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Mercoledì 27 marzo 2019 - Strasburgo
Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo di sicurezza interna
P8_TA(2019)0312B8-0215/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08465),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento delegato della Commissione propone, all'articolo 1, di modificare l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 aggiungendo un'azione specifica al fine di "istituire, sviluppare e gestire - anche per quanto riguarda la prestazione di servizi come l'identificazione, [...] la registrazione e la prima accoglienza - punti di crisi";

B.  considerando che il regolamento delegato della Commissione propone di includere in tale nuova azione specifica il concetto di "centri controllati" e di prevedere quindi il finanziamento degli Stati membri per la prestazione di servizi in tali "centri controllati";

C.  considerando che il concetto di "centri controllati" è un concetto controverso di discutibile legalità che non esiste a norma del diritto dell'Unione e non è stato approvato dai colegislatori;

D.  considerando che il Parlamento è del parere che tale concetto non dovrebbe essere finanziato a meno che e fintantoché tale concetto non sia adeguatamente definito in uno strumento legislativo appropriato – adottato dai colegislatori – che ne specifichi la base giuridica, la natura, la finalità e l'obiettivo;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy