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Procedura : 2016/0107(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0227/2017

Testi presentati :

A8-0227/2017

Discussioni :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Votazioni :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Dichiarazioni di voto
PV 27/03/2019 - 18.10

Testi approvati :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Testi approvati
PDF 228kWORD 75k
Mercoledì 27 marzo 2019 - Strasburgo
Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***I
P8_TA(2019)0309A8-0227/2017
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0198),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0146/2016),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016(1),

–  visto il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS),

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica nonché il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0227/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.
(2) La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 4 luglio 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0284).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
P8_TC1-COD(2016)0107

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(-1)   La parità di trattamento fiscale per tutti, in particolare per tutte le imprese, è una conditio sine qua non per il mercato unico. Un approccio coordinato e armonizzato nella realizzazione dei sistemi fiscali nazionali è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato unico e contribuirebbe a prevenire l'evasione fiscale e il trasferimento degli utili. [Em. 1]

(-1 bis)   L'elusione e l'evasione fiscali, unitamente ai sistemi di trasferimento degli utili, hanno privato governi e popolazioni delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire un accesso universale e gratuito ai servizi pubblici nell'ambito dell'istruzione e della sanità e ai servizi sociali statali, privando altresì gli Stati della possibilità di offrire abitazioni a prezzi accessibili, garantire trasporti pubblici e costruire infrastrutture essenziali per assicurare lo sviluppo sociale e la crescita economica. Nel complesso, tali sistemi sono stati un fattore di ingiustizia, disuguaglianza e divergenza economica, sociale e territoriale. [Em. 2]

(-1 ter)   Un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficiente dovrebbe rispondere all'imperativo urgente di una politica fiscale globale progressiva ed equa, promuovere la redistribuzione della ricchezza e combattere le disuguaglianze. [Em. 3]

(1)  La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico. Negli ultimi anni l'elusione dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un forte aumento, diventando una delle preoccupazione principali sia nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione"(3) e "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio"(4), la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di adottare un sistema in cui il paese di imposizione sia lo stesso in cui sono generati gli utili. La Commissione ha indicato inoltre come prioritaria prioritarie la necessità di rispondere alla richiesta di equità e trasparenza fiscale che proviene dalla società civile nei nostri paesi trasparenza che proviene dai cittadini europei nonché la necessità di fungere da modello di riferimento per altri paesi. È fondamentale che la trasparenza tenga conto della reciprocità fra i vari concorrenti. [Em. 4]

(2)  Nella risoluzione del 16 dicembre 2015 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(5), il Parlamento europeo ha riconosciuto che una maggiore trasparenza nel settore della, cooperazione e convergenza nell'ambito delle politiche di tassazione delle società può dell'Unione possono migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie e, sostenere i responsabili politici nel valutare l'attuale sistema di tassazione per l'elaborazione di una normativa futura, accrescere la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e nei governi nonché migliorare il processo decisionale in materia di investimenti sulla base di profili di rischio delle società più accurati. [Em. 5]

(2 bis)  La comunicazione pubblica paese per paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l'impatto sull'economia reale. Essa migliorerà altresì la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle società, condurrà a strategie di investimento fondate su informazioni accurate e rafforzerà la capacità dei responsabili politici di valutare l'efficacia e l'impatto delle normative nazionali. [Em. 6]

(2 ter)  La comunicazione paese per paese avrà anche un impatto positivo sui diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione quali previsti dalla direttiva 2002/14/CE e, aumentando la conoscenza in merito alle attività delle società, sulla qualità del dialogo intrapreso all'interno delle società. [Em. 7]

(3)  A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) che chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese di altri settori industriali l'obbligo di presentare con cadenza annuale la comunicazione paese per paese tenendo conto delle iniziative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee correlate.

(4)  Nel novembre 2015 il G20 ha invitato alla creazione di un sistema fiscale internazionale equo e moderno e ha approvato il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, di seguito "piano d'azione BEPS"), finalizzato a fornire ai governi soluzioni internazionali chiare per colmare le lacune e i disallineamenti della normativa in vigore che consentono alle imprese di trasferire gli utili in luoghi dove l'imposizione fiscale è ridotta o assente e in cui non avviene alcuna reale creazione di valore. In particolare, l'azione 13 del piano d'azione BEPS introduce l'obbligo a carico di talune multinazionali di presentare una comunicazione paese per paese in via riservata alle autorità fiscali nazionali. Il 27 gennaio 2016 la Commissione ha adottato il "pacchetto anti-elusione fiscale", uno degli obiettivi del quale è il recepimento nel diritto dell'Unione dell'azione 13 del piano d'azione BEPS mediante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio(7). Tuttavia, la tassazione degli utili nel luogo in cui viene creato valore richiede un approccio più ampio alla comunicazione paese per paese che si basi sulla comunicazione pubblica. [Em. 8]

(4 bis)  L'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) dovrebbe aggiornare i pertinenti principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e i principi contabili internazionali (IAS) per agevolare l'introduzione degli obblighi di comunicazione pubblica paese per paese. [Em. 9]

(4 ter)  La comunicazione pubblica paese per paese è stata già introdotta nell'Unione per il settore bancario dalla direttiva 2013/36/UE e per l'industria estrattiva e forestale dalla direttiva 2013/34/UE. [Em. 10]

(4 quater)  Mediante l'introduzione senza precedenti della comunicazione pubblica paese per paese, l'Unione ha dimostrato di aver assunto il ruolo di leader mondiale nella lotta contro l'elusione fiscale. [Em. 11]

(4 quinquies)  Poiché la lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva può avere successo solo con un'azione congiunta a livello internazionale, è fondamentale che l'Unione, pur continuando a svolgere un ruolo guida a livello mondiale in questa lotta, coordini le proprie azioni con gli attori internazionali, per esempio nel quadro dell'OCSE. Le azioni unilaterali, anche se molto ambiziose, non hanno vere opportunità di successo e mettono inoltre a rischio la competitività delle imprese europee, oltre a pregiudicare il clima degli investimenti dell'Unione. [Em. 12]

(4 sexies)  Maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria si traduce in una situazione vantaggiosa per tutti in quanto le amministrazioni fiscali saranno più efficienti, la società civile più coinvolta, i lavoratori meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio. Inoltre, le imprese trarranno vantaggio da migliori relazioni con dette parti interessate, il che determinerà maggiore stabilità, nonché un più agevole accesso ai finanziamenti grazie a un profilo di rischio più chiaro e una migliore reputazione. [Em. 13]

(5)  Un Oltre alla maggiore trasparenza ottenuta grazie alla comunicazione paese per paese alle autorità fiscali nazionali, un controllo pubblico rafforzato delle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali che svolgono attività nell'Unione è un elemento essenziale per promuovere la responsabilità societaria, migliorare ulteriormente la responsabilità sociale delle imprese, contribuire al benessere grazie alle imposte, promuovere una più leale concorrenza fiscale nell'Unione mediante un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dall'ubicazione della sede dell'impresa madre apicale del gruppo multinazionale. Il controllo pubblico, tuttavia, deve avvenire senza danneggiare il clima degli investimenti nell'Unione o la competitività delle imprese unionali, in particolare le PMI quali definite nella presente direttiva e le imprese a media capitalizzazione quali definite nel regolamento (UE) 2015/1017(8), che dovrebbero essere escluse dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva. [Em. 14]

(5 bis)   La Commissione ha definito la responsabilità sociale delle imprese (RSI) come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. La RSI dovrebbe essere in capo alle imprese. Le autorità pubbliche possono svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare. Le imprese possono diventare socialmente responsabili conformandosi alla legge oppure integrando le questioni sociali, ambientali, etiche e in materia di diritti umani come pure le preoccupazioni dei consumatori nella loro strategia e nelle loro operazioni aziendali oppure in entrambi i modi. [Em. 15]

(6)  I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento nell'Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, dovrebbero essere queste ultime a pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro. È necessario pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione. I gruppi con stabilimenti nell'Unione dovrebbero rispettare i principi dell'Unione di buona governance fiscale. Le imprese multinazionali operano a livello mondiale e il loro comportamento societario ha un impatto significativo sui paesi in via di sviluppo. Garantendo l'accesso dei cittadini di tali paesi alle informazioni societarie paese per paese si consentirebbe agli stessi e alle amministrazioni fiscali nei rispettivi paesi di monitorare e valutare tali società e di chiamarle a rispondere del loro operato. Rendendo le informazioni pubbliche per ciascuna giurisdizione fiscale in cui l'impresa multinazionale opera, l'Unione aumenterebbe la coerenza delle proprie politiche per lo sviluppo e limiterebbe i potenziali meccanismi di elusione fiscale in paesi in cui la mobilitazione delle risorse nazionali è stata identificata quale componente fondamentale della politica di sviluppo dell'UE. [Em. 16]

(7)  Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese madri apicali soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE tutte le proprie attività e tutte le attività delle imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

(8)  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe riguardare tutte le attività di un'impresa o di tutte le imprese affiliate di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale. Le informazioni dovrebbero basarsi sulle tenere presenti le specifiche di comunicazione di cui all'azione 13 del piano d'azione BEPS e limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati per le imprese interessate in termini di competitività o interpretazione erronea. La comunicazione dovrebbe comprendere anche una breve descrizione della natura delle attività, che potrebbe basarsi sulla categorizzazione di cui alla tabella 2 del capitolo V dell'allegato III degli orientamenti dell'OCSE in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento. La comunicazione dovrebbe comprendere un testo esplicativo, anche in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti. [Em. 17]

(9)  Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi le informazioni dovrebbero essere presentate in modo aggregato ciascuna giurisdizione in cui operano, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, senza nuocere alla competitività delle imprese, le informazioni dovrebbero essere ripartite per giurisdizione. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito può essere compresa e impiegata in maniera significativa solo se le informazioni sono presentate in forma disaggregata per ciascuna giurisdizione. [Em. 18]

(9 bis)  Qualora ritenga che le informazioni da divulgare possano essere informazioni commercialmente sensibili, l'impresa dovrebbe essere in grado di richiedere all'autorità competente del luogo in cui è stabilita l'autorizzazione a non divulgare la totalità delle informazioni. Se l'autorità nazionale competente non è un'autorità fiscale, l'autorità fiscale competente dovrebbe essere coinvolta in tale decisione. [Em. 82]

(10)  Allo scopo di rafforzare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale stabilita nell'Unione e soggetta all'obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell'Unione e controllate dall'impresa madre apicale stabilita al di fuori dell'Unione o la/le persona/e incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito predisposta dall'impresa madre apicale, la loro responsabilità nella pubblicazione e divulgazione della comunicazione dovrebbe essere limitata.

(11)  Allo scopo di garantire che i casi di non conformità siano resi pubblici, i revisori legali e le società di revisione dovrebbero verificare che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata in conformità alla presente direttiva e pubblicata sul sito web dell'impresa interessata o di un'impresa affiliata e che le informazioni rese pubbliche siano in linea con le informazioni finanziarie sottoposte a revisione per l'impresa entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. [Em. 19]

(11 bis)  I casi di violazione, da parte delle imprese e delle succursali, degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, che danno luogo a sanzioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere segnalati in un registro pubblico gestito dalla Commissione. Tra le sanzioni potrebbero figurare, tra l'altro, sanzioni amministrative o l'esclusione dalle gare di appalto pubbliche e dalla concessione di risorse erogate attraverso i fondi strutturali dell'Unione. [Em. 20]

(12)  La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico in materia di imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE. Come sancito dalla Corte di giustizia, in particolare nella causa C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler(11), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE menziona l'obiettivo di tutela dei "terzi" in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Inoltre, l'obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, del TFUE. Poiché la presente direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte, bensì soltanto l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, l'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

(13)  Al fine di determinare le giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la stesura di un elenco comune dell'Unione di tali giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui trattasi dovrebbe essere redatto sulla base di determinati criteri da individuare sulla base dell'allegato 1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM (2016)0024). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che esse siano svolte in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", quale approvato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in attesa della firma ufficiale. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. [Em. 21]

(13 bis)   È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). [Em. 22]

(14)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea L'intervento dell'Unione è pertanto giustificato allo scopo di affrontare la dimensione transfrontaliera della pianificazione fiscale aggressiva o degli accordi sui prezzi di trasferimento. La presente iniziativa tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alla necessità di contrastare le distorsioni del mercato unico, senza tuttavia compromettere la competitività dell'Unione. Essa non dovrebbe imporre oneri amministrativi indebiti alle imprese, generare ulteriori conflitti fiscali o il rischio di doppia imposizione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, almeno per quanto riguarda una maggiore trasparenza. [Em. 23]

(15)  La Nel complesso, nel quadro della presente direttiva rispetta, la portata delle informazioni divulgate è commisurata all'obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo pubblici. Pertanto, si ritiene che la presente direttiva rispetti i diritti fondamentali e osserva osservi i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 24]

(16)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, ad esempio sotto forma di tavole di concordanza. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata allo scopo di conseguire l'obiettivo della presente direttiva ed evitare potenziali lacune e incoerenze in sede di recepimento, da parte degli Stati membri, nei rispettivi ordinamenti nazionali. [Em. 25]

(17)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)  all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:"

"1 bis Le misure di coordinamento di cui all'articolo 2, agli articoli da 48 bis a 48 octies e all'articolo 51 si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa non soggetta alla normativa dello Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I".

"

2)  È inserito il seguente capo 10 bis:"

"Capo 10 bis

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Ai fini del presente capo si intende per:

   1) "impresa madre apicale": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;
   2) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa madre di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi sono presentati come riconducibili a un'unica entità economica;
   3) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.  Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale e a titolo gratuito una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito. [Em. 26]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune gratuito e in formato aperto ed è messa a disposizione sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione.

Gli Stati membri non applicano le norme di cui al presente paragrafo qualora tali imprese siano stabilite soltanto nel territorio di un singolo Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale. [Em. 27]

2.  Gli Stati membri non applicano le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese madri apicali, qualora tali imprese o le loro affiliate siano soggette all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e riportino nella comunicazione per paese le informazioni su tutte le attività di tutte le imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato dell'impresa madre apicale.

3.  Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente che registra nel proprio bilancio di un esercizio finanziario un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR e non è soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale. [Em. 28]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 29]

4.  Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblichino e rendano disponibili al pubblico gratuitamente con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a). [Em. 30]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 31]

Gli Stati membri applicano il primo comma esclusivamente alle succursali aventi un fatturato netto superiore alla soglia stabilita per legge da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

5.  Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4 unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente nel suo bilancio un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a 750 000 000 EUR; [Em. 32]
   b) l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3 già soggetta agli obblighi di comunicazione. [Em. 33]

6.  Gli Stati membri non applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, se una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, redatta conformemente all'articolo 48 quater è accessibile sul sito dell'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro entro un ragionevole lasso di tempo e in ogni caso non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione del bilancio in cui siano indicati il nome e la sede legale dell'impresa figlia o della succursale soggetta alla legislazione di uno Stato membro e che ha pubblicato la comunicazione in conformità all'articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.  Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 pubblichino e rendano accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, quando tali imprese figlie o succursali sono state costituite allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

7 bis.  Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi 1, 3 e 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e valido alla data di entrata in vigore del presente capo. [Em. 34]

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contiene informazioni relative a tutte le attività dell'impresa e dell'impresa madre apicale, comprese le attività di tutte le imprese affiliate consolidate nel bilancio, relative all'esercizio finanziario pertinente.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate utilizzando un modello comune e comprendono quanto segue i dati seguenti, disaggregati per giurisdizione fiscale: [Em. 35]

   a) i nomi dell'impresa apicale e, ove applicabile, l'elenco di tutte le relative figlie, una breve descrizione della natura delle loro attività e la rispettiva ubicazione geografica; [Em. 36]
   b) il numero dei dipendenti occupati su base equivalente a tempo pieno; [Em. 37]
   b bis) le immobilizzazioni diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; [Em. 38]
   c) l'importo del fatturato netto (comprensivo del, compresa una distinzione tra il fatturato realizzato con le parti correlate e il fatturato realizzato con le parti non correlate); [Em. 39]
   d) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
   e) l'importo dell'imposta sul reddito maturata (esercizio corrente), vale a dire l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio finanziario da imprese e succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
   f) l'importo dell'imposta sul reddito versata, vale a dire l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio finanziario da imprese o succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
   g) l'importo degli utili non distribuiti;
   g bis) il capitale dichiarato; [Em. 40]
   g ter) i dettagli dei contributi pubblici ricevuti ed eventuali donazioni effettuate a soggetti politici, organizzazioni politiche o fondazioni politiche; [Em. 65]
   g quater) l'eventuale beneficio per le imprese, figlie o succursali, derivante da un trattamento fiscale preferenziale da patent box o regimi equivalenti. [Em. 41]

Ai fini del primo comma, lettera e), l'importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell'impresa nell'esercizio finanziario corrente e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

3.  La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono raggruppate a livello di Stato membro presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale. [Em. 42]

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune di fuori dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro. [Em. 43]

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato. [Em. 44]

Al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili e garantire una concorrenza leale, gli Stati membri possono permettere che uno o più elementi d'informazione elencati al presente articolo siano temporaneamente omessi dalla relazione per quanto riguarda attività in una o più giurisdizioni fiscali specifiche quando sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1 e 3, cui si riferiscono. L'omissione non impedisce un'equa ed equilibrata comprensione della situazione fiscale dell'impresa. L'omissione va indicata nella relazione unitamente a una spiegazione debitamente giustificata per ciascuna giurisdizione fiscale del perché di questa scelta con riferimento alla/e giurisdizione/i fiscale/i in questione. [Em. 83]

Gli Stati membri subordinano tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità nazionale competente. Ogni anno l'impresa chiede una nuova autorizzazione all'autorità competente, che prende una decisione sulla base di una nuova valutazione della situazione. Se le informazioni omesse non soddisfano più il requisito di cui al comma 3 bis, esse sono immediatamente rese accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. [Em. 69/rev]

Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione di tale deroga temporanea e le trasmettono, in condizioni di riservatezza, le informazioni omesse, corredandole di una spiegazione dettagliata della deroga concessa. Ogni anno la Commissione pubblica sul suo sito Internet le notifiche ricevute dagli Stati membri e le spiegazioni fornite conformemente al comma 3 bis. [Em. 47]

La Commissione verifica che il requisito di cui al comma 3 bis sia debitamente rispettato e provvede a monitorare l'uso di tale deroga temporanea autorizzata dalle autorità nazionali. [Em. 48]

Se la Commissione giunge alla conclusione, dopo aver effettuato la propria valutazione delle informazioni ricevute a norma del comma 3 quater, che il requisito di cui al comma 3 bis non è soddisfatto, l'impresa interessata rende immediatamente tali informazioni accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. [Em. 70/rev]

La Commissione, mediante un atto delegato, adotta orientamenti per aiutare gli Stati membri a definire i casi in cui la pubblicazione delle informazioni è considerata gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono. [Em. 50]

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, in ragione delle attività del gruppo, può dar luogo ad un debito d'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese affiliate possano far sorgere un debito d'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa affiliata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

4.  La comunicazione comprende a livello di gruppo un testo esplicativo per chiarire le eventuali discrepanze rilevanti tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere e) e f), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

5.  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua pubblicazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 51]

6.  La valuta da utilizzare nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è la stessa usata per la presentazione del bilancio consolidato. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta differente da quella usata per il bilancio.

7.  Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro la soglia di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, è convertita nella valuta nazionale applicando il tasso di cambio al ... [giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, maggiorato o ridotto di non più del 5% al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 3 e 4, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al ... giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], arrotondato al migliaio più vicino.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata secondo le modalità stabilite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE, unitamente ai documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della presente direttiva e, se pertinente, ai documenti contabili di cui all'articolo 9 della direttiva 89/666/CEE del Consiglio**.

2.  La comunicazione di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, resta accessibile sul sito web per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.  Gli Al fine di consolidare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. [Em. 52]

2.  Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Verifica indipendente

Gli Stati membri assicurano che, quando il bilancio di un'impresa affiliata è sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, i revisori legali o le imprese di revisione verifichino altresì che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. I revisori legali o le imprese di revisione segnalano nella loro relazione di revisione se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito non è stata presentata o non è stata resa accessibile in conformità ai citati articoli.

Articolo 48 octies

Elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 49 per quanto riguarda la redazione di un elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione delle giurisdizioni fiscali che non sono conformi ai seguenti criteri:

   1) trasparenza e scambio di informazioni, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio automatico di informazioni finanziarie;
   2) concorrenza fiscale leale;
   3) norme stabilite dal G20 e/o dall'OCSE;
   4) altre norme pertinenti, incluse le norme internazionali stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.

La Commissione riesamina periodicamente l'elenco e, se del caso, lo modifica per tenere conto di nuovi sviluppi. [Em. 53]

Articolo 48 nonies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio finanziario avente inizio il o dopo ... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 48 decies

Relazione

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati e valuta i costi e i benefici di una riduzione della soglia del fatturato netto consolidato oltre la quale le imprese e le succursali sono tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito. La relazione valuta inoltre l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure complementari, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e la necessità di preservare e garantire un contesto competitivo alle per le imprese e gli investimenti privati. [Em. 54]

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro ... [sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

______________________

* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

** Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36)."

"

2 bis)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 decies bis

Al più tardi 4 anni dopo l'adozione della presente direttiva e tenendo conto della situazione a livello dell'OCSE, la Commissione riesamina, valuta e riferisce in merito alle disposizioni del presente capo, in particolare per quanto concerne:

   le imprese e succursali tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito, in particolare la pertinenza di estendere l’ambito di applicazione del presente capo affinché comprenda le imprese di grandi dimensioni quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, e i grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, della presente direttiva;
   il contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, come previsto all'articolo 48 quater;
   la deroga temporanea di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 3, commi da 3 bis a 3 septies.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso." [Em. 55]

"

2 ter)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 decies bis

Modello comune per la comunicazione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello comune di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2." [Em. 56]

"

3)  L'articolo 49 è così modificato:

a)  i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti"

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 54.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

"

b)  è inserito il seguente paragrafo 3 bis:"

"3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data] 13 aprile 2016* e tiene conto, in particolare, delle disposizioni contenute nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."; [Em. 57]

________________

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

"

c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 48 octies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

"

3 bis)  all'articolo 51 il comma 1 è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri prevedono almeno misure e sanzioni amministrative per la violazione, da parte delle imprese, delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro ... [un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva] e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle disposizioni.

Entro ... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione redige un elenco delle misure e delle sanzioni stabilite in ciascuno Stato membro conformemente alla presente direttiva." [Em. 58]

"

Articolo 2

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.
(2)Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(3)COM(2015)0610 del 27 ottobre 2015.
(4)COM(2014)0910 del 16 dicembre 2014.
(5)2015/2010(INL).
(6)Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(7)Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(8)Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).
(9)Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(10)Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(11)Sentenza della Corte di Giustizia, del 4 dicembre 1997, C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler, EU:C:1997, 581.
(12)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13)GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy