescita e gli investimenti come pure per il proseguimento delle misure intese a conseguire risparmi e a migliorare l'efficienza;

C.  considerando che tra gli obiettivi prioritari proposti dal Segretario generale per il bilancio 2020 figurano i seguenti: fornire le risorse necessarie per il primo anno completo dopo l'elezione del nuovo Parlamento e l'insediamento della nuova Commissione e fornire le risorse per i progetti prioritari riguardanti la comunicazione con i cittadini, i progetti immobiliari pluriennali, la sicurezza e gli sviluppi informatici;

D.  considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 2 068 530 000 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2020, importo che rappresenta un aumento complessivo del 3,58 % rispetto al bilancio 2019 e una quota del 18,38 % della rubrica V del QFP 2014-2020;

E.  considerando che quasi due terzi del bilancio sono costituiti da spese indicizzate, che riguardano principalmente le retribuzioni, le pensioni, le spese mediche e le indennità dei deputati (21 %) e del personale (35 %) in servizio e in pensione nonché gli edifici (13 %), e che sono adeguate a norma dello statuto dei funzionari e dello statuto dei deputati sulla base dell'indicizzazione specifica per settore o del tasso di inflazione;

F.  considerando che, nella sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016(11), il Parlamento ha già sottolineato che il suo bilancio dovrebbe avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria; osserva che le somme forfettarie sono uno strumento utile e ampiamente riconosciuto per apportare flessibilità e trasparenza;

G.  considerando che il bilancio del Parlamento dovrebbe garantire la piena competenza legislativa dell'Istituzione e consentire il suo corretto funzionamento;

H.  considerando che la credibilità del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio dipende in una certa misura dalla sua capacità di gestire le proprie spese e di sviluppare la democrazia al livello dell'Unione;

I.  considerando che il 2020 sarà il primo anno completo dopo le elezioni e che vi sarà quindi un ritorno al ritmo normale delle principali attività politiche e di sostegno;

J.  considerando che il Fondo pensionistico volontario è stato costituito nel 1990 in base alla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario)(12);

K.  considerando che il 16 giugno 1999 la Corte dei conti ha pubblicato il parere n. 5/99 dal titolo "Fondo e regime pensionistico dei deputati al Parlamento europeo";

Quadro generale

1.  sottolinea che nel 2020 è opportuno mantenere la quota del bilancio del Parlamento al di sotto del 20 % della rubrica V; constata che il livello dello stato di previsione per il 2020 corrisponde al 18,22 %, percentuale che è inferiore a quella del 2019 (18,51 %) e che è la più bassa della rubrica V negli ultimi 15 anni;

2.  sottolinea che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali ed è soggetta ad indicizzazione annuale;

3.  chiede che il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza presentino, in linea di principio, alla commissione BUDG il prossimo stato di previsione del Parlamento mantenendolo più vicino al tasso di inflazione quale previsto dalla Commissione europea, se non allo stesso livello di tale tasso;

4.  appoggia l'accordo raggiunto in sede di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, il 19 marzo 2019, di fissare l'aumento rispetto al bilancio 2019 al 2,68 %, percentuale che corrisponde al livello complessivo del suo stato di previsione per il 2020 pari a 2 050 430 000 EUR, di ridurre il livello delle spese nel progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza l'11 marzo 2019 di 18,1 milioni di EUR e di ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti alle seguenti linee di bilancio: 1004 – Spese di viaggio ordinarie; 1200 – Retribuzioni e indennità; 1402 Altri agenti – Autisti al Segretariato generale; 2007 – Costruzione di immobili e sistemazione dei locali; 2022 – Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili; 2024 – Consumi energetici; 2101 – Informatica e telecomunicazioni – Attività ricorrenti — Infrastrutture; 212 – Mobilio; 214 – Materiale e impianti tecnici; 300 – Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro; 302 – Spese per ricevimenti e di rappresentanza; 3040 – Spese varie per riunioni interne; 3042 – Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni; 422 – Spese relative agli assistenti parlamentari; decide di assegnare una dotazione supplementare pari a 140 000 EUR per la voce 1650 – Servizio medico, a 160 000 EUR per la voce 320 – Acquisizione di consulenze e a 400 000 EUR in stanziamenti per la voce 3211 – Polo europeo dei media scientifici; si compiace che queste modifiche siano state approvate dall'Ufficio di presidenza il 25 marzo 2019;

5.  raccomanda che i servizi del Parlamento mettano in pratica le modifiche del commento della voce 1650 – "Servizio medico", poiché lo stanziamento di un importo supplementare di 140 000 EUR è destinato a coprire le spese connesse al mediatore e allo psicologo per la prevenzione e la lotta alle molestie psicologiche e sessuali, e della voce 320 – "Acquisizione di consulenze", poiché lo stanziamento di un importo supplementare di 160 000 EUR è destinato a coprire le spese connesse alle consulenze e agli esperti nel settore della prevenzione, delle indagini e della lotta contro le molestie psicologiche e sessuali;

6.  rileva che la situazione relativa al recesso del Regno Unito dall'Unione è basata su un recesso ordinato con un accordo, sulla base dell'approvazione dell'accordo di recesso e dell'adozione di una dichiarazione politica da parte del Consiglio europeo il 25 novembre 2018, secondo cui il Regno Unito contribuirebbe al bilancio dell'Unione fino al 2020; constata che la maggior parte dei risparmi derivanti dal recesso sono già stati incorporati nel bilancio 2019 e che nel 2020 si registrerebbe solamente una leggera diminuzione di determinate spese dovuta al fatto che vi saranno 46 deputati in meno;

7.  constata che, nell'eventualità che il Regno Unito non receda dall'Unione o receda senza un accordo, gli stanziamenti proposti possono essere adeguati, nel corso dell'intera procedura di bilancio, dall'Ufficio di presidenza, dalla commissione per i bilanci o dalla plenaria;

8.  sottolinea che il Parlamento ha le funzioni fondamentali di co-legiferare con il Consiglio e di decidere sul bilancio dell'Unione, di rappresentare i cittadini e di controllare l'operato delle altre istituzioni dell'Unione;

9.  pone in evidenza il ruolo del Parlamento nella costruzione di una coscienza politica europea e nella promozione dei valori dell'Unione;

10.  sottolinea che, rispetto alla proposta del Segretario generale, è necessario realizzare risparmi, al fine di avvicinare l'aumento della proposta al tasso di inflazione generale previsto per il 2020, e che tutti gli sforzi intesi a conseguire un impiego più efficiente e trasparente dei fondi pubblici sono fortemente incoraggiati;

Trasparenza e accuratezza

11.  rileva la maggiore trasparenza nella preparazione della relazione del Segretario generale, che prevede la fornitura di informazioni supplementari per quanto riguarda la programmazione a medio e lungo termine, gli investimenti, gli obblighi statutari, le spese amministrative e la metodologia, come richiesto dal Parlamento e dal Consiglio;

12.  chiede che il bilancio del Parlamento per il 2020 sia realistico e accurato in termini di corrispondenza tra i fabbisogni e i relativi costi, onde evitare dotazioni di bilancio eccessive;

13.  sottolinea che occorre prestare la massima attenzione al fine di garantire che le risorse finanziarie e umane complessive a disposizione del Parlamento siano utilizzate nella maniera più efficiente dal punto di vista dei costi, onde consentire all'Istituzione e ai suoi membri di assolvere in modo soddisfacente la loro funzione istituzionale in ambito legislativo; ribadisce che ciò comporta un'attenta pianificazione e organizzazione dei suoi metodi di lavoro e, ove possibile, il raggruppamento di funzioni e risorse per evitare un'inutile burocrazia, sovrapposizioni tra funzioni e duplicazioni del lavoro e delle risorse;

Comunicazione con i cittadini

14.  accoglie con favore l'inaugurazione dei centri "Europa Experience", vale a dire spazi espositivi che riproducono, su scala ridotta, il concetto riuscito del Parlamentarium di Bruxelles; osserva che per il 2020 è prevista l'installazione di cinque nuovi centri "Europa Experience" presso gli Uffici di collegamento;

15.  rileva che l'importo iscritto in bilancio per l'installazione di cinque nuovi centri "Europa Experience" presso gli Uffici di collegamento copre l'infrastruttura per l'esposizione, gestita dalla DG COMM, ma non gli spazi per l'esposizione; chiede ulteriori informazioni sull'entità dei costi complessivi previsti prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2019;

16.  prende atto della creazione di una serie di impianti mobili, che faranno il giro degli Stati membri con lo scopo di avvicinare l'Unione ai cittadini;

17.  chiede al Segretario generale una relazione dettagliata, fattuale e approfondita sul valore aggiunto di questi 51 posti alla DG COMM; chiede che una siffatta relazione sia presentata pubblicamente in sede di commissione BUDG entro la fine di luglio 2019;

Politica immobiliare e dei trasporti

18.  ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, nel rispetto dell'articolo 266 del regolamento finanziario;

19.  è contrario alla prassi corrente di utilizzare gli storni di recupero ("ramassage") a fine esercizio per contribuire ai progetti immobiliari in corso; sottolinea che gli storni di recupero sono effettuati sistematicamente sugli stessi capitoli e titoli di bilancio e spesso esattamente sulle stesse linee di bilancio, e si chiede se non vi sia una sopravvalutazione programmata di tali capitoli e linee intesa a generare fondi per il finanziamento della politica immobiliare del Parlamento; ritiene che la politica immobiliare dovrebbe essere finanziata in modo trasparente a titolo delle linee di bilancio ad essa destinate;

20.  raccomanda che nella programmazione di bilancio annuale per tutti gli edifici si prevedano stanziamenti destinati a coprire i costi di manutenzione e ristrutturazione, corrispondenti al 3 % dei costi totali dei nuovi edifici, nel quadro di una politica immobiliare regolare e lungimirante; sottolinea la necessità di una strategia immobiliare che garantisca l'efficacia sotto il profilo dei costi ed evidenzia i potenziali vantaggi derivanti dalla vicinanza degli edifici, quali le sinergie attraverso la condivisione delle funzioni amministrative, dello spazio per uffici e dell'assegnazione delle sale;

21.  osserva che la consegna e l'occupazione dell'intera ala est del nuovo edificio Konrad Adenauer sono previste per il 2020 e rileva che i lavori nella nuova ala ovest inizieranno subito dopo; osserva che si dovranno prevedere le spese per la gestione del progetto nelle fasi finali della costruzione, che includono le considerevoli operazioni di trasloco, l'arredo iniziale e la sorveglianza di sicurezza del cantiere;

22.  constata che, visto che il trasloco da tutti gli edifici attualmente occupati potrà essere effettuato solo gradualmente, l'affitto e la manutenzione di tutti gli edifici esistenti a Lussemburgo sono ancora iscritti in bilancio per l'intero esercizio; chiede al Segretario generale di fornire informazioni per quanto riguarda il trasloco graduale e di spiegare i motivi per i quali non è possibile realizzare dei risparmi già nel 2020;

23.  chiede ulteriori informazioni sui lavori tecnici preparatori, compresa la rilocalizzazione delle funzionalità, come quelle attualmente situate nell'edificio PHS, verso altri edifici; chiede che siano fornite alla commissione per i bilanci stime dettagliate e una ripartizione dei costi a tale riguardo prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2019;

24.  mette in discussione i costi alquanto elevati di determinati progetti proposti, vale a dire: l'installazione di sale per i seminari destinati ai visitatori nell'edificio Atrium (8,720 milioni di EUR), la creazione di uno spazio multifunzionale nell'area dell'Esplanade (2,610 milioni di EUR), la creazione di una mensa self-service nell'edificio SDM a Strasburgo (1,9 milioni di EUR); invita il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci informazioni in merito a tali decisioni prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2019;

25.  ritiene che dovrebbero essere realizzati ulteriori risparmi per quanto riguarda le spese per il mobilio degli uffici dei deputati e dei loro assistenti, in considerazione della completa ristrutturazione di tali uffici all'inizio del mandato nel 2019;

26.  è preoccupato per le intenzioni del Parlamento di espandere le proprie attività e la propria presenza diplomatica in Indonesia (Giacarta), Etiopia (Addis Abeba) e Stati Uniti (New York); si rammarica che, nonostante l'assenza di un'analisi costi-benefici esaustiva e di un ulteriore approfondimento delle argomentazioni alla base della scelta di questi luoghi specifici, l'Ufficio di presidenza abbia approvato la proposta, come pure la nomina dell'attuale capo dell'ufficio del Parlamento a Washington D.C. a nuovo capo dell'ufficio a Giacarta; esorta pertanto il Segretario generale a individuare le linee di bilancio interessate e a chiarire questa situazione non trasparente, fornendo una spiegazione del processo decisionale riguardante i vari luoghi e la nomina del nuovo capo dell'ufficio a Giacarta; ritiene che nel frattempo tale decisione debba essere sospesa;

27.  ritiene che sia possibile realizzare risparmi per il bilancio del Parlamento fissando una sede unica; ricorda l'analisi della Corte dei conti europea del 2014, che stimava a 114 milioni di EUR all'anno i costi derivanti dalla dispersione geografica del Parlamento; ricorda inoltre che tale dispersione geografica è all'origine del 78 % di tutte le missioni del personale statutario del Parlamento e che il suo impatto ambientale si traduce in emissioni di CO2 comprese tra 11 000 e 19 000 tonnellate; chiede pertanto una tabella di marcia verso la fissazione di una sede unica;

Sicurezza

28.  osserva che il bilancio per il 2020 includerà le ultime tranche degli ingenti investimenti avviati nel 2016 per migliorare sensibilmente la sicurezza del Parlamento; sottolinea che tali progetti hanno interessato diversi settori, in particolare per quanto riguarda gli edifici, le attrezzature e il personale, ma anche miglioramenti nell'ambito della sicurezza informatica e della sicurezza delle comunicazioni;

29.  sottolinea che il progetto iPACS doterà il Parlamento di una tecnologia di sicurezza moderna e integrata, al fine di eliminare tutte le lacune restanti nella sicurezza degli edifici, e che nel 2020 tale progetto si troverà nel quinto e ultimo anno di attuazione; invita il Segretario generale a presentare una sintesi dettagliata di tutte le spese connesse alla sicurezza degli edifici a partire dal 2016;

30.  ritiene che gli strumenti informatici siano essenziali per consentire ai deputati e al personale di svolgere le loro attività, ma che possano essere vulnerabili rispetto agli attacchi informatici; si compiace pertanto del potenziamento, negli ultimi due anni, dell'équipe incaricata delle attività di sicurezza informatica e in particolare del fatto che, avendo raggiunto la velocità di crociera e continuando ad attuare il piano d'azione sulla sicurezza informatica, il relativo bilancio aumenterà solo per coprire l'inflazione;

31.  accoglie con favore gli sforzi compiuti per migliorare i servizi per i deputati investendo continuamente nello sviluppo di applicazioni informatiche, nel proseguimento del programma e-Parliament, in ricerca e sviluppo in materia di apprendimento automatico ("machine learning") con un programma di memorie di traduzione e nel progetto pluriennale per la gestione tecnica delle sale conferenze; chiede maggiori informazioni sull'importo totale speso negli ultimi anni per tali programmi; prende atto della graduale attuazione di tali progetti a lungo termine per ripartirne i costi su vari esercizi finanziari;

Questioni relative ai deputati e agli assistenti parlamentari accreditati

32.  invita l'Ufficio di presidenza a lavorare a una soluzione tecnica che consenta ai deputati di esercitare il diritto di voto anche mentre si trovano in congedo di maternità, paternità o malattia;

33.  ritiene che i diritti sociali e pensionistici degli assistenti parlamentari accreditati (APA) dovrebbero essere rispettati; ribadisce, a tale riguardo, l'invito a trovare una soluzione praticabile per quegli APA che, pur avendo prestato servizio ininterrottamente per due legislature, alla fine dell'attuale legislatura non avranno diritto a beneficiare del regime pensionistico europeo al raggiungimento dell'età pensionabile, dato che avranno prestato meno dei dieci anni di servizio previsti dallo statuto dei funzionari, a causa delle elezioni anticipate nel 2014 e dei ritardi nella convalida dei nuovi contratti degli APA dovuti al forte carico di lavoro nel periodo successivo alle elezioni del 2009; invita pertanto il Segretario generale a presentare nuove proposte pratiche e credibili intese a risolvere definitivamente il problema;

34.  prende atto della revisione degli importi delle indennità versate agli APA per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento; ricorda tuttavia le sue ripetute richieste rivolte all'Ufficio di presidenza affinché si adoperi per allineare pienamente, a partire dalla prossima legislatura, l'ammontare delle indennità versate a funzionari, altri agenti e APA per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento;

35.  si compiace della decisione riguardante i tirocinanti dei deputati adottata dall'Ufficio di presidenza il 10 dicembre 2018 che entrerà in vigore il 2 luglio 2019; sottolinea che una retribuzione minima vincolante per i tirocinanti dovrebbe garantire loro un reddito dignitoso, come avviene per i tirocinanti in seno alle amministrazioni delle istituzioni dell'UE;

36.  si attende che i servizi di traduzione del Parlamento siano all'altezza del loro compito fondamentale di sostegno alla legislazione dell'Unione e ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni fornendo documenti tradotti di alta qualità nel quadro di una strategia sostenibile per il futuro;

37.  ribadisce la propria preoccupazione per le spese supplementari connesse all'interpretazione delle dichiarazioni di voto orali durante le sedute plenarie; esorta il Segretario generale a presentare una ripartizione dettagliata dei costi relativi alle dichiarazioni di voto orali; ricorda che i deputati che desiderano spiegare le loro intenzioni di voto o sollevare questioni connesse a preoccupazioni dei loro elettori hanno a disposizione alternative, quali le dichiarazioni di voto scritte e vari strumenti di comunicazione pubblici; ritiene, a tale riguardo, che per realizzare risparmi significativi le dichiarazioni di voto orali potrebbero essere soppresse;

38.  rinvia all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei deputati, il quale stabilisce che "il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo" e che "i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati"; invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a rispettare appieno lo statuto dei deputati e a definire urgentemente con il fondo pensionistico un piano chiaro che consenta al Parlamento di assumersi i propri obblighi e le proprie responsabilità per quanto riguarda il regime di vitalizio volontario dei deputati e di adempiervi; rinnova la propria richiesta volta a ottenere che la Corte dei conti europea proceda a un esame del fondo di vitalizio volontario dei deputati ed esamini come garantire un finanziamento sostenibile del fondo di vitalizio volontario conformemente alle disposizioni dello statuto dei deputati, garantendo al contempo una piena trasparenza;

39.  rinnova il suo appello a favore di una maggiore trasparenza relativamente all'indennità per spese generali dei deputati; si rammarica che l'Ufficio di presidenza non sia riuscito ad accrescere la trasparenza e l'obbligo di rendiconto in proposito; chiede una completa rendicontazione di tali spese da parte dei deputati;

Questioni relative al personale

40.  ritiene che, in un periodo in cui le risorse finanziarie e umane a disposizione delle istituzioni dell'Unione diventeranno probabilmente sempre più limitate, è importante identificare settori, inclusi, ma non solo, i servizi informatici e di sicurezza, i servizi di interpretazione e traduzione o il servizio autisti, in cui si possano rafforzare le sinergie tra le funzioni amministrative, utilizzando l'esperienza del Parlamento e delle altre istituzioni dell'Unione e tenendo pienamente conto delle difficoltà di governance e delle differenze in termini di portata per sviluppare accordi di cooperazione equi;

41.  chiede che venga introdotto l'obbligo per i deputati di sottoporre i loro conti relativi all'indennità per spese generali a una verifica da parte di un revisore esterno almeno alla fine del loro mandato; chiede inoltre che le spese siano pubblicate inserendo un link a tali dati sulle pagine personali dei deputati sul sito web del Parlamento europeo;

42.  accoglie con favore gli accordi di cooperazione esistenti tra il Parlamento, il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo, al fine di individuare i settori in cui è possibile condividere le funzioni amministrative; invita il Segretario generale a valutare la cooperazione in atto tra le istituzioni dell'Unione al fine di individuare ulteriori potenziali sinergie e risparmi;

43.  sostiene il principio dell'accessibilità per tutti i cittadini; invita il Segretario generale ad analizzare la fattibilità dell'applicazione di tale principio, in linea con le richieste approvate in plenaria relative all'interpretazione nella lingua internazionale dei segni per tutte le discussioni in Aula;

44.  ricorda le raccomandazioni contenute nelle sue risoluzioni del 26 ottobre 2017, dell'11 settembre 2018 e del 15 gennaio 2019 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'Unione e sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro; chiede un sostegno per coprire i costi delle competenze esterne necessarie per estendere l'audit esterno al comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie; chiede stanziamenti per coprire la piena attuazione al Parlamento delle misure di riforma menzionate nella risoluzione sulla lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nell'Unione, inclusa l'organizzazione di frequenti corsi di formazione obbligatori sul tema delle molestie destinati a tutto il personale, agli APA e ai deputati; è del parere che siano necessari stanziamenti per coprire i costi dei mediatori e di altri esperti competenti per prevenire e gestire i casi di molestie all'interno del Parlamento assieme alla rete dei consulenti di fiducia e alle strutture esistenti;

45.  raccomanda un maggiore ricorso alla videoconferenza e ad altre tecnologie per tutelare l'ambiente e risparmiare risorse, in particolare riducendo le trasferte del personale tra i tre luoghi di lavoro;

Altre questioni

46.  ritiene che la procedura per l'adozione dello stato di previsione del Parlamento dovrebbe essere rivista tenendo conto del documento in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro sulla procedura di bilancio interna del Parlamento, rispettando la volontà dei gruppi politici di semplificare l'attuale procedura, renderla più efficiente riducendo il carico di lavoro per i deputati e il personale, nonché aumentare la trasparenza e chiarire le responsabilità tra gli attori coinvolti; ricorda che, nell'ambito della procedura attuale, la commissione per i bilanci svolge gli stessi compiti due volte, in primavera (conciliazione con l'Ufficio di presidenza per l'adozione dello stato di previsione del Parlamento) e in autunno (presentazione di emendamenti di bilancio), il che comporta un maggior numero di riunioni, la produzione di documenti e spese connesse (traduzioni, interpretazione, ecc.);

47.  chiede che siano mantenuti finanziamenti adeguati per il Polo europeo dei media scientifici e per la cooperazione con le emittenti televisive, i media sociali e altri partner, al fine di offrire opportunità di formazione ai giovani giornalisti, in particolare per quanto riguarda i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici e le notizie basate sui fatti e oggetto di valutazione "inter pares";

48.  invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a diffondere una cultura di programmazione del bilancio basata sulla performance e sulla sostenibilità ambientale nell'intera amministrazione del Parlamento e un'impostazione gestionale più razionale, al fine di aumentare l'efficienza e ridurre le formalità amministrative e la burocrazia nell'attività interna dell'Istituzione; sottolinea che l'esperienza di una gestione razionale è il miglioramento costante della procedura di lavoro grazie alla semplificazione e all'esperienza del personale amministrativo;

49.  chiede piena trasparenza sull'utilizzo e la gestione dei fondi messi a disposizione dei partiti politici europei e delle fondazioni europee; chiede una valutazione e un controllo approfonditi della spesa di bilancio dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; richiama l'attenzione sul conflitto di interessi derivante dalla sponsorizzazione delle attività dei partiti politici europei da parte di società private; chiede dunque che siano vietate le donazioni e le sponsorizzazioni di qualsiasi tipo da parte di società private a favore dei partiti politici europei e delle fondazioni europee;

o
o   o

50.  stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2020;

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0417.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0182.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0331.
(8) Testi approvati, P8_TA(2018)0404.
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0503.
(10) Testi approvati, P8_TA(2019)0010.
(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0172.
(12) Testi approvati dall'Ufficio di presidenza, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


Situazione di emergenza in Venezuela
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione di emergenza in Venezuela (2019/2628(RSP))
P8_TA(2019)0327RC-B8-0225/2019

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 3 maggio 2018 sulle elezioni presidenziali in Venezuela(1) e del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile(2) e quelle del 25 ottobre 2018(3) e del 31 gennaio 2019 sulla situazione in Venezuela(4), l'ultima delle quali riconosce Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim del Venezuela,

–  viste le dichiarazioni sul Venezuela del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 10 gennaio 2019, del 26 gennaio 2019 e del 24 febbraio 2019 e le più recenti conclusioni del Consiglio al riguardo,

–  viste la dichiarazione dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS), del 20 aprile 2018, sul peggioramento della situazione umanitaria in Venezuela e le dichiarazioni congiunte degli Stati membri dell'OAS, del 24 gennaio 2019, sul Venezuela,

–  vista la dichiarazione del gruppo di Lima del 25 febbraio 2019,

–  viste le dichiarazioni sul Venezuela rilasciate il 25 gennaio 2019 e il 20 marzo 2019 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

–  vista la Costituzione venezuelana, in particolare l'articolo 233,

–  visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il Venezuela sta affrontando una profonda crisi politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria, multidimensionale e senza precedenti, con scarsità di medicinali e cibo e con una situazione di massicce violazioni dei diritti umani, iperinflazione, oppressione politica, corruzione e violenza; che le condizioni di vita sono notevolmente peggiorate e che l'87% della popolazione vive attualmente in condizioni di povertà; che in Venezuela il 78 % dei bambini è a rischio di malnutrizione; che 31 bambini su 1 000 muoiono prima dei 5 anni di età; che oltre un milione di bambini non vanno più a scuola;

B.  considerando che l'UE resta convinta che una soluzione politica pacifica e democratica sia l'unica via d'uscita sostenibile dalla crisi; che qualsiasi speculazione o strategia in materia di intervento militare in Venezuela provocherebbe violenze nel paese e contribuirebbe a una loro escalation con effetti disastrosi in tutta la regione;

C.  considerando che le scorte alimentari in Venezuela, peraltro già limitate, rischiano di andare a male; che la gente fatica a ottenere acqua, cibo e medicine; che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), oltre 2,7 milioni di venezuelani hanno lasciato il paese dal 2015 e che tale numero potrebbe salire a 5 milioni entro la fine dell'anno se la crisi continua a peggiorare;

D.  considerando che il 23 febbraio 2019 gli aiuti umanitari raccolti e conservati in Colombia e in Brasile sono stati brutalmente respinti e, in alcuni casi, distrutti dal regime illegale di Maduro, con il ricorso a forze militari e paramilitari; che la repressione ha causato l'uccisione di un gran numero di persone, decine di feriti e centinaia di arresti; che le operazioni militari venezuelane, la criminalità organizzata e i terroristi rappresentano un rischio per la stabilità della regione e, in particolare, per il territorio della vicina Colombia;

E.  considerando che all'inizio di marzo il Venezuela è stato colpito da un blackout generalizzato per più di 100 ore, il che ha esacerbato la crisi sanitaria già a livelli drammatici, essendo gli ospedali ormai privi di acqua potabile, in balia di saccheggi e con i servizi al collasso; che, secondo l'organizzazione Medici per la salute, almeno 26 persone sono morte negli ospedali a causa della mancanza di energia elettrica; che il 25 marzo 2019 si è verificato un ulteriore blackout di lunga durata che ha lasciato Caracas e altre 20 regioni del paese nella completa oscurità;

F.  considerando che i blackout si verificano da molti anni e sono una conseguenza diretta della cattiva gestione, della mancanza di manutenzione e della corruzione del regime illegale di Maduro;

G.  considerando che nel febbraio 2019 una delegazione di quattro deputati del gruppo del Partito popolare europeo (PPE), ufficialmente invitata dall'Assemblea nazionale e dal presidente ad interim Juan Guaidó, è stata espulsa dal paese;

H.  considerando che il 6 marzo 2019 il governo illegale di Maduro ha ingiunto all'ambasciatore tedesco di lasciare il Venezuela, accusandolo di ripetute ingerenze negli affari interni del paese; che, inoltre, alcuni giornalisti stranieri e locali sono stati arrestati, la loro attrezzatura è stata sequestrata e sono stati espulsi dopo il rilascio;

I.  considerando che Juan Guaidó ha nominato Ricardo Hausmann quale rappresentante del paese in seno alla Banca interamericana di sviluppo e alla Società interamericana per gli investimenti;

J.  considerando che il 21 marzo 2019 la polizia di intelligence venezuelana ha arrestato il capo di gabinetto di Juan Guaidó, Roberto Marrero, e ha fatto ingresso con la forza nell'abitazione di Sergio Vergara, membro dell'Assemblea nazionale per lo Stato di Táchira, a dispetto della sua immunità parlamentare;

K.  considerando che il 23 marzo 2019 due velivoli appartenenti alle forze aeree russe sono atterrati all'aeroporto internazionale Simón Bolívar a Maiquetía, con a bordo attrezzature militari e almeno un centinaio di soldati, e che eventi analoghi si sono verificati ripetutamente negli ultimi mesi;

L.  considerando che il 21 marzo 2019 è stata comminata una pena detentiva di cinque anni al giudice venezuelano Afiuni Mora con l'accusa di "corruzione spirituale"; che tale giudice aveva già scontato in passato una pena detentiva di lunga durata e che si trovava ancora, ingiustamente, agli arresti domiciliari;

M.  considerando che, secondo quanto riportato, il 15 marzo 2019 Tomasz Surdel, corrispondente in Venezuela per il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, è stato vittima di un'aggressione violenta, che sarebbe stata perpetrata dalle forze d'azione speciali della polizia nazionale venezuelana, mentre era alla guida della sua auto a Caracas;

N.  considerando che le forza di polizia e il servizio di intelligence militare cubani sono l'elemento strategico che consente al regime illegale di Maduro di continuare a esistere;

1.  conferma il riconoscimento di Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, conformemente all'articolo 233 della Costituzione venezuelana, e ribadisce il suo pieno sostegno all'Assemblea nazionale, l'unico organismo democratico legittimo del Venezuela; esprime pieno sostegno alla tabella di marcia di Guaidó, che consiste nel porre fine all'usurpazione, istituire un governo nazionale di transizione e indire elezioni presidenziali anticipate; si compiace del fatto che una quota significativa della comunità internazionale e la stragrande maggioranza degli Stati membri dell'UE abbiano riconosciuto la legittimità di Guaidó e invita i restanti Stati membri a procedere urgentemente in tal senso;

2.  condanna i feroci atti di repressione e violenza che hanno causato morti e feriti; manifesta solidarietà al popolo del Venezuela ed esprime il suo sincero cordoglio ai familiari e agli amici delle vittime;

3.  esprime ancora una volta viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria di emergenza che sta danneggiando profondamente la vita dei venezuelani;

4.  chiede nuovamente che i rappresentanti diplomatici designati dal legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, Juan Guaidó, siano pienamente riconosciuti quali ambasciatori presso l'Unione europea e i suoi Stati membri; accoglie con favore il riconoscimento da parte del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo (IDB) e della Società interamericana per gli investimenti (IIC) di Ricardo Hausmann quale governatore del Venezuela in tali entità; deplora la sospensione della riunione annuale 2019 del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo da parte degli ospitanti cinesi;

5.  denuncia abusi nell'applicazione della legge e la brutale repressione da parte degli organismi di sicurezza, che hanno ostacolato l'ingresso degli aiuti umanitari; condanna il ricorso a gruppi armati irregolari per attaccare e intimidire i civili e i legislatori che si sono mobilitati a favore della distribuzione degli aiuti; sostiene i membri dell'esercito venezuelano che si sono rifiutati di reprimere la popolazione civile durante questa crisi e hanno disertato; riconosce il lavoro delle autorità colombiane nell'offrire protezione e nel prendersi cura di questi soldati leali alla costituzione e al popolo venezuelani;

6.  condanna fermamente le vessazioni, la detenzione e l'espulsione di numerosi giornalisti che riportano la situazione in Venezuela; reitera il suo appello al regime illegale di Maduro affinché ponga immediatamente fine alla repressione nei confronti di leader politici, giornalisti e membri dell'opposizione, tra i quali il vincitore del premio Sakharov Leopoldo López; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute per il fatto di essere membri della famiglia del presidente ad interim Juan Guaidó o membri della sua squadra;

7.  condanna le incursioni dei servizi di sicurezza di Maduro e la detenzione di Roberto Marrero, capo di gabinetto del presidente ad interim Juan Guaidó, nonché il recente ingresso con la forza nella casa del membro dell'Assemblea Nazionale Sergio Vergara; chiede l'immediato rilascio di Roberto Marrero; condanna il rapimento del membro dell'Assemblea nazionale Juan Requesens e ne chiede l'immediato rilascio;

8.  ribadisce la sua posizione a favore di una soluzione pacifica per il paese mediante elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili basate su un calendario fisso, su condizioni eque per tutti gli attori coinvolti, ivi compreso il Consiglio elettorale nazionale, sulla trasparenza e sulla presenza di osservatori internazionali credibili;

9.  plaude agli sforzi profusi dai paesi del gruppo di Lima in quanto meccanismo regionale guida impegnato nella ricerca di una soluzione democratica della crisi, sotto la guida di Juan Guaidó quale legittimo presidente ad interim del Venezuela;

10.  richiama l'attenzione sull'accresciuta crisi migratoria in tutta la regione e riconosce gli sforzi e la solidarietà di cui hanno dato prova i paesi vicini e chiede alla Commissione di continuare a cooperare con tali paesi, fornendo non solo assistenza umanitaria ma anche maggiori risorse e attraverso la politica di sviluppo;

11.  esprime profonda preoccupazione per la presenza di organizzazioni terroristiche e criminali in Venezuela, che sono in espansione e svolgono attività transfrontaliera, in particolare verso la Colombia, mettendo a rischio la stabilità della regione;

12.  chiede l'adozione di sanzioni supplementari per i beni illegittimi detenuti dalle autorità statali all'estero e nei confronti delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani e di atti repressivi; ritiene che le autorità dell'Unione europea debbano pertanto limitare i movimenti di tali persone e dei loro parenti più prossimi, nonché congelare i loro beni e i loro visti;

13.  prende atto dell'istituzione del gruppo di contatto internazionale e afferma che va impedito che il regime illegale di Maduro lo strumentalizzi come strategia per ritardare la risoluzione della crisi allo scopo di rimanere al potere; rileva che finora non sono stati conseguiti risultati tangibili da parte del gruppo di contatto internazionale, il cui obiettivo principale dovrebbe essere la creazione di condizioni atte a condurre a elezioni presidenziali anticipate e a facilitare la fornitura di assistenza umanitaria per far fronte alle pressanti esigenze della popolazione venezuelana; chiede al gruppo internazionale di contatto di collaborare con il gruppo di Lima in qualità di attore regionale di primo piano; chiede in tale contesto che il SEAE, in collaborazione con il Parlamento europeo, metta a disposizione le proprie competenze nel campo dell'assistenza elettorale;

14.  invita gli Stati membri, il VP/AR e i paesi della regione a esaminare la possibilità di istituire una conferenza internazionale dei donatori al fine di fornire un ampio sostegno finanziario per la ricostruzione e la transizione verso la democrazia;

15.  sostiene con forza l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a favore di un'indagine indipendente e completa sulle vittime che sono state segnalate; ricorda l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace nel quadro delle Nazioni Unite al fine di evitare una catastrofe umanitaria con conseguenze più gravi; ribadisce il suo pieno sostegno al ruolo della Corte penale internazionale nel contrastare l'impunità e consegnare alla giustizia i responsabili delle violenze e delle violazioni dei diritti umani, nonché all'apertura di un'indagine a seguito degli esami preliminari sui crimini commessi dal regime illegale di Maduro, alcuni dei quali costituiscono gravi crimini contro l'umanità;

16.  condanna l'influenza in Venezuela del regime cubano, il quale, utilizzando i suoi agenti, ha contribuito a destabilizzare la democrazia e ad aumentare la repressione politica contro le forze democratiche venezuelane; sottolinea che tale intervento potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni UE-Cuba, ivi compreso l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e Cuba;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0199.
(2) Testi approvati, P8_TA(2018)0313.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0436.
(4) Testi approvati, P8_TA(2019)0061.


Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in Slovacchia
PDF 179kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (2018/2965(RSP))
P8_TA(2019)0328B8-0230/2019

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il parere sulle questioni relative alla nomina dei giudici della corte costituzionale della Repubblica slovacca, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 110a sessione plenaria (Venezia, 10-11 marzo 2017),

–  visto il parere in materia di disposizioni costituzionali e separazione dei poteri e indipendenza della magistratura e degli organismi di contrasto a Malta, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 117a sessione plenaria (Venezia, 14-15 dicembre 2018),

–  vista la relazione del 23 gennaio 2019 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Regimi di cittadinanza e di residenza per gli investitori nell'Unione europea (COM(2019)0012),

–  viste la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita(1) e la dichiarazione stampa comune del 29 gennaio 2014, rilasciata dalla Commissione e dalle autorità maltesi sul programma per singoli investitori di Malta (IIP),

–  viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(2) e la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(3),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta(4),

–  viste la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(5), nonché le sue precedenti risoluzioni del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia(6), del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(7) e del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia(8),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová(9),

–  vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea(10),

–  viste la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(11), nonché le sue precedenti risoluzioni del 10 giugno 2015(12), del 16 dicembre 2015(13) e del 17 maggio 2017(14) sulla situazione in Ungheria,

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in Romania(15),

–  vista la relazione del 22 marzo 2018 sulla visita della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il controllo dei bilanci in Slovacchia, svoltasi dal 7 al 9 marzo 2018,

–  vista la relazione del 30 gennaio 2019 sulla missione conoscitiva della commissione per il controllo dei bilanci in Slovacchia, svoltasi dal 17 al 19 dicembre 2018,

–  vista la relazione dell'11 gennaio 2018 sulla visita a Malta della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA), svoltasi dal 30 novembre al 1° dicembre 2017,

–  vista la relazione del 16 novembre 2018 sulla visita in Slovacchia della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, svoltasi dal 17 al 20 settembre 2018,

–  visti le audizioni e gli scambi di opinione tenuti dal gruppo di lavoro con il mandato generale di monitorare la situazione per quanto riguarda lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione nell'UE e di affrontare situazioni specifiche, in particolare Malta e la Slovacchia (gruppo di monitoraggio dello stato di diritto), istituito il 4 giugno 2018 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, segnatamente con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il suo comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL), il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituzioni e autorità nazionali, rappresentanti della Commissione europea, agenzie dell'UE come Europol e vari portatori di interessi, fra i quali rappresentanti della società civile e informatori di Malta e Slovacchia,

–  vista la lettera del primo ministro di Malta in data 13 marzo 2019,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (O-000015/2019 – B8-0017/2019),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto è stato istituito il 4 giugno 2018 con il mandato generale di monitorare la situazione per quanto riguarda lo Stato di diritto e la lotta contro la corruzione all'interno dell'UE e di affrontare situazioni specifiche, in particolare Malta e Slovacchia;

B.  considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri che devono quindi essere ottemperati;

C.  considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, TUE ribadisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione;

D.  considerando che l'UE opera in base all'assunto della fiducia reciproca nel fatto che gli Stati membri agiscono nel rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

E.  considerando che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare il rifiuto sistematico da parte di uno Stato membro di rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea e i trattati ai quali ha liberamente aderito;

F.  considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto ha tenuto una serie di incontri con diverse parti interessate, concentrandosi in particolare sulla situazione a Malta e in Slovacchia; che ha inoltre avuto uno scambio di opinioni sulla sicurezza dei giornalisti in Bulgaria in seguito all'assassinio di Viktoria Marinova; che, nel corso di tale incontro, è stata esaminata anche la custodia cautelare dei giornalisti Attila Biro e Dimitar Stoyanov, che stavano indagando sulle accuse di frode a danno di finanziamenti UE in Romania e Bulgaria;

G.  considerando che gli omicidi di Daphne Caruana Galizia a Malta e di Ján Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová in Slovacchia nonché l'assassinio di Viktoria Marinova in Bulgaria hanno sconvolto l'opinione pubblica europea e hanno avuto un effetto inibitorio sui giornalisti dell'UE;

H.  considerando che le indagini su questi omicidi hanno finora portato all'identificazione di diversi sospetti, senza tuttavia giungere a conclusioni su chi potrebbe aver orchestrato gli omicidi, pur essendo questo l'elemento più importante da chiarire; che a Malta sono state incriminate tre persone e restano aperte le indagini di polizia e magistratura sull'omicidio;

I.  considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto non è stato in grado di verificare il punto delle indagini in tutti i loro aspetti, in quanto le autorità hanno invocato la legittima necessità di garantire la riservatezza per salvaguardare i progressi in questi casi di omicidio;

J.  considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto ha potuto esaminare numerosi ambiti che destano preoccupazione per quanto riguarda lo Stato di diritto a Malta e in Slovacchia, in particolare gli ambiti contemplati dalle attività di Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak;

K.  considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto è stato regolarmente informato, anche dai familiari di Daphne Caruana Galizia, in merito alla richiesta di un'indagine pubblica, completa e indipendente sul suo assassinio, in particolare sulle circostanze che lo hanno reso possibile, sulla risposta delle autorità pubbliche e sulle possibili misure che potrebbero essere attuate per evitare il ripetersi di un simile delitto;

L.  considerando che il livello di cooperazione con l'Europol in tali indagini varia a seconda delle indagini condotte;

M.  considerando che, in particolare nel caso di Malta, il precedente direttore dell'Europol aveva segnalato un livello di cooperazione non ottimale tra le autorità maltesi e l'Europol, situazione che il suo successore ha poi ritenuto aver conseguito un soddisfacente miglioramento; che i rappresentanti dell'Europol hanno dichiarato ai membri del gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto che l'indagine non è finita con l'arresto dei tre sospetti responsabili; che sono stati nominati esperti dell'Europol per svolgere compiti specifici nell'ambito dell'indagine della magistratura;

N.  considerando che, per quanto riguarda la confisca del cellulare della giornalista Pavla Holcová in Slovacchia, permane scarsa chiarezza sul modo in cui era stato ottenuto e sull'accesso di Europol ai dati da esso estratti, anche se Europol ha dichiarato che avrebbe sostenuto l'analisi del cellulare;

O.  considerando che la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata nell'Unione europea, anche a Malta e in Slovacchia, suscita serie preoccupazioni e che ciò minaccia di pregiudicare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, con la possibile conseguenza di una pericolosa interconnessione tra gruppi criminali e autorità pubbliche;

P.  considerando che un grande consorzio europeo di giornalisti investigativi ha effettuato ricerche e ampie pubblicazioni in merito alle indagini pubblicate da Daphne Caruana Galizia;

Q.  considerando, in particolare, che la lotta contro il riciclaggio di denaro nell'UE è inadeguata, tra l'altro a causa delle lacune esistenti nell'attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'UE, come evidenziato dai recenti casi di insufficiente applicazione della normativa antiriciclaggio che coinvolgono grandi istituti bancari in diversi Stati membri;

R.  considerando che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha concluso nella sua raccomandazione del luglio 2018 indirizzata all'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU) di Malta che esistono "carenze generali e sistematiche nella lotta contro il riciclaggio di denaro" a Malta, in particolare per quanto riguarda il caso Pilatus Bank, pur riconoscendo che il piano d'azione della FIAU rappresentava "un passo nella giusta direzione"; che la Commissione ha successivamente constatato che "la FIAU maltese ha violato i suoi obblighi" ai sensi della legislazione UE contro il riciclaggio di denaro e non ha dato piena attuazione alla raccomandazione dell'ABE; che, di conseguenza, la Commissione ha adottato il suo parere al riguardo nel novembre 2018;

S.  considerando che Malta ospita un grande settore bancario che comprende alcuni istituti bancari particolari che non rispettano tutte le norme e i requisiti regolamentari, come dimostrano il caso della Pilatus Bank e il ritiro della sua licenza da parte della Banca centrale europea (BCE);

T.  considerando che la relazione d'inchiesta "Egrant" non è disponibile al pubblico; che le conclusioni disponibili non confermano le asserzioni che legano la proprietà di Egrant Inc. al primo ministro maltese e alla moglie; che solo il primo ministro, il ministro della giustizia, il capo di gabinetto del primo ministro e l'addetto alle comunicazioni del primo ministro hanno accesso alla relazione completa e integrale dell'inchiesta;

U.  considerando che successivamente non è stata avviata alcuna indagine per scoprire la titolarità effettiva dell'Egrant, che deve ancora essere chiarita;

V.  considerando che le rivelazioni riguardanti il titolare effettivo della società "17 Black" - che ora sarebbe l'amministratore delegato del gruppo Tumas, cui il governo maltese ha aggiudicato un appalto per la costruzione della centrale Electrogas a Malta - evidenziano ulteriormente la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli interessi finanziari e i legami con membri del governo, come il capo di gabinetto del Primo ministro, l'attuale ministro del turismo e l'ex ministro dell'energia;

W.  considerando che il capo di gabinetto del Primo ministro e l'attuale ministro del turismo e l'ex ministro dell'energia sono gli unici funzionari governativi di alto livello in carica in uno degli Stati membri dell'UE che siano risultati essere proprietari effettivi di un soggetto giuridico messo in evidenza dai Panama Papers; che quest'ultimo ha testimoniato dinanzi a una delegazione del Parlamento europeo in merito all'utilizzo di questi suoi soggetti, rilasciando dichiarazioni che contraddicono i documenti pubblicati nei Panama Papers;

X.  considerando che la mancanza di sicurezza dei giornalisti e la riduzione dello spazio della società civile a causa delle molestie e delle intimidazioni stanno minando il controllo sul potere esecutivo ed erodendo l'impegno civico dei cittadini;

Y.  considerando che i giornalisti, soprattutto ma non esclusivamente investigativi, si trovano sempre più spesso ad affrontare cosiddette "cause strategiche per scoraggiare la partecipazione pubblica", intentate nei loro confronti ed intese unicamente a frustrarne il lavoro;

Z.  considerando che la famiglia di Daphne Caruana Galizia deve far fronte a campagne di odio e a querele per diffamazione persino dopo la sua morte, anche da parte di membri del governo maltese, e che il vice primo ministro ha dichiarato di non ritenere necessario ritirare tali querele per diffamazione;

AA.  considerando che la famiglia e gli amici di Daphne Caruana Galizia, come pure gli attivisti della società civile, devono anche far fronte al problema che si presenta tuttora presso il suo improvvisato memoriale, dal quale vengono sottratti e distrutti oggetti in suo ricordo;

AB.  considerando che la Commissione di Venezia, nel suo parere su Malta adottato nel corso della sua 117a sessione plenaria del 14-15 dicembre 2018(16), ha sottolineato l'obbligo positivo degli Stati di proteggere i giornalisti come questione direttamente collegata allo Stato di diritto, ribadendo che "è obbligo internazionale del governo [di Malta] garantire che i media e la società civile possano svolgere un ruolo attivo nel chiamare le autorità a rispondere"(17);

AC.  considerando che la Commissione di Venezia ha sottolineato che l'istituzione nel 2016 della commissione per le nomine della magistratura (JAC) ha rappresentato un passo positivo da parte delle autorità maltesi, pur sottolineando inoltre che permangono però diversi motivi di preoccupazione alla luce del principio di indipendenza della magistratura, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei poteri di azione penale e la struttura della magistratura, e in materia di separazione ed equilibrio globali dei poteri nel paese, chiaramente pendenti verso l'esecutivo, e in particolare il primo ministro, che gode di ampi poteri, anche in varie procedure di nomina, come per i membri della magistratura, e che ciò non è accompagnato da solidi pesi e contrappesi(18);

AD.  considerando che la Commissione di Venezia ha dichiarato che l'attuale ripartizione dei poteri di azione penale tra la polizia e l'avvocato generale a Malta costituisce un "sistema ambiguo" che "è problematico dal punto di vista della separazione dei poteri"; che essa ha altresì osservato che l'avvocato generale, il quale esercita poteri di azione penale, pur essendo al contempo consulente legale del governo e presiedendo la FIAU, riveste una posizione molto potente che è "problematica sotto il profilo del principio democratico dei pesi e contrappesi e della separazione dei poteri"(19);

AE.  considerando che la delegazione della Commissione di Venezia ha osservato che, dopo la relazione del 2013 della commissione per la riforma globale del sistema giudiziario, ora a Malta è ampiamente accettata una futura separazione delle funzioni dell'Avvocato generale(20); che il governo maltese ora ha annunciato l'avvio dell'iter legislativo per realizzare tale separazione;

AF.  considerando che la Commissione di Venezia ha dichiarato che, oltre ai compiti di azione penale dell'Avvocato generale e della polizia, anche i magistrati hanno la possibilità di avviare inchieste e che non sembra esservi coordinamento tra queste ultime e le indagini di polizia(21);

AG.  considerando che la Commissione di Venezia ha sottolineato anche come la Permanent Commission Against Corruption (commissione permanente contro la corruzione - PCAC) risenta di lacune sia riguardo alla sua composizione, dal momento che le nomine dipendono dal Primo ministro, anche se questi deve consultarsi con l'opposizione, che riguardo ai destinatari delle sue relazioni, ossia il ministro della Giustizia, che non ha poteri di indagine, con il risultato che dette relazioni sfociano effettivamente in indagini e azioni penali solo in un numero estremamente limitato di casi(22);

AH.  considerando che la Commissione di Venezia è giunta alla conclusione che la procedura di nomina del capo della polizia dovrebbe essere basata su un concorso pubblico; che l'opinione pubblica dovrebbe percepire il capo della polizia come una figura politicamente neutrale(23);

AI.  considerando che Malta, sotto la supervisione del suo Presidente, ha avviato un processo inteso a esplorare possibili riforme costituzionali al quale partecipano diverse forze politiche e la società civile, e che la maggior parte di tali riforme richiederà una maggioranza di due terzi in Parlamento per essere attuata;

AJ.  considerando che il monitoraggio, da parte del Parlamento europeo, del deterioramento della situazione dello Stato di diritto negli Stati membri è un elemento vitale della democrazia europea e che il formato del gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto consente al Parlamento di seguire da vicino la situazione e di mantenere contatti con le autorità degli Stati membri e con la società civile;

AK.  considerando che, malgrado le risoluzioni del Parlamento europeo che hanno raccolto ampio sostegno(24), la Commissione non ha ancora presentato una proposta per un meccanismo globale e indipendente finalizzato a monitorare su base annua la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri;

AL.  considerando che il ricorso, da parte degli Stati membri dell'Unione, a "programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori" pone seri rischi per la lotta contro il riciclaggio di denaro, mina la fiducia reciproca e l'integrità dello spazio Schengen, consente l'ammissione di cittadini di paesi terzi solamente sulla base del patrimonio accumulato anziché sulla base di conoscenze o competenze utili o di considerazioni umanitarie, e si traduce concretamente nella vendita della cittadinanza dell'Unione; che la Commissione ha esplicitamente dichiarato di non appoggiare più i programmi maltesi di soggiorno e di cittadinanza per investitori;

AM.  considerando che la Commissione ha pubblicato una relazione sui programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori che traccia un quadro delle prassi esistenti e individua alcuni rischi che tali programmi comportano per l'Unione, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e la corruzione;

AN.  considerando che il governo maltese ha concluso un accordo riservato con la società privata Henley & Partners per l'attuazione del programma maltese di "soggiorno e cittadinanza per investitori", il che rende impossibile verificare se le procedure concordate, il volume di vendite e le altre condizioni siano in linea con il diritto maltese, unionale e internazionale e con considerazioni inerenti alla sicurezza;

AO.  considerando che l'applicazione dei requisiti in materia di soggiorno a quanti chiedono di beneficiare del programma maltese di soggiorno e di cittadinanza per investitori non è conforme alle condizioni per tali programmi concordate con la Commissione nel 2014; che la Commissione non ha preso misure concrete per ovviare a questo mancato rispetto dei requisiti in materia di soggiorno;

AP.  considerando che non si è indagato a fondo sulla presunta vendita di visti medici e di visti Schengen in Libia e in Algeria da parte di funzionari maltesi(25);

AQ.  considerando che, durante la visita della delegazione del ROLMG in Slovacchia, alcuni giornalisti hanno affermato di operare in un contesto in cui l'assoluta indipendenza e la sicurezza non possono essere sempre garantite; che nel caso dell'RTVS (la radiotelevisione pubblica slovacca) si sarebbero avvertite interferenze politiche con il lavoro giornalistico, ad esempio in relazione alla pubblicazione di brevi linee guida per le notizie;

AR.  considerando che in Slovacchia è in corso la revisione della legge nazionale sulla stampa e che ciò costituisce un'opportunità per accrescere l'indipendenza dei media e la sicurezza dei giornalisti; che l'attuale proposta legislativa rischia di limitare la libertà dei media;

AS.  considerando che vi sono segnalazioni di casi di corruzione e frode in Slovacchia, anche in relazione ai fondi agricoli dell'Unione e con il coinvolgimento dell'organismo pagatore agricolo, che meritano indagini approfondite e indipendenti, alcuni dei quali sono effettivamente oggetto di indagini dell'OLAF e in relazione ai quali la commissione per il controllo dei bilanci ha effettuato una missione di informazione in Slovacchia nel dicembre 2018; che, fra gli Stati membri dell'Unione europea, la Slovacchia è quello con il più alto tasso di individuazione di irregolarità e frodi(26);

AT.  considerando che i membri del ROLMG nutrono timori quanto all'imparzialità dell'applicazione della legge e all'indipendenza del potere giudiziario in Slovacchia, soprattutto in relazione alla politicizzazione e alla mancanza di trasparenza dei processi di selezione e di nomina, ad esempio per la carica di capo della polizia;

AU.  considerando che il Primo ministro slovacco e altri esponenti governativi di primo piano, così come il vice procuratore generale e il capo della polizia, si sono dimessi dopo l'assassinio di Ján Kuciak;

AV.  considerando che in Slovacchia non è stato completato l'iter legislativo relativo alla riforma delle modalità di selezione dei giudici della Corte costituzionale, e che l'imminente procedura di selezione per la sostituzione dei nove giudici della Corte che andranno in pensione avverrà secondo le modalità vigenti; che tale procedura di selezione è attualmente bloccata in seno al parlamento slovacco;

AW.  considerando che, nel corso della loro missione, i membri della delegazione del ROLMG hanno preso atto dell'impegno a difendere le norme dello Stato di diritto manifestato da vari funzionari delle autorità pubbliche slovacche e vari attori della società civile;

AX.  considerando che l'indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere relativo al 2018 colloca la Slovacchia al 27° posto, rispetto al 17° posto del 2017, mentre Malta è scesa dal 47° al 65° posto e la Bulgaria occupa la posizione più bassa tra gli Stati membri, con il 111° posto, contro il 109° del 2017;

AY.  considerando che, nel suo indice annuale di percezione della corruzione, Transparency International colloca Malta al 51° posto (in discesa rispetto al 46° del 2017) la Slovacchia al 57° (in discesa dal 54° del 2017) e la Bulgaria al 77° (in discesa dal 71° del 2017); che tutti e tre questi paesi si situano nettamente al di sotto della media UE(27);

OSSERVAZIONI GENERALI

1.  condanna fermamente i continui tentativi di un numero crescente di governi degli Stati membri di indebolire lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza del potere giudiziario; esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia adottato leggi per garantire l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, conformemente agli standard del Consiglio d'Europa, permangono dei problemi quanto al modo in cui tali standard sono applicati;

2.  ricorda che lo Stato di diritto fa parte dei valori di cui all'articolo 2 TUE ed è condizione necessaria per la loro tutela; invita tutti gli attori competenti a livello dell'Unione e a livello nazionale, compresi i governi, i parlamenti e il potere giudiziario, a intensificare gli sforzi tesi a difendere e rafforzare lo Stato di diritto;

3.  prende atto con grande preoccupazione delle crescenti minacce che gravano sui giornalisti e sulla libertà dei media, della crescente denigrazione pubblica e del generale indebolimento della professione, dell'aumento della concentrazione economica nel settore e del diffondersi della disinformazione; ricorda che una democrazia solida, basata sullo Stato di diritto, non può funzionare senza un quarto potere forte e indipendente;

4.  esorta il Consiglio a esaminare tutte le proposte della Commissione e del Parlamento relative a procedure di infrazione e alla procedura ex articolo 7 TUE nonché a darvi seguito, in particolare agendo rapidamente sulla base della proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 sulla Polonia, nonché iscrivendo la situazione in Ungheria all'ordine del giorno del Consiglio quale questione prioritaria, informando immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura e invitando il Parlamento a presentare al Consiglio la sua proposta motivata sull'Ungheria;

INDAGINI E APPLICAZIONE DELLA LEGGE

5.  invita il governo di Malta ad avviare senza indugi un'indagine pubblica, esaustiva e indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia, in particolare sulle circostanze che lo hanno reso possibile, sulla risposta delle autorità pubbliche e sulle possibili misure da porre in essere per garantire che un omicidio simile non possa ripetersi;

6.  esorta vivamente il governo maltese a condannare pubblicamente e senza ambiguità qualsiasi discorso d'odio o di discredito della memoria della scomparsa Daphne Caruana Galizia; sollecita un'azione risoluta contro i funzionari pubblici che alimentano l'odio;

7.  ritiene estremamente importante trovare una soluzione per il sito del memoriale di Daphne Caruana Galizia a La Valletta, in cooperazione con la società civile e con la famiglia, affinché la si possa ricordare senza ostacoli;

8.  invita le pertinenti autorità maltesi a pubblicare integralmente e senza omissioni la magistrale inchiesta "Egrant";

9.  esorta i governi di Malta e Slovacchia a garantire che le autorità di contrasto indaghino prontamente e pienamente su tutti gli indizi di atti criminosi, anche dove essi siano rivelati da informatori e giornalisti, in particolare sui presunti casi di corruzione, reati finanziari, riciclaggio di denaro, frode, evasione fiscale denunciati da Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak;

10.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad avviare un'inchiesta pubblica indipendente a livello internazionale sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia e sui presunti casi di corruzione, reati finanziari, riciclaggio di denaro, frode ed evasione fiscale da lei denunciati, che vedono implicati funzionari pubblici di alto livello precedentemente o attualmente in carica a Malta;

11.  si rammarica che non tutti i membri del governo maltese, ad esempio il ministro del Turismo ed ex ministro dell'Energia, fossero disponibili a incontrare la delegazione del ROLMG e che la delegazione non abbia neppure potuto incontrare rappresentanti di Nexia BT, come il socio amministratore della società;

12.  constata con preoccupazione che le autorità maltesi non hanno mai inviato all'ufficio federale di polizia giudiziaria tedesco (Bundeskriminalamt) una richiesta ufficiale di assistenza giudiziaria per ottenere l'accesso ai dati memorizzati sui portatili e sui dischi rigidi di Daphne Caruana Galizia, dopo che la famiglia li aveva consegnati alle autorità tedesche;

13.  accoglie positivamente le accuse mosse dalle autorità slovacche al presunto mandante degli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, nonché ai presunti autori di tali reati; chiede che le autorità di contrasto continuino le loro indagini, a livello sia nazionale che internazionale, con tutti i mezzi disponibili, anche prolungando oltre l'aprile 2019 l'accordo di costituzione di una squadra investigativa comune, e che garantiscano che tutti gli aspetti del caso, compresi gli eventuali legami politici con i reati, siano oggetto di un'indagine approfondita;

14.  rileva che le indagini sull'omicidio di Ján Kuciak e Martina Kušnírová hanno fatto emergere altre attività criminali, tra cui un presunto complotto per l'assassinio dei pubblici ministeri Peter Šufliarsky e Maroš Žilinka e dell'avvocato Daniel Lipšic; osserva che, per decisione congiunta del procuratore generale e del procuratore speciale, in quest'ultimo caso le indagini sono affidate all'ispettorato di polizia del ministero degli Interni, a causa del possibile coinvolgimento di funzionari di polizia nelle verifiche sugli interessati nelle banche dati della polizia; intende seguire l'evoluzione del dossier;

15.  plaude alla creazione del Centro investigativo Ján Kuciak, del progetto Daphne, cui vari giornalisti hanno dato vita a fine 2018, e del progetto Daphne "Forbidden Stories", lanciato nel marzo 2018 da 18 consorzi di giornalisti investigativi con l'obiettivo di riprendere il lavoro di Daphne partendo da dove l'aveva lasciato; osserva che, sei mesi dopo la sua creazione, il progetto Daphne ha fatto nuove rivelazioni nella sua prima pubblicazione;

16.  invita la Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode a effettuare indagini approfondite su tutti i casi segnalati nel 2018 alle delegazioni ad hoc del Parlamento, segnatamente sulle accuse di corruzione e frode, anche relativamente ai fondi agricoli dell'Unione, e su possibili incentivi inopportuni per l'accaparramento di terreni;

17.  invita il governo maltese ad avviare indagini sulle rivelazioni dei Panama Papers e sui legami tra la società 17 Black, con sede a Dubai, il ministro del Turismo nonché ex ministro dell'Energia e il capo di gabinetto del Primo ministro;

18.  invita i governi maltese e slovacco, e tutti gli Stati membri dell'Unione e le loro autorità di contrasto, a intensificare la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione al fine di ripristinare la fiducia del pubblico nelle istituzioni;

19.  prende atto dell'adozione, il 22 marzo 2019, dell'addendum alla seconda relazione di conformità del GRECO sulla Slovacchia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri; invita il governo della Slovacchia ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni;

20.  prende atto dell'adozione, il 23 marzo 2019, della relazione sul quinto ciclo di valutazione del GRECO su Malta; invita il governo di Malta ad autorizzare la pubblicazione di tale relazione quanto prima e ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni;

21.  si dichiara profondamente preoccupato per il possibile ruolo del governo slovacco nel rapimento di un cittadino vietnamita in Germania e chiede l'elaborazione di un'esaustiva relazione d'indagine, in costante cooperazione con le autorità tedesche, anche per quanto riguarda il presunto coinvolgimento dell'ex ministro degli Interni;

22.  è preoccupato per le accuse di corruzione, conflitti di interessi, impunità e "porte girevoli" negli ambienti di potere slovacchi; è stupito dal fatto che un ex alto funzionario di polizia dell'Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) e l'ex capo della polizia siano stati nominati, dopo le loro dimissioni, consulenti del ministro degli Interni, anche nella Repubblica ceca; rileva che l'ex capo della polizia ha nel frattempo rassegnato le dimissioni da consulente del ministro degli Interni, dopo le notizie apparse sulla stampa di ricerche su Ján Kuciak effettuate prima del suo omicidio in una banca dati della polizia, a quanto pare su ordine del capo della polizia;

23.  plaude all'impegno dei cittadini slovacchi e maltesi e delle organizzazioni della società civile dei due paesi nella battaglia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; esorta i governi slovacco e maltese ad appoggiare pienamente questa partecipazione civica e ad astenersi dal scoraggiarla;

24.  invita i governi di Malta, Slovacchia e Bulgaria a continuare ad agevolare la cooperazione con Europol, anche coinvolgendo pienamente l'agenzia e dandole pieno accesso, in modo proattivo, ai fascicoli connessi alle indagini;

25.  invita la Commissione a fornire linee guida chiare circa le modalità e il quadro giuridico relativi allo scambio di dati ed elementi di prova tra le autorità di contrasto degli Stati membri e tra di esse e le agenzie dell'Unione, anche nel quadro dell'applicazione dell'ordine europeo d'indagine;

26.  osserva che, attualmente, le risorse finanziarie e umane e il mandato di Europol ed Eurojust non sono sufficienti per permettere a tali agenzie di fornire proattivamente un pieno valore aggiunto dell'Unione nelle indagini su casi come quelli dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia e di Ján Kuciak e Martina Kušnírová; chiede che nel prossimo futuro siano destinate ulteriori risorse a Europol ed Eurojust per lo svolgimento di indagini di questo tipo;

27.  sottolinea che le autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati membri fanno parte di un sistema di cooperazione dell'Unione; ritiene che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero pertanto intervenire in modo proattivo per ovviare alle carenze delle autorità nazionali e trova preoccupante che, sistematicamente, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si attivino solo dopo le rivelazioni di giornalisti e informatori;

28.  invita la Commissione e il Consiglio a incrementare il bilancio di Europol, in linea con le esigenze operative e strategiche individuate nell'ambito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, e a rafforzare il mandato di Europol, in modo da consentire a quest'ultimo di partecipare in modo più proattivo alle indagini sui principali gruppi della criminalità organizzata negli Stati membri laddove vi siano seri dubbi circa l'indipendenza e la qualità delle indagini, ad esempio consentendo, in questi casi, di procedere proattivamente all'istituzione di squadre investigative comuni;

29.  si rivolge a Eurojust e alla futura Procura europea (EPPO) affinché instaurino una collaborazione ottimale in relazione alle indagini sugli interessi finanziari dell'UE, segnatamente per quanto concerne gli Stati membri che non hanno aderito all'EPPO; chiede, a tal fine, che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facilitino la rapida creazione dell'EPPO; ritiene che tutti gli Stati membri che non hanno ancora annunciato la propria intenzione di aderire all'EPPO dovrebbero procedere in tal senso;

30.  invita la Commissione a dare seguito alle risoluzioni del Parlamento nelle quali si chiede di procedere alla mappatura delle migliori pratiche nelle tecniche investigative a livello dell'UE al fine di agevolare lo sviluppo di pratiche investigative comuni nell'UE(28);

SFIDE DI NATURA COSTITUZIONALE A MALTA E IN SLOVACCHIA

31.  accoglie con favore le dichiarazioni rilasciate dal governo di Malta in merito all'attuazione delle raccomandazioni contenute nella recente relazione della Commissione di Venezia;

32.  si compiace della creazione di un gruppo all'interno del quale membri del governo e dell'opposizione valutano una possibile riforma costituzionale;

33.  si rallegra del recente annuncio, da parte del governo maltese, dell'avvio degli iter legislativi per attuare varie raccomandazioni della Commissione di Venezia; invita il governo e il parlamento di Malta ad attuare senza eccezioni tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia, anche retroattivamente, se del caso, al fine di garantire che le decisioni, le posizioni e le strutture attuali e passate siano allineate a tali raccomandazioni, in particolare intraprendendo le seguenti azioni:

   rafforzare l'indipendenza, i poteri di controllo e le capacità dei membri della Camera dei rappresentanti maltese, in particolare rendendo più rigorose le norme in materia di incompatibilità e prevedendo un salario adeguato e un sostegno imparziale;
   pubblicare gli avvisi di posti vacanti nel settore giudiziario (paragrafo 44);
   modificare la composizione dello JAC, in modo che almeno metà dei membri siano giudici eletti da loro pari, e conferire allo JAC la competenza di stilare una graduatoria meritocratica dei candidati e di proporre direttamente tali candidati al Presidente ai fini della nomina, anche per quanto riguarda la nomina del presidente della Corte suprema (paragrafo 44);
   conferire alla Commissione per l'amministrazione della giustizia il potere di destituire giudici o magistrati e prevedere la possibilità di presentare ricorso giudiziario contro le misure disciplinari imposte dalla suddetta Commissione (paragrafo 53);
   istituire un posto di Procuratore generale indipendente che sia responsabile di tutte le azioni della pubblica accusa, che assolva gli attuali compiti di azione penale dell'avvocato generale e della polizia e che si occupi delle indagini giudiziarie, come raccomandato dalla Commissione di Venezia (paragrafi da 61 a 73); invita il governo di Malta a sottoporre a controllo giurisdizionale il Procuratore generale neoistituito, in particolare per quanto concerne le decisioni di non luogo a procedere (paragrafi 68 e 73);
   riformare la PCAC, garantendo una procedura di nomina che dipenda in misura minore dal potere esecutivo e in particolare dal primo ministro, e assicurando che le segnalazioni della PCAC si traducano effettivamente in azioni penali; valutare inoltre la possibilità che la PCAC riferisca direttamente al Procuratore generale neoistituito (paragrafo 72);
   avviare una riforma costituzionale al fine di garantire che le sentenze della Corte costituzionale diano luogo all'annullamento delle disposizioni giudicate incostituzionali, senza che il parlamento debba intervenire (paragrafo 79);
   abolire la pratica dei deputati a tempo parziale, aumentare il salario dei deputati, limitare la nomina di deputati in seno a organismi ufficialmente designati, mettere a disposizione dei deputati personale di sostegno sufficiente e conoscenze e consulenze indipendenti, e astenersi dal fare ampio ricorso alla legislazione delegata (paragrafo 94);
   garantire che le autorità diano pienamente risposta alle richieste di informazioni presentate dal difensore civico, che le relazioni di quest'ultimo siano discusse in parlamento, che l'ufficio del difensore civico sia regolamentato a livello costituzionale e che la legge sulla libertà di informazione sia aggiornata (paragrafi 100 e 101);
   rivedere la procedura per la nomina dei segretari permanenti, segnatamente attraverso una selezione meritocratica che sia condotta da una commissione indipendente della funzione pubblica anziché dal primo ministro (paragrafi 119 e 120);
   limitare fortemente la pratica dei "posti o persone di fiducia" e introdurre norme giuridiche chiare e una modifica costituzionale che fungano da base e da quadro per disciplinare tale pratica (paragrafo 129);
   modificare la procedura per la nomina del capo della polizia, in particolare adottando un approccio meritocratico mediante l'indizione di un concorso pubblico (paragrafo 134);

34.  osserva che in Slovacchia è in corso una procedura di selezione e nomina di giudici della Corte costituzionale, dal momento che il mandato di nove giudici su 13 giunge a scadenza a febbraio; sottolinea che le norme che disciplinano tale procedura di selezione e nomina, come pure le qualifiche e i requisiti, devono rispettare gli standard più elevati possibili in termini di trasparenza, controllo e rendicontabilità, in linea con le conclusioni formulate dalla Commissione di Venezia al riguardo(29); è preoccupato per il fatto che finora non siano stati compiuti progressi, con riferimento a tale procedura di selezione, in seno al parlamento slovacco;

35.  chiede l'applicazione trasparente, inequivocabile e oggettiva di norme e procedure per la selezione del nuovo capo della polizia slovacca nel 2019, in modo che sia garantita l'indipendenza e la neutralità di tale ufficio; prende atto che la procedura di selezione è attualmente in corso e che i candidati presto parteciperanno alle audizioni dinanzi alla commissione competente del parlamento slovacco; chiede che tali audizioni siano pubbliche;

PROGRAMMI DI SOGGIORNO E CITTADINANZA PER GLI INVESTITORI E VISTI

36.  invita il governo di Malta a porre fine ai suoi programmi di soggiorno e cittadinanza per gli investitori e a commissionare un'indagine indipendente e internazionale sull'impatto di tali vendite sulle capacità maltesi di contrastare il riciclaggio di denaro, su altre fattispecie di criminalità transfrontaliera e sull'integrità dello spazio Schengen;

37.  invita il governo di Malta a pubblicare, con cadenza annuale, un elenco indipendente di tutte le persone che hanno acquistato la cittadinanza maltese e dell'UE, nonché a garantire che gli acquirenti non figurino nello stesso elenco di coloro che hanno acquisito la cittadinanza maltese in altro modo; invita il governo di Malta ad assicurarsi che tutti i nuovi cittadini abbiano effettivamente risieduto per un intero anno a Malta prima dell'acquisto, come concordato con la Commissione prima dell'avvio del programma; invita la Commissione a fare quanto in suo potere per garantire che l'intesa iniziale in materia sia rispettata in futuro;

38.  accoglie con favore il fatto che nel febbraio 2019, in risposta a una richiesta di precisazioni, la Commissione abbia chiaramente affermato di non approvare affatto i programmi maltesi di cittadinanza e residenza per gli investitori;

39.  invita il governo di Malta a divulgare integralmente, e a cessare, il contratto in essere con Henley & Partners, l'azienda privata attualmente responsabile dell'attuazione dei programmi maltesi di cittadinanza e residenza per gli investitori, senza ripercussioni per le finanze pubbliche in caso di cessazione o sospensione;

40.  invita la Commissione a verificare se i contratti stipulati tra le autorità degli Stati membri e le aziende private per la gestione e l'esternalizzazione dei programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori sono compatibili con il diritto internazionale e dell'UE e con le considerazioni in materia di sicurezza;

41.  accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Commissione sui programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori, ma esprime preoccupazione per la carenza di dati ivi contenuti; invita la Commissione a continuare a monitorare la portata e l'impatto dei diversi programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori nell'UE, prestando particolare attenzione ai processi di dovuta diligenza, ai profili e alle attività dei beneficiari, alla potenziale incidenza sulla criminalità transfrontaliera e all'integrità dello spazio Schengen; invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti e residenza esistenti quanto prima; invita la Commissione, nel frattempo, ad affrontare esplicitamente la questione dei programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen e a presentare una proposta legislativa che stabilisca chiari limiti per tali programmi;

42.  invita la Commissione, sulla base della relazione pubblicata da quest'ultima sui programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori in diversi Stati membri dell'UE, a esaminare in maniera specifica l'impatto di tali programmi del governo maltese sull'integrità dello spazio Schengen;

43.  invita Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a condurre una valutazione congiunta delle minacce per quanto riguarda l'impatto dei programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori attuati in diversi Stati membri dell'UE sulla lotta contro la criminalità organizzata e sull'integrità dello spazio Schengen;

44.  invita il governo di Malta a condurre indagini approfondite sui presunti casi di vendite di massa di visti medici e di visti Schengen, ivi compreso sul presunto coinvolgimento di ufficiali del governo maltese che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di alto livello, come il capo di gabinetto del primo ministro e Neville Gafa;

SICUREZZA DEI GIORNALISTI E INDIPENDENZA DEI MEDIA

45.  invita il governo della Slovacchia a garantire la sicurezza dei giornalisti; deplora la mancanza di trasparenza nella proprietà dei media; esprime dubbi circa l'indipendenza e la qualità dei media pubblici dopo che diversi giornalisti hanno lasciato RTVS; osserva con preoccupazione che l'attuale proposta legislativa concernente la legge sulla stampa rischia di limitare la libertà dei media;

46.  esprime preoccupazione per le dichiarazioni di alcuni politici slovacchi che pongono in dubbio il valore dell'indipendenza del giornalismo e dei media pubblici, come quelle rilasciate pubblicamente dall'ex primo ministro, ad esempio durante una conferenza stampa tenutasi il 2 ottobre 2018;

47.  ribadisce il suo invito ai membri del governo di Malta interessati affinché garantiscano il ritiro immediato delle cause per diffamazione a carico dei familiari di Daphne Caruana Galiza, si astengano dal fare ricorso alle leggi in materia di diffamazione per congelare i conti correnti dei giornalisti critici e provvedano a riformare le leggi sulla diffamazione che vengono usate per ostacolare il lavoro dei giornalisti;

48.  invita la Commissione a presentare proposte atte a prevenire le cosiddette "cause strategiche per scoraggiare la partecipazione pubblica";

RISPOSTE DELL'UE

49.  ribadisce il suo invito alla Commissione affinché avvii un dialogo con il governo maltese nel contesto del quadro per lo Stato di diritto;

50.  prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione e dal Consiglio per garantire il pieno rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali da parte di tutti gli Stati membri; esprime tuttavia preoccupazione per il limitato impatto che il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e le procedure avviate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, hanno avuto finora; evidenzia che la persistente incapacità di affrontare le gravi e continue violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE ha incoraggiato altri Stati membri ad agire in modo analogo; si rammarica della decisione della Commissione di rinviare a luglio 2019 la pubblicazione della sua proposta volta a rafforzare il quadro per lo Stato di diritto;

51.  ricorda la necessità di una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale valutazione deve basarsi su criteri obiettivi; richiama nuovamente l'attenzione sulle sue risoluzioni del 10 ottobre 2016 e del 14 novembre 2018, nelle quali si chiede un meccanismo dell'UE globale, permanente e obiettivo per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ritiene che ciò costituirebbe un meccanismo equo, equilibrato, regolare e preventivo per la gestione di possibili violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE, e sottolinea che la necessità di disporre di tale meccanismo è ora più urgente che mai;

52.  deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta relativa a un meccanismo globale dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e la invita a procedere in tal senso in tempo utile, in particolare proponendo l'adozione dell'accordo interistituzionale relativo al patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

53.  accoglie con favore la proposta della Commissione di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, richiama l'attenzione sulla relazione approvata in materia dal Parlamento nel gennaio 2019 ed esorta il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati costruttivi;

54.  sottolinea che è importante che il Parlamento invii delegazioni ad hoc negli Stati membri quale strumento efficace per monitorare eventuali violazioni in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; raccomanda la creazione di una struttura permanente in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni per monitorare tali violazioni negli Stati membri;

55.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; ribadisce il suo rammarico per il fatto che, negli ultimi anni, la Commissione abbia deciso di non pubblicare la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione e sottolinea che disporre di schede informative sulla lotta alla corruzione nel quadro del semestre europeo non rappresenta un modo sufficientemente efficace per assicurare che la corruzione sia inserita in modo inequivocabile nel programma; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;

56.  accoglie con favore l'accordo raggiunto dalla BCE e dalle autorità di vigilanza nazionali in merito a un nuovo meccanismo di cooperazione per lo scambio di informazioni; incoraggia tutte le autorità che vi partecipano a fare ampio uso di tale meccanismo in modo da assicurare una cooperazione rapida ed efficace nella lotta al riciclaggio di denaro;

57.  rammenta al suo Presidente che si attende da tempo che sia data attuazione al suo invito a creare un "premio europeo Daphne Caruana Galizia per il giornalismo d'inchiesta", da assegnare annualmente a esempi eccellenti di giornalismo d'inchiesta in Europa;

58.  si compiace della decisione del Parlamento di intitolare il programma di tirocinio per giornalisti d'inchiesta a Ján Kuciak;

o
o   o

59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.
(2) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0456.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0438.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0055.
(6) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 148.
(7) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 95.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0442
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0183.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0204.
(11) Testi approvati, P8_TA(2018)0340.
(12) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46.
(13) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 127.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0216
(15) Testi approvati, P8_TA(2018)0446.
(16) Malta - Parere sulle disposizioni costituzionali e la separazione dei poteri, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 117a sessione plenaria (Venezia, 14-15 dicembre 2018).
(17) Parere della Commissione di Venezia, punto 142.
(18) Ibidem, punti 107-112.
(19) Ibidem, punto 54.
(20) Ibidem, punto 59.
(21) Ibidem, punto 71.
(22) Ibidem, punto 72.
(23) Ibidem, punto 132.
(24) Risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali – GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162; risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali – Testi approvati, P8_TA(2018)0456.
(25) http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0
(26) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKSIT.pdf
(27) https://www.transparency.org/cpi2018 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
(28) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539189225045&uri=CELEX%3A52011IP0459 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016IP0403
(29) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)001-e


Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sui recenti sviluppi dello scandalo dieselgate (2019/2670(RSP))
P8_TA(2019)0329B8-0222/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo(1),

–  vista la sua decisione (UE) 2016/34, del 17 dicembre 2015, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo(3),

–  vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli(4),

–  visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE(5),

–  visto il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6)(6),

–  vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa(7),

–  vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico(8),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico(9) (basata sulla relazione interlocutoria della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico),

–  vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico del 2 marzo 2017,

–  vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico(10),

–  visto il documento di riflessione della Corte dei conti europea del 7 febbraio 2019 sulla risposta dell'UE allo scandalo dieselgate,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 13 dicembre 2018 nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16(11),

–  vista la raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 1275/2018/EWM,

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 su un'Europa che protegge: aria pulita per tutti(12),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il Parlamento aveva chiesto alla Commissione una relazione completa sulle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (di seguito "la commissione EMIS");

B.  considerando che il 18 ottobre 2018 il commissario per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Elżbieta Bieńkowska, ha inviato all'ex presidente della commissione EMIS una lettera contenente una tabella con le azioni di follow-up adottate dalla Commissione in risposta alla richiesta di una "relazione completa sulle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione EMIS";

C.  considerando che la tabella allegata a tale lettera mirava soltanto a trattare le questioni sollevate nelle raccomandazioni e non affrontava le conclusioni della commissione EMIS, specialmente riguardo ai casi di cattiva amministrazione e di violazione del diritto dell'UE; che il commissario Bieńkowska ha sottolineato più volte nella tabella che alcune delle questioni affrontate nelle raccomandazioni non rientrano nelle sue competenze;

D.  considerando che il 12 ottobre 2018 il Mediatore europeo ha accolto la denuncia di un deputato al Parlamento europeo e ha constatato che il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso pubblico a tutte le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri in relazione alle informazioni ambientali costituiva un caso di cattiva amministrazione;

E.  considerando che tale comportamento ostruzionistico della Commissione ha determinato un notevole rallentamento dei lavori della commissione EMIS e, tra gli altri effetti negativi, ha ridotto la quantità di informazioni di cui dispongono i deputati al momento di porre quesiti ai rappresentanti della Commissione nel corso delle audizioni;

F.  considerando che il 13 dicembre 2018 il Tribunale dell'Unione europea ha deciso di sostenere le azioni intentate dalle città di Parigi, Bruxelles e Madrid (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16) e ha parzialmente annullato il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, che fissava limiti eccessivamente elevati per le emissioni di ossidi di azoto per i test sui nuovi veicoli passeggeri e commerciali leggeri;

G.  considerando che in data 22 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di impugnare detta sentenza, il che può posticipare il termine stabilito dalla Corte fino a cui i cosiddetti "fattori di conformità" possono rimanere in vigore;

H.  considerando che il 6 dicembre 2016 la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di sette Stati membri, segnatamente Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna, per aver omesso di creare sistemi sanzionatori volti a scoraggiare la violazione della legislazione in materia di emissioni degli autoveicoli o per non aver imposto sanzioni nel caso del gruppo Volkswagen;

I.  considerando che il 17 maggio 2017 la Commissione ha avviato un'altra procedura di infrazione relativa alle strategie di controllo delle emissioni messe in atto dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e al mancato adempimento, da parte dell'Italia, dei propri obblighi riguardanti l'applicazione di misure correttive e l'imposizione di sanzioni a detta casa automobilistica;

J.  considerando che, nonostante dette procedure ancora in corso nei confronti di Germania, Italia, Lussemburgo e Regno Unito siano state avviate più di due anni fa, la Commissione non ha ancora agevolato il passaggio alla fase successiva di raccolta di ulteriori informazioni presso gli Stati membri mediante lettere aggiuntive di costituzione in mora;

K.  considerando che alcuni Stati membri sembrano non cooperare in maniera onesta con la Commissione a tale riguardo;

L.  considerando che in un comunicato stampa rilasciato il 16 ottobre 2018 sul programma di lavoro della Corte dei conti europea per il 2019, il Presidente Klaus-Heiner Lehne, ha annunciato che la Corte esaminerà l'approccio adottato dall'UE per la misurazione delle emissioni dei veicoli al fine di "determinare se l'UE tiene fede a quanto promesso";

M.  considerando che dal documento informativo della Corte dei conti europea del 7 febbraio 2019 sulla risposta dell'UE allo scandalo dieselgate si evince che sulle strade vi è ancora un elevato numero di veicoli altamente inquinanti e che i continui richiami di veicoli, come pure gli aggiornamenti di software pubblicati al riguardo, hanno influito in maniera limitata sulle emissioni di ossidi di azoto;

N.  considerando che la Germania chiede alle case automobilistiche tedesche di proporre ai proprietari delle autovetture un programma di scambio o un retrofit hardware corredato di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR);

O.  considerando che l'esistenza di un parco veicoli diesel altamente inquinanti continua a essere un problema largamente irrisolto, in quanto tali veicoli continueranno ad avere effetti negativi sulla qualità dell'aria per molti anni a venire, soprattutto nelle regioni in cui sono esportati in gran numero, qualora la Commissione e gli Stati membri non agiscano in maniera coordinata e incisiva per ridurre le emissioni nocive dannose;

P.  considerando che, stando alle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, le campagne di richiamo di veicoli negli Stati membri riguardano solo un numero limitato di autovetture delle seguenti case automobilistiche: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel e Suzuki;

Q.  considerando che diverse organizzazioni non governative e i media hanno riferito che i modelli di numerosi altri marchi hanno mostrato comportamenti sospetti in materia di emissioni o hanno superato i limiti di inquinamento fissati dal diritto dell'UE;

R.  considerando che taluni Stati membri, segnatamente la Bulgaria, l'Irlanda, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria non hanno ancora inviato alla Commissione alcuna informazione in merito ai loro programmi di richiamo;

S.  considerando che la risposta della Commissione allo scandalo dieselgate comprendeva non solo la revisione della direttiva 2007/46/CE ma anche una proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (COM(2018)0184); che tale norma vincolante è fondamentale per garantire che i consumatori abbiano diritti ben definiti e possano intraprendere azioni collettive significative, in particolare dal momento che la raccomandazione del 2013 sui ricorsi collettivi è stata scarsamente attuata nella maggior parte degli Stati membri; che negli Stati Uniti, dove il sistema delle azioni collettive è ben sviluppato, le vittime del dieselgate hanno ricevuto pagamenti compensativi tra 5 000 e 10 000 dollari USA, mentre i consumatori europei sono ancora in attesa di un risarcimento adeguato; che tale fascicolo è tra quelli bloccati in sede di Consiglio;

T.  considerando che il Presidente Juncker ha proposto una revisione del regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(13), onde imporre agli Stati membri l'obbligo di maggiore trasparenza riguardo alle posizioni adottate a livello di commissione; che una procedura più trasparente per l'adozione della prova delle emissioni misurate in condizioni di guida reali (RDE) avrebbe evitato il ritardo ingiustificato degli Stati membri nell'attuare la procedura, come emerge dalle conclusioni della commissione EMIS; che anche tale fascicolo è tra quelli bloccati in sede di Consiglio;

U.  considerando che a seguito di un'indagine svolta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Banca europea per gli investimenti e Volkswagen AG hanno raggiunto un accordo relativamente a un sottoprogetto, parte di un prestito di 400 milioni di EUR concesso nel 2009 e integralmente rimborsato entro i termini stabiliti nel febbraio 2014;

V.  considerando che in base a suddetto accordo, la Banca europea per gli investimenti porrà fine alle indagini e, in cambio, Volkswagen AG non parteciperà in maniera volontaria a qualsiasi progetto della BEI per un periodo di esclusione di 18 mesi;

Competenze della Commissione

1.  ricorda che a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea "la Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo"; si rammarica pertanto del fatto che la Commissione, in quanto collegio, non abbia presentato una relazione complessiva al Parlamento relativa sia alle conclusioni che alle raccomandazioni della commissione EMIS;

2.  deplora il fatto che la lettera inviata da Elżbieta Bieńkowska, commissario per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, all'ex presidente della commissione EMIS sia carente, in quanto, come affermato nella stessa, non tutte le questioni trattate rientrano nelle competenze del commissario e non prende in esame le conclusioni della commissione EMIS;

3.  invita la Commissione a trasmettere senza indugio una relazione complessiva, approvata dall'intero Collegio, al Parlamento, in linea con la richiesta di quest'ultimo, che tratti non solo le raccomandazioni ma anche gli elementi di base delle missione d'inchiesta parlamentare, ossia le conclusioni della commissione EMIS, in particolare a riguardo dei casi di cattiva amministrazione e di violazione del diritto dell'UE; ritiene opportuno che la Commissione definisca conclusioni politiche chiare basandosi sulle conclusioni della commissione EMIS;

4.  rileva che la raccomandazione del Mediatore europeo conferma che la Commissione ha ostacolato in maniera sostanziale il lavoro di un'ufficiale commissione d'inchiesta parlamentare; ritiene che la Commissione debba trarre chiare conclusioni politiche da tale insuccesso;

5.  invita la Commissione a garantire l'accesso, in generale, ai processi verbali delle riunioni dei comitati tecnici e, in particolare, a quelli del comitato tecnico per i veicoli a motore;

6.  invita la Commissione a pubblicare orientamenti per il richiamo dei veicoli, indicando in dettaglio il modo in cui i veicoli richiamati devono conformarsi ai regolamenti unionali pertinenti, anche ricorrendo ai retrofit hardware laddove gli aggiornamenti dei software non garantiscano la conformità ai limiti delle emissioni;

7.  invita la Commissione a integrare detti orientamenti con misure volte a garantire che i veicoli altamente inquinanti non continuino a circolare sul mercato dell'usato, anche negli altri Stati membri e nei paesi terzi;

8.  chiede alla Commissione di verificare che gli Stati membri istituiscano e attuino controlli di vigilanza del mercato in conformità del regolamento (UE) 2018/858;

9.  invita la Commissione a procedere con i lavori della prima fase delle procedure di infrazione contro Germania, Lussemburgo, Italia e Regno Unito, dato che tali procedure sono state avviate oltre due anni fa, nonché a pubblicare pareri motivati;

10.  accoglie con favore la sentenza della CGUE del 13 dicembre 2018, che ha concluso che la Commissione non ha il potere di modificare, nell'ambito del secondo pacchetto sulle emissioni reali di guida (RDE), i limiti di emissione di ossidi di azoto fissati dalla norma Euro 6; rileva che la CGUE ha altresì concluso che la Commissione non ha fornito spiegazioni tecniche sufficienti circa la necessità di adeguare i limiti delle emissioni di ossidi di azoto a seguito dell'introduzione dei fattori di conformità; ritiene che i limiti di emissione di ossidi di azoto fissati dalle norme Euro 6 debbano essere rispettati nelle normali condizioni di impiego e che alla Commissione competa la responsabilità di concepire prove RDE che riflettano le emissioni reali;

11.  si rammarica della decisione della Commissione di impugnare la sentenza della CGUE nelle cause T-339/16, T-352/16 e T-391/16 e, alla luce dei recenti sviluppi, chiede alla Commissione di revocare la sua decisione;

12.  chiede alla Commissione di specificare se la decisione di impugnare detta sentenza causerà il posticipo del termine stabilito dalla Corte fino a cui i cosiddetti "fattori di conformità" possono rimanere in vigore;

13.  invita la Commissione a osservare i limiti di emissione attualmente in vigore, fissati dal regolamento (CE) n. 715/2007, che devono essere rispettati in condizioni reali di guida ai sensi del presente regolamento, e a non introdurre nuovi coefficienti correttivi (ossia fattori di conformità) che renderebbero meno rigorosi tali limiti legali;

14.  si rammarica del fatto che la relazione dell'OLAF successiva alle sue indagini sul prestito "Antrieb RDI" concesso dalla BEI a Volkswagen AG non sia mai stata resa pubblica e deplora l'inefficacia delle misure adottate dalla BEI;

Competenze degli Stati membri

15.  invita gli Stati membri a trasmettere senza indugio tutte le informazioni richieste dalla Commissione per elaborare una relazione sulle misure adottate dalla medesima e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione EMIS;

16.  si rammarica della disomogeneità degli approcci adottati dagli Stati membri e della mancanza di coordinamento tra gli stessi in merito al richiamo dei veicoli e all'offerta di programmi di scambio; ritiene che tale disomogeneità degli approcci possa minare gli interessi dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la salute dei cittadini e il funzionamento del mercato interno;

17.  invita gli Stati membri ad attuare con urgenza le misure necessarie per richiamare o ritirare dal mercato l'elevato numero di autovetture altamente inquinanti in circolazione e a cooperare pienamente con la Commissione su un approccio comune per le azioni di richiamo sulla base degli orientamenti della Commissione;

18.  deplora il fatto che il programma di scambio e i requisiti di retrofit hardware imposti alle case automobilistiche tedesche in Germania non siano applicati al di fuori del paese o ad altre case automobilistiche dell'Unione;

19.  invita gli Stati membri e le case automobilistiche a coordinare i retrofit hardware per i veicoli diesel non conformi, tra cui i retrofit hardware SCR per ridurre le emissioni di biossido di azoto (NO2) e rendere meno inquinante il parco veicoli esistente; ritiene che il costo di tali adeguamenti debba essere sostenuto dalla casa automobilistica responsabile;

20.  invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a trasmettere alla Commissione, senza ulteriori ritardi, le informazioni sui loro programmi di richiamo;

21.  invita gli Stati membri a garantire l'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e a testare le autovetture in circolazione al di là dei parametri RDE per garantire che i produttori non ottimizzino i veicoli per detti test RDE utilizzando le proprie strutture, come suggerito nel documento informativo della Corte dei conti europea;

22.  invita gli Stati membri implicati nelle pertinenti procedure di infrazione a cooperare appieno con la Commissione e a fornire tutte le informazioni del caso;

23.  chiede agli Stati membri di impedire alle case automobilistiche di impiegare nei test di laboratorio i nuovi margini di manovra resi disponibili dalla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) per ridurre le loro emissioni di CO2;

24.  ricorda agli Stati membri la necessità di garantire che tutte le autovetture presenti nelle concessionarie utilizzino esclusivamente i valori di CO2 della WLTP, onde evitare qualsiasi confusione per i consumatori, e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adeguare la tassazione dei veicoli e gli incentivi fiscali ai valori della WLTP, rispettando il principio secondo cui detta procedura non dovrebbero avere un impatto negativo sui consumatori;

25.  esorta il Consiglio dell'Unione europea ad assumersi le proprie responsabilità e ad adottare con urgenza un approccio generale sulla proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e sulla proposta di revisione del regolamento (UE) n. 182/2011;

26.  sottolinea l'importanza di garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori nel mercato unico in relazione a qualsiasi futura manipolazione da parte dei costruttori di automobili che produca emissioni più elevate del previsto e invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di procedure di ricorso collettivo eque, a costi accessibili e tempestive;

27.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure decisive per consentire di accedere in tutti gli Stati membri a veicoli a zero e a basse emissioni, evitando nel contempo una maggiore diffusione dei veicoli vecchi e altamente inquinanti negli Stati membri con livelli di reddito più bassi;

28.  sottolinea, a tale riguardo, che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva EPBD)(14), e la competitività dei veicoli elettrici sono essenziali per aumentarne l'accettazione da parte dei consumatori;

29.  invita il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione a partecipare alla prima sessione plenaria del Parlamento europeo di aprile 2019 per rispondere a qualsiasi domanda rimanente in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione EMIS, alla raccomandazione del Mediatore europeo e ad altri aspetti della presente risoluzione;

o
o   o

30.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
(2) GU L 10 del 15.1.2016, pag. 13.
(3) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(4) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(5) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
(6) GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1.
(7) GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
(8) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 11.
(9) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 21.
(10) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.
(11) Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid contro Commissione europea, T-339/16, T-352/16 e T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.
(12) Testi approvati, P8_TA(2019)0186.
(13) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(14) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).


Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (2018/2237(INI))
P8_TA(2019)0330A8-0157/2019

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare gli OSS 1, 16 e 17, volti a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile(1),

–  visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

–  visto il regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo(2),

–  vista la decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace(4),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2306, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace(5),

–  vista la dichiarazione interistituzionale, allegata al regolamento (UE) 2017/2306, relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace(6)

–  visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo(7),

–  visti la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(8) e il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(9),

–  visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE(10),

–  vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (HR(2018) 94), del 13 giugno 2018,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016, del 9 marzo 2017, del 22 giugno 2017, del 20 novembre 2017, del 14 dicembre 2017 e del 28 giugno 2018,

–  visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

–  – viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017, del 25 giugno 2018 e del 19 novembre 2018 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE,

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2017 dal titolo "Documento di riflessione sul futuro della difesa europea" (COM(2017)0315),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE del 5 luglio 2016 dal titolo "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza",

–  vista la relazione speciale n. 20/2018 della Corte dei conti europea del 18 settembre 2018 dal titolo "L'architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il sostegno dell'UE",

–  vista la sua risoluzione del 21 maggio 2015 sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune(11),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa(12),

–  viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2017(13) e del 12 dicembre 2018(14) sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

–  visto l'articolo 113 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0157/2019),

A.  considerando che l'UE ambisce ad essere un attore globale per la pace, che si adopera per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale e per il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani;

B.  considerando che, in un contesto strategico che si è considerevolmente deteriorato negli ultimi anni, l'Unione ha una responsabilità crescente nel garantire la propria sicurezza;

C.  considerando che, alla luce delle difficili condizioni di sicurezza che la circondano, l'UE ha bisogno di autonomia strategica, come è stato riconosciuto nel giugno 2016 dai 28 capi di Stato e di governo nell'ambito della strategia globale dell'UE, e che ciò comporta la necessità di strumenti che potenzino la capacità dell'UE di preservare la pace, di prevenire i conflitti, di promuovere società pacifiche, giuste e inclusive nonché di potenziare la sicurezza internazionale; che è stato riconosciuto che società sicure e pacifiche sono un prerequisito per lo sviluppo duraturo;

D.  considerando che l'obiettivo dello strumento europeo per la pace (in appresso "lo strumento") non è militarizzare l'azione esterna dell'Unione europea, ma creare sinergie e maggiore efficienza fornendo un approccio globale ai finanziamenti operativi dell'azione esterna già esistenti, e ove non sia possibile il finanziamento tramite il bilancio dell'UE;

E.  considerando che il trattato prevede che l'UE e le sue istituzioni attuino una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune (PESC), che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo; che lo strumento proposto dovrebbe essere accolto come una tappa progressiva in tale direzione e il VP/AR dovrebbe essere incoraggiato a portarne avanti l'ulteriore sviluppo e attuazione;

F.  considerando che l'UE è il maggiore fornitore di aiuti umanitari e allo sviluppo a livello mondiale, impegnato a rafforzare il legame tra sicurezza e sviluppo al fine di conseguire una pace sostenibile;

G.  considerando che è opportuno incoraggiare un ulteriore utilizzo di finanziamenti e strumenti dell'Unione per migliorare la cooperazione, sviluppare le capacità e inviare missioni in futuro, nonché per mantenere la pace, impedire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale; che lo strumento europeo per la pace dovrebbe in particolare finanziare le missioni militari dell'Unione, rafforzare le capacità militari e di difesa dei paesi terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali e contribuire al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace guidate da organizzazioni regionali o internazionali o da paesi terzi;

H.  considerando che in passato l'UE ha avuto difficoltà a finanziare le operazioni con implicazioni nel settore della difesa; che il Parlamento ha più volte sottolineato la necessità di finanziamenti più flessibili ed efficienti e che esprimono solidarietà e determinazione; che sono necessari strumenti aggiuntivi per garantire che l'UE possa svolgere il suo ruolo di attore globale nel settore della sicurezza; che tali strumenti devono essere soggetti a un adeguato controllo parlamentare ed essere disciplinati dalla legislazione dell'UE;

I.  considerando che la partecipazione delle donne ai processi di pace rimane uno degli aspetti in cui si sono registrati meno progressi nell'agenda per le donne, la pace e la sicurezza, nonostante le donne siano le prime vittime delle crisi umanitarie e di sicurezza e malgrado il fatto che, quando le donne hanno un ruolo esplicito nei processi di pace, vi è il 35 % di probabilità in più che un accordo duri almeno 15 anni;

J.  considerando che la sicurezza interna e quella esterna sono sempre più interconnesse; che l'UE ha adottato misure significative per aumentare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della difesa; che l'UE è sempre stata orgogliosa del suo potere persuasivo e continuerà ad esserlo; che, tuttavia, una realtà in costante evoluzione e che suscita preoccupazioni fa sì che l'UE non possa rimanere solo una "potenza civile" ma debba sviluppare e rafforzare le proprie capacità militari, il cui uso dovrebbe essere coerente con tutte le altre azioni esterne dell'UE; che lo sviluppo nei paesi terzi non è possibile senza sicurezza e pace; che, a tale riguardo, le forze armate svolgono un ruolo chiave, specialmente nei paesi in cui le autorità civili non sono in grado di adempiere ai loro compiti a causa della situazione di sicurezza; che lo strumento può chiaramente permettere all'UE di assumere un impegno maggiore nei confronti dei paesi partner e aumenterà l'efficacia dell'azione esterna dell'UE, consentendo all'UE di diventare in futuro garante di stabilità e sicurezza a livello globale;

K.  considerando che l'azione esterna dell'UE non deve essere strumentalizzata come "gestione della migrazione" e che tutti gli sforzi di collaborazione con i paesi terzi devono andare di pari passo con il miglioramento della situazione dei diritti umani in tali paesi;

L.  considerando che la non proliferazione e il disarmo avranno un effetto significativo per l'attenuazione dei fattori che alimentano i conflitti e per contribuire a una maggiore stabilità, conformemente agli obblighi derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari e alla correlata risoluzione del Parlamento sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione(15); che un mondo senza le armi di distruzione di massa è un mondo più sicuro; che l'UE è stata uno dei principali attori del divieto alle armi nucleari e che dovrebbe ampliare il proprio ruolo in tal senso;

M.  considerando che i trattati non prevedono alcuna azione militare esterna dell'Unione al di fuori del quadro della PSDC; che un'autentica PSDC di tutti gli Stati membri dell'UE accresce il margine di manovra dell'UE nella politica estera; che l'unica l'azione militare esterna possibile nel quadro della PSDC è sotto forma di missioni all'esterno dell'Unione per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, TUE;

N.  considerando che l'appoggio alle operazioni militari di sostegno alla pace dei paesi partner finora è stato fornito al di fuori del bilancio dell'UE attraverso il Fondo per la pace in Africa, istituito e finanziato nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES); che al momento il Fondo per la pace in Africa è limitato a operazioni condotte dall'Unione africana (UA) o dalle organizzazioni regionali africane;

O.  considerando che mediante lo strumento europeo per la pace l'UE dovrebbe acquisire la capacità di contribuire direttamente al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte dai paesi terzi così come alle organizzazioni internazionali pertinenti a livello globale, senza limitarsi all'Africa o all'UA;

P.  considerando che lo strumento sostituirà il meccanismo Athena e il Fondo per la pace in Africa; che integrerà l'iniziativa sul potenziamento della capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo finanziando i costi delle attività di difesa dell'UE come le missioni dell'UA per il mantenimento della pace, i costi comuni delle operazioni militari della stessa PSDC e la creazione delle capacità militari dei partner che sono esclusi dal bilancio dell'UE in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE;

Q.  considerando che le operazioni svolte nell'ambito dello strumento dovrebbero essere conformi ai principi e ai valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani; che le operazioni non definite come eticamente accettabili in termini di incolumità, salute e sicurezza delle persone, libertà, vita privata, integrità e dignità dovrebbero essere valutate molto attentamente e riconsiderate;

R.  considerando che la quota attuale dei costi comuni rimane assai bassa (circa il 10-15% dei costi globali) e che la quota elevata dei costi e delle responsabilità a carico dei paesi nelle operazioni militari sulla base del principio "ciascuno si fa carico delle proprie spese" è contraria al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri e scoraggia inoltre gli Stati membri dall'assumere una parte attiva nelle operazioni PSDC;

S.  considerando che la dotazione annua media proposta per lo strumento europeo per la pace ammonta a 1 500 000 000 EUR, mentre le spese combinate nel quadro del meccanismo Athena e del Fondo per la pace in Africa oscillano tra i 250 000 000 EUR e i 500 000 000 EUR all'anno; che le finalità potenziali dell'importo aggiuntivo di 1 000 000 000 EUR all'anno non sono adeguatamente specificate o garantite nella proposta;

T.  considerando che lo strumento europeo per la pace, in quanto meccanismo fuori bilancio finanziato mediante i contributi annuali degli Stati membri, sulla base di una chiave di distribuzione correlata all'RNL, dovrebbe consentire all'UE di finanziare una percentuale più elevata dei costi comuni (35-45 %) per le missioni e le operazioni militari, come accade attualmente con il meccanismo Athena; che lo strumento europeo per la pace dovrebbe anche garantire che i finanziamenti dell'UE siano disponibili in via permanente, garantendo una programmazione adeguata per la preparazione alle crisi, rendendo più facile il rapido dispiegamento e aumentando la flessibilità in caso di risposta rapida; che da lungo tempo il Parlamento richiede l'inclusione e l'espansione ambiziosa del meccanismo Athena per il finanziamento comune delle missioni e delle operazioni nel quadro della PSDC; che, tuttavia, la proposta di decisione del Consiglio non ha lo stesso valore vincolante dell'accordo interno del Fondo per la pace in Africa, per cui gli Stati membri possono astenersi dal partecipare al finanziamento delle azioni dello strumento europeo per la pace;

U.  considerando che, con l'aumento dei costi comuni, lo strumento proposto rafforzerà la solidarietà e la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e incoraggerà gli Stati membri, in particolare quelli con carenze a livello di risorse finanziarie o operative, a contribuire alle operazioni della PSDC;

V.  considerando che le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 esprimono un sostegno con riserva alla proposta relativa allo strumento europeo per la pace; che ciononostante è importante adoperarsi verso l'adozione di una proposta ambiziosa comprendente tutte le componenti proposte, compreso il meccanismo Athena;

W.  considerando che tutte le missioni militari nel quadro dello strumento, come ad esempio le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e di assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, la lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio, come elencate all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE, nel pieno rispetto dei diritti umani, rientrano nell'ambito delle competenze della PSDC; che l'eccezione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE si applica alle spese operative relative solamente a tali missioni militari; che tutte le altre spese operative relative alla PSDC, incluse le spese derivanti da qualsiasi altra azione di cui all'articolo 42 del TUE, dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione; che le spese amministrative dello strumento europeo per la pace dovrebbero essere imputate al bilancio dell'Unione;

X.  considerando che a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE tutte le spese operative derivanti dalla PESC sono a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione delle spese relative alle operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa; che, ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e d), rispettivamente, della proposta di decisione, lo strumento europeo per la pace dovrebbe finanziare sia "le operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa" che "altri interventi operativi dell'Unione aventi implicazioni nel settore militare o della difesa";

Y.  considerando che conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del TUE, l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

Z.  considerando che l'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, TFUE sancisce che l'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà; che lo stesso paragrafo stabilisce che "l'Unione tiene conto degli obblighi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo"; che la seconda frase riportata sopra costituisce una disposizione del trattato e, pertanto, un dovere costituzionale dell'UE, denominato "coerenza delle politiche per lo sviluppo" (CPS);

AA.  considerando che le missioni militari e civili esterne all'Unione dovrebbero essere mantenute separate per garantire che le missioni civili siano finanziate esclusivamente dal bilancio dell'Unione;

AB.  considerando che l'UE dovrebbe riconoscere al personale delle missioni della PSDC uno status simile a quello degli esperti nazionali distaccati, fornendo loro uno status uniforme e la miglior protezione possibile conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione; che tutte le indennità derivanti da tale status e tutte le spese di viaggio, di soggiorno e sanitarie dovrebbero essere imputate al bilancio dell'Unione in quanto spese amministrative;

AC.  considerando che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale sull'architettura africana di pace e di sicurezza finanziata attraverso il Fondo per la pace in Africa, che, secondo la proposta, sarà inclusa e ampliata nello strumento europeo per la pace; che la Corte dei conti europea ritiene che non sia stata data sufficiente priorità a tale sostegno e che i sui effetti siano stati limitati; che occorre tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Corte dei conti in vista dell'ambizioso aumento del finanziamento per il nuovo strumento;

AD.  considerando che non è stata presentata alcuna valutazione dell'impatto finanziario in merito alle spese amministrative unitamente alla proposta; che le spese amministrative per lo strumento europeo per la pace hanno implicazioni rilevanti nel bilancio dell'UE; che lo strumento europeo per la pace non dovrebbe prevedere l'assunzione né la delega di altro personale supplementare oltre a quello attualmente impiegato negli strumenti che saranno sostituiti; che le sinergie derivanti dall'unione dei diversi strumenti attuali in un'unica struttura amministrativa dovrebbero facilitare la gestione dell'estensione geografica più ampia dello strumento europeo per la pace; che dovrebbe essere assunto personale aggiuntivo solo se e quando le entrate destinate a una missione o a una misura siano state effettivamente riscosse da tutti gli Stati membri partecipanti; che la durata limitata nel tempo delle entrate rende necessario che i contratti del personale assunto dallo strumento o i distacchi presso lo strumento per una missione o una misura specifica abbiano una durata limitata corrispondente; che nessun membro del personale dovrebbe essere assunto dallo strumento o distaccato presso lo strumento da uno Stato membro in cui sia stata presentata una dichiarazione formale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE per una missione o una misura specifica;

AE.  considerando che l'AR/VP dovrebbe consultare periodicamente il Parlamento in merito a tutti i principali aspetti e le scelte fondamentali della PESC e della PSDC e alle loro conseguenti evoluzioni; che il Parlamento dovrebbe essere consultato e informato tempestivamente affinché possa esprimere le sue opinioni e porre domande all'AR/VP e al Consiglio, anche riguardo alla CPS, prima che siano prese delle decisioni o sia avviata un'azione decisiva; che l'AR/VP dovrebbe tenere in considerazione le opinioni del Parlamento, anche riguardo alla CPS, e integrarle nelle sue proposte, dovrebbe rivedere le decisioni o le parti di decisioni a cui il Parlamento si oppone o ritirare tali proposte, fatta salva la possibilità da parte di uno Stato membro di promuovere l'iniziativa in tal caso, e dovrebbe proporre decisioni del Consiglio relative alla PSDC qualora il Parlamento lo inviti ad agire in tal senso; che il Parlamento dovrebbe tenere una discussione annuale con l'AR/VP sulle operazioni finanziate dallo strumento;

1.  raccomanda al Consiglio:

   a) di non diminuire il contributo di uno Stato membro allo strumento se lo Stato membro fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE poiché ciò pregiudicherebbe la chiave RNL sottostante al meccanismo di finanziamento e il finanziamento complessivo dello strumento;
   b) di includere nella decisione un riferimento al ruolo del Parlamento quale autorità di discarico come accade attualmente con il FES e quindi per il Fondo per la pace in Africa, in conformità delle pertinenti disposizioni delle norme finanziarie applicabili al FES, nell'ottica di preservare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nell'ambito del Fondo e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'UE in conformità dell'articolo 18 del TUE e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del TUE, in combinato disposto con l'articolo 208 del TFUE;
   c) di adoperarsi per predisporre un meccanismo, in seno al Parlamento europeo, che garantisca l'accesso, in base a parametri rigorosamente definiti, alle informazioni, inclusi i documenti originali, concernenti il bilancio annuale dello strumento europeo per la pace, i bilanci rettificativi, gli storni, i programmi d'azione (anche durante la fase preparatoria), l'attuazione delle misure di assistenza (incluse le misure ad hoc), gli accordi con i soggetti responsabili dell'attuazione e le relazioni sull'attuazione delle entrate e delle spese, così come i conti annuali, lo stato finanziario, la relazione di valutazione e la relazione annuale della Corte dei conti europea;
   d) di acconsentire a includere l'accesso a tutti i documenti riservati nei negoziati per l'accordo interistituzionale aggiornato tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'accesso del Parlamento alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa;
   e) di garantire che le operazioni, i programmi d'azione, le misure di assistenza ad hoc e gli altri interventi operativi finanziati dallo strumento non violino o non siano utilizzati per violare in alcun modo i principi fondamentali sanciti dall'articolo 21 del TUE, né siano utilizzati per violare il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani;
   f) di concludere la revisione del meccanismo Athena prima della fine di quest'anno, se possibile, e di integrarlo senza soluzione di continuità nello strumento europeo per la pace, preservando al contempo l'efficienza e la flessibilità operative di tale meccanismo;
   g) di garantire che i miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia offerti da un unico strumento siano mantenuti all'atto di apportare le necessarie modifiche alla proposta;
   (h) di inserire gli emendamenti in appresso:
   sostituire al considerando 4 e all'articolo 1 "politica estera e di sicurezza comune" con "politica di sicurezza e di difesa comune";
   introdurre il seguente nuovo considerando 10 bis: "(10 bis) Le missioni di consulenza e assistenza in materia militare di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE possono assumere la forma di rafforzamento delle capacità militari e di difesa dei paesi terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali per preservare la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e affrontare le minacce alla sicurezza internazionale, nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.";
   introdurre il seguente nuovo considerando 10 ter: "(10 ter) Le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE possono assumere la forma di contributo al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte da organizzazioni regionali o internazionali o da paesi terzi.";
   introdurre il seguente nuovo considerando 10 quater: "(10 quater) Le operazioni sostenute con i finanziamenti dell'UE devono integrare la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.";
   all'articolo 2, modificare la lettera a) come segue: "a) contribuire al finanziamento di missioni che rientrano nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) aventi implicazioni nel settore militare o della difesa;";
   all'articolo 2, modificare la lettera b) come segue: "b) rafforzare le capacità militari e di difesa di Stati terzi, organizzazioni regionali e internazionali allo scopo di mantenere la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale e alla sicurezza informatica;";
   all'articolo 3, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 2 bis: "2 bis. La ripartizione annuale delle spese amministrative del presente strumento a carico del bilancio dell'Unione è specificata nell'allegato I bis (nuovo) a titolo informativo.";
   all'articolo 5, modificare la lettera c) come segue: "c)"operazione", un'operazione militare disposta nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune a norma dell'articolo 42 del TUE, per realizzare i compiti menzionati all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, tra cui i compiti affidati a un gruppo di Stati membri, conformemente all'articolo 44 del TUE;";
   alla fine dell'articolo 6, aggiungere il seguente nuovo comma: "Tutti gli aspetti, le attività e le missioni civili nell'ambito della PESC e in particolare nell'ambito della PSDC, o le rispettive componenti, sono finanziati esclusivamente dal bilancio dell'Unione.";
   modificare l'articolo 7 come segue: "Qualunque Stato membro, l'alto rappresentante o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione può presentare proposte di azioni dell'Unione in virtù del titolo V del TUE da finanziare a titolo dello strumento. L'alto rappresentante informa tempestivamente il Parlamento europeo riguardo a qualsiasi proposta di questo genere.";
   all'articolo 10, modificare il paragrafo 1 come segue: "In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 2, del TUE è assicurata la coerenza tra le azioni dell'Unione da finanziare a titolo dello strumento e le altre azioni dell'Unione condotte nell'ambito di altre sue politiche pertinenti. Le azioni dell'Unione da finanziare a titolo dello strumento sono altresì coerenti con gli obiettivi di tali altre politiche dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;";
   all'articolo 10, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 3 bis: "3 bis. Due volte all'anno l'alto rappresentante presenta al Parlamento europeo una relazione in merito alla coerenza di cui al paragrafo 1.";
   all'articolo 11, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 2 bis: "2 bis. Lo strumento dispone di un funzionario di collegamento con il Parlamento europeo. Inoltre, il Segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi tiene uno scambio di opinioni annuale con l'organo parlamentare competente per fornire informazioni regolari.";
   all'articolo 12, modificare il paragrafo 1 come segue: "È istituito un comitato dello strumento (in appresso "il comitato") composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante. I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte alle sue votazioni. I rappresentanti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell'AED, senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni. I rappresentanti del Parlamento europeo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni.";
   all'articolo 13, modificare il paragrafo 8 come segue: "8. L'amministratore assicura la continuità delle sue funzioni attraverso la struttura amministrativa delle strutture militari competenti del SEAE di cui all'articolo 9.";
   all'articolo 13, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 8 bis: "8 bis. L'amministratore è associato all'informazione del Parlamento europeo.";
   all'articolo 16, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 8 bis: "8 bis. I comandanti delle operazioni sono associati all'informazione del Parlamento europeo.";
   all'articolo 34, modificare il paragrafo 1 come segue: "L'amministratore propone al comitato la nomina, per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni, di un revisore contabile interno dello strumento e di almeno un revisore interno aggiunto. Il revisore interno deve possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza, obiettività e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.
   all'articolo 47, modificare il paragrafo 4 come segue: "4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative, diritti umani, sicurezza e valutazione dei rischi di diversione riguardo all'utilizzo finale e agli utenti finali certificati, nonché di criteri finanziari. La destinazione finale può essere:
   a) nel caso delle infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite dello strumento al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;
   b) nel caso dei materiali, la vendita per il tramite dello strumento a uno Stato membro, al paese ospitante o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte dello strumento, di uno Stato membro o di tale terzo, per uso in una successiva operazione.";
   all'articolo 47, modificare il paragrafo 6 come segue: "6. La vendita o cessione al paese ospitante o a un terzo sono effettuate conformemente al diritto internazionale, comprese le pertinenti disposizioni in materia di diritti umani e i principi del "non nuocere", nonché alle pertinenti norme di sicurezza vigenti e rispettano rigorosamente i criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.";
   all'articolo 48, modificare il paragrafo 1 come segue: "L'alto rappresentante può presentare al Consiglio un concetto di possibile programma d'azione o di possibile misura di assistenza ad hoc. L'alto rappresentante informa il Parlamento europeo riguardo a qualsiasi concetto di questo genere.";
   all'articolo 49, modificare il paragrafo 1 come segue: "I programmi d'azione sono approvati dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante. Il Parlamento europeo è informato dei programmi d'azione approvati dopo l'adozione da parte del Consiglio.";
   all'articolo 50, modificare il paragrafo 3 come segue: "Per le richieste che esulano dai programmi d'azione in vigore, il Consiglio può approvare una misura di assistenza ad hoc su proposta dell'alto rappresentante. Il Parlamento europeo è informato delle misure di assistenza ad hoc approvate dopo l'adozione da parte del Consiglio.";
   all'articolo 52, paragrafo 2, aggiungere la seguente nuova lettera f bis): "f bis) È reso disponibile un elenco dettagliato dei materiali finanziati nell'ambito dello strumento.";
   all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera b) come segue: "b) effettivamente consegnati alle forze armate dello Stato terzo interessato purché sia stata valutata la conformità ai criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.";
   all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera d) come segue: "d) impiegati nel rispetto delle politiche dell'Unione, tenuto in debito conto il diritto internazionale, segnatamente in materia di diritti umani, e i certificati relativi agli utenti finali, in particolare le clausole di ritrasferimento.";
   all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera e) come segue: "e) gestiti nel rispetto delle eventuali restrizioni o limitazioni riguardo al loro uso, vendita o cessione decise dal Consiglio o dal comitato, e conformemente ai pertinenti certificati relativi agli utenti finali, ai criteri della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.";
   all'articolo 54, modificare il paragrafo 1 come segue: "I soggetti responsabili dell'attuazione incaricati dell'esecuzione delle spese finanziate dallo strumento rispettano i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza, hanno effettuato le valutazioni dei rischi e i controlli sull'utilizzo finale necessari e tengono debitamente conto dei valori fondamentali dell'UE e del diritto internazionale, specialmente per quanto concerne i diritti umani e i principi del "non nuocere". Ciascuno dei suddetti soggetti responsabili è sottoposto a una valutazione dei rischi preliminare per valutare gli eventuali rischi in termini di diritti umani e governance.";

2.  raccomanda al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

   a) di consultare il Parlamento riguardo agli emendamenti raccomandati e di garantire che le opinioni del Parlamento siano prese in considerazione, in conformità dell'articolo 36 del TUE;
   b) di dare piena attuazione alle opinioni del Parlamento, in conformità dell'articolo 36 del TUE, nell'elaborazione di proposte di programmi d'azione pluriennali o di misure di assistenza ad hoc, anche mediante il ritiro delle proposte a cui il Parlamento si oppone;
   c) di fornire una valutazione completa dell'impatto finanziario per la decisione alla luce delle sue implicazioni per il bilancio dell'UE, precisando in particolare le esigenze relative al personale supplementare;
   d) di presentare i progetti di decisione del Consiglio in merito allo strumento europeo per la pace al Parlamento per la consultazione, contestualmente alla loro presentazione al Consiglio o al comitato politico e di sicurezza, lasciando al Parlamento il tempo di esprimere le sue opinioni; invita il VP/AR a modificare i progetti di decisione del Consiglio qualora il Parlamento lo richieda;
   e) di garantire, in conformità dell'articolo 18 del TUE, la complementarietà con i fondi, i programmi e gli strumenti dell'UE esistenti, la coerenza dello strumento europeo per la pace con tutti gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, specialmente per quanto riguarda il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) proposto, che in ogni caso dovrebbero essere attuati nel quadro di un programma più ampio di riforma del settore della sicurezza avente solide componenti in materia di buon governo, disposizioni contro la violenza di genere e, in particolare, concernenti la vigilanza civile sul sistema di sicurezza e il controllo democratico delle forze armate;
   f) di fornire al Parlamento un feedback regolare sui progressi compiuti nell'attuazione della risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza e di consultare il Parlamento sulla dimensione di genere raccomandata, concentrandosi sul ruolo delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nella ricostruzione al termine dei conflitti e nei negoziati di pace, nonché su valutazioni periodiche delle misure adottate per proteggere i soggetti vulnerabili, in particolare donne e ragazze, dalla violenza in situazioni di conflitto;
   g) di garantire, in conformità dell'articolo 18 del TUE, la coerenza dello strumento europeo per la pace con tutti gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, comprese le politiche umanitarie e di sviluppo, nell'ottica di promuovere lo sviluppo dei paesi terzi interessati e di ridurre ed eliminare la povertà in tali paesi;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché, per conoscenza, al Servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione.

(1) https://sustainabledevelopment.un.org/
(2) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.
(3) GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39.
(4) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1.
(5) GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.
(6) GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.
(7) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(8) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(9) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(10) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(11) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 68.
(12) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 18.
(13) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 36.
(14) Testi approvati, P8_TA(2018)0514.
(15) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 202.

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