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Procedura : 2018/0197(COD)
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Ciclo del documento : A8-0094/2019

Testi presentati :

A8-0094/2019

Discussioni :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Votazioni :

PV 27/03/2019 - 18.4
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Testi approvati :

P8_TA(2019)0303

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Mercoledì 27 marzo 2019 - Strasburgo
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione ***I
P8_TA(2019)0303A8-0094/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0372),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 177, 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
P8_TC1-COD(2018)0197

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, l'articolo 178 e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE") prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)  Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti ("TEN-T"), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

(3)  Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR](5) stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus ("FSE +"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo per la sicurezza interna ("ISF") e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti ("BMVI"), che operano nell'ambito di un quadro comune ("i Fondi"). [Em. 1]

(3 bis)   Gli Stati membri e la Commissione assicurano il coordinamento, la complementarietà e la coerenza tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (CF), il Fondo sociale europeo plus (FSE +), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di modo che essi possano completarsi a vicenda laddove ciò sia utile per la creazione di progetti di successo. [Em. 2]

(4)  Al fine semplificare le norme applicabili al FESR e al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

(5)  È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui e del pilastro europeo dei diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi sociali. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze sociali e di reddito, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché la lotta contro la povertà, a preservare e promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e con diritti nonché a garantire che il FESR e il Fondo di coesione promuovano pari opportunità per tutti, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi dovrebbero inoltre promuovere la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per le persone che sono oggetto di discriminazioni multiple. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi Gli strumenti di investimento nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione, in sinergia con l'FSE+, dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE contribuire a promuovere l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà e a migliorare la qualità della vita dei cittadini in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) per contribuire ai diritti dei minori. [Em. 3]

(6)  È necessario fissare disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ("CTE/Interreg").

(7)  Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno di tali Fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR].

(8)  In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie interne ed esterne, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. Il FESR deve prestare un'attenzione più specifica al cambiamento demografico come sfida cruciale e settore prioritario nell'elaborazione e nell'attuazione di programmi. Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e responsabilità come pure di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire un contributo finanziario per facilitare l' la politica di coesione potrebbe contribuire ai processi di integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti nell'ambito della protezione internazionale, adottando un approccio mirato a proteggere la loro dignità e i loro diritti, non ultimo in considerazione del rapporto di reciproco rafforzamento tra integrazione e crescita economica locale, in particolare fornendo un sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali coinvolte nell'attuazione delle politiche di integrazione. [Em. 4]

(9)  Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo e ad armonizzare le diverse condizioni delle regioni dell'UE, ad affrontare le disparità sociali e le nuove sfide e garantire società inclusive e un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione, la modernità e l'accessibilità degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come le comunicazioni, i trasporti pubblici, e l'energia e servizi pubblici universali di elevata qualità che sono essenziali per far fronte alle disparità regionali e sociali, promuovere la coesione sociale e lo sviluppo regionale e incoraggiare le imprese e le persone a rimanere nel loro territorio. [Em. 5]

(10)  Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità in tutta l'Unione, comprese le zone rurali in cui esse forniscono un contributo essenziale per le piccole e medie imprese (PMI), e alla promozione di una mobilità urbana multimodale, pulita senza inquinamento e sostenibile, ponendo l'accento sugli spostamenti a piedi, in bicicletta o con trasporti pubblici e sulla mobilità condivisa. [Em. 6]

(10 bis)   Molte delle principali sfide in Europa riguardano sempre più le comunità rom emarginate, che vivono spesso nelle microregioni più svantaggiate che non dispongono di acqua potabile sicura e accessibile, di fognature e di elettricità e che non godono di opportunità di trasporto, connettività digitale, sistemi di energia rinnovabile o resilienza alle catastrofi. Pertanto, il FESR e l'FC contribuiscono a migliorare le condizioni di vita dei rom e a realizzare il loro vero potenziale in quanto cittadini dell'UE, e gli Stati membri garantiscono che i benefici di tutti e cinque gli obiettivi politici del FESR e dell'FC raggiungano anche i rom. [Em. 7]

(11)  In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi specifici che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere.

(12)  Al fine di contribuire a una governance appropriata, all'applicazione, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel settore della specializzazione intelligente e dell'economia circolare e di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri, anche a livello regionale e locale sui principi della governance multilivello, che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario autorizzare promuovere misure di rafforzamento amministrativo di natura strutturale a sostegno per di tutti gli obiettivi specifici. Essendo basate su obiettivi misurabili e comunicati ai cittadini e alle imprese come strumento per semplificare e ridurre l'onere amministrativo imposto ai beneficiari e alle autorità di gestione, è possibile che queste misure creino un giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati della politica e il livello delle verifiche e dei controlli. [Em. 8]

(13)  Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, anche a livello locale e regionale, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"(6). I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese nei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. [Em. 9]

(13 bis)   La futura politica di coesione potrebbe tenere adeguatamente conto e prestare sostegno alle regioni dell'Unione che saranno maggiormente colpite dalle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione, in particolare quelle che si troveranno situate alle frontiere marittime o terrestri esterne dell'Unione. [Em. 10]

(14)  Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, in particolare vista la grande importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e concentrandosi sulla povertà, la disuguaglianza e una transizione equa verso un'economia sostenibile sotto il profili sociale e ambientale con un approccio partecipativo in cooperazione con le autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile. Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità per contribuire al finanziamento delle azioni necessarie da adottare a livello di UE, nazionale e locale, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come pure per garantire interventi integrati per la prevenzione delle catastrofi, che colleghino resilienza e prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta, i Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima e della protezione della biodiversità nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % destinando il 30 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. I Fondi devono contribuire sostanzialmente al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio in tutti i territori dell'Unione, integrando appieno la dimensione regionale. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire almeno il 30 % 35 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % 40 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici. Tali percentuali dovrebbero essere rispettate per tutto il periodo di programmazione. Pertanto, le azioni pertinenti saranno individuate in fase di preparazione e attuazione di tali Fondi e saranno riesaminate nel contesto delle pertinenti procedure di revisione e valutazione. Tali azioni e la dotazione finanziaria riservata alla loro attuazione devono essere incluse nei piani nazionali integrati in materia di energia e clima conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] come pure nella strategia di ristrutturazione a lungo termine definita nel quadro della revisione della direttiva (UE) 2018/84 sulla prestazione energetica nell'edilizia, per contribuire al conseguimento di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050, e allegate ai programmi. Occorre prestare una particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione in materia di clima e stabilite nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nell'ambito della direttiva (UE) 2018/410 (ETS) e di proteggere i lavoratori anche attraverso opportunità di formazione e riqualificazione. [Em. 11]

(15)  Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, per il miglioramento e lo sviluppo delle capacità e delle competenze amministrative, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+](7). [Em. 12]

(16)  Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato destinato solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE(8) della Commissione, eccetto nel caso in cui gli investimenti comportino una cooperazione con le PMI per attività di ricerca e di innovazione e alle imprese diverse dalle PMI, fatti salvi i posti di lavoro connessi a un'attività identica o simile in altre regioni europee, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) .../... [new CPR]. [Em. 13]

(17)  Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione mediante un sostegno finanziario per il periodo transitorio. Esso dovrebbe altresì promuovere la resilienza e prevenire lo stallo dei territori vulnerabili. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato in modo specifico sugli sui due obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa e uno sviluppo economici intelligenti, innovativi e inclusivi, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e un'amministrazione pubblica efficiente" e "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi", tenendo conto degli obiettivi politici generali di un'Europa più coesa e basata sulla solidarietà per contribuire a ridurre le asimmetrie economiche, sociali e territoriali. Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, pur consentendo una certa margini di flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo varie categorie di regioni, tenendo conto anche dei diversi livelli di sviluppo. Il metodo usato per classificare gli Stati membri le regioni dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche. [Em. 14]

(17 bis)   Al fine di garantire l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dall'FC, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità nell'ambito dell'attuale patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o equivalenti. [Em. 15]

(18)  Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione e in linea con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE e gli obiettivi politici di cui al regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR], è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro. [Em. 16]

(18 bis)   Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni di montagna e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo sostenibile. [Em. 17]

(19)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE incluso il crowdfunding. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività dovrebbe tener conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno ed essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, inclusi le infrastrutture e le strutture di ricerca e innovazione, le infrastrutture per la cultura e il patrimonio culturale, le infrastrutture per il turismo sostenibile anche attraverso i distretti per il turismo, i servizi alle imprese, come pure gli investimenti nell'edilizia abitativa, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con una particolare attenzione per le comunità svantaggiate, marginalizzate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, gli incentivi durante il periodo di transizione delle regioni nel processo di decarbonizzazione, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+. [Em. 18]

(20)  I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, anche realizzando i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature, in modo equilibrato nonché migliorando la sicurezza dei ponti e dei tunnel esistenti, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ("CEF"). Tali reti devono potenziare i servizi pubblici, soprattutto nelle zone scarsamente popolate e nelle zone caratterizzate da un forte invecchiamento della popolazione, al fine di favorire l'interconnettività tra città e campagna, promuovere lo sviluppo rurale e colmare il divario digitale. [Em. 19]

(21)  Nel contempo è importante, da un lato, identificare le sinergie e, dall'altro, precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), al fine di evitare la moltiplicazione degli effetti e duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione. [Em. 20]

(22)  Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori figuranti nell'allegato II.

(23)  Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi. [Em. 21]

(24)  Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale e di affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, come previsto all'articolo 174 TFUE, nelle aree che presentino svantaggi naturali o demografici tra cui l'invecchiamento, la desertificazione rurale e il declino demografico, ma anche la pressione demografica, o in cui è difficile accedere ai servizi di base, le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su programmi, assi o strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e nelle comunità rurali. Tali azioni dovrebbero essere le due facce della stessa medaglia, basate sia sui poli urbani centrali e sul contesto circostante sia sulle zone rurali più remote. Tali strategie possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Allo sviluppo territoriale integrato dovrebbe essere destinato a livello nazionale almeno il 5 % delle risorse del FESR. Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane, delle parti economiche e sociali e dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative. [Em. 22]

(24 bis)   Occorre prestare particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione europea in materia di clima nel quadro dell'accordo di Parigi, che tutela sia i lavoratori che le comunità interessate. Tali zone dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico per preparare e attuare piani di decarbonizzazione delle loro economie, tenendo conto della necessità di una formazione professionale mirata e di opportunità di riqualificazione della forza lavoro. [Em. 23]

(25)  Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche, tecnologiche e sociali e culturali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali e le comunità rurali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali, anche attraverso le aree suburbane ove opportuno. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e a tale scopo. Tali azioni possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Alla priorità dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere stanziato destinato a livello nazionale almeno il 6 % 10 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio. [Em. 24]

(26)  Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da proseguite e sviluppate in un'iniziativa urbana europea, da realizzare in gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea(10), al fine di stimolare la crescita, la vivibilità e l'innovazione e affrontare con successo le sfide sociali. [Em. 25]

(27)  Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci, la logistica verde, la gestione della mobilità e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale assegnazione non è soggetta alla concentrazione tematica prevista dal presente regolamento. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. [Em. 26]

(28)  Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce l'elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, attraverso un approccio orientato ai cittadini mirato a sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo e a promuovere la cittadinanza attiva, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 27]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) di cui all'articolo [4, paragrafo 2,] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.  Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 1 bis

Compiti del FESR e del Fondo di Coesione

Il FESR e il Fondo di coesione (FC) contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le sfide ambientali, attraverso lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee. [Em. 28]

Articolo 2

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1.  In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)  "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente, innovativa e inclusiva, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente" ("OS 1"), provvedendo a: [Em. 29]

i)  rafforzare le sostenere lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di ricerca e di innovazione, gli investimenti e le infrastrutture, l'introduzione di tecnologie avanzate nonché sostenere e promuovere i poli di innovazione tra imprese, istituti di ricerca, mondo accademico e autorità pubbliche; [Em. 30]

ii)  migliorare la connettività digitale e permettere ai cittadini, agli istituti scientifici, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle amministrazioni pubbliche a livello locale e regionale, incluse le città e i piccoli comuni intelligenti, di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; [Em. 31]

iii)  rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e prestare sostegno alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro e al sostegno dell'aggiornamento e della modernizzazione in ambito tecnologico; [Em. 32]

iv)  sviluppare le competenze e le strategie e creare capacità per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e equa, l'economia circolare, l'innovazione sociale, l'imprenditorialità, il settore del turismo e la transizione all'industria 4.0; [Em. 33]

b)  "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a: [Em. 34]

i)  promuovere misure di efficienza energetica, di risparmio energetico e di povertà energetica; [Em. 35]

ii)  promuovere le energie rinnovabili sostenibili; [Em. 36]

iii)  sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale; [Em. 37]

iv)  promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, la gestione degli eventi meteorologici estremi e delle catastrofi naturali, compresi i terremoti, gli incendi boschivi, le inondazioni e la siccità, e la resilienza alle catastrofi ad essi, tenendo conto di approcci ecosistemici; [Em. 38]

v)  promuovere l'accesso universale all'acqua e la sua gestione sostenibile dell'acqua; [Em. 39]

vi)  promuovere la transizione verso un'economia circolare e migliorare l'efficienza delle risorse; [Em. 40]

vi bis)  sostenere i processi regionali di trasformazione verso la decarbonizzazione, come anche la transizione verso una produzione di energia a basse emissioni di carbonio; [Em. 41]

vii)  proteggere e rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e il patrimonio naturale, preservare e valorizzare le aree naturali protette e le risorse naturali, e ridurre l' ogni forma di inquinamento, atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso; [Em. 42]

vii bis)   potenziare le infrastrutture verdi nelle aree urbane funzionali, sviluppare la mobilità urbana multimodale su piccola scala come parte di un'economia a zero emissioni nette; [Em. 43]

c)  "un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC" ("OS 3"), provvedendo a: [Em. 44]

i)  rafforzare la connettività digitale; [Em. 45] (L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

ii)  sviluppare una rete TEN-T stradale, ferroviaria e intermodale, sicura, sostenibile, intelligente, e resiliente ai cambiamenti climatici, e sostenibile collegamenti transfrontalieri incentrati principalmente su m47isure di riduzione del rumore, trasporti pubblici e reti ferroviarie rispettosi dell'ambiente; [Em. 46]

iii)  sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T, la mobilità transfrontaliera e reti pubbliche di trasporto rispettose dell'ambiente; [Em. 47]

iv)  promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile; [Em. 48] (L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

d)  "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a: [Em. 49]

i)  rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di alta qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali, e promuovere l'economia sociale e l'innovazione; [Em. 50]

ii)  migliorare l' la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, e dello sport, mediante lo sviluppo di infrastrutture e servizi accessibili; [Em. 51]

ii bis)   investire in abitazioni, laddove siano di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro, da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari; [Em. 52]

iii)  aumentare l'integrazione promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e e di comunità sfavorite come i rom, nonché dei gruppi svantaggiati, mediante misure azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali; [Em. 53]

iii bis)   promuovere l'integrazione socioeconomica di lungo termine dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale mediante azioni integrate, che includano alloggi e servizi sociali, fornendo sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali interessate; [Em. 54]

iv)  garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture sanitarie e di altre attività, compresa comprese l'assistenza sanitaria di base e misure preventive, e promuovendo la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità; [Em. 55]

iv bis)   sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale nelle comunità sfavorite; [Em. 56]

e)  "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e di tutte le altre zone, delle iniziative locali" ("OS 5") provvedendo a: [Em. 57]

i)  promuovere lo uno sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio culturale naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici e la sicurezza nelle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali; [Em. 58]

ii)  promuovere lo uno sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale e inclusivo, la cultura, il patrimonio culturale naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici, gli sport e la sicurezza, il tutto a livello locale, anche per le aree regioni rurali, montane, insulari e costiere, tra l'altro isolate e scarsamente popolate, e tutte le altre aree che hanno difficoltà di accesso ai servizi di base anche al livello NUTS 3, mediante iniziative strategie di sviluppo territoriale e locale di tipo partecipativo nelle forme di cui all'articolo 22, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. [Em. 59]

1 bis.   Rafforzare la mobilità urbana multimodale su piccola scala di cui alla lettera b), punto vii bis), del presente articolo, che è considerata ammissibile a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi i 10 000 000 EUR. [Em. 60]

2.  Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell'OS 2 e degli obiettivi specifici legati all'OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3.  Per quanto riguarda gli il raggiungimento degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", se tali attività: [Em. 61]

a)  migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi e sostengono le autorità pubbliche e le amministrazioni locali e regionali responsabili dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione mediante specifici piani di rafforzamento delle capacità amministrative finalizzati alla localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di esecuzione degli interventi, purché siano di natura strutturale e purché il programma stesso preveda obiettivi misurabili; [Em. 62]

b)  rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

Il sostegno allo sviluppo di capacità menzionato alla lettera a) del presente articolo può essere integrato da un sostegno supplementare a titolo del programma di sostegno alle riforme istituito nel quadro del regolamento UE (2018/xxx (programma di sostegno alle riforme). [Em. 63]

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in coperto da un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. [Em. 64]

Una partecipazione significativa delle autorità regionali e locali, delle organizzazioni della società civile, inclusi i beneficiari, a tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi nell'ambito del FESR è garantita in linea con i principi stabiliti nel Codice europeo di condotta sul partenariato. [Em. 65]

Articolo 3

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1.  Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2.  Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3.  In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo ("RNL"), gli Stati membri loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite, le regioni di livello NUTS 2 sono classificati classificate come segue: [Em. 66]

a)  quelli quelle con un rapporto RNL pari o PIL pro capite superiore al 100 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 ("gruppo 1"); [Em. 67]

b)  quelli quelle con un rapporto RNL pari o superiore al PIL pro capite compreso tra il 75 % e inferiore al il 100 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 ("gruppo 2"); [Em. 68]

c)  quelli quelle con un rapporto RNL PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 ("gruppo 3"); [Em. 69]

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il la classificazione di una regione in una delle tre categorie è determinata in base al rapporto fra il reddito nazionale prodotto interno lordo pro capite di uno Stato membro ciascuna regione, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo PIL medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento. [Em. 70]

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

4.  Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a)  gli Stati membri del per la categoria delle regioni più sviluppate ("gruppo 1") essi assegnano: almeno l'85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 60 % all'OS 1; [Em. 71]

i)  almeno il 50 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 72

ii)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2; [Em. 73]]

b)  gli Stati membri del per la categoria delle regioni in transizione ("gruppo 2") essi assegnano: almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2; [Em. 74]

i)  almeno il 40 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 75]

ii)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2; [Em. 76]

c)  gli Stati membri del per la categoria delle regioni meno sviluppate ("gruppo 3") essi assegnano: almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2. [Em. 77]

i)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 78]

ii)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2. [Em. 79]

4 bis.  In casi debitamente giustificati, lo Stato membro interessato può chiedere che il livello di concentrazione delle risorse a livello di categorie di regioni sia diminuito fino a un massimo di 5 punti percentuali, o di 10 punti percentuali nel caso delle regioni ultraperiferiche, per l'obiettivo tematico individuato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a, punto i), all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), punto i) [new ERDF-Cohesion Fund]. [Em. 80]

5.  I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

6.  Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1 o all'OS 2 (i principali obiettivi strategici) o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato. [Em. 81]

Articolo 4

Ambito d'intervento del FESR

1.  Il FESR sostiene:

a)  gli investimenti in infrastrutture;

a bis)  gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I); [Emm. 83 e 191/rev]

b)  gli investimenti legati all'accesso ai servizi;

c)  gli investimenti produttivi in e gli investimenti che contribuiscono al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e qualsiasi sostegno in seno alle PMI sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari; [Emm. 84 e 192/rev]

d)  attrezzature, software e attività immateriali;

e)  l'informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

f)  l'assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI o infrastrutture imprenditoriali che arrecano beneficio a queste ultime.

Inoltre, gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e in attività relative all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, e dell'articolo 60 del regolamento (UE).../... [new CPR] [Em. 193/rev]

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, tutoraggio, formazione, riqualificazione e apprendimento permanente. [Emm. 87 e 194/rev]

2.  Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR può sostenere anche:

a)  la condivisione di impianti e risorse umane;

b)  gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

Articolo 5

Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1.  Il Fondo di coesione sostiene:

a)  gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti l'economia circolare, lo sviluppo sostenibile e l'energia rinnovabile che presentano vantaggi per l'ambiente; [Em. 88]

b)  gli investimenti nella rete centrale e globale TEN-T; [Em. 89]

c)  l'assistenza tecnica, compresi il miglioramento e lo sviluppo delle abilità e competenze amministrative delle autorità locali nella gestione di tali fondi.; [Em. 90]

c bis)   l'informazione, la comunicazione, gli studi, le attività in rete, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster; [Em. 91]

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base degli investimenti e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro. [Em. 92]

2.  L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa(12) è proporzionale ed è utilizzato per i progetti TEN-T. [Em. 93]

Articolo 6

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1.  Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)  lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)  gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13);

c)  la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)  le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione(14);

e)  gli investimenti in nuovi aeroporti regionali e in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche; [Em. 94]

e bis)  gli investimenti connessi alle regioni ultraperiferiche; [Em. 95]

e ter)  gli interventi connessi alle reti centrali TEN-T; [Em. 96]

e quater)  gli investimenti connessi alla protezione dell'ambiente e intesi a mitigare o a ridurre il suo impatto ambientale negativo; [Em. 97]

f)  gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto nelle regioni ultraperiferiche e a sostegno della dismissione, riconversione o messa in sicurezza di impianti esistenti, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio(15); [Em. 98]

g)  gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto nelle regioni ultraperiferiche e nel caso di soluzioni di riciclaggio all'avanguardia, in linea con i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, nel pieno rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 e a condizione che gli Stati membri abbiano stabilito i loro piani di gestione dei rifiuti conformemente all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/851. Per rifiuti residui si intendono principalmente i rifiuti urbani non raccolti separatamente e gli scarti del trattamento dei rifiuti; [Em. 99]

h)  gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16); [Em. 100]

i)  gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente; [Em. 102]

j)  i finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

i)  all'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

ii)  alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation]. [Emm. 103 e 245]

j bis)  gli investimenti nella costruzione di strutture di assistenza istituzionale che segregano o violano la scelta e l'indipendenza personali. [Em. 104]

1 bis.  Le eccezioni di cui al paragrafo h sono limitate a un importo massimo dell'1 % del totale delle risorse FESR-FC a livello nazionale. [Em. 101]

2.  Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica e dell'efficienza delle risorse o dell'uso di energie rinnovabili e di condizioni di vita accessibili per gli anziani e le persone con disabilità, e dell'adeguamento sismico. [Em. 105]

3.  I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg].

Articolo 6 bis

Partenariato

Ciascuno Stato membro garantisce la partecipazione significativa e inclusiva delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli utenti dei servizi alla gestione, alla programmazione, alla fornitura, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e delle politiche sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione in regime di gestione concorrente, conformemente all'articolo 6 della proposta di regolamento RDC, regolamento delegato della Commissione (UE) n. 240/2014". [Em. 106]

Articolo 7

Indicatori

1.  Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti e definiti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se necessario pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. [Em. 107]

2.  Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

3.  Conformemente all'obbligo di informazione previsto all'articolo [38, paragrafo 3, lettera e), punto i)], del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato II.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'allegato I, al fine di effettuare i necessari adeguamenti dell'elenco di indicatori destinati ad essere utilizzati dagli Stati membri, e per modificare l'allegato II, al fine di effettuare i necessari adeguamenti delle informazioni sulla performance che devono essere trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

4 bis.  Gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente motivata di ulteriore flessibilità nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro del FESR e dell'FC. All'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, la Commissione valuta attentamente la richiesta in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati nel quadro del FESR e dell'FC. [Em. 108]

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 8

Sviluppo territoriale integrato

1.  Il FESR può sostenere sostiene lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR]. [Em. 109]

1 bis.  Almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo territoriale integrato, nelle zone non urbane che presentino handicap o svantaggi naturali, geografici o demografici o che abbiano difficoltà di accesso ai servizi di base. Di tale importo, almeno il 17,5 % è destinato alle zone e alle comunità rurali, tenendo conto delle disposizioni di un Patto per i piccoli comuni intelligenti al fine di sviluppare progetti quali i comuni intelligenti. [Em. 110]

2.  L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente può avvenire, attraverso un asse o programma specifico o nelle altre forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], e può beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR, FSE+, FEAMP e FEASR. [Em. 111]

Articolo 9

Sviluppo urbano sostenibile

1.  Per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], che possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR ed FSE+ e concentrato su zone urbane funzionali ("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. [Em. 112]

2.  Almeno il 6 10 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di un programma specifico, di un asse prioritario specifico, di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale altri strumenti territoriali, come stabilito all'articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. Alle "autorità urbane" di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/XXXX [new CPR] è conferito il potere di scegliere le misure e i progetti del caso. Le operazioni sviluppate nell'ambito di OS diversi dall'OS 5 possono, se coerenti, concorrere al raggiungimento del 10 % di una soglia minima da destinarsi allo sviluppo urbano sostenibile. Gli investimenti effettuati nell'ambito dell'OS 5 (i) dovrebbero essere calcolati come contributo a tale assegnazione del 10 %, come anche le operazioni sviluppate nell'ambito di altri OS, se coerenti con lo sviluppo urbano sostenibile. [Em. 113]

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.  La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4.  Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Articolo 10

Iniziativa urbana europea

1.  Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane funzionali e sostiene i partenariati e i costi organizzativi dell'agenda urbana per l'UE. Nelle fasi di definizione e attuazione dell'iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente le amministrazioni locali. [Em. 114]

2.  L'iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

a)  il sostegno dello sviluppo di capacità, comprese azioni di scambio per i rappresentanti regionali e locali a livello subnazionale; [Em. 115]

b)  il sostegno delle azioni innovative, che possono beneficiare di un cofinanziamento supplementare a norma del regolamento (UE) 2018/xxx (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e in combinazione con la Rete europea per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento ai collegamenti urbani e rurali e ai progetti a sostegno dello sviluppo delle zone urbane e delle zone urbane funzionali; [Em. 116]

c)  il sostegno della conoscenza, delle valutazioni d'impatto territoriale, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione. [Em. 117]

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, come il quadro di riferimento sulle città sostenibili, l'agenda territoriale dell'Unione europea e l'adeguamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in funzione delle circostanze locali. [Em. 118]

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sviluppi riguardanti l'iniziativa urbana europea. [Em. 119]

Articolo 10 bis

Zone interessate da sfide o svantaggi naturali o demografici

Nei programmi cofinanziati dal FESR riguardanti zone che devono far fronte a sfide e svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti come quelli di cui all'articolo 174 TFUE, particolare attenzione è rivolta a raccogliere le sfide che queste zone devono affrontare.

In particolare, le zone di livello NUTS 3 o i cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km², nelle zone scarsamente popolate, o inferiore a 8 abitanti per km², nelle zone a bassissima densità demografica, o con una diminuzione media della popolazione superiore all'1 % tra il 2007 e il 2017, sono oggetto di piani regionali e nazionali specifici volti a rafforzare l'attrattiva, ad aumentare gli investimenti delle imprese e a potenziare l'accessibilità dei servizi pubblici e digitali, compreso un fondo nell'ambito dell'accordo di cooperazione. Un finanziamento dedicato può essere stanziato nell'accordo di partenariato. [Em. 120]

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1.  La L'articolo 3 non si applica alla dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE. [Em. 121]

2.  La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

a)  le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 4;

b)  in deroga all'articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.  La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

a)  le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b)  gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

c)  le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;

d)  gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.

3 bis.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il FESR può sostenere gli investimenti produttivi in imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese. [Em. 122]

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2027. [Em. 123]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(17).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 bis

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento CE n. 1301/2013 e il regolamento (CE) n. 1300/2013 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021. [Em. 124]

Articolo 13 ter

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2027, conformemente all'articolo 177 TFUE. [Em. 125]

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 7, paragrafo 1(18)

Tabella 1: Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione**

Obiettivo strategico

Output

Risultati

1)

2)

3)

1.  Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente ("OS 1") attraverso: [Em. 126]

RCO(19)01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)*

RCO -01 - Reddito medio regionale [Em. 127]

RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*

RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*

RCO 05 - Start-up beneficiarie di un sostegno*

RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

RCO 07 - Istituti di ricerca che partecipano a progetti di ricerca comuni

RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

RCO 10 - Imprese che collaborano con istituti di ricerca

RCO 10 bis - Imprese beneficiarie di un sostegno per la trasformazione dei loro prodotti e servizi nell'economia circolare [Em. 128]

RCO 96 – Investimenti interregionali in progetti UE*

RCR(20)01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

RCR -01 - Aumento del rapporto del reddito regionale in base a quanto definito all'articolo 3, paragrafo 3 [Em. 131]

RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)*

RCR 03 - PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*

RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*

RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa*

RCR 06 - Domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti*

RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello*

RCR 08 - Pubblicazioni congiunte pubblico/privato

RCO 12 - Imprese beneficiarie di un sostegno per la digitalizzazione dei loro prodotti e servizi

RCO 13 - Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese

RCO 14 - Istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di servizi e applicazioni digitali

RCO 14 bis - Hub socio-economici supplementari con accesso alla banda larga ad altissima capacità [Em. 129]

RCR 11 - Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici*

RCR 12 - Utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese*

RCR 13 - Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*

RCR 14 - Imprese che usano Utenti di servizi digitali pubblici* [Em. 132]

RCR 14 ter - Hub socio-economici con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità [Em. 130]

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione commerciale*

RCR 16 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*

RCR 17 - Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul mercato*

RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione un anno dopo la creazione degli stessi

RCR 19 - Imprese con un fatturato elevato

RCR 25 - Valore aggiunto per dipendente nelle PMI beneficiarie di un sostegno*

RCO 16 - Portatori di interessi che partecipano al processo di scoperta imprenditoriale

RCO 17 - Investimenti in ecosistemi locali/regionali per lo sviluppo di competenze

RCO 101 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

RCO 102 - PMI che investono in sistemi di gestione della formazione*

RCR 24 - PMI che traggono vantaggio da attività di sviluppo delle competenze svolte da un ecosistema locale/regionale

RCR 97 - Tirocini che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 - Personale delle PMI che completa un percorso di istruzione e formazione professionale permanente (CVET) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 99 - Personale delle PMI che completa una formazione alternativa per attività di servizi ad alta intensità di conoscenza (KISA - knowledge intensive service activities) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 100 - Personale di PMI che completa una formazione formale per lo sviluppo di competenze (KISA) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

2.  Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi [Em. 133]

RCO 18 - Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione

RCO 18 bis - La percentuale di risparmi energetici annuali per l'intero parco immobiliare (rispetto a un valore di base) in linea con l'obiettivo di conseguire un parco immobiliare ad alta efficienza e decarbonizzato inserito nella strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali [Em. 134]

RCO 18 ter - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici [Em. 135]

RCO 18 quater - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge il livello standard di edificio a energia quasi zero (nZEB) dopo la ristrutturazione [Em. 136]

RCO 19 - Edifici pubblici che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico) [Em. 137]

RCO 19 ter - Numero di consumatori in condizioni di povertà/vulnerabilità energetica che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione [Em. 138]

RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento recentemente costruite o migliorate

RCO 20 bis – Edifici che beneficiano di un sostegno per migliorare la loro preparazione alle tecnologie intelligenti [Em. 139]

RCR 26 - Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 27 - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici [Em. 150]

RCR 28 - Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 28 bis - Edifici con migliori prestazioni energetiche derivanti da accordi contrattuali che garantiscono risparmi energetici verificabili e una maggiore efficienza, quali i contratti di rendimento energetico definiti all'articolo 2, punto 27) della direttiva 2012/27/UE(21) [Em. 151]

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 30 - Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 30 bis – Edifici con una migliore preparazione alle tecnologie intelligenti [Em. 152]

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

RCO 22 bis - Consumo totale finale di energia rinnovabile e consumo per settore (riscaldamento e raffreddamento, trasporti, elettricità) [Em. 140]

RCO 22 ter - Quota del totale dell'energia rinnovabile prodotta [Em. 141]

RCO 22 quater - Riduzione dell'importazione annua di energia non rinnovabile [Em. 142]

RCO 97 - Numero di comunità energetiche e di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*

RCO 97 bis - Quota di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili nella capacità totale di energia elettrica installata [Em. 143]

RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 32 - Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCO 23 - Sistemi di gestione digitali per reti intelligenti

RCO 98 - Famiglie beneficiarie di un sostegno per l'uso di reti energetiche intelligenti

RCO 98 bis - Sostegno alle regioni in fase di transizione interessate dalla decarbonizzazione [Em. 144]

RCR 33 - Utenti allacciati a reti intelligenti

RCR 34 - Lancio di progetti sulle reti intelligenti

RCO 24 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità naturali quali terremoti, incendi boschivi, inondazioni o siccità [Em. 145]

RCO 25 - Opere di protezione per fasce costiere, rive fluviali e lacustri e contro le frane, recentemente costruite o consolidate per proteggere le persone, i beni e l'ambiente naturale

RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite per l'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 27 - Strategie nazionali/regionali/locali per l'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 28 - Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi, i terremoti, le inondazioni o la siccità [Em. 146]

RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni

RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le calamità naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)

RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*

RCR 38 - Tempi medi stimati di risposta a situazioni di calamità*

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinforzate di allacciamento idrico delle abitazioni

RCO 31 - Lunghezza delle reti di raccolta delle acque di scarico nuove o rinforzate

RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

RCO 32 bis - Totale dei combustibili fossili sostituiti da fonti energetiche a basse emissioni [Em. 147]

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti di approvvigionamento idrico migliorate

RCR 42 - Popolazione allacciata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

RCR 43 - Riduzione delle perdite di acqua [Em. 153]

RCR 44 - Acque reflue trattate in maniera adeguata

RCO 34 - Capacità supplementare di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti [Em. 148]

RCO 34 bis – Numero di posti di lavoro trasformati [Em. 149]

RCR 46 - Popolazione che utilizza impianti di riciclaggio dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti di piccole dimensioni

RCR 46 bis - Produzione di rifiuti pro capite [Em. 154]

RCR 46 ter - Rifiuti pro capite destinati allo smaltimento e al recupero di energia [Em. 155]

RCR 47 - Rifiuti riciclati

RCR 47 bis - Rifiuti organici riciclati [Em. 156]

RCR 48 - Rifiuti riciclati usati come materie prime

RCR 48 bis - Popolazione che utilizza impianti di preparazione dei rifiuti al riutilizzo [Em. 157]

RCR 48 ter – Tasso di uso circolare dei materiali [Em. 158]

RCR 49 - Rifiuti recuperati riutilizzati [Em. 159]

RCR 49 bis - Rifiuti preparati per il riutilizzo [Em. 160]

RCO 36 - Superficie delle infrastrutture verdi che beneficiano di un sostegno nelle zone urbane

RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento in conformità al quadro di azioni prioritarie

RCO 99 - Superficie al di fuori dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

RCO 39 - Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o rinnovate in zone urbane

RCR 51 - Popolazione che beneficia di misure per la riduzione del rumore

RCR 52 - Terreni ripristinati usati come spazi verdi, per l'edilizia popolare e per attività economiche o per la collettività

3.  Un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC [Em. 161]

RCO 41 - Ulteriori famiglie con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 42 - Ulteriori imprese con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 53 - Famiglie con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - TEN-T(22) (rete centrale e globale) [Em. 162]

RCO 44 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - altre

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 163]

RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - altre

RCR 55 - Utenti di strade recentemente costruite, ricostruite o ristrutturate

RCR 55 bis - Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale [Em. 166]

RCR 56 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura stradale

RCR 101 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura ferroviaria

RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 164]

RCO 48 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - altre

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 165]

RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - altre

RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate - TEN-T

RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate - altre

RCO 53 - Stazioni e strutture ferroviarie - nuove o ristrutturate

RCO 54 - Connessioni intermodali - nuove o modernizzate

RCO 100 - Numero di porti che beneficiano di un sostegno

RCR 57 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

RCR 57 bis - Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale [Em. 167]

RCR 58 - Numero annuale di passeggeri sulle linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno

RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci

RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne

RCO 55 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - nuove

RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - ricostruite/modernizzate

RCO 57 - Materiale rotabile per il trasporto pubblico rispettoso dell'ambiente

RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno

RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) beneficiarie di un sostegno

RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 - Numero annuale di passeggeri sui trasporti pubblici

RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove/modernizzate

RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

4.  Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali [Em. 168]

RCO 61 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei servizi per l'impiego potenziate (capacità)

RCR 65 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l'impiego beneficiari di un sostegno

RCO 63 - Nuove capacità delle infrastrutture di accoglienza temporanee

RCO 64 - Capacità delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCO 65 - Capacità delle abitazioni ripristinate - altro

RCR 66 - Occupazione delle infrastrutture di accoglienza temporanee costruite o rinnovate

RCR 67 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCR 68 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - altro

RCR 68 bis - Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (diversi dai rom) [Em. 169]

RCR 68 ter - Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (rom) [Em. 170]

RCO 66 - Numero di bambini per classe nelle infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCO 67 - Numero di studenti per classe nelle infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCR 70 - Numero annuale di bambini che utilizzano le infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno

RCR 71 - Numero annuale di studenti che utilizzano le infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno

RCO 69 - Capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno

RCO 70 - Capacità delle infrastrutture sociali beneficiarie di un sostegno (diverse dalle abitazioni)

RCR 72 - Persone con accesso a servizi di assistenza sanitaria migliorati

RCR 73 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno

RCR 74 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sociale beneficiarie di un sostegno

RCR 75 - Tempi medi di risposta dei servizi medici di emergenza in una zona beneficiaria di un sostegno

5.  Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e di tutte le altre zone e delle iniziative locali [Em. 171]

RCO 74 - Popolazione oggetto delle strategie di sviluppo urbano integrato

RCO 75 - Strategie integrate di sviluppo urbano

RCO 76 - Progetti collaborativi

RCO 77 - Capacità delle infrastrutture culturali e turistiche beneficiarie di un sostegno

RCR 76 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo urbano

RCR 77 - Turisti/visite nei siti beneficiari di un sostegno*

RCR 78 - Utenti che beneficiano dell'infrastruttura culturale beneficiaria di un sostegno

RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Indicatori orizzontali - Attuazione

RCO 95 - Personale finanziato dal FESR e dal Fondo di coesione

RCR 91 - Tempi medi per la pubblicazione degli inviti, la selezione dei progetti e la firma dei contratti*

RCR 92 - Tempi medi per la presentazione di un'offerta (dall'avvio della procedura di appalto fino alla firma del contratto)*

RCR 93 - Tempi medi per l'attuazione di un progetto (dalla firma del contratto fino all'ultimo pagamento)*

RCR 94 - Aggiudicazione unica per gli interventi del FESR e del Fondo di coesione*

** Per motivi di presentazione, gli indicatori sono raggruppati sotto un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. Nell'ambito dell’obiettivo 5, in particolare, gli obiettivi specifici degli obiettivi strategici 1-4 possono essere utilizzati con gli indicatori pertinenti. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di più di uno degli obiettivi strategici 1-4.

Tabella 2: Indicatori comuni supplementari di output e di risultato per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg

RCO 81 - Partecipanti a iniziative di mobilità transfrontaliera

RCO 82 - Partecipanti ad azioni comuni di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale

RCO 83 - Strategie o piani d'azione comuni elaborati o attuati

RCO 84 - Attività pilota comuni attuate nell'ambito di progetti

RCO 85 - Partecipanti a programmi di formazione comuni

RCO 96 - Ostacoli amministrativi o giuridici riscontrati

RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici comuni firmati

RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero

RCO 88 - Progetti transfrontalieri di apprendimento tra pari volti a migliorare le attività di cooperazione

RCO 89 - Progetti transfrontalieri volti a migliorare la governance multilivello

RCO 90 - Progetti transfrontalieri che conducono alla creazione di reti/cluster

RCR 79 - Strategie o piani d'azione comuni adottati da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente

RCR 80 - Attività pilota comuni riprese o sviluppate ulteriormente da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente

RCR 81 - Partecipanti che completano programmi di formazione comuni

RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici affrontati o attenuati

RCR 83 - Persone oggetto di accordi comuni firmati

RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto

RCR 85 - Partecipanti ad azioni comuni per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto

RCR 86 - Portatori di interessi/ istituzioni con una migliore capacità di cooperazione transfrontaliera

ALLEGATO II

Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all'articolo 7, paragrafo 3(23)

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

1)

2)

3)

4)

1.  Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente attraverso: [Em. 172]

i)  Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

CCO 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione

CCO 01 bis - Imprese beneficiarie di un sostegno per un'attività economica sostenibile [Em. 173]

CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

CCR 01 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione, di marketing, di processi o di prodotti

CCR 01 bis - Aumento del rapporto del reddito regionale [Em. 175]

ii)  Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

CCO 03 - Imprese e istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni digitali

CCR 02 - Ulteriori utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese e istituti pubblici

iii)  Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per la creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibile [Em. 174]

CCR 03 - Posti di lavoro creati in PMI beneficiarie di un sostegno

iv)  Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

CCO 05 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

CCR 04 - Personale di PMI che fruisce di formazioni per lo sviluppo di competenze

2.  Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi [Em. 176]

i)  Promuovere misure di efficienza energetica

CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare l'efficienza energetica

CCR 05 - Beneficiari con una migliore classificazione energetica

ii)  Promuovere le energie rinnovabili

CCO 07 - Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

CCR 06 - Volume delle energie rinnovabili supplementari prodotte

iii)  Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale

CCO 08 - Sistemi di gestione digitali sviluppati per reti intelligenti

CCR 07 - Ulteriori utenti connessi a reti intelligenti

 

CCO 08 bis - Sviluppo di nuove imprese [Em. 177]

CCR 07 bis - Numero di posti di lavoro creati [Em. 179]

iv)  Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

CCO 09 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità

CCR 08 - Ulteriore popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre calamità naturali connesse al clima

 

CCO 09 bis - Aumento dell'adattamento ai cambiamenti climatici, aumento della prevenzione del rischio di catastrofi naturali e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi [Em. 178]

 

v)  Promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

CCR 09 - Ulteriore popolazione collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

vi)  Promuovere la transizione verso un'economia circolare

CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti

CCR 10 - Rifiuti supplementari riciclati

vii)  Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi nelle zone urbane

CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

3.  Un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC [Emm. 161 e 180]

i)  Rafforzare la connettività digitale

CCO 13 - Ulteriori famiglie e imprese con copertura di reti a banda larga ad altissima capacità

CCR 12 - Ulteriori famiglie e imprese con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità

ii)  Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile

CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove e ponti nuovi o ristrutturate ristrutturati [Em. 181]

CCR 13 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura al miglioramento dell'infrastruttura stradale e dei ponti [Em. 182]

iii)  Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferrovie nuove o ristrutturate

CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da migliori trasporti ferroviari

iv)  Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane

CCO 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate

4.  Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali [Em. 183]

i)  Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

CCO 17 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

CCR 16 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

ii)  Migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture

CCO 18 - Nuove o maggiori capacità delle infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia

CCR 17 - Utenti che utilizzano annualmente le infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia nuove o modernizzate

iii)  Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 19 - Capacità supplementari delle infrastrutture di accoglienza create o ristrutturate

CCR 18 - Utenti che utilizzano annualmente nuove e migliori strutture di accoglienza e di alloggio

iv)  Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

CCO 20 - Nuova o maggiore capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria

CCR 19 - Popolazione con accesso a migliori servizi di assistenza sanitaria

5.  Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali di tutte le altre zone [Em. 184]

i)  Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 - Popolazione compresa nelle strategie di sviluppo urbano integrato

(1)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.
(2)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(4)Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
(5)[Full reference - new CPR].
(6)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 luglio 2017 - COM(2017)0376.
(7)[Full reference - new ESF+].
(8)Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(9)Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(10)Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.
(11)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(12)Riferimento
(13)Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
(14)Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(15) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(16)Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).
(17)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
(18) Da utilizzare, per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per Interreg, in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), e all'articolo [36, paragrafo 2], lettera b) [trasmissione dei dati] del regolamento (UE) [new CPR], nonché per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in conformità all'articolo [17, paragrafo 3], lettera d), punto ii), del regolamento (UE) [new CPR] e per Interreg in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) [new ETC regulation].
(19)RCO: indicatore di output comune della politica regionale (Regional policy Common Output indicator).
(20)RCR: indicatore di risultato comune della politica regionale (Regional policy Common Result indicator).
(21) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(22)Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
(23) Tali indicatori saranno utilizzati dalla Commissione conformemente al suo obbligo di informazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del [pertinente] regolamento finanziario.

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy